Nuova Proposta marzo aprile 2012

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Bollettino ufficiale dell’UNEBA Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale anno XXXVIII - n. 3/4 - 2012 Poste Italiane SpA spediz. in abb. post. 70% - C/RM/DBC IL CENTRO POLIFUNZIONALE ACQUARONE DI CHIAVARI: UN PROGETTO PER DARE ENERGIA ALL’ASSISTENZA

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Bimestrale di Uneba - www.uneba.org

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Bollettino ufficiale dell’UNEBA Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

anno XXXVIII - n. 3/4 - 2012Poste Italiane SpA

spediz. in abb. post. 70% - C/RM/DBC

IL CENTROPOLIFUNZIONALE ACQUARONE DI CHIAVARI:UN PROGETTO PER DARE ENERGIAALL’ASSISTENZA

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3 - UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO (DI SCUOLA)

5 - ROM E SINTI VERSO LA STRATEGIA NAZIONALE

6 - COSI’ DIVERSI, COSI’ UGUALI

8 - MINORI STRANIERI: DIRITTO DI CITTADINANZA

10 - ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

13 - CARITA’ E DIRITTI

15 - L’AGENZIA DEL TERZO SETTORE NELLA DISCIPLINADEGLI ENTI NON PROFIT

17 - ICI ED ENTI ECCLESIASTICI: ESIGENZA DI CHIAREZZA

19 - NORME GIURIDICHE E GIURISPRUDENZA

23 - QUOTE ADESIONE UNEBA 2012

24 - COLPO D’ALA: L’ALTRO VOLTO DELLA POVERTA

IL CENTRO BENEDETTO ACQUARONE DI CHIAVARI (GE)

Le attività presso il Centro Acquarone (associato Uneba) hanno avuto inizio nel 1999, al terminedi onerosi lavori di ristrutturazione resi possibili grazie a contributi pubblici e privati. I vari ser-

vizi si sono sviluppati gradualmente sino a raggiungere attualmente un assetto molto articolato.La Riabi l i tazione rivolta a disabili fisici, psichici e sensoriali, è fruibile in forma residenziale, se-miresidenziale, ambulatoriale e domiciliare ed è realizzata in regime di accreditamento con il Siste-ma Sanitario Nazionale.Per rispondere alle esigenze della popolazione anziana è attivo un centro diurno , anch’esso par-zialmente convenzionato con la ASL4 Chiavarese e sono anche disponibili alcuni posti letto in re-sidenza protetta.L’area residenziale è autorizzata allo svolgimento delle attività di presidio di riabilitazione funziona-le di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali a ciclo residenziale. L’ammissioneavviene su prescrizione dei Servizi Sanitari delle ASL con progetto riabilitativo concordato con ladirezione medica della Struttura.Presso il Centro si svolgono anche attività per i giovani: la Comunità Educativa Assistenziale “LaCasetta” collocata nel contesto del Centro, infatti, ospita ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11anni e i 18 anni, in condizione di disagio socio-familiare. La struttura opera in collaborazione con iServizi Territoriali, a cui i minori sono affidati; presente anche un Centro di Aggregazione Giovani-le che offre attività per il tempo libero e di laboratorio di idee.Presso il Centro è stato realizzato l’impianto fotovoltaico (inaugurato l’8/10/ 2011; foto di copertina)che permetterà di risparmiare d’ora in poi, ogni anno, tra 12 e 14 mila euro di spesa per l’energia elet-trica.

Direttore del Centro Acquarone è Giuseppe Grigoni , recentemente eletto anche nuovo Presidentedell’Uneba Liguria.

In copertina: Centro Acquarone,Chiavari. Inaugura-zionedell’impianto foto-voltaico.

SOMMARIO

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Presentato venerdì 14 ottobre 2011 pressol’Auditorium UNICEF a Roma, “Linea

40 - Lo scuolabus per sol i bambinirom”, realizzato da Adriana Arrighi, CarloStasolla e Andrea Anzaldi, è un report fruttodi una ricerca nella quale sono stati analizzati ipercorsi di scolarizzazione avviati dal Comu-ne di Roma all’interno dei campi nomadi dellacapitale. L’obiettivo era capire quanti bambini romfrequentano le scuole dell’obbligo a Roma (ein che modo) e tentare di rilevare quanti di lororiescono a concludere gli studi, poiché nonesistevano dati precisi inmerito.Nel comunicato di presen-tazione dell’Associazione21 Luglio viene spiegatoche i primi progetti discolarizzazione del Co-mune di Roma sono ini-ziati nel 1991 con un ban-do comunale vinto daOpera Nomadi e Arci. Ne-gli anni successivi i bandisono stati riproposti concadenza triennale e vengo-no ammesse altre associa-zioni e cooperative.Nell’anno scolastico2010 - 2011 il Progetto discolarizzazione dei bam-bini e adolescenti rom delComune di Roma ha riguardato 16 insedia-menti. I minori rom coinvolti sono stati1.788, di cui 1.205 (67,39%) residenti nei“villaggi attrezzati”, 542 (30,31%) residentinegli insediamenti non attrezzati e 41(2,29%) residenti nel centro di via Amarilli.Solo per i minori residenti nei campi attrezza-ti la spesa è stata di 2.084.360,00 euro (bien-nio 2009-2011). Il trasporto pubblico è statoaffidato all’ATAC S.p.A., con 33 linee dedi-cate al servizio.

Lo staff dell’Associazione 21 Luglio, in par-ticolare, ha monitorato (realizzando ancheun video) il percorso educativo (anno 2010-2011) di 55 bambini rom residenti nel “vil-laggio attrezzato” di via di Salone, situatoall’estrema periferia orientale della capitaleed inaugurato nel 2006, dove risiedono mol-te delle persone presenti in un vecchio cam-po, il Casilino 900, sgomberato nel feb-braio 2010. I bambini, per i loro spostamen-ti, hanno usufruito del servizio della linea40, che nel suo tragitto li accompagna in di-verse scuole, le cui distanze variano dai 13 ai16 km. Quanto rilevato dall’Associazione fa emerge-re che per questi bambini vi sono ritardi nelraggiungimento delle scuole (con un’ora, avolte due, di ritardo), uscite anticipate (lamaggior parte necessarie perché la permanen-za oltre l’orario consentito potrebbe dar luogo

ad abbandono di minore) eun diverso livello di ap-prendimento poiché ibambini rom presentanolacune didattiche chespingono i docenti ad im-pegnarli in attività diclasse parallele. La somma dei ritardi gior-nalieri produce a fine an-no un’assenza per ogniminore di circa un mese.Solo nel mese di gennaio2011 l’Associazione 21Luglio ha monitorato chedei 55 minori che utiliz-zano la linea 40, solo 11hanno avuto la frequenzasuperiore al 75% così co-me sancito dalla legge, e

nessuno di loro ha frequentato i 16 giorni pre-visti dal calendario scolastico per quel mese.Permane una si tuazione di emargina-zione sociale, in quanto i bambini romall’interno della classe risultano spesso emar-ginati e non partecipano ai normali scambi re-lazionali che avvengono durante la vita scola-stica; ad accentuare questa situazione, vi sonoclassi composte solo da alunni rom: in alcuniplessi scolastici, infatti, durante l’orario sco-lastico vengono organizzate attività di soste-

UN TRAM CHE SI CHIAMADESIDERIO (DI SCUOLA)

L’Associazione “21 Luglio” ha presentato la ricerca“Linea 40 - Lo scuolabus per soli bambini rom”: è il risultato di un monitoraggio durato un anno sul “percorso scolastico” di un gruppo di minorirom di un villaggio alla periferia di Roma.

RACCOLTA DI FIRME PER

DUE LEGGI DI INIZIATIVA

POPOLARE

“L’Italia sono an-ch’io” è una Campa-gna nazionale pro-mossa da 19 orga-nizzazioni della so-cietà civile tra lequali Acli, Arci, Ca-ritas Italiana, Cnca,Emmaus Italia, Fe-derazione ChieseEvangeliche, Fon-dazione Migrantes,Libera. www.acli.it

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gli aspetti previsti dal Capitolato specialedi appalto per l’affidamento del progetto discolarizzazione dei bambini e adolescentirom (in questo caso del Comune di Roma)e interagire in modo più efficace con il per-sonale dell’ente affidatario nello svolgi-mento delle azioni progettuali.

• Le autorità locali dovrebbero,nell’immediato, porre in atto azioni ade-guate per eliminare i ritardi nell’entrata ascuola e le uscite anticipate degli alunnirom coinvolti nel trasporto scolastico del-la linea 40.

A tale fine dovrebbero:• consentire che le scuole presenti nel terri-

torio dove è situato il “villaggio attrezza-to” possano accogliere un numero mag-giore di alunni che abitanonell’insediamento di via di Salone, anchein deroga alla circolare n. 2 dell’8 gen-naio 2010 del Ministro dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca che stabi-lisce un limite alla presenza in ciascunaclasse di alunni con cittadinanza non ita-liana;

• realizzare una linea di trasporto pubblicoche colleghi il “villaggio attrezzato” di viadi Salone alle aree circostanti e che quindipermetta ai genitori dei minori rom di po-ter, in modo autonomo, accompagnare ipropri figli presso i rispettivi istituti sco-lastici;

• distribuire alle famiglie rom e agli inse-gnanti delle scuole frequentate dagli alunnirom il testo contente il progetto dell’entecui è stato affidato il servizio di scolarizza-zione dei minori rom del Comune, al finedi migliorare la conoscenza delle azionipreviste e rendere realmente efficaci le rela-zioni tra genitori, insegnanti e operatori

gno frequentate esclusivamente da alunnirom con diversa età anagrafica.In queste condizioni appare difficile ipotizza-re un completamento del ciclo degli studi ela possibilità di conseguire un diploma; ov-viamente ancora più scarse sono le possibi-lità di ottenere una laurea.In un documento del 7 aprile 2011,la Commissione Europea ha stimato chesolo il 43% dei bambini rom completa lascuola primaria, rispetto a una media europeadel 97,5%. Solo il 10% quella secondaria.Secondo la Commissione “gl i stati mem-bri dovrebbero garantire che tutti ibambini rom, sedentari o no, abbianoaccesso a un’istruzione di qual i tà enon siano soggetti a discriminazionio segregazioni”.Molto interessante il racconto - inserito nellaricerca - dell’esperienza di un insegnante diuna scuola romana con Fatima, una ragazzarom. L’approccio consapevole e competentedei docenti della scuola frequentata dalla ra-gazza, rappresenta una vera e propria buonapratica che ha permesso a Fatima di intra-prendere un percorso scolastico in realtà maiiniziato. Il superamento delle condizioni delcampo, il rapporto diretto e non mediato rea-lizzato fra corpo docente e la madre di Fatima,l’attuazione di un percorso didattico non dif-ferenziato sembrano essere gli strumenti piùadeguati che hanno consentito a Fatima di af-fermare il suo diritto all’istruzione.La ricerca si conclude con alcune raccomanda-zioni. Le riportiamo integralmente in quantopossono fornire indicazioni utili e buoneprassi applicabili anche in altri contesti consituazioni analoghe:• Gli insegnanti dovrebbero acquisire una

completa conoscenza di tutte le attività e

“NON VERGOGNARTI MAI”Non vergognarti mai di essere un Rom nero.Che importa se sei un Rom nero.Dalla terra nera nasce il grano per il pane bianco.L’uomo nero e la terra nerastanno bene insieme.

Marta Bandyovada: “Zingari ieri e oggi”

Centro Studi Zingari, Roma

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scenza della complessa realtà socio-cultu-rale che riguarda le comunità di rom e sinti;

• interrompere interventi che impediscanol’accesso all’istruzione o la regolare fre-quenza.

Tutto questo tende a sottolineare che, in lineagenerale, i provvedimenti mirati alle sole co-munità rom e sinti, anche se presentati comeazioni di discriminazione positiva, sonospesso concepite senza comprendere a fondole condizioni socio-culturali dei destinatari econ risorse finanziarie non sufficienti, che ri-cadono sui mezzi e sull’organizzazione degliinterventi. Il rischio è quello di un risultatoopposto a quello per cui sono create: un tenta-tivo di integrazione che, in concreto, si tradu-ce in un aumento della condizione di emargi-nazione.

