Notiziario ANUSCA 2016 - 04 - Aprile

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NOTIZIARIO ANUSCA Anno XXX, n. 4 • Aprile 2016 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN) Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (continua a pag. 3) Tenuto conto che le operazioni di subentro di tutti i Comuni in ANPR inizieranno entro la fine dell’anno e dovrebbero terminare entro la fine del 2016, proviamo a fare qualche ipotesi di sviluppo su come potrebbero essere utilizzati questi dati per rendere disponibili i servizi online da parte del cittadino: ANPR potrebbe essere solo l’inizio di un brillante percorso di digitalizzazione, che parte dal rilascio dei certificati online per arrivare al cambio di residenza U no dei principali obiettivi di ANPR (Anagrafe della Popolazione Residente) - ora IL MAGNIFICO RETTORE VISITA L’ACCADEMIA ECCO COME CAMBIERANNO I SERVIZI GRAZIE ALL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE di Patrizia Saggini - Dir. Aree Amm.vo/Ist.le Comune Anzola dell’Emilia I l giorno 31 marzo, l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile ha visto la visita del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, insediatosi da pochi mesi, Prof. Francesco Ubertini, unitamente all’On. Marilena Fabbri della Commissione Affari Costituzionali, al Prof. Paolo Mengozzi, Avvocato Generale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e al Sindaco di Castel San Pietro Terme Fausto Tinti che sono stati accolti dal Presidente di ANUSCA Paride Gullini, dal Segretario Generale della Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe Aldo Bacchiocchi, dal Componente di Giunta ANUSCA Romano Minardi, dal Direttore di ANUSCA Bianca Severi. In quarta di copertina la foto-gallery della visita del Rettore

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Notiziario Anusca - Rivista di aggiornamento per operatori nei Servizi Demografici

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NOTIZIARIO ANUSCA

Anno XXX, n. 4 • Aprile 2016 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

(continua a pag. 3)

Tenuto conto che le operazioni di subentro di tutti i Comuni in ANPR inizieranno entro la fine dell’anno e dovrebbero terminare entro la fine del 2016, proviamo a fare qualche ipotesi di sviluppo su come potrebbero essere utilizzati questi dati per rendere disponibili i servizi online da parte del cittadino: ANPR potrebbe essere solo l’inizio di un brillante percorso di digitalizzazione, che parte dal rilascio dei certificati online per arrivare al cambio di residenza

Uno dei principali obiettivi di ANPR (Anagrafe della Popolazione Residente) - ora

IL MAGNIFICO RETTORE VISITA L’ACCADEMIA

ECCO COME CAMBIERANNO I SERVIZI GRAZIEALL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

di Patrizia Saggini - Dir. Aree Amm.vo/Ist.le Comune Anzola dell’Emilia

Il giorno 31 marzo, l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile ha visto la visita del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna, insediatosi da

pochi mesi, Prof. Francesco Ubertini, unitamente all’On. Marilena Fabbri della Commissione Affari Costituzionali, al Prof. Paolo Mengozzi, Avvocato Generale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e al Sindaco di Castel San Pietro Terme Fausto Tinti che sono stati accolti dal Presidente di ANUSCA Paride Gullini, dal Segretario Generale della Fondazione Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe Aldo Bacchiocchi, dal Componente di Giunta ANUSCA Romano Minardi, dal Direttore di ANUSCA Bianca Severi.

In quarta di copertina la foto-gallery della visita del Rettore

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(continua da pag. 1: Ecco come...)

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gestita dagli oltre 8.000 Comuni con propri database - è la creazione di una banca dati centralizzata dei dati anagrafici di tutta la popolazione, a cui le principali Pubbliche Amministrazioni (ISTAT, INPS, Ministeri, ecc.) e i gestori di pubblico servizio possono accedere per consultazioni ed estrazioni di dati.Tutto ciò allo scopo di evitare duplicazioni di comunicazione tra Comuni e P.A. e dare “certezza” ad un dato anagrafico, la cui titolarità è ora del Ministero dell’Interno e dei Sindaci, in qualità di ufficiali del Governo, per quanto di propria competenza.Una diretta conseguenza dell’unificazione della banca dati anagrafica è la semplificazione di operazioni (cambio di residenza, censimenti, statistiche, interscambio dei dati anagrafici, ecc.), in cui sono coinvolti in prima linea i Comuni e anche altri enti (es. ISTAT).Alcune disposizioni normative pubblicate di recente danno l’idea che ANPR è solo il primo tassello di un progetto di ben più ampio respiro:

innanzitutto l’art. 10 del D.L. 78/2015 (convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125) prevede che:- l’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai Comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di leva, e a tal fine sarà stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018;- l’ANPR assicura ai singoli Comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al Sindaco (ai sensi dell’art. 54, comma 3, del TU 18 agosto 2000, n. 267), e mette a disposizione dei Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale;- contestualmente viene previsto l’abbandono del sistema di gestione interno dei dati anagrafici attualmente utilizzato da ciascun Comune al completamento del subentro nell’Anagrafe Nazionale; questa

disposizione annulla la precedente previsione, secondo cui l’Ente locale poteva continuare ad utilizzare la propria base dati, a condizione che fosse garantito il continuo collegamento e trasmissione dei dati con ANPR.In secondo luogo è stato pubblicato il provvedimento di adeguamento del regolamento anagrafico, DPR 17 luglio 2015, n. 126, in cui si prevede che con ANPR i certificati di stato di famiglia e di residenza verranno rilasciati a chiunque e a prescindere dal Comune di residenza, come invece avviene ora, e potranno essere rilasciati anche per tutto il territorio nazionale: così recita il nuovo testo dell’art. 33: “l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente, nonchè ogni altra informazione ivi contenuta. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono

Con la dichiarazione dei redditi annuale, arriva anche l’opportunità di un gesto concreto a sostegno della propria professionalità. Destinando infatti il proprio 5x1000 ad ANUSCA, ogni operatore che compia questa scelta contribuisce ad un fondo che l’Associazione utilizza per organizzare corsi di formazione senza oneri in più, dunque, che vanno ad arricchire ulteriormente il già nutrito programma sostenuto da ANUSCA con un impegno economico importante. Già varati diversi corsi, organizzati con i proventi derivanti dalla devoluzione del 5x1000:

4) PARMA già svolto il 30/3/20165) ADELFIA (BA) 21/4/20166) GRADO (GO) secondo semestre

1) CHIARAVALLE (AN) già svolto il 16/9/20152) CHIARAVALLE (AN) già svolto il 23/9/20153) SPELLO (PG) già svolto il 18/2/2016

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(continua da pag. 3: Ecco come...) rilascio dei certificati online per arrivare al cambio di residenza.Vediamo meglio nel dettaglio di che cosa si tratta: innanzitutto, con la normativa attuale, c’è una sostanziale differenza tra certificati e visure:- le visure sono costituite da un documento che mostra dei dati (residenza, stato di famiglia, ecc.) ma non contiene la sottoscrizione del pubblico ufficiale (Sindaco o suo delegato) e sono disponibili solo per le PA: lo prevede infatti l’art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), per cui dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere ai cittadini certificazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali, ma dovranno essere acquisite d’ufficio dalle stesse amministrazioni procedenti mediante autocertificazione a firma del cittadino interessato, ed è proprio questo tipo di consultazione che utilizzeranno le PA;- i certificati, invece, contengono gli stessi dati e sono firmati dal pubblico ufficiale; sempre in base alla normativa attuale, ci sono categorie di soggetti, che non appartengono alla Pubblica Amministrazione, per cui è ancora necessario il certificato, come ad esempio gli avvocati, i notai, gli istituti bancari, le assicurazioni, ecc., visto che non sono tenute a ricevere le autocertificazioni;

- inoltre, è previsto un diverso regime giuridico e tributario del certificato, per cui è previsto il pagamento del bollo e degli eventuali diritti di segreteria.Da qualche anno, in particolare con il progetto PEOPLE, frutto del primo bando di E-Government del 2001, e con il successivo riuso, alcuni Comuni di grandi e anche medie/piccole dimensioni hanno messo a disposizione servizi di rilascio online dei certificati anagrafici, anche con timbro digitale; in alcuni casi, sono state predisposte convenzioni con soggetti intermediari per il rilascio dei certificati, in modo da semplificare al massimo l’accesso alle informazioni anagrafiche e ridurre il lavoro degli operatori su questo tipo di attività di semplice estrazione di documenti da banche dati. Da un’indagine ISTAT sulle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella Pubblica Amministrazione locale del 2012 (pubblicata a maggio 2013) risulta che il 57% dei Comuni offre sul proprio sito web servizi relativi ai certificati anagrafici; probabilmente questo dato non coincide esattamente con il concetto di “servizio online” la cui transazione si completa sul web in modalità sincrona, ma forse comprende anche altri tipi di servizi, come le informazioni, modulistica online o le richieste inviate per mail, che purtroppo non consentono all’utente di completare la transazione immediatamente. Nel percorso di creazione di ANPR è stata prevista l’adozione di modelli unici di certificati (a differenza di ora, in cui ogni Comune utilizza modelli propri), e la base informativa per il rilascio dei certificati sarà esclusivamente ANPR.In una prima fase, e mano a mano che si procederà con il subentro dei Comuni, per quelli che hanno attivato di propria iniziativa dei servizi di rilascio automatici di certificati sarà messo a disposizione un web service che provvederà all’estrazione dei certificati dal database di ANPR, ma il cittadino continuerà ad accedere al servizio online dal portale del proprio Comune di residenza.E qui si intravede da subito

FONTE: ISTAT

anche gli ufficiali d’anagrafe di Comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono”.Il contenuto del nuovo Regolamento anagrafico è stato recentemente ribadito con la circolare n. 12/2015 del Ministero dell’Interno.Ovviamente i dati costituiscono la base di partenza per erogare servizi: nel DPCM 194/2014 (art. 6) viene espressamente prevista la possibilità per il cittadino di consultare i propri dati anagrafici: “Il cittadino registrato nell’ANPR può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell’ANPR, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica”, quindi a breve con credenziali SPID.Tenuto conto che le operazioni di subentro di tutti i Comuni in ANPR inizieranno entro la fine dell’anno e dovrebbero terminare entro la fine del 2016, proviamo a fare qualche ipotesi di sviluppo su come potrebbero essere utilizzati questi dati per rendere disponibili i servizi online da parte del cittadino: ANPR potrebbe essere solo l’inizio di un brillante percorso di digitalizzazione, che parte dal (continua a pag. 5)

