Anusca - Notiziario Maggio 2013

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Se il Sindaco sposa la figlia..............................3 Adozione di minori in casi particolari..........6 Residenza legale in Italia: la sentenza del Tribunale di Imperia...........................................7 Foto per i documenti di identità: istruzioni per l’uso...................................................................8 La formazione del personale...........................9 Cremazione e amministrazione di sostegno..............................................................10 NOTIZIARIO ANUSCA Anno XXVIII, n. 5 • Maggio 2013 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN) Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe E ALL’INTERNO XXXIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA ABANO TERME (PD) - 25/29 NOVEMBRE 2013 P ronti, partenza, via....ecco che inizia con fermento l’attività organizzativa del Convegno Nazionale che quest’anno si terrà ad Abano Terme. Come di consueto Anusca organizza i preparativi in collaborazione con esperti, docenti, tecnici, pubbliche amministrazioni. L’obiettivo comune è quello di consentire agli operatori del settore l’acquisizione di un’elevata professionalità ed un grado maggiore di sicurezza in un ambito dove le certezze vanno scomparendo. Eh sì... fatta la legge scoperto l’inganno: la normativa si avvicenda e si aggroviglia e gli ufficiali d’anagrafe di stato civile ed elettorale hanno bisogno di vedere la luce, di avere un momento di chiarezza attraverso la condivisione con i colleghi e l’ausilio degli esperti. L’operatore dei Servizi Demografici è messo alla prova quotidianamente: la riduzione del personale, i carichi di lavoro sempre maggiori, le difficoltà normative e le responsabilità che di Tiziana Piola (continua a pag. 18) C on marzo, si sono conclusi ufficialmente i corsi residenziali di abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile, nonché quelli di aggiornamento destinati agli ufficiali di anagrafe, finanziati secondo le indicazioni della convenzione con il Ministero dell’Interno del 17 novembre 2009. Ad oggi, non ci sono indicazioni sul futuro di questo filone formativo che, ricordiamolo, ha visto la partecipazione di diverse migliaia di operatori di tutto il Paese, ed è stata una imponente campagna di formazione per i risvolti positivi che ha suscitato tra i partecipanti. Un’esperienza di grande spessore culturale e sociale che ha messo in relazione operatori provenienti da tutte le regioni: c’è stato modo, oltre che di aggiornarsi sulle ultime novità normative dei rispettivi settori, di conoscere le difficoltà di ognuno nel rispettivo posto di lavoro. Dall’aprile 2010 – conferma il Presidente ANUSCA Paride Gullini, che è anche Vice Presidente Vicario della Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe – si sono tenuti presso l’Accademia 21 corsi di abilitazione alle funzioni di usc e 33 corsi di aggiornamento (continua a pag. 4) di Silvia Zini IL FUTURO DELLA FORMAZIONE: LE RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE GULLINI

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Notiziario Anusca - Rivista di aggiornamento per operatori nei Servizi Demografici

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Page 1: Anusca - Notiziario Maggio 2013

Se il Sindaco sposa la figlia..............................3

Adozione di minori in casi particolari..........6

Residenza legale in Italia: la sentenza del Tribunale di Imperia...........................................7

Foto per i documenti di identità: istruzioni per l’uso...................................................................8

La formazione del personale...........................9

Cremazione e amministrazione di sostegno..............................................................10

NOTIZIARIO ANUSCA

Anno XXVIII, n. 5 • Maggio 2013 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

E ALL’INTERNO

XXXIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCAABANO TERME (PD) - 25/29 NOVEMBRE 2013

Pronti, partenza, via....ecco che inizia con fermento l’attività organizzativa del Convegno

Nazionale che quest’anno si terrà ad Abano Terme. Come di consueto Anusca organizza i preparativi in collaborazione con esperti, docenti, tecnici, pubbliche amministrazioni. L’obiettivo comune è quello di consentire agli operatori del settore l’acquisizione di un’elevata professionalità ed un grado maggiore di sicurezza in un ambito dove le certezze vanno scomparendo. Eh sì...fatta la legge scoperto l’inganno: la normativa si avvicenda e si aggroviglia e gli ufficiali d’anagrafe di stato civile ed elettorale hanno bisogno di vedere la luce, di avere un momento di chiarezza attraverso la condivisione con i colleghi e l’ausilio degli esperti. L’operatore dei Servizi Demografici è messo alla prova quotidianamente: la riduzione del personale, i carichi di lavoro sempre maggiori, le difficoltà normative e le responsabilità che

di Tiziana Piola

(continua a pag. 18)

Con marzo, si sono conclusi ufficialmente i corsi residenziali di abilitazione alle funzioni

di ufficiale di stato civile, nonché quelli di aggiornamento destinati agli ufficiali di anagrafe, finanziati secondo le indicazioni della convenzione con il Ministero dell’Interno del 17 novembre 2009. Ad oggi, non ci sono indicazioni sul futuro di questo filone formativo che, ricordiamolo, ha visto la partecipazione di diverse migliaia di operatori di tutto il Paese, ed è stata una imponente campagna di formazione per i risvolti positivi che ha suscitato tra i partecipanti. Un’esperienza di

grande spessore culturale e sociale che ha messo in relazione operatori provenienti da tutte le regioni: c’è stato modo, oltre che di aggiornarsi sulle ultime novità normative dei rispettivi settori, di conoscere le difficoltà di ognuno nel rispettivo posto di lavoro.“Dall’aprile 2010 – conferma il Presidente ANUSCA Paride Gullini, che è anche Vice Presidente Vicario della Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe – si sono tenuti presso l’Accademia 21 corsi di abilitazione alle funzioni di usc e 33 corsi di aggiornamento

(continua a pag. 4)

di Silvia Zini

IL FUTURO DELLA FORMAZIONE: LE RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE GULLINI

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SE IL SINDACO SPOSA LA FIGLIA, IL MATRIMONIO E’ NULLO?

(continua a pag. 18)

Quante volte è capitato, negli ultimi tempi con sempre maggiore frequenza, che

vengano emesse sentenze in materia di stato civile, molto discutibili, poco convincenti o, addirittura, infondate nelle motivazioni, come ci vengono segnalate dagli operatori e dai colleghi che le ricevono e che sono in dovere di applicarle? Questa volta, quello che viene trasmesso dall’ufficiale dello stato civile, sotto forma di quesito, allo specifico servizio fornito da Anusca, è la risposta di poche righe del Procuratore della Repubblica ad una segnalazione dell’ufficio, risposta che sorprende per quanto appare priva di fondamento giuridico. Ma vediamo il caso.Il sindaco di un Comune celebra il matrimonio della figlia: si tratta di un’ipotesi di incompatibilità espressamente menzionata dall’art. 6 del dpr 396/2000 ma, per quanto ci viene segnalato dai colleghi, tale normativa viene spesso volutamente disattesa dal celebrante, specialmente quando si tratta del sindaco o assessore o consigliere che, proprio al contrario di quanto previsto da tale disposizione, intende celebrare il matrimonio di un parente. L’inosservanza di tale disposizione, non comporta alcuna conseguenza per il matrimonio, ma espone l’ufficiale dello stato civile celebrante ad una sanzione, prevista dall’art. 137 c.c.: sicuramente, il sindaco era a conoscenza di tale situazione, tanto che aveva probabilmente

ignorato gli avvisi del collega titolare dell’ufficio di stato civile. Il quale, nel momento in cui svolge gli adempimenti successivi alla celebrazione, ritiene doveroso segnalare al Procuratore della Repubblica, per l’eventuale rettificazione, il matrimonio celebrato dall’ufficiale di stato civile incompatibile, in contrasto con il suddetto art. 6 DPR 396/2000. E’ bene chiarire subito che l’ufficiale dello stato civile, forse in un eccesso di solerzia, ha commesso due leggerezze: innanzitutto, rilevato che per l’ipotesi in questione era prevista una semplice sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto effettuare la segnalazione alla Prefettura alla quale sarebbe toccato, eventualmente, comminare la sanzione al celebrante. Inoltre, avrebbe dovuto valutare che non sarebbe stata possibile alcuna rettificazione dell’atto ai sensi dell’art. 95 del DPR 396/2000, in quanto non

si poteva certamente disporre una nuova celebrazione o sostituire il celebrante nell’atto già formato e chiuso: si tratta, in sostanza, di ipotesi di irregolarità che non possono essere sanate in alcun modo, ma che non inficiano la validità dell’atto.Tutto ciò, ovviamente, non avrebbe dovuto trarre in inganno il Procuratore della Repubblica il quale avrebbe potuto non attivarsi per la rettificazione presso il competente Tribunale e comunicare all’ufficiale dello stato civile che la segnalazione andava fatta alla Prefettura per l’applicazione della sanzione: al contrario, il Procuratore della Repubblica risponde all’ufficiale dello stato civile che “… non appaiono sussistere i presupposti di legge per l’attivazione della procedura di rettifica dell’atto di matrimonio, versandosi in ipotesi di nullità del medesimo.” Apriti cielo! La risposta getta nello scompiglio l’ufficiale dello stato civile, il celebrante e sicuramente anche gli sposi: subito vengono presentati quesiti sia ad Anusca, cercando soluzioni concrete da applicare immediatamente, ma anche alla Prefettura competente che attiva subito il Ministero dell’Interno, cercando di capire il destino di quel matrimonio e quali possano essere le possibili conseguenze ed eventuali procedure di sanatoria.

