Il consulente 5-2010

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Organo ufficiale dell’Associazione Consulenti Farmacie Italiane Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano - Bimestrale In caso di mancato recapito si restituisca al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa Primo Natale a Cortina con ICF Al Grand Hotel Miramonti Majestic a prezzi imbattibili Servizio per la contabilità della farmacia Organizzato da ICF con gli studi Mascheroni di Milano e Bacigalupo-Lucidi di Roma Speciale: i cosmetici antietà Analisi del mercato e delle sue tendenze e di quale comunicazione necessita INPS obbligatoria per collaboratori familiari non farmacisti La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza fra molte interpretazioni dissimili Le responsabilità del socio accomandante Responsabilità, poteri e limiti di questa figura della sas consulente il della tua farmacia n. 5 settembre/ottobre 2010

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il consulente della tua farmacia, rivista per farmacisti

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Organo ufficiale dell’Associazione Consulenti Farmacie ItalianeSpedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano - Bimestrale In caso di mancato recapito si restituisca al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

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INPS obbligatoria per collaboratori familiari non farmacistiLa Corte di Cassazione ha fatto chiarezza fra molte interpretazioni dissimili

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n. 5 settembre/ottobre 2010

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consulente

3il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Sommario

IL CONSULENTE DELLA TUA FARMACIANumero 5 Settembre/Ottobre 2010Organo ufficiale dell’Associazione Consulenti Farmacie ItalianePeriodicità: bimestrale

Editore: ICF Farmacisti Corso Buenos Aires, 92 - 20124 Milano Direttore Responsabile: Luigi CasanovaRegistrazione del Tribunale di Milanon° 61 del 13/02/2009

Consulenti Editoriali: Marino Mascheroni, Paolo Piovesan

Redazione e coordinamento stampa: Elisa Brambilla, Loredana Sodaro

Amministrazione, Direzione, Redazione,Pubblicità e Marketing: ICF Farmacisti, Corso Buenos Aires, 9220124 Milano Tel. 02 29527614 - 02 29511640Fax 02 29407035

Internet:: www.icffarmacisti.it E-mail: [email protected]

Hanno collaboratoSilvia Cosmo, Marino Mascheroni, Antonia Cossa, Paolo Piovesan,Massimo Stragliati, Alessandro Perra.Guido Frigato, Simona Bianucci

Progetto grafico e impaginazioneSinergia Bovisio M. (MB)Tel. 0362 1794334

StampaGemm Grafica Cormano (Mi)

Spedizione: Poste italiane Spa Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)art. 1, comma 1, DCB Milano

Testata associata:

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST -Certificazione Editoria Specializzata e tecnica

Per il periodo 1/1/2009 - 31/12/2009Tiratura media: 16445Diffusione media: 15631Certificato CSST n° 2009-1970 del 26/02/2010Società di revisione: PKF Italia

visita il sito www.icffarmacisti.it

5 EditorialeTamponato il collasso rinasce la speranza

6 Diritto civileLa responsabilità del socio accomandante di farmacia

9 Sentenze di CassazioneINPS obbligatoria per familiari non farmacisti

11 Diritto civileLa mediazione in farmacia?

14 ComunicazionePubblicità si, ma che abbia senso

18 Informazione dall’IstitutoNotizie fiscali e professionali

24 SpecialeI cosmetici anti-età

33 ConsulenzeLe risposte ai vostri quesiti

49 OmeopatiaL’influenza

51 DistribuzioneAttenzione all’offerta sconti

54 FitoterapiaRicordando le vacanze …

56 Notizie Pillole di salute 5106

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5il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Editoriale

Abbiamo evitato il collasso per un pelo! Non ci sperava quasi più nessuno. La manovra finanziaria varata dal Governo per decreto sembrava interamente blindata. Il Ministro Tremonti temeva le pres-sioni dei partiti, delle regioni, dei comuni e di altri poteri forti tendenti a modificare le disposizioni più restrittive.

Anch’io non speravo più che Federfarma riuscisse a fare approvare quell’emendamento che modificava la destinazione unica del fa-migerato nuovo sconto del 3,65%. Invece, prima in Commissione Bilancio e poi in aula, l’emendamento miracolosamente è passatononostante la contrarietà di Farmindustria e del Ministro della Salute Fazio. Il nuovo balzello così viene ora condiviso con l’industriafarmaceutica ed è stata evitata una grave crisi economica per molte farmacie.Il merito è senz’altro del nostro sindacato e soprattutto del suo Presidente, la tanto criticata Anna Rosa Racca, che è riuscita a farecapire a molti parlamentari che le farmacie erano al limite della convenienza economica nella dispensazione dei farmaci per il S.S.N.

già prima della manovra governativa.Infatti la continua diminuzione del prezzo dei farmaci, dovuta alla crescita delle quote di mercato dei farmacidelle liste di riferimento e dei generici, ha abbassato a circa 12 euro il prezzo medio a confezione e pertanto si èmolto ridotto il margine spettante alla farmacia.Attualmente per la dispensazione di un farmaco di 12 euro (prezzo medio), spetta alla farmacia un margine lordodi 3,70 (30,5%) a cui vanno detratti gli sconti già in essere (progressivi, extra e pay-back), il nuovo sconto e letrattenute, per un totale complessivo di circa 1,40 euro (11-12%) e il margine residuo scende così a 2,30 euro.La ricetta del S.S.N. prescrive quasi sempre due pezzi e quindi la farmacia viene remunerata mediamente 4,50euro a ricetta, cifra sufficiente a coprire solo i costi gestionali e professionali per la spedizione della suddetta ri-

cetta.è sparito l’utile dell’Azienda farmacia!Ho perso tempo a fare questi calcoli per verificare se c’è la speranza che la situazione migliori per la farmacia modificando il suosistema di remunerazione.Lo perseguono in tanti. Alcuni pensano di imitare l’esistente sistema della distribuzione per conto. è difficile e pericoloso perchémolto diverso da regione a regione.Si passa dalla remunerazione a percentuale, con valori variabili dal 6 all’11% e oltre, a quello a quota fissa per pezzo, con importi va-riabili da 3 a 9 euro e oltre. Ambedue le tipologie presentano diversità enormi. Considerando però i valori intermedi, la remunerazione a percentuale risulta laforma per la farmacia più conveniente nella distribuzione per conto perché elevati sono i prezzi dei farmaci dispensati, mentre l’oppostosuccederebbe per la massa dei farmaci inseriti nel P.T.Assofarm e Federfarma hanno istituito un gruppo di lavoro per l’elaborazione di un nuovo modello di remunerazione della farma-cia.Secondo alcune indiscrezioni sembra che venga suggerito un sistema misto basato su una quota fissa di 3 euro a pezzo, incrementabilesecondo le prestazioni aggiuntive erogate, più una piccola percentuale sul prezzo di vendita.Mi sembra una buona base di partenza per intavolare una seria trattativa con la parte pubblica. Speriamo che cessi finalmente la con-tinua erosione dei nostri margini e che la schiarita vista all’inizio diventi duratura.

Tamponato il collasso rinasce la speranza

Luigi Casanova

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6 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Diritto civile Società di persone

M. Mascheroni – Consulente Fiscale - Studio dr. Mascheroni - Milano

La responsabilità del socioaccomandante di farmacia

Come è noto la titolarità della Farmacia privata inItalia a norma dell’articolo 7 della Legge 362/1991è riservata, oltre che ai farmacisti muniti del requi-

sito di idoneità, anche a società di persone.Le società di persone ammesse nel nostro ordinamento sonola S.n.c (società in nome collettivo) e la S.a.s (società in ac-comandita semplice). Entrambe godono di autonomia pa-trimoniale così detta imperfetta: per le obbligazioni sociali(debiti) ben infatti, oltre alla società con il suo intero patri-monio che rappresenta la garanzia principale dei creditorisociali, rispondono anche i soci che sono illimitatamente re-sponsabili.Allorchè ci si determina di gestire la farmacia in forma col-lettiva anziché monocratica, si pone sempre il problema es-senziale di valutare la tipologia di società da adottarsi nonsolo nella fase costitutiva, ma anche in quella sempre più fre-quente del conferimento della ditta individuale.

è fuori di dubbio che esistono situazioni legate a problema-tiche personali in cui un socio non vuole rischiare con il suopatrimonio personale, ovvero che il socio di maggioranzanon voglia avere eccessive interferenze dall’altro nell’ammi-nistrazione della farmacia: il caso richiederebbe la costitu-zione di una S.a.s.L’accomandita semplice è compresa tra le cd. società di per-sone, le quali si distinguono dalle società di capitali per treaspetti essenziali:8 la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbli-

gazioni sociali; 8 il potere di amministrare conseguente alla qualità di socio

illimitatamente responsabile; 8 l’intrasferibilità della partecipazione sociale senza il con-

senso degli altri soci. Tuttavia, essa sembra occupare una posizione intermedia tra

le società di persone e di capitali per la presenza contempo-raneamente di soci illimitatamente e solidalmente responsa-bili (accomandatari) e soci responsabili limitatamente allaquota conferita (accomandanti).Infatti, l’art. 2313 cod.civ. definisce questo tipo di società inbase alla caratteristica della presenza di due categorie di socie della limitazione della responsabilità degli accomandanti,controbilanciata dal divieto di compiere atti di gestione aisensi dell’art. 2320 cod. civ.Per evitare di rispondere senza alcuna limitazione delle ob-bligazioni sociali gli accomandanti devono rimanere estraneiall’amministrazione, lasciandola agli accomandatari, ai quali,quindi, la gestione non è attribuita in via esclusiva, perchègli accomandanti possono amministrare la società, ma di-ventano, in tal caso, responsabili senza alcuna limitazione. Ilsocio accomandante ha un diritto di informazione, in parti-

La collocazione del socio accomandantenella gestione della farmacia privata:aspetti civilistici e fiscali.

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7il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Diritto civile La responsabilità del socio accomandante di farmacia

colare di ricevere comunicazione annuale del bilancio e del contodei profitti e delle perdite e può controllarne la correttezza, con-sultando i libri e gli altri documenti sociali (art.2320 c.c.). Per quanto riguarda il trasferimento della quota, mentre per l’ac-comandatario, è opinione diffusa che la stessa non può essere tra-sferita ad altri senza il consenso di tutti i soci - data laresponsabilità personale per i debiti sociali - , per l’accomandanteè prevista la possibilità di trasferire la quota per atto tra vivi pur-ché vi sia il consenso della maggioranza del capitale sociale(art.2322 c.c.), e la libera trasferibilità agli eredi in caso di morte.

La responsabilità tributaria Può accadere che l’Agenzia delle Entrate notifichi al socio acco-mandante una cartella di pagamento, a seguito della notificadi un avviso di accertamento in capo alla Farmacia S.a.s, sem-plicemente in base alla qualifica di socio e senza tenere contodella particolarità del suo “status sociale”. Detto comporta-mento, in base alle regole che abbiamo su sinteticamente espo-sto, non può essere considerato legittimo, in quanto come si èdetto, lo stesso risponde limitatamente alla quota che ha con-ferito nella società (quota di capitale sociale – esempio S.a.scapitale sociale € 10.000,00 - accomandante 20% - quotamassima di rischio € 2.000,00). Vi è una recente sentenza della Commissione Tributaria Regio-nale del Piemonte che ribadisce in modo inequivoco tale con-cetto.La notifica della cartella di pagamento al socio accomandanteper un debito riguardante la società e per l’intero deve quindi ri-tenersi priva di ogni validità. Ciò posto, è possibile pervenire alla medesima conclusione incaso di applicazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria,delle misure cautelari di cui all’articolo 22 del d. Lgs 18 Dicembre1997 n. 472 (tale norma prevede, infatti, la possibilità di chiedereal giudice le misure cautelari dell’ipoteca giudiziaria, del sequestroconservativo, sino per il caso tipico della farmacia di trattenerela somma a ruolo dal credito regionale Asl). Sulla base di ciò, èstata dichiarata illegittima l’iscrizione ipotecaria, eseguita in baseall’art. 77 del D.P.R 602/1973, sui beni del socio accomandante(CTP Torino 11 Febbraio 2009 n. 27).

L’azione di risarcimento Ove l’amministrazione finanziaria abbia agito notificando unatto impositivo all’accomandante, oppure abbia posto in esseremisure cautelari sui beni del socio accomandante, lo stesso po-trebbe chiedere in giudizio il risarcimento del danno subito di-mostrando:a) l’ingiustizia del danno stesso;b) la condotta dolosa o colposa dell’Amministrazione Finanziaria

(per esempio se, nonostante comunicazioni o autotutele di-mostranti lo status di accomandante essa reiterasse l’aggres-sione);

c) l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’ammini-strazione e il nocumento arrecato.

La domanda risarcitoria deve essere proposta dinanzi la giurisdi-zione ordinaria e non di fronte a quella tributaria.

Alcune questioni importantiA) Il socio accomandante può esercitare attività al banco in

farmacia?Nelle società di persone la configurabilità di un rapporto di la-voro subordinato tra la società e il socio è considerata un’ecce-zione ed è ammissibile nella sola ipotesi in cui il socio presti lasua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altrosocio munito di supremazia. Come si è osservato in dottrina “nonvi può essere subordinazione verso se stessi”: ciò significa chedovrà essere valutata la posizione del socio e, laddove sia socio dimaggioranza o abbia poteri gestori all’interno della società, dovràessere esclusa la possibilità di stipulare un contratto di lavoro su-bordinato. Così, ad esempio, nelle s.a.s. viene ritenuto configu-rabile il cumulo in relazione al socio accomandante, estraneo allagestione sociale, mentre è escluso in relazione al socio accoman-datario, cui è affidata l’amministrazione della società. Quindil’accomandante farmacista potrà svolgere attività in farmacia solose assunto all’interno dalla società, potendo così svolgere anchel’attività di direttore sanitario.B) È ammessa nel diritto farmaceutico la figura del socio

d’opera?Il diritto farmaceutico non pone alcun limite a tale proposito.Nelle società di persone, e, dopo l'1/1/2004 anche nelle s.r.l. adeterminate condizioni, è possibile che i soci si impegnino a con-ferire un particolare bene, la loro opera. Il socio d'opera non èun dipendente della farmacia, e non ha diritto ad alcun tratta-mento salariale; come tutti gli altri soci avrà diritto ad una remu-nerazione solo se la società avrà generato utili, mentre in casocontrario non otterrà alcun corrispettivo all'opera prestata, cosìcome gli altri soci non otterranno frutti dagli investimenti effet-tuati. Qualora dovesse verificarsi una causa sopravvenuta di im-possibilità ad effettuare la prestazione, il socio d'opera potrebbeessere anche escluso dalla società; è ovvio che avrà diritto alla li-quidazione della sua quota in percentuale corrispondente al ca-

CTR – Torino 19 Maggio 2010 n. 74/15

È illegittima la cartella di pagamento notificata al socio ac-comandante, posto che lo stesso risponde limitatamentealla quota conferita nella società, ai sensi dell’articolo 2313del codice civile (nella specie, il socio aveva una quota delvalore nominale di 50 euro, e le somme richieste nella car-tella di pagamento si aggiravano intorno ai 48.000 euro).

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Diritto civile La responsabilità del socio accomandante di farmacia

pitale. Peculiare è il trattamento in sede di liquidazione della so-cietà: il socio d'opera avrà diritto alla sua quota solo se si avrà re-siduo dopo la soddisfazione della quota degli altri che hannoconferito beni materiali o denaro. Naturalmente le parti potrannopattuire diversamente nell'atto costitutivo.C)Una farmacia costituita in forma di S.a.s. può essere tra-

sformata in S.n.c o viceversa?Nulla osta nel diritto farmaceutico, che il socio accomandatario( o anche l’accomandante se previsto dai patti sociali) optino pertrasformare la tipologia Societaria. A norma dell’art. 12 codestaoperazione comporta un mutamento di titolarità, indi può essereeffettuata decorso il triennio previsto dalla normativa attuale.D) Il socio accomandante può fallire?Al proposito una recente sentenza della Corte di Cassazione (lsezione I civile della Cassazione sentenza 13468/2010) che hachiarito limiti e portata dell'articolo 2320 del Codice civile. Ilsocio accomandante non è soggetto a fallimento anche se effettua

indebiti prelievi di denaro dalle casse sociali. è, infatti, un com-portamento illecito, ma non può essere considerato un'ingerenzanella gestione della società "punibile" con la responsabilità illi-mitata. E) Il socio accomandante assunto quale dipendente deve ver-

sare l’ENPAF piena?Si, il regolamento ENPAF stabilisce che non hanno diritto allariduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di far-macia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensidella legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa familiare e ingenere tutti gli associati agli utili della farmacia. Tale dispositivodeve considerarsi prevalente (anche se di indubbia pretesa) allanorma che prevede la riduzione nella misura del 33,33%, del50%, ovvero dell'85% agli iscritti che esercitino attività profes-sionale in relazione alla quale siano soggetti per legge all'assicu-razione obbligatoria ovvero ad altra forma di previdenzaobbligatoria.

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Studio Tributariodr. Marino Mascheroni Consulente Fiscale - Consulente in Diritto Farmaceutico

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9il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

sentenze Cassazione INPS e farmacia

Avv. Silvia Cosmo – Studio Legale Cavallaro, Duchi e Lombardo

INPS obbligatoria per familiari non farmacisti

èstata depositata il 12 maggio 2010 la sentenza n.11466/10 con la quale la Corte di Cassazione – Se-zione Lavoro, rigettando il ricorso di un titolare difarmacia in regime di impresa familiare, ha espresso

il principio per cui l’assicurazione per gli esercenti attività com-merciali “è operativa anche nei confronti dei coadiutori familiarinon farmacisti del titolare di una farmacia in relazione alle atti-vità di vario tipo demandabili a non farmacisti nella gestionedella relativa impresa”.In altri termini, la Cassazione ritiene che i familiari che risul-tino collaborare in virtù di un contratto di impresa familiaredebbano essere iscritti all’Inps e versare alla gestione IVS com-mercianti i relativi oneri previdenziali.

Importanza della sentenzaLa particolare rilevanza della sentenza è costituita dal fattoche si tratta della prima volta che la Corte di Cassazione siesprime sul contenzioso aperto a questo riguardo tra farma-

cisti ed Inps pressoché, come noto, su tutto il territorio na-zionale.Si tratta perciò di una sentenza molto attesa, poiché la Cassa-zione è deputata ad esprimere il principio di diritto che pre-sumibilmente, anche se non necessariamente, guiderà iGiudici di merito nelle pronunce su vertenze analoghe aquella sottoposta al suo esame.Ciò vale soprattutto quando, come in questo caso, il SupremoCollegio si faccia carico delle attese del mondo giuridico inmerito ad una problematica che non ha trovato univoche so-luzioni, come dimostrano del resto gli orientamenti contra-stanti della magistratura di merito.

Motivazioni e argomentazioniDunque, la Cassazione, con un’ampia motivazione, ha accolto

le tesi dell’Inps esordendo con la considerazione che la far-macia è un’impresa commerciale perché oltre ad essere sog-getta a fallimento, “quella di farmacista è una professionesanitaria, ma la stessa presenta la particolarità che l’oggettoprincipale della relativa attività si risolve, nonostante le spe-cificità che ne richiedono lo svolgimento da parte di un sog-getto specializzato e altamente qualificato, nella cessione(vendita) di un prodotto al cliente”.Fa seguito il richiamo alla legge sul commercio introdotta dalD.Lgs. n. 114/1998 (il primo decreto Bersani) che, secondoil Supremo Giudice, presupporrebbe la non applicabilità delmedesimo alle farmacie alla condizione che vendano esclusi-

Per la Corte di Cassazione è operatival’assicurazione Inps a favore dei coadiutori familiari dei farmacisti in impresa familiare.

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Page 10: Il consulente 5-2010

vamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disposi-tivi medici e presidi medico – chirurgici, caso peraltro “diffi-cilmente configurabile” - afferma la Corte empiricamente -perché non vi sarebbe farmacia che non estenda la propria at-tività commerciale oltre l’ambito indicato.Quanto all’argomentazione secondo cui i titolari di farmaciasarebbero esclusi dall’assicurazione commercianti in quantoprofessionisti, iscritti al proprio ordine professionale e dotatidi specifica assistenza previdenziale, con la conseguenza chenon sarebbero iscrivibili neppure i loro coadiutori, la Corte haaffermato che l’esclusione della categoria dei professionistidall’iscrizione all’Inps “appare coerente con la finalità di evitareduplicazioni di assicurazione”, cosicché non vi sarebbe ragionedi negare tutela previdenziale ai coadiutori che non siano far-macisti.Infine, ha chiarito che “anche se il coadiutore familiare nonpuò svolgere l’attività di competenza del farmacista in base allanormativa in materia, non è giustificato ipotizzare che lo stessocollabori solamente all’attività inerente alla vendita dei pro-dotti non farmaceutici e liberamente commerciabili. Infatti èindubbio che sussistono aspetti della gestione della impresafarmacia nel suo complesso a cui possono collaborare legitti-mamente non farmacisti. Si pensi ad esempio sia alle mansioni

di mero ordine (pulizia dei locali, movimentazione della merceecc.) sia alle mansioni di tipo impiegatizio e contabile, con-nesse anche ai complessi rapporti economici con il S.S.N.”.Così facendo ha destituito di fondamento un’ulteriore argo-mentazione secondo cui l’obbligo previdenziale dovrebbe es-sere limitato, e perciò calcolato, avendo riguardo alla solaattività non strettamente professionale che viene svolta pressola farmacia, e perciò alla vendita dei prodotti diversi dai far-maci.Nell’ampia motivazione la Cassazione non manca poi di fareun cenno anche alla Carta Costituzionale per cui l’eventualeesclusione dall’assicurazione dei coadiutori familiari non far-macisti “rappresenterebbe una disarmonia rilevante sul pianodei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 comma 1,Cost.) e di garanzia di un’adeguata tutela di tipo previdenzialedei lavoratori (art. 38, secondo comma, Cost.)”.La chiusa del Supremo Collegio verte evidentemente su con-siderazioni di tipo solidaristico che, se da un lato, non possonoche essere condivisibili in termini generali, dall’altro, non de-vono essere scorporati dal contesto sino al punto di non con-siderare che lo stesso Inps aveva escluso la necessità delversamento contributivo anche a mezzo di circolari che for-malizzavano tale orientamento.

sentenze Cassazione INPS obbligatoria per familiari non farmacisti

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11il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Diritto Civile La conciliazione di controversia

Avv. Antonia Cossa – Studio legale Cossa, Bocchetti, Donati e Ravasi

La mediazione in farmacia?

