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Alberto Botti MANUALE DEL CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE Guida all’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte 6 a Edizione - Marzo 2015 Consilio melius vincas quam iracundia (È più facile che tu vinca con la prudenza che con la collera) Publilio Sirio (I secolo a.c.), aforista, drammaturgo e scrittore romano

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Alberto Botti

MANUALEDEL CONSULENTE TECNICODEL TRIBUNALE CIVILEGuida all’attività del Consulente Tecnicod’Ufficio e di Parte

6a Edizione - Marzo 2015

Consilio melius vincas quam iracundia (È più facile che tu vinca con la prudenza che con la collera)

Publilio Sirio (I secolo a.c.), aforista, drammaturgo e scrittore romano

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INDICE

PREMESSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Chi è il CTU? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Cosa fa il CTU? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Cosa non fa il CTU? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Parte IRegole e procedure

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.1 Articoli commentati del Codice di procedura civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.1.1 Scelta del consulente tecnico, formazione dell’albo e sua attività . . 28

1.1.2 Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.1.3 Responsabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.1.4 Le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 . . . . . . 32

1.1.5 Nomina del consulente tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.1.6 Astensione e ricusazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.1.7 Giuramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.1.8 Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.1.9 Verbale e relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.1.10 Rinnovazione delle indagini e sostituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1.1.11 Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio . . . . . . . . 45

1.1.12 Questioni sorte durante le indagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1.1.13 Verbale di conciliazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1.1.14 Mancata conciliazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

1.1.15 Consulente tecnico di parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

1.1.16 Procedimenti di urgenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1.1.17 Accertamento tecnico preventivo - ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

1.1.18 Procedimenti di ispezionzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

1.1.19 Disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

1.1.20 Sanzioni disciplinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1.1.21 Trasparenza nell’assegnazione degli incarichi e limite di concentrazione 53

1.2 Compensi spettanti ai consulenti tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

1.2.1 Domanda di liquidazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

1.2.2 Onorario a vacazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

1.2.3 Onorario a percentuale - Costruzioni edilizie, impianti industriali, ecc. 57

1.2.4 Onorario a corpo - Verifiche e collaudi; Rilievi e misure . . . . . . . . . 59

1.2.5 Onorario a percentuale - Estimo edilizio e fondiario . . . . . . . . . . . . . 59

1.2.6 Maggiorazioni per urgenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

1.2.7 Maggiorazioni per eccezionale importanza, complessità e difficoltàdella prestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

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1.2.8 Indennità di trasferta e rimborsi spese per vitto e alloggio . . . . . . . 60

1.2.9 Collegio di Periti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

1.2.10 Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

1.3 Alcune sentenze della Suprema Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

1.3.1 Nomina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

1.3.2 Attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

1.3.3 Poteri e limiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

1.3.4 Compenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

1.4 Rotazione nella attribuzione degli incarichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2. LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE . . . . . . . 67

2.1 La ricezione dell’incarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.2 Il rifiuto per incompatibilità con le parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.3 L’udienza per il giuramento e per la formulazione dei quesiti . . . . . . . . . . . 68

2.4 La nomina dei consulenti tecnici di parte (CTP) e i rapporti tra il CTU ei CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.5 L’istanza per l’impiego di coadiutori del CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2.6 L’istanza per l’utilizzo di laboratori esterni per l’espletamento di prove e di analisi specialistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2.7 Il ritiro dei fascicoli di parte e il loro esame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2.7.1 Un interessante Vademecum per CTU preparato da un Giudice specializzato in procedimenti cautelari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

2.8 I sopralluoghi, la redazione dei verbali e dei rilievi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.9 Il CTU deducente e il CTU percipiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

2.10 I rapporti con i procuratori delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

2.11 Collegio di Periti: rapporti con gli altri membri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

2.12 Le memorie tecniche prodotte dalle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

2.13 L’analisi delle prove testimoniali nella redazione dell’elaborato peritale . . . . 79

2.14 La conciliazione innanzi al CTU ex art. 696-bis nella consulenza tecnicapreventiva, al fine della composizione della lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3. LA REDAZIONE DELL’ELABORATO PERITALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.1 Il contenuto della relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.2 La forma della relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.3 La raccolta e la presentazione degli allegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.4 La consulenza tecnica per la Corte di appello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

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4. LA REDAZIONE DELL’ISTANZA DI LIQUIDAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.1 Il contenuto dell’istanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.2 Attività riferite a più articoli del D.M. 30 maggio 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.2.1 Il decreto di liquidazione riferito a più articoli del D.M. 30 maggio 2002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.3 Le maggiorazioni previste dalla normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.4 Le indennità ed i rimborsi spese spettanti al CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.5 La certificazione energetica dell’unità immobiliare necessaria alla venditaforzosa (sezione Esecuzioni immobiliari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.6 Le spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.6.1 Rimborso dell’uso dell’autovettura propria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.6.2 Fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.6.3 Copie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4.6.4 Strumentazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

4.6.5 Coadiutori del CTU autorizzati dal Giudice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

4.6.6 Spese generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5. LA CONVOCAZIONE DEL CTU PER CHIARIMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5.1 L’udienza per fornire i chiarimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5.2 L’integrazione all’elaborato peritale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.3 Il supplemento all’elaborato peritale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.4 L’istanza di liquidazione relativa al supplemento dell’elaborato peritale . . . 102

6. L’IMPUGNAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6.1 Contestazione del consulente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6.2 Contestazione delle parti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

7. NULLITÀ DELLA CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

7.1 Nullità formali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

7.2 Nullità sostanziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

7.2.1 Violazione del principio del contraddittorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

7.2.2 Omissione di avviso alle parti per l’inizio delle operazioni peritali. . 106

7.2.3 Valutazione di documenti non ritualmente prodotti in atti . . . . . . . . . 107

7.2.4 Esecuzione di indagini e compiti esorbitanti dai poteri affidategli dal Giudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

7.2.5 Omissione dell’esame dei luoghi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

7.2.6 Valutazioni di tipo giuridico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

7.2.7 Accertamento dell’esistenza di norme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

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8. L’ESECUZIONE DELLE PROVE E DELLE MISURE NEGLI ACCERTAMENTI CTU 111

9. IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT) PER IL CTU NELLE CAUSE ISCRITTE AL RUOLO DEL CONTENZIOSO CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

9.1 Principale normativa istitutiva del PCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

9.2 Il Processo Civile Telematico per il CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

9.3 Operazioni eseguibili dal CTU nel PCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

10. IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

10.1 Il consulente tecnico di parte attrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

10.1.1 Il CTP attrice nelle misure cautelari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

10.1.2 Il CTP attrice nel giudizio di merito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

10.1.3 Il CTP attrice nell’udienza innanzi al Giudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

10.2 Il consulente tecnico di parte convenuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

10.2.1 Il CTP convenuta nelle misure cautelari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

10.2.2 Il CTP convenuta nel giudizio di merito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

11. NORME RELATIVE AI COMPENSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

11.1 Decreto Ministro Giustizia 30 maggio 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Adeguamento dei Compensi spettanti ai Periti, ai consulenti tecnici, interpretie traduttori per le operazioni eseguite su disposizioni dell’autorità giudiziariain materia civile e penale.

11.2 Legge 8 luglio 1980, n. 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Compensi spettanti ai Periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori perle operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria. (Art. 4)

11.3 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . . . . . . . . . 144Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesedi giustizia. (Stralcio)

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Parte IISpecifiche aree di consulenza

12. IL CTU/CTP NELLA SEZIONE FALLIMENTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

12.1 Il CTU e l’estimo finalizzato alla liquidazione dei creditori . . . . . . . . . . . . . . 151

12.2 La consulenza tecnica di parte in procedimenti civili in cui il fallimento è attore o convenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

12.3 La consulenza per la gestione dell’attivo nelle more della sua liquidazione 153

13. IL CTU NELLA SEZIONE ESCUZIONI IMMOBILIARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

13.1 Il CTU e l’estimo finalizzato alla liquidazione degli immobili per soddisfare i creditori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

13.2 I compiti dell’esperto stimatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

14. IL CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI, DELLA RIVALUTAZIONE E DEGLI INTERESSI DI MORA CONSEGUENTI AI DEBITI DI VALUTA NELLE CAUSE CIVILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

15. IL CALCOLO DELLE RISERVE NEGLI APPALTI PUBBLICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

15.1 Calcolo spese generali non remunerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

15.2 Calcolo mancata formazione dell’utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

15.3 Calcolo interessi per spese generali ed utile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

15.4 Calcolo sottoproduzione manodopera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

15.5 Mancato ammortamento mezzi e beni strumentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

15.5.1 Metodo sintetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

15.5.2 Metodo analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

15.6 Maggiore incidenza personale di cantiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

15.7 Spese fisse di cantiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

15.8 Maggiori costi assicurazioni e fideiussioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

15.9 Incremento costi per ritardata produzione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

15.10 Calcolo maggiori oneri sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

16. IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ DI SOPRAELEVAZIONE EX ART. 1127 C.C. IN UN EDIFICIO CONDOMINIALE RESIDENZIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

17. LA VALUTAZIONE DELLE CONTRAFFAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

17.1 La contraffazione di un modello di utilità nel settore meccanico la cui domanda di brevetto è stata già depositata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

17.2 Requisito di originalità e novità previsto dalla normativa . . . . . . . . . . . . . . . 200

17.3 Onere della prova nel processo civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

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Parte IIIProfessione e professionalità

18. PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE . . . . . . . . . . 207

18.1 Raggiungere risultati di eccellenza/rifiutare incarichi poco remunerativi . . . 208

18.2 Evitare di perdere tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20818.2.1 Non rinviare le attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20918.2.2 Analizzare prima del sopralluogo le cose oggetto di accertamento 21018.2.3 Mettere a punto documenti standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21018.2.4 Svolgere le sole attività necessarie per completare l’incarico

assegnato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21018.2.5 Organizzare preventivamente il lavoro dei propri collaboratori,

possibilmente per iscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

18.3 Trovare i documenti, anche a distanza di anni, in tempi brevi . . . . . . . . . . 21118.3.1 Procedura di assegnazione dei nomi ai file . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

18.4 Gestire le priorità di esecuzione degli incarichi - Creare uno scadenziarioinformatico pluriennale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

18.5 Adottare comportamenti di sicurezza informatica in linea con lo stato dell’arte della tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

19. I COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI PRIVATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216(ESCLUSI QUELLI RELATIVI A CTU)

20. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

21. PRIVACY E CONSULENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

21.1 Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati giudiziari nellosvolgimento delle operazioni affidate al CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22321.1.1 Dati personali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22321.1.2 Dati sensibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22421.1.3 Dati giudiziari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

21.2 Le novità per il CTU introdotte dalla Deliberazione n. 46 del 26 giugno2008 del Garante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

21.3 Adozione di misure idonee e di misure minime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22921.3.1 Misure minime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23021.3.2 Misure idonee e preventive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

21.4 Il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

21.5 Privacy e CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

21.6 Il trattamento dei dati personali, dei dati sensibili e dei dati giudiziari nello svolgimento delle operazioni affidate al CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

21.7 Le novità introdotte dalla Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 del Garante per il CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

21.8 Il consenso al trattamento dei dati personali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

21.9 Differenze nell’adozione delle misure idonee e delle misure minime tra CTU e CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

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Parte IVEsempi e formulario

22. ESEMPI DI CONSULENZE DEL CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Elenco di tutte le consulenze suddivise per argomento, alcune delle qualiconsultabili solo nel CD allegato. Il numero accanto a ciascuna voce corrispondeal nome del file nella relativa cartella contenuta nel CD.

ACUSTICA

01 Tollerabilità del rumore prodotto da impianto di condizionamento . . . . . . . . . 240

02 Misura del rumore di calpestio relativo ai requisiti acustici passivi degli edifici . 253

APPALTI DI OPERE

Appalti privati01 Danni per mancato adempimento dell’appaltatore alle prescrizioni contrattuali

per l’esecuzione di opere interne in un appartamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

02 Accertamento della qualità di una tinteggiatura in opera e dell’operato delDirettore dei Lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

03 Accertamento e quantificazione delle opere eseguite per la costruzione diuna cantina ecologica e un ristorante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

04 Chiarimenti relativi alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

05 Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

06 Accertamento dello stato di avanzamento lavori di un appalto per l’esecuzione di due edifici residenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

07 Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) relativo alla costruzione di una casa di riposo per anziani «chiavi in mano» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

08 Valutazione della difettosità della pavimentazione posta in opera sulla copertura di un edificio condominiale residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Appalti pubblici01 Danni per illegittima sospensione dei lavori e relativo calcolo della riserva

(metodo analitico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

02 Danni per anomalo andamento dell’appalto compreso il calcolo degli interessi e della rivalutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28703 Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

04 Calcolo delle riserve per anomalo andamento dell’appalto e dell’indennità per recesso del committente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

05 Calcolo delle riserve per anomalo andamento dell’appalto e per proroghe della durata dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

06 Accertamento del requisito di progettazione nell’appalto di servizi contrattualmente stabilito come «ausilio alla progettazione» e relativo calcolo della parcella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

07 Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

08 Danni per anomalo andamento dell’appalto nel settore del restauro e dell’archeologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

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ASCENSORI

01 Accertamento del pregiudizio alla sicurezza in conseguenza all’installazione di un ascensore nel vano scala condominiale di un edificio residenziale . . Cd

02 Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

CONDOMINIO

01 Calcolo delle tabelle millesimali di un condominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

02 Distribuzione delle spese di elettricità in un supercondominio . . . . . . . . . . . Cd

03 Determinazione della quota spettante ad un condomino in casi di adesione alla comproprietà dell’ascensore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

04 Calcolo dei maggiori oneri conseguenti al distacco dall’impianto di riscaldamentocomune dell’appartamento posto all’ultimo piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

05 Distacco da impianto di riscaldamento centralizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

06 Parcheggi pertinenziali nei condomini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

06a Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

07 Scioglimento della comunione in supercondominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

CONFINI E MURI

01 Accertamento dei confini, del pericolo di crollo del muro e determinazione della parte alla quale spetta la spesa del ripristino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33302 Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

CONTRAFFAZIONE - BREVETTI

01 Riconoscimento dei requisiti di brevettabilità e di interferenza per un modello di utilità oggetto di privativa industriale nel settore meccanico . . . . . . . . . . . Cd

02 Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

03 Riconoscimento dei requisiti di brevettabilità e di interferenza perun’invenzione oggetto di privativa industriale nel settore meccanico . . . . . . Cd

04 Riconoscimento dei requisiti di brevettabilità e di interferenza per un brevetto di processo oggetto di privativa industriale nel settore dell’edilizia . . . . . . . Cd

DANNI AD IMMOBILI

01 Accertamento di danni provocati da mezzo d’opera (scavatore) . . . . . . . . . Cd

02 Accertamento di danni provocati da mezzo d’opera (rullo compattatore) . . Cd

DECORO ARCHITETTONICO

01 Accertamento e valutazione del danno al decoro architettonico in un condominio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

DISTANZE

01 Accertamento del mancato rispetto delle distanze tra i fabbricati . . . . . . . . 340

02 Accertamento del mancato rispetto tra vedute e fabbricati . . . . . . . . . . . . . . 345

03 Accertamento del mancato rispetto delle distanze delle canne fumarie dalle abitazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

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EREDITÀ

01 Progetto di divisione ereditaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35502 Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

03 Divisione ereditaria di un appartamento con valutazione di frazionamento dell’appartamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

ESPROPRI

01 Calcolo dell’indennità conseguente la reiterazione del vincolo di esproprio per un periodo ben superiore a 5 anni e per il mancato avvio delle procedure di esproprio di un terreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

02 Calcolo dell’indennità di esproprio di terreni industriali in conseguenza della costruzione di un’autostrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

03 Calcolo della revisione dei prezzi per l’esproprio di terreni destinati a opere idrauliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

ESTIMO

01 Estimo dei terreni e dei fabbricati finalizzato alla vendita forzosa (sezione Esecuzioni Immobiliari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

02 Estimo della quota di 1/3 di un appartamento non divisibile . . . . . . . . . . . . 395

03 Stima di immobili caduti in successione e valutazione della regolarità urbanistica ai fini della loro trasferibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

04 Estimo di macchine utensili (aventi valore commerciale) finalizzato alla vendita forzosa (sezione Esecuzioni Mobiliari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

05 Estimo di un terreno finalizzato alla vendita forzosa (sezione Esecuzioni Immobiliari) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

06 Stima del ramo d’azienda di una società in fallimento (sezione Fallimentare) Cd

07 Stima del valore della nuda proprietà di un negozio, in conseguenza della revocatoria dell’atto di trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

08 Stima del valore storico locativo dell’appartamento del portiere in un complesso residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

IMPIANTISTICA

01 Verifica del livello di temperatura erogato in un appartamento da un impianto condominiale a pannelli radianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41602 Richiesta di autorizzazione al Giudice ad eseguire prove e misure di cui

alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

03 Verifica della corretta installazione di una canna fumaria a servizio di un ristorante e relativa stima dei danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42503a Sentenza relativa alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

04 Verifica della capacità di funzionamento di un condizionatore d’aria e dell’adeguatezza della sua potenza agli ambienti a cui è a servizio . . . . . . Cd

05 Accertamento tecnico preventivo in merito ad un impianto di pressurizzazione dell’acqua condotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

06 Verifica dell’adeguatezza di un impianto elettrico di un’abitazione . . . . . . . . Cd

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07 Verifica di un impianto centralizzato di riscaldamento a causa della presenza di aria nei termosifoni a servizio dell’appartamento dell’ultimo piano . . . . . . Cd

08 Verifica degli impianti elettrici e degli impianti del gas in un edificio residenziale di nuova costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

INCENDIO

01 Accertamento tecnico preventivo di danni provocati da un incendio . . . . . . Cd

INFILTRAZIONI

01 Danni arrecati da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare . . . . . 440

02 Danni arrecati da infiltrazioni provenienti dalla proprietà esclusiva e dalla proprietà comune con ripartizione dei costi di ripristino per ciascuna causa accertata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

