Notiziario ANUSCA 2016 - 03 - Marzo

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NOTIZIARIO ANUSCA Anno XXX, n. 3 • Marzo 2016 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN) Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (continua a pag. 3) LE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE DI FATTO: IL PUNTO di Tiziana Piola - P.O. Servizi Demografici Comune di Savona I l disegno di legge denominato “Cirinnà”, dal nome della senatrice Monica Cirinnà che ha proposto l’iniziativa legislativa, vede ora la sua svolta decisiva nel testo condiviso al Senato. È stata una lunga battaglia dopo tredici anni: diverse proposte sono state avanzate, ma mai nessuna era riuscita a varcare la soglia della Camera per diventare legge, finché la Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per il vuoto normativo sulle coppie omosessuali. Oggi, invece, il ddl Cirinnà, è stato approvato in Senato e, anche se con modifiche significative, tornerà al vaglio della Camera, dove, incontrando la maggioranza della parte politica che ha proposto la legge, dovrebbe a breve essere approvato definitivamente. Il tentativo della regolamentazione dei Buona Pasqua CORSO BASE ELETTORALE 23 - 24 - 25 febbraio 2016 La formazione base continua a riscuotere consensi. Dopo l’edizione relativa allo Stato Civile, anche il corso dedicato alla materia Elettorale, per una panoramica generale di norme e procedure, ha richiamato una quarantina di operatori di tutto il Paese.

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Notiziario Anusca - Rivista di aggiornamento per operatori nei Servizi Demografici

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NOTIZIARIO ANUSCA

Anno XXX, n. 3 • Marzo 2016 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

(continua a pag. 3)

LE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE DI FATTO: IL PUNTO

di Tiziana Piola - P.O. Servizi Demografici Comune di Savona

Il disegno di legge denominato “Cirinnà”, dal nome della senatrice Monica Cirinnà che ha proposto

l’iniziativa legislativa, vede ora la sua svolta decisiva nel testo condiviso al Senato. È stata una lunga battaglia dopo tredici anni: diverse proposte sono state avanzate, ma mai nessuna era riuscita a varcare la soglia della Camera per diventare legge, finché la Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per il vuoto normativo sulle coppie omosessuali. Oggi, invece, il ddl Cirinnà, è stato approvato in Senato e, anche se con modifiche significative, tornerà al vaglio della Camera, dove, incontrando la maggioranza della parte politica che ha proposto la legge, dovrebbe a breve essere approvato definitivamente.Il tentativo della regolamentazione dei

Buona

Pasqua

CORSO BASE ELETTORALE23 - 24 - 25 febbraio 2016

La formazione base continua a riscuotere consensi. Dopo l’edizione relativa allo Stato Civile, anche il corso dedicato alla materia Elettorale, per una panoramica generale di norme e procedure, ha richiamato una quarantina di operatori di tutto il Paese.

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FORMAZIONE IN ACCADEMIA

2016

Tra matrimoni, unioni civili e crisi della coppia...

L’importanza del ruolo dell’Ufficiale di Stato Civile

nella società che cambia

Seminario 22 - 23 marzo 2016

Tiziana Piola - Silvia Cornetto

rapporti tra persone dello stesso sesso o sesso diverso risale al 2002 anno in cui venne proposta l’istituzione dei Pacs: era un contratto “davanti all’ufficiale dello stato civile presso il Comune di residenza di uno dei contraenti“, oppure davanti a un notaio. La proposta fallisce miseramente, lasciando spazio a nuove iniziative legislative nel 2007 con l’istituzione dei Dico “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi” e dei CUS “contratti di unione solidale”; nel 2008 è la volta dei DiDoRé “diritti e doveri di reciprocità dei conviventi”. L’alternanza di proposte differenti ricalca il clima politico dell’epoca, per cui un tema così scottante divide l’opinione pubblica, che matura di anno in anno per approdare nel 2015 al ddl “Cirinnà”: disciplina le coppie di fatto e le unioni civili. Il nuovo testo prevede la reciproca assistenza, la disciplina dei rapporti patrimoniali, e la regolamentazioni dei diritti che discendono da tale unione che sembrano praticamente identici a quelli derivanti dall’istituto del matrimonio: l’assistenza morale e materiale, diritti economici come il subentro nel contratto d’affitto, vengono garantiti i diritti di successione. Si parla, inoltre, per la prima volta, di adozione dei figli biologici dei conviventi, la “stepchild adoption”, per la quale vi è stata una accesa battaglia fino al suo stralcio definitivo nel maxiemendamento di febbraio 2016.Ma come si articola il testo normativo? I mass media hanno concentrato le loro informazioni sulle unioni civili. In realtà la legge è suddivisa in due parti: la prima introduce nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, mentre la seconda regolamenta la convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, volta a istituire un nuovo “rapporto” dal quale possano derivare specifici diritti e dei doveri tra i conviventi.All’articolo 1 del testo normativo si trova la definizione di unione civile: “unione tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”. Il riferimento alla Costituzione è stato inserito nel maxiemendamento al fine

di sottolineare lo scopo della legge volta a garantire i diritti inviolabili dell’uomo sia nelle formazioni sociali, sia come singolo, ove si svolge la sua personalità: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. In tal modo l’Italia ha dato prova di applicare

alla lettera il dettato costituzionale. L’unione civile è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso che dichiarano, alla presenza di due testimoni, di fronte all’ufficiale di stato civile l’esistenza della loro unione. Viene attribuita la competenza all’ufficiale di stato civile ma non viene specificato di quale Comune: potrebbe trattarsi di una precisa scelta del Legislatore di lasciare liberi gli interessati di scegliere il Comune dove rendere la dichiarazione. L’ufficiale di stato civile recepisce tale dichiarazione e la iscrive nell’archivio di stato civile. A differenza della prima versione del testo di legge, nell’emendamento non viene istituito un registro apposito, ma tali dichiarazioni saranno recepite nei registri di stato civile già esistenti. L’unione civile è nulla nel caso in cui: - una delle parti è legata da un vincolo matrimoniale o altra unione civile tra

persone dello stesso sesso;- una delle parti è interdetta per infermità di mente;- tra le parti vi sia un rapporto di parentela; - vi sia la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte. Questi, dunque, rappresentano gli impedimenti alla costituzione dell’unione civile, che potrebbero essere accertati dall’ufficiale di stato civile, ma ovviamente in tal caso occorreranno le istruzioni del Ministero mediante apposito regolamento e modifica del

regolamento di stato civile, affinché siano indicate le modalità di verifica a carico dell’ufficiale di stato civile. Nell’attuale disciplina matrimoniale, è previsto l’istituto della pubblicazione con la quale l’ufficiale dello stato civile accerta che tra i futuri sposi non sussistono impedimenti: tale procedura non viene prevista nel caso delle unioni civili. Si potrebbe, allora, pensare che l’ufficiale di stato civile debba esclusivamente recepire le dichiarazioni degli interessati relativamente agli impedimenti, senza accertare alcunché.Necessarie, dunque, soprattutto per la parte operative saranno le istruzioni del Ministero dell’Interno a seguito dei regolamenti attuativi. Dall’unione discendono precisi diritti e doveri, quali l’obbligo reciproco

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all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni, senza, tuttavia, avere l’obbligo di fedeltà. La legge prevede l’applicazione degli articoli del Codice civile riferiti agli alimenti, alla successione e alla reversibilità. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni. Si istituisce dunque la possibilità di regolamentare i rapporti patrimoniali e mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile. Le parti, inoltre, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Lo scioglimento dell’unione si determina per morte di una delle parti, nei casi previsti all’articolo 3 della legge sul divorzio, oppure quando le parti decidono consensualmente di sciogliere l’unione davanti all’ufficiale di stato civile, in tal caso la domanda di scioglimento può essere proposta dopo tre mesi dalla data di costituzione dell’unione civile. Quindi, in questo caso, divorzio lampo senza passare dalla separazione. Inoltre, “quando la condotta della parte dell’unione civile è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte” il giudice può adottare un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Le disposizioni sulle adozioni (anche quella in casi particolari art. 44) non si applicano alle unioni civili, anche

se, in realtà, ad oggi la legge prevede comunque l’adozione da parte di single. Quindi, in pratica, il giudice potrebbe comunque decidere l’adozione dei figli biologici dei conviventi. La seconda parte della legge riguarda la disciplina della convivenza tra persone dello stesso sesso o sesso diverso infatti l’articolo dedicato recita: “si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Per accertare la stabile convivenza il testo normativo fa esplicito riferimento all’articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Ciò sta a significare che sono conviventi coloro che appartengono alla stessa famiglia anagrafica e se ne darà prova mediante certificazione. Anche tra i conviventi si instaurano una serie di diritti e di obblighi reciproci disciplinati esplicitamente dalla norma e riguardano la reciproca assistenza, la permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione, l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i diritti nell’attività di impresa.Inoltre, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza.

Tale contratto, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, e ricevuti da un notaio in forma pubblica. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. È un’iscrizione del tutto nuova in capo all’anagrafe le cui modalità attuative devono necessariamente essere disciplinate, modificando anche il regolamento anagrafico.La norma dovrà ovviamente essere coordinata con la legge esistente e verrà conferita delega al Governo affinché venga adeguato l’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e venga inoltre modificato il diritto internazionale privato, prevedendo la disciplina dell’unione civile o del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero.Oggi il testo emendato è stato restituito alla Camera, in quanto la legge deve essere approvata sull’identico testo da entrambi i rami del Parlamento. Successivamente la legge sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e dopo la promulgazione, la legge verrà pubblicata a cura del Ministro della Giustizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’iter legislativo è, dunque, ancora corposo ma ormai è stato delineato un percorso certo, per quella che sarà sicuramente una rivoluzione storica per la società italiana.