di Renzo Calvigioni

PRIVACY VIOLATA: SOS ALL’ASSICURAZIONE ANUSCA

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difficoltà è riuscita a portare a termine il suo compito, ci resta sicuramente il bel ricordo dell’impegno e della passione con la quale i colleghi provenienti da tutta Italia hanno dimostrato in queste giornate di studio, sottoposti ad un lavoro intenso, ma così carico di contenuti per la loro attività quotidiana. Sono emozioni che possono essere comprese appieno solo da coloro che hanno avuto l’opportunità e la fortuna di vivere direttamente questa esperienza. Come si può descrivere l’impegno e la dedizione al proprio lavoro delle tantissime colleghe che si sono fatte accompagnare dai famigliari per accudire i figli piccoli durante le lezioni. Come non sottolineare inoltre i casi di operatori, che, dopo decenni in altri settori, sono stati trasferiti ai servizi demografici senza un minimo di conoscenze basilari e che hanno trovato nell’Accademia un punto di riferimento, dove oltre alla parte tecnica, hanno fatte proprie forti motivazioni per il lavoro che sono stati chiamati a svolgere?Sono queste dimostrazioni di sensibilità ed attaccamento al proprio lavoro di

migliaia di colleghe e colleghi che gratificano e appagano anche delle amarezze che la realizzazione di ogni progetto comporta. Vorremmo trasferire a chi ci legge, seppure con queste poche parole, i sentimenti di orgoglio che caratterizzano gli operatori demografici e che in questi trent’anni hanno rappresentato gli ideali di Anusca sul territorio.”Nella sua storia ultratrentennale ANUSCA ha cercato di ripagare la fiducia degli operatori con un impegno costante, coronato dalla realizzazione dell’Accademia, grazie a risorse di ANUSCA e con parziale contributo dello Stato.“E’ vero, si è trattato di un impegno congiunto: lo Stato con legge ordinaria del 2001 ha previsto un finanziamento, a parziale copertura, per questa struttura destinata dalla legge ad ospitare permanentemente la formazione degli ufficiali di stato civile e anagrafe. Tale impegno trova il proprio fondamento

(continua da pag. 1)

anagrafico. I corsi sono stati finanziati con i fondi stanziati nell’ambito della legge finanziaria 244/2007. In virtù dei maggiori adempimenti scaturiti dal decreto 30/2007, fu disposto un contributo di 10 milioni di euro per un bienno a favore dei Comuni per la diretta attuazione dell’iscrizione dei neo cittadini comunitari, il cui 40% fu destinato alla formazione. Parte di queste risorse sono state destinate alla Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile che ha provvedeuto all’organizzazione dei corsi sulla base delle direttive della Direzione Centrale dei Servizi Demografici.”Un’esperienza, è vero, conclusa, almeno per il momento, ma la positività dei risultati riportati fa ritenere che un proseguo per il futuro dovrebbe essere esito naturale…“Oltre ai bilanci positivi di carattere organizzativo e gestionale di cui vanta merito l’Accademia, che nonostante le (continua a pag. 5)

14 GIUGNO 2013: VIA AL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DI ANUSCA

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essere operati in maniera pedissequa sulla formazione, ma mirare, in un’ottica globale, ad una diversa destinazione delle risorse a prescindere dalle percentuali di spesa degli anni precedenti nello specifico settore, in quanto questo criterio finirebbe per essere cieco rispetto alle necessità concrete degli operatori.”Alla luce di tutto questo, Presidente, è dunque, importante non gettare la spugna, anche in considerazione del fatto che l’Accademia italiana ha un solo omologo e precedente

nella considerazione che è lo Stato italiano chiamato a curare l’aggiornamento degli operatori. Ricordo che tale assunto è sottolineato nientemeno che dalla Corte Costituzionale con sentenza del 1983, nella quale si evidenzia la peculiare natura di questi servizi: è vero che essi sono esercitati dai Comuni, ma restano di competenza dello Stato, cui fa capo anche la formazione, connessa al loro buon andamento.Si fa un gran parlare del valore della formazione, ma poi non sempre si ha corrispondenza nel destinare le risorse. Non vi è dubbio che la pesante crisi che colpisce il nostro Paese mette in discussione il modo di operare della Pubblica Amministrazione: i tagli lineari colpiscono tutti i settori, ma come sempre, quelli più deboli, e tra questi la formazione, soffrono maggiormente.Deve far riflettere che il Presidente della Repubblica ha rammentato l’importanza della formazione, che non deve subire detrimento dai tagli previsti dai recenti provvedimenti di spending review.Il tema è sensibile, tanto che recentemente è intervenuta sul punto anche la Corte dei Conti della Lombardia che, con sentenza dello scorso febbraio, si è soffermata ulteriormente in merito alla possibilità per i Comuni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa di formazione, di assumere per tale finalità impegni di spesa.In poche parole – prosegue Gullini - adottare un’interpretazione meramente matematica porterebbe un effetto eccedente le finalità della norma e contrastante con la pronuncia della Corte Costituzionale del 2012 sul medesimo tema. Pertanto laddove le spese per la formazione siano determinate da assoluta necessità (per ragioni normative o contrattuali) i Comuni devono farvi fronte, operando nell’alveo delle allocazioni delle risorse, dice la Corte, “fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”.Questo significa che i tagli non devono

(continua da pag. 4)

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in Europa. Un’esperienza di alto e qualificato livello che non merita una fine ingloriosa.“E’ vero. Per realizzare l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe ci siamo ispirati all’esperienza di Bad Saltzschlirf, dove ha sede l’Accademia tedesca, gestita da oltre 50 anni da quella associazione professionale dove vanno ad aggiornarsi gli operatori di tutti i 17 Lander della Germania. La loro attività di questi anni si è innestata su di un progetto di respiro ampio, che ha come obiettivo la produttività degli operatori, ritenuta indispensabile finanche prima dell’inserimento nel mondo del lavoro, e prosegue negli anni sulla base del continuo evolversi della legislazione. Una visione di lungo respiro che non sempre è presente nel nostro Paese, dove la nostra capacità intuitiva ed un certo approccio culturale ci portano

a risolvere i problemi che via via si pongono, ma abbiamo difficoltà ad individuare strategie e programmi di più ampio respiro come richiede ad esempio, nel nostro modesto caso, l’attività di una Accademia. E’ ovvio che le nuove tecnologie consentono oggi all’Accademia di valutare soluzioni innovative che possono consentire di raggiungere un maggior numero di operatori con percorsi didattici mirati a specifici temi. Accanto a queste nuove soluzioni resta, la validità insostituibile, a mio parere, del valore del rapporto diretto docente-operatore e sopratutto di quelli interpersonali che queste occasioni consentono e che contribuiscono a rafforzare il legame del nostro Stato unitario. D’altronde presso l’Accademia ospitiamo tante aziende private che fanno formazione e aggiornamento ai loro manager e funzionari a testimonianza che oltre ad internet il confronto diretto è tuttora essenziale. Dobbiamo avere fiducia che superato questo momento particolare la formazione trovi la dovuta attenzione se vogliamo far sì che la nuova organizzazione della Pubblica Amministrazione come delineata dall’Agenda e Identità Digitale abbia il sostegno convinto degli operatori demografici. L’Accademia può in questo senso svolgere quel ruolo individuato dal legislatore quando decise di finanziare l’Anusca per la realizzazione della struttura: “…in considerazione dell’alto spessore delle finalità dell’Accademia, che è destinata ad incrementare la formazione e l’aggiornamento professionale degli ufficiali di stato civile, non solo per l’importanza strategica rivestita in generale dalla formazione ai fini dell’ammodernamento e del buon funzionamento della pubblica ammnistrazione, ma anche per la complessità delle competenze professionali e delle conoscenze giuridiche richieste oggi, rispetto al passato, di coloro che espletano dette funzioni”.

