Autodemolitori Luglio 2010

28
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE N. 7 LUGLIO 2010 - ANNO VI periodico Omologato Free Service srl Edizioni - Falconara M. (AN) - Supplemento n. 3 al n. 7 Luglio 2010 di Regioni&Ambiente - Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1, DGB Ancona

description

Supplemento Regioni&Ambiente

Transcript of Autodemolitori Luglio 2010

Page 1: Autodemolitori Luglio 2010

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

N. 7 LUGLIO 2010 - ANNO VI

periodico

Omologato

Free

Ser

vice

srl E

dizi

oni -

Fal

cona

ra M

. (AN

) - S

uppl

emen

to n

. 3 a

l n. 7

Lug

lio 2

010

di R

egio

ni&

Ambi

ente

- Po

ste It

alia

ne s.

p.a.

- sp

ediz

ione

in a

bbon

amen

to p

osta

le -

D.L

. 353

/200

3 (c

onv.

in L

. 27/

02/2

004

n. 4

6) a

rt.1

, com

ma

1, D

GB A

ncon

a

Page 2: Autodemolitori Luglio 2010

GOBBI SPARE PARTS SRL - Via Capannaguzzo, 3681 - 47023 Macerone di Cesena (FC) ItaliaTel. +39 0547 310128 - +39 0547 311146 - fax +39 0547 310283 - [email protected] - www.gobbisp.com

RITIRIAMOCATALIZZATORI ESAUSTI

ALTERNATORI - MOTORINI - COMPRESSORI ARIA CONDIZIONATA - STERZI IDROGUIDA E MANUALI - POMPE IDROGUIDA ED ELETTRICHE - STERZI ELETTRICI - SEMIASSI - MARMITTE CATALITICHE - GIUNTI - PINZE FRENO - TURBINE - POMPE DIESEL - INIETTORI - COMMONRAIL - TESTATE - ALBERI MOTORE - MOTORI E CAMBI

ACQUISTIAMOIN TUTTA ITALIAAASS-G-

Page 3: Autodemolitori Luglio 2010

La Confederazione Autodemolitori Riuniti prosegue la sua Campagna di iscrizioni 2010

Dal Vicepresidente della Confederazione Autodemolitori Riuniti - CAR, Roberto Capocasa, riceviamo

e pubblichiamo una Lettera-invito, rivolta a tutti i professionisti del settore End Life Vehicles.

CONTRIBUISCI ANCHE TU AL CAMBIAMENTO DEL SETTORE AUTODEMOLIZIONE!

CAR è una Confederazione di Autodemolitori liberi.

Nasce per volontà di imprenditori del settore stanchi di non essere rappresentati da nessuno.

All’interno di CAR, dal Presidente ai Consiglieri, tutti hanno un impianto di autodemolizione e ogni giorno vivono sulla propria pelle

le problematiche che affl iggono il settore e le diffi coltà applicative di norme ambientali in continua e doverosa evoluzione.

Iscrivendosi alla Confederazione, ogni Autodemolitore può contribuire affi nché CAR diventi una realtà sempre più forte

ed incidente nelle scelte politiche ed economiche del Paese.

Inoltre, ogni nuovo Associato può portare il suo contributo in termini di idee e di entusiasmo nell’ottica della partecipazione attiva al

cambiamento in meglio del settore e può, inoltre, usufruire dei servizi di informazione ed aggiornamento proposti dalla Confederazione

per la maturazione dei professionisti associati (ultimo, in termini di tempo, il Seminario di aggiornamento sul Sistri realizzato in colla-

borazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha avuto luogo in Roma, lo scorso 11 giugno).

Per informazioni circa modalità e costi di iscrizione, contattare la Segreteria C.A.R.

Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma

Tel. 06 42272036 - Fax 06 42274000 Cell. 335-7491160

[email protected] - www.carautodemolitori.it

3

SOMMARIO

ILLEGALITÀ AMBIENTALE IN AUMENTO … .......................5

LOGIMA L’AUTODEMOLIZIONE PROMUOVE A PIENI VOTI I CANTILEVER ............................................8

IL GRAVE REATO DI DISCARICA ABUSIVA, CHE PREVEDE LA CONFISCA DELL’AREA ........................9

ANCHE A GIUGNO IL TREND È IN DISCESA ....................12

INSERTO NORMATIVO ROTTAMI FERROSI QUANDO SONO RIFIUTI E QUANDO MATERIA PRIMA SECONDARIA ......................................14

VEICOLI FUORI USO LA CASSAZIONE RIBADISCE LA DEFINIZIONE .................17

DIMOSTRARE LA BUONA FEDE PER EVITARE LA CONFISCA DEL MEZZO .............................................20

TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI NE BASTA UNO A FAR SCATTARE IL REATO ...................22

Page 4: Autodemolitori Luglio 2010

TVP-Tagliavetro BAG-Disattivatore air-bagSR-Schiaccia ruote SBG-Serbatoio carburanti

Ribaltatore per autoveicoli

Isola di bonifica computerizzata

Cesoia catalizzatori

Macchina recupero gas

LA TECNOLOGIA DEL NUOVO AMBIENTELA TECNOLOGIA DEL NUOVO AMBIENTE

RBT

IBC

CNT

MRG

ECOMONDO 20103-6 Novembre - Rimini Fiera - Pad A5 Stand 001www.ecomondo.com

SIAMO PRESENTI A:

IFAT ENTSORGA 2010 13-17 Settembre - Munich Trade Fair - Pad. C3 Stand 119www. ifat.de

IRIS-MEC S.r.l.Via Colombana Sud, 5242022 Boretto (RE) - Italy

Tel. +39.0522.481047Fax +39.0522.481935

P.IVA - C.F. e R.I. IT02237310350

www.iris-mec.it - [email protected]

Page 5: Autodemolitori Luglio 2010

5

di Silvia Barchiesi

ILLEGALITÀ AMBIENTALE IN AUMENTO

Presentato il “Primo Rapporto sul contrasto all’illegalità ambientale”a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Tra gli eco-reati accertati anche il traffi co e smaltimentoillecito di rottami, olii esausti, batterie e veicoli fuori uso

Il “business ambiente” tira e fa sempre più gola.

Ad essere attratti dal fl usso di denaro che gira intorno al

“sistema ambiente” non ci sono solo organizzazioni criminali,

ma anche imprenditori senza scrupoli che, pur di incrementare

i propri guadagni o ridurre le spese connesse alla corretta

gestione dei rifi uti, non esitano

a creare gravi danni all’ambien-

te.

A scattare la fotografi a dell’il-

lecito in campo ambientale in

Italia è il “Primo Rapporto

sul contrasto all’illegalità

ambientale”, a cura del Mini-

stero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare.

È lunga la lista degli eco-reati.

Accanto a fenomeni di inqui-

namento dei corsi d’acqua, del

suolo e dell’aria, all’abusivismo

edilizio, alla cementifi cazione

selvaggia, al traffi co di sostan-

ze radioattive o nucleari, tra gli

illeciti che pesano sul nostro

patrimonio ambientale fi gura

anche il traffi co e lo smaltimen-

to illecito dei rifi uti, rottami, olii

esausti, batterie e veicoli fuori

uso.

L’illecito non risparmia così

neanche il settore dell’auto-

demolizione. Anzi, proprio

grazie all’autodemolizione l’il-

lecito “nostrano” salta oltre

frontiera e sconfi na all’estero,

soprattutto nei Paesi dell’Est,

ove, anziché essere smaltiti, i rifi uti vengono immessi sul mer-

cato sotto veste di altri prodotti;

Ma le forme e le tipologie di illeciti ambientali contenuti nel

Rapporto sono molteplici; non solo, oltre che variegato e

multi-settoriale, il crimine ambientale è anche sempre più

frequente.

I numeri del Rapporto parlano chiaro e restituiscono l’im-

magine di un Paese quotidianamente alle prese con l’illegalità

ambientale.

“L’Italia è un paese in cui le forze dell’ordine rilevano un ille-

cito ambientale ogni 43 minuti” ha detto lo stesso Ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Stefania

Prestigiacomo, nel corso della presentazione del Rapporto

presso la sede del Ministero.

Il Rapporto, che aderisce agli indirizzi comunitari ed in-

ternazionali, volti a realizzare programmi e misure a tutela

dell’ambiente, snocciola dati e informazioni relative all’“impatto

ambientale” della criminalità nell’intero territorio nazionale.

L’obiettivo? La prevenzione innanzitutto, ovvero “delineare

un quadro delle criticità sistemiche ed endemiche”, ha detto

il Ministro Prestigiacomo e dunque sviluppare le più idonee

strategie di contrasto.

Dati, numeri, grafi ci non solo

raccontano l’avanzata del cri-

mine nel “sistema ambiente”,

ma anche il pugno di ferro

delle forze dell’ordine nel con-

trastarlo.

“Nel 2009 - ha spiegato il

Ministro - sono stati effettua-

ti oltre 12 mila controlli in cui

sono state riscontrate attività il-

lecite, con oltre 10 mila persone

denunciate, 188 arresti e circa

2800 sequestri. Signifi ca che

ogni giorno dello scorso anno in

media sono state accertate ol-

tre 30 illegalità ambientali, ogni

giorno denunciate 29 persone,

effettuati 7 sequestri e che ogni

2 giorni una persona è stata ar-

restata”.

Si tratta di numeri che sot-

tolineano l’impegno e le

capacità operative delle forze

dell’ordine, di cui, ha detto il

Ministro Prestigiacomo, “si sono

rafforzate anche competenze,

conoscenze, professionalità

specifi che” e che “traducono

l’impegno politico del governo

sulla tolleranza zero in materia di illeciti ambientali in azioni

concrete di repressione e prevenzione”.

La stesura del Rapporto raccoglie infatti informazioni e azioni

proprie delle Forze (ar ticolazioni operative) di cui si avvale

il Ministero dell’Ambiente, acquisite nel corso delle attività

di contrasto ai fenomeni di illegalità ambientale nel biennio

2008 - 2009 da parte delle seguenti forze dell’ordine: Comando

Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Corpo Forestale dello Stato,

Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, Guardia di

Finanza e Polizia di Stato.

