Anusca - Notiziario Dicembre 2013

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NOTIZIARIO ANUSCA Anno XXVIII, n. 12 • Dicembre 2013 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN) Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe UNA NUOVA CONFERMA DELLA VITALITÀ DI ANUSCA Rettificazione di sesso.............................pag. 3 Affidamento e iscrizione anagrafica. pag. 6 Sentenza Corte dei Conti sulle spese per la formazione................................................. pag. 7 Procedimento Amministrativo e Stato Civile............................................................. pag. 8 Tesseramento e formazione: accoppiata vincente.................................................... pag. 10 Interpello autentica di firma rinnovo ordini professionali............................... pag. 11 E ALL’INTERNO SUL PROSSIMO NUMERO TUTTO IL CONVEGNO NAZIONALE Conclusosi il 33° Convegno Nazionale nell’immediatezza della chiusura di questo numero, per ragioni redazionali, possiamo soltanto dare un piccolo assaggio di reportage da Abano Terme. Ma non possiamo certo trascurare un evento di così grande importanza, ma soprattutto di così alto gradimento per tutti i presenti. Dunque il prossimo numero, il primo dell’anno 2014, sarà dedicato integralmente a servizi direttamente dal Convegno Nazionale: cronache, interviste, curiosità e fotografie, affinchè chi non era presente ad Abano possa vivere comunque i momenti salienti dell’assise e che sia un bell’album dei ricordi per chi invece ha vissuto dal vivo il momento associativo più importante dell’anno. U na nuova conferma della vitalità di ANUSCA l’hanno data, ancora una volta, gli operatori demografici che sono arrivati in mille ad Abano Terme, per il loro 33° Convegno nazionale. Entusiasti, preparati e vogliosi di ascoltare e fare, a dispetto di una congiuntura sfavorevole che ha penalizzato tanti operatori, i quali pur di essere presenti al Convegno, hanno pagato di tasca propria, perché le condizioni di molti Comuni non lo permettevano. I benemeriti, su proposta di Minardi, hanno ricevuto l’applauso della platea. “Il futuro dei servizi demografici è già iniziato”: così recitava il pannello con il titolo del Convegno e che il suo andamento ha confermato siffatta proiezione. Prima l’analisi franca del Presidente ANUSCA Paride Gullini che si è inoltrato nella crisi economica del Paese dove, ha detto, “i nostri modelli di vita sono messi in discussione e l’organizzazione dello Stato è troppo di Primo Mingozzi costosa ed elefantiaca rispetto alla qualità dei servizi messi a disposizione, non più compatibili col mondo globalizzato” . A questa deriva il Presidente Gullini indicava dei possibili rimedi e, fra questi, la creazione dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR) che “semplificherà i processi lavorativi dell’intero apparato pubblico e produrrà un salto di qualità del nostro sistema amministrativo” . Ampio spazio anche per il divenire (continua a pag. 14) Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

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Notiziario Anusca - Rivista di aggiornamento per operatori nei Servizi Demografici

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NOTIZIARIO ANUSCA

Anno XXVIII, n. 12 • Dicembre 2013 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

UNA NUOVA CONFERMA DELLA VITALITÀ DI ANUSCA

Rettificazione di sesso.............................pag. 3

Affidamento e iscrizione anagrafica. pag. 6

Sentenza Corte dei Conti sulle spese per la formazione................................................. pag. 7

Procedimento Amministrativo e Stato Civile............................................................. pag. 8

Tesseramento e formazione: accoppiata vincente.................................................... pag. 10

Interpello autentica di firma rinnovo ordini professionali............................... pag. 11

E ALL’INTERNOSUL PROSSIMO NUMEROTUTTO IL CONVEGNO NAZIONALE

Conclusosi il 33° Convegno Nazionale nell’immediatezza della chiusura di questo numero, per ragioni redazionali, possiamo soltanto dare un piccolo assaggio di reportage da Abano Terme.Ma non possiamo certo trascurare un evento di così grande importanza, ma soprattutto di così alto gradimento per tutti i presenti.Dunque il prossimo numero, il primo dell’anno 2014, sarà dedicato integralmente a servizi direttamente dal Convegno Nazionale: cronache, interviste, curiosità e fotografie, affinchè chi non era presente ad Abano possa vivere comunque i momenti salienti dell’assise e che sia un bell’album dei ricordi per chi invece ha vissuto dal vivo il momento associativo più importante dell’anno.

Una nuova conferma della vitalità di ANUSCA l’hanno data, ancora una volta, gli operatori

demografici che sono arrivati in mille ad Abano Terme, per il loro 33° Convegno nazionale. Entusiasti, preparati e vogliosi di ascoltare e fare, a dispetto di una congiuntura sfavorevole che ha penalizzato tanti operatori, i quali pur di essere presenti al Convegno, hanno pagato di tasca propria, perché le condizioni di molti Comuni non lo permettevano. I benemeriti, su proposta di Minardi, hanno ricevuto l’applauso della platea.“Il futuro dei servizi demografici è già iniziato”: così recitava il pannello con il titolo del Convegno e che il suo andamento ha confermato siffatta proiezione. Prima l’analisi franca del Presidente ANUSCA Paride Gullini che si è inoltrato nella crisi economica del Paese dove, ha detto, “i nostri modelli di vita sono messi in discussione e l’organizzazione dello Stato è troppo

di Primo Mingozzi

costosa ed elefantiaca rispetto alla qualità dei servizi messi a disposizione, non più compatibili col mondo globalizzato”. A questa deriva il Presidente Gullini indicava dei possibili rimedi e, fra questi, la creazione dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente

(ANPR) che “semplificherà i processi lavorativi dell’intero apparato pubblico e produrrà un salto di qualità del nostro sistema amministrativo”.Ampio spazio anche per il divenire

(continua a pag. 14)

Buon Natale

e Felice Anno Nuovo!

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di Marina Caliaro

IL PROCEDIMENTO DI RETTIFICAZIONE DI SESSO:ADEMPIMENTI PER GLI UFFICIALI DI STATO CIVILE

Rettificazione di sessoe trattamenti medici

La rettificazione di sesso è possibile per la persona che, affetta da disforia di genere, sente la necessità di modificare alcune caratteristiche fisiche e di ottenere la variazione dei propri dati identificativi, quali il sesso di nascita e il nome, così da adeguarli al genere al quale, dal punto di vista psichico e relazionale, si sente di appartenere. Tale adeguamento può richiedere la modifica di caratteri sessuali primari e/o secondari con il ricorso a terapie ormonali oppure ad interventi medico-chirurgici più approfonditi. Il diritto del transessuale alla realizzazione della propria identità sessuale come elemento di svolgimento della personalità, come pure il diritto alla libertà sessuale quale forma di espressione della persona umana, sanciti dalla Costituzione agli artt.2 e 32, hanno trovato concreta attuazione nella legge 14 aprile 1982, n. 164, secondo interpretazione della stessa Corte Costituzionale (sentenze 161/1985 e 561/1987). Per il legislatore, in ogni caso, l’eventuale riattribuzione di sesso mediante trattamento chirurgico deve essere preventivamente autorizzata con specifica sentenza perché non si concreti una violazione del principio di indisponibilità del proprio corpo (art. 5 cod. civ.): l’intervento, se ritenuto necessario, ha lo scopo di assicurare una condizione di benessere al soggetto, svolgendo in sostanza una funzione terapeutica. Il giudice è perciò chiamato ad una attenta valutazione da un lato del diritto all’identità sessuale dell’interessato, declinazione del più ampio diritto alla tutela della salute e, dall’altro, è tenuto ad assicurare certezza e chiarezza dei rapporti giuridici in gioco. Abbiamo quindi due procedimenti finalizzati a conseguire entrambi la rettificazione di attribuzione di sesso: il primo si conclude con sentenza che autorizza il trattamento medico-chirurgico (art. 31, commi 1, 2, 3), l’altro verifica che il trattamento sia avvenuto e ordina la rettificazione di sesso nelle registrazioni di stato civile.La domanda dev’essere presentata al Tribunale di residenza dalla persona interessata e, nell’ipotesi di sussistenza di matrimonio, la citazione in giudizio viene

notificata al coniuge e ai figli dell’attore. Essi sono parti di un procedimento che avrà conseguenze significative nella loro sfera giuridica, anche se il giudizio attiene ad un interesse personalissimo del richiedente. Al procedimento partecipa, altresì, il pubblico ministero a cui dev’essere notificato l’atto introduttivo del giudizio, a pena di nullità, secondo quanto stabilito agli artt.70 e 71 del cpc. La citazione a comparire è notificata anche all’ufficiale di stato civile in modo che possa costituirsi in giudizio, qualora si ravvisi un interesse in tal senso, ex art. 166 cpc.Il processo segue le regole degli ordinari giudizi di cognizione e quando si conclude con sentenza di accoglimento, il Giudice ordina all’ufficiale di stato civile del Comune in cui è registrato l’atto di nascita dell’interessato di rettificarlo nell’indicazione del sesso e del nome.L’ufficiale di stato civile che riceve la decisione ne verifica la definitività, controlla altresì la propria competenza in quanto deve trattarsi di ufficio che detiene l’atto di nascita formato in parte I serie A o serie B, oppure in parte II serie B, se trattasi di nascita dichiarata al direttore sanitario, oppure avvenuta all’estero o durante un viaggio.La sentenza è annotata sull’atto di nascita dell’interessato ex art. 49, lett. «s»), D.P.R. 396/2000 secondo la formula 145. Il rilascio della certificazione di stato civile dovrà avvenire con l’indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome, senza riferimento alla condizione precedente. Non si procede invece ad alcuna annotazione sugli atti di nascita dei figli in merito alla variazione dei dati di paternità o maternità del genitore che ha ottenuto

la rettificazione di sesso. Il legislatore ha infatti stabilito che gli effetti della sentenza non sono retroattivi e perciò non modificano le situazioni giuridiche costituitesi in epoca antecedente.Il transessuale mantiene a tutti gli effetti la titolarità della potestà nei confronti dei figli ed è perciò tenuto all’adempimento degli obblighi di mantenimento, educazione ed istruzione posti dalla legge a carico dei genitori (sent. 161/1985).

Intervento medico–chirurgico: orientamenti della giurisprudenza

La giurisprudenza non è concorde nel valutare l’indispensabilità delle modificazioni dei caratteri sessuali conseguita mediante interventi chirurgici allo scopo che la persona assuma le caratteristiche fisiche del genere cui sente di appartenere.Secondo alcune interpretazioni (Tribunale Rovereto sent. 194/2013; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sent. 9 gennaio 2012, n. 28; Tribunale di Roma sez. I civile, sent. 11/3/2011, n. 5896; Tribunale di Roma sent. 18/10/1997) il ricorso a tali trattamenti diventa necessario solo quando il transessuale voglia sottoporvisi, per giungere ad un equilibrio psicofisico altrimenti compromesso dal rifiuto nei confronti dei propri organi genitali. La legge in questione ammetterebbe comunque la possibilità di una rettificazione di sesso in presenza di modificazioni intervenute, senza alcuna precisazione nel merito, lasciando al giudice ogni valutazione sulla condizione del soggetto, nonché in merito alla indispensabilità o meno di trattamenti di quel tipo che, essendo estremamente invasivi e irreversibili, potrebbero compromettere le condizioni di benessere ed equilibrio della persona invece che favorirle.Diversa la posizione assunta dall’Autorità giudiziaria in passato in situazioni in cui è stata rigettata la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso sull’atto di nascita in attesa prima della realizzazione di intervento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali

(continua a pag. 4)

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oppure è stata accolta ma in presenza di trattamento chirurgico almeno parziale (Tribunale di Salerno, I sez. civ., sent. 1/06/2010; Tribunale di Pavia sent. 2/02/2006).

