Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i...

28
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1326 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l’8 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 587) PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (MOAVERO MILANESI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (CLINI) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (PASSERA) CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (PASSERA) CON IL MINISTRO DELLINTERNO (CANCELLIERI) CON IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (GRILLI) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (CATANIA) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (SEVERINO DI BENEDETTO) CON IL MINISTRO DELLA DIFESA (DI PAOLA) E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT (GNUDI) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 9 luglio 2013 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Transcript of Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i...

Page 1: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1326

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l’8 luglio 2013 (v. stampato Senato n. 587)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(CLINI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(PASSERA)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(PASSERA)

CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GRILLI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(CATANIA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(SEVERINO DI BENEDETTO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(DI PAOLA)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

(GNUDI)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europeee l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di

delegazione europea 2013

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 9 luglio 2013

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 2: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

(Delega al Governo per l’attuazionedi direttive europee).

1. Il Governo è delegato ad adottare,secondo le procedure, i princìpi e i criteridirettivi di cui agli articoli 31 e 32 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, i decretilegislativi per l’attuazione delle direttiveelencate negli allegati A e B alla presentelegge.

2. I termini per l’esercizio delle deleghedi cui al comma 1 sono individuati ai sensidell’articolo 31, comma 1, della legge 24dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativirecanti attuazione delle direttive elencatenell’allegato B, nonché, qualora sia previ-sto il ricorso a sanzioni penali, quellirelativi all’attuazione delle direttive elen-cate nell’allegato A, sono trasmessi, dopol’acquisizione degli altri pareri previstidalla legge, alla Camera dei deputati e alSenato della Repubblica affinché su di essisia espresso il parere dei competenti or-gani parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate daleggi vigenti e che non riguardano l’attivitàordinaria delle amministrazioni statali oregionali possono essere previste nei de-creti legislativi recanti attuazione delledirettive elencate negli allegati A e B neisoli limiti occorrenti per l’adempimentodegli obblighi di attuazione delle direttivestesse; alla relativa copertura, nonché allacopertura delle minori entrate eventual-mente derivanti dall’attuazione delle diret-tive, in quanto non sia possibile farvifronte con i fondi già assegnati alle com-petenti amministrazioni, si provvede a ca-rico del fondo di rotazione di cui all’ar-ticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 3: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

ART. 2.

(Delega al Governo per la disciplina san-zionatoria di violazioni di atti normativi

dell’Unione europea).

1. Il Governo, fatte salve le normepenali vigenti, è delegato ad adottare, aisensi dell’articolo 33 della legge 24 dicem-bre 2012, n. 234, entro due anni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,disposizioni recanti sanzioni penali o am-ministrative per le violazioni di obblighicontenuti in direttive europee attuate invia regolamentare o amministrativa, o inregolamenti dell’Unione europea pubbli-cati alla data dell’entrata in vigore dellapresente legge, per le quali non sono giàpreviste sanzioni penali o amministrative.

ART. 3.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2010/75/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 24 novembre2010, relativa alle emissioni industriali).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2010/75/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 24novembre 2010, relativa alle emissioni in-dustriali, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi di cuiall’articolo 1, comma 1, anche i seguentiprincìpi e criteri direttivi specifici:

a) fermi restando quanto dispostodall’articolo 191 del Trattato sul funzio-namento dell’Unione europea e le compe-tenze statali semplificate per gli impianticon potenza superiore a 300 MW, di cui aldecreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9aprile 2002, n. 55, riordino delle compe-tenze in materia di rilascio delle autoriz-zazioni e dei controlli;

b) previsione, per determinate cate-gorie di installazioni e previa consulta-zione delle associazioni maggiormenterappresentative a livello nazionale deglioperatori delle installazioni interessate, di

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 4: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

requisiti autorizzativi sotto forma di di-sposizioni generali vincolanti;

c) semplificazione e razionalizzazionedei procedimenti autorizzativi, ivi com-presa la fase istruttoria, anche in relazionecon altri procedimenti volti al rilascio diprovvedimenti aventi valore di autorizza-zione integrata ambientale;

d) utilizzo dei proventi delle sanzioniamministrative per finalità connesse alpotenziamento delle ispezioni ambientalistraordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e di quelle finalizzate a verificare ilrispetto degli obblighi autorizzatori per gliimpianti già esistenti e privi di autorizza-zione, in deroga a quanto indicato dalladirettiva 2008/1/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008;

e) revisione e razionalizzazione delsistema sanzionatorio, al fine di consentireuna maggiore efficacia nella prevenzionedelle violazioni delle autorizzazioni.

