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NORMOTECNICA

Il manuale del CTUAttività, responsabilità e tariffe del consulente tecnico d’ufficio e del consulente tecnico di parte

Serena Pollastrini

Il manuale del CTU Le norme per i professionisti chiamati a svolgere la funzione di consulente tecnico, sia d’ufficio che di parte, rilevano per le conoscenze tecniche e per il rispetto delle procedure. Al consulente tecnico d’ufficio, al perito giudiziario e al consulente tecnico nominato dalle parti sono richiesti integrità morale, competenze professionali, solida preparazione e continuo aggiornamento: lo strumento “volume più software” risponde a tutte le esigenze del professionista tecnico.

Il volume ripercorre il modus operandi che il professionista deve seguire in tutte le fasi della consulenza (partendo dalle fonti normative: Codice di Procedura Civile, altre norme codicistiche e di legge): dagli aspetti preliminari fino alla definizione dei compensi, con approfondimenti relativi al rito amministrativo e penale, alla responsabilità sia civile sia penale, alla gestione della privacy.L’opera è rivolta ai giovani professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti ecc.) che intraprendono le consulenze tecniche di ufficio e anche ai professionisti esperti, che potranno consolidare le proprie competenze con una guida di riferimento sintetica e efficace.

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Contenuti- Figura, attività e responsabilità del Consulente Tecnico e degli altri Ausiliari del Giudice - Conciliazione della controversia (riforma del processo civile; legge n. 69/2009) - Attività del CTU nel processo penale - Esecuzioni immobiliari - Liquidazione dei compensi e calcolo dell’onorario - Figura e attività del Consulente Tecnico di Parte - Obblighi della privacy nella consulenza giudiziaria

Serena Pollastrini Libera professionista, svolge attività di consulenza tecnica per la pubblica giurisdizione, in ambito stragiudiziale e per gli istituti di credito. Conciliatore, iscritta all’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale GEO-C.A.M, settore “edilizia-urbanistica”, progetta e coordina corsi e seminari tecnico-professionali per enti di formazione, associazioni e ordini professionali. Esperta nella gestione di finanziamenti per la formazione erogati dal Fondo Sociale Europeo, con competenze certificate dalla Regione Marche secondo la D.G.R. n. 1071/2005. È autrice di pubblicazioni per riviste tecniche di settore.

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Il manuale del CTU Serena Pollastrini

NORM

OTECNICA

dorso 12 mm

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NORMOTECNICA

Il manuale del CTUAttività, responsabilità e tariffe del consulente tecnico d’ufficio e del consulente tecnico di parte

Serena Pollastrini

Senza titolo-1.indd 1 28/03/13 15:16

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PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

ISBN: 9788867500765

Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riprodu-zione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata.

L’elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l’editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

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A mio padre

‘‘Di nessuna nozione potrei compiacermi,per quanto straordinaria e vantaggiosa,se ne avessi conoscenza per me solo ...non da gioia il possesso di nessun bene,

se non puoi dividerlo con altri’’

Lucio Anneo Seneca, ‘‘Lettere a Lucilio’’

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INDICE

INTRODUZIONE ................................................................ pag. XIAUTORE .............................................................................. » XII

1. LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO E DEGLIALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE ................................... » 11.1 Il Consulente Tecnico d’Ufficio ................................. » 11.2 Gli altri ausiliari del Giudice ...................................... » 21.3 L’Albo dei CTU ......................................................... » 3

1.3.1 Iscrizione ............................................................ » 31.3.2 Responsabilita e procedimento disciplinare ....... » 51.3.3 Sanzioni ............................................................. » 6

1.4 Tipologie di consulenza .............................................. » 71.5 Ammissione della consulenza tecnica ......................... » 9

2. L’ATTIVITA DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO » 132.1 Nomina del CTU ....................................................... » 152.2 Astensione e ricusazione del Consulente .................... » 172.3 Giuramento del Consulente ....................................... » 202.4 Tipologie di consulenza (CTU - ATP) ....................... » 212.5 Lo svolgimento delle operazioni di consulenza .......... » 232.6 Gli avvisi alle Parti ..................................................... » 262.7 L’esame dei documenti ............................................... » 27

2.7.1 Documenti prodotti in atti ................................ » 282.7.2 Documenti prodotti durante la CTU ................ » 282.7.3 Documenti acquisti direttamente dal CTU ....... » 30

2.8 Sopralluoghi e indagini .............................................. » 322.9 Gli ausiliari del CTU ................................................. » 342.10 Il rispetto del principio del contraddittorio .............. » 362.11 Le osservazioni delle Parti ........................................ » 382.12 Il deposito della relazione peritale ............................ » 392.13 La richiesta di chiarimenti ........................................ » 422.14 Il supplemento di perizia .......................................... » 42

3. CAUSE DI NULLITA DELLA CONSULENZA ................ » 453.1 Annullamento della consulenza ................................. » 45

4. LE RESPONSABILITA DEL CONSULENTE TECNICOD’UFFICIO ............................................................................ » 51

4.1 La responsabilita civile ............................................... » 534.2 La responsabilita penale ............................................ » 54

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5. LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO NEL PRO-CESSO PENALE .................................................................. pag. 57

5.1 Il CTU nel processo penale ........................................ » 57

6. IL CTU E LA RISERVATEZZA (PRIVACY) .................... » 656.1 Trattamento dei dati .................................................. » 676.2 Conservazione e cancellazione dei dati personali ....... » 69

7. LA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA DI ESECU-ZIONI IMMOBILIARI ........................................................ » 737.1 Aspetti introduttivi .................................................... » 737.2 La nomina e il conferimento d’incarico ..................... » 747.3 La documentazione da esaminare .............................. » 747.4 Il termine di deposito della relazione peritale ............ » 757.5 L’avviso per il sopralluogo ........................................ » 767.6 Le difficolta nel corso dell’esecuzione ........................ » 767.7 I contenuti della relazione .......................................... » 78

8. L’ATTIVITA NEL PROCESSODI ESECUZIONE IN FOR-MA SPECIFICA .................................................................. » 838.1 Processo di esecuzione e ruolo dell’Ausiliare giudizia-rio .................................................................................... » 83

9. LA TARIFFA GIUDIZIARIA: COMPENSI E CALCOLODELL’ONORARIO ........................................................... » 899.1 Introduzione e analisi della normativa ....................... » 899.2 Classificazione dei compensi ...................................... » 91

9.2.1 Onorari a vacazione o a tempo ......................... » 929.2.2 Onorari fissi e variabili ...................................... » 94

9.3 Applicazione della normativa .................................... » 969.3.1 Liquidazione dell’onorario ................................ » 1019.3.2 Aumento dell’onorario ...................................... » 1029.3.3 Riduzione dell’onorario ..................................... » 1039.3.4 Cumulabilita degli onorari ................................ » 1049.3.5 Onnicomprensivita ............................................. » 105

9.4 La richiesta del compenso ......................................... » 1059.4.1 Il documento per la liquidazione del compenso » 1069.4.2 Le spese della consulenza tecnica ..................... » 107

9.5 Il Decreto di liquidazione .......................................... » 1089.6 L’opposizione al Decreto di liquidazione ................... » 1099.7 Il mancato pagamento .............................................. » 1109.8 D.M. 30 maggio 2002 ................................................ » 109

10. L’ATTIVITA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE » 11510.1 Il CTP ...................................................................... » 115

Il manuale del CTU

VIII

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10.2 La nomina del CTP .................................................. pag. 11710.3 Compiti e ruolo del CTP .......................................... » 11810.4 La relazione di parte ................................................ » 12010.5 Il compenso del CTP ................................................ » 12210.6 Il CTP e la riservatezza (privacy) ............................. » 125

APPENDICI ........................................................................... » 127

APPENDICE 1. Formulario ................................................. » 129Formula 1. Istanza di astensione dall’incarico di CTU ... » 130Formula 2. Istanza di differimento udienza di conferimen-to incarico di CTU ........................................................... » 131Formula 3. Comunicazione di inizio operazioni peritali . » 132Formula 4. Istanza di nomina di esperto ausiliario ......... » 133Formula 5. Istanza di autorizzazione per accesso ai luoghi » 134Formula 6. Istanza di impossibilita all’accesso dei luoghi » 135Formula 7. Istanza di proroga per il deposito della rela-zione ................................................................................. » 136Formula 8. Verbale di inizio operazioni peritali .............. » 137Formula 9. Verbale di conciliazione ................................ » 138Formula 10. Istanza di revoca incarico per avvenuta con-ciliazione .......................................................................... » 139

