EXCHANGE ITALY & CHINA 2011. ISIS DANTE ALIGHIERI GORIZIA 3 maggio 2011 – 12 maggio 2011.
Autodemolitori Maggio 2011
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
N. 5 MAGGIO 2011 - ANNO VII
CN/CONV/0969/2010
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SOMMARIO
GRANDE VUOTO LEGISLATIVO CIRCA IL TRASPORTO DEI PERICOLOSI - NON ESISTE SANZIONE PENALE - ...........5
LOGIMA S.R.L. CANTILEVER, IL VALORE AGGIUNTO PER UN’AUTODEMOLIZIONE COMPETITIVA ...........................9
IMPRESE E SVILUPPO LA TEORIA DEI SETTE SPRECHI I COSIDDETTI “MUDA” (PARTE V) ...................................10
CONVEGNO CAR ...........................................................13
SICUREZZA STRADALE L’ONU TRACCIA LA ROAD MAP PER IL DECENNIO 2011-2020 .......................................14
VEICOLI FUORI USO L’UE POSTICIPA IL DIVIETO DELL’USO DEI METALLI PESANTI .......................................17
PRONTI AL DECOLLO GLI ECO-BUS A ZERO EMISSIONI .......23
ROTTAMI METALLICI .....................................................25 QUANDO SONO RIFIUTI E QUANDO NO
MOBILITÀ EUROPEA TRASPORTI 2050: RIVOLUZIONE GREEN ........................34
L’AVVENTURA IN ASIA DI UNA VESPA 50 SPECIAL, SALVATA DALLA ROTTAMAZIONE DA FERRO VECCHIO A MITO… ECCO COME NASCE UN SOGNO CHE DIVENTA LEGGENDA ............37
CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI EMANA UNA CIRCOLARE ......................40
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a cura dell’Avv. Rosa Bertuzzi
GRANDE VUOTO LEGISLATIVO CIRCA IL TRASPORTO DEI PERICOLOSI - NON ESISTE SANZIONE PENALE -
Il trasporto di rifi uti alla luce del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205:
La normativa di riferimento a livello nazionale in materia di
rifi uti è rappresentata dal Decreto legislativo n. 152 del 3
aprile 2006. Tale Decreto dedica la parte IV alle “Norme in
materia di gestione dei rifi uti e di bonifi ca dei siti inquinati”
(ar ticoli 177 - 266). È stato pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010 il Decreto legislativo 3 dicembre 2010,
n. 205 intitolato: “Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune diret-
tive”. Il testo si compone di 39 ar ticoli e 6 allegati, è entrato
in vigore dal 25 Dicembre 2010. Le nuove norme vanno a
modifi care le disposizioni, contenute nel “D. Lgs n. 152/2006
Norme in materia ambientale”, sulla gestione dei rifi uti senza
incidere però sulla bonifi ca dei siti inquinati. Tale norma si
riferisce, ovviamente, anche al trasporto di VEICOLI FUORI USO,
quali rifi uti speciali pericolosi.
Prima di tale decreto la disciplina in materia di trasporto di
rifi uti era la seguente:
Gli adempimenti obbligatori per chi trasportava rifi uti,
siano essi prodotti dallo stesso trasportatore, che da altri,
erano essenzialmente: Obbligo di iscrizione all’Albo Nazio-
nale Gestori Ambientali, Formulario di Identifi cazione Rifi uti,
Registro di carico e scarico, MUD - Modello unico di dichia-
razione ambientale.
1) Tenuta del Formulario di identifi cazione del rifi uto:
Art. 193 così sanzionato dall’ar t. 258 del D. Lgs. 152/2006 -
è poi ancora ad oggi attuabile il D.M. 1° aprile 1998, n. 145
“Regolamento recante la defi nizione del modello e dei
contenuti del Formulario di accompagnamento dei rifi uti”.
E ancora: CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98.
Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico
dei rifi uti e dei formulari di accompagnamento dei rifi uti
trasportati”;
2) Tenuta del Registro di carico e scarico: Art. 190 così
sanzionato dall’ar t. 258 del D. Lgs. 152/2006 - è poi ancora
oggi attuabile (anche se emanato in attuazione del Decreto
Ronchi) il D.M. 1° aprile 1998, n. 148 “Regolamento recante
approvazione del modello dei registri di carico e scarico
dei rifi uti..”. E ancora: CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/
DEC/812/98. Esplicativa sulla compilazione dei registri di
carico scarico dei rifi uti e dei formulari di accompagna-
mento dei rifi uti trasportati in calce riportata;
3) Compilazione annuale del Modello Unico di Di-
chiarazione Ambientale, c.d. MUD, ai sensi della Legge
25 gennaio 1994, n. 70 e ar t. 189 così sanzionato dall’ar t.
258 D. Lgs. 152/2006;
4) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali:
Art. 212 così sanzionato dall’ar t. 256 del D. Lgs. 152;
Le sanzioni applicabili, per i soli rifi uti pericolosi, era-
no (sino all’entrata in vigore del D. Lgs. 205/2010):
Il formulario d’identifi cazione rifi uti - F.I.R. - consente di con-
trollare costantemente il trasporto dei rifi uti, onde evitare
che questi siano avviati per destinazioni ignote. La sanzioni
relativa alla inesattezza, incompletezza o omissione totale
del formulario, è, o meglio, era, illecito penale nel caso in cui
oggetto del trasporto erano i rifi uti pericolosi (pena prevista
dall’ar t. 483 falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico del codice penale). Tale caso poteva implicare anche
il sequestro preventivo del mezzo di trasporto (Cass. pen. sez.
III n. 30903/2001).
È poi entrato in vigore il D. Lgs. 205/2010 che ha inserito le
sanzioni relative alla mancata adesione al Sistema di Tracciabilità
dei Rifi uti, SISTRI, il quale ha abrogato gli ar ticoli sanzionatori
per il mancato o errato FIR ed inserito le sanzioni sistri.
In sintesi, la disciplina in vigore dal 1 giugno 2011
sarà la seguente:
Sono tenuti ad iscriversi al SISTRI i produttori di rifi uti perico-
losi: gli enti e le imprese produttori di rifi uti speciali pericolosi,
oltre che le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero o smaltimento di rifi uti, quali gli autodemolitori.
Gli enti e le imprese che sono obbligate ad iscriversi al SISTRI,
quindi anche quelli che trasportano rifi uti pericolosi e devono
aderire al SISTRI obbligatoriamente, soggiacciono alle sanzioni
stabilite all’ar t. 260-bis:
I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifi uti (SISTRI) nei termini pre-
visti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria
da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In
caso di rifi uti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila
euro.
Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi,
le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico
di controllo, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni
incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualun-
que dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema
informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi
modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a
novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa ac-
cessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica
rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa
6
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
la sospensione dalla carica di amministratore. Se le indica-
zioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano
la tracciabilità dei rifi uti, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
Al di fuori di quanto sopra riportato, i soggetti che si rendono
inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sen-
si del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifi uti
(SISTRI) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto
dei rifi uti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA
MOVIMENTAZIONE è punito con la pena di cui all’ar t. 483
del codice penale in caso di trasporto di rifi uti pericolosi (è
un reato molto grave, punito con la pena della reclusione).
Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifi uti con una
7
copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione
fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal
combinato disposto degli ar ticoli 477 e 482 del codice penale.
La pena è aumentata fi no ad un terzo nel caso di rifi uti peri-
colosi. Se le condotte di cui al non pregiudicano la tracciabilità
dei rifi uti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
Poiché è stata prorogata la entrata in vigore del sistri, sussiste
il vuoto legislativo circa la sanzione penale relativa al trasporto
di rifi uti pericolosi senza F.I.R. Oggi, e sino alla entrata in vigore
del sistri, non è sanzionabile il demolitore/Centro di soccorso/
trasportatore di Veicoli fuori Uso che trasporta V.F.U. senza
FIR o con FIR errato.
La domanda sorge spontanea: ma da oggi al 1 giugno 2011,
che disciplina si applica?
Attraverso il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono
state abrogati, sostituti e modifi cati gli ar tt. 193-258 e inseriti
gli ar tt. 188 bis, 260-bis, rivoluzionando tutta la disciplina in
materia di trasporto di rifi uti.
L’odierna situazione legislativa permette di affermare che
l’obbligo del formulario, previsto dalla precedente disciplina,
non è più in vigore, ma i nuovi obblighi imposti dal SISTRI
entreranno in vigore il 1 giugno 2011. Siamo di fronte ad una
lacuna legislativa che genera problemi operativi agli operatori
di settore che intendono tutelare l’ambiente e sanzionare le
violazioni.
Alcuni esponenti della dottrina (Gianfranco Amendola) pro-
pongono l’applicabilità del sistema previgente, comprese
l’applicazione delle sanzioni abrogate, proponendo un ultrat-
tività del sistema antecedente al Decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205.
A parere della scrivente, sarebbe più appropriata una “pro-
rogatio legis dottrinale”. Gli operatori, potranno in tutti i casi
applicare le sanzioni e l’iter legislativo antecedente all’entrata
in vigore del SISTRI fi ssata per il 1 giugno, in quanto è lo
stesso Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e Decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che impone come principi
fondamentali la tutela della salute delle persone, dell’ambiente
e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale. Tutte
le norme si ispirano ai principi di precauzione, dell’azione
preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all’ambiente.
Il legislatore, non ha voluto disciplinare nello specifi co tale
lacuna al fi ne di programmare al meglio il SISTRI, grande novità
in materia ambientale.
Fine ultimo non è sicuramente lasciare delinquere, danneggiare
la salute umana e l’ambiente.
Sarà il giudice, in fase di giudizio, a valutare il caso concreto e la
normativa applicabile. A parere della scrivente un giudice non
condannerà mai in base ad una norma ad oggi abrogata.
Avv. Rosa Bertuzzi
Consulente Ambientale
[email protected]. Rosa Bertuzzi
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di Silvia Barchiesi
Christian Carlini, uno dei titolari della Carlini S.r.l. di Macerata, spiega i vantaggi dei prodotti LogiMa
CANTILEVER, IL VALORE AGGIUNTO PER UN’AUTODEMOLIZIONE COMPETITIVA
LogiMa s.r.l.
PER CONTATTI:Giovanni Paolini 348 3034493Giovanni Del Moro 393 9609502
“La razionalizzazione delle superfi ci disponibili è stata la principale
motivazione che ci ha indotto all’acquisto. Grazie allo stoccaggio su
più livelli è infatti possibile recuperare spazio, ma non solo. A guada-
gnarne è anche l’impatto visivo, oltre che l’effi cienza del centro: grazie
ai cantilever ordine e pulizia sono all’ordine del giorno. La carrozzeria
delle auto non viene, inoltre, danneggiata ed è possibile così contare
su pezzi di ricambio intatti”.
In sintesi, lo stoccaggio delle autovetture tramite cantilever è anche
produttivo: non solo perché consente di razionalizzare al massimo
lo spazio, ma anche perché permette di sfruttare ogni parte della
carrozzeria delle auto da rottamare.
Ordine, pulizia, praticità sono, quindi, solo alcune buone ragioni per
scegliere LogiMa che con i suoi prodotti offre molteplici soluzioni
all’avanguardia idonee ad ogni tipo di esigenza.
LogiMa, infatti, non è solo cantilever, ma anche: scaffalature modulari
ad aggancio, scaffali tradizionali, impianti a doppio e triplo piano,
accessori, mezzi di movimentazione, carrelli elevatori.
Insomma, ricca e variegata è la gamma di prodotti LogiMa, un
marchio di garanzia e qualità, leader nella gestione e logistica dei
magazzini.
Ricambi intatti e per di più ordinati?
Grazie a LogiMa S.r.l., giovane società di Porto d’Ascoli specia-
lizzata nella progettazione e vendita di soluzioni logistiche per la
gestione di magazzini, il sogno di molti centri di autodemolizione
diventa realtà: niente più auto accatastate nei piazzali e soprattutto
niente più pezzi di ricambio ammaccati.
Merito dei cantilever, apposite scaffalature che, in versione mono
o bifronte, consentono il più sicuro e ordinato stoccaggio delle
autovetture da rottamare.
Chi li ha provati, ora non può più farne a meno.
Il Sig. Christian Carlini, socio della Carlini S.r.l. di Macerata, è uno dei
tanti clienti LogiMa che dopo vent’anni di esperienza nel settore dell’au-
todemolizione e nella vendita di ricambi usati, ha da poco scoperto i
prodotti LogiMa, apprezzando il valore aggiunto dei cantilever.
Il suo primo ordine risale a meno di un mese fa, eppure il Sig.
Carlini è già soddisfatto del suo acquisto.
Il suo centro di 7.000 metri quadrati, di cui 600 coperti con un
capannone e 300 con una tettoia, può ora contare su di un cantile-
ver per lo stoccaggio di 45 autovetture e un cantilever porta - ponti
per lo stoccaggio delle parti meccaniche.
“Numerose sono le ragioni che ci hanno spinto ad acquistare i can-
tilever LogiMa - ha spiegato il Sig. Carlini.
10
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
a cura dell’ing. Paolo MelchiorreConsulente Aziendale - Consulente in materia di Sicurezza e lavoro
Concludiamo, in questo numero di Auto-
demolitori, la corposa riflessione a cura
dell’ing. Paolo Melchiorre, Consulente
Aziendale in materia di Sicurezza e
Lavoro, che da alcuni mesi propone sug-
gerimenti e processi per l’ottimizzazione
dei cicli produttivi e l’intercettazione di
risorse e finanziamenti .
La conoscenza degli sprechi di cui si è
finora trattato è importante per com-
prendere ed applicare il “lean thinking”
(pensiero snello), che si basa sulla
continua ricerca ed eliminazione degli
sprechi allo scopo di produrre di più con
un minore consumo di risorse, per poter
affrontare in modo vincente il mercato e
la concorrenza.
Riepiloghiamo i principi che sono alla
base della produzione snella:
gli sprechi sono una cosa negativa;
i processi produttivi devono essere
direttamente legati alle richieste ed
alle caratteristiche del cliente e del
mercato;
l’Azienda deve essere considerata
come una cosa unica con i suoi
clienti e con i fornitori;
il “lean thinking” non è uno stru-
mento ma un modo di operare
all’interno dell’Azienda che tutti,
operai e dirigenti, devono praticare
ed apprezzare
Innanzitutto va definito il concetto di
valore per il cliente, concetto che ha si-
gnificato solo se è espresso in termini
di prodotto in grado di soddisfare le sue
esigenze, ad un determinato prezzo ed in
un particolare momento. Devono quindi
essere individuate le attività che creano
valore, che vanno distinte da quelle che
non creano valore ma non possono essere
evitate e da quelle che non creano valore
ma si possono evitare e vanno pertanto
eliminate.
Una volta eliminate le attività inutili, si
deve fare in modo che le altre attività flu-
iscano al meglio, applicando una corretta
LA TEORIA DEI SETTE SPRECHII COSIDDETTI “MUDA” (parte V)
Imprese e sviluppo
identificazione del flusso del valore, inteso
come l’insieme ordinato di attività ben
definite ed a valore aggiunto che sono
necessarie per fornire un determinato
prodotto.
Per realizzare il miglioramento del flusso
sopra descritto è necessario
• standardizzare le attività;
• predisporre e far rispettare le pro-
cedure in modo che ognuno sappia
cosa fare e come farlo senza per-
dere tempo;
• mettere le maestranze in condizioni
di lavorare senza disperdere le pro-
prie energie;
• livellare i carichi di lavoro.
Va inoltre sempre verificato che l’Azienda
applichi la gestione cosiddetta “pull”, cioè
tirata ovvero scandita dalle necessità e
richieste del cliente.
Per soddisfare rapidamente questa ne-
cessità i tempi di attraversamento del
prodotto devono diminuire e la produzio-
ne deve essere portata avanti un pezzo
per volta non a lotti, in modo da verificare
prontamente se ci sono anomalie, predi-
sponendosi in tal modo ad una completa
flessibilità.
Infine si deve cercare di raggiungere per
quanto possibile la perfezione, anche se
questo concetto sembra cozzare con
l’attività di autodemolizione, perfezione
intesa come ottimizzazione dell’intero
processo aziendale per raggiungere risul-
tati superiori ai precedenti in un processo
di continuo miglioramento.
