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NOTIZIARIO MENSILE Numero 48/XVII
SETTEMBRE 2017
L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare
INDICE
AVVERTENZA ................................................................................................................................ 1
Sezione I ........................................................................................................................................ 3
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI ......................................................................................... 3
In evidenza a luglio ed agosto 2017 ............................................................................................... 4 a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2017 ......................................... 6 b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n.
14/1978 scadute e non ancora rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2017 o previste in scadenza entro il
31 ottobre 2017 ..................................................................................................................................... 14 c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 31 ottobre 2017 .................................................................................. 21
Sezione II ..................................................................................................................................... 27
ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO .............................................................................................. 27
In evidenza a luglio ed agosto 2017 ............................................................................................. 28
Note annunciate al 31 agosto 2017 .............................................................................................. 33
in attuazione di atti di indirizzo .................................................................................................... 33 Ministero dell’interno ...................................................................................................................... 33
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate nel
periodo ......................................................................................................................................... 36
1° luglio – 31 agosto 2017 ............................................................................................................ 36
Sezione III .................................................................................................................................... 37
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE ........................ 37
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento ............................................................... 38
In evidenza a luglio ed agosto 2017 ............................................................................................. 39
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo .......................................................................... 53
1° luglio-31 agosto 2017 ............................................................................................................... 53 Relazioni governative ...................................................................................................................... 53 Relazioni non governative ............................................................................................................... 60
Nuove relazioni previste da fonti normative ........................................................................................ 62 Relazioni governative ...................................................................................................................... 62
1
AVVERTENZA
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo
parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del
Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività
parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente
gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non
legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è
prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti
pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che
disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine
effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle
nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge
n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine
conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle
Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o
comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche
specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie
essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina
governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora
rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso
in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della
legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative
in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal
Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello
parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio.
2
Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti
di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto
con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di
fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per
far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è
possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi
essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni
contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o
in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai
Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini
del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle
Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni
al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e
“non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da
nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni
II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo
parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali,
degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
Sezione I – Nomine governative
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Sezione I
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti
ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2017 (e nella prima
parte del mese di settembre 2017), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date
di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni
competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia
stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti
medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 ottobre 2017 con l’indicazione dei titolari e
delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto
per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31
ottobre 2017, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di
applicazione della citata legge n. 14/1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di
nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
Sezione I – Nomine governative
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In evidenza a luglio ed agosto 2017
La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine
governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando i mesi di
luglio e agosto 2017 nonché l'inizio di quello di settembre 2017, con una proiezione previsionale
delle cariche in scadenza fino alla fine di ottobre 2017. La sezione è composta da tre sottosezioni, che
danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2017, nonché di quelle da
rinnovare entro la fine di ottobre 2017 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative
indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con propri decreti in data 3 agosto 2017, ha
nominato Anna Maria Ajello presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione INVALSI, nonché Arduino Salatin e Roberto Ricci
componenti del relativo consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1°
agosto 2017.
- La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 25 luglio 2017, annunciate alla Camera
e al Senato il 26 luglio 2017, ha richiesto i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Stefano
Commini, Enzo Vecciarelli e Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo ANSV. Tali richieste di parere sono state assegnate alla IX
Commissione (Trasporti) della Camera e all’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato.
- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2017 Paolo Magro è stato nominato
presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA per la durata di un triennio.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 17 luglio 2017, ha nominato
Massimo Deiana presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna per quattro anni.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2017 Stefano Laporta è stato
nominato presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA per la
durata di un quadriennio. L’insediamento di Laporta è avvenuto con decorrenza 15 luglio 2017. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 23 maggio 2017 sono
stati altresì nominati i membri del consiglio di amministrazione dell’ISPRA per la durata di un
quadriennio.
Sezione I – Nomine governative
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- Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, con propri decreti in data 27 e 28 giugno 2017,
ha nominato Giovanni Biondi presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa INDIRE, nonché Giovanni Di Fede e Maria Francesca Cellai membri del relativo
consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio. Tale organo si è insediato il 12 luglio 2017.
- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di aver provveduto, con
propri decreti in data 12 e 27 giugno 2017, a prorogare il mandato del commissario straordinario
dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Leonardo Deri, per la durata di sei mesi
a decorrere dal 7 giugno 2017, nonché a nominare Tarcisio Agus commissario straordinario del Parco
geominerario storico e ambientale della Sardegna, per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere
dal 28 giugno 2017.
- La Ministra per i rapporti con il Parlamento ha comunicato la nomina, avvenuta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data
22 maggio 2017, di Bruno Adinolfi a componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL.
- Nel mese di luglio 2017 sono scaduti i mandati dei presidenti dell'Ente parco nazionale
dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, Domenico Totaro, e dell'Ente parco nazionale
dell'Arcipelago toscano, Giampiero Sammuri.
- Nel mese di agosto 2017 non si ravvisano mandati scaduti e non rinnovati.
- Nel mese di settembre scade invece il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale delle Cinque
Terre, Vittorio Alessandro.
- Nel mese di ottobre scadranno infine i mandati dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro INAIL. Scadranno inoltre i mandati dei presidenti degli Enti parco
nazionale della Majella, Franco Iezzi, e del Pollino, Domenico Pappaterra, nonché quello del
commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Tarcisio
Agus.
Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
Sezione I – Nomine governative
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a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nei mesi di luglio e agosto 2017
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal
Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la
richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il
controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti
pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli
enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera
comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda
generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei
precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei
ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive
competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici,
anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle
Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai
fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la
designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se
non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve
contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei
motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali
incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di
gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere
espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o
designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli
articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche
nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma
non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate
alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della
Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere
parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla
Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima
seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della
Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto
del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di
nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni
dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera.
(…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24
gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri
amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o
dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono
contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure
seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che
eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con
atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o
Sezione I – Nomine governative
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integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito
della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n.
293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi,
stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla
scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere
ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono
prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine
medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti
di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli
organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti
di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine
massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi
decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Sezione I – Nomine governative
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Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
Data nomina Procedura
di nomina
Opera nazionale
per i figli
degli aviatori
ONFA
Presidente:
Paolo Magro
Pareri favorevoli
espressi dalla
4ª Commissione
del Senato
il 20/6/2017
e dalla
IV Commissione
della Camera
il 5/7/2017
20/7/2017
(Nomina
deliberata
dal Consiglio
dei ministri
del 10/7/2017)
D.P.R.
su proposta
del Presidente
del Consiglio
dei ministri
previa
deliberazione
del Consiglio
dei ministri
su proposta
del Ministro
della difesa,
sentito il Capo
di Stato maggiore
dell'Aeronautica
militare
Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2017 Paolo Magro è stato
nominato presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA per la durata di un triennio.
Tale nomina era stata deliberata in via definitiva, su proposta della Ministra della difesa, dal
Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017. Come ricordato nel precedente Bollettino, la Ministra per i
rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Magro con
lettera in data 13 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 giugno 2017. Tale richiesta di
parere era stata assegnata alla 4ª Commissione (Difesa) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta
del 20 giugno 2017 esprimendo parere favorevole. La richiesta di parere era stata altresì assegnata alla IV
Commissione (Difesa) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 27 giugno 2017,
aveva espresso parere favorevole nella seduta del 5 luglio 2017.
L’8 maggio 2017 era scaduto il mandato del presidente uscente dell'ONFA, Tommaso Ferro, che
era stato nominato per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 maggio 2014.
In pari data erano altresì scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione
dell'Ente, ossia Carlo Moscini, Mauro Lunardi, Cristiano Maria di Carlo e Rossana Colangelo. La
composizione di tale organo, che era stato rinnovato per un triennio a decorrere dall'8 maggio 2014 con
decreto del Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare in data
16 maggio 2014, è stata più volte modificata con successivi analoghi decreti in data 5 agosto 2015, 1°
agosto 2016 e 5 dicembre 2016.
L'organizzazione dell'ONFA è stata modificata in un primo momento dal D.P.R. n. 215/2009,
che ha disposto il riordino dell'Ente in attuazione delle procedure recate dalla normativa "taglia-enti" di
cui all'art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008. La governance
dell'ONFA è stata poi ulteriormente modificata con l'adozione del nuovo statuto, approvato con decreto
Sezione I – Nomine governative
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del Ministro della difesa in data 13 gennaio 2011, che ha recepito anche il disposto dell'art. 6, comma 5,
del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, riducendo conseguentemente la
composizione del consiglio di amministrazione.
Sono dunque organi dell'ONFA il presidente e il consiglio di amministrazione, composto dallo
stesso presidente e da altri quattro membri. I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una
sola volta. Tale configurazione degli organi dell'Ente è stata da ultimo recepita, a livello di legislazione
primaria, dal D.P.R. n. 191/2012, che ha modificato l'art. 55 del D.P.R. n. 90/2010.
Istituito dal R.D. 21 agosto 1937, n.1585, l'ONFA è un ente di diritto pubblico, dotato di
autonomia amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della difesa, che provvede all’assistenza
degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare.
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
Data nomina Procedura
di nomina
Autorità
di sistema
portuale
del Mare
di Sardegna
Presidente:
Massimo Deiana
Pareri favorevoli
espressi dalla
8ª Commissione
del Senato
il 20/6/2017
e dalla
IX Commissione
della Camera
il 21/6/2017
17/7/2017 Decreto
del Ministro
delle
infrastrutture
e dei trasporti,
d'intesa
con il presidente
della regione
interessata
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 17 luglio 2017, notificato
all’interessato in pari data, ha nominato Massimo Deiana presidente dell’Autorità di sistema portuale
del Mare di Sardegna per la durata di un quadriennio.
Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Deiana
con lettera del 13 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 16 e il 20 giugno
2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici) del Senato e la IX Commissione (Trasporti) della
Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 20 e del 21 giugno 2017.
L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 169/2016,
subentra alle soppresse Autorità portuali di Cagliari e di Olbia e Golfo aranci i cui organi restano in
carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Commissario straordinario uscente
dell’Autorità portuale cagliaritana è Roberto Isidori, che, nominato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 30 ottobre 2015, è stato prorogato con analogo provvedimento del 29
aprile 2016. Isidori era subentrato a Vincenzo Di Marco, nominato commissario straordinario con
decreto ministeriale del 29 gennaio 2014 e prorogato con analoghi decreti del 7 agosto 2014, del 10
novembre 2014, del 23 gennaio 2015 e del 24 aprile 2015. Di Marco era succeduto a Piergiorgio
Massidda, a sua volta nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre
2013, dopo che la sentenza n. 4768/2013 del Consiglio di Stato aveva annullato la nomina dello stesso
Sezione I – Nomine governative
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Massidda a presidente dell'Autorità portuale di Cagliari. Per quanto concerne invece l’Autorità portuale
di Olbia e Golfo aranci, commissario straordinario uscente è Pietro Preziosi, che, nominato con decreto
ministeriale del 19 giugno 2015, è stato prorogato con analoghi provvedimenti del 22 dicembre 2015 e
del 24 giugno 2016. Preziosi era subentrato nel predetto incarico a Nunzio Martello che, nominato con
decreto ministeriale del 6 marzo 2014, era stato prorogato con analoghi decreti del 9 settembre 2014, del
9 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Martello era a sua volta subentrato a Fedele Sanciu, nominato
commissario straordinario con decreto ministeriale del 5 settembre 2013, dopo la scadenza del secondo e
ultimo mandato quadriennale del presidente Paolo Silverio Piro.