APPENDICE 2. Normativa essenziale ............................... » 1411. R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 - Disposizioni ecce-zionali per la ricostruzione degli atti e documenti distruttiin occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche ca-lamita o tumulti popolari (estratto) ................................ » 1422. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testodefinitivo del Codice Penale (estratto) ............................ » 1433. Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre1947 (estratto) ................................................................. » 1484. R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo delCodice Civile (estratto) ................................................... » 1495. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Approvazione del Co-dice di Procedura Civile (estratto) .................................. » 1506. R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 - Disposizioni per l’at-tuazione del Codice di Procedura Civile (estratto) ......... » 1617. Legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Norme in materia dicontrollo dell’attivita urbanistico-edilizia, sanzioni, recu-pero e sanatoria delle opere edilizie (estratto) ................ » 1648. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione delCodice di Procedura Penale (estratto) ............................ » 1659. D.LGS. 28 luglio 1989, n. 271 - Norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice di procedura pena-le (estratto) ...................................................................... » 172

Indice

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10. Deliberazione Garante per la protezione dei dati per-sonali, 26 giugno 2008, n. 46 - Linee guida in materia ditrattamento dei dati personali da parte dei consulenti tec-nici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico mini-stero (Deliberazione n. 46) (estratto) .............................. pag. 17311. ‘‘Testo unico sulla privacy’’, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali(estratto) ......................................................................... » 177

Software ‘‘CTU-Gestione ufficio’’ ..................................... » 194

Il manuale del CTU

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INTRODUZIONE

Le prestazioni richieste al consulente tecnico d’ufficio, al perito giudiziarioe al consulente tecnico nominato dalle parti, riguardo la sfera del diritto,basano i loro presupposti sull’integrita morale, sulle capacita professio-nali, su una solida preparazione e su un continuo aggiornamento nell’am-bito della propria specialita.

Benche non numerose, sono piuttosto complesse le norme che devonoseguire i professionisti chiamati a svolgere la funzione di consulente tec-nico, sia d’ufficio che di parte: il ruolo di consulente, assai delicato, im-plica, infatti, oltre alle dovute conoscenze tecniche, anche il rispetto delleprocedure.

Il progetto di questo testo nasce dalla consapevolezza di una professio-nista impegnata in prima linea nella formazione professionale e dall’espe-rienza maturata quale Ausiliario del Giudice e Tecnico incaricato dalleParti.

L’opera ripercorre l’intero modus operandi che il professionista deveseguire in tutte le fasi della consulenza (partendo dalle fonti normativequali il Codice di Procedura Civile e le altre norme codicistiche e di leggeche regolano la materia): dagli aspetti preliminari fino alla definizione deicompensi, con approfondimenti relativi al rito amministrativo e penale,alla responsabilita sia civile sia penale e alla gestione della privacy.

Il volume e rivolto ai giovani professionisti (ingegneri, architetti, geo-metri, periti ecc.) e a quanti vogliano avvicinarsi alle consulenze tecnichedi ufficio svolte per il Tribunale Civile e anche a professionisti esperti, aiquali fara piacere consolidare le proprie competenze trovando un’analisisintetica e efficace come riscontro al proprio approccio metodologico.

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Serena Pollastrini

Libera professionista esperta nel settore delle consulenze tecniche e dellevalutazioni immobiliari; svolge attivita per la pubblica giurisdizione, inambito stragiudiziale e per gli istituti di credito.Conciliatore, iscritta all’Organismo di Mediazione Interprofessionale Na-zionale GEO-C.A.M. nel settore ‘‘edilizia-urbanistica’’.

Progetta e coordina corsi e seminari di studio a elevata specializzazionetecnico-professionale per enti di formazione, associazioni e ordini profes-sionali. Esperta nella gestione di finanziamenti per la formazione, erogatidal Fondo Sociale Europeo, con competenze certificate dalla RegioneMarche secondo la D.G.R. n. 1071/2005.

E autrice di pubblicazioni per riviste tecniche di settore.

Il manuale del CTU

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1. LA FIGURA DEL CONSULENTE

TECNICO E DEGLI ALTRI AUSILIARI

DEL GIUDICE

SOMMARIO: 1.1 Il Consulente Tecnico d’Ufficio . 1.2 Gli altri ausiliari del Giudice. 1.3 L’Albo dei CTU . 1.4 Tipologie di consulenza . 1.5 Ammissione dellaconsulenza tecnica

1.1 IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

Il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) e l’esperto di un determinato set-tore al quale si rivolge il Giudice ogni volta in cui, ai fini della decisione,necessita del giudizio tecnico di un professionista esperto in una datamateria e dotato di particolari cognizioni scientifiche, generalmente man-canti negli esperti di diritto.

L’esigenza a cui rispondono gli ‘‘esperti’’ risiede dunque nel fatto chenormalmente i Giudici, in casi tecnici, non sono forniti della competenzanecessaria a pervenire ad un giudizio.

Il CTU, pertanto, e un ausiliario del Giudice, nel senso che integral’attivita di quest’ultimo, offrendogli le cognizioni tecniche che questinon possiede, al fine di consentirgli una decisione corretta e piu ponderata.

Prima di qualsiasi tipo di approfondimento, e opportuno verificare chi siail Consulente e quale sia il suo ruolo nell’ambito dell’attivita svolta dalGiudice.

Il Consulente, in realta, non svolge le funzioni di perito, bensı di ausi-liario del Giudice, nel senso che si pone di fronte a questi, non per espri-mere un parere ma per assisterlo, nel campo della propria particolareesperienza.

L’art. 61, c.p.c., rubricato ‘‘Consulente tecnico’’, statuisce:«Quando e necessario, il Giudice puo farsi assistere, per il compimento

di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu consulenti di particolarecompetenza tecnica».

Per competenza tecnica si intendono tutte le tecniche non giuridiche.L’intervento del CTU e facoltativo (il Giudice potrebbe, in teoria,

anche essere esperto nelle piu disparate materie), cosı come e discrezionalela valutazione che il Giudice fara dell’elaborato peritale potendolo anchedisattendere, essendo il magistrato peritus peritorum (ossia perito dei pe-

Definizionedi CTU

Mansioni eriferimentinormativi

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riti), espressione con cui si intende che il responsabile del giudizio, anchetecnico, e sempre e solo il Giudice, in quanto firmatario della sentenza.

Della figura del Consulente, si trova traccia gia nel codice del 1865quando il «Perito», cosı chiamato, coadiuvava il Giudice attraverso unaperizia concepita come sorta di ‘‘testimonianza tecnica’’ che aveva valoredi prova a tutti gli effetti.

A differenza del ‘‘moderno’’ CTU, era nominato dalle parti e solo nelcaso in cui le stesse non si fossero accordate in precedenza sulla nomina deiperiti, era il Giudice stesso che vi doveva provvedere.

Non si richiedeva una competenza tecnica specifica e l’oggetto della suaattivita era costituito da una relazione scritta chiamata perizia.

Successivamente con il R.D. 26 febbraio 1928, poi sostituito dal R.D.21 maggio 1931, si da facolta al Giudice di nominare uno o piu ConsulentiTecnici al fine di essere assistito durante l’istruttoria o per singoli atti diquesta.

E comunque il codice di Procedura Civile del 1940 che ‘‘inquadra’’ lafigura dell’attuale CTU e sostituisce il termine ‘‘perizia’’, usato in prece-denza, con quello di ‘‘consulenza tecnica’’.

La parola stessa, richiamando l’etimologia latina del termine consulere,che significa appunto ‘‘consultarsi’’ o ‘‘deliberare con altri’’, chiarisce ilcompito a cui e chiamato il soggetto, cioe quello di operare assieme alGiudice nel processo.

