Notiziario ANUSCA 2014 - 12 Dicembre

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NOTIZIARIO ANUSCA Anno XXVIII, n. 12 • Dicembre 2014 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN) Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe L’ANUSCA AL CONVEGNO DI ABANO TERME: COSTRUIAMO IL FUTURO INSIEME Separazione e divorzio..........................pag. 5 Responsabilità della delega di Ufficiale di Stato Civile e d’Anagrafe.......................pag. 6 Cronaca di un ISEE annunciato...........pag. 8 Comunicazione di avvio del procedimento con posta elettronica “normale” .........pag. 9 Dispersione ceneri.................................pag. 10 Novità nella formazione 2015...........pag. 13 Polizza Assicurativa 2015....................pag. 15 7° Corso di Alta Formazione...............pag. 23 E ALL’INTERNO (continua a pag. 3) Buone Feste U n Convegno, questo di Abano Terme, dove ANUSCA si conferma numero uno, anche a livello europeo per lo specifico settore, nonostante le trentaquattro edizioni alle spalle, sia per formula che per sostanza. Ripete e migliora i numeri dello scorso anno e riafferma la piena collaborazione con il Ministero dell’Interno, presente anche quest’anno con uno stand e materiale divulgativo e con i suoi massimi dirigenti. Fin dall’apertura, il Convegno si è concentrato sullo slogan della manifestazione che si richiama alla sfida di una società complessa, per cui è necessario “costruire il futuro insieme”. Il nuovo Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Prefetto Elisabetta di Primo Mingozzi Nella foto sopra, da sinistra, il Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali Prefetto Elisabetta Belgiorno e il Presidente ANUSCA Paride Gullini Nella foto in basso la platea all’inaugurazione dei lavori

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Notiziario Anusca - Rivista di aggiornamento per operatori nei Servizi Demografici

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NOTIZIARIO ANUSCA

Anno XXVIII, n. 12 • Dicembre 2014 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

L’ANUSCA AL CONVEGNO DI ABANO TERME: COSTRUIAMO IL FUTURO INSIEME

Separazione e divorzio..........................pag. 5

Responsabilità della delega di Ufficiale di Stato Civile e d’Anagrafe.......................pag. 6

Cronaca di un ISEE annunciato...........pag. 8

Comunicazione di avvio del procedimento con posta elettronica “normale”.........pag. 9

Dispersione ceneri.................................pag. 10

Novità nella formazione 2015...........pag. 13

Polizza Assicurativa 2015....................pag. 15

7° Corso di Alta Formazione...............pag. 23

E ALL’INTERNO

(continua a pag. 3)

Buone Feste

Un Convegno, questo di Abano Terme, dove ANUSCA si conferma numero uno, anche

a livello europeo per lo specifico settore, nonostante le trentaquattro edizioni alle spalle, sia per formula che per sostanza. Ripete e migliora i numeri dello scorso anno e riafferma la piena collaborazione con il Ministero dell’Interno, presente anche quest’anno con uno stand e materiale divulgativo e con i suoi massimi dirigenti.Fin dall’apertura, il Convegno si è concentrato sullo slogan della manifestazione che si richiama alla sfida di una società complessa, per cui è necessario “costruire il futuro insieme”.Il nuovo Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Prefetto Elisabetta

di Primo Mingozzi

Nella foto sopra, da sinistra, il Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali Prefetto Elisabetta Belgiorno e il Presidente ANUSCA Paride Gullini

Nella foto in basso la platea all’inaugurazione dei lavori

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SUL PROSSIMO NOTIZIARIO: INTERVISTE, FOTO,APPROFONDIMENTI DEL 34° CONVEGNO NAZIONALE

Belgiorno, in sintonia con la platea degli operatori demografici, ha detto di sentirsi in prima fila “per combattere la sfida che non possiamo perdere”. Dopo parole di simpatia per la capacità organizzativa di ANUSCA e il suo evidente legame con gli operatori, il Prefetto Belgiorno ha fatto appello agli operatori a non abbassare la guardia nel difficile momento che attraversa il Paese e il valore fondamentale che riveste costruire il futuro insieme. In questa nota ci limitiamo a qualche breve considerazione per lasciare al prossimo numero del Notiziario l’enorme quantità dei contributi scaturiti dal 34° Convegno, con indubbi effetti formativi e di aggiornamento per gli operatori demografici, com’è avvenuto in tanti

anni della nostra storia. In questo breve excursus, richiamiamo i temi centrali del Convegno: ANPR, privacy, norme antiabusivismo, divorzio davanti all’ufficiale di stato civile. Capitoli di pregnante attualità, ognuno dei quali porta con sé l’innovazione che “rivoluzionerà il quadro esistente”, così come si è espresso anche Saverio Gazzelloni dell’ISTAT.Argomento trattato ampiamente dal Presidente Nazionale ANUSCA Paride Gullini che ha messo in fila le tante novità delegate ai servizi demografici. Tra gli altri, ha citato il trasferimento delle competenze dalle Questure ai Comuni per il regolare soggiorno dei cittadini comunitari; la residenza in

tempo reale, la legge sull’abusivismo, l’ANPR e, da ultima, la legge 162/2014 che prevede la possibilità per i cittadini di presentare le dichiarazioni di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile.Il Presidente Gullini, ben consapevole che per gestire queste nuove competenze occorre un’adeguata formazione, ha chiesto con forza al Governo, che punta alla semplificazione dell’attività della P.A., di non trascurare un aspetto essenziale per raggiungere questi obiettivi: la formazione professionale. Da qui la richiesta che la prossima Finanziaria riservi alla formazione una quota adeguata.Il Direttore Centrale, Prefetto Cinzia Torraco, dopo un excursus sulle ultime novità legislative che interessano il settore e sullo stato dell’arte per la realizzazione dell’ANPR, sottolinea che la sua Direzione ha avviato rapporti con la Funzione Pubblica per reperire risorse nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei da destinare alla specifica formazione degli operatori demografici coinvolti.C’è da augurarselo poiché è convinzione generale che l’impatto delle innovazioni sull’anagrafe e lo stato civile “avrà una forte ricaduta” anche sull’efficienza della Pubblica Amministrazione in generale. Il Vice Prefetto Michela Lattarulo ricorda che: “d’ora in avanti, i trasferimenti di residenza diventeranno delle mutazioni anagrafiche e non serviranno più le varie

comunicazioni tra Comuni, trattandosi di informazioni già condivise tra gli stessi.”Sarà di fatto una “grande semplificazione”. Da parte loro, due collaudati docenti esperti ANUSCA come Alessandro Francioni e Liliana Palmieri, disegnando il nuovo volto dell’anagrafe e il ruolo di ANUSCA hanno parlato di ANPR come di “una vera e propria rivoluzione epocale nella quale il ruolo strategico è affidato alla capacità e alla professionalità degli ufficiali d’anagrafe”. Da parte sua, l’esperto ANUSCA Romano Minardi, interpretando il cambiamento in atto, ha ammonito la vasta platea con il seguente messaggio: “Da soli saremo sempre ultimi, con l’Associazione possiamo essere primi”. Riferendosi alla rinascita del nostro Paese, ha

detto: “Molto dipenderà anche da noi, dalle nuove generazioni di ufficiali d’anagrafe, stato civile ed elettorale e dalla nostra capacità di interpretare il cambiamento e di comprendere che solo assieme all’Associazione, che ci rappresenta, potremo finalmente sperare in un futuro del quale ci dobbiamo sentire protagonisti.”Sono queste alcune anticipazioni di un evento molto denso di argomenti, proposte e strategie volte a segnare un cambiamento nella professionalità degli operatori, destinati a ruoli sempre più impegnativi strettamente legati ai corsi di formazione

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Il Prefetto Riccardo Ubaldi Il Garante della Privacy Licia Califano

Il Direttore Centrale Prefetto Cinzia Torraco

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professionale, che lo Stato, attraverso, ci auguriamo, l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale dovrà assicurare unitamente a quegli adeguati riconoscimenti professionali, da tanto tempo richiesti e ancora da soddisfare.In questo piccolo spazio che vuole anticipare notizie sullo svolgimento di un grande Convegno, vorrei citare i tanti protagonisti, quali il Garante della Privacy Licia Califano, il Vice Segretario Generale Claudio Filippi, la rappresentante dell’ANCI

Saverio Gazzelloni - ISTATIl Tavolo della Presidenza il giorno dell’inaugurazione

Nazionale Miranda Brugi, il Prefetto Riccardo Ubaldi (coordinatore della prima sessione pomeridiana), per l’alto contenuto culturale del suo intervento. E ancora l’estro di Luigi Balestra e di Roberta Clerici “sull’evoluzione giurisprudenziale”, la squadra dei docenti ANUSCA, sempre più padroni delle rispettive materie e il Vice Prefetto Fabrizio Orano che ha efficacemente trattato la comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale.E infine, la tradizionale tavola rotonda dove ANUSCA ha risposto agli operatori con la partecipazione di gran parte dei docenti, i quali hanno, ancora una volta,

All’indomani della conclusione del Convegno, riceviamo questa lettera dalla collega del Comune di Thiene, Antonella Bianchi, che pubblichiamo con soddisfazione e orgoglio.

Caro Presidente,alla fine sono rientrata senza salutarti! Di fatto ti disturbo solo per ringraziare ancora una volta te e tutti i tuoi collaboratori per tutto quanto di bello ed importante riuscite a fare per noi.Ogni volta parto stanchissima, convinta unicamente che mi serve tanto nel mio quotidiano far sacrifici ed imparare: tuttavia ogni anno riesco a meravigliarmi di quanto ricchi siano questi giorni; la grande preparazione dei relatori, gli incontri mai banali, il tempo che corre veloce, il benessere e quel senso di unione e di dignità che solo voi riuscite non so come a generare.Spero che anche tu, al di là degli incredibili sforzi che ancora fai con tanta generosità e vitalità, riesca a percepire questa grande ricarica, ad accorgerti di quante persone ti sono vicine e grate per questo.Ti disturberò per altri discorsi, ma stasera sento solo quest’esigenza di trasmetterti una parte di quella positività e coscienza che mi sono rimaste dentro.Ti abbraccio, buona serataAntonella

LETTERA

confermato capacità comunicativa, preparazione e competenza. Una conferma? A convegno quasi terminato, gli operatori, valigie alla mano, hanno voluto essere presenti sino alla chiusura, sanzionata, con parole di fiducia dal coordinatore, il Vice Presidente Sergio Santi, che da anni conduce questa indovinata tavola rotonda.