03 Danni arrecati da infiltrazioni di acqua in un laboratorio artigianale situato al piano stradale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

LOCAZIONE IMMOBILI COMMERCIALI

01 Accertamento dei requisiti al piano interrato di un negozio per lo svolgimento di attività commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

02 Mancanza del certificato di agibilità e idoneità della cosa locata all’uso convenuto (1575 c.c.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

LOCAZIONE IMMOBILI RESIDENZIALI

01 Attribuzione di categoria catastale e calcolo dell’equo canone . . . . . . . . . . Cd

02 Accertamento dei danni conseguenti al rilascio di un immobile per finita locazione con analisi delle prove testimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

PROPRIETÀ

01 Accertamento della proprietà di un terreno conteso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

01 Danni conseguenti al mancato rilascio della concessione edilizia . . . . . . . . Cd

SICUREZZA

01 Accertamento della cancerogenicità di materiali isolanti . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

STRUTTURE

01 Cedimento di un solaio a seguito dell’eliminazione di muri interni in un edificio residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

02 Sovraccarico di un terrazzo con terrapieno e altre installazioni . . . . . . . . . . 47303 Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

04 Crollo dell’intradosso di un solaio in un’abitazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

05 Crollo dell’intonaco in un appartamento e verifica della capacità portantedel solaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

06 Dissesto in un fabbricato residenziale a seguito dell’eliminazione di muri sostituiti con travi in acciaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

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07 Sopraelevazione in un condominio residenziale, analisi della sicurezza e violazione del decoro architettonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

08 Sentenza relativa alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

09 Verifica della capacità portante di una muratura in conseguenza di superfetazioni accertate nel precedente procedimento ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

URBANISTICA E REGOLAMENTI EDILIZI

01 Accertamento della rispondenza alla normativa urbanistica di due edifici realizzati su fondi confinanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

02 Valutazione del danno provocato da una costruzione abusiva realizzata sul lastrico solare esclusivo di un attico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

03 Accertamento della conformità della variazione della destinazione d’uso ai fini della vendita di un appartamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

04 Accertamento della rispondenza alla normativa urbanistica di una tettoia realizzata presso il confine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

05 Accertamento della presenza dell’alveo di un fiume nella zona in cui sorge una palazzina condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

06 Barriere architettoniche agibilità, impianti gas, elettrico, aspirazione fumi cucine, requisiti acustici passivi degli edifici, riconoscimento del grave difetto ex art. 1669 c.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

07 Chiarimenti di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

USUCAPIONE

01 Usucapione di una porzione di un fabbricato in un edificio prevalentemente residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

23. ESEMPI DI CONSULENZE DEL CTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Elenco di tutte le consulenze suddivise per argomento, alcune delle qualiconsultabili solo nel CD allegato. Il numero accanto a ciascuna voce corrispondeal nome del file nella relativa cartella contenuta nel CD.

APPALTI PUBBLICI

01 Richiesta di danni per illegittima sospensione lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

02 Richiesta di danni per anomalo andamento dell’appalto . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

03 Requisito di regola d’arte per l’esecuzione di un binder stradale e calcolo di rivalutazione, interessi legali e interessi moratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

CONDOMINIO

01 Stima dei danni per l’errata scelta dell’isolante termico in una copertura condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

02 Distacco di un appartamento residenziale dall’impianto di riscaldamento condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

03 Verifica del rispetto delle norme per la costruzione di edifici residenziali e relativa quantificazione dei danni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

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DECORO ARCHITETTONICO

01 Illegittimo ampliamento di un appartamento in un edificio condominiale residenziale e alterazione del decoro architettonico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

DISTANZE

01 Distanze degli alberi dal confine (relazione CTP convenuta) . . . . . . . . . . . . . 538

EREDITÀ

01 Progetto di divisione ereditaria di una grande villa con terreno . . . . . . . . . . Cd

ESTIMO

01 Stima del valore di un appartamento finalizzato all’acquisto da parte del conduttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

02 Stima immobiliare finalizzata ad acquisto in asta giudiziaria . . . . . . . . . . . . . 545

03 Stima dei beni immobili finalizzata a donazione/redazione del testamento . Cd

IMPIANTI

01 Stima del maggior consumo di un impianto di riscaldamento condominiale in conseguenza del malfunzionamento della valvola di miscelazione principale . 548

INDENNITÀ DI SOPRAELEVAZIONE

01 Calcolo dell’indennità di sopraelevazione conseguente all’ampliamento di un attico in un edificio residenziale condominiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55202 Sentenza relativa all’esempio precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

INFILTRAZIONI

01 Danni arrecati da infiltrazioni e condense per un intero fabbricato residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

02 Stima dei danni arrecati da infiltrazioni in un appartamento con danni anche ai beni mobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

PARCELLE PROFESSIONALI

01 Opposizione a decreto ingiuntivo per somme pretese in conseguenza di prestazioni professionali (soggetto opposto diverso dall’erogatore della prestazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55602 Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

STRUTTURE

01 Pericolo di crollo di un solaio (CTP convenuto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56602 Sentenza di cui alla precedente relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

03 Verifica della sollecitazione di un solaio conseguente all’errata redazione di una CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

04 Analisi dei luoghi e relative prescrizioni a seguito dello schianto di un controsoffitto in un antico appartamento residenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cd

TERRENI

01 Accesso a Corte comune - controdeduzioni a CTU da parte del CTP attrice Cd

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UMIDITÀ

01 Osservazioni a CTU - Verifica della conformità all’uso stabilito della cosalocata per un negozio asseritamente affetto da umidità . . . . . . . . . . . . . . . . 579

24. RACCOLTA DI FORMULARI DI USO FREQUENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

24.1 Istanza di liquidazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

24.1.a Onorario a vacazione ed a percentuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

24.1.b Onorario solo a vacazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592

24.2 Istanza di maggiore fondo spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593

24.3 Istanza di proroga del termine per il completamento della CTU . . . . . . . . 594

24.4 Comunicazione alle parti di nuovo accesso CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595

24.5 Comunicazione di rinuncia all’incarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

24.6 Nota informativa al Giudice a seguito di accordo intercorso tra le parti dopo il giuramento e la formulazione dei quesiti al CTU . . . . . . . . . . . . . . 597

24.7 Comunicazione al Giudice per impossibilità di accedere ai luoghi di causa 598

24.8 Comunicazione al Giudice di mancata ricezione di documentazione indispensabile allo svolgimento dell’incarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

24.9 Istanza per l’impiego di laboratori necessari all’esecuzione di analisi e di prove specialistiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

24.10 Comunicazione di incompatibilità per l’accettazione dell’incarico . . . . . . . . . 601

24.11 Comunicazione di presenza di pericolo imminente e prossimo . . . . . . . . . . 602

24.12 Comunicazione di avviso di pagamento a saldo, indirizzata alla parte cui è stata posta a carico la CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

24.13 Comunicazione di messa in mora e termine per l’avvio delle procedure per il recupero forzoso del credito indirizzata alla parte che non provvede al pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604

24.14 Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) per adempiere al trattamento dei dati personali (CTU e CTP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

24.15 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy . . . . . . . . . . . . . . 609

24.16 Istruzioni da impartire agli incaricati del trattamento dei dati amministrativi per il rispetto del Codice della privacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

24.17 Istruzioni da impartire agli incaricati dell’esecuzione di prove e misure nel corso della CTU per il rispetto del Codice della privacy . . . . . . . . . . . . . . . 613

24.18 Lettera di incarico per coadiutore CTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

24.19 Verbale di accesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

24.20 Verbale di riunione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

24.21 Richiesta saldo onorario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

25. FORMULARI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL TRIBUNALE DI ROMA . . . . . . . 620

25.1 Vademecum emesso dal Tribunale di Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

25.2 Istanza per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622

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PREFAZIONE

Il Giudice civile ha necessità di essere supportato da professionisti esperti inparticolari materie tecniche nella formazione del proprio convincimento.Per questo motivo, il Giudice si avvale del Consulente Tecnico di Ufficio (CTU).La medesima circostanza avviene per il Consulente Tecnico di Parte (CTP), chesi trova a supportare il difensore legale quando l’oggetto della contesa contienespecifici argomenti tecnici.L’estrema complessità, dal punto di vista normativo e della evoluzione tecnologica,che sempre più caratterizza alcuni settori (come ad esempio l’edilizia, a sua voltaconnessa al regime giuridico di trasferimento degli immobili e foriera di un elevatonumero di controversie giudiziarie), impone infatti in misura crescente la presenza,all’interno delle attività processuali, di esperienze e capacità altamente specialistiche. Questi aspetti trovano la loro principale e più rilevante espressione nella«consulenza tecnica», attività estremamente frequente nella pratica giudiziariaquotidiana, ed inevitabilmente destinata, specialmente se disposta d’ufficio dalGiudice («CTU»), ad assumere una importanza decisiva e ad incidere sull’esitodella controversia e sui diritti delle parti in essa coinvolte.

Ecco che emerge evidente la delicatezza del ruolo rivestito dall’ausiliario delGiudice, figura che deve non solo essere in possesso delle competenze tecnicherichieste ed esercitarle con la massima diligenza e perizia, ma anche improntarela propria azione ad una rigorosa imparzialità, per il peso che il suo parere puòavere sull’esito della controversia e poiché dunque su di lui si incentrano leaspettative e le tensioni delle parti in causa e dei loro difensori.Egli deve inoltre possedere spiccate doti di sensibilità, essendo spesso chiamatoa confrontarsi con situazioni estremamente delicate e caratterizzate da una elevatalitigiosità, senza dimenticare che sovente le risultanze della sua attività possonoessere a loro volta oggetto di contestazione e fonte di responsabilità morali,professionali ed in certi casi anche penali.L’obbligo di diligenza e perizia nell’espletamento dell’incarico del consulente è infattitutelato non solo sotto il profilo della responsabilità disciplinare e civile, ma ancheda una disposizione penale che ne incrimina la condotta se caratterizzata da colpagrave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, comminando sanzioni chepossono arrivare all’arresto fino ad un anno oltre che al risarcimento del danno.

Questo Manuale, mettendo a frutto la ventennale attività «sul campo» dell’Autore,costituisce una insostituibile guida all’attività di ausiliario del Giudice e fornisce,oltre che i necessari fondamenti normativi e le cognizioni tecniche e procedurali,anche preziosi consigli di buonsenso ed esperienza.Potranno beneficiarne sia i giovani professionisti, che vogliano avvicinarsi alleconsulenze tecniche svolte per il Tribunale civile, che i professionisti più esperti,i quali potranno rafforzare le proprie competenze e trovare un valido riscontro alproprio approccio metodologico.La sua lettura risulterà estremamente utile per svolgere in maniera serena econsapevole questa attività, non incorrere in problemi, consolidare il rapporto difiducia con i magistrati, presupposto indispensabile per lavorare con continuità,ed ottenere il giusto ed equo compenso per le attività svolte.

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PREMESSA

Il lavoro del CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) e il lavoro del CTP (ConsulenteTecnico di Parte) rivestono una posizione molto importante nel processo civile.Le attività che il consulente tecnico deve svolgere sono estremamente variegate edalle molteplici sfaccettature.Per questi motivi, in questi paragrafi iniziali viene riportata in estrema sintesi ladefinizione della figura professionale del consulente tecnico di ufficio (CTU) e ilsuo ambito operativo, opinioni dell’Autore basate sulla pluridecennale esperienzamaturata nel Tribunale di Roma, su cogenti sentenze della Suprema Corte e sureali orientamenti assunti dai giudici ordinari sulle questioni in commento.L’ampia materia oggetto di commento rende vano qualsiasi tentativo di fornireuna esaustiva trattazione sull’argomento, pur tuttavia, proprio considerata la vastitàdel tema in esame è utile fornire un orientamento alle attività del CTU.Tali definizioni riferite al CTU sono utili anche al CTP, in quanto le due figureprofessionali operano in stretta dipendenza l’una dall’altra e, spesso, il professionistasvolge alternativamente l’uno o l’altro incarico.Nel prosieguo del corrente testo saranno affrontati dettagliatamente tutti gliargomenti correlati a tali figure professionali (CTU e CTP) a partire dal commentoalla pertinente normativa fino ai casi concreti realmente svolti e classificati perargomento proprio per fornire al lettore la maggiore casistica possibile delle attivitàche riguardano il CTU e il CTP.La maggior parte degli aspetti commentati per il CTU sono strettamente correlatialle attività relative al consulente tecnico di parte (CTP) che svolge la sua operain stretta correlazione con il CTU.

CHI È IL CTU

L’incarico affidato dal Giudice al professionista, normalmente iscritto all’albo,comporta un insieme di oneri deontologici e formali di estrema importanza. Laprincipale qualifica di cui viene investito il CTU dal momento di ricezionedell’incarico (coincidente con la data dell’udienza per il giuramento e per laformulazione dei quesiti innanzi al Giudice) fino al termine del mandato a luiassegnato dal Giudice (che, in termini prudenziali coincide con la data del depositodella sentenza da parte del Giudice) è quella di Ausiliario del Giudice e quindidi «Pubblico Ufficiale». Tale qualifica implica per il CTU l’importante compito di rappresentare il Giudice- limitatamente alle indagini di carattere tecnico affidategli - fuori dall’aula delTribunale, mantenendo così un comportamento equilibrato e imparziale con idifensori e con le parti in giudizio, per il periodo di svolgimento dell’incarico.Per quanto ovvio, è bene ricordare che il requisito di Pubblico Ufficiale non deveessere interpretato dal CTU come facoltà di prevaricare le parti, né di abusaredella propria posizione nel procedimento in cui è incaricato. Il compito di CTU deve invece essere interpretato come figura super partes checompare alle udienze (se e quando invitato dal Giudice) e agli accessi presso iluoghi per cui è causa (che il medesimo CTU ha stabilito, sentite le parti),consapevole di adempiere al compito fondamentale di rappresentare una parteimportante del processo.

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Un’altra qualifica fondamentale del CTU è quella di essere il soggetto che concorrealla formazione del giudizio, arricchendo il Giudice di quelle specifichecompetenze necessarie alla valutazione dell’oggetto della contesa.Tale qualifica non è di poco conto.Normalmente, è il CTU che definisce cosa occorre fare per eliminare la condizionedi pericolo accertata, è il CTU che indica qual è il giusto valore dei danni in unedificio (ovvero in altre circostanze) ed infine è sempre il CTU che stabilisce qualisono i lavori che devono essere eseguiti per eliminare la causa dei danni (soloper citare la fattispecie dell’edilizia, senza trascurare l’importanza dall’estimo difabbricati e terreni destinati alla vendita forzosa, la redazione di tabelle millesimaliper i condomini, le divisioni ereditarie, la validità di brevetti, e così via).Il compito del CTU si esaurisce con il deposito della sua relazione (eventualmenteintegrata da chiarimenti) e non è più informato di cosa accade «dopo» nel medesimoprocesso e in quelli collegati, anche se può essere chiamato dal Giudice a renderechiarimenti fino al momento della redazione della sentenza. Gli avvenimentiseguenti al deposito dell’elaborato peritale (lasciamo per ora la fase dei chiarimenti,che sarà ampiamente trattata nel prosieguo) comportano - nella maggior partedei casi - l’effettiva esecuzione materiale delle prescrizioni indicate dal CTU.Su tale aspetto occorre soffermarsi.Il bravo CTU tratta gli argomenti oggetto di accertamento con diligenza ben sapendoche, dopo il deposito dell’elaborato peritale in cancelleria, non potrà tornare suiluoghi per correggere o rettificare la propria tesi.

COSA FA IL CTU

Le attività svolte dal CTU sono quelle strettamente connesse all’incarico che haricevuto dal Giudice, formalmente indicate nei quesiti e non altre.Conoscere il confine all’interno del quale si deve svolgere l’attività del CTU èfondamentale perché, talvolta, la parte a cui conviene attribuisce al CTU poteriesorbitanti all’incarico ricevuto e che il medesimo CTU non deve svolgere.La qualifica di Ausiliario del Giudice «super partes» implica che l’attività del CTUdeve concretizzarsi nel valutare le prove offerte dalle parti (nel caso diprocedimenti di merito) ovvero di accertare la qualità, la condizione, la sussistenzadel pericolo (nei procedimenti cautelari/ante causam) sulla base di quanto indicail quesito formulato dal Giudice e sulla base delle modalità di accertamento indicatedalle parti ovvero dai loro CTP (dai quali eventualmente dovrà chiedere e ottenereprecise indicazioni).E non potrebbe essere altrimenti, in quanto nei procedimenti ordinari (ovvero dimerito, nei quali viene accertata la colpa e una o più parti vengono condannateal risarcimento del danno) le prove vengono acquisite ritualmente in atti e su quelledeve basarsi il CTU per rispondere ai quesiti posti dal Giudice.Nei procedimenti cautelari (quelli in cui deve essere accertata la qualità e lacondizione delle cose oggetto di causa, ovvero deve essere accertata la sussistenzadella turbativa indicata nel ricorso e i rimedi urgenti per la sua cessazione, amero titolo di esempio) il CTU deve orientarsi verso modalità di accertamentodei fatti che assecondino le indicazioni delle parti, cui consegue il costodell’accertamento. In altri termini, nei procedimenti cautelari il CTU deve accertarei fatti tenuto conto della modalità e del costo che la parte che ha interesse èdisposta ad affrontare.

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Nel Tribunale di Roma un Giudice specializzato in procedimenti cautelari ha messoa punto un’utile procedura per i CTU, in modo da acquisire preventivamente tuttigli elementi necessari al completamento delle indagini. In sintesi tale utile documento si riassume nei seguenti punti:

la ricorrente deve precisare analiticamente:1) i singoli vizi/danni lamentati;2) i relativi nessi causali;3) eventuali tecniche di indagine e relative modalità;4) i criteri di calcolo utilizzabili per la quantificazione dei danni e la loro

relativa quantificazione;la convenuta deve precisare analiticamente:

5) le proprie eccezioni in merito ai vizi/danni;6) i diversi nessi causali asseriti (che escluderebbero responsabilità della

convenuta, ponendola invece a carico di terzi o dell’attore);7) eventuali tecniche di indagine e relative modalità;8) i criteri di calcolo eventualmente utilizzati per la quantificazione dei danni.