Poiche il CTU, nominato dal Giudice, ha il compito di fornire al me-desimo tutte le informazioni e le conoscenze tecniche specifiche e necessa-rie per risolvere il contenzioso, questi deve essere soggetto qualificato eben preparato nello svolgimento della funzione di accertamento, di cono-scenza e deduzione in campo tecnico, al fine di fornire al Giudice tutti glielementi necessari per il giudizio.

Sempre piu spesso, dunque, questa figura risulta essenziale per il giu-dizio del magistrato, soprattutto quando le liti riguardano questioni tec-niche (problemi di confini, appalti edilizi, proprieta ecc.).

In tutti questi casi, il CTU fornisce al Giudice le conoscenze tecnichefondamentali per la risoluzione della causa: il lavoro del Consulente siesplica o come figura che opera accanto al Giudice come assistente o come‘‘strumento’’ dello stesso.

1.2 GLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

Il Giudice, durante l’iter processuale, se lo ritiene necessario, puo ricorreree farsi assistere anche da esperti in determinate arti o professioni, ovveroda persone ritenute idonee al compimento di atti che egli non puo com-piere da solo.

Ad esempio, puo richiedere l’ausilio di un notaio nei casi previsti dallalegge, oppure l’assistenza della forza pubblica, ove ne dovesse risultare lanecessita.

Ulteriori ausiliari

Il manuale del CTU

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1.3 L’ALBO DEI CTU

I Consulenti Tecnici d’Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di ac-certamento dell’esperienza maturata e della ‘‘condotta morale specchiata’’- all’interno di uno specifico Albo, suddiviso per categorie tenuto dalTribunale del luogo in cui il CTU ha la residenza.

Devono sempre essere presenti le seguenti categorie (art. 13, disp. att.c.p.c.):. medico-chirurgica;. industriale;. commerciale;. agricola;. bancaria;. assicurativa.

Nella realta ci sono molte piu categorie e sottocategorie di nuova istitu-zione, come quella dei mediatori e degli psicologi.

Ci si puo iscrivere e si puo essere iscritti solo all’Albo del luogo diresidenza, ma in piu sottocategorie.

Tale Albo viene rivisto ogni 4 anni, per verificare se permangono, incapo agli iscritti, i requisiti necessari di iscrizione.

L’Albo dei CTU, regolamentato dal codice di Procedura Civile (art. 14,disp. att. cod. proc. civ.), e tenuto dal Presidente del Tribunale ed e isti-tuito da un comitato presieduto dal medesimo e formato dal Procuratoredella Repubblica e da un professionista, iscritto nell’Albo professionalenominato dal consiglio dell’ordine o dal collegio della categoria a cuiappartiene il richiedente l’iscrizione all’Albo.

Il Comitato ha valore amministrativo e non giurisdizionale e il Cancel-liere del Tribunale svolge la funzione di segretario del Comitato.

La vigilanza sui Consulenti Tecnici e esercitata dal Presidente del Tri-bunale, il quale d’ufficio, o su istanza del Procuratore della Repubblica odel Presidente dell’associazione professionale, puo promuovere un proce-dimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una con-dotta morale specchiata o che non hanno ottemperato agli obblighi deri-vanti dagli incarichi ricevuti.

1.3.1 L’iscrizione

L’iscrizione all’Albo dei CTU (art. 15, disp. att. c.p.c.), e possibile per tutticoloro che:. hanno competenza tecnica in materia;. posseggono una specchiata condotta morale;. risultano iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi professionali.

La competenza tecnica richiede una conoscenza approfondita dellamateria stessa, ottenuta con titoli di studio o con lo svolgimento di unaattivita professionale, ma richiede, anche e soprattutto, aggiornamenticontinui e specifici.

Categoriedell’Albo

Iscrizione all’Albo

Competenze

Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice

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La condotta morale riguarda il comportamento del richiedente l’iscri-zione, che non solo non deve incorrere in condanne penali o civili, maneppure in sanzioni disciplinari e amministrative, in quanto espressione dimancanza di senso civico. Sara compito del Comitato valutare ogni situa-zione particolare.

L’iscrizione all’ordine o collegio professionale riguarda tutte le catego-rie organizzate in Ordini e Albi (Architetti, Ingegneri, Geometri, PeritiIndustriali, Geologi, Agronomi ecc.) mentre per gli esperti vari come Gra-fologi, Antiquari, Gemmologi ecc. vi sono appositi elenchi conservatipresso le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato dellaProvincia in cui risiede la circoscrizione giudiziaria.

L’iscrizione all’Albo e dunque il mezzo per assicurare alla giustizial’ausilio di professionisti meglio preparati.

Il Consulente puo essere iscritto in un solo Albo, per cui il professioni-sta che risiede in una circoscrizione giudiziaria e ha il domicilio professio-nale in un’altra, dovra scegliere l’Albo in cui iscriversi fra i due.

La domanda di iscrizione all’Albo va indirizzata al Presidente del Tribu-nale, redatta in carta da bollo e corredata da una serie di documenti, quali:. estratto dell’atto di nascita in carta da bollo;. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre

mesi dalla presentazione della domanda, in carta da bollo;. certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale, in carta da

bollo;. certificato di iscrizione all’Albo professionale, in carta da bollo;. titoli e documenti che l’aspirante vuole esibire per dimostrare la sua

capacita tecnica.Per alcuni di questi documenti, in base al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, e possibile l’autocertificazione, anche se alcune cancellerie ne richie-dono ancora la produzione.

In seguito alle domande di iscrizione, il Presidente del Tribunale, ri-chiede informazioni sulla condotta pubblica e privata del soggetto all’au-torita di polizia.

Ottenute le dovute risultanze, convoca il comitato che dovra decidere inmerito all’iscrizione.

Il provvedimento di iscrizione all’Albo e percio un atto amministrativoregolato dalla legge, e inoltre revocabile e suscettibile di annullamento daparte dell’autorita che lo ha emanato, qualora, in seguito a un riesame,manchino le finalita per cui e stato emesso.

Il Consulente risultato non idoneo all’iscrizione puo presentare recla-mo al Comitato entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento.

L’Albo ha carattere permanente, ma ogni 4 anni si provvede alla suarevisione, al fine di eliminare i consulenti che non abbiano piu i requisitinecessari o non possano piu esercitare l’ufficio, magari a seguito di untrasferimento per cui si rende necessaria l’iscrizione presso altro Albo, o alfine di inserire i nuovi iscritti.

Modalita diiscrizione all’Albo

dei CTU

Il manuale del CTU

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Al Presidente del Tribunale (che ha la facolta di avviare un procedimentodisciplinare), coadiuvato dal Comitato, spettano la gestione dell’Albo e lavigilanza nella rotazione degli incarichi.

Come piu volte detto, il Giudice sceglie il Consulente tecnico fra gliiscritti nell’Albo del proprio Tribunale, potendo pero fare ricorso, congiustificata motivazione, a consulenti iscritti in altri Albi.

Il Presidente del Tribunale non puo sindacare la scelta compiuta delGiudice istruttore, e tenuto pero a far rispettare la regola generale secondocui gli incarichi devono essere equamente distribuiti fra tutti gli iscrittiall’Albo.

Recenti modifiche al c.p.c. hanno previsto che ai consulenti iscritti nonpossono essere conferiti incarichi superiori al 10% di quelli affidati dal-l’ufficio; si rende pertanto necessaria una adeguata trasparenza sul confe-rimento degli incarichi da parte del Presidente del Tribunale.

Bisogna riconoscere, pero, che la nomina del Consulente da parte delMagistrato non puo limitarsi alla mera consultazione degli Albi a dispo-sizione, poiche tale scelta deve soprattutto tener conto delle capacita inmateria e delle conoscenze processuali; non e detto, infatti, che un validotecnico sia anche un buon CTU.

1.3.2 Responsabilita e procedimento disciplinare

Il CTU, nello svolgimento della propria attivita, quale ausiliario del Giu-dice nell’ambito del processo, svolge una funzione pubblica con responsa-bilita:. disciplinare;. civile;. penale.

Egli ha dunque l’obbligo di risarcire il danno cagionato come un qual-siasi pubblico ufficiale.

