Progetto di legge della 17legislatura - Alto Molise · 2016-09-28 · all’efficientamento...

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2284 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI TERZONI, DE ROSA, D’INCÀ, BUSTO, MANNINO, DAGA, MICILLO, SEGONI, ZOLEZZI, SIBILIA, BRUGNEROTTO, GA- GNARLI, L’ABBATE, CIPRINI, BENEDETTI, GALLINELLA, VI- GNAROLI, BASILIO, FRUSONE, MUCCI, CECCONI, GRILLO, DE LORENZIS, MASSIMILIANO BERNINI Disposizioni e delega al Governo per il sostegno della ripresa demografica ed economica dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti siti in territori montani, in aree interne e marginali del territorio nazionale e nelle isole minori, nonché per il recupero urbanistico e sociale delle aree storiche comprese nei medesimi comuni Presentata il 4 aprile 2014 ONOREVOLI COLLEGHI ! L’abbandono delle aree interne del Paese costituisce un’emergenza che va affrontata con poli- tiche rigorose e con adeguate risorse pub- bliche. Le grandi scelte infrastrutturali e i grandi investimenti pubblici in termini di creazione di servizi hanno, come noto, privilegiato le aree sviluppate dell’Italia contribuendo ad aumentare il divario eco- nomico e di prospettive sociali di una parte importante del territorio nazionale. L’intero sistema appenninico, le aree in- terne della Sicilia e della Sardegna e perfino alcune aree pedemontane della fascia alpina sembrano destinati a un impoverimento demografico, economico e sociale senza apparente possibilità di in- versione di tendenza. In particolare, l’ul- timo censimento dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del 2011 mostra un declino demografico preoccupante sia in termini assoluti che in merito all’invec- chiamento della popolazione. Il fenomeno è ben più marcato nei comuni di dimensione demografica minore e la presente proposta di legge privilegia i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In considerazione, poi, delle ca- ratteristiche insediative storiche dei si- stemi montani e collinari, basati su un’ar- ticolazione molto diffusa di centri abitati gravitanti sul comune capoluogo, la pro- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2284—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERZONI, DE ROSA, D’INCÀ, BUSTO, MANNINO, DAGA,MICILLO, SEGONI, ZOLEZZI, SIBILIA, BRUGNEROTTO, GA-GNARLI, L’ABBATE, CIPRINI, BENEDETTI, GALLINELLA, VI-GNAROLI, BASILIO, FRUSONE, MUCCI, CECCONI, GRILLO,

DE LORENZIS, MASSIMILIANO BERNINI

Disposizioni e delega al Governo per il sostegno della ripresademografica ed economica dei comuni con popolazione inferiore a5.000 abitanti siti in territori montani, in aree interne e marginali delterritorio nazionale e nelle isole minori, nonché per il recuperourbanistico e sociale delle aree storiche comprese nei medesimi comuni

Presentata il 4 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’abbandonodelle aree interne del Paese costituisceun’emergenza che va affrontata con poli-tiche rigorose e con adeguate risorse pub-bliche. Le grandi scelte infrastrutturali e igrandi investimenti pubblici in termini dicreazione di servizi hanno, come noto,privilegiato le aree sviluppate dell’Italiacontribuendo ad aumentare il divario eco-nomico e di prospettive sociali di unaparte importante del territorio nazionale.L’intero sistema appenninico, le aree in-terne della Sicilia e della Sardegna eperfino alcune aree pedemontane dellafascia alpina sembrano destinati a unimpoverimento demografico, economico e

sociale senza apparente possibilità di in-versione di tendenza. In particolare, l’ul-timo censimento dell’Istituto nazionale distatistica (ISTAT) del 2011 mostra undeclino demografico preoccupante sia intermini assoluti che in merito all’invec-chiamento della popolazione.

Il fenomeno è ben più marcato neicomuni di dimensione demografica minoree la presente proposta di legge privilegia icomuni con popolazione inferiore ai 5.000abitanti. In considerazione, poi, delle ca-ratteristiche insediative storiche dei si-stemi montani e collinari, basati su un’ar-ticolazione molto diffusa di centri abitatigravitanti sul comune capoluogo, la pro-

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posta di legge estende l’ambito di appli-cazione alle frazioni con popolazione re-sidente inferiore a 5.000 abitanti anche seil comune di appartenenza nel suo com-plesso supera nel suo insieme la soglia dei5.000 abitanti.

Negli ultimi quattro anni, inoltre, sullabase della legislazione sul contenimento esulla razionalizzazione della spesa pub-blica, è stato operato un drastico tagliolineare sul sistema dei servizi urbani. Trai molti servizi penalizzati da questa poli-tica di risparmio vanno evidenziati il set-tore sanitario e quello scolastico. Nellearee interne sono stati chiusi sistematica-mente servizi pubblici che rappresenta-vano spesso l’unico elemento di socializ-zazione e di scambio culturale. Gli ufficipostali sono stati diminuiti nel numero enelle ore di erogazione di servizio e anchealcuni storici presìdi dello Stato, come lesedi del Corpo forestale dello Stato, sonostati chiusi. Colpi intollerabili ha subìtoanche il sistema di trasporto pubblico checonsentiva almeno il raggiungimento dialcuni servizi localizzati nei centri mag-giori. Il sistema ferroviario secondario èstato pressoché abbandonato sull’altaredell’alta velocità e anche il trasporto ca-pillare su gomma è stato fortemente ridi-mensionato.

