Notiziario Autodemolitori settembre 2011

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Free Service Edizioni - Falconara M. (AN) - Notiziario di aggiornamento del settore NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE CN/CONV/0969/2010 N. 9 SETTEMBRE 2011 - ANNO VII

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Notiziario Autodemolitori settembre 2011

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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

CN/CONV/0969/2010

N. 9 SETTEMBRE 2011 - ANNO VII

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SOMMARIO

EDITORIALE .....................................................................5

VEICOLI FUORI USO QUALI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI ..........................................6

LOGIMA S.R.L. QUANDO L’AUTODEMOLIZIONE CAMBIA LOOK… ............9

UN NUOVO IMPULSO VERSO IL PROCESSO DI QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA: IL REGOLAMENTO

U.E. 333/2011 - VANTAGGI ED ONERI ...........................10

È MORTO IL SISTRI… VIVA IL SISTRI! ..............................14

VEICOLI FUORI USO E RIFIUTI PERICOLOSI ..........................18

MERCATO AUTO FERMO AD AGOSTO: SIAMO AI LIVELLI DEL 1993-1994 ..................................21

MOBILITÀ VERDE A LONDRA IN ATTESA DELLE OLIMPIADI DEL 2012. .............................24

IN CALO DEL 3,7% LE EMISSIONI DI CO

2 DELLE NUOVE AUTO ..........................................27

SPEDIZIONE RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO NUOVE REGOLE DALLA COMMISSIONE UE ....................31

DA ROTTAME A SCULTURA: ECCO I NUOVI TRANSFORMERS MADE IN TAIWAN ...................34

TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI È OBBLIGATORIA LA CONFISCA DEL MEZZO DI TRASPORTO ...........................................37

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Notiziario diaggiornamento del settore

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HAI PROBLEMI DI RIFIUTI?ECOTECNICA È LA SOLUZIONE

53te

Monterotondo (RM)39.06.90.60.618ecnica.it

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L’EDITORIALE

Terminata l’estate (ma solo dal pun-

to di vista astronomico, perché sul

versante del clima e della meteo-

rologia la Natura sembra seguire

un pensiero tutto suo); passata la

solita overdose di gossip vacanziero

da spiaggia (peraltro, quest’anno su-

bissata dalle notizie al cardiopalma

legate all’andamento dei mercati e

delle Borse internazionali); ritornati

tutti al luogo di lavoro, fi nalmente

Settembre rivede la nuova uscita

del Notiziario Autodemolitori.

Questioni vecchie e nuove bollono in pentola: dal 7 ot-

tobre 2011 diventa operativo il sistema di ritiro dei

PFU derivanti dall’attività di autodemolizione ed entro tale

data a garanzia di una maggior competitività economica

devono costituirsi dei Consorzi autorizzati dal Ministero

a tale servizio; attualmente due sono le realtà autorizzate:

Ecopneus ed Ecotyre al quale si può aderire.

Si torna a parlare del SISTRI (ma con una settima proroga

al 9 febbraio 2012 per la sua effettiva entrata in vigore),

per cui le 400.000 aziende interessate avranno altri 5 mesi

per adeguarsi tecnicamente e logisticamente (e speriamo

che nel frattempo, anche il programma stesso riveda alcune

lacune).

E ancora, sul fronte della legalità, sono da poco operative le

norme che regolano la responsabilità penale per i

reati ambientali, mentre sul fronte della giurisprudenza,

varie sentenze della Cassazione ritornano (se mai ce ne

fosse ancora bisogno), sulla defi nizione di veicolo fuori uso/

rifi uto pericoloso e attività illecita connessa alla gestione e

trasporto di tali rifi uti.

In più, con l’arrivo dell’autunno, si comincia a pensare alla

più importante manifestazione fi eristica nazionale ed inter-

nazionale legata al recupero di materia e di energia e allo

sviluppo sostenibile, ECOMONDO 2011(15° edizione),

che, ancora una volta, dedica un intero Padiglione della

Fiera di rimini (A5) alla fi liera End Life Vehicles e a tutti

i protagonisti del settore.

Ovviamente il Notiziario Autodemolitori sarà in prima linea

per raccogliere informazioni e dar voce a quanti operano

nel riciclo dei materiali derivanti dal fi ne vita dei veicoli.

Buona lettura.

Il Direttore Responsabile

Stefano Agostinelli

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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

a cura dell’Avv. Rosa Bertuzzi

Gli autodemolitori, i centri di soccorso

stradale, le officine e i centri di raccolta

saranno sottoposti a sanzioni pecu-

niarie amministrative conseguenti a

comportamenti contrari alla disciplina

ambientali. Infatti dal 16 agosto 2011

sono vigore nuove norme introdotte

dal Decreto Legislativo 7 luglio

2011, n. 121, pubblicato nella G.U. del

1° agosto 2011, n. 177. Tale decreto

attua la direttiva 2008/99/CE sulla tu-

tela penale dell’ambiente.

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121. Tutela penale dell’ambiente

Corte di Cassazione penale, sentenza n. 30554 del 2 agosto 2011

VEICOLI FUORI USO QUALIRIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

Il decreto ha ampliato il sistema di

repressione penale degli illeciti am-

bientali ed ha introdotto una nuova

disciplina in materia di responsabilità

delle persone giuridiche, quali sono

i centri di raccolta, officine, centri di

soccorso stradale.

Alla norma precedente, il Decre-

to Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

riguardante la responsabilità ammini-

strativa delle persone giuridiche, delle

società e delle associazioni anche prive

di personalità giuridica sono introdotte

fattispecie, sia delittuose che contrav-

venzionali, attese dal Codice penale,

dal Codice dell’ambiente (D. Lgs. n.

152/2006). Il Decreto Legislativo n.

121/2011 dispone a carico dell’ente

responsabile sanzioni pecuniarie e

sanzioni interdittive per una durata

massima di sei mesi. Il provvedimento

prevede inoltre nuove sanzioni ammi-

nistrative conseguenti alla commissione

di reati a carico delle persone giuridi-

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che e società in materia di ambiente e

nuove responsabilità nel T.U. Ambiente,

in materia di trattamento dei rifiuti.

Il Legislatore ha voluto mantenere

l’identificazione delle sanzioni pecu-

niarie in quote (ogni quota varia da

un minimo di 258 € a un massimo

di 1.549). È prevista la sanzione pe-

cuniaria fino a 250 quote per i reati

sanzionati con l’ammenda o con la pe-

na dell’arresto fino a uno anno oppure

dell’arresto fino a due anni alternativa

alla pena pecuniaria; la sanzione pecu-

niaria da 150 a 250 quote per i reati

sanzionati con la reclusione fino a 2

anni o con la pena dell’arresto fino a

due anni; la sanzione pecuniaria, in-

fine, da 200 a 300 quote per i reati

sanzionati con la reclusione fino a tre

anni o con la pena dell’arresto fino a

tre anni.

Nello specifico viene inserito l’ar tico-

lo 25-nonies nel Decreto Legislativo

231/2001, “Induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci all’autorità giudiziaria”. Tale ar-

ticolo si riferisce alla commissione del

delitto di cui all’ar t. 377-bis del codice

penale” Dichiarazioni mendaci all’au-

torità giudiziaria”, alla cui violazione

si applicherà alla persona giuridica la

sanzione pecuniaria fino a cinquecento

quote.

Mentre in relazione ai reati previsti

dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, si applicheranno all’ente le se-

guenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all’articolo 137

rubricato “Sanzioni penali”:

1) per aver effettuato uno scarico di

acque reflue industriali, violazione

dei commi 3, 5, primo periodo, e

comma 13 riguardante lo scarico di

acque di navi nel mare, la sanzio-

ne pecuniaria da centocinquanta a

duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5,

secondo periodo, e 11, la sanzione

pecuniaria da duecento a trecen-

to quote. Tali commi si occupano

anch’essi di scarichi di acque reflue

industriali.

b) per i reati di cui all’articolo

256 “Attività di gestione di rifiuti

non autorizzata”:

1) per la violazione dei commi 1,

lettera a), e 6, primo periodo in

materia di attività di raccolta, tra-

spor to, recupero, smaltimento,

commercio ed intermediazione di

rifiuti in mancanza della prescritta

autorizzazione, iscrizione o comuni-

cazione, la sanzione pecuniaria fino

a duecentocinquanta quote.

2) per la violazione dei commi 1,

lettera b), 3, primo periodo, e 5,

i quali disciplinano la realizzazione

o la gestione di una discarica non

autorizzata, la sanzione pecuniaria

da centocinquanta a duecentocin-

quanta quote;

3) per la violazione del comma 3, se-

condo periodo, sempre in materia

di discarica abusiva, ma di rifiuti

pericolosi la sanzione pecuniaria

da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all’articolo

257 “Bonifica dei siti”:

1) per la violazione del comma 1, ca-

gionamento dell’inquinamento del

suolo, sottosuolo, acque superficiali

o sotterranee, la sanzione pecu-

niaria fino a duecentocinquanta

quote;

2) per la violazione del comma 2, se

l’inquinamento è provocato da

sostanze pericolose, la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a

duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell’articolo

258 “Violazione degli obblighi

di comunicazione, di tenuta dei

registri obbligatori e dei formu-

lari”, comma 4, secondo periodo, la

sanzione pecuniaria da centocinquanta

a duecentocinquanta quote, se tra-

spor tano i rifiuti senza formulario o

indicano nello stesso dati incompleti.

e) per la violazione dell’articolo

259 “Traffico illecito di rifiuti”,

comma 1, la sanzione pecuniaria da

centocinquanta a duecentocinquanta

quote;

f) per il delitto di cui all’arti-

colo 260 “Attività organizzata

per il traffico illecito di rifiuti”,

la sanzione pecuniaria da trecento a

cinquecento quote, nel caso previsto

dal comma 1 e da quattrocento a ot-

tocento quote nel caso previsto dal

comma 2;

g) per la violazione dell’articolo

260-bis “Sistema informatico di

controllo della tracciabilità dei

rifiuti”, la sanzione pecuniaria da

centocinquanta a duecentocinquanta

quote nel caso previsto dai commi 6,

7, secondo e terzo periodo, e 8, primo

periodo, e la sanzione pecuniaria da

duecento a trecento quote nel caso

previsto dal comma 8, secondo pe-

riodo;

h) per la violazione dell’articolo

279 , comma 5, il quale determi-

na la violazione delle emissioni

da parte di uno stabilimento

previste dall’autorizzazione, la

sanzione pecuniaria fino a duecento-

cinquanta quote.

A causa dell’estrema gravità della

condotta l’ar ticolo 260 del Codice

dell’ambiente rubricato “Attività orga-

nizzate per il traffico illecito di rifiuti” la

sanzione può arrivare fino a 500 quote

con un picco di 800 quando si tratta

di scar ti radioattivi. La sanzione può

arrivare a 250 quote per il traspor to

di rifiuti senza il formulario e per le

violazioni sulla bonifica dei siti.

Se la persona giuridica viene utilizzata

allo scopo di consentire o agevolare la

commissione dei reati contro le nor-

me sul traffico dei rifiuti verrà applica

la sanzione dell’interdizione definitiva

dall’esercizio dell’attività ex ar t. 16,

comma 3, del decreto legislativo 8

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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

giugno 2001 n. 231. In tutti i casi le

infrazioni al codice dell’ambiente e

per quelle provocate da navi consegue

l’applicazione delle sanzioni interdit-

tive, dall’interruzione dell’attività alla

sospensione delle autorizzazioni per

una durata massima di sei mesi.

È bene sottolineare che il Decreto

n. 121/2011 interviene notevolmente

sulla disciplina delle sanzioni connesse

alle violazioni del sistema di tracciabi-

lità dei rifiuti (SISTRI), attendendo un

regime progressivo di responsabilità

per gli inadempimenti del SISTRI, e

introduce modifiche al sistema san-

zionatorio ordinario di cui all’ar t.

260-bis del Codice dell’ambiente.