ROM E SINTI VERSO LA STRATEGIA NAZIONALE

Il 6 dicembre 2011 si è svolto a Roma, nell’aula difesa del Senato della Repubblica, unWorkshop sul la S trategia Nazionale di Inclusione S ociale del -

la popolazione Rom e S inti . L‘evento, organizzato dalla Commissione diritti umanidel Senato e da Open Society Foundation, è stato un importante tappa storica per l’interapopolazione Rom e Sinti presente in Italia.Per la prima volta rappresentanti del Governo Italiano, del Consiglio d’Europa, della Com-

missione Europea, delle Fondazioni e dele-gati della Popolazione Rom e Sinti si sonoincontrati in maniera congiunta nel territo-rio dello Stato Italiano ed hanno affrontatouna ampia riflessione e ricerca di buone pra-tiche di inclusione sociale.Si segnala inoltre che è stato emanato unAvviso volto a raccogliere le manifestazio-ni di interesse a partecipare alle diverse fasidi definizione delle strategie di inclusionedei Rom, Sinti e Camminanti ai vari livelliterritoriali ed ambiti tematici, da parte di as-sociazioni e altri organismi, prevalente-mente o esclusivamente composti da Rom,Sinti e Camminanti o comunque che ab-biano una documentata esperienzanell’ambito delle attività volteall’inclusione sociale e lavorativa o nellapromozione e tutela dei diritti dei Rom,Sinti e Camminanti.Per formalizzare la propria manifestazionedi interesse, i soggetti in possesso dei re-quisiti indicati nell’Avviso hanno potutopresentare la propria documentazione allaPresidenza del Consiglio dei Ministri - Uf-ficio per la promozione della parità di tratta-mento e la rimozione delle discriminazionifondate sulla razza o sull’origine etni-ca (UNAR) entro il 31 gennaio 2012.

dell’ente affidatario; • coinvolgere tutte le famiglie rom che abi-

tano l’insediamento di via di Salonenell’ideazione e realizzazione del progettodi supporto scolastico;

• realizzare un supporto scolastico calibratosui bisogni degli alunni rom, ma non or-ganizzato su base etnica, rimuovendoogni elemento di separazione dal resto del-la classe che possa diventare causa di di-scriminazione; per quanto riguarda i corsidi italiano L2 e sostegno scolastico, lad-dove questi coinvolgano solo i bambinirom, predisporre una partecipazione inter-culturale al fine di eliminare il pericolodella realizzazione di un percorso scolasti-co differenziato su base etnica;

• adottare i provvedimenti necessari per for-nire agli insegnanti una completa cono-

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zioni, enti ed altri organismi privati abilita-ti alla realizzazione dei programmi di assi-stenza e protezione sociale degli stranieri dicui all’articolo 18 del Testo unico.

Per poter essere iscritti nel registro degli entilegittimati ad agire in giudizio a favore di vitti-me di discriminazioni razziali l’art. 6 del De-creto Legislativo 9 luglio 2003¸ n. 215 richie-de i seguenti requisiti:a) avvenuta costituzione¸ per atto pubblico o

per scrittura privata autenticata¸ da almenoun anno e possesso di uno statuto che sanci-sca un ordinamento a base democratica epreveda come scopo esclusivo o preminen-te il contrasto ai fenomeni di discrimina-zione e la promozione della parità di tratta-mento¸ senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti¸ aggiorna-to annualmente con l’indicazione delle quo-te versate direttamente all’associazione pergli scopi statutari;

c) elaborazione di un bilancio annuale delleentrate e delle uscite con indicazione dellequote versate dagli associati e tenuta dei li-bri contabili¸ conformemente alle normevigenti in materia di contabilità delle asso-ciazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un’attività continuativanell’anno precedente;

e) non avere¸ tra i propri rappresentanti lega-li¸ persone che abbiano subìto condanna¸passata in giudicato¸ in relazioneall’attività dell’associazione medesima¸ népersone che rivestano la qualifica di im-prenditori o di amministratori di imprese diproduzione e servizi in qualsiasi forma co-stituite ed operanti negli stessi settori incui opera l’associazione.

di Al es s i o Affanni

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta UfficialeSerie Generale n. 256 del 3 novembre

2011 il Decreto del 12 ottobre 2011, con cui ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali eil Ministro per le pari opportunitภin attua-zione della Direttiva 2000/43/CE (sulla paritàdi trattamento tra le persone indipendente-mente dalla razza e dall’origine etnica)¸ hannoapprovato l’elenco delle associazioni e deglienti legittimati ad agire in giudizio in nome¸per conto o a sostegno di soggetti passivi didiscriminazione per motivi razziali o etnici(ai sensi dell’art. 5¸ comma 1 del Decreto Legi-slativo n. 215 del 9 luglio 2003). Le as s o -ci azi o ni del l ’el enco s o no l eg i tti matead ag i re i n fo rza di del eg a ri l as ci ata¸ apena di nul l i tภper atto pubbl i co os cri ttura pri v ata autenti cata, e s o noi ndi v i duate s ul l a bas e del l e l o ro fi na-l i tà pro g rammati che e del l a co nti nui tàdel l a l o ro azi o ne.

Nell’elenco confluiscono, previa manifesta-zione di volontà, le associazioni e gli entiiscritti nel Registro istituito presso il Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali, in cuisono iscritte le associazioni, gli enti e gli al-tri organismi privati che svolgono a favoredegli stranieri immigrati le attività previstedal Testo unico sull’immigrazione (DecretoLegislativo 25 luglio 1998¸ n. 286). Tale re-gistro è diviso in due sezioni:a) nella prima sezione sono iscritti associa-

zioni, enti e altri organismi privati chesvolgono attività per favorirel’integrazione sociale degli stranieri, aisensi dell’articolo 42 del Testo unico;

b) nella seconda sezione sono iscritti associa-

COSI’ DIVERSI COSI’ UGUALI

1. ASSOCIAZIONI LEGITTIMATE AD AGIRE IN GIUDIZIO PER VITTIME DI DISCRIMINAZIONI RAZZIALI

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Il Decreto Legge del 25 giugno 2008 n. 112recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competiti-vità, la stabilizzazione della finanza pubblica ela perequazione tributaria (provvedimento poiconvertito nella legge n. 133 del 2008) ha previ-sto, all’art. 72, che i dipendenti pubblici a cuimancano cinque anni alla pensione, possonochiedere di essere esonerati dal servizio per dedi-carsi al volontariato. Lo Stato continuerà a ver-sare in loro favore i contributi figurativi e il 70%dello stipendio. La misura riguarda il personalein servizio presso le Amministrazioni dello Sta-to, anche ad ordinamento autonomo, le Agenziefiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,gli Enti pubblici non economici, le Università,le Istituzioni ed Enti di ricerca. Le richieste diesonero dal servizio sono accolte a discrezionedell’amministrazione e dando priorità al perso-nale interessato da processi di riorganizzazionedella rete centrale e periferica o di razionalizza-zione o appartenente a qualifiche di personaleper le quali è prevista una riduzione di organico.Il dipendente può svolgere in modo continuati-vo ed esclusivo attiv ità di volontariato, oppor-tunamente documentata e certificata, presso or-ganizzazioni non lucrative di utilità sociale,associazioni di promozione sociale, organiz-zazioni non governative che operano nel cam-po della cooperazione con i Paesi in v ia di sv i-luppo, e altri soggetti da indiv iduare con Decre-to del Ministro dell’economia e delle finanze daemanarsi entro 90 giorni dall’entrata in v igoredella presente legge. In ogni caso, all’atto delcollocamento a riposo per raggiunti limiti dietà, il dipendente ha diritto al trattamento diquiescenza e previdenza che sarebbe spettato sefosse rimasto in serv izio.Con successivo Decreto del Ministerodell’economia e delle finanze del 5 novembre2008 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.296 del 19 dicembre 2008) sono stati indivi-duati gli ulteriori organismi presso i quali idipendenti pubblici prossimi alla pensionepossono richiedere di prestare attività di vo-lontariato: si potrà svolgere attività di vo-lontariato, opportunamente documentata ecertificata, oltre che nelle Onlus (tra cui leorganizzazioni di volontariato iscritte nelregistro regionale) anche in fondazioni e as-sociazioni riconosciute, aventi per oggettostatutario la tutela, la promozione, la valo-rizzazione dei beni di interesse artistico,storico e paesaggistico, nonché in fondazio-ni e associazioni riconosciute, aventi peroggetto statutario lo svolgimento o la pro-

mozione di attività di ricerca scientifica.Inizialmente il Decreto del 2008 aveva stabilitol’applicabilità di questa misura per gli anni dal2008 al 2010, ma l’articolo 2 comma 53 del De-creto mille proroghe del 2011 ha esteso di 3 an-ni questa facoltà, per l’intera durata del quadrien-nio 2011-2014: qui ndi è anco ra frui bi l e.Il provvedimento riguarda solo dipendenti dienti pubblici previsti nell’elenco, tra i qualisono menzionati in generale anche gli “Entipubblici non economici”, categoria residualenella quale potrebbero rientrare tutti gli entinon espressamente menzionati. Non è tuttaviasempre di facile interpretazione se un ente siaascrivibile a tale categoria. Un primo criterio,fondamentale e valido come punto di partenza,è la consultazione dell’elenco di “enti pubblicinon economici nazionali, regionali e locali”(anche se non può essere considerato esausti-vo) contenuto nella tabella allegata alla legge20 marzo 1975, n. 70. Un cas o p art i co l arment e i nt eres s ant e:come considerare i dipendenti di ASL? Possonofruire di questa possibilità? Non sembra vi siauna soluzione interpretativa univoca: per partedella giurisprudenza civile le ASL e Aziendeospedaliere sono enti pubbl i ci no n eco no -mi ci (sentenza Cass. Sez. Unite del7/11/2008, n. 24713). Di avviso contrario ilTribunale Amministrativo Regionale della To-scana, II sezione (Sentenza 17 settembre 2003n. 5101) per il quale l’Azienda sanitaria è “dota-ta di personalità giuridica pubblica, di autono-mia organizzativa, amministrativa, patrimo-niale, contabile, gestionale e tecnica”: tale au-tonomia, stante il disposto dell’art. 3, comma1 bis del D.Lgs. 502/92 (comma introdotto dalD.Lgs. 19.6.99 n. 229), ha poi assunto anchecarattere imprenditoriale (“in funzione del per-seguimento dei loro fini istituzionali, le unitàsanitarie locali si costituiscono in Aziende conpersonalità giuridica pubblica e autonomia im-prenditoriale”). Questa disposizione ha indot-to, pertanto, la giurisprudenza più recente a ri-tenere che l e Azi ende s ani tari e s i ano daco ns i derare enti pubbl i ci eco no mi ci(così anche TAR Catanzaro II Sez. 17 gennaio2001 n. 37 – confermata in appello dalla V Sez.del Consiglio di Stato con decisione 9 maggio2001 n. 2609 – e 5 aprile 2002 n. 809).Le ASL sembrerebbero pertanto escluse daglienti indicati nel decreto che stiamo esaminan-do, con il risultato che i dipendenti delle ASLprossimi alla pensione non possono avvaler-si dell’opportunità di svolgere l’attività di vo-lontariato sin qui descritta.

2. DIPENDENTI PUBBLICI PROSSIMI ALLA PENSIONE: PROPOSTA DI VOLONTARIATO

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le. Lo ius soli, invece, è adottato da paesi de-stinatari di flussi migratori, che hanno biso-gno di vedere aumentare la propria popola-zione.Così posto, non dovrebbe essere difficileprendere atto dei cambiamenti avvenuti inItalia in questi ultimi anni con la diminuzio-ne delle nascite. La situazione modificata do-vrebbe far riflettere sull’opportunità di con-cedere tale diritto, semplificando procedure etempi.Se torniamo a parlare dei minori, due ele-

menti occorre tener presenti: l’uno si riferi-sce al fatto che molti paesi europei hanno in-trodotto o rafforzato lo ius soli, anche se conregole diverse per quanto riguarda l’età per ilformale riconoscimento, l’altro scaturiscedalla Convenzione ONU sui dirittidell’infanzia del 1989, che l’Italia ha ratifica-to, secondo la quale i diritti dei bambini van-no comunque riconosciuti.Ma non basta riconoscere un diritto. Occorreanche un cambio di mentalità nei confrontidegli stranieri.Per questo non sono da approvare alcuni at-teggiamenti di nostri concittadini, a voltefrutto di ignoranza, ma altre volte dovuti arigurgiti di razzismo (anche se la parola nonpiace).Si spera non sia già dimenticato l’incendio(dicembre u.s.) e la devastazione del camporom avvenuto nel civilissimo nord, a segui-to di un’accusa, non vera, di violenza sessua-

di Giovanni S antone

Il 22 novembre 2011 il Presidente dellaRepubblica Giorgio Napolitano ha sol-

lecitato il Parlamento ad affrontare la que-stione dei bambini stranieri nati in Italia,superando il principio dello ius sanguiniscon quello dello ius soli.Napolitano afferma, tra l’altro, che negare lacittadinanza ai bambini nati in Italia da geni-tori immigrati è un’ autentica follia, un’ as-surdità. Si spera ci sia un seguito all’accorata solle-citazione del Presidente Napolitano, che haavuto nei partitimolti consensi e lasola bocciatura del-la Lega.Altrettanto inte-ressante la conte-stuale presa di po-sizione del presi-dente della Com-missione Pastoralesociale e del lavorodella C.E.I., Ve-scovo GiancarloBregantini, il qua-le, nel presentare lalettera pastorale sul tema La vita, fiorituradell’accoglienza (nel documento si indicanole piste educative che dovrebbero ispirare ge-nitori ed educatori) dichiara piena consonan-za con quanto affermato del Presidente Na-politano e linea comune nell’accogliere perintegrare nell’anno in cui ricorre il 150°dell’unità nazionale.Cerchiamo di capire. Parlare di cittadinanzavuol dire riconoscere un diritto agli stranieriche vivono in un altro paese per motivi diimmigrazione. Questo riguarda anche mi-lioni di italiani emigrati (spesso con fami-glie). Tale ultimo fenomeno – non va di-menticato – è stato di notevoli dimensionifino a mezzo secolo fa.In sintesi, lo ius sanguinis è collegato alprincipio di nazionalità, in quanto strumen-to di conservazione dell’identità nazionaleper l’emigrato costretto a lasciare il proprioPaese per una situazione economica diffici-

