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NOTIZIARIO MENSILE Numero 48/XVII SETTEMBRE 2017 L’attività di controllo parlamentare MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI a cura del Servizio per il Controllo parlamentare INDICE AVVERTENZA ................................................................................................................................ 1 Sezione I ........................................................................................................................................ 3 NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI ......................................................................................... 3 In evidenza a luglio ed agosto 2017 ............................................................................................... 4 a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2017 ......................................... 6 b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2017 o previste in scadenza entro il 31 ottobre 2017..................................................................................................................................... 14 c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 ottobre 2017 .................................................................................. 21 Sezione II ..................................................................................................................................... 27 ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO .............................................................................................. 27 In evidenza a luglio ed agosto 2017 ............................................................................................. 28 Note annunciate al 31 agosto 2017 .............................................................................................. 33 in attuazione di atti di indirizzo .................................................................................................... 33 Ministero dell’interno...................................................................................................................... 33 Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate nel periodo......................................................................................................................................... 36 1° luglio 31 agosto 2017 ............................................................................................................ 36 Sezione III .................................................................................................................................... 37 RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE ........................ 37 L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento ............................................................... 38 In evidenza a luglio ed agosto 2017 ............................................................................................. 39 Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo .......................................................................... 53 1° luglio-31 agosto 2017 ............................................................................................................... 53 Relazioni governative ...................................................................................................................... 53 Relazioni non governative ............................................................................................................... 60 Nuove relazioni previste da fonti normative ........................................................................................ 62 Relazioni governative ...................................................................................................................... 62

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NOTIZIARIO MENSILE Numero 48/XVII

SETTEMBRE 2017

L’attività di controllo parlamentare

MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI

a cura del Servizio per il Controllo parlamentare

INDICE

AVVERTENZA ................................................................................................................................ 1

Sezione I ........................................................................................................................................ 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI ......................................................................................... 3

In evidenza a luglio ed agosto 2017 ............................................................................................... 4 a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel

campo di applicazione della L. n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2017 ......................................... 6 b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n.

14/1978 scadute e non ancora rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2017 o previste in scadenza entro il

31 ottobre 2017 ..................................................................................................................................... 14 c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,

rinnovate o in scadenza entro il 31 ottobre 2017 .................................................................................. 21

Sezione II ..................................................................................................................................... 27

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO .............................................................................................. 27

In evidenza a luglio ed agosto 2017 ............................................................................................. 28

Note annunciate al 31 agosto 2017 .............................................................................................. 33

in attuazione di atti di indirizzo .................................................................................................... 33 Ministero dell’interno ...................................................................................................................... 33

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate nel

periodo ......................................................................................................................................... 36

1° luglio – 31 agosto 2017 ............................................................................................................ 36

Sezione III .................................................................................................................................... 37

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE ........................ 37

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento ............................................................... 38

In evidenza a luglio ed agosto 2017 ............................................................................................. 39

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo .......................................................................... 53

1° luglio-31 agosto 2017 ............................................................................................................... 53 Relazioni governative ...................................................................................................................... 53 Relazioni non governative ............................................................................................................... 60

Nuove relazioni previste da fonti normative ........................................................................................ 62 Relazioni governative ...................................................................................................................... 62

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AVVERTENZA

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo

parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del

Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività

parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente

gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non

legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è

prevista l’espressione di un parere parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti

pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che

disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine

effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle

nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge

n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine

conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi

dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle

Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o

comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche

specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie

essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina

governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora

rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso

in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della

legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative

in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal

Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello

parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio.

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Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti

di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto

con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di

fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per

far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è

possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi

essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni

contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o

in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai

Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini

del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle

Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni

al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e

“non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da

nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.

Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni

II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo

parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali,

degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.

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Sezione I – Nomine governative

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Sezione I

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti

ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2017 (e nella prima

parte del mese di settembre 2017), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date

di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni

competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia

stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti

medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 ottobre 2017 con l’indicazione dei titolari e

delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto

per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31

ottobre 2017, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di

applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di

nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

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Sezione I – Nomine governative

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In evidenza a luglio ed agosto 2017

La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine

governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando i mesi di

luglio e agosto 2017 nonché l'inizio di quello di settembre 2017, con una proiezione previsionale

delle cariche in scadenza fino alla fine di ottobre 2017. La sezione è composta da tre sottosezioni, che

danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2017, nonché di quelle da

rinnovare entro la fine di ottobre 2017 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative

indipendenti.

IN QUESTO NUMERO:

- Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con propri decreti in data 3 agosto 2017, ha

nominato Anna Maria Ajello presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema

educativo di istruzione e di formazione INVALSI, nonché Arduino Salatin e Roberto Ricci

componenti del relativo consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1°

agosto 2017.

- La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 25 luglio 2017, annunciate alla Camera

e al Senato il 26 luglio 2017, ha richiesto i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Stefano

Commini, Enzo Vecciarelli e Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell’Agenzia

nazionale per la sicurezza del volo ANSV. Tali richieste di parere sono state assegnate alla IX

Commissione (Trasporti) della Camera e all’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato.

- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2017 Paolo Magro è stato nominato

presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA per la durata di un triennio.

- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 17 luglio 2017, ha nominato

Massimo Deiana presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna per quattro anni.

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2017 Stefano Laporta è stato

nominato presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA per la

durata di un quadriennio. L’insediamento di Laporta è avvenuto con decorrenza 15 luglio 2017. Con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 23 maggio 2017 sono

stati altresì nominati i membri del consiglio di amministrazione dell’ISPRA per la durata di un

quadriennio.

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Sezione I – Nomine governative

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- Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, con propri decreti in data 27 e 28 giugno 2017,

ha nominato Giovanni Biondi presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e

ricerca educativa INDIRE, nonché Giovanni Di Fede e Maria Francesca Cellai membri del relativo

consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio. Tale organo si è insediato il 12 luglio 2017.

- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di aver provveduto, con

propri decreti in data 12 e 27 giugno 2017, a prorogare il mandato del commissario straordinario

dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Leonardo Deri, per la durata di sei mesi

a decorrere dal 7 giugno 2017, nonché a nominare Tarcisio Agus commissario straordinario del Parco

geominerario storico e ambientale della Sardegna, per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere

dal 28 giugno 2017.

- La Ministra per i rapporti con il Parlamento ha comunicato la nomina, avvenuta con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data

22 maggio 2017, di Bruno Adinolfi a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL.

- Nel mese di luglio 2017 sono scaduti i mandati dei presidenti dell'Ente parco nazionale

dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, Domenico Totaro, e dell'Ente parco nazionale

dell'Arcipelago toscano, Giampiero Sammuri.

- Nel mese di agosto 2017 non si ravvisano mandati scaduti e non rinnovati.

- Nel mese di settembre scade invece il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale delle Cinque

Terre, Vittorio Alessandro.

- Nel mese di ottobre scadranno infine i mandati dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro INAIL. Scadranno inoltre i mandati dei presidenti degli Enti parco

nazionale della Majella, Franco Iezzi, e del Pollino, Domenico Pappaterra, nonché quello del

commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Tarcisio

Agus.

Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.

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Sezione I – Nomine governative

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a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione

della L. n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2017

In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal

Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la

richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il

controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti

pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli

enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera

comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda

generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei

precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.

La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei

ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive

competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici,

anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle

Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai

fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la

designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se

non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve

contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei

motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali

incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di

gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere

espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o

designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli

articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche

nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma

non può essere effettuata per più di due volte.

Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate

alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della

Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere

parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla

Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima

seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della

Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto

del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di

nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni

dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera.

(…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24

gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri

amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o

dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono

contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure

seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che

eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con

atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o

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Sezione I – Nomine governative

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integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito

della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.

Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n.

293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi,

stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla

scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere

ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono

prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine

medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti

di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli

organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti

di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine

massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi

decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

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Sezione I – Nomine governative

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Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

Data nomina Procedura

di nomina

Opera nazionale

per i figli

degli aviatori

ONFA

Presidente:

Paolo Magro

Pareri favorevoli

espressi dalla

4ª Commissione

del Senato

il 20/6/2017

e dalla

IV Commissione

della Camera

il 5/7/2017

20/7/2017

(Nomina

deliberata

dal Consiglio

dei ministri

del 10/7/2017)

D.P.R.

su proposta

del Presidente

del Consiglio

dei ministri

previa

deliberazione

del Consiglio

dei ministri

su proposta

del Ministro

della difesa,

sentito il Capo

di Stato maggiore

dell'Aeronautica

militare

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2017 Paolo Magro è stato

nominato presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA per la durata di un triennio.

Tale nomina era stata deliberata in via definitiva, su proposta della Ministra della difesa, dal

Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017. Come ricordato nel precedente Bollettino, la Ministra per i

rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Magro con

lettera in data 13 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 giugno 2017. Tale richiesta di

parere era stata assegnata alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta

del 20 giugno 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta di parere era stata altresì assegnata alla IV

Commissione (Difesa) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 27 giugno 2017,

aveva espresso parere favorevole nella seduta del 5 luglio 2017.

L’8 maggio 2017 era scaduto il mandato del presidente uscente dell'ONFA, Tommaso Ferro, che

era stato nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 2014.

In pari data erano altresì scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione

dell'Ente, ossia Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Cristiano Maria di Carlo e Rossana Colangelo. La

composizione di tale organo, che era stato rinnovato per un triennio a decorrere dall'8 maggio 2014 con

decreto del Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare in data

16 maggio 2014, è stata più volte modificata con successivi analoghi decreti in data 5 agosto 2015, 1°

agosto 2016 e 5 dicembre 2016.

L'organizzazione dell'ONFA è stata modificata in un primo momento dal D.P.R. n. 215/2009,

che ha disposto il riordino dell'Ente in attuazione delle procedure recate dalla normativa "taglia-enti" di

cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. La governance

dell'ONFA è stata poi ulteriormente modificata con l'adozione del nuovo statuto, approvato con decreto

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Sezione I – Nomine governative

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del Ministro della difesa in data 13 gennaio 2011, che ha recepito anche il disposto dell'art. 6, comma 5,

del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, riducendo conseguentemente la

composizione del consiglio di amministrazione.

Sono dunque organi dell'ONFA il presidente e il consiglio di amministrazione, composto dallo

stesso presidente e da altri quattro membri. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una

sola volta. Tale configurazione degli organi dell'Ente è stata da ultimo recepita, a livello di legislazione

primaria, dal D.P.R. n. 191/2012, che ha modificato l'art. 55 del D.P.R. n. 90/2010.

Istituito dal R.D. 21 agosto 1937, n.1585, l'ONFA è un ente di diritto pubblico, dotato di

autonomia amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della difesa, che provvede all’assistenza

degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare.

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

Data nomina Procedura

di nomina

Autorità

di sistema

portuale

del Mare

di Sardegna

Presidente:

Massimo Deiana

Pareri favorevoli

espressi dalla

8ª Commissione

del Senato

il 20/6/2017

e dalla

IX Commissione

della Camera

il 21/6/2017

17/7/2017 Decreto

del Ministro

delle

infrastrutture

e dei trasporti,

d'intesa

con il presidente

della regione

interessata

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 17 luglio 2017, notificato

all’interessato in pari data, ha nominato Massimo Deiana presidente dell’Autorità di sistema portuale

del Mare di Sardegna per la durata di un quadriennio.

Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Deiana

con lettera del 13 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 16 e il 20 giugno

2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della

Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 20 e del 21 giugno 2017.

L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 169/2016,

subentra alle soppresse Autorità portuali di Cagliari e di Olbia e Golfo aranci i cui organi restano in

carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario uscente

dell’Autorità portuale cagliaritana è Roberto Isidori, che, nominato con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti in data 30 ottobre 2015, è stato prorogato con analogo provvedimento del 29

aprile 2016. Isidori era subentrato a Vincenzo Di Marco, nominato commissario straordinario con

decreto ministeriale del 29 gennaio 2014 e prorogato con analoghi decreti del 7 agosto 2014, del 10

novembre 2014, del 23 gennaio 2015 e del 24 aprile 2015. Di Marco era succeduto a Piergiorgio

Massidda, a sua volta nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre

2013, dopo che la sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato aveva annullato la nomina dello stesso

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Sezione I – Nomine governative

10

Massidda a presidente dell'Autorità portuale di Cagliari. Per quanto concerne invece l’Autorità portuale

di Olbia e Golfo aranci, commissario straordinario uscente è Pietro Preziosi, che, nominato con decreto

ministeriale del 19 giugno 2015, è stato prorogato con analoghi provvedimenti del 22 dicembre 2015 e

del 24 giugno 2016. Preziosi era subentrato nel predetto incarico a Nunzio Martello che, nominato con

decreto ministeriale del 6 marzo 2014, era stato prorogato con analoghi decreti del 9 settembre 2014, del

9 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Martello era a sua volta subentrato a Fedele Sanciu, nominato

commissario straordinario con decreto ministeriale del 5 settembre 2013, dopo la scadenza del secondo e

ultimo mandato quadriennale del presidente Paolo Silverio Piro.

Le Autorità di sistema portuale, disciplinate dal D.Lgs. n. 169/2016, sono enti pubblici non

economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa,

organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Istituite in numero di 15, subentrano alle Autorità

portuali già previste dalla L. n. 84/1994 e sono parimenti sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il

presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, scelto tra cittadini di

Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei

settori dell'economia dei trasporti e portuale, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

d’intesa con il presidente della regione interessata, sentite le Commissioni parlamentari, e dura in carica

quattro anni rinnovabili una sola volta.

Ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 169/2016, nelle Autorità portuali per le quali non

siano state ancora costituite le Autorità di sistema portuale subentranti, sono rimasti comunque in carica,

ancorché scaduti, gli organi da ultimo nominati (tra i quali il presidente e il commissario straordinario)

sino all’insediamento dei nuovi organi delle Autorità di sistema portuale subentranti.

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

Data nomina Procedura

di nomina

Parco

geominerario

storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario

straordinario:

Tarcisio Agus

Nomina comunicata

e annunciata

alla Camera

il 2/8/2017

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

27/6/2017

(decorrenza:

28/6/2017)

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 28 luglio 2017,

annunciata alla Camera il 2 agosto 2017, ha comunicato, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, di aver

nominato, con proprio decreto in data 27 giugno 2017, Tarcisio Agus commissario straordinario del

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la durata di quattro mesi a decorrere dal

28 giugno 2017 e comunque non oltre la costituzione degli organi del consorzio del Parco, in particolare

del presidente e del consiglio direttivo.

