Progetto di legge della 17legislatura - Camera.it · SULLE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 8,...

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N. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243 247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582 757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660 1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338 2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) presentata alla Presidenza il 13 dicembre 2014 (Relatori per la maggioranza: FIANO e SISTO) SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE n. 2613 APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l’8 agosto 2014 (v. stampato Senato n. 1429) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI) E DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO (BOSCHI) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l’8 agosto 2014 NOTA: Per i testi dei progetti di legge costituzionale nn. 8, 14, 21, 32, 33, 34, 148, 177, 178, 179, 180, 243, 247, 284, 329, 355, 357, 379, 398, 399, 466, 568, 579, 580, 581, 582, 757, 758, 839, 861, 939, 1002, 1259, 1273, 1319, 1439, 1543, 1660, 1706, 1748, 1925, 1953, 2051, 2147, 2221, 2227, 2293, 2329, 2338, 2378, 2402, 2423, 2441, 2458, 2462 e 2499 si vedano i relativi stampati. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243

247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582

757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660

1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338

2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 13 dicembre 2014

(Relatori per la maggioranza: FIANO e SISTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALEn. 2613

APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l’8 agosto 2014 (v. stampato Senato n. 1429)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

(BOSCHI)

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, lariduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costidi funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la

revisione del titolo V della parte II della Costituzione

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblical’8 agosto 2014

NOTA: Per i testi dei progetti di legge costituzionale nn. 8, 14, 21, 32, 33, 34, 148, 177, 178, 179, 180,243, 247, 284, 329, 355, 357, 379, 398, 399, 466, 568, 579, 580, 581, 582, 757, 758, 839, 861,939, 1002, 1259, 1273, 1319, 1439, 1543, 1660, 1706, 1748, 1925, 1953, 2051, 2147, 2221, 2227,2293, 2329, 2338, 2378, 2402, 2423, 2441, 2458, 2462 e 2499 si vedano i relativi stampati.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 8, D’INIZIATIVA POPOLARE

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133della Costituzione, nonché agli Statuti speciali dellaRegione siciliana e delle regioni Sardegna e FriuliVenezia Giulia, in materia di soppressione delle province

Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura l’11 ottobre 2011 e mantenutaall’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del Regolamento

n. 14, D’INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa quorum zero e più democrazia

Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 24 agosto 2012 e mantenutaall’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del Regolamento

n. 21, d’iniziativa del deputato VIGNALI

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione, concernentele immunità dei membri del Parlamento

Presentata il 15 marzo 2013

n. 32, d’iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifica dell’articolo 131 della Costituzione,concernente l’istituzione della Regione dei due Principati

Presentata il 15 marzo 2013

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 33, d’iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifica dell’articolo 131 della Costituzione, concernentel’istituzione della regione « Principato di Salerno »

Presentata il 15 marzo 2013

n. 34, d’iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifica all’articolo 132 della Costituzione, concernente ilprocedimento per l’istituzione di nuove regioni e la fusione

di regioni esistenti

Presentata il 15 marzo 2013

n. 148, d’iniziativa del deputato CAUSI

Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materiadi forma di governo, composizione e funzioni del Parla-

mento e potestà legislativa dello Stato e delle regioni

Presentata il 15 marzo 2013

n. 177, d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifica dell’articolo 58 della Costituzione in materiadi elezione dei senatori della Repubblica

Presentata il 15 marzo 2013

n. 178, d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche agli articoli 66, 68, 105, 107 e 134 della Costituzione.Attribuzione di funzioni in materia di prerogative parlamentarie di guarentigie della magistratura alla Corte costituzionale

Presentata il 15 marzo 2013

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 179, d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche agli articoli 73 e 82 e introduzione degli articoli 69-bis, 82-bise 82-ter della Costituzione, concernenti lo statuto dell’opposizione

Presentata il 15 marzo 2013

n. 180, d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agliStatuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e FriuliVenezia Giulia, in materia di soppressione delle province, e disposizioniper la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento

di iniziative per promuovere l’occupazione giovanile

Presentata il 15 marzo 2013

n. 243, d’iniziativa del deputato GIACHETTI

Abrogazione dei commi secondo e terzodell’articolo 68 della Costituzione

Presentata il 15 marzo 2013

n. 247, d’iniziativa del deputato SCOTTO

Modifiche alla Costituzione in materia di limiti di etaper l’elettorato attivo e passivo dei giovani

Presentata il 15 marzo 2013

n. 284, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESCO SANNA, BIONDELLI, CARRA, MOSCA,SALVATORE PICCOLO, TARICCO

Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione. Introdu-zione della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale controle deliberazioni delle Camere in materia di elezioni e di causedi ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento

Presentata il 15 marzo 2013

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 329, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PELUFFO, MARTELLA, GIACHETTI, MISIANI, AMENDOLA,BRAGA, CARUSO, CIMMINO, D’AGOSTINO, DAMBRUOSO,FERRARI, GOZI, IMPEGNO, LEVA, LIBRANDI, MANCIULLI,NARDELLA, OLIARO, PARRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO,

RABINO, SOTTANELLI, VERINI

Modifiche alla parte seconda della Costituzione per assicurare ilpieno sviluppo della vita democratica e la governabilità del Paese

Presentata il 18 marzo 2013

n. 355, d’iniziativa del deputato LENZI

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione. Riduzione dei limitidi età per l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni politiche

Presentata il 20 marzo 2013

n. 357, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAURICELLA, LEGNINI, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BER-RETTA, CAPONE, DE MARIA, D’INCECCO, IACONO, MOSCATT,

RIBAUDO, SCALFAROTTO, TARANTO, ZAPPULLA

Modifiche agli articoli 138 e 139 della Costituzione, concernentiil procedimento per l’approvazione delle leggi di revisione co-stituzionale e delle altre leggi costituzionali, nonché i limiti alla

revisione costituzionale

Presentata il 20 marzo 2013

n. 379, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRESSA, DE MENECH

Istituzione della provincia speciale montana di Belluno

Presentata il 20 marzo 2013

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 398, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FE-DRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BOR-GHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI

Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 dellaCostituzione, concernente la nomina dei senatori a vita

Presentata il 21 marzo 2013

n. 399, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI,FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA,BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione inmateria di composizione della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica

Presentata il 21 marzo 2013

n. 466, d’iniziativa del deputato VACCARO

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia dielettorato attivo e passivo per l’elezione della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica

Presentata il 21 marzo 2013

n. 568, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFFRANCO, BIANCONI

Modifiche all’articolo 117 della Costituzione in materia di attri-buzione allo Stato della competenza legislativa concernente laproduzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia

Presentata il 27 marzo 2013

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 579, d’iniziativa del deputato PALMIZIO

Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione,in materia di iniziativa popolare e di referendum

Presentata il 28 marzo 2013

n. 580, d’iniziativa del deputato PALMIZIO

Modifica all’articolo 72 della Costituzione, in materia di esameparlamentare dei progetti di legge d’iniziativa popolare

Presentata il 28 marzo 2013

n. 581, d’iniziativa del deputato PALMIZIO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, inmateria di ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni

Presentata il 28 marzo 2013

n. 582, d’iniziativa del deputato PALMIZIO

Abrogazione dell’articolo 116 della Costituzione e degli statuti specialiregionali nonché disposizioni in materia di accorpamento delle regioni

Presentata il 28 marzo 2013

n. 757, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI,BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CA-PARINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, GRIMOLDI, INVERNIZZI,MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI

Modifica all’articolo 75 della Costituzione, concernente l’am-missibilità del referendum abrogativo sulle leggi tributarie e

di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

Presentata il 16 aprile 2013

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 758, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI,BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CA-PARINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, GRIMOLDI, INVERNIZZI,MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI

Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, concernentil’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autono-mia alle Regioni e l’istituzione delle Macroregioni, attraverso refe-rendum popolare, con attribuzione alle medesime di risorse inmisura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario prodottonel loro territorio, nonché disposizione transitoria riguardante iltrasferimento delle funzioni amministrative ai Comuni e alle Regioni

Presentata il 16 aprile 2013

n. 839, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA RUSSA, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, MAIETTA,NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO

Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti lacomposizione delle Camere del Parlamento e la forma di governo

Presentata il 23 aprile 2013

n. 861, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ABRIGNANI, BERGAMINI, BERNARDO, GARNERO SANTANCHÈ,GIAMMANCO, LATRONICO, POLVERINI, TANCREDI

Modifica all’articolo 117 della Costituzione. Introduzione delturismo nell’elenco delle materie attribuite alla competenza

legislativa concorrente dello Stato e delle regioni

Presentata il 30 aprile 2013

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 939, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TONINELLI, COZZOLINO, DADONE, DIENI, FRACCARO, LOM-BARDI, NUTI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE,BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI,MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI,BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO,CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATA-LANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE,COMINARDI, CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DAL-L’OSSO, D’AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO,DELLA VALLE, DELL’ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO,LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D’INCÀ, D’UVA,FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRUSONE, FURNARI, GA-GNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO,GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L’ABBATE, LABRIOLA,LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA,MICILLO, MUCCI, NESCI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI,PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI,SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI,TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VAL-

LASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 dellaCostituzione, in materia di abolizione delle province, e disposi-zioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finan-ziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

Presentata il 14 maggio 2013

n. 1002, d’iniziativa del deputato GIANLUCA PINI

Istituzione della Regione Romagna

Presentata il 20 maggio 2013

n. 1259, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAFFRANCO, BIANCONI

Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di elezionee funzioni del Presidente della Repubblica e di struttura del Governo

Presentata il 24 giugno 2013

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 1273, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GINEFRA, FONTANELLI, CASTRICONE, CHAOUKI, GARAVINI,GOZI, GRASSI, MAGORNO, MARTELLA, MELILLI, QUAR-

TAPELLE PROCOPIO, RUGHETTI, TIDEI, ZANIN

Modifica all’articolo 84 della Costituzione, concernente ilrequisito di età per l’elezione a Presidente della Repubblica

Presentata il 26 giugno 2013

n. 1319, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA,NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO

Introduzione dell’articolo 31-bis e modifiche agli articoli 56,58 e 84 della Costituzione, concernenti la partecipazione deigiovani alla vita economica, sociale, culturale e politica dellanazione nonché i requisiti di età per l’elezione del Presidente

della Repubblica e dei membri del Parlamento

Presentata l’8 luglio 2013

n. 1439, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIORE, PILOZZI, KRONBICHLER, AIELLO, AIRAUDO,FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, DA-NIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, SILVIA GIOR-DANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, ME-LILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE,PELLEGRINO, PIAZZONI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RA-GOSTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO, ZAN, ZARATTI

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, inmateria di riduzione del numero dei componenti della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 29 luglio 2013

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALEn. 1543

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(LETTA)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DELL’INTERNO

(ALFANO)

DAL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

(QUAGLIARIELLO)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(DELRIO)

Abolizione delle province

Presentato il 20 agosto 2013

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 1660, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONAFEDE, VILLAROSA

Modifica all’articolo 66 della Costituzione, in materiadi decadenza dal mandato parlamentare

Presentata il 4 ottobre 2013

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 1706, d’iniziativa del deputato PIERDOMENICO MARTINO

Modifica dell’articolo 58 della Costituzione, in materia di elet-torato attivo e passivo per l’elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 16 ottobre 2013

n. 1748, d’iniziativa del deputato BRAMBILLA

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materiadi tutela degli animali, degli ecosistemi e dell’ambiente

Presentata il 29 ottobre 2013

n. 1925, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, BORGHESI, BOSSI, MATTEOBRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA,GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI,

GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI

Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di formadi governo, di composizione e funzionamento degli organi costitu-zionali dello Stato e di razionalizzazione del procedimento legislativo

Presentata il 7 gennaio 2014

n. 1953, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIRIELLI, GIORGIA MELONI

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione,in materia di soppressione delle regioni e delle province e di

costituzione di trentasei nuove regioni

Presentata il 15 gennaio 2014

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 2051, d’iniziativa del deputato VALIANTE

Modifiche agli articoli 55, 57, 58 e 69 della Costituzione,concernenti le funzioni della Camera dei deputati e

l’istituzione del Senato delle autonomie

Presentata il 5 febbraio 2014

n. 2147, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUARANTA, NARDI, ZAN, LAVAGNO,PIAZZONI, MELILLA, MIGLIORE

Introduzione dell’articolo 34-bis, in materia di trasportopubblico, e modifiche all’articolo 117 della Costituzioneconcernenti l’attribuzione allo Stato della competenzalegislativa in materia di disciplina del trasporto pubblico

e di grandi infrastrutture di trasporto

Presentata il 27 febbraio 2014

n. 2221, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LACQUANITI, MIGLIORE, BRAMBILLA, COSTANTINO, GULLO,KRONBICHLER, LAVAGNO, NARDI, PINNA, RICCIATTI

Modifica all’articolo 117 della Costituzione. Introduzione delturismo nell’elenco delle materie attribuite alla competenza

legislativa concorrente dello Stato e delle regioni

Presentata il 25 marzo 2014

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 2227, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIVATI, MATTIELLO, ROCCHI, TENTORI,GANDOLFI, PASTORINO, GIUSEPPE GUERINI

Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia disemplificazione dell’organizzazione e del funzionamento delle Ca-mere, elezione e funzioni del Senato, soppressione del Consiglionazionale dell’economia e del lavoro, delle province e delle ulterioriforme e condizioni particolari di autonomia delle regioni, nonchérideterminazione delle competenze legislative statali e regionali

Presentata il 25 marzo 2014

n. 2293, d’iniziativa del deputato BOSSI

Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione,concernenti il rapporto tra l’ordinamento italiano e l’ordi-

namento dell’Unione europea

Presentata il 9 aprile 2014

n. 2329, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAURICELLA, SIMONI

Modifiche alla parte II della Costituzione in materia dicomposizione e funzioni della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica, elezione e funzioni del Presi-dente della Repubblica, soppressione del Consiglio nazio-nale dell’economia e del lavoro, incompatibilità dei mem-bri del Parlamento, scioglimento dei consigli regionalinonché composizione e funzioni della Corte costituzionale

Presentata il 29 aprile 2014

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 2338, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DADONE, COZZOLINO, NUTI, TONINELLI, AGOSTINELLI, AL-BERTI, ARTINI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI,CARIELLO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, CORDA,CRIPPA, DA VILLA, DAGA, DALL’OSSO, D’AMBROSIO, DIENI,D’INCÀ, D’UVA, FERRARESI, FRACCARO, GAGNARLI, CRISTIANIANNUZZI, L’ABBATE, LOMBARDI, MARZANA, MICILLO, NESCI,PARENTELA, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SEGONI,SPESSOTTO, VACCA, SIMONE VALENTE, VILLAROSA, ZOLEZZI

Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione inmateria di verifica dei titoli di ammissione e delle cause diineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento

Presentata il 30 aprile 2014

n. 2378, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORGIS, D’ATTORRE, FIANO, RICHETTI, ROBERTA AGOSTINI,GASPARINI, BERSANI, BINDI, CUPERLO, FABBRI, FAMIGLIETTI,GULLO, LATTUCA, LAURICELLA, NACCARATO, PICCIONE, POLLA-

STRINI, ROSATO, FRANCESCO SANNA, MARCO DI MAIO

Modifica all’articolo 134 della Costituzione e introduzione dell’arti-colo 1-bis della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in materia

di sindacato preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali

Presentata il 14 maggio 2014

n. 2402, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA RUSSA, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO,RAMPELLI, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA, TOTARO

Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costi-tuzione, concernenti il rapporto tra l’ordinamentoitaliano e l’ordinamento dell’Unione europea

Presentata il 22 maggio 2014

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 2423, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINATO, DE MENECH, MORETTO, ROTTA

Modifiche agli articoli 116, 119 e 121 della Costituzione,concernenti l’autonomia delle regioni e degli enti locali

Presentata il 29 maggio 2014

n. 2441, D’INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA

Modifica all’articolo 48 della Costituzione in materia diattribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioniregionali e degli enti locali ai cittadini che hanno compiuto

il sedicesimo anno di età

Presentata il 9 giugno 2014

n. 2458, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATTEO BRAGANTINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI,BOSSI, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIOR-GETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOL-

TENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI, SIMONETTI

Modifiche agli articoli 68 e 87 della Costituzione, concernentil’attribuzione del potere di autorizzazione alla limitazione del-l’immunità dei membri del Parlamento al Presidente della

Repubblica

Presentata il 17 giugno 2014

n. 2462, d’iniziativa del deputato CIVATI

Modifiche agli articoli 50, 71, 75, 134 e 138 della Costituzione,in materia di diritto di petizione, di iniziativa legislativa popolaree di disciplina dei referendum, per la promozione della parte-

cipazione politica dei cittadini

Presentata il 18 giugno 2014

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

n. 2499, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESCO SANNA, ROBERTA AGOSTINI, GIORGIS, NICOLETTI,NACCARATO, MARCO MELONI, GASPARINI, DAL MORO, BORGHI,DELL’ARINGA, FABBRI, LATTUCA, PICCIONE, D’ATTORRE, GIU-SEPPE GUERINI, VACCARO, BARGERO, CAPODICASA, CAPONE,CARLONI, CIMBRO, GAROFANI, MARZANO, MURA, PES, ROSSI,

GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SCANU, SGAMBATO

Modifica all’articolo 83 della Costituzione, concernente lapartecipazione dei membri del Parlamento europeo spet-tanti all’Italia all’elezione del Presidente della Repubblica

Presentata il 30 giugno 2014

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La Commissioneaffari costituzionali rimette all’Assembleadella Camera la presente relazione perl’avvio della discussione del disegno dilegge di riforma costituzionale, d’iniziativadel Governo, approvato dal Senato l’8agosto 2014, e delle abbinate proposte dilegge costituzionale.

Si tratta di un testo ampio ed artico-lato, che interviene sulla parte II dellaCostituzione, modificando profondamentel’architettura costituzionale del nostro or-dinamento.

I principali elementi caratterizzantil’intervento di riforma riguardano, inprimo luogo, il superamento del bicame-ralismo perfetto, per cui il Parlamentocontinuerà ad articolarsi in Camera deideputati e Senato della Repubblica, ma idue organi avranno composizione diversae funzioni in gran parte differenti, dive-nendo il Senato organo ad elezione indi-retta, sede di rappresentanza delle istitu-zioni territoriali. Nell’architettura costitu-zionale delineata, alla Camera dei deputati– di cui non è modificata la composizione– spetta la titolarità del rapporto fiducia-rio e della funzione di indirizzo politico,nonché il controllo dell’operato del Go-verno. Vengono conseguentemente modifi-cati la composizione del Senato – di cui èsignificativamente ridotto il numero deicomponenti – nonché il procedimento le-gislativo. Al fine di adeguare quest’ultimoal nuovo assetto costituzionale caratteriz-zato da un bicameralismo differenziato,viene previsto un numero definito di leggiad approvazione paritaria attribuendo, intutti gli altri casi, una prevalenza allaCamera dei deputati, secondo un modelloche si potrebbe definire di « monocame-ralismo partecipato ».

Nell’ambito del nuovo procedimento le-gislativo viene introdotto l’istituto del« voto a data certa », che consente alGoverno tempi definiti riguardo alle deli-berazioni parlamentari relative ai disegni

di legge ritenuti essenziali per l’attuazionedel programma di governo. Al contempovengono « costituzionalizzati » i limiti alladecretazione d’urgenza, già previsti dallalegislazione vigente.

Un’altra novità è costituita dall’intro-duzione del giudizio preventivo di legitti-mità costituzionale delle leggi elettoraliper la Camera dei deputati e per il Senato.

Nel corso dell’esame presso la Commis-sione affari costituzionali, è stata ripristi-nata la previsione che attribuisce al Par-lamento in seduta comune l’elezione deicinque giudici della Corte costituzionale dinomina parlamentare.

Sempre riguardo alle garanzie costitu-zionali, è stato stabilito che il quorum perl’elezione del Presidente della Repubblicadopo il quarto scrutinio è pari alla mag-gioranza dei tre quinti dell’Assemblea; apartire dal nono scrutinio è richiesta lamaggioranza dei tre quinti dei votanti.

Modifiche rilevanti riguardano il titoloV della parte II della Costituzione.

In particolare, di rilievo appare la sop-pressione delle province, in linea con ilprocesso di riforma degli enti territorialiin atto.

Al contempo, con la finalità di ridurreil contenzioso costituzionale innescatodalla riforma del 2001, il riparto di com-petenza legislativa tra Stato e regioni èampiamente rivisitato. Viene in particolaresoppressa la competenza concorrente, conuna redistribuzione delle relative materietra competenza esclusiva statale e compe-tenza regionale. L’elenco delle materie dicompetenza esclusiva statale è inoltre pro-fondamente modificato, con l’enucleazionedi nuovi ambiti materiali. Di significativorilievo è infine l’introduzione di una« clausola di supremazia », che consentealla legge dello Stato di intervenire inmaterie di competenza regionale a tuteladell’unità giuridica o economica della Re-pubblica o dell’interesse nazionale.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Esame in sede referente

La Commissione Affari costituzionalidella Camera ha avviato l’esame in sedereferente dei progetti di legge costituzio-nale di revisione della parte II della Co-stituzione nella seduta dell’11 settembre2014. Dopo un ampio e approfonditoesame istruttorio, nella seduta del 13 di-cembre 2014 la I Commissione ha delibe-rato di conferire ai relatori il mandato ariferire in senso favorevole all’Assembleasul testo risultante dagli emendamenti ap-provati.

In particolare, in sede di esame pre-liminare sono state svolte 13 sedute, connumerosi ed ampi interventi nella discus-sione. Al contempo, nell’ambito del-l’istruttoria legislativa sul provvedimento,nella seduta dell’8 ottobre, la Commis-sione ha deliberato lo svolgimento diun’indagine conoscitiva, nell’ambito dellaquale hanno avuto luogo, dal 9 ottobre al13 novembre 2014, 10 sedute di audi-zione. In particolare, sono stati ascoltati50 soggetti, tra esperti – prevalentementeprofessori di diritto costituzionale – rap-presentanti dell’ANCI e dell’UPI, l’Avvo-cato generale dello Stato, rappresentantidella Regione Veneto, il Presidente dellaProvincia autonoma di Trento, il Presi-dente della Conferenza delle Regioni edelle Province autonome, rappresentantidi varie associazioni.

Nella seduta del 16 ottobre, la Com-missione ha convenuto di richiedere alGoverno, ai sensi dell’articolo 79, comma5, del Regolamento, elementi di informa-zione concernenti, in particolare, l’analisidell’impatto della riforma sul contenziosotra Stato e regioni in relazione al nuovoriparto delle competenze legislative, non-ché i dati relativi all’impatto economicodella riforma in termini di risparmi per lafinanza pubblica. A seguito di tale richie-sta, il Ministro per i rapporti con ilParlamento e le riforme costituzionali hatrasmesso, in data 28 ottobre e in data 18novembre, elementi di documentazione,che sono stati pubblicati in allegato alresoconto sommario delle rispettive se-dute.

Nella seduta del 19 novembre, la Com-missione ha deliberato di adottare cometesto base per la prosecuzione dell’esameil disegno di legge del Governo, approvatodal Senato (A.C. 2613).

Al testo base sono stati presentati 1176emendamenti, di cui 388 dal gruppo Mo-vimento 5 Stelle, 213 dal gruppo FI-PDL,203 dal gruppo PD, 174 dal gruppo SEL,80 dal gruppo Lega Nord per le Autono-mie, 33 dal gruppo Scelta Civica, 29 dalgruppo Nuovo centrodestra, 31 dal gruppoMisto, 24 dal gruppo Per l’Italia, 1 dalgruppo Fratelli d’Italia-An.

All’esame degli emendamenti, che haavuto inizio il 26 novembre, sono statededicate complessivamente 14 sedute, perun totale di 51 ore, con oltre 1.000 inter-venti da parte di deputati, senza conside-rare gli interventi dei relatori e del Go-verno. La presidenza della Commissionenon ha applicato alcun criterio restrittivorelativamente ai tempi di esame o alnumero degli emendamenti da sottoporrea votazione. Al netto degli emendamentiritirati, decaduti o dichiarati inammissi-bili, gli emendamenti votati sono staticirca 550, dei quali 50 approvati.

Da un raffronto con le precedenti espe-rienze di riforma della Costituzione dellepassate legislature, si rileva l’ampio spazioche, anche in questa occasione, è statoriservato all’esame degli emendamenti.Nella XIV legislatura, la Commissione Af-fari costituzionali, dopo un’estesa attivitàconoscitiva, ha dedicato 9 sedute alla faseemendativa dei progetti di modifica dellaparte seconda della Costituzione, che si èconclusa in poco meno di 20 ore. NellaXIII legislatura, l’esame degli emenda-menti in Commissione riferiti alla modi-fica del titolo V si è completato invecenell’arco di 3 sedute, per un totale di 5 oree 20 minuti; in questo caso, però, bisognatener conto del minor numero di articolidella Costituzione toccati dalla riforma edel fatto che era stato costituito un Co-mitato ristretto per l’elaborazione di untesto unificato.

Per quanto riguarda i pareri espressidalle Commissioni in sede consultiva sultesto del disegno di legge, questi sono stati

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

oggetto di attento ed approfondito esameda parte della I Commissione, che harecepito nel testo molti dei rilievi posti, apartire da quelli contenuti nel parere delComitato per la legislazione.

Per quanto riguarda le principali que-stioni evidenziate nei suddetti pareri, ilComitato per la legislazione ha formulatoosservazioni ed alcune condizioni. Traqueste ultime, alcune rilevano sotto ilprofilo dell’efficacia del testo per la sem-plificazione e il riordinamento della legi-slazione vigente: in particolare, il Comitatoha posto l’attenzione sulla necessità dicoordinare l’articolo 85 e l’articolo 63della Costituzione nel testo risultante dallariforma nell’individuazione dell’Ufficio diPresidenza del Parlamento in seduta co-mune allorché il Presidente della Cameraeserciti le funzioni del Presidente dellaRepubblica; coordinare l’articolo 135 conle leggi costituzionali n. 1 del 1989 e n. 2del 1967, anche esplicitando le nuove mo-dalità di designazione dei giudici aggregati;di chiarire i dubbi interpretativi in rela-zione all’articolo 38, comma 10, del dise-gno di legge di riforma, recante una clau-sola transitoria di « ultrattività » delle leggiregionali adottate sulla base dell’« attualetitolo V » e di riformulare con maggiorechiarezza la disposizione (articolo 38,comma 11 del disegno di legge di riforma)che prevede l’applicabilità del « nuovo ti-tolo V » alle regioni a statuto speciale.

Le ulteriori condizioni formulate dalComitato attengono al profilo della chia-rezza e della proprietà della formulazionedel testo. Esse riguardano innanzitutto lanuova disciplina costituzionale del proce-dimento legislativo (articolo 70 della Co-stituzione), laddove si sottolinea l’oppor-tunità di definire sia le modalità di riso-luzione delle questioni che potrebbero in-sorgere tra Camera e Senato, sia laprocedura da seguire nel caso in cui undisegno di legge sia di materia « mista ».Inoltre, per il Comitato andrebbero spe-cificati più diffusamente i termini dell’ap-plicabilità al Senato delle procedure d’ur-genza (articolo 72), nonché occorrerebbeinserire l’attuale previsione della sede re-ferente, prevista al primo comma per leggi

bicamerali, anche per le leggi rimesse allaapprovazione della sola Camera dei depu-tati. Infine, le condizioni poste dal Comi-tato attengono al ruolo del Senato nellaconversione dei decreti-legge (articolo 77),che dovrebbe essere meglio chiarito attra-verso specificazioni dei termini e dei pas-saggi procedurali, che il testo di riformanon individua.

Nel parere approvato dalla Commis-sione Trasporti nella seduta del 4 dicembre2014, le condizioni poste attengono al ri-parto di potestà legislativa tra Stato e re-gioni, di cui all’articolo 117 della Costitu-zione: in particolare, si richiede l’inseri-mento tra le materie di legislazione stataleesclusiva delle « disposizioni generali e co-muni per garantire il diritto alla mobilitàmediante il servizio di trasporto pubblico »e delle « disposizioni generali e comuni suitrasporti e sulla navigazione, sulla circola-zione stradale e sulla mobilità ».

Le condizioni poste alla Commissionedi merito nel parere favorevole approvatodalla Commissione Ambiente riguardano,in primo luogo, l’opportunità di integrarela materia ambientale con un riferimentoesplicito allo « sviluppo sostenibile » e alla« difesa del suolo ». Inoltre, si invita ariformulare le competenze legislative inmateria di enti locali, esplicitando nell’ar-ticolo 117 l’attribuzione allo Stato dellenorme generali sull’ordinamento degli entilocali, compresi quelli di area vasta, tenutoconto delle peculiarità delle aree montane.

Nel parere della Commissione Politichedell’Unione europea l’unica condizioneespressa attiene al rapporto tra Parla-mento e Unione europea (UE). In parti-colare, la Commissione ha rilevato la ne-cessità di modificare il nuovo testo del-l’articolo 55 della Costituzione e di inserireun nuovo articolo 55-bis, il quale prevedache entrambe le Camere esercitano lafunzione di raccordo con l’UE: la Cameradei deputati opera il raccordo tra Stato eUE, mentre il Senato favorisce il raccordotra gli enti costitutivi della Repubblica el’Unione. In via analoga, entrambe le Ca-mere partecipano alle decisioni dirette allaformazione degli atti europei, in coerenzacon il rispettivo ruolo costituzionale. Se-

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

condo la Commissione, andrebbe altresìesplicitato in Costituzione che il Governoassicura nelle competenti sedi decisionalidell’UE di rappresentare una posizionecoerente con gli indirizzi del Parlamento.

Anche le Commissioni Cultura, Lavoro,Affari sociali, Agricoltura, nonché la Com-missione parlamentare per le questioniregionali hanno espresso un parere favo-revole al testo di riforma, accompagnatoda alcune osservazioni relative alla nuovaformulazione degli articoli 116 e 117,relativi al riparto della potestà legislativae, in particolare, all’opportunità di alcunespecificazioni nella definizione delle sin-gole materie.

Hanno infine espresso parere favore-vole sul testo le Commissioni Giustizia,Esteri, Difesa, Finanze e Attività produt-tive nelle sedute dell’11 dicembre.

