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Principi contabili IAS/IFRS :IL BILANCIO DELLE BANCHE
Dott. RENZO PARISOTTOUniversit degli Studi di Bergamo Anno accademico 2010/2011
Bergamo, 11 gennaio 2011
Renzo Parisotto2
Indice degli argomenti trattati :
Inquadramento generale del bilancio degli Enti creditizi.
D.Lgs. 38/2005 o aspetti di natura civilistica o il ruolo della Banca d'Italia:la circolare 262/05.
Il ruolo della Banca d'Italia: la circolare 262/05.
I principi contabili di maggior impatto per gli enti creditizi :
Crediti - IAS 39 Strumenti finanziari - IAS 27-28-31-32-39 Strumenti derivati - IAS 39 Il leasing - IAS 17 Beni materiali e immateriali - IAS 16-38-40 Riduzione durevole di valore delle attivit-Accantonamenti - IAS 36 e 37 Imposte sul reddito - IAS 12 Operazioni di aggregazione - IFRS 3
segue
Renzo Parisotto3
Indice degli argomenti trattati :
La normativa fiscale: il D. Lgs 38/2005, la Legge 244/2007, il DM 48/2009.
Il D.L.185/2008 conv. Legge 2/2009 ed il riallineamento dei valori civilistico fiscali - Operazioni straordinarie
Principi IAS/IFRS : pronunce interpretative, OPI, casi aperti.
Renzo Parisotto4
Bibliografia:D. Lgs 27 gennaio 1992 n. 87
Circolare Banca dItalia n. 166 del 30 luglio 1992
D. Lgs 28 febbraio 2005 n. 38
Circolare Banca dItalia n. 262 del 22 dicembre 2005 (aggiornamento)
Provvedimento Banca dItalia 14 febbraio 2006 (aggiornamento)
Organismo Italiano di Contabilit: Guide operative allapplicazione dei principi contabili
internazionali (n.1/4) - Applicazioni IAS/IFRS OIC 1 e 2.
F. Dezzani IAS/IFRS Manuale 1Edizione 2010 - IPSOA
Franco Roscini Vitali Manuale operativo IAS/IFRS Il sole 24 Ore
B. Frizzera Principi contabili nazionali e internazionali Il sole 24 Ore
IAS ABI blu book
Banca dItalia/Consob/ISVAP: documenti n. 1, 2, 3 e 4
Legge 24 dicembre 2007 n. 244
D.M. 1Aprile 2009 N. 48
Decreto 30 luglio 2009
Unione Banche Italiane: Bilanci e relazioni semestrali 2007 2008 - 2009
Renzo Parisotto5
D.Lgs. 38/2005 o aspetti di natura civilistica o il ruolo della Banca d'Italia:la circolare 262/05.
Il ruolo della Banca d'Italia: la circolare 262/05
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Le istruzioni applicative della Banca dItalia (ex art. 9 D.lgs 38/2005)La circolare 262/05, 1aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali
DESTINATARI DELLE
DISPOSIZIONI
banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 societ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del D.Lgs 385/1993
In particolare:
le banche italiane di cui allart. 1 del T.U.B. (1) nonch le societ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nellalbo di cui allart. 64 del T.U.B. redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del decreto 87/92, il bilancio consolidato in conformit dei principi contabili internazionali di cui allart. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e secondo le disposizioni contenute nella presente Circolare;
le succursali italiane di banche estere rispettano gli obblighi di pubblicit dei documenti contabili previsti nel capitolo 4 delle presenti istruzioni.
(1) Art. 1 comma 2 del T.U.B. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) banca italiana: la banca avente sede legale in Italia
omissis
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Le istruzioni applicative della Banca dItalia (ex art. 9 D.lgs 38/2005)La circolare 262/05, 1aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali
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CONTENUTO DEL BILANCIO
Stato patrimoniale, Conto economico, Prospetto della redditivit complessiva, Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota integrativa.
Essi sono corredati da una relazione degli amministratori sullandamento della gestione e sulla situazione della banca o della societ finanziaria e dellinsieme delle imprese incluse nel consolidato.
veridicit e correttezza della situazione patrimoniale, finanziaria e della situazione economica
laddove necessario, indicazioni in nota integrativa di informazioni complementari necessarie allo scopo se lapplicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata (art. 5, comma 1, del D.lgs 38/2005) . Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga. In tal caso gli utili derivanti dalla regola sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Art. 5, comma 1, del D.lgs 38/2005Se, in casi eccezionali, lapplicazione di una disposizione prevista dai principi contabiliinternazionali incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non applicata. Nel bilancio desercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore al valore recuperato.
Art. 5, comma 1, del D.lgs 38/2005Se, in casi eccezionali, lapplicazione di una disposizione prevista dai principi contabiliinternazionali incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non applicata. Nel bilancio desercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore al valore recuperato.
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SCHEMI DEL
BILANCIO
gli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e Redditivit complessiva sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i di cui delle voci e sottovoci).
E consentita laggiunta di nuove voci, purch il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci gi previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo.
Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando: (i) limporto delle sottovoci sia irrilevante; (ii) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio;
in questultimo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci di ogni raggruppamento.
Indicazione dellimporto dellesercizio precedente.
Le attivit e le passivit, i costi e i ricavi non possono essere fra loro compensati, salvo che ci sia ammesso o richiesto dai principi contabili internazionali o dalle presenti disposizioni.
Non sono indicati i conti che non presentano importi n per lesercizi al quale si riferisce il bilancio n per quello precedente.
Se un elemento dellattivo o del passivo ricade sotto pi voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilit anche a voci diverse da quella nella quale iscritto.
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Le istruzioni applicative della Banca dItalia (ex art. 9 D.lgs 38/2005)La circolare 262/05, 1aggiornamento del 18 novembr e 2009, principi generali
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COLLEGAMENTO FRA
CONTABILIT E BILANCIO
Il sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) deve consentire il raccordo tra le risultanze e i conti del bilancio.
Occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo;
in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite scritture di riclassificazione.
Analogamente, nel sistema informativo contabile, devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.
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DEFINIZIONI
Banche le banche comunitarie autorizzate dalle competenti autorit di vigilanza le banche extracomunitarie autorizzate dalle competenti autorit di vigilanza le banche centrali gli organismi internazionali a carattere bancario
Banche Centrali rientra anche la Banca Centrale Europea.
Governi rientrano in questa categoria anche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca dei Regolamenti Internazionali e la Comunit Europea.
Clientela tutti i soggetti diversi dalle banche.
Societ finanziarie le societ di gestione del risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;le societ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U.B.; le societ di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ; i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V e V-bis del T.U.B. nonchle societ esercenti altre attivit finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso T.U.B.; le societ finanziarie estere che svolgono attivit analoghe a quelle esercitate dalle societ di cui alle lettere precedenti.
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Le istruzioni applicative della Banca dIta