Queste ultime modifiche rendono

proporzionate le pene nel caso di

molteplicità delle violazioni, meramen-

te ripetitive, commesse dalle imprese

(cumulo giuridico) o per escludere o

diminuire la responsabilità degli ope-

ratori durante le condotte riparatorie

ex post. All’ar ticolo 39 del decreto

legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,

viene sostituito il comma 2 il quale

specifica le diverse sanzioni, al fine di

graduare la responsabilità nel primo

periodo di applicazione del sistema di

controllo della tracciabilità dei rifiuti

(SISTRI), i soggetti obbligati all’iscrizio-

ne al predetto sistema che omettono

l’iscrizione o il relativo versamento

nei termini previsti sono puniti, per

ciascun mese o frazione di mese di

ritardo:

a) con una sanzione pari al cinque per

cento dell’impor to annuale dovuto

per l’iscrizione se l’inadempimento

si verifica nei primi otto mesi suc-

cessivi alla decorrenza degli obblighi

di operatività per ciascuna categoria

di operatori, enti o imprese;

b) con una sanzione pari al cinquanta

per cento dell’importo annuale dovu-

to per l’iscrizione se ‘inadempimento

si verifi ca o comunque si protrae per

i quattro mesi successivi.

Fino alla decorrenza degli obblighi di

operatività del sistema di controllo

della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

i soggetti che non adempiono alle

prescrizioni saranno assoggettati alle

relative sanzioni previste violazione

degli obblighi di comunicazione, di

tenuta dei registri obbligatori e dei

formulari. La sanzione amministrativa

pecuniaria da duemilaseicento euro

a quindicimilacinquecento euro o da

quindicimilacinquecento euro a no-

vantatremila euro, a seconda della

fattispecie concreta.

L’ar t. 3 inserisce le modifiche al de-

creto legislativo 3 aprile 2006, n.

152. All’ar ticolo 260-bis del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, succes-

sivamente il comma 9 sono aggiunti i

commi 9-bis, 9-ter. Il comma 9-bis san-

cisce che con un’azione od omissione

viola diverse disposizioni o commette

più violazioni della stessa disposizione

soggiace alla sanzione amministrativa

prevista per la violazione più grave,

aumentata sino al doppio. La mede-

sima sanzione si applica a chi con più

azioni od omissioni, esecutive di un

medesimo disegno, commette anche

in tempi diversi più violazioni della

stessa o di diverse disposizioni di cui

al presente ar ticolo. Il comma 9-ter

prescrive che non risponde delle

violazioni amministrative chi, entro

trenta giorni dalla commissione del

fatto, adempie agli obblighi previsti

dalla normativa in materia di sistema

informatico di controllo. Nel termine

di sessanta giorni dalla contestazione

immediata o dalla notificazione della

violazione, il trasgressore può definire

la controversia, previo adempimento

degli obblighi, attraverso il pagamento

di un quar to della sanzione prevista.

Ulteriore novità è introdotta dal

decreto legislativo è l’esclusione

dall’obbligo di tenuta del registro di

carico e scarico gli imprenditori agri-

coli che raccolgono e traspor tano i

propri rifiuti speciali non pericolosi e

le imprese e gli enti che raccolgono

e traspor tano i propri rifiuti speciali

non pericolosi.

In materia di veicoli fuori uso e pe-

ricolosità del rifiuto è interessante la

recentissima sentenza della Corte

di Cassazione penale (sentenza

n. 30554 del 2 agosto 2011.) che

sottolinea che non tutti i veicoli

fuori uso sono solo per questo

pericolosi. Affinché un veicolo

sia considerato pericoloso, è

necessario non solo che esso sia

fuori uso, ma anche che contenga

liquidi o altre componenti peri-

colose, perché altrimenti rientra

nella categoria 16.01.06 e non è

qualificato come pericoloso.

Si ricorda che attraverso il D.L. 13

agosto 2011, n. 138, “c.d. Manovra

correttiva bis” ha soppresso il Sistri,

ma attraverso la legge di conver-

sione Legge 14 settembre 2011

n. 148 (G.U. n. 216 del 16-9-2011)

elimina l’abrogazione del SISTRI e

viene ripristinato con rinvio al

9 febbraio 2012 come termine

di entrata in operatività, con la

conseguente proroga dell’applicazione

delle relative sanzioni.

Avv. Rosa Bertuzzi Consulente Ambien-

tale - [email protected]

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di Silvia Barchiesi

Ordine, pulizia, sicurezza. Ecco i vantaggi dei cantilever LogiMa.Parola di Piero Del Corso, titolare dell’omonimo centro di autodemolizione a Fallo (CH).

QUANDO L’AUTODEMOLIZIONECAMBIA LOOK…

LogiMa s.r.l.

9999999999999999999999999999999999999999

PER CONTATTI:Giovanni Paolini 348 3034493Giovanni Del Moro 393 9609502

sito delle autovetture, il centro del Sig. Del Corso non ha di certo

problemi di spazio.

A spingere il Sig. Piero Del Corso, titolare del centro, ad acqui-

stare i cantilever LogiMa sono stati ben altri motivi: “Nell’ultimo anno

abbiamo acquistato da LogiMa ben 9 cantilever monofronte per lo

stoccaggio di 27 autovetture e 5 cantilever bifronte per lo stoccaggio di

30 auto - ha dichiarato il Sig. Del Corso - Sebbene con i cantilever sia

possibile recuperare molto spazio, la razionalizzazione della superfi cie

non è stata la vera ragione che ci ha indotto al loro acquisto. In realtà

l’ordine, la sicurezza e la pulizia sono i veri motivi che ci hanno spinto

ad acquistare i cantilever. Anche l’occhio vuole la sua parte e con i

cantilever LogiMa, oltre che in spazio, abbiamo guadagnato in estetica.

Dal punto di vista dell’immagine, con i cantilever, il nostro centro fa un

altro effetto. Siamo soddisfatti del nostro acquisto - ha continuato il Sig.

Del Corso - Non appena ne avremo la possibilità, effettueremo un

altro ordine. Puntiamo ad acquistare altri cantilever per sistemare altre

50 auto. Il nostro obiettivo di lungo termine è quello di non stoccare

più alcuna auto a terra.”

Ma il vantaggio competitivo dei cantilever non si esaurisce nell’este-

tica. Funzionalità e praticità sono il loro vero valore aggiunto che

fanno del marchio LogiMa una garanzia di qualità.

La moderna autodemolizione cambia look e sceglie LogiMa S.r.l.,

giovane società di Porto d’Ascoli specializzata nella progettazione e

vendita di soluzioni per la logistica e la gestione di magazzini.

Niente più piazzali affollati, auto accatastate e pezzi di carrozzeria

ammaccati…

La tradizionale fi gura del “rottamaio” va in pensione e lascia il posto

a quella del moderno professionista dell’autodemolizione, alle prese

con le esigenze del mercato e la razionalizzazione del lavoro.

Ordine, pulizia e sicurezza sono i nuovi imperativi dell’autodemo-

lizione che cambia look e che per rinnovarsi si affi da ai prodotti

LogiMa.

Tra questi, i più gettonati sono proprio i cantilever, apposite scaffa-

lature che, in versione mono o bifronte, consentono il più sicuro e

ordinato stoccaggio delle autovetture da rottamare.

Guardare per credere!

Basta dare un’occhiata al centro Del Corso Piero Autodemolizioni,

una giovane azienda di Fallo (CH), specializzata nella demolizione

di autoveicoli, nel recupero di rottami metallici e nella raccolta di

rifi uti speciali.

Estesa su un ettaro di superfi cie, di cui 5.000 m2 dedicati all’autode-

molizione, 1.500 m2 allo smaltimento dei rifi uti, 600 m2 al magazzino,

1.000 m2 riservata agli scarrabili e la rimanente superfi cie al depo-

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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

UN NUOVO IMPULSO VERSO IL PROCESSODI QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA:IL REGOLAMENTO U.E. 333/2011 - VANTAGGI ED ONERIa cura dell’ing. Paolo Melchiorre Consulente Aziendale - Consulente in materia di Sicurezza e lavoro

Il problema dell’approvvigionamento di

materie prime ferrose per le fonderie

e per l’industria siderurgica in un paese

come l’Italia povero di risorse minera-

rie, da un lato, e quello del recupero e

dello smaltimento dei rottami metallici

nel rispetto della tutela e della salva-

guardia dell’ambiente dall’altro, trova

una nuova e più fattiva coniugazione

nel Regolamento U.E. n. 333/2011

del 31/03/2011.

La filosofia di tale dispositivo, da ap-

plicarsi su scala europea, par te dalla

possibilità di stabilire quando i rottami

di ferro, acciaio ed alluminio cessano di

essere considerati rifiuti ma diventano

materie prime secondarie e si completa

con una maggiore responsabilizzazione

degli operatori del settore nel razionale

e costante riutilizzo delle risorse che

possono essere rinnovate.

L’onere di tale valutazione viene de-

legato alle Imprese di rottamazione

che, attraverso una serie di procedure

derivanti dalla normativa nazionale e

dalle indicazioni del recente Regola-

mento U.E. 333/2011, garantiscono che

i rottami esaminati e lavorati, ottenuti

da operazioni di recupero, soddisfano

i requisiti tecnici dell’industria metallur-

gica e non comportano ripercussioni

negative sull’ambiente e sulla salute

umana.

Al di fuori delle precise disposizioni

e degli adempimenti a cui l’Azienda

di rottamazione deve ottemperare,

l’aspetto più importante sembra esse-

re quello dell’abolizione dell’intervento

del SISTRI, struttura fin troppe volte

contestata e criticata da Sindacati di

categoria, Associazioni di Imprese e

singoli Imprenditori, per una serie di

disfunzioni nell’operatività e soprattut-

to per l’onerosità del costo a carico

delle Aziende.

Senza soffermarsi sull’aspetto critico

da più par ti mosso al precedente si-

stema di verifica (che nel frattempo è

stato riproposto con rinvio al 9 feb-

braio 2012), non si può disconoscere

che l’applicazione del Regolamento

U.E. 333/2011 indirizza ulteriormen-

te le Imprese verso quel percorso di

miglioramento della qualità, di ottimiz-

zazione delle procedure lavorative, di

applicazione dei controlli e delle veri-

fiche interne all’Azienda, imponendo

un metodo di lavoro organizzato,

rispettoso dell’ambiente, osservante

della sicurezza ed attento ad evitare

gli sprechi argomenti questi di cui si

abbondantemente parlato in questa

sede nei precedenti ar ticoli pubblicati

sull’organizzazione di Impresa.

È indubbio che le Aziende sono chia-

mate a sostenere uno sforzo non

indifferente per adottare un sistema

di lavoro più organizzato e spesso di-

verso da quello finora applicato, per far

fronte alle responsabilità dirette che la

normativa man mano loro delega, per

rendere più sicuri i luoghi di lavoro e

per rispettare le procedure imposte in

termini di verifica e di adeguamento

alle sempre nuove e spesso complesse

normative di settore.

Va comunque preso atto che l’Ammi-

nistrazione Pubblica a livello nazionale,

le Regioni, le Camere di Commercio,

l’INAIL, ecc. mettono a disposizione

contributi in conto capitale in genere

di significativa entità e con modalità

conformi alle specifiche situazioni ter-

ritoriali, per incentivare le Aziende ad

operare nel senso sopra indicato.

Anche il complesso delle attività di

valutazione dei rottami metallici, ne-

cessarie per classificarli da rifiuti a

materie prime secondarie, pur essendo

un’operazione che economicamente va

vantaggio della commercializzazione

di tali prodotti, rientra tra le attività

soggette ad incentivazione pubblica

quando è finalizzata all’acquisizione di

un sistema della qualità di processo, di

un sistema di gestione della sicurezza

sui luoghi di lavoro, di un’organizzazio-

ne complessiva che abbia come chiaro

obiettivo l’implementazione dell’atti-

vità produttiva della micro e piccola

Impresa.

Infatti l’acquisto di attrezzature atte a

facilitare le prescrizioni del ricordato

Regolamento 333/2011, le consulenze

e le cer tificazioni dei sistemi di qua-

lità ritenute necessarie, rientrano tra

le spese ammissibili oggetto di contri-

buto.

Si condivide la considerazione del

Presidente dell’Assofermet in merito

alla semplificazione che il nuovo Re-

golamento U.E. 333/2011 dovrebbe

apportare nell’applicazione delle proce-

dure di trattamento dei rifiuti di rottami

ferrosi e alluminio, riducendone in qual-

che modo la prassi burocratica.

