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IL PARLAMENTO Caratteri e struttura

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IL PARLAMENTO

Caratteri e struttura

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Il Parlamento: struttura bicamerale Il parlamento in seduta comune L’organizzazione interna delle Camere Funzioni del Parlamento Ma Funziona davvero il Parlamento ?

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Il Parlamento: caratteri e struttura Il Parlamento della Repubblica Italiana è

l'Organo costituzionale titolare della funzione legislativa. Il Parlamento ha una struttura bicamerale perfetta, poiché composto da due Camere aventi funzioni identiche: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.

La prima è formata da 630 Deputati e la seconda da 315 Senatori cui vanno aggiunti i Senatori di diritto e a vita (Presidenti emeriti della Repubblica) ed i Senatori a vita. Secondo il disposto dell'art. 59 della Costituzione essi sono cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, e sono nominati dal presidente della Repubblica

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Focus art.59

In virtù del disposto costituzionale, il Capo dello Stato ha la facoltà di nominare senatori a vita coloro che abbiano "illustrato la Patria per altissimi meriti". Le questioni relative all'esercizio del suddetto potere sono molteplici. Si pensi, ad esempio, ai requisiti che deve possedere il beneficiario della nomina. Preliminarmente - e su questo non vi è alcun dubbio - i senatori di nomina presidenziale debbono essere cittadini italiani, nonché avere il pieno godimento dei diritti civili e politici.

La dottrina è divisa, invece, relativamente all'età richiesta. L'art. 59 Cost. nulla dispone al riguardo; tuttavia, sostenere che anche per i senatori di nomina presidenziale valga il limite minimo dei 40 anni di età, significherebbe svilire la ratio della norma, volta ad assicurare che il Senato benefici dell'esperienza e del prestigio di cittadini che abbiano recato lustro alla Patria. Sino ad oggi nessuno è mai stato nominato senatore prima dei 40 anni.

Infine, venendo ai requisiti elencati nella Carta costituzionale, gli altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, si deve registrare che in passato era sorta qualche perplessità a proposito dell'aggettivo "sociale". Il dubbio verteva sulla ricomprensibilità dell'attività politica nel novero dei meriti sociali. Con la nomina del senatore Giulio Andreotti, il problema sembra essere di fatto superato.

Gli altissimi meriti non sono fini a se stessi - del resto, chi non è meritevole nel suo piccolo? - dovendosi bensì coniugare al rendere lustro alla Patria. L'atto di nomina a senatore a vita è attribuito alla competenza esclusiva del presidente della Repubblica e costituisce, in effetti, uno dei pochi atti presidenziali emanati senza la previa proposta governativa.

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Il problema del numero dei senatori a vita Sul problema del numero massimo dei senatori a vita di nomina presidenziale, sin

dall'inizio si è affermata la tesi restrittiva per cui il numero di 5 senatori di cui all'art. 59 Cost. indica il massimo di componenti non elettivi che possono far parte dell'Assemblea: il Capo dello Stato in tanto può nominare nuovi senatori, in quanto "si liberino dei posti".

Ciò risponde a quel criterio di stabilità e certezza che la Costituzione ha voluto rispettare stabilendo un numero fisso di membri per entrambe le Camere, particolarmente dopo la revisione del 1963. La minoritaria tesi "estensiva" ammette invece che ciascun presidente possa nominare 5 senatori, a prescindere da quelli già precedentemente nominati. La tesi restrittiva continuò ad essere seguita da tutti i presidenti fino al luglio del 1984, quando il presidente Sandro Pertini, pur sedendo già in Senato 5 componenti nominati ex art. 59 Cost. (3 dei quali da lui medesimo) ne nominò altri 2, aderendo pertanto alla tesi estensiva. Tale nomina ha sollevato forti critiche in dottrina, la quale aveva ritenuto ormai formatasi sul punto una consolidata prassi costituzionale.

La nuova impostazione fu seguita anche dal presidente Francesco Cossiga, mentre il suo successore Oscar Luigi Scalfaro ha dichiarato pubblicamente di volersi attenere rigorosamente al dettato costituzionale e di abbracciare l'originaria interpretazione. Attualmente, anche se forse è un po' troppo presto per dirlo, sembra che il presidente Carlo Azeglio Ciampi, concordi con la tesi restrittiva. Nel 2001, infatti, ha provveduto a nominare senatrice a vita il Premio Nobel Rita Levi Montalcini, rispettando pertanto il limite di cui all'art. 59 Cost.

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Il Parlamento in seduta comune

Nei casi previsti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta comune. Come avverte l'articolo 55 comma 2 della carta fondamentale l'ipotesi sancita da questo articolo è tassativa non suscettibile di modifica o di applicazione per via analogica. In dottrina ci sono dibattiti circa la possibilità che le camere in seduta comune diano vita ad un organo differente. In realtà sarebbe come affermare che la corte costituzionale nei giudizi di incriminazione al Presidente della Repubblica ove si aggiungono 16 giudici a quelli ordinari (che sono 15) dia vita ad un organo differente. In definitiva le camere si riuniscono in seduta comune solo per i casi prescritti dalla costituzione (ovvero l'elezione di persona come il presidente o i giudici della corte costituzionale) non danno vita ad un organo completamente differente anche se le funzioni sono espressamente differenti da quelle delle due camere.

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Quando si riunisce in seduta comune

Questo organo si riunisce presso gli uffici della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio ed è presieduto dal presidente della Camera con il proprio ufficio di presidenza (art. 63 Cost.).

Il Parlamento in seduta comune si riunisce per l'elezione del presidente della Repubblica, per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni (art. 83 Cost.); per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare, con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea (art. 135 Cost.); per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, anche qui con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea (art. 104 Cost.); ogni nove anni per procedere alla compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarre a sorte i sedici giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente della Repubblica (art. 135 Cost.); per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del presidente della Repubblica (art. 91 Cost.); infine, per la messa in stato di accusa dello stesso presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.). In tutte le altre ipotesi, le camere si riuniscono separatamente.

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Lo status parlamentare

La Costituzione descrive lo status parlamentare negli artt. 67, 68 e 69.

L'art. 67 (cosiddetto divieto di mandato imperativo) dispone che «ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», ossia riceve un mandato generale da parte del corpo elettorale, il quale non è suscettibile di iniziative di revoca né da parte dell'ambito territoriale (collegio) che l'ha eletto, né da parte del partito di affiliazione; mandato generale il cui rispetto non può essere sindacato in termini giuridici (così come invece avviene per il mandato previsto dal Codice civile), ma solo (eventualmente) in termini politici, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione (quindi, principalmente, con le consultazioni elettorali).