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DIVORZIO E PROCURA SPECIALEdi Priolo Salvatore - Funzionario Stato Civile Comune Legnano

È successo in un Comune della provincia di Milano dove l’Ufficiale dello Stato Civile ha ricevuto le

dichiarazioni di due coniugi con le quali hanno manifestato la volontà di sciogliere il matrimonio contratto con rito civile, ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014.Le dichiarazioni sono state rese da parte di un coniuge, che è comparso personalmente avanti all’Ufficiale dello Stato Civile, come è previsto dal c. 3 dell’art. 12, e da parte dell’altro coniuge, residente all’estero (Shangai – Cina), per il tramite di un procuratore speciale, munito di procura formata in atto pubblico davanti al capo dell’ufficio consolare, che esercita le funzioni di notaio davanti ai cittadini italiani, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs n. 71/2011.L’Ufficiale dello Stato Civile, a seguito delle dichiarazioni rese dai coniugi con le modalità sopra descritte, rifiuta di riceverle e di compilare immediatamente dopo l’atto contenente l’accordo di scioglimento del matrimonio emettendo, così come è previsto dall’art. 7 dell’Ordinamento di Stato civile (Dpr n. 396/2000), il certificato contenente i motivi del rifiuto.Il motivo addotto dall’Ufficiale dello Stato Civile per rifiutare di ricevere le dichiarazioni dei coniugi e di redigere l’accordo di divorzio è stato quello secondo cui per questa tipologia di atto non è prevista la rappresentanza dei coniugi che, come prevede il già citato comma 3 dell’art. 12, devono rendere personalmente la dichiarazione davanti all’Ufficiale dello Stato civile con l’assistenza facoltativa di un avvocato.Oltre al tenore letterale della novella, che non consentirebbe un’interpretazione diversa, il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile è da considerarsi legittimo se si pensa che esso trova anche riscontro nella circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014, che ha istruito gli Ufficiali dello Stato Civile stabilendo che “stante il correlato carattere personale della dichiarazione di ciascuno dei coniugi, l’avvocato non può sostituire davanti all’ufficiale la parte assistita”.

I coniugi decidono dunque di impugnare il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile ricorrendo, ai sensi degli artt. 95 e 96 del Dpr n. 396/2000 al Tribunale ordinario di Milano – Sezione IX - che, sentite le parti e il Procuratore della Repubblica, decide in data 19/01/2016 con decreto motivato ed esecutivo n. 110/2016 (R.G. 8964/2015), accogliendo il ricorso delle parti e disponendo di “annullare il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile e conseguentemente di dare corso al procedimento instaurato dai coniugi ex art. 12 del D.L. n. 132/2014”.Il Tribunale motiva la sua decisione in modo articolato, in primis, richiamando in diritto la relazione illustrativa dell’originario progetto di legge (D.L n. 132/2014 convertito

in L. n. 162/2014), che non prevede che la comparizione dei coniugi debba necessariamente essere “personale”, l’istituto di cui all’art. 111 c.c., che ammette la formazione dell’unione matrimoniale a mezzo di procura speciale quando un coniuge risieda all’estero e la procedura giurisdizionale di disgregazione del vincolo matrimoniale che, benché si utilizzi l’avverbio personalmente (art. 4, c. 7, L. n. 898/1970), non preclude la rappresentanza (per gravi e comprovati motivi) a mezzo di procuratore speciale. Il Tribunale ritenendo, tuttavia, che il dato letterale della novella legislativa non sia soddisfacente a chiarire la quaestio juris, ovvero se sia o non ammessa, nella procedura di cui all’art. 12 del D.L. n. 132/2014, (la procura speciale per perfezionare validamente, davanti all’Ufficiale dello Stato civile, l’accordo di separazione o di divorzio), richiama, in secundis, il fine della procura speciale che consente a chi la ottiene di poter svolgere in luogo del rappresentato tutte le attività che questi dovrebbe porre in essere innanzi all’autorità amministrava (o giudiziaria) e la ratio della legislazione di nuovo conio, che è certamente quella di garantire procedure

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(continua da pag. 5: Divorzio e...)

alternative al servizio pubblico di Giustizia, istituendo misure semplificate tese ad incrementare il tasso di degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di separazione personale, divorzio e di modifica delle condizione di separazione o di divorzio. Il modello degiurisdizionalizzato, continua il Tribunale nelle motivazioni, è assimilato a quello davanti al Giudice per il fatto che raggiunge lo stesso obiettivo ovvero di consentire ai coniugi, per alcuni casi delimitati, secondo condizioni concordate, di separarsi e di divorziare e deve, pertanto, offrire le medesime possibilità di agire riconosciute dalla giurisdizione: in caso contrario ci si troverebbe di fronte ad un percorso alternativo diverso e di minore qualità rispetto a quello giurisdizionalizzato. Il Tribunale conclude affermando che, se lo spirito della nuova norma è quello di offrire ai coniugi una procedura alternativa e semplificata a quella giudiziaria, finalizzata altresì ad abbattere i carichi di giustizia portando fuori dalle aule dei Tribunali gli accordi consensuali di separazione e di divorzio nei previsti casi delimitati, essa deve garantire un maggior ricorso agli strumenti alternativi e non irrigidirne l’accesso andando contro le intenzioni dello stesso Legislatore.Ora si pone la questione per l’Ufficiale dello Stato Civile di cosa fare. Continuare a informare i cittadini che, nei procedimenti di cui al c. 1 dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014, devono comparire personalmente con l’assistenza facoltativa di un avvocato, senza ammettere la rappresentanza dei coniugi per il tramite di un procuratore speciale e, in caso contrario, porre rifiuto ex art. 7 del Dpr n. 396/2000? Oppure ammettere, come avviene in Tribunale, per gravi e comprovati motivi (es: coniuge residente all’estero, detenuto in

carcere ovvero impossibilitato per infermità o altro impedimento) la procura speciale? E se fosse ammessa la procura speciale, questa dovrebbe risultare da scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico?Per rispondere è necessario richiamare l’Ordinamento dello Stato civile, che stabilisce all’art. 12 (Modalità di redazione degli atti), c. 7, che “le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando non è espressamente previsto che debba risultare da atto pubblico”.Lo stesso ordinamento e il codice civile, tuttavia, prevedono espressamente in quali atti le parti interessate o i dichiaranti possono farsi rappresentare da un procuratore speciale: dichiarazione di nascita, di morte, resa nel processo verbale di richiesta di pubblicazione di matrimonio, celebrazione del matrimonio. In tutti gli altri casi in cui la procura speciale non sia espressamente prevista, si ritiene che essa non possa essere ammessa.Visto che la questione lascia comunque qualche dubbio, per gli Ufficiali dello Stato Civile sarebbe opportuno e auspicabile un intervento del Ministero

dell’Interno che possa riaffermare e precisare l’interpretazione secondo cui, nei procedimenti di cui trattasi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, i coniugi non possono farsi rappresentare sia dall’avvocato che eventualmente li assiste (la circolare n. 19/2014 fa riferimento solo all’avvocato) sia da un procuratore speciale che, nei procedimenti giurisdizionali, non è mai l’avvocato difensore, ma un parente o una persona di fiducia del mandante.Se il richiesto chiarimento ministeriale dovesse arrivare e confermare la prima interpretazione, esso dovrebbe (su questo punto credo che nessuno abbia garanzie da offrire) mettere al riparo l’Ufficiale dello Stato Civile da eventuali situazioni spiacevoli come quella (eventuale e possibile) in cui un Giudice, cassando il suo rifiuto a ricevere la dichiarazione dei coniugi per procura speciale, lo sanzioni per aver disatteso la ratio della nuova legge che, secondo il Tribunale di Milano, può e deve essere applicata, come avviene nelle aule giudiziarie, in favore del cittadino.“ANUSCA” non mancherà di tenervi aggiornati su eventuali e futuri sviluppi interpretativi della questione qui trattata.

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2016

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IL LUOGO E LA DATA DI NASCITA: IMPORTANZA E CONSEGUENZE

di Giuseppa Mantineo - Capo Servizio Anagrafe Comune di Siracusa

Il luogo e la data di nascita sono fonte di diritti e di doveri. Basta riflettere per comprendere

l’importanza di questa fondamentale indicazione su cui spesso non ci soffermiamo abbastanza e che diamo per scontata quale mero elemento da riportare su atti e documenti. Se decidessimo di fare una passeggiata per le molteplici strade che la rete ci offre, vedremmo che per esempio in Svizzera quando viene rilasciato il passaporto invece che il luogo di nascita, viene indicato il luogo di “attinenza”, cioè il luogo di origine della famiglia le cui autorità comunali conservano i certificati di famiglia e registrano le nascite, i matrimoni e i decessi, anche quando le famiglie se ne vanno.