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ADOZIONE DI MINORI IN CASI PARTICOLARII RAPPORTI DI PARENTELA

di Donato Berloco

L’art. 74 del c.c., come riformulato dall’art. 1, comma 1, della legge n. 219/2012, così suona: “La

parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta’, di cui agli articoli 291 e seguenti”. La domanda che sorge spontanea è la seguente: si crea un rapporto di parentela tra il minore l’adottante e la famiglia dell’adottato e tra l’adottato e i parenti dell’adottante nella nuova cornice dell’ art. 74 del c.c.? Ad onor del vero, dal dettato normativo, mentre appare chiaro il sorgere del vincolo di parentela del figlio adottivo a seguito di adozione con effetti legittimanti (artt. 25 e seguenti Legge 184/1983), ed appare altrettanto chiara la specificazione della mancanza del vincolo in caso di adozione di maggiorenne (art. 291 c.c. e seguenti), permane qualche dubbio sulla situazione del minore interessato da adozione in casi particolari (artt. 44 e seguenti legge 184/1983), in quanto tale tipologia di adozione non instaura un rapporto di filiazione, ponendo solamente degli obblighi a carico dell’adottante e modificando il cognome dell’adottato, (ai sensi dell’art. 299 c.c.), il quale, tuttavia, continua ad essere figlio dei genitori originari. Ora, in assenza di una precisazione normativa, si lascia all’interprete il gravoso onere di elaborare una costruzione esegetica dell’istituto. Ciò premesso, in riferimento al quesito posto, la risposta non può che essere negativa. Espongo le ragioni. L’art. 44 della legge n. 184 del 4 maggio 1983, come sostituito dall’articolo 25 della legge

n. 149 del 28 marzo 2001, disciplina l’istituto dell’adozione di minori in casi particolari. Questo tipo di adozione presenta alcune caratteristiche appartenenti all’istituto delle adozioni legittimanti, come, ad esempio, che l’adottato sia un minore, e che l’organo che pronunci l’adozione sia sempre il tribunale per i minori, come avviene per le adozioni legittimanti; però, ha dei connotati che sono tipici dell’adozione di persone maggiori di età: la disciplina del cognome e i rapporti di parentela.Infatti, l’art. 55 della legge n. 184/83 fa un espresso rinvio, con riguardo alle adozioni di minori in casi particolari, agli articoli del codice civile, e precisamente agli articoli: 293 (al divieto di adozione di figli nati fuori del matrimonio da parte dei loro genitori); 294 (pluralità di adottati e di adottanti); 295 (divieto per il tutore di adottare la persona su cui funge da tutore); 299 ( che riguarda l’attribuzione del cognome all’adottato; detto articolo è molto importante per l’ufficiale dello stato civile; in pratica il minore adottato in forma particolare antepone al proprio cognome quello dell’adottante, come avviene nelle adozioni di persone maggiori di età); art. 300 ( che tratta dei diritti e doveri dell’adottato maggiorenne e stabilisce che con l’adozione non si instaura un rapporto di parentela tra adottato e la famiglia dell’adottante e viceversa); 304

(l’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione). Dal quadro appena delineato ne discende che l’adozione di minori in casi particolari non interrompe il legame parentale tra l’adottato e la famiglia di origine e non crea rapporti di parentela con i membri della famiglia dell’adottante. La prova è data dal fatto che il minore antepone al cognome di origine quello dell’adottante. Pertanto, si può dire che a questo tipo di adozione va esteso tutto quanto previsto per l’adozione di persone maggiori di età, per quanto attiene i rapporti di parentela. A differenza dell’adozione di minori in stato di abbandono, a cui si riferisce tra l’altro l’art. 27 della legge n. 184/83, nell’adozione di minori in casi particolari, non si verifica lo “sradicamento” del minore dalla famiglia di origine. Per cui sarebbe impensabile che detto minore possa essere considerato come “nato nel matrimonio” dei genitori adottivi, per il semplice fatto che il minore continua ad avere una famiglia di origine, solo che ad essa si aggiunge un vincolo giuridico con i genitori adottivi.Si può concludere sostenendo che quanto alla posizione dei minori adottati ai sensi dell’articolo 44 della legge n. 184/1983, che disciplina l’adozione in casi particolari, è la stessa legge - che richiama, all’articolo 55, le norme del codice civile che disciplinano l’adozione dei maggiori di età (in particolare gli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304), evidenziando l’analogia tra gli istituti – a prevedere la conservazione dei legami tra adottato e famiglia di origine. Ne consegue che la estensione dei rapporti di parentela di cui alla nuova formulazione dell’art. 74 non sia possibile e che si applichi la disciplina prevista, quanto ai vincoli di parentela, per le adozioni di persone maggiori di età, ed in particolare l’art. 300 del c.c. non modificato dalla recente legge n.219/2012.

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Pag. 7 Cittadinanza italiana per nascita

di Patrizia Dolcimele

L’art. 4 della Legge n. 91 del 1992 disciplina la cittadinanza acquistata per beneficio di legge

che sopravvive nell’ordinamento come ipotesi di acquisto “automatico” se pure condizionato da una espressa manifestazione di volontà del soggetto. Al comma 2 prevede espressamente che: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. In base ad una interpretazione letterale si è ritenuto che in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (nascita in Italia, residenza ininterrotta e manifestazione di volontà entro un anno dal raggiungimento della maggiore età) è configurabile come un vero e proprio diritto soggettivo dell’istante. Il Ministero dell’Interno con circolare n.22/07 del 7 novembre 2007 prendendo atto che alcuni genitori stranieri sebbene presenti nel nostro Stato, non avevano provveduto o lo avevano fatto in ritardo, all’inserimento nel proprio permesso di soggiorno

dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza e in mancanza di tale requisito non era stato possibile l’ acquisizione del nostro status civitatis. Il Ministero dell’Interno disponeva con la circolare che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, poteva considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge 91/92 : “Si è pertanto ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell’art. 4, comma 2 e del conseguente art. 1 del D.P.R. 572/93 sopracitati, che meglio rispondano all’attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno. Quanto sopra, in armonia con la linea di azione del Governo e con l’orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore. Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, si precisa quindi che l’iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano,

LA RESIDENZA LEGALE IN ITALIA DEI GENITORI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA NON E’ REQUISITO NECESSARIO:COSI’ UN’INTERESSANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI IMPERIA

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potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell’ art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc)”Con la stessa circolare n.22/07 del 7 novembre 2007 si introduceva però un limite ulteriore all’acquisto non previsto dalla legge n. 91/1992 “L’iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest’ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia”.Il Tribunale di Imperia con sentenza 11 settembre 2012 si è pronunciato su quest’ultimo limite : “Tale norma (l’art 4 comma 2° 91/1992) stabilisce, quali unici presupposti per l’ottenimento della cittadinanza, che il minore sia nato in Italia e che vi abbia risieduto, ininterrottamente e legalmente, fino al raggiungimento della maggiore età, senza fare affatto riferimento all’ulteriore requisito che il minore sia stato iscritto all’anagrafe italiana da almeno un genitore con residenza legale in Italia.La ratio della norma in questione risiede nell’esigenza di favorire l’acquisto della cittadinanza da parte di persone che, essendo nate nel nostro Paese e avendovi continuativamente abitato, sono verosimilmente del tutto integrate nel nostro tessuto sociale, economico e culturale.Non possono quindi essere introdotti in via amministrativa limiti all’acquisto della cittadinanza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge del 1992, che ne frustrino gli intenti.

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FOTO PER I DOCUMENTI D’IDENTITA’: ISTRUZIONI PER L’USOdi Diego Giorio

In principio era la pergamena o il rotolo di papiro. Su questi supporti si scriveva che “il latore della

presente” era autorizzato a muoversi, a rappresentare chi lo aveva inviato, a svolgere specifici compiti o superare determinate cinte murarie. Per rendere questi lasciapassare un po’ più affidabili si ponevano dei sigilli, e magari li si integrava con alcuni segni segreti concordati fra mittente e destinatario finale. Tuttavia, senza una personale conoscenza del messaggero, non era troppo difficile sostituirsi ad un’altra persona. Tatuaggi e cicatrici tribali sono stati sviluppati anche per ovviare a questo problema, così come secoli dopo i nobili usavano farsi ritrarre contornati da stemmi e colori araldici non solo come affermazione di potere ma anche per garantire la propria identità attraverso l’appartenenza ad una determinata casata. All’epoca dei liberi comuni ogni città sviluppò un proprio repertorio di carte e sigilli per identificare i cittadini e consentirne la mobilità ed il rientro dopo un viaggio al di fuori dei confini. Inutile dire che i falsari hanno operato di pari passo con l’evoluzione del documento d’identità, mentre questo cercava di dettagliare sempre più le caratteristiche personali con l’indicazione di altezza, colore di capelli ed occhi, corporatura, professione (che, un tempo, era abbastanza distintiva della persona in base a callosità, abbigliamento, livello culturale, mentre oggi è molto meno caratterizzante).Fu anche fatto qualche tentativo di introdurre il disegno del volto, ma risultò troppo complesso e poco affidabile, per cui si dovette attendere l’avvento della fotografia a basso costo per abbinare un volto ad un’identità. Oggi chiunque può realizzare una foto digitale, elaborarla, stamparla in molte copie, ma si può accettare qualunque foto oppure ci sono delle regole precise?La necessità di uniformare le foto identificative nasce per evitare