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SEPARAZIONE E DIVORZIO: DAL GIUDICE ALL’AVVOCATO E ALL’USC

di Renzo Calvigioni

Lo scorso 10 novembre è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 (supplemento ordinario

n. 84) la legge n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12/9/2014 n. 132: la legge è entrata in vigore il giorno 11 novembre, tranne per l’art. 12 di particolare rilevanza per gli ufficiali di stato civile, il cui comma 7 prevede espressamente “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” rimandando l’applicazione all’11 dicembre 2014.Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno inciso in maniera significativa sul testo originario, per la procedura relativa alla separazione e divorzio, sia riguardo alla negoziazione assistita da avvocati, sia alla dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile, instaurando in sostanza due percorsi diversi che prendono in esame situazioni contraddistinte da problematiche e complessità di differente livello. In ogni caso, viene confermato il passaggio da un procedimento giudiziario ad un procedimento amministrativo, con il fine evidente e dichiarato di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali civili: è questa una vera e propria rivoluzione, anche se in molti altri Paesi tali modalità sono già attive e funzionanti da molto tempo.La condizione principale per poter usufruire delle agevolazioni procedurali previste dalla normativa è data dall’accordo delle parti, dall’intenzione di voler raggiungere il medesimo obiettivo senza contrasti, dal consenso di entrambi alla soluzione richiesta: l’aspetto della consensualità non è derogabile e la mancanza od il venire meno costringono gli interessati a rivolgersi al giudice.Rispettata la premessa fondamentale dell’accordo tra le parti, l’art. 6 prevede la possibilità di una “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione

degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” mentre l’art. 12 disciplina “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile”. Già dalla rubricazione si comprende come siano diverse le ipotesi che vengono prese in considerazione, come la maggiore complessità data dalla necessità di una negoziazione significa dover ricercare soluzioni condivise che

possono riguardare tutti gli aspetti del matrimonio (dall’affidamento dei figli alla suddivisione del patrimonio); si passa ad un situazione di accordo già fatto, dove non ci sono figli bisognosi di tutela né patrimonio da assegnare, ma solamente l’affermazione del venire meno dell’unione ed il prenderne atto congiuntamente.L’art. 6 che disciplina il percorso dell’accordo assistito da uno o più avvocati, non prevede più il limite, contenuto nel d.l. 132, dei figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero economicamente non autosufficienti: anche in presenza di tali situazioni, le parti possono concordare separazione e divorzio. In ogni caso – questo è l’altro aspetto rilevante – anche se non vi fossero figli, l’accordo dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà nulla osta qualora non rilevi alcuna irregolarità.

Questa verifica del Procuratore, in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, produrrà un provvedimento autorizzatorio, qualora rilevi che l’accordo soddisfi anche l’interesse dei figli, mentre in caso contrario porterà ad una segnalazione al Tribunale che fisserà un termine per la comparizione delle parti, riportando il procedimento in sede giudiziaria. L’accordo, sottoscritto dalle parti ed autenticato dall’avvocato, dovrà essere trasmesso entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto: l’inosservanza di tale termine viene punita con una sanzione da 2.000 a 10.000 euro, alla cui irrogazione dovrebbe provvedere il Comune cui compete l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Si è comunque dell’avviso che si tratti di fattispecie che difficilmente si verificherà, in quanto gli avvocati faranno certamente il possibile per evitare di incorrere nella decadenza del termine.Un volta ricevuto l’atto, l’ufficiale dello stato civile, dopo aver verificato la propria competenza, procederà alla trascrizione ed annotazione a margine dell’atto di matrimonio ed annotazione a margine dell’atto di nascita, in caso di divorzio. In proposito, si ritiene che la trascrizione debba essere fatta per riassunto, in quanto le convenzioni di negoziazione assistita rientrano nel regime ordinario delle iscrizioni e trascrizioni che, pur disciplinato in diversi punti del DPR 396/2000, riguardo alle modalità di trascrizione – per sunto o per intero – trova precise indicazioni solamente nell’art. 63 c. 3 del DPR 396/2000. Esso prevede l’obbligo della trascrizione per intero esclusivamente per i casi delle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo: appare evidente che se il legislatore avesse voluto imporre la trascrizione per intero, così come ha

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LA DELEGA DI UFFICIALE DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE E LE RELATIVE RESPONSABILITÀ. ACCETTAZIONE, RINUNCIA, REVOCA

di Romano Minardi

Gli Ufficiali dello stato civile e d’anagrafe, senza dimenticare i responsabili

del servizio elettorale, sono sempre più consapevoli e, in parte, anche spaventati, dalle responsabilità connesse alla delega del Sindaco e alle relative funzioni. Non si può dare torto a chi sente tutto il peso di tali responsabilità che, peraltro, sono destinate, inevitabilmente, ad aumentare a seguito delle riforme già attuate e di quelle preannunciate.Giuridicamente, le deleghe del Sindaco nelle materie demografiche rientrano nella categoria degli atti cosiddetti “intuitu personae”, per i quali assume un’importanza fondamentale la fiducia del delegante nel funzionario al quale viene conferita la delega. Tuttavia, i presupposti e i requisiti di legge per il conferimento della delega nelle materie in questione sono diversi in relazione alle singole tipologie e materie delegate; tuttavia, l’accettazione, il rifiuto e la revoca assumono caratteristiche giuridiche e pratiche sicuramente analoghe.In particolare, la delega di Ufficiale dello stato civile è subordinata al possesso di determinati requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, per cui, anche la sua revoca non può prescindere dalle necessarie valutazioni in proposito.Le funzioni di Ufficiale dello stato civile, per quanto riguarda i funzionari comunali, possono essere delegate:- a dipendenti a tempo indeterminato, previo superamento di apposito corso;- in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a dipendenti a tempo determinato, sempre però previo superamento di apposito corso;- al segretario comunale.I corsi sono organizzati e disciplinati con provvedimenti del Ministero dell’Interno, adottato sentita l’ANCI e l’ANUSCA (Associazione Nazionale di categoria degli Ufficiali dello Stato

Civile). I provvedimenti in questione sono: il Decreto Ministero dell’Interno 20/08/2002 e il Decreto Ministero dell’Interno 19/10/2004.Infine, il Ministero dell’Interno, con Decreto 19.10.2006 ha approvato il modello di diploma di abilitazione all’esercizio della funzione di Ufficiale dello stato civile.Il Sindaco, tuttavia, fino alla conclusione dei corsi, può delegare le funzioni di Ufficiale dello stato civile a dipendenti che:- alla data di entrata in vigore del

regolamento dello stato civile (D.P.R. n. 396/2000) hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di Ufficiale dello stato civile;- alla stessa data hanno svolto tali funzioni per un periodo inferiore a 5 anni ed hanno frequentato uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Ministero dell’Interno;- per gravi motivi, a dipendenti che non abbiano alcuno dei titoli sopra indicati.Da questo articolato sistema risulta con chiara evidenza che il legislatore ha inteso riservare l’attribuzione della delega di Ufficiale dello stato civile esclusivamente a dipendenti che abbiano superato gli appositi corsi ministeriali espressamente istituiti con i D.M. sopra indicati, oppure anche i corsi precedentemente organizzati sempre dal Ministero dall’Interno, oppure a coloro che abbiano avuto la delega di Ufficiale dello stato civile per almeno 5 anni precedenti l’entrata in vigore del DPR n. 396/2000.

La possibilità di attribuire la delega a dipendenti privi dei requisiti sopra indicati è riservata a casi del tutto eccezionali, che la legge definisce come “gravi motivi”; tale possibilità, che potrebbe anche decadere, qualora il Ministero decidesse di dichiarare conclusa la fase dei corsi abilitanti, è stata prevista solo ed esclusivamente al fine di rendere possibile l’esercizio delle funzioni di stato civile in quei Comuni assolutamente privi di dipendenti appositamente formati o con un numero insufficiente di questi, tale da non consentire la necessaria efficienza e funzionalità del servizio stesso. La delega di ufficiale d’anagrafe prevede destinatari e regole sostanzialmente identici, anche se non mancano alcune differenze significative (ad es. la possibilità di delegare anche gli assessori o la necessità di approvazione da parte del Prefetto). Tuttavia la vera distinzione con la delega di ufficiale dello stato civile consiste in una normativa molto meno precisa ed esaustiva; carenza che la normativa anagrafica dovrà colmare in sede di revisione del regolamento anagrafico. Nel frattempo, istituti come “l’accettazione”, la “revoca” o la “rinuncia”, previsti e disciplinati dal DPR n. 396/2000, potranno essere applicati, per analogia, anche alla delega in materia anagrafica.

L’accettazioneLa delega attribuita a dipendenti comunali, compreso il segretario comunale non è soggetta ad accettazione.

La rinunciaLa rinuncia da parte del delegato è possibile e va presentata al Sindaco delegante, per gravi e comprovati motivi che dovranno essere esplicitati nell’atto di rinuncia. Tuttavia la rinuncia avrà effetto solo dopo 30 giorni dalla sua presentazione e solo se entro tale termine non viene respinta dal

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Martedì 16 settembre si è tenuto nell’Aula Magna del Centro Civico “Bortolo Centeleghe” di Collegno il convegno rivolto agli amministratori avente per oggetto le competenze del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.Il Convegno, secondo in tutt’Italia, è stato fortemente voluto dalla Prefettura di Torino, nella persona del Dirigente dell’Area II dott. Maurizio Gatto il quale, insieme ad Anusca, ha organizzato questo evento, completamente gratuito.È stato un momento molto importante al quale hanno partecipato sindaci, segretari comunali e funzionari provenienti da tutta la Provincia di Torino per un totale di più di 170 partecipanti.Dopo il saluto del Sindaco di Collegno, Francesco Casciano, dell’Assessore ai Servizi Demografici, Monica Rossi e di chi scrive, in qualità di componente della Giunta Esecutiva Anusca, il dott. Maurizio Gatto nel sottolineare la proficua collaborazione tra Prefettura di Torino ed Anusca, ha ricordato l’importanza del ruolo del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo. Nella sua veste di Ufficiale di Governo il Sindaco, infatti, ha un ruolo fondamentale nel garantire un puntuale ed efficace funzionamento dei servizi demografici. Terminati i saluti la parola è passata al docente Anusca Romano Minardi il quale ha ripreso le parole del dott. Gatto approfondendo queste tematiche, precisando anche la possibilità di commissariamento nel caso il sindaco non garantisca il regolare funzionamento degli uffici demografici.Ogni argomento affrontato da Minardi è stato sottolineato da un brusio di sottofondo da parte dei sindaci. Ciò sta a significare la massima attenzione dei partecipanti. Anzi, alcuni passaggi di Minardi sono sembrati quasi sconosciuti ai più, dimostrando, pertanto, l’utilità di questo convegno. La mattinata si è conclusa con un grande applauso rivolto al docente. Personalmente voglio ringraziare sia l’Amministrazione comunale di Collegno, sia la Prefettura di Torino nelle persone del dott. Maurizio Gatto e della sig.ra Giacoma Cocchio, sia infine l’Anusca nelle persone di Romano Minardi e del Presidente Paride Gullini. In particolare ringrazio il Presidente per aver fin da subito creduto a questo progetto.