Rettificazione di sesso e cambiamento del nome

In conseguenza del cambiamento di sesso la normativa vigente prevede che qualsiasi certificazione riferita all’interessato sia rilasciata con l’indicazione del nuovo sesso e nome. La sentenza giudiziale contiene per lo più l’indicazione del nuovo nome che il transessuale acquisisce a seguito di sua precisa richiesta. Alcuni ritengono che il transessuale debba conservare il nome originario limitandosi ad una variazione della declinazione dello stesso e che l’Autorità giudiziaria, nell’ambito del procedimento di rettificazione di sesso, abbia il potere di cambiare solo la desinenza del prenome originario, così da adeguare il genere grammaticale a quello fisico (Tribunale di Pavia, sent. 2/02/2006; Tribunale di Benevento, sent. 10/01/1986), altri invece che il transessuale possa cambiare completamente il precedente nome (Tribunale di Roma, sent. 3/12/1982).Nell’ipotesi in cui la sentenza non contenga alcuna indicazione nel merito dovrà essere l’ufficiale di stato civile che interviene con la modifica limitandosi, in questa ipotesi, al mero adattamento del nome originario al nuovo sesso per le disposizioni di cui all’art. 5 della L. 164/1982 (Tribunale di Novara, sent. 15/02/2010 n. 2), interpretazione questa condivisa dal Ministero dell’Interno.Qualora il cittadino, in quest’ultimo caso, volesse poi cambiare il nome, acquisendone uno del tutto diverso, potrà farlo ricorrendo alla procedura di cui agli artt. 89 e segg. DPR 396/2000.Tutti i documenti che il transessuale potrà ottenere successivamente dovranno fare esclusivo riferimento alla nuova identità assunta: l’estratto dell’atto di nascita porterà le nuove generalità senza che vi compaia alcuna annotazione riferita all’identità originaria. L’annotazione di rettificazione di sesso compare nell’atto di nascita originale e in quello eventualmente trascritto presso altro Comune: un’eventuale richiesta di copia integrale dell’atto in questione non

(continua da pag. 3) potrà dar luogo al suo rilascio, perché vietato ex art.5 legge 184/1982.Per quanto riguarda altre attestazioni e certificazioni riferite al transessuale senza dubbio interessante il provvedimento del Garante della privacy in data 15 novembre 2012, n. 341 il quale ha stabilito la necessità di un rilascio ex novo del diploma o certificazioni di laurea per gli studenti che hanno cambiato sesso: in questi documenti non devono comparire elementi idonei a rivelare l’avvenuta rettificazione di attribuzione di sesso, quali il nome originario dell’interessato o l’annotazione della motivazione della ristampa. Le istruzioni in tal senso sono state diramate a tutte le Università italiane.

Rettificazione di sesso e matrimonioAltra questione oggetto di discussione riguarda le conseguenze giuridiche della sentenza di rettificazione di sesso su un eventuale matrimonio esistente del soggetto interessato.In base alle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 164/1982 e all’art. 31, c. 6, del D.Lgs. 150/2011, la sentenza determina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’affermazione contenuta nella norma non lascia adito a dubbi: il vincolo coniugale viene meno ex lege come conseguenza diretta della sentenza di rettificazione, senza necessità di ulteriori decisioni di natura giudiziaria. Di conseguenza l’ufficiale di stato civile, dopo avere annotato la sentenza nell’atto di nascita dell’interessato, dovrà apporre specifica annotazione nell’atto di matrimonio (form. 173) e nell’atto di nascita del coniuge (form. 139) o proporre tali annotazioni ai Comuni dove gli atti in questione sono registrati.Il Ministero dell’Interno ha confermato tale interpretazione ribadendo che la

sentenza di rettificazione determina “ipso iure”, dalla data di pronuncia, lo scioglimento del matrimonio. Da quella data i coniugi riacquistano lo stato libero. Aggiunge altresì che un’eventuale successiva sentenza di divorzio dovrà comunque essere annotata sull’atto di matrimonio e di nascita dei due coniugi, ma avrà esclusivamente carattere integrativo volto a regolamentare il regime di affidamento dei figli e patrimoniale dei coniugi (Massimario 2012, capitolo XI, par. 11.5)

GiurisprudenzaNel merito le decisioni emesse in ambito giudiziario risultano discordanti.A chi sostiene che la sentenza di rettificazione di per se stessa legittima ad annotare nell’atto di matrimonio l’avvenuto scioglimento del matrimonio, essendo venuto meno il presupposto indispensabile del rapporto matrimoniale dato dalla diversità sessuale dei coniugi e dovendosi quindi considerare tale rapporto sciolto di diritto per effetto della rettificazione (Corte di Appello Bologna 18/05/2011) si contrappone chi invece ritiene che lo scioglimento del matrimonio possa conseguire, in applicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, esclusivamente all’istanza di uno dei coniugi e al suo accoglimento da parte dell’Autorità giudiziaria con specifica sentenza che dichiari lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (Tribunale Modena 28/10/2010)Sulla questione si è espressa con recente ordinanza interlocutoria n. 14329 del 6.6.2013, la Corte di Cassazione Civile, chiamata a valutare la legittimità dell’intervento dell’ufficiale di stato civile nell’apporre l’annotazione, nei relativi atti di stato civile, di cessazione degli effetti civili di matrimonio, conseguente alla sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi emessa dal Tribunale di Bologna il 30.6.2009.Sul caso specifico, dopo la sentenza di rettificazione, sono state emesse due distinte decisioni: una del Tribunale di Modena (decreto 28 ottobre 2010) che, accogliendo il ricorso presentato dalle parti contro l’intervento dell’ufficiale di stato civile, ha dichiarato illegittima l’annotazione in questione, l’altra della Corte d’Appello di Bologna, Sez. I civile,

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(decreto 18 maggio 2011) che ha accolto il reclamo del Ministero dell’Interno ritenendo la rettificazione di sesso una causa di scioglimento automatico del matrimonio e l’operato dell’ufficiale di stato civile un doveroso aggiornamento a garanzia della coerenza e corrispondenza degli atti di stato civile relativi alla stessa persona. Per il giudice di merito quindi i cambiamenti di nome e sesso vanno annotati sia nell’atto di nascita sia in quello di matrimonio poiché non è possibile, nelle ipotesi di rettificazione di sesso di un coniuge, la conservazione del vincolo coniugale essendo venuto meno il presupposto legittimo indispensabile che lo determina: la diversità sessuale dei coniugi.La Corte di Cassazione, nell’ordinanza citata, conferma che le disposizioni di legge vigenti in materia di rettificazione di sesso, in modo ancora più evidente dopo le novità introdotte con l’art. 31 del d.lgs. 150/2011, determinano automaticamente lo scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio con una sorta di “divorzio imposto”.Non è assolutamente necessaria in tali fattispecie una pronuncia specifica da parte dell’autorità giudiziaria, se non per aspetti connessi alla tutela dei figli minori. L’ufficiale di stato civile intervenendo sull’atto di matrimonio e sugli atti di nascita con l’apposizione delle annotazioni prescritte nel DPR 396/2000 e secondo formule ministeriali non ha agito in carenza di potere ma ha dato attuazione alle norme vigenti che regolano gli effetti della rettificazione di sesso.La questione è quindi altra e riguarda la compatibilità o meno di questa forma di divorzio “imposto” con le norme costituzionali, artt. 2 e 29, nonché con le disposizioni desunte dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, artt. 8 e 12, considerato che principio fondamentale su cui è fondato l’istituto del matrimonio, sia al suo sorgere, sia nell’eventuale fase patologica, è la volontà delle parti. Ne consegue una violazione del diritto all’autodeterminazione sia per il transessuale sia, in modo ancora più evidente, per il coniuge che ingiustamente subisce le conseguenze della rettificazione di sesso, voluta dal proprio partner, sul piano personale, relazionale e giuridico, ed è privato ex lege anche dello status coniugale.

Il giudice di legittimità ritiene che una situazione come quella esaminata metta in luce una ingerenza ingiustificata ed eccessiva dello Stato nella vita privata e familiare e che debba essere assicurata dal legislatore una soluzione alternativa per garantire anche altri modelli di vita familiare, oltre a quelli già definiti dalle leggi vigenti. Utile al riguardo la disamina di quanto avviene in altri Stati dell’Unione Europea, quali la Germania, l’Austria e soprattutto la Finlandia.La Corte di Cassazione ritenendo legittime le questioni di legittimità costituzionali sollevate, ha disposto perciò la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sospendendo il giudizio sul ricorso proposto.Rimane, comunque, stante il vigente sistema normativo, come conseguenza diretta della sentenza di rettificazione

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di sesso, la competenza e l’onere per l’ufficiale di stato civile di annotare sugli atti di stato civile il cambio di sesso, di nome, nonché il divorzio. Diversa la fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale di Reggio Emilia (Tribunale di Reggio Emilia, ord. 9/02/2013) riguardante un cittadino straniero che, dopo il matrimonio, aveva realizzato il cambiamento di sesso dal punto di vista fisico, senza poi richiedere la rettificazione giuridica del sesso e del nome. Il Tribunale ha stabilito il perdurare della validità del matrimonio poiché solo “la rettificazione anagrafica, disposta con sentenza passata in giudicato, può essere causa di divorzio”. Se anche il coniuge desidera mantenere la relazione affettiva con il partner transessuale, il quale a sua volta mantiene orientamento sessuale per un soggetto appartenente al genere con cui si identifica, non c’è carenza di convivenza more-uxorio: il matrimonio resta valido.

Matrimonio dopo la rettificazione di sesso

L’ordinamento giuridico riconosce al transessuale il diritto di contrarre matrimonio con persone del proprio genere di nascita, dopo la pronuncia giudiziale che attesta l’intervenuto cambiamento (Corte Costituzionale sent. 161/1985). In questo modo viene altresì confermato il carattere eterosessuale del matrimonio, quale previsto nel vigente sistema normativo (Corte Costituzionale sent. 138/2010).Il legislatore consente, d’altra parte, al coniuge che abbia ignorato il sesso originario del transessuale di invalidare il matrimonio che potrà essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 122 c.c. a istanza del coniuge ”ingannato”, se viene provato l’errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge, in presenza di anomalia sessuale tale da impedire un regolare svolgimento della vita quotidiana (Tribunale Bari sent. 1/10/1993).La sentenza di annullamento del matrimonio civile sarà quindi annotata dall’ufficiale di stato civile nell’atto di matrimonio e nei rispettivi atti di nascita delle parti che riacquisteranno lo stato civile antecedente al matrimonio.Nell’ipotesi di annullamento ecclesiastico la sentenza del tribunale ecclesiastico dovrà essere delibata dalla Corte d’Appello competente e quindi trascritta e annotata nei registri di stato civile.

NASCE ASSOP.A.

In occasione del XXXIII Convegno Nazionale, nella giornata del 28 novembre, l’ing. Ciccolini della Halley Informatica ha comunicato all’assemblea l’avvenuta costituzione, il giorno 26 novembre 2013, di AssoP.A., l’Associazione che raggruppa tutte le aziende di informatica che lavorano con i Comuni.