Contenuto del disegno di legge costituzio-nale.

Funzioni delle Camere: il superamento delbicameralismo perfetto.

L’articolo 1 del disegno di legge costitu-zionale, modificato in sede referente allaCamera, modifica l’articolo 55 della Costi-tuzione, in materia di « funzioni delle Ca-mere », inserendo nuovi commi, che rivisi-tano profondamente le funzioni proprie deidue rami del Parlamento. Viene così dispo-sta la fine del bicameralismo perfetto nelnostro ordinamento, configurando un di-verso assetto costituzionale, caratterizzato,in primo luogo, da un bicameralismo diffe-renziato, in cui il Parlamento continua adarticolarsi in Camera e Senato ma i dueorgani hanno composizione diversa e fun-zioni in gran parte differenti.

Il primo comma del nuovo articolo 55della Costituzione – che prevede che « IlParlamento si compone della Camera deideputati e del Senato della Repubblica » –non è modificato rispetto al testo vigentedella Costituzione e mantiene dunque ladenominazione di « Senato della Repub-blica », rispetto al testo iniziale del disegnodi legge, che faceva invece riferimento al« Senato delle Autonomie ».

Il nuovo secondo comma dell’articolo55 della Costituzione, introdotto dal Se-

nato, prevede che le leggi che stabilisconole modalità di elezione delle Camere pro-muovono l’equilibrio tra donne e uomininella rappresentanza, rafforzando in talmodo il principio sulla parità di accessoalle cariche elettive, già sancito dall’arti-colo 51 della Costituzione

Il nuovo terzo comma dell’articolo 55della Costituzione prevede che « Ciascunmembro della Camera dei deputati rap-presenta la Nazione ».

I senatori cessano dunque di condivi-dere con i deputati la rappresentanza dellaNazione attualmente richiamata dall’arti-colo 67 della Costituzione, il quale, neltesto vigente, fa di « ogni membro delParlamento » il rappresentante della Na-zione. Essi divengono invece rappresen-tanti delle istituzioni territoriali come ri-sulta dal nuovo quinto comma dell’articolo55 e dal nuovo primo comma dell’articolo57.

Il nuovo quarto comma dell’articolo 55della Costituzione attribuisce la titolaritàdel rapporto di fiducia con il Governo allasola Camera dei deputati, la quale esercitala « funzione di indirizzo politico, la fun-zione legislativa e quella di controllo del-l’operato del Governo ».

La Camera dei deputati, dunque, « eser-cita la funzione legislativa » mentre – comeprevede il nuovo quinto comma dell’arti-colo 55 della Costituzione – il Senato « con-corre, nei casi e secondo modalità stabilitedalla Costituzione, alla funzione legisla-tiva ».

In base al nuovo quinto comma del-l’articolo 55 della Costituzione il Senatodella Repubblica « rappresenta le istitu-zioni territoriali ». Il comma individua poile funzioni del Senato, che, a seguito dellemodifiche apportate nel corso dell’esamein sede referente, sono:

– il concorso, nei casi e secondo lemodalità stabilite dalla Costituzione, allafunzione legislativa;

– l’esercizio di funzioni di raccordotra Stato e gli altri enti costitutivi dellaRepubblica e tra questi ultimi e l’Unioneeuropea;

– la partecipazione alle decisionidirette alla formazione e all’attuazione

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

degli atti normativi e delle politiche del-l’Unione europea;

– il concorso alla valutazione dellepolitiche pubbliche e dell’attività dellepubbliche amministrazioni;

– il concorso alla verifica dell’attua-zione delle leggi dello Stato;

– il concorso all’espressione dei pa-reri sulle nomine di competenza del Go-verno nei casi previsti dalla legge.

Nel corso dell’esame in sede referente,è stata soppressa la previsione di unconcorso paritario del Senato nella fun-zione legislativa per le materie relative afamiglia e trattamenti sanitari obbligatori,di cui agli articoli 29 e 32, secondocomma, della Costituzione: il procedi-mento legislativo per i disegni di leggevertenti su tali materie seguirà quindi leprevisioni dettate dall’articolo 70 della Co-stituzione. È stata inoltre in parte modi-ficata la previsione relativa alla funzionedi raccordo posta in capo al Senato che,nel testo approvato da tale ramo delParlamento (C. 2613), poneva in capo atale organo la funzione di raccordo tra« l’Unione europea, lo Stato e gli altri enticostitutivi della Repubblica ». La funzionedi raccordo tra lo Stato e l’Unione europeanon è dunque più espressamente richia-mata nel testo dell’articolo 55 della Costi-tuzione; è comunque confermata la pre-visione della partecipazione del Senato alledecisioni dirette alla formazione e all’at-tuazione degli atti normativi e delle poli-tiche dell’Unione europea. È stata inoltresoppressa la previsione che attribuiva alSenato anche la valutazione di impatto ditali decisioni.

Nel corso dell’esame in sede referente,è stato inoltre ritenuto opportuno chiarire,anche alla luce di quanto evidenziato dalComitato per la legislazione nel proprioparere, che le funzioni di valutazione diimpatto delle politiche pubbliche e dell’at-tività delle pubbliche amministrazioni e diverifica dell’attuazione delle leggi delloStato spettano comunque anche alla Ca-mera. È stata infine soppressa l’attribu-

zione espressa al Senato della funzione dicontrollo delle politiche pubbliche.

Infine, in base al sesto comma dell’ar-ticolo 55 della Costituzione, il Parlamentosi riunisce in seduta comune dei membridelle due Camere nei soli casi stabilitidalla Costituzione.

Composizione del Senato della Repubblica.

L’articolo 2 del disegno di legge costi-tuzionale definisce – modificando l’arti-colo 57 della Costituzione – una diversacomposizione e una nuova modalità dielezione del Senato della Repubblica: inparticolare, rispetto ai 315 senatori elettiviprevisti dal testo costituzionale vigente, ilSenato sarà composto di 100 senatorirappresentativi delle istituzioni territoriali,eletti dai consigli regionali o delle provinceautonome. Il numero di tali senatori èstato elevato da 95 a 100 nel corso del-l’esame in sede referente.

Nel corso dell’esame in sede referente,è stata contestualmente soppressa la pre-visione, contenuta nel primo comma del-l’articolo 57, in base alla quale il Senato ècomposto, oltre che dai senatori rappre-sentativi delle istituzioni territoriali, da 5senatori che « possono essere nominati dalPresidente della Repubblica ». Tali sena-tori continuano peraltro ad aggiungersi –insieme agli ex Presidenti della Repubblica– ai senatori rappresentativi delle istitu-zioni territoriali, in forza delle previsionidell’articolo 59 della Costituzione, comemodificato dall’articolo 3 del disegno dilegge, e della disposizione finale recatadall’articolo 40, comma 5.

Per il Senato, dunque, oltre a diminuirein maniera rilevante il numero dei com-ponenti, l’elezione popolare diretta vienesostituita, per 100 membri, da un’elezionedi secondo grado.

I consigli regionali e i consigli delleprovince autonome di Trento e di Bolzanoeleggono i senatori, con metodo propor-zionale, tra i propri componenti e, nellamisura di uno per ciascuno, tra i sindacidei comuni dei rispettivi territori (articolo57, secondo comma).

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per quanto attiene alle modalità diattribuzione alle regioni dei seggi, il terzocomma dell’articolo 57 della Costituzioneprevede che nessuna Regione può avere unnumero di senatori inferiore a 2 e checiascuna delle province autonome diTrento e di Bolzano ne ha 2 (articolo 57,terzo comma). Si ricorda che in base altesto vigente dell’articolo 57 della Costitu-zione nessuna regione può avere un nu-mero di senatori inferiore a 7; al Molise nespettano 2, alla Valle d’Aosta 1 (la previ-sione vigente si applica ad un totale di 309senatori, dovendosi escludere i 6 senatorieletti nella circoscrizione Estero).

Al contempo, il quarto comma dell’arti-colo 57 della Costituzione, senza mutarel’impostazione del testo attuale (eliminandosolo il riferimento ai seggi assegnati alla cir-coscrizione Estero, non più applicabile alnuovo Senato) prevede che la ripartizionedei seggi tra le regioni si effettui, previa ap-plicazione del suddetto terzo comma, in pro-porzione alla loro popolazione, quale risultadall’ultimo censimento generale, sulla basedei quozienti interi e dei più alti resti.

Il riferimento all’ultimo censimento ge-nerale viene ripreso al comma 2 dell’articolo39 del disegno di legge, il quale specifica che,quando in base all’ultimo censimento gene-rale della popolazione il numero di senatorispettanti ad una regione (come definito inbase alle predette disposizioni) è diverso daquello risultante dal censimento precedenteil Consiglio regionale elegge i senatori nelnumero corrispondente all’ultimo censi-mento « anche in deroga al primo commadell’articolo 57 della Costituzione ».

La durata del mandato dei senatoricoincide con quella dell’organo dell’istitu-zione territoriale in cui sono stati eletti(articolo 57, quinto comma).

Per quanto riguarda l’elettorato attivo epassivo dei senatori, si ricorda che vienesoppresso l’articolo 58 della Costituzione(dall’articolo 38, comma 2), con la conse-guenza che non è più previsto, per diven-tare senatori, il requisito del compimentodi quaranta anni di età, né quello diventicinque anni per eleggerli.

Le « modalità di attribuzione dei seggi edi elezione dei componenti del Senato tra i

consiglieri e i sindaci », nonché quelle per laloro sostituzione, in caso di cessazione dallacarica elettiva regionale e locale sono rego-late – in base a quanto previsto dal sestocomma dell’articolo 57 della Costituzione –con legge approvata da entrambe le Ca-mere. La medesima disposizione esplicita icriteri da seguire nella ripartizione deiseggi: i voti espressi e la composizione diciascun Consiglio. La suddetta legge è ap-provata, ai sensi dell’articolo 38 del disegnodi legge, entro sei mesi dalla data di svolgi-mento delle elezioni della Camera dei depu-tati successiva alla data di entrata in vigoredella legge costituzionale in esame.

Va altresì tenuto presente che, finoall’entrata in vigore della predetta leggebicamerale attuativa delle modalità di ele-zione indiretta del riformato Senato (dicui all’articolo 57, sesto comma, dellaCostituzione), il disegno di legge dettaspecifiche disposizioni elettorali riguar-danti la prima applicazione (articolo 39,commi 1-6).

L’articolo 3 modifica il secondo commadell’articolo 59 della Costituzione, preve-dendo che il Presidente della Repubblicapuò nominare senatori cittadini che hannoillustrato la patria per altissimi meriti. Talisenatori non restano peraltro in carica avita, come previsto dall’attuale testo costi-tuzionale, ma durano in carica sette anni enon possono essere nuovamente nominati.

L’articolo va letto in combinato dispo-sto con le previsioni dell’articolo 39,comma 7, e 40, comma 5, del disegno dilegge costituzionale, che prevedono, rispet-tivamente, che i senatori a vita attualirimangono nella stessa carica, ad ognieffetto, quali membri del Senato e che,fermo restando quanto stabilito dal primocomma dell’articolo 59 della Costituzione(che riguarda i senatori di diritto a vita inquanto ex Presidenti della Repubblica) isenatori di nomina presidenziale di cui alsecondo comma dell’articolo 59 della Co-stituzione, come modificato, « non possonoeccedere, in ogni caso, il numero comples-sivo di cinque », tenuto conto della per-manenza in carica dei senatori a vita giànominati alla data di entrata in vigoredella legge costituzionale in esame.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il medesimo articolo 40, comma 5,stabilisce infine che « lo stato e le prero-gative dei senatori di diritto e a vitarestano regolati secondo le disposizioni giàvigenti alla data di entrata in vigore dellapresente legge costituzionale ».

L’articolo 4 interviene sull’articolo 60della Costituzione, che disciplina la duratadelle Camere. L’articolo riferisce alla solaCamera dei deputati l’elezione per cinqueanni ed il divieto di proroga se non per leggee solo in caso di guerra, disposizioni attual-mente valide per entrambe le Camere.

La modifica è conseguente alla previ-sione, di cui all’articolo 57 della Costitu-zione come novellato dal disegno di legge,in base alla quale il Senato diventa organonon sottoposto a scioglimento, essendoprevisto un rinnovo parziale « continuo ».

L’articolo 5 inserisce, all’articolo 63della Costituzione, un nuovo secondocomma che rimette al Regolamento del Se-nato l’individuazione dei casi nei quali l’ele-zione o la nomina alle cariche negli organidel Senato possono essere limitati in ra-gione dell’esercizio di funzioni di governo,regionali o locali. L’intento è di evitare chesi cumuli nello stesso soggetto la rappresen-tanza di organi istituzionali monocratici didiversa natura ed estrazione.

Restano ferme le previsioni vigenti del-l’articolo 63 della Costituzione, in base allequali ciascuna Camera elegge fra i suoicomponenti il Presidente e l’Ufficio dipresidenza e, quando il Parlamento siriunisce in seduta comune, il Presidente el’Ufficio di presidenza sono quelli dellaCamera dei deputati. Al riguardo, si ri-corda che i nuovi articoli 85 e 86 dellaCostituzione, come modificati dal disegnodi legge costituzionale, modificano le di-sposizioni relative alla presidenza ed allaconvocazione del Parlamento in sedutacomune, con riguardo all’elezione del Pre-sidente della Repubblica (si veda infra).

Diritti delle minoranze, statuto delle oppo-sizioni e dovere di partecipazione ailavori parlamentari.

L’articolo 6 introduce due nuovi commiall’articolo 64 della Costituzione (secondo

e sesto comma) e reca una modifica dicarattere formale al quinto comma delmedesimo articolo.

Viene, in particolare, introdotta unanuova disposizione (secondo comma) cheattribuisce ai regolamenti parlamentari lagaranzia dei diritti delle minoranze par-lamentari. Con una modifica approvata insede referente si attribuisce, al solo rego-lamento della Camera, anche la defini-zione di una disciplina dello statuto delleopposizioni.

Il nuovo sesto comma dell’articolo 64della Costituzione, a sua volta, prevedendoin Costituzione quanto attualmente stabi-lito da specifiche disposizioni dei Regola-menti della Camera e del Senato, sancisceil dovere, per i membri del Parlamento, dipartecipare alle sedute dell’Assemblea e ailavori delle Commissioni.

Verifica dei poteri e rappresentanza dellaNazione.

L’articolo 7 modifica l’articolo 66 dellaCostituzione, in base al quale ciascunaCamera giudica dei titoli di ammissionedei suoi componenti e delle cause soprag-giunte di ineleggibilità e di incompatibilitàdegli stessi. Il testo approvato dal Senatolasciava inalterata per la Camera dei de-putati tale potestà di verifica dei poteri e,al contempo, attribuiva al Senato solo ilpotere di giudicare i titoli di ammissionedei propri componenti, specificando, in-vece, che delle cause ostative alla prose-cuzione del mandato dei senatori, fossedata « comunicazione » al Senato mede-simo da parte del suo Presidente.

Tale formulazione è stata modificata insede referente, in primo luogo, al fine dimantenere l’attuale primo comma dell’arti-colo 66 della Costituzione, come oggi vi-gente, che attribuisce a ciascuna Camera laverifica dei poteri (titoli di ammissione ecause sopravvenute di ineleggibilità e in-compatibilità). Al tempo stesso, consideratoche lo status di senatore previsto dalla ri-forma dipende dai titoli legati alla condi-zione di consigliere regionale o di sindaco, ilnuovo secondo comma dell’articolo 66 di-

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

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spone che il Senato « prenda atto » dellacessazione dalla carica elettiva regionale olocale, da cui consegue la decadenza dasenatore. In tal modo si è inteso chiarireche il Senato giudica su tutti i titoli diammissione e di permanenza in carica pe-culiari dei suoi membri, mentre si limita aprendere atto delle cause che impedisconolo svolgimento del mandato legate alla ca-rica elettiva regionale o locale.

L’articolo 8 interviene sull’articolo 67della Costituzione, al fine di escludere isenatori dalla previsione costituzionalesulla rappresentanza della Nazione, incorrispondenza con le modifiche disposteall’articolo 55 della Costituzione; tale ar-ticolo, al terzo comma, prevede che « Cia-scun membro della Camera dei deputatirappresenta la Nazione ».

Al contempo, la riscrittura dell’articolo67 della Costituzione, operata dal disegnodi legge, mantiene anche per i membri delSenato il divieto di vincolo di mandato.

Indennità.

L’articolo 9 del disegno di legge modi-fica l’articolo 69 della Costituzione che,nella nuova formulazione, prevede che imembri della Camera dei deputati – equindi non più i membri del Parlamento– ricevono una indennità stabilita dallalegge.

Conseguentemente – come evidenziatoanche nella relazione di accompagna-mento del disegno di legge – la modificaapportata all’articolo 69 della Costituzionedetermina l’effetto di limitare la corre-sponsione della indennità parlamentare aisoli membri della Camera dei deputati.

Dalle modifiche costituzionali dispostederiva dunque che il trattamento econo-mico dei senatori sindaci e dei senatoriconsiglieri regionali eletti in secondo gradosia quello spettante per la carica di rap-presentanza territoriale che rivestono. Aisensi dell’articolo 122 della Costituzione,come novellato dal disegno di legge costi-tuzionale (articolo 35) la legge statale iviprevista, ad approvazione « paritaria »,reca l’individuazione della durata degli

organi elettivi della regione e dei relativiemolumenti nel limite dell’importo diquelli attribuiti ai sindaci dei Comunicapoluogo di Regione.

Per i senatori di nomina presidenziale(articolo 59, secondo comma, della Costi-tuzione) non è invece prevista alcuna in-dennità.

In base alle disposizioni transitorie efinali, viene inoltre mantenuta l’indennitàper i senatori ex Presidenti della Repub-blica (articolo 40, comma 5, ultimo pe-riodo) e per i senatori a vita attualmentein carica (articolo 39, comma 7).

Procedimento legislativo.

L’articolo 10, che sostituisce l’articolo70 della Costituzione, prevede il supera-mento del bicameralismo perfetto, diffe-renziando i poteri che ciascuna delle dueCamere esercita nella formazione delleleggi.

Il procedimento legislativo rimane bi-camerale (primo comma) – con un ruoloperfettamente paritario delle due Camere– nei seguenti casi:

leggi di revisione costituzionale e al-tre leggi costituzionali;

leggi di attuazione delle disposizionicostituzionali in materia di tutela delleminoranze linguistiche e di referendumpopolare;

leggi sull’ordinamento, la legislazioneelettorale, gli organi di governo e l’indivi-duazione delle funzioni fondamentali dicomuni e città metropolitane e che recanole disposizioni di principio sulle formeassociative dei comuni; nel corso del-l’esame in sede referente, è stato appro-vato un emendamento volto a chiarire cheil richiamo all’articolo 117, secondocomma, lettera p), contenuto nel testoapprovato dal Senato, relativamente allefunzioni fondamentali di comuni e cittàmetropolitane, deve intendersi – sullascorta della giurisprudenza costituzionalein materia – riferito all’individuazione ditali funzioni fondamentali;

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

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leggi recanti princìpi fondamentalisul sistema di elezione e sui casi di ine-leggibilità e di incompatibilità del presi-dente e degli altri componenti della giuntaregionale nonché dei consiglieri regionali eleggi che stabiliscono la durata degli or-gani elettivi regionali e i relativi emolu-menti.

Con una modifica introdotta in sedereferente, sono stati altresì espressamenteenunciati nel testo gli altri casi previstidalla Costituzione in cui la funzione legi-slativa è esercitata collettivamente:

legge sull’elezione dei membri delSenato (di cui all’articolo 57, sesto comma,della Costituzione);

leggi che autorizzano la ratifica deitrattati relativi all’appartenenza dell’Italiaall’Unione europea (di cui all’articolo 80,primo comma, secondo periodo, della Co-stituzione);

legge che può attribuire alle regioniordinarie ulteriori forme e condizioni par-ticolari di autonomia (di cui all’articolo116, terzo comma, della Costituzione).

Tutte le altre leggi sono approvate dallasola Camera dei deputati (secondocomma), quindi con un procedimento le-gislativo monocamerale; il Senato, entrodieci giorni, su richiesta di un terzo deisuoi componenti, può disporre di esami-nare i progetti di legge approvati dall’altroramo del Parlamento: le proposte di mo-difica, deliberate dal Senato entro i suc-cessivi trenta giorni, sono sottoposte al-l’esame della Camera dei deputati che sipronuncia in via definitiva (terzo comma).

Viene previsto poi un procedimentolegislativo monocamerale con ruolo rin-forzato del Senato, secondo il quale, inderoga a quello ordinario, con riferimentoai disegni di legge che dispongono indeterminate materie, ivi indicate, la Ca-mera può non conformarsi alle modificheproposte dal Senato – a condizione che lostesso si sia espresso a maggioranza asso-luta dei suoi componenti, come aggiuntonel corso dell’esame in sede referente –

solamente pronunciandosi « nella vota-zione finale » a maggioranza assoluta deisuoi componenti (quarto comma). Il testodi riforma approvato dal Senato non ri-chiedeva invece quorum qualificati per ladeliberazione del Senato.

Nella medesima direzione, è stata ap-provata dalla I Commissione una modificarelativa all’iter parlamentare dei disegni dilegge di bilancio, al fine di prevedere che– limitatamente alle materie di cui alquarto comma – solo qualora due terzidei componenti del Senato approvino leproposte di modificazione da trasmetterealla Camera, quest’ultima deve pronun-ciarsi nella votazione finale a maggioranzaassoluta dei componenti. Il testo approvatodall’altro ramo del Parlamento richiedeva,invece, per il Senato, un quorum pari allamaggioranza dei suoi componenti.

Al fine di risolvere i contenziosi chepotrebbero insorgere in ordine al nuovoiter legislativo, è stato approvato un emen-damento – nel corso dell’esame in sedereferente – che affida ai Presidenti delleCamere, d’intesa tra loro, sulla base deicriteri indicati dai rispettivi Regolamenti,la « predeterminazione » del procedimentoper l’esame dei disegni di legge, da appli-care sino alla pronuncia definitiva, in lineacon una condizione formulata dal Comi-tato per la legislazione (sesto comma).

Infine, viene attribuita al Senato la fa-coltà, secondo le norme che saranno previ-ste dal suo regolamento, di svolgere attivitàconoscitive, nonché di formulare osserva-zioni su atti o documenti all’esame dellaCamera dei deputati (settimo comma).

L’articolo 11 modifica l’articolo 71 dellaCostituzione che disciplina l’iniziativa le-gislativa in generale, lasciando inalterato ilprimo comma che attribuisce il potere diiniziativa legislativa al Governo, a ciascunmembro delle due Camere e agli organi edenti ai quali sia stata conferita con leggecostituzionale. Tuttavia, ai sensi del novel-lato articolo 72 della Costituzione, mentrei progetti di legge a procedimento paritariopossono essere presentati indifferente-mente ad una della due Camere, gli altrisono presentati alla Camera dei deputati.

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

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Viene però attribuito al Senato il poteredi richiedere alla Camera dei deputati, condeliberazione adottata a maggioranza asso-luta dei suoi membri, di procedere al-l’esame di un disegno di legge. In tal caso, laCamera deve esaminare il disegno di legge epronunciarsi entro il termine di sei mesidalla data della deliberazione del Senato(secondo comma dell’articolo 71 della Co-stituzione).

Viene quindi modificato anche il se-condo comma (che all’esito della novellaoperata dall’articolo in esame divente-rebbe il terzo comma) dell’articolo 71vigente che attiene all’iniziativa legislativapopolare: è elevato da 50 mila a 150 milail numero di firme necessario per la pre-sentazione di un progetto di legge da partedel popolo, introducendo al contempo ilprincipio che ne deve essere garantitol’esame e la deliberazione finale, pur neitempi, forme e limiti da definire nei re-golamenti parlamentari.

Infine, vengono introdotti nell’ordina-mento i referendum propositivi e di indi-rizzo, la cui disciplina è peraltro rinviataad una apposita legge costituzionale, uni-tamente a quella di altre forme di con-sultazione, anche delle formazioni sociali(quarto comma).

L’articolo 12 modifica l’articolo 72 dellaCostituzione, che riguarda il procedimentodi approvazione dei progetti di legge.

Viene previsto che i disegni di legge peri quali si prevede un procedimento legi-slativo paritario delle due Camere sonopresentati ad una delle due Camere (primocomma).

Tutti gli altri progetti di legge sonopresentati alla Camera dei deputati e,secondo le norme del suo regolamento,sono esaminati da una Commissione e poidalla Camera stessa, che li approva arti-colo per articolo e con votazione finale(secondo comma). Nel corso dell’esame insede referente, recependo una condizionedel Comitato per la legislazione, è statoaggiunto il richiamo all’esame in sedereferente da parte delle Commissioni par-lamentari che, nel testo del Senato, erariferito solo ai disegni di legge ad appro-vazione paritaria.

È affidata ai regolamenti delle Camerela disciplina dei procedimenti abbreviatiper i disegni di legge dei quali è dichiaratal’urgenza (terzo comma) nonché la possi-bilità di stabilire casi e forme per ildeferimento dei disegni di legge alle Com-missioni. Riguardo alla composizione delleCommissioni in sede legislativa, solo aquelle della Camera dei deputati vieneriferita la previsione costituzionale di unacomposizione effettuata in modo da ris-pecchiare la proporzione dei gruppi par-lamentari (la stessa impostazione vieneseguita per la composizione delle Commis-sioni di inchiesta dall’articolo 82 dellaCostituzione, come modificato – si vedainfra) (quarto comma).

Sono poi espressamente esclusi dallapossibilità di approvazione in sede legisla-tiva anche i disegni di legge di conversionedei decreti-legge, oltre a quelli – già pre-visti – in materia costituzionale ed elet-torale, di delegazione legislativa, di auto-rizzazione a ratificare trattati internazio-nali, di approvazione di bilanci e consun-tivi (quinto comma).

Viene demandata al regolamento delSenato la disciplina delle modalità diesame di tutti i disegni di legge trasmessidalla Camera dei deputati (sesto comma).

Nel corso dell’esame in sede referente èstata modificata la formulazione del set-timo comma dell’articolo 72 della Costi-tuzione riguardo all’istituto del cosiddetto« voto a data certa » (settimo comma).

In base alla nuova disposizione costi-tuzionale, il Governo può chiedere allaCamera dei deputati di deliberare, entrocinque giorni dalla richiesta, che un dise-gno di legge indicato come essenziale perl’attuazione del programma di governo siaiscritto con priorità all’ordine del giorno esottoposto alla pronuncia in via definitivadella Camera dei deputati entro il terminedi settanta giorni dalla deliberazione.

Si ricorda che il testo approvato dalSenato faceva riferimento alla « votazionefinale » mentre la nuova formulazionedefinita all’esito dell’esame in sede refe-rente si riferisce alla « pronuncia in viadefinitiva » della Camera, che – in base

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al nuovo articolo 70, terzo comma –include l’esame delle proposte deliberatedal Senato.

Il nuovo testo prevede che, in tali casi,sono ridotti della metà i termini per ladeliberazione di proposte di modificazionida parte del Senato (che divengono quindipari a 5 giorni per disporre di esaminareil disegno di legge e 15 giorni per larelativa deliberazione, tenuto conto delleprevisioni dell’articolo 70, terzo comma).

Viene poi prevista la possibilità di undifferimento del termine, di non oltrequindici giorni, in relazione ai tempi diesame da parte della Commissione nonchéalla complessità del disegno di legge. Alregolamento della Camera dei deputati èaffidata la definizione delle modalità e deilimiti del procedimento, anche con riferi-mento all’omogeneità del disegno di legge.Al contempo, una nuova disposizione tran-sitoria precisa che, fino all’adeguamentodel regolamento della Camera dei deputatia quanto previsto dall’articolo 72, settimocomma, della Costituzione, il differimentodel termine previsto da tale articolo (paria quindici giorni) non può, in ogni caso,essere inferiore a dieci giorni (articolo 39,comma 9).

Si ricorda che nel testo approvato dalSenato in prima lettura era prevista per ilGoverno la possibilità di chiedere allaCamera dei deputati di deliberare che undisegno di legge, indicato come essenzialeper l’attuazione del programma di go-verno, oltre ad essere iscritto con prioritàall’ordine del giorno per essere poi sotto-posto alla votazione finale, entro sessantagiorni dalla richiesta governativa, venissecomunque votato, decorso il termine, neltesto proposto o accolto dal Governo, surichiesta dello stesso, senza modifiche,articolo per articolo e con votazione finale(cosiddetto « voto bloccato »).

Sono state inoltre espressamente ri-chiamate nel testo dell’articolo le leggiescluse dall’applicazione di tale procedura,per la cui approvazione è prescritta unamaggioranza speciale: si tratta delle leggidi concessione dell’amnistia e dell’indulto(articolo 79 della Costituzione) e dellalegge che stabilisce il contenuto della legge

di bilancio, le norme fondamentali e icriteri per l’equilibrio di bilancio (articolo81, sesto comma). La procedura restaaltresì esclusa con riguardo alle leggi adapprovazione paritaria della Camera e delSenato, alle leggi in materia elettorale ealle leggi di autorizzazione alla ratifica deitrattati internazionali.

Giudizio preventivo di legittimità costitu-zionale delle leggi elettorali.

L’articolo 13 introduce un nuovo se-condo comma all’articolo 73 della Costi-tuzione al fine di prevedere che le leggiche disciplinano l’elezione dei membridella Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica possano essere sottopo-ste, prima della loro promulgazione, algiudizio preventivo di legittimità costitu-zionale della Corte costituzionale. Affinchéciò avvenga occorre che almeno un terzodei componenti di una Camera presenti unricorso motivato recante l’indicazione deglispecifici profili di incostituzionalità.

In tal caso, la nuova previsione costi-tuzionale stabilisce che la Corte costitu-zionale si pronunci entro il termine di 30giorni e, fino ad allora, resti sospeso iltermine per la promulgazione della legge.In caso di dichiarazione di illegittimitàcostituzionale, la legge non può esserepromulgata.

L’articolo in esame interviene inoltresull’articolo 134 della Costituzione, che de-finisce gli ambiti di giudizio della Cortecostituzionale, aggiungendo allo stesso unnuovo secondo comma. In base a tale mo-difica – disposta per esigenze di coordina-mento con la suddetta modifica all’articolo73 della Costituzione – si prevede che laCorte costituzionale giudichi altresì dellalegittimità costituzionale delle leggi che di-sciplinano l’elezione dei membri della Ca-mera dei deputati e del Senato della Repub-blica, ai sensi del secondo comma del citatoarticolo 73.