In quest’ottica tutte le persone che lavo-
rano nell’Azienda vanno coinvolte perché
tutti devono apportare idee per il miglio-
ramento, le macchine e le attrezzature
devono essere mantenute efficienti, gli
individui vanno responsabilizzati e devo-
no riuscire ad attivarsi autonomamente
davanti agli errori, affrontandoli in modo
responsabile e risolutivo.
La conduzione di un’Azienda di qual-
siasi tipo e in particolarmente quella di
autodemolizione, considerando le situa-
zioni impreviste che quotidianamente si
vengono a creare, i rischi che si corro-
no, i controlli che si “subiscono” per la
sicurezza e la tutela dei lavoratori e
dell’ambiente, e tenendo presente la va-
riabilità del mercato e la concorrenza,
comporta la conoscenza approfondita di
tante fasi e di tanti particolari dell’atti-
vità lavorativa, che spesso la carenza di
organizzazione, di personale dedicato, il
continuo modificarsi di leggi, adempimenti
e condizioni di mercato, impediscono di
approfondire.
Come accade in tutte le Aziende, anche
nel settore dell’autodemolizione i re-
sponsabili ritengono spesso di conoscere
perfettamente ed in maniera approfondi-
ta l’intero ciclo di lavorazione e tutte le
fasi che lo compongono e la loro cono-
scenza giustifica un mancato adeguato
coinvolgimento degli altri collaboratori.
Creare un ambiente snello è un processo
che non ha mai fine, ed in tale processo
conta l’opinione di tutti indipendentemen-
te dalla posizione che occupano.
L’ostacolo che spesso si riscontra nelle
Aziende, comprese quelle di autodemo-
lizione, è la mancanza di partecipazione
dei livelli più alti nell’implementare i prin-
cipi “lean”.
La produzione snella non ha niente a che
vedere con il “comandare e controllare”,
ma va intesa come un modo di pensare
che deve essere applicato da ogni lavo-
ratore dell’organizzazione, dal dirigente al
semplice operaio, perché anche gli opera-
tivi possono dare un contributo attivo per
il miglioramento dell’intera organizzazione
se gli viene permesso, con modalità bene
definite, di esprimere cosa è possibile fare
per migliorare il lavoro.
Il risultato di un processo di comunica-
zione e di scambio di idee all’interno
dell’Azienda, avrà come conseguenza una
maggiore soddisfazione da parte di tutti
nell’eseguire il proprio lavoro ed un senso
11
di appartenenza all’Azienda stessa.
Inoltre l’organigramma aziendale mol-
to spesso semplice e limitato alle sole
maestranze, l’impossibilità di dedicare
tempo alla verifica delle fasi operative ed
al loro rigoroso e costante miglioramento,
l’approccio improntato più alla pratica
che alla tecnica aziendale nei riguardi
dell’attività lavorativa specifica dell’au-
todemolizione, impedisce di soffermarsi
periodicamente, in maniera coordinata e
con supporto tecnico sulle fasi e procedu-
re che generalmente determinano il buon
funzionamento o meno dell’Azienda.
Al termine della trattazione finora fatta
e basata, pur se in maniera sintetica, sul
concetto “il tempo è denaro” all’interno
del concetto “lean”, si sottolinea che con
il termine “risparmiare il tempo” si è inte-
so evidenziare e sottoporre all’attenzione
quelle situazioni che consentono:
• di togliere tutto ciò che non dà valo-
re aggiunto al processo produttivo;
• di ridurre al minimo i tempi morti;
• di lavorare in qualità e in sicurezza;
• di affrontare in modo vincente il
mercato e la concorrenza.
Ci soffermeremo ora rapidamente sul
concetto secondo il quale “non si può
migliorare ciò che non si conosce e non
si misura”
Questo slogan è un principio fondamenta-
le che regola quasi tutte le attività umane
di lavoro e produzione, dalle basi della
matematica e della fisica, all’economia
ed alla finanza fino all’organizzazione e
produzione di beni e di ser vizi.
Nel caso di attività imprenditoriali, per
poter conoscere e misurare un processo
aziendale da migliorare, occorre effettua-
re la cosiddetta “mappatura del processo”
(value stream map attuale), cioè descri-
vere in maniera grafica l’intero processo
lavorativo, disegnandolo letteralmente in
maniera simbolica ed elementare.
Occorre cioè effettuare ed avere a dispo-
sizione una descrizione grafica, semplice
e schematica, del flusso dei materiali, del
flusso delle informazioni, degli elemen-
ti che compongono il processo e delle
relazioni funzionali che legano le varie
parti del flusso.
Per disegnare la “value stream map
attuale” si inter vistano, in una riunione
appositamente organizzata, i soggetti che
lavorano nel processo di produzione, invi-
tandoli a trascrivere tutti i tempi e tutte
le fasi necessarie per la produzione che
sono di loro competenza e conoscenza.
12
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Dall’analisi di tale trascrizione usciran-
no fuori e si evidenzieranno i principali
sprechi (muda).
Successivamente si rimetteranno insieme
le persone intervistate e si chiederà loro di
ridisegnare il processo produttivo (value stre-
am map futura), eliminando tutti gli sprechi
individuati, in modo da dare alla catena del
valore un fl usso meglio organizzato.
Una volta ridisegnata la “value stream
map futura”, ogni fase di lavorazione
ed ogni impianto dovranno essere “pro-
cedurizzati”, cioè dotati di un apposito
fascicolo di procedure operative apposita-
mente redatto, dove è scritto cosa si deve
fare, chi lo deve fare e come va fatto.
Le operazioni sopra riportate consentono
di riorganizzare l’intero processo pro-
duttivo e, di conseguenza, consentono di
riorganizzare e sistemare anche ciascun
posto di lavoro sia esso operativo che
strategico.
È sufficiente infatti operare uno dei me-
todi del “lean thinking” detto “delle 5 S”,
dove le “S” sono le iniziali delle cinque
parole giapponesi, e delle relative tradu-
zioni in italiano, che sono parte integrante
del processo “lean”, parole che in ma-
niera schematica aiutano a sintetizzare
e memorizzare i relativi fondamentali
concetti.
Il senso dei termini di ciascuna delle cin-
que parole è separare in necessario dal
superfluo.
1 - SERI (SCEGLIERE)
Per rendersi conto di ciò che serve
rispetto a quello che non serve è indi-
spensabile innanzitutto eseguire una
accurata pulizia dell’area di lavoro, in
modo da poter essere in grado di de-
cidere cosa fare dei materiali inutili. Per
poter eliminare ciò che non serve senza
incorrere in errori, occorre classificare gli
oggetti presenti nell’area di lavoro ed
inter venire all’origine delle cause che
determinano l’inconveniente.
2 - SEITON (SISTEMARE)
Ordinare i materiali in posizioni ben defi-
nite per eliminare inutili tempi di ricerca,
separando quello che serve da quello che
è superfluo o inutile nel posto di lavoro.
La migliore organizzazione del posto di
lavoro consiste nel sistemare gli utensili
e gli attrezzi in maniera che siano subito
disponibili quando servono, con l’obiettivo
si ridurre al minimo gli attrezzi da tenere,
senza per ciò provocare rallentamenti nel
ciclo produttivo.
3 - SEISO (SPLENDERE)
L’attività di pulizia consiste sia nell’eli-
minare l’inconveniente o lo sporco
determinato da macchinari o attrezza-
ture, sia nel verificare ed eliminare gli
eventuali problemi che ne sono la causa.
Tale obiettivo si raggiunge con la pulizia
generale e la ricerca delle fonti di incon-
venienti o sporcizia, con la pulizia del
posto di lavoro e degli attrezzi presenti,
con la pulizia ed il controllo preventivi
degli utensili, delle attrezzature e delle
macchine necessarie per le varie lavo-
razioni.
4 - SEIKETSU (STANDARDIZZARE)
Adottare un sistema di definizione e
formalizzazione mediante procedure
standard delle attività di pulizia, ese-
guendo controlli a vista ed utilizzando
strumenti di verifica “check list”.
Per standardizzazione, in questo caso, si
intende una situazione in cui a tutti va
bene il posto di lavoro così come è stato
sistemato.
5 - SHITSUKE (SOSTENERE)
E’ importante mantenere i risultati rag-
giunti, verificando mediante controlli ed
incontri periodici il rispetto degli standard.
Esaminando continuamente i problemi
che si verificano, mettendo a punto le
contromisure per risolverli e monitorando
le prestazioni raggiunte si persegue un
miglioramento continuo e si possono fis-
sare nuovi obiettivi di miglioramento per
ciascun settore o fase di attività.
L’applicazione dei cinque concetti sopra
indicati permette, insieme ad altri ac-
corgimenti insiti nella “lean”, di ridurre
l’errore umano in ogni specifica fase
produttiva e quindi di ridurre il rischio
di infortunio, argomento questo di fon-
damentale importanza per assicurare
l’ottimale scorrimento del flusso della
produzione aziendale, che solo con questi
presupposti crea valore.
Tutti i temi ed i concetti trattati hanno
una valenza sia di tipo organizzativo che
produttivo e pertanto coinvolgono tutte le
figure che operano all’interno dell’Azien-
da, nessuna esclusa..
Ing. Paolo Melchiorre
Consulente Aziendale
Consulente in materia
di Sicurezza e Lavoro
CAR INFORMA
IL PUNTO SUL SISTRI
La Confederazione Autodemolitori Riuniti, promuove a Bologna una Giornata di Formazione sul SISTRI nell’ambito della Fiera Autopromotec: Biennale Internazionale delle Attrezzature e dell’Aftermarket Automobilistico
Mentre l’affaire SISTRI continua a mietere perplessità e dubbi fra i tanti operatori coinvolti, CAR - Confederazione Autodemolitori Riuniti, da sempre in prima linea per la maturazione professionale della categoria e l’implementazione della consapevolezza degli operatori ELV circa il proprio ruolo insostituibile nella fi liera e nel settore ambientale, intende promuovere sull’argomento in oggetto una apposita Giornata di Formazione, che per ragioni di maggiore completezza di informazioni, sia più vicina possibile alla scadenza della proroga delle sanzioni e, quindi, più vicina alla effettiva operatività del SISTRI (1 giugno 2011).Pertanto, tale Giornata, avrà luogo il giorno 27 maggio p. v. presso la manifestazione Autoprometec (Fiera di Bologna), dalle ore 9.30 sino alle 17.30 circa.La quota di adesione alla Giornata di Formazione è di 100 euro per i Soci CAR; 150 euro per i non associati.Tale quota comprende la partecipazione di una persona ad Impresa. Qualora si desiderassero iscrivere più persone della stessa Ditta, la quota sarà di 50 euro per ogni persona aggiunta per quanto riguarda i soci CAR; 100 euro per ogni persona aggiunta per Le Ditte non associate.Poiché il corso è a numero chiuso, fi no ad 80 partecipanti, si terranno in considerazione prioritariamente le iscrizioni degli associati e poi fi no ad esaurimento aula eventuali imprese non associate. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per l’iscrizione è prevista una apposita Scheda di iscrizione richiedibile presso la Segreteria nazionale CAR:
Via Salandra 18 – Tel. 06 42 272036- Fax. 06 42274000E-mail: [email protected] – Sito web: www.carautodemolitori.it
da compilare e rispedire via FAX (assieme alla copia del relativo bonifi co bancario), entro il giorno 18 maggio 2011.
ASSEMBLEA NAZIONALE CAR
Sabato 28 maggio, alle ore 13.00 presso la Fiera Autopromotec di Bologna è fi ssata l’Assemblea Nazionale CAR, avente all’Ordine del Giorno, il Bilancio consuntivo 2010 ed il bilancio preventivo 2011.
ASSEMBLEA REGIONALE CAR - LOMBARDIA
Il giorno venerdì 20 maggio p. v. presso la Sala Otello del Centro Fiere del Garda (Montichiari, BS), nell’ambito della Fiera Metalriciclo, avrà luogo l’Assemblea regionale CAR dedicata agli Autodemolitori della Regione Lombardia, con inizio allo ore 14.30. Argomenti all’OdG: stato dell’arte del SISTRI; diffi coltà d’intesa con i network delle case automobilistiche; possibilità di esportazione di ricambi e rottami all’estero; presentazione GEST-CAR; strategie associative. L’assemblea sarà presieduta dal Presidente CAR, Alfonso Gifuni e vedrà la partecipazione del Responsabile regionale CAR, Guido Monaci e del Presidente CNA Brescia, Roberto Lazzari
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
di Silvia Angeloni
Gli Stati Membri sono chiamati a prevenire e diminuire gli incidenti automobilistici
Sicurezza Stradale
L’ONU TRACCIA LA ROAD MAPPER IL DECENNIO 2011-2020
Milioni di morti sulle strade, giovani e meno giovani perdono la loro
vita per un attimo di distrazione, talvolta per eccesso di velocità.
Quando il risultato è “buono” rimangono più o meno lievemente
feriti, purtroppo spesso l’incidente è più grave. Resta il fatto che gli
incidenti automobilistici sono una piaga sociale molto forte.
È per questo motivo che l’ONU ha pensato bene di perseguire
un fi ne nobile e occuparsi di questa problematica.
Entra infatti in vigore l’11 maggio 2011 il nuovo “Piano Globale per
il Decennio di Azione per la Sicurezza Stradale 2011 - 2020”, con
la risoluzione 64/255 denominata: “ Miglioramento della sicurezza
stradale nel mondo”; un documento riguardante un insieme di attività
coordinate a livello mondiale sul tema della sicurezza stradale.
Sono 5 le Aree di intervento indicate:
- gestione della sicurezza stradale,
- strade e mobilità più sicure,
- veicoli più sicuri,
- utenti stradali più sicuri,
- risposta agli incidenti.
Nel mondo ogni anno, circa 1,3 milioni di persone sono vittime di
incidenti stradali; parliamo di oltre 3.000 morti al giorno. Mentre
i dati relativi alle persone ferite oscillano tra: i 20 e i 50 milioni.
Secondo le previsioni dell’ONU, nel prossimo futuro gli incidenti
stradali saranno la quinta causa di morte a livello mondiale.
L’ONU ha messo in evidenza un altro punto importante: il 90%
delle morti avviene in quelle nazioni i cui abitanti percepiscono
un reddito pro-capite basso o medio-basso. Le cause sono da
riscontrarsi in: strade malsicure, veicoli obsoleti, norme sulla sicurezza
non aggiornate.
Sono quindi i Paesi in via di sviluppo a pagare il tributo maggiore
in termini di decessi, a meno che non vengano adottate al più
presto delle misure preventive.
Invece, in Europa, possiamo vantare di avere alcune tra le strade
più sicure del mondo, con il primato dei Paesi del Nord (Svezia
in testa ed l’Inghilterra in buona posizione). Nei Paesi Bassi spicca
l’Olanda, non sono da meno anche il Portogallo, Francia e Spagna,
ed anche la nostra Italia non rimane in coda.
Questo viene evidenziato anche dai dati riportati da World Disa-
ster Report 2010 riguardanti gli incidenti dei trasporti (si intende
la totalità dei trasporti via terra, ma anche via mare ed aerei): in
Africa sono ben 884.000, in America 302.000, in Asia 741.000, in
Europa 211.00 ed in Oceania appena 9.000. (Fonte: EM-DAT, CRED,
University of Louvain, Belgium).
L’Africa mantiene quindi il primato degli incidenti come si evince
dalla stima, essendo uno dei Paesi maggiormente sottosviluppati,
ed anche l’Asia essendo uno dei Paesi maggiormente popolati.
Nello schema fornito dall’Università del Belgio si fanno ancora 4
distinzioni tra:
- Very high human development (livello di sviluppo molto elevato)
dove gli incidenti risultano 169.000,
- High human development (livello di sviluppo alto) con 342.000
incidenti,
- Medium human development (livello medio), numero di incidenti
1.369.000
- Low human development (livello basso) con 267.000 incidenti.
Dove il livello di sviluppo è alto vi sono meno incidenti, poiché sia
strade ed autoveicoli sono più sicuri, la stima inizia ad aumentare
dove il livello è medio.
