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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero Dott. Claudio Miglio

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero Dott. Claudio Miglio

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

I parte 1. La Consulenza tecnica e la perizia in sede civile e penale 2. Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero 3. L’attività di indagine del Pubblico Ministero 4. Il processo penale ___________________________________________

II parte 5. Le fasi del processo penale 6. I compensi del Consulente Tecnico e del Perito 7. L’istanza di liquidazione del compenso ___________________________________________

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I parte dott. Claudio Miglio 1. La Consulenza Tecnica e la perizia in sede civile e penale

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero La Consulenza Tecnica e la perizia in sede civile e penale

Nell’ambito del processo civile, le norme che disciplinano la Consulenza Tecnica sono contenute nel codice di procedura civile tra le quali si menzionano:

Artt. 61-64 c.p.c. Artt. 191-201 c.p.c. Per la disciplina generale

Artt. 87,92,177,259,260 e 261 c.p.c.

Per la disciplina dei vari momenti del processo

Gli artt. 5-26 disp. att. c.p.c. e l’art. 146 disp. att. c.p.c, disciplinano la formazione e la tenuta dell’Albo speciale dei CTU presso il Tribunale.

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero La Consulenza Tecnica e la perizia in sede civile e penale

Nell’ambito del processo penale, le norme che disciplinano la Perizia sono contenute nel codice di procedura penale tra le quali si menzionano:

Art. 220- 232 c.p.p. e art. 508

Per la disciplina della Perizia generale

Art. 392 c.p.p. Per la disciplina della Perizia durante le indagini preliminari

Art. 422 c.p.p. Per la disciplina della Perizia nell’udienza preliminare

Art. 501 c.p.p. Per la disciplina della Perizia nel dibattimento

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero La Consulenza Tecnica e la perizia in sede civile e penale

Ai sensi dell’art. 61 c.p.c. e dell’art. 220 c.p.p. è facoltà del giudice nominare uno o più consulenti tecnici per dirimere questioni prettamente tecniche, all’interno del procedimento. Presso ogni Tribunale - per quanto riguarda le consulenze tecniche nell’ambito del procedimento civile - è istituito un Albo di Consulenti Tecnici del Giudice. Al contempo - per quanto riguarda le consulenze tecniche nell’ambito del procedimento penale - presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Periti. Anche se i registri sono separati la disciplina di ciascuno di essi è unica. La formazione dell’Albo dei Consulenti Tecnici (CTU) prevede che ogni decisione venga demandata ad un Comitato composto da 3 membri e presieduto dal Presidente del Tribunale, mentre, per quanto riguarda la formazione dell’Albo dei Periti, ogni decisione viene demandata ad un comitato composto da 4 membri, presieduto dal Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, un rappresentante dell’Ordine professionale e il quarto membro è di solito il Presidente dell’Ordine degli avvocati.

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2. Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero La figura del Consulente Tecnico rappresenta un punto fermo per il magistrato poiché il

risultato che emerge dal lavoro del Consulente Tecnico, diventerà elemento fondamentale per la decisione del magistrato. È questo il motivo per cui tra i requisiti fondamentali che un Consulente Tecnico deve possedere vi sono:

La competenza specifica in un determinato settore con una conoscenza approfondita della materia processuale civile o penale;

Un costante aggiornamento in aggiunta anche ad una pratica professionale provata ed incontestabile;

Una specchiata onorabilità e moralità, che si estende oltre l’assenza di precedenti penali ovvero egli deve avere una morale e una condotta priva di ogni possibile ombra.

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Da alcuni anni risulta determinante l’accertamento delle responsabilità soprattutto in relazione ai reati di pericolo (cd. diritto penale del rischio) ovvero imperniati sulle violazioni dei doveri. In tale contesto la figura del consulente del P.M. risulta centrale poiché affianca l’organo dell’accusa in due momenti importanti: durante la stretta valutazione tecnica dei fatti e soprattutto nella ricerca di elementi fondamentali e di dati storici necessari. Per verificare l’esatta natura dell’attività svolta dal Consulente tecnico del P.M. è indispensabile individuare il presupposto della nomina qualificabile nella necessità di avere, da parte del magistrato, ulteriori specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura che possano tradursi fattivamente in una vera e propria consulenza specialistica.

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

La consulenza specialistica è infatti basata sull’accertamento di un determinato reato che presuppone lo studio e l’elaborazione critica di tutti i rilievi e di tutti gli elementi che sono stati raccolti e/o constatati durante le indagini.