“Nel rapporto - ha rilevato ancora il Ministro - i dati del 2009

vengono paragonati a quelli del 2008. Dalla comparazione emer-

ge una sostanziale stabilità del numero delle illegalità rilevate, che

anche nel 2008 hanno superato le 12 mila, ma un incremento

del 31% degli arresti, del 17 % dei sequestri e del 13% delle

denunce. Ciò signifi ca, credo, che si sono affi nate le capacità

Page 6: Autodemolitori Luglio 2010

6

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

investigative e la capacità dello stato di andare a fondo nella

repressione delle illegalità, nelle individuazione di legami, intrecci,

responsabilità. Ciò signifi ca che nelle forze dell’ordine oltre all’im-

pegno che non è si è mai attenuato, oltre al senso di sacrifi cio

di cui tutti dobbiamo essere grati a questi uomini ed a queste

donne che lavorano per noi, per la legalità del nostro paese, si

sono rafforzate anche competenze, conoscenze, professionalità

specifi che. Capacità operative qualifi catissime che traducono

l’impegno politico del governo sulla tolleranza zero in materia di

illeciti ambientali in azioni concrete di repressione e prevenzione

i cui risultati sono evidenti”.

All’impegno nelle azioni di contrasto fa da contraltare il dila-

gare dei fenomeni criminosi ai danni dell’ambiente.

“Le ecomafi e – ha continuato la Prestigiacomo - rappresentano

il fronte più preoccupante e complesso, perché se un’organiz-

zazione criminale svolge il suo business in campo ambientale,

i rifi uti tanto per fare l’esempio più comune e frequente, può

farlo solo entrando in relazione con il sistema produttivo e con le

istituzioni; con chi produce i rifi uti da smaltire e con chi dovrebbe

controllarne e verifi carne il corretto smaltimento. È una attività

di tipo mafi oso che contamina la parte sana della società cre-

ando un intreccio legalità/illegalità spesso diffi cile da dipanare,

moltiplicando il numero dei soggetti coinvolti, anche estranei alle

cosche, e provocando con criminale indifferenza enormi conse-

guenze sull’ambiente, le falde, i territori, gli ecosistemi. Non a caso

i casi di inquinamento del suolo, cartina tornasole principale del

racket dei rifi uti, rappresentano la fonte di reati più gravi che ha

indotto quasi il 90% degli arresti effettuati nel 2009, ben 163

con 2759 denunce a fronte di 1652 controlli che hanno rivelato

azioni illegali”.

Se i dati e i numeri contenuti nel Rapporto registrano l’avan-

zata del problema e la sua diffusione, le storie e i casi citati

Page 7: Autodemolitori Luglio 2010

7

nelle oltre 100 pagine del Dossier ne raccontano la gravità e

la pericolosità per l’ambiente.

Molti di questi casi riguardano anche il settore dell’auto-

demolizione, o perché direttamente coinvolto, o perché

indirettamente interessato.

Traffi co e smaltimento illecito di rottami, olii esausti, batterie

e veicoli fuori uso sono, infatt, al centro di alcune operazioni

messe a segno nel corso del 2009 dalle forze dell’ordine.

Ne è un esempio l’operazione “Old Iron”, messa a segno

dai Carabinieri del NOE di Caserta nel febbraio 2009, che

racconta di un traffi co illegale di “ferro vecchio” tra Napoli,

Caserta e Terni.

L’operazione ha, infatti, consentito di sgominare un sodalizio

criminale che aveva organizzato un ingente traffi co illecito di

rifi uti speciali costituiti, prevalentemente, da veicoli fuori uso

e rottami ferrosi.

Cinque ordinanze di custodia cautelare e tre ordinanze di

sequestro impianti è il bilancio dell’operazione.

L’attività illecita traeva i propri guadagni dal risparmio delle

spese necessarie per lo svolgimento, rigorosamente previsto

per legge, delle fasi di recupero, bonifi ca, trasporto e smalti-

mento dei rifi uti nei siti autorizzati.

Le indagini hanno anche evidenziato che per gestire tali at-

tività venivano utilizzati anche automezzi già sottoposti a

sequestro penale in altre province italiane e che, non potendo

ovviamente essere registrati con documentazione regolare,

necessitavano di false attestazioni per il trasporto.

Il traffi co illecito di rifi uti speciali, quali batterie al piombo

esauste risulta, invece, al centro dell’operazione “Piombo”.

L’indagine, eseguita nel maggio del 2009 dai Carabinieri del

NOE di Perugia ha consentito di individuare un’organizzazione

dedita al traffi co ed allo smaltimento illecito di rifi uti speciali

pericolosi, capeggiata da un pregiudicato laziale che si avvaleva

della collaborazione di tre cittadini stranieri, due di origine

rumena ed uno di origine albanese, i quali provvedevano a

ritirare presso numerose autoffi cine le batterie al piombo

esauste, rilasciando ai rispettivi titolari copia dei formulari di

identifi cazione rifi uto che da un successivo controllo sono

risultati falsi, in quanto sia la ditta di trasporto che il sito di

destinazione, effettivamente esistenti, erano risultati estranei

ai fatti per non averli mai ricevuti.

L’ulteriore sviluppo investigativo ha svelato tutta la fase del

business, realizzato attraverso la cooperazione di produttori,

trasportatore e gestori di centri di rottamazione e raccolta di

rifi uti, i quali modulavano i fl ussi dei rifi uti pericolosi (batterie

esauste al piombo) dalle autoffi cine e ricambisti del centro

Italia (Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo) verso centri di rot-

tamazione e raccolta di rifi uti laziali della provincia di Roma

e Latina, attraverso la sistematica falsifi cazione, oltre che dei

F.I.R., anche dei registri di carico e scarico, di documentazione

e fatture, dichiarandoli quali rottami ferrosi.

Le batterie esauste venivano così prelevate da un falso inca-

ricato C.O.B.A.T.

Il traffi co di rifi uti accertato, nel solo periodo di osservazione,

ha prodotto un illecito profi tto stimato in circa 500.000 euro

per un totale di 8.000 tonnellate annue di batterie smaltite.

Riguarda, invece, lo smaltimento illecito di pneumatici a fi ne

ciclo su terreni demaniali la vasta operazione “Gomme a

terra” condotta nell’ottobre dello scorso anno nelle Province

di Modena e Reggio Emilia.

L’inchiesta, partita con il ritrovamento di alcuni pneumatici a

fi ne ciclo scaricati abusivamente in terreni demaniali in riva

al torrente Tiepido, nel comune di Serramazzoni ed estesa a

molti comuni del circondario, ha portato alla luce molteplici

smaltimenti abusivi di gomme su terreni agricoli nei pressi di

traffi cate vie di comunicazione.

Nella maggior parte dei casi, gli pneumatici smaltiti proveniva-

no dai cosiddetti “muletti”, i carrelli elevatori utilizzati a livello

industriale. E l’analisi dei residui sulle gomme ha consentito

di stabilire che le aziende in cui erano stati usati erano quelle

ceramiche.

I numerosi indizi raccolti hanno consentito di risalire alle in-

dustrie di provenienza dei pneumatici, ai gommisti fornitori ed

agli intermediari coinvolti nell’organizzazione di traffi co

illecito di gomme, rifi uti speciali che, osservando la normativa

vigente, dovrebbero essere smaltiti con una documentazione

di accompagnamento in discariche autorizzate.

Gli elementi acquisiti ed i riscontri ottenuti attraverso i dati

della telefonia hanno condotto a tre persone, due uomini ed

una donna, domicìliati a Scandiano (RE), i quali ritiravano, con

il coinvolgimento di alcune ditte compiacenti, i pneumatici

usurati, utilizzando furgoni presi a noleggio e praticando prezzi

fortemente concorrenziali sul mercato dello smaltimento.

Le indagini vedono attualmente cinque soggetti indagati per

organizzazione di traffi co illecito di rifi uti.

Seppur non strettamente riguardanti l’autodemolizione, le

operazioni citate raccontano storie di traffi ci illeciti che spesso

riguardano i rifi uti speciali.

La criminalità ambientale ruota così attorno anche a veicoli

fuori uso, batterie, pneumatici e olii esausti.

Per questi non solo l’illecito è quotidianamente dietro l’angolo,

ma c’è anche l’aggravante, perché pesa come un macigno sul

“sistema ambiente”.

Page 8: Autodemolitori Luglio 2010

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

di Silvia Barchiesi

Parola di Vittorio Iannetti, titolare dell’AutodemolizioneIannetti Società Cooperativa di Tito Scalo (PZ)

L’AUTODEMOLIZIONE PROMUOVEA PIENI VOTI I CANTILEVER

LogiMa s.r.l.

Comodi, pratici, utili.

Così, chi ha scelto le soluzioni LogiMa srl

per ri-organizzare logisticamente il proprio

centro di autodemolizione, ha descritto i

cantilever della Società di Porto d’Ascoli,

specializzata nella progettazione e vendita

di soluzioni “salva-spazio” per magazzini.

Sono numerosi i centri rimasti soddisfat-

ti dell’acquisto di queste scaffalature per

autovetture da rottamare che, in versione

mono o bi-fronte, consentono un loro sicuro

e ordinato stoccaggio.

Tra questi fi gura anche il centro di raccolta

e smaltimento autoveicoli Autodemolizione

Iannetti Società Cooperativa che dal 1998

opera a Tito Scalo, in Provincia di Potenza.

Il Sig. Vittorio Iannetti, titolare del centro,

ha, infatti, scelto LogiMa per ri-organizzare la

logistica del suo piazzale di 10.000 m2 e del

suo magazzino di 1.200 m2 , acquistando ben

6 cantilever (4 bi-fronte e 2 mono-fronte) in

grado di stoccare un totale di 30 auto.

“Abbiamo acquistato i cantilever lo scorso

gennaio - ha commentato soddisfatto il

Sig. Iannetti - e da allora il mio centro ne ha

guadagnato in comodità ed estetica. Grazie a

queste apposite scaffalature che consentono

la sistemazione di più autovetture su più livelli,

abbiamo potuto recuperare molto spazio. I

veicoli, inoltre, non risultano più abbandonati

nel piazzale e accatastati l’uno sull’altro. Tutto

risulta più ordinato e più gestibile. D’altronde

anche l’occhio vuole la sua parte”.

Comodi e utili per la gestione ordinata

del centro, i cantilever sono anche pratici

nell’utilizzo e nell’istallazione.

