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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3194—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 18 giugno 2015 (v. stampato Senato n. 1678)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di conces-sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli entierogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e deiservizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente inmateria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 22 giugno 2015

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

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DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decretolegislativo per l’attuazione delle direttive2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio 2014, rispettivamente sull’aggiu-dicazione dei contratti di concessione, su-gli appalti pubblici e sulle procedure d’ap-palto degli enti erogatori nei settori del-l’acqua, dell’energia, dei trasporti e deiservizi postali, nonché per il riordino com-plessivo della disciplina vigente in materiadi contratti pubblici relativi a lavori, ser-vizi e forniture, nel rispetto dei princìpi ecriteri direttivi generali di cui all’articolo32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, edei seguenti princìpi e criteri direttivispecifici, tenendo conto delle migliori pra-tiche adottate in altri Paesi dell’Unioneeuropea:

a) divieto di introduzione o di man-tenimento di livelli di regolazione supe-riori a quelli minimi richiesti dalle diret-tive, come definiti dall’articolo 14, commi24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre2005, n. 246;

b) compilazione di un unico testonormativo con contenuti di disciplina ade-guata anche per gli appalti di servizi eforniture denominato « codice degli appaltipubblici e dei contratti di concessione »,recante le disposizioni legislative in mate-ria di procedure di affidamento di gestionee di esecuzione degli appalti pubblici e deicontratti di concessione disciplinate dalletre direttive, che sostituisce il codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, garantendo in ognicaso l’effettivo coordinamento e l’ordinata

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transizione tra la previgente e la nuovadisciplina, al fine di evitare incertezzeinterpretative ed applicative, nel rispettodei princìpi del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea;

c) ricognizione e riordino del quadronormativo vigente nelle materie degli ap-palti pubblici e dei contratti di conces-sione, al fine di conseguire una drasticariduzione e razionalizzazione del com-plesso delle disposizioni legislative, rego-lamentari e amministrative vigenti e unmaggiore livello di certezza del diritto e disemplificazione dei procedimenti, tenendoin debita considerazione gli aspetti pecu-liari dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture e dei diversi settorimerceologici e di attività e salvaguardandouna specifica normativa generale di settoreper quanto riguarda il settore dei servizisostitutivi di mensa;

d) semplificazione e riordino del qua-dro normativo vigente allo scopo di pre-disporre procedure non derogabili riguar-danti gli appalti pubblici e i contratti diconcessione e di conseguire una significa-tiva riduzione e certezza dei tempi relativialla realizzazione delle opere pubbliche;

e) recepimento degli strumenti diflessibilità previsti dalle tre direttive;

f) semplificazione, armonizzazione eprogressiva digitalizzazione delle proce-dure in materia di affidamento degli ap-palti pubblici e dei contratti di conces-sione, attraverso la promozione di reti esistemi informatici già sperimentati in al-tre procedure competitive e di soluzioniinnovative nelle materie disciplinate, conparticolare riguardo allo sviluppo delleinfrastrutture e degli insediamenti produt-tivi strategici di preminente interesse na-zionale;

g) espresso divieto di affidamento dicontratti attraverso procedure derogatorierispetto a quelle ordinarie, ad eccezione disingole fattispecie connesse ad urgenze diprotezione civile determinate da calamitànaturali, per le quali devono essere pre-

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visti adeguati meccanismi di controllo e dipubblicità successiva;

h) riordino e semplificazione dellanormativa specifica in materia di contrattirelativi a beni culturali, ivi inclusi quelli disponsorizzazione, anche tenendo contodella particolare natura di quei beni edelle peculiarità delle tipologie degli inter-venti, prevedendo altresì modalità innova-tive per le procedure di appalto relative alavori, servizi e forniture e di concessionedi servizi, comunque nel rispetto delledisposizioni di tutela previste dal codicedei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

i) previsione di misure volte a garan-tire il rispetto dei criteri di sostenibilitàenergetica e ambientale nell’affidamentodegli appalti pubblici e dei contratti diconcessione;

l) armonizzazione delle norme inmateria di trasparenza, pubblicità e trac-ciabilità delle procedure di gara e dellefasi ad essa prodromiche e successive,anche al fine di concorrere alla lotta allacorruzione, di evitare i conflitti d’interessee di favorire la trasparenza nel settoredegli appalti pubblici e dei contratti diconcessione:

