The World of il Consulente n. 43 del 2013

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N°43 - 30 aprile 2013

Periodico telematico - Reg.Tribunale di Roma n. 280 del 20 settembre 2011

House Organ del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma - Pubblicazione quindicinale

Direttore Responsabile Lorenzo Lelli

Comitato Scientifico Gabriella Di Michele - Aldo Forte

Giuseppe Sigillò Massara Pierluigi Matera - Antonio Napolitano

Antonio Maria Rinaldi - Vincenzo Scotti Virginia Zambrano

Redazione Eleonora Marzani

Massimiliano Pastore Daniele Donati

Giuseppe Marini Paolo Stern

Andrea Tommasini Aldo Persi

Editore Ordine dei Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Roma IT 00145 Roma RM

Via Cristoforo Colombo, 456 Tel. 06 89670177 r.a. - Fax 06 86763924 www.consulentidellavoro-roma.it

Segreteria: [email protected]

Ente di Diritto Pubblico Legge 11-1-l979 N.12

Redazione: [email protected]

Questo numero è stato chiuso in redazione il 30-04-2013

Elaborazione grafica di Carlo Busi

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1The world of il Consulente

Care colleghe e cari colleghi,il CNO si sta muovendo su più fronti per offrirci, passo dopo passo, un attivo sostegno operativo, volto ad alleggerire le prassi burocratiche e le tra-file necessarie all’assolvimento del nostro lavoro. Come certamente saprete, infatti, il Consiglio Nazionale dell’Ordine sta stipulando un accordo quadro con l’Agenzia delle Entrate, finalizzato alla semplificazione dei rapporti con i contri-buenti mediante l’adozione di procedure mirate a snellire l’iter degli adempimenti degli obblighi fiscali e a facilitare l’accesso ai servizi di assi-stenza e di informazione. Il tutto in un’ottica di modernizzazione, privilegiando l’ampliamento di canali di comunicazione telematica, nel rispet-to dei criteri di economicità e di razionale impie-go delle risorse disponibili presso l’Ente. In poche parole, si vuole predisporre una corsia “a scorrimento veloc e” per il consulente, che contestualmente alleggerisca l’organizzazione e la gestione dell’Agenzia.Propositi eccellenti ma che necessitano di una rivisitazione e ottimizzazione dell’Ente e della formazione dei suoi addetti. Il CNO infatti spes-so non conosce le reali criticità e difficoltà che il consulente è tenuto ad affrontare ogni giorno proprio confrontandosi con l’Agenzia delle En-trate. Il CdL che si trova sul campo o “sul pezzo” deve essere un valido supporto al fine di creare un’intesa realmente importante e concretamen-te utile al professionista che deve poter utilizzare un canale dedicato pratico ed efficiente.Capita spesso, infatti, di non riuscire ad assol-vere a pratiche specifiche di competenza del

CIVIS, l’organo telematico dell’Agenzia dedi-cato all’assistenza su comunicazioni di irrego-larità 36/bis, 36/ter, avvisi telematici e cartel-le, ecc. Si è riscontrata più volte la tendenza a valutare superficialmente pratiche, ritenute insolvibili dall’operatore del Civis, ma che poi vengono prontamente evase dallo sportello tradizionale, con un notevole dispendio di tem-po e denaro sia per la PA che per il consulente, vanificando l’utilità di quel particolare canale telematico. Per non parlare dei tempi necessari per fissare un appuntamento con l’Agenzia! Spesso non ci sono date disponibili e, alla fine, gli appuntamen-ti vengono proposti successivamente la data di scadenza della pratica, obbligando il consulente a recarsi preventivamente all’Agenzia perdendo intere giornate per sgravare cartelle o avvisi ma-gari neanche dovuti!Sarebbe opportuno creare un canale telematico e uno sportello tradizionale privilegiato nel qua-le il CdL possa trovare personale tecnico prepa-rato che sappia risolvere problematiche di ogni tipo senza inutili perdite di tempo.È certo che stiamo ponendo le basi per un’ot-timizzazione dei servizi offerti alla nostra clientela, portando il progresso tecnologico e informatico all’interno della nostra tradiziona-le professione. Ma per farlo il CNO deve ac-cogliere il nostro consiglio e ascoltare la voce dei consulenti romani e della loro esperienza, per condurci verso una fattiva collaborazione che possa migliorare realmente la qualità del nostro lavoro.

Accordi strategiciEditoriale

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2 The world of il Consulente

1the world of il ConsulenteAccordi strategici

L’editoriale del Presidente di Adalberto Bertucci

12Semplificazione

degli adempimentiTutte le novità in materia di

semplificazione degli adempimentidi Vitantonio Lippolis

24Fisco e auto aziendali:

Un ulteriore approfondimento sullla nuova normativa

di FABIANA PAUSILLI

28I volti del Governo Letta

Bocciati dall’estero, ma con sondaggi positivi in Italia. Ecco i nomi ed i volti del nuovo Governo

di Andrea Tommasini

4Formazione professionale

e libera concorrenzaDall’Europa indicazioni dall’Italia

la soluzionedi Paolo Stern

Consulente del Lavoroe di Lorenzo Lelli

Direttore Responsabile “The World Of Il Consulente”

7ANCL e SIRCLAV

storica unificazione19 aprile 2013, il grande successo di una storica unione che parte

da lontanoPresidente Unione Provinciale ANCL Roma

Sommario

In Focus

53Pasquino

Gliela vogliamo dare una medaglia al valore?

Rubriche

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Ordine

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Essendo un tema di estremo interesse per la nostra professione, vogliamo, per amor di crona-ca, approfondire l’argomento che il nostro Presidente Adalberto ha voluto esporci nello scorso editoriale, riguardo la controversia portoghese tra l’Ordine degli Esperti Contabili e l’Autorità Garante della Concorrenza.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 28 febbraio 2013, causa C-1:12, ha stabilito che gli ordini professionali, poiché sono, di fatto, associazioni fra soggetti che svolgono attività econo-mica, vanno considerati come associazioni d’imprese e pertanto anche ad essi si applica la disciplina in materia di concorrenza prevista dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

L’affermazione (ordini professio-nali = associazioni tra imprese) è molto forte, e molto discutibile, ma non è questa la sede opportu-na per farlo. Appare però neces-sario ricordare come in discus-sione non sia la circostanza che la natura economica dell’attività del singolo professionista possa in qualche modo assimilare lo stesso all’imprenditore, bensì quella che le loro organizzazio-ni, per l’appunto gli Ordini, siano considerate associazioni di im-prese. Non sfuggirà che la natu-ra pubblicistica delle prime (Or-dini professionali) le obblighi ad una serie di verifiche e controlli pubblici sul loro operato distinti e distanti da quelli che possono interessare cartelli di imprese (Associazioni tra imprese) su attività che potrebbe, legittima-mente, essere attivata a fini pro-tezionistici o di distorsione del libero mercato.

La Sentenza ha ad oggetto la fa-coltà degli ordini professionali di porre condizioni, in modo impe-rativo, alla possibilità d’esercizio dell’attività di formazione svolta da soggetti esterni agli ordini stessi.L’occasione per esprimersi sulla questione è sorta da un rinvio operato da giudici portoghesi in via pregiudiziale, con riferimento ad un ricorso promosso dall’Or-dine degli esperti contabili del Portogallo (OTOC), cui era stata inflitta una sanzione dall’Autorità garante della concorrenza poiché il regolamento interno all’Ordine produceva nel mercato della for-mazione effetti distorsivi della concorrenza. Accadeva cioè che l’Ordine, con proprio regolamen-to, prevedeva che la formazione obbligatoria per i propri iscritti potesse essere erogata, oltre che dall’Ordine stesso, solo da quegli organismi cui l’Ordine concede-

va tale facoltà.La Corte di Giustizia ha rileva-to che, nel momento in cui enti formativi esterni all’Ordine de-vono sottoporsi all’autorizzazio-ne dello stesso per esercitare l’attività formativa, si realizza una violazione dell’art 101 del TFUE, divenendo il mercato della formazione direttamente o indirettamente gestito dall’Ordi-ne degli esperti contabili. Inoltre questa procedura di autorizza-zione crea anche una disparità di trattamento tra i diversi opera-tori economici, perché tale pro-cedura non si applica all’Ordine stesso che la realizza. In pratica il regolamento dell’OTOC (che è a tutti gli effetti da considerare un’associazione di imprese) ar-riva ad imporre requisiti neces-sari per svolgere l’attività ai suoi concorrenti, requisiti da cui però esso stesso è svincolato.La Sentenza del 28 febbraio inte-

Professione

di Lorenzo LelliDirettore Responsabile “The World Of Il Consulente”

di Paolo SternConsulente del Lavoro

Formazione professionale e libera concorrenzaDall’Europa indicazioni dall’Italia la soluzione

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ressa particolarmente gli ordini professionali italiani, che si ritro-veranno di qui a breve ad appro-vare i rispettivi regolamenti, così come previsto dal DPR del 7 ago-sto 2012, n. 137 sulla “riforma degli ordinamenti professionali”. All’articolo 7 del sopracitato de-creto viene infatti riconosciuta la competenza nell’attivazione e nella gestione della formazione proprio agli Ordini. A differenza di quanto accadeva in Portogallo però, l’articolo 7 prevede anche che i regolamenti dei rispettivi

ordini che attuano quanto pre-visto dal DPR dovranno essere sottoposti ad un parere vinco-lante del Ministro vigilante. Al secondo periodo del comma 2, art. 7 il decreto recita: “quan-do deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vin-colante dello stesso”.Ad avviso di chi scrive, il Legi-slatore nazionale è stato abile e

Professione

lungimirante nell’inserire que-sta previsione che di fatto limita molto l’incidenza della decisione della Corte di Giustizia sul nostro territorio. Essendo necessaria l’approvazione Ministeriale, infat-ti, l’Ordine perderebbe quella ca-pacità di autonoma “gestione” del mercato della formazione che era stata invece attuata dall’OTOC in Portogallo e che veniva effettua-ta senza alcun limite e, sarebbe compatibile con le regole imposte dal TFUE in materia di libera con-correnza. In pratica il Legislatore

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Professione

italiano, in un accorto processo di delega sussidiaria e di controllo, ha da un lato consentito che gli Ordini operino quelle funzioni di indirizzo e vigilanza rispetto alla formazione dei propri iscritti attribuite loro dall’ordinamento specifico ma dall’altro ha evita-to che tale ruolo potesse essere “male interpretato” ed essere uni-camente un elemento discorsivo alla libera concorrenza in materia di formazione professionaleÈ infatti la stessa Corte di Giusti-zia a prevedere che quando è lo Stato ad attribuire dei poteri nor-

mativi ad un’associazione pro-fessionale definendo la cornice entro la quale l’associazione ha discrezione, cioè individuando i principi essenziali che l’attività regolamentare dovrà rispettare, le norme emanate da tale asso-ciazione professionale manten-gono un carattere che è pubblico e di conseguenza sottratto alle norme del Trattato. Ciò avviene però ad una condizione: che sia sempre lo Stato a mantenere il potere decisionale di ultima istanza . È ciò che sembra avve-nire in Italia, nel momento in cui

si prevede una necessaria appro-vazione del Ministro vigilante sulla domanda di autorizzazio-ne, senza la quale gli Ordini non potranno procedere. Pertanto si ritiene che in questa occasione possa essere proprio l’Italia ad indicare all’Europa una strada intelligente per coniugare cor-rettamente le istanze di libertà e di tutela della concorrenza con quelle, altrettanto degne di ap-prezzamento, di promozione del-la qualificazione professionale e quindi della tutela del cittadino utente dei servizi.

