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N. 1167-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI) dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA) dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA) dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI) dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI) e dal Ministro della giustizia (ALFANO) (V. Stampato Camera n. 1441-quater) approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2008 (V. Stampato n. 1167) modificato dal Senato della Repubblica il 26 novembre 2009 (V. Stampato Camera n. 1441-quater-B) nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2010 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1º febbraio 2010 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche ´ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

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N. 1167-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)

dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (BRUNETTA)

dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)

e dal Ministro della giustizia (ALFANO)

(V. Stampato Camera n. 1441-quater)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 ottobre 2008

(V. Stampato n. 1167)

modificato dal Senato della Repubblica il 26 novembre 2009

(V. Stampato Camera n. 1441-quater-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2010

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 1º febbraio 2010

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione

di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,

di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato,

di occupazione femminile, nonche misure contro il lavoro sommerso

e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1167-B– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputati

—— ——

Art. 1. Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione della

disciplina in tema di lavori usuranti)

(Delega al Governo per la revisione della

disciplina in tema di lavori usuranti)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrotre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o piu decreti legislativi diriassetto normativo, al fine di concedere ailavoratori dipendenti impegnati in particolarilavori o attivita e che maturano i requisiti perl’accesso al pensionamento a decorrere dal 1ºgennaio 2008 la possibilita di conseguire, sudomanda, il diritto al pensionamento anti-cipato con requisiti inferiori a quelli previstiper la generalita dei lavoratori dipendenti,secondo i princıpi e criteri direttivi di cuiall’articolo 1, comma 3, della legge 24 di-cembre 2007, n. 247. Restano ferme le mo-dalita procedurali per l’emanazione dei pre-detti decreti legislativi indicate nei commi 90e 91 e le norme di copertura finanziaria di cuial comma 92 del citato articolo 1 della legge24 dicembre 2007, n. 247.

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrotre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o piu decreti legislativi diriassetto normativo, al fine di concedere ailavoratori dipendenti impegnati in particolarilavori o attivita e che maturano i requisiti perl’accesso al pensionamento a decorrere dal 1ºgennaio 2008 la possibilita di conseguire, sudomanda, il diritto al pensionamento anti-cipato con requisiti inferiori a quelli previstiper la generalita dei lavoratori dipendenti,secondo i princıpi e criteri direttivi di cuiall’articolo 1, comma 3, lettere da a) a f),della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Re-stano ferme le modalita procedurali per l’e-manazione dei predetti decreti legislativi in-dicate nei commi 90 e 91 e le norme di co-pertura finanziaria di cui al comma 92 delcitato articolo 1 della legge 24 dicembre2007, n. 247.

2. I princıpi e criteri direttivi di cui al-l’articolo 1, comma 3, della legge 24 dicem-bre 2007, n. 247, nel cui rispetto il Governo edelegato ad adottare la revisione della disci-plina in tema di lavori usuranti di cui alcomma 1, sono integrati da una clausola disalvaguardia idonea a garantire un meccani-smo di priorita nella decorrenza dei tratta-menti pensionistici qualora, nell’ambito dellafunzione di accertamento del diritto al bene-ficio, emergano scostamenti tra il numero didomande accolte e la copertura finanziaria adisposizione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1recano, ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, unaclausola di salvaguardia, volta a prevedereche, qualora nell’ambito della funzione diaccertamento del diritto al beneficio emerga-no scostamenti tra gli oneri derivanti dalledomande accolte e la copertura finanziariaprevista, trovi applicazione un criterio dipriorita, in ragione della maturazione deirequisiti agevolati, e, a parita degli stessi,della data di presentazione della domanda,nella decorrenza dei trattamenti pensioni-stici.

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1167-B– 3 –

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Art. 2. Art. 2.

(Delega al Governo per la riorganizzazionedegli enti vigilati dal Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali)

(Delega al Governo per la riorganizzazionedegli enti vigilati dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali e dal Ministero della

salute)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrododici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, uno o piu decreti legi-slativi finalizzati alla riorganizzazione deglienti, istituti e societa vigilati dal Ministero dellavoro, della salute e delle politiche socialinonche alla ridefinizione del rapporto di vi-gilanza del Ministero del lavoro, della salutee delle politiche sociali sugli stessi enti, isti-tuti e societa, ferme restando la loro auto-nomia di ricerca e le funzioni loro attribuite,in base ai seguenti princıpi e criteri direttivi:

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrododici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, uno o piu decreti legi-slativi finalizzati alla riorganizzazione deglienti, istituti e societa vigilati dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali e dal Mini-stero della salute nonche alla ridefinizionedel rapporto di vigilanza dei predetti Mini-steri sugli stessi enti, istituti e societa ri-spettivamente vigilati, ferme restando la loroautonomia di ricerca e le funzioni loro at-tribuite, in base ai seguenti princıpi e criteridirettivi:

a) semplificazione e snellimento del-l’organizzazione e della struttura ammini-strativa degli enti, istituti e societa vigilati,adeguando le stesse ai princıpi di efficacia,efficienza ed economicita dell’attivita ammi-nistrativa e all’organizzazione del Ministerodel lavoro, della salute e delle politiche so-ciali, prevedendo, ferme restando le specifi-che disposizioni vigenti per il relativo perso-nale in servizio alla data di entrata in vigoredella presente legge, il riordino delle com-petenze dell’Istituto per lo sviluppo dellaformazione professionale dei lavoratori, del-l’Istituto per gli affari sociali e della societaItalia Lavoro Spa, nonche il riordino delsistema degli enti e delle amministrazioni edegli enti statali aventi compiti di vigilanzae controllo in materia di sicurezza e salutenei luoghi di lavoro, prevedendo l’unifica-zione delle attuali attivita, sottoposte ad ununico coordinamento;

a) semplificazione e snellimento del-l’organizzazione e della struttura ammini-strativa degli enti, istituti e societa vigilati,adeguando le stesse ai princıpi di efficacia,efficienza ed economicita dell’attivita ammi-nistrativa e all’organizzazione, rispettiva-mente, del Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali e del Ministero della salute,prevedendo, ferme restando le specifiche di-sposizioni vigenti per il relativo personale inservizio alla data di entrata in vigore dellapresente legge, il riordino delle competenzedell’Istituto per lo sviluppo della formazioneprofessionale dei lavoratori, dell’Istituto pergli affari sociali e della societa Italia LavoroSpa;

b) razionalizzazione e ottimizzazionedelle spese e dei costi di funzionamento,previa riorganizzazione dei relativi centri di

b) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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spesa e mediante adeguamento dell’orga-nizzazione e della struttura amministrativadegli enti e istituti vigilati ai princıpi e alleesigenze di razionalizzazione di cui al-l’articolo 1, comma 404, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, riconoscendo il valorestrategico degli istituti preposti alla tuteladella salute dei cittadini;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanzatra il Ministero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali e gli enti e istituti vigilati,prevedendo, in particolare, per il Ministerodel lavoro, della salute e delle politiche so-ciali la possibilita di emanare indirizzi e di-rettive nei confronti degli enti o istituti sot-toposti alla sua vigilanza e per l’Istituto na-zionale per l’assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro (INAIL) la possibilita diemanare, nel quadro dei predetti indirizzi edirettive del Ministero, specifiche direttiveall’Istituto superiore per la prevenzione e lasicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materiadella sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine diassicurare, anche attraverso la previsione diappositi modelli organizzativi a tale scopofinalizzati, l’effettivo coordinamento in ma-teria previsto dall’articolo 9 del decreto le-gislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalitadelle attivita di ricerca svolte dall’ISPESLrispetto agli obiettivi definiti a livello nazio-nale;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanzatra il Ministero del lavoro e delle politichesociali, il Ministero della salute e gli enti eistituti vigilati, prevedendo, in particolare, peri predetti ministeri la possibilita di emanareindirizzi e direttive nei confronti degli enti oistituti sottoposti alla loro vigilanza e, perl’Istituto nazionale per l’assicurazione controgli infortuni sul lavoro (INAIL), la compe-tenza ad emanare, nel quadro degli indirizzie delle direttive adottati dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministero della salute, specifiche di-rettive all’Istituto superiore per la prevenzio-ne e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sullamateria della sicurezza dei luoghi di lavoro,al fine di assicurare, anche attraverso la pre-visione di appositi modelli organizzativi atale scopo finalizzati, l’effettivo coordina-mento in materia previsto dall’articolo 9 deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e lafunzionalita delle attivita di ricerca svoltedall’ISPESL rispetto agli obiettivi definiti alivello nazionale;

d) organizzazione del Casellario cen-trale infortuni, nel rispetto delle attualimodalita di finanziamento, secondo ilprincipio di autonomia funzionale, da per-seguire in base ai criteri di cui alle letterea) e b) del presente comma;

d) previsione dell’obbligo degli enti eistituti vigilati di adeguare i propri statuti alledisposizioni dei decreti legislativi emanati inattuazione del presente articolo, entro il ter-mine di sei mesi dalla data di entrata in vigoredegli stessi.

e) identica.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono emanati su proposta del Ministro dellavoro, della salute e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, con il Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, con il Mi-nistro dello sviluppo economico, nonche conil Ministro della difesa limitatamente al de-creto legislativo relativo alla riorganizzazionedella Croce rossa italiana, sentite le orga-nizzazioni sindacali maggiormente rap-presentative e previo parere della Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivemodificazioni, che si esprime entro trentagiorni dalla data di trasmissione dei relativischemi; decorso tale termine, il Governo puocomunque procedere. Successivamente, glischemi sono trasmessi alle Camere per l’ac-quisizione del parere delle competenti Com-missioni parlamentari, che si esprimono entroquaranta giorni dall’assegnazione; decorsotale termine i decreti legislativi possono es-sere comunque emanati. Qualora il termineper l’espressione del parere parlamentare dicui al presente comma scada nei trenta giorniche precedono la scadenza del termine perl’adozione dei decreti legislativi di cui alcomma 1, quest’ultimo e prorogato di duemesi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono emanati su proposta del Ministro dellavoro e delle politiche sociali ovvero delMinistro della salute, ciascuno in relazionealla propria competenza, di concerto ri-spettivamente, con il Ministro della salute econ il Ministro del lavoro e delle politichesociali, nonche con il Ministro dell’economiae delle finanze, con il Ministro per la pubblicaamministrazione e l’innovazione, con il Mi-nistro dello sviluppo economico, nonche conil Ministro della difesa limitatamente al de-creto legislativo relativo alla riorganizzazionedella Croce rossa italiana, sentite le orga-nizzazioni sindacali maggiormente rap-presentative e previo parere della Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto le-gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivemodificazioni, che si esprime entro trentagiorni dalla data di trasmissione dei relativischemi; decorso tale termine, il Governo puocomunque procedere. Successivamente, glischemi sono trasmessi alle Camere per l’ac-quisizione del parere delle competenti Com-missioni parlamentari, che si esprimono entroquaranta giorni dall’assegnazione; decorsotale termine, i decreti legislativi possono es-sere comunque emanati. Qualora il termineper l’espressione del parere parlamentare dicui al presente comma scada nei trenta giorniche precedono la scadenza del termine perl’adozione dei decreti legislativi di cui alcomma 1, quest’ultimo e prorogato di duemesi.

3. L’adozione dei decreti legislativi attua-tivi della delega di cui al presente articolonon deve comportare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

3. Identico.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge si procede alriordino degli organi collegiali e degli altriorganismi istituiti con legge o con regola-mento nell’amministrazione centrale dellasalute, mediante l’emanazione di regolamenti

4. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel ri-spetto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni orga-nizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenzedelle strutture che svolgono funzioni omoge-nee;

c) limitazione del numero delle strutture,anche mediante la loro eventuale unificazio-ne, a quelle strettamente indispensabili al-l’adempimento delle funzioni riguardanti latutela della salute;

d) diminuzione del numero dei compo-nenti degli organismi.

Art. 3. Soppresso

(Direttori scientifici degli Istituti di ricoveroe cura a carattere scientifico)

1. Al comma 3, primo periodo, del-l’articolo 11 del decreto legislativo 16 ot-tobre 2003, n. 288, le parole: «direttorescientifico,» sono soppresse.

2. Al comma 818 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:«del direttore scientifico,» sono soppresse.

3. All’articolo 11 del decreto legislativo16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3 eaggiunto il seguente:

«3-bis. Il rapporto di lavoro del direttorescientifico puo essere a carattere esclusivoo non esclusivo delle prestazioni ed e re-golato da un contratto di diritto privato,nell’ambito delle risorse di cui al-l’autorizzazione di spesa relativa al Mini-stero del lavoro, della salute e delle politi-che sociali, di cui all’articolo 12 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, comedeterminata dalla Tabella C allegata allalegge finanziaria, specificamente destinateagli Istituti. Qualora il direttore scientifico

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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sia lavoratore dipendente, l’assunzionedell’incarico in regime di rapporto esclu-sivo determina il suo collocamento inaspettativa senza assegni e il diritto almantenimento del posto. In caso di rap-porto non esclusivo, l’assunzione avvienenel rispetto dell’ordinamento giuridicodell’amministrazione di appartenenza».

Art. 4. Art. 3.

(Commissione per la vigilanza ed il controllosul doping e per la tutela della salute nelle

attivita sportive)

(Commissione per la vigilanza ed il controllosul doping e per la tutela della salute nelle

attivita sportive)

1. All’articolo 3 della legge 14 dicembre2000, n. 376, dopo il comma 2, e inserito ilseguente:

1. Identico:

«2-bis. La Commissione e composta da: «2-bis. I componenti della Commissionesono designati tra persone di comprovataesperienza professionale nelle materie dicui al comma 1, secondo le seguenti mo-dalita:

a) cinque componenti designati dal Mi-nistro del lavoro, della salute e delle politi-che sociali o suo delegato, di cui uno confunzioni di presidente;

a) cinque componenti designati dal Mi-nistro della salute o suo delegato, di cui unocon funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dal Sot-tosegretario alla Presidenza del Consiglio deiministri con delega allo sport, di cui uno confunzioni di vice presidente;

b) identica;

c) tre componenti designati dalla Con-ferenza dei presidenti delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano;

c) identica;

d) un componente designato dal CONI; d) identica;

e) un componente designato dall’Istitutosuperiore di sanita;

e) identica;

f) un ufficiale del Comando carabinieriper la tutela della salute designato dal Co-mandante».

f) identica».

2. Il comma 2 dell’articolo 2 del regola-mento di cui al decreto del Presidente della

2. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, e abro-gato.

Art. 5. Art. 4.

(Misure contro il lavoro sommerso) (Misure contro il lavoro sommerso)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 22 feb-braio 2002, n. 12, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 3 e sostituito dal seguente: a) identica;

«3. Ferma restando l’applicazione dellesanzioni gia previste dalla normativa in vi-gore, in caso di impiego di lavoratori su-bordinati senza preventiva comunicazione diinstaurazione del rapporto di lavoro da partedel datore di lavoro privato, con la solaesclusione del datore di lavoro domestico, siapplica altresı la sanzione amministrativa daeuro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavo-ratore irregolare, maggiorata di euro 150 perciascuna giornata di lavoro effettivo. L’im-porto della sanzione e da euro 1.000 a euro8.000 per ciascun lavoratore irregolare,maggiorato di euro 30 per ciascuna giornatadi lavoro irregolare, nel caso in cui il lavo-ratore risulti regolarmente occupato per unperiodo lavorativo successivo. L’importodelle sanzioni civili connesse all’evasione deicontributi e dei premi riferiti a ciascun lavo-ratore irregolare di cui ai periodi precedenti eaumentato del 50 per cento»;

b) il comma 4 e sostituito dal seguente: b) identica;

«4. Le sanzioni di cui al comma 3 nontrovano applicazione qualora, dagli adempi-menti di carattere contributivo precedente-mente assolti, si evidenzi comunque la vo-lonta di non occultare il rapporto, anche setrattasi di differente qualificazione»;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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c) il comma 5 e sostituito dal seguente: c) identico:

«5. All’irrogazione delle sanzioni ammini-strative di cui al comma 3 provvedono gliorgani di vigilanza che effettuano accerta-menti in materia di lavoro, fisco e previdenza.Autorita competente a ricevere il rapporto aisensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre1981, n. 689, e la Direzione provinciale dellavoro territorialmente competente. Le rela-tive controversie sono rimesse alla giuri-sdizione del giudice ordinario ai sensi del-l’articolo 23 della legge 24 novembre 1981,n. 689».

