La Normativa sanitaria in Acquacoltura · necessaria la notifica : ISA, SEV e NEI.) • Decisione...

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La Normativa La Normativa sanitaria in sanitaria in Acquacoltura Acquacoltura Alfredo Mengoli

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La Normativa La Normativa sanitaria in sanitaria in

AcquacolturaAcquacolturaAlfredo Mengoli

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Normative sanitarie in Acquacoltura• DPR 8/02/1954 n. 320 – Regolamento Polizia Veterinaria Art. 159

– Plerocercosi e Missoboliasi• OM 10/05/1991. Inserisce nell’art. 1 del RPV n. 320/54 la :

Setticemia emorragica virale (SEV), Necrosi emopoietica infettiva (NEI); Viremia primaverile della carpa.

• OM 22/01/1998 . Inserisce nell’Art. 1 del RPV anche l’Anemia infettiva del Salmone (ISA)

-------------------------• Direttiva 82/894 del 21/12/1982 concernente la notifica degli animali

della Comunità, modificata da ultimo dalla:Decisione 2004/216/CE del 1 marzo 2004 ( Malattie per cui è

necessaria la notifica : ISA, SEV e NEI.)

• Decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della Direttiva 82/894/CE

modificata dalla: Decisione 2006/924/CE del 13/12/2006

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• Direttiva 91/67/CE del 28/01/1991 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura. Modificata da:– Decisione 93/22/CEE del 11/12/1992– Decisione 93/55/CEE del 21/12/1992– Direttiva 93/53/CEE del 24/06/1993, a sua volta modificata da:

» Direttiva 2000/27/CE» Decisione 2001/288/CE» Decisione 2006/104/CE

– Decisione 95/1/CEE del 1/01/1995– Direttiva 95/22/CE del 22/06/1995– Direttiva 97/79/CE del 18/12/1997– Direttiva 98/45/CE del 24/06/1998– Reg CE n. 806/2003 del 16/5/2003– Decisione2004/453/CE del 29/04/2004

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• DPR 30/12/1992 n. 555 concernente attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme per la polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura. Modificato da:

– DM 29/01/1997 –– DPR 16 /12/1999 n. 543

• Decisione 1999/567/CE del 27/07/1999 che stabilisce il modello del certificato di cui all’art 16 par. 1, della Direttiva 91/67/CEE.

• Nota Min San prot. 600.7.9/24461/AG13/2077 del 27/07/2000: Spostamento ai sensi normativa vigente di polizia sanitaria, di animali d’acquacoltura da azienda ad azienda nel territorio nazionale e comunitario per la reimmersione. Documentazione di scorta.

• Nota Min San prot. 600.7/24434/A/45 del 24/01/2002. Documentazione per il riconoscimento di Aziende d’acquac. indenni da SEV e NEI.

• Nota MINSAN prot. 600.7/24461/AG.13/2129 del 31-08-00 (Linee guida per il riconoscimento di zone continentali indenni da VHS e IHN)

• OM 2/09/1996 –Misure di lotta contro la SEV e la NEI dei pesci. Fissa comportamento Serv Vet in casi sospetti o confermati di SEV e NEI; e le modalità di effettuazione dei campionamenti. Art 6 abrogato dall’ OM 11/10/2001.

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Direttiva 2004/41/CE del 21/04/2004 abroga alcune direttive...... fra cui:

la Direttiva 91/493/CEE (recepita in Italia con Dlvo 531/92 )la Direttiva 91/492/CEE (recepita in Italia con Dlvo 530/92 ) ………………………………….

L. 26/01/2006 n.29 - Legge Comunitaria 2005 -"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della stessa, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla Direttiva 2004/41/CE del 21/04/2004.

Al momento non è ancora stato emesso nessun recepimento ufficiale, ècomunque in corso di approvazione del Consiglio dei Ministri unabozza di recepimento. Se ne ritiene imminente comunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

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DPR 30/12/1992 n. 555 e succ mod• Gli aa d’acquacoltura sono immessi sul mercato e alla riproduzione,

se:1. Non presentano segni di malattia al momento del carico2. Non sono destinati alla distruzione nel quadro di eradicazione di

una malattie dell’ Allegato A.3. Non provengono da aziende oggetto di divieto x motivi di polizia

sanitaria e non devono essere venuti a contatto con aa di tali aziende

Condizioni per ottenere la qualifica di ZONA RICONOSCIUTAdalla SEV e NEI (nelle specie sensibili: salmonidi, lucci…) e Bonomia e e Marteilia (nell’ Ostrica piatta) Allegato B p. I, II e III.

Condizioni per ottenere la qualifica di AZIENDA RICONOSCIUTA IN ZONA NON RICONOSCIUTA dalla SEV e NEI (nelle specie sensibili: salmonidi, lucci…) e Bonomia e e Marteilia (nell’ Ostrica piatta). Allegato C p. I, II e III

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Allegato A

Elenco di malattie/agenti

patogeni di pesci, molluschi e crostacei

DPR 555/92 e succ mod

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Pesci vivi delle specie sensibili Elenco II (salmonidi, luci…) possono essere immessi sul mercato se soddisfano i seguenti requisiti:

1. Se destinati a Zona riconosciuta – scortati da Documento di trasporto che attesti la provenienza da una zona riconosciuta o da un’azienda riconosciuta

2. Se destinati a Azienda riconosciuta in zona non riconosciuta –scortati da Documento di trasporto che attesti la provenienza da una zona riconosciuta o da un’azienda riconosciuta in zona non riconosciuta.

I molluschi vivi delle specie sensibili Elenco II (Ostrica piatta…)possono essere immessi sul mercato se soddisfano i segu.ti requisiti:

1. Se destinati a Zona litoranea riconosciuta – scortati da Documento di trasporto che attesti la provenienza da una zona litoranea riconosciuta o da un’azienda riconosciuta in una zona litoranea non riconosciuta

2. Se destinati a Azienda litoranea riconosciuta in zona non riconosciuta – scortati da Documento di trasporto che attesti la provenienza da una zona litoranea riconosciuta o da un’azienda litoranea riconosciuta in zona non riconosciuta.

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Immissione ai fini del consumo in una zona riconosciuta, di prodottid’acquacoltura originari da una zona non riconosciuta, è soggetta ai seguenti requisiti:

1. Se pesci sensibili (malattie Elenco II) provenienti da una Azienda riconosciuta – uccisi e eviscerati prima di essere spediti.

2. Se molluschi vivi sensibili (malattie Elenco II) – destinati al consumo umano o all’industria conserviera (con divieto direimmersione in acqua, salvo che provengano da una Az. riconosciuta sita in zona litoranea non riconosciuta, o siano immersi in bacini o centri depurazione predisposti e riconosciuti dall’ AC).