Il recepimento di tale regolamento

nella normativa italiana ha anche lo

scopo, a nostro avviso, di responsabi-

lizzare maggiormente le Imprese che

operano nel campo della rottamazione

in merito alla cer tificazione dei rottami

metallici ed in materia di inquinamento

ambientale, implementando il concet-

to di qualità che anche il settore della

rottamazione deve necessariamente

inserire nell’attività aziendale.

Lo scenario del regolamento U.E.

333/2011 individua sostanzialmente tre

soggetti ben distinti tra di loro ed ognuno

con mansioni differenti.

Uno di questi è l’Azienda che deve do-

tarsi d’ora in poi per la propria attività

del documento di valutazione del rotta-

me metallico sia in entrata che in uscita

dallo stabilimento, per il quale dovrà

essere compilata la scheda di “traccia-

bilità” del rottame facendo riferimento

ad una specifica “procedura” desunta

dal disposto del predetto Regolamento,

consistente in un insieme di documenti,

schede, modi di operare e specifica for-

mazione degli addetti alla verifica.

La “gestione della qualità” a cui si ri-

Page 11: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

11

ferisce il Regolamento U.E. 333/2011

non è la cer tificazione della qualità del

sistema ISO, ma è una ulteriore speci-

fica del complessivo sistema di qualità

dell’Azienda ed è necessaria anche se

la Ditta è già cer tificata ISO 9001 o

ISO 14001.

Il “secondo” soggetto è l’Imprenditore o

una struttura di consulenza da questi

attivata, che redige materialmente l’in-

tera “procedura” da seguire, effettua la

formazione di chi adotterà i criteri di

valutazione del rottame metallico e pre-

dispone la Ditta, una volta dotata di tale

documentazione, alla successiva indispen-

sabile verifi ca imposta dalla normativa.

Il “terzo” soggetto previsto dal Regola-

mento è la “struttura di verifica” definita

esterna ed indipendente che, in quanto

tale, non può per ovvi motivi essere lo

stesso soggetto che redige la procedu-

ra da verificare.

Il suo compito è quello di accer tare che

l’Azienda, nel trattare ed identificare i

rottami metallici, operi con un “sistema

di gestione della qualità” che soddisfi

le disposizioni contenute nell’ar t. 6 del

Regolamento 333/2001.

L’accer tamento della struttura di ve-

rifica viene effettuato inizialmente, a

par tire dal 09 ottobre 2011, per vali-

dare la procedura operativa messa a

punto dall’Azienda e successivamente,

con cadenza triennale, per verificare il

mantenimento degli standard.

Tale struttura verificherà presso l’Azien-

da l’esistenza di un modo di operare,

definito da apposite procedure sia

comportamentali che documentali e

denominato “sistema di gestione della

qualità”, che assicuri l’osservanza delle

disposizioni ripor tate nel Regolamento

per la valutazione ed il trattamento dei

rottami metallici.

Questa struttura, una volta accer tato

che il modo di operare utilizzato è

Page 12: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

12

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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

conforme alle norme di riferimento,

rilascerà un’attestazione che confermi

la regolarità dell’operato dell’Azienda.

Le principali operazioni che devono

essere effettuate per ottemperare al-

le disposizione del Regolamento U.E.

333/2011 possono così riassumersi:

• predisposizione delle procedure

competenza dell’Azienda in qualità

di produttore di rottami metallici,

come definito dal punto d) dell’ar t.

2 del Regolamento;

• predisposizione della documenta-

zione necessaria da presentare al

successivo detentore o alle fonde-

rie a cui vengono venduti i rottami

metallici (ar t. 5 del Regolamento);

• formazione necessaria per la quali-

ficazione del personale addetto alla

verifica, al controllo ed alla valutazio-

ne delle caratteristiche dei rottami

metallici, come previsto dall’ar t. 2

- punto f) del Regolamento;

• messa a punto del sistema di gestio-

ne della qualità e predisposizione

della documentazione di cui ai punti

1 e 2 dell’ar t. 6 del Regolamento;

• predisposizione delle procedure e

della documentazione previste dal

punto 2 dell’ar t. 5 del Regolamen-

to sulla base delle quali verificare la

documentazione che deve accompa-

gnare i rottami metallici e che deve

essere redatta dall’importatore,

come definito dal punto e) dell’ar t.

2, in conformità a quanto riportato

negli allegati I e II;

• formazione ed informazione da ef-

fettuare all’interno dell’Azienda ed

all’esterno verso i fornitori, sul siste-

ma di qualità che l’importatore deve

applicare nei riguardi dei propri for-

nitori, come previsto dal punto 6

dell’ar t. 6 del Regolamento.

Se la procedura di messa a punto del

“sistema di gestione della qualità” sarà

quanto più dettagliata, esaustiva e cor-

retta possibile, la struttura di verifica

rilascerà rapidamente e senza eccezioni

o difficoltà la cer tificazione necessaria,

permettendo all’Azienda di essere in

regola nei confronti sia dei propri for-

nitori che delle acciaierie e fonderie.

Page 13: Notiziario Autodemolitori settembre 2011
Page 14: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

14

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

È MORTO IL SISTRI… VIVA IL SISTRI!SISTRI

Continua la parabola del sistema di tracciabilità dei rifi uti, fra morte annunciata e rinascita presunta

Mentre il clima vacanziero e subtropicale dell’ultimo mese

stornava i pensieri della maggior par te degli italiani dalle

beghe di ogni giorno e dai problemi a venire legati ad una

crisi economica in grado di agitare i sonni dei potenti, con

un trucchetto degno dalla migliore ar te della prestidigita-

zione, il Governo ha staccato la spina a quella sfor tunata

creatura mai del tutto nata completamente, nota col nome

di SISTRI.

A settembre, salvo ulteriori proroghe, peraltro già ampia-

mente chieste dalle Associazioni di categoria e dalle imprese,

sarebbe dovuto entrare a regime per alcune tipologie di

imprese, ma tant’è, l’alimentazione forzata che per due anni

l’ha mantenuto in vita è venuta a mancare.

In dettaglio, l’operazione di eutanasia si è concretizzata

attraverso il Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

(G.U. del 13 agosto 2011 n. 188), recante: “Ulteriori

disposizioni urgenti per la stabilizzazione finan-

ziaria e per lo sviluppo”, in vigore dallo stesso giorno

di pubblicazione, che, di fatto ha abrogato le disposizioni

cardine del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale e i

provvedimenti “satellite” relativa al sistema di tracciabilità

telematica dei rifiuti.

Dalla lettura del testo si evince che la par te di diretto in-

teresse per l’affaire SISTRI è contenuta all’interno dell’ar t.

6 Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di

inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori

semplificazioni che riportiamo per maggior informazione

dei Lettori.

Articolo 6

Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio

attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori

semplificazioni

1. All’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole “primo periodo del comma 3”

sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis”;

b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: “disposi-

zioni di cui”, sono inserite le seguenti: “al comma 4 e”;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia

e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività libe-

ralizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente

impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle

verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia,

esperire l’azione di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono abrogati:

a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre

2006, n. 296;

b) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-

ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive

modificazioni;

d) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legislativo

3 dicembre 2010, n. 205;

f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,

limitatamente al capoverso “articolo 260-bis”;

g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive

modificazioni;

h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

3. Resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di

gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo 188-bis,

comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006,

i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto

degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico

nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190

e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive

modificazioni.

(omissis)

A questo punto sono d’obbligo alcune considerazioni.

Certamente il SISTRI non ha goduto, sin da subito delle

immediate simpatie degli addetti ai lavori, mostrando alcune

lacune e lati scoperti (giova ricordare il montaggio delle

back box sugli automezzi, l’acquisizione delle “pennette”,

le difficoltà di connessione al sistema, la reale capacità di

gestione dei dati dei sito apposito).

Va anche detto che, nella “mora” dell’avvio effettivo del

sistema (ma a Roma, il sistema era dato per avviato, sempli-

cemente non erano ancora par tite le sanzioni), le imprese

obbligate ad iscriversi, avevano già pagato le quote relative

all’iscrizione per gli anni 2010 e 2011 (esborso oggetto di

numerose e colorite segnalazioni anche a mezzo di servizi

stampa radiotelevisivi).

Se è pur vero che “a pensar male si ha sempre ragione”

come recita la saggezza popolare, si può anche pensare

che l’avvio effettivo del sistema, avrebbe, di fatto, gettato

nel panico coloro che, per molto tempo hanno prosperato

nell’illegalità del traffico illecito di rifiuti (e a ben guardare

i Rapporti sulle Ecomafie, si tratta di un giro d’affari da

miliardi di euro in grado da solo di coprire i costi della

di Alberto Piastrellini

Page 15: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

15

pesantissima manovra finanziaria in atto).

Dunque, non è del tutto da escludere che poteri occulti

e molto for ti abbiano fatto sentire il loro peso nei giusti

salotti.

Però, e qui le domande si sprecano: a chi giova una simile

scelta?

Perché investire tempo e denari (della collettività e delle azien-

de), per mantenere in vita un progetto per quasi due anni e

poi rinunciarvi all’ultimo momento?

Perché è anche vero che in questo modo ne trarranno

giovamento coloro che hanno sempre prosperato ai mar-

gini della legalità o nella piena illegalità e, per di più, quelli

che hanno perseguito le regole a tutela del territorio e

dell’ambiente, investendo del proprio, si ritrovano con un

pugno di mosche in mano e la cer tezza che dovranno pure

continuare a subire la concorrenza sleale di chi delinque

deliberatamente.

Sul fronte del diritto, poi, non son pochi ad aver fatto ba-

lenare scenari inquietanti: da un lato, la possibilità che nel

campo della disciplina della gestione dei rifiuti, qualcuno

adombri la possibilità di una “vacatio legis” (con conseguenze

prevedibili in termini di illeciti e di interpretazioni confuse

e parallele da par te degli Organi di controllo); dall’altro,

il rischio che chi ha pagato fino ad oggi per mettere in

regola la propria azienda richieda allo Stato il rimborso

delle spese sostenute!

E quindi, quale sarebbe, per lo Stato, in entrambi i casi, il

beneficio derivante dalla cancellazione del SISTRI per lo

sviluppo economico del Paese?

Probabilmente qualcuno avrà pensato che si può tollerare

G. U. n. 216 del 16 Settembre 2001Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione fi nanziaria e per lo sviluppo”

(omissis)

“Art. 6: i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:2. Al fi ne di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifi uti, nonché l’effi cacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifi ca tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fi ni dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplifi cazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifi che tipologie di rifi uti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifi che caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fi ni del sistema di controllo di tracciabilità dei rifi uti, le procedure previste per i rifi uti speciali non pericolosi.

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifi uti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria”.

Page 16: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

16

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

un “minimo di illegalità” da sacrificare sull’altare del guada-

gno, ma questo guadagno, a ben guardare non sarebbe di

nessuno, dal momento che i danni ambientali ricadono sulla

collettività in generale e quindi anche su chi li commette.

Ma tranquilli, l’Italia è pur sempre il Paese delle proroghe,

delle dichiarazioni apodittiche oggi lanciate e domani ritrat-

tate e riviste alla luce dei sondaggi di preferenza.

Già a pochi giorni dalla sua “terminazione” v’era qualcuno

pronto a riproporne la sostanza e, in effetti, neanche a

dirlo, ecco che in sede di conversione in legge del DL n.

138/2011 (manovra finanziaria), il SISTRI risorge dal limbo

con un nuovo star t up previsto a par tire dal 9 febbraio

2012 (si veda il Box alla pagina precedente).

“Il Sistema di tracciabilità di rifiuti speciali e pericolosi, va ripri-

stinato integralmente - aveva dichiarato pochi giorni prima

della sua resurrezione il Ministro dell’Ambiente, Stefania

Prestigiacomo - Escluderne l’applicazione per le piccole e

piccolissime aziende, che rappresentano l’80% del bacino di

utenza, significa di fatto vanificare il sistema ed anche disat-

tendere l’obbligo di tracciabilità delle sostanze pericolose che

ci viene dall’Europa. Il Ministero dell’ambiente è stato sempre

disponibile a trovare soluzioni che semplifichino gli adempi-

menti ai piccoli operatori, ma vanno tenute salve le finalità di

legalità e di tutela ambientale che sono alla base del progetto.