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Sezione I – Nomine governative

11

Come ricordato nel precedente numero del Bollettino, il 28 giugno 2017 scadeva il mandato del

commissario straordinario uscente del Parco, Giovanni Pilia, che, inizialmente nominato con decreto

ministeriale in data 28 ottobre 2016, era stato prorogato con analogo provvedimento in data 27 febbraio

2017 per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal 28 febbraio 2017. Pilia era succeduto a

Francesco Mascia, il quale era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale in data

11 marzo 2016.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio

2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione

autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto

in data 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro

delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la

Regione autonoma della Sardegna. Il Parco è gestito da un consorzio con personalità giuridica di diritto

pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e

delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna.

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

Data nomina Procedura

di nomina

Ente parco

nazionale

dell’Arcipelago

di La Maddalena

Commissario

straordinario:

Leonardo Deri

Nomina comunicata

e annunciata

alla Camera

il 2/8/2017

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

12/6/2017

(decorrenza:

7/6/2017)

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 28 luglio 2017,

annunciata alla Camera il 2 agosto 2017, ha comunicato, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, di aver

prorogato, con proprio decreto in data 12 giugno 2017, il mandato del commissario straordinario

dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Leonardo Deri, per la durata di sei mesi

a decorrere dal 7 giugno 2017 e comunque non oltre la nomina del presidente dell’Ente parco.

Il 7 giugno 2017 scadeva infatti il mandato dello stesso Deri, che era stato nominato per sei mesi

con analogo decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. Il commissariamento dell’Ente parco sardo era

seguito alla revoca del presidente e allo scioglimento del consiglio direttivo a causa di rilevate criticità

programmatorie e gestionali.

Presidente uscente dell’Ente parco sardo è Giuseppe Bonanno, che era stato nominato per cinque

anni con decreto ministeriale del 22 ottobre 2012. Per Bonanno si trattava del secondo mandato alla

presidenza dell’Ente parco essendovi già stato nominato con analogo decreto del 31 maggio 2007.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di

diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

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Sezione I – Nomine governative

12

mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome

interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il

consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati

sono tutti quinquennali.

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

Data nomina Procedura

di nomina

Istituto nazionale

per l’assicurazione

contro

gli infortuni

sul lavoro

INAIL

Componente

del consiglio

di indirizzo

e vigilanza:

Bruno Adinolfi

Nomina comunicata

e annunciata

al Senato

il 25/7/2017

e alla Camera

il 26/6/2017

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

22/5/2017 D.P.C.M.,

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche

sociali

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 giugno 2017 annunciata al

Senato il 25 luglio 2017 e alla Camera il 26 giugno 2017, ha comunicato, ai sensi dell’art. 9 della L. n.

14/1978, la nomina, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 maggio 2017, di Bruno Adinolfi a componente del

consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro INAIL.

Adinolfi è stato nominato, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro

(CGIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in sostituzione di Giuseppe Errico, dimissionario, il

quale era stato nominato, sempre su designazione della CGIL, con il decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri dell'8 agosto 2013 che aveva disposto il rinnovo del consiglio di indirizzo e vigilanza

(cosiddetto CIV) dell'INAIL. L'incarico di Adinolfi durerà quindi per il restante periodo di mandato del

predetto organo, che verrà a scadenza il 1° ottobre 2017, come specificato infra nella sottosezione b) alla

quale si rimanda per quanto concerne l’INAIL in generale e il relativo CIV in particolare.

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Sezione I – Nomine governative

13

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

Data nomina Procedura

di nomina

Istituto superiore

per la protezione

e la ricerca

ambientale

ISPRA

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

Mauro Libè,

Alfredo

De Girolamo Vitolo,

Miriam Lanza,

Giovanni Immordino

Nomine non ancora

comunicate

alle Camere

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

23/5/2017 Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 23 maggio

2017 Mauro Libè, Alfredo De Girolamo Vitolo, Miriam Lanza e Giovanni Immordino sono stati

nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale ISPRA per la durata di un quadriennio.

Il consiglio di amministrazione dell’ISPRA è presieduto dal presidente dell’Istituto, Stefano

Laporta, che è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 maggio

2017 sempre per la durata di un quadriennio. Come specificato infra alla sottosezione c) l’insediamento

di Laporta è avvenuto con decorrenza 15 luglio 2017.

Il 7 settembre 2016 erano scaduti i mandati dei membri del consiglio di amministrazione uscente,

ossia Vittorio Amadio, Alfredo De Girolamo Vitolo, Michele Fina e Mauro Libè, che erano stati

nominati per tre anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data

7 settembre 20131.

Sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il

collegio dei revisori dei conti. Per effetto delle disposizioni recentemente introdotte dall’art. 4, comma 6,

della L. n. 132/2016, i mandati dei componenti degli organi dell’ISPRA non hanno più durata triennale

bensì quadriennale e possono essere confermati una sola volta. Nella fattispecie Libè e De Girolamo

Vitolo sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell’Istituto per un secondo

mandato.

Sull’ISPRA in generale e sulla sua integrazione nel Sistema nazionale a rete per la protezione

dell’ambiente per effetto della citata L. n. 132/2016, vedasi infra alla sottosezione c).

1 Per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione dell’ISPRA, l'articolo 6 del D.M. n.

123/2010 prevede che esso sia composto dal presidente e da altri sei membri scelti tra persone con competenze

tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto. Tuttavia, poiché ai sensi dell'art. 6,

comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, gli organi di amministrazione

degli enti pubblici devono essere costituiti da non più di cinque componenti, non sono mai stati nominati più di

quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto oltre al presidente.

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Sezione I – Nomine governative

14

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978

scadute e non ancora rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2017 o previste in scadenza entro il 31 ottobre 2017

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

previsto

Data scadenza Procedura

di nomina

Ente parco

nazionale

dell’Appennino

lucano –

Val d’Agri –

Lagonegrese

Presidente:

Domenico Totaro

11/7/2017

Ente parco

nazionale

dell’Arcipelago

toscano

Presidente:

Giampiero Sammuri

16/7/2017

Ente parco

nazionale

delle Cinque Terre

Presidente:

Vittorio Alessandro

1/9/2017

Ente parco

nazionale

della Majella

Presidente:

Franco Iezzi

12/10/2017

Ente parco

nazionale

del Pollino

Presidente:

Domenico

Pappaterra

15/10/2017

L’11 luglio 2017 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino

lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2012. A far

data dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal D.L. n.

293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994, la gestione del predetto Ente parco è

assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, Vittorio Triunfo, che

sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

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Sezione I – Nomine governative

15

Si ricorda che la nomina presidenziale di Totaro – primo presidente dell’Ente parco lucano,

istituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 2007 - aveva comportato la

cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24

ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.

Il 16 luglio 2017 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago

toscano, Giampiero Sammuri, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2012 per cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2012. A far

data dal 30 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal D.L. n.

293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994, la gestione del predetto Ente parco è

assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, Stefano Feri, che

sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Si ricorda che la nomina presidenziale di Sammuri aveva comportato l’automatica cessazione del

mandato commissariale già attribuito a Massimo Avancini con decreto ministeriale del 12 aprile 2012. In

precedenza Mario Tozzi era stato nominato per cinque anni presidente dell’Ente parco toscano con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 20 novembre 2006.

Il 1° settembre 2017 è altresì scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale delle

Cinque terre, Vittorio Alessandro, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare in data 1° agosto 2012 per cinque anni a decorrere dal 1° settembre 2012.

Già nominato commissario straordinario dello stesso Ente parco con decreto ministeriale del 18

aprile 2012, Alessandro era succeduto ai precedenti commissari straordinari Vincenzo Santoro, nominato

con decreto ministeriale del 10 novembre 2011, e Aldo Cosentino, nominato con analogo provvedimento

del 1° ottobre 2010 e affiancato altresì dal subcommissario Silvio Vetrano dal 1° gennaio 2011. In

precedenza il presidente dell'Ente parco ligure Franco Bonanini, che era stato confermato per un ulteriore

mandato quinquennale con decreto ministeriale del 19 marzo 2010, si era dimesso il 29 settembre 2010.

Il 12 ottobre 2017 scadrà inoltre il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale della

Majella, Franco Iezzi, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare in data 12 ottobre 2012.

In precedenza Iezzi era stato nominato commissario straordinario dell’Ente parco abruzzese con

decreto ministeriale in data 18 febbraio 2011 e il suo mandato era stato varie volte prorogato fino alla sua

nomina a presidente. Nel ricordato incarico commissariale Iezzi era succeduto a Giancarlo Giuliante, che,

nominato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010, era stato precedentemente nominato presidente

dell’Ente parco della Majella con analogo provvedimento del 31 dicembre 2004.

Il 15 ottobre 2017 scadrà infine il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino,

Domenico Pappaterra, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare in data 12 ottobre 2012 per la durata di cinque anni a decorrere dal 15 ottobre 2012.

Per Pappaterra si è trattato del secondo mandato alla presidenza dell’Ente parco calabrese,

essendovi già stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 31 agosto 2007. In precedenza

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Sezione I – Nomine governative

16

Pappaterra era stato nominato commissario straordinario dell’Ente parco del Pollino con decreto

ministeriale del 7 maggio 2007 fino alla sua prima nomina a presidente.

Sull'Ente parco nazionale in generale, vedasi supra alla sottosezione a).

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

previsto

Data scadenza Procedura

di nomina

Istituto nazionale

della previdenza

sociale INPS

Componenti del

consiglio di indirizzo

e vigilanza:

Pietro Iocca

(presidente)

Fabio Pontrandolfi

(vicepresidente)

Enrico Amadei

Donatello Bertozzi

Carlo Borio

Marco V. Broccati

Sebastiano Callipo

Roberto Caponi

Tiziana Cavallaro

Alessandro Cosimi

Fabio Del Giudice

Giulia Dongiovanni

Claudio Durigon

Michele Gentile

Fiorito Leo

Elvira Massimiano

Gian Paolo Patta

Anita Pisarro

Luigi Scardaone

Giuseppe Soricaro

Sabina Valentini

Jole Vernola

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

1°/10/2017 Decreto

del Presidente

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali,

sulla base

delle

designazioni

delle

organizzazioni

sindacali

maggiormente

rappresentative

Il 1° ottobre 2017 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza

(CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, che erano stati nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 2013 per quattro anni a decorrere dal 1° ottobre

2013, data di effettivo insediamento dell'organo.

Nella prima seduta il CIV aveva eletto, fra i propri componenti, Pietro Iocca quale presidente

dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nonché Fabio Pontrandolfi quale

vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

La composizione del CIV come inizialmente configurata dal ricordato D.P.C.M. dell’8 agosto

2013 è stata dapprima integrata con la nomina, avvenuta con analogo decreto in data 5 dicembre 2013 su

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Sezione I – Nomine governative

17

designazione della Conferenza unificata di cui al D.Lgs. n. 281/1997, di Alessandro Cosimi quale

componente di parte datoriale pubblica rappresentante delle regioni e delle autonomie locali. In seguito la

composizione del CIV è stata modificata per via delle sostituzioni di alcuni membri dimissionari fino a

raggiungere l’assetto rappresentato nella precedente tabella: su designazione delle rispettive

rappresentanze di appartenenza sono stati infatti nominati, con D.P.C.M. in data 17 settembre 2014,

Elvira Massimiano in sostituzione di Mauro Bussoni, nonché, con D.P.C.M. in data 13 maggio 2016,

Michele Gentile e Claudio Durigon in sostituzione di Sandro Del Fattore e Pietro Giovanni Zoroddu. Si

ricorda infatti che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una

sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso

di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, metà dei membri del

CIV dell'INPS sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti

maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la restante metà è ripartita tra le organizzazioni

maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo

criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività.

Per effetto del riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'art. 7 del D.L.

n. 78/2010, il consiglio di indirizzo e vigilanza costituisce l'unico organo collegiale di tali enti, essendo

stato soppresso il consiglio di amministrazione. Il CIV definisce dunque i programmi, individua le linee

di indirizzo e approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale.

Sono poi attribuite a tale organo competenze specifiche in relazione alla nomina del presidente dell'ente2.

Sul piano quantitativo la composizione originaria del CIV dell'INPS, come previsto dall'art. 3,

comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, era pari a 24 membri. Tuttavia l'art. 7, comma 9 del citato D.L. n.

78/2010, aveva previsto la riduzione in misura non inferiore al trenta per cento dei componenti dei CIV

con effetto dalla loro ricostituzione. D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei

soppressi INPDAP ed ENPALS, l'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011 aveva specificamente previsto

l'integrazione nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS di altri 6 componenti3. Come specificato dal

provvedimento di nomina dell’organo attualmente in scadenza, la riduzione del trenta per cento è stata

applicata alla composizione originaria dell'organo (pari - come detto - a 24 componenti), aggiungendo al

risultato di tale operazione i 6 componenti previsti dal D.L. n. 201/2011. La composizione del consiglio

di indirizzo e vigilanza dell'INPS è dunque attualmente pari a 22 componenti.

2 Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del

presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del

nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978,

provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire

entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può

comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. 3 In base all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012, quattro dei suddetti

componenti integrativi dovevano riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP; gli altri due

dovevano riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS. Per effetto di tale disposizione, il

CIV in scadenza al 30 settembre 2013 aveva raggiunto la consistenza di 30 rappresentanti.

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Sezione I – Nomine governative

18

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte,

nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 201/2011, ha incorporato

l'Istituto postelegrafonici IPOST, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori

dello spettacolo ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza

e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e

l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica INPDAP (che

aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

previsto

Data scadenza Procedura

di nomina

Istituto nazionale

per l'assicurazione

contro

gli infortuni

sul lavoro

INAIL

Componenti del

consiglio di indirizzo

e vigilanza:

Francesco Rampi

(presidente)

Riccardo Giovani

(vicario

del presidente)

Bruno Adinolfi

Pierangelo Albini

Luciano Bertozzi

Franco Bettoni

Sandro Biserna

G.Luigi De Gregorio

Fabiola Leuzzi

Romano Magrini

Achille Massenti

Salvatore Muscarella

Gaetana Pagano

Beatrice Sassi

Mario F. Scotti

Giovanni Tosco

Giuseppe Turudda

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

1°/10/2017 Decreto

del Presidente

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali,

su designazione

delle

organizzazioni

sindacali

maggiormente

rappresentative

e, per un

componente,

su designazione

della

Associazione

nazionale

mutilati

e invalidi

del lavoro

Il 1° ottobre 2017 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza

(CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, che erano stati

nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 2013 per quattro anni a

decorrere dal 1° ottobre 2013, data di effettivo insediamento dell'organo.

Nella seduta di insediamento il CIV aveva eletto, fra i propri componenti, Francesco Rampi

quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Nella successiva seduta

del 23 ottobre 2013, il CIV aveva inoltre eletto, su proposta del presidente, Riccardo Giovani quale

vicario del presidente, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi.