Come si diceva, questi, che sono i dati salienti insieme a pochi altri usati da ciascuno di noi nelle istanze e nelle dichiarazioni o che sono enunciati nei nostri documenti, sono proprio per questo di fondamentale importanza.Nel registrare un atto che provenga da altra autorità o nel registrare un evento su dichiarazione dell’interessato, l’Ufficiale dello Stato Civile sa quale sia la sua responsabilità e quindi l’attenzione che deve prestare a tale registrazione. Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 396/2000 infatti, qualunque errore, anche se banale, poteva essere rettificato solo su sentenza. Oggi si può invece fare ricorso alla correzione mediante annotazione a margine dell’atto che contiene l’errore materiale. L’esattezza dei dati è dunque un’esigenza che da sempre accompagna la stesura degli atti di Stato Civile e la tenuta delle schede anagrafiche in quanto pubblici registri e base di dati indispensabile per l’esercizio dei diritti e dei doveri del cittadino verso la società e delle Amministrazioni verso il cittadino. Non c’è atto dello stato civile o registrazione anagrafica né elettorale che non riportino luogo e data di nascita di ciascun cittadino. Dunque

pane quotidiano su cui vale la pena di fermarsi a riflettere.Dal momento della registrazione dell’atto di nascita sorgono per il nato diritti fondamentali: la capacità giuridica, il diritto alla cittadinanza, il rapporto di filiazione, i rapporti di parentela, taluni diritti fiscali (bonus

bebè per es.), la registrazione in altre banche dati (Agenzia delle Entrate, ASP, INPS ecc…) ed altro ancora. Il luogo e la data di nascita diventano allora, insieme al nome (cognome e prenome) il DNA di quel cittadino in cui sono impresse tutte quelle ed altre informazioni.Se una persona è nata in una data piuttosto che in un’altra cambierà il periodo di astensione per maternità del genitore, cambierà la data di inserimento alla scuola materna, la data in cui potrà conseguire il patentino per il motorino e la patente per condurre l’auto, la data per partecipare ad un concorso, arruolarsi volontariamente, esprimere il proprio diritto di voto, acquistare una vettura o un immobile, andare in pensione e tanto altro ancora.Così per il luogo di nascita che determinerà innanzitutto il luogo di registrazione di alcuni eventi, la possibilità, ad alcune condizioni, di poter essere cittadino di uno stato, il sorgere di alcuni diritti stabiliti per

quella regione di appartenenza o per quello stato estero in cui avviene l’evento nascita.Così sappiamo che per i nati stranieri di seconda generazione, e ci avviamo alla terza, è fondamentale, nel momento in cui desiderano acquistare la cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età, che sia evidente che la nascita sia avvenuta e sia stata registrata in un Comune italiano. A partire da lì non sarà difficile al giovane dimostrare di avere vissuto più o meno ininterrottamente sul territorio dello Stato e acquistare con una certa facilità la cittadinanza italiana. Luogo e data di nascita sono inoltre due dei requisiti fondamentali su cui si basa la composizione del codice fiscale la cui importanza per ciascun cittadino non sfugge certo a nessuno di noi.

La data di nascita poi, definendo in modo preciso il momento della nascita, stabilisce se la stessa sia avvenuta nel matrimonio o fuori da questo e le relative conseguenze, come i rapporti con gli altri componenti del nucleo familiare ed eventuali diritti successori.Per non parlare della decorrenza dell’iscrizione anagrafica che coincide con la data di nascita ed avviene non nel luogo di nascita ma nel comune di iscrizione anagrafica della madre che può benissimo non coincidere con il comune in cui si verifica l’evento.Insomma, commettere un errore nel registrare luogo e data di nascita equivale a causare un disagio non meno grave di quello di omettere uno dei prenomi certificabili o di qualsiasi altro errore riguardante i dati della persona.Il subentro degli oltre 8000 Comuni d’Italia nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, banca dati unica nazionale che riporterà i dati ufficiali di ogni cittadino, ci impone quindi di alzare la soglia dell’attenzione.

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L’anno formativo oramai iniziato da un paio di mesi, dopo l’inaugurazione avvenuta il 19

gennaio con il primo seminario sul tema ANPR, può riportare un bilancio dal deciso segno più.Le proposte formative di ANUSCA stanno riportando numeri soddisfacenti e incontrano un fabbisogno espresso dagli operatori generato da cause diverse: si voglia per le recenti normative, si voglia per la necessità, che non viene mai meno, di approfondire le varie materie demografiche da parte di coloro che, seppur in servizio da tanti anni, si ritrovano neofiti negli uffici di stato civile o elettorale.

IL 2016 COMINCIA BENE IN ACCADEMIA

L’Associazione, conscia dell’ampiezza del ventaglio delle esigenze, da una formazione base all’aggiornamento sulle norme più attuali, cerca di restare al loro passo, proponendo tante opportunità didattiche che gli operatori, anche quest’anno, hanno mostrato di apprezzare fin dalle prime battute.Dopo il successo che ha bagnato l’avvio del percorso sul tema di ANPR, anche i seminari successivi hanno visto oltre cento operatori provenienti da tutto il Paese giungere in Accademia per approfondire

l’emergenza rifugiati, sia da un punto di vista anagrafico sia di stato civile, ma anche un tema, per così dire, “classico”, come l’evento morte e adempimenti connessi, che però coagula l’interesse e il bisogno di approfondimento di casi specifici, come è avvenuto nel seminario del 24 e 25 febbraio.Il seminario “La morte mai non muore”, curato dagli esperti di polizia mortuaria Graziano Pelizzaro e Felicina Comoglio, ha avuto il merito di fare una panoramica assai completa e approfondita di temi quali la cremazione che sempre sollecita vari approfondimenti e gli adempimenti dell’ufficiale di stato civile in relazione all’evento. Numerosi i quesiti che hanno

trattenuto gli esperti ANUSCA ben oltre l’orario da programma.Qualche giorno prima, 11 e 12 febbraio, stesso copione per Renzo Calvigioni e Noemi Masotti, come si diceva poc’anzi, impegnati sul tema “L’ufficiale di stato civile e anagrafe alle prese con l’emergenza immigrazione”: dibattito acceso soprattutto sugli argomenti dell’identificazione e le soluzioni a fronte di possibile carenze documentali.Entrambi i seminari sono stati gratuiti per gli operatori di Enti in regola con il tesseramento 2016, ma non solo: per

i primi trenta iscritti appartenenti a Comuni in quota D, pernottamento gratuito offerto dall’Associazione. Un impegno di non poco conto per ANUSCA, ma sostenuto volentieri tenendo conto, che in questi tempi di risorse assai risicate, probabilmente a torto, per la formazione, un sostegno alla partecipazione così “sostanzioso”, consente a tanti operatori di accedere ad occasioni didattiche che invece potrebbero sfumare. E durante l’anno, tante altre opportunità che verranno, come sempre tempestivamente, divulgate sul sito di ANUSCA.Ricordiamo anche che questi seminari portano al riconoscimento di dieci

crediti ciascuno per le materie di competenza: come averli? Basta essere in regola con il tesseramento anno 2016, poiché il regolamento prescrive che siano riservati ai soci ANUSCA, e non dimenticare di firmare il registro presenze, che certifica la frequentazione integrale del seminario.Al raggiungimento dei vari step di preparazione, l’Associazione certificherà il livello di preparazione raggiunto (base, intermedio, avanzato), ma in ogni momento la propria situazione crediti è consultabile nell’area riservata del portale.

di Silvia Zini - Ufficio Stampa ANUSCA

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L’ISIS E L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

(continua a pag. 10)

Non passa giorno ormai che i media non ci riferiscano di azioni belliche o terroristiche che

vedono protagonista l’autoproclamatosi Califfato, accrescendo, purtroppo la sequela dei morti ammazzati.È altrettanto noto che nelle file dell’ISIS combattano anche i cosiddetti “foreign fighters”, combattenti stranieri che provengono in particolare dai Paesi Europei, alcuni anche dall’Italia.Cosa c’entra questo con l’attività dell’ufficiale dello stato civile? In questa situazione ancor più che in altre calza a pennello il vecchio adagio che recita “ogni guerra ha i suoi morti”. Va innanzitutto chiarito che se fosse l’Italia ad essere ufficialmente in guerra in Siria (o anche in missione di pace) l’eventuale decesso di un militare italiano andrebbe verbalizzato a norma degli artt. 8, 28 c. 2 lett. d), 71 c. 2 lett. c) del D.P.R. 396/2000 e degli artt. 17 e 18 del D.M. 27/02/2001, per cui l’ufficiale dello stato civile del Comune italiano di sua residenza dovrebbe unicamente trascrivere nei registri l’atto di morte compilato dagli ufficiali designati nelle

zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.Ma cosa succede se il decesso riguarda un “foreign fighters” partito dall’Italia? Occorre innanzitutto verificare se si tratti di cittadino italiano oppure di cittadino straniero. Se si tratta di cittadino italiano, è irrilevante il fatto che sia deceduto all’estero nelle operazioni di una guerra cui abbia aderito volontariamente, ma non sotto la bandiera italiana, pertanto la procedura è del tutto simile ad ogni altro decesso di italiano che si trovasse

all’estero per lavoro, studio, vacanza, ecc. e seguirà il dettato di cui agli artt. 15 c. 2, 21 c. 3, 71 c. 2 lett. a) del D.P.R. n. 396/2000 per la trascrizione dell’atto di morte. Nel caso non sia possibile ottenere dall’autorità straniera l’atto di morte, com’è probabile nell’ipotesi in premessa, vale il dettato dell’art. 20 del medesimo D.P.R. n. 396/2000:1. L’autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato

di Graziano Pelizzaro - Esperto ANUSCA

DA’ PIÙ VALORE ALLA TUA FORMAZIONE

Dal 1° gennaio 2016 ai Soci che partecipano a iniziative di formazione e aggiornamento promosse e/o organizzate dall’Associazione, sono riconosciuti crediti formativi, registrati in un data-base dedicato consultabile in ogni momento tramite il portale ANUSCA.