“Oltre che utili, i cantilever sono anche facili da

istallare - ha tenuto a precisare il Sig. Iannetti

- Abbiamo provveduto noi stessi alla messa

in posa e non abbiamo riscontrato alcuna

diffi coltà. Sono talmente soddisfatto del mio

acquisto che non escludo la possibilità di un

ulteriore ordine nel prossimo futuro. Io stesso

ho provveduto a consigliare i cantilever ad altri

miei colleghi, ma fi no ad oggi, nessun altro

centro della zona li ha acquistati”.

Ordine, pulizia e praticità sono, quindi, solo

alcune buone ragioni per scegliere LogiMa

che con i suoi prodotti offre molteplici so-

luzioni all’avanguardia idonee ad ogni tipo

di esigenza.

LogiMa, infatti, non è solo cantilever, ma

anche: scaffalature modulari ad aggancio,

scaffali tradizionali, impianti a doppio e triplo

piano, accessori, mezzi di movimentazione,

carrelli elevatori.

Tali articoli compongono la ricca e variegata

gamma di tecnologie offerte che fanno di

LogiMa l’azienda leader nella progettazione e

vendita di soluzioni per l’autodemolizione.

PER CONTATTI:Giovanni Paolini 348 3034493Giovanni Del Moro 393 9609502

Page 9: Autodemolitori Luglio 2010

9

a cura dell’Avv. Rosa Bertuzzi

IL GRAVE REATO DI DISCARICA ABUSIVA, CHE PREVEDE LA CONFISCA DELL’AREAQuando il centro di raccolta commette tale reato, conconseguente trasferimento della proprietà dell’area allo Stato?

IL REATO DI DISCARICA ABU-

SIVA IN GENERALE

In tema di reati connessi ai rifi uti, grande

importanza riveste il D. lgs. n. 36/2003

che disciplina la discarica, in generale in-

tesa come “area adibita a smaltimento

dei rifi uti mediante operazioni di deposito

sul suolo o nel suolo, compresa la zona

interna al luogo di produzione dei rifi uti

adibita allo smaltimento dei medesimi da

parte del produttore stesso, nonché qual-

siasi area ove i rifi uti siano sottoposti a

deposito temporaneo per più di un anno”

(ar t. 2, comma 1, lett. g).

Ai sensi della medesima norma, sono

invece esclusi dalla fattispecie “gli impian-

ti in cui i rifi uti sono scaricati al fi ne di

essere preparati per il successivo trasporto

in un impianto di recupero, trattamento o

smaltimento, e lo stoccaggio dei rifi uti in

attesa di recupero o trattamento per un

periodo inferiore a tre anni come norma

generale, o lo stoccaggio di rifi uti in attesa

di smaltimento per un periodo inferiore

ad un anno”.

La Corte di Cassazione si è più volte

pronunciata in materia, stabilendo che

in tema di gestione dei rifi uti, integra il

reato di realizzazione di discarica abusiva

“allorché sussiste una organizzazione,

anche se rudimentale, di persone e

cose diretta al funzionamento della

medesima, né assume rilevanza in

quest’ultima ipotesi il dato che il

quantitativo di rifi uti presenti in loco

non risulti di particolare entità” (Cass. Pen.,

sez. fer., 2 agosto 2007, n. 33252). Ha

poi specifi cato la Corte - censurando la

sentenza di merito per l’assenza di moti-

vazione sul punto - che la individuazione

di una discarica abusiva richiede l’accer-

tamento delle seguenti condizioni:

una condotta non occasionale di

accumulo di rifi uti;

lo scarico ripetuto;

il degrado dell’area, inteso come

alterazione permanente dello stato

dei luoghi (si ritiene che tale requisi-

to sia certamente integrato nel caso

in cui sia consistente la quantità dei

rifi uti depositata abusivamente, cfr.

Cass. Pen., sez. III, 12 luglio 2004, n.

36062);

la defi nitività dell’abbandono dei

rifi uti medesimi.

Il reato di discarica abusiva è punito

dall’ar t. 256, comma 1, lett. b):

a) con la pena dell’arresto da tre mesi

Page 10: Autodemolitori Luglio 2010

10

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

a un anno o con l’ammenda da duemi-

laseicento euro a ventiseimila euro se si

tratta di rifi uti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi

a due anni e con l’ammenda da duemi-

laseicento euro a ventiseimila euro se si

tratta di rifi uti pericolosi.

CASO PARTICOLARE: I VEICOLI

FUORI USO

Per quanto specifi camente concerne

i veicoli fuori uso, manca nel citato

decreto legislativo una norma ad hoc;

tuttavia, i giudici hanno avuto modo di

pronunciarsi più volte sulla questione,

dando luogo ad una nutrita giurispru-

denza.

In primo luogo, non appare suffi ciente

lo stato di inserivibilità irreversibile dei

veicoli e delle loro parti, dovuto ai soli

tempi di giacenza degli stessi nell’area:

vi devono infatti essere anche moda-

lità di deposito tali da dare luogo

ad infi ltrazioni di oli od altri li-

quidi nel suolo o ad altre forme

di inquinamento ambientale, con

esclusione del generico defl us-

so delle acque di dilavamento.

Ad esempio, la Cassazione ha stabilito

che “ la attività di custodia di au-

toveicoli e motoveicoli sequestrati,

tenuti a disposizione dell’autorità

giudiziaria o amministrativa, non

confi gura attività di realizzazione

e gestione di discarica , atteso che i

veicoli in sequestro di per sè non possono

considerarsi destinati all’abbandono, nè

per volontà del detentore nè per obbligo

giuridico” (Cass. Pen., sez. III, 20 marzo

2002, 16249), a meno che, ovviamente,

non vi sia spargimento sul terreno di

carcasse di veicoli in pessime condizioni,

di pneumatici o altro materiale (quale

olio o liquidi refrigeranti) poiché in tal

caso i veicoli sequestrati si trasformano

in rifi uti inquinanti destinati all’abban-

dono, dando vita ad una discarica con

assoluto degrado ambientale.

Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che

“I veicoli fuori uso sono rifi uti e i proprie-

tari se ne disfano in concreto mediante

consegna all’autodemolitore. Questi, anche

se recupera le parti dei veicoli per la sua

attività di meccanico, deve sottostare alle

disposizioni in tema di gestione dei rifi uti.

La collocazione delle vetture in area

recintata di dimensioni apprezzabi-

li, in modo disordinato e per tempo

prolungato, con consistente e stabile

alterazione dello stato dei luoghi e

conseguente degrado degli stessi, è

idoneo a confi gurare un’ipotesi di discarica

abusiva e non di mero abbandono” (Cass.

Pen., sez. III, 1 giugno 2005, n. 20518).

Integra, secondo la giurisprudenza

maggioritaria, il reato di realizzazione di

discarica abusiva la condotta di accumulo

di rifi uti che, per le loro caratteristiche,

non risultino raccolti per ricevere nei

ACQUISTIAMO CATALIZZATORI ESAUSTIRitiriamo a domicilio con pagamento a vista, ai valori correnti di mercato, qualsiasi quantitativo di catalizzatori per auto esausti, privati, preferibilmente, dei tubi di raccordo

INVEMET S.r.l. - Sede Legale:Via Carlo Alberto 610123 Torino - ITALIASede Op.: Strada Coasso s.n.c.Zona Industriale 10073 Cirié (TO)Tel. +39 0119209630 - 0119228146Fax [email protected] - www.invemet.com

INVEMET SUD S.r.l.Via Bosco (ultima traversa a sinistra)I - 73010 Veglie (LE) - ItaliaTel/Fax + 39 0832 700041 - + 39 393 [email protected]

Page 11: Autodemolitori Luglio 2010

11

Corte di Cassazione n. 35134 del 18 giugno 2009

“... risponde del reato di discarica abusiva, e quindi ne con-

segue la confi sca dell’area, chi ha in deposito auto fuori

uso, anche se munite di targa, e non rispetta le norme sullo

smaltimento dei rifi uti pericolosi. I veicoli a fi ne vita, infatti,

sono classifi cabili come rifi uti pericolosi sia ai sensi del d. lg.

n. 22/1997 che del vigente d. lgs. n. 152/06 quando non

sono stati bonifi cati mediante l'eliminazione dei materiali

inquinanti”.

tempi previsti una o più destinazioni

conformi alla legge e comportino il

degrado dell’area su cui insistono: nella

motivazione della sentenza la Corte ha

ulteriormente affermato che tale con-

dotta, sulla base di specifi ci presupposti,

può concernere anche l’accumulo di

rifi uti in area collocata all’interno

dello stabilimento produttivo. Nella

specie, si trattava di accumulo di quasi

3.500 mc di materiali vari ed eterogenei,

ammassati in modo indifferenziato all’in-

terno di un cortile oramai abbandonato,

ma le medesime considerazioni possono

essere estese al caso dei veicoli fuori uso

(Cass. Pen., sez. III, 18 settembre 2008,

n. 41351).

Pertanto, in sintesi, ai fi ni della confi gu-

razione del reato di discarica abusiva di

veicoli fuori uso devono, secondo la giu-

risprudenza, ricorrere congiuntamente le

seguenti condizioni:

accumulo ripetuto• nel medesimo

luogo;

veicoli oggettivamente destinati • all’abbandono;

stabile alterazione del luogo• , con

conseguente degrado dello stesso.

In particolare, la non occasionalità

dell’accumulo vale come criterio distinti-

vo del reato di discarica abusiva rispetto

alla diversa fattispecie di deposito

temporaneo di rifi uti: quest’ultimo è

infatti confi gurabile solo qualora ricorra-

no precise condizioni stabilite dalla legge,

in mancanza delle quali si è in presenza

del reato di deposito incontrollato o di

discarica abusiva di rifi uti.

Altro aspetto di particolare interesse è

l’individuazione del soggetto in concreto

responsabile del reato di discarica abu-

siva. La Suprema Corte a tal proposito

ha stabilito che “è vero che il proprietario

del suolo non può essere ritenuto respon-

sabile per questa sua qualifi ca - o per una

eventuale condotta di mera connivenza

- dell’abbandono di rifi uti che altri hanno

depositato sul suo terreno in quanto non è

riscontrabile una fonte formale dalla quale

fare derivare l’obbligo giuridico di impedi-

re l’evento. In coerenza con tale principio,

la giurisprudenza di questa Corte ritiene

che il proprietario sia responsabile della

contravvenzione di abbandono di rifi uti,

o di discarica abusiva, solo se ha posto

in essere la condotta tipica, o ha fornito

un apporto morale o materiale all’autore

del reato” (Cass. Pen., sez. III, 7 febbraio

2008, n. 6099).

