Notiziario Autodemolitori settembre 2011
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
CN/CONV/0969/2010
N. 9 SETTEMBRE 2011 - ANNO VII
SOMMARIO
EDITORIALE .....................................................................5
VEICOLI FUORI USO QUALI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI ..........................................6
LOGIMA S.R.L. QUANDO L’AUTODEMOLIZIONE CAMBIA LOOK… ............9
UN NUOVO IMPULSO VERSO IL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA: IL REGOLAMENTO
U.E. 333/2011 - VANTAGGI ED ONERI ...........................10
È MORTO IL SISTRI… VIVA IL SISTRI! ..............................14
VEICOLI FUORI USO E RIFIUTI PERICOLOSI ..........................18
MERCATO AUTO FERMO AD AGOSTO: SIAMO AI LIVELLI DEL 1993-1994 ..................................21
MOBILITÀ VERDE A LONDRA IN ATTESA DELLE OLIMPIADI DEL 2012. .............................24
IN CALO DEL 3,7% LE EMISSIONI DI CO
2 DELLE NUOVE AUTO ..........................................27
SPEDIZIONE RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO NUOVE REGOLE DALLA COMMISSIONE UE ....................31
DA ROTTAME A SCULTURA: ECCO I NUOVI TRANSFORMERS MADE IN TAIWAN ...................34
TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI È OBBLIGATORIA LA CONFISCA DEL MEZZO DI TRASPORTO ...........................................37
Edizioni:Free Service s.r.l.
Sede amministrativa,Direzione, Redazione, Grafi ca:
Via del Consorzio, 3460015 Falconara M. / AN
tel. 071 9161916 - fax 071 9162289www.freeservicesrl.it
[email protected]. di Ancona n. 11/2011 del 10/06/2011
Direttore Responsabile:Stefano Agostinelli
Grafi ca:Free Service srl
Responsabile Marketing:Fabio Bastianelli
Stampa: BIEFFE s.r.l. via Zona Industriale P.I.P.
62019 Recanati (MC)
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60015 Falconara M. (AN)
La Redazione di AUTODEMOLITORIsi riserva il diritto di modifi care, rifi utare o sospen-
dere un articolo a proprio insindacabile giudizio.
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Tutti i diritti sono riservati.
Notiziario diaggiornamento del settore
Ecotecnica srlVia Bruno Pontecorvo, 9 - 00015 Monterotondo (RM)Tel.: +39.06.900.85.361 - Fax: +39.06.90.60.618www.ecotecnica.it - [email protected]
HAI PROBLEMI DI RIFIUTI?ECOTECNICA È LA SOLUZIONE
53te
Monterotondo (RM)39.06.90.60.618ecnica.it
L’EDITORIALE
Terminata l’estate (ma solo dal pun-
to di vista astronomico, perché sul
versante del clima e della meteo-
rologia la Natura sembra seguire
un pensiero tutto suo); passata la
solita overdose di gossip vacanziero
da spiaggia (peraltro, quest’anno su-
bissata dalle notizie al cardiopalma
legate all’andamento dei mercati e
delle Borse internazionali); ritornati
tutti al luogo di lavoro, fi nalmente
Settembre rivede la nuova uscita
del Notiziario Autodemolitori.
Questioni vecchie e nuove bollono in pentola: dal 7 ot-
tobre 2011 diventa operativo il sistema di ritiro dei
PFU derivanti dall’attività di autodemolizione ed entro tale
data a garanzia di una maggior competitività economica
devono costituirsi dei Consorzi autorizzati dal Ministero
a tale servizio; attualmente due sono le realtà autorizzate:
Ecopneus ed Ecotyre al quale si può aderire.
Si torna a parlare del SISTRI (ma con una settima proroga
al 9 febbraio 2012 per la sua effettiva entrata in vigore),
per cui le 400.000 aziende interessate avranno altri 5 mesi
per adeguarsi tecnicamente e logisticamente (e speriamo
che nel frattempo, anche il programma stesso riveda alcune
lacune).
E ancora, sul fronte della legalità, sono da poco operative le
norme che regolano la responsabilità penale per i
reati ambientali, mentre sul fronte della giurisprudenza,
varie sentenze della Cassazione ritornano (se mai ce ne
fosse ancora bisogno), sulla defi nizione di veicolo fuori uso/
rifi uto pericoloso e attività illecita connessa alla gestione e
trasporto di tali rifi uti.
In più, con l’arrivo dell’autunno, si comincia a pensare alla
più importante manifestazione fi eristica nazionale ed inter-
nazionale legata al recupero di materia e di energia e allo
sviluppo sostenibile, ECOMONDO 2011(15° edizione),
che, ancora una volta, dedica un intero Padiglione della
Fiera di rimini (A5) alla fi liera End Life Vehicles e a tutti
i protagonisti del settore.
Ovviamente il Notiziario Autodemolitori sarà in prima linea
per raccogliere informazioni e dar voce a quanti operano
nel riciclo dei materiali derivanti dal fi ne vita dei veicoli.
Buona lettura.
Il Direttore Responsabile
Stefano Agostinelli
6
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
a cura dell’Avv. Rosa Bertuzzi
Gli autodemolitori, i centri di soccorso
stradale, le officine e i centri di raccolta
saranno sottoposti a sanzioni pecu-
niarie amministrative conseguenti a
comportamenti contrari alla disciplina
ambientali. Infatti dal 16 agosto 2011
sono vigore nuove norme introdotte
dal Decreto Legislativo 7 luglio
2011, n. 121, pubblicato nella G.U. del
1° agosto 2011, n. 177. Tale decreto
attua la direttiva 2008/99/CE sulla tu-
tela penale dell’ambiente.
Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121. Tutela penale dell’ambiente
Corte di Cassazione penale, sentenza n. 30554 del 2 agosto 2011
VEICOLI FUORI USO QUALIRIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
Il decreto ha ampliato il sistema di
repressione penale degli illeciti am-
bientali ed ha introdotto una nuova
disciplina in materia di responsabilità
delle persone giuridiche, quali sono
i centri di raccolta, officine, centri di
soccorso stradale.
Alla norma precedente, il Decre-
to Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
riguardante la responsabilità ammini-
strativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica sono introdotte
fattispecie, sia delittuose che contrav-
venzionali, attese dal Codice penale,
dal Codice dell’ambiente (D. Lgs. n.
152/2006). Il Decreto Legislativo n.
121/2011 dispone a carico dell’ente
responsabile sanzioni pecuniarie e
sanzioni interdittive per una durata
massima di sei mesi. Il provvedimento
prevede inoltre nuove sanzioni ammi-
nistrative conseguenti alla commissione
di reati a carico delle persone giuridi-
7
che e società in materia di ambiente e
nuove responsabilità nel T.U. Ambiente,
in materia di trattamento dei rifiuti.
Il Legislatore ha voluto mantenere
l’identificazione delle sanzioni pecu-
niarie in quote (ogni quota varia da
un minimo di 258 € a un massimo
di 1.549). È prevista la sanzione pe-
cuniaria fino a 250 quote per i reati
sanzionati con l’ammenda o con la pe-
na dell’arresto fino a uno anno oppure
dell’arresto fino a due anni alternativa
alla pena pecuniaria; la sanzione pecu-
niaria da 150 a 250 quote per i reati
sanzionati con la reclusione fino a 2
anni o con la pena dell’arresto fino a
due anni; la sanzione pecuniaria, in-
fine, da 200 a 300 quote per i reati
sanzionati con la reclusione fino a tre
anni o con la pena dell’arresto fino a
tre anni.
Nello specifico viene inserito l’ar tico-
lo 25-nonies nel Decreto Legislativo
231/2001, “Induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’autorità giudiziaria”. Tale ar-
ticolo si riferisce alla commissione del
delitto di cui all’ar t. 377-bis del codice
penale” Dichiarazioni mendaci all’au-
torità giudiziaria”, alla cui violazione
si applicherà alla persona giuridica la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote.
Mentre in relazione ai reati previsti
dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si applicheranno all’ente le se-
guenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all’articolo 137
rubricato “Sanzioni penali”:
1) per aver effettuato uno scarico di
acque reflue industriali, violazione
dei commi 3, 5, primo periodo, e
comma 13 riguardante lo scarico di
acque di navi nel mare, la sanzio-
ne pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5,
secondo periodo, e 11, la sanzione
pecuniaria da duecento a trecen-
to quote. Tali commi si occupano
anch’essi di scarichi di acque reflue
industriali.
b) per i reati di cui all’articolo
256 “Attività di gestione di rifiuti
non autorizzata”:
1) per la violazione dei commi 1,
lettera a), e 6, primo periodo in
materia di attività di raccolta, tra-
spor to, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di
rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comuni-
cazione, la sanzione pecuniaria fino
a duecentocinquanta quote.
2) per la violazione dei commi 1,
lettera b), 3, primo periodo, e 5,
i quali disciplinano la realizzazione
o la gestione di una discarica non
autorizzata, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocin-
quanta quote;
3) per la violazione del comma 3, se-
condo periodo, sempre in materia
di discarica abusiva, ma di rifiuti
pericolosi la sanzione pecuniaria
da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all’articolo
257 “Bonifica dei siti”:
1) per la violazione del comma 1, ca-
gionamento dell’inquinamento del
suolo, sottosuolo, acque superficiali
o sotterranee, la sanzione pecu-
niaria fino a duecentocinquanta
quote;
2) per la violazione del comma 2, se
l’inquinamento è provocato da
sostanze pericolose, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell’articolo
258 “Violazione degli obblighi
di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formu-
lari”, comma 4, secondo periodo, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta
a duecentocinquanta quote, se tra-
spor tano i rifiuti senza formulario o
indicano nello stesso dati incompleti.
e) per la violazione dell’articolo
259 “Traffico illecito di rifiuti”,
comma 1, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
f) per il delitto di cui all’arti-
colo 260 “Attività organizzata
per il traffico illecito di rifiuti”,
la sanzione pecuniaria da trecento a
cinquecento quote, nel caso previsto
dal comma 1 e da quattrocento a ot-
tocento quote nel caso previsto dal
comma 2;
g) per la violazione dell’articolo
260-bis “Sistema informatico di
controllo della tracciabilità dei
rifiuti”, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta
quote nel caso previsto dai commi 6,
7, secondo e terzo periodo, e 8, primo
periodo, e la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote nel caso
previsto dal comma 8, secondo pe-
riodo;
h) per la violazione dell’articolo
279 , comma 5, il quale determi-
na la violazione delle emissioni
da parte di uno stabilimento
previste dall’autorizzazione, la
sanzione pecuniaria fino a duecento-
cinquanta quote.
A causa dell’estrema gravità della
condotta l’ar ticolo 260 del Codice
dell’ambiente rubricato “Attività orga-
nizzate per il traffico illecito di rifiuti” la
sanzione può arrivare fino a 500 quote
con un picco di 800 quando si tratta
di scar ti radioattivi. La sanzione può
arrivare a 250 quote per il traspor to
di rifiuti senza il formulario e per le
violazioni sulla bonifica dei siti.
Se la persona giuridica viene utilizzata
allo scopo di consentire o agevolare la
commissione dei reati contro le nor-
me sul traffico dei rifiuti verrà applica
la sanzione dell’interdizione definitiva
dall’esercizio dell’attività ex ar t. 16,
comma 3, del decreto legislativo 8
8
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
giugno 2001 n. 231. In tutti i casi le
infrazioni al codice dell’ambiente e
per quelle provocate da navi consegue
l’applicazione delle sanzioni interdit-
tive, dall’interruzione dell’attività alla
sospensione delle autorizzazioni per
una durata massima di sei mesi.
È bene sottolineare che il Decreto
n. 121/2011 interviene notevolmente
sulla disciplina delle sanzioni connesse
alle violazioni del sistema di tracciabi-
lità dei rifiuti (SISTRI), attendendo un
regime progressivo di responsabilità
per gli inadempimenti del SISTRI, e
introduce modifiche al sistema san-
zionatorio ordinario di cui all’ar t.