Sindaco stesso (silenzio assenso). In pratica, l’ultima parola spetta sempre al Sindaco. L’interessato, a sua volta, può presentare ricorso al Prefetto entro un termine tassativo di 10 giorni dalla comunicazione di rigetto della rinuncia da parte del Sindaco. L’ultimissima parola, quindi, spetta al Prefetto.

La revocaIl provvedimento di revoca della delega deve essere formalizzato per iscritto, opportunamente motivato e notificato o consegnato all’interessato, anche al fine di consentire all’interessato di presentare ricorso. Senza provvedimento espresso del Sindaco, la delega resta in vigore, anche se il dipendente viene trasferito ad altro servizio. La revoca deve essere obbligatoriamente motivata. In proposito, si trascrive il commento del prof. Barusso, tratto dal suo libro “L’Ufficiale delegato dei Servizi Demografici” edito da Anusca, pag. 84: “Relativamente alla revoca della delega attribuita la dottrina si è divisa relativamente alla necessità o meno della motivazione (Nel senso della necessaria motivazione in ordine alle

ragioni di pubblico interesse, tra gli altri BUSON D., Revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, in Nuova Rassegna, n. 1/01, 1301, SCOLARO S., Guida al nuovo regolamento dello stato civile, Rimini, 2001, 56-58, BARTOLI G., Il nuovo ordinamento dello stato civile muove i primi passi. Considerazioni di carattere generale ed esame dei primi due articoli del DPR 396, in Lo Stato Civile Italiano, n. 3/01, 168, PANOZZO R:, Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 e il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in Stato Civ. It, n. 9/01. In senso contrario VITALI F., Lo Stato Civile, Milano, 2001, 19, QUARTA A., Servizi anagrafici e stato civile. Milano 2000, 30).Dal canto suo la giurisprudenza

(Consiglio di Stato, VI, 21 gennaio 1993, n. 70) ha affermato quanto segue:“I provvedimenti di autoannullamento o di revoca di precedenti atti amministrativi debbono essere adeguatamente motivati, non solo con l’indicazione da parte dell’amministrazione delle norme e dei principi di diritto che si assumono violati, ma anche delle ragioni di pubblico interesse, riferite alla situazione attuale e concreta cui si provvede, che inducano l’Amministrazione stessa al ritiro dell’atto, per cui il mero ripristino della legalità non è di per sé sufficiente a sorreggere un

provvedimento di ritiro ove manchi, tenuto conto delle circostanze, un concreto e attuale interesse pubblico acchè ciò avvenga”. Oggi, la questione relativa alla motivazione dei provvedimenti amministrativi è definitivamente risolta a favore della obbligatorietà; lo afferma chiaramente l’art. 3 della legge n. 241/2000 che esclude da tale obbligo solo “gli atti normativi e quelli a contenuto generale” (In caso di revoca della delega a personale abilitato, l’attribuzione della delega a personale non abilitato potrebbe risultare illegittima per assoluta mancanza dei requisiti di legge. Infatti, nell’atto di delega si dovrà motivare la sussistenza dei “gravi motivi” richiesti dall’art. 4, coma 3, del DPR n. 396/2000 per la delega a personale non abilitato; motivazione che appare difficilmente sostenibile per la presenza di personale abilitato non delegato).

Indennità di procedimento e indennità relativa alla delega di ufficiale di stato civile e di anagrafeLa prima (CCNL dell’1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. f) viene stabilita in

I SINDACI A SCUOLAdi Silvia Cornetto

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Nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2015

CRONACA DI UN ISEE ANNUNCIATOdi Mariangela Remondini

Il nuovo ISEE è realtà. Superato l’ultimo scoglio del Garante della Privacy e in pendenza di numerosi

ricorsi da parte dell’associazionismo rappresentativo dei disabili, lo scorso 7 novembre è stato sottoscritto il decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione necessario per ottenere l’ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, insieme alle relative dettagliate istruzioni per la compilazione. Il decreto in commento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre. Si tratta di passaggi necessari al fine di rendere pienamente operativa la riforma dell’ISEE a partire dal 1° gennaio. Soddisfatto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti: “Con questo nuovo strumento potremo identificare meglio le condizioni di bisogno della popolazione”, dice, e, ancora, sottolinea: “È un impegno che avevo preso in Parlamento il 2 ottobre scorso e che avevo già comunicato in incontri istituzionali con i responsabili delle politiche sociali delle Regioni e dell’ANCI sin da luglio: con l’anno nuovo questo fondamentale tassello necessario alla riforma del nostro sistema di welfare potrà finalmente essere operativo. Il nuovo ISEE ci consentirà di contrastare le tante pratiche elusive ed evasive, purtroppo ancora diffuse nel nostro Paese. Dotarsi di uno strumento come questo è ancora più importante in una fase storica come l’attuale, con il prolungarsi delle difficoltà economiche delle famiglie e la necessità di mantenere un controllo rigoroso della finanza pubblica.” Il DPCM 159/2013 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente” diventa quindi pienamente operativo a oltre un anno dalla sua approvazione. La decisione di posticipare l’entrata in vigore delle nuove regole all’inizio del 2015 era stata assunta anche per venire incontro alle richieste degli

enti erogatori, in particolare i Comuni, che con l’ultima tornata di elezioni amministrative hanno visto rinnovarsi oltre metà delle amministrazioni. In questo modo si è dato il tempo di aggiornare le regole vigenti per l’erogazione delle prestazioni sociali,

quando opportuno, ai cambiamenti operati con la riforma. I principi ispiratori della riforma del DPCM 159/2013 sono: una maggior equità nell’accesso alle prestazioni e ai servizi derivante da una più corretta misurazione delle reali condizioni economiche; una nozione complessiva di “reddito disponibile” più consona ed aderente alla realtà; un maggior valore attribuito non soltanto al reddito, ma anche alla componente patrimoniale; un’attenta considerazione ai carichi gravosi, come ad esempio famiglie numerose, specie con tre o più minori, e

persone con disabilità; ma soprattutto maggiori controlli (in collaborazione anche con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) per evitare pratiche elusive.Le principali novità del nuovo modello di dichiarazione (DSU, dichiarazione sostitutiva unica) riguardano invece: la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata - il “modello MINI” - che riguarderà la stragrande maggioranza delle situazioni ordinarie; per le altre situazioni, una dichiarazione fatta a “moduli”, dedicati, ciascuno specifico di una particolare prestazione o condizione del beneficiario (es. richiesta di prestazioni socio-sanitarie con un nucleo ristretto per facilitare la persona con disabilità ovvero prestazioni universitarie quando lo studente non è nel nucleo familiare di origine, ecc.). Altra novità di rilievo: poichè l’ISEE è “in differita”, valendo fino al 15 gennaio di ogni anno solare, e dovendo quindi necessariamente tener conto delle dichiarazioni fiscali del secondo anno precedente, è possibile aggiornare la propria situazione economica quando si perde il lavoro (e più in generale quando il reddito diminuisce in misura non inferiore al 25%) senza aspettare che il peggioramento

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LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE LA POSTA ELETTRONICA “NORMALE”

di Claudio Pagano

La partecipazione al procedimento amministrativo disciplinata dagli articoli 7 e seguenti della Legge

n. 241/1990 non è più una novità nel nostro ordinamento giuridico.Gli effetti principali della cennata disciplina stanno nella indiscutibile generalizzazione dell’obbligo di dare comunicazione dell’avvio del procedimento a quanti possano a priori individuarsi come possibili soggetti coinvolti, sia pure a diverso titolo, dalla prospettata azione amministrativa.Nell’art. 7 della L. n. 241/90 si dispone infatti che ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità e fatta salva la possibilità di adottare, comunque, i necessari provvedimenti cautelari, la pubblica amministrazione è tenuta a comunicare l’inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a coloro che per legge debbono intervenirvi, nonché a tutti gli altri soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio.La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione VI^, n. 1882 dell’08.04.2003 – Consiglio di Stato, Sezione IV^, n. 2004 del 17.04.2003 – Consiglio di Stato, Sezione V^, n. 296 del 29.01.2004) riconosce all’istituto della comunicazione di avvio del procedimento sia la funzione collaborativa, sia quella di garanzia degli interessi del privato coinvolto, precisando che l’obbligo di comunicare l’inizio del procedimento «...deve considerarsi finalizzato ad attuare una democratizzazione ed una trasparenza nell’esercizio della attività pubblica, al fine di consentire, per il tramite del principio di contraddittorio, un’efficace tutela delle ragioni del cittadino e contestualmente di apprestare a vantaggio della pubblica amministrazione elementi di conoscenza utili nell’esercizio dei poteri discrezionali», benché poi, a livello applicativo tenda a privilegiare il solo profilo della collaborazione, di fatto non riconoscendo alla comunicazione

di avvio altra natura che non sia quella meramente strumentale allo svolgimento dell’azione amministrativa.La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta quindi lo strumento indispensabile con cui i soggetti indicati dall’art. 7 della L. n. 241/1990 possono venire a conoscenza del procedimento amministrativo in itinere ed avere la possibilità di interloquire fattivamente in esso, con la conseguente configurabilità del vizio di violazione di legge relativamente al provvedimento finale, laddove la detta comunicazione non sia stata inviata ai soggetti interessati (TAR Lazio, Sezione II^, n. 250 del 14.01.2002).Nell’ampia platea dei servizi demografici la comunicazione di avvio del procedimento deve essere sempre