«5. All’irrogazione delle sanzioni ammini-strative di cui al comma 3 provvedono gliorgani di vigilanza che effettuano accerta-menti in materia di lavoro, fisco e previdenza.Autorita competente a ricevere il rapporto aisensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre1981, n. 689, e la Direzione provinciale dellavoro territorialmente competente».

2. Al comma 2 dell’articolo 9-bis del de-creto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 no-vembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodoe inserito il seguente: «Nel settore turistico ildatore di lavoro che non sia in possesso diuno o piu dati anagrafici inerenti al lavoratorepuo integrare la comunicazione entro il terzogiorno successivo a quello dell’instaurazionedel rapporto di lavoro, purche dalla comuni-cazione preventiva risultino in maniera ine-quivocabile la tipologia contrattuale e l’i-dentificazione del prestatore di lavoro».

2. Identico.

3. Al comma 7-bis dell’articolo 36-bis deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, introdotto dall’articolo 1, com-ma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,la parola: «constatate» e sostituita dalla se-guente: «commesse».

3. Identico.

Art. 6. Art. 5.

(Adempimenti formali relativialle pubbliche amministrazioni)

(Adempimenti formali relativialle pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico.

a) al primo periodo, le parole: «gli entipubblici economici e le pubbliche ammini-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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strazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e glienti pubblici economici»;

b) e aggiunto, in fine, il seguente perio-do: «Le pubbliche amministrazioni sono te-nute a comunicare, entro il ventesimo giornodel mese successivo alla data di assunzione,di proroga, di trasformazione e di cessazione,al servizio competente nel cui ambito terri-toriale e ubicata la sede di lavoro, l’assun-zione, la proroga, la trasformazione e la ces-sazione dei rapporti di lavoro relativi al meseprecedente».

2. All’articolo 21 della legge 18 giugno2009, n. 69, dopo il comma 1 e inserito ilseguente:

«1-bis. Le pubbliche amministrazionicomunicano, per via telematica e secondo icriteri e le modalita individuati con circo-lare del Ministro per la pubblica ammini-strazione e l’innovazione, i dati di cui alcomma 1 alla Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento della funzionepubblica, che li pubblica nel proprio sitoistituzionale. La mancata comunicazione oaggiornamento dei dati e comunque rile-vante ai fini della misurazione e valuta-zione della performance individuale dei di-rigenti».

2. Al comma 2 dell’articolo 4-bis del de-creto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sonoapportate le seguenti modifiche:

3. Identico.

a) le parole: «All’atto della assunzione»sono sostituite dalle seguenti: «All’atto del-l’instaurazione del rapporto di lavoro»;

b) le parole: «pubblici e» sono sop-presse;

c) l’ultimo periodo e sostituito dai se-guenti: «Il datore di lavoro pubblico puo as-solvere all’obbligo di informazione di cui aldecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152,con la consegna al lavoratore, entro il vente-simo giorno del mese successivo alla data di

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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assunzione, della copia della comunicazionedi instaurazione del rapporto di lavoro ovverocon la consegna della copia del contratto in-dividuale di lavoro. Tale obbligo non sussisteper il personale di cui all’articolo 3 del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del de-creto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, leparole: «I datori di lavoro privati, gli entipubblici economici e le pubbliche ammini-strazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Idatori di lavoro privati e gli enti pubblicieconomici».

4. Identico.

Art. 7. Art. 6.

(Disposizioni riguardanti i medici e altri

professionisti sanitari extracomunitari)

(Disposizioni riguardanti i medici e altri

professionisti sanitari extracomunitari)

1. All’articolo 27 del testo unico delle di-sposizioni concernenti la disciplina del-l’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-quater,e inserito il seguente:

1. Identico:

«1-quinquies. I medici e gli altri pro-fessionisti sanitari al seguito di delegazionisportive, in occasione di manifestazioni ago-nistiche organizzate dal Comitato olimpicointernazionale, dalle Federazioni sportive in-ternazionali, dal Comitato olimpico nazionaleitaliano o da organismi, societa ed associa-zioni sportive da essi riconosciuti o, nei casiindividuati con decreto del Ministro del la-voro, della salute e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro degli affari esteri econ il Ministro dell’interno, al seguito digruppi organizzati, sono autorizzati a svolgerela pertinente attivita, in deroga alle norme sulriconoscimento dei titoli esteri, nei confrontidei componenti della rispettiva delegazione ogruppo organizzato e limitatamente al periododi permanenza della delegazione o del grup-

«1-quinquies. I medici e gli altri pro-fessionisti sanitari al seguito di delegazionisportive, in occasione di manifestazioni ago-nistiche organizzate dal Comitato olimpicointernazionale, dalle Federazioni sportive in-ternazionali, dal Comitato olimpico nazionaleitaliano o da organismi, societa ed associa-zioni sportive da essi riconosciuti o, nei casiindividuati con decreto del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro del lavoroe delle politiche sociali, con il Ministro degliaffari esteri e con il Ministro dell’interno, alseguito di gruppi organizzati, sono autorizzatia svolgere la pertinente attivita, in deroga allenorme sul riconoscimento dei titoli esteri, neiconfronti dei componenti della rispettiva de-legazione o gruppo organizzato e limitata-mente al periodo di permanenza della dele-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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po. I professionisti sanitari cittadini di unoStato membro dell’Unione europea godonodel medesimo trattamento, ove piu favorevo-le».

gazione o del gruppo. I professionisti sanitaricittadini di uno Stato membro dell’Unioneeuropea godono del medesimo trattamento,ove piu favorevole».

Art. 8. Art. 7.

(Modifiche alla disciplina sull’orario

di lavoro)

(Modifiche alla disciplina sull’orario

di lavoro)

1. All’articolo 18-bis del decreto legislativo8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modi-ficato dall’articolo 41 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. In caso di violazione delle disposizionipreviste dall’articolo 4, comma 2, e dal-l’articolo 9, comma 1, si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro.Se la violazione si riferisce a piu di cinquelavoratori ovvero si e verificata in almeno treperiodi di riferimento di cui all’articolo 4,commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e da400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferiscea piu di dieci lavoratori ovvero si e verificatain almeno cinque periodi di riferimento di cuiall’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione am-ministrativa e da 1.000 a 5.000 euro e non eammesso il pagamento della sanzione in mi-sura ridotta. In caso di violazione delle di-sposizioni previste dall’articolo 10, comma 1,si applica la sanzione amministrativa pecu-niaria da 100 a 600 euro. Se la violazione siriferisce a piu di cinque lavoratori ovvero si everificata in almeno due anni, la sanzioneamministrativa e da 400 a 1.500 euro. Se laviolazione si riferisce a piu di dieci lavoratoriovvero si e verificata in almeno quattro anni,la sanzione amministrativa e da 800 a 4.500euro e non e ammesso il pagamento dellasanzione in misura ridotta»;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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b) il comma 4 e sostituito dal seguente:

«4. In caso di violazione delle disposizionipreviste dall’articolo 7, comma 1, si applicala sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a150 euro. Se la violazione si riferisce a piu dicinque lavoratori ovvero si e verificata inalmeno tre periodi di ventiquattro ore, lasanzione amministrativa e da 300 a 1.000euro. Se la violazione si riferisce a piu didieci lavoratori ovvero si e verificata in al-meno cinque periodi di ventiquattro ore, lasanzione amministrativa e da 900 a 1.500euro e non e ammesso il pagamento dellasanzione in misura ridotta».

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 27luglio 1999, n. 271, il comma 7 e sostituitodal seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3possono essere derogate mediante contratticollettivi stipulati a livello nazionale con leorganizzazioni sindacali comparativamentepiu rappresentative. In assenza di specifichedisposizioni nei contratti collettivi nazionali,le deroghe possono essere stabilite nei con-tratti territoriali o aziendali stipulati con leorganizzazioni sindacali comparativamentepiu rappresentative sul piano nazionale oterritoriale. Il ricorso alle deroghe deve con-sentire la fruizione di periodi di riposo piufrequenti o piu lunghi o la concessione diriposi compensativi per i lavoratori marittimiche operano a bordo di navi impiegate inviaggi di breve durata o adibite a serviziportuali».

Art. 9. Art. 8.

(Modifica all’articolo 4 del decreto-legge

n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 56 del 2002)

(Modifica all’articolo 4 del decreto-legge

n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 56 del 2002)

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002,n. 56, e aggiunto, in fine, il seguente periodo:«L’elettorato passivo e altresı esteso ai pro-fessori di seconda fascia nel caso di mancatoraggiungimento per due votazioni del quorum

previsto per la predetta elezione».

Art. 10. Art. 9.

(Modifica all’articolo 1 del decreto-leggen. 180 del 2008, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 1 del 2009)

(Modifiche all’articolo 66 del decreto-leggen. 112 del 2008, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 133 del 2008, e al-l’articolo 1 del decreto-legge n. 180 del

2008, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 1 del 2009)

1. Al secondo periodo del comma 13dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e succes-sive modificazioni le parole: «nonche dicontrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,»sono soppresse.

1. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 gennaio2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussidavanti alla commissione,» sono soppresse edopo la parola: «dottorato,» sono inserite leseguenti: «discussi pubblicamente con lacommissione,».

2. Identico.

Art. 11. Art. 10.

(Disposizioni in materia di Istituti di istru-zione universitaria ad ordinamento speciale)

(Disposizioni in materia di Istituti di istru-zione universitaria ad ordinamento speciale)

1. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, dopo il secondo periodo e inserito ilseguente: «Fermo restando il rispetto deipredetti limiti di spesa, le quote di cui al

1. All’articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, e successive modificazioni, dopo ilsecondo periodo e inserito il seguente: «Fer-mo restando il rispetto dei predetti limiti di

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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periodo precedente non si applicano agliIstituti di istruzione universitaria ad ordina-mento speciale».

spesa, le quote di cui al periodo precedentenon si applicano agli Istituti di istruzioneuniversitaria ad ordinamento speciale».

Art. 12. Art. 11.

(Abrogazione di norme concernenti le valu-tazioni comparative dei docenti universitari)

(Abrogazione di norme concernenti le valu-tazioni comparative dei docenti universitari)

1. Le lettere d) ed l) dell’articolo 2, comma1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e icommi 6 e 10 dell’articolo 2 del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repub-blica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.

Identico

Art. 13. Art. 12.

(Trasferimento di ricercatori dalla Scuolasuperiore dell’economia e delle finanze alle

universita statali)

(Trasferimento di ricercatori dalla Scuolasuperiore dell’economia e delle finanze alle

universita statali)

1. All’articolo 4-septies del decreto-legge 3giugno 2008, n. 97, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,dopo il comma 4, e inserito il seguente:

Identico

«4-bis. In caso di trasferimento dei ri-cercatori in servizio presso la Scuola supe-riore dell’economia e delle finanze alle uni-versita statali, in conformita a quanto stabilitodall’articolo 13 del decreto-legge 31 dicem-bre 2007, n. 248, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, lacitata Scuola trasferisce all’universita inte-ressata le risorse finanziarie per la corre-sponsione del trattamento retributivo del ri-cercatore trasferito».

Art. 14. Art. 13.

(Mobilita del personaledelle pubbliche amministrazioni)

(Mobilita del personaledelle pubbliche amministrazioni)

1. In caso di conferimento di funzioni sta-tali alle regioni e alle autonomie locali ovvero

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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di trasferimento o di conferimento di attivitasvolte da pubbliche amministrazioni ad altrisoggetti pubblici ovvero di esternalizzazionedi attivita e di servizi, si applicano al perso-nale ivi adibito, in caso di esubero, le di-sposizioni dell’articolo 33 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All’articolo 30 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifica-zioni, e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni,per motivate esigenze organizzative, risultantidai documenti di programmazione previstiall’articolo 6, possono utilizzare in asse-gnazione temporanea, con le modalita previ-ste dai rispettivi ordinamenti, personale dialtre amministrazioni per un periodo non su-periore a tre anni, fermo restando quanto giaprevisto da norme speciali sulla materia,nonche il regime di spesa eventualmenteprevisto da tali norme e dal presente decreto».

3. Entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, le pubblicheamministrazioni possono rideterminare le as-segnazioni temporanee in corso in base aquanto previsto dal comma 2-sexies del-l’articolo 30 del citato decreto legislativo n.165 del 2001, introdotto dal comma 2 delpresente articolo. In caso di mancata ride-terminazione, i rapporti in corso continuanoad essere disciplinati dalle originarie fonti.

Art. 15. Art. 14.

(Modifiche alla disciplina del trattamento didati personali effettuato da soggetti pubblici)

(Modifiche alla disciplina del trattamento didati personali effettuato da soggetti pubblici)

1. Al codice in materia di protezione deidati personali, di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, sono apportate le se-guenti modifiche:

1. Identico.

a) all’articolo 1, l’ultimo periodo delcomma 1 e soppresso;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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b) all’articolo 19, dopo il comma 3 eaggiunto il seguente:

«3-bis. Le notizie concernenti lo svolgi-mento delle prestazioni di chiunque sia ad-detto a una funzione pubblica e la relativavalutazione sono rese accessibili dal-l’amministrazione di appartenenza. Non sonoinvece ostensibili, se non nei casi previstidalla legge, le notizie concernenti la naturadelle infermita e degli impedimenti personalio familiari che causino l’astensione dal la-voro, nonche le componenti della valutazioneo le notizie concernenti il rapporto di lavorotra il predetto dipendente e l’ammini-strazione, idonee a rivelare taluna delle in-formazioni di cui all’articolo 4, comma 1,lettera d)».

2. Dopo il comma 11 dell’articolo 72 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, e successive modifica-zioni, e aggiunto il seguente:

«11-bis. Per le determinazioni relative aitrattenimenti in servizio e alla risoluzionedel rapporto di lavoro e di impiego, gli entie gli altri organismi previdenziali comuni-cano, anche in via telematica, alle ammi-nistrazioni pubbliche richiedenti i dati re-lativi all’anzianita contributiva dei di-pendenti interessati».

Art. 16. Art. 15.

(Modifica all’articolo 9-bis del decreto legi-

slativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia diconferimento di incarichi dirigenziali a diri-

genti di seconda fascia)

(Modifica all’articolo 9-bis del decreto legi-

slativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia diconferimento di incarichi dirigenziali a diri-

genti di seconda fascia)

1. Dopo il primo periodo del comma 3dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 303, e inserito il seguente:«Nel caso di conferimento di incarichi di li-vello dirigenziale generale a dirigenti di se-

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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conda fascia assegnati in posizione di pre-stito, non si applica la disposizione di cui alterzo periodo dell’articolo 23, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni».

2. La disposizione introdotta dal comma 1si applica agli incarichi conferiti dopo la datadi entrata in vigore della presente legge.

Art. 17. Art. 16.

(Disposizioni in materiadi rapporto di lavoro a tempo parziale)

(Disposizioni in materiadi rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. In sede di prima applicazione delle di-sposizioni introdotte dall’articolo 73 del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche dicui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, entro centottanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge,nel rispetto dei princıpi di correttezza e buonafede, possono sottoporre a nuova valutazionei provvedimenti di concessione della tra-sformazione del rapporto di lavoro da tempopieno a tempo parziale gia adottati primadella data di entrata in vigore del citato de-creto-legge n. 112 del 2008, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Identico

Art. 18. Art. 17.

(Applicazione dei contratti collettivi del

comparto della Presidenza del Consiglio deiministri al personale ad essa trasferito)

(Applicazione dei contratti collettivi del

comparto della Presidenza del Consiglio deiministri al personale ad essa trasferito)

1. Al personale dirigenziale e non diri-genziale, trasferito e inquadrato nei ruoli dellaPresidenza del Consiglio dei ministri in at-tuazione del decreto-legge 18 maggio 2006,n. 181, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,n. 286, si applicano, a decorrere dal 1º gen-naio 2009, i contratti collettivi di lavoro delcomparto della Presidenza del Consiglio deiministri.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delcomma 1, pari a 3.020.000 euro a decorreredall’anno 2009, si provvede mediante corri-spondente riduzione dell’autorizzazione dispesa relativa al Fondo per interventi strut-turali di politica economica, di cui all’articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 19. Art. 18.

