The World Of Il Consulente numero 2

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IL CONSULENTE NUMERO 2 31 MARZO 2011 ADALBERTO BERTUCCI Perchè mi autodenuncio ANDREA TOMMASINI Intervista alla grande soprano Anna Cuò ROBERTO DE LORENZIS Riforma Enpacl: quando strutturale fa rima con virtuale DOMENICO MARIANI I contenuti della sentenza LUCIANO OLIVETTI Da manovale a ingegnere Pubblicazione Quindicinale Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma THE WORLD OF

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House Organ del Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro di Roma

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IL CONSULENTE

T H E W O R L D O F

NUMERO 2 31 MARZO 2011

IL CONSULENTE

NUMERO 2 31 MARZO 2011

ADALBERTO BERTUCCI

Perchè mi autodenuncio

ANDREA TOMMASINI Intervista alla grande

soprano Anna Cuò

ROBERTO DE LORENZIS

Riforma Enpacl: quando

strutturale fa rima con virtuale

DOMENICO MARIANI I contenuti della sentenza

LUCIANO OLIVETTI Da manovale a ingegnere

Pubblicazione Quindicinale Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

T H E W O R L D O F

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IL CONSULENTE

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NUMERO 2 31 MARZO 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

I N D I C E

I n F o c u s

R u b r i c h e

Luciano Olivetti

Da manovale a ingegnere

OYASUMINASAY: il dolore del Giappone

raccontato e cantato dalla grande soprano Anna Cuò

L'ora del coraggio

6

10

In copertina: Terremoto

in Giappone, marzo 2011

AA.VV.

18

I contenuti della sentenza

12

20

Voci dal Territorio

La Consulta VII

22

Vita nell'Ordine..Ordine nella Vita

CDL - Card - La Forza dell'Unione

NUMERO 2 31 MARZO 2011

Riforma Enpacl: quando

strutturale fa rima con virtuale

4

2

2

Roberto De Lorenzis

Andrea Tommasini

26

Pasquinate

Il Pelo nell'uovo

Domenico Mariani

CONTINUA IL GRANDE SUCCESSO DELLA RIVISTA!

Alla chiusura di questo numero, il precedente n. 1 aveva

registrato 5.604 contatti IP e quasi 97.500 pagine aperte !

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Tutti voi avre-

te seguito, ne

sono certo, le

vicende relati-

ve alla re-

cente Senten-

za della Cassazione penale che,

unica nel recente panorama giuri-

sprudenziale, ha inaspettatamente

sancito l’illegittimità della attività

di consulenza fiscale prestata dal

consulente del lavoro a favore di

imprese e lavoratori autonomi. Sia-

mo i primi ad essere consapevoli

della occasionalità che contraddi-

stingue questo isolato dispositivo,

che certamente non metterà a ri-

schio il lavoro (in taluni casi preva-

lente) di tantissimi Colleghi. E

tuttavia mi sono sentito in dovere

di dare un segnale forte a tutti i

Colleghi, cancellandomi

dall’Ordine dei commercialisti,

cui ero iscritto (ho la doppia iscri-

zione) e, contestualmente, autode-

nunciandomi alla autorità penale

per esercizio abusivo della profes-

sione.

Le ragioni di questo gesto sono es-

senzialmente due: in primo luogo,

pur nella consapevolezza della

occasionalità dell’intervento dei

giudici di legittimità, ritengo

insufficienti , e forse esiziali, i rime-

di posti in essere a tutela della

Categoria. Dotare i Colleghi di

un atto di diffida da utilizzare a

fronte di impedimenti della attivi-

tà di consulenza fiscale non mi

sembra proprio il massimo: i

Colleghi, ne sono certo, oltre a co-

noscere perfettamente la normati-

va che li legittima in campo

fiscale, sono certamente in grado

di redigere in piena autonomia un

atto del genere. Il secondo dei

motivi che mi hanno spinto a

compiere questo gesto trova giu-

stificazione non tanto nelle ragio-

ni della mente, quanto – piuttosto

– nelle ragioni del cuore. Come

tutti i Colleghi sanno mio padre,

quasi venti anni orsono, si autode-

nunciò alle autorità penali per

molto meno ed ottenne una stori-

ca sentenza della Cassazione che

segnò l’inizio di un lungo cammi-

no che ha condotto i Consulenti,

oggigiorno, ad essere pari agli

altri professionisti nel campo fi-

scale.

Sono certo che oggi, in una situa-

zione simile, Egli avrebbe fatto

esattamente la stessa cosa. Il ri-

spetto che nutro per la sua memo-

ria, unitamente al rispetto verso i

Colleghi ed al senso di responsa-

bilità che mi deriva dalla carica

che mi onoro di rivestire, mi

hanno indotto a compiere lo stes-

so gesto.

Oggi come venti anni orsono. E

per i prossimi venti anni, se sarà

necessario.

T H E W O R L D O F

PERCHE' MI

AUTODENUNCIO

AD

AL

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TU

CC

I

IL CONSULENTE

Direttore responsabile

Comitato scientifico

Gabriella Di Michele - Aldo

Forte - Giuseppe Sigillò

Massara - Pierluigi Matera -

Antonio Napolitano - Mauro

Parisi - Vincenzo Scotti -

Virginia Zambrano

Antonio Carlo Scacco

Progetto grafico e digitalizzazione

Antonio Carlo Scacco

Editore

NUMERO 2 31 MARZO 2011

2

T H E W O R L D O F

House Organ del Consiglio provinciale dell'Ordine dei

Consulenti del Lavoro di Roma Pubblicazione quindi-

cinale.

Redazione

Eleonora Marzani

Massimiliano Pastore

Daniele Donati

Giuseppe Marini

Andrea Tommasini

Aldo Persi

Care Amiche, cari Amici

Ordine dei Consulenti del Lavoro -

Consiglio Provinciale di Roma

00145 Roma - via Cristoforo Colombo, 456

Tel. 06/89670177 r.a. - Fax 06/86763924 -

Segreteria: [email protected]

Ente di Diritto Pubblico - Legge 11-1-

1979 N.12

Per contributi e suggerimenti

Questo numero è stato chiuso in redazione il 30

marzo 2011

[email protected]

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NUMERO 2 31 MARZO 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

Abbiamo scelto di commentare musicalmente questo numero della rivista con il brano giapponese dal tito-

lo OYASUMINASAY per il dolcissimo contenuto delle sue parole che rendono omaggio e tributo alla

tragedia di proporzioni apocalittiche che ha colpito i nostri fratelli Giapponesi. A spiegarci il testo di

questa canzone la straordinaria cantante lirica Anna Cuo’, che ho potuto intervistare grazie alla sua

straordinaria disponibilità della quale noi tutti la ringraziamo ed in forza di una amicizia che ci ha visti

lavorare insieme lo scorso 19 marzo in Genova, dove il tema musicale di questo numero, era inserito

all’interno della scaletta musicale che ha trovato luogo presso il Casino dei Nobili in Genova. Uno

straordinario spettacolo per la Regia di Francesco Garramone, nel quale la Signora Cuo’ ha fatto vibra-

re con la sua voce dolcissima i cuori del pubblico che ivi ha potuto convenire. Assistente alla Regia ed

organizzatore era il sottoscritto, al Violino David Simonacci, al Violoncello Giorgio Matteoli, al piano-

forte Lucio Perotti. Ballava Tommaso Renda per le Coreografie di Ilenia Montagnoli.

IL DOLORE DEL GIAPPONE

RACCONTATO E CANTATO DALLA

GRANDE SOPRANO GIAPPONESE

ANNA CUO'

Anna, ci puoi raccontare il si-

gnificato piu’ profondo di que-

sta canzone con la quale hai

fatto battere forte i cuori della

gente e contemplare con misti-

ca solidarietà, il dolore del popo-

lo Giapponese?

