Notiziario ANUSCA 2015 - 10 -Ottobre

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NOTIZIARIO ANUSCA Anno XXIX, n. 10 • Ottobre 2015 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN) Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe La dichiarazione di nascita nei casi particolari...................................................pag. 4 Figlio di due madri: dovrà occuparsene la Corte di Cassazione................................pag. 6 I conviventi e il contesto funerario....pag. 9 Nascita in Finlandia: la filiazione fuori dal matrimonio..............................................pag. 10 La donna: una presenza scomoda nella cittadinanza.............................................pag. 11 La notifica degli atti ai soggetti senza fissa dimora........................................................pag. 12 E ALL’INTERNO (continua a pag. 2) 35° CONVEGNO ANUSCA: UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE PER CONOSCERE IL FUTURO DEL NOSTRO LAVORO di Silvia Zini Patrocini: Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Ministero dell’Interno Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Regione Toscana Comune di Chianciano Terme Comitato d’Onore: Pietro Grasso – Presidente Senato della Repubblica Angelino Alfano – Ministro dell’Interno Renato Saccone – Prefeo di Siena Piero Fassino – Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani PATROCINI E COMITATO D’ONORE XXXV CONVEGNO NAZIONALE C hianciano Terme, sede del 35° Convegno Nazionale di ANUSCA, è sicuramente un appuntamento da segnarsi nell’agenda della formazione 2015. Ormai è chiaro, il momento è topico: le norme già emanate e quelle che arriveranno nei prossimi mesi pongono gli operatori dei Servizi Demografici al centro del cambiamento, un cambiamento che investe tutta la Pubblica Amministrazione e che parte proprio dal nostro settore. L’Agenda Digitale italiana ha infatti individuato nella realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente il primo passo per la digitalizzazione di tutta la Pubblica Amministrazione e occorre farsi trovare pronti. Sarà

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Notiziario Anusca - Rivista di aggiornamento per operatori nei Servizi Demografici

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NOTIZIARIO ANUSCA

Anno XXIX, n. 10 • Ottobre 2015 Copia € 3,50 (stampato da Maggioli Editore - Santarcangelo RN)

Viale Terme, 1056 • 40024 Castel San Pietro Terme (BO) • tel. + 39 051/944641 • www.anusca.it • e-mail: [email protected] • sped. in abb. post. AP 45% art. 2. comma 20/b legge 662/96 - DCI Umbria - Reg. Trib. BO n. 5270 il 10/06/1985 • Dir. Resp. Primo Mingozzi - Vice Dir. Paride Gullini

Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe

La dichiarazione di nascita nei casi particolari...................................................pag. 4

Figlio di due madri: dovrà occuparsene la Corte di Cassazione................................pag. 6

I conviventi e il contesto funerario....pag. 9

Nascita in Finlandia: la filiazione fuori dal matrimonio..............................................pag. 10

La donna: una presenza scomoda nella cittadinanza.............................................pag. 11

La notifica degli atti ai soggetti senza fissa dimora........................................................pag. 12

E ALL’INTERNO

(continua a pag. 2)

35° CONVEGNO ANUSCA: UN APPUNTAMENTO DA NON PERDEREPER CONOSCERE IL FUTURO DEL NOSTRO LAVORO

di Silvia Zini

Patrocini:Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Ministero dell’Interno Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

Regione Toscana Comune di Chianciano Terme

Comitato d’Onore: Pietro Grasso – Presidente Senato della Repubblica

Angelino Alfano – Ministro dell’InternoRenato Saccone – Prefetto di Siena

Piero Fassino – Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani

PATROCINI E COMITATO D’ONOREXXXV CONVEGNO NAZIONALE

Chianciano Terme, sede del 35° Convegno Nazionale di ANUSCA, è sicuramente un

appuntamento da segnarsi nell’agenda della formazione 2015.Ormai è chiaro, il momento è topico: le norme già emanate e quelle che arriveranno nei prossimi mesi pongono gli operatori dei Servizi Demografici al centro del cambiamento, un cambiamento che investe tutta la Pubblica Amministrazione e che parte proprio dal nostro settore. L’Agenda Digitale italiana ha infatti individuato nella realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente il primo passo per la digitalizzazione di tutta la Pubblica Amministrazione e occorre farsi trovare pronti. Sarà

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(continua da pag. 1: 35° Convegno...)

sicuramente importante conoscere gli aspetti tecnici, ma anche e soprattutto acquisire la ratio di sistema e la consapevolezza di essere protagonisti di una riforma epocale nella storia della Pubblica Amministrazione italiana.Il Convegno Nazionale di ANUSCA si pone come una opportunità imperdibile di formazione e aggiornamento professionale, per fare il punto sullo stato dell’arte, ma anche per chiarirsi dubbi interpretativi ed operativi. La partecipazione all’evento dei registi di questa fase di cambiamento, il Ministero dell’Interno, AgID, Sogei, ANCI darà l’occasione agli operatori di sentire dalla viva voce dei protagonisti istituzionali le fasi di evoluzione della riforma e le soluzioni messe in campo per superare le criticità.Al di là della filosofia di sistema è innegabile che l’avvento di ANPR, previsto a regime nei prossimi mesi, segnerà una modifica anche nelle procedure degli uffici anagrafe da un punto di vista operativo. Il Convegno darà la possibilità di un confronto con gli esperti ANUSCA anche su questi aspetti operativi e non solo su temi anagrafici, poiché è nell’agenda del Legislatore anche la prossima informatizzazione dello stato civile. Il settore demografico ha vissuto in questi mesi diverse novità normative che hanno impattato con decisione sull’operatività degli uffici. Ad esempio, la legislazione su separazioni e divorzio consensuali davanti all’ufficiale di stato civile ha maturato il primo anno di vigenza e i Comuni in questi mesi si sono misurati con la norma che ha consolidato negli operatori delle competenze prima in capo ai giudici. A Chianciano dunque si stileranno i primi bilanci, ma sarà anche il momento per chiarire i dubbi interpretativi che la pratica ha posto in questi mesi.Interverrà anche l’ISTAT per presentare i primi risultati dell’indagine sul tema attiva da ottobre, alla quale i funzionari comunali sono chiamati a collaborare fornendo i dati relativi al proprio Ente.

Al centro del dibattito anche l’emergenza rifugiati che pone sul piatto anche diverse questioni anagrafiche. Nel pomeriggio del 24 è in programma una tavola rotonda durante la quale il tema verrà affrontato dai vari punti di vista che possono rilevare per i Servizi Demografici. Ma tanti altri argomenti “caldi” sono in programma. Uno dei più attuali è rappresentato dalle dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti: saranno al Centro Congressi Excelsior rappresentanti del Centro Nazionale Trapianti (che forniranno anche informazioni

presso lo stand ANUSCA) per un approfondimento di norme, procedure e risultati dall’introduzione di questo provvedimento di alto spessore sociale.Non mancheranno neppure gli approfondimenti in materia elettorale: fra i temi, autenticazioni elettorali alla luce delle ultime sentenze del Consiglio di Stato ed una interessante riflessione sull’atipicità della figura dell’ufficiale elettorale.Questo e tanto altro ancora, nel programma della Sala Plenaria e nella ricca agenda delle manifestazioni collaterali, che, come ogni anno, punta a coprire tutte le aree di interesse degli operatori. Il Convegno non è soltanto un evento associativo e istituzionale di respiro ampio, ma anche un appuntamento per chiarire i vari aspetti operativi.E in effetti l’evento raccoglie l’interesse e la curiosità di centinaia di operatori di tutto il Paese, che in questi giorni sono impegnati nel formalizzare la propria iscrizione. Non abbiamo usato un termine a caso, perché sempre

più spesso, purtroppo, gli operatori demografici incontrano difficoltà nel reperimento delle risorse da impiegare nella propria formazione, soprattutto a seguito del DL 78/2010 che ha imposto un taglio orizzontale, imponendo severi limiti di spesa.A favore degli operatori però è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale, che potrebbe essere assai utile citare laddove si incontrassero difficoltà nell’individuare i fondi da destinare all’iscrizione al Convegno Nazionale di ANUSCA. La sentenza 139/2012, come già ha

avuto modo di sottolineare l’esperto ANUSCA Claudio Pagano, in un passato Notiziario, chiarisce definitivamente che tali disposizioni, legate ad un’ottica di spending review, costituiscono solamente norme di principio, quindi laddove sussistessero reali esigenze dei dipendenti, le voci a bilancio potrebbero essere rimodulate.Si può senza timore affermare che in questa specifica fase la formazione costituisca uno strumento basilare e irrinunciabile per consentire agli operatori di misurarsi con le tante novità normative nel prossimo futuro, quindi l’aggiornamento professionale rappresenta una reale e concreta esigenza, che non è possibile trascurare.Aggiungiamo che, oltre alla lodevole consapevolezza degli operatori del proprio bisogno formativo, anche il CCNL Enti Locali, all’articolo 23, è molto chiaro sul punto: “L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente per

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Nuovo SOS per la polizza assicurativa di ANUSCA che si conclude con un happy end. I fatti: un’associata per errore pubblica sull’Albo Pretorio digitale del Comune dei dati sensibili di un cittadino. Puntuale il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali che

IL VALORE DI ESSERE SOCI:ANUSCA ANTICIPA IL RISARCIMENTO

DELL’ASSICURAZIONE

commina una sanzione pecuniaria all’Ente per un ammontare di 10.000 euro, che il Comune ora chiede al dipendente coinvolto. L’associata, in regola con la propria adesione individuale, si è rivolta ad ANUSCA per far scattare la copertura assicurativa; la segreteria, che da sempre cura i rapporti con la compagnia, sollevando quindi i propri soci dall’onere di dover tenere i rapporti con il liquidatore, ha aperto il sinistro che si è concluso, ricorrendo correttamente tutti i presupposti, con l’ok alla copertura della cifra.Missione compiuta, dunque. Ma ANUSCA ha fatto ancora di più. In attesa del risarcimento, nei tempi tecnici, da parte dell’Assicurazione, l’Associazione ha anticipato la cifra all’associata per consentire alla collega di far fronte, senza dover impegnare risorse economiche personali, alla richiesta del Comune, che ha domandato il risarcimento in tempi brevi.Una dimostrazione tangibile, non solo della serietà della proposta assicurativa, che risponde con puntualità alle richieste di risarcimento avanzate nel corretto quadro contrattuale, ma anche e soprattutto dell’impegno concreto e totale dell’Associazione a tutela dei propri iscritti.