Infi ne, di grande importanza risulta es-

sere la sentenza n. 35134 del 18 giugno

2009, secondo cui risponde del reato

di dicarica abusiva “chi ha in deposito

auto fuori uso, anche se munite di

targa, e non rispetta le norme sullo

smaltimento dei rifi uti pericolosi. I

veicoli a fi ne vita, infatti, sono classifi cabili

come rifi uti pericolosi sia ai sensi del d.lg.

n. 22/1997 che del vigente d.lgs. n. 152/06

quando non sono stati bonifi cati mediante

l’eliminazione dei materiali inquinanti”.

per contatti: [email protected]

Page 12: Autodemolitori Luglio 2010

12

luglio2010

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

a cura di Valentina Bellucci

ANCHE A GIUGNO IL TREND È IN DISCESALe immatricolazioni del mese sono le più basse dal 1996 eanche le emissioni di CO2 non danno segnali rassicuranti

Mercato delle auto

Il mercato italiano dell’auto nuova, in

giugno, ha registrato solo 170.625 im-

matricolazioni, secondo quanto reso

noto dal Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti.

Bisogna risalire al 1996 per trovare un

giugno inferiore. Rispetto all’analogo

mese dello scorso anno, la fl essione è

del 19,1% con oltre 40.000 targhe in

meno rispetto alle 210.972 del 2009.

Nel cumulato dei primi sei mesi le imma-

tricolazioni risultano 1.163.602, il 2,9%

in più rispetto al primo semestre del

2009.

“Il dato del semestre, però - spiega

Gianni Filipponi, Direttore Generale

dell’UNRAE, l’Associazione che rap-

presenta le case estere operanti in

Italia - può trarre in inganno sul reale an-

damento della domanda di nuove auto.

Le consegne effettuate nei primi tre mesi

dell’anno, che in effetti erano la coda delle

vendite con incentivi del 2009, continuano

ad avere, ancora un considerevole peso

sul cumulato”.

La conferma viene dalla raccolta di ordini

che, sulla base di una prima anticipazio-

ne dello scambio di dati tra ANFIA

e UNRAE, a giugno i contratti siglati

sfi orano le 150.000 unità, circa il 17%

in meno rispetto a giugno 2009. Nel

primo semestre i contratti siglati sono

circa 930.000, il 24% in meno rispetto

ai primi sei mesi del 2009.

“Prosegue il trend decrescente innescato

ad aprile con l’esaurimento, a fi ne marzo,

del portafoglio ordini accumulato negli

ultimi mesi del 2009 per effetto degli in-

centivi- ha dichiarato Eugenio Razelli,

Presidente di ANFIA.

Nella classifi ca delle auto più vendute nel

mese il podio spetta alle marche nazio-

nali, con Fiat Punto (12.910) che passa

al primo posto seguita da Fiat Panda

(11.216) e al terzo Fiat 500 (7.153).

Un aspetto non trascurabile è che il mer-

cato delle immatricolazioni espresso nel

secondo trimestre dell’anno dopo la fi -

ne degli incentivi, sta riportando indietro

l’operazione di riduzione delle emissioni

di CO2, fenomeno che aveva assunto

nel corso del periodo di incentivazione

aspetti molto positivi e che si era protrat-

to anche nel primo trimestre del 2010.

Secondo l’elaborazione effettuata dagli

analisti dell’UNRAE, la media ponderata -

calcolata sulle immatricolazioni di nuove

auto del gennaio/marzo - era scesa a

prosegue a pag. 13

Page 13: Autodemolitori Luglio 2010

I

Pubblicato in Gazzetta Uffi ciale del 13 luglio 2010 il Decreto

Ministeriale 9 luglio 2010 che proroga al 1° ottobre 2010 il

termine “unifi cato” di operatività del Sistri (Sistema di controllo

della tracciabilità dei rifi uti) per tutti i soggetti obbligati.

Il Decreto 9 luglio 2010 entra in vigore il 14 luglio 2010, giorno suc-

cessivo alla pubblicazione in GU, avvenuta, tra l’altro, in concomitanza

con la scadenza del termine di applicazione del Sistri per il primo

gruppo di soggetti obbligati, nel quale rientrano i grandi produttori

di rifi uti pericolosi e le imprese di recupero e smaltimento.

Oltre alla proroga dei termini di operatività del nuovo sistema

per il controllo della tracciabilità dei rifi uti, il Dm 9 luglio 2010

apporta numerose modifi che alla disciplina del “Sistri”, secondo

intervento di “restyling” del Dm 17 dicembre 2009 dopo quello

apportato dal Dm 15 febbraio 2010.

Offi cine installatrici delle black box, impianti di coincenerimento

(videosorveglianza), imprese produttrici di rifi uti pericolosi e gli

imprenditori agricoli (contributi) e associazioni imprenditoriali

delegate (nuove modalità semplifi cate) sono alcuni dei soggetti

interessati alle novità normative, in vigore dal 14 luglio 2010.

(ndr : Si avverte che il testo del Decreto inserito nelle pagine di

questo Inserto non riveste carattere di uffi cialità e non è sostitutivo

in alcun modo della pubblicazione uffi ciale cartacea).

dalla Gazzetta Uffi ciale n. 161 del 13 luglio 2010

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 luglio 2010

Modifi che ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, re-

cante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilit dei

rifi uti, ai sensi dell’ar ticolo 189 del decreto legislativo n. 152 del

2006 e dell’ar ticolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009,

convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 102 del 2009

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TER-

RITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con

legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi,

nonche’ proroga di termini» e, in particolare, l’ar t. 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istitu-

zione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifi uti, ai

sensi dell’ar t. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e

dell’ar t. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,

con modifi cazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato

nella Gazzetta Uffi ciale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento

ordinario;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modi-

fi che ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante:

“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilit dei rifi uti,

ai sensi dell’ar t. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e

dell’ar t. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito,

con modifi cazioni, dalla legge n. 102 del 2009”», pubblicato

nella Gazzetta Uffi ciale 27 febbraio 2010, n. 48, supplemento

ordinario;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifi che e integra-

zioni al citato decreto 17 dicembre 2009, come modifi cato

dal predetto decreto del 15 febbraio 2010;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 3134/2010 dell’8

luglio 2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti nor-

mativi nell’adunanza del 2 luglio 2010;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1

Operatività del sistema di controllo della tracciabilità

dei rifi uti - SISTRI

1. I termini di cui agli ar ticoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto

ministeriale 17 dicembre 2009 relativi all’operativit del

SISTRI, sono prorogati al 1° ottobre 2010.

2. Il termine, previsto nell’Allegato IA del decreto ministeriale

17 dicembre 2009, punto 5. «Procedura di ritiro», per il

completamento della distribuzione dei dispositivi USB e

l’installazione delle black box è prorogato al 12 settembre

2010.

3. Il termine di trenta giorni previsto all’Allegato IB del decreto

ministeriale 17 dicembre 2009, punto 1. «Individuazione

delle offi cine autorizzate all’installazione delle black box»,

per la presentazione delle domande di autorizzazione

all’installazione delle black box da parte delle imprese in

possesso dei requisiti previsti nel citato Allegato IB del de-

creto ministeriale 17 dicembre 2009, che espletano l’attività

di autoriparazione nel settore elettrauto, è soppresso. I

corsi di formazione avranno luogo nelle date indicate sul

Portale SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare

a decorrere dal 2011. Per l’anno 2010, fatta salva la validità

del corso di formazione già tenuto alla data di entrata in

vigore del presente decreto, ha luogo un ulteriore corso

di formazione. Le modalit di presentazione delle doman-

de di autorizzazione all’installazione delle black box e la

procedura per il rilascio delle autorizzazioni predette sono

regolate dalle norme contenute nel medesimo Allegato IB

del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

Art. 2

Estensione della videosorveglianza agli impianti de-

dicati di coincenerimento dei rifi uti

1. Le disposizioni di cui all’ar t. 1, comma 5 del decreto mini-

PUBBLICATE LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO 17/12/2009 CHE ISTITUISCE IL SISTRI

Gazzetta Uffi ciale n. 161 del 13 luglio 2010

Page 14: Autodemolitori Luglio 2010

II

INSERTO NORMATIVO

steriale 17 dicembre 2009, si applicano anche agli impianti

di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero

energetico dei rifi uti e ricadenti nel campo di applicazione

del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

Art. 3

Modifi che all’art. 3 del decreto ministeriale 17 di-

cembre 2009

1. All’ar t. 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre

2009, alla fi ne del primo periodo, dopo le parole: «al pre-

detto Albo» sono aggiunte le seguenti: «e per i Comuni

della Regione Campania che effettuano la raccolta e il

trasporto dei rifi uti urbani».

2. All’ar t. 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre

2009, e’ aggiunto in fi ne il seguente periodo: «Al fi ne di

consentire la consultazione del registro cronologico e delle

singole schede di movimentazione, i dispositivi USB sono

tenuti presso l’unit o la sede dell’impresa per la quale sono

stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento

all’autorit di controllo che ne faccia richiesta.».

Art. 4

Modifi che all’art. 5 del decreto ministeriale 17 di-

cembre 2009

1. All’ar t. 5, comma 9 del decreto ministeriale 17 dicembre

2009, sono aggiunte alla fi ne le seguenti parole: «, o, per

i rifi uti dell’ ”Elenco verde”, l’Allegato VII del medesimo

Regolamento.».

2. All’ar t. 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre

2009, dopo le parole: «il trasporto dei rifi uti non accettati»

sono aggiunte le parole: «e restituiti al produttore» e, alla

fi ne, e’ aggiunto il seguente periodo: «Qualora i rifi uti non

accettati dall’impianto di destinazione siano avviati a cura

del produttore direttamente ad altro impianto, il produttore

medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al

carico del rifi uto non accettato e apre una nuova scheda

SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo

destinatario.».