È del tutto conseguente che a questadrastica diminuzione del tenore della pre-senza pubblica in termini di servizi siaseguita una sempre più preoccupante di-minuzione delle attività economiche pri-vate. Il piccolo commercio urbano e ilsegmento dell’artigianato hanno subìtouna drastica riduzione. La piccola indu-stria è pressoché scomparsa. Il generalestato dell’economia vede poi un altro fe-nomeno preoccupante. Sulla base dellacancellazione della pianificazione urbani-stica, tutti gli investimenti privati nel set-tore edilizio hanno privilegiato le areeforti del Paese, dove ancora funziona ilmeccanismo della rendita immobiliare as-soluta. Il grande patrimonio immobiliareinvenduto (circa 1,5 milioni di alloggisecondo i calcoli dell’ISTAT), insieme allacrisi del settore che è iniziata nel 2008,hanno portato a una generalizzata dimi-

nuzione dei valori degli immobili localiz-zati nelle aree interne dell’Italia. Media-mente, il decremento dei valori immobi-liari è misurabile tra il 30 e il 40 per centorispetto al 2008.

La popolazione delle aree internesomma dunque tre grandi elementi dicrisi: alla generale crisi economica e pro-duttiva del Paese e alla demolizione delwelfare urbano si somma la caduta delvalore del « bene casa ». Una crisi senzaprecedenti rischia di travolgere irreversi-bilmente un’area di fondamentale impor-tanza per il Paese. Le aree interne, infatti,rappresentano una miniera di cultura e dipatrimoni inestimabili di storia, archeolo-gia, architettura e urbanistica. L’altra fon-damentale importanza del sistema dellearee interne è relativa al sistema ambien-tale costituito da importanti aree di bio-diversità e dall’esistenza dei bacini idriciche riforniscono della preziosa risorsaidrica le aree costiere del Paese. Anchequesta funzione fondamentale per l’equi-librio naturale e idrogeologico italiano èmessa in discussione dalle dinamiche dispopolamento: infatti, se finisce il presidioumano diventeranno sempre più diffusi edevastanti i fenomeni di dissesto e leesigenze di porvi rimedio.

Ma al di là di questi pur decisiviproblemi, il problema delle aree interne sipone principalmente come fondamentalecriterio culturale per delineare un futurodifferente per l’Italia. La crisi del sistemaeconomico dominante, o per meglio dire ilfallimento, che attraversiamo ha le sueradici nel disordine, nell’accaparramento enello spreco delle risorse naturali, nonchénell’intensità di trasformazioni che hannosquilibrato l’ambiente e la società. Lacultura delle aree marginali del Paese puòdiventare in questo senso il paradigma diuna nuova fase dello sviluppo dell’Italiabasata sul rispetto della natura e dellerisorse naturali e culturali dei luoghi. Delresto, di fronte al quadro di abbandonoche abbiamo cercato di delineare, sono giàpresenti i germi di questa nuova culturache in molti luoghi urbani dell’Appenninoe delle aree interne cerca di delineare unfuturo. Una cultura che, come nell’espe-

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rienza della paesologia di Franco Arminio,sembra ancora limitata ad aree ristrette.Al contrario, sta emergendo sempre piùdiffusamente la richiesta di una svoltanelle politiche sociali e territoriali delPaese.

Questa proposta di legge si iscrive al-l’interno di questa cultura e tenta difornire una risposta all’abbandono decre-tato da un’economia di rapina che privi-legia la speculazione rispetto alla vita dellepersone. Essa tenta, in sintesi, di fornirestrumenti per avviare quell’imponenteopera di ricostruzione dell’economia edella vitalità delle aree interne messa indiscussione in questi anni di inculturaneoliberista.

Le finalità della legge (articolo 1) sonoquelle dell’articolo 3, secondo comma,della Costituzione, che afferma « È com-pito della Repubblica rimuovere gli osta-coli di ordine economico e sociale, che,limitando di fatto la libertà e l’uguaglianzadei cittadini, impediscono il pieno sviluppodella persona umana e l’effettiva parteci-pazione di tutti i lavoratori all’organizza-zione politica, economica e sociale delPaese » e dell’articolo 44, primo comma,che recita « Al fine di conseguire il razio-nale sfruttamento del suolo e di stabilireequi rapporti sociali, la legge impone ob-blighi e vincoli alla proprietà terriera pri-vata, fissa limiti alla sua estensione se-condo le regioni e le zone agrarie, pro-muove ed impone la bonifica delle terre, latrasformazione del latifondo e la ricosti-tuzione delle unità produttive; aiuta lapiccola e la media proprietà. La leggedispone provvedimenti a favore delle zonemontane. ». La proposta di legge si iscrive,poi, all’interno dei princìpi dei trattatieuropei.

All’articolo 2 si fissa l’ambito di appli-cazione della legge, legando il concetto dimarginalità all’evidenziarsi di alcuni pa-rametri di declino sociale ed economico.Ciò anche al fine di poter escludere daibenefìci di legge tutti quei comuni internimontani che attraverso il settore turisticoriescono a mantenere livelli accettabili didinamismo sociale. Nello stesso articolo sidefiniscono anche gli aggregati storici ur-

bani su cui indirizzare le politiche direcupero urbanistico. L’articolo 3 intro-duce nel nostro ordinamento le importantidefinizioni di « comunità urbane » e di« aggregati storici ».

Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano un temafondamentale, quello del miglior uso pub-blico degli immobili pubblici presenti nelterritorio da destinare, in particolare, adattività produttive create da giovani. Èinfatti noto che molte realtà produttivenon riescono a superare i primi anni diattività per un valore troppo elevato deivalori immobiliari di locazione. Si prevede,pertanto, la piena utilizzazione dei beniimmobiliari pubblici e l’avvio delle aliena-zioni solo nel caso dell’impossibilità diprevedere un uso pubblico. All’articolo 6,in netta discontinuità con le politichefallimentari finora attuate, la legge pre-vede che sia istituito un fondo statale perle acquisizioni immobiliari. Dopo decennidi privatizzazione delle città e dei territori,l’unico modo per uscire dalla crisi è infattiquello di tornare alla regia pubblica.

Agli articoli 8 e 13 si prevede una seriedi incentivi per la produzione agricola ezootecnica e per la diffusione delle attivitàartigianali, produttive e ricettive, con lapossibilità di sviluppo di forme di acco-glienza come l’albergo diffuso. A nostrogiudizio sono questi i settori economici dimaggiore importanza per poter garantireuna nuova prospettiva per le giovani ge-nerazioni.

Gli articoli 14 e 15 riguardano l’avvio diuna sistematica politica statale di sostegnoall’efficientamento energetico degli edificie delle città, mentre all’articolo 16 siaffronta il tema dell’erogazione delle ri-sorse idriche su cui, dopo l’esito del refe-rendum popolare del 2011, permangonoancora incertezze e contraddizioni.

Con gli articoli 17 e 18 viene rivendi-cata la solenne necessità del manteni-mento del welfare urbano come condizionebasilare per poter avviare una nuova fasedi sviluppo.

Negli articoli 20 e 21 sono delineati icontorni delle politiche di recupero deicentri storici dei comuni, veri e proprimusei e giacimenti culturali da riportare

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agli antichi splendori in modo da favorirela creazione di una filiera turistica rispet-tosa dei caratteri dei luoghi. L’articolo 22reca specifiche agevolazioni fiscali per leattività artigianali e commerciali che ope-rano nei piccoli comuni.

L’articolo 23 è finalizzato alla valoriz-zazione e al recupero della rete degli

itinerari storici di collegamento tra i bor-ghi, con l’obiettivo di promuovere forme dimobilità e di turismo a basso impattoambientale, quali, ad esempio, il trekkinge il cicloturismo.

Con l’articolo 24 è disposta la coper-tura finanziaria degli impegni di spesaprevisti dalla legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, ai sensi degliarticoli 3, 44 e 119, quinto comma, dellaCostituzione e in conformità agli obiettividi coesione economica, sociale e territo-riale di cui all’articolo 3 del Trattatosull’Unione europea e di pari opportunitàper le zone con svantaggi strutturali epermanenti di cui all’articolo 174 del Trat-tato sul funzionamento dell’Unione euro-pea, ha lo scopo di promuovere e disostenere lo sviluppo economico, sociale,ambientale e culturale dei piccoli comuni,di garantire l’equilibrio demografico delPaese, favorendo la residenza in tali co-muni e contrastandone lo spopolamento,nonché di tutelarne e di valorizzarne ilpatrimonio naturale, rurale, storico-cultu-rale e architettonico. La presente leggefavorisce, altresì, l’adozione di misure infavore dei cittadini residenti nei piccolicomuni e delle attività produttive ivi in-sediate, con particolare riferimento al si-stema dei servizi territoriali, in modo daincentivare e da favorire anche l’afflussoturistico.

2. La presente legge prevede agevola-zioni per gli interventi finalizzati al recu-pero urbanistico e degli aggregati storiciitaliani da perseguire attraverso un in-sieme sistematico di azioni pubbliche.

3. Le disposizioni della presente leggesono altresì finalizzate al recupero socialee alla rivitalizzazione abitativa degli ag-gregati storici.

4. Le regioni, nell’ambito delle propriecompetenze, definiscono interventi ulte-riori rispetto a quelli previsti dalla pre-sente legge per il raggiungimento dellefinalità di cui al presente articolo.

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ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica ai co-muni con popolazione inferiore a 5.000abitanti ricadenti nei territori montani aisensi della legislazione vigente, nelle areeinterne e marginali del Paese e nelle isoleminori.

2. La presente legge si applica, altresì,ai comuni siti in aree interne e marginalidel Paese che presentano almeno una delleseguenti criticità:

a) comuni caratterizzati da una mar-cata arretratezza economica e da un bassolivello di benessere, sulla base degli indi-catori dell’Istituto nazionale di statistica(ISTAT);

b) comuni nei quali si è verificato unsignificativo decremento della popolazioneresidente rispetto a quanto risultante dalcensimento generale della popolazione ef-fettuato nel 1981;

c) comuni caratterizzati da specificiparametri di disagio insediativo, definiti inbase all’indice di vecchiaia, alla percen-tuale di occupati rispetto alla popolazioneresidente e all’indice di ruralità;

d) comuni caratterizzati da scarsitàdei flussi turistici o da inadeguatezza deiservizi sociali essenziali;

e) comuni situati in aree caratteriz-zate da difficoltà di comunicazione e dallalontananza dai grandi centri urbani;

f) comuni che presentano un territo-rio particolarmente ampio o caratterizzatodalla frammentazione degli insediamentiabitativi e industriali;

g) comuni comprendenti frazioni chepresentano le caratteristiche di cui allelettere a), b), c), d), e) o f), limitando in talicasi gli interventi di cui alla presente leggealle medesime frazioni;

h) comuni appartenenti alle unionidei comuni montani di cui all’articolo 14,comma 28, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e suc-cessive modificazioni, con esclusione diquelli dotati di entrate derivanti dal pa-