Pubblichiamo la nota della socia tutelata dall’assicurazione per questo caso, appena giunta in redazione:

“Sono l’Associata che per errore ha pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune dei dati sensibili di un cittadino. Il Garante ha comminato la sanzione di € 10.000 al Comune che ha fatto rivalsa sulla sottoscritta. Sono tesserata ANUSCA da tantissimi anni con copertura assicurativa e tutela legale. Ho immediatamente chiamato l’Associazione per ottenere le informazioni su come attivare il sinistro presso la Compagnia Assicuratrice. Non ho dovuto far altro che inviare semplicemente la comunicazioni all’Ufficio Tesseramento di ANUSCA e sono stata contattata direttamente dal liquidatore dell’Assicurazione che mi rassicurava sull’indennizzo che sarebbe avvenuto direttamente al Comune che nel frattempo ha saldato per intero la sanzione. Volevo ringraziare l’Associazione ANUSCA per la professionalità ed il coinvolgimento umano che mi hanno dimostrato durante la spiacevole situazione in cui mi sono purtroppo ritrovata e volevo cogliere l’occasione, se possibile, di rivolgermi a tutti i miei colleghi Ufficiali d’Anagrafe e di Stato Civile incaricati

anche di altre mansioni all’interno dei propri Comuni che durante il nostro lavoro con mille incombenze e mille novità è molto FACILE cadere in errore e alcune volte questi ERRORI purtroppo costano cari, come nel mio caso. Vi assicuro che sono molto attenta e scrupolosa nel mio lavoro che svolgo da ormai 28 anni...ma è successo quello che non doveva succedere. VOGLIO CONSIGLIARE QUINDI A TUTTI di TESSERARSI con la formula della copertura assicurativa, la cifra è talmente irrisoria che veramente diventa quasi demenziale non attivarla. VI ASSICURO che NON È POCA COSA sentirsi tutelati e assistiti in caso di questioni legali. GRAZIE GRAZIE GRAZIESimonetta Zandri”

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caso va confermato che le generalità della donna che ha partorito devono essere riportate nell’attestato sanitario, rappresentando la relativa indicazione un imprescindibile dato di verità reale che serve a provare, sotto l’aspetto clinico e in vista di successiva registrazione della nascita, che è nato e da chi è nato un bambino”. Il nato sarà cittadino italiano per effetto dell’art. 1 c. 1 lett. b L. 91/1992: “È cittadino per nascita ... b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi”.Molta cura dovrà usare l’U.S.C. nell’attribuzione del cognome, come disposto dall’art. 34 c. 3 D.P.R. 396/2000: “Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l’atto di nascita è formato”. Allo stesso modo va accuratamente e, sottolineerei, eticamente evitata l’imposizione di cognomi ridicoli o vergognosi anche se nel D.P.R. 396/2000 il divieto, precedentemente sancito dal R.D. 1238/1939 art. 72, non viene reiterato. Si suppone si sia trattato di una mera disattenzione del Legislatore! D’altronde sarebbe davvero irrazionale che le esigenze di tutela della dignità della persona umana venissero meno al riguardo del cognome di figlio di genitori non conosciuti.Tale dichiarazione va effettuata nel Comune di nascita e il minore va conseguentemente iscritto in anagrafe presso la struttura che magari lo ospita temporaneamente, in attesa di essere dato in affido preadottivo, o presso la famiglia cui è stato dato in affido eterofamiliare, ecc… In qualunque modo l’iscrizione anagrafica va effettuata al fine di evitare che insorgano difficoltà future a discapito dell’iscrizione anagrafica, del conteggio ISTAT, e soprattutto del minore stesso che si troverebbe a subire la perdita della storicità dell’iscrizione. D’altronde l’art. 7 del D.P.R. 223/1989, regolamento

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LA DICHIARAZIONE DI NASCITA NEI CASI PARTICOLARIdi Pia Mantineo - Capo Servizio Anagrafe/Elettorale Comune di Siracusa

La dichiarazione di nascita è disciplinata dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) agli

articoli dal 29 al 40. Nell’ordinamento italiano le persone fisiche acquistano la capacità giuridica con la nascita. E l’atto di nascita permette di provare l’esistenza di una persona e di stabilire la sua identità e la sua filiazione. La dichiarazione di nascita è pertanto obbligatoria, necessaria e urgente: “Il nato entra a far parte dell’ordinamento giuridico italiano acquistando la capacità giuridica” (art. 1 c.c.).Appena un cenno alle modalità secondo cui va resa la dichiarazione di nascita: 3 giorni presso il centro nascita in cui si è verificato l’evento; 10 presso il Comune di nascita o il Comune di residenza dei genitori. Decorso questo tempo la dichiarazione sarà successivamente raccolta dall’Ufficiale di Stato Civile nella parte prima serie B degli atti di nascita e sarà considerata una tardiva dichiarazione. Soggetti che possono rendere la dichiarazione: a) uno dei genitori, nel caso fra loro ci sia matrimonio, b) entrambi, qualora non siano coniugati e vogliano entrambi riconoscere il nato, o quello di essi che intenda riconoscere il nato, c) sanitario che ha assistito al parto nel caso di figlio di genitori coniugati o di figlio che non venga riconosciuto da alcuno dei due genitori, anche solo per difetto d’età.Occupiamoci quindi di alcuni dei casi particolari in cui l’U.S.C. può imbattersi nel ricevere le dichiarazioni di nascita.1. Il figlio di genitori non conosciuti. La dichiarazione di nascita deve essere resa dal sanitario che ha assistito al parto e l’U.S.C. dovrà attribuire un nome ed un cognome (art. 29 c. 5 D.P.R. 396/2000) e rendere la prescritta comunicazione al Giudice Tutelare e al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio. La comunicazione è finalizzata alla costituzione della tutela in favore del minore e al suo affido ad una famiglia o ad una struttura che possa

garantirne la cura. L’attestazione di nascita dovrà essere stata compilata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto e dovrà contenere i dati della puerpera sia nel caso in cui questa non possa essere nominata per difetto d’età che nel caso in cui non voglia essere nominata avendo rinunciato al riconoscimento del figlio. Così le indicazioni della circolare del Ministero di Grazia e Giustizia n. 1/50-FG-40/97/U887: “c) tale attestazione, che va compilata sia nel caso della filiazione legittima che in quello della filiazione naturale, deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa come partoriente e non ancora come madre. La suddetta puerpera, nell’ipotesi di filiazione naturale, acquisterà la qualità giuridica di madre solo se, avendo superato il sedicesimo anno di età, effettuerà lei stessa la successiva dichiarazione di nascita o se consentirà con atto pubblico ad essere in essa nominata. … In ogni

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(continua da pag. 4: La dichiarazione...)

anagrafico, come modificato per effetto del D.P.R. 126/2015 recita: “1. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) ... quando siano ignoti i genitori, nel Comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato”. Vale la pena aggiungere, utilizzando le indicazioni del Massimario di Stato Civile del Ministero dell’Interno, una breve nota sul luogo da indicare come luogo di nascita del bambino trovato: “Nella ipotesi del bambino trovato, il secondo comma, secondo cpv., dell’art. 9 del D.M. 27 febbraio 2001 stabilisce una presunzione juris tantum, per la quale: “Qualora non sia raggiunta la prova per la determinazione del luogo di nascita, viene indicato come luogo di nascita quello del ritrovamento”, ricalcando testualmente il disposto dell’art. 77bis, terzo comma, del previdente ordinamento (ora abrogato), come aggiunto a suo tempo dall’articolo unico della legge 14 marzo 1968, n. 274”. 2. Il figlio di genitori minorenni. Strettamente legata alla problematica precedentemente descritta può essere quella dei genitori minorenni. Minorenne è la persona che non ha ancora compiuto l’età anagrafica di diciotto anni e che non possiede pertanto la capacità di agire, vale a dire compiere atti, sottoscrivere contratti, esercitare diritti e assumere obblighi. L’art. 250 c.c. comma 5, come sostituito dalla L. 219/2012, recita: “Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio”. È dunque necessario che si combinino i predetti requisiti affinché, nonostante la loro giovane età, i genitori possano rendere la dichiarazione di nascita del figlio, operandone il riconoscimento. Qualora nessuno dei due genitori abbia compiuto la prevista età utile al riconoscimento dovrà quindi farsi ricorso, a richiesta della parte interessata, all’autorizzazione da parte del Tribunale all’ammissione al

riconoscimento. In assenza di tale autorizzazione e del requisito dei sedici anni da parte di entrambi i genitori, la nascita sarà dichiarata come avvenuta da genitori non conosciuti e i dati relativi alla madre saranno, come si diceva per il caso precedente, riportati sull’attestazione di avvenuta nascita. In tali casi va adoperata la formula n. 34 del formulario di Stato Civile (D.M. 5 aprile 2002): “da una donna che non può consentire per difetto di età di essere nominata”. La dichiarazione sarà resa nel Comune di nascita. Anche in questo caso necessita porre una

grande attenzione da parte dell’U.S.C. nel comunicare all’Anagrafe la nascita. Come già detto per il caso precedente, l’art. 7 del D.P.R. 223/1989, regolamento anagrafico, modificato per effetto del D.P.R. 126/2015 recita: “1. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) ... quando siano ignoti i genitori, nel Comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato”. Nel caso esposto solitamente il Tribunale per i Minorenni competente dispone l’affido del minore ai nonni materni o paterni presso cui i genitori, minori anch’essi, o uno di loro, vivono. Quando sarà raggiunto il requisito dell’età, e a meno che non si frappongano altri ostacoli, i genitori potranno effettuare il riconoscimento.3. Il figlio di genitori stranieri. Valgono, per la dichiarazione di nascita del figlio di cittadini stranieri (continua a pag. 18)