3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la

movimentazione dei rifi uti di cui all’ar t. 5, commi 6 e 7 del

decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modifi cato

dall’ar t. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non

si applicano all’attivit di microraccolta di cui all’ar t. 193,

comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Le schede SISTRI di cui all’Allegato III del decreto mi-

nisteriale 17 dicembre 2009, come modifi cato dal DM

15 febbraio 2010, con le modifi che disposte dal presente

ar ticolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.

Art. 5

Operatività del SISTRI in aree non coperte dalla

rete

1. All’ar t. 6, comma 4, primo periodo del decreto ministeriale

17 dicembre 2009, dopo le parole «o non funzionamento

del sistema,» sono aggiunte le parole «anche a causa di una

mancanza di copertura della rete di trasmissione dati,».

Art. 6

Contributi

1. All’Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009

è aggiunta la seguente tabella:

2 I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non

iscrivono le unit locali con meno di 10 addetti, ivi comprese

quelle affi date ad associazioni senza scopo di lucro. In tale

ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente

dal Comune o dall’unità locale designata dal medesimo,

che, ai fi ni della determinazione del contributo, somma il

numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali

effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti.

Nel caso in cui non ci sia nessuna unit locale con più di 10

dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma

dei dipendenti delle singole unità locali.

3. I soggetti interessati dalle modifi che di cui al comma 1 che,

alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno

gi provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti

che per errore hanno versato somme maggiori rispetto

al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a

valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fi ne

i predetti soggetti inoltrano apposita domanda al SISTRI,

mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello

che sar reso disponibile sul sito internet www.sistri.it

4. All’Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,

come modifi cato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010,

al paragrafo «Modalit di pagamento dei contributi», dopo

le parole: «Il pagamento potr avvenire nei seguenti modi:»,

le parole da: «presso qualsiasi uffi cio postale» a: «presso

la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):» sono

sostituite dalle seguenti: «presso qualsiasi uffi cio postale:

mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente

postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succur-

sale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI ADDETTI PER UNITÀ LOCALE QUANTITATIVI ANNUI CONTRIBUTO Da 1 a 5 Fino a 200 kg € 50 Da 1 a 5 Oltre 200 e fi no a 400 kg € 60 Da 6 a 10 Fino a 400 kg € 60 IMPRENDITORI AGRICOLIDa 1 a 5 Fino a 200 kg € 30 Da 1 a 5 Oltre 200 e fi no a 400 kg € 50 Da 6 a 10 Fino a 400 kg € 50 COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI € 60

Page 15: Autodemolitori Luglio 2010

III

2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147

ROMA

In particolare, nella causale di versamento occorrer indica-

re:

contributo SISTRI/anno 2010;

il codice fi scale dell’Operatore;

il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’av-

venuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifi co bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601

03200 000002595427

Benefi ciario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 - ROMA

CODICE FISCALE 97222270585

In particolare, nella causale di versamento occorrer indica-

re:

contributo SISTRI/anno 2010;

il codice fi scale dell’Operatore;

il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’av-

venuta iscrizione;

presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):».

Art. 7

Modifi che all’art. 7 del decreto ministeriale 17 di-

cembre 2009

1. All’ar t. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre

2009, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le impre-

se che raccolgono e trasportano i propri rifi uti pericolosi

di cui all’ar t. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede

le quattro tonnellate di rifi uti pericolosi, ivi compresi gli

imprenditori agricoli di cui all’ar t. 2135 del codice civile,

i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti

tonnellate di rifi uti non pericolosi, nonche’ i soggetti di

cui all’ar t. 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi

di cui al presente decreto tramite le organizzazioni di ca-

tegoria rappresentative sul piano nazionale interessate e

loro articolazioni territoriali, o societ di servizi di diretta

emanazione delle medesime organizzazioni.».

2. All’ar t. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e’

aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-bis. Le

Associazioni imprenditoriali delegate, o loro societ di servizi,

provvedono alla compilazione del registro cronologico con

cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione

dei rifi uti. Per i produttori di rifi uti pericolosi fi no a 200 kg

all’anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale, e

comunque prima della movimentazione dei rifi uti. Il registro

cronologico e le singole schede SISTRI sono conservate

per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti

a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea,

dell’autorit di controllo che ne faccia richiesta.».

Art. 8

Moduli di iscrizione

1. Ai punti 2.3 dei moduli di iscrizione 1 e 2 allegati al decreto

ministeriale 15 febbraio 2010, l’intero periodo e’ sostituito

dal seguente: «Il numero di dipendenti di ciascuna unit

locale e’ calcolato con riferimento al numero di addetti,

ossia delle persone occupate nell’unit locale dell’ente o

dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o

dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con con-

tratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente

assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro,

cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali

sono considerati come frazioni di unit lavorative annue con

riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso

di frazioni si deve arrotondare all’intero superiore o infe-

riore più vicino. Qualora, al momento del pagamento del

contributo annuale, sia certo che il numero di dipendenti

occupato si è modifi cato rispetto all’anno precedente in

modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, è

possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa

dichiarazione al SISTRI.».

Art. 9

Defi nizioni

1. Ai fi ni dell’applicazione della normativa di cui al presente

decreto e ai precedenti decreti 17 dicembre 2009 e 15

febbraio 2010 si intende per :

a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone

occupate nell’unit locale dell’ente o dell’impresa con

una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a

tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di for-

mazione lavoro), anche se temporaneamente assente

(per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa

integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali

sono considerati come frazioni di unit lavorative annue

con riferimento alle giornate effettivamente retribuite;

b) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di

specifi che tipologie di rifi uti, organizzato, secondo le

esigenze territoriali e comunque nel rispetto dei principi

della libera concorrenza e della prossimit, dai Consorzi

di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla normativa settoriale,

o organizzato sulla base di un accordo di programma

stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni

imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o

loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una

convenzione-quadro stipulata tra le medesime associa-

Page 16: Autodemolitori Luglio 2010

IV

INSERTO NORMATIVO

zioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento,

o dell’impresa di trasporto dei rifi uti, dalla quale risulti la

destinazione defi nitiva dei rifi uti. All’accordo di program-

ma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula

di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed

il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’im-

presa di trasporto dei rifi uti, in attuazione del predetto

accordo o della predetta convenzione;

c) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano

nazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)

ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Re-

pubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della

Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2010

Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2010

Uffi cio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto

del territorio Registro n. 8, foglio n. 341

Page 17: Autodemolitori Luglio 2010

13

131,8 g/km di CO2, con un valore ancor

più interessante (129,2) se si prendono

in considerazione solo le vendite a per-

sone fi siche.

Nel secondo trimestre, i valori hanno

registrato una netta e progressiva inver-

sione di tendenza:

134,5 g/km di CO2 per il totale mercato

e 132,6 per le sole vendite a persone

fi siche.

“Il netto calo delle vendite di vetture a più

basso impatto ambientale - ha sottoline-

ato il Direttore Generale dell’UNRAE,

Filipponi - ha frenato il processo di

abbattimento delle emissioni di CO2, al-

lontanandoci dagli obbiettivi fi ssati per il

2012 dall’Unione Europea”.

“In un quadro più generale - ha concluso

Filipponi - appare indispensabile inter-

venire al più presto sulla revisione della

fi scalità e dei costi di gestione basati

sull’effettivo uso del mezzo e non più sulla

proprietà dei veicoli. Per quanto riguarda

le auto aziendali - poi - l’UNRAE conti-

nua a chiedere con forza una sostanziale

modifi ca della fi scalità, tale da allineare

la situazione italiana a quella di tutti i

principali paesi europei”.

Osservando i dati riscontriamo inoltre la

rinnovata crescita delle immatricolazioni

di vetture diesel (48,7%), e il recupero

nel settore noleggio (salito dal 13,9 al

18,5%).

Anche le consegne di veicoli commer-

ciali leggeri ammontano a 16.703 unità, il

3,7% in più rispetto a giugno 2009.

“Anche a giugno il mercato dei veicoli

commerciali leggeri si mantiene sui livel-

li previsti, con un lieve incremento delle

consegne (+3,7%) rispetto allo stesso

mese dello scorso anno, che aveva chiuso

a -21,7% nei confronti di giugno 2008

- ha commentato Eugenio Razelli, Pre-

sidente di ANFIA - La chiusura del primo

semestre 2010 risulta in crescita per via

della pesante fl essione subita nel primo

semestre 2009 (-30%). Nel panorama

dell’attuale congiuntura economica, ancora

critica, e in assenza di provvedimenti mirati

a risollevare questo specifi co comparto,

non possiamo attenderci grossi progressi

di qui a fi ne anno, a maggior ragione con

l’inizio della stagione estiva”.

“Gli investimenti degli operatori profes-

sionali, al momento ridotti o rinviati per

far fronte alla situazione congiunturale, ri-

partiranno quando ripartirà l’economia” In

Europa proseguono i segnali negativi.

Secondo i dati elaborati dall’ACEA,

l’Associazione dei Costruttori europei,

sono state immatricolate nei 27 mercati

continentali e nei 3 dell’Efta 1.164.994

vetture, con una fl essione dell’8,7% rispet-

to all’analogo mese dello scorso anno.

La fl essione era già iniziata ad aprile e

maggio e le uniche due nazioni che sem-

brano tener ancora botta sono Spagna,

che continua a benefi ciare degli effetti po-

sitivi del Plan 2000E e Gran Bretagna.

In Germania ad esempio, in 5 mesi sono

andate già perse 450.000 immatrico-

lazioni. Maggio e giugno hanno fatto

registrare la maggiore fl essione dell’anno

segnalando cosi una accelerazione del

declino che dovrebbe proseguire anche

nei prossimi mesi.

In Francia, la prima fl essione consistente

è stata in maggio (-11,5%) dopo mol-

ti mesi positivi. Il mercato francese si

allinea a quello di Germania e Italia,

contribuendo così alla fl essione generale

della domanda continentale. È questo il

segno tangibile che l’effetto positivo e

benefi co degli incentivi alla rottamazione

è quasi svanito e che bisogna immediata-

mente correre ai ripari senza indugiare

oltre. Sebbene Gran Bretagna e Spagna

mandano segnali incoraggianti e conti-

nuano a registrare una crescita, queste

due nazioni rappresentano una ecce-

zione che, allo stato attuale delle cose,

conferma la regola.