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Sezione I – Nomine governative

19

La composizione del CIV come inizialmente configurata dal D.P.C.M. dell’8 agosto 2013 è stata

modificata a seguito delle sostituzioni di alcuni membri dimissionari fino a raggiungere l’assetto

rappresentato in tabella: su designazione delle rispettive rappresentanze di appartenenza sono stati infatti

nominati, con D.P.C.M. in data 8 ottobre 2015, Sandro Biserna in sostituzione di Raffaella Sette, nonché,

con D.P.C.M. in data 22 maggio 2017, Bruno Adinolfi in sostituzione di Giuseppe Errico.

Si ricorda in proposito che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere

confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati

nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti.

Sul riordino degli enti pubblici previdenziali e sul ruolo del CIV, si rinvia a quanto riferito nella

nota precedente. Si osserva tuttavia che il penultimo periodo del comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs. n.

479/1994 detta disposizioni specifiche circa la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza

dell'INAIL. Questo infatti era composto da 25 membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione

nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ANMIL. I restanti membri sono nominati in rappresentanza

delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei

lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e

secondo i medesimi criteri previsti per il corrispondente organo dell'INPS.

Tuttavia l'art. 7, comma 9 del D.L. n. 78/2010, aveva previsto anche per il consiglio di indirizzo e

vigilanza dell'INAIL la riduzione in misura non inferiore al trenta per cento dei componenti dell'organo

con effetto dalla sua ricostituzione. Pertanto la composizione del CIV dell'INAIL, come già previsto dal

ricordato D.P.C.M. dell’8 agosto 2013, è stata ridotta a 17 componenti.

L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di

garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione

del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli

infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle

imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori. Si ricorda che all'INAIL sono state attribuite,

dall'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore

marittimo IPSEMA ed Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL.

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

previsto

Data scadenza Procedura

di nomina

Parco

geominerario

storico

e ambientale

della Sardegna

Commissario

straordinario:

Tarcisio Agus

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

28/10/2017

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

Il 28 ottobre 2017, se non saranno stati nominati gli organi del relativo consorzio, scadrà il

mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna,

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Sezione I – Nomine governative

20

Tarcisio Agus, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare in data 27 giugno 2017 per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal 28 giugno

2017.

Agus era succeduto al precedente commissario straordinario, Giovanni Pilia, che, inizialmente

nominato con decreto ministeriale del 28 ottobre 2016, era stato prorogato con analogo provvedimento in

data 27 febbraio 2017.

Sul Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna in generale vedasi supra nella

sottosezione a).

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Sezione I – Nomine governative

21

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,

rinnovate o in scadenza entro il 31 ottobre 2017

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

Data nomina Procedura

di nomina

Istituto nazionale

per la valutazione

del sistema

educativo

di istruzione

e di formazione

INVALSI

Presidente:

Anna Maria Ajello

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

Arduino Salatin

e Roberto Ricci

Nomine non ancora

comunicate

al Parlamento

ai sensi dell'art. 11,

comma 5,

del D. Lgs. 213/2009

3/8/2017

(decorrenza:

1°/8/2017)

Decreto

del Ministro

dell'istruzione

dell'università

e della ricerca

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con propri decreti in data 3 agosto 2017,

non ancora comunicati al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009, ha nominato

Anna Maria Ajello presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di

istruzione e di formazione INVALSI, nonché Arduino Salatin e Roberto Ricci componenti del relativo

consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2017.

A tale data - come ricordato nel precedente numero della presente pubblicazione - scadevano i

mandati dei membri del consiglio di amministrazione uscente. Il predetto Ministro infatti, con propri

decreti del 29 luglio 2013, aveva nominato Cinzia Angelini e il già citato Arduino Salatin consiglieri per

la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2013, insieme a Paolo Sestito quale presidente

dell’Istituto4. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Sestito a decorrere dal 4 dicembre 2013, il

Ministro, con proprio decreto del 5 febbraio 2014, aveva nominato la suddetta Anna Maria Ajello nuovo

presidente dell’Istituto fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.

4 Si ricorda che la nomina del consiglio di amministrazione dell'INVALSI, avvenuta con i citati decreti ministeriali

del 29 luglio 2013, aveva fatto venir meno il commissariamento dell’Istituto, che era stato disposto con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2011 a seguito delle dimissioni del presidente

dell'INVALSI, Piero Cipollone, e del comitato di indirizzo dell'Istituto. Era stato perciò nominato commissario

straordinario Giuseppe Cosentino, il cui mandato era stato poi prorogato con D.P.C.M. del 9 novembre 2011. A

seguito quindi delle dimissioni rassegnate da Cosentino il 23 dicembre 2011, il mandato commissariale era stato

conferito al già ricordato Paolo Sestito con D.P.C.M. del 29 febbraio 2012, in seguito prorogato con analoghi

provvedimenti del 3 agosto 2012 e del 27 marzo 2013. Lo statuto dell’ente, adottato il 2 settembre 2011, è stato

da ultimo modificato il 25 giugno 2015.

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Sezione I – Nomine governative

22

Le nomine degli amministratori dell’INVALSI sono avvenute secondo le procedure previste dal

D.Lgs. n. 213/2009, recante il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione

dell'università e della ricerca.

Tale decreto ha stabilito, all'articolo 11, comma 5, che sulle candidature dei presidenti di tali enti

non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista solo

la comunicazione al Parlamento delle nomine sia dei presidenti che dei consigli di amministrazione

effettuate dal Ministro dell'istruzione dell’università e della ricerca.

Il D. Lgs. n. 213/2009 ha inoltre stabilito, all’art. 11, comma 3, che due componenti, tra cui il

presidente, del consiglio di amministrazione dell’ente, sono individuati dal Ministro (nella fattispecie

Ajello e Salatin), mentre il terzo componente è scelto direttamente dalla comunità scientifica o

disciplinare di riferimento sulla base di una consultazione definita nello statuto dell’ente (nella fattispecie

il consigliere Ricci).

Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il

collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione, tra cui il presidente, nominati

con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni.

L’INVALSI, ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile,

patrimoniale, regolamentare e finanziaria, fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema

educativo di istruzione e formazione SNV, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 80/2013. L’Istituto

effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta

formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale. L’INVALSI predispone altresì i testi

della nuova prova scritta dell’esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

Data nomina Procedura

di nomina

Agenzia nazionale

per la sicurezza

del volo

ANSV

Componenti

del collegio:

Stefano Commini,

Enzo Vecciarelli,

Lorenzo

Schiano di Pepe

Richieste di parere

parlamentare

ai sensi

dell'art. 2

del D.P.R.

n. 189/2010

annunciate

alla Camera

e al Senato

il 26 luglio 2017

Procedura

di nomina

in corso

D.P.C.M. previa

deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

su proposta

dei Ministri

delle infrastrutture

e dei trasporti,

dell'interno

e della giustizia.

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 25 luglio 2017, annunciate alla

Camera e al Senato il 26 luglio 2017, ha richiesto i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di

Stefano Commini, Enzo Vecciarelli e Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell’Agenzia

nazionale per la sicurezza del volo ANSV. Tali richieste di parere sono state assegnate all’8ª

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Sezione I – Nomine governative

23

Commissione (Lavori pubblici) del Senato e alla IX Commissione (Trasporti) della Camera, che ne ha

avviato l’esame nella seduta del 2 agosto 2017.

Il 7 aprile 2016 erano scaduti i mandati dei componenti del collegio uscente dell'ANSV, ossia

Cesare Arnaudo, Michele Gasparetto ed Elda Turco Bulgherini, che erano stati nominati per cinque anni

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 aprile 2011.

Commissario straordinario in carica dell’Agenzia è Bruno Franchi, che è stato nominato con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 agosto 2016 fino alla conclusione delle

procedure di rinnovo degli organi dell’Agenzia. Lo stesso Franchi, tra l’altro, è stato confermato

presidente dell'ANSV per la durata di un quinquennio con decreto del Presidente della Repubblica in data

5 gennaio 2017. In precedenza Franchi era già stato nominato presidente dell’Agenzia con analoghi

provvedimenti in data 3 febbraio 2011, 7 febbraio 2005 e 14 ottobre 1999. Franchi era stato altresì

nominato commissario straordinario dell'ANSV con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

15 marzo 2010.

Ai sensi del D.P.R. n. 189/2010, che ha riordinato l'ANSV nell'ambito delle procedure previste

dalla normativa c.d. taglia-enti (art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n.

133/2008), sono organi dell'Agenzia il presidente, il collegio (la cui composizione è stata ridotta da

quattro componenti a tre) e il collegio dei revisori dei conti.

I componenti del collegio dell’ANSV sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia. Nella fattispecie

Stefano Commini è stato proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Enzo Vecciarelli dal

Ministro dell’interno e Lorenzo Schiano di Pepe dal Ministro della giustizia. I mandati durano cinque

anni e possono essere confermati per una volta.

Istituita dal D.Lgs. n. 66/1999 e posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei

ministri, l’ANSV svolge inchieste tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti occorsi ad aeromobili

dell’aviazione civile, eventualmente emanando le opportune raccomandazioni di sicurezza. Svolge altresì

attività di studio e di indagine per favorire il miglioramento della sicurezza del volo.

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Sezione I – Nomine governative

24

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

Data nomina Procedura

di nomina

Istituto superiore

per la protezione

e la ricerca

ambientale

ISPRA

Presidente:

Stefano Laporta

Pareri favorevoli

espressi dalla

13ª Commissione

del Senato

il 28/3/2017 e dalla

VIII Commissione

della Camera

il 5/4/2017

ai sensi

dell’art. 5, comma 1,

del D.M. n. 123/2010

22/5/2017

(decorrenza:

15/7/2017)

D.P.C.M,

su proposta

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

previo parere

delle competenti

commissioni

parlamentari

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2017 Stefano Laporta è

stato nominato presidente dell’Istituto superiore per la protezione la ricerca ambientale ISPRA per la

durata di un quadriennio. L’insediamento di Laporta è avvenuto con decorrenza 15 luglio 2017.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare aveva richiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del regolamento di cui

al decreto ministeriale n. 123/2010, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Laporta con lettera

del 16 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 marzo 2017. Su tale proposta di nomina

avevano espresso pareri favorevoli la 13ª Commissione (Territorio) del Senato e l’VIII Commissione

(Ambiente) della Camera nelle rispettive sedute del 28 marzo e del 5 aprile 2017.

Per effetto della nomina presidenziale di Laporta è venuto automaticamente meno l’incarico di

commissario straordinario dell’ISPRA attribuito a Bernardo De Bernardinis con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 3 marzo 2017. Lo stesso De Bernardinis è

inoltre il presidente uscente dell’Istituto, essendo stato dapprima nominato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri in data 5 ottobre 2010 ed essendo stato poi confermato per un ulteriore mandato

triennale con analogo decreto del 16 gennaio 2014.

Sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il

collegio dei revisori dei conti. Per quanto concerne il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Ente,

vedasi supra alla sottosezione a).

Per effetto delle disposizioni recentemente introdotte dall’art. 4, comma 6, della L. n. 132/2016, i

mandati dei componenti degli organi dell’ISPRA non hanno più durata triennale, come sinora avvenuto,

bensì quadriennale e possono essere comunque confermati una sola volta. Sempre per effetto della citata

L. n. 132/2016, l’ISPRA fa parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. In tale

contesto l’Istituto svolge, oltre a funzioni di coordinamento, funzioni tecniche e scientifiche per la più

efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente.

L'ISPRA è stato istituito dall’art. 28 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L.

n. 133/2008, che ha attribuito all'Istituto le funzioni già proprie dei soppressi Agenzia per la protezione

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Sezione I – Nomine governative

25

dell'ambiente e per i servizi tecnici APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e

dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM. Sottoposto

alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto è persona

giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria,

gestionale, patrimoniale e contabile.

Ente Carica

di riferimento

e titolari

Controllo

parlamentare

Data nomina Procedura

di nomina

Presidente:

Giovanni Biondi

Componente

del consiglio di

amministrazione:

Giovanni Di Fede

Componente

del consiglio di

amministrazione:

Maria Francesca

Cellai

28/6/2017

(decorrenza:

12/7/2017)

Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, con propri decreti in data 27 e 28 giugno

2017, non ancora comunicati al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009, ha

nominato Giovanni Biondi presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca

educativa INDIRE, nonché Giovanni Di Fede e Maria Francesca Cellai componenti del relativo

consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio. Il collegio si è insediato il 12 luglio 2017.

Per Biondi e Di Fede si tratta del secondo mandato nelle rispettive cariche, essendo essi già stati

nominati per quattro anni con analoghi decreti ministeriali in data 23 aprile 2013 insieme all’ulteriore

membro del consiglio di amministrazione uscente Claudia Rebesani. In precedenza lo stesso Biondi era

stato nominato commissario straordinario dell’Istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri in data 3 agosto 2012 a decorrere dal 1° settembre 2012, incarico poi prorogato con analogo

provvedimento del 27 marzo 2013.

Si ricorda che, l'INDIRE, già soppresso dall'articolo 1, comma 611, della L. n. 296/2006 (legge

finanziaria 2007) e le cui funzioni erano state rilevate dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo

dell'autonomia scolastica ANSAS, era stato ripristinato a far data dal 1° settembre 2012 per effetto

dell'art. 19, comma 1, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011.

Quest'ultima norma, abrogando la disposizione sopra citata, aveva contestualmente disposto la

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Sezione I – Nomine governative

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soppressione dell'ANSAS ed aveva altresì confermato la soppressione degli Istituti regionali di ricerca

educativa IRRE.

Sono organi dell’INDIRE il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio tecnico-

scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'Istituto e gli altri due membri del consiglio

di amministrazione (nominati nel rispetto del principio di pari opportunità) sono selezionati secondo le

procedure previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009 per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero

dell'istruzione dell'università e della ricerca. Essi sono nominati con decreto del predetto Ministro,

durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Alla loro sostituzione si

procede nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito.

Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine, si ricorda che il citato D.Lgs. n. 213/2009, nel

provvedere al riordino dei predetti enti di ricerca, ha stabilito che sulle candidature dei presidenti non si

esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi

dell'art. 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine dei presidenti e dei consigli di

amministrazione effettuate dal Ministro dell'istruzione dell’università e della ricerca.

L'INDIRE, ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, scientifica,

organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, fa parte del Sistema

nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione SNV, ai sensi dell’art. 1,

comma 2, del D.P.R. n. 80/2013. L'Istituto cura la formazione in servizio del personale scolastico, in

raccordo con i processi di innovazione tecnologica, e gestisce le attività di documentazione a sostegno

dell'innovazione digitale della didattica e dell'autonomia scolastica, in collaborazione con le Università.