(intendendo con questo generico termine sia cittadini UE che cittadini extraUE), le medesime regole che normano la dichiarazione di nascita del figlio di cittadini italiani.Dunque stessi tempi (3 o 10 giorni), stessi luoghi (direzione sanitaria del centro nascita presso cui è avvenuto il parto, U.S.C. del Comune di nascita, U.S.C. del Comune di residenza dei genitori), ma con qualche diversità.Il cognome e il nome. Per quanto riguarda l’attribuzione del cognome e del nome a cittadini stranieri si dovrà far riferimento all’articolo 24 della legge n. 218/1995 secondo

cui l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto. Ribadisce infatti il Massimario di Stato Civile che l’U.S.C. “nel caso di persona nata in Italia, dovrà formare l’atto di nascita secondo le indicazioni date dal dichiarante (che fanno fede fino a prova contraria – ex art. 451, comma 2, del codice civile). In questa situazione, il nome (prenome e cognome) attribuito al nato al momento della formazione dell’atto di nascita sarà quello dato dal dichiarante…”.Lo status di figlio nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio. Anche in questo caso saranno i dichiaranti a fornire le indicazioni necessarie all’U.S.C. per la formazione dell’atto. E poco importa se dalla

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FIGLIO DI DUE MADRI: DOVRÀ OCCUPARSENE LA CORTE DI CASSAZIONE

di Renzo Calvigioni - Responsabile Settore Servizi Demografici Comune Corridonia

Qualche tempo fa (Notiziario Anusca n. 1 del 2015, pag. 6) ci eravamo occupati della

sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva riconosciuto la filiazione nei confronti di un bimbo da parte di due madri, coniugate tra loro con matrimonio omosessuale celebrato all’estero: era stata ordinata al Comune di Torino la trascrizione dell’atto di nascita del bimbo, riformando una sentenza del Tribunale che aveva disposto in senso contrario. Nella sentenza, che aveva avuto grande risonanza, la Corte di Appello aveva superato il concetto di contrarietà all’ordine pubblico, che era stato richiamato dal Tribunale in primo grado per confermare come legittimo il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile, invocando il superiore interesse del minore, la tutela del minore, cioè del soggetto sicuramente più debole della vicenda. La situazione sembrava definita, con le due madri felici della decisione della Corte di Appello, di veder riconosciuto quel rapporto di filiazione derivante da una delle due che lo aveva partorito e della partner che per lo Stato estero era anche coniuge. Non è stato dello stesso avviso il Procuratore Generale di Torino che ha impugnato con ricorso in Cassazione la sentenza della Corte di Appello, sostenendo che attribuire una doppia maternità ad un bambino, rappresenta una violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento, in sostanza tornando a dare grande rilevanza al concetto di ordine pubblico che la Corte di Appello aveva ritenuto sacrificabile, a

favore della tutela del soggetto debole della vicenda, individuato nel minore, nel figlio delle due donne. Nel ricorso in Cassazione, il Procuratore sottolinea la contrarietà al principio fondamentale del nostro ordinamento secondo il quale la filiazione discende esclusivamente da due persone di sesso diverso, ricordando inoltre che la maternità surrogata nel nostro Ordinamento non è consentita e che è addirittura in contrasto con specifiche disposizioni normative l’applicazione di tecniche di procreazione assistita a persone dello stesso sesso: in conclusione, una serie di elementi tutti di evidente contrasto con norme inderogabili di ordine pubblico, tanto da richiedere che la sentenza della Corte di Appello venga cassata. Dunque, toccherà alla Corte di Cassazione pronunciarsi in merito, riguardo ad una situazione per la quale è necessario trovare un punto di equilibrio tra i due interessi in gioco, già esposti nelle sentenze del Tribunale e della Corte di Appello: da una parte

l’ipotesi di contrasto con norme fondamentali del nostro Ordinamento, dall’altra la necessità di garantire tutela al soggetto più debole della vicenda, cioè al minore. Sappiamo che, anche di recente, la Corte di Cassazione è stata in grado di derogare le carenze della legislazione, salvaguardando i principi fondamentali del nostro ordinamento senza sacrificare i diritti dei cittadini coinvolti: basti pensare alla sentenza n. 8097 del 21/4/2015 nella quale non è stato sciolto il matrimonio in cui uno dei coniugi aveva cambiato sesso, almeno fino a quando il Legislatore non avrà emanato una nuova normativa che garantisca e tuteli quella coppia.Il richiamo al Legislatore in tali situazioni è divenuto oramai una costante delle sentenze della Corte di Cassazione o della Corte Costituzionale: in effetti, nessuna disciplina è prevista al riguardo, anche se una normativa in materia di unioni di fatto è all’esame del Parlamento e, almeno dagli annunci che vengono fatti costantemente dagli esponenti della maggioranza governativa, sembrerebbe che debba essere approvata in tempi molto brevi, così come avvenuto in molti altri Paesi Europei. Vedremo se sarà prima la Cassazione a decidere o se la sua decisione non sarà più necessaria perché la materia del contendere sarà stata risolta dall’emanazione di una nuova legge.

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LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA RIFORME E SEMPLIFICAZIONEI SERVIZI DEMOGRAFICI PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO

Centro Congressi Excelsior c/o Grand Hotel ExcelsiorVia Sant’Agnese, 6 – CHIANCIANO TERME (SI)

23 - 27 novembre 2015PROGRAMMA DI MASSIMA

Lunedì 23 Novembre 2015- Serata di benvenuto

Martedì 24 Novembre 20151° sessione- Saluti delle Autorità- Introduzione del Presidente- Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Protagonisti, ruoli, risultati attesi e nuovi scenari (Ministero dell’Interno, AgID, SOGEI, ANCI, ANUSCA)- Informatizzazione dello stato civile: l’art. 10 DL 78/2015 (Ministero dell’Interno)- La formazione quale strumento per le riforme e il riconoscimento del ruolo: i crediti formativi ANUSCA- L’evoluzione attesa con l’ANPR. I risultati dell’indagine 2° sessione- Tavola Rotonda: Profughi e rifugiati, cosa resta dopo l’emergenza: iscrizione anagrafica, presa in carico, assistenza legale, gestione convenzioniPartecipano: Romano Minardi, Nadia Patriarca, Mariangela Remondini, Antonella Valesio

Mercoledì 25 Novembre 20151° sessione- La celebrazione del matrimonio fuori dalla casa comunale: le richieste di una società che cambia- Nuove modalità di risoluzione della crisi coniugale: le novità normative (Luigi Balestra)- Separazione e divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile: i primi dati ISTAT (Giancarlo Gualtieri)- Il cognome del neocittadino: tra passi ed i richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Renzo Calvigioni)- La trascrizione degli atti di nascita formati all’estero: contrarietà all’ordine pubblico e tutela dei diritti umani (Roberta Clerici)- Il rispetto degli affetti e la loro tutela giuridica: legislazione nazionale e nuove dinamiche sociali (Marina Caliaro)- La dichiarazione di nascita in casi particolari: genitori stranieri, non conosciuti, minorenni, senza fissa dimora (Giuseppa Mantineo)2° sessione- Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio: la responsabilità dell’ufficiale di Stato Civile quando il dichiarante è unico genitore coniugato (Antonia De Luca)

- Tavola Rotonda: Separazione e divorzio consensuali. Facciamo il punto dopo un anno di applicazione della legge 162/2014Coordina: Roberta ClericiPartecipano: Grazia Benini, Renzo Calvigioni, Tiziana Piola

Giovedì 26 Novembre 20151° sessione- Legge 241/1990: la legge 124/2015 e le nuove regole per l’autotutela con la riforma della P.A. (Liliana Palmieri)- Una scelta in Comune: norme, procedure e risultati della registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti (Daniela Storani, Marzia Filippetti, Nicola Corvino)- Le autenticazioni elettorali alla luce delle ultime sentenze del Consiglio di Stato (Iginio Del Vecchio)- L’ufficiale elettorale - riflessioni su una figura atipica nell’organizzazione comunale (Sergio Santi)- Proposte di semplificazione e contenimento delle spese in materia elettorale- Responsabilità da illegittimo trattamento dei dati personali (Angela Marcella)- Tra diritti da garantire e scandali in TV: come gestire i senza fissa dimora? (Andrea Antognoni, Nadia Patriarca)- L’iscrizione anagrafica in istituto di cura, case di riposo, ospedali e carceri: come orientarsi tra le varie fattispecie (Antonella Valesio)

2° sessione- Gli italiani nel mondo: il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Criticità e proposte di semplificazione- Tavola Rotonda: Casa Vs Residenza: le sfide di una società in trasformazione e delle norme antiabusivismoPartecipano: Andrea Antognoni, Noemi Masotti, Mariangela Remondini, Luca Tavani- Tavola Rotonda: Il neo cittadino italiano e le problematiche connesse agli adempimenti successivi all’acquisto della cittadinanza italiana: cambio di generalità, riconoscimento, trascrivibilità degli atti di stato civile formati all’esteroPartecipano: Silvia Cornetto, Paola Lucchi, Liliana Palmieri, Tiziana Piola

Venerdì 27 Novembre 2015- Tavola Rotonda: ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI

WorkshopMartedì 24 novembre 2015:Ore 15 - La gestione dei conflitti allo sportello: strumenti di ausilio per l’operatore (Tiziana Piola)Ore 16 - Lo stato civile: teoria e pratica. Sentenze italiane e straniere: trascrizioni, annotazioni, adempimenti (Renzo Calvigioni - a cura di Maggioli)Ore 17 - Traduzioni e legalizzazioni: Paese che vai, timbro che trovi (Rosalia Messina, Antonella Valesio)Mercoledì 25 novembre 2015:Ore 9 - Imposta di bollo: alcune recenti pronunce (Romano Minardi, Liliana Palmieri)Ore 10 - I legami tra anagrafe e servizi socio-sanitari: un approccio integrato a servizio del cittadino (Andrea Antognoni, Massimo Stefanini)Ore 11 - Attestazione soggiorno permanente dei cittadini comunitari: requisiti e condizioni per il rilascio (Patrizia Dolcimele, Rosalia Messina)