No, non è un errore di stampa: non stiamo parlandodi medicazioni ma di Mediazione – o Concilia-zione, cioè di quel metodo c.d. di “ADR” (Alter-native Dispute Resolution), cioè di risoluzione

alternativa delle controversie, che permette, laddove ammini-strato correttamente presso organismi accreditati e da professio-nisti adeguatamente formati, di pervenire alla risoluzione di unacontroversia civile o commerciale fuori dalle aule di giustizia. Infatti, il 5 marzo scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale (n. 53) il Decreto n. 28 del 4 marzo 2010 sulla concilia-zione delle controversie civili e commerciali, con il quale ilLegislatore Italiano ha voluto incoraggiare l’utilizzo di una formadi composizione delle liti che, pur non essendo nuova nel pa-norama giuridico italiano, è stata sino ad ora scarsamente tenutain considerazione, nonostante la molteplicità dei vantaggi chequesta offre a chi decida di attivarla. Secondo la definizione offerta dal decreto 28/2010, la media-zione è “l’attività comunque denominata, svolta da un terzo im-parziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricercadi un accordo amichevole della controversia, sia nella formula-zione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

In entrambi i casi, lo scopo della mediazione non è quello di sta-bilire torti e ragioni, ma di facilitare il raggiungimento di una so-luzione, stabilita dal comune accordo delle parti, in grado disoddisfare il loro reale interesse: non più “io vinco, tu perdi”,bensì: “io vinco, tu vinci”. Fantascienza? Mera utopia? Il sognodi un giudice assillato dai fascicoli? Il ripensamento di un avvo-cato pentito? Niente di tutto questo.

Le funzioni del mediatoreIl Mediatore è un professionista che ha ricevuto una specificaformazione sulle tecniche di negoziazione e composizione dellecontroversie, e che quindi è in grado di dare accoglienza e il giu-sto peso a tutte le istanze portate dai confliggenti, soprattutto aquelle che in un’aula di giustizia non troverebbero posto e cheinvece spesso costituiscono il vero cuore della lite. Tra l’altro, anche le varie fasi di svolgimento della procedura age-

volano il più possibile il raggiungimento dell’accordo: a diffe-renza di quanto accade in occasione di una causa ordinaria percui ad ogni udienza (salva la necessità di svolgere incombentiparticolarmente impegnativi) non vengono concessi più di trentaminuti, e quella successiva è destinata a tenersi dopo una mediadi almeno sei mesi (a seconda del Tribunale in cui si svolge il pro-cedimento), è lo stesso mediatore, d’intesa con le parti, a stabilireil calendario delle sessioni in modo da assicurarsi di avere il temponecessario perché ogni sessione abbia la durata necessaria a svol-gere con la dovuta attenzione l’incombente o il colloquio che sianecessario svolgere, e ad ognuna delle Parti sia data la possibilitàdi esporre compiutamente il motivo della lite. Ogni sessione èdedicata esclusivamente alle parti che hanno fatto ricorso allaprocedura, e dunque anche il mediatore ha l’occasione di svisce-rare direttamente con le Parti, in tempo reale, le diverse proble-matiche anche al fine di attivare la loro stessa capacità negoziale.In alcuni casi le parti potrebbero ritenere l’opportunità di nomi-

Il mediatore è un professionista preparato sulle tecniche di negoziazionee composizione delle controversie.

Page 12: Il consulente 5-2010

nare un consulente tecnico, oppure l’organismo potrebbe decideredi nominare due co-mediatori, di provenienza professionale di-versa, che possano però aiutare le parti ad esaminare gli elementiin discussione tenendo conto anche delle diverse problematichein gioco. La cosa importante da rilevare, però, è che il mediatorenon è mai un consulente: anche se nella vita svolge una profes-sione come quella dell’avvocato o del commercialista, in fase dimediazione non potrà mai dare pareri o stabilire giudizi.

Il procedimento Sempre allo scopo di facilitare il raggiungimento di un’intesa, ilmediatore è tenuto al dovere di riservatezza ed è tenuto al segretoprofessionale: tutto ciò che gli viene riferito dalle Parti non puòessere utilizzato al di fuori del procedimento stesso, dunque incaso di fallimento del tentativo di conciliazione il contenuto deicolloqui non può essere in ogni caso utilizzato durante un ordi-nario processo. è proprio grazie a questa regola, fondamentaleper tutto il procedimento, che il metodo della mediazione pre-vede che il classico colloquio in contraddittorio si alterni a col-loqui separati di ognuna delle Parti con il Mediatore: nel corsodei colloqui separati, ciascuna delle Parti può portare a cono-scenza del mediatore circostanze riservate senza timore: infatti,senza esplicito consenso della parte che le ha narrate, il Mediatoreha il divieto assoluto di riferirne il contenuto all’altra parte. Il decreto 28/2010 è già in vigore, dunque in qualunque caso dicontroversia vertente sui diritti c.d. “disponibili” (praticamentetutti i diritti di natura “economica”) ci si può sin da subito rivol-gere agli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia ediscritti in appositi albi, usufruendo quindi di tutte le agevolazioni

attribuite dalla legge.

Obbligatorietà dal marzo 2011A partire dal marzo 2011, tuttavia, il ricorso alla mediazione di-venterà condizione di procedibilità: ciò significa che, prima diadire la giustizia ordinaria, sarà obbligatorio esperire in via pre-ventiva il tentativo di conciliazione, e solo qualora questo abbiadato esito negativo, o perché le parti non hanno effettivamenteraggiunto un accordo, oppure perché una di esse non si è pre-sentata all’invito a conciliare, ci si potrà rivolgere al Tribunale. Le materie per le quali il tentativo di conciliazione diventerà ob-bligatorio a partire dal marzo 2011 (vedi box) sono quelle cheineriscono rapporti destinati a durare nel tempo o che per la par-ticolarità e per l’argomento di cui si tratta sono quelli che piùspesso intasano i ruoli dei giudici, con evidente discapito dell’esi-genza che anche la giustizia possa fare il suo lavoro nel terminepiù breve possibile. Naturalmente il fatto di essere, per così dire, obbligati ad esperireil tentativo di conciliazione non deve far ritenere che non vi sianooggettivi vantaggi ad utilizzare tale metodo di risoluzione alter-nativa delle controversie. Innanzitutto, il decreto prevede che laconciliazione abbia una durata non superiore a 4 mesi: non sitratta di un termine perentorio, perché può eventualmente essereprorogato, ma già tale dimensione temporale porta a far preferirequesto tipo di procedimento rispetto al ricorso al Tribunale.

Agevolazioni fiscali e vantaggi è prevista inoltre una serie di agevolazioni fiscali: gli atti, i docu-menti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazionesono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto diqualsiasi specie e natura. Inoltre, per coloro che ricorrono alla me-diazione e che quindi corrispondono l’indennità stabilita dall’Or-ganismo di Conciliazione è riconosciuto un credito di imposta pariall’indennità stessa, fino ad un massimo di Eu. 500,00. Inoltre, ilverbale di conciliazione ed il testo dell’accordo sono esenti dall’im-posta di registro entro il limite del valore di Eu. 51.646,00 e soloper la parte eventualmente ulteriore a tale importo. Questi documenti, inoltre, hanno validità di titolo esecutivo, cioècome una vera e propria sentenza, con l’ulteriore vantaggio cheladdove sia stato stabilito l’obbligo di pagamento di una deter-minata somma, si può agire con l’esecuzione forzata, anche se vadetto che difficilmente il testo di un accordo formato integral-mente dalla libera volontà delle parti, dunque che tenga contodi tutti gli interessi in gioco e che le parti stesse hanno contribuitoa creare e voluto in quella forma, possa essere disatteso. Il verbale di conciliazione, inoltre, può costituire titolo per la tra-scrizione di ipoteca ed è soggetto ad esecuzione in forma specificaai sensi dell’art. 2942 c.c. Al di là della portata generale che l’introduzione di questo stru-mento ha per il mondo della giustizia e per coloro che vi si devono

Diritto Civile La mediazione in farmacia?

12 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità

8 Condominio;� Diritti Reali (proprietà servitù, usufrutto, etc.)8 Divisione; 8 Successioni ereditarie; 8 Patti di famiglia; 8 Locazione;8 Comodato; 8 Affitto di azienda o rami di essa; 8 Risarcimento del danno derivante da Responsabilità

Medica; 8 Risarcimento del danno derivante dalla diffamazione con

il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; 8 Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di

veicoli e natanti; 8 Contratti Assicurativi; 8 Contratti bancari e finanziari.

Page 13: Il consulente 5-2010

Diritto Civile La conciliazione di controversia

rivolgere, magari loro malgrado, è evidente che questo tipo di stru-mento potrà trovare grande applicazione anche per coloro chesvolgono l’attività di farmacista: le problematiche inerenti le ces-sioni o le locazioni di azienda, o le controversie in materia di dirittireali non hanno meno importanza di quelle inerenti il passaggiogenerazionale, sia che abbiano formato oggetto di regolamenta-zione tra le parti interessate con un patto di famiglia, sia che nonne abbiano formato oggetto, onde la più classica delle liti ereditarie(che peraltro potrebbe anche non riguardare la sola farmacia!). Si ribadisce, tuttavia, che il Decreto 28/2010 consente di utiliz-zare la mediazione non solo per le materie di cui sopra, ma pertutti le controversie in materia di diritti disponibili, dunque so-stanzialmente ogni diritto che abbia la possibilità di essere tra-smesso, per atto tra vivi (ad es.: contratto) ovvero mortis causa(testamento), dunque con l’esclusione dei procedimenti in ma-teria di famiglia, ovvero di stato e capacità delle persone (separa-zione e divorzio, amministrazione di sostegno ed altri istituti a

tutela di soggetti deboli o incapaci). Dati gli indubbi vantaggideterminati dal ricorso a questo tipo di procedimento, potrebbeessere addirittura consigliabile di inserire, in qualsiasi tipo di con-tratto che si pervenisse a stipulare, una clausola di ricorso allamediazione per la risoluzione delle controversie nascenti dal con-tratto stesso, magari indicando in quella stessa sede quale saràl’Organismo al quale le Parti dovranno rivolgersi. A differenza di quanto accade nel processo ordinario, le Partipossono dare seguito ad una mediazione senza assistenza di unavvocato. è consigliabile però richiederne l’assistenza non tantodurante la fase della mediazione vera e propria, quanto piuttostoal termine di questa, quando, cioè, occorrerà dare corpo agli ac-cordi raggiunti grazie all’ufficio del mediatore. In questo caso,anche gli avvocati collaboreranno tra loro perché l’intesa rag-giunta dai rispettivi clienti venga consacrata in un documento,un contratto da allegare al verbale di conciliazione, che formalizzie tuteli tale intesa.

Viste le numerose richieste che ci sono pervenute abbiamo deciso di realizzare in collaborazione con

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Page 14: Il consulente 5-2010

comunicazione strumenti pubblicitari

14 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

di Paolo Piovesan – Farmacista esperto in Comunicazione

Pubblicità si, ma cheabbia sensoIn molti casi, girando le città, trovo indicazioni pubbli-

citarie di farmacie del tipo: “Farmacia xyz, reparti difitoterapia, omeopatia e cosmesi”. Allora, da consuma-tore mi chiedo che senso abbia tale messaggio, in fin

dei conti è ben raro trovare una farmacia che non tratti quellatipologia di prodotti, quindi perché mai dovrei fare dellastrada per andare fin là? Altre volte parlo con colleghi e sco-pro che la loro pubblicità è sporadica e casuale: qualche de-pliant fornito dalle aziende, forse il logo sui sacchetti, almassimo un monitor per la video-comunicazione. Per carità,non voglio dire che questi strumenti siano sbagliati, ma sonole ragioni che muovono i farmacisti a compiere azioni pub-blicitarie della propria azienda che trovo spesso scoordinatee prive di finalità ben precise. Gli stessi prodotti messi insconto a volte non mi convincono: ad esempio potrebbe nonaver senso scontare prodotti sintomatici, uno li compra segli servono e non se in quel momento costano meno (anchese è vero, nel caso servano può far piacere pagarli meno),quindi non creano nuovo mercato.

La pianificazioneLa pubblicità è una forma di promozione molto sottile cherichiede attenzione, metodo e programmazione; ci possonoessere ragioni che motivano il richiamo semplicemente adun logo, altre che richiedono l’evidenziazione di servizi edattività presenti nella farmacia, altre ancora che servono apromuovere azioni commerciali e infine alcune forme dipubblicità possono servire ad incrementare la percezionedell’immagine. Quindi risulta evidente quanto sia impor-tante e necessario sapere bene cosa si vuole ottenere per evi-tare sprechi di tempo e denaro che potrebbero addiritturarisultare controproducenti.La pubblicità utile serve fondamentalmente per risultare vi-sibili, per non essere mescolati nella massificazione e nel qua-

lunquismo, serve per recuperare clientela e sottrarla alla con-correnza, serve però anche a mantenere la clientela che giàviene presso il vostro punto vendita. Queste sono le ragioniche muovono tutti gli investitori, ma chi da più tempo (ri-spetto alle farmacie) utilizza gli strumenti pubblicitari saquanto sia importante la pianificazione degli obiettivi e con-seguentemente degli strumenti da adottare, oltre al costantemonitoraggio dei risultati ottenuti; il ritorno economico de-rivante da un’azione pubblicitaria è spesso a medio termine,quindi all’inizio si tratta di puro investimento spesso difficileda quantificare nelle effettive capacità di resa rispetto ad altrediverse azioni di mercato.

Visione aziendale e obiettiviCosì cerchiamo ora di chiarire quali possono essere i prin-cipi da seguire per chi intende effettuare una promozionepubblicitaria.Innanzitutto è importante avere una “visione” aziendale a

La pubblicità, come qualsiasi altra formadi comunicazione, deve essere program-mata con attenzione e metodo.

Page 15: Il consulente 5-2010

15il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

comunicazione Pubblicità si, ma che abbia senso

medio – lungo termine, ovvero definire cosa vorremmo chefosse la nostra farmacia tra almeno due anni; oggi molti colle-ghi sono abituati a pensare nell’ottica di progetti che nonvanno oltre i successivi sei mesi. In questo modo però non siriesce a dare una precisa identità alla propria azienda (specia-lizzazione di cui tanto è stato scritto) e spesso si rimane in baliadelle pressioni (scontistiche) esercitate dalle ditte produttriciche incalzano con loro programmazioni stagionali. Chi invecesa cosa vorrà diventare e perché, diviene protagonista dellescelte e quindi anche delle trattative.Stabilita la visione occorre porsi degli obiettivi che debbono essereraggiunti nell’arco temporale che vi siete prefissati; si tratta diprogressivi risultati di miglioramento della vostra situazione at-tuale che devono essere raggiungibili e misurabili in intervalli ditempo ristretti. Esempio: se la vostra visione di cosa vorreste fardiventare la farmacia è programmata nei prossimi tre anni, po-treste porvi obiettivi di crescita da raggiungere ogni sei mesi.Visione e conseguenti obiettivi devono tener conto di molti fat-tori, quindi ad esempio capacità e predisposizioni, personale adisposizione, dimensione e modernità dei locali, bacino d’utenzaattuale e raggiungibile, ma anche (aspetto spesso trascurato) pre-senza, forza e caratterizzazione di eventuali competitori. Que-st’ultimo aspetto vi servirà soprattutto per capire come potrestedifferenziarvi per essere propositivi magari anche trattando lastessa tipologia di offerta.

Il bacino di utenzaA questo punto è opportuno che il farmacista si soffermi unattimo a capire (probabilmente lo sa già, ma in maniera istin-tiva) e definire accuratamente chi è e chi sarà (in funzione dellaprecedente visione) il proprio cliente; ovvero è importante co-noscerne la tipologia, la composizione, gli interessi, da cosa sifa attrarre maggiormente, il tempo che ha a disposizione, lepossibilità economiche, ecc. A volte capita di credere di cono-scere il proprio cliente perché ci si basa su ciò che egli ha sem-pre acquistato da noi, ma in realtà egli può rivelarsi tutt’altroacquirente di fronte ad una diversa proposta. In questo conte-sto va anche definita l’area geografica entro la quale si intendeesercitare l’azione pubblicitaria, per meglio capire chi sono lepersone da interessare; talvolta è preferibile agire con più forzasu un’area ristretta, mentre in altre occasioni può risultare piùefficace e conveniente colpire un bacino d’utenza più allargato.La scelta dipende spesso dalla tipologia dell’offerta, altre voltedalla capacità di garantire un servizio adeguato, altre volte dalledisponibilità di budget; per questo motivo è importante unacorretta definizione preventiva.Il budget di spesa per la pubblicità è fondamentale e va definitoalla fine dell’anno precedente a quello in cui si effettuerannole azioni promozionali. è importante stabilire quanto si inten-derà spendere (e non tradire questa scelta) per non farsi sedurre

da improvvise offerte nel corso dell’anno che potrebbero sem-brare vantaggiose, ma che in realtà possono sviarvi dai vostriprogetti assorbendo risorse e quindi indebolendo l’efficaciadella vostra programmazione; ma è importante una program-mazione anche per definire gli strumenti pubblicitari che vor-rete adottare. Nella definizione del budget dovrete tener contoanche di eventuali sconti o azioni commerciali che andrannocomunque a ridurre i vostri margini e quindi rientrano tra gliinvestimenti economici.

Budget e strumentiSiamo così finalmente giunti al momento di spendere soldiper la pubblicità. Ora siamo pronti per decidere con quali stru-menti vogliamo farci conoscere, quali sono gli eventuali par-tner da coinvolgere, possiamo definire la ripetitività dei segnalie la loro diffusione, possiamo infine organizzare la coerenzadei messaggi.Per quel che riguarda gli strumenti a disposizione posso dire chene esistono talmente tanti che risulta impossibile elencarli, por-terebbero via lo spazio di un altro articolo. Però possiamo com-prendere come esistano azioni da attivare internamente al puntovendita: es. vetrine, monitor, pulizia dei locali (non mi sono sba-gliato, anche questo invia messaggi relativi a chi siamo), logo neisacchetti, ecc. Si tratta quindi di operazioni che colpiscono clientiche già passano dalla vostra farmacia; questo vale quindi ancheper depliant o riviste personalizzate se limitate la loro distribu-zione esclusivamente all’interno dei locali. Esistono poi un’infi-nità di mezzi pubblicitari utili per coinvolgere un più ampionumero di persone: cartelli, radio, tv (anche in questo caso nonmi sono sbagliato, alcuni gruppi di farmacie che ho seguito sonoandati in tv), gli stessi opuscoli dispensati presso altre attività, aipassanti o tramite il porta a porta.Quando si possiedono strumenti di pubblicità è anche possi-bile trovare dei partner; essi possono essere sponsor che con-tribuiscono al contenimento delle spese, possono essere altrefarmacie (ovviamente se si tratta di messaggi comuni), ma pos-sono essere sinergie, ad esempio per la distribuzione (es. le edi-cole per la diffusione dei vostri volantini).Se si intraprende un percorso per raggiungere la propria visioned’azienda e si decide di utilizzare mezzi pubblicitari, va ricor-dato che non è sufficiente attivare azioni spot; la pubblicitàper essere efficace necessita di ripetitività, solo così il vostromessaggio diverrà familiare e quindi facilmente ricordato dalconsumatore. Infine vorrei raccomandare la coerenza tra i mes-saggi inviati e il riscontro che poi troverà il cliente presso lavostra farmacia; non deludetelo con false aspettative e mante-nete ciò che avete propagandato, altrimenti un cliente delusoparlerà di voi in termini non proprio edificanti e il “passa pa-rola” rimane comunque sempre una delle più importanti edefficaci forme di promozione esistenti.

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settimana di Natale: da domenica 19 a domenica 26 (7 notti) € 870,00soggiorno prenatalizio: da domenica 19 a mercoledì 22 (3 notti) € 345,00vacanze di Natale: da mercoledì 22 a domenica 26 (4 notti) € 595,00

supplementi: camera singola al giorno € 30,00camera doppia uso singola al giorno € 65,00

pensione completa (adulti) al giorno € 36,00pensione completa (bambini 3-12) al giorno € 18,00supplemento culla al giorno € 16,00

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vacanze di Natale da mercoledì 22 a domenica 26 (4 notti)

Data Firma

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DI NATALE CON ICF A CORTINADa inviare compilato in stampatello per fax al numero 02 29407035 o lettera ICF Farmacisti – Corso Buenos Aires, 92 – 20124 Milano

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Informazione dall’Istituto

18 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Aggiornamento fiscalea cura dell’ACFI Associazione Consulenti Farmacie Italiane

FiscoDeduzioni e detrazioni fiscaliCon Circolare 22 luglio 2010, n. 26, Assonime ha illustrato iprincipali chiarimenti contenuti nelle recenti Circolari dell'Agen-zia delle Entrate in materia di deduzioni e detrazioni fiscali. In particolare, fra l'altro è stato ricordato che: 8 la detrazione di imposta del 55% non è cumulabile con altre

agevolazioni in materia di risparmio energetico previste daparte della Comunità Europea: è possibile per il contri-buente fruire del 55% in attesa del riconoscimento di talealtro contributo, ma nel momento in cui ciò avvenga è ne-cessario restituire integralmente la detrazione già utilizzata;

8 il termine per l'invio della comunicazione 55% all'Enea de-corre dalla data di fine lavori, che deve coincidere con quelladel "collaudo" degli interventi;

8 la detrazione degli interessi passivi pagati sul mutuo stipulatoper l'acquisto dell'abitazione principale rimane valida anchequalora il contribuente trasferisca la residenza per motivi dilavoro: qualora venga meno l'esigenza lavorativa, decadràanche la detrazione, a partire dall'esercizio successivo.