effettuata a prescindere dalla vigenza di una specifica fonte di legge e/o di regolamento in virtù dell’applicabilità ai procedimenti inerenti tutti i SS.DD. dei principi e delle norme generali del diritto amministrativo come sancito dalla richiamata Legge n. 241/1990.In materia anagrafica, a seguito della riforma codificata con il d.P.R. n. 154/2012, è oggi previsto espressamente tale obbligo in quanto il comma 3-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 223/1989 stabilisce che “L’Ufficiale d’Anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 aprile 1990, n. 241”.L’assenza di precise indicazioni (finanche di fonte secondaria) sulla modalità di effettuazione di detta comunicazione di avvio del procedimento impone ai responsabili del procedimento ergo

agli Ufficiali d’Anagrafe di effettuare una scelta che sia comunque idonea allo scopo.Peraltro in materia anagrafica le comunicazioni di avvio del procedimento sono molto frequenti e quindi l’eventuale scelta “più sicura” per avere certezza della consegna ovvero la notifica tramite servizio postale oppure la “semplice” raccomandata determina una notevole incidenza delle relative spese sulle già scarse risorse finanziarie a disposizione degli uffici demografici nel Peg o nel Pro.Conseguentemente non è raro per molti Comuni, al fine di contenere i costi, effettuare le comunicazioni di avvio del procedimento con lettera ordinaria.Tale scelta può peraltro prestare il fianco a contrasti con gli interessati e, laddove questi sostenessero di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione si aprirebbero delle vertenze non semplici da risolvere.Una possibile soluzione alternativa che può fornire sia la certezza della consegna e sia il contenimento delle spese è stata delineata dal Consiglio di Stato con una recente sentenza – Sezione IV^ - n. 4286 del 26.08.2014 che ha sancito la facoltà di utilizzare la posta elettronica ordinaria (normale) per inviare le comunicazioni di avvio del procedimento ai cittadini.L’Alto Consesso ha infatti fatto riferimento alla norma generale dell’art. 3 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”.Dopodichè ha richiamato la norma specifica dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, a detta della quale “le pubbliche amministrazioni ... assicurano che il diritto d’accesso

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DIAMANTI, FUOCHI D’ARTIFICIO, ABISSI MARINI E IPERSPAZIOdi Graziano Pelizzaro

L’attualità ci offre sempre nuovi spunti interessanti, anche nell’ambito funerario. O forse è

la fantasia senza limiti che partorisce nuove idee e nuove soluzioni. È di poche settimane fa il lancio in grande stile di un brevetto mondiale di una ditta italiana che ha creato un sistema per disperdere le ceneri dei defunti attraverso i fuochi d’artificio. Questo modo originale per disperdere in cielo le ceneri del caro estinto è stato chiamato “Sweet fly in the sky”.Non ci interessa qui soffermarci sul buon gusto o meno di una simile scelta, né sui costi, abbastanza elevati, giacchè ognuno fa giustamente quel che vuole delle sue spoglie, quanto piuttosto sulla legittimità di questa procedura.La dispersione delle ceneri nel nostro Paese è disciplinata dalla legge n. 130/2001, che condiziona l’autorizzazione alla “espressa volontà del defunto” e che punisce penalmente la dispersione eseguita con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.La stessa legge 130/2001 elenca le modalità ed i luoghi dove la dispersione è ammessa: “la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti”.Tra i luoghi elencati non è compresa la dispersione in aria. Le disposizioni contenute nella legge 130/2001 sono state poi recepite nelle diverse normative regionali, talvolta con interpretazioni e “personalizzazioni”. Ma nessuna legge

regionale ha introdotto la possibilità della dispersione in aria. Anzi, alcune norme regionali si allargano fino a disporre che “La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti”. È evidente che una dispersione in aria non può essere tanto “controllata”.Si può dire allora, come affermano i produttori, che le ceneri verrebbero disperse “in un modo legalmente riconosciuto”? Credo proprio di no, anche se qualche spiraglio potrebbe sussistere qualora la dispersione pirotecnica avvenisse al largo, in mare aperto, con evidente riduzione, però, del lato spettacolare di questa procedura.Ma c’è anche un’altra soluzione che, pur presente da tempo, negli ultimi tempi è stata oggetto di incalzanti campagne pubblicitarie: la trasformazione delle ceneri in diamanti.Che la legge italiana non preveda e quindi non consenta questa soluzione è noto al punto che il servizio è offerto sì, ma in Svizzera. Basta consegnare l’urna cineraria, ottenere legittimamente

l’autorizzazione al trasporto all’estero, e dopo qualche mese si riceve un bel diamante della memoria. D’altro canto, un diamante è per sempre e il divieto italiano è aggirato.Sarà che il legislatore si muove con molta più lentezza e meno fantasia di quanto si evolvano i gusti ed il costume della gente, ma i quesiti strani non mancano. L’ultimo in ordine di tempo riferiva della richiesta di un cittadino di assecondare la volontà della moglie, defunta e poi cremata, che voleva che le sue ceneri fossero depositate in una teca di vetro in fondo al mare, così da poter continuare ad ammirare i suoi amati pesci. Una soluzione oggi non consentita, comunque meno dispendiosa del lancio dell’urna nello spazio, in orbita attorno alla terra.Le richieste singolari non si limitano all’ambito della destinazione delle ceneri del caro estinto.Mi è stato chiesto di recente, attraverso Facebook, se per manifestare la volontà di essere cremati (ma a questo punto anche di volere la dispersione delle proprie ceneri) si possa utilizzare un post su Facebook!La soluzione potrebbe apparire intrigante, ma è chiaramente impraticabile, non fosse altro perché lo spirito della norma esige l’autenticità della manifestazione di volontà, mentre un messaggio postato su un social non rivela chi l’abbia digitato sulla tastiera, quindi al massimo potrebbe essere utilizzato dai familiari per una loro dichiarazione postuma, certo non direttamente dall’Ufficiale dello stato civile eventualmente chiamato ad autorizzare la cremazione.Simile, pur se diversa, è la manifestazione di volontà alla cremazione contenuta in un videotestamento. Il codice civile non la contempla tra le forme di testamento ammesse, quindi non può essere utlizzata in quanto tale per ottenere l’autorizzazione alla cremazione o alla dispersione. Rimane solo la possibilità per i familiari di riferire questa volontà all’Ufficiale dello stato civile.E pensare che c’è chi dice che la polizia mortuaria è noiosa….!

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ANNO NUOVO, SERVIZI NUOVIdi Silvia Zini

Anno nuovo che va ad iniziare, servizi nuovi che ANUSCA propone per inaugurare il 2015.

Il carnet delle possibilità operative garantite dall’Associazione ai propri iscritti è ampio e fruibile, ma poiché, come si dice, chi si ferma è perduto, perché non pensare qualche novità? E così sono nate le due proposte che vanno ad integrare il ventaglio dei servizi a disposizione degli associati.Partiamo da “Polizia Mortuaria dalla A alla Z”. Un servizio in cui chi opera nell’ambito dei servizi funebri (operatori demografici, imprese di onoranze) può trovare tutto, ma proprio tutto sul tema. Gli utenti potranno accedere a varie sezioni. Vediamo quali.1) Normativa. Una raccolta della legislazione completa in materia, sia di carattere nazionale sia regionale (con suddivisione per regioni), indicizzate in maniera alquanto chiara, ma su cui operano, in via integrativa, anche due distinti motori di ricerca.2) Quesiti rilevanti. Suddivisi per materia, è presentata una raccolta dei quesiti più rilevanti apparsi in questi ultimi anni, scelti in base alla ricorrenza o alla particolare rilevanza del tema 3) Sentenze, pareri e risoluzioni. Una raccolta di documenti a completamento del corpus normativo, che possa

suggerire la soluzione di casi particolari, al di là del dettato normativo.4) FAQ. Gli esperti hanno curato la realizzazione di un gruppo di FAQ (Frequently Asked Questions), scaturite dallo studio e la valutazione dei quesiti tecnico professionali giunti all’Associazione. Domande e risposte in cui con chiarezza vengono delineati adempimenti e nozioni base di polizia mortuaria.5) Modulistica. La sezione è suddivisa in due parti; una per i modelli ufficiali (laddove una Regione ne abbia prodotti) e una per i modelli elaborati dagli esperti ANUSCA. Il valore aggiunto del servizio è questo: laddove l’operatore non trovi il modello che serve al caso particolare, è possibile

compilare un form ad hoc di richiesta e i nostri esperti forniranno il documento necessario.Tornando al tema dei motori di ricerca, precisiamo che su tutti i documenti presenti nel servizio, operano per l’appunto due distinte possibilità: un motore di ricerca per parole chiave, individuate fra le più ricorrenti nella materia e uno a ricerca libera di stampo testuale. I risultati ottenuti saranno categorizzati secondo la tipologia di documento.Il servizio “Polizia mortuaria dalla A alla Z” sarà gratuito per i Comuni in Quota D e disponibile al costo di Euro 100 oltre IVA negli altri casi (canone annuale).Il secondo servizio, totalmente sperimentale, novità 2015 è

“Pronto ANUSCA”. I Comuni che si assicureranno il servizio (80 euro Enti iscritti/150 euro Enti non iscritti oltre IVA – canone annuale) avranno la possibilità di essere contattati telefonicamente da un esperto ANUSCA per la soluzione del caso proposto. L’Associazione, sul suo sito, metterà a disposizione un calendario di date e materie, oltre a un form on line in cui ci sarà la possibilità di prenotarsi, indicando i propri recapiti e il tema del quesito. Nella data indicata un esperto ANUSCA competente per materia ricontatterà l’operatore richiedente per procedere alla risoluzione del caso.Il servizio ha come obiettivo la soluzione di casistiche particolarmente complicate o singolari in cui l’operatore preferisce avere un confronto dialettico con un esperto della materia, con soluzione immediata del caso.