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un’interessante occasione di sviluppo: perché non estendere le funzionalità del portale web di ANPR anche al servizio di rilascio certificati?Su questo aspetto, nell’all. D del DPR 194/2014 si afferma che “I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche sono erogati ai Comuni secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le richieste di certificazione sono esclusivamente di tipo puntuale e sono evase contestualmente”.Il riferimento espresso al CAD farebbe ben sperare, in quanto all’art. 63 comma 3 bis e 3 ter si prevede che le PA debbano erogare servizi esclusivamente attraverso canali telematici; è vero che tra i canali telematici è compresa anche la PEC, ma il riferimento alla “evasione contestuale” fa pensare più ad un servizio completamente automatizzato. In mancanza di un portale unico, potrebbe verificarsi, infatti, uno scenario “curioso” in cui un soggetto residente in un Comune che non ha a disposizione il servizio di certificazione online accederà al portale di un altro Comune che invece pubblica questo tipo di servizio per avere il proprio certificato online, che dovrà comunque essere rilasciato, visto che il nuovo Regolamento Anagrafico appena citato lo prevede espressamente. Naturalmente il caso descritto è “estremo”, ma in realtà si possono elencare una serie di altri vantaggi che darebbero valore a questa ipotesi di sviluppo, come ad esempio:- esigenza di garantire uniformità non solo nella gestione dei dati, anche nel processo di erogazione del servizio online (non ultima, anche l’usabilità per l’utente finale);- si fornisce il servizio anche ai tanti Comuni che non ce l’hanno, aumentando la disponibilità dei servizi online, come previsto anche dal Piano di Informatizzazione (di cui al comma 3-bis all’art. 24 L. 114/2014);- per il rilascio dei certificati ai soggetti qualificati come “intermediari” si stipulano convenzioni a livello centrale, analogamente a quanto già previsto per l’accesso ad ANPR da parte delle PA;- uniformità nel trattamento del

(continua da pag. 4: Ecco come...) bollo e dei diritti di segreteria, con l’integrazione al portale dei pagamenti online, compreso il pagamento della marca da bollo digitale;- per la firma dei certificati si può fare riferimento alla tecnologia del contrassegno digitale.Questa possibilità si rivela quindi un’occasione per mettere a sistema per tutte le PA locali una serie di novità sul tema dell’agenda digitale: SPID, pagamenti online, contrassegno digitale. Infatti, l’unicità della banca dati di riferimento porta come naturale conseguenza ad un’uniformità di servizi collegati ai dati stessi: piattaforma e modalità di accesso, accessibilità e usabilità, soluzioni applicative. Inoltre, tra i benefici derivati dalla costituzione di ANPR non c’è solo la semplificazione delle comunicazioni nell’ambito della P.A., ma può esserci anche lo sviluppo dell’offerta di servizi

digitali rivolti a cittadini e intermediari. Da ultimo, prendendo spunto dal fatto che nell’ultima modifica normativa si include anche lo stato civile nella gestione di ANPR, un’altra occasione di sviluppo e semplificazione può riguardare anche:- il rilascio dei certificati di stato civile anche al di là della regola del Comune in cui è depositato l’atto di riferimento (nascita, matrimonio e morte)- la gestione digitale degli atti di stato civile- il completamento di quanto già previsto nel DPR 396/2000 rispetto all’informatizzazione degli atti di stato civile, e rimasto fino ad ora inattuato.Fonte:Rivista online Agendadigitale.eu h t t p : // w w w. a g e n d a d i g i ta l e . e u /a n a g r a f e - u n i c a / e c c o - c o m e -c a m b i e r a n n o - i - s e r v i z i - g r a z i e -a l l - a n a g r a f e - n a z i o n a l e - d e l l a -popolazione-residente_1742.htm

È un portale web per la verifica e la validazione dei dati anagrafici del Comune e della loro compatibilità con le strutture e le logiche di ANPR. Il software ANPR Next è erogato in modalità Software as a Service (SaaS) e sarà fruibile mediante l’utilizzo di un comune browser. Il sistema per l’erogazione del servizio SaaS è gestito in Cloud da Dedagroup spa nel pieno rispetto delle prescrizioni e indicazioni in merito al trattamento dei dati personali.A chi è rivolto? Tale strumento è stato ideato per supportare gli Enti che desiderano bonificare la propria base dati di anagrafe residenti allineandola, al contempo, con le logiche di controllo implementate da ANPR. Cosa consente? Il portale consente la centralizzazione del sistema di validazione delle anagrafiche, garantendo all’Ente un allineamento rapido e semplice con ANPR. La soluzione permetterà all’Ente un percorso anticipato di bonifica della banca dati rispetto a quanto previsto dal piano di subentro, che prevede tale fase nei 15 giorni antecedenti alla data ufficiale di avvio in ANPR. Già a partire da gennaio 2016 l’Ente è in grado di gestire le operazioni di verifica e di bonifica per il passaggio ad ANPR.

Maggiori informazioni su modalità e costi del servizio su www.anusca.it

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VERSO ANPR: ANUSCA IN VISITA-STUDIO DELL’ANAGRAFE CENTRALIZZATA AUSTRIACA

Una delegazione ANUSCA, formata dal Presidente Paride Gullini e da Alessandro

Francioni (Comune di Cesena), Romano Minardi (Comune di Bagnacavallo) e Patrizia Saggini (Comune di Anzola dell’Emilia), tutti Comuni sperimentatori di ANPR, ha svolto dal 9 all’11 marzo una visita di studio in Austria, presso la città di Graz. Obiettivo della visita è stato quello di approfondire le caratteristiche dell’anagrafe austriaca, che prevede un sistema centralizzato, affine all’ANPR. La delegazione austriaca (formata da Friedrich Steinbrucker, Direttore ITG Graz, Barbara Meyer, Capo Servizio ITG, Karin Megla, consulente E–services, Doris Wiedner, capo ufficio stato civile Comune di Graz, Josef Schmid, consulente di gestione ITG e Thomas Mader, project manager AMA Austria) presenterà il sistema e–Government della città di Graz. In particolare, oggetto della visita sono stati il Registro Centrale di Residenza (ZMR), il Registro Locale d Residenza della città di Graz (SMI) e il Registro Centrale di stato civile (ZPR). “In Austria - ci riferisce Patrizia Saggini – il registro centrale è nato nel 2001, con l’inserimento parallelo dei dati presenti nei singoli Comuni. Sono stati trasferiti solo i dati attuali del 2001, mentre le informazioni storiche continuano ad essere garantite solo dal Comune. Prima di quella data l’anagrafe era gestita dalla Polizia di Stato o dalla Polizia Municipale. Gli unici dati esistenti in Comune erano quelli funzionali alla gestione delle liste elettorali dei cittadini; ogni Amministrazione aveva una sorta di banca dati che derivava dalla registrazione dei dati presenti nel certificato di residenza, ma si potevano facilmente verificare errori o incongruenze, che hanno costituito una grande difficoltà al momento del riversamento dei dati nel registro nazionale”. “Esiste un Registro degli edifici e degli indirizzi – ha proseguito Saggini – e infatti la registrazione di

una persona può essere effettuata in un edificio e indirizzo che sia già esistente nella banca dati. Nel 2005 è stato sdoppiato il registro nazionale e locale; i Comuni più piccoli e con poche risorse utilizzano direttamente la versione web, i Comuni più grandi utilizzano la modalità web service per l’estrazione dei dati anagrafici a livello locale, che vengono poi utilizzati per la gestione dei servizi locali. I dati locali vengono utilizzati anche per la gestione delle liste elettorali, per le elezioni a livello comunale e nazionale. Tutte le autorità hanno accesso al registro di anagrafe e di stato civile e dipende comunque dal livello di autorizzazione. Anche le forze dell’ordine hanno un livello di accesso elevato. È previsto un accesso ai propri dati del registro anagrafico anche per le persone, attraverso il documento elettronico di identità. Si può accedere ai servizi anche attraverso il cellulare, inserendo un codice ricevuto con SMS, che si ottiene con le proprie credenziali

(user e password), ottenute con il proprio documento di identità. Anche le aziende private possono accedere ai dati, chiedendo un accesso al Ministero dell’Interno, indicando le finalità: è previsto il pagamento di una somma per ciascuna visura. È però vietato utilizzare i dati personali per finalità di marketing”. In Austria esiste anche un Registro Unico di Stato Civile: “Esso contiene gli atti di nascita, matrimonio e morte – conclude Patrizia Saggini – ed è stato attivato dal 1 novembre 2014 per tutto il territorio austriaco. Anche il registro centrale di cittadinanza è entrato in vigore a livello centrale dalla stessa data”.La delegazione ANUSCA ha presentato invece la situazione italiana per la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (che sarà poi estesa allo stato civile e alla leva) e il ruolo di supporto dell’Associazione ad AgID e al Ministero dell’Interno in questa delicata fase.

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DIGITALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI:IL PROGETTO DEL COMUNE DI MODENA

Pubblichiamo il progetto per la dematerializzazione delle liste elettorali, presentato dal

Comune di Modena e approvato dal Ministero dell’Interno con nota del 10 febbraio 2016.

