Autodemolitori Luglio 2010
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
N. 7 LUGLIO 2010 - ANNO VI
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La Confederazione Autodemolitori Riuniti prosegue la sua Campagna di iscrizioni 2010
Dal Vicepresidente della Confederazione Autodemolitori Riuniti - CAR, Roberto Capocasa, riceviamo
e pubblichiamo una Lettera-invito, rivolta a tutti i professionisti del settore End Life Vehicles.
CONTRIBUISCI ANCHE TU AL CAMBIAMENTO DEL SETTORE AUTODEMOLIZIONE!
CAR è una Confederazione di Autodemolitori liberi.
Nasce per volontà di imprenditori del settore stanchi di non essere rappresentati da nessuno.
All’interno di CAR, dal Presidente ai Consiglieri, tutti hanno un impianto di autodemolizione e ogni giorno vivono sulla propria pelle
le problematiche che affl iggono il settore e le diffi coltà applicative di norme ambientali in continua e doverosa evoluzione.
Iscrivendosi alla Confederazione, ogni Autodemolitore può contribuire affi nché CAR diventi una realtà sempre più forte
ed incidente nelle scelte politiche ed economiche del Paese.
Inoltre, ogni nuovo Associato può portare il suo contributo in termini di idee e di entusiasmo nell’ottica della partecipazione attiva al
cambiamento in meglio del settore e può, inoltre, usufruire dei servizi di informazione ed aggiornamento proposti dalla Confederazione
per la maturazione dei professionisti associati (ultimo, in termini di tempo, il Seminario di aggiornamento sul Sistri realizzato in colla-
borazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha avuto luogo in Roma, lo scorso 11 giugno).
Per informazioni circa modalità e costi di iscrizione, contattare la Segreteria C.A.R.
Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma
Tel. 06 42272036 - Fax 06 42274000 Cell. 335-7491160
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3
SOMMARIO
ILLEGALITÀ AMBIENTALE IN AUMENTO … .......................5
LOGIMA L’AUTODEMOLIZIONE PROMUOVE A PIENI VOTI I CANTILEVER ............................................8
IL GRAVE REATO DI DISCARICA ABUSIVA, CHE PREVEDE LA CONFISCA DELL’AREA ........................9
ANCHE A GIUGNO IL TREND È IN DISCESA ....................12
INSERTO NORMATIVO ROTTAMI FERROSI QUANDO SONO RIFIUTI E QUANDO MATERIA PRIMA SECONDARIA ......................................14
VEICOLI FUORI USO LA CASSAZIONE RIBADISCE LA DEFINIZIONE .................17
DIMOSTRARE LA BUONA FEDE PER EVITARE LA CONFISCA DEL MEZZO .............................................20
TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI NE BASTA UNO A FAR SCATTARE IL REATO ...................22
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di Silvia Barchiesi
ILLEGALITÀ AMBIENTALE IN AUMENTO
Presentato il “Primo Rapporto sul contrasto all’illegalità ambientale”a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Tra gli eco-reati accertati anche il traffi co e smaltimentoillecito di rottami, olii esausti, batterie e veicoli fuori uso
Il “business ambiente” tira e fa sempre più gola.
Ad essere attratti dal fl usso di denaro che gira intorno al
“sistema ambiente” non ci sono solo organizzazioni criminali,
ma anche imprenditori senza scrupoli che, pur di incrementare
i propri guadagni o ridurre le spese connesse alla corretta
gestione dei rifi uti, non esitano
a creare gravi danni all’ambien-
te.
A scattare la fotografi a dell’il-
lecito in campo ambientale in
Italia è il “Primo Rapporto
sul contrasto all’illegalità
ambientale”, a cura del Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare.
È lunga la lista degli eco-reati.
Accanto a fenomeni di inqui-
namento dei corsi d’acqua, del
suolo e dell’aria, all’abusivismo
edilizio, alla cementifi cazione
selvaggia, al traffi co di sostan-
ze radioattive o nucleari, tra gli
illeciti che pesano sul nostro
patrimonio ambientale fi gura
anche il traffi co e lo smaltimen-
to illecito dei rifi uti, rottami, olii
esausti, batterie e veicoli fuori
uso.
L’illecito non risparmia così
neanche il settore dell’auto-
demolizione. Anzi, proprio
grazie all’autodemolizione l’il-
lecito “nostrano” salta oltre
frontiera e sconfi na all’estero,
soprattutto nei Paesi dell’Est,
ove, anziché essere smaltiti, i rifi uti vengono immessi sul mer-
cato sotto veste di altri prodotti;
Ma le forme e le tipologie di illeciti ambientali contenuti nel
Rapporto sono molteplici; non solo, oltre che variegato e
multi-settoriale, il crimine ambientale è anche sempre più
frequente.
I numeri del Rapporto parlano chiaro e restituiscono l’im-
magine di un Paese quotidianamente alle prese con l’illegalità
ambientale.
“L’Italia è un paese in cui le forze dell’ordine rilevano un ille-
cito ambientale ogni 43 minuti” ha detto lo stesso Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Stefania
Prestigiacomo, nel corso della presentazione del Rapporto
presso la sede del Ministero.
Il Rapporto, che aderisce agli indirizzi comunitari ed in-
ternazionali, volti a realizzare programmi e misure a tutela
dell’ambiente, snocciola dati e informazioni relative all’“impatto
ambientale” della criminalità nell’intero territorio nazionale.
L’obiettivo? La prevenzione innanzitutto, ovvero “delineare
un quadro delle criticità sistemiche ed endemiche”, ha detto
il Ministro Prestigiacomo e dunque sviluppare le più idonee
strategie di contrasto.
Dati, numeri, grafi ci non solo
raccontano l’avanzata del cri-
mine nel “sistema ambiente”,
ma anche il pugno di ferro
delle forze dell’ordine nel con-
trastarlo.
“Nel 2009 - ha spiegato il
Ministro - sono stati effettua-
ti oltre 12 mila controlli in cui
sono state riscontrate attività il-
lecite, con oltre 10 mila persone
denunciate, 188 arresti e circa
2800 sequestri. Signifi ca che
ogni giorno dello scorso anno in
media sono state accertate ol-
tre 30 illegalità ambientali, ogni
giorno denunciate 29 persone,
effettuati 7 sequestri e che ogni
2 giorni una persona è stata ar-
restata”.
Si tratta di numeri che sot-
tolineano l’impegno e le
capacità operative delle forze
dell’ordine, di cui, ha detto il
Ministro Prestigiacomo, “si sono
rafforzate anche competenze,
conoscenze, professionalità
specifi che” e che “traducono
l’impegno politico del governo
sulla tolleranza zero in materia di illeciti ambientali in azioni
concrete di repressione e prevenzione”.
La stesura del Rapporto raccoglie infatti informazioni e azioni
proprie delle Forze (ar ticolazioni operative) di cui si avvale
il Ministero dell’Ambiente, acquisite nel corso delle attività
di contrasto ai fenomeni di illegalità ambientale nel biennio
2008 - 2009 da parte delle seguenti forze dell’ordine: Comando
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, Corpo Forestale dello Stato,
Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, Guardia di
Finanza e Polizia di Stato.
“Nel rapporto - ha rilevato ancora il Ministro - i dati del 2009
vengono paragonati a quelli del 2008. Dalla comparazione emer-
ge una sostanziale stabilità del numero delle illegalità rilevate, che
anche nel 2008 hanno superato le 12 mila, ma un incremento
del 31% degli arresti, del 17 % dei sequestri e del 13% delle
denunce. Ciò signifi ca, credo, che si sono affi nate le capacità
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
investigative e la capacità dello stato di andare a fondo nella
repressione delle illegalità, nelle individuazione di legami, intrecci,
responsabilità. Ciò signifi ca che nelle forze dell’ordine oltre all’im-
pegno che non è si è mai attenuato, oltre al senso di sacrifi cio
di cui tutti dobbiamo essere grati a questi uomini ed a queste
donne che lavorano per noi, per la legalità del nostro paese, si
sono rafforzate anche competenze, conoscenze, professionalità
specifi che. Capacità operative qualifi catissime che traducono
l’impegno politico del governo sulla tolleranza zero in materia di
illeciti ambientali in azioni concrete di repressione e prevenzione
i cui risultati sono evidenti”.
All’impegno nelle azioni di contrasto fa da contraltare il dila-
gare dei fenomeni criminosi ai danni dell’ambiente.
“Le ecomafi e – ha continuato la Prestigiacomo - rappresentano
il fronte più preoccupante e complesso, perché se un’organiz-
zazione criminale svolge il suo business in campo ambientale,
i rifi uti tanto per fare l’esempio più comune e frequente, può
farlo solo entrando in relazione con il sistema produttivo e con le
istituzioni; con chi produce i rifi uti da smaltire e con chi dovrebbe
controllarne e verifi carne il corretto smaltimento. È una attività
di tipo mafi oso che contamina la parte sana della società cre-
ando un intreccio legalità/illegalità spesso diffi cile da dipanare,
moltiplicando il numero dei soggetti coinvolti, anche estranei alle
cosche, e provocando con criminale indifferenza enormi conse-
guenze sull’ambiente, le falde, i territori, gli ecosistemi. Non a caso
i casi di inquinamento del suolo, cartina tornasole principale del
racket dei rifi uti, rappresentano la fonte di reati più gravi che ha
indotto quasi il 90% degli arresti effettuati nel 2009, ben 163
con 2759 denunce a fronte di 1652 controlli che hanno rivelato
azioni illegali”.
