Notiziario Fiscab Settembre-Ottobre 2008

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Direttore Responsabile: Prof. Vincenzo Servedio Organo di stampa Nazionale della Fede- razione Istruzione Scuola Comitati autonomi di Base, Aderente alla Confe- derazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori. Direzione, Redazione, Amministrazione: 70124 Bari, Via Etto- re Carafa, 61. Tel. & FAX 080- 5563327. E-mail: [email protected]. www.fiscab.it Federazione Italiana Scuola Settembre-Ottobre 2008 FISCAB

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Il notiziario FISCAB è solo On Line dal Settembre 2008. Ed. Set-Ott 2008

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Direttore Responsabile: Prof. Vincenzo Servedio

Organo di stampa Nazionale della Fede-

razione Istruzione Scuola – Comitati

autonomi di Base, Aderente alla Confe-

derazione Italiana Sindacati Autonomi

Lavoratori. Direzione, Redazione,

Amministrazione: 70124 Bari, Via Etto-

re Carafa, 61. Tel. & FAX 080-

5563327. E-mail: [email protected].

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Federazione Italiana Scuola

Settembre-Ottobre 2008

FISCAB

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22 agosto 2008

SOMMARIO

Verso un grande sindacato alternativo di categoria. VIII Congresso Confederale CISAL .................................................... 2

Situazione politica attuale ................. 3 Pensioni e Fondo Espero: che cos’é il

TFR? ..................................................... 3 La peculiarità della scuola ................. 3 La battaglia per una nuova scala

mobile .................................................... 4 Qualità del servizio ............................ 4

Decreto Legge 112/2008. Le principali novità per la scuola .............................. 5 Art. 71 del DL 112/2008 Malattie e Permessi ............................................... 5

Malattie e permessi. .......................... 5 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento Personale .............................................. 6

1. Le assenze per malattia. ............... 6 2. L’incidenza delle assenze dal

servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva. ............. 7

3. Il calcolo ad ore dei permessi retribuiti. ................................................ 8 Solidarietà alla collega del XXII circolo didattico di bari. .................................... 8 Condiviso il ripristino del voto in condotta. ............................................... 9 Rivoluzionaria decisione della redazione. ............................................. 9

Il Giornale Fis-Cab é solo OnLine .... 9 I militari che fanno ronda, una condivisa necessità ............................................... 9 Personale supplente, quando spetta l’indennità di maternità. ........................ 9

Domanda: Scrive una Collega della Basilicata. .............................................. 9

Risponde l’Avv. Prof. Mariantonietta Zingrillo, docente a contratto presso l’Università degli Studi di Bari. .............. 9 VIADEO e la comunità sindacale virtuale. ................................................10 BREVE VADEMECUM PER MALATTIA (e/o Visite Specialistiche) E VISITE FISCALI ............................................................10

FIS-CAB Via Ettore Carafa, 61

70125 Bari - www.fiscab.it Responsabile editoriale Prof. Vincenzo Servedio

Redazione Vincenzo Servedio Impaginazione e Grafica

Antonio Conte

Verso un grande sin-

dacato alternativo di

categoria. VIII Con-

gresso Confederale

CISAL

“Un ruolo strategico del territorio per un sindacato moderno ed europeo: Sicu-rezza, Salario, Stabilità” - 6-7-8 giugno 2008 - Palaterme – Fiuggi. di Vincenzo Servedio, Segretario Generale

Si è svolto a Fiuggi il VII Congresso Confederale CI-SAL.

La Puglia è stata presente con una delegazione formata dai massimi vertici sindacali del Comparto scuola: il Prof. Vincenzo Servedio, Il Dott. Pino D‟Ambrosio, il Dott. Sandro Losacco; assente per sopravvenuti motivi personali, il prof. Tonino Quarta.

Il Congresso Confedera-le ha rappresentato la oc-casione, per la scuola, di tracciare linee programma-tiche fortemente attuali,

conseguenti ad un impoveri-mento culturale e di tutela dei cosiddetti sindacati tradizio-

nali, imbrigliati in un trasver-salismo che ne ha snaturato la qualifica di „sindacato‟: la creazione di un nuovo sog-getto sindacale rappresen-tativo in cui far convergere tutto il sindacalismo auto-nomo di base. Un sindacato

“sempre e comunque a fianco dei lavoratori” che sappia ri-pristinare diritti fortemente compromessi dall‟attuale e drogato sistema concertativi, primo fra tutti il rispetto della dignità dell‟uomo e del lavora-tore, le cui problematiche si inaspriranno con il passaggio, direi inevitabile, del sistema

istruzione alle regioni.

Spetterà alle decine di sindacati a vocazione regio-nale cogliere positivamente questo ineludibile passaggio, per meglio tutelare la catego-ria rappresentata: costruire un nuovo polo sindacale auto-nomo che sappia interpretare i mutati contesti sociali ed economici, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.

Le relazioni di Servedio‟ D‟Ambrosio e Losacco hanno riguardato tematiche generali di politica sindacale e scola-stica in particolare. Particola-

re attenzione è stata prestata dai Congressisti in merito alla denuncia della delegazione pugliese sulla inaccettabile situazione gestionale dell‟Ufficio Scolastico Regio-nale per la Puglia, guidata con metodi “terzomondista” dalla signora direttore Lucre-zia Stellacci, di nomina del bocciato governo Prodi. Un grande e spontaneo applauso si è levato dai Congressisti allorquando è stata resa nota la forte risposta politica del sindacato: uno sciopero re-gionale in Puglia, fortemente voluto dal contesto territoriale, per la rimozione della signora Stellacci, prigioniera di una ideologia irrispettosa dell‟uomo, della democrazia e del pluralismo sindacale e culturale. Applaudito altresì, l‟intervento della Magistratura del Lavoro che ha annullato il licenziamento del dirigente sindacale; atto, quello della signora Stellacci, è stato sot-tolineato nel corso dei lavori, di inaudita ostilità nei con-fronti del movimento sindaca-le autonomo che va duramen-te represso. Di qui la forte condivisione dell‟ allontana-mento dalla Puglia e dalle stesse Direzioni regionali del direttore dell‟USR per la Pu-glia.

Questa la sintesi dell‟intervento Congressuale del Segretario Generale , Prof. Vincenzo Servedio.

Cari Amici e colleghi, in-

nanzitutto ringrazio tutti voi, mi permetto di dire brillante-mente e con professionalità rappresentati dal Segretario Generale Franco Cavallaro,

per l‟invito che ci è stato fatto in occasione della celebrazio-ne di questo Congresso.

Non sarò ripetitivo rispetto a quanto già esposto dal no-

Organo di stampa Nazionale della Federazione Istruzione Scuola – Comitati autonomi di Base, Aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori. Anno V

- N° 9-10 Settembre Ottobre 2008. - Direzione, Redazione, Amministrazione: 70124 Bari, Via Ettore Carafa, 61. Tel. 080-5563327. E-mail: [email protected]

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stro dirigente Pino D’Ambrosio, su cui vi ringra-

zio per la calorosa acco-glienza e sensibilità sindacale e umana palesata.