Sono appena rientrata da un

concerto tenuto nella splendida

città di Genova, dove abbiamo

condiviso una straordinaria espe-

rienza di riflessione e propagazio-

ne del messaggio di solidarietà al

mio popolo. Infatti, tra i vari

pezzi scelti per l'evento, peraltro

in tempi assolutamente non so-

spetti, c'era un pezzo giapponese

non molto conosciuto ma, di un'

armonia ed una dolcezza

disarmanti, come lo sono l'arte e

la cultura di questo Paese.

Il brano si intitola " Oyasumina-

sai ",che significa Buona-

notte...ma dietro questa semplice

parola, nel testo della canzone,

c'è una poesia che racchiude un

grande messaggio di speranza,

perchè non parla di un giorno fini-

to ma di un giorno che sembra fi-

nire nell' attesa del nuovo giorno.

Il testo della canzone si traduce

in " in attesa che l'ombra degli

alberi, mossi dal vento, ricominci

a danzare sulla porta...in attesa

che gli uccellini ricomincino a

cantare....in attesa che la monta-

gna splenda di nuovo...in attesa

che la notte si allontani...buona

notte!”

E’ come se il destino lo sapesse, è

davvero il sentimento che in que-

sto momento, sopra ogni cosa, vi-

ve in noi giapponesi e non solo..

La speranza di un “Nuovo Doma-

ni”! Sono rimasta commossa, che

il pubblico ed i miei colleghi - o

meglio amici -, abbiano parteci-

pato insieme a me con immensa

e sincera emozione e condivisio-

ne, non facendomi così sentire so-

la, in un momento davvero

difficile per me personalmente

ma ancora piu’ in grande per il

mio popolo.

Puoi farci avere qualche tua

sensazione ed esperienza perso-

nale o familiare su questo

incredibile evento sismico e

sullo tsunami?

Tutti nel mio paese aspettavamo

da tempo, un forte terremoto

annunciato più volte da molti si-

smologi ma che mai nessuno

avrebbe immaginato una tragedia

di queste dimensioni. Questo ci

OYASUMINASAY

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Andrea Tommasini

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NUMERO 2 31 MARZO 2011

deve far riflettere su molte scelte fu-

ture! Perchè nessuno se l'aspetta-

va, ma è arrivato.... l'11 Marzo

2011... in un attimo, un sobbalzo

fortissimo...e poi, un interminabile

scossa che spostava ogni cosa e

persona...non finiva mai...lunghissi-

ma...inaspettatamente prepotente e

insistente...!! Poi, tutto si calma, ci

si rialza tutti , ci si organizza subi-

to senza panico, si riassicura,

pensando subito agli altri e incredi-

bilmente ci si rende conto che

nulla è crollato.

Poi di colpo cominciano a suonare

le sirene ,annunciando l'arrivo

dello Tsunami, ma tutti sanno, cre-

dono, da quello che hanno impa-

rato , di avere un po' di tempo per

organizzarsi e scappare, chi si

incammina velocemente a prende-

re i figli a scuola, chi esce dal lavo-

ro per andare a casa in contro alla

propria famiglia... ma in un atti-

mo...il mare avanza ...e travolge

tutto!!!

Questa volta non ha potuto lascia-

re nemmeno quel poco tempo ,

perchè spinto da una forza più

grande di lui! In un istante miglia-

ia di vite... di storie... di famiglie

spezzate!!

Tutto questo ve lo posso racconta-

re grazie ai racconti dei miei fami-

liari e amici, avendolo io vissuto,

come voi, da qui e guardando nei

giorni la tv, con un profondo senso

di angoscia, di colpa, di impotenza

di inutilità che è indescrivibile.

E poi 12 ore interminabili senza riu-

scire a prendere la linea con nessu-

no...prima di scoprire che grazie a

Dio stavano tutti bene... beh avrei

dato la vita in quei momenti spa-

ventosi, per essere al posto alme-

no di mia madre, per non farle

vivere quel terrore da sola! Dio

che incubo...e in più dover conti-

nuare a lavorare, a condurre una vi-

ta “ Normale “, mentre dall'altra

parte del mondo tutto si distrugge-

va e non si riusciva a comunicare.

E’ il mio paese e insieme ad esso

vi è tutta la mia famiglia. E’stato e

continua ad essere davvero molto

difficile! Ma sento e ho vissuto

sulla mia pelle in questi ultimi 10

giorni, una grande solidarietà ed

ammirazione verso il mio popolo

e questo, mi dà speranza!

Qual è secondo te il messaggio

contenuto in questo evento ri-

spetto all’evoluzione del tuo po-

polo?

Anche se potrà sembrare una

follia, sento che questa Catastrofe

Naturale e Nucleare. non sia stata

solo una Disgrazia ma un qualco-

sa che porterà ad un cambiamento

Positivo! E voglio credere che il

fatto che sia accaduto proprio lì,

anche se il mio paese, non sia

stato un caso. Da questo evento è

emerso quello che è realmente

anche agli occhi del mondo. Non

solo il paese del sushi, della tecno-

logia, della forma, dell'educazio-

ne, ma un paese popolato da

persone, sì minute, si un po' “Tutte

Uguali” come si dice in occidente,

ma che in realtà hanno dimostrato

già in passato e ancora oggi, che so-

no dei giganti di rispetto, dignità,

compostezza, coraggio. Auspico

sinceramente che possano essere

di grande esempio ed insegna-

mento a tutto il mondo che, in un

momento cosi tragico e triste in

molti sensi e fronti, ne ha davvero

bisogno!

Nell’archetipo di riferimento

dell’esempio, su cosa ritieni che

possa giungere al mondo l’inse-

gnamento piu’ grande?

Nella tristezza di tutte queste vite

strappate alla Vita stessa, sono

orgogliosa che siano anche la dimo-

strazione che non è l'Esteriorità,

che tanto in Occidente ci persegui-

ta ultimamente, a rendere una

persona od un paese più capace ,

intelligente , dignitoso, ma solo

quello che siamo e che scegliamo

di essere e di diventare. Nella vita

si può anche sbagliare (riflettendo

su questa tragedia nucleare inces-

sante ) ma l'importante poi è

rendersene conto e avere l'umiltà

e la dignità di chinare la testa, sa-

per chiedere perdono, prendersi le

proprie responsabilità a costo di

perdere tutto, guardare avanti

pensando davvero a un futuro mi-

gliore per tutti noi e smetterla di

pensare solo a se stessi. Le grandi

tragedie insegnano a liberarci dei

propri egoismi e delle orride abitu-

dini che l’ego struttura negli indi-

vidui. Rompere quella lente che

deforma l’esistenza portando l’uo-

mo a guardanre solo i propri inte-

ressi, cercare in tutti i modi di non

ripetere gli stessi errori , anche a

costo di ricominciare tutto da

capo e anche...per non dimentica-

re chi siamo realmente nella no-

stra anima e nel nostro cuore.

Possiamo dunque affermare che

le anime che hanno perso la loro

vita terrena in questa tremenda

tragedia, possano essere conside-

rate anime elette alla stregua e

dignità degli eroi?

Credo proprio di si. Il loro sacrifi-

cio umano, sul piano animico ed

evoluzionistico sicuramente può

essere letto “in onore” di tutti que-

gli angeli che non ci sono più e

tutti quegli eroi ,che hanno scelto,

in modo più o meno consapevole,

di sacrificare le loro vite, in pas-

sato e oggi , per salvaguardare

l'esistenza dell'intera umani-

tà!....Credo che abbiano trovato

questo grande coraggio,

pensando principalmente alla vi-

ta e al futuro dei loro figli e

quindi dei Nostri.. e questa volta

non dobbiamo e non possiamo

più dimenticarlo!