Ore 15 - Il falso documentale, identificazioni e controlli (Stefano Paoli)Ore 16 - Progettualità di semplificazione in materia elettorale e anagrafica (Antonia De Luca)Ore 17 - La Corte di Strasburgo e i matrimoni same-sex. L’attività dell’Ufficiale di Stato Civile a fronte di un voto normativo in materia (Grazia Ronzoni, Antonia De Luca)Giovedì 26 novembre 2015:Ore 9 - L’ufficiale di stato civile tra convenzioni e trattati: come districarsi (Silvia Cornetto)Ore 10 - L’esperienza dei Comitati provinciali ANUSCA (Enza Augelli, Lorella Capezzali, Silvia Cornetto)Ore 11 - Gli sportelli demografici si evolvono. Dai sistemi di semplificazione delle code a quelli di monitoraggio della qualità. L’esperienza del comune di Cesena (Alessandro Francioni)Ore 15 - Autenticazioni e ruolo del funzionario incaricato dal Sindaco: limiti e poteri (Patrizia Dolcimele)

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Page 9: Notiziario ANUSCA 2015 - 10 -Ottobre

Pag. 9

I CONVIVENTI E IL CONTESTO FUNERARIOdi Graziano Pelizzaro - ex Sindaco Comune Guidizzolo e Funzionario Dir. Ente Locale

Non passa giorno che i mezzi di informazione non tornino a parlare dei diritti riconosciuti o

da riconoscere alle persone conviventi e alle unioni di fatto, anche quelle same sex.L’instabilità coniugale è un fenomeno in crescente aumento e che favorisce il diffondersi di forme diverse da quelle tradizionali, come per l’appunto le convivenze more uxorio ossia come se due persone fossero marito e moglie senza esserlo per il diritto. Non ci interessa qui se le convivenze possano essere o meno equiparate alla famiglia tradizionale, quella costituita da marito e moglie, lasciamo ad altri questo esercizio. Ci interessa invece capire quali diritti siano oggi riconosciuti al convivente nell’ambito funerario, quando uno dei due viene a mancare.In assenza di una compiuta regolamentazione giuridica talvolta è la giurisprudenza ad adeguarsi con maggiore tempismo ai mutamenti del costume sociale, dettando dei principi importanti ed utili per assicurare forme di tutela a tali rapporti interpersonali, attraverso una lettura costituzionalmente orientata del fenomeno.Nella disciplina della materia funeraria, sia statale che regionale, si rinvengono alcuni richiami al convivente, diretti o indiretti, come pure talvolta sono i regolamenti comunali a chiarire taluni aspetti, specie procedurali, del trattamento di questi rapporti sociali.Il D.P.R. n. 285/1990 contiene un’unica disposizione riferita espressamente al convivente, ovvero quella contenuta nell’art. 93, riguardante il diritto di trovare sepoltura nel sepolcro familiare:

Articolo 93 1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. 2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione

di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.La norma appare chiara ma non lo è, lasciando spazi che dovrebbero essere riempiti dai regolamenti comunali: per convivente si intende solo quello del fondatore del sepolcro o anche dei concessionari divenuti tali per successione? E poi, come si dimostra la condizione di convivenza? Con l’autocertificazione? Con lo stato di

famiglia anagrafico? Dopo quanto tempo la convivenza può riconoscersi giuridicamente come tale? Nelle risposte che si rinvengono nei regolamenti comunali non c’è uniformità, il che si traduce in diversificazione, se non disparità, di trattamento dei cittadini.Vi sono poi alcuni contesti che trovano una qualche disciplina nelle normative regionali, come ad esempio l’affidamento dell’urna cineraria.Premesso che al momento della cremazione, nel caso il defunto abbia manifestato la sua volontà cremazionista solo verbalmente e quindi siano i familiari ad essere chiamati a riferire tale volontà, il convivente non è contemplato nella rosa dei familiari aventi titolo a rendere questa dichiarazione, prevista dagli artt. 74 e seguenti del codice civile. Per il vero, l’unica possibilità che ha il convivente di intervenire in questa

situazione è quella di farlo in nome degli eventuali figli minori, per i quali egli sia il genitore superstite.Ma il contesto dove si rinvengono riferimenti diretti o indiretti al convivente è appunto quello che riguarda l’affidamento dell’urna cineraria ai fini della conservazione.L’unica norma statale di riferimento possiamo individuarla nell’art. 3, comma 1, lett. e) della legge 130/2001, dove è previsto “l’affidamento ai familiari”. Ancora una volta diviene problematica la definizione del concetto di “familiare”. Nel nostro ordinamento si rinvengono varie e diverse definizioni di “famiglia”, a partire da quello contenuto nella disciplina anagrafica, fino a quella riconosciuta ai fini fiscali, per arrivare a quella indicata dall’art. 433 del codice civile, ovvero dei parenti tenuti agli alimenti. Alcune Regioni nella propria normativa hanno inteso superare questa incertezza, sostituendo il precetto “affidamento familiare” con l’espressione “affidamento personale”, nell’intento appunto di consentire che l’affido ceneri possa essere orientato a qualsiasi persona scelta dal defunto, ovviamente compreso l’eventuale convivente. Altre Regioni, poi, hanno osato di più, prevedendo addirittura che l’urna cineraria possa essere affidata a qualsiasi persona, ente o associazione, secondo la volontà del defunto. Vi sono però Regioni che hanno semplicemente replicato il disposto della norma statale, prevedendo semplicemente l’affidamento familiare, lasciando irrisolti gli ambiti di incertezza.In questo contesto, si registra la sentenza n. 2876 del 15/12/2014 del Tribunale di Treviso, cosicchè ancora una volta la giurisprudenza si inserisce negli spazi lasciati dal Legislatore.Dal giornale “La Tribuna di Treviso” riportiamo: “Due conviventi che abbiano un rapporto stabile, serio e duraturo, omosessuale o eterosessuale che sia, possono essere considerati famiglia. La sentenza emessa tre giorni

(continua a pag. 23)

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NASCITA IN FINLANDIA: LA FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO di Marina Caliaro - Responsabile Servizio Stato Civile Comune Padova

In Finlandia gli estratti e le certificazioni di stato civile e anagrafiche sono emesse dal

Sistema informatico Finlandese e non c’è differenza tra Servizi di Stato Civile o Anagrafe. Il documento di stato civile può essere redatto direttamente in lingua italiana. Infatti la normativa finlandese concede questa facoltà alle Autorità dello Stato. I cittadini ottengono l’atto di nascita dall’Ufficio Anagrafe e Stato Civile (Maistraatti) direttamente nella lingua del Paese comunitario destinatario dell’atto stesso. L’atto viene apostillato (Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961) e non necessita perciò di traduzione. L’Ambasciata d’Italia in Helsinki, cui sono stati richiesti chiarimenti nel merito, ha confermato la correttezza di tale prassi attestando, altresì, che il documento rilasciato direttamente in lingua italiana è regolare e idoneo alla trascrizione presso i Comuni italiani. Per quanto concerne la formazione degli atti di nascita è utile chiarire che in Finlandia la madre non riconosce il figlio nato al di fuori del matrimonio con un atto formale di riconoscimento. L’Ambasciata di Finlandia in Roma conferma che la maternità viene attribuita automaticamente con riferimento all’evento biologico della nascita. L’ospedale rilascia un attestato del reparto di ostetricia nel quale si indica il nato con il cognome della madre, il sesso e la data di nascita (ad es. Rossi - bambino di sesso maschile - nato il … alle ore…). Si tratta, per quanto riguarda il cognome, di una designazione provvisoria che viene modificata in presenza di un successivo riconoscimento di paternità. L’attestato sanitario viene presentato, infatti, alle autorità anagrafiche che redigono un atto di riconoscimento di paternità (Isyyden Tunnustaminen) con sottoscrizione del dichiarante e della madre alla quale viene concesso il tempo per l’audizione, durante il quale essa dichiara di non negare la paternità dell’uomo. Queste dichiarazioni sono oggetto

di approvazione da parte dell’ufficiale di stato civile che agisce in qualità di notaio pubblico e che sottoscrive a propria volta l’atto. Al bambino viene di conseguenza modificato il cognome con effetto retroattivo: il cognome indicato alla nascita (quello della madre appunto) non comparirà più in alcun documento mentre ovunque sarà menzionato il solo cognome paterno. L’unico dato che rimane inalterato è il codice personale attribuito al cittadino

dalla nascita che non viene modificato nel corso dell’intera vita della persona anche se questa muta le generalità.Come noto, nella filiazione fuori del matrimonio, l’ordinamento giuridico italiano richiede che il rapporto genitore-figlio venga formalizzato con una espressa dichiarazione resa dal o dai genitori che, in virtù di tale manifestazione di volontà, saranno considerati tali. È un atto personalissimo che non ammette rappresentanza: gli effetti del riconoscimento si producono soltanto nei confronti del genitore che riconosce il figlio così che eventuali indicazioni relative all’altro genitore sono prive di effetti.Nel caso in questione si può ritenere che l’atto relativo ad una nascita avvenuta fuori del matrimonio redatto dall’ufficiale di stato civile del Comune finlandese, sottoscritto dal padre e dalla madre, possa essere considerato dichiarazione di riconoscimento congiunto da parte dei genitori reso successivamente alla nascita del figlio. A quest’ultimo sarà mantenuto il cognome paterno, con cui è indicato dalle Autorità finlandesi, come già specificato, e coerentemente anche con quanto stabilito all’art. 262 del nostro codice civile nell’ipotesi appunto di riconoscimento congiunto da parte dei genitori.