Già diversi Comuni, seguendo la traccia pubblicata nel nostro sito, hanno presentato al Ministero, tramite le rispettive Prefetture, progetti che sono già stati approvati, ma pensiamo che quello predisposto dal Comune di Modena sia molto interessante per i numerosi colleghi che si sono rivolti all’ANUSCA per chiedere ulteriori indicazioni. Il software gestionale in uso a Modena è particolarmente evoluto e il progetto comprende anche un’ipotesi di dematerializzazione delle liste elettorali generali; ciascun Comune potrà tenerne conto e valutare come procedere, in relazione al proprio livello di informatizzazione e dopo le necessarie verifiche con la competente Commissione elettorale circondariale.Riteniamo comunque che questa sia

di Sergio Santi - Esperto ANUSCA

un’occasione preziosa per realizzare una reale e importante semplificazione, con un consistente risparmio di risorse e una significativa riduzione di adempimenti onerosi e ormai inutili: si pensi soltanto alla quantità di fogli di lista che non dovranno più essere stampati e a tutte le variazioni che non dovranno più essere effettuate manualmente sulle liste sezionali.Da non sottovalutare, inoltre, l’apertura manifestata dal Ministero sulla possibilità di inviare via pec alla Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale i verbali dell’Ufficiale elettorale e i relativi allegati in formato digitale e non più su supporto cartaceo.Le Commissioni manterranno la facoltà di chiedere gli atti ai Comuni, come previsto dall’art. 32 del T.U. n. 223/1967, ma si può ritenere che la funzione di controllo delle operazioni compiute dall’Ufficiale elettorale verrà assolta dalle Commissioni in modo semplice ed efficace tramite l’esame dei verbali, delle tabelle numeriche e degli elenchi

allegati, con la verifica della regolare effettuazione degli adempimenti previsti, del rispetto dei termini e della coerenza dei dati riportati sui verbali stessi. Tutto questo (e non si tratta di un elemento secondario) senza ridurre o compromettere i livelli di sicurezza che devono essere assicurati in un campo come quello elettorale, ma, al contrario, aumentando le garanzie di regolare tenuta del corpo elettorale, con una drastica riduzione delle possibilità di errore. In questo periodo tutti i Comuni sono stati impegnati per lo svolgimento del Referendum del 17 aprile, molti sono ormai in vista delle Elezioni comunali e in autunno si terrà il Referendum costituzionale; auspichiamo però che entro quest’anno la maggior parte di essi possa realizzare quella che consideriamo un’altra importantissima conquista dell’ANUSCA, raggiunta anche grazie alla fiducia del Ministero dell’Interno nella serietà e utilità delle nostre proposte.

RICHIESTA DI SPERIMENTAZIONE

INTRODUZIONEIl progetto che segue recupera quello a suo tempo presentato da questo Comune al Convegno Nazionale ANUSCA di Riccione 2011, con le necessarie variazioni favorite dall’evoluzione informatica del programma gestionale in uso presso il Comune, (@kropolis della Ditta Data Management) e si riferisce tanto alle liste elettorali generali quanto alle liste sezionali. Tiene conto ovviamente della normativa attuale nonchè delle ulteriori semplificazioni proposte dal dott. Fabrizio Orano al 35° Convegno Nazionale ANUSCA di Chianciano Terme.

LISTE GENERALI

1) Per poter contare sulla massima garanzia di corrispondenza tra il periodo di tenuta delle liste elettorali in formato cartaceo, da abbandonare, ed il periodo di tenuta delle stesse liste in formato digitale, da iniziare, a nostro avviso è fondamentale ricompilare le liste generali, stamparle in duplice copia, una per l’ufficio elettorale l’altra per la circondariale, nonchè procedere all’autentica, ai sensi di legge, di entrambe le copie.La stessa ricompilazione, che verrà salvata ed autenticata digitalmente nelle modalità che esporremo in seguito, costituirà il punto di partenza per la completa digitalizzazione delle liste generali.

2) Al termine della prima tornata della revisione dinamica, ordinaria o straordinaria, verranno prodotti gli elenchi e le tabelle riassuntive in formato elettronico PDF/A, su ogni pagina dei quali apparirà l’immagine digitale del timbro dell’Ufficio Elettorale del Comune di Modena .Gli stessi verranno firmati digitalmente dall’Ufficiale Elettorale e sugli stessi verrà apposta la marca temporale.Anche il Verbale dell’Ufficiale Elettorale verrà prodotto in formato PDF/A , firmato digitalmente e marcato temporalmente.Gli elenchi ed il verbale verranno trasmessi per PEC alla Commissione Elettorale Circondariale e la data di trasmissione sarà garantita dalla PEC.

di Giulia Paltrinieri - Dirigente Servizio Elettorale Comune di Modena

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3) Al termine della seconda tornata di ogni revisione dinamica, insieme con il verbale e gli elenchi, alla Commissione Elettorale Circondariale verrà trasmessa una copia di liste che chiameremo “storiche”. Il sistema della lista storica, per il quale le annotazioni di cancellazione e di cambio di indirizzo vengono apposte informaticamente dal nuovo software già in uso presso il Comune di Modena, garantisce di poter visionare le liste aggiornate ed, eventualmente, risalire al momento, nonchè al verbale, della variazione. Ovviamente il sistema aggiunge in coda alle liste generali, con numerazione sequenziale, i nuovi iscritti, le cosiddette “code di lista”.Anche se il D.P.R. 223/67 non richiede alcuna firma sulle liste da parte dell’Ufficiale Elettorale, al termine della revisione dinamica, ad estrema garanzia del procedimento, l’Ufficiale Elettorale firmerà digitalmente, in concomitanza delle revisioni dinamiche, le liste elettorali storiche, con l’apposizione della seguente dicitura o chiusa, prevista per l’autenticazione semestrale: “Visto, si attesta che la presente lista elettorale, debitamente rettificata, approvata dall’Ufficiale Elettorale con verbale n. ... del …, comprende n. … iscritti”.Pertanto, tali liste storiche, come si è detto, firmate digitalmente dall’Ufficiale Elettorale, con l’immagine del timbro dell’Ufficio Comunale sulla chiusa e la marca temporale, verranno trasmesse tramite PEC alla Commissione Elettorale Circondariale per gli adempimenti di competenza. Il salvataggio e l’archiviazione dei files contenenti le liste e gli allegati avverrà secondo le regole tecniche vigenti in materia di conservazione dei documenti informatici, garantendo la visione, l’immodificabilità e l’integrità dei dati contenuti secondo il sistema in uso nel Comune di Modena.

4) Revisione Semestrale:

1a fase: elenco preparatorio ad uso interno. Tale elenco viene prodotto allo scopo della formazione del fascicolo personale. Presso il Comune di Modena, già dall’istituzione del fascicolo elettronico, il software in uso permette di richiedere in formato digitale i documenti necessari alla formazione del fascicolo e di caricarli automaticamente nei fascicoli informatici dei nominativi corrispondenti.Tale elenco quindi potrà essere firmato digitalmente, riportare il timbro dell’Ufficio elettorale Comunale ed essere allegato al file contenente gli atti della revisione semestrale alla quale si riferisce.2a fase: formazione degli elenchi.Gli elenchi ai sensi dell’ art. 16 sono compilati informaticamente, sottoscritti digitalmente e sigillati con marca temporale, con le stesse modalità di cui sopra. Parimenti sono trasmissibili per Pec alla Commissione Elettorale Circondariale, insieme coi verbali e le tabelle riassuntive. 3a fase: autentica delle liste elettorali.Come per la revisione dinamica, le variazioni relative alle cancellazioni appariranno sulla lista storica e le code riporteranno i nuovi iscritti.Sull’ultima pagina della lista apparirà la dicitura prevista per l’autenticazione delle liste a fine semestre, seguita dalla firma digitale dell’ Ufficiale Elettorale e dalla marca temporale.

La copia di liste aggiornate e complete di ogni formalità verrà salvata ed archiviata secondo le modalità di cui sopra e trasmessa alla Commissione Elettorale Circondariale.

LISTE SEZIONALI

Nel sistema informatico in uso presso il Comune di Modena le liste sezionali sono una diretta derivazione delle liste generali, ossia queste ultime già posseggono tutti i dati per produrre, su qualsivoglia supporto e in qualsiasi momento, le liste sezionali. Il software mantiene in archivio tutti i dati delle liste sezionali aggiornate alla fine di ogni revisione.I files contenenti le liste sezionali “pulite”, cioè depurate dei nominativi non più presenti nelle liste elettorali del Comune, verranno autenticati, marcati e trasmessi alla Commissione Elettorale Circondariale. Per ovviare ai “buchi” nella numerazione, si provvederà alla ricompilazione di dette liste una volta l’anno, al termine della 2a revisione semestrale o addirittura solamente prima di una qualsiasi elezione. Per completezza si conferma che, in occasione di convocazione dei comizi elettorali, dopo il blocco delle liste, verrà stampata una sola copia ricompilata delle liste sezionali, quella per i seggi, che sarà autenticata su cartaceo dai soggetti preposti.

PROSSIMAMENTE IN ACCADEMIALA FAMIGLIA OGGI, TRA TRADIZIONE E CAMBIAMENTO:

DAL MATRIMONIO ALLA FILIAZIONE, ALL’EVENTUALE CRISI, ALLE NUOVE FORMAZIONI SOCIALI

su www.anusca.it la data dell’incontro

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LE LISTE PRESSO LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

1) Per qualsiasi tipo di revisione, come si è detto, viene trasmessa alla C.E.C. copia della lista storica corredata dal verbale dell’Ufficiale elettorale e dagli allegati prescritti.La Commissione avrà a disposizione una postazione informatica per i debiti controlli e per lo svolgimento delle proprie funzioni.Poichè il verbale, ai sensi del D.P.R. 223/67 deve essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, per i quali (particolarmente per quelli di nomina provinciale) non è disponibile la firma digitale, questo Comune, almeno in una prima fase, è orientato nel senso di continuare a stendere il verbale delle operazioni della Commissione in formato cartaceo, sul quale saranno apposte tutte le firme autografe dei componenti. Tale verbale sarà poi scansionato e allegato al file contenente le liste e gli allegati e sigillato con la firma digitale del Segretario della Commissione.Le liste invece dovranno essere firmate digitalmente dal Presidente e dal Segretario a seguito della dicitura prescritta per l’autenticazione delle liste al termine della revisione semestrale, sia in occasione di revisione dinamica, sia di revisione semestrale. A tali sottoscrizioni verrà apposta la marca temporale.

2) Approvazione degli elenchi ai sensi dell’ art. 16 del DPR 223/67.Gli stessi devono riportare la dicitura di approvazione, sottoscritta da tutti i componenti della revisione. Tale dicitura, con le sottoscrizioni, viene apposta alla fine degli elenchi stessi. Questo Comune ritiene che la regolarità delle operazioni sia rispettata se si produce un documento cartaceo, riportante dettagliati riferimenti alla revisione alla quale si riferisce, compreso il numero degli iscrivendi e dei cancellandi, nonchè la formula di approvazione da sottoscrivere da parte di tutti i componenti la Commissione.Tale documento, una volta scansionato, sarà allegato al file degli elenchi, come parte integrante e necessaria degli stessi e sigillato dal Presidente e dal Segretario della Commissione con firma digitale e marca temporale. Le liste generali e sezionali saranno salvate e conservate in archivio informativo, disitnto da quello comunale, dedicato alla Commissione elettorale circondariale secondo criteri tecnici di maggior garanzia in uso nel Comune e perfettamente rispondenti alle norme di legge. La Commissione Circondariale, pertanto, con questo sistema, di volta in volta, riceverà dall’ufficiale elettorale e potrà disporre, della lista “rettificata” a essa destinata e potrà/dovrà controllare ogni specifica variazione.