FatturazioneFattura elettronica equiparata aquella cartaceaCon Direttiva 13 luglio 2010, il consiglio Ecofin ha fornitonuove regole in tema di fatturazione elettronica, con l'obiettivodi semplificare la normativa IVA ed altresì di contrastare le frodinell'ambito di tale imposta. In particolare, tra l'altro, è stato previsto che la fattura elettronicadovrà essere adottata in modo generalizzato, equiparandola a talfine a quella cartacea con semplificazione delle regole di emis-sione; gli operatori avranno la possibilità di scegliere il metododi autenticazione. Tale Direttiva dovrà essere adottata dagli Statimembri entro il 2012, per entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

PrivacyVideosorveglianzaIl Garante della privacy, nella newsletter n. 340 del 19 luglio2010, interviene, tra l'altro, in merito all'utilizzo della webcam.In particolare, il Garante ha impedito le videoriprese di una web-cam, installata a scopo di sicurezza dal datore di lavoro in due

negozi, poiché l'installazione era avvenuta senza il previsto ac-cordo con le rappresentanze sindacali, senza il rispetto pertantodelle procedure previste in materia di videosorveglianza dallo Sta-tuto dei lavoratori.

Studi di settoreIn arrivo 109mila lettere di segnalazione per il triennio2006-2008Con Circolare 4 giugno 2010, n. 30, l’Agenzia delle Entrate haannunciato l’imminente invio di circa 109mila lettere, relative altriennio 2006-2008, che segnalano le anomalie emerse dai datirilevanti comunicati per l'applicazione degli studi di settore. Inpratica, la Circolare in esame chiarisce modalità e termini di inviodelle comunicazioni in arrivo, raggruppando le anomalie riscon-trate in quattro principali categorie: incoerenze di magazzino;mancata indicazione del valore dei beni strumentali; incon-gruenze nei dati dichiarati negli studi di settore, ovvero tra questie i dati dichiarati nel mod. UNICO; indicatore "incidenza deicosti residuali di gestione sui ricavi" superiore al doppio della so-glia massima. In allegato alla Circolare sono inoltre contenuti ifac-simile di comunicazione distinti per tipologia di segnalazione.

Corte di CassazioneRetroattività dell’IRAPCon Sentenza 28 luglio 2010, n. 17603, la Corte di Cassazioneha stabilito che l'IRAP è dovuta anche per riduzioni di debiti re-lativi a costi sostenuti antecedentemente al 1997, ossia prima del-l'entrata in vigore dell'imposta stessa. Secondo i giudici, infatti, "la riduzione di un debito, da parte diun creditore, a favore di un soggetto passivo di IRAP è oggettodi IRAP, anche se esso è correlato a componenti del valore dellaproduzione di periodi di imposta precedenti all'entrata in vigoredel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Corte CostituzionaleIndennità di maternità solo perla madreLa Corte Costituzionale con la Sentenza n. 285 del 28 luglio 2010,ha sancito l'esclusività del diritto della madre di fruire dell'indennitàdi maternità, non riconoscendo la possibilità della fruizione daparte del padre. Con la decisione di cui in oggetto la Corte rigettala supposta violazione del principio di parità, sostenendo che ilruolo della madre e quello del padre sono tra loro diversi in rela-

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19il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Informazione notizie fiscali e professionali

zione alla procreazione, nonché sostenendo la necessità di recuperoin capo alla madre partoriente a seguito della nascita del fanciullo,sicuramente non equiparabile a quella del padre.

VerificheINPS con l'Agenzia delle entrateper la verifica delle dichiara-zioni L'INPS, con il Messaggio n. 21827/2010, fornisce chiarimentiai propri uffici periferici in merito ai termini di svolgimento del-l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle entrate per la veri-fica delle dichiarazioni fiscali. L'Istituto ricorda che, ai sensi dell'articolo 32-bis della Legge n.2/2009, l'Agenzia delle entrate è competente ad effettuare le ve-rifiche delle dichiarazioni fiscali, come unico punto di interfacciaper il contribuente nel caso in cui l'attività di verifica comportidegli effetti sul piano degli obblighi previdenziali.

Studi di settoreIllegittimo l’accertamento basato sulla mera base deglistudi di settore Con Ordinanza 31 agosto 2010, n. 18941, la Corte di Cassazioneha stabilito che è illegittimo l'accertamento basato sugli studi disettore, nel caso in cui l'attività esercitata dall'azienda non coincidaperfettamente con quella descritta nei parametri utilizzati.Secondo i giudici, infatti, qualora gli studi rivelino valori ecce-denti, possono integrare il presupposto per consentire agli Ufficidi procedere all'accertamento, ma in caso di contestazione, comenel caso in esame, tale accertamento non può essere legittimatosulla mera base degli studi, ma deve essere supportato da elementiconcreti "desunti dalla realtà economica dell'impresa che devonoessere provati e non semplicemente enunciati nella motivazionedell'accertamento".

Notizie fiscaliDa SEDIVA NEWS

Manovra FinanziariaPagamenti in contanti massimo5.000 euroLa recente manovra ha posto il nuovo limite di Euro 5.000,00per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore.

La vecchia disposizione che prevedeva il tetto di Euro 12.500,00va dunque in pensione per essere sostituita dalla nuova, che ab-bassa drasticamente il limite nel quadro di un’incessante lotta al-l’evasione fiscale e al riciclaggio.Tutte le operazioni in denaro contante, perciò, sia di natura per-sonale che relative alla farmacia (o a qualsiasi altra attività d’im-presa e/o di lavoro autonomo), come i prelievi bancari, i prelievie gli apporti nella cassa della farmacia, il pagamento di fatture odi altre ricevute di costo, l’incasso di fatture, ecc. non potrannopiù essere effettuate ove eccedenti la soglia di Euro 5.000,00 persingola operazione. Se la farmacia registra in contabilità opera-zioni in violazione del tetto è esposta all’irrogazione di una san-zione pecuniaria molto onerosa.

Tipologia lavorativaIl ”progetto” nel contratto d’inserimentoElemento centrale del contratto d’inserimento (e anche condi-zione per l’assunzione di un lavoratore con questa tipologia con-trattuale) è proprio la definizione, con il consenso del lavoratore,di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantirel’adeguamento delle sue competenze professionali al contesto la-vorativo e a valorizzare in definitiva la professionalità in genere.Il progetto deve comunque prevedere una formazione non infe-riore ad otto ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di pre-venzione antinfortunistica (e di disciplina del rapporto di lavoro)e l’organizzazione del servizio reso dalla farmacia, e va accompa-gnata da fasi di addestramento specifico in funzione dell’adegua-mento delle capacità lavorative dell’interessato.In ogni caso, come abbiamo ripetuto più volte, si tratta di unatipologia lavorativa non facilmente configurabile, e ancor menonelle farmacie, oltre a richiedere il rispetto di una complessità direquisiti formali spesso nella pratica trascurati; di qui, l’azionesempre più pressante della DPL e/o dell’Inps e/o dell’Inail controquesta figura, che può talvolta prodursi in verbali di accertamentoanche onerosi per il datore di lavoro.

DetrazioniLe spese per dottorati e masteruniversitari Come ha chiarito recentemente una risoluzione dell’amministra-zione finanziaria, i corsi per dottorati di ricerca possono consi-derarsi anch’essi “corsi d’ istruzione universitaria” e quindi, comeper questi ultimi, gli oneri sostenuti per l’iscrizione e la frequenzaa un dottorato possono parimenti usufruire della detrazione del19% dall’Irpef.Alla stessa conclusione si può pertanto pervenire anche per un

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20 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Informazione dall’Istituto

master, a condizione, tuttavia, che esso sia assimilabile - per du-rata e per “struttura” dell’insegnamento impartito - a corsi uni-versitari o di specializzazione e che siano gestiti da istitutiuniversitari, sia pubblici che privati.Se si tratta però di istituti privati, la detrazione spetta soltantoper un importo non superiore a quello previsto per le analogheprestazioni rese da istituti statali italiani.

Utilizzo agevolazioniRedditometro comunaleI comuni cominciano a muoversi anche in questo settore; ne èesempio una recentissima deliberazione del Comune di Roma,che ha deciso di legare indissolubilmente le agevolazioni di cui icittadini possono beneficiare (nell’assegnazione di posti negli asilinido, nelle riduzioni delle tasse sui rifiuti, nelle mense scolastiche,in tema di contributi per gli acquisti di libri, ecc.) all’effettivo “te-nore di vita” dei cittadini che ne facciano richiesta, i quali do-vranno perciò compilare un apposito modulo - una vera e propriaautocertificazione - con cui denunceranno l’eventuale partecipa-zione a circoli privati, l’effettuazione di spese per crociere e viaggi,l’installazione di piscine asservite alla propria abitazione, gli ac-quisti presso case d’aste e gallerie, ecc. Sino ad ora, invece, pergodere di questi benefici il cittadino romano aveva l’obbligo dicomunicare al Comune semplicemente il reddito risultante dal-l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), cheperò non tiene conto proprio di quelle spese, per così dire, vo-luttuarie, che da oggi invece impediranno l’accesso ai bonus co-munali. Per di più, il Comune ha sottoscritto con la Guardia diFinanza una specifica convenzione finalizzata al controllo dellaveridicità di quella autocertificazione, che, se risultante mendace,potrà comportare sanzioni di natura anche penale.Anche a livello locale inizia dunque a farsi spazio il c.d. “reddito-metro”(le cui nuove “tabelle” sul piano nazionale, come abbiamoaccennato qualche giorno fa, non sono state però ancora resenote), cui gli enti preposti stanno sempre più puntando per sta-nare gli evasori.

Altre notizie

Elezioni FederfarmaLa squadra di Federfarma "L'Assemblea nazionale Federfarma e l'Assemblea nazionale Su-nifar, riunitesi lunedì 13 settembre 2010, come previsto dalnuovo Statuto Federale, hanno proceduto al rinnovo delle carichenazionali, eleggendo rispettivamente il Presidente di Federfarmae 6 componenti del Consiglio di Presidenza e il Presidente del

Sunifar e 3 componenti del Consiglio di Presidenza.Presidente di Federfarma è stata confermata Annarosa Racca(Presidente Federfarma Milano e Federfarma Lombardia).Presidente del Sunifar è stato eletto Alfredo Orlandi (PresidenteFederfarma L'Aquila). L'Assemblea nazionale ha eletto altresì i seguenti componenti delConsiglio di Presidenza:Alessandro Fumaneri (Presidente Federfarma Friuli-VeneziaGiulia e di Federfarma Trieste) Alfonso Misasi (Presidente Federfarma Cosenza) Luca Collareta (Presidente Federfarma Bolzano) Michele Di Iorio (Presidente di Federfarma Napoli) Gioacchino Nicolosi (Presidente Federfarma Catania) Giancarlo Visini (Presidente Federfarma Abruzzo e FederfarmaChieti) L'Assemblea nazionale del Sunifar ha eletto i seguenti componentidel Consiglio di Presidenza:Roberto Grubissa (Presidente Federfarma Belluno) Pasquale Sechi (Presidente Federfarma Oristano) Luigi Vito Sauro (Presidente Federfarma Molise) Le cariche all'interno del Consiglio di Presidenza verranno asse-gnate dal Presidente di Federfarma e dal Presidente del Sunifar.

Federfarma

AntitrustIl pianeta parafarmaciaSono circa 3mila i punti vendita, tra corner ed esercizi di vici-nato, per 146 milioni di fatturato: a gestirli non solo alcunigiovani laureati che hanno cercato di darsi un futuro e un'oc-cupazione, ma anche almeno un migliaio di farmacisti titolaridi farmacie convenzionate con il SSN che hanno colto l'occa-sione per ampliare il giro d'affari nel territorio.è in difesa di questo piccolo mondo a parte che è sceso incampo l'Antitrust, dopo aver visionato uno dei tanti Ddl al-l'esame della commissione Igiene e sanità del Senato, impe-gnato da un biennio nella difficile mediazione tra chi vorrebbelimitare la liberazione voluta a suo tempo da Bersani e chi vor-rebbe ampliarla.A conti fatti, però, la realtà sta dando ragione a chi fin dall'ini-zio sdrammatizzava alcune previsioni catastrofiche sull'effettodel secondo canale di vendita per i farmaci da banco. Non c'èstato nessun pericoloso boom dei consumi - i fatturati delcomparto automedicazione sono rimasti "ingessati" a quota2.200 milioni di euro (36 euro di spesa procapite a cittadino)- e il grosso del giro d'affari del settore automedicazione, circa1.845 milioni, è rimasto saldamente agganciato al banconedelle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario pubblico.

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21il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Informazione notizie fiscali e professionali

«Stiamo attenti che dietro a certe spinte verso il mercato nonci siano interessi commerciali che non hanno granché a chevedere con l'interesse per il servizio reso ai cittadini », avverteAnnarosa Racca, presidente di Federfarma, convinta che il farodella professione debbano rimanere «la proprietà e la piantaorganica» e fortemente contraria a qualsiasi "sanatoria" degliesercizi di vicinato. «Si facciano i concorsi - chiede Racca - e simettano paletti fermi al riassorbimento tout court dei puntivendita già in funzione».

Il Sole 24ore Sanità

Prescrizioni medichePrescrivibilità dei farmaci contro l’osteoporosi Le ASL contestano ai medici di medicina generale la prescri-zione non appropriata di alcuni farmaci a carico del SSN perla cura dell’osteoporosi, chiedendo il rimborso delle quote cor-rispondenti a queste prescrizioni. Per questo motivo GiacomoMilillo, segretario nazionale della FIMMG, Federazione Ita-liana Medici di Medicina Generale, ha inviato una lettera aldirettore dell’AIFA, Guido Rasi, chiedendo “un parere e pos-sibilmente un’indicazione di comportamento prescrittivo checonsenta ai medici di trattare i propri pazienti nel modo piùappropriato e alle ASL di contenere i contenziosi aperti chestanno penalizzando in modo importante tanti medici prescrit-tori”. In particolare, la contestazione riguarderebbe la prescri-zione di questi farmaci a soggetti di sesso maschile, inmancanza della precisa indicazione sul foglio illustrativo. Il se-gretario della FIMMG evidenzia in risposta la frase “riduce ilrischio di fratture vertebrali e dell’anca”, che non pone distin-zione fra i sessi, e si ritiene quindi applicabile a entrambi.

Quotidiano sanità

Utilizzo farmaciRischio di errori con OTC aibambiniLa somministrazione dei farmaci OTC ai bambini da parte dei ge-nitori espone a rischio di errori nel dosaggio. Lo sostiene uno studioaustraliano, presentato a Lisbona alla conferenza annuale dell’In-ternational Pharmaceutical Federation. In particolare gli errori ri-guardano medicinali per febbre, tosse e raffreddore somministratiin pillole o sciroppo. I ricercatori hanno studiato per cinque mesi,97 adulti (genitori e operatori) reclutati in asili che accoglievanobambini tra i 4 e i 5 anni. Nei test proposti, i volontari dovevanoscegliere il farmaco, il dosaggio e lo strumento con cui sommini-strarlo, per esempio un cucchiaio o un cucchiaino. Il 44% avrebbe

Nuove opportunitàServizio di contabilità perle farmacieDalla collaborazione dello Studio del Dott. Marino Mascheronidi Milano con lo Studio Associato Bacigalupo-Lucidi e la Soc.Sediva di Roma prende avvio dal 1 gennaio 2011 in ICF a Mi-lano un servizio completo di contabilità per le farmacie.

Le modalità del servizioGli uffici di Milano, in Corso Buenos Aires 92, provvedonoalla digitazione, all’inserimento telematico nella “piattaforma Se-diva” e alla numerazione dei documenti contabili che mensil-mente le farmacie fanno confluire agli uffici stessi mediante unapposito servizio di raccolta.Il Dott. Mascheroni e i collaboratori dello Studio Bacigalupo-Lucidi curano i rapporti professionali con i titolari e, in partico-lare, controllano le risultanze contabili, fiscali e gestionali dellafarmacia, analizzano i bilanci periodici anche ai fini dell’adozionedelle misure ritenute più opportune e assicurano la migliore as-sistenza nelle pratiche fiscali e nel contenzioso in genere.Gli uffici di Roma, in Piazza Pitagora 9/a-10:- elaborano i dati trasmessi telematicamente dagli uffici di Milano;- redigono e trasmettono il modello di pagamento e/o il prospetto

di liquidazione periodica dell’iva e degli altri tributi (Irpef, Irap,Ici, Addizionali, ecc.), procedendo anche al loro versamento on-line nel caso in cui la farmacia abbia conferito allo Studio Baci-galupo-Lucidi l’incarico di provvedervi;

- elaborano i bilanci periodici e quello annuale, consultabili in ognicaso online nell’area clienti riservata del sito www.sediva.it;

- predispongono il Mod. Unico del titolare e/o dei soci e/o dei lorofamiliari;

- inviano telematicamente le Sediva news giornaliere e il quindici-nale Piazza Pitagora.

N.B.: sono previsti incontri personali con il Dott. Mascheronipresso la sede di Milano per conoscere i dettagli ed i costi delservizio; gli interessati potranno indicare l’orario di prefe-renza dell’incontro anche rinviando all’ICF la presente amezzo fax (02 29 40 70 35)

Orario preferito per l’incontro:m Mattino m Primo pomeriggio m Tardo Pomeriggio

Cordiali saluti.Dott. Luigi Casanova

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22 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Informazione dall’Istituto

somministrato dosi sbagliate di medicinale, e solo il 64% è statoin grado di misurare accuratamente il dosaggio. Una parte dei sog-getti avrebbe dato un farmaco senza misurare la febbre, e più dellametà lo avrebbe fatto anche se questa era inferiore a 38°. “Siamosorpresi e preoccupati di aver scoperto che alcune persone pensanoche i farmaci sono sicuri perché puoi comprarli senza ricetta” spiegaun ricercatore che ha condotto lo studio. Una preoccupazione con-divisibile dal momento che il New South Wales Poisons Informa-tion Centre dice che nel 2008 sono arrivate 119 mila chiamate, il48% delle quali riguardava overdose accidentali in pazienti pedia-trici e il 15% richiedeva il ricovero.

(Fonte: Farmacista 33)

Responsabilità professionaliFarmacista: un ruolo inevoluzione Un nuovo sondaggio internazionale ha rivelato che oltre il 90%dei farmacisti ritiene di svolgere un ruolo importante nel miglio-ramento della salute dei pazienti; la maggior parte dei farmacistiintervistati ha affermato di aver constatato un aumento delle pro-prie responsabilità e si è detta preoccupata sulle questioni relativea formazione e retribuzione. Secondo il sondaggio, quasi 3 far-macisti su 4 (il 73%) offrono attualmente ai pazienti servizi re-lativi alla promozione e alla gestione della salute. Quasi tutti gli intervistati (9 su 10) hanno concordato sul fattoche, oggi più che mai, si richiede ai farmacisti un numero sempremaggiore di informazioni e consulenze, anche in relazione a me-dicine e cure specifiche. La maggior parte dei farmacisti (il 78%),tuttavia, ritiene che l'erogazione di tali servizi aggiuntivi, quali leconsulenze sanitarie, non si accompagni a una retribuzione giustae adeguata. "Il ruolo dei farmacisti sta cambiando: siamo infattisempre più coinvolti nel lavoro di prevenzione e cura delle ma-lattie a fianco di pazienti e altri operatori sanitari. Dal sondaggioè emerso che i farmacisti mantengono un atteggiamento positivoverso tale ampliamento di ruolo, in quanto enfatizza l'aspetto piùamato della professione, cioè l'assistenza nel conseguimento dimigliori risultati per i pazienti, e crea al contempo una maggiorevisibilità per le competenze dei farmacisti.

(Fonte: Federazione Farmaceutica Internazionale)

ContributiL’ONAOSI richiede il pagamentoper il 2005 La Fondazione Onaosi sta provvedendo in questi giorni all’inviodella richiesta di pagamento ai farmacisti iscritti all’Albo relativaall’annualità contributiva 2005. In proposito, si rammenta che

la legge 27 dicembre 2002, n. 289 aveva previsto, a carico di tuttigli iscritti all’albo, l’obbligo di contribuzione, stabilendo al con-tempo che la misura e le modalità di versamento del contributoall’Onaosi fossero fissate dalla Fondazione stessa con proprio re-golamento e non come prima accadeva attraverso provvedimentilegislativi. Con sentenza n. 190/2007, la Consulta ha dichiaratolincostituzionalità di tale previsione legislativa, in quanto non of-friva alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuarecriteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione deglioneri imposti. Con il decreto-legge 159/2007, convertito dallaL. 222/2007, per gli anni successivi, è stato confermato lobbligodi contribuzione alla Fondazione esclusivamente per i sanitari di-pendenti pubblici e sono stati individuati i criteri cui il Consigliodi amministrazione deve attenersi per determinare la misura delcontributo dovuto. La Fondazione Onaosi, pertanto, ha provveduto ad inoltrare,anche per l’anno 2005 (come, d’altronde, aveva già fatto per glianni 2003 e 2004), richieste “in via bonaria” (poiché non effet-tuate attraverso l’invio di cartelle esattoriali), al fine di interrom-pere il decorso della prescrizione. La Federazione degli Ordini dei Farmacisti, come per il 2003 eil 2004, suggerisce agli iscritti di non procedere al pagamento ri-chiesto in via bonaria e di attendere la ricezione della cartella esat-toriale, contro la quale si potrà eventualmente proporreopposizione entro 40 giorni dalla notifica.