Confido nel buon senso del Parlamento perché intervenga per

un ripristino del Sistri che sia reale e non fittizio”.

E, successivamente, all’indomani del rilancio del sistema

(grazie all’ennesima proroga), sempre il ministro dichiarava:

“L’approvazione all’unanimità da parte della Commissione

Bilancio del Senato dell’emendamento che ripristina il sistema

di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, è un segnale im-

portante per la difesa dell’ambiente e la tutela della legalità

nel nostro paese. “Ringrazio il Presidente Berlusconi che si

è impegnato in prima persona per agevolare una soluzione

positiva. Un plauso particolare va rivolto al Sen. Salvo Fleres,

autore dell’emendamento, che con intelligenza e tenacia ha

lavorato con successo ad una soluzione positiva, un plauso

che va esteso a tutti i componenti della Commissione e tutte

le forze politiche per la sensibilità, l’attenzione ed il senso di

responsabilità dimostrato in questo delicato passaggio. “Sono

convinta che, con l’opportuno rodaggio previsto e con gli in-

terventi che si renderanno necessari per andare incontro agli

operatori, il Sistri partirà al meglio e si rivelerà un utilissimo

strumento per le aziende e per la protezione del territorio”.

Anche dall’opposizione sono arrivati segnali di approvazione

per l’emendamento salva-SISTRI; tanto il Sen. Roberto

della Seta (Pd), quanto il Sen. Francesco Ferrante

(Pd), hanno salutato con piacere “l’ottima notizia”, pur va-

lutando, tuttavia, le problematiche tecniche che finora il

sistema ha presentato, al punto che, dichiarano: “Il Governo

deve impegnarsi, da oggi fino all’entrata in vigore delle nuove

procedure, per correggere i tanti difetti che hanno impedito

finora l’efficace avvio del sistema complicando inutilmente la

vita a imprese e operatori”.

Il provvedimento per la rinascita del sistema di tracciabilità

dei rifiuti prevede che le oltre 400.000 imprese per le

quali il SISTRI sarebbe dovuto entrare nella prima decade

di settembre abbiano, a questo punto 5 mesi in più (fino a

febbraio 2012, appunto) per adeguarsi al sistema e dotarsi

di tutti gli apparecchi necessari al suo funzionamento.

In una Circolare diramata dalla Confederazione degli

Autodemolitori Riuniti - CAR, l’Associazione che rac-

coglie tanti professionisti dell’Autodemolizione comunica

che: “La CAR era già intervenuta scrivendo alle Competenti

Commissioni Parlamentari, chiedendo di apportare al Sistri

modifiche migliorative per gli autodemolitori; ed oggi è or-

gogliosa di constatare che molte delle proprie richieste sono

state recepite. Dunque il SISTRI partirà dal 9 Febbraio 2012.

È prevista a cura del Ministero una verifica tecnica di funzio-

namento dell’intero programma e l’organizzazione di test di

verifica, alla quale CAR, come da sempre, parteciperà.

Dunque: il SISTRI, dato per morto dopo non esser mai

nato del tutto, è di nuovo tra i vivi, ma sospeso nel Limbo

della settima proroga.

Aspettiamo con ansia gli sviluppi di questa vicenda che

sembra scritta dagli sceneggiatori di una telenovela.

Page 17: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

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Page 18: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

18

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

La Cassazione fa chiarezza su un punto controverso

VEICOLI FUORI USOE RIFIUTI PERICOLOSI

“L’Allegato D alla parte IV del D. Lgs.

152/2006 (Testo Unico ambientale)

considera come rifi uti pericolosi sotto la

categoria 16.01.04 i veicoli fuori uso, men-

tre considera come rifi uti non pericolosi i

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi

di trasporto (categoria 16.01) ed i veicoli

fuori uso, non contenenti liquidi né altre com-

ponenti pericolose (categoria 16.01 .06)î.

Da questo assunto è partita la Corte

suprema di Cassazione (III Sezione Pe-

nale), per annullare (con rinvio ad altra

Sezione della Corte d’Appello per la

rideterminazione della pena), una sen-

tenza di colpevolezza relativa la reato

di cui all’art. 51, comma I, D. Lgs. n. 22

del febbraio 1997, ovvero per aver senza

autorizzazione gestito la raccolta di rifi uti

pericolosi e non.

“Invero - afferma la Cassazione - affi nché

un veicolo sia considerato pericoloso, è ne-

cessario non solo che esso sia fuori uso, ma

anche che contenga liquidi o altre compo-

nenti pericolose, perché altrimenti rientra

nella categoria 16.01.06 e non è qualifi cato

come pericoloso”.

A maggior informazione dei lettori pubbli-

chiamo, di seguito, il testo della succitata

Sentenza, così come desunto dal sito: www.

lexambiente.it

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO-

NE

Sez. III Penale

Composta dagli lll.mi Sigg.:

Dott. Alfredo Maria Lombardi Presidente

Dott. Mario Gentile Consigliere

Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere

Dott. Giovanni Amoroso Consigliere

Dott. Giulio Sarno Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da (omissis);

avverso la sentenza emessa il 21 gennaio

2011 dalla corte d’appello di Palermo;

udita nella pubblica udienza del 15 luglio

2011 la relazione fatta dal Consigliere

Amedeo Franco; udito il Pubblico Ministero

in persona del Sostituto Procuratore Ge-

nerale dott. Guglielmo Passacantando, che

ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d’ap-

pello di Palermo confermò la sentenza 6

ottobre 2009 del giudice del tribunale di

Agrigento, che aveva dichiarato (omissis)

colpevole del reato di cui all’art. 51, comma

l, D. Lgs. 5 febbraio l997, n. 22, per avere

senza autorizzazione gestito la raccolta di

rifi uti, pericolosi e non, e lo aveva condan-

nato alla pena di mesi 4 di arresto e di €

(omissis) di ammenda.

L’imputato propone ricorso per cassazione

deducendo:

1) violazione dell’art. 51 D. Lgs. 5 febbraio

1997, n. 22, e dell’art. 521 cod. proc. pen.

Osserva che non vi è alcuna prova che

egli avesse compiuto attività di gestione

dei rifi uti e che fosse proprietario del

terreno in questione. Inoltre, con il capo

di imputazione è stata contestata una

attività di gestione ex comma 1, n. 3,

dell’art. 51 e non una attività di raccolta,

sicché vi è mancanza di corrispondenza tra

imputazione e sentenza.

2) violazione e falsa applicazione dell’art.

51 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Lamenta

che nella specie si trattava comunque di

rifi uti non pericolosi, perché non vi era

alcuna prova che i veicoli in questione

contenessero ancora liquidi o componenti

pericolose, come invece la corte d’appello

ha ritenuto del tutto apoditticamente ed

ipoteticamente.

Va preliminarmente rilevato che, pur essen-

do stato il fatto accertato il 3 agosto 2006, i

giudici del merito hanno fatto riferimento al

reato di cui al1”art. 51, comma 1, D. Lgs. 5

febbraio 1997, n. 22, senza tenere presente

che il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, era

già stato abrogato da11”art. 264, comma

1, lett. i), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. I

riferimenti debbono quindi essere fatti alle

ipotesi di reato previste dall`art. 256 del

detto D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Ciò posto, il primo motivo è infondato.

Il fatto che l’imputato avesse o meno la

proprietà del fondo è irrilevante, essen-

do pacifi co che ne aveva comunque la

disponibilità. Altrettanto irrilevante è l’ap-

partenenza degli automezzi che caricavano

o scaricavano il materiale, essendo stata

contestata all’imputato l’attività di raccolta e

gestione dei rifi uti scaricati nel fondo. Non

vi è poi mancanza di correlazione tra accu-

sa e sentenza perché all’imputato è stato

contestato di avere gestito «rifi uti senza

averne titolo, avendo effettuato una attività

di raccolta non autorizzata di rifi uti di varia

natura accumulati nell’appezzamento di

terreno nella sua materiale disponibilità», e

la dichiarazione di responsabilità è interve-

nuta proprio in relazione a questa attività di

gestione, consistente appunto nella raccolta

e nel deposito dei rifi uti.

È invece fondato il secondo motivo. Il giu-

dice del merito ha ritenuto che l’abusiva

attività di raccolta avesse ad oggetto rifiuti

sia non pericolosi sia pericolosi ed ha per-

tanto dichiarato l’imputato responsabile

genericamente del reato di cui all`art. 51,

comma 1, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e

quindi sia della ipotesi di cui alla lett. a) sia

di quella di cui alla lett. b), anche se poi

ha applicato la pena esclusivamente per

il reato di cui al capo b). La corte d’ap-

pello ha infatti ritenuto che si trattasse di

rifi uti pericolosi perché, pur essendo stato

accertato che le auto erano prive delle

batterie, la stessa «presenza di veicoli in

stato di abbandono implica la presenza,

quanto meno, di oli di lubrifi cazione, di oli

differenziali, di oli combustibili, di oli dei

freni». Si tratta però di una motivazione

apodittica ed apparente, nonché contraria

alle norme di legge, dal momento che es-

sa presuppone che qualsiasi veicolo fuori

uso sia, per ciò stesso, da qualifi carsi rifi uto

pericoloso.

Al contrario, deve ricordarsi che, secondo

a cura di Alberto Piastrellini

Page 19: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

19

le disposizioni vigenti all’epoca del fatto,

l’art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,

dopo avere distinto tra rifi uti urbani e ri-

fi uti speciali, comprendeva tra questi alla

lett. i) del comma 3 (lettera peraltro ora

soppressa dall’art. 11 del D. Lgs. 205 del

2010) «i veicoli a motore, rimorchi e simili

fuori uso e loro parti», mentre il comma

5 disponeva che «Sono pericolosi i rifi uti

non domestici indicati espressamente co-

me tali, con apposito asterisco, nell’elenco

di cui all’allegato D alla parte quarta del

presente decreto, sulla base degli Allegati G,

H e I alla medesima parte quarta» (l’attuale

comma 5, come modifi cato dall’art. 11 D.

Lgs. 205/2010, dispone invece che «L‘elen-

co dei rifi uti di cui all’allegato D alla parte

quarta del presente decreto include i rifi uti

pericolosi e tiene conto dell’origine e della

composizione dei rifi uti e, ove necessario,

dei valori limite di concentrazione delle

sostanze pericolose. Esso è vincolante per

quanto concerne la determinazione dei

rifi uti da considerare pericolosi. L’inclusione

di una sostanza o di un oggetto nell’elenco

non signifi ca che esso sia un rifi uto in tutti

i casi, ferma restando la defi nizione di cui

all’articolo 183»).

Ora l’allegato D alla parte quarta considera

come rifi uti pericolosi sotto la categoria

16.01.04 i veicoli fuori uso, mentre conside-

ra come rifi uti non pericolosi i veicoli fuori

uso appartenenti a diversi modi di traspor-

to (categoria 16.01) ed i veicoli fuori uso,

non contenenti liquidi né altre componenti

pericolose (categoria 16.01 .06).

Ciò dimostra l’erroneità dell’assunto da

cui è partita la corte d’appello perché non

tutti i veicoli fuori uso sono solo per que-

sto pericolosi. Invero, affi nché un veicolo

sia considerato pericoloso, è necessario

non solo che esso sia fuori uso, ma anche

che contenga liquidi o altre componenti

pericolose, perché altrimenti rientra nella

categoria 16.01.06 e non è qualifi cato co-

me pericoloso. Nella specie dalle sentenza

di merito risulta chiaramente che l’accusa

(sulla quale incombeva il relativo onere)

non ha fornito alcuna prova che i veicoli

fuori uso in questione contenessero liquidi

o altre componenti pericolose. La corte

d’appello si è solo limitata a presumere

apoditticamente che i veicoli contenesse-

ro oli, ma tale presunzione non solo non

si fonda su alcun indizio o elemento di

prova, ma è anche manifestamente illogica

perché nella specie la polizia aveva invece

accertato che dai veicoli erano state tolte

le batterie, ossia che i veicoli stessi erano

stati bonificati, sicché si sarebbe dovuto

semmai presumere, in mancanza di prova

contraria, che essi non contenessero liquidi

o altre componenti pericolose.