Il Ministero della Sanità comunica alla CE i programmi facoltativi o obbligatori di lotta contro malattie dell’Elenco III, precisando:

• Le situazione della malattia nel suo territorio• Le ragioni che motivano il programma• La zona geografica ove si attua il programma• Le procedure di controllo dell’applicazione del programma• Le motivazioni della perdita di qualifica di azienda riconosciuta

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Allegato B – Zone riconosciuteAllegato C – Azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta

Allegato D – Ricambio dell’acqua

Allegato E –Modelli di documenti di trasporto

a. Definizioneb. Concessione riconoscim.( da almeno 2 anni non si hanno segni di malattia –Tutte le aziende litoranee sotto sorveglianza AC-prelievo di campioni per

ricerca agenti di malattia)

c. Mantenimento riconosc. d. Sospensione, ripristino e

revoca del riconoscimento

a. Definizioneb. Concessione del riconoscimentoc. Mantenimento del riconoscimentod. Sospensione, ripristino

e revoca rionoscimento

a. Definizioneb. Concessione del riconoscimento (da

4 anni non si hanno segni di malattia -x 4 anni in tutte le aziende 2 visite di controllo l’ Anno – Tutte le aziende sotto sorveglianza AC - Controlli nell’anno mediante ispezioni pesci e ricerca agenti di malattia)c. Mantenimento del riconoscimentod. Sospensione, ripristino e revoca del

riconoscimento

B - Zone litoranee per i molluschiC – Aziende litoranee per i molluschi

B - Zone litoranee per i pesciC – Aziende litoranee per i pesci

B -Zone continentali per i pesci

C – Aziende continentali per i pesci

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Immissione sul mercato di pesci d’allevamento non appartenenti alle specie sensibili dell’Elenco II (portatori)

• Se sono destinate a essere introdotte in una – Zona riconosciuta o in una– Azienda riconosciuta situata in zona non riconosciuta – devono

essere scortati da Documento di trasporto che attesti la provenienza da:

a) una zona riconosciuta o b) una azienda riconosciuta sita in zona non riconosciuta o c) una azienda sita in zona non riconosciuta purchè non contenga

specie sensibili di cui all’Elenco II e non sia collegata con corsi d’acqua esterni.

Le stesse condizioni si applicano per l’immissione sul mercato di molluschi d’allevamento non appartenenti alle specie sensibili di cui all’Elenco II.

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• Direttiva 93/53 – modificata da ultimo da: Direttiva 2000/27/CE

Decisione 2001/288/CE

• DPR n. 263 del 3/07/1997. Attuazione Direttiva 93/53/CE, misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci. Modificato da:

• DPR 24/10/2001 n. 425. Regolamento di attuazione della Dir. 2000/27/CE che modifica la Dir. 93/53/CE

• Nota Min San. 600.24461/AG13/809 del 29/06/1999. Registro integrato- Modalità di tenuta dei registri previsti dal DPR.600/1973 e dal DPR 263/1997.

---------------------------------------• DM 30/12/1994 – Centro di referenza nazionale per l’ittiopatologia: IZS delle

Venezie – Basaldella di Campoformido – UD.• DPR. 31/07/1997 n. 263 – Allegato A – laboratorio nazionale di riferimento per le

malattie dei pesci: IZS delle Venezie – Legnaro – Pd.Allegato B – Laboratorio di riferimento CE per le malattie dei pesci- Statens Veterinaere Serumlaboratoruim – Aarthus N – Danimarca

• Decisione 2001/288/CE - Laboratorio di referenza nazionale per le malattie dei pesci: IZS delle Venezie – Legnaro (PD).

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DPR n. 263 del 3/07/1997 e succ mod• Stabilisce misure di lotta contro malattie Elenco I (ISA) e Elenco II (SEV e NEI)• Tutte le Aziende devono: a) essere registrate presso Serv Vet

b) tenere Registro Carico-Scarico con registrate tutte le entrate –uscite di animali e casi di mortalità constatata.

• In caso di denuncia o sospetto di Malattie Elenco I (ISA) il Serv Vet deve: a) Attuare censimento ufficiale delle specieb) Vieta entrata e uscita pesci vivo o morti, loro uova o gameti, nell’azienda

colpitac) Attua le disinfezioni del casod) Esegue indagine epidemiologicae) Sottopone e sorveglianza ufficiale tutte le aziende situate nello stesso bacino

imbrifero• In caso di conferma di Malattia Elenco I (ISA), il Serv Vet provvede:

1. Rimozione delle specie AA sensibili secondo un piano predisposto da AC2. Pulizia e disinfezione delle vasche3. Distruzione uova, gameti, pesci morti, pesci con segni clinici di malattia4. Vieta la vaccinazione contro malattie Elenco I (in DEROGA può essere

autorizzata la vaccinazione secondo criteri Allegato E, e secondo un programma di intervento approvato da AC)

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• In caso di caso di sospetto o conferma di malattie Elenco II (NEI, SEV), il Sev Vet dispone:

a) In Zone riconosciute o Aziende riconosciute in zone non riconosciute

- Indagine epidemiologica: se malattia è stata introdotta da Zona o Azienda riconosciutadevono essere considerate sospette e si prendono misure appropriate,

- Può essere concesso che pesci destinati all’abbattimento vengano mantenuti all’ingrassofino alle dimensioni commerciali

- Il mantenimento della qualifica è subordinata prescrizioni All. B e C DPR 555.- Vietata la vaccinazione nelle zone e Aziende riconosciute e anche quelle che abbiano

avviato procedure per il riconoscimento verso malattie Elenco IIb) In Aziende non riconosciute in Zone non riconosciute

a) censimento aziende infetteb) prelievo campioni per confermare o escludere la malattia

c) sorveglianza su Az. infette x’ compino movimenti solo verso altre Az. Infette della stessa malattia o procedano all’abbattimento ai fini consumo umano.

. Allegato E – Criteri di vaccinazione (malattie Elenco I: ISA):- Le aziende o zone che vaccinano non possono essere estese oltre i limiti della zona infetta

e se necessario della zona cuscinetto intorno alla zona infetta- Tenuta di un registro delle operazioni di vaccinazione- Limitare i movimenti di animali dalle zone di vaccinazione e possono lasciare tale zona

solo per essere abbattuti e destinati al consumo umano o distrutti.