inquadrature fantasiose o sfondi studiati intenzionalmente per distrarre da qualche particolare del viso chi effettua un controllo. Negli ultimi anni, però, una foto standard è divenuta ancora più importante a seguito dello sviluppo dei sistemi di riconoscimento facciale. Si tratta di software che analizzano alcuni parametri non modificabili del viso, quali la distanza interpupillare, la distanza fra gli zigomi, la separazione fra le ali del naso e gli angoli della bocca e così via e li confrontano con banche dati digitali. In questo modo anche alterazioni del taglio o colore dei capelli, del colorito del viso, l’uso di barba e baffi risultano irrilevanti agli occhi elettronici di un computer. Perché il sistema funzioni è necessario però che il volto sia inquadrato di fronte (in gergo si dice “vedere le orecchie”, il che non significa che non è ammessa la pettinatura a caschetto, ma che il capo non dev’essere troppo ruotato), che la foto sia di dimensioni standard e che il viso sia rappresentato in primo piano (la foto perfetta è alta 40 e larga 33 mm, l’altezza del viso dovrebbe essere compresa fra i 28 ed i 32mm). Inoltre non devono comparire sfocature, scritte, macchie, oggetti, smorfie, ombre e comunque nulla che possa interferire col riconoscimento, visivo o automatico. I colori devono essere naturali e lo sfondo uniforme e neutro; sono accettabili il bianco, il giallino, il crema e l’azzurro. A questo proposito, anni fa era circolata una bufala secondo la quale lo sfondo azzurro non sarebbe accettabile per

gli Stati Uniti. Non solo è falso, ma è vero il contrario: negli USA le foto vengono scattate direttamente negli uffici che rilasceranno il documento, rigorosamente su sfondo azzurro o grigio/azzurro.Inoltre la foto dovrebbe rispecchiare la figura normale della persona: io che non trovo la porta di casa senza occhiali dovrò indossarli sulla foto identificativa – facendo attenzione ai riflessi del flash, che renderebbero inutilizzabile la foto - chi li utilizza saltuariamente dovrà evitarli sulla foto. Analogamente sono ammessi copricapo religiosi quali il turbante, il velo islamico o quello di una suora cattolica, purché siano appunto indossati abitualmente e non coprano o deformino il viso. A parte queste eccezioni, i capelli devono essere visibili ma non devono coprire il volto.Un ottimo riassunto, con una rassegna completa dei casi corretti ed errati si trova su questo sito: http://www.fotografi.org/fototessera/Ora che le CDI si rilasciano anche ai neonati il problema più grosso è proprio la foto, dato che di solito non sono molto collaborativi. Pur non potendo essere così rigidi come con gli adulti, le foto dei bimbi devono essere accurate. Anzi, per evitare la sottrazione di minori, forse è più importante una foto dettagliata per un neonato che per un adulto, dato che i piccolini non hanno ancora assunto connotati precisi ed è quindi più facile confonderli.Il consiglio migliore è di fotografarli in culla, distesi su di un lenzuolo neutro (o ricorrendo ad un ritocco successivo), attendendo che siano svegli ma non piangano né abbiano le mani in bocca o davanti al viso. Anche perché se vengono fotografati in verticale occorre sostenere la testa ed è quindi inevitabile che la mano o il braccio risultino nella foto. I più grandini possono essere attirati con un oggetto, ma non è accettabile che il giocattolo preferito compaia sulla foto. Altro problema, soprattutto femminile, riguarda il colore dei capelli. Come

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per gli occhiali, dovrebbe rispecchiare la figura usuale. L’importante non è pertanto il colore naturale, magari già grigio o comunque diverso da quello della tintura, bensì l’abituale figura della persona. Certo non si può scrivere “capelli castani” se nella foto sono vistosamente biondi, dato che il documento deve

essere coerente, almeno al momento dell’emissione. Se poi il soggetto esce dall’ufficio e va dal parrucchiere non è questione che ci possa riguardare. Evitiamo però di essere originali, e non imitiamo un collega che alla voce “capelli” ha scritto “pochi”. Infine ricordiamo che la foto ha lo scopo di identificare la persona mostrandone il viso e non di costituire

un book fotografico o una locandina di un film: bene ha quindi fatto il collega che ha rifiutato una foto di una signora inquadrata non in primo piano, con vistosa scollatura ed in posa provocante. Non si vuole giudicare se fosse o meno gradevole e appropriata: si tratta di apporre una foto conforme agli standard internazionali stabiliti dall’ISO e dall’ICAO.

di Lia Losi

Dlgs 165/ 2001, art.1, comma 1, lettera c): “Realizzare la migliore utilizzazione delle risorse

umane nelle Pubbliche Amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti”; art.7, comma 4: Le amministrazioni devono curare “la formazione e l’aggiornamento del personale, anche dirigenziale, garantendo l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”. Ritengo che la formazione rappresenti uno degli aspetti fondamentali per il coinvolgimento del personale nei processi organizzativi degli Enti: è uno strumento per comprendere di come sia diverso il rapporto di pubblico dipendente ante anni 90 rispetto ad oggi. Nella mia esperienza personale vedo quotidianamente quanto i colleghi che partecipano a corsi di formazione siano assolutamente più aperti al cambiamento rispetto a quelli che continuano a fare da oltre 30 anni le stesse cose, modificando solo le procedure necessariamente imposte da nuove norme, senza discostarsi troppo da quello che facevano all’inizio della loro carriera. La necessità di tale mutamento è composita. Hanno sicuramente inciso il processo di radicale trasformazione del ruolo dei Comuni e la privatizzazione del rapporto di lavoro; le nuove opportunità offerte dall’e-governement e la necessità di diffusione della capacità di utilizzazione delle tecnologie informatiche e telematiche oltre all’esigenza di un costante aggiornamento sulle numerose novità legislative.

La formazione deve servire alla Pubblica Amministrazione per imparare a dialogare, in forma sempre autorevole ma con apertura, efficacia,disponibilità.In effetti, apertura al cliente, trasparenza, tempestività, accuratezza, produttività di sistema, sono tutti processi-obiettivo che la tecnologia dell’informazione può sostenere favorendo la crescita di una azienda dialogante che è l’immagine propria della Pubblica Amministrazione realmente al servizio del cittadino. Sono convinta che in questo campo i comuni e in particolar modo i servizi demografici, siano assolutamente in prima fila in questo cambiamento iniziato con le leggi Bassanini e che tuttora prosegue nella direzione di maggior favore verso lo snellimento dell’attività amministrativa a favore dell’utente. La connessione delle strategie organizzative con le politiche del personale può realizzare una sinergia efficace per un’amministrazione al servizio del cittadino, la quale ricerca e vuole perseguire i propri obiettivi con efficienza ed efficacia in quanto “le politiche di sviluppo del personale si collocano rispetto alla strategia organizzativa in una posizione attiva

finalizzata a sviluppare opportunità sia per l’Ente che per il personale” . Personalmente, a seguito della frequenza al Corso di Alta Formazione in materia demografica, ho rivisto completamente, in maniera positiva, quanto nel mio Ente mi era stato imposto di fare e che non ritenevo potesse essere ascritto al mio inquadramento professionale. Ho capito di essere parte integrante dello sviluppo del programma politico del Sindaco e della Giunta e forse per la prima volta in 23 anni di servizio, ho compreso quanto la politica e l’amministrazione possano intersecarsi per migliorare la vita dei cittadini. Nel mio caso specifico, quando mi venne attribuito come obiettivo 2012 l’organizzazione di un Masterclass Internazionale di Musica da Camera, chiesi alla mia Responsabile che cosa questo potesse interessare per il miglioramento professionale dell’Ufficiale di Stato Civile. Naturalmente organizzai l’evento (che purtroppo causa terremoto non si svolse), senza capire il perché. Oggi, grazie ai vari docenti che si sono succeduti al Corso di Alta Formazione, devo ammettere che sono sempre più coinvolta, anche a livello personale e di volontariato, con i programmi del Sindaco e della Giunta e mi rendo conto che l’entusiasmo che metto nell’organizzare fiere, cercare sponsor, fare marketing territoriale è contagioso. Non passa giorno che qualche cittadino non mi chieda in cosa può aiutarci per ottenere gli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti. Grazie Anusca!

