Art.14 21 cost.

22
Le libertà inviolabili Art.14-21

description

 

Transcript of Art.14 21 cost.

Page 1: Art.14 21 cost.

Le libertà inviolabili

Art.14-21

Page 2: Art.14 21 cost.

Art.14 cost.: libertà di domicilio

Il domicilio è inviolabile.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali

Page 3: Art.14 21 cost.

Art.14 cost.: libertà di domicilio

• L’articolo riconosce il diritto di escludere chiunque dallo spazio privato di cui una persona dispone.

• Il domicilio è qualunque luogo di cui si disponga a titolo privato anche saltuariamente.

• Non solo la casa, ma anche l’ufficio, un capannone, una camera d’albergo, un camper, barca .

Page 4: Art.14 21 cost.

Le perquisizioni

• Le perquisizioni sono possibil solo negli stessi casi dell’art 13 cost.:– solo nei casi previsti dalla legge– con un atto motivato del giudice– in casi eccezionali di urgenza l’autorità di pubblica

sicurezza può procedere alla perquisizione. La polizia giudiziaria comunica al giudice non oltre quarantotto ore che la perquisizione è stata eseguita. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione

Page 5: Art.14 21 cost.

Leggi speciali

• Leggi speciali regolano in modo diverso gli accertamenti:– per motivi di salute (ad esempio l’Ispettorato del

lavoro per verificare le condizioni igieniche di un luogo di lavoro)

– di incolumità pubblica (i Vigili del Fuoco per verificare le condizioni di sicurezza di un locale aperto al pubblico

– fini economici o fiscali (la guardia di finanza per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari)

Page 6: Art.14 21 cost.

Art.15 cost. Libertà e segretezza della corrispondenza

• La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

• La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Page 7: Art.14 21 cost.

Art.15 cost. Libertà e segretezza della corrispondenza

• L’articolo riconosce il diritto di un individuo di comunicare con determinate persone escludendone altre.

• Comprende qualunque forma di comunicazione con un destinatario determinato: lettere, telefonate, fax, telegrammi ecc.

Page 8: Art.14 21 cost.

Le intercettazioni

• Sono ammesse le intercettazioni solo nei soli casi previsti dalla legge e con atto motivato del giudice.

• In questo caso, anche in casi eccezionali, non è possibile l’intervento di urgenza dell’autorità di pubblica sicurezza senza il provvedimento del giudice.

Page 9: Art.14 21 cost.

Art 16 cost: libertà di circolazione e soggiorno

• Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

• Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

• Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Page 10: Art.14 21 cost.

Art 16 cost: libertà di circolazione e soggiorno

• L’articolo riconosce la piena libertà di movimento del cittadino: può circolare, soggiornare, entrare e uscire dallo Stato rispettando gli obblighi di legge (es. essere in regola con il passaporto).

• La legge può porre dei limiti solo per motivi di sanità (es. Epidemia/inquinamento) o sicurezza (grandi manifestazioni).

Page 11: Art.14 21 cost.

Art 17 cost.: libertà di riunione

• I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Page 12: Art.14 21 cost.

Art 17 cost.: libertà di riunione

• Per riunione deve intendersi il darsi convegno di più persone senza un carattere di stabilità (ricevimenti, cerimonie, spettacoli, manifestazioni sportive e d’altro genere).

• Le Riunioni sono libere purché fatte pacificamente e senza il ricorso all’uso delle armi.

Page 13: Art.14 21 cost.

Le riunioni

• Se fatte in luogo privato o in luogo aperto al pubblico (cinema, teatro) si svolgono senza necessità di dare nessun preavviso.

• Se fatte in luogo pubblico (piazze, strade) occorre darne preavviso all’autorità di pubblica sicurezza che può vietarle solo per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Page 14: Art.14 21 cost.

Art.18 cost: libertà di associazione

• I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

• Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Page 15: Art.14 21 cost.

Art.18 cost: libertà di associazione

• E’ il diritto di costituire liberamente dei gruppi a carattere stabile e duraturo.

• Comprende anche la libertà di aderire o di uscire dalle associazioni già esistenti.

• Le associazioni possono avere qualunque scopo: politico, economico, religioso, culturale…

Page 16: Art.14 21 cost.

Sono vietate

• Le associazioni che perseguono scopi vietati dalla legge penale: associazioni mafiose, associazioni terroristiche.

• Le associazioni segrete, che non rendono nota né la sede, né i nomi dei propri affiliati e che mantengono segrete le loro finalità.

• Le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Page 17: Art.14 21 cost.

Art.19 cost.: libertà di fede religiosa

• Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Page 18: Art.14 21 cost.

Art.19 cost.: libertà di fede religiosa

• Indica la libertà di – scegliere la propria fede– professare la propria fede (in forma individuale o

collettiva)

– di non essere costretti a professare una determinata fede

– di farne propaganda– di esercitare il proprio culto (in privato o in

pubblico)– di non avere fede.

Page 19: Art.14 21 cost.

Sono vietati

• gli atti di culto contrari al buon costume cioè non rispettosi del “comune sentimento del pudore” (ad es. riti satanici con sacrifici di animali, atti osceni ecc.)

Page 20: Art.14 21 cost.

Art 21: la libertà di manifestazione del pensiero

• Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

• …• Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli

spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume…”

Page 21: Art.14 21 cost.

Libertà di espressione

• L’articolo riconosce il diritto di comunicare liberamente il proprio pensiero al pubblico, senza che sia definibile il destinatario.

• Comprende tutte le forme di possibili comunicazioni (radio, televisione, cinema, teatro, telecomunicazioni, etc) e tutti i tipi di pensiero (politici/economici/sociali).

• Nessuno può obbligare un’altra persona a manifestare un pensiero che non voglia manifestare.

Page 22: Art.14 21 cost.

Limiti

• Limite esplicito: il BUON COSTUME cioè rispetto del “comune sentimento del pudore”.

• Limiti derivanti dalla tutela di altri diritti. Ad es.:– Il limite del diritto all’ONORE cioè della integrità

morale. – Il limite del diritto alla RISERVATEZZA cioè della

segretezza della vita privata.– Il limite del REGOLARE FUNZIONAMENTO

DELLA GIUSTIZIA affinché non si diffondano notizie che intralcino le indagini giudiziarie.