In conclusione, in mancanza di prova che si

trattasse di rifi uti pericolosi, deve ritenersi

che l’attività illecita di raccolta e deposito

svolta dall’imputato aveva ad oggetto rifi uti

non pericolosi.

Il fatto di cui la capo di imputazione va

dunque qualificato come violazione dell’art.

256, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile

2006, n. 152. La sentenza impugnata deve

pertanto essere annullata con rinvio ad

altra sezione della corte d’appello di Pa-

lermo per la rideterminazione della pena.

Nel resto il ricorso va rigettato.

È appena il caso di ricordare che, con la

presente sentenza, passa in giudicato l’af-

fermazione di responsabilità per il fatto così

come sopra qualificato, sicché non potran-

no avere più effetto eventuali sopravvenute

cause di estinzione del reato.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

qualificato il fatto come violazione dell’art.

256, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 3 aprile

2006, n. 152, annulla la sentenza impugna-

ta con rinvio ad altra sezione della corte

d’appello di Palermo per la determinazione

della pena.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte

Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2001.

Page 20: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

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Page 21: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

21

di Valentina Bellucci

Aumento dell’IPT su una domanda già molto debole.

MERCATO AUTO FERMO AD AGOSTO:SIAMO AI LIVELLI DEL 1993-1994

Preoccupa l’effetto depressivo dell’annunciato

Ad agosto il mercato italiano dell’auto

registra 70.307 immatricolazioni (+1,5%),

poco sopra il risultato dello stesso mese

del 2010 (69.262 unità), che aveva chiuso

in pesante ribasso (-18,6%).

Nei primi otto mesi del 2011, il totale im-

matricolato ammonta quindi a 1.222.431

unità, in calo del 12% rispetto ai primi otto

mesi del 2010.

“Dopo il calo a due cifre registrato nel mese

di luglio (-10%), agosto, pur chiudendo con il

segno positivo, ci mostra un mercato fermo ai

livelli del 1993-1994 - ha dichiarato Euge-

nio Razelli, Presidente ANFIA - Siamo di

fronte ad una profonda crisi della domanda,

che rischia di dover subire un ulteriore effet-

to depressivo con l’aumento dell’IPT sancito

dalla manovra correttiva attualmente al va-

glio della Commissione Bilancio del Senato.

ANFIA, insieme alle altre associazioni di cate-

goria, ha denunciato la necessità di rivedere

la norma che, sommata agli aggravi fi scali a

danno del settore a cui abbiamo già assistito

negli scorsi mesi, non potrà che peggiorare

lo stato di salute dell’intera fi liera.

Intanto, ad agosto, in base alle stime preli-

minari ISTAT, l’infl azione continua a crescere,

riportando un aumento dello 0,3% rispetto

a luglio 2011 e del 2,8% rispetto ad agosto

2010, una dinamica sostenuta in particolare

dall’aumento dei prezzi dei Beni energetici non

regolamentati (+0,9% a livello congiunturale

e +15,5% a livello tendenziale). Nel mese, il

prezzo della benzina cresce dell’1,1% su base

mensile e del16% su base annuale, quello del

gasolio dell’1,4% e del 20,3% rispettivamente,

mentre in calo su luglio 2011 risulta il prezzo

degli altri carburanti (-1,2%).

Peggiora anche l’indice del clima di fi ducia

dei consumatori che, secondo ISTAT, ad ago-

sto cala a 100,3 dal 103,7 di luglio, con un

marcato peggioramento dei giudizi sulla si-

tuazione economica del Paese e sul mercato

dei beni durevoli, a cui l’auto appartiene”.

Secondo l’anticipazione dello scambio di

dati tra ANFIA e UNRAE, ad agosto i con-

tratti siglati sfi orano i 70.000, circa il 3% in

meno rispetto ad agosto 2010 - mese in

cui la raccolta ordini era stata già molto

bassa (-20,6% su agosto 2009).

Nel cumulato da inizio anno, i contratti

ammontano a circa 1.180.000, il 4% in più

rispetto a gennaio-agosto 2010, periodo in

cui gli ordini erano risultati molto bassi per

via del termine degli incentivi 2009.

Le marche nazionali registrano ad agosto

20.655 immatricolazioni (-3,1%) con una

quota di mercato del 29,4%. Buona la per-

formance del marchio Lancia (+22,2%)

e dei nuovi modelli Lancia Ypsilon e Fiat

Freemont, che mantengono un buon posi-

zionamento nella classifi ca delle auto più

vendute nel mese.

Nel cumulato da inizio 2011, il totale imma-

tricolato si attesta a 360.828 (-16,2%), con

una quota di penetrazione del 29,5%.

Ancora in ascesa la quota delle vetture

diesel immatricolate nel mese, pari al

56,8% del totale immatricolato (era del

21

Page 22: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

56,3% a luglio). Nei primi otto mesi del

2011, la quota si porta così al 55,6%.

Nella classifi ca delle auto più vendute ad

agosto, il podio spetta ancora una volta ai

marchi nazionali. Stabile al primo posto Fiat

Punto (5.240 unità), seguita da Fiat Panda

(4.530) e, al terzo posto, da Lancia Ypsi-

lon (3.056), che conquista una posizione

rispetto al mese scorso. All’ottavo posto,

troviamo, infi ne, Fiat 500 (1.767).

Quattro modelli italiani anche nella top

ten diesel, sempre guidata, al primo po-

sto, da Fiat Punto (2.303 unità), mentre

settima, nona e decima posizione sono

occupate rispettivamente da Alfa Romeo

Giulietta (982), Lancia Ypsilon (971) e Fiat

Freemont (968).

In rialzo su agosto 2010 il mercato

dell’usato, che totalizza nel mese 257.087

trasferimenti di proprietà al lordo delle

minivolture a concessionari (+12,2%).

Il quadro statistico del mercato dell’auto è

lo specchio della crisi dei consumi e, più in

generale, dell’indebolimento dell’attività eco-

nomica globale che continua a manifestare

persistenti segnali al ribasso. La crescita

economica per il 2011, infatti, è stata ri-

vista in questi giorni dal Fondo Monetario

Internazionale ulteriormente in diminuzione

(+0,8% nel totale anno), tendenza segnala-

ta dall’UNRAE già nel mese di luglio. Anche

le ultime valutazioni dell’Istat sul clima di

fi ducia dei consumatori hanno espresso in

agosto un peggioramento complessivo, mar-

catamente accentuato - in particolare - per i

giudizi sulla situazione economica del Paese

e per quelli sulla convenienza all’acquisto

immediato di beni durevoli, dei quali l’auto

è parte fondamentale.

“In un momento di forte debolezza come que-

sto - afferma Gianni Filipponi, Direttore

Generale dell’UNRAE, l’Associazione delle

Case automobilistiche estere presenti in

Italia - il settore manifesta particolare ap-

prensione per la Manovra-bis in discussione

in questi giorni in Parlamento. È più che evi-

dente - prosegue Filipponi - che l’automobile

non può farsi carico di ulteriori appesantimenti

fi scali, considerando quelli che già gravano sul-

le famiglie italiane in termini di assicurazioni,

carburanti e imposizioni tributarie. In tal senso

- conclude il Direttore Generale - l’UNRAE

è intervenuta sul Governo e sulle Commis-

sioni parlamentari competenti per chiedere

l’abrogazione della recente disposizione rela-

tiva all’Imposta Provinciale di Trascrizione che

costituisce, non solo un pesante aggravio per

gli automobilisti - in quanto, di fatto, raddop-

pia la misura di questa imposta per le auto

nuove e usate - ma anche una discrimina-

zione, considerato che si applica soltanto ai

residenti nelle province delle regioni a statuto

ordinario”.

Le preoccupazioni per lo stato di salute del

settore, poi, vengono confermate anche

dagli ultimi dati Istat sull’infl azione, che in

agosto ha registrato un forte incremento

(+2,8%), determinato - in particolare - dai

crescenti aumenti dei prezzi dei carburan-

Page 23: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

23

ti, che hanno segnato per la benzina un

+1,1% su base mensile e un +16% su ba-

se annua e per il gasolio, rispettivamente

+1,4% e +20,3%.

Tornando all’analisi della struttura del

mercato, le famiglie - con una quota di

mercato del 71,1% - hanno registrato nel

mese un andamento in linea con lo stesso

periodo dello scorso anno, così come le

immatricolazioni alle aziende, attestatesi

ad una quota del 18%. Scende nel mese,

invece, di circa un punto la rappresentati-

vità delle immatricolazioni di autovetture

destinate al noleggio (10,9% di quota).

Infi ne, il mercato dell’usato ha registra-

to in agosto un incremento del 12,3%

e 257.087 passaggi di proprietà, al lordo

delle minivolture. Nel periodo gennaio-

agosto la crescita è del 4,2% con 3.041.823

vetture trasferite, rispetto alle 2.917.998

di un anno fa.

La crisi continua inarrestabile, ma quello

che è peggio e che non ci sono contro-

misure all’orizzonte…

Page 24: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

24

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

di Valentina Bellucci

MOBILITÀ VERDE A LONDRA INATTESA DELLE OLIMPIADI DEL 2012Sono già 150 le stazioni allestite in giro per la Greater London, per il 2013 ci si auspica di arrivare 300

Per le Olimpiadi del 2012, Londra si doterà di una flotta

di taxi a idrogeno. Nel frattempo, si prepara a diventare

sempre più... elettrica. Merito, in questo caso, del program-

ma Source London, un piano di stazioni di ricarica per

le auto elettriche.

Da qualche mese, il sindaco della metropoli, Boris Johnson,

ha dato il via al progetto, che prevede il posizionamento

di 150 punti di ricarica. “Le nuove colonnine - riferisce

Johnson - saranno a disposizione di tutti i possessori di auto

elettriche, che potranno accedervi dopo avere pagato una

quota annua di100 sterline (circa 115 euro).”

Le modalità di funzionamento delle stazioni di ricarica

Source London sono state rese più semplici possibile: gli

utenti, infatti, dovranno semplicemente parcheggiare la pro-

pria auto elettrica presso una delle colonnine, passare una

tessera magnetica personale all’interno di uno scanner ed

effettuare la ricarica delle batterie. Nonostante le difficoltà il

piano di elettrificazione della città Source London va avanti.

Ultimamente ad esempio dei riots urbani hanno, tra l’altro,

danneggiato anche alcune stazioni di ricarica di quelle già

installate (100) e funzionanti.

L’amministrazione londinese, pur conscia delle grandi si-

tuazione ardua del momento, ha incrementato gli sforzi

per rendere più rapida l’attuazione del piano. I vantaggi

economici sono quelli già noti: niente congestion charge

(da 9 a 12 sterline al giorno), niente tassa di circolazione,

tariffe assicurative agevolate. Questa strategia è stata di

22222222222222222222222222222224444444444444444444444444444444444444

Page 25: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

25

recente valorizzata da una indagine, effettuata da Accen-

ture, nella quale è emerso come il prezzo ancora elevato

delle auto elettriche (Nissan Leaf e Mitsubishi C-Zero, per

citare due modelli già disponibili in Gran Bretagna) non

viene visto come un ostacolo insormontabile per il passag-

gio dall’alimentazione “tradizionale” a quella elettrica. Una

distribuzione capillare e non dispendiosa delle stazioni di

ricarica è stata individuata dal 63% degli automobilisti inter-

vistati come il fattore più importante nel caso di acquisto di

un’auto elettrica. Per il 51%, invece, la motivazione maggiore

deriva da basse spese di esercizio; per il 65% è importan-

te poter contare su parcheggi gratuiti, il 44% si dimostra

attratto dalle esenzioni al pedaggio e al pagamento del

“bollo”. Il 43%, infine, gradirebbe passare all’auto elettrica

“Per avere libero accesso alle corsie preferenziali”.

C’è da dire che il progetto sta attraversando una fase di

stanchezza e registra un calo di spinta da par te della politica

nazionale, alle prese con problemi più pressanti e conscia

che al progredire della mobilità elettrica gli “incassi” odierni

(pur camuffati ecologicamente) caleranno.

Così non è ancora stata stabilita un tariffazione unica per le

ricariche, soggette ai costi stabiliti dalle diverse compagnie

elettriche e quindi disomogenea nell’ambito cittadino. Tutti

da fare, poi, i conti con il problema sicurezza: non tanto in

termini di possibili “scosse”, quanto di tutela del bene (leggi

auto), lasciato in ricarica in un luogo accessibile a tutti.

