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N. 2463 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 9 aprile 2020 (v. stampato Senato n. 1766) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE) E DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (GUALTIERI) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora- tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 10 aprile 2020 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 2463—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICAil 9 aprile 2020 (v. stampato Senato n. 1766)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

E DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Serviziosanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 10 aprile 2020

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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DISEGNO DI LEGGE__

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,recante misure di potenziamento del Ser-vizio sanitario nazionale e di sostegno eco-nomico per famiglie, lavoratori e impreseconnesse all’emergenza epidemiologica daCOVID-19, è convertito in legge con lemodificazioni riportate in allegato alla pre-sente legge.

2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14,sono abrogati. Restano validi gli atti ed iprovvedimenti adottati e sono fatti salvi glieffetti prodottisi e i rapporti giuridici sortisulla base dei medesimi decreti-legge 2marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9marzo 2020, n. 14.

3. In considerazione dello stato di emer-genza sul territorio nazionale relativo alrischio sanitario connesso all’insorgenza dipatologie derivanti da agenti virali trasmis-sibili, dichiarato con la delibera del Consi-glio dei ministri del 31 gennaio 2020, pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del1°febbraio 2020, i termini per l’adozione didecreti legislativi con scadenza tra il 10febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che nonsiano scaduti alla data di entrata in vigoredella presente legge, sono prorogati di tremesi, decorrenti dalla data di scadenza diciascuno di essi. I decreti legislativi di cui alprimo periodo, il cui termine di adozionesia scaduto alla data di entrata in vigoredella presente legge, possono essere adot-tati entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, nel rispetto deiprincìpi e criteri direttivi e delle procedureprevisti dalle rispettive leggi di delega.

4. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

All’articolo 1:

al comma 1, le parole: « nella tabella di cui all’allegato A checostituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalleseguenti: « nella tabella A allegata al presente decreto »;

al comma 2, le parole: « nella tabella di cui all’allegato A » sonosostituite dalle seguenti: « nella tabella A allegata al presente decreto »;

al comma 3, le parole: « di cui all’articolo 1, commi 1 lettera a)e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 » sono sostituite dalleseguenti: « di cui all’articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5 » e le parole:« nella tabella di cui all’allegato A » sono sostituite dalle seguenti: « nellatabella A allegata al presente decreto ».

All’articolo 2:

al comma 2, le parole: « attuazione comma 1 » sono sostituite dalleseguenti: « attuazione del comma 1 ».

Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. – (Misure straordinarie per l’assunzione degli specia-lizzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a perso-nale sanitario) – 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie edurgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelliessenziali di assistenza nonché per assicurare sull’intero territorionazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva esub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus,le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perduraredello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri condeliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del personale delle professionisanitarie, come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo delCapo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dallalegge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, edegli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscrittiall’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione,anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi dilavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, didurata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perduraredello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti

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alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire iltrattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavo-rativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandiesclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini delciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializ-zazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso,assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali,necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predettiincarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in derogaai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa dipersonale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per cia-scuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;

b) procedere alle assunzioni di cui all’articolo 1, comma 548-bis,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le modalità iviprevisti compreso il trattamento economico da riconoscere, anche inassenza dell’accordo quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui allapresente lettera devono avvenire nell’ambito delle strutture accreditatedella rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con ilprogetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializza-zione.

2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presup-posti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L’attività di lavoro prestataai sensi del presente articolo durante lo stato di emergenza integra, perla durata della stessa, il requisito dell’anzianità lavorativa di cuiall’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essereconferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’eserciziodella professione medica e iscritti agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le medesimefinalità, dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale sinoalla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenzestraordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e digarantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, in deroga all’articolo 5, comma 9, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, verificata l’impossibilità di assumere personale,anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsualiin vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche dicollaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore asei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, adirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolosanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove noniscritti al competente albo professionale in conseguenza del colloca-mento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quie-scenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti

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anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materiadi spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicateper ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incu-mulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionisticodi cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 2-ter. – (Misure urgenti per l’accesso al Servizio sanitarionazionale) – 1. Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni diassistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie edurgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti delServizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare per-sonale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati ingraduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dellostato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato,previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e aglioperatori socio-sanitari di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera a).

2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previaselezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale,attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicitàsemplificata, quali la pubblicazione dell’avviso solo nel sito internetdell’azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni,hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi,qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limita-tamente alla spesa gravante sull’esercizio 2020, ai vincoli previsti dallalegislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti dellerisorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto delRagioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all’esercizio2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materiadi spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costi-tuiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l’assun-zione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico2018/2019, l’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi dellelauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all’articolo 6 deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto conmodalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazionedelle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durantei rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 dellacircolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferitianche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e alpenultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medicispecializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universi-taria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dalcontratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolu-

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menti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta. Il periododi attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lostato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduceal conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, fermarestando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attivitàformative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degliobiettivi formativi previsti.

Art. 2-quater. – (Rideterminazione dei piani di fabbisogno delpersonale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale) – 1.Per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e2-ter del presente decreto, le regioni procedono alla rideterminazionedei piani di fabbisogno del personale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2-quinquies. – (Misure urgenti per il reclutamento dei medici dimedicina generale e dei pediatri di libera scelta) – 1. Per la duratadell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla de-libera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai medici iscrittial corso di formazione in medicina generale è consentita l’instaura-zione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Serviziosanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devonoessere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarenel monte ore complessivo, previsto dall’articolo 26, comma 1, deldecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, comestabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loroiscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specificain medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o disostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Ser-vizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardiamedica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine delladurata dello stato di emergenza. Le ore di attività svolte dai suddettimedici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività prati-che, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26,comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso diassunzione di incarico provvisorio che comporti l’assegnazione di unnumero di assistiti superiore a 650, l’erogazione della borsa di studioè sospesa. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandiesclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini delciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializ-zazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso,assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali,necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVlD-19, comestabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Ministro dellasalute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13marzo 2006, si intendono integrate con le disposizioni di cui ai commi1 e 2.

4. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, imedici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il

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percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sosti-tuzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Serviziosanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializ-zandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto aifini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma dispecializzazione. Le università, ferma restando la durata legale delcorso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assi-stenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Art. 2-sexies. – (Incremento delle ore dell’assistenza specialisticaambulatoriale) – 1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Serviziosanitario nazionale possono procedere per l’anno 2020 ad un aumentodel monte ore dell’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionatainterna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’accordo collettivo nazio-nale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

Art. 2-septies. – (Disposizioni urgenti in materia di volontariato) –1. Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ladurata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime diincompatibilità di cui all’articolo 17, comma 5, del codice di cui aldecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

All’articolo 3:

al comma 6, le parole: « la tabella di cui all’allegato A, checostituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalleseguenti: « la tabella A allegata al presente decreto ».

All’articolo 4:

al comma 2, le parole: « 1 agosto » sono sostituite dalle seguenti:« 1° agosto »;

al comma 4, le parole: « la tabella di cui all’allegato B, checostituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalleseguenti: « la tabella B allegata al presente decreto » e le parole: « di cuiall’allegato B » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla tabella B ».

Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. – (Unità speciali di continuità assistenziale) – 1. Al finedi consentire al medico di medicina generale o al pediatra di liberascelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attivitàassistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020,presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unitàspeciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazientiaffetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.L’unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli giàpresenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono farparte dell’unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuitàassistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specificain medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia

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abilitati e iscritti all’ordine di competenza. L’unità speciale è attiva settegiorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e per le attività svoltenell’ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di40 euro per ora.

2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o ilmedico di continuità assistenziale comunicano all’unità speciale di cuial comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l’indirizzodei pazienti di cui al comma 1. I medici dell’unità speciale, per losvolgimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettariodel Servizio sanitario nazionale e di idonei dispositivi di protezioneindividuale e seguire tutte le procedure già all’uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in prontosoccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai localiadibiti all’accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di con-sentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarieattività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia limitata-mente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020.

Art. 4-ter. – (Assistenza ad alunni e a persone con disabilità) – 1.Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata,gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile,anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o cheabbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi,l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di presta-zioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delleattività didattiche a distanza previste all’articolo 2, comma 1, lettera m),e alla realizzazione delle attività previste all’articolo 3, comma 1, letterag), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020, impiegandoi medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, allestesse condizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hannofacoltà di istituire, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020,unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie esocio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità chepresentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderlesoggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per personecon disabilità.

3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo siprovvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente ecomunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-blica ».

All’articolo 5:

al comma 4, le parole: « dell’articolo 34, comma 3, del decretolegge 2 marzo 2020, n. 9 » sono sostituite dalle seguenti: « dell’articolo5-bis, comma 3 »;

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al comma 5, dopo le parole: « ai medici » sono inserite le seguenti:« , compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impegnatinell’emergenza da COVID-19, ».

Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-bis. – (Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione didispositivi di protezione e medicali) – 1. Il Dipartimento della protezionecivile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento dellaprotezione civile fra quelli di cui all’ordinanza del medesimo n. 630 del3 febbraio 2020, nonché il Commissario straordinario di cui all’articolo122, sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la ge-stione dell’emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cuialla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisiredispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla cir-colare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altridispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’interafornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è consentito l’utilizzo didispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga aquella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dallanormativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventiva-mente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordi-nanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3febbraio 2020.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le lineeguida dell’Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alleattuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherinechirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari;sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valu-tazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.

Art. 5-ter. – (Disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi mediciper ossigenoterapia) – 1. Con decreto del Ministro della salute, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite laFederazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché laFederazione nazionale delle farmacie comunali, da adottare, d’intesacon la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020,sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorionazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioniovvero, in via sperimentale fino all’anno 2022, mediante la rete dellefarmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presìdiportatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantisconol’ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma è finalizzato,altresì, ad individuare le specifiche modalità tecniche idonee a per-mettere la ricarica dei citati presìdi in modo uniforme sul territorionazionale, nonché le modalità con cui le aziende sanitarie operano ilcensimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presentecomma.

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2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1 e inragione dello stato di emergenza da COVID-19, di cui alla delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute puòprovvedere con ordinanza ai sensi dell’articolo 32, primo comma, dellalegge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediantele risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazionevigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui all’articolo 1,commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e nondeterminano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5-quater. – (Misure di semplificazione per l’acquisto di dispo-sitivi medici) – 1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione deidispositivi di protezione individuali nonché medicali necessari perfronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla de-libera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimentodella protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri èautorizzato all’apertura di apposito conto corrente bancario per con-sentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il paga-mento immediato o anticipato delle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistentisi applica l’articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al decretolegislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi all’acquisto dei dispositivi di cuial comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente allaurgente necessità di far fronte all’emergenza di cui allo stesso comma1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applical’articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e con-tabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresìsottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la respon-sabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi incui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li haposti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presentecomma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi edesecutori, non appena posti in essere.

Art. 5-quinquies. – (Disposizioni per l’acquisto di dispositivi diassistenza ventilatoria) – 1. Al fine di incrementare la disponibilità didispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva neces-sari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, ilDipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attua-tore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimentodella protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato adacquistare con le procedure di cui all’articolo 5-bis del presente decretoe comunque anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 163, comma 8,del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemilaimpianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili peril funzionamento dei ventilatori.

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 185milioni di euro per l’anno 2020; al relativo onere si provvede a valere

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sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1,del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 5-sexies. – (Attuazione degli adempimenti previsti per il sistemasanitario) – 1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutturepubbliche o private prioritariamente nella gestione dell’emergenza, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possonorimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali diffe-ribili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di liberaprofessione intramuraria.

2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte allagestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’ar-ticolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, non si applicano ledisposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratticollettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loroconcessa una protezione appropriata, secondo modalità individuatemediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacaliunitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

All’articolo 6:

al comma 2, le parole: « ovvero fino al termine » sono sostituitedalle seguenti: « ovvero oltre il termine »;

al comma 4, le parole: « alla stregua dei valori » sono sostituitedalle seguenti: « secondo i valori »;

al comma 8, terzo periodo, le parole: « alla stregua del valore »sono sostituite dalle seguenti: « secondo il valore » e le parole: « o diquello » sono sostituite dalle seguenti: « o secondo quello ».

All’articolo 7:

al comma 3, le parole: « tramite portale on-line sul sito internet »sono sostituite dalle seguenti: « tramite il portale on line nel sitointernet ».

All’articolo 8:

al comma 1, la parola: « esponenziale » è soppressa e le parole:« test patogeni » sono sostituite dalle seguenti: « test per patogeni »;

al comma 3, le parole: « Le attività professionale » sono sostituitedalle seguenti: « Le attività professionali »;

al comma 4, le parole: « - per l’anno 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « a) per l’anno 2020 » e le parole: « - per l’anno 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « b) per l’anno 2021 ».

All’articolo 9:

al comma 1, le parole: « Al fine fronteggiare » sono sostituite dalleseguenti: « Al fine di fronteggiare »;

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al comma 3, le parole: « 35,304 milioni per l’anno 2020 diprovvede » sono sostituite dalle seguenti: « 35,304 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede ».

All’articolo 10:

al comma 1, le parole: « Per le medesime finalità di cui al decretolegge 9 marzo 2020, n. 14, » sono soppresse, le parole: « all’articolo 1 delpredetto decreto legge » sono sostituite dalle seguenti: « all’articolo 2-bisdel presente decreto » e le parole: « e dell’articolo 9 » sono sostituitedalle seguenti: « e all’articolo 9 »;

al comma 2, le parole: « dei degli oneri » sono sostituite dalleseguenti: « degli oneri » e dopo le parole: « pari ad euro 15.000.000 » sonoinserite le seguenti: « per l’anno 2020 ».

All’articolo 12:

al comma 1, le parole: « articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo2020, n. 14 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 2-bis e 2-ter ».

All’articolo 13:

al comma 1, le parole: « decreto legislativo 6 novembre 2007n. 206 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « de-creto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 » e le parole: « articoli 1 e 2del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 » sono sostituite dalle seguenti:« articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze dellapubblica amministrazione per l’esercizio di professioni sanitarie e perla qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in derogaall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti icittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di unpermesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limitedi legge »;

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e inmateria di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblicaamministrazione ».

L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14. – (Sorveglianza sanitaria) – 1. La misura di cui all’articolo1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non siapplica:

a) agli operatori sanitari;

b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;

c) ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito dellaproduzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e dia-gnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrataper i subfornitori.

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2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza,sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esitopositivo per COVID-19 ».

All’articolo 15:

al comma 1, le parole: « dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo2020, n. 9 » sono sostituite dalle seguenti: « dall’articolo 5-bis »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « che li immettono » sonosostituite dalle seguenti: « che le immettono » e, al secondo periodo, leparole: « dalla citata autocertificazione le aziende produttrici » sonosostituite dalle seguenti: « dall’invio della citata autocertificazione, iproduttori »;

al comma 3, al secondo periodo, le parole: « dalla citata autocer-tificazione le aziende produttrici » sono sostituite dalle seguenti: « dal-l’invio della citata autocertificazione, i produttori » e, all’ultimo periodo,le parole: « norme vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « normevigenti. ».

All’articolo 16:

al comma 1, le parole: « dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 » sono sostituite dalle seguenti: « dall’articolo5-bis, comma 3, del presente decreto ».

Dopo l’articolo 17 sono inseriti i seguenti:

« Art. 17-bis. – (Disposizioni sul trattamento dei dati personali nelcontesto emergenziale) – 1. Fino al termine dello stato di emergenzadeliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motividi interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare,per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere tran-sfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante ade-guate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l’assi-stenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale delServizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’articolo 9, paragrafo 2,lettere g), h), e i), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 delParlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del-l’articolo 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizionazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codicedi cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatoridi cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento dellaprotezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici delMinistero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, le strutturepubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitarionazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzionedelle misure disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione deiflussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare tratta-menti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, ancherelativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino

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necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambitodell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati,diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei datipersonali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citatoregolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultinoindispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse allagestione dell’emergenza sanitaria in atto.

3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sonoeffettuati nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 5 del citatoregolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela deidiritti e delle libertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze digestione dell’emergenza sanitaria in atto con quella afferente allasalvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui alcomma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all’articolo 2-qua-terdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,con modalità semplificate, anche oralmente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell’articolo 23,paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermorestando quanto disposto dall’articolo 82 del codice di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 delpresente articolo possono omettere l’informativa di cui all’articolo 13del medesimo regolamento o fornire un’informativa semplificata, pre-via comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.

6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personalieffettuati nel contesto dell’emergenza all’ambito delle ordinarie com-petenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Art. 17-ter. – (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliereuniversitarie) – 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anchealle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e diBolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti eove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponi-bilità di bilancio.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater,5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalitàstabilite d’intesa tra le università di riferimento e le regioni e comunquenei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato aisensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospe-daliero-universitarie, di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), deldecreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Art. 17-quater. – (Proroga di validità della tessera sanitaria) – 1. Lavalidità delle tessere sanitarie di cui all’articolo 50, comma 1, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché all’articolo 11, comma 15,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente

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della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non è efficaceper la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportatasul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuovaemissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato,al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all’assistito,il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in viatelematica una copia provvisoria presso l’azienda sanitaria locale diassistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it,realizzate d’intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante perla protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalitàdi cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) ».

All’articolo 18:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionalestandard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dagliarticoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies,3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, è incrementato di 1.410 milioni di euro perl’anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano sulla base di quanto previstodalla tabella A allegata al presente decreto e 660 milioni di euroripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del Ragionieregenerale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alledisposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali ilconcorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente,sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistintocorrente rilevate per l’anno 2019. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionaliprovvedono, sulla contabilità dell’anno 2020, all’apertura di un centrodi costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, garan-tendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legatialla gestione dell’emergenza che in ogni caso confluiscono nei modellieconomici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019,pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficialen. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e provincia autonoma ètenuta a redigere un apposito programma operativo per la gestionedell’emergenza da COVID-19 da approvare da parte del Ministero dellasalute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e damonitorare da parte dei predetti Ministeri congiuntamente ».

Al titolo I, dopo l’articolo 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis. – (Finanziamento delle case rifugio) – 1. In conside-razione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffu-sione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate,è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro infavore delle case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto ilterritorio nazionale al fine di sostenere l’emersione del fenomeno dellaviolenza domestica e di garantire un’adeguata protezione alle vittime.

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2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo siprovvede ai sensi dell’articolo 126 ».

All’articolo 19:

al comma 1, le parole da: « per periodi decorrenti » fino alla finedel comma sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima dinove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto2020 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento previstidall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, delmedesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve esserepresentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui haavuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attivitàlavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 »;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « limitatamente per ilperiodo indicato e nell’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « perla durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1 » e, al secondoperiodo, le parole: « Il predetto trattamento » sono sostituite dalleseguenti: « L’assegno ordinario di cui al presente articolo »;

al comma 6, secondo periodo, le parole: « e sono trasferiti » sonosostituite dalle seguenti: « , che sono trasferiti »;

al comma 10, le parole: « dal presente articolo » sono sostituitedalle seguenti: « dai commi da 1 a 9 »;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuniindividuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio deiministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sedelegale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitata-mente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni,possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinariodi integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale“emergenza COVID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tremesi. L’assegno ordinario di cui al primo periodo è concesso anche ailavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo diintegrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipen-denti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cuiall’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148del 2015.

10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma 10-bissono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di europer l’anno 2020 con riferimento al trattamento ordinario di integra-zione salariale e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020 con riferimentoalla prestazione di assegno ordinario. L’INPS provvede al monitoraggio

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dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualoradal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in viaprospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazioneulteriori domande.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si prov-vede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione eformazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2 ».

Dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

« Art. 19-bis. – (Norma di interpretazione autentica in materia diaccesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine) –1. Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori dilavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita lapossibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1,lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovoo alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo disomministrazione ».

All’articolo 20:

al comma 1, le parole: « alla data di entrata in vigore deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, » sono sostituite dalle seguenti:« alla data del 23 febbraio 2020 »;

il comma 6 è soppresso;

al comma 7, le parole: « dal presente articolo » sono sostituitedalle seguenti: « dai commi da 1 a 5 »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuniindividuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio deiministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno incorso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possonopresentare domanda di concessione del trattamento ordinario di inte-grazione salariale ai sensi dell’articolo 19, per un periodo aggiuntivonon superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milionidi euro per l’anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da1 a 4. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui alprimo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggioemerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valeresulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cuiall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2 ».

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All’articolo 21:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « alla data di entrata invigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, » sono sostituite dalleseguenti: « alla data del 23 febbraio 2020 » e, al secondo periodo, leparole: « La concessione del trattamento » sono sostituite dalle seguenti:« La concessione dell’assegno »;

al comma 2, le parole: « assegno concesso ai sensi dell’articolo19 » sono sostituite dalle seguenti: « assegno ordinario concesso ai sensidel comma 1 »;

al comma 3, le parole: « commi da 1 a 2 » sono sostituite dalleseguenti: « commi 1 e 2 ».

All’articolo 22:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « per la durata dellasospensione » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata della ridu-zione o sospensione », al secondo periodo, le parole: « è riconosciuta »sono sostituite dalle seguenti: « sono riconosciuti » e, all’ultimo periodo,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « né per i datori di lavoro chehanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenzaemanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei decretidi cui al secondo periodo, una quota delle risorse è riservata alMinistero del lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessidal medesimo Ministero ai sensi del comma 4 »;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: « e delle provinceautonome » sono sostituite dalle seguenti: « e le province autonome », alterzo periodo, le parole: « alla regione » sono sostituite dalle seguenti:« alle regioni », all’ultimo periodo, dopo le parole: « le regioni » sonoinserite le seguenti: « e le province autonome » e sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: « Per i datori di lavoro con unità produttive site inpiù regioni o province autonome il trattamento di cui al presentearticolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui alquarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di ripartodi cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonomein cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore dilavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predettoMinistero »;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzionipreviste per le province autonome al comma 4 si intendono riferite aipredetti Fondi »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse nonutilizzate di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, in alternativa alla destinazione alle azioni dipolitica attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.

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5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma5, destinate alle province autonome di Trento e di Bolzano, trasferiteai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige,costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle province autonome diTrento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativofabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per lafinalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto aprestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dallanormativa vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell’articolo 40del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relativeprestazioni »;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, le parole: « dal presente articolo » sono sostituitedalle seguenti: « dai commi da 1 a 6 »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuniindividuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio deiministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sedelegale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitata-mente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni,possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga,per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalladata del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al presentearticolo.

8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis è riconosciuto nel limitemassimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno 2020, a valeresulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cuiall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le regioniLombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori dilavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro chenon hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predetteregioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nellemedesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integra-zione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattrosettimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con ilmedesimo provvedimento di concessione. Al trattamento di cui alpresente comma si applica la procedura di cui al presente articolo. Peril riconoscimento dei trattamenti da parte delle regioni di cui alpresente comma, i limiti di spesa, per l’anno 2020, derivanti dallerisorse loro assegnate in esito ai riparti di cui al comma 3, sonoincrementati di un ammontare pari a 135 milioni di euro per la regioneLombardia, a 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milionidi euro per la regione Emilia-Romagna.

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede avalere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma8-quater e non utilizzate, ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del

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decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alleazioni di politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo »;

alla rubrica, le parole: « Nuove disposizione » sono sostituite dalleseguenti: « Nuove disposizioni ».

Al capo I del titolo II, dopo l’articolo 22 è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis. – (Iniziative di solidarietà in favore dei famigliari dimedici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari) – 1. Pressola Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo con unadotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020 destinato all’adozionedi iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personaleinfermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni dicontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministriil 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell’attività diservizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte pereffetto diretto o “come concausa” del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sonoindividuate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo126 ».

All’articolo 23:

al comma 1, le parole: « dei commi 9 e 10 » sono sostituite dalleseguenti: « dei commi 10 e 11 »;

al comma 3, le parole: « dei commi 9 e 10 » sono sostituite dalleseguenti: « dei commi 10 e 11 »;

al comma 6, le parole: « non vi sia genitore » sono sostituite dalleseguenti: « non vi sia altro genitore »;

al comma 8, le parole: « all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017,n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n. 96 »;

al comma 10, le parole: « di cui al comma 10 » sono sostituite dalleseguenti: « di cui al comma 11 »;

al comma 11, la parola: « annui » è soppressa.

All’articolo 24:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia, delleForze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale deivigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende riconosciutocompatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartienee con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. Ilbeneficio non può essere cumulato con quanto previsto all’articolo 87,comma 6. La previsione di cui al primo periodo del presente comma

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si intende riferita anche al personale della polizia locale dei comuni,delle province e delle città metropolitane ».

All’articolo 25:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « non spetta » sonosostituite dalle seguenti: « non spettano »;

al comma 6, le parole: « sono equiparate a quelle disciplinatedall’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 » sonosostituite dalle seguenti: « costituiscono servizio prestato a tutti gli effettidi legge ».

All’articolo 26:

al comma 1, dopo le parole: « all’articolo 1, comma 2, lettere h)e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, » sono inserite le seguenti:« convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cuiall’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, » e dopo le parole: « dai lavoratori » è inserita la seguente:« dipendenti »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici eprivati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione digravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciatadai competenti organi medico-legali, attestante una condizione dirischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie onco-logiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi del-l’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periododi assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cuiall’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed èprescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico diassistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentatadel riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competentiorgani medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, perle verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna respon-sabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza pri-maria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidantedipenda da fatto illecito di terzi »;

al comma 3, dopo le parole: « all’articolo 1, comma 2, lettere h)e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 » sono aggiunte le seguenti:« , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dicui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19 »;

al comma 5, al primo periodo, le parole: « che presentano do-manda » sono sostituite dalle seguenti: « che presenta domanda » e,all’ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:« . ».

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All’articolo 27:

al comma 1, dopo le parole: « per il mese di marzo » è inserita laseguente: « 2020, ».

All’articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: « per il mese di marzo » è inserita laseguente: « 2020, ».

All’articolo 29:

al comma 1, le parole: « settore turismo » sono sostituite dalleseguenti: « settore del turismo » e dopo le parole: « per il mese di marzo »è inserita la seguente: « 2020, ».

All’articolo 30:

al comma 1, dopo le parole: « per il mese di marzo » è inserita laseguente: « 2020, ».

All’articolo 31:

al comma 1, le parole da: « ai sensi » fino alla fine del comma sonosostituite dalle seguenti: « ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019,n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

All’articolo 32:

al comma 1, le parole: « al giorno 1° giugno » sono sostituite dalleseguenti: « al 1° giugno ».

All’articolo 33:

al comma 1, le parole: « decreto legislativo 22 aprile » sonosostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 4 marzo ».

All’articolo 35:

al comma 3, dopo le parole: « entro la medesima data » sonoinserite le seguenti: « del 31 ottobre 2020 » e sono aggiunti, in fine, iseguenti periodi: « Le medesime organizzazioni e associazioni sonoautorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per milleper l’anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogatialla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventualiprogetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cuiall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, cheimpone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un appositorendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite, è fissatoin diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli entidisciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile,nonché agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo

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unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

3-quater. All’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014,n. 125, le parole: “almeno biennale” sono sostituite dalle seguenti:“almeno triennale” ».

Dopo l’articolo 35 è inserito il seguente:

« Art. 35-bis. – (Disposizioni in materia di volontari della protezionecivile) – 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenticonnesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretatacon delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodicontinuativi di cui al comma 2 dell’articolo 39 del codice di cui aldecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottantagiorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell’anno previsto nelmedesimo comma 2 ».

All’articolo 36:

al comma 1, lettera a), le parole: « Decreto Ministeriale » sonosostituite dalle seguenti: « regolamento di cui al decreto del Ministro dellavoro, della salute e delle politiche sociali »;

al comma 1, lettera b), le parole: « Decreto Ministeriale » sonosostituite dalle seguenti: « regolamento di cui al decreto del Ministro dellavoro, della salute e delle politiche sociali » e le parole: « il servizioall’utenza può essere modulato » sono sostituite dalle seguenti: « mo-dulare il servizio all’utenza ».

All’articolo 37:

al comma 1, al primo e al terzo periodo, è aggiunto, in fine, ilseguente segno di interpunzione: « . »;

al comma 2, dopo la parola: « prescrizione » sono inserite leseguenti: « delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbli-gatoria »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sospensione dei terminiper il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premiper l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensionedei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e diassistenza sociale obbligatoria ».

All’articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: « per il mese di marzo » è inserita laseguente: « 2020, ».

All’articolo 39:

al comma 1, le parole: « Fino alla data del 30 aprile 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « Fino alla cessazione dello stato di emergenzaepidemiologica da COVlD-19 »;

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dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ailavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immu-nodepresse ».

All’articolo 40:

al comma 1, la parola: « considerata » è sostituita dalla seguente:« considerate » e dopo le parole: « 28 gennaio 2019, n. 4, » sono inseritele seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n. 26, »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fermo restando che le attività di formazione professionalee orientamento al lavoro, nonché le altre attività connesse ai patti peril lavoro e ai patti per l’inclusione sociale che possono essere svolte adistanza sono rese nelle modalità citate, la sospensione di cui al comma1 non si applica alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del comunedi appartenenza.

1-ter. Tenuto conto della necessità di assicurare assistenza dicarattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze con-nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli ambititerritoriali delle regioni possono destinare gli interventi e i servizisociali di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017,n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà eall’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di assistenza che emergessero nel-l’attuale situazione emergenziale, a decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto e per un periodo di due mesi »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « perl’attribuzione di alcune prestazioni ».

All’articolo 41:

ai commi 1 e 3, le parole: « al 1 giugno » sono sostituite dalleseguenti: « al 1° giugno ».

All’articolo 42:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « al 1 giugno » sonosostituite dalle seguenti: « al 1° giugno », al secondo periodo, le parole:« di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primoperiodo del presente comma » e, al terzo periodo, le parole da: « delD.P.R. » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « del testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del pre-sente comma »;

al comma 2, le parole: « del Decreto Interministeriale 27 febbraio2019 » sono sostituite dalle seguenti: « dell’allegato 2 al decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019,recante “Modalità per l’applicazione delle tariffe 2019” ».

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All’articolo 43:

al comma 1, le parole: « l’Inail entro provvede » sono sostituitedalle seguenti: « l’INAIL provvede »;

al comma 2, dopo le parole: « 100 unità di personale », le parole:« a tempo indeterminato » sono soppresse.

Dopo l’articolo 44 è inserito il seguente:

« Art. 44-bis. – (Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni dicui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°marzo 2020) – 1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi,dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale edei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attivitàdi impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle formeesclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata dicui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e chesvolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 neicomuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati allamedesima data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periododi sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente comma nonconcorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è erogato dall’INPS, previadomanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro perl’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite dispesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualoradal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in viaprospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazioneulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale peroccupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All’articolo 46:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « , fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovoappaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoroo di clausola del contratto d’appalto »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia dilicenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo ».

All’articolo 47:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « è sospesa dalladata » sono inserite le seguenti: « di entrata in vigore », al secondo

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periodo, le parole: « socio-sanitari e sanitari » sono soppresse e, all’ul-timo periodo, le parole: « di cui al comma precedente » sono sostituitedalle seguenti: « di cui al presente comma ».

All’articolo 48:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « dell’art.3 c. 1 del D.L.del 23 febbraio 2020 n. 6, » sono sostituite dalle seguenti: « dell’articolo3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, », le parole: « o resi » sonosostituite dalle seguenti: « o rese » e la parola: « ricreare » è sostituitadalla seguente: « creare » e, al secondo periodo, le parole: « sinoraprevisti » sono sostituite dalle seguenti: « sinora previste »;

al comma 2, quarto periodo, le parole: « La corresponsione dellaseconda quota, » sono sostituite dalle seguenti: « La seconda quota »;

al comma 3, le parole: « assunti in attuazione del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6 » sono sostituite dalle seguenti: « adottati ai sensidelle disposizioni richiamate al comma 1 del presente articolo ».

Dopo l’articolo 49 è inserito il seguente:

« Art. 49-bis. – (Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cuiall’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020) – 1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi compresequelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate neiterritori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri l° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cuiall’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi,per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima dicopertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna opera-zione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percen-tuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantitodal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzieda questi rilasciate non superino la percentuale massima di coperturadell’80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicanonel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti diStato.

2. L’intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto delMinistro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti dellerisorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in areediverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell’impattoeconomico eccezionale subìto in ragione della collocazione geograficalimitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filieraparticolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia dicui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.

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4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell’articolo126, comma 6-bis ».

All’articolo 50:

al comma 1, lettera a), le parole: « comma 499 » sono sostituitedalle seguenti: « comma 499. »;

al comma 1, lettera b), le parole: « comma 499 » sono sostituitedalle seguenti: « comma 499. » e le parole: « esame istruttorio”; » sonosostituite dalle seguenti: « esame istruttorio”. »;

al comma 2, le parole: « legge 27/12/2019, n. 160 » sono sostituitedalle seguenti: « legge 27 dicembre 2019, n. 160, »;

alla rubrica, le parole: « disciplina FIR » sono sostituite dalleseguenti: « disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR ».

All’articolo 54:

al comma 1, alinea, le parole: « della legge 244/2007 » sonosostituite dalle seguenti: « , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

al comma 1, lettera a., le parole: « a. l’ammissione ai benefìci delFondo è esteso » sono sostituite dalle seguenti: « a) l’ammissione aibenefìci del Fondo è estesa », le parole: « DPR 445/2000 » sono sostituitedalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, » e le parole: « in un trimestresuccessivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempointercorrente tra la data della domanda e la predetta data » sonosostituite dalle seguenti: « nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrentetra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non siatrascorso un trimestre »;

al comma 1, la lettera b. è sostituita dalla seguente:

« b) per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazionedell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sonoammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. Lasospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per imutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, peralmeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate »;

al comma 1, dopo la lettera b. è aggiunta la seguente:

« b-bis) la sospensione del pagamento delle rate può essereconcessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo dicui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,n. 147 »;

al comma 2, alinea, le parole: « legge n. 244/2007 » sono sostituitedalle seguenti: « legge 24 dicembre 2007, n. 244, »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All’articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoroper un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione

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dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno delreddito” »;

al comma 3, le parole: « con decreto » sono sostituite dalleseguenti: « Con decreto » e le parole: « , nonché del comma 1 e dell’art.26 del decreto-legge n. 9/2020 » sono soppresse;

al comma 4, le parole: « legge n. 244/2007 » sono sostituite dalleseguenti: « legge n. 244 del 2007 » e le parole: « DM 132/2010 » sonosostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze 21 giugno 2010, n. 132 ».

Dopo l’articolo 54 sono inseriti i seguenti:

« Art. 54-bis. – (Fondo Simest) – 1. Le disponibilità del fondorotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo126, comma 6-bis.

Art. 54-ter. – (Sospensione delle procedure esecutive sulla primacasa) – 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa,per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva peril pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice diprocedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale deldebitore.

Art. 54-quater. – (Sospensione dei mutui per gli operatori economicivittime di usura) – 1. Per l’anno 2020, sono sospese le rate dei mutui,concessi in favore delle vittime dell’usura, di cui all’articolo 14 dellalegge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolun-gando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresìsospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto pianole rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro perl’anno 2020, sono a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 14.Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensidell’articolo 126.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, fino al 31dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutuidi cui al comma 1 ».

All’articolo 55:

al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: « 1. »;

il capoverso « Art. 44-bis » è sostituito dal seguente: « ”Art. 44-bis.– (Cessione di crediti) »;

al capoverso 3, terzo periodo, le parole: « sono comprese » sonosostituite dalle seguenti: « sono compresi »;

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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al capoverso 6, le parole: « stesso soggetto » sono sostituite dalleseguenti: « stesso soggetto”. ».

All’articolo 56:

al comma 2, alinea, le parole da: « dall’art. 106 » fino a « banca-rio) » sono sostituite dalle seguenti: « dall’articolo 106 del testo unico dicui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, »;

al comma 2, lettera a), le parole: « se superiori » sono sostituitedalle seguenti: « se successivi »;

al comma 2, lettera c), la parola: « imprese » è sostituita dallaseguente: « Imprese »;

al comma 3, le parole: « art. 47 DPR 445/2000 » sono sostituitedalle seguenti: « articolo 47 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, »;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: « lettera a), b) e c) » sonosostituite dalle seguenti: « lettere a), b) e c), »;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « sezione speciale » èinserita la seguente: « del »;

al comma 8, al primo periodo, le parole: « dagli intermediari »sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti finanziatori », le parole: « inrelazione a: (i) l’inadempimento » sono sostituite dalle seguenti: « inrelazione: 1) all’inadempimento », le parole: « (ii) il mancato » sonosostituite dalle seguenti: « 2) al mancato » e le parole: « (iii) l’inadem-pimento » sono sostituite dalle seguenti: « 3) all’inadempimento », alsecondo periodo, le parole: « gli intermediari » sono sostituite dalleseguenti: « i soggetti finanziatori » e, al terzo periodo, le parole: « 30settembre .2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 »;

al comma 9, le parole: « in favore della banca » sono sostituitedalle seguenti: « in favore del soggetto finanziatore »;

al comma 11, le parole: « prevista del » sono sostituite dalleseguenti: « prevista dal » e le parole: « ai sensi all’articolo 107 » sonosostituite dalle seguenti: « ai sensi dell’articolo 108 ».

All’articolo 57:

al comma 3, le parole: « dell’art. 19 comma 5 del DL78/2009 »sono sostituite dalle seguenti: « dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102 », la parola: « CDP » è sostituita dalle seguenti: « laCassa depositi e prestiti » e la parola: « riassegnate » è sostituita dalleseguenti: riassegnati ».

All’articolo 59:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « nonché quelle » sonosostituite dalle seguenti: « nonché di quelle ».

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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L’articolo 61 è sostituito dal seguente:

« Art. 61. – (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributiprevidenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)– 1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio fiscale, lasede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cuiagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità disostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei con-tributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazioneobbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiuntoin scadenza nel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguentisoggetti:

a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e touroperator;

b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, non-ché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club estrutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centrinatatori;

c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinema-tografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supportoalle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;

d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scom-messe, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresiquelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pa-sticcerie, bar e pub;

g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi emonumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riservenaturali;

h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurnaper minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizididattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale,scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenticommerciali, scuole di guida professionale per autisti;

i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residen-ziale per anziani e disabili;

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l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ecentri per il benessere fisico;

m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi te-matici;

n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, me-tropolitane, marittime o aeroportuali;

o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasportopasseggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivicompresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasportoterrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzaturesportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifesta-zioni e spettacoli;

r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppieditoriali dagli stessi direttamente gestite;

t) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositiregistri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali edelle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, eassociazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, re-gionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cuiall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in viaesclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previstedall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismoe i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sedeoperativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, restano ferme ledisposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensidel comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazionefino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorreredal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anchemediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operateai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economiae delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva,le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche,di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodoprecedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in

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un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazionefino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorreredal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto giàversato ».

Dopo l’articolo 61 è inserito il seguente:

« Art. 61-bis. – (Disposizioni riguardanti i termini relativi alladichiarazione dei redditi precompilata 2020) – 1. All’articolo 16-bis deldecreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 5 è sostituito dalseguente:

“5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia adecorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma2, lettera c), che acquista efficacia dall’anno 2021”.

2. Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogatoal 5 maggio ».

All’articolo 62:

al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Restanoferme le disposizioni di cui all’articolo 61-bis riguardanti i terminirelativi alla dichiarazione dei redditi precompilata »;

al comma 3, dopo le parole: « di Bergamo, » sono inserite leseguenti: « Brescia, ».

Dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:

« Art. 62-bis. – (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici eamministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili inservizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose inservizio privato) – 1. Al fine di garantire la continuità del servizio, itermini relativi allo svolgimento nell’anno 2020 delle attività previstedal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari inmateria di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianticostruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie,funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, daldecreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, e daldecreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 144 del 18maggio 2016, recante “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecnicheriguardanti le funi”, sono prorogati di dodici mesi, qualora non siapossibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni dicompetenza dell’autorità di sorveglianza entro i termini previsti daicitati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore odel responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni disicurezza per l’esercizio pubblico ».

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All’articolo 63:

al comma 1, le parole: « 1. Ai titolari » sono sostituite dalleseguenti: « Ai titolari » e le parole: « che possiedono un reddito » sonosostituite dalle seguenti: « con un reddito »;

al comma 2, dopo le parole: « mese di aprile » è inserita laseguente: « 2020 ».

All’articolo 65:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre allaformazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore dellaproduzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e nonrileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-ter. Al fine di accelerare l’erogazione delle risorse attribuite dallalegge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo,il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata perl’anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abita-zioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell’annualità2020 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituitodall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,attribuita dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014,n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inderoga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficientiregionali e adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i ripartirelativi all’annualità 2019.

2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto, le regioni attribuisconoai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell’articolo 1,comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura diurgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelleannualità pregresse, nonché per l’eventuale scorrimento delle gradua-torie vigenti del Fondo nazionale di cui all’articolo 11 della legge 9dicembre 1998, n. 431. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendoall’unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci dibilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa ».

All’articolo 66:

al comma 1, dopo le parole: « di enti o istituzioni pubbliche, difondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro »sono inserite le seguenti: « , compresi gli enti religiosi civilmentericonosciuti »;

al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ladisposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni

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liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosicivilmente riconosciuti » e, al secondo periodo, le parole: « le erogazioniliberali di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « leerogazioni liberali di cui al presente comma »;

al comma 3, le parole: « del 28 novembre 2019 » sono sostituitedalle seguenti: « 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 24 del 30 gennaio 2020 ».

All’articolo 67:

al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « 24 aprile 2017,n. 50, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96, » e la parola: « D.P.R. » è sostituita dalleseguenti: « decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 3, le parole: « del c.p.c, » sono sostituite dalle seguenti:« del codice di procedura civile e », le parole: « delle disposizioni diattuazione » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni per l’at-tuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cuial regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 », le parole: « nonché lerisposte » sono sostituite dalle seguenti: « nonché nelle risposte » e dopole parole: « legge 7 agosto » è inserita la seguente: « 1990 »;

al comma 4, dopo le parole: « l’articolo 12 » sono inserite leseguenti: « , commi 1 e 3, ».

All’articolo 68:

al comma 1, le parole: « legge 31 luglio » sono sostituite dalleseguenti: « legge 30 luglio »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nelterritorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversidalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevanonei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini dellesospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del21 febbraio 2020 »;

al comma 3, le parole: « E’ differito » sono sostituite dalle seguenti:« Sono differiti ».

All’articolo 69:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « ultimo giorno del mese »sono sostituite dalle seguenti: « ultimo giorno di ciascun mese succes-sivo »;

al comma 2, le parole: « n. 147 e ss.mm. e ii. » sono sostituite dalleseguenti: « n. 147, » e dopo le parole: « mese di marzo » è inserita laseguente: « 2020 »;

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al comma 3, dopo la parola: « convertito » sono inserite le seguenti:« , con modificazioni, ».

All’articolo 71:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con ilmedesimo decreto il Ministro dell’economia e delle finanze definisce lemodalità con le quali l’Agenzia delle entrate rilascia l’attestazione dellamenzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commercialie di pubblicità ».

Nel titolo IV, dopo l’articolo 71 è aggiunto il seguente:

« Art. 71-bis. – (Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietàsociale) – 1. All’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l’abbigliamento e perl’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia e degli elettro-domestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispo-sitivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati onon idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni,danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altrimotivi similari”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Il donatore o l’ente donatario possono incaricare un terzodi adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità deldonatore o dell’ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) delcomma 3” ».

Al titolo V, la partizione: « Capo I » e la relativa rubrica sonosoppresse.

All’articolo 72:

al comma 1, lettere a) e b), le parole: « ICE-Agenzia italiana perl’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investi-menti » sono sostituite dalle seguenti: « ICE-Agenzia per la promozioneall’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane »;

al comma 1, lettera c), le parole: « 30 marzo 2000 » sono sostituitedalle seguenti: « 30 marzo 2001 »;

al comma 2, lettera b), le parole: « ICE-Agenzia italiana perl’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investi-menti » sono sostituite dalle seguenti: « ICE-Agenzia per la promozioneall’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane »;

al comma 3, le parole: « con proprio decreto » sono sostituite dalleseguenti: « con propri decreti, ».

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

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dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all’estero nell’ambitodell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsionedel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionalesono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione per l’anno 2020 ad integrazione dellemisure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadinipresenti all’estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezionedel personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio,anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;

b) la spesa di euro 4 milioni per l’anno 2020 ad integrazione dellemisure per l’assistenza ai cittadini all’estero in condizioni di indigenzao di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo3 febbraio 2011, n. 71.

4-ter. Nei limiti dell’importo complessivo di cui al comma 4-bis,lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l’erogazione di sussidisenza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nellacircoscrizione consolare.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del pro-gramma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze perl’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-zionale »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e poten-ziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione didifficoltà ».

Dopo l’articolo 72 sono inseriti i seguenti:

« Art. 72-bis. – (Sospensione dei pagamenti delle utenze) – 1.L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimentoai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gasdiversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclointegrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti,prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei terminidi pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o daemettere, per i comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020,l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propriprovvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione dellefatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono statisospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche lemodalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tarif-farie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versa-

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mento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento delcanone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica solu-zione con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al terminedel periodo di sospensione.

Art. 72-ter. – (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati) –1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzianazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresaSpa-Invitalia, a favore di imprese con sede o unità locali ubicate neiterritori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, possono beneficiare dellasospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza nonsuccessiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamentodella durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefìci si appli-cano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia larisoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione dellamorosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito nonrisulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi peril recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, dapresentare entro sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, procede,nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, allaricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, darimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate dipagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relativealle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo2020.

3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolosi provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

Art. 72-quater. – (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo aseguito dell’emergenza da COVID-19) – 1. Al fine di monitorare glieffetti dell’emergenza da COVID-19 sul comparto turistico e valutarel’adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero peri beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto conla partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni edelle province autonome, degli enti locali e delle associazioni dicategoria.

2. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettanocompensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenticomunque denominati.

3. Il tavolo esamina le problematiche connesse all’emergenza daCOVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che sirendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivantidall’emergenza da COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gliinterventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di crearele condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e ilrilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso deivalori distintivi dell’offerta nazionale in maniera coordinata sia versoi target interni che verso quelli internazionali ».

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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All’articolo 73:

al comma 2, le parole: « Per lo stesso tempo » sono sostituite dalleseguenti: « Per lo stesso periodo »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degliorgani collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordinee grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalitànon sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 »;

al comma 3, le parole: « Per lo stesso tempo di cui ai commiprecedenti » sono sostituite dalle seguenti: « Per lo stesso periodoprevisto dal comma 1 » e le parole: « commi 9 e 55 » sono sostituite dalleseguenti: « commi 8 e 55 »;

al comma 4, le parole: « Per lo stesso tempo » sono sostituite dalleseguenti: « Per lo stesso periodo » e dopo le parole: « e le fondazioni »sono inserite le seguenti: « , nonché le società, comprese le societàcooperative ed i consorzi, ».

Dopo l’articolo 73 è inserito il seguente:

« Art. 73-bis. – (Misure per la profilassi del personale delle Forze dipolizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) –1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze dipolizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuocoimpiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione delCOVID-19 o in altri servizi d’istituto, comprese le attività formative eaddestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute delpredetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituitiai sensi del combinato disposto dell’articolo 6, lettera z), e dell’articolo14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,nonché dell’articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite lineeguida adottate d’intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimopersonale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresì alpersonale dell’Amministrazione civile dell’interno che opera presso leCommissioni territoriali per il riconoscimento della protezione inter-nazionale ».

All’articolo 74:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delleForze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data dieffettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al contenimento delladiffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro4.111.000 per l’anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavorostraordinario e degli oneri di cui ai successivi periodi. Ai fini di quantoprevisto dal primo periodo, il contingente di personale delle Forzearmate di cui all’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019,

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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n. 160, è integrato di 253 unità per trenta giorni a decorrere dalla datadi effettivo impiego. Al personale di cui al secondo periodo si applicanole disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 125.

02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01,è autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l’anno 2020, peril pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario delpersonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza dell’e-stensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimentodella diffusione del COVID-19, per un periodo di ulteriori novantagiorni a decorrere dalla scadenza del periodo previsto dal comma 01,è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l’anno 2020,di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavorostraordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all’impiegodel personale »;

al comma 3, le parole: « al del Corpo » sono sostituite dalleseguenti: « al Corpo » e le parole: « e di euro 3.000.000 » sono sostituitedalle seguenti: « ed euro 3.000.000 »;

al comma 4, al primo periodo, la parola: « U.t.G. » è sostituita dalleseguenti: « Uffici territoriali del Governo (U.t.G.) », le parole da: « per ilperiodo di ulteriori » fino a « di cui euro 3.049.500 » sono sostituite dalleseguenti: « a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesacomplessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500 » e le parole:« acquisto dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « acquisto di di-spositivi » e, al secondo periodo, dopo le parole: « 31 maggio 2010,n. 78, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122 »;

al comma 5, le parole da: « di cui all’art. 3 » fino alla fine delcomma sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo 3, secondocomma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121 »;

al comma 6, terzo periodo, le parole: « di cui al decreto ministe-riale » sono sostituite dalle seguenti: « previste dal regolamento di cui aldecreto del Ministro dell’interno » e le parole: « al corso di cui alpresente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « alle modalità disvolgimento del corso di cui al presente comma »;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procederealla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali,anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici,l’esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto delPresidente della Scuola nazionale dell’amministrazione n. 181/2018, èsvolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24

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settembre 2004, n. 272, e con modalità a distanza definite con decretodel Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione. Per lefinalità di cui al presente comma, tutti gli allievi sono assegnati alleamministrazioni di destinazione, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, deldecreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine della graduatoriadi merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le ammini-strazioni di cui al presente comma assumono il predetto personale, neilimiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e delladotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previstedall’ordinamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi4 e 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure con-corsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico daCOVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all’esigenza del ricambiogenerazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le mo-dalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempidi accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31luglio 2020 ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in ma-teria di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agliimpieghi nelle pubbliche amministrazioni. Le procedure concorsualisono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisitispecifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi inclusequelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profiloprofessionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ovepossibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventualesupporto di società e professionalità specializzate in materia di reclu-tamento e di selezione delle risorse umane »;

al comma 8, la parola: « 105.368.367 » è sostituita dalla seguente:« 110.044.367 », le parole: « si provvede, quanto a euro 105.368.367 nel2020 ai sensi dell’articolo 126 » sono sostituite dalle seguenti: « siprovvede, quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell’articolo 126,comma 1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell’articolo 126,comma 6-bis, » e le parole: « per l’anno 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « per l’anno 2020 ».

Dopo l’articolo 74 sono inseriti i seguenti:

« Art. 74-bis. – (Disposizioni per il personale impegnato nelle attivitàdi assistenza e soccorso) – 1. Allo scopo di fronteggiare i contestiemergenziali di cui al presente decreto ed in atto, anche tenuto contodei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civiledella Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica delruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale diprima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all’articolo 9-terdel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è incrementata nellamisura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

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aprile 2017, n. 45, le parole: “per un massimo di due volte” sonosostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.

3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto inposizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento dellaprotezione civile nell’ambito del contingente di cui all’articolo 9-ter,comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, rimane co-munque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimopersonale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delleForze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili delfuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l’anno2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede aisensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

Art. 74-ter. – (Ulteriori misure per la funzionalità delle Forzearmate) – 1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armatedei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione delCOVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cuiall’articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, èintegrato delle 253 unità di cui all’articolo 74, comma 01, del presentedecreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall’articolo 1,comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere impiegato,oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelleconcernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell’intero contingente di cuial comma 1, è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessivadi euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delleprestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri onericonnessi all’impiego del personale.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura dellegestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesasono posticipate al 15 maggio 2020 ».

All’articolo 75:

al comma 1, le parole: « n. 8 » sono sostituite dalle seguenti:« n. 81 », dopo le parole: « servizi in rete » sono inserite le seguenti: « ,ivi inclusi i servizi di telemedicina, », le parole: « articolo 3 decretolegislativo » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 3 del codice di cuial decreto legislativo », le parole: « diversa da quella penale » sonosostituite dalle seguenti: « che disciplina i procedimenti di approvvigio-namento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere »,dopo le parole: « decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, » sonoinserite le seguenti: « nonché del decreto-legge 21 settembre 2019,n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56, » e dopo le parole:« (software as a service) » sono inserite le seguenti: « e, soltanto laddovericorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell’articolo 4, para-

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grafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, pro-cessamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorionazionale », le parole: « dall’art. 1, comma 1, L. », ovunque ricorrono,sono sostituite dalle seguenti: « dalla legge » e le parole: « in legge » sonosoppresse;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « di Anac » sono sostituitedalle seguenti: « dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) » e, alsecondo periodo, le parole: « degli stessi » sono sostituite dalle seguenti:« dello stesso »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e diconnettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi,prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell’amministra-zione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall’iniziodell’esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei princìpi diinteroperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuticomunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensidel comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà direcesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senzacorrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell’amministra-zione »;

al comma 4, le parole: « dal decreto legislativo » sono sostituitedalle seguenti: « del codice di cui al decreto legislativo ».

All’articolo 78:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. In relazione all’aggravamento della situazione di crisi deter-minata dall’emergenza da COVID-19, all’articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Per l’anno 2020, l’anticipazione di cui al presente articolo èconcessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivoportafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono superfici agricolealla data del 15 giugno 2020 e che abbiano presentato o si impegninoa presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa eu-ropea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per ilregime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 delParlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presen-tazione della richiesta dell’anticipazione non consente di cedere titolia valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazionedell’anticipazione”.

1-bis. Gli aiuti connessi all’anticipazione di cui al comma 1 sonoconcessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni e nei limitiprevisti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23, della comunica-

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zione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misuredi aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europeaC91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono eseguiti almomento della quantificazione dell’aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto, previa informativa allaConferenza delle regioni e delle province autonome, sono adottate leulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall’e-mergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziendeagricole, per l’anno 2020, qualora per l’erogazione di aiuti, benefìci econtributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia previstal’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni compe-tenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti di cui al comma1-quinquies al momento dell’erogazione del saldo. In tale caso ilpagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioniche erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momentodell’erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602;

d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell’insorgenzae della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cuial comma 3 dell’articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dallapolitica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emer-genziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « nonché per l’arrestotemporaneo dell’attività di pesca » sono sostituite dalle seguenti: « non-ché per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settoredella pesca e dell’acquacoltura » e il secondo periodo è sostituito dalseguente: « Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo,in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della Com-missione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE)n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell’emer-

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genza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del regolamento (UE)n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca edell’acquacoltura »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle rela-zioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 delParlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordina-zione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acqua-coltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indi-cate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su baseregolare antecedenti agli accordi stessi.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma diapplicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 maggio1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggettoprodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, aeccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cuial comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinatafacendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non harispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L’Ispettorato centrale dellatutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroa-limentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali èincaricato della vigilanza e dell’irrogazione delle relative sanzioni, aisensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento dellemedesime violazioni l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazionedi qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall’irrogazionedelle sanzioni di cui al presente comma sono versati all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragionieregenerale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle poli-tiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziativeper il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novem-bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ealle imprese agricole”;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:“e delle imprese agricole”.

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, elimitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti spe-cifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell’articolo 41, comma1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l’effettuazionedella sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all’articolo 41,comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, suscelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali

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competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica pre-ventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero deldipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validitàannuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attivitàanche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano imedesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L’effettuazione e l’esito della visita medica di cui al comma2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoroè tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presentecomma.

2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settoreagricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possonoadottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione,finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorve-glianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema dibilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali pereffettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero medianteconvenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischispecifici. In presenza di una convenzione, il medico competente inca-ricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui alcomma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti dilavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal casoil giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti neiconfronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-no-vies si provvede con le risorse umane, finanziare e strumentali dispo-nibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

2-undecies. All’articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: “fondi europei”sono inserite le seguenti: “o statali”.

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazioned’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodottivitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegnorotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, deibeni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonchémediante l’annotazione in appositi registri.

2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologiadi prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalitàdi registrazione della costituzione e dell’estinzione del pegno rotativosono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto. Per i prodotti peri quali vige l’obbligo di annotazione nei registri telematici istituitinell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l’annotazione èassolta con la registrazione nei predetti registri.

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2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies siapplicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quantocompatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all’articolo61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le imprese delsettore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le predetteimprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all’im-posta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020.I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senzaapplicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque ratemensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si faluogo al rimborso di quanto già versato »;

al comma 3, dopo le parole: « l’anno 2020 » sono aggiunte leseguenti: « , anche a favore delle aste telematiche, della logistica dellavendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzatae ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù dellachiusura delle aste per l’emergenza da COVID-19 e al fine di sostenerele spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momenta-neamente di difficile collocazione sui mercati »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalitàrichiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di poliziagiudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell’I-spettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodidei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l’anno 2020, la spesa di2 milioni di euro quale incremento dell’indennità di cui all’articolo 3,comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura deglioneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni dieuro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finidel bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi diriserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato diprevisione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020,allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al finedi garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroin-dustriali, le regioni e le province autonome agevolano l’uso di latte,prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodottiderivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negliimpianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando,limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autoriz-zazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003,n. 387, per l’uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazionedel presente comma, le regioni e le province autonome definisconospecifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazionea cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore

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dell’impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso dellespecifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, è tenutoa formulare preventiva richiesta straordinaria all’autorità sanitariacompetente che, effettuate le necessarie verifiche documentali, procedeall’accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalladata della richiesta. Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità sanitariacompetente, per la durata dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffu-sione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all’articolo2135 del codice civile, l’utilizzo agronomico delle acque reflue addi-zionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate,nonché l’utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti diallevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all’articolo 15, comma3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 90 del 18 aprile 2016.

3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di conte-nimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al finedi assicurare la continuità dell’attività di controllo e di certificazionedei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geograficaprotetta a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismiautorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base diuna valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordinealla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità,anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolteinformazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazionisostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese daititolari delle imprese interessate, fermo restando l’obbligo di successivaverifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere a seguito dellacessazione delle predette misure urgenti.

3-quinquies. All’articolo 83, comma 3, lettera e), del codice di cuial decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: “iprovvedimenti,” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi quelli di eroga-zione,”.

3-sexies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale,rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, èprorogata al 31 dicembre 2020.

3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sonodisposti, d’intesa con le regioni, i comuni interessati e le autoritàsanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario suglialloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-octies. Il bando per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 1,comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati all’anno2020 dall’articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, èpubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dal-l’emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli

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operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto, sono definite le mo-dalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dalprogramma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affarimarittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibiledelle relative misure da parte dell’autorità di gestione, degli organismiintermedi e dei gruppi d’azione locale nel settore della pesca (FLAG) »;

al comma 4, le parole: « dal presente articolo » sono sostituitedalle seguenti: « dai commi 2 e 3 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alleimprese agricole ubicate nei comuni individuati nell’allegato 1 aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, cheabbiano subìto danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tassozero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati allaestinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio2020.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, è istituito nello stato diprevisione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestaliun fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzatoall’apertura di un’apposita contabilità speciale.

4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalitàdi concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede aisensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

4-sexies. Al fine di garantire la continuità aziendale delle impreseagricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola oassociata, a valere sulle risorse di cui all’articolo 56, comma 12, i mutuie gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzioneo miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020,anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinego-ziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche efinanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorativeincidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso diinteresse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni impostae da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell’impresa, ivicomprese le spese istruttorie.

4-septies. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, isoggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all’A-genzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati allatrasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti

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intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all’in-carico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente allacopia del documento di identità. In alternativa è consentita la presen-tazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli edomande non sottoscritti, previa autorizzazione dell’interessato. Restafermo che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e delladocumentazione deve intervenire una volta cessata l’attuale situazioneemergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione,in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso ofruizione di prestazioni all’INPS, alle amministrazioni pubbliche locali,alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad altrienti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-octies. La sospensione di cui all’articolo 103 del presente decretosi applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decretolegislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi di formazione e agliesami finali necessari per il loro rinnovo che non siano stati eseguitialla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

4-novies. Al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza da CO-VID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e ilbenessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filieraavicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondorotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cuiall’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nellimite di 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le agevolazioni sonoconcesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2016 ».

All’articolo 79:

al comma 2, le parole: « data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri » sono sostituite dalle seguenti: « data di entratain vigore del presente decreto, adempiono ad oneri »;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « Decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « di concertocon il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dellosviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, » e la parola: « rilevanti » è soppressa;

al comma 7, dopo le parole: « di concerto con il Ministro dellosviluppo economico » sono inserite le seguenti: « e con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali ».

All’articolo 81:

al comma 1, le parole: « testo legge » sono sostituite dalle seguenti:« testo di legge ».

All’articolo 82:

al comma 1, alle parole: « Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto » sono premesse le seguenti: « Fermi restando gli

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obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e le relativeprerogative conferite da esso al Governo, nonché quanto dispostodall’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019,n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,n. 133, »;

al comma 2, le parole: « Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i. »sono sostituite dalle seguenti: « capo II del titolo II del codice di cui aldecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 » ed è aggiunto, in fine, ilseguente segno di interpunzione: « . »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:« . »;

al comma 4, le parole: « della PdC » sono sostituite dalle seguenti:« della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

All’articolo 83:

al comma 3, lettera a), le parole: « , ai minori allontanati dallafamiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio » sono sostituite dalleseguenti: « e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo puòderivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui èurgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona »,dopo le parole: « di matrimonio o di affinità » sono inserite le seguenti:« , nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogniessenziali », le parole: « di interdizione, di inabilitazione » sono sostituitedalle seguenti: « di interdizione e di inabilitazione » e dopo le parole:« grave pregiudizio alle parti » sono inserite le seguenti: « ; procedimentielettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 »;

al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole: « del fermo » sonoinserite le seguenti: « o dell’ordine di allontanamento immediato dallacasa familiare » e dopo le parole: « all’articolo 304 del codice diprocedura penale, » sono inserite le seguenti: « procedimenti per laconsegna di un imputato o di un condannato all’estero ai sensi dellalegge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero dicui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, »;

al comma 3, lettera b), numero 3), le parole: « di prevenzione. »sono sostituite dalle seguenti: « di prevenzione; »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputatio proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimentipendenti dinanzi alla Corte di cassazione, può essere avanzata solo amezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei proce-dimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti allacancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 ildecorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’u-dienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre2020 »;

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al comma 7, lettera f), le parole: « e dalle parti » sono sostituitedalle seguenti: « , dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche sefinalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica ammini-strazione, »;

al comma 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice concollegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio el’effettiva partecipazione delle parti »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodocompreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitorie figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del serviziosocio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sosti-tuiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazioneaudio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondole modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenzialee comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibileassicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi »;

al comma 8, le parole: « di cui ai commi 5 e 6 » sono sostituitedalle seguenti: « di cui al comma 7 »;

al comma 9, le parole: « 308 309 » sono sostituite dalle seguenti:« 308, 309 »;

al comma 11, dopo le parole: « n. 179, convertito » sono inseritele seguenti: « , con modificazioni, »;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione,sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da partedegli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto dellanormativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la tra-smissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione delservizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale deisistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia cheaccerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, uni-tamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documentiinformatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cuiall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettariadi cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al depositotelematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte dicassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anchetramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, delcodice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

al comma 12, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituitedalle seguenti: « delle norme di attuazione, di coordinamento e tran-sitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo »;

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dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipa-zione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dairispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti dipolizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono esseretenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati conprovvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e auto-matizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienzaavviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio el’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice facomunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altrisoggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità delcollegamento. I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali,se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia incarcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cuisi collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermatoin uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice diprocedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possonopartecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicinoufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza,quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata oformata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’au-siliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà attonel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto uti-lizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti parte-cipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità deisoggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensidell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo,ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per ladecisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procedein camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e deidifensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiestadi discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza,il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito allacancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. Lacancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo,l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro ilquinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con attoscritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronicacertificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con lemodalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615,comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicatoalle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto daldifensore del ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del codicedi procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorniliberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronicacertificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al

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venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo daconsentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussioneorale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i terminidi prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cuiil procedimento è rinviato.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delleindagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersidi collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento deldirettore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministerodella giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione dellapersona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, diconsulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisicadi costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenzedi contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazionedelle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare èassicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate apartecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi pressoil più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazionestrumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso taleufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza diun ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loroidentificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee asalvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possi-bilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservata-mente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remotomediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di esserepresente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale cheredige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento daremoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggettipartecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilitàdei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensidell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedi-menti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera diconsiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remotoindividuati e regolati con provvedimento del direttore generale deisistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogoda cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tuttigli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, ilpresidente del collegio o il componente del collegio da lui delegatosottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimentoè depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il primapossibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’e-mergenza sanitaria »;

al comma 17, le parole: « del regime di semilibertà » sono sosti-tuite dalle seguenti: « e del regime di semilibertà »;

il comma 20 è sostituito dai seguenti:

« 20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi itermini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di

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mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, neiprocedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzionestragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quandoi predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti afar data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentementesospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri dimediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con ilpreventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anchesuccessivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, conil preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, invia telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso diprocedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, puòdichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato daremoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione.Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalitàtelematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti confirma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previstedalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagioda COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procuraalle liti può essere apposta dalla parte anche su un documentoanalogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica perimmagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso divalidità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. Intal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizionedella propria firma digitale sulla copia informatica della procura. Laprocura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codicedi procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante glistrumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giu-stizia »;

al comma 21, dopo la parola: « relativi » sono inserite le seguenti:« alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto-legge,agli arbitrati rituali, »;

il comma 22 è soppresso.

All’articolo 84:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « dal 8 marzo » sonosostituite dalle seguenti: « dall’8 marzo » e, al secondo periodo, dopo leparole: « codice del processo amministrativo » sono aggiunte le seguenti:« , di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 »;

al comma 3, le parole: « dal 8 marzo » sono sostituite dalleseguenti: « dall’8 marzo », le parole: « e le prescrizioni » sono sostituitedalle seguenti: « e delle prescrizioni » e dopo le parole: « 23 febbraio2020, n. 6, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni,

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dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19, »;

il comma 11 è soppresso.

All’articolo 85:

al comma 2, la parola: « sentita » è sostituita dalla seguente:« sentiti » e le parole: « di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 8 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministriemanati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, edell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 »;

al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle cameredi consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi daidifensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di consiglioche non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentantidelle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalitàidonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazioneall’udienza ovvero all’adunanza ovvero alla camera di consiglio, ancheutilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggettiterzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all’in-terno del verbale, consenta l’effettiva partecipazione degli interessati. Illuogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è consi-derato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti glieffetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni egli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essereadottati mediante documenti informatici e possono essere firmatidigitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti »;

al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituitidai seguenti: « Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cuial decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversiepensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile insede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica,passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli attidepositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussioneorale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite eda depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le partihanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorniliberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronunciaimmediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo di-spositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo diposta elettronica certificata » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:« Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi dicollegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e ilpersonale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti dilegge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo

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possono essere adottati mediante documenti informatici e possonoessere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti »;

al comma 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Inrelazione alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimentodelle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioniriunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, è composto dalpresidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati,individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti delpresidente della Corte dei conti, e delibera con almeno nove magistrati,in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica »;

il comma 8 è soppresso;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall’articolo 20-bis, comma3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e finoal 30 giugno 2020 i decreti del presidente della Corte dei conti, con cuisono stabilite le regole tecniche ed operative per l’adozione delletecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attività dicontrollo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere diconsiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto,anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalitàtecniche definite ai sensi dell’articolo 6 del codice di cui al decretolegislativo 26 agosto 2016, n. 174 ».

All’articolo 86:

al comma 1, le parole: « detenuti-anche » sono sostituite dalleseguenti: « detenuti anche »;

al comma 3, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalleseguenti: « di conto capitale ».

Dopo l’articolo 86 è inserito il seguente:

« Art. 86-bis. – (Disposizioni in materia di immigrazione) – 1. Inconsiderazione della situazione straordinaria derivante dallo stato diemergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progettidi accoglienza nell’ambito del sistema di protezione di cui all’articolo1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31dicembre 2019, le cui attività sono state autorizzate alla prosecuzionefino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi deldecreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati allaprosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attività eservizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto

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legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizionidel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inde-rogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ed a condizioneche non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi delcitato decreto del Ministro dell’interno 18 novembre 2019 e nei limitidelle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,di cui all’articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.

2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera delConsiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione allecorrelate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nellestrutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presentearticolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all’articolo 1-sexies, comma 1, deldecreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazio-nale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonché iminori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento dellamaggiore età, per i quali sono venute meno le condizioni di perma-nenza nelle medesime strutture previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1,eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture,fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera delConsiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il dipartimentodi prevenzione territorialmente competente e l’ente locale titolare delprogetto di accoglienza, ai fini dell’accoglienza dei richiedenti prote-zione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottopostialle misure di quarantena di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ede), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ovedisponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del pro-getto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previaautorizzazione del Ministero dell’interno, che indica altresì le condi-zioni di utilizzo e restituzione, per l’accoglienza di persone in stato dinecessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misuredirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senzaoneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica deicontratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per icentri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decretolegislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all’articolo 10-ter del testounico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alledisposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, tempestività, corret-tezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafiae delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili alegislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate

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nell’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 767, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

All’articolo 87:

al comma 1, alinea, alle parole: « Fino alla cessazione » è premessoil seguente periodo: « Il periodo trascorso in malattia o in quarantenacon sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria consorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’ar-ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovutaal COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero »;

al comma 1, lettera a), le parole: « negli uffici » sono sostituite dalleseguenti: « nei luoghi di lavoro » e le parole: « la presenza sul luogo dilavoro » sono sostituite dalle seguenti: « tale presenza »;

al comma 2, le parole: « legge 23 maggio » sono sostituite dalleseguenti: « legge 22 maggio »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « lett. b), » sono sostituitedalle seguenti: « lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio deidipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti dicontenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottatinella vigenza dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19 »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. All’articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,al primo periodo, dopo le parole: “di qualunque durata,” sono inseritele seguenti: “ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero instrutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle pre-stazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),”. Agli oneriin termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presentecomma si provvede ai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, og-getto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza aseguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dellostato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessieffetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclodal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioniscolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e daldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunquenon oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolariesigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in

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deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, idipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, intutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza,senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversiprofili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicataal dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente,è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a terminee non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per lafruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrat-tazione collettiva »;

al comma 5, le parole: « sono sospese » sono sostituite dalleseguenti: « è sospeso »;

al comma 6, le parole: « Fino alla cessazione dello stato diemergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020,fuori dei casi di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo2020, n. 9 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al termine stabilito aisensi del comma 1, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattiao quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliarefiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19 »;

al comma 7, le parole: « Fino alla stessa data di cui al comma 6,il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corponazionale dei vigili del fuoco assente da servizio per le cause di cuiall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, » sonosostituite dalle seguenti: « Fino al termine stabilito ai sensi del comma1, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corponazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia oquarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fidu-ciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, », le parole: « articolo37, comma 3, del » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 37, terzocomma, del testo unico di cui al », dopo le parole: « del 7 maggio 2008 »sono inserite le seguenti: « , pubblicati nel supplemento ordinario n. 173alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, » e le parole: « delpersonale direttivo e dirigente e non direttivo » sono sostituite dalleseguenti: « , rispettivamente, del personale direttivo e dirigente e delpersonale non direttivo »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti diagnosticifunzionali all’applicazione delle disposizioni del comma 1, primoperiodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari ».

Dopo l’articolo 87 è inserito il seguente:

« Art. 87-bis. – (Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agileda parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismidi diritto pubblico) – 1. Allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoroagile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per

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contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica, iquantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A.per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essereincrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni,fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a taleincremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazionedella modifica da parte della stazione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell’aggiudicatario ai sensi del comma 1 o nelcaso in cui l’incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non siasufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche ammini-strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, nonché degli organismi di diritto pubblico di cui all’ar-ticolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell’ambito del Programma di razio-nalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, è autoriz-zata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 63, comma 2,lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubbli-cazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadrointerpellando progressivamente gli operatori economici che hannopresentato un’offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A.per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura dipersonal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattualiofferte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubbli-cazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadroe di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici,selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussi-stono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economiciammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisi-zione di cui all’articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 leofferte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico dicui all’articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, e la raccolta delle relative informazioni può avvenire conmodalità completamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possonoricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi didiritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del codice dicui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione dellanecessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poteradottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il propriopersonale.

5. All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, leparole: “per la sperimentazione” sono soppresse ».

L’articolo 88 è sostituito dal seguente:

« Art. 88. – (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli,musei e altri luoghi della cultura) – 1. A seguito dell’adozione delle

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misure di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d), del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalladata di entrata in vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effettidell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilitàdella prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli diaccesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinemato-grafici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghidella cultura.

2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data di cuial secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso alsoggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali divendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.L’organizzatore dell’evento, verificata l’impossibilità sopravvenuta dellaprestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquistooggetto dell’istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucherdi pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un annodall’emissione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla datadi efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativiemanati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazionedell’istanza di cui al primo periodo del comma 2 decorre dalla data dientrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati ».

Dopo l’articolo 88 è inserito il seguente:

« Art. 88-bis. – (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e dipacchetti turistici) – 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 delcodice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazionedovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marit-timo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e aicontratti di pacchetto turistico stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la qua-rantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliarefiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria com-petente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nelmedesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provve-dimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal conta-gio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consigliodei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, edell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo aicontratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali èdisposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autoritàsanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie,con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di perma-nenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi conpartenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuatedai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensidell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 deldecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti daeseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione aconcorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazionio iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione inluogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivoe religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati,sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provve-dimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conriguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predettiprovvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti dipacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Statiesteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo inragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o allastruttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici il ricorreredi una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando ladocumentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione disoggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell’ipotesi di cui allalettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmatapartecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicatinella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trentagiorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere daa) a d);

b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o dellaprocedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento,nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dallacomunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corri-spettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovveroall’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un annodall’emissione.

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4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1,il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comuni-cazione tempestiva all’acquirente, quando le prestazioni non possonoessere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autoritànazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestivacomunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procedeal rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppureall’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un annodall’emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, intutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equiva-lente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo,oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emet-tere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, diimporto pari al rimborso spettante.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensidell’articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011,n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirenei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, dipermanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero didurata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interes-sate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidentedel Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l’approdoo l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica daCOVID-19. In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborsoprevisto dall’articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decretolegislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pac-chetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore conrestituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rim-borso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenziavenditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione,di importo pari al rimborso spettante. In deroga all’articolo 41, comma6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corri-sposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher daisingoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalladata prevista di inizio del viaggio.

7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensidell’articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decretolegislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contrattistipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchettoturistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietatolo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epidemiologicada COVID-19, e comunque quando l’esecuzione del contratto è impe-dita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di taleemergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. Intali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall’articolo41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può

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offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente osuperiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppurepuò procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per iltramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un annodalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In derogaall’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti irimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque nonoltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzionedisposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio deiministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civilenonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui aldecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recessodel viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborsopuò essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione diun voucher di pari importo in favore del proprio contraente, dautilizzare entro un anno dall’emissione. In deroga all’articolo 41,comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l’organizzatorecorrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsio i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltresessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E’ semprecorrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senzaemissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzioneriguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuolaprimaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fattisalvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instauratialla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti congli organizzatori aggiudicatari. Nell’ambito degli stessi rapporti conciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono mo-dificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemel-laggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardoalle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettivaprocedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggettodal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suofavore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un annodall’emissione.

10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazioneanche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchettoturistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenziadi viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga allecondizioni pattuite.

11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapportiinerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effettodall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell’intero territorio nazio-nale, anche per le prestazioni da rendere all’estero e per le prestazioniin favore di contraenti provenienti dall’estero, quando le prestazioninon siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenzaepidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può

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essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per unanno dall’emissione.

12. L’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve icorrelativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accet-tazione da parte del destinatario.

13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme diapplicazione necessaria ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 maggio1995, n. 218, e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 delParlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 ».

All’articolo 89:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « due Fondi » sonoinserite le seguenti: « da ripartire »;

al comma 3, lettera b), le parole: « a mediante » sono sostituitedalla seguente: « mediante » e le parole: « per il turismo. » sono sostituitedalle seguenti: « per il turismo; »;

al comma 3, lettera c), le parole: « a mediante riduzioni » sonosostituite dalle seguenti: « mediante riduzione ».

All’articolo 90:

al comma 1, dopo le parole: « 23 febbraio 2020, n. 6, » sonoinserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo2020, n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, » e dopo le parole:« comma 3-bis, » sono inserite le seguenti: « della legge 22 aprile 1941,n. 633, ».

Dopo l’articolo 90 è inserito il seguente:

« Art. 90-bis. – (Carta della famiglia) – 1. Per l’anno 2020, la cartadella famiglia di cui all’articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre2015, n. 208, è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a500.000 euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per lepolitiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248 ».

All’articolo 91:

al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: « di cui presente decretoè sempre valutata » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presentedecreto è sempre valutato » e le parole: « e 1223 c.c. » sono sostituitedalle seguenti: « e 1223 del codice civile »;

al secondo capoverso, le parole: « - All’articolo » sono sostituitedalle seguenti: « 2. All’articolo »;

alla rubrica, dopo le parole: « in materia » è inserita la seguente:« di ».

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All’articolo 92:

al comma 1, le parole: « di entrata di entrata » sono sostituite dalleseguenti: « di entrata »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « di entrata di entrata »sono sostituite dalle seguenti: « di entrata » ed è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si appli-cano altresì ai concessionari demaniali marittimi titolari di concessionerilasciata da Autorità portuale o Autorità di sistema portuale ai sensidell’articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono alpagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza appli-cazione di interesse »;

al comma 3, le parole: « ed effettuati » sono sostituite dalleseguenti: « e da effettuare »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusionedel virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionalee di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committentidei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazionidi corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corseeffettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presentecomma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lungapercorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virusCOVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti deiservizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltàdi proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodicimesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza; re-stano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi ditrasporto pubblico locale già definite con l’aggiudicazione alla data del23 febbraio 2020.

4-quater. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-terè subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensidell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’U-nione europea.

4-quinquies. All’articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, deldecreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “30 giugno 2020” sonosostituite dalle seguenti: “30 settembre 2020”.

4-sexies. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019,n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,n. 157, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni dicui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a decorreredal 1° gennaio 2021” »;

alla rubrica, le parole: « stradale e trasporto di pubblico dipersone » sono sostituite dalle seguenti: « marittimo di merci e dipersone, nonché di circolazione di veicoli ».

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All’articolo 93:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « al primo periodo » sonosostituite dalle seguenti: « al secondo periodo »;

al comma 2, le parole: « della presente norma » sono sostituitedalle seguenti: « del presente decreto ».

All’articolo 94:

alla rubrica, la parola: « areo » è sostituita dalla seguente: « ae-reo ».

Dopo l’articolo 94 è inserito il seguente:

« Art. 94-bis. – (Disposizioni urgenti per il territorio di Savona aseguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019)– 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusionedel contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell’areadella provincia di Savona, la regione Liguria, nel limite delle risorsedisponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell’articolo 44,comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puòerogare nell’anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro,un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale,comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la duratamassima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da impresedel territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa intutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l’impiantofuniviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. inconseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre2019. La misura di cui al primo periodo è residuale rispetto aitrattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondidi solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 148.

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbi-sogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 900.000euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti alegislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi plu-riennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpitedalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli interventiurgenti di ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Sa-vona in concessione alla società Funivie S.p.a., il provveditore interre-gionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta eLiguria è nominato Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui aicommi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla

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progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi necessariper il ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona inconcessione alla società Funivie S.p.a., nel limite delle risorse di cui alcomma 7.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, alCommissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone dipresenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività dicui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stessocontrollate.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di4.000.000 di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvedemediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relati-vamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento edammodernamento delle ferrovie regionali ».

All’articolo 96:

al comma 1, dopo le parole: « di cui all’articolo 27 » sono inseritele seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « convertito in legge » sono sostituite dalleseguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;

al comma 4, le parole: « del fondo » sono sostituite dalle seguenti:« delle risorse ».

All’articolo 98:

al comma 1, alinea, le parole: « con modificazione » sono sostituitedalle seguenti: « , con modificazioni, »;

al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: « comunque valide » sonosostituite dalle seguenti: « comunque valide” »;

al comma 2, lettera a), le parole: « 2.000 per l’anno 2019 e » sonosostituite dalle seguenti: « 2.000 euro per l’anno 2019 e di ».

All’articolo 99:

al comma 3, le parole: « dell’art. 793 c.c. » sono sostituite dalleseguenti: « dell’articolo 793 del codice civile »;

al comma 4, dopo le parole: « I maggiori introiti » sono inserite leseguenti: « derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente arti-colo ».

All’articolo 100:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con unoo più decreti del Ministro dell’università e della ricerca sono individuatii criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente

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periodo tra le università, anche non statali legalmente riconosciuteammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, leistituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cuiall’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricercavigilati dal Ministero dell’università e della ricerca ed i collegi univer-sitari di merito accreditati »;

al comma 2, dopo le parole: « dell’Istituto Nazionale di Statistica– ISTAT, » sono inserite le seguenti: « il cui consiglio è validamenteinsediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, senon integrato, decade il 31 dicembre 2020, ».

All’articolo 101:

al comma 2, dopo le parole: « 23 febbraio 2020, n. 6, » sonoinserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo2020, n. 13, nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, » e le parole: « del D.P.R. » sono sostituite dalle seguenti: « delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 5, le parole: « dell’apprendimento nonché » sono so-stituite dalle seguenti: « dell’apprendimento, nonché »;

al comma 6, le parole: « del 8 agosto », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « dell’8 agosto », la parola: « D.P.R. », ovunquericorre, è sostituita dalle seguenti: « decreto del Presidente della Re-pubblica », le parole: « al 11 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « all’11luglio », le parole: « Legge 240/2010 » sono sostituite dalle seguenti:« legge n. 240 del 2010 » e le parole: « di dell’abilitazione » sono sosti-tuite dalle seguenti: « dell’abilitazione »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Le università e gli istituti di ricerca, anche medianteconvenzioni, promuovono, nell’esercizio della loro autonomia, stru-menti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni databasee software allo stato attuale accessibili solo mediante reti di ateneo.

6-ter. Nell’espletamento delle procedure valutative previste dall’ar-ticolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le commis-sioni valutatrici, nell’applicazione dei regolamenti di ateneo rispondentiai criteri fissati dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198del 26 agosto 2011, tengono conto delle limitazioni all’attività di ricercascientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichia-razione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministriin data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorità straniere osovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza interna-zionale di salute pubblica (Public Health Emergency of InternationalConcern – PHEIC) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30gennaio 2020 ».

All’articolo 102:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: « al decreto delMinistro » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « al

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decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007,pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficialen. 157 del 9 luglio 2007 »;

al comma 2, le parole: « si abilitano » sono sostituite dalle seguenti:« sono abilitati »;

al comma 3, le parole: « n. 58 del 2008 » sono sostituite dalleseguenti: « n. 58 del 2018 »;

al comma 5, al secondo capoverso è premessa la seguente nume-razione: « 6. », le parole: « e successive modificazioni » sono sostituitedalle seguenti: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre2005, » e le parole: « legge 1 febbraio 2006, n. 4 » sono sostituite dalleseguenti: « legge 1° febbraio 2006, n. 43, ».

All’articolo 103:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresìapplicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alleprocedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processiverbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimentodi attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazionie atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e diultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inscadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la lorovalidità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazionedello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedentesi applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, allesegnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesag-gistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Ilmedesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizicomunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazionedello stato di emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavoriprevisti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 dellalegge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunquedenominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativipiani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, inscadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati dinovanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversitermini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 dellalegge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunquedenominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attua-tivi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati

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2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavoriedili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendonoprorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente ètenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione deilavori.