OYASUMINASAY

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L'ORA

DEL

CORAGGIO

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L'ORA

A seguito della sentenza della Corte di cassazione (VI penale)

n. 10100/2011 che ha messo in discussione la competenza in

materia di assistenza fiscale e contabile prestata dai consulenti

del lavoro a favore di lavoratori autonomi ed imprese, Il Presi-

dente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del

lavoro di Roma, Adalberto Bertucci, si è sospeso dall’Ordine

dei dottori commercialisti ed esperti contabili (al quale era

contestualmente iscritto) e, contemporaneamente, si è autode-

nunciato alle autorità penali per violazione dell’articolo 348

c.p. (esercizio abusivo della professione). Come si ricorderà la

sentenza ha sancito il divieto per il consulente del lavoro di

svolgere un'attività “tipica” quale quella della consulenza fisca-

le alle aziende ed ai professionisti, pena l’integrazione del reato

di cui all’articolo 348 c.p.. Si tratta di una sentenza assoluta-

mente singolare nel consolidato orientamento giurisprudenzia-

le, che oltretutto, contrasta con la normativa vigente ( basti

pensare al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale prevede

per i consulenti del lavoro il patrocinio e la rappresentanza pie-

na per il contenzioso davanti alle commissioni tributarie , e la

conseguente possibilità di redigire e discutere ricorsi aventi per

oggetto qualsiasi tributo)

AUTODENUNCIA DEL

PRESIDENTE ADALBERTO

BERTUCCI PER ESERCIZIO

ABUSIVO DELLA

PROFESSIONE

DEL

CORAGGIO

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CORTE DI CASSAZIONE:

LA

STORIA

SI

RIPETE

QUASI 20 ANNI ORSONO ORESTE BERTUCCI,

AUTODENUNCIATOSI PER ESERCIZIO ABUSI-

VO DELLA PROFESSIONE IN MATERIA DI AS-

SISTENZA FISCALE E CONTABILE, OTTENEVA

UNA STORICA SENTENZA DELLA CASSAZIO-

NE A PROPRIO FAVORE (N. 8685/1993).

Come è a noi tutti noto, in data 21.06.1993 la Sesta Sezione Penale della Suprema

Corte di Cassazione - su ricorso proposto dal Presidente Oreste Bertucci, che all’uopo

si era addirittura autodenunciato per ottenere una pronuncia giudiziaria in materia di

rapporti tra attività di esclusiva competenza dei commercialisti rispetto a quelle esercita-

bili legittimamente dai consulenti del lavoro – aveva espresso il seguente principio di di-

ritto: “Non integra esercizio abusivo di professione (art. 348 c.p.) di dottore

commercialista da parte di un consulente del lavoro la tenuta della materia fiscale e

della contabilità, relativa a piccole e medie imprese assistite nell'ambito dell'attività di

mero rilevamento, annotazione, catalogazione, accorpamento e trascrizione di dati,

aventi rilevanza contabile e fiscale, e costituisce pratica di scarso rilievo professionale,

non implicando necessariamente contributi di consulenza tecnico-contabile, di stime

commerciali e finanziarie, di verifica e revisione dei bilanci, di amministrazione e liqui-

dazione di aziende, riservate ai dottori commercialisti. Essa, pertanto, deve essere rite-

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CORTE DI CASSAZIONE:

LA

STORIA

SI

RIPETE

nuta attività di natura "affine" che rientra nella generale competenza del consulente del

lavoro (artt. 1 e 2 legge 11 gennaio 1979, n. 12). Tale attività non cambia natura

quando, anzichè essere effettuata su scritture e documenti interni all'azienda, sia trasfe-

rita su dichiarazioni e denunzie destinate a essere esibite ad uffici pubblici, compresi

quelli fiscali, semprechè non sussiste la necessità di una consulenza contabile o

commerciale generale ….... Nell’esprimere il principio di cui in massima, la Suprema

Corte ha altresì precisato che “Il processo penale non conosce azioni dichiarative, per

cui non possono prospettarsi al giudice problemi di carattere generale, non necessari

alla soluzione del caso concreto, ma diretti a fornire più ampie indicazioni sul

comportamento futuro per altri soggetti o categorie di soggetti, che si troveranno ad

interpretare le norme giuridiche. Ne consegue che il giudice penale non può affrontare

e risolvere i problemi relativi alla generale competenza professionale dei consulenti

del lavoro ed all'eventuale riserva di competenza in materia fiscale in favore dei dotto-

ri commercialisti e dei ragionieri, se nel caso di specie oggetto della denuncia è l'attivi-

tà di "tenuta della materia fiscale, relativa a piccole e medie imprese ... assistite

nell'ambito della attività di consulenti del lavoro", sicuramente rientranti nella compe-

tenza di questi ultimi. (Fattispecie in tema di esercizio abusivo di professione (art. 348

c.p.) di dottore commercialista da parte di un consulente del lavoro, presidente

dell'albo dei consulenti del lavoro, autodenunciatosi allo scopo di provocare una pro-

nuncia giudiziaria che sancisse la legittimità dell'attività nei confronti degli apparte-

nenti alla categoria professionale da lui rappresentata. La Corte di cassazione ha

annullato senza rinvio la sentenza di condanna impugnata dall'imputato) (Cass. pen.,

Sez. VI, 21/06/1993, n. 8685, Bertucci, in Mass. Pen. Cass., 1994, fasc.3, 21; in Cass.

Pen., 1995, 916, 955, nota ANGELO).

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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

Desidero complimentarmi

con L’Ordine di Roma, con il

suo presidente Adalberto

Bertucci, con il direttore Anto-

nio Carlo Scacco e con gli

altri colleghi che collaborano

per la miglior riuscita della rivi-

sta The World Of Il Consu-

lente: l’immediato successo,

tributato alla pubblicazione fin

dal numero zero, dimostra

quanta voglia di discutere ci

sia nella Categoria.

Forse stufi di riviste ed artico-

li che ci propongono solo bana-

li commenti alle circolari ed

album fotografici i colleghi di-

mostrano di appassionarsi al

confronto sui temi e sulle

scelte che li riguardano.

Raccolgo pertanto con piacere

l’invito a partecipare al dibatti-

to in corso sul nostro Ente di

previdenza. Malgrado l’attuale

Consiglio di Amministrazione

dell’Ente fosse espressione di

liste contrapposte il senso di re-

sponsabilità ha comunque ca-

ratterizzato sin dal primo

momento l’attività dei consi-

glieri e, pur nell’iniziale divi-

sione di ruoli fra maggioranza

ed opposizione, ha reso possibi-

le la realizzazione di risultati

concreti e positivi.

Trascorso poco più di un

anno dalle elezioni, quegli stes-

si colleghi che hanno proposto

e sostenuto Presidente, Vice

Presidente e consiglieri della

(ex) maggioranza, d’improvvi-

so ci hanno rivelato che gli

eletti da loro proposti non so-

no adeguati al compito, non

vanno per niente bene ed

andrebbero mandati a casa!

Se ci fosse un minimo di se-

rietà e di coerenza questi colle-

ghi dovrebbero vergare una

bella lettera di dimissioni, scu-

sandosi con la Categoria per

aver così clamorosamente sba-

gliato le loro scelte precedenti:

invece no, ci ripropongono nuo-

vi candidati, salvatori della

patria, a loro dire messa in peri-

colo da quelli che ci avevano

suggerito prima, che ci ga-

rantiscono essere più capaci,

più appassionati, competenti

ed esperti……..almeno fino al

prossimo ripensamento.