Ma quando il livello di sviluppo è scarsissimo (low) gli incidenti in
questo caso diminuiscono, perché molti non hanno la possibilità
economica di acquistare un’autovettura, tanto meno sicura o per-
formante e vi sono meno strade.
A riprova di quanto detto sopra va ricordato che già nel 2004
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Banca
Mondiale pubblicarono un Report sugli incidenti, il quale sotto-
lineava che oltre l’85% dell’1,2 milioni di morti e dei 50 milioni di
feriti in tutto il mondo a seguito degli incidenti, appartenesse a
Paesi a basso e medio reddito.
Il fi ne che l’Unione Europea si era proposto già nel 2000 era quello
di dimezzare le morti causate da incidenti stradali, entro il 2010.
Secondo le indicazioni della Polizia Stradale, in Italia abbiamo rag-
giunto un buon risultato: una diminuzione degli incidenti mortali
superiore al 40% nel decennio: 2001-2010. Successo realizzato
attraverso la patente a punti ed accorgimenti tecnologici a suppor-
to dei limiti di velocità, come i tutor autostradali ed i rilevatori di
velocità in generale. Ma ora si vuole puntare ancora più in alto. Tra
gli interventi da adottare proposti agli Stati membri fi gurano:
- la pianifi cazione urbana dei trasporti,
- il progetto di strade e autostrade più sicure,
- l’esigenza di avere delle autorità indipendenti in materia di sicurez-
za stradale per la valutazione dei nuovi progetti di costruzione,
- il miglioramento delle caratteristiche di sicurezza dei veicoli,
- la promozione del trasporto pubblico,
- l’attuazione di una legislazione per prevenire la guida in strato di
ebbrezza,
- l’applicazione di adeguati limiti di velocità.
Saranno adottate inoltre campagne di sensibilizzazione tra il pub-
blico, il controllo della velocità, l’approvazione e l’osservanza di
leggi che impongano l’uso della cintura di sicurezza, del casco e
dei seggiolini.
L’attrice cinese-malese Michelle Yeoh, ambasciatrice nel mondo
della campagna Strada Sicure, si è unita ai Ministri dei Paesi in via di
sviluppo, ed autorevoli esponenti dell’ONU, della Banca Mondiale
e di altri personaggi famosi, per denunciare l’epidemia di incidenti
automobilistici e per chiedere all’ONU una qualche azione. L’attri-
ce ha dichiarato: “ Negli ultimi anni ho viaggiato in molti Paesi e ho
potuto constatare che la mancanza di livelli elementari di sicurezza
stradale può avere un impatto terribile sulla vita delle persone. Ogni
30 secondi, un bambino muore o rimane gravemente ferito sulle
strade. Queste tragedie sono tanto più tristi e inutili perché abbiamo
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la capacità di prevenirle. È arrivato il momento di passare ai fatti ed
agire seriamente per rendere sicure le strade”.
Il Ministro dei Lavori Pubblici e Trasporti della Costarica, Karla Gon-
zàles (anche lei facente parte della Commissione per la Sicurezza
Stradale Globale) è attenta a questa problematica sociale e ha
dichiarato infatti: “Le condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali
dovrebbero costituire una priorità per i governi. Dobbiamo rivolgere
un’attenzione particolare agli utenti della strada più vulnerabili come i
ciclisti e i pedoni, che sono in grave pericolo quando si recano o suola o
al lavoro. Abbiamo bisogno di un approccio integrato alla progettazione
dell’infrastruttura stradale perché siamo di fronte a tassi di mortalità
senza precedenti”.
Continua Lord Robertson di Port Ellen, Presidente della Com-
missione per la Sicurezza Stradale Globale: “Cinque milioni di vite sono
in gioco nei prossimi dieci anni. Abbiamo gli strumenti e i vaccini per
salvare queste vite. Ora occorre che la comunità internazionale dimostri
la volontà politica di riuscire in questa impresa. La Conferenza Intermi-
nisteriale di Mosca può rappresentare il punto di svolta indicando una
nuova direzione per la sicurezza stradale globale. Dobbiamo reagire a
questa inevitabile epidemia con urgenza e determinazione”.
Nel 2006 la Commissione per la Sicurezza Stradale Globale ha pro-
posto per la prima volta una Conferenza Interministeriale Mondiale
sulla Sicurezza Stradale.
Dalla conferenza, tenutasi il 19 e 20 novembre 2009, alla quale
hanno partecipato 110 Paesi del mondo con i loro rappresentanti
che si sono riuniti in una Tavola Rotonda a parlare, per una volta
eliminando i confi ni dei loro Paesi, è emerso che è tempo di agire
e pertanto hanno chiesto appunto che l’ONU dichiari il periodo
2011-2020 come decennio per costruire e proporre azioni per
la sicurezza delle strade. Una richiesta che proviene da un Paese
che su questo fronte ha ancora tanto da fare: la Federazione Russa
conta trentamila morti all’anno lungo le sue strade.
Al lancio della campagna Strade Sicure in Africa, Desmond Tutu,
Arcivescovo Emerito di Città del Capo, nonché premio Nobel per la
Pace nel 1984, fece un discorso di grande importanza, nel quale
ricordò la sua fi rma alla lettera aperta indirizzata alle Nazioni
Unite, nella quale si chiedeva una Conferenza sulla sicurezza, che
poi si è svolta come detto sopra in Russia, ha espresso, infi ne, la
sua gioia per l’approvazione da parte dell’ONU.
Si aggiunge al coro di voci importanti quella di Felipe Massa,
che ha fornito il suo supporto parte al CAMS (Confederation of
Australian Motor Sport Limited) dichiarando: “ La mia carriera di
pilota di Formula1 mi ha dato la possibilità di approfondire le tecniche
di guida sicura e sono certo che il popolo australiano trarrà profondi
benefi ci dal CAMS Ignition Program. È di fondamentale importanza
inculcare tali principi fi n da piccoli allo scopo di rendere le strade più
sicure e ridurre il numero dei decessi”. Nel proseguire la sua perso-
nale rifl essione sul tema della Sicurezza Stradale ha poi proseguito:
“Dobbiamo fare di più e contrastare gli incidenti stradali, il più grande
killer di giovani in tutto il mondo. Promuovendo l’uso del casco e della
cintura di sicurezza, facendo osservare le norme sui tassi alcolemici e
sui limiti di velocità e migliorando la progettazione delle strade e dei
veicoli, possiamo veramente cambiare le cose. Sono lieto di sostenere
la campagna Strada Sicure e la richiesta di un Decennio di Iniziative
per la Sicurezza Stradale”.
Per quanto riguarda il budget previsto per questa azione decen-
nale, si prevedono stanziamenti di 300 milioni di dollari USA, che
dovrebbero essere erogati dalla Global Road Safety Facility (Stru-
mento fi nanziario per la sicurezza stradale globale) della Banca
Mondiale a favore dei Paesi con un reddito medio-basso.
Il Decennio indetto fornisce un lasso temporale nel quale si può
agire attraverso un impegno politico e investimento di risorse
a livello mondiale e nazionale. Questo tempo lungo aiuterebbe
anche i Paesi a basso e medio reddito, che riuscirebbero a ripar-
tire in modo equo, costi per l’investimento nella costruzione di
strade sicure.
L’ONU nel voler raggiungere questo proposito, dà la possibilità
a Paesi ricchi e meno ricchi di poter progettare e trovare pace
e sicurezza.
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a cura di Alberto Piastrellini
L’UE POSTICIPA IL DIVIETO DELL’USO DEI METALLI PESANTI
Veicoli fuori uso
Adeguata al progresso tecnologico la Direttiva 2000/53/CE,ma il testo appare più un bel regalo ai Produttori.
Pubblicata in GUUE del 31 marzo 2011 la
Direttiva 2011/37/UE della Commis-
sione, recante: “modifi ca dell’Allegato II della
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso”.
La Direttiva, entrata in vigore lo stesso 31
marzo e che prevede un tempo di appli-
cazione negli Stati membri non oltre il 31
dicembre di quest’anno, posticipa, di
fatto, il divieto generale dell’uso di metalli
pericolosi per la salute umana (piombo,
mercurio, cadmio e cromo esavalente) pre-
senti nei materiali e nei componenti degli
autoveicoli immessi al consumo dopo il 1°
luglio 2003.
La ragione addotta per giustifi care tale
rinvio è quella dell’inevitabilità causata dai
processi tecnici disponibili attualmente.
Un discorso a parte lo meritano i pezzi di
ricambio, dei quali la Direttiva 2000/53/
Ce dispone che, quelli immessi sul mercato
dopo il 1°luglio 2003, utilizzati su veicoli im-
messi sul mercato prima di tale data, siano
esenti dal divieto per consentire l’eventuale
riparazione degli autoveicoli già immessi con
pezzi di ricambio analoghi agli originali.
L’esenzione non riguarda, però, la ricam-
bistica destinata ai veicoli immessi in
circolazione dopo il 1° luglio 2003, ma
prima della data di scadenza della relativa
esenzione; in questo caso, tali ricambi non
devono contenere metalli pericolosi anche
se saranno utilizzati per sostituire parti che
originariamente ne contenevano.
Questa distinzione si è resa necessaria per-
ché, in taluni casi è impossibile provvedere
ad una riparazione/sostituzione, con pezzi
non originali, e, di conseguenza, si sarebbe in-
staurata una dinamica di fi ne vita prematura
per quei veicoli che, all’origine, contenevano
componenti in metalli pesanti.
Si ricorda, che l’originaria Direttiva 2000/53/
Ce del Parlamento e del Consiglio, è fi -
nalizzata alla riduzione dei rifi uti da ELV, al
riutilizzo, al riciclaggio e altre forme di recu-
pero di tali veicoli; altresì alla riduzione della
produzione di rifi uti e di sostanze inquinanti
già in fase di progettazione.
Ora, il rinvio sine die, dell’utilizzo di
metalli pesanti in fase di progettazione/re-
alizzazione (seppur motivato dai limiti del
progresso scientifi co e tecnologico), appare
più una concessione alle Case produttrici
che potranno, di fatto continuare ad usare
metalli pesanti di diffi cile smaltimento, che
un atto inevitabile.
Per maggiori informazioni, pubblichiamo, di
seguito, il testo della Direttiva 2011/37/UE
della Commissione ed il relativo Allegato.
(Si avverte che il testo della Direttiva pub-
blicato in queste pagine non riveste carattere
di uffi cialità e non è in alcun modo sostitutivo
della pubblicazione uffi ciale cartacea).
DIRETTIVA 2011/37/UE DELLA COMMIS-
SIONE del 30 marzo 2011
recante modifi ca dell’allegato II della diret-
tiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
(Testo rilevante ai fi ni del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in par-
ticolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di
piombo, mercurio, cadmio o cromo esa-
valente nei materiali e nei componenti dei
veicoli immessi sul mercato dopo il 1 o luglio
2003, tranne nei casi di cui all’allegato II della
direttiva e alle condizioni ivi specifi cate. In ba-
se all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della
direttiva 2000/53/CE, la Commissione deve
adeguare periodicamente l’allegato II della
medesima al progresso tecnico e scientifi co.
(2) Nell’allegato II della direttiva 2000/53/
CE fi gurano i materiali e i componenti dei
veicoli esenti dal divieto di cui all’articolo
4, paragrafo 2, lettera a). I veicoli immessi
sul mercato prima della data di scadenza di
una determinata esenzione possono con-
tenere piombo, mercurio, cadmio o cromo
esavalente nei materiali e nei componenti
che fi gurano nell’allegato II della direttiva
2000/53/CE.
(3) Alcuni materiali e componenti conte-
nenti piombo, mercurio, cadmio o cromo
esavalente dovrebbero continuare a be-
nefi ciare di un’esenzione al divieto di cui
all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2000/53/CE, in quanto l’uso di tali
sostanze in questi materiali e componenti
specifi ci è ancora tecnicamente o scientifi -
camente inevitabile. È pertanto opportuno
rinviare la data di scadenza di queste esen-
zioni fi no a quando non sarà possibile
evitare l’uso delle sostanze proibite.
(4) L’uso di piombo in materiali termoe-
lettrici utilizzati nell’industria automobilistica
in applicazioni che riducono le emissioni
di CO2 mediante il recupero del calore
dei gas di scarico è ancora tecnicamen-
te e scientifi camente inevitabile. Questi
materiali dovrebbero pertanto essere esen-
tati temporaneamente dal divieto fi ssato
dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2000/53/CE.
(5) Alcuni materiali e componenti conte-
nenti piombo, mercurio, cadmio o cromo
esavalente dovrebbero continuare a be-
nefi ciare di un’esenzione al divieto di cui
all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2000/53/CE, senza una data di
scadenza, in quanto l’uso di tali sostanze
in questi materiali e componenti elencati
nell’allegato II della direttiva è ancora tecni-
camente o scientifi camente inevitabile.
(6) L’allegato II della direttiva 2000/53/CE
dispone che i pezzi di ricambio, immessi sul
mercato dopo il 1 o luglio 2003, utilizzati
per veicoli immessi sul mercato prima del
1 o luglio 2003 sono esenti dal divieto di
cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di
tale direttiva. L’esenzione consente la ri-
parazione dei veicoli immessi sul mercato
prima dell’entrata in vigore del divieto di cui
al citato articolo, con pezzi di ricambio che
soddisfano le stesse prescrizioni di qualità
e sicurezza dei pezzi di cui erano provvisti
originariamente.
(7) Questa esenzione non riguarda i pezzi
di ricambio destinati ai veicoli immessi sul
mercato dopo il 1 o luglio 2003 ma prima
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
l’allegato II della direttiva 2000/53/CE per
consentire la riparazione di detti veicoli.
(9) Occorre pertanto modifi care di con-
seguenza la direttiva 2000/53/CE.
(10) Le misure di cui alla presente diretti-
va sono conformi al parere del comitato
istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della
direttiva 2006/12/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
relativa ai rifi uti.
HA ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è
sostituito dal testo dell’allegato della pre-
sente direttiva.
della data di scadenza della relativa esen-
zione indicata nell’allegato II della direttiva
2000/53/CE. I pezzi di ricambio per questi
veicoli non devono pertanto contenere
metalli pesanti, anche se sono utilizzati per
sostituire parti che in origine contenevano
tali metalli.
(8) In alcuni casi è tecnicamente impossibile
riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi
da quelli originali, poiché ciò richiederebbe
modifi che delle caratteristiche dimensionali
e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal
momento che tali pezzi di ricambio non
possono essere installati negli impianti dei
veicoli fabbricati originariamente con parti
contenenti metalli pesanti, la riparazione di
tali veicoli diviene impossibile e può ren-
dersi necessario smaltirli prematuramente.
Dovrebbe essere pertanto modifi cato
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente di-
rettiva entro il 31 dicembre 2011.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta uffi ciale dell’Unione
europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della pre-
sente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
19
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Materiali e componenti Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione
Da etichettare o rendere identifi cabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)
Piombo come elemento di lega
1.a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivesti-mento discontinuo per immersione a caldo, con-tenente, in peso, lo 0,35% o meno di piombo
1.b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35% o meno di piom-bo.
Veicoli omologati prima del 1 o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
2.a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2% o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 o luglio 2005
2.b) Alluminio contenente, in peso, lo 1,5% o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 o luglio 2008
2.c) Alluminio contenente, in peso, lo 0,4% o meno di piombo ( 2 )
3. Leghe di rame contenenti, in peso il 4% o meno di piombo ( 2 )
4.a) Cuscinetti e pistoni Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 o luglio 2008
4.b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nel-le trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento
1 o luglio 2011 e pezzi di ricambio per i vei-coli immessi sul mercato prima del 1 o luglio 2011
Piombo e composti di piombo nei componenti
5. Batterie ( 2 ) X
6. Masse smorzanti Veicoli omologati prima del 1 o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
7.a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per car-burante, tubi per ventilazione, parti in elastome-ro/metallo del telaio, e castelli motore
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 o luglio 2005
7.b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per car-burante, tubi per ventilazione, parti in elastome-ro/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 o luglio 2006
7.c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell’ap-parato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5% o meno di piombo
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 o luglio 2009
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
8.a) Piombo nelle saldature per collegare com-ponenti elettrici e elettronici a schede elettroni-che e piombo nelle rifi niture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche
Veicoli omologati prima del 1 o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X ( 1 )
8.b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettri-che diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro
Veicoli omologati prima del 1 o gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli X ( 1 )
8.c) Piombo nelle rifi niture di terminali di con-densatori elettrolitici in alluminio
Veicoli omologati prima del 1 o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli X ( 1 )
8.d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di fl usso di massa dell’aria
Veicoli omologati prima del 1 o gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli X ( 1 )
8.e) Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85% o più di piombo in peso)
( 3 ) X ( 1 )
8.f) Piombo in sistemi di connettori a pin con-formi. ( 3 ) X ( 1 )
8.g) Piombo in saldature destinate alla realizza-zione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la confi gurazione «Flip Chip»
( 3 ) X ( 1 )
8.h) Piombo nelle saldature per fi ssare i dissipa-tori di calore al radiatore in assemblaggi di se-miconduttori di potenza con un circuito integrato con un’area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superfi cie del circuito integrato di silicio.