2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi con-servano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino almedesimo termine anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno dastudio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinatonon stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7,del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) i documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decretolegislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cuial comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimentofamiliare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolaridi cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998,tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicanoanche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bise 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presentecomma si applica anche alle richieste di conversione »;

al comma 3, le parole da: « 23 febbraio 2020 » fino a: « n. 11 »sono sostituite dalle seguenti: « 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020,n. 19 »;

al comma 6, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 1° settembre 2020 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessiin materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periododi sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo disospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per ilmedesimo periodo è sospeso il termine di cui all’articolo 14 della legge24 novembre 1981, n. 689 ».

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Dopo l’articolo 103 è inserito il seguente:

« Art. 103-bis. – (Proroga della scadenza delle certificazioni e deicollaudi dei motopescherecci) – 1. Tutte le certificazioni e i collaudi deimotopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità dicui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, inscadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalladata di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31agosto 2020, in deroga all’articolo 328 del codice della navigazione, tuttii contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio o del personaledei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante dellanave ovvero dall’armatore o da un suo procuratore nelle forme di cuiall’articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l’obbligo diprocedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall’articolo 357,comma 3, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione(Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 15 febbraio 1952, n. 328 ».

All’articolo 104:

al comma 1, le parole: « scaduti o in scadenza successivamentealla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalleseguenti: « con scadenza dal 31 gennaio 2020 ».

All’articolo 105:

al comma 1, dopo le parole: « articolo 74 » sono inserite leseguenti: « , comma 1, »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasititolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organisminocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti delegati, èconsentito lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto aquello in cui attualmente si trovano al fine di dare attuazione allemisure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa,disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria di cui all’articolo18-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasititolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da talisoggetti delegati, è consentito lo spostamento scadenzato in un comunediverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per provvederealla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine di evitare il rischiodi incendio derivante dalla mancata cura.

1-quater. L’attuazione delle misure e delle attività di cui ai commi1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate esigenzelavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all’articolo 1, comma 1,lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.

1-quinquies. All’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopoil comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante dalladiffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all’articolo 74 del

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decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche asoggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nellezone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono consideratilavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81” ».

All’articolo 106:

al comma 2, le parole: « codice civile » sono sostituite dalleseguenti: « del codice civile, »;

al comma 6, secondo periodo, le parole: « Le medesime società »sono sostituite dalle seguenti: « Le medesime banche, società e mutue »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alleassociazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104,comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Norme in materia disvolgimento delle assemblee di società ed enti ».

All’articolo 107:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentalidestinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 itermini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente daparte della Giunta e del Consiglio »;

al comma 2, le parole: « al 31 maggio 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazionedi controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effettidi legge »;

al comma 3, le parole: « - i bilanci » sono sostituite dalle seguenti:« a) i bilanci » e le parole: « - il bilancio » sono sostituite dalle seguenti:« b) il bilancio »;

al comma 4, le parole: « Tari e della Tari corrispettivo » sonosostituite dalle seguenti: « TARI e della tariffa corrispettiva »;

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:« . »;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale con-nessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigoredel presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini dicui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unicodi cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal

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1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati comesegue:

a) il termine di cui all’articolo 141, comma 7, è fissato incentoventi giorni;

b) il termine di cui all’articolo 143, comma 3, è fissato in novantagiorni;

c) il termine di cui all’articolo 143, comma 4, è fissato incentoventi giorni;

d) il termine di cui all’articolo 143, comma 12, è fissato innovanta giorni ».

Dopo l’articolo 107 è inserito il seguente:

« Art. 107-bis. – (Scaglionamento di avvisi di pagamento e normesulle entrate locali) – 1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilanciodi previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbiaesigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato diamministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando lapercentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del2019 in luogo di quelli del 2020 ».

All’articolo 108:

al comma 1, le parole: « nonché per lo svolgimento dei servizi dinotificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, » sonosoppresse e le parole: « con successiva immissione dell’invio » sonosostituite dalle seguenti: « e con successiva immissione dell’invio o delpacco »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzoposta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all’articolo 201 delcodice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notifica-zioni con la procedura ordinaria di firma di cui all’articolo 7 della legge20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postaledell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita difirma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previstenell’avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postaliinizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenzae prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviatenel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato diemergenza ».

All’articolo 109:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quotalibera dell’avanzo di amministrazione in relazione all’emergenza epi-

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demiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per l’anno2020 possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazionedell’anno precedente dopo l’approvazione da parte della Giunta regio-nale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima delgiudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte deiconti e della successiva approvazione del rendiconto da parte delConsiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da partedell’organo esecutivo, gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote diavanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, rife-rite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti conrisorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte econ esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ailivelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comu-nicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato lesomme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari adattenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti direttie indiretti del virus COVID-19 »;

al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L’uti-lizzo della quota libera dell’avanzo di cui al periodo precedente èautorizzato, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percen-tuale non superiore all’80 per cento della medesima quota, nel caso incui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto digestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione aisensi dell’articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per l’esercizio finanziario 2020, in deroga all’articolo 51 deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottatedall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvaratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliareentro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembredell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento divariazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenutoad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessarinei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della delibe-razione non ratificata ».

All’articolo 110:

al comma 1, le parole: « e dei Comuni » sono sostituite dalleseguenti: « e da parte dei comuni del questionario ».

All’articolo 111:

al comma 2, le parole: « da approvarsi dalla Giunta » sonosostituite dalle seguenti: « da approvare da parte della Giunta » e le

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parole: « settori economico » sono sostituite dalle seguenti: « settorieconomici »;

al comma 3, la parola: « legge » è sostituita dalle seguenti: « dellalegge »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’articolo2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso diun esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio,determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano dirientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti inbilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro,può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi »;

al comma 5, dopo le parole: « 338,9 milioni » sono inserite leseguenti: « di euro »;

alla rubrica, le parole: « mutui regioni » sono sostituite dalleseguenti: « dei prestiti concessi alle regioni ».

All’articolo 112:

al comma 4, dopo le parole: « pari a » è inserita la seguente:« euro ».

All’articolo 113:

al comma 1, lettera c), le parole: « n. 14 marzo » sono sostituitedalle seguenti: « 14 marzo »;

al comma 1, lettera d), la parola: « decreto » è sostituita dalleseguenti: « regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare ».

Dopo l’articolo 113 è inserito il seguente:

« Art. 113-bis. – (Proroghe e sospensioni di termini per adempimentiin materia ambientale) – 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioniin materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, dicui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativomassimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può averedurata superiore a diciotto mesi ».

All’articolo 114:

al comma 1, le parole: « 65 milioni » sono sostituite dalle seguenti:« 65 milioni di euro » e le parole: « 5 milioni » sono sostituite dalleseguenti: « 5 milioni di euro »;

al comma 2, le parole: « e del Ministero » sono sostituite dalleseguenti: « e con il Ministero ».

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All’articolo 115:

al comma 1, le parole: « ai sensi dall’articolo » sono sostituite dalleseguenti: « ai sensi dell’articolo » e le parole: « con DPCM 9 marzo 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19 ».

All’articolo 116:

al comma 1, le parole: « del 1 febbraio » sono sostituite dalleseguenti: « del 1° febbraio » e le parole: « il 1 marzo » sono sostituite dalleseguenti: « il 1° marzo ».

L’articolo 117 è sostituito dal seguente:

« Art. 117. – (Misure urgenti per assicurare la continuità dellefunzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) – 1. All’ar-ticolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “, limitatamente agli atti di ordinaria amministra-zione e a quelli indifferibili e urgenti,” sono soppresse;

b) le parole: “fino a non oltre il 31 marzo 2020” sono sostituitedalle seguenti: “fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data dicessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo alrischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti daagenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio deiministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26del 1° febbraio 2020” ».

L’articolo 118 è sostituito dal seguente:

« Art. 118. – (Misure urgenti per assicurare la continuità dellefunzioni del Garante per la protezione dei dati personali) – 1. All’articolo1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) le parole: “, limitatamente agli atti di ordinaria amministra-zione e a quelli indifferibili e urgenti,” sono soppresse;

b) le parole: “entro il 31 marzo 2020” sono sostituite dalleseguenti: “entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dellostato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitarioconnesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmis-sibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio2020” ».

All’articolo 119:

al comma 1, le parole: « di cui all’articolo 1 » sono sostituite dalleseguenti: « di cui agli articoli 1 ».

Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati

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All’articolo 120:

al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: « comma 1 » sonosostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse loroassegnate per le finalità di cui al comma 2, lettera a), qualora superiorialle necessità riscontrate, anche per le finalità di cui alle lettere b) e c)del medesimo comma 2 »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è stanziatain favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 2 milioni dieuro nell’anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro dell’istru-zione con i medesimi criteri di cui al comma 5 »;

al comma 7, le parole: « per l’anno 2020 di euro » sono sostituitedalle seguenti: « di euro per l’anno 2020 » e dopo le parole: « conriguardo al comma 4, » sono inserite le seguenti: « nonché a 2 milionidi euro per l’anno 2020 con riguardo al comma 6-bis, ».

Dopo l’articolo 121 sono inseriti i seguenti:

« Art. 121-bis. – (Presa di servizio di collaboratori scolastici neiterritori colpiti dall’emergenza) – 1. I soggetti vincitori della proceduraselettiva di cui all’articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa dellachiusura per ragioni di sanità pubblica dell’istituzione scolastica oeducativa di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendonoservizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli ambiti terri-toriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell’assegnazione pressole sedi cui sono destinati.

Art. 121-ter. – (Conservazione della validità dell’anno scolastico2019/2020) – 1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionaled’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, aseguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quantostabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, itermini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova delpersonale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimentodell’anzianità di servizio ».

All’articolo 122:

al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: « sub-intensiva » ilsegno di interpunzione: « , » è sostituito dal seguente: « . »;

al comma 3, la parola: « compete » è sostituita dalla seguente:« competono », la parola: « , provvede » è sostituita dalle seguenti: « ; ilCommissario provvede » e le parole: « 2012/2002 » sono sostituite dalleseguenti: « n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, »;

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al comma 8, le parole: « Presidenza del Consiglio” » sono sostituitedalle seguenti: « Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, »;

al comma 9, le parole: « al presente articolo fa fronte » sonosostituite dalle seguenti: « al presente articolo, provvede ».

All’articolo 123:

al comma 3, le parole: « non è a superiore » sono sostituite dalleseguenti: « non è superiore »;

al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « L’ese-cuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali ènecessario attivare gli strumenti di controllo indicati avviene progres-sivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residuainferiore. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni lapena per la quale è imposta l’applicazione delle procedure di controllomediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sonoattivati »;

al comma 6, le parole: « art. 1, comma 4, » sono sostituite dalleseguenti: « articolo 1, comma 4, della »;

al comma 7, dopo le parole: « equipe educativa dell’istituto » èinserita la seguente: « penitenziario »;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano aidetenuti che maturano i presupposti per l’applicazione della misuraentro il 30 giugno 2020 ».

L’articolo 124 è sostituito dal seguente:

« Art. 124. – (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regimedi semilibertà) – 1. In considerazione della situazione straordinaria diemergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da CO-VID-19 e ferme le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 52 della legge26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertàsono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che ilmagistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessionedella misura ».

All’articolo 125:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contrattiche scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del codice di cuial decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa diassicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata conil contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogatodi ulteriori quindici giorni »;

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Su richiesta dell’assicurato possono essere sospesi, per ilperiodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, icontratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civilederivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Lasospensione opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazione haricevuto la richiesta di sospensione da parte dell’assicurato e sino al 31luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possonoapplicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicuratorichiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di unnumero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l’assi-curato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione delpresente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltàcontrattualmente previste in favore dell’assicurato, che restano per-tanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal pre-sente comma, il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensionenon può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o suarea equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privodell’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2054 del codicecivile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circo-lazione »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « delle pmi » sono sostituitedalle seguenti: « delle piccole e medie imprese » e dopo le parole:« camere di commercio » sono inserite le seguenti: « , industria, artigia-nato e agricoltura ».

Dopo l’articolo 125 sono inseriti i seguenti:

« Art. 125-bis. – (Proroga dei termini in materia di concessioni digrandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico) – 1. In relazione allostato d’emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologicadel virus COVID-19, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall’articolo12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, perl’emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e leprocedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazionid’acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con essogli effetti delle leggi approvate.

2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, iltermine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulteriormenteprorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovoConsiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni astatuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano aisensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

a) è prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell’articolo 12 deldecreto legislativo n. 79 del 1999;

b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre2023 previsti dal comma 1-sexies dell’articolo 12 del decreto legislativon. 79 del 1999;

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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c) è prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020previsto dal comma 1-sexies dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79del 1999.

Art. 125-ter. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Sono fatte salve lecompetenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonomedi Trento e di Bolzano ».

All’articolo 126:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « e successive integrazionie modificazioni » sono soppresse e, al secondo periodo, le parole:« approvazione del » sono soppresse;

al comma 6, lettera b), le parole: « si provvede » sono soppresse;

al comma 6, lettera c), le parole: « e 69 annui » sono sostituite dalleseguenti: « e a 69 milioni di euro annui »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter, 74,74-bis, 78, comma 4-ter, e 87, comma 3-bis, e agli effetti derivanti dallalettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni di euro per l’anno2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, cheaumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini difabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2020, mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diconto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nel-l’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’econo-mia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10milioni di euro e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economiae delle finanze per 20 milioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediantecorrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro per l’anno 2020, mediantecorrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connessead interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA, di cuiall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

d) quanto a 5,056 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,386milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispon-dente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365,lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall’anno2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensa-zione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui

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all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro per l’anno 2020 e a 0,579 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2021, in termini di fabbisogno eindebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiorientrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis »;

al comma 8, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalleseguenti: « comma 7 »;

al comma 10, la parola: « finalizzate » è sostituita dalla seguente:« finalizzati »;

al comma 11, le parole: « le occorrenti variazioni di bilancio e, ovenecessario » sono sostituite dalle seguenti: « le occorrenti variazioni dibilancio; il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario ».

Nella tabella A, prevista dall’articolo 1, alla quarta colonna, nellaprima riga, le parole: « articolo 1, c. 2 » sono sostituite dalle seguenti:« articolo 1, c. 3 ».

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Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del17 marzo 2020 (*).

TESTO DEL DECRETO-LEGGE TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA

REPUBBLICA

Misure di potenziamento del Servizio sa-nitario nazionale e di sostegno econo-mico per famiglie, lavoratori e impreseconnesse all’emergenza epidemiologicada COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costitu-zione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di contenere gli effetti negativi chel’emergenza epidemiologica COVID-19 staproducendo sul tessuto socio-economico na-zionale, prevedendo misure di potenzia-mento del Servizio sanitario nazionale, dellaprotezione civile e della sicurezza, nonchédi sostegno al mondo del lavoro pubblico eprivato ed a favore delle famiglie e delleimprese;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di adottare altresì disposizioni inmateria di giustizia, di trasporti, per i set-tori agricolo e sportivo, dello spettacolo edella cultura, della scuola e dell’università;

Ritenuta altresì la straordinaria neces-sità e urgenza di prevedere la sospensione

(*) Si veda, inoltre, il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 71 del 18 marzo 2020.

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degli obblighi di versamento per tributi econtributi, di altri adempimenti e incentivifiscali;

Considerate le deliberazioni adottate dalleCamere in data 11 marzo 2020, con le qualiil Governo è stato autorizzato, nel dareattuazione a quanto indicato nella Rela-zione al Parlamento presentata ai sensidell’articolo 6, comma 5, della legge 24dicembre 2012, n. 243, allo scostamento eall’aggiornamento del piano di rientro versol’obiettivo di medio termine per fronteg-giare le esigenze sanitarie e socio-economi-che derivanti dall’emergenza epidemiolo-gica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio deiministri, adottata nella riunione del 16marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Con-siglio dei ministri e del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SER-VIZIO SANITARIO NAZIONALE

TITOLO I

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SER-VIZIO SANITARIO NAZIONALE

Articolo 1.

(Finanziamento aggiuntivo per incentivi infavore del personale

dipendente del Servizio sanitario nazionale)

Articolo 1.

(Finanziamento aggiuntivo per incentivi infavore del personale

dipendente del Servizio sanitario nazionale)

1. Per l’anno 2020, allo scopo di incre-mentare le risorse destinate alla remune-razione delle prestazioni di lavoro straor-dinario del personale sanitario dipendentedelle aziende e degli enti del Servizio sa-nitario nazionale direttamente impiegatonelle attività di contrasto alla emergenzaepidemiologica determinata dal diffondersidel COVID-19, i fondi contrattuali per lecondizioni di lavoro della dirigenza medicae sanitaria dell’area della sanità e i fondicontrattuali per le condizioni di lavoro eincarichi del personale del comparto sanità

1. Per l’anno 2020, allo scopo di incre-mentare le risorse destinate alla remune-razione delle prestazioni di lavoro straor-dinario del personale sanitario dipendentedelle aziende e degli enti del Servizio sa-nitario nazionale direttamente impiegatonelle attività di contrasto alla emergenzaepidemiologica determinata dal diffondersidel COVID-19, i fondi contrattuali per lecondizioni di lavoro della dirigenza medicae sanitaria dell’area della sanità e i fondicontrattuali per le condizioni di lavoro eincarichi del personale del comparto sanità

Art. 1.

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sono complessivamente incrementati, perogni regione e provincia autonoma, in de-roga all’articolo 23, comma 2, del decretolegislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell’im-porto indicato per ciascuna di esse nellatabella di cui all’allegato A che costituisceparte integrante del presente decreto.

sono complessivamente incrementati, perogni regione e provincia autonoma, in de-roga all’articolo 23, comma 2, del decretolegislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell’im-porto indicato per ciascuna di esse nellatabella A allegata al presente decreto.

2. Per l’attuazione del comma 1 è au-torizzata la spesa di 250 milioni di euro avalere sul finanziamento sanitario correntestabilito per l’anno 2020. Al relativo finan-ziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,in deroga alle disposizioni legislative chestabiliscono per le autonomie speciali ilconcorso regionale e provinciale al finan-ziamento sanitario corrente, sulla base dellequote d’accesso al fabbisogno sanitario in-distinto corrente rilevate per l’anno 2019 eper gli importi indicati nella tabella di cuiall’allegato A.

2. Per l’attuazione del comma 1 è au-torizzata la spesa di 250 milioni di euro avalere sul finanziamento sanitario correntestabilito per l’anno 2020. Al relativo finan-ziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,in deroga alle disposizioni legislative chestabiliscono per le autonomie speciali ilconcorso regionale e provinciale al finan-ziamento sanitario corrente, sulla base dellequote d’accesso al fabbisogno sanitario in-distinto corrente rilevate per l’anno 2019 eper gli importi indicati nella tabella A al-legata al presente decreto.

3. Per le finalità di cui all’articolo 1,commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9marzo 2020, n. 14, è autorizzata l’ulteriorespesa di 100 milioni di euro, a valere sulfinanziamento sanitario corrente stabilitoper l’anno 2020, nei limiti degli importiindicati nella tabella di cui all’allegato A.

3. Per le finalità di cui all’articolo 2-bis,commi 1, lettera a), e 5, è autorizzatal’ulteriore spesa di 100 milioni di euro, avalere sul finanziamento sanitario correntestabilito per l’anno 2020, nei limiti degliimporti indicati nella tabella A allegata alpresente decreto.

Articolo 2.

(Potenziamento delle risorse umane del Mi-nistero della salute)

Articolo 2.

(Potenziamento delle risorse umane del Mi-nistero della salute)

1. Tenuto conto della necessità di po-tenziare le attività di vigilanza, di controlloigienico-sanitario e profilassi svolte pressoi principali porti e aeroporti, anche al finedi adeguare tempestivamente i livelli deiservizi alle nuove esigenze sanitarie deri-vanti dalla diffusione del COVID-19, il Mi-nistero della salute è autorizzato ad assu-mere con contratto di lavoro a tempo de-terminato con durata non superiore a treanni, 40 unità di dirigenti sanitari medici,18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29unità di personale non dirigenziale con ilprofilo professionale di tecnico della pre-venzione, appartenenti all’area III, posi-zione economica F1, del comparto funzionicentrali, da destinare agli uffici periferici,utilizzando graduatorie proprie o appro-

1. Identico.

Art. 2.

Art. 1.

Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati

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vate da altre amministrazioni per concorsipubblici, anche a tempo indeterminato.

2. Per far fronte agli oneri derivantidall’attuazione comma 1, è autorizzata laspesa di euro 5.092.994 per l’anno 2020, dieuro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e dieuro 1.697.665 per l’anno 2023. Ai relativioneri si provvede, quanto a 2.345.000 europer l’anno 2020, a 5.369.000 euro per l’anno2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno deglianni 2022 e 2023, mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2020-2022, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2020,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero dellasalute e, quanto a 2.747.994 euro per l’anno2020, a 1.421.659 euro per l’anno 2021 e a4.790.659 euro per l’anno 2022, mediantecorrispondente utilizzo del fondo di partecorrente iscritto nello stato di previsionedel Ministero della salute, ai sensi dell’ar-ticolo 34-ter, comma 5, della legge 31 di-cembre 2009, n. 196.

2. Per far fronte agli oneri derivantidall’attuazione del comma 1, è autorizzatala spesa di euro 5.092.994 per l’anno 2020,di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022e di euro 1.697.665 per l’anno 2023. Airelativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000euro per l’anno 2020, a 5.369.000 euro perl’anno 2021, a 2.000.000 di euro per cia-scuno degli anni 2022 e 2023, mediantecorrispondente riduzione dello stanzia-mento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione « Fondida ripartire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2020, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero della salute e, quanto a 2.747.994euro per l’anno 2020, a 1.421.659 euro perl’anno 2021 e a 4.790.659 euro per l’anno2022, mediante corrispondente utilizzo delfondo di parte corrente iscritto nello statodi previsione del Ministero della salute, aisensi dell’articolo 34-ter, comma 5, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 2-bis.

(Misure straordinarie per l’assunzione de-gli specializzandi e per il conferimento diincarichi di lavoro autonomo a personale

sanitario)

1. Al fine di far fronte alle esigenzestraordinarie ed urgenti derivanti dalla dif-fusione del COVID-19 e di garantire i livelliessenziali di assistenza nonché per assicu-rare sull’intero territorio nazionale un in-cremento dei posti letto per la terapiaintensiva e sub-intensiva necessari alla curadei pazienti affetti dal predetto virus, leaziende e gli enti del Servizio sanitarionazionale, fino al perdurare dello stato diemergenza dichiarato dal Consiglio dei mi-nistri con deliberazione in data 31 gennaio2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 26 del 1° febbraio 2020, possono:

a) procedere al reclutamento del per-sonale delle professioni sanitarie, come in-

Art. 2-bis.

Art. 2.

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dividuate dall’articolo 1 del decreto legi-slativo del Capo provvisorio dello Stato 13settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18febbraio 1989, n. 56, e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi,iscritti all’ultimo e al penultimo anno dicorso delle scuole di specializzazione, an-che ove non collocati nelle graduatorie dicui all’articolo 1, comma 547, della legge 30dicembre 2018, n. 145, conferendo incari-chi di lavoro autonomo, anche di collabo-razione coordinata e continuativa, di du-rata non superiore a sei mesi, prorogabiliin ragione del perdurare dello stato diemergenza sino al 31 dicembre 2020, inderoga all’articolo 7 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122. I medici specializzandirestano iscritti alla scuola di specializza-zione universitaria e continuano a perce-pire il trattamento economico previsto dalcontratto di formazione medico-speciali-stica, integrato dagli emolumenti corrispo-sti per l’attività lavorativa svolta. Il periododi attività, svolto dai medici specializzandiesclusivamente durante lo stato di emer-genza, è riconosciuto ai fini del ciclo distudi che conduce al conseguimento deldiploma di specializzazione. Le università,ferma restando la durata legale del corso,assicurano il recupero delle attività forma-tive, teoriche e assistenziali, necessarie alraggiungimento degli obiettivi formativi pre-visti. I predetti incarichi, qualora necessa-rio, possono essere conferiti anche in de-roga ai vincoli previsti dalla legislazionevigente in materia di spesa di personale,nei limiti delle risorse complessivamenteindicate per ciascuna regione con decretodel Ragioniere generale dello Stato 10 marzo2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 66 del 13 marzo 2020;

b) procedere alle assunzioni di cuiall’articolo 1, comma 548-bis, della legge30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e conle modalità ivi previsti compreso il tratta-mento economico da riconoscere, anche inassenza dell’accordo quadro ivi previsto.

Art. 2-bis.

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Le assunzioni di cui alla presente letteradevono avvenire nell’ambito delle struttureaccreditate della rete formativa e la rela-tiva attività deve essere coerente con ilprogetto formativo deliberato dal consigliodella scuola di specializzazione.

2. I contratti di lavoro autonomo stipu-lati in assenza dei presupposti di cui alcomma 1 sono nulli di diritto. L’attività dilavoro prestata ai sensi del presente arti-colo durante lo stato di emergenza integra,per la durata della stessa, il requisito del-l’anzianità lavorativa di cui all’articolo 20,comma 2, del decreto legislativo 25 maggio2017, n. 75.

3. Gli incarichi di cui al comma 1,lettera a), possono essere conferiti anche ailaureati in medicina e chirurgia, abilitatiall’esercizio della professione medica eiscritti agli ordini professionali.

4. In ogni caso sono fatti salvi, fermoquanto previsto dal comma 2, gli incarichidi cui al comma 1, lettera a), conferiti, perle medesime finalità, dalle aziende e daglienti del Servizio sanitario nazionale sinoalla data del 10 marzo 2020, fermo il limitedi durata ivi previsto.

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di farfronte alle esigenze straordinarie e urgentiderivanti dalla diffusione del COVID-19 edi garantire i livelli essenziali di assistenza,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, in deroga all’articolo 5, comma9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, e all’articolo 7 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,verificata l’impossibilità di assumere per-sonale, anche facendo ricorso agli idoneicollocati in graduatorie concorsuali in vi-gore, possono conferire incarichi di lavoroautonomo, anche di collaborazione coor-dinata e continuativa, con durata non su-periore a sei mesi, e comunque entro iltermine dello stato di emergenza, a diri-genti medici, veterinari e sanitari nonché alpersonale del ruolo sanitario del compartosanità, collocati in quiescenza, anche ovenon iscritti al competente albo professio-nale in conseguenza del collocamento ariposo, nonché agli operatori socio-sanitari

Art. 2-bis.

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collocati in quiescenza. I predetti incarichi,qualora necessario, possono essere confe-riti anche in deroga ai vincoli previsti dallalegislazione vigente in materia di spesa dipersonale, nei limiti delle risorse comples-sivamente indicate per ciascuna regionecon decreto del Ragioniere generale delloStato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020.Agli incarichi di cui al presente commanon si applica l’incumulabilità tra redditida lavoro autonomo e trattamento pensio-nistico di cui all’articolo 14, comma 3, deldecreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28marzo 2019, n. 26.

Articolo 2-ter.

(Misure urgenti per l’accesso al Serviziosanitario nazionale)

1. Al fine di garantire l’erogazione delleprestazioni di assistenza sanitaria anche inragione delle esigenze straordinarie ed ur-genti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sani-tario nazionale, verificata l’impossibilità diutilizzare personale già in servizio nonchédi ricorrere agli idonei collocati in gradua-torie concorsuali in vigore, possono, du-rante la vigenza dello stato di emergenza dicui alla delibera del Consiglio dei ministridel 31 gennaio 2020, conferire incarichiindividuali a tempo determinato, previoavviso pubblico, al personale delle profes-sioni sanitarie e agli operatori socio-sani-tari di cui all’articolo 2-bis, comma 1,lettera a).

2. Gli incarichi di cui al presente arti-colo sono conferiti previa selezione, pertitoli o colloquio orale o per titoli e collo-quio orale, attraverso procedure compara-tive che prevedono forme di pubblicitàsemplificata, quali la pubblicazione dell’av-viso solo nel sito internet dell’azienda chelo bandisce e per una durata minima dicinque giorni, hanno la durata di un annoe non sono rinnovabili. I predetti incarichi,qualora necessario, possono essere confe-riti anche in deroga, limitatamente allaspesa gravante sull’esercizio 2020, ai vin-

Art. 2-ter.

Art. 2-bis.

Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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coli previsti dalla legislazione vigente inmateria di spesa di personale, nei limitidelle risorse complessivamente indicate perciascuna regione con decreto del Ragio-niere generale dello Stato 10 marzo 2020,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66del 13 marzo 2020. Per la spesa relativaall’esercizio 2021 si provvede nei limitiprevisti dalla legislazione vigente in mate-ria di spesa di personale.

3. Le attività professionali svolte ai sensidei commi 1 e 2 costituiscono titoli prefe-renziali nelle procedure concorsuali perl’assunzione presso le aziende e gli enti delServizio sanitario nazionale.

4. Limitatamente alla sola seconda ses-sione dell’anno accademico 2018/2019, l’e-same finale dei corsi di laurea afferenti alleclassi delle lauree nelle professioni sanita-rie (L/SNT1), di cui all’articolo 6 del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,può essere svolto con modalità a distanzae la prova pratica si svolge, previa certifi-cazione delle competenze acquisite a se-guito del tirocinio pratico svolto durante irispettivi corsi di studio, secondo le indi-cazioni di cui al punto 2 della circolare delMinistero della salute e del Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricercadel 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente arti-colo possono essere conferiti anche ai me-dici specializzandi iscritti regolarmente al-l’ultimo e al penultimo anno di corso dellascuola di specializzazione. I medici specia-lizzandi restano iscritti alla scuola di spe-cializzazione universitaria e continuano apercepire il trattamento economico previ-sto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti cor-risposti in proporzione all’attività lavora-tiva svolta. Il periodo di attività, svolto daimedici specializzandi esclusivamente du-rante lo stato di emergenza, è riconosciutoai fini del ciclo di studi che conduce alconseguimento del diploma di specializza-zione. Le università, ferma restando ladurata legale del corso, assicurano il recu-pero delle attività formative, teoriche eassistenziali, necessarie al raggiungimentodegli obiettivi formativi previsti.

Art. 2-ter.

Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 2-quater.

(Rideterminazione dei piani di fabbisognodel personale delle aziende e degli enti del

Servizio sanitario nazionale)

1. Per le finalità e gli effetti delle di-sposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-terdel presente decreto, le regioni procedonoalla rideterminazione dei piani di fabbiso-gno del personale, ai sensi dell’articolo 6,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165.

Articolo 2-quinquies.

(Misure urgenti per il reclutamento deimedici di medicina generale e dei pediatri

di libera scelta)

1. Per la durata dell’emergenza epide-miologica da COVID-19, come stabilita dalladelibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, ai medici iscritti al corso diformazione in medicina generale è consen-tita l’instaurazione di un rapporto conven-zionale a tempo determinato con il Servi-zio sanitario nazionale. Le ore di attivitàsvolte dai suddetti medici devono essereconsiderate a tutti gli effetti quali attivitàpratiche, da computare nel monte ore com-plessivo, previsto dall’articolo 26, comma 1,del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Per la durata dell’emergenza epide-miologica da COVID-19, come stabilita dalladelibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, i laureati in medicina echirurgia abilitati, anche durante la loroiscrizione ai corsi di specializzazione o aicorsi di formazione specifica in medicinagenerale, possono assumere incarichi prov-visori o di sostituzione di medici di medi-cina generale convenzionati con il Serviziosanitario nazionale ed essere iscritti neglielenchi della guardia medica e della guar-dia medica turistica e occupati fino allafine della durata dello stato di emergenza.Le ore di attività svolte dai suddetti medicidevono essere considerate a tutti gli effettiquali attività pratiche, da computare nelmonte ore complessivo previsto dall’arti-colo 26, comma 1, del decreto legislativo 17

Art. 2-quater.

Art. 2-quinquies.

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

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agosto 1999, n. 368. In caso di assunzionedi incarico provvisorio che comporti l’as-segnazione di un numero di assistiti supe-riore a 650, l’erogazione della borsa distudio è sospesa. Il periodo di attività,svolto dai medici specializzandi esclusiva-mente durante lo stato di emergenza, èriconosciuto ai fini del ciclo di studi checonduce al conseguimento del diploma dispecializzazione. Le università, ferma re-stando la durata legale del corso, assicu-rano il recupero delle attività formative,teoriche e assistenziali, necessarie al rag-giungimento degli obiettivi formativi pre-visti.

3. Per la durata dell’emergenza epide-miologica da COVlD-19, come stabilita dalladelibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, le disposizioni di cui agliarticoli 11 e 12 del decreto del Ministrodella salute 7 marzo 2006, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006,si intendono integrate con le disposizionidi cui ai commi 1 e 2.

4. Per la durata dell’emergenza epide-miologica da COVID-19, i medici iscritti alcorso di specializzazione in pediatria, du-rante il percorso formativo, possono assu-mere incarichi provvisori o di sostituzionedi pediatri di libera scelta convenzionaticon il Servizio sanitario nazionale. Il pe-riodo di attività, svolto dai medici specia-lizzandi esclusivamente durante lo stato diemergenza, è riconosciuto ai fini del ciclodi studi che conduce al conseguimento deldiploma di specializzazione. Le università,ferma restando la durata legale del corso,assicurano il recupero delle attività forma-tive, teoriche e assistenziali, necessarie alraggiungimento degli obiettivi formativi pre-visti.

Articolo 2-sexies.

(Incremento delle ore dell’assistenza spe-cialistica ambulatoriale)

1. Le aziende sanitarie locali e gli entidel Servizio sanitario nazionale possonoprocedere per l’anno 2020 ad un aumentodel monte ore dell’assistenza specialisticaambulatoriale convenzionata interna, ai

Art. 2-sexies.

Art. 2-quinquies.

Atti Parlamentari — 92 — Camera dei Deputati

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sensi del decreto legislativo 30 dicembre1992, n. 502, con ore aggiuntive da asse-gnare nel rispetto dell’accordo collettivonazionale vigente, nel limite di spesa pari a6 milioni di euro.

Articolo 2-septies.

(Disposizioni urgenti in materia di volon-tariato)

1. Per fronteggiare l’emergenza epide-miologica da COVID-19, per la durata dellostato emergenziale, come stabilita dalladelibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, non si applica il regime diincompatibilità di cui all’articolo 17, comma5, del codice di cui al decreto legislativo 3luglio 2017, n. 117.

Articolo 3.

(Potenziamento delle reti di assistenza terri-toriale)

Articolo 3.

(Potenziamento delle reti di assistenza terri-toriale)

1. Le regioni, le province autonome diTrento e Bolzano e le aziende sanitariepossono stipulare contratti ai sensi dell’ar-ticolo 8-quinquies del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto diulteriori prestazioni sanitarie, in deroga allimite di spesa di cui all’articolo 45, comma1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019,n. 124, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso incui:

1. Identico.

a) la situazione di emergenza dovutaalla diffusione del COVID-19 richieda l’at-tuazione nel territorio regionale e provin-ciale del piano di cui alla lettera b) delpresente comma;

b) dal piano, adottato in attuazionedella circolare del Ministero della saluteprot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, alfine di incrementare la dotazione dei postiletto in terapia intensiva e nelle unità ope-rative di pneumologia e di malattie infet-tive, isolati e allestiti con la dotazione ne-cessaria per il supporto ventilatorio e inconformità alle indicazioni fornite dal Mi-nistro della salute con circolare prot. GAB2619 in data 29 febbraio 2020, emerga

Art. 2-septies.

Art. 3.

Art. 2-sexies.

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l’impossibilità di perseguire gli obiettivi dipotenziamento dell’assistenza indicati dallamenzionata circolare del 1° marzo 2020nelle strutture pubbliche e nelle struttureprivate accreditate, mediante le prestazioniacquistate con i contratti in essere alla datadel presente decreto.

2. Qualora non sia possibile perseguiregli obiettivi di cui al comma 1 mediante lastipula di contratti ai sensi del medesimocomma, le regioni, le province autonome diTrento e Bolzano e le aziende sanitarie, inderoga alle disposizioni di cui all’articolo8-quinquies del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 502, sono autorizzate astipulare al medesimo fine contratti construtture private non accreditate, purchéautorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter delmedesimo decreto legislativo.

2. Identico.

3. Al fine di fronteggiare l’eccezionalecarenza di personale medico e delle pro-fessioni sanitarie, in conseguenza dell’emer-genza dovuta alla diffusione del COVID-19,in quanto ricoverato o in stato contuma-ciale a causa dell’infezione da COVID-19, lestrutture private, accreditate e non, su ri-chiesta delle regioni o delle province auto-nome di Trento e Bolzano o delle aziendesanitarie, mettono a disposizione il perso-nale sanitario in servizio nonché i locali ele apparecchiature presenti nelle suddettestrutture. Le attività rese dalle struttureprivate di cui al presente comma sonoindennizzate ai sensi dell’articolo 6, comma4.

3. Identico.

4. I contratti stipulati ai sensi dei commi1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3cessano di avere efficacia al termine dellostato di emergenza di cui alla delibera delConsiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

4. Identico.

5. Sono fatte salve le misure di cui aicommi 1, 2 e 3 già adottate per cause diforza maggiore per far fronte all’emer-genza dovuta alla diffusione del COVID-19.

5. Identico.

6. Per l’attuazione dei commi 1 e 2, èautorizzata la spesa complessiva di 240milioni di euro per l’anno 2020 e per l’at-tuazione del comma 3, è autorizzata laspesa di 160 milioni di euro per l’anno2020. Al relativo onere si provvede a valeresul finanziamento sanitario corrente stabi-

6. Per l’attuazione dei commi 1 e 2, èautorizzata la spesa complessiva di 240milioni di euro per l’anno 2020 e per l’at-tuazione del comma 3, è autorizzata laspesa di 160 milioni di euro per l’anno2020. Al relativo onere si provvede a valeresul finanziamento sanitario corrente stabi-

Art. 3.

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lito per il medesimo anno. Al relativo fi-nanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,in deroga alle disposizioni legislative chestabiliscono per le autonomie speciali ilconcorso regionale e provinciale al finan-ziamento sanitario corrente, sulla base dellequote d’accesso al fabbisogno sanitario in-distinto corrente rilevate per l’anno 2019.L’assegnazione dell’importo di cui al pre-sente comma avviene secondo la tabella dicui all’allegato A, che costituisce parte in-tegrante del presente decreto.

lito per il medesimo anno. Al relativo fi-nanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,in deroga alle disposizioni legislative chestabiliscono per le autonomie speciali ilconcorso regionale e provinciale al finan-ziamento sanitario corrente, sulla base dellequote d’accesso al fabbisogno sanitario in-distinto corrente rilevate per l’anno 2019.L’assegnazione dell’importo di cui al pre-sente comma avviene secondo la tabella Aallegata al presente decreto.

Articolo 4.

(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

Articolo 4.

(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

1. Le regioni e le province autonomepossono attivare, anche in deroga ai requi-siti autorizzativi e di accreditamento, areesanitarie anche temporanee sia all’internoche all’esterno di strutture di ricovero, cura,accoglienza e assistenza, pubbliche e pri-vate, o di altri luoghi idonei, per la gestionedell’emergenza COVID-19, sino al terminedello stato di emergenza deliberato dalConsiglio dei ministri in data 31 gennaio2020. I requisiti di accreditamento non siapplicano alle strutture di ricovero e curaper la durata dello stato di emergenza.

1. Identico.

2. Le opere edilizie strettamente neces-sarie a rendere le strutture idonee all’ac-coglienza e alla assistenza per le finalità dicui al comma 1 possono essere eseguite inderoga alle disposizioni di cui al decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, delle leggi regionali, dei pianiregolatori e dei regolamenti edilizi locali,nonché, sino al termine dello stato di emer-genza deliberato dal Consiglio dei Ministriin data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cuial decreto del Presidente della Repubblica1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requi-siti minimi antincendio si intende assoltocon l’osservanza delle disposizioni del de-creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ilavori possono essere iniziati contestual-mente alla presentazione della istanza odella denunzia di inizio di attività presso ilcomune competente. La presente disposi-zione si applica anche agli ospedali, ai

2. Le opere edilizie strettamente neces-sarie a rendere le strutture idonee all’ac-coglienza e alla assistenza per le finalità dicui al comma 1 possono essere eseguite inderoga alle disposizioni di cui al decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380, delle leggi regionali, dei pianiregolatori e dei regolamenti edilizi locali,nonché, sino al termine dello stato di emer-genza deliberato dal Consiglio dei Ministriin data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cuial decreto del Presidente della Repubblica1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei re-quisiti minimi antincendio si intende as-solto con l’osservanza delle disposizioni deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ilavori possono essere iniziati contestual-mente alla presentazione della istanza odella denunzia di inizio di attività presso ilcomune competente. La presente disposi-zione si applica anche agli ospedali, ai

Art. 4.

Art. 3.

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policlinici universitari, agli istituti di rico-vero e cura a carattere scientifico, allestrutture accreditate ed autorizzate.

policlinici universitari, agli istituti di rico-vero e cura a carattere scientifico, allestrutture accreditate ed autorizzate.

3. Sono fatte salve le misure già adottateai sensi del comma 1 dalle strutture sani-tarie per cause di forza maggiore per farfronte all’emergenza COVID-19.

3. Identico.

4. All’attuazione del comma 2, si prov-vede, sino alla concorrenza dell’importo di50 milioni di euro, a valere sull’importofissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo1988, n. 67, come rifinanziato dall’articolo1, comma 555, della legge 30 dicembre2018, n. 145, nell’ambito delle risorse nonancora ripartite alle regioni. Alle risorse dicui al presente comma accedono tutte leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, in deroga alle disposizioni le-gislative che stabiliscono il concorso pro-vinciale al finanziamento di cui al citatoarticolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,sulla base delle quote d’accesso al fabbiso-gno sanitario indistinto corrente rilevateper l’anno 2019. In deroga alle disposizionidi cui al menzionato articolo 20 della legge11 marzo 1988, n. 67, l’assegnazione del-l’importo di cui al presente comma avvienesecondo la tabella di cui all’allegato B, checostituisce parte integrante del presentedecreto. Con uno o più decreti dirigenzialidel Ministero della salute sono ammessi afinanziamento gli interventi di cui al pre-sente articolo, fino a concorrenza degliimporti di cui all’allegato B; al conseguentetrasferimento delle risorse si provvede aseguito di presentazione da parte della Re-gione al Ministero dell’economia e dellefinanze degli stati di avanzamento dei la-vori.

4. All’attuazione del comma 2, si prov-vede, sino alla concorrenza dell’importo di50 milioni di euro, a valere sull’importofissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo1988, n. 67, come rifinanziato dall’articolo1, comma 555, della legge 30 dicembre2018, n. 145, nell’ambito delle risorse nonancora ripartite alle regioni. Alle risorse dicui al presente comma accedono tutte leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, in deroga alle disposizioni le-gislative che stabiliscono il concorso pro-vinciale al finanziamento di cui al citatoarticolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,sulla base delle quote d’accesso al fabbiso-gno sanitario indistinto corrente rilevateper l’anno 2019. In deroga alle disposizionidi cui al menzionato articolo 20 della legge11 marzo 1988, n. 67, l’assegnazione del-l’importo di cui al presente comma avvienesecondo la tabella B allegata al presentedecreto. Con uno o più decreti dirigenzialidel Ministero della salute sono ammessi afinanziamento gli interventi di cui al pre-sente articolo, fino a concorrenza degliimporti di cui alla tabella B; al conseguentetrasferimento delle risorse si provvede aseguito di presentazione da parte della Re-gione al Ministero dell’economia e dellefinanze degli stati di avanzamento dei la-vori.

Articolo 4-bis.

(Unità speciali di continuità assistenziale)

1. Al fine di consentire al medico dimedicina generale o al pediatra di liberascelta o al medico di continuità assisten-ziale di garantire l’attività assistenziale or-dinaria, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano istituiscono, entrodieci giorni dalla data del 10 marzo 2020,presso una sede di continuità assistenziale

Art. 4-bis.

Art. 4.

Atti Parlamentari — 96 — Camera dei Deputati

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già esistente, una unità speciale ogni 50.000abitanti per la gestione domiciliare deipazienti affetti da COVID-19 che non ne-cessitano di ricovero ospedaliero. L’unitàspeciale è costituita da un numero di me-dici pari a quelli già presenti nella sede dicontinuità assistenziale prescelta. Possonofar parte dell’unità speciale: i medici tito-lari o supplenti di continuità assistenziale;i medici che frequentano il corso di for-mazione specifica in medicina generale; invia residuale, i laureati in medicina e chi-rurgia abilitati e iscritti all’ordine di com-petenza. L’unità speciale è attiva sette giornisu sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e perle attività svolte nell’ambito della stessa aimedici è riconosciuto un compenso lordodi 40 euro per ora.

2. Il medico di medicina generale o ilpediatra di libera scelta o il medico dicontinuità assistenziale comunicano all’u-nità speciale di cui al comma 1, a seguitodel triage telefonico, il nominativo e l’in-dirizzo dei pazienti di cui al comma 1. Imedici dell’unità speciale, per lo svolgi-mento delle specifiche attività, devono es-sere dotati di ricettario del Servizio sani-tario nazionale e di idonei dispositivi diprotezione individuale e seguire tutte leprocedure già all’uopo prescritte.

3. Il triage per i pazienti che si recanoautonomamente in pronto soccorso deveavvenire in un ambiente diverso e separatodai locali adibiti all’accettazione del mede-simo pronto soccorso, al fine di consentirealle strutture sanitarie di svolgere al con-tempo le ordinarie attività assistenziali.

4. Le disposizioni del presente articolohanno efficacia limitatamente alla duratadello stato di emergenza epidemiologica daCOVID-19, come stabilita dalla delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Articolo 4-ter.

(Assistenza ad alunni e a persone condisabilità)

1. Durante la sospensione del servizioscolastico e per tutta la sua durata, gli entilocali possono fornire, tenuto conto delpersonale disponibile, anche impiegato

Art. 4-ter.

Art. 4-bis.

Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati

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presso terzi titolari di concessioni o con-venzioni o che abbiano sottoscritto con-tratti di servizio con gli enti locali mede-simi, l’assistenza agli alunni con disabilitàmediante erogazione di prestazioni indivi-duali domiciliari, finalizzate al sostegnonella fruizione delle attività didattiche adistanza previste all’articolo 2, comma 1,lettera m), e alla realizzazione delle attivitàpreviste all’articolo 3, comma 1, lettera g),del decreto del Presidente del Consiglio deiministri 8 marzo 2020, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020,impiegando i medesimi operatori e i fondiordinari destinati a tale finalità, alle stessecondizioni assicurative sinora previste.

2. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano hanno facoltà di isti-tuire, entro dieci giorni dalla data del 10marzo 2020, unità speciali atte a garantirel’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di personecon disabilità che presentino condizioni difragilità o di comorbilità tali da renderlesoggette a rischio nella frequentazione deicentri diurni per persone con disabilità.

3. All’attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo si provvede a valeresulle risorse disponibili a legislazione vi-gente e comunque senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.

(Incentivi per la produzione e la fornitura didispositivi medici)

Articolo 5.

(Incentivi per la produzione e la fornitura didispositivi medici)

1. Al fine di assicurare la produzione ela fornitura di dispositivi medici e disposi-tivi di protezione individuale, ai valori dimercato correnti al 31 dicembre 2019, inrelazione alla inadeguata disponibilità deglistessi nel periodo di emergenza COVID-19,il Commissario straordinario di cui all’ar-ticolo 122 è autorizzato a erogare finan-ziamenti mediante contributi a fondo per-duto e in conto gestione, nonché finanzia-menti agevolati, alle imprese produttrici ditali dispositivi.

1. Identico.

2. A tal fine il Commissario straordina-rio si avvale dell’Agenzia nazionale perl’attrazione degli investimenti e lo sviluppo

2. Identico.

Art. 5.

Art. 4-ter.

Atti Parlamentari — 98 — Camera dei Deputati

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di impresa S.p.A. – Invitalia che operacome soggetto gestore della misura cononeri posti a carico delle risorse di cui alcomma 6.

3. Il Commissario straordinario di cuiall’articolo 122, entro 5 giorni dall’entratain vigore del presente decreto, definisce eavvia la misura e fornisce specifiche dispo-sizioni per assicurare la gestione della stessa.

3. Identico.

4. I finanziamenti possono essere ero-gati anche alle aziende che rendono dispo-nibili i dispositivi ai sensi dell’articolo 34,comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020,n. 9.

4. I finanziamenti possono essere ero-gati anche alle aziende che rendono dispo-nibili i dispositivi ai sensi dell’articolo 5-bis,comma 3.

5. I dispositivi di protezione individualesono forniti in via prioritaria ai medici eagli operatori sanitari e sociosanitari.

5. I dispositivi di protezione individualesono forniti in via prioritaria ai medici,compresi quelli con rapporto convenzio-nale o comunque impegnati nell’emergenzada COVID-19, e agli operatori sanitari esociosanitari.

6. Per le finalità di cui al presentearticolo, è autorizzata la spesa di 50 milionidi euro per l’anno 2020, per contributi afondo perduto e per finanziamenti agevo-lati, secondo modalità compatibili con lanormativa europea. Le risorse sono accre-ditate su un apposito conto corrente in-fruttifero intestato all’Agenzia, aperto pressola Tesoreria centrale dello Stato. La ge-stione ha natura di gestione fuori bilancio,assoggettata al controllo della Corte deiconti, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25novembre 1971, n. 1041. Alla rendiconta-zione provvede il soggetto gestore dellamisura.

6. Identico.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 siprovvede ai sensi dell’articolo 126.

7. Identico.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni finalizzate a facilitare l’ac-quisizione di dispositivi di protezione e

medicali)

1. Il Dipartimento della protezione ci-vile e i soggetti attuatori individuati dalCapo del Dipartimento della protezionecivile fra quelli di cui all’ordinanza delmedesimo n. 630 del 3 febbraio 2020, non-ché il Commissario straordinario di cuiall’articolo 122, sono autorizzati, nell’am-bito delle risorse disponibili per la gestione

Art. 5-bis.

Art. 5.

Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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dell’emergenza, fino al termine dello statodi emergenza di cui alla delibera del Con-siglio dei ministri del 31 gennaio 2020, adacquisire dispositivi di protezione indivi-duali (DPI) come individuati dalla circolaredel Ministero della salute n. 4373 del 12febbraio 2020 e altri dispositivi medicali,nonché a disporre pagamenti anticipatidell’intera fornitura, in deroga al codice dicui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50.

2. Fino al termine dello stato di emer-genza di cui alla delibera del Consiglio deiministri del 31 gennaio 2020, è consentitol’utilizzo di dispositivi di protezione indi-viduali di efficacia protettiva analoga aquella prevista per i dispositivi di prote-zione individuali previsti dalla normativavigente. L’efficacia di tali dispositivi è va-lutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordi-nanza del Capo del Dipartimento dellaprotezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

3. Fino al termine dello stato di emer-genza di cui alla delibera del Consiglio deiministri del 31 gennaio 2020, in coerenzacon le linee guida dell’Organizzazione mon-diale della sanità e in conformità alle at-tuali evidenze scientifiche, è consentito farericorso alle mascherine chirurgiche, qualedispositivo idoneo a proteggere gli opera-tori sanitari; sono utilizzabili anche ma-scherine prive del marchio CE, previa va-lutazione da parte dell’Istituto superiore disanità.

Articolo 5-ter.

(Disposizioni per garantire l’utilizzo didispositivi medici per ossigenoterapia)

1. Con decreto del Ministro della salute,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentite la Federazione deifarmacisti titolari di farmacie private non-ché la Federazione nazionale delle farma-cie comunali, da adottare, d’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio2020, sono definite le modalità con cui sirendono disponibili sul territorio nazio-

Art. 5-ter.

Art. 5-bis.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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nale, attraverso le strutture sanitarie indi-viduate dalle regioni ovvero, in via speri-mentale fino all’anno 2022, mediante larete delle farmacie dei servizi, la fornituradi ossigeno e la ricarica dei presìdi portatiliche, ai sensi delle vigenti disposizioni inmateria, garantiscono l’ossigenoterapia. Ildecreto di cui al presente comma è fina-lizzato, altresì, ad individuare le specifichemodalità tecniche idonee a permettere laricarica dei citati presìdi in modo uniformesul territorio nazionale, nonché le modalitàcon cui le aziende sanitarie operano ilcensimento dei pazienti che necessitano diterapia ai sensi del presente comma.

2. Nelle more dell’adozione del decretodi cui al comma 1 e in ragione dello statodi emergenza da COVID-19, di cui alladelibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, il Ministro della salute puòprovvedere con ordinanza ai sensi dell’ar-ticolo 32, primo comma, della legge 23dicembre 1978, n. 833.

3. Le disposizioni di cui al presentearticolo sono attuate mediante le risorsestrumentali, umane e finanziarie previste alegislazione vigente, nel rispetto dei limitidi finanziamento di cui all’articolo 1, commi406 e 406-ter, della legge 27 dicembre2017, n. 205, e non determinano nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5-quater.

(Misure di semplificazione per l’acquistodi dispositivi medici)

1. Al fine di conseguire la tempestivaacquisizione dei dispositivi di protezioneindividuali nonché medicali necessari perfronteggiare l’emergenza epidemiologica daCOVID-19 di cui alla delibera del Consigliodei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipar-timento della protezione civile della Presi-denza del Consiglio dei ministri è autoriz-zato all’apertura di apposito conto cor-rente bancario per consentire la celereregolazione delle transazioni che richie-dono il pagamento immediato o anticipatodelle forniture.

2. Al conto corrente di cui al comma 1ed alle risorse ivi esistenti si applica l’ar-

Art. 5-quater.

Art. 5-ter.

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ticolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui aldecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. In relazione ai contratti relativi al-l’acquisto dei dispositivi di cui al comma 1,nonché per ogni altro atto negoziale con-seguente alla urgente necessità di far fronteall’emergenza di cui allo stesso comma 1,posto in essere dal Dipartimento della pro-tezione civile della Presidenza del Consigliodei ministri e dai soggetti attuatori, non siapplica l’articolo 29 del decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 22 novem-bre 2010, recante « Disciplina dell’autono-mia finanziaria e contabile della Presi-denza del Consiglio dei Ministri », pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7dicembre 2010, e tali atti sono altresì sot-tratti al controllo della Corte dei conti. Pergli stessi atti la responsabilità contabile eamministrativa è comunque limitata ai solicasi in cui sia stato accertato il dolo delfunzionario o dell’agente che li ha posti inessere o che vi ha dato esecuzione. Gli attidi cui al presente comma sono immedia-tamente e definitivamente efficaci, esecu-tivi ed esecutori, non appena posti in es-sere.

Articolo 5-quinquies.

(Disposizioni per l’acquisto di dispositividi assistenza ventilatoria)

1. Al fine di incrementare la disponibi-lità di dispositivi per il potenziamento deireparti di terapia intensiva necessari allagestione dei pazienti critici affetti dal virusCOVID-19, il Dipartimento della prote-zione civile, per il tramite del soggettoattuatore CONSIP S.p.A., nominato condecreto del Capo del Dipartimento dellaprotezione civile del 5 marzo 2020, rep.n. 741, è autorizzato ad acquistare con leprocedure di cui all’articolo 5-bis del pre-sente decreto e comunque anche in derogaai limiti di cui all’articolo 163, comma 8,del codice di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti diventilazione assistita e i relativi materialiindispensabili per il funzionamento dei ven-tilatori.

Art. 5-quinquies.

Art. 5-quater.

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2. Per l’attuazione del comma 1 è au-torizzata la spesa di 185 milioni di europer l’anno 2020; al relativo onere si prov-vede a valere sul Fondo per le emergenzenazionali di cui all’articolo 44, comma 1,del codice di cui al decreto legislativo 2gennaio 2018, n. 1.

Articolo 5-sexies.

(Attuazione degli adempimenti previsti peril sistema sanitario)

1. Al fine di impiegare il personalesanitario delle strutture pubbliche o pri-vate prioritariamente nella gestione dell’e-mergenza, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano possono ri-modulare o sospendere le attività di rico-vero e ambulatoriali differibili e non urgenti,ivi incluse quelle erogate in regime dilibera professione intramuraria.

2. Agli esercenti le professioni sanitarie,impegnati a far fronte alla gestione dell’e-mergenza epidemiologica da COVID-19, aisensi dell’articolo 17, paragrafo 2, delladirettiva 2003/88/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,non si applicano le disposizioni sui limitimassimi di orario di lavoro prescritti daicontratti collettivi nazionali di lavoro disettore, a condizione che venga loro con-cessa una protezione appropriata, secondomodalità individuate mediante accordo qua-dro nazionale, sentite le rappresentanzesindacali unitarie e le organizzazioni sin-dacali maggiormente rappresentative.

Articolo 6.

(Requisizioni in uso o in proprietà)

Articolo 6.

(Requisizioni in uso o in proprietà)

1. Fino al termine dello stato di emer-genza, dichiarato con delibera del Consigliodei ministri del 31 gennaio 2020, il Capodel Dipartimento della protezione civile puòdisporre, nel limite delle risorse disponibilidi cui al comma 10, anche su richiesta delCommissario straordinario di cui all’arti-colo 122, con proprio decreto, la requisi-zione in uso o in proprietà, da ogni soggettopubblico o privato, di presìdi sanitari e

1. Identico.

Art. 5-sexies.

Art. 6.

Art. 5-quinquies.

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medico-chirurgici, nonché di beni mobili diqualsiasi genere, occorrenti per fronteg-giare la predetta emergenza sanitaria, an-che per assicurare la fornitura delle strut-ture e degli equipaggiamenti alle aziendesanitarie o ospedaliere ubicate sul territo-rio nazionale, nonché per implementare ilnumero di posti letto specializzati nei re-parti di ricovero dei pazienti affetti dadetta patologia.

2. La requisizione in uso non può du-rare oltre sei mesi dalla data di appren-sione del bene, ovvero fino al termine alquale sia stata ulteriormente prorogata ladurata del predetto stato di emergenza. Se,entro la scadenza di detto termine, la cosanon è restituita al proprietario senza alte-razioni sostanziali e nello stesso luogo incui fu requisita, ovvero in altro luogo se ilproprietario vi consenta, la requisizione inuso si trasforma in requisizione in pro-prietà, salvo che l’interessato consentaespressamente alla proroga del termine.

2. La requisizione in uso non può du-rare oltre sei mesi dalla data di appren-sione del bene, ovvero oltre il termine alquale sia stata ulteriormente prorogata ladurata del predetto stato di emergenza. Se,entro la scadenza di detto termine, la cosanon è restituita al proprietario senza alte-razioni sostanziali e nello stesso luogo incui fu requisita, ovvero in altro luogo se ilproprietario vi consenta, la requisizione inuso si trasforma in requisizione in pro-prietà, salvo che l’interessato consentaespressamente alla proroga del termine.

3. I beni mobili che con l’uso vengonoconsumati o alterati nella sostanza sonorequisibili solo in proprietà.

3. Identico.

4. Contestualmente all’apprensione deibeni requisiti, l’amministrazione corrispondeal proprietario di detti beni una somma didenaro a titolo di indennità di requisizione.In caso di rifiuto del proprietario a rice-verla, essa è posta a sua disposizione me-diante offerta anche non formale e quindicorrisposta non appena accettata. Talesomma è liquidata, alla stregua dei valoricorrenti di mercato che i beni requisitiavevano alla data del 31 dicembre 2019 esenza tenere conto delle variazioni dei prezziconseguenti a successive alterazioni delladomanda o dell’offerta, come segue:

4. Contestualmente all’apprensione deibeni requisiti, l’amministrazione corrispondeal proprietario di detti beni una somma didenaro a titolo di indennità di requisizione.In caso di rifiuto del proprietario a rice-verla, essa è posta a sua disposizione me-diante offerta anche non formale e quindicorrisposta non appena accettata. Talesomma è liquidata, secondo i valori cor-renti di mercato che i beni requisiti ave-vano alla data del 31 dicembre 2019 esenza tenere conto delle variazioni dei prezziconseguenti a successive alterazioni delladomanda o dell’offerta, come segue:

a) in caso di requisizione in proprietà,l’indennità di requisizione è pari al 100 percento di detto valore;

a) identica;

b) in caso di requisizione in uso, l’in-dennità è pari, per ogni mese o frazione dimese di effettiva durata della requisizione,a un sessantesimo del valore calcolato perla requisizione in proprietà.

b) identica.

5. Se nel decreto di requisizione in usonon è indicato per la restituzione un ter-

5. Identico.

Art. 6.

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mine inferiore, l’indennità corrisposta alproprietario è provvisoriamente liquidatacon riferimento al numero di mesi o fra-zione di mesi intercorrenti tra la data delprovvedimento e quella del termine dell’e-mergenza di cui al comma 1, comunque nellimite massimo di cui al primo periodo delcomma 2.

6. Nei casi di prolungamento della re-quisizione in uso, nonché in quelli di suatrasformazione in requisizione in pro-prietà, la differenza tra l’indennità già cor-risposta e quella spettante per l’ulterioreperiodo, ovvero quella spettante ai sensidella lettera a) del comma 4, è corrispostaal proprietario entro 15 giorni dalla sca-denza del termine indicato per l’uso. Senon viene indicato un nuovo termine didurata dell’uso dei beni, si procede ai sensidella lettera a) del comma 4.

6. Identico.

7. Nei casi in cui occorra disporre tem-poraneamente di beni immobili per farfronte ad improrogabili esigenze connessecon l’emergenza di cui al comma 1, ilPrefetto, su proposta del Dipartimento dellaprotezione civile e sentito il Dipartimentodi prevenzione territorialmente compe-tente, può disporre, con proprio decreto, larequisizione in uso di strutture alberghiere,ovvero di altri immobili aventi analoghecaratteristiche di idoneità, per ospitarvi lepersone in sorveglianza sanitaria e isola-mento fiduciario o in permanenza domici-liare, laddove tali misure non possano es-sere attuate presso il domicilio della per-sona interessata.

7. Identico.

8. Contestualmente all’apprensione del-l’immobile requisito ai sensi del comma 7,il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cuial presente decreto, corrisponde al proprie-tario di detti beni una somma di denaro atitolo di indennità di requisizione. In casodi rifiuto del proprietario a riceverla, essaè posta a sua disposizione mediante offertaanche non formale e quindi corrispostanon appena accettata. L’indennità di requi-sizione è liquidata nello stesso decreto delPrefetto, che ai fini della stima si avvaledell’Agenzia delle entrate, alla stregua delvalore corrente di mercato dell’immobilerequisito o di quello di immobili di carat-teristiche analoghe, in misura corrispon-

8. Contestualmente all’apprensione del-l’immobile requisito ai sensi del comma 7,il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cuial presente decreto, corrisponde al proprie-tario di detti beni una somma di denaro atitolo di indennità di requisizione. In casodi rifiuto del proprietario a riceverla, essaè posta a sua disposizione mediante offertaanche non formale e quindi corrispostanon appena accettata. L’indennità di requi-sizione è liquidata nello stesso decreto delPrefetto, che ai fini della stima si avvaledell’Agenzia delle entrate, secondo il valorecorrente di mercato dell’immobile requi-sito o secondo quello di immobili di carat-teristiche analoghe, in misura corrispon-

Art. 6.

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dente, per ogni mese o frazione di mese dieffettiva durata della requisizione, allo 0,42%di detto valore. La requisizione degli im-mobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020,ovvero fino al termine al quale sia stataulteriormente prorogata la durata dello statodi emergenza di cui al comma 1. Se neldecreto di requisizione in uso non è indi-cato per la restituzione un termine infe-riore, l’indennità corrisposta al proprieta-rio è provvisoriamente liquidata con rife-rimento al numero di mesi o frazione dimesi intercorrenti tra la data del provve-dimento e quella del termine dell’emer-genza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni casodi prolungamento della requisizione, la dif-ferenza tra l’indennità già corrisposta equella spettante per l’ulteriore periodo ècorrisposta al proprietario entro 30 giornidalla scadenza del termine originariamenteindicato. Se non è indicato alcun termine,la requisizione si presume disposta fino al31 luglio 2020, ovvero fino al termine alquale sia stata ulteriormente prorogata ladurata dello stato di emergenza di cui alcomma 1.

dente, per ogni mese o frazione di mese dieffettiva durata della requisizione, allo 0,42%di detto valore. La requisizione degli im-mobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020,ovvero fino al termine al quale sia stataulteriormente prorogata la durata dello statodi emergenza di cui al comma 1. Se neldecreto di requisizione in uso non è indi-cato per la restituzione un termine infe-riore, l’indennità corrisposta al proprieta-rio è provvisoriamente liquidata con rife-rimento al numero di mesi o frazione dimesi intercorrenti tra la data del provve-dimento e quella del termine dell’emer-genza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni casodi prolungamento della requisizione, la dif-ferenza tra l’indennità già corrisposta equella spettante per l’ulteriore periodo ècorrisposta al proprietario entro 30 giornidalla scadenza del termine originariamenteindicato. Se non è indicato alcun termine,la requisizione si presume disposta fino al31 luglio 2020, ovvero fino al termine alquale sia stata ulteriormente prorogata ladurata dello stato di emergenza di cui alcomma 1.

9. In ogni caso di contestazione, anchein sede giurisdizionale, non può essere so-spesa l’esecutorietà dei provvedimenti direquisizione di cui al presente articolo,come previsto dall’articolo 458 del decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Identico.

10. Per l’attuazione del presente articoloè autorizzata la spesa nel limite massimo di150 milioni di euro per l’anno 2020, cui siprovvede ai sensi dell’articolo 18, comma 4.

10. Identico.

Articolo 7.

(Arruolamento temporaneo di medici e in-fermieri militari)

Articolo 7.

(Arruolamento temporaneo di medici e in-fermieri militari)

1. Al fine di contrastare e contenere ildiffondersi del virus COVID-19, è autoriz-zato, per l’anno 2020, l’arruolamento ecce-zionale, a domanda, di militari dell’Eser-cito italiano in servizio temporaneo, conuna ferma eccezionale della durata di unanno, nelle misure di seguito stabilite perciascuna categoria di personale:

1. Identico.

a) n. 120 ufficiali medici, con il gradodi tenente;

Art. 7.

Art. 6.

Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati

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b) n. 200 sottufficiali infermieri, conil grado di maresciallo.

2. Possono essere arruolati, previo giu-dizio della competente commissione d’a-vanzamento, i cittadini italiani in possessodei seguenti requisiti:

2. Identico.

a) età non superiore ad anni 45;

b) possesso della laurea magistrale inmedicina e chirurgia e della relativa abili-tazione professionale, per il personale dicui al comma 1, lettera a), ovvero dellalaurea in infermieristica e della relativaabilitazione professionale, per il personaledi cui al comma 1, lettera b);

c) non essere stati giudicati perma-nentemente non idonei al servizio militare;

d) non essere stati dimessi d’autoritàda precedenti ferme nelle Forze armate;

e) non essere stati condannati perdelitti non colposi, anche con sentenza diapplicazione della pena su richiesta, a penacondizionalmente sospesa o con decretopenale di condanna, ovvero non essere inatto imputati in procedimenti penali perdelitti non colposi.

3. Le procedure di arruolamento di cuial presente articolo sono gestite tramiteportale on-line sul sito internet del Mini-stero della difesa « www.difesa.it » e si con-cludono entro quindici giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto.

3. Le procedure di arruolamento di cuial presente articolo sono gestite tramite ilportale on line nel sito internet del Mini-stero della difesa « www.difesa.it » e si con-cludono entro quindici giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto.

4. Il personale di cui al comma 1 non èfornito di rapporto d’impiego e presta ser-vizio attivo per la durata della ferma. Adesso è attribuito il trattamento giuridico eeconomico dei parigrado in servizio per-manente.

4. Identico.

5. Per la medesima finalità di cui alcomma 1, è autorizzato il mantenimento inservizio di ulteriori 60 unità di ufficialimedici delle Forze armate appartenentialle forze di completamento, di cui all’ar-ticolo 937, comma 1, lettera d), del decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Identico.

6. Agli oneri di cui al presente articolopari a euro 13.750.000 per l’anno 2020 e aeuro 5.662.000 per l’anno 2021 si provvedeai sensi dell’articolo 126.

6. Identico.

Art. 7.

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Articolo 8.

(Assunzione urgente di funzionari tecnici perla biologia la chimica

e la fisica presso le strutture sanitarie mi-litari)

Articolo 8.

(Assunzione urgente di funzionari tecnici perla biologia la chimica

e la fisica presso le strutture sanitarie mi-litari)

1. Al fine di far fronte alle esigenzestraordinarie e urgenti derivanti dalla dif-fusione del COVID 19, di garantire i livelliessenziali di assistenza e di sostenere esupportare sinergicamente le altre strut-ture di qualsiasi livello del Servizio sanita-rio nazionale, tenuto conto dell’incrementoesponenziale delle prestazioni a carico delDipartimento scientifico del Policlinico mi-litare del Celio causato anche dalle emer-genze biologiche e dalla connessa necessitàdi sviluppo di test patogeni rari, il Ministerodella difesa, verificata l’impossibilità di uti-lizzare personale già in servizio, può con-ferire incarichi individuali a tempo deter-minato, previo avviso pubblico, fino a unmassimo di sei unità di personale di livellonon dirigenziale appartenente all’Area terza,posizione economica F1, profilo professio-nale di funzionario tecnico per la biologiala chimica e la fisica.

1. Al fine di far fronte alle esigenzestraordinarie e urgenti derivanti dalla dif-fusione del COVID 19, di garantire i livelliessenziali di assistenza e di sostenere esupportare sinergicamente le altre strut-ture di qualsiasi livello del Servizio sanita-rio nazionale, tenuto conto dell’incrementodelle prestazioni a carico del Dipartimentoscientifico del Policlinico militare del Celiocausato anche dalle emergenze biologiche edalla connessa necessità di sviluppo di testper patogeni rari, il Ministero della difesa,verificata l’impossibilità di utilizzare per-sonale già in servizio, può conferire inca-richi individuali a tempo determinato, pre-vio avviso pubblico, fino a un massimo disei unità di personale di livello non diri-genziale appartenente all’Area terza, posi-zione economica F1, profilo professionaledi funzionario tecnico per la biologia lachimica e la fisica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sonoconferiti previa selezione per titoli e collo-quio mediante procedure comparative ehanno la durata di un anno e non sonorinnovabili.

2. Identico.

3. Le attività professionale svolte ai sensidei commi 1 e 2 costituiscono titoli prefe-renziali nelle procedure concorsuali perl’assunzione di personale nei medesimi pro-fili professionali presso il Ministero delladifesa.

3. Le attività professionali svolte ai sensidei commi 1 e 2 costituiscono titoli prefe-renziali nelle procedure concorsuali perl’assunzione di personale nei medesimi pro-fili professionali presso il Ministero delladifesa.

4. Per le finalità di cui al presentearticolo, è autorizzata la spesa di euro115.490 per ciascuno degli anni 2020 e2021 e ai relativi oneri si provvede:

4. Identico:

– per l’anno 2020, mediante corrispon-dente riduzione del fondo a disposizioneper eventuali deficienze dei capitoli relativialle tre Forze armate di cui all’articolo 613del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

a) per l’anno 2020, mediante corrispon-dente riduzione del fondo a disposizioneper eventuali deficienze dei capitoli relativialle tre Forze armate di cui all’articolo 613del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

– per l’anno 2021, mediante corrispon-dente riduzione del fondo per la rialloca-zione delle funzioni connesse al programma

b) per l’anno 2021, mediante corrispon-dente riduzione del fondo per la rialloca-zione delle funzioni connesse al programma

Art. 8.

Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati

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di razionalizzazione, accorpamento, ridu-zione e ammodernamento del patrimonioinfrastrutturale, per le esigenze di funzio-namento, ammodernamento e manuten-zione e supporto dei mezzi, dei sistemi, deimateriali e delle strutture in dotazione alleForze Armate, inclusa l’Arma dei Carabi-nieri, nonché per il riequilibrio dei princi-pali settori di spesa del Ministero dellaDifesa, con la finalità di assicurare il man-tenimento in efficienza dello strumento mi-litare e di sostenere le capacità operative dicui all’articolo 619 del decreto legislativo15 marzo 2010 n. 66.

di razionalizzazione, accorpamento, ridu-zione e ammodernamento del patrimonioinfrastrutturale, per le esigenze di funzio-namento, ammodernamento e manuten-zione e supporto dei mezzi, dei sistemi, deimateriali e delle strutture in dotazione alleForze Armate, inclusa l’Arma dei Carabi-nieri, nonché per il riequilibrio dei princi-pali settori di spesa del Ministero dellaDifesa, con la finalità di assicurare il man-tenimento in efficienza dello strumento mi-litare e di sostenere le capacità operative dicui all’articolo 619 del decreto legislativo15 marzo 2010 n. 66.

Articolo 9.

(Potenziamento delle strutture della Sanitàmilitare)

Articolo 9.

(Potenziamento delle strutture della Sanitàmilitare)

1. Al fine fronteggiare le particolari esi-genze emergenziali connesse all’epidemiada COVID-19, è autorizzata per l’anno 2020la spesa di 34,6 milioni di euro per ilpotenziamento dei servizi sanitari militarie per l’acquisto di dispositivi medici e presìdisanitari mirati alla gestione dei casi urgentie di biocontenimento.

1. Al fine di fronteggiare le particolariesigenze emergenziali connesse all’epide-mia da COVID-19, è autorizzata per l’anno2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per ilpotenziamento dei servizi sanitari militarie per l’acquisto di dispositivi medici e presìdisanitari mirati alla gestione dei casi urgentie di biocontenimento.

2. Per l’anno 2020 lo Stabilimento chi-mico farmaceutico militare di Firenze èautorizzato alla produzione e distribuzionedi disinfettanti e sostanze ad attività ger-micida o battericida, nel limite di spesa di704.000 euro.

2. Identico.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 35,304 milioni per l’anno 2020di provvede ai sensi dell’articolo 126.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 35,304 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede ai sensi dell’arti-colo 126.

Articolo 10.

(Potenziamento risorse umane dell’INAIL)

Articolo 10.

(Potenziamento risorse umane dell’INAIL)

1. Per le medesime finalità di cui aldecreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l’Istitutonazionale per l’assicurazione contro gli in-fortuni sul lavoro, anche quale soggettoattuatore degli interventi di protezione ci-vile ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del-l’Ordinanza del Capo del Dipartimento dellaProtezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,è autorizzato ad acquisire un contingente

1. L’Istituto nazionale per l’assicura-zione contro gli infortuni sul lavoro, anchequale soggetto attuatore degli interventi diprotezione civile ai sensi dell’articolo 1,comma 1, dell’Ordinanza del Capo del Di-partimento della Protezione civile n. 630del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad ac-quisire un contingente di 200 medici spe-cialisti e di 100 infermieri con le medesime

Art. 9.

Art. 10.

Art. 8.

Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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di 200 medici specialisti e di 100 infermiericon le medesime modalità di cui all’articolo1 del predetto decreto legge, conferendoincarichi di lavoro autonomo, anche dicollaborazione coordinata e continuativa,di durata non superiore a sei mesi, even-tualmente prorogabili in ragione del per-durare dello stato di emergenza, e comun-que non oltre il 31 dicembre 2020, inderoga all’articolo 7 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 9,comma 28, del decreto legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

modalità di cui all’articolo 2-bis del pre-sente decreto, conferendo incarichi di la-voro autonomo, anche di collaborazionecoordinata e continuativa, di durata nonsuperiore a sei mesi, eventualmente proro-gabili in ragione del perdurare dello statodi emergenza, e comunque non oltre il 31dicembre 2020, in deroga all’articolo 7 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eall’articolo 9, comma 28, del decreto legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei degli oneri di cui alcomma 1, pari ad euro 15.000.000, si prov-vede a valere sul bilancio dell’Istituto, sullerisorse destinate alla copertura dei rap-porti in convenzione con i medici specia-listi ambulatoriali. Alla compensazione de-gli effetti finanziari in termini di fabbiso-gno e indebitamento netto, pari a euro7.725.000 per l’anno 2020, si provvede aisensi dell’articolo 126.

2. Alla copertura degli oneri di cui alcomma 1, pari ad euro 15.000.000 perl’anno 2020, si provvede a valere sul bilan-cio dell’Istituto, sulle risorse destinate allacopertura dei rapporti in convenzione coni medici specialisti ambulatoriali. Alla com-pensazione degli effetti finanziari in ter-mini di fabbisogno e indebitamento netto,pari a euro 7.725.000 per l’anno 2020, siprovvede ai sensi dell’articolo 126.

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti per assicurare conti-nuità alle attività

assistenziali e di ricerca dell’Istituto Supe-riore di Sanità)

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti per assicurare conti-nuità alle attività

assistenziali e di ricerca dell’Istituto Supe-riore di Sanità)

1. Per far fronte alle esigenze di sorve-glianza epidemiologica e di coordinamentoconnesse alla gestione dell’emergenza CO-VID-19, ivi compreso il reclutamento dipersonale, anche in deroga alle percentualidi cui all’articolo 9, comma 2 del decretolegislativo 25 novembre 2016, n. 218, lostanziamento di parte corrente dell’Istitutosuperiore di sanità è incrementato di euro4.000.000 per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022. Per le finalità di cui al primoperiodo l’Istituto è altresì autorizzato adassumere a tempo determinato, per il trien-nio 2020-2022, n. 50 unità di personalecosì suddivise:

Identico.

a) 20 unità di personale con qualificadi dirigente medico;

b) 5 unità di personale con qualificadi primo ricercatore/tecnologo, livello II;

Art. 11.

Art. 10.

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c) 20 unità di personale con qualificadi ricercatore/tecnologo, livello III;

d) 5 unità di personale con qualificadi Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca(CTER) livello VI.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari aeuro 4 milioni per ciascuno degli anni2020, 2021 e 2022, si provvede mediantecorrispondente utilizzo del fondo di partecorrente iscritto nello stato di previsionedel Ministero della salute, ai sensi dell’ar-ticolo 34-ter, comma 5, della legge 31 di-cembre 2009, n. 196.

Articolo 12.

(Misure straordinarie per la permanenza inservizio

del personale sanitario)

Articolo 12.

(Misure straordinarie per la permanenza inservizio

del personale sanitario)

1. Al fine di far fronte alle esigenzestraordinarie ed urgenti derivanti dalla dif-fusione del COVID-19 e di garantire i livelliessenziali di assistenza, le aziende e gli entidel Servizio sanitario nazionale, fino alperdurare dello stato di emergenza delibe-rato dal Consiglio dei ministri in data 31gennaio 2020, verificata l’impossibilità diprocedere al reclutamento di personale,anche facendo ricorso agli incarichi previ-sti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9marzo 2020, n. 14, possono trattenere inservizio i dirigenti medici e sanitari, non-ché il personale del ruolo sanitario delcomparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previstidalle disposizioni vigenti per il colloca-mento in quiescenza.

1. Al fine di far fronte alle esigenzestraordinarie ed urgenti derivanti dalla dif-fusione del COVID-19 e di garantire i livelliessenziali di assistenza, le aziende e gli entidel Servizio sanitario nazionale, fino alperdurare dello stato di emergenza delibe-rato dal Consiglio dei ministri in data 31gennaio 2020, verificata l’impossibilità diprocedere al reclutamento di personale,anche facendo ricorso agli incarichi previ-sti dagli articoli 2-bis e 2-ter, possonotrattenere in servizio i dirigenti medici esanitari, nonché il personale del ruolo sa-nitario del comparto sanità e gli operatorisocio-sanitari, anche in deroga ai limitiprevisti dalle disposizioni vigenti per il col-locamento in quiescenza.

2. Ai medesimi fini e per il medesimoperiodo di cui al comma 1, il personale delruolo dei medici e del settore sanitariodella Polizia di Stato può essere trattenutoin servizio anche in deroga ai limiti previstidalle disposizioni vigenti sul collocamentoin quiescenza.

2. Identico.

Articolo 13.

(Deroga delle norme in materia di ricono-scimento delle qualifiche professionali sani-

tarie)

Articolo 13.

(Deroga delle norme in materia di ricono-scimento delle qualifiche professionali sani-tarie e in materia di cittadinanza per

Art. 12.

Art. 13.

Art. 11.

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l’assunzione alle dipendenze della pub-blica amministrazione)

1. Per la durata dell’emergenza epide-miologica da COVID-19, in deroga agli ar-ticoli 49 e 50 del decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 esuccessive modificazioni, e alle disposizionidi cui al decreto legislativo 6 novembre2007 n. 206 e successive modificazioni, èconsentito l’esercizio temporaneo di quali-fiche professionali sanitarie ai professioni-sti che intendono esercitare sul territorionazionale una professione sanitaria conse-guita all’estero regolata da specifiche diret-tive dell’Unione europea. Gli interessati pre-sentano istanza corredata di un certificatodi iscrizione all’albo del Paese di prove-nienza alle regioni e Province autonome,che possono procedere al reclutamento tem-poraneo di tali professionisti ai sensi degliarticoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo2020, n. 14.

1. Per la durata dell’emergenza epide-miologica da COVID-19, in deroga agli ar-ticoli 49 e 50 del decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 esuccessive modificazioni, e alle disposizionidi cui al decreto legislativo 9 novembre2007, n. 206, è consentito l’esercizio tem-poraneo di qualifiche professionali sanita-rie ai professionisti che intendono eserci-tare sul territorio nazionale una profes-sione sanitaria conseguita all’estero rego-lata da specifiche direttive dell’Unioneeuropea. Gli interessati presentano istanzacorredata di un certificato di iscrizioneall’albo del Paese di provenienza alle re-gioni e Province autonome, che possonoprocedere al reclutamento temporaneo ditali professionisti ai sensi degli articoli 2-bise 2-ter del presente decreto.

1-bis. Per la medesima durata, le as-sunzioni alle dipendenze della pubblicaamministrazione per l’esercizio di profes-sioni sanitarie e per la qualifica di opera-tore socio-sanitario sono consentite, in de-roga all’articolo 38 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini diPaesi non appartenenti all’Unione europea,titolari di un permesso di soggiorno checonsente di lavorare, fermo ogni altro li-mite di legge.

Articolo 14.

(Ulteriori disposizioni in materia di sor-veglianza sanitaria)

Articolo 14.

(Sorveglianza sanitaria)

1. La misura di cui all’articolo 1, comma2, lettera h) del decreto-legge 23 febbraio2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delleimprese che operano nell’ambito della pro-duzione e dispensazione dei farmaci e deidispositivi medici e diagnostici nonché dellerelative attività di ricerca e della filieraintegrata per i subfornitori. I lavoratori dicui al precedente periodo sospendono l’at-tività nel caso di sintomatologia respirato-ria o esito positivo per Covid-19

1. La misura di cui all’articolo 1, comma2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, non si applica:

a) agli operatori sanitari;

b) agli operatori dei servizi pubbliciessenziali;

c) ai dipendenti delle imprese cheoperano nell’ambito della produzione e di-spensazione dei farmaci, dei dispositivi me-dici e diagnostici nonché delle relative at-

Art. 14.

Art. 13.

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tività di ricerca e della filiera integrata peri subfornitori.

Vedi comma 12. I lavoratori di cui al presente articolo,

sottoposti a sorveglianza, sospendono l’at-tività nel caso di sintomatologia respirato-ria o esito positivo per COVID-19.

Articolo 15.

(Disposizioni straordinarie per la produ-zione di mascherine

chirurgiche e dispositivi di protezione indi-viduale)

Articolo 15.

(Disposizioni straordinarie per la produ-zione di mascherine

chirurgiche e dispositivi di protezione indi-viduale)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9,per la gestione dell’emergenza COVID-19, efino al termine dello stato di emergenza dicui alla delibera del Consiglio dei ministriin data 31 gennaio 2020, è consentito pro-durre, importare e immettere in commer-cio mascherine chirurgiche e dispositivi diprotezione individuale in deroga alle vi-genti disposizioni.

1. Fermo quanto previsto dall’articolo5-bis, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emer-genza di cui alla delibera del Consiglio deiministri in data 31 gennaio 2020, è con-sentito produrre, importare e immettere incommercio mascherine chirurgiche e di-spositivi di protezione individuale in de-roga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori dellemascherine chirurgiche di cui al comma 1,e coloro che li immettono in commercio iquali intendono avvalersi della deroga iviprevista, inviano all’Istituto superiore disanità una autocertificazione nella quale,sotto la propria esclusiva responsabilità,attestano le caratteristiche tecniche dellemascherine e dichiarano che le stesse ri-spettano tutti i requisiti di sicurezza di cuialla vigente normativa. Entro e non oltre 3giorni dalla citata autocertificazione leaziende produttrici e gli importatori de-vono altresì trasmettere all’Istituto supe-riore di sanità ogni elemento utile allavalidazione delle mascherine chirurgicheoggetto della stessa. L’Istituto superiore disanità, nel termine di 3 giorni dalla rice-zione di quanto indicato nel presentecomma, si pronuncia circa la rispondenzadelle mascherine chirurgiche alle normevigenti.