Se i dati e i numeri contenuti nel Rapporto registrano l’avan-
zata del problema e la sua diffusione, le storie e i casi citati
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nelle oltre 100 pagine del Dossier ne raccontano la gravità e
la pericolosità per l’ambiente.
Molti di questi casi riguardano anche il settore dell’auto-
demolizione, o perché direttamente coinvolto, o perché
indirettamente interessato.
Traffi co e smaltimento illecito di rottami, olii esausti, batterie
e veicoli fuori uso sono, infatt, al centro di alcune operazioni
messe a segno nel corso del 2009 dalle forze dell’ordine.
Ne è un esempio l’operazione “Old Iron”, messa a segno
dai Carabinieri del NOE di Caserta nel febbraio 2009, che
racconta di un traffi co illegale di “ferro vecchio” tra Napoli,
Caserta e Terni.
L’operazione ha, infatti, consentito di sgominare un sodalizio
criminale che aveva organizzato un ingente traffi co illecito di
rifi uti speciali costituiti, prevalentemente, da veicoli fuori uso
e rottami ferrosi.
Cinque ordinanze di custodia cautelare e tre ordinanze di
sequestro impianti è il bilancio dell’operazione.
L’attività illecita traeva i propri guadagni dal risparmio delle
spese necessarie per lo svolgimento, rigorosamente previsto
per legge, delle fasi di recupero, bonifi ca, trasporto e smalti-
mento dei rifi uti nei siti autorizzati.
Le indagini hanno anche evidenziato che per gestire tali at-
tività venivano utilizzati anche automezzi già sottoposti a
sequestro penale in altre province italiane e che, non potendo
ovviamente essere registrati con documentazione regolare,
necessitavano di false attestazioni per il trasporto.
Il traffi co illecito di rifi uti speciali, quali batterie al piombo
esauste risulta, invece, al centro dell’operazione “Piombo”.
L’indagine, eseguita nel maggio del 2009 dai Carabinieri del
NOE di Perugia ha consentito di individuare un’organizzazione
dedita al traffi co ed allo smaltimento illecito di rifi uti speciali
pericolosi, capeggiata da un pregiudicato laziale che si avvaleva
della collaborazione di tre cittadini stranieri, due di origine
rumena ed uno di origine albanese, i quali provvedevano a
ritirare presso numerose autoffi cine le batterie al piombo
esauste, rilasciando ai rispettivi titolari copia dei formulari di
identifi cazione rifi uto che da un successivo controllo sono
risultati falsi, in quanto sia la ditta di trasporto che il sito di
destinazione, effettivamente esistenti, erano risultati estranei
ai fatti per non averli mai ricevuti.
L’ulteriore sviluppo investigativo ha svelato tutta la fase del
business, realizzato attraverso la cooperazione di produttori,
trasportatore e gestori di centri di rottamazione e raccolta di
rifi uti, i quali modulavano i fl ussi dei rifi uti pericolosi (batterie
esauste al piombo) dalle autoffi cine e ricambisti del centro
Italia (Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo) verso centri di rot-
tamazione e raccolta di rifi uti laziali della provincia di Roma
e Latina, attraverso la sistematica falsifi cazione, oltre che dei
F.I.R., anche dei registri di carico e scarico, di documentazione
e fatture, dichiarandoli quali rottami ferrosi.
Le batterie esauste venivano così prelevate da un falso inca-
ricato C.O.B.A.T.
Il traffi co di rifi uti accertato, nel solo periodo di osservazione,
ha prodotto un illecito profi tto stimato in circa 500.000 euro
per un totale di 8.000 tonnellate annue di batterie smaltite.
Riguarda, invece, lo smaltimento illecito di pneumatici a fi ne
ciclo su terreni demaniali la vasta operazione “Gomme a
terra” condotta nell’ottobre dello scorso anno nelle Province
di Modena e Reggio Emilia.
L’inchiesta, partita con il ritrovamento di alcuni pneumatici a
fi ne ciclo scaricati abusivamente in terreni demaniali in riva
al torrente Tiepido, nel comune di Serramazzoni ed estesa a
molti comuni del circondario, ha portato alla luce molteplici
smaltimenti abusivi di gomme su terreni agricoli nei pressi di
traffi cate vie di comunicazione.
Nella maggior parte dei casi, gli pneumatici smaltiti proveniva-
no dai cosiddetti “muletti”, i carrelli elevatori utilizzati a livello
industriale. E l’analisi dei residui sulle gomme ha consentito
di stabilire che le aziende in cui erano stati usati erano quelle
ceramiche.
I numerosi indizi raccolti hanno consentito di risalire alle in-
dustrie di provenienza dei pneumatici, ai gommisti fornitori ed
agli intermediari coinvolti nell’organizzazione di traffi co
illecito di gomme, rifi uti speciali che, osservando la normativa
vigente, dovrebbero essere smaltiti con una documentazione
di accompagnamento in discariche autorizzate.
Gli elementi acquisiti ed i riscontri ottenuti attraverso i dati
della telefonia hanno condotto a tre persone, due uomini ed
una donna, domicìliati a Scandiano (RE), i quali ritiravano, con
il coinvolgimento di alcune ditte compiacenti, i pneumatici
usurati, utilizzando furgoni presi a noleggio e praticando prezzi
fortemente concorrenziali sul mercato dello smaltimento.
Le indagini vedono attualmente cinque soggetti indagati per
organizzazione di traffi co illecito di rifi uti.
Seppur non strettamente riguardanti l’autodemolizione, le
operazioni citate raccontano storie di traffi ci illeciti che spesso
riguardano i rifi uti speciali.
La criminalità ambientale ruota così attorno anche a veicoli
fuori uso, batterie, pneumatici e olii esausti.
Per questi non solo l’illecito è quotidianamente dietro l’angolo,
ma c’è anche l’aggravante, perché pesa come un macigno sul
“sistema ambiente”.
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
di Silvia Barchiesi
Parola di Vittorio Iannetti, titolare dell’AutodemolizioneIannetti Società Cooperativa di Tito Scalo (PZ)
L’AUTODEMOLIZIONE PROMUOVEA PIENI VOTI I CANTILEVER
LogiMa s.r.l.
Comodi, pratici, utili.
Così, chi ha scelto le soluzioni LogiMa srl
per ri-organizzare logisticamente il proprio
centro di autodemolizione, ha descritto i
cantilever della Società di Porto d’Ascoli,
specializzata nella progettazione e vendita
di soluzioni “salva-spazio” per magazzini.
Sono numerosi i centri rimasti soddisfat-
ti dell’acquisto di queste scaffalature per
autovetture da rottamare che, in versione
mono o bi-fronte, consentono un loro sicuro
e ordinato stoccaggio.
Tra questi fi gura anche il centro di raccolta
e smaltimento autoveicoli Autodemolizione
Iannetti Società Cooperativa che dal 1998
opera a Tito Scalo, in Provincia di Potenza.
Il Sig. Vittorio Iannetti, titolare del centro,
ha, infatti, scelto LogiMa per ri-organizzare la
logistica del suo piazzale di 10.000 m2 e del
suo magazzino di 1.200 m2 , acquistando ben
6 cantilever (4 bi-fronte e 2 mono-fronte) in
grado di stoccare un totale di 30 auto.
“Abbiamo acquistato i cantilever lo scorso
gennaio - ha commentato soddisfatto il
Sig. Iannetti - e da allora il mio centro ne ha
guadagnato in comodità ed estetica. Grazie a
queste apposite scaffalature che consentono
la sistemazione di più autovetture su più livelli,
abbiamo potuto recuperare molto spazio. I
veicoli, inoltre, non risultano più abbandonati
nel piazzale e accatastati l’uno sull’altro. Tutto
risulta più ordinato e più gestibile. D’altronde
anche l’occhio vuole la sua parte”.
Comodi e utili per la gestione ordinata
del centro, i cantilever sono anche pratici
nell’utilizzo e nell’istallazione.
“Oltre che utili, i cantilever sono anche facili da
istallare - ha tenuto a precisare il Sig. Iannetti
- Abbiamo provveduto noi stessi alla messa
in posa e non abbiamo riscontrato alcuna
diffi coltà. Sono talmente soddisfatto del mio
acquisto che non escludo la possibilità di un
ulteriore ordine nel prossimo futuro. Io stesso
ho provveduto a consigliare i cantilever ad altri
miei colleghi, ma fi no ad oggi, nessun altro
centro della zona li ha acquistati”.
Ordine, pulizia e praticità sono, quindi, solo
alcune buone ragioni per scegliere LogiMa
che con i suoi prodotti offre molteplici so-
luzioni all’avanguardia idonee ad ogni tipo
di esigenza.
LogiMa, infatti, non è solo cantilever, ma
anche: scaffalature modulari ad aggancio,
scaffali tradizionali, impianti a doppio e triplo
piano, accessori, mezzi di movimentazione,
carrelli elevatori.
Tali articoli compongono la ricca e variegata
gamma di tecnologie offerte che fanno di
LogiMa l’azienda leader nella progettazione e
vendita di soluzioni per l’autodemolizione.
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a cura dell’Avv. Rosa Bertuzzi
IL GRAVE REATO DI DISCARICA ABUSIVA, CHE PREVEDE LA CONFISCA DELL’AREAQuando il centro di raccolta commette tale reato, conconseguente trasferimento della proprietà dell’area allo Stato?