( 3 ) X ( 1 )
8.i) Piombo nelle saldature in applicazioni elet-triche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate
Veicoli omologati prima del 1 o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli ( 4 ) X ( 1 )
8.j) Piombo nelle saldature su lastre laminate ( 3 ) X ( 1 )
9. Sedi di valvole Come pezzi di ricambio per tipi di motore svi-luppati prima del 1 o luglio 2003
10.a) Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica. Questa esenzione non si applica all’uso di piombo in: - vetro delle lampadine e delle candele, - materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10.b), 10.c) e 10.d).
X ( 5 ) (per i componenti diversi da quelli piezoe-lettrici dei motori)
10.b) Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti10.c) Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC10.d) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le de-viazioni, dovute all’effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici
Veicoli omologati prima del 1 o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
( 3)
21
11. Inneschi pirotecnici Veicoli omologati prima del 1 o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli
12. Materiali termoelettrici contenti piombo uti-lizzati nell’industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico
Veicoli omologati prima del 1 o gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
Cromo esavalente
13.a) Rivestimenti anticorrosione Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 o luglio 2007
13.b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 o luglio 2008
14. Come anticorrosivo nei sistemi di raffred-damento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fi no allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l’uso di altre tecnologie di refrigerazione (dispo-nibili sul mercato per l’applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori.
X
Mercurio
15.a) Lampade a luminescenza per i proiettori Veicoli omologati prima del 1 o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli
X
15.b) Tubi fl uorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti
Veicoli omologati prima del 1 o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
Cadmio
16. Accumulatori per veicoli elettrici Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008
( 1 ) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10, lettera a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per
l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante
nella linea di produzione.
( 2 ) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2015.
( 3 ) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2014.
( 4 ) Questa esenzione sarà riesaminata prima del 1 o gennaio 2012.
( 5 ) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per
l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante
nella linea di produzione.
Note:
— È ammessa una concentrazione massima dello 0,1%, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio
e una concentrazione massima dello 0,01%, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
— È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il
riutilizzo non è contemplato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
— Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1 o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1
o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*).
(*) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle
guarnizioni dei freni.»
protagonisti nella filiera ELV
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23
di Silvia Barchiesi
A breve il lancio dei primi bus con innovativo motore ibrido a turbina destinati a rivoluzionare la mobilità urbana
PRONTI AL DECOLLO GLIECO-BUS A ZERO EMISSIONI
La mobilità urbana prende in prestito la tecnologia aeronautica per abbattere le emissioni
222222222222222222222222333333333333333333333
Sono pronti al decollo, oltre che alla rivoluzione “green” della mobilità
urbana, gli eco-bus a “zero emission”, progettati da OMB International,
società del Gruppo Brescia Mobilità controllata dal Comune di Brescia e
da IBT Group di Villorba, azienda specializzata in sistemi di autoproduzione
energetica e partner esclusivo per l’Italia di Capstone Turbine Corporation
con la collaborazione di EPT, azienda bresciana operante nel settore dei
veicoli elettrici e innovativi.
Grazie ai nuovi bus, ecologici, ibridi e ZEV (Zero Emission Vehicles), il
trasporto pubblico locale è pronto a sterzare in via defi nitiva verso la
compatibilità ambientale e ad imboccare la strada che porta alla mobilità
sostenibile.
Non a caso a farli decollare è la nuova tecnologia Capstone di derivazione
aeronautica che impiega come motore addizionale una microturbina
cogenerativa a gas (o alternativamente a GPL/Gasolio).
Si tratta di una vera e propria rivoluzione che permette di affi ancare al
motore a olio un altro motore formato da una turbina ad aria, come quelle
utilizzate negli aerei moderni.
Insomma, la mobilità urbana guarda in alto, nel vero e proprio senso della
parola e prende in prestito da quella aerea la tecnologia per abbattere
le emissioni inquinanti: l’innovativo motore, di natura ibrida, a turbina le
azzera del tutto.
Gli autobus ecologici ibridi ZEV (Zero Emission Vehicles), costruiti sfruttan-
do il sistema Capstone, possono, così, vantare emissioni tra le più basse
in Italia.
Ecologici e sostenibili, gli autobus di nuovissima generazione, inoltre, sfi dano
non solo l’inquinamento atmosferico, ma anche quello acustico.
Proprio per la loro silenziosità i veicoli che adottano la nuova tecnologia
sono il giusto rimedio contro il caos del traffi co cittadino.
Anti-smog e anti rumore i nuovi eco-bus sono l’ideale per dare una “scossa
green” alla mobilità urbana.
A sottolineare la declinazione metropolitana del nuovo sistema e i suoi
vantaggi è l’Ing. Ilario Vigani, Presidente di IBT: “Le microturbine possono
occupare uno spazio interessantissimo nell’ambito degli hybrid electric vehicles
perché è possibile procedere alla ricarica del pacco batterie mentre l’autobus
viaggia in modo che il mezzo non sia soggetto ad alcun limite di autonomia
nell’ambito cittadino ed inoltre sono multi combustibile potendo funzionare sia
con gasolio-GPL che metano. Ma soprattutto, queste macchine presentano livelli
di emissione di inquinanti estremamente contenuti, ben al di sotto di quelli tipici
dei motori a ciclo diesel e manutenzioni ridottissime” .
Ecosostenibilità ed effi cienza è il binomio che meglio descrive il nuovo
sistema, il suo valore aggiunto, la sua forza competitiva.
Ai “vantaggi eco”, tipici delle turbine (ridotti livelli di emissioni nocive grazie
alle basse temperature di combustione ed estrema semplicità meccanica), si
affi ancano anche elevati livelli di performance: le microturbine Capstone rap-
presentano, infatti, un modello di effi cienza e modulabilità della potenza.
Prove di durata ed effi cienza di questa peculiare soluzione sono già in
corso in Spagna con feedback altamente positivi.
Insomma, la nuova fl otta di bus è pronta al decollo.
La presentazione uffi ciale avverrà il prossimo novembre durante la Fiera
ECOMONDO di Rimini.
Eppure, ancor prima del debutto nazionale, si punta al loro successo in-
ternazionale.
L’obiettivo è, infatti, ambizioso: diffondere la tecnologia ibrida a turbina, oltre
che in altri Comuni italiani anche in Paesi come
Spagna, Emirati Arabi, Olanda, Cile, Gran Bretagna.
Ma non solo. Oltre che in altri Paesi, si punta ad estendere la tecnologia
anche ad altri mezzi, come i veicoli per la raccolta rifi uti.
L’intento è quello di “acquisire esperienza e skills utili alla realizzazione futura
di mezzi per l’igiene urbana sempre più effi cienti a zero emissioni - rivela
Marco Medeghini, Presidente di OMB - Abbiamo trovato in Capstone
il partner ideale per la realizzazione di prodotti innovativi e tecnologicamente
avanzati, insieme ad un approccio integrato all’ambiente; assi cardine sui quali
investiamo quotidianamente per lo sviluppo concreto e sostenibile dei nostri
servizi dedicati all’igiene urbana”.
Il progetto, infatti, si inserisce in un più ampio piano strategico aziendale
di OMB che, con il supporto dell’amministrazione comunale, intende
promuovere un distretto industriale di innovazione produttiva volto a
creare sistemi di mobilità sostenibile sempre più compatibili con le esigenze
ambientali odierne e future.
25
La Commissione Ue adotta un Regolamento ad hoc che stabilisce criteri di qualità per il recupero di rottami metallici e leghe
Rottami metallici
QUANDO SONO RIFIUTI E QUANDO NOa cura di Alberto Piastrellini
Quando i rifi uti da rottame metallico cessano di essere tali?
Quando soddisfano i nuovi criteri in materia, stabiliti al fi ne di svi-
luppare i mercati del riciclaggio, salvaguardando, allo stesso tempo,
l’ambiente ed il territorio dalla circuitazione di materiali pericolosi.
I rifi uti generati dalle industrie e dai consumatori europei sono in
misura sempre maggiore rielaborati per ottenere materie prime
secondarie e nuovi prodotti, anziché essere conferiti nelle disca-
riche. Tuttavia, in passato sono mancati criteri chiari per stabilire
quando un materiale recuperato dai rifi uti cessi di rientrare in
questa categoria e possa essere considerato un altro prodotto
o una materia prima. Il Regolamento su quando i rifi uti cessano
di essere tali, il primo adottato recentemente dall’UE, dopo un
dibattito di alcuni mesi, stabilisce detti criteri per i rottami di
ferro, di acciaio e di alluminio.
La sua fi nalità è di stimolare i mercati del riciclaggio in Europa.
Janez Potočnik, Commissario UE per l’ambiente, ha dichiarato: “Dobbia-
mo iniziare a trattare i rifi uti come una risorsa preziosa e l’adozione di criteri
su quando un rifi uto cessa di essere tale per i fl ussi di materiali costituirà un
autentico stimolo per le industrie e i servizi di riciclaggio in Europa. Si tratta di
un nuovo importante passo verso l’obiettivo che l’UE si è posta di diventare
una società che ricicla e che utilizza in modo effi ciente le risorse.”
Finalità importante delle norme su quando i rifi uti cessano di essere
tali è di stimolare i mercati del riciclaggio nell’Unione europea.
Dette norme, infatti, permetteranno di creare certezza giuridica e
parità di condizioni per l’industria del riciclaggio, di eliminare per tale
settore gli oneri amministrativi superfl ui, escludendo dall’ambito di
applicazione della normativa sui rifi uti le materie prime secondarie
sicure e pulite, e di contribuire all’approvvigionamento di materie
prime delle industrie europee.
In passato l’assenza di criteri chiari e armonizzati ha portato a
una situazione in cui alcuni Stati membri hanno sviluppato quadri
regolamentari differenti e non sempre compatibili per quanto
concerne i materiali di recupero.
Grazie al Regolamento licenziato in data 31 marzo 2011 e pubbli-
cato nella Gazzetta UE dell’8 aprile 2011, i rottami di metallo
puliti e sicuri non dovranno più essere classifi cati come
rifi uti, a condizione che i produttori applichino un siste-
ma di gestione della qualità e dimostrino rispetto dei
criteri prevedendo una dichiarazione di conformità per
ciascuna partita di rottami.
Prima che i rottami possano perdere la qualifi ca di rifi uti, occor-
re terminare qualsiasi trattamento (come taglio, frantumazione,
lavaggio e disinquinamento) necessario per preparare i rottami
all’utilizzazione fi nale in impianti di lavorazione dell’acciaio o dell’al-
luminio oppure nelle fonderie.
Ad esempio per le vecchie autovetture occorre procedere
allo smontaggio, alla rimozione di liquidi e composti
pericolosi e al trattamento della frazione metallica, in
modo da recuperare rottami metallici puliti che sod-
disfano i criteri stabiliti per defi nire quando un rifi uto
cessa di essere tale.
La defi nizione di detti criteri è stata introdotta dalla nuova Di-
rettiva quadro sui rifi uti, intesa a conseguire livelli assai più elevati
di riciclaggio e a limitare l’estrazione di ulteriori risorse naturali.
L’obiettivo a lungo termine è di far diventare l’Europa una società
del riciclaggio, che evita di produrre rifi uti e che per quanto pos-
sibile usa i rifi uti inevitabili come risorsa.
La suindicata Direttiva quadro è basata su principi riconosciuti
per la gestione dei rifi uti nel rispetto dell’ambiente, in modo da
stabilire una gerarchia in cinque fasi che promuove la prevenzione,
la preparazione al reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero.
I sistemi di smaltimento come la messa in discarica, che è ancora
oggi quello più comunemente utilizzato per i rifi uti urbani nella
maggior parte degli Stati membri, dovrebbero costituire l’ultima
risorsa. La politica dell’UE in materia di rifi uti tende a far salire la
gestione nell’ambito di detta gerarchia e introduce il concetto di
ciclo di vita per garantire che ogni azione comporti complessiva-
mente un benefi cio rispetto alle altre opzioni.
Il Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione e sarà
direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dopo un periodo
transitorio di sei mesi (9 ottobre 2011).
La Commissione sta attualmente elaborando criteri applicabili ad altri
fl ussi di materiali che rivestono una particolare importanza per i mercati
del riciclaggio dell’UE, come il rame, la carta, il vetro e il compost.
Per maggiori informazioni, pubblichiamo, di seguito, il testo integrale
del Regolamento n. 333/2011 e i 3 Allegati.
(Si avverte che il testo del Regolamento pubblicato nelle pagine se-
guenti non riveste carattere di uffi cialità e non è in alcuno modo
sostitutivo della pubblicazione uffi ciale cartacea)
REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31
marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di
rottami metallici cessano di essere considerati rifi uti ai sensi della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
• visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
• vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifi uti e che abroga
alcune direttive1, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
• vista la proposta della Commissione europea,
• previa trasmissione al Parlamento europeo delle disposizioni
proposte,
considerando quanto segue:
(1) Dalla valutazione di svariati fl ussi di rifi uti emerge che i mercati
del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbero benefi ci dall'intro-
duzione di criteri specifi ci intesi a determinare quando i rottami
metallici ottenuti dai rifi uti cessano di essere considerati rifi uti.
26
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela
ambientale e lascino impregiudicata la classifi cazione dei rottami
metallici come rifi uti adottata dai paesi terzi.
(2) Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione eu-
ropea indicano l'esistenza di un mercato e una domanda per i rottami
di ferro, acciaio e alluminio destinati ad essere impiegati come materie
prime nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffi nerie di alluminio per
la produzione di metalli. I rottami di ferro, acciaio e alluminio dovreb-
bero pertanto essere suffi cientemente puri e soddisfare le pertinenti
norme o specifi che richieste dall'industria metallurgica.
(3) I criteri per determinare quando alcuni tipi di rottami metallici
cessano di essere considerati rifi uti devono garantire che i rottami
di ferro, acciaio e alluminio ottenuti mediante un'operazione di
recupero soddisfi no i requisiti tecnici dell'industria metallurgica,
siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai
prodotti e non comportino ripercussioni generali negative sull'am-
biente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di
ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti
per defi nire i rifi uti impiegati come materiale nell'operazione di
recupero, i processi e le tecniche di trattamento nonché i rottami
metallici ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi poiché
dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di
ferro, acciaio e alluminio privi di proprietà pericolose e suffi cien-
temente esenti da composti non metallici.
(4) Per garantire il rispetto dei criteri è opportuno prevedere la
pubblicazione delle informazioni sui rottami metallici che hanno
cessato di essere considerati rifi uti e l'istituzione di un sistema di
gestione della qualità.
(5) Può essere necessario rivedere i criteri se, sorvegliando l'evoluzione
del mercato dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio, si os-
servano effetti negativi sui mercati del riciclaggio degli stessi, in particolare
un calo della disponibilità di questi materiali e diffi coltà di accedervi.
(6) Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che de-
terminano quando i rottami metallici cessano di essere considerati
rifi uti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo
prima che il presente regolamento divenga applicabile.
(7) Il comitato istituito dall'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva
2008/98/CE non ha espresso alcun parere relativamente alle misure
A.T. Ricambi di Tassi A.Via Porrettana, 50/2 - 40043 Marzabotto (BO) - ItalyTel./Fax +39 051 932443 - Cell. 346 [email protected] - www.atricambi.it
RACCOGLITORE AUTORIZZATO
27
di cui al presente regolamento e la Commissione ha pertanto
sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l'ha
trasmessa al Parlamento europeo.