Finora, Londra possiede oltre 2 mila veicoli elettrici circo-

lanti (secondo una stima, resa nota dallo stesso Johnson).

Per il 2013, la Capitale attende la collocazione di ulteriori

1.150 punti di ricarica diventando cosi la Capitale di auto

elettriche nel Mondo.

Anche Bmw ha stretto un accordo importante con il Co-

mitato Organizzatore delle prossime Olimpiadi estive di

Londra 2012 e fornirà tutta la flotta ufficiale che servirà

a trasportare gli atleti e i loro staff tecnici in giro per la

capitale inglese tra un anno esatti.

La casa bavarese fornirà tutti i veicoli ufficiali di trasporto

per gli atleti per un impatto ambientale ridotto.

Saranno circa 4.000 i veicoli che serviranno per un servizio

completo lungo la ventina di giorni dedicati agli allenamenti

prima e alle gare poi. E Bmw ha deciso, in linea anche con

i nuovi dettami del governo britannico e del Cio, di fornire

esclusivamente auto e moto ad impatto ambientale zero

con emissioni di CO2 che non superino mai i 120 g/km,

come espressamente richiesto dal Comitato Organizzatore

dei Giochi.

Quindi tutti gli spostamenti tra i vari villaggi olimpici e le

sedi di gara saranno all’insegna del risparmio energetico, con

alcuni mezzi che si muoveranno esclusivamente con trazione

elettrica. In par ticolare possiamo pensare alla Mini Ese alle

Serie 1 Active Esche serviranno anche a lanciare la nuova

gamma ecologica che la casa bavarese ha in programma per

il 2013. Ian Robertson, direttore marketing di Bmw per i

Paesi britannici, ha anticipato come “la Mini elettrica sarà a

quattro posti, batterie di nuova concezione ed un sistema

di avvio all’avanguardia”.

A Londra e dintorni sarà anche impiegata la nuova Serie 5

ActiveHybrid, che successivamente sarà commercializzata

proprio nel Regno Unito anche se in serie limitate, capace

di mettere assieme un motore a benzina a 6 cilindri e uno

elettrico da 40 kW che garantiscono emissioni relativamen-

te basse. In più verranno utilizzati modelli improntati alle

basse emissioni di Co2 come la 320d e la 520d Efficient

Dynamics, da 109 e 119 g/km.

Londra si confermerà così capitale mondiale delle emissioni

contenute e delle vetture elettriche, come ha dimostrato

ancora di recente quando in maggio sono stati inaugurati

ben 150 nuovi punti di ricarica sparsi in tutta la città e che

sono andati ad implementare i 250 già presenti. E visto che

l’obiettivo è quello di raggiungere in breve tempo almeno

le 100 mila auto elettriche sulle strade della “city” è facile

immaginare come le Olimpiadi possano essere il traino

perfetto.

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Page 27: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

27

di Agnese Mengarelli

Ai sensi del Protocollo di Kyoto alla Convenzione ONU sul

clima, l’Unione Europea si è impegnata a ridurre, tra il 2008 e il

2012, le proprie emissioni di gas serra dell’8% rispetto ai livelli

del 1990. Questo rappresenta un primo passo verso l’obiettivo

europeo di limitare il riscaldamento del pianeta causato dall’uomo

a non più di 2 °C. L’anidride carbonica (CO2) è il principale gas

serra e le emissioni di CO2 sono direttamente legate all’uso dei

combustibili fossili.

Bruciare nel motore del proprio veicolo un chilo di benzina o di

gasolio causa l’emissione di circa 3,15 Kg di CO2 e circa un quinto

delle emissioni totali di anidride carbonica (CO2) dell’Unione

Europea è prodotto dal traffi co veicolare.

Il problema non sembra di facile soluzione dato il massiccio in-

cremento del numero di veicoli in circolazione e delle emissioni

di CO2 del trasporto stradale, che sono aumentate del 29%

tra il 1990 e il 2007, a causa del crescente numero di veicoli in

circolazione e delle più lunghe distanze percorse.

Una buona notizia, però, arriva dall’Agenzia Europea per

l’Ambiente (European Environment Agency, EEA), che ha da

poco pubblicato i dati provvisori sulle emissioni medie di anidride

carbonica delle nuove auto vendute nell’Unione Europea nel

2010. Le nuove automobili che circolano sulle strade europee

sono leggermente meno inquinanti, infatti le stime registrano

un calo del 3,7% rispetto al 2009, rappresentando il secondo

calo più signifi cativo dal 2000, anno in cui l’Agenzia ha iniziato

il monitoraggio.

Nello specifi co il valore medio del 2010 si attesta a 140 gr

di CO2 per Km, (5,4 grammi meno del 2009) un dato non

lontano dall’obiettivo fi ssato dalla normativa europea di settore

che impone per il 2015 un valore di emissioni pari a 130 gr di

CO2 per km.

“Questi dati dimostrano ancora una volta che fi ssare obiettivi por-

ta a risultati e stimola l’industria automobilistica ad introdurre nel

mercato veicoli più ecologici. Queste innovazioni assicurano anche

che l’industria automobilistica europea resti competitiva nel mercato

globale in evoluzione.” - ha dichiarato la Commissaria Europea per

il Clima, Connie Hedegaard, convinta che sia stata proprio

l’introduzione del vincolo a favorire il calo delle emissioni.

I dati trasmessi dagli Stati membri al momento sono considerati

provvisori fi no alla conferma da parte della Commissione Eu-

ropea, prevista per il 31 ottobre 2011, a seguito di un periodo

di controllo di tre mesi, durante il quale i costruttori potranno

notifi care alla Commissione eventuali errori nei dati.

La riduzione media delle emissioni, secondo il rapporto, potrebbe

essere dovuto in parte all’aumento del numero di veicoli diesel

sul totale del parco circolante di nuova immatricolazione e alla

migliore effi cienza delle auto con questa motorizzazione rispetto

a quelle a benzina. Nel 2010 le automobili alimentate a diesel

rappresentano il 51,3% del parco auto, contro il 45,1% del 2009.

La media di emissioni di CO2 dei veicoli sono diminuite di quasi

6 gCO2/km per il diesel e 5 gCO

2/km per la benzina rispetto al

2009 e la differenza tra emissioni medie di CO2 delle motoriz-

zazioni diesel e quelle benzina si è sensibilmente ridotto in un

decennio, passando da 17 a 3.3 gr di CO2 per km).

IN CALO DEL 3,7% LE EMISSIONIDI CO2 DELLE NUOVE AUTO

Emissioni di CO2 nell’Unione Europea

Vicini al vincolo fi ssato dalla normativa di settore per il 2015

Figura 1Grafi co 1: Evoluzione delle emissioni di CO2 delle nuove autovetture distinte per tipo di carburante (EU-27)

Page 28: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

28

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

Aumenta, infi ne, la presenza dei veicoli a carburante “alter-

nativo” (AFV), le cui le emissioni si attestano mediamente a

125 gr di CO2 per Kilometro. L’anno scorso sono stati immatri-

colati in Europa circa 13.000 mezzi a motori fl ex-fuel, in grado

di utilizzare anche biocarburanti, e 700 a trazione elettrica. In

particolare, le auto totalmente elettriche non producono

emissioni, quelle alimentate a Gpl e a metano hanno il più

basso livello di emissioni di CO2 (125,2 gr di CO

2/km per il Gpl

e 122,7 gr di CO2/km per il metano).

Dal 2009 la diminuzione delle emissioni di CO2 delle nuove

automobili è maggiore nella UE-12 rispetto all’UE-15 (6.0 g

CO2/km nell’UE-12 e 5,3 g CO

2/km in EU-15). Nel 2010 le auto

immatricolate nell’UE-15 hanno emesso in media 7,9 g CO2/km

in meno rispetto alla UE-12. La maggiore diffusione dei veicoli

a benzina nella UE-12 può in parte spiegare le emissioni medie

di CO2 più elevate, ma ancora non è chiaro se questo fenome-

no può essere attribuito ad un cambiamento permanente del

comportamento dei cittadini nel EU-15 o se è uno degli effetti

della crisi fi nanziaria ed economica.

Rispetto al 2009, il numero di veicoli con emissioni inferiori a 100

g CO2/km è aumentato, così come quelle che emettono tra 101

e 120 gCO2/km, pari al 29,7% del totale delle immatricolazioni. Il

numero di veicoli immatricolati nel 2010 con emissioni inferiori a

140 g CO2/km rappresenta il 61,6% delle immatricolazioni ed è

un segmento che nel 2010 è aumentato di oltre 700.000 unità.

Danimarca e Portogallo sono i paesi europei con la media di

emissioni di CO2 più bassa, inferiore a 130 gCO

2/km. Bulgaria,

Danimarca, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Svezia

hanno registrato la più grande riduzione annuale di emissioni

relative di CO2, circa l’8% in meno rispetto all’anno precedente.

Tuttavia gli Stati membri con più immatricolazioni - Germania,

Francia, Regno Unito, Spagna e Italia - sono i principali paesi che

trainano la riduzione di emissioni di CO2 del totale dell’UE-27.

Tra loro, Francia e Italia hanno la media più bassa ed è in parte

dovuto al parco auto ridotto, alla percentuale più alta di veicoli

diesel (in Francia, i veicoli diesel rappresentano circa il 70% delle

nuove immatricolazioni) e all’alta presenza di AFV (l’Italia ha la

più alta percentuale di veicoli a GPL in Europa).

Nel 2010 il peso delle autovetture è notevolmente aumen-

tato dopo aver subito un netto calo nel 2009 ed è tornato sui

livelli osservati negli anni precedenti la crisi economica.

Nello specifi co il peso medio delle nuove auto immatricolate

Figura 2 Grafi co 2: Riduzione assoluta e variazione percentuale per ogni Stato Membro tra il 2009 e il 2010.

In tutti i paesi, ad eccezione della Slovacchia, le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli si sono ridotte nel 2010. Le barre verdi nella fi gura mostrano la riduzione assoluta per ogni Stato

Membro mentre i rombi blu rappresentano la variazione percentuale tra il 2009 e il 2010.

Page 29: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

29

nel 2010 nella UE-27 è aumentato di 28 kg rispetto all’anno

precedente, ma è ancora di 8 kg inferiore alla media registrata

nel 2008.

La cilindrata media delle auto nuove a diesel nel 2010 è

diminuito di 25 cm3 (1,4%) mentre quella dei veicoli alimentati a

benzina è rimasto costante. La differenza di cilindrata tra diesel e

benzina è diminuito di circa 352 cm3 mentre 10 anni fa era di 421

cm3. Aumenta, invece, la cilindrata per gli AFV rispetto al 2009.

METODOLOGIA USATA PER IL MONITORAGGIO

Ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento 443/2009, ogni anno gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione Europea le informazioni relative a ogni autovettura nuova immatricolata nel loro territorio. In particolare, sono necessari i seguenti dati:• nome del produttore;• tipo, variante, versione e nome commerciale;• emissioni specifi che di CO2;• peso; • passo e carreggiata.oltre a ulteriori informazioni, come il tipo di carburante, il tipo di carburante e la cilindrata.I dati trasmessi dagli Stati membri sono considerati provvisori fi no alla conferma da parte Commissione il 31 ottobre 2011, a seguito di un controllo tre mesi, durante il quale le case automobilistiche potranno notifi care alla Commissione eventuali errori nei dati.Tutti gli Stati membri hanno presentato i dati entro sei settimane dopo la scadenza, fi ssata per il 28 febbraio. Erano previsti tali ritardi, in quanto questo anno è stato utilizzato un nuovo formato di report, ma la Commissione si aspetta che per il prossimo anno la scadenza del 28 febbraio sarà rispettata da tutti gli Stati membri.I dati presentati sono stati sottoposti a numerosi controlli di qualità (automatica e manuale) al fi ne di valutarne l’accuratezza e la qualità.I dati dal 2001 al 2009 sono stati raccolti attraverso il monitoraggio disciplinato dalla Decisione 1753/2000/CE, poi abrogata dal Regolamento 443/2009. Questi dati non comprendono tutti gli Stati membri a tutti gli anni, inoltre, a causa dei cambiamenti di metodologia di monitoraggio e dei miglioramenti apportati, si possono verifi care delle interruzioni di tendenza.Notevoli sforzi sono stati compiuti negli ultimi 10 anni allo scopo di migliorare la qualità del monitoraggio e una collaborazione più stretta con gli Stati membri garantiranno un miglioramento della qualità dei dati.