260-bis del Codice dell’ambiente.
Queste ultime modifiche rendono
proporzionate le pene nel caso di
molteplicità delle violazioni, meramen-
te ripetitive, commesse dalle imprese
(cumulo giuridico) o per escludere o
diminuire la responsabilità degli ope-
ratori durante le condotte riparatorie
ex post. All’ar ticolo 39 del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
viene sostituito il comma 2 il quale
specifica le diverse sanzioni, al fine di
graduare la responsabilità nel primo
periodo di applicazione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI), i soggetti obbligati all’iscrizio-
ne al predetto sistema che omettono
l’iscrizione o il relativo versamento
nei termini previsti sono puniti, per
ciascun mese o frazione di mese di
ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per
cento dell’impor to annuale dovuto
per l’iscrizione se l’inadempimento
si verifica nei primi otto mesi suc-
cessivi alla decorrenza degli obblighi
di operatività per ciascuna categoria
di operatori, enti o imprese;
b) con una sanzione pari al cinquanta
per cento dell’importo annuale dovu-
to per l’iscrizione se ‘inadempimento
si verifi ca o comunque si protrae per
i quattro mesi successivi.
Fino alla decorrenza degli obblighi di
operatività del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
i soggetti che non adempiono alle
prescrizioni saranno assoggettati alle
relative sanzioni previste violazione
degli obblighi di comunicazione, di
tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari. La sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro o da
quindicimilacinquecento euro a no-
vantatremila euro, a seconda della
fattispecie concreta.
L’ar t. 3 inserisce le modifiche al de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. All’ar ticolo 260-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, succes-
sivamente il comma 9 sono aggiunti i
commi 9-bis, 9-ter. Il comma 9-bis san-
cisce che con un’azione od omissione
viola diverse disposizioni o commette
più violazioni della stessa disposizione
soggiace alla sanzione amministrativa
prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al doppio. La mede-
sima sanzione si applica a chi con più
azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche
in tempi diversi più violazioni della
stessa o di diverse disposizioni di cui
al presente ar ticolo. Il comma 9-ter
prescrive che non risponde delle
violazioni amministrative chi, entro
trenta giorni dalla commissione del
fatto, adempie agli obblighi previsti
dalla normativa in materia di sistema
informatico di controllo. Nel termine
di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o dalla notificazione della
violazione, il trasgressore può definire
la controversia, previo adempimento
degli obblighi, attraverso il pagamento
di un quar to della sanzione prevista.
Ulteriore novità è introdotta dal
decreto legislativo è l’esclusione
dall’obbligo di tenuta del registro di
carico e scarico gli imprenditori agri-
coli che raccolgono e traspor tano i
propri rifiuti speciali non pericolosi e
le imprese e gli enti che raccolgono
e traspor tano i propri rifiuti speciali
non pericolosi.
In materia di veicoli fuori uso e pe-
ricolosità del rifiuto è interessante la
recentissima sentenza della Corte
di Cassazione penale (sentenza
n. 30554 del 2 agosto 2011.) che
sottolinea che non tutti i veicoli
fuori uso sono solo per questo
pericolosi. Affinché un veicolo
sia considerato pericoloso, è
necessario non solo che esso sia
fuori uso, ma anche che contenga
liquidi o altre componenti peri-
colose, perché altrimenti rientra
nella categoria 16.01.06 e non è
qualificato come pericoloso.
Si ricorda che attraverso il D.L. 13
agosto 2011, n. 138, “c.d. Manovra
correttiva bis” ha soppresso il Sistri,
ma attraverso la legge di conver-
sione Legge 14 settembre 2011
n. 148 (G.U. n. 216 del 16-9-2011)
elimina l’abrogazione del SISTRI e
viene ripristinato con rinvio al
9 febbraio 2012 come termine
di entrata in operatività, con la
conseguente proroga dell’applicazione
delle relative sanzioni.
Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambien-
tale - [email protected]
9
di Silvia Barchiesi
Ordine, pulizia, sicurezza. Ecco i vantaggi dei cantilever LogiMa.Parola di Piero Del Corso, titolare dell’omonimo centro di autodemolizione a Fallo (CH).
QUANDO L’AUTODEMOLIZIONECAMBIA LOOK…
LogiMa s.r.l.
9999999999999999999999999999999999999999
PER CONTATTI:Giovanni Paolini 348 3034493Giovanni Del Moro 393 9609502
sito delle autovetture, il centro del Sig. Del Corso non ha di certo
problemi di spazio.
A spingere il Sig. Piero Del Corso, titolare del centro, ad acqui-
stare i cantilever LogiMa sono stati ben altri motivi: “Nell’ultimo anno
abbiamo acquistato da LogiMa ben 9 cantilever monofronte per lo
stoccaggio di 27 autovetture e 5 cantilever bifronte per lo stoccaggio di
30 auto - ha dichiarato il Sig. Del Corso - Sebbene con i cantilever sia
possibile recuperare molto spazio, la razionalizzazione della superfi cie
non è stata la vera ragione che ci ha indotto al loro acquisto. In realtà
l’ordine, la sicurezza e la pulizia sono i veri motivi che ci hanno spinto
ad acquistare i cantilever. Anche l’occhio vuole la sua parte e con i
cantilever LogiMa, oltre che in spazio, abbiamo guadagnato in estetica.
Dal punto di vista dell’immagine, con i cantilever, il nostro centro fa un
altro effetto. Siamo soddisfatti del nostro acquisto - ha continuato il Sig.
Del Corso - Non appena ne avremo la possibilità, effettueremo un
altro ordine. Puntiamo ad acquistare altri cantilever per sistemare altre
50 auto. Il nostro obiettivo di lungo termine è quello di non stoccare
più alcuna auto a terra.”
Ma il vantaggio competitivo dei cantilever non si esaurisce nell’este-
tica. Funzionalità e praticità sono il loro vero valore aggiunto che
fanno del marchio LogiMa una garanzia di qualità.
La moderna autodemolizione cambia look e sceglie LogiMa S.r.l.,
giovane società di Porto d’Ascoli specializzata nella progettazione e
vendita di soluzioni per la logistica e la gestione di magazzini.
Niente più piazzali affollati, auto accatastate e pezzi di carrozzeria
ammaccati…
La tradizionale fi gura del “rottamaio” va in pensione e lascia il posto
a quella del moderno professionista dell’autodemolizione, alle prese
con le esigenze del mercato e la razionalizzazione del lavoro.
Ordine, pulizia e sicurezza sono i nuovi imperativi dell’autodemo-
lizione che cambia look e che per rinnovarsi si affi da ai prodotti
LogiMa.
Tra questi, i più gettonati sono proprio i cantilever, apposite scaffa-
lature che, in versione mono o bifronte, consentono il più sicuro e
ordinato stoccaggio delle autovetture da rottamare.
Guardare per credere!
Basta dare un’occhiata al centro Del Corso Piero Autodemolizioni,
una giovane azienda di Fallo (CH), specializzata nella demolizione
di autoveicoli, nel recupero di rottami metallici e nella raccolta di
rifi uti speciali.
Estesa su un ettaro di superfi cie, di cui 5.000 m2 dedicati all’autode-
molizione, 1.500 m2 allo smaltimento dei rifi uti, 600 m2 al magazzino,
1.000 m2 riservata agli scarrabili e la rimanente superfi cie al depo-
10
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
UN NUOVO IMPULSO VERSO IL PROCESSODI QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA:IL REGOLAMENTO U.E. 333/2011 - VANTAGGI ED ONERIa cura dell’ing. Paolo Melchiorre Consulente Aziendale - Consulente in materia di Sicurezza e lavoro
Il problema dell’approvvigionamento di
materie prime ferrose per le fonderie
e per l’industria siderurgica in un paese
come l’Italia povero di risorse minera-
rie, da un lato, e quello del recupero e
dello smaltimento dei rottami metallici
nel rispetto della tutela e della salva-
guardia dell’ambiente dall’altro, trova
una nuova e più fattiva coniugazione
nel Regolamento U.E. n. 333/2011
del 31/03/2011.
La filosofia di tale dispositivo, da ap-
plicarsi su scala europea, par te dalla
possibilità di stabilire quando i rottami
di ferro, acciaio ed alluminio cessano di
essere considerati rifiuti ma diventano
materie prime secondarie e si completa
con una maggiore responsabilizzazione
degli operatori del settore nel razionale
e costante riutilizzo delle risorse che
possono essere rinnovate.
L’onere di tale valutazione viene de-
legato alle Imprese di rottamazione
che, attraverso una serie di procedure
derivanti dalla normativa nazionale e
dalle indicazioni del recente Regola-
mento U.E. 333/2011, garantiscono che
i rottami esaminati e lavorati, ottenuti
da operazioni di recupero, soddisfano
i requisiti tecnici dell’industria metallur-
gica e non comportano ripercussioni
negative sull’ambiente e sulla salute
umana.
Al di fuori delle precise disposizioni
e degli adempimenti a cui l’Azienda
di rottamazione deve ottemperare,
l’aspetto più importante sembra esse-
re quello dell’abolizione dell’intervento
del SISTRI, struttura fin troppe volte
contestata e criticata da Sindacati di
categoria, Associazioni di Imprese e
singoli Imprenditori, per una serie di
disfunzioni nell’operatività e soprattut-
to per l’onerosità del costo a carico
delle Aziende.
Senza soffermarsi sull’aspetto critico
da più par ti mosso al precedente si-
stema di verifica (che nel frattempo è
stato riproposto con rinvio al 9 feb-
braio 2012), non si può disconoscere
che l’applicazione del Regolamento
U.E. 333/2011 indirizza ulteriormen-
te le Imprese verso quel percorso di
miglioramento della qualità, di ottimiz-
zazione delle procedure lavorative, di
applicazione dei controlli e delle veri-
fiche interne all’Azienda, imponendo
un metodo di lavoro organizzato,
rispettoso dell’ambiente, osservante
della sicurezza ed attento ad evitare
gli sprechi argomenti questi di cui si
abbondantemente parlato in questa
sede nei precedenti ar ticoli pubblicati
sull’organizzazione di Impresa.
È indubbio che le Aziende sono chia-
mate a sostenere uno sforzo non
indifferente per adottare un sistema
di lavoro più organizzato e spesso di-
verso da quello finora applicato, per far
fronte alle responsabilità dirette che la
normativa man mano loro delega, per
rendere più sicuri i luoghi di lavoro e
per rispettare le procedure imposte in
termini di verifica e di adeguamento
alle sempre nuove e spesso complesse
normative di settore.
Va comunque preso atto che l’Ammi-
nistrazione Pubblica a livello nazionale,
le Regioni, le Camere di Commercio,
l’INAIL, ecc. mettono a disposizione
contributi in conto capitale in genere
di significativa entità e con modalità
conformi alle specifiche situazioni ter-
ritoriali, per incentivare le Aziende ad
operare nel senso sopra indicato.
Anche il complesso delle attività di
valutazione dei rottami metallici, ne-
cessarie per classificarli da rifiuti a
materie prime secondarie, pur essendo
un’operazione che economicamente va
vantaggio della commercializzazione
di tali prodotti, rientra tra le attività
soggette ad incentivazione pubblica
quando è finalizzata all’acquisizione di
un sistema della qualità di processo, di
un sistema di gestione della sicurezza
sui luoghi di lavoro, di un’organizzazio-
ne complessiva che abbia come chiaro
obiettivo l’implementazione dell’atti-
vità produttiva della micro e piccola
Impresa.
Infatti l’acquisto di attrezzature atte a
facilitare le prescrizioni del ricordato
Regolamento 333/2011, le consulenze
e le cer tificazioni dei sistemi di qua-
lità ritenute necessarie, rientrano tra
le spese ammissibili oggetto di contri-
buto.
Si condivide la considerazione del
Presidente dell’Assofermet in merito
alla semplificazione che il nuovo Re-
golamento U.E. 333/2011 dovrebbe
apportare nell’applicazione delle proce-
dure di trattamento dei rifiuti di rottami
ferrosi e alluminio, riducendone in qual-
che modo la prassi burocratica.