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(continua da pag. 5) dovrà essere sottoscritto dalle parti e dall’Ufficiale dello stato civile. Questo atto resta ancora improduttivo di effetti in quanto è stato previsto, dopo la ricezione delle dichiarazioni dei coniugi e la redazione dell’accordo, il decorrere di un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, dopo di che dovrà essere ricevuto un secondo atto di conferma, ancora da parte di entrambi i coniugi. A tal fine, l’Ufficiale dello stato civile dovrà invitare le parti a comparire fissando già la data, tenendo presente che la mancata comparizione equivale e mancata conferma dell’accordo che verrebbe meno senza avere avuto alcuna efficacia. Questa sorta di

periodo di ripensamento, trova una sua giustificazione in una maggiore tutela nei confronti dei coniugi, considerando che l’Ufficiale dello stato civile non è tenuto ad alcuna azione di mediazione o di riconciliazione, passaggio invece obbligatorio nella procedura di fronte agli avvocati che lo debbono far risultare, come previsto dal c. 3 dell’art. 6 “Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare”. Una volta che le parti sono ricomparse nella data stabilita ed hanno sottoscritto l’atto di conferma, trova piena efficacia la prima dichiarazione che era stata resa all’Ufficiale dello stato civile dalla cui data decorrerà la separazione o il divorzio: in sostanza, la data della prima dichiarazione, sarà quella da indicarsi nelle annotazioni marginali e riportate nella scheda anagrafica.L’art. 12 prevede anche la possibilità

che, di fronte all’Ufficiale dello stato civile, si possa rendere una dichiarazione di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio: poiché però, anche in tale fattispecie viene ribadito il limite dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti e dei patti di trasferimento patrimoniale, resta difficile ipotizzare una casistica numericamente rilevante. Tuttavia, laddove dovesse presentarsi, l’Ufficiale dello stato civile dovrà ricevere la dichiarazione dei coniugi, che però sarà immediatamente efficace, non essendo previsto un secondo atto di conferma. Infine, il c. 6 dell’art. 12, prevede un diritto fisso da esigere in misura non superiore all’imposta di bollo richiesta per le pubblicazioni di matrimonio, cioè fino a €. 16,00: è l’aspetto maggiormente criticabile proprio perché non tiene conto dell’impegno e della professionalità necessaria da parte degli Ufficiali di stato civile, della formazione indispensabile per operare al meglio, della struttura messa a disposizione dai Comuni, dei vantaggi per gli uffici giudiziari, delle agevolazioni e vantaggi anche economici a favore dei cittadini che questa procedura comporta. L’auspicio è che l’importo suddetto possa essere rivisto in maniera più adeguata, proprio tenendo conto dei numerosi aspetti positivi conseguenti all’applicazione della nuova normativa.In ogni caso, si tratta di una fase delicata ed importante che gli Ufficiali di stato civile affronteranno con l’attenzione ed il senso di responsabilità che li ha sempre contraddistinti: sicuramente sarà necessario tornare sul tema con ulteriori approfondimenti, tenendo conto della casistica che verrà affrontata.

modificato gli artt. 49, 63 e 69 del DPR 396/2000, sarebbe intervenuto anche su tale comma, che invece è rimasto invariato. In ogni caso, l’Ufficiale dello stato civile non può entrare nel merito dell’accordo e non ha alcun potere di verifica sugli aspetti sostanziali della convenzione: dovrà procedere, senza indugio, alla trascrizione ed agli adempimenti conseguenti.Venendo, ora, alla separazione e divorzio di fronte all’Ufficiale dello stato civile o, meglio, di fronte al Sindaco quale Ufficiale dello stato civile (modifica introdotta dalla legge di conversione, che non comporta nessuna ulteriore delega ad hoc per gli Ufficiali di stato civile che siano in possesso di una delega piena), occorre subito notare che l’accordo può essere stipulato dai coniugi con l’assistenza facoltativa di un avvocato, aspetto che, tuttavia, non era escluso dal d.l. 132, ma che, a scanso di dubbi, viene espressamente previsto. Resta il limite dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, in presenza dei quali viene meno la competenza dell’Ufficiale dello stato civile, come pure viene escluso che l’accordo possa contenere patti di trasferimento patrimoniale: secondo l’orientamento del legislatore, tali elementi comportano maggiori problematiche e difficoltà, tanto da necessitare di una specifica professionalità forense e del nulla osta o autorizzazione del Procuratore che, invece, non viene coinvolto nel procedimento di fronte all’ufficiale dello stato civile. Dunque, non sussistendo i limiti suindicati, i coniugi si presenteranno di fronte all’Ufficiale dello stato civile, potendo scegliere tra quello “del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio” al fine di rendere la dichiarazione di separazione o di divorzio, dichiarazione che verrà formalizzata in un atto da iscriversi nei registri di matrimonio, in parte II serie C, che

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TANTE NOVITÀ NELLA FORMAZIONE 2015di S. Z.

Nella formazione si sa, c’è poco da inventare: per un dato settore, temi e problematiche sono

ricorrenti e procedono di pari passo con l’evoluzione normativa. Innovativo e creativo però può essere il modo di presentare gli argomenti, collegarli, rendere la docenza il più fruibile e utile possibile. È quello che ha cercato di fare ANUSCA, nel programmare le prime iniziative del 2015, proponendo presso l’Accademia dei seminari che vogliono essere anche una sorta di “laboratorio” per provare nuove idee, da proporre poi, magari su scala ridotta o modificata, per le iniziative in tutto il Paese. I Comitati provinciali che individuino nella programmazione presso l’Accademia dei temi e titoli ritenuti interessanti possono sempre contattare la Segreteria per cucire, a misura di provincia, una iniziativa analoga per la propria zona. Questo per rispondere anche al bisogno di chi sarebbe contento di partecipare ai corsi a Castel San Pietro, ma per ragioni di budget o lontananza, non riesce a farlo.Ricordiamo che proseguendo il percorso iniziato da qualche anno a questa parte, anche la formazione 2015 vedrà il varo di diverse iniziative gratuite per gli Enti in regola con il tesseramento dell’anno e con soggiorno gratuito per i Comuni in quota D presso l’ANUSCA Palace Hotel in costanza del seminario.I tempi per le finanze dei Comuni sono grami, ma l’Associazione, se

potrà sempre contare sul sostegno degli Enti e degli operatori, tramite il tesseramento, ha tutta l’intenzione di continuare questa attività di formazione gratuita, ben sapendo che l’aggiornamento, in questi momenti di novità normative molto impattanti su anagrafe, stato civile ed elettorale, non è mai abbastanza.Passiamo a raccontare ora un pochino di quello che verrà.I giorni 27 e 28 Gennaio, si parlerà di polizia mortuaria. Emblematico il titolo: “Non c’è pace fra i cipressi”. La prima parte del seminario servirà per un quadro normativo tra problematiche che affiorano e prospettive di riforma. A seguire, gli esperti ANUSCA Graziano Pelizzaro, Paola Lucchi e Felicina Comoglio affronteranno questioni controverse su esumazione, estumulazione, gestione resti mortali e competenza su autorizzazioni di polizia mortuaria.L’ultima parte del seminario sarà un “botta e risposta” tra relatori e platea: “100 domande e 100 risposte: quesiti sull’evento morte nello stato civile e nei servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria” . Nei giorni immediatamente seguenti (29 e 30 Gennaio): “Identità del cittadino e servizi demografici”, seminario curato da Luca Tavani, Andrea Antognoni e Nadia Patriarca. La finalità del corso è approfondire i legami fra un elemento fondamentale e delicato quale l’identità delle persone (in tutte le sue sfaccettature, diritto al

nome, genere, vicende adottive) e l’impatto con l’anagrafe e lo stato civile. Nelle sessioni successive un approfondimento su certificazioni e documenti di identità, nonché sulle questioni legate all’identità personale a seguito dell’acquisto di cittadinanza italiana, con uno specifico riferimento alle difformità fra registrazioni e documenti.I primi giorni di febbraio (4 e 5) saranno invece all’insegna dell’anagrafe. Romano Minardi e Liliana Palmieri cercheranno di orientarsi nel labirinto dell’“Anagrafe complicata”. I temi spinosi sono tanti: annullamenti di iscrizione anagrafica ex lege e in autotutela, i procedimenti di cancellazione per irreperibilità e le novità in materia di norme antiabusivismo.Successivamente uno sguardo oltre confine: attestato di soggiorno permanente e le vicende anagrafiche legate a figure quali rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria. E ancora la gestione anagrafica degli extracomunitari. L’ultima sessione sarà dedicata ai diritti di segreteria e imposta di bollo, regime fiscale di certificati e autocertificazioni; non mancherà una riflessione alle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.Maggiori informazioni sulle condizioni di partecipazione nella sezione dedicata alla formazione del sito www.anusca.it.

Paola Lucchi

Nadia Patriarca

Liliana Palmieri

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delle condizioni venga prima registrato dalle dichiarazioni fiscali; si potrà in questi casi presentare una dichiarazione particolare per ottenere l’ISEE cosiddetto “corrente” come più aderente alla mutata situazione. In esito alla decertificazione e in un’ottica di semplificazione, molte informazioni non potranno più essere richieste al cittadino in sede di dichiarazione (es. il reddito complessivo o altre informazioni già presenti negli archivi dell’INPS o dell’Agenzia delle Entrate), ma dovranno essere direttamente recuperate nei database a disposizione dell’ente e/o del CAAF.

Ma come impatta il nuovo ISEE sull’anagrafe? Quali sono le novità di rilievo?Viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, faccia parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato o con altri figli avuti con partner diverso dall’altro genitore; separazione legale etc.). Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è veramente solo (per decesso o allontanamento o irreperibilità dell’altro genitore o costituzione di un’altra famiglia) da quella in cui l’altro genitore “naturale” ha semplicemente altra residenza

anagrafica; e ciò anche al fine di evitare pratiche elusive e iscrizioni anagrafiche di comodo. Infine, del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare si terrà comunque conto integrando l’ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.Che sia la volta buona? Più equità nell’accesso al welfare? Tornano alla mente le parole di John Ruskin in “Cominciando dagli ultimi”, un classico cha ha più di cent’anni ed è di un’attualità disarmante: “Mentre a lungo si è saputo e detto che il povero non aveva diritto sulla proprietà del ricco, voglio che si sappia anche, e che lo si dichiari, che il ricco non ha diritto sulla proprietà del povero”.