ART. 4.

(Criterio di delega al Governo per il rece-pimento della direttiva 2012/27/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 25ottobre 2012, sull’efficienza energetica, chemodifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e

2006/32/CE).

1. Al fine di favorire l’efficienza ener-getica e ridurre l’inquinamento ambientalee domestico mediante la diffusione delletecnologie elettriche, nell’esercizio delladelega legislativa per l’attuazione delladirettiva 2012/27/UE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,il Governo è tenuto a introdurre disposi-zioni che attribuiscano all’Autorità perl’energia elettrica e il gas il compito diadottare uno o più provvedimenti volti adeliminare l’attuale struttura progressivadelle tariffe elettriche rispetto ai consumie ad introdurre tariffe aderenti al costodel servizio.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 5: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

ART. 5.

(Criteri di delega al Governo per il rece-pimento della direttiva 2011/36/UE con-cernente la prevenzione e la repressionedella tratta di esseri umani e la protezione

delle vittime).

1. Ai fini dell’attuazione della direttiva2011/36/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 5 aprile 2011, concernente laprevenzione e la repressione della tratta diesseri umani e la protezione delle vittime, ilGoverno è tenuto a seguire, oltre ai princìpie criteri direttivi di cui all’articolo 1,comma 1, in quanto compatibili, anche iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere una clausola di salva-guardia che stabilisca che nell’applicazionedel decreto di trasposizione nessuna dispo-sizione possa pregiudicare i diritti, gli obbli-ghi e le responsabilità dello Stato e degliindividui, ai sensi del diritto internazionale,compresi il diritto internazionale umanita-rio e il diritto internazionale dei dirittiumani e, in particolare, laddove applicabili,la Convenzione relativa allo statuto dei ri-fugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954,n. 722, e il Protocollo relativo allo statutodei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio1970, n. 95, relativi allo status dei rifugiati eal principio di non refoulement;

b) prevedere misure che facilitino ilcoordinamento tra le istituzioni che sioccupano di tutela e assistenza alle vittimedi tratta e quelle che hanno competenzasull’asilo, determinando meccanismi dirinvio, qualora necessario, tra i due si-stemi di tutela;

c) definire meccanismi affinché i mi-nori non accompagnati vittime di trattasiano prontamente identificati, se stretta-mente necessario anche attraverso unaprocedura multidisciplinare di determina-zione dell’età, condotta da personale spe-cializzato e secondo procedure appro-priate; siano adeguatamente informati suiloro diritti incluso l’eventuale accesso allaprocedura di determinazione della prote-zione internazionale; in ogni decisionepresa nei loro confronti sia considerato

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 6: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

come criterio preminente il superiore in-teresse del minore determinato con ade-guata procedura;

d) prevedere che la definizione di« persone vulnerabili » tenga conto diaspetti quali l’età, il genere, le condizionidi salute, le disabilità, anche mentali, lacondizione di vittima di tortura, stupro oaltre forme di violenza sessuale, e altreforme di violenza di genere;

e) prevedere, nei percorsi di forma-zione per i pubblici ufficiali che possanovenire in contatto con vittime o potenzialivittime di tratta, contenuti sulle questioniinerenti alla tratta di esseri umani ed allaprotezione internazionale.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri né minori entrate a carico dellafinanza pubblica. Le amministrazioni in-teressate provvedono all’adempimento deicompiti derivanti dall’attuazione dei de-creti legislativi di cui al presente articolocon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Criteri di delega al Governo per il recepi-mento della direttiva 2011/51/UE per esten-derne l’ambito di applicazione ai beneficiari

di protezione internazionale).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2011/51/UE delParlamento europeo e del Consiglio,dell’11 maggio 2011, il Governo è tenuto aseguire, oltre ai princìpi e criteri direttividi cui all’articolo 1, comma 1, anche iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre disposizioni che preve-dano la revoca dello status di soggiornantedi lungo periodo, ottenuto a titolo diprotezione internazionale, nel caso in cuila medesima sia revocata, sia cessata o ilsuo rinnovo sia rifiutato, in conformitàcon l’articolo 14, paragrafo 3, e con l’ar-ticolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;