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Sullo status ex art. 68 e 69 Nell'art. 68 trovano espressione, invece, gli istituti dell'insindacabilità e dell'inviolabilità, laddove si prescrive,

rispettivamente, che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Sia l'insindacabilità sia l'inviolabilità non rappresentano prerogative del singolo parlamentare, ma sistemi di tutela della libera esplicazione delle funzioni del Parlamento, contro indebite ingerenze da parte della magistratura (ma costituiscono anche il portato del talora minaccioso passato in cui la magistratura non costituiva un autonomo potere, ma era sottoposta al governo).

Per ciò che, in particolare, concerne l'insindacabilità, essa consiste nell'irresponsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per le opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni. Particolarmente controversa è l'interpretazione concernente questa disposizione: quando un'opinione è espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari ? Il contenzioso costituzionale a riguardo ha dato modo alla Corte costituzionale di precisare la distinzione tra attività politica ed attività istituzionale del parlamentare e, anche con riguardo a quest'ultima, tra attività insindacabile e attività sindacabile in quanto lesiva di altri principi o diritti costituzionali(e in particolare dell'onore come espressione della pari dignità umana).

L'inviolabilità, invece, rappresenta il residuo derivante dalla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha cancellato il precedente istituto dell'autorizzazione a procedere nel caso di condanna con sentenza definitiva.

Infine, a norma dell'art. 69, «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»: ribaltando l'opposto principio enunciato dallo Statuto albertino, si afferma la necessità (e irrinunciabilità) dell'indennità, da intendersi strettamente collegata con l'art. 3 (principio di eguaglianza) e con il sopra richiamato art. 67 (divieto di mandato imperativo).

Oltre all'indennità sono riconosciuti al Parlamentare numerosi benefici quali la libera circolazione sulle reti ferroviarie, stradali, marittime, ecc.

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Uno + uno ……Bicameralismo perfetto ma identico effetto!

Il sistema parlamentare italiano si caratterizza per il bicameralismo perfetto: nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra camera. Invece sotto l'aspetto dell'elettorato attivo e passivo vi sono sostanziali differenze tra le due: la camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni. Invece i senatori sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni, e devono avere almeno 40 anni (art. 56/57 della costituzione).

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Prerogative delle camere

Le camere del parlamento italiano godono di particolari privilegi : Autonomia regolamentare: Ogni camera redigendo un proprio

regolamento si amministra e si sviluppa il proprio lavoro secondo la volontà dei parlamentari e del presidente della camera.

Autonomia finanziaria Le camere decidono autonomamente l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

Immunità della sede: Decisione su chi può essere ammesso all'interno degli edifici in cui si svolgono le sedute. Naturalmente il presidente della Camera, avendo un potere elevato, può svolgere questo compito.

Giustizia domestica (autodichia): Le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti sono sottratte al giudice comune e sono riservati agli organi interni al parlamento.

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Organizzazione interna del Parlamento

La disciplina dell'organizzazione del Parlamento e delle Camere è dettata, innanzi tutto, dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari (a favore dei quali esiste una riserva prevista dalla stessa Carta costituzionale).

Organi necessari (in quanto previsti direttamente dal testo costituzionale) sono il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni (permanenti). A questi si affiancano altri organi previsti dai regolamenti (gruppi, proiezione parlamentare dei partiti, e giunte, con funzioni tecniche; ma anche la conferenza dei capigruppo, cui spetta la competenza di fissare il programma e il calendario dei lavori), da deliberazioni delle Camere o da leggi (che assumono spesso la forma di commissione, monocamerale o bicamerale). L'ufficio di presidenza della Camera ed il consiglio di presidenza del Senato rappresentano tutti i gruppi parlamentari. Hanno compiti amministrativi e compiti che riguardano la disciplina interna e l'organizzazione. In riferimento alle funzioni amministrative interne, l'ufficio ed il consiglio di presidenza godono del potere regolamentare e decidono sui ricorsi contro gli atti dell'amministrazione della Camera (art.12 r.c. e r.s.).

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In virtù del principio di rappresentatività, sono le stesse Camere a giudicare dei titoli di ammissione dei loro membri (con decisione assunta dall'assemblea su proposta della giunta per le elezioni). Sempre per lo stesso principio, perché possano esprimere legittimamente una decisione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del collegio quorum strutturale che si presume esistente salvo verifica), e la decisione stessa si assume approvata quando gode del voto favorevole della maggioranza dei voti espressi (quorum funzionale; con diverse norme, alla Camera e al Senato, circa il computo degli astenuti). Gli astenuti alla Camera non vengono considerati votanti (e ciò determina un abbassamento del quorum di maggioranza richiesto), mentre al Senato sì, determinando un aumento del quorum per la deliberazione. In ipotesi tassativamente indicate dalla Costituzione (e accomunate dall'espressione di una funzione parlamentare diversa da quella di indirizzo politico, e genericamente qualificabile come garanzia), si richiedono maggioranze qualificate, ossia superiori alla maggioranza dei votanti.

In seguito alla legge costituzionale n. 3 del 1963, entrambe le Camere sono elette per una durata di cinque anni (periodo denominato con il termine legislatura), e non possono essere prorogate se non in caso di guerra. Possono invece essere anticipatamente sciolte dal presidente della Repubblica (ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano - in tutto o in parte - con gli ultimi sei mesi della legislatura), sentiti i rispettivi Presidenti (la prassi sviluppatasi vede lo scioglimento come uno strumento da utilizzarsi solo ove non sia possibile instaurare un rapporto fiduciario tra il Parlamento e il governo).

Le camere restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere per evitare un possibile vuoto legislativo (istituto della prorogatio, da non confondere con la proroga). La prima riunione delle nuove Camere deve avvenire entro i 20 giorni successivi alle elezioni, che, a loro volta, devono svolgersi entro 70 giorni (e non prima di 45) dalla fine della legislatura.

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Funzione legislativa

L'iter legis, ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile:

iniziativa → istruttoria → esame → approvazione (articolo per articolo e finale) → promulgazione → pubblicazione. L'iniziativa spetta al governo, ai singoli parlamentari (che devono presentare la proposta di legge alla loro camera d'appartenenza), ai cittadini (che devono presentare una proposta formulata in articoli e accompagnata dalle firme di 50.000 elettori), ai singoli Consigli regionali e al CNEL.

L'iniziativa, una volta pervenuta ad una delle due Camere, deve essere assegnata ad una commissione competente per materia perché svolga una preliminare attività istruttoria (avvalendosi anche dei pareri formulati da altre commissioni, e in particolare dalle così dette «commissioni filtro»).