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AFFIDAMENTO A RISCHIO GIURIDICO DI ADOZIONEdi Mariangela Remondini

L’approfondimento è occasionato da un quesito in ordine all’iscrizione anagrafica di

minore affidato. Come spesso capita quando l’iscrizione non è richiesta dai genitori, gli operatori dei servizi demografici rappresentano le loro difficoltà. Il principio generale, quello che regola l’architettura del nostro sistema anagrafico, è che chi dimora abitualmente, va iscritto. A questo proposito “L’anagrafe e i minori - Avvertenze sulla Legge 1228/54 – p. 5”, ci ricorda come l’obbligo di chiedere l’iscrizione per sé e per le persone su cui si esercita la potestà o la tutela, gravi normalmente su chi la esercita, ma debba essere interpretato alla luce del principio che regola il nostro sistema anagrafico, ossia la res facti. Qualora, infatti, il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica può essere fatta da un componente della famiglia presso cui il minore va a convivere. L’iscrizione può essere eseguita anche senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. È indispensabile, invece, comunicare ai genitori l’avvio del procedimento in modo tale che questi, se del caso, adottino i provvedimenti opportuni, intervenendo nel procedimento. I timori degli operatori sono tuttavia fondati, quando si tratta di minori affidati, anche e soprattutto perché non sono sempre noti i provvedimenti dei Tribunali dei Minori. Esistono poi fattispecie di affido non codificate, ad esito incerto. Una di queste è l’affidamento a rischio giuridico di adozione. L’affidamento a rischio giuridico di adozione, detto anche adozione a rischio giuridico, non è un istituto tipizzato, ma improprio. Si tratta di un provvedimento utilizzato da alcuni Tribunali per i Minorenni al fine di evitare che un minore, nato in territorio italiano anche da genitori stranieri e in stato di abbandono, in attesa di essere dichiarato definitivamente adottabile,

Difficoltà operative in tema di iscrizione anagrafica di minori

rimanga molti anni in istituto (con gravi danni affettivi che ne possono derivare e nuovi eventuali traumi da separazione). Il bambino viene quindi accolto da una famiglia in affidamento familiare provvisorio per il tempo necessario al completamento del procedimento; questa famiglia, in caso di dichiarazione di adottabilità, diventerà la sua, per sempre. La scelta della famiglia affidataria del minore viene effettuata dal Tribunale per i Minorenni tra le coppie aventi i requisiti per la sua eventuale adozione, che abbiano accettato il rischio giuridico al momento della

dichiarazione di disponibilità e con residenza preferibilmente diversa dalla zona di provenienza del bambino. E ciò sia per evitare contaminazioni, sia per il più generale interesse alla tutela della riservatezza del minore. I servizi che seguono l’affidamento sono di solito quelli di residenza della famiglia affidataria. La fase di rischio giuridico si pone tra la notifica del provvedimento dello stato di adottabilità del minore e la fine dell’iter processuale in caso di ricorso da parte dei genitori del minore, del pubblico ministero o dei parenti entro il IV grado. Il rischio giuridico è legato ai seguenti casi:1) Figli di madre che non vuole essere nominata. Come è noto, alla puerpera è riconosciuto il diritto a partorire in anonimato e a non riconoscere il nato. Più in generale, i genitori hanno tempo 10 giorni dalla data della nascita per riconoscere il neonato. Se, trascorso tale termine, i genitori biologici rinunciano alla possibilità di

riconoscere il nato, viene avviato l’iter di dichiarazione dello stato di abbandono. In questo caso il rischio giuridico, che generalmente è molto lieve, permane per un breve periodo pari a circa due-tre mesi, poi parte il periodo di 12 mesi di affido preadottivo, a conclusione dei quali l’adozione diventa definitiva. 2) Bambini tolti alla custodia della famiglia d’origine dal Tribunale dei Minori. A differenza del primo caso, i bambini possono essere tolti alle famiglie di origine a qualsiasi età. La segnalazione che un minore si trova in situazione di abbandono può essere effettuata dai Servizi Sociali, dai pubblici ufficiali, dagli incaricati di un pubblico servizio, o da chiunque ne venga a conoscenza. I minori vengono quindi affidati temporaneamente a strutture di accoglienza (istituti o case famiglia) mentre il Tribunale per i Minori valuta se le difficoltà della famiglia di origine sono temporanee o permanenti; vengono proposti degli aiuti, sia di tipo economico che di supporto psicologico. Se il Tribunale lo ritiene opportuno e se la situazione appare recuperabile e transitoria, può proporre l’affido familiare (anche congiunto con la famiglia di origine). Qualora, invece, si ritengano gravi i motivi che hanno condotto all’allontanamento, il Tribunale per i Minori può emettere un “Decreto di adottabilità” e iniziare i colloqui con le famiglie che hanno dato la disponibilità all’adozione e che possono esser ritenute abbinabili e compatibili con quel bambino. Il bambino viene perciò collocato provvisoriamente in una di queste famiglie con un decreto di affidamento temporaneo. La madre, il padre e i parenti biologici fino al 4° grado che vantino rapporti significativi col minore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, possono proporre impugnazione avanti alla Corte di Appello. La Corte di Appello emette una sentenza che deve essere notificata ai ricorrenti. Questi ultimi possono ancora, entro

(continua a pag. 23)

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mobbing nell’ambito degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 2008. Diversamente, in presenza di disposizioni come quelle richiamate dall’Ente a proposito della legge n. 190 del 2012, la previsione di obblighi formativi non lascerebbe margini discrezionali all’Amministrazione, rientrando le iniziative formative nel contenuto obbligatorio dei piani di prevenzione della corruzione ai sensi del comma 9, lett. b) della medesima legge”.In sostanza la Corte arriva correttamente a sancire che alcuni percorsi formativi sono vincolati e non si possono non garantire ai dipendenti. Detta formazione obbligatoria, evidentemente non soggiace alle limitazioni e soprattutto il relativo costo non deve essere rilevato al fine di definire il budget di spesa sostenibile dagli enti, che potranno così liberare preziose risorse per far fronte alle iniziative formative cd “non obbligatorie”, ma altrettanto importanti ed indispensabili per la crescita del personale dipendente e per la puntuale e corretta erogazione di servizi all’utenza o meglio ai cittadini.La Corte dei Conti della Liguria conclude il parere summenzionato riaffermando l’autonomia piena dei Comuni, peraltro prevista dalla Costituzione, specificando “... che rientra nella valutazione dell’Amministrazione la delineazione del confine tra scelte di natura discrezionale e attuazione di obblighi previsti dalla legge in presenza di disposizioni che prevedono misure finalizzate alla formazione del personale”.Ci auguriamo infine che il Commissario per la revisione della spesa pubblica, – istituito con il decreto “del fare” – assistito da “oltre quaranta gruppi di lavoro” (fonte “Italia oggi” del 22.11.2013), possa redigere un piano che sia finalmente ancorato a veri criteri di efficacia e di efficienza, e privo di misure restrittive inani.

Se qualcuno ipotizza un cambiamento della strategia del legislatore oppure un

intervento parlamentare attraverso la presentazione di uno dei tanti (migliaia) emendamenti alla Legge di Stabilità 2014 per rivedere le “politiche” della spending review si sbaglia: niente di tutto ciò.Le spese per la formazione del personale possono ripartire grazie alla “supplenza” di un altro ed alto organo (ausiliario) dello Stato, ovvero la Corte dei Conti.Rispetto all’inerzia ormai solita (rectius “solida”) del legislatore, che non riesce a correggere precedenti scelte rivelatesi foriere di “non risultati positivi”, per l’ennesima volta un intervento chiaro e risoluto di un organo di rilevanza costituzionale ha surrogato il deficit normativo.Non si può nutrire timore di smentita se si afferma che la contrazione inusitata delle spese per la formazione del personale non ha causato un aumento della produttività del lavoro pubblico, ma tutt’altro.La riduzione lineare delle spese per la formazione è stata disposta dal comma 13, dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, che testualmente prevede:“A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, N. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. … Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.…”.Sul tema già la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia era intervenuta – con deliberazione n. 116 dell’anno 2011 – per fornire la prima interpretazione

LE SPESE PER LA FORMAZIONE POSSONO RIPARTIREdi Claudio Pagano

di “apertura”, ovvero sostenendo la possibilità di deroga a detta norma ritenendo infatti che “la disposizione contenuta nel comma 13 dell’art. 6 del d.l n. 78 sia riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall’ente locale e non riguardanti le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di particolari attività”.Ora, a fronte di specifiche istanze di Comuni, le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Liguria – con deliberazione n. 75/2013 dell’11.10.2013 – e dell’Emilia Romagna – con deliberazione n. 276/2013 del 20.11.2013 – hanno ampliato la portata del primo indirizzo interpretativo suddetto, affermando espressamente che il limite di spesa previsto dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010 non è applicabile in presenza di obblighi formativi previsti dalla legge. La sezione regionale ligure ha aggiunto che “…ciò vale, a titolo esemplificativo, per i casi prospettati dall’Ente ove si richiama la legge n. 196 del 2006, che all’art. 83 prevede iniziative formative ... Analogamente, un’attenta valutazione della delineazione del confine tra scelte di natura discrezionale e attuazione di obblighi previsti dalla legge in presenza di disposizioni che prevedono misure finalizzate alla formazione del personale va fatta con riferimento al caso prospettato dall’Ente a proposito della formazione prevista per la prevenzione del fenomeno del

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di Tiziana Piola

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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NELLO STATO CIVILE

La legge 7 agosto 1990 n. 241, che disciplina il procedimento amministrativo, rappresenta una

norma di carattere generale destinata a lasciare il campo alle norme speciali che regolino determinate materie in modo puntuale. Il rapporto quindi tra norma generale e norma speciale può porsi sia in termini assoluti, e quindi si applica esclusivamente la norma speciale, oppure in termini relativi e, in tal caso, si applica la norma speciale, ma quando quest’ultima non sia esaustiva per taluni procedimenti o istituti, si applicano i principi dettati dalla norma generale. A questo punto è indispensabile comprendere se alla materia di stato civile, la quale è sempre stata disciplinata da regolamenti che definivano in modo alquanto preciso le operazioni che dovevano essere poste in essere dall’ufficiale di stato civile, è possibile l’applicazione della legge sul procedimento amministrativo. Il regolamento dello stato civile è sempre stato considerato una norma speciale in grado di fornire lo strumento operativo per chi dovesse rilevare gli eventi della vita di ciascun soggetto. E proprio perché i registri di stato civile hanno la funzione fondamentale di dar prova, mediante la propria azione pubblicitaria disciplinata dallo stesso codice civile, dei fatti accaduti ai cittadini presenti sul territorio italiano, lo Stato ha ritenuto opportuno regolamentare la materia in modo rigido, individuando particolari procedimenti che potessero venire adottati uniformemente su tutto il territorio nazionale. Ad una prima analisi sembra quindi che non vi sia spazio per l’applicazione della legge sul procedimento nell’ambito dello stato civile, in quanto disciplinato integralmente dalla legge speciale. L’esperienza operativa ha dimostrato, tuttavia, che l’ordinamento di stato civile anche se riformato recentemente, possiede alcune lacune laddove è indispensabile garantire chiarezza ed informazione preventiva al cittadino. La mobilità del cittadino,