(Aspettativa) (Aspettativa)

1. I dipendenti pubblici possono esserecollocati in aspettativa, senza assegni e senzadecorrenza dell’anzianita di servizio, per unperiodo massimo di dodici mesi, anche peravviare attivita professionali e im-prenditoriali. L’aspettativa e concessa dal-l’amministrazione, tenuto conto delle esi-genze organizzative, previo esame della do-cumentazione prodotta dall’interessato.

Identico

2. Nel periodo di cui al comma 1 del pre-sente articolo non si applicano le disposizioniin tema di incompatibilita di cui all’articolo53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni.

Art. 20. Art. 19.

(Specificita delle Forze armate,delle Forze di polizia e del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco)

(Specificita delle Forze armate,delle Forze di polizia e del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della definizione degli ordina-menti, delle carriere e dei contenuti del rap-

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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porto di impiego e della tutela economica,

pensionistica e previdenziale, e riconosciuta

la specificita del ruolo delle Forze armate,

delle Forze di polizia e del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, nonche dello stato giu-

ridico del personale ad essi appartenente, in

dipendenza della peculiarita dei compiti, de-

gli obblighi e delle limitazioni personali,

previsti da leggi e regolamenti, per le fun-

zioni di tutela delle istituzioni democratiche e

di difesa dell’ordine e della sicurezza interna

ed esterna, nonche per i peculiari requisiti di

efficienza operativa richiesti e i correlati im-

pieghi in attivita usuranti.

2. La disciplina attuativa dei princıpi e

degli indirizzi di cui al comma 1 e definita

con successivi provvedimenti legislativi, con i

quali si provvede altresı a stanziare le oc-

correnti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale di rappresentanza

militare (COCER) partecipa, in rap-

presentanza del personale militare, alle atti-

vita negoziali svolte in attuazione delle fina-

lita di cui al comma 1 e concernenti il trat-

tamento economico del medesimo personale.

Art. 21. Art. 20.

(Interpretazione autentica dell’articolo 2

della legge 12 febbraio 1955, n. 51)

(Interpretazione autentica dell’articolo 2

della legge 12 febbraio 1955, n. 51)

1. L’articolo 2, lettera b), della legge 12

febbraio 1955, n. 51, si applica oltre che agli

aeromobili anche al naviglio di Stato.

1. Ferme restando le disposizioni di cui

all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, e successive modificazioni,

l’articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio

1955, n. 51, si interpreta nel senso che l’e-

sclusione dalla delega concerne anche il

lavoro a bordo del naviglio di Stato fatto

salvo il diritto del lavoratore al risarci-

mento del danno eventualmente subıto.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Art. 22. Art. 21.

(Misure atte a garantire pari opportunita,benessere di chi lavora e assenza di discri-

minazioni nelle amministrazioni pubbliche)

(Misure atte a garantire pari opportunita,benessere di chi lavora e assenza di discri-

minazioni nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico:

a) all’articolo 1, comma 1, la lettera c) esostituita dalla seguente:

a) identico:

«c) realizzare la migliore utilizzazionedelle risorse umane nelle pubbliche ammini-strazioni, curando la formazione e lo sviluppoprofessionale dei dipendenti, applicandocondizioni uniformi rispetto a quelle del la-voro privato, garantendo pari opportunita allelavoratrici ed ai lavoratori nonche l’assenzadi qualunque forma di discriminazione e diviolenza morale o psichica»;

«c) realizzare la migliore utilizzazionedelle risorse umane nelle pubbliche ammini-strazioni, assicurando la formazione e losviluppo professionale dei dipendenti, ap-plicando condizioni uniformi rispetto a quelledel lavoro privato, garantendo pari opportu-nita alle lavoratrici ed ai lavoratori nonchel’assenza di qualunque forma di discrimi-nazione e di violenza morale o psichica»;

b) all’articolo 7, il comma 1 e sostituitodal seguente:

b) identica;

«1. Le pubbliche amministrazioni garanti-scono parita e pari opportunita tra uomini edonne e l’assenza di ogni forma di di-scriminazione, diretta e indiretta, relativa algenere, all’eta, all’orientamento sessuale, allarazza, all’origine etnica, alla disabilita, allareligione o alla lingua, nell’accesso al lavoro,nel trattamento e nelle condizioni di lavoro,nella formazione professionale, nelle promo-zioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbli-che amministrazioni garantiscono altresı unambiente di lavoro improntato al benessereorganizzativo e si impegnano a rilevare,contrastare ed eliminare ogni forma di vio-lenza morale o psichica al proprio interno»;

c) all’articolo 57, al comma 1 sonopremessi i seguenti:

c) identico:

«01. Le pubbliche amministrazioni co-stituiscono al proprio interno, entro cento-venti giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, il "Comitato

«01. Le pubbliche amministrazioni co-stituiscono al proprio interno, entro cento-venti giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione e senza nuovi o

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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unico di garanzia per le pari opportunita, lavalorizzazione del benessere di chi lavora econtro le discriminazioni" che sostituisce,unificando le competenze in un solo organi-smo, i comitati per le pari opportunita e icomitati paritetici sul fenomeno del mobbing,costituiti in applicazione della contrattazionecollettiva, dei quali assume tutte le funzionipreviste dalla legge, dai contratti collettivirelativi al personale delle amministrazionipubbliche o da altre disposizioni.

maggiori oneri per la finanza pubblica, il"Comitato unico di garanzia per le pari op-portunita, la valorizzazione del benessere dichi lavora e contro le discriminazioni" chesostituisce, unificando le competenze in unsolo organismo, i comitati per le pari oppor-tunita e i comitati paritetici sul fenomeno delmobbing, costituiti in applicazione dellacontrattazione collettiva, dei quali assumetutte le funzioni previste dalla legge, daicontratti collettivi relativi al personale delleamministrazioni pubbliche o da altre di-sposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per lepari opportunita, la valorizzazione del be-nessere di chi lavora e contro le di-scriminazioni ha composizione paritetica ed eformato da un componente designato da cia-scuna delle organizzazioni sindacali mag-giormente rappresentative a livello di ammi-nistrazione e da un pari numero di rap-presentanti dell’amministrazione in modo daassicurare nel complesso la presenza paritariadi entrambi i generi. Il presidente del Comi-tato unico di garanzia e designato dal-l’amministrazione.

02. Identico.

03. Il Comitato unico di garanzia, al-l’interno dell’amministrazione pubblica, hacompiti propositivi, consultivi e di verifica.Contribuisce all’ottimizzazione della pro-duttivita del lavoro pubblico, migliorandol’efficienza delle prestazioni collegata allagaranzia di un ambiente di lavoro caratte-rizzato dal rispetto dei princıpi di pari op-portunita, di benessere organizzativo e dalcontrasto di qualsiasi forma di di-scriminazione e di violenza morale o psichicaper i lavoratori.

03. Il Comitato unico di garanzia, al-l’interno dell’amministrazione pubblica, hacompiti propositivi, consultivi e di verifica edopera in collaborazione con la consigliera oil consigliere nazionale di parita. Con-tribuisce all’ottimizzazione della produttivitadel lavoro pubblico, migliorando l’efficienzadelle prestazioni collegata alla garanzia di unambiente di lavoro caratterizzato dal rispettodei princıpi di pari opportunita, di benessereorganizzativo e dal contrasto di qualsiasiforma di discriminazione e di violenza moraleo psichica per i lavoratori.

04. Le modalita di funzionamento dei Co-mitati unici di garanzia sono disciplinate dalinee guida contenute in una direttiva emanatadi concerto dal Dipartimento della funzionepubblica e dal Dipartimento per le pari op-

04. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1167-B– 23 –

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portunita della Presidenza del Consiglio deiministri entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitatounico di garanzia comporta responsabilita deidirigenti incaricati della gestione del perso-nale, da valutare anche al fine del raggiun-gimento degli obiettivi»;

05. Identico»;

d) all’articolo 57, comma 1, la lettera d)e sostituita dalla seguente:

d) identica;

«d) possono finanziare programmi diazioni positive e l’attivita dei Comitati unicidi garanzia per le pari opportunita, per lavalorizzazione del benessere di chi lavora econtro le discriminazioni, nell’ambito delleproprie disponibilita di bilancio»;

e) all’articolo 57, il comma 2 e sostituitodal seguente:

e) identica.

«2. Le pubbliche amministrazioni, secondole modalita di cui all’articolo 9, adottano tuttele misure per attuare le direttive dell’ Unioneeuropea in materia di pari opportunita, con-trasto alle discriminazioni ed alla violenzamorale o psichica, sulla base di quanto di-sposto dalla Presidenza del Consiglio deiministri - Dipartimento della funzione pub-blica».

Art. 23. Art. 22.

(Eta pensionabile dei dirigenti medici delServizio sanitario nazionale)

(Eta pensionabile dei dirigenti medici delServizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,le parole: «fatta salva l’applicazione del-l’articolo 16 del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 503» sono sostituite dalleseguenti: «ovvero, su istanza dell’interessato,al maturare del quarantesimo anno di servizioeffettivo. In ogni caso il limite massimo dipermanenza non puo superare il settantesimo

1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,le parole: «dirigenti medici del Serviziosanitario nazionale» sono sostituite dalleseguenti: «dirigenti medici e del ruolo sa-nitario del Servizio sanitario nazionale» ele parole: «fatta salva l’applicazione del-l’articolo 16 del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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anno di eta e la permanenza in servizio nonpuo dar luogo ad un aumento del numero deidirigenti».

seguenti: «ovvero, su istanza dell’interessato,al maturare del quarantesimo anno di servizioeffettivo. In ogni caso il limite massimo dipermanenza non puo superare il settantesimoanno di eta e la permanenza in servizio nonpuo dar luogo ad un aumento del numero deidirigenti».

2. Al comma 1 dell’articolo 16 del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, esuccessive modificazioni, e aggiunto, in fi-ne, il seguente periodo: «I dipendenti inaspettativa non retribuita che ricopronocariche elettive presentano la domanda al-meno novanta giorni prima del compi-mento del limite di eta per il collocamentoa riposo».

3. Le disposizioni di cui al comma 1dell’articolo 15-nonies del decreto legi-slativo 30 dicembre 1992, n. 502, comemodificato dal comma 1 del presente arti-colo, si applicano anche ai dirigenti medicie del ruolo sanitario del Servizio sanitarionazionale in servizio alla data del 31 gen-naio 2010.

Art. 24. Art. 23.

(Delega al Governo per il riordinodella normativa in materia di congedi,

aspettative e permessi)

(Delega al Governo per il riordinodella normativa in materia di congedi,

aspettative e permessi)

1. Il Governo e delegato ad adottare, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o piu decreti legislativifinalizzati al riordino della normativa vigentein materia di congedi, aspettative e permessi,comunque denominati, fruibili dai lavoratoridipendenti di datori di lavoro pubblici o pri-vati, in base ai seguenti princıpi e criteri di-rettivi:

1. Identico.

a) coordinamento formale e sostanzialedel testo delle disposizioni vigenti in materia,apportando le modifiche necessarie per ga-rantire la coerenza giuridica, logica e si-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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stematica della normativa e per adeguare,aggiornare e semplificare il linguaggio nor-mativo;

b) indicazione esplicita delle normeabrogate, fatta salva l’applicazione del-l’articolo 15 delle disposizioni sulla legge ingenerale premesse al codice civile;

c) riordino delle tipologie di permessi,tenuto conto del loro contenuto e della lorodiretta correlazione a posizioni giuridichecostituzionalmente tutelate;

d) ridefinizione dei presupposti oggettivie precisazione dei requisiti soggettivi, noncherazionalizzazione e semplificazione dei criterie delle modalita per la fruizione dei congedi,delle aspettative e dei permessi di cui alpresente articolo, al fine di garantire l’ap-plicazione certa ed uniforme della relativadisciplina;

e) razionalizzazione e semplificazionedei documenti da presentare, con particolareriferimento alle persone con handicap in si-tuazione di gravita ai sensi dell’articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,o affette da patologie di tipo neuro-degene-rativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione edel Ministro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, sentite le as-sociazioni dei datori e dei prestatori di lavorocomparativamente piu rappresentative sulpiano nazionale e previo parere della Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-sive modificazioni, che si esprime entro trentagiorni dalla data di trasmissione dei relativischemi; decorso tale termine, il Governo puocomunque procedere. Successivamente, glischemi sono trasmessi alle Camere per l’ac-quisizione del parere delle competenti Com-missioni parlamentari, che si esprimono entro

2. I decreti legislativi di cui al comma 1sono adottati su proposta del Ministro per lapubblica amministrazione e l’innovazione edel Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sentite le asso-ciazioni dei datori e dei prestatori di lavorocomparativamente piu rappresentative sulpiano nazionale e previo parere della Confe-renza unificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-sive modificazioni, che si esprime entro trentagiorni dalla data di trasmissione dei relativischemi; decorso tale termine, il Governo puocomunque procedere. Successivamente, glischemi sono trasmessi alle Camere per l’ac-quisizione del parere delle competenti Com-missioni parlamentari, che si esprimono entro

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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quaranta giorni dall’assegnazione; decorsotale termine, i decreti legislativi possono es-sere comunque emanati. Qualora il termineper l’espressione del parere parlamentare dicui al presente comma scada nei trenta giorniche precedono la scadenza del termine perl’adozione dei decreti legislativi di cui alcomma 1, quest’ultimo e prorogato di duemesi.

quaranta giorni dall’assegnazione; decorsotale termine, i decreti legislativi possono es-sere comunque emanati. Qualora il termineper l’espressione del parere parlamentare dicui al presente comma scada nei trenta giorniche precedono la scadenza del termine perl’adozione dei decreti legislativi di cui alcomma 1, quest’ultimo e prorogato di duemesi.

3. L’adozione dei decreti legislativi attua-tivi della delega di cui al presente articolonon deve comportare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

3. Identico.

Art. 25. Soppresso

(Riscatto dei periodi di congedo di maternitao parentale fuori dal rapporto di lavoro)

1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35del testo unico delle disposizioni legislativein materia di tutela e sostegno della ma-ternita e della paternita, di cui al decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151, si ap-plicano esclusivamente ai soggetti che pre-sentano la domanda di accesso ai relativibenefıci in costanza di rapporto di lavoro.

2. Sono fatti salvi i trattamenti pensio-nistici piu favorevoli gia liquidati alla datadi entrata in vigore della presente legge,nonche i periodi per i quali, alla suddettadata, sia stato gia effettivamente iniziato ilpagamento degli oneri di riscatto.

Art. 26. Art. 24.

(Modifiche alla disciplina in materia di per-messi per l’assistenza a portatori di handicap

in situazione di gravita)

(Modifiche alla disciplina in materia di per-messi per l’assistenza a portatori di handicap

in situazione di gravita)

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio1992, n. 104, e successive modificazioni, so-no apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. A condizione che la persona handi-cappata non sia ricoverata a tempo pieno, il

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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lavoratore dipendente, pubblico o privato, cheassiste persona con handicap in situazione digravita, coniuge, parente o affine entro il se-condo grado, ovvero entro il terzo gradoqualora i genitori o il coniuge della personacon handicap in situazione di gravita abbianocompiuto i sessantacinque anni di eta oppuresiano anche essi affetti da patologie invali-danti o siano deceduti o mancanti, ha diritto afruire di tre giorni di permesso mensile re-tribuito coperto da contribuzione figurativa,anche in maniera continuativa. Il predettodiritto non puo essere riconosciuto a piu di unlavoratore dipendente per l’assistenza allastessa persona con handicap in situazione digravita. Per l’assistenza allo stesso figlio conhandicap in situazione di gravita, il diritto ericonosciuto ad entrambi i genitori, ancheadottivi, che possono fruirne alternativa-mente»;

b) al comma 5, le parole da: «Il genito-re» fino a: «handicappato» sono sostituitedalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma3» e le parole: «al proprio domicilio» sonosostituite dalle seguenti: «al domicilio dellapersona da assistere»;

c) e aggiunto, in fine, il seguente com-ma:

«7-bis. Ferma restando la verifica dei pre-supposti per l’accertamento della re-sponsabilita disciplinare, il lavoratore di cuial comma 3 decade dai diritti di cui al pre-sente articolo, qualora il datore di lavoro ol’INPS accerti l’insussistenza o il venir menodelle condizioni richieste per la legittimafruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazionedelle disposizioni di cui al presente commanon devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica».