Mi piacerebbe che, per una

volta, si dicesse con chiarezza

cosa andava fatto e non è stato

fatto, cosa è stato fatto in mo-

do errato e quali sono le cose

concrete che si intendono fare;

mi piacerebbe, in sostanza,

che i candidati si proponesse-

ro in alternativa con delle pro-

poste, senza dover per forza

infangare chi c’era prima.

Non intendo con ciò di-

fendere il collega Miceli, è

capacissimo a difendersi da so-

lo, ma constatare come, anco-

ra una volta, dobbiamo

assistere ad una vergognosa

opera di attacco personale, ba-

sato sui “si dice”. Io stesso, e

prima di me altri colleghi, so-

no stato vittima di questo

malcostume: accuse pesanti,

10

RIFORMA ENPACL:

QUANDO

STRUTTURALE

FA RIMA CON

VIRTUALE

Roberto De Lorenzis

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non supportate da prova alcu-

na, portate nei corridoi e nelle

conventicole in maniera subdo-

la, mai diretta, e quindi senza

assunzione di responsabilità

da parte di chi le formula e pos-

sibilità di difesa da parte

dell’accusato. C’è una assolu-

ta sproporzione fra il nulla

che si contesta e il danno gra-

ve che si infligge alle istituzio-

ni di Categoria, al loro

quotidiano funzionamento ed

alla dignità della Categoria

tutta. Una sequenza impressio-

nante di accuse, voci, imbo-

scate, maldicenze: qualcosa di

infamante resta e poi magari

il nervosismo induce chi è

sotto accusa a commettere

qualche errore; assistiamo co-

sì non solo al continuo

smantellamento delle istituzio-

ni di Categoria ma ad una co-

stante guerra nella quale

nessun ragionamento è possibi-

le: non si possono valutare

opzioni diverse, o sei di qui o

sei di là, e avanti così fino

alla sconfitta definitiva

dell’avversario che diviene il

“nemico assoluto” da

distruggere. Questo sistema è

deleterio, depaupera le scarse

risorse umane disponibili e ne

scoraggia tante altre a

rendersi disponibili, genera sfi-

ducia nei confronti degli orga-

nismi di Categoria e

disincentiva, di conseguenza,

la partecipazione dei colleghi.

Questo sistema, oltretutto,

induce a scelte sbagliate fatte

non in funzione della migliore

strategia possibile per la

Categoria ma in funzione

della miglior difesa del pro-

prio operato: le scomposte e

controproducenti reazioni alla

recente pronuncia della Cassa-

zione, che ha ritenuto eserci-

zio abusivo della professione

di Commercialista l’attività di

un C.d.L. che prestava assi-

stenza fiscale a lavoratori auto-

nomi e imprese,

rappresentano una prova

drammaticamente attuale di su-

perficiale autodifesa. Non pos-

siamo andare avanti così, ne

va del bene di tutti. Invece

niente, tutto si spegne nella

continua personalizzazione di

ogni contrasto, che si risolve

in fattore di fragilità politica.

Le elezioni del nuovo Consi-

glio di amministrazione

dell’Enpacl si avvicinano:

sappiamo già chi è il presi-

dente scelto da una certa parte,

e persino i consiglieri desi-

gnati, ben prima delle demo-

cratiche segnalazioni da parte

dei regionali, in barba alla

tanto sbandierata democrazia;

ma, oltre ai nomi, qualcuno ha

visto uno straccio di pro-

gramma che ci riveli cosa si

propongono di fare? Il “pro-

gramma” elaborato per l’Ente

di Previdenza fino a pochi

giorni fa sembrava

condensarsi in due paroline ma-

giche: “riforma strutturale”.

Ad ogni intervento, articolo,

intervista si ripeteva che il no-

stro sistema previdenziale ha

necessità di una riforma struttu-

rale. Ma qualcuno ci vuole spie-

gare cosa significa, o meglio,

quali contenuti deve avere una

riforma per definirsi struttura-

le? E come si intende procede-

re per realizzarli?

Nella totale assenza di indica-

zioni concrete mi sono fatto

l’idea che tale termine volesse

significare una specie di

formula magica che soddisfi il

sogno segreto di ogni contri-

buente: pagare meno contribu-

ti e ricevere pensioni più alte,

ovviamente senza innalzare

l’età pensionabile. Se la ri-

forma strutturale è questa sono

più che d’accordo: ditemi do-

ve devo firmare! Oppure per

riforma strutturale si deve

intendere il passaggio al siste-

ma contributivo, nella superfi-

ciale quanto errata

convinzione che tale sistema

rappresenti il miglior modo

per avvicinarsi al sogno

suddetto?

Nel frattempo sono state rese

note le cifre elaborate dal ME-

FOP che hanno confermato

ciò che già si sapeva: con il si-

stema contributivo si paga di

più per avere meno: il sogno al

contrario! L’incantesimo si è

rotto, provocando per qualcu-

no il crollo di una bella illusio-

ne. Come per magia la riforma

strutturale è sparita dai pro-

grammi: una riforma impopo-

lare non è certo il miglior

esordio per chi si propone co-

me “dream team”. Sfumato

uno slogan se ne inventa un

altro: che problema c’è?

Ed ecco la nuova parola

d’ordine: trasparenza. Questa

volta è un programma facile

da realizzare, il palazzo

dell’Ente è già di vetro, baste-

rà togliere le pellicole ri-

flettenti e diventerà

completamente e perfetta-

mente “trasparente”.

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IL CONSULENTE

T H E W O R L D O F

NUMERO 2 31 MARZO 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

12

I CONTENUTI

DELLA

SENTENZA

Domenico Mariani

C

ome è a noi tutti no-

to, in data

21.06.1993 la Sesta

Sezione Penale della Suprema

Corte di Cassazione - su ri-

corso proposto dal Presidente

Oreste Bertucci, che all’uopo

si era autodenunciato per otte-

nere una pronuncia giudizia-

ria in materia di rapporti tra

attività di esclusiva compe-

tenza dei dottori commerciali-

sti rispetto a quelle esercitabili

legittimamente dai consulenti

del lavoro – aveva espresso

un importante principio di

diritto (vedi pagina 6).

Detto principio di diritto è

stato più volte ribadito nel

corso degli anni e sempre negli

stessi termini di cui sopra, sia

pure in modo ancora più specifi-

co.

E così, per esempio, in altre

pronunce si è ribadito come

non rientri nell’attività esclusi-

va e riservata ai dottori

commercialisti l’attività di de-

nuncia dei redditi e denuncia

IVA. Più precisamente si è riba-

dito che “non integra l'ele-

mento oggettivo del reato di

esercizio abusivo di una profes-

sione (art. 348 c.p.), la compila-

zione delle denunce dei redditi

e dell'IVA, atteso che queste atti-

vità non rientrano tra quelle ri-

servate ai dottori

commercialisti e ai ragionieri,

ai sensi dell'art. 1 lett. a) l. 28

dicembre 1952, n. 3060 e

dell'art. 1 d.P.R. 27 ottobre

1953, n. 1067, dovendo consi-

derarsi vietate solo quelle che,

in deroga al principio costitu-

zionale della libera esplicazio-

ne del lavoro, sono riservate -

da un'apposita norma - alla pro-

fessione considerata. In base

alle disposizioni contenute in

dette fonti normative la Corte

ha già affermato che l'art. 348

c.p. è una norma penale in

bianco che presuppone l'esi-

stenza di norme giuridiche qua-

lificanti una determinata

IL PRINCIPIO DI DIRITTO SECONDO CUI PER STABILIRE UNA RI-

SERVA E' SUFFICIENTE CHE LA PRESTAZIONE EROGATA COSTI-

TUISCA UN ATTO TIPICO E' PALESEMENTE IN CONTRASTO CON

IL PRINCIPIO DI LEGALITA'