Rinvio presidenziale delle leggi.

L’articolo 14 modifica l’articolo 74 dellaCostituzione in materia di rinvio da parte

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del Presidente della Repubblica, stabilendoche, qualora il rinvio riguardi i disegni dilegge di conversione di decreti-legge, ècontemplato un differimento di 30 giornirispetto al termine costituzionale di 60giorni per la conversione, attualmente fis-sato dall’articolo 77 della Costituzione

Con una seconda modifica, viene spe-cificato che se « la legge » è nuovamenteapprovata, questa deve essere promulgata.Tale formulazione, che sostituisce quellaprevista nel testo vigente che fa riferi-mento all’ipotesi in cui le « Camere » ap-provino nuovamente, deriva dal nuovoprocedimento legislativo delineato dall’ar-ticolo 70 della Costituzione

Nel corso dell’esame in sede referente, èstata eliminata la possibilità di rinvio par-ziale da parte del Presidente, ossia limitatoa specifiche disposizioni della legge, che erastata introdotta dal Senato durante laprima lettura del testo di riforma.

Referendum.

L’articolo 15 modifica l’articolo 75 dellaCostituzione sul referendum abrogativo, in-troducendo un diverso quorum per lavalidità del referendum, ossia la maggio-ranza dei votanti alle ultime elezioni dellaCamera, nel caso in cui la richiesta siastata avanzata da almeno 800.000 elettori.Resta fermo il quorum di validità attual-mente previsto, ossia la maggioranza degliaventi diritto al voto, nel caso in cui larichiesta provenga da un numero di elet-tori compreso tra 500.000 e 800.000.

Si ricorda, inoltre, che in base alnuovo quarto comma dell’articolo 71della Costituzione sono introdotti nell’or-dinamento i referendum propositivi e diindirizzo (si veda l’articolo 11).

Decretazione d’urgenza.

L’articolo 16 modifica l’articolo 77 dellaCostituzione, prevedendo, in primo luogo,che alla « legge » competa il potere diconferire al Governo la delega legislativadi cui all’articolo 76 e quello di regolare

con legge i rapporti giuridici sorti sullabase dei decreti non convertiti.

Stabilisce poi che i disegni di legge di con-versione dei decreti-legge siano presentatialla Camera dei deputati e « costituziona-lizza » i limiti alla decretazione di urgenza,attualmente previsti solo a livello di legisla-zione ordinaria (legge n. 400 del 1988). È, inprimo luogo, introdotto il divieto di discipli-nare con decreto-legge le materie per cui laCostituzione (articolo 72, quinto comma)prevede la cosiddetta riserva di Assemblea,ossia la materia costituzionale ed elettorale,la delegazione legislativa, la conversione inlegge di decreti, l’autorizzazione a ratificaretrattati internazionali e l’approvazione di bi-lanci e consuntivi. Nel corso dell’esame insede referente, è stata esclusa dal divieto didecretazione d’urgenza in materia elettoralela disciplina dell’organizzazione del proce-dimento elettorale e dello svolgimento delleelezioni. È altresì previsto il divieto di reite-rare disposizioni adottate con decreti nonconvertiti e di ripristinare l’efficacia dinorme dichiarate illegittime dalla Corte co-stituzionale per vizi non procedurali. I de-creti-legge inoltre devono recare misure diimmediata applicazione e di contenuto spe-cifico, omogeneo e corrispondente al titolo enel corso dell’esame parlamentare dei dise-gni di legge di conversione non possono es-sere approvate disposizioni estranee all’og-getto o alle finalità del decreto.

Nel corso dell’esame in sede referente èstato precisato che il termine di efficacia deidecreti-legge è pari a novanta giorni in casodi rinvio da parte del Presidente della Re-pubblica (si veda anche il nuovo articolo 74della Costituzione) e che il procedimento le-gislativo segue la disciplina generale dell’ar-ticolo 70, fermo restando l’obbligo di presen-tazione alla Camera anche per i decreti-leggecosiddetti bicamerali, recependo quanto evi-denziato nel parere del Comitato per la legi-slazione.

Sono altresì individuati i termini perl’esame dei decreti-legge cosiddetti mono-camerali da parte del Senato. In partico-lare, l’esame è disposto dal Senato entro30 giorni dalla presentazione alla Camerae le proposte di modificazione possonoessere deliberate dallo stesso entro 10

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

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giorni dalla trasmissione del testo. Nelcorso dell’esame in sede referente, al finedi garantire il rispetto dei termini per laconversione, è stato infine previsto che latrasmissione del disegno di legge da partedella Camera deve avvenire non oltrequaranta giorni dalla presentazione, rece-pendo una condizione posta nel parere delComitato per la legislazione.

Deliberazione dello stato di guerra, amni-stia e indulto, ratifica dei trattati inter-nazionali.

L’articolo 17 modifica l’articolo 78 dellaCostituzione, che disciplina la delibera-zione dello stato di guerra, attribuendoalla sola Camera dei deputati la compe-tenza ad assumere tale deliberazione ed aconferire al Governo i poteri necessari.

L’articolo 18 del disegno di legge in-terviene sul primo comma dell’articolo 79della Costituzione, modificandolo nelsenso di prevedere che l’amnistia e l’in-dulto siano concessi con legge deliberata amaggioranza dei due terzi dei componentidella Camera dei deputati – e non diciascuna Camera, come attualmente pre-visto – in ogni suo articolo e nella vota-zione finale.

L’articolo 19 modifica l’articolo 80 dellaCostituzione, che disciplina l’autorizza-zione con legge alla ratifica dei trattatiinternazionali inerenti alle cinque catego-rie di materie indicate dal medesimo ar-ticolo: trattati di natura politica; che pre-vedono arbitrati o regolamenti giudiziari;che importano variazioni del territorio;che comportano oneri alle finanze; checomportano modificazioni di leggi. Il testoproposto riferisce alla sola Camera deideputati le previsioni riferite, nel testovigente, ad entrambe le Camere, in ordinealla competenza ad autorizzare con leggela ratifica dei trattati internazionali.

Viene altresì espressamente previsto,con un ulteriore periodo del primo commadell’articolo 80 della Costituzione, che nelcaso di ratifica di trattati relativi all’ap-partenenza dell’Italia all’Unione europea èattribuita al Senato della Repubblica –

con previsione riconducibile allo schemadi cui al nuovo articolo 70, primo comma,della Costituzione – una competenza pa-ritaria con la Camera per l’esame deirelativi disegni di legge.

Commissioni di inchiesta.

L’articolo 20 interviene sull’articolo 82della Costituzione, in tema di istituzione diCommissioni di inchiesta.

Il nuovo testo stabilisce, al primocomma, che la Camera dei deputati puòdisporre inchieste su materie di pubblicointeresse, mentre il Senato della Repub-blica può disporre inchieste su materie dipubblico interesse « concernenti le auto-nomie territoriali ».

Il novellato secondo comma dell’arti-colo 82 della Costituzione prevede quindiche, a tale scopo, ciascuna Camera nominafra i propri componenti una Commissione.Soltanto per la Camera si stabilisce che laCommissione di inchiesta è formata inmodo da rispecchiare la proporzione deivari gruppi (la stessa impostazione è se-guita all’articolo 72 della Costituzione,come modificato, riguardo alla composi-zione delle Commissioni parlamentari insede legislativa).

Analogamente a quanto già oggi previ-sto, le Commissioni di inchiesta procede-ranno alle indagini e agli esami con glistessi poteri e le stesse limitazioni dell’au-torità giudiziaria.

Presidente della Repubblica.

L’articolo 21 interviene sull’elezione delPresidente della Repubblica (articolo 83della Costituzione), sopprimendo la previ-sione della partecipazione dei delegati re-gionali all’elezione, alla luce delle nuovacomposizione del Senato di cui fannoparte rappresentanti delle regioni e deglienti locali.

Inoltre, viene modificato il sistema deiquorum per l’elezione del Capo delloStato, prevedendo la maggioranza dei dueterzi dei componenti fino al quarto scru-tinio, la maggioranza dei tre quinti dei

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componenti dal quinto scrutinio e, in se-guito ad una modifica approvata in sedereferente, la maggioranza dei tre quinti deivotanti dal nono scrutinio, in luogo dellamaggioranza assoluta prevista nel testoapprovato dal Senato.

Attualmente, per i primi tre scrutini ènecessaria la maggioranza dei due terzidei componenti, mentre dal quarto scru-tinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

L’articolo 22 modifica l’articolo 85 dellaCostituzione sopprimendo, in primo luogo,il riferimento alla convocazione dei dele-gati regionali per l’elezione del Presidentedella Repubblica, sulla base delle modifi-che previste dal nuovo articolo 83 dellaCostituzione.

Inoltre, viene attribuito al Presidentedel Senato il compito di convocare epresiedere il Parlamento in seduta comuneper la suddetta elezione, quando il Presi-dente della Camera esercita le funzioni delPresidente della Repubblica, nel caso incui questi non possa adempierle (v. infraarticolo 23).

Infine, si interviene sulla disciplinadella convocazione del Parlamento in se-duta comune per procedere all’elezionedel Presidente della Repubblica nel caso discioglimento o quando manchino meno ditre mesi alla sua cessazione, facendo ri-ferimento allo scioglimento della sola Ca-mera dei deputati (in quanto per il nuovoSenato, in considerazione della nuovacomposizione, non è previsto sciogli-mento).

L’articolo 23 modifica l’articolo 86 dellaCostituzione, in materia di esercizio dellefunzioni del Presidente della Repubblica,in caso egli non possa adempierle, e diconvocazione del collegio elettorale perl’elezione del nuovo Presidente della Re-pubblica, in caso di impedimento perma-nente, morte o dimissioni.

In particolare, viene novellato il primocomma, prevedendo che l’organo chiamatoad assumere la supplenza, nel caso in cuiPresidente della Repubblica non possaadempiere le proprie funzioni, sia non piùil Presidente del Senato bensì il Presidentedella Camera dei deputati.

È modificato, di conseguenza, il se-condo comma attribuendo al Presidentedel Senato (e non più al Presidente dellaCamera come previsto nella formulazionevigente) il compito di convocare il Parla-mento in seduta comune per l’elezione delPresidente della Repubblica in caso diimpedimento permanente, morte o dimis-sioni.

Scioglimento della Camera e rapporto difiducia.

L’articolo 24 novella l’articolo 88 dellaCostituzione, riferendo il potere di scio-glimento del Presidente della Repubblicaalla sola Camera dei deputati, in quanto ilSenato diviene organo a rinnovo parziale,non sottoposto a scioglimento.

L’articolo 25 modifica l’articolo 94 dellaCostituzione, che disciplina la fiducia alGoverno.

In considerazione delle modifiche ap-portate dall’articolo 1 del disegno di leggecostituzionale all’articolo 55 della Costitu-zione – che attribuiscono alla sola Cameradei deputati la titolarità del rapporto difiducia con il Governo – vengono di con-seguenza adeguate le previsioni dell’arti-colo 94 della Costituzione, che attualmentefanno riferimento ad entrambe le Camere.

Il Senato della Repubblica resta quindiesterno al rapporto di fiducia, che siinstaura solo tra il Governo e la Cameradei deputati.

Reati ministeriali.

L’articolo 26 novella l’articolo 96 dellaCostituzione, limitando alla sola Cameradei deputati il potere di autorizzare lasottoposizione del Presidente del Consiglioe dei Ministri alla giurisdizione ordinariaper i reati commessi nell’esercizio delleloro funzioni.

Princìpi sull’amministrazione.

Nel corso dell’esame in sede referente,è stato introdotto un nuovo articolo (ar-

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ticolo 27), che modifica il secondo commadell’articolo 97 della Costituzione, cheapre la seconda sezione del titolo III dellaparte II della Carta fondamentale, dedi-cata alla pubblica amministrazione. Inbase al testo attuale, i pubblici uffici sonoorganizzati secondo disposizioni di legge,in modo che siano assicurati il buonandamento e l’imparzialità dell’ammini-strazione. La modifica apportata aggiungea questi princìpi quello della trasparenza.

CNEL.

L’articolo 28 del disegno di leggeabroga integralmente l’articolo 99 dellaCostituzione che prevede, quale organo dirilevanza costituzionale, il Consiglio nazio-nale dell’economia e del lavoro (CNEL).

Il successivo articolo 41 dispone l’im-mediata applicazione dell’abrogazione del-l’articolo 99, mentre le disposizioni finali etransitorie definiscono i profili ammini-strativi della soppressione del CNEL, pre-vedendo la nomina di un commissariostraordinario entro trenta giorni dall’en-trata in vigore della legge, a cui affidare lagestione per la liquidazione e la rialloca-zione del personale presso la Corte deiconti (articolo 40, comma 1).

La revisione del titolo V

L’articolo 29 modifica l’articolo 114della Costituzione, sopprimendo il riferi-mento alle province quali enti costitutividella Repubblica. Conseguentemente, altredisposizioni del disegno di legge eliminanotale riferimento in tutto il testo costitu-zionale. Le province vengono dunquemeno quali enti costituzionalmente neces-sari, dotati, in base alla Costituzione, difunzioni amministrative proprie.

L’articolo 40, comma 4, peraltro, disci-plinando il riparto di competenza legisla-tiva relativamente agli « enti di area va-sta », attribuisce i profili ordinamentaligenerali alla legge statale e le ulterioridisposizioni alla legge regionale.

L’articolo 30 modifica il terzo commadell’articolo 116 della Costituzione, che

disciplina l’ipotesi di estensione di forme econdizioni particolari di autonomia alleRegioni a statuto ordinario (cosiddetto« regionalismo differenziato » o anche « fe-deralismo differenziato »).

A seguito delle modifiche apportate:viene ridotto l’ambito delle materie nellequali possono essere attribuite particolariforme di autonomia alle regioni ordinarie;è introdotta una nuova condizione perl’attribuzione, essendo necessario che laregione sia in condizione di equilibrio trale entrate e le spese del proprio bilancio;l’iniziativa della regione interessata non èpiù presupposto necessario per l’attiva-zione del procedimento legislativo aggra-vato, ma solo condizione eventuale; l’at-tribuzione delle forme speciali di autono-mia avviene con legge « approvata da en-trambe le Camere », senza però richiederepiù la maggioranza assoluta dei compo-nenti, ferma restando la necessità dell’in-tesa tra lo Stato e la regione interessata.

L’articolo 31 riscrive ampiamente l’ar-ticolo 117 della Costituzione, in tema diriparto di competenza legislativa e rego-lamentare tra Stato e regioni.

Il catalogo delle materie è ampiamentemodificato ed è soppressa la competenzaconcorrente, con una redistribuzione dellematerie tra competenza esclusiva statale ecompetenza regionale.

Nell’ambito della competenza esclusivastatale sono enucleati casi di competenzaesclusiva in cui l’intervento del legislatorestatale è circoscritto ad ambiti determinati(quali « disposizioni generali e comuni » o« disposizioni di principio »).

Nell’ambito della competenza regionale,una novità appare l’individuazione di spe-cifiche materie attribuite a tale compe-tenza, che allo stato è individuata solo invia residuale (essendo ascrivibili ad essatutte le materie non espressamente riser-vate alla competenza statale).

Di significativo rilievo è inoltre l’intro-duzione di una « clausola di supremazia »,che consente alla legge dello Stato, suproposta del Governo, di intervenire inmaterie non riservate alla legislazioneesclusiva statale quando lo richieda la

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tutela dell’unità giuridica o economicadella Repubblica ovvero la tutela dell’in-teresse nazionale.

Anche i criteri di riparto della potestàregolamentare sono modificati, introdu-cendo un parallelismo tra competenze le-gislative e competenze regolamentari. Lapotestà regolamentare spetta infatti alloStato e alle Regioni secondo le rispettivecompetenze legislative (nel sistema vigenteinvece la potestà regolamentare statale èlimitata alle materie di competenza esclu-siva, mentre nelle materie di competenzaconcorrente e regionale è riconosciuto ilpotere regolamentare delle regioni).

Nel corso dell’esame in sede referente,sono state approvate alcune modifiche tesea riformulare specifiche materie. In par-ticolare, nell’ambito della potestà stataleesclusiva di cui al secondo comma:

accanto alla materia « tutela dellaconcorrenza » è stata aggiunta quella della« promozione della concorrenza », in lineacon la giurisprudenza costituzionale sulpunto [lettera e)];

le competenze in materia di « tutela esicurezza del lavoro » e di « sicurezzaalimentare » sono state interamente attri-buite allo Stato, mentre nel testo appro-vato dal Senato lo erano limitatamentealle disposizioni generali e comuni [lettereo) e m)].

è stata introdotta la materia delle« politiche attive del lavoro », non nomi-nata nel vigente testo dell’articolo 117; talemateria non comprende comunque la for-mazione professionale, che è espressa-mente attribuita alla competenza delleregioni (articolo 117, terzo comma).

Le ultime due modifiche sono stateapportate anche tenendo conto dei rilieviespressi in sede consultiva, con particolareriferimento alle Commissioni Lavoro eAgricoltura.

Nell’ambito delle materie di compe-tenza regionale (terzo comma), è statosoppresso il riferimento al « Parlamento »per la potestà legislativa in materiadi rappresentanza delle minoranze lin-guistiche.

L’articolo 32 modifica l’articolo 118della Costituzione, introducendo unanuova disposizione in base alla quale lefunzioni amministrative sono esercitate inmodo da assicurare la semplificazione e latrasparenza dell’azione amministrativa, se-condo criteri di efficienza e di responsa-bilità degli amministratori.

L’articolo 33 modifica l’articolo 119della Costituzione, che disciplina l’auto-nomia finanziaria degli enti territoriali.Con la riscrittura del secondo comma –dedicato alla finanza ordinaria degli entiterritoriali – si prevede che l’autonomiafinanziaria degli enti territoriali vadaesercitata, oltre che in armonia con laCostituzione, anche secondo « quanto di-sposto dalla legge dello Stato » a fini dicoordinamento della finanza pubblica edel sistema tributario. Anche la disponi-bilità di compartecipazioni al gettito ditributi erariali riferibile al loro territorioviene ricondotta – con il nuovo testo ea differenza di quello vigente – allanecessaria armonia con la Costituzione,oltre che a quanto disposto, nell’eserciziodella competenza esclusiva dello Statocome prevista dal novellato testo dell’ar-ticolo 117 della Costituzione, dalla leggestatale.

Per quanto concerne invece la riscrit-tura del quarto comma – dedicato alcosiddetto principio del parallelismo tra lefunzioni esercitate dall’ente territoriale e ilcomplesso delle risorse necessarie peresercitare tali compiti – si stabilisce che lerisorse di cui dispongono gli enti territo-riali « assicurano » il finanziamento inte-grale delle funzioni pubbliche loro attri-buite sulla base di indicatori di riferi-mento di costo e di fabbisogno che pro-muovono condizioni di efficienza, laddoveil testo vigente prevede che le risorse deglienti territoriali « consentono » di finan-ziare in modo integrale le funzioni pub-bliche loro attribuite.

L’articolo 34 modifica l’articolo 120,secondo comma, della Costituzione, chedisciplina il cosiddetto « potere sostitu-tivo » del Governo nei confronti delle au-tonomie territoriali, introducendo nel pro-cedimento di attivazione del potere gover-

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

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nativo il parere preventivo del Senato dellaRepubblica, parere che deve essere resoentro quindici giorni dalla richiesta. Insede referente, tale norma costituzionale èstata modificata al fine di chiarire che ledisposizioni in materia di potere sostitu-tivo continuano ad applicarsi anche neiconfronti delle Province autonome diTrento e di Bolzano.

Al secondo comma dell’articolo 120della Costituzione, viene inoltre attribuitaalla legge la definizione dei casi di esclu-sione dei titolari di organi di governoregionali e locali dall’esercizio delle rispet-tive funzioni « quando è stato accertato lostato di grave dissesto finanziario del-l’ente ».

L’articolo 35 modifica l’articolo 122,primo comma, della Costituzione, al finedi stabilire un limite agli emolumenti deicomponenti degli organi regionali. Per ef-fetto della modifica apportata, infatti, sidispone che con la legge statale bicameraleivi prevista (la medesima fonte che disci-plina i princìpi fondamentali del sistemadi elezione e dei casi di ineleggibilità e diincompatibilità del Presidente e degli altricomponenti della Giunta regionale nonchédei consiglieri regionali), ad approvazioneparitaria in base all’articolo 70 della Co-stituzione, vada individuato un limite agliemolumenti spettanti al Presidente e aglialtri membri degli organi elettivi regionali,in modo che non possano comunque su-perare l’importo di quelli spettanti ai sin-daci dei comuni capoluogo di regione.

L’articolo 36, con una modifica alprimo comma dell’articolo 126 della Co-stituzione, prevede che il decreto motivatodel Presidente della Repubblica con ilquale sono disposti lo scioglimento anti-cipato del Consiglio regionale e la rimo-zione del Presidente della Giunta deveessere adottato previo parere del Senatodella Repubblica. Tale parere sostituisce laprevisione, recata dal testo in vigore, se-condo la quale il decreto è adottato « sen-tita una Commissione di deputati e sena-tori costituita, per le questioni regionali,nei modi stabiliti con legge della Repub-blica ». Viene così meno la « base costitu-

zionale » dell’istituzione della Commis-sione parlamentare per le questioni regio-nali.

Corte costituzionale.

L’articolo 37 interviene sull’articolo 135della Costituzione, in materia di elezionedei giudici della Corte costituzionale, mo-dificando il settimo comma di tale dispo-sizione.

A seguito di una modifica approvata insede referente, rimane attribuita al Parla-mento in seduta comune la nomina dicinque giudici della Corte costituzionale,rimanendo ferma la previsione del vigenteprimo comma dell’articolo 135 della Co-stituzione.

In base al testo approvato dal Senato,invece, tali giudici sarebbero stati nomi-nati separatamente, tre dalla Camera deideputati e due dal Senato.

Viene invece modificato il settimocomma dell’articolo 135 della Costituzione,che prevede che nei giudizi d’accusa controil Presidente della Repubblica interven-gano, oltre ai giudici ordinari della Corte,sedici membri (cosiddetti giudici aggregati)tratti a sorte da un elenco di cittadini che ilParlamento compila ogni nove anni me-diante elezione con le stesse modalità stabi-lite per la nomina dei giudici ordinari. Lamodifica stabilisce che i cittadini in que-stione debbano avere i requisiti per l’eleggi-bilità a deputato e non più a senatore.

Disposizioni consequenziali e di coordina-mento.

L’articolo 38 reca una serie di dispo-sizioni consequenziali e di coordinamentoche novellano più articoli della Carta co-stituzionale e due leggi costituzionali.

Il comma 1 modifica l’articolo 48, terzocomma, della Costituzione, che disciplinal’esercizio del diritto di voto dei cittadiniresidenti all’estero. La proposta in esameriferisce alla sola Camera dei deputati leprevisioni relative, nel testo vigente, adentrambe le Camere. Come conseguenza

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

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della previsione in esame, la circoscrizioneEstero concorre solo all’elezione della Ca-mera dei deputati.

Il comma 2 abroga l’articolo 58 dellaCostituzione, relativo ai requisiti anagra-fici di eleggibilità attiva e passiva. Conse-guentemente, non risulta più necessario ilrequisito anagrafico di 40 anni di età perl’eleggibilità a senatore, né di 25 anni peresercitare il diritto di voto. Si ricordainvece che non è modificata la previsionecostituzionale (articolo 56 della Costitu-zione) che fissa a 25 anni l’età anagraficaper essere eletti alla Camera (e 18 anni peresercitare il diritto di voto).

Il comma 3 sostituisce l’articolo 61della Costituzione, che disciplina il ter-mine delle elezioni e della prima riunionedelle nuove Camere e la prorogatio delleuscenti.

Il disegno di legge costituzionale riferi-sce alla sola Camera dei deputati le previ-sioni riferite, nel testo vigente, ad entrambele Camere, in quanto solo la Camera deideputati è prevista come direttamente elet-tiva e suscettibile di scioglimento.

Il comma 4 abroga l’articolo 62, terzocomma, della Costituzione, relativo allaconvocazione di diritto di una Camera,quando l’altra si riunisca in via straordi-naria.

Il comma 5 modifica l’articolo 73, se-condo comma, della Costituzione, relativoalla promulgazione delle leggi di cui leCamere dichiarano l’urgenza.

Come conseguenza della modifica, solola Camera dei deputati, a maggioranzaassoluta dei suoi componenti, dichiaral’urgenza di una legge e indica un termineper la promulgazione della legge stessa.

Il comma 6 modifica i commi secondo,quarto e sesto dell’articolo 81 della Costi-tuzione, che disciplinano l’equilibrio tra leentrate e le spese del bilancio e la legge dibilancio. Il disegno di legge in esameriferisce alla sola Camera dei deputati leprevisioni riferite, nel testo vigente, adentrambe le Camere.

Come conseguenza della proposta, dun-que, il ricorso all’indebitamento è consen-tito previa autorizzazione della sola Ca-mera dei deputati adottata a maggioranza

assoluta dei suoi componenti, al verificarsidi eventi eccezionali (secondo comma); èla Camera dei deputati ogni anno adapprovare con legge il bilancio e il rendi-conto consuntivo presentati dal Governo(quarto comma).

Il contenuto della legge di bilancio, lenorme fondamentali e i criteri volti adassicurare l’equilibrio tra le entrate e lespese dei bilanci e la sostenibilità deldebito del complesso delle pubbliche am-ministrazioni sono stabiliti con legge ap-provata a maggioranza assoluta dei com-ponenti della sola Camera dei deputati, nelrispetto dei princìpi definiti con leggecostituzionale (sesto comma).

Il comma 7 modifica l’articolo 87 dellaCostituzione, nella parte relativa alle pre-rogative del Presidente della Repubblica.

Di conseguenza, il Presidente della Re-pubblica indice le elezioni della nuovaCamera dei deputati e ne fissa la primariunione (viene soppresso il riferimento alSenato, che, a seguito delle modifichedisposte dal progetto di riforma costitu-zionale, diviene organo a rinnovo conti-nuo, senza scioglimento) (terzo comma).

Il Presidente della Repubblica, inoltre,ratifica i trattati internazionali, previa,quando occorra, l’autorizzazione della« Camera dei deputati » (è eliminato ilriferimento al Senato); in coerenza conquanto disposto dagli articoli 70 e 80 dellaCostituzione, come novellati, per i trattatirelativi all’appartenenza dell’Italia al-l’Unione europea, la ratifica del Presidentedella Repubblica avviene previa autoriz-zazione di « entrambe le Camere » (ottavocomma). Infine, lo stato di guerra è di-chiarato dal Presidente della Repubblicaprevia deliberazione della Camera dei de-putati (nono comma).

Il comma 8 modifica la denominazionedel titolo V della parte II della Costitu-zione, sopprimendo le parole « le Pro-vince » ed introducendo le parole « Cittàmetropolitane ».

I successivi commi 9 e 12 modificanorispettivamente gli articoli 120, commasecondo, e 132, comma secondo, espun-gendovi i riferimenti alle Province nelprimo caso in tema di poteri sostitutivi del

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

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Governo nei confronti degli organi delleRegioni e degli enti locali, e nel secondocaso con riferimento all’ipotesi di trasfe-rimento di enti territoriali da una Regionead un’altra. In sede referente, è statomodificato il comma 9 al fine di specifi-care che le disposizioni in materia dipotere sostitutivo si applicano anche neiconfronti delle Province autonome diTrento e di Bolzano.

Il comma 10 modifica l’articolo 121,secondo comma, della Costituzione, rela-tivo alle potestà attribuite al Consiglioregionale.

La modifica proposta incide sul secondoperiodo del comma, prevedendo che la po-testà d’iniziativa legislativa del Consiglio sieserciti con la presentazione di proposte dilegge alla Camera dei deputati, e non più(come nel testo vigente) « alle Camere ».

Il comma 11 modifica l’articolo 122, se-condo comma, della Costituzione, al fine disuperare l’incompatibilità di membro diconsiglio regionale o di giunta regionalerispetto al mandato parlamentare. La no-vella circoscrive alla sola Camera dei depu-tati tale incompatibilità, posta la nuovacomposizione del Senato, quale configuratadal disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 13 abroga l’articolo 133,primo comma, della Costituzione, relativoal mutamento delle circoscrizioni provin-ciali e all’istituzione di nuove Provincenell’ambito di una Regione. Come giàricordato, il riferimento alle « Province »viene espunto, ovunque ricorra, dal testocostituzionale.

Il comma 14, introdotto in sede refe-rente, interviene in materia di messa instato di accusa del Presidente della Re-pubblica per i reati di alto tradimento e diattentato alla Costituzione: attraverso unamodifica all’articolo 12 della legge costi-tuzionale n. 1 del 1953 si prevede che ilComitato per la deliberazione della messain stato di accusa sia presieduto dal Pre-sidente della Giunta delle autorizzazionidella Camera.

Il comma 15, anch’esso introdotto insede referente, interviene in maniera ana-loga per i reati ministeriali, modificandol’articolo 5 della legge costituzionale n. 1

del 1989: si prevede che spetti alla Camera(e non al Senato come nel testo vigente)l’autorizzazione a procedere nei confrontidelle persone coinvolte, se queste appar-tengono a Camere diverse o nel caso in cuiil procedimento riguardi esclusivamentesoggetti che non sono membri delle Ca-mere; viene così recepita una condizionedel Comitato per la legislazione.

Disposizioni transitorie.

L’articolo 39, ai commi da 1 a 6,disciplina le modalità di elezione per ilSenato in sede di prima applicazione.

In particolare, il comma 1 stabilisce lemodalità di elezione dei senatori da partedei Consigli regionali, per la costituzionedel nuovo Senato la cui composizione èdefinita dall’articolo 57 della Costituzione,novellato dal presente disegno di leggecostituzionale. Queste norme, che sostitui-scono l’originaria disciplina transitoriadettata dal disegno di legge d’iniziativagovernativa, operano in sede di primaapplicazione e fino all’entrata in vigoredella legge che dovrà disciplinare appuntol’elezione dei senatori da parte dei consigliregionali. La legge, come stabilito dall’ar-ticolo 57 della Costituzione, deve essereapprovata da entrambe le Camere.