2. All’articolo 42 del testo unico delle di-sposizioni legislative in materia di tutela esostegno della maternita e della paternita, dicui al decreto legislativo 26 marzo 2001,

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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n. 151, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il comma 2 e sostituito dal seguente:

«2. Successivamente al compimento delterzo anno di eta del bambino con handicap

in situazione di gravita, il diritto a fruire deipermessi di cui all’articolo 33, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e suc-cessive modificazioni, e riconosciuto ad en-trambi i genitori, anche adottivi, che possonofruirne alternativamente, anche in manieracontinuativa nell’ambito del mese»;

b) il comma 3 e abrogato.

3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonche»fino a: «non convivente» sono soppresse.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui al-l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, comunicano alla Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellafunzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cuisono accordati i permessi di cui all’articolo33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104, e successive modificazioni, ivi com-presi i nominativi dei lavoratori padri e dellelavoratrici madri, specificando se i permessisono fruiti dal lavoratore con handicap insituazione di gravita, dal lavoratore o dallalavoratrice per assistenza al proprio figlio, perassistenza al coniuge o per assistenza a pa-renti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai di-pendenti per assistenza a persona con handi-cap in situazione di gravita, il nominativo diquest’ultima, l’eventuale rapporto di di-pendenza da un’amministrazione pubblica ela denominazione della stessa, il comune diresidenza dell’assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto dimaternita o paternita o il grado di parentela oaffinita intercorrente tra ciascun dipendente

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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che ha fruito dei permessi e la persona assi-stita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratorepadre o dalla lavoratrice madre, la specifica-zione dell’eta maggiore o minore di tre annidel figlio;

e) il contingente complessivo di giorni eore di permesso fruiti da ciascun lavoratorenel corso dell’anno precedente e per ciascunmese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri– Dipartimento della funzione pubblica isti-tuisce e cura, con gli ordinari stanziamenti dibilancio, una banca di dati informatica co-stituita secondo quanto previsto dall’articolo22, commi 6 e 7, del codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cuiconfluiscono le comunicazioni di cui alcomma 4 del presente articolo, che sonofornite da ciascuna amministrazione per viatelematica entro il 31 marzo di ciascun anno,nel rispetto delle misure di sicurezza previstedal predetto codice di cui al decreto legi-slativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri– Dipartimento della funzione pubblica eautorizzata al trattamento dei dati personali esensibili di cui al comma 4, la cui conserva-zione non puo comunque avere durata supe-riore a ventiquattro mesi. Ai fini della co-municazione dei dati di cui al comma 4, leamministrazioni pubbliche sono autorizzate altrattamento dei relativi dati personali e sen-sibili e provvedono alla conservazione deidati per un periodo non superiore a trentagiorni dalla loro comunicazione, decorsi iquali, salve specifiche esigenze ammini-strativo-contabili, ne curano la cancellazione.Le operazioni rilevanti consistono nella rac-colta, conservazione, elaborazione dei dati informa elettronica e no, nonche nella comu-nicazione alle amministrazioni interessate.Sono inoltre consentite la pubblicazione e la

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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divulgazione dei dati e delle elaborazioniesclusivamente in forma anonima. Le attivitadi cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monito-raggio e alla verifica sulla legittima fruizionedei permessi, sono di rilevante interessepubblico. Rimangono fermi gli obblighi pre-visti dal secondo comma dell’articolo 6 dellalegge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavocomma dell’articolo 11 della legge 27 maggio1970, n. 382, e dal quarto comma del-l’articolo 8 della legge 30 marzo 1971,n. 118, concernenti l’invio degli elenchi dellepersone sottoposte ad accertamenti sanitari,contenenti soltanto il nome, il cognome el’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionaleper la protezione e l’assistenza dei sordi, al-l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedentie all’Associazione nazionale dei mutilati einvalidi civili.

Art. 27. Art. 25.

(Certificati di malattia) (Certificati di malattia)

1. Al fine di assicurare un quadro completodelle assenze per malattia nei settori pubblicoe privato, nonche un efficace sistema dicontrollo delle stesse, a decorrere dal 1ºgennaio 2010, in tutti i casi di assenza permalattia dei dipendenti di datori di lavoroprivati, per il rilascio e la trasmissione dellaattestazione di malattia si applicano le di-sposizioni di cui all’articolo 55-septies deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Identico

Art. 28. Art. 26.

(Aspettativa per conferimento di incarichi, aisensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

(Aspettativa per conferimento di incarichi, aisensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al personale del comparto sicurezza edifesa possono essere conferiti, ai sensi del-l’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limitiivi previsti, incarichi dirigenziali da parte diamministrazioni pubbliche diverse da quelladi appartenenza, che siano strettamente col-legati alla professionalita da loro rivestita emotivati da esigenze di carattere eccezionale.Il personale e collocato in aspettativa senzaassegni e continua ad occupare il relativoposto nella dotazione organica dell’ammini-strazione di appartenenza.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al com-ma 1 sono conferiti previa autorizzazione delMinistro competente, d’intesa con il Ministrodell’economia e delle finanze.

Art. 29. Art. 27.

(Disposizioni in materia di personaledell’Amministrazione della difesa)

(Disposizioni in materia di personaledell’Amministrazione della difesa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, si ap-plicano anche al personale delle Forze armatele disposizioni di cui all’articolo 2, comma91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, chepongono a carico delle amministrazioni uti-lizzatrici gli oneri del trattamento economicofondamentale e accessorio del personale inposizione di comando appartenente alle Forzedi polizia e al Corpo nazionale dei vigili delfuoco.

1. Identico.

2. All’articolo 65 del decreto legislativo 30dicembre 1997, n. 490, sono apportate le se-guenti modifiche:

2. Identico.

a) al comma 9, dopo la parola: «salvo»sono inserite le seguenti: «un contingente parial numero delle posizioni ricoperte pressoenti, comandi e unita internazionali ai sensidelle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 di-cembre 1973, n. 838, individuato con decretoannuale del Ministro della difesa e salvo»;

b) dopo il comma 9, e inserito il se-guente:

«9-bis. Il collocamento in aspettativa perriduzione di quadri, di cui al comma 9, e di-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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sposto al 31 dicembre dell’anno di riferi-mento».

3. All’articolo 7, secondo comma, dellalegge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le pa-role: «di segretario generale del Ministerodella difesa» sono aggiunte le seguenti: «o gliufficiali di pari grado che ricoprano incarichidi livello non inferiore a Capo di stato mag-giore di Forza armata in comandi o enti in-ternazionali».

3. Identico.

4. L’articolo 43, comma 2, della legge 19maggio 1986, n. 224, si interpreta nel sensoche gli assegni previsti nel tempo, ivi men-zionati, sono comprensivi delle sole indennitafisse e continuative in godimento il giornoantecedente il collocamento in aspettativa perriduzione di quadri, in relazione al grado ealle funzoni dirigenziali espletate.

4. Identico.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000,n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

5. Identico.

a) all’articolo 16, comma 1, lettera b), laparola: «maggiore,» e soppressa;

b) all’articolo 18, il comma 3 e abrogato;c) all’articolo 31, il comma 9 e abrogato;d) alla tabella n. 1, alla riga denominata

«Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3,denominata «Forma di avanzamento al gradosuperiore», la parola: «scelta» e soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4,denominata «Inserimento aliquota valutazio-ne a scelta», la cifra: «6» e soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5,denominata «Promozione ad anzianita», lacifra: «9» e sostituita dalla seguente: «7»;

4) in corrispondenza della colonna 8,denominata «Promozioni a scelta al gradosuperiore», la cifra: «52» e soppressa;

e) alla tabella n. 2, alla riga denominata«Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3,denominata «Forma di avanzamento al gradosuperiore», la parola: «scelta» e soppressa;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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2) in corrispondenza della colonna 4,denominata «Inserimento aliquota valutazio-ne a scelta», la cifra: «9» e soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5,denominata «Promozione ad anzianita», lacifra: «12» e sostituita dalla seguente: «10»;

4) in corrispondenza della colonna 8,denominata «Promozioni a scelta al gradosuperiore», la cifra: «49» e soppressa.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4e 5, in materia di avanzamento al grado dimaggiore, non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio delloStato.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4e 5 non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Il Governo e delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o piu de-creti legislativi allo scopo di armonizzare,con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2012,il sistema di tutela previdenziale e assi-stenziale applicato al personale perma-nente in servizio nel Corpo nazionale deivigili del fuoco e al personale volontariopresso il medesimo Corpo nazionale, sullabase dei seguenti princıpi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstitiriconosciuta ai familiari dei vigili del fuocovolontari deceduti per causa di servizio altrattamento economico spettante ai fami-liari superstiti dei vigili del fuoco in servi-zio permanente anche nelle ipotesi in cui ivigili del fuoco volontari siano decedutiespletando attivita addestrative od opera-tive diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economi-co concesso ai vigili del fuoco volontari aquello riconosciuto ai vigili del fuoco inservizio permanente in caso di infortuniogravemente invalidante o di malattia con-tratta per causa di servizio, includendoanche il periodo di addestramento inizialereso dagli aspiranti vigili del fuoco a titologratuito.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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8. Gli schemi dei decreti legislativi di cuial comma 7 sono trasmessi alle Camere perl’acquisizione del parere delle Commissioniparlamentari competenti per materia e peri profili di carattere finanziario, che siesprimono entro trenta giorni dalla data diassegnazione; decorso tale termine, i de-creti legislativi possono essere comunqueemanati. Qualora il termine per l’e-spressione del parere parlamentare di cuial presente comma scada nei trenta giorniche precedono la scadenza del termine perl’adozione dei decreti legislativi di cui alcomma 7, o successivamente, quest’ultimoe prorogato di ulteriori due mesi.

9. All’onere derivante dall’attuazione delcomma 7, pari a 20 milioni di euro perl’anno 2012 a e 1 milione di euro a de-correre dall’anno 2013, si provvede me-diante corrispondente riduzione delleproiezioni, per l’anno 2012, dello stanzia-mento del Fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondidi riserva speciali» della missione «Fondida ripartire» dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2010, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero. Il Ministro del-l’economia e delle finanze e autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

Art. 30. Art. 28.

(Personale dei gruppi sportivi delle Forze

armate, delle Forze di polizia e del Corponazionale dei vigili del fuoco)

(Personale dei gruppi sportivi delle Forze

armate, delle Forze di polizia e del Corponazionale dei vigili del fuoco)

1. Per particolari discipline sportive indi-cate dal bando di concorso, i limiti minimo emassimo di eta per il reclutamento degli atletidei gruppi sportivi delle Forze armate, delle

1. Per particolari discipline sportive indi-cate dal bando di concorso, i limiti minimo emassimo di eta per il reclutamento degli atletidei gruppi sportivi delle Forze armate, delle

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Forze di polizia e del Corpo nazionale deivigili del fuoco sono fissati, rispettivamente,in diciassette e trentacinque anni. Il personalearruolato ai sensi del presente articolo nonpuo essere impiegato in attivita operative finoal compimento del diciottesimo anno di eta.

Forze di polizia e del Corpo nazionale deivigili del fuoco sono fissati, rispettivamente,in diciassette e trentacinque anni. Il personalereclutato ai sensi del presente articolo nonpuo essere impiegato in attivita operative finoal compimento del diciottesimo anno di eta.

Art. 31. Art. 29.

(Concorsi interni per vice revisore tecnico evice perito tecnico della Polizia di Stato)

(Concorsi interni per vice revisore tecnico evice perito tecnico della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repub-blica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate leseguenti modifiche:

Identico

a) all’articolo 20-quater:

1) al comma 1, lettera a), le parole:«provenienti da profili professionali omoge-nei a quello per cui concorrono,» sono sop-presse;

2) al comma 3, le parole: «e nel solobando di cui al comma 1, lettera a), si pro-cede altresı alla definizione, anche per cate-gorie omogenee, delle corrispondenze fra iprofili professionali del ruolo degli operatorie collaboratori tecnici e quelli relativi ai postimessi a concorso» sono soppresse;

b) all’articolo 25-ter:

1) al comma 1, le parole: «provenienteda profili professionali omogenei a quello peril quale concorre,» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «, nonche ladefinizione, anche per categorie omogenee,delle corrispondenze fra i profili professionalidel ruolo dei revisori tecnici e quelli relativiai posti messi a concorso» sono soppresse.

Art. 32. Art. 30.

(Clausole generali e certificazionedel contratto di lavoro)

(Clausole generali e certificazionedel contratto di lavoro)

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni dilegge nelle materie di cui all’articolo 409 del

1. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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codice di procedura civile e all’articolo 63,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, contengano clausole generali,ivi comprese le norme in tema di in-staurazione di un rapporto di lavoro, eserciziodei poteri datoriali, trasferimento di azienda erecesso, il controllo giudiziale e limitatoesclusivamente, in conformita ai princıpi ge-nerali dell’ordinamento, all’accertamento delpresupposto di legittimita e non puo essereesteso al sindacato di merito sulle valutazionitecniche, organizzative e produttive checompetono al datore di lavoro o al commit-tente.

2. Nella qualificazione del contratto di la-voro e nell’interpretazione delle relativeclausole il giudice non puo discostarsi dallevalutazioni delle parti, espresse in sede dicertificazione dei contratti di lavoro di cui altitolo VIII del decreto legislativo 10 settem-bre 2003, n. 276, e successive modificazioni,salvo il caso di erronea qualificazione delcontratto, di vizi del consenso o di difformitatra il programma negoziale certificato e la suasuccessiva attuazione.

2. Identico.

3. Nel valutare le motivazioni poste a basedel licenziamento, il giudice tiene conto, oltreche delle fondamentali regole del vivere ci-vile e dell’oggettivo interesse del-l’organizzazione, delle tipizzazioni di giustacausa e di giustificato motivo presenti neicontratti collettivi di lavoro stipulati dai sin-dacati comparativamente piu rappresentativiovvero nei contratti individuali di lavoro ovestipulati con l’assistenza e la consulenza dellecommissioni di certificazione di cui al titoloVIII del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e successive modificazioni. Neldefinire le conseguenze da riconnettere al li-cenziamento ai sensi dell’articolo 8 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, e successivemodificazioni, il giudice tiene egualmenteconto di elementi e di parametri fissati daipredetti contratti e comunque considera le

3. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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dimensioni e le condizioni dell’attivita eser-citata dal datore di lavoro, la situazione delmercato del lavoro locale, l’anzianita e lecondizioni del lavoratore, nonche il compor-tamento delle parti anche prima del licenzia-mento.

4. L’articolo 75 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modifi-cazioni, e sostituito dal seguente:

4. Identico.

«Art. 75. – (Finalita). – 1. Al fine di ridurreil contenzioso in materia di lavoro, le partipossono ottenere la certificazione dei contrattiin cui sia dedotta, direttamente o indiretta-mente, una prestazione di lavoro secondo laprocedura volontaria stabilita nel presente ti-tolo».

5. All’articolo 76, comma 1, lettera c-ter),del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «e comunque unicamente nell’ambitodi intese definite tra il Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali e ilConsiglio nazionale dei consulenti del lavoro,con l’attribuzione a quest’ultimo delle fun-zioni di coordinamento e vigilanza per gliaspetti organizzativi».

5. All’articolo 76, comma 1, lettera c-ter),del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «e comunque unicamente nell’ambitodi intese definite tra il Ministero del lavoro edelle politiche sociali e il Consiglio nazionaledei consulenti del lavoro, con l’attribuzione aquest’ultimo delle funzioni di coordinamentoe vigilanza per gli aspetti organizzativi».

6. Dall’attuazione del presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica. Gli adempi-menti previsti dal presente articolo sono svoltinell’ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Identico.

Art. 33. Art. 31.

(Conciliazione e arbitrato) (Conciliazione e arbitrato)

1. L’articolo 410 del codice di proceduracivile e sostituito dal seguente:

1. Identico.

«Art. 410. – (Tentativo di conciliazione). –

Chi intende proporre in giudizio una domandarelativa ai rapporti previsti dall’articolo 409puo promuovere, anche tramite l’associazione

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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sindacale alla quale aderisce o conferiscemandato, un previo tentativo di conciliazionepresso la commissione di conciliazione indi-viduata secondo i criteri di cui all’articolo413.