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• Direttiva 95/70/CE del 22 /12/1995 che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.Modificato da: - Decisione 2001/293/CE del 30/03/2001

- Decisione 2003/83/CE del 5/02/2003

- Regol. 806/2003/CE del 14 aprile 2003

•DPR n.395 del 20/10/1998 recante attuazione Direttiva 95/70/CE,in materia di misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi modificato da: DM 2 aprile 2003Stabilisce misure di lotta contro malattie elenco II D.555 (Bonomiasi : Bonomia

ostreae e Marteiliosi: Marteilia refrigens) e contro Malattie Allegato D DPR 395

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Decisione 2004/453/CE del 29/04/2004 riguardante misure di lotta contro talune malattie degli animali d’acquacoltura

modificata da ultimo da Decisione 2006/272/CE Prende in analisi le malattie dell’ Allegato A Elenco III della Dir 91/67/CE

(Viremia primaverile della carpa; Nefrobatteriosi; Necrosi pancreatica infettiva; Infezione da Gyrodactylus salaris);

L’ Allegato I consideraa) i requisiti affinchè un territorio (Paese o Zona) possa assumere la qualifica di

indenne dalle malattie dell’ Allegato A elenco III della Dir 91/67/CE. b) Elenco dei Territori riconosciuti indenni da talune malattie dell’ Allegato A,

elenco III, della Dir 91/67/CE.• L’ Allegato II considera:

a) i criteri minimi da applicare in un programma finalizzato alla lotta e all’eradicazione di talune malattie di cui all’Allegato A, elenco III, della Dir 91/67/CE.

b) Elenco dei Territori con programmi di lotta e eradicazione di talune malattie di cui all’Allegato A, elenco III, della Dir 91/67/CE.

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Tabella – Allegato I Cap II

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Tabella - Allegato II Cap . II

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Lista malattie secondo la classificazione OIE• Malattie dei pesci inserite nella lista B delle Malattie secondo la

classificazione OIE: Malattie lista A – nessuna

Malattie lista B –Malattie dei pesci:

- Herpesvirosi del salmone giapponese (O. masou)- Necrosi ematopoietica epizootica- Necrosi ematopoietica infettiva- Setticemia emorragica virale- Viremia primaverile della carpa

Malattie dei molluschi: - Bonomiasi-.Aplosporidiosi- Marteiliosi- Mikrocytosi- Perkinsosi

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Disciplina nella CE l’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l’impatto di tali specie con l’habitat acquatico.

Il presente Regolamento non si applica alle specie (aliene o alloctoneambientatesi) dell’Allegato IV. Art 2, p.5, che sono: Trota iridea; Salmerino di fonte; Carpa; Carpa erbivora; Carpa argentata; Carpa testa grossa; Ostrica giapponese; Vongola verace; Persico trota;Salmerino alpino.

La valutazione del rischio NON si applica a queste specie, salvo quando gli Stati CE desiderino limitare l’impiego nel loro territorio delle specie interessate.

Il presente Regolamento non si applica alla detenzione di animaliacquatici ornamentali in negozi di animali da compagnia, centri florovivaistici, stagni da giardino o acquari confinati conformi alla Decisione 2006/656/CE (che fissa condizioni polizia sanitaria ecertificazioni veter. per l’importazione di pesci a scopo ornamentali)

Reg 708/2007 del 11/6/2007 relativo impiego inacquacoltura di specie “esotiche” e “localmente assenti”

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Anemia infettiva del salmone (ISA)• OM 22/01/1998 – Profilassi Anemia Infettiva• Decisione 2001/494/CE , approvazione di un programma di

rimozione qualora venga diagnosticata l’ISA in Inghilterra, nella Scozia e nel Galles.

• Decisione 2001/872/CE che approva i programmi presentati da Regno Unito e Irlanda per la rimozione di tutti i pesci presenti negli allevamenti colpiti da ISA e abroga la Dec. 2001/494/CE.

• Decisione 2003/466/CE del 13/06/2003 recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di ISA.

• Decisione 2003/70/CE misure di protezione dell’ISA in Norvegiamodificata da: Dec. 2003/392/CE e abrogata da Dec. 2007/130/CE

• Decisione 2003/71/CE del 29/01/2003 misure di protezione dell’ISA nelle Isole Feroer; modificata da: Decisione 2007/130/CE (e abroga la Dec. 2003/70/CE)

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• Dec. 196/04/COL dell’A.V. EFTA del 14/07/2004 che autorizza il Paese Membro competente x la libera circolazione delle merci ad adottare Decisioni

Art. 6 lett a) : ….x la lotta a ISA gli AA devono esere rimossi secondo un programma stabilito da Autorità EFTA.

• Decis. 226/04/COL del 9/9/2004 il programma per la Norvegia è abrogato.

• Decisione 394/06/COL dell’A.V. EFTA del 13/12/2006 che approva il programma aggiornato presentato dalla Norvegia per la rimozione di tutti i pesci di allevamento norvegiesi colpiti da ISA. (Il programma per la Norvegia è approvato)

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VHS e IHN• Decisione dell’ Autorità di Vigilanza EFTA n. 155/03/COL del 18/07/2003 che

approva il programma presentato dall’Islanda x ottenere qualifica di zona riconosciuta x VHS e IHN.

• ……………………………..• Decisione 2001/183/CE che stabilisce i piani di campionamento e i

metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la Decisione 92/532/CEFissa i piani di campionamento e metodi diagnostici per individuare e confermare la SEV e la NEI

• Decisione 1999/567/CE del 27 luglio 1999 che stabilisce il modello del Certificato di cui all’art. 16, par. 1, della direttiva 91/67/CEE Regola gli scambi tra Zone non riconosciute x SEV e NEI, di pesci vivi, uova o gameti, che devono essere scortati da Certificato (Allegato I)Regola gli scambi da una azienda contaminata da SEV e/o NEI, di pesci vivi, uova o gameti, che devono essere scortati da Certificato (Allegato II)

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Zone e Aziende riconosciute indenni da VHS e IHN

Decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la VHS e la IHN

modificata da ultimo da:

• Decisione 2007/570/CE del 20/08/2007

Zone o Aziende in cui si applica un programma x ottenere il riconoscimento di Zona o Azienda riconosciuta

Decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute e di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

modificata da ultimo da :

• Decisione 2007/345/CE del 10/05/2007

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Zone e Aziende in cui si applica un programma per ottenere il riconoscimento di Zona o Azienda riconosciuta

• Decisione 2003/634/CE approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di “zone riconosciute” e di “aziende riconosciute in zone non riconosciute” per quanto concerne le malattie dei pesci VHS e IHN.

modificata da: - Decisione 2003/904/CEDecisione 2004/328/CEDecisione 2005/67/CEDecisione 2005/414/CEDec. 2005/770/CE del 3/11/2005 (che modifica All. I e II)

Dec. 2006/685/CE del 6/10/2006 (che modifica All. I e II)

Dec. 2007/570/CE del 20/08/2007 (che modifica All. I e II)

• Allegato I – Qualifica di zona riconosciuta x VHS e IHN1. Danimarca 2. Germania3. Italia4. Finlandia

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Allegato I- Programmi presentati per ottenere la qualifica di ZONE RICONOSCIUTE dall’ Italia x una o entrambe le malattie VHS e IHN

3.1 – Provincia di Bolzano• Tutti i bacini idrografici della provincia di Bolzano• Parte superiore della zona Val dell’Adige (bac. Idrog. Fiume Adige da sorgente fino

confine con prov. Trento). ( La parte inferiore della zona Val d’Adige rientra in un programma approvato dalla Prov. Autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di questa zona sono cmq da considerare una unica unità epidemiologica)

3.2 – Provincia autonoma di Trento• Parte inferiore della zona Val d’Adige (parte del bac. Idrog. Fiume Adige)• Zona del Torrente Arnò (parte del bac. Idrog. Torrente Arnò)• Zona Varone (parte del bac. Idrog Torrente Magnone)• Zona Alto e Basso Chiese (parte del bac. Idrog Fiume Chiese, esclusi i bac idrog.