b) prevedere che per i beneficiari diprotezione internazionale il calcolo del

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 7: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1dell’articolo 4 della direttiva 2003/109/CEdel Consiglio, del 25 novembre 2003, siaeffettuato a partire dalla data di presen-tazione della domanda di protezione in-ternazionale e che il periodo compreso trala presentazione della domanda ed il ri-conoscimento sia considerato per intero;

c) prevedere che per i beneficiari diprotezione internazionale le condizioniper acquisire lo status di soggiornante dilungo periodo, previste all’articolo 5 dellacitata direttiva 2003/109/CE, riguardinoesclusivamente la dimostrazione di un red-dito sufficiente e che questo venga calco-lato anche tenendo conto delle particolaricircostanze di vulnerabilità in cui possonotrovarsi i beneficiari di protezione inter-nazionale.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri né minori entrate a carico dellafinanza pubblica. Le amministrazioni in-teressate provvedono all’adempimento deicompiti derivanti dall’attuazione dei de-creti legislativi di cui al presente articolocon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2011/95/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 13 dicembre2011, recante norme sull’attribuzione, acittadini di paesi terzi o apolidi, dellaqualifica di beneficiario di protezione in-ternazionale, su uno status uniforme per irifugiati o per le persone aventi titolo abeneficiare della protezione sussidiaria,nonché sul contenuto della protezione ri-

conosciuta).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2011/95/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 13dicembre 2011, recante norme sull’attri-buzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,della qualifica di beneficiario di prote-zione internazionale, su uno status uni-

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 8: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

forme per i rifugiati o per le personeaventi titolo a beneficiare della protezionesussidiaria, nonché sul contenuto dellaprotezione riconosciuta, il Governo è te-nuto a seguire, oltre ai princìpi e criteridirettivi di cui all’articolo 1, comma 1,anche i seguenti princìpi e criteri direttivispecifici:

a) mantenere in tutti i casi il livellodegli standard di garanzia previsti dallanormativa in vigore;

b) in coerenza con quanto stabilitodall’articolo 1 della direttiva 2011/95/UE,uniformare gli status giuridici del rifugiatoe del beneficiario di protezione sussidiariacon particolare riferimento ai presuppostiper ottenere il ricongiungimento familiare;

c) disciplinare gli istituti del diniego,dell’esclusione e della revoca, in confor-mità con il dettato della Convenzionerelativa allo statuto dei rifugiati, di cui allalegge 24 luglio 1954, n. 722, anche conriferimento ai beneficiari di protezionesussidiaria;

d) introdurre uno strumento di pro-grammazione delle attività e delle misurea favore dell’integrazione dei beneficiari diprotezione internazionale.

ART. 8.

(Criterio direttivo di delega al Governo peril recepimento della direttiva 2011/85/UE,relativa ai requisiti per i quadri di bilancio

degli Stati membri).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2011/85/UE delConsiglio, dell’8 novembre 2011, relativa airequisiti per i quadri di bilancio degli Statimembri, il Governo è tenuto a seguire,oltre ai princìpi e criteri direttivi di cuiall’articolo 1, comma 1, anche il seguentecriterio direttivo specifico: coordinare l’at-tuazione della direttiva con le disposizionidella legge 24 dicembre 2012, n. 243, non-ché con le disposizioni in materia dicontabilità e finanza pubblica di cui allalegge 31 dicembre 2009, n. 196.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 9: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

ART. 9.

(Delega al Governo per il coordinamentodella disciplina interna in materia di im-posta sul valore aggiunto con l’ordinamento

dell’Unione europea).