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gamento dell’imposta municipale propriasuperiori ad una media di 500 euro perabitante.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai sensi della presente legge si in-tendono:

a) per comunità urbana: un insiemedi case contigue con impianto di strade edi piazze, caratterizzato dall’esistenza diservizi o di esercizi pubblici che costitui-scono un luogo di incontro per ragioni diculto, istruzione, affari o approvvigiona-mento, nonché caratterizzato da un’iden-tità sociale e culturale;

b) per aggregati storici: gli insedia-menti urbani storici e le strutture inse-diative storiche non urbane, le addizioniurbane aventi un impianto urbanisticosignificativo, le strutture insediative, ancheminori o isolate, che presentano, singolar-mente o come complesso, un valore ditestimonianza di civiltà, nonché le rispet-tive zone di integrazione ambientale. Ap-partengono inoltre agli aggregati storicianche le unità edilizie e gli spazi scoperti,siti in qualsiasi altra parte del territorio,aventi riconoscibili e significative caratte-ristiche strutturali, tipologiche e formali.

ART. 4.

(Piena utilizzazione del patrimonioimmobiliare pubblico e collettivo).

1. Allo scopo di consentire la pienautilizzazione del patrimonio immobiliarepubblico anche ai fini del risparmio deicespiti passivi, i comuni redigono l’elenco,specificandone dimensioni e caratteristi-che tipologiche, del patrimonio immobi-liare comunale e degli immobili apparte-nenti al demanio collettivo presenti nelterritorio.

2. I comuni redigono altresì l’elenco,specificandone dimensioni e caratteristi-che tipologiche, del patrimonio immobi-

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liare pubblico appartenente allo Stato o adaltri enti pubblici, compreso il patrimonioimmobiliare sequestrato alle organizza-zioni criminali.

3. Sulla base degli elenchi di cui aicommi 1 e 2, i comuni redigono il pianodi piena utilizzazione del patrimonio im-mobiliare pubblico e collettivo, indicandogli usi necessari per soddisfare le esigenzedi interesse pubblico, per la soluzione deicasi di disagio abitativo o per agevolare laformazione di imprese giovanili.

4. Al piano di cui al comma 3 è allegatauna specifica relazione economica che evi-denzia i risparmi per i bilanci pubblici ei benefìci per la ripresa delle attivitàeconomiche.

5. Il piano di cui al comma 3 riporta inun apposito capitolo l’elenco dei cespitipassivi derivanti dallo svolgimento dellefunzioni pubbliche.

6. Il piano di cui al comma 3 puòprevedere alienazioni per la parte di pa-trimonio immobiliare non utilizzabile perle finalità di cui al medesimo comma 3. Intale caso il piano di vendita è sottoposto areferendum confermativo da parte dellapopolazione residente.

7. I proventi della vendita di immobilipubblici di cui al comma 6 sono utilizzatiesclusivamente per le finalità previste dal-l’articolo 5.

ART. 5.

(Piano per la piena utilizzazione del patri-monio edilizio al fine di favorire la forma-

zione di imprese giovanili).

1. I comuni redigono il piano di pienautilizzazione degli immobili pubblici, com-presi gli immobili di proprietà dello Statoo di altri enti pubblici, previo accordo coni soggetti proprietari, ai fini del sostegnodelle attività imprenditoriali giovanili.

2. Gli immobili da destinare ad attivitàproduttive devono essere assegnati conbando di evidenza pubblica a impresegiovanili o a cooperative operanti nel ter-ritorio comunale o nei territori limitrofi.

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ART. 6.

(Fondo statale per l’acquisizione diimmobili privati abbandonati).

1. È istituito, presso il Ministero del-l’economia e delle finanze, un fondo conuna dotazione pari a 20 milioni di eurodestinato all’acquisizione di immobili eterreni abbandonati localizzati all’internodelle aree storiche o urbane dei comuni.

2. Gli immobili acquisiti ai sensi delcomma 1 del presente articolo possonoessere destinati agli usi pubblici, abitativio produttivi ai sensi dell’articolo 4.

3. Le regioni possono incrementare ilfondo di cui al comma 1 con risorse proprie.

ART. 7.

(Indivisibilità dei terreni agricoli).

1. Al fine di ridurre la frammentazionedelle proprietà fondiarie destinate ad usoagricolo, il Governo è delegato ad adottare,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piùdecreti legislativi per il riordino delle di-sposizioni generali sulle successioni, stabi-lite dal libro secondo del codice civile, inconformità ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) prevedere l’indivisibilità dei terreniagricoli la cui estensione è inferiore ouguale al raggiungimento del livello mi-nimo di redditività determinato dai pianiregionali di sviluppo rurale;

b) stabilire i criteri di assegnazionedei terreni agricoli indivisibili e le moda-lità di indennizzo dei coeredi esclusi.