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IL CONSULENTE

T H E W O R L D O F

NUMERO 2 31 MARZO 2011

attività professionale che pre-

scrive l'iscrizione in un determi-

nato albo; che l'identificazione

delle attività protette non può

prescindere dal dato normativo

per il principio, costituzio-

nalmente garantito, della libera

esplicazione delle attività, lavo-

rative, applicabile anche alle

professioni intellettuali, onde il

reato è integrato solo in relazio-

ne alle cosiddette attività pro-

tette, intendendosi per tali

quelle dalla legge riservate a de-

terminate categorie; che nel ca-

so della professione dì

commercialista occorre fare rife-

rimento alle attività descritte

nell'art. 1 del d.p.r. 27 ottobre

1953, n. 1067, nel quale non

vi è traccia di una riserva in

materia di compilazione e pre-

sentazione di denunce dei reddi-

ti o di denunce IVA; che tale

articolo è stato predisposto in

attuazione di una precisa diretti-

va contenuta nella legge delega

28 dicembre 1952, n. 3060

(art. 1, lett.a) che prescrive che

la determinazione del campo di

attività professionale non deve

importare attribuzioni in via

esclusiva", onde qualsiasi dispo-

sizione legislativa contraria

avrebbe implicato seri dubbi di

legittimità costituzionale per

eccesso dalla delega; che tutta-

via la disciplina contenuta nel

citato art. 1 concorre a delinea-

re ipotesi del reato nei casi in

cui tale normativa è integrata

da altre disposizioni aventi

forza di legge che prevedano

attività tipiche riservate alle

categorie in esame, così come

avviene per le attività di sinda-

co di società commerciali (art.

2397 c.c.) o per le attività di

controllo contabile di cui

all'art. 5 del Dlgs. 27 gennaio

1992, n. 88 o per le attività pre-

viste dalla legge sul contenzio-

so tributario che l'art. 17,

comma terzo, del d.p.r. 3 no-

vembre 1981, n. 739 riserva

agli iscritti nell'albo se svolta

in esecuzione di mandato pro-

fessionale” (Cass. pen., Sez.

VI, 14/02/2001, n. 13124, Melo-

ni, in Cass. Pen., 2002, 1388;

in Fisco 2001, 13830; conf.

Cass. Sez. VI 1 marzo 1996,

PM in proc. Albertini).

Pertanto, la nuova pronuncia

della Sesta sezione penale, a

mio parere, nella parte in cui in

essa si afferma che “orbene il

consulente del lavoro, avendo

competenza in materia di reddi-

ti di lavoro dipendente, può le-

gittimamente occuparsi della

liquidazione e del pagamento

delle relative imposte. Ma

l’indagato prestava assistenza fi-

scale e contabile anche a lavo-

ratori autonomi e imprese e,

quindi, operava in un campo

per il quale non aveva la neces-

saria abilitazione….”, si inseri-

sce nel solco decisionale già

delineato sempre dalla Sesta Se-

zione, laddove la stessa aveva

comunque escluso (vedasi pre-

cedente Pres. Oreste Bertucci)

che il consulente del lavoro po-

tesse …..svolgere attività di

consulenza tecnico-contabile,

di stime commerciali e finanzia-

rie, di verifica e revisione dei bi-

lanci, di amministrazione e

liquidazione di aziende [ndr

più in generale] attività di

consulenza contabile o

commerciale generale.

Occorre precisare che, contra-

riamente ai primi e preoccu-

panti commenti diffusi

nell’immediatezza della pubbli-

cazione della sentenza

(commenti secondo i quali che

la Cassazione avrebbe addi-

rittura inibito al consulente del

lavoro la possibilità di redazio-

ne dei bilanci societari), dalla

lettura del testo integrale della

pronuncia tutto ciò non si

evince.

Ciò del resto risulta coerente

con altre pronunce sul punto,

nelle quali si era precisato co-

me “La condotta del delitto di

cui all'art. 348 c.p. sia integrata

dal compimento di atti di

esercizio di una professione

per la quale è richiesta una spe-

ciale abilitazione da parte dello

Stato, insuscettibili di estensio-

ne in via analogica e riservati

ad essa in via esclusiva, sulla

base di un apposito provvedi-

mento normativo che, per la

professione esercitata dai dotto-

ri commercialisti e ragionieri,

è costituito dall'art. 1 del d.P.R.

27 ottobre 1953, n. 1067. In

applicazione di tale principio

la Corte di cassazione ha rite-

nuto estranee al contenuto tipi-

co della professione di

commercialista la compilazio-

ne delle dichiarazioni di impo-

sta e le attività rimesse agli

amministratori di società

commerciali, come la redazio-

ne dei bilanci (Cass. pen., Sez.

V, 17/10/2001, n. 41142,

Coppo, in Cass. Pen., 2002,

3448). Ed ancora, sempre la

Sezione Sesta ha precisato che,

quanto all’attività di redazione

dei bilanci non è un’attività ri-

servata. Di conseguenza non

commette il reato di esercizio

abusivo della professione colui

Figures of Justicephoto by Clearly Ambiguous on Flickr

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IL CONSULENTE

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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

che, pur non essendo dottore

commercialista predispone il

rendiconto altrui. La Sesta Se-

zione, nell’occasione, ha ri-

cordato che il codice civile

assegna in primis all’ammini-

stratore della società il compito

di redigere il bilancio e che allo

stesso è consentito dall’art.

2380 c civ. di affidare detto

compito anche a non soci. Non

si parla mai insomma di incari-

chi da riservare ad iscritti in

appositi Albi. (Cass. Sez. VI 13

giugno 2001 n. 281; Cass. Sez.

VI del 27 gennaio 2001 n.

904). Quanto alla specifica atti-

vità di controllo del bilancio,

in altra pronuncia, si pure inci-

denter tantum, sempre la Sesta

Sezione aveva precisato come

occorresse distinguere il

controllo come attività computi-

stica (controllo dei calcoli) dal

controllo intrinseco di attendibi-

lità, solo quest’ultimo di compe-

tenza esclusiva dei dottori

commercialisti (Cass. Sez. VI

sent. 23.04.1996, n. 4276).

Pertanto, a mio parere, la

sentenza in commento nella

parte in cui sembra inibire la

possibilità per il consulente del

lavoro di prestare “assistenza fi-

scale e contabile” dice tutto e

niente, apparendo molto generi-

ca e non specifica, come, al

contrario, risultano essere gli

altri precedenti espressi in mate-

ria dalla Suprema Corte di Cas-

sazione e particolarmente dalla

stessa Sezione Sesta. La generi-

cità dell’assunto espresso dai

Giudici di legittimità sembra

consono con la fase particolare

del procedimento penale in cui

la sentenza è stata emessa, po-

sto e considerato che non è una

pronuncia che ha deciso in via

definitiva la problematica ed

all’esito di tre gradi di giudizio,

trattandosi all’evidenza di una

sentenza cautelare (relativa

cioè ad un sequestro) emessa

all’esito di una delibazione

sommaria in cui la Suprema

Corte si è pronunciata sul fu-

mus commissi delicti e cioè

sull’astratta sussumibilità di

una determinata condotta

nell’ambito di una specifica

fattispecie di reato (art. 348

c.p.). A mio parere, all’esito del

procedimento penale, nulla

esclude che una valutazione

più attenta e soprattutto definiti-

va induca i giudici di legittimi-

tà quantomeno ad essere più

precisi e specifici in ordine

all’assunto “assistenza fiscale e

contabile”.