1. In considerazione delle rettifiche alladirettiva 2006/112/CE e alle successivedirettive di modifica della stessa, elencatenell’allegato C alla presente legge, nonchédell’avvenuta emanazione del regolamentodi esecuzione (UE) n. 282/2011 del Con-siglio, del 15 marzo 2011, recante dispo-sizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di im-posta sul valore aggiunto, il Governo èdelegato ad adottare, con le procedure dicui all’articolo 1, comma 1, entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o più decreti legislativicon i quali la normativa vigente in materiadi imposta sul valore aggiunto è confor-mata all’ordinamento dell’Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma1 sono adottati nel rispetto dei princìpi ecriteri direttivi di cui all’articolo 1, comma1. Limitatamente alle materie trattate dalregolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, idecreti legislativi di cui al comma 1 sonoadottati anche nel rispetto dei seguentiprincìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere l’abrogazione delle di-sposizioni in materia di imposta sul valoreaggiunto che risultino incompatibili conquelle contenute nel citato regolamento diesecuzione (UE) n. 282/2011;

b) prevedere la riformulazione dellenorme che necessitano di un migliorecoordinamento con la normativa del-l’Unione europea nelle materie trattate dalregolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, tenuto conto della specificità delleprestazioni socio-sanitarie, assistenziali ededucative rese a favore di particolari ca-tegorie di soggetti da parte dei soggetti dicui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, edei loro consorzi, sia direttamente che inesecuzione di contratti di appalto o con-venzioni.

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 10: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

ART. 10.

(Delega al Governo per l’attuazione delregolamento (CE) n. 2173/2005 del Consi-glio, del 20 dicembre 2005, relativo all’isti-tuzione di un sistema di licenze FLEGT perle importazioni di legname nella Comunitàeuropea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gliobblighi degli operatori che commercializ-

zano legno e prodotti da esso derivati).

1. Il Governo è delegato ad adottare,nel rispetto delle competenze costituzio-nali delle regioni e con le procedure di cuiall’articolo 1, comma 1, entro un annodalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, su proposta del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali, delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e del Ministro per gliaffari europei, di concerto con i Ministridello sviluppo economico, degli affariesteri, dell’economia e delle finanze, dellagiustizia, per gli affari regionali e le au-tonomie e per la coesione territoriale,acquisito il parere dei competenti organiparlamentari e della Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, uno o più decreti legislativi perl’attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005,relativo all’istituzione di un sistema dilicenze FLEGT (Forest Law Enforcement,Governance and Trade) per le importazionidi legname nella Comunità europea, e delregolamento (UE) n. 995/2010 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 20ottobre 2010, che stabilisce gli obblighidegli operatori che commercializzano le-gno e prodotti da esso derivati, nel rispettodei princìpi e criteri direttivi di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, nonché secondo iseguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali,

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 11: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

che si avvale del Corpo forestale delloStato, quale autorità nazionale competentedesignata per la verifica delle licenzeFLEGT previste dal regolamento (CE)n. 2173/2005, per l’applicazione del rego-lamento (UE) n. 995/2010 e per la deter-minazione delle relative procedure ammi-nistrative e contabili;

b) previsione, in deroga ai criteri e ailimiti previsti dall’articolo 32, comma 1,lettera d), della legge 24 dicembre 2012,n. 234, delle sanzioni amministrative finoad un massimo di euro 1.000.000 dadeterminare proporzionalmente al valorevenale in comune commercio della merceillegalmente importata o, se superiore, alvalore della merce dichiarato; previsionedelle sanzioni penali dell’ammenda fino aeuro 150.000 e dell’arresto fino a tre anniper le infrazioni alle disposizioni del re-golamento (CE) n. 2173/2005 e del rego-lamento (UE) n. 995/2010;

c) istituzione di un registro deglioperatori, così come definiti dall’articolo 2del regolamento (UE) n. 995/2010, anchesulla base di dati del registro delle impresedi cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre1993, n. 580; determinazione della tariffadi iscrizione al registro e delle sanzioniamministrative per la mancata iscrizionenonché destinazione delle relative entratealla copertura degli oneri derivanti daicontrolli di cui all’articolo 10 del regola-mento (UE) n. 995/2010;

d) individuazione delle opportuneforme e sedi di coordinamento tra i sog-getti istituzionali che devono collaborarenell’attuazione dei regolamenti (CE)n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le as-sociazioni ambientaliste e di categoria in-teressate alla materia, anche al fine diassicurare l’accesso alle informazioni eagli atti, nel rispetto delle disposizioni dicui al decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 195, anche attraverso la loro pubblica-zione nei siti internet delle associazioniambientaliste e di categoria interessate, ela loro consultazione da parte del pubblicointeressato;

e) determinazione di una tariffa perl’importazione di legname proveniente dai

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 12: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