1) individuando espressamente icasi nei quali, in via eccezionale, è possi-bile ricorrere alla procedura negoziatasenza precedente pubblicazione di unbando di gara;

2) disciplinando le suddette proce-dure di gara e le relative fasi, sia mediantel’unificazione delle banche dati esistentinel settore presso l’Autorità nazionale an-ticorruzione (ANAC), con esclusione dellabanca dati centralizzata di cui alla letterar), sia con la definizione di idonee misurequali la previsione di poteri di vigilanza econtrollo sull’applicazione delle norme inmateria di appalti pubblici e di contratti diconcessione, con particolare riguardo allafase di esecuzione della prestazione, fina-lizzati ad evitare la corruzione e i conflittid’interesse ed a favorire la trasparenza, ela promozione della digitalizzazione delle

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procedure stesse, in funzione della lorotracciabilità;

3) assicurando comunque la tra-sparenza degli atti ed il rispetto dellaregolarità contributiva, fiscale e patrimo-niale dell’impresa appaltatrice;

4) imponendo il ricorso a contidedicati per le imprese aggiudicatarie diappalti pubblici attraverso i quali regolaretutti i flussi finanziari dei pagamenti versotutti i prestatori d’opera e di lavoro everso tutte le imprese che entrano a variotitolo in rapporto con l’impresa aggiudi-cataria in relazione agli appalti assegnati;

5) prevedendo un sistema ammini-strativo, regolato sotto la direzione del-l’ANAC, di penalità e premialità per ladenuncia obbligatoria delle richieste estor-sive e corruttive da parte delle impresetitolari di appalti pubblici, comprese leimprese subappaltatrici e le imprese for-nitrici di materiali, opere e servizi;

m) definizione dei requisiti di capa-cità economico-finanziaria, tecnica, ivicompresa quella organizzativa, e profes-sionale che gli operatori economici devonopossedere per partecipare alle proceduredi gara, tenendo presente l’interesse pub-blico ad avere il più ampio numero dipotenziali partecipanti;

n) revisione della disciplina in mate-ria di pubblicità degli avvisi e dei bandi digara, in modo da fare ricorso principal-mente a strumenti di pubblicità di tipoinformatico e da prevedere in ogni caso lapubblicazione degli stessi avvisi e bandi innon più di due quotidiani nazionali e innon più di due quotidiani locali, con spesea carico del vincitore della gara;

o) attribuzione all’ANAC di più ampiefunzioni di promozione dell’efficienza, disostegno allo sviluppo delle migliori pra-tiche, di facilitazione allo scambio di in-formazioni tra stazioni appaltanti e divigilanza nel settore degli appalti pubblicie dei contratti di concessione, compren-denti anche poteri di controllo, raccoman-dazione, intervento cautelare, di deter-renza e sanzionatorio, nonché di adozione

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di atti di indirizzo quali linee guida, ban-di-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti diregolamentazione flessibile, anche dotatidi efficacia vincolante e fatta salva l’im-pugnabilità di tutte le decisioni e gli attiassunti dall’ANAC innanzi ai competentiorgani di giustizia amministrativa;

p) individuazione dei casi in cui, conriferimento agli atti di indirizzo di cui allalettera o), l’ANAC, immediatamente dopola loro adozione, trasmette alle Camereapposite relazioni;

q) previsione che il regolamento dicui alla lettera lll) disponga la determina-zione annuale dei costi standardizzati pertipo di lavori, di servizi e di fornitura;

r) riduzione degli oneri documentalied economici a carico dei soggetti parte-cipanti, con attribuzione a questi ultimidella piena possibilità di integrazione do-cumentale non onerosa di qualsiasi ele-mento di natura formale della domanda,purché non attenga agli elementi oggettodi valutazioni sul merito dell’offerta, esemplificazione delle procedure di verificada parte delle stazioni appaltanti, conparticolare riguardo all’accertamento deirequisiti generali di qualificazione, costan-temente aggiornati, attraverso l’accesso aun’unica banca dati centralizzata gestitadal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti e la revisione e semplificazionedell’attuale sistema AVCpass, garantendo atal fine l’interoperabilità tra i Ministeri egli organismi pubblici coinvolti e preve-dendo l’applicazione di specifiche sanzioniin caso di rifiuto all’interoperabilità;

s) previsione che, al fine di ridurre glioneri documentali, i partecipanti alle garepossano utilizzare il documento di garaunico europeo (DGUE) o analogo docu-mento predisposto dal Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti per autocerti-ficare il possesso dei requisiti;

t) razionalizzazione delle proceduredi spesa attraverso l’applicazione di criteridi qualità, efficienza, professionalizzazionedelle stazioni appaltanti, prevedendo l’in-troduzione di un apposito sistema, gestito