TEMPI DELLA SPERIMENTAZIONE

Questo Comune, tenuto conto:

- della possibilità di consultazioni referendarie nella primavera del 2016;- di almeno una revisione straordinaria in concomitanza delle elezioni amministrative in Italia;- dell’impegno dei Servizi Demografici relativo all’approntamento delle procedure per il ripopolamento dell’anagrafe in occasione dell’istituzione dell’ANPR;- della necessità di ricompilare le liste generali e quelle sezionali, producendo due copie in formato cartaceo, una per l’Ufficio Comunale e l’altra per la C.E.C.;

ritiene che il momento migliore per dare inizio alla sperimentazione sia il mese di luglio 2016, in quanto potrebbe agevolmente ricompilare le liste generali e quelle sezionali, in occasione della 1° revisione semestrale dell’anno. Inoltre, prima dell’avvio della sperimentazione, questo Comune, previ accordi, ritiene opportuno presentare a codesto Ministero una dimostrazione informatica del percorso sopra descritto e di come risulteranno le liste digitalizzate corredate degli allegati e formalizzate come sopra esposto.

CONVEGNOREGIONALE

DELLE MARCHE

11 maggio 2016

Pesaro*

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Con l’arrivo della primavera tornano le rondini e … le elezioni!

Anche quest’anno sono infatti previste due tornate elettorali: la prima, fissata per il 17 di aprile, riguarda il referendum abrogativo popolare sulle trivellazioni in mare e coinvolge tutti i Comuni italiani; la seconda (che dovrebbe tenersi con ogni probabilità a giugno) è relativa alle elezioni amministrative ed interessa pertanto solo i Comuni italiani in cui si rinnovano Sindaco e Consiglio Comunale. Il referendum di aprile è ormai alle porte e di conseguenza l’ufficio elettorale ha già compiuto molte delle scadenze previste dal rigido calendario elettorale, imposto dalla norma e coordinato dalle istruzioni ministeriali. In particolare, oltre ai consueti adempimenti comuni a tutte le consultazioni, al fine di garantire il voto per corrispondenza dei nostri connazionali all’estero, è stato necessario eseguire una serie di ulteriori operazioni, quali la verifica dell’elenco provvisorio degli elettori residenti all’estero trasmesso dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, per segnalare e sanare tempestivamente eventuali discordanze, nonché la trasmissione al Ministero delle istanze degli elettori temporaneamente all’estero tramite la intranet del D.A.I.T .Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai sensi della legge 27 dicembre 2001 n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 1993, n. 104, in occasione del referendum abrogativo votano per corrispondenza, a meno che non abbiano presentato opzione di voto in Italia o risiedano in uno Stato in cui non vi sono le condizioni necessarie per l’espressione del voto con tale modalità. La stessa facoltà di voto per corrispondenza, a istanza degli interessati, è stata attribuita ai cittadini italiani residenti in Italia e iscritti nelle liste elettorali, che si trovino temporaneamente all’estero

TEMPO DI ELEZIONIdi Paola Lucchi - Funzionario SS.DD. Comune di Pesaro

per i motivi previsti dall’articolo 4bis della legge 459/2001, come modificata dalla legge n. 52/2015.Entrambe le tipologie di elettori sopra richiamate (AIRE e temporaneamente all’estero che votano per corrispondenza) sono elettori della Circoscrizione Estero e pertanto non dovranno essere inclusi nelle liste elettorali comunali destinate ai seggi.Le istruzioni ministeriali precisano inoltre che, per evitare il rischio di doppio voto, gli elettori AIRE compresi nella circoscrizione estero potranno essere ammessi al voto nel Comune di iscrizione mediante attestazione del Sindaco (ai sensi dell’articolo 32-bis del T.U. n. 223/67) SOLO se la comunicazione dell’opzione di voto in Italia, pur presentata nei termini, non sia pervenuta al Comune per mero disguido e sempre a condizione che l’ufficio consolare non abbia inviato loro il plico necessario ad esprimere il voto per corrispondenza. Non sarà invece possibile ammettere al voto in Italia gli elettori AIRE che NON abbiano presentato l’opzione, anche se si dovessero presentare al Comune di residenza, salvo il caso di segnalazione consolare di mancato invio all’estero del plico con la scheda dell’elettore.Archiviate le consultazioni del 17 aprile, una parte dei Comuni italiani non avrà comunque ancora terminato i propri

impegni: ben presto gli uffici elettorali saranno chiamati alla gestione di una seconda tornata elettorale, più impegnativa rispetto alla precedente, in quanto riguarda l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.Infatti, pur partendo dagli adempimenti consueti, le operazioni sono complicate da alcuni elementi aggiuntivi, primo fra tutti la presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco e a consigliere comunale che, a norma di legge dovrebbe essere gestita dalla segreteria del Comune, ma nella realtà dei fatti finisce per coinvolgere più o meno direttamente, a seconda dell’organizzazione e della dimensione dei Comuni, ancora una volta, anche l’ufficio elettorale. Da non dimenticare poi che fanno parte dell’elettorato attivo anche i cittadini comunitari che abbiano presentato richiesta di iscrizione nelle specifiche liste elettorali ed i cittadini italiani trasferiti nella provincia di Bolzano che non abbiano ancora maturato il periodo di residenza necessario alla partecipazione alle elezioni amministrative locali, con il conseguente indispensabile aggiornamento delle rispettive liste aggiunte. Infine le modalità più complesse di espressione del voto che richiedono maggior esperienza e formazione dei Presidenti di seggio elettorale, in particolare al momento dello spoglio delle schede e del conteggio dei voti. Su tutto questo poi incide un fattore determinante: la tensione e la preoccupazione che si respira nel contesto di consultazioni elettorali molto sentite dall’amministrazione locale.Ma la soluzione per non perdere il sonno ed affrontare qualunque appuntamento elettorale con serenità c’è ed è a portata di mano: i nostri migliori esperti in campo elettorale sono già all’opera nei corsi di formazione ANUSCA, per prepararci a fronteggiare con determinazione e competenza anche le situazioni più difficili!

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Il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 94/80/CE concernente “le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea di cui non hanno la cittadinanza”, agli articoli 1 e 3, sancisce che detti cittadini per poter esprimere il diritto di voto alle elezioni comunali devono essere iscritti nelle relative liste aggiunte del Comune italiano di residenza, previa presentazione di apposita domanda da far pervenire al Comune entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.L’ufficio elettorale comunale, pervenuta l’istanza, deve, come per tutti i cittadini italiani, acquisire il certificato del Casellario giudiziale e la certificazione relativa alle misure di prevenzione presso l’Autorità di pubblica sicurezza, quindi detti cittadini vengono iscritti nelle liste aggiunte con le operazioni previste dall’articolo 32, quarto comma del T.U. approvato con D.P.R. 223/1967.Nelle consultazioni elettorali del 2011, tenutesi a Trevi, alcuni cittadini comunitari hanno fatto pervenire la loro istanza oltre il termine sancito dall’articolo 3 del D.Lgs 197/1996 e sono stati ammessi al diritto di voto con la procedura di cui all’articolo 32bis del citato TU 223/1967, ovvero per attestazione del Sindaco.Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1193/2012 si è pronunciato sull’argomento e avallando il sentenziato del Tribunale di 1° grado, ha affermato che la procedura di cui all’articolo 32 bis è una “procedura straordinaria ed urgente ed in quanto tale non suscettibile di interpretazione estensiva o, a maggior ragione analogica e la sua natura del tutto eccezionale è confermata dalla circostanza che la Commissione circondariale non può intervenire direttamente sulle liste elettorali”. Inoltre “il legislatore ha voluto fissare dei termini temporali invalicabili, la cui scadenza, determina il c.d. “blocco delle liste”, con la conseguenza che è impedito qualsiasi intervento sulle stesse, e ciò al fine di dare certezza al voto, sicché ammissioni di carattere eccezionale ed urgente a votare sono, sempre per espressa previsione di legge, limitate ai casi in cui l’acquisto o il riacquisto del diritto di voto è intervenuto successivamente il blocco delle liste”. Infine, la procedura di cui all’articolo 32 bis, trattandosi di procedura straordinaria, è applicabile anche ai cittadini comunitari ma non va utilizzata nel caso in parola in quanto tali cittadini potevano essere iscritti nelle liste aggiunte con la procedura ordinaria.Il Supremo organo amministrativo ha concluso il suo excursus stabilendo che il termine di cui all’articolo 3 del D. Lgs 197/1996, ossia il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, è un termine perentorio e l’aggiornamento delle liste aggiunte va fatto con la procedura di cui all’articolo 32, quarto comma del più volte citato T.U. 223/1967.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: IL DIRITTO DI VOTO DEGLI “UNIONARI”

di Iginio Del Vecchio - Responsabile Servizio Elettorale Comune Sannicandro di Bari

CREDITI FORMATIVI ANUSCA: UNA OPPORTUNITÀ IN PIÙ PER LA PROFESSIONALITÀ DEGLI OPERATORI DEMOGRAFICI

Dal 1° gennaio 2016, una novità importante per la formazione degli operatori demografici. ANUSCA ha avviato il registro dei crediti formativi: per ogni iniziativa promossa ed organizzata dall’Associazione verranno attribuiti ai Soci crediti formativi legati alla partecipazione all’evento.

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(continua a pag. 13)

ATTI PROVENIENTI DALL’ESTERO CON DATI CARENTI:COME PROCEDERE PER LA TRASCRIZIONE

Il dubbio che viene sollevato, sia in occasione di seminari di studio sia utilizzando il servizio quesiti

di ANUSCA, riguarda la possibilità di trascrivere un atto formato all’estero contenente dati incompleti o carenti: tale problematica è sempre più frequente, soprattutto con riferimento ai cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza italiana e che presentano i loro atti di stato civile per la trascrizione. Capita spesso, ad esempio, che l’atto di nascita del quale viene richiesta la trascrizione, non contenga il cognome materno ma solamente il nome, oppure che sia indicata solamente la regione o, addirittura, solamente lo Stato, senza alcuna precisa indicazione circa la località o città dove sia avvenuto l’evento, o ancora, che nell’atto di matrimonio sia indicato l’anno di celebrazione e in qualche caso neanche quello, o che degli sposi non venga precisato né luogo né data di nascita: in sostanza, tante situazioni nelle quali le notizie riportate sono lacunose e le mancanze sono tali da mettere in dubbio la possibilità di procedere alla trascrizione.