Il controllo e la vigilanza sull’operato dei Consulenti riguarda i seguentiaspetti:1) non aver tenuto una specchiata condotta morale;2) non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Nel primo punto rientrano le condanne penali e civili, le sanzioni di-sciplinari e amministrative per fatti che non riguardano l’incarico delCTU, ma comunque incidono nell’esercizio della professione e denotanomancanza di senso civico.

Nel secondo punto rientra la condotta tenuta dal Consulente, dopoaver ottenuto l’incarico da parte del Giudice, ad esempio:. il rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio;. la mancata comparizione all’udienza per il giuramento senza una valida

giustificazione;. il mancato deposito della relazione nel termine assegnato, senza giu-

stificato motivo;

Assegnazionedegli incarichi

Controllo dei CTU

Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice

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. il mancato avviso alle parti dell’inizio delle operazioni peritali, aggra-vato dalla necessita del rinnovo della consulenza;

. la negligenza o imperizia dell’espletamento dell’incarico.Il Presidente del Tribunale, d’ufficio o su istanza del Procuratore della

Repubblica o del Presidente dell’ordine professionale di appartenenza,puo avviare un procedimento disciplinare contro i consulenti che nonhanno rispettato gli obblighi derivati dagli incarichi ricevuti o non hannotenuto una specchiata condotta morale.

1.3.3 Sanzioni

Le sanzioni disciplinari in cui possono incorrere i Consulenti Tecnici sono:. l’avvertimento;. la sospensione dall’Albo;. la cancellazione dall’Albo.

L’avvertimento e una pena morale e consiste in un rimprovero al Con-sulente, magari per il comportamento tenuto in una particolare circostanza.

La sospensione, per un tempo non superiore a un anno, incide sullefunzioni esercitate dal Consulente, in quanto per detto periodo non potrapiu essere nominato o non potra proseguire l’incarico gia affidatogli, pertutta la durata della sospensione.

Allo scadere della sospensione, egli potra riprendere la sua attivita.La cancellazione e la sanzione piu grave, in quanto e definitiva e com-

porta l’impossibilita di esercitare la funzione di CTU.

Il Presidente del Tribunale, prima di avviare il procedimento disciplinare,comunica al Consulente quanto contestato, raccogliendone risposta scrit-ta; se il Presidente ritiene di dover continuare il procedimento, convoca ilConsulente davanti al Comitato Disciplinare che procedera con la deci-sione.

Il Comitato decide solo in seguito al colloquio con il Consulente; puopropendere per l’archiviazione del procedimento se le risposte del CTUriguardo alla contestazione sono ritenute valide o puo procedere con l’ap-plicazione delle sanzioni gia menzionate.

E possibile far reclamo, entro 15 giorni dalla notificazione del provve-dimento, al Comitato (formato dal Primo Presidente della Corte d’Appel-lo, dal Procuratore Generale della Repubblica e dal Presidente dell’Ordineprofessionale cui il Consulente appartiene).

La decisione del Comitato in sede d’Appello non ammette altro recla-mo o ricorso.

Per quanto riguarda la responsabilita penale, va ricordato che il CTU,quale ausiliario del Giudice, e un pubblico ufficiale e, come tale, se incorrein reati collegati a questa qualifica, quali il peculato, la concussione, lacorruzione o l’abuso d’ufficio, e punibile secondo le norme del c.p. (vedicap. 4, par. 2).

La responsabilita civile obbliga il CTU a risarcire i danni arrecati alleparti del procedimento a causa della propria condotta colposa.

Procedimentidisciplinari

Responsabilitapenale

Il manuale del CTU

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Tali danni possono verificarsi per (vedi cap. 4, relativo alle responsa-bilita del Consulente):. aver procurato una eccessiva durata del processo;. la perdita di materiale o documenti affidatogli;. un ritardato deposito della relazione senza giustificato motivo;. compensi percepiti dal CTU per una prestazione rivelatasi inutile ecc.

1.4 TIPOLOGIE DI CONSULENZA

L’attivita del CTU, quale esperto e ausiliario del Giudice, varia a secondadegli ambiti in cui lo stesso si trova a operare e, per questo motivo, eopportuno analizzare il ruolo essenziale che il Consulente svolge nellevarie procedure del processo civile.

Va comunque ricordato che la consulenza tecnica non costituisce mez-zo di prova, o prova tout court, bensı mezzo istruttorio.

Nel vigente codice, il Consulente figura fra gli ausiliari del Giudice conil compito di aiutare lo stesso a migliorare la valutazione dei fatti, attra-verso la propria esperienza in quello specifico settore nel quale il Giudicestesso non possiede conoscenze e/o competenze.

In alcuni casi, al Consulente viene affidato l’incarico di accertare i fattinon altrimenti accertabili (Consulente percipiente) e la consulenza diventafonte obiettiva di prova, perche attraverso essa entrano nel processo fattinon altrimenti dimostrabili.

In altri casi, il Consulente e nominato non per accertare i fatti, masemplicemente per dare una valutazione, secondo la propria esperienzae le proprie conoscenze (Consulente deducente).

Se dunque il Giudice affida al CTU l’incarico di valutare solo fatti gianoti, l’attivita che ne consegue non puo essere prova; se invece vieneconferito il compito di accertare fatti non altrimenti accertabili, la consu-lenza espletata costituisce fonte diretta di prova (CTU-prova), utilizzabilecome qualsiasi altra all’interno del procedimento.

Il CTU svolge dunque una funzione essenziale di supporto alle attivitagiurisdizionali.

Nell’ambito del processo cautelare, che da la possibilita ai soggetti incausa di raccogliere le prove prima del processo cognitivo, in quantopotrebbe risultare difficile o impossibile poterle produrre, la consulenzasi esplica nell’accertamento tecnico preventivo o ispezione giudiziale,quando e svolta direttamente dal Giudice con l’aiuto del Consulente. Edunque richiesta dalla Parte quando c’e urgenza di verificare, prima delgiudizio, lo stato dei luoghi o la condizione delle cose.

L’incarico, percio, data la natura stessa del provvedimento, ha carat-tere urgente e impellente.

Con la riforma del processo civile, regolata dalla Legge 14 maggio 2005, n.80, entrata poi in vigore il 10 marzo 2006, l’importanza dell’accertamentotecnico preventivo cambia notevolmente.

Approccioalla valutazionedei fatti

Accertamentotecnico preventivo

Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice

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Infatti, esso non e piu un semplice resoconto dei fatti o dei luoghi, ma siarricchisce di valutazioni tecniche e si concretizza in giudizi tali da fardiventare l’ATP una vera e propria consulenza d’ufficio, seppure nei limitidel procedimento cautelare.

Gia prima della riforma, infatti, quando c’era l’accordo fra le parti,l’ATP aveva assunto il carattere di una vera e propria consulenza tecnicad’ufficio, dando all’esperto la possibilita di indagare i fatti e riferire circa lecause che avevano dato origine alla controversia.

Il legislatore, nel redigere la riforma, non ha fatto altro che legalizzare eregolamentare una prassi gia consolidata.

L’accertamento tecnico preventivo e dunque un procedimento autonomocon il quale una parte, prima di intraprendere il giudizio, fa richiesta alGiudice di nominare un Consulente affinche lo stesso accerti lo stato deiluoghi e quant’altro necessario.

L’istituto ha essenzialmente due finalita: una conciliativa, in quantooffre alle parti in contesa la possibilita di giungere subito alla conciliazio-ne; l’altra cognitiva, che non ha nulla in comune con gli strumenti caute-lari, dal momento che al Consulente non viene richiesta alcuna cognizionediretta sulla situazione controversa, la quale spettera al Giudice stesso.

Il Consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, devetentare la conciliazione tra le parti; se l’attivita del Consulente produceun accordo reciprocamente soddisfacente, si forma il processo verbale e ilGiudice attribuisce ad esso, con decreto, efficacia di titolo esecutivo.

Se non si giunge alla conciliazione, ogni parte puo chiedere che larelazione depositata dal Consulente venga acquisita agli atti del successivogiudizio di merito.

L’attivita del CTU riveste un ruolo importante anche nell’ambito delprocesso cognitivo, all’interno del quale il Giudice, accertata una determi-nata situazione giuridica, sulla base di fatti allegati dalle parti, risolve lacontroversia mediante una sentenza.