(Fonte: AdnKronosSalute)

ProfessioneNuove frontiere professionaliSi è chiuso a Bologna il 1° Convegno nazionale dei farmacistiitaliani e le giornate di incontri sono state l'occasione per ri-badire il ruolo del farmacista, l'operatore sanitario, con altacompetenza, sempre a disposizione per rispondere immedia-tamente, gratuitamente e puntualmente alle istanze di benes-sere e salute del cittadino. Il farmacista - sottolinea la notaconclusiva degli organizzatori - è chiamato a rispondere allerichieste di una collettività sempre più consapevole e semprepiù alla ricerca dello star bene in senso più ampio: non sologuarire da una malattia, ma «migliorare lo stato fisico e men-tale» del proprio corpo, anche attraverso il rispetto di nuovesensibilità emergenti del paziente. Ecco allora che la fitote-rapia, l’omeopatia, come la cultura della prevenzione, i mo-delli di assistenza al paziente, le informazioni e lacomunicazione sui vaccini, sulla nutrizione, sull'approcciomultidisciplinare per la gestione dell'obesità e tanto altro an-cora, diventano le nuove frontiere - per altro già sperimentatee praticate da molti - della professione di farmacista.

Farmacista 33

Page 23: Il consulente 5-2010

IL SOTTOSCRITTO .................................................................................................... COD. FISC. .......................................................................................................

TITOLARE o SOCIO o DIRETTORE o COLLABORATORE o

DELLA FARMACIA ................................................................................................................ PART. IVA ............................................................................

INDIRIZZO ................................................................................................................................................................................................................................

TELEFONO .......................................................... FAX ............................................... EMAIL ..............................................................................................

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Ricevere le offerte e le promozioni riservate agli iscritti Ricevere in omaggio il CD "Il Consigliere di alimentazione", programma personalizzato per la farmacia contenentele regole di alimentazione da usare nelle più comuni patologie, da stampare e consegnare al paziente

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o VERSAMENTO SUL C/C POSTALE 96301965 IBAN IT 69R0760101600000096301965 CAUSALE: ISCRIZIONE ICFo ASSEGNO BANCARIO INTESTATO A ISTITUTO DI CONSULENZA E FORMAZIONE FARMACISTI “PER ISCRIZIONE ICF”o BONIFICO BANCARIO FARBANCA SPA - AG BOLOGNA IBAN IT 07F0311002400001570013613 - CAUSALE: ISCRIZIONE ICF

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CONSULENZE GRATUITE: prima risposta scritta e poi eventualmente anche telefonica a quesitiinviati per e-mail o fax, su svariate problematiche: Pratiche legali legate a revisione di pianta organica e altre questioni di diritto farmaceutico Pratiche fiscali per il trasferimento di titolarità e acquisto o vendita di farmacia o parafarmacia Questioni sul rapporto coi dipendenti Scelte nella gestione della farmacia

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24 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Speciale Indagine di mercato

Massimo Stragliati - Management & Marketing Consultant

I cosmetici ANTI ETà

COSA SONO I PRODOTTI ANTIRUGHE ED ANTIETÀ?8 I prodotti antirughe ed antietà sono preparati cosmetici uti-

lizzati per attenuare i segni dell’invecchiamento cutaneo.In genere si usano i prodotti antietà tra i venti ed i quarant’anniallo scopo di prevenire il formarsi degli inestetismi cutanei do-vuti all’invecchiamento della pelle, per poi passare, in età piùavanzata, all’impiego dei prodotti antirughe.

COME È COMPOSTO IL MERCATO IN FARMACIA?8L’offerta della farmacia si compone di due segmenti: quello per

donna, di gran lunga il più importante, e quello per l’uomo.

QUANTO VALE IL MERCATO IN FARMACIA?8Nell’anno che termina il 31 Marzo 2010 il mercato comples-

sivo (donna + uomo) dei prodotti antirughe ed antietà ha ge-nerato un giro d’affari di 156,6 milioni di Euro, realizzati conle vendite di 5,5 milioni di confezioni.

QUAL È LA TENDENZA DELLE VENDITE?8Sempre nell’anno che termina il 31 Marzo 2010, le vendite a

valore sono cresciute del 10,6%, mentre quelle a quantità sonoincrementate del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno2009.

COMUNICAZIONE8Per la promozione in farmacia delle creme anti età occorre che

l’esposizione trasformi la presenza passiva delle confezioni inuna vera e propria interazione con il cliente.

L’autore fa una breve analisi di questosettore merceologico che rappresentauna parte importante del fatturato dellafarmacia.

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25il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Speciale I cosmetici ANTI ETà

Fig. 18Negli ultimi tre anni terminanti a Marzo l’evo-

luzione delle vendite unitarie dei prodotti an-tirughe ed antietà è sempre stata positiva nelsegmento “donna”, mentre i prodotti maschilisono in fase stagnante. Il mercato nel suo com-plesso è passato da 4,6 a 5 milioni di confe-zioni con un incremento netto totaledell’8,5%

Fig. 28 Il giro d’affari ha avuto uno sviluppo ancor più

positivo nel triennio preso in esame (+16,4%).Anche in questo caso è il segmento “donna”ad avere un netto predominio con i valori chesono saliti da 133,6 milioni dell’anno 2008agli attuali 156,7. Decisamente più modestal’evoluzione della spesa per l’acquisto dei pro-dotti maschili.

Fig.38Nel corso dell’ultimo triennio il divario dei

prezzi tra gli antirughe/antietà per donna equelli per uomo si è andato dilatando ed at-tualmente il differenziale si avvicina a 10Euro/confezione. I prodotti femminili sonopiù costosi (31,69 Euro mediamente per con-fezione) rispetto a quelli maschili (22,04Euro), un fattore che, tuttavia, non ha pena-lizzato le vendite nel segmento femminile. Alcontrario, nel settore maschile, la maggioreeconomicità non è stata in grado di favorire laspesa in modo significativo.

Fig.1 elaborazione su dati IMS HEALTH

Fig.3 elaborazione su dati IMS HEALTH

Fig.2 elaborazione su dati IMS HEALTH

Page 26: Il consulente 5-2010

26 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Speciale I cosmetici ANTI ETà

Fig.5 elaborazione su dati IMS HEALTH

Fig.4 elaborazione su dati IMS HEALTH

Fig. 48Sono 276 i produttori di antirughe ed antietà

per donna che operano in farmacia. L’aziendaleader ha una quota del 16% a valori nell’annoterminante a Marzo 2010, mentre i suoi duepiù immediati inseguitori sommano insiemeun ulteriore 22,4%, indice di un notevole tassoconcorrenziale all’interno del settore.Nel segmento maschile i produttori sono sol-tanto 18 ed il leader consegue il 43,4% dellevendite complessive; i due followers copronoinsieme il 39,5% di quota mercato.

Fig. 58 Il segmento “donna” è altamente referenziato

in quanto i prodotti in commercio sono 861.Il mercato femminile è tuttavia altamente con-centrato in quanto il prodotto leader copre il30,3% delle vendite a valore.Decisamente più contenuta l’offerta di pro-dotti maschili che sono in tutto 24: viene ven-duto quasi esclusivamente il prodotto leaderche, da solo, rappresenta oltre il 97% dellevendite complessive.

Bottigelli Gravellona Toce

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27il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Speciale Comunicazione

di Paolo Piovesan, farmacista esperto in comunicazione

Il nuovo consumatore, oggi più che mai, non acquista unprodotto esclusivamente per l’uso che può farne, bensìcontempla, tra le tante motivazioni, anche valori legati asignificati d’immagine, percezioni sensoriali e piacere di

una gratificazione. Il concetto di qualità si sposta quindi dalle ovvie e comunqueindispensabili componenti oggettive di un buon prodotto a piùcomplessi aspetti legati ad esempio ad aromi, gusto e packaging(tatto e vista) che influenzano la scelta di un cosmetico piuttostoche un altro. Sono queste le ragioni di qualità definita “intangi-bile” che portano l’incontro col nuovo prodotto ad essere oggiuna esperienza emozionale, ovvero una fase indispensabile nelprogetto che porterà il cliente a far parte di una cerchia, la co-siddetta “tribù”, nella quale egli si identifica in relazione a ciòche il prodotto (ma anche il punto vendita) gli trasmette. In particolar modo per le creme anti-età, il punto vendita divieneluogo di contatto fisico ed emotivo tra cliente e prodotto e oggiquesta tipologia di referenze gode di un momento di grande ri-chiesta per le enormi aspettative promesse e per il crescente de-siderio del consumatore di potersi rispecchiare nei modelli chevengono proposti dai media e dai moderni stili di vita. L’espo-sizione in farmacia (il merchandising) deve pertanto saper sti-molare questa situazione trasformando la presenza passiva dellaconfezione sullo scaffale in una vera e propria interazione colcliente e il punto vendita deve essere in grado di dimostrare tuttala sua vitalità, modernità e qualità comunicativa. Si dovrannoconseguentemente programmare giornate a tema; si potrannoarricchire le esposizioni con altri strumenti inerenti la bellezzao magari anche arricchire l’ambiente con mazzi floreali ben cu-rati, complementi d’arredo o anche oggettistica d’arte; anche lapresenza delle promoter, purché non invasiva, può contribuire

a ravvivare l’interesse, ma più ancora sarebbe interessante attivareall’interno della farmacia, veri e propri servizi beauty (trucco,pulizia viso, ecc.) con una professionista esterna.

Una buona esposizione (intesa come visto, in senso più com-pleto e moderno) serve a far crescere il reddito della farmacia,ma contribuisce anche alla fidelizzazione del cliente che deve es-sere in grado di riconoscersi positivamente nel punto vendita.Quindi, con queste attenzioni, il prodotto ottiene molteplici re-ferenziazioni, tutte sinergiche tra loro: - l’eventuale brand, - l’im-magine del punto vendita farmacia col professionista farmacista,- il packaging gratificante, - le caratteristiche di piacevolezza delprodotto e dell’ambiente, - l’opportunità di entrare a far partedi una tribù nella quale ci si identifica, - il collocamento in unaposizione privilegiata della farmacia che significa che prima ditutto il farmacista crede a ciò che propone, - il richiamo in unavetrina ben allestita e curata.

L’IDEA IN PIÙ

Organizzare nelle pause pranzo delle vere e pro-prie mini conferenze dedicate a clientela selezio-nata, quindi con invito, ove saranno possibilidimostrazioni pratiche sull’utilizzo del prodotto.È un’iniziativa molto apprezzata dalle clienti chesi sentono coinvolte e che, proprio per questomotivo, normalmente sono portate anche ad unnon trascurabile acquisto d’impulso; molteaziende, inoltre, sono disponibili a inviare relatoripreparati per supportare questo tipo di attività.

L’IDEA A BASSO COSTO

Ci sono in commercio quelle cornici elettroniche perle fotografie, si può pensare di preparare una seried’immagini dei prodotti e dei loro utilizzi (esempiofotografando particolari di un trattamento beauty) elasciare che esse vengano proiettate continuativa-mente mettendo la cornice sul banco cosmesi, piut-tosto che all’interno dello scaffale; funzioneràsicuramente da richiamo perché incuriosisce, oltreche fungere da intrattenimento per le persone chesono in attesa di essere servite.

Creme anti-età

Bottigelli Cazzago di Pianiga

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30 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Da diversi anni l’atten-zione degli italiani ai far-maci di automedicazioneè cresciuta sensibil-mente. Sempre più per-sone scelgono l’autome-dicazione per curare idisturbi di breve durata.

Nel 2009 il 67% degli italiani ha fattoricorso all’automedicazione. Le donne, tendenzialmente più at-tente alla propria salute rispetto agliuomini, hanno utilizzato in percen-tuale maggiore i farmaci da banco(74% contro il 61%).

Le più recenti ricerche sull’atteggia-mento dei cittadini nei confronti dellasalute e dell’automedicazione eviden-ziano come questi tendano ad avereun ruolo sempre più attivo nella ge-stione della propria salute. I consu-matori di oggi sono più esigenti econsapevoli dei propri acquisti anchenell’ambito salute-benessere; si in-formano, leggono, cercano notizie edapprofondimenti sul web, chiedonoconsigli e suggerimenti.

Sempre più l’autocura è pratica ac-quisita, soprattutto come tendenzadi tipo culturale. Gli italiani chiedonomaggiori informazioni sulle terapie esui rimedi più adatti alle proprie esi-genze ed ancora oggi i referenti più

qualificati per l’informazione sonoil farmacista ed il medico.

ratiopharm recentemente ha am-pliato sensibilmente il listino dei pro-dotti da banco, permettendo così alfarmacista di consigliare prodotti diautocura efficaci, sicuri ed ancheconvenienti grazie ad un differen-ziale prezzo del 20-30% in meno ri-spetto al farmaco griffato di riferi-mento, un risparmio particolarmenteinteressante ed apprezzato dal con-sumatore soprattutto in questo mo-mento storico così delicato per l’eco-nomia globale e del singolo individuo.

Con la fine dell’estate inizia un periododi grande attenzione verso le piccolepatologie come tosse, mal di gola, raf-freddore fino ad arrivare all’influenzanei mesi più freddi. Con ratiopharmsi potranno contrastare i sintomi daraffreddamento con risposte con-crete e convenienti.

Infatti il Centro Studi ratiopharm hacalcolato che, per una selezione di me-dicinali normalmente impiegati perl’automedicazione invernale, richiederein farmacia prodotti da banco equiva-lenti al posto di quelli di marca può farrisparmiare alle tasche degli italiani inmedia il 26% della spesa, a parità diefficacia e sicurezza. Prendendo inconsiderazione i prodotti da banco piùfrequentemente utilizzati, la persona

che evidenzia i sintomi di una patologiainvernale acquista, su consiglio del me-dico o del farmacista, uno sciroppocontro la tosse (come Mucosolvan),un antifebbrile (come Tachipirina com-presse), e un antinfiammatorio per ilmal di gola (come Froben colluttorio).La spesa media per l’acquisto di questiprodotti si aggira attorno ai 22 euro.Questa cifra si abbassa a circa 16 eurose si richiedono i corrispettivi farmaciequivalenti ratiopharm.Per mettere in evidenza la propostaratiopharm per l’automedicazione deidisturbi invernali, anche quest’anno

Automedicazione ratiopharm,un alleato efficace e conveniente percontrastare i malesseri di stagione

Page 31: Il consulente 5-2010

31il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

sono disponibili diversi materialiespositivi ed informativi utili per dif-fondere la cultura dell’autocura coni farmaci generici e sottolinearne ivantaggi e la convenienza.

Sul banco il farmacista potrà esporreil display box contenente i prodottiNormaflu e Salicina e potrà distri-buire ai clienti gli opuscoli informa-tivi “Preparati all’inverno”, che of-fre spunti e informazioni su comeprevenire e curare i principali malannidi stagione. In vetrina potranno essere posizionatii cartelli Normaflu e Salicina e sul pa-vimento davanti allo scaffale OTC in-vernali potranno essere posizionati ibolli calpestabili “automedicazioneratiopharm”, che condurranno il con-sumatore che entra in farmacia finoal banco del farmacista.

Come sempre nel periodo invernalepartirà la campagna pubblicitaria dedi-cata alla linea OTC invernali ratio-pharm.A complemento dei materiali infor-mativi ed espositivi ratiopharm con-tinuerà ad organizzare sul territorioincontri ed eventi che coinvolge-ranno i cittadini, i farmacisti ed imedici per creare momenti di edu-cazione e formazione che puntano arendere ogni cittadino un consuma-tore sempre più consapevole e infor-mato, in grado di gestire in autonomiai suoi acquisti per contrastare i piccolimalanni di stagione.

CARTELLO NORMAFLU CARTELLO SALICINA

Page 32: Il consulente 5-2010

noN„Siamo prodotti che ti aiutano

a combattere i malesseri invernali“

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a combattere i malesseri invernali“

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a combattere i malesseri invernali“

a combattere i malesseri invernali“

a combattere i malesseri invernali“

a combattere i malesseri invernali“

„Io allevio la tosse grassa“

a combattere i malesseri invernali“

„Io combatto l’infiammazione della bocca e della faringe“

„Io allevio la tosse grassa“

„Io combatto l’infiammazione della bocca e della faringe“

„Forse il nostro prezzo ti confonde.“

„Forse il nostro prezzo ti confonde.“

„Forse il nostro prezzo ti confonde.“

„Forse il nostro prezzo ti confonde.“

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Page 33: Il consulente 5-2010

CARO COLLEGA,un pool di competenti consulenti è disponibile ad aiutarti nelle tue scelte in campo

TRIBUTARIO, LEGALE, fARmAcOLOGIcO E DELLA GESTIONEDELLA fARmAcIA

(mARkETING, pOLITIchE DI vENDITA E DI AcqUISTO)La risposta, se con il quesito verrà segnalato anche il tuo indirizzo di posta elettronica, ti perverrànormalmente entro i due giorni lavorativi successivi a quello dell’inoltro. Hai poi la facoltà, se ritieni di avernecessità di chiarimenti, chiamando dalle ore 10 alle 17 dei giorni feriali la nostra segreteria di Milano alnumero 02 29527614 - 02 29511640, di concordare un APPUNTAMENTO TELEFONICO DIRETTOCON IL CONSULENTE per un breve approfondimento del problema. Precisiamo che i consulenti legalidell’Istituto, per correttezza deontologica, si asterranno dal rispondere a quesiti troppo complessi esoprattutto se sottointendono un confronto con eventuale parere già espresso da altro legale. Per usufruiredel servizio, GRATUITO SOLO PER I SOCI, devi solo segnalare per e-mail all’indirizzo il [email protected], per fax al numero 02 29407035 o lettera ICF Farmacisti Corso Buenos Aires, 92 – 20124Milano i tuoi dubbi nell’affrontare situazioni particolari della professione.

da inviare per fax al numero 02 29407035 o lettera ICF Farmacisti – Corso Buenos Aires, 92 – 20124 Milano

m Fiscale m Legale m Del Lavoro m Gestionale m ComunicazioneDr. Mascheroni Avv. Lombardo Avv. Ravasi Dr. Casanova Dr. Piovesan

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Quesito

MODULO PER LA RICHIESTA DI UNA CONSULENZA

ICF FarmacistiIstituto di Consulenza e Formazione Farmacisti

leConsulenze

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34 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

LeggeCommercio all’ingrosso occasionaleSono direttore di una farmacia gestita in forma diS.a.s. Vorrei sapere se è possibile servire occasional-mente un grossista di farmaci della Germania confarmaci regolarmente fatturati e con comunicazioneintrastat. Preciso che si tratta di un servizio di corte-sia dell’entità di meno di 10.000 Euro all’anno.

Si può fare, se permane di modesta entità e seguendo la regolareprocedura della fattura e dell’intrastat. Reiterandosi l’attività, tut-tavia, occorre richiedere autorizzazione al Ministero della salute,secondo quanto previsto dalla normativa.

Giugno 2010

LeggeSocio di farmacia, collaboratoredi parafarmaciaSono titolare al 50% di una farmacia rurale, e mi èstata offerta una collaborazione con una parafarma-cia di un altro comune, con eventuale contratto delcommercio terzo livello part time 30 ore settimanali.Questo è incompatibile con la mia qualifica di sociodella farmacia?

L’articolo 8 della Legge 362/1991 prevede l’incompatibilità trala figura di socio di titolare e quella di “qualsiasi rapporto di la-voro pubblico o privato”. Le due attività sono pertanto incom-patibili. Non sarebbe incompatibile al contrario una suapartecipazione societaria nella parafarmacia.

Giugno 2010

LeggeRifiuti da apparecchiature elettriche ed elettronicheVorrei sapere cosa è il RAEE e quali adempimentidebba espletare la farmacia.

RAEE è acronimo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elet-troniche, ovvero rifiuti di AEE. Le AEE sono apparecchiatureche per un corretto funzionamento dipendono dall'energia elet-trica, sia come utilizzatrici, sia come generatrici, progettate perfunzionare a tensioni fino a 1000 V AC o 1500 V CC, e appar-

tengono a una delle seguenti categorie:1. Grandi elettrodomestici; 2. Piccoli elettrodomestici; 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; 4. Apparecchiature di consumo; 5. Apparecchiature di illuminazione; 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili

industriali fissi di grandi dimensioni); 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati

ed infetti); 9. Strumenti di monitoraggio e controllo; 10. Distributori automatici. Tali rifiuti vanno smaltiti in specifici centri di raccolta e dal 2010possono essere riconsegnati ai rivenditori autorizzati.

Giugno 2010

LeggeRinuncia alle ferieIl mese scorso ho chiesto deroga/rinuncia al periododi chiusura per ferie della mia farmacia rurale, moti-vando la richiesta con la necessità di dare un serviziomigliore anche a favore dei turisti presenti nei mesiestivi, e allegando il parere positivo del Sindaco delpaese. La Commissione dell’Unità locale socio-sani-taria ha dato parere negativo, in contrasto con i per-messi già accordati alle farmacie dei due paesi vicini.Sono inoltre a conoscenza di un ricorso al TAR delLazio, per un motivo analogo, che poi è stato vinto.

La disciplina veneta prevede per le farmacie l’obbligo di chiusuraper ferie (art. 3 L. R. n. 64/1994), salvo deroga che la ASL puòautorizzare per esigenze di carattere turistico o per particolari si-tuazioni o esigenze locali.In particolare, a norma dell’art. 9 della legge regionale del Veneton. 64/1994,“1. Le Unità locali socio-sanitarie, per esigenze di carattere turi-

stico o per particolari situazioni o esigenze locali, possono au-torizzare, sentito il Sindaco del comune ove ha sede lafarmacia, il prolungamento dell'orario di servizio delle farma-cie o deroghe al riposo feriale o deroga, anche parziale, allachiusura per festività.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dall'Unitàlocale socio-sanitaria competente per territorio, su domandadel titolare della farmacia, sentito il parere della commissionedi cui all'articolo 14, sesto comma, legge regionale 31-5-1980,n. 78 e dell'Ordine dei farmacisti competente per territorio.La domanda deve essere presentata all'Unità locale socio-sa-

Consulenze le risposte ai vostri quesiti

Page 35: Il consulente 5-2010

35il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

nitaria almeno trenta giorni prima della data in cui s'intendeutilizzare la deroga”.