La comunicazione della richiesta di esple-tamento del tentativo di conciliazione inter-rompe la prescrizione e sospende, per la du-rata del tentativo di conciliazione e per i ventigiorni successivi alla sua conclusione, il de-corso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono isti-tuite presso la Direzione provinciale del la-voro. La commissione e composta dal di-rettore dell’ufficio stesso o da un suo delegatoo da un magistrato collocato a riposo, inqualita di presidente, da quattro rap-presentanti effettivi e da quattro supplenti deidatori di lavoro e da quattro rappresentantieffettivi e da quattro supplenti dei lavoratori,designati dalle rispettive organizzazioni sin-dacali maggiormente rappresentative a livelloterritoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi lanecessita, affidano il tentativo di concilia-zione a proprie sottocommissioni, presiedutedal direttore della Direzione provinciale dellavoro o da un suo delegato, che rispecchinola composizione prevista dal terzo comma. Inogni caso per la validita della riunione e ne-cessaria la presenza del presidente e di al-meno un rappresentante dei datori di lavoro ealmeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione,sottoscritta dall’istante, e consegnata o spe-dita mediante raccomandata con avviso diricevimento. Copia della richiesta del tenta-tivo di conciliazione deve essere consegnata ospedita con raccomandata con ricevuta di ri-torno a cura della stessa parte istante allacontroparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell’i-stante e del convenuto; se l’istante o il con-

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(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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venuto sono una persona giuridica, un’asso-ciazione non riconosciuta o un comitato, l’i-stanza deve indicare la denominazione o laditta nonche la sede;

2) il luogo dove e sorto il rapporto ov-vero dove si trova l’azienda o sua dipendenzaalla quale e addetto il lavoratore o presso laquale egli prestava la sua opera al momentodella fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte allaparte istante le comunicazioni inerenti allaprocedura;

4) l’esposizione dei fatti e delle ragioniposti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la pro-cedura di conciliazione, deposita presso lacommissione di conciliazione, entro ventigiorni dal ricevimento della copia della ri-chiesta, una memoria contenente le difese e leeccezioni in fatto e in diritto, nonche leeventuali domande in via riconvenzionale.Ove cio non avvenga, ciascuna delle parti elibera di adire l’autorita giudiziaria. Entro idieci giorni successivi al deposito, la com-missione fissa la comparizione delle parti peril tentativo di conciliazione, che deve esseretenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzialla commissione il lavoratore puo farsi as-sistere anche da un’organizzazione cui ade-risce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chirappresenta la pubblica amministrazione, an-che in sede giudiziale ai sensi dell’articolo420, commi primo, secondo e terzo, non puodar luogo a responsabilita, salvi i casi di doloe colpa grave».

2. Il tentativo di conciliazione di cui al-l’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, e obbligatorio.

2. Identico.

3. L’articolo 411 del codice di proceduracivile e sostituito dal seguente:

3. Identico.

«Art. 411. – (Processo verbale di conci-liazione). – Se la conciliazione esperita ai

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitata-mente ad una parte della domanda, viene re-datto separato processo verbale sottoscrittodalle parti e dai componenti della commis-sione di conciliazione. Il giudice, su istanzadella parte interessata, lo dichiara esecutivocon decreto.

Se non si raggiunge l’accordo tra le parti,la commissione di conciliazione deve for-mulare una proposta per la bonaria defini-zione della controversia. Se la proposta non eaccettata, i termini di essa sono riassunti nelverbale con indicazione delle valutazioniespresse dalle parti. Delle risultanze dellaproposta formulata dalla commissione e nonaccettata senza adeguata motivazione il giu-dice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia statorichiesto dalle parti, al ricorso depositato aisensi dell’articolo 415 devono essere allegati iverbali e le memorie concernenti il tentativodi conciliazione non riuscito. Se il tentativo diconciliazione si e svolto in sede sindacale, adesso non si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 410. Il processo verbale di avve-nuta conciliazione e depositato presso la Di-rezione provinciale del lavoro a cura di unadelle parti o per il tramite di un’associazionesindacale. Il direttore, o un suo delegato, ac-certatane l’autenticita, provvede a depositarlonella cancelleria del tribunale nella cui cir-coscrizione e stato redatto. Il giudice, suistanza della parte interessata, accertata laregolarita formale del verbale di conciliazio-ne, lo dichiara esecutivo con decreto».

4. All’articolo 420, primo comma, del co-dice di procedura civile, le parole: «e tenta laconciliazione della lite» sono sostituite dalleseguenti: «, tenta la conciliazione della lite eformula alle parti una proposta transattiva» ele parole: «senza giustificato motivo, co-stituisce comportamento valutabile dal giu-dice ai fini della decisione» sono sostituitedalle seguenti: «o il rifiuto della proposta

4. Identico.

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(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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transattiva del giudice, senza giustificato

motivo, costituiscono comportamento valuta-

bile dal giudice ai fini del giudizio».

5. L’articolo 412 del codice di procedura

civile e sostituito dal seguente:

5. Identico.

«Art. 412. – (Risoluzione arbitrale della

controversia). – In qualunque fase del tenta-

tivo di conciliazione, o al suo termine in caso

di mancata riuscita, le parti possono indicare

la soluzione, anche parziale, sulla quale con-

cordano, riconoscendo, quando e possibile, il

credito che spetta al lavoratore, e possono

accordarsi per la risoluzione della lite, affi-

dando alla commissione di conciliazione il

mandato a risolvere in via arbitrale la con-

troversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione

arbitrale della controversia, le parti devono

indicare:

1) il termine per l’emanazione del lodo,

che non puo comunque superare i sessanta

giorni dal conferimento del mandato, spirato

il quale l’incarico deve intendersi revocato;

2) le norme invocate dalle parti a so-

stegno delle loro pretese e l’eventuale ri-

chiesta di decidere secondo equita, nel ri-

spetto dei princıpi generali dell’ordinamento.

Il lodo emanato a conclusione dell’arbi-

trato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato,

produce tra le parti gli effetti di cui al-

l’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto

comma, del codice civile e ha efficacia di

titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del

presente codice a seguito del provvedimento

del giudice su istanza della parte interessata ai

sensi dell’articolo 825.

Il lodo e impugnabile ai sensi dell’articolo

808-ter, anche in deroga all’articolo 829,

commi quarto e quinto, se cio e stato previsto

nel mandato per la risoluzione arbitrale della

controversia».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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6. L’articolo 412-ter del codice di proce-dura civile e sostituito dal seguente:

6. Identico.

«Art. 412-ter. – (Altre modalita di conci-

liazione e arbitrato previste dalla con-trattazione collettiva). – La conciliazione el’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo409, possono essere svolti altresı presso lesedi e con le modalita previste dai contratticollettivi sottoscritti dalle associazioni sinda-cali maggiormente rappresentative».

7. L’articolo 412-quater del codice diprocedura civile e sostituito dal seguente:

7. Identico.

«Art. 412-quater. – (Altre modalita diconciliazione e arbitrato). – Ferma restandola facolta di ciascuna delle parti di adirel’autorita giudiziaria e di avvalersi delleprocedure di conciliazione e di arbitrato pre-viste dalla legge, le controversie di cui al-l’articolo 409 possono essere altresı proposteinnanzi al collegio di conciliazione e arbitratoirrituale costituito secondo quanto previstodai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato ecomposto da un rappresentante di ciascunadelle parti e da un terzo membro, in funzionedi presidente, scelto di comune accordo dagliarbitri di parte tra i professori universitari dimaterie giuridiche e gli avvocati ammessi alpatrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio diconciliazione e arbitrato deve notificare al-l’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo chesi tratti di una pubblica amministrazione,personalmente o da un suo rappresentante alquale abbia conferito mandato e presso ilquale deve eleggere il domicilio. Il ricorsodeve contenere la nomina dell’arbitro di partee indicare l’oggetto della domanda, le ragionidi fatto e di diritto sulle quali si fonda ladomanda stessa, i mezzi di prova e il valoredella controversia entro il quale si intendelimitare la domanda. Il ricorso deve contenereil riferimento alle norme invocate dal ri-

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corrente a sostegno della sua pretesa e l’e-ventuale richiesta di decidere secondo equita,nel rispetto dei princıpi generali del-l’ordinamento.

Se la parte convenuta intende accettare laprocedura di conciliazione e arbitrato nominail proprio arbitro di parte, il quale entro trentagiorni dalla notifica del ricorso procede, ovepossibile, concordemente con l’altro arbitro,alla scelta del presidente e della sede delcollegio. Ove cio non avvenga, la parte che hapresentato ricorso puo chiedere che la nominasia fatta dal presidente del tribunale nel cuicircondario e la sede dell’arbitrato. Se le partinon hanno ancora determinato la sede, il ri-corso e presentato al presidente del tribunaledel luogo in cui e sorto il rapporto di lavoro oove si trova l’azienda o una sua dipendenzaalla quale e addetto il lavoratore o presso laquale egli prestava la sua opera al momentodella fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitroe della sede del collegio, la parte convenuta,entro trenta giorni da tale scelta, deve depo-sitare presso la sede del collegio una memoriadifensiva sottoscritta, salvo che si tratti di unapubblica amministrazione, da un avvocato cuiabbia conferito mandato e presso il qualedeve eleggere il domicilio. La memoria devecontenere le difese e le eccezioni in fatto e indiritto, le eventuali domande in via ri-convenzionale e l’indicazione dei mezzi diprova.

Entro dieci giorni dal deposito della me-moria difensiva il ricorrente puo depositarepresso la sede del collegio una memoria direplica senza modificare il contenuto del ri-corso. Nei successivi dieci giorni il convenutopuo depositare presso la sede del collegio unacontroreplica senza modificare il contenutodella memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell’udienza, datenere entro trenta giorni dalla scadenza deltermine per la controreplica del convenuto,

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(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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dandone comunicazione alle parti, nel domi-cilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All’udienza il collegio esperisce il tentativodi conciliazione. Se la conciliazione riesce, siapplicano le disposizioni dell’articolo 411,commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegioprovvede, ove occorra, a interrogare le parti ead ammettere e assumere le prove, altrimentiinvita all’immediata discussione orale. Nelcaso di ammissione delle prove, il collegiopuo rinviare ad altra udienza, a non piu didieci giorni di distanza, l’assunzione dellestesse e la discussione orale.

La controversia e decisa, entro venti giornidall’udienza di discussione, mediante un lo-do. Il lodo emanato a conclusione dell’arbi-trato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato,produce tra le parti gli effetti di cui agli ar-ticoli 1372 e 2113, quarto comma, del codicecivile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensidell’articolo 474 del presente codice a seguitodel provvedimento del giudice su istanzadella parte interessata ai sensi dell’articolo825. Il lodo e impugnabile ai sensi del-l’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo829, commi quarto e quinto, se cio e statoprevisto nel mandato per la risoluzione arbi-trale della controversia.

Il compenso del presidente del collegio efissato in misura pari al 2 per cento del valoredella controversia dichiarato nel ricorso ed eversato dalle parti, per meta ciascuna, pressola sede del collegio mediante assegni circolariintestati al presidente almeno cinque giorniprima dell’udienza. Ciascuna parte provvedea compensare l’arbitro da essa nominato. Lespese legali e quelle per il compenso delpresidente e dell’arbitro di parte, queste ulti-me nella misura dell’1 per cento del suddettovalore della controversia, sono liquidate nellodo ai sensi degli articoli 91, primo comma,e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoriapossono istituire un fondo per il rimborso al

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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lavoratore delle spese per il compenso delpresidente del collegio e del proprio arbitro diparte».

8. Le disposizioni degli articoli 410, 412-ter e 412-quater del codice di procedura ci-vile si applicano anche alle controversie dicui all’articolo 63, comma 1, del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, sono abrogati.

8. Le disposizioni degli articoli 410, 412,412-ter e 412-quater del codice di proceduracivile si applicano anche alle controversie dicui all’articolo 63, comma 1, del decreto le-gislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, sono abrogati.

9. In relazione alle materie di cui al-l’articolo 409 del codice di procedura civile,le parti contrattuali possono pattuire clausolecompromissorie di cui all’articolo 808 delcodice di procedura civile che rinviano allemodalita di espletamento dell’arbitrato di cuiagli articoli 412 e 412-quater del codice diprocedura civile, solo ove cio sia previsto daaccordi interconfederali o contratti collettividi lavoro stipulati dalle organizzazioni deidatori di lavoro e dei lavoratori comparati-vamente piu rappresentative sul piano nazio-nale. La clausola compromissoria, a pena dinullita, deve essere certificata in base alledisposizioni di cui al titolo VIII del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagliorgani di certificazione di cui all’articolo 76,comma 1, lettere a), b) e c), del medesimodecreto legislativo. Le commissioni di certi-ficazione accertano la effettiva volonta delleparti di devolvere ad arbitri le controversieche dovessero insorgere in relazione al rap-porto di lavoro. In assenza dei predetti ac-cordi interconfederali o contratti collettivi,trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, le disposizioni dicui al presente comma sono pienamenteoperative.

9. In relazione alle materie di cui al-l’articolo 409 del codice di procedura civile,le parti contrattuali possono pattuire clausolecompromissorie di cui all’articolo 808 delcodice di procedura civile che rinviano allemodalita di espletamento dell’arbitrato di cuiagli articoli 412 e 412-quater del codice diprocedura civile, solo ove cio sia previsto daaccordi interconfederali o contratti collettividi lavoro stipulati dalle organizzazioni deidatori di lavoro e dei lavoratori comparati-vamente piu rappresentative sul piano nazio-nale. La clausola compromissoria, a pena dinullita, deve essere certificata in base alledisposizioni di cui al titolo VIII del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagliorgani di certificazione di cui all’articolo 76del medesimo decreto legislativo, e succes-sive modificazioni. Le commissioni di certi-ficazione accertano la effettiva volonta delleparti di devolvere ad arbitri le controversieche dovessero insorgere in relazione al rap-porto di lavoro. In assenza dei predetti ac-cordi interconfederali o contratti collettivi,trascorsi dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Ministro dellavoro e delle politiche sociali definisce conproprio decreto, sentite le parti sociali, lemodalita di attuazione e di piena operati-vita delle disposizioni di cui al presentecomma.

10. Gli organi di certificazione di cui al-l’articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c), deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

10. Gli organi di certificazione di cui al-l’articolo 76 del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, e successive modifica-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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possono istituire camere arbitrali per la defi-nizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del co-dice di procedura civile, delle controversienelle materie di cui all’articolo 409 del me-desimo codice e all’articolo 63, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Lecommissioni di cui al citato articolo 76,comma 1, lettere a), b) e c), del decreto le-gislativo n. 276 del 2003 possono concludereconvenzioni con le quali prevedano la co-stituzione di camere arbitrali unitarie. Si ap-plica, in quanto compatibile, l’articolo 412,commi terzo e quarto, del codice di proceduracivile.

zioni, possono istituire camere arbitrali per ladefinizione, ai sensi dell’articolo 808-ter delcodice di procedura civile, delle controversienelle materie di cui all’articolo 409 del me-desimo codice e all’articolo 63, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Lecommissioni di cui al citato articolo 76 deldecreto legislativo n. 276 del 2003, e suc-cessive modificazioni, possono concludereconvenzioni con le quali prevedano la co-stituzione di camere arbitrali unitarie. Si ap-plica, in quanto compatibile, l’articolo 412,commi terzo e quarto, del codice di proceduracivile.

11. Presso le sedi di certificazione di cuiall’articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c),del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, puo altresı essere esperito il tentativodi conciliazione di cui all’articolo 410 delcodice di procedura civile.

11. Presso le sedi di certificazione di cuiall’articolo 76 del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, e successive modifica-zioni, puo altresı essere esperito il tentativo diconciliazione di cui all’articolo 410 del co-dice di procedura civile.

12. All’articolo 82 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, sono apportate leseguenti modificazioni:

12. Identico:

a) al comma 1, le parole: «di cui al-l’articolo 76, comma 1, lettera a)» sono so-stituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 76,comma 1, lettere a), b) e c)»;

a) al comma 1, le parole: «di cui al-l’articolo 76, comma 1, lettera a)» sono so-stituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 76»;

b) e aggiunto, in fine, il seguente com-ma:

b) identica.

«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili,le procedure previste dal capo I del presentetitolo».

13. Il comma 2 dell’articolo 83 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, eabrogato.

13. Identico.

14. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codicedi procedura civile sono abrogati.