Il sistema di elezione stabilito dalcomma 1 dispone che in ciascuna regione(e provincia autonoma) ogni consiglierepossa votare per un’unica lista di can-didati, formata da consiglieri e da sindacidei comuni compresi nel relativo terri-torio. I seggi sono attribuiti alle listesecondo il metodo proporzionale del quo-ziente naturale (costituito dal risultatodella divisione del totale dei voti validiespressi diviso per il numero dei seggispettanti alla regione) sulla base dei quo-zienti interi e – qualora ci siano ancoraseggi da attribuire – dei più alti resti.Nell’ambito della lista, i candidati sonoeletti secondo l’ordine di presentazione.Per la lista che abbia ottenuto il maggiornumero di voti, la norma in esame di-spone che possa essere esercitata l’op-zione per l’elezione del sindaco o, inalternativa, di un consigliere.

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

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La norma dispone inoltre che, in casodi cessazione di un senatore dalla carica diconsigliere regionale o di sindaco, è pro-clamato eletto, rispettivamente, il consi-gliere o sindaco che era risultato come ilprimo tra i non eletti della stessa lista.

Il comma 2 dispone in merito all’ipotesiin cui in una o più regioni si debbaprocedere all’elezione dei senatori ad essespettanti quando sia intervenuto un nuovocensimento della popolazione. La normastabilisce che, qualora secondo l’ultimocensimento il numero dei senatori spet-tanti ad una regione sia diverso dal nu-mero risultante in base a quello prece-dente, si fa riferimento, in ogni caso, alcensimento più recente, anche in derogaalla composizione numerica del Senato,disciplinata dalla suddetta novella dell’ar-ticolo 57 della Costituzione.

Il comma 3, introdotto nel corso delladiscussione in Assemblea al Senato, pre-vede che, nella legislatura in corso alladata di entrata in vigore della legge costi-tuzionale, sciolte entrambe le Camere, nonsi procede alla convocazione dei comizielettorali per il rinnovo del Senato dellaRepubblica.

Il comma 4 riguarda la prima costitu-zione del nuovo Senato fino alla data dientrata in vigore della legge ad approva-zione paritaria sulla relativa elezione dicui all’articolo 57, sesto comma, dellaCostituzione, come modificato dal testo inesame.

Viene previsto che la prima costitu-zione del Senato avrà luogo entro diecigiorni dalla data della prima riunionedella Camera dei deputati successiva alleelezioni svolte dopo la data di entrata invigore del disegno di legge costituzionale inesame.

Si ricorda che l’articolo 40 del testo inesame stabilisce che le disposizioni dellalegge costituzionale su tale materia siapplicano dalla legislatura successiva alloscioglimento di entrambe le Camere.

Viene altresì previsto che, quando alladata di svolgimento delle elezioni dellaCamera dei deputati si svolgono ancheelezioni di Consigli regionali o dei Consiglidelle Province autonome di Trento e di

Bolzano, i medesimi Consigli sono convo-cati in collegio elettorale entro tre giornidal loro insediamento.

Il comma 5 affida al Presidente dellaGiunta regionale (o delle Giunte delleprovince autonome di Trento e di Bol-zano) la proclamazione dei senatori elettidal Consiglio regionale (o provinciale).

Il comma 6 prevede che la legge chedefinisce le modalità di attribuzione deiseggi e di elezione dei membri del Senatoin base alle nuove disposizioni costituzio-nali (di cui all’articolo 57, sesto comma,della Costituzione) sia approvata entro seimesi dalla data di svolgimento delle ele-zioni della Camera dei deputati successivealla data di entrata in vigore del disegnodi legge costituzionale in esame.

Il comma 7 riguarda gli attuali senatoria vita, che permangono – « ad ogni ef-fetto » – nella carica nel nuovo Senato.

Altra disposizione – recata dal comma8 – concerne i regolamenti parlamentari.Viene precisato che i regolamenti parla-mentari vigenti continuano ad applicarsi,in quanto compatibili, fino all’adegua-mento alla riforma costituzionale intra-preso dalle Camere nella loro autonomiaregolamentare.

In sede referente è stato aggiunto unnuovo comma 9, volto a chiarire che finoall’adeguamento del regolamento della Ca-mera dei deputati a quanto previsto dalnuovo articolo 72, settimo comma, dellaCostituzione, che disciplina l’istituto delcosiddetto voto a data certa, il termineprevisto per la pronuncia in via definitivadella Camera non può essere differito permeno di dieci giorni. In base al citatosettimo comma, il differimento non puòessere superiore a quindici giorni, tenutoconto dei tempi di esame da parte dellaCommissione nonché della complessità deldisegno di legge.

Invece, a seguito delle modifiche ap-portate all’articolo 135 della Costituzione èstato soppresso il precedente comma 9relativo all’elezione dei giudici costituzio-nali di nomina parlamentare.

Infine, tre disposizioni concernono l’or-dinamento regionale.

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

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In primo luogo (comma 10), le leggidelle Regioni su materie attribuite allaloro competenza concorrente o esclusivain via residuale, ad oggi vigenti, conti-nuano ad applicarsi finché non entrino invigore le leggi statali o regionali fondatesul nuovo riparto di competenze definitomediante la riscrittura dell’articolo 117.

In secondo luogo (comma 11), la ri-forma costituzionale – per la parte rela-tiva alla rivisitazione del titolo V dellaparte II della Costituzione (in particolare,le disposizioni di cui al capo IV) – non siapplica alle Regioni a Statuto speciale néalle Province autonome, finché non siabbia adeguamento dei loro Statuti (per ilquale è necessaria, com’è noto, legge co-stituzionale). È esplicitato altresì che l’ade-guamento statutario deve avvenire sullabase delle intese con le Regioni a Statutospeciale e con le Province autonome.

Infine, il comma 12 specifica che laRegione autonoma Valle d’Aosta/Valléed’Aoste esercita le funzioni provinciali giàattribuite alla data di entrata in vigore deldisegno di legge costituzionale in esame.

Disposizioni finali.

Il comma 1 dell’articolo 40 reca al-cune disposizioni finali e transitorie con-cernenti i profili amministrativi dellasoppressione del CNEL (stabilita dal pre-cedente articolo 28).

In particolare, è disposto che, entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge costituzionale, il Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro per la semplificazione e la pub-blica amministrazione, d’intesa con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, no-mini, con proprio decreto, un commissariostraordinario cui affidare la gestione prov-visoria del CNEL, per la liquidazione delsuo patrimonio e per la riallocazione dellerisorse umane e strumentali – da operarsi,come specificato nel corso dell’esame alSenato, presso la Corte dei conti – nonchéper gli altri adempimenti conseguenti allasoppressione. Si prevede, inoltre, che al-l’atto dell’insediamento del commissario

straordinario decadano dall’incarico gliorgani del CNEL e i suoi componenti perogni funzione di istituto, compresa quelladi rappresentanza.

Il comma 2 riguarda i gruppi politicipresenti nei consigli regionali.

La norma introduce il divieto di cor-rispondere ai suddetti gruppi consiliari« rimborsi o analoghi trasferimenti mone-tari » con oneri a carico della finanzapubblica, vale a dire a carico delle regionimedesime (come è attualmente) o a caricodi qualsiasi altro ente pubblico.

Il comma 3 affida alle Camere – allaluce della profonda riforma del Parla-mento operata – l’obiettivo di un’integra-zione funzionale delle Amministrazioniparlamentari, secondo criteri di efficienzae razionalizzazione, attraverso: servizi co-muni; impiego coordinato di risorseumane e strumentali; ogni altra forma dicollaborazione.

Il ruolo unico dei dipendenti del Par-lamento, che viene a tal fine istituito, èformato dal personale di ruolo delle dueCamere, mentre nello statuto unico delpersonale dipendente, di cui si prevedel’adozione, sono raccolte e coordinate ledisposizioni già vigenti nei rispettivi ordi-namenti e stabilite altresì le procedure perle successive modificazioni, da approvareconformemente ai princìpi di autonomia,imparzialità ed accesso esclusivo e direttocon apposito concorso.

La norma affida altresì alle Camere ladefinizione – di comune accordo – delladisciplina dei contratti di lavoro alle di-pendenze delle formazioni organizzate deimembri del Parlamento, previste dai re-golamenti.

Viene infine inserita una norma dicontinuità dei rapporti giuridici, attivi epassivi, anche nei confronti dei terzi.

Il comma 4 disciplina il riparto dicompetenza legislativa tra lo Stato e leregioni relativamente agli enti « di areavasta ».

In particolare, i profili ordinamentaligenerali sono ascritti alla competenzaesclusiva statale mentre le « ulteriori di-sposizioni » vengono affidate alla compe-tenza regionale.

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

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Si prevede poi che il mutamento dellecircoscrizioni delle Città metropolitane èstabilito con legge della Repubblica, suiniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

Si ricorda che le disposizioni di cui aisuesposti commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 40,in base al successivo articolo 41, entranoin vigore il giorno seguente a quello dellapubblicazione della legge costituzionale,successiva alla promulgazione, nella Gaz-zetta Ufficiale.

Il comma 5 prevede che, fermo re-stando quanto stabilito dal primo commadell’articolo 59 della Costituzione (che ri-guarda i senatori di diritto a vita in quantoex Presidenti della Repubblica), i senatoridi nomina presidenziale di cui al secondocomma dell’articolo 59 della Costituzione,come modificato, « non possono eccedere,in ogni caso, il numero complessivo dicinque », tenuto conto della permanenzain carica dei senatori a vita già nominatialla data di entrata in vigore della leggecostituzionale in esame.

Al medesimo comma 5 viene precisatoche lo stato e le prerogative dei senatori didiritto e a vita (quindi gli ex Presidentidella Repubblica ed i senatori a vita incarica) restano regolati secondo le dispo-sizioni già vigenti alla data di entrata invigore della legge costituzionale

Infine, il comma 6 precisa che i sena-tori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti te-nendo conto della consistenza dei gruppilinguistici in base all’ultimo censimento. Insede di prima applicazione ogni consiglierepuò votare per due liste di candidati,formate ciascuna da consiglieri e da sin-daci dei rispettivi territori.

L’articolo 41 reca le disposizioni rela-tive non solo all’entrata in vigore maanche all’applicabilità delle disposizionidella legge.

Si prevede che il testo di legge costi-tuzionale in esame entri in vigore il giornoseguente a quello della sua pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale successiva alla pro-mulgazione.

Tuttavia, le disposizioni non si appli-cano da quel momento, ma « a decorreredalla legislatura successiva allo sciogli-mento di entrambe le Camere », fattesalve alcune disposizioni specificamenteindividuate.

Solo alcune disposizioni sono dunquesuscettibili di immediata applicazione:l’articolo 28, che modifica l’articolo 99della Costituzione, relativo alla soppres-sione del CNEL; l’articolo 35, che modifical’articolo 122 della Costituzione sui limitiagli emolumenti dei componenti degli or-gani regionali; l’articolo 39, comma 7,relativo alla permanenza in carica degliattuali senatori a vita; l’articolo 40, chereca le disposizioni finali concernenti: ilregime transitorio del CNEL (comma 1); ildivieto di corresponsione di contributi aigruppi nei Consigli regionali (comma 2); lariorganizzazione delle Amministrazioniparlamentari (comma 3); il riparto dicompetenza legislativa sugli enti di areavasta (comma 4). Nel corso dell’esame insede referente, è stato aggiunto tra ledisposizioni di immediata applicabilitàl’articolo 39, comma 3, che dispone chenon si proceda alla convocazione dei co-mizi elettorali per il rinnovo del Senato aseguito dello scioglimento delle Camerenella legislatura attualmente in corso.

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge costituzionale n. 2613 e rilevatoche:

il testo approvato dal Senato è sottoposto all’attenzione delComitato in virtù della richiesta proveniente dalla I Commissione aisensi dell’articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento;

nel presente parere, ove non diversamente specificato, ilriferimento è agli articoli del progetto di Costituzione, mentre quandosia necessario citare gli articoli del disegno di legge di modifica lo siespliciterà espressamente;

sotto il profilo dell’omogeneità del contenuto:

il testo è omogeneo, riguardando una complessiva riformadella parte II della Costituzione, concernente l’ordinamento dellaRepubblica, e prevedendo una disciplina transitoria a corredo delleinnovazioni apportate al testo costituzionale;

sul piano del coordinamento interno al testo e della correttaformulazione:

in alcuni casi, il testo non cura gli opportuni coordinamentiinterni, ciò si riscontra in particolare nei seguenti casi:

a) l’articolo 55, quinto comma, che enumera le funzioni delSenato, andrebbe coordinato con l’articolo 70, primo comma, checoncerne l’iter legislativo, in quanto entrambi indicano àmbiti diintervento legislativo per i quali la Costituzione prevede un’approva-zione bicamerale;

b) all’articolo 72, sesto comma, laddove si prevede che ilregolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità diesame dei disegni di legge « trasmessi dalla Camera dei deputati aisensi dell’articolo 70, terzo comma », il rinvio, per maggiore chiarezzainterpretativa e per completezza della formulazione, dovrebbe riguar-dare tutti i casi di procedimento monocamerale (per esempio rin-viando al secondo comma oppure ai commi terzo, quarto e quintooppure all’articolo 70 complessivamente inteso) e non limitarsi al soloprocedimento di cui al terzo comma dell’articolo 70;

c) all’articolo 74, secondo comma, il quale prevede, in casodi rinvio da parte del Presidente della Repubblica che richieda unanuova deliberazione su una legge di conversione, il differimento ditrenta giorni del termine per la conversione in legge di un decreto-legge, andrebbe valutata l’opportunità di assicurare un coordinamentocon il terzo comma dell’articolo 77, che attribuisce ai decreti-leggeefficacia per sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione inGazzetta Ufficiale, termine entro il quale devono essere convertiti inlegge: al riguardo parrebbe opportuno intervenire nel contesto del

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

predetto articolo 77 disciplinando ivi gli effetti del rinvio del disegnodi legge di conversione sul termine di efficacia del decreto-leggemedesimo;

d) la previsione dell’articolo 85, secondo comma – in basealla quale quando il Presidente della Camera esercita le funzioni delPresidente della Repubblica è il Presidente del Senato che convoca epresiede il Parlamento in seduta comune – andrebbe coordinata conl’articolo 63, secondo comma, il quale continua a prevedere che peril Parlamento in seduta comune il Presidente e l’Ufficio di Presidenzasono quelli della Camera: al riguardo, infatti, può sorgere il dubbiocirca quale sia l’Ufficio di Presidenza del Parlamento in sedutacomune nelle circostanze in cui esso sia presieduto dal Presidente delSenato;

e) l’articolo 117, terzo comma, che attribuisce alle Regionila potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delleminoranze linguistiche, andrebbe coordinato con l’articolo 57, sestocomma, che prevede, per la legge elettorale del Senato, una leggestatale e con l’articolo 70, primo comma, che prevede, fra le leggibicamerali, quelle di attuazione delle disposizioni costituzionali inmateria di tutela delle minoranze linguistiche;

f) all’articolo 135, il primo comma – secondo cui i giudicidella Corte costituzionale vengono eletti non più dal Parlamento inseduta comune ma disgiuntamente dalla Camera (tre) e dal Senato(due) – andrebbe coordinato con il settimo comma, che attribuisce lacompilazione dell’elenco di cittadini fra i quali sorteggiare i sedicigiudici aggregati al « Parlamento » (in seduta comune) e « con le stessemodalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari »;

in altre circostanze, questioni di coordinamento interno altesto si intrecciano con profili problematici relativi alle espressioni eformulazioni impiegate, così:

a) all’articolo 70, quarto comma, si prevede il procedimentobicamerale rinforzato per « la legge che stabilisce le forme e i terminiper l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-lia all’Unione europea »: tale definizione appare riferibile sia alla leggeche disciplina gli aspetti generali degli obblighi europei, sia, anche, allalegge annuale europea o alla legge annuale di delegazione europea:tale ambivalenza è rafforzata dalla lettura dell’articolo 55, quintocomma, che prevede, fra l’altro, che il Senato partecipi « alle decisionidirette (...) all’attuazione degli atti normativi e delle politiche del-l’Unione europea », prospettando con ciò uno specifico oggetto dilegislazione bicamerale;

b) all’articolo 72, quarto comma, il primo periodo ha comesoggetto inespresso i regolamenti (menzionati al terzo comma), alplurale come si evince dal verbo « possono », mentre all’ultimo periodosi dispone, con forma al singolare, che « il regolamento determina »la pubblicità dei lavori in Commissione, suscitando dubbi circal’effettiva riferibilità ad entrambe le Camere;

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particolari problemi di coordinamento sono posti, anche pereffetto delle modificazioni introdotte al Senato, da talune disposizioniche sono collocate in contesti normativi (articoli) inidonei, alcune voltepotendo anche ingenerare dubbi nell’interprete che intendesse valersidel criterio ermeneutico della sedes materiae; ciò si riscontra, inparticolare, nei seguenti casi:

a) al sesto comma dell’articolo 70, secondo il quale: « IlSenato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprioregolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osserva-zioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati », e chetestualmente parrebbe riferito ad attività sia legislativa sia nonlegislativa, ma che è comunque collocato nell’articolo che disciplina idiversi tipi di iter legislativo;

b) all’articolo 118, ove il secondo comma dispone che: « Lefunzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare lasemplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondocriteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori »: nel-l’ipotesi in cui la Commissione di merito ritenesse che la costituzio-nalizzazione di tali princìpi debba essere riferibile alla generalità delleamministrazioni pubbliche e non solo a quelle delle istituzioniterritoriali, parrebbe opportuno, da un lato, collocare la disposizionenell’ambito dell’articolo 97 (il quale, collocato in una Sezione rubri-cata « La Pubblica amministrazione », già reca i noti e consolidatiprincìpi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, digenerale applicabilità e ai quali sono, appunto, riconducibili leprevisioni in esame), dall’altro, valutare l’opportunità di sostituire iltermine « amministratori » (usualmente riferito agli organi di governodelle amministrazioni territoriali), per esempio con quello di « fun-zionari » (di cui al predetto articolo 97), di « pubblici impiegati »(articolo 98, in tema di servizio esclusivo alla Nazione), o di« funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici » (articolo28, in tema di responsabilità per gli atti compiuti in violazione didiritti) anche per contribuire all’uniformità terminologica, dall’altrocurare il coordinamento con l’articolo 97 della Costituzione, checontiene i princìpi fondamentali in materia di pubbliche amministra-zioni;

c) all’articolo 38, del disegno di legge, rubricato « disposi-zioni transitorie », sono contenute disposizioni che parrebbero desti-nate ad operare in modo permanente, sia al comma 2, sul rapportofra il numero di senatori eletti in ciascuna regione e i nuovicensimenti, sia al comma 5, sulla proclamazione dei senatori eletti: taliprevisioni troverebbero più idonea collocazione nel testo della Costi-tuzione stessa;

d) anche all’articolo 39 del disegno di legge, rubricato« disposizioni finali » è recata una previsione (il secondo periodo delcomma 4 reca la disciplina legislativa del mutamento delle circoscri-zioni delle Città metropolitane) che, in quanto avente caratterepermanente, troverebbe più idonea collocazione nel testo della Co-stituzione;

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peraltro, andrebbe verificata la pertinenza della presenza inun testo di rango costituzionale della disposizione di cui al comma 2– relativo al divieto di rimborsi a favore dei gruppi consiliari regionali– dell’articolo 39 del disegno di legge di riforma e, analogamente, diquella di cui al primo comma dell’articolo 122, sul limite massimo agliemolumenti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieriregionali, la cui formulazione comunque dovrebbe essere più definita;

in taluni casi, le disposizioni della riforma appaiono tecni-camente meritevoli di integrazioni e di specificazioni per favorire lasemplicità, la chiarezza e la proprietà della formulazione oppure perperseguire una maggiore efficacia nel riordino della disciplina costi-tuzionale; ciò si riscontra nei seguenti casi:

a) in due circostanze si dovrebbe valutare l’opportunità diprecisare più esplicitamente gli effetti sul mandato di Senatore delleipotesi di sospensione dalla carica di sindaco o di consigliereregionale: ciò si rileva sia all’articolo 57, sesto comma, che demandaad una legge, tra l’altro, la definizione delle modalità per lasostituzione dei senatori, « in caso di cessazione dalla carica elettivaregionale o locale » sia all’articolo 66, secondo comma, che attribuisceil giudizio sui titoli di ammissione dei senatori al Senato medesimoe la comunicazione delle « cause ostative alla prosecuzione delmandato » al Presidente del Senato (e ciò, inoltre, con una formu-lazione diversa da quella impiegata al primo comma, per la Camera,la quale giudicherà « dei titoli di ammissione dei suoi componenti edelle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità »);

b) all’articolo 70, che disciplina l’iter legis bicameralenecessario (primo comma) o eventuale (commi terzo e seguenti),basandosi anche sul criterio della materia, la Commissione dovrebbevalutare l’esigenza:

b.1) di definire – come previsto in altre Costituzioni ecome era previsto nel testo originario del disegno di legge governativo– le modalità di risoluzione delle questioni che dovessero insorgerefra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica riguardo aquale sia il procedimento legislativo da seguire;

b.2) di definire quale sia la procedura da seguire nel casoin cui la materia di un disegno di legge sia « mista », comprendendooggetti cui siano astrattamente applicabili procedure diverse;

c) all’articolo 72, ove emerge che:

c.1) mentre il nuovo primo comma prevede che quandola funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere« ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le normedel suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dallaCamera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazionefinale », il secondo comma, relativo agli altri disegni di legge, ripetela formula relativa alla votazione articolo per articolo da parte dellaCamera, omettendo la necessità del previo esame in Commissione;

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

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c.2) al terzo comma ove si dispone che « I regolamentistabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali èdichiarata l’urgenza », si dovrebbe valutare l’opportunità di chiarire sela procedura d’urgenza sia dunque applicabile anche al Senato e, intal caso, con quali effetti e per quali provvedimenti (bicamerali,monocamerali o entrambi);

d) all’articolo 73, il secondo comma introduce la possibilitàche le « leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera deideputati e del Senato della Repubblica » siano sottoposte, prima dellaloro promulgazione, a giudizio preventivo di legittimità costituzionaleda parte della Corte costituzionale: il termine massimo per lapresentazione del ricorso è dunque quello della promulgazione, ma daun lato il termine non è conoscibile a priori (salvo il limite massimodi un mese dall’approvazione previsto dal primo comma dell’articolo73 della Costituzione), rientrando nelle prerogative del Presidentedella Repubblica, dall’altro, il terzo comma dell’articolo 73 consentealla Camera, a maggioranza assoluta dei componenti, di stabilire iltermine della promulgazione;

e) all’articolo 74, primo comma, laddove si prevede lapossibilità del rinvio presidenziale di una legge anche limitatamentea specifiche disposizioni (« rinvio parziale »), parrebbe opportunospecificare gli effetti del rinvio parziale e, in particolare, esplicitare sele parti non rinviate possano formare oggetto di autonoma promul-gazione;

f) all’articolo 77, il quale, nei commi secondo e seguenti,disciplina i decreti-legge:

f.1) al quarto comma, che – mediante il rinvio all’articolo72, quinto comma – pone altresì il divieto di conferire delegazionilegislative al Governo mediante decreti-legge, si potrebbe valutarel’opportunità di chiarire se tale divieto si applichi, oltre che aidecreti-legge veri e propri, anche alle relative leggi di conversione,come da consolidati indirizzi del Comitato;

f.2) al sesto comma, che prevede la partecipazione neces-saria del Senato nel procedimento di conversione dei decreti-leggesecondo una modalità procedurale che appare ricalcare quella ordi-naria prevista per le leggi rimesse alla approvazione della sola Camera(terzo comma dell’articolo 70) , andrebbe valutata l’opportunità di:

f.2.1) esplicitare il termine entro il quale la Camera debbatrasmettere al Senato i disegni di legge di conversione;

f.2.2) chiarire se la previsione di questa procedura di esamesignifichi che essa sia applicabile comunque anche qualora il decreto-legge abbia ad oggetto materie per le quali il Senato concorreparitariamente alla funzione legislativa ovvero se possa intendersi checon riferimento ai decreti-legge operi il limite dell’ambito di interventodi cui all’articolo 70, secondo comma, della Costituzione ed esplicitarepiù puntualmente la procedura di esame dei disegni di legge diconversione, anche curando il coordinamento con l’articolo 70;

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g) l’articolo 39, comma 4, del disegno di legge costituzionaleistituisce un nuovo ente territoriale, l’« ente di area vasta », senza peròfornirne una definizione;

sotto il profilo della corretta formulazione del testo, all’articolo72, settimo comma, il riferimento alle leggi « di ratifica dei trattatiinternazionali » andrebbe più propriamente corretto in legge « diautorizzazione a ratificare trattati internazionali », come esattamenteindicato al quinto comma del medesimo articolo; all’articolo 75,quarto comma, laddove uno dei quorum costitutivi dei referendum èindividuato come « la maggioranza dei votanti alle ultime elezionidella Camera dei deputati », si potrebbe – più esattamente –specificare che esso è pari a « un numero di aventi diritto pari allamaggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei depu-tati »; all’articolo 116, terzo comma, si permettono forme di autonomiarafforzata « purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra leentrate e le spese del proprio bilancio », mentre all’articolo 119 èprevisto l’« equilibrio di bilancio » (sesto comma) o « dei bilanci » deglienti (primo comma), senza riferimento alle entrate e alle spese,risultando opportuno uniformare la terminologia laddove si indivi-duano fattispecie identiche;

fisiologicamente nei testi costituzionali è riscontrabile una certalatitudine nelle espressioni e nelle formulazioni, l’individuazione delcui concreto significato è rimessa, non senza margini di elasticità e diapprezzamento dei casi concreti, alle autorità dello Stato nei varimomenti storico-politici del Paese. Sotto questo profilo, pertanto, ilComitato ritiene di dover condurre il proprio esame circa la chiarezzae la proprietà delle formulazioni non già trasponendo meccanica-mente i criteri sviluppati nella sua giurisprudenza concernente lalegislazione primaria, bensì limitando i rilievi sul punto a quelleformulazioni la cui ambivalenza testuale appaia suscettibile di inge-nerare dubbi applicativi, senza soffermarsi sulle espressioni la cuiparticolare latitudine di significato appare invece finalizzata, perscelta di merito, a permettere margini di elasticità dell’ordinamento;al riguardo si rileva che:

a) all’articolo 55, il quinto comma, che disciplina le funzionidel Senato, prevede che esso « concorre » o « partecipa » ad alcunefunzioni (senza che risulti una ratio nella differenza terminologica)mentre sembra esercitare in via esclusiva (come dimostra l’uso diverbi che non prefigurano alcuna compartecipazione, come « eser-cita », « valuta », « verifica », « controlla e valuta ») altre competenze(controllo e valutazione delle politiche pubbliche, attività delle pub-bliche amministrazioni, attuazione delle leggi statali) che pure par-rebbero attenere all’esercizio della funzione di controllo dell’operatodel Governo, attribuita dal quarto comma alla Camera che è titolarein via esclusiva del rapporto fiduciario ai sensi del medesimo quartocomma nonché dell’articolo 94;

b) all’articolo 57, il sesto comma dispone che i seggi delSenato « sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composi-

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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione di ciascun Consiglio », con formulazione che non si presta aun’interpretazione univoca e che dovrebbe essere chiarita;

c) all’articolo 64, secondo comma, il quale prevede che iregolamenti garantiscono « i diritti delle minoranze parlamentari », sirileva che con riferimento al Senato, il quale non è parte del rapportofiduciario con il Governo ma allo stesso tempo è rappresentativo diistituzioni politiche territoriali, ciascuna delle quali caratterizzata damaggioranze politiche anche diverse, il concetto di « minoranze »appare di dubbia individuazione;

d) all’articolo 117, secondo comma, la definizione del ripartodi competenze legislative tra Stato e regioni, ed in particolare ladelimitazione di alcune materie afferenti alla potestà esclusiva delloStato, pongono nuovi problemi di tipo definitorio in relazioneall’individuazione del significato delle categorie utilizzate, quali: « di-sposizioni generali e comuni », « disposizioni di principio », « norme(...) tese ad assicurare l’uniformità sul territorio nazionale », « profiliordinamentali generali », potendo tali categorie riproporre gli elementidi criticità legati alla distinzione tra princìpi fondamentali e norme didettaglio, riferita al vigente testo dell’articolo 117 in relazione allapotestà legislativa concorrente, qui soppressa; al riguardo, la mancatacoincidenza tra le nuove categorie e quelle utilizzate nel vigentearticolo 117 non consente, a fini interpretativi, di potersi avvaleredella giurisprudenza costituzionale che si è consolidata in proposito;

le rubriche riferite agli articoli dei primi cinque capi, recantinovelle al testo costituzionale, utilizzano tre distinti criteri: alcunefanno esclusivo riferimento al contenuto sostanziale; altre si limitanoa specificare l’articolo della Costituzione oggetto di novellazione;infine, la rubrica dell’articolo 21 presenta contemporaneamenteaspetti formali e sostanziali, recitando « Modifiche all’articolo 83 dellaCostituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l’elezionedel Presidente della Repubblica »;

la rubrica del capo VI si riferisce esclusivamente alle « dispo-sizioni finali » e coincide con la rubrica dell’articolo 39, non rispec-chiando appieno il contenuto del capo, che contiene anche « Dispo-sizioni consequenziali e di coordinamento » (articolo 37) e « Disposi-zioni transitorie » (articolo 38);

sul piano del coordinamento con la normativa vigente:

in taluni casi la riforma costituzionale incide senza prevederele opportune forme di coordinamento con altre leggi costituzionalivigenti, così:

a) l’articolo 96, nel prevedere che per i reati ministeriali siproceda « previa autorizzazione della Camera dei deputati », modificanon testualmente il vigente articolo 5 della legge costituzionale n. 1del 1989, secondo cui: « L’autorizzazione prevista dall’articolo 96 dellaCostituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cuiconfronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresìsoggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della