Torrenti Andanà e Palvico)• Zona Torrente Palvico (parte del bac. Idrog Torrente Palvico)

3.3 – Regione Veneto• Zona del Torrente Astico (parte del bac. Idrog Fiume Astico)

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3.4- Regione Umbria:• Zona Fossa de Monteviroso (parte del bac. Idrogr. Fiume Monteviroso)

3.5- Regione Lombardia• Zona valle Torrente Bondo (bac. Idrogr. Fiume Bondo)• Zona Fossa Melga-Bagolino (bac. Idrogr. Fiume Fosso Melga)

3.6- Regione Toscana• Zona valle di Tosi (bac. Idrogr. Fiume Vicano di San Ellero)• Zona bacino idrogr. Torrente Taverone

3.8- Regione Piemonte• Zona valle Sessera ((bac. Idrogr. Fiume Sessera)

Allegato II- Programmi presentati da Italia per ottenere la qualifica di AZIENDE RICONOSCIUTA IN ZONE NON RICONOSCIUTE

x una o entrambe le malattie VHS e IHNRegione Friuli Venezia Giulia• Aziende situate nel bac. Idrog. Fiume Tagliamento: - Azienda Vidotti Giulia – Sutrio

Regione Calabria• Aziende situate nel bac. Idrog. Fiume Noce: - Pietro Forestieri – Tortora (CS) Loc.S. Sago

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Zone e Aziende riconosciute indenni da VHS e IHN

• Decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle “zone” e “aziende” riconosciute x quanto concerne le malattie dei pesci VHS e IHN.

modificata da: -Decisione 2002/1005/CE del 23/12/2002Decisione 2003/114/CEDecisione 2003/839/CEDecisione 2004/373/CE del 13/4/2004Decisione 2004/850/CE (che modifica All. I e II)Dec. 2005/107/CE del 2/02/2005 (che modifica All. I e II)Dec. 2005/475/CE del 15/06/2005 (che modifica All. I e II)Dec. 2005/813/CE del 15/11/2005 del 15/07/2005 (che modifica All. I e II)Dec. 200/214/CE del 7/03/2006 (che modifica All. I e II)Dec. 2006/674/CE del 6/10/2006 (che modifica All. I e II)Dec. 2007/345/CE del 10/05/2007 (che modifica All. I e II)

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Allegato I – Qualifica di zona riconosciuta x VHS e/o IHN1. Danimarca 2. Germania3. Spagna4. Francia5. Irlanda

6.Italia7.Svezia8.Regno Unito, Isole Normanne, Isola di Man9.Finlandia10.Cipro

Allegato I - Zone Riconosciute in Italia per VHS e IHN6A.1 -Regione Trentino- Alto Adige- Prov. aut. di Trento

•Zona Val di Fiemme, Fassa, e Cembra (parte del bac idrogr. Fiume Avisio).

•Zona Valle della Sorna (parte del bac idrogr. Fiume Sorna)

•Zona Torrente Adanà (parte del bac idrogr. Fiume Adanà)

•Zona Rio Manes (parte del bac idrogr. Rio Manes)

•Zona Val di Ledro (parte del bac idrogr. Fiume Massangla e Ponale)

•Zona Valsugana (parte del bac idrogr. Fiume Brenta)

•Zona Val del Fersina (parte del bac idrogr. Fiume Fersina)

•Zona Valle Cismon e Vanoi (parte del bac idrogr. Fiume …….).

•Zona Val Banale (parte del bac idrogr. Fiume…………)

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• Zona Val di Sole e Zona Val di Non (parte del bac idrogr. Fiume…….)

• Zona del Torrente Leno (parte del bac idrogr. Fiume……….)

6A.2 -Regione Lombardia- Prov. di Brescia• Zona Ogliolo (parte del bac idrogr. Fiume Ogliolo).

• Zona fiume Caffaro (parte del bac idrogr. Torrente Caffaro)

• Zona Val Brembana (parte del bac idrogr. Fiume Brembo)

• Zona Torrente Venina (parte del bac idrogr. Fiume……….)

6A.3 -Regione Umbria• Zona Fosso di Terrìa (parte del bac idrogr. Fiume Terrìa)

6A.4 -Regione Veneto• Zona Belluno ( bac idrogr.della Prov. Di Belluno)

• Bacino Torrente Tegorzo

6A.5 -Regione Toscana• Zona Valle del Fiume Serchio (parte del bac idrogr. Fiume Serchio)

• Bacino del Torrente Lucida

• Bacino del Torrente Osea

• Bacino Fiume Staggia

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6A.6 -Regione Piemonte– Zona Sorgenti della Gerbola (parte del bac idrogr. Fiume Grana)

– Zona Bacino del Besante

– Zona Valle di Duggia

– Zona del Rio Valdigoja

– Zona sorgente dei Paschi

– Zona Stura Valgrande

– Zona Valle Elvo

– Zona Valle Strona

– Zona Valle Cervo

– Zona Valle Lanca del Boschetto

6A.7 -Regione Emilia-Romagna- Zona Bacino Fontana del Valdano

6A.8 -Regione Liguria- Zona Bacino Idrograf. Torrente Penna

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Allegato I - Zone Riconosciute in Italia solo per VHS

6B.1 -Regione Trentino- Alto Adige- Prov. aut. di Trento

• Zona Valle dei Laghi ( bac idrogr. dei laghi M. Massenza, Toblino, e Cavedine).

Allegato I - Zone Riconosciute in Italia solo per IHN 6C.1Regione Umbria – Prov. Di Perugia

• Zona Lago Trasimeno ( bac idrogr. del Lago Trasimeno)

6C.2 -Regione Trentino- Alto Adige- Prov. aut. di Trento

• Zona Val Rendena ( bac idrogr. del Fiume Sarca

• Zona Torrente Adanà

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Allegato II – Qualifica di Azienda riconosciuta x VHS e IHN1. Belgio2. Danimarca 3. Germania

4. Spagna 7. Austria5. Francia6. Italia

Allegato II - Aziende Riconosciute in Italia per VHS e IHN

6A.1 -Regione Friuli Venezia Giulia

•Bacino del fiume Stella:

•Az. Agr..Ittica Collavini Mario – Bertiolo(UD)

•Impianto Ittiogenico di Flambro de Talmasson (Ent. Tut. Pesca Friuli – UD)

•Bacino del Fiume Tagliamento

•Imp. Ittiogenico di Forni di Sotto (Ent. Tut. Pesca Friuli – UD)

•Imp. di Grauzaria di Moggi Udinese (Ent. Tut. Pesca Friuli – UD)