L’accertamento si distingue dai rilievi che sono di fatto, di solito ,affidati alla attività di polizia giudiziaria e che incidono sull’attività del Consulente del P.M. solo al fine della cristallizzazione di quanto fino ad allora raggiunto.

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La Corte di Cassazione già nel 1992 ( Cass. Sez. 2 n. 4523 del 27/11/1992) ha stabilito in merito alle attività del Consulente Tecnico del P.M. che “Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 359 cod. proc. pen., dev’essere dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un’attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali richiedenti un certo grado, più o meno elevato, di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attività. Esulano, pertanto, dall’ambito della consulenza, per rientrare in quello dei rilievi previsti dall’art. 354 cod. proc. pen., tutti quegli accertamenti che si esauriscono in semplici operazioni di carattere materiale”.

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

La normativa pertanto consente al P.M. di avere un’ampia discrezionalità e informalità rispettivamente nella scelta e nella nomina del Consulente tecnico in sede di indagini. Tale aspetto gioca un ruolo fondamentale – soprattutto se ci si trova nell’ambito delle indagini preliminari e/o di qualsiasi tipologia tecnica – poiché consente al P.M. di potersi avvalere della medesima persona da egli stesso ritenuta idonea, anche nell’ambito e durante il processo penale. Il vincolo che tuttavia limita la scelta, è la specificità delle competenze possedute dal Consulente Tecnico, questo a valere sull’affidabilità elevatissima che questi deve avere. Dunque la nomina del Consulente del P.M. non è in alcun caso ostacolata dalla normativa vigente ovvero non è sottoposta ad alcun limite temporale (durata dell’accertamento) e nemmeno alla complessità che l’indagine stessa potrebbe offrire.

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Nel caso in cui vengano nominati due Consulenti Tecnici dal P.M. con specializzazioni e competenze diverse, come ad esempio un Dottore Commercialista e un Ingegnere, con incarichi e quesiti distinti, ciascuno, salvo disposizioni contrarie al momento del giuramento e conferimento dell’incarico, dovrà depositare una propria relazione peritale. Il Consulente del P.M. potrà accedere al fascicolo del P.M. e potrà anche effettuare ulteriori indagini anche con l’ausilio della Polizia Giudiziaria. Relativamente al dibattimento il Perito e il Consulente possono utilizzare tutti gli atti presenti nel fascicolo dibattimentale al fine di poter portare a termine in maniera corretta l’incarico conferito.

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

Il Pubblico Ministero, nell’ambito dell’indagine preliminare, può nominare e avvalersi di consulenti tecnici . Egli, nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti ai sensi dell'art. 73 disp. att. del codice penale. Quindi si tratta sempre di soggetti chiamati a fornire contribuiti di natura tecnico-scientifica, fondati su cognizioni specialistiche non possedute dall'organo inquirente. Il consulente nominato, non può rifiutare l’incarico (art. 359 c.p.p.). l consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine. La ratio legis si ravvede nel fatto che essendo il pubblico ministero il titolare delle indagini, gli è consentito avvalersi di consulenti in grado di fornire apporti specialistici, che esulano dalle competenze possedute dall'organo inquirente, al fine di contribuire all'attività investigativa.

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

Al Consulente Tecnico nominato dal P.M. possono essere delegate, pertanto, le seguenti attività: • attività di rilievi, ovvero attività di osservazione, ricerca ed acquisizione dei dati del reato

(unitamente di solito alla Polizia Giudiziaria); • attività di accertamenti, ovvero attività di rielaborazione critica e specialistica di tutti i dati

acquisiti in sede di rilievi. Per quanto riguarda la pubblicità della nomina del Consulente Tecnico del P.M., se essa avviene nell’ambito delle indagini preliminari non è obbligatoria, salvo eccezioni, la comunicazione alle parti interessate. Se tuttavia tale nomina prevede l’accertamento di rilievi non ripetibili, in questo caso il P.M. è obbligato a comunicare alle parti l’avvenuta nomina e a loro volta, queste ultime, possono nominare i propri consulenti tecnici.