Al contrario, secondo lo scri-

vente, la novità assoluta e pre-

occupante espressa dalla

recente sentenza consiste nel

fatto che, secondo i giudici,

“per stabilire se una determi-

nata prestazione integri il reato

previsto dall’art. 348 c.p. non è

necessario rinvenire nella legge

che regola la professione in tesi

abusivamente esercitata una

clausola di riserva esclusiva ri-

guardante quella specifica pre-

stazione, ma è sufficiente

l’accertamento che la prestazio-

ne erogata costituisce un atto ti-

pico, caratteristico di una

professione per il cui esercizio

manca l’abilitazione”.

Detto principio di diritto è pa-

lesemente pericoloso ed antico-

stituzionale, posto e

considerato che contrasterebbe

con il principio di legalità

espresso dall’art. 25 della Costi-

tuzione, per quanto del resto

detto in precedenza sempre

dalla Sesta Sezione della Su-

prema Corte, che ha sempre co-

stantemente precisato come

l’art. 348 c.p. fosse una

norma penale in bianco, o

meglio a struttura aperta, che

presuppone l’esistenza di

norme giuridiche diverse, qua-

lificanti una determinata attivi-

tà professionale, le quali

prescrivono una speciale abili-

tazione dello Stato ed

impongono l’iscrizione in uno

specifico albo, in tal modo

configurando le cd professioni

protette (Cass. Sez. VI n.

9089/1995 e 2685/1994). Ne

deriva che l’identificazione

delle attività costituenti eserci-

zio di una data professione non

può prescindere dal dato

normativo, pena la violazione

del precetto di cui all’art. 25

Cost. come del resto rilevato

dalla stessa Corte Cost. (Ord.

169/1983). Se così non fosse, e

se quindi fosse possibile defini-

re le “materie” di competenza

esclusiva di determinate profes-

sioni per successive aggiunzio-

ni o modificazioni, prive di

base normativa, ne discende-

rebbe la capacità dei singoli

professionisti o delle corpora-

zioni professionali nel loro

insieme non solo di determina-

re una limitazione di capacità

lavorativa dei terzi, in contra-

sto con gli artt. 1, 4, 35 e 41

Cost., ma addirittura di de-

terminare, attraverso l’estensio-

ne di fatto dei contenuti

dell’attività professionale, la

illiceità penale di atti prece-

dentemente leciti. (Cass. Sez.

Sesta 23.04.1996, n. 4276).

14

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IL CONSULENTE

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Pertanto, quello che mi

sembra innovativo (e co-

munque anticostituzionale,

oltre che contraddittorio ri-

spetto a precedenti pronunce

della stessa sezione) per il mo-

mento è il principio secondo il

quale “per stabilire se una de-

terminata prestazione integri il

reato previsto dall’art. 348 c.p.

non è necessario rinvenire

nella legge che regola la profes-

sione in tesi abusivamente

esercitata una clausola di ri-

serva esclusiva riguardante

quella specifica prestazione,

ma è sufficiente l’accertamento

che la prestazione erogata costi-

tuisce un atto tipico, caratteristi-

co di una professione per il cui

esercizio manca l’abilitazione”.

Una tesi del genere legittime-

rebbe addirittura la prassi a

circoscrivere ed ampliare e,

quindi, a rendere di compe-

tenza esclusiva o meno di una

determinata categoria professio-

nale, una specifica attività lavo-

rativa. Ciò non è assolutamente

possibile, visto e considerato

che un soggetto si troverebbe

addirittura nel dubbio assoluto

e non potrebbe mai sapere con

certezza se una determinata

sua condotta risulti o meno pe-

nalmente lecita; il tutto in

aperto contrasto con uno dei

principi cardine del sistema pe-

nale: il principio di legalità.

"Authority of Law" by James Earle Fraser by dbking on Flickr

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16

I RILIEVI DELLA

FONDAZIONE

ORESTE BERTUCCI

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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

18

Sembra questa l’evoluzione del

consulente del lavoro. Infatti,

l’attuale radicamento nel territo-

rio della nostra professione deno-

ta la crescita fortissima, in

termini numerici e qualitativi, di

quello che un tempo appariva un

“mestiere contabile” di serie infe-

riore. Se volessimo datarne la ge-

nesi, potremmo collocare l’atto

di nascita nel lontano 1979. Allo-

ra, quasi in sordina, tra i tanti un

esperimenti appariva degno di po-

co interesse: la creazione di una

figura di sostegno alle imprese,

per meglio ridefinire l'aggancio

al mondo produttivo. Parole po-

co aderenti alla realtà dell’epoca,

ma alla base della formidabile

evoluzione degli ultimi decenni .

Oggi fare il Consulente del Lavo-

ro è come partecipare ad una ga-

ra di orienting: rintracciare il

punto di intersezione di due angu-

sti viottoli, dove su uno corre

l’allora “tecnico commerciale”,

sull’altro marciano le piccole e

medie imprese. Tutto ciò non è

stato solo un percorso cosparso

di lustrini e paillettes, ma anche

uno sconnesso sentiero su cui

confrontarsi con situazioni di

grave di precarietà. Precarietà.

Un sostantivo che oggi è parte

integrante del lavoro quotidia-

no; un compagno quasi insepa-

DA

MANOVALE

A INGEGNERE

Luciano Olivetti

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IL CONSULENTE

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rabile, come il telefonino e la

ventiquattrore.

Nel terzo millennio si trova pre-

carietà sotto un punto di vista

temporale: l’esigenza dell’imme-

diato. Tutto subito: scarsa o

nulla programmazione. Una

condizione che ci porta ad opera-

re in un sistema in affanno; il

problema quotidiano è il pro-

getto strategico: a livello politi-

co, imprenditoriale, gestionale,

di vita. Non più obiettivi a me-

dio o a lungo termine, il "brevis-

simo" domina e condiziona la

nostra esistenza. Ma precarietà

è anche legislativa: dove la

norma cambia come l’abito di

un’indossatrice. E’ pure precarie-

tà lavorativa: dove la condizio-

ne del Consulente del Lavoro

non può non percepire una

condizione di tangibile crisi eco-

nomica. In breve: l’instabile,

l’incerto è diventato presenza sta-

bile nel lavoro di tutti i giorni.

Non può, infine, mancare

nell’approccio alla nostra profes-

sione una valutazione più globa-

le. L’era postindustriale sta

portando alle conclusioni estre-

me quanto iniziato con la rivolu-

zione industriale. Dalla

liberazione dell’uomo dalla fati-

ca bruta fino all’accesso al pro-

dotto finito tramite un processo

produttivo agevolato. Viene pe-

rò in qualche modo ridotto o

soppresso il valore economico

stesso del produrre e la miticità

dell’attività amanuense. Oggi

tutti sanno che non c’è più una

reale problematica del “creare”,

quanto la necessità di consuma-

re e, successivamente di smalti-

re quel che resta. Nello sfondo

conquista spazi una finanza che

con mezzi discutibili e talvolta

perversi assoggetta tutto il moto

dello sviluppo economico.

Le sicurezze ormai crollano in

questo contesto di continua cre-

scita disordinata e all’Uomo

non resta che tentare di rifonda-

re le perdute certezze facendo ri-

corso a quello che già ha

posseduto: i valori della civiltà

preindustriale. Non è un va-

gheggiamento del ritorno ad epo-

che passate, di per sé

improponibile, ma il tentativo

di recupero in termini umanisti-

ci di valori condivisi in età prece-

denti.

Il Consulente del Lavoro in una

situazione quale quella descritta

può operare in termini diversi

dando preminenza all’uomo

presente nella figura professio-

nale.

Non si possono vendere pro-

messe, nessuno le vorrebbe. Più

aderente alla dimensione uma-

na è senz’altro il contributo di

esperienza, serietà, dedizione

che può assicurare un simile

professionista, capace consape-

volmente di dichiarare: sono un

Consulente del Lavoro, mi dedi-

co a questo e lo faccio con tutte

le risorse di cui dispongo, uma-

ne e professionali.