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ANCL e SIRCLAV storica unificazione19 aprile 2013, il grande successo di una storica unione che parte da lontano

Categoria

Cari Colleghi,Gentili Associati,

lo scorso 19 Aprile a Rimini, con approvazione all’unanimità, il Consiglio Nazionale dell’ANCL ha deli-berato la fusione tra l’ANCL UP di Roma e il SIRCLAV di Roma.Non potevamo auspicare uno scenario più adatto per festeggiare questa storica giornata per la categoria romana. Infatti nella splendida città della “Riviera”, si è svolta una splendida manifestazione celebrativa per il sessantesimo anniversario dalla costituzione dell’ANCL, che ha riscosso un notevole successo tra i numerosi partecipanti “anclisti” provenienti da tutta Italia. Il successo di questa storica unificazione parte da lontano.Il primo grande contributo è da riconoscere al Presidente del CPO di Roma, Adalberto Bertucci e all’ex Presidente ANCL di Roma, Nevio Bianchi che dopo anni di attriti sono riusciti a riappacificare la cate-goria romana mediante il Protocollo d’Intesa del dicembre 2011. Successivamente, il Presidente del SIRCLAV di Roma, Carlo Nezzo ed il Presidente ANCL di Roma, Mario Annaro, coadiuvati dal Presidente ANCL della Regione Lazio, Andrea Parlagreco, hanno colto immediatamente il nuovo vento “positivo” che spirava sulla categoria romana ed hanno gettato le basi nella primavera dello scorso anno, per far confluire il SIRCLAV nell’ANCL. È seguita la preziosa opera del Presidente Nazionale ANCL, Francesco Longobardi e dell’Ufficio di Presidenza che hanno predisposto l’iter definitivo affinché l’unificazione fosse recepita nei termini dello Statuto Nazionale. Un particolare ringraziamento va al collega Roberto Morini di Firenze (Delegato dell’Ufficio di Presidenza Nazionale ANCL nei rapporti con le Unioni Provinciali) per aver sempre con-sigliato al meglio e sostenuto i colleghi romani al fine di raggiungere positivamente (e rapidamente) a

di Mario AnnaroPresidente Unione Provinciale ANCL Roma

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Categoria

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codesta unificazione sindacale. Infine l’ultimo atto è stata la già citata delibera ad unanimità da parte del Consiglio Nazionale ANCL.Sarà responsabilità di questa Unione Provincialedi così grande rilevanza nella politica nazionale,saper continuare a lavorare nell’interesse e nellatutela di tutta la categoria.

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Categoria

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Semplificazione degli adempimenti

In attesa della preannunciata riforma del mercato del lavoro, il Governo Monti ha introdotto alcune significative novità per mezzo del D.L. n. 5/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di sem-plificazione e sviluppo” (c.d. Decreto Semplifica Italia). In questo frangente l’intento è fondamen-talmente quello di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese nazionali attraverso

la riduzione del peso della burocrazia e fornire così alle stesse tangibili vantaggi in termini di maggiore competitività sui mercati internazionali. Nelle more della conversione del provvedimento in legge, ana-lizziamo di seguito le più significative novità che, già dallo scorso 10 febbraio (data di entrata in vigore del provvedimento), incidono sull’attività quotidianamente svolta dai consulenti del lavoro.

Semplificazione dei con-trolli sulle impreseAllo scopo di razionalizzare anche l’azione amministrativa, l’art. 14 del provvedimento in esame enuncia i seguenti princi-pi cui i controlli messi in atto dai soggetti pubblici (anche locali e territoriali) devono conformarsi:L’attività di controllo sulle impre-se (comprese quelle appartenen-ti al settore agricolo), deve esse-re ispirata ai principi della sem-plicità, della proporzionalità dei controlli stessi anche in relazio-ne agli adempimenti burocratici ed alla effettiva tutela del rischio e nel rispetto del principio di co-ordinamento tra amministrazio-ni statali, regionali e locali;Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, debbono pubblicare sul proprio sito istituzionale e su quello www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese in

relazione alla dimensione ed al settore, indicando i criteri e le modalità di svolgimento delle re-lative attività;Il Governo è autorizzato ad ema-nare regolamenti volti a raziona-lizzare e coordinare i controlli sulle imprese e sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprendi-toriali;I regolamenti si debbono ispi-rare ai seguenti principi e crite-ri direttivi: proporzionalità dei controlli e dei connessi adempi-menti amministrativi al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela de-gli interessi pubblici; eliminazio-ne delle attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; coordi-namento e di programmazione

dei controlli da parte delle ammi-nistrazioni con l’obiettivo della eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni in modo tale “da recare il minore intralcio al normale esercizio delle atti-vità dell’impresa”, definendo la frequenza e tenendo conto degli accertamenti già effettuati. Altri principi ispiratori dei regolamen-ti riguardano, inoltre, la collabo-razione amichevole con i sogget-ti controllati alfine di prevenire rischi e situazioni di irregolari-tà1, la informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, la soppressione dei controlli sulle imprese in pos-sesso di certificazione UNI EN ISO - 9001 (o altra certificazione equipollente emessa da organi-1 In tale contesto, peraltro, s’innesta perfet-

tamente quanto già previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004 (Riforma dei servizi ispettivi) riguardante la prevenzione e pro-mozione in materia lavoristica e previden-ziali svolta da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro.

Lavoro

Tutte le novità in materia di semplificazione degli adempimenti

di Vitantonio LippolisFunzionario Ispettivo Ministero Lavoro

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Lavoro

smi all’uopo accreditati);Le Regioni e gli Enti locali, en-tro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, deb-bono conformare le attività di controllo di loro competenza ai principi sopra indicati;In materia fiscale e finanziaria continuano ad applicarsi le di-sposizioni vigenti in materia.Si rimarca come la piena opera-tività della disposizione in parola è, in larga parte, rinviata ad al-cuni preannunciati regolamenti attuativi. Per quanto riguarda la vigilan-za in materia di lavoro svolta dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e degli Istituti previ-denziali, la norma in commento dovrà trovare una necessaria coniugazione con l’antecedente ed affine disposizione contenu-ta nell’art. 7 del D.L. n. 70/2011, conv. in Legge n. 106/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) il quale già teorizzava la necessità di un rac-cordo operativo tra una serie di enti come la Guardia di Finanza, gli Istituti previdenziali e le Dire-zioni del Lavoro, seppur rinvian-do anch’esso ad un futuro decre-to attuativo (regolamento ancora oggi assente)2.Provvedimento di astensione an-ticipata dal lavoro per maternità L’art. 15 del D.L. n. 5/2012 ap-porta alcune modifiche operati-ve alla disciplina relativa all’in-terdizione anticipata dal lavoro per maternità, prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità). In particolare, viene rivista la pertinenza al rilascio dell’autorizzazione per l’asten-sione anticipata dal lavoro per maternità, che fino ad oggi era

2 A tal proposito si richiama la Circ. n. 16/2011 per mezzo della quale la Direzione generale dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro rilevava che, in carenza del re-lativo decreto di attuazione, la disciplina contenuta nell’art. 7 del D.L. n. 70/2011 non poteva ritenersi immediatamente ap-plicabile.

di competenza esclusiva del Mi-nistero del Lavoro attraverso i propri uffici periferici.Il provvedimento si limita a trat-tare solo aspetti procedurali in-dividuando, in via prioritaria, i soggetti destinati a rilasciare le diverse autorizzazioni: ciò signi-fica che nulla è cambiato rispetto al passato circa le motivazioni alla base dei provvedimenti di interdizione.Più precisamente dal prossimo 1° aprile 2012 la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravi-danza non sarà più competenza esclusiva del Ministero del Lavo-ro, ma viene ripartita tra:Aziende Sanitarie Locali Direzioni Territoriali del Lavoro.Il primo ufficio provvederà all’i-struttoria ed all’emanazione del provvedimento autorizzatorio di interdizione, in caso di condi-zioni di gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possa-no essere aggravate dallo stato di gravidanza3. Tale passaggio, tuttavia, dovrà avvenire secondo le modalità che saranno defini-te nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni.Le Direzioni territoriali del lavo-ro provvederanno, invece, all’i-struttoria ed all’emissione del provvedimento in parola, quan-do:Esistano condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizie-voli alla salute della donna e del bambino;La lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, se-condo la previsione contenuta negli articoli 7 (lavori vietati) e 3 Si ritiene che rispetto alle norme ed alle

prassi seguite in passato cambi soltanto il soggetto deputato all’emanazione del prov-vedimento quindi il termine massimo di 7 gg. dalla presentazione dell’istanza della lavoratrice, per poter emettere il provvedi-mento, resta pienamente valido.

12 (esposizione a rischi per la si-curezza e la salute) del D.Lgs. n. 151/2001.Al riguardo si segnala che il Mi-nistero del Lavoro con la Circ. n. 2/2012 ha precisato che le D.T.L. potranno istituire richieste in tal senso esclusivamente definibi-li entro e non oltre il 31 marzo 2012, rimandando, alla compe-tenza delle Asl, l’istruttoria delle domande destinate ad essere de-finite con provvedimenti da ema-narsi dal 1° aprile 2012.Misure concernenti i pagamenti in favore dell’INPS e verifiche sulle prestazioni socialiNell’art. 16 del D.L. n. 5/2012 si rinvengono alcune disposizioni tese a snellire le procedure di pa-gamento a favore dell’INPS. Le principali novità prevedono che: Dal 1° maggio 2012 tutti i pa-gamenti ed i versamenti delle somme dovute, a qualsiasi titolo, all’INPS sono effettuati soltan-to con strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte ex art. 4 del-la legge n. 122/20104;L’INPS diverrà l’Ente su cui con-fluiranno, in via telematica, tutti i dati relativi alle prestazioni so-ciali erogate da una serie di enti;Le comunicazioni sopra indica-te, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari e dagli altri dati per-tinenti, presenti negli archivi dell’Istituto, alimenteranno il c.d. “casellario dell’assistenza”,

4 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in Leg-ge n. 122/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - art. 4, Moder-nizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni: “Ai fini di fa-vorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cit-tadini e utenti, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.”