(continua da pag. 8)

possa essere esercitato anche in via telematica...”.Conseguentemente lo stesso Organo ha statuito che “per il principio della parità delle posizioni e per assicurare l’efficienza dell’azione amministrativa (che è un valore Costituzionale), la disposizione deve valere non solo

(continua da pag. 9) nei confronti, ma anche a favore dell’Amministrazione”.La posta elettronica ordinaria (non pec) così come sancito dal Consiglio di Stato potrà essere pertanto utilizzata in tutte le comunicazioni di avvio del procedimento inerenti il settore dei servizi demografici con particolare riferimento al servizio anagrafico.L’invio della comunicazione di avvio del

procedimento tramite posta elettronica (con contestuale richiesta di conferma di recapito e/o lettura) soddisfa altresì il principio di economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della Legge n. 241/1990 con “buona pace” dei responsabili dei servizi finanziari dei Comuni che non potranno più lamentarsi delle eccessive spese postali sostenute dagli uffici demografici.

Anche per l’anno 2015, ANUSCA si impegna a riconoscere ai Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma nel 2012 la possibilità di fruire dei servizi della quota D, pagando la quota di tipo C.Un sostegno che l’Associazione garantisce ad Enti ancora in stato di emergenza, ma che mai hanno fatto venir meno la propria adesione anche in momenti difficili.I Comuni coinvolti che fossero interessati a questa agevolazione possono contattare l’ufficio tesseramento di ANUSCA [email protected]

ANUSCA PER I COMUNIEMILIANI TERREMOTATI

(continua da pag. 7)

sede di contrattazione decentrata; in quella sede le parti (Amministrazione comunale e Sindacati) possiedono un’ampia autonomia decisionale; tuttavia, occorre prima stabilire i criteri oggettivi che poi saranno applicati alle singole posizioni e, di conseguenza, ai singoli dipendenti al fine di stabilire il loro diritto o meno all’indennità. La seconda (CCNL dell’1.4.1999, art. 17, comma 2, lett. i) spetta a tutti coloro

che hanno almeno una delega e che ne esercitano le relative funzioni; la sua cessazione deve, quindi avvenire dal momento in cui il dipendente non esercita più le funzioni delegate.Le due tipologie di indennità sono assolutamente cumulabili, perchè attengono ad istituti diversi! La posizione dell’ARAN, organismo “di parte” per definizione, non può essere presa come verità assoluta, soprattutto perchè non motivata da ragioni convincenti.

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POLIZZA ASSICURATIVA 2015: PREZZI INVARIATI, VANTAGGI IN PIÙ

di S. Z.

Tenuto conto degli obiettivi raggiunti nel tesseramento del 2014, per il prossimo

anno, la compagnia assicurativa ha riconosciuto ad ANUSCA un bonus, bonus che l’Associazione ha deciso di girare direttamente ai propri iscritti, tramutandolo in condizioni contrattuali ancora migliori.Grazie a questa opportunità, è stato possibile proporre per il 2015 maggiori vantaggi a chi sceglie di aderire ad ANUSCA con la quota B. A fronte di prezzi assolutamente invariati, chi opta per la tutela della Responsabilità Civile potrà godere di due vantaggi immediati:

1) Massimali di copertura più alti per la Polizza di Responsabilità Civile:B1       da € 75.000,00                     a € 100.000,00 B2       da €150.000,00                    a € 250.000,00 B3       da €250.000,00                    a € 500.000,00

2) Elevazione della retroattività per la Polizza di Responsabilità Civile da tre a CINQUE anni

Ma il benefit ancora più importante da sottolineare è che l’Associazione è intermediaria fra assicurato e compagnia: la Segreteria segue direttamente i casi e cura tutti i

rapporti con l’Assicurazione fino alla conclusione della pratica. Il che rappresenta un’indubbia sicurezza in termini di affidabilità e assistenza.Ricordiamo, sempre in tema di affidabilità, che l’Associazione mette annualmente a disposizione un fondo integrativo di € 20.000,00 a tutela degli operatori associati, che possa rispondere in caso di casistiche particolari in cui non sia scattato per l’Assicurazione obbligo di risarcimento.La polizza è rivolta agli Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale e anche ai Messi Comunali (ovviamente per le notifiche fatte nell’ambito dei Servizi Demografici) e copre la responsabilità

civile (danni cagionati a terzi, anche con colpa grave, nell’esercizio delle proprie mansioni, con chiamata in causa diretta dal terzo danneggiato) e la responsabilità amministrativa (per danno erariale a seguito di giudizio della Corte dei Conti che condanni al risarcimento nei confronti di Pubblica Amministrazione).Il lavoro negli uffici si complica, le norme si rivelano di sempre più difficile applicazione e parallelamente evolvono i bisogni espressi dal cittadino allo sportello: poter contare su un “paracadute” di questo genere è quanto mai importante.Ricordiamo che la polizza assicurativa copre rispetto a eventuali pretese risarcitorie se è stata attivata prima che l’interessato abbia notizia ufficiale e contestazione formale dell’addebito, quindi per dare prosecuzione alla tutela occorre provvedere tempestivamente al rinnovo. Si sono verificati casi in cui gli operatori da un anno all’altro non hanno compiuto la medesima scelta: nonostante la polizza si attivi anche in maniera retroattiva per fatti risalenti ai cinque anni precedenti, tale tutela opera solo se la polizza viene rinnovata senza soluzione di continuità.

Un’attesa novità per chi sceglie di rinnovare la propria adesione ad ANUSCA presso la sede dell’Associazione.È ora disponibile la modalità di pagamento tramite POS, da più parti richiesta ed ora finalmente disponibile; così, chi sceglierà di sottoscrivere la propria adesione in occasione di uno dei tanti seminari presso l’Accademia, risparmiando in questo modo le commissioni bancarie e postali, potrà contare sull’ulteriore vantaggio di un pagamento comodo, senza denaro contante.Tiziana Guastaroba del Comune di Bologna è la prima socia che ha inaugurato il nuovo metodo di pagamento, sottoscrivendo la propria adesione, comprensiva di polizza assicurativa, ad ANUSCA per l’anno 2015.

TESSERATI CON IL POS

FOTONOTIZIA

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LEGGI ANUSCA IN DIGITALEA cura della Redazione

A un anno dalla proposta dell’Associazione, registriamo con soddisfazione che, ancora

una volta, i nostri associati hanno prestato buon orecchio a tutte le idee innovative che ANUSCA prospetta a chi la segue con assiduità.E così l’idea di mettere a disposizione sia il Notiziario, sia il trimestrale (per i soci individuali) ANUSCAInforma in formato digitale ha avuto il riscontro di centinaia di richieste; per chi è stato abilitato c’è la possibilità di accedere alla sezione del sito dedicata, “Sala Stampa on line” tramite i dati di account già detenuti per gli altri servizi. In questa sezione si troverà l’ultima rivista, appena uscita dalla redazione dell’Ufficio Stampa ANUSCA, nonché un archivio di tutte le riviste degli ultimi due anni.I vantaggi sono evidenti. Prima di tutto, di questi tempi in cui la carta sta passando di moda anche per informarsi, ma tutto viaggia sul digitale, le riviste in formato elettronico consentono di poter

essere accessibili e pronte ad essere sfogliate sempre e ovunque, anche da tablet e smartphone, non solo da pc. Inoltre l’archivio delle riviste a portata di clic consente di avere sotto mano gli ultimi numeri, in cui reperire

informazioni e articoli già usciti con grande comodità e praticità.Ma soprattutto la versione digitale offre la possibilità di leggere le riviste, fresche di redazione, senza attendere i tempi, ineliminabili di stampa e consegna, superando anche disguidi postali, che pur non dipendendo dall’Associazione, causano un recapito della rivista con ritardo.Ricordiamo che è sempre possibile per un Ente o un operatore associato richiedere, in sostituzione dell’invio cartaceo, la rivista in formato digitale. Come? Basta una email all’indirizzo [email protected] in cui indicare nome del Comune o del socio stesso e che abbia ad oggetto “richiesta Notiziario/ANUSCAinforma on line” (a seconda della rivista di interesse).Dopo breve tempo si riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica dalla segreteria una comunicazione dell’avvenuta abilitazione. Da quel momento le credenziali di accesso consentiranno di entrare nella nostra sala stampa virtuale.

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CONVEGNO REGIONALE SICILIA: TUTTO ESAURITO

In una cornice prestigiosa, si è svolto nei giorni 3 e 4 novembre il Convegno Regionale ANUSCA

degli operatori della Sicilia. Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale, situato nel cuore di Palermo, proprio in Piazza del Parlamento, è stato letteralmente invaso dagli operatori provenienti da tutte le zone dell’isola. Con notevoli difficoltà per reperire il posto per tutti, risolte con la pronta installazione di un maxi-schermo nella seconda sala.Gli ingredienti per una partecipazione robusta c’erano tutti: location da sogno, patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, con la presenza dell’Onorevole Ardizzone; temi di

grande attualità, come innovazione tecnologica, lotta all’abusivismo, riforma della giustizia. L’On. Ardizzone ha sottolineato come “ospitare il Convegno Regionale dell’ANUSCA nella qualità di Presidente dell’ARS è motivo di orgoglio, di soddisfazione e di ringraziamento nei confronti del Vice Presidente Zaccaria, presente, nonchè del Presidente Nazionale Gullini” e ha auspicato altresì “che questi incontri continuino attraverso lo scambio e il contributo di idee”.Ma la vera forza sono stati loro: oltre 200 operatori motivati, preparati, curiosi, preoccupati e desiderosi di imparare. Animati da desiderio di formazione, di aggiornamento, di confronto. Relatori della due giorni a Palermo, Graziano Bitetti, che ha presentato il sistema innovativo City User, e Mariangela Remondini, esperta ANUSCA che ha presentato antiabusivismo in anagrafe, iscrizioni e cancellazioni difficili, e soprattutto riforma della giustizia in tempo quasi reale, proprio nei giorni di approvazione della legge di conversione del Decreto che lo scorso settembre ha portato l’Ufficiale dello Stato Civile al centro dei procedimenti di separazione e divorzio. Due rivoluzioni di notevole portata e di grandissima attualità, per le quali l’impegno richiesto a Ufficiali d’Anagrafe e dello Stato Civile è forte, immediato e non d’occasione.Decine di domande hanno costretto relatori e moderatori a un vero e proprio tour de force, sforzo ripagato da applausi e apprezzamenti autentici. Visi noti, nuovi operatori, amministratori, non mancava nessuno all’appuntamento più atteso, arricchito anche dalla presenza degli esperti locali, molto apprezzati, come Lina Lizzio, Pia Mantineo, Giuseppe Falgarini. Regia a cura del citato Corrado Zaccaria (Vice presidente nazionale ANUSCA), coadiuvato da membri del Comitato Regionale e dei vari comitati provinciali, il cui sforzo organizzativo, non certo semplice, ha portato a un convegno da ricordare. Per tutti.

