Newsletter n. 10

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Newsletter n. 10 16 Marzo 2015 Il D.L. 192/2014 - Milleproroghe (conv. L. 11/2015) - ha prolungato fino al 31/12/2015 il periodo in cui è applicabile la disciplina previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Il comma 3 dell'art. 9 del D.L. 192/2014 - Milleproroghe, convertito in legge dalla L. 11/2015 - ha prorogato fino al 31/12/2015 la durata del periodo transitorio in cui trova applicazione la disciplina previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. L'art. 11, comma 3-bis del D.L. 101/2013, come modificato dal provvedimento in commento, recita quindi come segue (in grassetto le modifiche introdotte dal D.L. 192/2014): «Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, le 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.». In pratica, fino al 31/12/2015 non si applicheranno le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui agli artt. 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D. Leg.vo 152/2006, e continueranno ad applicarsi - nel testo previgente alle modifiche introdotte dal cosiddetto "quarto decreto correttivo" al Codice ambientale - cioé dal D. Leg.vo 205/210 - e con le relative sanzioni - gli artt. 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo, relativi agli adempimenti ed agli obblighi di natura "cartacea". Peraltro l'ultimo provvedimento di proroga (appunto il D.L. 192/2014) ha introdotto una differenziazione delle scadenze: la proroga fino al 31/12/2015 riguarda solo le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 dell'art. 260-bis e le sanzioni accessorie di cui all'art. 260-ter. Invece è previsto espressamente che "Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015". Le due fattispecie che entrano in vigore dal 01/04/2015 sono quindi quelle relative alla omessa iscrizione al SISTRI (260-bis, comma 1) ed all'omesso pagamento del relativo contributo (260-bis, comma 2). Non essendo stato previsto nulla in proposito, al momento sono invece entrate in vigore dal 01/01/2015 le norme che prevedono, in relazione alle sanzioni SISTRI, il "cumulo giuridico" (art. 260-bis comma 9- bis) ed il "ravvedimento operoso" (art. 260-bis, comma 9-ter)

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Insieme l'Impresa n. 10 del 16/03/2015

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Newsletter n. 10 – 16 Marzo 2015

Il D.L. 192/2014 - Milleproroghe (conv. L. 11/2015) -

ha prolungato fino al 31/12/2015 il periodo in cui è

applicabile la disciplina previgente al sistema di

controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 3 dell'art. 9 del D.L. 192/2014 -

Milleproroghe, convertito in legge dalla L. 11/2015 -

ha prorogato fino al 31/12/2015 la durata del periodo

transitorio in cui trova applicazione la disciplina

previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei

rifiuti - SISTRI.

L'art. 11, comma 3-bis del D.L. 101/2013, come

modificato dal provvedimento in commento, recita

quindi come segue (in grassetto le modifiche introdotte

dal D.L. 192/2014): «Fino al 31 dicembre 2015 al fine

di consentire la tenuta in modalità elettronica dei

registri di carico e scarico e dei formulari di

accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché

l'applicazione delle altre semplificazioni e le

opportune modifiche normative continuano ad

applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli

articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle

modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre

2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante

detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui

agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, le 260-ter del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative

al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, si applicano a decorrere dal

1º aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare provvede alla modifica e all'integrazione della

disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni

relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il

coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal

comma 1 del presente articolo.».

In pratica, fino al 31/12/2015 non si applicheranno le

sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto

della normativa SISTRI, di cui agli artt. 260-bis,

commi da 3 a 9, e 260-ter del D. Leg.vo 152/2006, e

continueranno ad applicarsi - nel testo previgente alle

modifiche introdotte dal cosiddetto "quarto decreto

correttivo" al Codice ambientale - cioé dal D. Leg.vo

205/210 - e con le relative sanzioni - gli artt. 188, 189,

190 e 193 del medesimo decreto legislativo, relativi

agli adempimenti ed agli obblighi di natura "cartacea".

Peraltro l'ultimo provvedimento di proroga (appunto il

D.L. 192/2014) ha introdotto una differenziazione delle

scadenze: la proroga fino al 31/12/2015 riguarda solo

le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 dell'art. 260-bis e

le sanzioni accessorie di cui all'art. 260-ter.