•Imp. Ittiogenico di Amaro (Ent. Tut. Pesca Friuli – UD)

•Imp Ittiogenico di Somplago- Mena di Cavezzo Carnico (Ent. Tut. Pesca Friuli – UD)

•Bacino del Fiume Bianco

•SAIS srl – Codroipo – UD (M. Fossaluzza- Zoppola- PN)

•SAIS srl – Poffabro –Frisanco(PN) Mirella Fossaluzza - Zoppola- PN)

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– Bacino Fiume Linenza• Avanotteria Valbruna – Loc. Valbruna – Fontanafredda (PN)

– Impianto Ittiogenico Poste– Impianto Ittiogenico di Maniago – Loc.- Maniago– Incubatoio di san Vito al Tagliamento – Loc. Savorgnano di San Vito al Tagliamento

6A.2 – Provincia autonoma di Trento– Bacino del Fiume Noce

• Troticoltura di Grossi R. Monoclassico (TN)• Ass. Pescatori Solandri – Loc Fucine – Cavizzana

– Bacino del Fiume Brenta• Campestrini Giovanne - Fontane• Ittica Resenzola Serafini – Grigno• Ittica Rresenzola Selva – Grigno• F.lli Leopardi – Levico Terme (S. Giuliana)• Dellai Giuseppe – Trot. Valsugana – Grigno• Cappello Paolo – Fontane, Roncegno

– Bacino del Fiume Adige• Celva Remo• Margonar Domenico – Ala• Degiuli Pasquale – Mattarello• Tamanini Livio – Vigolo Vattaro• Troticolt.Ist. Agr. S. Michele all’Adige- S. Michele all’Adige

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– Bacino del Fiume Sarca• Troticoltura La Fiana - Bondo• Ass. Pescatori Basso Sarca – Ragoli• Stab. Guidicariense La Mola – Tione• Az. Agr. La Sorgente ss – Tione• Fonti del Dall – Lomaso• Comfish srl – Preore• Ass. pescat. dilettanti Alto Chiese – Condino (TN)• Troticoltura Acquazzurra – Preore (TN)• Ass. pescat. dilettanti pesca sportiva Molveno – Molveno (TN)

6A.3 – Regione Umbria– Bacino del Fiume Nera

• Impiant. Ittiogenico prov.- Spoleto (PG)– Bacino del Fiume Campiano

• Az. Ittica Tranquilli – Corone di Preci (PG)6A.4 – Regione Veneto

– Bacino del Fiume Astico• Centro ittico Valdastico

– Bacino del Fiume Lietta• Az. Agr. Lietta srl – Ormelle (TV)

– Bacino del Fiume Bacchiglione• Az. Agr. Troticoltura Grosselle M.• Biasia Luigi

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• Az. Agr. Troticoltura Grosselle M.• Biasia Luigi

– Bacino del Fiume Brenta• Polo Guerrino – Bassano del Grappa

– Bacino del Fiume Tione-(Fattolè)• Pescicoltura Menozzi ss – Bonferraro di Vorgà (VR)

– Bacino del Fiume Tartaro/Tione• Stanzial Eneide –località Casotto –Isola della Scala (VR)

– Bacino del Fiume Celarla• Vinchetodi Celarda – Belluno

– Bacino del Fiume Molini• Az. Agr. Troticoltura Rio Molini –Brentino - Belluno

– Az. Agr. Bassan Antonio – Dueville (VC)6A.5 – Regione Valle d’Aosta

– Bacino della Dora Baltea• Stabilim. Ittiogenico regionale – Mongex (AO)

6A.6 – Regione Lombardia– Bacino del Fiume Coffaro

• Az Troticoltura Foglio ass- Bagolino– Provincia di Milano

• Az. Agr. Pisani Dossi –Cascina Oldani, Cisliano Milano

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– Provincia di Sondrio• Centro Ittiogen. Unione pesca sportiva della Prov. di Sondrio

– Provincia di Pavia• Az. Ittica Luigi Matagna – Pieve del Carro (PV)

– Provincia di Lecco• Ittica Acquasarga – All. pescic. Valsassinese – Canobbio di Prinalin (LC)

– Incubatoio ittico UPSLI – Bagulino (BS)– Az. Agr. All e Comm pesci – Voghera (PV)

6A7 – Regione Toscana– Bacino del Fiume Maresca

• Allev trote di Petrolini M. – S. Marcello P.se (PT)• Az. Agr. F.lli Mascalchi – Castel Focognano (AR)

6A.8 – Regione Liguria• Incubatoio ittico provinciale – Masone Loc. Rio Freddo – Prod Genova

6A.9 – Regione Piemonte• Incubatoio Ittico della Valle di Peleusseières – Oulx (TO)• Az Agr. Canali Cavour di Lucio Fariano – Centallo (CN)• Troticoltura Marco Borroni – Veldieri (CN)• Incubatoio ittico di Valle – Loc Cascina Pulle- Traversella (TO)• Az. Agr. S. Biagio – Mondovì • Az Agr .S. Biagio – Morozzo (CN)• Az. Agr. Orsolana acque - Verbania Pallanza (VB)

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6A.10 – Regione Abruzzo• Imp. Ittiogenici di Popoli – S. Callisto (PE) –(Nuova Azzurra –S. Martino BA - VR)• Centro Ittiogenico CISI – Vetoio (AQ)

6A.11 – Regione Emilia-Romagna• Troticoltura Alta Val Secchia – Collegno (RE)

6A.12 – Regione Basilicata• Assunta Brancati – Tito (PZ)

6A.13 – Regione Campania• Ittica Fasanella –Loc. Fiume (SA)• Ittica Tammaro – Morcone (BN)

6A.14 – Regione Marche• Troticultura Cherubini – MC

Allegato II - Aziende Riconosciute in Italia per VHS e IHN6B.1 - Regione Friuli Venezia Giulia

•Bacino Tagliamento: 1. SGM srl – Rivoli di Osoppo (UD)

6B.2 - Regione Veneto

•Fiume Sile: 1. Az. Troticoltura S. Cristina – Loc. S. Cristina di Quinto

2. Biasia Luigi- Bolzano Vicentino (VI)

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Decisione 2003/390/CE del 23 maggio 2003 (abroga Decisione 93/22/CEE e 93/55/CEE)

Stabilisce 1. Condizioni di Polizia Sanitaria per la commercializzazione di pesci e molluschi non

sensibili alla SEV e NEI, oltre a Bonomiasi e Marteiliosi in zone o aziende riconosciute o con un programma approvato;

2. un modello di Certificato di trasposto (Reg 599/2004- modello armonizzato di Certificato)3. 1 elenco di specie non portatrici a cui si applica la deroga dell’ art 14 della Dir. 91/67/CE