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Per accertamenti tecnici non ripetibili si intendono tutti quegli accertamenti che riguardano persone, cose e luoghi il cui stato è soggetto ad una modificazione (art. 360 c.p.p.). Per esempio, un caso di scuola è l’accertamento da parte del Consulente Tecnico del P.M. in caso di incidente stradale ove è avvenuto il decesso di una o più persone. Accertamento che riguarda un ingegnere e non il dottore commercialista. Nel nostro caso, invece, un esempio potrebbe essere la conta delle merci nel caso di merci deperibili. In tal caso l’atto derivante da tale accertamento irripetibile dovrà essere obbligatoriamente inserito nel fascicolo del dibattimento. In caso di incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) il P.M. e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere una perizia solo nel caso in cui la prova riguardi una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. La perizia, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

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3. L’attività di indagine del P.M.

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

L’attività di indagine del P.M.

Chiunque di noi può essere sottoposto ad indagine da parte della Procura della Repubblica e magari non esserne necessariamente a conoscenza. Nel caso in cui i destinatari dell’indagine debbano essere notiziati dell’indagine stessa le modalità con le quali il P.M. può comunicare ai vari destinatari di essere sottoposti ad indagine sono: - l’elezione di domicilio ( art. 161 c.p.p.); - un ordine di custodia cautelare personale, come ad esempio gli arresti domiciliari; - un ordine di custodia reale, come ad esempio un sequestro di beni.

Le Macro Fasi dell’Attività

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L’attività di indagine del P.M.

FASCICOLO P.M.

AVVISO ART. 415 BIS

SEGRETO ISTRUTTORIO

RICHIESTE DELL’INDAGATO

L’avviso di conclusione delle indagini da parte del P.M. consente all’indagato di esercitare una serie di attività argomentative o di integrazione del materiale a disposizione della Procura, al fine di poter spiegare al P.M. stesso la propria verità. Tale attività potrebbe anche portare all’archiviazione del procedimento e quindi a non esercitare l’azione penale sull’indagato da parte della Procura della Repubblica competente.

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

L’attività di indagine del P.M.

FASCICOLO P.M.

AVVISO ART. 415 BIS

Il P.M. nel momento che acquisisce una notizia di reato, pone in essere tutte le attività tra le quali in primis vi è quella della iscrizione della notizia all’interno del registro che gli consentirà, da quel momento, di svolgere tutti gli accertamenti tecnici (eventuale nomina del Consulente Tecnico) e disporre perizie, esami, interrogatori e sequestri.

Se il P.M. decide di procedere nei confronti di un indagato, dovrà attenersi alle disposizioni normative riferite dall’art. 415 bis e quindi notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612 bis c.p.p, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

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L’attività di indagine del P.M.

L'avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso dal P.M., contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono quali violate, della data e del luogo del fatto compiuto, dell’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del P.M. e che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia per la difesa.

SEGRETO ISTRUTTORIO

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Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero

L’attività di indagine del P.M.

Se, a valle delle dichiarazioni e/o dell’interrogatorio dell’indagato, il P.M. decide di archiviare la notizia di reato, poiché la ritiene infondata, potrà chiedere al GIP di disporne l’archiviazione. In ogni caso il P.M. potrà disporre nuove indagini entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dall’indagato. In tal caso qualora il tempo non fosse sufficiente per il completamento delle stesse sarà lo stesso P.M. a chiedere al GIP una proroga di 60 giorni.

RICHIESTE DELL’INDAGATO

Ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte del P.M., l’indagato ha facoltà, entro il termine di 20 giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il P.M. deve procedervi.

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4. Il Processo Penale

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Il processo penale

Il procedimento penale si compone di alcune fasi che possono prevedere la presenza del Consulente Tecnico e/o del Perito. Le fasi si suddividono in: Indagini preliminari, Udienza preliminare, Udienza dibattimentale e Sentenza.

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Nel processo penale la Perizia viene solitamente collocata tra «i mezzi di prova» rivelandosi come «mezzo neutro» in quanto non si pone nè a carico e nè a discarico dell’imputato essendo infatti ammessa, quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Questo in virtù del potere discrezionale e dispositivo del magistrato. Sul potere discrezionale l’art. 220 c.p.p. precisa che «…Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche».

Il processo penale

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Pertanto, non appena il magistrato accerti che vi è l’esistenza di un determinato tema di prova, la perizia diviene obbligatoria al fine di poter svolgere adeguate indagini o poter acquisire dati o valutazioni tecniche, a prescindere dalle indagini investigative della Polizia Giudiziaria. In tal caso il giudice conferisce formale incarico al Perito e sottopone dei quesiti a cui lo stesso Perito ha l’obbligo di risposta. L’art. 227 c.p.p. comma 1 definisce che il «il Perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale». Nella maggioranza dei casi, essendo i quesiti posti sempre complessi, il Perito, potrà richiedere al giudice un termine per il deposito della relazione peritale.