In sintesi la forza di una rifonda-

zione. Non un mestiere come il

“piatto del giorno” o peggio un

ripiego momentaneo

aspettando la sognata opportuni-

tà, bensì un impegno a tutto

tondo senza soluzioni di conti-

nuità, sottolineando con la mas-

sima forza questa diversa

accezione di proporsi nel

mercato del lavoro.

DA

MANOVALE

A INGEGNERE

Foto by lore1988

on F

lickr

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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

20

LA CONSULTA VII

LA COMPOSIZIONE

DELLA CONSULTA VII

Presidente

DRAZZA EMILIANO

Altri componenti

DRAZZA DAVIDE

CAPRELLA GIOVANNI

PIERI PATRIZIA

BOTTONE PIERO

FERRIGNO MASSIMO

VO

CI D

AL

T

ER

RIT

OR

IO

clicca per andare al Forum delle

Consulte

clicca per vedere la brochure

informativa

Q

uando tempo fa, nel

Consiglio della mia

Consulta, determi-

nammo come obiettivo

dell’attività delegata dall’Ordi-

ne di Roma sul territorio di

competenza, di perseguire la

divulgazione nelle scuole

dell’attività del consulente del

lavoro e la centralità del

Consulente come intermedia-

rio della Pubblica Amministra-

zione, non avrei mai pensato

che si raggiungesse sui due te-

mi quella vasta convergenza

da parte di tutte le altre

Consulte. Ma, ancora di più,

non avrei mai immaginato,

anche se lo speravo, che la

questione dell’intermediario e

del suo status giuridico fosse

così sentito e condiviso da

tutti. E non solo nel nostro

Ordine, dato che le notizie che

arrivano trasversalmente

anche da altri ordini, come

quello dei Commercialisti, se-

gnalano una attenzione massi-

ma in ogni consesso dove

l’aspetto ”intermediario”

venga sollevato. Ecco allora

che in una delle ultime riunio-

ni delle Consulte, allorchè si

chiese da parte dei Coordinato-

ri di far dare un giudizio a

tutti i consulenti sui servizi re-

si dall’INPS in modo da po-

ter rilevare l’indice di

gradimento sull’attività delle

sedi di quell’Ente sul territo-

rio, è accaduto l’inaspettato:

ironicamente, nel prendere la

parola dissi che il problema

non era misurare quell’indice,

ma semmai era l’Ente che,

sul territorio, doveva essere

chiamato a dare un giudizio

sul nostro operato per quanto

continuamente noi Consulenti

facciamo e svolgiamo proprio

per conto di quell’amministra-

zione. Il seguito è noto: l’Unio-

ne Giovani Consulenti, che

rappresenta il momento ideali-

stico e meno pragmatico del

nostro Ordine, e per questo

quello che prima di tutti può

portare quella fase di idealizza-

zione da trasporre poi sul pia-

no pratico, è subito partito

con lo spirito che gli è pro-

prio, con l’encomiabile iniziati-

va sulla petizione

dell’indennità informatica in

atto le cui massive adesioni

da tutta Italia, tuttora in corso

e in aumento costante, testi-

moniano quanto il problema

era sottostimato e sentito.

Ma l’aspetto che più preme

qui considerare , non è tanto

la dinamica delle azioni così

come si sono succedute da

parte di tutti gli attori, quanto

la presa di coscienza che sta

dietro alle azioni intraprese:

per la prima volta la co-

scienza collettiva dei consu-

lenti è emersa nella sua totale

unità di intenti. Coscienza di

unità collettiva che è alla base

del sentirsi consulenti del la-

voro, attivi e partecipi delle

problematiche sociali. Questa

coscienza di unità d’intenti –

anche se ancora non piena-

mente consapevole in tutti

noi - già in passato ha scos-

so il nostro mondo e costitui-

to momenti aggregativi di

massima intensità : non si

può far passare sotto silenzio

la dura presa di posizione

partita in passato da alcuni

consulenti illuminati sulla

rappresentatività in sede tribu-

taria prima negata e oggi

UNA COSCIENZA COLLETTIVA

di Emiliano Drazza

Page 21: The World Of Il Consulente numero 2

IL CONSULENTE

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NUMERO 2 31 MARZO 2011

LA CONSULTA VII

LA COMPOSIZIONE

DELLA CONSULTA VII

Presidente

DRAZZA EMILIANO

Altri componenti

DRAZZA DAVIDE

CAPRELLA GIOVANNI

PIERI PATRIZIA

BOTTONE PIERO

FERRIGNO MASSIMO

clicca per andare al Forum delle

Consulte

clicca per vedere la brochure

informativa

VO

CI D

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Parco Giovanni Palatucci, Roma by Patafisik

raggiunta con un incalzante attività di

convincimento; d'altra parte come

non ricordare quanto messo in atto

dall’Ordine di Roma sulla concreta

elevazione dei titoli di studio per i pro-

pri iscritti attraverso le varie

convenzioni universitarie - antesigna-

ne di quelle attuali - concretizzatesi

già dal 1999; dell’imponente sforzo

fatto con la Provincia di Roma e con

il Ministero del lavoro sui corsi per

disoccupati di cui siamo stati

eccellenti gestori sia sotto l’aspetto

organizzativo che della formazione

attiva. Questa coscienza collettiva

che, in passato, ci ha animato e matu-

rato, portando al confronto aperto e

concreto con tutti le nostre idee sui

problemi sociali e del modo del lavo-

ro, può oggi a buon ragione indi-

rizzarsi anche su quel versante “

sindacale” spesso utilizzato per fini di-

versi da quelli propri: l’azione intra-

presa dai nostri giovani consulenti

sulla ”petizione informatica” servirà

a portarci e a calarci sul piano della

difesa dei nostri diritti, ad acquisire

finalmente quella piena consapevo-

lezza che ancora ci mancava per esse-

re un Ordine di alto rango e

indispensabile per una moderna so-

cietà. Di puntare sul quel riconosci-

mento giuridico dello status di

“intermediario” per la Pubblica

Amministrazione proprio nei

confronti di quest’ultima; ad

affrontare prima tra noi, in tutte le se-

di opportune e ogni qualvolta se ne

presenti la possibilità, e poi con i no-

stri interlocutori, la condizione di

“telelavoro” che ci vede attualmente

soggetti “passivi” e non “attivi” co-

me invece dovremmo. Ci vorrà

tempo per raggiungere quello che ci

prefiggeremo, ma una cosa è certa:

il percorso verso una piena e consape-

vole coscienza collettiva è iniziato.

LA BANDA DEL GOBBO

Il Quarticciolo è un'area urbana del VII Municipio

di Roma. il Quarticciolo era la base operativa della

famosa banda del Gobbo (Giuseppe Albano), il qua-

le è stato dapprima un partigiano e, dopo la libera-

zione di Roma, un bandito capo della omonima

banda. Affetto da malformazione alla schiena dovu-

ta ad una caduta, fu soprannominato il “Gobbo del

Quarticciolo”. Giuseppe Albano era appunto

“gobbo” e la sua malformazione fece si’ che, pur

non identificandolo per nome e cognome, i nazisti

lo riconoscessero con sicurezza in ogni azione parti-

giana cui partecipava al punto che in certo periodo,

intorno all’aprile del 1944, il Comando tedesco arri-

vo’ ad ordinare l’arresto di tutti i “gobbi” di Roma.

Roma 10 settembre 1943, combattimenti a Porta

San Paolo. Giuseppe Albano è il primo da

sinistra, di schiena.