È opportuno invertire la rotta e ma-

gari cercare di prendere esempio dalle

Nazioni che non hanno subito fl essioni

per capire come e da dove ripartire in

modo da non rendere ancora di più un

miraggio l’abbattimento delle emissioni

di CO2.

Fonte: UNRAE

segue da pag. 12

Page 18: Autodemolitori Luglio 2010

14

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

a cura di Alberto Piastrellini

La Corte di Cassazione fa il doveroso distinguo

QUANDO SONO RIFIUTI EQUANDO MATERIA PRIMA SECONDARIA

Rottami ferrosi

I materiali ferrosi rientrano nella qualifi ca di materia prima seconda-

ria solo quando provengono da un centro autorizzato di gestione di

trattamento dei rifi uti e presentano caratteristiche rispondenti a quelle

elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato.

In caso contrario, dopo le modifi che introdotte con D. Lgs. N. 4/2008,

i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifi uti.

A precisarlo, ribadendo peraltro un concetto più volte espresso, è

stata la III Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione che

con Sentenza n. 22013 del 9 giugno 2010, ha respinto un ricorso

avverso ad una condanna precedentemente comminata dal Tribunale

di Padova.

Per maggior informazione dei Lettori, pubblichiamo il testo della Sen-

tenza.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pierluigi Onorato

Dott. Alfredo Teresi

Dott. Claudia Squassoni

Dott. Guicla Immacolata Mulliri

Dott. Giulio Sarno

ha pronunciato la seguente SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la Sentenza n. 900/2008 Tribunale di Padova, del

24/02/2009

(omissis)

Motivi della decisione

Con sentenza 24 febbraio 2009, il Tribunale di Padova ha ritenuto

(omissis) responsabili del reato previsto dall’art. 256 c. 2 lett.a,

c.4 D. Lgs. 152/2006 (per avere, quali legali rappresentanti di una

ditta, omesso di osservare le prescrizioni della autorizzazione per

la messa in riserva e recupero dei rifi uti speciali) e ha condannato

ciascuno alla pena di euro cinquemila di ammenda.

Page 19: Autodemolitori Luglio 2010

15

negativamente sulla loro pregressa linea difensiva.

Il fatto ritenuto in sentenza non si è trasformato in modo radicale

rispetto allo originario contenuto dell’imputazione per cui non è

riscontrabile alcuna violazione dell’art. 521 cpp.

Nel merito, gli imputati non negano che l’autorizzazione imponesse

loro di collocare in aree distinte le materie prime secondarie ed i

rifi uti, ma sostengono che il materiale ferroso, in esito alla selezione,

aveva perso la qualifi ca di rifi uto.

La tesi difensiva non tiene conto che, secondo l’originario testo

dell’art. 183 c. 1 lett. U del D. Lgs. 152/2006 (vigente all’epoca del

commesso reato), i rottami ferrosi erano considerati materie prime

secondarie per attività di siderurgia quando la loro utilizzazione

fosse certa e fossero rispondenti a specifi che Ceca, Aisi, Caef o

altre specifi che nazionali o internazionali.

Attualmente, dopo le modifi che introdotte con il D. Lgs. N. 4/2008,

i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina dei rifi uti salvo

che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e

di trattamento dei rifi uti, presentino caratteristiche rispondenti a

quelle elencate dai Decreti Miniseriali per il recupero agevolato

dei rifi uti assumendo, in tale caso la qualifi ca di materia prima

secondaria.

Nel caso in esame, manca la prova che i rottami ferrosi corrispon-

dessero alle caratteristiche su specifi cate.

Per quanto concerne la pena, la motivazione (che fa generico

riferimento ai parametri indicati dall’art. 133 cp) è suffi ciente dal

momento che il Giudice ha optato per la sola ammenda infl itta

in misura non affi ttiva.

Non era necessaria l’indicazione della diminuzione di pena operata

per il c. 4 dell’art. n. 256 del D. Lgs 152/2006 perché il decremen-

to non è lasciato alla discrezione del Giudice, ma determinato

dalla legge nella misura della metà; questo in rilievo consente di

individuare la pena fi ssata dal Tribunale pur in mancanza di una

precisazione in tale senso.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento

delle spese processuali.

Roma, 13 aprile 2010.

A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come, dalla

deposizione di un teste e dalla documentazione fotografi ca, ri-

sultasse che vi erano due cumuli di rottami ferrosi frammisti a

materie prime secondarie e la situazione rendeva impossibile la

verifi ca della allocazione del materiale nelle aree prestabilite e la

individuazione dei siti destinati ai rifi uti in arrivo, allo stoccaggio,

alla messa in sicurezza.

Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto

ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e vio-

lazione di legge, in particolare rilevando:

- che la procedura rappresenta una abnormità per non essere

stato revocato il decreto penale di condanna;

- che il teste ha riferito del sopralluogo del 7 marzo 2007 (data

non inserita nel capo di imputazione) e, quindi, di una condotta

diversa da quella contestata ed il Pubblico Ministero non ha

provveduto a sensi dell’art. 517 cpp.: nelle epoche indicate nel

capo di imputazione non è stata accertata alcuna violazione;

- che il Giudice non ha tenuto conto che il materiale ferroso era

stato selezionato e, pertanto, doveva qualifi carsi materia prima

secondaria;

- che è immotivata la quantifi cazione della pena per la quale non

è stata effettuata la diminuente del c. 4 dell’art. n. 256 del D. Lgs.

Citato.

Le cesure degli atti di ricorso non sono meritevoli di accogli-

mento.

La mancata revoca espressa del decreto penale, prima di pro-

cedere al giudizio conseguente alla opposizione, non è causa di

nullità del procedimento, in quanto la revoca è un antecedente

indefettibile del giudizio e si verifi ca ope legis, per il solo fatto

della sua celebrazione, e non ope iudicis (ex plurimis: Cass. Sez. 5

Sentenza 38966/2005).

Inoltre, per la violazione dell’art. 424 c. 3 cpp, non è prevista una

sanzione processuale per cui non è ravvisabile alcuna nullità per il

principio di tassatività enucleato dall’art. 177 cpp.

Relativamente alla seconda cesura, si osserva come il presente

procedimento origini da accertamenti dei funzionari dell’Arpav

che hanno rilevato varie irregolarità nella gestione dei rifi uti che

non rispettava le prescrizioni dell’atto autorizzatorio.

Nel capo di imputazione, il Pubblico Ministero aveva formulato

l’accusa in modo chiaro, preciso, puntuale che ben focalizzava la

condotta antigiuridica della quale gli imputati erano chiamati a

rispondere.

Il rilievo che la contestazione faceva riferimento ai sopralluoghi del

8, 13, 14 aprile 2007 (e non a quello antecedente del 7 marzo 2007

in relazione al quale ha riferito un teste al dibattimento) non ha

impedito agli imputati di comprendere l’addebito e di esplicare una

completa e fattiva azione difensiva su ogni elemento dell’accusa.

La circostanza, accessoria rispetto al nucleo della contestazione, che

l’accertamento del reato sia avvenuto anche in data 7 marzo 2007

è emersa in esito ad una testimonianza assunta nel contraddittorio

dibattimentale; la nuova emergenza non ha posto agli imputati

di fronte ad una contestazione “a sorpresa” e non ha interferito

Page 20: Autodemolitori Luglio 2010

SERVIZI- messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non- commercio di rottami ferrosi e non- demolizione strutture contenenti ferro e metalli

Commercio all’ingrosso di rottami ferrosi e metallici

Metalfer di Coppola Antonio - Sede Legale: Contrada Fiego S.S. 19 Km 61 - 84030 Atena Lucana (SA) - Deposito: Contrada Sant’Antuono, Zona industriale 84035 Pola (SA)Amministrazione: Tel. 0975 390820 - Fax 0975 390930 - Antonio Coppola Cell. 336 461651 - Ricambi: Tel. 0975 71168; 337 858177 (Salvatore); 328 1478934 (Arnaldo) - [email protected]

etalfer di Coppola Antonio - Sede Legale: Contrada Fiego S S 19 Km 61 - 84030 Atena Lucana (SA) - Deposito: Conttr ddddadada SSSSSant’’Antuono Zona industriale 84035 Pola (SA)

RAME OTTONE ALLUMINIO LEGHE DI ACCIAIO

Page 21: Autodemolitori Luglio 2010

17

a cura di Alberto Piastrellini

Veicolo fuori uso

LA CASSAZIONE RIBADISCE LA DEFINIZIONENel caso in esame: abbandono e deposito incontrollato di rifi utipericolosi e non pericolosi sul suolo di un’area di competenza di una società

In base alle norme vigenti, va considerato

“fuori uso” sia il veicolo di cui il proprietario

si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quel-

lo destinato alla demolizione, uffi cialmente

privato delle targhe di immatricolazione,

anche prima della materiale consegna a

un centro di raccolta, sia quello che risulti

in evidente stato di abbandono, anche se

giacente in area privata.

L’occasione per tornare sulla defi nizione

di “veicolo fuori uso” è stata offerta alla

Corte di Cassazione nel caso di un ricorso

presentato dal legale rappresentante di

una Società contro una precedente sen-

tenza che gli contestava l’abbandono e il

deposito incontrollato di rifi uti pericolosi

e non (costruiti da camion ed autovettu-

re), su suolo di pertinenza della società

stessa.

Nella stessa Sentenza la Corte ha ribadito

che “il reato di deposito incontrollato di

rifi uti di cui all’art. 51 comma 2, del D. Lgs

5 febbraio 1997 n. 22, è ipotizzabile non

soltanto in capo alle imprese o agli enti

che effettuano una delle attività indicate al

comma 1 del citato art. 51 (raccolta, tra-

sporto, recupero, smaltimento, commercio

ed intermediazione di rifi uti), ma a qual-

siasi impresa, avente le caratteristiche di

cui all’art. 2082 cod. civ., o ente, con perso-

nalità giuridica o operante di fatto, atteso

che il precedente riferimento alla attività di

gestione dei rifi uti originariamente previsto

dal comma in questione risulta soppresso

con Legge 9 dicembre 1998 n. 426”.