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LA DONNA: UNA PRESENZA SCOMODA NELLA CITTADINANZAdi Grazia Benini - Responsabile Ufficio Stato Civile Comune Rimini

La donna, nella legislazione sulla cittadinanza ha sempre subìto un trattamento differenziato rispetto

all’uomo; solo l’intervento della Corte Costituzionale ha corretto la rotta sino a condurci alle norme attuali in cui uomo e donna sono equiparati. Diverse erano le situazioni in cui l’elemento femminile soccombeva rispetto all’elemento maschile: nell’ambito del matrimonio l’art. 10 comma 3 della legge 555/1912 prevedeva che la donna cittadina che si coniugava con straniero perdesse la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza che le si comunicava per il fatto del matrimonio; altro caso, ancora più eclatante, era la previsione dell’art. 1 della legge 555/1912 che sanciva l’impossibilità per la donna italiana di trasmettere la propria cittadinanza ai figli, per i quali l’unico riferimento rimaneva la cittadinanza posseduta dal padre. In entrambi i casi , in tempi diversi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di tali norme ed il Legislatore ha poi completato l’opera introducendo nuove norme, l’art. 143 ter del c.c. nel 1975 e l’art. 5 della legge 123/1983 coerenti con il dettato costituzionale. Unico limite di tali norme riformate è la non applicabilità alle situazioni maturate prima del 1.1.1948; per tali casi, infatti, il richiamo è ancora alla normativa precedente all’entrata in vigore della Carta costituzionale.Un diverso trattamento della figura femminile non era però sempre a scapito della donna. Il secondo comma dell’art. 10 della legge 555/1912 infatti prevedeva che la donna straniera che si maritava ad un cittadino italiano acquistasse la cittadinanza italiana. Tale cittadinanza veniva conservata anche in seguito allo scioglimento del matrimonio, per vedovanza o per divorzio, a meno che, essendo all’estero o ritornandoci, tale donna riacquistasse o avesse mantenuto la cittadinanza d’origine. Tale previsione è rimasta in vigore sino al 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983.

Il Ministero dell’Interno con una circolare datata 27.5.1991 precisa che da tale data la straniera divenuta italiana in caso di scioglimento di matrimonio non perde la cittadinanza ipso iure, ma solo in virtù di espressa rinuncia. Tale situazione a vantaggio della donna straniera coniugata con il cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 deve essere tenuta sempre ben presente quando si è chiamati a ricostruire gli

status civitatis dei soggetti discendenti di cittadini italiani.Un esempio a riguardo può chiarire l’importanza di quanto detto:Cittadino italiano emigra in Argentina e nel 1980 sposa una cittadina argentina. Nel 1983 il cittadino italiano acquista la cittadinanza argentina, perdendo in tal modo la cittadinanza italiana per effetto dell’art. 8 della legge 555/1912 nel quale si prevedeva la vendita della cittadinanza per chi spontaneamente acquistasse quella straniera e stabiliva la residenza all’estero. Quando nel 1985 nasce in Argentina un figlio è evidente che il padre, cittadino italiano d’origine, non possa a lui trasmettere una cittadinanza che non ha più; ecco allora che in tale situazione l’attenzione deve essere spostata alla figura femminile. La cittadina argentina per effetto del matrimonio con il cittadino italiano ha acquistato automaticamente, in forza della norma sopra richiamata, la cittadinanza italiana. Nel momento in cui il marito

ha perso la cittadinanza originaria, la signora è rimasta in possesso della cittadinanza a lei “pervenuta” per effetto del matrimonio, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975 che ha “sganciato” la cittadinanza della donna da quella del marito rendendole possibile il mantenimento della cittadinanza italiana anche nel caso di perdita della stessa da parte del marito. Il figlio pertanto sarà cittadino italiano non per via paterna ma per via materna.Il Ministero dell’Interno con una circolare del 28.7.1997, riprendendo un parere del Consiglio di Stato estende questa interpretazione favorevole alla donna anche in caso di una sua naturalizzazione straniera: “Il disposto dell’art. 8 comma 1 della legge 555/1912 è rimasto improduttivo di effetto nel caso di acquisto volontario di una cittadinanza straniera da parte della donna coniugata con un cittadino italiano, il quale abbia mantenuto tale status civitatis sino alla data di entrata in vigore della legge 91/1992…”.Ricordo che l’art. 8 comma 1 prevede che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce la residenza all’estero. Esemplificando: la donna italiana coniugata con uomo italiano, che abbia acquistato volontariamente una cittadinanza straniera, mantiene quella italiana se il marito l’ha conservata sino all’entrata in vigore della legge 91/1992.Nel caso in cui il coniuge italiano fosse incorso nella perdita della cittadinanza italiana prima della data suddetta o fosse intervenuto lo scioglimento del matrimonio, ecco che alla donna si applicano gli effetti di cui all’art. 8 n. 1 della legge 555/1912 con la conseguente perdita della cittadinanza italiana.Sono questi alcuni aspetti qui solo accennati, che l’ufficiale dello stato civile deve tenere in considerazione quando è chiamato a ricostruire lo status civitatis di un soggetto. È mia intenzione in futuro riprendere ed approfondire i casi più ricorrenti.

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LA NOTIFICA DEGLI ATTI AI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORAdi Stefano Paoli ex Segretario Comunale e Direttore Generale

La notifica degli atti ai senza fissa dimora ha “storicamente” creato delle difficoltà ai soggetti abilitati

al procedimenti notificatori proprio per la natura stessa del destinatario dell’atto il quale, essendo appunto “senza fissa dimora” era difficilmente rintracciabile: quali norme applicare?In modo particolare il problema sorgeva nell’applicazione degli istituti dell’irreperibilità relativa (art. 140 CPC) e dell’irreperibilità assoluta (art. 143 CPC).Il problema era particolarmente rilevante sopratutto prima dell’entrata in vigore della L. 15.07.09, n. 94 che, come noto, ha disciplinato, sotto il profilo anagrafico, questa tipologia di soggetto. L’art. 3, c. 38 L. 94/09 che ha modificato l’art. 2, c. 3 L. 24.12.54, n. 1228, ha introdotto il requisito della rintracciabilità di una persona senza fissa dimora stabilendo che questa si “considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio” dovendo fornire all’ufficio di anagrafe, “al momento della richiesta d’iscrizione”, “gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”.Per le stesse motivazioni, la norma citata ha altresì disposto che, il soggetto senza fissa dimora, in “mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita”.In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’Interno con la Circolare 07.12.09, n. 19 chiarendo che l’art. 3, c 38 L. 94/09, deve essere interpretato nel senso che le persone senza fissa dimora, iscritte in anagrafe presso un domicilio, devono essere reperibili.Sempre al fine di garantire tale reperibilità anche nell’applicazione delle disposizioni in materia di “residenza in tempo reale”, nel modulo “Dichiarazione di residenza” è riportata la dicitura “Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti”, la persona “senza fissa dimora abituale” dovrà indicare uno o più recapiti dove

egli può essere rintracciata.Nell’ipotesi più semplice, tale recapito potrà coincidere con il domicilio dichiarato, sempre che questo sia stato individuato presso un indirizzo inteso nel senso tradizionale del termine (via, civico, interno); diversamente, dovranno essere indicati uno o più recapiti dove l’homeless dovrà essere rintracciabile, pena la comunicazione dei motivi ostativi all’iscrizione anagrafica.Merita di essere segnalata anche la possibilità per il “senza fissa dimora abituale” di indicare il proprio recapito presso un ufficio postale

indisponibilità del recapito rappresentato dalla casella postale, in mancanza di recapiti alternativi utili per rintracciare l’homeless (la variazione di domicilio comporta infatti il trasferimento di residenza nel Comune di nuovo domicilio e la conseguente cancellazione anagrafica dal Comune di provenienza), dovrà essere avviato d’ufficio il procedimento di cancellazione anagrafica.Da un punto di vista operativo, quindi, riguardo al procedimento notificatorio non dovrebbero esserci problemi considerato che uno dei principi fondamentale della vigente normativa

sito nel territorio comunale, dove egli dovrà avere la disponibilità di una casella postale a lui intestata (si veda in proposito, Cass., Sez. VI^Penale, Sent. n. 32213/10). Questa opzione rende possibile indicare come luogo di residenza l’indirizzo in cui si trova l’ufficio postale con il numero di casella assegnata all’homeless, evitando il ricorso al criterio residuale della residenza nella via virtuale, territorialmente non esistente, ma nota con un nome convenzionale, appositamente istituita nell’anagrafe comunale.Nel contempo, la durata annuale del contratto di noleggio impone all’homeless di provvedere al rinnovo annuale del contratto stesso, permettendo all’Ufficiale di Anagrafe di verificare periodicamente l’attualità di tale recapito. In caso di sopravvenuta

in materia di senza fissa dimora è quello della loro reperibilità sul territorio comunale o comunque nel Comune di nascita. Operando una sorta di combinato disposto fra la L. 94/09 e le norme in materia di notifiche, si possono individuare soluzioni operative sia in relazione alle notifiche c.d. ”a mano” sia per quelle operate a mezzo del servizio postale considerando le singole situazioni che si possono presentare.