I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

UE-27 comprende Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gre-cia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.UE-15 comprende Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito EU-12 comprende Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria e Romania

Dai dati presentati dall’Agenzia Europea per l’Ambiente emerge

un quadro piuttosto positivo: fi nalmente le nuove auto europee

inquinano meno e l’obiettivo di 130 gr di CO2 per km fi ssato

dalla normativa europea per il 2015 sembra a portata di

mano; ciononostante, dovranno essere compiuti ulteriori sforzi

se si vuole raggiungere il ben più ambizioso obiettivo del 2020

che fi ssa il target a 95 gr di CO2 per km

Page 30: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

protagonisti nella filiera ELV

A U T O D E M O L I T O R I

Segreteria CAR: Via Antonio Salandra, 18 - 00187 Roma

Tel. 06 - 42272036 - Fax. 06 - 42274000

[email protected] - www. carautodemolitori.it

Page 31: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

31

a cura di Alberto Piastrellini

Estate calda e densa di novità dal

punto di vista della movimentazione

transfrontaliera di rifiuti, sul fronte del-

le sollecitazioni normative comunitarie.

Infatti è stato pubblicato nella Gazzet-

ta ufficiale dell’Unione europea del 9

luglio 2011, il Regolamento (UE)

n. 661/2011 della Commissione

del 9 luglio 2011 che modifica il Re-

golamento (CE) n. 1418/2007 relativo

all’espor tazione di alcuni rifiuti desti-

nati al recupero verso alcuni Paesi non

appar tenenti all’OCSE (Organizzazio-

ne per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico). Tale Regolamento aggior-

na i criteri per Bosnia-Erzegovina

e Malaysia. Dopo pochi giorni (12

luglio), sempre sulla Gazzetta Ufficia-

le dell’Unione europea è apparso il

Regolamento (UE) n. 664/2011

della Commissione, dell’11 luglio

2011, che reca modifica al regolamen-

to (CE) n. 1013/2006 del Parlamento

europeo e del Consiglio relativo alle

spedizioni di rifiuti al fine di includere

alcune miscele di rifiuti nell’allegato

III A.

A maggior informazione dei lettori,

pubblichiamo, di seguito il testo dei Re-

golamenti succitati.

(Si avverte che il testo dei Regolamen-

ti inserito in queste pagine non riveste

carattere di ufficialità e non è in alcun

modo sostitutivo della pubblicazione

ufficiale cartacea)

REGOLAMENTO (UE) N. 661/2011

DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2011 che modifica il

regolamento (CE) n. 1418/2007

relativo all’esportazione di al-

cuni rifiuti destinati al recupero

verso alcuni paesi non apparte-

nenti all’OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento

dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006

del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 14 giugno 2006, relativo alle

spedizioni di rifiuti ( 1 ), in par tico-

lare l’ar ticolo 37, paragrafo 2, terzo

comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

La Commissione ha ricevuto ulteriori

informazioni riguardo alla Bosnia-Er-

zegovina e alla Malaysia. Per tenerne

conto, l’allegato del regolamento (CE)

n. 1418/2007 della Commissione ( 2

) va per tanto modificato di conse-

guenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE RE-

GOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n.

1418/2007 è modificato confor-

memente all’allegato del presente

regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore

il quattordicesimo giorno successivo

alla pubblicazione nella Gazzetta uffi-

ciale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio

in tutti i suoi elementi e direttamen-

te applicabile in ciascuno degli Stati

membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(per l’Allegato vedi pag. seguente)

REGOLAMENTO (UE) N. 664/2011

DELLA COMMISSIONE

dell’11 luglio 2011

recante modifi ca del regolamento

(CE) n. 1013/2006 del Parlamento

europeo e del Consiglio relativo

alle spedizioni di rifi uti al fi ne di

includere alcune miscele di rifi uti

nell’allegato III A

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento

dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006

del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 14 giugno 2006, relativo alle

spedizioni di rifiuti ( 1 ), in par ticolare

l’ar ticolo 58, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) La Finlandia ha presentato una

richiesta alla Commissione affinché

siano prese in considerazione, per

l’inclusione nell’allegato III A del rego-

lamento (CE) n. 1013/2006, le miscele

di rifiuti classificati alle voci B3040 e

B3080 della convenzione di Basilea.

(2) Il Regno Unito ha presentato una

richiesta alla Commissione affinché

siano prese in considerazione, per

l’inclusione nell’allegato III A del rego-

lamento (CE) n. 1013/2006, le miscele

di rifiuti classificati alla voce B3020 del-

la convenzione di Basilea.

(3) La Commissione ha ricevuto os-

servazioni da Belgio, Repubblica ceca,

Danimarca, Germania, Italia, Lussem-

burgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia,

Por togallo, Romania, Slovenia e Finlan-

dia e Svezia in merito all’ammissibilità

della miscelazione di rifiuti corrispon-

denti a diversi trattini o sottotrattini

delle voci B1010, B2010, B2030, B3010,

B3020, B3030, B3040 e B3050 della

convenzione di Basilea ai fini dell’inclu-

sione nell’allegato III A del regolamento

(CE) n. 1013/2006. Tenendo conto di

tali osservazioni, la Commissione ha

Spedizione rifi uti destinati al recupero

NUOVE REGOLE DALLA COMMISSIONE UEVarati due Regolamenti per includere alcune miscele di rifi uti nell’Allegato III del precedente Regolamento n. 1013/2006 e per modifi care aggiornare ad alcuni Paesi non OCSE i criteri relativi all’esportazione di rifi uti destinati al recupero.

Page 32: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

32

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

Page 33: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

33

selezionato un elenco di miscele di

rifiuti classificati in una stessa voce

della convenzione di Basilea ai fini

dell’inclusione nell’allegato III A del

regolamento (CE) n. 1013/2006.

(4) La Commissione ha esaminato le

richieste di Finlandia e Regno Unito

e le osservazioni degli Stati membri

e, sulla base di tale valutazione, è

stato selezionato un elenco di misce-

le di rifiuti classificati in singole voci

della convenzione di Basilea ai fini

dell’inclusione nell’allegato III A del

regolamento (CE) n. 1013/2006.

(5) È oppor tuno chiarire quali siano

le procedure applicabili alle spedizioni

di miscele di rifiuti classificati in una

stessa voce della convenzione di Ba-

silea. Per consentire l’espor tazione di

talune di tali miscele verso paesi non

soggetti alla decisione C(2001) 107

def. del Consiglio OCSE, relativa alla

revisione della decisione OCSE (92)

39/def. sul controllo dei movimenti

transfrontalieri di rifiuti destinati ad

operazioni di recupero («la decisione

OCSE»), in base agli obblighi generali

di informazione previsti dall’ar ticolo 18

del regolamento (CE) n. 1013/2006,

è necessario un periodo transitorio

nel quale tali paesi possano comuni-

care alla Commissione se le miscele

stesse siano ivi espor tabili indicando,

se del caso, le procedure di controllo

applicabili.

(6) Il regolamento (CE) n. 1013/2006

deve essere per tanto modificato di

conseguenza.

(7) Le misure di cui al presente rego-

lamento sono conformi al parere del

comitato istituito dall’ar ticolo 39 della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio ( 2 ),

HA ADOTTATO IL PRESENTE RE-

GOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III A del regolamento (CE) n.

1013/2006 è modifi cato in conformità

all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigo-

re il ventesimo giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea.

Tuttavia, nel caso di espor tazioni ver-

so paesi non soggetti alla decisione

OCSE, il punto 3 dell’allegato III A del

regolamento (CE) n. 1013/2006, come

modificato dal presente regolamen-

to, esso si applica a decorrere dal 1°

agosto 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio

in tutti i suoi elementi e direttamen-

te applicabile in ciascuno degli Stati

membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L’allegato III A del regolamento (CE)

n. 1013/2006 è modificato come se-

gue:

1) il punto 2 è sostituito dal se-

guente:

«2. Le miscele di rifiuti indicate di se-

guito sono ricomprese nel presente

allegato:

a) miscele di rifiuti classificati alle voci

B1010 e B1050 della convenzione di

Basilea;

b) miscele di rifiuti classificati alle voci

B1010 e B1070 della convenzione di

Basilea;

c) miscele di rifiuti classificati alle voci

B3040 e B3080 della convenzione di

Basilea;

d) miscele di rifiuti classificati alla voce

GB040 (OCSE) e alla voce B1100 del-

la convenzione di Basilea limitatamente

a matte di galvanizzazione, scorie con-

tenenti zinco, schiumature di alluminio

(o schiume) escluse le scorie saline e i

rifiuti dei rivestimenti in materiale re-

frattario, compresi i crogioli, derivanti

dalla fusione del rame;

e) miscele di rifiuti classificati alla voce

GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e

B1100 della convenzione di Basilea,

limitatamente ai rifiuti di rivestimenti

in materiale refrattario, compresi i cro-

gioli, derivanti dalla fusione del rame.

Le voci di cui alle lettere d) ed e) non si

applicano alle esportazioni verso paesi

non soggetti alla decisione OCSE.»;

2) è aggiunto il punto 3 seguente:

«3. Le miscele di rifiuti indicate di

seguito classificate nei trattini o sot-

totrattini di una stessa voce sono

ricomprese nel presente allegato:

a) miscele di rifiuti classificati alla voce

B1010 della convenzione di Basilea;

b) miscele di rifiuti classificati alla voce

B2010 della convenzione di Basilea;

c) miscele di rifiuti classificati alla voce

B2030 della convenzione di Basilea;

d) miscele di rifiuti classificati alla vo-

ce B3010 della convenzione di Basilea

ed elencati come “Rottami di plastica

composti di polimeri e di copolimeri

non alogenati”;

e) miscele di rifiuti classificati alla voce

B3010 della convenzione di Basilea ed

elencati come “Rifiuti di resine polime-

rizzate o prodotti di condensazione”;

f) miscele di rifiuti classificati alla voce

B3010 della convenzione di Basilea ed

elencati come “Perfluoro alcossi alca-

no”;

g) miscele di rifiuti classificati alla vo-

ce B3020 della convenzione di Basilea

limitatamente a car ta o car tone non

imbianchiti o car ta o car tone incre-

spati, altra car ta o car tone costituiti

principalmente di pasta chimica im-

bianchita, per lo più non colorata o

car ta o car tone costituiti principal-

mente di pasta meccanica (ad esempio

giornali, riviste e stampe analoghe);

h) miscele di rifiuti classificati alla voce

B3030 della convenzione di Basilea;

i) miscele di rifiuti classificati alla voce

B3040 della convenzione di Basilea;

j) miscele di rifiuti classificati alla voce

B3050 della convenzione di Basilea.»

Page 34: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

34

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

Ad ispirarlo non è stato di cer to il terzo capitolo del sequel

firmato Michael Bay, uscito al cinema la scorsa estate e subito

campione di incassi.

L’amore per Autobot e i Decepticon va ben oltre il celebre

sequel.

La prima volta che ha li visti ha subito sperato che la sua auto

si trasformasse in uno di quei robot.

Da allora, il sogno dello scultore taiwanese Anchalee

Saengtai, in ar te Yumi Modal, è diventato realtà: usando

rottami di auto e moto, nel retro del suo garage di Bangkok,

ha dato vita ai suoi amati idoli, Transformers identici a quelli

del film, con altezze variabili da 2 a 6 metri.

Ma non solo, il sogno di Anchalee Saengtai, presto è diventato

anche un vero e proprio business, che nulla a che fare con il

merchandising del sequel.

Da un hobby iniziato per gioco nel lontano 2002 ad una vera e

propria azienda familiare specializzata nella creazione di sculture

di metallo con materiale di recupero, la Yumimodal, che oggi

può contare su due negozi a Bangkok (uno dei quali nel famoso

mercato per turisti di Chatuchak) e un sito internet (http://

www.yumimodal.com) e che vanta esposizioni ed istallazioni in

tutto il mondo, dall’Auditorium di Ripley a San Francisco al

Waxworks Louis Tussaud di San Antonio, in Texas.