Paesi rispetto ai quali trova applicazione ilregime convenzionale previsto dal regola-mento (CE) n. 2173/2005, calcolata sullabase del costo effettivo del servizio eaggiornata ogni due anni, e destinazionedelle relative entrate alla copertura deglioneri derivanti dai controlli di cui all’ar-ticolo 5 del medesimo regolamento;

f) destinazione dei proventi derivantidalle sanzioni amministrative pecuniariepreviste dal decreto legislativo e di quelliderivanti dalla vendita mediante asta pub-blica della merce confiscata al migliora-mento dell’efficienza e dell’efficacia delleattività di controllo di cui all’articolo 5 delregolamento (CE) n. 2173/2005 e agli ar-ticoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.

2. Nella predisposizione dei decreti le-gislativi di cui al comma 1, il Governo ètenuto a seguire i princìpi e criteri direttivigenerali di cui all’articolo 1, comma 1, inquanto compatibili.

3. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri né minori entrate a carico dellafinanza pubblica. Le amministrazioni in-teressate provvedono all’adempimento deicompiti derivanti dall’attuazione dei de-creti legislativi di cui al presente articolocon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 11.

(Delega al Governo per l’adeguamento dellanormativa nazionale alle disposizioni del-l’Unione europea e agli accordi internazio-nali in materia di prodotti e di tecnologie aduplice uso e di sanzioni in materia diembarghi commerciali nonché per ogni ti-pologia di operazione di esportazione di

materiali proliferanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta delPresidente del Consiglio dei ministri, o delMinistro per gli affari europei, e del Mi-nistro dello sviluppo economico, di con-

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 13: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

certo con il Ministro degli affari esteri, conil Ministro dell’interno, con il Ministrodella difesa, con il Ministro della giustiziae con il Ministro dell’economia e dellefinanze, con le procedure di cui all’articolo1, comma 1, un decreto legislativo ai finidel riordino e della semplificazione delleprocedure di autorizzazione all’esporta-zione di prodotti e di tecnologie a dupliceuso e dell’applicazione delle sanzioni inmateria di embarghi commerciali, nonchéper ogni tipologia di operazione di espor-tazione di materiali proliferanti, nel ri-spetto dei princìpi e delle disposizionidell’Unione europea e dei princìpi e criteridirettivi di cui all’articolo 1, comma 1,nonché dei seguenti princìpi e criteri di-rettivi specifici:

a) adeguamento al regolamento (CE)n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio2009, e alle altre disposizioni dell’Unioneeuropea, nonché agli accordi internazio-nali già resi esecutivi o che saranno resiesecutivi entro il termine di esercizio delladelega stessa;

b) disciplina unitaria della materiadei prodotti a duplice uso, coordinando lenorme legislative vigenti e apportando leintegrazioni, modificazioni e abrogazioninecessarie a garantire la semplificazione ela coerenza logica, sistematica e lessicaledella normativa;

c) razionalizzazione e semplificazionedelle procedure autorizzative, nei limiticonsentiti dalla vigente normativa del-l’Unione europea;

d) previsione delle procedure adotta-bili nei casi di divieto di esportazione, permotivi di sicurezza pubblica o di rispettodei diritti dell’uomo, dei prodotti a dupliceuso non compresi nell’elenco di cui all’al-legato I del citato regolamento (CE)n. 428/2009;

e) previsione di misure sanzionatorieeffettive, proporzionate e dissuasive neiconfronti delle violazioni in materia diprodotti e di tecnologie a duplice uso e diembarghi commerciali, nonché per ognitipologia di operazione di esportazione di

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 14: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

materiali proliferanti, nell’ambito dei li-miti di pena previsti dal decreto legislativo9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entratain vigore del decreto legislativo di cui alcomma 1, il Governo, nel rispetto deiprincìpi e criteri direttivi di cui al mede-simo comma 1 e con la procedura iviprevista, può emanare disposizioni corret-tive e integrative del medesimo decretolegislativo.