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previsto dall’art. 13 della Legge n. 122/2010. Le informazioni rac-colte verranno peraltro inviate in forma individuale ed anonima, al Ministero del Lavoro e, con riferimento all’ambito territoria-le, alle regioni ed alle province autonome ed agli altri enti pub-blici responsabili della program-mazione di prestazioni e servizi sociali e socio-sanitari: tutto questo per l’alimentazione del “Sistema informativo dei servizi sociali” previsto dall’art. 21 della Legge n. 328/20005;Per le stesse finalità nonché per disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programma-zione integrata delle politiche socio-sanitarie e rendere così più efficace l’azione volta alla tutela delle persone non autosufficien-ti, le informazioni (anche sensibi-li) previste al punto c), trasmesse dagli enti socio-sanitari attivati in favore delle persone disabi-li, sono integrate e coordinate dall’INPS con quelle raccolte dal nuovo sistema informativo sani-tario e dagli altri sistemi infor-mativi dell’INPS. Ugualmente, tutte le notizie sono trasmesse, in forma anonima, e con le me-desime modalità agli stessi sog-getti individuati al precedente punto c). Il comma. 5, intervenendo sull’art. 38, co.3, della Legge n. 122/2010, assegna all’INPS un ruolo ancor più centrale nella repressione delle prestazioni indebite. La no-vella conferma l’applicazione, da parte dell’Ente erogatore, della sanzione amministrativa (già comminata dall’INPS) compresa tra 500 e 5.000 euro nei confronti di coloro che hanno fruito illegit-timamente di prestazioni sociali agevolate, con la conseguente ri-petizione dell’indebito. Viene, tra le altre cose, cambiato, il quarto 5 Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge

quadro per la realizzazione del sistema in-tegrato di interventi e servizi sociali.

periodo del comma 3 nel quale si legge: “le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito di-chiarato ai fini fiscali o altre com-ponenti dell’ISEE, anche di natu-ra patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica”. In presenza di una discordan-za rilevata (è questo il tenore di una frase aggiunta attraverso le modifiche all’articolo), l’Istituto comunica all’ente che ha eroga-to la prestazione sia le risultanze dell’accertamento che il valore dell’ISEE ricalcolato sulla base di ciò che è stato acquisito dall’A-genzia delle Entrate. Nei casi di-versi dall’accertamento del mag-gior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione può essere immediatamente erogabile, l’en-te erogatore invita l’interessato a chiarire i motivi della discor-danza. In assenza di osservazio-ni e nel caso in cui le stesse non vengano accolte, si procede con la sanzione amministrativa che è “irrogata in misura proporziona-le al vantaggio economico inde-bitamente conseguito” e, comun-que, nei limiti compresi tra 500 e 5.000 euro;L’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni red-dituali dei pensionati incidenti sia sulla misura che sul diritto e provvede al recupero di quanto pagato in eccedenza entro l’anno successivo a quello di acquisizio-ne dei dati o a quello successivo nel quale le amministrazioni fi-nanziarie hanno reso disponi-bili le informazioni reddituali o le eventuali integrazioni; tutto questo, però, potrà avvenire con D.M. del Ministro del Lavoro “concertato” con quello dell’E-conomia: dovranno essere indi-viduate le fattispecie ed i termi-

ni entro i quali, su proposta del presidente dell’INPS che deve trovare le motivazioni su ragio-ni di carattere organizzativo e funzionale e sui tempi necessari per l’acquisizione delle notizie presso l’Agenzia delle Entrate, potrà essere spostato “in avanti” il termine per il recupero degli indebiti (in ogni caso non si po-trà andare oltre il secondo anno successivo alla verifica);L’INPS, con una modifica in-trodotta all’art. 10, comma 6, ultimo periodo, della Legge n. 248/2005, vede ampliata la pos-sibilità di stare in giudizio anche in grado di appello con i propri dipendenti in tutte quelle cause concernenti le invalidità civili, la cecità, il sordomutismo, l’handi-cap e la disabilità nelle quali è litisconsorte necessario, i cui ri-corsi sono notificati sia all’Avvo-catura dello Stato che presso le sedi provinciali dell’Istituto6. Si fa presente che le modalità di attuazione delle novità riportate ai sub da a) a d) sono subordina-te all’approvazione di un apposito decreto che dovrà essere emana-to di concerto fra i Dicasteri del Lavoro, dell’Economia e della Salute;Dall’esame delle novità introdot-te emerge in maniera piuttosto chiara, dunque, l’intento legisla-tivo di assegnare all’INPS un 6 Il testo attualizzato dell’art. 10, co. 6 della

Legge n. 248/2005 (Trasferimento all’INPS di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari), risulta pertanto essere il seguente: “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civi-le, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere noti-ficati all’I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell’I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al pre-sente comma l’I.N.P.S., con esclusione del giudizio di cassazione, è rappresen-tato e difeso direttamente da propri di-pendenti.”

Lavoro

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ruolo ancor più centrale nel mec-canismo di repressione delle pre-stazioni sociali indebitamente percepite, rendendo in tal modo - rispetto al passato - i controlli in materia più agevoli ed efficaci. Assunzione dei lavoratori Ex-traUEPer mezzo dell’articolo 17 del De-creto vengono semplificate alcu-ne procedure amministrative in materia di assunzione di lavora-tori extracomunitari.La prima novità (co. 1) prevede che il datore di lavoro, con l’ef-fettuazione della comunicazione obbligatoria anticipata al Centro per l’impiego7, assolva conte-stualmente a tutti gli obblighi di comunicazione relativi anche alla stipula del contratto di sog-giorno per lavoro subordinato8.La novella, inoltre, modifica pure i commi 2 e 3 dell’art. 24 del T.U. n. 286/1998, semplifican-do la procedura di rilascio del permesso per lavoro stagionale. In particolare viene ora previ-sto che, quando siano trascorsi venti giorni dalla presentazione dell’istanza per l’ingresso di un lavoratore extraUE per lavoro stagionale e lo sportello unico per l’immigrazione (S.U.I.) non abbia espresso il proprio dinie-go, la domanda (in ossequio al generale principio del silenzio-assenso) s’intende accolta in pre-senza delle seguenti condizioni:La richiesta riguardi un lavorato-re già autorizzato nell’anno pre-cedente a prestare la propria at-tività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro;Il lavoratore stagionale sia stato effettivamente assunto dal dato-re di lavoro ed abbia rispettato tutte le condizioni inserite nel permesso di soggiorno. Un ulteriore novità riguarda l’art. 24 del T.U. n. 286/1998 al

7 Art. 9-bis, Legge n. 608/19968 Art. 5-bis, D.Lgs. n. 286/1998.

quale è stato aggiunto il co. 3-bis il quale adesso prevede che, fer-mo restando il periodo massimo di nove mesi del permesso di lavoro stagionale, l’autorizzazio-ne al lavoro stagionale s’intende prorogata, ed il permesso di sog-giorno può essere rinnovato, nel caso in cui si presenti una nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro da-tore di lavoro.Sempre con riferimento al lavo-ro stagionale l’art. 17 del D.L. n. 5/2012 interviene, infine, mo-dificando anche quanto previ-sto dagli articoli 38 e 38-bis del D.P.R. n. 394/19999. In particola-re adesso è stato previsto che:L’autorizzazione al lavoro può es-sere concessa a più datori di lavo-ro, dopo il primo, che utilizzano lo stesso lavoratore stagionale in periodi successivi, ed è rilasciata a ciascuno di essi pur se il lavo-ratore si trovi legittimamente nel nostro Paese a causa dell’av-venuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale (il lavoratore è esonerato dall’obbli-go di rientro nel proprio Paese per il visto consolare d’ingresso, ed il permesso è rinnovato fino alla scadenza del nuovo rapporto stagionale, nel rispetto del limite massimo di nove mesi);La richiesta di assunzione per gli anni successivi al primo, può essere effettuata da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale al lavoro stagionale.Assunzioni nel settore turistico e dei pubblici esercizi.Al fine di prevenire possibili abu-si cui la previgente disciplina si prestava10, l’art. 18 (co. 1 e 2) del-

9 Regolamento di attuazione del T.U. n. 286/1998.

10 Difatti l’art. 4, della Legge n. 183/2010 aveva introdotto una disciplina specifica del settore turistico in parte sovrapponibile con quanto già previsto dall’art. 10, co. 3, del D.Lgs. n. 368/2001.

la novella interviene a chiarire il problema interpretativo relativo alla comunicazione obbligatoria telematica (COT) dei c.d. “lavo-ratori extra” del settore turismo e pubblici esercizi.In particolare il DL 5/2012 ha abrogato la previsione contenu-ta nell’art. 10, co. 3, del D.Lgs. n. 368/2001 nella quale si prevede-va la possibilità di effettuare le COT dei c.d. “lavoratori extra” del settore turistico e pubblici esercizi entro i cinque giorni successivi all’assunzione. Per-tanto dal 10/2/2012 la COT pre-ventiva va fatta anche per i c.d. “lavoratori extra” (ex art. 9-bis della Legge n. 608/1996).Conseguentemente adesso la disciplina è più chiara in quanto si applicano al settore dei pub-blici esercizi la stesse disposi-zioni in uso nel settore del turi-smo dopo l’intervento operato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 183/2010, sull’art. 9 bis, com-ma 2, della legge n. 608/1996.

Lavoro

Dalla data di entrata in vigore del provvedimento, pertanto, l’adempimento degli obblighi comunicativi per il personale in questione dovrà conformarsi alle seguenti regole:È possibile effettuare una co-municazione semplificata prima dell’inizio della prestazione la-vorativa da effettuare col mod. UNIUrg (reperibile sul sito www.cliclavoro.gov.it) indicando come tipologia “comunicazione settore turistico e dei pubblici esercizi”;Entro i tre giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro, sarà comunque neces-sario effettuare la COT coi dati completi per mezzo dell’UniLav. La Direzione Generale per le Po-litiche dei Servizi per il Lavoro

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Il Ministero del lavoro con la nota n. 2369 del 16/02/2012 ha precisato che le aziende interessate alla modifica in questione sono quelle che, indipendentemente dall’applicazione del CCNL di riferimento, sono iscritte presso la Camera di commercio coi seguenti codici della classificazione ATECO 2007:I ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE55 ALLOGGIO55.10.00 Alberghi55.20.10 Villaggi turistici55.20.20 Ostelli della gioventù55.20.30 Rifugi di montagna55.20.40 Colonie marine e montane55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE56.10.11 Ristorazione con somministrazione56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole56.10.30 Gelaterie e pasticcerie56.21.00 Catering per eventi, banqueting56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio79.12.00 Attività dei tour operator79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

R ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO90.01.01 Attività nel campo della recitazione90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli90.02.02 Attività nel campo della regia90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO93.1 ATTIVITÀ SPORTIVE93.11.20 Gestione di piscine93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca93.12.00 Attività di club sportivi93.13.00 Gestione di palestre93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee93.19.92 Attività delle guide alpine93.19.99 Altre attività sportive nca93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali93.29.30 Sale giochi e biliardi93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

caso, ferme le generali deroghe previste per le assunzioni in caso di “urgenza” e di “forza maggio-re” previste dalle circolari mini-steriali del 4 gen. e 14 feb. 2007. Il difetto (in tutto o in parte) delle

Lavoro

del Dicastero del Welfare11 si è affrettata, tuttavia, a precisare che la comunicazione preven-tiva non soddisfa comunque il

11 Cfr. nota n. 2369 del 16/02/2012 cit.

corretto adempimento in quanto permane l’obbligo di integrare la comunicazione con l’invio del modello “UniLav” contenente i dati completi del datore di lavoro e del lavoratore. Restano, in ogni

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17The world of il Consulente

suddette comunicazioni obbliga-torie potrà comportare, in caso di accertamento, l’applicazione delle seguenti misure sanziona-torie:

Illecito Norma sanzionatoria Importo Sanzione

Diffidabile(art. 13, D.Lgs. n.

124/2004)

Sosp. attività imprenditoriale (art. 14, D.Lgs. n.

81/2008)

Omessa comunicazione preventiva del lavoratore “extra” da effettuare col Mod. UniUrg

Art. 3, Legge n. 73/2002 e s.m.i.

Sanzione amministrativa:§da € 1.500 a € 12.000 per lavoratore

+ € 150 al giorno;§da € 1.000 a € 8.000 per lavoratore

+ € 30 al giorno, se regolarmente assunto per un periodo successivo.