la presenza di un numero maggiore di cittadini stranieri, ha modificato l’attività dell’ufficiale di stato civile, il quale ha la necessità di definire e standardizzare iter procedurali che non sono già stati predeterminati dalla legge speciale. Ecco il motivo per il quale è indispensabile che la legge generale sul procedimento intervenga quale ausilio alla legge speciale, laddove per alcuni istituti non si preveda una loro organizzazione puntuale. Innanzi tutto, per comprendere la misura in base alla quale è possibile l’applicazione della 241/90 allo stato civile, occorre individuare quali siano le fasi del procedimento amministrativo che conducono all’emanazione del provvedimento finale. Il procedimento amministrativo si configura come una serie di atti e di operazioni, tra loro coordinati, volta all’emanazione di un provvedimento o atto amministrativo. Le funzioni del procedimento amministrativo si possono riassumere in:- garanzia della correttezza dell’azione amministrativa la quale deve essere condotta nel rispetto dei principi normativi e delle leggi di ciascun ambito;- partecipazione del cittadino al procedimento assicurando il principio della trasparenza;- organizzazione del lavoro in fasi preordinate e logiche che assicurano imparzialità nello svolgimento degli adempimenti.Nello stato civile il provvedimento finale è formato dall’atto, dalla registrazione

materiale nei registri pubblici degli eventi che caratterizzano la vita di ogni cittadino. Ma per giungere alla formazione dell’atto amministrativo occorre percorrere un certo iter procedurale.Le fasi del procedimento dunque si possono così riassumere.Fase preparatoria o dell’iniziativaÈ la fase in cui si individua l’azione propulsiva che dà l’avvio al procedimento: essa può provenire da un’istanza di parte, oppure dall’amministrazione stessa e, in questo caso, si dice d’ufficio. Da questa iniziativa, sorge il dovere di procedere: “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”, come si legge dall’art. 2 della legge sul procedimento. Nella prima fase, secondo l’art. 4 della legge 241/1990, ogni amministrazione è tenuta ad individuare un’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria per ogni procedimento e di un’unità responsabile per l’adozione del provvedimento finale. Fase istruttoriaÈ la fase in cui l’amministrazione procedente acquisisce i dati, la documentazione e le informazioni necessarie al fine di valutare fatti e interessi complessivamente coinvolti per giungere all’emanazione del provvedimento finale. Fase decisoria o costitutiva Questa fase comincia con la fine dell’istruttoria e si conclude nel momento in cui l’atto è emesso. È la fase in cui si determina il contenuto dell’atto. Nel caso di attività discrezionale, la P.A. prima dell’emanazione del provvedimento, procederà alla comparazione dei diversi interessi acquisiti e coinvolti. Nel caso di atto vincolato, l’amministrazione procedente verificherà la sussistenza dei presupposti per l’adozione del

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SCEGLI LA QUOTA D, FAI RISPARMIARE IL TUO COMUNE!!!

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provvedimento.Fase integrativa dell’efficaciaÈ una fase eventuale che può esistere solo nell’ipotesi in cui la legge preveda ulteriori atti affinché l’atto si possa perfezionare. L’ufficiale di stato civile nello svolgere la proprie funzioni si trova a dover ripercorrere tutte queste fasi. I suoi adempimenti, infatti, scaturiscono da un’iniziativa di parte, oppure d’ufficio, a seguito della quale egli deve necessariamente concludere il procedimento con l’emanazione di un provvedimento espresso; tale provvedimento si concretizzerà:- nella redazione dell’atto di stato civile se l’istanza o l’adempimento d’ufficio si conclude positivamente a seguito dell’acquisizione della documentazione necessaria volta a individuare i presupposti di fatto o di diritto;- nell’emanazione di un rifiuto all’adempimento richiesto nel caso in cui non sussistano i requisiti previsti dalla legge per l’adozione di un determinato atto.Si precisa che l’ufficiale di stato civile non svolge un’attività discrezionale, quindi nell’ambito della fase istruttoria valuterà esclusivamente la sussistenza o meno dei requisiti che la legge prevede al fine dell’emanazione di uno specifico atto. Ma nel caso in cui manchino sia i presupposti di diritto che il verificarsi delle condizioni disciplinate dalla legge, l’ufficiale di stato civile deve comunque esprimersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso, che l’ordinamento di stato civile disciplina nel rifiuto all’articolo 7.A differenza dunque di quanto poteva capitare nel passato, in cui il cittadino che si recava allo sportello si vedeva rigettare verbalmente l’istanza, in quanto l’ufficiale di stato civile lo invitava a ripresentarsi qualora non fosse sufficiente la documentazione presentata, ora si applicano i principi del procedimento amministrativo: innanzi tutto l’ufficiale di stato civile acquisirà d’ufficio le informazioni a

lui necessarie, a meno che la legge speciale non individui particolari adempimenti a carico del cittadino. Il cittadino parteciperà al procedimento indicando presso quale altra pubblica amministrazione si possano reperire i dati necessari, anziché produrre lui stesso la documentazione. Inoltre, l’eventuale rigetto non può essere verbale, ma deve essere espresso, scritto e motivato. Ai sensi dell’art 7 del d.P.R. 396/2000 “Nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile rifiuti l’adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto”. L’attività di stato civile è un’attività posta in essere da una pubblica amministrazione e pertanto oltre allo specifico articolo previsto nell’ordinamento occorre far riferimento al più ampio principio contenuto nella legge 241/90 recentemente ribadito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 modificativa della legge sul procedimento amministrativo “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

Ma tornando all’attività dello stato civile dalla quale ne scaturisce la redazione di un atto iscritto o trascritto nei registri di stato civile: è possibile in ogni caso applicare la legge sul procedimento amministrativo?Nello stato civile è possibile individuare due tipologie di atti: - atti che sono formati a seguito di dichiarazioni recepite dall’ufficiale di stato civile e che hanno la funzione esclusiva di dare pubblica notizia di eventi e che hanno rilevanza per l’ordinamento giuridico, come la nascita e la morte. In questi casi l’ufficiale di stato civile è tenuto a ricevere quanto riferito dal dichiarante ed a formare nei registri un processo verbale per atto pubblico, senza che a lui competa di stabilire se gli eventi riferiti possano essere compatibili con l’ordinamento italiano e se per questo abbiano rilevanza. In tal caso l’ufficiale di stato civile svolge la funzione di notaio rogante;- atti formati a seguito di dichiarazioni che, se pure rese dinanzi all’ufficiale dello stato civile, sono produttive di effetti giuridici riguardo allo status della persona cui si riferiscono: sono tali, ad esempio, le dichiarazioni di riconoscimento di filiazione naturale

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TESSERAMENTO & FORMAZIONE: ACCOPPIATA VINCENTE

Il tandem in pista, il bob a due, la cronometro a coppie, l’accoppiata nell’ippica, il doppio nel tennis,

sono davvero tante, nello sport, le discipline “a due” che attirano l’interesse degli appassionati. Spostandoci nel settore dei servizi demografici, nei “box” ANUSCA siamo convinti che la…formula “tesseramento & formazione” sia l’accoppiata vincente, il binomio che interessa gli operatori demografici, sul quale puntare insieme nel 2014 e negli anni a venire.Proprio dall’ufficio tesseramento ANUSCA ci sono giunti i dati relativi alle adesioni a tutto il 30 settembre 2013, che se da una parte confermano la “forza dei numeri” e la struttura dell’Associazione, dall’altra non possono non risentire dell’acuirsi della crisi economica, in maniera evidente (tra tagli e spending review) nella maggioranza dei Comuni italiani che, come ci dicono tanti colleghi nelle interviste “non hanno neppure più lacrime per piangere…”, con ripercussioni pesanti nel settore della formazione e quindi della possibilità di partecipare a corsi di aggiornamento professionale per tanti operatori demografici.Ci sono però colleghi dei Comuni ancora mancanti all’appello, che ci confortano circa l’adesione dei loro Enti, in quanto in diversi casi si tratta di ritardo nei pagamenti, per le citate difficoltà, assicurandoci che i relativi provvedimenti sono già stati adottati.ANUSCA ha fatto della formazione il proprio cavallo vincente, individuandola da subito come lo strumento per promuovere la professionalità degli operatori demografici, riuscendo così a conquistare, anno dopo anno, credito e attenzione anche da parte delle più alte sfere istituzionali del settore. Allo stesso modo ANUSCA ha fatto, fa e farà della dimensione associativa, la sua anima principale. Va evidenziato che, pur non portando

di Sauro Dal Fiume

avanti istanze di carattere sindacale (in quanto esistono già organi preposti a farlo), per ANUSCA è basilare poter contare su una solida rappresentatività, per far sì che l’Associazione possa lavorare con una certa forza al fianco degli operatori demografici. Ecco perché servono numeri importanti, parlando di tesseramento e Associazione!Partiamo dalle adesioni individuali, ove registriamo un dato confortante. Al 30 settembre 2013 sono quasi 6.700 gli operatori demografici che hanno sottoscritto la propria adesione ad ANUSCA, dei quali oltre mille (1.161) sono nuovi soci!E’ interessante osservare, inoltre, come l’82% dei sottoscrittori (pari a 5.468) abbia scelto la quota associativa comprensiva di polizza assicurativa. Una percentuale che è sempre aumentata di anno in anno, segnale di una crescente consapevolezza degli operatori in relazione ai rischi connessi ad un’attività professionale che va via via complicandosi e proprio per questo diviene fonte di possibili errori, dai quali per l’operatore potrebbe scaturire l’obbligo al risarcimento di danni causati. Per tendere una mano ai tanti Comuni che vivono notevoli fasi di ristrettezze, ANUSCA ha adottato (già da un paio d’anni e con grande successo) per un cospicuo numero di corsi, la “formula” della gratuità di partecipazione per

gli Enti associati, che si è affiancata alla tradizionale scontistica praticata agli operatori appartenenti ad Enti in regola con l’adesione all’Associazione. Questa proposta (senza dimenticare la sempre più apprezzata “quota D”, che consente di scegliere un’iniziativa cui far partecipare un numero libero di operatori senza alcun onere per il Comune) ha riscosso un notevole consenso tra gli operatori demografici e gli stessi Comuni che hanno saputo apprezzare lo sforzo di ANUSCA, tutti consapevoli che l’Associazione trae le sue risorse anche dalle quote di partecipazione ai seminari. L’occasione di queste iniziative gratuite è stata propizia per favorire il rinnovo della propria adesione di Enti già iscritti e soprattutto per indirizzare verso questa scelta Enti che mai prima d’ora avevano sottoscritto la quota ANUSCA.Guardando altre tabelle e numeri, al 30 settembre 2013 c’è anche una bella cifra tonda: 100 nuovi Comuni hanno sottoscritto per la prima volta la propria adesione all’ANUSCA (una tripla cifra che speriamo possa essere ulteriormente incrementata negli ultimi mesi!).Non male davvero, di questi tempi ed un segnale che sicuramente ci onora e che conferma la credibilità dell’ANUSCA ed il riconoscimento della qualità delle sue proposte formative da parte dei quasi 3.300 Comuni che hanno già versato la quota d’adesione 2013.Come per i tanti soci individuali che hanno scelto la quota con polizza assicurativa, va evidenziato che sempre al 30 settembre ben il 55% dei Comuni soci ha scelto la quota “C” o la quota “D” (che è la più completa e, considerato il rapporto qualità/prezzo, di certo la più vantaggiosa!).Considerato tutto ciò, ci perdonerete la ripetizione, ma siamo sempre più convinti che “Tesseramento & Formazione” sia il binomio sul quale puntare insieme, ANUSCA e operatori demografici, anche nel 2014 e nel futuro.