Se il diniego opposto è fondato su una motivazione non convin-cente, come in effetti nella fattispecie sembrerebbe, è possibileproporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo di Venezia,che potrebbe annullare il provvedimento di diniego imponendoalla ASL una nuova deliberazione. L’incombere della stagioneestiva, inoltre, potrebbe anche giustificare una istanza cautelareper l’immediata sospensiva.Il concreto da farsi e la linea migliore da seguire dipendono dallavalutazione del caso concreto e del suo effettivo interesse alla in-staurazione del contenzioso nei confronti della ASL e dell’Ordinedei Farmacisti.

Giugno 2010

Legge

Secondo ingresso della far-macia

Poiché devo ristrutturare la farmacia, e fermo re-stando che l’ingresso resterebbe quello comunicatoall’autorità sanitaria, potrei avere un secondo in-gresso o esiste qualche norma di legge che lo impe-disca, considerato che il servizio farmaceutico dellamia città ha contestato ad alcune farmacie questosecondo ingresso?All’interno della farmacia c’è un reparto di alimentisenza glutine: è possibile, utilizzando questo se-condo ingresso, tenerlo aperto anche durante lagiornata di riposo della farmacia, con la stessa li-cenza commerciale?

Non mi risulta che vi siano norme che escludano l’uti-lizzo di un secondo ingresso per la farmacia, tanto è cheil Consiglio di Stato, in una sentenza un po’ datata(1977/sez. IV n. 938), affermò che la distanza dei 200metri tra farmacia e farmacia deve essere rispettata ancheper l’apertura di un eventuale secondo ingresso, legaliz-zandone indi la possibilità.Per quanto riguarda il secondo quesito la risposta è nega-tiva, in quanto il fatto che i locali siano comunicanti, anchese separati, e l’attività di vendita di alimenti venga svoltadalla farmacia stessa e non da altra realtà giuridica e com-merciale, impone che si debba sottostare alla normativagenerale per l’esercizio farmaceutico.

Luglio 2010

LavoroPresenza continuativa del direttoreUn ente pubblico può imporre in via continuativala non presenza in farmacia per due ore giornaliereal direttore, al fine di non fargli effettuare presta-zioni di lavoro straordinario? In caso affermativo,da chi viene assunta la responsabilità in sua as-senza?

Le farmacie delle istituzioni pubbliche, previste nell'art. 114, deb-bono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto al-l'albo professionale. Il direttore ha l'obbligo di risiedere inpermanenza nella farmacia. Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farma-cisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il prov-vedimento del prefetto è definitivo. Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degliistituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile,un farmacista diplomato.Ciò recita l’articolo 121 TULS - RD 27 luglio 1934, n. 1265ancora in attuazione.Codesta norma ovviamente non impone, come è cognito, la pre-senza continuativa, è infatti previsto che il direttore debba ga-rantire la continuità del servizio mediante la predisposizione el’organizzazione del personale laureato in farmacia.Ben tuttavia mi pare ovvio che l’imposizione dell’assenza da partedell’amministrazione abbia un carattere di definitività e non ri-sponda a quelle esigenze di possibile assenza temporanea.Ritengo pertanto illecito il provvedimento che impone forzata-mente l’assenza del direttore in orario di apertura.

Giugno 2010

Fisco

Decesso del titolare

In caso di decesso del titolare, quali sono le incom-benze legislative e fiscali gravanti sull’erede nonfarmacista, e quali sul direttore? La partita IVA e ilcodice fiscale sono da cambiare? Infine, se sononotificati decreti ingiuntivi gravanti sul vecchio ti-tolare, questi vanno girati dal direttore agli eredi oconsegnati direttamente a questi ultimi?

La morte del titolare determina l’apertura di una comunione

Consulenze in collaborazione con l’ACFI Associazione Consulenti Farmacie Italiane

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36 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Consulenze le risposte ai vostri quesiti

ereditaria sulla azienda farmacia caduta in successione.Gli eredi debbono provvedere a darne comunicazione alla au-torità sanitaria locale, nominando un direttore che ha unica-mente la responsabilità professionale (non quella economica)della gestione secondo il disposto di cui all’art.12 ult. commaLegge 475/1968.La comunione ereditaria deve avere un suo codice fiscale e par-tita IVA (richiesto dagli eredi) ed essere autorizzata all’eserciziodi farmacia e deve essere regolarizzata in una società personaleo altra per il biennio previsto dalla legge ed entro il suddettotermine deve essere ceduta a farmacista idoneo o a società difarmacisti qualora non vi siano eredi abilitati.Essendo la società di gestione scollegata dalla titolarità del di-ritto di esercizio già ascritto al de cuius, ma esercitata daglieredi, tutti i debiti concernono l’eredità medesima se accettatae sono imputabili agli eredi stessi, prescindendo dal fatto chesiano ad essi notificati o meno (correttamente dovrebbero i de-creti essere notificati congiuntamente agli eredi, ma il pro-blema della notifica di per sé è secondario in quanto l’articolo139 c.p.c. ammette la notifica anche nel luogo di lavoro, es-senziale è che il precetto sia formulato contro il de cuius o isuoi eredi e non contro il direttore che nulla c’entra).

Luglio 2010

FiscoLa successione della farmacia

La titolare della farmacia è deceduta lasciandoeredi il marito e la figlia, che quest’anno si iscriveràalla facoltà di farmacia. Il decreto Bersani consentel’esercizio provvisorio della farmacia per la duratadi due anni e con nomina di direttore, esercizio incorso. Si chiede, pertanto, se l’esercizio decorredalla data del decesso o dalla data di denunciadella successione, e qual è la strada da seguire perconservare il diritto di proprietà della farmacia.Purtroppo la modifica all’articolo 7 della Legge 362 del 1991da parte del Decreto Bersani ha aperto miriadi di situazioni si-mili alla sua, tanto é che oggi sono al vaglio diversi disegni dilegge che hanno quale scopo il riordino di codesto limite cheha tutti i profili di anticostituzionalità. Non credo ben tuttavia,da navigato consulente in materia, che si possa giungere nelbreve periodo all’approvazione di un’auspicata modifica.I due anni di cui all’articolo 7 decorrono dalla data di aperturadella successione, indi dalla data della morte, nulla incidendola denuncia di successione.La norma non lascia molto spazio a soluzioni che imponganola cessione della azienda, e la costituzione di società laddove

non vi sono eredi farmacisti potrebbe essere atto prodromicoad una forma complessa di patto di retrovendita. Trattasi di atto estremamente complesso che richiede altresìl’interlocuzione con l’autorità sanitaria locale (il sottoscrittoha adottato codesto sistema senza che nulla fosse eccepito): ipassi in breve sintesi sarebbero: regolarizzazione della comu-nione ereditaria in società personale per la gestione della co-munione, rivalutazione delle quote di partecipazione dellasocietà costituita con il pagamento di un’imposta sostitutivadel 4% su un valore predeterminato con perizia giurata, ces-sione a due farmacisti idonei con patto di retrovendita: conquesto patto il compratore si obbliga nei confronti del vendi-tore a ricedergli il bene in un secondo momento. In questocaso non basta la semplice dichiarazione del venditore per riac-quistare il bene, ma serve un ulteriore negozio di trasferimento,in cui oltre alla volontà del venditore c'è quella del compratore.Il patto di retrovendita ha la stessa funzione di un contrattopreliminare, con il patto di retrovendita le parti si vincolanoreciprocamente a stipulare un nuovo negozio di vendita.Nel caso in cui il compratore non volesse ritrasferire il bene, ilvenditore può agire in via esecutiva e ottenere (ex art 2932 c.c.)una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del con-tratto che si sarebbe dovuto porre in essere. Sottoscrizione diuna procura irrevocabile a vendere la farmacia. Mi permettodi non entrare nel dettaglio essendo materia estremamentecomplessa anche se la meno onerosa.Alternativa è l’utilizzo del trust, ma nel nostro ordinamentonon sempre, o meglio quasi mai, viene accettato, mi ramma-rico di essere stato fautore della applicazione di codesto con-tratto alla realtà simile alla sua, ma con poco successo: mirisulta che abbia avuto applicazione solo in un caso presso unaAsl del centro Italia (forse per distrazione) in quanto conside-rato violatore del diritto di titolarità.

Luglio 2010

Legge

Distributore di OTC e parafarmaco

Ho intenzione di mettere un distributore di OTC eparafarmaco in un locale che possiedo a circa 100m dalla mia farmacia. Occorre la licenza del Co-mune, il permesso della ASL o il consenso del col-lega confinante?

L’applicazione di un distributore automatico di parafarmaci eOTC incontrerebbe dei limiti, in quanto secondo l’applica-

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37il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Consulenze in collaborazione con l’ACFI Associazione Consulenti Farmacie Italiane

zione analogica della normativa sulle “parafarmacie” non sa-rebbe ammessa l'installazione in farmacia di distributori self-service cui accedere anche durante gli orari di chiusura: iltermine "in farmacia" indicherebbe infatti che la vendita dimedicinali, anche di quelli non soggetti a prescrizione medica,deve avvenire all'interno della farmacia, negli orari di aperturae sotto la responsabilità del farmacista.Che poi molti lo facciano é altra questione.

Luglio 2010

LeggeDipendente acquisisce titolaritàVolendo acquisire la titolarità di una farmacia,quando devo liberarmi come dipendente?

L’incompatibilità tra dipendente di farmacia e titolare di far-macia deve essere rimossa prima del decreto autorizzativodell’Asl, o meglio nel momento della presentazione della do-manda di riconoscimento di titolarità, quindi anche immedia-tamente dopo l’atto di cessione.

Luglio 2010

LeggeParafarmacia con croce verdeUna parafarmacia vicina alla farmacia ha da qual-che mese apposto una croce verde con al centroun caduceo bianco, con braccio che sporge moltobene in vista dal limite del muro del palazzo dovela stessa ha il locale, già dotato di croce e scritta“parafarmacia”. Non sappiamo se abbia chiestol’autorizzazione al Comune, ma ricordiamo un di-vieto di utilizzo delle croci verdi da parte delle pa-rafarmacie, sul quale vorremmo dei dettagli.

Il comportamento del titolare della parafarmacia è illegittimoe va cassato. Il Comune deve fare rimuovere la croce e in di-fetto sanzionare con pena amministrativa.Infatti il D.Leg. n° 153/2009 ("Individuazione di nuovi servizierogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazio-nale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenzaper i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 dellalegge 18 giugno 2009, n. 69) ha indirettamente innovato la le-gislazione in tale settore per le parafarmacie, all'articolo 5 ditale decreto legislativo si stabilisce chiaramente per legge una

riserva normativa a favore delle farmacie indicando espressa-mente "Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identi-ficazione delle farmacie operanti nell'ambito del Serviziosanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» edella croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elet-tronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pub-blico e alle farmacie ospedaliere."Inoltre: Art. 2564. Modificazione della ditta. Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro impren-ditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per illuogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificatacon indicazioni idonee a differenziarla.Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modifica-zione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle im-prese in epoca posteriore. Consiglio per ora di fare istanza alcomune con i riferenti normativi.

Luglio 2010

LavoroLe visite mediche del dipendenteÈ frequente che un lavoratore dipendente si as-senti dal lavoro per sottoporsi a visite o indaginimediche. Le assenze sono quasi sempre di pocheore, si tratta al massimo di una mattina o di un po-meriggio. Vorrei sapere come sono regolamentate.

La legge riconosce ai lavoratori dipendenti la possibilità di assen-tarsi dal lavoro per sottoporsi a visite mediche o per effettuarecure terapeutiche solo in situazioni ben determinate e nei casi ditossicodipendenza e di soggetti portatori di handicap.Nel settore privato, l’Inps individua modalità di cura che assi-curano il diritto alla fruizione di permessi retribuiti. L’even-tualità di visite mediche che non rientrano nelle ipotesiprecedenti è invece regolata normalmente dai contratti collet-tivi e, talvolta, dalla prassi aziendale. Di solito, i lavoratori possono avvalersi dei permessi anche informa oraria.L’articolo 35 del CCNL afferma che tali assenze debbono es-sere giustificate ritenendo nel caso di specie valida la certifi-cazione del medico. La contrattazione collettiva dispone:• il pagamento delle ore di permesso, previa presentazione di

attestazione del medico che certifichi la visita e l’orario dellastessa o, in alternativa, l’imputazione delle ore di assenza almonte ore di permessi spettanti per riduzione dell’orario dilavoro o delle ex festività.

• la concessione di permessi non retribuiti.

Luglio 2010

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38 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Consulenze le risposte ai vostri quesiti

FiscoStudi di settoreRiguardo agli studi di settore, vorrei avere informa-zioni su come vengono costruiti l’indice di congruitàe i vari indici di coerenza. Vorrei anche sapere sequesti indici hanno subito variazioni come risultatodella crisi economica che si è pesantemente fattasentire nel mondo della farmacia nell’anno 2009.

Per il calcolo degli indici degli studi di settore evito di segnalarlele metodologie di calcolo che sono estremamente complesse e va-riano da cluster a cluster, è praticamente improbabile che si possafare un calcolo esatto a priori, soprattutto dopo l’introduzionedei così detti indici di normalità economica che hanno ulterior-mente affinato il calcolo. Il metodo si basa sempre sul rapportodi margine lordo in relazione alle variabili di magazzino ed altre.Per esempio:Rotazione del magazzino o durata delle scorte.Per determinare quest’indice occorre:1. calcolare la Giacenza Media del Magazzino che è data da:

[(Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materieprime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ul-trannuale + Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti,materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di du-rata ultrannuale)/2]

2. calcolare l’indice di durata delle scorte che è dato da:[(Giacenza Media del Magazzino/Ricavi) x 365]

3. calcolare l’Indice di rotazione delle scorte che è dato da:[Ricavi/Giacenza Media del Magazzino].

Indi fidiamoci del software. Per l’abbattimento da crisi economicail Decreto del ministero dell’Economia 21 maggio 2009 disposela revisione degli studi di settore per l’anno 2008 in funzione dellagrave crisi economica che ha colpito la globalità del settore pro-duttivo nazionale. Sono stati introdotti specifici correttivi cheprendono in considerazione alcune grandezze e variabili econo-miche, modificate a seguito della crisi economica e si basano es-senzialmente sulla valutazione della contrazione dei ricavi dell’eser-cizio 2008 rispetto al 2007 e sull’aumento del costo dei carburantie delle materie prime in genere rispetto gli esercizi precedenti. Co-desti correttivi sono stati utilizzati anche per il 2009.

Luglio 2010

LeggeCommercio all’ingrosso di medicinaliSarei interessato ad avviare l’attività di commercio

all’ingrosso di medicinali, in particolare fornendo unnumero ristretto di referenze ad aziende che espor-tano. Se non erro, la materia è regolamentata dal de-creto legislativo 219/2006 e seguenti. Vorrei saperese sono necessari locali separati dalla farmacia(anche fuori dalla pianta organica) o si può ritagliareuno spazio dedicato all’interno della stessa, e in que-st’ultimo caso se posso utilizzare le attrezzaturedella farmacia. Inoltre chiedo se il responsabile del-l’ingrosso può essere lo stesso titolare della farma-cia. Vorrei infine chiarimenti sull’art. 105 delsuddetto decreto, riguardante i medicinali da com-merciare o detenere.

Il decreto legislativo 219/06 all’articolo 1, comma 1, lettera r)definisce distribuzione all’ingrosso: qualsiasi attività consistentenel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo lafornitura di medicinali al pubblico; queste attività sono svoltecon i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con glialtri distributori all'ingrosso e nei confronti dei farmacisti odegli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico. Come è noto, l’art. 100 del medesimo decreto legislativo ha eli-minato l’incompatibilità tra l’attività di distribuzione all’in-grosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico dimedicinali in farmacia, ma non ha inteso derogare, in alcunmodo, alle disposizioni riguardanti le modalità di svolgimentodelle attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali discipli-nata appunto dal Titolo VII (artt. 99-112 - allegato n.1). In sostanza, quindi, i farmacisti, società di farmacisti, titolaridi farmacia e società che gestiscono farmacie comunali, possonosvolgere attività di distribuzione intermedia di medicinali nelrispetto della normativa vigente, vale a dire acquisendo le au-torizzazioni necessarie, per l’ottenimento delle quali è necessa-rio, come è noto, il rispetto di una serie di requisiti tecnici edoperativi previsti dagli altri articoli del titolo VII e dalla nor-mativa di settore, si pensi alla normativa recata dal DM 6 luglio1999, con la quale sono state approvate le linee direttrici in ma-teria di pratica di buona distribuzione dei medicinali per usoumano, e della normativa in materia di tracciabilità del far-maco. Tra i requisiti previsti per poter svolgere la attività di distribuzioneall’ingrosso uno dei più qualificanti riguarda il rispetto delle do-tazioni minime previste all’articolo 105 del citato decreto 219(medicinali di cui alla tabella 2 della FU, almeno il 90% dei me-dicinali di classe A, nonché i medicinali omeopatici). Si ritiene, infine, necessario richiamare l’attenzione sul fatto che,in assenza delle indispensabili autorizzazioni all’ingrosso sopra ri-chiamate, costituisce violazione delle norme vigenti anche la solaesportazione di medicinali, stante la definizione che il decreto le-gislativo dà della attività di distribuzione all’ingrosso.

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39il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Consulenze in collaborazione con l’ACFI Associazione Consulenti Farmacie Italiane

Si segnala che, analogamente, è inibita anche la possibilità cheil farmacista ceda ad un distributore intermedio farmaci (so-vente SOP o OTC) da lui acquistati. Anche tale attività, infatti,ricade nella attività di distributore intermedio, non essendo unaattività svolta nei confronti dell’utilizzatore finale. Considerata la delicatezza della materia, la scrivente invita adiffidare anche delle richieste avanzate da privati cittadini perquantitativi di farmaci chiaramente in esubero rispetto a pos-sibili esigenze di carattere sanitario. Si ricorda che, oltre alle sanzioni amministrative previste dal-l’articolo 148, comma 13 e 13-bis, del decreto legislativo 219per chi violi le disposizioni previste dal Titolo VII (da 3.000 a18.000 euro), l’eventuale inizio della attività di distributore al-l’ingrosso senza la prevista autorizzazione è punita (articolo 147,4° comma, del decreto legislativo 219) con l’arresto da sei mesia un anno e con l’ammenda da diecimila a centomila euro.Per i locali non è necessario che essi si trovino nella medesimapianta organica, essendo codesta attività non disciplinata dalleleggi in tal materia, e il titolare di farmacia è comunque incom-patibile con quello di responsabile del magazzino ai sensi art.8/Legge 362.

Luglio 2010

LeggeEsportazione all’ingrosso di medicinaliUn medico mi ha mandato un preventivo di merceda inviare a un ente che si trova in Africa. Si trattadi un gran numero di confezioni di medicinali peri quali occorre ricetta medica ripetibile, che peròsarebbe priva di intestazione, e di circa centomilaconfezioni di soluzione fisiologica (SOP). Posso ef-fettuare questa fornitura e, in tal caso, come devofatturare?

Il decreto legislativo 219/06 all’articolo 1, comma 1, lettera r)definisce distribuzione all’ingrosso: qualsiasi attività consi-stente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali,salvo la fornitura di medicinali al pubblico.Come è noto, l’art. 100 del medesimo decreto legislativo haeliminato l’incompatibilità tra l’attività di distribuzione all’in-grosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medi-cinali in farmacia, ma non ha inteso derogare, in alcun modo,alle disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento delleattività di distribuzione all’ingrosso di medicinali disciplinataappunto dal Titolo VII.In sostanza l’attività che mi cita rientra nell’attività all’ingrosso

di farmaci e lo svolgimento di essa senza autorizzazione è san-zionato anche penalmente.

Luglio 2010

LeggeSistema di videosorveglianzaHo intenzione di installare un sistema di videosor-veglianza interno alla farmacia, consistente in unatelecamera sul punto vendita aperto al pubblico edue sul retro della farmacia. Quali autorizzazionidevo richiedere e quali procedure devo seguire?

Le condizioni da rispettare per installare gli impianti di video-sorveglianza con telecamere sul posto di lavoro sono le se-guenti:1 ) le immagini registrate possono essere conservate per un pe-

riodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore; 2) i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono

essere protetti con misure di sicurezza che riducano al mi-nimo i rischi di distruzione, di perdita e di accesso non au-torizzato.

In linea generale il provvedimento non tocca le garanzie di cuiall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, che vieta il controllo adistanza dell’attività lavorativa. Pertanto, se non c’è stato unesplicito accordo con i sindacati, o non si è provveduto a ri-chiedere la dovuta autorizzazione alla Direzione Provincialedel Lavoro, l’installazione di telecamere sul luogo di lavoro èvietata, indi la prima cosa da fare per la farmacia è la specificarichiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, con appositomodulo. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza mirati alcontrollo dei lavoratori prevede una multa che va da 154 a1.549 euro, oppure l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvoche la violazione costituisca un reato più grave.Il datore di lavoro deve comunque :1) informare della presenza della videosorveglianza con appo-

siti cartelli; 2) nominare un incaricato della gestione dei dati delle video

riprese;3) posizionare le telecamere in modo mirato;4) conservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24

ore dalla rilevazione.Bisogna considerare infine che il principio consolidato è il se-guente: l’uso di una telecamera a circuito chiuso, finalizzata acontrollare a distanza anche l’attività dei dipendenti, è illegit-timo e come tale, sul piano processuale, non può avere alcunvalore probatorio (sentenza della Cassazione n. 8250/2000)ad esempio, ai fini della richiesta di risarcimento danni per lasottrazione di merci aziendali.

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42 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

La stessa conclusione può essere applicata per le sanzioni disci-plinari, poiché la Cassazione ha dato una risposta affermativanella sentenza n. 15892/2007, sostenendo che i dati acquisiti tra-mite videosorveglianza in violazione dello Statuto dei lavoratorinon possono essere un legittimo fondamento per un licenzia-mento.