Le Autorità di sistema portuale, disciplinate dal D.Lgs. n. 169/2016, sono enti pubblici non
economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa,
organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Istituite in numero di 15, subentrano alle Autorità
portuali già previste dalla L. n. 84/1994 e sono parimenti sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il
presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, scelto tra cittadini di
Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei
settori dell'economia dei trasporti e portuale, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
d’intesa con il presidente della regione interessata, sentite le Commissioni parlamentari, e dura in carica
quattro anni rinnovabili una sola volta.
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 169/2016, nelle Autorità portuali per le quali non
siano state ancora costituite le Autorità di sistema portuale subentranti, sono rimasti comunque in carica,
ancorché scaduti, gli organi da ultimo nominati (tra i quali il presidente e il commissario straordinario)
sino all’insediamento dei nuovi organi delle Autorità di sistema portuale subentranti.
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
Data nomina Procedura
di nomina
Parco
geominerario
storico
e ambientale
della Sardegna
Commissario
straordinario:
Tarcisio Agus
Nomina comunicata
e annunciata
alla Camera
il 2/8/2017
ai sensi dell’art. 9
della L. n. 14/1978
27/6/2017
(decorrenza:
28/6/2017)
Decreto
del Ministro
dell'ambiente
e della tutela
del territorio
e del mare
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 28 luglio 2017,
annunciata alla Camera il 2 agosto 2017, ha comunicato, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, di aver
nominato, con proprio decreto in data 27 giugno 2017, Tarcisio Agus commissario straordinario del
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la durata di quattro mesi a decorrere dal
28 giugno 2017 e comunque non oltre la costituzione degli organi del consorzio del Parco, in particolare
del presidente e del consiglio direttivo.
Sezione I – Nomine governative
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Come ricordato nel precedente numero del Bollettino, il 28 giugno 2017 scadeva il mandato del
commissario straordinario uscente del Parco, Giovanni Pilia, che, inizialmente nominato con decreto
ministeriale in data 28 ottobre 2016, era stato prorogato con analogo provvedimento in data 27 febbraio
2017 per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal 28 febbraio 2017. Pilia era succeduto a
Francesco Mascia, il quale era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale in data
11 marzo 2016.
Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio
2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione
autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il Parco è stato istituito dall'art. 1 del decreto
in data 16 ottobre 2001 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la
Regione autonoma della Sardegna. Il Parco è gestito da un consorzio con personalità giuridica di diritto
pubblico, assimilato agli enti di ricerca, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello dei beni e
delle attività culturali e del turismo e dalla Regione autonoma della Sardegna.
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
Data nomina Procedura
di nomina
Ente parco
nazionale
dell’Arcipelago
di La Maddalena
Commissario
straordinario:
Leonardo Deri
Nomina comunicata
e annunciata
alla Camera
il 2/8/2017
ai sensi dell’art. 9
della L. n. 14/1978
12/6/2017
(decorrenza:
7/6/2017)
Decreto
del Ministro
dell'ambiente
e della tutela
del territorio
e del mare
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 28 luglio 2017,
annunciata alla Camera il 2 agosto 2017, ha comunicato, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, di aver
prorogato, con proprio decreto in data 12 giugno 2017, il mandato del commissario straordinario
dell’Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Leonardo Deri, per la durata di sei mesi
a decorrere dal 7 giugno 2017 e comunque non oltre la nomina del presidente dell’Ente parco.
Il 7 giugno 2017 scadeva infatti il mandato dello stesso Deri, che era stato nominato per sei mesi
con analogo decreto ministeriale del 7 dicembre 2016. Il commissariamento dell’Ente parco sardo era
seguito alla revoca del presidente e allo scioglimento del consiglio direttivo a causa di rilevate criticità
programmatorie e gestionali.
Presidente uscente dell’Ente parco sardo è Giuseppe Bonanno, che era stato nominato per cinque
anni con decreto ministeriale del 22 ottobre 2012. Per Bonanno si trattava del secondo mandato alla
presidenza dell’Ente parco essendovi già stato nominato con analogo decreto del 31 maggio 2007.
L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di
diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
Sezione I – Nomine governative
12
mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome
interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il
consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati
sono tutti quinquennali.
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
Data nomina Procedura
di nomina
Istituto nazionale
per l’assicurazione
contro
gli infortuni
sul lavoro
INAIL
Componente
del consiglio
di indirizzo
e vigilanza:
Bruno Adinolfi
Nomina comunicata
e annunciata
al Senato
il 25/7/2017
e alla Camera
il 26/6/2017
ai sensi dell’art. 9
della L. n. 14/1978
22/5/2017 D.P.C.M.,
su proposta
del Ministro
del lavoro
e delle
politiche
sociali
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 giugno 2017 annunciata al
Senato il 25 luglio 2017 e alla Camera il 26 giugno 2017, ha comunicato, ai sensi dell’art. 9 della L. n.