14. Identico.

15. All’articolo 79 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, e aggiunto, in fine,il seguente comma:

15. Identico.

«Gli effetti dell’accertamento dell’organopreposto alla certificazione del contratto di

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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lavoro, nel caso di contratti in corso di ese-cuzione, si producono dal momento di iniziodel contratto, ove la commissione abbia ap-purato che l’attuazione del medesimo e stata,anche nel periodo precedente alla propria at-tivita istruttoria, coerente con quanto appu-rato in tale sede. In caso di contratti non an-cora sottoscritti dalle parti, gli effetti si pro-ducono soltanto ove e nel momento in cuiqueste ultime provvedano a sottoscriverli, conle eventuali integrazioni e modifiche sugge-rite dalla commissione adita».

16. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica. Gli adempi-menti previsti dal presente articolo sono svoltinell’ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente.

16. Identico.

Art. 34. Art. 32.

(Decadenze e disposizioni in materia di con-tratto di lavoro a tempo determinato)

(Decadenze e disposizioni in materia di con-tratto di lavoro a tempo determinato)

1. Il primo e il secondo comma del-l’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604,sono sostituiti dai seguenti:

1. Identico.

«Il licenziamento deve essere impugnato apena di decadenza entro sessanta giorni dallaricezione della sua comunicazione, ovverodalla comunicazione dei motivi, ove noncontestuale, con qualsiasi atto scritto, ancheextragiudiziale, idoneo a rendere nota la vo-lonta del lavoratore anche attraverso l’inter-vento dell’organizzazione sindacale diretto adimpugnare il licenziamento stesso.

L’impugnazione e inefficace se non e se-guita, entro il successivo termine di centot-tanta giorni, dal deposito del ricorso nellacancelleria del tribunale in funzione di giu-dice del lavoro o dalla comunicazione allacontroparte della richiesta di tentativo diconciliazione o arbitrato. Qualora la conci-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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liazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati onon sia raggiunto l’accordo necessario al re-lativo espletamento, il ricorso al giudice deveessere depositato a pena di decadenza entrosessanta giorni dal rifiuto o dal mancato ac-cordo».

2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, come modifi-cato dal comma 1 del presente articolo, siapplicano anche a tutti i casi di invalidita e diinefficacia del licenziamento.

2. Identico.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, come modifi-cato dal comma 1 del presente articolo, siapplicano inoltre:

3. Identico.

a) ai licenziamenti che presuppongono larisoluzione di questioni relative alla qualifi-cazione del rapporto di lavoro ovvero allalegittimita del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rap-porti di collaborazione coordinata e conti-nuativa, anche nella modalita a progetto, dicui all’articolo 409, numero 3), del codice diprocedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell’articolo2103 del codice civile, con termine de-corrente dalla data di ricezione della comu-nicazione di trasferimento;

d) all’azione di nullita del termine ap-posto al contratto di lavoro, ai sensi degliarticoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 set-tembre 2001, n. 368, e successive modifica-zioni, con termine decorrente dalla scadenzadel medesimo.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 6 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, come modificatodal comma 1 del presente articolo, si ap-plicano anche:

4. Identico:

a) ai contratti di lavoro a termine stipu-lati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decretolegislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corsodi esecuzione alla data di entrata in vigore

a) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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della presente legge, con decorrenza dallascadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, sti-pulati anche in applicazione di disposizioni dilegge previgenti al decreto legislativo 6 set-tembre 2001, n. 368, e gia conclusi alla datadi entrata in vigore della presente legge, condecorrenza dalla medesima data di entrata invigore della presente legge.

b) identica;

c) alla cessione di contratto di lavoroavvenuta ai sensi dell’articolo 2112 delcodice civile con termine decorrente dalladata del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresal’ipotesi prevista dall’articolo 27 del de-creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,si chieda la costituzione o l’accertamento diun rapporto di lavoro in capo a un soggettodiverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto atempo determinato, il giudice condanna ildatore di lavoro al risarcimento del lavoratorestabilendo un’indennita onnicomprensivanella misura compresa tra un minimo di 2,5ed un massimo di 12 mensilita dell’ultimaretribuzione globale di fatto, avuto riguardo aicriteri indicati nell’articolo 8 della legge 15luglio 1966, n. 604.

5. Identico.

6. In presenza di contratti ovvero accordicollettivi nazionali, territoriali o aziendali,stipulati con le organizzazioni sindacalicomparativamente piu rappresentative sulpiano nazionale, che prevedano l’assunzione,anche a tempo indeterminato, di lavoratori giaoccupati con contratto a termine nell’ambitodi specifiche graduatorie, il limite massimodell’indennita fissata dal comma 5 e ridottoalla meta.

6. Identico.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6trovano applicazione per tutti i giudizi, ivicompresi quelli pendenti alla data di entratain vigore della presente legge. Con riferi-mento a tali ultimi giudizi, ove necessario, aisoli fini della determinazione della indennita

7. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alleparti un termine per l’eventuale integrazionedella domanda e delle relative eccezioni edesercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo421 del codice di procedura civile.

Art. 35. Art. 33.

(Accesso ispettivo, potere di diffida e verba-lizzazione unica)

(Accesso ispettivo, potere di diffida e verba-lizzazione unica)

1. L’articolo 13 del decreto legislativo 23aprile 2004, n. 124, e sostituito dal seguente:

Identico

«Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere didiffida e verbalizzazione unica). - 1. Il per-sonale ispettivo accede presso i luoghi di la-voro nei modi e nei tempi consentiti dallalegge. Alla conclusione delle attivita di veri-fica compiute nel corso del primo accessoispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro oalla persona presente all’ispezione, con l’ob-bligo alla tempestiva consegna al datore dilavoro, il verbale di primo accesso ispettivocontenente:

a) l’identificazione dei lavoratori trovatiintenti al lavoro e la descrizione delle mo-dalita del loro impiego;

b) la specificazione delle attivita com-piute dal personale ispettivo;

c) le eventuali dichiarazioni rese daldatore di lavoro o da chi lo assiste, o dallapersona presente all’ispezione;

d) ogni richiesta, anche documentale,utile al proseguimento dell’istruttoria fina-lizzata all’accertamento degli illeciti, fermorestando quanto previsto dall’articolo 4, set-timo comma, della legge 22 luglio 1961,n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza dellenorme di legge o del contratto collettivo inmateria di lavoro e legislazione sociale equalora il personale ispettivo rilevi ina-dempimenti dai quali derivino sanzioni am-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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ministrative, questi provvede a diffidare iltrasgressore e l’eventuale obbligato in solido,ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 no-vembre 1981, n. 689, alla regolarizzazionedelle inosservanze comunque materialmentesanabili, entro il termine di trenta giorni dalladata di notificazione del verbale di cui alcomma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, iltrasgressore o l’eventuale obbligato in solidoe ammesso al pagamento di una somma pariall’importo della sanzione nella misura delminimo previsto dalla legge ovvero nellamisura pari ad un quarto della sanzione sta-bilita in misura fissa, entro il termine diquindici giorni dalla scadenza del termine dicui al comma 2. Il pagamento dell’importodella predetta somma estingue il procedi-mento sanzionatorio limitatamente alle inos-servanze oggetto di diffida e a condizionedell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All’ammissione alla procedura di rego-larizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonchealla contestazione delle violazioni ammini-strative di cui all’articolo 14 della legge 24novembre 1981, n. 689, si provvede da partedel personale ispettivo esclusivamente con lanotifica di un unico verbale di accertamento enotificazione, notificato al trasgressore e al-l’eventuale obbligato in solido. Il verbale diaccertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell’accertamento,con indicazione puntuale delle fonti di provadegli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli ina-dempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilita di estinguere gli illecitiottemperando alla diffida e provvedendo alpagamento della somma di cui al comma 3ovvero pagando la medesima somma nei casidi illeciti gia oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilita di estinguere gli illecitinon diffidabili, ovvero quelli oggetto di dif-fida nei casi di cui al comma 5, attraverso il

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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pagamento della sanzione in misura ridotta ai

sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre

1981, n. 689;

e) l’indicazione degli strumenti di difesa

e degli organi ai quali proporre ricorso, con

specificazione dei termini di impugnazione.

5. L’adozione della diffida interrompe i

termini di cui all’articolo 14 della legge 24

novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui

all’articolo 17 del presente decreto, fino alla

scadenza del termine per compiere gli

adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da

parte del trasgressore o dell’obbligato in so-

lido non sia stata fornita prova al personale

ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del

pagamento delle somme previste, il verbale

unico di cui al comma 4 produce gli effetti

della contestazione e notificazione degli ad-

debiti accertati nei confronti del trasgressore

e della persona obbligata in solido ai quali sia

stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal

comma 2, con gli effetti e le procedure di cui

ai commi 3, 4 e 5, e esteso anche agli ispettori

e ai funzionari amministrativi degli enti e

degli istituti previdenziali per le ina-

dempienze da essi rilevate. Gli enti e gli

istituti previdenziali svolgono tale attivita con

le risorse umane e finanziarie esistenti a le-

gislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e

esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudi-

ziaria che accertano, ai sensi dell’articolo 13

della legge 24 novembre 1981, n. 689, vio-

lazioni in materia di lavoro e legislazione

sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai

quali derivino sanzioni amministrative, essi

provvedono a diffidare il trasgressore e l’e-

ventuale obbligato in solido alla regolarizza-

zione delle inosservanze comunque mate-

rialmente sanabili, con gli effetti e le proce-

dure di cui ai commi 3, 4 e 5».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Art. 36. Art. 34.

(Indicatore di situazioneeconomica equivalente)

(Indicatore di situazioneeconomica equivalente)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico.

a) l’articolo 4 e sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica).– 1. Il richiedente la prestazione presentaun’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi deltesto unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di documentazioneamministrativa, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, di validita annuale, concernente leinformazioni necessarie per la determinazionedell’indicatore della situazione economicaequivalente di cui all’articolo 2, ancorchel’ente si avvalga della facolta riconosciutaglidall’articolo 3, comma 2. E lasciata facolta alcittadino di presentare entro il periodo divalidita della dichiarazione sostitutiva unicauna nuova dichiarazione, qualora intenda farrilevare i mutamenti delle condizioni fami-liari ed economiche ai fini del calcolo del-l’indicatore della situazione economica equi-valente del proprio nucleo familiare. Gli entierogatori possono stabilire per le prestazionida essi erogate la decorrenza degli effetti ditali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 epresentata ai comuni o ai centri di assistenzafiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, o direttamente all’ammini-strazione pubblica alla quale e richiesta laprima prestazione o alla sede dell’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS)competente per territorio.

3. E comunque consentita la presentazioneall’INPS, in via telematica, della di-chiarazione sostitutiva unica direttamente acura del soggetto richiedente la prestazioneagevolata.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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4. L’INPS determina l’indicatore della si-tuazione economica equivalente in relazioneai dati autocertificati dal soggetto richiedentela prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dalsoggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate,sulla base di appositi controlli automatici,individua l’esistenza di omissioni, ovverodifformita degli stessi rispetto agli elementiconoscitivi in possesso del Sistema informa-tivo dell’anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attivita effettuate ai sensidel comma 5 sono comunicati dall’Agenziadelle entrate, mediante procedura informatica,all’INPS che provvedera a inoltrarli ai sog-getti che hanno ricevuto le dichiarazioni aisensi del comma 2, ovvero direttamente alsoggetto che ha presentato la dichiarazionesostitutiva unica ai sensi del comma 3.

7. Sulla base della comunicazione del-l’INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centridi assistenza fiscale e le amministrazionipubbliche ai quali e presentata la di-chiarazione sostitutiva rilasciano un’atte-stazione, riportante l’indicatore della situa-zione economica equivalente, nonche il con-tenuto della dichiarazione e gli elementiinformativi necessari per il calcolo. Analogaattestazione e rilasciata direttamente dal-l’INPS nei casi di cui al comma 3. L’atte-stazione riporta anche le eventuali omissionie difformita di cui al comma 5. La di-chiarazione, munita dell’attestazione rila-sciata, puo essere utilizzata, nel periodo divalidita, da ogni componente del nucleo fa-miliare per l’accesso alle prestazioni agevo-late di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformitadi cui al comma 5, il soggetto richiedente laprestazione puo presentare una nuova di-chiarazione sostitutiva unica, ovvero puo co-munque richiedere la prestazione mediantel’attestazione relativa alla dichiarazione pre-sentata recante le omissioni o le difformita

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale di-chiarazione e valida ai fini dell’erogazionedella prestazione, fatto salvo il diritto deglienti erogatori di richiedere idonea docu-mentazione atta a dimostrare la completezza everidicita dei dati indicati nella dichiarazione.Gli enti erogatori eseguono, singolarmente omediante un apposito servizio comune, tutti icontrolli ulteriori necessari e provvedono adogni adempimento conseguente alla non ve-ridicita dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativialla determinazione del patrimonio mobiliaregestito dagli operatori di cui all’articolo 7,sesto comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’A-genzia delle entrate, in presenza di specificheomissioni o difformita rilevate ai sensi delcomma 5, effettua, sulla base di criteri se-lettivi, apposite richieste di informazioni aisuddetti operatori, avvalendosi delle relativeprocedure automatizzate di colloquio.

10. Nell’ambito della programmazionedell’attivita di accertamento della Guardia difinanza, una quota delle verifiche e riservataal controllo sostanziale della posizione red-dituale e patrimoniale dei nuclei familiari deisoggetti beneficiari di prestazioni, secondocriteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cuiconfronti emergono divergenze nella consi-stenza del patrimonio mobiliare sono comu-nicati alla Guardia di finanza al fine di assi-curare il coordinamento e l’efficacia deicontrolli previsti dal comma 10.

12. Con apposita convenzione stipulata tral’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispettodelle disposizioni del codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono di-sciplinate le modalita attuative e le specifichetecniche per lo scambio delle informazioninecessarie all’attuazione delle disposizionidel presente articolo.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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13. Al fine di consentire la semplificazionee il miglioramento degli adempimenti deisoggetti richiedenti le prestazioni agevolate, aseguito dell’evoluzione dei sistemi informa-tivi dell’INPS e dell’Agenzia delle entratepossono essere altresı previste specifiche at-tivita di sperimentazione finalizzate a svi-luppare l’assetto dei relativi flussi di infor-mazione.

14. Ai fini del rispetto dei criteri di equitasociale, con decreto del Ministero del-l’economia e delle finanze, sulla base dellevalutazioni dell’INPS e dell’Agenzia delleentrate, si provvede alla razionalizzazione eall’armonizzazione dei criteri di determina-zione dell’indicatore della situazione econo-mica equivalente rispetto all’evoluzione dellanormativa fiscale»;

b) all’articolo 4-bis, il comma 1 e so-stituito dal seguente:

«1. L’INPS per l’alimentazione del sistemainformativo dell’indicatore della situazioneeconomica equivalente puo stipulare appositeconvenzioni con i soggetti di cui all’articolo3, comma 3, lettera d), del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322.»;

c) all’articolo 6, comma 4, al primo e alquarto periodo, le parole: «Agenzia delleentrate» sono sostituite dalle seguenti: «Isti-tuto nazionale della previdenza sociale»;

d) alla tabella l, parte I, dopo la letterab), e inserito il seguente capoverso: «Al red-dito complessivo devono essere aggiunti iredditi da lavoro dipendente e assimilati, dilavoro autonomo ed impresa, redditi diversidi cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l),del testo unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad im-posta sostitutiva o definitiva, fatta salva di-versa volonta espressa dal legislatore sulle

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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norme che regolano tali componenti reddi-tuali».

2. Ai maggiori compiti previsti dalcomma 1 del presente articolo per l’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS) eper l’Agenzia delle entrate si provvede conle risorse umane e finanziarie disponibili alegislazione vigente.

Art. 37. Art. 35.

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. L’articolo 19-ter del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,e sostituito dal seguente:

Identico

«Art. 19-ter. - (Indennizzi per le aziendecommerciali in crisi). - 1. L’indennizzo di cuial decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,e concesso, nella misura e secondo le moda-lita ivi previste, anche ai soggetti che si tro-vano in possesso dei requisiti di cui al-l’articolo 2 del medesimo decreto legislativonel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 eil 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nelmese di compimento dell’eta pensionabilesono anche in possesso del requisito con-tributivo minimo richiesto per conseguire lapensione di vecchiaia, il predetto indennizzospetta fino alla prima decorrenza utile dellapensione di vecchiaia medesima. Le domandedi cui all’articolo 7 del citato decreto legi-slativo n. 207 del 1996 possono essere pre-sentate fino al 31 gennaio 2012.