Oltre alle eventuali sanzioni civili

SiSi

(se ne ricorrono i presupposti)

Omessa comunicazione integrativa del lavoratore “extra” da effettuare col Mod. UniLav a completamento dell’invio preventivo

Art. 19, co. 3 D.Lgs. n. 276/2003

Sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato. Si No

Ritardata comunicazione integrativa (oltre i 3 giorni successivi) del lavoratore “extra” da effettuare col Mod. UniLav a completamento dell’invio preventivo

Art. 19, co. 3 D.Lgs. n. 276/2003

Sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato. Si No

Sospensione degli obblighi oc-cupazionali di cui alla Legge n. 68/1999L’art. 18, al co. 3, del Decreto in esame apporta alcune limitate ma significative modifiche all’art. 4 del DPR n. 333/200012 in me-rito alla richiesta di sospensione degli obblighi occupazionali che, per le imprese industriali, si ha in presenza di interventi integra-tivi di CIGS o di solidarietà13 o, in qualunque settore produttivo, in presenza di una procedura di mobilità. La novità introdotta è rappresen-tata dal fatto che le comunicazio-ni nonché le istanze di sospen-sione vanno, adesso, alternativa-mente inviate:Al territorialmente competen-te servizio della Provincia, per

12 D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333/2000 - Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

13 Art. 1, co. 1, Legge n. 863/1984.

le aziende con sede in un unica provincia;Direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quando si riferiscano ad imprese

con unità produttive allocate in diversi ambiti provinciali. In attesa dell’emanazione del trattamento di ammissione alla CIGS o al contratto di solida-rietà, il servizio competente della Provincia o il Ministero del Lavoro14 nel caso in cui la sospensione riguardi più ambiti territoriali, valutata la situazione aziendale, possono concedere un provvedimento di autorizzazione provvisoria di durata trimestra-le, rinnovabile una sola volta15. Si rammenta che l’istanza va corredata dalla documentazione

14 Dopo la riformulazione delle competenze intervenuta per opera del DPR n. 144/2011 la titolarità in materia, all’interno del Dica-stero, spetta alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro (ex D.G. del mercato del lavoro).

15 Si rammenta che in caso di intervento in-tegrativo salariale sia per effetto di CIGS che di contratto di solidarietà difensivo, le imprese industriali interessate vedono “so-spesi” gli avviamenti obbligatori per tutto il periodo in cui opera il sostegno ed in pro-porzione alla riduzione oraria.

idonea ad attestare la sussisten-za della condizione (es. l’accordo sindacale stipulato in sede sinda-cale finalizzato alla gestione del-la solidarietà).

In relazione alla semplificazio-ne della suddetta procedura, ed al fine di evitare deprecabili di-sguidi operativi, si renderà dun-que necessario, d’ora innanzi, che la Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro provveda all’inoltro dell’istan-za così ricevuta direttamente ai competenti servizi provinciali interessati alla sospensione degli obblighi.Si rammenta che, dal momento in cui viene meno la causa che ha originato la sospensione de-gli obblighi, il datore di lavoro ha sessanta giorni di tempo per presentare la richiesta di avvia-mento riferita ai lavoratori da as-sumere16.Sempre in tema di sospensione degli obblighi occupazionali si precisa che:Relativamente ai contratti di soli-darietà difensiva posti in essere

16 Art. 9, co. 1, Legge n. 68/1999.

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dalle imprese non industriali17, la sospensione non interviene ope legis; tuttavia ciò non esclude il fatto che essa possa formare oggetto di un eventuale conven-zione18 tra il datore di lavoro ed i servizi provinciali del colloca-mento obbligatorio;Qualora, invece, il datore di lavo-ro attivi una procedura di mobili-tà ex Lege n. 223/1991, la sospen-sione opera automaticamente su tutto il territorio nazionale (non esiste, in questo caso, alcun rife-rimento all’ambito provinciale) nel periodo compreso tra l’aper-tura della procedura (che si con-cretizza con l’invio della nota alle associazioni sindacali territoriali dei lavoratori) ed il momento in cui l’ultimo lavoratore licenziato ha diritto alla riassunzione (sei mesi dalla data della risoluzione del rapporto)19. La D.G. per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, in data 13/03/201220, ha emanato le istruzioni operative per l’invio delle comunicazioni in parola. Più precisamente nella missiva il Dicastero afferma che dal prossi-mo 15 maggio 2012 sarà disponi-bile sul sito www.clicklavoro.gov.it un apposito iter che consentirà l’invio telematico delle comuni-cazioni/domande di sospensione degli obblighi di che trattasi. Nelle more della realizzazione di tale form on-line le aziende plurilocalizzate interessate alla procedura dovranno effettuare la comunicazione/domanda di sospensione (firmata digital-mente) sulla PEC [email protected] con le seguenti specifiche (alternati-ve) da inserire nell’oggetto della mail:

17 Procedura prevista dall’art. 5, co. 5, 7 ed 8, della Legge n. 236/1993.

18 Art. 11, Legge n. 68/1999.19 Cfr. art. 15, Legge n. 264/1949, come

modificato dal D.Lgs. n. 297/2002.20 MLPS, nota n. 3615 del 13/03/2012.

COMUNICAZIONE sospensio-ne degli obblighi, ai sensi dell’art. 4, co. 1, del DPR 333/2000 (per i datori di lavoro in possesso del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all’art. 3, co. 5, della Legge n. 68/1999);DOMANDA di sospensione temporanea degli obblighi ai sensi dell’art. 4, co. 3, del DPR 333/2000 (per i datori di lavo-ro in attesa dell’emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all’art. 3, co. 5, della Legge n. 68/1999).Nel primo caso dovrà essere alle-gato alla comunicazione il prov-vedimento amministrativo (es. decreto del Ministero del lavoro di riconoscimento dello stato di crisi ed ammissione alla CIGS, delibera della commissione re-gionale tripartita con l’elenco dei lavoratori messi in mobilità, ecc.) che riconosce una delle condizione dalle quali scaturisce la sospensione degli obblighi. Nel caso di sospensione tempo-ranea, poiché non vi è ancora un formale provvedimento ammini-strativo di riconoscimento dello status, sarà invece sufficiente trasmettere la medesima istanza possibilmente supportata da ido-nei elementi probatori.Semplificazione in materia di li-bro unico del lavoroA distanza di poche settimane dal precedente emendamen-to (cfr. art. 40, co. 4 del D.L. n. 210/2011, conv. in Legge n. 214/2011 che ha spostato alla fine del mese successivo a quello di riferimento il termine di com-pilazione del documento), il Le-gislatore interviene nuovamente sull’originaria disciplina prevista per il libro unico del lavoro. In realtà, in questo caso, più che di vere e proprie modifiche all’impianto normativo, sarebbe più opportuno forse parlare di un’interpretazione autentica che il Legislatore ha inteso fornire

rispetto ad alcuni concetti che, in passato, avevano dato adito ad alcuni dubbi e perplessità. Tecnicamente l’art. 19, co. 1, del D.L. n. 5/2012 interviene sull’art. 39, co. 7, della Legge n. 133/200821 per meglio definire la nozione di registrazione “omes-sa” e “infedele” che, qualora ac-certate dal personale ispettivo, danno luogo all’applicazione del-le relative sanzioni amministrati-ve. Più precisamente la novella af-ferma che:

ØPer la fattispecie della “omessa registrazione” occorre far riferimento alle scritturazioni complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato del quale manchi la registrazione;

ØLa nozione di “infedele registrazione” si riferisce, invece, alle scritturazione di dati diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

In realtà va detto che, anche nel recente passato, la prassi am-ministrativa aveva contribuito a chiarire le due nozioni attraverso alcuni indirizzi interpretativi. Di-fatti inizialmente con la Circola-re n. 20/2008, successivamente col Vademecum del 5/12/200822 21 Il testo attualizzato dell’art. 39, co. 7, del-

la Legge n. 133/2008 risulta pertanto essere il seguente: “Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retri-butivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. (...)”

22 MLPS, Vademecum LUL del 5/12/2008, Sez. C, punti 5 e 6 nei quali si legge:

Cosa si intende per “omesse registrazioni”? L’omissione delle registrazioni è riferibile alle scritture complessivamente omesse e

Lavoro

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19The world of il Consulente

ed infine con la risposta ad In-terpello n. 47/201123, il Ministero del Lavoro aveva già in parte avu-to modo di appurare le nozioni di registrazione infedele ed omes-sa.Come tempestivamente spiegato dallo stesso Dicastero nella re-centissima Circolare n. 2/2012 (contenente i primi chiarimenti interpretativi a favore del perso-nale ispettivo), le recenti precisa-zioni normative “non vanno per-tanto ad incidere significativa-mente sulle modalità applicative delle sanzioni in materia di LUL che rimangono sostanzialmente inalterate.”. Nella nota del 16/2/2012 la Di-rezione Generale dell’Attività Ispettiva afferma, conseguente-mente, che:Relativamente alla punibilità del-le omesse registrazioni andrà applicata una sola sanzione per ciascun mese di riferimento ed in base al numero dei lavoratori interessati, a prescindere dal nu-mero delle omissioni contenute nel LUL (esempio: se le omissio-ni riguardano quattro lavoratori per tre mensilità la sanzione, a seguito di diffida ottemperata sarà pari a 150x3 = € 450,00);Per la sanzionabilità delle infe-deli registrazioni, invece, sarà

non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione.

Quando la registrazione è infedele e quin-di la violazione deve ritenersi commissiva? Le registrazioni sono da intendersi infedeli quando il dato registrato risulta gravemen-te non veritiero, e perciò infedele, rispetto all’effettiva consistenza della prestazione lavorativa con riguardo ai profili retributivi, previdenziali e fiscali. (...).

23 MLPS, Interpello n. 47/2011: <<l’infedeltà delle registrazioni è legata alla registrazione di un dato che risulta gravemente non veri-tiero, e perciò infedele, rispetto alla “effetti-va consistenza” della prestazione lavorativa sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale. (...) Appare pertanto corretto soste-nere che tale illecito si configura ogni qual-volta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formaliz-zata sul libro unico. >>

necessario accertare che i dati riportati sul LUL siano quanti-tativamente o qualitativamen-te diversi da quella che è stata l’effettiva prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione (o compenso) erogato al prestatore (retribuzione erogata “fuori bu-sta”, ore di lavoro effettivamente svolte e non registrate nel calen-dario delle presenze, ecc.).Secondo quanto riportato nella circolare ministeriale non sarà, invece, applicabile la reazione punitiva prevista dall’art. 39, co. 7 del D.Lgs. n. 133/2008 “quan-do le somme erogate al lavorato-re o l’orario di lavoro osservato dallo stesso siano effettivamente quelli indicati sul LUL, pur in violazione di specifiche previ-sioni di legge o di contratto (ad es. retribuzione virtuale e limiti quantitativi dei part-time in edi-lizia), ferme restando eventuali diverse ipotesi sanzionatorie o azioni di recupero contributivo da parte dell’Istituto.”. È questa una posizione che, con tutta probabilità, sarà oggetto di discussione fra gli operatori del settore in considerazione del fat-to che, proprio nelle ipotesi indi-cate nella nota ministeriale, par-rebbero invece ricorrere alcuni dei presupposti che il legislato-re ha individuato come astrat-tamente idonei ad integrare la violazione di carattere omissivo sulla tenuta del LUL24. Difatti per un datore di lavoro appartenente al settore edile l’indicazione nel documento, in ipotesi, di una retribuzione inferiore a quella virtuale25 comporta proprio un 24 Cfr. art. 39, co. 7, Legge n. 133/2008:

“Salvo i casi di errore meramente mate-riale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previden-ziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. (…).”