IL REATO DI DISCARICA ABU-
SIVA IN GENERALE
In tema di reati connessi ai rifi uti, grande
importanza riveste il D. lgs. n. 36/2003
che disciplina la discarica, in generale in-
tesa come “area adibita a smaltimento
dei rifi uti mediante operazioni di deposito
sul suolo o nel suolo, compresa la zona
interna al luogo di produzione dei rifi uti
adibita allo smaltimento dei medesimi da
parte del produttore stesso, nonché qual-
siasi area ove i rifi uti siano sottoposti a
deposito temporaneo per più di un anno”
(ar t. 2, comma 1, lett. g).
Ai sensi della medesima norma, sono
invece esclusi dalla fattispecie “gli impian-
ti in cui i rifi uti sono scaricati al fi ne di
essere preparati per il successivo trasporto
in un impianto di recupero, trattamento o
smaltimento, e lo stoccaggio dei rifi uti in
attesa di recupero o trattamento per un
periodo inferiore a tre anni come norma
generale, o lo stoccaggio di rifi uti in attesa
di smaltimento per un periodo inferiore
ad un anno”.
La Corte di Cassazione si è più volte
pronunciata in materia, stabilendo che
in tema di gestione dei rifi uti, integra il
reato di realizzazione di discarica abusiva
“allorché sussiste una organizzazione,
anche se rudimentale, di persone e
cose diretta al funzionamento della
medesima, né assume rilevanza in
quest’ultima ipotesi il dato che il
quantitativo di rifi uti presenti in loco
non risulti di particolare entità” (Cass. Pen.,
sez. fer., 2 agosto 2007, n. 33252). Ha
poi specifi cato la Corte - censurando la
sentenza di merito per l’assenza di moti-
vazione sul punto - che la individuazione
di una discarica abusiva richiede l’accer-
tamento delle seguenti condizioni:
una condotta non occasionale di
accumulo di rifi uti;
lo scarico ripetuto;
il degrado dell’area, inteso come
alterazione permanente dello stato
dei luoghi (si ritiene che tale requisi-
to sia certamente integrato nel caso
in cui sia consistente la quantità dei
rifi uti depositata abusivamente, cfr.
Cass. Pen., sez. III, 12 luglio 2004, n.
36062);
la defi nitività dell’abbandono dei
rifi uti medesimi.
Il reato di discarica abusiva è punito
dall’ar t. 256, comma 1, lett. b):
a) con la pena dell’arresto da tre mesi
10
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
a un anno o con l’ammenda da duemi-
laseicento euro a ventiseimila euro se si
tratta di rifi uti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi
a due anni e con l’ammenda da duemi-
laseicento euro a ventiseimila euro se si
tratta di rifi uti pericolosi.
CASO PARTICOLARE: I VEICOLI
FUORI USO
Per quanto specifi camente concerne
i veicoli fuori uso, manca nel citato
decreto legislativo una norma ad hoc;
tuttavia, i giudici hanno avuto modo di
pronunciarsi più volte sulla questione,
dando luogo ad una nutrita giurispru-
denza.
In primo luogo, non appare suffi ciente
lo stato di inserivibilità irreversibile dei
veicoli e delle loro parti, dovuto ai soli
tempi di giacenza degli stessi nell’area:
vi devono infatti essere anche moda-
lità di deposito tali da dare luogo
ad infi ltrazioni di oli od altri li-
quidi nel suolo o ad altre forme
di inquinamento ambientale, con
esclusione del generico defl us-
so delle acque di dilavamento.
Ad esempio, la Cassazione ha stabilito
che “ la attività di custodia di au-
toveicoli e motoveicoli sequestrati,
tenuti a disposizione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa, non
confi gura attività di realizzazione
e gestione di discarica , atteso che i
veicoli in sequestro di per sè non possono
considerarsi destinati all’abbandono, nè
per volontà del detentore nè per obbligo
giuridico” (Cass. Pen., sez. III, 20 marzo
2002, 16249), a meno che, ovviamente,
non vi sia spargimento sul terreno di
carcasse di veicoli in pessime condizioni,
di pneumatici o altro materiale (quale
olio o liquidi refrigeranti) poiché in tal
caso i veicoli sequestrati si trasformano
in rifi uti inquinanti destinati all’abban-
dono, dando vita ad una discarica con
assoluto degrado ambientale.
Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che
“I veicoli fuori uso sono rifi uti e i proprie-
tari se ne disfano in concreto mediante
consegna all’autodemolitore. Questi, anche
se recupera le parti dei veicoli per la sua
attività di meccanico, deve sottostare alle
disposizioni in tema di gestione dei rifi uti.
La collocazione delle vetture in area
recintata di dimensioni apprezzabi-
li, in modo disordinato e per tempo
prolungato, con consistente e stabile
alterazione dello stato dei luoghi e
conseguente degrado degli stessi, è
idoneo a confi gurare un’ipotesi di discarica
abusiva e non di mero abbandono” (Cass.
Pen., sez. III, 1 giugno 2005, n. 20518).
Integra, secondo la giurisprudenza
maggioritaria, il reato di realizzazione di
discarica abusiva la condotta di accumulo
di rifi uti che, per le loro caratteristiche,
non risultino raccolti per ricevere nei
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Corte di Cassazione n. 35134 del 18 giugno 2009
“... risponde del reato di discarica abusiva, e quindi ne con-
segue la confi sca dell’area, chi ha in deposito auto fuori
uso, anche se munite di targa, e non rispetta le norme sullo
smaltimento dei rifi uti pericolosi. I veicoli a fi ne vita, infatti,
sono classifi cabili come rifi uti pericolosi sia ai sensi del d. lg.
n. 22/1997 che del vigente d. lgs. n. 152/06 quando non
sono stati bonifi cati mediante l'eliminazione dei materiali
inquinanti”.
tempi previsti una o più destinazioni
conformi alla legge e comportino il
degrado dell’area su cui insistono: nella
motivazione della sentenza la Corte ha
ulteriormente affermato che tale con-
dotta, sulla base di specifi ci presupposti,
può concernere anche l’accumulo di
rifi uti in area collocata all’interno
dello stabilimento produttivo. Nella
specie, si trattava di accumulo di quasi
3.500 mc di materiali vari ed eterogenei,
ammassati in modo indifferenziato all’in-
terno di un cortile oramai abbandonato,
ma le medesime considerazioni possono
essere estese al caso dei veicoli fuori uso
(Cass. Pen., sez. III, 18 settembre 2008,
n. 41351).
Pertanto, in sintesi, ai fi ni della confi gu-
razione del reato di discarica abusiva di
veicoli fuori uso devono, secondo la giu-
risprudenza, ricorrere congiuntamente le
seguenti condizioni:
accumulo ripetuto• nel medesimo
luogo;
veicoli oggettivamente destinati • all’abbandono;
stabile alterazione del luogo• , con
conseguente degrado dello stesso.
In particolare, la non occasionalità
dell’accumulo vale come criterio distinti-
vo del reato di discarica abusiva rispetto
alla diversa fattispecie di deposito
temporaneo di rifi uti: quest’ultimo è
infatti confi gurabile solo qualora ricorra-
no precise condizioni stabilite dalla legge,
in mancanza delle quali si è in presenza
del reato di deposito incontrollato o di
discarica abusiva di rifi uti.
Altro aspetto di particolare interesse è
l’individuazione del soggetto in concreto
responsabile del reato di discarica abu-
siva. La Suprema Corte a tal proposito
ha stabilito che “è vero che il proprietario
del suolo non può essere ritenuto respon-
sabile per questa sua qualifi ca - o per una
eventuale condotta di mera connivenza
- dell’abbandono di rifi uti che altri hanno
depositato sul suo terreno in quanto non è
riscontrabile una fonte formale dalla quale
fare derivare l’obbligo giuridico di impedi-
re l’evento. In coerenza con tale principio,
la giurisprudenza di questa Corte ritiene
che il proprietario sia responsabile della
contravvenzione di abbandono di rifi uti,
o di discarica abusiva, solo se ha posto
in essere la condotta tipica, o ha fornito
un apporto morale o materiale all’autore
del reato” (Cass. Pen., sez. III, 7 febbraio
2008, n. 6099).
Infi ne, di grande importanza risulta es-
sere la sentenza n. 35134 del 18 giugno
2009, secondo cui risponde del reato
di dicarica abusiva “chi ha in deposito
auto fuori uso, anche se munite di
targa, e non rispetta le norme sullo
smaltimento dei rifi uti pericolosi. I
veicoli a fi ne vita, infatti, sono classifi cabili
come rifi uti pericolosi sia ai sensi del d.lg.
n. 22/1997 che del vigente d.lgs. n. 152/06
quando non sono stati bonifi cati mediante
l’eliminazione dei materiali inquinanti”.
per contatti: [email protected]
12
luglio2010
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
a cura di Valentina Bellucci
ANCHE A GIUGNO IL TREND È IN DISCESALe immatricolazioni del mese sono le più basse dal 1996 eanche le emissioni di CO2 non danno segnali rassicuranti
Mercato delle auto
Il mercato italiano dell’auto nuova, in
giugno, ha registrato solo 170.625 im-
matricolazioni, secondo quanto reso
noto dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
Bisogna risalire al 1996 per trovare un
giugno inferiore. Rispetto all’analogo
mese dello scorso anno, la fl essione è
del 19,1% con oltre 40.000 targhe in
meno rispetto alle 210.972 del 2009.