(Allegato III)QUESTA DECISIONE NON SI APPLICA SE QUESTI ANIMALI SONO

COMMERCIALIZZATI X IL CONSUMO UMANO

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Semina in acque pubblicheOM 11 OTTOBRE 2001 - Misure di polizia veterinaria per la semina in acque

pubbliche di pesci e uova embrionateDisciplina la semina in acque pubbliche di pesci o uova embrionate sensibili a SEV (slmonidi, lucci, temolo, coregoni, luccio, rombo chiodato) e a NEI (salmonidi e lucci): devono provenire da Zone o Aziende riconosciute indenni da IHN e SHV

Nota MIN SAN prot. 600.7/24434/D/254 del 19-04-02 – OM.11/10/01 Misure Pol.Vet.x la semina in acque pubbliche di pesci e uova embr.Chiarisce che l’OM 11/10/2001 si riferisce alla semina in acque non assoggettate a concessione, cioè al ripopolamento con esemplari destinati alla vita selvatica e non si applica x l’introduzione di pesci in bacini (Zone) o Aziende x l’allevam.intensivo

OM 29 DICEMBRE 2003 - Misure di Pol. Veter. per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionaleIn deroga, fino al 30 giugno 2005, pesci o uova embrionate possono, a determinate condizioni, provenire anche da Azienda non riconosciute.

OM 21 SETTEMBRE 2005 - Misure di Pol. Veter. per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionale

In deroga, fino al 30 maggio 2007, pesci o uova embrionate possono, a determinate condizioni, provenire anche da Azienda non riconosciute

Dopo tale data potranno essere introdotte (semina ) nei corsi d’acqua italiani solo pesci o uova provenienti da Zone o Aziende riconosciute indenni da SEV e NEI.

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NORMATIVE SUL CONTROLLO RESIDUI IN ACQUACOLTURA

E’ vietato somministrare o detenere, macellare, adibire al consumo o importare animali d’acquacoltura trattati con tireostatici, stilbeni e derivati dello stilbene, estradiolo-17 beta e suoi derivati, sostanze beta- agoniste e sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena.

In deroga è consentito il trattamento di avanotti d’acquacoltura a scopo di inversione sessuale durante i primi 3 mesi di vita con medicinali contenenti sostanze androgene.

Prescrive: - Ispezione 1 volta l’anno da parte dell’ASL

- Verifica compilazione Registro dei Trattamenti ( effettuati dal Veterinario Aziend.o Libero profess. (vidimato dall’ASL e su cui ilVet Uff. annota tutte le verifiche effettuate)

- Conservazione ricette numerate progressivamente- Presenza Mod 12 (Reg Pol. Vet.) per le vaccinazioni- Registro Scorte (sui medicinali detenuti, acquistati o distribuiti….)

Dlvo 158/2006 concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti" (abroga il DLvo 336/1999)

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Piano Nazionale Residui 2007 – Settore Acquacoltura - Ogni anno viene emesso un Piano nazionale per la ricerca residui, come fissato da D. 158. Il Piano èpredisposto da Ministero Salute in collaborazione con Ist. Superiore Sanità e con le Regioni e ha una validità di 1 Anno.

Piano Regionale Residui Nota Reg E-R 18884 del 19/01/2007.

Regolamento CE 1881/2006 del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.( abroga Reg. CE. 466/2001e succ mod: R.199/06–PNR 07) Considera i Nitrati, Micotosine( aflatossine, ocratossina A,..), Metalli: (pb. Cd, Hg, St inorg.), 3-MCPD (3 monocloro-1,2 propandiolo), Diossine e PCB, Idrocarburi policiclici aromatici (benzopirene).

(HG: spigola, storioni, anguilla =1 mg/kg)Regolamento 333/2007 del 28 marzo 2007 relativa ai metodi di

campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenorimassimi di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pierne nei prodotti alimentari.

(Abroga Dir. 2001/22/CE, 2004/16/CE, 2005/10/CE e succ. mod. e relativi recepimenti nazionali: DM 18/04/2006)

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Raccomandazione 2005/108 del 4/02/2005 su ricerche relative al tenore di idrocarburi policiclici aromatici in taluni prodotti alimentari

Regolamento 1883/2006/CE del 19 dicembre 2006 che stabilisce i metodi di campionamento per il controllo ufficiale di diossine e PCB diossino-simili nei prodotti alimentari. ( e abroga D. 2002/69 e relativo recepimento)

Raccomandazione 2006/88 del 6 febbraio 2006 relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti. (abroga la Racc 2002/201/CE)

Raccomandazione 2006/794/CE del 16 novembre 2006 sul monitoraggio dei livelli di base di Diossine e PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari.(abroga la Racc 2004/705/CE)

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PIANO ACQUACOLTURA 2007

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Regolamento 2377/90 CEE del 26 giugno 1990 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di

residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;modificato da ultimo da Reg 703/2007 del 21Giugno 2007

• Allegato I – Elenco sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei Limiti Massimi di Residui (LMR) definitivi

• Allegato II – Elenco delle sostanze non soggette a un LMR.• Allegato III - Elenco sostanze farmacologicamente attive impiegate

nei Medicinali Veterinari per le quali sono stati fissati degli LMR provvisori

• Allegato IV - Elenco sostanze farmacologicamente attive per le quali non possono essere fissati dei Limiti Massimi

• Allegato V – Informazioni e dati da includere nella domanda di fissazione degli LMR di sostanze farmacologicamente attive impiegate nei Medicinali Veterinari

• IN ACQUACOLTURA SI CONSIDERANO LE SEGUENTI MOLECOLE:

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Sostanze con MLR definitivi -Allegato I Prodotti chemioterapici:• Sulfonamidi: 100µg/kg tess musc. e pelle

• Derivati della Diaminopiridina: Trimetropim (50µg/kg tess musc. e pelle)

Antibiotici

• Tetracicline: Tetraciclina, Clortetraciclina, Ossitetraciclina (100µg/kg tess musc. e pelle)

• Penicilline: » Amossicillina (50 µg/kg tess musc. e pelle)

» Ampicillina (50 µg/kg tess musc. e pelle)

» Benzilpenicillina (50 µg/kg tess musc. e pelle)

» Clossacillina (300 µg/kg tess musc. e pelle)

» Diclossacillina (300 µg/kg tess musc. e pelle)

» Oxacillina (300 µg/kg tess musc. e pelle)

» Penetamato (50 µg/kg tess musc. e pelle)

• Cefalosporine: - Ceftiofur (300 µg/kg tess musc. e pelle)

• Macrolidi: - Eritromicina A ( 200 µg/kg tess musc. e pelle)

– Tilmicosina (50 µg/kg tess musc. e pelle)

– Tilosina (300 µg/kg tess musc. e pelle)

* = Al momento i principi attivi dell’All. I autorizzati in Italia per l’impiego in acquacoltura sono: Clortetraciclina, Ossitetraciclina,Amoxicillina triidrato, Flumequina, Sulfadiazina + Trime-thoprim,

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• Chinoloni: - Danofloxacine ( 100 µg/kg tess musc. e pelle)

– Diflossacina ( 100 µg/kg tess musc. e pelle)– Enroflossacina (100 µg/kg tess musc. e pelle)

