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IL PARLAMENTO Sulla “centralità” del Parlamento

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IL PARLAMENTO

Sulla “centralità” del Parlamento

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Qualche premessa• Sul “bicameralismo perfetto”Artt. 55-57 Cost.Art.94 ed art. 70 Cost. qualche differenza “strutturale”

Gli elementi comuni: - Durata (legislatura)

Un “altro” organo costituzionale: il Parlamento in seduta comuneFunzioni tassativamente indicate:- Elezione del PdR- Elezione cinque giudici Corte costituzionale- Elezione di 1/3 dei componenti del CSM- Messa in stato d’accusa del PdR- Votazione dell’elenco dei cittadini dal quale si sorteggiano i membri

aggregati alla Corte costituzionale

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Gli organi delle Camere

commissioni Permanenti o temporaneeCriterio di composizione Monocamerali o bicamerali Funzioni: consultiva, di controllo, di indirizzo,

funzione legislativaFra le commissioni bicamerali : Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza

dei servizi radiotelevisivi (l. n. 103 del 1975)Comitato per i servizi di sicurezza (l. n. 801 del

1977)

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Segue: gli organi delle Camere

GiunteCriterio di composizioniCompiti specifici :- Di garanzia della corretta osservanza

del regolamento e dell’elaborazione di proposta di modifica dello stesso regolamento

- verifica assenza cause di ineleggibilità ed incompatibilità

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I gruppi parlamentari

• artt. 72 ed 82 Cost.

• la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari

• Il collegamento con i partiti politici

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I Presidenti di Assemblea

in margine ad un ruolo “arbitrale” dei Presidenti delle Camere

Elezioni (alla Camera due/terzi o maggioranza assoluta; al Senato maggioranza assoluta)

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I regolamenti parlamentari

• art. 64 Cost.La definizione delle regole del funzionamento del

Parlamento I regolamenti parlamentari come fonti del diritto : in

specie come atti “a competenza riservata” (art. 72 Cost.) rinvio

I regolamenti e la forma di governo Dai regolamenti del 1971 (principio di unanimità) ai

regolamenti del 1988 (voto palese e principio di maggioranza) alle novelle del 1990 (il Governo è padrone dell’ordine del giorno)

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Le prerogative parlamentari

• 1) definizioneGaranzie di indipendenza della funzione parlamentareIstituti volti ad assicurare il libero ed ordinato svolgimento

delle funzioni del ParlamentoIn specie :Istituti volti a garantire la libera espressione delle opinioni

dei parlamentari – funzionale al corretto esercizio della funzione parlamentare – e ad evitare azioni pretestuose della magistratura (finalizzate ad impedire o condizionare l’operato del Parlamento)

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L’art.68 della Costituzione

• I due istituti:

a) l’insindacabilità (art.68, primo comma,Cost.)

b) l’immunità penale (art. 68, secondo e terzo comma, Cost.)

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L’insindacabilità

• Il parlamentare:

• non può essere chiamato a rispondere (1)

• delle opinioni espresse e dei voti dati (2)

• nell’esercizio delle sue funzioni (3)

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• 1) esclusione della responsabilità penale, civile, disciplinare

• 2) comportamenti espressi dal parlamentare opinioni e voti dati

• 3) sussistenza del “nesso funzionale” fra opinioni espresse e voti dati ed esercizio della funzione parlamentare

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• Qualche problema:- quando sussiste il “nesso funzionale”?- Solo per i voti dati all’interno dell’assemblea e

per le opinioni espresse nel dibattito in assemblea?

- Estensione: anche fuori del ParlamentoProblema:Tutta l’attività politica del parlamentare è “coperta”

dall’insindacabilità (interviste,affermazioni rese nei comizi? Il caso degli “Sgarbi quotidiani”)

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• Delimitazione operata dalla Corte costituzionale:

- Sono coperte da insindacabilità le sole dichiarazioni corrispondenti ad affermazioni rese, in precedenza, in atti parlamentari “tipici”

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• secondo la legge n. 140 del 2004 (art.1)L’insindacabilità opera per “la presentazione di disegni o

proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni , per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”

La sent. n. 120 del 2004

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• Chi decide?

- Delibera della Camera di appartenenza del parlamentare

- Eventuale ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato (per verificare se la Camera abbia illegittimamente esercitato la propria prerogativa “abusando” di essa)

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L’immunità penale

• L’art. 68, comma secondo, Cost.

- La “scomparsa” dell’autorizzazione a procedere (con la legge cost. n. 3 del 1993)

- Cosa resta dell’immunità penale?• autorizzazione ad adottare misure limitative

della libertà personale, domiciliare, di comunicazione o di corrispondenza

• La questione delle “intercettazioni”• Le eccezioni (art. 68, comma terzo, Cost.)

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Qualche questione

• Come comportarsi per le “intercettazioni indirette”?

- Quali le condizioni che giustificano il diniego dell’autorizzazione?

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Gli interna corporis

• Autonomia normativa• Autonomia contabile• autodichia• Insindacabilità degli “atti interni” (una limitata insindacabilità degli atti

interni?)Il caso dei cd pianisti : la sent. n. 379 del

1996 e la “separatezza” del diritto parlamentare

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La funzione parlamentare di “controllo”

• È funzione volta a far valere la responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento

• È esercitata attraverso una serie di istituti specificamente disciplinati :

- a) l’interrogazione- b) l’interpellanza- c) la mozione- d) la risoluzione- e) le inchieste

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L’interrogazione

• È una domanda che il parlamentare rivolge al Governo volta a verificare la veridicità o meno di un fatto

• Il Governo può dichiarare di non poter rispondere (spiegandone i motivi); chiedere di differire la risposta; fornire – su richiesta – risposta scritta

• Le “interrogazioni a risposta immediata”:- hanno ad oggetto una sola domanda, relativa ad

argomenti di attualità; - Si svolgono – nel contraddittorio fra parlamentare e

Governo - secondo tempi scanditi dai regolamenti parlamentari (question time)

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L’interpellanza

• è domanda rivolta al governo per conoscerne l’intenzione politica in riferimento ad un fatto o ad una situazione determinata

• può essere qualificata “urgente” sulla base delle indicazioni dei regolamenti parlamentari

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La mozione

• È un atto di indirizzo, volto a provocare una discussione ed una deliberazione della Camera su questioni che incidono sull’attività del governo

• Può essere presentata da un presidente di un gruppo parlamentare o da 10 deputati o 8 senatori

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La risoluzione

• può essere proposta anche in commissione

• È volta a manifestare un orientamento o definire un indirizzo

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Le inchieste parlamentari

• Art. 82 della Costituzione

- A ciascuna Camera è attribuita la facoltà di istituire commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse

- gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria

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• la questione del “parallelismo” con le indagini giudiziarie

• la questione del cd “segreto funzionale”

• la questione della composizione della commissione

• Il problema dell’attribuzione del potere alla maggioranza