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Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le personeappartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente neiconfronti di soggetti che non sono membri delle Camere »;

b) l’articolo 135, nel prevedere una riforma nell’elezioneparlamentare di cinque giudici costituzionali, non appare coordinatocon gli articoli 2 e 3 della legge costituzionale n. 2 del 1967, la qualeindica le modalità di elezione dei predetti giudici: il coordinamentosarebbe opportuno anche per esplicitare le modalità dell’elezione;

sul piano dell’efficacia temporale delle disposizioni:

la riforma costituzionale prevede, all’articolo 40 del disegnodi legge, termini differenziati per l’entrata in vigore e per l’applica-bilità delle varie disposizioni; talune previsioni relative alla fasetransitoria sono suscettibili di dar luogo ad alcune criticità:

a) l’articolo 38, comma 3, del disegno di legge, introdottoal Senato, prevede che nella legislatura in corso non si proceda allaconvocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato: tuttavia,l’articolo 40 del medesimo disegno di legge non include tale dispo-sizione fra quelle di immediata applicazione, bensì fra quelle destinatead applicarsi dalla prossima legislatura, rendendo con ciò necessarioun coordinamento per prevenire l’insorgere di questioni interpretative;

b) per effetto dell’articolo 38, comma 10, del disegno dilegge (il quale opportunamente detta una disciplina transitoria per lafase di passaggio dall’attuale Titolo V al nuovo Titolo V), « le leggi delleregioni adottate » sulla base dell’attuale Titolo V, « continuano adapplicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate aisensi » del nuovo Titolo V. La formulazione della disposizione inesame si presta ad ingenerare dubbi applicativi nelle circostanze in cuile « nuove » leggi non provvedano ad abrogazioni espresse, sia inquanto essa fa riferimento a un’ipotesi di inapplicabilità sopravvenutache risulta parzialmente ma non pienamente sovrapponibile con itradizionali canoni dell’abrogazione tacita o implicita, sia nell’ipotesi,non improbabile, in cui l’oggetto della « nuova » legge non coincidaperfettamente con quello della « attuale » legge regionale (si pensi aleggi omnibus o a disposizioni inserite in contesti normativi peculiariquali leggi regionali finanziarie o di bilancio eccetera) e non siprovveda a coordinamenti ed abrogazioni espresse: la Commissione dimerito dovrebbe, al riguardo, valutare se sia opportuno sostituire iltermine « leggi » (riferito a un intero atto normativo) con il termine« disposizioni » o individuare diversi metodi per ridurre l’incertezzanell’individuazione della vigenza e dell’applicabilità della « attuale »legge regionale;

c) per effetto dell’articolo 38, comma 11, del disegno dilegge, le nuove disposizioni in materia regionale (« nuovo titolo V »)« non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Provinceautonome di Trento e di Bolzano fino all’adeguamento dei rispettivistatuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Provinceautonome ». Di conseguenza, le regioni a statuto speciale risultanoescluse dall’applicazione del nuovo riparto di competenze di cui

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all’articolo 117 riformulato (« nuovo titolo V »), talché dopo l’entratain vigore della riforma costituzionale ad esse continuerà ad applicarsiil testo attualmente vigente (« attuale titolo V »). Ampliando ledifferenze di regime tra regioni a statuto ordinario e a statutospeciale, tale transitoria duplicità di regime costituzionale sul livellonazionale:

c.1) è destinata a proseguire fino all’adeguamento deglistatuti speciali, ma al riguardo la riforma costituzionale non prevedeun termine per l’adeguamento né le conseguenze in caso di mancato,parziale o tardivo adeguamento degli Statuti, talché il regime tran-sitorio è suscettibile di protrarsi per tempi indefiniti;

c.2) è suscettibile di comportare dubbi applicativi einterpretativi ove si consideri che, stando al dato testuale della riformacostituzionale, alle regioni speciali non è applicabile la clausola disupremazia di cui al nuovo articolo 117, quarto comma, bensì, sullabase dei propri Statuti e ad eccezione della regione siciliana, laclausola dell’ « interesse nazionale » quale limite alla propria potestàlegislativa esclusiva;

c.3) non appare in linea con le esigenze di semplifica-zione e riordino della normativa vigente nella misura in cui alleregioni a statuto speciale continuerà, per quanto detto, a risultareapplicabile anche l’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001il quale prevede la cosiddetta « clausola di maggior favore » in basealla quale sino all’adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizionidella legge costituzionale del 2001 si applicano anche alle Regioni astatuto speciale ed alle province autonome per le parti in cuiprevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle giàattribuite, con la conseguenza di un ulteriore elemento di potenzialeconcorrenza tra fonti diverse in fase transitoria;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condi-zioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e ilriordinamento della legislazione vigente:

si assicuri il coordinamento fra l’articolo 85, secondocomma – nel testo risultante dalla riforma in esame – e l’articolo 63,secondo comma, nel testo in vigore – non risultando esso modificato– nell’individuazione dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento inseduta comune allorché il Presidente della Camera eserciti le funzionidel Presidente della Repubblica;

si assicuri il coordinamento con le leggi costituzionali n. 1del 1989 e n. 2 del 1967, anche esplicitando le nuove modalità didesignazione dei giudici aggregati e, correlativamente, coordinando ilprimo e il settimo comma dell’articolo 135;

in relazione all’articolo 38, comma 10, del disegno di leggedi riforma, recante una clausola transitoria di « ultrattività » delle leggiregionali adottate sulla base dell’« attuale Titolo V », si chiariscano i

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dubbi applicativi e interpretativi che potrebbero ingenerarsi qualorale « nuove » leggi (statali o regionali) non procedano ad abrogazioniespresse delle « attuali » leggi regionali;

in relazione all’articolo 38, comma 11, del disegno di leggedi riforma, circa l’applicabilità del « nuovo Titolo V » alle regioni astatuto speciale, si valuti la riformulazione della disciplina transitoriain termini di maggiore chiarezza e univocità, così da non risultarecaratterizzata – come deriverebbe dal testo di riforma in esame – dauna pluralità concomitante di fonti e di discipline di rango costitu-zionale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all’articolo 70, per quanto meglio detto in premessa, sia valutatal’esigenza di:

1) definire le modalità di risoluzione delle questioni chedovessero insorgere fra la Camera dei deputati e il Senato dellaRepubblica riguardo a quale sia il procedimento legislativo da seguire;

2) specificare la procedura da seguire nel caso in cui undisegno di legge sia di materia « mista »;

all’articolo 72, per quanto meglio detto in premessa, sia valutatal’esigenza di:

1) specificare se la procedura d’urgenza, rimessa ai Regola-menti parlamentari e quindi applicabile anche al Senato, sulla basedella formulazione letterale della disposizione, investa tutti i disegnidi legge potenzialmente esaminabili dal Senato, sia in forma bica-merale che monocamerale, e, in caso affermativo, quali effetti producasui termini previsti dalla Costituzione per l’esame dei disegni di leggeapprovati dalla sola Camera;

2) inserire l’attuale previsione della sede referente prevista alprimo comma per leggi bicamerali anche per le leggi rimesse allaapprovazione della sola Camera dei deputati;

al sesto comma dell’articolo 77, sul ruolo del Senato nellaconversione dei decreti-legge, sia valutata l’esigenza di:

1) individuare il termine entro il quale la Camera debbatrasmettere al Senato i disegni di legge di conversione;

2) chiarire se la previsione della procedura di esame daparte del Senato nei termini fissati al nuovo sesto comma dell’articolo77 significhi che essa sia applicabile comunque anche qualora ildecreto-legge abbia ad oggetto materie per le quali il Senato concorreparitariamente alla funzione legislativa ovvero se possa intendersi checon riferimento ai decreti-legge operi il limite dell’ambito di interventodi cui all’articolo 70, secondo comma, della Costituzione;

3) esplicitare che sulle proposte di modifica deliberate dalSenato la Camera è tenuta comunque a pronunciarsi e chiarire quale

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maggioranza sia necessaria alla Camera per non conformarsi ad essequalora il decreto-legge riguardi le materie di cui al quarto commadell’articolo 70;

4) si assicuri il coordinamento fra l’articolo 117, terzocomma, l’articolo 57, sesto comma, e l’articolo 70, primo comma, inmerito alla rappresentanza elettorale delle minoranze linguistiche.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento all’articolo 55, quinto comma, sulle funzioni delSenato, alcune delle quali apparentemente conferenti alle funzioni dicontrollo del Governo attribuite alla Camera in via esclusiva, sidovrebbe chiarire la formulazione al fine di distinguere le funzioniattribuite in via esclusiva da quelle da esercitare in via partecipativa,impiegando locuzioni che, da un lato, risultino uniformi laddoveriferite ad istituti o concetti identici, dall’altro, descrivano le funzionidel Senato evitando rischi di sovrapposizione con le correlativefunzioni che la Camera dovrebbe esercitare in via esclusiva;

all’articolo 57, sesto comma, si dovrebbe chiarire la formula-zione relativa all’attribuzione dei seggi « in ragione dei voti espressi edella composizione di ciascun Consiglio »;

all’articolo 64, secondo comma, si dovrebbe chiarire, in rap-porto al Senato, il concetto di « minoranza » il quale appare di dubbiaindividuazione relativamente a tale ramo del Parlamento e alle suenuove funzioni e composizione;

con riferimento all’articolo 57, sesto comma, e all’articolo 66,secondo comma, si dovrebbe valutare l’opportunità di precisare piùesplicitamente gli effetti sul mandato di senatore delle ipotesi didecadenza o di sospensione dalla carica di sindaco o di consigliereregionale, anche – se del caso – coordinando il primo e il secondocomma dell’articolo 66;

si dovrebbe valutare l’opportunità di esplicitare con maggiorepuntualità l’esatta individuazione della « legge che stabilisce le formee i termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte-nenza dell’Italia all’Unione europea », indicata al quarto commadell’articolo 70, anche alla luce delle funzioni attribuite al Senatoall’articolo 55, quinto comma;

le disposizioni attualmente recate all’articolo 70, sesto comma(su attività del Senato di carattere anche non legislativo), andrebberocollocate in un idoneo contesto normativo anziché in un articoloriferito all’iter legislativo parlamentare;

all’articolo 74, primo comma, in merito all’ipotesi di « rinvioparziale », parrebbe opportuno specificarne gli effetti, in particolareesplicitando se le parti della legge non rinviate possano formareoggetto di autonoma promulgazione;

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all’articolo 77, sui decreti-legge, al quarto comma, in merito aldivieto di conferire deleghe con decreto-legge, si potrebbe valutarel’opportunità di chiarire se tale divieto si applichi anche alle relativeleggi di conversione;

in relazione al nuovo articolo 117, nella definizione dellacompetenza legislativa Stato-Regioni, appare opportuno ridefinire ilriparto di competenze in termini tali da prevenire, per quantopossibile, problemi nell’individuazione delle rispettive potestà legisla-tive;

la Commissione di merito dovrebbe valutare, nel senso megliospecificato in premessa, se le disposizioni di cui al secondo commadell’articolo 118 in merito a princìpi dell’azione amministrativa, sianoda riferire alla generalità delle amministrazioni pubbliche e deidipendenti pubblici ovvero ai responsabili delle istituzioni locali eregionali e, conseguentemente, ove acceda alla prima opzione, collo-care la disposizione nel contesto dell’articolo 97 e assicurare l’uni-formità terminologica;

le disposizioni recate dall’articolo 38 del disegno di legge, alcomma 2 (sul numero dei senatori eletti in ciascuna regione) e alcomma 5 (sulla proclamazione dei senatori), nonché all’articolo 39 deldisegno di legge, comma 4, secondo periodo (sulle città metropolitane),in quanto destinate ad operare in via permanente, andrebberocollocate nel testo della Costituzione anziché fra le disposizionitransitorie e finali;

si dovrebbe curare il coordinamento fra le disposizioni di cuiagli articoli 40 e 38, comma 3, del disegno di legge di riforma, ondeprevenire ogni dubbio circa l’immediata applicabilità dell’articolo 38,comma 3, in merito alle prossime elezioni del Senato;

andrebbe, inoltre, verificata la pertinenza della presenza in untesto di rango costituzionale della disposizione di cui al comma 2 –relativo al divieto di rimborsi a favore dei gruppi consiliari regionali– dell’articolo 39 del disegno di legge di riforma e, analogamente, diquella di cui al primo comma dell’articolo 122, sul limite massimo agliemolumenti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieriregionali, la cui formulazione comunque dovrebbe essere più definita;

all’articolo 39, comma 4, del disegno di legge di riforma, appareopportuno fornire una definizione del nuovo « ente di area vasta »;

si dovrebbe assicurare il coordinamento interno al testo neiseguenti casi specificati in premessa: ambiti di intervento legislativobicamerale (articolo 55, quinto comma, e articolo 70, primo comma);rinvio presidenziale dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (articolo 74, secondo comma, e articolo 77, terzo comma –eventualmente novellando quest’ultima partizione).

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale n. 2613, approvatodal Senato

rilevato che il testo non modifica disposizioni rientranti nellacompetenza della Commissione Giustizia, salvo che al fine di adattarele predette disposizioni al superamento del bicameralismo perfetto,

esprime, per le parti di propria competenza,

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno dilegge costituzionale recante « Disposizioni per il superamento delbicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, ilcontenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppres-sione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda dellaCostituzione », approvato dal Senato;

sottolineato che il provvedimento in titolo si inscrive all’internodi un processo di riforma delle massime istituzioni rappresentativevolto a conferire alle stesse una maggiore capacità di esprimere lavolontà dei cittadini, una maggiore efficacia nel tradurre tale volontàin atti legislativi e una più forte armonizzazione con l’evoluzione delcostituzionalismo europeo;

condiviso il complessivo quadro delle nuove disposizioni costi-tuzionali in materia di formazione delle leggi, che assegna alla Cameradei deputati, in quanto titolare esclusiva del rapporto fiduciario, lacompetenza alla autorizzazione con legge della ratifica dei trattatiinternazionali aventi natura politica o che prevedono arbitrati oregolamenti giudiziari o che importano variazioni del territorio odoneri alle finanze o modificazioni alle leggi, secondo quanto previstodal novellato articolo 80 della Costituzione;

ritenuta coerente con il nuovo assetto delle competenze ai finidell’esercizio della funzione legislativa la previsione di un ruolo

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati

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paritario per il Senato della Repubblica, in quanto titolare dellafunzione di raccordo tra l’Unione europea, lo Stato e gli altri enticostitutivi della Repubblica, ai fini dell’autorizzazione alla ratifica deitrattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ai sensidel medesimo articolo 80;

valutato condivisibile, per le stesse ragioni, il valore rafforzatoriconosciuto alle proposte di modificazione, formulate dal Senato, aifini della approvazione di leggi relative alla partecipazione delleRegioni alla formazione del diritto europeo, all’esecuzione degliaccordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, come puredella legge che stabilisce forme e termini per l’adempimento degliobblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea;

evidenziata la novella apportata all’articolo 78 della Costituzioneche, in coerenza con la titolarità esclusiva del rapporto di fiducia traGoverno e Parlamento, assegna alla sola Camera dei deputati ladeliberazione dello stato di guerra, unitamente a quella relativa alconferimento al Governo dei poteri necessari;

evidenziato che resta immutato il dettato dell’articolo 11 dellaCostituzione – in base alla quale l’Italia ripudia la guerra comestrumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo dirisoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni diparità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad unordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni;promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a talescopo – che continua a rappresentare il fondamento costituzionaleper la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali;

richiamate, altresì, le novità introdotte in tema di riparto dellacompetenza legislativa tra Stato e regioni, di cui al nuovo articolo 117della Costituzione, a conferma della competenza delle Regioni allaconclusione di accordi con Stati e intese con enti territoriali interniad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Statoin tema di riparto, ma introducendo una clausola di supremaziasecondo cui, su proposta del Governo, la legge dello Stato puòintervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quandocosì lo richieda, tra l’altro, la tutela dell’interesse nazionale;

tutto ciò premesso, ritenuto che, in particolare, il conferimentoalla sola Camera dei deputati della competenza in ordine allaautorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali consente unrafforzamento delle procedure finalizzate all’adempimento degli ob-blighi internazionali assunti dall’Italia e quindi una maggiore armo-nizzazione dell’ordinamento interno al diritto dell’Unione europea eal diritto internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati

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PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di leggecostituzionale recante « Revisione della parte seconda della Costitu-zione » (C. 2613 Governo, approvato dal Senato, e abbinate);

premesso che il disegno di legge costituzionale n. 2613 recadisposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, lariduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi difunzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e larevisione del titolo V della parte II della Costituzione;

rilevato in primo luogo che l’articolo 1 del disegno di leggecostituzionale, nel modificare l’articolo 55 della Costituzione inmateria di « funzioni delle Camere », rivisita profondamente le fun-zioni proprie dei due rami del Parlamento disponendo, in tal modo,la fine del bicameralismo paritario e perfetto nel nostro ordinamentoe configurando contestualmente un diverso assetto costituzionale,caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, incui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i dueorgani hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti;

considerato, altresì, che il nuovo terzo comma dell’articolo 55della Costituzione prevede poi che « Ciascun membro della Camera deideputati rappresenta la Nazione ». I senatori cessano dunque dicondividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attual-mente richiamata dall’articolo 67 della Costituzione, il quale, nel testovigente, fa di « ogni membro del Parlamento » il rappresentante dellaNazione;

rilevato, altresì, che l’articolo 2 del disegno di legge, comeapprovato dal Senato, definisce – modificando l’articolo 57 dellaCostituzione – una diversa composizione e una nuova modalità dielezione del Senato della Repubblica: l’elezione popolare diretta vienesostituita, per 95 membri, da un’elezione di secondo grado;

considerato che in linea con le richiamate modifiche il nuovoquarto comma dell’articolo 57 della Costituzione attribuisce la tito-larità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera deideputati, la quale esercita la « funzione di indirizzo politico, lafunzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo »;

osservato che coerentemente con il richiamato nuovo assettoistituzionale l’articolo 17 modifica l’articolo 78 della Costituzione chedisciplina la deliberazione dello stato di guerra attribuendo alla solaCamera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione eda conferire al Governo i poteri necessari;

considerato, infine, che le modifiche alla parte seconda dellaCostituzione non incidono sulle ulteriori disposizioni costituzionali

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

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connesse con la dichiarazione di guerra e, in particolare, né sull’ar-ticolo 87, nella parte in cui prevede che il Presidente della Repubblicaha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo diDifesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, nésull’articolo 11 della Costituzione, in base alla quale l’Italia ripudia laguerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e comemezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, incondizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranitànecessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia trale Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionalirivolte a tale scopo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale n. 2613, approvatodal Senato, recante « Disposizioni per il superamento del bicamera-lismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il conte-nimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressionedel CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione »,adottato come testo base dalla I Commissione, cui sono abbinatenumerose proposte di legge costituzionale;

evidenziato il rilievo storico del disegno di legge, il quale incidesu numerosi aspetti di notevole importanza per gli assetti costituzio-nali del Paese, in particolare per quel che riguarda il superamento delbicameralismo perfetto, la revisione radicale della composizione e delruolo del Senato, il contenimento dei costi delle istituzioni e larivisitazione dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali disci-plinati dalla Costituzione;

sottolineato come il provvedimento costituisca uno degli snodicruciali del programma di riforme messo a punto e perseguito condeterminazione dal Governo, rappresentando un passaggio fondamen-tale per la modernizzazione delle istituzioni, del sistema politico e delPaese nel suo complesso;

evidenziato come il rinnovamento di taluni aspetti del quadrocostituzionale si ponga come condizione imprescindibile per consen-tire al Paese di superare la situazione di crisi attuale e di assumereil ruolo che gli appartiene nel quadro europeo e internazionale;

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

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rilevato, in tale generale contesto, come gli aspetti del provve-dimento rientranti negli ambiti di competenza della CommissioneFinanze risultino sostanzialmente e comparativamente marginali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale n. 2613 Governo,approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abbinate, recantedisposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, lariduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi difunzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e larevisione del titolo V della parte II della Costituzione;

valutato positivamente l’impianto del provvedimento, il qualepersegue l’obiettivo della modernizzazione complessiva della nostraarchitettura istituzionale, la quale dopo quasi 70 anni dall’approva-zione della Costituzione richiede un’attenta opera di aggiornamentoper rendere l’Italia in grado di affrontare le sfide complesse dell’at-tuale fase storica;

ritenuto importante in questa prospettiva il superamento delbicameralismo paritario, il quale oltre a rappresentare un unicum nelpanorama del costituzionalismo contemporaneo, costituisce un deci-sivo fattore di inefficienza, lentezza e scarsa trasparenza del nostrosistema parlamentare;

valutata, altresì, favorevolmente la riforma del procedimentolegislativo che dovrebbe essere in grado di garantire l’adozione didecisioni legislative più efficaci e tempestive;

considerata la necessità di una profonda manutenzione delledisposizioni del titolo V della parte II della Costituzione, che neitredici anni di applicazione della riforma del 2001 hanno determinatofenomeni di incertezza e confusione nella ripartizione delle compe-tenze legislative tra Stato e Regioni ed hanno conseguentementeprodotto un elevato contenzioso costituzionale;

sottolineata la necessità di definire meccanismi legislativi checonsentano, in relazione alla soppressione del riferimento costituzio-

Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati

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nale alle Province, il trasferimento allo Stato dei beni inclusi neldemanio e nel patrimonio di queste ultime, con particolare riferi-mento ai beni storico-artistici;

ritenuto che l’inclusione della istruzione e formazione profes-sionale tra le materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioninon comporta conseguenze sull’ordinamento degli istituti professio-nali, i quali fanno parte del sistema statale di istruzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 29, valuti la Commissione di merito l’opportunitàdi espungere, tra le materie che con legge dello Stato possono essereattribuite ad alcune Regioni, l’istruzione, l’ordinamento scolastico,l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricercascientifica, di cui alla lettera n) del primo comma del nuovo articolo117, in considerazione del fatto che si tratta di settori dell’ordina-mento di primario interesse nazionale, connessi ai diritti di cittadi-nanza e per i quali, quindi, appare opportuno garantire la massimaomogeneità su tutto il territorio nazionale;

b) con riferimento all’articolo 30, terzo capoverso, valuti laCommissione di merito l’opportunità di chiarire che l’attribuzione allacompetenza legislativa esclusiva delle Regioni della materia dellapromozione del diritto allo studio non esclude la possibilità per loStato di adottare disposizioni generali in materia, in considerazionedel fatto che gli interventi pubblici in tale direzione sono essenzial-mente finalizzati alla rimozione degli ostacoli e delle disparità cheincontrano i ragazzi nell’esercizio di tale diritto, e che tali ostacolisono anche legati alle differenze, di risorse e di capacità organizzative,che si registrano nelle diverse aree del Paese;

c) con riferimento alla materia dei beni culturali, valuti laCommissione di merito l’opportunità di chiarire il rapporto tral’attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia ditutela e valorizzazione e l’attribuzione alle Regioni della competenzalegislativa in materia di promozione dei medesimi beni.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di leggecostituzionale n. 2613 Governo, approvato dal Senato, e abbinate,recante « Revisione della parte seconda della Costituzione »;

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

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premesso che:

il disegno di legge introduce importanti innovazioni conriguardo al riparto di competenze legislative e regolamentari tra Statoe regioni di cui all’articolo 117 della Costituzione attraverso lasoppressione della competenza concorrente e una redistribuzionedelle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;

le modifiche introdotte incidono in modo rilevante sullematerie di competenza della VIII Commissione;

considerato che:

in base al nuovo riparto di competenze, la materia ambientalerimane nell’ambito della competenza esclusiva statale, ma mutadenominazione in quanto, in luogo della « tutela dell’ambiente edell’ecosistema », si fa riferimento ad « ambiente ed ecosistema »;

la competenza in materia ambientale andrebbe integrata conun riferimento esplicito allo « sviluppo sostenibile » alla luce dell’evo-luzione e del dibattito, anche internazionale, che si è svolto negliultimi anni in ordine alla necessità di coniugare la dimensioneambientale, economica e sociale dello sviluppo;

la materia ambientale andrebbe altresì integrata con unriferimento esplicito alla « difesa del suolo », al fine di sottolinearel’esigenza di interventi incisivi ed efficaci di tutela in risposta allepeculiarità e alle criticità del territorio italiano;

sarebbe opportuno fare più correttamente riferimento agli« ecosistemi » anziché all’« ecosistema », al fine di ricomprendere intale materia gli ecosistemi naturali e quelli artificiali;

rilevato che:

il citato disegno di legge, all’articolo 30, nel modificarel’articolo 117 della Costituzione, attribuisce alla competenza regionalela disciplina, per quanto di interesse regionale, della promozione deibeni ambientali e paesaggistici;

la reintroduzione, all’articolo 117, di un non meglio precisato« interesse regionale », in nome del quale le Regioni dovrebberodisciplinare la promozione dei beni ambientali e paesaggistici, rischiadi vanificare l’obiettivo della riforma, vale a dire l’eliminazione delprincipio della legislazione concorrente con tutte le complessità, lecomplicazioni e le farraginosità che esso ha determinato nella suaconcreta applicazione;

nel nuovo testo dell’articolo 117 sono ascritte alla competenzaesclusiva dello Stato le disposizioni generali e comuni sul governo delterritorio e la materia delle infrastrutture strategiche, mentre sonoricondotte alla competenza delle regioni materie quali la pianifica-zione del territorio regionale e la mobilità al suo interno, nonché ladotazione infrastrutturale;

tale previsione di una nuova articolazione di competenze traStato e regioni in materia di governo del territorio appare più

Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati

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rispondente alle effettive competenze sul tema, che intreccia numerosecompetenze esclusive dello Stato quali ordinamento civile, ordina-mento penale, determinazione dei livelli essenziali di prestazioneconcernenti i diritti civili e sociali, tutela dell’ambiente, attribuendocosì alle regioni competenze specifiche sotto il profilo della legisla-zione di pianificazione per il raggiungimento delle finalità di promo-zione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, di tuteladelle identità storico-culturali e delle qualità degli insediamenti urbanied extraurbani e di tutela del paesaggio;

evidenziato che:

il disegno di legge attribuisce espressamente alla potestàlegislativa esclusiva statale la materia delle « infrastrutture strategi-che », nel contempo includendo tra le materie di competenza regionalela « dotazione infrastrutturale »;

sarebbe opportuno verificare se l’attribuzione alle regionidella potestà legislativa relativamente alla dotazione infrastrutturalepossa determinare problemi interpretativi rispetto all’assegnazionealla competenza statale della materia delle infrastrutture strategiche;

ritenuto che:

le questioni attinenti alla governance territoriale, oggetto diriforma da parte del presente disegno di legge costituzionale, hannoincidenza sulla materia dell’ambiente, degli ecosistemi, dello svilupposostenibile e delle infrastrutture;

di particolare rilievo, alla lettera p) del nuovo articolo 117, èla enucleazione della competenza statale in materia di « disposizionidi principio sulle forme associative dei Comuni », nonché la previsione,all’articolo 39, comma 4, che per gli enti locali di area vasta, tenutoconto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentaligenerali definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni inmateria sono adottate con legge regionale;

è necessario pertanto coordinare le disposizioni di cui allalettera p) del nuovo articolo 117 a quelle di cui all’articolo 39, comma4, primo periodo, del disegno di legge, dal momento che l’ordinamentodegli enti locali, da un lato, richiede norme generali comuni per tuttoil territorio nazionale, dall’altro, deve lasciare spazio sia alle normegenerali che all’autorganizzazione delle istituzioni interessate, tra lequali vanno ricompresi anche gli enti di area vasta;

nelle disposizioni transitorie di cui all’articolo 39, comma 4,occorre altresì porre in atto una modifica per contemperare l’esigenzadi profili ordinamentali comuni validi sul piano nazionale conl’autonomia che in materia va assicurata alle Regioni, ferma restandol’esigenza di disposizioni peculiari per gli enti operanti in territoriinteramente montani, come tra l’altro previsto nella legge n. 56 del2014:

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

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esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117, lettera s), leparole: « ambiente ed ecosistema » siano sostituite con le seguenti:« ambiente, ecosistemi, difesa del suolo e sviluppo sostenibile »;

2) all’articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117, sia sostituitala lettera p) con la seguente: « legislazione elettorale, organi di governoe funzioni fondamentali di Comuni e città metropolitane, nonchénorme generali sull’ordinamento degli enti locali, compresi quelli diarea vasta, e sulle forme associative dei comuni, tenuto conto anchedelle peculiarità delle aree montane »;

3) all’articolo 39, comma 4, sia sostituito il primo periodo conil seguente: « Fatto salvo l’ordinamento generale degli enti di areavasta per le aree non metropolitane, definito con legge statalebicamerale, per gli enti in territori interamente montani e confinanticon Paesi stranieri, le ulteriori disposizioni in materia sono adottatecon legge regionale, assicurando forme e condizioni particolari diautonomia »,

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di riformulareall’articolo 30, nell’ambito delle materie attribuite alla competenzalegislativa esclusiva della Regione, il riferimento alla promozione deibeni ambientali e paesaggistici, al fine di evitare ogni possibilesovrapposizione tra le competenze statali e quelle regionali;

b) all’articolo 30, valuti la Commissione di merito l’opportunitàdi verificare le conseguenze dell’attribuzione alle regioni della com-petenza in materia di « dotazione infrastrutturale » in rapportoall’assegnazione alla competenza legislativa esclusiva statale in materiadi « infrastrutture strategiche ».