Il processo penale

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Nel caso in cui, il giudice concedesse tale termine (non più di 90 giorni) dovrà fissare la data nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti disponendo che ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici. Tuttavia, quando risultino necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del Perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi. Se, il giudice decidesse di non concedere il termine richiesto dal perito, potrà provvedere alla sostituzione del Perito stesso.

Il processo penale

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La metodologia che il Perito potrà adottare per la redazione della propria Perizia è sicuramente quella basata sulla redazione dei verbali delle operazioni e l’analisi di tutta la documentazione raccolta e disponibile agli atti. In generale è opportuno che il perito rediga un verbale delle operazioni peritali dal quale emergano indicazioni sull’ora dell’inizio e della conclusione delle operazioni, sulla presenza delle Parti coinvolte, sulle osservazioni e/o obiezioni e/o richieste che i consulenti tecnici di parte proporranno e che, il Perito potrà scegliere di riportare all’interno della propria perizia. E facoltà dei consulenti tecnici delle Parti di richiedere al Perito l’espletamento di ulteriori attività di indagine.

Il processo penale

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In ogni caso è bene ricordare che il Perito potrà accedere alla documentazione, atti e cose, solo nel caso in cui: - sia stato preventivamente autorizzato espressamente dal giudice; - gli atti, la documentazione e le cose siano stati prodotti direttamente dalle Parti o siano rintracciabili all’interno del fascicolo dibattimentale.

Il processo penale

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II parte dott. Claudio Miglio 5. Le fasi del processo penale

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Le fasi del processo penale

Le fasi del processo penale si suddividono in: Indagini preliminari, Udienza preliminare, Udienza dibattimentale e Sentenza. Indagini preliminari: in questa fase il P.M., una volta acquisita la notizia di un reato, promuove l’avvio delle indagini preliminari. Ed è proprio in questa prima e delicata fase del procedimento penale che il P.M. potrà avvalersi, come detto in precedenza, della collaborazione oltre che della Polizia Giudiziaria, anche di un suo Consulente Tecnico. Udienza preliminare: in questa fase, mediante l’analisi di tutta la documentazione raccolta, il GUP valuterà la validità dell’accusa che consentirà pertanto (la valutazione) di celebrare o meno il processo penale.

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Il processo penale

Udienza dibattimentale: in questa fase si apre il dibattimento. E proprio in tale fase, qualora non sia stata ancora richiesta, la Parte potrà richiedere al Giudice l’ammissione di una perizia, che potrebbe essere ritenuta quale fonte di prova. Sentenza: è il momento conclusivo di ogni procedimento penale che può prevedere il proscioglimento o la condanna della parte.

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6. I compensi del Consulente Tecnico e del Perito

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I compensi del C.T. e del Perito Il compenso del Consulente Tecnico è assoggettato alle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di spese di giustizia Testo Unico sulle Spese di Giustizia D.P.R. 115/2002 aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito poi con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014 n. 162 e dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7. Fino al 2002, la legge di riferimento per la determinazione del compenso dell’ausiliario del Magistrato era la L. 319 dell’8 luglio 1980. La nuova normativa, ha abrogato (eccetto l’art. 4 e relativo agli onorari legati al tempo) la precedente riscrivendo tuttavia le norme quasi uguali alla vecchia normativa. Nel Testo Unico sulle Spese di Giustizia la parte che riguarda il compenso del consulente tecnico è disciplinato al Titolo VII con «Ausiliari del Magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario»

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I compensi del Consulente Tecnico del P.M.

L’art. 49 del D.P.R. in esame stabilisce che «Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico». Inoltre spettano agli ausiliari del magistrato, «gli onorari sono fissi, variabili e a tempo». L’art. 50 chiarisce che la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico stesso.

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I compensi del Consulente Tecnico del P.M.

Per quanto riguarda gli onorari a tempo, il Testo Unico sulle spese di Giustizia non avendo abrogato l’art. 4 della L. 319/1980 definisce che per le prestazioni non previste nelle tabelle, gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni. Ogni vacazione è calcolata su due ore. Da evidenziare tuttavia che il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico, sebbene tale onorario possa essere anche raddoppiato quando si richiede che il termine delle operazioni debba essere fissato entro cinque giorni, e, può essere ulteriormente aumentato fino alla metà quando il termine viene fissato non superiore a quindici giorni.