ART. 8.

(Incentivi alla produzioneagricola e zootecnica).

1. È istituito, presso il Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, unfondo con una dotazione pari a 20 milionidi euro destinato all’acquisizione di terrenie dei relativi manufatti aziendali abban-

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donati o non utilizzati presenti nel terri-torio comunale.

2. Le regioni, anche avvalendosi deifondi dell’Unione europea, definiscono neibilanci annuale e pluriennale le agevola-zioni fiscali e le somme da destinareall’incentivazione delle produzioni agricolelocali.

3. Al fine di cui al comma 2, le regioniindividuano appositi distretti per lo svi-luppo della produzione agricola e zootec-nica locale.

ART. 9.

(Promozione della filiera corta).

1. I comuni di cui all’articolo 2, ancheallo scopo di incentivare una maggioresostenibilità ambientale, promuovono ilconsumo e la commercializzazione deiprodotti agroalimentari provenienti da fi-liera corta a chilometro utile, garantendoai consumatori un’adeguata informazionesull’origine e sulle specificità di tali pro-dotti e incentivandone l’impiego da partedei gestori dei servizi di ristorazione col-lettiva pubblica.

2. Ai fini e per gli effetti del presentearticolo, si intendono per:

a) filiera corta: filiera produttiva ca-ratterizzata dall’assenza di intermediaricommerciali, ovvero composta da un solointermediario tra il produttore e il con-sumatore finale;

b) prodotti agroalimentari prove-nienti da filiera corta a chilometro utile: iprodotti provenienti da filiera corta, per iquali le aree di produzione e trasforma-zione, ancorché ricadenti in più regioni,sono poste a una distanza non superiore a50 chilometri di raggio dal luogo di ven-dita o comprese nei territori di comuniconfinanti;

c) prodotti agroalimentari ecologiciprovenienti da filiera corta a chilometroutile: i prodotti di cui alla lettera b)provenienti da coltivazioni biologiche oequivalenti e a basso impatto ambientale e

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privi di contaminazioni con organismi ge-neticamente modificati;

e) mercato alimentare di vendita di-retta: le aree pubbliche o private destinateall’esercizio dell’attività di vendita direttadei prodotti agroalimentari da parte degliimprenditori agricoli singoli o associatiiscritti nel registro delle imprese di cuiall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,n. 580, e successive modificazioni, e deiproduttori inseriti in sistemi di garanziapartecipativa.

3. Nei bandi di gara per gli appaltipubblici di servizi o di forniture di pro-dotti alimentari destinati alla ristorazionecollettiva partecipati o promossi dai co-muni di cui all’articolo 2 della presentelegge, costituisce titolo preferenziale perl’aggiudicazione l’utilizzo, in quantità su-periori ai criteri minimi ambientali stabi-liti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell’allegatoI annesso al decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre2011, dei prodotti di cui al comma 2,lettere b), c) e d), del presente articolo.

4. L’utilizzo dei prodotti di cui alcomma 2, lettere b) c) e d), in quantitàsuperiori ai criteri minimi stabiliti daldecreto ministeriale di cui al comma 3,deve essere adeguatamente documentatoattraverso fatture di acquisto che ripor-tino, oltre alle quantità, le indicazionirelative all’origine, alla natura, alla qualitàe alla quantità dei prodotti acquistati.

ART. 10.

(Vendita diretta dei prodotti agroalimentariprovenienti da filiera corta a chilometroutile e dei prodotti provenienti da sistemi di

garanzia partecipativa).

1. I comuni, nel caso di apertura dimercati alimentari di vendita diretta inaree pubbliche, ai sensi del decreto delMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali 20 novembre 2007, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 di-cembre 2007, riservano agli imprenditoriagricoli e ai produttori inseriti in sistemi

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di garanzia partecipativa, esercenti la ven-dita diretta dei prodotti di cui all’articolo9, comma 2, lettere b), c) e d), dellapresente legge, ai sensi dell’articolo 4 deldecreto legislativo 18 maggio 2001 , n. 228,e successive modificazioni, almeno il 25per cento del totale dei posteggi situati intali aree pubbliche.

2. Al fine di incentivare l’acquisto e ilconsumo dei prodotti di cui all’articolo 9,comma 2, lettere b), c) e d), le strutturecommerciali destinano alla vendita di taliprodotti almeno il 20 per cento dellasuperficie totale.

3. Per la vendita dei prodotti di cuiall’articolo 9, comma 2, lettere b), c) e d),le strutture commerciali allestiscono ap-positi spazi in modo da rendere immedia-tamente visibili gli elementi distintivi diqualità e di sostenibilità ambientale deiprodotti medesimi.

ART. 11.

(Condizioni per la vendita nei mercati ali-mentari di vendita diretta).

1. Possono esercitare la vendita neimercati alimentari di vendita diretta gliimprenditori agricoli iscritti nel registrodelle imprese di cui all’articolo 8 dellalegge 29 dicembre 1993, n. 580, e succes-sive modificazioni, e i produttori inseriti insistemi di garanzia partecipativa che ri-spettano le seguenti condizioni:

a) ubicazione dell’azienda agricolanell’ambito territoriale amministrativodella regione o negli ambiti definiti dallesingole amministrazioni competenti;

b) rispetto delle norme per l’eserciziodell’attività di vendita di cui all’articolo 4,comma 6, del decreto legislativo 18 maggio2001, n. 228.