Prima di affrontare alcune delle ipotesi suindicate, è opportuno ricordare la finalità, gli scopi dell’ufficio di stato civile, cioè perché vengono effettuate le registrazioni negli atti di stato civile: la funzione è quella di accertare e dare pubblicità ai fatti che costituiscono, modificano od estinguono gli stati di una persona, in sostanza registrando gli eventi che avvengono e che provocano una variazione nello status della stessa. Dalla nascita alla morte – eventi naturali indipendenti dalla volontà del soggetto interessato – passando per il matrimonio, rimesso invece alla volontà di parte, tutto viene registrato negli atti di stato civile, sia per dare certezza giuridica all’evento quanto per soddisfare il requisito della pubblicità: è compito dell’ufficiale dello stato civile procedere alla iscrizione o trascrizione degli atti nel rispetto dei

suddetti principi fondamentali dello stato civile. In proposito, è doveroso ricordare anche quanto previsto dall’art. 5 del dpr 396/2000 che dopo aver richiamato gli artt. 449-453 c.c., mette al primo posto nell’elenco dei compiti dell’ufficiale dello stato civile “forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile”.

Il richiamo ai principi basilari dello stato civile è necessario per comprendere che

l’ufficiale dello stato civile, nel momento in cui riceve un atto proveniente dall’estero, ovviamente in regola con gli aspetti relativi alla legalizzazione e traduzione, deve tendere alla trascrizione dell’atto, in quanto questo comporta la registrazione di un evento e del cambiamento di status conseguente, a meno che non risultino ostacoli insormontabili derivanti dalla contrarietà con norme fondamentali del nostro ordinamento, così come ricorda l’art. 18 dello stesso dpr 396/2000: “Gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se sono contrari all’ordine pubblico”. A ben vedere, è solo questo l’unico motivo che consenta all’ufficiale dello stato civile di rifiutare la trascrizione di un atto proveniente

dall’estero, il fatto che sia contrario a norme inderogabili di ordine pubblico, non potendosi certamente opporre alla trascrizione per una presunta incompletezza di dati o notizie, quando la mancanza di tali elementi non impedisca comunque l’individuazione dell’evento e l’identificazione degli interessati.

Quanto esposto finora, risolve già positivamente i dubbi relativi all’atto di nascita privo del cognome della madre, o che non indichi la località di nascita, o manchi di altre notizie: in ogni caso, dalla documentazione risulta un evento nascita relativo ad un determinato soggetto, al quale è stato imposto un nome, tutti elementi sufficienti per procedere alla trascrizione nei registri di stato civile ed al conseguente aggiornamento anagrafico. Nulla vieta che, in una fase successiva, l’interessato sia in grado di produrre altra documentazione che consenta di integrare le notizie mancanti e, utilizzando ove possibile lo strumento della correzione ai sensi dell’art. 98 o richiedendo la rettificazione ai sensi dell’art. 95, completare l’atto di stato civile che però, nel frattempo, era stato regolarmente trascritto e del quale era stata rilasciata certificazione.

Ma se un atto contenente quel minimo di dati era stato presentato, doveva essere trascritto, senza necessità di ricorrere alla formazione dell’atto di nascita, procedura quest’ultima che viene suggerita troppo spesso e, a volte, senza che sia necessaria. In proposito, è il caso di ricordare la recente circolare n. 3 dell’11/2/2016 del Ministero dell’Interno, relativa alla certificazione delle nascite in Nigeria, nella quale, dopo avere indicato le diverse procedure in quello Stato per il rilascio della certificazione di nascita, a secondo che sia avvenuta prima o dopo il 14 dicembre 1992, viene chiarito che tali documenti “costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita”: in sostanza, che

di Renzo Calvigioni - Responsabile Servizi Demografici Comune di Corridonia

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UN ESPERTO ANUSCA TI ACCOMPAGNA PER LA

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possono essere trascritti direttamente nei nostri registri di stato civile, sia nel caso del cittadino italiano nato in Nigeria, sia nel caso del cittadino nigeriano che abbia acquistato la cittadinanza italiana.

Ma anche nel caso degli atti di matrimonio formati all’estero, occorre ribadire che la mancanza di alcune notizie, anche importanti, quali luogo e data di nascita degli sposi o l’incompletezza della data di matrimonio, non possa costituire ostacolo alla trascrizione. Ora, se quel matrimonio viene correttamente documentato, anche solamente con l’indicazione dell’anno di matrimonio ed è perfettamente valido ed efficace secondo lo Stato di celebrazione, l’ufficiale dello stato civile è obbligato a procedere alla trascrizione in quanto, in caso contrario, andrebbe a negare la sussistenza di un vincolo coniugale regolarmente formato, esistente e riconosciuto come tale dallo Stato di celebrazione. Si pensi a quali conseguenze negative potrebbero derivare ai coniugi per la mancata trascrizione del matrimonio, per comprendere il grado di responsabilità in capo all’ufficiale dello stato civile per un eventuale rifiuto, che anche il più sprovveduto degli avvocati potrebbe facilmente dimostrare infondato. In proposito, sarebbe opportuno riflettere sulla sentenza del Tribunale di Treviso del 9/5/2011 che aveva rigettato il rifiuto dell’ufficiale di stato civile, formato in base all’orientamento allora contenuto

nel Massimario, di trascrivere “copia di un atto di accertamento di matrimonio” rilasciato dal Marocco, in quanto non conteneva lo scambio del consenso tra le parti, elemento fondamentale per il nostro ordinamento, tanto da essere annoverato tra i requisiti del matrimonio: il Tribunale aveva imposto la trascrizione, richiamando l’art. 28 della legge 218/1995, costringendo il Ministero dell’Interno a rivedere l’orientamento contenuto nel Massimario ed a diramare la Circolare n. 25 del 13/10/2011, contenente nuove istruzioni operative per gli ufficiali di stato civile, al fine di procedere alla trascrizione di certificati di matrimonio privi dello scambio del consenso.

In conclusione, qualora venga presentato un documento, regolarmente legalizzato e tradotto, formato all’estero, dal quale risulti la sussistenza di un vincolo coniugale, cioè

l’esistenza di un matrimonio valido ed efficace tra due persone che possono essere identificate anche solamente con nome e cognome, l’ufficiale dello stato civile dovrà procedere alla trascrizione, senza preoccuparsi della eventuale mancanza di dati e notizie: dopo la trascrizione, si potrà sempre procedere alla correzione o rettificazione nei modi previsti. Il diritto della coppia di vedere riconosciuto il proprio vincolo coniugale è sicuramente prevalente e maggiormente tutelato dal nostro ordinamento, rispetto alle carenze di formalità o notizie non previste dalla legge del luogo di celebrazione, tanto che deve essere garantita la trascrizione da parte dell’ufficiale dello stato civile, in quanto le ipotesi in questione non rappresentano certamente elementi di contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico.

(continua da pag. 12: Atti provenienti...)

FORMAZIONE IN ACCADEMIA

IL PRESENTE, IL PASSATO ED IL FUTURO DELLA CITTADINANZA

ITALIANA

Grazia Benini, Marina Caliaro e Nadia Patriarca

3 - 4 - 5 maggio 20162016

ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA

INTERVENGONO

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TRASCRIZIONE MATRIMONI MUSULMANI CELEBRATI IN BANGLADESH E PAKISTAN: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

È esperienza di tutti gli Ufficiali di Stato Civile come negli ultimi anni sia andato progressivamente

ad aumentare il numero degli acquisti di cittadinanza italiana e conseguentemente il numero degli atti dall’estero da trascrivere. Accanto a questo fenomeno c’è quello, anch’esso in progressivo aumento, dei cittadini italiani che si spostano all’estero (occasionalmente o per un trasferimento duraturo) che compiono o ai quali accadono eventi di stato civile all’estero e che ugualmente necessitano della trascrizione.

La necessità di trascrivere gli atti di stato civile avvenuti all’estero relativi a cittadini italiani (naturalizzati o per nascita) è insita nella natura pubblicistica della trascrizione. In altre parole la trascrizione dà pubblicità ad una situazione di diritto sostanziale.Soprattutto nel caso del naturalizzato è estremamente raro che i propri atti di stato civile vengano trasmessi tramite autorità diplomatica o consolare italiana per la trascrizione, nella stragrande maggioranza dei casi è l’interessato stesso che li produce. Fino a qui niente di male, è la normativa stessa che gli offre questa possibilità all’art. 12, punto 11 D.P.R. 396/2000, il problema pratico che a questo punto si prospetta per l’operatore è che, provenendo gli atti da ogni parte del mondo, non è così semplice o scontato riconoscerne la corretta grafica o la completezza della documentazione.

Il problema si complica particolarmente per gli atti di matrimonio, giacché a differenza degli eventi nascita e morte, il matrimonio è un negozio giuridico con caratteristiche diverse nel mondo, di conseguenza l’analisi della documentazione portata dal cittadino non può limitarsi alla verosimile autenticità, alla completezza della traduzione in un italiano corretto,

di Roberta Mugnai - Responsabile Stato Civile Comune di Arezzo

alla presenza di legalizzazioni e di ogni altra caratteristica di forma prevista per legge, ma deve entrare nel merito di non contrarietà all’ordine pubblico (ipotesi prevista all’art.18 D.P.R. 396/00, difficile da riscontrare in una nascita e praticamente impossibile in una morte).

Quando si parla di contrarietà all’ordine pubblico l’ipotesi che probabilmente viene in mente per prima è quella dei matrimoni plurimi, permessi nei Paesi musulmani.In questa occasione mi soffermerò in

particolare sugli atti di matrimonio musulmano di due Paesi: Bangladesh e Pakistan.I cittadini originari del Bangladesh di fede islamica (la stragrande maggioranza) che vogliono far trascrivere il loro matrimonio devono produrre due documenti: il nikah nama (o nikahnama) e il certificato di matrimonio, entrambi i documenti sono rilasciati dagli uffici del Kazi dei matrimoni musulmani.Il nikah nama è un contratto di matrimonio che contiene oltre ai dati personali completi degli sposi e alla dote pattuita e versata, l’indicazione se il marito ha già altre mogli e, nel caso ne avesse, se ha ottenuto il permesso al nuovo matrimonio (possibile solo se la moglie/le mogli ha/hanno autorizzato

il nuovo matrimonio presso il Consiglio arbitrale).Il certificato di matrimonio indica oltre alla data di celebrazione del matrimonio (quella nella quale si sottoscrive il nikah nama) anche la data di registrazione ed il numero, volume, pagina ed anno nel quale è avvenuta la registrazione.