Il recepimento di tale regolamento
nella normativa italiana ha anche lo
scopo, a nostro avviso, di responsabi-
lizzare maggiormente le Imprese che
operano nel campo della rottamazione
in merito alla cer tificazione dei rottami
metallici ed in materia di inquinamento
ambientale, implementando il concet-
to di qualità che anche il settore della
rottamazione deve necessariamente
inserire nell’attività aziendale.
Lo scenario del regolamento U.E.
333/2011 individua sostanzialmente tre
soggetti ben distinti tra di loro ed ognuno
con mansioni differenti.
Uno di questi è l’Azienda che deve do-
tarsi d’ora in poi per la propria attività
del documento di valutazione del rotta-
me metallico sia in entrata che in uscita
dallo stabilimento, per il quale dovrà
essere compilata la scheda di “traccia-
bilità” del rottame facendo riferimento
ad una specifica “procedura” desunta
dal disposto del predetto Regolamento,
consistente in un insieme di documenti,
schede, modi di operare e specifica for-
mazione degli addetti alla verifica.
La “gestione della qualità” a cui si ri-
11
ferisce il Regolamento U.E. 333/2011
non è la cer tificazione della qualità del
sistema ISO, ma è una ulteriore speci-
fica del complessivo sistema di qualità
dell’Azienda ed è necessaria anche se
la Ditta è già cer tificata ISO 9001 o
ISO 14001.
Il “secondo” soggetto è l’Imprenditore o
una struttura di consulenza da questi
attivata, che redige materialmente l’in-
tera “procedura” da seguire, effettua la
formazione di chi adotterà i criteri di
valutazione del rottame metallico e pre-
dispone la Ditta, una volta dotata di tale
documentazione, alla successiva indispen-
sabile verifi ca imposta dalla normativa.
Il “terzo” soggetto previsto dal Regola-
mento è la “struttura di verifica” definita
esterna ed indipendente che, in quanto
tale, non può per ovvi motivi essere lo
stesso soggetto che redige la procedu-
ra da verificare.
Il suo compito è quello di accer tare che
l’Azienda, nel trattare ed identificare i
rottami metallici, operi con un “sistema
di gestione della qualità” che soddisfi
le disposizioni contenute nell’ar t. 6 del
Regolamento 333/2001.
L’accer tamento della struttura di ve-
rifica viene effettuato inizialmente, a
par tire dal 09 ottobre 2011, per vali-
dare la procedura operativa messa a
punto dall’Azienda e successivamente,
con cadenza triennale, per verificare il
mantenimento degli standard.
Tale struttura verificherà presso l’Azien-
da l’esistenza di un modo di operare,
definito da apposite procedure sia
comportamentali che documentali e
denominato “sistema di gestione della
qualità”, che assicuri l’osservanza delle
disposizioni ripor tate nel Regolamento
per la valutazione ed il trattamento dei
rottami metallici.
Questa struttura, una volta accer tato
che il modo di operare utilizzato è
12
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
conforme alle norme di riferimento,
rilascerà un’attestazione che confermi
la regolarità dell’operato dell’Azienda.
Le principali operazioni che devono
essere effettuate per ottemperare al-
le disposizione del Regolamento U.E.
333/2011 possono così riassumersi:
• predisposizione delle procedure
competenza dell’Azienda in qualità
di produttore di rottami metallici,
come definito dal punto d) dell’ar t.
2 del Regolamento;
• predisposizione della documenta-
zione necessaria da presentare al
successivo detentore o alle fonde-
rie a cui vengono venduti i rottami
metallici (ar t. 5 del Regolamento);
• formazione necessaria per la quali-
ficazione del personale addetto alla
verifica, al controllo ed alla valutazio-
ne delle caratteristiche dei rottami
metallici, come previsto dall’ar t. 2
- punto f) del Regolamento;
• messa a punto del sistema di gestio-
ne della qualità e predisposizione
della documentazione di cui ai punti
1 e 2 dell’ar t. 6 del Regolamento;
• predisposizione delle procedure e
della documentazione previste dal
punto 2 dell’ar t. 5 del Regolamen-
to sulla base delle quali verificare la
documentazione che deve accompa-
gnare i rottami metallici e che deve
essere redatta dall’importatore,
come definito dal punto e) dell’ar t.
2, in conformità a quanto riportato
negli allegati I e II;
• formazione ed informazione da ef-
fettuare all’interno dell’Azienda ed
all’esterno verso i fornitori, sul siste-
ma di qualità che l’importatore deve
applicare nei riguardi dei propri for-
nitori, come previsto dal punto 6
dell’ar t. 6 del Regolamento.
Se la procedura di messa a punto del
“sistema di gestione della qualità” sarà
quanto più dettagliata, esaustiva e cor-
retta possibile, la struttura di verifica
rilascerà rapidamente e senza eccezioni
o difficoltà la cer tificazione necessaria,
permettendo all’Azienda di essere in
regola nei confronti sia dei propri for-
nitori che delle acciaierie e fonderie.
14
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
È MORTO IL SISTRI… VIVA IL SISTRI!SISTRI
Continua la parabola del sistema di tracciabilità dei rifi uti, fra morte annunciata e rinascita presunta
Mentre il clima vacanziero e subtropicale dell’ultimo mese
stornava i pensieri della maggior par te degli italiani dalle
beghe di ogni giorno e dai problemi a venire legati ad una
crisi economica in grado di agitare i sonni dei potenti, con
un trucchetto degno dalla migliore ar te della prestidigita-
zione, il Governo ha staccato la spina a quella sfor tunata
creatura mai del tutto nata completamente, nota col nome
di SISTRI.
A settembre, salvo ulteriori proroghe, peraltro già ampia-
mente chieste dalle Associazioni di categoria e dalle imprese,
sarebbe dovuto entrare a regime per alcune tipologie di
imprese, ma tant’è, l’alimentazione forzata che per due anni
l’ha mantenuto in vita è venuta a mancare.
In dettaglio, l’operazione di eutanasia si è concretizzata
attraverso il Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
(G.U. del 13 agosto 2011 n. 188), recante: “Ulteriori
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finan-
ziaria e per lo sviluppo”, in vigore dallo stesso giorno
di pubblicazione, che, di fatto ha abrogato le disposizioni
cardine del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale e i
provvedimenti “satellite” relativa al sistema di tracciabilità
telematica dei rifiuti.
Dalla lettura del testo si evince che la par te di diretto in-
teresse per l’affaire SISTRI è contenuta all’interno dell’ar t.
6 Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di
inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori
semplificazioni che riportiamo per maggior informazione
dei Lettori.
Articolo 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio
attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori
semplificazioni
1. All’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole “primo periodo del comma 3”
sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis”;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: “disposi-
zioni di cui”, sono inserite le seguenti: “al comma 4 e”;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia
e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività libe-
ralizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle
verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia,
esperire l’azione di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono abrogati:
a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
b) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-
ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni;
d) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205;
f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
limitatamente al capoverso “articolo 260-bis”;
g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive
modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
3. Resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di
gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo 188-bis,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006,
i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto
degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico
nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190
e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni.
(omissis)
A questo punto sono d’obbligo alcune considerazioni.
Certamente il SISTRI non ha goduto, sin da subito delle
immediate simpatie degli addetti ai lavori, mostrando alcune
lacune e lati scoperti (giova ricordare il montaggio delle
back box sugli automezzi, l’acquisizione delle “pennette”,
le difficoltà di connessione al sistema, la reale capacità di
gestione dei dati dei sito apposito).
Va anche detto che, nella “mora” dell’avvio effettivo del
sistema (ma a Roma, il sistema era dato per avviato, sempli-
cemente non erano ancora par tite le sanzioni), le imprese
obbligate ad iscriversi, avevano già pagato le quote relative
all’iscrizione per gli anni 2010 e 2011 (esborso oggetto di
numerose e colorite segnalazioni anche a mezzo di servizi
stampa radiotelevisivi).
Se è pur vero che “a pensar male si ha sempre ragione”
come recita la saggezza popolare, si può anche pensare
che l’avvio effettivo del sistema, avrebbe, di fatto, gettato
nel panico coloro che, per molto tempo hanno prosperato
nell’illegalità del traffico illecito di rifiuti (e a ben guardare
i Rapporti sulle Ecomafie, si tratta di un giro d’affari da
miliardi di euro in grado da solo di coprire i costi della
di Alberto Piastrellini
15
pesantissima manovra finanziaria in atto).
Dunque, non è del tutto da escludere che poteri occulti
e molto for ti abbiano fatto sentire il loro peso nei giusti
salotti.
Però, e qui le domande si sprecano: a chi giova una simile
scelta?
Perché investire tempo e denari (della collettività e delle azien-
de), per mantenere in vita un progetto per quasi due anni e
poi rinunciarvi all’ultimo momento?
Perché è anche vero che in questo modo ne trarranno
giovamento coloro che hanno sempre prosperato ai mar-
gini della legalità o nella piena illegalità e, per di più, quelli
che hanno perseguito le regole a tutela del territorio e
dell’ambiente, investendo del proprio, si ritrovano con un
pugno di mosche in mano e la cer tezza che dovranno pure
continuare a subire la concorrenza sleale di chi delinque
deliberatamente.
Sul fronte del diritto, poi, non son pochi ad aver fatto ba-
lenare scenari inquietanti: da un lato, la possibilità che nel
campo della disciplina della gestione dei rifiuti, qualcuno
adombri la possibilità di una “vacatio legis” (con conseguenze
prevedibili in termini di illeciti e di interpretazioni confuse
e parallele da par te degli Organi di controllo); dall’altro,
il rischio che chi ha pagato fino ad oggi per mettere in
regola la propria azienda richieda allo Stato il rimborso
delle spese sostenute!
E quindi, quale sarebbe, per lo Stato, in entrambi i casi, il
beneficio derivante dalla cancellazione del SISTRI per lo
sviluppo economico del Paese?
Probabilmente qualcuno avrà pensato che si può tollerare
G. U. n. 216 del 16 Settembre 2001Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione fi nanziaria e per lo sviluppo”
(omissis)
“Art. 6: i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:2. Al fi ne di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifi uti, nonché l’effi cacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifi ca tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fi ni dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplifi cazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifi che tipologie di rifi uti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifi che caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fi ni del sistema di controllo di tracciabilità dei rifi uti, le procedure previste per i rifi uti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifi uti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria”.
16
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
un “minimo di illegalità” da sacrificare sull’altare del guada-
gno, ma questo guadagno, a ben guardare non sarebbe di
nessuno, dal momento che i danni ambientali ricadono sulla
collettività in generale e quindi anche su chi li commette.
Ma tranquilli, l’Italia è pur sempre il Paese delle proroghe,
delle dichiarazioni apodittiche oggi lanciate e domani ritrat-
tate e riviste alla luce dei sondaggi di preferenza.
Già a pochi giorni dalla sua “terminazione” v’era qualcuno
pronto a riproporne la sostanza e, in effetti, neanche a
dirlo, ecco che in sede di conversione in legge del DL n.
138/2011 (manovra finanziaria), il SISTRI risorge dal limbo
con un nuovo star t up previsto a par tire dal 9 febbraio
2012 (si veda il Box alla pagina precedente).
“Il Sistema di tracciabilità di rifiuti speciali e pericolosi, va ripri-
stinato integralmente - aveva dichiarato pochi giorni prima
della sua resurrezione il Ministro dell’Ambiente, Stefania
Prestigiacomo - Escluderne l’applicazione per le piccole e
piccolissime aziende, che rappresentano l’80% del bacino di
utenza, significa di fatto vanificare il sistema ed anche disat-
tendere l’obbligo di tracciabilità delle sostanze pericolose che
ci viene dall’Europa. Il Ministero dell’ambiente è stato sempre
disponibile a trovare soluzioni che semplifichino gli adempi-
menti ai piccoli operatori, ma vanno tenute salve le finalità di
legalità e di tutela ambientale che sono alla base del progetto.