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE FONDAMENTALE PER LA PROFESSIONALITA’ DEGLI OPERATORI

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L’approfondimento è occasionato da un quesito posto da una collega della Regione Lombardia

in ordine alla impossibilità di far rendere al coniuge “amministrato” la manifestazione di volontà alla cremazione. Il caso è questo: il sig. Mario muore e la sig.ra Rosa, moglie superstite avanti negli anni, non è in grado di sottoscrivere il processo verbale.Non si tratta di impedimento fisico, bensì di una generalizzata difficoltà a orientarsi nello spazio e nel tempo, tale non da generare interdizione o inabilitazione (forse più idonee al caso rappresentato), ma che ha comunque occasionato una nomina di amministrazione di sostegno.Il quesito è: può l’Amministratore di sostegno sottoscrivere al posto della sig.ra Rosa, al fine di manifestare la volontà e richiedere la cremazione del defunto sig. Mario?Si può in qualche modo “scavalcare” il coniuge, non in grado di discernere con serenità, e arrivare alla cremazione di Mario, richiesta dai figli?La risposta non può che essere negativa, ma andiamo con ordine.Gli atti di disposizione del proprio corpo sono atti personali, personalissimi oserei dire, e non ammettono rappresentanza.Ma è la stessa legge n. 130 del 2001 a prevedere i soggetti titolati che possono rendere la manifestazione di volontà “sostituendosi” al de cuius.Più nello specifico, la normativa regionale della Lombardia ha dato attuazione alla legge 130/2001, elencando gli elementi, tipizzati e alternativi tra loro, necessari e sufficienti per autorizzare la cremazione: 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. 2) l’iscrizione, certificata dal

rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni de quibus vale anche contro il parere dei familiari. 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta (altre regioni prevedono la totalità) di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.Riepilogando non è ammessa rappresentanza, e la legge già deroga a questo principio generale ai punti 3 e 4, ma trattasi di deroga non suscettibile di ulteriori estensioni e/o interpretazioni.Desta già dubbi la locuzione “qualsiasi

Difficoltà operative in tema di manifestazione di volontà

CREMAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNOdi Mariangela Remondini

altra espressione di volontà” con la quale si fa riferimento a forme scritte diverse dal testamento, ove la volontà emerga in modo chiaro, certo, univoco, e non per derivazione (diversamente apriremmo le porte a tutte le dichiarazioni riconducibili a una qualche forma di volontà....arrivando all’assurdo di ipotizzare che il signor Mario volesse essere cremato, nel preciso momento in cui ha depositato in un istituto di credito una somma sufficiente per la cremazione e insufficiente per l’acquisto di un loculo...!!).Dubbi ancora maggiori sorgono nel caso in commento, in quanto, benché l’Ufficiale di stato civile non abbia titolo per verificare la c.d. incapacità “naturale” di Rosa (quando cioè non vi sia interdizione giudizialmente dichiarata), ben sa che la figura di amministratore di sostegno nasce nel nostro ordinamento giuridico per scopi diversi. L’art. 409 c.c. stabilisce che: “il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”…. e che …”Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere, se è in grado, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” e individua il “campo di azione” dell’amministratore di sostegno al quale viene riservata la capacità di agire per il beneficiario solo ed esclusivamente con riferimento agli atti tipizzati espressamente previsti dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Si tratta di una protezione “misurata” sulla base del reale bisogno della persona, e non solo. L’amministratore di sostegno è sicuramente caratterizzato da una mission che lo contraddistingue dal tutore e dal curatore, in quanto è tenuto, ai sensi dell’art. 410 c.c., nello svolgimento dei suoi compiti, al rispetto dei “bisogni

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TESSERAMENTO LINFA DELLA FORMAZIONE

Da sempre ANUSCA ha avuto due anime, da un lato la dimensione associativa,

dall’altro quella più legata al mondo della formazione, dell’aggiornamento e della riqualificazione professionale. Considerati i tempi che corrono, sempre più grami per le economie degli Enti, finchè non sarà completato il processo di risanamento dei conti pubblici, le due anime dell’Associazione, prima più distinte anche se sicuramente complementari, si stanno intrecciando in misura di giorno in giorno maggiore e intensa.Il perché è presto detto: la coperta della formazione è sempre più corta, trovare risorse è sempre più difficile, vuoi per carenza reale di denaro, vuoi per scelte che spesso giocano a sfavore del settore demografico nel momento di optare ove allocare quelle disponibili. Urge trovare delle alternative. E poiché ANUSCA ha come mission reale e concreta, al di là delle frasi programmatiche, il sostegno alla professionalità degli operatori demografici, ha inteso intensificare il legame tra appartenenza all’Associazione e la possibilità di accedere in maniera facilitata a quella formazione che da oltre trent’anni , riteniamo, si caratterizzi per qualità e serietà, con pochi eguali nel settore.E così largo a un ricco programma di formazione gratuita. In Accademia dove ci sono gli spazi e le possibilità dall’inizio del 2013 si sono alternati appuntamenti formativi di alto livello, sugli argomenti di interesse per il mondo demografico più disparati: molte le proposte innovative, sempre tenendo presente la necessità che gli operatori hanno anche di mettere a fuoco, almeno per un ripasso, le nozioni fondamentali di anagrafe, stato civile, elettorale, polizia mortuaria. Gli eventi proposti in Accademia, aperti in forma gratuita a tutti gli Enti in regola con l’adesione 2013 hanno conosciuto finora grande successo per la freschezza del taglio proposto sui

temi e la completezza degli argomenti di volta in volta trattati.Ad oggi, da inizio anno, sono oltre 800 le giornate / presenza presso la sala plenaria di Castel San Pietro Terme, segno che la formula è vincente e apprezzata: si tratta di un viatico importante per proseguire nella strada intrapresa. E’ evidente che una mano aiuta l’altra e laddove i dati del tesseramento continuassero ad avere l’importanza che hanno rivestito finora, ANUSCA è sicuramente disponibile a mantenere e, perché no, incrementare il percorso cominciato così felicemente.Il tesseramento infatti è da considerarsi

di S.Z.

un bacino di risorse importante per finanziare, almeno in parte, la formazione: gli Enti scegliendo di sottoscrivere la propria adesione ad ANUSCA, alla fine fine, oltre ad aiutare naturalmente l’Associazione, favoriscono anche se stessi, potendo fruire di queste possibilità, che diversamente sarebbero, visti i tagli che corrono, ben più rare.La promozione della professionalità degli operatori demografici passa prima di tutto dalla riqualificazione e dall’aggiornamento, prima ancora di ogni istanza di carattere sindacale. ANUSCA infatti, fin dall’inizio della sua storia, non ha mai ascoltato le sirene di chi l’avrebbe voluta paladina di rivendicazioni di stampo contrattuale; per questo esistono le associazioni sindacali. ANUSCA intende tutelare e sostenere gli operatori promuovendo

la qualità del loro lavoro, tramite l’aggiornamento, tramite servizi consulenziali sempre al passo coi tempi e con le necessità che si manifestano nel lavoro quotidiano.Se adesso dunque la formazione è un terreno difficile da coltivare per ragioni finanziarie, è arrivato il momento di investire qualcosa in più e ripagare in questo modo la fiducia che gli operatori hanno riposto e ripongono nelle possibilità di ANUSCA da oltre trent’anni a questa parte. I bisogni sono tanti e non si può mai pensare che il lavoro da fare sia esaurito, ma questo è un buon inizio.L’attività in Accademia non è però l’unico ambito in cui si esplica questa possibilità di formazione agevolata: in tutto il Paese sono state e sarà organizzato un centinaio di iniziative gratuite per Enti e soci individuali, utilizzando anche i proventi del 5 per mille che i sostenitori più volenterosi destinano all’Associazione con questa finalità. Le risorse sono vincolate a questo obiettivo e, ancora una volta, l’essere in regola con l’Associazione si traduce in un aiuto che si dà a se stessi e al proprio lavoro.A proposito di soci individuali, ricordiamo a chi non l’avesse ancora fatto, che è opportuno procedere al rinnovo della polizza assicurativa, per non rischiare di rimanere scoperti, laddove ci siano richieste di risarcimento danni, nel periodo di vacatio tra una polizza e l’altra.In termini di ottimizzazione delle risorse, non è da dimenticare la quota D, fra le possibilità di adesioni degli enti, che oltre ai servizi elencati in fondo alla rivista, dà la possibilità di partecipare a iniziative, diversamente a pagamento, sull’intero territorio nazionale, senza oneri, con un numero illimitato di operatori. Il vantaggio economico è evidente, sia per i piccoli comuni che con una

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ANUSCAFLASH: UNO STRUMENTO AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI

di S.Z.