Il Giudice, di propria iniziativa o su richiesta delle parti in causa,nomina il Consulente al fine di acquisire dati o valutazioni specifiche,accertabili e rilevabili solo con le competenze tecniche (scientifiche o arti-stiche) di cui il CTU dispone.

L’incarico affidatogli ha una doppia finalita:. integrativa, quando lo strumento deve integrare le conoscenze del Giu-

dice attraverso nozioni specialistiche, tecniche e scientifiche,. istruttoria, quando il Consulente deve produrre fatti rilevanti per la

risoluzione della causa, in tutte le situazioni in cui il Giudice non puoo non potrebbe provvedere direttamente.

Alla luce di quanto sopra detto si evince come la consulenza tecnica sia unmezzo istruttorio che integra le conoscenze del Giudice e acquisisce fattirilevanti, in tutti i casi in cui per lo stesso risulti impossibile o difficoltosoprovvedervi.

Processocognitivo

Il manuale del CTU

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La consulenza tecnica, pero, puo diventare prova oggettiva a tutti glieffetti quando l’incaricato compie non solo una valutazione tecnica ma,applicando le proprie competenze, verifica fatti e situazioni non altrimentiaccertabili, indispensabili per la risoluzione della causa.

Il ruolo rivestito dal CTU riguarda sempre e soltanto la fase analiticadel processo (accertamento dei fatti), indipendentemente dal fatto che lostesso abbia compiuto una valutazione.

In tale fase e dunque collaboratore del Giudice nella ricostruzione dellafattispecie concreta; solo il Giudice puo pero ricavare la regola di giudizioda applicare al caso ed emettere la sentenza.

Nell’ambito del processo esecutivo, la dottrina e solita distinguere dueforme di procedimento:. forma generica, legata alla figura del creditore, il quale, con un titolo

esecutivo, cerca di ottenere l’adempimento dal debitore;. l’altra specifica, operata da chi deve far dare esecuzione a un provve-

dimento - di fare o non fare - assumere o no, un determinato compor-tamento.

Il Consulente ricopre il ruolo di ausiliario del Giudice, con l’incarico diprocedere, nella forma generica, alla valutazione dei beni pignorati, oltreall’accertamento di elementi necessari per la vendita (indicazione di tra-scrizioni, o iscrizioni pregiudizievoli, rapporti locativi ecc.).

Con l’introduzione del contraddittorio semplificato, l’esperto deve pre-sentare, 45 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice, la propria rela-zione alle parti, le quali a loro volta possono proporre le loro osservazioni,inviando le note all’esperto 15 giorni prima dell’udienza.

Tale innovazione comporta, per il Consulente, lo svolgimento di unlavoro sempre piu puntuale e preciso, in quanto soggetto al controllo delleparti in causa.

Nel processo esecutivo, di forma specifica, il CTU appare ancora unafigura che coadiuva il Giudice, concretizzando tutte le azioni necessarie alfine di rendere esecutiva la decisione dello stesso.

La consulenza tecnica, di qualsiasi tipo essa sia, nei vari ambiti giurisdi-zionali nei quali il Consulente e chiamato ad operare, e uno ‘‘strumento’’importante, anzi a volte indispensabile per il Giudice, al fine di giungerealla giusta verita.

1.5 AMMISSIONE DELLA CONSULENZA TECNICA

La figura processuale del CTU e disciplinata dagli articoli del Codice diProcedura Civile (61 e seguenti), i quali distinguono, da un lato, il Con-sulente Tecnico come ausiliario del Giudice, accanto al Cancelliere e al-l’Ufficiale Giudiziario, dai quali differisce per essere un ausiliario straor-dinario, anziche ordinario, in quanto non sempre il Giudice ne ha bisogno;

Processoesecutivo

Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice

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dall’altro la consulenza tecnica rientra nell’ambito dell’istruzione proba-toria, assieme agli altri mezzi di prova.

La consulenza tecnica, non potendo essere qualificata come mezzo diprova (poiche aiuta il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti onella soluzione di questioni che necessitano conoscenze specifiche), rientranel potere discrezionale dello stesso, il quale puo decidere di non ammet-tere la consulenza nel caso in cui abbia gia acquisito elementi chiari esufficienti a fondare il proprio convincimento.

Qualora, invece, egli pur non essendo in possesso di elementi probatorisufficienti, decida di rinunciare alla consulenza tecnica, deve motivareadeguatamente la decisione adottata.

Infatti, quando la consulenza tecnica si appalesa come strumento ne-cessario per l’accertamento e la descrizione di fatti riscontrabili solo at-traverso esperienze specifiche ed e, quindi, strumento funzionale ed effi-ciente d’indagine, il Giudice non puo respingere l’istanza di ammissione.

La stessa, pero, puo essere legittimamente negata, qualora la parte, conessa, compia un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo-stanze non provate.

In alcuni casi, la motivazione del diniego puo anche essere implicita-mente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dallavalutazione del quadro probatorio.

Il giudizio sulla necessita e utilita di far ricorso alla consulenza tecnicarientra, come gia detto, nel potere discrezionale del Giudice, la cui deci-sione, se correttamente motivata, e incontestabile.

Il Codice di Procedura Civile riserva al magistrato la facolta di sceltacirca l’opportunita e la necessita di una collaborazione tecnica, al fine difarsi assistere nelle varie fasi del processo.

Tale collaborazione, in relazione a singoli atti o per tutto l’iter proces-suale, consente allo stesso di non ricorrervi, quando lo stesso sia in pos-sesso di capacita tali da formulare giudizi tecnici.

La consulenza tecnica non ha ragione di ammissione quando e solleci-tata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprieistanze istruttorie.

E regola comune che la consulenza tecnica venga disposta quando lastessa sia rilevante nel procedimento, cioe quando il Giudice ritenga op-portuno disporre di conoscenze tecniche, valutare fatti gia accertati ocontrollare una prova gia acquisita, oppure quando si debbano prenderein esame circostanze attraverso la rilevazione diretta che solo i tecnicispecializzati possono dare.

Poiche la consulenza tecnica e un mezzo istruttorio richiesto dal Giu-dice per risoluzione di questioni che riguardano cognizioni tecniche e nongiuridiche, nel caso in cui il Giudice affidi erroneamente al Consulente losvolgimento di accertamenti o formulazioni di valutazioni giuridiche, lostesso non puo risolvere la controversia sulla base delle conclusioni redattedall’incaricato, ma puo condividerle formulando una propria motivazio-ne, basata sugli elementi acquisiti, giustamente motivati.

Scelta di ricorsoalla consulenza

tecnica

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In estrema sintesi si puo concludere sostenendo che la consulenza tecnicanon va considerata come mezzo di prova ne di ricerca di fatti che devonoessere invece provati dalle parti; tuttavia potra costituire anche una fonteoggettiva di prova, qualora si risolva in valutazioni tecniche e in accerta-menti di fatti tali da essere rilevabili soltanto con il ricorso a personespecializzate, in possesso dunque di cognizioni tecniche in materia.

Capitolo 1 - La figura del Consulente Tecnico e degli altri ausiliari del Giudice

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2. L’ATTIVITA DEL CONSULENTE

TECNICO D’UFFICIO

SOMMARIO: 2.1 Nomina del CTU . 2.2 Astensione e ricusazione del Consulente .

2.3 Giuramento del Consulente . 2.4 Tipologia di consulenza (CTU - ATP) . 2.5Lo svolgimento delle operazioni di consulenza . 2.6 Gli avvisi alle Parti . 2.7L’esame dei documenti . 2.8 Sopralluoghi e indagini . 2.9 Gli ausiliari del CTU .

2.10 Il rispetto del principio del contraddittorio . 2.11 Le osservazioni delle Parti. 2.12 Il deposito della relazione peritale . 2.13 La richiesta di chiarimenti . 2.14 Ilsupplemento di perizia

Il CTU, come piu volte sottolineato, e quella figura dotata di particolaricompetenze tecniche, che, quando necessario, assiste il Giudice per ilcompimento di singoli atti o durante tutto il procedimento giudiziario.

Svolge una funzione estremamente importante perche fornisce al ma-gistrato tutte le nozioni specialistiche (che lo stesso non possiede) neces-sarie per valutare e interpretare i fatti rilevanti, ai fini della decisione dellacausa.