3. Fino alla data di entrata in vigore deldecreto legislativo di cui al comma 1, restain vigore il decreto legislativo 9 aprile2003, n. 96, in quanto compatibile con ilregolamento (CE) n. 428/2009, anche conriguardo alle fattispecie sanzionatorie ivistabilite, in quanto applicabili alle con-dotte previste dal medesimo regolamento.

4. Dall’attuazione della delega di cui alcomma 1 non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedonoall’adempimento dei compiti derivanti dal-l’attuazione della delega con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

ART. 12.

(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazionedella direttiva 2011/61/UE sui gestori difondi di investimento alternativi, che mo-difica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CEe i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE)

n. 1095/2010).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2011/61/UE delParlamento europeo e del Consiglio, dell’8giugno 2011, sui gestori di fondi di inve-stimento alternativi, che modifica le diret-tive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regola-menti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo è tenuto a rispettare,oltre ai princìpi e criteri direttivi di cuiall’articolo 1, comma 1, anche i seguentiprincìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle di-sposizioni in materia di intermediazione

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 15: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, le modifiche e leintegrazioni necessarie al corretto e inte-grale recepimento della direttiva e dellerelative misure di esecuzione nell’ordina-mento nazionale, prevedendo, ove oppor-tuno, il ricorso alla disciplina secondaria eattribuendo le competenze e i poteri divigilanza previsti nella direttiva alla Bancad’Italia e alla Commissione nazionale perle società e la borsa (CONSOB) secondoquanto previsto dagli articoli 5 e 6 delcitato testo unico;

b) prevedere, in conformità alla di-sciplina della direttiva, le necessarie mo-difiche alle norme del citato testo unico dicui al decreto legislativo n. 58 del 1998,per consentire che una società di gestionedel risparmio possa prestare i servizi pre-visti ai sensi della direttiva, nonché possaistituire e gestire fondi comuni di investi-mento alternativi in altri Stati comunitaried extracomunitari e che una società digestione di fondi comuni di investimentoalternativi comunitaria o extracomunitariapossa istituire e gestire fondi comuni diinvestimento alternativi in Italia alle con-dizioni e nei limiti previsti dalla direttiva;

c) prevedere, in conformità alle de-finizioni e alla disciplina della direttiva, leopportune modifiche alle norme del citatotesto unico di cui al decreto legislativon. 58 del 1998 concernenti la libera pre-stazione dei servizi e la libertà di stabili-mento delle società di gestione di fondicomuni di investimento alternativi, ancheal fine di garantire che una società digestione di fondi comuni di investimentoalternativi operante in Italia sia tenuta arispettare le norme italiane in materia dicostituzione e di funzionamento dei fondicomuni di investimento alternativi, e chela prestazione in Italia dei servizi da partedi succursali delle società di gestione difondi comuni di investimento alternativiavvenga nel rispetto delle regole di com-portamento stabilite nel citato testo unico;

d) prevedere, in conformità alle de-finizioni e alla disciplina della direttiva, leopportune modifiche alle norme del citato

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 16: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

testo unico di cui al decreto legislativon. 58 del 1998 concernenti l’attività didepositaria ai sensi della direttiva nonchéin materia di responsabilità della deposi-taria nei confronti della società di gestionedel risparmio e dei partecipanti al fondo;

e) modificare, in conformità alle de-finizioni e alla disciplina della direttiva, lenorme del citato testo unico di cui aldecreto legislativo n. 58 del 1998 al fine diintrodurre gli obblighi relativi all’acquistodi partecipazioni rilevanti e di controllo insocietà non quotate ed emittenti da partedi società di gestione di fondi alternativi diinvestimento;

f) attribuire alla Banca d’Italia e allaCONSOB, in relazione alle rispettive com-petenze, i poteri di vigilanza e di indagineprevisti nella direttiva, secondo i criteri ele modalità previsti dall’articolo 187-octiesdel citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 58 del 1998, e successivemodificazioni;

g) modificare, ove necessario, il citatotesto unico di cui al decreto legislativon. 58 del 1998 per recepire le disposizionidella direttiva in materia di cooperazionee scambio di informazioni con le autoritàcompetenti dell’Unione europea, degli Statimembri e degli Stati extracomunitari;

h) ridefinire con opportune modifi-che, in conformità alle definizioni e alladisciplina della direttiva, le norme delcitato testo unico di cui al decreto legi-slativo n. 58 del 1998 concernenti l’offertain Italia di quote di fondi comuni diinvestimento alternativi siano essi nazio-nali, comunitari o appartenenti a Paesiterzi;

i) attuare le misure di tutela dell’in-vestitore secondo quanto previsto dalladirettiva, in particolare con riferimentoalle informazioni per gli investitori, ade-guando la disciplina dell’offerta dellequote o azioni di fondi comuni di inve-stimento alternativi;

l) prevedere che, nel caso di com-mercializzazione in Italia di quote di fondicomuni di investimento alternativi presso

