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CORSO IFRS – International Financial Reporting Standards IFRS 10 – Fatti intervenuti dopo la data del Bilancio

Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino Copyright © 2002 – 2003

IAS 10 – Fatti intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio

• SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE

• SINTESI

• ANALISI DETTAGLIATA: 1. FINALITA' 1.1 OBIETTIVO

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 2. DEFINIZIONI 3. RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 3.1 Fatti successivi che comportano una rettifica 3.2 Fatti successivi che non comportano una rettifica 3.3 Dividendi 4. CONTINUITA’ AZIENDALE 5. INFORMAZIONI INTEGRATIVE 5.1 Data di autorizzazione alla pubblicazione 5.2 Aggiornamento delle informazioni che riguardano le condizioni alla data di bilancio 5.3 Fatti successivi che non comportano rettifica 6. DATA DI ENTRATA IN VIGORE

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FINALITA'

Fatti di rilievo

RILEVAZIONE

VALUTAZIONE

Fatti successivi checomportano unarettifica

Dividendi

Fatti successivi chenon comportano unarettifica

Continuità aziendale Informazioni integrative

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SINTESI

• Il principio IAS n.10 analizza le condizioni per le quali si dovrebbe pervenire ad una variazione opportuna, sulla contabilità e sulla relativa informativa, a seguito di fatti intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio d’esercizio.

• Inoltre indica le informazioni che devono essere indicate nel bilancio inerenti la data in cui lo stesso sia stato autorizzato nella propria pubblicazione ed ai fatti intervenuti dopo la sua data di chiusura.

• I fatti intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio possono essere:

riferiti ad operazioni esistenti alla data di chiusura ma di cui è necessaria la rettifica in

bilancio;

riferiti ad operazioni che hanno avuto origine dopo la chiusura del bilancio e per le quali non è necessaria alcuna rettifica nel bilancio stesso.

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1 FINALITA' 1.1. Obiettivo Il principio, di cui stiamo analizzando il contenuto, si propone di definire

il momento della rilevazione della rettifica in bilancio del fatto di rilievo il trattamento contabile e l’informativa da effettuare in merito al fatto di rilievo.

1.2. Ambito di applicazione:

1. Fatto di rilievo intervenuto dopo la chiusura del bilancio:

contabilizzazione; informativa

2 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del bilancio 2.1. Definizione I Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del bilancio sono quei fatti, favorevoli o sfavorevoli, che si verificano tra la data del bilancio e la data in cui vi è l’autorizzazione a pubblicarlo. Sono previsti due tipologie di fatti di rilievo:

fatti successivi che comportano una rettifica: si riferiscono a fatti già sorti prima della data di chiusura del bilancio;

fatti successivi che non comportano una rettifica: si riferiscono a fatti sorti dopo la data di chiusura del bilancio.

La data di riferimento1 ai fini della considerazione dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del bilancio è la data nella quale si autorizza la pubblicazione dello stesso. L’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio:

1 Significativa la differenza con il nostro Codice Civile ed il principio contabile n. 29: in questi casi la data di riferimento è quella in cui il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio mentre il principio contabile internazionale n. 10 prevede sia quella nella quale il bilancio è autorizzato.

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è un processo che può risultare sensibilmente diverso a seconda delle procedure seguite

per la sua redazione e preparazione, delle regole previsto dallo Statuto o adottate dalla direzione aziendale;

può anche avvenire prima dell’approvazione del bilancio stesso da parte dei soci. In tale caso la data di pubblicazione è da intendersi quella in cui vi è l’autorizzazione alla pubblicazione stessa da parte della direzione aziendale anche se non coincide con quella dell’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei soci.

può anche avvenire prima dell’approvazione del bilancio stesso da parte dei soci, al fine di presentarlo per approvazione ad un organo di sorveglianza. La data in cui la direzione aziendale lo presenta all’organo di sorveglianza, sarà quella in cui vi è l’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio.

Nei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del bilancio si include:

qualsiasi evento sorto sino al momento in cui vi è l’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, ancorché verificatisi dopo la pubblicazione di un notizia di natura finanziaria, quale la rilevazione dell’utile d’esercizio.

3 Rilevazione e valutazione Fatti successivi che comportano una rettifica

Vi è obbligo di effettuare una rettifica al bilancio dopo la data di chiusura dello stesso sui fatti allorquando i fatti si riferiscono ad operazioni esistenti alla data di chiusura. Lo IAS n.10 riepiloga una serie di esempi di fatti successivi che comportano una rettifica:

definizione di una causa legale dopo la chiusura del bilancio per un importo diverso da quello presunto o non rilevato alla data di chiusura del bilancio;

situazioni, intervenute dopo la chiusura, che incidono sulla valutazione di alcune poste

di bilancio già alla data di chiusura stessa (es.: riduzioni di valore durevoli o riduzioni di valore netto di realizzo rispetto al costo). Sono previsti due esempi di fatti successivi che comportano una rettifica:

- indebolimento esposizione finanziaria di un debitore tale da provocarne il suo fallimento. Il credito verso il fornitore stesso si presume esistente già alla data di bilancio, perciò l’opportuna svalutazione ad esso relativo è d’obbligo;

- la cessione di prodotti costituenti rimanenze di magazzino a fine esercizio a prezzi inferiori rispetto al costo, porta a dedurre che il loro valore netto di realizzo alla data di bilancio sia da svalutare;

definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un maggiore valore di un’attività

acquisita o di un minore valore di un’attività ceduta prima della data della chiusura del bilancio;

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definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio a titolo di emolumento per i

dipendenti, collaboratori o soci, basato su quanto effettuato prima della data di chiusura dell’esercizio;

rivelazione di frodi o errori che evidenziano la scorrettezza del bilancio.