2. I produttori e gli importatori dellemascherine chirurgiche di cui al comma 1,e coloro che le immettono in commercio iquali intendono avvalersi della deroga iviprevista, inviano all’Istituto superiore disanità una autocertificazione nella quale,sotto la propria esclusiva responsabilità,attestano le caratteristiche tecniche dellemascherine e dichiarano che le stesse ri-spettano tutti i requisiti di sicurezza di cuialla vigente normativa. Entro e non oltre 3giorni dall’invio della citata autocertifica-zione, i produttori e gli importatori devonoaltresì trasmettere all’Istituto superiore disanità ogni elemento utile alla validazionedelle mascherine chirurgiche oggetto dellastessa. L’Istituto superiore di sanità, neltermine di 3 giorni dalla ricezione di quantoindicato nel presente comma, si pronunciacirca la rispondenza delle mascherine chi-rurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei di-spositivi di protezione individuale di cui alcomma 1 e coloro che li immettono incommercio, i quali intendono avvalersi delladeroga ivi prevista, inviano all’INAIL una

3. I produttori, gli importatori dei di-spositivi di protezione individuale di cui alcomma 1 e coloro che li immettono incommercio, i quali intendono avvalersi delladeroga ivi prevista, inviano all’INAIL una

Art. 15.

Art. 14.

Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati

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autocertificazione nella quale, sotto la pro-pria esclusiva responsabilità, attestano lecaratteristiche tecniche dei citati dispositivie dichiarano che gli stessi rispettano tutti irequisiti di sicurezza di cui alla vigentenormativa. Entro e non oltre 3 giorni dallacitata autocertificazione le aziende produt-trici e gli importatori devono altresì tra-smettere all’INAIL ogni elemento utile allavalidazione dei dispositivi di protezione in-dividuale oggetto della stessa. L’INAIL, neltermine di 3 giorni dalla ricezione di quantoindicato nel presente comma, si pronunciacirca la rispondenza dei dispositivi di pro-tezione individuale alle norme vigenti

autocertificazione nella quale, sotto la pro-pria esclusiva responsabilità, attestano lecaratteristiche tecniche dei citati dispositivie dichiarano che gli stessi rispettano tutti irequisiti di sicurezza di cui alla vigentenormativa. Entro e non oltre 3 giorni dal-l’invio della citata autocertificazione, i pro-duttori e gli importatori devono altresì tra-smettere all’INAIL ogni elemento utile allavalidazione dei dispositivi di protezione in-dividuale oggetto della stessa. L’INAIL, neltermine di 3 giorni dalla ricezione di quantoindicato nel presente comma, si pronunciacirca la rispondenza dei dispositivi di pro-tezione individuale alle norme vigenti.

4. Qualora all’esito della valutazione dicui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino nonconformi alle vigenti norme, impregiudi-cata l’applicazione delle disposizioni in ma-teria di autocertificazione, il produttore necessa immediatamente la produzione e al-l’importatore è fatto divieto di immissionein commercio.

4. Identico.

Articolo 16.

(Ulteriori misure di protezione a favore deilavoratori e della collettività)

Articolo 16.

(Ulteriori misure di protezione a favore deilavoratori e della collettività)

1. Per contenere il diffondersi del virusCOVID-19, fino al termine dello stato diemergenza di cui alla delibera del Consigliodei ministri in data 31 gennaio 2020, sul-l’intero territorio nazionale, per i lavora-tori che nello svolgimento della loro attivitàsono oggettivamente impossibilitati a man-tenere la distanza interpersonale di un me-tro, sono considerati dispositivi di prote-zione individuale (DPI), di cui all’articolo74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81, le mascherine chirurgiche re-peribili in commercio, il cui uso è discipli-nato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

1. Per contenere il diffondersi del virusCOVID-19, fino al termine dello stato diemergenza di cui alla delibera del Consigliodei ministri in data 31 gennaio 2020, sul-l’intero territorio nazionale, per i lavora-tori che nello svolgimento della loro attivitàsono oggettivamente impossibilitati a man-tenere la distanza interpersonale di un me-tro, sono considerati dispositivi di prote-zione individuale (DPI), di cui all’articolo74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81, le mascherine chirurgiche re-peribili in commercio, il cui uso è discipli-nato dall’articolo 5-bis, comma 3, del pre-sente decreto.

2. Ai fini del comma 1, fino al terminedello stato di emergenza di cui alla deliberadel Consiglio dei ministri in data 31 gen-naio 2020, gli individui presenti sull’interoterritorio nazionale sono autorizzati all’u-tilizzo di mascherine filtranti prive del mar-chio CE e prodotte in deroga alle vigentinorme sull’immissione in commercio.

2. Identico.

Art. 16.

Art. 15.

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Articolo 17.

(Disposizioni urgenti materia di sperimen-tazione dei medicinali e dispositivi mediciper l’emergenza epidemiologica da COVID)

Articolo 17.

(Disposizioni urgenti materia di sperimen-tazione dei medicinali e dispositivi mediciper l’emergenza epidemiologica da COVID)

1. Limitatamente al periodo dello statodi emergenza, di cui alla delibera del Con-siglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,ferme restando le disposizioni vigenti inmateria di sperimentazione clinica dei me-dicinali e dei dispositivi medici, al fine dimigliorare la capacità di coordinamento edi analisi delle evidenze scientifiche dispo-nibili, è affidata ad AIFA, la possibilità diaccedere a tutti i dati degli studi sperimen-tali e degli usi compassionevoli di cui alcomma 2.

Abrogato dall’articolo 40, comma 8, deldecreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

2. I dati delle sperimentazioni di cui alcomma 1 riguardano esclusivamente gli studisperimentali e gli usi compassionevoli deimedicinali, per pazienti con COVID-19. Iprotocolli di studio sono preliminarmentevalutati dalla Commissione tecnico scienti-fica (CTS) dell’AIFA, che ne comunica gliesiti anche al Comitato tecnico scientificodell’Unità di crisi del Dipartimento dellaProtezione civile.

3. Limitatamente al periodo dello statodi emergenza, di cui alla delibera del Con-siglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,il comitato etico dell’Istituto Nazionale perle Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani diRoma, quale comitato etico unico nazio-nale per la valutazione delle sperimenta-zioni cliniche dei medicinali per uso umanoe dei dispositivi medici per pazienti conCOVID-19, esprime il parere nazionale, an-che sulla base della valutazione della CTSdell’AIFA.

4. Il Comitato Etico di cui al comma 3,acquisisce dai promotori tutti i protocollidegli studi sperimentali sui medicinali difase II, III e IV per la cura dei pazienti conCOVID-19, nonché eventuali emendamentie le richieste dei medici per gli usi com-passionevoli.

5. Il Comitato Etico di cui al comma 3comunica il parere alla CTS dell’AIFA, que-st’ultima ne cura la pubblicazione me-diante il proprio sito istituzionale. Al finedi fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e

Art. 17.

Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati

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limitatamente al periodo di cui alla deli-bera del Consiglio dei Ministri in data 31gennaio 2020, in deroga alle vigenti proce-dure in materia di acquisizione dei dati aifini della sperimentazione, l’AIFA, sentito ilComitato etico nazionale di cui al comma3, pubblica entro 10 giorni dall’entrata invigore del presente decreto una circolareche indica le procedure semplificate per lamenzionata acquisizione dati nonché per lemodalità di adesione agli studi.

6. Dall’applicazione del presente arti-colo non derivano nuovi e maggiori oneriper la finanza pubblica. Le amministra-zioni pubbliche interessate provvedono agliadempimenti di cui al presente articolo conle risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente sui propribilanci.

Articolo 17-bis.

(Disposizioni sul trattamento dei dati per-sonali nel contesto emergenziale)

1. Fino al termine dello stato di emer-genza deliberato dal Consiglio dei ministriin data 31 gennaio 2020, per motivi diinteresse pubblico nel settore della sanitàpubblica e, in particolare, per garantire laprotezione dall’emergenza sanitaria a ca-rattere transfrontaliero determinata dalladiffusione del COVID-19 mediante ade-guate misure di profilassi, nonché per as-sicurare la diagnosi e l’assistenza sanitariadei contagiati ovvero la gestione emergen-ziale del Servizio sanitario nazionale, nelrispetto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettereg), h), e i), e dell’articolo 10 del regola-mento (UE) 2016/679 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,nonché dell’articolo 2-sexies, comma 2,lettere t) e u), del codice di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggettioperanti nel Servizio nazionale della pro-tezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 delcodice di cui al decreto legislativo 2 gen-naio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cuiall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo delDipartimento della protezione civile n. 630del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici delMinistero della salute e dell’Istituto supe-

Art. 17-bis.

Art. 17.

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riore di sanità, le strutture pubbliche eprivate che operano nell’ambito del Servi-zio sanitario nazionale e i soggetti deputatia monitorare e a garantire l’esecuzionedelle misure disposte ai sensi dell’articolo 2del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,anche allo scopo di assicurare la più effi-cace gestione dei flussi e dell’interscambiodi dati personali, possono effettuare trat-tamenti, ivi inclusa la comunicazione traloro, dei dati personali, anche relativi agliarticoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all’espleta-mento delle funzioni ad essi attribuite nel-l’ambito dell’emergenza determinata daldiffondersi del COVID-19.

2. La comunicazione dei dati personalia soggetti pubblici e privati, diversi daquelli di cui al comma 1, nonché la diffu-sione dei dati personali diversi da quelli dicui agli articoli 9 e 10 del citato regola-mento (UE) 2016/679, sono effettuate neicasi in cui risultino indispensabili ai finidello svolgimento delle attività connessealla gestione dell’emergenza sanitaria inatto.

3. I trattamenti di dati personali di cuiai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispettodei princìpi di cui all’articolo 5 del citatoregolamento (UE) 2016/679, adottando mi-sure appropriate a tutela dei diritti e dellelibertà degli interessati.

4. Avuto riguardo alla necessità di con-temperare le esigenze di gestione dell’e-mergenza sanitaria in atto con quella af-ferente alla salvaguardia della riservatezzadegli interessati, i soggetti di cui al comma1 possono conferire le autorizzazioni di cuiall’articolo 2-quaterdecies del codice di cuial decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,con modalità semplificate, anche oral-mente.

5. Nel contesto emergenziale in atto, aisensi dell’articolo 23, paragrafo 1, letterae), del citato regolamento (UE) 2016/679,fermo restando quanto disposto dall’arti-colo 82 del codice di cui al decreto legi-slativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti dicui al comma 1 del presente articolo pos-sono omettere l’informativa di cui all’arti-colo 13 del medesimo regolamento o for-nire un’informativa semplificata, previa co-

Art. 17-bis.

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municazione orale agli interessati dalla li-mitazione.

6. Al termine dello stato di emergenzadi cui alla delibera del Consiglio dei mini-stri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui alcomma 1 adottano misure idonee a ricon-durre i trattamenti di dati personali effet-tuati nel contesto dell’emergenza all’am-bito delle ordinarie competenze e delleregole che disciplinano i trattamenti di datipersonali.

Articolo 17-ter.

(Disposizioni per le regioni a statuto spe-ciale e le province autonome di Trento e diBolzano e per le aziende ospedaliere uni-

versitarie)

1. Le disposizioni del presente titolo siapplicano anche alle regioni a statuto spe-ciale e alle province autonome di Trento edi Bolzano, tenendo conto delle peculiaritàdei rispettivi ordinamenti e ove non diver-samente previsto, entro i limiti delle rispet-tive disponibilità di bilancio.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1,2-bis, 2-ter, 2-quater, 5-sexies e 12 delpresente decreto si applicano, secondo lemodalità stabilite d’intesa tra le universitàdi riferimento e le regioni e comunque neilimiti del finanziamento sanitario correntecome rifinanziato ai sensi delle disposi-zioni del presente decreto, anche alle aziendeospedaliero-universitarie, di cui all’articolo2, comma 2, lettere a) e b), del decretolegislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Articolo 17-quater.

(Proroga di validità della tessera sanita-ria)

1. La validità delle tessere sanitarie dicui all’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, nonché all’articolo 11, comma15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, con scadenza ante-cedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30

Art. 17-ter.

Art. 17-quater.

Art. 17-bis.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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giugno 2020, anche per la componentedella Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).La proroga non è efficace per la validitàcome tessera europea di assicurazione ma-lattia riportata sul retro della tessera sa-nitaria. Per le tessere sanitarie di nuovaemissione ovvero per le quali sia stataeffettuata richiesta di duplicato, al fine difar fronte ad eventuali difficoltà per laconsegna all’assistito, il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze rende disponibile invia telematica una copia provvisoria pressol’azienda sanitaria locale di assistenza ov-vero tramite le funzionalità del portalewww.sistemats.it, realizzate d’intesa con ilMinistero della salute, sentito il Garanteper la protezione dei dati personali. Lacopia non assolve alle funzionalità di cuialla componente della Carta nazionale deiservizi (TS-CNS).

Articolo 18.

(Rifinanziamento fondi)

Articolo 18.

(Rifinanziamento fondi)

1. Il livello del finanziamento del fab-bisogno sanitario nazionale standard cuiconcorre lo Stato, in relazione agli inter-venti previsti dal presente Titolo e da quellidi cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,è incrementato di 1.410 milioni di euro perl’anno 2020. Le regioni e le province auto-nome di Trento e Bolzano e gli enti deirispettivi servizi sanitari regionali provve-dono, sulla contabilità dell’anno 2020, al-l’apertura di un centro di costo dedicatocontrassegnato dal codice univoco « COV20 », garantendo pertanto una tenuta di-stinta degli accadimenti contabili legati allagestione dell’emergenza che in ogni casoconfluiscono nei modelli economici di cuial decreto ministeriale 24 maggio 2019.Ciascuna regione è tenuta a redigere unapposito Programma operativo per la ge-stione dell’emergenza Covid-19 da appro-varsi da parte del Ministero della salute diconcerto con il Ministero dell’economia edelle finanze e da monitorarsi da parte deipredetti Ministeri congiuntamente.

1. Il livello del finanziamento del fab-bisogno sanitario nazionale standard cuiconcorre lo Stato, in relazione agli inter-venti previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3,2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-se-xies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, è incre-mentato di 1.410 milioni di euro per l’anno2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti trale regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano sulla base di quanto previstodalla tabella A allegata al presente decretoe 660 milioni di euro ripartiti sulla base diquanto disposto dal decreto del Ragionieregenerale dello Stato 10 marzo 2020, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13marzo 2020. Al relativo finanziamento ac-cedono tutte le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, in deroga alledisposizioni legislative che stabiliscono perle autonomie speciali il concorso regionalee provinciale al finanziamento sanitariocorrente, sulla base delle quote d’accesso alfabbisogno sanitario indistinto corrente ri-levate per l’anno 2019. Le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoe gli enti dei rispettivi servizi sanitari re-gionali provvedono, sulla contabilità del-

Art. 18.

Art. 17-quater.

Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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l’anno 2020, all’apertura di un centro dicosto dedicato contrassegnato dal codiceunivoco « COV 20 », garantendo pertantouna tenuta distinta degli accadimenti con-tabili legati alla gestione dell’emergenzache in ogni caso confluiscono nei modellieconomici di cui al decreto del Ministrodella salute 24 maggio 2019, pubblicato nelsupplemento ordinario n. 23 alla GazzettaUfficiale n. 147 del 25 giugno 2019. Cia-scuna regione e provincia autonoma è te-nuta a redigere un apposito programmaoperativo per la gestione dell’emergenza daCOVID-19 da approvare da parte del Mi-nistero della salute di concerto con il Mi-nistero dell’economia e delle finanze e damonitorare da parte dei predetti Ministericongiuntamente.

2. In considerazione delle esigenze stra-ordinarie ed urgenti derivanti dalla diffu-sione del COVID-19, per le verifiche dell’e-quilibrio economico del Servizio sanitarionazionale relative all’anno 2019, per l’anno2020 il termine del 30 aprile di cui all’ar-ticolo 1, comma 174, della legge 30 dicem-bre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio e,conseguentemente, il termine del 31 mag-gio è differito al 30 giugno.

2. Identico.

3. Al fine di far fronte alle straordinarieesigenze connesse allo stato di emergenzadeliberato dal Consiglio dei Ministri in data31 gennaio 2020, per l’anno 2020 il fondodi cui all’articolo 44, del decreto legislativo2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorsedi cui all’articolo 6, comma 10.

3. Identico.

4. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

4. Identico.

Articolo 18-bis.

(Finanziamento delle case rifugio)

1. In considerazione delle esigenze stra-ordinarie ed urgenti derivanti dalla diffu-sione del COVID-19 e delle norme di con-tenimento ad essa collegate, è autorizzataper l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 3 mi-lioni di euro in favore delle case rifugiopubbliche e private esistenti su tutto ilterritorio nazionale al fine di sostenere

Art. 18-bis.

Art. 18.

Atti Parlamentari — 120 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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l’emersione del fenomeno della violenzadomestica e di garantire un’adeguata pro-tezione alle vittime.

2. Alla copertura dei maggiori oneri dicui al presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 126.

TITOLO II

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

TITOLO II

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

CAPO I

ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALIIN TEMA

DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PERTUTTO

IL TERRITORIO NAZIONALE

CAPO I

ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALIIN TEMA

DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PERTUTTO

IL TERRITORIO NAZIONALE

Articolo 19.

(Norme speciali in materia di trattamentoordinario

di integrazione salariale e assegno ordinario)

Articolo 19.

(Norme speciali in materia di trattamentoordinario

di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. I datori di lavoro che nell’anno 2020sospendono o riducono l’attività lavorativaper eventi riconducibili all’emergenza epi-demiologica da COVID-19, possono presen-tare domanda di concessione del tratta-mento ordinario di integrazione salariale odi accesso all’assegno ordinario con causale« emergenza COVID-19 », per periodi de-correnti dal 23 febbraio 2020 per una du-rata massima di nove settimane e comun-que entro il mese di agosto 2020.

1. I datori di lavoro che nell’anno 2020sospendono o riducono l’attività lavorativaper eventi riconducibili all’emergenza epi-demiologica da COVID-19, possono presen-tare domanda di concessione del tratta-mento ordinario di integrazione salariale odi accesso all’assegno ordinario con causale« emergenza COVID-19 », per una duratamassima di nove settimane, per periodidecorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ago-sto 2020.

2. I datori di lavoro che presentanodomanda di cui al comma 1 sono dispen-sati dall’osservanza dell’articolo 14 del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148e dei termini del procedimento previstidall’articolo 15, comma 2, nonché dall’ar-ticolo 30, comma 2 del predetto decretolegislativo, per l’assegno ordinario, fermorestando l’informazione, la consultazione el’esame congiunto che devono essere svoltianche in via telematica entro i tre giornisuccessivi a quello della comunicazionepreventiva. La domanda, in ogni caso, deveessere presentata entro la fine del quartomese successivo a quello in cui ha avutoinizio il periodo di sospensione o di ridu-

2. I datori di lavoro che presentano ladomanda di cui al comma 1 sono dispen-sati dall’osservanza dell’articolo 14 del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,e dei termini del procedimento previstidall’articolo 15, comma 2, nonché dall’ar-ticolo 30, comma 2, del medesimo decretolegislativo. La domanda, in ogni caso, deveessere presentata entro la fine del quartomese successivo a quello in cui ha avutoinizio il periodo di sospensione o di ridu-zione dell’attività lavorativa e non è sog-getta alla verifica dei requisiti di cui all’ar-ticolo 11 del decreto legislativo 14 settem-bre 2015, n. 148.

Art. 19.

Art. 18-bis.

Atti Parlamentari — 121 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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zione dell’attività lavorativa e non è sog-getta alla verifica dei requisiti di cui all’ar-ticolo 11 del decreto legislativo 14 settem-bre 2015, n. 148.

3. I periodi di trattamento ordinario diintegrazione salariale e assegno ordinarioconcessi ai sensi del comma 1 non sonoconteggiati ai fini dei limiti previsti dall’ar-ticolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29,comma 3, 30, comma 1, e 39 del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148, esono neutralizzati ai fini delle successiverichieste. Limitatamente all’anno 2020 al-l’assegno ordinario garantito dal Fondo diintegrazione salariale non si applica il tettoaziendale di cui all’articolo 29, comma 4,secondo periodo, del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148.

3. Identico.

4. Limitatamente ai periodi di tratta-mento ordinario di integrazione salariale eassegno ordinario concessi ai sensi delcomma 1 e in considerazione della relativafattispecie non si applica quanto previstodagli articoli 5, 29, comma 8, secondo pe-riodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 148.

4. Identico.

5. L’assegno ordinario di cui al comma 1è concesso, limitatamente per il periodoindicato e nell’anno 2020, anche ai lavora-tori dipendenti presso datori di lavoro iscrittial Fondo di integrazione salariale (FIS) cheoccupano mediamente più di 5 dipendenti.Il predetto trattamento su istanza del da-tore di lavoro può essere concesso con lamodalità di pagamento diretto della pre-stazione da parte dell’INPS.

5. L’assegno ordinario di cui al comma 1è concesso, per la durata e limitatamente alperiodo indicati al comma 1, anche ailavoratori dipendenti presso datori di la-voro iscritti al Fondo di integrazione sala-riale (FIS) che occupano mediamente piùdi 5 dipendenti. L’assegno ordinario di cuial presente articolo su istanza del datore dilavoro può essere concesso con la modalitàdi pagamento diretto della prestazione daparte dell’INPS.

6. I Fondi di cui all’articolo 27 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148garantiscono l’erogazione dell’assegno or-dinario di cui al comma 1 con le medesimemodalità di cui al presente articolo. Glioneri finanziari relativi alla predetta pre-stazione sono a carico del bilancio delloStato nel limite di 80 milioni di euro perl’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettiviFondi con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze.

6. I Fondi di cui all’articolo 27 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148garantiscono l’erogazione dell’assegno or-dinario di cui al comma 1 con le medesimemodalità di cui al presente articolo. Glioneri finanziari relativi alla predetta pre-stazione sono a carico del bilancio delloStato nel limite di 80 milioni di euro perl’anno 2020, che sono trasferiti ai rispettiviFondi con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze.

7. I fondi di solidarietà bilaterali delTrentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensidell’articolo 40 del decreto legislativo 14

7. Identico.

Art. 19.

Atti Parlamentari — 122 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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settembre 2015, n. 148, garantiscono l’ero-gazione dell’assegno ordinario di cui alcomma 1, con le medesime modalità delpresente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme dicui al presente articolo devono risultarealle dipendenze dei datori di lavoro richie-denti la prestazione alla data del 23 feb-braio 2020 e ai lavoratori stessi non siapplica la disposizione di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 14 settem-bre 2015, n. 148.

8. Identico.

9. Le prestazioni di sostegno al redditodi cui ai commi da 1 a 5 e di cui all’articolo21 sono riconosciute nel limite massimo dispesa pari a 1.347,2 milioni di euro perl’anno 2020. L’INPS provvede al monitorag-gio del limite di spesa di cui al primoperiodo del presente comma. Qualora dalpredetto monitoraggio emerga che è statoraggiunto anche in via prospettica il limitedi spesa, l’INPS non prende in considera-zione ulteriori domande.

9. Identico.

10. Alla copertura degli oneri previstidal presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 126.

10. Alla copertura degli oneri previstidai commi da 1 a 9 si provvede ai sensidell’articolo 126.

10-bis. I datori di lavoro con unitàproduttive site nei comuni individuati nel-l’allegato 1 al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 1° marzo 2020 non-ché i datori di lavoro che non hanno sedelegale o unità produttiva od operativa neicomuni suddetti, limitatamente ai lavora-tori in forza residenti o domiciliati neipredetti comuni, possono presentare do-manda di concessione del trattamento or-dinario di integrazione salariale o di ac-cesso all’assegno ordinario con causale« emergenza COVID-19 », per un periodoaggiuntivo non superiore a tre mesi. L’as-segno ordinario di cui al primo periodo èconcesso anche ai lavoratori dipendentipresso datori di lavoro iscritti al Fondo diintegrazione salariale (FIS) che occupanomediamente più di 5 dipendenti. Al pre-detto trattamento non si applica il tettoaziendale di cui all’articolo 29, comma 4,secondo periodo, del decreto legislativon. 148 del 2015.

10-ter. Le prestazioni di sostegno alreddito di cui al comma 10-bis sono rico-nosciute nel limite massimo di spesa pari a

Art. 19.

Atti Parlamentari — 123 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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5,8 milioni di euro per l’anno 2020 conriferimento al trattamento ordinario di in-tegrazione salariale e a 4,4 milioni di europer l’anno 2020 con riferimento alla pre-stazione di assegno ordinario. L’INPS prov-vede al monitoraggio dei limiti di spesa dicui al primo periodo del presente comma.Qualora dal predetto monitoraggio emergache è stato raggiunto anche in via prospet-tica il limite di spesa, l’INPS non prende inconsiderazione ulteriori domande.

10-quater. Agli oneri derivanti dai commi10-bis e 10-ter si provvede a valere sullerisorse del Fondo sociale per occupazionee formazione di cui all’articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 19-bis.

(Norma di interpretazione autentica inmateria di accesso agli ammortizzatorisociali e rinnovo dei contratti a termine)

1. Considerata l’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19, ai datori di lavoro cheaccedono agli ammortizzatori sociali di cuiagli articoli da 19 a 22 del presente de-creto, nei termini ivi indicati, è consentitala possibilità, in deroga alle previsioni dicui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21,comma 2, e 32, comma 1, lettera c), deldecreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, diprocedere, nel medesimo periodo, al rin-novo o alla proroga dei contratti a tempodeterminato, anche a scopo di sommini-strazione.

Articolo 20.

(Trattamento ordinario di integrazione sala-riale per le aziende

che si trovano già in Cassa integrazionestraordinaria)

Articolo 20.

(Trattamento ordinario di integrazione sala-riale per le aziende

che si trovano già in Cassa integrazionestraordinaria)

1. Le aziende che alla data di entrata invigore del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, hanno in corso un trattamento diintegrazione salariale straordinario, pos-sono presentare domanda di concessionedel trattamento ordinario di integrazione

1. Le aziende che alla data del 23 feb-braio 2020 hanno in corso un trattamentodi integrazione salariale straordinario, pos-sono presentare domanda di concessionedel trattamento ordinario di integrazionesalariale ai sensi dell’articolo 19 e per un

Art. 19-bis.

Art. 20.

Art. 19.

Atti Parlamentari — 124 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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salariale ai sensi dell’articolo 19 e per unperiodo non superiore a nove settimane. Laconcessione del trattamento ordinario so-spende e sostituisce il trattamento di inte-grazione straordinario già in corso. La con-cessione del trattamento ordinario di inte-grazione salariale può riguardare anche imedesimi lavoratori beneficiari delle inte-grazioni salariali straordinarie a totale co-pertura dell’orario di lavoro.

periodo non superiore a nove settimane. Laconcessione del trattamento ordinario so-spende e sostituisce il trattamento di inte-grazione straordinario già in corso. La con-cessione del trattamento ordinario di inte-grazione salariale può riguardare anche imedesimi lavoratori beneficiari delle inte-grazioni salariali straordinarie a totale co-pertura dell’orario di lavoro.

2. La concessione del trattamento ordi-nario di integrazione salariale è subordi-nata alla sospensione degli effetti della con-cessione della cassa integrazione straordi-naria precedentemente autorizzata e il re-lativo periodo di trattamento ordinario diintegrazione salariale concesso ai sensi del-l’articolo 19 non è conteggiato ai fini deilimiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2,e dall’articolo 12 del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148.

2. Identico.

3. Limitatamente ai periodi di tratta-mento ordinario di integrazione salarialeconcessi ai sensi del comma 1 e in consi-derazione della relativa fattispecie non siapplica quanto previsto dall’articolo 5 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Identico.

4. In considerazione della limitata ope-ratività conseguente alle misure di conte-nimento per l’emergenza sanitaria, in viatransitoria all’espletamento dell’esame con-giunto e alla presentazione delle relativeistanze per l’accesso ai trattamenti straor-dinari di integrazione salariale non si ap-plicano gli articoli 24 e 25 del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148, limi-tatamente ai termini procedimentali.

4. Identico.

5. Le prestazioni di sostegno al redditodi cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciutenel limite massimo di spesa pari a 338,2milioni di euro per l’anno 2020. L’INPSprovvede al monitoraggio del limite di spesadi cui al primo periodo del presente comma.Qualora dal predetto monitoraggio emergache è stato raggiunto anche in via prospet-tica il limite di spesa, l’INPS non prende inconsiderazione ulteriori domande.

5. Identico.

6. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole « all’in-terruzione » sono sostituite dalle seguenti:« alla sospensione ».

6. Soppresso

Art. 20.

Atti Parlamentari — 125 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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7. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

7. Alla copertura degli oneri previsti daicommi da 1 a 5 si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

7-bis. I datori di lavoro con unità pro-duttive site nei comuni individuati nell’al-legato 1 al decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 1° marzo 2020, che alladata del 23 febbraio 2020 hanno in corsoun trattamento di integrazione salarialestraordinario, possono presentare domandadi concessione del trattamento ordinario diintegrazione salariale ai sensi dell’articolo19, per un periodo aggiuntivo non supe-riore a tre mesi, nel limite massimo dispesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno2020, alle medesime condizioni di cui aicommi da 1 a 4. L’INPS provvede al mo-nitoraggio del limite di spesa di cui alprimo periodo del presente comma. Qua-lora dal predetto monitoraggio emerga cheè stato raggiunto anche in via prospettica illimite di spesa, l’INPS non prende in con-siderazione ulteriori domande.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma7-bis si provvede a valere sulle risorse delFondo sociale per occupazione e forma-zione di cui all’articolo 18, comma 1, let-tera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 21.

(Trattamento di assegno ordinario per i da-tori di lavoro che hanno trattamenti di

assegni di solidarietà in corso)

Articolo 21.

(Trattamento di assegno ordinario per i da-tori di lavoro che hanno trattamenti di

assegni di solidarietà in corso)

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo diintegrazione salariale, che alla data di en-trata in vigore del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, hanno in corso un assegno disolidarietà, possono presentare domandadi concessione dell’assegno ordinario ai sensidell’articolo 19 per un periodo non supe-riore a nove settimane. La concessione deltrattamento ordinario sospende e sostitui-sce l’assegno di solidarietà già in corso. Laconcessione dell’assegno ordinario può ri-guardare anche i medesimi lavoratori be-neficiari dell’assegno di solidarietà a totalecopertura dell’orario di lavoro.

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo diintegrazione salariale, che alla data del 23febbraio 2020, hanno in corso un assegnodi solidarietà, possono presentare domandadi concessione dell’assegno ordinario ai sensidell’articolo 19 per un periodo non supe-riore a nove settimane. La concessione del-l’assegno ordinario sospende e sostituiscel’assegno di solidarietà già in corso. Laconcessione dell’assegno ordinario può ri-guardare anche i medesimi lavoratori be-neficiari dell’assegno di solidarietà a totalecopertura dell’orario di lavoro.

Art. 21.

Art. 20.

Atti Parlamentari — 126 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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2. I periodi in cui vi è coesistenza traassegno di solidarietà e assegno concesso aisensi dell’articolo 19 non sono conteggiatiai fini dei limiti previsti dall’articolo 4,commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3,del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 148.

2. I periodi in cui vi è coesistenza traassegno di solidarietà e assegno ordinarioconcesso ai sensi del comma 1 non sonoconteggiati ai fini dei limiti previsti dall’ar-ticolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29,comma 3, del decreto legislativo 14 settem-bre 2015, n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al redditodi cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciuteai sensi di quanto previsto dall’articolo 19,comma 9.

3. Le prestazioni di sostegno al redditodi cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute aisensi di quanto previsto dall’articolo 19,comma 9.

4. Limitatamente ai periodi di assegnoordinario concessi ai sensi del comma 1 ein considerazione della relativa fattispecienon si applica quanto previsto dall’articolo29, comma 8, secondo periodo, del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Identico.

5. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

5. Identico.

Articolo 22.

(Nuove disposizione per la Cassa integra-zione in deroga)

Articolo 22.

(Nuove disposizioni per la Cassa integra-zione in deroga)

1. Le Regioni e Province autonome, conriferimento ai datori di lavoro del settoreprivato, ivi inclusi quelli agricoli, della pe-sca e del terzo settore compresi gli entireligiosi civilmente riconosciuti, per i qualinon trovino applicazione le tutele previstedalle vigenti disposizioni in materia di so-spensione o riduzione di orario, in co-stanza di rapporto di lavoro, possono rico-noscere, in conseguenza dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, previo accordoche può essere concluso anche in via tele-matica con le organizzazioni sindacali com-parativamente più rappresentative a livellonazionale per i datori di lavoro, trattamentidi cassa integrazione salariale in deroga,per la durata della sospensione del rap-porto di lavoro e comunque per un periodonon superiore a nove settimane. Per i la-voratori è riconosciuta la contribuzionefigurativa e i relativi oneri accessori. Iltrattamento di cui al presente comma, li-mitatamente ai lavoratori del settore agri-colo, per le ore di riduzione o sospensionedelle attività, nei limiti ivi previsti, è equi-parato a lavoro ai fini del calcolo delle

1. Le Regioni e Province autonome, conriferimento ai datori di lavoro del settoreprivato, ivi inclusi quelli agricoli, della pe-sca e del terzo settore compresi gli entireligiosi civilmente riconosciuti, per i qualinon trovino applicazione le tutele previstedalle vigenti disposizioni in materia di so-spensione o riduzione di orario, in co-stanza di rapporto di lavoro, possono rico-noscere, in conseguenza dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, previo accordoche può essere concluso anche in via tele-matica con le organizzazioni sindacali com-parativamente più rappresentative a livellonazionale per i datori di lavoro, trattamentidi cassa integrazione salariale in deroga,per la durata della riduzione o sospensionedel rapporto di lavoro e comunque per unperiodo non superiore a nove settimane.Per i lavoratori sono riconosciuti la con-tribuzione figurativa e i relativi oneri ac-cessori. Il trattamento di cui al presentecomma, limitatamente ai lavoratori del set-tore agricolo, per le ore di riduzione osospensione delle attività, nei limiti ivi pre-visti, è equiparato a lavoro ai fini del cal-

Art. 22.

Art. 21.

Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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prestazioni di disoccupazione agricola. L’ac-cordo di cui al presente comma non èrichiesto per i datori di lavoro che occu-pano fino a cinque dipendenti.

colo delle prestazioni di disoccupazioneagricola. L’accordo di cui al presente commanon è richiesto per i datori di lavoro cheoccupano fino a cinque dipendenti né peri datori di lavoro che hanno chiuso l’atti-vità in ottemperanza ai provvedimenti diurgenza emanati per far fronte all’emer-genza epidemiologica da COVID-19.

2. Sono esclusi dall’applicazione delcomma 1 i datori di lavoro domestico.

2. Identico.

3. Il trattamento di cui al presente ar-ticolo è riconosciuto nel limite massimo di3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, adecorrere dal 23 febbraio 2020 e limitata-mente ai dipendenti già in forza alla me-desima data. Le risorse di cui al primoperiodo del presente comma sono ripartitetra le regioni e province autonome con unoo più decreti del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze.

3. Il trattamento di cui al presente ar-ticolo è riconosciuto nel limite massimo di3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, adecorrere dal 23 febbraio 2020 e limitata-mente ai dipendenti già in forza alla me-desima data. Le risorse di cui al primoperiodo del presente comma sono ripartitetra le regioni e province autonome con unoo più decreti del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze. Nei decretidi cui al secondo periodo, una quota dellerisorse è riservata al Ministero del lavoro edelle politiche sociali per i trattamenticoncessi dal medesimo Ministero ai sensidel comma 4.

4. I trattamenti di cui al presente arti-colo sono concessi con decreto delle regionie delle province autonome interessate, datrasmettere all’INPS in modalità telematicaentro quarantotto ore dall’adozione, la cuiefficacia è in ogni caso subordinata allaverifica del rispetto dei limiti di spesa di cuial comma 3. Le regioni e delle provinceautonome, unitamente al decreto di con-cessione, inviano la lista dei beneficiariall’INPS, che provvede all’erogazione dellepredette prestazioni, previa verifica del ri-spetto, anche in via prospettica, dei limiti dispesa di cui al comma 3. Le domande sonopresentate alla regione e alle province au-tonome, che le istruiscono secondo l’ordinecronologico di presentazione delle stesse.L’INPS provvede al monitoraggio del ri-spetto del limite di spesa, fornendo i risul-tati di tale attività al Ministero del lavoro edelle politiche sociali e alle regioni e alleprovince autonome interessate. Qualora dalpredetto monitoraggio emerga che è statoraggiunto, anche in via prospettica il limitedi spesa, le regioni non potranno in ogni

4. I trattamenti di cui al presente arti-colo sono concessi con decreto delle regionie delle province autonome interessate, datrasmettere all’INPS in modalità telematicaentro quarantotto ore dall’adozione, la cuiefficacia è in ogni caso subordinata allaverifica del rispetto dei limiti di spesa di cuial comma 3. Le regioni e le province au-tonome, unitamente al decreto di conces-sione, inviano la lista dei beneficiari al-l’INPS, che provvede all’erogazione dellepredette prestazioni, previa verifica del ri-spetto, anche in via prospettica, dei limiti dispesa di cui al comma 3. Le domande sonopresentate alle regioni e alle province au-tonome, che le istruiscono secondo l’ordinecronologico di presentazione delle stesse.L’INPS provvede al monitoraggio del ri-spetto del limite di spesa, fornendo i risul-tati di tale attività al Ministero del lavoro edelle politiche sociali e alle regioni e alleprovince autonome interessate. Qualora dalpredetto monitoraggio emerga che è statoraggiunto, anche in via prospettica il limitedi spesa, le regioni e le province autonome

Art. 22.

Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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caso emettere altri provvedimenti conces-sori.

non potranno in ogni caso emettere altriprovvedimenti concessori. Per i datori dilavoro con unità produttive site in piùregioni o province autonome il trattamentodi cui al presente articolo può essere ri-conosciuto dal Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali secondo le modalità di cuial comma 1 e di cui al quarto e al quintoperiodo del presente comma. Nei decreti diriparto di cui al comma 3 è stabilito ilnumero di regioni o province autonome incui sono localizzate le unità produttive delmedesimo datore di lavoro, al di sopra delquale il trattamento è riconosciuto dalpredetto Ministero.

5. Le risorse finanziarie relative ai trat-tamenti di cui al comma 1, destinate alleProvince autonome di Trento e di Bolzano,sono trasferite ai rispettivi Fondi di solida-rietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige,costituiti ai sensi dell’articolo 40 del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,che autorizzano le relative prestazioni.

5. Le risorse finanziarie relative ai trat-tamenti di cui al comma 1, destinate alleProvince autonome di Trento e di Bolzano,sono trasferite ai rispettivi Fondi di solida-rietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige,costituiti ai sensi dell’articolo 40 del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,che autorizzano le relative prestazioni. Lefunzioni previste per le province autonomeal comma 4 si intendono riferite ai predettiFondi.

5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5affluiscono anche le risorse non utilizzatedi cui all’articolo 44, comma 6-bis, deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,in alternativa alla destinazione alle azionidi politica attiva del lavoro previste dalmedesimo articolo.

5-ter. Le risorse finanziarie relative aitrattamenti di cui al comma 5, destinatealle province autonome di Trento e diBolzano, trasferite ai rispettivi Fondi disolidarietà bilaterali del Trentino e del-l’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo40 del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 148, possono essere utilizzate dalle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano, acondizione che alla copertura del relativofabbisogno finanziario si provveda con fondiprovinciali, anche per la finalità di assicu-rare ai lavoratori una tutela integrativarispetto a prestazioni connesse alla perditadel posto di lavoro previste dalla normativavigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensidell’articolo 40 del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, autorizzano le re-lative prestazioni.

Art. 22.

Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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6. Per il trattamento di cui al comma 1non si applicano le disposizioni di cui al-l’articolo 19, comma 2, primo periodo delpresente decreto. Il trattamento può essereconcesso esclusivamente con la modalità dipagamento diretto della prestazione da partedell’INPS, applicando la disciplina di cuiall’articolo 44, comma 6-ter, del decretolegislativo n. 148 del 2015.

6. Identico.

7. Resta fermo quanto previsto dagliarticoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo2020, n. 9.

7. Soppresso

8. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

8. Alla copertura degli oneri previsti daicommi da 1 a 6 si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

8-bis. I datori di lavoro con unità pro-duttive site nei comuni individuati nell’al-legato 1 al decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché idatori di lavoro che non hanno sede legaleo unità produttiva od operativa nei comunisuddetti, limitatamente ai lavoratori in forzaresidenti o domiciliati nei predetti comuni,possono presentare domanda di cassa in-tegrazione salariale in deroga, per un pe-riodo aggiuntivo non superiore a tre mesia decorrere dalla data del 23 febbraio2020, in base alla procedura di cui alpresente articolo.

8-ter. Il trattamento di cui al comma8-bis è riconosciuto nel limite massimo dispesa pari a 7,3 milioni di euro per l’anno2020, a valere sulle risorse del Fondo so-ciale per occupazione e formazione di cuiall’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2.

8-quater. Al di fuori dei casi di cui alcomma 8-bis, le regioni Lombardia, Venetoed Emilia-Romagna, con riferimento ai da-tori di lavoro con unità produttive ivi si-tuate nonché ai datori di lavoro che nonhanno sede legale o unità produttiva odoperativa nelle predette regioni, limitata-mente ai lavoratori in forza residenti odomiciliati nelle medesime regioni, pos-sono riconoscere trattamenti di cassa in-tegrazione salariale in deroga, per un pe-riodo non superiore a quattro settimane,aggiuntivo a quello di cui al comma 1 eautorizzabile con il medesimo provvedi-

Art. 22.

Atti Parlamentari — 130 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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mento di concessione. Al trattamento dicui al presente comma si applica la pro-cedura di cui al presente articolo. Per ilriconoscimento dei trattamenti da partedelle regioni di cui al presente comma, ilimiti di spesa, per l’anno 2020, derivantidalle risorse loro assegnate in esito airiparti di cui al comma 3, sono incremen-tati di un ammontare pari a 135 milioni dieuro per la regione Lombardia, a 40 mi-lioni di euro per la regione Veneto e a 25milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.

8-quinquies. Agli oneri di cui al comma8-quater si provvede a valere sulle risorseassegnate alle regioni di cui al medesimocomma 8-quater e non utilizzate, ai sensidell’articolo 44, comma 6-bis, del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148, an-che in alternativa alle azioni di politicaattiva del lavoro previste nel predetto ar-ticolo.

Articolo 22-bis.

(Iniziative di solidarietà in favore dei fa-migliari di medici, personale infermieri-

stico e operatori socio-sanitari)

1. Presso la Presidenza del Consiglio deiministri è istituito un fondo con una do-tazione di 10 milioni di euro per l’anno2020 destinato all’adozione di iniziative disolidarietà a favore dei famigliari di me-dici, personale infermieristico e operatorisocio-sanitari, impegnati nelle azioni dicontenimento e gestione dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, che durante lostato di emergenza deliberato dal Consigliodei ministri il 31 gennaio 2020 abbianocontratto, in conseguenza dell’attività diservizio prestata, una patologia alla qualesia conseguita la morte per effetto direttoo « come concausa » del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri sono individuate le mo-dalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 siprovvede ai sensi dell’articolo 126.

Art. 22-bis.

Art. 22.

Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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CAPO II

NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDU-ZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E DI

SOSTEGNO AI LAVORATORI

CAPO II

NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDU-ZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E DI

SOSTEGNO AI LAVORATORI

Articolo 23.

(Congedo e indennità per i lavoratori dipen-denti del settore privato, i lavoratori iscrittialla Gestione separata di cui all’art. 2, comma26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavo-ratori autonomi, per emergenza COVID-19)

Articolo 23.

(Congedo e indennità per i lavoratori dipen-denti del settore privato, i lavoratori iscrittialla Gestione separata di cui all’art. 2, comma26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavo-ratori autonomi, per emergenza COVID-19)

1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5marzo, in conseguenza dei provvedimentidi sospensione dei servizi educativi perl’infanzia e delle attività didattiche nellescuole di ogni ordine e grado, di cui alDecreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 4 marzo 2020, e per un periodocontinuativo o frazionato comunque nonsuperiore a quindici giorni, i genitori lavo-ratori dipendenti del settore privato hannodiritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10,per i figli di età non superiore ai 12 anni,fatto salvo quanto previsto al comma 5, diuno specifico congedo, per il quale è rico-nosciuta una indennità pari al 50 per centodella retribuzione, calcolata secondo quantoprevisto dall’articolo 23 del decreto legisla-tivo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezionedel comma 2 del medesimo articolo. I sud-detti periodi sono coperti da contribuzionefigurativa.

1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5marzo, in conseguenza dei provvedimentidi sospensione dei servizi educativi perl’infanzia e delle attività didattiche nellescuole di ogni ordine e grado, di cui alDecreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 4 marzo 2020, e per un periodocontinuativo o frazionato comunque nonsuperiore a quindici giorni, i genitori lavo-ratori dipendenti del settore privato hannodiritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11,per i figli di età non superiore ai 12 anni,fatto salvo quanto previsto al comma 5, diuno specifico congedo, per il quale è rico-nosciuta una indennità pari al 50 per centodella retribuzione, calcolata secondo quantoprevisto dall’articolo 23 del decreto legisla-tivo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezionedel comma 2 del medesimo articolo. I sud-detti periodi sono coperti da contribuzionefigurativa.

2. Gli eventuali periodi di congedo pa-rentale di cui agli articoli 32 e 33 del citatodecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,fruiti dai genitori durante il periodo disospensione di cui al presente articolo, sonoconvertiti nel congedo di cui al comma 1con diritto all’indennità e non computati néindennizzati a titolo di congedo parentale.

2. Identico.

3. I genitori lavoratori iscritti in viaesclusiva alla Gestione separata di cui al-l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensidei commi 9 e 10, per il periodo di cui alcomma 1, per i figli di età non superiore ai12 anni, fatto salvo quanto previsto alcomma 5, di uno specifico congedo, per ilquale è riconosciuta una indennità, per

3. I genitori lavoratori iscritti in viaesclusiva alla Gestione separata di cui al-l’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensidei commi 10 e 11, per il periodo di cui alcomma 1, per i figli di età non superiore ai12 anni, fatto salvo quanto previsto alcomma 5, di uno specifico congedo, per ilquale è riconosciuta una indennità, per

Art. 23.

Atti Parlamentari — 132 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50per cento di 1/365 del reddito individuatosecondo la base di calcolo utilizzata ai finidella determinazione dell’indennità di ma-ternità. La medesima indennità è estesa aigenitori lavoratori autonomi iscritti al-l’INPS ed è commisurata, per ciascuna gior-nata indennizzabile, al 50 per cento dellaretribuzione convenzionale giornaliera sta-bilita annualmente dalla legge, a secondadella tipologia di lavoro autonomo svolto.

ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50per cento di 1/365 del reddito individuatosecondo la base di calcolo utilizzata ai finidella determinazione dell’indennità di ma-ternità. La medesima indennità è estesa aigenitori lavoratori autonomi iscritti al-l’INPS ed è commisurata, per ciascuna gior-nata indennizzabile, al 50 per cento dellaretribuzione convenzionale giornaliera sta-bilita annualmente dalla legge, a secondadella tipologia di lavoro autonomo svolto.

4. La fruizione del congedo di cui alpresente articolo è riconosciuta alternati-vamente ad entrambi i genitori, per untotale complessivo di quindici giorni, ed èsubordinata alla condizione che nel nucleofamiliare non vi sia altro genitore benefi-ciario di strumenti di sostegno al reddito incaso di sospensione o cessazione dell’atti-vità lavorativa o altro genitore disoccupatoo non lavoratore.

4. Identico.

5. Ferma restando l’estensione della du-rata dei permessi retribuiti di cui all’arti-colo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e3 non si applica in riferimento ai figli condisabilità in situazione di gravità accertataai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole diogni ordine e grado o ospitati in centridiurni a carattere assistenziale.

5. Identico.

6. Fermo restando quanto previsto neicommi da 1 a 5, i genitori lavoratori di-pendenti del settore privato con figli mi-nori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni,a condizione che nel nucleo familiare nonvi sia altro genitore beneficiario di stru-menti di sostegno al reddito in caso disospensione o cessazione dell’attività lavo-rativa o che non vi sia genitore non lavo-ratore hanno diritto di astenersi dal lavoroper il periodo di sospensione dei servizieducativi per l’infanzia e delle attività di-dattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,senza corresponsione di indennità né rico-noscimento di contribuzione figurativa, condivieto di licenziamento e diritto alla con-servazione del posto di lavoro.

6. Fermo restando quanto previsto neicommi da 1 a 5, i genitori lavoratori di-pendenti del settore privato con figli mi-nori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni,a condizione che nel nucleo familiare nonvi sia altro genitore beneficiario di stru-menti di sostegno al reddito in caso disospensione o cessazione dell’attività lavo-rativa o che non vi sia altro genitore nonlavoratore hanno diritto di astenersi dallavoro per il periodo di sospensione deiservizi educativi per l’infanzia e delle atti-vità didattiche nelle scuole di ogni ordine egrado, senza corresponsione di indennitàné riconoscimento di contribuzione figura-tiva, con divieto di licenziamento e dirittoalla conservazione del posto di lavoro.

7. Le disposizioni del presente articolotrovano applicazione anche nei confrontidei genitori affidatari.

7. Identico.

8. A decorrere dall’entrata in vigoredella presente disposizione, in alternativa

8. A decorrere dall’entrata in vigoredella presente disposizione, in alternativa

Art. 23.

Atti Parlamentari — 133 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 eper i medesimi lavoratori beneficiari, èprevista la possibilità di scegliere la corre-sponsione di un bonus per l’acquisto diservizi di baby-sitting nel limite massimocomplessivo di 600 euro, da utilizzare perprestazioni effettuate nel periodo di cui alcomma 1. Il bonus viene erogato medianteil libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis,legge 24 aprile 2017, n. 50.

alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 eper i medesimi lavoratori beneficiari, èprevista la possibilità di scegliere la corre-sponsione di un bonus per l’acquisto diservizi di baby-sitting nel limite massimocomplessivo di 600 euro, da utilizzare perprestazioni effettuate nel periodo di cui alcomma 1. Il bonus viene erogato medianteil libretto famiglia di cui all’articolo 54-bisdel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge21 giugno 2017, n. 96.

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresìriconosciuto ai lavoratori autonomi noniscritti all’INPS, subordinatamente alla co-municazione da parte delle rispettive casseprevidenziali del numero dei beneficiari.

9. Identico.

10. Le modalità operative per accedereal congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero albonus di cui al comma 8 sono stabilitedall’INPS. Sulla base delle domande per-venute, l’INPS provvede al monitoraggiocomunicandone le risultanze al Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e alMinistero dell’economia e delle finanze.Qualora dal monitoraggio emerga il supe-ramento del limite di spesa di cui al comma10, l’INPS procede al rigetto delle domandepresentate.

10. Le modalità operative per accedereal congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero albonus di cui al comma 8 sono stabilitedall’INPS. Sulla base delle domande per-venute, l’INPS provvede al monitoraggiocomunicandone le risultanze al Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e alMinistero dell’economia e delle finanze.Qualora dal monitoraggio emerga il supe-ramento del limite di spesa di cui al comma11, l’INPS procede al rigetto delle domandepresentate.

11. I benefìci di cui al presente articolosono riconosciuti nel limite complessivo di1.261,1 milioni di euro annui per l’anno2020.

11. I benefìci di cui al presente articolosono riconosciuti nel limite complessivo di1.261,1 milioni di euro per l’anno 2020.

12. Alla copertura degli oneri previstidal presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 126.

12. Identico.

Articolo 24.

(Estensione durata permessi retribuiti exart. 33,

legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Articolo 24.

(Estensione durata permessi retribuiti exart. 33,

legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso re-tribuito coperto da contribuzione figura-tiva di cui all’articolo 33, comma 3, dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, è incremen-tato di ulteriori complessive dodici giornateusufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

1. Identico.

2. Il beneficio di cui al comma 1 èriconosciuto al personale sanitario compa-tibilmente con le esigenze organizzative delle

2. Identico.

Art. 24.

Art. 23.

Atti Parlamentari — 134 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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aziende ed enti del Servizio sanitario na-zionale impegnati nell’emergenza COVID-19e del comparto sanità.

2-bis. Resta fermo che per il personaledelle Forze di polizia, delle Forze armate,della Polizia penitenziaria e del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco, il beneficio dicui al comma 1 si intende riconosciutocompatibilmente con le esigenze organiz-zative dell’ente cui appartiene e con lepreminenti esigenze di interesse pubblicoda tutelare. Il beneficio non può esserecumulato con quanto previsto all’articolo87, comma 6. La previsione di cui al primoperiodo del presente comma si intenderiferita anche al personale della polizialocale dei comuni, delle province e dellecittà metropolitane.

3. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

3. Identico.

Articolo 25.

(Congedo e indennità per i lavoratori dipen-denti del settore pubblico, nonché bonus perl’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipen-denti del settore sanitario pubblico e privato

accreditato, per emergenza COVID-19)

Articolo 25.

(Congedo e indennità per i lavoratori dipen-denti del settore pubblico, nonché bonus perl’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipen-denti del settore sanitario pubblico e privato

accreditato, per emergenza COVID-19)

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, inconseguenza dei provvedimenti di sospen-sione dei servizi educativi per l’infanzia edelle attività didattiche nelle scuole di ogniordine e grado, di cui al Decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo2020, e per tutto il periodo della sospen-sione ivi prevista, i genitori lavoratori di-pendenti del settore pubblico hanno dirittoa fruire dello specifico congedo e relativaindennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2,4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui alprimo periodo non spetta in tutti i casi incui uno o entrambi i lavoratori stiano giàfruendo di analoghi benefici.

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, inconseguenza dei provvedimenti di sospen-sione dei servizi educativi per l’infanzia edelle attività didattiche nelle scuole di ogniordine e grado, di cui al Decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo2020, e per tutto il periodo della sospen-sione ivi prevista, i genitori lavoratori di-pendenti del settore pubblico hanno dirittoa fruire dello specifico congedo e relativaindennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2,4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui alprimo periodo non spettano in tutti i casiin cui uno o entrambi i lavoratori stiano giàfruendo di analoghi benefici.

2. L’erogazione dell’indennità, nonchél’indicazione delle modalità di fruizione delcongedo sono a cura dell’amministrazionepubblica con la quale intercorre il rapportodi lavoro.

2. Identico.

3. Per i lavoratori dipendenti del settoresanitario, pubblico e privato accreditato,

3. Identico.

Art. 25.

Art. 24.

Atti Parlamentari — 135 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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appartenenti alla categoria dei medici, de-gli infermieri, dei tecnici di laboratoriobiomedico, dei tecnici di radiologia medicae degli operatori sociosanitari, il bonus perl’acquisto di servizi di baby-sitting per l’as-sistenza e la sorveglianza dei figli minorifino a 12 anni di età, previsto dall’articolo23, comma 8 in alternativa alla prestazionedi cui al comma 1, è riconosciuto nel limitemassimo complessivo di 1000 euro. La di-sposizione di cui al presente comma siapplica anche al personale del compartosicurezza, difesa e soccorso pubblico im-piegato per le esigenze connesse all’emer-genza epidemiologica da COVID-19.

4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui alcomma 3, il lavoratore presenta domandatramite i canali telematici dell’Inps e se-condo le modalità tecnico-operative stabi-lite in tempo utile dal medesimo Istitutoindicando, al momento della domandastessa, la prestazione di cui intende usu-fruire, contestualmente indicando il nu-mero di giorni di indennità ovvero l’im-porto del bonus che si intende utilizzare.Sulla base delle domande pervenute, l’INPSprovvede al monitoraggio comunicandonele risultanze al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e al Ministero dell’econo-mia e delle finanze. Qualora dal monito-raggio emerga il superamento, anche in viaprospettica, del limite di spesa di cui alcomma 5, l’INPS procede al rigetto delledomande presentate.

4. Identico.

5. I benefìci di cui al presente articolosono riconosciuti nel limite complessivo di30 milioni di euro per l’anno 2020.

5. Identico.

6. Fino alla data di cessazione dellostato di emergenza sul territorio nazionalerelativo al rischio sanitario connesso all’in-sorgenza di patologie derivanti Covid-19,dichiarato con la delibera del Consiglio deiministri del 31 gennaio 2020, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° feb-braio 2020, i permessi per i sindaci previstiall’articolo 79, comma 4, del decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, possonoessere rideterminati in 72 ore. Per i sindacilavoratori dipendenti pubblici le assenzedal lavoro derivanti dal presente comma

6. Fino alla data di cessazione dellostato di emergenza sul territorio nazionalerelativo al rischio sanitario connesso all’in-sorgenza di patologie derivanti Covid-19,dichiarato con la delibera del Consiglio deiministri del 31 gennaio 2020, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° feb-braio 2020, i permessi per i sindaci previstiall’articolo 79, comma 4, del decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, possonoessere rideterminati in 72 ore. Per i sindacilavoratori dipendenti pubblici le assenzedal lavoro derivanti dal presente comma

Art. 25.

Atti Parlamentari — 136 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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sono equiparate a quelle disciplinate dal-l’articolo 19, comma 3, del decreto legge 2marzo 2020, n. 9.

costituiscono servizio prestato a tutti glieffetti di legge.

7. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

7. Identico.

Articolo 26.

(Misure urgenti per la tutela del periodo disorveglianza attiva dei lavoratori del settore

privato)

Articolo 26.

(Misure urgenti per la tutela del periodo disorveglianza attiva dei lavoratori del settore

privato)

1. Il periodo trascorso in quarantenacon sorveglianza attiva o in permanenzadomiciliare fiduciaria con sorveglianza at-tiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h)e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, dai lavoratori del settore privato, èequiparato a malattia ai fini del tratta-mento economico previsto dalla normativadi riferimento e non è computabile ai finidel periodo di comporto.

1. Il periodo trascorso in quarantenacon sorveglianza attiva o in permanenzadomiciliare fiduciaria con sorveglianza at-tiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h)e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’ar-ticolo 1, comma 2, lettere d) ed e), deldecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dailavoratori dipendenti del settore privato, èequiparato a malattia ai fini del tratta-mento economico previsto dalla normativadi riferimento e non è computabile ai finidel periodo di comporto.

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipen-denti pubblici e privati in possesso delriconoscimento di disabilità con connota-zione di gravità ai sensi dell’articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,nonché ai lavoratori in possesso di certifi-cazione rilasciata dai competenti organimedico legali, attestante una condizione dirischio derivante da immunodepressione oda esiti da patologie oncologiche o dallosvolgimento di relative terapie salvavita, aisensi dell’articolo 3, comma 1, della mede-sima legge n. 104 del 1992, il periodo diassenza dal servizio prescritto dalle com-petenti autorità sanitarie, è equiparato alricovero ospedaliero di cui all’articolo 19,comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020,n. 9.

2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratoridipendenti pubblici e privati in possessodel riconoscimento di disabilità con con-notazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,nonché per i lavoratori in possesso di cer-tificazione rilasciata dai competenti organimedico-legali, attestante una condizione dirischio derivante da immunodepressione oda esiti da patologie oncologiche o dallosvolgimento di relative terapie salvavita, aisensi dell’articolo 3, comma 1, della mede-sima legge n. 104 del 1992, il periodo diassenza dal servizio è equiparato al rico-vero ospedaliero di cui all’articolo 87,comma 1, primo periodo, del presente de-creto ed è prescritto dalle competenti au-torità sanitarie, nonché dal medico di as-sistenza primaria che ha in carico il pa-ziente, sulla base documentata del ricono-scimento di disabilità o delle certificazionidei competenti organi medico-legali di cuisopra, i cui riferimenti sono riportati, perle verifiche di competenza, nel medesimocertificato. Nessuna responsabilità, nep-

Art. 26.

Art. 25.

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pure contabile, è imputabile al medico diassistenza primaria nell’ipotesi in cui ilriconoscimento dello stato invalidante di-penda da fatto illecito di terzi.

3. Per i periodi di cui al comma 1, ilmedico curante redige il certificato di ma-lattia con gli estremi del provvedimentoche ha dato origine alla quarantena consorveglianza attiva o alla permanenza do-miciliare fiduciaria con sorveglianza attivadi cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i)del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

3. Per i periodi di cui al comma 1, ilmedico curante redige il certificato di ma-lattia con gli estremi del provvedimentoche ha dato origine alla quarantena consorveglianza attiva o alla permanenza do-miciliare fiduciaria con sorveglianza attivadi cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i)del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,convertito, con modificazioni, dalla legge 5marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1,comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge25 marzo 2020, n. 19.

4. Sono considerati validi i certificati dimalattia trasmessi, prima dell’entrata invigore della presente disposizione, anche inassenza del provvedimento di cui al comma3 da parte dell’operatore di sanità pub-blica.

4. Identico.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, glioneri a carico del datore di lavoro, chepresentano domanda all’ente previdenziale,e degli Istituti previdenziali connessi con letutele di cui al presente articolo sono postia carico dello Stato nel limite massimo dispesa di 130 milioni di euro per l’anno2020. Gli enti previdenziali provvedono almonitoraggio del limite di spesa di cui alprimo periodo del presente comma. Qua-lora dal predetto monitoraggio emerga cheè stato raggiunto anche in via prospettica illimite di spesa, gli stessi enti previdenzialinon prendono in considerazione ulterioridomande

5. In deroga alle disposizioni vigenti, glioneri a carico del datore di lavoro, chepresenta domanda all’ente previdenziale, edegli Istituti previdenziali connessi con letutele di cui al presente articolo sono postia carico dello Stato nel limite massimo dispesa di 130 milioni di euro per l’anno2020. Gli enti previdenziali provvedono almonitoraggio del limite di spesa di cui alprimo periodo del presente comma. Qua-lora dal predetto monitoraggio emerga cheè stato raggiunto anche in via prospettica illimite di spesa, gli stessi enti previdenzialinon prendono in considerazione ulterioridomande.

6. Qualora il lavoratore si trovi in ma-lattia accertata da COVID-19, il certificatoè redatto dal medico curante nelle consuetemodalità telematiche, senza necessità dialcun provvedimento da parte dell’opera-tore di sanità pubblica.

6. Identico.

7. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

7. Identico.

Art. 26.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 27.

(Indennità professionisti e lavoratori conrapporto di collaborazione coordinata e con-

tinuativa)

Articolo 27.

(Indennità professionisti e lavoratori conrapporto di collaborazione coordinata e con-

tinuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di par-tita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020e ai lavoratori titolari di rapporti di colla-borazione coordinata e continuativa attivialla medesima data, iscritti alla Gestioneseparata di cui all’articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, non tito-lari di pensione e non iscritti ad altre formeprevidenziali obbligatorie, è riconosciutaun’indennità per il mese di marzo pari a600 euro. L’indennità di cui al presentearticolo non concorre alla formazione delreddito ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. Ai liberi professionisti titolari di par-tita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020e ai lavoratori titolari di rapporti di colla-borazione coordinata e continuativa attivialla medesima data, iscritti alla Gestioneseparata di cui all’articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, non tito-lari di pensione e non iscritti ad altre formeprevidenziali obbligatorie, è riconosciutaun’indennità per il mese di marzo 2020,pari a 600 euro. L’indennità di cui al pre-sente articolo non concorre alla forma-zione del reddito ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articoloè erogata dall’INPS, previa domanda, nellimite di spesa complessivo di 203,4 milionidi euro per l’anno 2020. L’INPS provvede almonitoraggio del rispetto del limite di spesae comunica i risultati di tale attività alMinistero del lavoro e delle politiche socialie al Ministero dell’economia e delle fi-nanze. Qualora dal predetto monitoraggioemerga il verificarsi di scostamenti, anchein via prospettica, rispetto al predetto li-mite di spesa, non sono adottati altri prov-vedimenti concessori.

2. Identico.

3. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

3. Identico.

Articolo 28.

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alleGestioni speciali dell’Ago)

Articolo 28.

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alleGestioni speciali dell’Ago)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti allegestioni speciali dell’Ago, non titolari dipensione e non iscritti ad altre forme pre-videnziali obbligatorie, ad esclusione dellaGestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,è riconosciuta un’indennità per il mese dimarzo pari a 600 euro. L’indennità di cui alpresente articolo non concorre alla forma-

1. Ai lavoratori autonomi iscritti allegestioni speciali dell’Ago, non titolari dipensione e non iscritti ad altre forme pre-videnziali obbligatorie, ad esclusione dellaGestione separata di cui all’articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,è riconosciuta un’indennità per il mese dimarzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità dicui al presente articolo non concorre alla

Art. 27.

Art. 28.

Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati

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zione del reddito ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

formazione del reddito ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articoloè erogata dall’INPS, previa domanda, nellimite di spesa complessivo di 2.160 milionidi euro per l’anno 2020. L’INPS provvede almonitoraggio del rispetto del limite di spesae comunica i risultati di tale attività alMinistero del lavoro e delle politiche socialie al ministero dell’economia e delle fi-nanze. Qualora dal predetto monitoraggioemerga il verificarsi di scostamenti, anchein via prospettica, rispetto al predetto li-mite di spesa, non sono adottati altri prov-vedimenti concessori.

2. Identico.

3. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

3. Identico.

Articolo 29.

(Indennità lavoratori stagionali del turismoe degli stabilimenti termali)

Articolo 29.

(Indennità lavoratori stagionali del turismoe degli stabilimenti termali)

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali delsettore turismo e degli stabilimenti termaliche hanno cessato involontariamente il rap-porto di lavoro nel periodo compreso tra il1° gennaio 2019 e la data di entrata invigore della presente disposizione, non ti-tolari di pensione e non titolari di rapportodi lavoro dipendente alla data di entrata invigore della presente disposizione, è rico-nosciuta un’indennità per il mese di marzopari a 600 euro. L’indennità di cui al pre-sente articolo non concorre alla forma-zione del reddito ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali delsettore del turismo e degli stabilimenti ter-mali che hanno cessato involontariamenteil rapporto di lavoro nel periodo compresotra il 1° gennaio 2019 e la data di entratain vigore della presente disposizione, nontitolari di pensione e non titolari di rap-porto di lavoro dipendente alla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, è riconosciuta un’indennità per ilmese di marzo 2020, pari a 600 euro.L’indennità di cui al presente articolo nonconcorre alla formazione del reddito aisensi del decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articoloè erogata dall’INPS, previa domanda, nellimite di spesa complessivo di 103,8 milionidi euro per l’anno 2020. L’INPS provvede almonitoraggio del rispetto del limite di spesae comunica i risultati di tale attività alMinistero del lavoro e delle politiche socialie al Ministero dell’economia e delle fi-nanze. Qualora dal predetto monitoraggioemerga il verificarsi di scostamenti, anchein via prospettica, rispetto al predetto li-

2. Identico.

Art. 29.

Art. 28.

Atti Parlamentari — 140 — Camera dei Deputati

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mite di spesa, non possono essere adottatialtri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

3. Identico.

Articolo 30.

(Indennità lavoratori del settore agricolo)

Articolo 30.

(Indennità lavoratori del settore agricolo)

1. Agli operai agricoli a tempo determi-nato, non titolari di pensione, che nel 2019abbiano effettuato almeno 50 giornate ef-fettive di attività di lavoro agricolo, è rico-nosciuta un’indennità per il mese di marzopari a 600 euro. L’indennità di cui al pre-sente articolo non concorre alla forma-zione del reddito ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

1. Agli operai agricoli a tempo determi-nato, non titolari di pensione, che nel 2019abbiano effettuato almeno 50 giornate ef-fettive di attività di lavoro agricolo, è rico-nosciuta un’indennità per il mese di marzo2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui alpresente articolo non concorre alla forma-zione del reddito ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articoloè erogata dall’INPS, previa domanda, nellimite di spesa complessivo di 396 milionidi euro per l’anno 2020. L’INPS provvede almonitoraggio del rispetto del limite di spesae comunica i risultati di tale attività alMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali. Qualora dal predetto monitoraggioemerga il verificarsi di scostamenti, anchein via prospettica, rispetto al predetto li-mite di spesa, non possono essere adottatialtri provvedimenti concessori.

2. Identico.

3. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

3. Identico.

Articolo 31.

(Incumulabilità tra indennità)

Articolo 31.

(Incumulabilità tra indennità)

1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28,29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili enon sono altresì riconosciute ai percettoridi reddito di cittadinanza ai sensi decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito conmodificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28,29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili enon sono altresì riconosciute ai percettoridi reddito di cittadinanza ai sensi del de-creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo2019, n. 26.

Art. 30.

Art. 31.

Art. 29.

Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 32.

(Proroga del termine di presentazione delledomande

di disoccupazione agricola nell’anno 2020)

Articolo 32.

(Proroga del termine di presentazione delledomande

di disoccupazione agricola nell’anno 2020)

1. In considerazione dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, per gli operaiagricoli a tempo determinato e indetermi-nato e per le figure equiparate di cui al-l’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334,ovunque residenti o domiciliati sul territo-rio nazionale, il termine per la presenta-zione delle domande di disoccupazione agri-cola di cui all’articolo 7, comma 4, deldecreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, con-vertito con modificazioni dalla legge 7 di-cembre 1989, n. 389, è prorogato, solo perle domande non già presentate in compe-tenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

1. In considerazione dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, per gli operaiagricoli a tempo determinato e indetermi-nato e per le figure equiparate di cui al-l’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334,ovunque residenti o domiciliati sul territo-rio nazionale, il termine per la presenta-zione delle domande di disoccupazione agri-cola di cui all’articolo 7, comma 4, deldecreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, con-vertito con modificazioni dalla legge 7 di-cembre 1989, n. 389, è prorogato, solo perle domande non già presentate in compe-tenza 2019, al 1° giugno 2020.

Articolo 33.

(Proroga dei termini in materia di domandedi disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

Articolo 33.

(Proroga dei termini in materia di domandedi disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

1. Al fine di agevolare la presentazionedelle domande di disoccupazione NASpI eDIS-COLL, in considerazione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19, per glieventi di cessazione involontaria dall’atti-vità lavorativa verificatisi a decorrere dal1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,i termini di decadenza previsti dall’articolo6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8,del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22,sono ampliati da sessantotto a centoven-totto giorni.

1. Al fine di agevolare la presentazionedelle domande di disoccupazione NASpI eDIS-COLL, in considerazione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19, per glieventi di cessazione involontaria dall’atti-vità lavorativa verificatisi a decorrere dal1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,i termini di decadenza previsti dall’articolo6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8,del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,sono ampliati da sessantotto a centoven-totto giorni.

2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinariodi cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma9, del decreto legislativo 4 marzo 2015,n. 22, è fatta salva la decorrenza dellaprestazione dal sessantottesimo giorno suc-cessivo alla data di cessazione involontariadel rapporto di lavoro.

2. Identico.

3. Sono altresì ampliati di 60 giorni itermini previsti per la presentazione delladomanda di incentivo all’autoimprendito-rialità di cui all’articolo 8, comma 3, deldecreto legislativo n. 22 del 2015, nonché itermini per l’assolvimento degli obblighi di

3. Identico.

Art. 32.

Art. 33.

Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati

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cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cuiall’articolo 10, comma 1, e di cui all’arti-colo 15, comma 12, del medesimo decretolegislativo.

Articolo 34.

(Proroga termini decadenziali in materia pre-videnziale e assistenziale)

Articolo 34.

(Proroga termini decadenziali in materia pre-videnziale e assistenziale)

1. In considerazione dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, a decorrere dal23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 ildecorso dei termini di decadenza relativialle prestazioni previdenziali, assistenzialie assicurative erogate dall’INPS e dall’I-NAIL è sospeso di diritto.

Identico.

2. Sono altresì sospesi, per il medesimoperiodo di cui al comma 1, e per le mede-sime materie ivi indicate, i termini di pre-scrizione.

Articolo 35.

(Disposizioni in materia di terzo settore)

Articolo 35.

(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All’articolo 101, comma 2 del codicedel Terzo settore, di cui al decreto legisla-tivo 3 luglio 2017, n. 117, le parole « entroventiquattro mesi dalla data della sua en-trata in vigore » sono sostituite dalle se-guenti « entro il 31 ottobre 2020 ».

1. Identico.

2. All’articolo 17, comma 3, del decretolegislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole« entro diciotto mesi dalla data della suaentrata in vigore » sono sostituite dalle se-guenti « entro il 31 ottobre 2020 ».

2. Identico.

3. Per l’anno 2020, le organizzazioninon lucrative di utilità sociale di cui all’ar-ticolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,le organizzazioni di volontariato iscritte neiregistri regionali e delle province autonomedi cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e leassociazioni di promozione sociale iscrittenei registri nazionale, regionali e delle pro-vince autonome di Trento e Bolzano di cuiall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,n. 383, per le quali la scadenza del terminedi approvazione dei bilanci ricade all’in-terno del periodo emergenziale, come sta-bilito dalla delibera del Consiglio dei mi-

3. Per l’anno 2020, le organizzazioninon lucrative di utilità sociale di cui all’ar-ticolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,le organizzazioni di volontariato iscritte neiregistri regionali e delle province autonomedi cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e leassociazioni di promozione sociale iscrittenei registri nazionale, regionali e delle pro-vince autonome di Trento e Bolzano di cuiall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,n. 383, per le quali la scadenza del terminedi approvazione dei bilanci ricade all’in-terno del periodo emergenziale, come sta-bilito dalla delibera del Consiglio dei mi-

Art. 34.

Art. 35.

Art. 33.

Atti Parlamentari — 143 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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nistri del 31 gennaio 2020, possono appro-vare i propri bilanci entro la medesimadata di cui ai commi 1 e 2, anche in derogaalle previsioni di legge, regolamento o sta-tuto.

nistri del 31 gennaio 2020, possono appro-vare i propri bilanci entro la medesimadata del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1e 2, anche in deroga alle previsioni di legge,regolamento o statuto. Le medesime orga-nizzazioni e associazioni sono autorizzatea svolgere le attività correlate ai fondi delcinque per mille per l’anno 2017 entro ladata del 31 ottobre 2020. Sono altresìprorogati alla data del 31 ottobre 2020 itermini di rendicontazione di eventuali pro-getti assegnati sulla base di leggi nazionalie regionali.

3-bis. Per il solo anno 2020, il terminedi un anno di cui all’articolo 8, comma 1,del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111,che impone ai beneficiari del riparto delcontributo di redigere un apposito rendi-conto dal quale risulti l’utilizzo delle sommepercepite, è fissato in diciotto mesi dalladata di ricezione delle somme.

3-ter. La disposizione di cui al comma3 si applica anche agli enti disciplinati daicapi II e III, del titolo II del libro primo delcodice civile, nonché agli enti di cui all’ar-ticolo 73, comma 1, lettera c), del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. All’articolo 26, comma 3, dellalegge 11 agosto 2014, n. 125, le parole:« almeno biennale » sono sostituite dalleseguenti: « almeno triennale ».

Articolo 35-bis.

(Disposizioni in materia di volontari dellaprotezione civile)

1. Al fine di far fronte alle esigenzestraordinarie ed urgenti connesse alla si-tuazione di emergenza di rilievo nazionale,decretata con delibera del Consiglio deiministri del 31 gennaio 2020, i periodicontinuativi di cui al comma 2 dell’articolo39 del codice di cui al decreto legislativo 2gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino acentottanta giorni, fermo restando il limitemassimo di giorni nell’anno previsto nelmedesimo comma 2.

Art. 35-bis.

Art. 35.

Atti Parlamentari — 144 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 36.

(Disposizioni in materia di patronati)

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di patronati)

1. Gli istituti di patronato e di assistenzasociale, in considerazione dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19, possono:

1. Identico:

a) in deroga all’articolo 4 del DecretoMinisteriale 10 ottobre 2008, n. 193, attua-tivo della legge 30 marzo 2001 n. 152,acquisire, fino alla cessazione dello stato diemergenza sanitaria, il mandato di patro-cinio in via telematica, fermo restando chela immediata regolarizzazione del citatomandato ai sensi della normativa vigentedeve intervenire una volta cessata l’attualesituazione emergenziale prima della forma-lizzazione della relativa pratica all’istitutoprevidenziale;

a) in deroga all’articolo 4 del regola-mento di cui al decreto del Ministro dellavoro, della salute e delle politiche sociali10 ottobre 2008, n. 193, attuativo dellalegge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, finoalla cessazione dello stato di emergenzasanitaria, il mandato di patrocinio in viatelematica, fermo restando che la imme-diata regolarizzazione del citato mandatoai sensi della normativa vigente deve inter-venire una volta cessata l’attuale situazioneemergenziale prima della formalizzazionedella relativa pratica all’istituto previden-ziale;

b) in deroga all’articolo 7 del DecretoMinisteriale 10 ottobre 2008 n. 193, ap-prontare una riduzione degli orari di aper-tura al pubblico e, tenuto conto della ne-cessità attuale di ridurre il numero di per-sonale presente negli uffici e di diminuirel’afflusso dell’utenza, il servizio all’utenzapuò essere modulato, assicurando l’aper-tura delle sedi solo nei casi in cui non siapossibile operare mediante l’organizza-zione dell’attività con modalità a distanza;

b) in deroga all’articolo 7 del regola-mento di cui al decreto del Ministro dellavoro, della salute e delle politiche sociali10 ottobre 2008 n. 193, approntare unariduzione degli orari di apertura al pub-blico e, tenuto conto della necessità attualedi ridurre il numero di personale presentenegli uffici e di diminuire l’afflusso dell’u-tenza, modulare il servizio all’utenza, as-sicurando l’apertura delle sedi solo nei casiin cui non sia possibile operare mediantel’organizzazione dell’attività con modalità adistanza;

c) in deroga ai termini previsti rispet-tivamente alle lettere b) e c) del comma 1,dell’articolo 14, della legge 30 marzo 2001,n. 152, entro il 30 giugno 2020 comunicareal Ministero del lavoro e delle politichesociali il rendiconto dell’esercizio finanzia-rio 2019 e i nominativi dei componentidegli organi di amministrazione e di con-trollo, nonché i dati riassuntivi e statisticidell’attività assistenziale svolta nell’anno2019 e quelli relativi alla struttura orga-nizzativa in Italia e all’estero.

c) identica.

Articolo 37.

(Sospensione dei termini per il pagamentodei contributi previdenziali e assistenziali e

Articolo 37.

(Sospensione dei termini per il pagamentodei contributi previdenziali e assistenziali e

Art. 36.

Art. 37.

Atti Parlamentari — 145 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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dei premi per l’assicurazione obbligatoriaper i lavoratori domestici)

dei premi per l’assicurazione obbligatoriaper i lavoratori domestici. Sospensione deitermini di prescrizione delle contribuzionidi previdenza e di assistenza sociale ob-

bligatoria)

1. Sono sospesi i termini relativi ai ver-samenti dei contributi previdenziali e assi-stenziali e dei premi per l’assicurazioneobbligatoria dovuti dai datori di lavorodomestico in scadenza nel periodo dal 23febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si faluogo al rimborso dei contributi previden-ziali e assistenziali e dei premi per l’assi-curazione obbligatoria già versati. I paga-menti dei contributi previdenziali e assi-stenziali e dei premi per l’assicurazioneobbligatoria, sospesi ai sensi del presentearticolo, sono effettuati entro il 10 giugno2020, senza applicazione di sanzioni e in-teressi

1. Sono sospesi i termini relativi ai ver-samenti dei contributi previdenziali e assi-stenziali e dei premi per l’assicurazioneobbligatoria dovuti dai datori di lavorodomestico in scadenza nel periodo dal 23febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si faluogo al rimborso dei contributi previden-ziali e assistenziali e dei premi per l’assi-curazione obbligatoria già versati. I paga-menti dei contributi previdenziali e assi-stenziali e dei premi per l’assicurazioneobbligatoria, sospesi ai sensi del presentearticolo, sono effettuati entro il 10 giugno2020, senza applicazione di sanzioni e in-teressi.

2. I termini di prescrizione di cui all’ar-ticolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e ripren-dono a decorrere dalla fine del periodo disospensione. Ove il decorso abbia iniziodurante il periodo di sospensione, l’iniziostesso è differito alla fine del periodo.

2. I termini di prescrizione delle con-tribuzioni di previdenza e assistenza so-ciale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sonosospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020al 30 giugno 2020 e riprendono a decorreredalla fine del periodo di sospensione. Ove ildecorso abbia inizio durante il periodo disospensione, l’inizio stesso è differito allafine del periodo.

Articolo 38.

(Indennità lavoratori dello spettacolo)

Articolo 38.

(Indennità lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pen-sioni Lavoratori dello spettacolo, con al-meno 30 contributi giornalieri versati nel-l’anno 2019 al medesimo Fondo, cui derivaun reddito non superiore a 50.000 euro, enon titolari di pensione, è riconosciuta un’in-dennità per il mese di marzo pari a 600euro. L’indennità di cui al presente articolonon concorre alla formazione del reddito aisensi del decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pen-sioni Lavoratori dello spettacolo, con al-meno 30 contributi giornalieri versati nel-l’anno 2019 al medesimo Fondo, cui derivaun reddito non superiore a 50.000 euro, enon titolari di pensione, è riconosciuta un’in-dennità per il mese di marzo 2020, pari a600 euro. L’indennità di cui al presentearticolo non concorre alla formazione delreddito ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Non hanno diritto all’indennità di cuial comma 1 i lavoratori titolari di rapportodi lavoro dipendente alla data di entrata invigore della presente disposizione.

2. Identico.

Art. 38.

Art. 37.

Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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3. L’indennità di cui al presente articoloè erogata dall’INPS, previa domanda, nellimite di spesa complessivo di 48,6 milionidi euro per l’anno 2020. L’INPS provvede almonitoraggio del rispetto del limite di spesae comunica i risultati di tale attività alMinistero del lavoro e delle politiche socialie al Ministero dell’economia e delle fi-nanze. Qualora dal predetto monitoraggioemerga il verificarsi di scostamenti, anchein via prospettica, rispetto al predetto li-mite di spesa, non possono essere adottatialtri provvedimenti concessori.

3. Identico.

4. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

4. Identico.

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Fino alla data del 30 aprile 2020, ilavoratori dipendenti disabili nelle condi-zioni di cui all’articolo 3, comma 3, dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbianonel proprio nucleo familiare una personacon disabilità nelle condizioni di cui all’ar-ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104, hanno diritto a svolgere laprestazione di lavoro in modalità agile aisensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22maggio 2017, n. 81, a condizione che talemodalità sia compatibile con le caratteri-stiche della prestazione.

1. Fino alla cessazione dello stato diemergenza epidemiologica da COVlD-19, ilavoratori dipendenti disabili nelle condi-zioni di cui all’articolo 3, comma 3, dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbianonel proprio nucleo familiare una personacon disabilità nelle condizioni di cui all’ar-ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104, hanno diritto a svolgere laprestazione di lavoro in modalità agile aisensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22maggio 2017, n. 81, a condizione che talemodalità sia compatibile con le caratteri-stiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affettida gravi e comprovate patologie con ridottacapacità lavorativa è riconosciuta la prio-rità nell’accoglimento delle istanze di svol-gimento delle prestazioni lavorative in mo-dalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23della legge 22 maggio 2017, n. 81

2. Identico.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1e 2 si applicano anche ai lavoratori immu-nodepressi e ai familiari conviventi di per-sone immunodepresse.

Art. 39.

Art. 38.

Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 40.

(Sospensione delle misure di condizionalità)

Articolo 40.

(Sospensione delle misure di condizionalitàper l’attribuzione di alcune prestazioni)

1. Ferma restando la fruizione dei be-nefici economici, considerata la situazionedi emergenza sul territorio nazionale rela-tiva al rischio di diffondersi del virus CO-VID-19 decretata per la durata di 6 mesicon delibera del Consiglio dei Ministri del31 gennaio 2020 e le misure adottate alloscopo di contrastare la diffusione del virusdi cui ai decreti del Presidente del Consigliodei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo2020, al fine di limitare gli spostamentidelle persone fisiche ai casi strettamentenecessari, sono sospesi per due mesi dal-l’entrata in vigore del presente decreto gliobblighi connessi alla fruizione del redditodi cittadinanza di cui al decreto legge 28gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini iviprevisti, le misure di condizionalità e irelativi termini comunque previsti per ipercettori di NASPI e di DISCOLL daldecreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, eper i beneficiari di integrazioni salarialidagli articoli 8 e 24-bis del decreto legisla-tivo 14 settembre 2015, n. 148, gli adem-pimenti relativi agli obblighi di cui all’ar-ticolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, leprocedure di avviamento a selezione di cuiall’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,n. 56, nonché i termini per le convocazionida parte dei centri per l’impiego per lapartecipazione ad iniziative di orienta-mento di cui all’articolo 20, comma 3, let-tera a), del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 150.