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L’ANUSCA HA AVUTO RAGIONE: SONO SOGGETTE AD IMPOSTA DI BOLLO

L’Agenzia delle Entrate, con grande tempestività, ha chiarito definitivamente che l’autentica

della firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi degli ordini professionali È SOGGETTA AD IMPOSTA DI BOLLO.La questione era sorta la scorsa estate con il rinnovo degli organi degli ordini professionali dei geologi; ora sta tornando di stretta attualità in occasione delle imminenti elezioni riguardanti l’Ordine degli psicologi. In entrambi i casi i Comuni (ma anche le Prefetture, le Province e i Tribunali) hanno ricevuto una nota nella quale si chiedeva cortesemente (così si legge testualmente nella lettera inviata dal Presidente dell’Ordine degli psicologi delle Marche n.d.r.) «di voler ricordare ai Vostri delegati l’obbligo della funzione prevista per Legge e anzi di facilitare quanti dovessero presentarsi agli sportelli delle vostre Istituzioni al fine di compiere il proprio dovere elettorale, precisando altresì che, per legge, l’autentica di firma è ESENTE IN MODO ASSOLUTO da BOLLO ai sensi dell’art. 1 Tab. all. del DPR 642/1972 - e succ. modificazioni – PER ESERCIZIO DEI DIRITTI ELETTORALI».L’Anusca aveva già espresso il proprio orientamento, ritenendo che tali tipi di autentiche non potessero beneficiare della esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 1 tab. all. B d.P.R. n. 642/1972 invocato dagli ordini professionali con ampie e articolate motivazioni divulgate sugli organi di stampa dell’Associazione; tuttavia, per fare definitiva chiarezza sulla questione fiscale, nello spirito di correttezza e di rispetto dei ruoli che ha sempre animato Anusca, si era ritenuto doveroso sottoporre all’Agenzia delle Entrate, mediante specifico interpello, la questione del corretto trattamento tributario delle autentiche in esame.L’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello 909-556/2013 presentato dal Comune di Forlì ha spazzato via ogni dubbio, chiarendo che: in

SI PENSA GIÀ AL CONVEGNO 2014Ad Abano Terme, si è guardato avanti, all’edizione n. 34 del Convegno. All’hotel Alexander Palace, fra gli espositori, erano presenti anche il Comune di Riccione e l’Associazione Media Valle del Tevere (formata, tra gli altri, dai Comuni di Bastia Umbra, Perugia e Assisi) che si sono candidati ad ospitare il prossimo Convegno Nazionale.Ad Abano il Sindaco del Comune di Bastia Umbra Stefano Ansideri e l’Assessore di Perugia Lorena Pesaresi, che hanno lanciato un filmato promozionale. Anche una delegazione del Comune di Riccione, guidata dall’Assessore al Bilancio Ilia Varo, ha incontrato il Presidente ANUSCA per presentare la propria candidatura. A queste candidature si aggiunge anche quella di Fiuggi, che da tempo ha già fatto pervenire la propria proposta alla Segreteria Nazionale.

Autentica di firma per i rinnovi dei collegi degli ordini professionali

di Liliana Palmieri

particolare, l’articolo 1, Tabella, allegato B, D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 esenta in modo assoluto da imposta di bollo le “petizioni agli organi legislativi”, gli “atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali” e gli “atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.Le fattispecie d’esenzione riguardano attività relative all’esercizio dei rapporti politici di cui al Titolo IV della Costituzione, specificamente la facoltà contemplata all’articolo 50 (“tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”) e tutte le facoltà, i diritti e i doveri legati all’esercizio di elettorato attivo (articolo 48) e passivo (articolo 51), intesi come effettiva partecipazione alla vita politica del Paese.Pertanto, le autentiche di firma inserite

tra le “misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale” di cui all’articolo 14, L. 21 marzo 1990, n. 53 sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi del richiamato articolo 1, Tabella.Al contrario, le autentiche “nei modi di legge” di cui all’articolo 3, comma 7, D.P.R. 169 dell’8 luglio 2005, inserite nell’ambito del “regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”, non attenendo all’esercizio dei rapporti politici di petizione ed elettorato attivo e passivo di cui al Titolo IV della Costituzione, scontano l’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi dell’articolo 1, Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/1972.Si è ritenuto doveroso divulgare tempestivamente la notizia, a beneficio dei colleghi che stanno ricevendo in questi giorni le richieste di autenticazione della firma per il rinnovo degli organi dell’Ordine degli Psicologi; tuttavia si provvederà con successivi e più ampi commenti ad analizzare più approfonditamente la questione. Ringrazio calorosamente la collega e amica dr.ssa Noemi Masotti – Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Forlì ed esperta Anusca, che ha messo a disposizione questa preziosa risposta dell’Agenzia delle Entrate.

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Sta per iniziare un nuovo anno e già ferve l’attività della segreteria di ANUSCA: la missione è quella

di predisporre un primo calendario delle iniziative da svolgere, come da tradizione, in tutte le province d’Italia e dei seminari di più giorni da tenere presso la sala plenaria dell’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile di Castel San Pietro.Le difficoltà nel poter frequentare corsi di formazione sono ben note, ma ANUSCA mica si arrende: gli operatori hanno bisogno di aggiornamento? Ed ecco un bel programma di iniziative. Le risorse da investire sono poche? L’Associazione ha una risposta anche per questo: sono sempre più numerose le iniziative gratuite per gli enti iscritti. Dunque, sottoscrivendo il proprio sostegno ad ANUSCA con la quota associativa, i Comuni hanno anche la tranquillità di potersi assicurare diverse opportunità di formazione di cui godere, senza spendere nulla in più. Ma non solo…i Comuni in quota D (per le prime trenta iscrizioni) possono fruire anche di soggiorno gratuito in camera doppia presso l’Anusca Palace Hotel. E quindi anche questi costi sono abbattuti. L’impegno dell’Associazione è dunque importante, ma d’altronde da oltre trent’anni la mission è quella di fornire un aiuto concreto agli operatori, che nei propri uffici si trovano a fare i conti quotidianamente con istanze sempre più articolate e norme a volte di non facile lettura.Il primo seminario organizzato in ordine di tempo il 30 – 31 gennaio, gratuito per gli Enti iscritti, tanto per partire bene, sarà “È morto il vecchietto, dove lo metto?”, ovviamente in tema di polizia mortuaria: “Verranno affrontati – ci dice uno dei relatori, Graziano Pelizzaro, che interverrà con Paola Lucchi - soprattutto gli aspetti problematici dell’evento morte, sia nell’ambito dello stato civile che di polizia mortuaria, per arrivare alla revisione della regolamentazione comunale, concludendosi poi con una tavola rotonda ove gli esperti forniranno quesiti, casi pratici e consigli, ovvero tutto quello che c’è da sapere per non

ANNO NUOVO, AGENDA DEI SEMINARI FITTA DI IMPEGNIdi Silvia Zini

sbagliare”.A seguire, nei giorni 4 – 5 – 6 febbraio un corso abilitante di formazione e qualificazione per messi notificatori, ormai una consolidata tradizione nell’attività dell’Accademia. Già diverse le edizioni organizzate nel corso del 2013, che hanno avuto ottimi riscontri in termini di partecipazione e risultati e tante sono le richieste pervenute di nuove opportunità di formazione, dunque…si parte, sempre con l’esperto Stefano Paoli. Sempre a febbraio, i giorni 11 e 12, è la volta di Renzo Calvigioni e Tiziana Piola per il seminario “Operatori in affanno: atti e sentenze dall’estero, che fare?”. L’iniziativa sarà occasione per un approfondimento dei casi di trascrizione di atti dall’estero, nonché di riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri. Non mancherà una riflessione sul regolamento CE 2201/2003 relativo al riconoscimento delle sentenze di divorzio emesse nell’Unione Europea. Anche questo corso sarà gratuito per gli Enti iscritti, con pernottamento offerto per i primi trenta iscritti di Comuni in quota D.Liliana Palmieri e Romano Minardi, il 20 e 21 febbraio, invece approfondiranno i principi generali dell’ordinamento amministrativo applicati ai procedimenti anagrafici. Varie sessioni dai titoli accattivanti e dai densi contenuti: il tema non è semplice e i rischi di errore per l’operatore dietro l’angolo. “L’idea di fondo - conferma Romano Minardi - è quella di dare una

risposta chiarificatrice ai tanti dubbi che sempre più spesso i colleghi manifestano in  merito al difficile connubio fra norme specifiche dei procedimenti anagrafici e norme generali di diritto amministrativo che, soprattutto dopo la riforma, hanno assunto una rilevanza fondamentale anche per gli ufficiali d’anagrafe.”Dal back office al front office, (6 – 7 marzo) questa volta con l’aiuto di Mariangela Remondini e Patrizia Dolcimele. “Welcome cittadino – gestire l’utenza nei servizi demografici” è il titolo scelto per un seminario che fornirà ai partecipanti elementi di comunicazione e relazione con l’utenza, nonché un excursus delle principali casistiche da risolvere che si possono presentare negli uffici di stato civile e anagrafe.19 e 20 marzo invece andrà in scena un seminario, che già in forma “compatta”, come una sorta di numero zero, è stato inserito nel programma delle manifestazioni collaterali con grande successo al Convegno Nazionale di Abano. Il titolo, preso da una canzone, “Piazza Grande – i residenti non residenti soggetti deboli dell’anagrafe: clochard, ricoverati, detenuti e senza fissa dimora”. L’iscrizione anagrafica è un diritto e un obbligo, ma ci sono casi di figure border line rispetto all’anagrafe. Gli operatori si trovano a dover sistemare queste posizioni : come comportarsi? Andrea Antognoni, Nadia Patriarca, Luca Tavani daranno una risposta in proposito.Sempre Nadia Patriarca, questa volta in tandem con Antonella Valesio, in cattedra per l’iniziativa del 15 e 16 aprile. Altro tema caldo sul piatto, quello della responsabilità del pubblico dipendente che opera nel settore demografico; emblematico il titolo “Cosa mi capita se…”. Verranno passate in rassegna le varie forme di responsabilità (civile, penale, amministrativo – contabile e disciplinare) e i casi più critici. Non mancherà anche un approfondimento del contenzioso. Anche questo seminario sarà gratuito per gli Enti iscritti. Maggio comincia invece

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all’insegna di “Tra moglie, marito, partners e figli…metti i servizi demografici” con Agostino Pasquini e Grazia Benini. Si approfondirà il tema del matrimonio, celebrato in Italia e all’estero o presso i Consolati; a seguire la famiglia e la relativa gestione anagrafica. Per concludere invece i casi di “patologia familiare”: separazione, divorzio, figli abbandonati, maternità e surrogata. Le situazioni non standard sono sempre più variegate, gli operatori devono comunque gestirle. Ecco come fare. A fine maggio, il 27 e 28, ANUSCA invece proporrà un seminario sulle “Norme di diritto internazionale privato e procedimenti di stato civile: come coniugare i molteplici adempimenti”.Marina Caliaro e Maria Teresa Magosso approfondiranno le relazioni fra il nostro ordinamento e quelli stranieri per le principali vicende dello stato civile

(cittadinanza, filiazione, matrimonio).Anche in questo caso il pernottamento sarà offerto ai primi trenta iscritti di Comuni tesserati ad ANUSCA con quota D.Sul sito www.anusca.it sono comunque disponibili i programmi dettagliati dei corsi e tutte le informazioni relative alle condizioni di partecipazione, che in questa sede sono state descritte sommariamente. Tante opportunità di formazione gratuita ed anche per

risparmiare sulla trasferta. Come poterne fruire?È facile: basta sottoscrivere l’adesione ad ANUSCA per l’anno 2014. I Comuni che ancora non avessero perfezionato l’atto possono comunque, nelle more, inviare una lettera di preadesione con l’impegno a rinnovare appena lo permetteranno i tempi tecnici; questo comunque sarà sufficiente, per il momento, ad essere considerati regolarmente associati.