MINORI STRANIERI:DIRITTO DI CITTADINANZA

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le da parte di giovani rom non italiani (è be-ne sapere che circa il 50% dei rom sono ita-liani). Purtroppo ne hanno fatto le spesemolti bambini.Per esperienza personale, quando svolgevofunzioni di assessore del comune di Padova eho avuto modo di occuparmi di bambini difamiglie nomadi, provenienti dall’Est Euro-pa, ho constatato il grande senso della fami-glia da parte di tali popolazioni. Ricordo cheuna bambina di 4 anni, a seguito di rimpa-trio della madre, per motivi di prostituzione,venne affidata formalmente, con parere favo-revole dei servizi sociali e con provvedimen-to del giudice, a una famiglia rom, che già laaccudiva, durante le assenze della madre, peril periodo di tempo necessario a trovare unasoluzione definitiva. La vicenda creò un cer-to dibattito sulla stampa, però servì a far co-noscere anche l’aspetto positivo e umano diqueste persone, che meriterebbero maggioreattenzione.Sempre sul tema, a seguito delle vicende

dell’incendio del campo rom, di cui si è fattocenno, Gian Antonio Stella (Corriere dellasera del 14-12-2011) ha ricordato che PapaGiovanni Paolo II indicava l’impegno dellaChiesa per una “ costante attenzione verso lacomunità dei rom” con l’invito a “riscoprirei valori tipici di questa popolazione, ricor-dando che anche gli inizi di Israele furono ca-ratterizzati da nomadismo”.Altri atteggiamenti negativi in molti italia-ni scaturiscono dall’abbinare ruberie e vio-lenze al colore della pelle o solo alla prove-nienza dei bambini e delle persone, che vivo-no accanto a noi e svolgono lavori spesso diutilità sociale.Ma il riconoscimento della cittadinanza è so-lo un primo passo verso l’integrazione.Molto possono fare i mezzi di comunicazio-ne, come ho potuto constataresull’argomento in un dibattito presso una ra-

dio locale, per contrastare quanti fanno appa-rire il “diverso”, per razza e provenienza, co-me persona da tener lontana dai nostri bam-bini.Spiace ancora di più venire a conoscenza diatteggiamenti di intolleranza o di razzismo,specie quando colpiscono ragazzi, comequello di cui hanno scritto i quotidiani ametà dicembre 2011.l’episodio riguardava un alunno di colore alquale la professoressa aveva attribuito unvoto di due punti inferiore, rispetto ad un al-tro compagno, solo perché - come dichiarato- “diverso”. Eppure il compito era del tuttosimile a quello del compagno. Testimoni: icompagni esterrefatti.Molta è la strada da fare per un cambio dimentalità di noi adulti e degli operatori sco-lastici e dei servizi. Al riguardo è un fattopositivo la recente presa di posizione per laconcessione del diritto alla cittadinanza deiminori nati in Italia da parte del delegatoANCI, sindaco di Padova Flavio Zanonato,

in occasione della presentazione inottobre 2011 del Dossier Caritas/Migrantes. Stesso problema è sta-to sollevato ancora dall’ANCI perla situazione complessa della rego-larizzazione dei minori non accom-pagnati al compimento dei 18 an-ni, che da un recente rapporto,sempre curato dall’ANCI, sono incontinuo aumento.Quando appariranno queste note sispera non siano caduti nel dimenti-catoio il richiamo di Napolitano ele indicazioni di Bregantini. Per in-ciso vorrei ricordare che in questaoccasione – come in altre – dovreb-

be esserci coerenza in quei cittadini che si di-chiarano ostinatamente contrari a concederela cittadinanza agli stranieri e contempora-neamente si professano cattolici. Ci sonoancora organizzazioni politiche per la difesadella identità e della razza di infelice memo-ria? Questo sarebbe incredibile in un Paesesempre attento all’accoglienza e ricco di as-sociazioni di volontariato, di ispirazione siacristiana che laica.Per concludere, discriminare i bambini stra-nieri (sono quasi un milione) che tutti i gior-ni vediamo di fatto integrati nella scuola,nella lingua (e spesso anche nel dialetto),nelle abitudini e nei comportamenti, è nega-re un futuro di cittadini, dimenticando chel’identità italiana si incrocia con l’identitàdel cristiano, che riconosce gli stranieri co-me fratelli, secondo quanto afferma il Vesco-vo Bregantini nella citata lettera pastorale.

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asilo e la tutela dei minori stranieri non ac-compagnati, la protezione delle vittime ditratta. Esperienze importanti di lavoro in “re-te” che vedono Comuni di diversa dimensio-ne demografica, di ogni Regione e colore po-litico, impegnarsi nella tutela di chi si è ri-volto al nostro Paese per chiedere protezionee tutela.

EMERGENZA NORD AFRICA

L’impegno che ha compiuto quest’anno ilnostro Paese per gestire l’accoglienza dei mi-granti nell’ambito della cosiddetta emergenzanord Africa ha visto protagonisti i Comuninel loro sforzo volto a garantire la concreta ac-coglienza nei migranti sui propri territori.Fin dalle prime fasi, l’ANCI è stata chiamataa partecipare, insieme alle regioni e alle pro-vince, al tavolo di coordinamentodell’emergenza, affidato alla protezione civi-le. L’Associazione dei Comuni ha messo a di-sposizione le reti delle Amministrazioni giàattive su tutto il territorio nazionale perl’accoglienza, da un lato, dei beneficiari diprotezione internazionale, dall’altro, per laprotezione dei minori stranieri non accompa-gnati. La prosecuzione dello stato di emer-genza anche per il 2012 (Dpcm 6/10/2011)rende ancora di più necessario programmareinterventi in un quadro di “sistema”.C’è poi un punto molto dolente nella gestio-ne di questa emergenza determinata dalla con-cessione dei cosiddetti permessi temporaneiconcessi dal Ministero degli Interni del prece-dente Governo per ragioni umanitarie.Questa scelta, pur comprensibile, non è stataaccompagnata da un’adeguata politica di acco-glienza, che si sarebbe dovuta preoccupare didove queste persone venivano ospitate e conquali risorse nutrite e messe nelle condizionidi vivere dignitosamente. Il problema è ov-viamente ricaduto sulle città, in particolaresulle città del Nord, dove si stanno verificandoepisodi di criminalità piuttosto gravi ad operadi persone che non hanno né un lavoro, né unalloggio, né alcun mezzo di sostentamento.Se non si pone rimedio a questa situazione sirischia di incrementare il clima di ostilità ver-so i cittadini stranieri, vanificando almeno inparte il lavoro di integrazione portato avantidai Comuni.

di Flavio Zanonato

La presenza di più di quattro mil ioni dipersone straniere regolarmente re-

sidenti ha cambiato la fisionomia del Paese.Come riferiscono i dati del Rapporto e cometestimonia l’esperienza degli amministratorilocali, questa presenza gioca un ruolo impor-tante nel sostenere la dinamica demografica el’economia del paese. L’integrazione dei piùdi 4 milioni di cittadini stranieri si sviluppa esi traduce in vita quotidiana nella dimensionelocale. È a questo livello che si mettono inpratica le regole di convivenza, i diritti e i do-veri civici, che si aprono spazi di “cittadinan-za attiva” per i residenti così come per glistranieri, nel quadro di una piena attuazionedel principio di sussidiarietà. I Comuni sonoconvinti che la via italiana all’integrazionepossa costruirsi a partire dalla valorizzazionedelle comunità locali.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

Da tempo, la Commissione Immigrazionedell’ANCI, organo che definisce le posizionidell’ANCI in materia, si confronta sul com-plesso tema dell’integrazione dei cittadinistranieri sui territori dei Comuni italiani.L’impegno dell’ANCI su questa tematica na-sce dall’esigenza dei Comuni di definire unastrategia organica, di medio e lungo periodo,che sia in grado di favorire e accompagnare iprocessi di integrazione dei cittadini stranieriregolarmente presenti nel nostro Paese, in unquadro nazionale condiviso dagli attori istitu-zionali coinvolti. La necessità di avviare pro-grammi di integrazione, senza rimanere predadelle emergenze del momento, rispondeall’esigenza di non gravare ulteriormente suiservizi sociali dei Comuni, che già risentonopesantemente della crisi economica in atto edei tagli alle spese sociali degli enti locali,via via più marcati. L’ANCI e i Comuni svolgono la propriaparte su temi delicatissimi, comel’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE

Intervento di Flavio Zanonato, sindaco di Padova, in occasione della presentazionedel 21° Rapporto Caritas - Migrantes.

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S IS TEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE DI RICHIEDENTIAS ILO E RIFUGIATI (S PRAR)

Il Sistema di protezione di richiedenti asilo erifugiati dell’ANCI, cui il Rapporto CaritasMigrantes dedica uno spazio ogni anno, hasvolto un ruolo importante nella gestionedell’emergenza nord africa. L’ANCI ha parte-cipato ai lavori del tavolo di coordinamentodella protezione civile sull’emergenza, met-tendo a disposizione la rete SPRAR. Per po-ter far fronte all’accoglienza dei migranti sa-rebbe auspicabile un potenziamento della reteda 3.000 a 10.000 posti. Già da oggi sappia-mo che molti Comuni che stanno mettendostrutture a disposizione per l’emergenza, uti-lizzano le linee guida dello SPRAR.

MINORI S TRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Dall’inizio dell’anno sono arrivati in Italiacirca 3.900 minori stranieri non accompa-gnati, 2.800 dei quali ancora presenti sul ter-ritorio. L’ANCI ha messo a disposizione ilProgramma minori stranieri non accompa-gnati, per affiancare il Ministero del Lavoroe delle Politiche sociali nell’individuazionedei posti definitivi per l’accoglienza e inte-grazione dei ragazzi. Il Programma minoristranieri non accompagnati, avviato dal2008, ha rappresentato un primo sostegnoimportante per i Comuni nella messa a pun-to di servizi specifici per i minori stranieri.C’è una forte preoccupazione dei Comuniper l’incertezza del rifinanziamento del Pro-gramma, che formalmente conclude le sueattività a dicembre. Occorre garantire un processo di integrazioneai ragazzi non accompagnati che arrivano inItalia e diventano maggiorenni, soprattuttoalla luce delle recenti modifiche introdottedalla legge 129/2011 articolo 32 comma 1-bis del TU Immigrazione, grazie alle quali siestende la possibilità di rilasciare il permessodi soggiorno al compimento della maggioreetà ai minori che siano affidati o sottoposti atutela, ricevuto un parere positivo da parte delComitato minori stranieri, indipendentemen-te dalla data di ingresso in Italia.

RAPPRES ENTANZA, AS S OCIAZIONIS MO E AGGREGAZIONE

La natura stessa delle politiche di integrazio-ne, affinché esse siano davvero aderenti allequestioni reali e attuali, presuppone un dialo-

go tra gli attori sociali coinvolti, da un lato lasocietà di arrivo e dall’altro le comunità stra-niere. Perché questo dialogo si possa instau-rare proficuamente, il tema della rappresen-tanza è essenziale. La sensibilità degli amministratori localisul tema della rappresentanza si sviluppa inmisura proporzionale alla crescita e alla sta-bilizzazione del fenomeno migratorio e ri-sponde all’esigenza di vedere colmato quel“vuoto di legittimazione” percepito da am-ministratori eletti solo da una parte degli“amministrati”, senza il concorso di perso-ne pienamente attive nella vita sociale ed

I 40 ANNI DELLA CARITAS

Paolo VI e Don Giovanni Nervo, primo presidente della Caritas Italiana.

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Ci sono tanti ragazzi nati in Italia che sono difatto apolidi, perché non sono cittadini italia-ni ma neppure cittadini dei paesi dai quali pro-vengono i loro genitori. Loro si sentono ita-liani a tutti gli effetti, vengono considerati ta-li anche quando tornano in vacanza nei Paesidei genitori, ma il nostro Paese li lascia in unlimbo che potrebbe diventare pericoloso.Se i trend di natalità proseguiranno con le at-tuali tendenze tra non molti anni saranno più ibambini nati in Italia da genitori stranieri deibambini nati da genitori italiani.Se non agiremo presto caricheremo una bom-ba ad orologeria che non potrà non esplodere.