Invece è previsto espressamente che "Le sanzioni

relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1

e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, si applicano a decorrere dal

1° aprile 2015". Le due fattispecie che entrano in

vigore dal 01/04/2015 sono quindi quelle relative alla

omessa iscrizione al SISTRI (260-bis, comma 1) ed

all'omesso pagamento del relativo contributo (260-bis,

comma 2).

Non essendo stato previsto nulla in proposito, al

momento sono invece entrate in vigore dal 01/01/2015

le norme che prevedono, in relazione alle sanzioni

SISTRI, il "cumulo giuridico" (art. 260-bis comma 9-

bis) ed il "ravvedimento operoso" (art. 260-bis, comma

9-ter)

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Confartigianato Imprese Rieti INSIEME L’IMPRESA Newsletter n.10 – 16 marzo 2015

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

CONDOMINIALE

È nulla la delibera del condominio che, in

assenza del consenso unanime dei

condomini, ha deciso per la dismissione

dell’impianto di riscaldamento centralizzato

e la trasformazione in impianti autonomi;

non è sufficiente, infatti, la sola maggioranza

qualificata a rendere legittima la delibera.

Peraltro i condomini contrari alla

dismissione dell'impianto centrale, e che

quindi sono costretti a spese non volute o

non preventivate, hanno diritto al

risarcimento dei danni derivanti dalla

soppressione del servizio comune che li ha

privati dell’uso dell’impianto di

riscaldamento.

Convenzione SCF:

versamento diritti

discografici per l’anno

2015

Si ricorda che è fissato al 31 maggio p.v. il

termine per il versamento relativo alla Campagna

2015 per la regolarizzazione della diffusione in

pubblico di musica registrata.

Come per gli anni precedenti la raccolta sarà

effettuata dalla SIAE e lo sconto riservato alle

aziende di acconciatura ed estetica associate – in

virtù del la convenzione in vigore tra

Confartigianato ed SCF - ammonterà al 15%,

come da tabella allegata.

Eventuali ulteriori informazioni sono disponibili

sul sito internet http://www.scfitalia.it.

ATTENZIONE!!

OBBLIGO FORMATIVO PER

OPERATORI o PREPOSTI

ADDETTI ai CANTIERI

STRADALI

Con l’entrata in vigore del Decreto

Interministeriale del 4 Marzo 2013 dal titolo

“Criteri generali di sicurezza relativi alle

procedure di revisione, integrazione e

apposizione della segnaletica stradale destinata

alle attività lavorative che si svolgono in

presenza di traffico veicolare” ha introdotto

nuove disposizioni in materia di Sicurezza nei

cantieri stradali con l’obbligo a carico del Datore

di Lavoro, di fornire una formazione specifica ai

lavoratori adibiti all’installazione ed alla

rimozione della segnaletica stradale e ai preposti

incaricati di gestire operativamente le attività di

revisione, integrazione e apposizione della

segnaletica stessa. Il Decreto prevede un percorso

formativo strutturato in tre moduli (giuridico

normativo, tecnico e pratico) della durata

complessiva di 8 ore per i lavoratori e 12 ore per

preposti. Come ben noto il cantiere stradale è un

ambiente di lavoro complesso che presenta una

molteplicità e variabilità di rischi sia per chi ci

lavora, sia per coloro che vengono in qualche

modo a contatto con l’area dei lavori. La

conoscenza dei rischi, la prevenzione,

l’informazione e la formazione sono elementi

fondamentali per una cultura della sicurezza che

consenta di ridurre concretamente il fenomeno

infortunistico. A tale scopo Confartigianato

Imprese Rieti, in collaborazione con l’Ing.

Francesco Stoppa, Dirigente della Direzione

Provinciale del Lavoro di Rieti ha predisposto un

programma formativo teorico-pratico, al fine di

adempiere con quanto previsto del Decreto

Interministeriale del 4 Marzo 2013.

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Confartigianato Imprese Rieti INSIEME L’IMPRESA Newsletter n.10 – 16 marzo 2015

Recentemente, a seguito delle ultime integrazioni al

D.lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva

Servizi, alcune Regioni hanno ammodernato la

propria disciplina in materia di artigianato. Alcune,

lo hanno fatto integrando le precedenti normative.

Altre, Umbria, Piemonte e per ultimo il Lazio (legge

regionale n. 3 del 17 febbraio 2015) hanno accorpato

in un Testo unico l’intera normativa regionale sulla

materia, al fine di coordinare tutti i provvedimenti

antecedenti, che generavano scarsa chiarezza

nell’applicazione.