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IL MINISTRO D’ALIA SCRIVE ALLA COLLEGA SILVIA CORNETTOdi S. Z.

Il “casus belli” è stato un editoriale di Gramellini sul quotidiano La Stampa che ha stigmatizzato con una certa ironia un cartello apparso in un ufficio pubblico che limitava, in modo un po’ colorito e singolare, le possibilità di accesso da parte del pubblico a talune fasce orarie.La collega Silvia Cornetto, letto questo editoriale, ha inviato una lettera allo stesso quotidiano in risposta alle osservazioni di Gramellini, di cui pubblichiamo alcuni passi significativi “Anche io lavoro in un Comune e comportamenti come quello descritto dal dottor Gramellini non fanno altro che aumentare il dire comune che i “dipendenti pubblici sono degli scansafatiche” per non dire di peggio. (Omissis)…Posso assicurare però che se molti dipendenti comunali sono scansafatiche, molti altri sono professionali, preparati e cortesi con le persone che si presentano ai loro sportelli.Forse non tutti sanno che i dipendenti pubblici che hanno deleghe di ufficiale di stato civile e di anagrafe sono responsaili in solido penalmente e civilmente dei provvedimenti che sottoscrivono, indipendentemente dalla qualifca ricoperta e che questi stessi dipendenti molte volte si pagano i corsi di formazione nonché l’assicurazione personale.Non sto parlando di dirigenti, ma di funzionari che hanno qualifiche (e stipendi) ben inferiori.Amo il mio lavoro e cerco ogni giorno di onorare il giuramento che ho prestato quando ho vinto il concorso presso l’amministrazione pubblica dove lavoro.Svolgere correttamente il nostro lavoro è un dovere e questo non deve fare notizia. Per una volta, però, fate una eccezione!”Una giusta presa di posizione, per restituire i fatti alla realtà senza facili generalizzazioni. Da sempre, ANUSCA sottolinea, almeno per quanto riguarda il settore di competenza, la professionalità e l’attaccamento al lavoro degli operatori demografici, che spesso curano la propria preparazione e la propria tutela assicurativa con risorse personali, ma è stato opportuno, in risposta a un esempio spiacevole, anche ricordare ai cittadini, anche le buone pratiche.La lettera sincera e accorata di Silvia Cornetto non è passata inosservata, dato che la collega di Collegno ha ricevuto dal portavoce, una comunicazione del Ministro Gianpiero D’Alia. Ne riportiamo il testo: “Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione Gianpiero D’Alia ha letto stamani la sua lettera alla Stampa e l’ha molto apprezzata. Ci teneva a ringraziarLa personalmente per le parole che ha riservato al lavoro che svolge così come al settore pubblico, lontano da ogni generalizzazione”.Una bella dimostrazione di attenzione che Silvia Cornetto ha tenuto a condividere con ANUSCA e tutti i colleghi.

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della professione degli operatori demografici di tutti i Comuni italiani presenti al 33° Convegno “per una riflessione sui cambiamenti in atto portati avanti dal Ministero dell’Interno e dall’Agenzia per l’Italia digitale con i loro rispettivi direttori ai quali la legge affida la regia”. Naturalmente nel discorso di Gullini sono entrati moltissimi altri temi che proporremo ai lettori con il Notiziario n.1/2014 del prossimo mese di gennaio.Molta attenzione della platea per l’atteso intervento del Direttore Centrale per i servizi demografici del Ministero dell’Interno, il Prefetto Giovanna Menghini, che ha illustrato la strategia del Ministero, finalizzata “a dare indirizzo all’azione dell’Anagrafe nazionale”. Un impegno da svolgere insieme all’Agenzia per l’Italia Digitale.Poi, rivolto alla platea dei demografici, il Direttore ha detto: “Cammineremo insieme, facendo tesoro delle difficoltà incontrate”. Altro capitolo: la formazione che “riteniamo sia di importanza strategica per le innovazioni che si vanno proponendo. I corsi rimangono essenziali. Proprio in ragione di questo, la Direzione Centrale sta proponendosi una completa rivisitazione della materia, nei contenuti e nella forma. L’obiettivo è quello di aggiornare gli operatori sul posto di lavoro, attraverso l’uso telematico dell’informazione”.“Una forma di aggiornamento – ha concluso il Direttore Menghini – applicato già nella Scuola della Pubblica Amministrazione”.Dal Ministero dell’Interno all’Agenda Digitale per delineare l’ampiezza delle innovazioni che sono sul tavolo e che fa dire al Presidente Gullini che “il futuro dei servizi demografici è già iniziato”. La conferma viene dal Direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ing. Agostino Ragosa, che ha parlato di “riorganizzazione e di semplificazione

della Pubblica Amministrazione. Il tema è uno di quelli che fa tremare i polsi”. Ma Ragosa è ottimista e gioca subito la carta Europa, dicendo che l’Agenda Digitale è un obiettivo per l’Europa. Infatti, dice in modo esplicito: “senza la tecnologia digitale, si ferma lo sviluppo dell’economia e non si può stare al passo con le altre economie europee”.A riprova del nostro ritardo, c’è che “noi in Europa siamo carenti di un milione di tecnici, pertanto dobbiamo attrezzare tutto il sistema; e ricordarsi che nel trascorso settennato, non abbiamo speso tutte le risorse che ci sono state messe a disposizione dalla comunità”.La strategia dell’ing. Ragosa è chiara, ma impegnativa. Consapevole di questo, il relatore scandisce i vari passaggi ad un pubblico attentissimo. Dice: “Per il periodo 2014-2020 dobbiamo concentrarci per realizzare tutti i piani regionali digitali per alcuni progetti strategici, tra cui quello dell’Anagrafe Digitale. Questo progetto è centrale negli 8.000 e più Comuni che saranno responsabili dell’aggiornamento: un’anagrafe centralizzata sarà tra i primi servizi da scambiare con il sistema europeo”. L’identità digitale che daremo ai nostri cittadini è per interagire con l’Europa. La sicurezza e la privacy non devono confliggere. Ma purtroppo: “Siamo all’ultimo posto perché viviamo la frammentazione di 8.000 Comuni; infatti, sono tanti sistemi sparsi sul territorio”. Nel discorso dell’ing. Ragosa non manca l’aspetto economico. E dice: “Dobbiamo dare esecutività alla tracciabilità dei pagamenti; tenuto conto che la Pubblica Amministrazione è il 50% del tutto, si avrebbero vantaggi grandiosi”. Concludendo, il Direttore Ragosa propone la strada per il contenimento delle spese, dicendo: “Se tutti i pagamenti della P.A. e dei privati in Italia si facessero con i nuovi sistemi elettronici, potremmo risparmiare, secondo dati della Banca d’Italia, ben 15 miliardi di euro!”. Il “cerchio-innovazione” della ricca mattinata si chiude con l’intervento di Stephan Matyk dell’Ufficio Legale

della Commissione Europea, che illustra la proposta della CE del 24 aprile 2013, per un Regolamento che “promuova il libero movimento dei cittadini e degli affari e quindi degli atti di stato civile”. Un tema all’attenzione degli Stati aderenti alla Comunità, dove notoriamente i cittadini trovano ostacoli quando si spostano all’interno degli Stati membri. Il quadro tracciato dal relatore Matyk evidenzia le tante difficoltà che vanno regolate con documenti ufficiali, certi, compresa la prevenzione alla frode, considerato che oggi le relazioni personali e commerciali transfrontaliere sono una realtà. Da qui, il Convegno ANUSCA ha avuto sul tavolo i temi del suo futuro, che gli operatori hanno convenuto “è già cominciato!”.In agenda rimangono decine di relatori e la squadra degli Esperti ANUSCA che, nel loro insieme, hanno fatto un figurone. Ma non abbiamo il tempo di parlarne, il giornale deve andare in stampa. Di tutto il resto parleremo nei prossimi notiziari, cercando di mantenere vivo lo spirito di un 33° Convegno interessante e partecipato.A questo risultato siamo giunti per merito di tanti, dai più umili che hanno provveduto all’organizzazione, ai relatori più acclamati le cui indicazioni hanno dato valore aggiunto alla manifestazione. Il consenso è generale: significativa l’opinione di due “habitué” del Convegno ANUSCA, come l’avvocato Bruno Barel (Professore di Diritto dell’Università di Padova) e di Maurizio Bruschi, che hanno detto “se dopo 33 anni ANUSCA fa ancora convegni di questa grandezza, è sicuramente merito dell’Associazione ma anche del suo Presidente Gullini”.Concludendo, esprimiamo gratitudine all’abilità dei coordinatori che hanno reso fruibile le quattro giornate del Convegno nazionale.E, infine, il gradimento unanime per la località scelta, Abano Terme, e per l’ospitalità ricevuta da una città a vocazione termale che sa offrire soggiorni di qualità.

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“IL MANUALE IN TASCA”...GRAZIE AD ANUSCA!

Avere un… “Manuale in tasca” anche nel terzo millennio serve sempre, soprattutto se la materia