INTEGRAZIONE DELLE COMUNITA’ ROM E S INTI

L’adozione di un Piano nazionale perl’integrazione di queste popolazioni, rappre-senta una priorità per i Comuni, in linea conle raccomandazioni del Consiglio d’Europa edell’Unione europea. Le esperienze che hannovisto protagonisti i governi locali in processipositivi di integrazione socio-lavorativa eabitativa delle popolazioni Rom e Sinti sononumerose. In molti casi però, anche per con-dizioni esterne su cui è difficile incidere a li-vello locale, gli interventi delle amministra-zioni comunali sono risultati essere disconti-nui, settoriali, emergenziali, oppure insoste-nibili nel lungo periodo. I Comuni condivi-dono la necessità di assumere un approcciovolto alla programmazione di politiche di in-clusione che consenta di uscire dall’ottica del-la eterna “emergenza rom”, auspicando un in-tervento innovativo di governance interistitu-zionale, condiviso con le diverse parti politi-che coinvolte, i territori e i rappresentanti deicittadini Rom e Sinti.

economica delle città, ma straniere. A questo proposito, è in corso di svolgimen-to la Campagna “L’Italia sono anch’io”, pro-mossa dal comitato promotore composto da18 associazioni e presieduto dal Sindaco diReggio Emilia Graziano Delrio, cui ANCIsta contribuendo, sensibilizzando i Sindacisoprattutto con riferimento alla raccolta dellefirme per la riforma del diritto di voto. Il testodel progetto di legge che la Campagna propo-ne è quello elaborato da ANCI nel 2005 rac-cogliendo le esigenze dei territori, inviato asuo tempo ai capigruppo in Parlamento, ilcui contenuto riguarda l’estensione del dirittodi elettorato attivo e passivo alle elezioni am-ministrative, a favore dei cittadini stranieriregolarmente residenti sul territorio da alme-no cinque anni. In attesa di una riforma di così palese buonsenso, tante Amministrazioni stanno predi-sponendo soluzioni provvisorie per dare rap-presentanza ai cittadini stranieri. A Padova, adesempio, a fine novembre tutti i cittadini stra-nieri regolarmente presenti in città sarannochiamati ad eleggere i propri rappresentantinel Consiglio delle comunità straniere che, asua volta, nominerà un suo membro che potràpartecipare con diritto di parola – ma ovvia-mente senza diritto di voto – ai Consigli co-munali. Si tratta comunque di un sistema checi consentirà di aprire un’interlocuzione isti-tuzionale con le Comunità straniere (a Padovagli immigrati sono oltre 30.000, i rumenihanno un loro rappresentante in Consigliocomunale visto che sono comunitari e posso-no votare alle elezioni amministrative). Inquesto modo potremo capire meglio le loroesigenze e creare le condizioni per una loromaggiore collaborazione per migliorare laconvivenza nella nostra comunità.

S ECONDE GENERAZIONI

Altra questione cruciale è l’attenzione allec.d. seconde generazioni, intese come “pontinaturali” tra la società italiana e le comunitàstraniere, in grado di poter sviluppare la coe-sione sul territorio, frenando lo sviluppo dipericolose realtà di marginalità e discrimina-zione. Costituisce un passaggio importanteper favorire la piena integrazione dei cittadinidi seconda generazione la riforma del diritto dicittadinanza, verso un modello di ius soli.L’ANCI, insieme a Save the Children e allarete G2 – seconde generazioni, sta promuo-vendo la campagna informativa “18 anni inComune”, volta a favorire l’acquisto dellacittadinanza da parte dei ragazzi neodiciotten-ni di origine straniera.

LA VERITA’ ZINGARADov'è la verità zingara? Da quando mi ricordo giro con la tendaper il mondo cerco amore e affetto giustizia e fortuna. Sono invecchiato sulla strada non ho trovato un vero amore non ho sentito la parola giusta. La verità zingara dov'è?

Rasim Sejdic da: “Zingari ieri e oggi”

Centro Studi Zingari, Roma

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di Sal v ato re No cera

La manovra economica “lacrime e sangue“,proposta dal Governo Monti e approvata dal

Parlamento con la legge n. 214/2011, è statapresentata come “ salva Italia”.Sulla sua necessità quasi tutti i commentatoriconcordano; divergono invece sui suoi destina-tari.Così, non solo i partiti che non l’hanno vota-ta, sia pur con opposte motivazioni, comel’Italia dei valori e la Lega, ma anche organi distampa non di partito (si veda “Famiglia Cri-stiana del 18/12 u.s.) hanno lamentato il nonpieno rispetto del principio di equità proclama-to da Monti come ispiratore dell’iniziativa go-vernativa.La complessa operazione economico-finanzia-ria ha salvato dal baratro l’Italia ma ha amplia-to il divario fra ricchi che non hanno per nullamodificato il loro tenore di vita e poveri sem-pre più poveri, censiti dall’ISTAT con un tassopari al 25%, ma nel Sud anche al 33%.Nella fascia dei più deboli vanno annoverati lefamiglie numerose, gli anziani, i disoccupati edi giovani privi di lavoro e per essi la manovraprevede degli interventi.Non compaiono fra questi, però, l e pers o neco n di s abi l i tà, se non per farle contribuire alrisanamento dei bilanci pubblici, con la giusti-ficazione della lotta ai falsi invalidi.Aveva cominciato Tremonti con la L. n.111/2011 art 40, commi 1 ter e quater, aggrava-ta dalla L. n. 148/2011 e con la presentazionedella Proposta di legge n. 4566 di riforma del fi-sco e dell’assistenza, in particolare con l’art10, dichiarato non solo dalle Associazioni edal Forum del Terzo Settore, ma addirittura dallaCorte dei conti, inapplicabile per ragioni digiustizia distributiva.La situazione è stata solo in parte attenuatadall’art 5 della citata legge 214/2011. La storiadi questa normativa e la previsione dei suoi dan-nosi effetti può leggersi in un lucidissimo arti-colo di Carlo Giacobini sul sito I particolari del complesso provvedimento le-gislativo sono ormai noti; qui ci si limiterà aduna rapida analisi dell’art 5 che contiene dispo-sizioni che rivoluzionano l’assistenza alle per-sone con disabilità.Entro il 31 Maggio 2012 deve essere emanatoun decreto legislativo che rivedrà i criteri di for-mulazione, di composizione e di calcolo

dell’Indicatore della Situazione EconomicaEquivalente (ISEE) delle persone, tra le qualiquelle con disabilità, che se ne avvalgono pergodere di accesso agevolato ad alcune presta-zioni sociali, sociosanitarie e socio assisten-ziali.Nella somma dei redditi v erranno i ncl us eanche quelle somme attualmente esenti da im-posizione fiscale e quindi non rientranti nelcalcolo dell’ISEE. Tali somme sono quelle re-lative alle pensioni e agli assegni di invali-dità e d’inabilità, nonché quelle relativeall’indennità e assegni di accompagnamentoe di comunicazione, attualmente erogati al so-lo titolo della minorazione, cioè indipenden-temente dalle condizioni economiche del tito-lare. E’ una ri v o l uzi o ne .Dell’ISEE dovranno far parte anche le compo-nenti patrimoniali e fin qui nulla di nuovo. Nel-la valutazione dei cespiti si terrà conto dei cari-chi fiscali gravanti su di essi. Si terrà pure con-to del numero dei figli superiore a due e pure del-le persone con disabilità. E qui bisognerà veri-ficare se nell’emanando decreto si terrà contosolo dell’ISEE della persona con disabilità, co-me stabilito dal decreto legislativo n.130/2000, art 3 comma 2 ter, o del nucleo fami-liare di cui essa fa parte, come era previsto dalprecedente decreto legislativo n. 178/1998; inquesta seconda ipotesi ovviamente la situazio-ne economica della persona con disabilità sisomma a quella degli altri componenti del nu-cleo familiare innalzando quindi l’ammontaredell’indicatore e quindi facendole perderel’agevolazione di accesso a numerosi servizi.Dopo lunghe controversie giudiziarie, la V Se-zione del Consiglio di Stato con sentenza n.1607/11 era pervenuta alla conclusione che co-munque dovesse tenersi conto dell’ISEE perso-nale dei disabili, essendo questo principio un“livello essenziale “costituzionalmente garan-tito. Se la normativa applicativa dell’art 5 ve-nisse a modificarlo, forse potrebbero esservielementi di lagnanze avanti la Corte Costitu-zionale.Si prevede ancora nell’art 5 che nel calcolodell’ISEE si terrà conto pure di immobili posse-duti all’estero, il cui valore però verrà decurtatodel debito del mutuo per acquistarlo e delle im-poste pagate. Questa misura non riguarda tantole persone con disabilità, quanto tutti i benefi-ciari di agevolazioni, falsi poveri, che attual-mente lucrano sconti, borse di studio, tariffeagevolate etc. in quanto evasori o infedeli di-chiaranti dei propri redditi. Questa misura, uni-

CARITA’ E DIRITTILe persone con disabilità saranno un capro espiatorio della nuova manovra?

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per il Superamento dell’Handicap; il 15 il Fo-rum del Terzo Settore in una manifestazione aPalazzo S. Macuto, nel presentare un rapportodel prof. Gori sulla situazione della manovra,ha approfondito i timori per i diritti delle per-sone con disabilità; il cartello di molte asso-ciazioni intitolato “I diritti alzano la voce“ haavviato un periodo di consultazioni e ap-profondimenti sui rischi del welfare attuale invista del nuovo welfare del XXI Secolo in cuisiano salvaguardati i diritti fondamentali dei di-sabili, specie quelle non autosufficienti. Sulleriviste on line come Superabile, Superando e suquelle dei Sindacati si moltiplicano gli scrittisulla perdita dei diritti delle persone con disabi-lità, specie complesse.Pure la Conferenza-stampa del Presidente Mon-ti del 30 dicembre non ha fugato i timori dellericadute negative della manovra sulle personecon disabilità, anche perché la fase-2, quellacioè della ripresa, in un momento di depressio-ne (e forse di recessione) conclamata non è sta-ta chiaramente articolata nei prossimi inter-venti a favore del lavoro, paurosamente inde-bolito per le persone disabili, e della auspicatacrescita del PIL. L’Avvenire del 29 dicembre dedica ben due pa-gine all’elencazione di iniziative delle Caritase delle associazioni locali di volontariato a so-stegno delle persone anche con disabilità cheversano in crescenti difficoltà economiche.Ovviamente gli i nterv enti cari tatev o l i , inmomenti emergenziali, sono sempre ben gradi-ti; ma non si può dimenticare che l’ultimo com-ma dell’art 38 della Costituzione sulla libertà diassistenza privata, anche se rafforzato dal com-ma 4 dell’art 118 della Costituzione sulla sussi-diarietà orizzontale, ha un valore costituziona-le meno significativo del primo comma dellostesso articolo 38 secondo cui le persone condisabilità inabili al lavoro e prive di mezzi eco-nomici hanno di ri tto all’assistenza sociale.E’ proprio questo diritto che rischia di esseresacrificato sull’altare del risanamento econo-mico del Paese e con esso anche la dignità dellepersone con disabilità che temonol’emarginazione, dopo decenni di lotte vitto-riose per l’inclusione sociale.Confidiamo nel Governo e nel Parlamento af-finchè, sia pur in un momento eccezionale, incui anche i cittadini con handicap sono chiama-ti a contribuire secondo le loro scarse disponi-bilità a la lotta per la ripresa del Paese, voglia-no tener presente l’art 3, comma 2 della Costi-tuzione in modo che la Repubblica continui arimuovere gli ostacoli di carattere economico esociale che, limitando di fatto la libertà el’eguaglianza dei cittadini più deboli, impedi-scono il pieno sviluppo della persona umana.