(8) Il Parlamento europeo non si è opposto alle disposizioni proposte,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1: Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i criteri che determinano quando
i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di
alluminio, cessano di essere considerati rifi uti.
Articolo 2: Defi nizioni
Ai fi ni del presente regolamento si applicano le defi nizioni di cui
alla direttiva 2008/98/CE.
Si applicano inoltre le seguenti defi nizioni; s’intende per:
a) “rottami di ferro e acciaio”, i rottami metallici costituiti princi-
palmente da ferro e acciaio;
b) “rottami di alluminio”, i rottami metallici costituiti principalmente
da alluminio e leghe di alluminio;
c) “detentore”, la persona fi sica o giuridica che è in possesso dei
rottami metallici;
d) “produttore”, il detentore che cede ad un altro detentore
rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere
considerati rifi uti;
e) “importatore”, qualsiasi persona fi sica o giuridica stabilità
nell’Unione che introduce nel territorio doganale dell’Unione
rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifi uti;
f) “personale qualifi cato”, personale che, per esperienza o
formazione, ha le competenze per controllare e valutare le
caratteristiche dei rottami metallici;
g) “controllo visivo”, il controllo dei rottami metallici che investe
tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali
umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
h) “partita”, un lotto di rottami metallici destinato ad essere
spedito da un produttore ad un altro detentore e che può
essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio
contenitori.
Articolo 3: Criteri per i rottami di ferro e acciaio
I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifi uti
allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore,
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i rifi uti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero
soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I;
b) i rifi uti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero
sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3
dell’allegato I;
c) i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall’operazione di recupero
soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I;
d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.
Articolo 4: Criteri per i rottami di alluminio
I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di
essere considerati rifi uti allorché, all’atto della cessione dal produttore
ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i rifi uti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero
soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato II;
b) i rifi uti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero
sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3
dell’allegato II;
c) i rottami di alluminio ottenuti dall’operazione di recupero sod-
disfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato II;
d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.
Articolo 5: Dichiarazione di conformità
1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami
metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di
cui all’allegato III.
2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di
conformità al detentore successivo della partita di rottami
metallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della
dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del
rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti
che la richiedano.
3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato
elettronico.
Articolo 6: Gestione della qualità
1. Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto
a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4,
rispettivamente.
2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati
riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:
a. controllo di accettazione dei rifi uti utilizzati come materiale
dell’operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;
b. monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento
di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;
c. monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti
dall’operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I
e II (che comprenda anche campionamento e analisi);
d. effi cacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto
1.5 degli allegati I e II, rispettivamente;
e. osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
f. registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma
delle lettere da a) a d);
g. revisione e miglioramento del sistema di gestione della
qualità;
h. formazione del personale.
3. Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifi ci
di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II.
4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato
I o al punto 3.3 dell’allegato II sia effettuato da un detentore
28
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi
un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni
del presente articolo.
5. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui
al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti 2, che sia stato riconosciuto
a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verifi catore
ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS)3 si accerta che il sistema di gestione della qualità
soddisfa le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento
è effettuato ogni tre anni.
6. L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema
di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi
1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un
verifi catore esterno indipendente.
7. Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione della
qualità alle autorità competenti che lo richiedano
Articolo 7: Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffi ciale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011
Per il Consiglio
Il presidente
1 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3;2 GU L 218 del 13.08.2008, pag. 30;3 GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1
29
ALLEGATO ICriteri per i rottami di ferro e acciaio
Criteri Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero
1.1 I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifi che del cliente, alle specifi che settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.
Personale qualifi cato classifi ca ogni partita.
1.2 La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2% in peso.Sono considerati materiali estranei:
(1) metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;
(2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;
(3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;
(4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superfi cie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l’acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei fi ltri dell’aria, polveri da molatura, fanghi.
Personale qualifi cato esegue un controllo visivo di ogni partita.A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti.
Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:1) l’evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifi uti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero e di ogni trattamento successivo;3) la precisione del metodo di monitoraggio; e4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2% in peso di materiali estranei.Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell’ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l’audit.
1.3 I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all’aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.
Personale qualifi cato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi.
1.4 I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrifi canti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.
Personale qualifi cato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifi chi gocciolamento.
1.5 Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio(1).
Personale qualifi cato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita.Ogni partita di rottami è corredata da un certifi cato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certifi cato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.
1.6 I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fi ssati nella decisione 2000/532/CE(2) e non superano i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004(3).La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singolielementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.
Personale qualifi cato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un’eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell’ambito del sistema di gestione della qualità.
30
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
1.7 I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insuffi cientemente aperto che possa causare un’esplosione in una fornace metallurgica.
Personale qualifi cato esegue un controllo visivo di ogni partita.
2. Rifi uti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero
2.1 Possono essere utilizzati a tal fi ne solo i rifi uti contenenti ferro o acciaio recuperabile.
2.2 I rifi uti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.
2.3 I rifi uti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:a) limatura, scaglie e polveri contenenti fl uidi quali oli o
emulsioni oleose e b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da
veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifi uti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualifi cato, che è formato a riconoscere i rifi uti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
3. Processi e tecniche di trattamento
3.1 I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifi uti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.
3.2 Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo fi nale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie.
3.3 Ai rifi uti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifi che:a) il materiale in entrata proveniente da rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall’articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) e dall’articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5);b) i clorofl uorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti;c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; ee) le sostanze pericolose nei rifi uti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate effi cacemente mediante un processo approvato dall’autorità competente.
(1) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).
(2) Decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifi uti conformemente
all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifi uti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifi uti
pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifi uti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(3 ) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 158
del 30.4.2004, pag. 7).
(4 ) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
(5 ) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
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ALLEGATO IICriteri per i rottami di alluminio
Criteri Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami
1.1 I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifi che del cliente, alle specifi che settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffi nazione o rifusione.
Personale qualifi cato classifi ca ogni partita.
1.2 La quantità totale di materiali estranei è ≤5% in peso oppure la resa del metallo è ≥90%;
Sono considerati materiali estranei:(1) metalli diversi dall’alluminio e dalle leghe di alluminio;(2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;(3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;(4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure(5) residui delle operazioni di fusione dell’alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superfi cie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei fi ltri dell’aria, polveri da molatura, fanghi.
Il produttore dei rottami di alluminio verifi ca la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo.Personale qualifi cato esegue un controllo visivo di ogni partita.A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo.I campioni rappresentativi si ottengono in base alle procedure di campionamento di cui alla norma EN 139201.La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei.La resa del metallo è misurata secondo la procedura descritta di seguito:1) determinazione della massa (m1) dopo eliminazione e determinazione dell’umidità (in conformità del punto 7.1 della norma EN 13920- 1:2002);2) eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma EN 13920-1:2002);3) determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidifi cazione (m2) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma EN 13920-1:2002;4) calcolo della resa del metallo m [%] = (m2/m1) x 100.
Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l’analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:1) l’evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifi uti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero e nell’esecuzione di ogni trattamento successivo;3) la precisione del metodo di monitoraggio; e4) la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo.
1.3 I rottami non contengono polivinicloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche. Personale qualifi cato esegue un controllo visivo di ogni partita.
1.4 I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrifi canti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.
Personale qualifi cato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifi chi gocciolamento.
1.5 Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio(2).
Personale qualifi cato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita.Ogni partita di rottami è corredata da un certifi cato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certifi cato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
1.6 I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fi ssati nella decisione 2000/532/CE della Commissione(3) e non superano i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004(4).La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.
Personale qualifi cato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un’eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell’ambito del sistema di gestione della qualità.
1.7 I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insuffi cientemente aperto che possa causare un’esplosione in una fornace metallurgica.
Personale qualifi cato effettua un controllo visivo di ogni partita.
2. Rifi uti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero
2.1 Possono essere utilizzati a tal fi ne solo i rifi uti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili.
2.2 I rifi uti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.
2.3 I rifi uti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:a) limatura, scaglie e polveri contenenti fl uidi quali oli o emulsioni oleose eb) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifi uti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualifi cato che è formato a riconoscere i rifi uti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
3. Processi e tecniche di trattamento
3.1 I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante laraccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifi uti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio.
3.2 Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.
3.3 Ai rifi uti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguentiprescrizioni specifi che:a) il materiale in entrata proveniente da rifi uti di apparecchiatureelettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto atutti i trattamenti prescritti dall’articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(5) e dall’articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6);b) i clorofl uorocarburi delle apparecchiature eliminate sono staticatturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti;c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti;e) le sostanze pericolose nei rifi uti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate effi cacemente.
(1) EN 13920-1:2002; Alluminio e leghe di alluminio - Rottami - parte 1: Requisiti generali, campionamento e prove; CEN 2002. (2) GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1. (3) GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. (4) GU L 229 del 30.4.2004, pag. 1. (5) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
(6) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
33
ALLEGATO IIIDichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifi uto cessa di essere tale, di cui all’articolo 5, paragrafo 1
1
Produttore/importatore dei rottami metallici:Nome:Indirizzo:Referente:Telefono:Fax:E-mail:
2a) Denominazione o codice della categoria di rottami metallici, in conformità ad una specifi ca settoriale o ad una norma:b) Se del caso, principali disposizioni tecniche di una specifi ca del cliente, quali la composizione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche:
3 La partita di rottami metallici è conforme alla specifi ca alla norma di cui al punto 2
4 Peso della partita in tonnellate:
5 Un certifi cato attestante la prova di radioattività è stato stilato in conformità alle norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.
6Il produttore di rottami metallici applica un sistema di gestione della qualità conforme all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 333/2011(1), controllato da un verifi catore riconosciuto oppure, se i rottami metallici che hanno cessato di essere rifi uti sono importati nel territorio doganale dell’Unione, da un verifi catore indipendente.
7 La partita di rottami metallici soddisfa i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 333/2011(1).
8
Dichiarazione del produttore/importatore di rottami metallici: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte.Nome:Data:Firma:
(1) Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
di Agnese Mengarelli
Il Piano della Commissione Europea per incrementare la mobilità sostenibile e ridurre le emissioni
Mobilità europeaTRASPORTI 2050: RIVOLUZIONE GREEN
La società e l’economia europee non pos-
sono fare a meno dei trasporti, considerati
essenziali per la crescita e la creazione di
nuovi posti di lavoro.
L’Unione Europea ha 4,5 milioni di chilometri di
strade asfaltate, 212.500 km di linee ferroviarie e
41.000 km di corsi d’acqua interni navigabili.
Per essere competitive le aziende hanno
bisogno di un sistema di trasporto effi cace,
infatti, la logistica, che comprende sia il tra-
sporto sia il magazzinaggio, rappresenta per
le imprese europee il 10 - 15% del costo di
un prodotto fi nito. Il settore dei trasporti
impiega direttamente circa dieci milioni di
persone e rappresenta il 5% circa del Pro-
dotto Interno Lordo (PIL). La produzione
di attrezzature per i trasporti rappresenta
un ulteriore 1,7% del PIL e pesa sull’occu-
pazione per 1,5%.
I trasporti non sono cruciali solo per l’eco-
nomia, ma hanno un impatto notevole anche
sulla qualità della vita dei cittadini europei.
Secondo gli ultimi dati del fornitore leader di
informazioni sul traffi co e servizi per i guida-
tori, INRIX, a Londra, Colonia, Amsterdam e
Bruxelles gli automobilisti trascorrono più di
50 ore ogni anno negli ingorghi stradali.
A Utrecht, Manchester e Parigi, trascorrono
più di 70 ore bloccati sulla strada.
A Londra, il 20% dei pendolari impiega oltre
due ore al giorno per spostarsi tra la propria
abitazione e il luogo di lavoro; le ore som-
mate, costituiscono un giorno lavorativo in
più per ogni settimana.
In Germania, il 37% dei lavoratori impiega
un’ora al giorno per spostarsi da e verso il
luogo di lavoro.
La mobilità è destinata ad aumentare e
la pianifi cazione del trasporto deve avere
un’ottica di lungo periodo.
Per garantire un servizio di alta qualità in
questo ambito, la Commissione Europea
ha adottato la strategia Trasporti 2050,
un piano ambizioso che mira a introdurre
cambiamenti strutturali profondi che trasfor-
meranno il settore dei trasporti.
“Trasporti 2050 costituisce una road map per
un settore dei trasporti competitivo in grado di
incrementare la mobilità e ridurre le emissioni.
Possiamo e dobbiamo fare entrambe le cose. -
ha dichiarato il vicepresidente Siim Kallas,
Commissario UE ai Trasporti - La convinzione
ampiamente diffusa per cui sarebbe necessario
ridurre la mobilità per combattere il cambia-
mento climatico è semplicemente sbagliata. Dei
sistemi di trasporto concorrenziali sono vitali
per la capacità dell’Europa di competere nel
mondo, per la crescita economica, la creazio-
ne di posti di lavoro e per la qualità della vita
quotidiana delle persone. Ridurre la mobilità
non è un’opzione; né lo è mantenere lo status
quo. Possiamo interrompere la dipendenza del
sistema dei trasporti dal petrolio senza sacrifi -
carne l’effi cienza e compromettere la mobilità.
Possiamo guadagnare su tutti i fronti.”
Le principali sfi de che il sistema del traspor-
to europeo dovrà affrontare nei prossimi
decenni sono legate alla dipendenza dal
petrolio, alle emissioni di gas serra e alla pre-
occupante congestione stradale e aerea.
I trasporti sono diventati più effi cienti in ter-
mini energetici, ma continuano a dipendere
dal petrolio per il 96% del loro fabbisogno
di energia. La disponibilità di questo vettore
nei prossimi decenni è destinata a diminuire
e a provenire sempre più da regioni instabili
del pianeta. Si prevede che il prezzo del greg-
gio debba più che raddoppiare fra il 2005
e il 2050; e del resto i recenti avvenimenti
dimostrano l’estrema fl uttazione dei costi al
barile e alla pompa.
Occorre ridurre drasticamente le emissioni
di gas a effetto serra nel mondo, con l’obiet-
tivo di contenere i cambiamenti climatici a
soli 2ºC. Complessivamente, per raggiungere
questo obiettivo l’UE dovrà ridurre le pro-
prie emissioni dell’80-95% rispetto ai livelli
del 1990, entro il 2050.
La congestione stradale e aerea è una
forte preoccupazione, in quanto costa all’Eu-
ropa circa l’1% del suo Prodotto Interno
Lordo (PIL) ogni anno. Si prevede che l’at-
tività del trasporto merci aumenti del 40%
circa dal 2005 al 2030 e di poco più dell’80%
entro il 2050. Il traffi co passeggeri dovrebbe
invece registrare un aumento leggermente
inferiore a quello delle merci: del 34% entro
il 2030 e del 51% entro il 2050.
Per quanto riguarda la rete delle infrastrut-
ture, l’Europa allargata presenta uno sviluppo
molto diseguale nei territori occidentali e
orientali Nei nuovi Stati membri oggi esistono
solo circa 4.800 km di autostrade e nessuna
linea ferroviaria specifi camente costruita per
l’alta velocità, mentre molte ferrovie conven-
zionali sono in cattive condizioni.
Infi ne, il settore dei trasporti dell’UE si trova ad
affrontare una concorrenza crescente su mer-
cati mondiali dei trasporti in rapido sviluppo.
Eliminando gli ostacoli maggiori sarà più
semplice riuscire a realizzare uno spazio
35
di essere considerati rifi uti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 94 dell’8.4.2011, pag. 2).europeo per i trasporti che sia realmente
effi ciente ed integrato, in modo da garantire
ai viaggiatori un sistema di trasferimento a
basso impatto ambientale.
La strategia delineata dalla Commissione
Europea prevede una trasformazione dell’at-
tuale sistema dei trasporti europeo.