14/1978, la nomina, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 maggio 2017, di Bruno Adinolfi a componente del
consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro INAIL.
Adinolfi è stato nominato, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro
(CGIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in sostituzione di Giuseppe Errico, dimissionario, il
quale era stato nominato, sempre su designazione della CGIL, con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri dell'8 agosto 2013 che aveva disposto il rinnovo del consiglio di indirizzo e vigilanza
(cosiddetto CIV) dell'INAIL. L'incarico di Adinolfi durerà quindi per il restante periodo di mandato del
predetto organo, che verrà a scadenza il 1° ottobre 2017, come specificato infra nella sottosezione b) alla
quale si rimanda per quanto concerne l’INAIL in generale e il relativo CIV in particolare.
Sezione I – Nomine governative
13
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
Data nomina Procedura
di nomina
Istituto superiore
per la protezione
e la ricerca
ambientale
ISPRA
Componenti
del consiglio
di amministrazione:
Mauro Libè,
Alfredo
De Girolamo Vitolo,
Miriam Lanza,
Giovanni Immordino
Nomine non ancora
comunicate
alle Camere
ai sensi dell’art. 9
della L. n. 14/1978
23/5/2017 Decreto
del Ministro
dell'ambiente
e della tutela
del territorio
e del mare
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 23 maggio
2017 Mauro Libè, Alfredo De Girolamo Vitolo, Miriam Lanza e Giovanni Immordino sono stati
nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale ISPRA per la durata di un quadriennio.
Il consiglio di amministrazione dell’ISPRA è presieduto dal presidente dell’Istituto, Stefano
Laporta, che è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 maggio
2017 sempre per la durata di un quadriennio. Come specificato infra alla sottosezione c) l’insediamento
di Laporta è avvenuto con decorrenza 15 luglio 2017.
Il 7 settembre 2016 erano scaduti i mandati dei membri del consiglio di amministrazione uscente,
ossia Vittorio Amadio, Alfredo De Girolamo Vitolo, Michele Fina e Mauro Libè, che erano stati
nominati per tre anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data
7 settembre 20131.
Sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il
collegio dei revisori dei conti. Per effetto delle disposizioni recentemente introdotte dall’art. 4, comma 6,
della L. n. 132/2016, i mandati dei componenti degli organi dell’ISPRA non hanno più durata triennale
bensì quadriennale e possono essere confermati una sola volta. Nella fattispecie Libè e De Girolamo
Vitolo sono stati nominati membri del consiglio di amministrazione dell’Istituto per un secondo
mandato.
Sull’ISPRA in generale e sulla sua integrazione nel Sistema nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente per effetto della citata L. n. 132/2016, vedasi infra alla sottosezione c).
1 Per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione dell’ISPRA, l'articolo 6 del D.M. n.
123/2010 prevede che esso sia composto dal presidente e da altri sei membri scelti tra persone con competenze
tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto. Tuttavia, poiché ai sensi dell'art. 6,
comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, gli organi di amministrazione
degli enti pubblici devono essere costituiti da non più di cinque componenti, non sono mai stati nominati più di
quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto oltre al presidente.
Sezione I – Nomine governative
14
b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nei mesi di luglio e agosto 2017 o previste in scadenza entro il 31 ottobre 2017
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
previsto
Data scadenza Procedura
di nomina
Ente parco
nazionale
dell’Appennino
lucano –
Val d’Agri –
Lagonegrese
Presidente:
Domenico Totaro
11/7/2017
Ente parco
nazionale
dell’Arcipelago
toscano
Presidente:
Giampiero Sammuri
16/7/2017
Ente parco
nazionale
delle Cinque Terre
Presidente:
Vittorio Alessandro
1/9/2017
Ente parco
nazionale
della Majella
Presidente:
Franco Iezzi
12/10/2017
Ente parco
nazionale
del Pollino
Presidente:
Domenico
Pappaterra
15/10/2017
L’11 luglio 2017 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino
lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2012. A far
data dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal D.L. n.
293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994, la gestione del predetto Ente parco è
assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, Vittorio Triunfo, che
sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Sezione I – Nomine governative
15
Si ricorda che la nomina presidenziale di Totaro – primo presidente dell’Ente parco lucano,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 dicembre 2007 - aveva comportato la
cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24
ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.
Il 16 luglio 2017 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago
toscano, Giampiero Sammuri, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2012 per cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2012. A far
data dal 30 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal D.L. n.
293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994, la gestione del predetto Ente parco è
assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, Stefano Feri, che
sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Si ricorda che la nomina presidenziale di Sammuri aveva comportato l’automatica cessazione del
mandato commissariale già attribuito a Massimo Avancini con decreto ministeriale del 12 aprile 2012. In
precedenza Mario Tozzi era stato nominato per cinque anni presidente dell’Ente parco toscano con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 20 novembre 2006.
Il 1° settembre 2017 è altresì scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale delle
Cinque terre, Vittorio Alessandro, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare in data 1° agosto 2012 per cinque anni a decorrere dal 1° settembre 2012.
Già nominato commissario straordinario dello stesso Ente parco con decreto ministeriale del 18
aprile 2012, Alessandro era succeduto ai precedenti commissari straordinari Vincenzo Santoro, nominato
con decreto ministeriale del 10 novembre 2011, e Aldo Cosentino, nominato con analogo provvedimento
del 1° ottobre 2010 e affiancato altresì dal subcommissario Silvio Vetrano dal 1° gennaio 2011. In
precedenza il presidente dell'Ente parco ligure Franco Bonanini, che era stato confermato per un ulteriore
mandato quinquennale con decreto ministeriale del 19 marzo 2010, si era dimesso il 29 settembre 2010.