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I compensi del Consulente Tecnico del P.M.

Il 30 maggio 2002, è stato approvato anche il Decreto Ministeriale «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale» che oltre ad aggiornare gli onorari di vacazione rivede le Tabelle degli onorari da riconoscere a periti e consulenti tecnici nominati dall’autorità giudiziaria precedentemente previste dalla L. 319/1980 e dal D.P.R. n. 820 del 14 novembre 1983.

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I compensi del Consulente Tecnico del P.M.

Allo stato attuale pertanto, i criteri di determinazione dei compensi sono triplici e si applicano a seconda dell’oggetto in maniera: FISSA: quando devono essere compiuti accertamenti standardizzati. È il caso ad esempio di

esami medici o diagnostici; A TEMPO: quando gli accertamenti da effettuare sono per lo più circoscrivibili

temporalmente in maniera agevole. VARIABILE: quando l’accertamento compiuto su determinati oggetti possa essere stabilito

in misura minima, massima o a percentuale.

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I compensi del Consulente Tecnico del P.M.

Nel caso per esempio del dottore commercialista che compie un accertamento di fatti di usura si applica l’art. 2 del D.M. 30/05/2002 (che attiene alla materia amministrativa, contabile e fiscale) in tutti i casi in cui si tratta di una ricostruzione effettuata su un valore determinabile e che quindi può essere inquadrato negli scaglioni previsti. Nel caso invece di valore indeterminato il compenso si liquida a vacazioni.

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I compensi del Consulente Tecnico del P.M. L’art. 2 del D.M. 30/05/2002 stabilisce le seguenti Tabelle di Compensi che spettano quale

onorari per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, e quindi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: - fino a euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%; - da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%; - da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%; - da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%; - da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%; - da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%; - da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

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I compensi del Consulente Tecnico del P.M. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto anche delle difficoltà,

della completezza e del pregio della prestazione fornita. E’ bene ricordare che per la liquidazione dei compensi per consulenze o perizie penali valgono le stesse regole della liquidazione dei compensi in ambito civile. Per l’onorario dei compensi del consulente tecnico del P.M. sono pertanto applicabili i parametri che individuano il valore economico del bene o dell’utilità che costituiscono oggetto dell’accertamento e della contestazione quale risulta dagli elementi obiettivi del processo.

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7. L’istanza di liquidazione del compenso

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L’istanza di liquidazione del compenso

Ai fini della liquidazione, il Compenso del Consulente tecnico o del perito è previsto come spesa per un atto necessario al processo che l’ausiliario del giudice compie nell’interesse superiore della giustizia ed in quello comune delle parti. Nell’istanza di liquidazione dovrebbero essere indicati quali elementi essenziali : Il Giudice Titolare della pratica / il P.M. nel caso di C.T. del P.M.; Il numero dell’R.G.; I nominativi delle Parti coinvolte; Le generalità del Perito o del C.T. del P.M.; La data del conferimento dell’incarico; Il termine assegnato dal Giudice / P.M. per il deposito; Una descrizione del lavoro svolto; Il calcolo del compenso secondo il Perito o C.T. del P.M. .

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L’istanza di liquidazione del compenso

L’istanza di liquidazione del compenso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni. Ai fini della liquidazione nel Compenso del Consulente tecnico o perito delle spese di viaggio, il Testo Unico equipara gli ausiliari del Giudice ai dirigenti statali di seconda fascia. Quindi, previa autorizzazione del Giudice possono essere richieste e riconosciute per esempio: - Spese relative all’utilizzo del mezzo proprio, applicando le tariffe riconosciute ACI; - Spese di viaggio effettuate con trasporto aereo.

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L’istanza di liquidazione del compenso

Tutte le spese devono essere indicate ed elencate separatamente nell’istanza di liquidazione in modo da consentirne il controllo al magistrato. Le spese non rimborsabili sono: - Spese per diritti per collocazione degli scritti; - Spese generali dello Studio; - Spese per rilegatura e copie. Il magistrato che liquida il compenso al Consulente deve sempre motivare la decisione permettendo la ricostruzione dell’iter logico giuridico seguito per giungere alla determinazione del compenso stesso.