Tali argomenti, spesso, non si trovano nei ricorsi e nelle comparse dei procedimenticautelari e il CTU legittimato dal Giudice ad ottenere tali informazioni dalle partiin causa risulta agevolato nello svolgimento del suo compito.In conclusione:

— nelle procedure cautelari il CTU deve preliminarmente valutare le modalitàdi accertamento delle cose oggetto di causa che gli vengono indicate dalleparti. Ove sussista disaccordo decide in autonomia, oppure ricorre al Giudicea seconda dell’importanza della questione e nei casi in cui le modalità diaccertamento sono eccessivamente gravose. Conseguentemente, il CTUriconosce o meno lo stato di pericolo, l’urgenza o il pregiudizio imminentee prossimo alle cose oggetto di accertamento come dispone il quesito delGiudice;

— nei procedimenti di merito il CTU procede a rispondere ai quesiti postidal Giudice sulla base delle prove offerte dalle parti, sulla base delsopralluogo (o dei sopralluoghi a sua discrezione) e infine sulla base dieventuali prove specialistiche per la cui esecuzione chiederà la preventivaautorizzazione al Giudice, sentite le parti.

In sintesi, il profilo del CTU nel procedimento civile è quello di «Giudice tecnico»,al di sopra delle parti, che valuta gli argomenti oggetto dell’incarico affidatogli dalGiudice, così come offerto dalle parti, e in questo modo concorre alla formazionedel giudizio.Un’ulteriore definizione di «cosa fa» il CTU nel processo civile è quella importantedi svolgere una parte del processo fuori dal Tribunale.Questa definizione dell’attività del CTU è certamente illuminante, in quantoevidenzia l’autonomia (parziale) dell’Ausiliario del magistrato nel gestire il processoper il tempo e per le attività a lui affidate dal Giudice.

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COSA NON FA IL CTU

In una causa civile gli elementi probatori a suffragio della tesi di ciascuna delleparti sono prodotti in atti nei termini previsti dal Codice di procedura civile (benconosciuto dai difensori delle parti, per quanto ovvio).La qualifica di Ausiliario del Giudice comporta per il CTU l’assenza di oneri diricerca delle prove (qui facciamo riferimento ai procedimenti di merito). Né il CTU stesso può essere usato dalle parti per provare fatti e circostanze utilialle proprie domande formulate in atti, né le parti possono chiedere che la CTUsia esplorativa in merito all’accertamento di luoghi e circostanze genericamentedescritte negli atti.Ma indaghiamo meglio tali aspetti, già ribaditi più volte dalla Suprema Corte,cosa comportano concretamente per il CTU e quali sono le circostanze in cui piùfrequentemente si appalesano.Sul CTU non incombe l’onere della prova. Tale affermazione trova semprel’assenso della parte cui nuoce e deve essere applicata dal CTU non certo come«scarica barile», ma bensì come elemento di analisi essenziale quando gli elementinecessari per rispondere al quesito posto dal Giudice sono carenti e necessitanodi ulteriori precisazioni rispetto alle prove ritualmente prodotte dalle parti, ulterioriprecisazioni (rispetto a quelle ritualmente prodotte) da acquisire con il consensodelle parti.Il dispositivo dell’art. 2697 del Codice civile chiaramente stabilisce che:

Chi vuol far valere un diritto in giudizio (c.p.c. 99, 100) deve provare i fatti che necostituiscono il fondamento (c.p.c. 115). Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovveroeccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezionesi fonda.

In tale contesto, il CTU opera sempre come «Giudice tecnico» per valutare le tesidi ciascuna delle parti sugli argomenti oggetto del suo incarico e per valutare lerelative argomentazioni (prove) che sono a sostegno delle rispettive tesi. Solo inquesto modo l’attività del CTU è conforme al dettato del Codice di proceduracivile, evita al CTU la responsabilità di dover procedere ad acquisire elementi chenon gli competono e consente di integrare il contraddittorio (eventualmentericevendo il consenso delle parti per ricevere ulteriore documentazione).Il CTU non è un mezzo di prova. Tale affermazione implica che la parte sucui incombe l’onere della prova non può chiedere al Giudice che il CTU forniscaprove utili per dimostrare la propria tesi. Tale circostanza è una diretta conseguenzadella prima affermazione indicata al precedente capoverso. Né la parte che ha interesse, anche a mezzo del proprio difensore, può chiedere alCTU di eseguire indagini e/o di produrre documenti che non sono stati prodottinegli atti di causa, a vantaggio della propria tesi. La documentazione a corredo delfascicolo di ufficio, necessaria a rispondere ai quesiti posti dal Giudice, può esserearricchita dalla parte solo con il consenso delle parti avversarie, alle quali dovràessere consegnata tale medesima documentazione al fine di poter esprimere rilievie contestazioni, così da attivare il contraddittorio tra le parti, uno dei principifondamentali cui si ispira il nostro ordinamento.In concreto il CTU deve limitarsi a valutare le prove offerte dalle parti, eseguitii sopralluoghi sul posto ed eseguite le eventuali prove e analisi espressamenteautorizzate dal Giudice sentite le parti. Le parti non possono chiedere al CTU diprodurre documenti, attività che compete alle parti (per il tramite dei loro difensori

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legali) nella fase di istruzione probatoria del procedimento regolata dalle pertinentinorme del Codice di procedura civile.

La CTU non può essere esplorativa. Al pari di quanto indicato in merito alleprove documentali, la parte cui interessa ha l’onere di indicare quali sono i luoghidi accertamento e quali sono in dettaglio i motivi della turbativa giuridicamenterilevante. Senza tali indispensabili indicazioni la domanda formulata al Tribunaleattraverso la citazione e le eventuali memorie ex art. 183 c.p.c. può essereconsiderata generica. Occorre osservare che il Giudice nella formulazione dei quesitial CTU ha già valutato la consistenza della domanda e quindi il CTU trova agevoleil suo campo d’azione rimanendo all’interno del perimetro disegnato dal Giudicecon la formulazione dei quesiti medesimi.Può accadere (peraltro non raramente) che l’attrice (o la ricorrente) non avendoaccesso ai luoghi esclusivi della convenuta chieda al CTU - in sede di sopralluogo- di accedere a luoghi ovvero di accertare circostanze che non sono indicate negliatti. Il bravo CTU, deve aver studiato gli atti di causa prima del sopralluogo, deveportare con sé i fascicoli delle parti in occasione dell’accesso e deve saper discernerele richieste palesemente estranee alla domanda, da quelle che meritano il positivoaccoglimento, da quelle che necessitano il consenso della parte che avversaria, ovveroda quelle che necessitano del consenso della parte che ha la disponibilità del bene.Come è possibile riconoscere la casistica è alquanto variegata quando ci si trova«soli» a decidere istantaneamente sul da farsi a fronte della richiesta esposta dauna delle parti.Il CTU che ha già studiato gli atti non ha dubbi: qualora ritenga possibile accertareluoghi o cose che hanno pertinenza sull’oggetto della contesa procede senza indugio,qualora tali attività siano palesemente estranee alla causa esprime le sue perplessitàfornendo alle parti il suo punto di vista basato necessariamente sugli atti, qualoratali spiegazioni non risultino convincenti per la parte che ha interesse ricorreall’autorizzazione del Giudice ai sensi dell’art. 92 delle disposizioni di attuazionedel Codice di procedura civile, di cui vedremo concreta applicazione in uno specificoparagrafo del corrente testo, negli esempi e negli schemi allegati anche al CD.In conclusione, il CTU non può accedere a luoghi estranei a quelli indicati negliatti (tale eventualità ha rilievo anche per le recenti norme sulla privacy commentatein un apposito capitolo nel corrente testo) se non al fine di prendere visione eaccertare fatti accessori a quelli oggetto di domanda, attività queste ultime daeseguire con il consenso della parte che ha disponibilità del bene o del luogo esolamente in casi di comprovata necessita; in caso di disaccordo tra le parti ilCTU ricorre al Giudice per chiedere l’eventuale autorizzazione.

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L’applicazione di tale norma va analizzata nel dettaglio, in quanto il legislatorenon fornisce maggiori ragguagli sul tipo di informazioni che saranno rese di domi-nio pubblico, anche attraverso internet, considerando che oramai molti tribunaliordinari dispongono di un loro sito web.Anche in questo caso appaiono evidenti i vantaggi in termini di positiva immagineprofessionale per i CTU che si avvicinano alla soglia del 10% degli incarichi com-plessivamente attribuiti dall’ufficio.In sintesi, la nuova norma sembra attribuire una vita professionale «pubblica» alCTU che vedrà comparire su internet gli incarichi affidati dal Tribunale, oppuresu altri veicoli informativi che il legislatore vorrà precisare.

1.2. COMPENSI SPETTANTI AI CONSULENTI TECNICI(D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115, D.M. 30 MAGGIO 2002)

Il compenso spettante al consulente tecnico è un argomento alquanto delicatoanche tenuto conto della lacunosità della normativa di riferimento, in grado didisorientare anche i professionisti più esperti. Una folta giurisprudenza permettedi fare chiarezza sui punti più discussi della normativa. Il presente testo vuolefornire un valido supporto al lettore per redigere l’istanza di liquidazione in manieraequilibrata e soprattutto conforme alla normativa di riferimento. I formulari e gliesempi acclusi al presente testo intendono essere un valido ausilio in tal senso.La normativa prevede due criteri per determinare il compenso al consulente:

— l’onorario a vacazione;— l’onorario a percentuale.

La vacazione incorpora il concetto del tempo necessario all’espletamento dell’in-carico, senza riguardo alle altre caratteristiche dello studio affidato al CTU.

Il criterio dell’onorario a vacazione è disciplinato dall’art. 4 della L. 8 luglio 1980,n. 319, ed ha carattere residuale, trovando attuazione in tutti i casi in cui leattività di accertamento non sono riconducibili a quelle descritte per gli onoraria percentuale. La vacazione è di due ore, l’onorario per la prima vacazione è diEuro 14,68 e per ciascuna delle successive è di Euro 8,15 (come stabilito dalultimo, dall’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 - G.U. n. 182 del 5 agosto 2002). IlGiudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.Questo comporta che, al massimo, l’onorario consente la liquidazione di Euro39,13 al giorno (quattro vacazioni per un totale di otto ore). Conseguentemente,la liquidazione massima cui può aspirare un consulente qualora siano affidati ven-tidue giorni lavorativi per l’espletamento dell’incarico e qualora - in mera ipotesi- tale periodo sia stato integralmente riservato alle operazioni peritali è pari aEuro 860,86. È più che ovvio rilevare che al Giudice spetta la valutazione di con-gruità dell’importo esposto, come vedremo nel seguito del presente testo e che ilbuon CTU deve ispirarsi ai principi dell’onestà e della deontologia professionalenella redazione dell’istanza di liquidazione.La pertinente giurisprudenza ha stabilito che il criterio delle vacazioni (onorarioa tempo) può essere applicato solamente per quelle attività non elencate nell’o-norario a percentuale.Se l’onorario commisurato al tempo incorpora aspetti soggettivi del CTU incaricato,legati alla sua maggiore o minore velocità nell’espletamento delle mansioni affidate,l’onorario a percentuale incorpora un meccanismo oggettivo, legato al valore dellecose oggetto di valutazione, come indicato nella perizia medesima, ovvero come

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indicato dalle parti negli atti di causa. La flessibilità della valutazione dell’operatodel CTU è lasciata al Giudice, il quale entro il massimo e il minimo della normativapuò - discrezionalmente - esprimere a quale livello di difficoltà corrisponde l’incaricoaffidato e a quale livello di pregio e completezza corrisponde il lavoro svolto.Dato l’importo di stima, l’onorario a percentuale è stabilito in una gamma di valoritra un massimo e un minimo, proprio per tenere conto delle diverse esigenze e difficoltàche possono impegnare il consulente, a parità di valore dell’oggetto della contesa.Inoltre il magistrato deve tenere conto del pregio del lavoro svolto dall’Ausiliario. L’ar-ticolazione della normativa copre un’ampia casistica di temi tecnici per il CTU, a cuiè possibile riferirsi. Il criterio di applicazione è quello per scaglioni progressivi conun tetto massimo, non superabile, come indicato dalla normativa (art. 11, art. 12 eart. 13, del D.M. 30 maggio 2002) qui trattati per la loro ampia applicazione) e piùvolte ribadito dalla Cassazione.La normativa prevede poi due maggiorazioni applicabili ad entrambi gli onorariindicati (vacazione e percentuale): la prima (fino al 100%) per incarico di ecce-zionale importanza e rilevanza (ex art. 52 D.P.R. 115/2002); la seconda (fino al20%) per l’urgenza disposta dall’Autorità Giudiziaria (ex art. 51 D.P.R. 115/2002),quest’ultimo caso normalmente in presenza di un termine breve per la consegnadell’elaborato peritale e comunque nei procedimenti di urgenza stabiliti dal Codicedi procedura civile.Per mantenere il controllo dell’impegno prestato in ciascun incarico, il buon CTUrileva le ore dedicate all’attività per ciascuna consulenza. Solo in questo modo ilconsulente riesce a conoscere quali sono gli importi unitari (Euro/ora) che remu-nerano effettivamente la sua prestazione e quale - nel caso delle vacazioni - ilnumero di ore che può imputare nell’istanza di liquidazione.

1.2.1. Domanda di liquidazione (art. 71 D.P.R. 115/2002)

Per ottenere il titolo necessario a chiedere il saldo del compenso, il CTU presentanella Cancelleria del Tribunale l’istanza di liquidazione dell’onorario e delle spesesostenute (ovvero eseguendo il deposito telematico dell’atto, obbligatorio succes-sivamente alla data del 31/12/2014 per il processo civile di primo grado) per l’e-spletamento dell’incarico affidato, indirizzata al Giudice che ha in carico la causa.Normalmente, l’istanza di liquidazione viene presentata contestualmente all’elabo-rato peritale.Il Giudice, presa visione del lavoro svolto risponde al CTU e informa le parti conun provvedimento specifico. I tempi dell’emissione del decreto di liquidazione, noti-ficato dalla Cancelleria con modalità telematica via PEC anche alle parti in causaoltre che al CTU interessato, dipendono dal procedimento e dall’usanza del Tribunalein questione. Solitamente, nelle sezioni civili il Giudice provvede all’emissione deldecreto di liquidazione poco dopo il deposito della perizia. Invece, (incredibilema vero, almeno per il Tribunale di Roma) il Giudice di Pace il più delle volte,durante l’udienza per il giuramento del CTU, pone a carico della parte già il saldodella prestazione, di modesto importo, alcune volte poco remunerativo.L’istanza di liquidazione deve poi contenere i giustificativi delle spese sostenuteper l’espletamento dell’incarico, soprattutto se le spese sono di importo rilevantee se le spese sono state espressamente autorizzate dal Giudice. Il decreto di liquidazione è posto provvisoriamente a carico della parte che ha chiestola CTU, ovvero a tutte le parti in causa, ovvero ad alcune di queste, a seconda dicome dispone il Giudice. Permane, come già detto, il vincolo della solidarietà del

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debito delle parti verso il consulente nei giudizi di merito. Il relativo onere incombesu una o più parti, come indicato nel decreto di liquidazione. Successivamente, conl’emissione della sentenza (fase in cui il CTU non è interessato né viene informatoa tale riguardo) avviene l’attribuzione definitiva delle spese. La provvisorietà dell’onereincombente su una delle parti termina all’emissione della sentenza, quando il Giudicestabilisce definitivamente a carico di quale parte in giudizio rimane l’onere dellaCTU. Tornando al decreto di liquidazione, l’onere della CTU è da ritenersi comunquesolidale tra le parti, come ha avuto occasione di stabilire la Cassazione. In sostanza,qualora la parte a cui è stato posto a carico il compenso del CTU (comprensivodelle spese) non ottemperi a tale obbligazione, l’altra parte (ovvero le altre parti)devono ottemperare con vincolo solidale.Tale fattispecie - nella pratica - è difficile da escutere e, spesso, richiede l’ausiliodi un legale che opera dopo le consuete richieste inoltrate per le vie brevi e conlettera raccomandata.La domanda di liquidazione redatta dal CTU contiene la descrizione analitica delcalcolo del compenso, la descrizione analitica delle spese sostenute e prescindedall’anticipo eventualmente corrisposto.In allegato si trovano alcuni schemi di ausilio.

1.2.2. Onorario a vacazione (art. 1 D.M. 30 maggio 2002)

L’onorario a vacazione è l’onorario commisurato al tempo necessario all’espletamentodell’incarico affidato. È consigliabile tenere memoria delle ore impiegate per il lavoro,per tradurle in vacazioni al momento della stesura dell’istanza di liquidazione.La vacazione è di due ore e può essere divisa solo per metà. L’onorario per laprima vacazione è di Euro 14,68 e per ciascuna vacazione successiva è di Euro8,15. Il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascunincarico. Questo comporta che tale onorario al massimo consente la liquidazionedi Euro 39,13 al giorno (quattro vacazioni per un totale di otto ore). Il lettore potrà commentare da solo tale importo, ma non deve scoraggiarsi.Conseguentemente, la liquidazione massima cui può aspirare un consulente qualoravengano affidati ventidue giorni lavorativi (ovvero 30 giorni naturali consecutivi)per l’espletamento dell’incarico e qualora - in mera ipotesi - tale periodo sia statointegralmente riservato alle operazioni peritali è pari a Euro 860,86.