Il ruolo del Consulente si inquadra sia sotto il profilo soggettivo, cioecome figura che opera accanto al Giudice, sia sotto il profilo oggettivo,cioe come colui che assiste lo stesso, per una parte o per l’intera durata delprocedimento.

Quando la controversia si risolve attraverso aspetti esclusivamente tec-nici, il lavoro del CTU (la cosiddetta relazione peritale) ha un valoreessenziale per la decisione finale: il giudizio tecnico dell’esperto puo deci-dere l’esito della causa.

Proprio per l’importanza che l’attivita del CTU ha negli ambiti giurisdi-zionali, e necessario che gli stessi esperti mostrino uno spiccato senso diresponsabilita ogni volta che sono chiamati a espletare queste funzioni.L’esperto del Giudice infatti, deve possedere particolari conoscenze equalita che non sempre si riscontrano in tale ambito professionale.

Spesso ci si trova di fronte a dei buoni tecnici, senza che essi siano peroanche dei buoni consulenti. Si potrebbe dire che il CTU dovrebbe posse-dere: il sapere tecnico, il sapere giuridico e il sapere relazionale (o sapereessere) per svolgere al meglio la propria mansione.

Per ‘‘sapere tecnico’’ si intende la competenza specialistica che possiedeed e necessaria per svolgere la propria attivita, cioe una competenza par-ticolare e non generica, in un determinato settore che lo stesso Consulenteindichera nel momento in cui presentera domanda di iscrizione all’Albo,garantendo al magistrato la possibilita di scelta piu idonea in relazioneall’argomento della controversia.

Il ‘‘sapere giuridico’’ comprende la conoscenza, da parte del CTU, di

Ruolo del CTU

Caratteristichedel CTU

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tutte le norme di diritto e di procedura, relative alla propria attivita,nell’ambito in cui essa trova esplicazione. Tale sapere spesso e insufficien-te, o addirittura assente, influendo e condizionando in modo decisivo illavoro dell’esperto. Infatti, il mancato rispetto del principio del contrad-dittorio e del diritto di difesa, o assumere documentazione nel corso deilavori peritali da una parte, senza garantire la conoscenza all’altra, o dareinizio alle operazioni senza darne avviso alle Parti, possono essere soloalcune delle circostanze che potrebbero portare alla nullita della consu-lenza, con le relative conseguenze sul piano delle responsabilita discipli-nari, civili e penali. Per cui l’approfondita conoscenza giuridica, da altecnico la possibilita di svolgere al meglio la propria professione metten-dosi al riparo da spiacevoli conseguenze.

Il ‘‘saper essere’’ comprende tutti quei modelli comportamentali e re-lazionali che l’ausiliario deve sapere utilizzare nello svolgimento del suoincarico: ad esempio, la capacita di poter superare le difficolta di ordinecomunicativo fra le Parti in contesa e la conciliazione attraverso il dialogo,che e una attivita professionale che richiede una specifica preparazione.

Non occorrono, quindi, solo competenze afferenti il campo professio-nale, ma l’esperto deve anche saper garantire (oltre alle qualita legate allaconoscenza della materia) la capacita di mettere in pratica tutta la suaesperienza, adottando anche un comportamento consono alle situazioni incui si trova ad operare.

In cio sta la differenza fra un CTU rispetto a un qualunque professio-nista tecnico.

L’attivita del Consulente, regolata dagli artt. 61, 62, 194, 195 e 197, c.p.c.,appare importante soprattutto nel principio dell’oralita: infatti, collabo-rando con il Giudice, assiste alle udienze alle quali e invitato dal magi-strato, da tutti i chiarimenti che lo stesso richiede anche in Camera diConsiglio, potendo essere chiamato ad assistere alle discussioni davantial Collegio, ma non puo partecipare alla deliberazione.

Puo compiere le sue indagini, su richiesta del Giudice, anche fuori dallacircoscrizione giudiziaria (art. 62, c.p.c.), effettuare operazioni peritali, inpresenza del Giudice o da solo, e puo, in quest’ultimo caso, redigere unarelazione scritta.

E assolutamente necessario che il Consulente, nello svolgimento dellapropria attivita, assicuri il pieno rispetto del principio del contraddittorio(vedi par. 2.10).

Il compito del CTU puo dunque essere svolto, come sopra detto, con osenza la presenza del magistrato, il quale puo pero sempre assistere alleoperazioni del Consulente; questi poi compie le indagini e, in udienza,rende al Giudice tutti i chiarimenti richiesti. Puo essere anche autorizzatoa domandare chiarimenti alle Parti, ad assumere informazioni da terzi e aeseguire piante, calchi e rilievi.

Il Giudice puo non ritenere necessario, in tal caso, che il Consulenterediga una relazione tecnica, ma il suo lavoro prodotto in udienza (inda-

Attivita e compitidel CTU

Il manuale del CTU

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gini, rilievi, osservazioni) viene inserito nel processo verbale a cura delCancelliere.

Il CTU ha l’obbligo di rispondere esclusivamente alle domande e aiquesiti posti dal Giudice.

Le Parti, nell’ambito della tutela del principio del contradditorio, pos-sono intervenire alle operazioni di persona o a mezzo dei loro consulenti odei difensori e possono presentare al Consulente, per iscritto o a voce,osservazioni e istanze.

Il CTU ha facolta di accertare, di sua iniziativa, ogni notizia necessariaper rispondere al quesito postogli dal Giudice; non puo ricevere altri scrittidefensionali oltre a quelli contenenti le osservazioni e le istanze citate (art.194 c.p.c.), puo demandare, come gia detto, chiarimenti alle Parti o assu-mere informazioni da terzi, ma non ha potere di assumere prove, ne dieffettuare un formale interrogatorio delle Parti.

Il CTU puo, pero, attingere a notizie che non sono rilevabili dagli attiprocessuali, ma che riguardano fatti e/o situazioni oggetto dei propriaccertamenti e che risultano necessarie per assolvere al meglio il compitoaffidatogli.

Tali dichiarazioni e informazioni, assunte da terzi, non hanno perovalore di testimonianza vera e propria e possono, qualora ne sia indicatala fonte, essere controllate dal Giudice circa l’attendibilita a fornire ulte-riori informazioni.

2.1 NOMINA DEL CTU

La nomina del CTU e regolata dall’art. 191 c.p.c., secondo il quale «neicasi previsti dagli articoli 61 e seguenti, il Giudice istruttore, con ordinan-za ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., settimo comma o con altre successiveordinanze, nomina un Consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza sullaquale il Consulente deve comparire».

L’atto di nomina dunque, e un atto con il quale il Consulente vienescelto per svolgere un incarico specifico per l’autorita giudiziaria.

La nomina spetta al Giudice, il quale, sulla base dei poteri discrezionaliche possiede, ha facolta di valutare la necessita di accertare o acquisirefatti o dati per i quali si richiedono particolari competenze tecniche, scien-tifiche o artistiche.

L’ammissione della consulenza, anche quando viene sollecitata dalleParti in causa, e sempre rimandata al potere decisionale del Giudice dimerito, il quale valutera se sia opportuno avvalersi o meno dell’apporto diconoscenze tecniche o specialistiche per la risoluzione della controversia.

Nel provvedimento di ammissione, deve poi riferire sinteticamente lemotivazioni che lo hanno indotto alla scelta di tale mezzo di istruttorio.

Il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica prevede:. il nominativo dell’esperto;. la compiuta formulazione dei quesiti da sottoporre al CTU;

Motivazioniper la nominadel CTU

Provvedimentodi ammissionedel CTU

Capitolo 2 - L’attivita del Consulente Tecnico d’Ufficio

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. la fissazione dell’udienza nella quale lo stesso dovra comparire perl’accettazione e il giuramento dell’incarico;

. la motivazione delle ragioni che giustificano l’ammissione della consu-lenza tecnica;

. la fissazione del termine concesso dalle Parti per la nomina dei propriconsulenti tecnici.Il Giudice, dotato di ampia discrezionalita nella scelta della categoria di

esperti da cui estrarre il nominativo da incaricare, ricorre generalmente atecnici iscritti nell’Albo dei consulenti conservato presso il Tribunale in cuie compresa la propria sede.