25 Si rammenta, difatti, che (fermo restando

differente trattamento previden-ziale che incide negativamente sulla tutela diretta e sostanziale normativamente prevista a favo-re dei lavoratori; oppure si pensi ad un datore di lavoro che non corrisponda ai propri dipendenti interi istituti retributivi quali la 13^ o la 14^ mensilità, con rela-tiva omessa indicazione degli importi nel LUL: ci troviamo, in questo caso, indubbiamente in presenza di mancanze che fatal-mente determinano “differenti trattamenti retributivi, previden-ziali e fiscali”. Prevedere, pertan-to, che in siffatte circostanze la condotta datoriale palesemente illecita non sia punibile – come sembra leggendo la nota - neppu-re sotto il profilo omissivo, lascia più di qualche dubbio e suscita, quindi, perplessità.

➔l’applicazione dei minimali giornalieri) in base all’art. 29 della Legge n. 341/1995, i datori di lavoro edili sono tenuti ad assol-vere gli obblighi contributivi ed assistenziali, non su una retribuzione rapportata alle ef-fettive ore di lavoro, bensì all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione col-lettiva, ovvero 40 ore settimanali.

Lavoro

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SANZIONI RELATIVE AL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Fonte Normativa Illecito Norma sanzionatoria Importo Sanzione

Diffidabile(art. 13, D.Lgs. n. 124/2004; MLPS Circ. n. 23/2011 e n. 2/2012)

Art. 39 c. 1, Legge n. 133/2008

Mancata istituzione (o utilizzo di un sistema di tenuta non conforme).

Art. 39 c. 6, Legge n. 133/2008

Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 Si

Art. 39 c. 1 e 2, Legge n. 133/2008

Omessa registrazione dei dati dei lavoratori (si tratta di scritturazioni complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato del quale manchi la registrazione);Infedele registrazione dei dati dei lavoratori (si tratta di scritturazione di dati diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate).

Art. 39 c. 7, Legge n. 133/2008 (come modificato dall’art. 19, co. 1, del D.L. n. 5/2012).

Sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.500. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori la sanzione va da euro 500 a euro 3.000.Va applicata per ciascun periodo di riferimento (mese)

Si

Art. 39 c. 3, Legge n. 133/2008

Tardiva registrazione;Mancata registrazione dei rimborsi spese normalmente corrisposti;

Art. 39 c. 7, Legge n. 133/2008

Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori la sanzione va da euro 150 a euro 1.500.Va applicata per ciascun periodo di riferimento (mese)

Si

Art. 39 c. 6, Legge n. 133/2008

Omessa esibizione da parte del datore di lavoro

Art. 39 c. 6, Legge n. 133/2008

Sanzione amministrativa da euro 200 a euro 2.000. Si

Art. 5 c. 2 L. n. 12/1979, come modif. dall’art. 40, co. 1, Legge n. 133/2008

Omessa esibizione da parte del consulente del lavoro nel termine di 15 gg. dalla richiesta

Art. 5 c. 2 L. n. 12/1979, come modif. dall’art. 40, co. 1, Legge n. 133/2008

Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.In caso di recidiva (art. 8-bis, L. 689/81) della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell’Ordine professionale d’appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari

Si

Art. 39 c. 6, Legge n. 133/2008

Omessa esibizione da parte dell’associazione di categoria nel termine di 15 gg. dalla richiesta.

Art. 39 c. 6, Legge n. 133/2008

Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. In caso di recidiva (art. 8-bis, L. 689/81) la sanzione va da euro 500 a euro 3.000.

Si

Art. 39 c. 7, Legge n. 133/2008

Mancata conservazione per il periodo di 5 anni dall’ultima registrazione (si applica anche ai libri matricola e paga dismessi).

Art. 39 c. 7, Legge n. 133/2008

Sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600. No

Rispetto, infine, all’applicazio-ne dell’istituto della diffida pre-visto dall’art. 13, del D.Lgs. n. 124/2004 (con conseguente pos-sibilità di applicazione della san-zione nella misura del minimo edittale), la Circolare n. 2/2012 - rivedendo in parte alcune pre-cedenti posizioni - afferma che tutte le violazioni in materia di

LUL (fatta eccezione per quel-la relativa alla omessa conser-vazione per il periodo di 5 anni dall’ultima registrazione oggetti-vamente non sanabile) sono oggi da considerare oggetto di diffida obbligatoria. Il regime di responsabilità soli-dale negli appalti L’art. 21 del D.L. n. 5/2012 ri-

scrive completamente il 2° com-ma dell’art. 29, del D.Lgs. n. 276/200326 (Decreto attuativo

26 La precedente formulazione del dell’art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003 era la seguente: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appalta-tore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corri-

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della c.d. Legge Biagi) in tema di responsabilità solidale fra i vari soggetti coinvolti nelle pro-cedure di appalto (committente, appaltatore ed eventuale subap-paltatore). Prima di entrare nel merito del-le novità introdotte dal recente provvedimento si rammenta che, dal punto di vista eziologico, la disciplina delle obbligazioni solidali in materia di appalti va fatta risalire all’esigenza del Le-gislatore di precostituire idonee garanzie per l’assolvimento, da parte dei soggetti operanti nella filiera degli appalti, degli obbli-ghi inerenti alla corresponsione delle retribuzioni, al versamen-to di contributi previdenziali ed assicurativi, nonché - in caso di rapporto tra appaltatore e subap-paltatore - delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente evitando, in tal modo, potenziali dispersioni delle responsabilità connesse al meccanismo inter-positorio che questo istituto con-sente invece di apprestare.A seguito delle modifiche intro-dotte dal Decreto semplicazioni il testo novellato dell’art. 29, co. 2 risulta oggi essere il seguente: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprendi-tore o datore di lavoro è obbliga-to in solido con l’appaltatore, non-ché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’ap-palto, a corrispondere ai lavorato-ri i trattamenti retributivi, com-prese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicura-tivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di ap-palto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”Al riguardo alcune considerazio-

spondere ai lavoratori i trattamenti retributi-vi e i contributi previdenziali dovuti.”

ni si rendono necessarie. Sotto il profilo soggettivo il vin-colo solidaristico resta escluso qualora il committente sia una persona fisica che non eserciti attività d’impresa o professiona-le (es. il privato che fa ristrut-turare la propria abitazione)27. Così come pure resta esclusa la responsabilità solidale della Stazione appaltante pubblica in virtù della generale esclusione prevista dall’art. 1, co. 2 dello stesso D.Lgs. n. 276/2003. Di-fatti, come chiarito dallo stesso Ministero del lavoro28, l’unica forma di solidarietà che sussiste tra un committente pubblico ed un appaltatore privato è quella contemplata dall’art. 1676 c.c.29 la quale, tuttavia, soffre di due limi-tazioni rispetto alla più specifica disciplina dettata dal citato art. 29, ed in particolare:L’oggetto, circoscritto al solo trattamento economico dovuto dall’appaltatore ai propri dipen-denti, con esclusione quindi de-gli adempimenti previdenziali;La quantificazione del debito solidale, che si riferisce esclu-sivamente a quanto dovuto dal committente all’appaltatore al momento della presentazione, da parte dei lavoratori interessati, della domanda giudiziale, con la conseguenza che il committente pubblico non è solidalmente te-nuto nei confronti dei lavoratori se, nelle more, estingue il pro-prio debito nei confronti dell’ese-cutore dei lavori.Si rimarca come tutti i lavorato-ri siano assoggettati alla tutela in parola, e, quindi, non solo i

27 Cfr. art. 29, co. 3-ter, del D.Lgs. 276/2003.28 Cfr. MLPS Interpello n. 35/2009.29 Art. 1676 c.c.: “Coloro che, alle dipendenze

dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servi-zio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.

lavoratori subordinati, ma an-che quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto.Per quanto riguarda il termine decadenziale di due anni per l’esercizio dei relativi diritti, il Ministero del lavoro30 ha avuto già modo di affermare in passa-to che esso opera non solo con riferimento all’esercizio dell’a-zione da parte del lavoratore (creditore delle somme a titolo retributivo), ma anche nei con-fronti degli istituti previdenziali (creditori delle somme dovute a titolo contributivo)31. Resta, in ogni caso, ferma l’ordinaria pre-scrizione quinquennale prevista per il recupero dei contributi nei confronti dell’obbligato principa-le (appaltatore o subappaltatore).Per quanto riguarda l’oggetto dell’obbligazione, oltre ai già pre-visti trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti, la novella introduce alcune signifi-cative novità:Viene esplicitato il fatto che, all’interno del perimetro della solidarietà negli appalti ricado-no, limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso,

30 Cfr. MLPS, Circ. n. 5/201131 Tale interpretazione contrasta, tuttavia,

con la sentenza n. 996/2007 della Corte di Cassazione - Sez. lavoro, secondo cui il termine decadenziale di due anni non può essere esteso agli Istituti INPS e INAIL, che sono terzi nell’appalto e i cui diritti autonomi, scaturenti dal rapporto di lavoro, sono sog-getti all’ordinaria prescrizione quinquennale di cui all’art. 3 L. 335/1995. Secondo tale pronunciamento la circostanza che il diritto alla regolarizzazione contributiva e assicu-rativa del lavoratore “risulti soggetto anche in materia di appalti alla prescrizione – e non, invece, ad alcun termine decadenza-le –, appare come mero corollario (…) del principio che le norme dettate in materia di decadenza non sono soggette né ad in-terpretazione restrittiva, per dovere essere applicate con quel rigore e quella rigidità imposta dalla natura dei loro effetti (…) né ad interpretazione analogica”.

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anche le quote del TFR matu-rate dai lavoratori ivi impiegati; vengono così escluse - come ha affermato la DGAI nella Circ. n. 2/2012 commentando la novità - quelle pericolose derive inter-pretative che, in qualche caso, avevano caratterizzato in passa-to la determinazione dell’obbli-gazione solidale per tale forma di retribuzione differita;Oltre che i contributi previden-ziali, il testo normativo adesso inequivocabilmente chiarisce che rientrano nell’obbligo soli-daristico anche i premi assicu-rativi (anche in questo caso si tratta solo di quelli maturati nel corso del periodo d’esecuzione del contratto d’appalto); va detto al riguardo che la definizione di “contributi previdenziali” è sem-pre stata comunque intesa dagli istituti (nella fattispecie dall’I-NAIL) in senso piuttosto ampio, talché quasi mai (anche in pas-sato) i premi assicurativi erano rimasti esclusi dal concetto di solidarietà; Il Legislatore ha dichiarato che resta, invece, escluso dal vinco-lo solidaristico che caratterizza il committente (o l’appaltatore nell’ambito del subappalto) qual-siasi obbligo per le sanzioni civi-li32 di cui risponde, pertanto, il

32 Art. 116, co. 8, Legge n. 388/2000: “I soggetti che non provvedono entro il ter-mine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misu-ra inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è ri-levabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso uffi-ciale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non confor-mi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non ver-sare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni ero-

solo datore di lavoro responsabi-le dell’inadempimento. Si tratta, in questo caso, di una novità as-soluta, posto che proprio il Dica-stero del Welfare, in risposta ad alcuni quesiti33, aveva in passato affermato ricadere nell’alveo del-la solidarietà ex art. 29 proprio le somme dovute a titolo d’inte-resse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a ti-tolo di sanzioni civili. Tale novità apre, dunque, ora alcune delicate questioni di diritto intertempo-rale a carico degli Istituti che, operando sulla base della prece-dente indicazione interpretativa, hanno così provveduto ad escu-tere l’obbligato in solido per il pagamento anche delle sanzioni civili maturate sui contributi non versati da parte dell’obbligato principale.Come ribadito pure nella Circo-lare n. 2/2012 del Ministero del lavoro, anche dopo la modifica normativa introdotta dal DL n.

gate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da par-te degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pa-gamento dei contributi o premi e sempre-chè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggio-rato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’im-porto dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.”