Proprio il Testo Unico delle Regione Lazio risulta

piuttosto attuale poiché comprende alcune novità

connesse alle recenti riforme statali, quali:

la presentazione della dichiarazione attestante il

possesso dei requisiti, ai fini dell’iscrizione

all’Albo delle imprese artigiane, per via

telematica, anche tramite le Agenzie per le

imprese;

i centri servizi per l’artigianato (CSA), che

saranno costituiti, anche in forma consortile

dalle associazioni provinciali e regionali

dell’artigianato e accreditate presso la Regione,

avranno il compito di assistere le imprese in

tutte le fasi della loro esistenza, promovendone

l’ammodernamento, l’aggregazione e

l‘accessibilità alle misure di sostegno regionale;

l’istituzione dell’Albo regionale delle imprese

artigiane, articolato su base territoriale

provinciale e metropolitana;

Accanto a tali novità se ne riscontrano altre,

altrettanto interessanti per le imprese:

il contrassegno di appartenenza all’artigianato

artistico e tradizionale, che sarà definito nella

forma e nelle caratteristiche tecniche ed

estetiche dalla Commissione regionale per

l’artigianato;

l’attenzione alla promozione dell’artigianato

artistico tradizionale con le figure delle

botteghe tradizionali e l’introduzione della

figura del maestro artigiano;

il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione

tecnica e di innovazione tecnologica per un

artigianato più innovativo che includa

metodologie di lavoro collegate alle nuove

tecnologie, come l’e-commerce e le tecnologie

dell’informazione;

le agevolazioni alle imprese artigiane attraverso

il Fondo per la tutela, lo sviluppo e la

valorizzazione dell’artigianato laziale, da cui

verranno le risorse finanziarie a favore delle

imprese artigiane e piccole medie imprese in

generale;

lo stimolo ai Comuni per l’individuazione, la

realizzazione e lo sviluppo di aree di

insediamento artigianale.

Tra le semplificazioni del Testo Unico laziale si

evidenziano:

la soppressione delle Commissioni Provinciali

per l’Artigianato;

l’abolizione dell’Osservatorio per l’Artigianato.

L’Agenzia per le imprese è prevista anche in altre

normative regionali sull’artigianato. Il Veneto,

esplicitamente, nella LR n. 2 del 24/02/2015 prevede

che coloro che vogliono avviare un'impresa

artigiana, anche di prestazione di servizi (ai sensi

dell’art. 25 della Dlgs 59/2010, recepimento di

Direttiva servizi), possono rivolgersi all’ Agenzia

che ne attesta la sussistenza dei requisiti necessari

per l'iscrizione, modificazione o cancellazione

dall’Albo delle imprese artigiane, rilasciando una

dichiarazione di conformità. Le altre Regioni che

hanno inserito l’Agenzia per le imprese nella propria

disciplina sull’artigianato sono l’Umbria ed il

Piemonte con rinvio alla normativa nazionale.

Attualmente, altre Regioni stanno lavorando alla

riforma dell’artigianato locale con proposte di legge

mirate e strutturate in Testo Unici, per le quali

sarebbe utile acquisire informazioni dal territorio.

IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE PUÒ

ESSERE RICHIESTO AGLI UFFICI DI

CONFARTIGIANATO IMPRESE RIETI

MATTEO CORRADINI

Tel. 0746 218131- Fax 0746 247209

Email: [email protected]

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OBBLIGO DEL POS: IN

ARRIVO LE SANZIONI?

Nel disegno di Legge n. 1747 presentato in

Senato a gennaio sono previste sanzioni di 500

euro per chi risulterà sprovvisto del dispositivo

Pos. Nel provvedimento, non ancora approvato

ma in esame al Senato, si prevede un regime

premiale per coloro che rispettano gli obblighi

previsti: detrazioni fiscali dei costi percentuali

di ogni transazione eseguita attraverso lo

strumento del Pos.