Il Sindacato di potere è in crisi; ha esaurito la sua carica propulsiva perché imbrigliato in una trasversalità di conni-venze che hanno relegato in un ruolo marginale quello che doveva essere l‟essenza stessa di essere sindacato: la tutela dei lavoratori e del lavo-ro.

Situazione politica at-tuale

Diverse sono le situazioni fattuali di politica di cui occor-re prendere atto.

Prima di tutto che le ulti-

me elezioni hanno segnato la fine di una lunga fase di in-stabilità della politica italiana. La prima repubblica è finita con il 13 aprile 2008 dopo un lungo periodo di transizione iniziato nei primi anni novanta. Le contraddittorie politiche scolastiche degli ultimi dieci anni possono ora trovare sintesi in un progetto di riforma sostenuto da una forte maggioranza.

La vergognosa storia della rappresentatività dacale scippata da un mini-

stro post-comunista alla fine degli anni novanta: rali e governi ci hanno tolto ogni significativa forma di lotta e di presenza tra i lavo-ratori (Diritto di Assemblea,

Diritto all‟informativa, Diritto alla concertazione, etc.) in nome della necessità di rantire il servizio pubblico essenziale della scuola.

La nostra mobilitazione è stata incessante e incalzante i vari governi contro i progetti lesivi della dignità dei docenti

La grande battaglia vinta contro il “Concorsone” voluto da Berlinguer e Confederali ha rappresentato, forse, l‟ultima grande mobilitazione di massa poiché in epoche successive è sempre stato più difficile coinvolgere i colleghi. Molteplici le motivazioni, dalla errata convinzione che il sistema relazionale avesse tolto qualsiasi capacità di incidere ai singoli lavatori sulle decisioni del governo, alle politiche concertative subdole con tante di promesse, successivamente non mante-nute.

Nell‟immediato futuro il sindacato dovrà mente confrontarsi sui riportati nodi strutturali nienti sia dalla politica di tro-sinistra sia da quella di

centro-destra: zione del sistema istruzione.

Organici attribuiti alla po-testà regionale.

Passaggio degli Istituti superiori professionali alle Regioni.

Riduzione delle classi e aumento del numero degli alunni per classe con la conseguente riduzione dell‟organico di circa 100.000 unità a regime, in linea sia con la precedente riforma

Moratti che con il disegno di legge di Fioroni. La ne nella Scuola.

L‟introduzione di elementi meritocratici per i docenti.

Ulteriore e drastica ridu-zione del potere di acquisto. Problematiche che certamen-te non ci vedranno su zioni “aventiniane” ma attiva-mente e realisticamente pegnati nella loro gestione, pur senza rinunciare alle stre battaglie di principio. Un ulteriore aspetto non rabile è quello retributivo,e pensionistico.

Pensioni e Fondo Espe-ro: che cos’é il TFR?

Quella che nel linguaggio comune chiamiamo LIQUI-DAZIONE per gli addetti ai lavori è “TRATTAMENTO DI

FINE RAPPORTO” ed è una risorsa economica, un capita-le che il lavoratore ottiene quando si dimette. Non un regalo dell‟azienda, bensì il frutto del proprio risparmio nel corso della sua vita va: il lavoratore rinuncia ogni anno al 7% circa della propria retribuzione lorda ed tonati. Quando ci si dimette tale accantonamento è resti-tuito con una rivalutazione pari al 75% dell‟inflazione annua più l‟1,5%.

La peculiarità della

scuola

Nel Pubblico Impiego i fondi pensione sono ancora assenti, se si eccettua la recente costituzione nel setto-re scuola di Espero.

Le liquidazioni dei lavora-tori sono però calcolate in maniera diversa e con altri strumenti.

I dipendenti pubblici a tempo indeterminato assunti prima del 31/12/2000 sono a regime TFS (Trattamento di Fine Servizio), quelli a tempo determinato assunti a partire dal 30/5/2000 e quelli a po indeterminato assunti do-po il 31/12/2000 sono invece già adesso a regime TFR.

Figura 1 - La relazione Congressuale del Dott. G. d'Ambrosio

Figura 2 - La relazione congressuale del Prof. V. Servedio

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La Legge 335/‟95, la L. 449/‟97, la L. 448/‟98,

l‟Accordo Quadro Nazionale tra ARAN e CGIL-CISL–UIL del luglio ‟99, il DPCM del 20 dicembre „99 costituiscono alcune tra le principali fonti normative e pattizie che han-no istituito il TFR per i nuovi assunti e consentono la pos-sibilità di trasformare il TFS in TFR solo se però contestual-mente si aderisce ad un fon-do pensione. Il termine per quest‟ultima opzione è stato via via spostato contrat-tualmente.

Per i dipendenti pubblici il TFS equivale ai 13/12 dell‟80% dell‟ulti-mo stipendio lordo , vale a dire l‟86,66% dell‟ulti-mo stipendio moltipli-cato per gli anni di servizio (non solo quelli effettivamente prestati, ma anche quelli ri-scattati).

ll TFS non è salario differi-to (come il TFR), bensì sala-rio previdenziale istituito per legge, gode di un trattamento fiscale più favorevole (solo il 40% del TFS è tassato) ri-spetto a quello applicato al TFR.

Ora non è il caso di inne-scare una querelle infinita, tendente a dimostrare che il TFS sia economicamente più conveniente del TFR,

perché molto dipende dal trend dell‟inflazione, nonché dalla dinamica degli aumenti salariali.

Ma per tutti i dipendenti a regime TFS conviene

mantenere tale forma di liquidazione, perché, qualora

oggi optino per il TFR, maticamente si troverebbero in un fondo pensione (infatti non è possibile scegliere il TFR senza aderire ad un fon-do pensione).

Gli eventuali deficit degli enti previdenziali vanno ab-battuti con la separazione tra previdenza e assistenza; re-cuperando l‟ingente evasione contributiva; cancellando tutte le forme di decontribuzione che ormai stanno divenendo la norma nei nuovi contratti di assunzione o di trattenimento al lavoro per chi già dovrebbe essere in pensione.

Bisogna lottare per incre-mentare l‟occupa-zione a tempo indeterminato che at-tualmente è molto al di sotto della media europea, che porterà nuova linfa contributi-va agli enti previdenziali.

Investire nei fondi pensio-ne significa sottrarre risorse alla previdenza pubblica, ne-gare l‟universalità del diritto ad una pensione pubblica dignitosa.

Di qui la necessità e riapri-re la vertenza sulla pensione pubblica per superare i fami-gerati accordi degli anni ‟90.

Potere d‟acquisto dei sala-ri e contrattazioni.

La battaglia per una nuova scala mobile

Ormai è a tutti noto: le fa-miglie dei lavoratori italiani e

pensionati si sono sempre più impoveriti nell‟ultimo decen-nio, non riuscendo più a “sbarcare il lunario”, Docenti e ATA inclusi.

L‟impennata dei prezzi, la totale assenza di vigilanza sui rapporti di conversione Li-ra/Euro/Prezzi hanno creato sacche di impoverimento e condizioni non più sostenibili dalle famiglie dei lavoratori e dei pensionati.

Introdotta nel dopoguerra, la scala mobile ha avuto la

forte funzione di tutelare i salari e le pensioni; almeno fino al 1992, anno in cui il modello contrattuale segna un passo indietro.