Le nuove disposizioni normative continuano a travolgere e “stravolgere” il metodo

lavorativo degli operatori dei servizi demografici, i quali si vedono costretti a risolvere le vicende quotidiane con grande professionalità. E ancora una volta Ufficiali d’anagrafe e di stato civile hanno dimostrato una grande partecipazione al Convegno Regionale della Liguria dal tema appunto “Sempre più professionale il ruolo degli Ufficiali: dall’abusivismo ai divorzi in Comune”. È stata l’occasione per poter avere un confronto pratico laddove la formazione rispetto al passato è diventata ancor più di fondamentale importanza, dal momento in cui disposizioni normative si susseguono “senza tregua”. I Servizi Demografici, infatti, operano in un orizzonte sempre più vasto, che li coinvolge in un intreccio di rapporti articolato e complesso: da un lato l’incremento dei suoi interlocutori, come le associazioni di categoria di avvocati, notai, le autorità di polizia e giudiziarie e l’ampliamento del sistema di riferimento giuridico a livello internazionale dall’altro,

IL CONVEGNO REGIONALE DELLA LIGURIA 2014

determinano un bisogno crescente di nuove informazioni. Le difficoltà riscontrate nello svolgere le consuete attività possono indurre spesso in errore gli Ufficiali d’anagrafe e di stato civile, che sono esposti al rischio di dover affrontare i ricorsi dell’utenza, incorrendo talvolta a gravi responsabilità personali. Ecco quindi che la giornata svoltasi il 6 ottobre a Savona è stata l’occasione per affrontare le diverse problematiche sorte con l’entrata in vigore delle recenti disposizioni sull’abusivismo, e rivedere le non semplici questioni degli atti e sentenze provenienti dall’estero che destano sempre una particolare preoccupazione. Gli esperti Romano Minardi e Noemi Masotti parlando dell’”abusivismo” hanno magistralmente colto l’attenzione della platea, interessata ai diversi casi pratici esposti, mentre Tiziana Piola ha evidenziato alcune soluzioni pratiche per risolvere i dubbi delle trascrizioni. Si è creato un acceso dibattito tra esperti ed interlocutori che ha dato modo di affrontare i temi in tutte le loro sfaccettature. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato!

L’On. Giovanni Ardizzone, Presidente ARS all’inaugurazione del Convegno Regionale

ANUSCA per la Sicilia durante il saluto di apertura

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OLTRE 140 PARTECIPANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE

Giovedì 6 novembre 2014 si è svolto presso la casa “Unterland” di Egna il 3° Convegno

Regionale del Trentino Alto-Adige.Nella sala della casa “Unterland”, messa gentilmente a disposizione dal Comune di Egna, si sono ritrovati più di 140 operatori dei servizi demografici, accorsi in gran numero per prendere parte alla manifestazione che offriva ai convegnisti un programma di grandissimo interesse, incentrato su due argomenti di viva attualità: le nuove norme in materia di separazioni e divorzi per lo stato civile al mattino e il tema dell’occupazione abusiva di immobili per quanto concerne l’anagrafe. Di fronte ad una attentissima

platea, la docente ANUSCA Mariangela Remondini ha avuto modo di soffermarsi per l’intera mattinata in maniera approfondita sulle nuove norme in materia di separazione e divorzio, potendo fornire all’interessata platea anche le ultimissime novità contenute nella legge di conversione. Una vera e propria rivoluzione, quella introdotta dalla nuova normativa, di cui gli Ufficiali dello stato civile saranno assoluti protagonisti, a testimonianza del delicato ruolo da essi ricoperto. Nel pomeriggio, è stata la volta dell’anagrafe, con un approfondito esame della normativa anagrafica, anche e soprattutto alla luce delle novità introdotte con le norme

sull’occupazione abusiva di immobili. Non sono poi mancati alcuni accenni all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e all’anagrafe “scomoda”, ossia al tema dell’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, senza dimenticare la tematica non nuova, ma sempre densa di spunti di riflessione e di criticità, della gestione dei cittadini comunitari.La fine dell’intensa giornata è stata caratterizzata dall’ intervento i un altro esperto ANUSCA Giorgio Scalzini, su un argomento sempre interessante e non scevro di difficoltà per gli operatori, ossia quello delle vicende del cognome alla luce dei vari eventi dello stato civile che vengono ad incidere sul medesimo.

8° CONVEGNO REGIONALE DELLA PUGLIA: SERVIZI DEMOGRAFICI SEMPRE IN PRIMA LINEA

Lo scorso 13 (e 14) ottobre, a Torre a Mare (Bari), si è parlato dei Servizi demografici “sempre in prima

linea”, in occasione dell’8° Convegno regionale ANUSCA della Puglia, che ha visto la partecipazione del Prefetto della Provincia di Bari, Antonio Nunziante, di Nicola Panebianco (Presidente regionale ANUSCA) e di ben tre Esperti dell’Associazione: Nicola Corvino, Liliana Palmieri e Iginio Del Vecchio. L’incontro si è aperto con l’introduzione ai lavori del Prefetto Nunziante che ha sottolineato l’importanza delle funzioni rimesse agli Ufficiali di stato civile e di anagrafe, nonché i compiti di vigilanza rimessi alle Prefetture. In successione poi, il primo relatore ANUSCA, Nicola Corvino ha approfondito rilevanti questioni applicative della normativa sulla residenza in tempo reale, così come innovata dalla disciplina di cui all’art. 5 del D.L. n. 5 del 9.02.2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 35 del 04.04.2012.Liliana Palmieri si è invece soffermata sulla valorizzazione del ruolo degli Ufficiali di Stato Civile derivante dalle fondamentali novità introdotte dal legislatore con il D.L. n. 132 del 12.9.2014 convertito in L. n. 162 del

10.11.2014 in materia di separazione e divorzio consensuali con negoziazione assistita da avvocati ed in materia di separazione e divorzi consensuali innanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Di assoluto rilievo è stato anche l’intervento di Iginio Del Vecchio, che

il 14 ottobre ha concluso l’incontro mettendo opportunamente in rilievo le regole operative per garantire il diritto di voto nelle Provincie di Trento e Bolzano e nella Valle d’Aosta, in relazione ai periodi di residenza maturati. L’8° Convegno ANUSCA della Puglia, a detta di partecipanti ed organizzatori, ha costituito un momento di riflessione e di confronto estremamente significativo nel difficile ed ostacolato percorso di attuazione delle riforme da ultimo introdotte nell’ambito del complesso progetto di rilancio della P.A. Infatti, il servizio reso con competenza e dedizione dai dipendenti dei Servizi demografici e la professionalità nello svolgimento delle funzioni conferite, oltre a consentire il raggiungimento di essenziali obiettivi economici e sociali, costituisce una fondamentale leva di modernizzazione ed efficienza dell’intero apparato amministrativo italiano. Ringraziamo la cortese collega Roberta Bruno per il testo che ci è pervenuto in Redazione, dal quale abbiamo “estrapolato” questo breve (causa poco spazio a disposizione) articolo che pubblichiamo con le fotografie del Convegno.

Da sinistra Iginio Del Vecchio, Liliana Palmieri e Giorgio Gatti

Il Prefetto di Bari Antonio Nunziante

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LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTIA cura di Agostino Pasquini

1) ANAGRAFE: Madre spagnola con due figlie agli arresti domiciliari - Regolarità del soggiornoUna cittadina spagnola vuole richiedere residenza in questo Comune unitamente a due figlie minorenni con provenienza dall’estero, in quanto vorrebbe usufruire di un contributo economico elargito da questo Comune alle madri non lavoratrici residenti. La signora è agli arresti domiciliari in questo Comune, ma non possiede i requisiti previsti dalla direttiva europea per il soggiorno in Italia previsti dal D.Lgs. 30/2007. Posso iscriverla anche senza i requisiti vista la sentenza (non ancora definitiva) di condanna agli arresti domiciliari o deve comunque dimostrare i requisiti? La signora non lavora, non ha mai lavorato, forse è iscritta al Centro per l’impiego, probabilmente sarebbe disposta a farsi un’assicurazione sanitaria privata ma non è in grado di dimostrare le risorse economiche con cui vive in Italia. Interpellata sull’argomento ha riferito che i soldi arrivano dalla Spagna ma non è in grado di dimostrare quanti e con che modalità. L’ASL le ha accordato qualche mese di copertura sanitaria per via della presenza delle due figlie minori.

Risponde l’Esperto ANUSCA Nicola Corvino

Il Ministero dell’Interno - Dipartimento P.S. con circolare 2-12-2000 n. 300.c2000/706/P/12.229.39/1̂ div., ha affermato che “[ ] Riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, quali la possibilità di svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere si rappresenta che la normativa vigente

non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia né ad altro titolo, ben potendo l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza costituire ex sé un’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale”. Se l’ordinanza giudiziaria consente la legittimità del soggiorno dello straniero sul nostro territorio, a maggior ragione deve valere per la cittadina comunitaria. Peraltro, perché la stessa, unitamente ai figli minori, non costituisca un onere per il Paese ospitante, si ritiene necessaria la stipula di una polizza assicurativa per la prescritta copertura sanitaria. Ad abundantiam, si consiglia di richiedere anche una dichiarazione sostitutiva relativa alla disponibilità economica per l’intera famiglia.

2) STATO CIVILE: Divorzio a Santo Domingo - coniuge contumace, trascrivibilitàUn cittadino residente nel mio Comune, nel 2007, ha sposato una dominicana a Santo Domingo. L’atto è stato regolarmente trascritto nei registri di matrimonio. Nel 2012 la signora ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio. Pochi mesi dopo la signora è andata via. Il marito si è presentato per chiedere la trascrizione della sentenza di divorzio pronunciata a Santo Domingo per incompatibilità di carattere. Nel frattempo è iniziato un procedimento di irreperibilità, ancora aperto, nei confronti della signora. La sentenza è stata pronunciata in contumacia della signora in quanto nella sentenza è scritto: il dott. Tizio, in qualità di avvocato il quale agisce per se e per il dott. Caio, in qualità di avvocato dei tribunali della Repubblica, in rappresentazione del signor Sempronio, parte querelante chiede al tribunale che si pronunci la contumacia contro la parte querelata per non essere comparsa nonostante sia stata citata legalmente; ecc. ecc. il divorzio è stato poi pubblicato su un giornale.Il mio dubbio è che ci sia un difetto di giurisdizione in applicazione di quanto previsto dagli artt. 3 (considerando che la signora è ancora residente nel mio Comune) e 31 della legge 218/1995 e che, di conseguenza, non sia possibile trascrivere

la sentenza.