2. L’attività di vendita nei mercati ali-mentari di vendita diretta è esercitata:

a) dai titolari dell’impresa, ovvero daisoci in caso di società agricola, dai relativifamiliari coadiuvanti e dal personale di-pendente di ciascuna impresa;

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b) dai produttori inseriti in sistemi digaranzia partecipativa, dai relativi fami-liari coadiuvanti, nonché dal personaledipendente.

ART. 12.

(Attività di informazione).

1. I comuni, le regioni, le provinceautonome di Trento e di Bolzano e ilMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, nell’ambito delle ordinariedotazioni di bilancio, promuovono ade-guate attività di informazione sulle carat-teristiche qualitative dei prodotti di cuiall’articolo 9 posti in vendita nei mercatialimentari di vendita diretta.

ART. 13.

(Incentivi all’imprenditoria giovanile per larivitalizzazione degli aggregati storici).

1. È istituito, presso il Ministero dellosviluppo economico, un fondo con unadotazione pari a 20 milioni di euro desti-nato al sostegno dell’imprenditoria giova-nile nei comuni e nelle frazioni di cuiall’articolo 2. Le risorse del fondo sonoassegnate prioritariamente all’avvio dinuove attività turistiche e commercialifinalizzate alla valorizzazione e alla pro-mozione del territorio e dei suoi prodotti,nonché di attività finalizzate al recupero ealla destinazione ad uso ricettivo degliimmobili degli aggregati storici.

2. Il Ministro dello sviluppo economico,con proprio decreto, individua le modalitàdi accesso al fondo di cui al comma 1.

3. Le regioni possono incrementare ilfondo di cui al comma 1 con risorse proprie.

ART. 14.

(Piani comunali di efficienza energetica).

1. I comuni redigono il piano di effi-cienza energetica degli edifici di proprietàpubblica.

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2. I comuni redigono, altresì, il piano dilocalizzazione della produzione di im-pianti di energia proveniente da fontirinnovabili in immobili di proprietà pub-blica privilegiando prioritariamente gliedifici esistenti.

3. I comuni possono stipulare conven-zioni con i proprietari di immobili loca-lizzati nelle zone territoriali omogenee dicui alla lettera D) dell’articolo 2 del de-creto del Ministro dei lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444, al fine di garantire lafornitura di energia per la pubblica illu-minazione e per i consumi degli immobilipubblici.

4. Sono escluse le localizzazioni degliimpianti in terreni classificati agricoli,nelle aree ricadenti nei perimetri dei nu-clei storici e nelle aree soggette a vincolopaesaggistico ai sensi della legislazionevigente.

5. Sono esclusi altresì i sistemi diproduzione eolici di potenza superiore a200 chilowatt (kW).

6. L’installazione di centrali a biogas obiomasse è ammessa esclusivamente perimpianti realizzati in aziende agricole ezootecniche e per impianti per il teleri-scaldamento di complessi di abitazioniprivate, edifici pubblici od edifici ad usopubblico che rispettino i seguenti requisiti:

a) potenza inferiore a 100 kW;

b) siano finalizzate esclusivamente alteleriscaldamento.

7. Il dimensionamento della potenzadegli impianti di cui al comma 6 è quan-tificato, in fase progettuale, in base aiseguenti criteri:

a) utilizzo di combustibile, in misuranon inferiore al 95 per cento, scarti azien-dali realizzati in aziende agricole e zoo-tecniche situate nello stesso comune o incomuni confinanti, ovvero materiale le-gnoso derivante dalla manutenzione ordi-naria e straordinaria di territori boscatisituati nello stesso comune o in comuniconfinanti;

b) effettuazione di monitoraggi dellaqualità dell’aria, del suolo e dei corpi

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idrici interessati allo smaltimento dei re-sidui di combustione, sia precedentementesia successivamente alla realizzazione de-gli impianti.

8. I piani di localizzazione degli im-pianti di cui al comma 2 sono sottoposti areferendum confermativo da parte dellapopolazione residente.

ART. 15.

(Efficientamento energetico e promozionedelle energie rinnovabili).

1. È istituito, presso il Ministero dellosviluppo economico, un fondo con unadotazione pari a 10 milioni di euro desti-nato al finanziamento delle opere di effi-cienza energetica nei comuni e nelle fra-zioni di cui all’articolo 2.

2. Il Ministro dello sviluppo economico,con proprio decreto, individua le modalitàdi accesso al fondo di cui al comma 1.

3. I comuni possono costituire societàmiste pubblico-private, che ne garanti-scano comunque la maggioranza pubblica,finalizzate alla gestione dell’erogazionedelle risorse energetiche rinnovabili aisensi del decreto legislativo 30 maggio2008, n. 115.

ART. 16.

(Gestione delle risorse idriche).

1. I soggetti individuati dalle regioni aisensi dell’articolo 2, comma 186-bis, dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, comemodificato dal comma 2 del presente ar-ticolo, prevedono agevolazioni, anche informa tariffaria e di compensazione eco-nomica, in favore dei comuni di cui al-l’articolo 2 della presente legge nei quali ladisponibilità di risorse idriche reperibili oattivabili è superiore ai fabbisogni per idiversi usi.