1. Notifiche “a mani proprie”a) Senza fissa dimora “stanziale” Questa è la situazione più semplice in quanto se il soggetto è reperibile al domicilio indicato al momento dell’iscrizione anagrafica si può procedere con la notifica “a mani proprie” ai sensi dell’art. 138 CPC o secondo quanto dispone l’art. 139 CPC in caso in sua assenza ma in presenza dei soggetti indicati dalla norma stessa.Qualora il soggetto avesse indicato quale domicilio, una casella postale sarebbe opportuno (e più semplice) procedere a notificare l’atto per posta anziché “a mano” perché i dipendenti dell’ufficio postale non possono considerarsi fra i soggetti individuati dall’art. 139 CPC.Situazione analoga si ha nel caso in cui sia indicato il Palazzo comunale come domicilio del senza fissa dimora.Qualora il soggetto interessato avesse eletto domicilio (art. 47 c.c.) presso una

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persona o un’associazione o un ufficio (c.d. “domiciliatario”), la notificazione può essere eseguito ai sensi e con le modalità di cui all’art. 141 CPC. b) Senza fissa dimora “itinerante”A prescindere da quanto previsto dalla L. 94/09, il senza fissa dimora è per sua natura un soggetto non stabile e qualora il destinatario non fosse reperibile al domicilio indicato ma fosse trovato all’interno del territorio comunale di competenza, si può procedere con la c.d. “notifica in luogo aperto”, secondo quanto dispone l’art. 138, c.1, CPC. c) Irreperibilità relativaÈ la situazione disciplinata dall’art. 140 CPC che si verifica qualora non sia possibile la consegna diretta al destinatario per sua assenza temporanea o ai soggetti di cui all’art. 139 CPC per loro assenza o per rifiuto da parte degli stessi di ricevere il plico da notificare. La procedura notificatoria è composta di tre fasi: 1) deposito della copia dell’atto da notificare nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi; 2) affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario; 3) invio della raccomandata AR con la quale si da notizia all’interessato dell’avvenuto deposito. Qualora l’interessato abbia indicato come domicilio un indirizzo tradizionale, l’applicazione di questa norma non comporta particolari problemi ma la situazione si complica qualora l’homeless abbia indicato come proprio domicilio una via fittizia, una casella postale o la casa comunale.In questi casi è di fatto impossibile adempiere le prescrizioni di legge per mancanza della “porta dell’abitazione o dell’ufficio” non potendosi considerare come tale né la porta dell’ufficio postale né quella del palazzo comunale e, nel caso di una via fittizia, di un reale domicilio al quale inviare la raccomandata AR.Di conseguenza alla presenza di queste fattispecie, l’ufficio notificante deve richiedere al soggetto notificatore di

procedere ai sensi dell’art. 143 CPC.d) Irreperibilità assolutaQuesta fattispecie è disciplinata dall’art. 143 CPC e si applica quando del destinatario dell’atto da notificatore non si conosca la residenza, la dimora e il domicilio o non abbia nominato il domiciliatario che nel caso dei soggetti senza fissa dimora equivale a quando l’homeless non risulta registrato anagraficamente.In questi casi il soggetto notificatore esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nel Comune dell’ultima residenza del destinatario o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita o, se anche questo non è conosciuto, mediante consegna del’atto al Pubblico Ministero competente per territorio.

2. Notifiche per postaLa notificazione di un atto per mezzo del servizio postale è una modalità alternativa a quella “nelle mani del destinatario” che è sempre possibile eseguire se la legge non lo vieta espressamente (art. 149 CPC) ed è disciplinata dalla L. 890/82 e s.m.i.In questi casi il soggetto notificatore scrive nella relata di notificazione l’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia dell’atto al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Anche nella notifica per mezzo del servizio postale, di norma, si possono verificare le stesse situazioni previste dal CPC che devono essere ricostruite e descritte dall’agente postale nell’avviso di ricevimento.Per quanto riguarda i soggetti qui considerati valgono, in linea di principio, le considerazioni fatte per quanto riguarda le notifiche “in mani proprie”, ma bisogna rilevare

che la L.890/82 prevede nel caso d’irreperibilità relativa o in caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario la c.d. raccomandata informativa la cui consegna potrebbe rappresentare caratteri di criticità per i senza fissa dimora. L’art. 8 L. 890/82, infatti, prevede che “Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda”. In questa situazione descritta dall’art. 8 nel caso di persone iscritte in luoghi fittizi, sia perché territorialmente inesistenti, sia perché corrispondente ad un domicilio finalizzato alla sola dimostrazione dell’esistenza di un interesse necessario ai fini dell’iscrizione anagrafica (per es. la casa comunale), è del tutto evidente che la notifica effettuata nelle modalità sopra descritte non possa essere concretamente possibile.Infatti, in questi luoghi non sussistono gli elementi previsti dall’art. 8; in particolare la sede del Municipio non può essere certo essere ritenuta “porta d’ingresso” o “cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda”.Situazione diversa si ha quando il senza fissa dimora abbia indicato come “domicilio” una casella postale perché in questo caso l’avviso previsto dall’art. 8 può essere inserito all’interno della casella stessa.

(continua da pag. 12: La notifica...)

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COMPETENZE E RESPONSABILITÀ NEGLI UFFICI DEMOGRAFICI:UNA QUESTIONE COMPLESSA

di Romano Minardi - Capo Settore Servizi Generali Comune di Bagnacavallo

Prima di affrontare il problema delle figure titolari di responsabilità in materia di

servizi demografici, è necessario precisare quali siano tali responsabilità che possiamo suddividere in due macro categorie:• responsabilità dirigenziali, in materia di organizzazione e gestione del servizio, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali. Tale responsabilità spetta al dirigente del servizio o, in mancanza, al funzionario responsabile con funzioni dirigenziali (di norma incaricato di Posizione Organizzativa);• responsabilità funzionali, specificatamente previste dalle norme vigenti in materia anagrafica, dello stato civile, elettorale, leva, toponomastica e statistica, oltre alle responsabilità in materia di rilascio della carta di identità e applicazione delle funzioni di natura notarile previste dal DPR n. 445/2000. Tali responsabilità spettano ai singoli funzionari amministrativi in possesso di apposita delega o incarico, attribuiti direttamente dal Sindaco. In virtù di questo complesso sistema normativo che pone in capo al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, la titolarità di tutte le funzioni demografiche sopra elencate, è possibile analizzare più in dettaglio le singole e personali responsabilità nelle materie sopra elencate.

Il Sindaco. È, per disposizione di legge, il titolare di tutte le funzioni di Stato Civile, Cittadinanza, Anagrafe, Elettorale, Leva, Statistiche demografiche. È titolare delle funzioni di rilascio della Carta di identità in qualità di autorità di P.S. Ha il potere esclusivo di incaricare i dipendenti per le funzioni, di natura notarile, di autentica di firma e copia ai sensi del DPR n. 445/2000 e di altre leggi speciali. Nel caso in cui il Sindaco non fosse in grado di garantire il corretto e

puntuale funzionamento dei servizi di cui è titolare in qualità di Ufficiale di Governo, l’art. 54, comma 11, del D.lgs. n. 267/2000, prevede che il Prefetto intervenga con proprio provvedimento (in pratica, con la nomina di un commissario ad acta, in quanto si tratta di servizi essenziali, indisponibili e irrinunciabili). La mancata funzionalità dei servizi di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale, se non garantita in alcun modo, potrebbe portare perfino all’estrema conseguenza dello scioglimento del Consiglio comunale.

Il Dirigente e il dipendente con funzioni dirigenziali nei Comuni privi di dirigenza. Dirige la struttura ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. lgs. n. 267/2000. Si riporta un commento estratto dal libro: “L’ufficiale delegato dei servizi demografici” di Edoardo Barusso. L’autore, dopo avere esemplificato una serie di competenze proprie del dipendente delegato dal Sindaco, così continua:“Gli atti invece di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali saranno di competenza del dirigente dell’unità operativa. È di tutta evidenza che un sistema così configurato è tale da creare non pochi problemi in quanto lo svolgimento delle competenze proprie dell’ufficiale delegato viene ad essere condizionato dagli atti gestionali di altro diverso soggetto, che viene ad assumere, a nostro avviso, una funzione servente nei confronti del primo”.

Espressioni chiare e illuminanti del rapporto esistente fra dirigente e dipendenti delegati dal Sindaco per funzioni ascrivibili al suo importante ruolo di Ufficiale di Governo. Spetta al Dirigente, che ha la gestione delle risorse umane e finanziarie, mettere in condizione gli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale di espletare le loro funzioni previste dall’art. 117 della Costituzione in maniera corretta, nel pieno rispetto delle norme vigenti per il superiore interesse pubblico e per un servizio utile ai cittadini utenti che, nei confronti dei servizi demografici, vantano diritti soggettivi perfetti.Alla figura del dirigente deve essere assimilata quella del funzionario in Posizione Organizzativa nei Comuni privi di dirigenza; in tali Comuni la P.O. è attribuita direttamente dal Sindaco e il funzionario che viene investito di tale responsabilità non assume la funzione intermedia fra il dirigente (che non c’è) e i dipendenti assegnati al suo settore di competenza (come avviene per le P.O. nominate nei Comuni dove ci sono i dirigenti); bensì, assume un ruolo e una responsabilità del tutto analoga a quella dei dirigenti, pur avendo diritto ad un trattamento economico troppo distante da quello dei dirigenti.Il responsabile del servizio/settore nei Comuni con dirigenti. Come è noto l’amministrazione comunale possiede un’ampia autonomia in materia di organizzazione dei servizi, compresi i servizi demografici. Pertanto, è possibile che il Dirigente nomini un responsabile di settore/servizio individuandolo, preferibilmente, in uno fra i dipendenti muniti di delega. In questo caso, l’atto di nomina deve indicare chiaramente e dettagliatamente quali siano i poteri e le responsabilità di questa figura intermedia fra il dirigente e gli altri dipendenti del servizio/settore. Si tratta, in ogni caso, di una responsabilità (parificabile alla figura del “quadro” nel settore privato) di natura dirigenziale,