Rottami, pezzi di metallo, ferri vecchi, tutto quello che è da

buttare Anchalee lo recupera ed insieme al fratello che coor-

dina il design delle sue opere e al suo team di collaboratori,

lo trasforma in opere d’ar te che in alcuni casi sono delle quasi

perfette riproduzioni del soggetto originale.

Alcune delle sue ultime opere sono infatti Bumblebee e Opti-

mus Prime direttamente dalla saga di Transformers con altezze

variabili tra i 2 ed i 6 metri.

di Silvia Barchiesi

Da hobby a business: realizzati nel retro di un garage a Bangkok,i Transformers di metallo vengono ordinati e venduti on line in tutto il mondo.

Realizza maxi-sculture con rottami di auto identici ai Transformers

DA ROTTAME A SCULTURA: ECCO INUOVI TRANSFORMERS MADE IN TAIWAN

Page 35: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

35

Nell’officina-garage di Anchalee avviene la “trasformazione”, da mate-

riali di scar to a vere e proprie sculture ordinabili e acquistabili anche

su internet.

Così, grazie all’abile lavoro di Anchalee e alla sua originale passione, i

Transformers tornano in vita, pronti ad “invadere” il mondo con tutta

la loro imponenza.

Oltre, all’altezza, fedele agli originali, non è da trascurare il peso dei

cosiddetti “giganti di ferro”: da 15 kg per una statua piccola (25cm -

45cm), fino ai 300-600 Kg per una statua di ben 2 metri.

Dal garage di Anchalee escono Transformers di ogni tipo, di tutte le

dimensioni e per tutte le tasche.

Il prezzo varia, infatti, a seconda della stazza e quindi della mole di

lavoro.

Si va dai $75-$95 per statuine da 25 cm, ai $170-$220 per statue da 45

cm o alle $350-$440 per pezzi da 60 cm, fino a prezzi più importanti

per le vere e proprie sculture giganti: $1220-$1600 per quelle di 1

metro, $1700-$2310 per quelle di 1,5 metri, $3300-$4300 per quelle

da 2,2 metri, fino a $11000-$14000 per quelle di 6 metri.

Insomma, la passione di Anchalee è un vero e proprio business con tanto

di listino prezzi, due punti vendita espositivi a Bangkok, due show room

in giro per il mondo e un negozio on line attraverso cui raccogliere gli

ordinativi da tutto il mondo.

Le sue creazioni non sono, infatti, solo il frutto del suo estro e della

sua creatività, ma vengono anche commissionate e poi spedite in ogni

par te del mondo.

Da laboratorio artigiano che era nel 2002, il garage di Anchalee assomiglia

oggi ad una vera e propria “fabbrica della scultura” che ogni “sforna” 4-5

statue di grandi dimensioni (6 metri), alcune dozzine sdi statue di medie

dimensioni (2 metri) e centinai di statuine di 25-50 cm.

Nata come impresa a conduzione familiare, grazie all’aiuto del fratello e

della sorella, oggi la ditta di Anchalee può contare anche su di un folto

team di collaboratori esper ti nell’assemblaggio dei pezzi di recupero,

oltre che nella fedele riproduzione dei Transformers.

Da vero e proprio business-man Anchalee punta sempre più in alto.

Se, infatti, i Transformers sono il suo core-business, l’arte e l’abilità dello scul-

tore-assemblatore taiwanese non disdegna anche altre “muse ispiratrici”.

Tra le opere “a grandezza naturale” uscite di recente dal suo garage

ci sono anche numerose sculture ispirate ad altri blockbuster di fanta-

scienza, da Star Wars ad Alien.

Il target della sua arte-business? É top secret.

Dei suoi clienti non si sa nulla.

Da vero professonista, Anchalee non fa nomi e mantiene il segreto.

Sicuramente, si tratta di appassionati di Autobot e Decepticon, ma non

solo. Tra questi, forse anche qualche megalomane.

Perchè è un conto è vederli al cinema, un conto è trovarsi nel bel mezzo

del proprio giardino una statua di ferro alta 6 metri!

Page 36: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

Metalfer di Coppola Antonio

Sede Legale: Contrada Fiego S.S. 19 Km 61 - 84030 Atena Lucana (SA) - Deposito: Contrada Sant’Antuono, Zona industriale 84035 Polla (SA)

Amministrazione: Tel. 0975 390820 - Fax 0975 390930 - Antonio Coppola Cell. 336 461651

Ricambi: Tel. 0975 71168; 337 858177 (Salvatore); 335 1822836 (Marco) - [email protected]

Servizi- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non- demolizione e rottamazione di autoveicoli- vendita di ricambi auto usati

CertificazioniUNI EN ISO 9001:2008UNI EN ISO 14001:2004

METALFER DI COPPOLA ANTONIOl’autodemolizione in linea con l’ambiente

Le mosse giuste per l’ambiente

Page 37: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

37

a cura di Alberto Piastrellini

Già più volte, sulle pagine del Notiziario, abbiamo sotto-

lineato come per i reati che ricadono nella fattispecie di

cui all’articolo n. 256 (attività di recupero e smaltimento di

rifiuti speciali in difformità rispetto alla comunicazione di

inizio attività), è giocoforza l’obbligatorietà della confisca

del mezzo di trasporto.

Nel caso di seguito preso in esame: “Il giudice ha anche cor-

rettamente osservato che era irrilevante la circostanza che

il veicolo fosse di proprietà di un soggetto diverso dal suo

conducente, dato che si trattava comunque di un soggetto che,

avuto riguardo alla attività svolta dall’imputato, non poteva

considerarsi estraneo al reato essendo il datore di lavoro dello

stesso”, dal momento che “…il proprietario del veicolo non

ha dato prova di averne vietato l’uso proibito e che peraltro

il ricorrente appare non essere legittimato, non essendo la

persona a cui il veicolo dovrebbe essere restituito, a dedurre

la questione in questa sede”.

A maggior informazione dei Lettori, riportiamo, di seguito, il

testo della Sentenza, così come estratto dalla pubblicazione

sul Sito: www. Lexambiente.it

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Terza Penale

Composta dagli ill.mi Sigg.ri:

Dott.ssa Giuliana Ferrua Presidente,

Dott.ssa Claudia Squassoni Consigliere,

Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere,

Dott. Amedeo Franco (est.) Consigliere,

Dott.ssa Elisabetta Rosi Consigliere,

ha pronunciato la seguente SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis) avverso la Sentenza emes-

sa l’11 marzo 2009 dal giudice per le indagini preliminari

del Tribunale di Belluno;

udita nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2011 la rela-

zione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali

chiede l’inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo

Con la Sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’ar ticolo

444 Cod. Proc. Pen., il GIP del Tribunale di Belluno applicò

ad (omissis) la pena concordata tra le par ti per il reato di

cui all’ar ticolo 256 comma 1 lett. a), D. Lgs. 3 aprile 2006,

n. 152, per aver svolto attività di recupero e smalti-

mento di rifiuti speciali in difformità rispetto alla

comunicazione di inizio attività, e dispose altresì la

confisca del veicolo utilizzato.

(Omissis) propone ricorso per Cassazione relativamente

alla statuizione sulla confisca, deducendo:

che eventualmente avrebbe dovuto essere sequestrato il

cassone scarrabile che permette di raccogliere i rifiuti e

non il veicolo a cui il cassone viene agganciato;

che la confisca può essere ordinata con Sentenza di pat-

teggiamento solo nei casi in cui è obbligatoria;

che nel capo di imputazione è stata contestata la condotta

di recupero e di smaltimento, mentre nella Sentenza

si parla di trasporto e smaltimento;

che non poteva essere escluso il recupero, dato che i cas-

sone era stato collocato su un angolo del cor tile in attesa

che fosse prelevato dalla ditta (omissis).

Motivi della decisione

Quanto alle doglianze sulla responsabilità dell’imputato, va

ricordato che, secondo la costante giurisprudenza

di questa Corte, facendo richiesta di applicazione

della pena, l’imputato rinuncia ad avvalersi della

facoltà di contestare l’accusa, o, in altri termini,

non nega la sua responsabilità ed esonera l’accusa

dall’onere della prova; la Sentenza che accoglie

detta richiesta contiene quindi un accertamento

ed un’affermazione implicita della responsabilità

dell’imputato, e pertanto l’accertamento della

responsabilità non va espressamente motivato

(Sez. Un. 27 marzo 1992, Di Benedetto, m. 191.134); e che

per tanto, nello speciale provvedimento di cui agli ar tt.

444 e segg. Cod. Proc. Pen. la Sentenza che applichi

la pena “patteggiata” non può formare oggetto di

ricorso per Cassazione per mancanza di motiva-

zione sui presupposti di fatto della responsabilità

dell’imputato, poiché la sussistenza di essi viene

da lui ammessa in modo implicito, ma univoco,

nel momento stesso in cui egli richiede il patteg-

giamento o aderisce ad analoga richiesta del P. M.

(Sez. VI, 21 maggio 1991, Grimaldi, m. 188.084).

Quanto alla confisca, va innanzi tutto rilevato che il ricorso

si basa su una giurisprudenza risalente a prima della mo-

Trasporto illecito di rifi uti

È OBBLIGATORIA LA CONFISCADEL MEZZO DI TRASPORTO

Page 38: Notiziario Autodemolitori settembre 2011

38

NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE

dificazione del testo dell’ar t. 445 Cod. Proc. Pen. ad opera

della Legge n. 134 del 2003, e quindi ormai superata.

Attualmente, infatti, “In tema di patteggiamento, l’estensione

dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134

del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 Cod. Pen.,

e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca

obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui

ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti

a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene

attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine

alla provenienza del denaro o dei beni confiscati” (Sez. VI,

16.4.2010, n. 17266, Trevisan, m. 247085).

Nel caso di specie, comunque il giudice ha corretta-

mente motivato la confi sca sulla base dell’art. 259,

comma 2, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in base al quale

alla Sentenza di condanna o a quella emessa ai sensi

dell’art. 444 Cod. Proc. Pen., per i reati relativi al

trasporto illecito di cui all’art. 256, consegue obbli-

gatoriamente la confi sca del mezzo di trasporto.

Il giudice ha invero richiamato la giurisprudenza di questa

Sezione, secondo cui la confi sca del mezzo di trasporto va

disposta “in caso di condanna per il reato di raccolta, trasporto,

recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifi uti

in difetto di autorizzazione, di cui all’art. 256 del citato decreto

n. 152” (Sez. III 15.11.2006, n. 42227, Gironda, m. 235406).

In ogni modo, anche a voler ritenere che non si applichi la

norma speciale e che si tratti di una ipotesi di confi sca fa-

coltativa, il giudice ha correttamente motivato in proposito,

osservando che era stata accertata l’utilizzazione del mezzo

attualmente in sequestro in occasione della attività di confe-

rimento e smaltimento di rifi uti avvenuta nel caso in esame.

Il giudice ha anche correttamente osservato che

era irrilevante la circostanza che il veicolo fosse di

proprietà di un soggetto diverso dal suo conducen-

te, dato che si trattava comunque di un soggetto

che, avuto riguardo alla attività svolta dall’impu-

tato, non poteva considerarsi estraneo al reato

essendo il datore di lavoro dello stesso.

Esattamente, poi, il Procuratore generale, nella sua requi-

sitoria scritta, ha osservato che il proprietario del veicolo

non ha dato prova di averne vietato l’uso proibito e che

peraltro il ricorrente appare non essere legittimato, non

essendo la persona a cui il veicolo dovrebbe essere resti-

tuito, a dedurre la questione in questa sede.

Il ricorso deve per tanto essere dichiarato inammissibile

per manifesta infondatezza dei motivi.

In applicazione dell’ar t. 616 Cod. Proc. Pen., segue la con-

danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

e, in mancanza di elementi che possono far ritenere non

colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al paga-

mento in favore della cassa delle ammende di una somma,

che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del

ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in € 1.500,00.

Per questi motivi

La Cor te Suprema di Cassazione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento delle spese processuali e della somma di €

1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della Cor te Suprema di

Cassazione, il 6 aprile 2011.

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2011

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