La dimensione della comunicazione è un aspetto che ANUSCA ha, fin dall’inizio della sua storia, curato

sempre con grande attenzione.In un mondo come quello attuale, in cui tutto è veloce, tutto va ottimizzato in termini di rapporto tempo/risorse, l’obiettivo che ANUSCA si è dato è quello di realizzare un canale, un vero e proprio “filo diretto” per tenere vivo il collegamento con la propria base associativa. Il portale www.anusca.it, con la sua media di 100.000 visite al mese, assolve molto bene alla funzione di raccolta e diffusione delle informazioni ad ampio raggio, con un flusso di dati in continuo aggiornamento verso chi naviga, anche con cadenza quotidiana, nelle sue pagine. ANUSCA ha pensato di integrare e migliorare questa forma di comunicazione con uno strumento che le consentisse di affacciarsi direttamente sulle caselle postali dei propri associati, in modo da recapitare con comodità “a domicilio” (ancorchè virtuale) le news più interessanti di carattere tecnico – professionale o legati a eventi formativi proposti….ed ecco ANUSCAFlash. Lo strumento, come si diceva , non è nuovo in casa ANUSCA e da subito si era segnalato per il gradimento da parte di chi segue l’Associazione con continuità e attenzione: proprio per questo si è deciso di investire risorse per rinnovarlo e reinventarlo, realizzando un database il più completo possibile, per raggiungere in maniera, massiva e precisa al tempo stesso, le caselle mail di Enti ed operatori iscritti.Molti sono gli indirizzi presenti nei nostri archivi, ma è particolarmente utile, prima di tutto per gli associati,

che ancora non l’abbiano fatto, farci avere l’indirizzo email personale ove ANUSCAFlash (con le ultimissime notizie, che è necessario portare alla conoscenza degli operatori in tempo praticamente reale, le note sul tesseramento, la pubblicità delle iniziative di formazione) possa essere regolarmente recapitata. Oltre ad un utilizzo più capillare e ordinato, ANUSCAFlash versione 2013 ha saputo rinnovarsi anche nello styling. Sono stati pensati nuovi templates (nei colori di ANUSCA) per le comunicazioni, distinti a seconda della materia trattata (new, formazione, tesseramento) in modo tale che sia facile anche risalire ai contenuti una volta che si desideri rileggerne una. Si è pensato che anche una nuova veste grafica potesse marcare il

momento nuovo dello strumento, che, nelle nostre intenzioni, deve acquisire sempre più centralità fra i massmedia targati ANUSCA. Ricordiamo che ANUSCAFlash viene prodotta tramite un CRM (Customer Relashionship Management), ossia un software relazionale che consente di inviare comunicazioni simultanaeamente a molte migliaia di destinatari senza configurarle come pubblicità o spam: per questa ragione, i filtri dei server non dovrebbero bloccare il filo diretto con l’Associazione. Chi, dunque, ha fornito o fornirà il proprio email address corretto riceverà regolarmente la propria ANUSCA Flash, che si pone al servizio del lavoro quotidiano degli operatori, con le sue caratteristiche di celerità, evidenza, praticità.

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Il rischio di errore e di conseguente richiesta di danni è sempre dietro l’angolo

CHI PRIMA ADERISCE, MEGLIO SI TUTELA!

e delle aspirazioni del beneficiario”. L’amministratore di sostegno deve, inoltre, tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Tutte le previsioni che si snodano all’interno della legge 6/2004 sono riconducibili ad un “tipo di diritto” che partendo dall’ascolto della persona si muove sul piano della tutela e

guarda a una migliore qualità della vita della persona stessa. Ma, ripeto, l’amministratore di sostegno opera sulla base delle linee guida dettate dal giudice tutelare con il decreto di nomina, anche in considerazione del fatto che ogni amministrazione di sostegno rappresenta un progetto personalizzato con caratteristiche peculiari diversamente graduate e strettamente legate alle capacità della persona beneficiaria. E quindi, l’amministratore di Rosa non

può sottoscrivere, non senza adire il giudice.L’unica strada alternativa è infatti quella del giudice, al quale ci si potrà rivolgere depositando un ricorso d’urgenza ex art 700 cpc., al fine di ottenere dal giudice tutelare un’estensione dei “poteri” attribuiti all’amministratore di sostegno.Diversamente si dovrà optare per un’altra forma di sepoltura, ove sia inconferente il filtro volontaristico.Ma questa è un’altra storia.

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Lo scorso 17 aprile si è tenuto in Accademia a Castel San Pietro Terme un pomeriggio di studio a partecipazione gratuita per gli Enti in regola con l’adesione all’ANUSCA dell’anno in corso, sulle “Elezioni Amministrative 2013”, relatore Luca Tavani (Esperto ANUSCA – a dx nella foto)

FOTONOTIZIA

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LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTIa cura di Agostino Pasquini

1) Occupazione abusiva di immobile e dimora abitualeE’ stata presentata richiesta d’iscrizione in anagrafe presso i locali sede di un ex Convento, con costituzione di famiglia e quindi, non come appartenente a convivenza anagrafica. L’abbiamo inserita in anagrafe come previsto dalle norme sulla residenza in tempo reale e data comunicazione ai sensi della 241/1990 ai proprietari del Convento in quanto cointeressati. I responsabili del Convento ci hanno risposto dichiarando la loro opposizione al consolidamento della residenza all’indirizzo indicato, evidenziando che esiste un contenzioso con il richiedente che, ospitato per un periodo presso il Convento, continua a occupare abusivamente i locali stessi. Proprio tale occupazione abusiva è l’oggetto del ricorso al giudice ordinario fatto dai titolari del Convento e rispetto alla quale non esiste ancora una pronuncia. Il richiedente la residenza, dal canto suo, ha coinvolto Carabinieri e Procura nella questione, illustrando le sue ragioni. Che cosa è corretto fare? Disporre comunque i sopralluoghi da parte della Polizia Municipale? Le dichiarazioni della proprietà e il fatto che si parli di occupazione abusiva e quindi non si possa presumere la stabilità della dimora abituale, possono influenzare il procedimento? Quali atti porre in essere per limitare il rischio di contenzioso tra il Comune e gli altri soggetti?

Risponde l’Esperto ANUSCA Paola Lucchi

Sì. In primo luogo le confermiamo la correttezza degli adempimenti fino ad ora effettuati, ovvero l’iscrizione anagrafica a richiesta degli

interessati entro i due giorni lavorativi previsti e la comunicazione dell’avvio del procedimento anche ai contro-interessati. In merito a quanto questi ultimi hanno dichiarato, se è vero che vengono coinvolti perché possono fornire all’ufficiale di anagrafe elementi che consentano di valutare la situazione di fatto, è anche pacifico che gli stessi non hanno comunque la possibilità di porre un “veto” all’iscrizione anagrafica. Il principio era e rimane sempre la “res facti”, come indicato nelle “Avvertenze e note illustrative alla legge e al regolamento anagrafico” ed. 1992 e ribadito in varie occasioni dal Ministero dell’Interno, in particolare con la Circolare n. 8 del 1995, dove si legge: “Nel rammentare che il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza e da ultimo dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte con sentenza depositata il 24 giugno 1991, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell’intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo all’iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes; tale assunto, che da sempre costituisce uno dei criteri guida nella gestione delle anagrafi comunali, condiviso sia da questo Ministero che dall’Istituto nazionale di statistica, è conseguente al fine cui è ispirata la legislazione anagrafica e cioè la rilevazione delle situazioni di fatto. In pratica la funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch’essi degni di considerazione, quale ad esempio l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico. Dalle suesposte considerazioni emerge che compito precipuo dell’ufficiale di anagrafe è quello di accertare la corrispondenza

tra quanto dichiarato dal cittadino, cioè l’intenzione di risiedere nel comune, e la res facti, ovverosia l’effettiva presenza abituale dello stesso, che dovrà formare oggetto di apposito accertamento disposto dall’ufficiale di anagrafe, cui spetta esclusivamente la decisione finale -accoglimento o meno - della richiesta d’iscrizione anagrafica. A formare tale convincimento ben possono concorrere altri elementi di valutazione, quale l’esercizio di un qualsiasi tipo di attività lavorativa, l’acquisto o la locazione di un immobile da adibire ad abitazione, ma non può certo presumersi che in mancanza di tali elementi il soggetto non potrà dimorare abitualmente. Un simile comportamento adottato dall’ufficiale di anagrafe è censurabile non solo avuto riguardo alla legislazione anagrafica, ma, oltretutto, alla luce del disposto dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti adottati dalle pubbliche amministrazioni. In effetti, in presenza di quello che costituisce un diritto-dovere del cittadino, richiedere e avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare l’esistenza di una discrezionalità dell’amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all’accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale”. Nel caso concreto, pertanto, lei dovrà in ogni caso disporre gli accertamenti da parte della Polizia Municipale e poi accertare qualunque ulteriore elemento che confermi la dimora abituale (ad esempio, contratti e bollette di luce, acqua, gas, ecc.). In presenza di tali riscontri, la presenza di un contenzioso con il proprietario (che verrà risolto dal giudice, ma non si sa con quale esito e con quali tempi), non costituisce da solo, a mio avviso, una motivazione sufficiente per annullare il provvedimento d’iscrizione anagrafica ex tunc. Nel momento in cui l’autorità giudiziaria dovesse disporre lo sfratto e questo verrà eseguito, essendosi modificata la situazione di fatto, potrà provvedere alle variazioni anagrafiche: a istanza degli interessati (se richiederanno la residenza in altro Comune o in altra abitazione) o

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piccolissima spesa in più si assicurano agevolazioni che rappresenterebbero in termini di denaro un valore ben più alto, ma anche per i grandi Comuni. Negli enti di grossa dimensione, gli operatori anche addetti, anche a un solo ufficio sono numerosi: assicurandosi la quota D, quanto meno per un corso, non si porrà il problema di verificare disponibilità e fare scelte di chi potrà partecipare. Il numero

illimitato di operatori che possono fruire dell’opportunità risolve a piè pari il problema.Ricordiamo che per essere considerati in regola con l’adesione 2013, ben consci dei tempi burocratici delle pratiche all’interno dei Comuni, non è necessario attendere il versamento concreto della quota associativa. Inviando la determina o il mandato all’ufficio tesseramento (fax 051944183 – [email protected]) o, laddove ancora non si abbia pronto alcun

documento ufficiale, una nota di preadesione firmata dal dirigente, che esprima univocamente la volontà di rinnovare l’adesione, ci si potrà assicurare da subito l’attivazione di tutti i servizi e la partecipazione gratuita alle iniziative dove previsto. E’ un atto di fiducia che ANUSCA compie volentieri e che è stato sempre ben ripagato dal sostegno degli uffici demografici di oltre 4200 Comuni di tutto il Paese, che rappresentano il 77% della popolazione italiana.