All'INDIRE spetta inoltre la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico

e degli archivi storici interni, essendo succeduto alla Biblioteca di documentazione pedagogica di cui

all'art. 292 del D.Lgs. n. 297/1994.

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Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo

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Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati

dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note

trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

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Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo

28

In evidenza a luglio ed agosto 2017

Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno)

accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di

riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a

segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a

dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i

diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per

dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo

oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno

riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo

quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque,

in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri.

In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento

dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo

in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del

fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse

al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di

sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di

strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione

ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione

parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle

deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito

dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di

adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare

l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente

disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una

censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto

ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che

si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa

legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno

contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai

sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto

rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che

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Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo

29

offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del

baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di

controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di

indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e

non solo in Italia.

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Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo

30

Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione è pervenuta al Servizio per il controllo

parlamentare una sola nota informativa avente ad oggetto l’attuazione data alla risoluzione GRASSI ed

altri n. 6/00289, concernente le Relazioni sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (Doc. XXIII, nn. 10 e 23). Tale nota di attuazione è stata

trasmessa dal Ministero dell'interno.

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal

Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per

la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

In particolare, nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2017 sono stati segnalati 86 ordini del giorno5 dei

quali:

41 riferiti alla legge n. 103 del 2017, concernente “Modifiche al codice penale, al codice di

procedura penale e all’ordinamento penitenziario” (A.C. 4368), inviati al Ministero della giustizia;

31 riferiti alla legge n. 119 del 2017, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (A.C.

4595).

19 sono stati inviati al Ministero della salute, 11 al Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 1 al Ministero dell'economia e delle

finanze;

7 riferiti alla legge n. 107 del 2017, concernente “Istituzione di una Commissione

parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario” (A.C. 4410), inviati al Ministero

dell’economia e delle finanze;

4 riferiti alla legge n. 105 del 2017, concernente “Modifiche al codice penale, al codice di

procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.

570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti” (A.C. 3891),

inviati al Ministero dell’interno;

3 riferiti alla legge n. 110 del 2017, concernente “Introduzione del delitto di tortura

5 Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato,

ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

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Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo

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nell’ordinamento italiano” (Atti Camera 2168-A e 2168-B).

2 sono stati inviati al Ministero della giustizia e 1 al Ministero dell’interno.

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 13

mozioni6:

- NESCI ed altri n. 1/01647 (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta come

risultante dalla votazione per parti separate), concernente iniziative volte a garantire il funzionamento

delle province, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

- BRUNETTA ed altri n. 1/01560 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta come

risultante dalla votazione per parti separate), CIVATI ed altri n. 1/01646 (Testo risultante dalla

votazione per parti separate), MELILLA ed altri n. 1/01648 (Testo modificato nel corso della seduta),

ALTIERI ed altri n. 1/01649 (Testo modificato nel corso della seduta), RAMPELLI ed altri n.

1/01650 (Testo modificato nel corso della seduta), ROSATO ed altri n. 1/01652 (Testo modificato nel

corso della seduta), TANCREDI e BOSCO n. 1/01656 (Testo modificato nel corso della seduta),

PARISI ed altri n. 1/01657 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative volte a

garantire il funzionamento delle province, al Ministero dell’interno e al Ministro per gli affari regionali

le autonomie;

- MELILLA ed altri n. 1/01653 (Testo modificato nel corso della seduta), MARCHI, TANCREDI,

LIBRANDI, TABACCI, LOCATELLI, GEBHARD ed altri n. 1/01654, CAPEZZONE ed altri n.

1/01659 (Testo modificato nel corso della seduta), ZANETTI ed altri n. 1/01670 (Testo modificato nel

corso della seduta), in materia di trasparenza dei contratti derivati stipulati dal Ministero dell’economia e

delle finanze, al Ministero dell’economia e delle finanze.

Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 21 risoluzioni:

- PASTORELLI ed altri n. 6/00336, concernente iniziative volte a garantire il funzionamento delle

province, al Ministero dell’interno e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

- BERLINGHIERI, LOCATELLI, SBERNA, TANCREDI n. 6/00321 (Testo modificato nel corso

della seduta), LAFORGIA ed altri n. 6/00323 (Testo modificato nel corso della seduta), OCCHIUTO

ed Elvira SAVINO n. 6/00324 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti la Relazione della

XIV Commissione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

riferita all'anno 2017 e sul programma di lavoro della Commissione per il 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5-

A), alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

- CICCHITTO ed altri n. 6/00338 (Testo modificato nel corso della seduta), concernente la Relazione

delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei

ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alla missione internazionale in supporto alla guardia

6 Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte

dell'Assemblea o delle Commissioni.

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Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo

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costiera libica, adottata il 28 luglio 2017 (Doc. CCL, n. 2) (Doc. XVI, n. 4), al Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale, al Ministero della difesa ed al Ministero dell’interno;

- REALACCI ed altri n. 7/01315, sul corretto funzionamento del Sistema Nazionale a rete per la

Protezione dell’Ambiente, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- SBROLLINI ed altri n. 8/00247, concernente iniziative per la promozione della salute e dei corretti

stili di vita nelle città, al Ministero della salute;

- SANI ed altri n. 8/00248, concernente iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce

spada, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- OLIVERIO ed altri n. 8/00249, concernente interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche

a uso irriguo, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- FABBRI ed altri n. 8/00250 e SISTO ed altri n. 8/00253, sul personale del Corpo dei Vigili del fuoco,

al Ministero dell’interno;

- ROMANINI ed altri n. 8/00251 e ZACCAGNINI ed altri n. 8/00252, concernenti iniziative a

sostegno della filiera del pomodoro, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- BOCCUZZI ed altri n. 8/00254, concernente l’esenzione dalla restituzione delle somme percepite a

titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e

SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate,

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- CIPRINI ed altri n. 8/00255, RIZZETTO ed altri n. 8/00256, AIRAUDO ed altri n. 8/00257,

BOCCUZZI ed altri n. 8/00258, GALGANO ed altri n. 8/00259, RICCIATTI ed altri n. 8/00260 e

POLVERINI ed altri n. 8/00261, sulle prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento

Perugina di San Sisto (PG), al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali.

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Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo

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Note annunciate al 31 agosto 2017 in attuazione di atti di indirizzo

Ministero dell’interno

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

6/00289

Risoluzione Grassi Assemblea 25/7/2017 I

Relazioni sull'attività svolta

dalla Commissione

parlamentare d’inchiesta sul

rapimento e sulla morte di

Aldo Moro

(Doc. XXIII, nn. 10 e 23)

La risoluzione Grassi ed altri n. 6/00289, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea

nella seduta del 25 gennaio 2017, impegnava l'esecutivo: ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di

portare a conclusione le procedure di declassifica delle informazioni relative al caso Moro provenienti da

servizi di intelligence stranieri, attivando le necessarie intese; a garantire, per quanto di competenza, la

migliore tenuta e la piena consultabilità della documentazione giudiziaria, la valorizzazione culturale dei

reperti del sequestro e l'adeguata conservazione in siti aperti al pubblico sia della Renault 4, nella quale

fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, sia dell'Alfetta della scorta, che versa in condizioni di degrado.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha sempre collaborato, nel corso degli anni, con le

competenti Autorità Giudiziarie e Commissioni Parlamentari d’inchiesta sul terrorismo in Italia,

fornendo ogni tipo di supporto operativo e documentale per le attività di indagine volte alla ricostruzione

del delitto dell'On.le Aldo Moro.

La Polizia di Stato sta fornendo il proprio contributo alle attività della “Commissione

Parlamentare di inchiesta sul sequestro e sulla morte di Aldo Moro”, presieduta dall'On.le Fioroni,

attraverso l'ufficiale di collegamento designato, che ha ricevuto, dall'Ufficio di Presidenza della

Commissione stessa, specifici incarichi espletati direttamente e/o avvalendosi delle strutture della Polizia

individuate, di volta in volta, a fronte delle varie esigenze ed in ragione delle specifiche competenze.

Nell'ambito delle rispettive prerogative, in particolare, stanno garantendo un rilevante apporto

all'Organismo parlamentare il Servizio Centrale Antiterrorismo della Direzione Centrale della Polizia di

Prevenzione e il Servizio di Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine.

Il Servizio Centrale Antiterrorismo, come delegato dall'Organismo parlamentare, ha svolto, fra

l'altro, le attività istruttorie finalizzate sia ad acquisire “l'elenco dei reperti, comprese le autovetture,

relativi al sequestro dell'On.le Moro, all'eccidio dei militari di scorta e al rinvenimento del corpo

dell'On.le Moro in Via Caetani, accertando dove tali reperti siano custoditi”, sia a “documentare lo

stato di conservazione delle autovetture anche su supporti video- fotografici”.

Tutte le autovetture coinvolte nell'attentato di via Fani, pertanto, sono state acquisite e poste nella

disponibilità della Commissione. In particolare, si rappresenta quanto segue:

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Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo

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- Renault 4 targata Roma N57686 - L'autovettura, nella quale fu rivenuto il corpo dell'On.le Aldo

Moro, nel corso degli anni è stata interessata da interventi tecnici conservativi.

Il 4 dicembre 2014 il veicolo è stato acquisito ed è tuttora nella disponibilità della Commissione;

la custodia è stata affidata al Direttore dell'Autocentro della Polizia di Stato di Roma.

Le due targhe apposte sull'autovettura non sono quelle presenti all'atto del rinvenimento del

corpo dell'On.le Aldo Moro, ma riproduzioni per fini espositivi. La Renault 4 è tuttora nella disponibilità

della Commissione;

- Alfa Romeo Alfetta, targata Roma S93393 - L'autovettura, sulla quale viaggiava la scorta,

necessita di rilevanti interventi di restauro.

Il 4 dicembre 2014 il veicolo è stato acquisito nella disponibilità della Commissione; la custodia

è stata affidata al dirigente della Sezione Motorizzazione della Questura di Roma. Il 1° aprile 2016

l'Ufficio di Presidenza della Commissione Parlamentare, avendo esaurito le attività connesse alla

ricostruzione della dinamica dell'attentato, ha disposto la restituzione dell'autovettura alla Sezione

Motorizzazione della Questura di Roma. L'11 aprile 2016, il Capo della Polizia - Direttore Generale della

Pubblica Sicurezza ha favorevolmente valutato l'esecuzione di interventi riparativi, prospettati dall'On.le

Gero GRASSI, disponendo la redazione di un progetto tecnico di massima per il restauro del mezzo e la

futura esposizione presso il Museo Storico della Polizia di Stato.

L'auto in questione è tuttora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria7

Questo Ufficio di Gabinetto, nel corso del tempo, ha collaborato intensamente con le

Commissioni parlamentari d'inchiesta che si sono occupate dell'omicidio del Presidente Aldo Moro e con

la Magistratura, fornendo sempre un puntuale riscontro alle istanze avanzate.

In tale ottica, venne avviata - nel marzo 1992 - la ricognizione del compendio documentale

afferente al “Caso Moro” custodito presso l'archivio della Segreteria Speciale8, con la redazione di un

“Repertorio” degli atti individuati che venne inviato nel dicembre '93 alla Procura della Repubblica di

Roma e nel gennaio '94 alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui terrorismo in Italia e sulle cause

della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Proprio sulla base di tale indice vennero

avanzate, nel prosieguo, numerose richieste di atti.

Nel giugno 1998, il Presidente Prodi dispose per l'avvio di una “approfondita azione di ricerca

per individuare carteggio, classificato e non, .... che non sia stato portato a conoscenza dell'A.G.”.

Al riguardo, il Ministro dell'Interno pro-tempore, Sen. Giorgio Napolitano, su assenso del

Presidente del Consiglio, dispose per l'invio9, in copia, dell'intero carteggio, oltre che all'A.G., anche alla

“Commissione Pellegrino”; nel prosieguo l'Archivio Storico del Senato, che tutt'ora custodisce tale

materiale, è stato informato degli sviluppi dell'attività di declassifica.

7 Finora ha espresso parere positivo la sola Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Non si sono

ancora pronunciate la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma. 8 Il carteggio era costituito, all'epoca, dai 25 faldoni custoditi presso la Segreteria Speciale (contrassegnati dai nn.

da I a XXII , XXIII A, XXIII B e XXIII C), contenenti circa 1.250 documenti. 9 L'invio avvenne in più tranches, dall'agosto '98 al dicembre '99, al termine dell'attività di declassifica dei

documenti di livello superiore a “RISERVATO”.

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Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo

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Anche dopo la conclusione dei citati invii, fino al 2001, diversi consulenti tecnici, nominati dalla

citata Commissione Parlamentare, ebbero accesso agli Archivi della Segreteria Speciale e della Direzione

Centrale della Polizia di Prevenzione, nonché a quelli degli uffici Digos di alcune Questure, valutando e,

ove d'interesse, acquisendo ulteriore copiosa documentazione anche qualora non inserita nei fascicoli

recanti intestazione riferita al “Caso Moro”. Successivamente, su impulso dell'allora Ministro dell'Interno

Amato, il Presidente Prodi emanò la Direttiva in data 8.04.2008 con la quale venne disposta la

declassifica degli atti e il versamento all'Archivio Storico del DIS; con successiva Direttiva del

23.02.2011 venne indicato che il versamento fosse effettuato agli Archivi di Stato.

Espletate tali complesse procedure, questo Ufficio ha eseguito, dal 2011 al 2016, n. 6 versamenti

all'Archivio Centrale di Stato, conferendo complessivamente n 52 faldoni, cosi distinti:

- n. 28 faldoni della Segreteria Speciale (25 già repertati e 3 contenenti atti successivi al 1992);

- n. 2 faldoni dell'Archivio generale di Gabinetto;

- n. 22 faldoni contenenti notizie stampa.

Anche per quanto concerne il materiale originato da enti esteri, le operazioni sono state

completate: per un unico documento10 di fonte tedesca l'ente originatore, interessato da ultimo nel

febbraio u.s., non ha autorizzato l’ostensibilità.

A seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio Renzi in data 2 dicembre 2014, sono state

sensibilizzate tutte le articolazioni centrali e periferiche ad effettuare ulteriori verifiche volte, ove non

precedentemente provveduto, al totale versamento dei pertinenti atti agli Archivi di Stato territorialmente

competenti.

La collaborazione con l'attuale Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla

morte di Aldo Moro è iniziata con l'audizione del Ministro Alfano in data 19.11.2014 e, in tale

circostanza, sono stati consegnati n. 16 documenti reperiti presso questo Ufficio e n. 33 atti forniti dal

Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Ad ogni successiva richiesta della “Commissione Fioroni” è stato fornito il più esaustivo

riscontro”.

10 Il documento e la lettera di trasmissione ad altro ente (Atti nn. 19 e 20 del Fald. V) sono gli unici atti del

Repertorio non ancora versati all'Archivio di Stato: entrambi furono a suo tempo trasmessi alla Commissione

Parlamentare competente.