Oggi si è costretti a scio-perare per recuperare una parziale parte dello stipendio eroso dall‟inflazione.

Occorre ripristinare un meccanismo automatico, svincolato dai contratti nazio-nali, che tuteli autonomamen-te e automaticamente il pote-re d‟acquisto degli stipendi e delle pensioni, ridando sereni-tà e dignità alle famiglie dei lavoratori dipendenti: UNA NUOVA SCALA MOBILE.

Una battaglia per una nuova stagione di conquiste sociali a tutela dei redditi dei lavoratori e dei pensionati.

Qualità del servizio

Quanto affermato recen-temente dal neo-ministro Re-nato BRUNETTA, merita di una attenta analisi e riflessio-

ne da parte del movimento sindacale di comparto.

Senza entrare nel merito della questione, che vedrebbe porre in discussione innanzi-tutto la qualità di talune scelte prettamente politiche incapaci di armonizzare positivamente le energie di un contesto terri-toriale, ma con il consueto senso di praticità che ci con-traddistingue, ci chiediamo in merito alle presunte malattie dei presunti fannulloni:

In che misura incide l‟indirizzo del direttore gene-rale sulla qualità della vita professionale sul posto di lavoro e quindi sulle malattie e sulla qualità del servizio?

In che misura incide il cli-ma relazione di istituto sullo stato psico-fisico del lavorato-re e quindi sulle malattie e sulla qualità del servizio?

E‟ fannullone il docente che fa il suo dovere in classe, non partecipando alla sparti-zione del fondo di istituto per l‟arricchimento dell‟O.F., ge-stito, spesso, da lobbies di potere ? Tra l‟assenso o quantomeno l‟acquiescenza del Dirigente?

E‟ fannullone il docente che si rifiuta di fare il „saltim-banco‟ in classe, per non di-spiacere agli alunni?

E‟ fannullone il sindacali-sta di base che tutela la vivibi-lità sul posto di lavoro ed il rispetto delle norme costitu-zionali del CCNL?

Figura 3 - La relazione congressuale del Dott. A. Losacco

Figura 4 - Un momento dei lavori Congressuali

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E‟ fannullone il docente che impedisce che la propria classe si trasformi durate le ore di lezione in un “call-center?

E‟ fannullone il docente che non si lascia condizionare - minacciare dal solito genito-re che pretende ottimi voti per il proprio figlio-scansafatiche?

Come Giano, il termine

fannullone si presta ad inter-pretazioni contrastanti che potrebbero superare ,in nega-tivo, le reali intenzioni del Mi-nistro Brunetta. Infatti, in ma-no a dirigenti periferici poco sensibili e settari o affetti da un egocentrismo patologico potrebbe scatenare una con-flittualità dilagante tra i ban-chi, con gravi ripercussioni per la qualità del servizio e della vita lavorativa.

Decreto Legge

112/2008. Le princi-

pali novità

per la scuola

Tagli previsti per la scuo-la: 70 mila cattedre per i do-centi e 40 mila posti ATA nei prossimi tre anni.

I tagli saranno operati tramite:

incremento di un punto per-centuale del rapporto do-cente/alunni a partire dal 2009;

riduzione del 17% dell‟ or-ganico ATA tra 2009 e 2011;

accorpamento delle classi di concorso;

riduzione delle ore di lezio-ne nei diversi ordini di scuo-la (revisione di piani di stu-dio e quadri orari);

revisione dei criteri per la formazione delle classi;

riorganizzazione didattica della scuola primaria (mae-stro unico);

revisione dei criteri per la determinazione del numero di docenti e ATA;

riduzione del sostegno agli alunni portatori di handicap.

I Dirigenti Ministeriali e Scolastici che non saranno

ligi nel fare i tagli potranno essere sanzionati, potranno essere richiamati, potranno vedersi sospendere l‟indennità di risultato, potran-no essere trasferiti e potranno anche essere licenziati! (art. 64 comma 5).

Lo stesso decreto legge fiscale (art. 71) contiene un generale inasprimento delle normative che riguardano la malattia e i controlli medici (solo per i dipendenti pubbli-ci).

In particolare in caso di malattia nei primi dieci giorni viene riconosciuto solo il trat-tamento fondamentale e non quello accessorio fisso e ri-corrente.

Si allunga la fascia di re-peribilità in caso di malattia (8 -13 e 14-20). Il medico fiscale potrà essere inviato dal diri-gente “anche nel caso di as-senza di un solo giorno”: so-luzione che sino ad oggi è stata adottata solo in casi eccezionali.

Rimane tutto come ora invece, senza subire alcuna decurtazione, nel caso di al-cuni tipi di malattie: si tratta di

tutte quelle collegate “ad in-

fortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per

le assenze relative a pato-logie gravi che richiedano terapie salvavita“.

Le norme, finora oggetto di contrattazione, non sono più derogabili dai contratti.

Mettere sotto accusa una categoria che per decenni ha sopperito alle carenze di una politica scolastica coerente e duratura riteniamo che sia la conseguenza di una cono-scenza frammentaria del comparto scuola. Non si può non tener conto che la media dei giorni di assenza per ma-lattia nel comparto scuola è molto bassa: circa 8 giorni all‟anno medio per dipenden-te.

L‟impennata delle giornate pro-capite è determinata dalla lunghe malattie che durano quasi tutto l‟anno e conse-

guenti, spesso, alle azioni di mobbing-bossing sul posto di lavoro oltre che ad una pre-stazione professionale parti-colarmente usurante, per i docenti innanzitutto, che e-spone il lavoratore a patologie particolarmente invalidanti. Considerazioni suffragate da statistiche e su cui tutti con-cordiamo perfettamente.

Art. 71 del DL

112/2008 Malattie

e Permessi

Malattie e permessi.

I cambiamenti della Fi-nanziaria 2009 (per tutta la pubblica amministrazione) Di seguito l'articolo Art. 71 del DL 112 del 25 giugno 2008 relativo ai cambiamenti sulle assenze per malattia e per permessi retribuiti dei dipen-denti delle pubbliche ammini-strazioni.

Art. 71 - (Assenze per ma-lattia e per permesso retribui-to dei dipendenti delle pubbli-che amministrazioni)

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all‟articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è cor-risposto il trattamento eco-nomico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque de-nominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento ac-cessorio. Resta fermo il trat-tamento più favorevole even-tualmente previsto dai con-tratti collettivi o dalle specifi-che normative di settore per le assenze per malattia dovu-te ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le as-senze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

I risparmi derivanti dalla applicazione del presente comma costituiscono econo-

mie di bilancio per le ammini-strazioni dello Stato e concor-rono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al mi-glioramento dei saldi di bilan-cio. Tali somme non possono essere utilizzate per incre-mentare i fondi per la contrat-tazione integrativa.