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 17: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

investitori al dettaglio, tali fondi sianosoggetti a prescrizioni più rigorose diquelle applicabili ai fondi comuni di in-vestimento alternativi commercializzatipresso investitori professionali, al fine digarantire un appropriato livello di prote-zione dell’investitore, in conformità aquanto previsto dalla direttiva;

m) prevedere l’applicazione di san-zioni amministrative pecuniarie per le vio-lazioni delle regole dettate nei confrontidelle società di gestione di fondi comuni diinvestimento alternativi in attuazione delladirettiva, in linea con quelle già stabilitedal citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 58 del 1998, e nei limitimassimi ivi previsti, in tema di disciplinadegli intermediari;

n) ridefinire, secondo i criteri sopraindicati, anche la disciplina degli organi-smi di investimento collettivo del rispar-mio (OICR) diversi dai fondi comuni diinvestimento e il regime delle riserve diattività per la gestione collettiva del ri-sparmio, in modo da garantire il correttoe integrale recepimento della direttiva;

o) prevedere, in conformità alle de-finizioni e alla disciplina della direttiva eai criteri direttivi di cui all’articolo 1,comma 1, le occorrenti modificazioni allanormativa vigente, anche di derivazionecomunitaria, per i settori interessati dallanormativa da attuare, al fine di realizzareil migliore coordinamento con le altredisposizioni vigenti, assicurando un appro-priato grado di protezione dell’investitoree di tutela della stabilità finanziaria;

p) dettare norme di coordinamentocon la disciplina fiscale vigente in materiadi OICR.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica e leautorità interessate provvedono agli adem-pimenti di cui al presente articolo con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 18: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

ART. 13.

(Criteri di delega al Governo per il recepi-mento della direttiva 2010/63/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 22settembre 2010, sulla protezione degli ani-

mali utilizzati a fini scientifici).

1. Nell’esercizio della delega per l’at-tuazione della direttiva 2010/63/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 22settembre 2010, sulla protezione degli ani-mali utilizzati a fini scientifici, il Governoè tenuto a seguire, oltre ai princìpi ecriteri direttivi di cui all’articolo 1, comma1, anche i seguenti princìpi e criteri di-rettivi specifici:

a) orientare la ricerca all’impiego dimetodi alternativi;

b) vietare l’utilizzo di primati, cani,gatti ed esemplari di specie in via d’estin-zione a meno che non si tratti di ricerchefinalizzate alla salute dell’uomo o dellespecie coinvolte, condotte in conformità aiprincìpi della direttiva 2010/63/UE, previaautorizzazione del Ministero della salute,sentito il Consiglio superiore di sanità;

c) considerare la necessità di sotto-porre ad altre sperimentazioni un animaleche sia già stato utilizzato in una proce-dura, fino a quelle in cui l’effettiva gravitàdelle procedure precedenti era classificatacome « moderata » e quella successiva ap-partenga allo stesso livello di dolore o siaclassificata come « lieve » o « non risve-glio », ai sensi dell’articolo 16 della diret-tiva 2010/63/UE;

d) vietare gli esperimenti e le proce-dure che non prevedono anestesia o anal-gesia, qualora esse comportino dolore al-l’animale, ad eccezione dei casi di speri-mentazione di anestetici o di analgesici;

e) stabilire che la generazione diceppi di animali geneticamente modificatideve tener conto della valutazione delrapporto tra danno e beneficio, dell’effet-tiva necessità della manipolazione e delpossibile impatto che potrebbe avere sulbenessere degli animali, valutando i po-