Tuttavia, in forza del proprio potere decisionale, puo anche provvederealla scelta di un esperto non incluso in tale Albo, ma in Albi di un altroTribunale o addirittura puo optare per un soggetto non iscritto in alcunAlbo, purche sia in possesso di riconosciute competenze tecniche utili allacontroversia che e chiamato a trattare.

La discrezionalita del Giudice pero non e sottratta al controllo delle Partiin causa, le quali possono contestare la scelta effettuata se venisse nominatoun tecnico privo di qualita professionali adeguate al caso, chiedendo diaffidare l’incarico a un altro esperto ritenuto maggiormente idoneo.

Come gia detto, di regola la nomina dell’esperto avviene privilegiando isoggetti iscritti all’Albo del Tribunale di appartenenza del Giudice. L’art.191, c. 1, c.p.c., e l’art. 22, disp. att. c.p.c., consentono anche la nomina diun Consulente tecnico iscritto in Albi di un altro tribunale o non iscritto inalcun Albo, con il limite che il Giudice deve darne notizia al Presidente delTribunale indicandone i motivi della scelta. In realta, il mancato rispettodel citato articolo, non comporta alcuna nullita, in quanto la nomina eriservata alla discrezionalita del Giudice.

Tutti i consulenti iscritti nei vari Albi, debbono avere non una qualsiasicompetenza tecnica, ma una particolare conoscenza della materia, otte-nuta attraverso specializzazioni, studi, esperienze professionali, in riferi-mento all’ambito in cui si forma l’oggetto della contesa.

Tale formazione consente al Giudice di compiere la scelta piu giusta econsona nel conferimento dell’incarico al CTU.

La nomina e fatta dal Giudice procedente, dal Giudice di Pace, dal Giu-dice Monocratico nei procedimenti di cui e competente, dal GiudiceIstruttore, nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizionecollegiale.

La nomina, effettuata tramite ordinanza, precisamente indica:. il tribunale e l’ufficio del Giudice procedente;. il ruolo del procedimento, il nome delle Parti e i loro difensori;. il nome, cognome e recapito del Consulente indicato;. la data e l’ora di convocazione del CT;. la data dell’ordinanza.

In seguito, viene fissata l’udienza nella quale l’ausiliario deve compariree, con lo stesso provvedimento di nomina, il Giudice assegna alle Parti untermine entro cui queste possono nominare il loro Consulente.

Nomina del CTU

Il manuale del CTU

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L’art. 192 c.p.c., stabilisce che tale ordinanza venga notificata, a curadella Cancelleria, al CT e ai difensori delle Parti, tramite Ufficiale Giudi-ziario o per via telematica, a mezzo della Posta Elettronica certificata(PEC).

Sempre in riferimento all’art. 191, c. 2, c.p.c., possono essere nominatipiu consulenti, solo in caso di grave necessita, cioe quando siano necessa-rie conoscenze specifiche che un solo soggetto non possiede o quando illavoro da svolgere sia tale che lo stesso, da solo, non potrebbe concluderlonel tempo previsto.

Non e necessario che i periti nominati siano di numero dispari, poichenon devono esprimere decisioni a maggioranza.

Se ognuno poi deve svolgere indagini in campo diverso, ciascuno dovrapresentare la propria relazione; qualora invece tutti i consulenti sianoincaricati della stessa indagine, ognuno di essi presentera una propriarelazione o una relazione di maggioranza e una di minoranza.

E da ricordare che il CTU, nel processo civile, svolge il ruolo di PubblicoUfficiale, in quanto esercita una pubblica funzione giudiziaria.

E importante sottolineare come l’art. 191, c.p.c., sulla nomina del Con-sulente tecnico, modificato dalla riforma del processo avvenuta con laLegge 18 giugno 2009, n. 65, stabilisce che il Giudice, nell’ordinanza dinomina, formuli anche i quesiti che poi saranno formalizzati al momentodel conferimento dell’incarico.

La novita introdotta da tale legge e rilevante in quanto il Consulente,all’atto della notifica del provvedimento, non solo sapra di essere statoscelto dal magistrato (come detto nel precedente ordinamento) ma cono-scera anche le finalita e le richieste che stanno a fondamento dell’incaricoche dovra assumere.

Lo scopo principale di tale modifica e quello di accelerare le operazionidi affidamento dell’incarico, evitando il contrasto tra i legali delle Partinell’atto di assegnazione del quesito.

Il Consulente puo e deve tuttavia valutare la coerenza del quesito, cioese lo stesso risponde al tipo di attivita che dovra espletare; puo sottolineareeventuali carenze o imprecisioni, in quanto e uno strumento fondamentaleper l’intero lavoro del CTU.

Qualora il quesito risulti di difficile comprensione o sia parziale osoggetto a interpretazione, l’esperto puo ricorrere al Giudice al Giudicetramite specifica istanza.

2.2 ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL CONSULENTE

L’art. 63 c.p.c., chiarisce il concetto di estrusione e ricusazione del Con-sulente tecnico.

L’astensione si ha quando il CTU o il perito nominato si trova nellecondizioni previste dalle norme di doversi astenere dall’incarico.

Tutti i consulenti iscritti regolarmente all’Albo professionale hanno

Formulazionedei quesitidel Giudice

Capitolo 2 - L’attivita del Consulente Tecnico d’Ufficio

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l’obbligo di accettare l’incarico, a meno che non si presentino validi motivi(non di tipo soggettivo) da ricorrere all’applicazione dell’astensione.

Le norme sull’astensione, regolate dall’art. 51, c.p.c., sono le stesse, siache si tratti di Giudice che di Pubblico Ministero, di perito o di Consulentetecnico e fanno sempre riferimento alla garanzia di imparzialita che talisoggetti hanno l’obbligo di fornire.

Il CTU non puo dunque rifiutarsi di adempiere al mandato assegnato,poiche con la domanda di ammissione all’Albo ha preventivamente ma-nifestato il proprio consenso a esercitare tale funzione.

Se il Tecnico ha sempre l’obbligo di accettare l’incarico a meno che nonci siano impedimenti stabiliti dalle norma, tutti gli esperti non iscritti negliAlbi speciali del Tribunale hanno invece la possibilita di astenersi, anchesenza fornire alcuna motivazione.

Qualora pero, anche per gli iscritti all’Albo, non sussistano le condi-zioni dell’astensione, ma ci siano valide e concrete problematiche nellosvolgimento dell’incarico, e opportuno segnalare cio al magistrato, il qua-le provvedera alla valutazione del caso.

Le ragioni dell’astensione del Consulente sono regolate dai cinque puntidell’art. 51 sopra richiamato; qualora invece non rientrino in tale previ-sione, sono rimesse alla prudente valutazione del Giudice:. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di

diritto;. se egli stesso o la moglie e parente fino al quarto grado o legato da

vincoli di affiliazione, o e convivente o commensale abituale di unadelle Parti o di alcuno dei difensori;

. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapportidi credito o debito con una delle Parti o alcuno dei suoi difensori;

. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto inessa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altrogrado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza comeConsulente tecnico;

. se e tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente odatore di lavoro di una delle Parti; se, inoltre, e amministratore ogerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di uncomitato, di una societa o stabilimento che ha interesse nella causa.Se il Giudice ha l’obbligo di astenersi in tutti i casi previsti nei cinque

punti dell’art. 51, per il CTU non si parla di obbligo ma solo di facolta, sesussiste un giusto motivo di astensione che il Giudice deve valutare cometale.

L’obbligo di astenersi sussiste in tutti i casi previsti per le ipotesi diricusazione, per il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albodei CTU, per la mancanza della ‘‘condotta morale specchiata’’.

Possono dunque essere considerate giuste cause di astensione e ricusa-zione:. l’aver prestato la propria opera professionale per conto di una delle

Parti;

Motivazionidi astensione

Il manuale del CTU

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. l’aver gia prestato la propria opera in altro grado del processo;

. l’esser legato da rapporti di parentela, coniugio o anche solo di amiciziacon una delle Parti;

. il lavorare alle dipendenze o per conto di una delle Parti o per conto diun soggetto terzo cointeressato alla lite.Il Consulente che ritiene di non accettare l’incarico, deve presentare

istanza al Giudice che l’ha nominato almeno 3 giorni prima dell’udienza dicomparizione, con relativa motivazione.