Confido nel buon senso del Parlamento perché intervenga per
un ripristino del Sistri che sia reale e non fittizio”.
E, successivamente, all’indomani del rilancio del sistema
(grazie all’ennesima proroga), sempre il ministro dichiarava:
“L’approvazione all’unanimità da parte della Commissione
Bilancio del Senato dell’emendamento che ripristina il sistema
di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, è un segnale im-
portante per la difesa dell’ambiente e la tutela della legalità
nel nostro paese. “Ringrazio il Presidente Berlusconi che si
è impegnato in prima persona per agevolare una soluzione
positiva. Un plauso particolare va rivolto al Sen. Salvo Fleres,
autore dell’emendamento, che con intelligenza e tenacia ha
lavorato con successo ad una soluzione positiva, un plauso
che va esteso a tutti i componenti della Commissione e tutte
le forze politiche per la sensibilità, l’attenzione ed il senso di
responsabilità dimostrato in questo delicato passaggio. “Sono
convinta che, con l’opportuno rodaggio previsto e con gli in-
terventi che si renderanno necessari per andare incontro agli
operatori, il Sistri partirà al meglio e si rivelerà un utilissimo
strumento per le aziende e per la protezione del territorio”.
Anche dall’opposizione sono arrivati segnali di approvazione
per l’emendamento salva-SISTRI; tanto il Sen. Roberto
della Seta (Pd), quanto il Sen. Francesco Ferrante
(Pd), hanno salutato con piacere “l’ottima notizia”, pur va-
lutando, tuttavia, le problematiche tecniche che finora il
sistema ha presentato, al punto che, dichiarano: “Il Governo
deve impegnarsi, da oggi fino all’entrata in vigore delle nuove
procedure, per correggere i tanti difetti che hanno impedito
finora l’efficace avvio del sistema complicando inutilmente la
vita a imprese e operatori”.
Il provvedimento per la rinascita del sistema di tracciabilità
dei rifiuti prevede che le oltre 400.000 imprese per le
quali il SISTRI sarebbe dovuto entrare nella prima decade
di settembre abbiano, a questo punto 5 mesi in più (fino a
febbraio 2012, appunto) per adeguarsi al sistema e dotarsi
di tutti gli apparecchi necessari al suo funzionamento.
In una Circolare diramata dalla Confederazione degli
Autodemolitori Riuniti - CAR, l’Associazione che rac-
coglie tanti professionisti dell’Autodemolizione comunica
che: “La CAR era già intervenuta scrivendo alle Competenti
Commissioni Parlamentari, chiedendo di apportare al Sistri
modifiche migliorative per gli autodemolitori; ed oggi è or-
gogliosa di constatare che molte delle proprie richieste sono
state recepite. Dunque il SISTRI partirà dal 9 Febbraio 2012.
È prevista a cura del Ministero una verifica tecnica di funzio-
namento dell’intero programma e l’organizzazione di test di
verifica, alla quale CAR, come da sempre, parteciperà.
Dunque: il SISTRI, dato per morto dopo non esser mai
nato del tutto, è di nuovo tra i vivi, ma sospeso nel Limbo
della settima proroga.
Aspettiamo con ansia gli sviluppi di questa vicenda che
sembra scritta dagli sceneggiatori di una telenovela.
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18
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
La Cassazione fa chiarezza su un punto controverso
VEICOLI FUORI USOE RIFIUTI PERICOLOSI
“L’Allegato D alla parte IV del D. Lgs.
152/2006 (Testo Unico ambientale)
considera come rifi uti pericolosi sotto la
categoria 16.01.04 i veicoli fuori uso, men-
tre considera come rifi uti non pericolosi i
veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi
di trasporto (categoria 16.01) ed i veicoli
fuori uso, non contenenti liquidi né altre com-
ponenti pericolose (categoria 16.01 .06)î.
Da questo assunto è partita la Corte
suprema di Cassazione (III Sezione Pe-
nale), per annullare (con rinvio ad altra
Sezione della Corte d’Appello per la
rideterminazione della pena), una sen-
tenza di colpevolezza relativa la reato
di cui all’art. 51, comma I, D. Lgs. n. 22
del febbraio 1997, ovvero per aver senza
autorizzazione gestito la raccolta di rifi uti
pericolosi e non.
“Invero - afferma la Cassazione - affi nché
un veicolo sia considerato pericoloso, è ne-
cessario non solo che esso sia fuori uso, ma
anche che contenga liquidi o altre compo-
nenti pericolose, perché altrimenti rientra
nella categoria 16.01.06 e non è qualifi cato
come pericoloso”.
A maggior informazione dei lettori pubbli-
chiamo, di seguito, il testo della succitata
Sentenza, così come desunto dal sito: www.
lexambiente.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO-
NE
Sez. III Penale
Composta dagli lll.mi Sigg.:
Dott. Alfredo Maria Lombardi Presidente
Dott. Mario Gentile Consigliere
Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere
Dott. Giovanni Amoroso Consigliere
Dott. Giulio Sarno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da (omissis);
avverso la sentenza emessa il 21 gennaio
2011 dalla corte d’appello di Palermo;
udita nella pubblica udienza del 15 luglio
2011 la relazione fatta dal Consigliere
Amedeo Franco; udito il Pubblico Ministero
in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale dott. Guglielmo Passacantando, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d’ap-
pello di Palermo confermò la sentenza 6
ottobre 2009 del giudice del tribunale di
Agrigento, che aveva dichiarato (omissis)
colpevole del reato di cui all’art. 51, comma
l, D. Lgs. 5 febbraio l997, n. 22, per avere
senza autorizzazione gestito la raccolta di
rifi uti, pericolosi e non, e lo aveva condan-
nato alla pena di mesi 4 di arresto e di €
(omissis) di ammenda.
L’imputato propone ricorso per cassazione
deducendo:
1) violazione dell’art. 51 D. Lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, e dell’art. 521 cod. proc. pen.
Osserva che non vi è alcuna prova che
egli avesse compiuto attività di gestione
dei rifi uti e che fosse proprietario del
terreno in questione. Inoltre, con il capo
di imputazione è stata contestata una
attività di gestione ex comma 1, n. 3,
dell’art. 51 e non una attività di raccolta,
sicché vi è mancanza di corrispondenza tra
imputazione e sentenza.
2) violazione e falsa applicazione dell’art.
51 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Lamenta
che nella specie si trattava comunque di
rifi uti non pericolosi, perché non vi era
alcuna prova che i veicoli in questione
contenessero ancora liquidi o componenti
pericolose, come invece la corte d’appello
ha ritenuto del tutto apoditticamente ed
ipoteticamente.
Va preliminarmente rilevato che, pur essen-
do stato il fatto accertato il 3 agosto 2006, i
giudici del merito hanno fatto riferimento al
reato di cui al1”art. 51, comma 1, D. Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, senza tenere presente
che il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, era
già stato abrogato da11”art. 264, comma
1, lett. i), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. I
riferimenti debbono quindi essere fatti alle
ipotesi di reato previste dall`art. 256 del
detto D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Ciò posto, il primo motivo è infondato.
Il fatto che l’imputato avesse o meno la
proprietà del fondo è irrilevante, essen-
do pacifi co che ne aveva comunque la
disponibilità. Altrettanto irrilevante è l’ap-
partenenza degli automezzi che caricavano
o scaricavano il materiale, essendo stata
contestata all’imputato l’attività di raccolta e
gestione dei rifi uti scaricati nel fondo. Non
vi è poi mancanza di correlazione tra accu-
sa e sentenza perché all’imputato è stato
contestato di avere gestito «rifi uti senza
averne titolo, avendo effettuato una attività
di raccolta non autorizzata di rifi uti di varia
natura accumulati nell’appezzamento di
terreno nella sua materiale disponibilità», e
la dichiarazione di responsabilità è interve-
nuta proprio in relazione a questa attività di
gestione, consistente appunto nella raccolta
e nel deposito dei rifi uti.
È invece fondato il secondo motivo. Il giu-
dice del merito ha ritenuto che l’abusiva
attività di raccolta avesse ad oggetto rifiuti
sia non pericolosi sia pericolosi ed ha per-
tanto dichiarato l’imputato responsabile
genericamente del reato di cui all`art. 51,
comma 1, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e
quindi sia della ipotesi di cui alla lett. a) sia
di quella di cui alla lett. b), anche se poi
ha applicato la pena esclusivamente per
il reato di cui al capo b). La corte d’ap-
pello ha infatti ritenuto che si trattasse di
rifi uti pericolosi perché, pur essendo stato
accertato che le auto erano prive delle
batterie, la stessa «presenza di veicoli in
stato di abbandono implica la presenza,
quanto meno, di oli di lubrifi cazione, di oli
differenziali, di oli combustibili, di oli dei
freni». Si tratta però di una motivazione
apodittica ed apparente, nonché contraria
alle norme di legge, dal momento che es-
sa presuppone che qualsiasi veicolo fuori
uso sia, per ciò stesso, da qualifi carsi rifi uto
pericoloso.
Al contrario, deve ricordarsi che, secondo
a cura di Alberto Piastrellini
19
le disposizioni vigenti all’epoca del fatto,
l’art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
dopo avere distinto tra rifi uti urbani e ri-
fi uti speciali, comprendeva tra questi alla
lett. i) del comma 3 (lettera peraltro ora
soppressa dall’art. 11 del D. Lgs. 205 del
2010) «i veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso e loro parti», mentre il comma
5 disponeva che «Sono pericolosi i rifi uti
non domestici indicati espressamente co-
me tali, con apposito asterisco, nell’elenco
di cui all’allegato D alla parte quarta del
presente decreto, sulla base degli Allegati G,
H e I alla medesima parte quarta» (l’attuale
comma 5, come modifi cato dall’art. 11 D.
Lgs. 205/2010, dispone invece che «L‘elen-
co dei rifi uti di cui all’allegato D alla parte
quarta del presente decreto include i rifi uti
pericolosi e tiene conto dell’origine e della
composizione dei rifi uti e, ove necessario,
dei valori limite di concentrazione delle
sostanze pericolose. Esso è vincolante per
quanto concerne la determinazione dei
rifi uti da considerare pericolosi. L’inclusione
di una sostanza o di un oggetto nell’elenco
non signifi ca che esso sia un rifi uto in tutti
i casi, ferma restando la defi nizione di cui
all’articolo 183»).
Ora l’allegato D alla parte quarta considera
come rifi uti pericolosi sotto la categoria
16.01.04 i veicoli fuori uso, mentre conside-
ra come rifi uti non pericolosi i veicoli fuori
uso appartenenti a diversi modi di traspor-
to (categoria 16.01) ed i veicoli fuori uso,
non contenenti liquidi né altre componenti
pericolose (categoria 16.01 .06).
Ciò dimostra l’erroneità dell’assunto da
cui è partita la corte d’appello perché non
tutti i veicoli fuori uso sono solo per que-
sto pericolosi. Invero, affi nché un veicolo
sia considerato pericoloso, è necessario
non solo che esso sia fuori uso, ma anche
che contenga liquidi o altre componenti
pericolose, perché altrimenti rientra nella
categoria 16.01.06 e non è qualifi cato co-
me pericoloso. Nella specie dalle sentenza
di merito risulta chiaramente che l’accusa
(sulla quale incombeva il relativo onere)
non ha fornito alcuna prova che i veicoli
fuori uso in questione contenessero liquidi
o altre componenti pericolose. La corte
d’appello si è solo limitata a presumere
apoditticamente che i veicoli contenesse-
ro oli, ma tale presunzione non solo non
si fonda su alcun indizio o elemento di
prova, ma è anche manifestamente illogica
perché nella specie la polizia aveva invece
accertato che dai veicoli erano state tolte
le batterie, ossia che i veicoli stessi erano
stati bonificati, sicché si sarebbe dovuto
semmai presumere, in mancanza di prova
contraria, che essi non contenessero liquidi
o altre componenti pericolose.