Risponde l’Esperto ANUSCA Tiziana Piola

Non si tratta di dover accertare la sussistenza della giurisdizione del giudice straniero; l’Ufficiale di Stato Civile non deve riferirsi alla normativa straniera, bensì deve rilevare se il giudice straniero abbia conosciuto della causa in base ai criteri che secondo la nostra legislazione avrebbero determinato in casi analoghi la giurisdizione internazionale del giudice italiano.Occorre far riferimento ai seguenti principi: la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio (art. 3 Legge n. 218/1995) è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora (art. 18 c.p.c.). Si deve pertanto ritenere che sussista la giurisdizione dell’autorità straniera quando è presente almeno uno dei seguenti requisiti: - il convenuto è residente o domiciliato in quel Paese; - il matrimonio è stato celebrato in quel Paese; - uno degli sposi è cittadino di quel Paese. Quindi non vi è difetto di giurisdizione. Inoltre è indispensabile accertare che sia stato soddisfatto il diritto di difesa qualora la controparte non si sia presentata malgrado sia stata citata legalmente: occorre che comunque le sia stato notificato nelle forme della legge vigente in quel Paese, come appunto la pubblicazione su un giornale.

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LOMAZZO, TRA MILANO E COMO...

Ritrovamenti archeologici dell’età del ferro attestano la presenza di insediamenti umani a Lomazzo

(Lumazz in dialetto brianzolo) già dal VI-V secolo a.C. La sua posizione a mezza strada fra Milano e Como, dove declinano e sfumano le colline di formazione glaciale per lasciare posto alla Pianura Padana, fece sì che i Romani, per attuare la loro politica di romanizzazione della Gallia, vi deducessero coloni, cui assegnarono le terre da coltivare. Nel Medioevo, per questa posizione di “cucitura”, Lomazzo appariva uno dei nodi strategici. Fortificato con mura e fossati, divenne punto di scontro e di incontro, tanto che nel 1249 e nel 1286 le delegazioni di Milano e di Como, già schierate su opposti fronti di guerra, conclusero a Lomazzo le trattative di pace. In seguito, la popolazione di Lomazzo, nonostante la formale esistenza di un feudatario, sviluppò in autonomia la vita comunale con la libera elezione dei suoi quattro sindaci, scelti unitariamente e con poteri delegati in solidum dai capifamiglia dei due distretti (milanese e comasco). Egualmente i parroci delle due parrocchie, pur di diversa diocesi, fino al Concilio di Trento, erano eletti in accordo e armonia dai capifamiglia di ambedue le comunità, che insieme partecipavano alle spese e al mantenimento degli arredi sacri delle due chiese parrocchiali. Il primo scossone all’impianto storico amministrativo fu dato da Napoleone, che unificò istituzionalmente i due Comuni, giuridicamente distinti, anche se praticamente già da secoli abituati a collaborare. L’unificazione giuridica di Lomazzo Comasco con Lomazzo Milanese secondo la circoscrizione attuale fu decretata dal governo del

di Sauro Dal Fiume

Regno Lombardo-Veneto costituito dopo la Restaurazione, il 24 aprile 1816.La stagione risorgimentale fu vissuta a Lomazzo in modo intenso, poi cominciò lo sviluppo industriale, grazie anche alla Ferrovia Nord Milano. La presenza della ferrovia attrasse a Lomazzo un illuminato imprenditore, Francesco Somaini, futuro deputato al Parlamento, che insediò nel 1891 un grande cotonificio, a quel tempo all’avanguardia; giacché non usava più energia idraulica, ma a vapore, e, dopo qualche anno, energia elettrica, che venne messa a disposizione anche per illuminare Lomazzo e i Comuni limitrofi. Il cotonificio (attivo fino al 1974) dava lavoro a più di mille dipendenti, che giungevano da ogni parte. Nel secondo dopoguerra, Lomazzo ha registrato un incremento progressivo della popolazione, passata dai 4.855 abitanti del 1951 ai 7.968 censiti nel 2001, sino ai 9.669 abitanti di oggi. Non mancano testimonianze della sua nobile storia, come il Palazzo Arconati, sede dell’antico pretorio; il Palazzo Somaini, con il suo parco, monumento nazionale; il Palazzo Sanguettola, sorto sul luogo del Palazzo Clerici. La Chiesa di San Vito, nella sua veste attuale, è un esempio di pura architettura neoclassica lombarda, progettata intorno al 1790 dall’architetto ticinese Simone Cantoni. La Chiesa di San Siro, realizzata in stile barocco, risale al 1732.La costruzione più imponente della città è una torre in mattoni eretta nel 1904 per garantire con la sua cisterna l’approvvigionamento idrico del paese. Sulla strada che conduce da Saronno a Como, Lomazzo riceve i visitatori con la struttura imponente dell’Arco della Pace (l’attuale risale al 1875).La vitalità sociale di Lomazzo, già esplosa tra Ottocento e Novecento, con

la costituzione del Corpo Musicale, dei Vigili del Fuoco e dei movimenti cooperativi, si va esprimendo su tutti i versanti sportivi, ricreativi, culturali e di volontariato sociale, con la costituzione di numerosi gruppi che animano la comunità con le loro iniziative. Ogni lunedì si tiene il tradizionale Mercato di Lomazzo, molto suggestivi sono i vicoli interni al centro storico del paese, mentre per gli amanti della bicicletta c’è un bel percorso in mountain bike in Valle Parco Lura. Da non perdere la “Rievocazione storica del 1286”, la festa di settembre ed i mercatini in per le vie del centro a luglio.“La collaborazione del Comune di Lomazzo con ANUSCA - spiega Fausta Turnu (Istruttore amm.vo del Comune di Lomazzo e Vice presidente del Comitato provinciale ANUSCA di Como) - si è rafforzata negli ultimi tre anni, rendendo così possibile l’organizzazione di diversi corsi di aggiornamento professionale e, proprio durante uno dei corsi, la ricostituzione del Comitato provinciale, che mancava da qualche anno per la provincia di Como. Raccogliamo il successo dell’attività dell’Associazione sul territorio nella risposta dei Comuni limitrofi e non alle offerte di formazione finora proposte. Questa proficua collaborazione consente di arricchire costantemente i servizi, già numerosi, che l’ANUSCA offre direttamente agli iscritti ed è importante poiché consente al Comune di Lomazzo di garantire ai propri cittadini un sempre migliore servizio grazie all’aggiornamento costante e puntuale”.

Per avere altre informazioni su Lomazzo: www.comune.lomazzo.co.it

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IL 7° CORSO DI ALTA FORMAZIONE AL GIRO DI BOA

Pare cominciato pochi giorni fa, e invece, anche la settima edizione del Corso di Alta Formazione in

materia demografica sta procedendo a lunghissimi passi.A fine dicembre si concluderà il primo semestre accademico che ha visto i partecipanti cimentarsi con materie impegnative quali, fra le altre, il diritto di famiglia o la normativa anagrafica, che proprio negli ultimi mesi è salita sugli scudi, non solo per la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, destinata a impattare in maniera decisa sul sistema anagrafico nazionale, ma anche per le norme antiabusivismo che vanno a modificare i tradizionali principi di iscrizione anagrafica.Questo tanto per citare qualche esempio, ma l’intero Corso di Alta Formazione in materia demografica offre la possibilità di un approfondimento a 360 gradi della materia demografica e delle discipline correlate. La formula adottata fin dall’origine, che prevede un nucleo importante di ore (130 su 294) dedicate alle materie demografiche in senso stretto e un corollario di discipline collegate o da un punto di vista giuridico sia funzionale, è stata, pensiamo, la formula vincente della proposta. Chi partecipa al corso di alta formazione ha infatti la possibilità di un solido approfondimento di anagrafe, stato civile, elettorale, ma anche del diritto di famiglia, internazionale privato, tanto per citarne alcuni, e di alcune discipline di carattere più gestionali: pensiamo infatti che chi occupa una posizione apicale e di coordinamento o aspiri ad ottenerla, debba avere un bagaglio nozionistico completo. Le ore di formazione frontale, spalmate su sette mesi di lezione, sono poi

di S. Z.

completate da un monte ore di “messa in pratica” di quanto acquisito in aula presso il proprio Ente o altro Comune. A questo proposito, c’è da segnalare in questi anni, la grande disponibilità della Direzione Centrale dei Servizi Demografici, che, oltre a riconoscere al corso valore abilitante alle funzioni di Ufficiale di stato civile in virtù di un protocollo del 2008 e a garantire risorse a parziale copertura delle spese al fianco di ANUSCA, ha accolto alcuni partecipanti per una settimana di stage presso i loro uffici. Un’esperienza che tutti i corsisti coinvolti hanno vissuto con intensità e grande soddisfazione per la disponibilità incontrata e l’alto valore formativo del corso.Il riscontro maturato in questi anni in termini di gradimento da parte degli iscritti, sia in termini tecnici che umani è la bussola di questa attività. Certo, le difficoltà non mancano, soprattutto

per le risorse, sempre più risicate, da destinare alla formazione; spesso questo si scontra con le motivazioni, altissime, di tanti operatori di tutto il Paese.Nonostante questo, anche per l’anno accademico 2014 – 2015, la classe si è formata, con iscritti da tutta Italia, Sicilia e Sardegna comprese. Nessuno nega che intraprendere questo percorso sia un grosso impegno, in termini lavorativi e personali: proprio per questo è particolarmente ammirevole la decisione dei partecipanti, che si sono alternati nelle varie edizioni, di mettersi in gioco e di investire tanto in termini di tempo, attenzione e, finanche, di risorse economiche (la maggior parte dei corsisti si è anche autofinanziata).Sull’altro piatto della bilancia però c’è la sicurezza di ricevere didattica di qualità: un obiettivo ambizioso, certamente, ma quanto mai necessario alla luce della mutata organizzazione all’interno degli Enti e delle relazioni fra gli stessi. Diviene fondamentale formare una categoria di operatori che possano assumere con consapevolezza e tutte le competenze necessarie ruoli di coordinamento, con una conoscenza solida della specifica materia demografica.

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