– Flumequina (600 µg/kg tess musc. e pelle)

– Sarafloxacina (30 µg/kg tess musc. e pelle)

• Florfenicolo e composti associati: - Florfenicolo (1000 µg/kg tess musc. e pelle)

- Triamfenicolo (50 µg/kg tess musc. e pelle)

• Lincosamidi: - Lincomicina (100 µg/kg tess musc. e pelle)

• Aminoglicosidi: - Neomicina B (500 µg/kg tess musc. e pelle)

» Paromomicina (500 µg/kg tess musc. e pelle)» Spectinomicina (300 µg/kg tess musc. e pelle)

• Polimixicine: - Colistin ( 150 µg/kg tess musc. e pelle)

Agenti antiparassitari:• Agenti attivi contro Ectoparassiti ----------------- nessuno x i pesci

• Agenti che combattono gli Ectoparassiti: - Deltametrina (10 µg/kg tess musc. e pelle)

- Cipermetrina ( 50 µg/kg tess musc. e pelle)

- Diflubenzuron ( 1000 µg/kg tess musc. e pelle)- Teflubenzurone ( 500 µg/kg tess musc. e pelle)

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• Agenti che combattono gli endo- e ectoparassiti- Avermectina: - Emamectina - (100 µg/kg tess musc. e pelle)

- Ivermectina (100 µg/kg grasso )

• Agenti che combattono i Protozoi- Derivati triazinici: - Toltrazuril: (100 µg/kg muscolo )

Sostanze non soggette a LMR- Allegato II • Composti inorganici• Composti organici• Sostanze generalmente riconosciute sicure• Sostanze impiegate nei medicinali veterinari omeopatici• Sostanze usate come additivi negli alimenti destinati al consumo

umano• Sostanze di origine vegetale• Agenti antiinfettivi• Agenti antinfiammatori

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Sostanze con LMR provvisori - Allegato IIIAntibiotici• Chinoloni: Ac. Ossalinico (300 µg/kg muscolo e pelle)

• Florfenicolo e composti associati: - Florfenicolo (1000 µg/kg muscolo e pelle)

- Tiamfenicolo (50 µg/kg muscolo e pelle)

Agenti antiparassitari:• Agenti attivi contro Ectoparassiti

- Piretrina e Piretroidi: Cipermetrina (50 µg/kg muscolo e pelle) scaduti l’ 1.7.2003

Deltametrina (10 µg/kg muscolo e pelle) scaduti l’ 1.1.2002

- Derivati dell’Acilurea: Diflubenzuron (1000 µg/kg muscolo e pelle) scaduti l’ 1.7.2000

Teflubenzurone (1000 µg/kg muscolo e pelle) scaduti l’ 1.7.2000

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Sostanze per le quali non possono essere fissati LMR (Vietate) - Allegato IV

• Aristolochia e suoi derivati• Cloramfenicolo• Cloroformio• Clorpromazina• Colchicina• Dapsone• Dimetridazolo• Metronidazolo• Nitrofurani n(compreso furazolidone)• Ronidazolo

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Importazioni (norme armonizzate di Pol. San x Importaz.)

• Scambi a carattere commerciale e Non – DLvo 633/96, Dlvo 28/93…….

• Importazione a carattere commerciale e Non • Dir 92/65/CE, Reg CE 998/2003, Dlvo 93 /93 ………..

• Decisione CE 2003/858/CE del 21 /11/2003 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova a gameti, destinati all’allevamento, nonchè di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano. modificata da Dec.2007/158/CE del 7/03/2007

• Decisione CE 2003/804/CE del 14 /11/2003 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova a gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano modificata da Dec.2007/158/CE del 7/03/2007 (abroga la Dec. 95/352/CE)

• Decisione 2006/656/CE del 24 agosto 2007 che fissa condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentalimodificato da Dec. 2007/592/CE del 24 agosto 2007

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Allegato: Territori in provenienza dei quali sono autorizzate le importazioni nella CE di pesci ornamentali

• Brasile………………………………………..solo Ciprinidi• Colombia ………………………..…………. solo Ciprinidi• Repubblica del Congo ………………….…. solo Ciprinidi• Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia …. solo Ciprinidi• Giamaica ………………………..…………. solo Ciprinidi• Singapore …………………….…………… solo Ciprinidi• Sri Lanka …………………….…………….. solo Ciprinidi• Thailandia ………………………………….. solo Ciprinidi• Maldive ( se diventa un Paese aderente all’ OIE entro il 31/12/2007,

altrimenti le importazioni da quella data non sono più autorizzate – D. 2007/592/CE)

Decisione 2006/656/CE:

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Direttiva 2006/88/CE relativa a condizioni di polizia sanitaria applicabile alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti , nonché alla prevenzione e alle

misure di lotta contro talune malattie degli animali acquatici

Stabilisce:• Norme di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato, l’importazione

e il transito degli aa d’acquacoltura e i loro prodotti• Misure preventive minime tese a accrescere il livello di sensibilizzazione e di

preparazione dell’AC, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore verso le malattie degli animali d’acquacoltura

• Misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici (Allegato IV Parte B)

La direttiva 91/67/CE, (attuata con DPR 555/92)93/53/CE (attuata con DPR 263/97)95/70/CE (attuata con DPR 395/98) sono abrogate con effetto dal 1

agosto 2008. Gli stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva.

La Decisione 2004/453/CE (territori indenni e programma di lotta) continua ad applicarsi, in attesa disposizioni per limitare l’impatto verso malattie non elencate in Alleg. IV, p.II (art 43 Dir. 88/2006) entro 3 anni dalla sua entrata in vigore (2011).

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• Cap I – Oggetto , campo d’applicazione, definizioni• Cap II – Imprese di acquacoltura e stabilimenti di trasformazione riconosciuti• Cap . III – Norme di polizia sanitaria relative all’immissione sul mercato degli

animali d’acquacoltura e dei relativi prodotti• CapIV – Introduzione nella Comunità di animali d’acquacoltura e dei relativi

prodotti provenienti da Paesi terzi• Cap V– Procedure di notifica e misure di lotta contro le malattie AA d’acquacoltura • Cap VI – Programma di lotta a vaccinazione• Cap VII – Status di Indenne da malattia• Cap VIII – Autorità competenti e laboratori• Cap IX – Ispezione, Gestione elettronica e Sanzioni• Cap X – Modifiche, modalità di applicazione e procedura di Comitato (permanente)• Cap XI – Disposizioni transitorie e finali• Allegato I – Definizioni• Allegato II - Informazioni da annotare sul registro ufficiale delle imprese

d’acquacoltura e stabilimenti di trasformazione Riconosciuti• Allegato III – Parte A: Stato sanitario zona di destinazione per l’invio di prodotti

d’acquacoltura. – Parte B: Sorveglianza in aziende e zone x la molluschicoltura.• Allegato IV – Parte I : criteri x redazione elenco malattie- Parte II: Elenco Malattie.• Allegato V - Parte I e II: Stato Membro o Zona indenne da malattia-• Allegato VI: ParteI,II,III: Laboratori nazionali, comunitari e designati di riferimento

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• Non si applica a: - pesci ornamentali detenuti in acquari non commerciali- pesci selvatici catturati per l’immediato consumo- pesci catturati per fare mangimi, farine, oli, ..