2. All’articolo 2, comma 186-bis, dellalegge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo ilsecondo periodo è inserito il seguente: « Inogni caso l’adesione alla gestione unica delservizio idrico integrato è facoltativa per i

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comuni con popolazione fino a 3.000 abi-tanti siti nel territorio di comunità mon-tane o di unioni di comuni, a condizioneche gestiscano l’intero servizio idrico in-tegrato ».

3. I proventi ricavati dall’utilizzazionedel demanio idrico sono assegnati, ai sensidi quanto disposto dalle leggi regionali,agli enti locali interessati e sono destinatial finanziamento di interventi volti allatutela delle risorse idriche e dell’assettoidraulico e idrogeologico, sulla base dellelinee programmatiche di bacino.

4. Nella programmazione dei finanzia-menti dello Stato in materia di difesa delsuolo, da definire d’intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, ai fini della pere-quazione tra le diverse regioni si tieneconto delle entrate di cui al comma 3.

ART. 17.

(Sostegno al welfare urbano ed esercizio difunzioni comunali in forma associata).

1. Per garantire uno sviluppo sosteni-bile e un equilibrato governo del territorio,lo Stato, le regioni, le province, le unionidi comuni, le comunità montane e gli entiparco, per quanto di rispettiva compe-tenza, assicurano, nei comuni di cui al-l’articolo 2, l’efficienza e la qualità deiservizi essenziali, con particolare riferi-mento all’ambiente, alla protezione civile,all’istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e aiservizi postali, con le modalità previste dalpresente articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1 delpresente articolo, i comuni di cui all’arti-colo 2, in forma associata, istituisconocentri multifunzionali nei quali concen-trare la fornitura di una pluralità diservizi, quali i servizi in materia ambien-tale, sociale, energetica, scolastica, postale,artigianale, turistica, commerciale, di co-municazione e di sicurezza, nonché losvolgimento di attività di volontariato e diassociazionismo culturale. Le regioni e le

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province concorrono alle spese relativeall’uso dei locali necessari all’espletamentodi tali servizi.

3. Nell’ambito delle finalità di cui alpresente articolo, le regioni e le provinceassegnano carattere di priorità, nella de-finizione degli stanziamenti finanziari dipropria competenza, alle iniziative finaliz-zate all’insediamento, nei comuni di cuiall’articolo 2, di centri per la prestazionedei servizi di cui al comma 2 del presentearticolo, quali istituti di ricerca, laboratori,centri culturali e sportivi.

ART. 18.

(Contenuto obbligatorio delwelfare urbano).

1. Le attività finalizzate alla scuoladell’obbligo, all’attività amministrativa co-munale e allo sportello di prima acco-glienza sanitaria sono considerate servizipubblici indispensabili.

2. I progetti informatici riguardanti icomuni di cui all’articolo 2, con prioritàper quelli relativi a forme associate, con-formi ai requisiti prescritti dalla vigentelegislazione nazionale e dell’Unione euro-pea, hanno la precedenza nell’accesso aifinanziamenti pubblici previsti a legisla-zione vigente per la realizzazione dei pro-grammi di e-government. In tale ambitosono prioritari gli interventi di informa-tizzazione e di accesso alle tecnologie dellacomunicazione.

3. Il Ministero dello sviluppo economico,compatibilmente con l’adeguatezza delle ri-sorse destinate a legislazione vigente al fi-nanziamento del servizio postale univer-sale, individua le modalità attraverso lequali, in coerenza con le previsioni del con-tratto di programma, il concessionario ditale servizio ne garantisce l’espletamentonei comuni di cui all’articolo 2.

4. L’amministrazione comunale può sti-pulare apposite convenzioni, d’intesa con leorganizzazioni di categoria e con la societàPoste italiane Spa, affinché i pagamenti suconti correnti, in particolare quelli relativialle imposte comunali, i pagamenti dei va-

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glia postali nonché le altre prestazioni pos-sano essere effettuati presso gli esercizicommerciali dei comuni e delle frazioninon serviti dal servizio postale, nel rispettodella disciplina riguardante i servizi di pa-gamento e delle disposizioni adottate inmateria dalla Banca d’Italia.

5. Il Presidente del Consiglio dei mini-stri, di concerto con il Ministro dellasalute e con il Ministro dell’economia edelle finanze, predispone un piano per iservizi sanitari destinato alle aree rurali emontane, con particolare riguardo all’in-troduzione di metodi e di strumenti inno-vativi tali da compensare la rarefazionedella presenza dei presìdi ospedalieri neicitati territori a seguito dei programmi diriordino e di riorganizzazione dispostidalle regioni, nonché da garantire in ognicaso i livelli essenziali di assistenza e ilivelli essenziali delle prestazioni in taliterritori. Il piano è approvato d’intesa conla Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano. Il fi-nanziamento per la realizzazione delpiano è definito nell’ambito dell’intesa conla medesima Conferenza, relativa al ri-parto del Fondo sanitario nazionaleiscritto nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze.

6. In sede di revisione del sistema deitrasferimenti erariali, lo Stato tiene contodella necessità di adeguamento del ripartodel Fondo sanitario nazionale in favoredelle aziende sanitarie locali situate nellearee montane e rurali, al fine di assicurarela continuità assistenziale in queste aree.A tale fine, nell’ambito dell’intesa in sededi Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano per ilriparto del Fondo sanitario nazionale, lequote di finanziamento pro capite delleaziende sanitarie locali situate nei comunimontani sono incrementate del 25 percento, secondo criteri che tengono contodel contesto di dispersione territorialedella popolazione, della sua composizioneper classi di età nonché della rete deglistabilimenti ospedalieri e dei servizi di-strettuali presenti nel territorio. La con-

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gruità del differenziale accordato in sededi bilancio preventivo è verificata, secondoindicatori di efficienza e di efficacia, anchein sede di consuntivo.