* Vicepresidente nazionale della FISH

tamente alla tracciabilità del denaro col divietodi pagamenti in contanti superiori ai mille Eu-ro e alla possibilità di incroci con i conti cor-renti bancari o altro, dovrebbe riuscire a snida-re alcuni evasori.Altra disposizione direttamente riguardanteanche le persone con disabilità è quella secon-do la quale saranno differenziati gli indicatori ele componenti dell’ISEE a seconda del tipo diprestazione a cui si accederà, ad esempio le pre-stazioni sanitarie, sociali, scolastiche etc.A partire dall’1 gennaio 2013 tutte le personecon o senza disabilità che superino il tettodell’ISEE per ciascuna delle singole prestazio-ni o agevolazioni tariffarie o altri benefici,non potranno più accedervi con gratuità o age-volazioni. Questa è una delle norme più perico-lose perché rischia di far perdere numerose age-volazioni alle persone con handicap.Per assicurarsi il rispetto di queste restrizioni,nell’art 5 vengono rafforzati i controllidell’INPS sui percipienti dei benefici collegatialle singole agevolazioni, tramite una apposi-ta banca-dati, ovviamente nel rispetto dellaprivacy; purtroppo, quindi, i controlli sui veriinvalidi aumenteranno, invece di diminuire.Ricompare la clausola di salvaguardia e perciòdall’applicazione di tutte queste norme nondebbono derivare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica. La contromisura, in casocontrario, è l’inasprimento dei tagli ai benefi-ci che pertanto perdono definitivamente il ca-rattere di diritti soggettivi per degradare al ruo-lo di semplici interessi legittimi, cioè da sod-disfare solo se il Governo decide di destinare adessi sufficienti mezzi finanziari.I risparmi realizzati con queste manovre ver-ranno riversati al Ministero del lavoro che lidestinerà alle politiche sociali e assistenziali;in verità la rubrica dell’articolo parla di desti-nazione alla famiglia; però, come è noto,l’intitolazione di un articolo di legge non havalore normativo cogente e quindi la platea deidestinatari sarà più ampia, mentre il fondo so-ciale è attualmente paurosamente ridotto e pri-vo di vincoli di destinazione a favore di singoligruppi di interessi da proteggere e quello per lanon autosufficienza è azzerato.Infine si prevede che con successivo decreto siemaneranno le norme applicative di tale nor-mativa. Sui decreti applicativi di tale articolo 5dovranno seriamente vigilare le Associazionidelle persone con disabilità e quanti hanno acuore la loro dignità di persone. Sui rischi per i diritti dell’handicap si sono mo-bilitati in molti: il 5 dicembre è stato diffuso uncomunicato-stampa del CNCA, Coordinamen-to nazionale delle Comunità di accoglienza; il6 Dicembre è uscito il citato articolo di Giaco-bini; il 13 Dicembre è stato diramato un durocomunicato della FISH, Federazione Italiana

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di S ergio Zanarel la

La sentenza n. 14371/2001 della Corte diCassazione ha riportato l’attenzione su

un argomento alquanto discusso nell’ambitodel Terzo Settore: il ruolo dell’Agenzia delTerzo Settore (già agenzia per le Onlus) ri-guardo i pareri da esprimere in ordine allacancellazione di un ente dall’Anagrafe unicadelle Onlus.Riassumendo in breve la sentenza emergeche la Corte di Cassazione ha ritenuto validala cancellazione di un ente dall’Anagrafeunica delle Onlus, anche in assenza del pare-re preventivo dell’Agenzia per il terzo setto-re, parere che a rigor di legge dovrebbe essererichiesto in ogni caso in cui l’ente successi-vamente all’iscrizione perda uno o più requi-siti richiesti dalla normativa che disciplinale ONLUS. A parere di chi scrive è tautolo-gico sottolineare che l’intervento debba es-sere richiesto per requisiti venuti a mancaresuccessivamente all’iscrizione, poiché se

questi fossero stati assenti anche al momen-to della presentazione di domanda di iscrizio-ne, l’ente non avrebbe avuto alcun titolo peressere iscritto all’anagrafe delle onlus. Adogni modo, senza entrare nel merito dellevalutazioni e delle motivazioni fornite dallaCorte di Cassazione, è opportuno sottoli-neare alcuni aspetti non molto chiari di tuttala vicenda legata al l ’Agenzia per i l Ter-zo S ettore. Fin dalla sua istituzione è statainserita come organo di control loall’interno del “Riordino della disciplina tri-butaria degli enti non commerciali e delleorganizzazioni non lucrative di utilita’ so-ciale” con il nome di agenzia per le Onlus.Tale denominazione ha però generato il fortedubbio che potesse estendere la propria com-petenza agli enti non commerciali in genera-le e non soltanto alle onlus. Il successivocambio di denominazione ha finalmentechiarito anche l’ambito di competenza

L’AGENZIA DEL TERZO SETTORENELLA DISCIPLINA DEGLI ENTINON PROFIT

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di onlus dell’ente che intendono sostenere.La cosa risulta ancora più anomala se la con-frontiamo con enti iscritti in altri albi o regi-stri, poiché è facile accedere alle informazio-ni sia tramite bollettini periodici pubblicatidall’ente pubblico che gestisce il registro,sia consultando i portali internet degli sessienti pubblici. Per quanto riguarda il secondo

aspetto è senz’altro da considerare moltoaperta la finalità di pubblica utilità ai finidella devoluzione del patrimonio, interpreta-bile in modo difforme, in assenza di parame-tri o chiarimenti ulteriori, a discrezione delsoggetto che ne esercita il controllo, sia essoente regione o agenzia per il terzo settore.Riassumendo in ultima analisi la vicenda re-lativa all’Agenzia del Terzo Settore possia-mo inserirla nella panoramica normativa del-la legislazione emanata in materia di entinon profit, in cui spesso gli interventi sisusseguono cronologicamente nel tempo,ma senza un buon coordinamento del lediverse disposizioni , generando anzi inalcuni casi ipotesi fra loro contrastanti. Perquesto nel caso specifico sarebbe stato utileinserire nelle motivazioni emanate della sen-tenza emanata dalla Corte di Cassazione unapprofondimento sulla questione, in mododa poter fornire un attento ragionamento sul-le fonti di diritto secondario, espressione delpotere normativo dell’amministrazione sta-tale, e utilizzare gli strumenti di ermeneuticanormativa che hanno permesso a dottrina egiurisprudenza di giungere alla composizio-ne di conflitti ed antinomie. Sarebbe statoulteriormente utile se calato in un panoramanormativo frammentato e disomogeneo qua-le è quello sugli enti non profit.

dell’agenzia, ridefinendone le attribuzioni.Rimane quindi di competenza dell’agenziadel terzo settore l’emanazione di pareri in ca-so di cancellazione di un ente dall’anagrafedelle onlus da parte delle direzioni regionalidelle entrate. Rimane peraltro sempre dicompetenza dell’Agenzia anchel’emanazione di un parere vincolante in ca-so di scioglimentodell’ente e relativa de-voluzione del patrimo-nio residuo. Ciò vuoldire che qualora un enteiscritto o non iscrittoall’anagrafe unica delleOnlus, fatte salve lenormative relative aspecifiche organizza-zioni ed enti, decide disciogl iersi e devol -vere il proprio patri-monio ad un altro ente, deve obbligatoria-mente chiedere un parere preventivoal l ’Agenzia per i l Terzo S ettore ri-guardo la regolarità della devoluzione delpatrimonio residuo e che quanto dispostoall’Agenzia è vincolante per l’ente. Tuttavianon è prevista alcuna sanzione nel caso incui un soggetto che voglia sciogliersi nonrispetti tale procedure, per cui rimane sem-pre il dubbio su quali siano le conseguenzein caso di inadempimento e soprattutto,considerando che il patrimonio residuodell’ente che si scioglie deve essere devolu-to ad altra onlus o a fini di pubblica utilità èbene rimarcare: l’assenza di pubblicitàdell’anagrafe unica delle Onlus; la generi-cità della formula “fini di pubblica utilità”.Per quanto riguarda la prima questione risul-ta alquanto strano che non sia mai stato pub-blicato in nessun documento l ’elenco del -le associazioni i scri tte al l ’anagrafeunica del le Onlus , rendendo praticamenteimpossibili ai singoli e spesso anche agliappartenenti all’associazione alcun control-lo o verifica. La cosa è alquanto paradossalese teniamo conto che queste realtà si sosten-gono anche grazie alle ingenti donazioni chevengono effettuate dai privati, i quali do-vrebbero essere messi in condizione di poterverificare l’esistenza o meno della qualifica

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di Federi co Ro s s i (* )

La polemica sull’esenzione dell’Ici agli im-mobili della chiesa cattolica è “senza fon-

damento” perché basta guardare i dati pubbli-cati dal quotidiano Avvenire in questi giorniper capire che c’è “massima trasparenza”. Co-sì il presidente della Cei, Angelo Bagnasco,rimanda al mittente le critiche sul “trattamen-to di favore” per il Vaticano in un’intervistarilasciata alcuni giorni prima di Natale.

Po tremo di re tanto rumo re per nul l a? Certamente il patrimonio immobiliare dete-nuto in Italia dalla Chiesa in generale, ancheattraverso le tante Congregazioni Religiose,maschili e femminili, è di assoluto rilievo etale da costituire una forte “attrattiva” ogniqualvolta si parla di imposte da corrisponde-re, e/o di maggior gettito fiscale da far affluirenelle casse dell’Erario.

Ma s i è pro pri o s i curi che g l i i mmo bi -l i del l a CHIESA no n pag ano i mpo s te,di rette e i ndi rette?Fatta esclusione soltanto per gli edifici diculto e loro pertinenze, nonché per i mona-steri di clausura, tutto il restante patrimonioimmobiliare paga regolarmente impostaIRES, sulla base dei valori catastali di ciascunimmobile. Significa quindi che TUTTI gli im-mobili destinati ad ospitare sia la ComunitàReligiosa che eventuali attività svolte paga-no regolarmente imposta IRES. Potremo direcon le stesse identiche regole e criteri posti abase della tassazione delle persone fisichee/o società. Ad onor del vero, occorre eviden-ziare che alla famiglia privata che utilizza lapropria abitazione, come residenza principa-le, il legislatore ha concesso l’esenzione dalpagamento delle imposte dirette (Irpef), cosaassolutamente non concessa alla famiglia re-ligiosa che utilizza i propri immobili comesede stabile della comunità religiosa che, co-me detto sopra, in ogni caso è tenuta a corri-spondere IRES. Nessuna agevolazione è poiconcessa in caso di locazione a terzi degliimmobili di proprietà, in quanto l’Ente Reli-gioso paga IRES sul maggiore dei due valori(rendita catastale / canone di locazione), alpari di ogni altro soggetto privato, anzi conla recente penalizzazione che il canone datassare viene preso per l’intero, senza abbat-timento forfetario del 15%, peraltro ancora

concesso alle persone fisiche.Sotto questo primo profilo dell’imposizionefiscale DIRETTA emerge pertanto un quadroche nessuno può definire “di favore” perl’Ente Ecclesiastico, anzi, come si è avutomodo di evidenziare, per molti aspetti addi-rittura penalizzante. Se quindi nulla in concreto può dirsi “agevo-lato”, per gli Enti Ecclesiastici e Chiesa ingenerale, con riguardo alle imposte direttetanto si è invece detto, e potremmo dire, an-che a sproposito per quanto riguarda l’ICI.

Og g i s empre pi ù s pes s o s enti amo e/ ol eg g i amo l ’affermazi o ne che l a CHIE-SA no n pag a ICI Quasi a voler far credere che talune norme age-volative, volute a suo tempo dal legislatore,siano state poste “esclusivamente” per laChiesa, ovvero a suo esclusivo e diretto van-taggio. Attenzione, perché questo NON è as-solutamente vero. Il legislatore nel lontano 1992, con il Decre-to Legislativo 504 del 30 dicembre,nell’istituire l’imposta ICI, all’articolo 7,introdusse specificatamente talune esenzio-ni, e in particolare quella riportata e previstasotto la lettera i), che concerne tutti i sogget-ti di cui all’articolo 87 (oggi 73), lett. c), delTUIR 917/86:

art . 7 - Es enz i o ni .Sono esenti dall’imposta:... . . . . . . . . . . . . . . . . .omissis .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i ) g l i i mmo b i l i ut i l i z z at i dai s o g g et t idi cui al l ’art i co l o 8 7 , co mma 1 , l et t e-ra c), del t es t o uni co del l e i mp o s t e s uireddi t i , ap p ro v at o co n decret o del Pre-s i dent e del l a Rep ub b l i ca 2 2 di cemb re1 9 8 6 , n. 9 1 7 , e s ucces s i v e mo di fi ca-z i o ni , des t i nat i es cl us i v ament e al l os v o l g i ment o di at t i v i t à as s i s t enz i al i ,p rev i denz i al i , s ani t ari e, di dat t i che,ri cet t i v e, cul t ural i , ri creat i v e e s p o r-t i v e, no nché del l e at t i v i t à di cuial l ’art i co l o 1 6 , l et t era a), del l a l eg g e2 0 mag g i o 1 9 8 5 , n. 2 2 2 .2. L‘esenzione spetta per il periododell’anno durante il quale sussistono le con-dizioni prescritte.Il legislatore, quanto a SOGGETTI esonerati daICI ha posto esplicito riferimento all’articolo87, oggi 73, del Testo Unico Imposte sui Red-

ICI ED ENTI ECCLESIASTICI:ESIGENZA DI CHIAREZZA

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ge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assem-blee di Dio in Italia - ADI; legge 8 marzo1989, n. 101, per le Comunità ebraiche italia-ne; legge 12 aprile 1995, n. 116, perl’Unione cristiana evangelica battista d’Italia- UCEBI; legge 29 novembre 1995, n. 52 perla Chiesa evangelica luterana d’Italia-CELI).E’ assolutamente ev idente che la norma eso-nerativa dell’ICI non abbia preso a riferimen-to esclusivamente gli Enti Ecclesiastici, mauna intera categoria di soggetti, ovvero tuttiquelli senza fini di lucro. Non è stata quindi laChiesa Cattolica l’unica ad avere avuto untrattamento di favore, in quanto è pacifica lapresenza di tante altre confessioni religiose,parimenti esonerate.