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 19: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

tenziali rischi per la salute umana e ani-male e per l’ambiente;

f) vietare l’utilizzo di animali per gliesperimenti bellici, per gli xenotrapianti eper le ricerche su sostanze d’abuso, negliambiti sperimentali e di esercitazioni di-dattiche ad eccezione della formazioneuniversitaria in medicina veterinaria e del-l’alta formazione dei medici e dei veteri-nari;

g) vietare l’allevamento nel territorionazionale di cani, gatti e primati nonumani destinati alla sperimentazione;

h) definire un quadro sanzionatorioappropriato e tale da risultare effettivo,proporzionato e dissuasivo, anche tenendoconto del titolo IX-bis del libro II delcodice penale;

i) sviluppare approcci alternativi ido-nei a fornire lo stesso livello o un livellosuperiore di informazioni rispetto a quelloottenuto nelle procedure che usano ani-mali, ma che non prevedono l’uso dianimali o utilizzano un numero minore dianimali o comportano procedure menodolorose, nel limite delle risorse finanzia-rie derivanti dall’applicazione del criteriodi cui alla lettera h), accertate e iscritte inbilancio;

l) destinare annualmente una quotanell’ambito di fondi nazionali ed europeifinalizzati alla ricerca per lo sviluppo e laconvalida di metodi sostitutivi, compatibil-mente con gli impegni già assunti a legi-slazione vigente, a corsi periodici di for-mazione e aggiornamento per gli operatoridegli stabilimenti autorizzati, nonché adot-tare tutte le misure ritenute opportune alfine di incoraggiare la ricerca in questosettore con l’obbligo per l’autorità compe-tente di comunicare, tramite la banca deidati nazionali, il recepimento dei metodialternativi e sostitutivi.

2. Nell’applicazione dei princìpi e cri-teri direttivi di cui al comma 1, il Governoè tenuto a rispettare gli obblighi chederivano da legislazioni o farmacopee na-zionali, europee o internazionali.

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 20: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

3. Dall’attuazione della delega di cui alpresente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 21: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

ALLEGATO A(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa allecondizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidie le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (senzatermine di recepimento);

2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modificadella direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sulvalore aggiunto per quanto concerne l’applicazione facoltativa etemporanea del meccanismo dell’inversione contabile alla prestazionedi determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepi-mento).

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 22: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

ALLEGATO B(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, legaranzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mentedell’articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gliinteressi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle societàa responsabilità limitata con un unico socio (senza termine direcepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa allenorme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e leimportazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova(senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordoquadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzionedelle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario(termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scien-tifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimentipenali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione eriduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (termine di recepi-mento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa allacooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga ladirettiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1o gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’as-sistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseriumani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisionequadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 23: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezioneinternazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica ledirettive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comu-nitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedirel’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale(termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelleapparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine direcepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisceun quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura delcombustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine direcepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa allatassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su stradaper l’uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre2013);

2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente ladurata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi(termine di recepimento 1o novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazionisulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepi-mento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE delConsiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, relativa airequisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine direcepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE,2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supple-mentare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomeratofinanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 24: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamentosessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce ladecisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesiterzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione interna-zionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventititolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenutodella protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per ilrilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzidi soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a uninsieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggior-nano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (termine di recepi-mento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modificala direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e traccia-bilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernentei succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazioneumana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (termine direcepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi consostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione delladirettiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio2015; per l’articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)(rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda lafarmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 25: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (terminedi recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine direcepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza eprotezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consigliorelativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (terminedi recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico(rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, compor-tante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricettemediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento25 ottobre 2013);

2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modificadella direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di eserciziodel diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per icittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui nonsono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 26: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

ALLEGATO C(Articolo 9, comma 1)

Rettifica della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novem-bre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 74 del 19marzo 2011 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda illuogo delle prestazioni di servizi, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedell’Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine direcepimento);

Rettifica della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sulvalore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivinon stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Statomembro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L249 del 14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicem-bre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CErelativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 249 del 14 settembre2012 (senza termine di recepimento);

Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistemacomune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le normein materia di fatturazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del-l’Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine direcepimento).

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 1326

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 27: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

PAGINA BIANCA

Page 28: Progetto di legge della 17legislatura 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre

€ 2,00 *17PDL0007001**17PDL0007001*