DA RICORDARE:• I crediti vengono riconosciuti solo agli operatori in regola con il

tesseramento 2016• È necessario, al fine dell’attribuzione dei crediti, apporre la propria firma

nel registro presenza dell’evento formativo

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(continua da pag. 9: L’ISIS...)

civile formati all’estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, (sostituito dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246) dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i Comuni italiani.Contribuisce a fornire ulteriori chiarimenti la circolare MIACEL 26 marzo 2001, n. 2:L’art.20 si riferisce, invece, solo a cittadini italiani che risiedano in Italia o all’estero e alla necessità che eventi relativi al loro stato civile, accaduti all’estero, siano registrati in Italia. Ove tali eventi non siano stati registrati presso l’Autorità locale, o, benchè registrati, non sia possibile ottenerne copia e il Consolato Italiano non sia in grado di accertare l’evento e, quindi, di emettere la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 20 del DPR, gli atti devono essere formati secondo quanto disposto dal tribunale della Repubblica nel cui circondario essi avrebbero dovuto essere registrati, ai sensi dell’art. 100 del DPR.Questa procedura però vale solo per i cittadini italiani. Ma come fare allora nel caso che a morire sia stato

il “foreign fighters” straniero, partito dall’Italia e magari regolarmente residente in un Comune italiano?Alcuni mesi orsono un caso di questo tipo era assunto agli onori della cronaca nazionale: un cittadino della ex Jugoslavia residente in un Comune italiano con un bimbo e la moglie, pure straniera ma di nazionalità diversa, si reca con il figlioletto in Siria e rimane ucciso lui in combattimento, mentre del bimbo si perdono le tracce.Ora è facile immaginare che in una situazione simile alla moglie si pongano una serie di problemi e di questioni aperte che si potrebbero risolvere solo acquisendo la certificazione attestante la morte del loro congiunto.Accade quindi che la signora recuperi il maggior numero di documenti possibili, compresa una fotografia del cadavere, ma nulla che possa anche lontanamente assomigliare ad un atto di morte. Con questa documentazione si rivolge all’ufficiale dello stato civile del proprio Comune per avere un certificato di morte.Con l’assistenza di ANUSCA, l’ufficio oppone un rifiuto, legittimo e motivato, così giustificato:- A norma dell’art. 72 del D.P.R. n. 396/2000, l’ufficiale dello stato civile può formare solamente l’atto di morte per i decessi avvenuti nel territorio del proprio comune o ivi giunti cadavere, oppure su decreto del Tribunale italiano competente;- La trascrizione degli atti di stato

civile prevista dall’art. 19 del D.P.R. n. 396/2000 presuppone la presentazione di un atto, avente le caratteristiche formali previste dagli artt. 21, comma 3, e 22 del D.P.R. 396/2000 (traduzione, legalizzazione, timbri e firme in originale).Ma la moglie non si arrende e cerca di far pressione sul Comune interessando i media e coinvolgendo l’opinione pubblica, anche attraverso alcune trasmissioni televisive. I media cominciano ad interessarsi della vicenda e ben presto l’ufficio di stato civile interessato viene tacciato di poca sensibilità e poca professionalità da chi, purtroppo, nemmeno conosce il nostro ordinamento e le leggi in materia.Facendosi forza del consenso popolare, la signora intraprende un’azione giudiziaria nei confronti del Comune, al fine di ottenere il sospirato certificato di morte.Il Tribunale adito, però, non da ragione alla moglie, bensì all’ufficio di stato civile del Comune, riconoscendo che non sussistevano i presupposti per il rilascio di un certificato di morte.Rimane l’amarezza per il biasimo ed il discredito cui gli organi di informazione sottopongono il pubblico ufficiale, spesso solo per ignoranza della materia e delle norme, norme che invece il pubblico ufficiale è tenuto a conoscere, rispettare e far rispettare. Ma rimane anche la soddisfazione quando la professionalità e la correttezza alla fine vengono riconosciute.

CONVEGNI REGIONALI 2016

MARCHE27 aprile 2016

Pesaro**

VENETO21 aprile 2016

Thiene (VI)

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IL SENATO CHIAMA ANUSCA:AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE SANITÀ

Prosegue l’iter del disegno di legge AS 1611 “Disciplina delle attività funerarie” di iniziativa

parlamentare del Senatore Stefano Vaccari, presentato in conferenza stampa sin dall’8 ottobre 2014 in Senato. Tale testo, assegnato alla 12° Commissione Permanente (Igiene e Sanità) in sede referente il 13 gennaio 2015, in data 12 maggio 2015 ha visto l’avvio dell’esame ad opera della relatrice Sen. Maturani; da allora la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali, finalizzato all’acquisizione di elementi informativi in ordine alle tematiche trattate dal testo.Il 2 febbraio scorso è stato il turno dell’ANUSCA ad essere chiamata in audizione presso la Commissione Igiene e Sanità, audizione cui ha partecipato l’esperto Graziano Pelizzaro.“Alla nostra Associazione – ha fatto presente Pelizzaro - premono gli aspetti del testo connessi con l’attività dell’ufficiale dello stato civile e dell’ufficio polizia mortuaria, in particolare per quanto riguarda la materia del trasporto funebre, della cremazione, della dispersione delle ceneri e dell’affidamento dell’urna cineraria, non escludendo che, specie nei Comuni di dimensioni contenute, gli stessi ufficiali di stato civile sono chiamati a svolgere servizi inerenti il trasporto funebre ed i servizi cimiteriali. Il quotidiano contatto con gli operatori funebri e con i cittadini utenti ci pone nella condizione di affrontare numerose situazioni per le quali i riferimenti normativi non sono chiari o si prestano ad interpretazioni, così da ingenerare spesso contenziosi o disparità

di trattamento verso i cittadini utenti. Questo ci consente di rilevare come anche il testo del disegno di legge presentato lasci irrisolte numerose problematiche”.Problematiche che sono state illustrate, ponendo in evidenza in particolare gli aspetti che riguardano l’ambito della cremazione e della dispersione delle ceneri, con particolare riguardo alla manifestazione di volontà, sia da parte del defunto che dei familiari aventi titolo. Numerosi infatti sono i problemi che quotidianamente sono costretti ad affrontare gli addetti ai lavori a causa di normative poco chiare e non convergenti.Numerosi altri sono i rilievi presentati alla Commissione, sempre nello spirito di collaborazione e di contributo alla definizione di norme chiare e che non si prestino ad interpretazioni soggettive, nell’interesse prioritario del cittadino utente, riguardanti altri aspetti, dalla

inutile artificiosa definizione di salma e cadavere, fino all’individuazione del Comune competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri.L’occasione è stata propizia anche per far presente alla Commissione che la riforma in itinere si incrocia con altre riforme in itinere, come quella che va sotto il nome di “Agenda Digitale”, nel cui ambito è già prevista la trasmissione telematica sia dell’accertamento di morte che della scheda ISTAT di morte, elementi questi di cui non si tien conto nel DDL in esame.Apprezzamento è stato espresso dalla Presidente Sen. Emilia Grazia De Biase, insieme a tutta la commissione, per il contributo dato dall’ANUSCA e per la disponibilità a collaborare anche in sede di definizione della modulistica ufficiale prevista nel medesimo DDL.

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DONAZIONE DEGLI ORGANI: UN NUOVO GRATIFICANTE IMPEGNO PER GLI OPERATORI SS.DD.

(continua a pag. 13)

di Nicola Corvino - Esperto ANUSCA

La legge 1 aprile 1999, n. 91, nel disciplinare la materia dei prelievi e trapianti, ha consentito ad ogni

cittadino maggiorenne di manifestare la volontà a donare organi e tessuti del proprio corpo successivamente alla morte. Dopo le disposizioni attuative, emanate con decreti del Ministro della Salute 8 aprile 2000 e 11 marzo 2008, e qualche anno trascorso invano per il mancato decollo del progetto, il testo vigente dell’art. 3 del r.d. 773/1931, a seguito di vari interventi normativi di integrazione, dispone che “I Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999,n. 91” e che “Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni”.L’inserimento della dichiarazione nel Sistema informativo trapianti (SIT) diviene la condizione indispensabile per consentire l’attuazione della norma, atteso che la sola indicazione sulla carta d’identità non poteva sortire effetti positivi se contestualmente non permetteva allo stesso SIT la verifica della volontà o meno del soggetto a donare gli organi nel caso di decesso improvviso. Quindi l’ulteriore opportunità di registrare la dichiarazione dell’interessato, all’atto della richiesta/rinnovo della carta d’identità, rispetto alle opzioni già previste in precedenza e inadeguate a raggiungere l’obiettivo prefissato, rappresenta la chiave di volta per convincere una larga fetta di popolazione a manifestare, attraverso l’”operatore anagrafico”, il proprio consenso/diniego alla donazione.Il SIT, cui sono collegati il Centro Nazionale Trapianti, i Centri Regionali e Interregionali per i trapianti e le Aziende Sanitarie Locali, può essere consultato per ciascun potenziale

donatore in stato di accertamento di morte cerebrale dai Centri Regionali per i Trapianti in regime di sicurezza per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere.Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel fascicolo sanitario elettronico (FSE), che è finalizzato a fornire ai medici una visione globale e unificata dello stato di salute dei singoli cittadini, aggiornata all’ultimo “episodio clinico”, consultabile in rete nel caso di necessità.Il Ministero dell’Interno, congiuntamente

al Ministero della Salute, ha emanato la direttiva n. 2128 del 29 luglio 2015 riportante le Linee guida per l’applicazione della normativa concernente la possibilità che la carta d’identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.Alle Linee guida è allegato un documento tecnico in cui sono specificate le modalità telematiche con cui i Comuni devono trasmettere al SIT le dichiarazioni di volontà. La manifestazione del consenso o del diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino e risulta valida l’ultima dichiarazione di volontà resa in ordine di tempo.Dopo l’emanazione delle Linee guida si è quindi passati alla fase esecutiva e gli operatori demografici, preposti al servizio “Carte d’identità”, sono chiamati ad assolvere nuovi importanti e delicati adempimenti e ad assicurare una comunicazione corretta ai cittadini.