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Il Procedimento ordinario

A questo punto, il procedimento può seguire due strade diverse. Nel procedimento normale la commissione competente si riunisce in sede referente e, formulata una relazione e nominato un relatore, trasmette la competenza alla formulazione e all'approvazione del testo all'assemblea. Il tutto deve avvenire in non più di 4 mesi alla Camera e di 2 mesi al Senato. Una volta approdato in una Camera, avviene la discussione generale, a cui segue l'esame (e il voto) articolo per articolo, le dichiarazioni di voto ed in ultimo la votazione generale, che normalmennte avviene e in modo palese (il voto segreto è previsto per materie che implicano scelte dettate dalla coscienza individuale). Se il progetto ottiene la votazione positiva di una Camera, passa all'altro ramo del parlamento che la deve votare senza ulteriori modifiche. In caso di modifiche, il testo ritorna all'altra Camera che lo deve riapprovare. Se il testo ripete questo procedimento più volte si parla di "navette" o palleggiamento.

Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali , di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72 Cost.). In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una procedura speciale: la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa (l'intero iter parlamentare si svolge in seno alla commissione), fatta salva in entrambi i casi la possibilità per 1/10 dei membri della Camera che sta procedendo, 1/5 dei membri della commissione o per il governo di chiedere il ritorno alla procedura normale.

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Procedure particolari Procedure particolari sono previste per la conversione di decreti legge, la

legge annuale comunitaria, la legge di bilancio annuale preventivo (e relativa finanziaria), la legge annuale di semplificazione e altre leggi di cui si decide l'urgenza.

Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al presidente della Repubblica, perché entro un mese provveda alla promulgazione, salva la possibilità di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto). Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata - a cura del ministro della Giustizia - sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito).

La rigidità della nostra costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti socio-politici rendono indispensabli. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale.

Il primo referendum di questo tipo si è tenuto il 7 ottobre 2001, e ha registrato la conferma - da parte del corpo elettorale - della legge costituzionale n. 3 del 2001. Inoltre doppia delibera da parte delle camere avviene attraverso un esame incrociato, cioè una volta approvata in prima lettura da una camera, la legge viene trasmessa all'altra senza la seconda deliberazione della prima; in seconda lettura difatti si procede con solo una votazione finale senza la possibilità di introdurre emendamenti.

L'art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale e consiste nella forma repubblicana dello Stato. Sussistono inoltre altri limiti considerati impliciti cioè non vengono modificati gli articoli che contengono i pricipi supremi dello stato nonché i valori su cui si fonda la costituzione italiana (sovranità popolare, unità ed indivisibilità dello stato...)

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In dettaglio: Procedimento legislativo

Il termine iter legis è il corrispettivo latino dell'italiano procedimento legislativo e definisce il procedimento formale che porta all'approvazione di una legge.

Il procedimento legislativo statale per le leggi ordinarie è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo I, sez II dagli artt. 71-74 della Costituzione e dai regolamenti parlamentari.

Questo procedimento consta di tre fasi: Fase dell'iniziativa Fase della discussione e della votazione Fase della promulgazione e della pubblicazione

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Fase d’iniziativa

La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge al Parlamento.

La Costituzione riconosce tale potere: al Governo. Il governo utilizza il suo diritto di iniziativa per sviluppare il suo programma

operativo, può essere titolare di questa sua funzione solo in sede collegiale, inoltre ogni sua proposta di legge prima di passare al Parlamento deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica.

Il governo ha dei campi dove ha una sua esclusività di operazione (leggi che riguardano la manovra di bilancio e leggi di conversione di decreti legge) Generalmente le proposte di legge riportate dal governo vengono accettate in parlamento in quanto il governo stesso può contare sui parlamentari che gli hanno dato la fiducia.

ai membri del Parlamento. Sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore possono sviluppare proposte di legge di modo da essere titolari appieno di questa funzione aderendo alle proprie idee e progetti di partito.

al corpo elettorale (che può essere esercitata attraverso la presentazione alle Camere da una proposta sottoscritta da almeno 50 000 elettori) iniziativa legislativa popolare, art.50 della costituzione.

ai Consigli Regionali al CNEL generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva ma la legge gli

dispone la facoltà di proporre leggi. nonché agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale.

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Fase deliberativa La seconda fase del procedimento legislativo comincia con l'assegnazione da parte del Presidente della camera cui è

pervenuto il progetto di legge alla commissione parlamentare competente "ratione materiae" (ovvero, per materia). La commissione parlamentare opera diversamente a seconda della "sede" in cui viene autorizzata a operare. La commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge può operare in:

Sede referente: si tratta della sede in cui le commissioni operano seguendo il cosiddetto "procedimento legislativo ordinario", in esso si prevede una discussione sul testo nel suo complesso seguita da una discussione del testo articolo per articolo. Alla discussione segue un voto sul progetto di legge. La commissione ha in tale sede il compito di preparare i documenti (testo del progetto di legge e relazioni) su cui lavorerà poi più accuratamente prima una e poi l'altra camera del Parlamento.

Sede legislativa: la commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si occupa della discussione, della votazione e della approvazione del progetto di legge estromettendo completamente il Parlamento dai lavori. È sempre ammessa durante i lavori della commissione la domanda di "rimessione in assemblea" del progetto di legge.

Sede redigente: è la seconda procedura speciale prevista dai regolamenti di Camera e Senato; la commissione ha gli stessi compiti che aveva quando operava in sede referente con l'aggiunta che la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge assume carattere di definitività, ed il testo che viene presentato alla camera sarà votato nella sua interezza (senza quindi procedere alla votazione articolo per articolo)

Il procedimento legislativo ordinario continua con l'assegnazione del progetto di legge al presidente di una delle camere del parlamento il quale permette la discussione, la votazione articolo per articolo ed infine la votazione finale sull'intero progetto di legge.

Qualora la maggioranza dei presenti in aula abbiano votato favorevolmente il disegno di legge si intende approvato e passa all'altra camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche fa si che sia completata la fase deliberativa. Se invece vi apportata modifiche il disegno ripassa all'altra camera che a sua volta se apporta modifiche deve ripassalo ulteriormente e così via fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le camere. Questo fenomeno viene definito con il termine navette.

Il disegno passa quindi al Presidente della Repubblica che può firmarlo o rimandarlo alle camere motivando il gesto. Tuttavia può rimandarlo solo una volta e quindi quando gli presentano nuovamente il disegno di legge (anche del tutto uguale al primo) è obbligato a firmarlo.

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Fase integrativa dell'efficacia La terza ed ultima fase è quella che attiene alla produzione degli effetti

normativi della legge e riguarda la promulgazione e la pubblicazione. La promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambi la Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarino l'urgenza (Art.73 della Costituzione) e spetta al Presidente della Repubblica. Non sempre il Presidente della Repubblica decide di promulgare la legge, in quanto essa potrebbe avere dei difetti sostanziali (essere in contrasto con i dettati costituzionali) oppure vizi formali (difetti sul procedimento legislativo) quindi spetta a lui porre il primo vero sindacato (preventivo) della legge.