Da qui al 2050, gli obiettivi essenziali sa-
ranno:
- esclusione delle auto ad alimentazione
tradizionale nelle città;
- uso pari al 40% di carburanti sostenibili a
bassa emissione di anidride carbonica nel
settore aeronautico, riduzione di alme-
no il 40% delle emissioni del trasporto
marittimo;
- trasferimento del 50% dei viaggi intercity
di medio raggio di passeggeri e merci dal
trasporto su gomma a quello su rotaia e
per via fl uviale.
Questi interventi contribuiranno a ridurre
sensibilmente la dipendenza dell’Europa dalle
importazioni di petrolio, nonché a ridurre le
emissioni di anidride carbonica nei trasporti
del 60% entro il 2050.
L’obiettivo del Piano Trasporti 2050 è di
creare una rete di trasporti pienamente
integrata che colleghi le diverse tipologie
di spostamento e permetta un profondo
cambiamento nei modi di trasporto per
passeggeri e merci.
A questo fi ne, la tabella di marcia presenta
40 iniziative concrete per il prossimo de-
cennio.
Rete Ferroviaria
Si prevede di trasformare il settore ferro-
viario con lo scopo di renderlo più effi cace
ed appetibile, in grado, cioè di attirare una
quota decisamente più elevata del mercato
passeggeri e merci su medie distanze (>300
km) entro il 2050.
Inoltre, si intende triplicare l’estensione
dell’attuale rete ferroviaria ad alta velocità
entro il 2030. Nel 2012/2013 la Commis-
sione presenterà un pacchetto ambizioso
di iniziative legislative per il settore ferro-
viario.
Mobilità urbana
Un elemento chiave della strategia Trasporti
2050 è l’obiettivo di ritirare gradualmente
dalle città le autovetture a carburante tradi-
zionale entro il 2050, raggiungibile mediante
un passaggio ad autovetture elettriche, a
idrogeno e ibride, al trasporto pubblico e agli
spostamenti a piedi e in bicicletta in ambito
urbano. La responsabilità dei trasporti urba-
ni ricade in larga misura sugli Stati membri
e spetterà alle singole città decidere quale
debba essere il mix di trasporto più adatto
alle realtà locali.
Tuttavia, per agevolare il passaggio a mezzi di
trasporto più puliti in città, la Commissione
defi nirà le procedure e l’assistenza fi nanziaria
per verifi che della mobilità urbana e piani di
mobilità urbana e presenterà proposte di un
quadro UE per i pedaggi urbani e i regimi di
restrizione di accesso.
Tariffe dei trasporti
Per migliorare le infrastrutture di trasporto
sono necessari investimenti considerevoli.
Occorre ristrutturare gli oneri e le tasse
attualmente in direzione di una più diffusa
applicazione dei principi “chi inquina paga”
e “chi utilizza paga”. Le misure principa-
li che saranno adottate nei prossimi anni
riguardano principalmente le auto private
e prevedono l’introduzione progressiva di
sistemi europei di pedaggio elettronico.
Trasporto su lunghe distanze
I mezzi aerei e marittimi rimarranno domi-
nanti, ma sarà privilegiato l’aumento della
competitività e la riduzione delle emissioni
mediante una modernizzazione completa
del sistema europeo di controllo del traffi -
co aereo entro il 2020, al fi ne di realizzare
un Cielo Unico Europeo con viaggi aerei più
brevi e più sicuri e una maggiore capacità di
trasporto, che consentirà di ridurre i viaggi
aerei del 10%, con una riduzione molto si-
gnifi cativa del consumo di carburante e delle
emissioni.
Trasporto marittimo
L’obiettivo di ridurre di almeno il 40% le
emissioni da oli combustibili si può rag-
giungere mediante misure operative e
tecniche - fra cui nuovi modelli di navi - e
l’utilizzo di carburanti a basso tenore di car-
bonio. Considerando la dimensione globale
del trasporto marittimo, tali misure per es-
sere effi caci devono essere concertate nel
contesto internazionale dell’International
Maritime Organization (IMO).
Mezzi più puliti
Si darà la precedenza alla produzione di vei-
coli puliti, sicuri e silenziosi per tutti i modi
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
PROGETTO GREEN E-MOTIONL’Europa punta sulla mobilità sostenibile
Più treni, meno auto, migliori collegamenti tra porti marittimi e reti ferroviarie e progressiva eliminazione di auto ad alimentazione tradizionale.Questi sono gli obiettivi del Piano Trasporti 2050, che prevede 40 iniziative per ridurre l’inquinamento ambientale causato dai trasporti. Una di queste è già stata avviata a metà marzo e prende il nome di Green eMotion.Con questo progetto l’Unione Europea intende sostenere la ricerca e lo sviluppo di soluzioni di trasporto su strada che utilizzino fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti per consentire una diffusione di massa della mobilità elettrica in Europa.Questo progetto, inserito nel piano UE, ha una durata quadriennale e prevede un fi nanziamento di 24,2 milioni di Euro messo a disposizione dalla Commissione Europea per togliere dalla circolazione le auto a carburante entro il 2050 a favore di quelle elettriche.“Il settore oggi dipende al 96% dal petrolio, dipendenza del tutto insostenibile. - ha ricordato il Vicepresidente Siim Kallas, Commissario Ue ai Trasporti - La road map per i trasporti al 2050 intende permettere la crescita della mobilità ‘carbon free’ favorendo così una riduzione delle emissioni causate dai trasporti di almeno il 60% al 2050. E al centro di questa strategia c’è naturalmente la diffusione di veicoli elettrici a emissioni zero.” Green eMotion, che rientra nella European Green Cars Initiative, vede la partecipazione di 42 partner provenienti da società industriali, costruttori di automobili, università e istituti di tecnologia e ricerca, ma la Commissione ha fatto sapere che vuole in prima persona gestire e coordinare tutte le azioni nei vari Paesi coinvolti nel progetto.Tutti i soggetti coinvolti dovranno mettere a disposizione, scambiare e ampliare il proprio patrimonio di know-how ed esperienza, accumulato in alcune regioni pilota europee, per sviluppare i processi, gli standard e le soluzioni IT più adatte a livello europeo e per permettere ai veicoli elettrici un facile e continuo accesso alle infrastrutture di ricarica e ai relativi servizi in tutta l’Unione Europea. L’obiettivo di Green eMotion è superare alcuni problemi pratici e i colli di bottiglia che ancora limitano la diffusione della mobilità elettrica in Europa. Una delle fi nalità principali è l’armonizzazione internazionale, che dipende in larga misura da:- La possibilità di ricaricare le batterie in modo sicuro, sempre e ovunque;- Un impianto che renda la ricarica facile come un normale rifornimento di benzina;- Un’infrastruttura di telecomunicazioni che consenta la fatturazione e la ricarica ovunque in Europa.La standardizzazione è, quindi, il fattore chiave per una veloce ed effi ciente svolta europea verso la mobilità elettrica. Nelle regioni pilota saranno installati più di 10.000 punti di ricarica: circa 1000 a Barcellona, Madrid e Malaga, 400 a Roma e Pisa, quasi 3.600 a Berlino e 100 a Strasburgo. In Danimarca, dove la percentuale di energia prodotta da centrali eoliche è la più alta al mondo, è prevista l’immatricolazione di 2.000 auto elettriche entro la fi ne dell’anno e l’installazione di altrettante stazioni pubbliche e semi-pubbliche di rifornimento a Copenhagen, Bornholm e Malmö. Anche in Irlanda è prevista l’introduzione di quasi 2.000 veicoli elettrici e di circa 3.500 stazioni di ricarica.In Italia Enel Distribuzione è a capo della Commissione di Coordinamento Regionale che sovrintende le attività di sperimentazione a livello regionale e ha l’incarico di progettare e implementare l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici nel nostro Paese, di coordinare i progetti sperimentali italiani e di collaborare alle attività di ricerca. “É proprio il genere di iniziativa in cui la cooperazione Europea aggiunge un valore molto elevato. - ha continuato Siim Kallas - La mobilità elettrica darà un contributo importante alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica e Green eMotion mira ad assicurare una rapida diffusione dei veicoli elettrici ’’Il messaggio da parte dell’Europa è chiaro: non c’è più spazio per le vetture ad alimentazione tradizionale. Il futuro della mobilità è elettrico!
di trasporto: veicoli stradali, navi, chiatte,
materiale rotabile ferroviario e aeromobili.
I settori chiave sono carburanti alternativi,
nuovi materiali, nuovi sistemi propulsivi e
strumenti di tecnologia dell’informazione e
di gestione del traffi co per gestire e integra-
re sistemi di trasporti complessi.
La ricerca e lo sviluppo effettivo di nuove tecno-
logie sarà un fattore fondamentale per ridurre
le emissioni dei trasporti nell’UE e nel resto del
mondo per i trasporti urbani, interurbani e di
lunga distanza. Quest’anno la stesura del Piano
Strategico per la Tecnologia dei Trasporti (PSTT)
sarà un momento importante per riunire e
reindirizzare le attività di ricerca e sviluppo per i
trasporti in Europa, in quanto defi nirà: l’indirizzo
dei fondi per la ricerca; la strategia di introduzione
di nuove tecnologie che ne incentivi e garantisca
l’adozione da parte del mercato; le modalità di
adozione delle norme UE necessarie per garan-
tire un’adozione coerente in tutta Europa.
La ricerca e la tecnologia possono fornirci
delle soluzioni più effi cienti e più sostenibili
per i nostri spostamenti. I sistemi di traspor-
to intelligenti, i veicoli di nuova generazione,
le energie alternative e i nuovi sistemi di
propulsione sono solo alcune delle soluzioni
disponibili per rendere i trasporti più ecolo-
gici e più effi cienti, ma per realizzare i grandi
cambiamenti strutturali proposti dall’UE, è
necessario che l’attuale classe dirigente,
soprattutto italiana, abbandoni le vecchie
logiche legate alle lobby petrolifere e affronti
seriamente la sfi da per il futuro.
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di Silvia Barchiesi
6.500 km per le stradine meno battute di Thailandia, Laos e Cambogia in sella al Generale Lee. Il sogno di fuga e libertà di due sposini-vespisti del maceratese è già leggenda.
L’avventura in Asia di una Vespa 50 Special, salvata dalla rottamazione
DA FERRO VECCHIO A MITO… ECCO COMENASCE UN SOGNO CHE DIVENTA LEGGENDA
Altro che ferro vecchio da rottamare... !
Dopo la sua ultima impresa, il Generale Lee, una Vespa 50 Special
“salvata dalla rottamazione” è ormai un mito, un sogno che è
diventato leggenda.
Merito della sua ultima impresa: 6.500 chilometri di terra e asfalto
per le stradine meno battute della Thailandia, Laos e Cambogia,
senza intoppi, problemi o danni al motore.
Chi lo avrebbe mai detto?
Forse nemmeno i suoi compagni di viaggio e di avventura,
che hanno riportato a nuova vita un vecchio "catorcio" arrugginito,
salvandolo dalla rottamazione.
Per Giorgio Serafi no e Giuliana Foresi, moglie e marito di Monte-
cosaro, il Generale Lee è molto più che una semplice vespa.
“Questa vespa mi è stata regalata da un vecchio signore proprio
mentre io e Giuliana stavamo ristrutturando la nostra casa. In quel
periodo abitavamo in una roulotte ed eravamo molto indaffarati con i
lavori della casa. Ma quella vespa, abbandonata in un fi enile, piena di
ruggine con le ruote spacate, dava fastidio al suo proprierario. Voleva
togliersela di torno. Per me, invece, è stato amore a prima vista. Così
me la sono presa e ho inizato a sistemarla”.
Così Giorgio, da sempre appassionato di moto e motori racconta
il suo primo incontro con il Generale Lee.
“Tutto è nato quasi per gioco. Tutti ci dicevano di rottamare quel ferro
vecchio. Aggiustarlo e farlo funzionare è stata così una sorta di scom-
messa. Una volta riparata, alla vespa messa a nuovo serviva anche
una nuova identità. Così l’ho battezzata Generale Lee, come l’auto
della famosa serie televisiva Hazzard”.
Nel suo nome, quello dell’auto che tra corse ed acrobazie supera
in tv ogni ostacolo, oltre che nel rosso fi ammante della sua car-
rozzeria (uguale a quella del Generale Lee di Hazzard) era scritto
il suo destino di avventure in libertà.
Così nasce la leggenda del mitico Generale Lee.
Così nasce anche l’avventura di Giorgio e Giuliana, 36 anni lui, 37
anni lei, partiti da Montecosaro, un piccolo paesino del maceratese
per inseguire un sogno che sfi ora la follia: girare l’Asia in vespa.
Altro che vacanza, la loro è stata una vera e propria impresa, lunga
due mesi e 6.500 chilometri e costata 5 chili a lui e 2 a lei.
Il rumore del motore della vespa è stata la colonna sonora del
loro viaggio, accompagnandoli per le strade e i paesini meno noti
della Thailandia, Laos e Cambogia tra fango e polvere, sfi dando
la fame e la pioggia, senza una meta precisa, assaporando solo il
gusto del viaggio e della strada.
Altro che resort o viaggio all inclusive… !
In compenso, Giorgio e Giuliana hanno fatto il pieno di emozioni,
quelle che hanno regalato loro i paesaggi mozzafi ato sconosciuti
al turismo di massa, il calore e l’affetto della gente che
incontravano lungo il tragitto o i misteri della giungla e
della sua natura selvaggia.
“È proprio questo il bello del viaggio in vespa - ha rac-
contato Giuliana - Quando viaggi in macchina sei coperto,
tutto è ovattato, non hai un contatto diretto con quello che ti
circonda, mentre in sella ad una vespa l’aria ti accarezza i capelli, sei
completamente vulnerabile, immerso nella natura selvaggia e soprat-
tutto a contatto con la gente. A 40 km all’ora, riesci ad assaporare
tutto quello che ti circonda, la strada, il paesaggio, la gente”.
Il contatto con la gente del posto è il ricordo che Giuliana rammenta
con più affetto: “In Asia nessuno conosce la vespa. Gli abitanti dei villaggi,
soprattutto i bambini, erano incuriositi da questo strano mezzo. L’affetto e
il calore della gente che ci accolto, nonostante la povertà, è il ricordo più
bello. Nonostante non avessero soldi o cibo da offrirci, appena arrivavamo
per noi c’era sempre una sedia per riposarci e un po’ d’acqua”.
Oltre che un viaggio unico, quello di Giorgio e Giuliana, è stata una
vera e propria esperienza estrema, a tratti “da brivido”: “è stata
un’esperienza unica, ma ovviamente ci sono stati anche dei momenti
diffi cili, in cui abbiamo avuto paura e abbiamo patito un po’ la fame.
Nel Laos ci è capitato di attraversare per giorni boschi e giungle senza
incontrare nessuno e senza mangiare”, confessa Giorgio.
Basti pensare all’essenzialità dell’equipaggiamento per rendersi
conto del tipo di avventura a cui i due sposini del maceratese
sono andati incontro: “un paio di
pantaloni ciascuno, qualche pezzo
di ricambio per la vespa, una tanica
e poco altro, per un totale di 3
kg a testa. Viaggiare leggeri...”, ha
raccontato Giorgo, ridendo, con-
sapevole delle diffi coltà connesse
all'impresa.
Eppure, è proprio questo
quello che li ha sempre
attratti nei loro viaggi:
l’avventura, la strada,
l’assenza di una
vera e propria
meta.
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
“L’importante è andare, non dove - ha scritto Giorgio nel suo blog
www.terraeasfalto.it, una sorta di diario di bordo in cui ha com-
mentato il viaggio.
È proprio qui, nel blog degli avventurosi vespisti, che tra pensieri e
commenti a caldo si annida la loro fi losofi a di viaggio.
“Anche se la maggior parte del viaggio è stata veramente dura - ha scritto
Giorgio - dietro ad ogni curva si nascondevano 100 motivi per continuare ad
andare e che ripagavano di tutto. Prendere una strada di terra nella giungla
senza sapere quanti fi umi ci saranno, o dove dormire e cosa mangiare è
talmente bello che toglie il respiro al solo ricordo. Già mi manca!”.
“Quando penso alla strada - ha commentato Giorgio - mi prende una
stretta allo stomaco, come quando si è innamorati, e niente ha più importanza.
Un dolore dolce e amaro allo stesso tempo, quello che conta è solamente
riuscire a sfamare quel sentimento che più cerco di appagare, più cresce”.