2. Nell‟ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell‟anno solare l‟assenza viene giustificata esclusiva-mente mediante presentazio-ne di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L‟Amministrazione di-spone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel ca-so di assenza di un solo gior-no, tenuto conto delle esigen-ze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collet-tiva ovvero le specifiche nor-mative di settore, fermi re-stando i limiti massimi delle assenze per permesso retri-buito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l‟obbligo di stabili-re una quantificazione esclu-sivamente ad ore delle tipolo-gie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamen-ti, i contratti collettivi o gli ac-cordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell‟intera giornata lavorativa, l‟incidenza dell‟assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna ti-pologia, viene computata con riferimento all‟orario di lavoro che il medesimo avrebbe do-vuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al com-ma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini

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della distribuzione delle somme dei fondi per la con-trattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, com-presa l‟interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimo-niare e per l‟espletamento delle funzioni di giudice popo-lare, nonché le assenze pre-viste dall‟articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti por-tatori di handicap grave, i permessi di cui all‟articolo 33, comma 3, della 5nfebbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del pre-sente articolo costituiscono norme non derogabili dai con-tratti o accordi collettivi.

Presidenza

del Consiglio

dei Ministri

Dipartimento

della funzione

pubblica

Ufficio Personale

Pubbliche

Amministrazioni

Servizio Trattamento

Personale

Alle Amministrazioni pub-bliche di cui all‟art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 7/2008

Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competiti-vità, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pere-quazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pub-blici dipendenti.

Come noto, con il decreto legge n. 112 del 2008 sono state adottate delle misure normative finalizzate ad in-crementare l‟efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale.

Considerato che sono pervenuti numerosi quesiti

dalle amministrazioni per co-noscere l‟interpretazione delle norme soprattutto in relazione alle disposizioni di cui all‟art. 71 del decreto (Assenze per malattia e per permesso retri-buito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), si ritiene opportuno fornire delle indicazioni anche nelle more della conversione in legge del provvedimento.

Il decreto legge, pubblica-to sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, è entrato in vigore il 26 giugno scorso. Quindi, l‟applicazione del re-gime legale si riferisce alle assenze che si verificano a decorrere da tale data.

In linea generale, la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato contrat-tualizzati e non contrattualiz-zati nonché, in quanto com-patibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.

1. Le assenze per ma-lattia.

Il provvedimento legislati-vo innanzi tutto contiene una nuova disciplina in materia di assenze per malattia. La normativa stabilisce il tratta-mento economico spettante al dipendente in caso di assen-za per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certifica-zione medica a giustificazione dell‟assenza (com-ma 2) e per i controlli che le ammini-strazioni debbono disporre (comma 3). Quanto al tratta-mento economico, la disposi-zione stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è cor-risposto il trattamento eco-nomico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque de-nominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento eco-nomico accessorio”, con le eccezioni previste nello stes-so comma (trattamenti più favorevoli eventualmente pre-visti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero

ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita).

In proposito, si considera-no rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trat-tamento economico tabellare iniziale e di sviluppo econo-mico, della tredicesima men-silità, della retribuzione indivi-duale di anzianità, ove acqui-sita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e ana-loghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell‟area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribu-zione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, even-tuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree. Per la qualificazio-ne delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi per cia-scun comparto o area di rife-rimento (art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai con-tratti collettivi”). La disciplina in esame, a mente dell‟ultimo comma dell‟art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi. Naturalmente, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, conti-nueranno ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento.

Si segnala che i risparmi conseguenti all‟attuazione della norma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e per gli enti diversi dalle am-ministrazioni statali concorro-no al miglioramento dei saldi di bilancio. Secondo la norma tali risparmi “non possono essere utilizzati per incremen-tare i fondi destinati alla con-trattazione collettiva”. Partico-lari problemi interpretativi si sono posti in riferimento al comma 2 dell‟articolo in que-stione il quale stabilisce: “2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un peri-

odo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il se-condo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusiva-mente mediante presentazio-ne di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”. La norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustifica-re le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternati-vamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episo-dio di assenza in ciascun an-no solare. Quanto all‟individuazione del “periodo superiore a dieci giorni”, la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell‟intera assenza sia nell‟ipotesi in cui in occasione dell‟evento origi-nario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certi-ficato/i, sempre che l‟assenza sia continuativa (“malattia protratta”). Si chiarisce che, in base alla norma, nella nozio-ne di “secondo evento” rientra anche l‟ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto “evento” di un solo giorno. Nei casi sopra visti “l‟assenza viene giustificata esclusiva-mente mediante presentazio-ne di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”. La norma sicura-mente esclude che nelle ipo-tesi descritte la certificazione a giustificazione dell‟assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Ser-vizio sanitario nazionale. Le amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non conven-zionato. Ciò detto, la lettura della disposizione va operata nel più ampio quadro delle norme costituzionali e delle organizzazione dell‟assisten-za sanitaria delineata dal

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d.lgs. n. 502 del 1992. Tale ottica conduce ad un‟interpretazione che supera il dato meramente testuale della disposizione, per cui deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario na-zionale (art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all‟Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo caso la qualità del medico - ossia l‟evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dalla certifica-zione. Si coglie l‟occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza dei princi-pi della necessità e dell‟indispensabilità che im-prontano la disciplina in mate-ria di trattamento dei dati per-sonali, in linea generale (sal-vo specifiche previsioni) le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustifica-zione dell‟assenza per malat-tia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l‟enunciazione della prognosi (si veda in proposito anche la Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007, relativa a “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di ge-stione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.”, pubblica-ta nel Supplemento ordinario della G.U. del 13 luglio 2007, n. 161.).

Si segnala all‟attenzione la previsione del comma 3 dell‟art. 71. La norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l‟assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando ri-spetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperi-bilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l‟attivazione della visita fiscale

dovrà essere presentata “te-nuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative”. Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre ob-bligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata.

2. L’incidenza delle as-

senze dal servizio ai fini della distribuzione

dei fondi per la contrat-tazione collettiva.

Il comma 5 dell‟at. 71 in esame stabilisce che “5. Le assenze dal servizio dei di-pendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla pre-senza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdi-zione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per cita-zione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handi-cap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”. La norma vuole rispon-dere ad un criterio di efficien-za ed economicità poiché impedisce che le amministra-zioni possano considerare l‟assenza dal servizio come presenza ai fini della distribu-zione delle somme dei fondi per la contrattazione integra-tiva.

Essa riguarda in generale tutte le assenze, con esclu-sione delle assenze individua-te nel medesimo comma 5, le quali - in ragione della causa-le - non possono tradursi in una penalizzazione per il di-pendente (maternità, compre-sa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a te-stimoniare e per l'espletamen-to delle funzioni di giudice

popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Nell‟interpretazione della disposizione acquista un par-ticolare significato la parola “distribuzione”, dovendosi quindi far riferimento a quelle somme (il cui finanziamento avviene mediante i fondi per la contrattazione collettiva) che sono destinate ad essere distribuite mediante contratta-zione integrativa, vale a dire alle somme destinate a re-munerare la produttività, l‟incentivazione ed i risultati. In buona sostanza, la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le ammini-strazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di con-trattazione integrativa impe-dendo di considerare allo stesso modo la presenza e l‟assenza dal servizio ai fini dell‟assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell‟attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzio-ne di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell‟incarico).

Quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” si

chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considera-ta, nell‟ambito dell‟utilizzo delle ordinarie forme di as-senza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retri-buiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimo-nianza è resa a favore dell‟amministrazione, per-messi per motivi di servizio). Restano comunque fermi gli ordinari principi in materia di premialità, cosicché è chiaro che la norma non intende in alcun modo introdurre degli

automatismi legati alla pre-senza in servizio.

La nuova previsione legi-slativa, infatti, non vuole de-rogare alla natura e ai conte-nuti dei progetti e dei pro-grammi di produttività e alla conseguente necessità di valutare comunque l’effettivo apporto partecipativo dei la-voratori coinvolti negli stessi, attraverso l‟introduzione di un nuovo criterio, automatico e generalizzato, di erogazione dei relativi compensi incenti-vanti, incentrato sulla sola presenza in servizio.

Neppure tale criterio può ritenersi valido ed efficace per le sole tipologie di assenza considerate dal legislatore come assimilate alla presen-za in servizio. Infatti, nelle suddette ipotesi di assenza, i lavoratori e le lavoratrici han-no titolo ad essere valutati per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di pro-duttività, secondo le previsioni dei contratti integrativi vigenti presso le amministrazioni, solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concre-tamente conseguiti dagli stessi, mentre l‟assenza dal servizio non può riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti. In altri termini, e secondo i consoli-dati orientamenti della magi-stratura contabile (es.: Corte dei conti, Sez II centrale, sent. n. 44 del 2003), nell‟erogazione dei compensi incentivanti deve essere e-sclusa ogni forma di automa-tica determinazione del com-penso o di “erogazione a pioggia”.

Resta inoltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate mo-dalità della prestazione lavo-rativa (ad es. turno, reperibili-tà, rischio, disagio, trattamen-to per lavoro straordinario ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la presta-zione sia stata effettivamente svolta.

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3. Il calcolo ad ore dei permessi retribuiti.

Il comma 4 dell‟art. 71 contiene dei criteri per la con-trattazione collettiva. In parti-colare, si esprime la direttiva che i permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o alternativamente ad ore debbano essere quantificati comunque ad ore. Inoltre, si stabilisce che “Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'as-senza sul monte ore a dispo-sizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il me-desimo avrebbe dovuto os-servare nella giornata di as-senza”. La norma risponde

all‟evidente esigenza di impe-dire distorsioni nell‟appli-cazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l‟orario. La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di con-trattazione integrativa; tuttavi-a, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l‟alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il mon-te ore, le amministrazioni so-no tenute ad applicare diret-tamente il secondo periodo del comma 4 in esame a par-tire dall‟entrata in vigore del decreto legge. Si segnala infine che, come previsto dal comma 6 dell‟art. 71 in esa-me, le nuove norme assumo-no carattere imperativo non potendo essere derogate dai contratti o dagli accordi collet-tivi.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l‟Innova-zione, Renato Brunetta

Dalle OO.SS. autono-me unitarie della Pu-

glia.

Solidarietà

alla collega del

XXII circolo didattico

di bari.

Non ci sorprende l‟atteggia-mento sarcastico del direttore dell‟Ufficio scola-stico regionale, signora Lu-crezia Stellacci, nel ricevere

la delegazione dei genitori, docenti e rappresentanti degli OO.CC. del XXII Circolo Di-dattico. “Al sit-in è seguito l’incontro con la direttrice dell’USR, dopo una strenue attesa. “Se la dirigente è tanto brava, perchè non dovrebbe andare a valoriz-zare un’altra scuola?”. Li ha

accolti così, con tono ironico”, scrive il giornale Bari live.

La forte protesta dei geni-tori e dei docenti contro l‟arbitrio dell‟Ufficio scolastico regionale che ha disposto un trasferimento di ufficio della

Dirigente, in spregio alle più elementari norme del diritto alla difesa dei lavoratori e ancora una volta sull‟uso im-proprio dei servizi ispettivi trasformati in organi inquisitori di medievale memoria, l‟ha lasciata insensibile.

Alla Collega Inchingolo, ai docenti che le sono vicine, ai tantissimo genitori che

l‟hanno sostenuta (oltre mille), esprimiamo piena solidarietà; così come condanniamo cora una volta l‟uso spregiu-dicato dei servizi ispettivi per comminare sentenze precon-fezionate e funzionali a tutt‟altre ragioni .

Bologna come Bari, a di-fesa del diritto e della ragione; a difesa delle norme costitu-zionali e del lavoro, contro le azioni prevaricatrici della si-gnora direttrice Stellacci di

nomina politica ed eredità del bocciato governo Prodi.

Agli organi Centrali chiediamo che sia fatta pie-na luce anche su quest’altra brutta storia che

vede ancora una volta la si-gnora direttrice Stellacci pro-

tagonista di un uso discrimi-nante e vessatorio del potere in terra pugliese e dell‟uso-abuso dei servizi ispettivi, in spregio alle norme che rego-lamentano gli stessi.

Le OO.SS. per la Puglia Fis-Cab/Cisal/Intesa

Comunicato Stampa

Fontani, Segretario re-gionale per la Toscana.

Si informano le SS.LL. che si è costituita in Toscana la sede Regionale della Fede-razione Istruzione Scuola-

Comitati Autonomi di Base, acronimo FIS-CAB, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavorato-ri.

La Fis-Cab è Organizza-zione sindacale nazionale regolarmente accreditata presso l’ARAN ed il MIUR,

quale sindacato a carattere nazionale del Comparto scuo-la e tutela gli intessi dei do-centi e ATA di qualsiasi ordi-ne e grado di scuole , ivi compresi i Dirigenti scolastici dell‟area V, Ispettiva e dell‟Università.

Un sindacato di base in-terclassista che raggruppa esperienze di impegno sul campo che affondano le pro-prie radici negli anni delle grandi conquiste sindacali: dallo Statuto dei Lavoratori, al diritto allo studio per i lavora-tori; dai grandi eventi spere-quativi nella validazione dei titoli di accesso alle classi di concorso, alla lotta contro il precariato selvaggio tra i ban-chi della scuola, fino agli scioperi regionali per il ripri-stino della legalità, troppo spesso calpestata da taluni Direttori Generali di nomina politica in nome di un narcisi-smo ed autoritarismo terzo-mondista rampante.

A guidare il sindacato in Toscana è stato chiamato un dirigente di spiccate qualità professionali e sindacali, l’ins. Adriano FONTANI,

docente di scuola primaria Incaricato a tempo indetermi-nato (ex ruolo ordinario) pres-so l‟Istituto Comprensivo di Monteroni d‟Arbia (Siena), noto per il suo attivismo so-ciale, con la qualifica sindaca-le di SEGRETARIO REGIO-NALE PER LA TOSCANA. Allo stesso è stato affidato anche l‟incarico di Segretario Provinciale per la provincia di Siena.

Il dinamico e stimato Diri-gente sindacale Fontani, è tra i fondatori di una delle poche realtà esistenti nel merito in Italia: IL COMITATO NAZIO-NALE ANTIMOBBING-BOSSING” da lui stesso pre-sieduto. Una realtà propulsiva e propositiva al servizio del

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mondo del lavoro, tanto da „guadagnarsi‟ una audizione da parte della 7^ Commissio-ne Istruzione presso la Came-ra dei Deputati.