Se tutto ques to è v ero , co me è v ero , al -l o ra perché tanto baccano s o l o per l aChi es a Catto l i ca, di menti cando tuttel e al tre categ o ri e di s o g g etti co mun-que es o nerate ?Se è corretto che si debba accettare il control-lo delle Autorità competenti (Comuni) per ve-rificare se l’utilizzo dei predetti immobili èconforme a quello previsto dalla norma, è al-trettanto inaccettabile essere descritti comedestinatari esclusivi di agevolazioni ad hoc, oancora diventare l’unico bersaglio di agevola-zioni comunque concesse per legge ed appli-cate per oltre quindici anni senza colpo ferire. Laddove gli Enti Religiosi fino ad oggi han-no ritenuto di non corrispondere ICI è statocertamente per il fatto che le attività svoltenegli immobili erano e sono in linea con ilcarisma dell’Ente medesimo, senza alcun finedi lucro, e nella quasi totalità con perdite rile-vanti, in convenzione e/o accreditamentocon lo Stato o con i suoi enti periferici.Penso sia arrivato il momento di alzare menopolveroni e iniziare controlli, attenti e seri,nei confronti di “tutti” quegli enti non com-merciali che dianzi abbiamo descritto comemeritori di esenzione Ici, per verificare inconcreto chi meglio e più di altri è risponden-te a quelle finalità sociali e di sostegno, postea base delle Esenzioni previste dall’articolo7, lettera i), del Dlgs 504/92.Sulla inderogabilità di comportamenti tra-sparenti si è peraltro espresso con chiarezzail Presidente della CEI, il quale accantoall’imprescindibile rispetto della legge haposto la necessità del costante rigore deicontrolli.Che il 2012 possa pertanto perseguire quelcammino di equità fiscale, e di attenzione allesingole situazioni, a difesa e tutela di ognicontribuente italiano, Enti Ecclesiasticicompresi.

* Studio Rossi-Curina –[email protected]

diti, e in particolare a quelli indicati dalla lette-ra c) del citato articolo. Quali sono quindi isoggetti esonerati? Si tratta soltanto degli En-ti appartenenti alla Chiesa Cattolica ?Occorre precisare che l’art. 73, comma 1, let-tera c), del TUIR, che fornisce la nozione dienti non commerciali, li individua negli“ent i p ub b l i ci e p ri v at i di v ers i dal l es o ci et à, res i dent i nel t erri t o ri o del l oSt at o , che no n hanno p er o g g et t oes cl us i v o o p ri nci p al e l ’es erci z i o diat t i v i t à co mmerci al i ”.La norma in esame prevede, dunque, chenell’ambito degli enti non commerciali pos-sono essere compresi:• gli ent i p ub b l i ci , vale a dire gli organi

e le amministrazioni dello Stato; gli entiterritoriali (comuni, consorzi tra enti lo-cali, comunità montane, province, regio-ni, associazioni e enti gestori del dema-nio collettivo, camere di commercio); leaziende sanitarie e gli enti pubblici isti-tuiti esclusivamente per lo svolgimentodi attività previdenziali, assistenziali esanitarie; gli enti pubblici non economi-ci; gli istituti previdenziali e assistenzia-li; le Università ed enti di ricerca; leaziende pubbliche di servizi alla persona(ex IPAB);

• gli ent i p ri v at i , cioè gli enti disciplina-ti dal codice civile (associazioni, fonda-zioni e comitati) e gli enti disciplinati daspecifiche leggi di settore, come, adesempio: le organizzazioni di volontaria-to (legge 11 agosto 1991, n. 266); le or-ganizzazioni non governative (legge 26febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associa-zioni dì promozione sociale (legge 7 di-cembre 2000, n. 383); le associazionisportive dilettantistiche (art. 90 dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289); le fon-dazioni risultanti dalla trasformazione de-gli enti autonomi lirici e delle istituzioniconcertistiche assimilate (D.Lgs. 23 apri-le 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate(a seguito, da ultimo, dal D.Lgs. 4 maggio2001, n. 207); gli enti che acquisisconola qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 di-cembre 1997, n. 460).

Occorre precisare che nell’ambito degli entiprivati non commerciali vanno ricompresianche gli enti eccl es i as ti ci civilmente ri-conosciuti secondo le previsionidell’Accordo modificativo del ConcordatoLateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121per la Chiesa cattolica) e delle intese tra loStato italiano e le altre confessioni religiose(ad esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449,per la Tavola valdese; legge 22 novembre1988, n. 516, per l’Unione italiana dellechiese cristiane avventiste del 7° giorno; leg-

FISC

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successivi provvedimenti del Direttore Generale della Direzio-ne Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Socialela determinazione della composizione, del funzionamentodell’Organismo Tecnico e delle modalità di restituzione ai tavo-li di consultazione regionale, istituiti ai sensi della l.r. 3/08,dei risultati e delle valutazioni effettuate.Il Provvedimento, oltre che sul BURL, è pubblicato sul sito in-ternet della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Inte-grazione e Solidarietà Sociale e della Direzione generale Indu-stria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.Nell’introduzione delle Linee guida si precisa che è urgentequindi ripensare agli strumenti di raccordo tra terzo settore epubblica amministrazione nell’attuazione delle politiche so-ciali tenendo conto della specificità di tali servizi; occorre inaltri termini, innanzitutto, rinsaldare quell’alleanza strategicacon il privato sociale cosicché amministrazioni pubbliche eterzo settore concorrano responsabilmente, ciascuno secondo ipropri compiti, funzioni e autonomia e preservando le propriespecificità, nell’attuazione delle politiche per il bene comune.E’ quindi auspicabile che, in un sistema di welfare sempre piùorientato alla domanda e modellato sui bisogni della persona edella famiglia, venga promossa e sviluppata sia a livello regio-nale che locale una sussidiarietà circolare finalizzata a dare ri-sposte appropriate e mirate ai bisogni, realizzando nuove for-me di collaborazione tra gli enti profit, non profit e pubblicaamministrazione che consentano di reperire nuove risorse perlo sviluppo del sistema e dei soggetti del Terzo settore.Così come previsto nell’intesa ANCI Lombardia e CGIL,CISL eUIL Lombardia, si assume il principio della consultazione e delconfronto a livello territoriale, in sede di programmazione deipiani di zona.Le Linee guida esaminano, nel primo capitolo, l’evoluzione delquadro normativo di riferimento (comunitario, nazionale, re-gionale), soffermandosi su alcuni punti. I principi generali comunitari a tutela della concorrenza delmercato e per il mercato si applicano anche nel settore dei ser-vizi sociali e sociosanitari tutte le volte che il soggetto pubbli-co si avvale nell’erogazione del servizio di soggetti privati cheoperano in un potenziale mercato. La caratterizzazione di talu-ne legislazioni nazionali e regionali, quale ad esempio la l.r.3/2008, dalle quali si evince un favor iuris da parte del legisla-tore per i soggetti del terzo settore quale alleato e partnerdell’amministrazione pubblica spingono a ritenere che sianoapplicabili i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità enon discriminazione, parità di trattamento e proporzionalitàprevisti dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nella sele-zione dei soggetti cui affidare la gestione dei servizi in luogodella disciplina di dettaglio ivi prevista per l’affidamento deicontratti pubblici.Viene comunque evidenziato che la disciplina dettata dal codicedei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n.163/2006(e successive modifiche e integrazioni), alla pari della discipli-na previgente, incontra una limitata applicazione in tema di af-fidamento di servizi sociali e sociosanitari ai soggetti del terzosettore che operano senza scopo di lucro.L’art. 43 della legge n. 449/97, al comma 1, prevede la possi-bilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare accordi dicollaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza finedi lucro, ma costituite con atto notarile, al fine di favorirel’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realiz-zare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servi-zi prestati.Le condizioni perché ciò accada sono:• il perseguimento di interessi pubblici;• l’esclusione di forme di conflitto di interessi tra l’attività

STATO

NUOVE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE

DEI PROCEDIMENTI CIVILI

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 220 del 21 settembre2011

Con Decreto Legislativo del 1° settembre 2011, n. 150 sonostate modificate alcune disposizioni del codice di procedura ci-vile, allo scopo di ridurre e semplificare i procedimenti di ritocivile. In particolare, le disposizioni di maggior interesse perle associazioni sono quelle relative alle controversie in materiadi discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o reli-giosi (disciplinate da varie norme tra cui l’articolo 44 del decre-to legislativo 25 luglio 1998, n. 286) che vengono ad essereregolate dal rito sommario di cognizione. E’ competente il tri-bunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio. Le disposi-zioni così introdotte coinvolgono le regioni che, in collabora-zione con le province e con i comuni, con le associazioni di im-migrati e del volontariato sociale, ai fini dell’applicazione del-le norme e dello studio del fenomeno, predispongono centri diosservazione, di informazione e di assistenza legale per glistranieri, vittime di tali discriminazioni.Altra disposizione di interesse delle associazioni riguarda lecontroversie in materia di violazione del Codice della privacy,previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 che disciplina l’intera materia: le controversieavverso i provvedimenti in materia di applicazione delle dispo-sizioni del Codice in materia di protezione dei dati personaliverranno regolate dal rito del lavoro. E’ competente il tribuna-le del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento deidati. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la pro-tezione dei dati personali potrà invece essere proposto, a penadi inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunica-zione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.

REGIONI

LOMBARDIALINEE GUIDA PER LA VALORIZZAZIONEDEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

NELL’AMBITO DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’

Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Ordinaria n.9 del 1° marzo 2011

Con Deliberazione di Giunta regionale IX/1353 del 25 febbraio2011 sono state approvate le Linee guida per la semplificazio-ne amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo set-tore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità.Viene approvato il documento avente ad oggetto «Linee guidaper la valorizzazione degli Enti del Terzo settore nell’ambitodei servizi alla persona», di cui all’allegato n. 1, che costitui-sce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;per i comuni e le province, tali disposizioni, costituisco speci-fiche linee di indirizzo. Si fa rinvio a successivi provvedimen-ti per l’approvazione, da parte delle Direzioni competenti, dischemi di convenzioni e accordi da stipulare con i soggetti delTerzo settore. Viene inoltre istituito l’Organismo tecnico dimonitoraggio e valutazione delle collaborazioni e demandare a

Norme giuridiche e Giurisprudenzan.145

a cura di Alessio Affanni e Sergio Zanarella

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pubblica e quella privata;• i risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.Per quanto riguarda la normativa regionale si precisa che la leg-ge regionale n.1/2008 «Testo unico delle leggi sul terzo setto-re», che prevede importanti deroghe alla disciplina sui contrat-ti pubblici.In particolare si segnalano:• l’articolo 9 che dispone, per le organizzazioni di volonta-

riato, la possibilità di stipulare convenzioni con la Regionee gli altri enti pubblici , se iscritte nel registro da almeno seimesi, individuando l’ambito di attività e i criteri di scelta;

• l’articolo 19 che prevede che la regione promuova forme diconvenzionamento tra le associazioni e gli enti pubblici percooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva;

• l’articolo 29 della legge 1/2008 che ha sostituito l’art. 11della legge 21/2003- «Norme per la cooperazione in Lom-bardia», il quale prevede che la Regione:

• adotti indirizzi per sostenere le attività svolte dalle coopera-tive sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicatiin base all’offerta economicamente più vantaggiosa;

• promuova intese con le associazioni rappresentative deglienti locali e degli enti gestori delle unità d’offerta sociali esociosanitarie e delle cooperative per concordare la formula-zione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento dellagestione di servizi, che garantiscano la qualità dei servizi;

• approvi schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per lagestione di servizi sociali e sociosanitari, assistenziali ededucativi e per la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo5 della legge 381/1991.