Ricordiamo che attualmente, l’obbligo per

imprese e professionisti di permettere il

pagamento ai propri clienti attraverso l’utilizzo

di carte di credito e bancomat non prevede

sanzioni ed è in vigore dal 30 giugno 2014 (per

importi superiori a 30 euro).Proprio la

mancanza di sanzioni ha fatto si che moltissimi

imprenditori e professionisti non si siano, fino

ad oggi, adeguati alla normativa, anche in

attesa di qualche incentivo per abbattere gli

elevati costi di gestione del Pos. il Ddl prevede

oltre alla sanzione di 500 euro l’obbligo di

adeguamento entro 30 giorni e 60 giorni di

tempo dalla sanzione per comunicare

l’adeguamento alla Guardia di Finanza, se non

si provvede ancora a regolarizzare scatta

un’ulteriore sanzione di 1.000 euro e si può

arrivare anche alla sospensione dell’attività

fino a che non si provveda a regolarizzarsi.

PROROGA RATEIZZAZIONE DEI

DEBITI CONTRIBUTIVI VERSO

LA CASSA EDILE

Con la delibera n. 1 del 2015, il Comitato della

Bilateralità, costituito dai rappresentanti delle

Parti sociali delle organizzazioni nazionali

dell’edilizia, preso atto del perdurare della grave

crisi del settore delle costruzioni, ha deciso di

prorogare per tutto l’anno 2015 la procedura di

rateizzazione dei debiti contributivi verso la

Cassa edile, già in essere fino al 31 dicembre

2014 (v.all. n.1).

Viene così confermata, per ulteriori 12 mesi, la

procedura che consente all’ impresa, anche per

il tramite Di ANAEPA Confartigianato Imprese

Rieti , di rivolgere apposita istanza alla propria

Cassa edile, previo accordo con le

rappresentanze sindacali territoriali di

riferimento, al fine di ottenere la rateizzazione

delle contribuzioni dovute.

NOI ARTIGIANI Periodico di Confartigianato Imprese

Rieti Autorizzazione del Tribunale di Rieti

n. 1 /2000 del 21 gennaio 2000 Direzione, Redazione, Amministrazione Via Paolo Borsellino, 6 - 02100 RIETI tel. 0746/491435 - 218131 - 251900

fax 0746/269344 e-mail [email protected]

www.confartigianatorieti.com Editore

Confartigianato Imprese Rieti Direttore Responsabile

Raffaella Fabi Direttore Editoriale

Maurizio Aluffi Comitato di redazione

Maurizio Aluffi, Stella Cimini,Clara Odorici

Progettazione Grafica Clara Odorici

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I CONSIGLI DI CONFARTIGIANATO PER LA SICUREZZA DEGLI

IMPIANTI A GAS.

IL 50% DEI CITTADINI NON ESEGUE LA CORRETTA MANUTENZIONE

DELLE CALDAIE. 163 InCIDEnTI l’anno.

a tragedia sfiorata nel quartiere di Villa Reatina

dove undici persone sono rimaste intossicate da

esalazioni di monossido di carbonio in un

appartamento dimostra che la sicurezza degli impianti a

gas è ancora un grave problema. Secondo le rilevazioni

di Confartigianato, non più del 50% dei cittadini

esegue una corretta manutenzione delle caldaie. E,

negli ultimi 4 anni – in base alle statistiche del

Comitato Italiano Gas – a causa del malfunzionamento

di impianti a gas, si sono registrati in media 163

incidenti all‟anno. Gli incidenti sono concentrati al

Nord (3 incidenti su 4) e sono prevalentemente causati

dall‟insufficiente ricambio d‟aria del locale (4

incidenti su 10), a cui segue la carenza di manutenzione

(2 incidenti su 10). Gli impianti maggiormente a

rischio sono le caldaie autonome (causa di 1 incidente

su 3), seguono scaldabagni e apparecchi di cottura,

responsabili di 2 incidenti su 10 ciascuno.

Confartigianato Impianti Rieti ricorda che è importante

farsi installare impianti a gas unicamente da imprese

del settore installazione impianti, regolarmente iscritte

alla Camera di Commercio, in possesso dei requisiti

imposti dal D.M. 37/08, che rilasceranno alla fine dei

lavori una dichiarazione di conformità dell‟impianto

eseguito. Chi utilizza caldaie autonome, sia come

inquilino sia come proprietario, è responsabile del

corretto funzionamento dell‟impianto e della sua

manutenzione. Per evitare rischi è sufficiente rispettare

alcune semplici regole: NO AL „FAI DA TE‟.