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dall’ANAC, di qualificazione delle mede-sime stazioni appaltanti, teso a valutarnel’effettiva capacità tecnica e organizzativa,sulla base di parametri obiettivi;

u) revisione ed efficientamento delleprocedure di appalto di CONSIP Spa, alfine di migliorare la qualità degli approv-vigionamenti e di ridurre i tempi di esple-tamento delle gare, anche attraverso unricorso sempre più ampio alle gare di tipotelematico;

v) contenimento dei tempi e pienaverificabilità dei flussi finanziari ancheattraverso adeguate forme di centralizza-zione delle committenze e di riduzione delnumero delle stazioni appaltanti, effet-tuate sulla base del sistema di qualifica-zione di cui alla lettera t), con possibilità,a seconda del grado di qualificazione con-seguito, di gestire contratti di maggiorecomplessità e fatto salvo l’obbligo, per icomuni non capoluogo di provincia, diricorrere a forme di aggregazione o cen-tralizzazione delle committenze preve-dendo, per gli affidamenti di importosuperiore alle soglie di rilevanza comuni-taria, un livello di aggregazione almenoregionale o di provincia autonoma e, pergli affidamenti di importo superiore a100.000 euro e inferiore alle medesimesoglie di rilevanza comunitaria, aggiudicatida comuni non capoluogo di provincia,livelli di aggregazione subprovinciali defi-nendo a tal fine ambiti ottimali territo-rialmente omogenei e garantendo la tuteladei diritti delle minoranze linguistichecome prevista dalla Costituzione e dalledisposizioni vigenti;

z) introduzione di misure volte acontenere il ricorso a variazioni proget-tuali in corso d’opera, distinguendo inmodo dettagliato tra variazioni sostanzialie non sostanziali, in particolare nella faseesecutiva e con specifico riferimento agliinsediamenti produttivi strategici e alleinfrastrutture strategiche private di pre-minente interesse nazionale di cui alcomma 1 dell’articolo 1 della legge 21dicembre 2001, n. 443, e successive mo-dificazioni; previsione che ogni variazione

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in corso d’opera debba essere motivata egiustificata da condizioni impreviste e im-prevedibili e, comunque, sia debitamenteautorizzata dal responsabile unico del pro-cedimento, con particolare riguardo all’ef-fetto sostitutivo dell’approvazione della va-riazione rispetto a tutte le autorizzazioni egli atti di assenso comunque denominati eassicurando sempre la possibilità, perl’amministrazione committente, di proce-dere alla rescissione del contratto quandole variazioni superino determinate soglierispetto all’importo originario, garantendoal contempo la qualità progettuale e laresponsabilità del progettista in caso dierrori di progettazione;

aa) utilizzo, per l’aggiudicazione degliappalti pubblici e dei contratti di conces-sione, del criterio dell’offerta economica-mente più vantaggiosa, misurata sul « mi-glior rapporto qualità/prezzo », regolandoespressamente i casi e le soglie di importoentro le quali è consentito il ricorso al solocriterio di aggiudicazione del prezzo o delcosto, inteso come criterio del prezzo piùbasso o del massimo ribasso d’asta, non-ché determinazione delle modalità piùagevoli di individuazione ed esclusionedelle offerte anomale, con particolare ri-guardo ad appalti di valore inferiore allesoglie di rilevanza comunitaria;

bb) aggiudicazione dei contratti pub-blici relativi ai servizi sociali e di ristora-zione ospedaliera, assistenziale e scolasticaesclusivamente sulla base del criterio del-l’offerta economicamente più vantaggiosa,come definita dalla lettera aa), escludendoin ogni caso l’applicazione del solo criteriodi aggiudicazione del prezzo o del costo,inteso come criterio del prezzo più bassoo del massimo ribasso d’asta;

cc) creazione, presso l’ANAC, di unalbo nazionale obbligatorio dei compo-nenti delle commissioni giudicatrici di ap-palti pubblici e contratti di concessione,prevedendo:

1) ai fini dell’iscrizione all’albo spe-cifici requisiti di moralità, di competenzae di professionalità nello specifico settorecui si riferisce il contratto, nonché le cause