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seppure subordinata alle direttive e ai poteri del dirigente, che, pertanto, non incide minimamente sui poteri e sulle responsabilità, sue e dei colleghi, derivanti dalla delega del Sindaco. Per essere più chiari, il responsabile di servizio/settore possiede poteri della stessa natura di quelli del dirigente, al quale è subordinato e di cui esercita, anche solo in parte, le funzioni previste dall’atto di nomina; in pratica, esattamente come il dirigente e limitatamente ai poteri a lui attribuiti, potrà decidere in merito all’organizzazione del servizio, alla distribuzione dei vari compiti ai dipendenti (chi deve fare cosa), alla gestione delle ferie, alla valutazione dei risultati, alla decisione su eventuali sanzioni, ecc. Al contrario, la sua qualifica di “responsabile del servizio/settore” non gli attribuisce alcun potere in merito alle funzioni anagrafiche, di stato civile, elettorali, leva, ecc, che restano di esclusiva e autonoma competenza di chi le possiede per effetto della delega del Sindaco e di esclusiva e personale responsabilità di chi firma ogni singolo atto. Pertanto, anche il responsabile del servizio/settore, così come il dirigente, se in possesso di delega, sarà responsabile verso l’esterno e risponderà di eventuali errori o atti illegittimi relativamente ai soli atti da lui firmati. Essendo titolari del potere di organizzazione, il dirigente e anche il responsabile di servizio/settore (sempre che questo potere non se lo sia riservato in maniera esclusiva lo stesso dirigente) avranno il potere di organizzare gli uffici e la loro funzionalità e, soprattutto, spetta a loro garantire la formazione necessaria ad assicurare una gestione corretta di servizi di fondamentale importanza per i cittadini e per l’interesse pubblico (tale competenza rientra in quella che Barusso definisce “funzione servente”). I dipendenti delegati. Sono titolari, insieme al Sindaco delegante, che con

la delega non perde le sue funzioni, del potere decisionale in merito alle funzioni delegate; come è noto, la delega può essere totale o parziale, per cui poteri e responsabilità derivano dalla tipologia di delega posseduta. Rispondono delle proprie azioni, relativamente all’esercizio delle funzioni delegate, solo rispetto alla legge e sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell’Interno, del Prefetto e dell’Istat, oltre che al rispetto delle direttive del Ministero. Sono responsabili verso l’esterno delle

proprie decisioni, per cui rispondono personalmente e patrimonialmente nei confronti dei cittadini in caso di ricorsi e contenziosi. Non esiste una possibile gerarchia funzionale fra ufficiali d’anagrafe, dello stato civile o elettorale che siano muniti di uguale tipologia di delega, per cui il responsabile è sempre e solo colui che firma il provvedimento finale (responsabile di provvedimento), mentre il responsabile del procedimento (responsabilità di gran lunga meno rilevante e passibile di conseguenze) è colui che viene indicato come tale nella comunicazione di avvio del procedimento. Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio e l’attribuzione e distribuzione dei compiti (da cui, ovviamente, potranno derivare anche le relative competenze alla firma di determinati atti) rientra, come detto, fra

i poteri dirigenziali del Dirigente e/o del responsabile di settore/servizio.

In conclusione e in estrema sintesi, si può affermare che:- come dirigente di una unità operativa con funzioni statali, preordinate e disciplinate da leggi dello Stato, il dirigente di servizi demografici (e per esso il responsabile del servizio/settore) compie gli atti gestionali di sua competenza, finalizzati a consentire l’esercizio ottimale di tali funzioni;- come dipendente della struttura il funzionario delegato risponde del suo operato al dirigente e al responsabile del servizio/settore;- come ufficiale delegato il funzionario risponde del suo operato solo al Sindaco titolare della funzione, al Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura, all’Istat.

Un capitolo a parte meriterebbe la questione relativa alla “formazione”. Troppo importante e altrettanto maltrattata nel nostro Paese, è la vera e unica possibilità che abbiamo di progredire in tutti i settori! Eppure l’Italia è agli ultimi posti fra i Paesi occidentali negli investimenti destinati all’istruzione e alla formazione. Non ritengo di dovermi soffermare su una questione sulla quale, a parole, sono tutti d’accordo, ma poi, in concreto, ci rendiamo, spesso, ridicoli. I Servizi Demografici hanno la fortuna di poter contare sull’ANUSCA che fornisce una formazione specifica, mirata, giuridica e pratica, di altissima qualità a costi assolutamente contenuti, spesso anche gratuitamente. Ritengo, quindi, una colpa grave quanto inescusabile, quella di quei Sindaci e di quei dirigenti che non riconoscono la necessaria priorità alla formazione e all’aggiornamento del personale. È assolutamente inutile organizzare o riorganizzare i servizi, se ai funzionari addetti non vengono forniti gli strumenti e la preparazione necessaria.

(continua da pag. 16: Competenze...)

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scheda anagrafica risulterà essere diverso lo stato civile dei dichiaranti: “Anche con riguardo allo status del figlio (naturale o legittimo [oggi - nato nel matrimonio o fuori dal matrimonio - n.d.r.]) l’ufficiale dello stato civile dovrà attenersi alle dichiarazioni degli istanti. Eventuali errori o difformità ai sensi della legge straniera applicabile, dovranno essere fatti valere, se relativi allo status, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria”, ribadisce ancora una volta il Massimario.Per quanto riguarda l’iscrizione

nell’Anagrafe dei residenti, la comunicazione sarà inviata al Comune di iscrizione della madre (art. 7 d.P.R. 223/1989) o al Comune di iscrizione del padre qualora la madre non sia iscritta in alcun Comune d’Italia. Se nessuno dei due genitori risultasse iscritto anagraficamente in un qualsiasi Comune d’Italia, il nato non potrà essere iscritto e la sua nascita in Italia sarà considerata una nascita occasionale; a meno che non si trovi nelle condizioni di cui al punto 2.4. Figlio incestuoso (o meglio, figlio nato da genitori incestuosi). L’U.S.C. si troverà davanti ad un caso di grande delicatezza che dovrà come sempre “maneggiare con cura”. L’art. 251. del codice civile, come modificato dalla legge 219/2012, recita: “Autorizzazione al riconoscimento.Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea

retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio”. Precedentemente, suscitando l’incesto il massimo della repulsione, era stata prevista l’irriconoscibilità dei figli incestuosi, salvo che uno o entrambi i genitori fossero in buona fede (ignorassero, cioè, la relazione di parentela o di affinità). Il Legislatore del 2012 ha rimesso invece il riconoscimento del figlio nato da rapporto incestuoso ad una

(continua da pag. 5: La dichiarazione...)

valutazione del giudice che tenga conto dell’interesse del figlio e della necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio. Dunque, operativamente, l’U.S.C. è chiamato ad una grande attenzione nell’esaminare quei dati che potrebbero metterlo sull’avviso qualora si verificasse un caso di incesto. Valga solo come esempio concreto il fatto che il Comune di X ha ricevuto mesi orsono una dichiarazione di nascita dalla Direzione Sanitaria del locale ospedale e, nel verificare se la madre fosse realmente residente nel Comune, è balzato all’occhio attento dell’U.S.C. che il figlio era nato dal rapporto incestuoso di suocero e nuora. Superata la fase dell’attento accertamento, le modalità relative alla dichiarazione di nascita saranno sempre le medesime, gli stessi i tempi, i luoghi e i soggetti.5. Figlio di genitori senza fissa dimora. Anche in questo caso nessuna particolarità sulle modalità, i tempi, i

luoghi e i soggetti. L’attenzione dell’U.S.C. dovrà questa volta focalizzarsi sul Comune di iscrizione anagrafica dei genitori e della madre in particolare, sia nel caso di ricezione di atto di dichiarazione di nascita dall’Azienda sanitaria in cui è avvenuto il parto, valutando dunque la sua competenza alla trascrizione, sia in caso di dichiarazione di nascita innanzi allo stesso U.S.C. Lo stesso dovrà poi infatti avere cura di inviare la comunicazione all’anagrafe dello stesso Comune o la copia per la trascrizione nella P. II S.A del Comune di iscrizione dei genitori o della madre se i due fossero iscritti in due Comuni diversi.Attenzione! Non va confusa la fattispecie del senza fissa dimora con quella di irreperibile. Il senza fissa dimora è infatti un cittadino, italiano, UE o extraUE, che, non essendo in condizioni di stabilire la sua dimora abituale in un luogo fisico, per scelta di vita o per necessità avrà solo potuto fissare il suo domicilio all’interno di un Comune e avrà indicato un luogo fisico esistente dove è conosciuto e a cui vengono inviate le comunicazioni a lui destinate da parte delle PP.AA. Il senza fissa dimora risulterà essere, sui documenti ufficiali, residente in quel Comune nella via convenzionale istituita dall’Ufficiale d’Anagrafe ad un numero dispari. L’irreperibile è invece un cittadino che, per non essersi censito o per essersi reso assolutamente irrintracciabile ai ripetuti e attenti controlli da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe, è stato cancellato dall’Anagrafe della popolazione residente e non risulta più pertanto iscritto in alcun Comune d’Italia. In entrambi i casi comunque l’U.S.C. dovrà preoccuparsi di ricevere la dichiarazione di nascita nei tempi e nei modi conosciuti, trattando il caso come un normale adempimento. Dovrà invece focalizzare, come prima sottolineato, l’attenzione sul Comune di iscrizione per la conseguente iscrizione anagrafica del nato ed eventualmente allertare l’Ufficiale d’Anagrafe sulla possibilità di una ricomparsa da irreperibilità, nel caso di cittadino irreperibile, o di una mutata condizione del s.f.d. che, per la presenza del nuovo nato, che necessita di cure e stabilità, potrebbe aver trovato una dimora abituale mutando il suo stile di vita.

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(continua da pag. 2: 35° Convegno...)

assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale”.Un’attenzione, corretta, al momento didattico che diviene anche un preciso vincolo contrattuale, troppe volte non adeguatamente rispettato. A sostegno della posizione della Corte Costituzionale sono intervenute poi, nell’anno successivo, due diverse pronunce della Corte de’ Conti della Liguria e dell’Emilia Romagna che hanno ampliato l’indirizzo interpretativo, affermando che i limiti di spesa non sono applicabili in presenza di obblighi formativi previsti espressamente dalla legge. Sempre Claudio Pagano ha spiegato come, non soggiacendo la formazione obbligatoria ai limiti di

spesa e non rilevando il relativo costo al fine di stabilire il budget di spesa sostenibile dagli enti, i Comuni possano dunque liberare risorse importanti per finanziare corsi di formazione al momento non obbligatori per legge, ma altrettanto importanti per la crescita professionale del personale.A volte, purtroppo, si trascura che la formazione rappresenta uno strumento per i Comuni per migliorare

l’efficienza degli sportelli ed erogare alla cittadinanza risposte corrette e tempestive. Le figure professionali degli operatori demografici, da produttori di certificati o redattori di registri in bella scrittura di ormai tanti anni fa, si stanno delineando sempre più come veri professionisti della Pubblica Amministrazione, con competenze giuridiche precise. Essi devono poter contare dunque su strumenti conoscitivi e di valutazione solidi ed una cognizione di sistema che si acquista solo attraverso di la formazione.Il Convegno Nazionale di Chianciano Terme quest’anno come non mai rappresenta una occasione da non perdere. Oltre all’aspetto formativo non è da trascurare l’opportunità di intrecciare contatti con colleghi di tutto il Paese. Quattro giorni di lavori intensi, da vivere con passione ed entusiasmo e con la certezza di portare un contributo alla crescita del nostro Paese.