Se la promulgazione fosse negativa la legge viene rinviata alle camere con un messaggio motivato del Presidente della Repubblica. Se il progetto di legge viene riproposto uguale il presidente è obbligato a promuoverlo.

Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata. Quest'ultima fase vede l'intervento del Ministro della Giustizia, depositario del sigillo dello Stato. Una volta posto il sigillo alla legge, essa viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

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Il ruolo delle commissioni La Commissione parlamentare è un organo

collegiale delle Camere cui vengono assegnati i disegni di legge. Questo viene solitamente composto in modo da rispettare i vari gruppi proporzionalmente; può essere di tipo permanente o speciale.

La commissione può esaminare il progetto di legge in diverse sedi: sede referente, sede redigente, sede legislativa (o deliberante), sede consultiva (quando è espresso il proprio parere ma il disegno di legge è affidato ad un'altra commissione). Per alcuni progetti di legge è prevista la riserva di legge d'Assemblea, ovvero quando l'analisi della legge spetta alle Camere e non alle commissioni.

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Procedimento normale: commissione in sede referente

Il procedimento normale si suddivide in due fasi: una preparatoria che si svolge in seno alla commissione competente, ed una deliberativa che si svolge in Assemblea. L'esame in sede referente non ha particolari requisiti formali, in quanto la commissione svolge soltanto un lavoro preparatorio per l'Assemblea. L'esame si conclude con la votazione di un testo per la successiva discussione in Assemblea, con relazione scritta di un mandatario relatore. Dopodiché inizia la discussione in Assemblea.

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Procedimenti speciali

Commissione in sede legislativa (o deliberativa) È una particolarità ereditata dal fascismo da Mussolini, e più precisamente dal sistema

che si era consolidato nell'ambito dell'organizzazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dove rappresentava la regola. Solamente l'ordinamento spagnolo, oltre al nostro, la prevede. Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria deliberazione. Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione, nel Senato la decisione spetta al presidente e non è opponibile; alla Camera, invece, la decisione del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea. Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di legge), ci sono limiti procedurali: il Governo o un decimo dei componenti di ciascuna Camera (articolo 72 della Costituzione) o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di rimessione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea. Per le sue caratteristiche, la sede deliberativa rappresenta una via molto discutibile, e sarebbe da evitare, sia per una questione di democraticità (vengono attribuiti a una frazione dell'assemblea i poteri del plenum), sia per una questione di qualità della normazione, poiché non tutti gli interessi potrebbero esservi rappresentati, con il rischio, dunque, di una decisione confliggente con l'interesse generale. Si tratta, comunque, ed è bene ricordarlo, di una via ormai molto raramente utilizzata, perché, dalla fine del bipolarismo, l'opposizione di turno impedisce regolarmente di ricorrervi.

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Commissione in sede redigente Il procedimento in sede redigente è un ibrido previsto

indirettamente dall'articolo 72 della Costituzione, dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale. Per quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum dell'assemblea, si considera questo tipo di procedimento affine a quello in sede deliberativa o legislativa, e dunque assoggettato agli stessi poteri di richiamo previsti per quest'ultima.alla commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa

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Commissione in sede consultiva La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo,

esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni.

I pareri che può esprimere questo tipo di commissione si dividono in obbligatori, facoltativi e vincolanti. Sono obbligatori quelli che il Presidente dell'Assemblea deve prevedere, in base a regolamenti parlamentari, all'atto di assegnazione; i pareri facoltativi sono richiesti dalla commissione competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva; i pareri vincolanti devono essere osservati dalle commissioni in sede referente e legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere all'Assemblea non attendendoli.

I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito; se entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito può procedere.

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Funzione di controllo e indirizzo Il parlamento, oltre alla funzione legislativa, esercita anche

funzioni di controllo sul governo e funzioni di indirizzo politico. La funzione di controllo si esplica in mozioni, risoluzioni e

ordini del giorno, nonché negli strumenti conoscitivi delle interrogazioni e delle interpellanze.

La funzione di indirizzo politico, invece, si concreta nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra Parlamento e governo, oggettivizzato nella mozione di fiducia, nella questione di fiducia e nella mozione di sfiducia (che può essere rivolta all'intero governo oppure anche a un singolo ministro). Altri strumenti di indirizzo politico sono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno di istruzione al governo.

Una profonda integrazione tra funzione legislativa, funzione di controllo e funzione di indirizzo si registra, infine, negli atti che vengono svolti nella così detta sessione di bilancio, e che vanno dall'approvazione DPEF del documento di programmazione economica e finanziaria all'approvazione della legge finanziaria e dei bilanci.

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IL Programma dei lavori

Il metodo della programmazione dei lavori parlamentari ha un duplice scopo. Regolamentare l’attività del parlamento e garantire un ruolo alle componenti di maggioranza e opposizione.

Programma: elenco degli argomenti da trattare alle camere ( con cadenza massima di tre mesi e minima di due) approvato, così come il calendario, con il consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari (3/4 quorum) oppure predisposti d’ufficio dal Presidente Camera, mentre al Senato è necessario il consenso unanime della conferenza dei presidenti di gruppo parlamentare se non si raggiunge il Presidente predispone uno schema che deve essere valutato con modifico o no dall’Assemblea.

Calendario: specifica il programma e indica materia trattate nelle singole sedute;

Ordine del Giorno: organizzazione dei lavori parlamentari per ogni singola seduta fissando la cadenza e l’esecuzione.

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La funzione parlamentare di controllo

Essa si concretizza in singoli istituti di diritto parlamentare il cui scopo è il controllo politico sul Governo.

Tale controllo si concretizza mediante: Interrogazioni ed interpellanze. L'interpellanza parlamentare, che fa parte della funzione di controllo, è una domanda

che un parlamentare pone per conoscere in maniera accurata e approfondita quali sono state (o quali saranno) le intenzioni e i comportamenti del Governo in relazione ad un determinato fatto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta politica da esso tenuta rispetto ad una data situazione; mira cioè ad una presa di posizione del Governo. Viene discussa in aula, con la presenza di un rappresentante del Governo.

L'interpellanza viene introdotta da relatore e se la risposta del Governo non è soddisfacente può presentare una mozione avente lo stesso oggetto e provocare una discussione ed un voto da parte dell'assemblea, il cui significato politico starà poi al Governo valutare.

Nell'ordinamento costituzionale italiano l'interrogazione parlamentare è una domanda che uno o più parlamentari rivolgono al Governo nel suo complesso o a un singolo Ministro per essere informati sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che il Governo intende adottare o ha già adottato. Il Ministro interpellato dovrà rispondere per iscritto all'interrogazione, oppure oralmente.