Gli originali di questi atti sono redatti in lingua bangla, ma le autorità bengalesi rilasciano le certificazioni anche in lingua inglese sulle quali vengono poi apposte le legalizzazioni e legate con timbro di congiunzione dell’Ambasciata alla traduzione redatta da un traduttore ufficiale. Da notare che le autorità italiane hanno l’abitudine di legalizzare la firma dell’addetto del Ministero degli Affari Esteri bengalese sul foglio della traduzione e contestualmente dichiarare la conformità della traduzione al testo in lingua straniera.Da un punto di vista grafico normalmente l’originale del nikah nama è redatto su un foglio di dimensioni superiori all’A4 in lunghezza e ha uno sfondo blu (o azzurro) e in basso presenta una sorta di sigillo autoadesivo rosso fissato con un timbro a pressione oppure con l’indicazione del notaio pubblico del Bangladesh stampato sopra con un disegno concentrico. Il certificato di matrimonio, invece, può avere sia uno sfondo azzurro che bianco e presenta una cornicetta decorativa lungo i bordi, in genere è un po’ più piccolo di un A4 (ma questa indicazione non deve intendersi tassativa) e ugualmente ha un sigillo autoadesivo rosso.

Un’ultima considerazione merita la dizione dei nomi dei luoghi del Bangladesh che spesso non corrispondono fra certificati e documenti. L’alfabeto bangla ha più di 50 lettere e le vocali sono più numerose di quelle italiane per cui nella traslitterazione di nomi e luoghi le lettere “a” e “o” vengono spesso usate indistintamente (es. Munshiganj

(continua a pag. 15)

Page 15: Notiziario ANUSCA 2016 - 04 - Aprile

Pag. 15

(continua da pag. 14: Trascrizione..)

e Munshigonj), ugualmente i luoghi vengono indifferentemente tradotti in un’unica parola o spezzati in due parole distinte (es. Brammanbaria e Bramman Baria).

Per quello che riguarda, invece, i matrimoni musulmani celebrati in Pakistan la documentazione necessaria per la trascrizione comprende: il nikah nama, il certificato dell’ufficio Nadra di registrazione del matrimonio e lo stato di famiglia del Pakistan. Il nikah nama ha caratteristiche simili a quello del Bangladesh (in effetti sono documenti conformi ai dettati delle leggi islamiche) e, anche qui, è specificato se il marito ha altre mogli e se è stato autorizzato a questo nuovo matrimonio. Graficamente, però, il documento è molto diverso da quello che ci producono i cittadini coniugatisi in Bangladesh: si tratta di un documento simile ad un A3 per dimenzioni, viene rilasciato in lingua araba e su un foglio poco più consistente della carta velina, spesso non è proprio bianco, ma grigio-giallognolo.

L’Ambasciata di Islambad lo lega alla traduzione con il solito timbro di congiunzione e normalmente legalizza la firma dell’Addetto del Ministero degli Affari Esteri sul retro dell’originale del nikah nama. Occorre, poi, acquisire anche il certificato di registrazione del matrimonio e il certificato di famiglia entrambi rilasciati da un ufficio Nadra (come dire Ufficio di Stato): i documenti sono redatti in lingua inglese su un foglio A4 di consistenza leggermente più spessa di un foglio normale, hanno uno sfondo giallino e presentano un codice a barre in alto a destra e un una striscia frammentata di color argento con in sovraimpressione la parola NADRA a pochi centimetri dalla fine del foglio. Il certificato di famiglia ha inoltre un ulteriore codice a barre nella parte finale. Vi sono, poi, apposte marche da bollo pakistane. Entrambi i documenti

devono essere, ovviamente, legalizzati e tradotti.

L’acquisizione del certificato di matrimonio dell’ufficio Nadra ci conferma che questo matrimonio è stato regolarmente registrato dalle autorità pakistane ed è pertanto riconosciuto valido. L’acquisizione del certificato di famiglia, invece, serve ad

integrare i dati degli sposi (quasi mai troviamo le date di nascita degli sposi nel nikah nama e nel certificato di registrazione del matrimonio) e serve anche di riscontro che effettivamente della famiglia non facciano parte un’altra o altre mogli (fra l’altro il certificato contiene anche le foto dei componenti della famiglia). Infatti è vero che per il diritto islamico un uomo non potrebbe sposarsi senza il consenso della prima moglie (e poi delle mogli successive) all’ulteriore (ovvero agli ulteriori matrimoni), ma si dice che ci sia chi comunque ci riesca e che, una volta contratto, possa essere contestato soltanto dalla moglie che non ha dato il consenso, la quale non sempre ne ha il coraggio.Un altro problema che troviamo nei matrimoni di cittadini del Pakistan è l’acquisizione del nome del marito

come cognome con le nozze. Si tratta di una scelta per la moglie pakistana che può decidere anche di mantenere il proprio cognome (corrispondente al nome del padre), ma se decide per l’acquisizione del nome del marito, noi ci troveremo con documenti che riportano generalità diverse rispetto a quelli della sposa (eccettuato lo stato di famiglia nel quale la moglie

apparirà con il nuovo cognome), ma da nessuna parte comparirà la dizione che con il matrimonio la donna ha variato il proprio cognome. In questi casi, l’unico modo per riunire le identità sarà chiedere di produrre una dichiarazione consolare di identità personale nel quale le due identificazioni vengono riunite e viene spiegata la variazione di cognome.Per concludere si ricorda che, come raccomandato dal Ministero dell’Interno, in considerazione che spesso questi matrimoni non riportano l’esplicito consenso degli sposi (per i quali spesso sottoscrive l’atto un procuratore) occorre che la richiesta di trascrizione sia sottoscritta da entrambi gli sposi, che, in questo modo, confermano la volontarietà del vincolo precedentemente contratto.

Page 16: Notiziario ANUSCA 2016 - 04 - Aprile

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LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTI

(continua a pag. 17)

Il quesito che segue è stato posto dall’Ordine dei Notai che si rivolge ad ANUSCA per la risoluzione di un caso

non frequente, ma certo particolarmente complesso.

QUESITODue coniugi palestinesi che hanno contratto matrimonio a Gaza (Palestina) il 15 settembre 2002, ma da tempo risiedono in Italia e sono in possesso di permesso di soggiorno a tempo illimitato, intendono scegliere come legge regolatrice dei loro rapporti quella italiana a sensi dell’art. 30 della legge 31 maggio 1995 n. 218. Non essendo la Palestina uno Stato riconosciuto dallo Stato Italiano il loro matrimonio non risulta trascritto in nessun Comune italiano. Si chiede come possa esser trascritta la convenzione matrimoniale, per renderla opponibile ai terzi.

RISPONDE L’ESPERTO ANUSCARENZO CALVIGIONI

La procedura più corretta per trascrivere la convenzione matrimoniale dei due coniugi palestinesi, in modo da renderla opponibile ai terzi, sarebbe di annotarla a margine dell’atto di matrimonio. Essendo stato il matrimonio contratto all’estero, la convenzione dovrebbe essere annotata a margine dell’atto di matrimonio originario, nel registro dove tale atto di matrimonio è stato iscritto, cioè a Gaza in Palestina. Dopo il riconoscimento della convenzione matrimoniale da parte dell’autorità originaria che ha celebrato il matrimonio, gli sposi potrebbero richiedere un nuovo documento di matrimonio dove risulti annotata la convenzione matrimoniale, debitamente legalizzato e tradotto, così da poterne rilasciare copia anche in Italia, a chi fosse interessato a prendere atto del regime patrimoniale vigente tra i due interessati.Un altro modo per far risultare la convenzione matrimoniale, sarebbe quello di trascrivere il matrimonio ai sensi dell’art. 19 e chiedere poi l’annotazione della convenzione matrimoniale, così come avviene per

tanti cittadini stranieri residenti in Italia. In tal caso, tuttavia, si pone il problema di verificare se sia possibile procedere alla trascrizione del matrimonio ai sensi dell’art. 19. In effetti, come giustamente evidenziato anche nell’esposizione del quesito, l’ostacolo principale è dato dal fatto che la Palestina non è stata riconosciuta dall’Italia come Stato: o, meglio, con una procedura molto “italiana”, il nostro Parlamento nel febbraio 2015 ha approvato due mozioni, l’una che ha riconosciuto la Palestina e l’altra che, senza prevedere il riconoscimento della Palestina, ha impegnato il Governo italiano a sostenere il negoziato ed un’intesa tra Israele e la Palestina, in aperto contrasto con la prima. Ora, stante

questa situazione, il matrimonio risulta contratto in uno Stato non riconosciuto e, quindi, non esistente per il nostro ordinamento, per cui non può essere trascritto in Italia.Una soluzione positiva ci potrebbe essere se almeno uno dei coniugi fosse cittadino straniero di uno Stato che ha riconosciuto la Palestina, previa trascrizione in tale Stato estero. Essendo però entrambi i coniugi palestinesi, tale ipotetica soluzione resta esclusa. L’art. 19 del dpr 396/2000 prevede che almeno un cittadino straniero residente presenti istanza di trascrizione al Comune di residenza, allegando copia dell’atto tradotta e legalizzata dalla competente autorità straniera, cioè dall’autorità consolare della Palestina in Italia che, però, non

può essere considerata nè l’Ambasciata né il Consolato di uno Stato non riconosciuto. L’unica apertura che risulta dalla documentazione trasmessa riguarda la legalizzazione effettuata dal nostro Consolato a Gerusalemme, risalente addirittura al 2007, nella quale viene autenticata la firma del funzionario del Ministero degli Affari Esteri Palestinese. Tuttavia, occorre ricordare che la legalizzazione da parte della nostra autorità consolare, oltre ad attestare la qualità legale di chi ha rilasciato il documento, conferma la validità del matrimonio secondo la legge dello Stato di celebrazione che in questo caso sarebbe la Palestina, che purtroppo non è uno Stato riconosciuto. In sostanza, quel matrimonio è valido ed efficace per un Paese che non viene considerato Stato. Questo non significa che i coniugi non debbano essere considerati tali anche dal nostro ordinamento, in quanto possono dimostrare con tale documento il loro rapporto coniugale; tuttavia, una cosa è attestare con quel documento l’esistenza di un rapporto coniugale ed anche ottenerne la registrazione nella propria posizione anagrafica, altra cosa è valutare quel matrimonio come atto formato in uno Stato estero che possa essere trascritto nei registri di stato civile che, per quanto esposto, non appare possibile.Riguardo al quesito, viene spontanea anche una domanda: se i coniugi sono da tempo in Italia, sposati da più di 15 anni, come hanno fatto fino ad ora a gestire e documentare i loro rapporti patrimoniali? Se hanno acquistato un’auto, per non dire di un bene immobile, o anche per alcune operazioni bancarie, come hanno potuto dimostrare e far valere il loro regime patrimoniale, senza che il matrimonio sia mai stato trascritto? Mancando la trascrizione del loro matrimonio, anche il fatto che fossero coniugati non era opponibile ai terzi: come sono riusciti a farsi registrare come coniugati? In altre parole, prima ancora