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di incompatibilità e di cancellazione dalmedesimo albo;

2) l’assegnazione dei componentialle commissioni giudicatrici mediantepubblico sorteggio da una lista di candi-dati indicati alle stazioni appaltanti innumero almeno doppio rispetto ai com-ponenti da nominare e comunque nelrispetto del principio di rotazione;

3) che l’ANAC adotti con propriadeterminazione la disciplina generale perla tenuta dell’albo, comprensiva dei criteriper il suo aggiornamento;

dd) garanzia di adeguati livelli dipubblicità e trasparenza delle procedureanche per gli appalti pubblici e i contrattidi concessione sotto la soglia di rilevanzacomunitaria, assicurando, anche nelleforme semplificate di aggiudicazione, lavalutazione comparativa tra più offerte innumero almeno pari a cinque, nonchéun’adeguata rotazione degli affidamenti,ferma restando la facoltà per le impresepubbliche dei settori speciali di cui alladirettiva 2014/25/UE di applicare la disci-plina stabilita nei rispettivi regolamenti,adottati in conformità ai princìpi dettatidal Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea a tutela della concor-renza;

ee) rafforzamento della funzione dicontrollo della stazione appaltante sul-l’esecuzione delle prestazioni, attraversoverifiche effettive e non meramente docu-mentali, con particolare riguardo ai poteridi verifica e intervento del responsabile delprocedimento, del direttore dei lavori neicontratti di lavori e del direttore dell’ese-cuzione del contratto nei contratti di ser-vizi e forniture, vietando comunque, negliappalti pubblici di lavori aggiudicati con laformula del contraente generale, l’attribu-zione dei compiti di responsabile o diret-tore dei lavori allo stesso contraente ge-nerale o soggetto collegato, e prevedendoaltresì che i soggetti che realizzano inse-diamenti produttivi strategici privati o in-frastrutture strategiche private di premi-nente interesse nazionale debbano adot-tare forme di contabilità esecutiva e di

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collaudo analoghe a quelle previste per gliappalti pubblici di lavori;

ff) creazione, presso il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, di un albonazionale obbligatorio dei soggetti chepossono ricoprire rispettivamente i ruoli diresponsabile dei lavori, di direttore deilavori e di collaudatore negli appalti pub-blici di lavori aggiudicati con la formuladel contraente generale, prevedendo spe-cifici requisiti di moralità, di competenzae di professionalità e la loro nomina nelleprocedure di appalto mediante pubblicosorteggio da una lista di candidati indicatialle stazioni appaltanti in numero almenotriplo per ciascun ruolo da ricoprire eprevedendo altresì che le spese di tenutadell’albo siano poste a carico dei soggettiinteressati;

gg) valorizzazione della fase proget-tuale negli appalti pubblici e nei contrattidi concessione di lavori, promuovendo an-che la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumentodei concorsi di progettazione, limitandoradicalmente il ricorso all’appalto inte-grato ai casi in cui l’appalto o la conces-sione di lavori abbiano per oggetto opereper le quali siano necessari lavori o com-ponenti caratterizzati da notevole conte-nuto innovativo o tecnologico che superinoin valore il 70 per cento dell’importo totaledei lavori e prevedendo di norma la messaa gara del progetto esecutivo, nonchéescludendo, per l’affidamento dei servizi diingegneria e architettura e di tutti i servizidi natura tecnica, il ricorso al solo criteriodi aggiudicazione del prezzo o del costo,inteso come criterio del prezzo più bassoo del massimo ribasso d’asta;

hh) riassetto, revisione e semplifica-zione dei sistemi di garanzia per l’aggiu-dicazione e l’esecuzione degli appalti pub-blici di lavori, servizi e forniture, conparticolare riferimento alla salvaguardiadell’interesse pubblico alla conclusione deilavori nei costi, nei tempi e nei modiprogrammati anche in caso di fatti impre-visti ed imprevedibili e non imputabili allastazione appaltante, e assicurando comun-