In conclusione, in mancanza di prova che si
trattasse di rifi uti pericolosi, deve ritenersi
che l’attività illecita di raccolta e deposito
svolta dall’imputato aveva ad oggetto rifi uti
non pericolosi.
Il fatto di cui la capo di imputazione va
dunque qualificato come violazione dell’art.
256, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile
2006, n. 152. La sentenza impugnata deve
pertanto essere annullata con rinvio ad
altra sezione della corte d’appello di Pa-
lermo per la rideterminazione della pena.
Nel resto il ricorso va rigettato.
È appena il caso di ricordare che, con la
presente sentenza, passa in giudicato l’af-
fermazione di responsabilità per il fatto così
come sopra qualificato, sicché non potran-
no avere più effetto eventuali sopravvenute
cause di estinzione del reato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
qualificato il fatto come violazione dell’art.
256, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, annulla la sentenza impugna-
ta con rinvio ad altra sezione della corte
d’appello di Palermo per la determinazione
della pena.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2001.
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di Valentina Bellucci
Aumento dell’IPT su una domanda già molto debole.
MERCATO AUTO FERMO AD AGOSTO:SIAMO AI LIVELLI DEL 1993-1994
Preoccupa l’effetto depressivo dell’annunciato
Ad agosto il mercato italiano dell’auto
registra 70.307 immatricolazioni (+1,5%),
poco sopra il risultato dello stesso mese
del 2010 (69.262 unità), che aveva chiuso
in pesante ribasso (-18,6%).
Nei primi otto mesi del 2011, il totale im-
matricolato ammonta quindi a 1.222.431
unità, in calo del 12% rispetto ai primi otto
mesi del 2010.
“Dopo il calo a due cifre registrato nel mese
di luglio (-10%), agosto, pur chiudendo con il
segno positivo, ci mostra un mercato fermo ai
livelli del 1993-1994 - ha dichiarato Euge-
nio Razelli, Presidente ANFIA - Siamo di
fronte ad una profonda crisi della domanda,
che rischia di dover subire un ulteriore effet-
to depressivo con l’aumento dell’IPT sancito
dalla manovra correttiva attualmente al va-
glio della Commissione Bilancio del Senato.
ANFIA, insieme alle altre associazioni di cate-
goria, ha denunciato la necessità di rivedere
la norma che, sommata agli aggravi fi scali a
danno del settore a cui abbiamo già assistito
negli scorsi mesi, non potrà che peggiorare
lo stato di salute dell’intera fi liera.
Intanto, ad agosto, in base alle stime preli-
minari ISTAT, l’infl azione continua a crescere,
riportando un aumento dello 0,3% rispetto
a luglio 2011 e del 2,8% rispetto ad agosto
2010, una dinamica sostenuta in particolare
dall’aumento dei prezzi dei Beni energetici non
regolamentati (+0,9% a livello congiunturale
e +15,5% a livello tendenziale). Nel mese, il
prezzo della benzina cresce dell’1,1% su base
mensile e del16% su base annuale, quello del
gasolio dell’1,4% e del 20,3% rispettivamente,
mentre in calo su luglio 2011 risulta il prezzo
degli altri carburanti (-1,2%).
Peggiora anche l’indice del clima di fi ducia
dei consumatori che, secondo ISTAT, ad ago-
sto cala a 100,3 dal 103,7 di luglio, con un
marcato peggioramento dei giudizi sulla si-
tuazione economica del Paese e sul mercato
dei beni durevoli, a cui l’auto appartiene”.
Secondo l’anticipazione dello scambio di
dati tra ANFIA e UNRAE, ad agosto i con-
tratti siglati sfi orano i 70.000, circa il 3% in
meno rispetto ad agosto 2010 - mese in
cui la raccolta ordini era stata già molto
bassa (-20,6% su agosto 2009).
Nel cumulato da inizio anno, i contratti
ammontano a circa 1.180.000, il 4% in più
rispetto a gennaio-agosto 2010, periodo in
cui gli ordini erano risultati molto bassi per
via del termine degli incentivi 2009.
Le marche nazionali registrano ad agosto
20.655 immatricolazioni (-3,1%) con una
quota di mercato del 29,4%. Buona la per-
formance del marchio Lancia (+22,2%)
e dei nuovi modelli Lancia Ypsilon e Fiat
Freemont, che mantengono un buon posi-
zionamento nella classifi ca delle auto più
vendute nel mese.
Nel cumulato da inizio 2011, il totale imma-
tricolato si attesta a 360.828 (-16,2%), con
una quota di penetrazione del 29,5%.
Ancora in ascesa la quota delle vetture
diesel immatricolate nel mese, pari al
56,8% del totale immatricolato (era del
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
56,3% a luglio). Nei primi otto mesi del
2011, la quota si porta così al 55,6%.
Nella classifi ca delle auto più vendute ad
agosto, il podio spetta ancora una volta ai
marchi nazionali. Stabile al primo posto Fiat
Punto (5.240 unità), seguita da Fiat Panda
(4.530) e, al terzo posto, da Lancia Ypsi-
lon (3.056), che conquista una posizione
rispetto al mese scorso. All’ottavo posto,
troviamo, infi ne, Fiat 500 (1.767).
Quattro modelli italiani anche nella top
ten diesel, sempre guidata, al primo po-
sto, da Fiat Punto (2.303 unità), mentre
settima, nona e decima posizione sono
occupate rispettivamente da Alfa Romeo
Giulietta (982), Lancia Ypsilon (971) e Fiat
Freemont (968).
In rialzo su agosto 2010 il mercato
dell’usato, che totalizza nel mese 257.087
trasferimenti di proprietà al lordo delle
minivolture a concessionari (+12,2%).
Il quadro statistico del mercato dell’auto è
lo specchio della crisi dei consumi e, più in
generale, dell’indebolimento dell’attività eco-
nomica globale che continua a manifestare
persistenti segnali al ribasso. La crescita
economica per il 2011, infatti, è stata ri-
vista in questi giorni dal Fondo Monetario
Internazionale ulteriormente in diminuzione
(+0,8% nel totale anno), tendenza segnala-
ta dall’UNRAE già nel mese di luglio. Anche
le ultime valutazioni dell’Istat sul clima di
fi ducia dei consumatori hanno espresso in
agosto un peggioramento complessivo, mar-
catamente accentuato - in particolare - per i
giudizi sulla situazione economica del Paese
e per quelli sulla convenienza all’acquisto
immediato di beni durevoli, dei quali l’auto
è parte fondamentale.
“In un momento di forte debolezza come que-
sto - afferma Gianni Filipponi, Direttore
Generale dell’UNRAE, l’Associazione delle
Case automobilistiche estere presenti in
Italia - il settore manifesta particolare ap-
prensione per la Manovra-bis in discussione
in questi giorni in Parlamento. È più che evi-
dente - prosegue Filipponi - che l’automobile
non può farsi carico di ulteriori appesantimenti
fi scali, considerando quelli che già gravano sul-
le famiglie italiane in termini di assicurazioni,
carburanti e imposizioni tributarie. In tal senso
- conclude il Direttore Generale - l’UNRAE
è intervenuta sul Governo e sulle Commis-
sioni parlamentari competenti per chiedere
l’abrogazione della recente disposizione rela-
tiva all’Imposta Provinciale di Trascrizione che
costituisce, non solo un pesante aggravio per
gli automobilisti - in quanto, di fatto, raddop-
pia la misura di questa imposta per le auto
nuove e usate - ma anche una discrimina-
zione, considerato che si applica soltanto ai
residenti nelle province delle regioni a statuto
ordinario”.
Le preoccupazioni per lo stato di salute del
settore, poi, vengono confermate anche
dagli ultimi dati Istat sull’infl azione, che in
agosto ha registrato un forte incremento
(+2,8%), determinato - in particolare - dai
crescenti aumenti dei prezzi dei carburan-
23
ti, che hanno segnato per la benzina un
+1,1% su base mensile e un +16% su ba-
se annua e per il gasolio, rispettivamente
+1,4% e +20,3%.
Tornando all’analisi della struttura del
mercato, le famiglie - con una quota di
mercato del 71,1% - hanno registrato nel
mese un andamento in linea con lo stesso
periodo dello scorso anno, così come le
immatricolazioni alle aziende, attestatesi
ad una quota del 18%. Scende nel mese,
invece, di circa un punto la rappresentati-
vità delle immatricolazioni di autovetture
destinate al noleggio (10,9% di quota).
Infi ne, il mercato dell’usato ha registra-
to in agosto un incremento del 12,3%
e 257.087 passaggi di proprietà, al lordo
delle minivolture. Nel periodo gennaio-
agosto la crescita è del 4,2% con 3.041.823
vetture trasferite, rispetto alle 2.917.998
di un anno fa.
La crisi continua inarrestabile, ma quello
che è peggio e che non ci sono contro-
misure all’orizzonte…
24
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
di Valentina Bellucci
MOBILITÀ VERDE A LONDRA INATTESA DELLE OLIMPIADI DEL 2012Sono già 150 le stazioni allestite in giro per la Greater London, per il 2013 ci si auspica di arrivare 300
Per le Olimpiadi del 2012, Londra si doterà di una flotta
di taxi a idrogeno. Nel frattempo, si prepara a diventare
sempre più... elettrica. Merito, in questo caso, del program-
ma Source London, un piano di stazioni di ricarica per
le auto elettriche.
Da qualche mese, il sindaco della metropoli, Boris Johnson,
ha dato il via al progetto, che prevede il posizionamento
di 150 punti di ricarica. “Le nuove colonnine - riferisce
Johnson - saranno a disposizione di tutti i possessori di auto
elettriche, che potranno accedervi dopo avere pagato una
quota annua di100 sterline (circa 115 euro).”
Le modalità di funzionamento delle stazioni di ricarica
Source London sono state rese più semplici possibile: gli
utenti, infatti, dovranno semplicemente parcheggiare la pro-
pria auto elettrica presso una delle colonnine, passare una
tessera magnetica personale all’interno di uno scanner ed
effettuare la ricarica delle batterie. Nonostante le difficoltà il
piano di elettrificazione della città Source London va avanti.
Ultimamente ad esempio dei riots urbani hanno, tra l’altro,
danneggiato anche alcune stazioni di ricarica di quelle già
installate (100) e funzionanti.
L’amministrazione londinese, pur conscia delle grandi si-
tuazione ardua del momento, ha incrementato gli sforzi
per rendere più rapida l’attuazione del piano. I vantaggi
economici sono quelli già noti: niente congestion charge
(da 9 a 12 sterline al giorno), niente tassa di circolazione,
tariffe assicurative agevolate. Questa strategia è stata di
22222222222222222222222222222224444444444444444444444444444444444444
25
recente valorizzata da una indagine, effettuata da Accen-
ture, nella quale è emerso come il prezzo ancora elevato
delle auto elettriche (Nissan Leaf e Mitsubishi C-Zero, per
citare due modelli già disponibili in Gran Bretagna) non
viene visto come un ostacolo insormontabile per il passag-
gio dall’alimentazione “tradizionale” a quella elettrica. Una
distribuzione capillare e non dispendiosa delle stazioni di
ricarica è stata individuata dal 63% degli automobilisti inter-
vistati come il fattore più importante nel caso di acquisto di
un’auto elettrica. Per il 51%, invece, la motivazione maggiore
deriva da basse spese di esercizio; per il 65% è importan-
te poter contare su parcheggi gratuiti, il 44% si dimostra
attratto dalle esenzioni al pedaggio e al pagamento del
“bollo”. Il 43%, infine, gradirebbe passare all’auto elettrica
“Per avere libero accesso alle corsie preferenziali”.
C’è da dire che il progetto sta attraversando una fase di
stanchezza e registra un calo di spinta da par te della politica
nazionale, alle prese con problemi più pressanti e conscia
che al progredire della mobilità elettrica gli “incassi” odierni
(pur camuffati ecologicamente) caleranno.