Il 12 ottobre 2017 scadrà inoltre il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale della
Majella, Franco Iezzi, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 12 ottobre 2012.
In precedenza Iezzi era stato nominato commissario straordinario dell’Ente parco abruzzese con
decreto ministeriale in data 18 febbraio 2011 e il suo mandato era stato varie volte prorogato fino alla sua
nomina a presidente. Nel ricordato incarico commissariale Iezzi era succeduto a Giancarlo Giuliante, che,
nominato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010, era stato precedentemente nominato presidente
dell’Ente parco della Majella con analogo provvedimento del 31 dicembre 2004.
Il 15 ottobre 2017 scadrà infine il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino,
Domenico Pappaterra, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 12 ottobre 2012 per la durata di cinque anni a decorrere dal 15 ottobre 2012.
Per Pappaterra si è trattato del secondo mandato alla presidenza dell’Ente parco calabrese,
essendovi già stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 31 agosto 2007. In precedenza
Sezione I – Nomine governative
16
Pappaterra era stato nominato commissario straordinario dell’Ente parco del Pollino con decreto
ministeriale del 7 maggio 2007 fino alla sua prima nomina a presidente.
Sull'Ente parco nazionale in generale, vedasi supra alla sottosezione a).
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
previsto
Data scadenza Procedura
di nomina
Istituto nazionale
della previdenza
sociale INPS
Componenti del
consiglio di indirizzo
e vigilanza:
Pietro Iocca
(presidente)
Fabio Pontrandolfi
(vicepresidente)
Enrico Amadei
Donatello Bertozzi
Carlo Borio
Marco V. Broccati
Sebastiano Callipo
Roberto Caponi
Tiziana Cavallaro
Alessandro Cosimi
Fabio Del Giudice
Giulia Dongiovanni
Claudio Durigon
Michele Gentile
Fiorito Leo
Elvira Massimiano
Gian Paolo Patta
Anita Pisarro
Luigi Scardaone
Giuseppe Soricaro
Sabina Valentini
Jole Vernola
Comunicazione
alle Camere
ai sensi dell'art. 9
della L. n. 14/1978
1°/10/2017 Decreto
del Presidente
del Consiglio
dei ministri,
su proposta
del Ministro
del lavoro
e delle
politiche sociali,
sulla base
delle
designazioni
delle
organizzazioni
sindacali
maggiormente
rappresentative
Il 1° ottobre 2017 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza
(CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, che erano stati nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 2013 per quattro anni a decorrere dal 1° ottobre
2013, data di effettivo insediamento dell'organo.
Nella prima seduta il CIV aveva eletto, fra i propri componenti, Pietro Iocca quale presidente
dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nonché Fabio Pontrandolfi quale
vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro.
La composizione del CIV come inizialmente configurata dal ricordato D.P.C.M. dell’8 agosto
2013 è stata dapprima integrata con la nomina, avvenuta con analogo decreto in data 5 dicembre 2013 su
Sezione I – Nomine governative
17
designazione della Conferenza unificata di cui al D.Lgs. n. 281/1997, di Alessandro Cosimi quale
componente di parte datoriale pubblica rappresentante delle regioni e delle autonomie locali. In seguito la
composizione del CIV è stata modificata per via delle sostituzioni di alcuni membri dimissionari fino a
raggiungere l’assetto rappresentato nella precedente tabella: su designazione delle rispettive
rappresentanze di appartenenza sono stati infatti nominati, con D.P.C.M. in data 17 settembre 2014,
Elvira Massimiano in sostituzione di Mauro Bussoni, nonché, con D.P.C.M. in data 13 maggio 2016,
Michele Gentile e Claudio Durigon in sostituzione di Sandro Del Fattore e Pietro Giovanni Zoroddu. Si
ricorda infatti che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere confermati una
sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso
di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, metà dei membri del
CIV dell'INPS sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la restante metà è ripartita tra le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo
criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività.
Per effetto del riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'art. 7 del D.L.
n. 78/2010, il consiglio di indirizzo e vigilanza costituisce l'unico organo collegiale di tali enti, essendo
stato soppresso il consiglio di amministrazione. Il CIV definisce dunque i programmi, individua le linee
di indirizzo e approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente previdenziale.
Sono poi attribuite a tale organo competenze specifiche in relazione alla nomina del presidente dell'ente2.
Sul piano quantitativo la composizione originaria del CIV dell'INPS, come previsto dall'art. 3,
comma 4, del D.Lgs. n. 479/1994, era pari a 24 membri. Tuttavia l'art. 7, comma 9 del citato D.L. n.
78/2010, aveva previsto la riduzione in misura non inferiore al trenta per cento dei componenti dei CIV
con effetto dalla loro ricostituzione. D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei
soppressi INPDAP ed ENPALS, l'art. 21, comma 6, del D.L. n. 201/2011 aveva specificamente previsto
l'integrazione nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS di altri 6 componenti3. Come specificato dal
provvedimento di nomina dell’organo attualmente in scadenza, la riduzione del trenta per cento è stata
applicata alla composizione originaria dell'organo (pari - come detto - a 24 componenti), aggiungendo al
risultato di tale operazione i 6 componenti previsti dal D.L. n. 201/2011. La composizione del consiglio
di indirizzo e vigilanza dell'INPS è dunque attualmente pari a 22 componenti.