Nel cumulato dei primi sei mesi le imma-
tricolazioni risultano 1.163.602, il 2,9%
in più rispetto al primo semestre del
2009.
“Il dato del semestre, però - spiega
Gianni Filipponi, Direttore Generale
dell’UNRAE, l’Associazione che rap-
presenta le case estere operanti in
Italia - può trarre in inganno sul reale an-
damento della domanda di nuove auto.
Le consegne effettuate nei primi tre mesi
dell’anno, che in effetti erano la coda delle
vendite con incentivi del 2009, continuano
ad avere, ancora un considerevole peso
sul cumulato”.
La conferma viene dalla raccolta di ordini
che, sulla base di una prima anticipazio-
ne dello scambio di dati tra ANFIA
e UNRAE, a giugno i contratti siglati
sfi orano le 150.000 unità, circa il 17%
in meno rispetto a giugno 2009. Nel
primo semestre i contratti siglati sono
circa 930.000, il 24% in meno rispetto
ai primi sei mesi del 2009.
“Prosegue il trend decrescente innescato
ad aprile con l’esaurimento, a fi ne marzo,
del portafoglio ordini accumulato negli
ultimi mesi del 2009 per effetto degli in-
centivi- ha dichiarato Eugenio Razelli,
Presidente di ANFIA.
Nella classifi ca delle auto più vendute nel
mese il podio spetta alle marche nazio-
nali, con Fiat Punto (12.910) che passa
al primo posto seguita da Fiat Panda
(11.216) e al terzo Fiat 500 (7.153).
Un aspetto non trascurabile è che il mer-
cato delle immatricolazioni espresso nel
secondo trimestre dell’anno dopo la fi -
ne degli incentivi, sta riportando indietro
l’operazione di riduzione delle emissioni
di CO2, fenomeno che aveva assunto
nel corso del periodo di incentivazione
aspetti molto positivi e che si era protrat-
to anche nel primo trimestre del 2010.
Secondo l’elaborazione effettuata dagli
analisti dell’UNRAE, la media ponderata -
calcolata sulle immatricolazioni di nuove
auto del gennaio/marzo - era scesa a
prosegue a pag. 13
I
Pubblicato in Gazzetta Uffi ciale del 13 luglio 2010 il Decreto
Ministeriale 9 luglio 2010 che proroga al 1° ottobre 2010 il
termine “unifi cato” di operatività del Sistri (Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifi uti) per tutti i soggetti obbligati.
Il Decreto 9 luglio 2010 entra in vigore il 14 luglio 2010, giorno suc-
cessivo alla pubblicazione in GU, avvenuta, tra l’altro, in concomitanza
con la scadenza del termine di applicazione del Sistri per il primo
gruppo di soggetti obbligati, nel quale rientrano i grandi produttori
di rifi uti pericolosi e le imprese di recupero e smaltimento.
Oltre alla proroga dei termini di operatività del nuovo sistema
per il controllo della tracciabilità dei rifi uti, il Dm 9 luglio 2010
apporta numerose modifi che alla disciplina del “Sistri”, secondo
intervento di “restyling” del Dm 17 dicembre 2009 dopo quello
apportato dal Dm 15 febbraio 2010.
Offi cine installatrici delle black box, impianti di coincenerimento
(videosorveglianza), imprese produttrici di rifi uti pericolosi e gli
imprenditori agricoli (contributi) e associazioni imprenditoriali
delegate (nuove modalità semplifi cate) sono alcuni dei soggetti
interessati alle novità normative, in vigore dal 14 luglio 2010.
(ndr : Si avverte che il testo del Decreto inserito nelle pagine di
questo Inserto non riveste carattere di uffi cialità e non è sostitutivo
in alcun modo della pubblicazione uffi ciale cartacea).
dalla Gazzetta Uffi ciale n. 161 del 13 luglio 2010
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 luglio 2010
Modifi che ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, re-
cante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilit dei
rifi uti, ai sensi dell’ar ticolo 189 del decreto legislativo n. 152 del
2006 e dell’ar ticolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modifi cazioni, dalla legge n. 102 del 2009
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TER-
RITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi,
nonche’ proroga di termini» e, in particolare, l’ar t. 14-bis;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante: «Istitu-
zione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifi uti, ai
sensi dell’ar t. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
dell’ar t. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,
con modifi cazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato
nella Gazzetta Uffi ciale 13 gennaio 2010, n. 9, supplemento
ordinario;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante: «Modi-
fi che ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante:
“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilit dei rifi uti,
ai sensi dell’ar t. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
dell’ar t. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito,
con modifi cazioni, dalla legge n. 102 del 2009”», pubblicato
nella Gazzetta Uffi ciale 27 febbraio 2010, n. 48, supplemento
ordinario;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifi che e integra-
zioni al citato decreto 17 dicembre 2009, come modifi cato
dal predetto decreto del 15 febbraio 2010;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 3134/2010 dell’8
luglio 2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti nor-
mativi nell’adunanza del 2 luglio 2010;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1
Operatività del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifi uti - SISTRI
1. I termini di cui agli ar ticoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 relativi all’operativit del
SISTRI, sono prorogati al 1° ottobre 2010.
2. Il termine, previsto nell’Allegato IA del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, punto 5. «Procedura di ritiro», per il
completamento della distribuzione dei dispositivi USB e
l’installazione delle black box è prorogato al 12 settembre
2010.
3. Il termine di trenta giorni previsto all’Allegato IB del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, punto 1. «Individuazione
delle offi cine autorizzate all’installazione delle black box»,
per la presentazione delle domande di autorizzazione
all’installazione delle black box da parte delle imprese in
possesso dei requisiti previsti nel citato Allegato IB del de-
creto ministeriale 17 dicembre 2009, che espletano l’attività
di autoriparazione nel settore elettrauto, è soppresso. I
corsi di formazione avranno luogo nelle date indicate sul
Portale SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare
a decorrere dal 2011. Per l’anno 2010, fatta salva la validità
del corso di formazione già tenuto alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ha luogo un ulteriore corso
di formazione. Le modalit di presentazione delle doman-
de di autorizzazione all’installazione delle black box e la
procedura per il rilascio delle autorizzazioni predette sono
regolate dalle norme contenute nel medesimo Allegato IB
del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.
Art. 2
Estensione della videosorveglianza agli impianti de-
dicati di coincenerimento dei rifi uti
1. Le disposizioni di cui all’ar t. 1, comma 5 del decreto mini-
PUBBLICATE LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DECRETO 17/12/2009 CHE ISTITUISCE IL SISTRI
Gazzetta Uffi ciale n. 161 del 13 luglio 2010
II
INSERTO NORMATIVO
steriale 17 dicembre 2009, si applicano anche agli impianti
di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero
energetico dei rifi uti e ricadenti nel campo di applicazione
del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
Art. 3
Modifi che all’art. 3 del decreto ministeriale 17 di-
cembre 2009
1. All’ar t. 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre
2009, alla fi ne del primo periodo, dopo le parole: «al pre-
detto Albo» sono aggiunte le seguenti: «e per i Comuni
della Regione Campania che effettuano la raccolta e il
trasporto dei rifi uti urbani».
2. All’ar t. 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre
2009, e’ aggiunto in fi ne il seguente periodo: «Al fi ne di
consentire la consultazione del registro cronologico e delle
singole schede di movimentazione, i dispositivi USB sono
tenuti presso l’unit o la sede dell’impresa per la quale sono
stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento
all’autorit di controllo che ne faccia richiesta.».
Art. 4
Modifi che all’art. 5 del decreto ministeriale 17 di-
cembre 2009
1. All’ar t. 5, comma 9 del decreto ministeriale 17 dicembre
2009, sono aggiunte alla fi ne le seguenti parole: «, o, per
i rifi uti dell’ ”Elenco verde”, l’Allegato VII del medesimo
Regolamento.».
2. All’ar t. 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre
2009, dopo le parole: «il trasporto dei rifi uti non accettati»
sono aggiunte le parole: «e restituiti al produttore» e, alla
fi ne, e’ aggiunto il seguente periodo: «Qualora i rifi uti non
accettati dall’impianto di destinazione siano avviati a cura
del produttore direttamente ad altro impianto, il produttore
medesimo annota sul registro cronologico i dati relativi al
carico del rifi uto non accettato e apre una nuova scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo
destinatario.».
3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per la
movimentazione dei rifi uti di cui all’ar t. 5, commi 6 e 7 del
decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modifi cato
dall’ar t. 7 del decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non
si applicano all’attivit di microraccolta di cui all’ar t. 193,
comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le schede SISTRI di cui all’Allegato III del decreto mi-
nisteriale 17 dicembre 2009, come modifi cato dal DM
15 febbraio 2010, con le modifi che disposte dal presente
ar ticolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.
Art. 5
Operatività del SISTRI in aree non coperte dalla
rete
1. All’ar t. 6, comma 4, primo periodo del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, dopo le parole «o non funzionamento
del sistema,» sono aggiunte le parole «anche a causa di una
mancanza di copertura della rete di trasmissione dati,».