Così non è ancora stata stabilita un tariffazione unica per le
ricariche, soggette ai costi stabiliti dalle diverse compagnie
elettriche e quindi disomogenea nell’ambito cittadino. Tutti
da fare, poi, i conti con il problema sicurezza: non tanto in
termini di possibili “scosse”, quanto di tutela del bene (leggi
auto), lasciato in ricarica in un luogo accessibile a tutti.
Finora, Londra possiede oltre 2 mila veicoli elettrici circo-
lanti (secondo una stima, resa nota dallo stesso Johnson).
Per il 2013, la Capitale attende la collocazione di ulteriori
1.150 punti di ricarica diventando cosi la Capitale di auto
elettriche nel Mondo.
Anche Bmw ha stretto un accordo importante con il Co-
mitato Organizzatore delle prossime Olimpiadi estive di
Londra 2012 e fornirà tutta la flotta ufficiale che servirà
a trasportare gli atleti e i loro staff tecnici in giro per la
capitale inglese tra un anno esatti.
La casa bavarese fornirà tutti i veicoli ufficiali di trasporto
per gli atleti per un impatto ambientale ridotto.
Saranno circa 4.000 i veicoli che serviranno per un servizio
completo lungo la ventina di giorni dedicati agli allenamenti
prima e alle gare poi. E Bmw ha deciso, in linea anche con
i nuovi dettami del governo britannico e del Cio, di fornire
esclusivamente auto e moto ad impatto ambientale zero
con emissioni di CO2 che non superino mai i 120 g/km,
come espressamente richiesto dal Comitato Organizzatore
dei Giochi.
Quindi tutti gli spostamenti tra i vari villaggi olimpici e le
sedi di gara saranno all’insegna del risparmio energetico, con
alcuni mezzi che si muoveranno esclusivamente con trazione
elettrica. In par ticolare possiamo pensare alla Mini Ese alle
Serie 1 Active Esche serviranno anche a lanciare la nuova
gamma ecologica che la casa bavarese ha in programma per
il 2013. Ian Robertson, direttore marketing di Bmw per i
Paesi britannici, ha anticipato come “la Mini elettrica sarà a
quattro posti, batterie di nuova concezione ed un sistema
di avvio all’avanguardia”.
A Londra e dintorni sarà anche impiegata la nuova Serie 5
ActiveHybrid, che successivamente sarà commercializzata
proprio nel Regno Unito anche se in serie limitate, capace
di mettere assieme un motore a benzina a 6 cilindri e uno
elettrico da 40 kW che garantiscono emissioni relativamen-
te basse. In più verranno utilizzati modelli improntati alle
basse emissioni di Co2 come la 320d e la 520d Efficient
Dynamics, da 109 e 119 g/km.
Londra si confermerà così capitale mondiale delle emissioni
contenute e delle vetture elettriche, come ha dimostrato
ancora di recente quando in maggio sono stati inaugurati
ben 150 nuovi punti di ricarica sparsi in tutta la città e che
sono andati ad implementare i 250 già presenti. E visto che
l’obiettivo è quello di raggiungere in breve tempo almeno
le 100 mila auto elettriche sulle strade della “city” è facile
immaginare come le Olimpiadi possano essere il traino
perfetto.
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27
di Agnese Mengarelli
Ai sensi del Protocollo di Kyoto alla Convenzione ONU sul
clima, l’Unione Europea si è impegnata a ridurre, tra il 2008 e il
2012, le proprie emissioni di gas serra dell’8% rispetto ai livelli
del 1990. Questo rappresenta un primo passo verso l’obiettivo
europeo di limitare il riscaldamento del pianeta causato dall’uomo
a non più di 2 °C. L’anidride carbonica (CO2) è il principale gas
serra e le emissioni di CO2 sono direttamente legate all’uso dei
combustibili fossili.
Bruciare nel motore del proprio veicolo un chilo di benzina o di
gasolio causa l’emissione di circa 3,15 Kg di CO2 e circa un quinto
delle emissioni totali di anidride carbonica (CO2) dell’Unione
Europea è prodotto dal traffi co veicolare.
Il problema non sembra di facile soluzione dato il massiccio in-
cremento del numero di veicoli in circolazione e delle emissioni
di CO2 del trasporto stradale, che sono aumentate del 29%
tra il 1990 e il 2007, a causa del crescente numero di veicoli in
circolazione e delle più lunghe distanze percorse.
Una buona notizia, però, arriva dall’Agenzia Europea per
l’Ambiente (European Environment Agency, EEA), che ha da
poco pubblicato i dati provvisori sulle emissioni medie di anidride
carbonica delle nuove auto vendute nell’Unione Europea nel
2010. Le nuove automobili che circolano sulle strade europee
sono leggermente meno inquinanti, infatti le stime registrano
un calo del 3,7% rispetto al 2009, rappresentando il secondo
calo più signifi cativo dal 2000, anno in cui l’Agenzia ha iniziato
il monitoraggio.
Nello specifi co il valore medio del 2010 si attesta a 140 gr
di CO2 per Km, (5,4 grammi meno del 2009) un dato non
lontano dall’obiettivo fi ssato dalla normativa europea di settore
che impone per il 2015 un valore di emissioni pari a 130 gr di
CO2 per km.
“Questi dati dimostrano ancora una volta che fi ssare obiettivi por-
ta a risultati e stimola l’industria automobilistica ad introdurre nel
mercato veicoli più ecologici. Queste innovazioni assicurano anche
che l’industria automobilistica europea resti competitiva nel mercato
globale in evoluzione.” - ha dichiarato la Commissaria Europea per
il Clima, Connie Hedegaard, convinta che sia stata proprio
l’introduzione del vincolo a favorire il calo delle emissioni.
I dati trasmessi dagli Stati membri al momento sono considerati
provvisori fi no alla conferma da parte della Commissione Eu-
ropea, prevista per il 31 ottobre 2011, a seguito di un periodo
di controllo di tre mesi, durante il quale i costruttori potranno
notifi care alla Commissione eventuali errori nei dati.
La riduzione media delle emissioni, secondo il rapporto, potrebbe
essere dovuto in parte all’aumento del numero di veicoli diesel
sul totale del parco circolante di nuova immatricolazione e alla
migliore effi cienza delle auto con questa motorizzazione rispetto
a quelle a benzina. Nel 2010 le automobili alimentate a diesel
rappresentano il 51,3% del parco auto, contro il 45,1% del 2009.
La media di emissioni di CO2 dei veicoli sono diminuite di quasi
6 gCO2/km per il diesel e 5 gCO
2/km per la benzina rispetto al
2009 e la differenza tra emissioni medie di CO2 delle motoriz-
zazioni diesel e quelle benzina si è sensibilmente ridotto in un
decennio, passando da 17 a 3.3 gr di CO2 per km).
IN CALO DEL 3,7% LE EMISSIONIDI CO2 DELLE NUOVE AUTO
Emissioni di CO2 nell’Unione Europea
Vicini al vincolo fi ssato dalla normativa di settore per il 2015
Figura 1Grafi co 1: Evoluzione delle emissioni di CO2 delle nuove autovetture distinte per tipo di carburante (EU-27)
28
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Aumenta, infi ne, la presenza dei veicoli a carburante “alter-
nativo” (AFV), le cui le emissioni si attestano mediamente a
125 gr di CO2 per Kilometro. L’anno scorso sono stati immatri-
colati in Europa circa 13.000 mezzi a motori fl ex-fuel, in grado
di utilizzare anche biocarburanti, e 700 a trazione elettrica. In
particolare, le auto totalmente elettriche non producono
emissioni, quelle alimentate a Gpl e a metano hanno il più
basso livello di emissioni di CO2 (125,2 gr di CO
2/km per il Gpl
e 122,7 gr di CO2/km per il metano).
Dal 2009 la diminuzione delle emissioni di CO2 delle nuove
automobili è maggiore nella UE-12 rispetto all’UE-15 (6.0 g
CO2/km nell’UE-12 e 5,3 g CO
2/km in EU-15). Nel 2010 le auto
immatricolate nell’UE-15 hanno emesso in media 7,9 g CO2/km
in meno rispetto alla UE-12. La maggiore diffusione dei veicoli
a benzina nella UE-12 può in parte spiegare le emissioni medie
di CO2 più elevate, ma ancora non è chiaro se questo fenome-
no può essere attribuito ad un cambiamento permanente del
comportamento dei cittadini nel EU-15 o se è uno degli effetti
della crisi fi nanziaria ed economica.
Rispetto al 2009, il numero di veicoli con emissioni inferiori a 100
g CO2/km è aumentato, così come quelle che emettono tra 101
e 120 gCO2/km, pari al 29,7% del totale delle immatricolazioni. Il
numero di veicoli immatricolati nel 2010 con emissioni inferiori a
140 g CO2/km rappresenta il 61,6% delle immatricolazioni ed è
un segmento che nel 2010 è aumentato di oltre 700.000 unità.
Danimarca e Portogallo sono i paesi europei con la media di
emissioni di CO2 più bassa, inferiore a 130 gCO
2/km. Bulgaria,
Danimarca, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Svezia
hanno registrato la più grande riduzione annuale di emissioni
relative di CO2, circa l’8% in meno rispetto all’anno precedente.
Tuttavia gli Stati membri con più immatricolazioni - Germania,
Francia, Regno Unito, Spagna e Italia - sono i principali paesi che
trainano la riduzione di emissioni di CO2 del totale dell’UE-27.
Tra loro, Francia e Italia hanno la media più bassa ed è in parte
dovuto al parco auto ridotto, alla percentuale più alta di veicoli
diesel (in Francia, i veicoli diesel rappresentano circa il 70% delle
nuove immatricolazioni) e all’alta presenza di AFV (l’Italia ha la
più alta percentuale di veicoli a GPL in Europa).
Nel 2010 il peso delle autovetture è notevolmente aumen-
tato dopo aver subito un netto calo nel 2009 ed è tornato sui
livelli osservati negli anni precedenti la crisi economica.
Nello specifi co il peso medio delle nuove auto immatricolate
Figura 2 Grafi co 2: Riduzione assoluta e variazione percentuale per ogni Stato Membro tra il 2009 e il 2010.
In tutti i paesi, ad eccezione della Slovacchia, le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli si sono ridotte nel 2010. Le barre verdi nella fi gura mostrano la riduzione assoluta per ogni Stato
Membro mentre i rombi blu rappresentano la variazione percentuale tra il 2009 e il 2010.
29
nel 2010 nella UE-27 è aumentato di 28 kg rispetto all’anno
precedente, ma è ancora di 8 kg inferiore alla media registrata
nel 2008.
La cilindrata media delle auto nuove a diesel nel 2010 è
diminuito di 25 cm3 (1,4%) mentre quella dei veicoli alimentati a
benzina è rimasto costante. La differenza di cilindrata tra diesel e
benzina è diminuito di circa 352 cm3 mentre 10 anni fa era di 421
cm3. Aumenta, invece, la cilindrata per gli AFV rispetto al 2009.
METODOLOGIA USATA PER IL MONITORAGGIO
Ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento 443/2009, ogni anno gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione Europea le informazioni relative a ogni autovettura nuova immatricolata nel loro territorio. In particolare, sono necessari i seguenti dati:• nome del produttore;• tipo, variante, versione e nome commerciale;• emissioni specifi che di CO2;• peso; • passo e carreggiata.oltre a ulteriori informazioni, come il tipo di carburante, il tipo di carburante e la cilindrata.I dati trasmessi dagli Stati membri sono considerati provvisori fi no alla conferma da parte Commissione il 31 ottobre 2011, a seguito di un controllo tre mesi, durante il quale le case automobilistiche potranno notifi care alla Commissione eventuali errori nei dati.Tutti gli Stati membri hanno presentato i dati entro sei settimane dopo la scadenza, fi ssata per il 28 febbraio. Erano previsti tali ritardi, in quanto questo anno è stato utilizzato un nuovo formato di report, ma la Commissione si aspetta che per il prossimo anno la scadenza del 28 febbraio sarà rispettata da tutti gli Stati membri.I dati presentati sono stati sottoposti a numerosi controlli di qualità (automatica e manuale) al fi ne di valutarne l’accuratezza e la qualità.I dati dal 2001 al 2009 sono stati raccolti attraverso il monitoraggio disciplinato dalla Decisione 1753/2000/CE, poi abrogata dal Regolamento 443/2009. Questi dati non comprendono tutti gli Stati membri a tutti gli anni, inoltre, a causa dei cambiamenti di metodologia di monitoraggio e dei miglioramenti apportati, si possono verifi care delle interruzioni di tendenza.Notevoli sforzi sono stati compiuti negli ultimi 10 anni allo scopo di migliorare la qualità del monitoraggio e una collaborazione più stretta con gli Stati membri garantiranno un miglioramento della qualità dei dati.