1.2.3. Onorario a percentuale - Costruzioni edilizie, impianti industriali, ecc.(art. 11 D.M. 30 maggio 2002)

L’onorario a percentuale segue il principio che a maggior valore della cosa valutata(un appalto, un impianto industriale, un fabbricato, un terreno, ecc.) corrispondeun maggior valore dell’onorario della perizia, fino ad un massimo stabilito dallanormativa oltre il quale non si può andare.Per individuare il valore a base del calcolo, ci si deve riferire al valore del bene(o di altra utilità) oggetto dell’accertamento, ovvero al valore della controversiacome risulta dagli atti.Le aliquote stabilite dalla normativa attuale sono le seguenti:

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L’importo massimo dell’onorario trova applicazione quando il valore della cosastimata è uguale o superiore a Euro 516.456,90 (tale importo deriva dalla con-versione in Euro del vecchio importo in lire pari a un miliardo). In tale circostanza,l’art. 11 consente di chiedere al Giudice di liquidare un onorario compreso traEuro 4.910,89 e Euro 9.851,74 a seconda del pregio dell’elaborato peritale. Qualorasi configuri la eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazioneresa dal CTU, l’onorario può essere aumentato fino al doppio.Qualora il Giudice dichiari l’urgenza dell’adempimento, con decreto motivato, l’o-norario può essere aumentato fino al 20%.Applicando entrambe le maggiorazioni, l’importo massimo che può chiedere il CTUè quindi compreso tra Euro 10.803,96 e Euro 21.673,83. La circostanza che entrambe le maggiorazioni siano simultaneamente applicabiliè comunque infrequente.Esaminiamo ora la procedura di calcolo del compenso nel caso in cui l’accertamentoverta su un bene del valore di Euro 125.000,00 con l’applicazione della maggio-razione per difficoltà nella misura del 50% e senza l’applicazione della maggio-razione riferita all’urgenza.Il calcolo è il seguente:

min max scaglioni (Euro)

6,5686% 13,1531% 0,00 5.164,57

4,6896% 9,3951% 5.164,58 10.329,14

3,7580% 7,5160% 10.329,15 25.822,84

2,8106% 5,6370% 25.822,85 51.645,69

1,8790% 3,7580% 51.645,70 103.291,38

0,9316% 1,8790% 103.291,39 258.228,45

0,2353% 0,4705% 258.228,46 516.456,90

scaglione aliquota aliquota importo importo min max min max

125.000,00 5.164,57 6,5686% 13,1531% 339,24 679,30

119.835,43 5.164,57 4,6896% 9,3951% 242,20 485,22

114.670,86 15.493,71 3,7580% 7,5160% 582,25 1.164,51

99.177,16 25.822,84 2,8106% 5,6370% 725,78 1.455,63

73.354,31 51.645,69 1,8790% 3,7580% 970,42 1.940,85

21.708,62 21.708,62 0,9316% 1,8790% 202,24 407,90

0,00 0,00 0,2353% 0,4705% 0,00 0,00

0,00

totale Euro 3.062,13 6.133,41

maggioraz. art. 51 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 Euro 0,00 0,00

maggioraz. art. 52 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 Euro 1.531,07 3.066,71

totale Euro 4.593,20 9.200,12

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1.2.4. Onorario a corpo - Verifiche e collaudi; Rilievi e misure(art. 12 D.M. 30 maggio 2002)

Quanto invece agli incarichi che contemplano attività di verifica e collaudo, oattività di rilievo e misura, l’art. 12 del D.M. 30 maggio 2012 prevede un onorario«a corpo», con la fissazione di limiti minimi e massimi entro i quali spetterà alGiudice definire l’onorario da attribuire al CTU, sulla base della sua valutazionediscrezionale.In particolare:

— per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenzatecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, dicollaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggior-namento e revisione dei prezzi, l’onorario potrà variare da un minimo diEuro 145,12 ad un massimo di Euro 970,42;

— per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, plani-metrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misuradei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e areefabbricabili, l’onorario potrà variare da minimo di Euro 145,12 ad un mas-simo di Euro 970,42.

1.2.5. Onorario a percentuale - Estimo edilizio e fondiario(art. 13 D.M. 30 maggio 2002)

Analogamente a quanto indicato al paragrafo precedente per gli impianti industrialie per le costruzioni edilizie, l’estimo dei fabbricati e dei terreni segue i medesimicriteri.Alquanto ricorrente è il caso in cui al CTU venga affidato in un medesimo pro-cedimento di valutare più fabbricati e più terreni, anche ubicati in zone differenti.La suprema Corte, in tal caso, ha stabilito il criterio dell’unicità dell’incarico equindi l’applicazione dell’onorario a percentuale una sola volta, per l’importo parialla somma dei beni oggetto di stima. Tale eccezione è alquanto penalizzante alfine di remunerare l’attività svolta dal CTU. Infatti, basta pensare al caso noninfrequente della stima di immobili ubicati in comuni differenti. È palese che -in concreto - in tale esemplificazione ciascun immobile corrisponde ad un singoloincarico. Il CTU dovrà essere in grado di sensibilizzare il Giudice in tal senso.Un esempio in tal senso è presente nel corrispondente capitolo.Le aliquote attualmente vigenti sono le seguenti:

min max scaglioni (Euro)

1,0264% 2,0685% 5.164,57

0,9316% 1,8790% 5.164,58 10.329,14

0,8369% 1,6895% 10.329,15 25.822,84

0,5684% 1,1211% 25.822,85 51.645,69

0,3790% 0,7579% 51.645,70 103.291,38

0,2842% 0,5684% 103.291,39 258.228,45

0,0474% 0,0947% 258.228,46 516.456,90

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Anche in questo caso la normativa indica un limite superiore all’importo dell’o-norario da richiedere, in rapporto al valore massimo di Euro 516.456,90 del com-pendio dei beni oggetto di stima. Nel caso dell’estimo fondiario e di fabbricatitale importo è alquanto penalizzante, soprattutto per le prestazioni che richiedonomaggiore impegno.L’importo massimo che il CTU può richiedere è compreso tra Euro 2.499,29 eEuro 4.997,87 applicando entrambe le maggiorazioni.

1.2.6. Maggiorazioni per urgenza (art. 51 D.P.R. 115/2002)

Il secondo comma dell’articolo 51 stabilisce l’aumento dell’onorario fino al 20%quando il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato.Tale circostanza - così come indicata dalla normativa - si verifica assai di rado.Il Giudice difficilmente dichiara l’urgenza dell’adempimento con apposito decretonel quale indica la motivazione.Piuttosto, l’articolo 51 può essere applicato nei procedimenti d’urgenza (art. 700c.p.c. e altri) lasciando al magistrato la facoltà di accogliere la maggiorazionerichiesta.Tale maggiorazione si applica sia agli onorari a percentuale, sia a gli onorari avacazione.

1.2.7. Maggiorazioni per eccezionale importanza, complessità e difficoltà dellaprestazione (art. 52 D.P.R. 115/2002)

Questa maggiorazione è di applicazione alquanto frequente e comporta il signifi-cativo aumento dell’onorario (fino al doppio), qualora ricorrano le condizioni indi-cate dalla normativa.Il CTU può chiedere l’applicazione di tale maggiorazione quando il lavoro svoltoha comportato un impegno eccezionale in relazione alla difficoltà dell’incarico affi-dato. Un altro elemento che comporta l’applicazione della maggiorazione è la com-pletezza e la qualità della prestazione fornita.Tale maggiorazione appare applicabile nella misura massima quando il valore deibeni stimati supera significativamente il valore massimo indicato dall’art. 13, ovverodall’art. 11 e in tutti gli altri casi in cui sia applicabile il criterio delle vacazioni,in contesti di rilevante impegno per il CTU.

1.2.8. Indennità di trasferta e rimborsi spese per vitto e alloggio

Il CTU che si reca al di fuori del comune di residenza per svolgere il mandatoassegnato dal Giudice ha diritto rispettivamente all’indennità di trasferta (o «mis-sone») ed ai rimborsi spese stabiliti dalla normativa. Tali somme competono all’Au-siliario del magistrato in base all’art. 49 e all’art. 55 del D.P.R. 115/2002.Il relativo trattamento economico (riferito al dirigente di seconda fascia ex articolo15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è determinato dalla L. 836/1973(Tabella A, punto 2, come da ultimo adeguata dal D.M. 11/04/1985 - indennità ditrasferta) e dal D.P.C.M. 16/03/1990 (come da ultimo modificato dal D.P.C.M.15/02/1995 - rimborso spese per vitto e alloggio).Il CTU non dovrà meravigliarsi se qualche Giudice non conosce la normativa men-

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zionata nel corrente paragrafo e - cosa ancora più irragionevole - la disapplica.Nella maggior parte dei casi, sarà il buon senso a prevalere e sarà il rapportofiduciario Giudice - CTU a suggerire se insistere sulla liquidazione di tali sommeo meno.Le caratteristiche minime di una missione (che comporta l’applicazione dell’in-dennità) sono la località distante almeno 10 km dalla sede (art. 1 L. 26/07/1978n. 417) e la durata di almeno 4 ore (art. 3 L. 18/12/1973 n. 836). In ogni caso, la richiesta per «casi particolari» (professionista che risiede in pros-simità del «confine» con il territorio del comune vicino dove deve recarsi per svol-gere la consulenza) va esposta al Giudice nei casi in cui il professionista ritienedi avere giustamente diritto al ristoro del maggior impegno profuso per recarsinei luoghi oggetto di ispezione.Vale la pena che il CTU consideri, per la maggior parte dei casi, gli aspetti sostanzialidella missione connessi alla richiesta del maggior onere sopportato che si con-cretizza nelle indennità e nei rimborsi spese previsti dalla normativa. Appare quindiopportuno suggerire di chiedere al Giudice tali somme solamente in quei casi incui il luogo di destinazione rientra palesemente nella definizione di missione.Le indennità ed i rimborsi spese spettano per tenere conto del maggior oneresopportato dall’Ausiliario nello svolgere il compito assegnato dal Giudice. L’appli-cazione di tali somme è alquanto rara, ma pur sempre possibile quando l’Ausiliariodeve recarsi in luoghi lontani dalla propria residenza.Normalmente accade che il Tribunale, la residenza del CTU e i luoghi oggetto diaccertamento si trovano nel medesimo comune, quindi non spetta alcunché.Nei casi in cui il CTU risiede (nel senso di dimora abituale dove riceve le notifiche,ovvero del luogo dove è registrato presso il competente ordine professionale ovverol’indirizzo aggiornato dell’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale) in uncomune differente dove si trova il Tribunale che lo nomina allora è possibile appli-care l’indennità di trasferta ed i rimborsi spese per vitto e alloggio (anche sequesti ultimi appaiono meno probabili).Normalmente, l’applicazione dell’indennità di trasferta si divide in terzi e ciascunterzo fa riferimento all’orario normale di lavoro in base alla giornata lavorativadi 8 ore (la L. 266/2005, con il comma 213 dell’art. 1 - hanno abolito le indennitàper tali categorie di dipendenti, ma non hanno escluso che le medesime indennitàpossano continuare ad applicarsi per i CTU).Per avere dei criteri più aderenti è possibile applicare la norma citata che riguardai dirigenti pubblici.Il Giudice stabilisce poi la liquidazione del compenso a fronte dell’istanza presentatadal CTU.Orientativamente, si può fare riferimento alla seguente tabella per la richiesta diliquidazione delle indennità e dei rimborsi spese:

rif. norma Euro/cadindennità trasferta (per giorno) L. 836/1973 24,12rimborso spese vitto (per pasto) D.P.C.M. 16/03/1990 30,55

Il D.P.C.M. 16/03/1990 precisa inoltre che:— la spesa massima che può essere ammessa a rimborso per l’alloggio è sta-

bilita dal prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (prima cate-goria);

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— le spese di vitto e di alloggio devono essere documentate mediante fatturao ricevuta fiscale;

— la spesa massima per due pasti giornalieri (complessivi Euro 61,10 per duepasti) compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di unsolo pasto;

— in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi,l’indennità di trasferta oraria o giornaliera è ridotta, rispettivamente, di unterzo o della metà o di due terzi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della L.18 dicembre 1973, n. 836 (questo significa che se si chiede il rimborso apiè di lista dell’albergo e/o del ristorante si subisce una riduzione dell’in-dennità di missione Euro 24,12/giorno)

Come è possibile riconoscere, non sono importi significativi, ma consentono alCTU di chiedere un ristoro ai maggiori oneri sopportati per l’adempimento del-l’incarico assegnato fuori dal comune di propria residenza.

1.2.9. Collegio di Periti

Il Giudice nomina un collegio di Periti, normalmente in numero dispari e pari atre, qualora l’impegno tecnico necessario per svolgere l’incarico sia molto gravoso,oppure quando è necessario acquisire il parere di più professionisti in questionidi estrema delicatezza, ovvero nei casi in cui i tecnici possono subire pressionipsicologiche dalle parti in causa (come accade, ad esempio, quanto le parti incausa sono molti influenti, soprattutto nei piccoli centri, casi in cui per garantirel’imparzialità della valutazione tecnica può essere nominato un collegio di Peritiestraneo all’ambiente).Le regole di funzionamento del collegio di Periti sono normalmente stabilite dalGiudice in occasione del verbale per il giuramento e per la formulazione dei quesiti.È consuetudine che il CTU più anziano abbia la funzione di riferimento per glialtri, anche se ciascun consulente è autonomo.L’espletamento dell’incarico segue le medesime procedure indicate per l’incaricoal singolo consulente, ad eccezione che i sopralluoghi siano eseguiti congiuntamentee che le relazioni, salvo diversa disposizione del Giudice, siano redatte congiun-tamente (un unico documento a firma dei vari consulenti incaricati). La formulazione dell’istanza di liquidazione segue i consueti criteri indicati dallanormativa.

1.2.10. Pagamento (art. 168 D.P.R. 115/2002)

La liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato è effettuata con ildecreto di liquidazione, motivato, dal magistrato.La motivazione consiste nell’individuare - da parte del magistrato - e nell’indicarenel decreto le vacazioni, gli articoli considerati per la liquidazione a percentuale,la quota parte delle spese e l’indicazione della parte (o le parti) cui è posta acarico la liquidazione.Il decreto è poi trasmesso dalla Cancelleria via PEC alle parti in causa e al con-sulente, all’indirizzo censito nel ReGIndE.Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’Ausiliario del magistrato, ilbeneficiario e le parti in causa possono proporre opposizione - da depositare pru-denzialmente entro 20 giorni dall’avvenuta comunicazione (tenuto conto che l’art.

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170 del D.P.R. 115/2002 è stato parzialmente abrogato e che dovrebbero applicarsii comuni termini di 30 giorni, la decisione del termine da utilizzare a pena didecadenza deve essere identificata segnatamente dal difensore legale che il tecnicoutilizza per praticare tale procedura di ricorso avverso il decreto di liquidazione)- eventualità da valutare con estrema attenzione.Affrontare la procedura di opposizione al decreto di liquidazione presentata dauna delle parti è una circostanza alquanto remota e, normalmente, di dubbio suc-cesso per la parte ricorrente. Infatti, il decreto di liquidazione incorpora già l’attivitàdi verifica e di controllo da parte del magistrato cui è stata affidata la pratica.Normalmente, intentare ricorso avverso il decreto di liquidazione è un’azione daritenere assai ardua per la parte procedente, cui incombe l’onere di provare cheil magistrato di merito ha errato nella liquidazione della consulenza.Nella pratica, nei casi di liquidazioni di importo rilevante è bene attendere ladecorrenza del termine per l’opposizione, oltre il quale è possibile inoltrare allaparte un avviso per il pagamento, di cui si riporta un esempio nel capitolo dedicatoalle consulenze svolte.I casi, non infrequenti, nei quali la parte debitrice non ottempera al pagamentopossono essere gestiti a seconda dei casi: una cortese telefonata di sollecito è semprebuona norma e, spesso, sortisce l’effetto desiderato. Trascorso inutilmente un periododi tempo soggettivamente ritenuto congruo (normalmente trenta giorni, ad avvisodell’Autore), allora è opportuno inviare una raccomandata con un termine perentorioper il pagamento e messa in mora con termine per l’avvio della procedura per ilrecupero forzoso del credito (vedi nel capitolo dedicato alle consulenze svolte).

1.3. ALCUNE SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE

Appare opportuno evidenziare i salienti orientamenti della Corte di Cassazione,anche per fornire al lettore la più autorevole opinione sui temi generali, frequen-temente ricorrenti e di maggior interesse.

1.3.1. Nomina

La scelta del consulente tecnico è rimessa al potere discrezionale del Giudice, salvala facoltà delle parti di far valere, mediante istanza di ricusazione ai sensi degli art. 63e 51 c.p.c., degli eventuali dubbi circa l’obiettività e l’imparzialità del consulente tecnicostesso, dubbi che, ove l’istanza di ricusazione non sia stata proposta, non sono piùdeducibili mediante il ricorso per cassazione. Cassazione civile, Sez. lav., 17 novembre1997, n. 11412.La mancata apposizione, da parte del consulente tecnico d’ufficio, della propria firmanel verbale dell’udienza nella quale lo stesso presta giuramento costituisce una merairregolarità, non suscettibile di incidere sulla validità dell’attività processuale cui il dettoverbale si riferisce, e che ha la funzione di documentare, né, tantomeno, su quella degliatti successivi. Cassazione civile, Sez. lav., 23 novembre 1996, n. 10386.

1.3.2. Attività

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli art. 194, comma 2, c.p.c. e 90,comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo diinizio delle operazioni peritali, mentre l’obbligo di comunicazione non riguarda le indagini

La normativa di riferimento

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9.3. OPERAZIONI ESEGUIBILI DAL CTU NEL PCT

Le principali operazioni eseguibili per il CTU all’interno del PCT sono:— ricezione notifiche;— deposito atti.