2 Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del
presidente, il CIV informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del
nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978,
provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire
entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può
comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. 3 In base all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012, quattro dei suddetti
componenti integrativi dovevano riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP; gli altri due
dovevano riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS. Per effetto di tale disposizione, il
CIV in scadenza al 30 settembre 2013 aveva raggiunto la consistenza di 30 rappresentanti.
Sezione I – Nomine governative
18
L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte,
nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal D.L. n. 78/2010 e dal D.L. n. 201/2011, ha incorporato
l'Istituto postelegrafonici IPOST, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza
e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e
l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica INPDAP (che
aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
previsto
Data scadenza Procedura
di nomina
Istituto nazionale
per l'assicurazione
contro
gli infortuni
sul lavoro
INAIL
Componenti del
consiglio di indirizzo
e vigilanza:
Francesco Rampi
(presidente)
Riccardo Giovani
(vicario
del presidente)
Bruno Adinolfi
Pierangelo Albini
Luciano Bertozzi
Franco Bettoni
Sandro Biserna
G.Luigi De Gregorio
Fabiola Leuzzi
Romano Magrini
Achille Massenti
Salvatore Muscarella
Gaetana Pagano
Beatrice Sassi
Mario F. Scotti
Giovanni Tosco
Giuseppe Turudda
Comunicazione
alle Camere
ai sensi dell'art. 9
della L. n. 14/1978
1°/10/2017 Decreto
del Presidente
del Consiglio
dei ministri,
su proposta
del Ministro
del lavoro
e delle
politiche sociali,
su designazione
delle
organizzazioni
sindacali
maggiormente
rappresentative
e, per un
componente,
su designazione
della
Associazione
nazionale
mutilati
e invalidi
del lavoro
Il 1° ottobre 2017 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza
(CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, che erano stati
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 agosto 2013 per quattro anni a
decorrere dal 1° ottobre 2013, data di effettivo insediamento dell'organo.
Nella seduta di insediamento il CIV aveva eletto, fra i propri componenti, Francesco Rampi
quale presidente dell'organo, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Nella successiva seduta
del 23 ottobre 2013, il CIV aveva inoltre eletto, su proposta del presidente, Riccardo Giovani quale
vicario del presidente, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi.
Sezione I – Nomine governative
19
La composizione del CIV come inizialmente configurata dal D.P.C.M. dell’8 agosto 2013 è stata
modificata a seguito delle sostituzioni di alcuni membri dimissionari fino a raggiungere l’assetto
rappresentato in tabella: su designazione delle rispettive rappresentanze di appartenenza sono stati infatti
nominati, con D.P.C.M. in data 8 ottobre 2015, Sandro Biserna in sostituzione di Raffaella Sette, nonché,
con D.P.C.M. in data 22 maggio 2017, Bruno Adinolfi in sostituzione di Giuseppe Errico.
Si ricorda in proposito che i componenti del CIV durano in carica quattro anni, possono essere
confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati
nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti o deceduti.
Sul riordino degli enti pubblici previdenziali e sul ruolo del CIV, si rinvia a quanto riferito nella
nota precedente. Si osserva tuttavia che il penultimo periodo del comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs. n.
479/1994 detta disposizioni specifiche circa la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza
dell'INAIL. Questo infatti era composto da 25 membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ANMIL. I restanti membri sono nominati in rappresentanza
delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e
secondo i medesimi criteri previsti per il corrispondente organo dell'INPS.
Tuttavia l'art. 7, comma 9 del D.L. n. 78/2010, aveva previsto anche per il consiglio di indirizzo e
vigilanza dell'INAIL la riduzione in misura non inferiore al trenta per cento dei componenti dell'organo
con effetto dalla sua ricostituzione. Pertanto la composizione del CIV dell'INAIL, come già previsto dal
ricordato D.P.C.M. dell’8 agosto 2013, è stata ridotta a 17 componenti.
L’INAIL persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di
garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Per contribuire alla riduzione
del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli
infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle
imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori. Si ricorda che all'INAIL sono state attribuite,
dall'art. 7 del citato D.L. n. 78/2010, le funzioni dei soppressi Istituto di previdenza per il settore
marittimo IPSEMA ed Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL.
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
previsto
Data scadenza Procedura
di nomina
Parco
geominerario
storico
e ambientale
della Sardegna
Commissario
straordinario:
Tarcisio Agus
Comunicazione
alle Camere
ai sensi dell'art. 9
della L. n. 14/1978
28/10/2017
Decreto
del Ministro
dell'ambiente
e della tutela
del territorio
e del mare
Il 28 ottobre 2017, se non saranno stati nominati gli organi del relativo consorzio, scadrà il
mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna,
Sezione I – Nomine governative
20
Tarcisio Agus, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare in data 27 giugno 2017 per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal 28 giugno
2017.
Agus era succeduto al precedente commissario straordinario, Giovanni Pilia, che, inizialmente
nominato con decreto ministeriale del 28 ottobre 2016, era stato prorogato con analogo provvedimento in
data 27 febbraio 2017.
Sul Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna in generale vedasi supra nella
sottosezione a).
Sezione I – Nomine governative
21
c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 31 ottobre 2017
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
Data nomina Procedura
di nomina
Istituto nazionale
per la valutazione
del sistema
educativo
di istruzione
e di formazione
INVALSI
Presidente:
Anna Maria Ajello
Componenti
del consiglio
di amministrazione:
Arduino Salatin
e Roberto Ricci
Nomine non ancora
comunicate
al Parlamento
ai sensi dell'art. 11,
comma 5,
del D. Lgs. 213/2009
3/8/2017
(decorrenza:
1°/8/2017)
Decreto
del Ministro
dell'istruzione
dell'università
e della ricerca
Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con propri decreti in data 3 agosto 2017,
non ancora comunicati al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009, ha nominato
Anna Maria Ajello presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione INVALSI, nonché Arduino Salatin e Roberto Ricci componenti del relativo
consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2017.