CONTROLLI E MANUTENZIONI SOLO DA

OPERATORI ABILITATI. Confartigianato Impianti

Rieti ricorda che, per essere in regola, bisogna far

eseguire i controlli da parte di una impresa abilitata,

secondo quanto stabilito dal D.M. 37/08 sulla sicurezza

degli impianti. La legge prevede che le opere di

installazione, ampliamento, trasformazione e

manutenzione degli impianti tecnici (non solo caldaie

ma anche ascensori, impianti elettrici, termici, idraulici,

di climatizzazione e d‟antenna) devono essere eseguite

soltanto da operatori abilitati. Per evitare disavventure,

e rispettare la legge, bisogna quindi sempre scegliere

un tecnico in possesso di un certificato che ne attesti i

requisiti tecnico-professionali e che viene rilasciato

dalla Camere di commercio o dalle Commissioni

provinciali per l‟artigianato.

Questi operatori abilitati devono verificare la buona

tenuta dell‟impianto, la corretta espulsione dei fumi e

l‟eventuale ostruzione della canna fumaria, il corretto

funzionamento dell‟apparecchio. Al termine

dell‟intervento, il proprietario riceve un rapporto di

controllo tecnico in cui sono indicate le condizioni

della caldaia, i controlli e le verifiche che sono stati

effettuati ed eventuali osservazioni, raccomandazioni e

prescrizioni per il suo buon funzionamento. Nel caso in

cui vengano riscontrate anomalie non eliminabili,

l‟impresa mette “fuori servizio” l‟impianto. La ditta

abilitata deve anche aggiornare il nuovo libretto

d‟impianto, vero e proprio documento d‟identità della

caldaia e dell‟impianto. Esso contiene i dati del

proprietario, dell‟installatore e del responsabile della

manutenzione. Ma anche la descrizione dei principali

componenti della caldaia, gli interventi e le verifiche

strumentali effettuate e gli eventuali controlli operati

dagli Enti locali. Sia il Comune di Rieti che la

Provincia non hanno mai adempiuto a tale obbligo.

Anche recentemente sono arrivate rassicurazioni da

parte del Comune di Rieti circa l‟avvio di una

campagna informativa accompagnata dall‟apertura

degli sportelli “Energia, Sicurezza e Ambiente”, ma a

tutt‟oggi regna il silenzio più totale nonostante

vengano acquistati e distribuiti i “bollini verdi”.

Confartigianato ricorda che in Italia operano oltre

63.000 imprese artigiane di installazione impianti

termoidraulici, con circa 150.000 addetti. Le Regioni

con la maggiore presenza di imprese del settore sono la

Lombardia con 12.873 imprese, pari al 20,4% del

totale, il Piemonte (7.009 imprese, pari all‟11,1% del

totale), il Veneto (6.794 imprese pari al 10,8% del

totale) e l‟Emilia Romagna (6.220 imprese, pari al

9,9% del totale). In provincia di Rieti sono 240 gli

installatori termoidraulici di cui 130 aderenti a

Confartigianato.

PER SAPERNE DI PIÙ

MATTEO CORRADINI Tel. 0746 218131- Fax 0746 247209

Email: [email protected]

L

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Confartigianato Imprese Rieti INSIEME L’IMPRESA Newsletter n.10 – 16 marzo 2015

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RAFFAELLA RAUSO O AZZURRA SPOLETINI

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Trattamenti minimi

Importo mensile Importo annuo

€502.38 €6.530,94

Importi provvisori 2015

AUMENTI DÌ PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI AL MINIMO

DAL

01.01.2015

Aumento dello 0.3% Sulla parte di pensione compresa tra €

1.502,64 e € 2.009,52

Aumento dello 0.285% Sulla parte di pensione compresa tra

€2.009,52 e € 2.511,90

Aumento dello 0.225% Sulla parte di pensione compresa tra

€2.009,52 e € 2.511,90

Aumento dello 0.15% Sulla parte di pensione compresa tra

€2.511,90 e €3.014,28

Aumento dello 0.135% Oltre € 3.014,28

Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali

Importo

mensile

Importo

annuo

Importo

mensile

Importo

annuo

Importo

mensile

Importo

annuo

€286,37 €3.722,81 €369,63 €4.805,19 448,51 5.830,63

OGNI MERCOLEDI

CONFARTIGIANATO È

ANCHE SUL CORRIERE DÌ

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