In aggiunta alle operazioni sopra indicate, il CTU può visionare e scaricare gliatti del processo che sono contenuti nel fascicolo telematico relativo ai suoi inca-richi, accedendo con identità digitale nell’area riservata del PST Giustizia.Il CTU può ricevere la notifica dal cancelliere a condizione che il suo indirizzodi posta certificata sia contenuto nel ReGIndE.L’iscrizione al ReGIndE avviene automaticamente grazie all’iscrizione eseguita dal-l’ordine professionale di appartenenza. Per i professionisti non iscritti all’albo ènecessario seguire la specifica procedura indicata nel sito PST Giustizia al finedi perfezionare l’iscrizione.Qualora il CTU non sia iscritto al ReGIndE, deve capirne i motivi senza indugioe risolvere l’inconveniente, in quanto la mancanza del nominativo non consentealla Cancelleria di procedere alla notifica degli incarichi. Normalmente il sito webdel PST ha un Help Desk in grado di risolvere tali anomalie.In realtà i flussi di alimentazione del ReGIndE sono più complessi se si vuoledescrivere tutte le possibili categorie di professionisti tecnici. Il seguente diagrammapuò essere di ausilio:All’iscrizione al ReGIndE consegue la disponibilità di software e hardware di firmadigitale, compatibile con quella accettata dal PST e dal Gestore del dominio delMinistero della Giustizia al fine eseguire il deposito degli atti.Attualmente, la firma digitale si concretizza in dispositivi mobili (lettore smartcard e smart card, pen drive, autenticazione tramite server, ecc.) normalmenteresi disponibili dagli ordini professionali dietro pagamento.Tale settore è - come di consueto - in rapida evoluzione tecnologica, e per questomotivo nel breve futuro le soluzioni odierne potranno essere sostituite da altre inlinea con lo stato dell’arte della tecnica.

Il processo civile telematico (PCT) per il CTU nelle cause iscritte al ruolo del contenzioso civile

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L’installazione sul proprio computer del lettore smart card, della tessera di identitàdigitale (CNS - Carta Nazionale Servizi) e l’installazione del software di firma digitalededicato al PCT potrebbe non essere banale. È quindi necessario seguire scrupolo-samente le istruzioni fornite dai provider, con l’ordine di installazione dei driver edel software come indicato e riferirsi ai rispettivi help desk in caso di problemi.Tale epocale svolta nelle modalità lavorative del professionista presuppone la fami-liarità con i software, la loro installazione e la soluzione dei problemi. Normalmente,gli help desk consentono di superare le difficoltà avendo sempre disponibile unabuona dose di pazienza.I servizi help desk migliori permettono il controllo remoto del computer del pro-fessionista (in modalità sicurezza ovviamente) per il tempo strettamente necessarioa risolvere i casi più gravi di malfunzionamento.Per questo motivo, quando si sceglie un software operativo (come quelli necessarialle operazioni relative al PCT) è bene preventivamente verificare se l’azienda pro-duttrice dispone di queste caratteristiche di aiuto ai clienti, il che consente dirisparmiare numerose ore nella ricerca del guasto.La firma del documento con il programma Aruba Sign deve essere eseguita conl’opzione «Aggiungi la firma al pdf», avendo selezionato l’opzione «Firma Grafica»,come da immagine qui riportata. In caso contrario potrebbero esserci difficoltàda parte della cancelleria nell’accettare il deposito telematico.

Al fine di perfezionare il deposito dell’atto è necessario disporre di uno specificosoftware denominato «Redattore Atti» che provveda a preparare ed includere i docu-menti nella busta telematica destinata alla cancelleria.Tale attività di scelta e funzionamento del software potrebbe non essere di pococonto per i CTU.

Il processo civile telematico (PCT) per il CTU nelle cause iscritte al ruolo del contenzioso civile

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Infatti, fino a questo momento le varie software house disponibili sul mercato, equelle segnalate dal Ministero della Giustizia sul sito ufficiale, dispongono di pro-dotti (a pagamento) specifici per i difensori legali (avvocati), ma non tutte per iCTU.Il risultato è che utilizzando il software per avvocati la Cancelleria potrebbe rifiutareil deposito. La maggior parte delle software house sta mettendo a punto specificiprogrammi «Add-on» che si aggiungono al programma originario destinato sola-mente agli avvocati e dispongono delle comuni opzioni necessarie al perfeziona-mento degli atti da parte del CTU. La situazione è in rapida evoluzione in con-seguenza del termine di scadenza e della data di redazione della corrente edizio-ne.Alla data di stampa della corrente edizione, la Regione Toscana ha reso disponibilegratuitamente il Redattore Atti, a condizione di registrarsi sul Punto Di Accesso.La registrazione è alquanto semplice, in quanto - seguendo le istruzioni - consistenel firmare digitalmente un incarico delle sezioni civili di contenzioso ricevuto.Normalmente la conferma di iscrizione avviene nel giro di pochi minuti.Per scaricare gratuitamente il redattore atti, è sufficiente:

— inserire la propria identità digitale nel computer (smart card, pen drive,ecc.);

— andare al sito www.giustizia.toscana.it ed immettere il PIN dell’identità digi-tale;

— andare in PdA Cancelleria Telematica;— cliccare su Redattore Atti;— scaricare il file anche se l’antivirus avverte che il file non è sicuro;— installare il programma;— scaricare il manuale utente.

Il processo civile telematico (PCT) per il CTU nelle cause iscritte al ruolo del contenzioso civile

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13IL CTU NELLA SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

La sezione Esecuzioni immobiliari del Tribunale civile negli ultimi anni ha subitosignificativi cambiamenti e notevoli automazioni nel pubblicare e rendere traspa-renti le procedure di valutazione e di aggiudicazione degli immobili per soddisfarei creditori.Inoltre, si è registrato un significativo accorciamento dei tempi per la liquidazionedei beni in favore dei creditori.La capacità di raccogliere automaticamente i dati relativi alle stime immobiliarie alla successiva aggiudicazione delle unità immobiliari ha permesso di evidenziarealcuni significativi dati per gli esperti stimatori, in base ai quali, nel distretto dicompetenza del Tribunale di Roma mediamente, negli ultimi anni, il prezzo diliquidazione degli immobili è stato del 30% inferiore rispetto all’importo stimatodall’ausiliario nominato dal Giudice.Tale circostanza consente di fare un’importante riflessione in merito agli importidi stima degli immobili finalizzati all’esecuzione forzata e permette di suggerireun approccio moderato per gli esperti chiamati alle valutazioni finalizzate allevendite coatte. Le procedure informatizzate del Tribunale di Roma hanno com-portato anche una profonda rivisitazione del quesito posto all’esperto stimatore,che ora deve rispondere su temi ampi e importanti sia in riferimento all’impegnorichiesto, sia relativamente alle significative responsabilità per tutti quegli argomentiche implicano una decurtazione del valore del bene, ovvero inficiano il suo tra-sferimento (ad esempio, regolarità urbanistica del bene, requisiti intrinseci dell’a-gibilità dell’edificio o di parte di esso, verifica della situazione ipocatastale, ecc.).Quest’ultimo argomento implica la massima attenzione da parte dell’esperto sti-matore e un approccio estremamente prudente per chi si avvicina con poca espe-rienza a tale materia.

13.1 IL CTU E L’ESTIMO FINALIZZATO ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI IMMOBILI PERSODDISFARE I CREDITORI

L’estimo finalizzato alla liquidazione dei creditori (normalmente sono più di uno)in un procedimento di esecuzione forzosa della vendita presenta una principaledifferenza rispetto all’estimo destinato a determinare il valore dell’unità immobiliaredi interesse sul libero mercato.Vediamo quale.La mancanza di trattativa tra venditore (in questo caso la procedura esecutivagestita dal Tribunale) e acquirente (colui che risponde all’asta) comporta una rifles-sione sul valore di stima dell’immobile a seconda dei prezzi inizialmente consideratiper il medesimo immobile. Tale circostanza appare non di poco conto, perché,normalmente, il valore monetario delle transazioni immobiliari presuppone l’in-contro tra domanda e offerta. Tale circostanza si verifica nei mercati cosiddetti«efficienti» dove la domanda e l’offerta sono bilanciate.Un altro genere di mercato è quello cosiddetto «captive» (ovvero un mercato pro-tetto) dove non esiste un incontro tra domanda e offerta e dove esiste sproporzionetra il venditore e il compratore, ovvero è possibile accedere alle offerte di tale

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mercato captive solo a certe condizioni (ad esempio si veda il valore di trasferimentodi un appartamento facente parte di un programma di cartolarizzazione riservatoagli inquilini di un ente pubblico; il valore delle unità immobiliari è notevolmenteinferiore a quello di appartamenti simili). Tale circostanza (alquanto ovvia) hacome effetto che il valore monetario effettivamente scambiato si origina dal prezzodell’offerta al netto dello sconto che risulta dalla trattativa.In via generale, l’esperto stimatore che opera nella procedura immobiliare devetenere conto di tale decurtazione del prezzo qualora parta dai prezzi rivenientidal mercato osservato dal lato dell’offerta (ad esempio, la stima si origini dai prezziesposti dalle agenzie immobiliari per immobili simili per qualità e consistenzarispetto all’immobile oggetto di stima).Non si vuole qui proporre un trattato di estimo, lungi dalle finalità di questocapitolo, pur tuttavia si vuole sensibilizzare l’esperto stimatore per giungere adun valore economico equilibrato che consenta alla procedura esecutiva di liquidarel’unità immobiliare nei tempi tecnici, limitando oppure evitando l’eccessivo ricorsoal meccanismo dei ribassi.

13.2 I COMPITI DELL’ESPERTO STIMATORE

Veniamo ora a commentare i compiti normalmente assegnati all’esperto stimatorenel Tribunale di Roma (è bene verificare l’ultima versione in uso sul relativo sitointernet del Tribunale di Roma, ovvero verificare se il Tribunale di interesse abbiaun sito internet con tali indicazioni per la sezione Esecuzioni immobiliari) in baseal quesito/mansionario stilato dal Presidente della sezione Esecuzioni immobiliaridel Tribunale di Roma.Alla data della corrente edizione, il vademecum contiene ben 11 punti numericiche rappresentano sostanzialmente il quesito rivolto all’esperto stimatore (ovveroal CTU) e 8 punti alfabetici (da A ad H) che rappresentano adempimenti a caricodel medesimo esperto stimatore.Analizziamoli in dettaglio, trascrivendone il testo al cui contenuto verrà dato unbreve commento con l’opinione dell’Autore:

1. Verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cuiall’art. 567, 2° comma c.p.c., mediante l’esame degli atti (estratto del catasto e certificatidelle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni ante-riori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanzedelle visure catastali e dei registri immobiliari); accertare la conformità tra la descrizioneattuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) equella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità:a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non con-

sentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del

bene;c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno

in precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastaledel compendio pignorato (link «dati catastali» - sezione «corrispondenza catastale»).

La verifica da parte del CTU - esperto stimatore nominato dal Giudice - dellacompletezza della documentazione prodotta dal creditore istante ex art. 567 c.p.c.comma 2, è un’attività delicata i cui risvolti di responsabilità possono essere rile-vanti.

Il CTU nella sezione esecuzioni immobiliari

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Il CTU trova tali documenti già nel fascicolo e beneficia dell’implicita verificadelle parti presenti nel procedimento.Appare a questa analisi che il CTU sia chiamato a dare un parere tecnico, ovverola verifica di coerenza mediante il solo esame degli atti, senza svolgere oneroseattività di indagini presso i competenti uffici, al fine di accertare la conformitàdei dati dell’immobile indicati nel pignoramento, con quelli catastali e con quelliaccertati sul posto, anche con riferimento alla toponomastica comunale.

2. Segnalare tempestivamente al Giudice dell’Esecuzione ed ai creditori istanti eventualicarenze nella documentazione presentata, sollecitare il loro intervento al riguardo eacquisire l’atto di provenienza ultraventennale (ove tale provenienza non risulti dalladocumentazione in atti).

In questo punto viene affidato al CTU l’onere di segnalare le carenze nella docu-mentazione presentata dai creditori ex art. 567 comma 2 c.p.c. e segnalarlo tem-pestivamente al Giudice e al creditore medesimo.Anche in questo caso, appare che il controllo debba essere necessariamente formalee basato sulle previsioni dell’articolo citato del Codice, che pone a carico del soggettoistante di produrre entro 120 giorni dal ricorso:

a) l’estratto del catasto;b) i certificati di trascrizioni e iscrizioni relative all’immobile pignorato effettuate

nei venti anni anteriori alla data di trascrizione del pignoramento, ovvero:c) in alternativa ai due precedenti punti, certificato notarile attestante le risul-

tanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.Appare che il corrente punto sia limitato alla verifica e tempestiva comunicazionedi completezza di documentazione il cui onere di produzione incombe sulla partecreditrice.Al fine di limitare la responsabilità su tale importante argomento, è bene che ilCTU precisi nell’elaborato peritale tali circostanze (ad esempio: «… la verifica dellacompletezza dei documenti è stata eseguita esclusivamente in base a quanto dispostodell’art. 567 comma 2 cpc e in nessun caso il CTU si è recato presso gli uffici pereseguire verifiche su tale documentazione …»).

3. Effettuare visure aggiornate presso l’Ufficio del Catasto accertando gli attuali datiidentificativi dell’immobile oggetto di pignoramento (link «cronistoria catastale»); se l’im-mobile non risultasse accatastato, procedere all’accatastamento, ovvero eseguire le varia-zioni necessarie per l’aggiornamento del catasto, provvedere, in caso di difformità omancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione. Verificare se vi sia corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolodi provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale,nonché tra questa e lo stato attuale dei luoghi, descrivere il tipo e l’ubicazione delleeventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sot-toposta ad esecuzione, evidenziare le soluzioni tecniche che possano rendere autonomie funzionali siffatte porzioni in esproprio, segnalare anche i lavori ed i costi di separazionee/o di ripristino dello status quo ante (link «dati catastali» - sezione «corrispondenzacatastale»).Segnalare se l’identificativo catastale eventualmente includa («infra») anche porzionialiene, comuni o comunque non pignorate (da specificarsi altresì graficamente), pro-cedere ai frazionamenti del caso oppure, ove ciò risulti catastalmente impossibile, evi-denziare le ragioni di tale impossibilità.Segnalare, per converso, se gli immobili contigui (ad esempio locali adiacenti) risultinoeventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomiidentificativi catastali (link «parti comuni»).

Il CTU nella sezione esecuzioni immobiliari

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Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamentodel catasto.Provvedere in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla suacorrezione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmenteaccatastate.Tali attività dovranno essere effettuate previa richiesta al Giudice dell’Esecuzione e soloin caso non siano necessari titoli abilitativi (link «regolarità edilizia»).

In questo punto il CTU deve eseguire - se necessario - la pratica di accatastamentoex novo, ovvero procedere alla correzione dell’accatastamento esistente in caso didifformità.Le attività richieste devono essere effettuate solo previa richiesta al Giudice e soloin caso non siano necessari titoli abilitativi. Quest’ultima condizione (titoli abili-tativi) deve essere letta in modo esteso, dovendo comunque il tecnico incaricatoriferirsi al Giudice prima di procedere a qualsiasi attività che implichi modifichecatastali all’immobile pignorato.Tale compito non è di poco conto, e deve essere valutato anche in relazione all’im-pegno necessario e alla relativa documentazione da produrre presso il competenteufficio al fine di perfezionare la produzione/variazione della situazione in essere. Pertanto, prima di accettare l’incarico occorre verificare se tali argomenti rientranonelle competenze professionali del proprio studio, ovvero chiedere ed ottenere l’au-torizzazione dal Giudice ad utilizzare un ausiliario specializzato (di cui si presenteràla relativa parcella, avendone prima concordato la spesa).

4. Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pigno-ramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento) link «formalitàpregiudizievoli»).

L’attività di predisposizione delle iscrizioni e trascrizioni può essere agevolmenteeseguita dall’esame delle certificazioni prodotte dal creditore.

5. Acquisire, ove non depositati, le mappe censuarie ritenute indispensabili per la correttaidentificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni)di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancatorilascio di detta documentazione da parte dell’Amministrazione competente, della relativarichiesta (link «normativa urbanistica»).Indicare l’utilizzazione (abitativa, commerciale...) prevista dallo strumento urbanisticocomunale (link «normativa urbanistica»).Indicare la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni ammi-nistrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione rea-lizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico - edilizia, descrivere det-tagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato osia sanabile in base al combinato disposto dagli artt. 46, comma 5°, del D.P.R.6 giugno2001, n. 380 e 40, comma 6° della L. 28 febbraio 1985, n. 47, specificando i relativicosti ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l’eliminazione degli abusi(link «regolarità edilizia»).

L’acquisizione della mappe censuarie è una facoltà dell’esperto stimatore e deveessere eseguita qualora il CTU nutra dubbi sulla regolarità urbanistica del bene,ovvero se l’appartenenza dell’unità immobiliare in questione all’una o all’altra zonaurbanistica comporti una differente valutazione del prezzo di mercato, ovvero pre-supponga il conseguimento di determinati titoli abilitativi edilizi in funzione dellasua destinazione (ad esempio, la variazione di destinazione d’uso con o senza

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21PRIVACY E CONSULENTI

Con la delibera n. 46/2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanatole linee guida a cui si devono attenere i CTU durante il periodo di espletamentodel mandato loro assegnato.Tale documento, che fa riferimento al Codice in materia di protezione dei datipersonali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) sancisce alcune importantinovità per i professionisti che svolgono l’attività di Ausiliario del magistrato. Lanorma contiene espresso riferimento al procedimento penale e al processo civile,quest’ultimo chiaramente indicato al punto 1.2 della Delibera (esplicito riferimentoalle attività ex art. 194, 195, 201 c.p.c., con cui il CTU «entra» nel procedimentocivile, a seguito dell’incarico ricevuto dal Giudice).Gli adempimenti che il CTU deve rispettare non sono molti, spesso si tratta diadottare comportamenti, approntare l’organizzazione dello studio in modo confor-me alla norma e redigere la specifica documentazione prevista dal Codice, senzasignificativi aggravi di costo. Nei paragrafi seguenti verranno trattati tali argomenti distinguendo il caso che ilprofessionista svolga l’attività di Ausiliario del Giudice, oppure fornisca ad unadelle parti il servizio di difesa tecnica (CTP).