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(continua da pag. 16: La pagina...)

della modifica del regime patrimoniale, avrebbero dovuto preoccuparsi di fare registrare il loro status coniugale tramite la trascrizione. Si può presumere che abbiano avere fatto valere il loro matrimonio, semplicemente esibendo la copia legalizzata e tradotta. Ebbene la soluzione per far valere il regime patrimoniale che avranno modificato, non potrà essere che quella di allegarlo all’atto di matrimonio, presentando congiuntamente, ove richiesti, gli stessi documenti, cioè sia la copia dell’atto di matrimonio che la copia della convenzione patrimoniale. Ovviamente, i terzi non ne verranno a conoscenza, come non venivano fino ad ora a conoscenza del fatto che fossero coniugati non essendo trascritto il loro matrimonio, a meno che i documenti non fossero esibiti spontaneamente dagli interessati. La soluzione appare pertanto solamente quella di presentare la copia del matrimonio con allegata la copia della convenzione matrimoniale.

COMMENTONell’esposizione del quesito non viene detto come i coniugi siano stati iscritti in anagrafe, con quale cittadinanza e con quale passaporto: sarebbe stata sicuramente una informazione interessante, ma non era disponbile e, pertanto, occore valutare solamente l’aspetto relativo allo stato civile.Pur nella consapevolezza che l’art. 19 del dpr 396/2000 consente le trascrizioni “anomale”, come risulta anche dal parere del Consiglio di

Stato dell’8 giugno 2011, utilizzato dal Ministero dell’Interno per diffondere la Circolare n. 22 del 3/8/2011, tuttavia un minimo di requisiti fondamentali debbono risultare dall’atto del quale viene richiesta la trascrizione. Tra questi, sicuramente non può mancare il fatto che il matrimonio sia avvenuto e l’atto formato in uno Stato riconosciuto come tale dal nostro ordinamento. Non deve trarre in inganno che tali condizioni non siano indicate nel parere e nella circolare sopra indicati, in quanto fanno parte di quegli elementi fondamentali, si potrebbe dire basilari, che debbono sussistere per poter prendere in esame la documentazione presentata. Giova ricordare che sono situazioni che abbiamo già registrato in passato; fino a quando il Kosovo non è stato riconosciuto, non si prendevano in esame i documenti rilasciati dalle autorità locali, compreso, ad esempio il nulla osta per chi voleva contrarre matrimonio in Italia, che veniva rilasciato dall’Alto Commissariato per le Nazioni Unite (UNCHR), cioè da un organismo internazionale. Inoltre, basterebbe riflettere sul fatto che, se fosse consentita la trascrizione di atti di stato civile formati in uno Stato estero non riconosciuto dall’Italia, si potrebbero avere analoghe richieste da parte di popolazioni, pure numerose, ma non organizzate in Stato (ad esempio, la popolazione curda per la quale si parla di circa 30 milioni di unità), ma anche di gruppi etnici aspiranti a vedere riconosciuta la loro indipendenza, ma facenti parte di uno Stato che non corrisponde alle loro

aspettative. Ma per dirimere eventuali residui dubbi, sarà sufficiente rispettare le disposizioni del nostro ordinamento, in particolare l’art. 28 delle 218/1995 “Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”. Il riferimento alla legge del luogo di celebrazione o alla legge nazionale o alla legge dello Stato di residenza, presuppone un ordinamento statale che non può essere tale se non è riconosciuto come Stato da parte dal nostro Paese. Nel caso concreto della Palestina, anche se risultano dei governanti ed un territorio, si tratta di una forma di autonomia più che di un governo statale. I trattati bilaterali che ha concluso con Israele non sono mai stati registrati presso il Segretario generale dell’ONU, come invece avviene per tutti i trattati autenticamente inter-nazionali.Inoltre, eventuali posizioni particolari, come “Stato non membro” con funzioni di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come anche il contrastante riconoscimento dell’Italia di cui si è detto, sono atti di natura esclusivamente politica che non comportano un reale riconoscimento giuridico. Pertanto, se per il diritto internazionale non siamo in presenza di uno Stato, gli atti formati non possono valere all’estero; sarebbero necessarie delle norme specifiche da parte degli altri Stati che, al contrario, in questo caso non risultano.

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TRA BENESSERE E CULTURA, TANTE OPPORTUNITÀ PER I SOCI ANUSCACONVENZIONI LOMBARDIA

Tante occasioni anche in Lombardia per i Soci ANUSCA: benessere, cultura, natura e shopping a portata di tessera associativa.

Siamo lieti di aprire la rassegna con due convenzioni nuove di zecca all’insegna del benessere e della salute: partiamo dalle Terme di Boario. Luogo ideale dove concedersi una vacanza rigenerante, per il corpo e per lo spirito: una passeggiata nel Parco Termale, luogo silenzioso e incontaminato, bella cornice di spettacoli dedicati a grandi e piccini, feste e spettacoli all’aperto. Oppure è possibile dedicarsi alla cura della propria bellezza nel percorso benessere della SPA e coccolarsi nel beauty center. Grazie alle proprietà delle acque delle Terme di Boario è possibile prevenire e alleviare molteplici disturbi dell’apparato digerente ed epatico. Presentando la tessera ANUSCA in corso di validità, vengono riconosciuti sconti sui trattamenti termali e il percorso SPA.

Pensando sempre al benessere dei nostri soci, è stata stipulata anche la convenzione con il Centro Medico Lombardo, uno studio medico con diversi ambulatori, situato nel Palazzo Lombardia (sede centrale Regione Lombardia). Le diverse e specializzate figure professionali, all’interno di un’unica struttura, garantiscono un’assistenza completa al paziente: chirurgia plastica estetica, dermatologia e venereologia, ecografia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, nutrizione e benessere, oculistica, odontoiatria, ortopedia, pediatria, psicologia, reumatologia. I soci ANUSCA che presenteranno la tessera in corso di validità al momento della prenotazione potranno fruire di tariffe scontate estese anche ai familiari, addirittura anche di un parcheggio con tariffa convenzionata.

Un tuffo nella storia del Novecento d’Italia visitando il Vittoriale, un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all’aperto, giardini e corsi d’acqua eretto tra il 1921 e il 1938 a Gardone Riviera sulla sponda bresciana del lago di Garda per volontà del poeta Gabriele d’Annunzio a memoria della “vita inimitabile” del poeta-soldato e delle imprese degli italiani durante la Prima guerra mondiale.Il Vittoriale è noto ai più come la dimora del Vate, ma in realtà la Prioria (il palazzo dove visse e che è visitabile nelle stanze riccamente decorate ancora con tante tracce della sua vita quotidiana) è solo una parte di un complesso che rappresenta una ricca testimonianza dei tempi.

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Dalla storia alla natura visitando il Jungle Raider Park, dove i soci ANUSCA, con uno sconto del 15%, potranno vivere una avventura da non dimenticare. Il parco avventura Jungle Raider è composto da vari percorsi di abilità, sospesi a vari livelli di altezza (dai 2 ai 15 metri) sviluppati tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane, che collegano gli alberi tra loro. Il parco di Civenna è costituito da sei percorsi, tre a Margno e nel nuovo Xtreme di Caglio primo parco avventura estremo in Italia ci si potrà cimentare tra carrucole, teleferiche e bungee jumping, per mettere alla prova il proprio coraggio in un contesto incontaminato. Ma non solo: nei parchi sono disponibili anche altre attività: sfide di soft air, tiro con l’arco, parapendio con lancio in tandem, canyoning e speleologia, assistiti da guide, con percorsi per grandi e piccini.

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Ed infine, due nuovissime opportunità per fare shopping risparmiando. Convenienza è la parola d’ordine per Le sac outlet, che propone i propri prodotti sia on line sia nei 3 punti vendita di Milano (Via Carnevali, Via Brofferio, Viale Bezzi) Presentando il codice riservato ai soci ANUSCA, sarà possibile di fruire dello sconto del 50% su borse, valigeria e accessori, sia per il tempo libero sia per il lavoro.

Grazie alla tessera ANUSCA si risparmia anche presso l’Outlet Bicocca, che vende sia on line, sia nel negozio di Milano in Piazza della Trivulziana, i soci ANUSCA potranno fruire di uno sconto del 20% sul prezzo outlet dei prodotti: abiti e accessori uomo donna, di grandi marche a prezzi assai convenienti.

Interessante il Parco, ove si colloca l’hangar che ospita il MAS 96 a bordo del quale d’Annunzio con Luigi Rizzo e Costanzo Ciano partecipò alla Beffa di Buccari. Sotto il colle alla cui sommità sorge il Mausoleo è adagiata la nave militare Puglia, forse il più suggestivo cimelio del Vittoriale. Soddisfatta anche la curiosità dei più interessati ai cimeli con il museo “d’Annunzio Segreto” (inaugurato nel 2010) che raccoglie quanto fino ad ora era rimasto sconosciuto al grande pubblico: i vestiti del Vate, le scarpe e gli stivali, la biancheria, i collari dei cani, gli oggetti da scrivania, il vasellame da tavola, i gioielli, lettere d’amore. Ma il Vittoriale celebra anche il Vate nella sua dimensione pubblica: il museo “d’Annunzio Eroe” raccoglie il ricco e prezioso patrimonio storico legato all’esperienza militare di Gabriele d’Annunzio e alle grandi imprese che lo videro protagonista: il Volo su Vienna, la Beffa di Buccari, l’impresa delle bocche di Cattaro e la grande epopea fiumana. Ricordiamo che presentando la tessera dell’Associazione, i soci ANUSCA e le loro famiglie avranno diritto al biglietto della categoria “ridotto” per l’entrata al Museo (Prioria – Museo d’Annunzio Eroe) e al Parco del Vittoriale.