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que l’entrata in vigore della nuova disci-plina contestualmente a strumenti attua-tivi preventivamente concordati con gliistituti bancari e assicurativi che devonoassumersi i rischi d’impresa;

ii) revisione e semplificazione delladisciplina vigente per il sistema della va-lidazione dei progetti, stabilendo la sogliadi importo al di sotto della quale lavalidazione è competenza del responsabileunico del procedimento nonché il divieto,al fine di evitare conflitti di interesse, dellosvolgimento contemporaneo dell’attività divalidazione con quella di progettazione;

ll) razionalizzazione ed estensionedelle forme di partenariato pubblico pri-vato, con particolare riguardo alla finanzadi progetto e alla locazione finanziaria diopere pubbliche o di pubblica utilità, in-centivandone l’utilizzo anche attraverso ilricorso a strumenti di carattere finanzia-rio innovativi e specifici ed il supportotecnico alle stazioni appaltanti, garantendola trasparenza e la pubblicità degli atti;

mm) al fine di agevolare e ridurre itempi delle procedure di partenariato pub-blico privato, predisposizione di specificistudi di fattibilità che consentano di porrea gara progetti con accertata coperturafinanziaria derivante dalla verifica dei li-velli di bancabilità dell’opera, garantendoaltresì l’acquisizione di tutte le necessarieautorizzazioni, pareri e atti di assensocomunque denominati entro la fase diaggiudicazione;

nn) revisione del vigente sistema diqualificazione degli operatori economici inbase a criteri di omogeneità, trasparenza everifica delle capacità realizzative, dellecompetenze tecniche e professionali orga-niche all’impresa, nonché delle attivitàeffettivamente eseguite, anche introdu-cendo misure di premialità, regolate daun’apposita disciplina generale fissata dal-l’ANAC con propria determinazione e con-nesse a criteri reputazionali basati suparametri oggettivi e misurabili e su ac-certamenti definitivi concernenti il rispettodei tempi e dei costi nell’esecuzione deicontratti e la gestione dei contenziosi,

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nonché assicurando gli opportuni raccordicon la normativa vigente in materia dirating di legalità, in ogni caso prevedendola decadenza delle attestazioni in caso diprocedure di fallimento o la sospensionein caso di concordato « con riserva » o« con continuità aziendale »;

oo) revisione della disciplina vigentein materia di avvalimento, nel rispetto deiprincìpi dell’Unione europea e di quellidesumibili dalla giurisprudenza ammini-strativa in materia, imponendo che il con-tratto di avvalimento indichi nel dettagliole risorse e i mezzi prestati, con partico-lare riguardo ai casi in cui l’oggetto diavvalimento sia costituito da certificazionidi qualità o certificati attestanti il possessodi adeguata organizzazione imprendito-riale ai fini della partecipazione alla gara,e rafforzando gli strumenti di verificacirca l’effettivo possesso dei requisiti edelle risorse oggetto di avvalimento daparte dell’impresa ausiliaria nonché circal’effettivo impiego delle risorse medesimenell’esecuzione dell’appalto, al fine diescludere la possibilità di ricorso all’avva-limento a cascata e prevedendo che nonpossa essere oggetto di avvalimento ilpossesso della qualificazione e dell’espe-rienza tecnica e professionale necessarieper eseguire le prestazioni da affidare;

pp) razionalizzazione dei metodi dirisoluzione delle controversie alternativi alrimedio giurisdizionale, anche in materiadi esecuzione del contratto, limitando ilricorso alle procedure arbitrali, ma ridu-cendone il costo;

qq) miglioramento delle condizioni diaccesso al mercato degli appalti pubblici edei contratti di concessione, anche conriferimento ai servizi di architettura eingegneria e agli altri servizi professionalidell’area tecnica, per i piccoli e medioperatori economici, per i giovani profes-sionisti, per le piccole e medie imprese eper le imprese di nuova costituzione, an-che attraverso il divieto di aggregazioneartificiosa degli appalti, prevedendo inparticolare che la dimensione degli appaltied il conseguente valore delle gare e dei

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lotti in cui queste risultino eventualmentesuddivise siano adeguati al fine di garan-tire l’effettiva possibilità di partecipazioneda parte delle micro, piccole e medieimprese nonché introducendo misure pre-miali per gli appaltatori e i concessionariche coinvolgano i predetti soggetti nelleprocedure di gara;

rr) introduzione di disposizioni che,al verificarsi dei casi di cui all’articolo 32del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che ilpresidente dell’ANAC, prima di applicarequanto previsto dal citato articolo 32,prescriva alla stazione appaltante di valu-tare se sussistono le condizioni per pro-cedere in autotutela per la gara, fissandoun tempo definito per la decisione;