Sarebbe opportuno che il Consulente, al momento di ricevimento del-l’atto di nomina, prendesse subito visione dei nominativi delle Parti e deirispettivi procuratori, nonche dell’oggetto del quesito, al fine di verificaresin da subito se vi siano o meno i presupposti per accettare o eventual-mente astenersi dall’incarico. In caso di dubbi o incertezze lo stesso puoottenere chiarimenti in merito presso la Cancelleria del Tribunale.

Il Giudice competente a ricevere l’astensione e lo stesso che ha nomi-nato il Consulente e provvede con ordinanza non impugnabile.

La ricusazione, invece, si ha quando il CT o il perito nominato si trovanelle condizioni previste e disciplinate dalle norme in tema di astensione; ilConsulente, dunque, puo essere ricusato da ciascuna delle Parti in tutti icasi indicati nell’art. 51, c.p.c., o in ogni altro caso in cui esistano graviragioni di convenienza (la cosiddetta ‘‘astensione facoltativa’’). Per talemotivazione la ricusazione risulta essere piu rigida per il Consulente cheper il Giudice.

L’istanza di ricusazione va proposta da ciascuna delle Parti al Giudiceche ha nominato il CT. Se questo e stato nominato dal Collegio e non dalGiudice istruttore, e il Collegio che deve decidere sull’istanza di ricusazio-ne e non il Giudice istruttore.

Il magistrato poi provvede con ordinanza non impugnabile.Il ricorso deve essere proposto dalle Parti al Giudice almeno tre giorni

prima dell’udienza di conferimento dell’incarico (come per l’istanza diastensione).

La Parte che non ha presentato l’istanza di ricusazione del Consulentenominato dal Giudice, nei termini indicati dall’art. 192, c.p.c., non puoavvalersene successivamente per contestare l’efficacia della consulenza cherimane pertanto acquisita al processo.

I motivi di ricusazione del Consulente segnalati dalla Parte dopo lascadenza del termine previsto non possono portare alla nullita della rela-zione o alla sostituzione del CT, ma possono soltanto essere presentati alGiudice al fine di una valutazione a norma dell’art. 196, c.p.c., cioe seeffettivamente vi siano gravi motivi che giustifichino un provvedimento disostituzione.

Tale valutazione va compiuta in concreto con riferimento alla relazionedel Consulente ed e insindacabile, poiche rientra nell’apprezzamento delGiudice di merito.

Motivazionidi ricusazione

Capitolo 2 - L’attivita del Consulente Tecnico d’Ufficio

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2.3 GIURAMENTO DEL CONSULENTE

Nell’udienza di conferimento dell’incarico che da inizio al mandato delConsulente prescelto, l’atto formale con il quale l’ausiliario si impegna adassolvere al meglio con onesta e consapevolezza il compito, applicando leproprie capacita professionali e intellettuali, e rappresentato dal giura-mento.

L’art. 193, c.p.c., riporta letteralmente la formula del giuramento(«Giuro di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidatemi al soloscopo di far conoscere la Giudice la verita») che ogni Consulente deverecitare, in piedi, di fronte al Giudice, adeguandosi alla solennita delmomento.

Essa e pertanto un atto formale con il quale si attesta la verita di unainformazione (nella testimonianza) o l’impegno di adempiere l’incaricoche si assume (nella consulenza).

Nel nostro ordinamento processuale la formula del giuramento viene di-sciplinata in maniera diversa nel processo penale e in quello civile.

Nel processo penale il Giudice accerta le generalita del perito, chiede aquesto se si trova in una della condizioni per cui si possa avvalere dell’a-stensione o nella capacita o incompatibilita di espletare l’incarico; lo av-verte degli obblighi e delle responsabilita previste dalla legge penale e loinvita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsa-bilita morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, miimpegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di farconoscere la verita e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».

Nel processo civile, all’udienza di comparizione, il Giudice istruttore ri-corda al Consulente l’importanza della funzione che e chiamato ad adem-piere e ne riceve il relativo giuramento (gia sopra citato, art. 193).

Tale giuramento e di tipo promissorio, in quanto precede l’espletamen-to delle funzioni, mentre nel processo penale, essendo successivo all’ese-cuzione della perizia, esso e di tipo asseveratorio.

Dal carattere promissorio del giuramento del CTU si puo dedurre cheesso puo essere prestato anche successivamente alla comparizione delConsulente davanti al Giudice e fino al deposito della relazione e chel’omissione del giuramento non determina la nullita della consulenza e ilGiudice puo utilizzare i risultati al fine del suo convincimento.

Il giuramento deve essere prestato davanti al Giudice che ha nominato ilConsulente, anche se lo stesso risiede al di fuori della circoscrizione e leoperazioni debbono essere eseguite al di fuori di questa. Secondo l’art.193, lo stesso giuramento, deve essere prestato al momento dell’udienza dicomparizione del CTU, fino al deposito della relazione.

Riguardo alla mancata prestazione del giuramento, si osserva che, sequesta e dovuta al rifiuto di prestazione, equivale al rifiuto dell’incarico e ilGiudice non puo affidarglielo.

Se invece e da attribuire a dimenticanza da parte del Giudice, o del

Giuramentoin processo

penale

Giuramentoin processo civile

Modalitadel giuramento

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Consulente, la consulenza tecnica non puo essere dichiarata nulla, poichel’omissione del giuramento non costituisce motivo di nullita della stessa.

Il rifiuto di giurare, poiche equivale al rifiuto dell’incarico, e sanzionatodall’art. 366, c. 2, c.p.

Una volta prestato il giuramento, questo poi non deve essere piu rin-novato nel corso dello stesso procedimento, salvo l’annullamento dell’attonel quale e stato prestato.

Non vi e dunque necessita di un ulteriore giuramento neppure nel casoin cui il Giudice provveda a richiamare il Consulente per chiarimenti o perconferirgli un supplemento d’incarico.

E utile ricordare che, la mancata apposizione della firma da parte delCTU nel verbale dell’udienza, nella quale lo stesso presta giuramento,costituisce solo un irregolarita e non incide dunque nella validita dell’atti-vita processuale.

Infine va detto che, a oggi, i consulenti tecnici, ausiliari e periti, riman-gono gli unici soggetti a prestare giuramento mentre i testimoni si limitanoinvece a recitare una dichiarazione d’impegno.

2.4 TIPOLOGIA DI CONSULENZA (CTU - ATP)

L’attivita del Consulente puo variare funzionalmente a seconda degli am-biti in cui e chiamato a operare dal Giudice.

La consulenza tecnica d’ufficio e l’incarico che il magistrato affidaall’esperto qualora sia necessario svolgere indagini o accertamenti cherichiedono specifiche competenze tecniche.

Essa, come gia detto, non e un vero e proprio mezzo di prova mapiuttosto uno strumento istruttorio, poiche non tende a dimostrare i fatti,ma ha unicamente lo scopo di integrare le conoscenze del Giudice, connozioni specifiche di tipo tecnico o scientifico che lo stesso non possiede, alfine di consentirgli di valutare meglio i fatti dimostrati attraverso altrimezzi di prova.

In altre circostanze, consente anche di acquisire fatti rilevanti in tutti icasi in cui tale compito risulti difficoltoso per la complessita della ricerca.

Si puo quindi distinguere una consulenza tecnica deducente e una con-sulenza tecnica percipiente.

Nel primo caso, il perito ha solo l’incarico di valutare, da un punto divista tecnico, fatti gia accertati, acquisiti agli atti o dati gia preesistenti;mentre nel secondo caso il Giudice da al CT il compito di accertare fattiche non sarebbero conoscibili se non con l’impiego di un sapere tecnicoqualificato.

La consulenza tecnica percipiente, poiche si riferisce ad un fatto tecniconon accertabile, nella sua intrinseca natura, se non con cognizioni che ilGiudice non possiede, costituisce una fonte oggettiva di prova. Questa,dunque, pur essendo disposta con lo scopo di fornire al Giudice la valu-tazione di fatti gia acquisiti e gia accertati, puo essa stessa costituire fonteoggettiva di prova nel caso in cui, oltre a una valutazione tecnica, al

Consulenzadeducentee percipiente

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