Di estrema importanza è la legge regionale 19 maggio 1997,n.14 che disciplina l’attività contrattuale della regione, deglienti e delle aziende dipendenti dalla stessa regione, nonché de-gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e della assi-stenza sanitaria.Per effetto della legge regionale n. 30/06, le aziende sanitarieappartengono a tutti gli effetti agli enti del sistema regionale.Le Linee guida danno applicazione all’art. 20, comma 2° dellalegge regionale n. 3/2008, con riguardo alle collaborazioni trale aziende sanitarie pubbliche, le aziende di servizi alla personae i soggetti del terzo settore e costituiscono atto di indirizzo peri Comuni e le Province.Viene ribadito che I rapporti tra la pubblica amministrazione edi soggetti del terzo settore sono finalizzati alla corresponsabi-le costruzione di un sistema di risposte alle esigenze di servizie di interventi espressi dalle persone, dalle famiglie e dalla co-munità nel contesto della programmazione e delle scelte com-piute a livello regionale, locale e sovra comunale all’internodei piani di zona.In tale ottica di corresponsabilità, le forme di collaborazionecon soggetti del terzo settore possono svilupparsi nei seguen-ti modi:a) procedure di selezione pubblica;b) accreditamento;c) convenzioni o accordi procedimentali;d) attività di collaborazione all’interno dei piani di zona.La scelta del soggetto deve necessariamente tenere conto dellanatura giuridica di questo e delle sue finalità statutarie: riferi-menti specifici alle Fondazioni, alle associazioni riconosciutee non riconosciute, alle organizzazioni di volontariato (che –viene ribadito – non possono partecipare, di norma, alle proce-dure di selezione concorrenziale per l’appalto di servizi pubbli-ci), alle associazioni di promozione sociale, alle cooperativesociali, agli enti di patronato (forme di collaborazione potran-no essere previste nella gestione di servizi per l’accesso o atti-vità di segretariato sociale, come previsto dall’art. 10 della L.152/2001 «Legge di riforma degli Enti di Patronato» e dal D.M.14 dicembre 2009) e all’Impresa sociale.Al quarto capitolo della Linee guida vengono definite le moda-lita’ di esercizio dei rapporti di collaborazione tra pubblica am-ministrazione e terzo settore (procedure di selezione pubblica).Vengono illustrate le procedure di accreditamento, le conven-zioni o accordi procedimentali, le modalità di co-progettazione

(la caratteristica di questa forma di gara, indicata specificata-mente nel D.P.C.M. del 2001, è di bandire un’istruttoria pub-blica allo scopo di identificare il/i soggetto/i del Terzo Settoreche si possa qualificare come partner progettuale dell’Ente Pub-blico) e le forme di collaborazione all’interno dei piani di zona.In particolare, in merito ai piani di zona, si sostiene che, nel ri-spetto delle diversità dei ruoli e delle competenze dei diversi at-tori e al fine di dare una risposta sempre più appropriata e mira-ta ai bisogni, partendo dall’analisi della domanda, diventanosempre più importanti il funzionamento, oltre che del Tavololocale di consultazione, dei Tavoli Tecnico Tematici: organi-smi con funzione di analisi e progettazione tecnica di soluzio-ni alle problematiche sociali, identificati nelle diverse aree.Essi assumono, in questo modo, il ruolo di «aggregatori» e di«facilitatori» dei soggetti operanti nelle singole aree di inter-vento, al fine di contribuire alla costruzione di interventi e op-portunità, in risposta ai bisogni sociali.I tavoli tematici sono costituiti dai rappresentanti delle asso-ciazioni designate per le singole aree – minori, disabili, salutementale, persone in difficoltà e anziani. La partecipazione aiTavoli è preferibile che sia determinata sulla base di criteri chetengano conto dell’esperienza qualificata e continuativa di talienti, realizzata sul territorio del Comune. Considerata inoltre lacentralità della famiglia quale soggetto sociale, una particolareattenzione dovrà essere posta al tema della sua partecipazionealla programmazione e attuazione della programmazione, attra-verso un sempre maggiore riconoscimento e coinvolgimentodelle associazioni di solidarietà familiare. E’ auspicabile – si legge nel testo – che i tavoli si riuniscanoperiodicamente secondo un calendario semestrale di incontri.Va inoltre previsto il confronto con le organizzazioni sindaca-li territoriali.Prevista la comunicazione all’osservatorio dei contratti pub-blici e fornite indicazioni in merito alla ricognizione degliadempimenti per l’iscrizione ai registri, con annesse disposi-zioni alle aziende di servizi alla persona e alle province perl’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo nei confrontidegli enti del terzo settore, ciascuno in base alla sua normativadi riferimento (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni eAssociazioni di Promozione Sociale, Associazioni di Solida-rietà Familiari, Fondazioni e Associazioni riconosciute, Coo-perative Sociali).viene altresì istituito un organismo tecnico di monitoraggio evalutazione delle collaborazioni. con successivi provvedimen-ti del direttore generale regionale competente per materia verràdisciplinata:• la composizione, il cui numero non deve essere superiore a 5

membri, di cui tre esterni appartenenti al mondo delle univer-sità e del terzo settore e uno nominato dall’ANCI;

• il funzionamento;• le modalità di restituzione ai tavoli di consultazione regiona-

le istituiti ai sensi della l.r. 3/08 dei risultati e delle valuta-zioni dell’Organismo tecnico.

LOMBARDIALINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTOFAMILIARE

Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Ordinaria n.22 del 30 maggio 2011

Con la Deliberazione di Giunta regionale n. IX/1772 del 24maggio 2011 si è stabilito di approvare in tema di affido fami-liare i seguenti documenti:• allegato A «Linee Guida per l’affidamento familiare» parte

integrante e sostanziale della deliberazione;• allegato B «Buone prassi» parte integrante e sostanziale del-

la deliberazione;• di dare atto che alla costituzione del gruppo per il monitorag-

gio sulla applicazione delle linee guida per l’affido familiaresi provvederà con decreto della Direzione Generale Famiglia,Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale (il provve-

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dizio o di rischio di pregiudizio in cui questi si trova. Riguardala vita del bambino o ragazzo nella sua globalità, per cui è ne-cessario comprendere i diversi piani di intervento e i diversisoggetti chiamati a realizzarli. Si tratta di un progetto persona-lizzato e multi-dimensionale, frutto di un lavoro in cui tutti isoggetti coinvolti, pongono al centro il bambino e le sue rela-zioni, in ottica di corresponsabilità. Attraverso tale strumento di orientamento, si vuole garantire ericonoscere, in ottica di sussidiarietà reale, la coralità dei diver-si soggetti istituzionali e del territorio che, a vario titolo e condiversi compiti, intervengono nel percorso di tutela del mino-re, ivi comprese le associazioni familiari/reti familiari,all’interno di un unico sistema integrato di servizi. In particolare, i soggetti chiamati a realizzare il singolo pro-getto sono i Servizi sociali del Comune singolo o associato(Servizio tutela minori, Servizio affidi) quelli dell’Asl (di valu-tazione o specialistici laddove coinvolti) e gli altri attori checollaborano alla realizzazione del progetto: le associazioni fa-miliari/reti familiari, la famiglia affidataria, il tutore legale etutti coloro che sono coinvolti sul caso Nel terzo capitolo vengono esaminati i soggetti che collabora-no alla realizzazione del sistema dell’affido e le loro responsa-bilità (Enti locali e ASL, l’associazionismo familiare e le reti difamiglie, l’autorità giudiziaria, il Giudice Tutelare, la Procuradella Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribu-nale per i Minorenni, il Tribunale ordinario e la Corted’Appello sezione minori).Nel Capitolo IV viene spiegato il percorso di affidamento, in-cluso l’accompagnamento della famiglia d’origine e il proget-to per il minore, nonché le forme del mantenimento del rappor-to tra bambino o ragazzo e famiglia d’origine e,infine, il rien-tro del minore nella famiglia d’origine.Illustrate alcune tipologie di affidamento quali:• affidamento a parenti;• affidamento diurno /part-time;• affidamento in pronta accoglienza;• affidamento del bambino insieme alla madre.Per quanto riguarda la tutela lavorativa e previdenziale degli af-fidatari, viene spiegato che la legislazione per il sostegno del-la maternità e della paternità (L. 8 marzo 2000 n. 53) e la leggesul «Diritto del minore ad una famiglia» (L. 149/01) stabilisco-no che i genitori adottivi o affidatari, con affidamento pre-adot-tivo o temporaneo, hanno gli stessi diritti dei genitori naturaliin materia di congedo di maternità, di congedo di paternità, dicongedi parentali, di congedi per la malattia dei figli e di con-gedi per riposi giornalieri.In base alla normativa vigente (L . 149/01 art. 38, comma 1) ilGiudice, anche in relazione alla durata dell’affidamento, può di-sporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenzialirelative al minore siano erogati temporaneamente in favoredell’affidatario.In merito alle problematiche di tipo sanitario occorre sottoli-neare l’importanza dell’art . 5 della L. 149/2001 che riconosceall’affidatario l’esercizio dei poteri connessi con la potestà pa-rentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione sco-lastica e le autorità sanitarie, riconoscendo all’affidatario unapotestà genitoriale per sostituzione ex lege, ad esempio il di-ritto di elettorato attivo e passivo ambito scolastico per le ele-zioni dei rappresentanti negli organi elettivi previsti, il collo-quio con le insegnanti, la sottoscrizione dei documenti scolastici, la scelta del medico ed i rapporti con ilmedico e gli altri servizi sanitari. Inoltre il contributo mensile percepito dalla famiglia affidata-ria è svincolato dal reddito in quanto si pone quale riconosci-mento per l’impegno sociale di accoglienza svolto dalla fami-glia affidataria. L’importo del contributo è determinatodall’entità dell’impegno richiesto la famiglia affidataria (ancheparentale) e dalle decisioni delle singole Amministrazioni. Su questo punto – si legge nel documento – è opportuno che iComuni definiscano il valore del contributo adeguandolo al co-sto della vita nel territorio, all’età del minore affidato a parti-colari condizioni del bambino ecc. E’ inoltre opportuno preve-

dimento, oltre che sul BURL, è pubblicato anche sul sito del-la Direzione Generale regionale).

A seguito dell’approvazione della l.r. 34/2004, «Politiche re-gionali per i minori», la Regione Lombardia ha avviato il per-corso di rinnovamento del sistema sociale di accoglienza deiminori temporaneamente allontanati dalla famiglia d’origine. Punto di forza della riforma sono state le Deliberazioni di Giun-ta regionale n. 20762 e n. 20943 del 16 febbraio 2005, chehanno determinato i requisiti autorizzativi ed i criteri di accredi-tamento delle unità d’offerta sociali di accoglienza residenzialeper minori ed introdotto nel sistema sociale regionale rivoltoai minori, la nuova tipologia «Comunità familiare» quale for-ma innovativa e particolare di accoglienza, con finalità educa-tive e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia pres-so la propria abitazione (D.G.R. 20762). Il processo avviatodalla Regione nel 2005 sarà però completo soltanto quandosarà migliorato e, più compiutamente, innovato anche tutto ilpercorso dell’affido familiare previsto dalla legge 184/1983 edalle successive modifiche introdotte con la legge 149/2001.Le presenti Linee guida regionali, frutto dei contributi di ognipartecipante al gruppo di lavoro, intendono fornire indirizzi estrumenti agli Enti locali titolari della gestione dell’affido fa-miliare, e ai soggetti, istituzionali e non, coinvolti in tutto oin parte nel percorso di affidamento, utili ad una revisione eriforma del processo di affido familiare che superi le criticità edi punti di debolezza dell’attuale sistema. In questo senso si intende delineare un percorso perl’affidamento familiare volto prioritariamente a:• garantire al minore la realizzazione di un percorso per

l’affidamento familiare che assicuri unitarietà di intervento ecompetenze specialistiche adeguate;

• garantire alle famiglie ed ai cittadini informazioni corrette edesaustive sulle diverse forme di accoglienza familiare edorientamento specifico a chi desidera accogliere un minore;

• garantire ai percorsi di affidamento una regia specializzata estabile, che, a partire dalla storia del minore, dalla famigliad’origine e dalla famiglia affidataria, verifichi il percorso eaccompagni l’affido;

• riconoscere e formalizzare l’importante ruolo sussidiarioesercitato, nel percorso di affidamento, dalle associazio-ni/reti familiari allo scopo di realizzare appieno l’obiettivodell’affidamento familiare.

Viene segnalato come necessario: • che il sistema pubblico si diriga, laddove non è già accaduto,

verso modelli organizzativi associati (tra più Comu-ni/ambiti);

• che ambiti territoriali sociali e ASL, pur nell’operare secon-do il proprio ruolo specifico, promuovano collaborazionioperative stabili;

• soluzioni operative nuove che favoriscano processi parteci-pativi e di sussidiarietà che aiutino la realizzazione, anchenel processo di affido, di un innovativo sistema a rete trapubblico (titolare del progetto di affido e della tutela minori)e privato (costituito principalmente dall’associazionismofamiliare);

• definire meglio ruoli e compiti dei diversi soggetti e forma-lizzare protocolli operativi stabili e continuativi di collabo-razione/convenzioni.

Si parte dal quadro normativo di riferimento, sia di livello so-vranazionale, che nazionale e regionale. Nel secondo capitoloviene illustrato il senso dell’affido familiare, fornendo l’esattadefinizione e lo scopo, nonché i protagonisti dell’affido:• il minore;• la famiglia d’ origine ed il suo coinvolgimento nel progetto

di affido;• il tutore legale;• gli affidatari.Si spiega la durata del percorso di affidamento e gli elementi es-senziali del Progetto Quadro. In particolare il Progetto quadroriguarda l’insieme coordinato ed integrato degli interventi so-ciali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benesseredel bambino o del ragazzo e a rimuovere la situazione di pregiu-

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la vita sociale. La Provincia assicura la diagnosi precoce dellaceliachia e la prevenzione delle sue complicanze. In particolarel’Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a:a) definire un programma articolato per la diagnosi precoce; b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate;c) definire test diagnostici e di controllo per i pazienti; d) individuare percorsi diagnostici e terapeutici al fine di garan-

tire l’omogeneità di trattamento sul territorio provinciale.Per garantire un’alimentazione senza glutine la Provincia rico-nosce alle persone affette da celiachia il diritto all’erogazionegratuita di prodotti dietoterapeutici. A questo scopo la Provin-cia può assegnare alle persone affette da celiachia una sommaannuale, erogabile anche mensilmente, destinata all’acquistodei prodotti senza glutine presso qualsiasi rivenditore. La Giun-ta provinciale stabilisce le modalità e i limiti per l’erogazionedelle provvidenze economiche, per classi di età, tenendo contodella quantificazione di spesa agli stessi fini stabilita dallo Sta-to ai sensi dell’art. 4 della legge n. 123 del 2005. Presso i servizi mensa erogati dalle scuole dell’infanzia, dalle isti-tuzioni scolastiche e formative provinciali, dai presidi ospedalie-ri dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Provincia,dai comuni e dai relativi enti strumentali sono somministrati, pre-via richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.Al fine di favorire la tempestività della diagnosi nonchél’educazione dei cittadini alla conoscenza della celiachia e deisuoi effetti, la Provincia promuove: a) la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari; b) l’educazione sanitaria del celiaco e della sua famiglia, anche

attraverso la collaborazione con i medici di medicina genera-le, i pediatri di libera scelta ed i consultori;

c) la sensibilizzazione dei cittadini sulla celiachia, nell’ambitodella promozione della salute;

d) la diffusione delle informazioni sulle possibilità di cura e diprevenzione, sulla diagnosi precoce e sull’accesso ai servizi.