ss) valorizzazione delle esigenze so-ciali e di sostenibilità ambientale, me-diante introduzione di criteri e modalitàpremiali di valutazione delle offerte neiconfronti delle imprese che, in caso diaggiudicazione, si impegnino, per l’esecu-zione dell’appalto, a utilizzare anche inparte manodopera o personale a livellolocale, in ottemperanza ai princìpi di eco-nomicità dell’appalto, semplificazione edimplementazione dell’accesso delle micro,piccole e medie imprese, tenendo anche inconsiderazione gli aspetti della territoria-lità e della filiera corta e attribuendo unpeso specifico anche alle ricadute occupa-zionali sottese alle procedure di accesso almercato degli appalti pubblici, comunquenel rispetto del diritto dell’Unione euro-pea;

tt) garanzia di adeguati livelli di pub-blicità e trasparenza delle procedure an-che per gli appalti pubblici e i contratti diconcessione tra enti nell’ambito del settorepubblico, cosiddetti affidamenti in house,prevedendo l’istituzione, a cura dell’ANAC,di un elenco di enti aggiudicatori di affi-damenti in house ovvero che esercitanofunzioni di controllo o di collegamentorispetto ad altri enti, tali da consentire gliaffidamenti diretti. L’iscrizione nell’elencoavviene a domanda, dopo che sia stata

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riscontrata l’esistenza dei requisiti. La do-manda di iscrizione consente all’ente ag-giudicatore, sotto la propria responsabilità,di conferire all’ente con affidamento inhouse, o soggetto al controllo singolo ocongiunto o al collegamento, appalti oconcessioni mediante affidamento diretto;

uu) previsione di una disciplina spe-cifica per gli appalti pubblici di servizi,diversi da quelli aventi natura intellettuale,con particolare riguardo a quelli ad altaintensità di manodopera, definiti comequelli nei quali il costo della manodoperaè pari almeno al 50 per cento dell’importototale del contratto, prevedendo l’introdu-zione di « clausole sociali » per la stabilitàoccupazionale del personale impiegato,prendendo a riferimento, per ciascun com-parto merceologico o di attività, il con-tratto collettivo nazionale di lavoro chepresenta le migliori condizioni per i lavo-ratori ed escludendo espressamente il ri-corso al solo criterio di aggiudicazione delprezzo o del costo, inteso come criterio delprezzo più basso o del massimo ribassod’asta, comunque nel rispetto del dirittodell’Unione europea;

vv) previsione di una disciplina spe-cifica per gli appalti pubblici di lavori chestabilisca che i contratti collettivi nazio-nale e territoriale in vigore per il settoree per la zona nella quale si eseguono leprestazioni devono intendersi quelli stipu-lati dalle associazioni dei datori e deiprestatori di lavoro comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale equelli il cui ambito di applicazione siastrettamente connesso con l’attività oggettodell’appalto e svolta dall’impresa, anche inmaniera prevalente;

zz) disciplina organica della materiadei contratti di concessione mediante l’ar-monizzazione e la semplificazione delledisposizioni vigenti, nonché la previsionedi criteri per le concessioni indicate nellasezione II del capo I del titolo I delladirettiva 2014/23/UE, introducendo altresìcriteri volti a vincolare la concessione allapiena attuazione del piano finanziario e alrispetto dei tempi previsti dallo stesso per

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la realizzazione degli investimenti in operepubbliche, nonché a disciplinare le proce-dure di fine concessione e le modalità diindennizzo in caso di subentro;

aaa) obbligo per i soggetti pubblici eprivati, titolari di concessioni di lavori o diservizi pubblici già esistenti o di nuovaaggiudicazione, di affidare tutti i contrattidi lavori, servizi e forniture relativi alleconcessioni di importo superiore a 150.000euro mediante procedura ad evidenzapubblica, anche di tipo semplificato, pre-vedendo, per le concessioni già in essere,un periodo transitorio di adeguamentonon superiore a dodici mesi ed escludendodal predetto obbligo unicamente le con-cessioni in essere o di nuova aggiudica-zione affidate con la formula della finanzadi progetto e le concessioni in essereaffidate con procedure di gara ad evidenzapubblica secondo il diritto dell’Unione eu-ropea per le quali continuano comunquead applicarsi le disposizioni in materia diaffidamento di contratti di appalto vigentialla data di entrata in vigore della presentelegge;

bbb) avvio delle procedure ad evi-denza pubblica per l’affidamento dellenuove concessioni autostradali non menodi ventiquattro mesi prima della scadenzadi quelle in essere, con revisione del si-stema delle concessioni autostradali, conparticolare riferimento all’introduzione diun divieto di clausole e disposizioni diproroga, in conformità alla nuova disci-plina generale dei contratti di concessione;