“Ripristinare il rispetto del-la dignità dei lavoratori sul posto di lavoro, ha dichiarato Fontani, sarà uno degli obiet-

tivi politici prioritari del sinda-cato che si affiancherà a quel-lo tradizionale di assistenza e consulenza; in tal senso, ha proseguito, sarà necessario

creare una sinergia di intenti con tutti i sindacati autenti-camente liberi e con le forze politiche democratiche per rilanciare una piattaforma sindacale regionale per una scuola di qualità rispettosa dei dettati costituzionali e del-la persona umana e che sap-pia liberarsi dei Dirigenti di nomina politica incapaci di dialogare democraticamente con il contesto professionale e territoriale”.

La sede provvisoria Re-gionale e Provinciale del sin-dacato Fis-Cab è ubicata in Ponte d‟Arbia (Siena), via Fratelli Cervi, 155/C Tel/fax 0577370155 – E-mail: [email protected] F.to IL Segretario Generale, Prof. Vincenzo Servedio

Dalla Segreteria Nazionale

Condiviso il ripristino

del voto in condotta.

Condividiamo appieno a riconsiderare il voto di condot-ta come elemento strutturale nella valutazione dell‟alunno. Una ventata di serietà nella scuola dell‟autono-mia non guasterà. La proposta del Ministro Gelmini in tal senso

ci trova favorevoli.

La maleducazione imper-versa da troppo tempo ed il ripristino di una buona educa-zione servirà a ridare serietà ed a motivare gli insegnanti, stretti tra bullismo e populi-smo, nel loro non facile lavo-ro quotidiano di Educazione civica.

News

Rivoluzionaria

decisione della

redazione.

Il Giornale Fis-Cab é solo OnLine

Questo numero inaugura la stampa e la diffusione del periodico FIS-CAB esclusi-vamente in formato elettroni-co, reperibile sul sito ufficiale del sindacato: www.fiscab.it.

Il vecchio formato cartaceo va in … soffitta.

Ciò consentirà a tutti il suo immediato prelievo ed una informazione globale, tempe-stiva e alla portata di tutti, superando in tal modo le sto-riche incertezze del servizio postale. Niente più segnala-zioni per il mancato recapito del periodico!

Il nuovo servizio di tra-smissione on-line sarà moni-torato per tutto l‟anno scola-stico 2008/2009, per poi deci-dere, in ordine al gradimento e alla funzionalità riscontrato dagli iscritti, se renderlo per-manente o meno.

Una ulteriore iniziativa del-la redazione di Fis-cab per avvicinare sempre di più e velocemente l‟informazione ai colleghi, in un microcosmo complesso quale quello sco-lastico.

Bari, settembre 2008. La Redazione

I militari che fanno

ronda, una condivisa

necessità

Mi capita spesso di anda-re a Roma per ragioni profes-sionali, soggiornando, di soli-to , ad un Hotel sito presso il rione Anagnina, capolinea della metropolitana. Non vi nascondo i timori che ho sempre avuto, di sera, nel percorrere siffatti spazi lascia-ti alla mercé di malintenziona-

ti, giovani sotto l‟evidente ef-fetto di stupefacenti e/o alco-ol, e quant‟altro.

Recentemente ho risco-perto il fascino di quei luoghi grazie alla presenza di quei „vituperati‟ soldati che, in real-tà, con la loro presenza mi hanno rassicurato, garanten-do un clima vivibile ed a di-mensione umana.

D‟altra parte i nostri solda-ti sono stati impegnati in mol-te parti del mondo nell‟ assi-curare proprio la „sicurezza‟ dei cittadini di fronte alle pre-potenze, perché no nel pro-prio paese? In una situazione di emergenza socio-economica?

Un uso intelligente e ap-propriato delle proprie risorse professionali è da apprezza-re.

Un sentimento di gratitu-dine, il nostro, quantomeno per quel concreto senso di sicurezza che ci trasmettono.

Rubrica Legale

Personale supplente,

quando spetta

l’indennità di

maternità.

Domanda: Scrive una Collega della Basilicata.

Spett.le Fis-Cab - Servizio Legale, sono una docente di scuola secondaria di primo grado precaria con supplen-ze, a tutt‟oggi, conferite dal Dirigente scolastico. Per una precaria „concedersi‟ un figlio è un lusso che non sempre si può permettere; tuttavia, visto l‟avanzare inesorabile dell‟età

….. vorrei gentilmente cono-scere quando spetta l‟indennità di maternità per le docenti non di ruolo.

Si ringrazia anticipata-mente per la risposta e mi congratulo per il vostro siste-ma informativo e legale , in particolare; mi fanno sentire meno sola in un contesto mol-to complesso quale quello scolastico (…).

Risponde l’Avv. Prof.

Mariantonietta Zingrillo

E‟ da premettere, innanzi-tutto, che il trattamento eco-nomico intero spetta nei limiti della durata del contratto. L‟indennità di maternità, inve-ce, spetta per il periodo suc-cessivo alla durata del con-tratto, ovvero nella ipotesi che tra la fine del contratto e l‟inizio dell‟interdizione del lavoro non siano trascorsi più di sessanta giorni.

Ai sensi dell‟art. 57 del T.U. n. 151/2001, è una in-dennità sostitutiva della retri-buzione, avente natura assi-stenziale e non retributiva.

Detta indennità spetta anche nella ipotesi di interdi-

zione anticipata dal lavoro per “complicanze nella gesta-zione”, se la collega in stato

di disoccupazione presenta nei termini perentori di ses-santa giorni dalla fine della supplenza la dovuta certifica-zione rilasciata dall‟Ispetto-rato provinciale del lavoro; cfr. in tal senso la C.M. n. 61 del 04 marzo 1988.

_____________

Riceviamo continuamente sollecita-zioni di chiarimenti, da parte di molti Colleghi, per la mancata pubblicazione dei propri quesiti, tutti degni di nota. La Rubrica legale del giornale pubblica, per evidenti ragioni, esclusivamente quesiti di interesse generale. Le richieste vanno inoltrate con semplice affrancatura a: Redazione del giornale Fis-Cab- Rubrica legale, via Ettore Carafa n. 61 , 70124 Bari, oppure tramite E-mail: [email protected], oppure tramite il Webmaster Antonio Conte, [email protected]. La Redazione si riserva il diritto insindacabile di pubblicare o meno i quesiti pervenuti e/o di sintetizzarne i contenuti.

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Informatica

VIADEO

e la comunità

sindacale virtuale.

di Antonio Conte

VIADEO mi fu rivelata da una rubrica televisiva, credo Neopolis o Leonardo, il tele-giornale scientifico della Rai da oltre un anno, da allora uso Viadeo per mantenere un contatto con la comunità degli insegnanti presente in internet.

La piattaforma è nata, in-fatti, per favorire relazioni professionali e può ben sod-disfare le nostre esigenze di raccordo.

Lasciare la carta stampata per il mondo virtuale on line è certamente utile, e questo a prescindere dalle economie circa la riduzione dei costi tipografici, che tra l‟altro non sono per niente trascurabili.