L'interrogazione parlamentare è uno degli strumenti con cui il Parlamento svolge la sua attività di controllo sull'operato legislativo del Governo e viene spesso utilizzata anche da membri della maggioranza per il semplice scopo di conoscere e ottenere spiegazioni.

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Interrogazioni a risposta immediata: Il Question time

Con modifica dei regolamamenti parlamentari nel 1983 alla Camera e nel 1988 al Senato sono stati inseriti nuovi meccanismi di controllo: Nell'interrogazione a risposta orale, che avviene in aula durante il question time ( di solito tenuto mercoledì pomeriggio e spesso il presidente chiede diretta parlamentare) il parlamentare avrà diritto a replicare brevemente e a dichiararsi soddisfatto o meno della risposta ricevuta.

Lo strumento dell'interrogazione parlamentare è contemplato in molti altri ordinamenti giuridici europei e utilizzato dal Parlamento Europeo per informarsi sulle linee guida e sulle finalità su cui si basa il lavoro delle diverse commissioni.

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Funzione di inchiesta

norma dell'art. 82 della Costituzione, «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione parlamentare d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». Il Parlamento, ossia, per adempiere alla sua funzione di organo attraverso il quale si esercita in forma ordinaria la sovranità popolare, può adottare penetranti strumenti conoscitivi e coercitivi (gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria) per sottoporre all'esame proprio - e di conseguenza del popolo sovrano - fatti e argomenti su cui sia particolarmente viva l'attenzione sociale.

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Altri meccanismi di controllo e di indirizzo

La Mozione ( presentata da un presidente di gruppo parlamentare o da dieci deputati o 8 senatori) si presenta come un atto di discussione e deliberazione che l’Assemblea può deliberare. Esso costituisce una determinazione assembleare per il Governo e lo stesso Governo può porre la questione di fiducia su temi ritenuti importanti per l’indirizzo politico – amministrativo generale.

La risoluzione è uno degli atti con cui il Parlamento indirizza il Governo. Non ha valore formale ma meramente procedurale, non incide giuridicamente sulla vita del Governo, infatti in caso di voto contrario non è tenuto a dimettersi, ma ha valore politico. Essa può essere posta anche in commissione.

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Funzione di revisione costituzionale

La rigidità della costituzione è garantita da determinati organi e misure di controllo i quali attraverso "iter precisi" apportano le modifiche che il passare del tempo o i vari cambiamenti socio-politici rendono necessari. L'organo competente alla revisione costituzione è proprio il Parlamento che attraverso una doppia delibera da parte di ciascuna camera entro tre mesi può approvare tale modifica. La delibera si effettua con un esame incrociato della legge, cioè viene prima approvata dalla prima camera e poi passa all'altra senza la seconda delibera dalle prima. Successivamente in meno di tre mesi deve essere deliberata la seconda votazione della prima casa e anche dell'altra. Questo particolare iter viene naturalmente bloccato se nel passare le deliberazioni non ottengono almeno una maggioranza assoluta. Nel caso alla fine di questo procedimento si fosse raggiunta una maggioranza superiore ai 2/3 la legge passa al presidente della Repubblica, che ha la facoltà di promulgarla. Nel caso raggiungesse una maggioranza assoluta ma inferiore ai 2/3 l'atto può essere impugnato da 1/5 dei componenti di ciascuna camera, oppure da 5 consigli regionali, 500.000 elettori e può essere richiesto un referendum costituzionale. Questo deve svolgersi in una domenica tra 50 e 60gg dopo. La differenza da quello abrogativo è principalmente l'atto di cui si tratta, che al posto di essere una legge già in vigore in questo caso è una legge costituzionale o di revisione; altra differenza è che nel suo iter di passaggio non ci sarà un controllo esercitato dalla corte costituzionale; un'altra differenza inoltre è che non c'è un quorum prestabilito quindi anche le forze politiche di minoranza potrebbero raggiungere più consensi

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IL PARLAMENTO

Organi e funzioni

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Il Sistema elettorale Camera Un esame dettagliato del nuovo sistema elettorale deve distinguere tra le

modalità di elezione delle due Camere. A) sistema di elezione della Camera dei deputati. Il sistema è

proporzionale e si basasulla concorrenza di liste di candidati, mentre l’elettore dispone di un solo

voto per la scelta della lista, il quale si esprime su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Le liste possono presentarsi da sole oppure collegate tra loro, a formare una coalizione elettorale. In tal caso le liste della coalizione devono presentare un comune programma elettorale ed indicare una persona come capo della coalizione.

Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali a ciascuna delle quali è attribuito un

certo numero di seggi da eleggere in proporzione alla popolazione residente e nel cui ambito gli elettori votano una delle liste concorrenti. Per procedere all’attribuzione dei seggi si svolge un procedimento complesso che si articola

in sei fasi.

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Prima fase

Prima fase. In ciascuna di queste circoscrizioni si calcola la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista, che è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione. Si passa quindi a calcolare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, che è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguita dalla lista in tutte le circoscrizioni in cui si è presentata. E’ determinata, quindi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, che è eguale alla somma delle cifre elettorali circoscrizionali. Infine si passa a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione, che è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione. Esaurite queste operazioni si individua la coalizione di liste ovvero la lista singola non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi.

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Seconda fase

Seconda fase. Serve ad individuare le coalizioni di liste e le singole liste non raggruppate che superano una certa soglia di voti e possono partecipare alla ripartizione dei seggi. In questo modo si prevede una clausola di sbarramento. Più precisamente, vengono individuate • le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una circoscrizione di Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze, e che in tale circoscrizione abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi;

• le singole liste non collegate ad alcuna coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi e le liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una circoscrizione di Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze, e che in tale circoscrizione abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato sul piano nazionale il 10 per cento dei voti validi, ma che singolarmente abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una circoscrizione di Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze, e che in tale circoscrizione abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi.

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Terza fase Terza fase. Si procede alla ripartizione dei seggi tra le

coalizioni e tra le liste singole non collegate, incrociando i risultati ottenuti con le operazioni di cui alla prima ed alla seconda fase. Per fare questo si utilizza la cosiddetta formula del quoziente. A tale ripartizione partecipano solamente le coalizioni di liste sub a) e tra le singole liste di cui sub b).

Ciò significa che le liste singole non collegate o le coalizioni di liste che non hanno raggiunto il numero di voti validi sopra indicati non partecipano alla ripartizione dei seggi. Come si è già detto questa è la clausola di sbarramento. Ai fini della ripartizione dei seggi tra tali coalizioni di liste e tali liste singole si procede nel modo seguente:

1) il totale delle cifre elettorali nazionali ottenute dalle coalizioni di liste e dalle liste singole di cui sub a) e sub b) è diviso per il numero dei seggi da attribuire. Il risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale nazionale.