ccc) previsione di una particolaredisciplina transitoria per l’affidamentodelle concessioni autostradali che, alladata di entrata in vigore del decreto legi-slativo di cui al presente articolo, sianoscadute o prossime alla scadenza, ondeassicurare il massimo rispetto del princi-pio dell’evidenza pubblica, nonché, per leconcessioni per le quali l’amministrazioneaggiudicatrice o l’ente aggiudicatore eser-cita sul concessionario un controllo ana-logo a quello da esso esercitato sui propriservizi, dei princìpi desumibili dall’articolo17 della direttiva 2014/23/UE;

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ddd) individuazione, in tema di pro-cedure di affidamento, di modalità volte agarantire i livelli minimi di concorrenzia-lità, trasparenza e parità di trattamentorichiesti dalla normativa europea ancheattraverso la sperimentazione di proce-dure e sistemi informatici già adoperatiper aste telematiche;

eee) promozione di modalità e stru-menti telematici e di procedure intera-mente telematiche d’acquisto, garantendoil soddisfacimento dell’obiettivo del migliorrapporto qualità/prezzo piuttosto che l’in-dicazione di uno specifico prodotto;

fff) trasparenza nella partecipazionedei portatori qualificati di interessi nel-l’ambito dei processi decisionali finalizzatialla programmazione e all’aggiudicazionedi appalti pubblici e contratti di conces-sione nonché nella fase di esecuzione delcontratto;

ggg) previsione di forme di dibattitopubblico delle comunità locali dei territoriinteressati dalla realizzazione di grandiprogetti infrastrutturali aventi impatto sul-l’ambiente o sull’assetto del territorio,nonché previsione di una procedura diacquisizione dei consensi tecnici e ammi-nistrativi necessari per realizzare un’operache sia semplice, vincolante e non modi-ficabile nel tempo;

hhh) introduzione di una disciplinaspecifica per il subappalto, prevedendo inparticolare: l’obbligo per il concorrente diindicare in sede di offerta sia le parti delcontratto di lavori che intende subappal-tare, sia una terna di nominativi di su-bappaltatori per ogni tipologia di lavora-zioni prevista in progetto; l’obbligo didimostrare l’assenza in capo ai subappal-tatori indicati di motivi di esclusione e disostituire i subappaltatori relativamente aiquali apposita verifica abbia dimostrato lasussistenza di motivi di esclusione; l’ob-bligo per la stazione appaltante di proce-dere al pagamento diretto dei subappal-tatori in caso di inadempimento da partedell’appaltatore o anche su richiesta delsubappaltatore e se la natura del con-

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tratto lo consente, per i servizi, le forni-ture o i lavori forniti;

iii) espressa abrogazione delle dispo-sizioni del codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, con effetto dalla data di entrata invigore del codice di cui alla lettera b);

lll) emanazione di un nuovo regola-mento recante la disciplina esecutiva eattuativa del codice di cui alla lettera b),ispirato a princìpi di razionalizzazione esemplificazione amministrativa, da adot-tare con decreto del Presidente della Re-pubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

mmm) espressa abrogazione delle di-sposizioni del regolamento di esecuzioneed attuazione del codice dei contratti pub-blici relativi a lavori, servizi e forniture, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 5 ottobre 2010, n. 207, con effettodalla data di entrata in vigore del rego-lamento di cui alla lettera lll), ancheattraverso l’individuazione di un appositoregime transitorio, assicurando l’ordinatopassaggio tra la previgente e la nuovadisciplina.

2. Nell’esercizio della delega di cui alcomma 1 e in via preliminare alla reda-zione dello schema di decreto legislativo,la Presidenza del Consiglio dei ministricoordina, di concerto con il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti e sentital’ANAC, lo svolgimento delle consultazionidelle principali categorie di soggetti pub-blici e privati destinatari della nuova nor-mativa, previa definizione delle metodolo-gie e delle modalità operative per lo svol-gimento di tali consultazioni secondo glistandard internazionali di partecipazioneai processi di regolazione e tenuto contodella disciplina interna dell’analisi dell’im-patto della regolamentazione (AIR). Lemodalità operative delle consultazioni de-vono prevedere, oltre che incontri colle-giali, anche la presentazione, da partedelle principali categorie di soggetti pub-blici e privati destinatari della nuova nor-

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mativa, di documentazione in merito aiprincìpi e criteri direttivi che il Governo ètenuto a rispettare nell’esercizio della de-lega.