A tale data - come ricordato nel precedente numero della presente pubblicazione - scadevano i
mandati dei membri del consiglio di amministrazione uscente. Il predetto Ministro infatti, con propri
decreti del 29 luglio 2013, aveva nominato Cinzia Angelini e il già citato Arduino Salatin consiglieri per
la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2013, insieme a Paolo Sestito quale presidente
dell’Istituto4. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Sestito a decorrere dal 4 dicembre 2013, il
Ministro, con proprio decreto del 5 febbraio 2014, aveva nominato la suddetta Anna Maria Ajello nuovo
presidente dell’Istituto fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.
4 Si ricorda che la nomina del consiglio di amministrazione dell'INVALSI, avvenuta con i citati decreti ministeriali
del 29 luglio 2013, aveva fatto venir meno il commissariamento dell’Istituto, che era stato disposto con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2011 a seguito delle dimissioni del presidente
dell'INVALSI, Piero Cipollone, e del comitato di indirizzo dell'Istituto. Era stato perciò nominato commissario
straordinario Giuseppe Cosentino, il cui mandato era stato poi prorogato con D.P.C.M. del 9 novembre 2011. A
seguito quindi delle dimissioni rassegnate da Cosentino il 23 dicembre 2011, il mandato commissariale era stato
conferito al già ricordato Paolo Sestito con D.P.C.M. del 29 febbraio 2012, in seguito prorogato con analoghi
provvedimenti del 3 agosto 2012 e del 27 marzo 2013. Lo statuto dell’ente, adottato il 2 settembre 2011, è stato
da ultimo modificato il 25 giugno 2015.
Sezione I – Nomine governative
22
Le nomine degli amministratori dell’INVALSI sono avvenute secondo le procedure previste dal
D.Lgs. n. 213/2009, recante il riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca.
Tale decreto ha stabilito, all'articolo 11, comma 5, che sulle candidature dei presidenti di tali enti
non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista solo
la comunicazione al Parlamento delle nomine sia dei presidenti che dei consigli di amministrazione
effettuate dal Ministro dell'istruzione dell’università e della ricerca.
Il D. Lgs. n. 213/2009 ha inoltre stabilito, all’art. 11, comma 3, che due componenti, tra cui il
presidente, del consiglio di amministrazione dell’ente, sono individuati dal Ministro (nella fattispecie
Ajello e Salatin), mentre il terzo componente è scelto direttamente dalla comunità scientifica o
disciplinare di riferimento sulla base di una consultazione definita nello statuto dell’ente (nella fattispecie
il consigliere Ricci).
Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il
collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione, tra cui il presidente, nominati
con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni.
L’INVALSI, ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile,
patrimoniale, regolamentare e finanziaria, fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione SNV, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 80/2013. L’Istituto
effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta
formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale. L’INVALSI predispone altresì i testi
della nuova prova scritta dell’esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
Data nomina Procedura
di nomina
Agenzia nazionale
per la sicurezza
del volo
ANSV
Componenti
del collegio:
Stefano Commini,
Enzo Vecciarelli,
Lorenzo
Schiano di Pepe
Richieste di parere
parlamentare
ai sensi
dell'art. 2
del D.P.R.
n. 189/2010
annunciate
alla Camera
e al Senato
il 26 luglio 2017
Procedura
di nomina
in corso
D.P.C.M. previa
deliberazione
del Consiglio
dei ministri,
su proposta
dei Ministri
delle infrastrutture
e dei trasporti,
dell'interno
e della giustizia.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 25 luglio 2017, annunciate alla
Camera e al Senato il 26 luglio 2017, ha richiesto i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di
Stefano Commini, Enzo Vecciarelli e Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo ANSV. Tali richieste di parere sono state assegnate all’8ª
Sezione I – Nomine governative
23
Commissione (Lavori pubblici) del Senato e alla IX Commissione (Trasporti) della Camera, che ne ha
avviato l’esame nella seduta del 2 agosto 2017.
Il 7 aprile 2016 erano scaduti i mandati dei componenti del collegio uscente dell'ANSV, ossia
Cesare Arnaudo, Michele Gasparetto ed Elda Turco Bulgherini, che erano stati nominati per cinque anni
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 aprile 2011.
Commissario straordinario in carica dell’Agenzia è Bruno Franchi, che è stato nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 agosto 2016 fino alla conclusione delle
procedure di rinnovo degli organi dell’Agenzia. Lo stesso Franchi, tra l’altro, è stato confermato
presidente dell'ANSV per la durata di un quinquennio con decreto del Presidente della Repubblica in data
5 gennaio 2017. In precedenza Franchi era già stato nominato presidente dell’Agenzia con analoghi
provvedimenti in data 3 febbraio 2011, 7 febbraio 2005 e 14 ottobre 1999. Franchi era stato altresì
nominato commissario straordinario dell'ANSV con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
15 marzo 2010.
Ai sensi del D.P.R. n. 189/2010, che ha riordinato l'ANSV nell'ambito delle procedure previste
dalla normativa c.d. taglia-enti (art. 26 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
133/2008), sono organi dell'Agenzia il presidente, il collegio (la cui composizione è stata ridotta da
quattro componenti a tre) e il collegio dei revisori dei conti.