Giorgio e Giuliana non sono nuovi ai viaggi sulle due ruote.
Quello in Asia è solo l’ultima delle loro avventure.
Il loro curriculum di viaggio on the road vanta, infatti, mete come
Marocco e Cambogia, mentre tra gli itinerari percorsi in vespa ci
sono anche il deserto infuocato della Death Valley (California) e
la mitica Route 66. (da Chicago a Los Angeles).
“Prima di partire per la Route 66 il Generale era un ferro vecchio,
ma per me era un sogno. Poi il sogno diventa realtà e il generale si
trasforma in mito. Ora dopo più di 6.500 km nelle peggiori strade e
in condizioni estreme, per me è diventato leggenda!”, così Giorgio
ha commentato la nascita della leggenda del Generale Lee, il mito
di un ferro vecchio da rottamare diventato emblema del sogno
di fuga, libertà e avventura.
“Questa è la fi ne del viaggio in Asia, di una vespa 50 special con il cuore
fuoristrada! - ha scritto Giorgio nel suo blog-diario a conclusione del
viaggio, documentato giorno per giorno con foto e commenti, quasi
per dimostrare che la loro impresa non era poi impossibile.
Molti pensavano che lo fosse, ma loro ci hanno creduto, così come
ci hanno creduto gli sponsor (Kappa e RMS, azienda di ricambi e
accessori per cicli e scooter,) e i tanti fedeli amici, accaniti sosteni-
tori, appassionati vespisti o semplici curiosi che li hanno seguiti
tappa per tappa tramite il loro sito.
La prossima meta?
Giorgio e Giuliana non si sono espressi, vuoi perché non l'hanno
ancora deciso o forse perchè in fondo non è poi così decisivo:
l’importante per loro è andare, non la meta…
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
a cura di Alberto Piastrellini
Cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore
Lo scorso 25 marzo, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipar-
timento per i Trasporti, la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici, ha
diramato una Circolare (Prot. n. 9866),
contenente disposizioni in materia di
cessazione dalla circolazione dei veicoli
a motore.
Tale disciplina, che entrerà in vigore a
partire dal prossimo 4 luglio c. a., trae
origine dalle modifi che apportate al Co-
dice della Strada dalla L. n. 120/2010.
Va detto che, all’indomani della spedi-
zione di detta Circolare, taluni operatori
del settore si sono allarmati per le novità
procedurali introdotte che, ad una let-
tura superfi ciale, sarebbero state intese,
da alcuni, come eccessive complicazioni
burocratiche.
Tuttavia, ad una lettura più approfon-
dita, tale Circolare, va a colmare una
domanda di chiarezza da parte degli
autodemolitori italiani, circa il proble-
ma segnalato, anche su queste pagine,
dell’esportazione all’estero di veicoli che
dovrebbero essere demoliti in Italia.
È di questo avviso anche il Presidente
CAR, Alfonso Gifuni, che, contattato
a pochi giorni dopo la pubblicazione
della Circolare, ci ha rilasciato questa
dichiarazione: “La lettura del testo invia-
to dalla Direzione 5 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, non mi ha
per nulla sconcertato, avendo partecipato
a numerosi confronti con i dirigenti mi-
nisteriali preposti. La nuova disciplina va
nella direzione di risolvere un problema più
volte segnalato anche dalla nostra Confe-
derazione e ha lo scopo di agevolare le
attività di controllo da parte degli organi
coinvolti e di contrastare illeciti penali ed
amministrativi connessi alla gestione e allo
smaltimento di veicoli a fi ne vita. In questo
senso, la fustella posizionata sul libretto di
circolazione complica la vita di chi espor-
ta illecitamente all’estero e, al contempo,
favorisce gli operatori onesti che lavorano
nella legalità”.
A maggior informazione dei Lettori pre-
sentiamo, nelle pagine seguenti, il testo
completo della Circolare n. 9866.
OGGETTO: Cessazione dalla circolazio-
ne dei veicoli a motore.
Avvertenza
La presente circolare, reperibile anche
sul sito istituzionale del Ministero (www.
mit.gov.it), viene inviata alle Direzioni
Generali Territoriali a mezzo del servi-
zio postale con preghiera di provvedere
alla trasmissioni a tutti gli UMC ricadenti
nel proprio ambito territoriale di com-
petenza.
Si avverte, altresì, che le istruzioni ope-
rative contenute nella presente circolare
saranno oggetto di aggiornamento non
appena saranno adottate le disposizioni
attuative delle nuove norme contenu-
te nella legge 29 luglio 2010, n. 120
(“Disposizioni in materia di sicurezza
stradale”) in materia di “targa persona-
le”, la cui applicazione potrà comportare
effetti anche con riguardo alle procedu-
re di cessazione dalla circolazione dei
veicoli.
**********
SOMMARIO
I) INTRODUZIONE
A) Premessa
B) Ambito di applicazione
II) CESSAZIONE DALLA CIRCO-
LAZIONE DEI VEICOLI ISCRITTI
AL PRA
A) Cessazione dalla circolazione per
esportazione in altri Paesi della U.E.
B) Cessazione dalla circolazione per
esportazione in Paesi non facenti
parte della U.E.
C) Cessazione dalla circolazione per de-
molizione
III) CESSAZIONE DALLA CIR-
COLAZIONE DEI VEICOLI NON
ISCRITTI AL PRA
A) Rimorchi di massa inferiore alle
3,5 t
B) Ciclomotori
C) Macchine agricole e macchine ope-
ratrici
IV) DISPOSIZIONI FINALI
A) Contabilizzazione dei tagliandi
B) Abrogazioni
C) Entrata in vigore
**********
I) INTRODUZIONE
A) Premessa
Com’è noto, l’ar t. 5, comma 2, della di-
rettiva 1999/37/CE, alla quale è stata
data attuazione con il decreto ministe-
riale 14 febbraio 2000, prevede che, ai
fi ni della immatricolazione di un veicolo
già immatricolato in altro Stato membro
della U.E., le autorità competenti esigono
la consegna della “vecchia” carta di cir-
colazione in originale, che sono tenute a
conservare per almeno 6 mesi dandone
comunicazione alle autorità dello Stato
membro che l’ha rilasciata.
Conseguentemente è emersa la necessi-
tà di prevedere modalità operative atte a
consentire l’osservanza delle prescrizioni
contenute nella richiamata norma comu-
nitaria e, al contempo, atte a prevenire
possibili abusi nell’utilizzo dei documenti
di circolazione riferiti a veicoli cessati
dalla circolazione per esportazione.
Dette modalità operative sono state
individuate, d’intesa con questa sede,
dalla Direzione Centrale Servizi Delegati
dell’A.C.I. con circolare prot. n. DSD/1051
del 27 gennaio 2005, che si è provveduto
a portare a conoscenza degli Uffi ci desti-
natari della presente con circolare prot. n.
789/M360 dell’8 febbraio 2005.
In tal modo, è stato previsto che in caso
di esportazione in altro Paese comu-
nitario di veicoli immatricolati in Italia
ed iscritti al PRA, gli STA procedono, in
sede di rilascio del certifi cato di cessa-
zione dalla circolazione per esportazione,
all’annullamento della carta di circolazione
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI EMANA UNA CIRCOLAREDa oggi è più diffi cile esportare illegalmente veicoli da rottamare
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originale apponendovi la dicitura “Carta
di circolazione annullata per defi nitiva
esportazione in un Paese UE. Originale
restituito da ……. (denominazione STA)
alla parte” ed il timbro dello STA.
Ciò premesso, deve tuttavia evidenziarsi
che le modalità illustrate non si sono in
realtà rivelate suffi cientemente effi caci
per garantire la tutela degli interessi di
ordine pubblico cui sono fi nalizzate, tan-
to da determinare uno stato di allarme
anche presso le autorità straniere, che
sempre più frequentemente richiedono
a questa sede conferma circa l’autenticità
delle carte di circolazione presentate
dagli interessati all’atto della richiesta di
immatricolazione.
Si è ritenuto pertanto indispensabi-
le predisporre una nuova procedura
interamente informatizzata la quale,
proprio perché si fonda su automatismi
che inibiscono la possibilità di soggettive
interpretazioni da parte dei singoli ope-
ratori, persegue l’intento di rafforzare
l’incisività dell’opera di prevenzione nella
commissione di abusi o di irregolarità.
Sotto l’aspetto formale, inoltre, la nuo-
va procedura offre l’ulteriore vantaggio
di assegnare alla attestazione di annul-
lamento della car ta di circolazione un
carattere di inequivocabile tipicità, tale
da renderla univocamente riconoscibi-
le dalle competenti autorità in sede di
immatricolazione all’estero.
Le considerazioni sin qui svolte hanno
altresì indotto la scrivente a ritenere che
procedura analoga a quella predispo-
sta con riferimento ai procedimenti di
cessazione dalla circolazione per espor-
tazione nei Paesi della U.E. possa trovare
utile applicazione anche nell’ambito dei
procedimenti di cessazione dalla circo-
lazione per esportazione in Paesi non
facenti parte della U.E. e nei procedi-
menti di radiazione per demolizione;
ciò allo scopo di agevolare le attività di
controllo da parte delle autorità di poli-
zia, anche internazionali, e di contribuire
all’effi cacia dell’azione di contrasto nei
confronti degli illeciti penali ed ammi-
nistrativi connessi allo smaltimento dei
veicoli fuori uso.
Peraltro, vale sottolineare che a seguito
dell’adesione al Trattato di Prum del 27
maggio 2005 (avvenuta con legge 30 giu-
gno 2009, n. 85), l’Italia ha assunto precisi
impegni di cooperazione transfrontaliera
ai fi ni della prevenzione e della inve-
stigazione di reati e del mantenimento
dell’ordine e della sicurezza pubblica (v.
in particolare ar t. 12 del Trattato).
Conseguentemente, questa Amministra-
zione è tenuta per le fi nalità illustrate,
partecipando al sistema EUCARIS che
si avvale della rete europea S-TESTA, a
consentire alle autorità di polizia inter-
nazionali di accedere alla propria banca
dati al fi ne della acquisizione di informa-
zioni relative alla immatricolazione dei
veicoli ed ai dati identifi cativi dei relativi
intestatari.
Ciò impone, evidentemente, l’im-
prescindibile necessità per questa
Amministrazione di disporre di una
banca dati costantemente aggiornata,
in tempo reale, sui mutamenti giuridici di
tutti i veicoli, dalla loro immatricolazione
alla loro cessazione dalla circolazione.
Per completezza di esposizione, rileva
infi ne evidenziare che questa sede ha
provveduto a rendere preventivamente
edotta la competente Direzione dell’ACI
circa il progetto intrapreso, nell’intento
di pervenire a soluzioni operative con-
divise.
L’ACI tuttavia, sebbene abbia manifestato
di approvare le fi nalità perseguite, ha
ritenuto di non poter aderire alla pro-
posta iniziativa a causa di diffi coltà di
natura tecnica.
Pur nel rammarico per la mancata intesa,
è comunque evidente come questa Di-
rezione non possa venir meno ai compiti
istituzionali che le sono assegnati e, per-
tanto, ritiene di non poter esimersi né
ulteriormente procrastinare l’adozione
di misure che appaiono indispensabili alla
tutela di preminenti interessi generali, dei
quali è peraltro chiamata a rispondere
anche in ambito U.E.
B) Ambito di applicazione
In considerazione di quanto illustrato in
premessa, la presente circolare contiene
le istruzioni applicative necessarie per
la gestione delle seguenti operazioni di
motorizzazione:
1. annullamento delle carte di circola-
zione dei veicoli iscritti al PRA cessati
dalla circolazione per esportazione in
altri Paesi della U.E.;
2. attestazione di avvenuta cessazione
dalla circolazione dei veicoli iscritti al
PRA da esportare in Paesi non facenti
parte della U.E.;
3. attestazione di avvenuta cessazione
dalla circolazione per demolizione dei
veicoli iscritti al PRA;
4. cessazione dalla circolazione dei veicoli
non iscritti al PRA (rimorchi di massa
inferiore alle 3,5 t, ciclomotori, macchi-
ne agricole e macchine operatrici).
Le operazioni di cui ai precedenti punti 1,
2 e 3 debbono ritenersi rientranti nell’am-
bito della operatività di tutti gli STA.
Le operazioni di cui al punto 4 sono di
esclusiva competenza degli UMC, fermo
restando che quelle relative alla cessa-
zione dalla circolazione dei ciclomotori
possono essere svolte, in forza delle
disposizioni vigenti, anche dagli Studi di
consulenza automobilistica abilitati.
Sarà oggetto di successiva valutazione da
parte della scrivente Direzione la verifi ca
dei presupposti per l’esternalizzazione
anche delle procedure relative alla ces-
sazione dalla circolazione delle restanti
categorie di veicoli non assoggettate al
regime dei beni mobili registrati.
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
II) CESSAZIONE DALLA CIRCO-
LAZIONE DEI VEICOLI ISCRITTI
AL PRA
A) Cessazione dalla circolazione
per esportazione in altri Paesi
della U.E.
Nell’ambito del procedimento di radia-
zione di veicoli immatricolati in Italia ed
iscritti al PRA fi nalizzata alla defi nitiva
esportazione degli stessi in altro Paese
della U.E., gli STA provvedono, conte-
stualmente al rilascio del certifi cato di
radiazione per esportazione, alla stam-
pa di un tagliando di annullamento della
car ta di circolazione, da applicare sulla
stessa, recante:
• il codice antifalsifi cazione del taglian-
do medesimo;
• il codice di antifalsifi cazione apposto
sulla car ta di circolazione;
• il numero di targa;
• il codice meccanografi co dello STA;
• la data;
• la dicitura: “Carta di circolazione
originale annullata per defi nitiva espor-
tazione in altro Paese della U.E.”.
Le istruzioni operative necessarie per
la stampa del tagliando sono contenute
nell’apposito Manuale consultabile on
line.
La stampa del tagliando comporta il
pagamento dei soli diritti ex legge n.
870/1986, per un importo pari ad €
9,00 da versare sul c.c.p. n. 9001; non
sono richieste, viceversa, imposte di bol-
lo aggiuntive rispetto a quelle da versare
per l’istanza al PRA unitamente ai relativi
emolumenti.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia
stata oggetto di furto o sia stata smar-
rita o distrutta, ovvero sia in condizioni
di deterioramento che ne impediscono
la chiara leggibilità in ogni sua parte, gli
interessati sono tenuti preventivamente a
richiederne il duplicato, secondo le vigenti
disposizioni in materia, sul quale sarà poi
applicato il tagliando di annullamento.
B) Cessazione dalla circolazione
per esportazione in Paesi non fa-
centi parte della U.E.
Nel caso di cessazione dalla circolazio-
ne i veicoli da esportare in Paesi non
facenti parte della U.E., resta immutata
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la necessità che la carta di circolazione
originale, unitamente alle relative targhe,
sia riconsegnata al competente UMC
per il tramite
dell’Uffi cio Provinciale PRA, secondo le
disposizioni vigenti.
Tuttavia, al fi ne di consentire l’imme-
diato aggiornamento dell’Archivio
Nazionale Veicoli, gli STA provvedono,
contestualmente al rilascio del certifi -
cato di cessazione dalla circolazione per
esportazione, alla stampa di un tagliando
di attestazione da applicare sulla car ta
di circolazione (anche se deteriorata),
recante:
• il codice antifalsifi cazione del taglian-
do medesimo;
• il codice di antifalsifi cazione apposto
sulla car ta di circolazione;
• il numero di targa;
• il codice meccanografi co dello STA;
• la data;
• la dicitura: “Veicolo cessato dalla cir-
colazione per esportazione in Paese
non facente parte della U.E.”.
Le istruzioni operative necessarie per
la stampa del tagliando sono contenute
nell’apposito Manuale consultabile on line.
Tenuto conto che l’emissione del ta-
gliando di attestazione è necessitato
da fi nalità meramente interne, per la
stampa dello stesso non sono dovute
né imposte di bollo né diritti ex legge
n. 870/1986.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia
stata oggetto di furto o sia stata smarrita
o distrutta, il tagliando di attestazione è
applicato, a cura del competente Uffi cio
provinciale PRA, sul corrispettivo elenco
dei veicoli cessati dalla circolazione i che
il medesimo PRA provvede ad inviare
all’UMC.