21.1. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, DEI DATI SENSIBILI E DEI DATIGIUDIZIARI NELLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI AFFIDATE AL CTU

21.1.1. Dati personali

I dati personali trattati dal CTU sono molteplici.Il Codice (qui e nel prosieguo il Codice è il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196che ha istituito le regole per il trattamento dei dati) definisce che i dati personalisono «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od asso-ciazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasialtra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».Pur tuttavia, poiché il CTU tratta tali dati per ragioni di giustizia (art. 47 delCodice), non si applicano le disposizioni relative a:

— esercizio dei diritti da parte dell’interessato (art. 9);— riscontro da fornire all’interessato (art. 10);— Codice di deontologia e di buona condotta (art. 12);— informativa agli interessati (art. 13);— cessazione del trattamento (art. 16);— ricorsi al Garante (art. da 145 a 151);

nonché altri articoli relativi al trattamento da soggetti pubblici, notificazione alGarante (artt. 37; 38 commi da 1 a 5) ed altri obblighi di comunicazione all’Autoritàin merito al trasferimento dei dati all’estero (artt. da 39 a 45).

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Occorre osservare che il CTU viene a conoscenza di dati personali su supportocartaceo attraverso gli atti di causa ed attraverso le memorie tecniche eventualmentepresentate dalle parti durante il periodo stabilito dal Giudice per l’espletamentodel mandato assegnatogli. Altri dati personali sono raccolti in occasione del sopral-luogo, quali la documentazione fotografica ed eventuali altri documenti consegnatial CTU dalle parti. Infine, altri dati sono comunicati (ora in modo solo informatico)dalla Cancelleria in occasione dell’invito di comparizione per l’udienza di nominae di formulazione dei quesiti, nonché del biglietto di Cancelleria relativo al decretodi liquidazione delle spese, successivamente al termine delle operazioni peritali ea seguito dell’istanza di liquidazione presentata dal medesimo CTU.Tutti i dati raccolti nel corso delle operazioni peritali (indirizzo dell’immobile diproprietà di una delle parti, danni accertati, quantificazione economica, stato dipericolo del fabbricato, pericolosità accertata di materiali, solo per citarne alcuni)costituiscono dati personali che devono essere trattati nel rispetto della norma.Per fornire un sistema operativo di facile adozione occorre ripercorrere le variefasi che il CTU svolge dal momento di ricezione del biglietto di Cancelleria (orain modo informatico), fino alla deposito della relazione peritale (ovvero del docu-mento con cui sono resi i chiarimenti o il supplemento alla relazione peritali),evidenziando in concreto quali sono i dati personali.Il biglietto di Cancelleria rappresenta il primo dato personale che il CTU devetrattare in quanto in esso si trovano le informazioni relative alle persone fisichee/o alle persone giuridiche costituite in merito al procedimento civile (o penale).I fascicoli delle parti ritirati al termine dell’udienza di nomina e formulazionedei quesiti (ovvero ritirati successivamente in Cancelleria, ovvero resi disponibiliin modo informatico in seno al Processo Civile Telematico) rappresentano altririlevanti dati personali, oltre le memorie tecniche ricevute nel periodo assegnatodal Giudice per il completamento delle operazioni.Le memorie tecniche prodotte dalle parti nel corso dell’espletamento della con-sulenza tecnica sono dati personali proprio perché contengono (spesso) riferimentirelativi alle parti in causa e talvolta a soggetti estranei alla contesa.Le fotografie scattate durante il sopralluogo (ovvero i sopralluoghi se più di uno)costituiscono altri importanti dati personali in quanto permettono, se necessario,di associare il fabbricato del proprietario, la sua abitazione, i suoi effetti personalie talvolta anche le sue abitudini religiose (qui si entra nei dati sensibili) relativiad una o più parti in causa.

21.1.2. Dati sensibili

Il CTU tecnico (a differenza del CTU medico) può incontrare dati sensibili, ma questospesso rappresenta un’eccezione. In alcuni casi il CTU si trova a «incontrare» dati sensibilinel corso del suo accertamento, come - ad esempio - entrando nell’abitazione di unadelle parti dove si trova a fotografare soggetti o soprammobili che possono rivelaredati sensibili (i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzionireligiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchéi dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).Ad esempio, in una CTU dove si trattava di accertare la sussistenza di pericolo dicrollo di un solaio di una camera da letto, mi trovai di fronte un’anziana signoracostretta a letto dal suo grave stato di salute. Quest’ultima circostanza, ancorchéesclusa dal mio accertamento, ne imponeva però la doverosa evidenziazione in quanto

Privacy e consulenti

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la condizione di pericolo del solaio veniva aggravata dal soggetto che disponeva delpossesso dell’appartamento, impossibilitata dalla sua condizione di salute a spostarsi. Un altro esempio non infrequente ricorre quando, la documentazione fotograficasi trova a ritrarre soprammobili, manifesti e quadri che rivelano un certo credoreligioso o l’appartenenza a partiti politici, ecc..

21.1.3. Dati giudiziari

Il Codice (art. 4, comma 1, lettera e) fa riferimento solamente ai procedimentipenali, sui quali peraltro vige il segreto istruttorio:

— «dati giudiziari» sono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti dicui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe dellesanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 delCodice di procedura penale.

La Delibera 46/2008 fa riferimento anche ai procedimenti civili e amministrativi(facendone menzione nelle premesse e citando espressamente numerosi articolidel Codice di procedura civile) e richiamandone l’ambito di applicazione dellelinee guida al paragrafo 1.1 ultimo capoverso.Il Garante non menziona espressamente altri uffici che amministrano la giustiziae che si avvalgono frequentemente dell’ausilio dei CTU quali, i tribunali delle acque,solo per citarne uno. Pertanto, occorre adottare l’accezione più generale per laparola Giudice (ovvero qualsiasi magistrato che amministri la giustizia per contodello Stato, in nome del popolo) e per la parola Pubblico Ministero.Quindi, appare utile superare tale dicotomia (Codice/Delibera 46/2008) e alcune dimen-ticanze del Garante per sensibilizzare il CTU alla scrupolosa osservanza delle normepiù restrittive previste dal Codice per il trattamento dei dati che incontra nel corsodel mandato a lui assegnato dal Giudice (senza riguardo al Tribunale in cui opera).Il CTU viene a contatto con dati giudiziari per espresso incarico attribuito dalGiudice, in quanto il CTU è un soggetto che riveste un ruolo (peraltro non secon-dario) nel procedimento civile, penale e amministrativo.Per tali procedimenti (civile, penale, ma anche amministrativo e comunque qualsiasialtro compito che l’Ausiliario riceve dall’autorità giudiziaria) il Garante ha deliberatolinee guida, i cui riflessi pratici per il CTU vengono interpretati ed esemplificatinei successivi paragrafi.

21.2. LE NOVITÀ PER IL CTU INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONEN. 46 DEL 26 GIUGNO 2008 DEL GARANTE

La Delibera 46/2008 emessa dal Garante ha puntualizzato due aspetti cardine deltrattamento dei dati da parte dei CTU:

— i dati oggetto di trattamento possono essere solamente quelli necessariad adempiere all’incarico ricevuto;

— le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da accessi ed utilizzoindebito, ovvero idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione e diaccesso non autorizzato devono essere quelle stabilite dal Codice sia inmaniera preventiva (art. 31) sia nel rispetto delle misure minime (art. 33,34, 35 e Allegato B «disciplinare tecnico» allegato al Codice).

Privacy e consulenti

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CALCOLO DELLE TABELLE MILLESIMALI DI UN CONDOMINIO

r.p. TRIBUNALE CIVILE DI ROMASEZIONE [...]Giudice: [...]

CAUSA n.: [...]

il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via [...], nominato C.T.U. relativamentealla causa in epigrafe, è comparso all’udienza del [...] alla presenza delle parti, per il giuramentodi rito e la formulazione dei quesiti che si riportano di seguito:

«letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, corredata la relazione di documentazionefotografica eventualmente utile per la descrizione degli immobili per cui è causa:1. accerti il CTU l’eventuale esistenza di beni e servizi nel godimento comune alle

unità immobiliari ubicate nello stabile di p.za [...] ed ai negozi, ovvero a tutte leunità immobiliari ubicate nello stabile di via [...];

2. in caso di accertamento affermativo determini il CTU i valori da attribuirsi nellerelative tabelle millesimali alle unità immobiliari eventualmente non ricomprese inquelle allegate al regolamento di condominio in atti.»

Le operazioni peritali sono iniziate in data [...], ma sono state sospese con istanza del [...] a causa delmancato pagamento dell’anticipo spese.Il termine stabilito in occasione dell’udienza del [...] è di 180 giorni a partire da tale data.Il C.T.U. ha ritenuto opportuno eseguire più accessi secondo la tempistica indicata nei verbali di volta involta redatti e sottoscritti dai presenti, oltre numerosi accessi presso l’ufficio tecnico del Comune di Roma,l’Ufficio Tecnico Erariale, il consorzio di bonifica [...] per acquisire documentazione idonea per rispondereai quesiti posti.

CIÒ PREMESSO

il C.T.U. esaminati i documenti e gli atti della causa, sentite le parti presenta la

RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

Lo scrivente C.T.U., durante gli accessi presso gli immobili di cui è causa, alla presenza delleparti come meglio precisato nei verbali di accesso, ha potuto prendere visione dei luoghi, essereedotto sugli avvenimenti pertinenti la causa in oggetto fino a tale data. Al termine di ciascunsopralluogo è stato redatto un verbale sottoscritto dai presenti che si allega alla corrente relazioneper farne parte integrante e sostanziale.

1.0 Descrizione dello stato dei luoghi

L’immobile di interesse consiste in un edificio di cinque piani, oltre un piano interrato, nelquale si trovano unità immobiliari con differente destinazione d’uso, come dettagliatamente spie-gato in seguito. Al piano terreno si trovano i tre portoni di accesso ai rispettivi vani scale dei complessivi 29appartamenti destinati ad abitazione, con accesso rispettivamente da piazza [...] (scala A), (scalaB), (scala C).Al piano terra vi sono inoltre 13 negozi con accesso da piazza [...] civici da [...] (di cui quellicon accesso dal civico [...] al civico [...] insistono su lastrico solare di proprietà condominiale)e un lastrico solare di proprietà comune.

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Al piano interrato vi è un’autorimessa per 32 posti auto di proprietà esclusiva (ingresso piazza[...] 32); 24 cantine (con ingresso dagli ascensori dei civici [...] di piazza [...] e dall’autorimessa);4 magazzini accessori di altrettanti soprastanti negozi (con ingresso dai rispettivi negozi); 5 localidestinati ad autorimessa, attività commerciali ed artigianali (con ingresso da piazza [...]); vanitecnici che alloggiano impianti di uso comune (locale caldaia per riscaldamento, locale autoclave,locale stenditoio).Il tutto è meglio dettagliato in seguito e nelle tabelle allegate.La copertura dell’edificio è realizzata con 3 tetti a piani inclinati soprastanti i rispettivi appar-tamenti, negozi e altre pertinenze di ciascuna scala e con una terrazza a livello in parte di usoesclusivo di alcuni appartamenti ubicati al primo piano, in parte a servizio delle sole unitàimmobiliari sottostanti.Il rilevo sul posto ha evidenziato che l’immobile è ubicato completamente ed esclusivamente inpiazza [...], pertanto è da escludere qualsiasi bene e/o servizio in comune con l’altro immobilecostruito in aderenza dalla parte di via [...] (Cfr. fotografia dalla quale si può vedere anche latabella toponomastica, oltre gli immobili di interesse). In altre parole le unità immobiliari sitenell’edificio di via [...] sono autonome rispetto alle unità immobiliari relative allo stabile di piazza[...].In merito ai dubbi avanzati per le vie brevi sull’eventuale appartenenza al condominio dei negozie dei magazzini con ingresso dai civici [...] di piazza [...], occorre osservare che tutte questeunità immobiliari sono unite strutturalmente a tutte le unità immobiliari della scala A (civico[...]) presenti nel fabbricato di cui sono parte (Cfr. Allegati: fotografie, planimetrie); in altre parolela struttura portante (travi e pilastri) è comune al maggior complesso di cui sono parte. A lorovolta le unità immobiliari della scala A hanno in comune con le unità immobiliari della scalaB e della scala C (le quali sono tra loro strutturalmente divise da un giunto di dilatazione) impiantidi servizio (riscaldamento, autoclave, scarico acque nere) e locali comuni (lavatoio, stenditoio,lastrico solare di piazza [...]). Questi motivi - a mio avviso - sono necessari e sufficienti peraffermare che tali unità immobiliari (p.za [...]) non sono autonome e fanno tutte parte del «con-dominio di piazza [...]» nella misura rispettivamente indicata nelle allegate tabelle.Inoltre lo studio del caso in esame ha permesso di accertare che le medesime unità immobiliarisono comprese nel progetto originario dell’edificio (quindi insistono sulla medesima area di sedimedel maggior complesso di cui sono parte), sono censite catastalmente alla stessa partita dellealtre unità immobiliari appartenenti al condominio medesimo (appartamenti, cantine, posti auto,ecc.), sono comprese nell’estratto di planimetria catastale allegato, le caratteristiche tipologichee architettoniche della facciata dell’edificio le assimila al complesso immobiliare in esame (sievidenzia la medesima tipologia di rivestimento esterno rispetto al resto dell’edificio) ed infinesono tutte comprese e distintamente indicate nel certificato di abitabilità rilasciato dal Sindacodi Roma in data 2.12.1977 e riferito al progetto di cui all’autorizzazione n. 37407/70 (Cfr. Allegato6). Gli impianti di servizio comune di cui godono, alla data della presente relazione, anche leunità immobiliari in questione (quelle con accesso dal civico [...] di p.za [...]) sono: l’autoclave(ferme restando le precisazioni indicate al paragrafo 2.1.11); l’impianto di smaltimento delleacque nere (ferme restando le precisazioni indicate al paragrafo 1.1).

1.1 Impianti a servizio dell’intero fabbricato ovvero di una porzione di questo

Nel condominio in esame sono presenti e funzionanti i seguenti impianti tecnici comuni a serviziodelle seguenti unità immobiliari:

1.1.1 un impianto di riscaldamento (a servizio degli appartamenti e del negozio di proprietàAstuti al civico [...] di piazza [...]);

1.1.2 un impianto di pressurizzazione dell’acqua condotta - autoclave (a servizio delle utenzeriportate nella pertinente tabella allegata; alcuni negozi hanno chiesto, ottenuto e rea-lizzato il distacco dall’impianto, altri hanno chiesto ma non ancora ottenuto o realizzatol’autonoma somministrazione dall’azienda che eroga il servizio - ACEA), compreso ilrelativo impianto elettrico ed idraulico necessari al suo funzionamento;

1.1.3 un impianto antincendio (a servizio dei soli posti auto);1.1.4 tre impianti ascensore (a servizio degli appartamenti e delle cantine delle scale A, B

e C rispettivamente);

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1.1.5 tre impianti per la ricezione delle trasmissioni televisive (a servizio dei soli appartamentidelle scale A, B e C rispettivamente, attualmente abbandonati dalla maggior parte deicondomini che hanno provveduto con impianti singoli; al fine del computo delle tabellemillesimali tale impianto viene comunque considerato in quanto non vi è alcuna deliberacondominiale di dismissione e perché alcuni condomini utilizzano ancora tale impian-to);

1.1.6 tre impianti parla ascolta - citofoni (a servizio dei soli appartamenti delle scale A, Be C rispettivamente);

1.1.7 impianti di scarico delle acque nere (colonne di scarico verticali e tratti orizzontali aservizio degli appartamenti delle scale A, B e C rispettivamente, dei negozi e dei localial piano interrato con accesso al civico [...] di piazza [...]) e di scarico delle acquemeteoriche;

Per un elenco completo ed esaustivo si rimanda alle allegate tabelle millesimali che peraltroindicano la quota di spesa pertinente a ciascuna unità immobiliare cui gli impianti sono rispet-tivamente a servizio.In merito all’impianto di scarico delle acque nere, sebbene non è stato tecnicamente possibilemettere a nudo l’impianto (si sarebbero dovute eseguire gravose demolizioni) la posizione dellecolonne di scarico dei bagni è vicina ai servizi igienici dei locali commerciali ubicati al pianoterra e al piano interrato. Si presume quindi che sussista un collegamento idraulico degli esercizicommerciali con l’impianto di scarico degli appartamenti, prima della connessione con il collettorecomunale ubicato presso la pubblica via. Tali deduzioni, basate sull’osservazione della reciprocaposizione degli scarichi, potranno essere confermate dalla messa a nudo degli impianti soloprevia demolizione parziale di muri e pavimenti comuni e non comuni. Inoltre va pure consideratoche il citato certificato di abitabilità del 2.12.1977, nelle osservazioni riportate in calce, indicache «… si tollera lo smaltimento delle acque di rifiuto avvertendo che l’impianto stesso e relativicollegamenti non debbono essere modificati senza il parere preventivo dell’Ufficio d’Igiene.» Quinditutte le unità immobiliari comprese nel certificato di abitabilità (nell’attualità quelle indicatenelle tabelle millesimali redatte con il presente studio) avevano ed hanno tuttora un comuneimpianto di smaltimento delle acque di rifiuto, stante l’assenza di lavori che hanno modificatolo stato dell’impianto rispetto alla costruzione originarie (almeno sulla base delle ricerche eseguitee delle conoscenze a mia disposizione alla data attuale). La mole di dette operazioni e l’entitàdella demolizione ha suggerito di applicare un processo deduttivo, ferma restando la disponibilitàdello scrivente a sovrintendere le effettive attività di demolizione qualora le esigenze del presentegiudizio lo richiedano espressamente.

2.0 In merito alle unità immobiliari non ricomprese nelle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio

L’esame delle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio del 19.6.1973 (Notaio [...]in Roma, repertorio n. [...], raccolta n. [...]) ha evidenziato alcune omissioni sia in relazione alnumero di unità immobiliari (art. 1118 c.c. e art. 1123 c.c. 1° comma) indicate nella tabella Arelativa alla proprietà generale, sia in relazione alle tabelle di divisione delle spese relative agli impiantie cose comuni (art. 1123 c.c. 2° e 3° comma) per la divisione delle spese inerenti ai concetti diproprietà separata e utilizzo differenziato. Inoltre si rilevano numerosi errori ed incongruenze, dellequali la più eclatante è che la somma dei millesimi della tabella A non dà 1000 come risultato.