Art. 6
Contributi
1. All’Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009
è aggiunta la seguente tabella:
2 I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non
iscrivono le unit locali con meno di 10 addetti, ivi comprese
quelle affi date ad associazioni senza scopo di lucro. In tale
ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente
dal Comune o dall’unità locale designata dal medesimo,
che, ai fi ni della determinazione del contributo, somma il
numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali
effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti.
Nel caso in cui non ci sia nessuna unit locale con più di 10
dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma
dei dipendenti delle singole unità locali.
3. I soggetti interessati dalle modifi che di cui al comma 1 che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno
gi provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti
che per errore hanno versato somme maggiori rispetto
al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a
valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fi ne
i predetti soggetti inoltrano apposita domanda al SISTRI,
mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello
che sar reso disponibile sul sito internet www.sistri.it
4. All’Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,
come modifi cato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010,
al paragrafo «Modalit di pagamento dei contributi», dopo
le parole: «Il pagamento potr avvenire nei seguenti modi:»,
le parole da: «presso qualsiasi uffi cio postale» a: «presso
la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):» sono
sostituite dalle seguenti: «presso qualsiasi uffi cio postale:
mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente
postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succur-
sale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI ADDETTI PER UNITÀ LOCALE QUANTITATIVI ANNUI CONTRIBUTO Da 1 a 5 Fino a 200 kg € 50 Da 1 a 5 Oltre 200 e fi no a 400 kg € 60 Da 6 a 10 Fino a 400 kg € 60 IMPRENDITORI AGRICOLIDa 1 a 5 Fino a 200 kg € 30 Da 1 a 5 Oltre 200 e fi no a 400 kg € 50 Da 6 a 10 Fino a 400 kg € 50 COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI € 60
III
2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147
ROMA
In particolare, nella causale di versamento occorrer indica-
re:
contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fi scale dell’Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’av-
venuta iscrizione;
presso gli sportelli del proprio istituto di credito:
mediante bonifi co bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601
03200 000002595427
Benefi ciario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 - ROMA
CODICE FISCALE 97222270585
In particolare, nella causale di versamento occorrer indica-
re:
contributo SISTRI/anno 2010;
il codice fi scale dell’Operatore;
il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’av-
venuta iscrizione;
presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d’Italia):».
Art. 7
Modifi che all’art. 7 del decreto ministeriale 17 di-
cembre 2009
1. All’ar t. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre
2009, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le impre-
se che raccolgono e trasportano i propri rifi uti pericolosi
di cui all’ar t. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede
le quattro tonnellate di rifi uti pericolosi, ivi compresi gli
imprenditori agricoli di cui all’ar t. 2135 del codice civile,
i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti
tonnellate di rifi uti non pericolosi, nonche’ i soggetti di
cui all’ar t. 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi
di cui al presente decreto tramite le organizzazioni di ca-
tegoria rappresentative sul piano nazionale interessate e
loro articolazioni territoriali, o societ di servizi di diretta
emanazione delle medesime organizzazioni.».
2. All’ar t. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e’
aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-bis. Le
Associazioni imprenditoriali delegate, o loro societ di servizi,
provvedono alla compilazione del registro cronologico con
cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione
dei rifi uti. Per i produttori di rifi uti pericolosi fi no a 200 kg
all’anno, la compilazione avviene con cadenza trimestrale, e
comunque prima della movimentazione dei rifi uti. Il registro
cronologico e le singole schede SISTRI sono conservate
per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti
a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea,
dell’autorit di controllo che ne faccia richiesta.».
Art. 8
Moduli di iscrizione
1. Ai punti 2.3 dei moduli di iscrizione 1 e 2 allegati al decreto
ministeriale 15 febbraio 2010, l’intero periodo e’ sostituito
dal seguente: «Il numero di dipendenti di ciascuna unit
locale e’ calcolato con riferimento al numero di addetti,
ossia delle persone occupate nell’unit locale dell’ente o
dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o
dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con con-
tratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente
assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro,
cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali
sono considerati come frazioni di unit lavorative annue con
riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso
di frazioni si deve arrotondare all’intero superiore o infe-
riore più vicino. Qualora, al momento del pagamento del
contributo annuale, sia certo che il numero di dipendenti
occupato si è modifi cato rispetto all’anno precedente in
modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, è
possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa
dichiarazione al SISTRI.».
Art. 9
Defi nizioni
1. Ai fi ni dell’applicazione della normativa di cui al presente
decreto e ai precedenti decreti 17 dicembre 2009 e 15
febbraio 2010 si intende per :
a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone
occupate nell’unit locale dell’ente o dell’impresa con
una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a
tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di for-
mazione lavoro), anche se temporaneamente assente
(per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa
integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali
sono considerati come frazioni di unit lavorative annue
con riferimento alle giornate effettivamente retribuite;
b) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di
specifi che tipologie di rifi uti, organizzato, secondo le
esigenze territoriali e comunque nel rispetto dei principi
della libera concorrenza e della prossimit, dai Consorzi
di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla normativa settoriale,
o organizzato sulla base di un accordo di programma
stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o
loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una
convenzione-quadro stipulata tra le medesime associa-
IV
INSERTO NORMATIVO
zioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento,
o dell’impresa di trasporto dei rifi uti, dalla quale risulti la
destinazione defi nitiva dei rifi uti. All’accordo di program-
ma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula
di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed
il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’im-
presa di trasporto dei rifi uti, in attuazione del predetto
accordo o della predetta convenzione;
c) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano
nazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)
ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Re-
pubblica italiana.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2010
Il Ministro: Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2010
Uffi cio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio Registro n. 8, foglio n. 341
13
131,8 g/km di CO2, con un valore ancor
più interessante (129,2) se si prendono
in considerazione solo le vendite a per-
sone fi siche.
Nel secondo trimestre, i valori hanno
registrato una netta e progressiva inver-
sione di tendenza:
134,5 g/km di CO2 per il totale mercato
e 132,6 per le sole vendite a persone
fi siche.
“Il netto calo delle vendite di vetture a più
basso impatto ambientale - ha sottoline-
ato il Direttore Generale dell’UNRAE,
Filipponi - ha frenato il processo di
abbattimento delle emissioni di CO2, al-
lontanandoci dagli obbiettivi fi ssati per il
2012 dall’Unione Europea”.
“In un quadro più generale - ha concluso
Filipponi - appare indispensabile inter-
venire al più presto sulla revisione della
fi scalità e dei costi di gestione basati
sull’effettivo uso del mezzo e non più sulla
proprietà dei veicoli. Per quanto riguarda
le auto aziendali - poi - l’UNRAE conti-
nua a chiedere con forza una sostanziale
modifi ca della fi scalità, tale da allineare
la situazione italiana a quella di tutti i
principali paesi europei”.
Osservando i dati riscontriamo inoltre la
rinnovata crescita delle immatricolazioni
di vetture diesel (48,7%), e il recupero
nel settore noleggio (salito dal 13,9 al
18,5%).
Anche le consegne di veicoli commer-
ciali leggeri ammontano a 16.703 unità, il
3,7% in più rispetto a giugno 2009.
“Anche a giugno il mercato dei veicoli
commerciali leggeri si mantiene sui livel-
li previsti, con un lieve incremento delle
consegne (+3,7%) rispetto allo stesso
mese dello scorso anno, che aveva chiuso
a -21,7% nei confronti di giugno 2008
- ha commentato Eugenio Razelli, Pre-
sidente di ANFIA - La chiusura del primo
semestre 2010 risulta in crescita per via
della pesante fl essione subita nel primo
semestre 2009 (-30%). Nel panorama
dell’attuale congiuntura economica, ancora
critica, e in assenza di provvedimenti mirati
a risollevare questo specifi co comparto,
non possiamo attenderci grossi progressi
di qui a fi ne anno, a maggior ragione con
l’inizio della stagione estiva”.
“Gli investimenti degli operatori profes-
sionali, al momento ridotti o rinviati per
far fronte alla situazione congiunturale, ri-
partiranno quando ripartirà l’economia” In
Europa proseguono i segnali negativi.
Secondo i dati elaborati dall’ACEA,
l’Associazione dei Costruttori europei,
sono state immatricolate nei 27 mercati
continentali e nei 3 dell’Efta 1.164.994
vetture, con una fl essione dell’8,7% rispet-
to all’analogo mese dello scorso anno.
La fl essione era già iniziata ad aprile e
maggio e le uniche due nazioni che sem-
brano tener ancora botta sono Spagna,
che continua a benefi ciare degli effetti po-
sitivi del Plan 2000E e Gran Bretagna.
In Germania ad esempio, in 5 mesi sono
andate già perse 450.000 immatrico-
lazioni. Maggio e giugno hanno fatto
registrare la maggiore fl essione dell’anno
segnalando cosi una accelerazione del
declino che dovrebbe proseguire anche
nei prossimi mesi.
In Francia, la prima fl essione consistente
è stata in maggio (-11,5%) dopo mol-
ti mesi positivi. Il mercato francese si
allinea a quello di Germania e Italia,
contribuendo così alla fl essione generale
della domanda continentale. È questo il
segno tangibile che l’effetto positivo e
benefi co degli incentivi alla rottamazione
è quasi svanito e che bisogna immediata-
mente correre ai ripari senza indugiare
oltre. Sebbene Gran Bretagna e Spagna
mandano segnali incoraggianti e conti-
nuano a registrare una crescita, queste
due nazioni rappresentano una ecce-
zione che, allo stato attuale delle cose,
conferma la regola.