2) si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di lista o della singola lista per tale quoziente. Il risultato di tale divisione costituisce il numero di seggi che spettano a ciascuna coalizione di lista o a ciascuna singola lista non collegata. I seggi che restano ancora da attribuire sono assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole non collegate per le quali le suddette divisioni abbiano dato il maggior numero di resti.

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Quarta fase

Quarta fase. Si procede, sempre con la formula del quoziente, alla ripartizione dei seggi spettanti alla coalizione tra le liste collegate, nonché all’eventuale attribuzione di una premio di maggioranza. A tal fine si verifica se una coalizione di liste o una lista singola non collegata abbia conseguito almeno 340 seggi (ottenendo così la maggioranza parlamentare). Il premio di maggioranza scatta solamente se la verifica abbia dato esito negativo.

Ove una coalizione di liste o una singola lista abbia conseguito almeno 340 seggi, si procede nel modo seguente:

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1) sono individuate nell’ambito di ciascuna coalizione di liste di cui sub a) le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una circoscrizione di Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze, e che in tale circoscrizione abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi, ed infine la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi. Sono queste le liste ammesse alla ripartizione (clausola di sbarramento). 2) Si procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, come individuate sub a) al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine per ciascuna coalizione di liste, si divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al precedente punto n. 1, per il numero dei seggi attribuiti alla coalizione nella fase precedente. Si divide poi la cifra elettorale nazionale, così ottenuta, per tale quoziente. Il risultato indica il numero dei seggi da attribuire alla lista. I seggi che eventualmente, al termine di tali operazioni, non risultano assegnati, vengono attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti.

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Ove, al contrario, nessuna coalizione di liste e nessuna lista singola non collegata abbiano ottenuto almeno 340 seggi, si procede nel modo seguente:

1) alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessari per raggiungere la consistenza di 340 seggi (premio di maggioranza); 2) il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista è diviso per 340, ed il risultato costituisce il quoziente elettorale di maggioranza; 3) i restanti 277 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre coalizioni di liste e le altre liste individuate sub a) e sub b). A tal fine il totale delle loro cifre elettorali nazionali è diviso per 277, ed il risultato così conseguito costituisce il quoziente elettorale di minoranza. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista non collegata per tale quoziente.Il risultato indica il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione di liste o singola lista. 4) Si procede quindi alla ripartizione dei seggi tra le liste delle coalizioni. A tal fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al precedente punto n. 1, per il numero dei seggi attribuiti alla coalizione nella fase precedente. Si divide poi la cifra elettorale nazionale, così ottenuta, per tale quoziente. Il risultato indica il numero dei seggi da attribuire alla lista. I seggi che eventualmente, al termine di tali operazioni, non risultano assegnati, vengono attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti.

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Quinta fase

Quinta fase. Una volta stabiliti quanti seggi complessivi a livello nazionale spettano a ciascuna delle liste ammesse al riparto, si procede, sempre con metodo proporzionale, alla distribuzione di tali seggi nelle singole circoscrizioni. A tal fine si procede nel modo seguente:

1) per ciascuna coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che compongono la coalizione è diviso per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.

Analogamente, per ciascuna lista singola ammessa al riparto (quelle indicate sub b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima;

2) una volta calcolati questi indici, si tratta di utilizzarli per stabilire quanti seggi spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione. Questo dato si ottiene applicando la seguente formula: ciascuno degli indici suddetti è moltiplicato per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ed il prodotto è diviso per la somma di tutti gli indici. I quozienti ottenuti da tali divisioni indicano il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione e a ciascuna delle liste singole non aggregate in coalizione.

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Sesta fase

Sesta fase. Una volta calcolato il numero dei seggi spettanti a ciascuna coalizione in ogni circoscrizione, si passa a ripartire, sempre con formula proporzionale, tali seggi fra le liste che formano la coalizione.

A tal fine si procede nel modo seguente: si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle

liste individuate nelle quarta fase per il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione alla coalizione, ottenendo il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Quindi si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale, e la parte intera del quoziente ottenuto costituisce il numero di seggi che spettano alla lista.

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sistema di elezione del Senato della Repubblica

Il Senato, in attuazione dell’art. 57 Cost., è eletto a base regionale. I seggi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione. I seggi per i quali si vota in ciascuna Regione sono ripartiti tra liste concorrenti con metodo proporzionale, con eventuale attribuzione di un premio di coalizione regionale.

Regole particolari valgono per due Regioni speciali: la Regione Valle d’Aosta è costituita in un unico collegio regionale, mentre la Regione Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali e la restante quota di seggi spettante alla Regione è attribuita con metodo proporzionale sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. Ciascuna Regione è suddivisa in circoscrizioni elettorali, in ciascuna delle quali l’elettore può esprimere il suo voto per una delle liste elettorali in competizione. Ogni lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. Questi non sono inferiori ad un terzo e non sono superiori ai seggi assegnati alla circoscrizione. Più liste possono essere tra loro collegate a formare una coalizione. L’elettore può esprimere un voto per una delle liste in competizione

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Le fasi

Ai fini della ripartizione dei seggi in ambito regionale si procede nel modo seguente:

Prima fase. Si determina, innanzitutto, la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista, data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Quindi si determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono. Dopo avere determinato questi dati si passa ad individuare le coalizioni di liste e le singole liste non coalizzate che raggiungono una determinata soglia di voti validi (clausola di sbarramento). Più precisamente, si individua:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al precedente n. 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi.

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Seconda fase

Seconda fase. Si procede, con metodo proporzionale, all’attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni e le liste singole non coalizzate.

A tal fine si opera nel modo seguente: 1) il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione e

di ciascuna lista singola viene diviso per il numero dei seggi da attribuire

nella Regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; 2) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di

liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. Il risultato di

tale operazione costituisce il numero dei seggi da assegnare a ciascuna

coalizione di liste o singola lista. I seggi che eventualmente restassero ancora da attribuire sono assegnati con il cosiddetto metodo dei “più alti resti” (à ).

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Terza fase Terza fase. Si procede alla ripartizione dei seggi attribuiti alle coalizioni tra le liste che le

compongono ed all’attribuzione dell’eventuale premio di maggioranza. Si verifica se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nell’ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione. Qualora tale verifica abbia dato esito positivo, si procede nel modo seguente:

1) vengono individuate nell’ambito di ciascuna coalizione di liste ammessa al riparto (quelle di cui al precedente sub a), quelle liste che abbiano conseguito nella circoscrizione almeno il 3 per cento dei voti validi. Tra queste liste vengono ripartiti i seggi assegnati a ciascuna coalizione.