2.1 Calcolo delle tabelle millesimali

Per il calcolo delle tabelle di ripartizione delle spese si è fatto riferimento ai pertinenti articolidel Codice Civile. Si riportano di seguito i più importanti:

art. 1118: Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall’articolo precedente è pro-porzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non disponealtrimenti. Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nellespese per la loro conservazione [c.c. 1104, 1121, 1123].

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Art. 1123: Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comunidell’edificio [c.c. 882, 1117, 1122] per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e perle innovazioni [c.c. 1120] deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misuraproporzionale al valore della proprietà di ciascuno [c.c. 1101], salvo diversa convenzione [c.c.1118, 1130, n. 3, 1134, 1135, n. 2, 1138; disp. att. c.c. 63]. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartitein proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale [c.c. 1124], cortili, lastrici solari [c.c. 1126], opere o impiantidestinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzionesono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità. Art. 1124: Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono[c.c. 1123]. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singolipiani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascunpiano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si consideranocome piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualoranon siano di proprietà comune.

La valutazione del diritto di proprietà generale (tabella A) che appartiene al singolo condomino,è valutata in base al valore di piano o porzione di piano (art. 1118 c.c.) sia in considerazionedel volume che questo occupa, sia in considerazione della sua posizione e destinazione. A talescopo è stato calcolato il volume reale (in metri cubi) di ciascuna unità immobiliare come risultatodelle misurazioni eseguite durante i sopralluoghi. La scelta del volume come unità di misura èdettata sia dalla differente altezza delle rispettive categorie di immobili presenti nel condominio(cantine, negozi, appartamenti, posti auto e magazzini), sia dalla differente altezza di unità immo-biliari appartenenti alla medesima categoria. Sono quindi stati introdotti opportuni coefficientisia per tenere conto delle differenze qualitative di immobili appartenenti alla stessa categoria,sia per omogeneizzare immobili differenti. I criteri seguiti per il calcolo delle tabelle relative abeni e impianti, utilizzati in maniera differente dai singoli condomini ovvero che servono solouna parte di questi, sono indicati nei paragrafi seguenti.

2.1.1 Coefficienti

Detti coefficienti sono: utilizzo, luminosità, orientamento, esposizione, destinazione. Per ciascunodi questi viene data di seguito una spiegazione:

Coefficiente di altezza di piano

PIANO VALORE

interrato (solo negozi e magazzini) 0,90

Terreno 1,00

Primo 0,94

secondo 0,97

terzo 1,00

sottotetto 0,95

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LUMINOSITÀ

Si è calcolato il rapporto (K) tra la superficie dell’ambiente e la superficie delle finestre; a valoricrescenti di detto rapporto corrispondono situazioni di peggiore illuminazione e pertanto minorevalore del coefficiente:

ORIENTAMENTO

Tiene conto dell’affaccio degli ambienti rispetto ai punti cardinali e pertanto i vantaggi o glisvantaggi che ne possono derivare:

Coefficiente di luminosità

K = Sa/Sf VALORE

K > 9 0,90

9 < K < 8 0,92

8 < K < 7 0,94

7 < K < 6 0,97

K < 6 1,00

Balconi, terrazzi e negozi 1,00

Locali senza finestre e cantine 0,50

Coefficiente di orientamento

VALORE

Nord 0,90

Nord est 0,93

Est 0,95

Sud est 0,98

Sud 1,00

Sud ovest 0,98

Ovest 0,95

Nord ovest 0,93

Locali senza finestre 0,75

Coefficiente di esposizione VALORE

Su strada e su piazza 1,00

Zone di rispetto, cortili 0,95

Locali senza finestre 0,75

Coefficiente di utilizzazione VALORE

Camere 1,00

Cucina 0,93-0,95

Ingresso, corridoio, disimpegno 0,80

Ripostiglio 0,90

Bagno 0,90

Balcone 0,25

Terrazzo 0,25

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DESTINAZIONE

È di gran lunga il più importante dei coefficienti in quanto il suo valore ha un impatto significativosul volume virtuale. La sua valutazione prescinde da riferimenti validi per tutte le situazioni inquanto è proprio la valutazione del tecnico che deve appurare quale peso attribuire a ciascunadelle componenti che conducono al coefficiente. L’orientamento attuale, peraltro confortato anchedalla letteratura disponibile in materia, fissa a 1,00 il valore del coefficiente di destinazione pergli appartamenti lasciando per le altre categorie immobiliari variazioni in un’ampia gamma. Nelcaso specifico la letteratura propone per i negozi una serie di valori compresa tra 1,10 e 1,80mentre per le cantine a piano interrato il valore suggerito è 0,25÷0,30. Lo studio del caso inesame mi ha portato a concludere che per i negozi si può considerare equo un coefficiente paria 1,25; per le cantine 0,25; fermo restando il valore 1,00 per gli appartamenti. Per i negozi (ubicatial livello stradale) il coefficiente di 1,25 appare equo considerando che il valore (art. 1118 c.c.)delle unità immobiliari nella zona di interesse riflette il medesimo rapporto tra il valore mediodegli appartamenti e il valore medio delle attività commerciali della zona. In particolare un valoremedio di £. 4 mil./mq per gli appartamenti rapportato ad un valore medio di £. 5 mil./mq perle attività commerciali corrisponde ad un coefficiente di 1,25 per queste ultime, fermo restandoil valore 1,00 per gli appartamenti. I valori medi indicati tengono conto delle differenti altezzedelle singole tipologie di unità immobiliari presenti nel complesso di interesse. Come si può inoltrenotare dalla tabella A e da quelle da essa derivate, le quote millesimali di distribuzione dellespese appare ben equilibrata e rappresenta in modo fedele - a mio avviso - quanto disposto dagliartt. 1118 e 1123 c.c. in merito al valore della proprietà di ciascun condomino.Per le cantine il coefficiente indicato (0,25) appare adeguato a valorizzare tali unità immobiliariin considerazione della loro ubicazione all’interno del fabbricato e delle loro modeste dimensioni.In tal modo è possibile osservare che la tabella relativa all’intera proprietà dell’immobile appareben bilanciata tra unità immobiliari commerciali e residenziali considerati gli spazi reali occupatie i relativi valori. Per i posti auto il coefficiente viene assunto pari a 0,30 - come suggeritodalla letteratura - in considerazioni della normale tipologia che tali unità presentano rispettoalle altre.

2.1.2 Tabella A

La tabella A si riferisce all’intera proprietà del fabbricato (art. 1117 c.c) e verrà utilizzata perla ripartizione delle spese che competono alla totalità dei condomini ai sensi del 1° commadell’art. 1123 c.c.. A titolo esemplificativo - ma non limitativo - si fa ricorso alla tabella A persuddividere le spese dell’assicurazione del fabbricato, la manutenzione ordinaria e straordinariadelle facciate dell’edificio, il compenso dell’amministratore, l’eventuale costo di ricostruzione del-l’intero edificio a seguito del suo intero perimento, ecc..

2.1.3 Tabella A0 - A.A - A.B - A.C (appartamenti)

Si riferiscono alle spese, ordinarie e straordinarie, relative alle cose comuni dei soli appartamentidella scala A (civico [...]), scala B (civico [...]) e scala C (civico [...]) rispettivamente. Le tabellesono redatte per soddisfare la possibile divisione delle spese che conseguono ai concetti di proprietàseparata (3° comma art. 1123 c.c.) e di utilizzazione differenziata (2° comma art. 113 c.c.). A

Coefficiente di destinazione

VALORE

appartamenti 1,00

negozi e relativi accessori al piano terra 1,25

cantine 0,25

posti auto 0,30

locali commerciali interrati 0,30

magazzini interrati al civico [...] 0,30

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titolo esemplificativo, ma non limitativo, tali spese sono quelle di manutenzione ordinaria estraordinaria dei citofoni a servizio degli appartamenti di ciascuna scala, dei locali comuni aciascuna scala (ripostigli ecc.), dell’impianto di ricezione delle trasmissioni televisive (in analogiaad altre tipologie di impianti come indicato dalla sentenza della Cassazione Civile Sez. II, sent.N. 7172 del 29-11-1983, [...] c. [...] - rv 431780, più dettagliatamente riportata in seguito). Latabella A0 verrà utilizzata per la ripartizione delle spese (ordinarie e straordinarie) del lavatoiostenditoio comune a tutti e soli gli appartamenti.

2.1.4 Tabelle A.A1 - A.B1 - A.C1 (appartamenti e cantine)

Si riferiscono alle spese, ordinarie e straordinarie, relative alle cose comuni agli appartamentie alle cantine, di ciascuna delle scale. Tale tabella verrà utilizzata per dividere le spese di manu-tenzione ordinaria e straordinaria della zona di accesso al vano scale e ascensore ubicato alpiano terreno, con esclusione del vano scale da dividersi con apposita tabella.

2.1.5 Tabelle A.2 (appartamenti, cantine e posti auto)

Si riferiscono alle spese, ordinarie e straordinarie, relative alle cose comuni agli appartamenti,ai posti auto e alle cantine. Tale tabella, anche se non appare di corrente utilizzo, viene comunquecalcolata nel caso si presenti l’esigenza di dividere spese riferite a spazi e/o servizi comuni alletipologie immobiliari indicate.

2.1.6 Tabelle A.3 (cantine e posti auto)

Si riferiscono alle spese, ordinarie e straordinarie, relative alle cose comuni alle cantine e aiposti auto. Questa tabella verrà utilizzata per dividere le spese di manutenzione e rifacimentodegli spazi al piano interrato comuni alle cantine e ai posti auto.

2.1.7 Tabelle A.A4 - A.B4 - A.C4 (tetti)

Si riferiscono alle spese, ordinarie e straordinarie, relative alle coperture delle scale A, B e Ced interessano tutte le unità immobiliari, ovvero porzioni di queste, che sono al di sotto dellaproiezione del tetto di ciascuna scala (in altre parole che sono comprese nella «colonna d’aria»delimitata da ciascun tetto).

2.1.8 Tabelle A.5 (lastrico solare)

Con queste tabelle vanno ripartite le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relativeal lastrico solare di proprietà comune ubicato in corrispondenza dei civici da 30 a 47 di piazza[...], sulla base di quanto indicato dal 3° comma dell’art. 1123 c.c. e dall’art. 1126 c.c. (Quandol’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini [c.c. 1117, n. 1,1123], quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delleriparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificioo della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o dellaporzione di piano di ciascuno). Vale pure la pena di riportare le seguenti sentenze della CassazioneCivile in materia che appaiono pertinenti alla compilazione di questa tabella:

In base al criterio di ripartizione delle spese stabilito dall’art. 1126 cod. civ. il proprietarioesclusivo del lastrico solare (cui va equiparata la terrazza a livello) deve contribuire nellespese di riparazione soltanto nella misura di un terzo, senza dover concorrere nella ripartizionedegli altri due terzi della spesa stessa che restano a carico dei soli proprietari dei piani sot-tostanti ai quali il lastrico (o la terrazza) serve da copertura. Sez. II, sent. n. 5125 del 03-05-1993, [...] (rv 482192).

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VERIFICA DEL LIVELLO DI TEMPERATURA EROGATO IN UN APPARTAMENTO DA UNIMPIANTO CONDOMINIALE A PANNELLI RADIANTI

r.p. TRIBUNALE CIVILE DI ROMASEZIONE [...]Giudice: [...]

CAUSA n.: [...]

Il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via [...] 15, nominato C.T.U. relativamentealla causa in epigrafe, è comparso all’udienza del [...] alla presenza delle parti, per il giuramentodi rito e la formulazione dei quesiti che si riportano di seguito:

«verifichi il CTU, previo accesso in loco e previo esame degli atti, il livello di temperaturaerogato nell’appartamento [...] dall’impianto termico centralizzato e individui gliinterventi atti ad ovviare ad eventuali carenze.».

Il termine entro il quale esperire l’incarico è di 240 giorni dalla data del primo accesso.Il C.T.U. ha ritenuto opportuno eseguire più accessi secondo la seguente tempistica:

— il giorno [...] alle ore [...] in Roma, via [...] 37, luoghi di causa;— il giorno [...] alle ore [...] in Roma, via [...] 37, luoghi di causa - inizio rilievo termico;— il giorno [...] alle ore [...] in Roma, via [...] 37, luoghi di causa - conclusione rilievo termico;

CIÒ PREMESSO

il C.T.U. esami[...] i documenti e gli atti della causa, sentite le parti presenta la:

RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

Lo scrivente C.T.U., durante l’accesso presso l’immobile per cui è causa, alla presenza delle parti,come precisato nel verbale di accesso, ha potuto prendere visione dei luoghi, essere edotto sugliavvenimenti pertinenti la causa in oggetto fino a tale data. Al termine del sopralluogo è statoredatto un verbale sottoscritto dai presenti che si allega alla corrente relazione per farne parteintegrante e sostanziale. All’esito dei rilievi, i presenti hanno chiesto di consegnare allo scriventeuna memoria tecnica in merito al quesito posto dal Giudice. Quanto eventualmente ricevuto èstato preso debitamente in esame ed è allegato alla presente relazione.

1.0 Descrizione dello stato dei luoghi

L’appartamento del dr. Franco [...] si trova al primo piano di un edificio condominiale residenzialein Roma, via [...] 37. L’edificio è suddiviso complessivamente in nove piani (7 piani + Terra + Garage),al piano inferiore si trova l’autorimessa ed alcuni locali di servizio, al piano terra si trovano localiad uso ufficio (tra cui l’unità immobiliare di proprietà dell’ing. Fabrizio [...], utilizzata come ufficiodalla [...] Costruzioni S.r.l. nella quale sono stati eseguiti i rilievi termici e lo studio legale adiacente,rispettivamente distinti con l’interno 1 e 2), ai rimanenti piani si trovano appartamenti con destinazioneprevalentemente residenziale, tra cui quello [...] (distinto con l’interno 5) ubicato al piano primo,direttamente soprastante l’appartamento utilizzato dalla [...] Costruzioni S.r.l. (interno 1).Le unità immobiliari servite dall’impianto di riscaldamento sono in numero di 22, come risultadal riparto delle spese condominiali di riscaldamento.L’impianto di riscaldamento condominiale consiste in una caldaia che produce acqua calda peralimentare due circuiti idraulici:

— un circuito idraulico (acqua a 35÷40°C) che collega i panelli radianti a soffitto che riscal-dano gli appartamenti dell’edificio e gli uffici del piano terra;

— un circuito idraulico (acqua a 75÷80°C) che alimenta tradizionali termosifoni presentinell’interno 1 al piano terra e in locali accessori al livello del garage, come riferito daidiretti interessati.

La circolazione dell’acqua avviene mediante le consuete pompe elettriche. Il circuito panelli

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radianti si compone di una colonna montante dalla quale si diramano i tubi che raggiungonociascun pannello radiante a soffitto. Sulla base delle indicazioni raccolte dai presenti in occasionedegli accessi, tali pannelli sono realizzati con tubi sottili che occupano una porzione significativadi ciascun soffitto fino a formare una sagoma radiante di forma rettangolare. La consegna delcalore avviene all’interno del solaio, con un fascio tubiero annegato nell’orizzontamento. Inparticolare, viene riferito che i tubi di distribuzione dell’acqua calda sono disposti in prossimitàdell’intradosso di ciascun solaio, in modo da essere più vicini al soffitto dell’appartamentosottostante. In prossimità dello stacco dalla colonna montante, ciascun appartamento disponedi un carter dove sono alloggiate le valvole di taratura e di intercettazione dell’impianto,raggiungibili solo dall’interno di ciascun appartamento.Come detto, l’impianto di riscaldamento comune dispone di una rete primaria di distribuzionedell’acqua calda con colonne montanti. Tali colonne montanti sono state sostituite con altre di maggioridimensioni negli anni precedenti (come appreso in occasione dei sopralluoghi), proprio per trovareun rimedio alla lamentata scarsa erogazione del calore all’interno dell’appartamento [...]. Tale modifica alla rete primaria non ha avuto alcun effetto secondo quanto riferito dal [...].L’appartamento interno 5 [...] (circa 180 mq, dove si lamenta la scarsa erogazione del calore daparte dell’impianto comune di riscaldamento) si trova al primo piano si compone di un ampiosalone, un tinello, una cucina, tre camere da letto, oltre bagni, vani accessori e un terrazzo. Lasituazione attuale è il risultato del parziale accorpamento dell’adiacente appartamento interno6 e di opere interne con le quali si è adottata una differente distribuzione degli ambienti rispettoall’impianto iniziale (Cfr. planimetria doc. 9 fascicolo [...]). L’appartamento interno 1 (Fabrizio [...], utilizzato dalla [...] Costruzioni S.r.l.) si trova direttamenteal di sotto l’appartamento interno 5 ([...]) e ne occupa la maggior parte della pianta, a meno di unazona di circa 25 mq (Cfr. documento 9 fascicolo [...]), corrispondente al salone del [...], dove sitrovano locali non riscaldati. L’appartamento interno 1 è servito sia dai pannelli radianti installati asoffitto, sia dai termosifoni, entrambi componenti alimentati dalla medesima caldaia condominiale.In sintesi, sotto il profilo termico l’appartamento [...] si trova ad un piano intermedio in cui ivolumi superiori e inferiori sono serviti dall’impianto comune di riscaldamento a meno di unazona di circa 25 mq corrispondenti al salone del [...] (estremità a sinistra per chi entra).Come detto, l’appartamento [...] si compone, tra l’altro, di un grande salone (circa 95 mq, compresala zona ingresso dalla porta di accesso dal vano scale fino al grande vano salone) in cui latotalità del soffitto è rivestita da un controsoffitto in cartongesso senza soluzione di continuità;i corpi illuminanti sono incassati nel volume tra il controsoffitto e l’intradosso del solaio; le trecamere da letto non dispongono del controsoffitto.