33 Cfr. Ministero del lavoro, Interpello n. 3/2010. La ragione di tali inclusioni, secon-do il parere ministeriale era da ricercarsi nel fatto che queste somme sono in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, e sono dirette a mantenere inal-terato il valore reale di quanto dovuto alle Amministrazioni. Per le medesime ragio-ni, inoltre, anche le sanzioni civili , aventi una natura risarcitoria, andavano pertanto fatte rientrare – secondo l’ormai superato orientamento - nell’ambito dell’obbligazione solidale fra le parti

5/2012 resta in ogni caso ferma ed impregiudicata la responsa-bilità solidale prevista dall’art. 35, co. 28 del D.L. n. 223/200634, convertito in Legge n. 248/2006 (c.d. Decreto Bersani). Si tratta in questo caso - lo si rimarca - di una responsabilità solidale che coinvolge l’appaltatore ed il su-bappaltatore senza possibilità di risalire, quindi, al committente e priva di alcun vincolo temporale.Proroga del credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mez-zogiorno.L’art. 59 del DL n. 5/2012, con una serie d’interventi sull’art. 2 del D.L. n. 70/2011 (conv. in Legge n. 106/2011), proroga di un anno il già previsto credito d’imposta pari al 50% del costo salariale per i nuovi assunti a tempo indeterminato. Conse-guentemente lo sconto in parola potrà essere adesso utilizzato per le assunzioni effettuate entro il 14 maggio 2013 (24 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 70/2011). La modifica introdotta, tuttavia, ha ridotto di 12 mesi la fruibilità dell’agevolazione; con-seguentemente adesso il credito d’imposta può essere utilizza-to in compensazione entro due anni dall’assunzione (e non più tre anni come era nell’originaria versione).Per completezza si rammentano, qui di seguito, le caratteristiche salienti dell’agevolazione:Riguarda le assunzioni operate nei territori regionali dell’Abruz-zo, del Molise, della Puglia, della Campania, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sar-degna;

34 Art. 35, co. 28, del D.L. n. 223/2006: “L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assi-curativi obbligatori per gli infortuni sul lavo-ro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.

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Trova applicazione nei casi in cui i datori di lavoro ubicati nelle suddette aree territoriali effet-tuino nuove assunzioni a tempo indeterminato; Il credito d’imposta è calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero medio dei di-pendenti con uguale tipologia contrattuale occupati nei dodici mesi precedenti. Per i lavoratori a tempo parziale a tempo inde-terminato il computo va effettua-to “pro quota”35;L’incremento occupazionale va considerato per le società col-legate (facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona) o controllate (e qui vale la previsione dell’art. 2359 c.c.) al netto delle diminuzioni verifica-tesi nel gruppo;Per i datori di lavoro che hanno iniziato l’attività dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (os-sia dopo il 14 maggio 2011) ogni nuova assunzione a tempo inde-terminato (anche parziale e in questo caso vale il principio della proporzionalità) va considerata come incremento occupazionale;Le nuove assunzioni da effettua-re devono riguardare lavoratori “svantaggiati” o “molto svantag-giati” così come definiti dal Re-golamento CE n. 800/200836;

35 Cfr. art. 6, D.Lgs. n. 61/2000.36 Si rammenta che, secondo la definizione

fornita dal Regolamento CE n. 800/2008, vanno considerati “svantaggiati” i soggetti che risultano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o, in alternati-

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione nel caso di assun-zione di lavoratori “svantaggiati”, estensibili a 24 in caso di lavora-tori “molto svantaggiati”; Qua-lora l’incremento occupazionale avvenga per mezzo di assunzioni part-time, l’incentivo è ricono-sciuto “pro quota” avendo quale parametro di riferimento l’orario settimanale massimo previsto dal CCNL.Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione e non concor-re alla formazione del reddito e del valore della produzione per l’IRAP: esso va utilizzato entro due anni dalla data dell’assunzio-ne (e non già – come detto - entro tre, come prevedeva l’originario testo);Il diritto alla fruizione del credi-to d’imposta decade nei seguenti casi:il numero complessivo dei dipen-denti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi pre-cedenti la data di assunzione37;i posti di lavoro non sono conser-

va privi di diploma di scuola media superio-re o professionale, o che abbiano superato i cinquanta anni di età, o che vivano soli o con una o più persone a carico, od occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo–donna, o membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; vanno considerati, invece, “molto svantaggiati” i lavoratori privi di occupazio-ne da almeno ventiquattro mesi.

37 Anche in questo caso il testo originario che prevedeva la data di entrata in vigore della legge n. 106/2011 è stato “ritoccato” dall’art. 59, co. 1, lett. e), del DL n. 5/2012.

vati per almeno tre anni, o due in caso di piccole e medie imprese (per le quali vale la definizione europea);vengano accertate, in via definiti-va, violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano sta-te irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppu-re violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavo-ratori, nonché per provvedimen-ti giudiziali, passati in giudicato, di condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970.Qualora si verifichi una delle ipotesi di decadenza evidenziate ai punti a) e b), i datori di lavoro verranno chiamati a restituire il credito d’imposta già “goduto”38. Per quel che riguarda, invece, la terza ipotesi di decadenza il Le-gislatore afferma che, a partire dalla data del definitivo accer-tamento delle violazioni, decor-rono i termini per il recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi legali e delle relative sanzioni.Si fa presente infine che il pos-sesso del DURC ed il rispetto della contrattazione collettiva di settore sono requisiti essenziali per il “godimento” del beneficio in parola.38 Qualora il beneficio sia stato fruito da un

soggetto sottoposto a procedura concor-suale (es.: fallimento, concordato preven-tivo, liquidazione coatta amministrativa, ecc.) il credito d’imposta verrà considerato ex lege come “credito prededucibile” dal passivo.

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La nuova legislatura ha apportato notevoli modifiche all’art. 164 del Tuir, l’articolo che disci-plina la deducibilità delle spese relative alle auto aziendali utilizzate nell’esercizio di impre-sa, arti e professioni, questo al fine di rimpinguare le casse erariali, incrementando la base imponibile Ires, per le società di capitali, e Irpef per le società di persone, ditte individuali

e lavoratori autonomi.

Fisco e auto aziendali:

Fiscale

Un ulteriore approfondimento sullla nuova normativa

Fino al periodo d’imposta 2012, il regime di deducibilità di tali costi (spese sostenute per car-buranti e lubrificanti, assicu-

razioni, pedaggi autostradali, manutenzioni ecc.), stabilito dall’art. 164 comma 1 del Tuir, prevedeva la deduzione inte-grale al 100% delle spese e de-

gli altri componenti negativi so-stenuti per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamen-te come beni strumentali, cioè quei beni senza i quali l’attività

di Fabiana PausilliDottore Commercialista

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Fiscale

non può essere esercitata, e per i veicoli adibiti a uso pubblico.Era prevista, invece la deduzio-ne parziale al 40% delle spese e degli altri componenti negativi per i veicoli non destinati ad es-sere utilizzati esclusivamente come beni strumentali.Tale percentuale di deducibili-tà, nel caso di uso promiscuo, si applicava per il costo d’acqui-sto entro un determinato limite massimo di costo storico: pari ad € 18.075,99 per le vetture, € 4.131,66 per i motocicli e ad € 2.065,83 per i ciclomotori.Nel caso di esercizio di arte o professione, invece, il limite di deducibilità doveva intendersi per un solo veicolo se l’attivi-tà era svolta individualmente,

ovvero per un solo veicolo per ogni socio e associato se l’attivi-tà è svolta sotto forma di socie-tà semplice o di associazione.Inoltre, la deducibilità parziale dell’80% delle spese era vinco-lata da un limite massimo di spesa pari ad € 25.822,84 per le autovetture; mentre la deduci-bilità parziale al 90% delle spe-se era applicabile per i veicoli concessi ad uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.La riforma del lavoro (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato l’art. 164 del Tuir diminuendo dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui reddi-ti delle spese relative ai veicoli

utilizzati nell’esercizio d’impre-se, arti e professioni.Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti la de-ducibilità è stata diminuita del 20%, passando dal 90% al 70%; per quanto riguarda gli agenti e rappresentanti di commercio, tale percentuale resta all’80%.Le nuove norme sarebbero do-vute entrare in vigore dal pe-riodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012), quindi dal 2013 per i soggetti con pe-riodo d’imposta coincidenti con l’anno solare.Prima dell’entrata in vigore del-le nuove norme, legge di Sta-bilità 2013 (art. 1 comma 501, Legge 228/2012) ha rimescola-

Veicoli Precedente normativa Attuale normativa

Utilizzati solo come stru-mentali nell’attività proprio

dell’impresa

Deducibilità integrale(100%) Invariata

A uso pubblico Deducibilità integrale(100%)

Invariata

Assegnati ad uso promi-scuo ai dipendenti con

fringe benefit

Deducibilità parziale (90%)di tutti i costi se il fringe benefit cor-

risponde ad una percorrenza di 4500 Km

Deducibilità parziale (70%)di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza

di 4500 Km

Utilizzate nell’esercizio d’impresa in situazioni

diverse dalle precedentiDeducibilità parziale 40% Deducibilità parziale 20%

Utilizzate dagli agenti Deducibilità parziale 80% Invariata

Utilizzati da artisti e profes-sionisti

Deducibilità parziale 40% Deducibilità parziale 20%

to le carte in tavola, abbassando ulteriormente la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali, da 27,5% al 20%, con-fermando per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti l’aliquota di deducibilità al 70% come previsto dalla riforma del lavoro e mantenendo invariate

le altre misure previste (80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni stru-mentali e per quelli adibiti ad uso pubblico).Le nuove regole di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali

in vigore dal 2013 riguardano esclusivamente la determina-zione del reddito ai fini delle imposte dirette, e non anche sulla detraibilità dell’IVA, che per quanto riguarda l’uso pro-miscuo dell’auto resta al 40%.Sono esclusi dalla normativa de-scritta i contribuenti in regime