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di leggecostituzionale recante « Revisione della parte seconda della Costitu-zione » (C. 2613 Governo, approvato dal Senato, e abbinati);

Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

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premesso che:

con riferimento all’articolo 30, che sostituisce interamente iltesto dell’articolo 117 della Costituzione, si ritiene condivisibilel’abrogazione delle disposizioni del vigente testo costituzionale concui si individuano materie di legislazione concorrente e l’attribuzionealla competenza legislativa esclusiva dello Stato delle materie « or-dinamento della comunicazione » (lettera t) del secondo commadell’articolo 117), « infrastrutture strategiche e grandi reti di tra-sporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme disicurezza » e « porti e aeroporti civili di interesse nazionale einternazionale » (lettera z) del medesimo comma), proprio in con-siderazione della rilevanza nazionale degli interventi relativi allesuddette materie;

un compiuto inquadramento costituzionale del tema deltrasporto pubblico richiede, contestualmente alla previsione dellacompetenza regionale per quanto attiene alla mobilità all’interno delterritorio della regione (articolo 117, terzo comma), il riconoscimentodell’esigenza dell’intervento dello Stato per determinare e assicurarelivelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla mobilità,quale diritto che deve essere garantito su tutto il territorio nazionaleattraverso un adeguato sistema di trasporto pubblico;

sempre con riferimento al nuovo testo dell’articolo 117 dellaCostituzione, si segnala che occorre prevedere, nell’ambito dellematerie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, anche leseguenti: « disposizioni generali e comuni sui trasporti e sulla navi-gazione, sulla circolazione stradale e sulla mobilità »; tale competenzasi giustifica, da un lato, con l’esigenza di garantire una disciplinacomune per quanto concerne l’ordinamento delle suddette materie e,dall’altro, con l’opportunità di mantenere in capo allo Stato gliindirizzi generali e il coordinamento delle politiche della mobilità, inambito sia urbano sia extraurbano;

nelle materie riportate alla competenza esclusiva dello Stato,quali le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionalee i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale,risulta comunque opportuno prevedere un adeguato coinvolgimentooperativo delle regioni per i profili di interesse regionale, sulla basedel principio di leale collaborazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma,lettera m), sostituire le parole « e per la tutela e sicurezza del lavoro »con le seguenti: « , per la tutela e sicurezza del lavoro e per garantireil diritto alla mobilità mediante il servizio di trasporto pubblico »;

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

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2) all’articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, dopola lettera t), inserire la seguente:

« t-bis) disposizioni generali e comuni sui trasporti e sullanavigazione, sulla circolazione stradale e sulla mobilità »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di individuare,nelle materie riportate alla competenza esclusiva dello Stato, come legrandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e i portie gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, modalitàadeguate ad assicurare, sulla base del principio di leale collaborazione,il coinvolgimento operativo delle regioni, in relazione ai profili diinteresse regionale.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo base del disegno di legge costituzionale n.2613, approvato dal Senato, recante « Revisione della parte secondadella Costituzione »;

rilevata la portata dell’articolo 30 del disegno di legge, con ilquale si viene a modificare l’articolo 117 della Costituzione;

apprezzato l’inserimento nell’elenco di cui al secondo commadel citato articolo 117 della Costituzione, della lettera: « v) produzione,trasporto e distribuzione nazionali dell’energia », che determina unrichiamo al centro, in favore dello Stato, di una nuova e megliodelineata competenza legislativa esclusiva. Si tratta di una materia (edi una funzione) che appare decisiva per le politiche di sviluppo erilancio del tessuto produttivo nazionale;

considerata necessaria l’assegnazione della programmazionestrategica scientifica e tecnologica alla competenza esclusiva statale edella promozione dello sviluppo economico locale e l’organizzazionedei servizi alle imprese alla competenza regionale;

sottolineata la positività della novellata assegnazione all’esclu-siva competenza statale della materia del commercio con l’estero;

condivisa la complessiva revisione dell’impianto di riparto dicompetenze tra Stato e Regioni e la scelta di espungere dal sistemacostituzionale le materie di competenza legislativa ripartita tra Statoe Regioni, foriere di un ingente conflittualità in sede di giurisdizione

Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati

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costituzionale e di rilevanti effetti di incertezza, in particolare, sulsettore dell’industria, del commercio e del turismo;

rilevato che andrebbe incoraggiato, sempre e in ogni caso, unesercizio positivamente cooperativo delle competenze – quale comun-que si richiede in un assetto istituzionale multilivello – puntando allapiù compiuta valorizzazione del principio di leale collaborazione e delconseguente metodo dell’intesa interistituzionale, nonché ad un eser-cizio del principio di attrazione in sussidiarietà secondo criteri diadeguatezza e proporzionalità, che non possono non presiedere anchealla concreta attivazione della clausola di supremazia;

considerato che tale modalità operativa andrebbe incoraggiatatanto più in tutte le aree ove permarranno linee di confine complessetra competenza dello Stato e competenze delle Regioni, a partire dal« banco di prova » della relazione tra la trasversalità della tutelastatale della concorrenza e le discipline regionali generate dal sistemadelle materie innominate;

valutata positivamente la finalità principale della riforma co-stituzionale che, attraverso il superamento del bicameralismo pari-tario, crea le condizioni per la razionalizzazione, semplificazione e,conseguentemente, per la velocizzazione della fase di produzionelegislativa con la naturale e auspicata creazione delle condizioni perun’azione riformatrice più consona a garantire risposte più efficacialle esigenze dell’economia e più generalmente del mondo del lavoro;

raccomandando, la massima cura nell’assicurare la migliorerappresentatività del corpo elettorale e l’equilibrio tra gli organicostituzionali sia nelle funzioni proprie sia nella garanzia democraticache deriva dalla loro interazione;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge costituzionale n. 2613,recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costidi funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e larevisione del titolo V della parte II della Costituzione, adottato comebase per il seguito dell’esame dei progetti di legge costituzionale n. 14e abbinati;

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

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osservato, per quanto attiene alle materie di competenza dellaCommissione, che l’articolo 30 del provvedimento dispone una diversaripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra lo Statoe le Regioni, ridisegnando l’assetto previsto dal vigente articolo 117della Costituzione, in particolare attraverso la soppressione dellalegislazione concorrente;

rilevato come, in questo contesto, si preveda il trasferimentodella materia della previdenza complementare e integrativa dallacompetenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni allacompetenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che tale attrazione nell’ambito delle materie diesclusiva competenza statale trova giustificazione nell’esigenza digarantire una disciplina unitaria e omogenea a livello nazionale inmateria pensionistica, riconducendo alla materia della previdenzasociale, già attribuita alla legislazione esclusiva statale, anche laprevidenza integrativa e complementare;

osservato che la nuova formulazione dell’articolo 117, secondocomma, lettera m), della Costituzione, prevista dall’articolo 30 delprovvedimento, attribuisce alla legislazione esclusiva statale la com-petenza in materia di disposizioni generali e comuni per la tutela esicurezza del lavoro;

rilevato come tale ultima disposizione, pur superando l’attri-buzione alla legislazione concorrente della materia « tutela e sicurezzadel lavoro », prevista dal vigente terzo comma dell’articolo 117 dellaCostituzione, in sostanza consente l’intervento della legislazione re-gionale di carattere residuale nella materia della tutela e sicurezza dellavoro, negli ambiti non riconducibili alla definizione di disposizionigenerali e comuni o ad altre materie attribuite alla legislazioneesclusiva dello Stato;

ritenuto che il ricorso, nel nuovo testo dell’articolo 117, secondocomma, lettera m), della Costituzione, alla locuzione « disposizionigenerali e comuni » determini, rispetto al vigente terzo commadell’articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alla legislazionedello Stato la determinazione dei princìpi fondamentali della materia,un ampliamento della competenza legislativa statale, consentendo inparticolare l’adozione di disposizioni di carattere puntuale, suscettibilidi esaurire in se stesse la propria operatività;

segnalata l’opportunità di individuare formule normative cheescludano i margini di incertezza interpretativa e il conseguentecontenzioso costituzionale che si sono determinati in sede di appli-cazione del terzo comma dell’articolo 117 del vigente testo costitu-zionale, verificando altresì se la formulazione del nuovo testo del-l’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, rendapossibile l’ampliamento della sfera di intervento statale in materia diservizi per il lavoro necessario al fine di rafforzare la cornice unitariadegli interventi messi in campo a livello territoriale, in linea conquanto più volte rappresentato, da ultimo, nel corso dell’indagine

Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati

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conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sulruolo degli operatori pubblici e privati;

evidenziato che, in ogni caso, si può configurare la possibilitàdi un intervento legislativo dello Stato in materia di politiche attivedel lavoro, ai sensi di quanto disposto dal nuovo testo dell’articolo 117,quarto comma, e dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione,qualora ciò si renda necessario ai fini della tutela dell’unità giuridicao economica della Repubblica, alla quale si deve ricondurre la tuteladei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili esociali;

rilevato che il nuovo testo dell’articolo 117, secondo comma,lettera g), della Costituzione individua una nuova materia rientrantenella legislazione esclusiva dello Stato, al quale è attribuita lacompetenza ad adottare norme sulla disciplina giuridica del lavoroalle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarnel’uniformità sul territorio nazionale;

ritenuto che tale disposizione, in linea con la consolidatagiurisprudenza costituzionale riferita al vigente articolo 117 dellaCostituzione, affermi espressamente la competenza legislativa esclu-siva dello Stato in materia di disciplina dei rapporti di lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche;

ravvisata l’opportunità di verificare se, alla luce di tale confi-gurazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, allalegislazione regionale permangano affidati gli aspetti pubblicistici eorganizzativi del rapporto di pubblico impiego presso le Regioni, conparticolare riferimento al momento della costituzione del rapporto ealla disciplina dei concorsi, ovvero siano configurabili ulteriori ambitirimessi alla competenza regionale;

condivisi gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in materia disemplificazione dell’assetto istituzionale a livello territoriale, mediantela soppressione dei riferimenti alle province presenti nel testo dellaCostituzione e l’attribuzione allo Stato, ai sensi dell’articolo 39,comma 4, del disegno di legge, della competenza legislativa relativa aiprofili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta, la cuiulteriore disciplina è rimessa alla legislazione regionale;

osservato che il processo di riforma delle province e di riordinodelle loro competenze, già avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, siriverbera necessariamente sulle dotazioni organiche di tali entiterritoriali, che devono adeguarsi alle nuove funzioni attribuite alleamministrazioni provinciali;

rilevata l’esigenza che nei processi di riordino delle ammini-strazioni provinciali siano assicurate adeguate garanzie per i lavora-tori attualmente in servizio, anche nell’ambito di procedure diriallocazione del personale nelle pubbliche amministrazioni centrali,regionali o comunali,

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all’articolo 30, capoverso articolo 117, secondocomma, lettera g), valuti la Commissione se la previsione dell’attri-buzione allo Stato della competenza legislativa in materia di normesulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle ammini-strazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorionazionale definisca in modo sufficientemente esaustivo la competenzalegislativa statale in ordine all’adozione di disposizioni volte adisciplinare unitariamente a livello nazionale i rapporti di lavoro alledipendenze delle amministrazioni pubbliche, salvi gli eventuali profili,riferiti in particolare agli aspetti pubblicistici e organizzativi delrapporto di pubblico impiego presso le Regioni, rientranti nellacompetenza legislativa regionale;

con riferimento all’articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117,secondo comma, lettera m):

a) valuti la Commissione se la formulazione della disposizione,che attribuisce alla legislazione statale la competenza esclusiva inmateria di disposizioni generali e comuni per la tutela e sicurezza dellavoro, sia tale da restringere in modo consistente i margini diincertezza interpretativa e il conseguente contenzioso costituzionaleriscontrati in sede di applicazione del vigente articolo 117, terzocomma, della Costituzione;

b) valuti la Commissione l’opportunità di prevedere espres-samente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato inmateria di politiche attive del lavoro, attraverso l’individuazione diuno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusivastatale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro,in modo da rafforzare la cornice unitaria all’interno della quale leRegioni svolgeranno gli interventi di loro competenza.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di leggecostituzionale n. 2613 Governo, approvato dal Senato, e abbinate,recante « Revisione della parte seconda della Costituzione »;

considerato che le modifiche proposte al Titolo V della Costi-tuzione dal disegno di legge in esame sembrano ridurre l’ambitospettante alla potestà legislativa regionale rispetto alle norme costi-

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tuzionali ancora in vigore, operando una riforma ad orientamento« centripeto », che per quanto concerne la materia sanitaria tende-rebbe a superare le difformità esistenti fra i sistemi sanitari regionali;

espresse perplessità sulla circostanza che la nuova formulazionedell’articolo 117 sia in grado di operare una definitiva chiarezza sullaripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, inparticolare per quanto riguarda la locuzione « disposizioni generali ecomuni » per qualificare la competenza esclusiva statale in alcunematerie tra cui la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutelae la sicurezza del lavoro;

rilevato che la prima parte dell’articolo 117, secondo comma,lettera m), si riferisce a tutti i livelli essenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili e sociali e non solo a quelli sanitari;

rilevato altresì che, nell’articolo 117, risulta attribuita alleregioni in via esclusiva la potestà legislativa in materia di politichesociali, materia che invece è da considerarsi complementare rispettoa quella della tutela della salute al fine di garantire indirizzi nazionaliuniformi in temi di integrazione socio-sanitaria;

ritenuto altresì che la nuova configurazione dei poteri e dellefunzioni del Parlamento e in particolare la nuova composizione delSenato impattino sulla Conferenza Stato-regioni, il cui ruolo andrànecessariamente ridefinito, al fine di evitare sovrapposizioni istitu-zionali in particolare nel settore sanitario;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 117, secondo comma, lettera m), valuti la Com-missione di merito l’opportunità di separare i due periodi, inserendoil secondo periodo relativo alle disposizioni generali e comuni per latutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e lasicurezza del lavoro in una distinta lettera da inserire dopo la letteram);

b) all’articolo 117, secondo comma, lettera m), valuti la Com-missione di merito l’opportunità di prevedere che allo Stato spettianche la potestà legislativa esclusiva in materia di disposizioni generalie comuni per le politiche sociali;

c) valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedereche la clausola di supremazia di cui all’articolo 117, quarto comma,consenta in maniera esplicita allo Stato di intervenire anche quandolo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernentii diritti civili e sociali;

d) valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere,in caso di inerzia dello Stato nella adozione delle disposizioni generali

Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e comuni in materia di tutela della salute, che le regioni possanolegiferare in tale materia in attesa della legge statale, al fine di evitarelacune normative.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di leggecostituzionale n. 2613 d’iniziativa del Governo, approvato dal Senato,recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costidi funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL, e larevisione del titolo V della parte II della Costituzione », adottato cometesto base;

preso atto che le parti di specifico interesse della XIII Com-missione hanno attinenza alla riforma del titolo V, che, attraverso lariformulazione dell’articolo 117 della Costituzione, delinea un nuovoriparto di competenza legislativa e regolamentare tra lo Stato e leregioni. Il catalogo delle materie è, infatti, ampiamente modificato edè soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione dellematerie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;

considerato, al riguardo, che di particolare interesse è ilpassaggio dal testo vigente della Costituzione, che prevede « l’alimen-tazione » come materia di competenza concorrente tra lo Stato e leregioni », a quello proposto con il provvedimento in esame, dove siattribuiscono alla competenza esclusiva dello Stato « le disposizionigenerali e comuni sulla sicurezza alimentare » (articolo 117, primocomma, lettera m));

considerato che la XIII Commissione Agricoltura ha avuto modoin numerose occasioni di approfondire alcune questioni legate allasovrapposizione delle competenze statali e regionali in materia dialimentazione e tutela del consumatore. Il riferimento è, in partico-lare, al sistema nazionale dei controlli ufficiali che è composto dadiversi organi di controllo che assicurano, in ogni fase del ciclo diproduzione e consumo, qualità, genuinità, salubrità e igiene deglialimenti per proteggere la salute e gli interessi dei consumatori;

ritenuto, quindi, positivo che il provvedimento in esame ponganuovamente all’attenzione l’esigenza di garantire unitarietà e coordi-namento nelle politiche legate alla sicurezza alimentare, materia checoinvolge il rapporto tra il cittadino, il cibo e l’intera filiera

Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

alimentare, configurandosi tra le questioni che, anche dal punto divista del commercio internazionale, richiedono il mantenimento di unelevato livello di attenzione;

considerato che la limitazione della competenza statale alle sole« disposizioni generali e comuni » in materia di sicurezza alimentarerischia di determinare una certa ambiguità interpretativa essendopoco definibile l’ambito di applicazione con il rischio di contenziosodi fronte alla Corte costituzionale;

ritenuto, conseguentemente, opportuno che il testo di riformadell’articolo 117 faccia riferimento, alla lettera m), alla « sicurezzaalimentare » senza alcuna premessa in ordine al carattere generale ecomune delle disposizioni;

ritenuto, altresì, particolarmente rilevante che venga rafforzatoil ruolo dello Stato nell’ambito dell’applicazione delle disposizionicomunitarie sulla politica agricola comune, dando, così, la possibilitàdi prefigurare scelte e politiche aventi una visione complessivadell’agricoltura italiana;

considerato, quindi, necessario che nella modifica dell’articolo117 della Costituzione venga introdotta, alla lettera m), una compe-tenza statale in riferimento alle disposizioni generali e comuni relativeall’attuazione delle norme dell’Unione europea di politica agroalimen-tare e della pesca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di sostituireall’articolo 30, capoverso Articolo 117, primo comma, la seconda partedella lettera m), con la seguente: « ; sicurezza alimentare; disposizionigenerali e comuni per la tutela della salute e per la tutela e sicurezzadel lavoro; »;

valuti la Commissione di merito l’opportunità di aggiungere,all’articolo 30, capoverso articolo 117, primo comma, lettera m), dopole parole: « sicurezza del lavoro » le seguenti: « e sull’attuazione dellenorme dell’Unione europea di politica agroalimentare e della pesca ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo n. 2613,approvato dal Senato, recante « Disposizioni per il superamento del

Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, ilcontenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppres-sione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II dellaCostituzione »;

preso atto che il progetto di riforma costituzionale sancisce lafine del bicameralismo paritario, delineando un diverso assettocostituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato;

osservato che il Parlamento continuerà ad articolarsi in Cameradei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avrannocomposizione diversa e funzioni in gran parte differenti;

tenuto conto dei profili di maggiore interesse del progetto diriforma costituzionale per quanto riguarda gli ambiti di competenzadella XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea), e, in parti-colare, delle modificazioni che incidono significativamente sul rap-porto esistente tra Parlamento e Unione europea, e sui rispettiviordinamenti;

ricordate al riguardo le disposizioni modificative dell’articolo 70della Costituzione che incidono sulla partecipazione al procedimentolegislativo e che investono direttamente gli aspetti procedurali con-nessi alla partecipazione dell’Italia all’attuazione della normativaeuropea;

esaminate inoltre le disposizioni di revisione del titolo V dellaparte II della Costituzione che – in tema di riparto di competenzalegislativa e regolamentare tra Stato e regioni – riscrivono ampia-mente l’articolo 117 della Costituzione, prevedendo una redistribu-zione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenzaregionale e la soppressione della competenza concorrente, inclusa lacompetenza concorrente delle regioni in materia di rapporti inter-nazionali e con l’Unione europea;

osservato inoltre che il Trattato sull’Unione europea e il Trattatosul funzionamento dell’Unione europea nonché i Protocolli 1 e 2 adessi allegati conferiscono espressamente alcune prerogative di inter-vento diretto dei Parlamenti nazionali nei processi decisionali del-l’Unione;

richiamato, in proposito, l’articolo 12 del Trattato sull’Unioneeuropea (TUE), in base al quale « i Parlamenti nazionali contribui-scono attivamente al buon funzionamento dell’Unione » attraversol’esercizio di poteri di informazione, di valutazione nonché mediantela partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati e allacooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo;

evidenziato che le predette prerogative – di cui sono titolari i« Parlamenti nazionali o ciascuna Camera di uno di questi Parla-menti » – spettano alla Camera così come al Senato per forza direttadei Trattati e che le disposizioni necessarie per garantire un effettivoesercizio delle medesime prerogative sono contenute nella legge n. 234del 2012 e nei regolamenti e prassi di ciascuna Camera;

Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

preso atto, in particolare, del nuovo testo dell’articolo 55 dellaCostituzione, che attribuisce espressamente al Senato l’esercizio difunzioni di raccordo tra l’Unione europea, lo Stato e gli altri enticostitutivi della Repubblica, nonché inserisce, tra le specifiche funzioniattribuite al Senato, la partecipazione alle decisioni dirette allaformazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politichedell’Unione europea e la valutazione del relativo impatto;

rilevato che tale disposizione presenta forti elementi di ambi-guità che potrebbero configurarne l’incoerenza con il nuovo assettocostituzionale e con l’esigenza di un’efficace partecipazione delParlamento alla formazione della normativa e delle politiche europee;

osservato infatti che l’attribuzione espressa al solo Senato delle« funzioni di raccordo » tra l’Unione europea, lo Stato e gli entiterritoriali e del potere di partecipare alla formazione e attuazione dinormativa e politiche europee potrebbe indurre a considerare, di fattose non di diritto, che l’intervento del Parlamento in materia europeasia affidato prevalentemente al Senato;

sottolineato come tale lettura risulterebbe incompatibile con ilnuovo assetto prospettato dal disegno di legge, per effetto dell’attri-buzione alla sola Camera dei deputati della titolarità del rapporto difiducia con il Governo, e la configurazione del Senato quale Camerache « rappresenta le istituzioni territoriali ». Tale assetto impliche-rebbe infatti l’espresso riconoscimento della funzione di indirizzo econtrollo sull’azione del Governo, anche nella fase di formazione dellanormativa e delle politiche dell’UE, alla Camera e, nei settori dicompetenza delle regioni e degli enti territoriali, al Senato;

considerato che sarebbe altresì di dubbia compatibilità con ilnuovo assetto costituzionale l’attribuzione in via primaria ad unaCamera, non eletta direttamente e rappresentativa delle istituzioniterritoriali, della competenza a stabilire la posizione dell’interanazione nei negoziati europei;

considerato che nelle Costituzioni di numerosi Stati membridell’Unione europea, tra cui Francia e Germania, sono contenutedisposizioni specifiche ed articolate che regolano l’intervento delleCamere, in coerenza con il rispettivo ruolo costituzionale, nellaformazione e nell’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE;

rilevata pertanto la necessità di:

modificare il nuovo testo dell’articolo 55 della Costituzione alfine di separare l’enunciazione delle funzioni di carattere generale diciascuna Camera da quella delle funzioni specificamente attinentiall’intervento nella formazione e nell’attuazione della normativa edelle politiche dell’UE, che potrebbero essere inserite in un appositocomma dell’articolo 55 o in nuovo e distinto articolo;

stabilire che la Camera e il Senato partecipano entrambi, incoerenza con le rispettive funzioni e ruolo costituzionali, alle decisionidirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e dellepolitiche dell’Unione europea;

Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prevedere che la Camera esercita la funzione di raccordo tral’Unione europea e lo Stato mentre il Senato esercita la medesimafunzione di raccordo tra gli altri enti costitutivi della Repubblica el’Unione europea;

ritenuto altresì necessario inserire nel dettato costituzionale ilprincipio attualmente enunciato dall’articolo 7 della legge n. 234 del2012, in base al quale il Governo deve rappresentare nelle competentisedi decisionali dell’Unione europea una posizione coerente con gliindirizzi definiti dalla Camera dei deputati e, nelle materie dicompetenza regionale, dal Senato, ferma restando la possibilità delGoverno di discostarsi da tali indirizzi dando adeguata motivazionealla Camera che li ha formulati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a:

modificare l’articolo 1, primo comma, capoverso Art. 55,quinto comma, nel modo seguente:

a) nel secondo periodo, sopprimere le parole: « ed esercitafunzioni di raccordo tra l’Unione europea, lo Stato e gli altri enticostitutivi della Repubblica »;

sopprimere il terzo periodo;

conseguentemente, al medesimo articolo 1, primo comma,dopo il capoverso Art. 55 inserire il seguente:

« ART. 55-bis.

La Camera dei deputati esercita funzioni di raccordo tra lo Statoe l’Unione europea. Il Senato della Repubblica esercita funzioni diraccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e traquesti ultimi e l’Unione europea.

La Camera dei deputati e il Senato partecipano, in coerenza conil ruolo e le funzioni attribuite a ciascuna di esse dall’articolo 55, alledecisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativie delle politiche dell’Unione europea.

Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia nellesedi decisionali dell’Unione europea sia coerente con gli indirizzidefiniti dalla Camera dei deputati e, per le materie di cui all’articolo117, terzo comma, dal Senato. Nel caso in cui il Governo non abbiapotuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consigliodei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente aicompetenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazionidella posizione assunta ».

Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati

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COMMISSIONE PARLAMENTAREPER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613,approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante « Disposizioniper il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione delnumero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamentodelle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo Vdella parte seconda della Costituzione », adottato dalla Commissioneaffari costituzionali della Camera come testo base,

rilevato che:

l’articolo 30 del disegno di legge in esame, nel modificare ilriparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cuiall’articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazioneconcorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato lamaggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo commadell’articolo citato;

oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Cortecostituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si èfortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordina-mento della finanza pubblica;

rilevato che:

la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva delloStato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione con-corrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e dirilevanza nazionale (quali, ad esempio, « infrastrutture strategiche egrandi reti di trasporto e navigazione », « ordinamento della comu-nicazione » e « produzione, trasporto e distribuzione nazionali del-l’energia ») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea conl’interpretazione dell’articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale,la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettatodell’articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che,per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuitealla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione deiprincìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implicauna forte compressione dell’autonomia normativa delle regioni stessequale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II dellaCostituzione;

tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo dasalvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendoalle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collabo-razione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profilidi interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti

Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzionedell’energia di interesse esclusivamente regionale);

rilevato che:

il medesimo articolo 30 del disegno di legge in esame introducenell’articolo 117 della Costituzione, al quarto comma, una « clausoladi salvaguardia », per effetto della quale, su proposta del Governo, loStato può intervenire con legge in materie non riservate alla sualegislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tuteladell’unità giuridica o dell’unità economica della Repubblica, maaltresì, secondo una formula assai ampia, quando lo richieda la tuteladell’interesse nazionale;

è importante evitare che l’introduzione di questa forte clausoladi salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell’autonomiaregionale;

appare quindi opportuno, per conservare all’autonomia regio-nale un’effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere delloStato di intervenire con legge nelle materie non espressamenteriservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentireil ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell’unità giuridicao dell’unità economica della Repubblica o la realizzazione di condi-zioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

rilevato che:

la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camerarappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo55, quinto comma, costituisce un passaggio fondamentale dellariforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto dicooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Statoregionale compiuto;

in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliorefunzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindidi un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (cosìda favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzio-nale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto ilprofilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, siatale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo erilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verificadelle politiche pubbliche che interessano le autonomie territorialistesse;

al fine di coinvolgere in modo realmente significativo leautonomie territoriali nel procedimento di formazione della legisla-zione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzituttoquelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermorestando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta allaCamera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbanocomunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una« precedenza procedurale » in grado di valorizzare il ruolo di raccordo

Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delleistituzioni territoriali possono offrire nel merito dell’elaborazionelegislativa;

rilevato che:

il disegno di legge del Governo – attraverso la modificadell’articolo 55 della Costituzione – prevede che soltanto i membridella Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappre-sentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principiosecondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione,atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica,implica l’unità dello Stato e delle autonomie territoriali;

rilevato che:

al fine di garantire l’unità giuridica ed economica della Re-pubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sulterritorio nazionale, salvaguardando nel contempo l’effettività dell’au-tonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevederemeccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose,ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interessenazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;

rilevato che:

l’articolo 29 del disegno di legge in esame – nel confermarel’impianto del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, cheprevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,concernenti le materie ivi indicate, possano essere attribuite ad altreregioni, oltre quelle a statuto speciale, con legge dello Stato, anche surichiesta delle stesse regioni, sentiti gli enti locali, nel rispetto deiprincìpi di cui all’articolo 119 – introduce la condizione che la regioneinteressata sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese delproprio bilancio; inoltre, nel confermare che la legge dello Stato cheattribuisce le ulteriori forme e condizioni di autonomia deve essereapprovata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato ela regione interessata, elimina la previsione attualmente vigente chetale legge debba essere approvata con il quorum della maggioranzaassoluta dei componenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) salva l’esigenza di rivedere l’elenco delle materie di cui alterzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, si valuti l’opportu-nità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Statoe le regioni;

b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, inchiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesseregionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrentee riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, man-tenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambitiquali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione,il trasporto e la distribuzione dell’energia di interesse esclusivamenteregionale;

c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato diintervenire con legge nelle materie non espressamente riservate allasua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materielo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell’unità giuridica odell’unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizionidi vita equivalenti sul territorio nazionale);

d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che lescelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità diassegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistemadelle istituzioni territoriali, nonché, senza soluzione di continuità,l’interrelazione esistente tra l’esito auspicato di un contributo co-struttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poterieffettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul pianodella funzione legislativa; a quest’ultimo proposito si valuti l’oppor-tunità di prevedere che, ferma restando l’attribuzione della decisionedefinitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie diinteresse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato,in modo da attribuire a quest’ultimo una « precedenza procedurale »in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che ilnuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla forma-zione delle leggi;

e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, siconfermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (nonsolo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;

f) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiaregli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti conl’esigenza di garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblicae la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorionazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segnocontrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato puòrevocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non sianostate utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzionedi controllo sull’uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendoil potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell’eserciziodella funzione legislativa, mediante una legge a contenuto cedevole, daapplicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbianoadeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e daapprovarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualifi-cate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cuiall’attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire alGoverno di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali nonsolo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel

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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedanoadempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;

g) all’articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l’opportunitàdi chiarire cosa accada nell’eventualità in cui venga meno la condi-zione dell’equilibrio del bilancio regionale ivi prevista per l’attribu-zione a singole regioni a statuto ordinario di ulteriori forme econdizioni particolari di autonomia, ed in particolare di chiarire se loStato possa revocare (con legge) l’attribuzione delle predette forme econdizioni di autonomia anche senza l’intesa con la regione interes-sata;

h) al medesimo articolo 29, capoverso articolo 116, si valutil’opportunità di prevedere che ulteriori forme e condizioni particolaridi autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117 dellaCostituzione, possono essere attribuite alle regioni a statuto specialee alle province autonome, con norme di attuazione, previa intesa,secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei princìpidi cui all’articolo 119 della Costituzione stessa, purché le suddetteregioni a statuto speciale e province autonome siano in condizione diequilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

i) valuti la Commissione l’opportunità di prevedere espressa-mente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materiadi politiche attive del lavoro, attraverso l’individuazione di unospecifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale,riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in mododa rafforzare la cornice unitaria all’interno della quale le Regionisvolgeranno gli interventi di loro competenza;

l) al fine di evitare che sul territorio nazionale si creino realtàtroppo difformi nel governo delle aree vaste non metropolitane, sia dalpunto di vista delle funzioni, sia dal punto di vista delle dimensioni,sia dal punto di vista dei sistemi di elezione degli organi, appareopportuno, all’articolo 117, secondo comma, lettera m), prevedere cherientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determi-nazione dei « princìpi fondamentali dell’ordinamento delle funzioni edelle forme associative dei comuni anche di area vasta »;

m) all’articolo 32, capoverso articolo 119, terzo comma, sispecifichi che le risorse del fondo perequativo sono attribuite sullabase dei costi standard;

n) all’articolo 32, capoverso articolo 119, sesto comma, appareopportuno sopprimere il seguente inciso (già previsto dall’attualeformulazione del medesimo comma): « e a condizione che per ilcomplesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio dibilancio », atteso che lo stesso inciso, prevedendo che la regione e isingoli enti locali della stessa possano accedere all’indebitamento soloalla condizione predetta, non consente di valorizzare la condottavirtuosa sotto il profilo del bilancio dei singoli enti territoriali;

o) si valuti infine l’opportunità di intervenire anche sugli articoli131 e 132 della Costituzione, avviando un processo di revisione del

Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

numero e dei confini geografici delle regioni tale da assicurarel’aggregazione di queste ultime e la loro riduzione, in modo daricondurre l’assetto regionale italiano, sotto questo profilo, aglistandard degli altri Paesi regionali o federali dell’Unione europea.

Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTODEL DISEGNO DI LEGGE

COSTITUZIONALE N. 2613APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

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TESTODELLA COMMISSIONE

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CAPO I CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTEII DELLA COSTITUZIONE

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTEII DELLA COSTITUZIONE

ART. 1.

(Funzioni delle Camere).

ART. 1.

(Funzioni delle Camere).

1. L’articolo 55 della Costituzione èsostituito dal seguente:

1. Identico:

« ART. 55. – Il Parlamento si componedella Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica.

« ART. 55. – Identico.

Le leggi che stabiliscono le modalità dielezione delle Camere promuovono l’equi-librio tra donne e uomini nella rappre-sentanza.

Identico.

Ciascun membro della Camera dei de-putati rappresenta la Nazione.

Identico.

La Camera dei deputati è titolare delrapporto di fiducia con il Governo edesercita la funzione di indirizzo politico, lafunzione legislativa e quella di controllodell’operato del Governo.

Identico.

Il Senato della Repubblica rappresentale istituzioni territoriali. Concorre, parita-riamente, nelle materie di cui agli articoli29 e 32, secondo comma, nonché, nei casie secondo modalità stabilite dalla Costitu-zione, alla funzione legislativa ed esercitafunzioni di raccordo tra l’Unione europea,lo Stato e gli altri enti costitutivi dellaRepubblica. Partecipa alle decisioni direttealla formazione e all’attuazione degli attinormativi e delle politiche dell’Unione eu-ropea e ne valuta l’impatto. Valuta l’atti-vità delle pubbliche amministrazioni, ve-rifica l’attuazione delle leggi dello Stato,controlla e valuta le politiche pubbliche.Concorre a esprimere pareri sulle nominedi competenza del Governo nei casi pre-visti dalla legge.

Il Senato della Repubblica rappresentale istituzioni territoriali. Concorre, nei casie secondo modalità stabilite dalla Costitu-zione, alla funzione legislativa ed esercitafunzioni di raccordo tra lo Stato e gli altrienti costitutivi della Repubblica e tra que-sti ultimi e l’Unione europea. Partecipaalle decisioni dirette alla formazione eall’attuazione degli atti normativi e dellepolitiche dell’Unione europea. Concorrealla valutazione delle politiche pubbliche edell’attività delle pubbliche amministra-zioni, alla verifica dell’attuazione delleleggi dello Stato nonché all’espressione deipareri sulle nomine di competenza delGoverno nei casi previsti dalla legge.

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Parlamento si riunisce in sedutacomune dei membri delle due Camere neisoli casi stabiliti dalla Costituzione ».

Identico ».

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 2.

(Composizione ed elezionedel Senato della Repubblica).

ART. 2.

(Composizione ed elezionedel Senato della Repubblica).

1. L’articolo 57 della Costituzione èsostituito dal seguente:

1. Identico:

« ART. 57. – Il Senato della Repubblicaè composto da novantacinque senatorirappresentativi delle istituzioni territorialie da cinque senatori che possono esserenominati dal Presidente della Repubblica.

« ART. 57. – Il Senato della Repubblicaè composto da cento senatori rappresen-tativi delle istituzioni territoriali.

I Consigli regionali e i Consigli delleProvince autonome di Trento e di Bolzanoeleggono, con metodo proporzionale, i se-natori tra i propri componenti e, nellamisura di uno per ciascuno, tra i sindacidei Comuni dei rispettivi territori.

Identico.

Nessuna Regione può avere un numerodi senatori inferiore a due; ciascuna delleProvince autonome di Trento e di Bolzanone ha due.

Identico.

La ripartizione dei seggi tra le Regionisi effettua, previa applicazione delle di-sposizioni del precedente comma, in pro-porzione alla loro popolazione, quale ri-sulta dall’ultimo censimento generale,sulla base dei quozienti interi e dei più altiresti.

Identico.

La durata del mandato dei senatoricoincide con quella degli organi delle isti-tuzioni territoriali nei quali sono statieletti.

Identico.

Con legge approvata da entrambe leCamere sono regolate le modalità di at-tribuzione dei seggi e di elezione deimembri del Senato della Repubblica tra iconsiglieri e i sindaci, nonché quelle per laloro sostituzione, in caso di cessazionedalla carica elettiva regionale o locale. Iseggi sono attribuiti in ragione dei votiespressi e della composizione di ciascunConsiglio ».

Identico ».

Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 3.

(Modifica all’articolo 59 della Costituzione).

ART. 3.

(Modifica all’articolo 59 della Costituzione).

1. All’articolo 59 della Costituzione, ilsecondo comma è sostituito dal seguente:

Identico.

« Il Presidente della Repubblica puònominare senatori cittadini che hanno il-lustrato la Patria per altissimi meriti nelcampo sociale, scientifico, artistico e let-terario. Tali senatori durano in caricasette anni e non possono essere nuova-mente nominati ».

Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 4.

(Durata della Camera dei deputati).

ART. 4.

(Durata della Camera dei deputati).

1. L’articolo 60 della Costituzione èsostituito dal seguente:

Identico.

« ART. 60. – La Camera dei deputati èeletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputatinon può essere prorogata se non per leggee soltanto in caso di guerra ».

Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 5.

(Modifica all’articolo 63 della Costituzione).

ART. 5.

(Modifica all’articolo 63 della Costituzione).

1. All’articolo 63 della Costituzione,dopo il primo comma è inserito il se-guente:

Identico.

« Il regolamento stabilisce in quali casil’elezione o la nomina alle cariche negliorgani del Senato della Repubblica pos-sono essere limitate in ragione dell’eser-cizio di funzioni di governo regionali olocali ».

Atti Parlamentari — 84 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 6.

(Modifiche all’articolo 64della Costituzione).

ART. 6.

(Modifiche all’articolo 64della Costituzione).

1. All’articolo 64 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) dopo il primo comma è inserito ilseguente:

a) identico:

« I regolamenti delle Camere garanti-scono i diritti delle minoranze parlamen-tari »;

« I regolamenti delle Camere garanti-scono i diritti delle minoranze parlamen-tari. Il regolamento della Camera dei de-putati disciplina lo statuto delle opposi-zioni »;

b) il quarto comma è sostituito dalseguente:

b) identica;

« I membri del Governo hanno diritto,e se richiesti obbligo, di assistere allesedute delle Camere. Devono essere sentitiogni volta che lo richiedono »;

c) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

c) identica.

« I membri del Parlamento hanno ildovere di partecipare alle sedute dell’As-semblea e ai lavori delle Commissioni ».

Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 7.

(Titoli di ammissione dei componentidel Senato della Repubblica).

ART. 7.

(Titoli di ammissione dei componentidel Senato della Repubblica).

1. All’articolo 66 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’articolo 66 della Costituzione èaggiunto, in fine, il seguente comma:

a) le parole: « Ciascuna Camera »sono sostituite dalle seguenti: « La Cameradei deputati »;

b) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« Il Senato della Repubblica giudica deititoli di ammissione dei suoi componenti.Delle cause ostative alla prosecuzione delmandato dei senatori è data comunica-zione al Senato della Repubblica da partedel suo Presidente ».

« Il Senato della Repubblica prendeatto della cessazione dalla carica elettivaregionale o locale e della conseguentedecadenza da senatore ».

Atti Parlamentari — 86 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 8.

(Vincolo di mandato).

ART. 8.

(Vincolo di mandato).

1. L’articolo 67 della Costituzione èsostituito dal seguente:

Identico.

« ART. 67. – I membri del Parlamentoesercitano le loro funzioni senza vincolo dimandato ».

Atti Parlamentari — 87 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 9.

(Indennità parlamentare).

ART. 9.

(Indennità parlamentare).

1. All’articolo 69 della Costituzione, leparole: « del Parlamento » sono sostituitedalle seguenti: « della Camera dei depu-tati ».

Identico.

Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10.

(Procedimento legislativo).

ART. 10.

(Procedimento legislativo).

1. L’articolo 70 della Costituzione èsostituito dal seguente:

1. Identico:

« ART. 70. – La funzione legislativa èesercitata collettivamente dalle due Ca-mere per le leggi di revisione della Costi-tuzione e le altre leggi costituzionali, per leleggi di attuazione delle disposizioni co-stituzionali in materia di tutela delle mi-noranze linguistiche, di referendum popo-lare, per le leggi che danno attuazioneall’articolo 117, secondo comma, lettera p),per la legge di cui all’articolo 122, primocomma, e negli altri casi previsti dallaCostituzione.

« ART. 70. – La funzione legislativa èesercitata collettivamente dalle due Ca-mere per le leggi di revisione della Costi-tuzione e le altre leggi costituzionali, per leleggi di attuazione delle disposizioni co-stituzionali in materia di tutela delle mi-noranze linguistiche, di referendum popo-lare, per le leggi sull’ordinamento, sullalegislazione elettorale, sugli organi di go-verno e sull’individuazione delle funzionifondamentali dei Comuni e delle Cittàmetropolitane e che recano le disposizionidi principio sulle forme associative deiComuni, per la legge di cui all’articolo 122,primo comma, per la legge di cui all’ar-ticolo 57, sesto comma, per le leggi di cuiall’articolo 80, secondo periodo, e per leleggi di cui all’articolo 116, terzo comma.

Le altre leggi sono approvate dallaCamera dei deputati.

Identico.

Ogni disegno di legge approvato dallaCamera dei deputati è immediatamentetrasmesso al Senato della Repubblica che,entro dieci giorni, su richiesta di un terzodei suoi componenti, può disporre di esa-minarlo. Nei trenta giorni successivi ilSenato della Repubblica può deliberareproposte di modificazione del testo, sullequali la Camera dei deputati si pronunciain via definitiva. Qualora il Senato dellaRepubblica non disponga di procedereall’esame o sia inutilmente decorso il ter-mine per deliberare, ovvero quando laCamera dei deputati si sia pronunciata invia definitiva, la legge può essere promul-gata.

Identico.

Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per i disegni di legge che dispongononelle materie di cui agli articoli 114, terzocomma, 117, commi secondo, lettera u),quarto, quinto e nono, 118, quarto comma,119, terzo, quarto, limitatamente agli in-dicatori di riferimento, quinto e sestocomma, 120, secondo comma, e 132, se-condo comma, nonché per la legge di cuiall’articolo 81, sesto comma, e per la leggeche stabilisce le forme e i termini perl’adempimento degli obblighi derivantidall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-ropea la Camera dei deputati può nonconformarsi alle modificazioni propostedal Senato della Repubblica solo pronun-ciandosi nella votazione finale a maggio-ranza assoluta dei suoi componenti.

Per i disegni di legge che dispongononelle materie di cui agli articoli 114, terzocomma, 117, commi secondo, lettera u),quarto, quinto e nono, 118, quarto comma,119, terzo, quarto, limitatamente agli in-dicatori di riferimento, quinto e sestocomma, 120, secondo comma, e 132, se-condo comma, nonché per la legge di cuiall’articolo 81, sesto comma, e per la leggeche stabilisce le forme e i termini perl’adempimento degli obblighi derivantidall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-ropea la Camera dei deputati può nonconformarsi alle modificazioni propostedal Senato della Repubblica, a maggio-ranza assoluta dei suoi componenti, solopronunciandosi nella votazione finale amaggioranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all’articolo 81,quarto comma, approvati dalla Camera deideputati, sono esaminati dal Senato dellaRepubblica che può deliberare proposte dimodificazione entro quindici giorni dalladata della trasmissione. Per tali disegni dilegge le disposizioni di cui al commaprecedente si applicano nelle medesimematerie e solo qualora il Senato dellaRepubblica abbia deliberato a maggio-ranza assoluta dei suoi componenti.

I disegni di legge di cui all’articolo 81,quarto comma, approvati dalla Camera deideputati, sono esaminati dal Senato dellaRepubblica, che può deliberare propostedi modificazione entro quindici giornidalla data della trasmissione. Per tali di-segni di legge le disposizioni di cui alcomma precedente si applicano nelle me-desime materie e solo qualora il Senatodella Repubblica abbia deliberato a mag-gioranza dei due terzi dei suoi compo-nenti.

Il procedimento per l’esame dei disegnidi legge, da applicare sino alla pronunciadefinitiva, è predeterminato dai Presidentidelle Camere, d’intesa tra loro, sulla basedei criteri indicati dai rispettivi regola-menti.

Il Senato della Repubblica può, se-condo quanto previsto dal proprio rego-lamento, svolgere attività conoscitive, non-ché formulare osservazioni su atti o do-cumenti all’esame della Camera dei depu-tati ».

Identico ».

Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 11.

(Iniziativa legislativa).

ART. 11.

(Iniziativa legislativa).

1. All’articolo 71 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) dopo il primo comma è inserito ilseguente:

« Il Senato della Repubblica può, condeliberazione adottata a maggioranza as-soluta dei suoi componenti, richiedere allaCamera dei deputati di procedere al-l’esame di un disegno di legge. In tal caso,la Camera dei deputati procede all’esamee si pronuncia entro il termine di sei mesidalla data della deliberazione del Senatodella Repubblica »;

b) al secondo comma, la parola: « cin-quantamila » è sostituita dalla seguente:« centocinquantamila » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La discussionee la deliberazione conclusiva sulle propo-ste di legge d’iniziativa popolare sonogarantite nei tempi, nelle forme e nei limitistabiliti dai regolamenti parlamentari »;

c) è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

« Al fine di favorire la partecipazionedei cittadini alla determinazione delle po-litiche pubbliche, la legge costituzionalestabilisce condizioni ed effetti di referen-dum popolari propositivi e d’indirizzo,nonché di altre forme di consultazione,anche delle formazioni sociali. Con leggeapprovata da entrambe le Camere sonodisposte le modalità di attuazione ».

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 12.

(Modifica dell’articolo 72della Costituzione).

ART. 12.

(Modifica dell’articolo 72della Costituzione).

1. L’articolo 72 della Costituzione èsostituito dal seguente:

1. Identico:

« ART. 72. – Ogni disegno di legge di cuiall’articolo 70, primo comma, presentatoad una Camera, è, secondo le norme delsuo regolamento, esaminato da una Com-missione e poi dalla Camera stessa, chel’approva articolo per articolo e con vo-tazione finale.

« ART. 72. – Identico.

Ogni altro disegno di legge è presentatoalla Camera dei deputati, che l’approvaarticolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentatoalla Camera dei deputati e, secondo lenorme del suo regolamento, esaminato dauna Commissione e poi dalla Camerastessa, che l’approva articolo per articolo econ votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimentiabbreviati per i disegni di legge dei qualiè dichiarata l’urgenza.

Identico.

Possono altresì stabilire in quali casi eforme l’esame e l’approvazione dei disegnidi legge sono deferiti a Commissioni, an-che permanenti, che, alla Camera deideputati, sono composte in modo da ri-specchiare la proporzione dei gruppi par-lamentari. Anche in tali casi, fino al mo-mento della sua approvazione definitiva, ildisegno di legge è rimesso alla Camera, seil Governo o un decimo dei componentidella Camera o un quinto della Commis-sione richiedono che sia discusso e votatodalla Camera stessa oppure che sia sotto-posto alla sua approvazione finale con soledichiarazioni di voto. Il regolamento de-termina le forme di pubblicità dei lavoridelle Commissioni.

Possono altresì stabilire in quali casi eforme l’esame e l’approvazione dei disegnidi legge sono deferiti a Commissioni, an-che permanenti, che, alla Camera deideputati, sono composte in modo da ri-specchiare la proporzione dei gruppi par-lamentari. Anche in tali casi, fino al mo-mento della sua approvazione definitiva, ildisegno di legge è rimesso alla Camera, seil Governo o un decimo dei componentidella Camera o un quinto della Commis-sione richiedono che sia discusso e votatodalla Camera stessa oppure che sia sotto-posto alla sua approvazione finale con soledichiarazioni di voto. I regolamenti deter-minano le forme di pubblicità dei lavoridelle Commissioni.

La procedura normale di esame e diapprovazione diretta da parte della Ca-mera è sempre adottata per i disegni dilegge in materia costituzionale ed eletto-rale, per quelli di delegazione legislativa,per quelli di conversione in legge di de-creti, per quelli di autorizzazione a rati-ficare trattati internazionali e per quelli diapprovazione di bilanci e consuntivi.

Identico.

Atti Parlamentari — 92 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il regolamento del Senato della Repub-blica disciplina le modalità di esame deidisegni di legge trasmessi dalla Camera deideputati ai sensi dell’articolo 70, terzocomma.

Il regolamento del Senato della Repub-blica disciplina le modalità di esame deidisegni di legge trasmessi dalla Camera deideputati ai sensi dell’articolo 70.

Esclusi i casi di cui all’articolo 70,primo comma, e, in ogni caso, le leggi inmateria elettorale, le leggi di ratifica deitrattati internazionali e le leggi per la cuiapprovazione è prescritta una maggio-ranza speciale, il Governo può chiederealla Camera dei deputati di deliberare cheun disegno di legge, indicato come essen-ziale per l’attuazione del programma digoverno, sia iscritto con priorità all’ordinedel giorno e sottoposto alla votazione fi-nale entro sessanta giorni dalla richiesta.Decorso il termine, il testo proposto oaccolto dal Governo, su sua richiesta, èposto in votazione, senza modifiche, arti-colo per articolo e con votazione finale. Intali casi, i termini di cui all’articolo 70,terzo comma, sono ridotti della metà ».

Esclusi i casi di cui all’articolo 70,primo comma, e, in ogni caso, le leggi inmateria elettorale, le leggi di autorizza-zione alla ratifica dei trattati internazio-nali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81,sesto comma, il Governo può chiedere allaCamera dei deputati di deliberare, entrocinque giorni dalla richiesta, che un dise-gno di legge indicato come essenziale perl’attuazione del programma di governo siaiscritto con priorità all’ordine del giorno esottoposto alla pronuncia in via definitivadella Camera dei deputati entro il terminedi settanta giorni dalla deliberazione. Intali casi, i termini di cui all’articolo 70,terzo comma, sono ridotti della metà. Iltermine può essere differito di non oltrequindici giorni, in relazione ai tempi diesame da parte della Commissione nonchéalla complessità del disegno di legge. Ilregolamento della Camera dei deputatistabilisce le modalità e i limiti del proce-dimento, anche con riferimento all’omo-geneità del disegno di legge ».

Atti Parlamentari — 93 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 13.

(Modifiche agli articoli 73 e 134della Costituzione).

ART. 13.

(Modifiche agli articoli 73 e 134della Costituzione).

1. All’articolo 73 della Costituzione, ilprimo comma è sostituito dai seguenti:

Identico.

« Le leggi sono promulgate dal Presi-dente della Repubblica entro un mesedall’approvazione.

Le leggi che disciplinano l’elezione deimembri della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica possono esseresottoposte, prima della loro promulga-zione, al giudizio preventivo di legittimitàcostituzionale da parte della Corte costi-tuzionale su ricorso motivato presentatoda almeno un terzo dei componenti di unaCamera, recante l’indicazione degli speci-fici profili di incostituzionalità. La Cortecostituzionale si pronuncia entro il ter-mine di trenta giorni e, fino ad allora,resta sospeso il termine per la promulga-zione della legge. In caso di dichiarazionedi illegittimità costituzionale, la legge nonpuò essere promulgata ».

2. All’articolo 134 della Costituzione,dopo il primo comma è aggiunto il se-guente:

« La Corte costituzionale giudica altresìdella legittimità costituzionale delle leggiche disciplinano l’elezione dei membridella Camera dei deputati e del Senatodella Repubblica ai sensi dell’articolo 73,secondo comma ».

Atti Parlamentari — 94 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 14.

(Modifica dell’articolo 74della Costituzione).

ART. 14.

(Modifica dell’articolo 74della Costituzione).

1. L’articolo 74 della Costituzione èsostituito dal seguente:

1. Identico:

« ART. 74. – Il Presidente della Repub-blica, prima di promulgare la legge, puòcon messaggio motivato alle Camere chie-dere una nuova deliberazione, anche limi-tata a specifiche disposizioni.

« ART. 74. – Il Presidente della Repub-blica, prima di promulgare la legge, puòcon messaggio motivato alle Camere chie-dere una nuova deliberazione.

Qualora la richiesta riguardi la legge diconversione di un decreto adottato anorma dell’articolo 77, il termine per laconversione in legge è differito di trentagiorni.

Identico.

Se la legge o le specifiche disposizionidella legge sono nuovamente approvate,questa deve essere promulgata ».

Se la legge è nuovamente approvata,questa deve essere promulgata ».

Atti Parlamentari — 95 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 15.

(Modifica dell’articolo 75della Costituzione).

ART. 15.

(Modifica dell’articolo 75della Costituzione).

1. L’articolo 75 della Costituzione èsostituito dal seguente:

Identico.

« ART. 75. – È indetto referendum po-polare per deliberare l’abrogazione, totaleo parziale, di una legge o di un atto aventeforza di legge, quando lo richiedono cin-quecentomila elettori o cinque Consigliregionali.

Non è ammesso il referendum per leleggi tributarie e di bilancio, di amnistia edi indulto, di autorizzazione a ratificaretrattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referen-dum tutti gli elettori.

La proposta soggetta a referendum èapprovata se ha partecipato alla votazionela maggioranza degli aventi diritto o, seavanzata da ottocentomila elettori, la mag-gioranza dei votanti alle ultime elezionidella Camera dei deputati, e se è raggiuntala maggioranza dei voti validamenteespressi.

La legge determina le modalità di at-tuazione del referendum ».

Atti Parlamentari — 96 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 16.

(Disposizioni in materiadi decretazione d’urgenza).

ART. 16.

(Disposizioni in materiadi decretazione d’urgenza).

1. All’articolo 77 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al primo comma, le parole: « delleCamere » sono sostituite dalle seguenti:« disposta con legge »;

a) identica;

b) al secondo comma, le parole: « alleCamere che, anche se sciolte, sono appo-sitamente convocate e si riuniscono » sonosostituite dalle seguenti: « alla Camera deideputati che, anche se sciolta, è apposita-mente convocata e si riunisce »;

b) al secondo comma, le parole: « alleCamere che, anche se sciolte, sono appo-sitamente convocate e si riuniscono » sonosostituite dalle seguenti: « alla Camera deideputati, anche quando la funzione legi-slativa è esercitata collettivamente dalledue Camere. La Camera dei deputati,anche se sciolta, è appositamente convo-cata e si riunisce »;

c) al terzo comma, secondo periodo,le parole: « Le Camere possono » sonosostituite dalle seguenti: « La legge può » ele parole: « con legge » sono soppresse;

c) al terzo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « o, nei casi incui il Presidente della Repubblica abbiachiesto, a norma dell’articolo 74, unanuova deliberazione, entro novanta giornidalla loro pubblicazione »;

2) al secondo periodo, le parole:« Le Camere possono » sono sostituite dalleseguenti: « La legge può » e le parole: « conlegge » sono soppresse;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenticommi:

d) identico:

« Il Governo non può, mediante prov-vedimenti provvisori con forza di legge:disciplinare le materie indicate nell’arti-colo 72, quinto comma; reiterare disposi-zioni adottate con decreti non convertiti inlegge e regolare i rapporti giuridici sortisulla base dei medesimi; ripristinare l’ef-ficacia di norme di legge o di atti aventiforza di legge che la Corte costituzionaleha dichiarato illegittimi per vizi non atti-nenti al procedimento.

« Il Governo non può, mediante prov-vedimenti provvisori con forza di legge:disciplinare le materie indicate nell’arti-colo 72, quinto comma, con esclusione, perla materia elettorale, della disciplina del-l’organizzazione del procedimento eletto-rale e dello svolgimento delle elezioni;reiterare disposizioni adottate con decretinon convertiti in legge e regolare i rapportigiuridici sorti sulla base dei medesimi;ripristinare l’efficacia di norme di legge odi atti aventi forza di legge che la Cortecostituzionale ha dichiarato illegittimi pervizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediataapplicazione e di contenuto specifico,omogeneo e corrispondente al titolo.

Identico.

Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L’esame, a norma dell’articolo 70, deidisegni di legge di conversione dei decretiè disposto dal Senato della Repubblicaentro trenta giorni dalla loro presenta-zione alla Camera dei deputati e le pro-poste di modificazione possono essere de-liberate entro dieci giorni dalla data ditrasmissione del testo.

L’esame, a norma dell’articolo 70, terzoe quarto comma, dei disegni di legge diconversione dei decreti è disposto dalSenato della Repubblica entro trentagiorni dalla loro presentazione alla Ca-mera dei deputati. Le proposte di modi-ficazione possono essere deliberate entrodieci giorni dalla data di trasmissione deldisegno di legge di conversione, che deveavvenire non oltre quaranta giorni dallapresentazione.

Nel corso dell’esame dei disegni di leggedi conversione dei decreti non possonoessere approvate disposizioni estranee al-l’oggetto o alle finalità del decreto ».

Identico. »

Atti Parlamentari — 98 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 17.

(Deliberazione dello stato di guerra).

ART. 17.

(Deliberazione dello stato di guerra).

1. L’articolo 78 della Costituzione èsostituito dal seguente:

Identico.

« ART. 78. – La Camera dei deputatidelibera lo stato di guerra e conferisce alGoverno i poteri necessari ».

Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 18.

(Leggi di amnistia e indulto).

ART. 18.

(Leggi di amnistia e indulto).

1. All’articolo 79, primo comma, dellaCostituzione, le parole: « di ciascuna Ca-mera, » sono sostituite dalle seguenti:« della Camera dei deputati, ».

Identico.

Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 19.

(Autorizzazione alla ratificadi trattati internazionali).

ART. 19.

(Autorizzazione alla ratificadi trattati internazionali).

1. All’articolo 80 della Costituzione, leparole: « Le Camere autorizzano » sonosostituite dalle seguenti: « La Camera deideputati autorizza » ed è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Le leggi che auto-rizzano la ratifica dei trattati relativi al-l’appartenenza dell’Italia all’Unione euro-pea sono approvate da entrambe le Ca-mere ».

Identico.

Atti Parlamentari — 101 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 20.

(Inchieste parlamentari).

ART. 20.

(Inchieste parlamentari).

1. L’articolo 82 della Costituzione èsostituito dal seguente:

Identico.

« ART. 82. – La Camera dei deputatipuò disporre inchieste su materie di pub-blico interesse. Il Senato della Repubblicapuò disporre inchieste su materie di pub-blico interesse concernenti le autonomieterritoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nominafra i propri componenti una Commissione.Alla Camera dei deputati la Commissioneè formata in modo da rispecchiare laproporzione dei vari gruppi. La Commis-sione d’inchiesta procede alle indagini eagli esami con gli stessi poteri e le stesselimitazioni dell’autorità giudiziaria ».

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPO II CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO IIDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

MODIFICHE AL TITOLO IIDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 21.

(Modifiche all’articolo 83 della Costituzionein materia di delegati regionali e di quorumper l’elezione del Presidente della Repub-

blica).

ART. 21.

(Modifiche all’articolo 83 della Costituzionein materia di delegati regionali e di quorumper l’elezione del Presidente della Repub-

blica).

1. All’articolo 83 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il secondo comma è abrogato; a) identica;

b) al terzo comma, il secondo periodoè sostituito dai seguenti: « Dopo il quartoscrutinio è sufficiente la maggioranza deitre quinti dell’assemblea. Dopo l’ottavoscrutinio è sufficiente la maggioranza as-soluta ».

b) al terzo comma, il secondo periodoè sostituito dai seguenti: « Dal quinto scru-tinio è sufficiente la maggioranza dei trequinti dell’assemblea. Dal nono scrutinio èsufficiente la maggioranza dei tre quintidei votanti ».

Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 22.

(Disposizioni in tema di elezionedel Presidente della Repubblica).

ART. 22.

(Disposizioni in tema di elezionedel Presidente della Repubblica).

1. All’articolo 85 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al secondo comma, le parole: « e idelegati regionali, » sono soppresse e dopoil primo periodo è aggiunto il seguente:« Quando il Presidente della Camera eser-cita le funzioni del Presidente della Re-pubblica nel caso in cui questi non possaadempierle, il Presidente del Senato con-voca e presiede il Parlamento in sedutacomune »;

b) al terzo comma, il primo periodoè sostituito dal seguente: « Se la Cameradei deputati è sciolta, o manca meno di tremesi alla sua cessazione, l’elezione haluogo entro quindici giorni dalla riunionedella Camera nuova ».

Atti Parlamentari — 104 — Camera dei Deputati

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ART. 23.

(Esercizio delle funzionidel Presidente della Repubblica).

ART. 23.

(Esercizio delle funzionidel Presidente della Repubblica).

1. All’articolo 86 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al primo comma, le parole: « delSenato » sono sostituite dalle seguenti:« della Camera dei deputati »;

b) al secondo comma, le parole: « ilPresidente della Camera dei deputati in-dice » sono sostituite dalle seguenti: « ilPresidente del Senato indice », le parole:« le Camere sono sciolte » sono sostituitedalle seguenti: « la Camera dei deputati èsciolta » e la parola: « loro » è sostituitadalla seguente: « sua ».

Atti Parlamentari — 105 — Camera dei Deputati

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ART. 24.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

ART. 24.