(continua da pag. 11)

d’ufficio (inviando una comunicazione ai sensi dell’art. 16 del dpr 223/89 - se sarai a conoscenza del nuovo indirizzo - o - in mancanza di notizie - per irreperibilità).

2) Cognome “Junior”, cosa fare?Ho ricevuto dal Consolato di San Francisco il cons01 per l’iscrizione in AIRE di un neocittadino italiano, del quale mi hanno inviato l’atto di nascita, con relativa traduzione e l’attestato di cittadinanza per l’iscrizione nelle liste elettorali. Il cittadino risulta avere il cognome del padre con l’aggiunta di “Junior”…

Risponde l’Esperto ANUSCA Donato Berloco

Il caso va inquadrato nella regola generale di cui all’art.98, 2 comma, del dpr 396 e alla Circolare n.397/2008, secondo cui, quando perviene dall’estero un atto di nascita di un cittadino italiano con un cognome diverso rispetto a quello spettante secondo la legge italiana, l’Ufficiale dello stato civile procede alla trascrizione dell’atto stesso e all’annotazione d’ufficio della correzione solamente ed esclusivamente

nel caso in cui la persona a cui si riferisce l’atto di nascita sia in possesso della sola cittadinanza italiana. Quando, invece, il soggetto sia in possesso anche di altra cittadinanza, la correzione d’ufficio non è consentita, ma è ammessa la correzione si richiesta degli interessati. Ora, nel nostro caso si ha un atto di nascita di un cittadino italiano, figlio di cittadino italiano, a cui è stato attribuito all’estero un cognome diverso da quello del padre (infatti, il cognome “Rossi jr” è diverso dal cognome “Rossi”). Di conseguenza, se non vi sia certezza che il soggetto possegga solo la cittadinanza italiana, codesto ufficio proceda alla trascrizione dell’atto così com’è e nell’eventualità che il Consolato italiano (a cui viene data assicurazione dell’avvenuta trascrizione con richiesta di specificare il possesso o meno della cittadinanza americana), dovesse confermare l’unicità della cittadinanza italiana, allora si procederebbe alla correzione. In caso contrario, resterebbe il cognome Rossi jr.

3) Spese per estumulazioni – Regione LombardiaVisto l’art. 20, comma 14 del R.R. della Lombardia n. 06/2004 che recita: “Gli oneri derivanti dall’operazione di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte”, si chiede se tale onere economico, nel caso di esumazioni o estumulazioni ordinarie disposte dall’Ente (ovvero compiuto il periodo ordinario di rotazione), sia a carico unicamente del Comune di residenza, oppure lo sia solo qualora gli eredi del defunto che devono provvedervi, siano in stato d’indigenza o di bisogno ai sensi della L. 328/2000.

Risponde l’Esperto ANUSCA Claudio Pagano

Si fa presente che la richiamata disposizione ex art. 20, comma 14, del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004 riprende le speculari disposizioni introdotte nel nostro ordinamento con il comma 7-bis dell’art. 1 del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 febbraio 2001. Quest’ultima norma sancisce la generale onerosità di tutte le operazioni cimiteriali, salvo i casi di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.Conseguentemente anche le esumazioni e le estumulazioni ordinarie devono considerarsi onerose, salvo eventuali e diversi clausole contenute nell’originario atto di concessione (laddove esistente).Per dette operazioni, laddove sussista l’indigenza ovvero il disinteresse dei familiari, il relativo costo non può essere addebitato al Comune di residenza del defunto ma resta a carico del Comune nel cui cimitero è stata eseguita la sepoltura.

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aumentano ogni giorno hanno trasformato il lavoro dell’ufficiale d’anagrafe di stato civile ed elettorale. Ma di questo cambiamento spesso è solo consapevole l’operatore che trova un’enorme difficoltà nell’informare il cittadino che è sempre più esigente nei confronti della pubblica amministrazione. Il convegno offrirà non solo l’opportunità di imparare e di conoscere, ma di condividere esperienze e realtà per avere soluzioni non solo operative ma di sopravvivenza nella giungla dello sportello! Ancora una volta il Convegno sarà l’occasione per scoprire le novità per capire come affrontarle e per trovare delle

soluzioni agli innumerevoli problemi che assillano quotidianamente l’operatore dei servizi demografici. Ci sarà spazio nella sala plenaria per i nuovi argomenti e i grandi temi che continuano ad essere al centro dell’attenzione. Le salette offriranno dibattiti in grado di fornire un taglio più pratico, dando l’opportunità di una maggiore interazione tra esperti e operatori. Non mancheranno poi i quesiti da risolvere, momento in cui il caso particolare spesso offre lo spunto per approfondire casistiche che riguardano parecchi Comuni. Il tutto condito con un senso di familiarità ed amicizia, un ambiente in cui il collega che abita a 200 km di distanza è come se lavorasse fianco a fianco della nostra

scrivania. Si, perché i problemi sono tanti e differenti ma comuni a tutti i servizi demografici d’Italia: è l’occasione per trovare un comportamento univoco nelle stese pratiche al fine di non farci “spiazzare” dal cittadino che allo sportello afferma : “...ma l’altro Comune non fa così!”. Armiamoci di pazienza e consapevoli del fatto che non facciamo solo certificati, dimostriamo chi siamo e quanto valiamo: il Convegno ci dà la forza per andare oltre e per assicurarci spalle forti poiché il Convegno nazionale non si risolve esclusivamente in una pedissequa elencazione di argomenti da trattare, ma si identifica in una grande kermesse il cui tema principale è la grande professionalità dell’operatore dei servizi demografici.

(continua da pag. 1)

(continua da pag. 3)

La prima risposta che viene spontanea è: invitare il Procuratore della Repubblica a riprendere gli studi sul diritto di famiglia, oppure a frequentare un seminario o corso di aggiornamento di quelli periodicamente organizzati da Anusca. Subito dopo, però, bisogna dare al collega ed al sindaco celebrante (che, comunque, ha sicuramente qualche colpa per avere creato tutto questo scompiglio), ma soprattutto agli sposi giustamente preoccupati, la corretta risposta: il matrimonio è perfettamente valido ed efficace e non sarà certamente una mera irregolarità formale a mettere in discussione il vincolo coniugale formatosi, non viziato dalla sussistenza di alcun impedimento che avrebbe potuto esporlo a possibili impugnative, ma il celebrante che ha operato senza rispetto delle specifiche disposizioni

che lo riguardano, sarà passibile di sanzione pecuniaria, nei limiti previsti dall’art. 137 c.c. – In sostanza, nessun motivo di irregolarità formale può, in qualche modo inficiare la validità del matrimonio che, dunque, resta pienamente efficace.Ricordiamo che la nullità del matrimonio attiene ad aspetti particolarmente gravi e rilevanti che riguardano elementi sostanziali, disciplinati negli artt. 117-129bis del codice civile: interdizione, incapacità di intendere e volere, violenza ed errore, simulazione, vincolo di precedente matrimonio, solamente per citarne i più importanti. Ma, in ogni caso, anche in presenza di situazioni gravi come quelle appena indicate, il matrimonio celebrato resta perfettamente valido ed efficace fino a quando non venga annullato da una decisione dell’autorità giudiziaria, in sostanza fino a quando non venga annullato dal Tribunale competente.Ricordiamo inoltre che le possibili

irregolarità formali, previste dagli artt. 134-142 del codice civile, tra le quali l’omissione delle pubblicazioni, la mancanza di documenti, l’inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze, l’inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicazioni e celebrazione, la mancanza dei testimoni, comportano solamente delle sanzioni a carico dell’ufficiale dello stato civile e, in qualche caso, degli sposi, senza alcuna ulteriore conseguenza per la validità ed efficacia del matrimonio e senza alcuna possibile sanatoria di una fattispecie già conclusa. D’altra parte, se pensiamo che nel nostro ordinamento è prevista anche l’ipotesi del matrimonio di fronte ad apparente ufficiale dello stato civile (art. 113 c.c.), pure valido ed efficace se gli sposi fossero in buona fede, come si può immaginare che l’irregolarità del celebrante possa comportare la nullità del matrimonio? Qualcuno dovrà pur spiegarlo al Procuratore della Repubblica…