1. Ferma restando la fruizione dei be-nefici economici, considerate la situazionedi emergenza sul territorio nazionale rela-tiva al rischio di diffondersi del virus CO-VID-19 decretata per la durata di 6 mesicon delibera del Consiglio dei Ministri del31 gennaio 2020 e le misure adottate alloscopo di contrastare la diffusione del virusdi cui ai decreti del Presidente del Consigliodei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo2020, al fine di limitare gli spostamentidelle persone fisiche ai casi strettamentenecessari, sono sospesi per due mesi dal-l’entrata in vigore del presente decreto gliobblighi connessi alla fruizione del redditodi cittadinanza di cui al decreto legge 28gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,e i relativi termini ivi previsti, le misure dicondizionalità e i relativi termini comun-que previsti per i percettori di NASPI e diDISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo2015, n. 22, e per i beneficiari di integra-zioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,gli adempimenti relativi agli obblighi di cuiall’articolo 7 della legge 12 marzo 1999,n. 68, le procedure di avviamento a sele-zione di cui all’articolo 16 della legge 28febbraio 1987, n. 56, nonché i termini perle convocazioni da parte dei centri perl’impiego per la partecipazione ad inizia-tive di orientamento di cui all’articolo 20,comma 3, lettera a), del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 150.

1-bis. Fermo restando che le attività diformazione professionale e orientamentoal lavoro, nonché le altre attività connesseai patti per il lavoro e ai patti per l’inclu-sione sociale che possono essere svolte adistanza sono rese nelle modalità citate, lasospensione di cui al comma 1 non siapplica alle offerte di lavoro congrue nel-l’ambito del comune di appartenenza.

1-ter. Tenuto conto della necessità diassicurare assistenza di carattere sociale osocio-assistenziale in relazione alle esi-

Art. 40.

Atti Parlamentari — 148 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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genze connesse all’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19, i comuni e gli ambititerritoriali delle regioni possono destinaregli interventi e i servizi sociali di cui al-l’articolo 7 del decreto legislativo 15 set-tembre 2017, n. 147, finanziati con le ri-sorse del Fondo per la lotta alla povertà eall’esclusione sociale, di cui all’articolo 1,comma 386, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, ai bisogni di assistenza che emer-gessero nell’attuale situazione emergen-ziale, a decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto e per un pe-riodo di due mesi.

Articolo 41.

(Sospensione dell’attività dei Comitati cen-trali e periferici dell’Inps

e dei decreti di loro costituzione e ricostitu-zione)

Articolo 41.

(Sospensione dell’attività dei Comitati cen-trali e periferici dell’Inps

e dei decreti di loro costituzione e ricostitu-zione)

1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020 leattività dei Comitati centrali e perifericidell’Inps nonché l’efficacia dei decreti dicostituzione e ricostituzione dei Comitati.

1. Sono sospese fino al 1° giugno 2020 leattività dei Comitati centrali e perifericidell’Inps nonché l’efficacia dei decreti dicostituzione e ricostituzione dei Comitati.

2. Le integrazioni salariali di compe-tenza dei Fondi di solidarietà bilaterali aisensi del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148, sono concesse dai Commis-sari di cui al comma 3, secondo le funzioniattribuite dalla legge ai Comitati medesimi.

2. Identico.

3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti deiComitati amministratori dei Fondi di soli-darietà bilaterali, già costituiti, sono nomi-nati Commissari dei rispettivi Fondi.

3. Sino al 1° giugno 2020 i Presidenti deiComitati amministratori dei Fondi di soli-darietà bilaterali, già costituiti, sono nomi-nati Commissari dei rispettivi Fondi.

Articolo 42.

(Disposizioni INAIL)

Articolo 42.

(Disposizioni INAIL)

1. In considerazione dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, a decorrere dal23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, ildecorso dei termini di decadenza relativialle richieste di prestazioni erogate dall’I-NAIL è sospeso di diritto e riprende adecorrere dalla fine del periodo di sospen-sione. Sono altresì sospesi, per il medesimoperiodo e per le stesse prestazioni di cui alcomma 1, i termini di prescrizione. Sono,infine, sospesi i termini di revisione della

1. In considerazione dell’emergenza epi-demiologica da COVID-19, a decorrere dal23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020,il decorso dei termini di decadenza relativialle richieste di prestazioni erogate dall’I-NAIL è sospeso di diritto e riprende adecorrere dalla fine del periodo di sospen-sione. Sono altresì sospesi, per il medesimoperiodo e per le stesse prestazioni di cui alprimo periodo del presente comma, i ter-mini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i

Art. 41.

Art. 42.

Art. 40.

Atti Parlamentari — 149 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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rendita su domanda del titolare, nonché sudisposizione dell’Inail, previsti dall’articolo83 del D.P.R. n. 1124 del 1965 che scadanonel periodo indicato al comma 1. Dettitermini riprendono a decorrere dalla finedel periodo di sospensione.

termini di revisione della rendita su do-manda del titolare, nonché su disposizionedell’Inail, previsti dall’articolo 83 del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 giugno 1965, n. 1124, chescadano nel periodo indicato al primo pe-riodo del presente comma. Detti terminiriprendono a decorrere dalla fine del pe-riodo di sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione dacoronavirus (SARS-CoV-2) in occasione dilavoro, il medico certificatore redige il con-sueto certificato di infortunio e lo inviatelematicamente all’INAIL che assicura, aisensi delle vigenti disposizioni, la relativatutela dell’infortunato. Le prestazioni INAILnei casi accertati di infezioni da coronavi-rus in occasione di lavoro sono erogateanche per il periodo di quarantena o dipermanenza domiciliare fiduciaria dell’in-fortunato con la conseguente astensionedal lavoro. I predetti eventi infortunisticigravano sulla gestione assicurativa e nonsono computati ai fini della determina-zione dell’oscillazione del tasso medio perandamento infortunistico di cui agli articoli19 e seguenti del Decreto Interministeriale27 febbraio 2019. La presente disposizionesi applica ai datori di lavoro pubblici eprivati.

2. Nei casi accertati di infezione dacoronavirus (SARS-CoV-2) in occasione dilavoro, il medico certificatore redige il con-sueto certificato di infortunio e lo inviatelematicamente all’INAIL che assicura, aisensi delle vigenti disposizioni, la relativatutela dell’infortunato. Le prestazioni INAILnei casi accertati di infezioni da coronavi-rus in occasione di lavoro sono erogateanche per il periodo di quarantena o dipermanenza domiciliare fiduciaria dell’in-fortunato con la conseguente astensionedal lavoro. I predetti eventi infortunisticigravano sulla gestione assicurativa e nonsono computati ai fini della determina-zione dell’oscillazione del tasso medio perandamento infortunistico di cui agli articoli19 e seguenti dell’allegato 2 al decreto delMinistro del lavoro e delle politiche socialidel 27 febbraio 2019, recante « Modalitàper l’applicazione delle tariffe 2019 ». Lapresente disposizione si applica ai datori dilavoro pubblici e privati.

Articolo 43.

(Contributi alle imprese per la sicurezza epotenziamento dei presidi sanitari)

Articolo 43.

(Contributi alle imprese per la sicurezza epotenziamento dei presidi sanitari)

1. Allo scopo di sostenere la continuità,in sicurezza, dei processi produttivi delleimprese, a seguito dell’emergenza sanitariacoronavirus, l’Inail entro provvede entro il30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalial’importo di 50 milioni di euro da erogarealle imprese per l’acquisto di dispositivi edaltri strumenti di protezione individuale, avalere sulle risorse già programmate nelbilancio di previsione 2020 dello stessoistituto per il finanziamento dei progetti dicui all’art.11, comma 5, del decreto legisla-tivo 9 aprile 2008, n. 81.

1. Allo scopo di sostenere la continuità,in sicurezza, dei processi produttivi delleimprese, a seguito dell’emergenza sanitariacoronavirus, l’INAIL provvede entro il 30aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’im-porto di 50 milioni di euro da erogare alleimprese per l’acquisto di dispositivi ed altristrumenti di protezione individuale, a va-lere sulle risorse già programmate nel bi-lancio di previsione 2020 dello stesso isti-tuto per il finanziamento dei progetti di cuiall’art.11, comma 5, del decreto legislativo9 aprile 2008, n. 81.

Art. 43.

Art. 42.

Atti Parlamentari — 150 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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2. Al fine di rafforzare la tutela deilavoratori infortunati e tecnopatici e dipotenziare, tra le altre, le funzioni di pre-venzione e di sorveglianza sanitaria, l’Isti-tuto nazionale per l’assicurazione controgli infortuni sul lavoro è autorizzato abandire procedure concorsuali pubbliche econseguentemente ad assumere a tempoindeterminato, a decorrere dall’anno 2020,con corrispondente incremento della dota-zione organica, un contingente di 100 unitàdi personale a tempo indeterminato, conqualifica di dirigente medico di primo li-vello nella branca specialistica di medicinalegale e del lavoro.

2. Al fine di rafforzare la tutela deilavoratori infortunati e tecnopatici e dipotenziare, tra le altre, le funzioni di pre-venzione e di sorveglianza sanitaria, l’Isti-tuto nazionale per l’assicurazione controgli infortuni sul lavoro è autorizzato abandire procedure concorsuali pubbliche econseguentemente ad assumere a tempoindeterminato, a decorrere dall’anno 2020,con corrispondente incremento della dota-zione organica, un contingente di 100 unitàdi personale, con qualifica di dirigente me-dico di primo livello nella branca speciali-stica di medicina legale e del lavoro.

3. Le conseguenti assunzioni di perso-nale hanno effetto in misura pari al 50 percento di esse, a decorrere dal 1° novembre2020 e, per il restante 50 per cento, adecorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativioneri, pari a euro 821.126 per l’anno 2020,4.926.759 per l’anno 2021, 9.853.517 a de-correre dall’anno 2022, si provvede a valeresul bilancio dell’INAIL. Alla compensa-zione degli effetti finanziari in termini difabbisogno e indebitamento netto, pari aeuro 423.000 per l’anno 2020, euro 2.538.000per l’anno 2021 e euro 5.075.000 annui adecorrere dall’anno 2022, si provvede aisensi dell’articolo 126.

3. Identico.

Articolo 44.

(Istituzione del Fondo per il reddito di ul-tima istanza a favore dei lavoratori danneg-

giati dal virus COVID-19)

Articolo 44.

(Istituzione del Fondo per il reddito di ul-tima istanza a favore dei lavoratori danneg-

giati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di soste-gno al reddito per i lavoratori dipendenti eautonomi che in conseguenza dell’emer-genza epidemiologica da COVID 19 hannocessato, ridotto o sospeso la loro attività oil loro rapporto di lavoro è istituito, nellostato di previsione del Ministero del lavoroe delle politiche sociali, un Fondo denomi-nato « Fondo per il reddito di ultimaistanza » volto a garantire il riconosci-mento ai medesimi soggetti di cui al pre-sente comma, di una indennità, nel limitedi spesa 300 milioni di euro per l’anno2020.

Identico.

Art. 44.

Art. 43.

Atti Parlamentari — 151 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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2. Con uno o più decreti del Ministro delLavoro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, da adottare entro trenta giorni dal-l’entrata in vigore del presente decreto,sono definiti i criteri di priorità e le mo-dalità di attribuzione dell’indennità di cuial comma 1, nonché la eventuale quota dellimite di spesa di cui al comma 1 da de-stinare, in via eccezionale, in considera-zione della situazione di emergenza epide-miologica, al sostegno del reddito dei pro-fessionisti iscritti agli enti di diritto privatodi previdenza obbligatoria di cui ai decretilegislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 feb-braio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

Articolo 44-bis.

(Indennità per i lavoratori autonomi neicomuni di cui all’allegato 1 al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 1°

marzo 2020)

1. In favore dei collaboratori coordinatie continuativi, dei titolari di rapporti diagenzia e di rappresentanza commerciale edei lavoratori autonomi o professionisti ivicompresi i titolari di attività di impresa,iscritti all’assicurazione generale obbliga-toria e alle forme esclusive e sostitutivedella medesima, nonché alla gestione se-parata di cui all’articolo 2, comma 26, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgonola loro attività lavorativa alla data del 23febbraio 2020 nei comuni individuati nel-l’allegato 1 al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 1° marzo 2020, osiano ivi residenti o domiciliati alla mede-sima data, è riconosciuta un’indennità men-sile aggiuntiva pari a 500 euro per unmassimo di tre mesi, parametrata all’effet-tivo periodo di sospensione dell’attività.L’indennità di cui al presente comma nonconcorre alla formazione del reddito aisensi del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

Art. 44-bis.

Art. 44.

Atti Parlamentari — 152 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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2. Il trattamento di cui al comma 1 èerogato dall’INPS, previa domanda, nel li-mite di spesa complessivo di 5,8 milioni dieuro per l’anno 2020. L’INPS provvede almonitoraggio del rispetto del limite di spesa,fornendo i risultati di tale attività al Mi-nistero del lavoro e delle politiche sociali eal Ministero dell’economia e delle finanze.Qualora dal predetto monitoraggio emergache è stato raggiunto, anche in via pro-spettica, il limite di spesa, l’INPS non prendein considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2,pari a 5,8 milioni di euro per l’anno 2020,si provvede a valere sulle risorse del Fondosociale per occupazione e formazione dicui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 45.

(Disposizioni in materia di personale addettoai lavori necessari al ripristino del servizio

elettrico)

Articolo 45.

(Disposizioni in materia di personale addettoai lavori necessari al ripristino del servizio

elettrico)

1. Al fine di garantire la continuità delleattività indifferibili per l’esecuzione di la-vori necessari al ripristino del servizio elet-trico sull’intero territorio nazionale, le abi-litazioni già in possesso del relativo perso-nale conservano la loro validità fino al 30aprile 2020, anche nei casi di temporaneaimpossibilità ad effettuare i moduli di ag-giornamento pratico.

Identico.

2. Resta fermo l’obbligo per il datore dilavoro di erogare la formazione per l’ag-giornamento teorico, anche a distanza nelrispetto delle misure di contenimento adot-tate per l’emergenza epidemiologica da CO-VID-19.

Articolo 46.

(Sospensione delle procedure di impugna-zione dei licenziamenti)

Articolo 46.

(Disposizioni in materia di licenziamenticollettivi e individuali per giustificato mo-

tivo oggettivo)

1. A decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto l’avvio delleprocedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della

1. A decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto l’avvio delleprocedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della

Art. 45.

Art. 46.

Art. 44-bis.

Atti Parlamentari — 153 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per60 giorni e nel medesimo periodo sonosospese le procedure pendenti avviate suc-cessivamente alla data del 23 febbraio 2020.Sino alla scadenza del suddetto termine, ildatore di lavoro, indipendentemente dalnumero dei dipendenti, non può recederedal contratto per giustificato motivo ogget-tivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15luglio 1966, n. 604.

legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per60 giorni e nel medesimo periodo sonosospese le procedure pendenti avviate suc-cessivamente alla data del 23 febbraio 2020,fatte salve le ipotesi in cui il personaleinteressato dal recesso, già impiegato nel-l’appalto, sia riassunto a seguito di suben-tro di nuovo appaltatore in forza di legge,di contratto collettivo nazionale di lavoro odi clausola del contratto d’appalto. Sinoalla scadenza del suddetto termine, il da-tore di lavoro, indipendentemente dal nu-mero dei dipendenti, non può recedere dalcontratto per giustificato motivo oggettivoai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio1966, n. 604.

Articolo 47.

(Strutture per le persone con disabilità emisure compensative di sostegno anche do-

miciliare)

Articolo 47.

(Strutture per le persone con disabilità emisure compensative di sostegno anche do-

miciliare)

1. Sull’intero territorio nazionale, alloscopo di contrastare e contenere il diffon-dersi del virus COVID-19 e tenuto contodella difficoltà di far rispettare le regole didistanziamento sociale, nei Centri semire-sidenziali, comunque siano denominati dallenormative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzio-nale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l’atti-vità dei medesimi è sospesa dalla data delpresente decreto e fino alla data di cuiall’articolo 2, comma 1, del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo2020. L’Azienda sanitaria locale può, d’ac-cordo con gli enti gestori dei centri diurnisocio-sanitari e sanitari di cui al primoperiodo, attivare interventi non differibiliin favore delle persone con disabilità adalta necessità di sostegno sanitario, ove latipologia delle prestazioni e l’organizza-zione delle strutture stesse consenta il ri-spetto delle previste misure di conteni-mento. In ogni caso, per la durata dellostato di emergenza di cui alla deliberazionedel Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,le assenze dalle attività dei centri di cui alcomma precedente, indipendentemente dal

1. Sull’intero territorio nazionale, alloscopo di contrastare e contenere il diffon-dersi del virus COVID-19 e tenuto contodella difficoltà di far rispettare le regole didistanziamento sociale, nei Centri semire-sidenziali, comunque siano denominati dallenormative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzio-nale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l’atti-vità dei medesimi è sospesa dalla data dientrata in vigore del presente decreto efino alla data di cui all’articolo 2, comma 1,del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 9 marzo 2020. L’Azienda sanitarialocale può, d’accordo con gli enti gestori deicentri diurni di cui al primo periodo, atti-vare interventi non differibili in favore dellepersone con disabilità ad alta necessità disostegno sanitario, ove la tipologia delleprestazioni e l’organizzazione delle strut-ture stesse consenta il rispetto delle previ-ste misure di contenimento. In ogni caso,per la durata dello stato di emergenza dicui alla deliberazione del Consiglio dei mi-nistri 31 gennaio 2020, le assenze dalleattività dei centri di cui al presente comma,indipendentemente dal loro numero, non

Art. 47.

Art. 46.

Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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loro numero, non sono causa di dismis-sione o di esclusione dalle medesime.

sono causa di dismissione o di esclusionedalle medesime.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli23, 24 e 39 del presente decreto e fino alladata del 30 aprile 2020, l’assenza dal postodi lavoro da parte di uno dei genitoriconviventi di una persona con disabilitànon può costituire giusta causa di recessodal contratto di lavoro ai sensi dell’articolo2119 del codice civile, a condizione che siapreventivamente comunicata e motivata l’im-possibilità di accudire la persona con di-sabilità a seguito della sospensione delleattività dei Centri di cui al comma 1.

2. Identico.

Articolo 48.

(Prestazioni individuali domiciliari)

Articolo 48.

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizieducativi e scolastici, di cui all’art 2 deldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,disposta con i provvedimenti adottati aisensi dell’art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio2020 n.6, e durante la sospensione delleattività sociosanitarie e socioassistenzialinei centri diurni per anziani e per personecon disabilità, laddove disposta con ordi-nanze regionali o altri provvedimenti, con-siderata l’emergenza di protezione civile eil conseguente stato di necessità, le pubbli-che amministrazioni forniscono, avvalen-dosi del personale disponibile, già impie-gato in tali servizi, dipendente da soggettiprivati che operano in convenzione, con-cessione o appalto, prestazioni in formeindividuali domiciliari o a distanza o resinel rispetto delle direttive sanitarie neglistessi luoghi ove si svolgono normalmente iservizi senza ricreare aggregazione. Taliservizi si possono svolgere secondo prioritàindividuate dall’amministrazione compe-tente, tramite coprogettazioni con gli entigestori, impiegando i medesimi operatoried i fondi ordinari destinati a tale finalità,alle stesse condizioni assicurative sinoraprevisti, anche in deroga a eventuali clau-sole contrattuali, convenzionali, concesso-rie, adottando specifici protocolli che defi-niscano tutte le misure necessarie per as-sicurare la massima tutela della salute dioperatori ed utenti.

1. Durante la sospensione dei servizieducativi e scolastici, di cui all’art 2 deldecreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,disposta con i provvedimenti adottati aisensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,con modificazioni, dalla legge 5 marzo2020, n. 13, e dell’articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e du-rante la sospensione delle attività sociosa-nitarie e socioassistenziali nei centri diurniper anziani e per persone con disabilità,laddove disposta con ordinanze regionali oaltri provvedimenti, considerata l’emer-genza di protezione civile e il conseguentestato di necessità, le pubbliche amministra-zioni forniscono, avvalendosi del personaledisponibile, già impiegato in tali servizi,dipendente da soggetti privati che operanoin convenzione, concessione o appalto, pre-stazioni in forme individuali domiciliari o adistanza o rese nel rispetto delle direttivesanitarie negli stessi luoghi ove si svolgononormalmente i servizi senza creare aggre-gazione. Tali servizi si possono svolgeresecondo priorità individuate dall’ammini-strazione competente, tramite coprogetta-zioni con gli enti gestori, impiegando imedesimi operatori ed i fondi ordinari de-stinati a tale finalità, alle stesse condizioniassicurative sinora previste, anche in de-roga a eventuali clausole contrattuali, con-venzionali, concessorie, adottando specifici

Art. 48.

Art. 47.

Atti Parlamentari — 155 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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protocolli che definiscano tutte le misurenecessarie per assicurare la massima tuteladella salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizieducativi e scolastici e dei servizi sociosa-nitari e socioassistenziali di cui al comma 1del presente articolo, le pubbliche ammi-nistrazioni sono autorizzate al pagamentodei gestori privati dei suddetti servizi per ilperiodo della sospensione, sulla base diquanto iscritto nel bilancio preventivo. Leprestazioni convertite in altra forma, pre-vio accordo tra le parti secondo le modalitàindicate al comma 1 del presente articolo,saranno retribuite ai gestori con quota partedell’importo dovuto per l’erogazione delservizio secondo le modalità attuate prece-dentemente alla sospensione e subordina-tamente alla verifica dell’effettivo svolgi-mento dei servizi. Sarà inoltre corrispostaun’ulteriore quota che, sommata alla pre-cedente, darà luogo, in favore dei soggetticui è affidato il servizio, ad una correspon-sione complessiva di entità pari all’importogià previsto, al netto delle eventuali minorientrate connesse alla diversa modalità dieffettuazione del servizio stesso. La corre-sponsione della seconda quota, sarà corri-sposta previa verifica dell’effettivo mante-nimento, ad esclusiva cura degli affidataridi tali attività, delle strutture attualmenteinterdette, tramite il personale a ciò pre-posto, fermo restando che le stesse do-vranno risultare immediatamente disponi-bili e in regola con tutte le disposizionivigenti, con particolare riferimento a quelleemanate ai fini del contenimento del con-tagio da Covid-19, all’atto della ripresa dellanormale attività.

2. Durante la sospensione dei servizieducativi e scolastici e dei servizi sociosa-nitari e socioassistenziali di cui al comma 1del presente articolo, le pubbliche ammi-nistrazioni sono autorizzate al pagamentodei gestori privati dei suddetti servizi per ilperiodo della sospensione, sulla base diquanto iscritto nel bilancio preventivo. Leprestazioni convertite in altra forma, pre-vio accordo tra le parti secondo le modalitàindicate al comma 1 del presente articolo,saranno retribuite ai gestori con quota partedell’importo dovuto per l’erogazione delservizio secondo le modalità attuate prece-dentemente alla sospensione e subordina-tamente alla verifica dell’effettivo svolgi-mento dei servizi. Sarà inoltre corrispostaun’ulteriore quota che, sommata alla pre-cedente, darà luogo, in favore dei soggetticui è affidato il servizio, ad una correspon-sione complessiva di entità pari all’importogià previsto, al netto delle eventuali minorientrate connesse alla diversa modalità dieffettuazione del servizio stesso. La se-conda quota sarà corrisposta previa veri-fica dell’effettivo mantenimento, ad esclu-siva cura degli affidatari di tali attività,delle strutture attualmente interdette, tra-mite il personale a ciò preposto, fermorestando che le stesse dovranno risultareimmediatamente disponibili e in regola contutte le disposizioni vigenti, con particolareriferimento a quelle emanate ai fini delcontenimento del contagio da Covid-19, al-l’atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 com-portano la cessazione dei trattamenti delfondo di integrazione salariale e di cassaintegrazione in deroga laddove riconosciutiper la sospensione dei servizi educativi perl’infanzia di cui all’articolo 2 del decretolegislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei ser-vizi degli educatori nella scuola primaria, odi servizi sociosanitari e socioassistenzialiresi in convenzione, nell’ambito dei prov-vedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordi-nanze regionali o altri provvedimenti che

3. I pagamenti di cui al comma 2 com-portano la cessazione dei trattamenti delfondo di integrazione salariale e di cassaintegrazione in deroga laddove riconosciutiper la sospensione dei servizi educativi perl’infanzia di cui all’articolo 2 del decretolegislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei ser-vizi degli educatori nella scuola primaria, odi servizi sociosanitari e socioassistenzialiresi in convenzione, nell’ambito dei prov-vedimenti adottati ai sensi delle disposi-zioni richiamate al comma 1 del presentearticolo e con ordinanze regionali o altri

Art. 48.

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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dispongano la sospensione dei centri diurniper anziani e persone con disabilità.

provvedimenti che dispongano la sospen-sione dei centri diurni per anziani e per-sone con disabilità.

TITOLO III

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUI-DITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCA-

RIO

TITOLO III

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUI-DITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCA-

RIO

Articolo 49.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

Articolo 49.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Per la durata di 9 mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto, inderoga alle vigenti disposizioni del Fondodi cui all’art. 2, comma 100, lett. a), dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicanole seguenti misure:

Abrogato dall’articolo 13, comma 12, deldecreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

a) la garanzia è concessa a titolo gra-tuito;

b) l’importo massimo garantito persingola impresa è elevato, nel rispetto delladisciplina UE a 5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia di-retta, la percentuale di copertura è pariall’80 per cento dell’ammontare di ciascunaoperazione di finanziamento per un im-porto massimo garantito per singola im-presa di 1.500.000 euro. Per gli interventidi riassicurazione la percentuale di coper-tura è pari al 90 per cento dell’importogarantito dal Confidi o da altro fondo digaranzia, a condizione che le garanzie daquesti rilasciate non superino la percen-tuale massima di copertura dell’80 per centoe per un importo massimo garantito persingola impresa di 1.500.000 euro;

d) sono ammissibili alla garanzia delFondo finanziamenti a fronte di operazionidi rinegoziazione del debito del soggettobeneficiario, purché il nuovo finanzia-mento preveda l’erogazione al medesimosoggetto beneficiario di credito aggiuntivoin misura pari ad almeno il 10 percentodell’importo del debito residuo in esseredel finanziamento oggetto di rinegozia-zione;

Art. 49.

Art. 48.

Atti Parlamentari — 157 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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e) le Amministrazioni e i soggetti ti-tolari di Sezioni speciali del Fondo o diprogrammi UE che ne integrano le risorseo l’operatività possono assicurare il loroapporto ai fini dell’innalzamento della per-centuale massima garantita dal Fondo sinoal massimo dell’80 percento in garanziadiretta e del 90 percento in riassicurazione;

f) per le operazioni per le quali ban-che o gli intermediari finanziari hannoaccordato, anche di propria iniziativa, lasospensione del pagamento delle rate diammortamento, o della sola quota capitale,in connessione degli effetti indotti dalladiffusione del COVID-19 Virus, su opera-zioni ammesse alla garanzia del Fondo, ladurata della garanzia del Fondo è estesa inconseguenza;

g) fatto salve le esclusioni già previsteall’articolo 6, comma 2, del decreto delMinistro dello sviluppo economico di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accessoalla garanzia del Fondo, la probabilità diinadempimento delle imprese, è determi-nata esclusivamente sulla base del moduloeconomico-finanziario del modello di va-lutazione di cui alla parte IX, lettera A,delle condizioni di ammissibilità e disposi-zioni di carattere generale per l’ammini-strazione del Fondo di garanzia riportatenell’allegato al decreto del Ministro dellosviluppo economico del 12 febbraio 2019.Sono in ogni caso escluse le imprese chepresentano esposizioni classificate come« sofferenze » o « inadempienze probabili »ai sensi della disciplina bancaria o cherientrino nella nozione di « impresa in dif-ficoltà » ai sensi dell’art. 2, punto 18 delRegolamento (UE) n. 651/2014.

h) Non è dovuta la commissione per ilmancato perfezionamento delle operazionifinanziarie di cui all’articolo 10, comma 2,del DM 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento im-mobiliare nei settori turistico – alberghieroe delle attività immobiliari, con durata mi-nima di 10 anni e di importo superiore a €500.000, la garanzia del Fondo può essere

Art. 49.

Atti Parlamentari — 158 — Camera dei Deputati

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cumulata con altre forme di garanzia ac-quisite sui finanziamenti;

j) per le garanzie su specifici portafo-gli di finanziamenti dedicati a imprese dan-neggiate dall’emergenza Covid-19, o appar-tenenti, per almeno il 60 per cento, a spe-cifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, laquota della tranche junior coperta dal Fondopuò essere elevata del 50 per cento, ulte-riormente incrementabile del 20 per centoin caso di intervento di ulteriori garanti;

k) sono ammissibili alla garanzia delfondo, con copertura all’80% in garanziadiretta e al 90% in riassicurazione, nuovifinanziamenti a 18 mesi meno un giorno diimporto non superiore a 3 mila euro ero-gati da banche, intermediari finanziari pre-visti dall’art. 106 del decreto legislativon. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unicobancario) e degli altri soggetti abilitati allaconcessione di credito e concessi a favoredi persone fisiche esercenti attività di im-presa, arti o professioni assoggettati la cuiattività d’impresa è stata danneggiata dal-l’emergenza COVID-19 come da dichiara-zione autocertificata ai sensi dell’art. 47 delDPR 445/2000. In favore di tali soggettibeneficiari l’intervento del Fondo centraledi garanzia per le piccole e medie impreseè concesso gratuitamente e senza valuta-zione;

l) le Amministrazioni di settore, ancheunitamente alle associazioni e gli enti diriferimento, possono conferire risorse alFondo ai fini della costituzione di sezionispeciali finalizzate a sostenere l’accesso alcredito per determinati settori economici ofiliere d’impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti itermini riferiti agli adempimenti ammini-strativi relativi alle operazioni assistite dallagaranzia del Fondo.

2. All’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, dopo le parole « organismi pub-blici » sono inserite le parole « e privati ».

3. Le garanzie di cui all’articolo 39,comma 4, del decreto–legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

Art. 49.

Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non-ché le garanzie su portafogli di minibond,sono concesse a valere sulla dotazione di-sponibile del Fondo, assicurando la sussi-stenza, tempo per tempo, di un ammontaredi risorse libere del Fondo, destinate alrilascio di garanzie su singole operazionifinanziarie, pari ad almeno l’85 percentodella dotazione disponibile del Fondo.

4. Gli operatori di microcredito iscrittinell’elenco di cui all’articolo III del Testounico bancario di cui al decreto legislativo13 agosto 2010, n. 141, in possesso delrequisito di micro piccola media impresa,beneficiano, a titolo gratuito e nella misuramassima dell’80 per cento dell’ammontaredel finanziamento e, relativamente alle nuoveimprese costituite o che hanno iniziato lapropria attività non oltre tre anni primadella richiesta della garanzia del Fondo enon utilmente valutabili sulla base degliultimi due bilanci approvati, senza valuta-zione del merito di credito, della garanziadel Fondo di cui all’articolo 2, comma 100,lettera a), della legge 23 dicembre 1996,n. 662, sui finanziamenti concessi da ban-che e intermediari finanziari finalizzati allaconcessione, da parte dei medesimi opera-tori, di operazioni di microcredito in favoredi beneficiari come definiti dal medesimoarticolo III e dal decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 17 Ottobre 2014,n. 176.

5. All’articolo 111, comma 1, lett. a) deldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,le parole « euro 25.000,00 » sono sostituitedalle seguenti: « euro 40.000,00 ». Il Mini-stero dell’economia e delle finanze adeguail D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuovedisposizioni.

6. Per le operazioni garantite, in tutto oin parte, dalle sezioni speciali del Fondo, lapercentuale massima della garanzia delFondo può essere elevata per le nuoveoperazioni fino al maggior limite consen-tito dalla disciplina dell’Unione Europeaqualora quest’ultimo venga elevato rispettoal limite previsto alla data di entrata invigore del presente articolo. Con successivodecreto di natura non regolamentare delMinistro dell’economia e delle finanze pos-sono essere individuate ulteriori tipologie

Art. 49.

Atti Parlamentari — 160 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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di operazioni, anche per singole forme tec-niche o per specifici settori di attività, perle quali le percentuali di copertura delFondo possono essere elevate fino al mas-simo consentito dalla disciplina dell’UnioneEuropea, tenendo conto delle risorse dispo-nibili e dei potenziali impatti sull’econo-mia.

7. Per le finalità di cui al comma 1 alFondo di garanzia di cui all’articolo 2,comma 100, lettera a), della legge 23 di-cembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500milioni di euro per l’anno 2020.

8. Le disposizioni di cui al comma 1, inquanto compatibili, si applicano anche allegaranzie di cui all’articolo 17, comma 2, deldecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,in favore delle imprese agricole e dellapesca. Per le finalità di cui al presentecomma sono assegnati all’ISMEA 80 mi-lioni di euro per l’anno 2020.

9. Con decreto di natura non regola-mentare del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dellosviluppo economico, possono essere previ-ste ulteriori misure di sostegno finanziarioalle imprese, anche attraverso il rilascio difinanziamenti a tasso agevolato e di garan-zie fino al 90%, a favore delle imprese, odelle banche e degli altri intermediari cheeroghino nuovi finanziamenti alle imprese.Il medesimo decreto disciplina le formetecniche, il costo, le condizioni e i soggettiautorizzati al rilascio dei finanziamenti edelle garanzie, in conformità alla norma-tiva europea in tema di aiuti di stato. Lerisorse necessarie ai fini dell’attuazione dellesuddette misure possono essere individuatedal decreto nell’ambito delle risorse dispo-nibili a legislazione vigente, nonché ai sensidell’articolo 126, commi 5 e 8, del presentedecreto legge.

10. Alla copertura degli oneri previstidal presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 126.

Articolo 49-bis.

(Fondo di garanzia per le PMI nei comunidi cui all’allegato 1 al decreto del Presi-

Art. 49-bis.

Art. 49.

Atti Parlamentari — 161 — Camera dei Deputati

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dente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020)

1. Per un periodo di dodici mesi decor-rente dalla data del 2 marzo 2020, infavore delle piccole e medie imprese, ivicomprese quelle del settore agroalimen-tare, con sede o unità locali ubicate neiterritori dei comuni individuati nell’alle-gato 1 al decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 1° marzo 2020, la garan-zia del Fondo di cui all’articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito econ priorità sugli altri interventi, per unimporto massimo garantito per singola im-presa di 2.500.000 euro. Per gli interventidi garanzia diretta la percentuale massimadi copertura è pari all’80 per cento del-l’ammontare di ciascuna operazione di fi-nanziamento. Per gli interventi di riassicu-razione la percentuale massima di coper-tura è pari al 90 per cento dell’importogarantito dal Confidi o da altro fondo digaranzia, a condizione che le garanzie daquesti rilasciate non superino la percen-tuale massima di copertura dell’80 percento. Le disposizioni di cui al presentecomma si applicano nel rispetto della nor-mativa europea e nazionale in materia diaiuti di Stato.

2. L’intervento di cui al comma 1 puòessere esteso, con decreto del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,per periodi determinati e nei limiti dellerisorse di cui al comma 3, alle piccole emedie imprese ubicate in aree diverse daquelle di cui al comma 1, in considerazionedell’impatto economico eccezionale subìtoin ragione della collocazione geograficalimitrofa alle medesime aree, ovvero del-l’appartenenza a una filiera particolar-mente colpita, anche solo in aree partico-lari.

3. Per le finalità di cui al presentearticolo al Fondo di garanzia di cui all’ar-ticolo 2, comma 100, lettera a), della legge23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati50 milioni di euro per il 2020.

Art. 49-bis.

Atti Parlamentari — 162 — Camera dei Deputati

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4. Agli oneri derivanti dal comma 3 siprovvede ai sensi dell’articolo 126, comma6-bis.

Articolo 50.

(Modifiche alla disciplina FIR)

Articolo 50.

(Modifiche alla disciplina del Fondo inden-nizzo risparmiatori - FIR)

1. All’art. 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguentimodificazioni:

1. Identico;

a) Al comma 496 aggiungere dopo leparole: « comma 499 » le seguenti: « All’a-zionista, in attesa della predisposizione delpiano di riparto, può essere corrisposto unanticipo nel limite massimo del 40 percento dell’importo dell’indennizzo delibe-rato dalla Commissione tecnica a seguitodel completamento dell’esame istruttorio »;

a) Al comma 496 aggiungere dopo leparole: « comma 499. » le seguenti: « All’a-zionista, in attesa della predisposizione delpiano di riparto, può essere corrisposto unanticipo nel limite massimo del 40 percento dell’importo dell’indennizzo delibe-rato dalla Commissione tecnica a seguitodel completamento dell’esame istruttorio »;

b) Al comma 497 aggiungere dopo leparole: « comma 499 » le seguenti: « All’ob-bligazionista, in attesa della predisposi-zione del piano di riparto, può essere cor-risposto un anticipo nel limite massimo del40 per cento dell’importo dell’indennizzodeliberato dalla Commissione tecnica a se-guito del completamento dell’esame istrut-torio »;

b) Al comma 497 aggiungere dopo leparole: « comma 499. » le seguenti: « All’ob-bligazionista, in attesa della predisposi-zione del piano di riparto, può essere cor-risposto un anticipo nel limite massimo del40 per cento dell’importo dell’indennizzodeliberato dalla Commissione tecnica a se-guito del completamento dell’esame istrut-torio ».

2. All’art. 1, comma 237, della legge27/12/2019, n. 160 le parole: « 18 aprile2020 » sono sostituite con le seguenti: « 18giugno 2020 ».

2. All’art. 1, comma 237, della legge 27dicembre 2019, n. 160, le parole: « 18 aprile2020 » sono sostituite con le seguenti: « 18giugno 2020 ».

Articolo 51.

(Misure per il contenimento dei costi per lePMI della garanzia dei confidi di cui all’art.

112 del TUB)

Articolo 51.

(Misure per il contenimento dei costi per lePMI della garanzia dei confidi di cui all’art.

112 del TUB)

1. I contributi annui e le altre sommecorrisposte, ad eccezione di quelle a titolodi sanzione, dai confidi all’Organismo dicui all’articolo 112-bis del decreto legisla-tivo 1° settembre 1993, n. 385, sono dedu-cibili dai contributi previsti al comma 22dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settem-bre 2003, n. 269 convertito con modifica-zioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Identico.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bisdell’articolo 20 del decreto legislativo 13

Art. 50.

Art. 51.

Art. 49-bis.

Atti Parlamentari — 163 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agliOrganismi di cui agli articoli 112-bis e 113del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385.

Articolo 52.

(Attuazione dell’articolo 2, punto 1, delladirettiva (UE) 2019/2177 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 18 dicembre2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE,in materia di accesso ed esercizio delle at-tività di assicurazione e di riassicurazione

(Solvibilità II))

Articolo 52.

(Attuazione dell’articolo 2, punto 1, delladirettiva (UE) 2019/2177 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 18 dicembre2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE,in materia di accesso ed esercizio delle at-tività di assicurazione e di riassicurazione

(Solvibilità II))

1. All’articolo 36-septies del decreto le-gislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma9 è sostituito dal seguente:

Identico.

« 9. A decorrere dall’esercizio 2019, fattesalve le disposizioni di cui all’articolo 36-octies, comma 1, l’aumento di cui al comma8 è applicato quando la differenza descrittaal medesimo comma sia positiva e lo spreadnazionale corretto per il rischio superi gli85 punti base. »

Articolo 53.

(Misure per il credito all’esportazione)

Articolo 53.

(Misure per il credito all’esportazione)

1. Al fine di sostenere per l’anno 2020 ilcredito all’esportazione in settori interes-sati dall’impatto dell’emergenza sanitaria,il Ministero dell’economia e delle finanze èautorizzato a rilasciare la garanzia delloStato in favore di SACE Spa, di cui all’ar-ticolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, per operazioni nel settore crocieri-stico, deliberate da SACE Spa entro la datadi entrata in vigore del presente decreto,fino all’importo massimo di 2,6 miliardi dieuro.

Abrogato dall’articolo 2, comma 11, deldecreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

2. La garanzia dello Stato è rilasciatacon decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, su istanza di SACE Spa,sentito il Comitato di cui all’articolo 3 deldecreto del Presidente del Consiglio deiMinistri su proposta del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico 19 no-

Art. 52.

Art. 53.

Art. 51.

Atti Parlamentari — 164 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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vembre 2014, tenuto conto della dotazionedel fondo di cui all’articolo 6, comma 9-bisdel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti dellerisorse disponibili.

Articolo 54.

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui« prima casa », cd. « Fondo Gasparrini »)

Articolo 54.

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui« prima casa », cd. « Fondo Gasparrini »)

1. Per un periodo di 9 mesi dall’entratain vigore del presente decreto legge, inderoga alla ordinaria disciplina del Fondodi cui all’articolo 2, commi da 475 a 480della legge 244/2007:

1. Per un periodo di 9 mesi dall’entratain vigore del presente decreto legge, inderoga alla ordinaria disciplina del Fondodi cui all’articolo 2, commi da 475 a 480,della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

a. l’ammissione ai benefìci del Fondoè esteso ai lavoratori autonomi e ai liberiprofessionisti che autocertifichino ai sensidegli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di averregistrato, in un trimestre successivo al 21febbraio 2020 ovvero nel minor lasso ditempo intercorrente tra la data della do-manda e la predetta data, un calo delproprio fatturato, superiore al 33% delfatturato dell’ultimo trimestre 2019 in con-seguenza della chiusura o della restrizionedella propria attività operata in attuazionedelle disposizioni adottate dall’autorità com-petente per l’emergenza coronavirus;

a) l’ammissione ai benefìci del Fondoè estesa ai lavoratori autonomi e ai liberiprofessionisti che autocertifichino ai sensidegli articoli 46 e 47 del testo unico di cuial decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, di aver regi-strato, nel trimestre successivo al 21 feb-braio 2020 e precedente la domanda ov-vero nel minor lasso di tempo intercorrentetra il 21 febbraio 2020 e la data delladomanda qualora non sia trascorso untrimestre, un calo del proprio fatturato,superiore al 33% del fatturato dell’ultimotrimestre 2019 in conseguenza della chiu-sura o della restrizione della propria atti-vità operata in attuazione delle disposizioniadottate dall’autorità competente per l’e-mergenza coronavirus;

b. Per l’accesso al Fondo non è richie-sta la presentazione dell’indicatore dellasituazione economica equivalente (ISEE).

b) per l’accesso al Fondo non è ri-chiesta la presentazione dell’indicatore dellasituazione economica equivalente (ISEE) esono ammissibili mutui di importo nonsuperiore a 400.000 euro. La sospensionedel pagamento delle rate può essere con-cessa anche per i mutui già ammessi aibenefìci del Fondo per i quali sia ripreso,per almeno tre mesi, il regolare ammorta-mento delle rate;

b-bis) la sospensione del pagamentodelle rate può essere concessa anche per imutui che fruiscono della garanzia delFondo di cui all’articolo 1, comma 48,lettera c), della legge 27 dicembre 2013,n. 147.

Art. 54.

Art. 53.

Atti Parlamentari — 165 — Camera dei Deputati

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2. Il comma 478, dell’articolo 2 dellalegge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:

2. Il comma 478, dell’articolo 2 dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituitodal seguente:

« 478. Nel caso di mutui concessi daintermediari bancari o finanziari, il Fondoistituito dal comma 475, su richiesta delmutuatario che intende avvalersi della fa-coltà prevista dal comma 476, presentataper il tramite dell’intermediario medesimo,provvede, al pagamento degli interessi com-pensativi nella misura pari al 50% degliinteressi maturati sul debito residuo du-rante il periodo di sospensione. ».

« 478. Identico. ».

2-bis. All’articolo 2, comma 479, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo lalettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) sospensione dal lavoro o ri-duzione dell’orario di lavoro per un pe-riodo di almeno trenta giorni, anche inattesa dell’emanazione dei provvedimentidi autorizzazione dei trattamenti di soste-gno del reddito ».

3. con decreto di natura non regolamen-tare del Ministro dell’economia e delle fi-nanze possono essere adottate le necessariedisposizioni di attuazione del presente ar-ticolo, nonché del comma 1 e dell’art. 26del decreto legge n. 9/2020.

3. Con decreto di natura non regola-mentare del Ministro dell’economia e dellefinanze possono essere adottate le neces-sarie disposizioni di attuazione del pre-sente articolo.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo dicui all’articolo 2, comma 475 della leggen. 244/2007 sono assegnati 400 milioni dieuro per il 2020, da riversare sul conto ditesoreria di cui all’art. 8 del regolamento dicui al DM 132/2010.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo dicui all’articolo 2, comma 475 della leggen. 244 del 2007 sono assegnati 400 milionidi euro per il 2020, da riversare sul contodi tesoreria di cui all’art. 8 del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell’economiae delle finanze 21 giugno 2010, n. 132.

5. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

5. Identico.

Articolo 54-bis.

(Fondo Simest)

1. Le disponibilità del fondo rotativo dicui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 luglio1981, n. 394, sono incrementate di 350milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 54-bis.

Art. 54.

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2. Agli oneri derivanti dal comma 1 siprovvede ai sensi dell’articolo 126, comma6-bis.

Articolo 54-ter.

(Sospensione delle procedure esecutive sullaprima casa)

1. Al fine di contenere gli effetti negatividell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è so-spesa, per la durata di sei mesi a decorreredalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, ogni pro-cedura esecutiva per il pignoramento im-mobiliare, di cui all’articolo 555 del codicedi procedura civile, che abbia ad oggettol’abitazione principale del debitore.

Articolo 54-quater.

(Sospensione dei mutui per gli operatorieconomici vittime di usura)

1. Per l’anno 2020, sono sospese le ratedei mutui, concessi in favore delle vittimedell’usura, di cui all’articolo 14 della legge7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sonorimborsate prolungando il piano di am-mortamento originariamente stabilito. Sonoaltresì sospese e possono essere rimborsatealla scadenza del predetto piano le rate,con scadenza nei mesi di febbraio e marzo2020, non pagate. Gli oneri derivanti dalpresente comma, pari a 6.360.000 euro perl’anno 2020, sono a carico del Fondo di cuial medesimo articolo 14. Al corrispondenteonere in termini di fabbisogno si provvedeai sensi dell’articolo 126.

2. Fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sonosospesi i procedimenti esecutivi relativi aimutui di cui al comma 1.

Articolo 55.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

Articolo 55.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

L’articolo 44-bis del decreto legge 30aprile 2019, n. 34, convertito con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, èsostituito dal seguente:

1. L’articolo 44-bis del decreto legge 30aprile 2019, n. 34, convertito con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, èsostituito dal seguente:

Art. 54-ter.

Art. 54-quater.

Art. 55.

Art. 54-bis.

Atti Parlamentari — 167 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Art. 44-bis. « Art. 44-bis. - (Cessione di crediti)1. Qualora una società ceda a titolo

oneroso, entro il 31 dicembre 2020, creditipecuniari vantati nei confronti di debitoriinadempienti a norma del comma 5, puòtrasformare in credito d’imposta le attivitàper imposte anticipate riferite ai seguenticomponenti: perdite fiscali non ancora com-putate in diminuzione del reddito imponi-bile ai sensi dell’articolo 84 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, alla data della cessione;importo del rendimento nozionale ecce-dente il reddito complessivo netto di cuiall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, non ancora dedotto né fruito tra-mite credito d’imposta alla data della ces-sione. Ai fini della determinazione delleperdite fiscali non si applicano i limiti dicui al secondo periodo del comma 1 del-l’articolo 84 del predetto testo unico. Ai finidella trasformazione in credito d’imposta, icomponenti di cui al presente comma pos-sono essere considerati per un ammontaremassimo non eccedente il 20% del valorenominale dei crediti ceduti. Ai fini delpresente articolo, i crediti ceduti possonoessere considerati per un valore nominalemassimo pari a 2 miliardi di euro, deter-minato tenendo conto di tutte le cessionieffettuate entro il 31 dicembre 2020 dallesocietà tra loro legate da rapporti di con-trollo ai sensi dell’articolo 2359 del codicecivile e dalle società controllate, anche in-direttamente, dallo stesso soggetto. Le at-tività per imposte anticipate riferibili aicomponenti sopra indicati possono esseretrasformate in credito d’imposta anche senon iscritte in bilancio. La trasformazionein credito d’imposta avviene alla data diefficacia della cessione dei crediti. A de-correre dalla data di efficacia della ces-sione dei crediti, per il cedente:

1. Identico.

a) non sono computabili in diminu-zione dei redditi imponibili le perdite di cuiall’articolo 84 del testo unico delle impostesui redditi, relative alle attività per imposteanticipate complessivamente trasformabili

Art. 55.

Atti Parlamentari — 168 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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in credito d’imposta ai sensi del presentearticolo;

b) non sono deducibili né fruibili tra-mite credito d’imposta le eccedenze delrendimento nozionale rispetto al redditocomplessivo di cui all’articolo 1, comma 4,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, relative alle at-tività per imposte anticipate complessiva-mente trasformabili in credito d’imposta aisensi del presente articolo.

2. I crediti d’imposta derivanti dallatrasformazione non sono produttivi di in-teressi. Essi possono essere utilizzati, senzalimiti di importo, in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, ovvero possono essereceduti secondo quanto previsto dall’arti-colo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 602, ovvero possono esserechiesti a rimborso. I crediti d’imposta vannoindicati nella dichiarazione dei redditi enon concorrono alla formazione del red-dito di impresa né della base imponibiledell’imposta regionale sulle attività produt-tive.

2. Identico.

3. La trasformazione delle attività perimposte anticipate in crediti d’imposta ècondizionata all’esercizio, da parte dellasocietà cedente, dell’opzione di cui all’arti-colo 11, comma 1, del decreto-legge 3 mag-gio 2016, n. 59, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.L’opzione, se non già esercitata, deve essereesercitata entro la chiusura dell’esercizio incorso alla data in cui ha effetto la cessionedei crediti; l’opzione ha efficacia a partiredall’esercizio successivo a quello in cui haeffetto la cessione. Ai fini dell’applicazionedel citato articolo 11 del decreto-legge n. 59del 2016, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 119 del 2016, nell’ammontare delleattività per imposte anticipate sono com-prese anche le attività per imposte antici-pate trasformabili in crediti d’imposta aisensi del presente articolo nonché i creditid’imposta derivanti dalla trasformazionedelle predette attività per imposte antici-pate.

3. La trasformazione delle attività perimposte anticipate in crediti d’imposta ècondizionata all’esercizio, da parte dellasocietà cedente, dell’opzione di cui all’arti-colo 11, comma 1, del decreto-legge 3 mag-gio 2016, n. 59, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.L’opzione, se non già esercitata, deve essereesercitata entro la chiusura dell’esercizio incorso alla data in cui ha effetto la cessionedei crediti; l’opzione ha efficacia a partiredall’esercizio successivo a quello in cui haeffetto la cessione. Ai fini dell’applicazionedel citato articolo 11 del decreto-legge n. 59del 2016, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 119 del 2016, nell’ammontare delleattività per imposte anticipate sono com-presi anche le attività per imposte antici-pate trasformabili in crediti d’imposta aisensi del presente articolo nonché i creditid’imposta derivanti dalla trasformazionedelle predette attività per imposte antici-pate.

Art. 55.

Atti Parlamentari — 169 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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4. Il presente articolo non si applica asocietà per le quali sia stato accertato lostato di dissesto o il rischio di dissesto aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo statodi insolvenza ai sensi dell’articolo 5 delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, odell’articolo 2, comma 1, lettera b), delcodice della crisi d’impresa e dell’insol-venza, di cui al decreto legislativo 12 gen-naio 2019, n. 14.

4. Identico.

5. Per gli effetti del presente articolo, siha inadempimento quando il mancato pa-gamento si protrae per oltre novanta giornidalla data in cui era dovuto.

5. Identico.

6. Le disposizioni del presente articolonon si applicano alle cessioni di crediti trasocietà che sono tra loro legate da rapportidi controllo ai sensi dell’articolo 2359 delcodice civile e alle società controllate, an-che indirettamente, dallo stesso soggetto.

6. Le disposizioni del presente articolonon si applicano alle cessioni di crediti trasocietà che sono tra loro legate da rapportidi controllo ai sensi dell’articolo 2359 delcodice civile e alle società controllate, an-che indirettamente, dallo stesso soggetto ».

Articolo 56.

(Misure di sostegno finanziario alle micro,piccole e medie imprese colpite dall’epidemia

di COVID-19)

Articolo 56.

(Misure di sostegno finanziario alle micro,piccole e medie imprese colpite dall’epidemia

di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l’epide-mia da COVID-19 è formalmente ricono-sciuta come evento eccezionale e di graveturbamento dell’economia, ai sensi dell’ar-ticolo 107 del Trattato sul funzionamentodell’Unione Europea.

1. Identico.

2. Al fine di sostenere le attività impren-ditoriali danneggiate dall’epidemia di CO-VID-19 le Imprese, come definite al comma5, possono avvalersi dietro comunicazione– in relazione alle esposizioni debitorie neiconfronti di banche, di intermediari finan-ziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385del 1° settembre 1993 (Testo unico banca-rio) e degli altri soggetti abilitati alla con-cessione di credito in Italia – delle seguentimisure di sostegno finanziario:

2. Al fine di sostenere le attività impren-ditoriali danneggiate dall’epidemia di CO-VID-19 le Imprese, come definite al comma5, possono avvalersi dietro comunicazione– in relazione alle esposizioni debitorie neiconfronti di banche, di intermediari finan-ziari previsti dall’articolo 106 del testo unicodi cui al decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitatialla concessione di credito in Italia – delleseguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revocae per i prestiti accordati a fronte di anticipisu crediti esistenti alla data del 29 febbraio2020 o, se superiori, a quella di pubblica-zione del presente decreto, gli importi ac-cordati, sia per la parte utilizzata sia perquella non ancora utilizzata, non possono

a) per le aperture di credito a revocae per i prestiti accordati a fronte di anticipisu crediti esistenti alla data del 29 febbraio2020 o, se successivi, a quella di pubblica-zione del presente decreto, gli importi ac-cordati, sia per la parte utilizzata sia perquella non ancora utilizzata, non possono

Art. 56.

Art. 55.

Atti Parlamentari — 170 — Camera dei Deputati

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essere revocati in tutto o in parte fino al 30settembre 2020;

essere revocati in tutto o in parte fino al 30settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con sca-denza contrattuale prima del 30 settembre2020 i contratti sono prorogati, unitamenteai rispettivi elementi accessori e senza al-cuna formalità, fino al 30 settembre 2020alle medesime condizioni;

b) identica;

c) per i mutui e gli altri finanziamentia rimborso rateale, anche perfezionati tra-mite il rilascio di cambiali agrarie, il pa-gamento delle rate o dei canoni di leasingin scadenza prima del 30 settembre 2020 èsospeso sino al 30 settembre 2020 e il pianodi rimborso delle rate o dei canoni oggettodi sospensione è dilazionato, unitamenteagli elementi accessori e senza alcuna for-malità, secondo modalità che assicurinol’assenza di nuovi o maggiori oneri perentrambe le parti; è facoltà delle impreserichiedere di sospendere soltanto i rim-borsi in conto capitale.

c) per i mutui e gli altri finanziamentia rimborso rateale, anche perfezionati tra-mite il rilascio di cambiali agrarie, il pa-gamento delle rate o dei canoni di leasingin scadenza prima del 30 settembre 2020 èsospeso sino al 30 settembre 2020 e il pianodi rimborso delle rate o dei canoni oggettodi sospensione è dilazionato, unitamenteagli elementi accessori e senza alcuna for-malità, secondo modalità che assicurinol’assenza di nuovi o maggiori oneri perentrambe le parti; è facoltà delle Impreserichiedere di sospendere soltanto i rim-borsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma2 è corredata della dichiarazione con laquale l’Impresa autocertifica ai sensi del-l’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in viatemporanea carenze di liquidità quale con-seguenza diretta della diffusione dell’epi-demia da COVID-19.

3. La comunicazione prevista al comma2 è corredata della dichiarazione con laquale l’Impresa autocertifica ai sensi del-l’articolo 47 del testo unico di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, di aver subito in viatemporanea carenze di liquidità quale con-seguenza diretta della diffusione dell’epi-demia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure dicui al comma 2 le Imprese le cui esposi-zioni debitorie non siano, alla data di pub-blicazione del presente decreto, classificatecome esposizioni creditizie deteriorate aisensi della disciplina applicabile agli inter-mediari creditizi.

4. Identico.

5. Ai fini del presente articolo, si inten-dono per Imprese le microimprese e lepiccole e medie imprese come definite dallaRaccomandazione della Commissione eu-ropea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003,aventi sede in Italia.

5. Identico.

6. Su richiesta telematica del soggettofinanziatore con indicazione dell’importomassimo garantito, le operazioni oggettodelle misure di sostegno di cui al comma 2sono ammesse, senza valutazione, alla ga-ranzia di un’apposita sezione speciale del

6. Identico:

Art. 56.

Atti Parlamentari — 171 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Lasezione speciale, con una dotazione di 1730milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per centoi maggiori utilizzi, alla data del 30 settem-bre 2020, rispetto all’importo utilizzato alladata di pubblicazione del presente decretodei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

a) identica;

b) per un importo pari al 33 per centoi prestiti e gli altri finanziamenti la cuiscadenza è prorogata ai sensi del comma 2,lettera b);

b) identica;

c) per un importo pari al 33 per centole singole rate dei mutui e degli altri finan-ziamenti a rimborso rateale o dei canoni dileasing che siano in scadenza entro il 30settembre 2020 e che siano state sospese aisensi del comma 2, lettera c).

c) identica.

Con riferimento a finanziamenti erogaticon fondi, in tutto o in parte, di soggettiterzi, le operazioni di cui al comma 2,lettera a), b) e c) sono realizzate senzapreventiva autorizzazione da parte dei sud-detti soggetti e con automatico allunga-mento del contratto di provvista in rela-zione al prolungamento dell’operazione difinanziamento, alle stesse condizioni delcontratto originario nonché con riferi-mento a finanziamenti agevolati previa co-municazione all’ente incentivante che entro15 giorni può provvedere a fornire le even-tuali integrazioni alle modalità operative.

Con riferimento a finanziamenti erogaticon fondi, in tutto o in parte, di soggettiterzi, le operazioni di cui al comma 2,lettere a), b) e c) sono realizzate senzapreventiva autorizzazione da parte dei sud-detti soggetti e con automatico allunga-mento del contratto di provvista in rela-zione al prolungamento dell’operazione difinanziamento, alle stesse condizioni delcontratto originario nonché con riferi-mento a finanziamenti agevolati previa co-municazione all’ente incentivante che entro15 giorni può provvedere a fornire le even-tuali integrazioni alle modalità operative.

7. La garanzia della sezione specialeFondo di cui al comma 6 ha natura sussi-diaria ed è concessa a titolo gratuito. Lagaranzia copre i pagamenti contrattual-mente previsti per interessi e capitale deimaggiori utilizzi delle linee di credito e deiprestiti, delle rate o dei canoni di leasingsospesi e degli altri finanziamenti prorogatidi cui al comma 6. Per ciascuna operazioneammessa alla garanzia viene accantonato, acopertura del rischio, un importo non in-feriore al 6% dell’importo garantito a va-lere sulla dotazione della sezione speciale.

7. La garanzia della sezione speciale delFondo di cui al comma 6 ha natura sussi-diaria ed è concessa a titolo gratuito. Lagaranzia copre i pagamenti contrattual-mente previsti per interessi e capitale deimaggiori utilizzi delle linee di credito e deiprestiti, delle rate o dei canoni di leasingsospesi e degli altri finanziamenti prorogatidi cui al comma 6. Per ciascuna operazioneammessa alla garanzia viene accantonato, acopertura del rischio, un importo non in-feriore al 6% dell’importo garantito a va-lere sulla dotazione della sezione speciale.

8. L’escussione della garanzia può essererichiesta dagli intermediari se siano stateavviate, nei diciotto mesi successivi al ter-

8. L’escussione della garanzia può essererichiesta dai soggetti finanziatori se sianostate avviate, nei diciotto mesi successivi al

Art. 56.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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mine delle misure di sostegno di cui alcomma 2, le procedure esecutive in rela-zione a: (i) l’inadempimento totale o par-ziale delle esposizioni di cui al comma 2,lettera a); (ii) il mancato pagamento, ancheparziale, delle somme dovute per capitale einteressi relative ai prestiti prorogati aisensi del comma 2, lettera b); (iii) l’inadem-pimento di una o più rate di prestiti ocanoni di leasing sospesi ai sensi del comma2, lettera c). In tal caso, gli intermediaripossono inviare al Fondo di garanzia per lePMI la richiesta di escussione della garan-zia riferita ai prestiti e agli altri finanzia-menti di cui al comma 2, lettere a), b) e c)corredata da una stima della perdita finalea carico del Fondo. Per la fattispecie di cuial comma 2, lettera c), la garanzia è atti-vabile, con i medesimi presupposti di cuisopra, nei limiti dell’importo delle rate odei canoni di leasing sospesi sino al 30settembre .2020. Il Fondo di garanzia, ve-rificata la legittimità della richiesta, prov-vede ad aggiornare i relativi accantona-menti.

termine delle misure di sostegno di cui alcomma 2, le procedure esecutive in rela-zione: 1) all’inadempimento totale o par-ziale delle esposizioni di cui al comma 2,lettera a); 2) al mancato pagamento, ancheparziale, delle somme dovute per capitale einteressi relative ai prestiti prorogati aisensi del comma 2, lettera b); 3) all’ina-dempimento di una o più rate di prestiti ocanoni di leasing sospesi ai sensi del comma2, lettera c). In tal caso, i soggetti finan-ziatori possono inviare al Fondo di garan-zia per le PMI la richiesta di escussionedella garanzia riferita ai prestiti e agli altrifinanziamenti di cui al comma 2, lettere a),b) e c) corredata da una stima della perditafinale a carico del Fondo. Per la fattispeciedi cui al comma 2, lettera c), la garanzia èattivabile, con i medesimi presupposti dicui sopra, nei limiti dell’importo delle rateo dei canoni di leasing sospesi sino al 30settembre 2020. Il Fondo di garanzia, ve-rificata la legittimità della richiesta, prov-vede ad aggiornare i relativi accantona-menti.

9. Il Fondo di garanzia, verificata lalegittimità della richiesta, provvede a liqui-dare in favore della banca, entro 90 giorni,un anticipo pari al 50% del minor importotra la quota massima garantita dalla Se-zione speciale prevista dal comma 6 e il 33per cento della perdita finale stimata acarico del Fondo di cui al comma 8.

9. Il Fondo di garanzia, verificata lalegittimità della richiesta, provvede a liqui-dare in favore del soggetto finanziatore,entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% delminor importo tra la quota massima ga-rantita dalla Sezione speciale prevista dalcomma 6 e il 33 per cento della perditafinale stimata a carico del Fondo di cui alcomma 8.

10. Il soggetto creditore beneficiario dellagaranzia può richiedere, entro 180 giornidall’esaurimento delle procedure esecutive,la liquidazione del residuo importo dovutoa titolo di escussione della garanzia delFondo. Entro trenta giorni dalla data diricevimento della documentata richiesta diescussione il Fondo di garanzia provvedealla corresponsione dell’importo spettanteai soggetti beneficiari della garanzia.

10. Identico.

11. La garanzia prevista del presentearticolo opera in conformità all’autorizza-zione della Commissione europea previstaai sensi all’articolo 107 del Trattato sulFunzionamento dell’Unione Europea. En-tro 30 giorni dall’entrata in vigore del pre-sente decreto-legge possono essere inte-grate le disposizioni operative del Fondo di

11. La garanzia prevista dal presentearticolo opera in conformità all’autorizza-zione della Commissione europea previstaai sensi all’articolo 108 del Trattato sulFunzionamento dell’Unione Europea. En-tro 30 giorni dall’entrata in vigore del pre-sente decreto-legge possono essere inte-grate le disposizioni operative del Fondo di

Art. 56.

Atti Parlamentari — 173 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge23 dicembre 1996, n. 662.

cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge23 dicembre 1996, n. 662.

12. Alla copertura degli oneri previstidal presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 126.

12. Identico.

Articolo 57.

(Supporto alla liquidità delle imprese colpitedall’emergenza epidemiologica mediante mec-

canismi di garanzia)

Articolo 57.

(Supporto alla liquidità delle imprese colpitedall’emergenza epidemiologica mediante mec-

canismi di garanzia)

1. Al fine di supportare la liquidità delleimprese colpite dall’emergenza epidemio-logica da « Covid-19 », le esposizioni as-sunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A.,anche nella forma di garanzie di primaperdita su portafogli di finanziamenti, infavore delle banche e degli altri soggettiautorizzati all’esercizio del credito che con-cedono finanziamenti sotto qualsiasi formaalle imprese che hanno sofferto una ridu-zione del fatturato a causa della citataemergenza, operanti in settori individuaticon decreto ministeriale ai sensi del comma2 del presente articolo, e che non hannoaccesso alla garanzia del Fondo di cuiall’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23dicembre 1996, n. 662, possono essere as-sistite dalla garanzia dello Stato. La garan-zia dello Stato è rilasciata in favore diCassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad unmassimo dell’ottanta per cento dell’esposi-zione assunta, è a prima domanda, orien-tata a parametri di mercato, esplicita, in-condizionata e irrevocabile e conforme conla normativa di riferimento dell’Unione eu-ropea.

1. Identico.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, sonostabiliti criteri, modalità e condizioni per laconcessione della garanzia di cui al comma1 e la relativa procedura di escussione esono individuati i settori nei quali operanole imprese di cui al comma 1, assicurandocomunque complementarietà con il Fondodi garanzia di cui all’articolo 2, comma100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Identico.

3. È istituito nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze unfondo a copertura delle garanzie dello Stato

3. È istituito nello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze unfondo a copertura delle garanzie dello Stato

Art. 57.

Art. 56.

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concesse ai sensi del comma 1 con unadotazione iniziale di 500 milioni di europer l’anno 2020. È autorizzata allo scopol’istituzione di un apposito conto correntedi tesoreria. La gestione del Fondo puòessere affidata a società a capitale intera-mente pubblico ai sensi dell’art. 19 comma5 del DL78/2009. La dotazione del fondo,sul quale sono versate le commissioni cheCDP paga per l’accesso alla garanzia, puòessere incrementata anche mediante versa-mento di contributi da parte delle ammi-nistrazioni statali e degli enti territoriali.Le commissioni e i contributi di cui alpresente comma sono versati all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnateal Fondo.

concesse ai sensi del comma 1 con unadotazione iniziale di 500 milioni di europer l’anno 2020. È autorizzata allo scopol’istituzione di un apposito conto correntedi tesoreria. La gestione del Fondo puòessere affidata a società a capitale intera-mente pubblico ai sensi dell’articolo 19,comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2009, n. 102. La dotazionedel fondo, sul quale sono versate le com-missioni che la Cassa depositi e prestitipaga per l’accesso alla garanzia, può essereincrementata anche mediante versamentodi contributi da parte delle amministra-zioni statali e degli enti territoriali. Lecommissioni e i contributi di cui al pre-sente comma sono versati all’entrata delbilancio dello Stato per essere riassegnatial Fondo.

4. Alla copertura degli oneri previsti dalpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

4. Identico.

Articolo 58.

(Sospensione dei termini di rimborso per ilfondo 394/81)

Articolo 58.

(Sospensione dei termini di rimborso per ilfondo 394/81)

1. Fino al 31 dicembre 2020, per i fi-nanziamenti agevolati concessi ai sensi del-l’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può es-sere disposta una sospensione fino a dodicimesi del pagamento della quota capitale edegli interessi delle rate in scadenza nelcorso dell’anno 2020, con conseguente tra-slazione del piano di ammortamento perun periodo corrispondente.

Identico.

Articolo 59.

(Disposizioni a supporto dell’acquisto da partedelle Regioni di beni necessari a fronteggiare

l’emergenza Covid-19)

Articolo 59.

(Disposizioni a supporto dell’acquisto da partedelle Regioni di beni necessari a fronteggiare

l’emergenza Covid-19)

1. Limitatamente al periodo di stato diemergenza derivante dalla diffusione delCOVID-19, ferma restando l’operatività disostegno all’esportazione prevista dal De-creto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,

1. Limitatamente al periodo di stato diemergenza derivante dalla diffusione delCOVID-19, ferma restando l’operatività disostegno all’esportazione prevista dal De-creto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,

Art. 58.

Art. 59.

Art. 57.

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SACE Spa è autorizzata a rilasciare garan-zie e coperture assicurative, a condizioni dimercato e beneficianti della garanzia delloStato, in favore di fornitori esteri per lavendita alle Regioni di beni inerenti lagestione dell’emergenza sanitaria per il CO-VID-19. Le garanzie e le assicurazioni pos-sono essere rilasciate anche a banche na-zionali, nonché a banche estere od opera-tori finanziari italiani od esteri quandorispettino adeguati principi di organizza-zione, vigilanza, patrimonializzazione edoperatività, per crediti concessi sotto ogniforma e destinati al finanziamento dellesuddette attività, nonché quelle connesse ostrumentali. Le modalità operative degliinterventi sopra descritti sono definite daSACE Spa, in base alle proprie regole digoverno e nei limiti specifici indicati an-nualmente dalla legge di approvazione delbilancio dello Stato.

SACE Spa è autorizzata a rilasciare garan-zie e coperture assicurative, a condizioni dimercato e beneficianti della garanzia delloStato, in favore di fornitori esteri per lavendita alle Regioni di beni inerenti lagestione dell’emergenza sanitaria per il CO-VID-19. Le garanzie e le assicurazioni pos-sono essere rilasciate anche a banche na-zionali, nonché a banche estere od opera-tori finanziari italiani od esteri quandorispettino adeguati principi di organizza-zione, vigilanza, patrimonializzazione edoperatività, per crediti concessi sotto ogniforma e destinati al finanziamento dellesuddette attività, nonché di quelle connesseo strumentali. Le modalità operative degliinterventi sopra descritti sono definite daSACE Spa, in base alle proprie regole digoverno e nei limiti specifici indicati an-nualmente dalla legge di approvazione delbilancio dello Stato.

TITOLO IV

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLALIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE

IMPRESE

TITOLO IV

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLALIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE

IMPRESE

Articolo 60.

(Rimessione in termini per i versamenti)

Articolo 60.

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pub-bliche amministrazioni, inclusi quelli rela-tivi ai contributi previdenziali ed assisten-ziali ed ai premi per l’assicurazione obbli-gatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sonoprorogati al 20 marzo 2020.

Identico.

Articolo 61.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute,dei contributi previdenziali e assistenziali edei premi per l’assicurazione obbligatoria)

Articolo 61.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute,dei contributi previdenziali e assistenziali edei premi per l’assicurazione obbligatoria)

1. All’articolo 8 del decreto-legge 2 marzo2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole« 24 e 29 » sono sostituite da « e 24 »;

1. Per i soggetti di cui al comma 2, chehanno il domicilio fiscale, la sede legale ola sede operativa nel territorio dello Stato,sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamentidelle ritenute alla fonte, di cui agli articoli23 e 24 del decreto del Presidente della

Art. 60.

Art. 61.

Art. 59.

Atti Parlamentari — 176 — Camera dei Deputati

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Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chei predetti soggetti operano in qualità disostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30aprile 2020;

b) i termini relativi agli adempimentie ai versamenti dei contributi previdenzialie assistenziali e dei premi per l’assicura-zione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30aprile 2020;

c) i termini dei versamenti relativiall’imposta sul valore aggiunto in scadenzanel mese di marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 8,comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020,n. 9, si applicano anche ai seguenti sog-getti:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano ai seguenti soggetti:

a) imprese turistico-ricettive, agenziedi viaggio e turismo e tour operator;

a) federazioni sportive nazionali, entidi promozione sportiva, associazioni e so-cietà sportive, professionistiche e dilettan-tistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi,impianti sportivi, palestre, club e struttureper danza, fitness e culturismo, centri spor-tivi, piscine e centri natatori;

b) federazioni sportive nazionali, entidi promozione sportiva, associazioni e so-cietà sportive professionistiche e dilettan-tistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi,impianti sportivi, palestre, club e struttureper danza, fitness e culturismo, centri spor-tivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, saleda concerto, sale cinematografiche, ivi com-presi i servizi di biglietteria e le attività disupporto alle rappresentazioni artistiche,nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono teatri, saleda concerto, sale cinematografiche, ivi com-presi i servizi di biglietteria e le attività disupporto alle rappresentazioni artistiche,nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitoriedel lotto, lotterie, scommesse, ivi compresala gestione di macchine e apparecchi cor-relati;

d) identica;

d) soggetti che organizzano corsi, fiereed eventi, ivi compresi quelli di carattereartistico, culturale, ludico, sportivo e reli-gioso;

e) identica;

e) soggetti che gestiscono attività diristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar epub;

f) identica;

f) soggetti che gestiscono musei, bi-blioteche, archivi, luoghi e monumenti sto-rici, nonché orti botanici, giardini zoologicie riserve naturali;

g) identica;

Art. 61.

Atti Parlamentari — 177 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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g) soggetti che gestiscono asili nido eservizi di assistenza diurna per minori di-sabili, servizi educativi e scuole per l’infan-zia, servizi didattici di primo e secondogrado, corsi di formazione professionale,scuole di vela, di navigazione, di volo, cherilasciano brevetti o patenti commerciali,scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che gestiscono asili nido eservizi di assistenza diurna per minori di-sabili, servizi educativi e scuole per l’infan-zia, servizi didattici di primo e secondogrado, corsi di formazione professionale,scuole di vela, di navigazione e di volo, cherilasciano brevetti o patenti commerciali,scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività diassistenza sociale non residenziale per an-ziani e disabili;

i) identica;

i) aziende termali di cui alla legge 24ottobre 2000, n. 323, e centri per il benes-sere fisico;

l) identica;

l) soggetti che gestiscono parchi diver-timento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono parchi didivertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni diautobus, ferroviarie, metropolitane, marit-time o aeroportuali;

n) identica;

n) soggetti che gestiscono servizi ditrasporto merci e trasporto passeggeri ter-restre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale elagunare, ivi compresa la gestione di funi-colari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) identica;

o) soggetti che gestiscono servizi dinoleggio di mezzi di trasporto terrestre,marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) identica;

p) soggetti che gestiscono servizi dinoleggio di attrezzature sportive e ricrea-tive ovvero di strutture e attrezzature permanifestazioni e spettacoli;

q) identica;

q) soggetti che svolgono attività diguida e assistenza turistica;

r) identica;

s) esercenti di librerie che non risul-tano ricomprese in gruppi editoriali daglistessi direttamente gestite;

r) alle organizzazioni non lucrative diutilità sociale di cui all’articolo 10, deldecreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460iscritte negli appositi registri, alle organiz-zazioni di volontariato iscritte nei registriregionali e delle province autonome di cuialla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alleassociazioni di promozione sociale iscrittenei registri nazionale, regionali e delle pro-vince autonome di Trento e Bolzano di cuiall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000,

t) organizzazioni non lucrative di uti-lità sociale di cui all’articolo 10 del decretolegislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscrittenegli appositi registri, organizzazioni di vo-lontariato iscritte nei registri regionali edelle province autonome di cui alla legge 11agosto 1991, n. 266, e associazioni di pro-mozione sociale iscritte nei registri nazio-nale, regionali e delle province autonome diTrento e di Bolzano di cui all’articolo 7della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che

Art. 61.

Atti Parlamentari — 178 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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n. 383, che esercitano, in via esclusiva oprincipale, una o più attività di interessegenerale previste dall’articolo 5, comma 1del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

esercitano, in via esclusiva o principale,una o più attività di interesse generalepreviste dall’articolo 5, comma 1, del co-dice di cui al decreto legislativo 3 luglio2017, n. 117.

3. Per le imprese turistico recettive, leagenzie di viaggio e turismo ed i tour ope-rator, nonché per i soggetti di cui al comma2, i termini dei versamenti relativi all’im-posta sul valore aggiunto in scadenza nelmese di marzo 2020 sono sospesi.

3. Per le imprese turistico-ricettive, leagenzie di viaggio e turismo e i tour ope-rator che hanno il domicilio fiscale, la sedelegale o la sede operativa nei comuni in-dividuati nell’allegato 1 al decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, restano ferme le disposizioni di cuiall’articolo 1, comma 3, del decreto delMinistro dell’economia e delle finanze 24febbraio 2020, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati,senza applicazione di sanzioni e interessi,in un’unica soluzione entro il 31 maggio2020 o mediante rateizzazione fino a unmassimo di 5 rate mensili di pari importoa decorrere dal mese di maggio 2020. Nonsi fa luogo al rimborso di quanto già ver-sato.

4. Salvo quanto disposto al comma 5, iversamenti sospesi ai sensi del comma 1sono effettuati, senza applicazione di san-zioni e interessi, in un’unica soluzione en-tro il 31 maggio 2020 o mediante rateizza-zione fino a un massimo di cinque ratemensili di pari importo a decorrere dalmese di maggio 2020. Nei medesimi terminisono effettuati, anche mediante il sostitutod’imposta, i versamenti delle ritenute nonoperate ai sensi dell’articolo 1, comma 3,del decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, glienti di promozione sportiva, le associazionie le società sportive, professionistiche edilettantistiche, di cui al comma 2, letteraa), applicano la sospensione di cui al me-desimo comma fino al 31 maggio 2020. Iversamenti sospesi ai sensi del periodo pre-cedente sono effettuati, senza applicazionedi sanzioni e interessi, in un’unica solu-zione entro il 30 giugno 2020 o medianterateizzazione fino a un massimo di 5 ratemensili di pari importo a decorrere dalmese di giugno 2020. Non si fa luogo alrimborso di quanto già versato.

5. Le federazioni sportive nazionali, glienti di promozione sportiva, le associazionie le società sportive professionistiche e di-lettantistiche, di cui al comma 2, lettera b),applicano la sospensione di cui al comma 1fino al 31 maggio 2020. I versamenti so-spesi ai sensi del periodo precedente sonoeffettuati, senza applicazione di sanzioni einteressi, in un’unica soluzione entro il 30giugno 2020 o mediante rateizzazione finoa un massimo di cinque rate mensili di pariimporto a decorrere dal mese di giugno2020. Non si fa luogo al rimborso di quantogià versato.

Art. 61.

Atti Parlamentari — 179 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 61-bis.

(Disposizioni riguardanti i termini relativialla dichiarazione dei redditi precompi-

lata 2020)

1. All’articolo 16-bis del decreto-legge26 ottobre 2019, n. 124, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,n. 157, il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Le disposizioni del presente articoloacquistano efficacia a decorrere dal 1°gennaio 2020, ad eccezione di quella di cuial comma 2, lettera c), che acquista effi-cacia dall’anno 2021 ».

2. Per l’anno 2020, il termine del 30aprile di cui all’articolo 1, comma 1, deldecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,è prorogato al 5 maggio.

Articolo 62.

(Sospensione dei termini degli adempimentie dei versamenti fiscali e contributivi)

Articolo 62.

(Sospensione dei termini degli adempimentie dei versamenti fiscali e contributivi)

1. Per i soggetti che hanno il domiciliofiscale, la sede legale o la sede operativa nelterritorio dello Stato sono sospesi gli adem-pimenti tributari diversi dai versamenti ediversi dall’effettuazione delle ritenute allafonte e delle trattenute relative all’addizio-nale regionale e comunale, che scadono nelperiodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31maggio 2020. Resta ferma la disposizionedi cui all’articolo 1 del decreto-legge 2marzo 2020, n. 9, recante disposizioni ri-guardanti i termini relativi alla dichiara-zione dei redditi precompilata 2020.

1. Per i soggetti che hanno il domiciliofiscale, la sede legale o la sede operativa nelterritorio dello Stato sono sospesi gli adem-pimenti tributari diversi dai versamenti ediversi dall’effettuazione delle ritenute allafonte e delle trattenute relative all’addizio-nale regionale e comunale, che scadono nelperiodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31maggio 2020. Restano ferme le disposizionidi cui all’articolo 61-bis riguardanti i ter-mini relativi alla dichiarazione dei redditiprecompilata.

2. Per i soggetti esercenti attività d’im-presa, arte o professione che hanno il do-micilio fiscale, la sede legale o la sedeoperativa nel territorio dello Stato con ri-cavi o compensi non superiori a 2 milionidi euro nel periodo di imposta precedentea quello in corso alla data di entrata invigore del presente decreto-legge, sono so-spesi i versamenti da autoliquidazione che

2. Identico.

Art. 61-bis.

Art. 62.

Atti Parlamentari — 180 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cuiagli articoli 23 e 24 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, e alle trattenute relative all’addi-zionale regionale e comunale, che i predettisoggetti operano in qualità di sostituti d’im-posta;

b) relativi all’imposta sul valore ag-giunto;

c) relativi ai contributi previdenziali eassistenziali, e ai premi per l’assicurazioneobbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti del-l’imposta sul valore aggiunto di cui al comma2, si applica, a prescindere dal volume deiricavi o compensi percepiti, ai soggetti eser-centi attività d’impresa, arte o professioneche hanno il domicilio fiscale, la sede legaleo la sede operativa nelle Province di Ber-gamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

3. La sospensione dei versamenti del-l’imposta sul valore aggiunto di cui al comma2, si applica, a prescindere dal volume deiricavi o compensi percepiti, ai soggetti eser-centi attività d’impresa, arte o professioneche hanno il domicilio fiscale, la sede legaleo la sede operativa nelle Province di Ber-gamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domiciliofiscale, la sede legale o la sede operativa neicomuni individuati nell’allegato 1 al de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri del 1° marzo 2020, restano ferme ledisposizioni di cui all’articolo 1 del decretodel Ministro dell’economia e delle finanze24 febbraio 2020, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. Identico.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi2 e 3, nonché del decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 24 febbraio2020 sono effettuati, senza applicazione disanzioni ed interessi, in un’unica soluzioneentro il 31 maggio 2020 o mediante rateiz-zazione fino a un massimo di 5 rate mensilidi pari importo a decorrere dal mese dimaggio 2020. Non si fa luogo al rimborso diquanto già versato.

5. Identico.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi delcomma 1 sono effettuati entro il 30 giugno2020 senza applicazione di sanzioni.

6. Identico.

7. Per i soggetti che hanno il domiciliofiscale, la sede legale o la sede operativa nelterritorio dello Stato con ricavi o compensinon superiori a euro 400.000 nel periodo diimposta precedente a quello in corso alladata di entrata in vigore del presente de-

Abrogato dall’articolo 19, comma 2, deldecreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Art. 62.

Atti Parlamentari — 181 — Camera dei Deputati

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creto-legge, i ricavi e i compensi percepitinel periodo compreso tra la data di entratain vigore del presente decreto-legge e il 31marzo 2020 non sono assoggettati alle ri-tenute d’acconto di cui agli articoli 25 e25-bis del decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 600, daparte del sostituto d’imposta, a condizioneche nel mese precedente non abbiano so-stenuto spese per prestazioni di lavoro di-pendente o assimilato. I contribuenti, che siavvalgono della presente opzione, rila-sciano un’apposita dichiarazione dalla qualerisulti che i ricavi e compensi non sonosoggetti a ritenuta ai sensi della presentedisposizione e provvedono a versare l’am-montare delle ritenute d’acconto non ope-rate dal sostituto in un’unica soluzioneentro il 31 maggio 2020 o mediante rateiz-zazione fino a un massimo di 5 rate mensilidi pari importo a decorrere dal mese dimaggio 2020, senza applicazione di san-zioni e interessi.

Articolo 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimentitecnici e amministrativi relativi agli im-pianti a fune, ascensori e scale mobili inservizio pubblico e agli impianti di solle-vamento di persone o cose in servizio

privato)

1. Al fine di garantire la continuità delservizio, i termini relativi allo svolgimentonell’anno 2020 delle attività previste dalregolamento di cui al decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti 1° di-cembre 2015, n. 203, recante norme rego-lamentari in materia di revisioni periodi-che, di adeguamenti tecnici e di varianticostruttive per i servizi di pubblico tra-sporto effettuati con funivie, funicolari,sciovie e slittinovie destinate al trasporto dipersone, dal decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103del 4 maggio 2012, e dal decreto del Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasportin. 144 del 18 maggio 2016, recante « Im-pianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecni-che riguardanti le funi », sono prorogati di

Art. 62-bis.