C) Cessazione dalla circolazione
per demolizione
Per quanto concerne la cessazione dal-
la circolazione di veicoli immatricolati
in Italia ed iscritti al PRA fi nalizzata alla
demolizione degli stessi, valgono le me-
desime considerazioni e le medesime
istruzioni operative illustrate nel prece-
dente par. B).
Pertanto, anche in tal caso, gli STA prov-
vedono, contestualmente al rilascio del
certifi cato di cessazione dalla circola-
zione per demolizione, alla stampa di
un tagliando di
attestazione da applicare sulla car ta di
circolazione (anche se deteriorata), re-
cante:
• il codice antifalsifi cazione del taglian-
do medesimo;
• il codice di antifalsifi cazione apposto
sulla car ta di circolazione;
• il numero di targa;
• il codice meccanografi co dello STA;
• la data;
• la dicitura: “Veicolo cessato dalla cir-
colazione per demolizione”.
Le istruzioni operative necessarie per
la stampa del tagliando sono contenute
nell’apposito Manuale consultabile on
line.
Inoltre, anche per la stampa del taglian-
do di attestazione in esame non sono
dovute né imposte di bollo né diritti ex
legge n. 870/1986.
Infi ne, nel caso in cui la car ta di circo-
lazione sia stata oggetto di fur to o sia
stata smarrita o distrutta, il tagliando
di attestazione è applicato, a cura del
competente Uffi cio provinciale PRA, sul
corrispettivo elenco dei veicoli radiati
che il medesimo PRA provvede ad in-
viare all’UMC.
III) CESSAZIONE DALLA CIR-
COLAZIONE DEI VEICOLI NON
ISCRITTI AL PRA
A) Rimorchi di massa inferiore
alle 3,5 t
Come già comunicato con circolare
prot. n. 3085/M360 del 5 agosto 2003,
l’ar t. 10 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
nel modifi care l’ar t. 1 del r. d. 29 luglio
1927, n. 1814, ha implicitamente esclu-
so i rimorchi di massa inferiore alle 3,5
t dall’obbligo di iscrizione nel pubblico
registro automobilistico.
Pertanto, allo stato attuale della legi-
slazione vigente in materia, restano
sottoposti al regime dei beni mobili re-
gistrati unicamente i rimorchi di massa
uguale o superiore alle 3,5 t per i quali,
di conseguenza, restano immutati an-
che i criteri e le modalità per procedere
alla loro cessazione dalla circolazione,
ferma restando l’applicazione di quanto
illustrato nella precedente sezione II) in
tema di cessazione dalla circolazione
(per esportazione e per demolizione)
dei veicoli iscritti al PRA.
Per quanto concerne, invece, la cessa-
zione dalla circolazione dei rimorchi di
massa inferiore alle 3,5 t, trovano appli-
cazione le seguenti istruzioni.
A1) Cessazione per esportazione
In caso di esportazione del rimorchio
all’estero, il relativo intestatario è tenuto
a presentare all’UMC istanza di cessa-
zione dalla circolazione, allegando la
documentazione di seguito elencata.
In caso di esportazione verso uno Stato
non facente parte dell’U.E.:
1. la car ta di circolazione in origina-
le, anche se deteriorata; in caso di
smarrimento, fur to o distruzione
della car ta stessa, dovrà essere alle-
gata la ricevuta di avvenuta denuncia
agli organi di polizia ovvero, in alter-
nativa, una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (ar t. 47 del d.P.R.
n. 445/2000) formulata secondo le
modalità già indicate con circolare n.
49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT
A021) del 27 settembre 1999, com-
provante l’avvenuta denuncia;
44
NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
2. la targa, anche se deteriorata; in caso
di smarrimento, fur to o distruzione
della stessa, si applica quanto già in-
dicato nel precedente punto 1);
3. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà attestante che il rimorchio
non è iscritto nel pubblico registro
automobilistico (ar t. 47 del d.P.R. n.
445/2000);
4. l’attestazione di versamento di € 9,00
sul conto corrente postale 9001 e l’at-
testazione di versamento di € 29,24
sul conto corrente postale 4028.
In caso di esportazione verso altro Paese
membro della U.E.:
1. la carta di circolazione in originale, da
restituire all’interessato debitamente
annullata mediante l’applicazione di
apposito tagliando di annullamento;
nel caso in cui la carta di circolazione
sia stata oggetto di furto o sia sta-
ta smarrita o distrutta, ovvero sia in
condizioni di deterioramento che ne
impediscono la chiara leggibilità in
ogni sua parte, l’interessato è tenuto
preventivamente a richiederne il dupli-
cato, secondo le vigenti disposizioni in
materia, sul quale sarà poi applicato il
predetto tagliando di annullamento.
2. la targa, anche se deteriorata; in caso
di smarrimento, fur to o distruzione
della stessa, dovrà essere allegata la
ricevuta di avvenuta denuncia agli or-
gani di polizia ovvero, in alternativa,
una dichiarazione sostitutiva dell’at-
to di notorietà (ar t. 47 del d.P.R. n.
445/2000) formulata secondo le
modalità già indicate con circolare n.
49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT
A021) del 27 settembre 1999, com-
provante l’avvenuta denuncia;
3. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà attestante che il rimorchio
non è iscritto nel pubblico registro
automobilistico (ar t. 47 del d.P.R. n.
445/2000);
4. l’attestazione di versamento di € 9,00
sul conto corrente postale 9001 e
l’attestazione di versamento di €
29,24 sul conto corrente postale
4028.
Le modalità per la stampa del tagliando
di annullamento sono illustrate nel Ma-
nuale disponibile on line.
Il tagliando in parola deve recare:
• il codice antifalsifi cazione del taglian-
do medesimo;
• il codice di antifalsifi cazione apposto
sulla car ta di circolazione;
• il numero di targa;
• l’indicazione dell’UMC che ha prov-
veduto all’annullamento;
• la data;
• la dicitura: “Carta di circolazione
originale annullata per defi nitiva espor-
tazione in altro Paese della U.E.”.
Contestualmente alla presentazione
dell’istanza, verifi cata la regolarità e la
completezza della stessa, l’UMC rilascia
all’interessato un certifi cato di avvenuta
cessazione del rimorchio dalla circola-
zione per esportazione, aggiornando
al contempo la banca dati secondo le
modalità già in uso.
A2) Cessazione per perdita di
possesso
Nel caso di fur to ovvero di perdita di
possesso giudizialmente accertata del
rimorchio, l’intestatario presenta all’UMC
istanza di cessazione dalla circolazione
allegando:
1. la ricevuta di avvenuta denuncia agli
organi di polizia ovvero, in alternativa,
una dichiarazione sostitutiva dell’at-
to di notorietà (ar t. 47 del d.P.R. n.
445/2000) formulata secondo le
modalità già indicate con circolare n.
49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT
A021 del 27 settembre 1999),
comprovante l’avvenuta denuncia;
ovvero
2. copia conforme all’originale della
sentenza, passata in giudicato, con la
quale è stata accertata la perdita di
possesso;
3. la car ta di circolazione in originale,
anche se deteriorata (in caso di fur to,
smarrimento o distruzione, si appli-
ca quanto già indicato al precedente
punto 1);
4. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà attestante che il rimorchio
non è iscritto nel pubblico registro
automobilistico (ar t. 47 del d.P.R. n.
445/2000);
5. l’attestazione di versamento di € 9,00
sul conto corrente postale 9001 e l’at-
testazione di versamento di € 29,24
sul conto corrente postale 4028.
Contestualmente alla presentazione
dell’istanza, verifi cata la regolarità e la
completezza della stessa, l’UMC rilascia
all’interessato un certifi cato di avvenuta
cessazione del rimorchio dalla circolazio-
ne per perdita di possesso, aggiornando
al contempo la banca dati secondo le
modalità già in uso.
A3) Cessazione per demolizione
In caso di demolizione, l’UMC dispone
la cessazione del rimorchio dalla
circolazione su istanza dell’intestatario
alla quale deve essere allegata:
1. la documentazione rilasciata dal
centro di raccolta al momento della
consegna del rimorchio destinato alla
demolizione, ovvero dal concessio-
nario (o dal gestore della succursale
della casa costruttrice o dell’automer-
cato) che provvederà alla successiva
consegna ad un centro di raccolta;
2. la car ta di circolazione in origina-
le, anche se deteriorata; in caso di
smarrimento, fur to o distruzione del
certifi cato stesso, dovrà essere alle-
gata la ricevuta di avvenuta denuncia
agli organi di polizia ovvero, in alter-
nativa, una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (ar t. 47 del d.P.R.
n. 445/2000) formulata secondo le
modalità già indicate con circolare n.
49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT
A021) del 27 settembre 1999, com-
provante l’avvenuta denuncia;
45
3. la targa, anche se deteriorata; in caso
di smarrimento, fur to o distruzione
della stessa, si applica quanto già in-
dicato nel precedente punto 1);
4. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà attestante che il rimorchio
non è iscritto nel pubblico registro
automobilistico (ar t. 47 del d.P.R. n.
445/2000);
Contestualmente alla presentazione
dell’istanza, verifi cata la regolarità e la
completezza della stessa, l’UMC rilascia
all’interessato un certifi cato di avvenuta
cessazione del rimorchio dalla circola-
zione per demolizione, aggiornando al
contempo la banca dati secondo le mo-
dalità già in uso.
A4) Cessazione dalla circolazione
di rimorchi già iscritti nel P.R.A.
La cessazione dalla circolazione dei ri-
morchi di massa inferiore alle 3,5 t. già
iscritti nel pubblico registro automobili-
stico prima della entrata in vigore della
legge n. 172/2003 soggiace all’ordinaria
procedura di radiazione presso il P.R.A.,
ferma restando l’applicazione di quanto
illustrato nella precedente sezione II).
B) Ciclomotori
Ferme restando le direttive già impartite
in tema di cessazione dalla circolazione
dei ciclomotori con circolare prot. n.
14085 del 3 luglio 2006, si ripropone il
testo del par. A) del cap. VI della circolare
medesima, al quale vengono apportate
le integrazioni evidenziate in grassetto.
A) Cessazione per esportazione
In caso di esportazione del veicolo in
uno Stato non facente parte della U.E.,
l’intestatario del ciclomotore è tenuto a
presentare istanza di cessazione del ci-
clomotore dalla circolazione, allegando:
• il relativo certifi cato di circolazione
in originale, anche se deteriorato; in
caso di smarrimento, fur to o distru-
zione del certifi cato stesso, dovrà
essere allegata la ricevuta di avvenuta
denuncia agli organi di polizia ovve-
ro, in alternativa, una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà (ar t.
47 del d.P.R. n. 445/2000) formula-
ta secondo le modalità già indicate
con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/
MN4 MOT A021) del 27 settembre
1999, comprovante l’avvenuta denun-
cia; ovvero il certifi cato di avvenuta
sospensione del ciclomotore dalla
circolazione;
• l’attestazione di versamento di € 9,00
sul conto corrente postale 9001 e
l’attestazione di versamento di €
29,24 sul conto corrente postale
4028.
In caso di esportazione del veicolo in
altro Paese membro della U.E., l’inte-
statario del ciclomotore è tenuto a
presentare istanza di cessazione del ci-
clomotore dalla circolazione, allegando:
– il certifi cato di circolazione in ori-
ginale, da restituire all’interessato
debitamente annullato mediante
l’applicazione di apposito tagliando
di annullamento; nel caso in cui il
certifi cato di circolazione sia stata
oggetto di fur to o sia stata smarrito
o distrutto, ovvero sia in condizioni di
deterioramento che ne impediscono
la chiara leggibilità in ogni sua parte,
l’interessato è tenuto preventiva-
mente a richiederne il duplicato, sul
quale sarà poi applicato il predetto
tagliando di annullamento;
– l’attestazione di versamento di € 9,00
sul conto corrente postale 9001 e
l’attestazione di versamento di €
29,24 sul conto corrente postale
4028.
Le modalità per la stampa del tagliando
di annullamento sono illustrate nel Ma-
nuale disponibile on line.
Il tagliando in parola deve recare:
– il codice antifalsifi cazione del taglian-
do medesimo;
– il codice di antifalsifi cazione apposto
sul certifi cato di circolazione;
– il CIC (codice identifi cativo ciclomo-
tore);
– l’indicazione dell’UMC ovvero il co-
dice meccanografi co dello Studio di
consulenza che ha provveduto all’an-
nullamento;
– la data;
– la dicitura: “Carta di circolazione
originale annullata per defi nitiva espor-
tazione in altro Paese della U.E.”
All’interessato viene rilasciato, conte-
stualmente all’istanza, un certifi cato di
avvenuta cessazione del ciclomotore
dalla circolazione per esportazione e
la relativa targa rimane in possesso del
titolare che può chiedere di associarla
ad altro ciclomotore.”
C) Macchine agricole e macchine
operatrici
Per quanto concerne la cessazione dalla
circolazione delle macchine agricole e
delle macchine operatrici, trovano appli-
cazione le medesime modalità descritte
con riguardo ai rimorchi di massa infe-
riore alle 3,5 t.
Per evidenti ragioni, resta esclusa uni-
camente la necessità che l’interessato
alleghi, a corredo dell’istanza, la dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà
attestante che il veicolo non è iscritto
nel pubblico registro automobilistico.
Si evidenzia infi ne che, contestualmente
alla presentazione dell’istanza da parte
dell’interessato, verifi cata la regolarità e
la completezza della stessa, l’UMC rila-
scia un certifi cato di avvenuta cessazione
del veicolo dalla circolazione, aggiornan-
do al contempo la banca dati secondo
le modalità già in uso.
IV) DISPOSIZIONI FINALI
A) Controlli e gestione della mo-
dulistica
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NOTIZIARIO DI AGGIORNAMENTO DEL SETTORE
444444444444444444444444444444444444466666666666666666666666666666666666
Da quanto illustrato nelle precedenti se-
zioni, si evince che gli Studi di consulenza
automobilistica, abilitati alle procedure
“STA” e “Ciclomotori”, sono ora altresì
legittimati al rilascio:
– dei tagliandi di annullamento delle
carte di circolazione relative ai veicoli
iscritti al PRA e radiati per esportazio-
ne in altro Paese della U.E. od in altro
Paese non facente parte della U.E.;
– dei tagliandi di attestazione di avve-
nuta radiazione per demolizione dei
veicoli iscritti al PRA;
– dei tagliandi di annullamento dei certifi -
cati di circolazione relativi ai ciclomotori
cessati dalla circolazione per esporta-
zione in altro Paese della UE.
A tal fi ne, gli Studi di consulenza utilizza-
no la fornitura di tagliandi loro assegnata
per l’aggiornamento delle carte di circo-
lazione e dei certifi cati di circolazione, la
cui contabilizzazione può essere tenuta
con modalità informatizzate secondo
le istruzioni già impartite con circolare
prot. n. 107746 del 15 dicembre 2009,
specifi cando i tagliandi utilizzati per l’ag-
giornamento delle carte di circolazione
ed i tagliandi utilizzati per l’aggiornamen-
to dei certifi cati di circolazione.
Si segnala, infi ne, che le operazioni di
rilascio dei tagliandi di annullamento o
di attestazione comporta l’obbligo, co-
me da vigenti disposizioni relative alle
procedure “STA” e “Ciclomotori”, della
consegna al competente UMC di tutta la
relativa documentazione, entro l’orario
di apertura al pubblico del giorno lavo-
rativo successivo, al fi ne dei prescritti
controlli.
In particolare, per quanto concerne il
rilascio dei tagliandi di annullamento
delle carte di circolazione conseguente
alla cessazione dalla circolazione dei vei-
coli da esportare in altri Paesi della U.E.,
dovranno essere consegnate all’UMC
le attestazioni di versamento della pre-
scritta tariffa nonché il riepilogo delle
operazioni effettuate nella giornata.
B) Abrogazioni
Ogni previgente istruzione operativa
che risulti in contrasto con i contenuti
della presente circolare deve ritenersi
implicitamente abrogata.
C) Entrata in vigore
La presente circolare entrerà in vigore
il 4 luglio 2011.
IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)