I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
UE-27 comprende Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gre-cia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.UE-15 comprende Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito EU-12 comprende Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria e Romania
Dai dati presentati dall’Agenzia Europea per l’Ambiente emerge
un quadro piuttosto positivo: fi nalmente le nuove auto europee
inquinano meno e l’obiettivo di 130 gr di CO2 per km fi ssato
dalla normativa europea per il 2015 sembra a portata di
mano; ciononostante, dovranno essere compiuti ulteriori sforzi
se si vuole raggiungere il ben più ambizioso obiettivo del 2020
che fi ssa il target a 95 gr di CO2 per km
protagonisti nella filiera ELV
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31
a cura di Alberto Piastrellini
Estate calda e densa di novità dal
punto di vista della movimentazione
transfrontaliera di rifiuti, sul fronte del-
le sollecitazioni normative comunitarie.
Infatti è stato pubblicato nella Gazzet-
ta ufficiale dell’Unione europea del 9
luglio 2011, il Regolamento (UE)
n. 661/2011 della Commissione
del 9 luglio 2011 che modifica il Re-
golamento (CE) n. 1418/2007 relativo
all’espor tazione di alcuni rifiuti desti-
nati al recupero verso alcuni Paesi non
appar tenenti all’OCSE (Organizzazio-
ne per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico). Tale Regolamento aggior-
na i criteri per Bosnia-Erzegovina
e Malaysia. Dopo pochi giorni (12
luglio), sempre sulla Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea è apparso il
Regolamento (UE) n. 664/2011
della Commissione, dell’11 luglio
2011, che reca modifica al regolamen-
to (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alle
spedizioni di rifiuti al fine di includere
alcune miscele di rifiuti nell’allegato
III A.
A maggior informazione dei lettori,
pubblichiamo, di seguito il testo dei Re-
golamenti succitati.
(Si avverte che il testo dei Regolamen-
ti inserito in queste pagine non riveste
carattere di ufficialità e non è in alcun
modo sostitutivo della pubblicazione
ufficiale cartacea)
REGOLAMENTO (UE) N. 661/2011
DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2011 che modifica il
regolamento (CE) n. 1418/2007
relativo all’esportazione di al-
cuni rifiuti destinati al recupero
verso alcuni paesi non apparte-
nenti all’OCSE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 14 giugno 2006, relativo alle
spedizioni di rifiuti ( 1 ), in par tico-
lare l’ar ticolo 37, paragrafo 2, terzo
comma,
sentiti i paesi interessati,
considerando quanto segue:
La Commissione ha ricevuto ulteriori
informazioni riguardo alla Bosnia-Er-
zegovina e alla Malaysia. Per tenerne
conto, l’allegato del regolamento (CE)
n. 1418/2007 della Commissione ( 2
) va per tanto modificato di conse-
guenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE RE-
GOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n.
1418/2007 è modificato confor-
memente all’allegato del presente
regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore
il quattordicesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamen-
te applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(per l’Allegato vedi pag. seguente)
REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011
DELLA COMMISSIONE
dell’11 luglio 2011
recante modifi ca del regolamento
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo
alle spedizioni di rifi uti al fi ne di
includere alcune miscele di rifi uti
nell’allegato III A
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 14 giugno 2006, relativo alle
spedizioni di rifiuti ( 1 ), in par ticolare
l’ar ticolo 58, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) La Finlandia ha presentato una
richiesta alla Commissione affinché
siano prese in considerazione, per
l’inclusione nell’allegato III A del rego-
lamento (CE) n. 1013/2006, le miscele
di rifiuti classificati alle voci B3040 e
B3080 della convenzione di Basilea.
(2) Il Regno Unito ha presentato una
richiesta alla Commissione affinché
siano prese in considerazione, per
l’inclusione nell’allegato III A del rego-
lamento (CE) n. 1013/2006, le miscele
di rifiuti classificati alla voce B3020 del-
la convenzione di Basilea.
(3) La Commissione ha ricevuto os-
servazioni da Belgio, Repubblica ceca,
Danimarca, Germania, Italia, Lussem-
burgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia,
Por togallo, Romania, Slovenia e Finlan-
dia e Svezia in merito all’ammissibilità
della miscelazione di rifiuti corrispon-
denti a diversi trattini o sottotrattini
delle voci B1010, B2010, B2030, B3010,
B3020, B3030, B3040 e B3050 della
convenzione di Basilea ai fini dell’inclu-
sione nell’allegato III A del regolamento
(CE) n. 1013/2006. Tenendo conto di
tali osservazioni, la Commissione ha
Spedizione rifi uti destinati al recupero
NUOVE REGOLE DALLA COMMISSIONE UEVarati due Regolamenti per includere alcune miscele di rifi uti nell’Allegato III del precedente Regolamento n. 1013/2006 e per modifi care aggiornare ad alcuni Paesi non OCSE i criteri relativi all’esportazione di rifi uti destinati al recupero.
32
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
33
selezionato un elenco di miscele di
rifiuti classificati in una stessa voce
della convenzione di Basilea ai fini
dell’inclusione nell’allegato III A del
regolamento (CE) n. 1013/2006.
(4) La Commissione ha esaminato le
richieste di Finlandia e Regno Unito
e le osservazioni degli Stati membri
e, sulla base di tale valutazione, è
stato selezionato un elenco di misce-
le di rifiuti classificati in singole voci
della convenzione di Basilea ai fini
dell’inclusione nell’allegato III A del
regolamento (CE) n. 1013/2006.
(5) È oppor tuno chiarire quali siano
le procedure applicabili alle spedizioni
di miscele di rifiuti classificati in una
stessa voce della convenzione di Ba-
silea. Per consentire l’espor tazione di
talune di tali miscele verso paesi non
soggetti alla decisione C(2001) 107
def. del Consiglio OCSE, relativa alla
revisione della decisione OCSE (92)
39/def. sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti destinati ad
operazioni di recupero («la decisione
OCSE»), in base agli obblighi generali
di informazione previsti dall’ar ticolo 18
del regolamento (CE) n. 1013/2006,
è necessario un periodo transitorio
nel quale tali paesi possano comuni-
care alla Commissione se le miscele
stesse siano ivi espor tabili indicando,
se del caso, le procedure di controllo
applicabili.
(6) Il regolamento (CE) n. 1013/2006
deve essere per tanto modificato di
conseguenza.
(7) Le misure di cui al presente rego-
lamento sono conformi al parere del
comitato istituito dall’ar ticolo 39 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio ( 2 ),
HA ADOTTATO IL PRESENTE RE-
GOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III A del regolamento (CE) n.
1013/2006 è modifi cato in conformità
all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigo-
re il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Tuttavia, nel caso di espor tazioni ver-
so paesi non soggetti alla decisione
OCSE, il punto 3 dell’allegato III A del
regolamento (CE) n. 1013/2006, come
modificato dal presente regolamen-
to, esso si applica a decorrere dal 1°
agosto 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamen-
te applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
L’allegato III A del regolamento (CE)
n. 1013/2006 è modificato come se-
gue:
1) il punto 2 è sostituito dal se-
guente:
«2. Le miscele di rifiuti indicate di se-
guito sono ricomprese nel presente
allegato:
a) miscele di rifiuti classificati alle voci
B1010 e B1050 della convenzione di
Basilea;
b) miscele di rifiuti classificati alle voci
B1010 e B1070 della convenzione di
Basilea;
c) miscele di rifiuti classificati alle voci
B3040 e B3080 della convenzione di
Basilea;
d) miscele di rifiuti classificati alla voce
GB040 (OCSE) e alla voce B1100 del-
la convenzione di Basilea limitatamente
a matte di galvanizzazione, scorie con-
tenenti zinco, schiumature di alluminio
(o schiume) escluse le scorie saline e i
rifiuti dei rivestimenti in materiale re-
frattario, compresi i crogioli, derivanti
dalla fusione del rame;
e) miscele di rifiuti classificati alla voce
GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e
B1100 della convenzione di Basilea,
limitatamente ai rifiuti di rivestimenti
in materiale refrattario, compresi i cro-
gioli, derivanti dalla fusione del rame.
Le voci di cui alle lettere d) ed e) non si
applicano alle esportazioni verso paesi
non soggetti alla decisione OCSE.»;
2) è aggiunto il punto 3 seguente:
«3. Le miscele di rifiuti indicate di
seguito classificate nei trattini o sot-
totrattini di una stessa voce sono
ricomprese nel presente allegato:
a) miscele di rifiuti classificati alla voce
B1010 della convenzione di Basilea;
b) miscele di rifiuti classificati alla voce
B2010 della convenzione di Basilea;
c) miscele di rifiuti classificati alla voce
B2030 della convenzione di Basilea;
d) miscele di rifiuti classificati alla vo-
ce B3010 della convenzione di Basilea
ed elencati come “Rottami di plastica
composti di polimeri e di copolimeri
non alogenati”;
e) miscele di rifiuti classificati alla voce
B3010 della convenzione di Basilea ed
elencati come “Rifiuti di resine polime-
rizzate o prodotti di condensazione”;
f) miscele di rifiuti classificati alla voce
B3010 della convenzione di Basilea ed
elencati come “Perfluoro alcossi alca-
no”;
g) miscele di rifiuti classificati alla vo-
ce B3020 della convenzione di Basilea
limitatamente a car ta o car tone non
imbianchiti o car ta o car tone incre-
spati, altra car ta o car tone costituiti
principalmente di pasta chimica im-
bianchita, per lo più non colorata o
car ta o car tone costituiti principal-
mente di pasta meccanica (ad esempio
giornali, riviste e stampe analoghe);
h) miscele di rifiuti classificati alla voce
B3030 della convenzione di Basilea;
i) miscele di rifiuti classificati alla voce
B3040 della convenzione di Basilea;
j) miscele di rifiuti classificati alla voce
B3050 della convenzione di Basilea.»
34
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Ad ispirarlo non è stato di cer to il terzo capitolo del sequel
firmato Michael Bay, uscito al cinema la scorsa estate e subito
campione di incassi.
L’amore per Autobot e i Decepticon va ben oltre il celebre
sequel.
La prima volta che ha li visti ha subito sperato che la sua auto
si trasformasse in uno di quei robot.
Da allora, il sogno dello scultore taiwanese Anchalee
Saengtai, in ar te Yumi Modal, è diventato realtà: usando
rottami di auto e moto, nel retro del suo garage di Bangkok,
ha dato vita ai suoi amati idoli, Transformers identici a quelli
del film, con altezze variabili da 2 a 6 metri.
Ma non solo, il sogno di Anchalee Saengtai, presto è diventato
anche un vero e proprio business, che nulla a che fare con il
merchandising del sequel.
Da un hobby iniziato per gioco nel lontano 2002 ad una vera e
propria azienda familiare specializzata nella creazione di sculture
di metallo con materiale di recupero, la Yumimodal, che oggi
può contare su due negozi a Bangkok (uno dei quali nel famoso
mercato per turisti di Chatuchak) e un sito internet (http://
www.yumimodal.com) e che vanta esposizioni ed istallazioni in
tutto il mondo, dall’Auditorium di Ripley a San Francisco al
Waxworks Louis Tussaud di San Antonio, in Texas.