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Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo

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Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate nel periodo

1° luglio – 31 agosto 2017

Primo firmatario Tipo di Atto Numero Pag.

on. Grassi Risoluzione 6/00289 33

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

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Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità

amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo

in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla

Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

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L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo

degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il

monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono

trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni

legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione

delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea,

riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli

obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento

si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a

seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni -

superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una

relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che

prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte

ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per

favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio

circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione,

nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed

esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici

interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede

informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione,

vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la

data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In

una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in

ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti

per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad

ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo

parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

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In evidenza a luglio ed agosto 2017

Nell’ambito delle relazioni pervenute alle Camere in adempimento di obblighi di legge nel

periodo considerato dalla presente pubblicazione si segnala, in quanto interviene in sensibile ritardo

rispetto al termine di trasmissione previsto, la relazione sullo stato dell’ambiente, aggiornata al 2016

(Doc. LX, n. 1), inviata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi

dell’articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349. La disposizione richiamata prevede che il

Ministro dell’ambiente presenti al Parlamento una relazione sullo stato dell'ambiente ogni due anni: la

precedente relazione in ottemperanza di tale previsione era stata trasmessa alle Camere nel mese di luglio

2010 (Doc. LX, n. 1)11.

La relazione sullo stato dell’ambiente 2016, come evidenziato nella presentazione alla relazione

medesima, a firma del Ministro dell’ambiente, “rappresenta un doveroso aggiornamento sui principali

indicatori ambientali del nostro Paese, ma anche uno strumento, il più ampio e completo, per chi desidera

approfondire sotto il profilo scientifico la situazione dell’ambiente italiano”.

Si tratta di un documento ponderoso, introdotto da una guida alla lettura che fornisce

preliminarmente la descrizione del metodo concettuale utilizzato per affrontare lo studio e l’analisi delle

problematiche ambientali, basato sul modello Driving forces Pressures State Impact Response – DPSIR,

volto a favorire la più ampia modalità di analisi e lettura delle problematiche ambientali12. Il modello

delineato è organizzato in livelli gerarchici: i “determinanti” che rappresentano i generatori delle

pressioni, che a loro volta determinano le deviazioni delle caratteristiche dell’ambiente naturale dalle

condizioni di equilibrio; “gli stati” che rappresentano le condizioni tempo-dipendenti dei parametri

caratteristici di natura fisica, chimica, biologica delle “matrici” (aria, acqua, suolo), ed infine gli

“impatti” relativamente alle persone, alla biodiversità ed agli effetti sull’ambiente stesso e le azioni

messe in atto per contrastarli.

La relazione è corredata da una sintesi volta a richiamare l’attenzione sui punti identificati come

salienti e alla quale pertanto si rimanda. In questa sede ci si limita quindi a riferire che il documento è

predisposto in coerenza con lo schema concettuale derivante dal modello sopra richiamato ed è articolato

in sei parti, la prima delle quali è dedicata al quadro internazionale ed europeo, nel cui ambito si

affrontano le tematiche della natura sistemica dei problemi ambientali e del capitale naturale.

La seconda parte della relazione ha a oggetto i “determinanti” ed affronta la trattazione dei

11 La relazione trasmessa il 5 luglio 2010 e annunciata nella seduta dell’Assemblea della Camera del 13 luglio, è

aggiornata al 2009. Le relazioni sullo stato dell’ambiente del 2010 e del 2017 sono contraddistinte dalla

medesima numerazione in quanto entrambe sono le prime della legislatura (rispettivamente la XVI e la XVII) in

cui sono pervenute alle Camere. 12 Nella relazione si chiarisce che il modello concettuale adottato è volto a superare sia una descrizione statica dello

stato dell’ambiente basata sul monitoraggio degli esiti derivanti dall’applicazione delle disposizioni volte a

normare le sorgenti degli inquinanti e le attività antropiche che determinano gli impatti, sia i limiti connessi

all’analisi delle matrici ambientali (l’aria, l’acqua, il suolo), così come all’esame dei diversi settori che

determinano le pressioni sull’ambiente (ad es. l’agricoltura, la zootecnia, il comparto civile-industriale, ecc.)

prescindendo dalle dinamiche del sistema socio-economico o ancora ricorrendo al solo approccio settoriale,

considerando cioè in sequenza gli effetti derivanti dai trasporti, dalla produzione di energia, dall’agricoltura, ecc.

con tutte le loro specifiche pressioni.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

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processi antropici che generano le pressioni ambientali: il contesto demografico, l’urbanizzazione, le

variabili economiche, il fabbisogno energetico, i trasporti, l’agricoltura e l’acquacoltura.

La parte terza (“I temi”) è dedicata all’analisi dell’impatto sull’ambiente degli agenti fisici (quali

l’inquinamento acustico, le radiazioni ionizzanti e l’elettromagnetismo) e chimici: a quest’ultimo

riguardo si affrontano la situazione nazionale del settore chimico, il tema dei prodotti fitosanitari e dei

biocidi, nonché i profili dei rischi connessi con le sostanze chimiche pericolose. E’ inoltre trattata nei

suoi molteplici aspetti la tematica dei rifiuti, con riferimento alla produzione e gestione dei rifiuti urbani,

speciali e radioattivi.

La parte quarta concerne le “matrici”, ovvero l’aria, l’acqua e il suolo. In tale sezione vengono

pertanto trattati, con riferimento alla matrice “aria”, i temi del clima, delle sostanze ozono lesive,

dell’inquinamento atmosferico; in merito alla matrice “acqua” si affrontano le problematiche connesse

alla tutela delle risorse idriche e al mare. A quest’ultimo proposito sono trattati i temi della strategia

marina e delle iniziative del Ministero dell’ambiente in materia di difesa della costa, nonché quelli della

pesca, dell’acquacoltura, dell’inquinamento marino. Per quanto attiene alla matrice “suolo”, si riferisce in

marito alla qualità del suolo stesso, sulle cause del degrado, sull’uso e consumo del suolo e sulle misure

di salvaguardia.

La parte quinta parte della relazione concerne la conoscenza, il valore e la tutela della

biodiversità, mentre la sesta ed ultima parte riguarda l’attuale sistema di governance per la sostenibilità.

In tale ultima parte si delineano il quadro di riferimento internazionale, i nuovi orientamenti della politica

ambientale nazionale, gli strumenti di regolazione degli impatti ambientali, la diffusione della cultura

ambientale.

Sempre in quanto interviene in ritardo rispetto al termine atteso per la trasmissione, si segnala la

relazione, inviata alle Camere dal Garante del contribuente per le Marche, sullo stato dei rapporti tra

fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, con dati relativi all'anno 2016, predisposta in

attuazione dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in

materia di statuto dei diritti del contribuente”. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 prevede

l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province

autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico13, operante in piena autonomia, scelto

e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui

circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate14. Il comma 13-bis stabilisce

13 Il Garante è divenuto da organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della

commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione

regionale delle entrate, organo monocratico a seguito della modifica introdotta dall'articolo 4, comma 36, lett. a),

n. 1), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012. 14 Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed

economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati,

pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di

appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed

attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 “Il Garante del contribuente, anche sulla base di

segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti

disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro

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che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e

contribuenti nel campo della politica fiscale con una relazione annuale. La precedente relazione, che

illustra dati relativi al 201315, era stata trasmessa dal Garante del contribuente per le Marche nel mese di

aprile 2014.

La relazione da ultimo inviata consta di tre parti, la prima delle quali fornisce dati sull’economia

della regione Marche, presentati come indicativi di una modesta ripresa sul cui andamento è ancora da

verificare la ricaduta dei fenomeni sismici che hanno colpito l’area dal 24 agosto 2016.

La parte seconda riguarda la politica fiscale, di cui si evidenzia la stretta correlazione con la

situazione socio-economica. Nella relazione si osserva che gli interventi fiscali prospettati sul versante

assistenziale (indennità ai licenziati) e contributivo (esenzione dai contributi per gli assunti sotto i 35

anni), risentono della carenza di organicità e stabilità degli effetti; si sottolinea altresì come il rapporto

tributario, che vale a configurare il tipo di relazione tra cittadino e Stato, sia attualmente pregiudicato da

una non sostenibile pressione fiscale e segnato dalla complessità della normativa. Si ritiene pertanto

decisiva la lotta all’evasione, atteso che solo un consistente recupero di risorse potrà consentire, con la

riduzione della pressione fiscale, la maturazione di una consapevolezza della giusta contribuzione.

Nella terza parte della relazione si analizza propriamente l’attività del Garante. Al riguardo si

segnala la prevalenza degli interventi in tema di autotutela e vengono richiamate talune delle questioni

più significative sottoposte ed approdate, su intervento del Garante, a esito positivo per il contribuente16.

Per quanto attiene al versante propositivo, si fa presente l’esigenza di un intervento legislativo

volto a disciplinare il regime dei rimedi da esperire ove venga disattesa la richiesta di autotutela. Nel

concordare, in linea di massima, con le proposte di riforma avanzate da altri Garanti, in particolare con

quelle in tema di revisione dell’articolo 13 dello Statuto del contribuente, descritte nella relazione del

Garante per la Sardegna17, si avanzano riserve circa il prospettato intervento del Garante nelle procedure

di mediazione o di conciliazione. Si evidenzia inoltre la non piena attuazione, per la mancata adozione

dei rispettivi regolamenti, del regime di piena compensazione di cui all’articolo 8, ottavo comma, dello

Statuto del contribuente e si sottolinea l’esigenza di incentivare l’intervento del Garante in tema di

comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge

richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le

procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al

contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o

compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo,

informandone l'autore della segnalazione”. 15 Non risultano pertanto trasmessi i dati relativi agli anni 2014 e 2015. 16 Si citano: il provvedimento del direttore regionale del 4 aprile 2016, con il quale è stato introdotto indicatore di

qualità volto a contenere in termini tali da consentire al contribuente adeguata valutazione i tempi per avanzare

proposta di mediazione; il provvedimento del direttore regionale del 21 marzo 2016 che disciplina la sospensione

del rimborso; il provvedimento del 20 aprile 2016 sulla detraibilità di oneri occorsi per intervento edilizio a

favore di comodario, di fatto, di porzione di immobile interessato dal medesimo intervento; il provvedimento del

12 maggio 2016 afferente il riconoscimento del diritto al rimborso IVA dopo la scadenza del termine previsto ai

fini della presentazione della dichiarazione integrativa. 17 La relazione del Garante del contribuente della Sardegna per l'anno 2106 a norma dell'articolo 13, comma 13-bis,

della legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale,

è stata annunciata nella seduta dell’Assemblea del 7 marzo 2017. In merito alle modifiche richiamate v. pagg.4 e

5.

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sanzioni. Ulteriori considerazioni riguardano il rilievo da ascrivere all’attività propriamente ermeneutica

svolta dal Garante e l’esigenza di diffondere la conoscenza delle funzioni allo stesso attribuite al fine di

renderne più incisiva l’attività.

Ancora in quanto intervengono in ritardo si segnalano le relazioni trasmesse dal Ministro dei

beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla

consistenza degli organici dell'Automobile Club d'Italia (ACI), riferite, rispettivamente, agli anni 2013 e

2014, e all’anno 2015 in ottemperanza dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

La disposizione richiamata prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al

Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici

degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione

stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. La penultima relazione

in attuazione dell’obbligo richiamato, trasmessa nel mese di gennaio 2016, forniva dati sull'attività svolta

dall'Automobile Club d'Italia nell'anno 2012.

La relazione sull’attività 201518 ricostruisce in primo luogo l’ordinamento e l’assetto statutario

dell’ACI, che opera quale federazione che associa gli Automobile club regolarmente costituiti ai sensi

dell’articolo 1 dello statuto, a loro volta enti pubblici a base associativa che perseguono, nei rispettivi

ambiti territoriali, le medesime finalità dell’ente federante. L’azione dell’ACI viene illustrata con

riferimento ai due assi principali di azione: le attività istituzionali e le attività cosiddette “delegate” dallo

Stato e dagli altri enti pubblici. Nel primo filone vanno ricomprese le attività associative e tutte le

iniziative assunte nell’ambito della mobilità e della sicurezza stradale, ivi incluse quelle in materia di

turismo e di attività sportiva. Al riguardo si evidenzia che il 2015 è stato caratterizzato da un riavvio

graduale dei consumi e che ha fatto registrare riflessi positivi anche nel settore dell’auto, con un

significativo aumento delle immatricolazioni, dovuto, in particolare, alla crescita del mercato

automobilistico italiano. Si descrivono quindi le azioni poste in essere per incentivare l’andamento delle

associazioni, il cui numero nel 2015 ha risentito della perdurante crisi economica19, ma che nel 2016

hanno fatto registrare una positiva inversione di tendenza, conseguente alle azioni poste in essere

nell’anno precedente anche con il riordino delle tessere e la commercializzazione dall’aprile 2015 di una

nuova versione della tessera club. Si dà quindi conto dell’operato volto alla fidelizzazione del portafoglio

ACI e delle iniziative assunte nel periodo considerato per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi informatici

e digitali20, nonché lo sviluppo del canale di associazione via web.

18 Si richiamano brevemente i contenuti dalla relazione sull’attività dell’ACI che fornisce i dati più raggiornati. 19 Nella relazione si specifica che nel 2015 le associazioni sono state 994.512. 20 Si richiamano in particolare tre iniziative: La prima si è concretizzata nell'avvio del progetto CRM (Customer

Relationship Management) che consente di individuare ed analizzare in modo strutturato i bisogni degli utenti che

entrano in contatto con il mondo ACI, in modo da poter offrire servizi rispondenti alle esigenze rilevate; La

seconda iniziativa è consistita nella realizzazione di un'applicazione mobile denominata ACI Mobile Club

(utilizzata nel 2015 da 50.000 soci), che consente di richiedere da cellulare o altro dispositivo mobile il soccorso

stradale ed i servizi correlati, oltre che di individuare sconti e convenzioni. La terza iniziativa ha definito, in via

sperimentale, nuove funzionalità della tessera allo scopo di intensificarne l'uso, rendendo evidenti al socio, ad

esempio, gli sconti proposti dai partner in modo da visualizzare an fine, nella propria area riservata, quanto ha

speso in un certo esercizio commerciale e qual è stato lo sconto praticato.

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La relazione descrive quanto attuato nell’ambito della formazione in materia di sicurezza

stradale, che costituisce un tradizionale impegno dell’Ente, peraltro autofinanziato. Vengono quindi

illustrate le iniziative realizzate a favore della mobilità sostenibile e della fornitura dei dati e delle

informazioni di settore con la gestione di servizi di infomobilità nazionale e locale, l’organizzazione di

manifestazioni sul tema della mobilità, la pubblicazione di dati e analisi statistici sul parco veicolare.