2.0 Livello di temperatura erogato dall’impianto comune all’interno dell’appartamento [...]

Al fine di accertare il livello di temperatura all’interno dell’appartamento [...] è stata eseguita lacampagna di misure in conformità all’autorizzazione ricevuta a seguito della nota ex art. 92c.p.c. (allegata per comodità di consultazione) e di quanto richiesto dalle parti a seguito delprimo accesso. I rilievi a soffitto sono stati eseguiti riconoscendo la sagoma radiante (annegatanell’intradosso del solaio, in prossimità dell’intonaco, come segnalava l’ing. Andrea [...]), postaal centro dell’ambiente e di forma rettangolare.La strumentazione utilizzata è stata:

— n. 1 termometro a contatto marca Digital Thermometer modello DT811 matricola 0707-1148-81532 munito di Certificato di Taratura SIT n. C108057BC0 del 16 ottobre 2008;

— n. 1 termografo a tamburo matricola 081092 modello TT/03 munito di rapporto di taraturan. 2287 del 24 ottobre 2008;

— n. 1 termografo a tamburo matricola 081093 modello TT/03 munito di rapporto di taraturan. 2288 del 24 ottobre 2008.

In ciascun appartamento visitato (oltre quello [...], la cui temperatura dell’aria è stata monitoratain continuo per 24h) è stata eseguita anche la misura delle temperatura dell’aria interna, almomento dell’accesso.Infine è stato eseguito il rilievo della temperatura dell’aria esterna il giorno 28.11.2008.In particolare sono stati rilevati:

— interno 5 - piano primo ([...] Franco, abitazione)— rilievo in continuo della temperatura dell’aria nel salone e nello studio ragazzi, — rilievo della temperatura superficiale del soffitto, del controsoffitto e del pavimento nel salone;

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— rilievo della temperatura superficiale del soffitto e del pavimento nello «studio ragazzi»,nella camera da letto padronale e nella camera da letto ragazzi;

— interno 1 - piano terra ([...] Fabrizio, utilizzato come studio dalla [...] Costruzioni S.r.l.),— rilievo della temperatura superficiale del soffitto e del pavimento nel salone (ufficio con

salotto) e nella stanza studio di progettazione;— interno 2 - piano terra ([...] Fabrizio, utilizzato come studio legale),— rilievo della temperatura superficiale del soffitto e del pavimento nella stanza avv. [...] e

nella stanza avv. [...];— interno 18 - piano quinto ([...], abitazione),— rilievo della temperatura superficiale del soffitto e del pavimento nel salone, camera matri-

moniale e camera ragazzi.In occasione dell’accesso del 28 novembre 2008 l’avv. [...] tra l’altro riferiva che il proprietariodell’interno 1 per errore aveva chiuso le valvole di mandata che intercetta il circuito idraulicodel riscaldamento dei pannelli radianti a soffitto che serve il medesimo appartamento e che talechiusura era avvenuta una settimana addietro/10 giorni prima.Per questo motivo sono stati ripetuti i rilievi relativi alla temperatura del soffitto dell’interno 1 (pianoterra - Fabrizio [...]) e alla temperatura del pavimento dell’interno 5 (piano primo - Franco [...]).Il risultato delle misure superficiali eseguita il 27 novembre 2008 può essere sintetizzato comesegue (per il soffitto viene indicata la media delle temperature registrate nella zona sottostantela sagoma radiante, per le altre superfici media delle temperature registrate, i dettagli sono inallegato, misure in gradi centigradi):

La temperatura esterna alla data di inizio delle misure era di 13,5 °C alle ore 18,00 (tale misuranon è stata riportata nel verbale delle misure).Il giorno successivo (28 novembre 2008) dopo che secondo quanto riferito le valvole erano stateriaperte, le temperature superficiali (soffitto e pavimento) del solaio interessato da tale apertura registratenei locali immediatamente sotto e sopra i pannelli radianti interessati dalla chiusura erano le seguenti:

piano proprietà interno locale pavimento controsoffitto soffitto

T [...] 1 salone/ufficio 18,9 n.p. 20,1

studio prog. 19,5 n.p. 19,2

T [...] 2 studio [...] 22,1 n.p. 29,6

studio [...] 21,6 n.p. 26,9

1 [...] 5 salone 18,3 23,5 31,4

studio ragazzi 19,7 n.p. 30,1

cameraletto rag.

19,7 n.p. 31,4

camerapadronale

20,1 n.p. 32,5

5 [...] 18 salone 23,9 n.p. 28,5

camerapadronale

23,2 n.p. 32,3

camera letto rag. 23,5 n.p. 28,5

mandata C.T. 40,9

ritorno C.T. 34,9

n.p. = non presente

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CROLLO DELL’INTRADOSSO DI UN SOLAIO IN UN’ABITAZIONE

r.p. TRIBUNALE CIVILE DI ROMASEZIONE [...]Giudice: [...]

CAUSA n.: [...]

il sottoscritto Ing. Alberto Botti con studio in Roma, via […], nominato C.T.U. relativamentealla causa in epigrafe, è intervenuto all’udienza del 18.12.2001 alla presenza delle parti, per ilgiuramento di rito e la formulazione dei quesiti che si riportano di seguito:

«accerti il CTU:a) la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata dalle parti e gli inconvenienti

esposti in atti al riguardo;b) le cause degli inconvenienti stessi ed a chi debba attribuirsi la loro responsabilità;c) se dagli inconvenienti derivi o meno pericolo di danno grave e prossimo ai beni

coinvolti;d) quale sia il grado di incidenza e di rilevanza dei medesimi sulla possibilità di fruizione

e normale utilizzo del bene, in considerazione della sua attuale destinazione;e) quali sono in dettaglio gli interventi da adottare per la loro eliminazione;f) quale sia la spesa e il tempo necessario per effettuare gli interventi stessi.».

Il termine entro il quale esperire l’incarico è di 90 giorni dalla data del primo accesso.Il C.T.U. ha ritenuto opportuno eseguire un accesso secondo la seguente tempistica:

— il giorno […] ore […] in Roma, via […] 9, luoghi di causa.

CIÒ PREMESSO

il C.T.U. esaminati i documenti e gli atti della causa, sentite le parti presenta la:

RELAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

Lo scrivente C.T.U., durante l’accesso presso i luoghi per cui è causa, alla presenza della solaparte attrice, ha potuto prendere visione dei luoghi ed essere edotto sugli avvenimenti pertinentila causa in oggetto fino a tale data. Al termine del sopralluogo è stato redatto un verbale sottoscrittodai presenti che si allega alla corrente relazione per farne parte integrante e sostanziale.

1.0 Descrizione dello stato dei luoghi

L’unità immobiliare […] è ubicata al sesto piano, interno 18, dell’edificio sito in Roma, via […], direttamente sottostante all’appartamento […], distinto con l’interno 21, quest’ultimo ubicatoal settimo ed ultimo piano. Il fabbricato conta complessivamente sette piani, oltre il lastricosolare condominiale praticabile che, che funge da copertura alla maggior parte del fabbricato. L’appartamento ubicato all’ultimo piano interno 21 ([…]), è dotato di un lastrico solare praticabiledi proprietà esclusiva che funge da parziale copertura al sottostante appartamento interno 18([…]) e agli altri appartamenti posti «in colonna» a quest’ultimo. Pertanto, a livello dell’ultimopiano, la sagoma del fabbricato presenta un arretramento rispetto all’asse stradale.Da un punto di vista strutturale, sulla base delle indicazioni raccolte in occasione dell’accesso,il fabbricato è stato realizzato durante il 1932 con muri portanti e travetti latero cementizi, pro-babilmente gettati in opera. Tale schema statico, desunto dalle osservazioni in loco è compatibilecon il periodo dello sviluppo urbanistico della zona di piazza Bologna, quartiere in cui si troval’edificio in questione. Il solaio in esame (il settimo, ovvero quello soprastante l’interno 18 - […]) è parte integrante della struttura dell’intero edificio, in quanto collega funzionalmente e strut-turalmente i muri portanti, sostiene il soprastante muro esterno di facciata, il lastrico solarecondominiale posto sulla sommità dell’edificio e quant’altro posto a tale piano; pertanto è da

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escludere che, da un punto di vista strutturale, tale solaio serva esclusivamente alle due unitàimmobiliari interno 18 ([…]) e interno 21 ([…]).Il sopralluogo ha permesso di accertare l’avvenuto collasso di parte dell’intradosso del solaioall’interno dell’appartamento int. 18 ([…]), che ha interessato un solo vano, adibito a camerada letto. L’evento si è verificato in data 5.1.2001, in base a quanto indicato in atti. Il localeinteressato dal crollo è sottostante in parte al lastrico solare praticabile di proprietà esclusivadell’int. 21 ([…]), in parte ai vani del medesimo appartamento interno 21, così che il muroesterno di tamponamento dell’interno 21 e parte del soprastante lastrico solare condominialevengono a gravare anche sul solaio che ha subito il crollo.In particolare, la struttura messa a nudo dal crollo ha consentito di osservare una significativaossidazione dei ferri di armatura (ferri tondi lisci) posti in mezzeria della parte bassa del solaio,la cosiddetta «zona tesa», dove la struttura è sollecitata a trazione in conseguenza dell’applicazionedei carichi (peso proprio, carico utile o accidentale, carichi esterni quali vento, neve, ecc.). Taleaspetto appare critico per la struttura, in quanto il ferro, nella tipologia di solaio osservata, èl’unico materiale in grado di resistere a sforzi di trazione. Inoltre, l’osservazione del calcestruzzofratturato ha evidenziato inerti di dimensioni eccessive in relazione alle dimensioni della struttura,senza la necessaria presenza di inerti di pezzatura fine e sabbia che avrebbero dovuto rivestirei ferri in maniera appropriata. Tali ferri erano poi eccessivamente vicini, se non a contatto, conil sottostante laterizio, in modo che il getto di calcestruzzo non riusciva a rivestire e a proteggereil tondino di ferro così da impedirne l’ossidazione.L’osservazione della zona crollata ha inoltre permesso di accertare che il tipo di solaio utilizzatoforma una camera d’aria dell’altezza di circa 15¸20 cm interrotta dai travetti portanti del solaiosulla cui anima sono realizzati dei fori per il passaggio dell’aria. In altre parole il solaio soprastantel’interno 18 è realizzato con travetti «alti» che creano un’intercapedine, probabilmente per rea-lizzare un migliore isolamento termico. Sulla base di quanto riferito dagli intervenuti, originariamente, tale intercapedine era in contattodirettamente con l’esterno grazie a feritoie o griglie (chiamate anche «rosette») presenti sui prospettidell’edificio, poi eliminate da un intervento di manutenzione sulle facciate.Negli altri ambienti (quelli non interessati dal crollo) dell’appartamento interno 18, i ricorrentihanno mostrato le tracce di saggi eseguiti all’intradosso del solaio per verificarne la bontà e latipologia di materiali utilizzati. I saggi sono consistiti nella demolizione di tratti dell’intonaco(circa 30 � 20 cm) che hanno messo a nudo la parte strutturale del solaio, i ferri di armaturae il calcestruzzo Quanto rilevato è sostanzialmente in linea con le osservazioni eseguite nellazona crollata; infatti anche nelle zone dove sono stati eseguiti gli strappi sull’intradosso delsolaio, i ferri apparivano ossidati, il calcestruzzo appariva realizzato con inerti di pezzatura grossa,spesso con distanze minime tra un ferro e l’altro, comunque sempre con una distanza di pochimillimetri, se non a contatto, con il sottostante laterizio.

2.0 Sussistenza o meno degli inconvenienti esposti in atti

Gli inconvenienti lamentati dalla parte attrice possono essere sintetizzati nei seguenti punti:2.0.1 sussistenza di gravi pericolo di ulteriori crolli;2.0.2 inagibilità di alcuni locali della ricorrente.2.0.3 esaminiamo ora ciascuno degli inconvenienti lamentati secondo la numerazione ripor-

tata:2.0.a sussistenza di grave pericolo di ulteriori crolli

Sulla base delle osservazioni eseguite e dello studio del caso in esame, sussisteil grave pericolo di ulteriori crolli. Tale indicazione è stata immediatamente comunicata con una specifica Nota Infor-mativa depositata in cancelleria in data 28.1.2002 che si conferma integralmentee a cui si rimanda.Infatti il solaio di interesse, quello soprastante l’interno 18 ([…]), presenta nellasua interezza le medesime caratteristiche morfologiche e realizzative di quantoriscontrato nella zona crollata. È pertanto possibile che si verifichino nuovi crolliper tutta la superficie del solaio soprastante l’interno 18.Tenuto conto delle caratteristiche costruttive adottate, appare opportuno estenderel’esame anche al solaio di copertura del soprastante interno 21 ([…]) e a sua

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volta del soprastante torrino a livello del lastrico solare condominiale in quanto,se le caratteristiche costruttive e morfologiche sono le medesime di quelle osservate,anche per questa unità immobiliare (ovvero per tutte quelle ubicate al medesimolivello di piano) e per il torrino condominiale, sussiste il pericolo di crollo diparte del solaio, in analogia a quanto già accaduto all’interno 18.Quanto finora indicato è stato già segnalato da una perizia di parte, che appareopportuno evidenziare e con la quale si concorda, redatta dall’ing. […] in data15 gennaio 2001 su incarico del dr. […] (int. 21). In questo documento (Cfr.allegato) viene chiaramente indicato, tra l’altro, che la struttura «… si avvia adun costante peggioramento che potrebbe causare crolli ben più gravi di quello giàverificatosi, mettendo in pericolo la stabilità della struttura». E ancora «La strutturapotrebbe anche essere non idonea ad essere abitata».L’esame dello stato dei luoghi, come indicato nella presente relazione, ha eviden-ziato il significativo degrado del solaio soprastante l’interno 18 ([…]) nel suocomplesso. In particolare la qualità del calcestruzzo utilizzato, l’esecuzione delgetto e la posizione dei ferri di armatura del solaio non sono apparsi conformialle regole della buona esecuzione delle opere. Più precisamente il calcestruzzoha una granulometria degli inerti troppo grande per la dimensione della struttura,pertanto non si è realizzato il necessario rivestimento dei ferri di armatura perpreservarli dall’ossidazione; la posizione dei ferri, troppo vicini tra loro e troppovicini al laterizio dal quale non è stata creata la necessaria distanza che permetteal calcestruzzo di rivestire i ferri per evitarne il degrado, evidenzia una errataesecuzione della struttura in esame. La tipologia di solaio crollata è presente per tutto il piano settimo (ovvero quelloche divide l’appartamento interno 18 - […] con il soprastante interno 21 - […]),per questo motivo, stante la situazione osservata all’interno 18, appare lecito sup-porre che il crollo verificatosi può ripetersi anche in altre zone al medesimopiano, interessando eventualmente anche altri piani.Pertanto sussiste il grave pericolo di ulteriori crolli che mette a repentaglio l’in-columità delle persone e delle cose.

2.0.b inagibilità di alcuni locali della ricorrenteStante la grave situazione di pericolo riscontrata, a giudizio dello scrivente, ilocali della ricorrente sono interamente inagibili. Appare opportuno, come suggerito nella nota informativa al Giudice Istruttore,attivare i competenti uffici per determinare l’agibilità della struttura nel suo com-plesso e - se ritenuto opportuno - evacuare tutto o in parte l’edificio.

3.0 Cause degli inconvenienti

Le cause degli inconvenienti accertati e descritti ai precedenti paragrafi sono da attribuire, sullabase di quanto osservato e dello studio del caso in esame, ai seguenti principali fattori, che siverificano in alternativa ovvero contemporaneamente, a seconda delle zone osservate:

— erronea scelta della granulometria del calcestruzzo per il getto dei travetti del solaio, chenon ha permesso il necessario rivestimento e la necessaria coesione tra i differenti materiali(ferri d’armatura, laterizio);

— erronea posa in opera dei ferri di armatura, messi a contatto con il sottostante laterizioe spesso posti a distanza ridotta tra di loro in modo da non permettere al calcestruzzodi realizzare il necessario rivestimento per evitarne il degrado.

Inoltre le fotografie scattate poco dopo il collasso prodotte nel fascicolo di parte attrice evidenzianoche l’intradosso dell’intercapedine messa a nudo dal crollo era significativamente bagnata comedenotano le numerose gocce presenti sui laterizi, messe in risalto dalla luce del flash della mac-china fotografica. In merito alla natura di tale gocce d’acqua possono essere fatte due ipotesi:condensa igrotermica, infiltrazione dal soprastante lastrico solare di proprietà esclusiva interno21 ([…]) anche in relazione allo scarico dell’acqua meteorica proveniente dal soprastante lastricosolare condominiale. L’ipotesi della condensa appare altamente plausibile considerando che lefotografie prodotte dagli attori mostrano che le gocce d’acqua sono presenti in maniera piùevidente nella zona direttamente sottostante il lastrico solare di proprietà esclusiva intero 21 e

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24.19 VERBALE DI ACCESSO

TRIBUNALE CIVILE DI ROMASezione _____________GIUDICE _____________CAUSA R.G. _____________/______ - _________________________________________________________________________________________________________________________________

VERBALE DI ACCESSO

Il giorno _______________ alle ore ________ lo scrivente CTU ing. Alberto BOTTI è presente in___________, via _________________________________ n. _____ scala ___; piano ___; interno ___,luoghi di causa. Sono altresì presenti:

1. __________________________________________ tel. _______________;2. __________________________________________ tel. _______________;3. __________________________________________ tel. _______________;4. __________________________________________ tel. _______________;5. __________________________________________ tel. _______________;6. __________________________________________ tel. _______________;7. __________________________________________ tel. _______________.

Il sopralluogo ha inizio con la lettura dei quesiti, quindi viene eseguita la ricognizione dei luoghitraendo documentazione fotografica. I presenti dichiarano di voler comunicare e scambiare i documenti, ai sensi dell’art. 136 comma3 c.p.c., a mezzo posta elettronica rispettivamente ai seguenti indirizzi:

1. ____________________________________________________________;2. ____________________________________________________________;3. ____________________________________________________________;4. ____________________________________________________________;5. ____________________________________________________________;6. ____________________________________________________________;7. ____________________________________________________________;

L’anticipo di Euro __________ a carico di __________________ come disposto dal Giudice ___________versato da ________________________ in qualità di ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ing. Alberto BOTTI[.......................][.......................]

Raccolta di formulari di uso frequente

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