7. Il servizio prestato dal personalemedico nell’ambito di strutture sanitariesituate nelle zone montane è valutato aifini dell’articolo 8, comma 2-bis, del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

ART. 19.

(Incentivi al telelavoro).

1. Il Governo adotta misure incenti-vanti a favore delle imprese che si avval-gono di forme di lavoro a distanza per ilavoratori residenti nelle zone di cui allapresente legge.

2. Ai sensi della presente legge perlavoro a distanza si intende l’attività ditelelavoro svolta in conformità al regola-mento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. Il Ministro del lavoro e delle politi-che sociali, con proprio decreto, stabilisceforme e modalità degli incentivi, sulla basedel numero dei lavoratori che svolgonoattività di telelavoro e della percentuale diore lavorative prestate nel luogo di resi-denza.

ART. 20.

(Perimetrazione e tutela degliaggregati storici).

1. I comuni provvedono alla perime-trazione degli aggregati storici presenti nelproprio territorio.

2. Le perimetrazioni di cui al comma 1sono approvate di concerto con le soprin-tendenze regionali competenti per i beniarcheologici e storici e con la regione.

3. Le perimetrazioni degli aggregatistorici approvate ai sensi del comma 2 delpresente articolo sono sottoposte a tutelaai sensi dell’articolo 142 del codice deibeni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,e successive modificazioni.

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4. Nelle aree esterne alle perimetra-zioni di cui al presente articolo non èconsentito nuovo consumo di suolo agri-colo e forestale.

ART. 21.

(Piani di recupero urbanistico degliaggregati storici).

1. I comuni redigono i piani di recu-pero urbanistico degli aggregati storici aisensi dell’articolo 28 della legge 5 agosto1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. I piani di recupero di cui al comma1 tengono prioritariamente conto dellariqualificazione del sistema di accessibilitàe di sosta nonché della qualità degli spazipubblici.

3. I piani di recupero di cui al comma1 sono approvati dal comune, di concertocon la regione e previo parere vincolantedelle soprintendenze regionali competentiper i beni archeologici e storici.

ART. 22.

(Agevolazioni fiscali).

1. Le attività artigianali e commercialisituate nei comuni e nelle frazioni di cuiall’articolo 2 sono escluse dall’ambito diapplicazione dell’imposta regionale sulleattività produttive.

2. Per gli immobili di proprietà privatasituati nei comuni e nelle frazioni di cuiall’articolo 2 e destinati ad attività arti-gianali e commerciali si applicano le se-guenti agevolazioni:

a) la riduzione del 50 per cento dellanormale aliquota dell’imposta di registrosui trasferimenti immobiliari;

b) la deducibilità dall’imposta sulreddito delle persone fisiche e dall’impostasul reddito delle società delle spese soste-nute per le opere di manutenzione, direstauro e di ristrutturazione;

c) la riduzione al 25 per cento del-l’imposta unica comunale.

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ART. 23.

(Recupero e valorizzazione degliitinerari storici).

1. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano riconoscono il valorestorico, culturale o testimoniale degli iti-nerari storici integrati nel territorio e nelpaesaggio e, al fine di provvedere alle lorotutela e conservazione, emanano normepreordinate alle loro individuazione e di-sciplina d’uso.

2. L’individuazione dei percorsi viari esentieristici di cui al comma 1, effettuataper tratti omogenei sotto il profilo dell’in-teresse paesaggistico, storico, ambientale otestimoniale, integra il contenuto del pianoterritoriale di coordinamento provinciale(PTCP) quale piano paesaggistico.

3. I percorsi viari individuati ai sensidel presente articolo sono organizzati inpercorsi a rete destinati ad accogliere ilflusso di traffico turistico, ad uso esclusivoo prevalente a piedi, in bicicletta o, in ognicaso, con modalità di trasporto a bassoimpatto ambientale.

4. I percorsi viari sono ristrutturati alfine di consentire la continuità anchemediante la realizzazione di varianti neicasi di incompatibilità della tutela con lefunzioni di traffico.

5. Gli enti proprietari delle strade sonotenuti, ferma restando l’osservanza delledisposizioni in materia di sicurezza, adadeguare la disciplina della circolazionealla disciplina d’uso prevista dal PTCP.

6. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano istituiscono, rispetti-vamente, il catasto regionale e provincialedegli itinerari storici di interesse paesag-gistico, storico, ambientale o testimonialeche raccoglie la documentazione ottenutada tutti gli strumenti di ricognizione utilialla mappatura della rete viaria. La do-cumentazione è acquisita per tutte lestrade del territorio regionale o delle pro-vince autonome, è referenziata geografica-mente con riferimento alla carta tecnicaregionale e della provincia autonoma ed èintegralmente informatizzata.

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ART. 24.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni di cui alla presente legge,pari a 70 milioni di euro a decorreredall’anno 2014, si provvede mediante cor-rispondente riduzione dello stanziamentodel fondo speciale di conto capitaleiscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2014, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

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