È opportuno invertire la rotta e ma-
gari cercare di prendere esempio dalle
Nazioni che non hanno subito fl essioni
per capire come e da dove ripartire in
modo da non rendere ancora di più un
miraggio l’abbattimento delle emissioni
di CO2.
Fonte: UNRAE
segue da pag. 12
14
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
a cura di Alberto Piastrellini
La Corte di Cassazione fa il doveroso distinguo
QUANDO SONO RIFIUTI EQUANDO MATERIA PRIMA SECONDARIA
Rottami ferrosi
I materiali ferrosi rientrano nella qualifi ca di materia prima seconda-
ria solo quando provengono da un centro autorizzato di gestione di
trattamento dei rifi uti e presentano caratteristiche rispondenti a quelle
elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato.
In caso contrario, dopo le modifi che introdotte con D. Lgs. N. 4/2008,
i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifi uti.
A precisarlo, ribadendo peraltro un concetto più volte espresso, è
stata la III Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione che
con Sentenza n. 22013 del 9 giugno 2010, ha respinto un ricorso
avverso ad una condanna precedentemente comminata dal Tribunale
di Padova.
Per maggior informazione dei Lettori, pubblichiamo il testo della Sen-
tenza.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pierluigi Onorato
Dott. Alfredo Teresi
Dott. Claudia Squassoni
Dott. Guicla Immacolata Mulliri
Dott. Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis)
avverso la Sentenza n. 900/2008 Tribunale di Padova, del
24/02/2009
(omissis)
Motivi della decisione
Con sentenza 24 febbraio 2009, il Tribunale di Padova ha ritenuto
(omissis) responsabili del reato previsto dall’art. 256 c. 2 lett.a,
c.4 D. Lgs. 152/2006 (per avere, quali legali rappresentanti di una
ditta, omesso di osservare le prescrizioni della autorizzazione per
la messa in riserva e recupero dei rifi uti speciali) e ha condannato
ciascuno alla pena di euro cinquemila di ammenda.
15
negativamente sulla loro pregressa linea difensiva.
Il fatto ritenuto in sentenza non si è trasformato in modo radicale
rispetto allo originario contenuto dell’imputazione per cui non è
riscontrabile alcuna violazione dell’art. 521 cpp.
Nel merito, gli imputati non negano che l’autorizzazione imponesse
loro di collocare in aree distinte le materie prime secondarie ed i
rifi uti, ma sostengono che il materiale ferroso, in esito alla selezione,
aveva perso la qualifi ca di rifi uto.
La tesi difensiva non tiene conto che, secondo l’originario testo
dell’art. 183 c. 1 lett. U del D. Lgs. 152/2006 (vigente all’epoca del
commesso reato), i rottami ferrosi erano considerati materie prime
secondarie per attività di siderurgia quando la loro utilizzazione
fosse certa e fossero rispondenti a specifi che Ceca, Aisi, Caef o
altre specifi che nazionali o internazionali.
Attualmente, dopo le modifi che introdotte con il D. Lgs. N. 4/2008,
i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina dei rifi uti salvo
che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e
di trattamento dei rifi uti, presentino caratteristiche rispondenti a
quelle elencate dai Decreti Miniseriali per il recupero agevolato
dei rifi uti assumendo, in tale caso la qualifi ca di materia prima
secondaria.
Nel caso in esame, manca la prova che i rottami ferrosi corrispon-
dessero alle caratteristiche su specifi cate.
Per quanto concerne la pena, la motivazione (che fa generico
riferimento ai parametri indicati dall’art. 133 cp) è suffi ciente dal
momento che il Giudice ha optato per la sola ammenda infl itta
in misura non affi ttiva.
Non era necessaria l’indicazione della diminuzione di pena operata
per il c. 4 dell’art. n. 256 del D. Lgs 152/2006 perché il decremen-
to non è lasciato alla discrezione del Giudice, ma determinato
dalla legge nella misura della metà; questo in rilievo consente di
individuare la pena fi ssata dal Tribunale pur in mancanza di una
precisazione in tale senso.
PQM
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.
Roma, 13 aprile 2010.
A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato come, dalla
deposizione di un teste e dalla documentazione fotografi ca, ri-
sultasse che vi erano due cumuli di rottami ferrosi frammisti a
materie prime secondarie e la situazione rendeva impossibile la
verifi ca della allocazione del materiale nelle aree prestabilite e la
individuazione dei siti destinati ai rifi uti in arrivo, allo stoccaggio,
alla messa in sicurezza.
Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto
ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e vio-
lazione di legge, in particolare rilevando:
- che la procedura rappresenta una abnormità per non essere
stato revocato il decreto penale di condanna;
- che il teste ha riferito del sopralluogo del 7 marzo 2007 (data
non inserita nel capo di imputazione) e, quindi, di una condotta
diversa da quella contestata ed il Pubblico Ministero non ha
provveduto a sensi dell’art. 517 cpp.: nelle epoche indicate nel
capo di imputazione non è stata accertata alcuna violazione;
- che il Giudice non ha tenuto conto che il materiale ferroso era
stato selezionato e, pertanto, doveva qualifi carsi materia prima
secondaria;
- che è immotivata la quantifi cazione della pena per la quale non
è stata effettuata la diminuente del c. 4 dell’art. n. 256 del D. Lgs.
Citato.
Le cesure degli atti di ricorso non sono meritevoli di accogli-
mento.
La mancata revoca espressa del decreto penale, prima di pro-
cedere al giudizio conseguente alla opposizione, non è causa di
nullità del procedimento, in quanto la revoca è un antecedente
indefettibile del giudizio e si verifi ca ope legis, per il solo fatto
della sua celebrazione, e non ope iudicis (ex plurimis: Cass. Sez. 5
Sentenza 38966/2005).
Inoltre, per la violazione dell’art. 424 c. 3 cpp, non è prevista una
sanzione processuale per cui non è ravvisabile alcuna nullità per il
principio di tassatività enucleato dall’art. 177 cpp.
Relativamente alla seconda cesura, si osserva come il presente
procedimento origini da accertamenti dei funzionari dell’Arpav
che hanno rilevato varie irregolarità nella gestione dei rifi uti che
non rispettava le prescrizioni dell’atto autorizzatorio.
Nel capo di imputazione, il Pubblico Ministero aveva formulato
l’accusa in modo chiaro, preciso, puntuale che ben focalizzava la
condotta antigiuridica della quale gli imputati erano chiamati a
rispondere.
Il rilievo che la contestazione faceva riferimento ai sopralluoghi del
8, 13, 14 aprile 2007 (e non a quello antecedente del 7 marzo 2007
in relazione al quale ha riferito un teste al dibattimento) non ha
impedito agli imputati di comprendere l’addebito e di esplicare una
completa e fattiva azione difensiva su ogni elemento dell’accusa.
La circostanza, accessoria rispetto al nucleo della contestazione, che
l’accertamento del reato sia avvenuto anche in data 7 marzo 2007
è emersa in esito ad una testimonianza assunta nel contraddittorio
dibattimentale; la nuova emergenza non ha posto agli imputati
di fronte ad una contestazione “a sorpresa” e non ha interferito
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17
a cura di Alberto Piastrellini
Veicolo fuori uso
LA CASSAZIONE RIBADISCE LA DEFINIZIONENel caso in esame: abbandono e deposito incontrollato di rifi utipericolosi e non pericolosi sul suolo di un’area di competenza di una società
In base alle norme vigenti, va considerato
“fuori uso” sia il veicolo di cui il proprietario
si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quel-
lo destinato alla demolizione, uffi cialmente
privato delle targhe di immatricolazione,
anche prima della materiale consegna a
un centro di raccolta, sia quello che risulti
in evidente stato di abbandono, anche se
giacente in area privata.
L’occasione per tornare sulla defi nizione
di “veicolo fuori uso” è stata offerta alla
Corte di Cassazione nel caso di un ricorso
presentato dal legale rappresentante di
una Società contro una precedente sen-
tenza che gli contestava l’abbandono e il
deposito incontrollato di rifi uti pericolosi
e non (costruiti da camion ed autovettu-
re), su suolo di pertinenza della società
stessa.
Nella stessa Sentenza la Corte ha ribadito
che “il reato di deposito incontrollato di
rifi uti di cui all’art. 51 comma 2, del D. Lgs
5 febbraio 1997 n. 22, è ipotizzabile non
soltanto in capo alle imprese o agli enti
che effettuano una delle attività indicate al
comma 1 del citato art. 51 (raccolta, tra-
sporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifi uti), ma a qual-
siasi impresa, avente le caratteristiche di
cui all’art. 2082 cod. civ., o ente, con perso-
nalità giuridica o operante di fatto, atteso
che il precedente riferimento alla attività di
gestione dei rifi uti originariamente previsto
dal comma in questione risulta soppresso
con Legge 9 dicembre 1998 n. 426”.
Pubblichiamo, di seguito uno stralcio del-
la Sentenza a maggior informazione dei
Lettori.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Pierluigi Onorato
Dott. Alfredo Teresi
Dott. Claudia Squassoni
Dott. Guigla Immacolata Mulliri
Dott. Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto da (omissis) av-
verso la sentenza n. 3057/2008 Corte
d’Appello di Firenze, del 20/03/2009.