L’interessato maggiorenne, nell’ipotesi voglia esprimere, all’atto del rilascio o rinnovo della carta d’identità, il consenso o diniego, deve sottoscrivere la relativa dichiarazione riportata nel modulo stabilito dal Ministero, in duplice copia, una delle quali è conservata agli atti di archivio e l’altra consegnata al dichiarante come ricevuta, senza dover necessariamente corredare la carta d’identità. Non vale il principio del silenzio-assenso, ma è indispensabile manifestare il proprio

consenso.La dichiarazione acquisita genera una comunicazione da inviare telematicamente al SIT unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d’identità per consentire l’immediata consultazione del dato da parte dei Centri regionali per i trapianti. Su espressa richiesta del cittadino il dato può essere anche riportato sulla quarta facciata della carta d’identità con la seguente dizione “Assenso alla donazione organi/tessuti” ovvero “Diniego alla donazione organi/tessuti”.Previo parere n. 333 del 4 giugno 2015 del Garante della privacy, il Ministero dell’Interno ritiene necessario in tal caso:• rendere edotto il richiedente del fatto che la carta d’identità può essere rilasciata nuovamente

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(continua da pag. 12: Donazione...)

solo in caso di furto, smarrimento e deterioramento in conformità all’attuale quadro normativo;• evidenziare all’interessato i diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla privacy;• informare il cittadino della possibilità di modificare in qualsiasi momento la dichiarazione espressa sulla carta di identità.Per poter esprimere una scelta consapevole il cittadino deve essere, quindi, adeguatamente informato e, nell’eventualità in cui intenda modificare la propria volontà precedentemente espressa e registrata nel SIT, dovrà recarsi presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti, ricompilando l’apposito modulo, sostitutivo del precedente, per la successiva trasmissione del dato al SIT, al fine dell’aggiornamento della banca dati. Lo stesso modulo può essere redatto presso il Comune nella sola ipotesi di richiesta di rinnovo della carta d’identità. La direttiva ministeriale, nell’attesa del decollo del progetto su tutto il territorio nazionale, consiglia ai Comuni “di supportare l’avvio della nuova modalità con una campagna informativa diretta ai cittadini”, utilizzando qualsiasi mezzo utile a richiamare l’attenzione e a favorirne l’opera di sensibilizzazione

e proponendo una linea di indirizzo riportata nell’allegato 2 della medesima direttiva. Agli impiegati comunali addetti al Servizio devono essere garantite “conoscenze di base utili alla consapevolezza del processo di cui l’operatore in maniera parziale fa parte e ne diventa rappresentante”. Il Ministero della Salute, d’intesa con il Centro Nazionale Trapianti, provvede ad attivare corsi di formazione rivolti ai referenti regionali incaricati di formare gli operatori comunali, al fine di favorire una loro consapevolezza sul processo di donazione di organi e tessuti nonché per garantire una informazione adeguata ai cittadini. La formazione del personale comunale è svolta dagli operatori del Centro Regionale per i Trapianti (CRT) e si svolge in una unica giornata per la durata di 3 ore con l’obiettivo di fornire, come già espresso, le conoscenze “di base” utili a comprendere appieno la rilevanza dell’iniziativa nel corso della quale l’operatore svolge un ruolo di particolare importanza, con il supporto di appositi materiali didattici.I cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) potranno esprimere la propria volontà a donare gli organi e tessuti attraverso le altre modalità già previste in precedenza e non all’atto della richiesta/rinnovo della carta d’identità.I minori non possono esprimere il consenso alla donazione degli organi,

ma i genitori, in quanto titolari della rappresentanza legale, possono manifestare il loro assenso nell’ipotesi di decesso improvviso del figlio minore. Recentemente, col decreto ministeriale 23 dicembre 2015, sono state emanate le modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica effettuando un ulteriore passo avanti nel travagliato processo di attivazione del documento elettronico, la cui primogenitura spetta alla ormai remota legge 15 marzo 1997, n. 127, più nota come Bassanini bis. Il nuovo provvedimento ha definito “le procedure di emissione della CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell’architettura logica dell’infrastruttura, disciplinando, altresì, le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all’utilizzo della CIE”.Inoltre, con l’art. 5, ha previsto, seppure facoltativamente, il dato relativo alla volontà di donazione o diniego di organi e/o di tessuti tra le informazioni che il Comune deve acquisire all’atto della richiesta della CIE, stabilendo quindi una perfetta armonia tra documento cartaceo ed elettronico e con l’art. 16 ha confermato l’iter relativo al procedimento amministrativo concernente la presentazione della dichiarazione, l’inoltro al SIT e l’eventuale modifica della precedente registrazione.

Il tema dell’espressione, sulla propria carta d’identità, della volontà da parte del cittadino relativamente alla donazione degli organi è stato trattato al XXXV Convegno Nazionale di Chianciano Terme con un intervento congiunto di ANUSCA (Nicola Corvino) e del Centro Nazionale Trapianti (rappresentato da Daniela Storani)

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito www.anusca.it

ANUSCA PER UNA SCELTA IN COMUNE

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L’ANAC “CRITICA” IL TUEL! (SECONDA PARTE)

(continua a pag. 15)

di Stefano Paoli - Esperto ANUSCA già Segretario Comunale

La Legge Anticorruzione e il Testo Unico sugli enti locali non “vanno d’accordo”. È questo quanto

sostiene l’ANAC che con l’Atto di segnalazione 04.11.15, n. 7, ha invitato il Governo a intervenire per modificare il D.lg. 267/00 al fine di renderlo compatibile con le disposizioni in materia di anticorruzione. In modo particolare l’Autorità ha sollevato critiche sulla compatibilità delle norme d’incompatibilità e di conflitto d’interessi di cui al D.lg. 39/13 e quelle contenute nel TUEL.Secondo l’ANAC, il D.lg. 267/00, infatti, contiene alcune disposizioni non più coerenti con il nuovo sistema d’incompatibilità/inconferibilità introdotto dal D.lg.39/13 mentre le disposizioni concernenti il conflitto di interesse dei membri degli organi politici devono essere integrate per garantirne una maggiore efficacia.Ma vediamo nello specifiche le criticità sollevate dall’ANAC.

3. La posizione dell’ANAC e le pronunce giurisprudenziali sull’art. 67 TUELL’Autorità, prima di questo intervento, aveva già rilevato che alcune disposizioni del TUEL non sarebbero in linea con l’indirizzo che il Legislatore ha individuato con l’emanazione del D.lg. 39/13.Questa conclusione era stata espressa nel parere 23.09.15, n. AG 60/2015/AC nel quale, con riferimento all’art. 31 c. 4 TUEL, in tema di nomina dei rappresentanti degli enti locali nell’ambito degli organi dei Consorzi tra questi costituiti, l’ANAC afferma che,  il D.lg. 39/13 «[...]rovesciando l’impostazione precedentemente seguita dal legislatore ordinario, mira proprio ad evitare il conferimento di incarichi, anche nel caso in cui l’attribuzione sia avvenuta ex lege, in potenziali situazioni di conflitto d’interesse - che possono crearsi fra controllore (organo politico) e controllato (amministrazione o società controllata) - ovvero di evitare che fra tali soggetti possano sussistere fenomeni d’eccessiva contiguità, in grado di agevolare l’elusione dell’obiettivo dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione

amministrativa e, in generale, dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa (come peraltro evidenziato nel PNA)». Di conseguenza, secondo l’ANAC, queste disposizioni devono ritenersi ormai superate dalla successiva fonte normativa. La posizione dell’Autorità è confermata anche dalla giurisprudenza secondo la quale «[...] l’impianto complessivo della normativa “anticorruzione” sulle inconferibilità/incompatibilità (d.lgs. n. 39/2013) [...] ha specificamente vietato agli Organi politici dell’Ente locale di “rappresentare quest’ultimo in prima persona” in seno agli Organismi e alle Istituzioni cui l’Ente partecipa (cfr. artt. 7 e 11) [...] Quest’ultima (s’intende, il decreto 39), in particolare, si disinteressa dei meccanismi rappresentativi e si concentra, piuttosto, sulle situazioni di inconferibilità/incompatibilità riferibili a chi rivesta, a un tempo, incarichi politici nell’Ente locale e incarichi amministrativi o gestionali nell’Ente partecipato [...] (Tar Sardegna, Sez. II, sentenza 29 luglio 2015, n. 972)». Nella sentenza citata, si richiama anche quanto previsto dall’art. 22 D.lg 39 secondo il quale «1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse

disposizioni di legge regionale, in materia d’inconferibilità e incompatibilità d’incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico [...]».Pertanto, utilizzando il criterio ermeneutico indicato dall’Autorità e dalla giurisprudenza, si può, dunque, concludere che le disposizioni del TUEL in contrasto con il D.lg. 39, compreso l’art. 67, sono da ritenersi implicitamente abrogate dal decreto stesso che costituisce diretta attuazione degli artt. 54 e 97 della Costituzione.Pur arrivando a queste conclusioni, l’Autorità è consapevole che, a causa della mancata abrogazione esplicita dell’art. 67 potrebbero, tuttavia, permanere rilevanti incertezze applicative dovute più in generale a un quadro normativo che risulta per gli operatori poco chiaro, in quanto frammentato e non sempre coerente.Infatti, l’impostazione del D.lg. 39 sembra essere messa in discussione anche da altre norme dell’ordinamento, che, seppure per finalità correlate alla c.d. spending review non sono coerenti con il principio di separazione tra i ruoli e con il sistema d’incompatibilità. Si pensi, ad esempio al D.L. 06.07.12, n. 95

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(continua da pag. 14: L’ANAC...)

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito dalla L. 07.08.12, n. 135, il quale stabilisce che nelle società controllate in via di liquidazione/dismissione, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione sia costituita da dipendenti dell’Amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza. Se la nomina di un componente di un organo di indirizzo politico (o di un funzionario) dell’ente locale in un organismo da quest’ultimo controllato può avere - da un lato - l’effetto positivo di rafforzare la capacità di indirizzo e controllo del primo sulle attività del secondo, dall’altro potrebbe indurre colui, che si trova a svolgere il doppio ruolo, a farsi garante della posizione del controllato anche in seno all’amministrazione controllante. Per questi motivi, infatti, l’Autorità ritiene che non sia più persistente nell’ordinamento l’art. 67 TUEL in quanto non più coerente con quanto prescritto dal D.lg.39/13 le cui disposizioni vogliono contrastare non solo il fenomeno del pantouflage,

ma anche la pratica dei doppi ruoli, in quanto potenzialmente idonea ad ingenerare di situazioni di conflitto di interessi e, quindi, a creare potenziali danni e/o rilevanti inefficienze gestionali per l’ente controllato.