Silvia Zini

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ASPETTANDO IL CONVEGNO NAZIONALE,SCOPRIAMO LA VALDICHIANA

COMUNI IN VETRINA

Siamo lieti di partecipare al prossimo Convegno Nazionale di Chianciano Terme, ci auguriamo

che questa occasione possa rafforzare la collaborazione con l’Associazione ANUSCA, prezioso aiuto per i Comuni e per tutti gli operatori che si occupano di anagrafe e stato civile in Italia. Così il Dott. Leonardo Mazzini, Vice Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Anagrafe del Comune di Chiusi, in provincia di Siena, ente iscritto per la prima volta nel 2015 in quota D, ha accolto la nostra intervista e ci ha parlato del suo Comune. “In materia d’anagrafe – continua il dr. Mazzini - abbiamo avuto dei casi particolari da risolvere, riguardavano minori e persone senza fissa dimora: i nostri operatori si sono rivolti ad ANUSCA per trovare le soluzioni più adeguate nel minor tempo possibile. Utilizziamo molto i servizi offerti dall’Associazione, in particolar modo i Quesiti on line, inoltre ci serviamo della banca dati per cercare i “Casi risolti” ed orientarci così nella giungla della pubblica amministrazione”.

Chiusi, storica città Etrusca che aveva il nome di Clevsi, era d’importanza fondamentale nei commerci dell’epoca, infatti, grazie alla sua posizione strategica, collegava Roma all’Etruria settentrionale, inoltre vantava un territorio estremamente fertile: risalgono alla fine del II millennio i primi villaggi di agricoltori e pastori. Attualmente Chiusi è promotrice di una lodevole iniziativa, che la vede capofila della provincia di Siena con il progetto “Donare in Comune”: l’obiettivo è quello di ampliare e diffondere la conoscenza e la cultura della donazione di organi e tessuti in tutta la Provincia Toscana, in modo tale che il cittadino possa esprimere “legalmente” il proprio consenso alla donazione in tutti i trentasei Comuni della Provincia di Siena. In precedenza il Comune di Chiusi

aveva già aderito al progetto “Carta d’identità-Donazione Organi” promosso dall’Anci, che ha permesso al cittadino, nel momento del rinnovo o rilascio del documento di identità, di indicare la propria volontà in relazione alla donazione degli organi e dei tessuti.A tal proposito è stato stipulato un protocollo d’intesa, che vede protagonista il Comune di Chiusi, in collaborazione con l’azienda Ausl 7,

nello specifico la Dottoressa Savelli quale dirigente reparto di rianimazione, con l’Aido Associazione Italiana per la Donazione di Organi tessuti e cellule della sezione di Siena e provincia.Con questo progetto Chiusi decide di lanciare il messaggio di una scelta consapevole che può significare la vita e la felicità di un’altra persona e dei propri cari. Come notiamo dall’attività dell’Assessore alla Cultura, Dr.ssa Chiara Lanari, il territorio di Chiusi è culturalmente molto vivo, con un calendario ricco di eventi durante tutto il corso dell’anno. Fra gli appuntamenti, da annotare il Festival degli orizzonti, che abbraccia attività teatrali, musicali, di danza e mostre, suddivise nelle quattro stagioni: l’estate per il Festival musicale, l’autunno per le mostre, l’inverno per il teatro e la primavera per la danza e la musica.

Sempre in provincia di Siena troviamo il Comune di Montepulciano, associato ad ANUSCA negli ultimi anni in quota D. Vania Lombardelli, Istruttore Direttivo dei Servizi Demografici di Montepulciano, ci racconta che il Comune è iscritto ad ANUSCA dal

(continua a pag. 21)

Chiusi: Piazza del Comune

Chiusi: Piazza del Duomo

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1999, i dipendenti comunali utilizzano molto i servizi offerti dall’Associazione, in particolar modo i Questi on line e le Videolezioni “Vorremmo avere più tempo – ci racconta la Dott.ssa Lombardelli – per poter partecipare ai convegni regionali e ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ANUSCA nel nostro Comune e in quelli limitrofi”.Montepulciano, noto per la ricchezza dei vigneti da dove si ricava il Vino Nobile di Montepulciano, si trova in una posizione strategica fra gli ulivi e le viti della Valdichiana ed il Parco della Val d’Orcia, patrimonio mondiale dell’UNESCO.Anche Montepulciano, come Chiusi, trae origini dal popolo degli Etruschi. Il centro abitato ha caratteristiche di borgo medievale a forma di “S” ed è racchiuso entro tre cerchia di mura, che risalgono al XIV secolo, in epoca romana fu sede di un esercito posto a difesa delle strade consolari.Dalla Torre del Palazzo rinascimentale del Comune si intravedono i Monti Sibillini e il Cimone e con tempo eccezionalmente chiaro il Gran Sasso d’Italia in Abruzzo.

Lo sviluppo del Comune fu di notevole importanza soprattutto per Siena e Firenze, che rappresentavano due grandi potenze dell’epoca, infatti tramite il possesso della città avrebbero potuto di fatto assicurarsi il controllo della Valdichiana e della Val d’ Orcia. I fiorentini ed i senesi si scontrarono più volte per il possesso di Montepulciano, e nel 1232 i Senesi riuscirono a impadronirsi della città dopo averne raso al suolo le mura: base per la presenza di una borghesia mercantile, agricola e manifatturiera, che fondarono la loro potenza economica sugli scambi e sul commercio.

Abbiamo avuto il piacere di parlare con l’Assessore Franco Rossi, il quale ci ha parlato degli eventi organizzati dal Comune di Montepulciano e della Fondazione del Cantiere Internazionale d’arte, che promuove numerose manifestazioni culturali. Il Cantiere è nato dalla collaborazione gratuita di grandi artisti che producono spettacoli con la partecipazione di numerosi abitanti. Alla sua realizzazione si è aggiunta la responsabilità di continuare la lunga tradizione dell’Istituto di Musica, ora

ramo didattico della Fondazione, nell’insegnamento degli strumenti musicali e del canto fino a proporre risultati individuali e collettivi di notevole impatto sullo sviluppo e sul progresso della cultura locale.“Uno degli eventi che caratterizzano storicamente il territorio - afferma l’Assessore Rossi - è sicuramente il teatro del “Bruscello”, termine dialettale che deriva da “arboscello”, che era un elemento simbolico riconducibile alla vita dell’uomo nella sua campagna, da cui dipendevano le sorti della sua esistenza stagione dopo stagione”. Il Bruscello, che si ripete ogni anno, a partire dal 1939 nel mese di agosto, sul Sagrato della Cattedrale in Piazza Grande, è una forma di teatro popolare e contadino, recitato e cantato da attori non professionisti, è una rappresentazione a volte epico-drammatica, a volte farsesca di episodi della vita di tutti i giorni, creati da immaginazioni popolari o da fatti realmente accaduti, tratti della storia o della letteratura: soggetti, testi e sceneggiatura, che mescolano canto e recita, si devono alla creativa dei “bruscellanti”, una compagnia che pratica questo genere per amor di tradizione e diletto.

(continua da pag. 20: Aspettando...)

Il teatro del “Bruscello”

Montepulciano

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LA PAGINA DEI QUESITI RISOLTI

1) Nuovo luogo di celebrazioni di matrimoni civili – la procedura

È intenzione dell’Amministrazione Comune destinare per la celebrazione dei matrimonio civili, in aggiunta alla sala consiliare della casa comunale, una sala all’interno di un edificio distaccato dalla sede comunale, sempre di proprietà del Comune, di importanza estetica storica. Si chiede se alla destinazione della sala posta all’interno dell’edificio di importanza estetica storica di proprietà del Comune necessita l’istituzione di un ufficio separato di stato civile.La scrivente interpreta l’istituzione di ufficio separato di stato civile qualora, ad esempio, ci sia una notevole distanza dalle sedi dal centro e dunque l’opportunità di attivare altri uffici di stato civile, quindi in questo caso non istituisco l’ufficio separato. Qualora non necessiti di istituzione di ufficio separato di stato civile, la delibera di Giunta va inviata comunque alla Prefettura? Sugli atti di matrimonio, deve essere riportata la dicitura “nella sala comunale” senza altra dicitura?

Risponde l’esperto ANUSCA Gianna NENCINI

Resp. SS.DD. - Comune Volterra

Così si esprime il Massimario: “Per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell’Amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività”. La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del Sindaco, nell’ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con delibera della giunta, se trattasi di ufficio

separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività. Dunque nel suo caso è necessario solo un provvedimento del Sindaco e nulla più. Nell’atto di matrimonio esso deve essere indicato come Casa Comunale, perché tale è, non essendo necessario scrivere la denominazione del luogo (es. Sala X del Palazzo Y o cose del genere). Il provvedimento non deve essere inviato in Prefettura.

(continua da pag. 14: I conviventi...)

fa dal giudice della prima sezione civile del Tribunale di Treviso segna un punto fermo rivoluzionario nel percorso per l’affermazione dei diritti civili sia delle persone conviventi, sia delle cosiddette “coppie di fatto””.Nella sentenza si legge che “Escludendosi che con la locuzione familiare si faccia riferimento esclusivamente ai parenti, questo giudice ritiene necessario estendere l’interpretazione del termine familiare anche al convivente more uxorio”. Sempre in ambito funerario, vi sono poi Comuni che hanno voluto compiere

ulteriore passo nel riconoscimento dei diritti delle persone conviventi, arrivando a riconoscere non solo il diritto di sepoltura, ma addirittura la possibilità per il convivente di esprimere la volontà del defunto in merito alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, nonché di autorizzare operazioni di disseppellimento e subentrare nella titolarità della concessione e rinunciare alla stessa. A nostro modesto avviso questi sono ambiti sui quali la disciplina spetta allo Stato, trattandosi dell’esercizio dei diritti della persona, materia costituzionalmente ad esso riservata.

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