Luglio 2010

LeggeRiadattamento dei locali dellafarmaciaHo in affitto il locale della farmacia e un locale sot-tostante, agibile ma finora mai utilizzato, che vorreiadibire a deposito. Quali autorizzazioni devo chie-dere?

Il controllo di idoneità dei locali della farmacia è ascritto all’au-torità comunale e all’autorità sanitaria locale. Atteso che nel suocaso non vi è spostamento di sede ma un riadattamento dei locali,ivi compreso il deposito si richiederebbe ben tuttavia una auto-rizzazione in deroga da parte dell’Asl competente alla quale deveessere inviata la relativa domanda con il nuovo progetto.

Luglio 2010

LeggeFarmacista con due laureeSono laureato in Medicina Veterinaria e in Farmacia.Lavorando in farmacia, posso esercitare la profes-sione di medico veterinario, naturalmente all’esternodella farmacia?

Ai sensi dell’art. 102 del Regio Decreto non abrogato “Il conse-guimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumula-tivo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuatol'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quellodi altre professioni o arti sanitarie”. La norma, introdotta ormai più di settant’anni fa, rimane co-munque di evidente attualità, tanto è vero che se ne è occupatauna recente sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Staton. 6409 del 01.10.2004), che ha nuovamente portato all’atten-zione degli esercenti l’attività farmaceutica le problematiche con-nesse al cumulo della loro professione con altra attività sanitaria,specie con riguardo alla ripartizione degli utili.In base alla pronuncia del Consiglio di Stato “la ratio sottesa allaprevisione di cui all’art. 102 del r.d. 1265/1934, (…) ha la evi-

dente finalità di impedire la commistione fra l’esercizio della at-tività di distribuzione e vendita delle specialità medicinali, affidataal solo farmacista, e la cura delle diverse patologie attraverso laprescrizione dei medicinali, affidata esclusivamente al medico”.Pertanto, viola il divieto di esercizio cumulativo delle professioniil farmacista che svolga, direttamente o per interposta persona(ma in sostanza restandone il titolare), attività medica anche ve-terinaria.

Luglio 2010

LeggePubblicità della farmaciaSono titolare di farmacia e da qualche tempo ho in-trapreso iniziative tra cui l’allestimento di un repartocon alimenti per celiaci e diabetici, le autoanalisi ele preparazioni galeniche. Avrei pensato di farmipubblicità con delle locandine da esporre in studimedici vicini, sempre che non sia vietato dalla vi-gente normativa.

Gentile dottore, ciò che ella si propone di fare costituisce un il-lecito deontologico ai sensi dell’articolo 20 del Codice.Indi il consiglio è quello di desistere dalla sua iniziativa.

Luglio 2010

LeggeDispensario farmaceuticoVorrei chiarimenti sull’apertura di un dispensario far-maceutico: è possibile aprirne uno in un comune di-verso da quello in cui è ubicata la propria farmaciae quali autorizzazioni bisogna chiedere?

L'apertura del dispensario è autorizzata dalla Regione in assenzadi una farmacia prevista in pianta organica e non aperta. Indi ènecessario che vi sia già prevista la sede in pianta organica. Puòessere istituito soltanto nei comuni o frazioni o centri abitati finoa 5000 abitanti. Viene affidato al titolare di una farmacia, privatao pubblica, con preferenza per il titolare più vicino, anche se ap-partenente a Comune diverso. In caso di rinuncia può essere ge-stito dal Comune. Gode di indennità di residenza e può avere ilocali assegnati gratuitamente dal Comune, in questo caso l'am-montare dell'indennità stessa viene ridotta. Il dispensario non èdotato di autonomia gestionale, per cui deve essere condottocome un'unica azienda con la farmacia che lo gestisce.

Luglio 2010

Consulenze le risposte ai vostri quesiti

Page 43: Il consulente 5-2010

LeggeIl Comune chiude la stradaIl Comune chiude periodicamente per un paio digiorni la strada dove è ubicata la mia farmacia, in oc-casione di concerti nella vicina piazza, per permetterei lavori. Questo causa un drastico calo dell’affluenzadella clientela. Poiché in realtà la strada sarebbe per-corribile, vorrei sapere se esiste una legge cui appel-larsi per chiedere al Comune di permettere ilpassaggio solo per i clienti della farmacia.

Egregio dottore, purtroppo la sua situazione è abbastanza fre-quente, ma per legge nulla osta che il comune ponga in essere tuttii provvedimenti al fine di organizzare sue attività specifiche e forseinutili, che possono anche richiedere anche un’attenzione dalpunto di vista della sicurezza. Penso che altre attività come la suasi trovino nelle medesime condizioni ed occorrerebbe una istanzacomune anche di cittadini che soffrono di codesto disagio.Dal versante giuridico non ravvedo tuttavia la fattispecie dell’in-terruzione del pubblico servizio.

Settembre 2010

Preparazioni MagistraliDecotti di vino con miele ed erbe Ho richieste di una linea alternativa che usa decottidi vino con miele ed erbe (con contenuto di alcol dicirca 5 volumi), in parte con ricetta medica e in parteno. Vorrei sapere se è consentito prepararli in anti-cipo in piccoli lotti (flaconi da 500 ml) e tenerli a di-sposizione dei miei clienti.

Avendo a disposizione una ricetta medica, la preparazione è ditipo magistrale e pertanto deve essere allestita rispettando laquantità indicata in ricetta. Qualora non avesse una ricetta me-dica, la preparazione può essere considerata un prodotto erbori-stico, senza alcuna indicazione riguardante la finalità terapeutica,e può essere allestita fino, al massimo, a 3 kg da detenere in farma-cia, qualora i componenti fossero tutti presenti nella lista di erbeammesse dal Ministero della salute. In ogni modo però consideriche la farmacia deve essere munita della licenza rilasciata dall’Uffi-cio tecnico di Finanza (UTF) per il commercio dell’alcol etilico.

Giugno 2010

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44 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Consulenze le risposte ai vostri quesiti

Preparazioni MagistraliMedicinali o integratori in perleSono un farmacista preparatore e le scrivo per avereun chiarimento. Posso acquistare delle perle, peresempio di omega 3 o perle di olio di borragine inconfezioni da 1.000 o 10.000 pezzi e ripartirle in con-fezioni più piccole per poi dispensarle ai miei clienti?Ho limitazioni da un punto di vista legislativo?

Le perle sono una forma farmaceutica già finita che, a secondadei componenti, può appartenere a diverse categorie:- un medicinale;- un alimento speciale destinato ad una alimentazione partico-

lare (DLvo 111/92);- un integratore alimentare (DLvo 169/04).Nel caso di un medicinale il prodotto richiede l’Autorizzazioneall’Immissione in Commercio (AIC) e quindi un confeziona-mento, un’etichetta ed un foglietto illustrativo predeterminati estabiliti con Decreto Ministeriale.La produzione ed il confezionamento di un alimento speciale odi un integratore alimentare, invece, si può effettuare solo in sitiproduttivi autorizzati dal Ministero della Salute, previo avviodella procedura di notifica (www.ministerodellasalute.it). In con-clusione non può acquistare perle, né ripartirle, né dispensarle.

Luglio 2010

FiscoVitalizio contestato dal fiscoAlla morte di mio padre, titolare della farmacia, av-venuta 11 anni fa, la farmacia rimase a me. Essendoil valore maggiore tra le cose cadute in eredità, dovevoconguagliare gli altri eredi, cioè mia madre e mio fra-tello. Mio fratello lo liquidai subito, mentre a favoredi mia madre accesi una rendita vitalizia. Tale importoera sempre stato imputato come costo della farmacia,con conseguente beneficio fiscale.Lo scorso anno il commercialista mi ha comunicatoche in una farmacia con situazione analoga, a se-guito di accertamento fiscale l'agenzia contestavatale operato, con conseguente contenzioso e soc-combenza, in quanto la rendita vitalizia è “ una sem-plice modalità di pagamento dell'acquistodell'azienda”, con recupero delle somme spesate, in-teressi ecc. Venendo meno il beneficio fiscale i mieicongiunti sarebbero disposti ad accettare una cifrainferiore, che non scaricherei, con benefici anche

sulla reversibilità delle pensioni che mia madre per-cepisce. Rimane il problema di cosa fare della rendita: un no-taio mi suggerisce di estinguerla, ma in tal modo do-vrei pagare una imposta non indifferente, calcolatase non sbaglio sulla cifra residua moltiplicata per 20anni, mentre un altro semplicemente di ridurla e ov-viamente non portandola più a bilancio. Cosa mi consiglia?

Avrei bisogno di vedere l’atto con cui fu prevista la rendita vita-lizia per darle un’esauriente risposta, essendo una consulenzascritta e a distanza mi limito per correttezza, stante la complessitàdel caso, a fare un paio di riflessioni.Mi pare di capire che la rendita fu istituita quale conguaglio nelladivisione ereditaria, indi non si tratterebbe di un onere modale,bensì di strumento di semplice parificazione nella “spartizionedella massa ereditaria”, certamente non imputabile a costo dellafarmacia.Gli accertamenti sul “vitalizio” riguardano normalmente le ces-sioni di azienda contro pagamento di rendita in quanto la Cas-sazione, con un ragionamento assolutamente non condivisibile,riterrebbe la cessione della azienda e la costituzione di renditadue negozi giuridici separati con conseguente tassazione dellaplusvalenza, cosa ad ella non imputabile in quanto si tratterebbedi fattispecie diversa e comunque prescritta.Non mi è chiaro il consiglio del suo notaio: estinguerla significanon elargirla più, ovvero capitalizzarla, cioè a dire versare a suamadre una cifra a forfait, in quanto le soluzioni sarebbero diverse,ritenendo che in entrambi i casi, non trattandosi di cessione diazienda avvenuta, bensì di conguaglio da divisione ereditaria exarticolo 713 e successivi, non sarebbe soggetta a tassazione equindi a ripresa da parte dell’Agenzia delle entrate.Le consiglierei di farsi assistere da fiscalista (o fare approfondiredal suo consulente) in quanto la materia mi appare delicata e ne-cessitante di un’analisi approfondita anche documentale.

Luglio 2010

FiscoVendita quote S.N.C.In una snc con due soci A e B al 50% ciascuno (valorequote totali ad es. pari a 100) subentrano C e D pa-gando 120; A e B dovranno pagare al fisco il 49,72%su 20, con successiva tassazione ordinaria.Possono C e D portare in ammortamento tantoquanto pagheranno al fisco A e B?Fiscalmente cambia qualcosa, sia per chi compra sia

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45il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Consulenze in collaborazione con l’ACFI Associazione Consulenti Farmacie Italiane

per chi vende, se le quote venissero comprate da ununico soggetto, persona fisica o altra farmacia snc?

In primis mi permetto di evidenziare l'art. 2, comma 229, dellal. 191/09 (Finanziaria 2010), che proroga il termine concessoalle persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, perla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate,prevista dall'art. 2 d.l. 24 dicembre 2002, n.282.La rideterminazione può essere effettuata per le partecipazioni ei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010.L'imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del cespitee può essere pagata in un massimo di tre rate annuali di pari im-porto a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010.Le aliquote d'imposta sono fissate al: 4% per i terreni agricoli, le aree edificabili e le partecipazioni qua-lificate (sopra il 25%);2% per le partecipazioni non qualificate (al di sotto del 25%). Se si utilizza codesta procedura la tassazione appare più modesta,verificate quindi se rientrate nella possibilità di accedervi.Il valore di acquisto della partecipazione non è ammortizzabile(solo il valore d’acquisto dell’azienda farmacia lo è). Circa l’ultimoquesito preciso che nulla cambia se l’acquirente è unico e che anorma dell’articolo 7 della Legge 362/1991 una società di far-macia non può acquistare quote di società di altra farmacia.

Luglio 2010

LeggeProcedimento disciplinare eprocedimento penaleUn mio collega mi chiede se l’Ordine dei farmacistipuò emettere una lettera di convocazione per aprireun procedimento disciplinare nei suoi confronti e so-spendere nell’immediato qualsiasi decisione in me-rito, in attesa che la giustizia ordinaria, che stafacendo delle indagini sulla sua farmacia, per unpresunto reato di truffa nei confronti dell’Asl, emettauna sua definitiva sentenza. In sostanza può l’Ordineconvocare un suo iscritto e sentirlo in merito a fatticoperti da segreto istruttorio, in quanto le indaginisono ancora in corso?P.S.: la caduta in prescrizione di un tale eventualereato, da che data bisogna calcolarla? Dall’ultimogiorno in cui viene ipoteticamente commesso talereato, dal primo giorno, o fa fede la data in cui vieneinviata la raccomandata contenente la lettera di con-vocazione?

Come è noto, quando risultano fatti che possono formare oggetto

di procedimento disciplinare, il presidente dell’Ordine, verificatenesommariamente le circostanze, assume le opportune informazionie, dopo aver sentito il farmacista, riferisce al Consiglio direttivo perle conseguenti deliberazioni. Tali deliberazioni possono consisteresia nella decisione di instaurare un procedimento disciplinare, sianella decisione di non instaurarlo. Il problema che ella pone è la verifica di quello che sia il rapportoche intercorre tra procedimento disciplinare e procedimento pe-nale. Per quanto concerne i casi in cui l’incolpato sia sottoposto,per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, anchea procedimento penale, la Corte di Cassazione, con le sentenzeSez. III n. 8141/2001 e n. 636/2007, ha chiarito che l’avvio delprocedimento penale e tutti gli altri suoi atti di natura propulsiva,probatoria e decisoria determinano, con effetto istantaneo, l’inter-ruzione della prescrizione dell’azione disciplinare.Resta fermo che, in base al disposto dell’art. 44 del DPR 221/1950,il professionista “a carico del quale abbia avuto luogo procedimentopenale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fattoimputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussi-stenza del fatto o per non averlo commesso”.Sempre in materia di rapporti tra procedimento disciplinare e pro-cedimento penale, è opportuno ricordare che il Codice di proce-dura penale non prevede l’obbligo di sospendere il procedimentodisciplinare qualora l’incolpato sia sottoposto, per i medesimi fatti,a procedimento penale. Peraltro, con sentenza a Sezioni Unite n.4893/2006, la Corte di Cassazione, discostandosi dal precedenteorientamento giurisprudenziale che affermava la piena autonomiadei giudizi penale e disciplinare, ha ritenuto che, in ipotesi di ad-debito disciplinare per i medesimi fatti contestati in sede penale, siimpone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza diquello penale, atteso che dalla definizione di quest’ultimo può di-pendere la decisione del procedimento disciplinare.Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, l’Art. 158 cod.pen. afferma: Il termine della prescrizione decorre, per il reato con-sumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dalgiorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato perma-nente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsidi una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giornoin cui la condizione si è verificata.Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il ter-mine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.è chiaro che poi vi sono tutte le ipotesi di interruzione della pre-scrizione o di sospensione che non è possibile qui riassumere, do-vendosi fare un mini trattato di diritto penale.Il suo avvocato certamente, valutate le condizioni sussistenti chenon sono a mia conoscenza sul caso specifico, le potrà dare mag-giori chiarimenti in merito.

Luglio 2010

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46 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

FiscoGli aiuti materiali al personaledipendente Vorrei aiutare un mio dipendente pagandogli uncambio gomme della sua auto e magari parte delcarburante. Come procedere?

La questione non è tanto quella dell’ammissibilità sul piano“giuslavoristico” di questi benefits - sulla quale la risposta nonpuò evidentemente che essere affermativa - quanto quella dellaloro assoggettabilità a contribuzione e a tassazione. La norma fiscale (ed anche quella contributiva in virtù del-l’unificazione delle due basi imponibili, operata dall’art. 6 deld.lgs. 314/97), infatti, include nel reddito di lavoro dipendentetestualmente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunquetitolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma dierogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51,comma 1, T.U.I.R.). Conseguentemente, “aiuti” come quelli da Lei proposti - chepossono senz’altro qualificarsi come erogazioni liberali, pur setrovano senza dubbio il loro fondamento nel rapporto di la-voro – andrebbero fatalmente indicati nella busta paga del di-pendente per l’importo corrispondente e sarebbero pertantoanche conteggiati nella retribuzione, diventando per ciò stessoimponibili, per l’appunto, sia ai fini fiscali che previdenziali. Non dimentichiamo, però, che a norma del terzo comma del-l’articolo 51, T.U.I.R, non concorre a formare il reddito di la-voro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestatise complessivamente di importo non superiore - nel periododi imposta - a 258,23 euro e, quindi, fino a tale ammontare leliberalità erogate al dipendente sono completamente francheda imposte e contributi. Oltre il detto importo, però, esse rientrerebbero nel regime diimponibilità (e, si badi bene, per l’intero valore corrisposto enon soltanto per quello eccedente il limite dei 258,23 euro),riducendo, dunque, in definitiva - a parità di costo per il datoredi lavoro - il beneficio per il lavoratore.

Luglio 2010

FiscoLa vettura per il collaboratorefamiliare Sono in impresa familiare con mio figlio farmacista,e intendo acquistare un’automobile anche per lui,perché specie in questo periodo ne ha necessità perrecarsi nel dispensario; vorrei però conoscerne i van-

taggi fiscali e sapere se valgono anche quando l’autoacquistata sia usata.

Proprio considerando che Suo figlio riveste il ruolo di colla-boratore nell’impresa familiare, non possono ritenersi applica-bili le prescrizioni previste per l’auto concessa in uso aldipendente, né può valere neppure la regola (non scritta, macomunemente accettata) prevista per le società di persone, chegiustifica in sostanza la presenza di tante auto quanti sono isoci. Pertanto, la presenza di una seconda vettura (che dovrebbe inogni caso essere intestata al titolare e la fattura “indirizzata”alla farmacia) nella contabilità di un esercizio condotto informa individuale (ovvero, il che è lo stesso, nella forma di im-presa familiare) potrebbe essere oggetto di contestazioni in sededi verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria, visto chela farmacia ne possiede già una per l’esercizio dell’attività(anche se la presenza del dispensario – che è stagionale, se ab-biamo capito bene – potrebbe esserLe di qualche aiuto…). Quanto all’acquisto di un’auto usata, le norme sulla deducibi-lità (o indeducibilità) della spesa restano le stesse, salva la per-dita della detrazione del 40% dell’Iva, perché, nella gran partedei casi, l’acquisto è accompagnato dall’emissione, da parte delcedente, di una ricevuta o di una fattura senza iva esposta. Le ricordiamo che, ove Lei ritenesse di procedere a tale acqui-sto, il 40% del costo (ma con il “tetto” di spesa di € 18.076)sarebbe deducibile per quote di ammortamento (in 5 esercizi);e così pure le spese accessorie (tassa di possesso, assicurazione,carburanti, manutenzioni), anch’esse recuperabili per il 40%del loro ammontare.

Luglio 2010

FiscoLa battuta sul registratore di unimporto errato Questa mattina ho battuto sul registratore 650 europer la vendita di articoli di profumeria invece che 65euro, anche se ho potuto accorgermene ancor primadi consegnare lo scontrino al cliente. Come si rime-dia all’errore?

Anche se l’importo errato è stato evidentemente ormai regi-strato nella “memoria fiscale” dell’apparecchio, lo scontrino èstato tuttavia soltanto emesso e non rilasciato al cliente, con-sentendo così di rimediare più facilmente all’errore secondoquesto procedimento, che ci sembra tuttora il più corretto: 8 annullare l’operazione errata, indicando a mano sullo scon-

trino la dicitura “Annullato – battuto 650 euro anziché 65

Consulenze SEDIVA

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47il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

euro”; la stessa annotazione, prudentemente, dovrebbe es-sere riportata anche sul “giornale di fondo” (quando questoverrà naturalmente rimosso dal misuratore perché intera-mente utilizzato);

8diminuire manualmente il totale dei corrispettivi (che fi-gura sullo scontrino di chiusura giornaliera) dell’importoerroneamente battuto (650 euro) allegandovi lo scontrinoerrato;

8 emettere a quel cliente un nuovo scontrino fiscale con l’im-porto esatto (65 euro). Evidentemente, però, se questi er-rori si evitano, è molto meglio ….

Luglio 2010

LeggeSulla legittimità del mero ampliamento di una sede farmaceutica Sono titolare di una delle due farmacie rimaste nelcentro storico, ma il mio locale è sotto sfratto ese-cutivo da quasi due anni e non ve ne sono altri li-beri; vorrei sapere se l’unica soluzione è quella,come sembrerebbe, del decentramento in unazona periferica (ma non ce n’è nessuna commer-cialmente valida), oppure è possibile che in sededi revisione alla mia attuale sede sia aggiunta unavia adiacente dove ho opzionato l’acquisto di unlocale.