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Tra tante novità legislative, una do-vrebbe cambiare radicalmente i rapporti fra cittadini e Pubbliche

Amministrazioni, se solo fosse cono-sciuta ed utilizzata.Mi riferisco all’Art. 4, comma 4°, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221:“A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vi-gente una diversa modalità di comunica-zione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra for-ma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.”Per come è stata formulata, lascia però alcuni dubbi ed il fatto che sia poco conosciuta tanto fra i cittadini quanto nelle Pubbliche Amministrazioni forse è più una fortuna che un problema, in attesa che la dottrina e la giurispruden-za chiariscano alcuni concetti.Proviamo a scomporla ed analizzarla: il termine del primo gennaio non pone problemi: da quest’anno le amministra-zioni pubbliche ed i gestori dei pubblici servizi non possono più inviare lettere, raccomandate, cartoline postali e simili a chi ha dichiarato il proprio domicilio digitale, perché ogni altra forma diver-sa da quella telematica non può pro-durre effetti pregiudizievoli per il desti-natario. Cosa siano esattamente una Pubblica Amministrazione ed un gestore di pub-blici servizi richiede una trattazione a parte, per la prima cito solamente il ri-ferimento al d.Lgs. 165/01.Dunque dovremo comunicare al “do-micilio digitale” dichiarato. Sulle mo-dalità a disposizione del cittadino per effettuare questa dichiarazione sem-bra ragionevole assumere che valgano quelle già note ai servizi demografici. Anzitutto non vedo esclusioni per for-me di comunicazione classica: posta or-dinaria (ma il cittadino non può provare di averla spedita), posta raccomandata,

consegna a mano all’Ufficio Protocol-lo. Inoltre valgono certamente gli altri mezzi già noti e previsti dal legislatore: fax, mail (con la stessa osservazione precedente), PEC, naturalmente alle-gando copia di un documento del di-chiarante (D.P.R. 445/00 Art. 38 c. 3). Il cittadino dovrà certamente essere maggiorenne e capace di intendere.L’utilizzo del termine “domicilio digita-le” lascia invece qualche dubbio: al c.1 della disposizione citata viene chiarito che “al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini,

è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certifica-ta, rilasciato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 quale suo domicilio digitale”.Dunque “domicilio digitale” corrispon-de a “Posta Elettronica Certificata”. Credo che, per i nostri doveri d’ufficio, ci possiamo fermare qui. Se però qual-cuno vuole approfondire temi d’infor-matica giuridica, cito una sentenza1 che definisce “domicilio informatico” qua-lunque sistema protetto dall’art 615-ter del Codice Penale, ossia “un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza”.Qualcuno comincia già ad ipotizzare un futuro dove non solo la PEC, ma anche un’area di storage remoto piuttosto che un social network possano essere uti-

lizzati per comunicazioni istituzionali.La parte più complessa riguarda la comprensione delle esclusioni. Chia-ramente tutto quello che deve esse-re affisso all’albo pretorio (digitale) o comunque avvisi pubblici che non venivano inviati in modo individuale possono essere esclusi. Nel contem-po non vi è un divieto, per cui se si vorrà inviare copia ad esempio dei manifesti da affiggere l’1 gennaio anche via PEC lo si potrà certamente fare. Difficile, invece, dire cos’è com-preso e cosa escluso, anche perché,

come già è successo con (l’ennesima) legge sulla decertificazione temo che tutti inizieranno ad invocare criteri di specialità. L’elettorale è sempre stato ritenuto materia a sé, esclusa da tutte le riforme e semplificazioni. Saranno invece certamente da inviare in for-ma telematica preavvisi di rigetto, conclusioni del procedimento, avvisi specifici quali la scadenza della CDI. Resta invece un grosso punto inter-rogativo per le bollette, ad esempio per la raccolta rifiuti (ora TARES) o per il contributo irriguo e simili. Se ho comunicato il mio domicilio digitale ed il Comune o il gestore invia ugual-mente il cartaceo, posso ignorarlo perché non produce effetti o rientra nelle esclusioni? Ai giudici l’ardua sentenza.

1 Cassazione penale, sez. V, sentenza 26.10.2012 n° 42021

Rubrica Innovazione 2/2013

DOMICILIO DIGITALEdi Diego Giorio

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Comuni in vetrina

“A” COME ADRIA...TICOdi Sauro Dal Fiume

Il Comune “in vetrina” di questo numero del Notiziario ANUSCA, può vantarsi di aver dato il nome

ad un mare, l’Adriatico! Parliamo di Adria, città che un tempo sorgeva in prossimità del mare che bagna anche le coste del Veneto.Adria è oggi un Comune di 20.269 abitanti (il secondo più popolato della provincia di Rovigo), con un’altitudine di soli 4 mt slm ed un’estensione di kmq. 113,52. Questa antica città sorge al centro del Basso Polesine, ultimo lembo di quel vasto territorio alluvionale che è la Pianura Padana. Circa la sua storia il primo impianto sembra essere paleo-veneto (X-VI secolo a. C.). Il territorio su cui nacque la primitiva Adria, paludoso e circondato dai fiumi e dal mare, dava la possibilità alle popolazioni più antiche di un tipo d’insediamento su palafitte, di cui sono stati effettivamente trovati resti negli strati più profondi raggiunti dagli scavi archeologici. Tra il VI - III secolo a. C. Adria comincia a diventare un centro importante dopo l’occupazione dei Greci (VI secolo a. C.) che la trasformarono nel più antico scalo commerciale greco dell’alto Adriatico e principale nodo di smistamento delle merci per tutta la pianura Padana. Furono però gli Etruschi nel V e IV secolo a.C. a dare il maggior contributo allo sviluppo della città, non solo trasformandola nell’estremo polo di riferimento nord-orientale dei loro domini, ma attuando le prime bonifiche delle terre circostanti, che diedero così avvio all’agricoltura e allo sviluppo dei commerci. Proprio grazie all’importanza che la città assunse per gli scambi commerciali in tutto il bacino mediterraneo, il mare su cui si affacciava prese il nome di Adriatico. Adria ha sempre dovuto confrontarsi costantemente con un elemento che ne ha condizionato la nascita e la sopravvivenza: l’acqua, al tempo stesso implacabile nemica e grande risorsa per lo sviluppo economico e culturale della città.Oggi a testimonianza della sua storia millenaria e delle tre grandi civiltà

paleo-veneta, greca ed etrusca da cui è nata, restano migliaia di reperti venuti alla luce durante i successivi scavi archeologici, visibili al Museo Archeologico Nazionale della città.Adria, esteticamente è molto apprezzabile per le sua vedute nel centro città (Bacino del Canalbianco),

per le sue piazze (Castello, Bocchi e Grotto), per le chiese, ville e palazzi (da vedere Palazzo Castello) e per i suoi ponti. Molto caratteristiche sono le “Riviere” che fiancheggiano, a nord, il ramo interno del Canalbianco, dove nei tempi passati, facevano scalo i barconi ed i bragozzi utilizzati per il trasporto di merci. Di notevole interesse è la Cattedrale, che fu costruita agli inizi dell’ottocento su un edificio del quattrocento, e la Basilica di Santa Maria Assunta della Tomba del 1221.Questa città veneta ha ospitato diverse iniziative di formazione (ce n’è una

in calendario anche il 30 maggio 2013) organizzate da ANUSCA, come conferma il primo cittadino di Adria. “Il Comune di Adria - spiega il Sindaco Massimo Barbujani - è socio ANUSCA fin dai primi anni in cui questa importante Associazione ha mosso i primi passi. Colgo l’occasione, per ringraziare ANUSCA per la continua ed importante attività formativa che svolge. Oggi, all’interno della società, intervengono cambiamenti demografici, sociali e culturali che richiedono che gli operatori del settore demografico siano in grado di gestire con la necessaria competenza le situazioni che riguardano la sfera dei diritti dei cittadini. Il miglioramento di questi servizi contribuisce a rendere maggiormente efficiente l’organizzazione dell’Ente ed a valorizzare, nello stesso tempo, il capitale formato dalle risorse umane. Pertanto, va ringraziata ANUSCA, che si adopera con impegno ormai da anni in questa importante e continua attività formativa”.

Per raggiungere Adria in auto: S.S. 443 Rovigo-Adria, collegamento alla S.S. 309 “Romea” Mestre-Ravenna. Per ferrovia: linea Verona-Rovigo-Chioggia e linea Adria-Mestre-Venezia; Aeroporti: Venezia, Verona, Padova e Bologna.Altre informazioni su: www.comune.adria.ro.it

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