(Scioglimento della Camera dei deputati).

1. All’articolo 88 della Costituzione, ilprimo comma è sostituito dal seguente:

Identico.

« Il Presidente della Repubblica può,sentito il suo Presidente, sciogliere la Ca-mera dei deputati ».

Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati

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CAPO III CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO IIIDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

MODIFICHE AL TITOLO IIIDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 25.

(Fiducia al Governo).

ART. 25.

(Fiducia al Governo).

1. All’articolo 94 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al primo comma, le parole: « delledue Camere » sono sostituite dalle se-guenti: « della Camera dei deputati »;

b) al secondo comma, le parole:« Ciascuna Camera accorda o revoca lafiducia » sono sostituite dalle seguenti: « Lafiducia è accordata o revocata »;

c) al terzo comma, le parole: « alleCamere » sono sostituite dalle seguenti:« innanzi alla Camera dei deputati »;

d) al quarto comma, le parole: « diuna o d’entrambe le Camere » sono sosti-tuite dalle seguenti: « della Camera deideputati »;

e) al quinto comma, dopo la parola:« Camera » sono inserite le seguenti: « deideputati ».

Atti Parlamentari — 107 — Camera dei Deputati

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ART. 26.

(Modifica all’articolo 96della Costituzione).

ART. 26.

(Modifica all’articolo 96della Costituzione).

1. All’articolo 96 della Costituzione, leparole: « del Senato della Repubblica o »sono soppresse.

Identico.

Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati

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ART. 27.

(Modifica all’articolo 97della Costituzione).

1. Il secondo comma dell’articolo 97della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I pubblici uffici sono organizzati se-condo disposizioni di legge, in modo chesiano assicurati il buon andamento, l’im-parzialità e la trasparenza dell’ammini-strazione ».

Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati

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ART. 27.

(Soppressione del CNEL).

ART. 28.

(Soppressione del CNEL).

1. L’articolo 99 della Costituzione èabrogato.

Identico.

Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati

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CAPO IV CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO VDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

MODIFICHE AL TITOLO VDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 28.

(Abolizione delle Province).

ART. 29.

(Abolizione delle Province).

1. All’articolo 114 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al primo comma, le parole: « dalleProvince, » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « leProvince, » sono soppresse.

Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 29.

(Modifica all’articolo 116della Costituzione).

ART. 30.

(Modifica all’articolo 116della Costituzione).

1. All’articolo 116 della Costituzione, ilterzo comma è sostituito dal seguente:

Identico.

« Ulteriori forme e condizioni partico-lari di autonomia, concernenti le materiedi cui all’articolo 117, secondo comma,lettere l), limitatamente all’organizzazionedella giustizia di pace, n), s) e u), limita-tamente al governo del territorio, possonoessere attribuite ad altre Regioni, con leggedello Stato, anche su richiesta delle stesse,sentiti gli enti locali, nel rispetto dei prin-cìpi di cui all’articolo 119, purché laRegione sia in condizione di equilibrio trale entrate e le spese del proprio bilancio.La legge è approvata da entrambe leCamere, sulla base di intesa tra lo Stato ela Regione interessata ».

Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati

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ART. 30.

(Modifica dell’articolo 117della Costituzione).

ART. 31.

(Modifica dell’articolo 117della Costituzione).

1. L’articolo 117 della Costituzione èsostituito dal seguente:

Identico:

« ART. 117. – La potestà legislativa èesercitata dallo Stato e dalle Regioni nelrispetto della Costituzione, nonché dei vin-coli derivanti dall’ordinamento dell’Unioneeuropea e dagli obblighi internazionali.

« ART. 117. – Identico.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelleseguenti materie:

Identico:

a) politica estera e rapporti interna-zionali dello Stato; rapporti dello Statocon l’Unione europea; diritto di asilo econdizione giuridica dei cittadini di Statinon appartenenti all’Unione europea;

a) identica;

b) immigrazione; b) identica;

c) rapporti tra la Repubblica e leconfessioni religiose;

c) identica;

d) difesa e Forze armate; sicurezzadello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

d) identica;

e) moneta, tutela del risparmio emercati finanziari e assicurativi; tuteladella concorrenza; sistema valutario; si-stema tributario e contabile dello Stato;armonizzazione dei bilanci pubblici; coor-dinamento della finanza pubblica e delsistema tributario; perequazione delle ri-sorse finanziarie;

e) moneta, tutela del risparmio emercati finanziari e assicurativi; tutela epromozione della concorrenza; sistema va-lutario; sistema tributario e contabile delloStato; armonizzazione dei bilanci pubblici;coordinamento della finanza pubblica edel sistema tributario; perequazione dellerisorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggielettorali; referendum statali; elezione delParlamento europeo;

f) identica;

g) ordinamento e organizzazione am-ministrativa dello Stato e degli enti pub-blici nazionali; norme sul procedimentoamministrativo e sulla disciplina giuridicadel lavoro alle dipendenze delle ammini-strazioni pubbliche tese ad assicurarnel’uniformità sul territorio nazionale;

g) identica;

h) ordine pubblico e sicurezza, adesclusione della polizia amministrativa lo-cale;

h) identica;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; i) identica;

Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l) giurisdizione e norme processuali;ordinamento civile e penale; giustizia am-ministrativa;

l) identica;

m) determinazione dei livelli essen-ziali delle prestazioni concernenti i diritticivili e sociali che devono essere garantitisu tutto il territorio nazionale; disposizionigenerali e comuni per la tutela dellasalute, per la sicurezza alimentare e per latutela e sicurezza del lavoro;

m) determinazione dei livelli essen-ziali delle prestazioni concernenti i diritticivili e sociali che devono essere garantitisu tutto il territorio nazionale; disposizionigenerali e comuni per la tutela dellasalute; sicurezza alimentare;

n) disposizioni generali e comuni sul-l’istruzione; ordinamento scolastico; istru-zione universitaria e programmazionestrategica della ricerca scientifica e tecno-logica;

n) identica;

o) previdenza sociale, ivi compresa laprevidenza complementare e integrativa;

o) previdenza sociale, ivi compresa laprevidenza complementare e integrativa;tutela e sicurezza del lavoro; politicheattive del lavoro;

p) ordinamento, legislazione eletto-rale, organi di governo e funzioni fonda-mentali di Comuni e Città metropolitane;disposizioni di principio sulle forme asso-ciative dei Comuni;

p) identica;

q) dogane, protezione dei confini na-zionali e profilassi internazionale; com-mercio con l’estero;

q) identica;

r) pesi, misure e determinazione deltempo; coordinamento informativo stati-stico e informatico dei dati dell’ammini-strazione statale, regionale e locale; operedell’ingegno;

r) identica;

s) tutela e valorizzazione dei beniculturali e paesaggistici; ambiente ed eco-sistema; ordinamento sportivo; disposi-zioni generali e comuni sulle attività cul-turali e sul turismo;

s) identica;

t) ordinamento delle professioni edella comunicazione;

t) identica;

u) disposizioni generali e comuni sulgoverno del territorio; sistema nazionale ecoordinamento della protezione civile;

u) identica;

v) produzione, trasporto e distribu-zione nazionali dell’energia;

v) identica;

Atti Parlamentari — 114 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

z) infrastrutture strategiche e grandireti di trasporto e di navigazione di inte-resse nazionale e relative norme di sicu-rezza; porti e aeroporti civili, di interessenazionale e internazionale.

z) identica.

Spetta alle Regioni la potestà legislativain materia di rappresentanza in Parla-mento delle minoranze linguistiche, di pia-nificazione del territorio regionale e mo-bilità al suo interno, di dotazione infra-strutturale, di programmazione e organiz-zazione dei servizi sanitari e sociali, dipromozione dello sviluppo economico lo-cale e organizzazione in ambito regionaledei servizi alle imprese; salva l’autonomiadelle istituzioni scolastiche, in materia diservizi scolastici, di istruzione e forma-zione professionale, di promozione deldiritto allo studio, anche universitario; inmateria di disciplina, per quanto di inte-resse regionale, delle attività culturali,della promozione dei beni ambientali, cul-turali e paesaggistici, di valorizzazione eorganizzazione regionale del turismo, diregolazione, sulla base di apposite inteseconcluse in ambito regionale, delle rela-zioni finanziarie tra gli enti territorialidella Regione per il rispetto degli obiettiviprogrammatici regionali e locali di finanzapubblica, nonché in ogni materia nonespressamente riservata alla competenzaesclusiva dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativain materia di rappresentanza delle mino-ranze linguistiche, di pianificazione delterritorio regionale e mobilità al suo in-terno, di dotazione infrastrutturale, diprogrammazione e organizzazione dei ser-vizi sanitari e sociali, di promozione dellosviluppo economico locale e organizza-zione in ambito regionale dei servizi alleimprese; salva l’autonomia delle istituzioniscolastiche, in materia di servizi scolastici,di istruzione e formazione professionale,di promozione del diritto allo studio, an-che universitario; in materia di disciplina,per quanto di interesse regionale, delleattività culturali, della promozione deibeni ambientali, culturali e paesaggistici,di valorizzazione e organizzazione regio-nale del turismo, di regolazione, sulla basedi apposite intese concluse in ambito re-gionale, delle relazioni finanziarie tra glienti territoriali della Regione per il ri-spetto degli obiettivi programmatici regio-nali e locali di finanza pubblica, nonché inogni materia non espressamente riservataalla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge delloStato può intervenire in materie non ri-servate alla legislazione esclusiva quandolo richieda la tutela dell’unità giuridica oeconomica della Repubblica, ovvero la tu-tela dell’interesse nazionale.

Identico.

Le Regioni e le Province autonome diTrento e di Bolzano, nelle materie di lorocompetenza, partecipano alle decisioni di-rette alla formazione degli atti normatividell’Unione europea e provvedono all’at-tuazione e all’esecuzione degli accordi in-ternazionali e degli atti dell’Unione euro-pea, nel rispetto delle norme di procedurastabilite con legge dello Stato, che disci-plina le modalità di esercizio del poteresostitutivo in caso di inadempienza.

Identico.

Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La potestà regolamentare spetta alloStato e alle Regioni secondo le rispettivecompetenze legislative. È fatta salva lafacoltà dello Stato di delegare alle Regionil’esercizio di tale potestà nelle materie efunzioni di competenza legislativa esclu-siva. I Comuni e le Città metropolitanehanno potestà regolamentare in ordinealla disciplina dell’organizzazione e dellosvolgimento delle funzioni loro attribuite,nel rispetto della legge statale o regionale.

Identico.

Le leggi regionali rimuovono ogni osta-colo che impedisce la piena parità degliuomini e delle donne nella vita sociale,culturale ed economica e promuovono laparità di accesso tra donne e uomini allecariche elettive.

Identico.

La legge regionale ratifica le intese dellaRegione con altre Regioni per il miglioreesercizio delle proprie funzioni, anche conindividuazione di organi comuni.

Identico.

Nelle materie di sua competenza la Re-gione può concludere accordi con Stati eintese con enti territoriali interni ad altroStato, nei casi e con le forme disciplinati daleggi dello Stato ».

Identico ».

Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 31.

(Modifiche all’articolo 118della Costituzione).

ART. 32.

(Modifiche all’articolo 118della Costituzione).

1. All’articolo 118 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al primo comma, la parola: « Pro-vince, » è soppressa;

b) dopo il primo comma è inserito ilseguente:

« Le funzioni amministrative sono eser-citate in modo da assicurare la semplifi-cazione e la trasparenza dell’azione am-ministrativa, secondo criteri di efficienza edi responsabilità degli amministratori »;

c) al secondo comma, le parole: « , leProvince » sono soppresse;

d) al terzo comma, le parole: « nellamateria della tutela dei beni culturali »sono sostituite dalle seguenti: « in materiadi tutela dei beni culturali e paesaggistici »;

e) al quarto comma, la parola: « ,Province » è soppressa.

Atti Parlamentari — 117 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 32.

(Modifica dell’articolo 119della Costituzione).

ART. 33.

(Modifica dell’articolo 119della Costituzione).

1. L’articolo 119 della Costituzione èsostituito dal seguente:

Identico.

« ART. 119. – I Comuni, le Città me-tropolitane e le Regioni hanno autonomiafinanziaria di entrata e di spesa, nel ri-spetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, econcorrono ad assicurare l’osservanza deivincoli economici e finanziari derivantidall’ordinamento dell’Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e leRegioni hanno risorse autonome. Stabili-scono e applicano tributi ed entrate proprie dispongono di compartecipazioni al get-tito di tributi erariali riferibile al loroterritorio, in armonia con la Costituzionee secondo quanto disposto dalla legge delloStato ai fini del coordinamento della fi-nanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondoperequativo, senza vincoli di destinazione,per i territori con minore capacità fiscaleper abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui aicommi precedenti assicurano il finanzia-mento integrale delle funzioni pubblichedei Comuni, delle Città metropolitane edelle Regioni, sulla base di indicatori diriferimento di costo e di fabbisogno chepromuovono condizioni di efficienza.

Per promuovere lo sviluppo economico,la coesione e la solidarietà sociale, perrimuovere gli squilibri economici e sociali,per favorire l’effettivo esercizio dei dirittidella persona, o per provvedere a scopidiversi dal normale esercizio delle lorofunzioni, lo Stato destina risorse aggiun-tive ed effettua interventi speciali in favoredi determinati Comuni, Città metropoli-tane e Regioni.

Atti Parlamentari — 118 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I Comuni, le Città metropolitane e leRegioni hanno un proprio patrimonio,attribuito secondo i princìpi generali de-terminati dalla legge dello Stato. Possonoricorrere all’indebitamento solo per finan-ziare spese di investimento, con la conte-stuale definizione di piani di ammorta-mento e a condizione che per il complessodegli enti di ciascuna Regione sia rispet-tato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ognigaranzia dello Stato sui prestiti dagli stessicontratti ».

Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 33.

(Modifica all’articolo 120della Costituzione).

ART. 34.

(Modifica all’articolo 120della Costituzione).

1. All’articolo 120, secondo comma,della Costituzione, dopo le parole: « IlGoverno » sono inserite le seguenti: « ,acquisito, salvi i casi di motivata urgenza,il parere del Senato della Repubblica, chedeve essere reso entro quindici giorni dallarichiesta, » e sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « e stabilisce i casi diesclusione dei titolari di organi di governoregionali e locali dall’esercizio delle rispet-tive funzioni quando è stato accertato lostato di grave dissesto finanziario del-l’ente ».

Identico.

Atti Parlamentari — 120 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 34.

(Limiti agli emolumenti dei componentidegli organi regionali).

ART. 35.

(Limiti agli emolumenti dei componentidegli organi regionali).

1. All’articolo 122, primo comma, dellaCostituzione, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « e i relativi emolumentinel limite dell’importo di quelli attribuitiai sindaci dei Comuni capoluogo di Re-gione ».

Identico.

Atti Parlamentari — 121 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 35.

(Soppressione della Commissioneparlamentare per le questioni regionali).

ART. 36.

(Soppressione della Commissioneparlamentare per le questioni regionali).

1. All’articolo 126, primo comma, dellaCostituzione, l’ultimo periodo è sostituitodal seguente: « Il decreto è adottato previoparere del Senato della Repubblica ».

Identico.

Atti Parlamentari — 122 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPO V CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO VIDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

MODIFICHE AL TITOLO VIDELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 36.

(Elezione dei giudicidella Corte costituzionale).

ART. 37.

(Elezione dei giudicidella Corte costituzionale).

1. All’articolo 135 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’articolo 135, settimo comma,della Costituzione, la parola: « senatore » èsostituita dalla seguente: « deputato ».

a) il primo comma è sostituito dalseguente:

« La Corte costituzionale è composta diquindici giudici, dei quali un terzo nomi-nati dal Presidente della Repubblica, unterzo dalle supreme magistrature ordina-ria ed amministrative, tre dalla Cameradei deputati e due dal Senato della Re-pubblica »;

b) al settimo comma, la parola: « se-natore » è sostituita dalla seguente: « de-putato ».

Atti Parlamentari — 123 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPO VI CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37.

(Disposizioni consequenzialie di coordinamento).

ART. 38.

(Disposizioni consequenzialie di coordinamento).

1. All’articolo 48, terzo comma, dellaCostituzione, le parole: « delle Camere »sono sostituite dalle seguenti: « della Ca-mera dei deputati ».

1. Identico.

2. L’articolo 58 della Costituzione èabrogato.

2. Identico.

3. L’articolo 61 della Costituzione èsostituito dal seguente:

3. Identico.

« ART. 61. – L’elezione della nuovaCamera dei deputati ha luogo entro set-tanta giorni dalla fine della precedente. Laprima riunione ha luogo non oltre ilventesimo giorno dall’elezione.

Finché non sia riunita la nuova Cameradei deputati sono prorogati i poteri dellaprecedente ».

4. All’articolo 62 della Costituzione, ilterzo comma è abrogato.

4. Identico.

5. All’articolo 73, secondo comma, dellaCostituzione, le parole: « Se le Camere,ciascuna a maggioranza assoluta dei pro-pri componenti, ne dichiarano » sono so-stituite dalle seguenti: « Se la Camera deideputati, a maggioranza assoluta dei suoicomponenti, ne dichiara ».

5. Identico.

6. All’articolo 81 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

6. Identico.

a) al secondo comma, le parole:« delle Camere » sono sostituite dalle se-guenti: « della Camera dei deputati » e laparola: « rispettivi » è sostituita dalla se-guente: « suoi »;

b) al quarto comma, le parole: « LeCamere ogni anno approvano » sono so-stituite dalle seguenti: « La Camera deideputati ogni anno approva »;

c) al sesto comma, le parole: « diciascuna Camera, » sono sostituite dalleseguenti: « della Camera dei deputati, ».

Atti Parlamentari — 124 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7. All’articolo 87 della Costituzionesono apportate le seguenti modificazioni:

7. Identico.

a) al terzo comma, le parole: « dellenuove Camere » sono sostituite dalle se-guenti: « della nuova Camera dei deputati »;

b) all’ottavo comma, le parole: « delleCamere » sono sostituite dalle seguenti:« della Camera dei deputati. Ratifica itrattati relativi all’appartenenza dell’Italiaall’Unione europea, previa l’autorizzazionedi entrambe le Camere »;

c) al nono comma, le parole: « dalleCamere » sono sostituite dalle seguenti:« dalla Camera dei deputati ».

8. La rubrica del titolo V della parte IIdella Costituzione è sostituita dalla se-guente: « Le Regioni, le Città metropolitanee i Comuni ».

8. Identico.

9. All’articolo 120, secondo comma,della Costituzione, le parole: « , delle Pro-vince » sono soppresse.

9. All’articolo 120, secondo comma,della Costituzione, dopo le parole: « , delleProvince » sono inserite le seguenti: « au-tonome di Trento e di Bolzano ».

10. All’articolo 121, secondo comma,della Costituzione, le parole: « alle Ca-mere » sono sostituite dalle seguenti: « allaCamera dei deputati ».

10. Identico.

11. All’articolo 122, secondo comma,della Costituzione, le parole: « ad una delleCamere del Parlamento » sono sostituitedalle seguenti: « alla Camera dei deputati ».

11. Identico.

12. All’articolo 132, secondo comma,della Costituzione, le parole: « della Provin-cia o delle Province interessate e » sono sop-presse e le parole: « Province e Comuni, »sono sostituite dalle seguenti: « i Comuni, ».

12. Identico.

13. All’articolo 133 della Costituzione, ilprimo comma è abrogato.

13. Identico.

14. Il comma 2 dell’articolo 12 della leggecostituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e succes-sive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Il Comitato di cui al comma 1 èpresieduto dal Presidente della Giuntadella Camera dei deputati ».

15. All’articolo 5, comma 1, secondoperiodo, della legge costituzionale 16 gen-naio 1989, n. 1, le parole: « al Senato dellaRepubblica » sono sostituite dalle seguenti:« alla Camera dei deputati ».

Atti Parlamentari — 125 — Camera dei Deputati

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ART. 38.

(Disposizioni transitorie).

ART. 39.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione e sinoalla data di entrata in vigore della legge dicui all’articolo 57, sesto comma, dellaCostituzione, come modificato dall’articolo2 della presente legge costituzionale, perl’elezione del Senato della Repubblica, neiConsigli regionali e della Provincia auto-noma di Trento, ogni consigliere può vo-tare per una sola lista di candidati, for-mata da consiglieri e da sindaci dei ri-spettivi territori. Al fine dell’assegnazionedei seggi a ciascuna lista di candidati sidivide il numero dei voti espressi per ilnumero dei seggi attribuiti e si ottiene ilquoziente elettorale. Si divide poi per talequoziente il numero dei voti espressi infavore di ciascuna lista di candidati. I seggisono assegnati a ciascuna lista di candidatiin numero pari ai quozienti interi ottenuti,secondo l’ordine di presentazione nellalista dei candidati medesimi, e i seggiresidui sono assegnati alle liste che hannoconseguito i maggiori resti; a parità diresti, il seggio è assegnato alla lista chenon ha ottenuto seggi o, in mancanza, aquella che ha ottenuto il numero minoredi seggi. Per la lista che ha ottenuto ilmaggior numero di voti, può essere eser-citata l’opzione per l’elezione del sindacoo, in alternativa, di un consigliere, nel-l’ambito dei seggi spettanti. In caso dicessazione di un senatore dalla carica diconsigliere o di sindaco, è proclamatoeletto rispettivamente il consigliere o sin-daco primo tra i non eletti della stessalista.

1. Identico.

Atti Parlamentari — 126 — Camera dei Deputati

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2. Quando, in base all’ultimo censi-mento generale della popolazione, il nu-mero di senatori spettanti a una Regione,ai sensi dell’articolo 57 della Costituzione,come modificato dall’articolo 2 della pre-sente legge costituzionale, è diverso daquello risultante in base al censimentoprecedente, il Consiglio regionale elegge isenatori nel numero corrispondente all’ul-timo censimento, anche in deroga al primocomma del medesimo articolo 57 dellaCostituzione. Si applicano in ogni caso ledisposizioni di cui al comma 1.

2. Identico.

3. Nella legislatura in corso alla data dientrata in vigore della presente legge co-stituzionale, sciolte entrambe le Camere,non si procede alla convocazione dei co-mizi elettorali per il rinnovo del Senatodella Repubblica.

3. Identico.

4. Fino alla data di entrata in vigoredella legge di cui all’articolo 57, sestocomma, della Costituzione, come modifi-cato dall’articolo 2 della presente leggecostituzionale, la prima costituzione delSenato della Repubblica ha luogo, in basealle disposizioni del presente articolo, en-tro dieci giorni dalla data della primariunione della Camera dei deputati suc-cessiva alle elezioni svolte dopo la data dientrata in vigore della presente legge co-stituzionale. Qualora alla data di svolgi-mento delle elezioni della Camera deideputati di cui al periodo precedente sisvolgano anche elezioni di Consigli regio-nali o dei Consigli delle Province auto-nome di Trento e di Bolzano, i medesimiConsigli sono convocati in collegio eletto-rale entro tre giorni dal loro insediamento.

4. Identico.

5. I senatori eletti sono proclamati dalPresidente della Giunta regionale o pro-vinciale.

5. Identico.

6. La legge di cui all’articolo 57, sestocomma, della Costituzione, come modifi-cato dall’articolo 2 della presente leggecostituzionale, è approvata entro sei mesidalla data di svolgimento delle elezionidella Camera dei deputati di cui alcomma 4.

6. Identico.

Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati

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7. I senatori a vita in carica alla datadi entrata in vigore della presente leggecostituzionale permangono nella stessacarica, ad ogni effetto, quali membri delSenato della Repubblica.

7. Identico.

8. Le disposizioni dei regolamenti par-lamentari vigenti alla data di entrata invigore della presente legge costituzionalecontinuano ad applicarsi, in quanto com-patibili, fino alla data di entrata in vigoredelle loro modificazioni, adottate secondoi rispettivi ordinamenti dalla Camera deideputati e dal Senato della Repubblica,conseguenti alla medesima legge costitu-zionale.

8. Identico.

9. Fino all’adeguamento del regola-mento della Camera dei deputati aquanto previsto dall’articolo 72, settimocomma, della Costituzione, come modifi-cato dall’articolo 12 della presente leggecostituzionale, in ogni caso il differimentodel termine previsto dal medesimo arti-colo non può essere inferiore a diecigiorni.

9. In sede di prima applicazione del-l’articolo 135 della Costituzione, comemodificato dall’articolo 36 della presentelegge costituzionale, alla cessazione dallacarica dei giudici della Corte costituzio-nale nominati dal Parlamento in sedutacomune, le nuove nomine sono attribuitealternativamente, nell’ordine, alla Cameradei deputati e al Senato della Repubblica.

Soppresso

10. Le leggi delle regioni adottate aisensi dell’articolo 117, terzo e quartocomma, della Costituzione, nel testo vi-gente fino alla data di entrata in vigoredella presente legge costituzionale, conti-nuano ad applicarsi fino alla data dientrata in vigore delle leggi adottate aisensi dell’articolo 117, secondo e terzocomma, della Costituzione, come modifi-cato dall’articolo 30 della presente leggecostituzionale.

10. Le leggi delle regioni adottate aisensi dell’articolo 117, terzo e quartocomma, della Costituzione, nel testo vi-gente fino alla data di entrata in vigoredella presente legge costituzionale, conti-nuano ad applicarsi fino alla data dientrata in vigore delle leggi adottate aisensi dell’articolo 117, secondo e terzocomma, della Costituzione, come modifi-cato dall’articolo 31 della presente leggecostituzionale.

11. Le disposizioni di cui al capo IVdella presente legge costituzionale non siapplicano alle Regioni a statuto specialee alle Province autonome di Trento e diBolzano fino all’adeguamento dei rispet-tivi statuti sulla base di intese con lemedesime Regioni e Province autonome.

11. Identico.

Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati

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12. La Regione autonoma Valle d’Ao-sta/Vallée d’Aoste esercita le funzioniprovinciali già attribuite alla data di en-trata in vigore della presente legge co-stituzionale.

12. Identico.

Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati

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ART. 39.

(Disposizioni finali).

ART. 40.

(Disposizioni finali).

1. Il Consiglio nazionale dell’economiae del lavoro (CNEL) è soppresso. Entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge costituzionale, il Pre-sidente del Consiglio dei ministri, su pro-posta del Ministro per la semplificazione ela pubblica amministrazione, d’intesa conil Ministro dell’economia e delle finanze,nomina, con proprio decreto, un commis-sario straordinario cui è affidata la ge-stione provvisoria del CNEL, per la liqui-dazione del suo patrimonio e per la rial-locazione delle risorse umane e strumen-tali presso la Corte dei conti, nonché pergli altri adempimenti conseguenti alla sop-pressione. All’atto dell’insediamento delcommissario straordinario decadono dal-l’incarico gli organi del CNEL e i suoicomponenti per ogni funzione di istituto,compresa quella di rappresentanza.

Identico.

2. Non possono essere corrisposti rim-borsi o analoghi trasferimenti monetarirecanti oneri a carico della finanza pub-blica in favore dei gruppi politici presentinei Consigli regionali.

Atti Parlamentari — 130 — Camera dei Deputati

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3. Tenuto conto di quanto dispostodalla presente legge costituzionale, entro lalegislatura in corso alla data della suaentrata in vigore, la Camera dei deputati eil Senato della Repubblica provvedono,secondo criteri di efficienza e razionaliz-zazione, all’integrazione funzionale delleamministrazioni parlamentari, medianteservizi comuni, impiego coordinato di ri-sorse umane e strumentali e ogni altraforma di collaborazione. A tal fine èistituito il ruolo unico dei dipendenti delParlamento, formato dal personale diruolo delle due Camere, che adottano unostatuto unico del personale dipendente, nelquale sono raccolte e coordinate le dispo-sizioni già vigenti nei rispettivi ordina-menti e stabilite le procedure per le mo-dificazioni successive da approvare in con-formità ai princìpi di autonomia, impar-zialità e accesso esclusivo e diretto conapposito concorso. Le Camere definisconoaltresì di comune accordo le norme cheregolano i contratti di lavoro alle dipen-denze delle formazioni organizzate deimembri del Parlamento, previste dai re-golamenti. Restano validi a ogni effetto irapporti giuridici, attivi e passivi, instau-rati anche con i terzi.

4. Per gli enti di area vasta, tenutoconto anche delle aree montane, fatti salvii profili ordinamentali generali relativi aglienti di area vasta definiti con legge delloStato, le ulteriori disposizioni in materiasono adottate con legge regionale. Il mu-tamento delle circoscrizioni delle Cittàmetropolitane è stabilito con legge dellaRepubblica, su iniziativa dei Comuni, sen-tita la Regione.

Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati

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5. Fermo restando quanto stabilito dal-l’articolo 59, primo comma, della Costitu-zione, i senatori di cui al medesimo arti-colo 59, secondo comma, come sostituitodall’articolo 3 della presente legge costi-tuzionale, non possono eccedere, in ognicaso, il numero complessivo di cinque,tenuto conto della permanenza in caricadei senatori a vita già nominati alla datadi entrata in vigore della presente leggecostituzionale. Lo stato e le prerogative deisenatori di diritto e a vita restano regolatisecondo le disposizioni già vigenti alla datadi entrata in vigore della presente leggecostituzionale.

6. I senatori della Provincia autonomadi Bolzano/Autonome Provinz Bozen sonoeletti tenendo conto della consistenza deigruppi linguistici in base all’ultimo censi-mento. In sede di prima applicazione ogniconsigliere può votare per due liste dicandidati, formate ciascuna da consiglierie da sindaci dei rispettivi territori.

Atti Parlamentari — 132 — Camera dei Deputati

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ART. 40.

(Entrata in vigore).

ART. 41.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge costituzionale en-tra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-ficiale successiva alla promulgazione. Ledisposizioni della presente legge costitu-zionale si applicano a decorrere dallalegislatura successiva allo scioglimento dientrambe le Camere, salvo quelle previstedagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39,commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediataapplicazione.

1. La presente legge costituzionale en-tra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-ficiale successiva alla promulgazione. Ledisposizioni della presente legge costitu-zionale si applicano a decorrere dallalegislatura successiva allo scioglimento dientrambe le Camere, salvo quelle previstedagli articoli 28, 35, 39, commi 3 e 7, e 40,commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediataapplicazione.

Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati

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PAGINA BIANCA

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