Soprattutto nei comuni demograficamente rilevanti queste vi-cende si rivelano sempre più frequenti, anche per il progressivorialzo dei canoni di locazione che nei centri storici diventanotalvolta molto onerosi per le farmacie, che a loro volta nonsempre godono di una particolare robustezza economica.Inoltre, nel suo caso, se abbiamo ben compreso, il locatore nonè ancora riuscito ad ottenere il nulla osta per l’esecuzione dellosfratto proprio per la carenza di locali disponibili all’internodella sede.Ma il diniego non può certo protrarsi all’infinito, e per di piùanche i Tar pretendono ormai da tempo che il diniego delnulla osta sia ampiamente motivato da ragioni di pubblico in-teresse strettamente connesse alla persistenza dell’esercizio inquella zona del comune; e quindi è probabile che l’ammini-strazione – anche per risolvere sbrigativamente questa “grana”– pensi di ricorrere direttamente al trasferimento della Sua sedein un quartiere periferico, avvalendosi in ogni caso dell’art. 5,primo comma, della L. 362/91. In realtà, però, questa disposizione – pur testualmente rubri-

cata “decentramento delle farmacie” – è in grado di fornire so-luzioni anche diverse da quella del mero decentramento, chedel resto è un rimedio che nel concreto può anche alterareequilibri ormai consolidati nell’assistenza sul territorio, inci-dendo così negativamente su un assetto del servizio farmaceu-tico (inteso come distribuzione degli esercizi) magari beneaderente alle esigenze dell’utenza e perciò alla distribuzionedegli abitanti (“residenti” e “passanti”); talvolta, cioè, il decen-tramento della sede può in definitiva procurare all’interessepubblico benefici persino inferiori a quelli derivanti dalla sem-plice conservazione “in zona” della farmacia che si vorrebbedecentrare (ancor più quando in un comune – come sembraessere in questa specifica fattispecie – non si siano formati ba-cini di utenza nuovi di una qualche importanza e bisognosidunque di una “propria” farmacia). L’art. 5, infatti, attinge sostanzialmente l’intero suo contenutodall’art. 1, secondo comma, del DPR 21/8/71 n. 1275 (Re-golamento alla L. 475/68), che la giurisprudenza ebbe modo– oltre venti anni fa – di definire giustamente come “norma afattispecie non tassativa, in quanto destinata ad operare in pre-senza di ogni situazione che appaia oggettivamente ricondu-cibile al tipo di interesse pubblico sotteso alla normaattributiva del potere”, definizione che pertanto va sicuramenteestesa anche all’art. 5. Indipendentemente, pertanto, da quegli “intervenuti muta-menti nella distribuzione della popolazione del comune” cuila norma espressamente si riferisce, e senza perciò dover ne-cessariamente trasferire la sede in altra zona, la Regione puònondimeno far uso dei poteri ex art. 5 soltanto modificando iconfini di una sede (soprattutto quando si tratti, come qui, diannetterle null’altro che una via adiacente). Ma questo, naturalmente, non per permettere al titolare dellafarmacia interessata di trasferire l’esercizio in un locale comun-que commercialmente migliore (perché il provvedimento ri-schierebbe in tal caso una censura per eccesso di potere persviamento), e invece quando un’attenta previa verifica dell’(at-tuale) assistenza farmaceutica nella zona abbia rivelato prefe-ribile – pena uno scadimento del livello generale dell’assistenzasul territorio – mantenervi l’esercizio oggi “sotto sfratto” ecomprovato l’inesistenza di altri locali disponibili all’internodell’odierna circoscrizione. Questi pur modesti interventi sui confini di una sede farma-ceutica possono tuttavia risultare poco graditi al titolare dellasede confinante (quella, cioè, cui viene sottratta la porzioneterritoriale assegnata all’altra), e dunque – anche per contra-stare possibili iniziative giudiziarie – l’amministrazione dovràdarsi carico di un’istruttoria esauriente (sotto i profili che ab-biamo evidenziato) e di spiegare adeguatamente nel provvedi-mento di revisione le ragioni della modifica.

Luglio 2010

Consulenze in collaborazione con lo studio associato Bacigalupo-Lucidi di Roma

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49il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Omeopatia Attività di prevenzione

Dott. Alessandro Perra (Dipartimento Scientifico Guna S.p.A.)

L’influenza

Anche quest’anno è in arrivo l’influenza e dobbiamoprepararci adeguatamente.L’influenza è una malattia respiratoria acuta, carat-terizzata da un periodo di incubazione di 48-72 ore,

causata da virus influenzali, che interessa le alte o basse vie re-spiratorie ed è spesso accompagnata da segni e sintomi sistemiciquali febbre, mal di testa, tosse, dolori articolari e muscolari,astenia e, talvolta, vomito e diarrea.Il nome della malattia sembra derivi dal fatto che gli antichi laritenevano causata, appunto, dall’influenza nefasta di alcuniastri.Il virus influenzale colpisce ogni anno una percentuale variabiledella popolazione mondiale (mediamente centinaia di milionidi soggetti). In Italia si stima che ogni anno vengano colpiti, in media, dasindromi simil-influenzali circa 5 milioni di soggetti (con circa8 milioni di soggetti colpiti negli anni di picco); i soggetti piùesposti all’infezione sono, naturalmente, quelli con un sistemaimmunitario meno “allenato” o efficiente, cioè i bambini, glianziani e i pazienti con deficit immunitari.

Il virus influenzaleIl virus influenzale si diffonde per via aerea, rendendo così i luo-ghi chiusi e affollati che tutti noi frequentiamo (scuole, uffici,mezzi pubblici, ecc.) particolarmente rischiosi per il contagio;diventa, pertanto, un dovere sociale cercare di aumentare le no-stre difese immunitarie per non diventare a nostra volta diffusoridell’epidemia influenzale.Particolarmente interessante e curioso è sapere “come passa iltempo” il virus influenzale quando non è impegnato ad amma-lare gli esseri umani. Nei periodi tra un’epidemia e l’altra il virusha bisogno di un ospite vivo, in cui riprodursi a livello intra-cel-lulare; per esempio, durante l’estate, il “serbatoio” virale può es-sere rappresentato da particolari tipi di uccelli che poi,migrando, diffondono con le deiezioni il virus sui territori cheattraversano; il secondo “ospite intermedio” è rappresentato dalmaiale da cui poi il virus influenzale si trasferisce all’uomo peruna nuova epidemia.

La prevenzione e la cura della sintomatologiaNella sua storia evolutiva il virus influenzale è diventato semprepiù aggressivo e resistente dimostrando, negli anni, di essere“molto più intelligente dei produttori di vaccini”: questi, infatti,sono solitamente efficaci soltanto su uno o al massimo 2 sotto-tipi virali, mentre il virus influenzale è diventato molto abile a“camuffarsi” per sopravvivere, sviluppando un’elevata variabilitàantigenica (antigenic shift o antigenic drift), capace di renderevana la copertura profilattica della vaccinazione antinfluenzale.Inoltre, la vaccinazione non protegge, naturalmente, da altrivirus che provocano malattie respiratorie con sintomi simili aquelli influenzali: sono più di 200 i virus antigenicamente di-stinguibili responsabili delle Sindromi Simil-Influenzali (ILI:Influence Like Ilness). In questo contesto si inserisce perfettamente il concetto di pre-

Arriva l’influenza: come prevenirla ecome curarla con l’Omeopatia.

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50 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

venzione omotossicologica; l’Omotossicologia, considerata giu-stamente da molti l’evoluzione più moderna e scientificadell’Omeopatia (che in Italia viene utilizzata da circa 9 milionidi persone), si avvale di sostanze di origine naturale (minerale,vegetale o animale) che, preparate secondo il metodo omeo-patico della diluizione-dinamizzazione sono in grado di sti-molare la capacità di autoguarigione dell’organismo; tra gli800 medicinali omeopatici prodotti da Guna S.p.A. (fondata25 anni fà e oggi leader sul mercato italiano), un’efficace ri-sposta nella prevenzione antinfluenzale è fornita, da oltre 10anni, dal medicinale Omeogriphi. Omeogriphi possiede un’elevata attività immunostimolantecome il vaccino antinfluenzale, seppure con un meccanismod’azione completamente diverso; infatti, mentre il classico vac-cino antinfluenzale stimola la produzione di quei “soldati” delsistema immunitario chiamati anticorpi, Omeogriphi, grazieai suoi componenti Anas barbariae, Influenzinum e Vinceto-xicum stimola alcune particolari cellule immunocompetentiin grado di neutralizzare il virus influenzale anche se questocambia forma rendendo vaga l’azione del vaccino che, per suadefinizione, è altamente specifico (cioè attivo solo su un ceppodi virus influenzale, ma inattivo se questo cambia anche soloun po’ la sua forma). Omeogriphi è un medicinale omeopatico complesso compostoda Aconitum napellus 5CH, Belladonna 5CH, Echinacea3CH, Vincetoxicum 5CH, Anas barbariae hepatis et cordisextractum 200K, Cuprum 3CH, Influenzinum 9CH, sacca-rosio q.b. 1 g.Grazie alla sua particolare ed innovativa composizione, Omeo-griphi viene utilizzato con successo, tanto nella prevenzionedell’influenza e delle sindromi da raffreddamento, quanto nellacura della sintomatologia acuta. Nella prevenzione la posologia consigliata è di una dose allasettimana per 6-8 settimane.Nella cura della sintomatologia acuta la posologia consigliataè di una dose ogni 6-8 ore. In questo caso, Omeogriphi si mo-stra particolarmente efficace nelle prime ore dall’insorgenzadella sintomatologia.

E se ormai l’influenza è in atto?In corso di influenza viene consigliato il riposo a letto per tuttala durata della fase acuta. Dato che la trasmissione dell'infe-zione avviene per via aerea, è molto importante osservare lenorme di isolamento respiratorio, che prevedono di evitare ilcontatto diretto con altre persone, per non esporle ad un ri-schio di contagio.La terapia proposta è spesso solo sintomatica.

Che cosa offre la medicina convenzionale?Solitamente si fa ricorso ad antinfiammatori non steroidei

(FANS), antipiretici e analgesici: il loro uso è consigliato peril controllo della febbre al di sopra dei 39° C e per il sollievo dellasintomatologia dolorosa. La principale limitazione all’uso degliantinfiammatori deriva dagli effetti indesiderati, rappresentati so-prattutto da disturbi dermatologici e gastro-duodenali.Inoltre per la Sindrome influenzale, in quanto infezione acutadelle vie respiratorie, si prescrivono ingenti quantità di anti-biotici con rischi di effetti indesiderati, scarsa efficacia e altis-simo costo economico.

Che cosa offre la medicina omeopatica?La particolare composizione dei due medicinali omeopaticiOmeogriphi ed Aconitum Heel, caratterizzata da sinergia,complementarietà e completezza d’azione, garantisce una co-pertura ad ampio spettro dell’intera sintomatologia influenzalecon una rapida ed efficace risoluzione della fase acuta.8Omeogriphi: efficace in particolare nella fase iniziale del-

l’Influenza (prime 24 ore).8Aconitum Heel: efficace in particolare nella fase conclamata

(la vera e propria sindrome influenzale). Grazie alla suacomposizione, il medicinale è attivo su una vasta gammadi sintomi influenzali: febbre (Aconitum e Bryonia), dolorialle membra (Eupatorium), processi infiammatori sull’in-tero tratto respiratorio. Ma Aconitum Heel non è solo far-maco sintomatico; esso, infatti grazie alla presenza diPhosphorus e Lachesis esplica un’importante azione difreno alla progressione settica della sindrome influenzale,proteggendo nel contempo il parenchima polmonare.

La posologia di Aconitum Heel è la seguente: 1 cpr ogni 15min per max 2 ore come terapia d’urto. Nella normale gestionedella sindrome influenzale la posologia standard è di 1 cpr. 3volte al dì.

Non trascuriamo l’influenzaLa patologia influenzale non deve essere mai sottovalutata.Il generale coinvolgimento dell’organismo, la momentaneacompromissione della risposta immunitaria, i diffusi fenomeniinfiammatori a carico delle mucose possono rappresentare ilterreno ideale per le sovrinfezioni batteriche e le conseguenticomplicanze (otite media, sinusite batterica e polmonite bat-terica secondaria), e la condizione ideale per le recidive dellamalattia.Pertanto è opportuno osservare sempre le indicazioni del pro-prio medico curante e, soprattutto, rispettare il proprio orga-nismo, i suoi tempi di ripresa e convalescenza, sostenere il suosistema immunitario, non abusare di farmaci.L’approccio terapeutico omeopatico all’influenza, proprio perquesti motivi, si configura come la scelta più opportuna, bio-logica, sicura, sostenibile, economica per difenderci dall’in-fluenza e per alleviarne i sintomi.

Omeopatia L’influenza

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51il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Distribuzione Situazione mutata

di Guido Frigato – Osservatore economico

Attenzione all’offerta scontiIl nuovo decreto legge che ha imposto ai distributori l’in-

nalzamento dello sconto minimo di legge sui farmaci diclasse A ha nuovamente rivoluzionato il sistema di offertacommerciale alla farmacia da parte del grossista. Senza

dubbio ha -giustamente- favorito tutte quelle farmacie conmeno propensione o capacità nell’articolare una congrua trat-tativa commerciale con il proprio grossista, che per scarsa capa-cità, appunto, o per retaggi del passato non avevano ottimizzatocon la necessaria attenzione l’assetto delle condizioni commer-ciali applicate sulle forniture delle referenze di Etico. Tuttaviasono molte le variabili che sono intervenute per la riscrittura deicontratti in corso.Ebbene, continuando a far tesoro delle considerazioni illustratein passato (…a ritroso…..magazzini di prossimità: celerità e ri-sparmio - partnership: investimenti e economie di scala - iden-tità, scelte di campo: riduzione e perfezionamento dei fornitori)

sono intervenute alcune variabili decisamente importanti e che,se non è troppo “ruvido” dichiararlo, spesso “lavorano” in “zoned’ombra”……… Perché ?!

Ridotti i margini di manovra del grossistaLa “forbice commerciale” per le proposte di sconto sulla classeA per il distributore intermedio si è infatti ridotta notevolmente,se non addirittura quasi azzerata: da una condizione che potevavariare da un minimo di legge del 26,70% netto fino alle mi-gliori condizioni di un 31% netto (più qualche rara volta conqualche spicciolo di decimale a “sfondare” questa super offerta).Nel primo caso lo sconto minimo permetteva al fornitore duetipi di azione: o una dilazione maggiore della tipica “franchigia”sul pagamento oscillante tra i 10 ed i 30 giorni, oppure una mar-ginalità superiore che consentiva la consegna di quelle bolle d’or-dine con importi decisamente modesti.Oggi in modo imperativo sono mutate le peculiarità delle pro-poste.

1) Inevitabile l’innalzamento dell’ordine minimo (e conseguentescelta di campo).

2) La voce pagamento presenta delle variabili rilevanti: qualcunoapplica un contributo di dilazione partendo da una “franchi-gia” 0 (zero). Ciò vuol dire che qualsiasi tipo di pagamentoè….a pagamento ! (Il distributore si trasforma così da forni-tore di prodotti con business sui farmaci ad una società chefa business finanziario).

3) Le voci comprese nel contratto quadro possono includerei Generici: anziché una proposta con sconto 34,70% netto,le referenze dei Generici di classe A vengono fatte confluire

Forse è giunto il momento di pensareseriamente al gruppo d’acquisto.

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in un contratto flat. Ma in questo caso è evidente il livella-mento verso il basso. Infatti questi prodotti vengono fattu-rati alla condizione di tutta la classe A, anziché trasferitenella voce -Generici-, che prevede per legge un tetto mas-simo di sconto più alto.

4) Le condizioni sul parafarmaco e OTC vengono sempre piùlegate al contratto con l’intento di far rientrare una quotaprestabilita. Questo perché è ormai evidente che le unichecategorie che permettono un certo spazio di manovra, econseguente marginalità al distributore intermedio, sonoproprie le ultime citate.

In pratica, alla stipula dei nuovi contratti bisognerà valutarecon molta attenzione tutte le variabili contenute nella pro-posta da sottoscrivere. Alcuni elementi possono modificarein modo decisamente importante l’offerta di base. Suonastrano? Eppure è piuttosto semplice dimostrarlo con unascrupolosa analisi.

Alcuni esempiUna “stuzzicante” offerta che contenga una proposta di scontonetto del 32% sui prodotti di classe A potrebbe risultare pri-vilegiata…..ma solo in apparenza laddove fossero state inclusealcune variabili. Un addebito di interessi nell’ordine dello 0,5% al mese a fran-chigia 0 giorni per una farmacia con pagamento a 60 giornivedrebbe già ridursi il suo sconto effettivo di 1 punto percen-tuale (0,5% mese x 2 mesi = 1% di costo). Se poi consideriamoun mix di acquisti 80% etico e 20% commerciale (parafar-maco e Otc) e teniamo conto che la fattura di interessi nor-malmente viene applicata su tutto l’importo, allora l’incidenzariferita allo sconto sul farmaco Etico è da riparametrarsiall’1,2% (in quanto anche gli importi del parafarmaco dell’Otc sarebbe gravati degli interessi di dilazione). Altra variabilepotrebbe essere l’offerta flat comprendente il farmaco Genericodi classe A, ovvero 32% anziché 34,70%. In questo caso, ipo-tizzando che mediamente una farmacia acquista il 50% delsuo fabbisogno di Generici dal grossista e che l’incidenzamedia del Generico sulla classe A è di circa il 12%, dobbiamoricalcolare il mix nel seguente modo: 2,7% di differenza in di-fetto “rispalmati” su una quota del 6% del totale (12% quotatotale farmacia – 50% di quota per acquisti diretti) abbiamoun’ulteriore differenza negativa di 0,16%. Differenza che si ag-graverebbe se per il raggiungimento dell’obiettivo stipulato ve-nissimo “costretti” a girare l’intero fatturato dei Generici conrinuncia alla percentuale di acquisto diretto. Pertanto, almenoin un primo quadro ottimistico, saremmo fino a qui su questinumeri: sconto netto 32%-1%-0,16%. Ampiamente inferioreall’iniziale invitante proposta. Il difficile arriverà quando nonavremo a disposizione gli elementi tecnico-scientifici per de-terminare le variabili delle categorie commerciali (Parafarmaco

e Otc). Infatti difficilmente potremo infondere una fiduciacieca e incondizionata al nostro fornitore intermedio e di con-seguenza non possiamo avere garanzie di un mantenimentodi sconti su qualsivoglia prodotto. Potrei infatti acquistare oggiun listino al quale è stato volutamente creato un fortissimo ap-peal con specifiche offerte a modem, che però appena realizzatiil maggior numero di nuovi contratti potrebbero venire tem-pestivamente disattivati. A quel punto sarà molto difficile va-lutare l’impatto negativo in termini percentuali. Ma possiamostare sicuri che il rischio (in certi casi) è ampiamente da valu-tare.

Il secondo fornitoreOr bene, il caso sopra esaminato riguarda la proposta di primofornitore, e altrettanto delicato diventerà equilibrare il secondofornitore. Avverrà infatti che chi sarà chiamato ad intervenirecome partner di second’ordine non si accontenterà più di cifretalvolta risicate (30, 40, 50 mila euro annui). Ma per via deicosti aumentati con il nuovo sconto minimo di legge avanzeràrichieste per un minimo annuo tra non meno di 100.000 eurofino a medie di 150.000 euro. E qui, mentre prima il problemanon si poneva per via dei minimi volumi d’affari, oggi tuttoquello che “sposteremo” a favore del secondo fornitore verràchiaramente acquistato con uno sconto minore rispetto a coluicon cui avremo redatto il contratto alle migliori condizioni.In conclusione oggi ci viene chiesta una rinnovata attenzioneai partner che eleggeremo. Come abbiamo visto nei numeriscorsi la concentrazione è in atto. Le scelte ci condurrannoverso una riduzione dei fornitori presenti. Anzi spesso sarannoalcuni fornitori stessi a desistere. E, ammettiamolo, con pienaragione per via della rigida congiuntura che si sono anch’essitrovati a gestire con l’ultima manovra.Nella riduzione dei fornitori, tra l’altro, verrà meno anche lapossibilità per il farmacista di confrontare i listini e le relativeofferte tra molteplici grossisti, facendo involontariamente ve-nire meno i termini di comparazione qualora vi fossero varia-zioni peggiorative nei prezzi di cessione. Pertanto una voltafatta la scelta diventerà più complicato “tornare indietro” eswitchare il fatturato ai concorrentiIn tutto questo bailamme Vi lascio ad una riflessione……..Non saranno ormai maturi i tempi per valutare seriamente lasoluzione di un Gruppo d’ Acquisto che nelle sue caratteristichegarantisca con trasparenza l’impegno con l’industria per collabo-razioni di un intero (minimo) anno. E di conseguenza ci pongaal riparo da tutte le modifiche arbitrali di un fornitore con minore“family feeling”.

Distribuzione Attenzione all’offerta sconti

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Fitoterapia Disturbi dermatologici post vacanza

54 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

di Simona Bianucci – Farmacista

Ricordando le vacanze …

Il periodo delle vacanze si è concluso, si torna in città,si riprende il lavoro, la scuola e la vita di tutti i giorni.Lettini ed ombrelloni sono già riposti, i costumi sononell’armadio e tutte le creme solari che abbiamo por-

tato via, sono terminate. I benefici dei giorni estivi, quandoeravamo lontani dal lavoro e dalle occupazioni quotidiane,si stanno piano piano esaurendo e già compare il desideriodi ripartire, anche solo per un ultimo week end.Chi invece, inizia a stare un po’ meglio è la nostra pelle, che,dopo esposizioni prolungate al sole, alla sabbia, al vento, puòfinalmente tornare a ricoprirsi e sentirsi più al sicuro. è moltofrequente, infatti, che sia proprio la pelle a mostrare per piùtempo l’effetto della vacanza, a causa della comparsa, peresempio, di micosi o di eritemi.

La melaleuca per le micosiPer il trattamento di micosi ed onicomicosi la fitoterapia pro-pone l’utilizzo di Vaccinium myrtillus e Melaleuca alterni-folia.