Pubblichiamo, di seguito uno stralcio del-

la Sentenza a maggior informazione dei

Lettori.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Pierluigi Onorato

Dott. Alfredo Teresi

Dott. Claudia Squassoni

Dott. Guigla Immacolata Mulliri

Dott. Giulio Sarno

ha pronunciato la seguente SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis) av-

verso la sentenza n. 3057/2008 Corte

d’Appello di Firenze, del 20/03/2009.

Visti gli atti, la Sentenza, il Ricorso

A.T. Ricambi di Tassi A.Via Porrettana, 50/2 - 40043 Marzabotto (BO) - ItalyTel./Fax +39 051 932443 - Cell. 346 [email protected] - www.atricambi.it

RACCOGLITORE AUTORIZZATO

Page 22: Autodemolitori Luglio 2010

18

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

Udita in Pubblica Udienza del 13/04/2010

la relazione fatta dal Consigliere Dott.

Giulio Sarno;

Udito il Procuratore Generale in per-

sona del Dott, Montagna Alfredo che

ha concluso per inammissibilità del ri-

corso.

(omissis) propone ricorso per Cassazio-

ne accerso la Sentenza in epigrafe con la

quale la Corte d’Appello di Firenze ha

confermato la condanna dell’imputato

infl itta dal Tribunale di Arezzo, Sezione

distaccata di Sansepolcro, per il reato di

cui agli ar tt. 81 c.p., 192 co 1 e 256 co.

1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 contestato

per avere in più occasioni, nella qualità

di legale rappresentante della (omissi),

abbandonato e depositato incontrol-

latamente rifi uti pericolosi – camion

completo di serbatoio carburante, batte-

ria condensatore, oli, camion incidentato

completo con rimorchio ferraglia, camion

con motrice incendiata con motore,

completi di liquidi con fuoriuscita di olii,

camion incidentato con impianto di aria

condizionata completa di fi ltri liquidi, e

non pericolosi – quattro autovetture con

targa in evidente stato di abbandono e

sei cabine di camion, su suolo dell’area

di pertinenza della società.

Eccepisce in questa sede il ricorrente:

violazione dell’ar t. 183 D. Lgs. 152/2006,

in realazione all’ar t. 1 c.p., agli ar tt. 3, 13

del D. Lgs. n. 209/03, dell’ar t. 6 D. Lgs.

22/97, con riferimento all’ar t. 14 D. Lgs.

138/02 sul rilievo che gli automezzi rin-

venuti nel piazzale dell’autocarrozzeria

non possono essere considerati rifi uti

potendosi considerare tali solo gli oggetti

di cui il detentore si disfi o abbia deciso

o abbia l’obbligo di disfarsi mentre, nella

specie, i mezzi, targati e con proprietari,

erano destinati ad un prossimo futuro

riutilizzo dopo le riparazioni necessarie.

E si aggiunge anche che solo il decreto

del ministero dell’Interno n. 22/1999 di-

sciplina l’iter formale propedeutico per

trasformare il veicolo da entità circolante

a rifi uto.

Violazione dell’ar t. 256 D. Lgs. 152/06

in relazione all’ar t. 192 co 1 e 2, all’ar t.

1 c.p. ed all’ar t. 255 con riferimento agli

ar tt. 1, 3, 13 del D. Lgs. 209/03 sul rilievo

che la disposizione in esame sanziona

l’attività di gestione dei rifi uti non auto-

rizzata e che si riferisce pertanto a quei

soggetti che effettuano le attività di ge-

stione in modo professionale e non può

essere applicata quindi all’attività della

carrozzeria. Si evidenzia inoltre che alla

corte fi orentina sarebbe sfuggita anche

la distinzione fra deposito temporaneo

occasionale accidentale ed attività orga-

nizzata per il trattamento alla gestione di

veicolo fuori uso o di altri rifi uti.

Violazione dell’ar t. 184 del D. Lgs. 152/06

con riferimento all’ar t. 231 dovendosi

escludere che nella specie si trattasse

di rifi uti pericolosi.

Il ricorso è infondato e va pertanto ri-

gettato.

In ordine al primo motivo occorre ri-

levare come, anche di recente, questa

Sezione abbia affermato che in tema di

rifi uti, la circostanza che un veicolo risul-

ti ancora iscritto negli elenchi del PRA

(Pubblico Registro Automobilistico) non

ne esclude la natura di rifi uto speciale,

nel caso in cui il suo stato di degrado lo

renda inidoneo alla circolazione (Sez. 3 n.

20424 del 27/01/2009 Rv. 243504).

Tale orientamento va ribadito nella spe-

cie non apparendo decisivi i rilievi del

ricorrente.

L’ar t. 3, comma 1 lett. B) del D. Lgs. 24

giugno 2003 n. 209, “attuazione della

Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli

fuori uso”, richiamato dall’ar t. 231 del

D. Lgs 152/06, defi nisce, infatti “veicolo

fuori uso, un veicolo… a fi ne vita che

costituisce un rifi uto ai sensi dell’ar t. 6

del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e suc-

cessive modifi che”.

Il successivo comma 2 recita: “Un veicolo

è classifi cato fuori uso ai sensi del comma

1, lettera b): a) con la consegna ad un

centro autorizzato di raccolta, effettua-

ta dal detentore direttamente o tramite

soggetto autorizzato al trasporto di veicoli

fuori uso o tramite il concessionario o il

gestore dell’automercato o della succursale

o della casa costruttrice che ritira un veico-

lo destinato alla demolizione nel rispetto

delle disposizioni del presente decreto. È,

comunque, considerato rifi uto e sottopo-

sto al relativo regime, anche prima della

consegna al centro di raccolta, il veicolo

che sia stato uffi cialmente privato delle

targhe di immatricolazione, salvo il caso

di esclusivo utilizzo in aree private di un

veicolo per il quale è stata effettuata la

cancellazione dal PRA a cura del proprie-

tario ; b) nei casi previsti dalla presente

disciplina in materia di veicoli a motore

rinvenuti da organi pubblici e non reclama-

ti; c) a seguito di specifi co provvedimento

dell’autorità amministrativa o giudiziaria; d)

in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché

giacente in area privata, risulta in evidente

stato di abbandono”.

Ora se è vero che alla lettera a) si pre-

cisa che è considerato rifi uto il veicolo

uffi cialmente privato delle targhe per il

quale sia stata effettuata la cancellazione

al PRA, appare ingiustifi catamente ridut-

tivo limitare a questo solo caso l’ipotesi

in cui il veicolo fuori uso debba essere

considerato rifi uto atteso che il D. Lgs.

in questione persegue l’obiettivo di at-

tuare la Direttiva 2000/53/CE che tale

limitazione non opera.

Ed invero all’ar t. 2 n. 2) la citata Direttiva

prevede che debba intendersi per “vei-

colo fuori uso” un veicolo che costituisce

un rifi uto ai senso dell’art. 1 lettera a),

della Direttiva 75/442/CEE.

Pertanto, tenuto conto di quanto sancito

alla lettera d) del comma 2 dell’ar t. 3

D. Lgs. 309/03, deve essere considerato

“fuori uso” sia il veicolo di cui il pro-

prietario si disfi o abbia deciso o abbia

l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato

alla demolizione, uffi cialmente privato

della targhe di immatricolazione, anche

prima della materiale consegna a un cen-

tro di raccolta, sia quello che – come

nella specie – risulti in evidente stato di

abbandono, anche se giacente in area

privata (sul punto, Sez. 3 n. 33789 del

Page 23: Autodemolitori Luglio 2010

19

23/06/2005 Rv. 232480).

Di qui la considerazione della corret-

tezza del ragionamento della Corte di

merito che non ha ritenuto di doversi

soffermare sulla mancata riconsegna

delle targhe al PRA ritenendo eviden-

temente tale accertamento non decisivo

e che piuttosto si è concentrata sulla

individuazione degli elementi sintomatici

dello stato e della volontà di abbandono

degli automezzi.

In questo senso appaiono logicamente

valorizzate le condizioni in cui le motrici

ed i veicoli si trovavano.

È appena il caso di rilevare infi ne che la

spiegazione fornita dal ricorrente che

ha giustifi cato la presenza dei veicoli in

funzione con la necessità di riparazione,

in quanto correttamente e logicamente

esclusa dalla Corte di merito, non può

formare oggetto di esame in questa

sede, essendo notoriamente preclusa

nel giudizio di legittimità la verifi ca di

merito delle conclusioni della sentenza

impugnata.

Quanto al secondo motivo questa Sezio-

ne ha precisato che il reato di deposito

incontrollato di rifi uti di cui all’ar t. 51

comma 2, del D. Lgs 5 febbraio 1997 n.

22, è ipotizzabile non soltanto in capo

alle imprese o agli enti che effettuano

una delle attività indicate al comma 1

del citato ar t. 51 (raccolta, trasporto,

recupero, smaltimento, commercio ed

intermediazione di rifi uti), ma a qualsiasi

impresa, avente le caratteristiche di cui

all’ar t. 2082 cod. civ., o ente, con perso-

nalità giuridica o operante di fatto, atteso

che il precedente riferimento alla attivi-

tà di gestione dei rifi uti originariamente

previsto dal comma in questione risulta

soppresso con Legge 9 dicembre 1998

n. 426 (Sez. 3, n. 9544 dell’11/02/2004

Rv. 227570).

Tali considerazioni non possono che

essere ribadite per l’ar t. 256 del D. Lgs.

152/06 che riproduce l’ar t. 51 co. 2 nella

più recente formulazione.

In ordine al terzo motivo, infi ne, corret-

tamente si è fatto riferimento da parte

dei giudici di appello alle componenti

pericolose dei veicoli e si è evidenziato

come i veicoli fuori uso abbiano come

codice di riferimento CER 160106* (ar t.

184 co. 5).

Al rigetto del ricorso consegue la con-

danna del ricorrente al pagamento delle

spese processuali.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento della spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13/94/2010.