2) l’attribuzione dei seggi a tali liste avviene con l’applicazione delle seguente formula:la somma delle cifre elettorali delle liste della coalizione ammesse al riparto è divisa per il numero dei seggi attribuiti alla coalizione. Il risultato costituisce il quoziente elettorale di coalizione. Quindi si divide la cifra elettorale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente elettorale di coalizione. Il risultato indica il numero dei seggi da attribuire alla lista. Eventuali seggi non attribuiti sono assegnati col metodo dei maggiori resti. Qualora, invece, nessuna coalizione di liste o nessuna lista singola abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla coalizione si procede nel modo seguente:

1) alla coalizione di liste o alla lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti assegna un numero ulteriore di seggi necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione;

2) i restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste e singole liste non coalizzate. A tal fine il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste e singole liste è diviso per il numero dei seggi restanti. Quindi si divide la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente e si ottiene così il numero dei seggi da attribuire a ciascuna coalizione o lista singola.

3) I seggi spettanti a ciascuna coalizione vengono ripartiti tra liste che la compongono con lo A tal fine il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste e singole liste è diviso per il numero dei seggi restanti. Quindi si divide la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente e si ottiene così il numero dei seggi da attribuire a ciascuna coalizione o lista singola.

3) I seggi spettanti a ciascuna coalizione vengono ripartiti tra liste che la compongono con lo stesso metodo utilizzato nel caso precedente.

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Il sistema di elezione della Camera

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Il presidente della Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati è la terza più importante carica dello Stato Italiano (dopo il Presidente della Repubblica e il quello del Senato). Attualmente la carica è ricoperta da Gianfranco Fini.

Il suo ruolo principale è quello di provvedere al corretto funzionamento della Camera dei Deputati, garantendo l'applicazione del regolamento e provvedendo al buon andamento delle strutture amministrative della stessa. Egli rappresenta la Camera e, in aula, giudica della ricevibilità dei testi, mantiene l'ordine e dirige la discussione. Al Presidente spetta la scelta della Commissione permanente cui far esaminare i progetti di legge presentati alla Camera (salva opposizione di un capogruppo o di un decimo dei deputati, che rimette all'Aula la decisione).

Il compito di dirigere la seduta è svolto dal Presidente anche mediante l'adozione di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi degli artt. 58 ss. del regolamento della camera: egli può richiamare all'ordine un deputato nominandolo, allontanarlo dall'aula o, nei casi più gravi, censurarlo, sospendendolo da 2 a 15 giorni.

Secondo quanto previsto dall'art. 55 della Costituzione egli presiede le riunioni del Parlamento in seduta comune (che si hanno "solo nei casi stabiliti dalla Costituzione" per eleggere il Presidente della Repubblica, i cinque membri della Corte Costituzionale di nomina parlamentare, un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura e per la formazione della lista dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a senatore, che andranno ad integrare la composizione della Corte Costituzionale in caso di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica) e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica prima dello scioglimento delle Camere (assieme al Presidente del Senato, secondo quanto disposto dall'art. 88 della Cost.).

Quanto all'elezione del Presidente della Repubblica, spetta al Presidente della camera la convocazione delle Camere 30 giorni prima della scadenza (ex art. 85 Cost.) o 15 giorni dopo la morte o le dimissioni dello stesso Capo dello stato (art. 86 Cost.).

L'elezione del Presidente della Camera avviene a scrutinio segreto e, secondo quanto disposto dal regolamento della stessa, a maggioranza con quorum dei due terzi dei componenti nelle prime tre sedute, a maggioranza assoluta dei presenti dopo la terza.

Di concerto con il Presidente del Senato, quello della Camera nomina i membri di alcune importanti autorità amministrative (quella per la concorrenza e quella per la editoria e la televisione), del Consiglio di amministrazione della RAI, del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti.

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Come si eleggono i deputati? Secondo la vigente legge elettorale, la Camera dei

deputati è eletta con un sistema proporzionale con doppia soglia di sbarramento. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi soltanto le coalizioni di liste che abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto il 2%. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di alcuna coalizione, a condizione che abbiano avuto almeno il 4% dei voti a livello nazionale. È previsto, tuttavia, il ripescaggio dei primi due partiti che pur non superando tale sbarramento sono risultati i primi degli esclusi

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Gli organi parlamentari

L'ufficio di presidenza L'Ufficio di presidenza (art. 5 e 12 regolamento interno.) è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati ed è composto:Da quattro vicepresidenti, che collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza (art. 9 reg.) presiedendo a turno le sedute dell'Assemblea. Dai tre questori. Da almeno otto deputati segretari (art. 5 e art. 11 reg.) che in particolare collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea. Il numero dei deputati segretari può essere elevato al fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell'Ufficio di presidenza (art. 5, commi 4 e 5 reg.).

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Altri organi

l Collegio dei questori II tre deputati questori sovrintendono

collegialmente al buon andamento dell'Amministrazione, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza delle sedi della Camera, secondo le disposizioni del Presidente. Essi compongono altresì il Collegio dei questori.

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I gruppi parlamentari

Ai fini di un adeguato funzionamento della Camera, i parlamentari si ordinano secondo il loro orientamento politico. Questi raggruppamenti prendono il nome di Gruppi parlamentari. È previsto un gruppo misto per raccogliere i parlamentari che non riescono a formare un gruppo di almeno venti deputati o che non si iscrivono ad alcuna componente.

I gruppi hanno un organo direttivo ed eleggono un presidente. I presidenti dei gruppi parlamentari si riuniscono per decidere i lavori della Camera, nella Conferenza dei presidenti, partecipano alle consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica in occasione della formazione del Governo.

Vi è un orientamento al voto negli appartenenti al gruppo; in casi rilevanti, coloro che si dissociano, possono venire espulsi e finire così nel gruppo misto.

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La Conferenza dei Presidenti di gruppo

La Conferenza dei Presidenti di gruppo è presieduta dal Presidente della Camera e costituita dai presidenti dei gruppi Parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante. Alla Conferenza spetta la programmazione dei lavori della Camera, attraverso la definizione del programma e del calendario dei lavori dell’Assemblea (articoli 23 e 24 del Regolamento Interno).

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L'Assemblea e le commissioni L'Assemblea è costituita da tutti i deputati riuniti in seduta a

Montecitorio, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa anche il Governo con i suoi ministri.

Le Commissioni permanenti La Camera ha istituito 14 Commissioni permanenti. Questi i loro

campi d'azione: affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, finanze e tesoro, cultura e istruzione, ambiente, trasporti e telecomunicazioni, attività produttive, lavoro, affari sociali, agricoltura, Unione europea.

Le Commissioni speciali Due sono, invece, le Commissioni speciali: una si occupa dell'esame

dei disegni di legge di conversione, l'altra è un giurì d'onore che valuta la fondatezza delle accuse nel caso in cui un deputato si senta leso nella sua onorabilità da accuse mossegli nel corso di una discussione parlamentare.