4. Il TUEL e il conflitto d’interessi degli amministratori di enti localiL’art. 78 TUEL prevede che il comportamento degli amministratori degli enti locali deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi politici e di quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. Prescrive, inoltre, che tali amministratori «devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado» con esclusione dei soli provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici «se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado». Infine, il c. 5, stabilisce che «[...] ai consiglieri comunali [...] è vietato ricoprire incarichi (continua a pag. 16)

e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province».Se le ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 63 TUEL mirano a prevenire le situazioni di conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche elettive attraverso l’individuazione di posizioni o di situazioni che tipicamente possono dar luogo a tale conseguenza, l’art. 78 contiene la clausola generale in base alla quale per tutti gli amministratori locali vi è sempre l’obbligo di astensione qualora vengano a trovarsi in posizione di conflitto, in quanto portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con quello pubblico. Pertanto, anche quando non ci siano tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 63 che danno luogo a incompatibilità, potrebbero, comunque, sussistere gli estremi del conflitto d’interessi, con conseguente obbligo di astensione dell’interessato dalla decisione che deve essere assunta dall’organo collegiale.Inoltre, in presenza di una causa di incompatibilità il TUEL prevede

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(continua da pag. 15: L’ANAC...)

un procedimento di contestazione all’interessato su iniziativa non solo del consiglio comunale, ma anche del Prefetto competente e di tutti gli elettori. Infatti, l’art. 69 stabilisce che, il consiglio comunale d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, può provvedere alla contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche sopravvenute. L’amministratore interessato ha un termine di dieci giorni, per formulare le proprie osservazioni e alla fine il consiglio delibera sulla questione, invitando l’interessato a rimuovere la causa d’incompatibilità o a esprimere, se del caso, l’opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere non rispetti la decisione, questo può dichiarare decaduto il consigliere. Infine l’art. 70 “Azione popolare” prevede uno specifico rimedio giurisdizionale attivabile al fine di ottenere una sentenza di accertamento della eventuale causa incompatibilità. La legittimazione ad adire il Tribunale civile è riconosciuta a qualsiasi cittadino elettore del comune, a chiunque altro vi abbia interesse, nonché al Prefetto. Azioni simili a quelle previste per far venire meno le situazioni d’incompatibilità non sono invece previste per contrastare o eliminare o far rispettare le ipotesi di conflitto d’interesse di cui all’art. 78. Infatti, nel caso in cui sia stata adottata una deliberazione con il voto

del consigliere in conflitto d’interessi, questa può essere impugnata davanti al giudice competente da parte dei soggetti interessati, ma non è previsto alcun sistema di controllo esterno o popolare, né è prevista alcuna forma di contestazione formale da parte del consiglio stesso. Al contrario, la legge anticorruzione, ha previsto un sistema sanzionatorio per i dipendenti pubblici in caso di violazione dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Infatti, l’art.6-bis L. 241/90, introdotto dalla L.190/12, ha stabilito che tale violazione dà luogo a responsabilità disciplinare suscettibile di essere punita con l’irrogazione di sanzioni, all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa (cfr. Piano Nazionale

Anticorruzione – CIVIT Delibera 11.09.13, n. 72 - Allegato 1, par. B.6.). Al contrario, invece, nessun analogo sistema sanzionatorio è previsto per le ipotesi di mancata astensione nella situazione di conflitto d’interesse ex art. 78 TUEL. È opinione dell’ANAC che, anche nel silenzio della legge, nulla vieta che nelle ipotesi di cui all’art. 78, il consiglio comunale possa formalmente contestare al consigliere che si accinga a partecipare alla decisione, che se si trova in una posizione di conflitto d’interessi. Ma è comunque opportuno che l’art. 78 sia integrato con la previsione di un procedimento di contestazione e di un sistema sanzionatorio in caso di mancato rispetto dell’obbligo. Infatti, l’art. 78 si pone come obiettivo quello di assicurare il corretto adempimento del mandato elettivo e di garantire la realizzazione degli interessi tutelati dall’art. 97, c. 1, Costituzione. Di conseguenza, secondo l’Autorità, è auspicabile la previsione d’idonee integrazioni a garanzia dell’effettiva applicazione della disciplina contenuta nel TUEL.In conclusione l’ANAC, ritiene necessario un intervento legislativo per rivedere sia il TUEL sia le altre disposizioni di legge che non sono più coerenti con la disciplina introdotta dal D.lg. 39/13, in materia d’incompatibilità tra incarichi pubblici e cariche elettive di regioni ed enti locali. In modo particolare, per l’Autorità è urgente abrogare in modo esplicito l’art. 67 e integrare l’art. 78 TUEL per garantirne l’effettiva applicazione.

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SIGNORI SI NASCE NON SI DIVENTA! IL TITOLO NOBILIARE NEL COGNOME

I discendenti di un uomo, a cui nel 1703 era stato attribuito il titolo di marchese, hanno rivolto ricorso

affinché fosse loro riconosciuto il diritto di aggiungere al proprio cognome, come parte inscindibile dello stesso, il titolo nobiliare del proprio antenato. Netto, infatti, era stato il rifiuto della Presidenza del Consiglio dei Ministri al quale era stata formulata la domanda di integrare il cognome con il titolo di Marchese: “i titoli nobiliari possono costituire elemento inscindibile del cognome solo se hanno la funzione sociale di identificare la persona”.Tale concetto è stato ribadito a livello giurisprudenziale con la Sentenza del 7 dicembre 2015, n. 24448 del Tribunale di Roma, ma già il Ministero dell’Interno aveva fornito precise istruzioni con la circolare 3 settembre 2008, n. 10.La richiesta alquanto bizzarra per questi tempi, in cui la modernità soppianta le antiche tradizioni, trova il suo fondamento nella volontà di alcune persone di distinguersi a livello sociale, ma ciò è consentito solo ed esclusivamente nel caso in cui i titoli nobiliari rappresentino elementi distintivi dell’identità personale utile a evitare confusione con altri soggetti.Secondo il Ministero dell’Interno, infatti, numerose domande di modifica del cognome, volte ad evidenziare l’appartenenza ad una famiglia che, prima della instaurazione della Repubblica, fosse in possesso di un titolo nobiliare, risultano inammissibili.Non è consentita pertanto la via amministrativa volta ad ottenere la cognomizzazione del predicato nobiliare. A tal proposito il Ministero rammenta che: “ai sensi della Disposizione Transitoria n. XIV della Costituzione è previsto espressamente che i titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome”. La Corte Costituzionale con sentenza n. 101 del 1967 ha affermato che: “l’aggiunta al nome dei predicati anteriori al 28 ottobre 1922 non trova la sua fonte nel diritto al titolo, non più sussistente, ma nel già intervenuto riconoscimento, che assume il

di T. P.

ruolo di presupposto di fatto del diritto alla cognomizzazione...”, precisando che “...le vicende relative al diritto al riconoscimento della cognomizzazione dei predicati debbano essere rimesse alla competenza esclusiva della autorità giudiziaria ordinaria, secondo le regole che il vigente ordinamento detta per la tutela del diritto al nome”. Pertanto, ogniqualvolta la domanda dell’interessato, seppur formalmente proposta come domanda di modifica del cognome, sia in realtà motivata e giustificata, come

spesso accade, dal presunto diritto dell’interessato a vedersi riconoscere il diritto alla cognomizzazione del predicato, non potrà in nessun caso trovare accoglimento perché solo l’autorità giudiziaria ordinaria ha competenza a verificare la titolarità di un simile diritto. In tali casi trattasi infatti di una azione di accertamento di un diritto soggettivo del cittadini (art. 6 cod. civ.) che non rientra nell’ambito discrezionale dell’Autorità Amministrativa. La richiesta di “diventare nobile” o meglio di poter utilizzare il titolo nobiliare nel cognome non può essere rivolta alla Prefettura locale ma l’interessato dovrà attivare un procedimento contenzioso nei confronti del Pubblico Ministero, dell’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come definito dalla giurisprudenza unanime e dalla sentenza della Corte di Cassazione del 7 marzo 1991 n. 2426. Le Prefetture dovranno pertanto informare i richiedenti della necessità di una simile procedura giudiziaria, facendo presente che la proposizione di una domanda “amministrativa”

di modifica del cognome al fine di ottenere la cognomizzazione del predicato verrebbe rigettata per carenza di competenza.È quello che è accaduto l’anno passato, nel quale un signore voleva vedersi attribuito il titolo di marchese; egli correttamente aveva attivato la via volontaria giurisdizione, tuttavia il giudice ha rigettato il ricorso in quanto “i titoli nobiliari, proprio perché non riconosciuti dall’ordinamento repubblicano, non costituiscono un diritto”. “I predicati nobiliari possono valere come parte del cognome solo se - aggiunge il Tribunale, citando la sentenza 10936/1997 della Corte di Cassazione - ne condividano la funzione sociale di elemento distintivo dell’identità personale”. Secondo il Tribunale, la modifica del cognome con l’aggiunta del titolo nobiliare merita tutela solo se è volta a conservare l’identità personale dell’interessato, «nel senso di immagine sociale»; intesa, quest’ultima, come insieme di valori politici, religiosi e professionali, «purché anch’essi compatibili con l’ordinamento repubblicano» così come garantiti dall’articolo 2 della nostra Costituzione, articolo che tutela i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia, appunto, nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. La famiglia che aveva domandato giudizialmente l’attribuzione del titolo nobiliare, anche se aveva prodotto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri documentazione sufficiente a dimostrazione che il titolo di marchese era esistente già prima del 1922, non ha ottenuto il giudizio sperato: il Tribunale non ha accolto la domanda in quanto il predicato nobiliare non aveva «funzione socialmente identificante (…) del proprio nucleo familiare»; non sussisteva la prova di un interesse, meritevole di tutela, che potesse giustificare un’identificazione differente dal resto della genealogia che possedeva lo stesso cognome: a livello sociale non si individuava la ragione per la quale tale famiglia dovesse distinguersi.