Fatti successivi che non comportano una rettifica

I fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio identificano quegli eventi che modificano le situazioni già esistenti alla data del bilancio senza però richiedere variazioni dei valori di bilancio. Un'impresa non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere i fatti successivi che non comportano rettifica. Lo IAS n.10 prende come esempio un’eventuale riduzione nel valore di mercato dei alcuni titoli avvenuto tra la data del bilancio e quello di autorizzazione alla pubblicazione. L’impresa non rettifica il valore degli investimenti nel proprio bilancio di esercizio perché le riduzioni di valore non fanno riferimento alla condizione dei titoli alla data del bilancio ma sono la conseguenza di circostanze che si sono verificate nell’esercizio successivo. L’impresa deve comunque illustrare il cambiamento di valore con opportune informazioni integrative (paragrafo 20 IAS n.10). Dividendi

Se successivamente alla data del bilancio vengono proposti o deliberati dividendi l’impresa non deve rilevare tali dividendi come una passività di bilancio. Lo Ias 10 rimanda a quanto disposto dallo Ias 1: secondo lo Ias 1 l’impresa garantisce un’informativa aziendale corretta e completa agli utilizzatori di bilancio se il fatto viene rilevato alternativamente:

- sul prospetto dello stato patrimoniale come una voce separata del patrimonio netto; o

- nelle note di bilancio 4 Continuità aziendale L’impresa non può preparare il proprio bilancio secondo i criteri della continuità aziendale se dopo la data di bilancio si verificano eventi che mettono in crisi la capacità dell’impresa di rimanere in funzionamento e se la direzione aziendale non ha alternative valide alla messa in liquidazione dell’impresa o alla cessazione dell’attività. Lo IAS 10 rimanda anche in questo caso allo IAS 1 che richiede informazioni se :

- il bilancio non è preparato secondo il criterio della continuità aziendale; oppure

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- la direzione aziendale è a conoscenza di quegli eventi, verificatesi dopo la data del bilancio, che potrebbero determinare gravi peggioramenti dei risultati operativi e della situazione patrimoniale - finanziaria dell’impresa tali da intaccare la capacità dell’impresa stessa di rimanere in funzionamento

5 Informazioni integrative Data di autorizzazione alla pubblicazione

Un'impresa deve indicare la data in cui il Bilancio è stato autorizzato alla presentazione e chi ne ha dato l'autorizzazione; questa informazione permette all'utilizzatore di valutare correttamente il bilancio poiché sa che questi non riflette quegli eventi che si sono verificati successivamente alla data indicata. L'impresa deve indicare anche se i proprietari dell'impresa o altri soggetti hanno la facoltà di rettificare il Bilancio dopo la pubblicazione. Aggiornamento delle informazioni concernenti le condizioni alla data del bilancio

Se l'impresa riceve dopo la data del Bilancio informazioni riguardanti situazioni esistenti alla data del Bilancio, è necessario aggiornare le informazioni relative a tali situazioni, alla luce delle nuove conoscenze, anche se l'informazione non incide sui valori che l'impresa rileva nel proprio Bilancio. Fatti successivi che non comportano rettifica

Qualora fatti successivi che non comportano rettifica siano di importanza tale che la loro mancata indicazione pregiudicherebbe la capacità degli utilizzatori del bilancio di effettuare valutazioni e decisioni corrette, l'impresa deve evidenziare : a) la natura dell'evento b) una stima dei connessi effetti finanziari o una dichiarazione che tale stima non può essere

effettuata. Alcuni esempi di fatti che pur non trovando diretto impatto sui valori di bilancio la loro mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per gli utilizzatori di poter contare su una informativa aziendale corretta e completa:

la creazione di aggregazioni di imprese dopo la data del bilancio; la dismissione di un’importante controllata;

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la comunicazione di un piano la cessazione di un’attività, dismissione di un’attività o estinzione di passività attribuibili a un’attività destinata a cessare o la stipulazione di accordi vincolanti a vendere tali attività o estinguere tali passività;

l’acquisto o la dismissione di importanti attività, o espropri di attività da parte dell’autorità pubblica;

la distruzione dovuta a un incendio di un importante impianto produttivo dopo la data del bilancio;

la comunicazione o l’inizio di attuazione di un’importante ristrutturazione; l’inizio di importanti operazioni su azioni ordinarie e di potenziali operazioni su azioni

ordinarie avvenute dopo la data del bilancio importanti variazioni dei prezzi delle attività e dei tassi di cambio in valuta estera

avvenuti dopo la data di bilancio la variazione di aliquote fiscali o di norme tributarie che sono state emanate o

comunicate dopo la data del bilancio e hanno un effetto significativo sulle passività e passività fiscali correnti e differite

l’assunzione di significativi impegni o passività potenziali; l’inizio di contenziosi rilevanti solo se scaturiscono da fatti che si sono verificati dopo la

data di bilancio.