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dei minimi, che continueranno a dedurre i costi delle auto e de-gli altri veicoli usati promiscua-mente nell’esercizio d’impresa, arti e professioni, nella misura del 50% comprensivo di IVA per la quale non può essere eserci-tato il diritto alla detrazione. La Circolare n°7/E/2008 ha precisato che le regole di de-ducibilità per tale tipologia di contribuenti sono svincolate dalle regole del Tuir. La dedu-zione del 50% è conveniente in considerazione che si applica il principio di cassa, pertanto il costo storico di acquisto va de-dotto al 50% già nell’esercizio di sostenimento del costo stes-so. Per le auto dei minimi non è applicabile neanche il limite del costo di acquisto fiscal-mente rilevante di € 18075,99. Quanto detto in precedenza può essere riassunto in una pratica ed utile tabella in cui si mette a confronto la prece-dente disciplina fiscale relativa alla deducibilità delle spese so-stenute per autoveicoli con l’at-tuale, in vigore dal 2013:Questa falcidia alla detrazione delle spese sostenute per gli autoveicoli ha prodotto, da par-te degli addetti ai lavori e della dottrina, aspre critiche nei con-fronti del legislatore fiscale. La ratio di questo trattamento fiscale speciale, per quanto ri-guarda l’uso promiscuo, risiede nella presunzione che l’autovet-tura venga utilizzata sia per as-solvere le esigenze lavorative, sia per esigenze personali. Ed essendo estremamente compli-cato, se non addirittura impos-sibile, stabilire quanta parte della spesa sia riferita effettiva-mente all’attività, si è stabilita una percentuale forfettaria di deducibilità, che fino al 2006 era fissata al 50%. Tale percen-tuale è andata via via riducen-dosi sino ad arrivare all’attuale

20%, misura che non è ritenuta assolutamente congrua. Tale tesi si fonda su un sempli-ce calcolo matematico, che per-mette di effettuare una verifica di congruità della deduzione, che si espone qui di seguito.Considerando impraticabile l’adozione di un criterio per-sonalizzato e dovendo, per forza di cose, ricorrere a va-lutazioni generali ed astratte, si può ipotizzare la situazione in cui si considera la durata di una settimana (168 ore). Ge-neralmente 56 ore (8 ore per 7 giorni) vengono dedicate al riposo notturno; nelle 112 ore che rimangono almeno 40 ven-gono dedicate al lavoro. Rap-portando le ore lavorative (40 ore) al totale delle ore dispo-nibili (112), l’incidenza è del 36% circa. La percentuale del 40% veniva ritenuta congrua; quella del 20%, al contrario, appare assolutamente illogica ed irragionevole; è come dire che l’auto venga usata un gior-no solo per lavoro e gli altri 4 per motivi personali. Tale pre-sunzione è assoluta e non am-mette prove contrarie. Considerando che il settore au-tomobilistico da anni è in pro-fonda crisi, il dimezzamento del-la percentuale di deducibilità di costi non ne aiuta assolutamen-te la ripresa; al contrario, come se non bastassero l’aumento del prezzo dei carburanti e delle ta-riffe assicurative, è un ulteriore disincentivo all’acquisto di un autoveicolo da parte d’imprese e professionisti. Logicamente più si tassa e meno si vende …Spero, in conclusione, che il le-gislatore fiscale metta presto mano all’articolo 164 del Tuir, riportando la tanto discussa percentuale di deducibilità a li-velli meno penalizzanti. Non ci resta che aspettare la prossima puntata.

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Governo

I volti del Governo LettaBocciati dall’estero, ma con sondaggi positivi in Italia. Ecco i nomi ed i volti del nuovo Governo

di Andrea Tommasini Redazione Cultura

Con molte attese, siamo a presentare ai nostri lettori i nomi ed i volti del nuovo Governo Letta chiamato a risollevare il nostro Paese dalla delicata sorte che lo accompagna ormai da lungo tempo. Piena fiducia dal Presidente Napolitano, ri-eletto, in una situazione senza precedenti, al Suo secondo settennato nei confronti del quale, lo stesso, ha dichiarato di

aderire “con spirito di servizio alla Nazione “ ed invitando tutti a prendersi le proprie responsabilità.

Totale la fiducia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Premier Enrico Letta e molti gli auspici e le aspettative dal colle e forti e continui gli inviti ad un alto senso di respon-sabilità nell’esercizio dei propri mandati ad un Governo dal carisma “politico”.Al Governo: Il Premier Enrico Letta - Presiden-te del Consiglio vede al suo fianco alla guida del Governo Filippo Patroni Griffi - Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mini-stri e Segretario generale del Consiglio ed An-gelino Alfano – Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni.Con loro i nuovi Ministri senza portafoglio: Enzo Moavero Milanesi - Ministro degli Affari Europei, Graziano Delrio - Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Carlo Trigilia - Mi-nistro della Coesione Territoriale, Dario France-schini - Ministro per i Rapporti con il Parlamento e per il coordinamento dell’Attività di Governo, Gaetano Quagliariello - Ministro delle Riforme Costituzionali, Cécile Kyenge - Ministro dell’In-tegrazione, Josefa Idem - Ministro delle Pari Op-portunità, dello Sport e delle politiche giovanili e Gianpiero D’Alia – Ministro della Pubblica Am-ministrazione e della SemplificazioneEd alla guida dei dicasteri i nuovi ministri con portafoglio: Emma Bonino - Ministro degli Affa-ri Esteri, Anna Maria Cancellieri - Ministro della Giustizia, Mario Walter Mauro - Ministro della Difesa, Fabrizio Saccomanni - Ministro dell’E-

conomia e delle Finanze, Flavio Zanonato - Mi-nistro dello Sviluppo Economico, Maurizio Lupi - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vice Presidente della Camera dei Deputati per il PDL, Nunzia De Girolamo - Ministro delle Po-litiche Agricole, Alimentari e Forestali, Andrea Orlando Ministro dell’Ambiente e Tutela del ter-ritorio e del mare, Enrico Giovannini - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Chiara Carrozza - Ministro dell’Istruzione e dell’Univer-sità e della Ricerca, Massimo Bray - Ministro dei Beni e delle Attività culturali con delega al Dipartimento per il Turismo, Beatrice Lorenzin - Ministro della Salute.Il consiglio dei ministri ha inoltre deciso che “gli uffici di diretta collaborazione dei viceministri saranno ridotti e uniformati a quelli dei sottose-gretari” e dunque alla Presidenza del Consiglio : Giovanni Legnini (Editoria e Attuazione Pro-gramma) Sesa Amici (Rapporti con il Parlamen-to e coordinamento attività di Governo) Sabrina De Camillis (Rapporti con il Parlamento e coord. attività Governo) Walter Ferrazza (Affari Regio-nali e Autonomie) Micaela Biancofiore (Pari Op-portunità) Gianfranco Miccichè (Pubblica Am-ministrazione e Semplificazione). All’Interno Filippo Bubbico (Viceministro) Domenico Man-zione Giampiero Bocci, agli Affari Esteri apo Pistelli (Viceministro) Bruno Archi (Vicemini-stro) Marta Dassù (Viceministro) Mario Giro, alla Giustizia Giuseppe Beretta Cosimo Ferri,

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Governo

alla Difesa Roberta Pinotti, Gioacchino Alfano, all’Economia e Finanze Stefano Fassina (Vice-ministro) Luigi Casero (Viceministro) Pierpaolo Baretta Alberto Giorgetti, allo Sviluppo Eco-nomico Carlo Calenda (Viceministro) Antonio Catricalà (Viceministro) Simona Vicari e Clau-dio De Vincenti, alle Infrastrutture e Trasporti Vincenzo De Luca (Viceministro) Erasmo De Angelis Rocco Girlanda, alle Politiche Agricole Forestali e Alimentari Maurizio Martina Giusep-pe Castiglione, all’Ambiente, Tutela del territo-rio e del mare Marco Flavio Cirillo, al Lavoro e Politiche Sociali Cecilia Guerra (Viceministro) e Jole Santelli Carlo Dell’Aringa, all’Istruzione, Università e Ricerca Gabriele Toccafondi, Marco Rossi Doria, Gianluca Galletti, ai Beni, Attività

culturali e turismo Simonetta Giordani, Ilaria Borletti Buitoni, alla Salute Paolo Fadda.Molti i dubbi che giungono dall’Estero, in par-ticolare dalla Germania, dalla Francia e dagli USA, dove il Wall Street Journal ha giudicato “ambiziosa” l’agenda di Letta, sottolineando come il “neo-premier non abbia chiarito come potrà finanziare le sue promesse rispettando allo stesso tempo le regole fiscali dell’Eurozona, recentemente rafforzate ed il nuovo requisito costituzionale dell’Italia di gestire budget equi-librati”.Positivi i giudizi dai sondaggi Tecnè per Sky Tg24 e molte le aspettative dei Cittadini tutti e della Categoria.Al nuovo Governo i migliori auspici da noi tutti !!!

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Enrico LettaPresidente del Consiglio

Governo

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Filippo Patroni GriffiSottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Segretario generale del Consiglio

Governo

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AngelinoAlfanoVice Presidente del Consiglio e Ministro degli Interni

Governo

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EnzoMoaveroMilanesiMinistro degli Affari Europei

Governo

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Graziano DelrioMinistro degli Affari Regionali e delle Autonomie

Governo

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Carlo TrigiliaMinistro della Coesione Territoriale

Governo

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Dario FranceschiniMinistro per i Rapporti con il Parlamento e per il coordinamento dell’Attività di Governo

Governo

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GaetanoQuagliarielloMinistro delle Riforme Costituzionali

Governo

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Cécile KyengeMinistro dell’Integrazione

Governo

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Josefa IdemMinistro delle Pari Opportunità, dello Sport e delle politiche giovanili

Governo

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Giampiero D’AliaMinistro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione

Governo

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Emma BoninoMinistro degli Affari Esteri

Governo

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Anna MariaCancellieriMinistro della Giustizia

Governo

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Mario Walter Mauro Ministro della Difesa

Governo

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Fabrizio SaccomanniMinistro dell’Economia e delle Finanze

Governo

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Flavio ZanonatoMinistro dello Sviluppo Economico

Governo

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Maurizio LupiMinistro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vice Presidente della Camera dei Deputati per il PDL

Governo

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Nunzia De GirolamoMinistro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Governo

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Andrea OrlandoMinistro dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare

Governo

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EnricoGiovanniniMinistro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Governo

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Maria Chiara CarrozzaMinistro dell’Istruzione e dell’Universitàe della Ricerca

Governo

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Massimo BrayMinistro dei Beni e delle Attività culturali con delega al Dipartimento per il Turismo

Governo

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BeatriceLorenzinMinistro della Salute

Governo

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Caro pasquino, come in-terpretate i fatti che ac-cadono?Due persone anziane

avanti con gli anni che insegna-no a tanti smidollati come si deve fare… quando si deve fare!Uno [si tratta di s.S. Benedetto xvi – nda], che rinuncia al ‘trire-gno’ [simbolo del po-tere papale– nda] e si ritira in clausura! Cosa devo pensare? Esterno un mio pen-siero dicendo che il tutto è dovuto ai cu-riali ‘deviati’ [l’abito talareper il colore or-bace, ha fatto si’ che nel popolino romano, durante il potere tem-porale, i sacerdoti fossero immedesimati a blatte – nda] che lo hanno vessato e volevano continuare a dettargli le regole a loro più consone, an-che al di sopra del buon senso, forti del potere autoritario e dog-matico che a ogni buon cattoli-co credente non lascia scampo. Ciò non per affermare principi di fede ma per forti interessi fi-nanziari e di prestigio, come i famosi mercanti del tempio che gesù scacciò perquotendoli. Sembra che abbia detto: << basta sono un tedesco, sono persona

retta, non voglio mischiarmi nei vostri intrallazzi! Sono coscien-te che cosi’ come stanno le cose non è bello che lasci, ma sono troppo anziano e so di non far-cela mancandomi le forze! Voi, pensate che fino a che non muo-io potete continuare sulla cattiva strada, approfittandovi della mia

debolezza e della buona fede di chi intensamente crede e accet-ta supinamente? Non è cosi’ che deve andare dò io l’esempio! Me ne vado, rinun-cio a tutto! Lascio il posto a un altro che essendo più giovane e sapendo dei problemi effetti-vi, del mondo in cui viviamo, vi metta in riga! Sicuramente io non potrei farlo, da grande teologo pur sapendo tutto sulle cose di dio e del suo regno, non avendo fatto la vita ‘pastorale’ propria di un vesco-

vo in mezzo ai suoi fedeli. Non ho dimestichezza con i problemi della vita di tutti i giorni, delle difficolta’ dei credenti, del mon-do!Mi auguro che quel qualcuno che mi sostituira’ metta le cose a posto e ridoni fiducia a chi vuole credere! Anche a costo di ricor-

rere a modi spicci! Se non credete a quello che dico, ecco qui: ras-segno le dimissioni! >>.Caro pasquino sai che in funzione del tourbil-lon di leggi, di interpel-li, di prassi mi è sorto il dubbio se anche un papa deve sottomettersi a norme quali quelle im-poste dalla l. 92/2012 E confermare le dimissio-

ni, magari nelle mani di qualche funzionario del mlps comandato in apposita missione a casten-gandolfo!?!?.Comunque, per farla breve, il papa ha risolto definitivamen-te il problema con la rinuncia al ruolo ricoperto e cambiando mansioni!No! Vi assicuro signor pasquino, non vi stò prendendo in giro! So che è difficile da credere! Anche a me per tutti i secoli d’eta’ sem-bra impossibile, mai capitato! Li ha proprio gabbati di brutto, i

Gliela vogliamo dare una medaglia al valore?