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ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICAIL SERVIZIO GARANTISCE LA POSSIBILITÀ DI ESSERE SEGUITI DA UN ESPERTO ANUSCA IN TUTTE LE FASI DI UN CASO COMPLICATO FINO ALLA SUA CONCLUSIONE, PER LA FORNITURA DI INDICAZIONI TECNICO PROFESSIONALI, L’ INVIO DI MODULISTICA E SUGGERIMENTI PER LA STESURA DI ATTI E COMUNICAZIONI

Come si svolge il servizio:Chi ha acquistato il servizio e necessita dell’intervento di un esperto deve compilare il modulo scaricabile nella sezione dedicata del sito www.anusca.it fornendo tutte le informazioni richieste. Successivamente verrà contattato dal nostro esperto per avviare l’iter di risoluzione della fattispecie, fino alla sua conclusione.

ANUSCA per il tramite dei suoi esperti potrà compiere queste attività a seconda di quanto richiesto dal caso:

Teoria e normativaIter procedimentale con modulistica standardCorrezione di comunicazioni già predisposte dall’associato, redazione di risposte ad hoc (es. ad

avvocati in caso di intimazione ad adempiere)

I casi possono riguardareNASCITE:La dichiarazione di nascita di cittadino straniero

che non conosce la lingua italianaIl riconoscimento di filiazione di bambino

straniero da cittadino italianoL’adozione internazionale: adempimentiL’adozione particolare art. 44l’adozione di maggiorenne straniero

MATRIMONIIl procedimento di pubblicazioneIl matrimonio di un cittadino straniero in ItaliaIl matrimonio di un cittadino italiano nel

consolato all’esteroIl matrimonio in Italia di due cittadini stranieri

non residenti

DIVORZITrascrizione delle sentenza dall’estero

(comunitarie ed extracomunitarie)Art. 6 legge 162/2014: trascrizione negoziazione

assistitaArt. 12 legge 162/2014: separazione e divorzio di

fronte all’ufficiale di stato civile

CITTADINANZAL’acquisto della cittadinanza italiana da parte di

minore convivente con genitore che l’acquistata acquisto della cittadinanza per decretojure sanguinis: procedimento di riconoscimento

di cittadinanza di discendente da cittadino italiano

riacquisto della cittadinanza

TRASCRIZIONItrascrizioni di atti dall’esteroformazione di atti distrutti omessi o non registrati

Come si attiva il servizio:Per attivare il servizio occorre inviare copia della determina/impegno di spesa o copia della ricevuta di versamento a [email protected] unitamente al modello di richiesta di attivazione del servizio debitamente compilato scaricabile sul sito www.anusca.it

Costi del servizio:

SERVIZIO ENTE/OPERATORE ISCRITTO ANUSCA ANNO 2016

ENTE/ OPERATORE NON ISCRITTO ANUSCA ANNO 2016

n. 1 pratica Euro 150,00 + IVA Euro 200,00 + IVA

n. 3 pratiche (pacchetto) Euro 350,00 + IVA Euro 500,00 + IVA

• PER CASI CHE ESULANO DALLE FATTISPECIE ELENCATE, ANUSCA SI RISERVA UN PREVENTIVO AD HOC

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LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTI

1) Minore italiano riconosciuto alla nascita solo dalla madre, sottoposto a tutela, riconoscibilità da padre straniero Un cittadino non italiano ma della Comunità Europea, residente in Italia, può riconoscere, con atto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, un figlio minorenne riconosciuto alla nascita solo dalla madre naturale, Italiana residente in Italia, non sposata con detto cittadino comunitario, se a margine dell’atto di nascita originale del minore nato in Italia, è presente un’annotazione di apertura di tutela, presso un Tribunale di un’altra Provincia, dove il piccolo è residente con la zia? Sull’atto di Nascita della madre, non vi è nessuna annotazione.

Risponde l’esperto ANUSCARenzo Calvigioni

L’apertura di tutele nei confronti del minore, non pone alcun limite al riconoscimento dello stesso da parte del padre naturale, con il consenso della madre se il figlio ha meno di quattordici anni. Al riguardo, recente giurisprudenza della Cassazione ha confermato che anche se la madre fosse privata della potestà genitoriale, non verrebbe meno il diritto, nei confronti della donna, a manifestare il consenso al riconoscimento a favore dell’uomo che intende effettuare il riconoscimento come padre. Pertanto, l’interessato cittadino

straniero, potrà presentarsi di fronte all’ufficiale di stato civile per rendere la dichiarazione di riconoscimento del figlio minore di 14 anni, cittadino italiano, con il consenso della madre, pure cittadina italiana, anche se nell’atto di nascita del minore risulti annotazione di apertura di tutela.

2) Genitori in conflitto per la residenza della figlia minore

Quando un genitore presenta dichiarazione di residenza a nome della figlia minore senza che ci sia la madre, io comunico alla mamma che il papà ha presentato dichiarazione di residenza a nome della figlia minore e i miei doveri terminano qui? Premetto che il padre mi ha fatto avere tramite l’avvocato la copia di una sentenza dove si legge: “LA FIGLIA MINORE ... VIENE AFFIDATA AD ENTRAMBI I GENITORI E COLLOCATA PRESSO LA MADRE CON LA QUALE CONTINUERÀ A VIVERE“. Io ho registrato la pratica e l’ho inserita in anagrafe, devo ancora mandare la richiesta di cancellazione al precedente Comune di residenza per la cancellazione. Volevo essere sicura di non avere altri adempimenti in quanto ho parlato con la signora al telefono la quale mi ha intimato di non spostare la residenza della figlia.

Risponde l’esperto ANUSCANoemi Masotti

Purtroppo nelle separazioni conflittuali le decisioni che i genitori assumono rispetto ai figli non tengono tanto in considerazione l’interesse di questi ma risultano spesso dettate dalla volontà di recare danno all’altro genitore. Ciò posto, l’ufficiale d’anagrafe ha solo il compito di registrare la dimora abituale del minore, così come qualsiasi altro cittadino, sulla base della situazione di fatto e della dichiarazione resa dai titolari della responsabilità genitoriale. Solo nel caso in cui uno dei due genitori fosse stato privato di tale diritto/dovere nei confronti del figlio, l’ufficiale d’anagrafe dovrebbe ritenere la dichiarazione di residenza irricevibile. In pratica, ciò significa che nel caso prospettato la variazione di residenza dichiarata dal padre è certamente ricevibile e l’ufficiale d’anagrafe ha correttamente proceduto con l’iscrizione “in tempo reale” e alla comunicazione di avvio del procedimento alla madre. Si deve ora procedere con la richiesta di cancellazione al precedente comune di iscrizione come previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 223/1989. La madre, anziché diffidare l’ufficiale d’anagrafe dal compiere gli atti che gli competono, dovrebbe intervenire nella fase istruttoria e presentare documentazione e/o elementi da cui l’ufficiale d’anagrafe possa evincere che la figlia non ha trasferito la dimora abituale come dichiarato dal padre. Qualora invece dagli accertamenti e dalle valutazioni complessive, l’ufficiale d’anagrafe desuma che la dimora abituale della figlia è “di fatto” con il padre, la pratica dovrà essere chiusa positivamente, nonostante la sentenza preveda diversamente. Il compito dell’ufficiale d’anagrafe, si ribadisce, è quello di registrare la situazione di fatto: se questa è difforme da quanto statuito dal giudice, la parte interessata, in questo caso la madre, dovrà rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché venga data esecuzione alla sentenza.

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COMUNI IN VETRINA

CARLENTINI: ANCHE LA CITTÀ DI CARLO V FA PARTE DI ANUSCA

La Città di Carlentini con i suoi 17.798 abitanti, sorge sul colle Meta a 200 metri slm, in provincia di Siracusa,

raggiungibile dall’autostrada Catania – Siracusa. La fondazione della città, la “Lentini di Carlo“, si deve far risalire nel giugno dell’anno 1551 come progetto di difesa dalle incursioni barbaresche, con epiteto d’inespugnabile. Sulla Sicilia, infatti, imperversavano le guerre tra Carlo V, re di Francia e Solimano, imperatore di Costantinopoli. Nei primi anni della sua esistenza la città di Carlentini fu abitata da numerosi operai provenienti dalle città vicine, che furono impegnati nella costruzione delle fortificazioni e della Chiesa Madre. Il territorio del Comune di Carlentini oggi si estende per oltre 158 Kmq e comprende, oltre alla zona montana, una zona a mare tra le province di Siracusa e Catania. Il territorio comunale risulta, per quanto riguarda gli usi produttivi, destinato in gran parte ad appezzamenti di aranceti che occupano l’80% del territorio. Diversi sono i monumenti e i luoghi di culto da poter visitare, come il Parco Archeologico “Leontinoi”. Leontinoi, una delle più antiche colonie greche di Sicilia, fu fondata nel 729 a.C. da una colonia di Calcidesi guidati da Teocle, provenienti dalla vicina Naxos. La città fu costruita per un duplice scopo: fermare l’espansione verso nord della corinzia Siracusa ma, soprattutto, avere il dominio della fertilissima piana di Catania. Nel 214 a.C., nel corso della seconda guerra punica, fu conquistata dai Romani e iscritta fra