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Le giunte

I membri delle giunte sono nominati dal presidente dell'assemblea cercando di rispettare il criterio della proporzionalità fra i vari gruppi parlamentari. Le giunte per la Camera sono: giunta per le elezioni, per le autorizzazioni a procedere, per gli affari delle Comunità europee.

Le giunte per il Senato sono: giunta per il regolamento, giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, giunta per gli affari delle Comunità europee.

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Le commissioni d'inchiesta Si possono formare Commissioni d'inchiesta con il compito di

indagare su avvenimenti che non risultano chiari di particolare importanza per la vita dello Stato. Il più delle volte si formano in maniera bicamerale, cioè composte sia da senatori che da deputati.

Queste funzioni, previste dall'art. 82 della Costituzione, sono svolte con gli stessi poteri dei giudici penali, ma privi della possibilità di formulare una condanna verso qualcuno. Alla fine dei lavori presenteranno una relazione al Parlamento, il quale potrà occuparsi di prendere le misure legislative che riterrà opportune oppure di rimuovere ministri che hanno agito scorrettamente.

Un esempio è la «commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata», istituita per la lotta alla mafia.

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Le commissioni bicamerali Le commissioni miste sono composte collegialmente da

deputati e senatori. Il Senato della Repubblica (a volte chiamato semplicemente

Senato) è una delle due assemblee parlamentari che, unitamente alla Camera dei deputati, costituiscono il Parlamento italiano. La Costituzione Italiana prevede che il Senato sia composto da 315 membri eletti tra i cittadini italiani che abbiano compiuto i 40 anni d'età. Il parlamentare del Senato è detto senatore (abbreviato: sen.).

La carica di senatore è elettiva e termina con la fine della legislatura, tuttavia fanno parte del Senato anche alcuni senatori a vita e senatori di diritto e a vita in numero variabile.

Sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama, a Roma, dove si riunisce sin dalla sua nascita (1948).

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Il sistema di elezione del Senato Per l'articolo 57 della Costituzione, il Senato della Repubblica

è eletto su base regionale; per l'art.58 i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Nella sua prima stesura, la Costituzione prevedeva un numero variabile di senatori in base alla popolazione di ciascuna regione; in seguito il numero dei Senatori elettivi venne fissato a 315.

I seggi vengono divisi tra le regioni in base alla popolazione corrispondente, prevedendo che alla Valle d'Aosta spetti 1 senatore, al Molise 2, e a ciascuna delle restati regioni un numero non inferiore a 7. Per la Circoscrizione Estero (nella quale sono iscritti i cittadini residenti all'estero) sono riservati 6 seggi.

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La legge elettorale del Senato Nel 2005 è stata introdotta una nuova legge elettorale, che

prevede una ripartizione proporzionale dei seggi all'interno delle regioni, più un premio per la lista di maggioranza relativa. Le singole liste possono coalizzarsi per raggiungere il cosiddetto premio di maggioranza: alla coalizione che risulti di maggioranza relativa all'interno di ciascuna regione viene attribuito un numero di senatori pari ad almeno il 55% a meno che non le spetti comunque una quota superiore.

Per l'attribuzione dei seggi sono previsti uno sbarramento del 20% dei voti per le coalizioni e uno dell'8% per i partiti non coalizzati (o facenti parte di coalizioni che non raggiungano il 20%). All'interno delle coalizioni i voti sono ripartiti tra le liste aventi raggiunto almeno il 3% dei voti. Tali sbarramenti sono solo teorici, in quanto l'esiguo numero di seggi per ciascuna circoscrizione pone di fatto il limite per l'accesso alla rappresentanza ben più in alto.

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Gli organi parlamentari

Il Presidente del Senato della Repubblica

L'attuale Presidente del Senato della Repubblica Renato Schifani.

Il sen. Renato Schifani è stato eletto Presidente del Senato della Repubblica il 29 aprile 2008, nel corso della prima seduta della XVI Legislatura, al primo scrutinio di voto.

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Elezione del Presidente del Senato Il Presidente del Senato è la seconda più importante carica dello Stato Italiano (per rilievo

politico, seconda a quella del Presidente della Repubblica e precedente a quella del Presidente della Camera), attualmente ricoperta dal senatore del Popolo della Libertà Renato Schifani.

L'attuale Presidente del Senato della Repubblica Renato Schifani Il Presidente del Senato esercita le funzioni di Presidente supplente in sostituzione del Capo dello

Stato in ogni caso in cui questi non possa svolgerle, in base all'art. 86 della Costituzione. Egli è convocato, al pari del Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica prima di sciogliere il Parlamento, o anche una sola di esse (art. 88 della Costituzione).

Rappresentante del Senato, il presidente adempie al compito di regolare il dibattito nell'aula senatoria attraverso l'applicazione del regolamento e delle norme costituzionali e a quello principale di assolvere al corretto funzionamento dell'aula regolandone l'attività di tutti i suoi organi.

Per l'elezione del Presidente del Senato è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'assemblea nei primi due scrutini. Nel caso che questi ultimi non diano esito positivo, è sufficiente nel terzo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti; qualora anche in questa votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

L'elezione del Presidente ha luogo nella prima seduta del Senato, che si tiene entro venti giorni dalle elezioni legislative.

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Organi del Senato

Il Consiglio di Presidenza Il Consiglio di Presidenza costituisce il vertice amministrativo del Senato. È composto dal

presidente, che lo presiede, e da: vicepresidenti questori segretari Il Collegio dei Questori I tre senatori questori sovrintendono collegialmente al buon andamento

dell'Amministrazione, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza delle sedi del Senato, secondo le disposizioni del presidente. Essi compongono altresì il Collegio dei Questori.

I gruppi parlamentari I senatori si organizzano in gruppi parlamentari a seconda dello schieramento politico di

appartenenza. È previsto un gruppo misto per quei senatori le cui formazioni non raggiungono la consistenza di almeno 10 parlamentari, e i senatori non iscritti ad alcuna componente. Tuttavia il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di gruppi con meno di 10 iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno 15 regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai gruppi stessi aderiscano almeno 5 senatori (anche se eletti con diversi contrassegni).

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Organi del Senato

La Conferenza dei capigruppo La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del Senato e costituita

dai presidenti dei gruppi parlamentari. Il Governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

L'Assemblea L'Assemblea è costituita da tutti i senatori riuniti in seduta a Palazzo Madama, che

organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno. Commissioni e Giunte Sono organi collegiali, costituite da senatori per attingere informazioni o indagare

su indirizzi specifici. Attualmente (XVI Legislatura) ci sono 14 Commissioni permanenti e le seguenti Giunte: Giunta Regolamento Giunta elezioni e immunità parlamentari Commissione biblioteca e archivio storico Le Commissioni bicamerali Le Commissioni bicamerali sono composte collegialmente da senatori e deputati.