Il Capo II, II e VII non si applicano se gli aa acquatici ornamentali sono tenuti in negozi di aa di compagnia, vivai, stagni da giardino, acquari a scopo commerciale, o presso grossisti: a) se non vi è un contatto diretto con il sistema idrico naturale di una comunità o b) se sono dotati di sistemi di trattamento delle acque reflue x impedire rischio diffusione malattie.

Si applica alle malattie dell’Allegato IV, p. II, e cioè:Malattie esotiche

• Pesci NNE - Necrosi ematopoietica epizootica-SUE - Sindrome ulcerativa epizooticaBonomia exitiosa

• Molluschi Perkinsus marinusMicrocytos mackini

• Crostacei Sindrome di TauraMalattia dalla testa gialla

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Malattie non esoticheVSC – Viremia primaverile della carpa

Pesci VHS – Setticemia emorragica virale

IHN – Necrosi emopoietica infettivaKHV - Malattia da virus erpeticoISA – Anemia infettiva dei salmoni

Molluschi Marteilia refrigensBonomia ostreae

Crostacei Malattia dei punti bianchi------------------------------------------------------------------------------------------------------Le imprese acquacoltura adottano su un registro su cui annotano1. Tutti gli spostamenti di AA e prodotti in entrata e uscita2. I casi di mortalità3. Risultati programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi in tutte le

aziende e zone destinate alla molluschicolturaGli Stabil. trasformazione annotano su un registro tutte le entrate e uscita di aa e prodotI trasportatoridi aa di acquacoltura annotano su un registro:1. I decessi intervenuti durante il trasporto2. Tutte le Aziende e Zone di molluschicoltura visitate dal mezzo di trasporto3. Ogni ricambio di acqua citando i punti di approvigionamento e di scarico dei reflui

Buone prassi in materia di igiene

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Riconoscimento e Registrazione

• Gli Stati Membri provvedono affinchè le imprese di acquacoltura (che allevano animali d’ acquacoltura destinati al consumo umano) e stabilimenti di trasformazione (che abbattono animali d’acquacoltura a scopo consumo umano) siano debitamente RICONOSCIUTE dall’Autorità competente, e abbiano ognuna un unico Numero di Riconoscimento.

• In deroga alle prescrizioni per il riconoscimento gli Stati Membri possono imporre la REGISTRAZIONE da parte dell’Autorità competente solo per:

1. Impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato (Acquari)

2. Laghetti di pesca sportiva3. Le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d’acquacoltura

soltanto per il consumo umano, conformemente a art. 1, par. 3, lett. c) del Reg 853/2004 ( Il R. 853 non si applica alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale)

In questi casi le disposizioni della presente direttiva si applicano tenendo conto delle caratteristiche e natura delle strutture interessate, nonché del rischio di propagazione di malattie ad altre popolazioni acquatiche in conseguenza della loro attività.

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Reg CE 852 - 853 - e succ modifiche

RegistrazioneAttività non comprese nel campo applicaz. R. 852, 853 = Pr. composti a base pr. ittici,

la produzione primaria: pescherecci e allevamenti a terra di acquacoltura. Depositi pesce o molluschi (art.2 /L. 283) e Automezzi (art. 44/ D. 327)…..

Procedura registrazione mediante DIA (Denuncia di Inizio attività –L. 241/90) -Attribuzione di un N° di registrazione

Riconoscimento /Riconoscimento condizionatoStabil. pesce, (ex Tipolog. I, II, III, IV- DLvo 531 - Stab di macellazione dei pesci -Stab in regime di freddo ove si fa la cernita, fraz., ghiacciatura e prep. p.d.p - Depos.

frigorifero e Stab. trasformazione )- Mercati ittici, impianti collettivi per le aste - Navi officina - Navi congelatrici- Stabil. che producono polpa di pesce separata

meccanicam.-Stab. Molluschi(ex CSM/CDM -DLvo 530) - Stabilimenti che trasformano la materia prima in gelatina e collagene- Stabilimenti che preparano cosce

di rana- Stabilimenti che effettuano operazioni esclusive di riconfezionamento, associate o meno ad altre operazioni come porzionatura e /o taglio.

A questi viene attribuito un Marchio di identificazioneSono esclusi dal Riconoscimento 853 gli stab. che producono prodotti composti: pizze,

paste farcite con pr.o.a. trasformati,piatti pronti, panini.

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Azioni in caso di non conformità alle disposizioni della DirettivaNel caso non siano soddisfatte le disposizioni della presente direttiva l’AC interviene

affinchè l’Operatore ponga rimedio alla situazione e adotta le misure previste all’art 54 del R. 882/2004 :

1. Imposizione di procedure di igienizzazione o di garanzie per la sicurezza del mangime o sul benessere animale

2. Restrizioni o divieti di immissione sul mercato o importazione-esportazione di mangimi, alimenti o animali

3. Richiamo o ritiro e/o distruzione di mangimi o alimenti4. Autorizzazione all’uso di mangimi o alimenti ad usi diversi da quelli

originariamente previsti5. Sospensione o ritiro del riconoscimento dell’ impresa o stabilimento6. Sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell’azienda per

un appropriato periodo di tempo7. Può arrivare a far adottare il blocco ufficiale delle importazioni delle partite

provenienti da Paesi terzi i cui prodotti risultano non conformi alla normativa vigente in termini di mangimi e alimenti (art. 19 R. 882)

L’AC trasmette all’Operatore interessato:– Notifica scritta delle decisioni intraprese con le relative motivazioni– Informazioni sui diritti di ricorso e sui termini applicabili– Se del caso notifica anche allo Stato Membro d’invio

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Controlli ufficiali delle imprese acquacoltura e stabilimenti di trasformazione eseguiti dall’AC

• I controlli consistono (art 3 R. 882/2004) in un numero minimo di:

verifiche, ispezioni e audit periodici , nonché se del caso campionamenti per ciascuna impresa d’acquacoltura o stabilimento di trasformazione riconosciuto, tenendo conto del rischio degli stessi di contrarre o diffondere malattie.

• La frequenza di tali controlli è in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione (Allegato III parte B,categorizzazione del rischio)

• Gli Stati Membri devono adottare un Programma di sorveglianzabasato sulla valutazione del rischio in tutte le aziende e zone destinate alla molluschicoltura in funzione del tipo di produzione e mirante a valutare un aumento di mortalità e/o la presenza di malattie dell’Alleg. IV parte II (Alleg. III parte B Direttiva)

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Allegato III – Parte B

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Allegato III – Parte B

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Allegato III – Parte B