La relazione elenca altresì le azioni in collaborazione con altre istituzioni (quali, ad esempio la

gestione del sito informativo www.viaggiaresicuri.it) ed in ambito sportivo21.

Per quanto attiene alle attività svolte per delega dello Stato, delle regioni e delle province

autonome, si riferisce in merito alla gestione del pubblico registro automobilistico (PRA)22, alla

riscossione, controllo, riversamento e recupero dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), di cui al

decreto legislativo n. 446 del 1997, dovuta su specifiche tipologie di formalità presentate al PRA, sulla

base di convenzioni stipulate con tutte le province; sulla riscossione ed il riversamento allo Stato

dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di presentazione al PRA; sulla riscossione del gettito (ex legge n.

449 del 1997) ed il controllo delle tasse automobilistiche per conto delle regioni e delle province

autonome di Trento e Bolzano, convenzionate con l'ACI (nel 2015 le regioni e province autonome

convenzionate sono state 18).

La relazione contiene un paragrafo dedicato alle risorse umane23 e fornisce conclusivamente i

dati di sintesi dei risultati di gestione 201524.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha altresì trasmesso, sempre ai sensi

del sopraricordato comma quinto dell’articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni

sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell’Agenzia nazionale del

turismo (ENIT) riferite, rispettivamente, agli anni 2013 e 201525, corredate dal bilancio di previsione, dal

conto consuntivo e dalla dotazione organica per l’annualità di riferimento.

In questo caso l’adempimento così attuato viene evidenziato in quanto conclude l’obbligo.

L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha infatti disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del

21 Si specifica che nella sua veste di Federazione Sportiva dell'Automobilismo Italiano l’ACI ha rilasciato 35.510

licenze sportive, di cui 29.405 nel settore auto (con un aumento del 4 per cento rispetto al 2014), 6.105 licenze

nel settore karting (anch'esse incrementate del 4 per cento nel confronto con l'anno precedente), mentre i

passaporti tecnici rilasciati sono stati 1.291. 22 Il servizio è offerto attraverso un'organizzazione capillare che si avvale di 106 Uffici Provinciali ACI PRA, che

lo gestiscono, senza applicare alcun onere d’intermediazione. I principali risultati operativi registrati al 31

dicembre 2015 hanno visto: 12. 563.960 formalità curate dagli Uffici PRA (+7 per cento rispetto al 2014);

1.197.201 formalità gestite secondo le modalità semplificate dello STA sulla base dell'accesso diretto degli utenti

agli Uffici del PRA; 12.585.220 visure e certificazioni PRA fornite agli enti locali; 9.430.723 visure per Forze

dell'ordine; 278.786 visure PRA effettuate dagli utenti sul sito ACI; 4.026 convenzioni stipulate con enti locali. 23 Al 31 dicembre 2015 risultavano in servizio presso l'ACI 2.838 dipendenti. Il 2,57 per cento è rappresentato dal

personale dirigente (73 unità, di cui il 63,01 per cento uomini e 36,99 per cento donne) e il 97,43 per cento dal

personale non dirigente (2.765 unità). Le donne costituiscono il 62,68 per cento del totale della popolazione ACI,

con 1.733 unità, mentre gli uomini il 37,32 per cento con 1.032 dipendenti. 24 La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 risulta essere la seguente: totale attivo 441.489.945 euro,

patrimonio netto 117.579.824 euro con una differenza di 20.973.211 euro rispetto al 2014. 25 La relazione con i dati sull'attività svolta dall’ENIT nell'anno 2014 è stata trasmessa nel mese di giugno 2016.

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turismo in ente pubblico “economico”, così escludendo l’ente stesso dall’ambito di applicazione della

legge n. 70, in conformità di quanto disposto dall’articolo 1, comma secondo, di tale legge26. Il comma 4

dell’articolo 16 del decreto-legge n. 83 ha inoltre disposto la prosecuzione dell'attività di ENIT nel

regime giuridico vigente fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato. Pertanto, con le

relazioni trasmesse il Ministero vigilante ha riferito alle Camere in merito all’attività svolta dall’Agenzia

nel periodo conclusivo del suo operato in qualità di ente “non economico”.

La relazione 201527 ricostruisce in premessa il processo di trasformazione dell’ENIT28,

conclusosi di fatto con la nomina e successivamente l’insediamento del presidente e dei componenti il

consiglio di amministrazione del nuovo ente29, e ne descrive compiti e modello organizzativo,

evidenziando che la scelta della forma giuridica dell’ente pubblico economico, la cui attività è

disciplinata dalle norme di diritto privato, risponde all’esigenza di assicurare maggiore snellezza

organizzativa e gestionale ed è finalizzata ad assicurare risparmi della spesa pubblica, migliorare la

promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione.

La relazione descrive quindi le iniziative poste in essere nel periodo di riferimento in conformità

alla missione propria dell’ENIT, come ridisegnata dal regolamento di organizzazione approvato con

decreto del Ministro del turismo del 21 gennaio 2010, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e in vigore alla data del

31 dicembre 2015, riassetto organizzativo motivato dall'opportunità di valorizzare le competenze e le

professionalità interne e volto ad esaltare il ruolo di intermediazione dell'Agenzia tra la domanda e

l'offerta e la funzione di raccordo con le politiche degli enti territoriali, in particolare, delle regioni. Al

riguardo si richiama il catalogo dei servizi dell’ENIT, entrato in vigore nel 2011, contenente la

regolamentazione e la classificazione delle attività che l’Ente svolge su richiesta degli stakeholder

pubblici e privati (rappresentati soprattutto da regioni, enti locali e operatori turistici) e generati in house,

senza ricorrere all’apporto di società esterne specializzate. Si forniscono quindi tabelle riepilogative che

illustrano la ripartizione per area e per tipologia dell'importo dei servizi forniti all'utenza nel 2015, che

hanno prodotto un introito di 313.615,33 euro (IVA esclusa), con un incremento del 121 per cento

rispetto all'importo di 141.637,96 euro incassato nel 2014.

26 L’articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del

rapporto di lavoro del personale dipendente”, ne delinea l’ambito di applicazione, escludendo espressamente da

tale ambito gli enti pubblici “economici”. 27 Si richiamano brevemente i contenuti della relazione che illustra i dati più recenti. 28 Nella relazione si dà conto delle deliberazioni assunte dal commissario straordinario dell’ENIT Cristiano Radaelli

nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni

e delle attività culturali e del turismo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, per

lo svolgimento delle funzioni dell’organo collegiale di amministrazione fino all’insediamento degli organi

dell’ente trasformato. 29 Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2015 Evelina Christillin è stata nominata presidente

dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT per la durata di un triennio. Il Ministro dei beni e delle attività culturali,

con propri decreti del 3 luglio 2015, ha altresì nominato Fabio Maria Lazzerini e Antonio Preiti membri del

consiglio di amministrazione dell'ENIT per la durata di un triennio. Con decreto ministeriale 8 ottobre 2015 sono

stati nominati i nuovi componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'ENIT. Il Consiglio di amministrazione si è

insediato nella medesima data.

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La relazione illustra inoltre l’attività svolta dall’ENIT in collaborazione con il Ministero degli

affari esteri, con l’ICE, con Convention Bureau Italia e dà conto dell’accordo siglato il 16 aprile 2015 tra

l’ENIT e l’Agenzia per l’Italia digitale e la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo. In merito all’azione promozionale, si ricorda che anche nel 2015 si è dato

corso agli accordi siglati l’anno precedente per lo sviluppo di azioni coordinate con i seguenti partner:

Expo 2015, NTV –Nuovo trasporto viaggiatori, Trenitalia.

Per quanto attiene alla collaborazione con l’imprenditoria privata, nel corso del 2015 sono state

realizzate 37 azioni in sinergia con 23 soggetti e operatori del mercato turistico e del Made in ltaly,

appartenenti a diverse categorie, di cui si fornisce uno schema esemplificativo. Ulteriori tabelle

riassumono i risultati in termini di output degli accordi di comarketing e la tipologia di azioni realizzate

in quest’ambito. Sempre tramite tabelle riassuntive vengono illustrati i dati relativi ai flussi turistici e alla

spesa turistica media concernenti i Paesi in cui ENIT è operativa.

La relazione si sofferma sulle attività di studio condotte dall’ENIT in merito alla conformazione

e allo sviluppo delle tendenze del mercato turistico, con particolare riferimento al profilo dei Paesi

generatori di outgoing e alle politiche turistiche attuate dai principali competitori che, oltre a costituire la

base informativa per l’azione dell’Agenzia, offrono utili indicazioni alle regioni e ai tutti i soggetti

pubblici e privati che costituiscono i principali stakeholder di ENIT30 . Specifici paragrafi sono dedicati

ai piani promozionali, predisposti dall’Agenzia a seguito di specifica richiesta della direzione generale

del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, concernenti la definizione di

azioni finalizzate a incidere positivamente sull’attrazione di flussi turistici in relazione all’EXPO Milano

2015, al coinvolgimento in progetti che hanno avuto accesso ai finanziamenti dell’Unione europea31, al

rilancio del portale turistico nazionale Italia.it. Ulteriori informazioni fornite riguardano le azioni di

comunicazione pubblicitaria e di informazione all’utenza (gli operatori del settore turistico, la clientela

dei viaggiatori, utenti selezionati), realizzate anche in sinergia con le regioni e con altri soggetti pubblici

e privati. Si approfondisce quindi l’attività di supporto alla commercializzazione e di facilitazione dei

rapporti tra domanda e offerta turistica, anche attraverso la collaborazione con organismi costituiti da

operatori specializzati nella destinazione Italia32.

Un’apposita tabella descrive tipologia e valore di mercato delle iniziative realizzate in virtù di

competenze professionali sviluppate in house, senza oneri gravanti sul bilancio, con l’esclusione dei costi

per il personale.

30 La relazione riporta che dallo studio condotto nel 2015, che fornisce all’ENIT gli strumenti per valutare l'impatto

delle strategie promozionali sul mercato turistico, risulta che su un totale di 3.708 cataloghi pubblicati nei Paesi in

cui l'Agenzia è direttamente operativa, 2.894, pari al 78 per cento del totale, offrono programmi sulle destinazioni

italiane. L'analisi per linea di prodotto conferma che la destinazione Italia viene privilegiata in relazione al

prodotto mare e all'offerta artistica e culturale. 31 Si tratta dei progetti Mediterranean Cycle Route for Sustainable Coastal Tourism, Euro Velo 8, ExtraExpo,

EDEN. 32 Nel 2015 sono stati assistiti dagli uffici ENIT complessivamente 2.653 operatori, dei quali 459 hanno partecipato

ai 133 Educational tours in Italia, organizzati per assicurare la conoscenza e la sperimentazione del patrimonio

culturale e paesaggistico e delle strutture turistiche, mentre 699 hanno preso parte a Borse del turismo organizzate

per favorire l’incontro con l’offerta e la commercializzazione dei prodotti.

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La relazione si conclude con l’analisi dell’attività amministrativa e fornisce la sintesi della

situazione finanziaria esposta nel conto consuntivo al 7 ottobre 2015, ossia alla vigilia dell’insediamento

del consiglio di amministrazione dell’ente economico. Vengono presentate tabelle che riepilogano le

entrate dell’Agenzia alla data richiamata (in larga misura riconducibili al contributo dello Stato,

contributo di cui si evidenzia la riduzione del 63,83 per cento nel periodo 2007-2015), e le uscite con la

relativa ripartizione. Distinti paragrafi analizzano la dotazione organica dell’ENIT quale ente pubblico

non economico al 31 dicembre 2015 e la struttura aziendale ed espongono brevi conclusioni in merito ai

risultati gestionali conseguiti dall’Agenzia nell’annualità considerata.

Per quanto attiene all'introduzione di nuovi obblighi33, si segnala in primo luogo quanto previsto

dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 11634, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e

altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in

servizio”, volto ad attuare la legge 28 aprile 2016, n. 57, che ha delegato il Governo ad un complessivo

riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria35.

L’articolo 34 del provvedimento in esame, al comma 1, dispone che il Ministro della giustizia

provveda annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni recate dal decreto n.

116, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i

dati rilevanti sono stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio superiore della

magistratura. Il comma 2 dell’articolo 34 specifica i dati che il Ministro della giustizia sottopone, in

particolare, a monitoraggio36, mentre il comma 3 dispone che per ciascun ufficio del giudice di pace

mantenuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sia sottoposto a

33 Si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

nel periodo considerato dal presente Bollettino. 34 Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2017, n. 177. 35 La legge n. 57 del 2016 ha avuto una prima, parziale attuazione con il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,

che ha provveduto, in particolare, a confermare nell’incarico per 4 anni i giudici di pace - giudici onorari di

tribunale (GOT) e viceprocuratori onorari (VPO) - in servizio alla data di entrata in vigore del decreto delegato,

in possesso di requisiti di idoneità all’esito della procedura di conferma straordinaria introdotta; il decreto ha poi

stabilito una nuova composizione della sezione dei magistrati onorari presso il consiglio giudiziario,

comprendente sia i GOT che i VPO. La relazione illustrativa dell’atto del Governo n. 415, divenuto il decreto

legislativo n. 116 del 2017, precisa come, sulla base del rispetto del carattere di onorarietà dell'incarico, il

Governo non abbia dato attuazione alla materia dei trasferimenti d'ufficio e a domanda dei magistrati onorari

nonché alla materia disciplinare (articolo 1, comma 1, lettera g) e articolo 2, comma 8, della legge delega),

illustrandone le ragioni e osservando che “Questa scelta non è, evidentemente, suscettibile di censure sul piano

costituzionale, avendo la Corte (costituzionale) sempre ritenuto che il Governo ben può dare attuazione soltanto

parziale alla delega, nel rispetto della sola condizione per cui le norme emanate, per il loro contenuto, non siano

tali da porsi in contrasto con i principi e i fini della legge delega (Corte cost. n. 41 del 1975)”. 36 Il comma 2 dell’articolo 34 dispone che il Ministro della giustizia sottoponga, in particolare, a monitoraggio i

seguenti dati: a) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso gli uffici del giudice di pace,

distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie; b) la durata media dei

procedimenti di cui alla lettera a), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; c) il numero dei

procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale e,

all'interno del medesimo settore, per materie; d) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera c),

distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; e) il numero dei tribunali ordinari nei quali è stata

disposta l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari di pace a norma dell'articolo 11, con

specifica rilevazione della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento del

provvedimento di assegnazione; f) lo stato delle spese di giustizia relative alla magistratura onoraria, distinguendo

tra componente fissa e variabile dell'indennità; g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico e di

quelli revocati.

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verifica il livello di efficienza nell'erogazione del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali37.

