IL PARLAMENTO Sulla “centralità” del Parlamento. Qualche premessa Sul “bicameralismo...
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IL PARLAMENTO
Sulla “centralità” del Parlamento
Qualche premessa• Sul “bicameralismo perfetto”Artt. 55-57 Cost.Art.94 ed art. 70 Cost. qualche differenza “strutturale”
Gli elementi comuni: - Durata (legislatura)
Un “altro” organo costituzionale: il Parlamento in seduta comuneFunzioni tassativamente indicate:- Elezione del PdR- Elezione cinque giudici Corte costituzionale- Elezione di 1/3 dei componenti del CSM- Messa in stato d’accusa del PdR- Votazione dell’elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri
aggregati alla Corte costituzionale
Gli organi delle Camere
commissioni Permanenti o temporaneeCriterio di composizione Monocamerali o bicamerali Funzioni: consultiva, di controllo, di indirizzo,
funzione legislativaFra le commissioni bicamerali : Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza
dei servizi radiotelevisivi (l. n. 103 del 1975)Comitato per i servizi di sicurezza (l. n. 801 del
1977)
Segue: gli organi delle Camere
GiunteCriterio di composizioniCompiti specifici :- Di garanzia della corretta osservanza
del regolamento e dell’elaborazione di proposta di modifica dello stesso regolamento
- verifica assenza cause di ineleggibilità ed incompatibilità
I gruppi parlamentari
• artt. 72 ed 82 Cost.
• la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari
• Il collegamento con i partiti politici
I Presidenti di Assemblea
in margine ad un ruolo “arbitrale” dei Presidenti delle Camere
Elezioni (alla Camera due/terzi o maggioranza assoluta; al Senato maggioranza assoluta)
I regolamenti parlamentari
• art. 64 Cost.La definizione delle regole del funzionamento del
Parlamento I regolamenti parlamentari come fonti del diritto : in
specie come atti “a competenza riservata” (art. 72 Cost.) rinvio
I regolamenti e la forma di governo Dai regolamenti del 1971 (principio di unanimità) ai
regolamenti del 1988 (voto palese e principio di maggioranza) alle novelle del 1990 (il Governo è padrone dell’ordine del giorno)
Le prerogative parlamentari
• 1) definizioneGaranzie di indipendenza della funzione parlamentareIstituti volti ad assicurare il libero ed ordinato svolgimento
delle funzioni del ParlamentoIn specie :Istituti volti a garantire la libera espressione delle opinioni
dei parlamentari – funzionale al corretto esercizio della funzione parlamentare – e ad evitare azioni pretestuose della magistratura (finalizzate ad impedire o condizionare l’operato del Parlamento)
L’art.68 della Costituzione
• I due istituti:
a) l’insindacabilità (art.68, primo comma,Cost.)
b) l’immunità penale (art. 68, secondo e terzo comma, Cost.)
L’insindacabilità
• Il parlamentare:
• non può essere chiamato a rispondere (1)
• delle opinioni espresse e dei voti dati (2)
• nell’esercizio delle sue funzioni (3)
segue
• 1) esclusione della responsabilità penale, civile, disciplinare
• 2) comportamenti espressi dal parlamentare opinioni e voti dati
• 3) sussistenza del “nesso funzionale” fra opinioni espresse e voti dati ed esercizio della funzione parlamentare
segue
• Qualche problema:- quando sussiste il “nesso funzionale”?- Solo per i voti dati all’interno dell’assemblea e
per le opinioni espresse nel dibattito in assemblea?
- Estensione: anche fuori del ParlamentoProblema:Tutta l’attività politica del parlamentare è “coperta”
dall’insindacabilità (interviste,affermazioni rese nei comizi? Il caso degli “Sgarbi quotidiani”)
segue
• Delimitazione operata dalla Corte costituzionale:
- Sono coperte da insindacabilità le sole dichiarazioni corrispondenti ad affermazioni rese, in precedenza, in atti parlamentari “tipici”
segue
• secondo la legge n. 140 del 2004 (art.1)L’insindacabilità opera per “la presentazione di disegni o
proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni , per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”
La sent. n. 120 del 2004
segue
• Chi decide?
- Delibera della Camera di appartenenza del parlamentare
- Eventuale ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (per verificare se la Camera abbia illegittimamente esercitato la propria prerogativa “abusando” di essa)
L’immunità penale
• L’art. 68, comma secondo, Cost.
- La “scomparsa” dell’autorizzazione a procedere (con la legge cost. n. 3 del 1993)
- Cosa resta dell’immunità penale?• autorizzazione ad adottare misure limitative
della libertà personale, domiciliare, di comunicazione o di corrispondenza
• La questione delle “intercettazioni”• Le eccezioni (art. 68, comma terzo, Cost.)
Qualche questione
• Come comportarsi per le “intercettazioni indirette”?
- Quali le condizioni che giustificano il diniego dell’autorizzazione?
Gli interna corporis
• Autonomia normativa• Autonomia contabile• autodichia• Insindacabilità degli “atti interni” (una limitata insindacabilità degli atti
interni?)Il caso dei cd pianisti : la sent. n. 379 del
1996 e la “separatezza” del diritto parlamentare
La funzione parlamentare di “controllo”
• È funzione volta a far valere la responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento
• È esercitata attraverso una serie di istituti specificamente disciplinati :
- a) l’interrogazione- b) l’interpellanza- c) la mozione- d) la risoluzione- e) le inchieste
L’interrogazione
• È una domanda che il parlamentare rivolge al Governo volta a verificare la veridicità o meno di un fatto
• Il Governo può dichiarare di non poter rispondere (spiegandone i motivi); chiedere di differire la risposta; fornire – su richiesta – risposta scritta
• Le “interrogazioni a risposta immediata”:- hanno ad oggetto una sola domanda, relativa ad
argomenti di attualità; - Si svolgono – nel contraddittorio fra parlamentare e
Governo - secondo tempi scanditi dai regolamenti parlamentari (question time)
L’interpellanza
• è domanda rivolta al governo per conoscerne l’intenzione politica in riferimento ad un fatto o ad una situazione determinata
• può essere qualificata “urgente” sulla base delle indicazioni dei regolamenti parlamentari
La mozione
• È un atto di indirizzo, volto a provocare una discussione ed una deliberazione della Camera su questioni che incidono sull’attività del governo
• Può essere presentata da un presidente di un gruppo parlamentare o da 10 deputati o 8 senatori
La risoluzione
• può essere proposta anche in commissione
• È volta a manifestare un orientamento o definire un indirizzo
Le inchieste parlamentari
• Art. 82 della Costituzione
- A ciascuna Camera è attribuita la facoltà di istituire commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse
- gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria
segue
• la questione del “parallelismo” con le indagini giudiziarie
• la questione del cd “segreto funzionale”
• la questione della composizione della commissione
• Il problema dell’attribuzione del potere alla maggioranza