Art. 62.

Atti Parlamentari — 182 — Camera dei Deputati

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dodici mesi, qualora non sia possibile pro-cedere alle verifiche ed al rilascio delleautorizzazioni di competenza dell’autoritàdi sorveglianza entro i termini previsti daicitati decreti, ferma restando la certifica-zione da parte del direttore o del respon-sabile dell’esercizio della sussistenza dellecondizioni di sicurezza per l’esercizio pub-blico.

Articolo 63.

(Premio ai lavoratori dipendenti)

Articolo 63.

(Premio ai lavoratori dipendenti)

1. 1. Ai titolari di redditi di lavorodipendente di cui all’articolo 49, comma 1,del testo unico delle imposte sui redditiapprovato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, chepossiedono un reddito complessivo da la-voro dipendente dell’anno precedente diimporto non superiore a 40.000 euro spettaun premio, per il mese di marzo 2020, chenon concorre alla formazione del reddito,pari a 100 euro da rapportare al numero digiorni di lavoro svolti nella propria sede dilavoro nel predetto mese.

1. Ai titolari di redditi di lavoro dipen-dente di cui all’articolo 49, comma 1, deltesto unico delle imposte sui redditi appro-vato con decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con unreddito complessivo da lavoro dipendentedell’anno precedente di importo non supe-riore a 40.000 euro spetta un premio, per ilmese di marzo 2020, che non concorre allaformazione del reddito, pari a 100 euro darapportare al numero di giorni di lavorosvolti nella propria sede di lavoro nel pre-detto mese.

2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli23 e 29 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600 ri-conoscono, in via automatica, l’incentivo dicui al comma 1 a partire dalla retribuzionecorrisposta nel mese di aprile e comunqueentro il termine di effettuazione delle ope-razioni di conguaglio di fine anno.

2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli23 e 29 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600 ri-conoscono, in via automatica, l’incentivo dicui al comma 1 a partire dalla retribuzionecorrisposta nel mese di aprile 2020 e co-munque entro il termine di effettuazionedelle operazioni di conguaglio di fine anno.

3. I sostituti d’imposta di cui al comma2 compensano l’incentivo erogato mediantel’istituto di cui all’articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Identico.

4. All’onere derivante dall’attuazione delpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

4. Identico.

Articolo 64.

(Credito d’imposta per le spese di sanifica-zione degli ambienti di lavoro)

Articolo 64.

(Credito d’imposta per le spese di sanifica-zione degli ambienti di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanifica-zione degli ambienti di lavoro, quale mi-sura di contenimento del contagio del virusCOVID-19, ai soggetti esercenti attività d’im-

Identico.

Art. 63.

Art. 64.

Art. 62-bis.

Atti Parlamentari — 183 — Camera dei Deputati

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presa, arte o professione è riconosciuto,per il periodo d’imposta 2020, un creditod’imposta, nella misura del 50 per centodelle spese di sanificazione degli ambienti edegli strumenti di lavoro sostenute e docu-mentate fino ad un massimo di 20.000 europer ciascun beneficiario, nel limite com-plessivo massimo di 50 milioni di euro perl’anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, da adot-tare entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore del presente decreto-legge,sono stabiliti i criteri e le modalità diapplicazione e di fruizione del credito d’im-posta anche al fine di assicurare il rispettodel limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Articolo 65.

(Credito d’imposta per botteghe e negozi)

Articolo 65.

(Credito d’imposta per botteghe e negozi)

1. Al fine di contenere gli effetti negatividerivanti dalle misure di prevenzione econtenimento connesse all’emergenza epi-demiologica da COVID-19, ai soggetti eser-centi attività d’impresa è riconosciuto, perl’anno 2020, un credito d’imposta nellamisura del 60 per cento dell’ammontaredel canone di locazione, relativo al mese dimarzo 2020, di immobili rientranti nellacategoria catastale C/1.

1. Identico.

2. Il credito d’imposta non si applicaalle attività di cui agli allegati 1 e 2 deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile,esclusivamente, in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241.

2. Identico.

2-bis. Il credito d’imposta di cui alcomma 1 non concorre alla formazione delreddito ai fini delle imposte sui redditi edel valore della produzione ai fini dell’im-posta regionale sulle attività produttive enon rileva ai fini del rapporto di cui agliarticoli 61 e 109, comma 5, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decreto

Art. 65.

Art. 64.

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del Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917.

2-ter. Al fine di accelerare l’erogazionedelle risorse attribuite dalla legge 27 di-cembre 2019, n. 160, per la riduzione deldisagio abitativo, il riparto tra le regionidella disponibilità complessiva assegnataper l’anno 2020 al Fondo nazionale per ilsostegno all’accesso alle abitazioni in loca-zione, di cui all’articolo 11 della legge 9dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi60 milioni di euro, e il riparto dell’annua-lità 2020 del Fondo destinato agli inquilinimorosi incolpevoli istituito dall’articolo 6,comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,n. 102, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuitadall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge28 marzo 2014, n. 47, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,n. 80, e pari a 9,5 milioni di euro, sonoeffettuati entro dieci giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, in deroga alle proce-dure ordinarie di determinazione dei co-efficienti regionali e adottando gli stessicoefficienti già utilizzati per i riparti rela-tivi all’annualità 2019.

2-quater. Nel termine di trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, le regioniattribuiscono ai comuni le risorse asse-gnate, anche in applicazione dell’articolo 1,comma 21, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, con procedura di urgenza, anchesecondo le quote a rendiconto o program-mate nelle annualità pregresse, nonché perl’eventuale scorrimento delle graduatorievigenti del Fondo nazionale di cui all’arti-colo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.I comuni utilizzano i fondi anche ricor-rendo all’unificazione dei titoli, capitoli earticoli delle rispettive voci di bilancio aifini dell’ordinazione e pagamento dellaspesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

3. Identico.

Articolo 66.

(Incentivi fiscali per erogazioni liberali indenaro e in natura a sostegno delle misure

Articolo 66.

(Incentivi fiscali per erogazioni liberali indenaro e in natura a sostegno delle misure

Art. 66.

Art. 65.

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di contrasto dell’emergenza epidemiologicada COVID-19)

di contrasto dell’emergenza epidemiologicada COVID-19)

1. Per le erogazioni liberali in denaro ein natura, effettuate nell’anno 2020 dallepersone fisiche e dagli enti non commer-ciali, in favore dello Stato, delle regioni,degli enti locali territoriali, di enti o isti-tuzioni pubbliche, di fondazioni e associa-zioni legalmente riconosciute senza scopodi lucro, finalizzate a finanziare gli inter-venti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19spetta una detrazione dall’imposta lorda aifini dell’imposta sul reddito pari al 30%,per un importo non superiore a 30.000euro.

1. Per le erogazioni liberali in denaro ein natura, effettuate nell’anno 2020 dallepersone fisiche e dagli enti non commer-ciali, in favore dello Stato, delle regioni,degli enti locali territoriali, di enti o isti-tuzioni pubbliche, di fondazioni e associa-zioni legalmente riconosciute senza scopodi lucro, compresi gli enti religiosi civil-mente riconosciuti, finalizzate a finanziaregli interventi in materia di contenimento egestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19 spetta una detrazione dall’impo-sta lorda ai fini dell’imposta sul redditopari al 30%, per un importo non superiorea 30.000 euro.

2. Per le erogazioni liberali in denaro ein natura a sostegno delle misure di con-trasto all’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, effettuate nell’anno 2020 dai sog-getti titolari di reddito d’impresa, si applical’articolo 27 della legge 13 maggio 1999,n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulleattività produttive, le erogazioni liberali dicui al periodo precedente sono deducibilinell’esercizio in cui sono effettuate.

2. Per le erogazioni liberali in denaro ein natura a sostegno delle misure di con-trasto all’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, effettuate nell’anno 2020 dai sog-getti titolari di reddito d’impresa, si applical’articolo 27 della legge 13 maggio 1999,n. 133. La disposizione di cui al primoperiodo si applica anche alle erogazioniliberali effettuate per le medesime finalitàin favore degli enti religiosi civilmente ri-conosciuti. Ai fini dell’imposta regionalesulle attività produttive, le erogazioni libe-rali di cui al presente comma sono dedu-cibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

3. Ai fini della valorizzazione delle ero-gazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, siapplicano, in quanto compatibili, le dispo-sizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali del 28 novembre 2019.

3. Ai fini della valorizzazione delle ero-gazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, siapplicano, in quanto compatibili, le dispo-sizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali del 28 novembre 2019, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gen-naio 2020.

4. All’onere derivante dall’attuazione delpresente articolo si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

4. Identico.

Articolo 67.

(Sospensione dei termini relativi all’attivitàdegli uffici degli enti impositori)

Articolo 67.

(Sospensione dei termini relativi all’attivitàdegli uffici degli enti impositori)

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 mag-gio 2020 i termini relativi alle attività diliquidazione, di controllo, di accertamento,

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 mag-gio 2020 i termini relativi alle attività diliquidazione, di controllo, di accertamento,

Art. 67.

Art. 66.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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di riscossione e di contenzioso, da partedegli uffici degli enti impositori. Sono, al-tresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio2020, i termini per fornire risposta alleistanze di interpello, ivi comprese quelle darendere a seguito della presentazione delladocumentazione integrativa, di cui all’arti-colo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto2015, n. 128, e all’articolo 2 del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per ilmedesimo periodo, è, altresì, sospeso iltermine previsto dall’articolo 3 del decretolegislativo 24 settembre 2015, n. 156, per laregolarizzazione delle istanze di interpellodi cui al periodo precedente. Sono inoltresospesi i termini di cui all’articolo 7, comma2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,n. 128, i termini di cui all’articolo 1-bis deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cuiagli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29settembre 1973, n. 600, nonché i terminirelativi alle procedure di cui all’articolo 1,commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre2014, n. 190.

di riscossione e di contenzioso, da partedegli uffici degli enti impositori. Sono, al-tresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio2020, i termini per fornire risposta alleistanze di interpello, ivi comprese quelle darendere a seguito della presentazione delladocumentazione integrativa, di cui all’arti-colo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto2015, n. 128, e all’articolo 2 del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per ilmedesimo periodo, è, altresì, sospeso iltermine previsto dall’articolo 3 del decretolegislativo 24 settembre 2015, n. 156, per laregolarizzazione delle istanze di interpellodi cui al periodo precedente. Sono inoltresospesi i termini di cui all’articolo 7, comma2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,n. 128, i termini di cui all’articolo 1-bis deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-gno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-tere 31-quater del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, non-ché i termini relativi alle procedure di cuiall’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge23 dicembre 2014, n. 190.

2. In relazione alle istanze di interpellodi cui al comma precedente, presentate nelperiodo di sospensione, i termini per larisposta previsti dalle relative disposizioni,nonché il termine previsto per la loro re-golarizzazione, come stabilito dall’articolo3 del decreto legislativo 24 settembre 2015,n. 156, iniziano a decorrere dal primo giornodel mese successivo al termine del periododi sospensione. Durante il periodo di so-spensione, la presentazione delle predetteistanze di interpello e di consulenza giuri-dica è consentita esclusivamente per viatelematica, attraverso l’impiego della postaelettronica certificata di cui al decreto delPresidente della Repubblica 11 febbraio2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non re-sidenti che non si avvalgono di un domici-liatario nel territorio dello Stato, mediantel’invio alla casella di posta elettronica [email protected].

2. Identico.

3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al31 maggio 2020, le attività, non aventi ca-rattere di indifferibilità ed urgenza, consi-

3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al31 maggio 2020, le attività, non aventi ca-rattere di indifferibilità ed urgenza, consi-

Art. 67.

Atti Parlamentari — 187 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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stenti nelle risposte alle istanze, formulateai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle di-sposizioni di attuazione, di accesso allabanca dati dell’Anagrafe Tributaria, com-preso l’Archivio dei rapporti finanziari, au-torizzate dai Presidenti, oppure dai giudicidelegati, nonché le risposte alle istanzeformulate ai sensi dell’articolo 22 dellalegge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 deldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

stenti nelle risposte alle istanze, formulateai sensi degli articoli 492-bis del codice diprocedura civile e 155-quater, 155-quin-quies e 155-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile edisposizioni transitorie, di cui al regio de-creto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accessoalla banca dati dell’Anagrafe Tributaria,compreso l’Archivio dei rapporti finanziari,autorizzate dai Presidenti, oppure dai giu-dici delegati, nonché nelle risposte alleistanze formulate ai sensi dell’articolo 22della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’ar-ticolo 5 del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescri-zione e decadenza relativi all’attività degliuffici degli enti impositori si applica, anchein deroga alle disposizioni dell’articolo 3,comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,l’articolo 12 del decreto legislativo 24 set-tembre 2015, n. 159.

4. Con riferimento ai termini di prescri-zione e decadenza relativi all’attività degliuffici degli enti impositori si applica, anchein deroga alle disposizioni dell’articolo 3,comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,l’articolo 12, commi 1 e 3, del decretolegislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Articolo 68.

(Sospensione dei termini di versamento deicarichi affidati all’agente della riscossione)

Articolo 68.

(Sospensione dei termini di versamento deicarichi affidati all’agente della riscossione)

1. Con riferimento alle entrate tributa-rie e non tributarie, sono sospesi i terminidei versamenti, scadenti nel periodo dall’8marzo al 31 maggio 2020, derivanti dacartelle di pagamento emesse dagli agentidella riscossione, nonché dagli avvisi pre-visti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.I versamenti oggetto di sospensione devonoessere effettuati in unica soluzione entro ilmese successivo al termine del periodo disospensione. Non si procede al rimborso diquanto già versato. Si applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 12 del decretolegislativo 24 settembre 2015, n. 159.

1. Con riferimento alle entrate tributa-rie e non tributarie, sono sospesi i terminidei versamenti, scadenti nel periodo dall’8marzo al 31 maggio 2020, derivanti dacartelle di pagamento emesse dagli agentidella riscossione, nonché dagli avvisi pre-visti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.I versamenti oggetto di sospensione devonoessere effettuati in unica soluzione entro ilmese successivo al termine del periodo disospensione. Non si procede al rimborso diquanto già versato. Si applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 12 del decretolegislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano anche agli atti di cui all’articolo9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regiodecreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse daglienti territoriali, nonché agli atti di cui

2. Identico.

Art. 68.

Art. 67.

Atti Parlamentari — 188 — Camera dei Deputati

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all’articolo 1, comma 792, della legge 27dicembre 2019, n. 160.

2-bis. Nei confronti delle persone fisi-che che, alla data del 21 febbraio 2020,avevano la residenza ovvero la sede ope-rativa nel territorio dei comuni individuatinell’allegato 1 al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 1° marzo 2020, e deisoggetti diversi dalle persone fisiche che,alla stessa data del 21 febbraio 2020, ave-vano nei medesimi comuni la sede legale ola sede operativa, i termini delle sospen-sioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dallamedesima data del 21 febbraio 2020.

3. E’ differito al 31 maggio il termine diversamento del 28 febbraio 2020 di cuiall’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, eall’articolo 5, comma 1, lettera d), del de-creto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,n. 58, e il termine di versamento del 31marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Sono differiti al 31 maggio il terminedi versamento del 28 febbraio 2020 di cuiall’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, eall’articolo 5, comma 1, lettera d), del de-creto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del de-creto- legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 giu-gno 2019, n. 58, e il termine di versamentodel 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1,comma 190, della legge 30 dicembre 2018,n. 145.

4. In considerazione delle previsioni con-tenute nei commi 1 e 2 del presente arti-colo, e in deroga alle disposizioni di cuiall’articolo 19, comma 1, del decreto legi-slativo 13 aprile 1999, n. 112, le comuni-cazioni di inesigibilità relative alle quoteaffidate agli agenti della riscossione nel-l’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno2020 sono presentate, rispettivamente, en-tro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicem-bre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

4. Identico.

Articolo 69.

(Proroga versamenti nel settore dei giochi)

Articolo 69.

(Proroga versamenti nel settore dei giochi)

1. I termini per il versamento del pre-lievo erariale unico sugli apparecchi di cuiall’articolo 110, comma 6, lettera a) e let-tera b), del testo unico di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773 e del ca-none concessorio in scadenza entro il 30aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio2020. Le somme dovute possono essere

1. I termini per il versamento del pre-lievo erariale unico sugli apparecchi di cuiall’articolo 110, comma 6, lettera a) e let-tera b), del testo unico di cui al regiodecreto 18 giugno 1931, n. 773 e del ca-none concessorio in scadenza entro il 30aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio2020. Le somme dovute possono essere

Art. 69.

Art. 68.

Atti Parlamentari — 189 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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versate con rate mensili di pari importo,con debenza degli interessi legali calcolatigiorno per giorno. La prima rata è versataentro il 29 maggio e le successive entrol’ultimo giorno del mese; l’ultima rata èversata entro il 18 dicembre 2020.

versate con rate mensili di pari importo,con debenza degli interessi legali calcolatigiorno per giorno. La prima rata è versataentro il 29 maggio e le successive entrol’ultimo giorno di ciascun mese successivo;l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre2020.

2. A seguito della sospensione dell’atti-vità delle sale bingo prevista dal Decretodel Presidente del Consiglio dei Ministridell’8 marzo 2020 e successive modifica-zioni ed integrazioni, non è dovuto il ca-none di cui all’articolo 1, comma 636, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. eii. a decorrere dal mese di marzo e pertutto il periodo di sospensione dell’attività.

2. A seguito della sospensione dell’atti-vità delle sale bingo prevista dal Decretodel Presidente del Consiglio dei Ministridell’8 marzo 2020 e successive modifica-zioni ed integrazioni, non è dovuto il ca-none di cui all’articolo 1, comma 636, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorreredal mese di marzo 2020 e per tutto ilperiodo di sospensione dell’attività.

3. I termini previsti dall’articolo 1, comma727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 edagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge26 ottobre 2019, n. 124, convertito dallalegge 19 dicembre 2019, n. 157, sono pro-rogati di 6 mesi.

3. I termini previsti dall’articolo 1, comma727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 edagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge26 ottobre 2019, n. 124, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,n. 157, sono prorogati di 6 mesi.

4. Alla copertura degli oneri previstidalla presente disposizione si provvede aisensi dell’articolo 126.

4. Identico.

Articolo 70.

(Potenziamento dell’Agenzia delle dogane edei monopoli)

Articolo 70.

(Potenziamento dell’Agenzia delle dogane edei monopoli)

1. Per l’anno 2020, le risorse destinatealla remunerazione delle prestazioni di la-voro straordinario del personale dell’Agen-zia delle dogane e dei monopoli, in consi-derazione dei rilevanti impegni derivantidall’incremento delle attività di controllopresso i porti, gli aeroporti e le doganeinterne in relazione dall’emergenza sanita-ria Covid19, sono incrementate di otto mi-lioni di euro, a valere sui finanziamentidell’Agenzia stessa, in deroga all’articolo23, comma 2, del decreto legislativo 25maggio 2017, n. 75. Alla compensazionedegli effetti finanziari in termini di fabbi-sogno e indebitamento netto, pari a 4,12milioni di euro per l’anno 2020, si provvedeai sensi dell’articolo 126.

Abrogato dall’articolo 31, comma 2, deldecreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Art. 70.

Art. 69.

Atti Parlamentari — 190 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 71.

(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)

Articolo 71.

(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)

1. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze sono previste forme dimenzione per i contribuenti i quali, nonavvalendosi di una o più tra le sospensionidi versamenti previste dal presente titolo edall’articolo 37, effettuino alcuno dei ver-samenti sospesi e ne diano comunicazioneal Ministero dell’economia e delle finanze.

1. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze sono previste forme dimenzione per i contribuenti i quali, nonavvalendosi di una o più tra le sospensionidi versamenti previste dal presente titolo edall’articolo 37, effettuino alcuno dei ver-samenti sospesi e ne diano comunicazioneal Ministero dell’economia e delle finanze.Con il medesimo decreto il Ministro del-l’economia e delle finanze definisce le mo-dalità con le quali l’Agenzia delle entraterilascia l’attestazione della menzione, chepuò essere utilizzata dai contribuenti a finicommerciali e di pubblicità.

Articolo 71-bis.

(Donazioni anti spreco per il rilancio dellasolidarietà sociale)

1. All’articolo 16 della legge 19 agosto2016, n. 166, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) èinserita la seguente:

« d-bis) dei prodotti tessili, dei pro-dotti per l’abbigliamento e per l’arreda-mento, dei giocattoli, dei materiali per l’e-dilizia e degli elettrodomestici, nonché deipersonal computer, tablet, e-reader e altridispositivi per la lettura in formato elet-tronico, non più commercializzati o nonidonei alla commercializzazione per imper-fezioni, alterazioni, danni o vizi che non nemodificano l’idoneità all’utilizzo o per altrimotivi similari »;

b) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. Il donatore o l’ente donatariopossono incaricare un terzo di adempiereper loro conto, ferma restando la respon-sabilità del donatore o dell’ente donatario,agli obblighi di cui alle lettere b) e c) delcomma 3 ».

Art. 71.

Art. 71-bis.

Atti Parlamentari — 191 — Camera dei Deputati

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TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI

TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI

CAPO I

ULTERIORI MISURE PER FRONTEG-GIARE L’EMERGENZA DERIVANTE

DALLA DIFFUSIONE DEL CIV-19

Articolo 72.

(Misure per l’internazionalizzazione del si-stema Paese)

Articolo 72.

(Misure per l’internazionalizzazione del si-stema Paese e potenziamento dell’assi-stenza ai connazionali all’estero in situa-

zione di difficoltà)

1. Nello stato di previsione del Ministerodegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale è istituito il fondo da ripartiredenominato « Fondo per la promozione in-tegrata », con una dotazione iniziale di 150milioni di euro per l’anno 2020, volto allarealizzazione delle seguenti iniziative:

1. Identico:

a) realizzazione di una campagna stra-ordinaria di comunicazione volta a soste-nere le esportazioni italiane e l’internazio-nalizzazione del sistema economico nazio-nale nel settore agroalimentare e negli altrisettori colpiti dall’emergenza derivante dalladiffusione del Covid-19, anche avvalendosidi ICE-Agenzia italiana per l’internaziona-lizzazione delle imprese e per l’attrazionedegli investimenti;

a) realizzazione di una campagna stra-ordinaria di comunicazione volta a soste-nere le esportazioni italiane e l’internazio-nalizzazione del sistema economico nazio-nale nel settore agroalimentare e negli altrisettori colpiti dall’emergenza derivante dalladiffusione del Covid-19, anche avvalendosidi ICE-Agenzia per la promozione all’e-stero e l’internazionalizzazione delle im-prese italiane;

b) potenziamento delle attività di pro-mozione del sistema Paese realizzate, an-che mediante la rete all’estero, dal Mini-stero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale e da ICE-Agenzia italianaper l’internazionalizzazione delle imprese eper l’attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attività di pro-mozione del sistema Paese realizzate, an-che mediante la rete all’estero, dal Mini-stero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale e da ICE-Agenzia per lapromozione all’estero e l’internazionaliz-zazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di pro-mozione dirette a mercati esteri realizzateda altre amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2000, n. 165, mediante lastipula di apposite convenzioni;

c) cofinanziamento di iniziative di pro-mozione dirette a mercati esteri realizzateda altre amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, mediante lastipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti afondo perduto fino al cinquanta per centodei finanziamenti concessi ai sensi dell’ar-ticolo 2, primo comma, del decreto-legge 28

d) identica.

Art. 72.

Atti Parlamentari — 192 — Camera dei Deputati

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maggio 1981, n. 251, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,secondo criteri e modalità stabiliti con unao più delibere del Comitato agevolazioni dicui all’articolo 1, comma 270, della legge 27dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamentisono concessi nei limiti e alle condizioniprevisti dalla vigente normativa europea inmateria di aiuti di Stato di importanzaminore (de minimis).

2. In considerazione dell’esigenza di con-tenere con immediatezza gli effetti negativisull’internazionalizzazione del sistema Pa-ese in conseguenza della diffusione del Co-vid-19, agli interventi di cui al comma 1,nonché a quelli inclusi nel piano straordi-nario di cui all’articolo 30 del decreto-legge12 settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre2020, le seguenti disposizioni:

2. Identico:

a) i contratti di forniture, lavori eservizi possono essere aggiudicati con laprocedura di cui all’articolo 63, comma 6,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

a) identica;

b) il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizza-zione delle imprese e per l’attrazione degliinvestimenti possono avvalersi, con moda-lità definite mediante convenzione, e neilimiti delle risorse finanziarie disponibili alegislazione vigente, dell’Agenzia nazionaleper l’attrazione degli investimenti e lo svi-luppo di impresa Spa-Invitalia.

b) il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione all’estero el’internazionalizzazione delle imprese ita-liane possono avvalersi, con modalità defi-nite mediante convenzione, e nei limiti dellerisorse finanziarie disponibili a legislazionevigente, dell’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo diimpresa Spa-Invitalia.

3. Le iniziative di cui al presente arti-colo sono realizzate nel rispetto delle lineeguida e di indirizzo strategico in materia diinternazionalizzazione delle imprese adot-tate dalla Cabina di regia di cui all’articolo14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondodi cui al comma 1 è ripartito tra le diversefinalità con decreto del Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,

3. Le iniziative di cui al presente arti-colo sono realizzate nel rispetto delle lineeguida e di indirizzo strategico in materia diinternazionalizzazione delle imprese adot-tate dalla Cabina di regia di cui all’articolo14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondodi cui al comma 1 è ripartito tra le diversefinalità con decreto del Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,

Art. 72.

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con proprio decreto le occorrenti varia-zioni di bilancio.

con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

4. Agli oneri di cui al comma 1 siprovvede ai sensi dell’articolo 126.

4. Identico.

4-bis. Al fine di sostenere i cittadiniitaliani all’estero nell’ambito dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19, nellostato di previsione del Ministero degli af-fari esteri e della cooperazione internazio-nale sono autorizzati i seguenti interventi:

a) la spesa di euro 1 milione perl’anno 2020 ad integrazione delle misureper la tutela degli interessi italiani e dellasicurezza dei cittadini presenti all’estero incondizioni di emergenza, ivi inclusa la pro-tezione del personale dipendente di ammi-nistrazioni pubbliche in servizio, anchetemporaneamente, al di fuori del territorionazionale;

b) la spesa di euro 4 milioni perl’anno 2020 ad integrazione delle misureper l’assistenza ai cittadini all’estero incondizioni di indigenza o di necessità, aisensi degli articoli da 24 a 27 del decretolegislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

4-ter. Nei limiti dell’importo comples-sivo di cui al comma 4-bis, lettera b), èautorizzata, fino al 31 luglio 2020, l’eroga-zione di sussidi senza promessa di restitu-zione anche a cittadini non residenti nellacircoscrizione consolare.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2020-2022, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2020, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al Mi-nistero degli affari esteri e della coopera-zione internazionale.

Art. 72.

Atti Parlamentari — 194 — Camera dei Deputati

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Articolo 72-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. L’Autorità di regolazione per energia,reti e ambiente, con riferimento ai settoridell’energia elettrica, dell’acqua e del gas,ivi inclusi i gas diversi dal gas naturaledistribuiti a mezzo di reti canalizzate, e alciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani,con propri provvedimenti, prevede la so-spensione temporanea, fino al 30 aprile2020, dei termini di pagamento delle fat-ture e degli avvisi di pagamento emessi oda emettere, per i comuni individuati nel-l’allegato 1 al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni decorrentidalla data del 2 marzo 2020, l’Autorità diregolazione per energia, reti e ambiente,con propri provvedimenti, disciplina altresìle modalità di rateizzazione delle fatture edegli avvisi di pagamento i cui termini dipagamento sono stati sospesi ai sensi delcomma 1, individuando, ove opportuno,anche le modalità per la relativa coperturanell’ambito delle componenti tariffarie, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica. Il versamento delle somme oggetto disospensione relative al pagamento del ca-none di abbonamento alle radioaudizionidi cui al regio decreto-legge 21 febbraio1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giu-gno 1938, n. 880, avviene, senza applica-zione di sanzioni e interessi, in un’unicasoluzione con la prima fattura dell’energiaelettrica successiva al termine del periododi sospensione.

Articolo 72-ter.

(Misure in favore dei beneficiari di mutuiagevolati)

1. I soggetti beneficiari dei mutui age-volati concessi dall’Agenzia nazionale perl’attrazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa Spa-Invitalia, a favore di im-prese con sede o unità locali ubicate neiterritori dei comuni individuati nell’alle-gato 1 al decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 1° marzo 2020, possono

Art. 72-bis.

Art. 72-ter.

Atti Parlamentari — 195 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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beneficiare della sospensione di dodici mesidel pagamento delle rate con scadenza nonsuccessiva al 31 dicembre 2020 e di uncorrispondente allungamento della duratadei piani di ammortamento. I suddetti be-nefìci si applicano anche nel caso in cui siastata già adottata da Invitalia la risoluzionedel contratto di finanziamento agevolato inragione della morosità nella restituzionedelle rate, purché il relativo credito nonrisulti già iscritto a ruolo ovvero non sianoincardinati contenziosi per il recupero dellostesso. Invitalia, su richiesta dei soggettibeneficiari, da presentare entro sessantagiorni a decorrere dal 2 marzo 2020, pro-cede, nel rispetto della normativa europeain materia di aiuti di Stato, alla ricogni-zione del debito, comprensivo di sorte ca-pitale e interessi, da rimborsare al tasso diinteresse legale e con rate semestrali po-sticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 si ap-plicano anche alle rate di pagamento conscadenza non successiva al 31 dicembre2020 relative alle transazioni già perfezio-nate con Invitalia alla data del 2 marzo2020.

3. Agli oneri in termini di fabbisognoderivanti dal presente articolo si provvedeai sensi dell’articolo 126, comma 6-bis.

Articolo 72-quater.

(Istituzione di un tavolo di crisi per ilturismo a seguito dell’emergenza da COVID-

19)

1. Al fine di monitorare gli effetti del-l’emergenza da COVID-19 sul compartoturistico e valutare l’adozione delle oppor-tune iniziative, è istituito presso il Mini-stero per i beni e le attività culturali e peril turismo un tavolo di confronto con lapartecipazione dei rappresentanti della Con-ferenza delle regioni e delle province au-tonome, degli enti locali e delle associa-zioni di categoria.

2. Ai componenti del tavolo di cui alcomma 1 non spettano compensi, gettoni dipresenza, rimborsi spese o altri emolu-menti comunque denominati.

Art. 72-quater.

Art. 72-ter.

Atti Parlamentari — 196 — Camera dei Deputati

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3. Il tavolo esamina le problematicheconnesse all’emergenza da COVID-19, conprioritario riferimento alle misure compen-sative che si rendono necessarie per farfronte ai danni diretti e indiretti derivantidall’emergenza da COVID-19, nonché leesigenze di sostegno e gli interventi strut-turali in favore delle attività più esposte, alfine di creare le condizioni favorevoli peruna rapida ripresa, il consolidamento e ilrilancio della filiera allargata del turismo edi veicolare il complesso dei valori distin-tivi dell’offerta nazionale in maniera coor-dinata sia verso i target interni che versoquelli internazionali.

Articolo 73.

(Semplificazioni in materia di organi colle-giali)

Articolo 73.

(Semplificazioni in materia di organi colle-giali)

1. Al fine di contrastare e contenere ladiffusione del virus COVID-19 e fino alladata di cessazione dello stato di emergenzadeliberato dal Consiglio dei ministri il 31gennaio 2020, i consigli dei comuni, delleprovince e delle città metropolitane e legiunte comunali, che non abbiano regola-mentato modalità di svolgimento delle se-dute in videoconferenza, possono riunirsisecondo tali modalità, nel rispetto di criteridi trasparenza e tracciabilità previamentefissati dal presidente del consiglio, ove pre-visto, o dal sindaco, purché siano indivi-duati sistemi che consentano di identificarecon certezza i partecipanti, sia assicuratala regolarità dello svolgimento delle sedutee vengano garantiti lo svolgimento dellefunzioni di cui all’articolo 97 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchéadeguata pubblicità delle sedute, ove pre-visto, secondo le modalità individuate daciascun ente.

1. Identico.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma1, i presidenti degli organi collegiali deglienti pubblici nazionali, anche articolati subase territoriale, nonché degli enti e degliorganismi del sistema camerale, possonodisporre lo svolgimento delle sedute deipredetti organi in videoconferenza, ancheove tale modalità non sia prevista negli attiregolamentari interni, garantendo comun-

2. Per lo stesso periodo previsto dalcomma 1, i presidenti degli organi collegialidegli enti pubblici nazionali, anche artico-lati su base territoriale, nonché degli enti edegli organismi del sistema camerale, pos-sono disporre lo svolgimento delle sedutedei predetti organi in videoconferenza, an-che ove tale modalità non sia prevista negliatti regolamentari interni, garantendo co-

Art. 73.

Art. 72-quater.

Atti Parlamentari — 197 — Camera dei Deputati

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que la certezza nell’identificazione dei par-tecipanti e la sicurezza delle comunica-zioni.

munque la certezza nell’identificazione deipartecipanti e la sicurezza delle comunica-zioni.

2-bis. Per lo stesso periodo previsto dalcomma 1, le sedute degli organi collegialidelle istituzioni scolastiche ed educative diogni ordine e grado possono svolgersi invideoconferenza, anche ove tale modalitànon sia stata prevista negli atti regolamen-tari interni di cui all’articolo 40 del testounico di cui al decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commiprecedenti è sospesa l’applicazione delledisposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relati-vamente ai pareri delle assemblee dei sin-daci e delle conferenze metropolitane perl’approvazione dei bilanci preventivi e con-suntivi, nonché degli altri pareri richiestidagli statuti provinciali e metropolitani.

3. Per lo stesso periodo previsto dalcomma 1 è sospesa l’applicazione delledisposizioni di cui all’articolo 1, commi 8 e55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relati-vamente ai pareri delle assemblee dei sin-daci e delle conferenze metropolitane perl’approvazione dei bilanci preventivi e con-suntivi, nonché degli altri pareri richiestidagli statuti provinciali e metropolitani.

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma1, le associazioni private anche non rico-nosciute e le fondazioni che non abbianoregolamentato modalità di svolgimento dellesedute in videoconferenza, possono riunirsisecondo tali modalità, nel rispetto di criteridi trasparenza e tracciabilità previamentefissati, purché siano individuati sistemi checonsentano di identificare con certezza ipartecipanti nonché adeguata pubblicitàdelle sedute, ove previsto, secondo le mo-dalità individuate da ciascun ente.

4. Per lo stesso periodo previsto dalcomma 1, le associazioni private anche nonriconosciute e le fondazioni, nonché le so-cietà, comprese le società cooperative ed iconsorzi, che non abbiano regolamentatomodalità di svolgimento delle sedute invideoconferenza, possono riunirsi secondotali modalità, nel rispetto di criteri di tra-sparenza e tracciabilità previamente fissati,purché siano individuati sistemi che con-sentano di identificare con certezza i par-tecipanti nonché adeguata pubblicità dellesedute, ove previsto, secondo le modalitàindividuate da ciascun ente.

5. Dall’attuazione della presente dispo-sizione non devono derivare nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.Le amministrazioni pubbliche interessateprovvedono agli adempimenti di cui al pre-sente articolo con le risorse umane, finan-ziarie e strumentali disponibili a legisla-zione vigente sui propri bilanci.

5. Identico.

Articolo 73-bis.

(Misure per la profilassi del personaledelle Forze di polizia, delle Forze armate edel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire la profilassi degliappartenenti alle Forze di polizia, alle Forze

Art. 73-bis.

Art. 73.

Atti Parlamentari — 198 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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armate e al Corpo nazionale dei vigili delfuoco impiegati per le esigenze connesse alcontenimento della diffusione del CO-VID-19 o in altri servizi d’istituto, com-prese le attività formative e addestrative, lemisure precauzionali volte a tutelare lasalute del predetto personale sono definitedai competenti servizi sanitari, istituiti aisensi del combinato disposto dell’articolo6, lettera z), e dell’articolo 14, terzo comma,lettera q), della legge 23 dicembre 1978,n. 833, nonché dell’articolo 181 del codicedi cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,n. 66, secondo procedure uniformi, stabi-lite con apposite linee guida adottate d’in-tesa tra le Amministrazioni da cui il me-desimo personale dipende.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sonoapplicate altresì al personale dell’Ammini-strazione civile dell’interno che opera pressole Commissioni territoriali per il ricono-scimento della protezione internazionale.

Articolo 74.

(Misure per la funzionalità delle Forze dipolizia, delle Forze armate, del Corpo nazio-nale dei Vigili del Fuoco, della carriera pre-fettizia e del personale dei ruoli dell’Ammi-

nistrazione civile dell’interno)

Articolo 74.

(Misure per la funzionalità delle Forze dipolizia, delle Forze armate, del Corpo nazio-nale dei Vigili del Fuoco, della carriera pre-fettizia e del personale dei ruoli dell’Ammi-

nistrazione civile dell’interno)

01. Ai fini dello svolgimento, da partedelle Forze di polizia e delle Forze armate,per un periodo di trenta giorni a decorreredalla data di effettivo impiego, dei maggioricompiti connessi al contenimento della dif-fusione del COVID-19, è autorizzata laspesa complessiva di euro 4.111.000 perl’anno 2020 per il pagamento delle presta-zioni di lavoro straordinario e degli oneridi cui ai successivi periodi. Ai fini di quantoprevisto dal primo periodo, il contingentedi personale delle Forze armate di cuiall’articolo 1, comma 132, della legge 27dicembre 2019, n. 160, è integrato di 253unità per trenta giorni a decorrere dalladata di effettivo impiego. Al personale dicui al secondo periodo si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,n. 92, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 74.

Art. 73-bis.

Atti Parlamentari — 199 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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02. Ai medesimi fini e per la stessadurata indicati al comma 01, è autorizzatala spesa complessiva di euro 432.000 perl’anno 2020, per il pagamento delle mag-giori prestazioni di lavoro straordinario delpersonale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco.

1. Ai fini dello svolgimento, da partedelle Forze di polizia e delle Forze armate,per un periodo di novanta giorni a decor-rere dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, dei maggiori compiti con-nessi al contenimento della diffusione delCOVID-19, è autorizzata la spesa comples-siva di euro 59.938.776,00 per l’anno 2020,di cui euro 34.380.936 per il pagamentodelle prestazioni di lavoro straordinario edeuro 25.557.840 per gli altri oneri connessiall’impiego del personale.

1. Ai medesimi fini di cui al comma 01,in conseguenza dell’estensione a tutto ilterritorio nazionale delle misure di conte-nimento della diffusione del COVID-19, perun periodo di ulteriori novanta giorni adecorrere dalla scadenza del periodo pre-visto dal comma 01, è autorizzata la spesacomplessiva di euro 59.938.776 per l’anno2020, di cui euro 34.380.936 per il paga-mento delle prestazioni di lavoro straordi-nario ed euro 25.557.840 per gli altri onericonnessi all’impiego del personale.

2. In considerazione del livello di espo-sizione al rischio di contagio da COVID-19connesso allo svolgimento dei compiti isti-tuzionali delle Forze di polizia, delle Forzearmate, compreso il Corpo delle Capitane-rie di porto, Guardia Costiera, al fine diconsentire la sanificazione e la disinfezionestraordinaria degli uffici, degli ambienti edei mezzi in uso alle medesime Forze,nonché assicurare l’adeguata dotazione didispositivi di protezione individuale e l’i-doneo equipaggiamento al relativo perso-nale impiegato, è autorizzata la spesa com-plessiva di euro 23.681.122 per l’anno 2020,di cui euro 19.537.122 per spese di sanifi-cazione e disinfezione degli uffici, degliambienti e dei mezzi e per l’acquisto deidispositivi di protezione individuale, euro4.000.000 per l’acquisto di equipaggia-mento operativo ed euro 144.000 per ilpagamento delle prestazioni di lavoro stra-ordinario al personale del Corpo delle Ca-pitanerie di Porto–Guardia Costiera.

2. Identico.

3. Al fine di garantire lo svolgimento dicompiti demandati al del Corpo nazionaledei vigili del fuoco e la sicurezza del per-sonale impiegato, per la stessa durata di cuial comma 1, è autorizzata, per l’anno 2020,la spesa complessiva di euro 5.973.600, dicui euro 2.073.600 per il pagamento delleprestazioni di lavoro straordinario, euro900.000 per i richiami del personale volon-tario e di euro 3.000.000 per attrezzature e

3. Al fine di garantire lo svolgimento dicompiti demandati al Corpo nazionale deivigili del fuoco e la sicurezza del personaleimpiegato, per la stessa durata di cui alcomma 1, è autorizzata, per l’anno 2020, laspesa complessiva di euro 5.973.600, di cuieuro 2.073.600 per il pagamento delle pre-stazioni di lavoro straordinario, euro 900.000per i richiami del personale volontario edeuro 3.000.000 per attrezzature e materiali

Art. 74.

Atti Parlamentari — 200 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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materiali dei nuclei specialistici per il con-trasto del rischio biologico, per incremen-tare i dispositivi di protezione individualidel personale operativo e i dispositivi diprotezione collettivi e individuali del per-sonale nelle sedi di servizio, nonché perl’acquisto di prodotti e licenze informati-che per il lavoro agile.

dei nuclei specialistici per il contrasto delrischio biologico, per incrementare i dispo-sitivi di protezione individuali del perso-nale operativo e i dispositivi di protezionecollettivi e individuali del personale nellesedi di servizio, nonché per l’acquisto diprodotti e licenze informatiche per il la-voro agile.

4. Al fine di assicurare l’azione del Mi-nistero dell’interno, anche nell’articola-zione territoriale delle Prefetture – U.t.G.,e lo svolgimento dei compiti ad esso de-mandati in relazione all’emergenza epide-miologica da COVID-19, è autorizzata, peril periodo di ulteriori 90 giorni a decorreredalla scadenza del periodo indicato nell’ar-ticolo 22, comma 3, del decreto legge 2marzo 2020, n. 9, la spesa complessiva dieuro 6.636.342 di cui euro 3.049.500 per ilpagamento delle prestazioni di lavoro stra-ordinario, euro 1.765.842 per spese di per-sonale da inviare in missione, euro 821.000per spese sanitarie, pulizia e acquisto di-spositivi di protezione individuale ed euro1.000.000 per acquisti di prodotti e licenzeinformatiche per il lavoro agile. La spesaper missioni è disposta in deroga al limitedi cui all’art. 6, comma 12, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, al fine diassicurare la sostituzione temporanea delpersonale in servizio presso le Prefetture –U.t.G.

4. Al fine di assicurare l’azione del Mi-nistero dell’interno, anche nell’articola-zione territoriale delle Prefetture – Ufficiterritoriali del Governo (U.t.G.), e lo svol-gimento dei compiti ad esso demandati inrelazione all’emergenza epidemiologica daCOVID-19, è autorizzata, a decorrere dal 2marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020, la spesacomplessiva di euro 6.769.342, di cui euro3.182.500 per il pagamento delle presta-zioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842per spese di personale da inviare in mis-sione, euro 821.000 per spese sanitarie,pulizia e acquisto di dispositivi di prote-zione individuale ed euro 1.000.000 peracquisti di prodotti e licenze informaticheper il lavoro agile. La spesa per missioni èdisposta in deroga al limite di cui all’art. 6,comma 12, del decreto legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine diassicurare la sostituzione temporanea delpersonale in servizio presso le Prefetture –U.t.G.

5. Al fine di assicurare, per un periododi novanta giorni a decorrere dalla data dientrata in vigore del presente decreto, losvolgimento dei maggiori compiti deman-dati all’amministrazione della pubblica si-curezza in relazione all’emergenza epide-miologica da COVID-19, è autorizzata laspesa complessiva di euro 2.081.250 perl’anno 2020, per il pagamento delle presta-zioni di lavoro straordinario rese dal per-sonale dell’amministrazione civile dell’in-terno di cui all’art. 3, comma 2, lettere a) eb), della legge 1 aprile 1981, n. 121.

5. Al fine di assicurare, per un periododi novanta giorni a decorrere dalla data dientrata in vigore del presente decreto, losvolgimento dei maggiori compiti deman-dati all’amministrazione della pubblica si-curezza in relazione all’emergenza epide-miologica da COVID-19, è autorizzata laspesa complessiva di euro 2.081.250 perl’anno 2020, per il pagamento delle presta-zioni di lavoro straordinario rese dal per-sonale dell’amministrazione civile dell’in-terno di cui all’articolo 3, secondo comma,lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981,n. 121.

6. In relazione alla attuazione delle mi-sure urgenti in materia di contenimento egestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19 di cui al decreto-legge 23 feb-braio 2020, n. 6, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al

6. In relazione alla attuazione delle mi-sure urgenti in materia di contenimento egestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19 di cui al decreto-legge 23 feb-braio 2020, n. 6, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al

Art. 74.

Atti Parlamentari — 201 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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fine di garantire la migliore applicazionedelle correlate misure precauzionali attra-verso la piena efficienza operativa dellePrefetture-Uffici territoriali del Governo,assicurando l’immediato supporto e la piùrapida copertura di posti vacanti in orga-nico, in deroga a quanto previsto dall’arti-colo 5 del decreto legislativo 19 maggio2000, n. 139, il corso di formazione perl’accesso alla qualifica iniziale della car-riera prefettizia avviato a seguito del Con-corso pubblico indetto con decreto mini-steriale 28 giugno 2017, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale –« Concorsi ed Esami », numero 49 del 30giugno 2017, in svolgimento alla data dientrata in vigore della presente disposi-zione ha, in via straordinaria, la durata diun anno e si articola in due semestri, ilprimo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativoche viene svolto presso le Prefetture-U.t.G.dei luoghi di residenza. Al semestre ditirocinio operativo non si applicano i prov-vedimenti di sospensione delle attività di-dattico-formative. Con decreto del Ministrodell’interno di natura non regolamentare,sentito il Presidente della Scuola Nazionaledell’Amministrazione (SNA) presso la Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri, le mo-dalità di valutazione dei partecipanti alcorso di formazione di cui al decreto mi-nisteriale 13 luglio 2002, n. 196, sono ade-guate al corso di cui al presente articolo.L’esito favorevole della valutazione com-porta il superamento del periodo di provae l’inquadramento nella qualifica di vice-prefetto aggiunto. La posizione in ruolosarà determinata sulla base della media trail punteggio conseguito nel concorso di ac-cesso ed il giudizio conseguito nella valu-tazione finale. La disposizione di cui all’ar-ticolo 7 del decreto legislativo 19 maggio2000, n. 139, limitatamente alla previsionedel requisito del tirocinio operativo di du-rata di nove mesi presso le strutture cen-trali dell’amministrazione dell’interno peril passaggio alla qualifica di viceprefettonon si applica ai funzionari di cui allapresente disposizione. Per le finalità previ-ste dal presente comma è autorizzata la

fine di garantire la migliore applicazionedelle correlate misure precauzionali attra-verso la piena efficienza operativa dellePrefetture-Uffici territoriali del Governo,assicurando l’immediato supporto e la piùrapida copertura di posti vacanti in orga-nico, in deroga a quanto previsto dall’arti-colo 5 del decreto legislativo 19 maggio2000, n. 139, il corso di formazione perl’accesso alla qualifica iniziale della car-riera prefettizia avviato a seguito del Con-corso pubblico indetto con decreto mini-steriale 28 giugno 2017, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale –« Concorsi ed Esami », numero 49 del 30giugno 2017, in svolgimento alla data dientrata in vigore della presente disposi-zione ha, in via straordinaria, la durata diun anno e si articola in due semestri, ilprimo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativoche viene svolto presso le Prefetture-U.t.G.dei luoghi di residenza. Al semestre ditirocinio operativo non si applicano i prov-vedimenti di sospensione delle attività di-dattico-formative. Con decreto del Ministrodell’interno di natura non regolamentare,sentito il Presidente della Scuola Nazionaledell’Amministrazione (SNA) presso la Pre-sidenza del Consiglio dei Ministri, le mo-dalità di valutazione dei partecipanti alcorso di formazione previste dal regola-mento di cui al decreto del Ministro del-l’interno 13 luglio 2002, n. 196, sono ade-guate alle modalità di svolgimento del corsodi cui al presente comma. L’esito favorevoledella valutazione comporta il superamentodel periodo di prova e l’inquadramentonella qualifica di viceprefetto aggiunto. Laposizione in ruolo sarà determinata sullabase della media tra il punteggio conseguitonel concorso di accesso ed il giudizio con-seguito nella valutazione finale. La dispo-sizione di cui all’articolo 7 del decretolegislativo 19 maggio 2000, n. 139, limita-tamente alla previsione del requisito deltirocinio operativo di durata di nove mesipresso le strutture centrali dell’amministra-zione dell’interno per il passaggio alla qua-lifica di viceprefetto non si applica ai fun-zionari di cui alla presente disposizione.

Art. 74.

Atti Parlamentari — 202 — Camera dei Deputati

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spesa di euro 837.652 per l’anno 2020 e dieuro 2.512.957 per l’anno 2021.

Per le finalità previste dal presente commaè autorizzata la spesa di euro 837.652 perl’anno 2020 e di euro 2.512.957 per l’anno2021.

7. Al fine di garantire il rispetto dell’or-dine e della sicurezza in ambito carcerarioe far fronte alla situazione emergenzialeconnessa alla diffusione del COVID-19, perlo svolgimento da parte del personale delCorpo di polizia penitenziaria, dei dirigentidella carriera dirigenziale penitenziaria non-ché dei direttori degli istituti penali perminorenni, di più gravosi compiti derivantidalle misure straordinarie poste in essereper il contenimento epidemiologico, è au-torizzata la spesa complessiva di euro6.219.625,00 per l’anno 2020 di cui euro3.434.500,00 per il pagamento, anche inderoga ai limiti vigenti, delle prestazioni dilavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00per gli altri oneri connessi all’impiego tem-poraneo fuori sede del personale necessa-rio, nonché di cui euro 1.200.000,00 per lespese di sanificazione e disinfezione degliambienti nella disponibilità del medesimopersonale nonché a tutela della popola-zione detenuta.

7. Identico.

7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma6, allo scopo di procedere alla immediataassunzione di dirigenti nelle amministra-zioni statali, anche ad ordinamento auto-nomo, e negli enti pubblici non economici,l’esame conclusivo della fase di formazionegenerale del VII corso-concorso selettivo diformazione dirigenziale, indetto con de-creto del Presidente della Scuola nazionaledell’amministrazione n. 181/2018, è svoltoentro il 30 maggio 2020, anche in derogaagli articoli 12 e 13 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica24 settembre 2004, n. 272, e con modalitàa distanza definite con decreto del Presi-dente della Scuola nazionale dell’ammini-strazione. Per le finalità di cui al presentecomma, tutti gli allievi sono assegnati alleamministrazioni di destinazione, ai sensidell’articolo 15, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica 24 settembre2004, n. 272, sulla base delle preferenzeespresse secondo l’ordine della graduatoriadi merito definita a seguito del citato esameconclusivo. Le amministrazioni di cui al

Art. 74.

Atti Parlamentari — 203 — Camera dei Deputati

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presente comma assumono il predetto per-sonale, nei limiti delle facoltà assunzionalipreviste a legislazione vigente e della do-tazione organica, in deroga alle proceduredi autorizzazione previste dall’ordinamento,fermo restando quanto previsto dall’arti-colo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno2019, n. 56.

7-ter. A seguito delle misure di sospen-sione delle procedure concorsuali adottateper il contrasto al fenomeno epidemiolo-gico da COVID-19, in via sperimentale ecomunque con effetto fino al 31 dicembre2020, allo scopo di corrispondere all’esi-genza del ricambio generazionale nelle pub-bliche amministrazioni, di semplificare lemodalità di svolgimento delle procedureconcorsuali e di ridurre i tempi di accessoal pubblico impiego, con regolamento daadottare entro il 31 luglio 2020 ai sensidell’articolo 17, comma 1, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Mini-stro per la pubblica amministrazione, siprovvede ad aggiornare la disciplina rego-lamentare vigente in materia di recluta-mento e di accesso alla qualifica dirigen-ziale e agli impieghi nelle pubbliche am-ministrazioni. Le procedure concorsuali sonovolte a valorizzare e verificare anche ilpossesso di requisiti specifici e di compe-tenze trasversali tecniche e attitudinali, iviincluse quelle manageriali per le qualifichedirigenziali, coerenti con il profilo profes-sionale da reclutare. Le predette proceduresono svolte, ove possibile, con l’ausilio distrumentazione informatica e con l’even-tuale supporto di società e professionalitàspecializzate in materia di reclutamento edi selezione delle risorse umane.

8. Alla copertura degli oneri di cui alpresente articolo, pari a euro 105.368.367nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, siprovvede, quanto a euro 105.368.367 nel2020 ai sensi dell’articolo 126 e quanto aeuro 2.512.957 nel 2021, mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2020-2022, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno

8. Alla copertura degli oneri di cui alpresente articolo, pari a euro 110.044.367nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, siprovvede, quanto a euro 105.368.367 nel2020 ai sensi dell’articolo 126, comma 1,quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensidell’articolo 126, comma 6-bis, e quanto aeuro 2.512.957 nel 2021, mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2020-2022, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ripar-

Art. 74.

Atti Parlamentari — 204 — Camera dei Deputati

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2021, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero del-l’interno.

tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2020, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero del-l’interno.

Articolo 74-bis.

(Disposizioni per il personale impegnatonelle attività di assistenza e soccorso)

1. Allo scopo di fronteggiare i contestiemergenziali di cui al presente decreto edin atto, anche tenuto conto dei nuovi edulteriori compiti del Dipartimento dellaprotezione civile della Presidenza del Con-siglio dei ministri, la dotazione organicadel ruolo speciale tecnico-amministrativodel personale dirigenziale di prima e diseconda fascia della protezione civile, dicui all’articolo 9-ter del decreto legislativo30 luglio 1999, n. 303, è incrementata nellamisura di un posto di prima fascia e di unposto di seconda fascia.

2. Al secondo periodo del comma 2-bisdell’articolo 19 del decreto-legge 9 febbraio2017, n. 8, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole:« per un massimo di due volte » sono so-stituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre2021 ».

3. Il trattamento economico fondamen-tale del personale posto in posizione dicomando o fuori ruolo presso il Diparti-mento della protezione civile nell’ambitodel contingente di cui all’articolo 9-ter,comma 4, del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303, rimane comunque a caricodelle amministrazioni di appartenenza delmedesimo personale in deroga ad ognidisposizione vigente in materia, anche delleForze armate, delle Forze di polizia e delCorpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1,pari a euro 290.000 per l’anno 2020 e aeuro 386.000 annui a decorrere dall’anno2021, si provvede ai sensi dell’articolo 126,comma 6-bis.

Art. 74-bis.

Art. 74.

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Articolo 74-ter.

(Ulteriori misure per la funzionalità delleForze armate)

1. Per consentire lo svolgimento da partedelle Forze armate dei maggiori compiticonnessi al contenimento della diffusionedel COVID-19, il contingente di personaledelle Forze armate di cui all’articolo 1,comma 132, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, è integrato delle 253 unità di cuiall’articolo 74, comma 01, del presentedecreto, per novanta giorni a decorrere dal17 marzo 2020.

2. Il contingente di 7.050 unità di per-sonale previsto dall’articolo 1, comma 132,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, puòessere impiegato, oltre che per le attivitàpreviste dalla stessa norma, anche per quelleconcernenti il contenimento della diffu-sione del COVID-19.

3. Allo scopo di soddisfare le esigenzedell’intero contingente di cui al comma 1,è autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriorespesa complessiva di euro 10.163.058, dicui euro 8.032.564 per il pagamento delleprestazioni di lavoro straordinario ed euro2.130.494 per gli altri oneri connessi al-l’impiego del personale.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1e 3, pari a euro 10.163.058 per l’anno 2020,si provvede ai sensi dell’articolo 126.

5. Le regolazioni delle operazioni con-tabili di chiusura delle gestioni operantisulle contabilità speciali del Ministero delladifesa sono posticipate al 15 maggio 2020.

Articolo 75.

(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informa-tivi per la diffusione del lavoro agile e diservizi in rete per l’accesso di cittadini e

imprese)

Articolo 75.

(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informa-tivi per la diffusione del lavoro agile e diservizi in rete per l’accesso di cittadini e

imprese)

1. Al fine di agevolare la diffusione dellavoro agile di cui all’articolo 18 della legge22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusionedi servizi in rete e agevolare l’accesso aglistessi da parte di cittadini e imprese, qualiulteriori misure di contrasto agli effettidell’imprevedibile emergenza epidemiolo-

1. Al fine di agevolare la diffusione dellavoro agile di cui all’articolo 18 della legge22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusionedi servizi in rete, ivi inclusi i servizi ditelemedicina, e agevolare l’accesso agli stessida parte di cittadini e imprese, quali ulte-riori misure di contrasto agli effetti del-

Art. 74-ter.

Art. 75.

Atti Parlamentari — 206 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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gica da COVID-19, le amministrazioni ag-giudicatrici, come definite dall’articolo 3decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,nonché le autorità amministrative indipen-denti, ivi comprese la Commissione nazio-nale per le società e la borsa e la Commis-sione di vigilanza sui fondi pensione, inderoga ad ogni disposizione di legge diversada quella penale, fatto salvo il rispetto delledisposizioni del codice delle leggi antimafiae delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020,ad acquistare beni e servizi informatici,preferibilmente basati sul modello cloudSaaS (software as a service), nonché servizidi connettività, mediante procedura nego-ziata senza previa pubblicazione di un bandodi gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2,lett. c), del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, selezionando l’affidatario traalmeno quattro operatori economici, di cuialmeno una « start-up innovativa » o un« piccola e media impresa innovativa »,iscritta nell’apposita sezione speciale delregistro delle imprese di cui all’articolo 25,comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dal-l’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012,n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito inlegge, con modificazioni, dall’art. 1, comma1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

l’imprevedibile emergenza epidemiologicada COVID-19, le amministrazioni aggiudi-catrici, come definite dall’articolo 3 delcodice di cui al decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, nonché le autorità amministra-tive indipendenti, ivi comprese la Commis-sione nazionale per le società e la borsa ela Commissione di vigilanza sui fondi pen-sione, in deroga ad ogni disposizione dilegge che disciplina i procedimenti di ap-provvigionamento, affidamento e acquistodi beni, forniture, lavori e opere, fatto salvoil rispetto delle disposizioni del codice delleleggi antimafia e delle misure di preven-zione, di cui al decreto legislativo 6 settem-bre 2011, n. 159, nonché del decreto-legge21 settembre 2019, n. 105, convertito, conmodificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012,n. 21, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 maggio n. 2012, n. 56, sono auto-rizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad ac-quistare beni e servizi informatici, preferi-bilmente basati sul modello cloud SaaS(software as a service) e, soltanto laddovericorrono esigenze di sicurezza pubblica aisensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del rego-lamento (UE) 2018/1807 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 14 novembre2018, con sistemi di conservazione, proces-samento e gestione dei dati necessaria-mente localizzati sul territorio nazionale,nonché servizi di connettività, medianteprocedura negoziata senza previa pubbli-cazione di un bando di gara ai sensi del-l’articolo 63, comma 2, lett. c), del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezio-nando l’affidatario tra almeno quattro ope-ratori economici, di cui almeno una« start-up innovativa » o un « piccola e me-dia impresa innovativa », iscritta nell’appo-sita sezione speciale del registro delle im-prese di cui all’articolo 25, comma 8, deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4,comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015,n. 3, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni trasmettono alDipartimento per la trasformazione digi-tale e al Dipartimento della funzione pub-

2. Identico.

Art. 75.

Atti Parlamentari — 207 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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blica della Presidenza del Consiglio deiministri gli atti con i quali sono indette leprocedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulareil contratto previa acquisizione di una au-tocertificazione dell’operatore economico ag-giudicatario attestante il possesso dei re-quisiti generali, finanziari e tecnici, la re-golarità del DURC e l’assenza di motivi diesclusione secondo segnalazioni rilevabilidal Casellario Informatico di Anac, nonchéprevia verifica del rispetto delle prescri-zioni imposte dalle disposizioni del codicedelle leggi antimafia e delle misure di pre-venzione, di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159. Al termine delleprocedure di gara, le amministrazioni sti-pulano immediatamente il contratto ed av-viano l’esecuzione degli stessi, anche inderoga ai termini di cui all’articolo 32 deldecreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Le amministrazioni possono stipulareil contratto previa acquisizione di una au-tocertificazione dell’operatore economico ag-giudicatario attestante il possesso dei re-quisiti generali, finanziari e tecnici, la re-golarità del DURC e l’assenza di motivi diesclusione secondo segnalazioni rilevabilidal Casellario Informatico dell’Autorità na-zionale anticorruzione (ANAC), nonché pre-via verifica del rispetto delle prescrizioniimposte dalle disposizioni del codice delleleggi antimafia e delle misure di preven-zione, di cui al decreto legislativo 6 settem-bre 2011, n. 159. Al termine delle proce-dure di gara, le amministrazioni stipulanoimmediatamente il contratto ed avvianol’esecuzione dello stesso, anche in deroga aitermini di cui all’articolo 32 del decretolegislativo n. 50 del 2016.

3-bis. I contratti relativi agli acquisti diservizi informatici e di connettività hannouna durata massima non superiore a tren-tasei mesi, prevedono di diritto la facoltà direcesso unilaterale dell’amministrazione de-corso un periodo non superiore a dodicimesi dall’inizio dell’esecuzione e garanti-scono in ogni caso il rispetto dei princìpi diinteroperabilità e di portabilità dei datipersonali e dei contenuti comunque rea-lizzati o trattati attraverso le soluzioniacquisite ai sensi del comma 1, senza ul-teriori oneri per il committente. La facoltàdi recesso unilaterale, di cui al periodoprecedente, è attribuita senza corrispettivoe senza oneri di alcun genere a caricodell’amministrazione.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devonoessere relativi a progetti coerenti con ilPiano triennale per l’informatica nella pub-blica amministrazione. Gli interventi di svi-luppo e implementazione dei sistemi infor-mativi devono prevedere, nei casi in cui ciòè possibile, l’integrazione con le piatta-forme abilitanti previste dagli articoli 5, 62,64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devonoessere relativi a progetti coerenti con ilPiano triennale per l’informatica nella pub-blica amministrazione. Gli interventi di svi-luppo e implementazione dei sistemi infor-mativi devono prevedere, nei casi in cui ciòè possibile, l’integrazione con le piatta-forme abilitanti previste dagli articoli 5, 62,64 e 64-bis del codice di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche proce-dono ai sensi del comma 1 con le risorsedisponibili a legislazione vigente. Dall’at-

5. Identico.

Art. 75.

Atti Parlamentari — 208 — Camera dei Deputati

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tuazione della disposizione non derivanonuovi o maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica.

Articolo 76.

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenzadel Consiglio dei ministri per l’attuazionedelle misure di contrasto all’emergenza CO-

VID-19.)

Articolo 76.

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenzadel Consiglio dei ministri per l’attuazionedelle misure di contrasto all’emergenza CO-

VID-19.)

1. Al fine di dare concreta attuazionealle misure adottate per il contrasto e ilcontenimento del diffondersi del virus CO-VID-19, con particolare riferimento allaintroduzione di soluzioni di innovazionetecnologica e di digitalizzazione della pub-blica amministrazione, il Presidente del Con-siglio dei ministri, o il Ministro delegato,fino al 31 dicembre 2020 si avvale di uncontingente di esperti, in possesso di spe-cifica ed elevata competenza nello studio,supporto, sviluppo e gestione di processi ditrasformazione tecnologica, nominati ai sensidell’articolo 9 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri, sono indi-viduati il contingente di tali esperti, la suacomposizione ed i relativi compensi.

Identico.

2. Al comma 1-quater dell’articolo 8 deldecreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,convertito, con modificazioni, dalla legge11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Gli incarichi conferitiad esperti con provvedimento adottato an-teriormente al 30 dicembre 2019 sono con-fermati sino alla scadenza prevista nell’attodi conferimento ».

3. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 1 si provvede nei limiti dellerisorse disponibili di cui all’articolo 8,comma 1-quinquies, del decreto-legge 14dicembre 2018, n. 135, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27dicembre 2019, n. 160.

Art. 76.

Art. 75.

Atti Parlamentari — 209 — Camera dei Deputati

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Articolo 77.

(Pulizia straordinaria degli ambienti scola-stici)

Articolo 77.

(Pulizia straordinaria degli ambienti scola-stici)

1. In relazione all’emergenza sanitariaconnessa alla diffusione del COVID-19, alfine di consentire alle istituzioni scolasti-che ed educative pubbliche del sistemanazionale di istruzione, ivi incluse le scuoleparitarie, di dotarsi dei materiali per lapulizia straordinaria dei locali, nonché didispositivi di protezione e igiene personali,sia per il personale sia per gli studenti, èautorizzata la spesa di 43,5 milioni di euronel 2020. Le predette risorse finanziariesono ripartite tra le istituzioni scolasticheed educative pubbliche del sistema nazio-nale di istruzione, ivi incluse le scuoleparitarie, con il decreto di cui all’articolo 1,comma 601, della legge 27 dicembre 2006,n. 296. Alla copertura degli oneri derivantidal presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 126.

Identico.

Articolo 78.

(Misure in favore del settore agricolo e dellapesca)

Articolo 78.

(Misure in favore del settore agricolo e dellapesca)

1. Al comma 2 dell’articolo 10-ter deldecreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, con-vertito con modificazioni nella legge 21maggio 2019, n. 44, le parole « 50 per cento »sono sostituite con le parole « 70 per cento ».

1. In relazione all’aggravamento dellasituazione di crisi determinata dall’emer-genza da COVID-19, all’articolo 10-ter deldecreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 èaggiunto il seguente:

« 4-bis. Per l’anno 2020, l’anticipazionedi cui al presente articolo è concessa inmisura pari al 70 per cento del valore delrispettivo portafoglio titoli 2019 agli agri-coltori che conducono superfici agricolealla data del 15 giugno 2020 e che abbianopresentato o si impegnino a presentare,entro i termini stabiliti dalla pertinentenormativa europea e nazionale, una do-manda unica per la campagna 2020 per ilregime di base di cui al titolo III delregolamento (UE) n. 1307/2013 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013. La presentazione della ri-chiesta dell’anticipazione non consente di

Art. 77.

Art. 78.

Atti Parlamentari — 210 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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cedere titoli a valere sulla campagna 2020e successive sino a compensazione dell’an-ticipazione ».

1-bis. Gli aiuti connessi all’anticipa-zione di cui al comma 1 sono concessi aisensi dell’articolo 107, paragrafo 3, letterab), del Trattato sul funzionamento dell’U-nione europea, alle condizioni e nei limitiprevisti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto formadi sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabilio agevolazioni fiscali, punto 23, della co-municazione della Commissione europea« Quadro temporaneo per le misure diaiuto di Stato a sostegno dell’economianell’attuale emergenza del COVID-19 », pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unioneeuropea C91I del 20 marzo 2020. Gli adem-pimenti previsti dal comma 7 dell’articolo52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,sono eseguiti al momento della quantifica-zione dell’aiuto.

1-ter. Con decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali, daadottare entro venti giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, previa informativaalla Conferenza delle regioni e delle pro-vince autonome, sono adottate le ulteriorimodalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione dicrisi determinata dall’emergenza da CO-VID- 19, al fine di garantire liquidità alleaziende agricole, per l’anno 2020, qualoraper l’erogazione di aiuti, benefìci e contri-buti finanziari a carico delle risorse pub-bliche sia prevista l’erogazione a titolo dianticipo e di saldo, le amministrazionicompetenti possono rinviare l’esecuzionedegli adempimenti di cui al comma 1-quin-quies al momento dell’erogazione del saldo.In tale caso il pagamento in anticipo èsottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire acura delle amministrazioni che eroganorisorse pubbliche di cui al comma 1-qua-ter, al momento dell’erogazione del saldo,sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell’articolo 52 della legge24 dicembre 2012, n. 234;

Art. 78.

Atti Parlamentari — 211 — Camera dei Deputati

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b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo2014, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-bis del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602;

d) articolo 87 del codice di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

1-sexies. Le condizioni restrittive, dispo-ste a seguito dell’insorgenza e della diffu-sione del virus COVID-19, integrano i casidi urgenza di cui al comma 3 dell’articolo92 del codice di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, ai fini del paga-mento degli aiuti previsti dalla politicaagricola comune e nazionali, per la duratadel periodo emergenziale e comunque nonoltre il 31 dicembre 2020.

2. Per far fronte ai danni diretti e in-diretti derivanti dall’emergenza COVID-19e per assicurare la continuità aziendaledelle imprese agricole, della pesca e del-l’acquacoltura, nello stato di previsione delMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, è istituito un Fondo con unadotazione di 100 milioni di euro per l’anno2020 per la copertura totale degli interessipassivi su finanziamenti bancari destinatial capitale circolante e alla ristrutturazionedei debiti, per la copertura dei costi soste-nuti per interessi maturati negli ultimi dueanni su mutui contratti dalle medesimeimprese, nonché per l’arresto temporaneodell’attività di pesca. Con uno o più decretidel Ministro delle politiche agricole alimen-tari e forestali d’intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano, sono definiti i criteri e le mo-dalità di attuazione del Fondo, nel rispettodelle disposizioni stabilite del Regolamento(UE) 2019/316 della Commissione del 21febbraio 2019 che modifica il Regolamento(UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione Europea agliaiuti « de minimis » nel settore agricolo.

2. Per far fronte ai danni diretti e in-diretti derivanti dall’emergenza COVID-19e per assicurare la continuità aziendaledelle imprese agricole, della pesca e del-l’acquacoltura, nello stato di previsione delMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali, è istituito un Fondo con unadotazione di 100 milioni di euro per l’anno2020 per la copertura totale degli interessipassivi su finanziamenti bancari destinatial capitale circolante e alla ristrutturazionedei debiti, per la copertura dei costi soste-nuti per interessi maturati negli ultimi dueanni su mutui contratti dalle medesimeimprese, nonché per la sospensione dell’at-tività economica delle imprese del settoredella pesca e dell’acquacoltura. Con uno opiù decreti del Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali, d’intesa con laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, sono definiti icriteri e le modalità di attuazione del Fondo,in deroga alle disposizioni del regolamento(UE) 2019/316 della Commissione, del 21febbraio 2019, che modifica il regolamento(UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazionedegli articoli 107 e 108 del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea agli aiuti« de minimis » nel settore agricolo, in rela-zione al riconoscimento formale dell’emer-genza COVID-19 come calamità naturale,

Art. 78.

Atti Parlamentari — 212 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014della Commissione, del 25 giugno 2014, edel regolamento (UE) n. 717/2014 dellaCommissione, del 27 giugno 2014, relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea agli aiuti « de minimis » nel settoredella pesca e dell’acquacoltura.

2-bis. Costituisce pratica commercialesleale vietata nelle relazioni tra acquirentie fornitori ai sensi della direttiva (UE)2019/633 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 17 aprile 2019, la subordi-nazione di acquisto di prodotti agroalimen-tari, della pesca e dell’acquacoltura a cer-tificazioni non obbligatorie riferite al CO-VID-19 né indicate in accordi di fornituraper la consegna dei prodotti su base rego-lare antecedenti agli accordi stessi.

2-ter. La disposizione di cui al comma2-bis costituisce norma di applicazione ne-cessaria, ai sensi dell’articolo 17 della legge31 maggio 1995, n. 218, per i contratti dicompravendita aventi ad oggetto prodottiagroalimentari che si trovano nel territorionazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituiscareato, il contraente, a eccezione del con-sumatore finale, che contravviene agli ob-blighi di cui al comma 2-bis è punito conla sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 15.000 a euro 60.000. La misura dellasanzione è determinata facendo riferi-mento al beneficio ricevuto dal soggettoche non ha rispettato i divieti di cui alcomma 2-bis. L’Ispettorato centrale dellatutela della qualità e della repressione dellefrodi dei prodotti agroalimentari del Mini-stero delle politiche agricole alimentari eforestali è incaricato della vigilanza e del-l’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensidella legge 24 novembre 1981, n. 689. Al-l’accertamento delle medesime violazionil’Ispettorato provvede d’ufficio o su segna-lazione di qualunque soggetto interessato.Gli introiti derivanti dall’irrogazione dellesanzioni di cui al presente comma sonoversati all’entrata del bilancio dello Statoper essere riassegnati, con decreto del Ra-gioniere generale dello Stato, allo stato diprevisione del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali per il finanzia-

Art. 78.

Atti Parlamentari — 213 — Camera dei Deputati

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mento di iniziative per il superamento diemergenze e per il rafforzamento dei con-trolli.

2-quinquies. All’articolo 11, comma 2,del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e alle impreseagricole »;

b) al secondo periodo sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « e delle impreseagricole ».

2-sexies. Per i lavoratori a tempo de-terminato e stagionali, e limitatamente alavorazioni generiche e semplici, non ri-chiedenti specifici requisiti professionali,per le quali ai sensi dell’articolo 41, comma1, del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, è prevista l’effettuazione della sor-veglianza sanitaria, gli adempimenti di cuiall’articolo 41, comma 2, del medesimodecreto legislativo si considerano assolti, suscelta del datore di lavoro ovvero su ini-ziativa degli enti bilaterali competenti, senzacosti per i lavoratori, mediante visita me-dica preventiva, da effettuare da parte delmedico competente ovvero del diparti-mento di prevenzione dell’azienda sanita-ria locale.

2-septies. La visita medica di cui alcomma 2-sexies ha validità annuale e con-sente al lavoratore idoneo di prestare lapropria attività anche presso altre impreseagricole per lavorazioni che presentano imedesimi rischi, senza la necessità di ul-teriori accertamenti medici.

2-octies. L’effettuazione e l’esito dellavisita medica di cui al comma 2-sexiesdevono risultare da apposita certificazione.Il datore di lavoro è tenuto ad acquisirecopia della certificazione di cui al presentecomma.

2-novies. Gli enti bilaterali e gli orga-nismi paritetici del settore agricolo e dellacooperazione di livello nazionale o territo-riale possono adottare iniziative, anche uti-lizzando lo strumento della convenzione,finalizzate a favorire l’assolvimento degli

Art. 78.

Atti Parlamentari — 214 — Camera dei Deputati

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obblighi in materia di sorveglianza sanita-ria di cui all’articolo 41 del decreto legi-slativo 9 aprile 2008, n. 81, per le impreseagricole e i lavoratori aderenti al sistema dibilateralità, mediante convenzioni con leaziende sanitarie locali per effettuare lavisita medica preventiva preassuntiva ov-vero mediante convenzione con medici com-petenti in caso di esposizione a rischispecifici. In presenza di una convenzione,il medico competente incaricato di effet-tuare la sorveglianza sanitaria per i lavo-ratori di cui al comma 2-sexies non ètenuto ad effettuare la visita degli ambientidi lavoro in relazione alle lavorazioni agri-cole di riferimento. In tal caso il giudizio diidoneità del medico competente produce isuoi effetti nei confronti di tutti i datori dilavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti daicommi da 2-sexies a 2-novies si provvedecon le risorse umane, finanziare e stru-mentali disponibili a legislazione vigente,senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

2-undecies. All’articolo 83, comma 3-bis,del codice di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, dopo le parole:« fondi europei » sono inserite le seguenti:« o statali ».

2-duodecies. I prodotti agricoli e ali-mentari a denominazione d’origine pro-tetta o a indicazione geografica protetta,inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevandespiritose, possono essere sottoposti a pegnorotativo, attraverso l’individuazione, ancheper mezzo di documenti, dei beni oggetti dipegno e di quelli sui quali il pegno sitrasferisce nonché mediante l’annotazionein appositi registri.

2-terdecies. Le disposizioni concernentii registri di cui al comma 2-duodecies e laloro tenuta, le indicazioni, differenziateper tipologia di prodotto, che devono es-sere riportate nei registri, nonché le mo-dalità di registrazione della costituzione edell’estinzione del pegno rotativo sono de-finiti con decreto del Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali, daemanare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto. Per i prodotti per i

Art. 78.

Atti Parlamentari — 215 — Camera dei Deputati

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quali vige l’obbligo di annotazione nei re-gistri telematici istituiti nell’ambito del Si-stema informativo agricolo nazionale l’an-notazione è assolta con la registrazione neipredetti registri.

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cuial comma 2-duodecies si applicano gli ar-ticoli 2786 e seguenti del codice civile, inquanto compatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gliadempimenti di cui all’articolo 61, comma1, del presente decreto sono sospesi per leimprese del settore florovivaistico dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto e fino al 15luglio 2020. Per le predette imprese sonosospesi i versamenti da autoliquidazionerelativi all’imposta sul valore aggiunto com-presi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. Iversamenti sospesi di cui ai periodi prece-denti sono effettuati, senza applicazione disanzioni e interessi, in un’unica soluzioneentro il 31 luglio 2020 o mediante rateiz-zazione fino a un massimo di cinque ratemensili di pari importo a decorrere dalmese di luglio 2020. Non si fa luogo alrimborso di quanto già versato.

3. Al fine di assicurare la distribuzionedelle derrate alimentari per l’emergenzaderivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all’articolo 58, comma 1,del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50milioni di euro per l’anno 2020.

3. Al fine di assicurare la distribuzionedelle derrate alimentari per l’emergenzaderivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all’articolo 58, comma 1,del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50milioni di euro per l’anno 2020, anche afavore delle aste telematiche, della logisticadella vendita diretta del prodotto ittico allagrande distribuzione organizzata e ai puntivendita al dettaglio delle comunità urbanein virtù della chiusura delle aste per l’e-mergenza da COVID-19 e al fine di soste-nere le spese di logistica e magazzinaggiodei prodotti congelati momentaneamentedi difficile collocazione sui mercati.

3-bis. Ai fini del riconoscimento dellaspecifica professionalità richiesta e dei ri-schi nello svolgimento dei controlli, anchedi polizia giudiziaria, nel settore agroali-mentare, da parte del personale dell’Ispet-torato centrale della tutela della qualità edella repressione frodi dei prodotti agroa-limentari, è autorizzata, per l’anno 2020, la

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Atti Parlamentari — 216 — Camera dei Deputati

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spesa di 2 milioni di euro quale incrementodell’indennità di cui all’articolo 3, comma4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 9marzo 2001, n. 49. Alla copertura deglioneri derivanti dall’attuazione del presentecomma, pari a 2 milioni di euro per l’anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2020-2022, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2020,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali.

3-ter. In relazione allo stato di emer-genza da COVID-19 ed al fine di garantirela più ampia operatività delle filiere agri-cole ed agroindustriali, le regioni e le pro-vince autonome agevolano l’uso di latte,prodotti a base di latte, prodotti derivatidal latte, sottoprodotti derivanti da pro-cessi di trattamento e trasformazione dellatte negli impianti di digestione anaero-bica del proprio territorio, derogando, li-mitatamente al periodo di crisi, alle ordi-narie procedure di autorizzazione definiteai sensi del decreto legislativo 29 dicembre2003, n. 387, per l’uso e la modifica dellebiomasse utilizzabili. In attuazione del pre-sente comma, le regioni e le province au-tonome definiscono specifiche disposizionitemporanee e le relative modalità di attua-zione a cui devono attenersi i gestori degliimpianti a biogas. Il gestore dell’impiantodi digestione anaerobica, qualora non inpossesso delle specifiche autorizzazioni aisensi del regolamento (CE) n. 1069/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del21 ottobre 2009, è tenuto a formularepreventiva richiesta straordinaria all’auto-rità sanitaria competente che, effettuate lenecessarie verifiche documentali, procedeall’accoglimento o al diniego entro i suc-cessivi tre giorni lavorativi dalla data dellarichiesta. Fatta salva l’autorizzazione del-l’autorità sanitaria competente, per la du-rata dell’emergenza sanitaria dovuta alladiffusione del COVID-19, è altresì consen-

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Atti Parlamentari — 217 — Camera dei Deputati

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tito, ai soggetti di cui all’articolo 2135 delcodice civile, l’utilizzo agronomico delleacque reflue addizionate con siero, scotta,latticello e acque di processo delle pastefilate, nonché l’utilizzo di siero puro o inmiscela con gli effluenti di allevamento sututti i tipi di terreno e in deroga all’articolo15, comma 3, del decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali 25febbraio 2016, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del18 aprile 2016.

3-quater. Nella vigenza delle misure ur-genti in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità del-l’attività di controllo e di certificazione deiprodotti agricoli biologici e di quelli adindicazione geografica protetta a normadei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE)n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE)n. 251/2014 da parte degli Organismi au-torizzati, i certificati di idoneità sono rila-sciati, anche sulla base di una valutazionedel rischio da parte dei predetti Organismiin ordine alla sussistenza o alla perma-nenza delle condizioni di certificabilità,anche senza procedere alle visite in aziendaladdove siano state raccolte informazionied evidenze sufficienti e sulla base di di-chiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli46 e 47 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, rese dai titolari delle impreseinteressate, fermo restando l’obbligo di suc-cessiva verifica aziendale da parte degliOrganismi da svolgere a seguito della ces-sazione delle predette misure urgenti.

3-quinquies. All’articolo 83, comma 3,lettera e), del codice di cui al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopole parole: « i provvedimenti, » sono inseritele seguenti: « ivi inclusi quelli di eroga-zione, ».

3-sexies. La validità dei permessi disoggiorno per lavoro stagionale, rilasciati aisensi del testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, in sca-denza tra il 23 febbraio e il 31 maggio2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.

3-septies. Ai fini del contenimento delvirus COVID-19, sono disposti, d’intesa con

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le regioni, i comuni interessati e le autoritàsanitarie, appositi strumenti di controllo edi intervento sanitario sugli alloggi e sullecondizioni dei lavoratori agricoli e dei brac-cianti.

3-octies. Il bando per l’accesso agli in-centivi di cui all’articolo 1, comma 954,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pro-rogati all’anno 2020 dall’articolo 40-ter deldecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8, è pubblicato entroil 30 settembre 2020.

3-novies. Per far fronte ai danni direttie indiretti derivanti dall’emergenza da CO-VID-19 e per assicurare la continuità azien-dale degli operatori della pesca, con de-creto del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, d’intesa con la Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, sono definite le modalità e leprocedure per la riprogrammazione dellerisorse previste dal programma operativonazionale del Fondo europeo per gli affarimarittimi e per la pesca, al fine di favorireil massimo utilizzo possibile delle relativemisure da parte dell’autorità di gestione,degli organismi intermedi e dei gruppid’azione locale nel settore della pesca(FLAG).

4. Alla copertura degli oneri derivantidal presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 126.

4. Alla copertura degli oneri derivantidai commi 2 e 3 si provvede ai sensidell’articolo 126.

4-bis. Al fine di assicurare la ripresaeconomica e produttiva alle imprese agri-cole ubicate nei comuni individuati nell’al-legato 1 al decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 1° marzo 2020, che ab-biano subìto danni diretti o indiretti, sonoconcessi mutui a tasso zero, della duratanon superiore a quindici anni, finalizzatialla estinzione dei debiti bancari in capoalle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.

4-ter. Per le finalità di cui al comma4-bis, è istituito nello stato di previsionedel Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali un fondo rotativo conuna dotazione di 10 milioni di euro per

Art. 78.

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l’anno 2020. Per la gestione del fondorotativo il Ministero è autorizzato all’aper-tura di un’apposita contabilità speciale.

4-quater. Entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, con decreto delMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali, d’intesa con la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, sono definiti i criteri e lemodalità di concessione dei mutui di cui alcomma 4-bis.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dalcomma 4-ter si provvede ai sensi dell’arti-colo 126, comma 6-bis.

4-sexies. Al fine di garantire la conti-nuità aziendale delle imprese agricole dicui all’articolo 2135 del codice civile, informa singola o associata, a valere sullerisorse di cui all’articolo 56, comma 12, imutui e gli altri finanziamenti destinati asoddisfare le esigenze di conduzione o mi-glioramento delle strutture produttive, inessere al 1° marzo 2020, anche perfezionatitramite il rilascio di cambiali agrarie, sonorinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto contodelle esigenze economiche e finanziariedelle imprese agricole, assicura condizionimigliorative incidendo sul piano di ammor-tamento e sulla misura del tasso di inte-resse. Le operazioni di rinegoziazione sonoesenti da ogni imposta e da ogni altroonere, anche amministrativo, a carico del-l’impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-septies. In considerazione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19 e finoalla cessazione dello stato di emergenzasanitaria, i soggetti che intendono presen-tare dichiarazioni, denunce e atti all’Agen-zia delle entrate per il tramite degli inter-mediari abilitati alla trasmissione telema-tica possono inviare per via telematica aipredetti intermediari la copia per imma-gine della delega o del mandato all’incaricosottoscritta e della documentazione neces-saria, unitamente alla copia del documentodi identità. In alternativa è consentita lapresentazione in via telematica di deleghe,mandati, dichiarazioni, modelli e domandenon sottoscritti, previa autorizzazione del-l’interessato. Resta fermo che la regolariz-

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zazione delle deleghe o dei mandati e delladocumentazione deve intervenire una voltacessata l’attuale situazione emergenziale.Tali modalità sono consentite anche per lapresentazione, in via telematica, di dichia-razioni, modelli e domande di accesso ofruizione di prestazioni all’INPS, alle am-ministrazioni pubbliche locali, alle univer-sità e agli istituti di istruzione universitariapubblici e ad altri enti erogatori conven-zionati con gli intermediari abilitati.