Visti gli atti, la Sentenza, il Ricorso
A.T. Ricambi di Tassi A.Via Porrettana, 50/2 - 40043 Marzabotto (BO) - ItalyTel./Fax +39 051 932443 - Cell. 346 [email protected] - www.atricambi.it
RACCOGLITORE AUTORIZZATO
18
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Udita in Pubblica Udienza del 13/04/2010
la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Giulio Sarno;
Udito il Procuratore Generale in per-
sona del Dott, Montagna Alfredo che
ha concluso per inammissibilità del ri-
corso.
(omissis) propone ricorso per Cassazio-
ne accerso la Sentenza in epigrafe con la
quale la Corte d’Appello di Firenze ha
confermato la condanna dell’imputato
infl itta dal Tribunale di Arezzo, Sezione
distaccata di Sansepolcro, per il reato di
cui agli ar tt. 81 c.p., 192 co 1 e 256 co.
1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 contestato
per avere in più occasioni, nella qualità
di legale rappresentante della (omissi),
abbandonato e depositato incontrol-
latamente rifi uti pericolosi – camion
completo di serbatoio carburante, batte-
ria condensatore, oli, camion incidentato
completo con rimorchio ferraglia, camion
con motrice incendiata con motore,
completi di liquidi con fuoriuscita di olii,
camion incidentato con impianto di aria
condizionata completa di fi ltri liquidi, e
non pericolosi – quattro autovetture con
targa in evidente stato di abbandono e
sei cabine di camion, su suolo dell’area
di pertinenza della società.
Eccepisce in questa sede il ricorrente:
violazione dell’ar t. 183 D. Lgs. 152/2006,
in realazione all’ar t. 1 c.p., agli ar tt. 3, 13
del D. Lgs. n. 209/03, dell’ar t. 6 D. Lgs.
22/97, con riferimento all’ar t. 14 D. Lgs.
138/02 sul rilievo che gli automezzi rin-
venuti nel piazzale dell’autocarrozzeria
non possono essere considerati rifi uti
potendosi considerare tali solo gli oggetti
di cui il detentore si disfi o abbia deciso
o abbia l’obbligo di disfarsi mentre, nella
specie, i mezzi, targati e con proprietari,
erano destinati ad un prossimo futuro
riutilizzo dopo le riparazioni necessarie.
E si aggiunge anche che solo il decreto
del ministero dell’Interno n. 22/1999 di-
sciplina l’iter formale propedeutico per
trasformare il veicolo da entità circolante
a rifi uto.
Violazione dell’ar t. 256 D. Lgs. 152/06
in relazione all’ar t. 192 co 1 e 2, all’ar t.
1 c.p. ed all’ar t. 255 con riferimento agli
ar tt. 1, 3, 13 del D. Lgs. 209/03 sul rilievo
che la disposizione in esame sanziona
l’attività di gestione dei rifi uti non auto-
rizzata e che si riferisce pertanto a quei
soggetti che effettuano le attività di ge-
stione in modo professionale e non può
essere applicata quindi all’attività della
carrozzeria. Si evidenzia inoltre che alla
corte fi orentina sarebbe sfuggita anche
la distinzione fra deposito temporaneo
occasionale accidentale ed attività orga-
nizzata per il trattamento alla gestione di
veicolo fuori uso o di altri rifi uti.
Violazione dell’ar t. 184 del D. Lgs. 152/06
con riferimento all’ar t. 231 dovendosi
escludere che nella specie si trattasse
di rifi uti pericolosi.
Il ricorso è infondato e va pertanto ri-
gettato.
In ordine al primo motivo occorre ri-
levare come, anche di recente, questa
Sezione abbia affermato che in tema di
rifi uti, la circostanza che un veicolo risul-
ti ancora iscritto negli elenchi del PRA
(Pubblico Registro Automobilistico) non
ne esclude la natura di rifi uto speciale,
nel caso in cui il suo stato di degrado lo
renda inidoneo alla circolazione (Sez. 3 n.
20424 del 27/01/2009 Rv. 243504).
Tale orientamento va ribadito nella spe-
cie non apparendo decisivi i rilievi del
ricorrente.
L’ar t. 3, comma 1 lett. B) del D. Lgs. 24
giugno 2003 n. 209, “attuazione della
Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso”, richiamato dall’ar t. 231 del
D. Lgs 152/06, defi nisce, infatti “veicolo
fuori uso, un veicolo… a fi ne vita che
costituisce un rifi uto ai sensi dell’ar t. 6
del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e suc-
cessive modifi che”.
Il successivo comma 2 recita: “Un veicolo
è classifi cato fuori uso ai sensi del comma
1, lettera b): a) con la consegna ad un
centro autorizzato di raccolta, effettua-
ta dal detentore direttamente o tramite
soggetto autorizzato al trasporto di veicoli
fuori uso o tramite il concessionario o il
gestore dell’automercato o della succursale
o della casa costruttrice che ritira un veico-
lo destinato alla demolizione nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto. È,
comunque, considerato rifi uto e sottopo-
sto al relativo regime, anche prima della
consegna al centro di raccolta, il veicolo
che sia stato uffi cialmente privato delle
targhe di immatricolazione, salvo il caso
di esclusivo utilizzo in aree private di un
veicolo per il quale è stata effettuata la
cancellazione dal PRA a cura del proprie-
tario ; b) nei casi previsti dalla presente
disciplina in materia di veicoli a motore
rinvenuti da organi pubblici e non reclama-
ti; c) a seguito di specifi co provvedimento
dell’autorità amministrativa o giudiziaria; d)
in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché
giacente in area privata, risulta in evidente
stato di abbandono”.
Ora se è vero che alla lettera a) si pre-
cisa che è considerato rifi uto il veicolo
uffi cialmente privato delle targhe per il
quale sia stata effettuata la cancellazione
al PRA, appare ingiustifi catamente ridut-
tivo limitare a questo solo caso l’ipotesi
in cui il veicolo fuori uso debba essere
considerato rifi uto atteso che il D. Lgs.
in questione persegue l’obiettivo di at-
tuare la Direttiva 2000/53/CE che tale
limitazione non opera.
Ed invero all’ar t. 2 n. 2) la citata Direttiva
prevede che debba intendersi per “vei-
colo fuori uso” un veicolo che costituisce
un rifi uto ai senso dell’art. 1 lettera a),
della Direttiva 75/442/CEE.
Pertanto, tenuto conto di quanto sancito
alla lettera d) del comma 2 dell’ar t. 3
D. Lgs. 309/03, deve essere considerato
“fuori uso” sia il veicolo di cui il pro-
prietario si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato
alla demolizione, uffi cialmente privato
della targhe di immatricolazione, anche
prima della materiale consegna a un cen-
tro di raccolta, sia quello che – come
nella specie – risulti in evidente stato di
abbandono, anche se giacente in area
privata (sul punto, Sez. 3 n. 33789 del
19
23/06/2005 Rv. 232480).
Di qui la considerazione della corret-
tezza del ragionamento della Corte di
merito che non ha ritenuto di doversi
soffermare sulla mancata riconsegna
delle targhe al PRA ritenendo eviden-
temente tale accertamento non decisivo
e che piuttosto si è concentrata sulla
individuazione degli elementi sintomatici
dello stato e della volontà di abbandono
degli automezzi.
In questo senso appaiono logicamente
valorizzate le condizioni in cui le motrici
ed i veicoli si trovavano.
È appena il caso di rilevare infi ne che la
spiegazione fornita dal ricorrente che
ha giustifi cato la presenza dei veicoli in
funzione con la necessità di riparazione,
in quanto correttamente e logicamente
esclusa dalla Corte di merito, non può
formare oggetto di esame in questa
sede, essendo notoriamente preclusa
nel giudizio di legittimità la verifi ca di
merito delle conclusioni della sentenza
impugnata.
Quanto al secondo motivo questa Sezio-
ne ha precisato che il reato di deposito
incontrollato di rifi uti di cui all’ar t. 51
comma 2, del D. Lgs 5 febbraio 1997 n.
22, è ipotizzabile non soltanto in capo
alle imprese o agli enti che effettuano
una delle attività indicate al comma 1
del citato ar t. 51 (raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifi uti), ma a qualsiasi
impresa, avente le caratteristiche di cui
all’ar t. 2082 cod. civ., o ente, con perso-
nalità giuridica o operante di fatto, atteso
che il precedente riferimento alla attivi-
tà di gestione dei rifi uti originariamente
previsto dal comma in questione risulta
soppresso con Legge 9 dicembre 1998
n. 426 (Sez. 3, n. 9544 dell’11/02/2004
Rv. 227570).
Tali considerazioni non possono che
essere ribadite per l’ar t. 256 del D. Lgs.
152/06 che riproduce l’ar t. 51 co. 2 nella
più recente formulazione.
In ordine al terzo motivo, infi ne, corret-
tamente si è fatto riferimento da parte
dei giudici di appello alle componenti
pericolose dei veicoli e si è evidenziato
come i veicoli fuori uso abbiano come
codice di riferimento CER 160106* (ar t.
184 co. 5).
Al rigetto del ricorso consegue la con-
danna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13/94/2010.