Melaleuca alternifolia appartiene alla famiglia delle Mirtaceeed è un albero dalle tipiche foglie alternate che cresce in Au-stralia, Malesia, Indonesia e Nuova Caledonia. Da questa pianta si estrae l’olio essenziale, noto come teatree oil (= olio dell’albero del tè) perché le sue foglie eranoutilizzate come succedaneo del tè dai marinai delle spedizionidi Cook. Va posto l’accento sul fatto che esistono altre duespecie di melaleuca dalle quali si estraggono altrettanti oliessenziali. Cajeput è il distillato oleoso di Melaleuca leuca-dendron; Niaouli deriva da Melaleuca viridiflora. L’olio es-senziale di Melaleuca a. va usato solo per via esterna a causadella sua azione irritante a livello dell’apparato digerente edeve contenere euca-liptolo min. 40% conpercentuali variabili dilimonene, alfa terpi-neolo, cineolo e pi-neni. Le foglie sono datempo immemorabile

usate dagli indigeni australiani per le loro proprietà disinfet-tanti generali e a livello cutaneo, mentre l’uso nei paesi occi-dentali è piuttosto recente. L’azione medicamentosa dell’olioessenziale di Melaleuca è soprattutto di tipo anti-infettivo,sia contro i batteri, sia contro alcuni virus, sia contro moltifunghi. L’azione contro i batteri è nella maggior parte deicasi di tipo battericida; i germi più sensibili sono quelliaerobi, ad esempio streptococchi e stafilococchi, ma ancheuna discreta parte di anaerobi sono distrutti da quest’olioessenziale. Si consideri che il prodotto ha un potere antibat-terico che è circa 5 volte superiore a quello del fenolo. Moltointeressante è anche l’azione dell’olio essenziale di Melaleucacontro i funghi. Essa interessa numerosi ceppi di questi pa-rassiti ed è, a concentrazioni medie o medio-alte, prevalen-temente distruttiva sui funghi interessati.Uno studio clinico ha valutato l’effetto dell’olio di melaleucasulla Tinea pedis. Un gruppo di pazienti affetti da questa ma-lattia doveva applicare due volte il giorno una crema al 10%in olio di melaleuca oppure una crema all’1% in tolnaftato,

Occorre solo lenire gli effetti negativi del-l’esposizione al sole.

Melaleuca

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55il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Fitoterapia Ricordando le vacanze …

oppure ancora una crema placebo per 30 giorni. Al termine dellasperimentazione si è visto che l’85% dei soggetti trattati con lacrema al tolnaftato erano divenuti negativi per la presenza fungo,con un evidente miglioramento clinico. Negli altri due gruppi viera un certo miglioramento clinico, più evidente nel gruppo me-laleuca, ma in nessuno dei due vi era negatività all’esame colturale.Il suo impiego è ampio e spazia da foruncoli, verruche, esantemi,punture di insetto, ustioni, afte, intertrigo, impetigine, acne dastafilococco, abrasioni e ferite, infestazioni da pidocchi e da pulci.Non mostra tossicità o effetto irritante sulle mucose. Nelle micosiungueali ed interdigitali è necessario applicare l’olio tre volte aldì fino a completa guarigione (su prescrizione medica). Melaleucaolio è ottimamente tollerato e rari sono i casi di reazioni allergi-che. Non va applicato su pelle lesionata, su occhi, naso e bocca.Se applicato su mucose va opportunamente diluito, mentre nelcaso di micosi si può impiegare in forma pura.

Piante utili per eritema ed arrossamentiTutti conoscono di sicuro Calendula officinalis e il suo impiegoa livello dermatologico. Calendula ha tipici fiori color giallo aran-cio e i Latini la chiamavano “solsequium” (=che segue il sole),visto che rivolge i suoi fiori al sole fino al tramonto, quando poisi chiudono. I componenti dell’olio essenziale sono responsabilidell’azione antifungina, antivirale ed antibatterica. Pomate di ca-lendula accelerano la cicatrizzazione, disinfiammano e hannoazione emolliente-lenitiva; sono particolarmente utilizzate in sog-getti con pelle secca, screpolata e arrossabile. Si impiegano anchenelle dermatiti da pannolino, nei trattamenti pre esposizione so-lare, nelle ustioni e nelle scottature (anche solari o da freddo).Non ha effetti tossici e non causa problemi allergici.Per il trattamento di eritemi e ustioni solari, è utile anche appli-care Hypericum perforatum, pianta erbacea perenne con larghifiori gialli. Si sfruttano le sommità fiorite raccolte da aprile adagosto che contengono olio essenziale, tannini, iperina, flavo-noidi, quercitina e procianidine. L’olio di iperico è un ottimoprotettivo e filtro solare, inoltre si applica contro le bruciature,le ulcerazioni e le piaghe. è un valido astringente per le pelli ar-rossate e delicate, un tonificante per quelle stanche e un euder-mico per quelle senescenti. L’azione protettrice nei confronti delsole è dovuta all’azione filtro dell’olio essenziale, all’ipericina cheaccelera la produzione di melanina e all’iperina, che agendo davasoprotettore diminuisce l’insorgenza di eritemi.

Altrettanto valido per il trat-tamento degli eritemi e dellescottature solari è l’impiegodi Aloe vera. L’uso di aloe ènoto fin dall’antichità: Cleo-patra e Nefertiti sapevanoche la pelle del viso e delcorpo si poteva mantenere fresca e giovane usando l’aloe; il re Sa-lomone ne elogiò le proprietà aromatiche e terapeutiche; Ales-sandro Magno sembra che conquistò l’isola di Socotra perchéricca di aloe che egli utilizzava per curare le ferite dei suoi soldati.L’aloe è chiamata “rimedio armonioso” in Cina, “Guaritrice si-lenziosa” in India e “Elisir di longevità” in Russia.Il campo dermatologico è quello nel quale aloe ha dimostratoun’efficacia reale e notevole. Il suo primo utilizzo risale al 1942,quando un ingegnere chimico americano curò una grave ustioneda sole con una polpa gelatinosa estratta da aloe; in seguito pro-seguì le ricerche e riuscì a stabilizzare il gel, evitando l’ossidazione.Attualmente il gel di aloe vera è utilizzato anche contro escoria-zioni, ferite, cicatrici, idratante di pelli secche, arrossate e scre-polate, ragadi.Comunemente si crede che il marcatoeffetto emolliente e risanante dell'Aloevera gel sia da ascrivere alla presenza inesso di polisaccaridi, ma queste sostanze,da sole, non spiegano i numerosi effettibenefici di questo gel, perciò è lecito affer-mare che le sue numerose proprietà siano il frutto di un sinergicoeffetto di questi composti con le altre numerose sostanze. Da unpunto di vista chimico, si possono distinguere tre grandi classidi componenti nell'aloe: gli zuccheri complessi, in particolareglucomannani, nel gel trasparente interno con proprietà immu-nostimolanti; gli antrachinoni nella parte verde coriacea dellafoglia ad azione lassativa e svariate sostanze di grande valore an-timicotico ed antiinfiammatorio, come sali minerali, vitamine,aminoacidi, fosfolipidi, enzimi, saponine e lignine.

Le tinture

Per eczemi, impetigo, dermatosi:25 gocce di tintura al 10-20% in un bicchiere di acqua perlavaggi e medicazioni

Dermatosi lichenificate:preparare una soluzione con 1 parte di tintura madre di ca-lendula e 3 parti di acqua bollita con cui lavare la zona; poiapplicare una pomata a base di ossido di zinco e tintura dicalendula:

Calendula tintura g 5Ossido di zinco, vaselina, lanolina ana g10

Hypericum

Aloe vera

Per toccature

Olio essenziale di cannella Olio essenziale di santoreggia ana g 1Olio essenziale di timo Vaccinium myrtillus T.M. g 30Alcool a 60° q.b.p. 125 ml

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56 SETTEMBRE/OTTOBRE 2010 il consulente della tua farmacia

Notizie pillole di salute

Nuovi farmaciDa uno studio italiano nuovaarma contro lo scompenso cardiacoItalia protagonista nella lotta contro lo scompenso cardiaco, pa-tologia invalidante diffusa tra il 2-3% della popolazione mondialee che incide pesantemente sulla qualità della vita. Un rivoluzio-nario studio è stato presentato a Stoccolma in sessione plenariaal Congresso Europeo di Cardiologia e in contemporanea su'Lancet'. L'arma che cambierà radicalmente la storia di questamalattia è la molecola ivabradina, che agisce in maniera specificaper ridurre i battiti del cuore. E le stime sul suo uso sono davverorivoluzionarie: un quarto dei morti in meno ogni anno tra glioltre un milione 200mila pazienti italiani e una riduzione del26% dei ricoveri ospedalieri. La molecola, già disponibile peraltre indicazioni, è l'unica con un'azione mirata sulla frequenzacardiaca, importante fattore di rischio. Si tratta di una molecolaantischemica immediatamente disponibile, utilizzata in pazienticon angina e per prevenire eventi coronarici. Agisce riducendola frequenza cardiaca, un fattore di rischio poco conosciuto maimportante al pari di ipertensione, colesterolo alto, fumo e so-vrappeso. Inoltre, permette una migliore ossigenazione del cuorequando è sottoposto a uno sforzo. A partire da questo Congresso,l'ivabradina diventerà una risorsa imprescindibile anche per loscompenso. Dopo venti anni dall'avvento degli ACE-inibitori edieci dai betabloccanti, arriva dalla ricerca italiana un nuovo far-maco salvavita. AGI Sanità

Reazioni avverseKetoprofene per uso topico presto con ricetta In una nota informativa concordata tra l’Agenzia Europea deiMedicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sicomunica che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano(CHMP) ha condotto una revisione scientifica dei farmaci con-tenenti ketoprofene per uso topico sulla base delle segnalazionidi reazioni di fotosensibilizzazione e di co-sensibilizzazione conl’octocrilene (filtro UV), la cui conclusione è stata che queste rea-zioni sono importanti effetti indesiderati, ma il profilo rischio/be-neficio di questi medicinali rimane tuttora favorevole. Inparticolare una nota informativa invita medici e farmacisti a farpresente ai pazienti in trattamento con ketoprofene per uso to-pico la necessità di adottare misure quali:- lavare accuratamente e in maniera prolungata le mani dopo

ogni applicazione;- evitare l’esposizione alla luce solare diretta, anche quando il

cielo è velato, compreso il solarium, durante il trattamento enelle due settimane successive all’interruzione;

- proteggere dal sole, tramite indumenti, le zone trattate;- non usare ketoprofene topico sotto bendaggio esclusivo;- interrompere immediatamente il trattamento al manifestarsi

di qualsiasi reazione cutanea dopo l’applicazione del prodotto.A seguito dell’ultima revisione, il CHMP ha raccomandato chetutti i farmaci topici a base di ketoprofene siano disponibili solosu prescrizione, tale misura sarà implementata non appena laCommissione Europea avrà recepito la raccomandazione delCHMP con l’emanazione di una decisione vincolante per tuttigli Stati Membri dell’UE.

Dalla Circolare FOFI

Contraccezione d’emergenzaFDA approva pillola dei "5 giorni dopo" La Food and drug administration (Fda) ha approvato ulipristalacetato (Ella), farmaco per la contraccezione d'emergenza dei "5giorni dopo". L'approvazione è esclusiva per l'impiego dietro pre-sentazione di ricetta medica e il farmaco essere assunto entro 120ore dopo un rapporto sessuale non protetto o dopo il fallimentodi un altro metodo anticoncezionale. Non deve essere consideratoun sistema contraccettivo di routine. Il farmaco è disponibile inEuropa dal maggio 2009 sotto il nome di EllaOne. «La sua sicu-rezza ed efficacia» spiega una nota Fda «sono state dimostrate indue trial clinici di fase III. Gli eventi avversi più frequenti durantegli studi sono stati mal di testa, nausea, dolore addominale, doloredurante il ciclo, senso di affaticamento».

Farmacista 33

RicercaAl via i test sull’uomo con lestaminaliStanno per partire negli USA i primi test sull’uomo con cellule sta-minali embrionali, su pazienti affetti da gravi patologie, quali al-cune forme di cecità e lesioni al midollo spinale. Questo avvienedopo che una sentenza di una corte federale aveva bloccato i fi-nanziamenti pubblici per questo tipo di sperimentazione. LaGeron Corp, i cui ricercatori effettueranno i test, è tuttaviaun’azienda privata, il cui amministratore delegato si è dichiaratoottimista in quanto, se tutto andrà per il verso giusto, verrà rivolu-zionata la cura di molte malattie. L’annuncio non ha mancato disollevare polemiche tra coloro che sono favorevoli ai test, chi mettein dubbio la loro sicurezza e chi invece solleva questioni etiche.

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57il consulente della tua farmacia SETTEMBRE/OTTOBRE 2010

Notizie pillole di salute

StudioGli omega 3 svolgono azioneprotettiva solo se assunti con ifarmaci Gli Omega 3 proteggono le nostre arterie contro infarto, ictuse malattie causate da aterosclerosi e trombosi, ma solo se as-sunti con i farmaci. Aggiunti invece ai cibi, in particolare a lat-ticini e margarina, non sono invece così efficaci, come haverificato uno studio presentato al Congresso Europeo di Car-diologia a Stoccolma. Uno studio condotto su 5mila pazienti,tra 60 e 80 anni, ha rilevato infatti che l'effetto benefico degliOmega 3 si produce nei pazienti che assumono dosi abba-stanza consistenti (3 grammi al giorno) sotto forma di pilloleo gel. Ciascun gruppo di pazienti ha consumato quotidiana-mente una piccola dose di margarina con diverse proporzionidi Omega 3, mentre un gruppo assumeva la medesima quan-tità quotidiana di margarina, ma senza Omega 3. In totale ognipaziente ha consumato circa 18 grammi di margarina al giorno(l'equivalente di quanta se ne spalma su due fette biscottate):in 40 mesi 671 pazienti, pari al 13,9%, hanno avuto un nuovoinfarto o un'altra malattia da aterosclerosi o da aterotrombosi,indipendentemente o meno dagli Omega 3. Secondo gli scien-ziati quindi l'assunzione quotidiana di basse dosi di Omega 3aggiunte ai latticini, in pazienti che hanno già avuto un infarto,non dà alcun vantaggio nel ridurre la probabilità. è possibileche gli Omega 3, per essere efficaci, debbano continuare adessere assunti a dosi più alte di quelle utilizzate nello studio, eche funzionino solo se assunti sotto forma di farmaco. ''è fon-damentale tenere sotto controllo i principali fattori di rischio- spiega Lidia Rota Vender, presidente dell'Associazione per lalotta alla trombosi Alt - eliminare il fumo, non assumere alcoolo droghe, ridurre il sovrappeso, tenere sotto controllo pres-sione, colesterolo e trigliceridi''.

Ansa Salute

RicercaFarmaco sperimentale, efficaciadell'81% nel melanoma Un farmaco sperimentale sviluppato da Roche e dalla biotechcaliforniana Plexxikon è stato in grado di ridurre le dimensionidel tumore nell'81% dei pazienti affetti da melanoma, un ri-sultato senza precedenti specie per un tumore così aggressivo.I dati provengono da uno studio appena pubblicato sul Nejmcondotto su PLX4032, un nuovo trattamento promettente ealtamente selettivo per i pazienti affetti da melanoma avanzatoesprimenti la mutazione BRAF (positivi alla mutazione).L'autore dello studio invita però alla prudenza perché occor-rerà valutare se questi risultati sono duraturi e soprattutto se il

farmaco aumenta la sopravvivenza globale di questi pazienti.PLX4032 agisce bersagliando e distruggendo le cellule tumo-rali portatrici della mutazione BRAF. Quest'ultimo è un im-portante mediatore della crescita e della divisione cellulare, maquando subisce una mutazione diventa causa del 60% dei casidi melanoma, la forma più mortale di tumore della pelle, edell'8% circa di tutti i tumori solidi. Il melanoma è un tumore particolarmente aggressivo e in co-stante crescita, ogni anno in Italia si registrano 7.000 nuovicasi e 1.500 decessi. La sua incidenza è cresciuta ad un ritmosuperiore a qualsiasi altro tipo di cancro, ad eccezione delleneoplasie maligne del polmone nelle donne, con un aumentodi 10 volte negli ultimi cinquant'anni, e un incremento annuodel 6% dagli anni Settanta.

Pharmastar

Nuova indicazionePrevenzione dello stroke L'Fda ha concesso a dabigatran etexilato la procedura di va-lutazione prioritaria ("priority review") per l'utilizzo nella pre-venzione dello stroke in pazienti con fibrillazione atriale. Talestatus è concesso solo ai farmaci innovativi e che colmano ungap terapeutico. Una commissione consultiva della Fda si riu-nirà il prossimo 20 settembre per esaminare e discutere i datisul dabigatran etexilato. Lo ha reso noto Boehringer Ingel-heim in occasione del corso del Congresso europeo di cardio-logia in corso a Stoccolma. Oltreché negli Usa, il processo di registrazione del farmacoper questa nuova indicazione è in corso in Europa, in Giap-pone e in altri Paesi. Dabigatran etexilato è già approvato perla prevenzione primaria di episodi tromboembolici in pazientiadulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell'ancao del ginocchio.La Società europea di cardiologia ha diffuso le nuove lineeguida per la gestione della fibrillazione atriale. Esse includonouna sezione dedicata al ruolo di dabigatran etexilato per la pre-venzione dell'ictus e delle embolie sistemiche nei pazienti confibrillazione atriale.

Pharmastar

PediatriaTutti i bambini vaccinati control’influenzaPer la prima volta le linee guida sul vaccino antinfluenzale peruso pediatrico avvisano che tutti i bambini, a partire dai seimesi di vita, vanno vaccinati, non solo quelli dei gruppi a ri-

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Notizie pillole di salute

schio. La nuova politica vaccinale porta la firma della AmericanAcademy of Pediatrics (App) e dedica particolare attenzione alceppo H1N1 nel virus stagionale 2010-2011. Il documentoriporta che il vaccino stagionale di quest'anno è trivalente econtiene antigeni A/California/ 7/2009 (H1N1),A/Perth/16/2009 (H3N2) e B/Brisbane/ 60/2008. La coper-tura avverrà con un vaccino unico per tutti, invece di due comelo scorso anno. Inoltre, il numero di dosi dipenderà dall'età edalle vaccinazioni precedenti: «Bambini di almeno nove anninecessitano di una dose, indipendentemente dalla storia vac-cinale» spiegano all’App «sotto questa età, il numero di dosisarà determinato da quante dosi di vaccino stagionale e di vac-cino anti-H1N1 sono state inoculate in passato».

Farmacista 33

MiopiaScoperte varianti genetiche re-sponsabili, presto niente più oc-chiali? Addio lenti o occhiali da vista. Tra meno di 10 anni potrebbe es-sere disponibile un nuovo collirio o farmaco in grado di preveniree curare la miopia, bloccando la crescita distorta del bulbo ocu-lare. Un gruppo internazionale di ricercatori ha scoperto le va-rianti genetiche responsabili della condizione. I risultati sono statipubblicati sulla rivista 'Nature Genetics'. La miopia è un feno-meno relativamente nuovo ma in forte crescita. L'aumento delprocesso di urbanizzazione e la crescita dei livelli di istruzione staprovocando una vera e propria 'epidemia' in alcune parti delmondo. Circa un terzo delle persone in Gran Bretagna è miope,e in Estremo Oriente è un problema ancora più grande. Ora que-sto nuovo studio, che ha coinvolto migliaia di persone in tutto ilmondo, ha cercato di individuare i geni associati con la miopia.Ebbene, i ricercatori hanno trovato una serie di variazioni delgene 'RasGRF1', che e' associato con la crescita degli occhi, chesembrano fortemente legati alla miopia, sia nel prevenirla sia nellacura. I ricercatori ora sperano di poter identificare esattamentecome influenzano la crescita dell'occhio e quindi sviluppare unaterapia efficace. In questo modo gli scienziati dovrebbero esserein grado di prevenire la distorsione del bulbo oculare e di curareil disturbo. "Non è abbastanza per la fine degli occhiali, ma chia-ramente la speranza è che (un giorno) saremo in grado di bloccarei percorsi di genetica che causano la miopia", ha detto Christo-pher Hammond del King's College di Londra, uno degli autoridello studio. "Sarà una sfida - ha concluso - e prima di almeno10 anni prima non ci sara' nessun trattamento". –

AGI Sanità

RicercaSi testa a Roma nuovo farmacocontro il tumore alla prostata Dopo i risultati positivi ottenuti negli studi clinici di Fase I e IIcondotti a New York, la terza fase della sperimentazione di unnuovo farmaco che potrebbe aprire nuove strade per la cura deltumore della prostata avverrà a Roma.Al San Camillo si è aperto l’arruolamento di pazienti affetti dacarcinoma della prostata. Lo studio consentirà di valutare l’effica-cia e la sicurezza di un innovativo farmaco per il trattamento diforme avanzate di carcinoma della prostata e in particolare del car-cinoma prostatico resistente alla castrazione. La molecola è un an-tagonista del recettore degli androgeni che agisce attraverso una“tripla azione”: blocca il legame tra il testosterone e il suo recettore,impedisce il movimento del recettore degli androgeni nel nucleodelle cellule tumorali e inibisce il legame al DNA. In tal modo hadimostrato di rallentare la crescita e indurre la morte delle celluletumorali. La somministrazione del farmaco è per via orale.

Quotidiano Sanità

ComplianceSms al paziente indisciplinatoLa bassa compliance nell’assumere i farmaci ne riduce di molto l’effi-cacia e aumenta di pari passo i costi di gestione del paziente. Ma ora,dopo l’avvio delle sperimentazioni in Usa, anche in Europa si sta perdare il via a un trial che potrebbe portare sul mercato una nuova ti-pologia di farmaci rivoluzionari. Lo studio verrà condotto a Londra,dove verrà testa l’efficacia di una pillola “intelligente”, che contieneun microchip commestibile in grado di comunicare - attraverso uncerotto posizionato sulla spalla del paziente - con un dispositivo mo-bile, uno smartphone, per esempio. Il sistema permette di rilevare seil farmaco è stato assunto secondo le modalità e le dosi prestabilite.E nei casi in cui il paziente, per errore o scarsa disciplina, non fa tuttoa dovere il telefono emette un segnale di allarme o invia un sms. Ilfarmaco che verrà sperimentato è una comune associazione tra unbeta bloccante e un diuretico, ma ciò che interessa comprendere -per una volta - non è l’efficacia dei principi attivi, bensì quella deldispositivo. Il sistema, denominato Raisin, è in grado inoltre di mo-nitorare il battito cardiaco ed altri parametri, come la posizione delpaziente durante il sonno. Informazioni indispensabili per verificarel’efficacia di questa specifica tipologia di farmaci e aggiustare even-tualmente la terapia. Questa nuova tecnologia è impiegabile con tuttele tipologie di pillole e negli Stati Uniti è stato già testato in abbina-mento a farmaci per il diabete, il trapianto d’organo, i disturbi psi-chiatrici e la tubercolosi.

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