Rubrica Pasquino

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prelati fedifraghi.Si spera che cosi’, grazie al sa-crificio del piccolo papa tedesco, quanto è inerente la religione trovi la giusta dimensione per unire l’immanente con il tra-scendente senza infingimenti.Non capisco… cosa dite? Va bene che la chiesa risolva, ma le cose dello stato?Tranquillo pasquino, per uno che lascia c’è sempre uno che prende ovvero che resta! Non avete sentito dire dell’altro an-ziano signore…?Anche lui faceva affermazioni interessanti, diceva <<… ho fi-nito, mi sono molto adoperato per dare il meglio di me stesso, mi sono sorbito i personaggi più strani con i riti più strani colle-gati ai poteri dello stato, politici con strane manie, malavitosi, giudici che tengono al protago-nismo e diventano giustizieri e poi politici e viceversa, una corsa al generalizzato tornacon-to personale che ha portato la nazione sul baratro finanziario. Ai limiti dell’indigenza. Sono

tanto affranto che lascerò la politica e le istituzioni per

dedicarmi alla famiglia, ai miei discendenti!

Purtroppo però si è levato un coro implorante il ripensamen-to visto che in sessanta giorni il sistema non si era mosso di un millimetro aggravando la situa-zione! Stressando i cittadini con malcelati sintomi d’indignazio-ne che potrebbero portare alla violenta ricerca di una soluzione alternativa. Occorre rimediare in qualche modo! Tanto hanno brigato presso l’onest’uomo che alla fine, per spirito di servizio, ha accettato di rimanere.Nel discorso d’insediamento si è notato quanto la commozione ab-bia velato la sua dura reprimenda al manipolo di cosiddetti neo-parlamentari che per salvare la legislatura l’hanno rieletto, primo nella storia repubblicana ad esse-re il successore di se stesso!Ha comunque parlato a cuore aperto dicendo pane al pane e vino al vino a dei governanti che

lasciavano trapelare la loro fra-gilita’ che li portava a far scro-sciare applausi come se fossero altri ad essere apostrofati dalle sacrosante reprimende con cui venivano colpiti. Speriamo che tutti i politici ita-liani, nessuno escluso, abbiano capito la lezione e inizino a lavo-rare per far risorgere la fiducia nell’italia. Affinchè sia resa giu-stizia ai cittadini… allo stato! Effettivamente sono cose a cui, se non ci si fosse passati, non si crederebbe potessero avvenire.Conclusione: due anziani signo-ri con il loro fare, con le loro ri-nunce hanno insegnato molto a noi tutti che per riconoscenza dovremmo insignirli con meda-glie al merito. Se come si dice “il maestro ap-pare quando l’allievo è pronto” dalle reazioni che ci sono state sembrerebbe che preti e politi-ci, d’ogni ordine e rango devono molto fare per recuperare il tem-po dimostrando di saper operare a favore di chi ha fiducia in loro.La conclusione è un anelito alla speranza.Caro signor pasquino nell’au-gurare di rivederci presto la lascio per passare in vineria e

consumare un mezzo litro di vino.

Rubrica Pasquino

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Je la volemo da’ ‘na patacca ar valore?Come ‘a ‘nterpretate voi na cosa der genere, a sor pasqui’?

Du vecchietti che ‘nsegneno a na massa de scojonati come s’a’ dda fa’ … quanno se deve fa’!Uno che arinunzia a tre regni e se ritira ‘n convento!

Che ho da penza’? È ‘n pensiero mio, pe mme e’ pe ‘na manica de bacherozzi puzzoni che nun j’anno dato tregua, che volenno continua’ a ffa er bello e er cattivo tempo, imponenno a li cristiani de crede quello

che vonno loro, pena li castighi de l’inferno e che … ‘ntanto magheggiaveno co sordi e prebenne, peggio de li mercanti che, quer poraccio morto ‘ncroce pe nnoi, j’aveva rotto le coste.

Sembra che abbia detto: << basta so’ tedesco, so fatto tutto d’en pezzo, co voi nun ce vojo sparti’ più gnente … purtroppo so’ che e cose che lasso nun vanno bbene ma so’, puro, che so’ vecchio e che nun j’afaccio più … a puzzoni, pensate che fino a che nun moro potete continua’ a favve l’affari vostra a

danno de chi, pe ffede, a da sta’ zitto? Mo vo faccio vede io. Me do’! Lasso er posto a quarcun’artro che, più fresco de me, sapenno come ce se ‘nfogna ne li problemi

tera tera, ve fara’ vede li sorci verdi. Nun come mme che pur sapendo tutto der padreterno e der sesso de l’angeli … de vita de popolo, de

vita der monno, ne sò poco! Io sò stato tra le carte, no in mezzo a le ‘pecore’!M’aguro, proprio, che venga quarcuno che, smucinanno tutto, ve rimetta a posto le coste!

Nun ce credete? Me dimetto!!! >>.A pasqui’, o sai? Co sta confusione che regna da per tutto me so’ domannato: chissa’ se ‘a fornero je l’ha fatte conferma’, e dimissioni, magari pe venije ‘ncontro j’avra’ mannato quarche sor delegato a

castergandorfo?!?.Inzomma pe falla breve, nun ce crederete … se n’e’ annato veramente!

No! A pasqui’, nun ve sto’ a cojona’, so che è da nun credece, pe tutti li secoli che c’ho nun m’era mai capitato, armeno io nun me l’aricordo! Je l’ha messo ‘nder … fonnello! Mo vojo vede se continueranno a

mischia e cose der celo co ‘e cose d’a tera, sti birbaccioni! Cosi’ e cose de dio che ce riguardeno, grazzie ar papetto lanzichenecco, se rimetteranno a posto,

speramo!Che me state a ddi’? … E pe a roba de ‘cesere’?

Pe uno che lascia, uno che pija!!! Ma n’hai sentito de quell’artro… ?Diceva <<… ho finito, ho ‘dato’, me so sfrantucato tra bunga bunga, mafiosi, giudici giustizzieri o

giustizzieri ex giudici, trote e porverine, un magna magna generale ch’a’ ridotto l’itaja in lacrime co le pezze ar … fonno de la schina! Me ritiro a ffa’ er nonno e chi s’è visto s’è visto!>>

Gnente, o so’ annato a ‘mplora’, arimani giorge’… qui tra improponibili e proposte de merda nun trovamo celo! Dacce ‘na mano, fa come te pare ma arimani, sei l’unico, ‘ntutto sto sfacelo, a essene

uscito pulito! Fallo, no ppe noi che nun valemo gnente, fallo pe quei poracci de l’itajani che nun jela fanno ppiù. E prima che s’encazzeno veramente e s’arivorteno … cercamo de mettece na pezza!

E’ rimasto – j’anno fatto er passaggio diretto e ‘mmediato - poro sorcio, s’è commosso. Parlanno a l’eletti quasi ce piagneva!

Ma se dice che s’è levato na soddisfazzione… ner riprenne servizio je ne ha dette quattro, a sti capoccioni, e pensa che robba, mentre je le cantava (peggio der sor capanna co’ li stornelli a dispetto) je

batteveno puro le mani! Penza a chi stamo in mano.Speriamo che abbiano capito e se mettessero sotto pe’ mette a pposto puro le cose de ‘cesere’!

Da nun credece, pasqui’, da nun credece!Che ‘nsegnamento c’hanno dato sti du vecchietti!!! A meriterebbero o no ‘na medaja ar valore, pe’

riconoscenza!E si è vvero ch’er maestro appare quanno er fanicchio è pronto, vordi’ che mo, all’eletti der celo e de la

tera je tocca a ffa vede’ che so’ boni a ffa’!!!Speramo bene! D’artronne ‘a speranza è l’urtima a mmori’!

A sor pasqui’, me vado a fa’ na fojetta… s’arivedemo!!!

Pasquino

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56 The world of il Consulente

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L’Ordine dei consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Roma con l’obiettivo di consolidare ed aumentare ulteriormente il senso di appartenenza ed il livello dei servizi offerto ai propri iscritti ha demandato alla Fondazione Studi Oreste Bertucci la realizza-zione della “CDL CARD”.La CDL CARD è in buona sostanza una carta sconti, gratuita, nominativa, e riservata esclusivamente ai consulenti del lavoro e rispettivi familiari, che consente un risparmio immediato in Italia e all'estero, presso gli esercizi convenzionati, sia pubblici, sia pri-vati, selezionati con priorità nei confronti dei clienti degli stessi Consulenti del Lavoro e da essi segnalati alla Fondazione.La condizione di essere clienti non è certamente vincolante, in quanto, abbiamo ritenuto di voler dare la possibilità di accesso anche agli altri esercizi ritenuti comodi o strategi-ci o che, in ogni caso, intendono riservare alla categoria quel segnale di attenzione nei nostri confronti che ogni giorno conquistiamo con il nostro servizio professionale ed umano, alle imprese ed alla società.Ciascun consulente ha facoltà di segnalare alla Fondazione, attraverso i recapiti di se-guiti specificati, i propri clienti del settore Commercio o servizi interessati alla stipula di una convenzione a titolo non oneroso che possa riservare alla Categoria, sconti o “corsie preferenziali” per i titolari di Cdl Card nell’acquisto di beni o servizi.L’iniziativa è stata promossa ed attuata dalla nostra Presidenza attraverso la Fondazio-ne Studi Oreste Bertucci con il duplice obiettivo, sia di rafforzare il senso di apparte-nenza della Categoria all’Ordine, sia di aiutarci a fidelizzare i nostri clienti ed ha immediatamente riscosso ampio consenso da parte dei titolari e dei convenzionati.I settori merceologici nei quali la Card esercita i propri ambiti d’azione, sono già molte-plici e con il contributo di tutti i nostri iscritti contiamo di poter coprire quanto prima tutti i settori di mercato nella comune esigenza di risparmio.Per maggiori informazioni puoi visitare il sito internet www.cdlcard.it nella pagina dedi-cata oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].

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