4-octies. La sospensione di cui all’arti-colo 103 del presente decreto si applicaaltresì per i certificati di cui agli articoli 8e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012,n. 150, relativi ai corsi di formazione e agliesami finali necessari per il loro rinnovoche non siano stati eseguiti alla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto.

4-novies. Al fine di contrastare gli ef-fetti dell’emergenza da COVID-19 e di ga-rantire maggiormente la sicurezza alimen-tare e il benessere animale, gli investimentirealizzati dalle imprese della filiera avicolapossono fruire delle agevolazioni erogate avalere sul Fondo rotativo per il sostegnoalle imprese e gli investimenti in ricerca, dicui all’articolo 1, comma 354, della legge 30dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100milioni di euro per l’anno 2020. Le agevo-lazioni sono concesse in base a quantodisposto dal decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali 8gennaio 2016, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 59 dell’11 marzo 2016.

Articolo 79.

(Misure urgenti per il trasporto aereo)

Articolo 79.

(Misure urgenti per il trasporto aereo)

1. Ai fini del presente articolo l’epide-mia da COVID-19 è formalmente ricono-sciuta come calamità naturale ed eventoeccezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma2, lettera b), del Trattato sul funzionamentodell’Unione Europea.

1. Identico.

2. In considerazione dei danni subitidall’intero settore dell’aviazione a causadell’insorgenza dell’epidemia da COVID 19,alle imprese titolari di licenza di trasportoaereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che,

2. In considerazione dei danni subitidall’intero settore dell’aviazione a causadell’insorgenza dell’epidemia da COVID 19,alle imprese titolari di licenza di trasportoaereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che,

Art. 79.

Art. 78.

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alla data di emanazione del presente de-creto-legge, esercitano oneri di servizio pub-blico, sono riconosciute misure a compen-sazione dei danni subiti come conseguenzadiretta dell’evento eccezionale al fine diconsentire la prosecuzione dell’attività. Condecreto di natura non regolamentare delMinistro dello sviluppo economico di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze sono stabilite le modalità di appli-cazione della presente disposizione. L’effi-cacia della presente disposizione è subor-dinata all’autorizzazione della Commis-sione europea ai sensi dell’articolo 108,paragrafo 3, del Trattato sul Funziona-mento dell’Unione Europea.

alla data di entrata in vigore del presentedecreto, adempiono ad oneri di serviziopubblico, sono riconosciute misure a com-pensazione dei danni subiti come conse-guenza diretta dell’evento eccezionale alfine di consentire la prosecuzione dell’at-tività. Con decreto di natura non regola-mentare del Ministro dello sviluppo econo-mico di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze sono stabilite le mo-dalità di applicazione della presentedisposizione. L’efficacia della presente di-sposizione è subordinata all’autorizzazionedella Commissione europea ai sensi dell’ar-ticolo 108, paragrafo 3, del Trattato sulFunzionamento dell’Unione Europea.

3. In considerazione della situazione de-terminata sulle attività di Alitalia – SocietàAerea Italiana S.p.A. e di Alitalia CitylinerS.p.A. entrambe in amministrazione stra-ordinaria dall’epidemia da COVID-19, è au-torizzata la costituzione di una nuova so-cietà interamente controllata dal Ministerodell’economia e delle Finanze ovvero con-trollata da una società a prevalente parte-cipazione pubblica anche indiretta.

3. Identico.

4. Ai fini della costituzione della societàdi cui al comma 3, con uno o più Decretidel Ministro dell’economia e delle finanze,di natura non regolamentare e sottopostialla registrazione della Corte dei Conti, cherappresentano l’atto costitutivo della nuovasocietà, sono definiti l’oggetto sociale, loStatuto e il capitale sociale iniziale e sononominati gli organi sociali in deroga allerilevanti disposizioni vigenti in materia, non-ché è definito ogni altro elemento necessa-rio per la costituzione e il funzionamentodella società. Il Commissario Straordinariodelle società di cui al comma 3 è autoriz-zato a porre in essere ogni atto necessarioo conseguente nelle more dell’espletamentodella procedura di cessione dei complessiaziendali delle due società in amministra-zione straordinaria e fino all’effettivo tra-sferimento dei medesimi complessi azien-dali all’aggiudicatario della procedura dicessione ai fini di quanto necessario perl’attuazione della presente norma. Ai finidel presente comma, il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato a par-tecipare al capitale sociale o a rafforzare la

4. Ai fini della costituzione della societàdi cui al comma 3, con uno o più Decretidel Ministro dell’economia e delle finanze,di concerto con il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, con il Ministro dellosviluppo economico e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di natura nonregolamentare e sottoposti alla registra-zione della Corte dei Conti, che rappresen-tano l’atto costitutivo della nuova società,sono definiti l’oggetto sociale, lo Statuto e ilcapitale sociale iniziale e sono nominati gliorgani sociali in deroga alle disposizionivigenti in materia, nonché è definito ognialtro elemento necessario per la costitu-zione e il funzionamento della società. IlCommissario Straordinario delle società dicui al comma 3 è autorizzato a porre inessere ogni atto necessario o conseguentenelle more dell’espletamento della proce-dura di cessione dei complessi aziendalidelle due società in amministrazione stra-ordinaria e fino all’effettivo trasferimentodei medesimi complessi aziendali all’aggiu-dicatario della procedura di cessione ai finidi quanto necessario per l’attuazione della

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dotazione patrimoniale della nuova società,anche in più fasi e anche per successiviaumenti di capitale o della dotazione pa-trimoniale, anche tramite società a preva-lente partecipazione pubblica anche indi-retta.

presente norma. Ai fini del presente comma,il Ministero dell’economia e delle finanze èautorizzato a partecipare al capitale socialeo a rafforzare la dotazione patrimonialedella nuova società, anche in più fasi eanche per successivi aumenti di capitale odella dotazione patrimoniale, anche tra-mite società a prevalente partecipazionepubblica anche indiretta.

5. Alla società di cui ai commi 3 e 4 nonsi applicano le disposizioni di cui al decretolegislativo 19 agosto 2016, n. 175 e succes-sive modifiche e integrazioni.

5. Identico.

6. Ai fini dell’eventuale trasferimentodel personale ricompreso nel perimetro deicomplessi aziendali delle società in ammi-nistrazione straordinaria di cui al comma3, come efficientati e riorganizzati ai sensidell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge2 dicembre 2019, n. 137, convertito conmodificazioni dalla legge 30 gennaio 2020n. 2, trova applicazione l’articolo 5, comma2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003,n. 347, convertito con modificazioni dallalegge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclu-sione di ogni altra disciplina eventualmenteapplicabile.

6. Identico.

7. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo è istituito un fondocon una dotazione di 500 milioni di europer l’anno 2020. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze da adottare diconcerto con il Ministro dello sviluppo eco-nomico sono stabiliti gli importi da desti-nare alle singole finalità previste dal pre-sente articolo. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, per gli inter-venti previsti dal comma 4, può essereriassegnata, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, una quota degliimporti derivanti da operazioni di valoriz-zazione di attivi mobiliari e immobiliari oda distribuzione di dividendi o riserve pa-trimoniali

7. Per l’attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo è istituito un fondocon una dotazione di 500 milioni di europer l’anno 2020. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze da adottare diconcerto con il Ministro dello sviluppo eco-nomico e con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali sono stabiliti gli importi dadestinare alle singole finalità previste dalpresente articolo. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, per gli inter-venti previsti dal comma 4, può essereriassegnata, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, una quota degliimporti derivanti da operazioni di valoriz-zazione di attivi mobiliari e immobiliari oda distribuzione di dividendi o riserve pa-trimoniali

8. Alla copertura degli oneri derivantidal presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 126.

8. Identico.

Art. 79.

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Articolo 80.

(Incremento della dotazione dei contratti disviluppo)

Articolo 80.

(Incremento della dotazione dei contratti disviluppo)

1. Per la concessione delle agevolazionidi cui all’articolo 43 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,in aggiunta a quanto disposto dall’articolo1, comma 231, della legge 27 dicembre2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ul-teriori 400 milioni di euro per l’anno 2020.

Identico.

2. Alla copertura degli oneri derivantidal presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 126.

Articolo 81.

(Misure urgenti per lo svolgimento dellaconsultazione

referendaria nell’anno 2020)

Articolo 81.

(Misure urgenti per lo svolgimento dellaconsultazione

referendaria nell’anno 2020)

1. In considerazione dello stato di emer-genza sul territorio nazionale relativo alrischio sanitario connesso all’insorgenza dipatologie derivanti da agenti virali trasmis-sibili, dichiarato con la delibera del Consi-glio dei ministri del 31 gennaio 2020, pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°febbraio 2020, in deroga a quanto previstodall’articolo 15, primo comma, della legge25 maggio 1970, n. 352, il termine entro ilquale è indetto il referendum confermativodel testo legge costituzionale, recante: « Mo-difiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costi-tuzione in materia di riduzione del numerodei parlamentari », pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12ottobre 2019, è fissato in duecentoquarantagiorni dalla comunicazione dell’ordinanzache lo ha ammesso.

1. In considerazione dello stato di emer-genza sul territorio nazionale relativo alrischio sanitario connesso all’insorgenza dipatologie derivanti da agenti virali trasmis-sibili, dichiarato con la delibera del Consi-glio dei ministri del 31 gennaio 2020, pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°febbraio 2020, in deroga a quanto previstodall’articolo 15, primo comma, della legge25 maggio 1970, n. 352, il termine entro ilquale è indetto il referendum confermativodel testo di legge costituzionale, recante:« Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 dellaCostituzione in materia di riduzione delnumero dei parlamentari », pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240del 12 ottobre 2019, è fissato in duecento-quaranta giorni dalla comunicazione del-l’ordinanza che lo ha ammesso.

Articolo 82.

(Misure destinate agli operatori che forni-scono reti e servizi di comunicazioni elet-

troniche)

Articolo 82.

(Misure destinate agli operatori che forni-scono reti e servizi di comunicazioni elet-

troniche)

1. Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto e fino al 30 giugno 2020,al fine di far fronte alla crescita dei con-

1. Fermi restando gli obblighi derivantidal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,convertito, con modificazioni, dalla legge

Art. 80.

Art. 81.

Art. 82.

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sumi dei servizi e del traffico sulle reti dicomunicazioni elettroniche è stabilito quantosegue.

11 maggio 2012, n. 56, e le relative prero-gative conferite da esso al Governo, nonchéquanto disposto dall’articolo 4-bis, comma3, del decreto-legge 21 settembre 2019,n. 105, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 novembre 2019, n. 133, dalla datadi entrata in vigore del presente decreto efino al 30 giugno 2020, al fine di far frontealla crescita dei consumi dei servizi e deltraffico sulle reti di comunicazioni elettro-niche è stabilito quanto segue.

2. Le imprese che svolgono attività difornitura di reti e servizi di comunicazionielettroniche, autorizzate ai sensi del CapoII del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intrapren-dono misure e svolgono ogni utile iniziativaatta a potenziare le infrastrutture e a ga-rantire il funzionamento delle reti e l’ope-ratività e continuità dei servizi

2. Le imprese che svolgono attività difornitura di reti e servizi di comunicazionielettroniche, autorizzate ai sensi del capo IIdel titolo II del codice di cui al decretolegislativo 1° agosto 2003, n. 259, intra-prendono misure e svolgono ogni utile ini-ziativa atta a potenziare le infrastrutture ea garantire il funzionamento delle reti el’operatività e continuità dei servizi.

3. Le imprese fornitrici di servizi dicomunicazioni elettroniche accessibili alpubblico adottano tutte le misure necessa-rie per potenziare e garantire l’accesso inin-terrotto ai servizi di emergenza

3. Le imprese fornitrici di servizi dicomunicazioni elettroniche accessibili alpubblico adottano tutte le misure necessa-rie per potenziare e garantire l’accesso inin-terrotto ai servizi di emergenza.

4. Le imprese fornitrici di reti e servizidi comunicazioni elettroniche soddisfanoqualsiasi richiesta ragionevole di migliora-mento della capacità di rete e della qualitàdel servizio da parte degli utenti, dandopriorità alle richieste provenienti dalle strut-ture e dai settori ritenuti « prioritari » dal-l’unità di emergenza della PdC o dalle unitàdi crisi regionali.

4. Le imprese fornitrici di reti e servizidi comunicazioni elettroniche soddisfanoqualsiasi richiesta ragionevole di migliora-mento della capacità di rete e della qualitàdel servizio da parte degli utenti, dandopriorità alle richieste provenienti dalle strut-ture e dai settori ritenuti « prioritari » dal-l’unità di emergenza della Presidenza delConsiglio dei ministri o dalle unità di crisiregionali.

5. Le imprese fornitrici di reti e servizidi comunicazioni elettroniche accessibili alpubblico sono imprese di pubblica utilità eassicurano interventi di potenziamento emanutenzione della rete nel rispetto dellenorme igienico-sanitarie e dei protocolli disicurezza anti-contagio.

5. Identico.

6. Le misure straordinarie, di cui aicommi 2, 3 e 4 sono comunicate all’Auto-rità per le garanzie nelle comunicazioniche, laddove necessario al perseguimentodelle finalità di cui al presente articolo enel rispetto delle proprie competenze, prov-vede a modificare o integrare il quadroregolamentare vigente. Dal presente arti-colo non derivano nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

6. Identico.

Art. 82.

Atti Parlamentari — 225 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 83.

(Nuove misure urgenti per contrastare l’e-mergenza epidemiologica da COVID-19 econtenerne gli effetti in materia di giustizia

civile, penale, tributaria e militare)

Articolo 83.

(Nuove misure urgenti per contrastare l’e-mergenza epidemiologica da COVID-19 econtenerne gli effetti in materia di giustizia

civile, penale, tributaria e militare)

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 leudienze dei procedimenti civili e penalipendenti presso tutti gli uffici giudiziarisono rinviate d’ufficio a data successiva al15 aprile 2020.

1. Identico.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 èsospeso il decorso dei termini per il com-pimento di qualsiasi atto dei procedimenticivili e penali. Si intendono pertanto so-spesi, per la stessa durata, i termini stabilitiper la fase delle indagini preliminari, perl’adozione di provvedimenti giudiziari e peril deposito della loro motivazione, per laproposizione degli atti introduttivi del giu-dizio e dei procedimenti esecutivi, per leimpugnazioni e, in genere, tutti i terminiprocedurali. Ove il decorso del termineabbia inizio durante il periodo di sospen-sione, l’inizio stesso è differito alla fine didetto periodo. Quando il termine è com-putato a ritroso e ricade in tutto o in partenel periodo di sospensione, è differita l’u-dienza o l’attività da cui decorre il terminein modo da consentirne il rispetto. Si in-tendono altresì sospesi, per la stessa durataindicata nel primo periodo, i termini per lanotifica del ricorso in primo grado innanzialle Commissioni tributarie e il termine dicui all’articolo 17-bis, comma 2 del decretolegislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

2. Identico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2non operano nei seguenti casi:

3. Identico:

a) cause di competenza del tribunaleper i minorenni relative alle dichiarazionidi adottabilità, ai minori stranieri non ac-compagnati, ai minori allontanati dalla fa-miglia ed alle situazioni di grave pregiudi-zio; cause relative ad alimenti o ad obbli-gazioni alimentari derivanti da rapporti difamiglia, di parentela, di matrimonio o diaffinità; procedimenti cautelari aventi adoggetto la tutela di diritti fondamentalidella persona; procedimenti per l’adozionedi provvedimenti in materia di tutela, di

a) cause di competenza del tribunaleper i minorenni relative alle dichiarazionidi adottabilità, ai minori stranieri non ac-compagnati e ai minori allontanati dallafamiglia quando dal ritardo può derivareun grave pregiudizio e, in genere, procedi-menti in cui è urgente e indifferibile latutela di diritti fondamentali della persona;cause relative ad alimenti o ad obbligazionialimentari derivanti da rapporti di fami-glia, di parentela, di matrimonio o di affi-nità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio

Art. 83.

Atti Parlamentari — 226 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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amministrazione di sostegno, di interdi-zione, di inabilitazione nei soli casi in cuiviene dedotta una motivata situazione diindifferibilità incompatibile anche con l’a-dozione di provvedimenti provvisori e sem-pre che l’esame diretto della persona delbeneficiario, dell’interdicendo e dell’inabi-litando non risulti incompatibile con le suecondizioni di età e salute; procedimenti dicui all’articolo 35 della legge 23 dicembre1978, n. 833; procedimenti di cui all’arti-colo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;procedimenti per l’adozione di ordini diprotezione contro gli abusi familiari; pro-cedimenti di convalida dell’espulsione, al-lontanamento e trattenimento di cittadinidi paesi terzi e dell’Unione europea; pro-cedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373del codice di procedura civile e, in genere,tutti i procedimenti la cui ritardata tratta-zione può produrre grave pregiudizio alleparti. In quest’ultimo caso, la dichiarazionedi urgenza è fatta dal capo dell’ufficiogiudiziario o dal suo delegato in calce allacitazione o al ricorso, con decreto nonimpugnabile e, per le cause già iniziate, conprovvedimento del giudice istruttore o delpresidente del collegio, egualmente non im-pugnabile;

per la tutela di bisogni essenziali; procedi-menti cautelari aventi ad oggetto la tuteladi diritti fondamentali della persona; pro-cedimenti per l’adozione di provvedimentiin materia di tutela, di amministrazione disostegno, di interdizione e di inabilitazionenei soli casi in cui viene dedotta una mo-tivata situazione di indifferibilità incompa-tibile anche con l’adozione di provvedi-menti provvisori e sempre che l’esame di-retto della persona del beneficiario, dell’in-terdicendo e dell’inabilitando non risultiincompatibile con le sue condizioni di età esalute; procedimenti di cui all’articolo 35della legge 23 dicembre 1978, n. 833; pro-cedimenti di cui all’articolo 12 della legge22 maggio 1978, n. 194; procedimenti perl’adozione di ordini di protezione contro gliabusi familiari; procedimenti di convalidadell’espulsione, allontanamento e tratteni-mento di cittadini di paesi terzi e dell’U-nione europea; procedimenti di cui agliarticoli 283, 351 e 373 del codice di pro-cedura civile e, in genere, tutti i procedi-menti la cui ritardata trattazione può pro-durre grave pregiudizio alle parti; procedi-menti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e24 del decreto legislativo 1° settembre 2011,n. 150. In quest’ultimo caso, la dichiara-zione di urgenza è fatta dal capo dell’uffi-cio giudiziario o dal suo delegato in calcealla citazione o al ricorso, con decreto nonimpugnabile e, per le cause già iniziate, conprovvedimento del giudice istruttore o delpresidente del collegio, egualmente non im-pugnabile;

b) procedimenti di convalida dell’ar-resto o del fermo, procedimenti nei qualinel periodo di sospensione scadono i ter-mini di cui all’articolo 304 del codice diprocedura penale, procedimenti in cui sonoapplicate misure di sicurezza detentive o èpendente la richiesta di applicazione dimisure di sicurezza detentive e, quando idetenuti, gli imputati, i proposti o i lorodifensori espressamente richiedono che siproceda, altresì i seguenti:

b) procedimenti di convalida dell’ar-resto o del fermo o dell’ordine di allonta-namento immediato dalla casa familiare,procedimenti nei quali nel periodo di so-spensione scadono i termini di cui all’arti-colo 304 del codice di procedura penale,procedimenti per la consegna di un impu-tato o di un condannato all’estero ai sensidella legge 22 aprile 2005, n. 69, procedi-menti di estradizione per l’estero di cui alcapo I del titolo II del libro XI del codicedi procedura penale, procedimenti in cuisono applicate misure di sicurezza deten-tive o è pendente la richiesta di applica-zione di misure di sicurezza detentive e,

Art. 83.

Atti Parlamentari — 227 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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quando i detenuti, gli imputati, i proposti oi loro difensori espressamente richiedonoche si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di personedetenute, salvo i casi di sospensione cau-telativa delle misure alternative, ai sensidell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975,n. 354;

1) identico;

2) procedimenti in cui sono appli-cate misure cautelari o di sicurezza;

2) identico;

3) procedimenti per l’applicazionedi misure di prevenzione o nei quali sonodisposte misure di prevenzione.

3) procedimenti per l’applicazionedi misure di prevenzione o nei quali sonodisposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carat-tere di urgenza, per la necessità di assu-mere prove indifferibili, nei casi di cuiall’articolo 392 del codice di procedurapenale. La dichiarazione di urgenza è fattadal giudice o dal presidente del collegio, surichiesta di parte, con provvedimento mo-tivato e non impugnabile.

c) identica.

3-bis. La richiesta che si proceda daparte di detenuti, imputati o proposti anorma del comma 3, lettera b), alinea, peri procedimenti pendenti dinanzi alla Cortedi cassazione, può essere avanzata solo amezzo del difensore che li rappresentadinanzi alla Corte. Nei procedimenti pen-denti dinanzi alla Corte di cassazione epervenuti alla cancelleria della Corte nelperiodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 ildecorso del termine di prescrizione è so-speso sino alla data dell’udienza fissata perla trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31dicembre 2020.

4. Nei procedimenti penali in cui operala sospensione dei termini ai sensi delcomma 2 sono altresì sospesi, per lo stessoperiodo, il corso della prescrizione e i ter-mini di cui agli articoli 303 e 308 del codicedi procedura penale.

4. Identico.

5. Nel periodo di sospensione dei ter-mini e limitatamente all’attività giudiziarianon sospesa, i capi degli uffici giudiziaripossono adottare le misure di cui al comma7, lettere da a) a f) e h).

5. Identico.

6. Per contrastare l’emergenza epide-miologica da COVID-19 e contenerne glieffetti negativi sullo svolgimento dell’atti-

6. Identico.

Art. 83.

Atti Parlamentari — 228 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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vità giudiziaria, per il periodo compreso trail 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degliuffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitariaregionale, per il tramite del Presidente dellaGiunta della Regione, e il Consiglio dell’or-dine degli avvocati, adottano le misure or-ganizzative, anche relative alla trattazionedegli affari giudiziari, necessarie per con-sentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,anche d’intesa con le Regioni, dal Diparti-mento della funzione pubblica della Presi-denza del Consiglio dei ministri, dal Mini-stero della giustizia e delle prescrizioniadottate in materia con decreti del Presi-dente del Consiglio dei ministri, al fine dievitare assembramenti all’interno dell’uffi-cio giudiziario e contatti ravvicinati tra lepersone. Per gli uffici diversi dalla Cortesuprema di cassazione e dalla Procura ge-nerale presso la Corte di cassazione, lemisure sono adottate d’intesa con il Presi-dente della Corte d’appello e con il Procu-ratore generale della Repubblica presso laCorte d’appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui alcomma 6, i capi degli uffici giudiziari pos-sono adottare le seguenti misure:

7. Identico:

a) la limitazione dell’accesso del pub-blico agli uffici giudiziari, garantendo co-munque l’accesso alle persone che debbonosvolgervi attività urgenti;

a) identica;

b) la limitazione, sentito il dirigenteamministrativo, dell’orario di apertura alpubblico degli uffici anche in deroga aquanto disposto dall’articolo 162 della legge23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in viaresiduale e solo per gli uffici che non ero-gano servizi urgenti, la chiusura al pub-blico;

b) identica;

c) la regolamentazione dell’accesso aiservizi, previa prenotazione, anche tramitemezzi di comunicazione telefonica o tele-matica, curando che la convocazione degliutenti sia scaglionata per orari fissi, nonchél’adozione di ogni misura ritenuta neces-saria per evitare forme di assembramento;

c) identica;

d) l’adozione di linee guida vincolantiper la fissazione e la trattazione delleudienze;

d) identica;

Art. 83.

Atti Parlamentari — 229 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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e) la celebrazione a porte chiuse, aisensi dell’articolo 472, comma 3, del codicedi procedura penale, di tutte le udienzepenali pubbliche o di singole udienze e, aisensi dell’articolo 128 del codice di proce-dura civile, delle udienze civili pubbliche;

e) identica;

f) la previsione dello svolgimento delleudienze civili che non richiedono la pre-senza di soggetti diversi dai difensori edalle parti mediante collegamenti da re-moto individuati e regolati con provvedi-mento del Direttore generale dei sistemiinformativi e automatizzati del Ministerodella giustizia. Lo svolgimento dell’udienzadeve in ogni caso avvenire con modalitàidonee a salvaguardare il contraddittorio el’effettiva partecipazione delle parti. Primadell’udienza il giudice fa comunicare aiprocuratori delle parti e al pubblico mini-stero, se è prevista la sua partecipazione,giorno, ora e modalità di collegamento.All’udienza il giudice dà atto a verbale dellemodalità con cui si accerta dell’identità deisoggetti partecipanti e, ove trattasi di parti,della loro libera volontà. Di tutte le ulte-riori operazioni è dato atto nel processoverbale;

f) la previsione dello svolgimento delleudienze civili che non richiedono la pre-senza di soggetti diversi dai difensori, dalleparti e dagli ausiliari del giudice, anche sefinalizzate all’assunzione di informazionipresso la pubblica amministrazione, me-diante collegamenti da remoto individuati eregolati con provvedimento del Direttoregenerale dei sistemi informativi e automa-tizzati del Ministero della giustizia. Lo svol-gimento dell’udienza deve in ogni caso av-venire con modalità idonee a salvaguardareil contraddittorio e l’effettiva partecipa-zione delle parti. Prima dell’udienza il giu-dice fa comunicare ai procuratori delleparti e al pubblico ministero, se è previstala sua partecipazione, giorno, ora e moda-lità di collegamento. All’udienza il giudicedà atto a verbale delle modalità con cui siaccerta dell’identità dei soggetti parteci-panti e, ove trattasi di parti, della lorolibera volontà. Di tutte le ulteriori opera-zioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienzea data successiva al 30 giugno 2020 neiprocedimenti civili e penali, con le ecce-zioni indicate al comma 3;

g) identica;

h) lo svolgimento delle udienze civiliche non richiedono la presenza di soggettidiversi dai difensori delle parti mediante loscambio e il deposito in telematico di notescritte contenenti le sole istanze e conclu-sioni, e la successiva adozione fuori udienzadel provvedimento del giudice.

h) identica;

h-bis) lo svolgimento dell’attività degliausiliari del giudice con collegamenti daremoto tali da salvaguardare il contraddit-torio e l’effettiva partecipazione delle parti.

7-bis. Salvo che il giudice disponga di-versamente, per il periodo compreso tra il16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontritra genitori e figli in spazio neutro, ovveroalla presenza di operatori del servizio socio-

Art. 83.

Atti Parlamentari — 230 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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assistenziale, disposti con provvedimentogiudiziale, sono sostituiti con collegamentida remoto che permettano la comunica-zione audio e video tra il genitore, i figli el’operatore specializzato, secondo le moda-lità individuate dal responsabile del servi-zio socio-assistenziale e comunicate al giu-dice procedente. Nel caso in cui non siapossibile assicurare il collegamento da re-moto gli incontri sono sospesi.

8. Per il periodo di efficacia dei prov-vedimenti di cui ai commi 5 e 6 che pre-cludano la presentazione della domandagiudiziale è sospesa la decorrenza dei ter-mini di prescrizione e decadenza dei dirittiche possono essere esercitati esclusiva-mente mediante il compimento delle atti-vità precluse dai provvedimenti medesimi.

8. Per il periodo di efficacia dei prov-vedimenti di cui al comma 7 che preclu-dano la presentazione della domanda giu-diziale è sospesa la decorrenza dei terminidi prescrizione e decadenza dei diritti chepossono essere esercitati esclusivamente me-diante il compimento delle attività preclusedai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso dellaprescrizione e i termini di cui agli articoli303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e5-bis, e 324, comma 7, del codice di pro-cedura penale e agli articoli 24, comma 2,e 27, comma 6, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159 rimangono sospesiper il tempo in cui il procedimento è rin-viato ai sensi del comma 7, lettera g), e, inogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

9. Nei procedimenti penali il corso dellaprescrizione e i termini di cui agli articoli303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e5-bis, e 324, comma 7, del codice di pro-cedura penale e agli articoli 24, comma 2,e 27, comma 6, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159 rimangono sospesiper il tempo in cui il procedimento è rin-viato ai sensi del comma 7, lettera g), e, inogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all’articolo2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, neiprocedimenti rinviati a norma del presentearticolo non si tiene conto del periodocompreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

10. Identico.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020,negli uffici che hanno la disponibilità delservizio di deposito telematico anche gliatti e documenti di cui all’articolo 16-bis,comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito dalla legge 17 di-cembre 2012, n. 221, sono depositati esclu-sivamente con le modalità previste dalcomma 1 del medesimo articolo. Gli obbli-ghi di pagamento del contributo unificatodi cui all’articolo 14 del decreto del Presi-dente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 115, nonché l’anticipazione forfettariadi cui all’articolo 30 del medesimo decreto,connessi al deposito degli atti con le mo-dalità previste dal periodo precedente, sonoassolti con sistemi telematici di pagamentoanche tramite la piattaforma tecnologica di

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020,negli uffici che hanno la disponibilità delservizio di deposito telematico anche gliatti e documenti di cui all’articolo 16-bis,comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sonodepositati esclusivamente con le modalitàpreviste dal comma 1 del medesimo arti-colo. Gli obblighi di pagamento del contri-buto unificato di cui all’articolo 14 deldecreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipa-zione forfettaria di cui all’articolo 30 delmedesimo decreto, connessi al deposito de-gli atti con le modalità previste dal periodoprecedente, sono assolti con sistemi tele-matici di pagamento anche tramite la piat-

Art. 83.

Atti Parlamentari — 231 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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cui all’articolo 5, comma 2, del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82.

taforma tecnologica di cui all’articolo 5,comma 2, del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82.

11-bis. Nei procedimenti civili innanzialla Corte di cassazione, sino al 30 giugno2020, il deposito degli atti e dei documentida parte degli avvocati può avvenire inmodalità telematica nel rispetto della nor-mativa anche regolamentare concernentela sottoscrizione, la trasmissione e la rice-zione dei documenti informatici. L’attiva-zione del servizio è preceduta da un prov-vedimento del direttore generale dei si-stemi informativi e automatizzati del Mi-nistero della giustizia che accertal’installazione e l’idoneità delle attrezza-ture informatiche, unitamente alla funzio-nalità dei servizi di comunicazione deidocumenti informatici. Gli obblighi di pa-gamento del contributo unificato di cuiall’articolo 14 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipa-zione forfettaria di cui all’articolo 30 delmedesimo decreto, connessi al depositotelematico degli atti di costituzione in giu-dizio presso la Corte di cassazione, sonoassolti con sistemi telematici di pagamentoanche tramite la piattaforma tecnologica dicui all’articolo 5, comma 2, del codice dicui al decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82.

12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472,comma 3, del codice di procedura penale,dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, lapartecipazione a qualsiasi udienza dellepersone detenute, internate o in stato dicustodia cautelare è assicurata, ove possi-bile, mediante videoconferenze o con col-legamenti da remoto individuati e regolaticon provvedimento del Direttore generaledei sistemi informativi e automatizzati delMinistero della giustizia, applicate, in quantocompatibili, le disposizioni di cui ai commi3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decretolegislativo 28 luglio 1989, n. 271.

12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472,comma 3, del codice di procedura penale,dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, lapartecipazione a qualsiasi udienza dellepersone detenute, internate o in stato dicustodia cautelare è assicurata, ove possi-bile, mediante videoconferenze o con col-legamenti da remoto individuati e regolaticon provvedimento del Direttore generaledei sistemi informativi e automatizzati delMinistero della giustizia, applicate, in quantocompatibili, le disposizioni di cui ai commi3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme diattuazione, di coordinamento e transitoriedel codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

12-bis. Fermo quanto previsto dalcomma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno2020 le udienze penali che non richiedonola partecipazione di soggetti diversi dal

Art. 83.

Atti Parlamentari — 232 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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pubblico ministero, dalle parti private e dairispettivi difensori, dagli ausiliari del giu-dice, da ufficiali o agenti di polizia giudi-ziaria, da interpreti, consulenti o peritipossono essere tenute mediante collega-menti da remoto individuati e regolati conprovvedimento del direttore generale deisistemi informativi e automatizzati del Mi-nistero della giustizia. Lo svolgimento del-l’udienza avviene con modalità idonee asalvaguardare il contraddittorio e l’effettivapartecipazione delle parti. Prima dell’u-dienza il giudice fa comunicare ai difensoridelle parti, al pubblico ministero e agli altrisoggetti di cui è prevista la partecipazionegiorno, ora e modalità del collegamento. Idifensori attestano l’identità dei soggettiassistiti, i quali, se liberi o sottoposti amisure cautelari diverse dalla custodia incarcere, partecipano all’udienza solo dallamedesima postazione da cui si collega ildifensore. In caso di custodia dell’arrestatoo del fermato in uno dei luoghi indicatidall’articolo 284, comma 1, del codice diprocedura penale, la persona arrestata ofermata e il difensore possono partecipareall’udienza di convalida da remoto anchedal più vicino ufficio della polizia giudi-ziaria attrezzato per la videoconferenza,quando disponibile. In tal caso, l’identitàdella persona arrestata o formata è accer-tata dall’ufficiale di polizia giudiziaria pre-sente. L’ausiliario del giudice partecipa al-l’udienza dall’ufficio giudiziario e dà attonel verbale d’udienza delle modalità dicollegamento da remoto utilizzate, dellemodalità con cui si accerta l’identità deisoggetti partecipanti e di tutte le ulteriorioperazioni, nonché dell’impossibilità deisoggetti non presenti fisicamente di sotto-scrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137,comma 2, del codice di procedura penale,o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483,comma 1, del codice di procedura penale.

12-ter. A decorrere dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto e sino al 30 giugno 2020,per la decisione sui ricorsi proposti per latrattazione a norma degli articoli 127 e 614del codice di procedura penale la Corte dicassazione procede in camera di consigliosenza l’intervento del procuratore generale

Art. 83.

Atti Parlamentari — 233 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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e dei difensori delle altre parti, salvo che laparte ricorrente faccia richiesta di discus-sione orale. Entro il quindicesimo giornoprecedente l’udienza, il procuratore gene-rale formula le sue richieste con atto spe-dito alla cancelleria della Corte a mezzo diposta elettronica certificata. La cancelleriaprovvede immediatamente a inviare, con lostesso mezzo, l’atto contenente le richiesteai difensori delle altre parti che, entro ilquinto giorno antecedente l’udienza, pos-sono presentare con atto scritto, inviatoalla cancelleria della Corte a mezzo diposta elettronica certificata, le conclusioni.Alla deliberazione si procede anche con lemodalità di cui al comma 12-quinquies;non si applica l’articolo 615, comma 3, delcodice di procedura penale e il dispositivoè comunicato alle parti. La richiesta didiscussione orale è formulata per iscrittodal difensore del ricorrente abilitato a normadell’articolo 613 del codice di procedurapenale entro il termine perentorio di ven-ticinque giorni liberi prima dell’udienza epresentata, a mezzo di posta elettronicacertificata, alla cancelleria. Le udienze fis-sate in data anteriore al venticinquesimogiorno successivo alla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto sono rinviate in modo daconsentire il rispetto del termine previstoper la richiesta di discussione orale. Se larichiesta è formulata dal difensore delricorrente, i termini di prescrizione e dicustodia cautelare sono sospesi per il tempoin cui il procedimento è rinviato.

12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30giugno 2020, nel corso delle indagini pre-liminari il pubblico ministero e il giudicepossono avvalersi di collegamenti da re-moto, individuati e regolati con provvedi-mento del direttore generale dei sistemiinformativi e automatizzati del Ministerodella giustizia, per compiere atti che ri-chiedono la partecipazione della personasottoposta alle indagini, della persona of-fesa, del difensore, di consulenti, di espertio di altre persone, nei casi in cui la pre-senza fisica di costoro non può essereassicurata senza mettere a rischio le esi-genze di contenimento della diffusione delvirus COVID-19. La partecipazione delle

Art. 83.

Atti Parlamentari — 234 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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persone detenute, internate o in stato dicustodia cautelare è assicurata con le mo-dalità di cui al comma 12. Le personechiamate a partecipare all’atto sono tem-pestivamente invitate a presentarsi pressoil più vicino ufficio di polizia giudiziaria,che abbia in dotazione strumenti idonei adassicurare il collegamento da remoto. Pressotale ufficio le persone partecipano al com-pimento dell’atto in presenza di un uffi-ciale o agente di polizia giudiziaria, cheprocede alla loro identificazione. Il com-pimento dell’atto avviene con modalità ido-nee a salvaguardarne, ove necessario, lasegretezza e ad assicurare la possibilità perla persona sottoposta alle indagini di con-sultarsi riservatamente con il proprio di-fensore. Il difensore partecipa da remotomediante collegamento dallo studio legale,salvo che decida di essere presente nelluogo ove si trova il suo assistito. Il pub-blico ufficiale che redige il verbale dà attonello stesso delle modalità di collegamentoda remoto utilizzate, delle modalità con cuisi accerta l’identità dei soggetti parteci-panti e di tutte le ulteriori operazioni,nonché dell’impossibilità dei soggetti nonpresenti fisicamente di sottoscrivere il ver-bale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2,del codice di procedura penale.

12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30giugno 2020, nei procedimenti civili e pe-nali non sospesi, le deliberazioni collegialiin camera di consiglio possono essere as-sunte mediante collegamenti da remotoindividuati e regolati con provvedimentodel direttore generale dei sistemi informa-tivi e automatizzati del Ministero dellagiustizia. Il luogo da cui si collegano imagistrati è considerato camera di consi-glio a tutti gli effetti di legge. Nei proce-dimenti penali, dopo la deliberazione, ilpresidente del collegio o il componente delcollegio da lui delegato sottoscrive il dispo-sitivo della sentenza o l’ordinanza e ilprovvedimento è depositato in cancelleriaai fini dell’inserimento nel fascicolo il primapossibile e, in ogni caso, immediatamentedopo la cessazione dell’emergenza sanita-ria.

13. Le comunicazioni e le notificazionirelative agli avvisi e ai provvedimenti adot-

13. Identico.

Art. 83.

Atti Parlamentari — 235 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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tati nei procedimenti penali ai sensi delpresente articolo, nonché dell’articolo 10del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sonoeffettuate attraverso il Sistema di notifica-zioni e comunicazioni telematiche penali aisensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, o attraverso sistemi telematici in-dividuati e regolati con provvedimento delDirettore generale dei sistemi informativi eautomatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazionidegli avvisi e dei provvedimenti indicati alcomma 13 agli imputati e alle altre partisono eseguite mediante invio all’indirizzodi posta elettronica certificata di sistemadel difensore di fiducia, ferme restando lenotifiche che per legge si effettuano pressoil difensore d’ufficio.

14. Identico.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono auto-rizzati all’utilizzo del Sistema di notifica-zioni e comunicazioni telematiche penaliper le comunicazioni e le notificazioni diavvisi e provvedimenti indicati ai commi 13e 14, senza necessità di ulteriore verifica oaccertamento di cui all’articolo 16, comma10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2012, n. 221.

15. Identico.

16. Negli istituti penitenziari e negliistituti penali per minorenni, a decorreredal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22marzo 2020, i colloqui con i congiunti o conaltre persone cui hanno diritto i condan-nati, gli internati e gli imputati a normadegli articoli 18 della legge 26 luglio 1975,n. 354, 37 del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 deldecreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121,sono svolti a distanza, mediante, ove pos-sibile, apparecchiature e collegamenti dicui dispone l’amministrazione penitenzia-ria e minorile o mediante corrispondenzatelefonica, che può essere autorizzata oltrei limiti di cui all’articolo 39, comma 2, delpredetto decreto del Presidente della Re-pubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19,comma 1, del decreto legislativo n. 121 del2018.

16. Identico.

17. Tenuto conto delle evidenze rappre-sentate dall’autorità sanitaria, la magistra-

17. Tenuto conto delle evidenze rappre-sentate dall’autorità sanitaria, la magistra-

Art. 83.

Atti Parlamentari — 236 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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tura di sorveglianza può sospendere, nelperiodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il31 maggio 2020, la concessione dei per-messi premio di cui all’articolo 30-ter dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, del regime disemilibertà ai sensi dell’articolo 48 dellamedesima legge e del decreto legislativo 2ottobre 2018, n. 121.

tura di sorveglianza può sospendere, nelperiodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il31 maggio 2020, la concessione dei per-messi premio di cui all’articolo 30-ter dellalegge 26 luglio 1975, n. 354, e del regime disemilibertà ai sensi dell’articolo 48 dellamedesima legge e del decreto legislativo 2ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise edelle Corti di assise di appello di cui all’ar-ticolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287,in corso alla data di entrata in vigore delpresente decreto, sono prorogate fino alladata del 30 giugno 2020.

18. Identico.

19. In deroga al disposto dell’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo 28 feb-braio 2008, n. 35, per l’anno 2020 le ele-zioni per il rinnovo dei componenti delconsiglio giudiziario e del consiglio diret-tivo della Corte di cassazione si svolgono laprima domenica e il lunedì successivo delmese di ottobre.

19. Identico.

20. Per il periodo di cui al comma 1sono altresì sospesi i termini per lo svolgi-mento di qualunque attività nei procedi-menti di mediazione ai sensi del decretolegislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei proce-dimenti di negoziazione assistita ai sensidel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge10 novembre 2014, n. 162, nonché in tuttii procedimenti di risoluzione stragiudizialedelle controversie regolati dalle disposi-zioni vigenti, quando i predetti procedi-menti siano stati promossi entro il 9 marzo2020 e quando costituiscono condizione diprocedibilità della domanda giudiziale. Sonoconseguentemente sospesi i termini di du-rata massima dei medesimi procedimenti.

20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020sono altresì sospesi i termini per lo svolgi-mento di qualunque attività nei procedi-menti di mediazione ai sensi del decretolegislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei proce-dimenti di negoziazione assistita ai sensidel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge10 novembre 2014, n. 162, nonché in tuttii procedimenti di risoluzione stragiudizialedelle controversie regolati dalle disposi-zioni vigenti, quando i predetti procedi-menti siano stati introdotti o risultino giàpendenti a far data dal 9 marzo fino al 15aprile 2020. Sono conseguentemente so-spesi i termini di durata massima dei me-desimi procedimenti.

20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30giugno 2020, gli incontri di mediazione inogni caso possono svolgersi in via telema-tica con il preventivo consenso di tutte leparti coinvolte nel procedimento. Anchesuccessivamente a tale periodo gli incontripotranno essere svolti, con il preventivoconsenso di tutte le parti coinvolte nelprocedimento, in via telematica, ai sensidell’articolo 3, comma 4, del decreto legi-slativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante si-stemi di videoconferenza. In caso di pro-cedura telematica l’avvocato, che sotto-

Art. 83.

Atti Parlamentari — 237 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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scrive con firma digitale, può dichiarareautografa la sottoscrizione del propriocliente collegato da remoto ed apposta incalce al verbale ed all’accordo di concilia-zione. Il verbale relativo al procedimentodi mediazione svoltosi in modalità telema-tica è sottoscritto dal mediatore e dagliavvocati delle parti con firma digitale aifini dell’esecutività dell’accordo prevista dal-l’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo2010, n. 28.

20-ter. Fino alla cessazione delle misuredi distanziamento previste dalla legisla-zione emergenziale in materia di preven-zione del contagio da COVID-19, nei pro-cedimenti civili la sottoscrizione della pro-cura alle liti può essere apposta dalla parteanche su un documento analogico tra-smesso al difensore, anche in copia infor-matica per immagine, unitamente a copiadi un documento di identità in corso divalidità, anche a mezzo di strumenti dicomunicazione elettronica. In tal caso, l’av-vocato certifica l’autografia mediante lasola apposizione della propria firma digi-tale sulla copia informatica della procura.La procura si considera apposta in calce, aisensi dell’articolo 83 del codice di proce-dura civile, se è congiunta all’atto cui siriferisce mediante gli strumenti informaticiindividuati con decreto del Ministero dellagiustizia.

21. Le disposizioni del presente articolo,in quanto compatibili, si applicano altresìai procedimenti relativi alle commissionitributarie e alla magistratura militare.

21. Le disposizioni del presente articolo,in quanto compatibili, si applicano altresìai procedimenti relativi alle giurisdizionispeciali non contemplate dal presente de-creto-legge, agli arbitrati rituali, alle com-missioni tributarie e alla magistratura mi-litare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 deldecreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

22. Soppresso

Articolo 84.

(Nuove misure urgenti per contrastare l’e-mergenza epidemiologica da COVID-19 econtenerne gli effetti in materia di giustizia

amministrativa)

Articolo 84.

(Nuove misure urgenti per contrastare l’e-mergenza epidemiologica da COVID-19 econtenerne gli effetti in materia di giustizia

amministrativa)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020inclusi si applicano le disposizioni del pre-

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma2, dall’8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020inclusi si applicano le disposizioni del pre-

Art. 84.

Art. 83.

Atti Parlamentari — 238 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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sente comma. Tutti i termini relativi alprocesso amministrativo sono sospesi, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codicedel processo amministrativo. Le udienzepubbliche e camerali dei procedimenti pen-denti presso gli uffici della giustizia ammi-nistrativa, fissate in tale periodo temporale,sono rinviate d’ufficio a data successiva. Iprocedimenti cautelari, promossi o pen-denti nel medesimo lasso di tempo, sonodecisi con decreto monocratico dal presi-dente o dal magistrato da lui delegato, conil rito di cui all’articolo 56 del codice delprocesso amministrativo, e la relativa trat-tazione collegiale è fissata a una data im-mediatamente successiva al 15 aprile 2020.Il decreto è tuttavia emanato nel rispettodei termini di cui all’articolo 55, comma 5,del codice del processo amministrativo, salvoche ricorra il caso di cui all’articolo 56,comma 1, primo periodo, dello stesso co-dice. I decreti monocratici che, per effettodel presente comma, non sono stati trattatidal collegio nella camera di consiglio di cuiall’articolo 55, comma 5, del codice delprocesso amministrativo restano efficaci, inderoga all’articolo 56, comma 4, dello stessocodice, fino alla trattazione collegiale, fermorestando quanto previsto dagli ultimi dueperiodi di detto articolo 56, comma 4.

sente comma. Tutti i termini relativi alprocesso amministrativo sono sospesi, se-condo quanto previsto dalle disposizioni dicui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codicedel processo amministrativo, di cui al de-creto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Leudienze pubbliche e camerali dei procedi-menti pendenti presso gli uffici della giu-stizia amministrativa, fissate in tale pe-riodo temporale, sono rinviate d’ufficio adata successiva. I procedimenti cautelari,promossi o pendenti nel medesimo lasso ditempo, sono decisi con decreto monocra-tico dal presidente o dal magistrato da luidelegato, con il rito di cui all’articolo 56 delcodice del processo amministrativo, e larelativa trattazione collegiale è fissata auna data immediatamente successiva al 15aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanatonel rispetto dei termini di cui all’articolo55, comma 5, del codice del processo am-ministrativo, salvo che ricorra il caso di cuiall’articolo 56, comma 1, primo periodo,dello stesso codice. I decreti monocraticiche, per effetto del presente comma, nonsono stati trattati dal collegio nella cameradi consiglio di cui all’articolo 55, comma 5,del codice del processo amministrativo re-stano efficaci, in deroga all’articolo 56,comma 4, dello stesso codice, fino allatrattazione collegiale, fermo restando quantoprevisto dagli ultimi due periodi di dettoarticolo 56, comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le contro-versie fissate per la trattazione, sia inudienza camerale sia in udienza pubblica,passano in decisione, senza discussione orale,sulla base degli atti depositati, se ne fannocongiuntamente richiesta tutte le parti co-stituite. La richiesta è depositata entro iltermine perentorio di due giorni liberi primadell’udienza e, in tal caso, entro lo stessotermine le parti hanno facoltà di depositarebrevi note. Nei procedimenti cautelari incui sia stato emanato decreto monocraticodi accoglimento, totale o parziale, delladomanda cautelare la trattazione collegialein camera di consiglio è fissata, ove possi-bile, nelle forme e nei termini di cui all’ar-ticolo 56, comma 4, del codice del processoamministrativo, a partire dal 6 aprile 2020

2. Identico.

Art. 84.

Atti Parlamentari — 239 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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e il collegio definisce la fase cautelare se-condo quanto previsto dal presente comma,salvo che entro il termine di cui al prece-dente periodo una delle parti su cui incidela misura cautelare depositi un’istanza dirinvio. In tal caso la trattazione collegiale èrinviata a data immediatamente successivaal 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l’emergenza epide-miologica da COVID-19 e contenerne glieffetti negativi sullo svolgimento dell’atti-vità giurisdizionale e consultiva, a decor-rere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno2020, i presidenti titolari delle sezioni delConsiglio di Stato, il presidente del Consi-glio di giustizia amministrativa per la Re-gione siciliana e i presidenti dei tribunaliamministrativi regionali e delle relative se-zioni staccate, sentiti l’autorità sanitariaregionale e il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati della città ove ha sede l’Ufficio,adottano, in coerenza con le eventuali di-sposizioni di coordinamento dettate dal Pre-sidente del Consiglio di Stato o dal Segre-tariato generale della giustizia amministra-tiva per quanto di rispettiva competenza, lemisure organizzative, anche incidenti sullatrattazione degli affari giudiziari e consul-tivi, necessarie per consentire il rispettodelle indicazioni igienico-sanitarie fornitedal Ministero della salute, anche d’intesacon le Regioni, e le prescrizioni impartitecon i decreti del Presidente del Consigliodei ministri emanati ai sensi dell’articolo 3del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, alfine di evitare assembramenti all’internodegli uffici giudiziari e contatti ravvicinatitra le persone.

3. Per contrastare l’emergenza epide-miologica da COVID-19 e contenerne glieffetti negativi sullo svolgimento dell’atti-vità giurisdizionale e consultiva, a decor-rere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno2020, i presidenti titolari delle sezioni delConsiglio di Stato, il presidente del Consi-glio di giustizia amministrativa per la Re-gione siciliana e i presidenti dei tribunaliamministrativi regionali e delle relative se-zioni staccate, sentiti l’autorità sanitariaregionale e il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati della città ove ha sede l’Ufficio,adottano, in coerenza con le eventuali di-sposizioni di coordinamento dettate dal Pre-sidente del Consiglio di Stato o dal Segre-tariato generale della giustizia amministra-tiva per quanto di rispettiva competenza, lemisure organizzative, anche incidenti sullatrattazione degli affari giudiziari e consul-tivi, necessarie per consentire il rispettodelle indicazioni igienico-sanitarie fornitedal Ministero della salute, anche d’intesacon le Regioni, e delle prescrizioni impar-tite con i decreti del Presidente del Consi-glio dei ministri emanati ai sensi dell’arti-colo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, alfine di evitare assembramenti all’internodegli uffici giudiziari e contatti ravvicinatitra le persone.

4. I provvedimenti di cui al comma 3possono prevedere una o più delle seguentimisure:

4. Identico.

a) la limitazione dell’accesso agli ufficigiudiziari ai soli soggetti che debbono svol-gervi attività urgenti;

b) la limitazione dell’orario di aper-tura al pubblico degli uffici o, in ultimaistanza e solo per i servizi che non erogano

Art. 84.

Atti Parlamentari — 240 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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servizi urgenti, la sospensione dell’attivitàdi apertura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di pre-notazione per l’accesso ai servizi, anchetramite mezzi di comunicazione telefonicao telematica, curando che la convocazionedegli utenti sia scaglionata per orari fissi, eadottando ogni misura ritenuta necessariaper evitare forme di assembramento;

d) l’adozione di direttive vincolantiper la fissazione e la trattazione delleudienze, coerenti con le eventuali disposi-zioni dettate dal presidente del Consiglio diStato;

e) il rinvio delle udienze a data suc-cessiva al 30 giugno 2020, assicurandonecomunque la trattazione con priorità, an-che mediante una ricalendarizzazione delleudienze, fatta eccezione per le udienze ecamere di consiglio cautelari, elettorali, eper le cause rispetto alle quali la ritardatatrattazione potrebbe produrre grave pre-giudizio alle parti; in tal caso, la dichiara-zione di urgenza è fatta dai presidenti dicui al comma 3 con decreto non impugna-bile.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 efino al 30 giugno 2020, in deroga alle pre-visioni del codice del processo amministra-tivo, tutte le controversie fissate per latrattazione, sia in udienza camerale sia inudienza pubblica, passano in decisione,senza discussione orale, sulla base degli attidepositati, ferma restando la possibilità didefinizione del giudizio ai sensi dell’arti-colo 60 del codice del processo ammini-strativo, omesso ogni avviso. Le parti hannofacoltà di presentare brevi note sino a duegiorni liberi prima della data fissata per latrattazione. Il giudice, su istanza propostaentro lo stesso termine dalla parte che nonsi sia avvalsa della facoltà di presentare lenote, dispone la rimessione in termini inrelazione a quelli che, per effetto del se-condo periodo del comma 1, non sia statopossibile osservare e adotta ogni conse-guente provvedimento per l’ulteriore e piùsollecito svolgimento del processo. In talcaso, i termini di cui all’articolo 73, comma1, del codice del processo amministrativo

5. Identico.

Art. 84.

Atti Parlamentari — 241 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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sono abbreviati della metà, limitatamenteal rito ordinario.

6. Il giudice delibera in camera di con-siglio, se necessario avvalendosi di collega-menti da remoto. Il luogo da cui si colle-gano i magistrati e il personale addetto èconsiderato camera di consiglio a tutti glieffetti di legge.

6. Identico.

7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e4 che determinino la decadenza delle partida facoltà processuali implicano la rimes-sione in termini delle parti stesse.

7. Identico.

8. L’adozione dei provvedimenti di cui aicommi 3 e 4 che impedisce l’esercizio didiritti costituisce causa di sospensione dellaprescrizione e della decadenza.

8. Identico.

9. Ai fini del computo di cui all’articolo2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, neiprocedimenti rinviati a norma del presentearticolo non si tiene conto del periodocompreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

9. Identico.

10. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito,con modificazioni, dalla legge 25 ottobre2016, n. 197, dopo le parole « deve esseredepositata », sono inserite le seguenti: « ,anche a mezzo del servizio postale, ». Dall’8marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospesol’obbligo di cui al predetto articolo 7, comma4.

10. Identico.

11. È abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

11. Soppresso

Articolo 85.

(Nuove misure urgenti per contrastare l’e-mergenza epidemiologica da COVID-19 econtenerne gli effetti in materia di giustizia

contabile)

Articolo 85.

(Nuove misure urgenti per contrastare l’e-mergenza epidemiologica da COVID-19 econtenerne gli effetti in materia di giustizia

contabile)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83e 84 si applicano, in quanto compatibili enon contrastanti con le disposizioni recatedal presente articolo, a tutte le funzionidella Corte dei conti.

1. Identico.

2. Per contrastare l’emergenza epide-miologica da COVID-19 e contenerne glieffetti negativi sullo svolgimento delle atti-vità istituzionali della Corte dei conti, adecorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30giugno 2020 i vertici istituzionali degli uf-fici territoriali e centrali, sentita l’autorità

2. Per contrastare l’emergenza epide-miologica da COVID-19 e contenerne glieffetti negativi sullo svolgimento delle atti-vità istituzionali della Corte dei conti, adecorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30giugno 2020 i vertici istituzionali degli uf-fici territoriali e centrali, sentiti l’autorità

Art. 85.

Art. 84.

Atti Parlamentari — 242 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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sanitaria regionale e, per le attività giuri-sdizionali, il Consiglio dell’ordine degli av-vocati della città ove ha sede l’Ufficio, adot-tano, in coerenza con le eventuali disposi-zioni di coordinamento dettate dal Presi-dente o dal Segretario generale della Cortedei conti per quanto di rispettiva compe-tenza, le misure organizzative, anche inci-denti sulla trattazione degli affari, neces-sarie per consentire il rispetto delle indi-cazioni igienico-sanitarie fornite dal Mini-stero della salute, anche d’intesa con leRegioni, e delle prescrizioni di cui all’alle-gato 1 al decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri 8 marzo 2020, al fine dievitare assembramenti all’interno degli uf-fici e contatti ravvicinati tra le persone.

sanitaria regionale e, per le attività giuri-sdizionali, il Consiglio dell’ordine degli av-vocati della città ove ha sede l’Ufficio, adot-tano, in coerenza con le eventuali disposi-zioni di coordinamento dettate dal Presi-dente o dal Segretario generale della Cortedei conti per quanto di rispettiva compe-tenza, le misure organizzative, anche inci-denti sulla trattazione degli affari, neces-sarie per consentire il rispetto delle indi-cazioni igienico-sanitarie fornite dal Mini-stero della salute, anche d’intesa con leRegioni, e delle prescrizioni impartite coni decreti del Presidente del Consiglio deiministri emanati ai sensi dell’articolo 3 deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 5marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 deldecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al finedi evitare assembramenti all’interno degliuffici e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2possono prevedere una o più delle seguentimisure:

3. Identico:

a) la limitazione dell’accesso del pub-blico agli uffici, garantendo comunque l’ac-cesso alle persone che debbono svolgerviattività urgenti;

a) identica;

b) la limitazione, sentito il dirigentecompetente, dell’orario di apertura al pub-blico degli uffici ovvero, in via residuale esolo per gli uffici che non erogano serviziurgenti, la chiusura al pubblico;

b) identica;

c) la predisposizione di servizi di pre-notazione per l’accesso ai servizi, anchetramite mezzi di comunicazione telefonicao telematica, curando che la convocazionedegli utenti sia scaglionata per orari fissi,nonché l’adozione di ogni misura ritenutanecessaria per evitare forme di assembra-mento;

c) identica;

d) l’adozione di linee guida vincolantiper la fissazione e la trattazione delleudienze o delle adunanze, coerenti con ledisposizioni di coordinamento dettate dalpresidente della Corte dei conti, ivi inclusala eventuale celebrazione a porte chiuse;

d) identica;

e) la previsione dello svolgimento delleudienze che non richiedono la presenza disoggetti diversi dai difensori delle parti,

e) la previsione dello svolgimento delleudienze e delle camere di consiglio che nonrichiedono la presenza di soggetti diversi

Art. 85.

Atti Parlamentari — 243 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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ovvero delle adunanze che non richiedonola presenza di soggetti diversi dai rappre-sentati delle amministrazioni, mediante col-legamenti da remoto, con modalità idoneea salvaguardare il contraddittorio e l’effet-tiva partecipazione all’udienza ovvero al-l’adunanza, anche utilizzando strutture in-formatiche messe a disposizione da soggettiterzi o con ogni mezzo di comunicazioneche, con attestazione all’interno del ver-bale, consenta l’effettiva partecipazione de-gli interessati;

dai difensori delle parti, ovvero delle adu-nanze e delle camere di consiglio che nonrichiedono la presenza di soggetti diversidai rappresentanti delle amministrazioni,mediante collegamenti da remoto, con mo-dalità idonee a salvaguardare il contrad-dittorio e l’effettiva partecipazione all’u-dienza ovvero all’adunanza ovvero alla ca-mera di consiglio, anche utilizzando strut-ture informatiche messe a disposizione dasoggetti terzi o con ogni mezzo di comuni-cazione che, con attestazione all’interno delverbale, consenta l’effettiva partecipazionedegli interessati. Il luogo da cui si colleganoi magistrati e il personale addetto è con-siderato aula di udienza o di adunanza ocamera di consiglio a tutti gli effetti dilegge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti,le deliberazioni e gli altri atti del processoe del procedimento di controllo possonoessere adottati mediante documenti infor-matici e possono essere firmati digital-mente, anche in deroga alle disposizionivigenti;

f) il rinvio d’ufficio delle udienze edelle adunanze a data successiva al 30giugno 2020, salvo che per le cause rispettoalle quali la ritardata trattazione potrebbeprodurre grave pregiudizio alle parti.

f) identica.

4. In caso di rinvio, con riferimento atutte le attività giurisdizionali, inquirenti,consultive e di controllo intestate alla Cortedei conti, i termini in corso alla data dell’8marzo 2020 e che scadono entro il 30giugno 2020, sono sospesi e riprendono adecorrere dal 1° luglio 2020. A decorreredall’8 marzo 2020 si intendono sospesi an-che i termini connessi alle attività istrutto-rie preprocessuali, alle prescrizioni in corsoed alle attività istruttorie e di verifica re-lative al controllo.

4. Identico.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 efino al 30 giugno 2020, in deroga alle pre-visioni del codice di giustizia contabile,tutte le controversie pensionistiche fissateper la trattazione innanzi al giudice con-tabile in sede monocratica, sia in udienzacamerale sia in udienza pubblica, passanoin decisione senza discussione orale, sullabase degli atti depositati. Le parti hannofacoltà di presentare brevi note e docu-

5. Successivamente al 15 aprile 2020 efino al 30 giugno 2020, in deroga alle pre-visioni del codice di giustizia contabile, dicui al decreto legislativo 26 agosto 2016,n. 174, tutte le controversie pensionistichefissate per la trattazione innanzi al giudicecontabile in sede monocratica, sia in udienzacamerale sia in udienza pubblica, passanoin decisione senza discussione orale, sullabase degli atti depositati, salva espressa

Art. 85.

Atti Parlamentari — 244 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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menti sino a due giorni liberi prima delladata fissata per la trattazione. Il giudice,trattata la causa, pronuncia immediata-mente sentenza, dandone tempestiva noti-zia alle parti costituite con comunicazioneinviata a mezzo di posta elettronica certi-ficata. Resta salva la facoltà del giudice didecidere in forma semplificata, ai sensidell’articolo 167, comma 4, del decreto le-gislativo 26 agosto 2016, n. 174, e succes-sive modificazioni. La sentenza è deposi-tata in segreteria entro quindici giorni dallapronuncia. Sono fatte salve tutte le dispo-sizioni compatibili col presente rito previ-ste dalla parte IV, titolo I, del decretolegislativo 26 agosto 2016, n. 174, e succes-sive modificazioni.

richiesta di una delle parti di discussioneorale, da notificare, a cura del richiedente,a tutte le parti costituite e da depositarealmeno dieci giorni prima della data diudienza. Le parti hanno facoltà di presen-tare brevi note e documenti sino a cinquegiorni liberi prima della data fissata per latrattazione. Il giudice pronuncia immedia-tamente sentenza, dando tempestiva noti-zia del relativo dispositivo alle parti costi-tuite con comunicazione inviata a mezzo diposta elettronica certificata. Resta salva lafacoltà del giudice di decidere in formasemplificata, ai sensi dell’articolo 167,comma 4, del decreto legislativo 26 agosto2016, n. 174, e successive modificazioni. Lasentenza è depositata in segreteria entroquindici giorni dalla pronuncia. Sono fattesalve tutte le disposizioni compatibili colpresente rito previste dalla parte IV, titoloI, del decreto legislativo 26 agosto 2016,n. 174, e successive modificazioni. Il giu-dice delibera in camera di consiglio, senecessario avvalendosi di collegamenti daremoto. Il luogo da cui si collegano imagistrati e il personale addetto è consi-derato camera di consiglio a tutti gli effettidi legge. Le sentenze, le ordinanze, i decretie gli altri atti del processo possono essereadottati mediante documenti informatici epossono essere firmati digitalmente, anchein deroga alle disposizioni vigenti.

6. Per il controllo preventivo di legitti-mità non si applica alcuna sospensione deitermini. In caso di deferimento alla sedecollegiale di atti delle amministrazioni cen-trali dello Stato, il collegio deliberante, finoal 30 giugno 2020, è composto dal presi-dente della sezione centrale del controllo dilegittimità e dai sei consiglieri delegati pre-posti ai relativi uffici di controllo, integratodal magistrato istruttore nell’ipotesi di dis-senso, e delibera con un numero minimo dicinque magistrati in adunanze organizza-bili tempestivamente anche in via telema-tica.

6. Per il controllo preventivo di legitti-mità non si applica alcuna sospensione deitermini. In caso di deferimento alla sedecollegiale di atti delle amministrazioni cen-trali dello Stato, il collegio deliberante, finoal 30 giugno 2020, è composto dal presi-dente della sezione centrale del controllo dilegittimità e dai sei consiglieri delegati pre-posti ai relativi uffici di controllo, integratodal magistrato istruttore nell’ipotesi di dis-senso, e delibera con un numero minimo dicinque magistrati in adunanze organizza-bili tempestivamente anche in via telema-tica. In relazione alle medesime esigenze disalvaguardia dello svolgimento delle atti-vità istituzionali della Corte dei conti, ilcollegio delle sezioni riunite in sede dicontrollo, fino al 30 giugno 2020, è com-posto dal presidente di sezione preposto alcoordinamento e da dieci magistrati, indi-

Art. 85.

Atti Parlamentari — 245 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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viduati, in relazione alle materie, con spe-cifici provvedimenti del presidente dellaCorte dei conti, e delibera con almeno novemagistrati, in adunanze organizzabili tem-pestivamente anche in via telematica.

7. Ai fini del computo di cui all’articolo2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, neiprocedimenti nei quali le udienze sonorinviate a norma del presente articolo nonsi tiene conto del periodo compreso tra l’8marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

7. Identico.

8. È abrogato l’articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

8. Soppresso

8-bis. In deroga alle disposizioni recatedall’articolo 20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, a decorrere dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto e fino al 30 giugno2020 i decreti del presidente della Corte deiconti, con cui sono stabilite le regole tec-niche ed operative per l’adozione delletecnologie dell’informazione e della comu-nicazione nelle attività di controllo e neigiudizi che si svolgono innanzi alla Cortedei conti, acquistano efficacia dal giornosuccessivo a quello della loro pubblica-zione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze,le adunanze e le camere di consiglio pos-sono essere svolte mediante collegamentoda remoto, anche in deroga alle vigentidisposizioni di legge, secondo le modalitàtecniche definite ai sensi dell’articolo 6 delcodice di cui al decreto legislativo 26 ago-sto 2016, n. 174.

Articolo 86.

(Misure urgenti per il ripristino della fun-zionalità degli Istituti penitenziari e per laprevenzione della diffusione del COVID-19)

Articolo 86.

(Misure urgenti per il ripristino della fun-zionalità degli Istituti penitenziari e per laprevenzione della diffusione del COVID-19)

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, alfine di ripristinare la piena funzionalità egarantire le condizioni di sicurezza degliistituti penitenziari danneggiati nel corsodelle proteste dei detenuti - anche in rela-zione alle notizie sulla diffusione epidemio-logica a livello nazionale del Covid-19, èautorizzata la spesa di euro 20.000.000

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, alfine di ripristinare la piena funzionalità egarantire le condizioni di sicurezza degliistituti penitenziari danneggiati nel corsodelle proteste dei detenuti anche in rela-zione alle notizie sulla diffusione epidemio-logica a livello nazionale del Covid-19, èautorizzata la spesa di euro 20.000.000

Art. 86.

Art. 85.

Atti Parlamentari — 246 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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nell’anno 2020 per la realizzazione di in-terventi urgenti di ristrutturazione e dirifunzionalizzazione delle strutture e degliimpianti danneggiati nonché per l’attua-zione delle misure di prevenzione previstedai protocolli di cui all’art. 2, comma 1,lettera u) del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri in data 8 marzo2020.

nell’anno 2020 per la realizzazione di in-terventi urgenti di ristrutturazione e dirifunzionalizzazione delle strutture e degliimpianti danneggiati nonché per l’attua-zione delle misure di prevenzione previstedai protocolli di cui all’art. 2, comma 1,lettera u) del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri in data 8 marzo2020.

2. In considerazione della situazioneemergenziale e al fine di consentire l’ade-guata tempestività degli interventi di cui alcomma precedente, fino al 31 dicembre2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori disomma urgenza con le procedure di cuiall’articolo 163 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limitidi spesa ivi previsti, fatto salvo il limitedella soglia europea, e ai termini di pre-sentazione della perizia giustificativa deilavori.

2. Identico.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo si provvede: quanto aeuro 10.000.000, mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte capitale iscritto, ai fini delbilancio triennale 2020-2022, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2020,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero dellagiustizia; quanto a euro 10.000.000 ai sensidell’articolo 126.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo si provvede: quanto aeuro 10.000.000, mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di conto capitale iscritto, ai fini delbilancio triennale 2020-2022, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2020,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero dellagiustizia; quanto a euro 10.000.000 ai sensidell’articolo 126.

Articolo 86-bis.

(Disposizioni in materia di immigrazione)

1. In considerazione della situazionestraordinaria derivante dallo stato di emer-genza di cui alla delibera del Consiglio deiministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31dicembre 2020, gli enti locali titolari diprogetti di accoglienza nell’ambito del si-stema di protezione di cui all’articolo 1-se-xies del decreto-legge 30 dicembre 1989,n. 416, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenzaal 31 dicembre 2019, le cui attività sonostate autorizzate alla prosecuzione fino al

Art. 86-bis.

Art. 86.

Atti Parlamentari — 247 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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30 giugno 2020, e di progetti in scadenzaalla medesima data del 30 giugno 2020, chehanno presentato domanda di proroga aisensi del decreto del Ministro dell’interno18 novembre 2019, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019,sono autorizzati alla prosecuzione dei pro-getti in essere alle attuali condizioni diattività e servizi finanziati, in deroga alledisposizioni del codice di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvoil rispetto delle disposizioni del codice delleleggi antimafia e delle misure di preven-zione, di cui al decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159, nonché dei vincoliinderogabili derivanti dall’appartenenza al-l’Unione europea ed a condizione che nonsussistano eventuali ragioni di revoca, ac-certate ai sensi del citato decreto del Mi-nistro dell’interno 18 novembre 2019 e neilimiti delle risorse del Fondo nazionale perle politiche e i servizi dell’asilo, di cuiall’articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.

2. Fino al termine dello stato di emer-genza di cui alla delibera del Consiglio deiministri in data 31 gennaio 2020, in rela-zione alle correlate straordinarie esigenze,possono rimanere in accoglienza nelle strut-ture del sistema di protezione di cui alcomma 1 del presente articolo e in quelledi cui agli articoli 9 e 11 del decretolegislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggettidi cui all’articolo 1-sexies, comma 1, deldecreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di pro-tezione internazionale o umanitaria, i ri-chiedenti protezione internazionale, non-ché i minori stranieri non accompagnatianche oltre il compimento della maggioreetà, per i quali sono venute meno le con-dizioni di permanenza nelle medesime strut-ture, previste dalle disposizioni vigenti.

3. Le strutture del sistema di protezionedi cui al comma 1, eventualmente dispo-nibili, possono essere utilizzate dalle pre-fetture, fino al termine dello stato di emer-genza di cui alla delibera del Consiglio deiministri in data 31 gennaio 2020, sentiti ildipartimento di prevenzione territorial-mente competente e l’ente locale titolare

Art. 86-bis.

Atti Parlamentari — 248 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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del progetto di accoglienza, ai fini dell’ac-coglienza dei richiedenti protezione inter-nazionale e dei titolari di protezione uma-nitaria, sottoposti alle misure di quaran-tena di cui all’articolo 1, comma 2, lettered) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19. Le medesime strutture, ove disponi-bili, possono essere utilizzate dagli entilocali titolari del progetto di accoglienzafino al termine dello stato di emergenza,previa autorizzazione del Ministero dell’in-terno, che indica altresì le condizioni diutilizzo e restituzione, per l’accoglienza dipersone in stato di necessità, senza oneriaggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Al solo fine di assicurare la tempe-stiva adozione di misure dirette al conte-nimento della diffusione del COVID-19, leprefetture-uffici territoriali del Governo sonoautorizzate a provvedere, senza oneri ag-giuntivi a carico del bilancio dello Stato,alla modifica dei contratti in essere perlavori, servizi o forniture supplementari,per i centri e le strutture di cui agli articoli11 e 19, comma 3-bis, del decreto legisla-tivo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all’ar-ticolo 10-ter del testo unico di cui al de-creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inderoga alle disposizioni del codice di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,nel rispetto dei princìpi di economicità,efficacia, tempestività, correttezza e traspa-renza e delle disposizioni del codice delleleggi antimafia e delle misure di preven-zione, di cui al decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2,pari complessivamente a 42.354.072 euro,si provvede nei limiti delle risorse dispo-nibili a legislazione vigente, anche me-diante utilizzo delle risorse accertate nel-l’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 767, della legge 30 dicem-bre 2018, n. 145.

Art. 86-bis.

Atti Parlamentari — 249 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 87.

(Misure straordinarie in materia di lavoroagile e di esenzione dal servizio e di proce-

dure concorsuali)

Articolo 87.

(Misure straordinarie in materia di lavoroagile e di esenzione dal servizio e di proce-

dure concorsuali)

1. Fino alla cessazione dello stato diemergenza epidemiologica da COVID-2019,ovvero fino ad una data antecedente stabi-lita con decreto del Presidente del Consigliodei Ministri su proposta del Ministro per lapubblica amministrazione, il lavoro agile èla modalità ordinaria di svolgimento dellaprestazione lavorativa nelle pubbliche am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,che, conseguentemente:

1. Il periodo trascorso in malattia o inquarantena con sorveglianza attiva, o inpermanenza domiciliare fiduciaria con sor-veglianza attiva, dai dipendenti delle am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparatoal periodo di ricovero ospedaliero. Finoalla cessazione dello stato di emergenzaepidemiologica da COVID-2019, ovvero finoad una data antecedente stabilita con de-creto del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri su proposta del Ministro per la pub-blica amministrazione, il lavoro agile è lamodalità ordinaria di svolgimento della pre-stazione lavorativa nelle pubbliche ammi-nistrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personalenegli uffici per assicurare esclusivamente leattività che ritengono indifferibili e cherichiedono necessariamente la presenza sulluogo di lavoro, anche in ragione dellagestione dell’emergenza;

a) limitano la presenza del personalenei luoghi di lavoro per assicurare esclu-sivamente le attività che ritengono indiffe-ribili e che richiedono necessariamente talepresenza, anche in ragione della gestionedell’emergenza;

b) prescindono dagli accordi indivi-duali e dagli obblighi informativi previstidagli articoli da 18 a 23 della legge 22maggio 2017, n. 81.

b) identica.

2. La prestazione lavorativa in lavoroagile può essere svolta anche attraversostrumenti informatici nella disponibilità deldipendente qualora non siano forniti dal-l’amministrazione. In tali casi l’articolo 18,comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81non trova applicazione.

2. La prestazione lavorativa in lavoroagile può essere svolta anche attraversostrumenti informatici nella disponibilità deldipendente qualora non siano forniti dal-l’amministrazione. In tali casi l’articolo 18,comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere allavoro agile, anche nella forma semplificatadi cui al comma 1, lett. b), le amministra-zioni utilizzano gli strumenti delle feriepregresse, del congedo, della banca ore,della rotazione e di altri analoghi istituti,nel rispetto della contrattazione collettiva.Esperite tali possibilità le amministrazioni

3. Qualora non sia possibile ricorrere allavoro agile, anche nella forma semplificatadi cui al comma 1, lettera b), e per i periodidi assenza dal servizio dei dipendenti delleamministrazioni di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, imposti dai provvedimenti di con-tenimento del fenomeno epidemiologico da

Art. 87.

Atti Parlamentari — 250 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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possono motivatamente esentare il perso-nale dipendente dal servizio. Il periodo diesenzione dal servizio costituisce servizioprestato a tutti gli effetti di legge e l’am-ministrazione non corrisponde l’indennitàsostitutiva di mensa, ove prevista. Tale pe-riodo non è computabile nel limite di cuiall’articolo 37, terzo comma, del decretodel Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3.

COVID-19, adottati nella vigenza dell’arti-colo 3, comma 1, del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,e dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministra-zioni utilizzano gli strumenti delle feriepregresse, del congedo, della banca ore,della rotazione e di altri analoghi istituti,nel rispetto della contrattazione collettiva.Esperite tali possibilità le amministrazionipossono motivatamente esentare il perso-nale dipendente dal servizio. Il periodo diesenzione dal servizio costituisce servizioprestato a tutti gli effetti di legge e l’am-ministrazione non corrisponde l’indennitàsostitutiva di mensa, ove prevista. Tale pe-riodo non è computabile nel limite di cuiall’articolo 37, terzo comma, del decretodel Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3.

3-bis. All’articolo 71, comma 1, del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, al primo periodo, dopo leparole: « di qualunque durata, » sono inse-rite le seguenti: « ad esclusione di quellirelativi al ricovero ospedaliero in strutturedel Servizio sanitario nazionale per l’ero-gazione delle prestazioni rientranti nei li-velli essenziali di assistenza (LEA), ». Aglioneri in termini di fabbisogno e indebita-mento netto derivanti dal presente commasi provvede ai sensi dell’articolo 126, comma6-bis.

3-ter. La valutazione degli apprendi-menti, periodica e finale, oggetto dell’atti-vità didattica svolta in presenza o svolta adistanza a seguito dell’emergenza da CO-VID-19 e fino alla data di cessazione dellostato di emergenza deliberato dal Consigliodei ministri il 31 gennaio 2020, e comun-que per l’anno scolastico 2019/2020, pro-duce gli stessi effetti delle attività previsteper le istituzioni scolastiche del primo ciclodal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,e per le istituzioni scolastiche del secondociclo dall’articolo 4 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legi-slativo 13 aprile 2017, n. 62.

Art. 87.

Atti Parlamentari — 251 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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4. Gli organi costituzionali e di rilevanzacostituzionale, nonché le autorità ammini-strative indipendenti, ivi comprese la Com-missione nazionale per le società e la borsae la Commissione di vigilanza sui fondipensione, ciascuno nell’ambito della pro-pria autonomia, adeguano il proprio ordi-namento ai principi di cui al presente ar-ticolo.

4. Identico.

4-bis. Fino al termine stabilito ai sensidel comma 1, e comunque non oltre il 30settembre 2020, al fine di fronteggiare leparticolari esigenze emergenziali connesseall’epidemia da COVID-19, anche in derogaa quanto stabilito dai contratti collettivinazionali vigenti, i dipendenti delle ammi-nistrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, possono cedere, in tutto o inparte, i riposi e le ferie maturati fino al 31dicembre 2019 ad altro dipendente dellamedesima amministrazione di apparte-nenza, senza distinzione tra le diverse ca-tegorie di inquadramento o i diversi profiliposseduti. La cessione avviene in formascritta ed è comunicata al dirigente deldipendente cedente e a quello del dipen-dente ricevente, è a titolo gratuito, non puòessere sottoposta a condizione o a terminee non è revocabile. Restano fermi i terminitemporali previsti per la fruizione delleferie pregresse dalla disciplina vigente edalla contrattazione collettiva.

5. Lo svolgimento delle procedure con-corsuali per l’accesso al pubblico impiego,ad esclusione dei casi in cui la valutazionedei candidati sia effettuata esclusivamentesu basi curriculari ovvero in modalità te-lematica, sono sospese per sessanta giorni adecorrere dall’entrata in vigore del pre-sente decreto. Resta ferma la conclusionedelle procedure per le quali risulti già ul-timata la valutazione dei candidati, nonchéla possibilità di svolgimento dei procedi-menti per il conferimento di incarichi, an-che dirigenziali, nelle pubbliche ammini-strazioni di cui al comma 1, che si istau-rano e si svolgono in via telematica e che sipossono concludere anche utilizzando lemodalità lavorative di cui ai commi cheprecedono, ivi incluse le procedure relativealle progressioni di cui all’articolo 22, comma

5. Lo svolgimento delle procedure con-corsuali per l’accesso al pubblico impiego,ad esclusione dei casi in cui la valutazionedei candidati sia effettuata esclusivamentesu basi curriculari ovvero in modalità te-lematica, è sospeso per sessanta giorni adecorrere dall’entrata in vigore del pre-sente decreto. Resta ferma la conclusionedelle procedure per le quali risulti già ul-timata la valutazione dei candidati, nonchéla possibilità di svolgimento dei procedi-menti per il conferimento di incarichi, an-che dirigenziali, nelle pubbliche ammini-strazioni di cui al comma 1, che si istau-rano e si svolgono in via telematica e che sipossono concludere anche utilizzando lemodalità lavorative di cui ai commi cheprecedono, ivi incluse le procedure relativealle progressioni di cui all’articolo 22, comma

Art. 87.

Atti Parlamentari — 252 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75.

15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75.

6. Fino alla cessazione dello stato diemergenza deliberato dal Consiglio dei Mi-nistri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi dicui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazionedel livello di esposizione al rischio di con-tagio da COVID-19 connesso allo svolgi-mento dei compiti istituzionali e nel ri-spetto delle preminenti esigenze di funzio-nalità delle amministrazioni interessate, ilpersonale delle Forze di polizia, delle Forzearmate e del Corpo nazionale dei vigili delfuoco può essere dispensato temporanea-mente dalla presenza in servizio, anche aisoli fini precauzionali in relazione all’espo-sizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37del decreto del Presidente della Repubblica10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimentodei responsabili di livello dirigenziale degliUffici e dei Reparti di appartenenza, adot-tato secondo specifiche disposizioni impar-tite dalle amministrazioni competenti. Taleperiodo è equiparato, agli effetti economicie previdenziali, al servizio prestato, conesclusione della corresponsione dell’inden-nità sostitutiva di mensa, ove prevista, enon è computabile nel limite di cui all’ar-ticolo 37, terzo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n. 3.

6. Fino al termine stabilito ai sensi delcomma 1, fuori dei casi di assenza dalservizio per malattia o quarantena consorveglianza attiva o in permanenza domi-ciliare fiduciaria con sorveglianza attivadovuta al COVID-19, in considerazione dellivello di esposizione al rischio di contagioda COVID-19 connesso allo svolgimento deicompiti istituzionali e nel rispetto dellepreminenti esigenze di funzionalità delleamministrazioni interessate, il personaledelle Forze di polizia, delle Forze armate edel Corpo nazionale dei vigili del fuoco puòessere dispensato temporaneamente dallapresenza in servizio, anche ai soli fini pre-cauzionali in relazione all’esposizione a ri-schio, ai sensi dell’articolo 37 del decretodel Presidente della Repubblica 10 gennaio1957, n. 3, con provvedimento dei respon-sabili di livello dirigenziale degli Uffici e deiReparti di appartenenza, adottato secondospecifiche disposizioni impartite dalle am-ministrazioni competenti. Tale periodo èequiparato, agli effetti economici e previ-denziali, al servizio prestato, con esclusionedella corresponsione dell’indennità sostitu-tiva di mensa, ove prevista, e non è com-putabile nel limite di cui all’articolo 37,terzo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Fino alla stessa data di cui al comma6, il personale delle Forze armate, delleForze di polizia e del Corpo nazionale deivigili del fuoco assente dal servizio per lecause di cui all’articolo 19, comma 1, deldecreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collo-cato d’ufficio in licenza straordinaria, incongedo straordinario o in malattia, conesclusione di tali periodi di assenza dalcomputo dei giorni previsti dall’articolo 37,comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal pe-riodo massimo di licenza straordinaria diconvalescenza per il personale militare inferma e rafferma volontaria e dal periododi assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo15 dei decreti del Presidente della Repub-blica del 7 maggio 2008 di recepimentodell’accordo sindacale integrativo del per-sonale direttivo e dirigente e non direttivo

7. Fino al termine stabilito ai sensi delcomma 1, il personale delle Forze armate,delle Forze di polizia e del Corpo nazionaledei vigili del fuoco assente dal servizio permalattia o quarantena con sorveglianzaattiva o in permanenza domiciliare fidu-ciaria con sorveglianza attiva dovuta alCOVID-19, è collocato d’ufficio in licenzastraordinaria, in congedo straordinario o inmalattia, con esclusione di tali periodi diassenza dal computo dei giorni previstidall’articolo 37, terzo comma, del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal pe-riodo massimo di licenza straordinaria diconvalescenza per il personale militare inferma e rafferma volontaria e dal periododi assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo15 dei decreti del Presidente della Repub-blica del 7 maggio 2008, pubblicati nel

Art. 87.