Rottami, pezzi di metallo, ferri vecchi, tutto quello che è da
buttare Anchalee lo recupera ed insieme al fratello che coor-
dina il design delle sue opere e al suo team di collaboratori,
lo trasforma in opere d’ar te che in alcuni casi sono delle quasi
perfette riproduzioni del soggetto originale.
Alcune delle sue ultime opere sono infatti Bumblebee e Opti-
mus Prime direttamente dalla saga di Transformers con altezze
variabili tra i 2 ed i 6 metri.
di Silvia Barchiesi
Da hobby a business: realizzati nel retro di un garage a Bangkok,i Transformers di metallo vengono ordinati e venduti on line in tutto il mondo.
Realizza maxi-sculture con rottami di auto identici ai Transformers
DA ROTTAME A SCULTURA: ECCO INUOVI TRANSFORMERS MADE IN TAIWAN
35
Nell’officina-garage di Anchalee avviene la “trasformazione”, da mate-
riali di scar to a vere e proprie sculture ordinabili e acquistabili anche
su internet.
Così, grazie all’abile lavoro di Anchalee e alla sua originale passione, i
Transformers tornano in vita, pronti ad “invadere” il mondo con tutta
la loro imponenza.
Oltre, all’altezza, fedele agli originali, non è da trascurare il peso dei
cosiddetti “giganti di ferro”: da 15 kg per una statua piccola (25cm -
45cm), fino ai 300-600 Kg per una statua di ben 2 metri.
Dal garage di Anchalee escono Transformers di ogni tipo, di tutte le
dimensioni e per tutte le tasche.
Il prezzo varia, infatti, a seconda della stazza e quindi della mole di
lavoro.
Si va dai $75-$95 per statuine da 25 cm, ai $170-$220 per statue da 45
cm o alle $350-$440 per pezzi da 60 cm, fino a prezzi più importanti
per le vere e proprie sculture giganti: $1220-$1600 per quelle di 1
metro, $1700-$2310 per quelle di 1,5 metri, $3300-$4300 per quelle
da 2,2 metri, fino a $11000-$14000 per quelle di 6 metri.
Insomma, la passione di Anchalee è un vero e proprio business con tanto
di listino prezzi, due punti vendita espositivi a Bangkok, due show room
in giro per il mondo e un negozio on line attraverso cui raccogliere gli
ordinativi da tutto il mondo.
Le sue creazioni non sono, infatti, solo il frutto del suo estro e della
sua creatività, ma vengono anche commissionate e poi spedite in ogni
par te del mondo.
Da laboratorio artigiano che era nel 2002, il garage di Anchalee assomiglia
oggi ad una vera e propria “fabbrica della scultura” che ogni “sforna” 4-5
statue di grandi dimensioni (6 metri), alcune dozzine sdi statue di medie
dimensioni (2 metri) e centinai di statuine di 25-50 cm.
Nata come impresa a conduzione familiare, grazie all’aiuto del fratello e
della sorella, oggi la ditta di Anchalee può contare anche su di un folto
team di collaboratori esper ti nell’assemblaggio dei pezzi di recupero,
oltre che nella fedele riproduzione dei Transformers.
Da vero e proprio business-man Anchalee punta sempre più in alto.
Se, infatti, i Transformers sono il suo core-business, l’arte e l’abilità dello scul-
tore-assemblatore taiwanese non disdegna anche altre “muse ispiratrici”.
Tra le opere “a grandezza naturale” uscite di recente dal suo garage
ci sono anche numerose sculture ispirate ad altri blockbuster di fanta-
scienza, da Star Wars ad Alien.
Il target della sua arte-business? É top secret.
Dei suoi clienti non si sa nulla.
Da vero professonista, Anchalee non fa nomi e mantiene il segreto.
Sicuramente, si tratta di appassionati di Autobot e Decepticon, ma non
solo. Tra questi, forse anche qualche megalomane.
Perchè è un conto è vederli al cinema, un conto è trovarsi nel bel mezzo
del proprio giardino una statua di ferro alta 6 metri!
Metalfer di Coppola Antonio
Sede Legale: Contrada Fiego S.S. 19 Km 61 - 84030 Atena Lucana (SA) - Deposito: Contrada Sant’Antuono, Zona industriale 84035 Polla (SA)
Amministrazione: Tel. 0975 390820 - Fax 0975 390930 - Antonio Coppola Cell. 336 461651
Ricambi: Tel. 0975 71168; 337 858177 (Salvatore); 335 1822836 (Marco) - [email protected]
Servizi- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non- demolizione e rottamazione di autoveicoli- vendita di ricambi auto usati
CertificazioniUNI EN ISO 9001:2008UNI EN ISO 14001:2004
METALFER DI COPPOLA ANTONIOl’autodemolizione in linea con l’ambiente
Le mosse giuste per l’ambiente
37
a cura di Alberto Piastrellini
Già più volte, sulle pagine del Notiziario, abbiamo sotto-
lineato come per i reati che ricadono nella fattispecie di
cui all’articolo n. 256 (attività di recupero e smaltimento di
rifiuti speciali in difformità rispetto alla comunicazione di
inizio attività), è giocoforza l’obbligatorietà della confisca
del mezzo di trasporto.
Nel caso di seguito preso in esame: “Il giudice ha anche cor-
rettamente osservato che era irrilevante la circostanza che
il veicolo fosse di proprietà di un soggetto diverso dal suo
conducente, dato che si trattava comunque di un soggetto che,
avuto riguardo alla attività svolta dall’imputato, non poteva
considerarsi estraneo al reato essendo il datore di lavoro dello
stesso”, dal momento che “…il proprietario del veicolo non
ha dato prova di averne vietato l’uso proibito e che peraltro
il ricorrente appare non essere legittimato, non essendo la
persona a cui il veicolo dovrebbe essere restituito, a dedurre
la questione in questa sede”.
A maggior informazione dei Lettori, riportiamo, di seguito, il
testo della Sentenza, così come estratto dalla pubblicazione
sul Sito: www. Lexambiente.it
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Terza Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri:
Dott.ssa Giuliana Ferrua Presidente,
Dott.ssa Claudia Squassoni Consigliere,
Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere,
Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere,
Dott.ssa Elisabetta Rosi Consigliere,
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso proposto da (omissis) avverso la Sentenza emes-
sa l’11 marzo 2009 dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Belluno;
udita nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2011 la rela-
zione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali
chiede l’inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
Con la Sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’ar ticolo
444 Cod. Proc. Pen., il GIP del Tribunale di Belluno applicò
ad (omissis) la pena concordata tra le par ti per il reato di
cui all’ar ticolo 256 comma 1 lett. a), D. Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, per aver svolto attività di recupero e smalti-
mento di rifiuti speciali in difformità rispetto alla
comunicazione di inizio attività, e dispose altresì la
confisca del veicolo utilizzato.
(Omissis) propone ricorso per Cassazione relativamente
alla statuizione sulla confisca, deducendo:
che eventualmente avrebbe dovuto essere sequestrato il
cassone scarrabile che permette di raccogliere i rifiuti e
non il veicolo a cui il cassone viene agganciato;
che la confisca può essere ordinata con Sentenza di pat-
teggiamento solo nei casi in cui è obbligatoria;
che nel capo di imputazione è stata contestata la condotta
di recupero e di smaltimento, mentre nella Sentenza
si parla di trasporto e smaltimento;
che non poteva essere escluso il recupero, dato che i cas-
sone era stato collocato su un angolo del cor tile in attesa
che fosse prelevato dalla ditta (omissis).
Motivi della decisione
Quanto alle doglianze sulla responsabilità dell’imputato, va
ricordato che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, facendo richiesta di applicazione
della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi della
facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini,
non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa
dall’onere della prova; la Sentenza che accoglie
detta richiesta contiene quindi un accertamento
ed un’affermazione implicita della responsabilità
dell’imputato, e pertanto l’accertamento della
responsabilità non va espressamente motivato
(Sez. Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto, m. 191.134); e che
per tanto, nello speciale provvedimento di cui agli ar tt.
444 e segg. Cod. Proc. Pen. la Sentenza che applichi
la pena “patteggiata” non può formare oggetto di
ricorso per Cassazione per mancanza di motiva-
zione sui presupposti di fatto della responsabilità
dell’imputato, poiché la sussistenza di essi viene
da lui ammessa in modo implicito, ma univoco,
nel momento stesso in cui egli richiede il patteg-
giamento o aderisce ad analoga richiesta del P. M.
(Sez. VI, 21 maggio 1991, Grimaldi, m. 188.084).
Quanto alla confisca, va innanzi tutto rilevato che il ricorso
si basa su una giurisprudenza risalente a prima della mo-
Trasporto illecito di rifi uti
È OBBLIGATORIA LA CONFISCADEL MEZZO DI TRASPORTO
38
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
dificazione del testo dell’ar t. 445 Cod. Proc. Pen. ad opera
della Legge n. 134 del 2003, e quindi ormai superata.
Attualmente, infatti, “In tema di patteggiamento, l’estensione
dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134
del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 Cod. Pen.,
e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca
obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui
ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti
a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene
attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine
alla provenienza del denaro o dei beni confiscati” (Sez. VI,
16.4.2010, n. 17266, Trevisan, m. 247085).
Nel caso di specie, comunque il giudice ha corretta-
mente motivato la confi sca sulla base dell’art. 259,
comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in base al quale
alla Sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi
dell’art. 444 Cod. Proc. Pen., per i reati relativi al
trasporto illecito di cui all’art. 256, consegue obbli-
gatoriamente la confi sca del mezzo di trasporto.
Il giudice ha invero richiamato la giurisprudenza di questa
Sezione, secondo cui la confi sca del mezzo di trasporto va
disposta “in caso di condanna per il reato di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifi uti
in difetto di autorizzazione, di cui all’art. 256 del citato decreto
n. 152” (Sez. III 15.11.2006, n. 42227, Gironda, m. 235406).
In ogni modo, anche a voler ritenere che non si applichi la
norma speciale e che si tratti di una ipotesi di confi sca fa-
coltativa, il giudice ha correttamente motivato in proposito,
osservando che era stata accertata l’utilizzazione del mezzo
attualmente in sequestro in occasione della attività di confe-
rimento e smaltimento di rifi uti avvenuta nel caso in esame.
Il giudice ha anche correttamente osservato che
era irrilevante la circostanza che il veicolo fosse di
proprietà di un soggetto diverso dal suo conducen-
te, dato che si trattava comunque di un soggetto
che, avuto riguardo alla attività svolta dall’impu-
tato, non poteva considerarsi estraneo al reato
essendo il datore di lavoro dello stesso.
Esattamente, poi, il Procuratore generale, nella sua requi-
sitoria scritta, ha osservato che il proprietario del veicolo
non ha dato prova di averne vietato l’uso proibito e che
peraltro il ricorrente appare non essere legittimato, non
essendo la persona a cui il veicolo dovrebbe essere resti-
tuito, a dedurre la questione in questa sede.
Il ricorso deve per tanto essere dichiarato inammissibile
per manifesta infondatezza dei motivi.
In applicazione dell’ar t. 616 Cod. Proc. Pen., segue la con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi che possono far ritenere non
colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al paga-
mento in favore della cassa delle ammende di una somma,
che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del
ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 1.500,00.
Per questi motivi
La Cor te Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Cor te Suprema di
Cassazione, il 6 aprile 2011.
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2011
9,12 NOVEMBRE 2011 - RIMINI FIERA www.ecomondo.com
In contemporanea con:
15a Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibilewww.ecomondo.com
organizzata da: in contemporanea con:
Padiglione A5
Per informazioni contattare: Paola Sapignoli [email protected]
a cura di: ANFIA, UNRAE, Filiera ELV
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE ORE 9.00 - 13.00SALA NERI 1 - HALL SUD
Il punto sull’evoluzione normativa e sviluppodel trattamento veicoli fuori uso per i nuovi target di riciclaggio previsti dal 2015.
In mostra le più innovative tecnologie e soluzioni per L’AUTODEMOLIZIONE E PER LO SMALTIMENTO DEL VEICOLO A FINE VITA.