2. L’aliquota contributiva aggiuntiva di cuiall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Ge-stione dei contributi e delle prestazioni pre-videnziali degli esercenti attivita commercialipresso l’INPS, e prorogata, con le medesimemodalita, fino al 31 dicembre 2014.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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3. Gli indennizzi concessi ai sensi del-l’articolo 1, comma 272, della legge 30 di-cembre 2004, n. 311, in pagamento alla datadel 31 dicembre 2008, sono prorogati finoalla data di decorrenza della pensione divecchiaia purche i titolari dell’indennizzosiano in possesso, nel mese di compimentodell’eta pensionabile, anche del requisitocontributivo minimo richiesto per conseguirela pensione di vecchiaia».

2. All’articolo 30-bis, comma 7, del de-creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministrodell’economia e delle finanze» sono inseritele seguenti: «, di concerto con il Ministro perla pubblica amministrazione e l’innovazio-ne,».

3. All’articolo 61 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ilcomma 7-bis, introdotto dall’articolo 18,comma 4-sexies, del decreto-legge 29 no-vembre 2008, n. 185, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, eabrogato.

Art. 38. Art. 36.

(Modifiche all’articolo 9 del decreto-leggen. 148 del 1993, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 236 del 1993)

(Modifiche all’articolo 9 del decreto-leggen. 148 del 1993, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 236 del 1993)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 20maggio 1993, n. 148, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico:

a) dopo il comma 3-bis e inserito il se-guente:

a) identico:

«3-ter. Il Ministero del lavoro, della salutee delle politiche sociali puo prevedere misuredi sostegno al reddito per lavoratori disoccu-pati o a rischio di esclusione dal mercato dellavoro»;

«3-ter. Il Ministero del lavoro e delle po-litiche sociali puo prevedere misure di soste-gno al reddito per lavoratori disoccupati o arischio di esclusione dal mercato del lavoro»;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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b) al comma 4, le parole: «di cui aicommi 1, 2, 3 e 3-bis» sono sostituite dalleseguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e,prioritariamente, 3-ter».

b) identica.

Art. 39. Art. 37.

(Sottrazione alle procedure esecutivedei fondi intestati al Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali)

(Sottrazione alle procedure esecutivedei fondi intestati al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 294, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondiintestati al Ministero del lavoro, della salutee delle politiche sociali.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 294, della legge 23 dicembre 2005,n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondiintestati al Ministero del lavoro e delle poli-tiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramentoafferenti ai fondi di cui al comma 1 sononulli. La nullita e rilevabile d’ufficio e gli attinon determinano obbligo di accantonamentoda parte delle sezioni della Tesoreria delloStato ne sospendono l’accreditamento disomme destinate ai funzionari delegati cen-trali e periferici.

2. Identico.

Art. 40. Art. 38.

(Modifica all’articolo 11del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)

(Modifica all’articolo 11del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 23aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 e in-serito il seguente:

Identico

«3-bis. Il verbale di cui al comma 3 e di-chiarato esecutivo con decreto dal giudicecompetente, su istanza della parte interessa-ta».

Art. 41. Art. 39.

(Obbligo di versamento delle ritenuteprevidenziali)

(Obbligo di versamento delle ritenuteprevidenziali)

1. L’omesso versamento, nelle forme e neitermini di legge, delle ritenute previdenziali e

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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assistenziali operate dal committente suicompensi dei lavoratori a progetto e dei ti-tolari di collaborazioni coordinate e conti-nuative iscritti alla gestione separata di cuiall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, configura le ipotesi di cui aicommi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,convertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 1983, n. 638.

Art. 42. Art. 40.

(Contribuzione figurativa) (Contribuzione figurativa)

1. Ai fini del calcolo della retribuzioneannua pensionabile, e per la liquidazionedelle prestazioni a sostegno o integrazione delreddito, per i periodi successivi al 31 dicem-bre 2004, il valore retributivo da attribuire perciascuna settimana ai periodi riconosciuti fi-gurativamente per gli eventi previsti dalledisposizioni in vigore e verificatisi nel corsodel rapporto di lavoro, e pari all’importo dellanormale retribuzione che sarebbe spettata allavoratore, in caso di prestazione lavorativa,nel mese in cui si colloca l’evento. Il predettoimporto deve essere determinato dal datore dilavoro sulla base degli elementi retributiviricorrenti e continuativi.

Identico

Art. 43. Art. 41.

(Responsabilita di terzi nelle invalidita civili) (Responsabilita di terzi nelle invalidita civili)

1. Le pensioni, gli assegni e le indennita,spettanti agli invalidi civili ai sensi della le-gislazione vigente, corrisposti in conseguenzadel fatto illecito di terzi, sono recuperate finoa concorrenza dell’ammontare di dette pre-stazioni dall’ente erogatore delle stesse neiriguardi del responsabile civile e della com-pagnia di assicurazioni.

1. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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2. Agli effetti del comma 1, il valore ca-pitale della prestazione erogata e determinatomediante criteri e tariffe stabiliti con decretodel Ministro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali e del Ministro dell’economiae delle finanze, sentito il consiglio di ammi-nistrazione dell’INPS, da emanare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

2. Agli effetti del comma 1, il valore ca-pitale della prestazione erogata e determinatomediante criteri e tariffe stabiliti con decretodel Ministro del lavoro e delle politiche so-ciali e del Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sentito il consiglio di amministrazionedell’INPS, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presentelegge.

Art. 44. Art. 42.

(Comunicazioni delle imprese

di assicurazione all’INPS)

(Comunicazioni delle imprese

di assicurazione all’INPS)

1. A decorrere dal 1º giugno 2010, nei casidi infermita comportante incapacita lavorati-va, derivante da responsabilita di terzi, ilmedico e tenuto a darne segnalazione neicertificati di malattia di cui all’articolo 2 deldecreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,convertito, con modificazioni, dalla legge 29febbraio 1980, n. 33, al fine di consentireall’ente assicuratore l’esperibilita delle azionisurrogatorie e di rivalsa.

1. Identico.

2. In caso di eventi occorsi in danno disoggetti aventi diritto all’indennita di malattiaerogata dall’INPS ed imputabili a re-sponsabilita di terzi, l’impresa di assicura-zione, prima di procedere all’eventuale ri-sarcimento del danno, e tenuta a darne im-mediata comunicazione all’INPS.

2. Identico.

3. Entro quindici giorni dal ricevimentodella comunicazione di cui al comma 2,l’INPS trasmette all’impresa di assicurazioneun «certificato di indennita corrisposte»(CIR) attestante l’avvenuta liquidazione del-l’indennita di malattia ed il relativo importo.

3. Identico.

4. L’impresa assicuratrice procede, conse-guentemente, ad accantonare e rimborsarepreventivamente all’INPS l’importo certifi-cato ai sensi del comma 3.

4. Identico.

5. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Art. 45. Art. 43.

(Efficacia delle domande di iscrizione ecancellazione dall’albo delle imprese arti-

giane per gli enti previdenziali)

(Efficacia delle domande di iscrizione ecancellazione dall’albo delle imprese arti-

giane per gli enti previdenziali)

1. Ai fini del contenimento degli oneriprevidenziali, a decorrere dal 1º gennaio2010, gli atti e i provvedimenti relativi allemodificazioni dello stato di fatto e di diritto,compresa la cessazione delle imprese indivi-duali e di tutti i soggetti comunque iscrittiall’albo delle imprese artigiane, sono inop-ponibili all’INPS, decorsi due anni dal veri-ficarsi dei relativi presupposti, e sentite lecommissioni provinciali dell’artigianato e glialtri organi o enti competenti le cui potestarestano comunque ferme. L’INPS attua ap-posite forme di comunicazione nei confrontidei destinatari delle disposizioni del presentearticolo per favorire la correttezza delle po-sizioni contributive individuali.

1. Ai fini del contenimento degli oneriprevidenziali, a decorrere dal 1º gennaio2010, gli atti e i provvedimenti relativi allemodificazioni dello stato di fatto e di diritto,compresa la cessazione delle imprese indivi-duali e di tutti i soggetti comunque iscrittiall’albo delle imprese artigiane, sono inop-ponibili all’INPS, decorsi tre anni dal veri-ficarsi dei relativi presupposti, e sentite lecommissioni provinciali dell’artigianato e glialtri organi o enti competenti le cui potestarestano comunque ferme. L’INPS attua ap-posite forme di comunicazione nei confrontidei destinatari delle disposizioni del presentearticolo per favorire la correttezza delle po-sizioni contributive individuali.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

Art. 46. Art. 44.

(Pignoramento e sequestro nei confronti degliistituti esercenti forme

di previdenza e assistenza obbligatoria)

(Pignoramento e sequestro nei confronti degliistituti esercenti forme

di previdenza e assistenza obbligatoria)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 di-cembre 1996, n. 669, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,dopo il comma 1-bis e inserito il seguente:

Identico

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mo-biliari di cui agli articoli 513 e seguenti delcodice di procedura civile promossi nei con-fronti di enti ed istituti esercenti forme diprevidenza ed assistenza obbligatorie orga-nizzati su base territoriale».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Art. 47. Art. 45.

(Disposizioni in materia di contribuzione

figurativa per periodi di malattia)

(Disposizioni in materia di contribuzione

figurativa per periodi di malattia)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 16settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 einserito il seguente:

1. Identico:

«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui alcomma 1 non si applica, a partire dal-l’insorgenza dello stato di inabilita ai sensidell’articolo 8 della legge 12 giugno 1984,n. 222, ai soggetti che abbiano conseguitotale inabilita a seguito di infortunio sul la-voro, in sostituzione della pensione di inabi-lita».

«1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui alcomma 1 non si applica, a partire dal-l’insorgenza dello stato di inabilita ai sensidell’articolo 8 della legge 12 giugno 1984,n. 222, ai soggetti che abbiano conseguitotale inabilita a seguito di infortunio sul la-voro, in sostituzione della pensione di inabi-lita, fermo restando che, in tal caso, non edovuta la prestazione economica di ma-lattia a carico dell’ente previdenziale».

Art. 48. Art. 46.

(Differimento di termini per l’esercizio dideleghe in materia di ammortizzatori sociali,

di servizi per l’impiego, incentivi all’occu-pazione e apprendistato e di occupazione

femminile)

(Differimento di termini per l’esercizio dideleghe in materia di ammortizzatori sociali,

di servizi per l’impiego, incentivi all’occu-pazione e apprendistato e di occupazione

femminile)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre2007, n. 247, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

1. Identico:

a) il comma 28 e sostituito dal seguente: a) identico:

«28. Il Governo e delegato ad adottare,entro il termine di trentasei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, suproposta del Ministro del lavoro, della salutee delle politiche sociali, in conformita al-l’articolo 117 della Costituzione e agli statutidelle regioni a statuto speciale e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, e allerelative norme di attuazione, e garantendol’uniformita della tutela dei lavoratori sulterritorio nazionale attraverso il rispetto deilivelli essenziali delle prestazioni concernenti

«28. Il Governo e delegato ad adottare,entro il termine di ventiquattro mesi dalladata di entrata in vigore della presente di-sposizione, su proposta del Ministro del la-voro e delle politiche sociali, in conformitaall’articolo 117 della Costituzione e agli sta-tuti delle regioni a statuto speciale e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano, ealle relative norme di attuazione, e ga-rantendo l’uniformita della tutela dei lavora-tori sul territorio nazionale attraverso il ri-spetto dei livelli essenziali delle prestazioni

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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i diritti civili e sociali, anche con riguardo alledifferenze di genere e alla condizione dellelavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno opiu decreti legislativi finalizzati a riformare lamateria degli ammortizzatori sociali per ilriordino degli istituti a sostegno del reddito»;

concernenti i diritti civili e sociali, anche conriguardo alle differenze di genere e alla con-dizione delle lavoratrici e dei lavoratori im-migrati, uno o piu decreti legislativi fina-lizzati a riformare la materia degli ammor-tizzatori sociali per il riordino degli istituti asostegno del reddito»;

b) il comma 30 e sostituito dal seguente: b) identico:

«30. Il Governo e delegato ad adottare,entro trentasei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta delMinistro del lavoro, della salute e delle po-litiche sociali, in conformita all’articolo 117della Costituzione e agli statuti delle regioni astatuto speciale e delle province autonome diTrento e di Bolzano, e alle relative norme diattuazione, e garantendo l’uniformita dellatutela dei lavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali,anche con riguardo alle differenze di genere ealla condizione delle lavoratrici e dei lavo-ratori immigrati, uno o piu decreti legislativifinalizzati al riordino della normativa in ma-teria di:

«30. Il Governo e delegato ad adottare,entro ventiquattro mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione, suproposta del Ministro del lavoro e delle po-litiche sociali, in conformita all’articolo 117della Costituzione e agli statuti delle regioni astatuto speciale e delle province autonome diTrento e di Bolzano, e alle relative norme diattuazione, e garantendo l’uniformita dellatutela dei lavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali,anche con riguardo alle differenze di genere ealla condizione delle lavoratrici e dei lavo-ratori immigrati, uno o piu decreti legislativifinalizzati al riordino della normativa in ma-teria di:

a) servizi per l’impiego; a) identica;

b) incentivi all’occupazione; b) identica;

c) apprendistato»; c) identica»;

c) il comma 81 e sostituito dal seguente: c) identico:

«81. Il Governo e delegato ad adottare,entro trentasei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta delMinistro del lavoro, della salute e delle po-litiche sociali e del Ministro per le pari op-portunita, in conformita all’articolo 117 dellaCostituzione e agli statuti delle regioni astatuto speciale e delle province autonome diTrento e di Bolzano, e alle relative norme diattuazione, e garantendo l’uniformita dellatutela dei lavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali,

«81. Il Governo e delegato ad adottare,entro ventiquattro mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione, suproposta del Ministro del lavoro e delle po-litiche sociali e del Ministro per le pari op-portunita, in conformita all’articolo 117 dellaCostituzione e agli statuti delle regioni astatuto speciale e delle province autonome diTrento e di Bolzano, e alle relative norme diattuazione, e garantendo l’uniformita dellatutela dei lavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritti civili e sociali,

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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uno o piu decreti legislativi finalizzati alriordino della normativa in materia di occu-pazione femminile, nel rispetto dei seguentiprincıpi e criteri direttivi:

uno o piu decreti legislativi finalizzati alriordino della normativa in materia di occu-pazione femminile, nel rispetto dei seguentiprincıpi e criteri direttivi:

a) previsione, nell’ambito dell’eserciziodella delega in tema di riordino degli incen-tivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivie sgravi contributivi mirati a sostenere i re-gimi di orari flessibili legati alle necessitadella conciliazione tra lavoro e vita familiare,nonche a favorire l’aumento dell’occupazionefemminile;

a) identica;

b) revisione della vigente normativa inmateria di congedi parentali, con particolareriferimento all’estensione della durata di talicongedi e all’incremento della relativa in-dennita al fine di incentivarne l’utilizzo;

b) identica;

c) rafforzamento degli istituti previstidall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000,n. 53, con particolare riferimento al lavoro atempo parziale e al telelavoro;

c) identica;

d) rafforzamento dell’azione dei diversilivelli di governo e delle diverse ammini-strazioni competenti, con riferimento ai ser-vizi per l’infanzia e agli anziani non auto-sufficienti, in funzione di sostegno del-l’esercizio della liberta di scelta da parte delledonne nel campo del lavoro;

d) identica;

e) orientamento dell’intervento legatoalla programmazione dei Fondi comunitari, apartire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dalProgramma operativo nazionale (PON), in viaprioritaria per l’occupazione femminile, asupporto non solo delle attivita formative, maanche di quelle di accompagnamento e inse-rimento al lavoro, con destinazione di risorsealla formazione di programmi mirati alledonne per il corso della relativa vita lavora-tiva;

e) identica;

f) rafforzamento delle garanzie perl’applicazione effettiva della parita di tratta-mento tra donne e uomini in materia di oc-cupazione e di lavoro;

f) identica;

g) realizzazione, anche ai fini di cui allalettera e), di sistemi di raccolta ed elabora-

g) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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zione di dati in grado di far emergere e ren-dere misurabili le discriminazioni di genereanche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese afavorire lo sviluppo dell’imprenditoria fem-minile;

h) identica;

i) previsione di azioni e interventi cheagevolino l’accesso e il rientro nel mercatodel lavoro delle donne, anche attraverso for-mazione professionale mirata con conse-guente certificazione secondo le nuove stra-tegie dell’Unione europea;

i) identica;

l) definizione degli adempimenti deidatori di lavoro in materia di attenzione algenere».

l) identica».