Atti Parlamentari — 253 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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e non dirigente del Corpo nazionale deivigili del fuoco. Il periodo di assenza di cuial presente comma costituisce servizio pre-stato a tutti gli effetti di legge e l’ammini-strazione non corrisponde l’indennità so-stitutiva di mensa, ove prevista.

supplemento ordinario n. 173 alla Gaz-zetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, direcepimento dell’accordo sindacale integra-tivo, rispettivamente, del personale diret-tivo e dirigente e del personale non diret-tivo e non dirigente del Corpo nazionale deivigili del fuoco. Il periodo di assenza di cuial presente comma costituisce servizio pre-stato a tutti gli effetti di legge e l’ammini-strazione non corrisponde l’indennità so-stitutiva di mensa, ove prevista.

8. Al comma 4 dell’articolo 19 del de-creto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola« provvedono » è sostituita dalle seguenti« possono provvedere ».

8. Per il personale delle Forze di polizia,delle Forze armate e del Corpo nazionaledei vigili del fuoco, agli accertamenti dia-gnostici funzionali all’applicazione delle di-sposizioni del comma 1, primo periodo,possono provvedere i competenti servizisanitari.

Articolo 87-bis.

(Misure di ausilio allo svolgimento dellavoro agile da parte dei dipendenti dellepubbliche amministrazioni e degli organi-

smi di diritto pubblico)

1. Allo scopo di agevolare l’applicazionedel lavoro agile di cui alla legge 22 maggio2017, n. 81, quale ulteriore misura percontrastare e contenere l’imprevedibileemergenza epidemiologica, i quantitativimassimi delle vigenti convenzioni-quadrodi Consip S.p.A. per la fornitura di perso-nal computer portatili e tablet possonoessere incrementati sino al 50 per cento delvalore iniziale delle convenzioni, fatta salvala facoltà di recesso dell’aggiudicatario conriferimento a tale incremento, da eserci-tare entro quindici giorni dalla comunica-zione della modifica da parte della sta-zione appaltante.

2. Nel caso di recesso dell’aggiudicatarioai sensi del comma 1 o nel caso in cuil’incremento dei quantitativi di cui al comma1 non sia sufficiente al soddisfacimento delfabbisogno delle pubbliche amministra-zioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,nonché degli organismi di diritto pubblicodi cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),del codice di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A., nell’am-

Art. 87-bis.

Art. 87.

Atti Parlamentari — 254 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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bito del Programma di razionalizzazionedegli acquisti nella pubblica amministra-zione, è autorizzata sino al 30 settembre2020, ai sensi dell’articolo 63, comma 2,lettera e), del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50:

a) allo svolgimento di procedure ne-goziate senza previa pubblicazione di bandidi gara finalizzate alla stipula di conven-zioni-quadro interpellando progressiva-mente gli operatori economici che hannopresentato un’offerta valida nella proce-duta indetta da Consip S.p.A. per la con-clusione della vigente convenzione per lafornitura di personal computer portatili etablet, alle stesse condizioni contrattualiofferte dal primo miglior offerente;

b) allo svolgimento di procedure ne-goziate senza previa pubblicazione di bandidi gara finalizzate alla stipula di conven-zioni-quadro e di accordi-quadro aventi adoggetto beni e servizi informatici, selezio-nando almeno tre operatori economici daconsultare, se sussistono in tale numerosoggetti idonei, tra gli operatori economiciammessi nella pertinente categoria del si-stema dinamico di acquisizione di cui al-l’articolo 55, comma 14, del decreto legi-slativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Ai fini dello svolgimento delle proce-dure di cui al comma 2 le offerte possonoessere presentate sotto forma di catalogoelettronico di cui all’articolo 57 del codicedi cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, e la raccolta delle relative informa-zioni può avvenire con modalità comple-tamente automatizzate.

4. Ai contratti derivanti dalle proceduredi cui al comma 2 possono ricorrere lepubbliche amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, nonché gli organismidi diritto pubblico di cui all’articolo 3,comma 1, lettera d), del codice di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,previa attestazione della necessità ed ur-genza di acquisire le relative dotazioni alfine di poter adottare le misure di lavoroagile di cui al comma 1 per il propriopersonale.

Art. 87-bis.

Atti Parlamentari — 255 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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5. All’articolo 14, comma 1, della legge7 agosto 2015, n. 124, le parole: « per lasperimentazione » sono soppresse.

Articolo 88.

(Rimborso dei contratti di soggiorno e riso-luzione dei contratti di acquisto di bigliettiper spettacoli, musei e altri luoghi della

cultura)

Articolo 88.

(Rimborso di titoli di acquisto di bigliettiper spettacoli, musei e altri luoghi della

cultura)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 28del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 siapplicano anche ai contratti di soggiornoper i quali si sia verificata l’impossibilitàsopravvenuta della prestazione a seguitodei provvedimenti adottati ai sensi dell’ar-ticolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020n. 6.

(Vedi articolo 88-bis, comma 1)

2. A seguito dell’adozione delle misuredi cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d)del decreto del Presidente del Consiglio 8marzo 2020 e a decorrere dalla data diadozione del medesimo decreto, ai sensi eper gli effetti dell’articolo 1463 del codicecivile, ricorre la sopravvenuta impossibilitàdella prestazione dovuta in relazione aicontratti di acquisto di titoli di accesso perspettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusiquelli cinematografici e teatrali, e di bi-glietti di ingresso ai musei e agli altri luoghidella cultura.

1. A seguito dell’adozione delle misuredi cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) ed), del decreto del Presidente del Consigliodei ministri 8 marzo 2020 e a decorreredalla data di entrata in vigore del mede-simo decreto, ai sensi e per gli effetti del-l’articolo 1463 del codice civile, ricorre lasopravvenuta impossibilità della presta-zione dovuta in relazione ai contratti diacquisto di titoli di accesso per spettacoli diqualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinema-tografici e teatrali, e di biglietti di ingressoai musei e agli altri luoghi della cultura.

3. I soggetti acquirenti presentano, en-tro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, apposita istanzadi rimborso al venditore, allegando il rela-tivo titolo di acquisto. Il venditore, entrotrenta giorni dalla presentazione dellaistanza di cui al primo periodo, provvedeall’emissione di un voucher di pari importoal titolo di acquisto, da utilizzare entro unanno dall’emissione.

2. I soggetti acquirenti presentano, en-tro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, ovvero dalladiversa data di cui al secondo periodo delcomma 3, apposita istanza di rimborso alsoggetto organizzatore dell’evento, ancheper il tramite dei canali di vendita daquest’ultimo utilizzati, allegando il relativotitolo di acquisto. L’organizzatore dell’e-vento, verificata l’impossibilità sopravve-nuta della prestazione e, conseguente-mente, l’inutilizzabilità del titolo di acqui-sto oggetto dell’istanza di rimborso, prov-vede alla emissione di un voucher di pariimporto al titolo di acquisto, da utilizzareentro un anno dall’emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3si applicano fino alla data di efficacia delle

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2si applicano fino alla data di efficacia delle

Art. 88.

Art. 87-bis.

Atti Parlamentari — 256 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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misure previste dal decreto del Presidentedel Consiglio 8 marzo 2020 e da eventualiulteriori decreti attuativi emanati ai sensidell’articolo 3, comma 1, del decreto legge23 febbraio 2020, n. 6.

misure previste dal decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 eda eventuali ulteriori decreti attuativi ema-nati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2,del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Intali ultimi casi, il termine utile alla pre-sentazione dell’istanza di cui al primo pe-riodo del comma 2 decorre dalla data dientrata in vigore dei provvedimenti succes-sivamente adottati.

(Vedi articolo 88, comma 1) Articolo 88-bis.

(Rimborso di titoli di viaggio, di soggiornoe di pacchetti turistici)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo1463 del codice civile, ricorre la sopravve-nuta impossibilità della prestazione dovutain relazione ai contratti di trasporto aereo,ferroviario, marittimo, nelle acque interneo terrestre, ai contratti di soggiorno e aicontratti di pacchetto turistico stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei qualiè stata disposta la quarantena con sorve-glianza attiva ovvero la permanenza domi-ciliare fiduciaria con sorveglianza attiva daparte dell’autorità sanitaria competente, inattuazione dei provvedimenti adottati aisensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, con riguardo ai contratti daeseguire nel medesimo periodo di quaran-tena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati odestinatari di un provvedimento di divietodi allontanamento nelle aree interessatedal contagio, come individuate dai decretiadottati dal Presidente del Consiglio deiministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,con modificazioni, dalla legge 5 marzo2020, n. 13, e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo aicontratti da eseguire nel periodo di effica-cia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virusCOVID-19 per i quali è disposta la qua-rantena con sorveglianza attiva ovvero la

Art. 88-bis.

Art. 88.

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permanenza domiciliare fiduciaria con sor-veglianza attiva da parte dell’autorità sa-nitaria competente ovvero il ricovero pressole strutture sanitarie, con riguardo ai con-tratti da eseguire nel medesimo periodo dipermanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno program-mato soggiorni o viaggi con partenza oarrivo nelle aree interessate dal contagiocome individuate dai decreti adottati dalPresidente del Consiglio dei ministri aisensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,e dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, con riguardo ai contratti daeseguire nel periodo di efficacia dei pre-detti decreti;

e) dai soggetti che hanno program-mato la partecipazione a concorsi pubblicio procedure di selezione pubblica, a ma-nifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,a eventi e a ogni forma di riunione in luogopubblico o privato, anche di carattere cul-turale, ludico, sportivo e religioso, anche sesvolti in luoghi chiusi aperti al pubblico,annullati, sospesi o rinviati dalle autoritàcompetenti in attuazione dei provvedi-menti adottati ai sensi dell’articolo 3 deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 5marzo 2020, n. 13, e dell’articolo 2 deldecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conriguardo ai contratti da eseguire nel pe-riodo di efficacia dei predetti provvedi-menti;

f) dai soggetti intestatari di titolo diviaggio o acquirenti di pacchetti turistici,acquistati in Italia, aventi come destina-zione Stati esteri, dove sia impedito ovietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo inragione della situazione emergenziale epi-demiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comu-nicano al vettore o alla struttura ricettiva oall’organizzatore di pacchetti turistici ilricorrere di una delle situazioni di cui almedesimo comma 1 allegando la documen-tazione comprovante il titolo di viaggio o laprenotazione di soggiorno o il contratto di

Art. 88-bis.

Atti Parlamentari — 258 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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pacchetto turistico e, nell’ipotesi di cui allalettera e) del comma 1, la documentazioneattestante la programmata partecipazionead una delle manifestazioni, iniziative oeventi indicati nella medesima lettera e).Tale comunicazione è effettuata entro trentagiorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni dicui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall’annullamento, sospensione orinvio del concorso o della procedura se-lettiva, della manifestazione, dell’iniziativao dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1,lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza,nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva,entro trenta giorni dalla comunicazione dicui al comma 2, procedono al rimborso delcorrispettivo versato per il titolo di viaggioe per il soggiorno ovvero all’emissione diun voucher di pari importo da utilizzareentro un anno dall’emissione.

4. In relazione ai contratti stipulati daisoggetti di cui al comma 1, il diritto direcesso può essere esercitato dal vettore,previa comunicazione tempestiva all’acqui-rente, quando le prestazioni non possonoessere eseguite in ragione di provvedimentiadottati dalle autorità nazionali, interna-zionali o di Stati esteri, a causa dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19. In talicasi il vettore ne dà tempestiva comunica-zione all’acquirente e, entro i successivitrenta giorni, procede al rimborso del cor-rispettivo versato per il titolo di viaggiooppure all’emissione di un voucher di pariimporto da utilizzare entro un anno dal-l’emissione.

5. Le strutture ricettive che hanno so-speso o cessato l’attività, in tutto o in parte,a causa dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19 possono offrire all’acquirenteun servizio sostitutivo di qualità equiva-lente, superiore o inferiore con restituzionedella differenza di prezzo, oppure proce-dere al rimborso del prezzo o, altrimenti,possono emettere un voucher, da utilizzareentro un anno dalla sua emissione, diimporto pari al rimborso spettante.

Art. 88-bis.

Atti Parlamentari — 259 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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6. I soggetti di cui al comma 1 possonoesercitare, ai sensi dell’articolo 41 del co-dice di cui al decreto legislativo 23 maggio2011, n. 79, il diritto di recesso dai con-tratti di pacchetto turistico da eseguire neiperiodi di ricovero, di quarantena con sor-veglianza attiva, di permanenza domici-liare fiduciaria con sorveglianza attiva ov-vero di durata dell’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19 nelle aree interessate dalcontagio come individuate dai decreti adot-tati dal Presidente del Consiglio dei mini-stri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,o negli Stati dove è impedito o vietato losbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dellasituazione emergenziale epidemiologica daCOVID-19. In tali casi l’organizzatore, inalternativa al rimborso previsto dall’arti-colo 41, commi 4 e 6, del codice di cui aldecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,può offrire al viaggiatore un pacchettosostitutivo di qualità equivalente o supe-riore o inferiore con restituzione delladifferenza di prezzo oppure può procedereal rimborso o, altrimenti, può emettere,anche per il tramite dell’agenzia venditrice,un voucher, da utilizzare entro un annodalla sua emissione, di importo pari alrimborso spettante. In deroga all’articolo41, comma 6, del decreto legislativo 23maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrispo-sto e il voucher è emesso appena ricevutii rimborsi o i voucher dai singoli fornitoridi servizi e comunque non oltre sessantagiorni dalla data prevista di inizio delviaggio.

7. Gli organizzatori di pacchetti turisticipossono esercitare, ai sensi dell’articolo 41,comma 5, lettera b), del codice di cui aldecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ildiritto di recesso dai contratti stipulati coni soggetti di cui al comma 1, dai contrattidi pacchetto turistico aventi come destina-zione Stati esteri ove sia impedito o vietatolo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l’esecuzione delcontratto è impedita, in tutto o in parte, daprovvedimenti adottati a causa di tale emer-genza dalle autorità nazionali, internazio-

Art. 88-bis.

Atti Parlamentari — 260 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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nali o di Stati esteri. In tali casi l’organiz-zatore, in alternativa al rimborso previstodall’articolo 41, commi 5 e 6, del decretolegislativo 23 maggio 2011, n. 79, può of-frire al viaggiatore un pacchetto sostitutivodi qualità equivalente o superiore o infe-riore con restituzione della differenza diprezzo oppure può procedere al rimborsoo, altrimenti, può emettere, anche per iltramite dell’agenzia venditrice, un voucher,da utilizzare entro un anno dalla sua emis-sione, di importo pari al rimborso spet-tante. In deroga all’articolo 41, comma 6,del decreto legislativo 23 maggio 2011,n. 79, il rimborso è corrisposto e il vou-cher è emesso appena ricevuti i rimborsi oi voucher dai singoli fornitori di servizi ecomunque non oltre sessanta giorni dalladata prevista di inizio del viaggio.

8. Per la sospensione dei viaggi e delleiniziative di istruzione disposta in ragionedello stato di emergenza deliberato dalConsiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, siapplica l’articolo 1463 del codice civilenonché quanto previsto dall’articolo 41,comma 4, del codice di cui al decretolegislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordineal diritto di recesso del viaggiatore primadell’inizio del pacchetto di viaggio. Il rim-borso può essere effettuato dall’organizza-tore anche mediante l’emissione di un vou-cher di pari importo in favore del propriocontraente, da utilizzare entro un annodall’emissione. In deroga all’articolo 41,comma 6, del decreto legislativo 23 maggio2011, n. 79, l’organizzatore corrisponde ilrimborso o emette il voucher appena rice-vuti i rimborsi o i voucher dai singolifornitori di servizi e comunque non oltresessanta giorni dalla data prevista di iniziodel viaggio. E’ sempre corrisposto il rim-borso con restituzione della somma ver-sata, senza emissione di voucher, quando ilviaggio o l’iniziativa di istruzione riguardala scuola dell’infanzia o le classi terminalidella scuola primaria e della scuola secon-daria di primo e secondo grado. Sono fattisalvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24febbraio 2020 dagli istituti scolastici com-mittenti con gli organizzatori aggiudicatari.Nell’ambito degli stessi rapporti con cia-

Art. 88-bis.

Atti Parlamentari — 261 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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scun organizzatore, gli istituti scolasticicommittenti possono modificare le moda-lità di svolgimento di viaggi, iniziative,scambi, gemellaggi, visite e uscite didatti-che comunque denominate, anche riguardoalle classi di studenti, ai periodi, alle datee alle destinazioni.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, ilvettore e la struttura ricettiva procedono alrimborso del corrispettivo versato in favoredel soggetto dal quale hanno ricevuto ilpagamento oppure all’emissione in suo fa-vore di un voucher di pari importo dautilizzare entro un anno dall’emissione.

10. Le disposizioni del presente articolotrovano applicazione anche nei casi in cuiil titolo di viaggio o il soggiorno o il pac-chetto turistico siano stati acquistati o pre-notati per il tramite di un’agenzia di viag-gio o di un portale di prenotazione, anchein deroga alle condizioni pattuite.

11. Fuori dei casi previsti dai commi da1 a 7, per tutti i rapporti inerenti aicontratti di cui al presente articolo e in-staurati con effetto dall’11 marzo 2020 al30 settembre 2020 nell’intero territorio na-zionale, anche per le prestazioni da ren-dere all’estero e per le prestazioni in favoredi contraenti provenienti dall’estero, quandole prestazioni non siano rese a causa deglieffetti derivanti dallo stato di emergenzaepidemiologica da COVID-19, la contropre-stazione già ricevuta può essere restituitamediante un voucher di pari importo va-lido per un anno dall’emissione.

12. L’emissione dei voucher previsti dalpresente articolo assolve i correlativi ob-blighi di rimborso e non richiede alcunaforma di accettazione da parte del desti-natario.

13. Le disposizioni del presente articolocostituiscono norme di applicazione neces-saria ai sensi dell’articolo 17 della legge 31maggio 1995, n. 218, e dell’articolo 9 delregolamento (CE) n. 593/2008 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 17giugno 2008.

Art. 88-bis.

Atti Parlamentari — 262 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 89.

(Fondo emergenze spettacolo, cinema e au-diovisivo)

Articolo 89.

(Fondo emergenze spettacolo, cinema e au-diovisivo)

1. Al fine di sostenere i settori dellospettacolo, del cinema e dell’audiovisivo aseguito delle misure di contenimento delCOVID-19, nello stato di previsione delMinistero per i beni e le attività culturali eper il turismo sono istituiti due Fondi, unodi parte corrente e l’altro in conto capitale,per le emergenze nei settori dello spetta-colo e del cinema e audiovisivo. I Fondi dicui al primo periodo hanno una dotazionecomplessiva di 130 milioni di euro perl’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per laparte corrente e 50 milioni di euro per gliinterventi in conto capitale.

1. Al fine di sostenere i settori dellospettacolo, del cinema e dell’audiovisivo aseguito delle misure di contenimento delCOVID-19, nello stato di previsione delMinistero per i beni e le attività culturali eper il turismo sono istituiti due Fondi daripartire, uno di parte corrente e l’altro inconto capitale, per le emergenze nei settoridello spettacolo e del cinema e audiovisivo.I Fondi di cui al primo periodo hanno unadotazione complessiva di 130 milioni dieuro per l’anno 2020, di cui 80 milioni dieuro per la parte corrente e 50 milioni dieuro per gli interventi in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro per i beni ele attività culturali e per il turismo, daadottare entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, sono stabilite le mo-dalità di ripartizione e assegnazione dellerisorse agli operatori dei settori, ivi inclusiartisti, autori, interpreti ed esecutori, te-nendo conto altresì dell’impatto economiconegativo conseguente all’adozione delle mi-sure di contenimento del COVID-19.

2. Identico.

3. All’onere derivante dal comma 1, paria 130 milioni di euro per l’anno 2020, siprovvede:

3. Identico:

a) quanto a 70 milioni di euro ai sensidell’articolo 126;

a) identica;

b) quanto a 50 milioni di euro amediante corrispondente riduzione dellerisorse del Fondo sviluppo e coesione di cuiall’articolo 1, comma 6, della legge 27 di-cembre 2013, n. 147. Conseguentemente,con Delibera CIPE si provvede a rimodu-lare e a ridurre di pari importo, per l’anno2020, le somme già assegnate con la deli-bera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 alPiano operativo « Cultura e turismo » dicompetenza del Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo.

b) quanto a 50 milioni di euro me-diante corrispondente riduzione delle ri-sorse del Fondo sviluppo e coesione di cuiall’articolo 1, comma 6, della legge 27 di-cembre 2013, n. 147. Conseguentemente,con Delibera CIPE si provvede a rimodu-lare e a ridurre di pari importo, per l’anno2020, le somme già assegnate con la deli-bera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 alPiano operativo « Cultura e turismo » dicompetenza del Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo;

c) quanto a 10 milioni di euro a me-diante riduzioni delle disponibilità del Fondounico dello spettacolo di cui all’articolo 1della legge 30 aprile 1985, n. 163.

c) quanto a 10 milioni di euro me-diante riduzione delle disponibilità delFondo unico dello spettacolo di cui all’ar-ticolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 89.

Atti Parlamentari — 263 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 90.

(Disposizioni urgenti per sostenere il settoredella cultura)

Articolo 90.

(Disposizioni urgenti per sostenere il settoredella cultura)

1. Al fine di far fronte alle ricaduteeconomiche negative a seguito delle misuredi contenimento del COVID-19 di cui aldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, laquota di cui all’articolo 71-octies, comma3-bis, dei compensi incassati nell’anno 2019,ai sensi dell’articolo 71-septies della mede-sima legge, per la riproduzione privata difonogrammi e videogrammi, è destinata alsostegno degli autori, degli artisti interpretied esecutori, e dei lavoratori autonomi chesvolgono attività di riscossione dei dirittid’autore in base ad un contratto di man-dato con rappresentanza con gli organismidi gestione collettiva di cui all’articolo 180della legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Al fine di far fronte alle ricaduteeconomiche negative a seguito delle misuredi contenimento del COVID-19 di cui aldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 5marzo 2020, n. 13, e al decreto-legge 25marzo 2020, n. 19, la quota di cui all’arti-colo 71-octies, comma 3-bis, della legge 22aprile 1941, n. 633, dei compensi incassatinell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 71-septies della medesima legge, per la ripro-duzione privata di fonogrammi e video-grammi, è destinata al sostegno degli au-tori, degli artisti interpreti ed esecutori, edei lavoratori autonomi che svolgono atti-vità di riscossione dei diritti d’autore inbase ad un contratto di mandato con rap-presentanza con gli organismi di gestionecollettiva di cui all’articolo 180 della legge22 aprile 1941, n. 633.

2. Con decreto del Ministro per i beni ele attività culturali e per il turismo, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sono sta-biliti i requisiti per l’accesso al beneficio,anche tenendo conto del reddito dei desti-natari, nonché le modalità attuative delladisposizione di cui al comma 1.

2. Identico.

Articolo 90-bis.

(Carta della famiglia)

1. Per l’anno 2020, la carta della fami-glia di cui all’articolo 1, comma 391, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinataalle famiglie con almeno un figlio a carico.

2. Agli oneri derivanti dalle previsioni dicui al comma 1, pari a 500.000 euro perl’anno 2020, si provvede a valere sul Fondoper le politiche della famiglia di cui all’ar-ticolo 19, comma 1, del decreto-legge 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 90.

Art. 90-bis.

Atti Parlamentari — 264 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 91.

(Disposizioni in materia ritardi o inadempi-menti contrattuali derivanti dall’attuazionedelle misure di contenimento e di anticipa-zione del prezzo in materia di contratti pub-

blici)

Articolo 91.

(Disposizioni in materia di ritardi o ina-dempimenti contrattuali derivanti dall’attua-zione delle misure di contenimento e dianticipazione del prezzo in materia di con-

tratti pubblici)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, convertito con modifi-cazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dopo il comma 6, è inserito il seguente:« 6-bis. Il rispetto delle misure di conteni-mento di cui presente decreto è semprevalutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e pergli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c.,della responsabilità del debitore, anche re-lativamente all’applicazione di eventuali de-cadenze o penali connesse a ritardati oomessi adempimenti. ».

1. All’articolo 3 del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, convertito con modifi-cazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,dopo il comma 6, è inserito il seguente:« 6-bis. Il rispetto delle misure di conteni-mento di cui al presente decreto è semprevalutato ai fini dell’esclusione, ai sensi eper gli effetti degli articoli 1218 e 1223 delcodice civile, della responsabilità del debi-tore, anche relativamente all’applicazionedi eventuali decadenze o penali connesse aritardati o omessi adempimenti. ».

- All’articolo 35, comma 18, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, e succes-sive modificazioni, dopo le parole: « L’ero-gazione dell’anticipazione » inserire le se-guenti: « , consentita anche nel caso diconsegna in via d’urgenza, ai sensi dell’ar-ticolo 32, comma 8, del presente codice, ».

2. All’articolo 35, comma 18, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, e succes-sive modificazioni, dopo le parole: « L’ero-gazione dell’anticipazione » inserire le se-guenti: « , consentita anche nel caso diconsegna in via d’urgenza, ai sensi dell’ar-ticolo 32, comma 8, del presente codice, ».

Articolo 92.

(Disposizioni in materia di trasporto stra-dale e trasporto di pubblico di persone)

Articolo 92.

(Disposizioni in materia di trasporto marit-timo di merci e di persone, nonché di

circolazione di veicoli)

1. Al fine di fronteggiare l’improvvisariduzione dei traffici marittimi afferenti altrasporto di merci e di persone, in rela-zione alle operazioni effettuate dalla datadi entrata di entrata in vigore del presentedecreto fino alla data del 30 aprile 2020,non si procede all’applicazione della tassadi ancoraggio di cui all’articolo 1 del de-creto del Presidente della Repubblica 28maggio 2009, n. 107, attribuita alle Auto-rità di Sistema Portuale ai sensi del comma6 del medesimo articolo nonché dell’arti-colo 1, comma 982, della legge 27 dicembre2006, n. 296. Per indennizzare le predetteAutorità per le mancate entrate derivantidalla disapplicazione della tassa di anco-raggio è autorizzata la spesa di 13,6 milionidi euro per l’anno 2020. Agli oneri deri-

1. Al fine di fronteggiare l’improvvisariduzione dei traffici marittimi afferenti altrasporto di merci e di persone, in rela-zione alle operazioni effettuate dalla datadi entrata in vigore del presente decretofino alla data del 30 aprile 2020, non siprocede all’applicazione della tassa di an-coraggio di cui all’articolo 1 del decreto delPresidente della Repubblica 28 maggio 2009,n. 107, attribuita alle Autorità di SistemaPortuale ai sensi del comma 6 del mede-simo articolo nonché dell’articolo 1, comma982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Per indennizzare le predette Autorità perle mancate entrate derivanti dalla disappli-cazione della tassa di ancoraggio è auto-rizzata la spesa di 13,6 milioni di euro perl’anno 2020. Agli oneri derivanti dal pre-

Art. 91.

Art. 92.

Atti Parlamentari — 265 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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vanti dal presente comma si provvede aisensi dell’articolo 126.

sente comma si provvede ai sensi dell’arti-colo 126.

2. Al fine di fronteggiare l’improvvisariduzione dei traffici marittimi afferenti altrasporto di merci e di persone è sospeso ilpagamento dei canoni di cui agli articoli 16,17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84relativi al periodo compreso tra la data dientrata di entrata in vigore del presentedecreto e quella del 31 luglio 2020. Alpagamento dei canoni sospesi ai sensi delprimo periodo, da effettuarsi entro e nonoltre il 31 dicembre 2020 anche medianterateazione senza applicazione di interesse,si provvede secondo le modalità stabilite daciascuna Autorità di Sistema Portuale.

2. Al fine di fronteggiare l’improvvisariduzione dei traffici marittimi afferenti altrasporto di merci e di persone è sospeso ilpagamento dei canoni di cui agli articoli 16,17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84relativi al periodo compreso tra la data dientrata in vigore del presente decreto equella del 31 luglio 2020. Al pagamento deicanoni sospesi ai sensi del primo periodo,da effettuarsi entro e non oltre il 31 di-cembre 2020 anche mediante rateazionesenza applicazione di interesse, si provvedesecondo le modalità stabilite da ciascunaAutorità di Sistema Portuale. Le disposi-zioni di cui al presente comma si applicanoaltresì ai concessionari demaniali marit-timi titolari di concessione rilasciata daAutorità portuale o Autorità di sistemaportuale ai sensi dell’articolo 36 del codicedella navigazione, i quali provvedono alpagamento dei canoni sospesi entro il 30settembre 2020 senza applicazione di in-teresse.

3. Al fine di mitigare gli effetti econo-mici derivanti dalla diffusione del contagioda COVID-19, i pagamenti dei diritti doga-nali, in scadenza tra la data di entrata invigore della presente disposizione ed il 30aprile 2020 ed effettuati secondo le moda-lità previste dagli articoli 78 e 79 del de-creto del Presidente della Repubblica 23gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulte-riori trenta giorni senza applicazione diinteressi.

3. Al fine di mitigare gli effetti econo-mici derivanti dalla diffusione del contagioda COVID-19, i pagamenti dei diritti doga-nali, in scadenza tra la data di entrata invigore della presente disposizione ed il 30aprile 2020 e da effettuare secondo le mo-dalità previste dagli articoli 78 e 79 deldecreto del Presidente della Repubblica 23gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulte-riori trenta giorni senza applicazione diinteressi.

4. In considerazione dello stato di emer-genza nazionale di cui alla delibera delConsiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 lacircolazione dei veicoli da sottoporre entroil 31 luglio 2020 alle attività di visita eprova di cui agli articoli 75 e 78 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovveroalle attività di revisione di cui all’articolo80 del medesimo decreto legislativo.

4. Identico.

4-bis. Al fine di contenere gli effettinegativi dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19 e delle misure di contrasto alladiffusione del virus sui gestori di servizi ditrasporto pubblico locale e regionale e ditrasporto scolastico, non possono essere

Art. 92.

Atti Parlamentari — 266 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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applicate dai committenti dei predetti ser-vizi, anche laddove negozialmente previste,decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni openali in ragione delle minori corse effet-tuate o delle minori percorrenze realizzatea decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al31 dicembre 2020. Le disposizioni del pre-sente comma non si applicano al trasportoferroviario passeggeri di lunga percorrenzae ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

4-ter. Fino al termine delle misure dicontenimento del virus COVID-19, tutte leprocedure in corso, relative agli affida-menti dei servizi di trasporto pubblicolocale, possono essere sospese, con facoltàdi proroga degli affidamenti in atto al 23febbraio 2020 fino a dodici mesi successivialla dichiarazione di conclusione dell’emer-genza; restano escluse le procedure di evi-denza pubblica relative ai servizi di tra-sporto pubblico locale già definite con l’ag-giudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

4-quater. L’efficacia delle disposizioni dicui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinataall’autorizzazione della Commissione euro-pea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3,del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea.

4-quinquies. All’articolo 13-bis, comma4, primo periodo, del decreto-legge 16 ot-tobre 2017, n. 148, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,n. 172, le parole: « 30 giugno 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « 30 settembre2020 ».

4-sexies. All’articolo 5, comma 2, deldecreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19dicembre 2019, n. 157, il secondo periodoè sostituito dal seguente: « Le disposizionidi cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2)e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1°gennaio 2021 ».

Articolo 93.

(Disposizioni in materia di autoservizi pub-blici non di linea)

Articolo 93.

(Disposizioni in materia di autoservizi pub-blici non di linea)

1. Allo scopo di contrastare e contenereil diffondersi del virus COVID-19, nonchéper garantire maggiori condizioni di sicu-

1. Allo scopo di contrastare e contenereil diffondersi del virus COVID-19, nonchéper garantire maggiori condizioni di sicu-

Art. 93.

Art. 92.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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rezza ai conducenti ed ai passeggeri, èriconosciuto un contributo in favore deisoggetti che svolgono autoservizi di tra-sporto pubblico non di linea, che dotano iveicoli adibiti ai medesimi servizi di paratiedivisorie atte a separare il posto guida daisedili riservati alla clientela, muniti deinecessari certificati di conformità, omolo-gazione o analoga autorizzazione. A tal fineè istituito presso il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti un apposito fondocon la dotazione di 2 milioni di euro perl’anno 2020. Le agevolazioni consistono nelriconoscimento di un contributo, fino adesaurimento delle risorse di cui al primoperiodo, nella misura indicata nel decretodi cui al comma 2 e comunque non supe-riore al cinquanta per cento del costo diciascun dispositivo installato.

rezza ai conducenti ed ai passeggeri, èriconosciuto un contributo in favore deisoggetti che svolgono autoservizi di tra-sporto pubblico non di linea, che dotano iveicoli adibiti ai medesimi servizi di paratiedivisorie atte a separare il posto guida daisedili riservati alla clientela, muniti deinecessari certificati di conformità, omolo-gazione o analoga autorizzazione. A tal fineè istituito presso il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti un apposito fondocon la dotazione di 2 milioni di euro perl’anno 2020. Le agevolazioni consistono nelriconoscimento di un contributo, fino adesaurimento delle risorse di cui al secondoperiodo, nella misura indicata nel decretodi cui al comma 2 e comunque non supe-riore al cinquanta per cento del costo diciascun dispositivo installato.

2. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente norma,viene determinata l’entità massima del con-tributo riconoscibile e sono disciplinate lemodalità di presentazione delle domandedi contributo e di erogazione dello stesso.

2. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, vienedeterminata l’entità massima del contri-buto riconoscibile e sono disciplinate lemodalità di presentazione delle domandedi contributo e di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 1 si provvede ai sensi dell’arti-colo 126.

3. Identico.

Articolo 94.

(Incremento dotazione del Fondo di solida-rietà per il settore areo)

Articolo 94.

(Incremento dotazione del Fondo di solida-rietà per il settore aereo)

1. La dotazione del Fondo di solidarietàper il settore del trasporto aereo e delsistema aeroportuale, costituito ai sensi del-l’articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre2004, n. 249, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è in-crementata di 200 milioni di euro per l’anno2020.

Identico.

2. In deroga agli articoli 4 e 22 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,a decorrere dalla data di entrata in vigoredel presente decreto e fino al 31 dicembre2020 può essere autorizzato nel limite com-plessivo di 200 milioni di euro per l’anno2020 e nel limite massimo di dieci mesi,

Art. 94.

Art. 93.

Atti Parlamentari — 268 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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previo accordo stipulato in sede governa-tiva presso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, anche in presenza dei Mi-nisteri delle infrastrutture e dei trasporti edello sviluppo economico nonché della Re-gione interessata, il trattamento straordi-nario di integrazione salariale per crisiaziendale qualora l’azienda operante nelsettore aereo abbia cessato o cessi l’attivitàproduttiva e sussistano concrete prospet-tive di cessione dell’attività con conse-guente riassorbimento occupazionale, nellimite delle risorse stanziate ai sensi delcomma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivantidal presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 126.

Articolo 94-bis.

(Disposizioni urgenti per il territorio diSavona a seguito degli eccezionali eventiatmosferici del mese di novembre 2019)

1. Al fine di mitigare gli effetti econo-mici derivanti dalla diffusione del contagioda COVID-19 e di consentire la ripresaeconomica dell’area della provincia di Sa-vona, la regione Liguria, nel limite dellerisorse disponibili destinate alla medesimaregione ai sensi dell’articolo 44, comma11-bis, del decreto legislativo 14 settembre2015, n. 148, può erogare nell’anno 2020,nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro,un’indennità pari al trattamento straordi-nario di integrazione salariale, compren-siva della relativa contribuzione figurativa,per la durata massima di dodici mesi, infavore dei lavoratori dipendenti da impresedel territorio di Savona impossibilitati aprestare attività lavorativa in tutto o inparte a seguito della frana verificatasi lungol’impianto funiviario di Savona in conces-sione alla società Funivie S.p.a. in conse-guenza degli eccezionali eventi atmosfericidel mese di novembre 2019. La misura dicui al primo periodo è residuale rispetto aitrattamenti di integrazione salariale, com-presi quelli a carico dei fondi di solidarietàdi cui al titolo II del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148.

Art. 94-bis.

Art. 94.

Atti Parlamentari — 269 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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2. Alla compensazione degli effetti fi-nanziari in termini di fabbisogno e inde-bitamento netto derivanti dal comma 1,pari a 900.000 euro per l’anno 2020, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per la compensazionedegli effetti finanziari non previsti a legi-slazione vigente conseguenti all’attualizza-zione di contributi pluriennali, di cui al-l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,n. 189.

3. Al fine di contribuire alla ripresaeconomica nelle zone colpite dalle misureurgenti in materia di contenimento e ge-stione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, per la realizzazione degli inter-venti urgenti di ripristino della funziona-lità dell’impianto funiviario di Savona inconcessione alla società Funivie S.p.a., ilprovveditore interregionale alle opere pub-bliche per le regioni Piemonte, Valle d’A-osta e Liguria è nominato Commissariostraordinario ai sensi dell’articolo 4 deldecreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14giugno 2019, n. 55.

4. Il Commissario straordinario prov-vede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile2019, n. 32, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, allaprogettazione, all’affidamento e all’esecu-zione degli interventi necessari per il ri-pristino della funzionalità dell’impianto fu-niviario di Savona in concessione alla so-cietà Funivie S.p.a., nel limite delle risorsedi cui al comma 7.

5. Per lo svolgimento delle attività di cuial presente articolo, al Commissario stra-ordinario non spetta alcun compenso, get-tone di presenza, indennità comunque de-nominata o rimborso di spese.

6. Il Commissario straordinario, per losvolgimento delle attività di cui al presentearticolo, si avvale, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, delle strut-ture centrali e periferiche del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, nonchédi società dallo stesso controllate.

Art. 94-bis.

Atti Parlamentari — 270 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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7. Per le finalità di cui al comma 4 èautorizzata la spesa di 4.000.000 di europer l’anno 2020. Ai relativi oneri si prov-vede mediante corrispondente riduzionedell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 1, comma 95, della legge 30 dicembre2018, n. 145, relativamente alle risorseiscritte nello stato di previsione del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti peril finanziamento del potenziamento ed am-modernamento delle ferrovie regionali.

Articolo 95.

(Sospensione versamenti canoni per il set-tore sportivo)

Articolo 95.

(Sospensione versamenti canoni per il set-tore sportivo)

1. Per le federazioni sportive nazionali,gli enti di promozione sportiva, le società eassociazioni sportive, professionistiche e di-lettantistiche, che hanno il domicilio fi-scale, la sede legale o la sede operativa nelterritorio dello Stato, sono sospesi, dalladata di entrata in vigore del presente de-creto e fino al 31 maggio 2020, i termini peril pagamento dei canoni di locazione econcessori relativi all’affidamento di im-pianti sportivi pubblici dello Stato e deglienti territoriali.

Identico.

2. I versamenti dei predetti canoni sonoeffettuati, senza applicazione di sanzioni edinteressi, in un’unica soluzione entro il 30giugno 2020 o mediante rateizzazione finoa un massimo di 5 rate mensili di pariimporto a decorrere dal mese di giugno2020.

Articolo 96.

(Indennità collaboratori sportivi)

Articolo 96.

(Indennità collaboratori sportivi)

1. L’indennità di cui all’articolo 27 èriconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nellimite massimo di 50 milioni di euro perl’anno 2020, anche in relazione ai rapportidi collaborazione presso federazioni spor-tive nazionali, enti di promozione sportiva,società e associazioni sportive dilettantisti-che, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m),del decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alladata del 23 febbraio 2020. Il predetto emo-

1. L’indennità di cui all’articolo 27 delpresente decreto è riconosciuta da Sport eSalute S.p.A., nel limite massimo di 50milioni di euro per l’anno 2020, anche inrelazione ai rapporti di collaborazionepresso federazioni sportive nazionali, entidi promozione sportiva, società e associa-zioni sportive dilettantistiche, di cui all’art.67, comma 1, lettera m), del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, già in essere alla data del 23

Art. 95.

Art. 96.

Art. 94-bis.

Atti Parlamentari — 271 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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lumento non concorre alla formazione delreddito ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

febbraio 2020. Il predetto emolumento nonconcorre alla formazione del reddito aisensi del decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 lerisorse trasferite a Sport e Salute s.p.a.sono incrementate di 50 milioni di euro perl’anno 2020.

2. Identico.

3. Le domande degli interessati, unita-mente all’autocertificazione della preesi-stenza del rapporto di collaborazione edella mancata percezione di altro redditoda lavoro, sono presentate alla società Sporte Salute s.p.a. che, sulla base del registro dicui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27luglio 2004, n. 186, acquisito dal ComitatoOlimpico Nazionale (CONI) sulla base diapposite intese, le istruisce secondo l’or-dine cronologico di presentazione.

3. Le domande degli interessati, unita-mente all’autocertificazione della preesi-stenza del rapporto di collaborazione edella mancata percezione di altro redditoda lavoro, sono presentate alla società Sporte Salute s.p.a. che, sulla base del registro dicui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28maggio 2004, n. 136, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale(CONI) sulla base di apposite intese, leistruisce secondo l’ordine cronologico dipresentazione.

4. Con decreto del Ministro dell’Econo-mia e delle Finanze, di concerto con l’Au-torità delegata in materia di sport, da adot-tare entro 15 giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, sono indivi-duate le modalità di presentazione delledomande di cui al comma 3, e definiti icriteri di gestione del fondo di cui al comma2 nonché le forme di monitoraggio dellaspesa e del relativo controllo.

4. Con decreto del Ministro dell’Econo-mia e delle Finanze, di concerto con l’Au-torità delegata in materia di sport, da adot-tare entro 15 giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, sono indivi-duate le modalità di presentazione delledomande di cui al comma 3, e definiti icriteri di gestione delle risorse di cui alcomma 2 nonché le forme di monitoraggiodella spesa e del relativo controllo.

5. Alla copertura degli oneri derivantidal presente articolo si provvede ai sensidell’articolo 126.

5. Identico.

Articolo 97.

(Aumento anticipazioni FSC)

Articolo 97.

(Aumento anticipazioni FSC)

1. Al fine di sostenere gli interventifinanziati con risorse del Fondo sviluppo ecoesione 2014-2020 nell’ambito dei PianiOperativi delle Amministrazioni Centrali edei Patti per lo sviluppo, le anticipazionifinanziarie, di cui al punto 2 lettera h) delladelibera del Comitato interministeriale perla programmazione economica n. 25 del 10agosto 2016, e di cui al punto 3.4 delladelibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016,possono essere richieste nella misura delventi per cento delle risorse assegnate aisingoli interventi, qualora questi ultimi siano

Identico.

Art. 97.

Art. 96.

Atti Parlamentari — 272 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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dotati, nel caso di interventi infrastruttu-rali, di progetto esecutivo approvato, ov-vero, nel caso di interventi a favore delleimprese, di provvedimento di attribuzionedel finanziamento. Restano esclusi gli in-terventi di competenza di ANAS e di Reteferroviaria italiana.

Articolo 98.

(Misure straordinarie urgenti a sostegno dellafiliera della stampa)

Articolo 98.

(Misure straordinarie urgenti a sostegno dellafiliera della stampa)

1. All’articolo 57-bis del decreto-legge24 aprile 2017 n. 50, convertito con modi-ficazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96,dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

1. All’articolo 57-bis del decreto-legge24 aprile 2017 n. 50, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96,dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Limitatamente all’anno 2020, ilcredito d’imposta di cui al comma 1 èconcesso, alle stesse condizioni e ai mede-simi soggetti ivi contemplati, nella misuraunica del 30 per cento del valore degliinvestimenti effettuati, nel limite massimodi spesa stabilito ai sensi del comma 3 e inogni caso nei limiti dei regolamenti dell’U-nione europea richiamati al comma 1. Aifini della concessione del credito d’impostasi applicano, per i profili non derogati dallapresente disposizione, per quanto compa-tibili, le norme recate dal regolamento dicui al decreto del Presidente del Consigliodei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Perl’anno 2020, la comunicazione telematicadi cui all’articolo 5, comma 1, del predettodecreto è presentata nel periodo compresotra il 1° ed il 30 settembre del medesimoanno, con le modalità stabilite nello stessoarticolo 5. Le comunicazioni telematichetrasmesse nel periodo compreso tra il 1° edil 31 marzo 2020 restano comunque valide.

1-ter. Identico ».

2. All’articolo 1, comma 806, della legge30 dicembre 2018, n. 145, sono apportatele seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) al secondo periodo, le parole « 2.000euro » sono sostituite con le seguenti « 2.000per l’anno 2019 e 4.000 euro per l’anno2020 »;

a) al secondo periodo, le parole « 2.000euro » sono sostituite con le seguenti « 2.000euro per l’anno 2019 e di 4.000 euro perl’anno 2020 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Per l’anno 2020, il credito d’im-posta è esteso alle imprese di distribuzione

b) identica.

Art. 98.

Art. 97.

Atti Parlamentari — 273 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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della stampa che riforniscono giornali quo-tidiani e/o periodici a rivendite situate neicomuni con una popolazione inferiore a5.000 abitanti e nei comuni con un solopunto vendita e può essere, altresì, para-metrato agli importi spesi per i servizi difornitura di energia elettrica, i servizi te-lefonici e di collegamento a Internet, non-ché per i servizi di consegna a domiciliodelle copie di giornali ».

Articolo 99.

(Erogazioni liberali a sostegno del contrastoall’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Articolo 99.

(Erogazioni liberali a sostegno del contrastoall’emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In relazione alle molteplici manife-stazioni di solidarietà pervenute, il Dipar-timento della protezione civile è autoriz-zato ad aprire uno o più conti correntibancari dedicati in via esclusiva alla rac-colta ed utilizzo delle donazioni liberali disomme finalizzate a far fronte all’emer-genza epidemiologica del virus COVID-19.

1. Identico.

2. Ai conti correnti di cui al comma 1 edalle risorse ivi esistenti si applica l’articolo27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2gennaio 2018, n. 1.

2. Identico.

3. Nella vigenza dello stato di emer-genza deliberato dal Consiglio dei ministriin data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sinoal 31 luglio 2020, l’acquisizione di fornituree servizi da parte delle aziende, agenzie edegli enti del Servizio sanitario nazionaleda utilizzare nelle attività di contrasto del-l’emergenza COVID-19, qualora sia finan-ziata in via esclusiva tramite donazioni dipersone fisiche o giuridiche private, ai sensidell’art. 793 c.c., avviene mediante affida-mento diretto, senza previa consultazionedi due o più operatori economici, per im-porti non superiori alle soglie di cui all’ar-ticolo 35 del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, a condizione che l’affidamentosia conforme al motivo delle liberalità.

3. Nella vigenza dello stato di emer-genza deliberato dal Consiglio dei ministriin data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sinoal 31 luglio 2020, l’acquisizione di fornituree servizi da parte delle aziende, agenzie edegli enti del Servizio sanitario nazionaleda utilizzare nelle attività di contrasto del-l’emergenza COVID-19, qualora sia finan-ziata in via esclusiva tramite donazioni dipersone fisiche o giuridiche private, ai sensidell’articolo 793 del codice civile, avvienemediante affidamento diretto, senza previaconsultazione di due o più operatori eco-nomici, per importi non superiori alle so-glie di cui all’articolo 35 del decreto legi-slativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizioneche l’affidamento sia conforme al motivodelle liberalità.

4. I maggiori introiti integrano e nonassorbono i budget stabiliti con decreto diassegnazione regionale.

4. I maggiori introiti derivanti dalle ero-gazioni liberali di cui al presente articolointegrano e non assorbono i budget stabiliticon decreto di assegnazione regionale.

5. Per le erogazioni liberali di cui alpresente articolo, ciascuna pubblica ammi-

5. Identico.

Art. 99.

Art. 98.

Atti Parlamentari — 274 — Camera dei Deputati

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nistrazione beneficiaria attua apposita ren-dicontazione separata, per la quale è au-torizzata l’apertura di un conto correntededicato presso il proprio tesoriere, assi-curandone la completa tracciabilità. Al ter-mine dello stato di emergenza nazionale daCOVID-19, tale separata rendicontazionedovrà essere pubblicata da ciascuna pub-blica amministrazione beneficiaria sul pro-prio sito internet o, in assenza, su altroidoneo sito internet, al fine di garantire latrasparenza della fonte e dell’impiego dellesuddette liberalità.

Articolo 100.

(Misure a sostegno delle università delleistituzioni di alta formazione artistica mu-

sicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Articolo 100.

(Misure a sostegno delle università delleistituzioni di alta formazione artistica mu-

sicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. Al fine di far fronte alle straordinarieesigenze connesse allo stato di emergenzadeliberato dal Consiglio dei Ministri in data31 gennaio 2020, è istituito per l’anno 2020un fondo denominato « Fondo per le esi-genze emergenziali del sistema dell’Univer-sità, delle istituzioni di alta formazioneartistica musicale e coreutica e degli enti diricerca » con una dotazione pari a 50 mi-lioni di euro da iscrivere nello stato diprevisione del Ministero dell’università edella ricerca. Con uno o più decreti delMinistro dell’università e della ricerca sonoindividuati i criteri di riparto e di utilizza-zione delle risorse di cui al precedenteperiodo tra le università, le istituzioni dialta formazione artistica musicale e coreu-tica e gli enti di ricerca ed i collegi univer-sitari di merito accreditati. Agli oneri pre-visti dal presente comma si provvede aisensi dell’articolo 126.

1. Al fine di far fronte alle straordinarieesigenze connesse allo stato di emergenzadeliberato dal Consiglio dei Ministri in data31 gennaio 2020, è istituito per l’anno 2020un fondo denominato « Fondo per le esi-genze emergenziali del sistema dell’Univer-sità, delle istituzioni di alta formazioneartistica musicale e coreutica e degli enti diricerca » con una dotazione pari a 50 mi-lioni di euro da iscrivere nello stato diprevisione del Ministero dell’università edella ricerca. Con uno o più decreti delMinistro dell’università e della ricerca sonoindividuati i criteri di riparto e di utilizza-zione delle risorse di cui al precedenteperiodo tra le università, anche non statalilegalmente riconosciute ammesse al con-tributo di cui alla legge 29 luglio 1991,n. 243, le istituzioni di alta formazioneartistica, musicale e coreutica di cui all’ar-ticolo 1 della legge 21 dicembre 1999,n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Mini-stero dell’università e della ricerca ed icollegi universitari di merito accreditati.Agli oneri previsti dal presente comma siprovvede ai sensi dell’articolo 126.

2. I mandati dei componenti degli or-gani statutari degli Enti pubblici di ricercadi cui all’articolo 1 del decreto legislativo25 novembre 2016, n. 218, ad esclusionedell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT,sono prorogati, laddove scaduti alla data di

2. I mandati dei componenti degli or-gani statutari degli Enti pubblici di ricercadi cui all’articolo 1 del decreto legislativo25 novembre 2016, n. 218, ad esclusionedell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT,il cui consiglio è validamente insediato con

Art. 100.

Art. 99.

Atti Parlamentari — 275 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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entrata in vigore del presente decreto ov-vero in scadenza durante il periodo dellostato di emergenza deliberato dal Consigliodei ministri in data 31 gennaio 2020, fino alperdurare dello stato di emergenza mede-simo. Nel medesimo periodo sono altresìsospese le procedure di cui all’articolo 11del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009,n. 213.

la nomina della maggioranza dei membriprevisti e, se non integrato, decade il 31dicembre 2020, sono prorogati, laddove sca-duti alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto ovvero in scadenza durante ilperiodo dello stato di emergenza deliberatodal Consiglio dei ministri in data 31 gen-naio 2020, fino al perdurare dello stato diemergenza medesimo. Nel medesimo pe-riodo sono altresì sospese le procedure dicui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 31dicembre 2009, n. 213.

3. I soggetti beneficiari dei crediti age-volati concessi dal Ministero dell’Universitàe della Ricerca a valere sul Fondo per leAgevolazioni alla Ricerca di cui all’articolo5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999,n. 297 a favore di imprese con sede o unitàlocali ubicate nel territorio italiano, pos-sono beneficiare, su richiesta, della sospen-sione di sei mesi del pagamento delle ratecon scadenza prevista nel mese di luglio2020 e di un corrispondente allungamentodella durata dei piani di ammortamento. IlMinistero procede, nel rispetto della nor-mativa europea in materia di aiuti di Stato,alla ricognizione del debito, comprensivo disorte capitale e interessi, da rimborsare altasso di interesse legale e con rate seme-strali posticipate. Agli oneri previsti dalpresente comma si provvede ai sensi del-l’articolo 126.

3. Identico.

Articolo 101.

(Misure urgenti per la continuità dell’attivitàformativa delle Università e delle Istituzionidi alta formazione artistica musicale e co-

reutica)

Articolo 101.

(Misure urgenti per la continuità dell’attivitàformativa delle Università e delle Istituzionidi alta formazione artistica musicale e co-

reutica)

1. In deroga alle disposizioni dei rego-lamenti di ateneo, l’ultima sessione delleprove finali per il conseguimento del titolodi studio relative all’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. Èconseguentemente prorogato ogni altro ter-mine connesso all’adempimento di sca-denze didattiche o amministrative funzio-nali allo svolgimento delle predette prove.

1. Identico.

2. Nel periodo di sospensione della fre-quenza delle attività didattiche disposta aisensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23

2. Nel periodo di sospensione della fre-quenza delle attività didattiche disposta aisensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23

Art. 101.

Art. 100.

Atti Parlamentari — 276 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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febbraio 2020, n. 6, le attività formative edi servizio agli studenti, inclusi l’orienta-mento e il tutorato, nonché le attività diverifica dell’apprendimento svolte o ero-gate con modalità a distanza secondo leindicazioni delle università di apparte-nenza sono computate ai fini dell’assolvi-mento dei compiti di cui all’articolo 6 dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240, e sonovalutabili ai fini dell’attribuzione degli scattibiennali, secondo quanto previsto dall’arti-colo 6, comma 14, della medesima leggen. 240 del 2010, nonché ai fini della valu-tazione, di cui all’articolo 2, comma 3, eall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15 di-cembre 2011, n. 232, per l’attribuzione dellaclasse stipendiale successiva.

febbraio 2020, n. 6, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,nonché degli articoli 1 e 2 del decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, le attività formativee di servizio agli studenti, inclusi l’orienta-mento e il tutorato, nonché le attività diverifica dell’apprendimento svolte o ero-gate con modalità a distanza secondo leindicazioni delle università di apparte-nenza sono computate ai fini dell’assolvi-mento dei compiti di cui all’articolo 6 dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240, e sonovalutabili ai fini dell’attribuzione degli scattibiennali, secondo quanto previsto dall’arti-colo 6, comma 14, della medesima leggen. 240 del 2010, nonché ai fini della valu-tazione, di cui all’articolo 2, comma 3, eall’articolo 3, comma 3, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 15 dicembre 2011, n. 232, per l’attri-buzione della classe stipendiale successiva.

3. Le disposizioni di cui al comma pre-cedente si applicano ai fini della valuta-zione dell’attività svolta dai ricercatori atempo determinato di cui all’art. 24, comma3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonchéai fini della valutazione di cui al comma 5,del medesimo articolo 24 delle attività dididattica, di didattica integrativa e di ser-vizio agli studenti, e delle attività di ricercasvolte dai ricercatori a tempo determinato,di cui all’art. 24, comma 3, lett. b).

3. Identico.

4. Nel periodo di sospensione di cui alcomma 1, le attività formative ed i serviziagli studenti erogati con modalità a di-stanza secondo le indicazioni delle univer-sità di appartenenza sono computati ai finidell’assolvimento degli obblighi contrat-tuali di cui all’art. 23 della legge 30 dicem-bre 2010 n. 240.

4. Identico.

5. Le attività formative svolte ai sensidei precedenti commi sono valide ai fini delcomputo dei crediti formativi universitari,previa attività di verifica dell’apprendi-mento nonché ai fini dell’attestazione dellafrequenza obbligatoria.

5. Le attività formative svolte ai sensidei precedenti commi sono valide ai fini delcomputo dei crediti formativi universitari,previa attività di verifica dell’apprendi-mento, nonché ai fini dell’attestazione dellafrequenza obbligatoria.

6. Con riferimento alle Commissioni na-zionali per l’abilitazione alle funzioni diprofessore universitario di prima e di se-conda fascia, di cui all’articolo 6 del de-creto del Presidente della Repubblica 4aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata

6. Con riferimento alle Commissioni na-zionali per l’abilitazione alle funzioni diprofessore universitario di prima e di se-conda fascia, di cui all’articolo 6 del de-creto del Presidente della Repubblica 4aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata

Art. 101.

Atti Parlamentari — 277 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale1052 del 30 aprile 2018, come modificatodal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto2018, i lavori riferiti al quarto quadrime-stre della medesima tornata si concludono,in deroga all’articolo 8 del citato D.P.R.n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. Èconseguentemente differita al 11 luglio 2020la data di scadenza della presentazionedelle domande nonché quella di avvio deilavori delle citate Commissioni per il quintoquadrimestre della tornata 2018-2020, iquali dovranno concludersi entro il 10 no-vembre 2020. Le Commissioni nazionaliformate sulla base del decreto direttoriale1052 del 30 aprile 2018, come modificatodal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto2018, in deroga a quanto disposto dall’ar-ticolo 16, comma 3, lettera f) della Legge240/2010, restano in carica fino al 31 di-cembre 2020. In deroga all’articolo 6, comma1 del D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimentodi formazione delle nuove Commissioni na-zionali di durata biennale per la tornata didell’abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.

dell’abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale1052 del 30 aprile 2018, come modificatodal decreto direttoriale 2119 dell’8 agosto2018, i lavori riferiti al quarto quadrime-stre della medesima tornata si concludono,in deroga all’articolo 8 del citato decretodel Presidente della Repubblica n. 95 del2016, entro il 10 luglio 2020. È conseguen-temente differita all’11 luglio 2020 la datadi scadenza della presentazione delle do-mande nonché quella di avvio dei lavoridelle citate Commissioni per il quinto qua-drimestre della tornata 2018-2020, i qualidovranno concludersi entro il 10 novembre2020. Le Commissioni nazionali formatesulla base del decreto direttoriale 1052 del30 aprile 2018, come modificato dal de-creto direttoriale 2119 dell’8 agosto 2018,in deroga a quanto disposto dall’articolo16, comma 3, lettera f) della legge n. 240del 2010, restano in carica fino al 31 di-cembre 2020. In deroga all’articolo 6, comma1 del decreto del Presidente della Repub-blica n. 95 del 2016, il procedimento diformazione delle nuove Commissioni na-zionali di durata biennale per la tornatadell’abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.

6-bis. Le università e gli istituti di ri-cerca, anche mediante convenzioni, pro-muovono, nell’esercizio della loro autono-mia, strumenti di accesso da remoto allerisorse bibliografiche e ad ogni database esoftware allo stato attuale accessibili solomediante reti di ateneo.

6-ter. Nell’espletamento delle procedurevalutative previste dall’articolo 24, comma5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lecommissioni valutatrici, nell’applicazionedei regolamenti di ateneo rispondenti aicriteri fissati dal decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca 4agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 198 del 26 agosto 2011, tengonoconto delle limitazioni all’attività di ricercascientifica connaturate a tutte le disposi-zioni conseguenti alla dichiarazione dellostato di emergenza deliberata dal Consigliodei ministri in data 31 gennaio 2020 e alledisposizioni delle Autorità straniere o so-vranazionali conseguenti alla dichiarazione

Art. 101.

Atti Parlamentari — 278 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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di emergenza internazionale di salute pub-blica (Public Health Emergency of Inter-national Concern – PHEIC) dell’Organiz-zazione mondiale della sanità del 30 gen-naio 2020.

7. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano, in quanto compatibili,anche alle Istituzioni dell’alta formazioneartistica musicale e coreutica.

7. Identico.

Articolo 102.

(Abilitazione all’esercizio della professione dimedico-chirurgo e ulteriori misure urgenti

in materia di professioni sanitarie)

Articolo 102.

(Abilitazione all’esercizio della professione dimedico-chirurgo e ulteriori misure urgenti

in materia di professioni sanitarie)

1. Il conseguimento della laurea magi-strale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia– Classe LM/41 abilita all’esercizio dellaprofessione di medico-chirurgo, previa ac-quisizione del giudizio di idoneità di cuiall’articolo 3 del decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca 9maggio 2018, n. 58. Con decreto del Mini-stro dell’università e della ricerca, adottatoin deroga alle procedure di cui all’articolo17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,n. 127, è adeguato l’ordinamento didatticodella Classe LM/41-Medicina e Chirurgia,di cui al decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca 16 marzo2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto ret-torale, in deroga alle procedure di cui al-l’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19novembre 1990, n. 341, gli atenei dispon-gono l’adeguamento dei regolamenti didat-tici di ateneo disciplinanti gli ordinamentidei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti chealla data di entrata in vigore del presentedecreto risultino già iscritti al predetto Corsodi laurea magistrale, resta ferma la facoltàdi concludere gli studi, secondo l’ordina-mento didattico previgente, con il conse-guimento del solo titolo accademico. In talcaso resta ferma, altresì, la possibilità diconseguire successivamente l’abilitazione al-l’esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui alcomma 2.

1. Il conseguimento della laurea magi-strale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia– Classe LM/41 abilita all’esercizio dellaprofessione di medico-chirurgo, previa ac-quisizione del giudizio di idoneità di cuiall’articolo 3 del decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricerca 9maggio 2018, n. 58. Con decreto del Mini-stro dell’università e della ricerca, adottatoin deroga alle procedure di cui all’articolo17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,n. 127, è adeguato l’ordinamento didatticodella Classe LM/41-Medicina e Chirurgia,di cui al decreto del Ministro dell’universitàe della ricerca 16 marzo 2007, pubblicatonel supplemento ordinario n. 155 alla Gaz-zetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007. Condecreto rettorale, in deroga alle proceduredi cui all’articolo 11, commi 1 e 2, dellalegge 19 novembre 1990, n. 341, gli ateneidispongono l’adeguamento dei regolamentididattici di ateneo disciplinanti gli ordina-menti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studentiche alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto risultino già iscritti al pre-detto Corso di laurea magistrale, resta fermala facoltà di concludere gli studi, secondol’ordinamento didattico previgente, con ilconseguimento del solo titolo accademico.In tal caso resta ferma, altresì, la possibilitàdi conseguire successivamente l’abilita-zione all’esercizio della professione di me-dico-chirurgo, secondo le modalità di cui alcomma 2.

Art. 102.

Art. 101.

Atti Parlamentari — 279 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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2. I laureati in Medicina e Chirurgia, ilcui tirocinio non è svolto all’interno delCorso di studi, in applicazione dell’articolo3 del decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca n. 58 del 2018,si abilitano all’esercizio della professione dimedico-chirurgo con il conseguimento dellavalutazione del tirocinio, prescritta dall’ar-ticolo 2 del decreto del Ministro dell’istru-zione dell’università e della ricerca 19 ot-tobre 2001, n. 445.

2. I laureati in Medicina e Chirurgia, ilcui tirocinio non è svolto all’interno delCorso di studi, in applicazione dell’articolo3 del decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca n. 58 del 2018,sono abilitati all’esercizio della professionedi medico-chirurgo con il conseguimentodella valutazione del tirocinio, prescrittadall’articolo 2 del decreto del Ministro del-l’istruzione dell’università e della ricerca19 ottobre 2001, n. 445.

3. In via di prima applicazione, i can-didati della seconda sessione–anno 2019degli esami di Stato di abilitazione all’eser-cizio della professione di medico-chirurgo,che abbiano già conseguito il giudizio diidoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell’articolo 3 deldecreto del Ministro dell’istruzione dell’u-niversità e della ricerca n. 58 del 2008,oppure che abbiano conseguito la valuta-zione prescritta dall’articolo 2 del decretodel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca n. 445 del 2001, sono abi-litati all’esercizio della professione di me-dico-chirurgo.

3. In via di prima applicazione, i can-didati della seconda sessione–anno 2019degli esami di Stato di abilitazione all’eser-cizio della professione di medico-chirurgo,che abbiano già conseguito il giudizio diidoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell’articolo 3 deldecreto del Ministro dell’istruzione dell’u-niversità e della ricerca n. 58 del 2018,oppure che abbiano conseguito la valuta-zione prescritta dall’articolo 2 del decretodel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca n. 445 del 2001, sono abi-litati all’esercizio della professione di me-dico-chirurgo.

4. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano a decorrere dall’en-trata in vigore del presente decreto. Dallamedesima data continuano ad avere effi-cacia, in quanto compatibili, le disposizionidi cui al decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca n. 58del 2018, nonché quelle del decreto delMinistro dell’istruzione dell’università e dellaricerca n. 445 del 2001, relative all’orga-nizzazione, alla modalità di svolgimento, divalutazione e di certificazione del tirociniopratico-valutativo.

4. Identico.

5. Limitatamente alla sola seconda ses-sione dell’anno accademico 2018/2019, l’e-same finale dei corsi di laurea afferenti alleclassi delle lauree nelle professioni sanita-rie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cuiall’articolo 6 del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 502, può essere svolto conmodalità a distanza e la prova pratica puòsvolgersi, previa certificazione delle com-petenze acquisite a seguito del tirociniopratico svolto durante i rispettivi corsi distudio, secondo le indicazioni di cui alpunto 2 della circolare del Ministero della

5. Identico.

Art. 102.

Atti Parlamentari — 280 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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salute e del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca del 30 settembre2016.

Per la durata dell’emergenza epidemio-logica da COVID-19, qualora il riconosci-mento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE esuccessive modificazioni di una qualificaprofessionale per l’esercizio di una profes-sione sanitaria di cui all’articolo 1 dellalegge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinatoallo svolgimento di una prova compensa-tiva, la stessa può essere svolta con moda-lità a distanza e la prova pratica può svol-gersi con le modalità di cui al punto 2 dellacircolare del Ministero della salute e delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca del 30 settembre 2016. È abro-gato l’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo2020, n. 9

6. Per la durata dell’emergenza epide-miologica da COVID-19, qualora il ricono-scimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 7 settembre 2005, di una quali-fica professionale per l’esercizio di unaprofessione sanitaria di cui all’articolo 1della legge 1° febbraio 2006, n. 43, siasubordinato allo svolgimento di una provacompensativa, la stessa può essere svoltacon modalità a distanza e la prova praticapuò svolgersi con le modalità di cui alpunto 2 della circolare del Ministero dellasalute e del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca del 30 settembre2016. È abrogato l’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

Articolo 103.

(Sospensione dei termini nei procedimentiamministrativi ed effetti degli atti ammini-

strativi in scadenza)

Articolo 103.

(Sospensione dei termini nei procedimentiamministrativi ed effetti degli atti ammini-

strativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordi-natori o perentori, propedeutici, endopro-cedimentali, finali ed esecutivi, relativi allosvolgimento di procedimenti amministra-tivi su istanza di parte o d’ufficio, pendentialla data del 23 febbraio 2020 o iniziatisuccessivamente a tale data, non si tieneconto del periodo compreso tra la mede-sima data e quella del 15 aprile 2020. Lepubbliche amministrazioni adottano ognimisura organizzativa idonea ad assicurarecomunque la ragionevole durata e la celereconclusione dei procedimenti, con prioritàper quelli da considerare urgenti, anchesulla base di motivate istanze degli interes-sati. Sono prorogati o differiti, per il tempocorrispondente, i termini di formazionedella volontà conclusiva dell’amministra-zione nelle forme del silenzio significativopreviste dall’ordinamento.

1. Identico.

1-bis. Il periodo di sospensione di cui alcomma 1 trova altresì applicazione in re-lazione ai termini relativi ai processi ese-cutivi e alle procedure concorsuali, nonchéai termini di notificazione dei processi

Art. 103.

Art. 102.

Atti Parlamentari — 281 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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verbali, di esecuzione del pagamento inmisura ridotta, di svolgimento di attivitàdifensiva e per la presentazione di ricorsigiurisdizionali.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi,concessioni, autorizzazioni e atti abilitativicomunque denominati, in scadenza tra il31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservanola loro validità fino al 15 giugno 2020 ».

2. Tutti i certificati, attestati, permessi,concessioni, autorizzazioni e atti abilitativicomunque denominati, compresi i terminidi inizio e di ultimazione dei lavori di cuiall’articolo 15 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conser-vano la loro validità per i novanta giornisuccessivi alla dichiarazione di cessazionedello stato di emergenza. La disposizionedi cui al periodo precedente si applicaanche alle segnalazioni certificate di inizioattività, alle segnalazioni certificate di agi-bilità, nonché alle autorizzazioni paesaggi-stiche e alle autorizzazioni ambientali co-munque denominate. Il medesimo terminesi applica anche al ritiro dei titoli abilitativiedilizi comunque denominati rilasciati finoalla dichiarazione di cessazione dello statodi emergenza.

2-bis. Il termine di validità nonché itermini di inizio e fine lavori previsti dalleconvenzioni di lottizzazione di cui all’arti-colo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,ovvero dagli accordi similari comunquedenominati dalla legislazione regionale, non-ché i termini dei relativi piani attuativi e diqualunque altro atto ad essi propedeutico,in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni.La presente disposizione si applica ancheai diversi termini delle convenzioni di lot-tizzazione di cui all’articolo 28 della legge17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli ac-cordi similari comunque denominati dallalegislazione regionale nonché dei relativipiani attuativi che hanno usufruito dellaproroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis,del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98.

2-ter. Nei contratti tra privati, in corsodi validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzionedi lavori edili di qualsiasi natura, i terminidi inizio e fine lavori si intendono proro-gati per un periodo pari alla durata della

Art. 103.

Atti Parlamentari — 282 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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proroga di cui al comma 2. In deroga adogni diversa previsione contrattuale, il com-mittente è tenuto al pagamento dei lavorieseguiti sino alla data di sospensione deilavori.

2-quater. I permessi di soggiorno deicittadini di Paesi terzi conservano la lorovalidità fino al 31 agosto 2020. Sono pro-rogati fino al medesimo termine anche:

a) i termini per la conversione deipermessi di soggiorno da studio a lavorosubordinato e da lavoro stagionale a lavorosubordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno dicui all’articolo 5, comma 7, del testo unicodi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286;

c) i documenti di viaggio di cui all’ar-ticolo 24 del decreto legislativo 19 novem-bre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciatiper lavoro stagionale, di cui al comma 2dell’articolo 24 del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286;

e) la validità dei nulla osta rilasciatiper il ricongiungimento familiare di cuiagli articoli 28, 29 e 29-bis del decretolegislativo n. 286 del 1998;

f) la validità dei nulla osta rilasciatiper lavoro per casi particolari di cui agliarticoli 27 e seguenti del decreto legislativon. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card,trasferimenti infrasocietari.

2-quinquies. Le disposizioni di cui alcomma 2-quater si applicano anche aipermessi di soggiorno di cui agli articoli 22,24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il pre-sente comma si applica anche alle richiestedi conversione.

3. Le disposizioni di cui ai commi pre-cedenti non si applicano ai termini stabilitida specifiche disposizioni del presente de-creto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020,n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020,n. 11, nonché dei relativi decreti di attua-zione.

3. Le disposizioni di cui ai commi pre-cedenti non si applicano ai termini stabilitida specifiche disposizioni del presente de-creto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020,n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo2020, n. 19, nonché dei relativi decreti diattuazione.

Art. 103.

Atti Parlamentari — 283 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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4. Le disposizioni di cui al comma 1 nonsi applicano ai pagamenti di stipendi, pen-sioni, retribuzioni per lavoro autonomo,emolumenti per prestazioni di lavoro o diopere, servizi e forniture a qualsiasi titolo,indennità di disoccupazione e altre inden-nità da ammortizzatori sociali o da presta-zioni assistenziali o sociali, comunque de-nominate nonché di contributi, sovvenzionie agevolazioni alle imprese comunque de-nominati.

4. Identico.

5. I termini dei procedimenti discipli-nari del personale delle amministrazioni dicui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi in-clusi quelli del personale di cui all’articolo3, del medesimo decreto legislativo, pen-denti alla data del 23 febbraio 2020 oiniziati successivamente a tale data, sonosospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

5. Identico.

6. L’esecuzione dei provvedimenti di ri-lascio degli immobili, anche ad uso nonabitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

6. L’esecuzione dei provvedimenti di ri-lascio degli immobili, anche ad uso nonabitativo, è sospesa fino al 1° settembre2020.

6-bis. Il termine di prescrizione di cuiall’articolo 28 della legge 24 novembre1981, n. 689, relativo ai provvedimenti in-giuntivi emessi in materia di lavoro e le-gislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio2020 al 31 maggio 2020 e riprende a de-correre dalla fine del periodo di sospen-sione. Ove il decorso abbia inizio duranteil periodo di sospensione, l’inizio stesso èdifferito alla fine del periodo. Per il me-desimo periodo è sospeso il termine di cuiall’articolo 14 della legge 24 novembre1981, n. 689.

Articolo 103-bis.

(Proroga della scadenza delle certifica-zioni e dei collaudi dei motopescherecci)

1. Tutte le certificazioni e i collaudi deimotopescherecci adibiti alla pesca profes-sionale nonché delle unità di cui al decretodel Presidente della Repubblica 8 novem-bre 1991, n. 435, rilasciati dalle Ammini-strazioni statali e dagli organismi ricono-sciuti, in scadenza in data successiva al 30gennaio 2020 e fino alla data del 30 set-tembre 2020, sono prorogati al 31 dicem-

Art. 103-bis.

Art. 103.

Atti Parlamentari — 284 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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bre 2020; a decorrere dalla data di entratain vigore del presente decreto e fino alladata del 31 agosto 2020, in deroga all’ar-ticolo 328 del codice della navigazione,tutti i contratti di arruolamento dei mem-bri dell’equipaggio o del personale dei ser-vizi ausiliari di bordo vengono stipulati dalcomandante della nave ovvero dall’arma-tore o da un suo procuratore nelle formedi cui all’articolo 329 del codice della na-vigazione, fermo restando l’obbligo di pro-cedere alle annotazioni ed alle convalidepreviste dall’articolo 357, comma 3, delregolamento per l’esecuzione del codicedella navigazione (Navigazione marittima),di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Articolo 104.

(Proroga della validità dei documenti di ri-conoscimento)

Articolo 104.

(Proroga della validità dei documenti di ri-conoscimento)

1. La validità ad ogni effetto dei docu-menti di riconoscimento e di identità di cuiall’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e),del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da am-ministrazioni pubbliche, scaduti o in sca-denza successivamente alla data di entratain vigore del presente decreto è prorogataal 31 agosto 2020. La validità ai fini del-l’espatrio resta limitata alla data di sca-denza indicata nel documento.

1. La validità ad ogni effetto dei docu-menti di riconoscimento e di identità di cuiall’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e),del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da am-ministrazioni pubbliche, con scadenza dal31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto2020. La validità ai fini dell’espatrio restalimitata alla data di scadenza indicata neldocumento.

Articolo 105.

(Ulteriori misure per il settore agricolo)

Articolo 105.

(Ulteriori misure per il settore agricolo)

1. All’articolo 74 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, le parole « quartogrado » sono sostituite dalle seguenti: « se-sto grado ». Agli oneri derivanti dal pre-sente articolo si provvede ai sensi dell’ar-ticolo 126.

1. All’articolo 74, comma 1, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, leparole « quarto grado » sono sostituite dalleseguenti: « sesto grado ». Agli oneri deri-vanti dal presente articolo si provvede aisensi dell’articolo 126.

1-bis. Al proprietario, al conduttore o aldetentore, a qualsiasi titolo, di terreni suiquali insistono piante infettate dagli orga-nismi nocivi da quarantena, ovvero ai la-voratori da tali soggetti delegati, è consen-tito lo spostamento scadenzato in un co-mune diverso rispetto a quello in cui at-

Art. 104.

Art. 105.

Art. 103-bis.

Atti Parlamentari — 285 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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tualmente si trovano al fine di dare attua-zione alle misure fitosanitarie ufficiali e adogni altra attività ad esse connessa, dispo-ste dai provvedimenti di emergenza fitosa-nitaria di cui all’articolo 18-bis del decretolegislativo 19 agosto 2005, n. 214.

1-ter. Al proprietario, al conduttore o aldetentore, a qualsiasi titolo, di terreni col-tivati o non coltivati, ovvero ai lavoratorida tali soggetti delegati, è consentito lospostamento scadenzato in un comune di-verso rispetto a quello in cui attualmente sitrovano per provvedere alla cura e allapulizia dei predetti terreni, al fine di evi-tare il rischio di incendio derivante dallamancata cura.

1-quater. L’attuazione delle misure edelle attività di cui ai commi 1-bis e 1-tersi considera rientrante nei casi di compro-vate esigenze lavorative ovvero di assolutaurgenza di cui all’articolo 1, comma 1,lettera b), del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 22 marzo 2020, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22marzo 2020.

1-quinquies. All’articolo 18 della legge31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

« 3-bis. Fino al termine dell’emer-genza sanitaria derivante dalla diffusionedel virus COVID-19, le disposizioni di cuiall’articolo 74 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, si applicano anchea soggetti che offrono aiuto e sostegno alleaziende agricole situate nelle zone mon-tane. Conseguentemente tali soggetti nonsono considerati lavoratori ai sensi dell’ar-ticolo 2, comma 1, lettera a), del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81 ».

Articolo 106.

(Norme in materia di svolgimento delle as-semblee di società)

Articolo 106.

(Norme in materia di svolgimento delle as-semblee di società ed enti)

1. In deroga a quanto previsto dagliarticoli 2364, secondo comma, e 2478-bis,del codice civile o alle diverse disposizionistatutarie, l’assemblea ordinaria è convo-cata entro centottanta giorni dalla chiusuradell’esercizio.

1. Identico.

Art. 106.

Art. 105.

Atti Parlamentari — 286 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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2. Con l’avviso di convocazione delleassemblee ordinarie o straordinarie le so-cietà per azioni, le società in accomanditaper azioni, le società a responsabilità limi-tata, le società cooperative e le mutue as-sicuratrici possono prevedere, anche in de-roga alle diverse disposizioni statutarie, l’e-spressione del voto in via elettronica o percorrispondenza e l’intervento all’assembleamediante mezzi di telecomunicazione; lepredette società possono altresì prevedereche l’assemblea si svolga, anche esclusiva-mente, mediante mezzi di telecomunica-zione che garantiscano l’identificazione deipartecipanti, la loro partecipazione e l’e-sercizio del diritto di voto, ai sensi e per glieffetti di cui agli articoli 2370, quartocomma, 2479-bis, quarto comma, e 2538,sesto comma, codice civile senza in ognicaso la necessità che si trovino nel mede-simo luogo, ove previsti, il presidente, ilsegretario o il notaio.

2. Con l’avviso di convocazione delleassemblee ordinarie o straordinarie le so-cietà per azioni, le società in accomanditaper azioni, le società a responsabilità limi-tata, le società cooperative e le mutue as-sicuratrici possono prevedere, anche in de-roga alle diverse disposizioni statutarie, l’e-spressione del voto in via elettronica o percorrispondenza e l’intervento all’assembleamediante mezzi di telecomunicazione; lepredette società possono altresì prevedereche l’assemblea si svolga, anche esclusiva-mente, mediante mezzi di telecomunica-zione che garantiscano l’identificazione deipartecipanti, la loro partecipazione e l’e-sercizio del diritto di voto, ai sensi e per glieffetti di cui agli articoli 2370, quartocomma, 2479-bis, quarto comma, e 2538,sesto comma, del codice civile, senza inogni caso la necessità che si trovino nelmedesimo luogo, ove previsti, il presidente,il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitatapossono, inoltre, consentire, anche in de-roga a quanto previsto dall’articolo 2479,quarto comma, del codice civile e alle di-verse disposizioni statutarie, che l’espres-sione del voto avvenga mediante consulta-zione scritta o per consenso espresso periscritto.

3. Identico.

4. Le società con azioni quotate possonodesignare per le assemblee ordinarie o stra-ordinarie il rappresentante previsto dall’ar-ticolo 135-undecies del decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo sta-tuto disponga diversamente. Le medesimesocietà possono altresì prevedere nell’av-viso di convocazione che l’intervento inassemblea si svolga esclusivamente tramiteil rappresentante designato ai sensi dell’ar-ticolo 135-undecies del decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rap-presentante designato possono essere con-ferite anche deleghe o subdeleghe ai sensidell’articolo 135-novies del decreto legisla-tivo 24 febbraio 1998, n. 58, in derogaall’art. 135-undecies, comma 4, del mede-simo decreto.

4. Identico.

5. Il comma 4 si applica anche allesocietà ammesse alla negoziazione su unsistema multilaterale di negoziazione e alle

5. Identico.

Art. 106.

Atti Parlamentari — 287 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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società con azioni diffuse fra il pubblico inmisura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche dicredito cooperativo, le società cooperative ele mutue assicuratrici, anche in derogaall’articolo 150-bis, comma 2-bis, del de-creto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,all’art. 135-duodecies del decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539,primo comma, del codice civile e alle di-sposizioni statutarie che prevedono limitial numero di deleghe conferibili ad unostesso soggetto, possono designare per leassemblee ordinarie o straordinarie il rap-presentante previsto dall’articolo 135-un-decies del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58. Le medesime società possonoaltresì prevedere nell’avviso di convoca-zione che l’intervento in assemblea si svolgaesclusivamente tramite il predetto rappre-sentante designato. Non si applica l’articolo135-undecies, comma 5, del decreto legisla-tivo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine peril conferimento della delega di cui all’art.135-undecies, comma 1, del decreto legisla-tivo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato alsecondo giorno precedente la data di primaconvocazione dell’assemblea.

6. Le banche popolari, e le banche dicredito cooperativo, le società cooperative ele mutue assicuratrici, anche in derogaall’articolo 150-bis, comma 2-bis, del de-creto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,all’art. 135-duodecies del decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539,primo comma, del codice civile e alle di-sposizioni statutarie che prevedono limitial numero di deleghe conferibili ad unostesso soggetto, possono designare per leassemblee ordinarie o straordinarie il rap-presentante previsto dall’articolo 135-un-decies del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58. Le medesime banche, società emutue possono altresì prevedere nell’avvisodi convocazione che l’intervento in assem-blea si svolga esclusivamente tramite il pre-detto rappresentante designato. Non si ap-plica l’articolo 135-undecies, comma 5, deldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.Il termine per il conferimento della delegadi cui all’art. 135-undecies, comma 1, deldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,è fissato al secondo giorno precedente ladata di prima convocazione dell’assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolosi applicano alle assemblee convocate entroil 31 luglio 2020 ovvero entro la data, sesuccessiva, fino alla quale è in vigore lostato di emergenza sul territorio nazionalerelativo al rischio sanitario connesso all’in-sorgenza della epidemia da COVID-19.

7. Identico.

8. Per le società a controllo pubblico dicui all’articolo 2, comma 1, lettera m), deldecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,l’applicazione delle disposizioni di cui alpresente articolo ha luogo nell’ambito dellerisorse finanziarie e strumentali disponibilia legislazione vigente e non comporta nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Identico.

8-bis. Le disposizioni del presente arti-colo si applicano anche alle associazioni ealle fondazioni diverse dagli enti di cuiall’articolo 104, comma 1, del codice di cuial decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 106.

Atti Parlamentari — 288 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 107.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

Articolo 107.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. In considerazione della situazione stra-ordinaria di emergenza sanitaria derivantedalla diffusione dell’epidemia da COVID-19e della oggettiva necessità di alleggerire icarichi amministrativi di enti ed organismipubblici anche mediante la dilazione degliadempimenti e delle scadenze, è differito iltermine di adozione dei rendiconti o deibilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

1. Identico:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gliorganismi pubblici diversi dalle società de-stinatari delle disposizioni del decreto le-gislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguen-temente, per gli enti o organismi pubblicivigilati, i cui rendiconti o bilanci di eserci-zio sono sottoposti ad approvazione daparte dell’amministrazione vigilante com-petente, il termine di approvazione dei ren-diconti o dei bilanci di esercizio relativiall’esercizio 2019, ordinariamente fissato al30 giugno 2020, è differito al 30 settembre2020;

a) identica;

b) al 31 maggio 2020 per gli enti e iloro organismi strumentali destinatari delledisposizioni del titolo primo del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per leregioni e le province autonome di Trento edi Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020e al 30 settembre 2020 i termini per l’ap-provazione del rendiconto 2019 rispettiva-mente da parte della Giunta e del Consi-glio.

b) al 30 giugno 2020 per gli enti e iloro organismi strumentali destinatari delledisposizioni del titolo I del decreto legisla-tivo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regionie le province autonome di Trento e diBolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al30 settembre 2020 i termini per l’approva-zione del rendiconto 2019 rispettivamenteda parte della Giunta e del Consiglio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, perl’esercizio 2020 il termine per la delibera-zione del bilancio di previsione di cui al-l’articolo 151, comma 1, del decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al31 maggio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, perl’esercizio 2020 il termine per la delibera-zione del bilancio di previsione di cui al-l’articolo 151, comma 1, del decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al31 luglio 2020 anche ai fini della conte-stuale deliberazione di controllo a salva-guardia degli equilibri di bilancio a tutti glieffetti di legge.