La Provincia, tramite l’Azienda provinciale per i servizi sanita-ri e sentita l’Associazione italiana celiachia del Trentino, orga-nizza corsi di formazione rivolti al personale specializzato ad-detto alle mense ospedaliere, scolastiche e degli enti pubblici,nonché agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,affinché garantiscano la somministrazione di alimenti non con-taminati dal glutine, destinati ai soggetti affetti da celiachia.Al fine di favorire la pubblicizzazione degli esercizi pubbliciche forniscono una ristorazione differenziata per i soggetti af-fetti da celiachia, in base ai criteri previsti da questa legge, laProvincia, a richiesta degli interessati, pubblica l’elenco deipredetti esercizi di ristorazione, anche sul sito internet istitu-zionale. Anche al fine di promuovere progetti di turismo socia-le, la Provincia trasmette tale elenco previsto alle associazionilocali che operano a tutela delle persone affette da celiachia e aisoggetti della promozione turistica.

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dere inoltre agevolazioni all’accesso e frequenza del minore apercorsi educativi e sociali e l’esenzione dal pagamento dellaristorazione scolastica per i minori in affido frequentanti asilinido, scuole dell’infanzia comunali e statali, scuole elementarie medie pubbliche. I minori collocati in affido e le famiglie affidatarie sono copertida apposita polizza assicurativa regionale per i servizi socio-as-sistenziali, sia per gli infortuni che possono accadere al minoredurante il periodo di affido, sia per i danni materiali o personaliche il minore affidato può provocare nei confronti di terzi.La legge 149/01 (art. 38, comma 2) sancisce che sono applica-bili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di fami-glia, purché l’affidato risulti a carico (art. 12 D.P.R. n. 917/86nella misura modificata dall’art. 1 comma 6, lettera C della leg-ge finanziaria 2007) e ciò sia comprovato da un provvedimen-to dell’Autorità giudiziaria.E’ infine possibile la prosecuzione dell’affidamento in atto ol-tre il raggiungimento della maggiore età: in questi casi, il Ser-vizio sociale, valutata la situazione personale del ragazzo neisuoi aspetti relazionali-affettivi ed educativi e sentiti il mino-re, gli affidatari, l’associazione familiare eventualmente coin-volta, può ridefinire la progettualità dell’intervento.Una questione aperta, sebbene non prevista normativamente,ma della quale non si può ignorare l’esistenza, è quella dei pro-getti di affido la cui durata non è definita o definibile, per i qua-li non è previsto il rientro in famiglia o il progetto si modificanel tempo fino a non consentirlo più a causa della irrecuperabi-lità o «cronicità» della situazione della famiglia d’origine.

MOLISEMODIFICA ALLA LEGGE REGIONALESULLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIALE

Gazzetta Ufficiale Serie Regioni n. 42 del 22 ottobre 2011

Con la Legge regionale del 9 settembre 2011, n. 24 è stato mo-dificato l’articolo 13, comma 3 della Legge regionale n. 31 del3 dicembre 2004 (Norme in materia di promozione, riconosci-mento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale).L’art. 13 stabilisce che la Regione assegna contributi finanzia-ri alle associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 6mesi nel Registro regionale per:a) progetti e specifiche attività;b) dotazioni di servizi e attrezzature.Al fine di ottenere tali contributi le associazioni iscritte nel Re-gistro regionale devono presentare domanda alla Giunta regio-nale entro il 30 giugno di ogni anno. Il contributo regionalenon è cumulabile con altri contributi previsti da leggi di settore. Per questi contributi, la Giunta regionale provvede annualmen-te al riparto dei fondi, dopo aver acquisito il pareredell’Osservatorio dell’associazionismo, sentita la competenteCommissione del Consiglio regionale.Con la Legge n. 24 del 2011 appena promulgata viene aggiun-to il seguente periodo “La Commissione consiliare rende il pa-rere entro sessanta giorni dall’acquisizione della richiesta cor-redata di idonea documentazione istruttoria. Si prescinde dal pa-rere nel caso di infruttuoso decorrere del termine suddetto”.

TRENTINO ALTO ADIGE - PROVINCIA DI TRENTOINTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONEAFFETTE DA CELIACHIA

Gazzetta Ufficiale Serie Regioni n. 41 del 15 ottobre 2011

La celiachia e’ un’intolleranza permanente al glutine, ricono-sciuta come malattia sociale ai sensi della legge 4 luglio 2005,n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celia-chia). Con la Legge provinciale del 3 giugno 2011, n. 8 la Pro-vincia autonoma di Trento intende promuove l’assistenza allepersone affette da celiachia ed il loro normale inserimento nel-

Come tutti i lettori avranno notato, già dal n 1-

2/2012 di Nuova Proposta è assente - per soprav-

venuti impegni professionali - la firma su questa

rubrica dell’Avv. Giacomo Mari. A lui vogliamo

esprimere apprezzamento e gratitudine per la

lunga collaborazione.

L’augurio di tutti noi va al Dott. Affanni e al Dott.

Zanarella che hanno accettato di assumenrsi

l’onere di questa rassegna legislativa.

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QUOTE NAZIONALIVal ide per: Val le d’Aosta, Friul i Venezia Giu-l ia, Trentino Al to Adige, Emi l ia Romagna, Um-bria, Marche, Lazio , Abruzzo , Mol i se, Campa-nia, Pugl ia, Bas i l i cata, Sici l ia, Sardegna• Scuole materne, euro 50• Istituti fino a 50 assistiti, euro 130• Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 165• Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 270• Istituti con oltre 200 assistiti, euro 320• Sostenitori, euro 600Le quote possono essere versate con una di queste mo-dalità:• sul conto corrente postale 18680009 intestato a

Uneba - Via Gioberti, 60 - 00185 Roma, utilizzandobollettini postali o con bonifico postale. CodiceIban: IT 45 Z 07601 03200 000018680009

• sul conto corrente bancario presso Credito Artigia-no, ag.14 di Roma, intestato a Uneba. Codice Iban:IT07Z0351203214000000081783.

Si raccomanda, al momento del pagamento, di specifi-care città e provincia in cui ha sede il vostro ente, ondeevitare disguidi dovuti a casi di enti con lo stesso nome.

QUOTE REGIONE LIGURIA(comprensiva della quota nazionale)• Scuole materne, euro 80• Istituti fino a 50 assistiti, euro 230 • Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 265• Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 470• Istituti con oltre 200 assistiti, euro 540• Sostenitori, euro 850Le quote devono essere versate sul conto corrente postale43151281 intestato a Uneba - Via Pisa, 9/1 - 16146 Ge-nova. Per informazioni: [email protected]

QUOTE REGIONE CALABRIALa quo ta reg i o nal e annua è da s o mmare al l aquo ta nazi o nal e.

• per enti che erogano servizi a carattere sociale: euro5 a posto letto

• per enti che erogano servizi a carattere sociosanita-rio: euro 10 a posto letto

• per enti e associazioni di volontariato: 100 euroLe quote devono essere versate sul conto corrente banca-rio presso Banca Popolare del Mezzogiorno, agenzia diSanta Maria, interessato a Federazione regionale UnebaCalabria, Iban IT56B0525604401000000926170.E’ possibile versare assieme quota nazionale e quota re-gionale a Uneba Calabria, specificandolo nella causale.Per informazioni: Massimo Torregrossa, segreteria Une-ba Calabria, [email protected], 0961 763169

QUOTE REGIONE LOMBARDIA (comprensivadella quota nazionale)• Scuole materne, euro 90

• Istituti per minori con meno di 50 assi-stiti, euro 200

• Istituti con meno di 50 assistiti, euro430

• Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 470• Istituti da 101 a 200 assistiti, euro 750

• Istituti con oltre 200 assistiti, euro 950• Sostenitori, euro 1400Le quote possono essere versate con una di queste mo-dalità:• sul conto corrente postale 17738204 intestato a

Uneba - Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano• sul conto corrente bancario intestato a Uneba Lom-

bardia presso Credito Artigiano, agenzia di via Lar-ga 7, Milano. Codice Iban: IT 45 X0351201602000000088126

Per informazioni rivolgersi alla segreteria di UnebaLombardia, aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.Tel. 02.7200.20.18 - 02.8556.361 fax02.8556.361, [email protected]

QUOTE REGIONE PIEMONTE(comprensiva della quota nazionale)• Scuole materne, euro 80• Istituti con meno di 50 assistiti, euro 220• Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 280• Istituti da 101 a 200 assistiti, euro 450• Istituti con oltre 200 assistiti, euro 550• Sostenitori, euro 1200Le quote devono essere versate sul conto corrente posta-le 97389514 intestato a Uneba – Ass. Prov. TO – viaSan Giuseppe Benedetto Cottolengo 14 - 10152 - Tori-no. Codice Iban: IT55V0760101000000097389514 .Per informazioni contattare Uneba Piemonte: 0115225560, [email protected]

QUOTE REGIONE TOSCANA(comprensiva della quota nazionale)• Scuole materne, euro 55• Istituti fino a 50 assistiti, euro 150• Istituti da 50 a 100 assistiti, euro 185• Istituti da 100 a 200 assistiti, euro 290• Istituti con oltre 200 assistiti, euro 340• Sostenitori, euro 650Le quote devono essere versate sul conto correntedell’UNEBA nazionale – Roma.

QUOTE REGIONE VENETO Per chi si iscrive per il primo anno a Uneba Veneto lequote sono ridotte del 50%.• Istituti con meno di 50 assistiti, euro 410. Primo

anno iscrizione a Uneba Veneto: euro 205• Istituti da 50 a 99 assistiti, euro 765. Primo anno:

euro 382,5• Istituti da 100 a 199 assistiti, euro 1170. Primo an-

no: euro 585• Istituti oltre i 200 assistiti, euro 1520 . Primo an-

no: euro 760• Sostenitore, da euro 2500Le quote di iscrizione vanno versate con bonificobancario a favore di Uneba- Federazione RegionaleVeneto, Codice IBAN: IT 28 E033 5901 6001 00000001 599 c/o Banca Prossima; causale: iscrizioneUneba 2012.Su troverete la scheda di iscrizione, da inviare, assie-me a copia dell’avvenuto bonifico, a o al fax 0497985277.Per informazioni: 049 6683012,[email protected]

UN

EBA

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QUOTE ADESIONE UNEBA ANNO 2012

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Bollettino ufficiale dell’UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza SocialeDirettore Responsabile: MAURIZIO GIORDANORedazione ed Amministrazione: 00185 Roma - Via Gioberti, 60 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303e - mail: [email protected] - sito internet: www.uneba.orgAutorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991Progetto e realizzazione grafica: www.fabiodesimone.itStampa: Consorzio AGE s.r.l. - Roma

Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell’UNEBAFinito di stampare nel gennaio 2012

CO

LPO

D’A

LAQuesta pagina vuole essere un “colpo d’ala”, cioè una proposta per un momento di riflessione.

“La perfezione è dentro la formica e l’uccello che vibra,ma non è dentro l’uomo che dubita.Ecco qual è il male dell’uomo:il dubbio.Ma io ho la certezza che mi ami:me ne hai dato la provainsegnandomi a morire a me stesso.Sono diventato un unguentoper le tue ferite,morbido, dolce, profumato,per i tuoi piedi gonfi.Ma un giorno, un giorno, Signore, tu mi hai dato di più:mi hai dato il dolore dei tuoi chiodi,hai sconfitto e trafitto le mie carni,mi hai fatto morire con te sulla croce”.

Alda Merini, “Francesco – Canto di una creatura” –Frassinelli, 2007. (Prefazione di Gianfranco Ravasi).

(Pasqua di Resurrezione.Continua a scorrere il fiume d’amore della Cena e l’uomo “esplode” in tutta la suabellezza e diventa capace esso stesso di essere “ponte” sul suo cammino versoDio, sullo spazio tra Nascita e Resurrezione, tra Adamo e il Riscatto).

L’ALTRO VOLTO DELLAPOVERTA’