L'attività di monitoraggio è, in ogni caso, svolta avendo particolare riguardo alla piena compatibilità tra

lo stato di attuazione delle disposizioni del decreto n. 116 del 2017 e i livelli minimi di regolazione

previsti dalla normativa europea (comma 4).

Il comma 5 dell’articolo 34 stabilisce, infine, che gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta in

conformità delle norme richiamate siano oggetto di una relazione che il Ministro della giustizia deve

trasmettere alle Camere (nonché al Consiglio superiore della magistratura) entro il 30 giugno di ogni

anno.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11738, provvede, in attuazione della delega contenuta

nell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, al riordino e alla revisione

organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore,

compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del

Terzo settore. Il Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine (articolo

1) di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire

il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la

partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di

occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della

Costituzione”.

Il decreto legislativo si compone di 104 articoli suddivisi in dodici titoli. Il Titolo XI (artt. 90-

97), disciplina la materia dei controlli e del coordinamento. Ricordando che ai fini della presente Sezione

vengono prese in considerazione solo le disposizioni che riguardano obblighi di relazione al Parlamento,

si segnala che l’articolo 92, al comma 1, dispone che, al fine di garantire l’uniforme applicazione della

disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli enti del Terzo settore e l’esercizio dei

relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) vigila sul sistema di registrazione

degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice e monitora lo svolgimento delle

attività degli uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale; b) promuove

l’autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l’esercizio da parte delle reti associative

nazionali iscritte nell’apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il

volontariato accreditati ai sensi dell’articolo 6139; c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30

37 Il comma 3 stabilisce che fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre

2012, n. 156, qualora il livello di efficienza risulti insufficiente, il relativo ufficio viene soppresso con le modalità

previste dal comma 3 del predetto articolo 3 e i giudici onorari in servizio presso l'ufficio soppresso sono

riassegnati, con le modalità di cui all'articolo 32, comma 2, ad altro ufficio dello stesso circondario. 38 Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O. 39 Il comma 1 dell’articolo 61 recita: “Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di

seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di

volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice

civile, ed il cui statuto preveda: a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine

di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore; b) il divieto di erogare

direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN, nonché di

trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse; c) l'obbligo di adottare

una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN; d) l'obbligo di ammettere come

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

48

giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti

del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all’articolo 95, commi 2

e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).

L’articolo 95 del decreto legislativo n. 177, al comma 1, stabilisce che la funzione di vigilanza,

esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è volta a verificare il funzionamento del

sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli allo scopo di assicurare

principi di uniformità tra i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale e una corretta

osservanza della disciplina prevista nel Codice. A tal fine, il comma 2 prevede che entro il 15 marzo di

ogni anno le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di

revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell’anno precedente e sulle criticità emerse,

nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti. Il comma 3 dell’articolo 95 stabilisce

che l’Organismo nazionale di controllo di cui all’articolo 6440 trasmetta al Ministero del lavoro e delle

associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle

forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il

mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie; e) il diritto di

tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere

democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto

previsto dalle lettere f), g), ed h); f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle

organizzazioni di volontariato; g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte

di singoli associati o di gruppi minoritari di associati; h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e

l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV; i)

specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche

sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per: 1)

coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e

consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili,

comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 2) i consiglieri di amministrazione e

il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267; 3) i parlamentari nazionali ed europei; 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi

dirigenti di partiti politici; j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di

componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di

presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni; k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo,

di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo

di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni

dell'organo di amministrazione del CSV; l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale; m) misure

dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti”. 40 Il comma 1 dell’articolo 64 stabilisce che l’Organismo nazionale di controllo (ONC) è una fondazione con

personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al

fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei centri di servizio per il

volontariato (CSV). Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del Codice del

Terzo settore, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di

vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali.

Il comma 2 stabilisce che il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di

amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da: a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente,

designati dall'associazione delle Fondazioni di origine bancaria (FOB) più rappresentativa sul territorio nazionale

in ragione del numero delle stesse fondazioni ad essa aderenti; b) due membri designati dall'associazione dei

centri di servizio per il volontariato più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero degli stessi

centri ad essa aderenti; c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati

dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di

enti del Terzo settore ad essa aderenti; d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e)

un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

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politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull’attività e lo stato dei Centri di servizio

per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo, ossia entro il 31 maggio.

Sempre in tema di obblighi di relazione si segnala che il decreto legislativo n. 117 del 2017,

all’articolo 102, comma 1, lettera b), dispone l’abrogazione dell’articolo 3 della legge 15 dicembre 1998,

I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni componente

effettivo è designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.

Per la partecipazione all’ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul

FUN o sul bilancio dello Stato (comma 3).

Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno

dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di

amministrazione con la medesima maggioranza di voti (comma 4).

Il comma 5 definisce le funzioni dell’Organismo nazionale di controllo, da volgersi in conformità alle norme, ai

principi e agli obiettivi del Codice e alle disposizioni del proprio statuto:

Ai sensi di tale comma l'ONC:

a) amministra il Fondo unico nazionale (FUN) e riceve i contributi delle Fondazioni di origine bancaria secondo

modalità da essa individuate;

b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;

c) stabilisce il numero di enti accreditabili come centri di servizio per il volontariato nel territorio nazionale nel

rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3;

d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia e indipendenza delle

organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da

perseguirsi attraverso le risorse del Fondo unico nazionale;

e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei centri di servizio per il volontariato e ne

stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62,

comma 7;

f) versa annualmente ai centri di servizio per il volontariato e all'associazione dei centri di servizio per il

volontariato più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di centri di servizio per il

volontariato ad essa aderenti le somme loro assegnate;

g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei centri di servizio per

il volontariato di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi

dell'articolo medesimo;

h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli organismi territoriali di

controllo (OTC) e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei centri di servizio per il

volontariato, nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e);

i) individua criteri obiettivi e imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei centri di

servizio per il volontariato, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti,

espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo

63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;

j) accredita i centri di servizio per il volontariato, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le

modalità più appropriate;

k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli organismi territoriali di

controllo nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;

l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i centri di servizio per il volontariato sono tenuti ad

osservare nella gestione delle risorse del FUN;

m) controlla l'operato degli organismi territoriali di controllo e ne autorizza spese non preventivate;

n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei centri di servizio per il volontariato, su propria

iniziativa o su iniziativa degli organismi territoriali di controllo;

o) promuove l'adozione da parte dei centri di servizio per il volontariato di strumenti di verifica della qualità dei

servizi erogati dai centri di servizio per il volontariato medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli

esiti;

p) predispone una relazione annuale sulle proprie attività e sull'attività e lo stato dei centri di servizio per il

volontariato, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende

pubblica attraverso modalità telematiche.

Il comma 6 dell’articolo 64 stabilisce che l'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano

direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

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n. 438, recante “Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale” 41. Tale

articolo prevedeva, al comma 1, la presentazione al Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ciascuno

degli anni 2000, 2001 e 2002 da parte delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 1,

comma 2, della citata legge n. 438, di una relazione, con allegati i bilanci preventivi e i consuntivi

dell'esercizio precedente, volta a dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. Il

medesimo articolo 3, al comma 2, stabiliva che il Ministro per la solidarietà sociale, tenuto conto delle

relazioni di cui al comma 1, presentasse a sua volta alle Camere, entro il 31 luglio di ciascuno degli anni

2000, e 2001 e 2002, una relazione indicante: a) l'ammontare dei contributi statali concessi a ciascuna

delle associazioni di cui al comma 1, specificando il titolo del contributo stesso; b) i risultati conseguiti

da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente, specificando l'ammontare delle spese

sostenute per il personale, per l'acquisto di beni e servizi e per le altre voci residuali; c) la regolarità dei

bilanci preventivi e dei consuntivi presentati dalle associazioni ai fini della richiesta del contributo; d) i

progetti e le attività svolte da ciascuna associazione a favore degli associati. Tale obbligo, ora

espressamente abrogato, è stato adempiuto con cadenza annuale anche successivamente al triennio

considerato dall’articolo 3: l’ultima relazione ai sensi di tale articolo, riferita all’anno 2015 (Doc. CCV n.

4), è stata trasmessa alle Camere dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel mese di settembre

2016.

Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,

n. 11942, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di

controversie relative alla somministrazione di farmaci”, amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie

per i minori, operando una revisione delle relative sanzioni e modificando la disciplina sugli effetti

dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di

formazione professionale regionale.

In particolare, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate

condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di

garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale della prevenzione vaccinale

2017/2019 ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, l’articolo 1, ai commi

1 e 1-bis, prevede, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non

accompagnati, 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario

vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita43.

41 La lettera b) dell’articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017 abroga altresì gli articoli 2, 4 e 5 della legge

15 dicembre 1998, n. 438. 42 Il testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, coordinato con legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, è

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2017, n. 182. 43 Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 le vaccinazioni previste sono le seguenti:

a) anti-poliomielitica;

b) anti-difterica;

c) anti-tetanica;

d) anti-epatite B;

e) anti-pertosse;

f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

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Con riferimento ai nuovi obblighi di relazione, si evidenzia che il comma 1-ter del medesimo

articolo 1 prevede che, sulla base della verifica dei dati epidemiologici delle eventuali reazioni avverse,

segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché

degli eventuali eventi avversi, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di

assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il medesimo Ministro, con

decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore (6 agosto 2017) della legge di

conversione del decreto-legge n. 73 e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio

superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo

parere delle competenti Commissioni parlamentari, possa disporre la cessazione dell'obbligatorietà per

una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli

schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni

della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

Sempre l’articolo 1, al comma 3-bis, dispone che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, provveda, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da

esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con

l'Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale

sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata

un'associazione con la vaccinazione. L’ultimo periodo del comma 3-bis prevede che il Ministro della

salute trasmetta la predetta relazione alle Camere.

La legge 4 agosto 2017, n. 12444 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), attua per la

prima volta la procedura disciplinata dall’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per

lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), al fine di rimuovere

gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la

tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di

libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di

concorrenza (articolo 1, comma 1).

Il comma 1-bis prevede altresì le seguenti vaccinazioni:

a) anti-morbillo;

b) anti-rosolia;

c) anti-parotite;

d) anti-varicella.

Ai sensi del comma 1-quater, agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici

anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle

specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle

vaccinazioni di seguito indicate:

a) anti-meningococcica B;

b) anti-meningococcica C;

c) anti-pneumococcica;

d) anti-rotavirus. 44 La legge 4 agosto 2017, n. 124, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

52

Per quanto attiene ai profili oggetto della presente Sezione, si evidenzia che l’articolo 1 della

legge n. 124, al comma 27, abroga i commi 3 e 4 dell’articolo 10-bis (rubricato “Accertamenti in materia

di invalidità conseguenti ad incidenti stradali”) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così facendo venire meno l’obbligo di relazione al

Parlamento previsto dal comma 4. Quest’ultimo dispone che il Ministero dello sviluppo economico

accerti l’attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei

risultati conseguiti con l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 345 dell’articolo 10-bis e

ne riferisca al Parlamento con relazione annuale. Tale previsione, come si è detto ora abrogata, non è

stata mai adempiuta.

Sempre l’articolo 1 della legge n. 124 del 2017, al comma 33, stabilisce che l’Istituto per la

vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle

disposizioni di cui alla stessa legge n. 124, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi

dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli

obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale; il medesimo comma

stabilisce altresì che dell'esito dell'attività svolta sia dato specificamente conto nella relazione al

Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 135. Si ricorda che l’articolo 13 istituisce l’IVASS quale ente con personalità giuridica

di diritto pubblico chiamato a svolgere le funzioni in precedenza affidate all'Istituto per la vigilanza sulle

assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), prevedendo al comma 5 che l'IVASS trasmetta

annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività, relazione il cui contenuto

viene ora integrato, come si è detto, dalle previsioni recate dal comma 33 dell’articolo 1 della legge n.

124 del 2017. L’ultima relazione sull'attività svolta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

nell'anno 2016, con aggiornamenti al mese di giugno del 2017 (Doc. CXCVII, n. 5), in adempimento

dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, è stata trasmessa alle Camere dal Presidente

dell’IVASS in data 26 giugno 2017.

45 Il comma 1 dell’articolo 10-bis, fermo quanto previsto dal codice penale, prevede l’applicazione agli esercenti

una professione sanitaria che attestino falsamente uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale da cui

derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, delle disposizioni di cui ai commi 1

e 3 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo altresì in tal caso

l’obbligo per il medico al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.

Il comma 2 dispone che, ai fini del comma 1, ciascuna regione promuova la costituzione di una commissione

mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un

rappresentante del consiglio dell’ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell’organo competente ed

un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del

CNEL.

Il comma 2-bis estende ai periti assicurativi che accertino e stimino falsamente danni a cose conseguenti a sinistri

stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice la disciplina di cui al comma 1, in quanto

applicabile.

Il comma 3 (abrogato, insieme al comma 4, dall’articolo 1, comma 27, della legge 4 agosto 2017, n. 124) prevede

che le commissioni trasmettano trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all’ISVAP.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

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Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° luglio-31 agosto 2017

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

D.P.R. 309/1990,

art. 131, co. 1

Stato delle tossicodipendenze in Italia

(Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il

Parlamento)

(Dati riferiti al 2016 e al primo semestre 2017,

Doc. XXX, n. 5)

II Giustizia

XII Affari sociali

25/7/2017

L. 234/2012,

art. 14, co. 1*

Elenco delle procedure giurisdizionali e di

precontenzioso con l'Unione europea

(Trasmesso dal Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri per le

politiche e gli affari europei)

(Dati riferiti al secondo trimestre 2017,

Doc. LXXIII-bis, n. 18)

Tutte le

Commissioni

permanenti e

Commissione per

le questioni

regionali

26/7/2017

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere

dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle

informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

L. 234/2012,

art. 54, co. 1*

Attività svolta dal Comitato per la lotta contro

le frodi nei confronti dell’Unione europea

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri per le

politiche e gli affari europei)

(Dati relativi al 2016,

Doc. CCXVIII, n. 4)

V Bilancio

VI Finanze

XIII Agricoltura

XIV Politiche

dell’Unione

europea

2/8/2017

*La disposizione istitutiva dell'obbligo stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie,

presieduto dal Ministro per gli affari europei o da un suo delegato, previsto dall'articolo 3 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee sia ridenominato

“Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e che presenti annualmente una

relazione al Parlamento.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

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Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Fonte istitutiva Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

L. 125/2014,

art. 14, co. 2*

Risultati conseguiti nelle attività di

cooperazione allo sviluppo e utilizzo dei

relativi stanziamenti

(Dati relativi al 2016,

allegata al Rendiconto generale dello Stato

per l'esercizio finanziario 2016,

conto consuntivo della spesa del Ministero

degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, parte I, volume VIII)

III Affari esteri

V Bilancio

11/7/2017**

*Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla

cooperazione internazionale per lo sviluppo” prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario

successivo alla data di entrata in vigore (29 agosto 2014) della legge medesima, tutti gli stanziamenti,

distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al

finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, siano indicati in

apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale. Il comma 2 dell’articolo 14 dispone che al rendiconto generale dello Stato

sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al comma 1, riferiti

all’anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati

nel documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di

cui all'articolo 12 della medesima legge n. 125.

**Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario

2016” (A.S. 2874) è stato annunciato nella seduta pomeridiana dell’Assemblea del Senato dell’11 luglio

2017.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

L. 349/1986,

art. 1, co. 6

Stato dell'ambiente

(Dati aggiornati all’anno 2016,

Doc. LX, n. 1)

VIII Ambiente 11/7/2017

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

55

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Fonte istitutiva Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e

consistenza dell’organico dell'Automobile

Club d'Italia – ACI

(Dati relativi all'attività svolta negli anni

2013 e 2014 e nell'anno 2015, corredati dai

bilanci di previsione, dai conti consuntivi e

dalla dotazione organica riferiti alle

medesime annualità)

IX Trasporti 31/7/2017

L. 70/1975,

art. 30,

co. quinto*

Attività svolta, bilancio di previsione e

consistenza dell’organico dell’Agenzia

nazionale del turismo – ENIT

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2013

e nell’anno 2015**, corredati dai bilanci di

previsione, dai conti consuntivi e dalla

dotazione organica riferiti alle medesime

annualità)

X Attività

produttive

2/8/2017

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni

anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di

previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria

vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti

consuntivi dell'esercizio precedente.

L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in

ente pubblico “economico”; il comma 4 del medesimo articolo 16 ha inoltre stabilito che l'attività di

ENIT prosegua nel regime giuridico vigente fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato.

Il consiglio di amministrazione del nuovo ente economico si è insediato l’8 ottobre 2015.

Con la trasmissione della relazione sull’attività svolta nel 2015, ossia riferita al periodo conclusivo

dell’attività dell’ENIT quale ente non economico, l’obbligo si intende concluso.

**La relazione sull’attività svolta nel 2014 è stata annunciata nella seduta dell’Assemblea del 13 luglio

2016.

Ministero della difesa

Fonte istitutiva Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

D.Lgs. 66/2010,

art. 536, co. 1*

Documento programmatico pluriennale per la

Difesa

(Dati relativi al triennio 2017-2019)

IV Difesa

V Bilancio

2/8/2017

*L'articolo 536 è stato sostituito dall’articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

L'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto che in

sede di presentazione del Documento il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato

di tutte le componenti dello strumento militare.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

56

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

D.L. 78/2015,

art. 9, co. 11*

Erogazioni effettuate in favore dei policlinici

universitari gestiti direttamente da università

non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino

Gesù

(Dati aggiornati al 12 giugno 2017,

Doc. CCXLI, n. 2)

V Bilancio

XII Affari sociali

4/7/2017

*Il comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2015, n. 125, modifica il comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

(legge di stabilità 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma

377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a

fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da

università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,

anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal

nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517, a sua volta introdotto dal comma 10

dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Il comma 11 dell'articolo 9, ultimo periodo, dispone che,

entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati

in attuazione dei commi 377 e 378 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate,

sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.

L. 432/1993,

art. 2, co. 3

D.P.R. 398/2003,

art. 44, co. 3*

Amministrazione del Fondo per

l'ammortamento dei titoli di Stato

(Dati relativi al 2016,

allegata al Rendiconto generale dello Stato

per l'esercizio finanziario 2016,

conto consuntivo della spesa del Ministero

dell'economia e delle finanze,

parte I, volume IV, tomo I)

V

Bilancio

11/7/2017**

*L’articolo 44 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito

pubblico”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, al comma 3,

dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti annualmente al Parlamento, in allegato al

conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del “Fondo per l'ammortamento dei titoli di

Stato”, istituito presso la Banca d'Italia.

**Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario

2016” (A.S. 2874) è stato annunciato nella seduta pomeridiana dell’Assemblea del Senato dell’11 luglio

2017.

D.L. 269/2003,

art. 5, co. 16

Attività svolta e risultati conseguiti dalla

Cassa depositi e prestiti Spa

(Dati relativi al 2016,

Doc. LIV, n. 5)

V Bilancio

VI Finanze

31/7/2017

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

57

Ministero della giustizia

Fonte istitutiva Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

L. 67/2014,

art. 7, co. 2

Stato di attuazione delle disposizioni in

materia di messa alla prova dell'imputato

(Dati aggiornati al 31 maggio 2017*,

Doc. CCXXVIII, n. 3)

II Giustizia 10/7/2017

*Il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia riferisca alle Commissioni parlamentari in merito

all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato entro il 31 maggio di

ciascun anno.

D.L. 98/2011,

art. 37, co. 16*

Stato delle spese di giustizia

(Dati relativi al secondo semestre 2016

e al primo semestre del 2017,

Doc. XCV, n. 5)

II Giustizia 31/7/2017

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della

giustizia presenti alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia,

che comprenda anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto*

Attività svolta, bilancio di previsione e

consistenza dell’organico della Cassa mutua

nazionale tra i cancellieri e i segretari

giudiziari

(Dati riferiti al 2016, corredati dal conto

consuntivo e dalla dotazione organica per la

medesima annualità e dal bilancio di

previsione 2017)

XI Lavoro 31/7/2017

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni

anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di

previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria

vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti

consuntivi dell'esercizio precedente.

Ministero dell'interno

Fonte istitutiva Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

D.Lgs. 159/2011,

art. 109, co. 1,

prima parte

Attività svolta e risultati conseguiti dalla

Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

(Dati relativi al II semestre 2016,

Doc. LXXIV, n. 9)

I Affari

costituzionali

II Giustizia

13/7/2017

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

58

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Fonte istitutiva Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione

delle risorse e grado di efficienza dell'azione

amministrativa svolta

(Dati relativi al 2016,

Doc. CLXIV, n. 52)

I Affari

costituzionali

V Bilancio

XIII Agricoltura

24/7/2017

Ministero della salute

Fonte istitutiva Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

L. 40/2004,

art. 15, co. 2

Stato di attuazione della legge n. 40 del 2004

recante “Norme in materia di procreazione

medicalmente assistita”

(Dati relativi all'attività dei centri di

procreazione medicalmente assistita nell'anno

2015 e all'utilizzo dei finanziamenti nell'anno

2016,

Doc. CXLII, n. 5)

XII Affari sociali 4/7/2017

L. 376/2000,

art. 8, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 376 del 2000

recante “Disciplina della tutela sanitaria delle

attività sportive e della lotta contro il doping”

e attività svolta dalla

Sezione per la vigilanza ed il controllo

sul doping e per la tutela della salute nelle

attività sportive*

(Dati riferiti al 2016,

Doc. CXXXV, n. 5)

XII Affari sociali 6/7/2017

*L'articolo 2, comma 1, lett. h) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha

previsto che le funzioni già esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per

la tutela della salute nelle attività sportive siano trasferite al Comitato tecnico sanitario, istituito dal

medesimo articolo 2, ed articolato in tredici sezioni, tra le quali la sezione h), denominata Sezione per la

vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. La Commissione ha

continuato a operare fino a maggio 2015. I componenti il Comitato tecnico sanitario sono stati nominati

con decreto ministeriale 20 maggio 2015, parzialmente modificato dal decreto 4 giugno 2015.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

59

Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

D.L. 185/2008,

art. 9, co. 1-ter*

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione

delle risorse e grado di efficienza dell'azione

amministrativa svolta

(Dati relativi al 2016, corredati dal rapporto

sull'attività di analisi e revisione delle

procedure di spesa e dell'allocazione delle

relative risorse in bilancio

Doc. CLXIV, n. 51)

I Affari

costituzionali

V Bilancio

IX Trasporti

X Attività

produttive

10/7/2017

*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare

la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero

dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle

relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri

competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3,

comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

60

Relazioni non governative

Fonte istitutiva Presentatore Argomento

Commissione

competente

per materia

Data

annuncio

L. 249/1997

art. 1, co. 6

lett. c), n. 12

Autorità per le

garanzie nelle

comunicazioni

(AGCOM)

Attività svolta e programmi di

lavoro

(Trasmessa dalla Ministra per i

rapporti con il Parlamento)

(Dati aggiornati

al 30 aprile 2017,

Doc. CLVII, n. 5)

VII Cultura

IX Trasporti

5/7/2017

L. 190/2012,

art. 1, co. 2,

lett. g)

D.L. 90/2014,

art. 19, co. 5-ter

D.Lgs. 50/2016,

art. 213, co. 3,

lett. e)

Autorità nazionale

anticorruzione

(ANAC)

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2016,

Doc. CCXL, n. 2)

I Affari

costituzionali

VIII Ambiente

6/7/2017

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del

contribuente per le

Marche

Stato dei rapporti tra fisco e

contribuenti nel campo della

politica fiscale

(Dati relativi all'anno 2016)

VI Finanze 6/7/2017

D.Lgs. 152/2006,

art. 172,

co. 3-bis

Autorità per

l'energia elettrica,

il gas ed il sistema

idrico

Adempimento degli obblighi

posti a carico delle regioni,

degli enti di governo

dell'ambito e degli enti locali

in materia di servizio idrico

integrato

(Dati riferiti al primo semestre

2017,

Doc. CCXXXII, n. 4)

VIII Ambiente 10/7/2017

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

61

L. 481/1995,

art. 2, co. 12,

lett. i)

L. 239/2004,

art. 1, co. 12,

primo e secondo

periodo

Autorità per

l'energia elettrica,

il gas e il sistema

idrico

Stato dei servizi ed attività

svolta dall'Autorità

(Dati aggiornati al 31 marzo

2017,

Doc. CXLI, n. 5)

VIII Ambiente

X Attività

produttive

11/7/2017

D.L. 201/2011,

art. 37, co. 5*

Autorità di

regolazione dei

trasporti

Attività svolta

(Dati aggiornati al 30 giugno

2017,

Doc. CCXVI, n. 4)

VIII Ambiente

IX Trasporti

13/7/2017

*L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della

relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n.

1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi

dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare

precedente.

L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha inoltre stabilito che sempre

nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in merito all’applicazione del

regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai

diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento

all'anno solare precedente.

L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto che nell'ambito della

relazione ex comma 5 dell'articolo 37 l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del

regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo

ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed all'attività espletata con

riferimento all'anno solare precedente.

L. 157/1992

art. 19-bis, co. 6

Regione

Lombardia

Stato di attuazione delle

deroghe in materia di

protezione della fauna

selvatica e di prelievo

venatorio, previste dall'articolo

9 della direttiva 2009/147/CEE

(Dati relativi al 2016)

XIII Agricoltura 26/7/2017

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del

contribuente della

regione Veneto

Stato dei rapporti tra fisco e

contribuenti nel campo della

politica fiscale

(Dati relativi al primo semestre

2017)

VI Finanze 26/7/2017

L. 215/2004

art. 8 co. 1

Autorità garante

della concorrenza

e del mercato

Stato delle attività di controllo

e di vigilanza in materia di

conflitti di interessi

(Dati aggiornati al mese di

giugno 2017,

Doc. CLIII, n. 9)

I Affari

costituzionali

28/7/2017

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

62

Nuove relazioni previste da fonti normative46

Relazioni governative

Fonte Presentatore Oggetto

D.Lgs. 116/2017,

art. 34, co. 5*

Ministro della giustizia Stato di attuazione delle

disposizioni di cui al decreto

legislativo n. 116 del 2017,

recante “Riforma organica della

magistratura onoraria e altre

disposizioni sui giudici di pace,

nonché disciplina transitoria

relativa ai magistrati onorari in

servizio, a norma della legge 28

aprile 2016, n. 57”

*Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2017, n.

177. Il comma 5 dell’articolo 34 dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro della giustizia trasmetta

alle Camere (nonché al Consiglio superiore della magistratura) una relazione concernente gli esiti

dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 116 del 2017, svolta in conformità delle prescrizioni recate dallo stesso articolo 34.

D.Lgs. 117/2017,

art. 92, co. 1, lett. c)*

Ministero del lavoro e delle

politiche sociali

Attività di vigilanza,

monitoraggio e controllo svolte

sugli enti del Terzo settore

*Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.

179, S.O.

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 92 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza,

monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore, da predisporre anche sulla base dei dati

acquisiti attraverso le relazioni di cui all’articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di

registrazione di cui alla lettera b) del suddetto comma 1.

Si ricorda che l’articolo 95 del decreto legislativo n. 177, al comma 1, stabilisce che la funzione di

vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è volta a verificare il

funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli allo

scopo di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale

e una corretta osservanza della disciplina prevista nel Codice. A tal fine, il comma 2 prevede che entro il

15 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo

settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell’anno precedente e sulle

criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti. Il comma 3

dell’articolo 95 prevede che l’Organismo nazionale di controllo, disciplinato dall’articolo 64, trasmetta

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull’attività e

lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo 64, ossia

entro il 31 maggio.

46 Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal

presente Bollettino.

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Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti

63

D.L. 73/2017,

art. 1, co. 1-ter*

Ministro della salute Ragioni della mancata

presentazione alle Camere dello

schema di decreto con cui si

dispone la cessazione

dell’obbligatorietà per una o più

delle vaccinazioni di cui

all’articolo 1, comma 1, del

decreto-legge n. 73 del 2017,

dati epidemiologici delle

eventuali reazioni o eventi avversi

e inerenti le coperture vaccinali

raggiunte

*Il testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, coordinato con legge di conversione 31 luglio 2017, n.

119, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2017, n. 182.

Il comma 1-ter dell’articolo 1 prevede che, sulla base della verifica dei dati epidemiologici delle

eventuali reazioni avverse, segnalate in attuazione delle disposizioni di legge vigenti e delle coperture

vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi, il Ministro della salute, con proprio decreto

da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore (6 agosto 2017) della legge n. 119 del 2017,

di conversione del decreto-legge n. 73, e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio

superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo

parere delle competenti Commissioni parlamentari, possa disporre la cessazione dell'obbligatorietà per

una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 1. Il comma 1-ter prevede altresì che in

caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmetta

alle Camere medesime una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati

epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.

D.L. 73/2017,

art. 1, co. 3-bis*

Ministro della salute Risultati del sistema di

farmacovigilanza e dati degli

eventi avversi per i quali è stata

confermata un’associazione con

la vaccinazione

*Il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dispone che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica all'uopo integrata da esperti indipendenti e

che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di

sanità, provveda a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui

risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata

un'associazione con la vaccinazione. L’ultimo periodo del comma 3-bis prevede che il Ministro della

salute trasmetta la predetta relazione alle Camere.