è lo Stato Civile italiano. Ecco che allora ANUSCA ad inizio ottobre (nei giorni 2 e 3), ha organizzato un corso “Il Manuale in tasca: procedimenti e modulistica” presso l’Accademia di Castel San Pietro Terme, del tutto gratuito per i Comuni soci in regola con l’adesione all’ANUSCA anno 2013.I Comuni italiani, è tristemente noto, sono in grave difficoltà a far quadrare i bilanci, nei quali la voce “formazione” è praticamente scomparsa, con ripercussioni sulla funzionalità della stessa macchina comunale. Ecco, allora, che i corsi gratuiti organizzati da ANUSCA su tutto il territorio nazionale, hanno dato sostegno a chi quotidianamente negli uffici dei servizi demografici si trova a contatto con le tante richieste dei cittadini. Senza falsa modestia, si tratta dell’ennesima occasione di formazione “gratuita” promossa da ANUSCA nell’anno in corso, che il 2 e 3 ottobre ha visto come relatori gli Esperti dell’Associazione (Tiziana Piola e Renzo Calvigioni) e, siccome non vogliamo essere solo noi a scrivere che i partecipanti hanno particolarmente gradito l’iniziativa, abbiamo raccolto alcuni commenti nelle brevi pause dell’intensa “due giorni in Accademia”.Ecco una sorridente Silvia Castagnini (Ufficio Stato Civile – Comune di Cervia), davvero contenta per la giornata di formazione e per “la grande opportunità che ANUSCA ci da con questi corsi gratuiti!”. Non nasconde però alcune “difficoltà, soprattutto per la carenza di organico in ufficio, nel poter partecipare a tutti questi utilissimi corsi. Aggiungo che, anche quando il Convegno nazionale è stato fatto a Merano, oppure in altre località distanti dalla Romagna dove io lavoro, purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a partecipare… Noi preferiamo Riccione, Bellaria…(e ride di gusto!)”. Ma la collega di Cervia ritorna presto seria e confessa che “in ufficio a volte c’è una sola persona

di Sauro Dal Fiume

I commenti dei partecipanti al Corso gratuito organizzato il 2-3 ottobre in Accademia

che fa solo le urgenze (nascita o morte), anzi a volte…mezza persona, quindi anche se si tratta di un corso gratuito, non sempre riusciamo a venire, ma come detto, ringraziamo ANUSCA per queste occasioni e dico al Presidente Gullini di continuare così, perché in Comune siamo senza soldi e senza personale…!”.A proposito di…Convegno di Merano, ecco Rossano Perissinotto (Ufficio Stato Civile del Comune di Merano) che ha percorso molti chilometri per poter partecipare al corso in Accademia perché “l’aggiornamento è importante e dico grazie all’ANUSCA perché ha sempre dato il suo apporto. Da 21 anni mi occupo di stato civile ed ho sempre seguito i corsi e

anche molti Convegni nazionali ANUSCA, proprio perché ritengo “vitale” per noi operatori il continuo aggiornamento e la formazione, anche nell’interesse degli stessi cittadini. In una situazione economica così grave per tutto il Paese, questi corsi gratuiti di ANUSCA sono un vero regalo”.Formazione “a chilometri zero”, invece, per Barbara Sartori (Responsabile U.O. Stato Civile del Comune di Castel San Pietro Terme) “La comodità di lavorare nel Comune che è sede nazionale di ANUSCA è per noi un vantaggio e anche un fatto di prestigio, così come poter partecipare senza spese a questo corso di Castel San Pietro Terme. Le spese per la formazione sono ormai ridotte all’osso per le note difficoltà in

cui versano i Comuni italiani e quindi sono davvero molto importanti le occasioni gratuite per fare formazione, in particolare per noi dello Stato Civile, visto come il mondo sta continuamente cambiando! Se penso a qualche tempo fa, non c’erano i problemi di famiglie allargate, degli stranieri, cittadinanze, come capita sovente oggi. Questi corsi di ANUSCA ci aiutano a restare aggiornati sulle nuove leggi e le normative degli altri Paesi, perché poi siamo noi a firmare… ”.Un’altra collega, Antonietta De Nittis (P.O. Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Treviglio) con convinzione

afferma che “lo sforzo che sta facendo ANUSCA organizzando questi corsi gratuiti per gli Enti associati, è davvero ammirevole! La strada intrapresa dall’ANUSCA è, pur tra tante difficoltà, quella giusta perché tende a far capire l’importanza della formazione professionale per gli operatori di questo settore così particolare e di una materia così specialistica. ANUSCA sta facendo tantissimo per gli operatori, si immedesima in noi e porta avanti la nostra battaglia, quella di poter rispondere ogni giorno al cittadino, in modo concreto; riuscire a soddisfare le esigenze del cittadino nei termini della legalità e quindi andare incontro al cittadino, perché noi siamo al suo servizio”.

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CORSO INTERNAZIONALE DI STATO CIVILE: CI SCRIVE UNA PARTECIPANTE

All’indomani della conclusione del primo corso internazionale per ufficiali di stato civile, cofinanziato dalla CE, che si è svolto in Accademia in due edizioni, ci ha scritto una delle partecipanti, Elena Bandirali del Comune di Castelvetro Piacentino, per esprimere il proprio apprezzamento per questa iniziativa, prima e unica nel suo genere, cui hanno partecipato operatori di vari Paesi Europei.“Vi scrivo queste poche righe per ringraziarvi per la splendida opportunità che mi avete dato di partecipare al corso di stato civile internazionale. Ho molto apprezzato poter conoscere in modo approfondito come funziona lo stato civile in Romania, Olanda, Marocco, …approfondire le sentenze ed interpretazioni dell’Unione Europea in merito alle trascrizioni di atti di stato civile. Sono convinta che quanto appreso si rivelerà utile per il mio lavoro e per poter meglio comprendere le aspettative del pubblico straniero che si approccia all’ufficio, oltre che utile per capire se un atto può o meno essere trascritto! È stato significativo, ed è la forza di questi corsi, il confronto ed il dibattito con i colleghi ed i docenti, ho avuto l’opportunità di conoscere persone speciali. Certo, da questi confronti tante volte si esce con più dubbi che certezze ma anche questo è utile per spingerci sempre ad approfondire e a tenerci aggiornati”.

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DIVORZI, DIRITTO INTERNAZIONALE

PRIVATO E DELL’UNIONE

EUROPEAFra i relatori del Convegno, presente anche il prof. Bruno Nascimbene, dell’Università degli Studi di Milano, che è intervenuto con una relazione sul tema “Divorzi esteri e possibile abuso del diritto”. Il prof. Nascimbene è anche autore di un testo “Divorzi, diritto internazionale privato e dell’Unione Europea”, in offerta speciale per i partecipanti al Convegno Nazionale.Chi fosse interessato all’acquisto del volume, può scrivere direttamente a [email protected]

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: SOS ANUSCA – UN’IDEA VINCENTE

Tutto è partito da un SOS lanciato da alcuni Comuni nell’immediatezza della scadenza del 30 settembre

per adeguare il sito istituzionale ai dettami dell’articolo 35 d.lgs.33/2013. ANUSCA ha fornito, in tempi record, un servizio di assistenza all’adempimento di questa prescrizione, che individua oltre sessanta procedimenti relativi ai servizi demografici e tutti gli elementi che la norma prevede debbano essere inseriti nel sito a descrizione dei procedimenti ex legge 241/90.Una urgenza sentita, se è vero che centinaia e centinaia di Comuni hanno dimostrato da subito attenzione alla proposta, assicurandosi il servizio per adempiere correttamente, anche successivamente alla scadenza del 30 settembre. L’articolo 3 della delibera CiVIT 71/2013 prescrive infatti dei controlli a campione per verificare il corretto adempimento da parte delle Amministrazioni. E’ dunque quanto mai importante adeguare il proprio sito istituzionale con le informazioni necessarie che mirano a mettere in luce gli elementi del procedimento amministrativo.L’assistenza fornita da ANUSCA non si è però esaurita in questo servizio, ma sono state previste anche iniziative seminariali per approfondire il tema e chiarire anche de visu i dubbi degli operatori.La prima si è svolta lo scorso 13 novembre, con la presenza dell’esperto

ANUSCA Romano Minardi: iniziativa dal titolo emblematico. “Più trasparenza per tutti” è stata l’occasione per una riflessione dunque sugli adempimenti e le sanzioni in caso di inosservanza degli stessi, i termini dei procedimenti e la figura del responsabile. Il seminario, totalmente gratuito, ha avuto un successo altissimo, con la partecipazione di circa 115 operatori che si sono trattenuti in aula fino a pomeriggio inoltrato.Bis al Convegno Nazionale di Abano Terme, dove il programma delle manifestazioni collaterali ha previsto un altro momento di approfondimento sul decreto 33 e le norme della trasparenza. Anche in questo caso, attenzione e gradimento molto alti da parte dei convegnisti, che non hanno perso l’occasione di proporre domande e dubbi, prontamente risolti da Minardi.

Ricordiamo che il servizio è ancora disponibile per i Comuni che desiderano poter contare sull’assistenza e la professionalità di ANUSCA.Per maggiori informazioni www.anusca.it

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Curiosità

A VERUCCHIO MATRIMONI “SPECIALI” DAL 2010di S.D.F.

In questo caso, come per le ciliegie, ecco che un articolo…tira l’altro, vedi segnalazione della dr.ssa Maria Luisa Varotti (Responsabile Servizi Demografici/Urp del Comune di Verucchio, in provincia di Rimini) in apertura della sua cortese mail. Oltre a Perugia, capita anche a Verucchio che si possano celebrare matrimoni “speciali”, in luoghi suggestivi (e con un omaggio del Comune), addirittura già dal 2010.Ringraziamo la dr.ssa Varotti per l’informazione, che rafforza la nostra ipotesi, quella che in molti altri Comuni italiani ci sia la possibilità di celebrare matrimoni civili in luoghi diversi dalla sala comunale e che in tanti già lo fanno. Quanti sono? …Bisognerebbe contare, magari in stagione, le ciliegie sull’albero!“Sul numero 10 del ‘Notiziario Anusca’ ho letto l’articolo ‘Sposi a Perugia’. L’iniziativa è sicuramente lodevole…ma certamente superata dal Comune di Verucchio! Il Comune di Verucchio, situato sulle colline riminesi, ha un centro storico medievale molto curato con una meravigliosa vista sul mare, meta turistica molto apprezzata: proprio per questa sua vocazione turistica, già nel 2010, la sottoscritta in qualità di dirigente dei SS.DD. in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha messo in atto tutte quelle iniziative volte ad incrementare le celebrazioni dei matrimoni civili che si traducono anche in incremento turistico.E’ stato predisposto pertanto un Regolamento per la Celebrazione dei Matrimoni con relativo tariffario diversificato a seconda della location scelta: oltre alla Sala Consigliare, situata nell’antico Palazzo Comunale ed allestita ad hoc per l’occasione, viene data la possibilità di celebrare sia all’interno che all’esterno della Rocca Malatestiana, al Museo Archeologico e al Teatro Comunale. Naturalmente anche gli orari per la celebrazione sono stati modificati allo scopo: non solo durante il normale orario mattutino di lavoro, ma anche il sabato pomeriggio, domenica e festivi! Da quest’anno inoltre, gli sposi saranno omaggiati con un “oggetto” proprio a ricordo del luogo che hanno scelto per il giorno più bello. E’ un opuscolo, rilegato in pelle bianca, con riproduzioni fotografiche attuali e storiche, che ricordi loro gli scorci più belli di ‘Il nostro matrimonio a Verucchio’. Sarei grata se nel prossimo numero faceste un accenno alla nostra iniziativa: anche i piccoli Comuni, pur se con maggiori difficoltà e meno risorse umane e finanziarie, cercano di venire incontro alle richieste dei cittadini promuovendo nel contempo il proprio territorio.”