le città decumane. La Chiesa Madre, la “Ecclesia Maior S. Mariae”, è il primo luogo di culto della città di Carlentini. L’edificio fu costruito contemporaneamente alla stessa fondazione della città nel 1551. Le Fortificazioni e Mura Urbiche di cui rimangono ancora oggi, ristrutturate, lunghi tratti delle cinquecentesche fortificazioni della città, per la verità mai completate. A nord del nucleo urbano, in via Nazionale, rimangono certamente gli elementi più significativi e apprezzabili delle fortificazioni: i torrioni e la cinta muraria. Carlentini ha conservato riti e tradizioni del passato. Nella settimana santa si svolgono la “Via Crucis vivente”, il Venerdì Santo con la funzione della “a scisa a cruci”, e subito dopo la processione del Cristo Morto seguito dalla Madonna Addolorata. Il Lunedì dell’Angelo, invece, sin dal 1842 i carlentinesi celebrano la festa di San Giuseppe e della Sacra Famiglia, con la processione e la vendita all’incanto in piazza dei beni donati da commercianti e artigiani, il cui ricavano viene destinato al sostentamento delle famiglie disagiate. Nel mese di settembre, si svolge la Sacra dei “Sapori antichi carlentinesi“ mentre a ottobre la rassegna Agroalimentare – Sagra della Mostarda di Fichidindia. Il Comune di Carlentini è associato da diversi anni ad ANUSCA: “Da quando abbiamo scelto di aderire – ha detto l’ex responsabile dell’ufficio Stato Civile Maria Liggeri, che per trentacinque anni è stata l’ufficiale di Stato Civile e dal 1 gennaio scorso è in pensione - abbiamo scelto di associarci come Comune perché ci è sembrato utile poter usufruire di tutte le opportunità che tale quota ci offre, abbiamo incrementato notevolmente anche il numero dei soci individuali, adesso sono sette, con gli ufficiali d’anagrafe e

dello stato civile. ANUSCA, nel tempo, ci ha sempre supportato nel nostro lavoro quotidiano sia quando si è trattato di formare nuove risorse, sia quando è stato necessario approfondire temi specifici per il personale già esperto. Senza dubbio, tra i servizi offerti, consultiamo tantissimo la sezione del sito dedicata alle novità e anche i flash che ci arrivano via mail costituiscono un preziosissimo aiuto per essere sempre informati sui continui cambiamenti che riguardano il nostro lavoro”. “I nostri funzionari seguono abitualmente i corsi di formazione e i seminari di studio – ha aggiunto il dirigente dell’Area Affari Generali del Comune di Carlentini dott. Giuseppe Stefio - che sono strumenti indispensabili per riuscire lavorare con competenza. Ai convegni facciamo partecipare tutti i funzionari, perché ritengo che siano un’occasione unica di scambio di esperienze con gli altri colleghi e con gli enti esterni e di aggiornamento sui temi di più ampio respiro in ambito demografico e dello Stato civile. Credo che ANUSCA sia importantissima per creare un legame di scambio di esperienze e un senso di appartenenza”. “Ritengo senza dubbio che l’adesione all’ANUSCA – ha concluso il Sindaco Giuseppe Basso – in materia di servizi demografici abbia contribuito alla crescita professionale dei nostri dipendenti, i quali hanno negli anni dato risposte concrete ai nostri concittadini e a quanti chiedono quesiti e risposte immediate. Il nostro Comune è stato sempre rappresentato ai convegni e incontri che hanno permesso ai nostri dirigenti di acquisire professionalità e alta formazione”.

di Salvatore Di Salvo

il Sindaco di CarlentiniGiuseppe Basso

il Dirigente Area Affari Generali Giuseppe Stefio

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PRESENTIAMO IN QUESTO NUMERO I VANTAGGI RISERVATI AI SOCI ANUSCA PER LA SOLATIA SICILIA

E ai soci non siciliani che vogliano visitare l’antica Trinacria, ANUSCA assicura la possibilità di soggiornare in strutture di alto livello a prezzi di favore. A Nicolosi, presso l’hotel Biancaneve (4 stelle) sarà riconosciuto uno sconto del 20% sulle tariffe e sui soggiorni benessere, ma anche uno sconto 10% sui trattamenti wellness. Prezzi agevolati anche per chi si volesse fermare a Siracusa e scegliesse le tre stelle dell’Hotel Posta. Opportunità di risparmio anche nella catena Hotel Ibis Style, in particolare per le strutture di Catania – Acireale e Palermo, che riconoscono agli associati tariffe agevolate.

ESSERE SOCIO ANUSCA CONVIENE ANCHE IN SICILIA

Anche in questo caso shopping a più non posso, naturalmente risparmiando, al Sicilia Outlet Village di Agira (EN), sull’autostrada Palermo – Catania: i marchi più noti e prestigiosi di abbigliamento e accessori a prezzo doppiamente scontato per i soci ANUSCA, che, presentando la propria tessera associativa, potranno ottenere la “One day card”. Un 10% di sconto ulteriore in diversi punti vendita dell’outlet, che si ottiene registrandosi sul sito nel Vip Club. L’outlet offre anche la possibilità di acquisto di una Gift Card di vari tagli, spendibile al portatore nei tanti punti vendita indicati dall’Info Point.

Il MOGAM (Modern Gallery of Arts and Motors) di Catania è un peculiare museo che intreccia la passione per i motori e l’arte. Unica nel suo genere, questa esposizione permanente offre una ricca e rappresentativa raccolta d’arte figurativa, sia pittura che scultura, dal Futurismo al Contemporaneo. Attraverso il percorso espositivo si possono ammirare oltre cento opere d’arte di grandi maestri quali Boccioni, Depero, Sironi, Pascali, Fontana, Greco, Pomodoro, Consagra, Sassu. Ma non solo. Il Museo espone una tra le più importanti collezioni di automobili di pregio sia storico-artistico che

Scorrendo la pagina delle convenzioni, attenzione non solo allo shopping, ma anche alla cultura. Vediamo quali opportunità attendono i Soci ANUSCA:

tecnologico presenti in Italia. Si possono ammirare oltre 30 vetture, sia stradali che sportive, tra cui diverse Ferrari (312 B2 F1, 166 F2, F40, 288 GTO, Enzo, ecc.) e poi ancora Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Maserati, ecc., parecchie motociclette (MV Agusta, Laverda, Ducati, ecc.), diversi motori ed alcuni motoscafi d’epoca da competizione. Per fruire della riduzione del biglietto, del 60% sul totale, i Soci ANUSCA dovranno presentare alla biglietteria della struttura la tessera associativa in corso di validità; tutte le istruzioni sul sito www.anusca.it .

Sempre per gli appassionati di arte e storia, il consiglio è quello di non perdere l’opportunità di visitare il Palazzo Asmundo di Palermo. I soci ANUSCA fruiranno di un ingresso a prezzo ridotto, nonché di uno sconto del 20% sui servizi, essendo anche una location per meeting ed eventi. Il Palazzo ospita diverse collezioni permanenti: carte geografiche e mappe antiche della Sicilia, cartoline illustrate, pubblicitarie, regionalistiche e militari (circa 40.000 pezzi), sigilli, una raccolta di monete dal periodo punico al Regno d’Italia, maioliche e porcellane. Il Palazzo ospita anche una sala d’armi, con una ricca collezioni di armi d’asta, da botta, da sparo, anche etiopiche e somale.

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È un portale web per la verifica e la validazione dei dati anagrafici del Comune e della loro compatibilità con le strutture e le logiche di ANPR. Il software ANPR Next è erogato in modalità Software as a Service (SaaS) e sarà fruibile mediante l’utilizzo di un comune browser. Il sistema per l’erogazione del servizio SaaS è gestito in Cloud da Dedagroup spa nel pieno rispetto delle prescrizioni e indicazioni in merito al trattamento dei dati personali.

ANPR NEXT

A chi è rivolto? Tale strumento è stato ideato per supportare gli Enti che desiderano bonificare la propria base dati di anagrafe residenti allineandola, al contempo, con le logiche di controllo implementate da ANPR. Cosa consente? Il portale consente la centralizzazione del sistema di validazione delle anagrafiche, garantendo all’Ente un allineamento rapido e semplice con ANPR. La soluzione permetterà all’Ente un percorso anticipato di bonifica della banca dati rispetto a quanto previsto dal piano di subentro, che prevede tale fase nei 15 giorni antecedenti alla data ufficiale di avvio in ANPR. Già a partire da gennaio 2016 l’Ente è in grado di gestire le operazioni di verifica e di bonifica per il passaggio ad ANPR.

Maggiori informazioni su modalità e costi del servizio su www.anusca.it

È un servizio di assistenza e teleassistenza che i Comuni potranno affiancare agli operatori dell’Anagrafe e dello Stato Civile a supporto dell’intero processo di preparazione e subentro ad ANPR.

Il servizio viene erogato tramite1. Numero Telefonico 2. Sessioni di Teleassistenza3. L’Area riservata del sito www.stesei.it4. Posta elettronica

Con ASSOP l’operatore può1. Ricevere risposte a quesiti relativi al processo di avviamento dell’ANPR ed al suo utilizzo a regime 2. Coordinare le procedure di validazione dei Codici Fiscali con Agenzia delle Entrate3. Ricevere supporto alle attività di allineamento dati 4. Implementare ANPR

Ulteriori informazioni su www.anusca.it

Il servizio si rivolge gli operatori di vari Uffici Comunali (Ufficio Tributi, Notifiche, Polizia Municipale, Servizi Sociali, Servizi Educativi, Edilizia Privata, l’Avvocatura, etc.) i quali, tramite la propria postazione di lavoro, possono richiedere e ricevere autonomamente dati anagrafici e di residenza su soggetti residenti su tutto il territorio italiano.

Le richieste di visura interagiscono, attraverso INDAGOR, con le banche dati INA/ANPR ed Anagrafe Tributaria restituendo un documento informatico (in PDF) che evidenzia le informazioni anagrafiche essenziali compresi gli ultimi 5 indirizzi di residenza registrati in Anagrafe Tributaria. Tutte le visure passano al vaglio dell’utente ADMIN - che è di norma il Responsabile dell’Ufficio Anagrafe - il quale le valida, autorizzandole.

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