Page 24: Autodemolitori Luglio 2010

20

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

a cura di Alberto Piastrellini

Trasporto non autorizzato di rifi uti e terzo proprietario del mezzo

DIMOSTRARE LA BUONA FEDE PER EVITARE LA CONFISCA DEL MEZZO

Già più volte la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in tema

di gestione dei rifi uti: “…in caso di trasporto non autorizzato, il

terzo proprietario del mezzo adoperato per il trasporto, estraneo

alla commissione del reato, per evitare la confi sca ed ottenere la

restituzione del mezzo deve provare la sua buona fede, ovvero di

non essere stato a conoscenza dell’uso illecito o che tale uso non

era collegabile ad un proprio comportamento negligente”.

“Incombe, quindi, sul terzo proprietario che chiede la restituzione

del bene, la dimostrazione rigorosa del presupposto della sua

buona fede, che giustifi ca la mancata confi sca”.

L’occasione per ribadire il concetto è stata offerta da un’ennesima

Sentenza che riportiamo di seguito a maggior approfondimento

dei Lettori.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

Dott. Pierluigi Onorato

Dott. Alfredo Teresi

Dott. Alfredo Maria Lombardi

Dott. Luigi Marini

Dott. Santi Gazzara

ha pronunciato la seguente SENTENZA

sul ricorso proposto dall’Avv. (omissis), difensore di fi ducia di

(omissis) avverso l’ordinanza in data 19/10/2009 del Tribunale

di Macerata, con la quale è stato rigettato l’appello avverso il

diniego di restituzione di un automezzo.

Udita la Relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria

Lombardi;

Visti gli atti, la Ordinanza denunziaa ed il Ricorso,

Udito il P. M., in persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per inammissibilità

del ricorso;

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Macerata ha rigettato

Page 25: Autodemolitori Luglio 2010

21

l’appello proposto da (omissis) avverso il provvedimento del

G.I.P. del medesimo Tribunale in data 3/09/2009, che aveva

respinto la richiesta di revoca del sequestro di un automezzo;

sequestro disposto in relazione al reato di cui all’ar t. 256 del

D. Lgs. n. 152/2006.

Il Tribunale della libertà ha osservato che risulta incontestabile

il fumus del reato oggetto di indagine, in quanto l’indagato,

(omissis), è stato sorpreso alla guida dell’autocarro mentre

trasportava rifi uti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.

L’ordinanza ha altresì affermato che nella specie sussistono

le esigenze cautelari connesse al pericolo che l’automezzo

venga ulteriormente impiegato per la commissione di analo-

ghe condotte illecite, non risultando, tra l’altro, che lo stesso

sia stato adoperato contro la volontà del proprietario; che,

inoltre, l’affermazione dell’appellante, secondo la quale egli

avrebbe ignorato l’uso che l’indagato intendeva fare del mezzo

di trasporto, costituisce una mera asserzione, inidonea a far

venire meno l’obbligo di confi sca dell’autocarro.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del

(omissis), che la denuncia per violazione di legge e vizi di

motivazione.

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la

violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova.

Si deduce, in sintesi, che l’affermazione del Tribunale della

libertà, secondo la quale il (omissis) non è riuscito a provare

la sua buona fede, è errata, in quanto fondata su un’illegitti-

ma inversione dell’onere della prova, essendo stato posto a

carico del terso proprietario l’onere di provare che egli non

era consapevole dell’uso che sarebbe stato fatto del mezzo

di trasporto.

Si deduce inoltre che nel caso in esame non si versa un’ipotesi

certa di confi sca obbligatoria, essendo la misura di sicurezza

patrimoniale legata all’accertamento che il terzo proprietario

fosse consapevole dell’uso illecito dell’automezzo.

Si contesta, infi ne, la sussistenza del pericolo di reiterazione

del reato, essendosi trattato di un episodio del tutto occa-

sionale.

Con il successivo ed ultimo mezzo di annullamento si denun-

ciano vizi di motivazione dell’ordinanza.

Si deduce genericamente sul punto che la motivazione del

provvedimento risulta in contrasto con gli atti processuali cui

fa riferimento.

Il ricorso non è fondato.

È stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte,

in tema di gestione dei rifi uti, che in caso di trasporto non

autorizzato, il terzo proprietario del mezzo adoperato per il

trasporto, estraneo alla commissione del reato, per evitare la

confi sca ed ottenere la restituzione del mezzo deve provare

la sua buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza

dell’uso illecito o che tale uso non era collegabile ad un pro-

prio comportamento negligente. (Cfr. Sez. III, 2 luglio 2008 n.

26529, Torre, RV 240551: conf. Sez. III 12 dicembre 2008 n.

46012, Castellano, RV 241771; sez. III, 3 agosto 2004 n. 33281,

Datola RV 229010).

Incombe, quindi, sul terzo proprietario che chiede la restituzio-

ne del bene, la dimostrazione rigorosa del presupposto della

sua buona fede, che giustifi ca la mancata confi sca.

È agevole, poi, osservare, che nel caso in esame non si versa

in ipotesi di inversione dell’onere della prova, non consentita

in materia penale, in quanto la dimostrazione richiesta al terzo

proprietario non riguarda l’accertamento della responsabilità

penale.

Peraltro, l’accertamento della consapevolezza dell’uso illecito

del mezzo di trasporto, che deve essere provata dalla pubblica

accusa, comporterebbe la corresponsabilità del proprietario

nella commissione del reato.

È, invece, onere del proprietario, anche se estraneo al reato,

fornire la prova necessaria a contrastare l’obbligo previsto

dalla legge di confi sca dei mezzi utilizzati per il trasporto

illecito di rifi uti.

Va anche osservato che, nel caso in esame, il rigetto della

richiesta di restituzione dell’autocarro è stata altresì fondata sul

pericolo di reiterazione della commissione del reato, esigenza

cautelare con riferimento alla quale la cesura del ricorrente

è del tutto generica.

Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, non essen-

do consentita, ai sensi dell’ar t. 325 cpp, l’impugnazione dei

provvedimenti in materia di misure cautelari reali per vizi di

motivazione, che peraltro sono denunciati con formulazione

assolutamente generica.

Il ricorso, peraltro, deve essere rigettato.

Asi sensi dell’ar t. 616 cpp segue la condanna del ricorrente

al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga-

mento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

29/04/2010

Page 26: Autodemolitori Luglio 2010

22 MA

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

a cura di Alberto Piastrellini

NE BASTA UNO A FAR SCATTARE IL REATOTrasporto illecito di rifi uti

È suffi ciente un unico trasporto illecito di rifi uti a far scattare la

fattispecie di reato, dal momento che, tale illecito è istantaneo e si

concretizza nel momento in cui si realizza la singola condotta.

Inoltre, colui che non ha partecipato alla commissione del reato, né a

profi tti che ne derivano, è ammesso a provare la sua buona fede.

A ribadire i due concetti, in parte già trattati dalla precedente

Sentenza pubblicata alle pagg. 20 - 21 di questo numero del

Notiziario, è ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione che

si è pronunciata con una apposita Sentenza lí8 giugno 2010 a

conclusione della procedura n. 21655/10.

Ne forniamo il testo per una maggiore informazione dei Lettori.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

Dott. Pierluigi Onorato

Dott. Alfredo Teresi

Dott. Claudia Squassoni

Dott. Guicla Immacolata Mulliri

Dott. Giulio Sarno

ha pronunciato la seguente SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis) il 18/01/1980

avverso l’ordinanza n. 1172/2009 Tribunale della libertà di Roma,

del 22/09/2009

(omissis)

Motivi della decisione

Con ordinanza 22 settembre 2009, il Tribunale di Roma ha

respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che

grava su di un automezzo utilizzato per l’illecito trasporto di

rifi uti rilevando la ipotizzabilità del reato previsto dall’ar t. 256

del D. Lgs. 152/2006.

I Giudici hanno evidenziato come il vincolo reale fosse ne-

cessario perché prodromico alla confi sca obbligatoria per il

tipo di reato.

Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per

Cassazione l’indagato (omissis), deducendo:

- che l’attività per cui è processo è stata del tutto occasionale;

- che il mezzo appartiene ad un soggetto estraneo alla com-

missione del reato.

Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento.

Tutte le fasi di gestione dei rifi uti, per essere legittime, devono

essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dall’ar t.

256 c. l. D. Lgs. 152/2006.

La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifi uti

(per la chiara norma defi nitoria dell’ar t. 183 c. l lett. d D. Lgs.

152/2006) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che

la sorregga ha rilevanza penale.

La deduzione della difesa, secondo la quale l’indagato esercitava

l’attività di trasporto non in via continuativa, non è provata in

fatto ed è irrilevante in diritto; la circostanza prospettata non

esonerava l’indagato dall’obbligo di munirsi di un titolo abilitativi

perché il reato in esame si confi gura come istantaneo – e non

abituale - e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola

condotta tipica con la conseguenza che è suffi ciente un unico

trasporto ad integrare la fattispecie di reato.

In merito alla residua censura, si rileva che l’ar t. 259 uc D.

Lgs. 152/2006 (che prevede per il reato di trasporto illecito

dei rifi uti la confi sca ex lege del mezzo) nulla dispone circa la

posizione del terzo incolpevole proprietario del mezzo; una

interpretazione costituzionalmente orientata della norma (che

evita disomogeneità di trattamento con casi analoghi) porta

a concludere che colui che non ha partecipato alla commis-

sione del reato, né a profi tti che ne derivano, sia ammesso a

provare la sua buona fede (Cassazione, III Sezione; sentenza

46012/2008).

Tale problematica, tuttavia, esula dai limiti cognitivi del pre-

sente procedimento incidentale e sarà affrontata nella sede

competente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

delle spese processuali.

Roma, 13 aprile 2010.

Page 27: Autodemolitori Luglio 2010

SERVIZI- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non- demolizione e rottamazione di autoveicoli- vendita di ricambi auto usati

CERTIFICAZIONIUNI EN ISO 9001:2000UNI EN ISO 14001:2004

l’autodemolizione in linea con l’ambiente

Metalfer di Coppola Antonio - Sede Legale: Contrada Fiego S.S. 19 Km 61 - 84030 Atena Lucana (SA) - Deposito: Contrada Sant’Antuono, Zona industriale 84035 Pola (SA)Amministrazione: Tel. 0975 390820 - Fax 0975 390930 - Antonio Coppola Cell. 336 461651 - Ricambi: Tel. 0975 71168; 337 858177 (Salvatore); 328 1478934 (Arnaldo) - [email protected]

Page 28: Autodemolitori Luglio 2010