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LA PRIMA CARTA SCONTO RISERVATA AI

CONSULENTI DEL LAVORO

L’Ordine dei consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Roma con l’obiettivo di

consolidare ed aumentare ulteriormente il senso di appartenenza ed il livello dei servizi

offerto ai propri iscritti ha demandato alla Fondazione Studi Oreste Bertucci la realizza-

zione della “CDL CARD”.

La CDL CARD è in buona sostanza una carta sconti, gratuita, nominativa, e riservata

esclusivamente ai consulenti del lavoro e rispettivi familiari, che consente un risparmio

immediato in Italia e all'estero, presso gli esercizi convenzionati, sia pubblici, sia pri-

vati, selezionati con priorità nei confronti dei clienti degli stessi Consulenti del Lavoro e

da essi segnalati alla Fondazione.

La condizione di essere clienti non è certamente vincolante, in quanto, abbiamo ritenuto

di voler dare la possibilità di accesso anche agli altri esercizi ritenuti comodi o strategi-

ci o che, in ogni caso, intendono riservare alla categoria quel segnale di attenzione nei

nostri confronti che ogni giorno conquistiamo con il nostro servizio professionale ed

umano, alle imprese ed alla società.

Ciascun consulente ha facoltà di segnalare alla Fondazione, attraverso i recapiti di se-

guiti specificati, i propri clienti del settore Commercio o servizi interessati alla stipula

di una convenzione a titolo non oneroso che possa riservare alla Categoria, sconti o

“corsie preferenziali” per i titolari di Cdl Card nell’acquisto di beni o servizi.

L’iniziativa è stata promossa ed attuata dalla nostra Presidenza attraverso la Fondazio-

ne Studi Oreste Bertucci con il duplice obiettivo, sia di rafforzare il senso di apparte-

nenza della Categoria all’Ordine, sia di aiutarci a fidelizzare i nostri clienti ed ha

immediatamente riscosso ampio consenso da parte dei titolari e dei convenzionati.

I settori merceologici nei quali la Card esercita i propri ambiti d’azione, sono già molte-

plici e con il contributo di tutti i nostri iscritti contiamo di poter coprire quanto prima

tutti i settori di mercato nella comune esigenza di risparmio.

Per maggiori informazioni puoi visitare il sito internet www.cdlcard.it nella pagina dedi-

cata oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].

CDL CARD - LA FORZA

DELL’UNIONE

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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

NAVIGA TRA I SETTORI

ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

ABITI DA SPOSA

ALBERGHI

ANTIFURTI - SICUREZZA

ARREDAMENTI

ARREDI PER UFFICIIO

ASSICURAZIONI

ATTIVITA' SPORTIVE

AZIENDA VINICOLA

BANCHE DATI

CARTOPLASTICA

CIRCOLI NAUTICI

COSTRUZIONI IN FERRO

DENTISTI - ODONTOIATRI

ESTETICA- BENESSERE

FOTO - 3D

GALLERIE D'ARTE

GIOCHI E TEMPO LIBERO

GIOIELLERIE - ORAFI - OROLOGI

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

INFORMATICA

MACCHINE PER UFFICIO

MATERIALE PER UFFICIO

MEDICINA

PELLETTERIA

RISTORANTI

RISTRUTTURAZIONI EDILI

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

SCUOLE - ISTRUZIONE

SOFTWARE PAGHE-FISCALI

STAMPE DIGITALI

TRAGHETTI - MEZZI VELOCI

TRASPORTI E LOGISTICA

TURISTICO - ALBERGHIERA

VIDEOTECHE

OTTICA

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CONVEGNI - TAVOLE ROTONDE - INCONTRI

• Convegno

Martedì 5 aprile 2011 ore 14,45 - Oly Hotel – Via Santuario Regina degli Apostoli 36

Le novità nel contenzioso tributario a seguito delle modifiche c.p.c. e delle sentenze di

cassazione sull’IRAP Dott.

Giorgetto Marconi - Giudice Commissione Tributaria - Dottore Commercialista

Dott. Giulio Renato Fiorimanti - Dottore Commercialista – Dottore in Giurisprudenza

• Tavola Rotonda

Venerdì 8 aprile 2011 ore 09,30 – Sede Ordine - Via C. Colombo 456

Contratto a termine e decadenza delle impugnative di licenziamento e recesso:

le novità sul Collegato Lavoro e le più accreditate interpretazioni della nuova normativa

Avv. Stefano Canali De Rossi

• Tavola Rotonda

Martedì 12 aprile 2011 ore 9,30 – Sede Ordine - Via C. Colombo 456

La funzione del Consulente del Lavoro nella selezione e valutazione del personale

Dott.ssa Vittoria Pompò

• Convegno

Venerdì 15 aprile 2011 ore 9,30 - Oly Hotel – Via Santuario Regina degli Apostoli 36

Personale in trasferta e gestione dei rimborsi spese

Dott. Giuseppe Marini - Comitato Scientifico Fondazione Studi “O. Bertucci

clicca qui per prenotazioni

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Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

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IL PELO

NELL'UOVO

L’uscita di “The World Of Il Consulente”

(il cui numero zero è apparso lo scorso 1

marzo), è stata accompagnata da uno

straordinario consenso di pubblico sia

sotto il profilo quantitativo (migliaia di

collegamenti IP e decine di migliaia di

pagine aperte), che sotto quello

qualitativo (apprezzamenti e consensi per

la grafica innovativa e per i contenuti). Di

tutto ciò ringraziamo i nostri lettori ai

quali ci sentiamo di promettere, forti del

loro consenso, un impegno ancora

maggiore per rendere questa Rivista

ancora più bella e, soprattutto,

interessante. Potevamo rendere questa

pubblicazione l’ennesima, banale

passerella fotografica di volti più o meno

noti o, peggio, il ricettacolo di stantie

“interviste” ai soliti “intervistati” dove

dalla mediocrità della formula “a

domanda risponde” si è passati

all’insipidezza della formula “a risposta,

domanda”: formule vecchie e antiquate

che la Categoria dei Consulenti del lavoro

– sinceramente – non merita.

Tra i tanti consensi è tuttavia doveroso

registrare qualche dissenso. Uno, in

particolare, ci è stato mosso per essere

noi non del tutto ferrati in materia di

inglese ( il riferimento, per chi non lo

avesse capito, è al titolo di questa

Rivista). La cosa ci ha sollevato non poco:

saremmo stati assai più dispiaciuti se ci

avessero contestato di non essere ferrati

nell’italiano, circostanza che, peraltro,

assai spesso constatiamo anche in coloro

che sono convinti (ahiloro) di essere

ferrati nella lingua inglese. Nel

rassicurare i lettori sulla assoluta

correttezza del nome di questa Rivista,

neanche lontanamente ci ha sfiorato il

pensiero di muovere contestazioni ai

giudizi dei nostri benevoli e ferratissimi

critici.

Abbiamo preferito chiedere un commento

al nostro Pasquino: il quale, se non altro,

è sicuramente il più ferrato di tutti nella

nostra bella lingua romana.

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Er monno d'er Consulente

E’ 'n foijo strano, nun tradizzionale

fatto 'n casa, cò mezzi risicati

e mò ch’è sortito avessi da vedè che carnevale !

avessi da sentì se sò n’caz…ti !

Noi però, grazziaddio, ce ne fregamo

der giudizzio der communicatore:

perchè la robba nostra noi la famo

cor libbero penziero e tanto core.

Ma 'nà cosa propio nun vò scenne

che più ce penso e più me resta fori.

Nun è che non je piaceno le penne

nun è che je stanno antipatichi l’autori

“'A copertina ? noo.. potrebbe annà..”

“L’azzurro ? Ce sta bbene, eccome!”

E allora, ched'è che nun je và?

Ce crederessi ? nun je piace … er nome!

PA

SQ

UIN

AT

E