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IL FAX VA IN PENSIONE!di Diego Giorio

Qualche tempo fa, molti quotidiani hanno titolato in modo piuttosto deciso che

“l’era del fax è terminata” e che, quindi, il prezioso strumento deve essere abbandonato in favore di sistemi più moderni ed economici. Tutto sommato l’idea mi trova favorevole, dato che la posta elettronica è più economica, veloce, non consuma carta e, se ci si dota dei moderni sistemi di gestione ed archiviazione, può essere protocollata ed archiviata istantaneamente senza costi e tempi aggiuntivi. Atti di stato civile, pratiche anagrafiche, verifiche di autocertificazione o richieste di elenchi anagrafici fra PP.AA. possono serenamente viaggiare per via elettronica senza necessità di una stampa fisica. Oltretutto un documento elettronico permette di effettuare copia-incolla digitali, riducendo di molto gli errori dovuti alla cattiva lettura del testo faxato oppure derivanti da banali errori di battitura. Dovendoci però riferire alla volontà del legislatore e non alle sintesi giornalistiche, cerchiamo di capire meglio come la nuova normativa impatta sull’uso del fax. La legge n. 98 del 9 agosto 2013 ha convertito, con modificazioni, il decreto n. 69/2013, cosiddetto “decreto del fare”, ed in particolare ha modificato l’art. 47 del Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs 82/05, nonché l’art. 43 del D.P.R. 445/00, che vengono così riformulati (in grassetto le aggiunte): Art. 47 D.Lgs 82/05Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o

Rubrica Innovazione 6/2013

altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.Art. 43 (L-R) D.P.R. 445/00Accertamenti d’Ufficio1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L). (12) 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate

dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L) 3. L’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L). Cerchiamo ora di capire meglio l’impatto che queste innovazioni hanno sul nostro lavoro quotidiano. Il Regolamento Anagrafico, come modificato dal D.P.R. 154/12 già imponeva una comunicazione esclusivamente telematica, mentre solo la circolare del Ministero n. 9 del 27/4/12 riesumava il fax come ipotesi residuale, non menzionata dalla norma. Purtroppo questi casi eccezionali stanno divenendo una costante in molti uffici demografici. Inoltre i primi due commi dell’art. 47 del CAD sono abbastanza chiari nello statuire che le comunicazioni devono avvenire via mail, in caso contrario si configura danno erariale, con conseguente responsabilità sia personale che dirigenziale (in linguaggio terra-terra: se vogliamo mandare comunque un fax avendo invece la possibilità di inviare una mail dovremmo pagarcelo di tasca nostra).Se quindi è abbastanza chiara la volontà del Legislatore di abbandonare il fax in favore della mail, appare curiosa la scelta di enfatizzare regole – che già valgono e valevano – ribadendo il divieto all’uso del fax limitatamente alle verifiche di autocertificazione, scambio d’informazioni d’ufficio e verifiche di provenienza. Sarebbe apparso più semplice ed in linea con gli obiettivi ribadire il divieto a chiosa del c. 1 dell’art. 47 del CAD, piuttosto che in altre sezioni più specifiche. In conclusione: al momento non possiamo ancora (purtroppo) spegnere i fax, sia perché strumento ancora utilizzabile dai cittadini, sia per gli altri Enti Pubblici che, pur con le riserve di cui sopra, ancora necessitano di utilizzarlo. Dobbiamo tuttavia abituarci a servircene il meno possibile, magari scoprendo che, una volta presa l’abitudine e la confidenza col sistema, è tutto sommato più comodo anche per noi.

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Comuni in vetrina

BASTIA UMBRA, TRA MODERNITÀ E TRADIZIONEdi Sauro Dal Fiume

Situata sulla riva sinistra del fiume Chiascio, a 201 mt. sul livello del mare, Bastia Umbra è una

cittadina di origini antiche, ma di aspetto moderno. La realtà odierna è quella di un centro attivo, commerciale, artigianale ed industriale in continuo sviluppo, oltre che sede di numerose associazioni culturali, sportive, sociali e di volontariato. Bastia Umbra conta oggi circa 21.800 abitanti ed è un Comune situato nella Valle Umbra, tra Perugia e Assisi.Delle origini di Bastia Umbra non si hanno notizie precise, anche se i resti di edifici di culto romani ritrovati nella zona fanno supporre che i primi insediamenti umani risalgano a quell’epoca. Notizie certe si hanno solo nell’XI secolo, quando il luogo era chiamato Insula Romana ed i suoi abitanti “Isolani”. Si pensa che la ragione del nome fosse dovuta alle frequenti inondazioni del fiume Chiascio ed alle paludi, risultato queste del prosciugamento dell’antico lago Plestino, che avrebbero conferito alla piccola altura l’aspetto di un’isola. La storia della città fu, per molti anni, teatro di battaglia nelle dispute tra le vicine Assisi e Perugia, per la sua importanza strategica.Il nome di Bastia le fu dato per le imponenti opere di difesa, la poderosa cinta muraria e il castello dotato di 17 bastioni. Dopo alterne vicende, nel 1424, entrò a far parte dei possedimenti della famiglia Malatesta Baglioni, signori di Perugia, che seppero far prosperare la città incrementando l’agricoltura ed il commercio, da allora principali settori di sviluppo.

Nei vari periodi storici, il centro urbano si è costantemente ampliato. Una testimonianza è l’attuale piazza Mazzini (la già piazza dell’Aggiunta) creatasi con la nascita del nuovo borgo sorto a fianco della Chiesa di Santa Croce (1295). Con l’avvento delle attività commerciali, dalla fine del 1800, Bastia Umbra si afferma tra i centri più attivi del territorio: alla fine degli anni ‘50, da modesta cittadina, diventa scenario di una potente esplosione industriale. Grazie alla sua posizione geografica, il commercio costituisce sin dal passato il fulcro dell’economia di Bastia Umbra ed ha influenzato sempre la mentalità dei suoi abitanti. Per la sua posizione baricentrica rispetto ai principali centri turistici dell’Umbria, quali Assisi, Spello, Perugia, Montefalco, Gubbio, Spoleto e Todi, la città si presenta come ottimo punto di riferimento per il turismo, grazie alla presenza di numerose aziende di servizi.Nella zona industriale, inoltre, è situato

il Centro fieristico Umbriafiere, che ospita ogni anno un ricco calendario di eventi, mostre, fiere ed esposizioni di importanza nazionale ed internazionale.Ma Bastia Umbra è anche culla di importanti e sentire tradizioni, come il Palio de San Michele, che trasforma ogni settembre la città in un palcoscenico di spettacoli, gare e forti suggestioni, espressione più pura della genialità dei giovani. È un rito fatto di gesti, figure e sensazioni, di lunga

preparazione, in forme sempre nuove, mai uguali a se stesse, ma dettate dalla peculiarità principe di questa festa: la creatività. Una manifestazione capace di unire tutte le generazioni, alimentando nei cittadini la consapevolezza di appartenere ad un territorio e ad un’unica comunità.“Abbiamo sostenuto e promosso la presentazione di questa candidatura della nostra città sul Notiziario ANUSCA - dichiara Stefano Ansideri, il Sindaco di Bastia Umbra - perché riteniamo che possa essere un’ottima occasione

di visita nei nostri splendidi luoghi, per le tante persone che parteciperanno al prossimo Convegno Anusca 2014. Sono convinto che questo evento rappresenti sempre un momento importante per condividere le problematiche proprie delle normative del settore, per poter garantire ai nostri cittadini un continuo miglioramento dei servizi degli sportelli comunali dell’Anagrafe e Stato Civile”.

Altre informazioni su: www.comune.bastia.pg.it

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(continua da pag. 6)

30 giorni dalla notifica, effettuare un ultimo ricorso alla Corte di Cassazione. In ogni caso l’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro 60 giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi. Tutto questo iter ha tempi anche significativamente lunghi per eventuali difficoltà a notificare gli atti ai genitori. Durante il procedimento gli aspiranti genitori adottivi possono chiedere informazioni sullo stato del procedimento relativo al bambino da loro accolto (ricorsi possibili, tempi e parti in causa, azioni di competenza del tutore e del curatore speciale del bambino, consulenza tecnica d’ufficio sulle scadenze) al

Tribunale per i minorenni, alla Procura della Repubblica e alla Sezione per i minorenni della Corte di Appello e della Corte di Cassazione. Durante la pendenza del rischio giuridico, il bambino, pur vivendo con quella che con ogni probabilità sarà la sua nuova famiglia, mantiene il cognome d’origine: l’adozione, infatti, non è ancora intervenuta, né può spiegare i suoi effetti. Per la durata di tale periodo, il Tribunale nomina un Tutore (spesso il Comune di residenza degli adottanti, Assessore o Dirigente, con un assistente sociale come referente). Per il bambino viene a volte chiesta l’iscrizione anagrafica presso il Tutore, a volte presso la nuova famiglia, a volte resta iscritto presso la famiglia d’origine

o presso la convivenza al quale è stato affidato, in caso di madre che non ha voluto essere nominata. Il minore, in ogni caso, non può recarsi all’estero. Gli interessi del bambino durante i vari gradi di giudizio vengono garantiti da due avvocati, uno nominato dal Tribunale dei Minori e l’altro dal Tutore. Al termine dei tre gradi di giudizio, se il ricorso viene accolto, il minore può rientrare nella famiglia originaria. Se invece il ricorso viene respinto, o se i termini per i ricorsi sono scaduti, viene emesso un decreto di affidamento preadottivo e quindi, dopo 12 mesi, il decreto di adozione definitiva, e vengono così evitati al minore nuovi disagi da separazione.

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o quelle che si esprimono in relazione alla cittadinanza italiana. In questi casi, proprio per l’immediatezza della produzione di effetti derivanti dall’effettuazione della dichiarazione, l’ufficiale dovrà valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla legge ed eventualmente rifiutare di riceverle ove essa siano in contrasto con l’ordinamento e con l’ordine pubblico. Nel primo caso, data la natura dell’atto che deve necessariamente assicurare la pubblicità dell’evento, sono di difficile individuazione le diverse fasi in cui si articola il procedimento. È indispensabile, infatti, garantire la tempestiva formazione dell’atto stesso, si pensi ad esempio all’atto di nascita e di morte: qui le fasi sono concentrate e si esplicano nell’attività di verbalizzazione dell’ufficiale di stato civile in un atto pubblico che è l’atto di stato civile. Nel secondo caso, invece, l’ufficiale di stato civile deve aprire una vera e propria fase istruttoria a seguito della richiesta del cittadino, in cui valuterà la sussistenza o meno dei requisti disciplinati dalla legge. L’avvio del procedimento, i termini di conclusione, la comunicazione al controinteressato, il preavviso di rigetto l’emanazione

dell’atto finale fanno parte di un iter logico ravvisabile, ad esempio, nella trascrizione di un atto di nascita proveniente dall’estero, relativo ad un cittadino italiano. Rispetto all’iscrizione dell’atto di nascita con la trascrizione è più agevole individuare le diverse fasi del procedimento amministrativo poiché si articolano in uno spazio temporale più ampio alle quali corrispondono una serie di adempimenti da parte dell’ufficiale di stato civile che dovrà procedere all’analisi della documentazione prodotta. Dovrà effettuare una serie di accertamenti sull’atto di nascita sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale. Se, ad esempio, il documento non è legalizzato o non è apostillato o non è comunque esente dall’obbligo di tale formalità e non è tradotto come occorre procedere? Si rifiuta la trascrizione dell’atto di nascita?La mancanza di una simile formalità richiesta ex lege si può configurare come motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/1990: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti”. Ciò sta a significare che prima di emettere un provvedimento che rifiuta la trascrizione dell’atto proveniente dall’estero, l’ufficiale di stato civile è tenuto ad indicare i motivi per i quali non si procederà a detta trascrizione, in tal modo si offre l’opportunità all’istante di intervenire nel procedimento e produrre correttamente i documenti così come richiesti dalla legge. Prima di procedere, quindi, ad un “netto rifiuto” previsto all’art 7 del DPR 396/2000 la comunicazione del preavviso di rigetto concede al privato la possibilità di esprimere le osservazioni o presentare i documenti da lui ritenuti idonei a indirizzare l’iter decisionale verso un esito favorevole nel caso in cui l’interessato abbia presentato un’istanza, mancante di un requisito necessario, voluto dalla legge, per una semplice dimenticanza. Si permette pertanto che l’interessato possa sanare tale omissione senza incorrere in un rigetto e dover ripresentare la medesima istanza una seconda volta o instaurare un inutile contenzioso.

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