Art. 49. Art. 47.

(Disposizione finalizzata ad assicurare l’in-dennizzo per complicanze di tipo irreversibile

a causa di vaccinazioni obbligatorie)

(Disposizione finalizzata ad assicurare l’in-dennizzo per complicanze di tipo irreversibile

a causa di vaccinazioni obbligatorie)

1. L’autorizzazione di spesa di cui allalegge 29 ottobre 2005, n. 229, e incrementatadella somma pari a 55 milioni di euro perciascuno degli anni 2009 e 2010.

1. L’autorizzazione di spesa di cui allalegge 29 ottobre 2005, n. 229, e incrementatadella somma pari a 120 milioni di euro perl’anno 2010.

2. All’onere derivante dalla disposizione dicui al comma 1 si provvede mediante corri-spondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 2, comma 361, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, ri-spettivamente per gli anni 2009 e 2010.

2. All’onere derivante dalla disposizione dicui al comma 1 si provvede mediante corri-spondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 2, comma 361, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, per l’anno2010.

Art. 50. Art. 48.

(Modifiche al decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276)

(Modifiche al decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, il se-condo periodo e sostituito dai seguenti:«Decorsi due anni, entro i novanta giornisuccessivi, i soggetti autorizzati possono ri-chiedere l’autorizzazione a tempo indetermi-

1. Al comma 2 dell’articolo 4 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, il se-condo periodo e sostituito dai seguenti:«Decorsi due anni, entro i novanta giornisuccessivi, i soggetti autorizzati possono ri-chiedere l’autorizzazione a tempo indetermi-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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nato. Il Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali rilascia l’autorizzazionea tempo indeterminato entro novanta giornidalla richiesta, previa verifica del rispettodegli obblighi di legge e del contratto col-lettivo e, in ogni caso, subordinatamente alcorretto andamento della attivita svolta».

nato. Il Ministero del lavoro e delle politichesociali rilascia l’autorizzazione a tempo in-determinato entro novanta giorni dalla ri-chiesta, previa verifica del rispetto degli ob-blighi di legge e del contratto collettivo e, inogni caso, subordinatamente al corretto an-damento della attivita svolta».

2. Al comma 1 dell’articolo 5 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, la let-tera f) e sostituita dalla seguente:

2. Identico.

«f) l’interconnessione con la borsa con-tinua nazionale del lavoro di cui all’articolo15, attraverso il raccordo con uno o piu nodiregionali, nonche l’invio all’autorita conce-dente, pena la revoca dell’autorizzazione, diogni informazione strategica per un efficacefunzionamento del mercato del lavoro, tra cuii casi in cui un percettore di sussidio o in-dennita pubblica rifiuti senza giustificatomotivo una offerta formativa, un progettoindividuale di reinserimento nel mercato dellavoro ovvero una occupazione congrua aisensi della legislazione vigente;».

3. All’articolo 6 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, sono apportate leseguenti modifiche:

3. All’articolo 6 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modi-ficazioni, sono apportate le seguenti modifi-che:

a) al comma 1, le parole da: «e fermorestando» fino a: «nonche l’invio di» sonosostituite dalle seguenti: «e conferiscanoalla borsa continua nazionale del lavoro,secondo le modalita previste con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell’i-struzione, dell’universita e della ricerca, icurricula dei propri studenti, che sono resipubblici anche nei siti internet dell’Ateneoper i dodici mesi successivi alla data diconseguimento del diploma di laurea. Restafermo l’obbligo dell’invio alla borsa conti-nua nazionale del lavoro di»;

a) il comma 3 e sostituito dal seguente: b) identica;

«3. Sono altresı autorizzati allo svolgi-mento della attivita di intermediazione, a

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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condizione che siano rispettati i requisiti dicui alle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 5,comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro edei prestatori di lavoro comparativamente piurappresentative sul piano nazionale che pos-sono svolgere l’attivita anche per il tramitedelle associazioni territoriali e delle societa diservizi controllate;

b) le associazioni in possesso di ricono-scimento istituzionale di rilevanza nazionaleo regionale e aventi come oggetto la tutela,l’assistenza e la promozione delle attivitaimprenditoriali, del lavoro, della formazioneo delle disabilita;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorranoi presupposti, possono operare con le moda-lita indicate alla lettera a)»;

b) dopo il comma 3, e inserito il se-guente:

c) identica;

«3-bis. Sono altresı autorizzati allo svolgi-mento della attivita di intermediazione i ge-stori di siti internet, a condizione che svol-gano la predetta attivita senza finalita di lucroe fermo restando l’invio di ogni informazionerelativa al funzionamento del mercato dellavoro ai sensi di quanto disposto dall’articolo17, nonche a condizione della pubblicazionesul sito medesimo dei propri dati identifica-tivi»;

d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, iseguenti periodi: «In attesa delle normativeregionali, i soggetti di cui al comma 2, cheintendono svolgere attivita di intermedia-zione, ricerca e selezione e supporto allaricollocazione professionale, comunicanopreventivamente al Ministero del lavoro edelle politiche sociali il possesso dei requi-siti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c)e f). Il Ministero del lavoro e delle politichesociali, previa verifica dei requisiti di cui alprecedente periodo, iscrive, entro sessantagiorni dal ricevimento della comunicazio-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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ne, i soggetti istanti nell’apposita sezionedell’albo di cui all’articolo 4»;

c) e aggiunto, in fine, il seguente com-ma:

e) identico:

«8-ter. Fermo restando quanto previstodall’articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1,3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzatiallo svolgimento della attivita di intermedia-zione a condizione che comunichino pre-ventivamente al Ministero del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali l’avvio dellosvolgimento della attivita di intermediazione,autocertificando, ai sensi del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa, dicui al decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, il possesso deirequisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti inun’apposita sezione dell’albo di cui al-l’articolo 4 del presente decreto. Resta fermoche non trova per essi applicazione la di-sposizione di cui ai commi 2 e 6 del predettoarticolo 4».

«8-ter. Fermo restando quanto previstodall’articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1,3 e 3-bis del presente articolo sono autorizzatiallo svolgimento della attivita di intermedia-zione a condizione che comunichino pre-ventivamente al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali l’avvio dello svolgimentodella attivita di intermediazione, auto-certificando, ai sensi del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa, dicui al decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, il possesso deirequisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti inun’apposita sezione dell’albo di cui al-l’articolo 4 del presente decreto. Resta fermoche non trova per essi applicazione la di-sposizione di cui ai commi 2 e 6 del predettoarticolo 4».

4. Al comma 1 dell’articolo 8 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, leparole: «Ferme restando le disposizioni dicui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, esuccessive modificazioni e integrazioni»sono sostituite dalle seguenti: «Fermi re-stando gli obblighi di comunicare all’I-stituto nazionale della previdenza sociale eai servizi per l’impiego territorialmentecompetenti i casi in cui i lavoratori abbianorifiutato una offerta formativa, di lavoro oun percorso di reinserimento nel mercatodel lavoro, nonche le disposizioni previstedal codice in materia di protezione dei datipersonali, di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196».

Soppresso

5. All’articolo 12 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, sono apportate leseguenti modifiche:

4. Identico:

a) al comma 1, il secondo periodo esostituito dal seguente: «Le risorse sono de-

a) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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stinate a interventi di formazione e riqualifi-cazione professionale, nonche a misure dicarattere previdenziale e di sostegno al red-dito a favore dei lavoratori assunti con con-tratto a tempo determinato, dei lavoratori cheabbiano svolto in precedenza missioni di la-voro in somministrazione in forza di contrattia tempo determinato e, limitatamente agliinterventi formativi, dei potenziali candidati auna missione»;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente: b) identico:

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2sono attuati nel quadro delle politiche e dellemisure stabilite dai contratti collettivi di la-voro del settore ovvero, in mancanza, daifondi di cui al comma 4»;

«3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2sono attuati nel quadro delle politiche e dellemisure stabilite dal contratto collettivo na-zionale di lavoro nazionale delle imprese disomministrazione di lavoro, sottoscrittodalle organizzazioni dei datori di lavoro edei lavoratori comparativamente piurappresentative a livello nazionale ovvero,in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «e approva, entro il terminedi sessanta giorni dalla presentazione, il do-cumento contenente le regole stabilite dalfondo per il versamento dei contributi e per lagestione, il controllo, la rendicontazione e ilfinanziamento degli interventi di cui ai com-mi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, ildocumento si intende approvato»;

c) identica;

d) il comma 8 e sostituito dal seguente: d) identico:

«8. In caso di omissione, anche parziale,dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datoredi lavoro e tenuto a corrispondere al fondo dicui al comma 4, oltre al contributo omesso,gli interessi nella misura prevista dal tassoindicato all’articolo 1 del decreto del Mini-stero dell’economia e delle finanze 26 set-tembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu il 5 percento, nonche al Ministero del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali una sanzioneamministrativa di importo pari al contributoomesso che alimenta il Fondo per l’occu-

«8. In caso di omissione, anche parziale,dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datoredi lavoro e tenuto a corrispondere al fondo dicui al comma 4, oltre al contributo omesso,gli interessi nella misura prevista dal tassoindicato all’articolo 1 del decreto del Mini-stero dell’economia e delle finanze 26 set-tembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu il 5 percento, nonche una sanzione amministrativa diimporto pari al contributo omesso»;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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pazione di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236»;

e) dopo il comma 8 e inserito il se-guente:

e) identico:

«8-bis. In caso di mancato rispetto delleregole contenute nel documento di cui alcomma 5, il fondo nega il finanziamento delleattivita formative oppure procede al recuperototale o parziale dei finanziamenti gia con-cessi. Le relative somme restano a di-sposizione dei soggetti autorizzati alla som-ministrazione per ulteriori iniziative formati-ve. Nei casi piu gravi, individuati dallapredetta disciplina e previa segnalazione alMinistero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, si procede ad una definitivariduzione delle somme a disposizione deisoggetti autorizzati alla somministrazione dilavoro in misura corrispondente al valore delprogetto formativo inizialmente presentato oal valore del progetto formativo rendicontatoe finanziato. Tali somme sono destinate alFondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 luglio 1993, n. 236»;

«8-bis. In caso di mancato rispetto delleregole contenute nel documento di cui alcomma 5, il fondo nega il finanziamento delleattivita formative oppure procede al recuperototale o parziale dei finanziamenti gia con-cessi. Le relative somme restano a di-sposizione dei soggetti autorizzati alla som-ministrazione per ulteriori iniziative formati-ve. Nei casi piu gravi, individuati dallapredetta disciplina e previa segnalazione alMinistero del lavoro e delle politiche sociali,si procede ad una definitiva riduzione dellesomme a disposizione dei soggetti autorizzatialla somministrazione di lavoro in misuracorrispondente al valore del progetto forma-tivo inizialmente presentato o al valore delprogetto formativo rendicontato e finanziato.Tali somme sono destinate al fondo di cui alcomma 4»;

f) dopo il comma 9 e aggiunto il se-guente:

f) identica.

«9-bis. Gli interventi di cui al presente ar-ticolo trovano applicazione con esclusivo ri-ferimento ai lavoratori assunti per prestazionidi lavoro in somministrazione».

6. All’articolo 13 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 einserito il seguente:

5. Identico:

«5-bis. La previsione di cui al comma 1,lettera a), trova applicazione solo in presenzadi una convenzione stipulata tra una o piuagenzie autorizzate alla somministrazione dilavoro con i comuni, le province, le regioni

«5-bis. La previsione di cui al comma 1,lettera a), trova applicazione solo in presenzadi una convenzione stipulata tra una o piuagenzie autorizzate alla somministrazione dilavoro con i comuni, le province, le regioni

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ovvero con le agenzie tecniche strumentalidel Ministero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali».

ovvero con le agenzie tecniche strumentalidel Ministero del lavoro e delle politiche so-ciali».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1e inserito il seguente:

«1-bis. Entro il termine di cinque giornia decorrere dalla pubblicazione previstadall’articolo 4, comma 1, del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 9 maggio 1994, n. 487, le ammi-nistrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni,sono tenute a conferire le informazionirelative alle procedure comparative previ-ste dall’articolo 7, comma 6-bis, del mede-simo decreto legislativo n. 165 del 2001,nonche alle procedure selettive e di avvia-mento di cui agli articoli 35 e 36 del me-desimo decreto legislativo n. 165 del 2001,e successive modificazioni, ai nodi regionalie interregionali della borsa continua na-zionale del lavoro. Il conferimento dei datiprevisto dal presente comma e effettuatoanche nel rispetto dei princıpi di tra-sparenza di cui all’articolo 11, comma 3,del decreto legislativo 27 ottobre 2009,n. 150. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro per la pubblica amministrazione el’innovazione, sentita la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le re-gioni e le province autonome di Trento e diBolzano, sono definite le informazioni daconferire nel rispetto dei princıpi di ac-cessibilita degli atti».

7. All’articolo 53 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma1, e inserito il seguente:

Soppresso

«1-bis. I contratti collettivi di lavorostipulati a livello nazionale, territoriale o

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aziendale da associazioni dei datori e deiprestatori di lavoro comparativamente piurappresentative sul piano nazionale posso-no stabilire la retribuzione dell’apprendi-sta in misura percentuale della re-tribuzione spettante ai lavoratori addetti amansioni o funzioni che richiedono quali-ficazioni corrispondenti a quelle per ilconseguimento delle quali e finalizzato ilcontratto. La retribuzione cosı determinatadeve essere graduale anche in rapportoall’anzianita di servizio».

8. All’articolo 61 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le

parole: «rapporti di durata complessiva nonsuperiore a trenta giorni nel corso dell’annosolare» sono inserite le seguenti: «ovvero,

nell’ambito dei servizi di cura e assistenzaalla persona, non superiore a 240 ore,».

7. Identico.

9. Il comma 46 dell’articolo 1 della legge24 dicembre 2007, n. 247, e abrogato. Dalladata di entrata in vigore della presentelegge, in materia di somministrazione dilavoro a tempo indeterminato trovano ap-plicazione le disposizioni di cui al titolo III,capo I, del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276.

Soppresso

8. Fermo restando quanto stabilito dal-l’articolo 48 del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, ivi compresa la ne-cessaria intesa tra le regioni, il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e il Mi-nistero dell’istruzione, dell’universita edella ricerca, sentite le parti sociali, previ-sta dal comma 4 del citato articolo 48,l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1,comma 622, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, e successive modificazioni, si assolveanche nei percorsi di apprendistato perl’espletamento del diritto-dovere di istru-zione e formazione di cui al predetto arti-colo 48 del decreto legislativo n. 276 del2003.

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Art. 51. Art. 49.

(Nomina dei componenti del comitato ammi-nistratore di fondo di solidarieta)

(Nomina dei componenti di comitati istituitipresso l’INPS)

1. La nomina dei componenti del comitatoamministratore del Fondo di cui all’articolo 3del regolamento di cui al decreto del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale 28 aprile2000, n. 158, puo essere effettuata per piu didue volte.

1. Identico.

2. All’articolo 58 della legge 17 maggio1999, n. 144, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «tredici» esostituita dalla seguente: «dodici» e le pa-role: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sonosostituite dalle seguenti: «cinque designatidalle associazioni sindacali rappresentativedegli iscritti al Fondo medesimo»;

b) il comma 3 e sostituito dal seguente:

«3. Il comitato amministratore e presie-duto dal presidente dell’INPS o da un suodelegato scelto tra i componenti del consi-glio di amministrazione dell’Istituto me-desimo».

Art. 52. Art. 50.

(Disposizioni in materia di collaborazioni

coordinate e continuative)

(Disposizioni in materia di collaborazioni

coordinate e continuative)

1. Fatte salve le sentenze passate in giudi-cato, in caso di accertamento della naturasubordinata di rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa, anche se ricondu-cibili ad un progetto o programma di lavoro,il datore di lavoro che abbia offerto entro il30 settembre 2008 la stipulazione di un con-tratto di lavoro subordinato ai sensi del-l’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della

Identico

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legge 27 dicembre 2006, n. 296, e tenutounicamente a indennizzare il prestatore dilavoro con un’indennita di importo compresotra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6mensilita di retribuzione, avuto riguardo aicriteri indicati nell’articolo 8 della legge 15luglio 1966, n. 604.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

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