3. Per l’anno 2020, il termine di cuiall’articolo 31 del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118 per l’adozione dei bi-

3. Identico:

Art. 107.

Atti Parlamentari — 289 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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lanci di esercizio dell’anno 2019 è differitoal 31 maggio 2020. Di conseguenza i ter-mini di cui al comma 7 dell’articolo 32 deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118sono così modificati per l’anno 2020:

- i bilanci d’esercizio dell’anno 2019degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c)del comma 2 dell’articolo 19 del citatodecreto legislativo n. 118/2011 sono appro-vati dalla giunta regionale entro il 30 giu-gno 2020;

a) i bilanci d’esercizio dell’anno 2019degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c)del comma 2 dell’articolo 19 del citatodecreto legislativo n. 118/2011 sono appro-vati dalla giunta regionale entro il 30 giu-gno 2020;

- il bilancio consolidato dell’anno 2019del Servizio sanitario regionale è approvatodalla giunta regionale entro il 31 luglio2020.

b) il bilancio consolidato dell’anno2019 del Servizio sanitario regionale è ap-provato dalla giunta regionale entro il 31luglio 2020.

4. Il termine per la determinazione delletariffe della Tari e della Tari corrispettivo,attualmente previsto dall’articolo 1, comma683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,è differito al 30 giugno 2020.

4. Il termine per la determinazione delletariffe della TARI e della tariffa corrispet-tiva, attualmente previsto dall’articolo 1,comma 683-bis, della legge 27 dicembre2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all’arti-colo 1, commi 654 e 683, della legge 27dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffedella TARI e della tariffa corrispettiva adot-tate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alladeterminazione ed approvazione del pianoeconomico finanziario del servizio rifiuti(PEF) per il 2020. L’eventuale conguagliotra i costi risultanti dal PEF per il 2020 edi costi determinati per l’anno 2019 puòessere ripartito in tre anni, a decorrere dal2021.

5. Identico.

6. Il termine per la deliberazione delDocumento unico di programmazione, dicui all’articolo 170, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differitoal 30 settembre 2020

6. Il termine per la deliberazione delDocumento unico di programmazione, dicui all’articolo 170, comma 1, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differitoal 30 settembre 2020.

7. I termini di cui agli articoli 246 comma2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30giugno 2020.

7. Identico.

8. Il termine di cui all’articolo 264 comma2 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

8. Identico.

9. Il termine di cui all’articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo

9. Identico.

Art. 107.

Atti Parlamentari — 290 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 di-cembre 2020.

10. In considerazione dello stato di emer-genza nazionale connessa alla diffusionedel virus COVID-19, dalla data di entrata invigore del presente decreto e fino al 31agosto 2020, è stabilito il differimento deiseguenti termini, stabiliti dal decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267:

10. In considerazione dello stato di emer-genza nazionale connessa alla diffusionedel virus COVID-19, dalla data di entrata invigore del presente decreto e fino al 31agosto 2020, sono sospesi i termini di cuiagli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3,4 e 12, del testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per ilperiodo dal 1° settembre al 31 dicembre2020, i suddetti termini sono fissati comesegue:

a) il termine di cui all’articolo 141,comma 7, è fissato in centottanta giorni;

a) il termine di cui all’articolo 141,comma 7, è fissato in centoventi giorni;

b) il termine di cui all’articolo 143,comma 3, è fissato in centotrentacinquegiorni;

b) il termine di cui all’articolo 143,comma 3, è fissato in novanta giorni;

c) il termine di cui all’articolo 143,comma 4, è fissato in centottanta giorni;

c) il termine di cui all’articolo 143,comma 4, è fissato in centoventi giorni;

d) il termine di cui all’articolo 143,comma 12, è fissato in centocinquanta giorni.

d) il termine di cui all’articolo 143,comma 12, è fissato in novanta giorni.

Articolo 107-bis.

(Scaglionamento di avvisi di pagamento enorme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 edal bilancio di previsione 2021 gli enti dicui all’articolo 2 del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, possono calcolare ilfondo crediti di dubbia esigibilità delleentrate dei titoli 1 e 3 accantonato nelrisultato di amministrazione o stanziatonel bilancio di previsione calcolando lapercentuale di riscossione del quinquennioprecedente con i dati del 2019 in luogo diquelli del 2020.

Articolo 108.

(Misure urgenti per lo svolgimento del ser-vizio postale)

Articolo 108.

(Misure urgenti per lo svolgimento del ser-vizio postale)

1. Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto e fino al 30 giugno 2020,al fine di assicurare l’adozione delle misuredi prevenzione della diffusione del virusCovid 19 di cui alla normativa vigente inmateria, a tutela dei lavoratori del servizio

1. Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto e fino al 30 giugno 2020,al fine di assicurare l’adozione delle misuredi prevenzione della diffusione del virusCovid 19 di cui alla normativa vigente inmateria, a tutela dei lavoratori del servizio

Art. 107-bis.

Art. 108.

Art. 107.

Atti Parlamentari — 291 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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postale e dei destinatari degli invii postali,per lo svolgimento del servizio postale re-lativo agli invii raccomandati, agli invii as-sicurati e alla distribuzione dei pacchi, dicui all’articolo 3, comma 2 del decretolegislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonchéper lo svolgimento dei servizi di notifica-zione a mezzo posta, di cui alla legge 20novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,gli operatori postali procedono alla conse-gna dei suddetti invii e pacchi mediantepreventivo accertamento della presenza deldestinatario o di persona abilitata al ritiro,senza raccoglierne la firma con successivaimmissione dell’invio nella cassetta dellacorrispondenza dell’abitazione, dell’ufficioo dell’azienda, al piano o in altro luogo,presso il medesimo indirizzo, indicato con-testualmente dal destinatario o dalla per-sona abilitata al ritiro. La firma è appostadall’operatore postale sui documenti di con-segna in cui è attestata anche la suddettamodalità di recapito.

postale e dei destinatari degli invii postali,per lo svolgimento del servizio postale re-lativo agli invii raccomandati, agli invii as-sicurati e alla distribuzione dei pacchi, dicui all’articolo 3, comma 2 del decretolegislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli opera-tori postali procedono alla consegna deisuddetti invii e pacchi mediante preventivoaccertamento della presenza del destinata-rio o di persona abilitata al ritiro, senzaraccoglierne la firma e con successiva im-missione dell’invio o del pacco nella cas-setta della corrispondenza dell’abitazione,dell’ufficio o dell’azienda, al piano o inaltro luogo, presso il medesimo indirizzo,indicato contestualmente dal destinatario odalla persona abilitata al ritiro. La firma èapposta dall’operatore postale sui docu-menti di consegna in cui è attestata anchela suddetta modalità di recapito.

1-bis. Per lo svolgimento dei servizi dinotificazione a mezzo posta, di cui allalegge 20 novembre 1982, n. 890, e all’arti-colo 201 del codice della strada, di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,gli operatori postali procedono alla conse-gna delle suddette notificazioni con la pro-cedura ordinaria di firma di cui all’articolo7 della legge 20 novembre 1982, n. 890,oppure con il deposito in cassetta postaledell’avviso di arrivo della raccomandata oaltro atto che necessita di firma per laconsegna. Il ritiro avviene secondo le indi-cazioni previste nell’avviso di ricevimento.La compiuta giacenza presso gli uffici po-stali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020.I termini sostanziali di decadenza e pre-scrizione di cui alle raccomandate conricevuta di ritorno inviate nel periodo inesame sono sospesi sino alla cessazionedello stato di emergenza.

2. Considerati l’evolversi della situa-zione epidemiologica COVID-19 e il carat-tere particolarmente diffusivo dell’epide-mia con il costante incremento dei casi sututto il territorio nazionale, al fine di con-sentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa

2. Identico.

Art. 108.

Atti Parlamentari — 292 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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volte a contenere il diffondersi della pan-demia, in via del tutto eccezionale e tran-sitoria, la somma di cui all’art. 202, comma2 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, dall’entrata in vigore del presentedecreto e fino al 31 maggio 2020, è ridottadel 30% se il pagamento è effettuato entro30 giorni dalla contestazione o notifica-zione della violazione. La misura previstadal periodo precedente può essere estesacon decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri qualora siano previsti ulteriori ter-mini di durata delle misure restrittive.

Articolo 109.

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenzaa fronte dell’emergenza COVID-19)

Articolo 109.

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenzaa fronte dell’emergenza COVID-19)

1. In considerazione della situazione diemergenza epidemiologica da COVID-19, inderoga alle modalità di utilizzo della quotalibera dell’avanzo di amministrazione dicui all’articolo 42, comma 6, del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermerestando le priorità relative alla coperturadei debiti fuori bilancio e alla salvaguardiadegli equilibri di bilancio, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,limitatamente all’esercizio finanziario 2020,possono utilizzare la quota libera dell’a-vanzo di amministrazione per il finanzia-mento di spese correnti connesse con l’e-mergenza in corso.

1. Identico.

1-bis. Al fine di anticipare la possibilitàdi utilizzo della quota libera dell’avanzo diamministrazione in relazione all’emer-genza epidemiologica da COVID-19, le re-gioni e le province autonome per l’anno2020 possono utilizzare la quota liberadell’avanzo di amministrazione dell’annoprecedente dopo l’approvazione da partedella Giunta regionale o provinciale delrendiconto della gestione 2019, anche primadel giudizio di parifica delle sezioni regio-nali di controllo della Corte dei conti edella successiva approvazione del rendi-conto da parte del Consiglio regionale oprovinciale.

1-ter. In sede di approvazione del ren-diconto 2019 da parte dell’organo esecu-tivo, gli enti di cui all’articolo 2 del decreto

Art. 109.

Art. 108.

Atti Parlamentari — 293 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sonoautorizzati allo svincolo delle quote diavanzo vincolato di amministrazione checiascun ente individua, riferite ad inter-venti conclusi o già finanziati negli anniprecedenti con risorse proprie, non gravateda obbligazioni sottostanti già contratte econ esclusione delle somme relative allefunzioni fondamentali e ai livelli essenzialidelle prestazioni. Le risorse svincolate, pre-via comunicazione all’amministrazione sta-tale o regionale che ha erogato le somme,sono utilizzate da ciascun ente per inter-venti necessari ad attenuare la crisi delsistema economico derivante dagli effettidiretti e indiretti del virus COVID-19.

2. Per le finalità di cui al comma 1, inderoga alle modalità di utilizzo della quotalibera dell’avanzo di amministrazione dicui all’articolo 187, comma 2, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermerestando le priorità relative alla coperturadei debiti fuori bilancio e alla salvaguardiadegli equilibri di bilancio, gli enti locali,limitatamente all’esercizio finanziario 2020,possono utilizzare la quota libera dell’a-vanzo di amministrazione per il finanzia-mento di spese correnti connesse con l’e-mergenza in corso. Agli stessi fini e fermorestando il rispetto del principio di equili-brio di bilancio, gli enti locali, limitata-mente all’esercizio finanziario 2020, pos-sono utilizzare, anche integralmente, per ilfinanziamento delle spese correnti con-nesse all’emergenza in corso, i proventidelle concessioni edilizie e delle sanzionipreviste dal testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edi-lizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, fattaeccezione per le sanzioni di cui all’articolo31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, inderoga alle modalità di utilizzo della quotalibera dell’avanzo di amministrazione dicui all’articolo 187, comma 2, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermerestando le priorità relative alla coperturadei debiti fuori bilancio e alla salvaguardiadegli equilibri di bilancio, gli enti locali,limitatamente all’esercizio finanziario 2020,possono utilizzare la quota libera dell’a-vanzo di amministrazione per il finanzia-mento di spese correnti connesse con l’e-mergenza in corso. L’utilizzo della quotalibera dell’avanzo di cui al periodo prece-dente è autorizzato, anche nel corso del-l’esercizio provvisorio, per una percentualenon superiore all’80 per cento della mede-sima quota, nel caso in cui l’organo ese-cutivo abbia approvato lo schema del ren-diconto di gestione 2019 e l’organo di re-visione ne abbia rilasciato la relazione aisensi dell’articolo 239, comma 1, lettera d),del testo unico di cui al decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini efermo restando il rispetto del principio diequilibrio di bilancio, gli enti locali, limi-tatamente all’esercizio finanziario 2020, pos-sono utilizzare, anche integralmente, per ilfinanziamento delle spese correnti con-nesse all’emergenza in corso, i proventidelle concessioni edilizie e delle sanzionipreviste dal testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edi-lizia, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta

Art. 109.

Atti Parlamentari — 294 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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eccezione per le sanzioni di cui all’articolo31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

2-bis. Per l’esercizio finanziario 2020,in deroga all’articolo 51 del decreto legi-slativo 23 giugno 2011, n. 118:

a) le variazioni al bilancio di previ-sione possono essere adottate dall’organoesecutivo in via di urgenza opportuna-mente motivata, salva ratifica con legge, apena di decadenza, da parte dell’organoconsiliare entro i successivi novanta giornie comunque entro il 31 dicembre dell’annoin corso se a tale data non sia scaduto ilpredetto termine;

b) in caso di mancata o parzialeratifica del provvedimento di variazioneadottato dall’organo esecutivo, l’organo con-siliare è tenuto ad adottare con legge neisuccessivi trenta giorni, e comunque entroil 31 dicembre dell’esercizio in corso, iprovvedimenti ritenuti necessari nei ri-guardi dei rapporti eventualmente sortisulla base della deliberazione non ratifi-cata.

Articolo 110.

(Rinvio questionari Sose)

Articolo 110.

(Rinvio questionari Sose)

1. Il termine di cui all’articolo 5, comma1, lettera c) del decreto legislativo 26 no-vembre 2010, n. 216, relativo alla scadenzaper la restituzione da parte delle Provincee delle Città Metropolitane del questionarioSOSE denominato FP20U e dei Comunidenominato FC50U, è fissato in centottantagiorni.

1. Il termine di cui all’articolo 5, comma1, lettera c) del decreto legislativo 26 no-vembre 2010, n. 216, relativo alla scadenzaper la restituzione da parte delle Provincee delle Città Metropolitane del questionarioSOSE denominato FP20U e da parte deicomuni del questionario denominato FC50U,è fissato in centottanta giorni.

Articolo 111.

(Sospensione quota capitale mutui regioni astatuto ordinario)

Articolo 111.

(Sospensione quota capitale dei prestiti con-cessi alle regioni a statuto ordinario)

1. Le regioni a statuto ordinario sospen-dono il pagamento delle quote capitale, inscadenza nell’anno 2020 successivamentealla data di entrata in vigore del presentedecreto, dei prestiti concessi dal Ministerodell’economia e finanze e dalla Cassa de-positi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministerodell’economia e delle finanze in attuazionedell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-

1. Identico.

Art. 110.

Art. 111.

Art. 109.

Atti Parlamentari — 295 — Camera dei Deputati

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legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326. Le quote capitale annualisospese sono rimborsate nell’anno succes-sivo a quello di conclusione di ciascunpiano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma1 è utilizzato, previa apposita variazione dibilancio da approvarsi dalla Giunta in viaamministrativa, per le finalità di rilanciodell’economia e per il sostegno ai settorieconomico colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cuial presente decreto.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma1 è utilizzato, previa apposita variazione dibilancio da approvare da parte della Giuntain via amministrativa, per le finalità dirilancio dell’economia e per il sostegno aisettori economici colpiti dall’epidemia diCovid-2019, in coerenza con le disposizionidi cui al presente decreto.

3. Ai fini del rispetto del saldo di cuiall’articolo 1, comma 466, legge 11 dicem-bre 2016, n. 232, in sede di ConferenzaStato Regioni, possono essere ceduti spazifinanziari finalizzati agli investimenti alleRegioni maggiormente colpite.

3. Ai fini del rispetto del saldo di cuiall’articolo 1, comma 466, della legge 11dicembre 2016, n. 232, in sede di Confe-renza Stato Regioni, possono essere cedutispazi finanziari finalizzati agli investimentialle Regioni maggiormente colpite.

4. La sospensione di cui al comma 1 nonsi applica alle anticipazioni di liquidità dicui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) eb), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 6giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanzia-menti.

4. Identico.

4-bis. Il disavanzo di amministrazionedegli enti di cui all’articolo 2 del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripia-nato nel corso di un esercizio per unimporto superiore a quello applicato albilancio, determinato dall’anticipo delle at-tività previste nel relativo piano di rientroriguardanti maggiori accertamenti o mi-nori impegni previsti in bilancio per gliesercizi successivi in attuazione del pianodi rientro, può non essere applicato albilancio degli esercizi successivi.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 perl’anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a338,9 milioni in termini di saldo netto dafinanziare, si provvede ai sensi dell’articolo126.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 perl’anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a338,9 milioni di euro in termini di saldonetto da finanziare, si provvede ai sensidell’articolo 126.

Articolo 112.

(Sospensione quota capitale mutui enti lo-cali)

Articolo 112.

(Sospensione quota capitale mutui enti lo-cali)

1. Il pagamento delle quote capitale, inscadenza nell’anno 2020 successivamente

1. Identico.

Art. 112.

Art. 111.

Atti Parlamentari — 296 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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alla data di entrata in vigore del presentedecreto, dei mutui concessi dalla Cassadepositi e prestiti S.p.a. agli enti locali,trasferiti al Ministero dell’economia e dellefinanze in attuazione dell’articolo 5, commi1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, è differitoall’anno immediatamente successivo alladata di scadenza del piano di ammorta-mento contrattuale, sulla base della perio-dicità di pagamento prevista nei provvedi-menti e nei contratti regolanti i mutuistessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma1 è utilizzato per il finanziamento di in-terventi utili a far fronte all’emergenzaCOVID-19.

2. Identico.

3. La sospensione di cui al comma 1 nonsi applica alle anticipazioni di liquidità dicui all’art. 1, comma 10, del decreto-legge 8aprile 2013, n. 35, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, esuccessivi rifinanziamenti, nonché ai mutuiche hanno beneficiato di differimenti dipagamento delle rate di ammortamento inscadenza nel 2020, autorizzati dalla nor-mativa applicabile agli enti locali i cuiterritori sono stati colpiti da eventi sismici.

3. Identico.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 perl’anno 2020, pari a 276,5 milioni, si prov-vede ai sensi dell’articolo 126.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 perl’anno 2020, pari a euro 276,5 milioni, siprovvede ai sensi dell’articolo 126.

Articolo 113.

(Rinvio di scadenze adempimenti relativi acomunicazioni sui rifiuti)

Articolo 113.

(Rinvio di scadenze adempimenti relativi acomunicazioni sui rifiuti)

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 iseguenti termini di:

1. Identico:

a) presentazione del modello unico didichiarazione ambientale (MUD) di cui al-l’articolo 6, comma 2, della legge 25 gen-naio 1994, n. 70;

a) identica;

b) presentazione della comunicazioneannuale dei dati relativi alle pile e accu-mulatori immessi sul mercato nazionalenell’anno precedente, di cui all’articolo 15,comma 3, del decreto legislativo 20 novem-bre 2008, n. 188, nonché trasmissione deidati relativi alla raccolta ed al riciclaggio

b) identica;

Art. 113.

Art. 112.

Atti Parlamentari — 297 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili,industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo17, comma 2, lettera c), del decreto legisla-tivo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordi-namento della comunicazione di cui all’ar-ticolo 33, comma 2, del decreto legislativon. 14 marzo 2014, n. 49;

c) presentazione al Centro di Coordi-namento della comunicazione di cui all’ar-ticolo 33, comma 2, del decreto legislativo14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale diiscrizione all’Albo nazionale gestori am-bientali di cui all’articolo 24, comma 4, deldecreto 3 giugno 2014, n. 120.

d) versamento del diritto annuale diiscrizione all’Albo nazionale gestori am-bientali di cui all’articolo 24, comma 4, delregolamento di cui al decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare 3 giugno 2014, n. 120.

Articolo 113-bis.

(Proroghe e sospensioni di termini peradempimenti in materia ambientale)

1. Fermo restando il rispetto delle di-sposizioni in materia di prevenzione in-cendi, il deposito temporaneo di rifiuti, dicui all’articolo 183, comma 1, lettera bb),numero 2), del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, è consentito fino ad un quan-titativo massimo doppio, mentre il limitetemporale massimo non può avere duratasuperiore a diciotto mesi.

Articolo 114.

(Fondo per la sanificazione degli ambienti diProvince,

Città metropolitane e Comuni)

Articolo 114.

(Fondo per la sanificazione degli ambienti diProvince,

Città metropolitane e Comuni)

1. In considerazione del livello di espo-sizione al rischio di contagio da COVID-19connesso allo svolgimento dei compiti isti-tuzionali, è istituito presso il Ministero del-l’interno un fondo con una dotazione di 70milioni di euro per l’anno 2020, finalizzatoa concorrere al finanziamento delle spesedi sanificazione e disinfezione degli uffici,degli ambienti e dei mezzi di Province, cittàmetropolitane e comuni. Il fondo è desti-nato per 65 milioni ai comuni e per 5milioni alle province e città metropolitane.

1. In considerazione del livello di espo-sizione al rischio di contagio da COVID-19connesso allo svolgimento dei compiti isti-tuzionali, è istituito presso il Ministero del-l’interno un fondo con una dotazione di 70milioni di euro per l’anno 2020, finalizzatoa concorrere al finanziamento delle spesedi sanificazione e disinfezione degli uffici,degli ambienti e dei mezzi di Province, cittàmetropolitane e comuni. Il fondo è desti-nato per 65 milioni di euro ai comuni e per5 milioni di euro alle province e cittàmetropolitane.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartitocon decreto del Ministero dell’interno, diconcerto con il Ministero dell’economia e

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartitocon decreto del Ministero dell’interno, diconcerto con il Ministero dell’economia e

Art. 113-bis.

Art. 114.

Art. 113.

Atti Parlamentari — 298 — Camera dei Deputati

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delle finanze e del Ministero della salute,da adottarsi, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, entro 30 giornidalla data di pubblicazione del presentedecreto, tenendo conto della popolazioneresidente e del numero di casi di contagioda COVID-19 accertati.

delle finanze e con il Ministero della salute,da adottarsi, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, entro 30 giornidalla data di pubblicazione del presentedecreto, tenendo conto della popolazioneresidente e del numero di casi di contagioda COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 perl’anno 2020, pari a 70 milioni di euro siprovvede ai sensi dell’articolo 126.

3. Identico.

Articolo 115.

(Straordinario polizia locale)

Articolo 115.

(Straordinario polizia locale)

1. Per l’anno 2020, le risorse destinate alfinanziamento delle prestazioni di lavorostraordinario del personale della polizialocale dei comuni, delle province e dellecittà metropolitane direttamente impe-gnato per le esigenze conseguenti ai prov-vedimenti di contenimento del fenomenoepidemiologico da COVID-19, e limitata-mente alla durata dell’efficacia delle dispo-sizioni attuative adottate ai sensi dall’arti-colo 3, comma 1, del decreto-legge 23 feb-braio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020,non sono soggette ai limiti del trattamentoaccessorio previsti dall’articolo 23, comma2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75, fermo restando il rispetto dell’equi-librio di bilancio.

1. Per l’anno 2020, le risorse destinate alfinanziamento delle prestazioni di lavorostraordinario del personale della polizialocale dei comuni, delle province e dellecittà metropolitane direttamente impe-gnato per le esigenze conseguenti ai prov-vedimenti di contenimento del fenomenoepidemiologico da COVID-19, e limitata-mente alla durata dell’efficacia delle dispo-sizioni attuative adottate ai sensi dell’arti-colo 3, comma 1, del decreto-legge 23 feb-braio 2020, n. 6, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, edell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, non sono soggette ailimiti del trattamento accessorio previstidall’articolo 23, comma 2, del decreto le-gislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo re-stando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

2. Presso il Ministero dell’interno è isti-tuito per l’anno 2020 un fondo con dota-zione pari a 10 milioni di euro al fine dicontribuire all’erogazione dei compensi perle maggiori prestazioni di lavoro straordi-nario di cui al comma 1 e per l’acquisto didispositivi di protezione individuale del me-desimo personale. Al riparto delle risorsedel fondo di cui al presente comma siprovvede con decreto del Ministero dell’in-terno di concerto con il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, sentita la Confe-renza Stato città ed autonomie locali, adot-tato entro 30 giorni dalla data di pubbli-cazione del presente decreto, tenendo contodella popolazione residente e del numerodi casi di contagio da COVID-19 accertati.

2. Identico.

Art. 115.

Art. 114.

Atti Parlamentari — 299 — Camera dei Deputati

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3. Agli oneri derivanti dal comma 2 perl’anno 2020, pari a 10 milioni di euro siprovvede ai sensi dell’articolo 126.

3. Identico.

Articolo 116.

(Termini riorganizzazione Ministeri)

Articolo 116.

(Termini riorganizzazione Ministeri)

1. In considerazione dello stato di emer-genza sul territorio nazionale relativo alrischio sanitario connesso all’insorgenza dipatologie derivanti da agenti virali trasmis-sibili, dichiarato con la delibera del Consi-glio dei ministri del 31 gennaio 2020, pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1febbraio 2020, i termini previsti dalla nor-mativa vigente concernenti i provvedimentidi riorganizzazione dei Ministeri con de-creto del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri, con scadenza tra il 1 marzo e il 31luglio 2020, sono prorogati di tre mesirispetto alla data individuata dalle rispet-tive disposizioni normative.

1. In considerazione dello stato di emer-genza sul territorio nazionale relativo alrischio sanitario connesso all’insorgenza dipatologie derivanti da agenti virali trasmis-sibili, dichiarato con la delibera del Consi-glio dei ministri del 31 gennaio 2020, pub-blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°febbraio 2020, i termini previsti dalla nor-mativa vigente concernenti i provvedimentidi riorganizzazione dei Ministeri con de-creto del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31luglio 2020, sono prorogati di tre mesirispetto alla data individuata dalle rispet-tive disposizioni normative.

Articolo 117.

(Misure urgenti per assicurare la continuitàdelle funzioni dell’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni)

Articolo 117.

(Misure urgenti per assicurare la continuitàdelle funzioni dell’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni)

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 novembre2019, n. 132, le parole « fino a non oltre il31 marzo 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « fino a non oltre i 60 giorni suc-cessivi alla data di cessazione dello stato diemergenza sul territorio nazionale relativoal rischio sanitario connesso all’insorgenzadi patologie derivanti da agenti virali tra-smissibili, dichiarato con la delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del1° febbraio 2020 ».

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 novembre2019, n. 132, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) le parole: « , limitatamente agli attidi ordinaria amministrazione e a quelliindifferibili e urgenti, » sono soppresse;

b) le parole: « fino a non oltre il 31marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« fino a non oltre i sessanta giorni succes-sivi alla data di cessazione dello stato diemergenza sul territorio nazionale relativoal rischio sanitario connesso all’insorgenzadi patologie derivanti da agenti virali tra-smissibili, dichiarato con la delibera delConsiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del1° febbraio 2020 ».

Art. 116.

Art. 117.

Art. 115.

Atti Parlamentari — 300 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 118.

(Misure urgenti per assicurare la continuitàdelle funzioni del Garante per la protezione

dei dati personali)

Articolo 118.

(Misure urgenti per assicurare la continuitàdelle funzioni del Garante per la protezione

dei dati personali)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019,n. 107, le parole « entro il 31 marzo 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « entro i 60giorni successivi alla data di cessazionedello stato di emergenza sul territorio na-zionale relativo al rischio sanitario con-nesso all’insorgenza di patologie derivantida agenti virali trasmissibili, dichiarato conla delibera del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Uf-ficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019,n. 107, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) le parole: « , limitatamente agli attidi ordinaria amministrazione e a quelliindifferibili e urgenti, » sono soppresse;

b) le parole: « entro il 31 marzo 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « entro i ses-santa giorni successivi alla data di cessa-zione dello stato di emergenza sul territo-rio nazionale relativo al rischio sanitarioconnesso all’insorgenza di patologie deri-vanti da agenti virali trasmissibili, dichia-rato con la delibera del Consiglio dei mi-nistri del 31 gennaio 2020, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio2020 ».

Articolo 119.

(Misure di sostegno per i magistrati onorariin servizio)

Articolo 119.

(Misure di sostegno per i magistrati onorariin servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cuiall’articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13luglio 2017, n. 116, in servizio alla data dientrata in vigore del presente decreto, èriconosciuto un contributo economico men-sile pari a 600 euro per un massimo di tremesi e parametrato al periodo effettivo disospensione di cui all’articolo 83. Il contri-buto economico di cui al periodo prece-dente non concorre alla formazione delreddito ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. In favore dei magistrati onorari di cuiagli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13luglio 2017, n. 116, in servizio alla data dientrata in vigore del presente decreto, èriconosciuto un contributo economico men-sile pari a 600 euro per un massimo di tremesi e parametrato al periodo effettivo disospensione di cui all’articolo 83. Il contri-buto economico di cui al periodo prece-dente non concorre alla formazione delreddito ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo non spetta ai magistrationorari dipendenti pubblici o privati, an-che se in quiescenza, e non è cumulabilecon altri contributi o indennità comunquedenominati erogati a norma del presentedecreto.

2. Identico.

3. Il contributo economico di cui alcomma 1 è concesso con decreto del Di-

3. Identico.

Art. 118.

Art. 119.

Atti Parlamentari — 301 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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rettore generale degli affari interni del Di-partimento per gli affari di giustizia, delMinistero della giustizia, nel limite di spesacomplessivo di 9,72 milioni di euro perl’anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-ticolo, si provvede nell’ambito delle risorseiscritte a legislazione vigente nell’anno 2020,nel Programma 1.4 « Servizi di gestioneamministrativa per l’attività giudiziaria »Azione magistratura onoraria » dello Statodi previsione del Ministero della giustizia.

4. Identico.

Articolo 120.

(Piattaforme per la didattica a distanza)

Articolo 120.

(Piattaforme per la didattica a distanza)

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, èincrementato di euro 85 milioni per l’anno2020.

1. Identico.

2. Le risorse di cui al comma 1 sonodestinate:

2. Identico.

a) per 10 milioni di euro nel 2020, aconsentire alle istituzioni scolastiche statalidi dotarsi immediatamente di piattaformee di strumenti digitali utili per l’apprendi-mento a distanza, o di potenziare quelli giàin dotazione, nel rispetto dei criteri diaccessibilità per le persone con disabilità;

b) per 70 milioni di euro nel 2020, amettere a disposizione degli studenti menoabbienti, in comodato d’uso, dispositivi di-gitali individuali per la fruizione delle piat-taforme di cui alla lettera a), nonché per lanecessaria connettività di rete;

c) per 5 milioni di euro nel 2020, aformare il personale scolastico sulle meto-dologie e le tecniche per la didattica adistanza. A tal fine, può essere utilizzatoanche il fondo di cui all’articolo 1, comma125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Le istituzioni scolastiche acquistanole piattaforme e i dispositivi di cui al comma1, lettere a) e b), mediante ricorso aglistrumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Qualora non sia possibile ricorrere ai pre-detti strumenti, le istituzioni scolasticheprovvedono all’acquisto delle piattaforme e

3. Le istituzioni scolastiche acquistanole piattaforme e i dispositivi di cui al comma2, lettere a) e b), mediante ricorso aglistrumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Qualora non sia possibile ricorrere ai pre-detti strumenti, le istituzioni scolasticheprovvedono all’acquisto delle piattaforme e

Art. 120.

Art. 119.

Atti Parlamentari — 302 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a)e b), anche in deroga alle disposizioni deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a)e b), anche in deroga alle disposizioni deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuoledell’infanzia, nelle scuole primarie e nellescuole secondarie di primo grado la fun-zionalità della strumentazione informatica,nonché per il supporto all’utilizzo dellepiattaforme di didattica a distanza, le pre-dette istituzioni scolastiche sono autoriz-zate a sottoscrivere contratti sino al ter-mine delle attività didattiche con assistentitecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità,anche in deroga ai limiti di cui all’articolo19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito con modificazionidalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Identico.

5. Con decreto del Ministro dell’istru-zione le risorse di cui al comma 1 sonoripartite tra le istituzioni scolastiche, te-nuto conto della distribuzione per redditonella relativa regione e del numero di stu-denti di ciascuna. Col medesimo decreto, èaltresì ripartito tra le istituzioni scolasticheanche il contingente di cui al comma 4,tenuto conto del numero di studenti.

5. Identico.

5-bis. Le istituzioni scolastiche possonoutilizzare le risorse loro assegnate per lefinalità di cui al comma 2, lettera a),qualora superiori alle necessità riscontrate,anche per le finalità di cui alle lettere b) ec) del medesimo comma 2.

6. Il Ministero dell’istruzione è autoriz-zato ad anticipare alle istituzioni scolasti-che le somme assegnate in attuazione delpresente articolo e, comunque, quelle as-segnate in relazione all’emergenza sanita-ria di cui al presente decreto, nel limitedelle risorse a tal fine iscritte in bilancio efermo restando il successivo svolgimentodei controlli a cura dei revisori dei contidelle istituzioni scolastiche sull’utilizzo dellerisorse finanziarie di cui al presente arti-colo in relazione alle finalità in esso stabi-lite.

6. Identico.

6-bis. Per le finalità di cui al comma 2,lettere a) e b), è stanziata in favore delleistituzioni scolastiche paritarie la sommadi 2 milioni di euro nell’anno 2020, daripartire con decreto del Ministro dell’i-

Art. 120.

Atti Parlamentari — 303 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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struzione con i medesimi criteri di cui alcomma 5.

7. All’onere derivante dal presente arti-colo, pari a 85 milioni per l’anno 2020 dieuro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a9,30 milioni di euro per l’anno 2020 conriguardo al comma 4, si provvede ai sensidell’articolo 126.

7. All’onere derivante dal presente arti-colo, pari a 85 milioni di euro per l’anno2020, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a9,30 milioni di euro per l’anno 2020 conriguardo al comma 4, nonché a 2 milioni dieuro per l’anno 2020 con riguardo al comma6-bis, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Articolo 121.

(Misure per favorire la continuità occupa-zionale per i docenti supplenti brevi e sal-

tuari)

Articolo 121.

(Misure per favorire la continuità occupa-zionale per i docenti supplenti brevi e sal-

tuari)

1. Al fine di favorire la continuità oc-cupazionale dei docenti già titolari di con-tratti di supplenza breve e saltuaria, neiperiodi di chiusura o di sospensione delleattività didattiche disposti in relazione al-l’emergenza sanitaria da COVID-19, il Mi-nistero dell’istruzione assegna comunquealle istituzioni scolastiche statali le risorsefinanziarie per i contratti di supplenzabreve e saltuaria, in base all’andamentostorico della spesa e nel limite delle risorseiscritte a tal fine nello stato di previsionedel Ministero dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca. Le istituzioni scolastichestatali stipulano contratti a tempo deter-minato al personale amministrativo tecnicoausiliario e docente provvisto di propriadotazione strumentale per lo svolgimentodell’attività lavorativa, nel limite delle ri-sorse assegnate ai sensi del primo periodo,al fine di potenziare le attività didattiche adistanza presso le istituzioni scolastichestatali, anche in deroga a disposizioni vi-genti in materia.

Identico.

Articolo 121-bis.

(Presa di servizio di collaboratori scola-stici nei territori colpiti dall’emergenza)

1. I soggetti vincitori della proceduraselettiva di cui all’articolo 58, comma 5-ter,del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98, che non possono pren-dere servizio il 1° marzo 2020 a causa della

Art. 121.

Art. 121-bis.

Art. 120.

Atti Parlamentari — 304 — Camera dei Deputati

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chiusura per ragioni di sanità pubblicadell’istituzione scolastica o educativa dititolarità, sottoscrivono il contratto di la-voro e prendono servizio dalla predettadata, provvisoriamente, presso gli ambititerritoriali degli uffici scolastici regionali,in attesa dell’assegnazione presso le sedicui sono destinati.

Articolo 121-ter.

(Conservazione della validità dell’anno sco-lastico 2019/2020)

1. Qualora le istituzioni scolastiche delsistema nazionale d’istruzione non possanoeffettuare almeno 200 giorni di lezione, aseguito delle misure di contenimento delCOVID-19, l’anno scolastico 2019/2020 con-serva comunque validità anche in deroga aquanto stabilito dall’articolo 74 del testounico di cui al decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297. Sono del pari decurtati, pro-porzionalmente, i termini previsti per lavalidità dei periodi di formazione e diprova del personale delle predette istitu-zioni scolastiche e per il riconoscimentodell’anzianità di servizio.

Articolo 122.

(Commissario straordinario per l’attuazionee il coordinamento delle misure di conteni-mento e contrasto dell’emergenza epidemiolo-

gica COVID –19)

Articolo 122.

(Commissario straordinario per l’attuazionee il coordinamento delle misure di conteni-mento e contrasto dell’emergenza epidemiolo-

gica COVID –19)

1. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri è nominato un Commis-sario straordinario per l’attuazione e ilcoordinamento delle misure occorrenti peril contenimento e contrasto dell’emergenzaepidemiologica COVID–19, di cui alla de-libera del Consiglio dei ministri 31 gennaio2020. Al fine di assicurare la più elevatarisposta sanitaria all’emergenza, il Commis-sario attua e sovrintende a ogni interventoutile a fronteggiare l’emergenza sanitaria,organizzando, acquisendo e sostenendo laproduzione di ogni genere di bene stru-mentale utile a contenere e contrastarel’emergenza stessa, o comunque necessarioin relazione alle misure adottate per con-

1. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri è nominato un Commis-sario straordinario per l’attuazione e ilcoordinamento delle misure occorrenti peril contenimento e contrasto dell’emergenzaepidemiologica COVID–19, di cui alla de-libera del Consiglio dei ministri 31 gennaio2020. Al fine di assicurare la più elevatarisposta sanitaria all’emergenza, il Commis-sario attua e sovrintende a ogni interventoutile a fronteggiare l’emergenza sanitaria,organizzando, acquisendo e sostenendo laproduzione di ogni genere di bene stru-mentale utile a contenere e contrastarel’emergenza stessa, o comunque necessarioin relazione alle misure adottate per con-

Art. 121-ter.

Art. 122.

Art. 121-bis.

Atti Parlamentari — 305 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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trastarla, nonché programmando e orga-nizzando ogni attività connessa, indivi-duando e indirizzando il reperimento dellerisorse umane e strumentali necessarie, in-dividuando i fabbisogni, e procedendo al-l’acquisizione e alla distribuzione di far-maci, delle apparecchiature e dei disposi-tivi medici e di protezione individuale. Nel-l’esercizio di tali attività può avvalersi disoggetti attuatori e di società in house,nonché delle centrali di acquisto. Il Com-missario, raccordandosi con le regioni, leprovince autonome e le aziende sanitarie efermo restando quanto previsto dagli arti-coli 3 e 4 del presente decreto, provvede,inoltre al potenziamento della capienza dellestrutture ospedaliere, anche mediante l’al-locazione delle dotazioni infrastrutturali,con particolare riferimento ai reparti diterapia intensiva e sub-intensiva, Il Com-missario dispone, anche per il tramite delCapo del Dipartimento della protezione ci-vile e, ove necessario, del prefetto territo-rialmente competente, ai sensi dell’articolo6 del presente decreto, la requisizione dibeni mobili, mobili registrati e immobili,anche avvalendosi dei prefetti territorial-mente competenti, e provvede alla gestionedegli stessi. Il Commissario pone in essereogni intervento utile per preservare e po-tenziare le filiere produttive dei beni ne-cessari per il contrasto e il contenimentodell’emergenza anche ai sensi dell’articolo5. Per la medesima finalità, può provvederealla costruzione di nuovi stabilimenti e allariconversione di quelli esistenti per la pro-duzione di detti beni tramite il commissa-riamento di rami d’azienda, anche organiz-zando la raccolta di fondi occorrenti edefinendo le modalità di acquisizione e diutilizzazione dei fondi privati destinati al-l’emergenza, organizzandone la raccolta econtrollandone l’impiego secondo quantoprevisto dall’art. 99. Le attività di prote-zione civile sono assicurate dal Sistemanazionale di protezione civile e coordinatedal Capo del dipartimento di protezionecivile in raccordo con il Commissario.

trastarla, nonché programmando e orga-nizzando ogni attività connessa, indivi-duando e indirizzando il reperimento dellerisorse umane e strumentali necessarie, in-dividuando i fabbisogni, e procedendo al-l’acquisizione e alla distribuzione di far-maci, delle apparecchiature e dei disposi-tivi medici e di protezione individuale. Nel-l’esercizio di tali attività può avvalersi disoggetti attuatori e di società in house,nonché delle centrali di acquisto. Il Com-missario, raccordandosi con le regioni, leprovince autonome e le aziende sanitarie efermo restando quanto previsto dagli arti-coli 3 e 4 del presente decreto, provvede,inoltre al potenziamento della capienza dellestrutture ospedaliere, anche mediante l’al-locazione delle dotazioni infrastrutturali,con particolare riferimento ai reparti diterapia intensiva e sub-intensiva. Il Com-missario dispone, anche per il tramite delCapo del Dipartimento della protezione ci-vile e, ove necessario, del prefetto territo-rialmente competente, ai sensi dell’articolo6 del presente decreto, la requisizione dibeni mobili, mobili registrati e immobili,anche avvalendosi dei prefetti territorial-mente competenti, e provvede alla gestionedegli stessi. Il Commissario pone in essereogni intervento utile per preservare e po-tenziare le filiere produttive dei beni ne-cessari per il contrasto e il contenimentodell’emergenza anche ai sensi dell’articolo5. Per la medesima finalità, può provvederealla costruzione di nuovi stabilimenti e allariconversione di quelli esistenti per la pro-duzione di detti beni tramite il commissa-riamento di rami d’azienda, anche organiz-zando la raccolta di fondi occorrenti edefinendo le modalità di acquisizione e diutilizzazione dei fondi privati destinati al-l’emergenza, organizzandone la raccolta econtrollandone l’impiego secondo quantoprevisto dall’art. 99. Le attività di prote-zione civile sono assicurate dal Sistemanazionale di protezione civile e coordinatedal Capo del dipartimento di protezionecivile in raccordo con il Commissario.

2. Nello svolgimento delle funzioni dicui al comma 1, il Commissario collaboracon le regioni e le supporta nell’eserciziodelle relative competenze in materia di

2. Identico.

Art. 122.

Atti Parlamentari — 306 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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salute e, anche su richiesta delle regioni,può adottare in via d’urgenza, nell’ambitodelle funzioni di cui al comma 1, i prov-vedimenti necessari a fronteggiare ogni si-tuazione eccezionale. Tali provvedimenti,di natura non normativa, sono immediata-mente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il prov-vedimento incide, che possono chiederne ilriesame. I provvedimenti possono essereadottati in deroga a ogni disposizione vi-gente, nel rispetto della Costituzione, deiprincipi generali dell’ordinamento giuri-dico e delle norme dell’Unione europea. Lemisure adottate devono essere in ogni casoadeguatamente proporzionate alle finalitàperseguite.

3. Al Commissario compete altresì l’or-ganizzazione e lo svolgimento delle attivitàpropedeutiche alla concessione degli aiutiper far fronte all’emergenza sanitaria, daparte delle autorità competenti nazionalied europee, nonché tutte le operazioni dicontrollo e di monitoraggio dell’attuazionedelle misure, provvede altresì alla gestionecoordinata del Fondo di solidarietà dell’U-nione europea (FSUE), di cui al regola-mento (CE) 2012/2002 e delle risorse delfondo di sviluppo e coesione destinato al-l’emergenza.

3. Al Commissario competono altresìl’organizzazione e lo svolgimento delle at-tività propedeutiche alla concessione degliaiuti per far fronte all’emergenza sanitaria,da parte delle autorità competenti nazio-nali ed europee, nonché tutte le operazionidi controllo e di monitoraggio dell’attua-zione delle misure; il Commissario prov-vede altresì alla gestione coordinata delFondo di solidarietà dell’Unione europea(FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002,e delle risorse del fondo di sviluppo ecoesione destinato all’emergenza.

4. Il Commissario opera fino alla sca-denza del predetto stato di emergenza edelle relative eventuali proroghe. Del con-ferimento dell’incarico è data immediatacomunicazione al Parlamento e notizia nellaGazzetta Ufficiale.

4. Identico.

5. Il Commissario è scelto tra espertinella gestione di attività complesse e nellaprogrammazione di interventi di naturastraordinaria, con comprovata esperienzanella realizzazione di opere di natura pub-blica. L’incarico di Commissario è compa-tibile con altri incarichi pubblici o privatied è svolto a titolo gratuito, eventuali rim-borsi spese sono posti a carico delle risorsedi cui al comma 9.

5. Identico.

6. Il Commissario esercita i poteri di cuial comma 1 in raccordo con il Capo delDipartimento della Protezione civile, avva-lendosi, per il suo tramite, delle compo-nenti e delle strutture operative del Servi-

6. Identico.

Art. 122.

Atti Parlamentari — 307 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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zio nazionale della Protezione civile, non-ché del Comitato tecnico scientifico, di cuiall’ordinanza del Capo del dipartimentodella protezione civile del 3 febbraio 2020,n. 630. Per l’esercizio delle funzioni di cuial presente articolo, il Commissario puòavvalersi, altresì, di qualificati esperti inmaterie sanitarie e giuridiche, nel numeroda lui definito.

7. Sull’attività del Commissario straor-dinario riferisce al Parlamento il Presi-dente del Consiglio dei ministri o un Mi-nistro da lui delegato.

7. Identico.

8. In relazione ai contratti relativi al-l’acquisto dei beni di cui al comma 1,nonché per ogni altro atto negoziale con-seguente alla urgente necessità di far fronteall’emergenza di cui al comma 1, posto inessere dal Commissario e dai soggetti at-tuatori, non si applica l’articolo 29 deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 22 novembre 2010, recante « Di-sciplina dell’autonomia finanziaria e con-tabile della Presidenza del Consiglio » etutti tali atti sono altresì sottratti al con-trollo della Corte dei Conti, fatti salvi gliobblighi di rendicontazione. Per gli stessiatti la responsabilità contabile e ammini-strativa è comunque limitata ai soli casi incui sia stato accertato il dolo del funzio-nario o dell’agente che li ha posti in essereo che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cuial presente comma sono immediatamente edefinitivamente efficaci, esecutivi ed esecu-tori, non appena posti in essere. La mede-sima limitazione di responsabilità vale pergli atti, i pareri e le valutazioni tecnicoscientifiche resi dal Comitato tecnico scien-tifico di cui al comma 6 funzionali alleoperazioni negoziali di cui al presentecomma.

8. In relazione ai contratti relativi al-l’acquisto dei beni di cui al comma 1,nonché per ogni altro atto negoziale con-seguente alla urgente necessità di far fronteall’emergenza di cui al comma 1, posto inessere dal Commissario e dai soggetti at-tuatori, non si applica l’articolo 29 deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 22 novembre 2010, recante « Di-sciplina dell’autonomia finanziaria e con-tabile della Presidenza del Consiglio deiMinistri », pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tuttitali atti sono altresì sottratti al controllodella Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighidi rendicontazione. Per gli stessi atti laresponsabilità contabile e amministrativa ècomunque limitata ai soli casi in cui siastato accertato il dolo del funzionario odell’agente che li ha posti in essere o che viha dato esecuzione. Gli atti di cui al pre-sente comma sono immediatamente e de-finitivamente efficaci, esecutivi ed esecu-tori, non appena posti in essere. La mede-sima limitazione di responsabilità vale pergli atti, i pareri e le valutazioni tecnicoscientifiche resi dal Comitato tecnico scien-tifico di cui al comma 6 funzionali alleoperazioni negoziali di cui al presentecomma.

9. Il Commissario, per l’acquisizione deibeni di cui al comma 1, e per le attività dicui al presente articolo fa fronte nel limitedelle risorse assegnate allo scopo con De-libera del Consiglio dei Ministri a valere sulFondo emergenze nazionali di cui all’arti-colo 44 del decreto legislativo 2 gennaio2018, n. 1; le risorse sono versate su ap-posita contabilità speciale intestata al Com-

9. Il Commissario, per l’acquisizione deibeni di cui al comma 1, e per le attività dicui al presente articolo, provvede nel limitedelle risorse assegnate allo scopo con De-libera del Consiglio dei Ministri a valere sulFondo emergenze nazionali di cui all’arti-colo 44 del decreto legislativo 2 gennaio2018, n. 1; le risorse sono versate su ap-posita contabilità speciale intestata al Com-

Art. 122.

Atti Parlamentari — 308 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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missario. Il Commissario è altresì autoriz-zato all’apertura di apposito conto correntebancario per consentire la celere regola-zione delle transazioni che richiedono ilpagamento immediato o anticipato delleforniture, anche senza garanzia. Al contocorrente e alle risorse ivi esistenti si applical’articolo 27 del decreto legislativo 2 gen-naio 2018, n. 1.

missario. Il Commissario è altresì autoriz-zato all’apertura di apposito conto correntebancario per consentire la celere regola-zione delle transazioni che richiedono ilpagamento immediato o anticipato delleforniture, anche senza garanzia. Al contocorrente e alle risorse ivi esistenti si applical’articolo 27 del decreto legislativo 2 gen-naio 2018, n. 1.

Articolo 123.

(Disposizioni in materia di detenzione do-miciliare)

Articolo 123.

(Disposizioni in materia di detenzione do-miciliare)

1. In deroga al disposto dei commi 1, 2e 4 dell’articolo 1 della legge 26 novembre2010, n. 199, dalla data di entrata in vigoredel presente decreto e fino al 30 giugno2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza,presso l’abitazione del condannato o inaltro luogo pubblico o privato di cura,assistenza e accoglienza, ove non sia supe-riore a diciotto mesi, anche se costituenteparte residua di maggior pena, salvo cheriguardi:

1. Identico.

a) soggetti condannati per taluno deidelitti indicati dall’articolo 4-bis della legge26 luglio 1975, n. 354, e successive modi-ficazioni e dagli articoli 572 e 612-bis delcodice penale;

b) delinquenti abituali, professionali oper tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al re-gime di sorveglianza particolare, ai sensidell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975,n. 354, salvo che sia stato accolto il re-clamo previsto dall’articolo 14-ter della me-desima legge;

d) detenuti che nell’ultimo anno sianostati sanzionati per le infrazioni discipli-nari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidentedella Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia re-datto rapporto disciplinare ai sensi dell’ar-ticolo 81, comma 1, del decreto del Presi-dente della Repubblica 30 giugno 2000,n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e

Art. 123.

Art. 122.

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nelle sommosse a far data dal 7 marzo2020;

f) detenuti privi di un domicilio effet-tivo e idoneo anche in funzione delle esi-genze di tutela delle persone offese dalreato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta ilprovvedimento che dispone l’esecuzione dellapena presso il domicilio, salvo che ravvisigravi motivi ostativi alla concessione dellamisura.

2. Identico.

3. Salvo si tratti di condannati mino-renni o di condannati la cui pena da ese-guire non è a superiore a sei mesi è appli-cata la procedura di controllo mediantemezzi elettronici o altri strumenti tecniciresi disponibili per i singoli istituti peni-tenziari.

3. Salvo si tratti di condannati mino-renni o di condannati la cui pena da ese-guire non è superiore a sei mesi è applicatala procedura di controllo mediante mezzielettronici o altri strumenti tecnici residisponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. La procedura di controllo, alla cuiapplicazione il condannato deve prestare ilconsenso, viene disattivata quando la penaresidua da espiare scende sotto la soglia disei mesi.

4. Identico.

5. Con provvedimento del capo del di-partimento dell’amministrazione peniten-ziaria del Ministero della giustizia, d’intesacon il capo della Polizia-Direttore Generaledella Pubblica Sicurezza, adottato entro iltermine di dieci giorni dall’entrata in vigoredel presente decreto e periodicamente ag-giornato è individuato il numero dei mezzielettronici e degli altri strumenti tecnici darendere disponibili, nei limiti delle risorsefinanziarie disponibili a legislazione vi-gente, che possono essere utilizzati perl’esecuzione della pena con le modalitàstabilite dal presente articolo, tenuto contoanche delle emergenze sanitarie rappresen-tate dalle autorità competenti. L’esecuzionedel provvedimento nei confronti dei con-dannati con pena residua da eseguire su-periore ai sei mesi avviene progressiva-mente a partire dai detenuti che devonoscontare la pena residua inferiore.

5. Con provvedimento del capo del di-partimento dell’amministrazione peniten-ziaria del Ministero della giustizia, d’intesacon il capo della Polizia-Direttore Generaledella Pubblica Sicurezza, adottato entro iltermine di dieci giorni dall’entrata in vigoredel presente decreto e periodicamente ag-giornato è individuato il numero dei mezzielettronici e degli altri strumenti tecnici darendere disponibili, nei limiti delle risorsefinanziarie disponibili a legislazione vi-gente, che possono essere utilizzati perl’esecuzione della pena con le modalitàstabilite dal presente articolo, tenuto contoanche delle emergenze sanitarie rappresen-tate dalle autorità competenti. L’esecuzionedei provvedimenti nei confronti dei con-dannati per i quali è necessario attivare glistrumenti di controllo indicati avviene pro-gressivamente a partire dai detenuti chedevono scontare la pena residua inferiore.Nel caso in cui la pena residua non superidi trenta giorni la pena per la quale èimposta l’applicazione delle procedure dicontrollo mediante mezzi elettronici o altristrumenti tecnici, questi non sono attivati.

Art. 123.

Atti Parlamentari — 310 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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6. Ai fini dell’applicazione delle penedetentive di cui al comma 1, la direzionedell’istituto penitenziario può omettere larelazione prevista dall’art. 1, comma 4,legge 26 novembre 2010, n. 199. La dire-zione è in ogni caso tenuta ad attestare chela pena da eseguire non sia superiore adiciotto mesi, anche se costituente parteresidua di maggior pena, che non sussi-stono le preclusioni di cui al comma 1 e cheil condannato abbia fornito l’espresso con-senso alla attivazione delle procedure dicontrollo, nonché a trasmettere il verbaledi accertamento dell’idoneità del domicilio,redatto in via prioritaria dalla polizia pe-nitenziaria o, se il condannato è sottopostoad un programma di recupero o intendesottoporsi ad esso, la documentazione dicui all’articolo 94, comma 1, del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e succes-sive modificazioni.

6. Ai fini dell’applicazione delle penedetentive di cui al comma 1, la direzionedell’istituto penitenziario può omettere larelazione prevista dall’articolo 1, comma 4,della legge 26 novembre 2010, n. 199. Ladirezione è in ogni caso tenuta ad attestareche la pena da eseguire non sia superiore adiciotto mesi, anche se costituente parteresidua di maggior pena, che non sussi-stono le preclusioni di cui al comma 1 e cheil condannato abbia fornito l’espresso con-senso alla attivazione delle procedure dicontrollo, nonché a trasmettere il verbaledi accertamento dell’idoneità del domicilio,redatto in via prioritaria dalla polizia pe-nitenziaria o, se il condannato è sottopostoad un programma di recupero o intendesottoporsi ad esso, la documentazione dicui all’articolo 94, comma 1, del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e succes-sive modificazioni.

7. Per il condannato minorenne nei cuiconfronti è disposta l’esecuzione della penadetentiva con le modalità di cui al comma1, l’ufficio servizio sociale minorenni terri-torialmente competente in relazione al luogodi domicilio, in raccordo con l’equipe edu-cativa dell’istituto, provvederà, entro trentagiorni dalla ricevuta comunicazione dell’av-venuta esecuzione della misura in esame,alla redazione di un programma educativosecondo le modalità indicate dall’articolo 3del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121,da sottoporre al magistrato di sorveglianzaper l’approvazione.

7. Per il condannato minorenne nei cuiconfronti è disposta l’esecuzione della penadetentiva con le modalità di cui al comma1, l’ufficio servizio sociale minorenni terri-torialmente competente in relazione al luogodi domicilio, in raccordo con l’equipe edu-cativa dell’istituto penitenziario, provve-derà, entro trenta giorni dalla ricevuta co-municazione dell’avvenuta esecuzione dellamisura in esame, alla redazione di un pro-gramma educativo secondo le modalità in-dicate dall’articolo 3 del decreto legislativo2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre almagistrato di sorveglianza per l’approva-zione.

8. Restano ferme le ulteriori disposi-zioni dell’articolo 1 della legge 26 novem-bre 2010, n. 199, ove compatibili.

8. Identico.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commida 1 a 8 si applicano ai detenuti chematurano i presupposti per l’applicazionedella misura entro il 30 giugno 2020.

9. Dall’attuazione del presente articolonon derivano nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica. Le ammini-strazioni interessate provvedono alle atti-vità previste mediante utilizzo delle risorseumane, finanziarie e strumentali disponi-bili a legislazione vigente.

9. Identico.

Art. 123.

Atti Parlamentari — 311 — Camera dei Deputati

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Articolo 124.

(Licenze premio straordinarie per i detenutiin regime di semilibertà)

Articolo 124.

(Licenze premio straordinarie per i detenutiin regime di semilibertà)

1. Ferme le ulteriori disposizioni di cuiall’art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354,anche in deroga al complessivo limite tem-porale massimo di cui al comma 1 delmedesimo articolo, le licenze concesse alcondannato ammesso al regime di semili-bertà possono avere durata sino al 30 giu-gno 2020.

1. In considerazione della situazionestraordinaria di emergenza sanitaria deri-vante dalla diffusione dell’epidemia da CO-VID-19 e ferme le ulteriori disposizioni dicui all’articolo 52 della legge 26 luglio 1975,n. 354, al condannato ammesso al regimedi semilibertà sono concesse licenze condurata fino al 30 giugno 2020, salvo che ilmagistrato di sorveglianza ravvisi gravi mo-tivi ostativi alla concessione della misura.

Articolo 125.

(Proroga dei termini nel settore assicurativoe per opere di efficientamento energetico esviluppo territoriale sostenibile dei piccoli

comuni)

Articolo 125.

(Proroga dei termini nel settore assicurativoe per opere di efficientamento energetico esviluppo territoriale sostenibile dei piccoli

comuni)

1. Per l’anno 2020, i termini previstidall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,n. 58, sono prorogati di sei mesi.

1. Identico.

2. Fino al 31 luglio 2020, il termine dicui all’articolo 170-bis, comma 1, del de-creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,entro cui l’impresa di assicurazione è te-nuta a mantenere operante la garanziaprestata con il contratto assicurativo finoall’effetto della nuova polizza, è prorogatodi ulteriori quindici giorni.

2. Per i contratti scaduti e non ancorarinnovati e per i contratti che scadono nelperiodo compreso tra il 21 febbraio 2020 eil 31 luglio 2020, il termine di cui all’arti-colo 170-bis, comma 1, del codice di cui aldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,entro cui l’impresa di assicurazione è te-nuta a mantenere operante la garanziaprestata con il contratto assicurativo finoall’effetto della nuova polizza, è prorogatodi ulteriori quindici giorni.

2-bis. Su richiesta dell’assicurato pos-sono essere sospesi, per il periodo richiestodall’assicurato stesso e sino al 31 luglio2020, i contratti di assicurazione obbliga-toria per la responsabilità civile derivantedalla circolazione dei veicoli a motore e deinatanti. La sospensione opera dal giorno incui l’impresa di assicurazione ha ricevutola richiesta di sospensione da parte del-l’assicurato e sino al 31 luglio 2020. Con-seguentemente le società assicuratrici nonpossono applicare penali o oneri di qual-siasi tipo in danno dell’assicurato richie-

Art. 124.

Art. 125.

Atti Parlamentari — 312 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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dente la sospensione e la durata dei con-tratti è prorogata di un numero di giornipari a quelli di sospensione senza oneri perl’assicurato. La sospensione del contrattoconseguita in applicazione del presentecomma è aggiuntiva e non sostitutiva dianaloghe facoltà contrattualmente previstein favore dell’assicurato, che restano per-tanto esercitabili. Durante il periodo disospensione previsto dal presente comma,il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto lasospensione non può in alcun caso circo-lare né stazionare su strada pubblica o suarea equiparata a strada pubblica in quantotemporaneamente privo dell’assicurazioneobbligatoria, ai sensi dell’articolo 2054 delcodice civile, contro i rischi della respon-sabilità civile derivante dalla circolazione.

3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cuiall’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legi-slativo 7 settembre 2005, n. 209, per laformulazione dell’offerta o della motivatacontestazione, nei casi di necessario inter-vento di un perito o del medico legale aifini della valutazione del danno alle cose oalle persone, sono prorogati di ulteriori 60giorni.

3. Identico.

4. In considerazione degli effetti deter-minati dalla situazione straordinaria diemergenza sanitaria derivante dalla diffu-sione dell’epidemia da COVID-19, al fine dicontrastare le difficoltà finanziarie dellepmi e facilitarne l’accesso al credito, l’U-nioncamere e le camere di commercio,nell’anno in corso, a valere sulle risorsedisponibili dei rispettivi bilanci, possonorealizzare specifici interventi, anche tra-mite appositi accordi con il fondo centraledi garanzia, con altri organismi di garanzia,nonché con soggetti del sistema creditizio efinanziario. Per le stesse finalità, le cameredi commercio e le loro società in housesono, altresì, autorizzate ad intervenire me-diante l’erogazione di finanziamenti conrisorse reperite avvalendosi di una piatta-forma on line di social lending e di crowdfun-ding, tenendo apposita contabilizzazione se-parata dei proventi conseguiti e delle cor-rispondenti erogazioni effettuate.

4. In considerazione degli effetti deter-minati dalla situazione straordinaria diemergenza sanitaria derivante dalla diffu-sione dell’epidemia da COVID-19, al fine dicontrastare le difficoltà finanziarie dellepiccole e medie imprese e facilitarne l’ac-cesso al credito, l’Unioncamere e le cameredi commercio, industria, artigianato e agri-coltura, nell’anno in corso, a valere sullerisorse disponibili dei rispettivi bilanci, pos-sono realizzare specifici interventi, anchetramite appositi accordi con il fondo cen-trale di garanzia, con altri organismi digaranzia, nonché con soggetti del sistemacreditizio e finanziario. Per le stesse fina-lità, le camere di commercio e le lorosocietà in house sono, altresì, autorizzatead intervenire mediante l’erogazione di fi-nanziamenti con risorse reperite avvalen-dosi di una piattaforma on line di sociallending e di crowdfunding, tenendo appo-sita contabilizzazione separata dei proventiconseguiti e delle corrispondenti erogazionieffettuate.

Art. 125.

Atti Parlamentari — 313 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 125-bis.

(Proroga dei termini in materia di con-cessioni di grandi derivazioni d’acqua a

scopo idroelettrico)

1. In relazione allo stato d’emergenzadichiarato a seguito della diffusione epide-miologica del virus COVID-19, il terminedel 31 marzo 2020, previsto dall’articolo12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16marzo 1999, n. 79, per l’emanazione daparte delle regioni della disciplina sullemodalità e le procedure di assegnazionedelle concessioni di grandi derivazioni d’ac-qua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggiapprovate.

2. Per le regioni interessate dalle ele-zioni regionali del 2020, il termine del 31ottobre 2020 di cui al comma 1 è ulterior-mente prorogato di sette mesi decorrentidalla data di insediamento del nuovo Con-siglio regionale. Sono fatte salve le compe-tenze delle regioni a statuto speciale e delleprovince autonome di Trento e di Bolzanoai sensi dei rispettivi statuti e delle relativenorme di attuazione.

3. Per effetto della proroga di cui alcomma 1:

a) è prorogato al 31 luglio 2022 iltermine del 31 dicembre 2021 previsto dalcomma 1-quater, secondo periodo, dell’ar-ticolo 12 del decreto legislativo n. 79 del1999;

b) sono prorogati al 31 luglio 2024 idue termini del 31 dicembre 2023 previstidal comma 1-sexies dell’articolo 12 deldecreto legislativo n. 79 del 1999;

c) è prorogato al 31 ottobre 2020 iltermine del 31 marzo 2020 previsto dalcomma 1-sexies dell’articolo 12 del decretolegislativo n. 79 del 1999.

Articolo 125-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze delleregioni a statuto speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano.

Art. 125-bis.

Art. 125-ter.

Atti Parlamentari — 314 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Articolo 126.

(Disposizioni finanziarie)

Articolo 126.

(Disposizioni finanziarie)

1. In relazione a quanto stabilito con leRisoluzioni di approvazione della Rela-zione al Parlamento, e della relativa Inte-grazione, presentata ai sensi dell’articolo 6,comma 5, della legge 24 dicembre 2012,n. 243 e successive integrazioni e modifi-cazioni, tenuto conto degli effetti degli in-terventi previsti dal presente decreto, èautorizzata l’emissione di titoli di Stato perun importo fino a 25.000 milioni di europer l’anno 2020. Tali somme concorronoalla rideterminazione in aumento del limitemassimo di emissione di titoli di Statostabilito dalla legge di approvazione delbilancio e del livello massimo del ricorso almercato stabilito dalla legge di bilancio, inconformità con la Risoluzione di approva-zione. Gli effetti finanziari del presentedecreto sono coerenti con quanto stabilitodalle Risoluzioni di approvazione della Re-lazione al Parlamento, e della relativa In-tegrazione, di cui al primo periodo.

1. In relazione a quanto stabilito con leRisoluzioni di approvazione della Rela-zione al Parlamento, e della relativa Inte-grazione, presentata ai sensi dell’articolo 6,comma 5, della legge 24 dicembre 2012,n. 243, tenuto conto degli effetti degli in-terventi previsti dal presente decreto, èautorizzata l’emissione di titoli di Stato perun importo fino a 25.000 milioni di europer l’anno 2020. Tali somme concorronoalla rideterminazione in aumento del limitemassimo di emissione di titoli di Statostabilito dalla legge di bilancio e del livellomassimo del ricorso al mercato stabilitodalla legge di bilancio, in conformità con laRisoluzione di approvazione. Gli effetti fi-nanziari del presente decreto sono coerenticon quanto stabilito dalle Risoluzioni diapprovazione della Relazione al Parla-mento, e della relativa Integrazione, di cuial primo periodo.

2. L’allegato 1 all’articolo 1, comma 1,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, èsostituito dall’Allegato 1 al presente de-creto.

2. Identico.

3. All’articolo 3, comma 2, della legge 27dicembre 2019, n. 160, le parole « 58.000milioni di euro » sono sostituite dalle se-guenti « 83.000 milioni di euro ».

3. Identico.

4. La dotazione del Fondo per esigenzeindifferibili connesse ad interventi non aventieffetti sull’indebitamento netto delle PA dicui all’articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, è incrementatadi 2.000 milioni per l’anno 2020.

4. Identico.

5. In considerazione del venir menodella necessità di accantonamento dell’im-porto dei maggiori oneri per interessi pas-sivi conseguenti alle emissioni di titoli deldebito pubblico realizzate nel 2017 in re-lazione alle disposizioni di cui all’articolo27, comma 3, del decreto-legge 23 dicem-bre 2016, n. 237, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, lerisorse del Fondo per interventi strutturalidi politica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre

5. Identico.

Art. 126.

Atti Parlamentari — 315 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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2004, n. 282, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sonodisaccantonate e rese disponibili, in ter-mini di competenza e cassa, per un im-porto pari a 213 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2021.

6. All’onere derivante dall’attuazione delcomma 1 del presente articolo in termini dimaggiori interessi del debito pubblico e aglioneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105,pari complessivamente a 400,292 milioni dieuro per l’anno 2021, a 374,430 milioni dieuro per l’anno 2022, a 396,270 milioni dieuro per l’anno 2023, a 418,660 milioni dieuro per l’anno 2024, a 456,130 milioni dieuro per l’anno 2025, a 465,580 milioni dieuro per l’anno 2026, a 485,510 milioni dieuro per l’anno 2027, a 512,580 milioni dieuro per l’anno 2028, a 527,140 milioni dieuro per l’anno 2029, a 541,390 milioni dieuro per l’anno 2030 e a 492,700 milioni dieuro annui decorrere dall’anno 2031, cheaumentano, ai fini della compensazionedegli effetti in termini di indebitamentonetto e di fabbisogno a 530,030 milioni dieuro per l’anno 2021, a 451,605 milioni dieuro per l’anno 2022, a 471,945 milioni dieuro per l’anno 2023, a 496,235 milioni dieuro per l’anno 2024, a 521,305 milioni dieuro per l’anno 2025, a 539,655 milioni dieuro per l’anno 2026, a 556,785 milioni dieuro per l’anno 2027, a 578,555 milioni dieuro per l’anno 2028, a 595,215 milioni dieuro per l’anno 2029, a 609,465 milioni dieuro per l’anno 2030 e a 560,775 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2031, siprovvede:

6. Identico:

a) quanto a 221,3 milioni di euro perl’anno 2021, a 268,58 milioni di euro perl’anno 2022, a 215,2 milioni di euro perl’anno 2023, a 72,25 milioni di euro perl’anno 2024, a 69,81 milioni di euro perl’anno 2025, a 67,69 milioni di euro perl’anno 2026, a 66,52 milioni di euro perl’anno 2027, a 65,76 milioni di euro perl’anno 2028, a 65,26 milioni di euro perl’anno 2029 e a 26,58 milioni di euro perl’anno 2030, che aumentano in termini difabbisogno e indebitamento netto a 230,266milioni di euro per l’anno 2021, a 273,525milioni di euro per l’anno 2022 e a 216,023

a) identica;

Art. 126.

Atti Parlamentari — 316 — Camera dei Deputati

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milioni di euro per l’anno 2023, mediantecorrispondente utilizzo di quota parte dellemaggiori entrate e delle minori spese de-rivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74;

b) quanto a 185,30 milioni di euro perl’anno 2021, a 115 milioni di euro perl’anno 2022, a 188 milioni di euro perl’anno 2023, a 351,10 milioni di euro perl’anno 2024, a 390,20 milioni di euro perl’anno 2025, a 401,10 milioni di euro perl’anno 2026, a 421,90 milioni di euro perl’anno 2027, a 449,40 milioni di euro perl’anno 2028, a 464,30 milioni di euro perl’anno 2029, a 516 milioni di euro perl’anno 2030 e a 494 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2031, si provvedemediante corrispondente riduzione delFondo per interventi strutturali di politicaeconomica, di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge27 dicembre 2004, n. 307, come incremen-tato ai sensi del comma 5 del presentearticolo;

b) quanto a 185,30 milioni di euro perl’anno 2021, a 115 milioni di euro perl’anno 2022, a 188 milioni di euro perl’anno 2023, a 351,10 milioni di euro perl’anno 2024, a 390,20 milioni di euro perl’anno 2025, a 401,10 milioni di euro perl’anno 2026, a 421,90 milioni di euro perl’anno 2027, a 449,40 milioni di euro perl’anno 2028, a 464,30 milioni di euro perl’anno 2029, a 516 milioni di euro perl’anno 2030 e a 494 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2031, mediante cor-rispondente riduzione del Fondo per inter-venti strutturali di politica economica, dicui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307, come incrementato ai sensidel comma 5 del presente articolo;

c) quanto a 116 milioni di euro perl’anno 2021, a 65 milioni di euro per l’anno2022, a 69 milioni di euro per l’anno 2023,a 74 milioni di euro per l’anno 2024, a 63milioni di euro per l’anno 2025, a 72 mi-lioni di euro per l’anno 2026, a 70 milionidi euro per l’anno 2027, a 65 milioni dieuro per l’anno 2028, a 67 milioni di europer l’anno 2029 e 69 annui a decorreredall’anno 2030, mediante corrispondenteutilizzo del Fondo per la compensazionedegli effetti finanziari non previsti a legi-slazione vigente conseguenti all’attualizza-zione di contributi pluriennali, di cui al-l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008n. 189.

c) quanto a 116 milioni di euro perl’anno 2021, a 65 milioni di euro per l’anno2022, a 69 milioni di euro per l’anno 2023,a 74 milioni di euro per l’anno 2024, a 63milioni di euro per l’anno 2025, a 72 mi-lioni di euro per l’anno 2026, a 70 milionidi euro per l’anno 2027, a 65 milioni dieuro per l’anno 2028, a 67 milioni di europer l’anno 2029 e a 69 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2030, me-diante corrispondente utilizzo del Fondoper la compensazione degli effetti finan-ziari non previsti a legislazione vigente con-seguenti all’attualizzazione di contributi plu-riennali, di cui all’articolo 6, comma 2, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008 n. 189.

6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli49-bis, 54-bis, 72-ter, 74, 74-bis, 78, comma4-ter, e 87, comma 3-bis, e agli effettiderivanti dalla lettera d) del presentecomma, pari a 414,966 milioni di euro perl’anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2021, che aumen-tano, ai fini della compensazione degli

Art. 126.

Atti Parlamentari — 317 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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effetti in termini di fabbisogno e indebita-mento netto, a 1,380 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro perl’anno 2020, mediante corrispondente ri-duzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di conto capitale iscritto, ai fini delbilancio triennale 2020-2022, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2020,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero dellosviluppo economico per 10 milioni di euroe l’accantonamento relativo al Ministerodell’economia e delle finanze per 20 mi-lioni di euro;

b) quanto a 20 milioni di euro perl’anno 2020, mediante corrispondente ri-duzione dell’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 2, comma 180, della legge 24dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 360 milioni di euro perl’anno 2020, mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per esigenze indifferi-bili connesse ad interventi non aventi ef-fetti sull’indebitamento netto delle PA, dicui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 aprile 2020,n. 21;

d) quanto a 5,056 milioni di euro perl’anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2021, mediante cor-rispondente riduzione delle risorse del fondodi cui all’articolo 1, comma 365, lettera b),della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) quanto a 0,420 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2020, me-diante corrispondente riduzione del Fondoper la compensazione degli effetti finan-ziari non previsti a legislazione vigente dicui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189;

f) quanto a 2,798 milioni di euro perl’anno 2020 e a 0,579 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2021, in termini di

Art. 126.

Atti Parlamentari — 318 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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fabbisogno e indebitamento netto, me-diante corrispondente utilizzo delle mag-giori entrate derivanti dagli articoli 87,comma 3-bis, 74 e 74-bis.

7. Le risorse destinate a ciascuna dellemisure previste dal presente decreto sonosoggette ad un monitoraggio effettuato dalMinistero dell’economia e delle finanze. IlMinistro dell’economia e delle finanze, sullabase degli esiti del monitoraggio di cui alperiodo precedente, al fine di ottimizzarel’allocazione delle risorse disponibili, è au-torizzato ad apportare con propri decreti,sentito il Ministro competente, le occor-renti variazioni di bilancio provvedendo arimodulare le predette risorse tra le misurepreviste dal presente decreto, ad invarianzadegli effetti sui saldi di finanza pubblica.

7. Identico.

8. Nel caso in cui, dopo l’attuazione delcomma 7, residuassero risorse non utiliz-zate al 15 dicembre 2020, le stesse sonoversate dai soggetti responsabili delle mi-sure di cui al comma precedente entro il 20dicembre 2020 ad apposito capitolo dellostato di previsione dell’entrata del bilanciodello Stato per essere riassegnate al fondoper l’ammortamento dei titoli di Stato.

8. Nel caso in cui, dopo l’attuazione delcomma 7, residuassero risorse non utiliz-zate al 15 dicembre 2020, le stesse sonoversate dai soggetti responsabili delle mi-sure di cui al comma 7 entro il 20 dicembre2020 ad apposito capitolo dello stato diprevisione dell’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate al fondo perl’ammortamento dei titoli di Stato.

9. Le risorse destinate all’attuazione daparte dell’INPS delle misure di cui al pre-sente decreto sono tempestivamente trasfe-rite dal bilancio dello Stato all’Istituto me-desimo.

9. Identico.

10. Le Amministrazioni pubbliche, nelrispetto della normativa europea, desti-nano le risorse disponibili, nell’ambito deirispettivi programmi cofinanziati dai fondistrutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi fina-lizzate a fronteggiare la situazione di emer-genza connessa all’infezione epidemiolo-gica Covid-19, comprese le spese relative alfinanziamento del capitale circolante nellePMI, come misura temporanea, ed ognialtro investimento, ivi incluso il capitaleumano, e le altre spese necessarie a raffor-zare le capacità di risposta alla crisi neiservizi di sanità pubblica e in ambito so-ciale.

10. Le Amministrazioni pubbliche, nelrispetto della normativa europea, desti-nano le risorse disponibili, nell’ambito deirispettivi programmi cofinanziati dai fondistrutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi fina-lizzati a fronteggiare la situazione di emer-genza connessa all’infezione epidemiolo-gica Covid-19, comprese le spese relative alfinanziamento del capitale circolante nellePMI, come misura temporanea, ed ognialtro investimento, ivi incluso il capitaleumano, e le altre spese necessarie a raffor-zare le capacità di risposta alla crisi neiservizi di sanità pubblica e in ambito so-ciale.

11. Ai fini dell’immediata attuazione delledisposizioni recate dal presente decreto enelle more dell’emissione dei titoli di cui al

11. Ai fini dell’immediata attuazione delledisposizioni recate dal presente decreto enelle more dell’emissione dei titoli di cui al

Art. 126.

Atti Parlamentari — 319 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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comma 1, il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio e, ove necessario, può disporre ilricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cuiregolarizzazione, con l’emissione di ordinidi pagamento sui pertinenti capitoli di spesa,è effettuata entro la conclusione dell’eser-cizio 2020.

comma 1, il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio; il Ministero dell’economia e dellefinanze, ove necessario, può disporre ilricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cuiregolarizzazione, con l’emissione di ordinidi pagamento sui pertinenti capitoli di spesa,è effettuata entro la conclusione dell’eser-cizio 2020.

Articolo 127.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno stesso della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italianae sarà presentato alle Camere per la con-versione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillodello Stato, sarà inserito nella Raccoltaufficiale degli atti normativi della Repub-blica italiana. E’ fatto obbligo a chiunquespetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio deiministri

GUALTIERI, Ministro dell’economia edelle finanze

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Art. 127.

Art. 126.

Atti Parlamentari — 320 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

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Allegato 1(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA –Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022Livello massimo del saldo nettoda finanziare, tenuto conto deglieffetti derivanti dalla presentelegge

Livello massimo del ricorso almercato finanziario, tenuto contodegli effetti derivanti dalla pre-sente legge (*)

-104.500 -56.500 -37.500

339.340 311.366 301.350

- CASSA –Descrizione risultato differenziale 2020 2021 2022Livello massimo del saldo nettoda finanziare, tenuto conto deglieffetti derivanti dalla presentelegge

Livello massimo del ricorso almercato finanziario, tenuto contodegli effetti derivanti dalla pre-sente legge (*)

-154.000 -109.500 -87.500388.840 364.366 351.350

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o diristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Atti Parlamentari — 322 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

(segue: testo del decreto-legge)

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Allegato 1(articolo 1, comma 1)

Identico.

Atti Parlamentari — 323 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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TABELLA A

quote d’ac-cesso fabbi-sogno sani-tario anno

2019

articolo 1, c.1

articolo 1, c.2

articolo 3, c.1 e 2

articolo 3, c.3

TOTALE

PIE-MONTE

7,39% 18.462.820 7.385.128 17.724.308 11.816.205 55.388.461

V D’AOSTA 0,21% 526.051 210.421 505.009 336.673 1.578.154LOMBAR-DIA

16,58% 41.451.232 16.580.493 39.793.183 26.528.788 124.353.695

BOLZANO 0,85% 2.128.555 851.422 2.043.413 1.362.275 6.385.664TRENTO 0,89% 2.215.305 886.122 2.126.693 1.417.795 6.645.916VENETO 8,12% 20.310.880 8.124.352 19.498.445 12.998.963 60.932.640FRIULI 2,06% 5.154.555 2.061.822 4.948.373 3.298.915 15.463.664LIGURIA 2,69% 6.726.896 2.690.759 6.457.821 4.305.214 20.180.689E ROMA-GNA

7,44% 18.598.263 7.439.305 17.854.332 11.902.888 55.794.788

TOSCANA 6,30% 15.760.280 6.304.112 15.129.868 10.086.579 47.280.839UMBRIA 1,49% 3.726.843 1.490.737 3.577.770 2.385.180 11.180.530MARCHE 2,57% 6.422.635 2.569.054 6.165.729 4.110.486 19.267.905LAZIO 9,68% 24.205.615 9.682.246 23.237.391 15.491.594 72.616.846ABRUZZO 2,19% 5.480.293 2.192.117 5.261.081 3.507.387 16.440.878MOLISE 0,52% 1.292.027 516.811 1.240.346 826.897 3.876.080CAMPA-NIA

9,32% 23.288.405 9.315.362 22.356.869 14.904.579 69.865.215

PUGLIA 6,63% 16.582.736 6.633.095 15.919.427 10.612.951 49.748.209BASILI-CATA

0,94% 2.347.965 939.186 2.254.047 1.502.698 7.043.896

CALABRIA 3,20% 7.993.950 3.197.580 7.674.192 5.116.128 23.981.849SICILIA 8,18% 20.457.765 8.183.106 19.639.454 13.092.969 61.373.294SARDE-GNA

2,75% 6.866.929 2.746.771 6.592.252 4.394.834 20.600.786

TOTALE 100,00% 250.000.000 100.000.000 240.000.000 160.000.000 750.000.000

Atti Parlamentari — 324 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

(segue: testo del decreto-legge)

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TABELLA A

quote d’ac-cesso fabbi-sogno sani-tario anno

2019

articolo 1, c.1

articolo 1, c.3

articolo 3, c.1 e 2

articolo 3, c.3

TOTALE

PIEMONTE 7,39% 18.462.820 7.385.128 17.724.308 11.816.205 55.388.461

V D’AOSTA 0,21% 526.051 210.421 505.009 336.673 1.578.154LOMBAR-DIA

16,58% 41.451.232 16.580.493 39.793.183 26.528.788 124.353.695

BOLZANO 0,85% 2.128.555 851.422 2.043.413 1.362.275 6.385.664TRENTO 0,89% 2.215.305 886.122 2.126.693 1.417.795 6.645.916VENETO 8,12% 20.310.880 8.124.352 19.498.445 12.998.963 60.932.640FRIULI 2,06% 5.154.555 2.061.822 4.948.373 3.298.915 15.463.664LIGURIA 2,69% 6.726.896 2.690.759 6.457.821 4.305.214 20.180.689E ROMA-GNA

7,44% 18.598.263 7.439.305 17.854.332 11.902.888 55.794.788

TOSCANA 6,30% 15.760.280 6.304.112 15.129.868 10.086.579 47.280.839UMBRIA 1,49% 3.726.843 1.490.737 3.577.770 2.385.180 11.180.530MARCHE 2,57% 6.422.635 2.569.054 6.165.729 4.110.486 19.267.905LAZIO 9,68% 24.205.615 9.682.246 23.237.391 15.491.594 72.616.846ABRUZZO 2,19% 5.480.293 2.192.117 5.261.081 3.507.387 16.440.878MOLISE 0,52% 1.292.027 516.811 1.240.346 826.897 3.876.080CAMPANIA 9,32% 23.288.405 9.315.362 22.356.869 14.904.579 69.865.215

PUGLIA 6,63% 16.582.736 6.633.095 15.919.427 10.612.951 49.748.209BASILI-CATA

0,94% 2.347.965 939.186 2.254.047 1.502.698 7.043.896

CALABRIA 3,20% 7.993.950 3.197.580 7.674.192 5.116.128 23.981.849SICILIA 8,18% 20.457.765 8.183.106 19.639.454 13.092.969 61.373.294SARDE-GNA

2,75% 6.866.929 2.746.771 6.592.252 4.394.834 20.600.786

TOTALE 100,00% 250.000.000 100.000.000 240.000.000 160.000.000 750.000.000

Atti Parlamentari — 325 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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TABELLA B

quote d’accesso fabbisognosanitario anno 2019

articolo 4

PIEMONTE 7,39% 3.692.564V D’AOSTA 0,21% 105.210LOMBARDIA 16,58% 8.290.246BOLZANO 0,85% 425.711TRENTO 0,89% 443.061VENETO 8,12% 4.062.176FRIULI 2,06% 1.030.911LIGURIA 2,69% 1.345.379E ROMAGNA 7,44% 3.719.653TOSCANA 6,30% 3.152.056UMBRIA 1,49% 745.369MARCHE 2,57% 1.284.527LAZIO 9,68% 4.841.123ABRUZZO 2,19% 1.096.059MOLISE 0,52% 258.405CAMPANIA 9,32% 4.657.681PUGLIA 6,63% 3.316.547BASILICATA 0,94% 469.593CALABRIA 3,20% 1.598.790SICILIA 8,18% 4.091.553SARDEGNA 2,75% 1.373.386TOTALE 100,00% 50.000.000

Atti Parlamentari — 326 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

(segue: testo del decreto-legge)

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TABELLA B

Identica.

Atti Parlamentari — 327 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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*18PDL0098520**18PDL0098520*