Infatti mai come oggi si sente la necessità di uno scambio di idee veloce e mo-derno tale da accelerare il processo di trasformazione della scuola Italia. Il maggior raccordo tra noi significa es-sere più forti, più coesi nelle lotte a vantaggio dei valori di cui siamo e vogliamo essere portatori.

La conoscenza dei biso-gni, dei problemi e/o delle proposte se trattate telemati-camente hanno un peso di-verso per la loro tempestività e attualità.

Pensiamo per esempio al superamento di qui processi decisionali ormai arcaici a cui a fatica alcuni insegnanti a-nacronisticamente si abbarbi-cano e difendono. Pensiamo a quanta foga alcuni mettono per demonizzare le chat e i forum. Al contrario poi si spendono per spiegare quan-to è importate lo scambio di idee con gli altri, tradendo

qualche punta di contraddi-zione.

Ma, certo è che la pru-denza non guasta mai. Ovun-que!

Ma al di là delle leggende e delle mistificazioni rimane il nostro bisogno di parlare con Voi, di ascoltare le vostre vo-ci, di leggere le vostre e-mail. Rimane la necessità di racco-gliere il vostro contributo.

Bene, tornando a parlare di VIADEO diciamo che i ser-vizi di cui si parla sono gratui-ti. Una volta che si riceve un invito a iscriversi in VIADEO da uno dei membri la proce-dura per la registrazione è davvero facile. Sono il seguito si può riempire, se si vuole, il proprio profilo professionale.

E‟ chiaro che per trarre il maggior vantaggio occorre profilarsi in tal modo si de-scrive già la propria esperien-za e si apre la porta ad altri iscritti che magari cercano un profilo come il vostro.

Con un po di esperienza poi si potrà leggere articoli di qualche Gruppo tematico al quale ci si potrà anche iscri-versi per mantenersi in con-tatto più stretto.

Ci sono anche modi e strumenti per pubblicizzare gli eventi di cui siamo protagoni-sti e che vogliamo far cono-scere. Una volta pubblicato facilmente un evento specifi-cando un luogo in mappa e la data si potrà invitare la pro-pria rubrica o i propri contatti. In tal modo è possibile racco-gliere anche le prime adesio-ni.

Insomma VIADEO offre strumenti per un moderno modo di fare marketing di se stessi o della propria Scuola o Istituto.

Inoltre si potrà entrare in relazione con amici di amici. La portata dei contatti è dav-vero ampia. Si contano oltre 3 milioni di iscritti per molta par-te francesi e italiani. Ma non solo. La vocazione europea di VIADEO è presto nota, basta lanciare una ricerca in lingua per ottenere validi risultati e profili.

Il resto lo lascio alla vostra scoperta. Per iniziare se vole-te potete partire qua questo link: Invito a VIADEO, al qua-le associo anche quello del Segretario FISCAB Prof. V. Servedio.

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DELLA SCUOLA. SEDE REGIONALE PER LA PUGLIA:

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VADEMECUM

BREVE VADEMECUM PER MALATTIA (e/o Visite Specialistiche)

E VISITE FISCALI

Del Dott. G. D‟Ambrosio

Quando il dipendente si assenta per malattia è facoltà dell'amministrazione disporre il controllo della malattia ai sensi dell'art. 17 c. 12. del Vigente CCNL 2006-2009

ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA

10. L'assenza per malatti-a, salva l'ipotesi di comprova-to impedimento, deve essere comunicata all'istituto scola-stico o educativo in cui il di-pendente presta servizio, tempestivamente e comun-que non oltre l'inizio dell'ora-rio di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecu-zione di tale assenza.(es. Fonogramma allegato)

11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certifi-cato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'i-nizio della malattia o alla e-

ventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno la-vorativo successivo.

12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'ammini-strazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente or-gano sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospeda-liere, pubbliche o private.

Secondo le nuove disposi-zioni normative, - Art.71,C.3

DL112/08;

“L'Amministrazione dispo-ne il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali de-vono essere effettuate le visi-te mediche di controllo, e dal-le ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi."- Circ. Funz. Pubbl. N. 7/2008, punto 1).

13. Il dipendente, che du-rante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'ammi-nistrazione deve darne im-mediata comunicazione, pre-cisando l'indirizzo dove può essere reperito.

14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'am-ministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

(Attualmente dalle 8,00 al-le 20,00 salvo che dalle 13,00 alle 14,00)

15. La permanenza del dipendente nel proprio domi-cilio durante le fasce orarie come sopra definite può es-

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sere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposi-zioni di legge.

16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indi-rizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accer-tamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documen-tati, è tenuto a darne preven-tiva comunicazione all'ammi-nistrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono co-munque adottate nel rispetto dell‟art. 35 della legge 27.12.2002, n.289.

Vedi in fondo il fono-gramma allegato.

Pertanto, operativamente, la scuola , tenuto conto del-le esigenze funzionali e organizzative. fa richiesta all'ASL e questa, nella sua autonomia, decide quando e se disporre la visita fiscale (di controllo)

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indiriz-zo comunicato alla scuola (sia per la visita ambulatoriale dal proprio medico di fiducia, convenzionato con il SSN, e ovviamente sia per la visita specialistica ) durante le fa-sce di reperibilità, lo deve "preventivamente" comunica-re alla scuola (comma 16), la quale ne deve dare contestu-ale comunicazione alla stessa ASL quando richieda la visita di controllo.

Il dipendente, al di fuori dell'orario necessario per l'ef-fettuazione della visita, e pre-ventivamente comunicato (e poi attestato dal certificato rilasciato dal medico o dall'I-stituto che effettua la visita), è tenuto al rispetto delle fasce di reperibilità.

Detto ciò, appare evidente che in caso di visita speciali-stica o di accertamenti dia-gnostici presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN -Ospedali o presso la ASL) o “convenzionate”, la scuola non deve richiedere il

controllo della malattia. La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiu-stificato aggravio di spesa per l‟amministrazione in quanto, in tal caso, non potrebbe ave-re lo scopo di convalidare la prognosi, ma solo di confer-mare l‟avvenuta visita o ac-certamento, cosa ovvia e per la quale è del tutto sufficiente la presentazione dell‟attestato da parte del dipendente, se non di .

Ciò , anche in considera-zione della nota Aran del 1996, che dice:"Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente pos-sibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipen-dente può usufruire del trat-tamento di malattia da docu-mentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha ero-gato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente po-trà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un per-messo a recupero. Viene e-scluso, inoltre, il frazionamen-to della giornata di assenza per malattia". Concetto ripre-so dalle Circ. N.7 e 8

Infatti il contratto della scuola (come altri contratti nel Pubblico Impiego) non preve-de l'istituto del "permesso per visite specialistiche"; un lavo-ratore che ha la necessità di assentarsi per tale ragione, può attivare 3 istituti previsti dal contratto come retribuiti:

1. il permesso breve (art.

16) fino a 18 ore l'anno (o 36 se ATA), per non più di metà dell'orario giornaliero e da recuperare entro 60 gg se richiesto;

2. il permesso retribuito

(art. 15) da motivare anche con autocertificazione (o atte-stato) fino a 3 gg. l'anno (se Ata) + 6 di ferie anche a tale scopo se docente;

3. l'assenza per malattia

(art. 17) come sopra certifica-ta.