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COMUNI IN VETRINA

REZZATO: UN COMUNE VIRTUOSO TUTTO DA SCOPRIRE

Qualche cenno storico sulla cittadina: nella tradizione popolare il nome Rezzato deriva da un mitico re-pastore Zato. Le ricerche storiche hanno confermato il carattere “regale” della denominazione, ma per motivazioni ben diverse: durante il tardo Medioevo, infatti, la zona era sede dell’accampamento delle Corti Regie (Regiadum). Ma la tradizione popolare è rimasta sempre legata a Re Zato e la sua effige ha cominciato man mano ad essere utilizzata diventando l’emblema del Comune stesso che venne istituito nel lontano 12 marzo 1299.Nel 1429 Rezzato diventa parte del dominio veneto. Venezia favorisce

le attività produttive ed i commerci locali e se ne avvantaggia l’artigianato rezzatese, soprattutto nella lavorazione del marmo; nei secoli gli scalpellini di Rezzato furono apprezzati come i più valenti intarsiatori dei più begli altari delle chiese bresciane e lombarde. Anche l’attuale Palazzo del Comune testimonia questa tradizione: esso nacque per idea dell’architetto Rodolfo Vantini (1792-1856) che, nel 1839, fece richiesta di poter edificare, simbolicamente nella piazza centrale del paese, un edificio che ospitasse una scuola gratuita per scalpellini, finanziata in parte dalla filantropia dell’architetto medesimo. La realizzazione della scuola per scalpellini si concretizzò nel 1857 con la creazione della Scuola Vantini, originariamente organizzata in tre corsi (disegno, ornato, esercitazioni nelle arti plastiche) della durata di un anno ciascuno. L’impostazione della scuola, che coniuga competenze tecniche e fondamenti teorici e culturali, è

stata conservata fino ad oggi. In occasione delle recenti “Giornate FAI di primavera” il Palazzo vantiniano è stato inserito nell’itinerario neoclassico organizzato per l’occasione ed aperto al pubblico. Tra i palazzi storici di Rezzato spicca, principalmente per la grande attenzione scenografica, Villa Avogadro-Fenaroli, recentemente ristrutturata, di cui si apprezza lo stile neoclassico e neo-palladiano, nonché la spettacolare scalinata e il neoclassico Tempio di Bacco. Da visitare il Santuario della Madonna di Valverde, edificato tra il 1019 e 1024, luogo, secondo la tradizione, di due sacre apparizioni, avvenute nel 1399

Villa Avogadro-Fenaroli

Rezzato è un Comune di circa 13.500 abitanti, situato alle porte di Brescia e a circa

20 km dal lago di Garda, guidato dal Sindaco Davide Giacomini. Cittadina sede di importanti aziende metalmeccaniche e manifatturiere, da secoli Rezzato è famosa per la lavorazione del marmo e della pietra, grazie alle vicine cave del botticino; negli ultimi anni ha conseguito l’importante obiettivo di essere annoverata tra i primi 10 Comuni lombardi nella classifica dei “Comuni Ricicloni”, stilata da Legambiente. Nell’ambito dei servizi demografici, l’Amministrazione comunale intende attivare quest’anno il nuovo servizio “Donare gli organi: una scelta in Comune”; l’obiettivo è quello di promuovere e facilitare, nel momento della richiesta di rilascio o rinnovo della carta d’identità, la raccolta dell’espressione della volontà dei cittadini in merito alla donazione di organi e tessuti.“Sin dal 2003 le Amministrazioni che si sono succedute a Rezzato hanno compreso l’importanza di aderire ad ANUSCA” ci spiega la Responsabile del Settore amministrativo, dott.ssa Nicoletta De Col, “le nostre quattro Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile possono fruire di un qualificato supporto nel loro lavoro quotidiano, grazie alle numerose opportunità formative e di aggiornamento che l’Associazione organizza periodicamente; prossimamente anche Rezzato ospiterà due pomeriggi di studio per gli operatori dei servizi demografici, su tematiche di attualità. Da due anni inoltre, abbiamo deciso di aderire anche al servizio “Pronto ANUSCA”, che si sta rivelando di grande utilità, soprattutto quando si tratta di affrontare casi particolarmente complessi. Sapere di avere a disposizione un team di consulenti, che possono aiutare a risolvere problematiche di interpretazione o di applicazione delle norme, permette anche di affrontare il lavoro quotidiano con maggiore serenità”.

e nel 1711, e celebrate ogni anno con una processione religiosa in costume, in occasione della Festa patronale di S. Anna. Collocato sulla collina alle spalle dell’abitato, il Convento dei frati S. Pietro Apostolo, attualmente abitato dalla comunità dei Francescani Riformati, ospita una ricca biblioteca con manoscritti, incunaboli e altri libri di altissimo valore storico-artistico. La Chiesetta dei Disciplini (metà XV sec.) ha mantenuto esternamente la struttura originaria e conserva al suo interno un affresco cinquecentesco, di pregevole fattura, di una Madonna in trono con bambino dormiente. Dal 2000 la Chiesetta è sede della Fondazione PInAC (Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva Aldo Cibaldi). La raccolta di disegni, voluta da Cibaldi, ha avuto inizio negli anni ‘50. La PInAC, unica in Italia nel suo genere, ha la particolarità di raccogliere, studiare, conservare ed esporre disegni di bambini e bambine provenienti da tutto il mondo.

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ANUSCA.IT: UN PORTALE SEMPRE PIÙ STRUMENTO DI LAVORO

Il fatto che www.anusca.it rappresenti sempre più uno “strumento di lavoro” aggiornato e affidabile per gli ufficiali di stato civile ed anagrafe e non solo, lo testimoniano la quantità e la qualità degli accessi al sito nel corso del 2015.

di Antonio Fimiani - Digital Analyst ANUSCA

SUSSURRI DAL WEB

I dati dell’intero anno ci dicono che 272.502 utenti diversi si sono collegati al sito 841.216 volte, ogni utente ha visto in media più di 3 pagine per un totale di 2.883.624 pagine visualizzate.

La durata media di ogni sessione è stata di 3,28 minuti (performance davvero interessante) infine la maggior parte delle persone che sono arrivate sul sito non si sono soffermate su una sola pagina, quella di arrivo (landing page), ma hanno ritenuto utile consultare anche altre (continua a pag. 22)

pagine ed in virtù di ciò l’indicatore di questa performance “la frequenza di rimbalzo” ha registrato un eccellente 46,42% (più il risultato si avvicina allo zero meglio è); questo dato ci indica quindi che più della metà delle persone che sono arrivate sul sito hanno visitato più pagine.

Come si evince chiaramente dal grafico, il sito è consultato tutti i giorni lavorativi dell’anno, una certa flessione si manifesta durante i mesi estivi che notoriamente sono periodi di vacanza; in ogni caso, anche il 17 agosto 2015, ci sono stati 3013 accessi.

È interessante notare da quanti e quali Paesi siano arrivate le visite al sito. Ben 138 Paesi diversi e in base al numero di visite effettuate, le prime dieci nazioni (Italia esclusa) sono state Germania (771 visite), Stati Uniti d’America (760), Brasile (575), Regno Unito (494), Svizzera (389), Spagna (368), Francia (355), Belgio (324), Olanda (175), Romania (164), quindi per la maggior parte in ambito continentale.

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Ovviamente per completezza di informazione va detto che le visite dall’Italia sono state 834.297.

Le prime 10 città italiane da cui son provenute la maggior parte delle visite sono state:

• Roma (38.733 visite) • Milano (32.146 visite) • Torino (14.796 visite) • Udine (12.515 visite) • Bologna (9.130 visite) • Napoli (9.073 visite) • Palermo (9.073 visite) • Brescia (6.476 visite)• Catania (6.232 visite)• Bergamo (5.800 visite)

Ovviamente è il computer da tavolo “laptop” che la fa da padrone in quanto la maggior parte delle visite proviene attraverso tale strumento, comunque le nuove tecnologie si fanno sentire. Le visite attraverso laptop sono state 783.537 mentre 40.148 sessioni sono state effettuate dai cellulari, infine le sessioni effettuate tramite tablet sono state 17.531.

I visitatori che sono arrivati al sito in seguito a ricerche hanno utilizzato:

• Google (440.000 sessioni circa) • Bing (19.880 sessioni) • Facebook (4.915 sessioni)• Virgilio (4.875 sessioni) • comuni.it (3.407 sessioni)

(continua da pag. 21: ANUSCA.IT...) Le persone che hanno utilizzato tali siti web per effettuare le loro ricerche sono arrivate sul sito con 8.906 frasi diverse, come per esempio: ”cancellazione per irreperibilità

centenari aire”; le frasi contenenti la parola ANUSCA sono state 1.349 a testimonianza del fatto che il “brand” ANUSCA ha radici ben profonde e consolidate.

Anche l’attività sui social media, che nel 2015 è stata particolarmente intensa specialmente sul media Facebook attraverso la pagina https://www.facebook.com/anusca.it, ha portato ad ottenere 11.389 sessioni di ritorno da quel solo social media.

Le pagine più visitate sono state ovviamente l’homepage, al secondo posto si è piazzata “Notizie Flash da Internet” a testimonianza che il sito viene utilizzato veramente come strumento di lavoro, come “Hub” aggiornato, luogo cioè di raccolta delle informazioni e da cui attingere informazioni specialmente quando si sta andando alla ricerca di “soluzioni” e a tal proposito non a caso la terza pagina più vista è quella che rimanda all’“Archivio Quesiti Risolti”.Come sarebbe ovvio aspettarsi, ben piazzata (quarta pagina più visitata) è anche la pagina della “Formazione” vero fiore all’occhiello dell’Associazione.

ANUSCA investe in modo consistente nelle attività online e senza alcun dubbio esse rappresentano davvero un supporto notevole per gli operatori del settore, come punto di riferimento, di indirizzo e di formazione: ecco quindi spiegato il perché del successo del sito anusca.it.

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