20
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
a cura di Alberto Piastrellini
Trasporto non autorizzato di rifi uti e terzo proprietario del mezzo
DIMOSTRARE LA BUONA FEDE PER EVITARE LA CONFISCA DEL MEZZO
Già più volte la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in tema
di gestione dei rifi uti: “…in caso di trasporto non autorizzato, il
terzo proprietario del mezzo adoperato per il trasporto, estraneo
alla commissione del reato, per evitare la confi sca ed ottenere la
restituzione del mezzo deve provare la sua buona fede, ovvero di
non essere stato a conoscenza dell’uso illecito o che tale uso non
era collegabile ad un proprio comportamento negligente”.
“Incombe, quindi, sul terzo proprietario che chiede la restituzione
del bene, la dimostrazione rigorosa del presupposto della sua
buona fede, che giustifi ca la mancata confi sca”.
L’occasione per ribadire il concetto è stata offerta da un’ennesima
Sentenza che riportiamo di seguito a maggior approfondimento
dei Lettori.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Dott. Pierluigi Onorato
Dott. Alfredo Teresi
Dott. Alfredo Maria Lombardi
Dott. Luigi Marini
Dott. Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto dall’Avv. (omissis), difensore di fi ducia di
(omissis) avverso l’ordinanza in data 19/10/2009 del Tribunale
di Macerata, con la quale è stato rigettato l’appello avverso il
diniego di restituzione di un automezzo.
Udita la Relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria
Lombardi;
Visti gli atti, la Ordinanza denunziaa ed il Ricorso,
Udito il P. M., in persona del Sostituto Procuratore Generale,
Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per inammissibilità
del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Macerata ha rigettato
21
l’appello proposto da (omissis) avverso il provvedimento del
G.I.P. del medesimo Tribunale in data 3/09/2009, che aveva
respinto la richiesta di revoca del sequestro di un automezzo;
sequestro disposto in relazione al reato di cui all’ar t. 256 del
D. Lgs. n. 152/2006.
Il Tribunale della libertà ha osservato che risulta incontestabile
il fumus del reato oggetto di indagine, in quanto l’indagato,
(omissis), è stato sorpreso alla guida dell’autocarro mentre
trasportava rifi uti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi.
L’ordinanza ha altresì affermato che nella specie sussistono
le esigenze cautelari connesse al pericolo che l’automezzo
venga ulteriormente impiegato per la commissione di analo-
ghe condotte illecite, non risultando, tra l’altro, che lo stesso
sia stato adoperato contro la volontà del proprietario; che,
inoltre, l’affermazione dell’appellante, secondo la quale egli
avrebbe ignorato l’uso che l’indagato intendeva fare del mezzo
di trasporto, costituisce una mera asserzione, inidonea a far
venire meno l’obbligo di confi sca dell’autocarro.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del
(omissis), che la denuncia per violazione di legge e vizi di
motivazione.
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la
violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova.
Si deduce, in sintesi, che l’affermazione del Tribunale della
libertà, secondo la quale il (omissis) non è riuscito a provare
la sua buona fede, è errata, in quanto fondata su un’illegitti-
ma inversione dell’onere della prova, essendo stato posto a
carico del terso proprietario l’onere di provare che egli non
era consapevole dell’uso che sarebbe stato fatto del mezzo
di trasporto.
Si deduce inoltre che nel caso in esame non si versa un’ipotesi
certa di confi sca obbligatoria, essendo la misura di sicurezza
patrimoniale legata all’accertamento che il terzo proprietario
fosse consapevole dell’uso illecito dell’automezzo.
Si contesta, infi ne, la sussistenza del pericolo di reiterazione
del reato, essendosi trattato di un episodio del tutto occa-
sionale.
Con il successivo ed ultimo mezzo di annullamento si denun-
ciano vizi di motivazione dell’ordinanza.
Si deduce genericamente sul punto che la motivazione del
provvedimento risulta in contrasto con gli atti processuali cui
fa riferimento.
Il ricorso non è fondato.
È stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte,
in tema di gestione dei rifi uti, che in caso di trasporto non
autorizzato, il terzo proprietario del mezzo adoperato per il
trasporto, estraneo alla commissione del reato, per evitare la
confi sca ed ottenere la restituzione del mezzo deve provare
la sua buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza
dell’uso illecito o che tale uso non era collegabile ad un pro-
prio comportamento negligente. (Cfr. Sez. III, 2 luglio 2008 n.
26529, Torre, RV 240551: conf. Sez. III 12 dicembre 2008 n.
46012, Castellano, RV 241771; sez. III, 3 agosto 2004 n. 33281,
Datola RV 229010).
Incombe, quindi, sul terzo proprietario che chiede la restituzio-
ne del bene, la dimostrazione rigorosa del presupposto della
sua buona fede, che giustifi ca la mancata confi sca.
È agevole, poi, osservare, che nel caso in esame non si versa
in ipotesi di inversione dell’onere della prova, non consentita
in materia penale, in quanto la dimostrazione richiesta al terzo
proprietario non riguarda l’accertamento della responsabilità
penale.
Peraltro, l’accertamento della consapevolezza dell’uso illecito
del mezzo di trasporto, che deve essere provata dalla pubblica
accusa, comporterebbe la corresponsabilità del proprietario
nella commissione del reato.
È, invece, onere del proprietario, anche se estraneo al reato,
fornire la prova necessaria a contrastare l’obbligo previsto
dalla legge di confi sca dei mezzi utilizzati per il trasporto
illecito di rifi uti.
Va anche osservato che, nel caso in esame, il rigetto della
richiesta di restituzione dell’autocarro è stata altresì fondata sul
pericolo di reiterazione della commissione del reato, esigenza
cautelare con riferimento alla quale la cesura del ricorrente
è del tutto generica.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile, non essen-
do consentita, ai sensi dell’ar t. 325 cpp, l’impugnazione dei
provvedimenti in materia di misure cautelari reali per vizi di
motivazione, che peraltro sono denunciati con formulazione
assolutamente generica.
Il ricorso, peraltro, deve essere rigettato.
Asi sensi dell’ar t. 616 cpp segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga-
mento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
29/04/2010
22 MA
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
a cura di Alberto Piastrellini
NE BASTA UNO A FAR SCATTARE IL REATOTrasporto illecito di rifi uti
È suffi ciente un unico trasporto illecito di rifi uti a far scattare la
fattispecie di reato, dal momento che, tale illecito è istantaneo e si
concretizza nel momento in cui si realizza la singola condotta.
Inoltre, colui che non ha partecipato alla commissione del reato, né a
profi tti che ne derivano, è ammesso a provare la sua buona fede.
A ribadire i due concetti, in parte già trattati dalla precedente
Sentenza pubblicata alle pagg. 20 - 21 di questo numero del
Notiziario, è ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione che
si è pronunciata con una apposita Sentenza lí8 giugno 2010 a
conclusione della procedura n. 21655/10.
Ne forniamo il testo per una maggiore informazione dei Lettori.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Dott. Pierluigi Onorato
Dott. Alfredo Teresi
Dott. Claudia Squassoni
Dott. Guicla Immacolata Mulliri
Dott. Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto da (omissis) il 18/01/1980
avverso l’ordinanza n. 1172/2009 Tribunale della libertà di Roma,
del 22/09/2009
(omissis)
Motivi della decisione
Con ordinanza 22 settembre 2009, il Tribunale di Roma ha
respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che
grava su di un automezzo utilizzato per l’illecito trasporto di
rifi uti rilevando la ipotizzabilità del reato previsto dall’ar t. 256
del D. Lgs. 152/2006.
I Giudici hanno evidenziato come il vincolo reale fosse ne-
cessario perché prodromico alla confi sca obbligatoria per il
tipo di reato.
Per l’annullamento della ordinanza, ha proposto ricorso per
Cassazione l’indagato (omissis), deducendo:
- che l’attività per cui è processo è stata del tutto occasionale;
- che il mezzo appartiene ad un soggetto estraneo alla com-
missione del reato.
Le deduzioni sono meritevoli di accoglimento.
Tutte le fasi di gestione dei rifi uti, per essere legittime, devono
essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dall’ar t.
256 c. l. D. Lgs. 152/2006.
La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifi uti
(per la chiara norma defi nitoria dell’ar t. 183 c. l lett. d D. Lgs.
152/2006) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che
la sorregga ha rilevanza penale.
La deduzione della difesa, secondo la quale l’indagato esercitava
l’attività di trasporto non in via continuativa, non è provata in
fatto ed è irrilevante in diritto; la circostanza prospettata non
esonerava l’indagato dall’obbligo di munirsi di un titolo abilitativi
perché il reato in esame si confi gura come istantaneo – e non
abituale - e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola
condotta tipica con la conseguenza che è suffi ciente un unico
trasporto ad integrare la fattispecie di reato.
In merito alla residua censura, si rileva che l’ar t. 259 uc D.
Lgs. 152/2006 (che prevede per il reato di trasporto illecito
dei rifi uti la confi sca ex lege del mezzo) nulla dispone circa la
posizione del terzo incolpevole proprietario del mezzo; una
interpretazione costituzionalmente orientata della norma (che
evita disomogeneità di trattamento con casi analoghi) porta
a concludere che colui che non ha partecipato alla commis-
sione del reato, né a profi tti che ne derivano, sia ammesso a
provare la sua buona fede (Cassazione, III Sezione; sentenza
46012/2008).
Tale problematica, tuttavia, esula dai limiti cognitivi del pre-
sente procedimento incidentale e sarà affrontata nella sede
competente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Roma, 13 aprile 2010.
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