Un lavoratore è costretto a ricorrere necessariamente alla malattia qualora sia esau-rito il monte orario per i per-messi brevi o il numero di giorni di permesso retribuito e ferie. Decide lui cosa chiede-re. A meno che non voglia chiedere aspettativa non re-tribuita.

Ora è possibile fruire del medico “libero professionista non convenzionato con il SSN”, solo per un massimo di due volte, ciascuna di non oltre 10 giorni

Il lavoratore sarà penaliz-zato con la decurtazione sullo stipendio (ossia sarà punito perché malato con una ridu-zione giornaliera da € 2,25 a 2,48 – ATA; per i Docenti di € 6,30 da 0 a 14 anni; € 7,777 da 15 a 27 anni; € 9,90 da 28 anni,ossia CIA o RPD diviso 30 ). Infatti riguardo al tratta-mento economico, la disposi-zione stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è cor-risposto il trattamento eco-nomico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento,comunque de-nominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento eco-nomico accessorio”(art. 77 CCNL) , con le eccezioni pre-viste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servi-zio, oppure a ricovero ospe-daliero o a day hospital o a terapie salvavita).

Alcune RIFLESSIONI sulle nuove norme in tema di malattia e visite fiscali

La recente normativa per le visite fiscali dei dipendenti pubblici in malattia pone vari problemi di carattere giuridi-co.

In primo luogo sulla auto-nomia contrattuale riservata alle parti sociali, consacrata anche dalla nota giurispru-denza che ha stabilito la pre-valenza del contratto colletti-vo sulla legge ordinaria nelle

materie attribuite a quest'ulti-mo, nonché dalla disparità di trattamento che tale norma viola rispetto al dipendente “privato”.

Che dire poi della preva-lenza del “diritto alla salute”, costituzionalmente garantito e ritenuto prevalente anche su tanti altri “diritti”, che verrebbe leso in caso di mantenimento della amplissima fascia di reperibilità (da alcuni denomi-nata “arresti domiciliari”) per i malati di Patologie Psichiche che hanno bisogno di uscire dal proprio ambiente per gua-rire, o di chi deve effettuare terapie continue c/o strutture sanitarie esterne spesso non convenzionate? Dovrebbero essere escluse le patologie previste nel D.M. Ministero della Sanità 28/5/99, n. 329 - Regolamento recante norme di individuazione delle malat-tie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. A) del D.L.vo 29/4/98, n. 124 considerate quali assen-ze relative a patologie gravi che richiedano terapie salva-vita

Non vogliamo addurre ali-bi a chi abusa di sacrosanti diritti ma solo cercare il giusto contemperamento tra i diritti ed i doveri dei pubblici dipen-denti, nonché rimarcare i va-lori a cui una democrazia a-vanzata deve ispirarsi nelle norme che regolano la vita sociale.

Per queste sommarie ra-gioni riteniamo che vadano ripensate le disposizioni dell‟art. 71 ed in particolare modificate le fasce orarie (al massimo a sei ore giornaliere pari all‟intero orario di servizio principalmente adottato nella P. A.) e abolito il 6° comma per lasciare all‟autonoma de-terminazione delle parti la regolamentazione specifica delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro “con-trattualizzato” dei dipendenti pubblici (stabilire i limiti e gli obiettivi da raggiungere me-diante “Direttiva” all‟Aran)

Si vuole soltanto com-prendere il “disegno” sotteso da tale norma, oltre alle finali-tà da perseguire e la liceità in

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astratto della norma che di-spone una reperibilità di ben 77 ore settimanali per la visita fiscale rispetto alle 36 ore settimanali di lavoro.

È una grave limitazione il fruire del medico “libero pro-fessionista non convenziona-to con il SSN”, solo per un massimo di due volte, ciascu-na di non oltre 10 giorni.

La trattenuta sullo stipen-dio (anche se impropriamente o diversamente denominati i compensi oggetto di tale norma) appare una chiara lesione della dignità umana.

Per quanto riguarda le fa-sce di reperibilità per le visite fiscali, riteniamo che al mas-simo possano essere equiva-lenti al maggiore orario di servizio giornaliero ordinario del pubblico dipendente ( sei ore), diversamente si viole-rebbero le norme costituzio-nali ed europee

Invero ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, f per “orario di lavoro” si inten-de qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a di-sposizione del datore di lavo-ro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legisla-zioni e/o prassi nazionali.

Sull‟argomento si è pro-nunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1247/2002, che osserva come l‟obbligo sancito dall‟articolo 4 del decreto mi-nisteriale 15 luglio 1983, il quale prevede, all‟articolo 4, che «L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale de-vono essere effettuate le visi-te mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi», incida direttamente sul diritto del lavoratore, quale cittadino, alla libertà di movimento sul territorio dello Stato, previsto dall'articolo 16 della Costitu-zione; nello stesso senso si era peraltro già espressa la stessa Cassazione con le sentenze n. 1453 del 20 feb-braio 1999 e n. 5414 del il 2 giugno 1998.

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13 Settembre-Ottobre 2008

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FONOGRAMMA (stesso modello può essere adattato per fax o presentato a mano ecc.) Da _____________________________

Al Dirigente Scolastico

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Il/La sottoscritt _ ________________________ nat _ a il ________________in _________________ e residente in

_________________Via____________, N.___; CAP ______ TEL. ____________, ___________________ in servi-

zio presso la predetta Istituzione scolastica,

COMUNICA

La propria assenza dal servizio per MALATTIA art. 17 CCNL a partire (da oggi) dal _____, farà conoscere il

n°___ dei giorni, appena il medico curante o Specialista determinerà la prognosi; informa, ai sensi delle nor-

me vigenti, di non poter assicurare la propria reperibilità dalle ore____ alle ore____ per la possibile presenza

nell‟ambulatorio del medico convenzionato con il SSN (medico di fiducia o specialista)

D. Lgs 151/01 TUTELA LAV. MADRE(ART.12) a) Interd. Antic

b) Ast. Obblig.

c) Ast. Facolt.

FERIE (anno scolastico 200 / 200 ) …….……… art. 13 CCNL

FESTIVITA' SOPPRESSE (a. scol. 200 / 200 ) art. 14 CCNL

PERMESSI BREVI………………………………… art. 16 CCNL

PERMESSI RETRIBUITI art. 15 CCNL MOTIVI PERSONALI

MOTIVI FAMILIARI

INFORTUNIO …..………………………………………………….

Altri ( es. L.104/92 ecc.)……………………………………………………

Farà pervenire tempestivamente, secondo CCNL, CERTIFICATO MEDICO/altra Documentazione. Luogo____________, data_____________ Trasmette__________________ ora Riceve____________________ Richiede conferma del testo del presente fonogramma mediante rilettura del ricevente e n. di protocollo.

Parte riservata alla scuola :

Prot. _________ IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la sopraesposta comunicazione/richiesta DISPONE la concessione SI NO

DISPOSIZIONE ORE ECCEDENTI SUPPLENZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data __/__/_______ ________________________________