3. Il decreto legislativo di cui al comma1, corredato della relazione tecnica di cuiall’articolo 17, comma 3, della legge 31dicembre 2009, n. 196, che dia conto dellaneutralità finanziaria del medesimo ovverodei nuovi o maggiori oneri da esso deri-vanti, è adottato su proposta del Presi-dente del Consiglio dei ministri e delMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti, sentiti i Ministri degli affari esterie della cooperazione internazionale, dellagiustizia e dell’economia e delle finanze,previa acquisizione del parere della Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni, e del parere delConsiglio di Stato che si pronunzianoentro il termine di trenta giorni dalla datadi trasmissione dello schema di decretolegislativo, decorso il quale il Governo puòcomunque procedere. Sullo schema di de-creto legislativo è altresì acquisito il pareredelle Commissioni parlamentari della Ca-mera dei deputati e del Senato dellaRepubblica competenti per materia e peri profili finanziari, da esprimere entroquaranta giorni dalla data di trasmissione.Decorso tale termine, il decreto può esserecomunque adottato. Il Governo, qualoranon intenda conformarsi ai pareri parla-mentari, ritrasmette il testo alle Camerecon le proprie osservazioni e con eventualimodificazioni e rende comunicazioni da-vanti a ciascuna Camera. Decorsi ventigiorni dalla data della nuova trasmissione,il decreto può essere comunque adottatoin via definitiva dal Governo anche inmancanza di nuovo parere. Per il computodei termini per l’espressione dei predettipareri parlamentari si applica l’articolo31, comma 3, della legge 24 dicembre2012, n. 234.

4. L’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è discipli-nata dalle regioni a statuto speciale e dalleprovince autonome di Trento e di Bolzanonel rispetto dei princìpi e criteri direttividesumibili dalle disposizioni della presente

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legge che costituiscono norme fondamen-tali di riforma economico-sociale.

5. Entro un anno dalla data di entratain vigore del decreto legislativo di cui alcomma 1 il Governo può adottare dispo-sizioni integrative e correttive nel rispettodei princìpi e criteri direttivi e della pro-cedura di cui al presente articolo.

6. Il regolamento di cui al comma 1,lettera lll), è adottato su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei tra-sporti, sentiti i Ministri dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, deibeni e delle attività culturali e del turismo,dello sviluppo economico e dell’economiae delle finanze. Sullo schema di regola-mento il Consiglio di Stato e le competentiCommissioni parlamentari esprimono pa-rere entro trenta giorni dalla data ditrasmissione, decorsi i quali il regolamentopuò essere emanato. Il regolamento entrain vigore contestualmente al decreto legi-slativo di cui al comma 1. Con la proce-dura di cui al presente comma si provvedealtresì alle successive modificazioni e in-tegrazioni del regolamento.

7. A decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, è comunquevietata negli appalti pubblici di lavori,affidati a contraente generale ai sensidell’articolo 176 del codice di cui al de-creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esuccessive modificazioni, l’attribuzione dicompiti di responsabile o di direttore deilavori allo stesso contraente generale. Ilsuddetto divieto si applica anche alle pro-cedure di appalto già bandite alla data dientrata in vigore della presente legge,incluse quelle già espletate per le quali lastazione appaltante non abbia ancora pro-ceduto alla stipulazione del contratto conil soggetto aggiudicatario.

8. A decorrere dalla data di entrata invigore del decreto legislativo di cui alcomma 1, cessano di applicarsi le dispo-sizioni in materia di sistema di garanziaglobale, di cui all’articolo 129, comma 3,del citato codice di cui al decreto legisla-tivo n. 163 del 2006, e successive modifi-cazioni.

9. Dall’attuazione della presente leggenon devono derivare nuovi o maggiori

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oneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedonoagli adempimenti di rispettiva competenzacon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente. Inconformità all’articolo 17, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora ildecreto legislativo di cui al comma 1 delpresente articolo determini nuovi o mag-giori oneri che non trovino compensazioneal proprio interno, lo stesso decreto legi-slativo è emanato solo successivamente ocontestualmente alla data di entrata invigore dei provvedimenti legislativi chestanzino le occorrenti risorse finanziarie.

€ 2,00 *17PDL0032020**17PDL0032020*

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