I componenti del collegio dell’ANSV sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia. Nella fattispecie
Stefano Commini è stato proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Enzo Vecciarelli dal
Ministro dell’interno e Lorenzo Schiano di Pepe dal Ministro della giustizia. I mandati durano cinque
anni e possono essere confermati per una volta.
Istituita dal D.Lgs. n. 66/1999 e posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l’ANSV svolge inchieste tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti occorsi ad aeromobili
dell’aviazione civile, eventualmente emanando le opportune raccomandazioni di sicurezza. Svolge altresì
attività di studio e di indagine per favorire il miglioramento della sicurezza del volo.
Sezione I – Nomine governative
24
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
Data nomina Procedura
di nomina
Istituto superiore
per la protezione
e la ricerca
ambientale
ISPRA
Presidente:
Stefano Laporta
Pareri favorevoli
espressi dalla
13ª Commissione
del Senato
il 28/3/2017 e dalla
VIII Commissione
della Camera
il 5/4/2017
ai sensi
dell’art. 5, comma 1,
del D.M. n. 123/2010
22/5/2017
(decorrenza:
15/7/2017)
D.P.C.M,
su proposta
del Ministro
dell'ambiente
e della tutela
del territorio
e del mare,
previo parere
delle competenti
commissioni
parlamentari
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2017 Stefano Laporta è
stato nominato presidente dell’Istituto superiore per la protezione la ricerca ambientale ISPRA per la
durata di un quadriennio. L’insediamento di Laporta è avvenuto con decorrenza 15 luglio 2017.
Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare aveva richiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del regolamento di cui
al decreto ministeriale n. 123/2010, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Laporta con lettera
del 16 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 marzo 2017. Su tale proposta di nomina
avevano espresso pareri favorevoli la 13ª Commissione (Territorio) del Senato e l’VIII Commissione
(Ambiente) della Camera nelle rispettive sedute del 28 marzo e del 5 aprile 2017.
Per effetto della nomina presidenziale di Laporta è venuto automaticamente meno l’incarico di
commissario straordinario dell’ISPRA attribuito a Bernardo De Bernardinis con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 3 marzo 2017. Lo stesso De Bernardinis è
inoltre il presidente uscente dell’Istituto, essendo stato dapprima nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 5 ottobre 2010 ed essendo stato poi confermato per un ulteriore mandato
triennale con analogo decreto del 16 gennaio 2014.
Sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il
collegio dei revisori dei conti. Per quanto concerne il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Ente,
vedasi supra alla sottosezione a).
Per effetto delle disposizioni recentemente introdotte dall’art. 4, comma 6, della L. n. 132/2016, i
mandati dei componenti degli organi dell’ISPRA non hanno più durata triennale, come sinora avvenuto,
bensì quadriennale e possono essere comunque confermati una sola volta. Sempre per effetto della citata
L. n. 132/2016, l’ISPRA fa parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. In tale
contesto l’Istituto svolge, oltre a funzioni di coordinamento, funzioni tecniche e scientifiche per la più
efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente.
L'ISPRA è stato istituito dall’art. 28 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 133/2008, che ha attribuito all'Istituto le funzioni già proprie dei soppressi Agenzia per la protezione
Sezione I – Nomine governative
25
dell'ambiente e per i servizi tecnici APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM. Sottoposto
alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto è persona
giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria,
gestionale, patrimoniale e contabile.
Ente Carica
di riferimento
e titolari
Controllo
parlamentare
Data nomina Procedura
di nomina
Presidente:
Giovanni Biondi
Componente
del consiglio di
amministrazione:
Giovanni Di Fede
Componente
del consiglio di
amministrazione:
Maria Francesca
Cellai
28/6/2017
(decorrenza:
12/7/2017)
Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, con propri decreti in data 27 e 28 giugno
2017, non ancora comunicati al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009, ha
nominato Giovanni Biondi presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa INDIRE, nonché Giovanni Di Fede e Maria Francesca Cellai componenti del relativo
consiglio di amministrazione per la durata di un quadriennio. Il collegio si è insediato il 12 luglio 2017.
Per Biondi e Di Fede si tratta del secondo mandato nelle rispettive cariche, essendo essi già stati
nominati per quattro anni con analoghi decreti ministeriali in data 23 aprile 2013 insieme all’ulteriore
membro del consiglio di amministrazione uscente Claudia Rebesani. In precedenza lo stesso Biondi era
stato nominato commissario straordinario dell’Istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 3 agosto 2012 a decorrere dal 1° settembre 2012, incarico poi prorogato con analogo
provvedimento del 27 marzo 2013.
Si ricorda che, l'INDIRE, già soppresso dall'articolo 1, comma 611, della L. n. 296/2006 (legge
finanziaria 2007) e le cui funzioni erano state rilevate dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica ANSAS, era stato ripristinato a far data dal 1° settembre 2012 per effetto
dell'art. 19, comma 1, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011.
Quest'ultima norma, abrogando la disposizione sopra citata, aveva contestualmente disposto la
Sezione I – Nomine governative
26
soppressione dell'ANSAS ed aveva altresì confermato la soppressione degli Istituti regionali di ricerca
educativa IRRE.
Sono organi dell’INDIRE il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio tecnico-
scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'Istituto e gli altri due membri del consiglio
di amministrazione (nominati nel rispetto del principio di pari opportunità) sono selezionati secondo le
procedure previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009 per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'istruzione dell'università e della ricerca. Essi sono nominati con decreto del predetto Ministro,
durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Alla loro sostituzione si
procede nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito.
Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine, si ricorda che il citato D.Lgs. n. 213/2009, nel
provvedere al riordino dei predetti enti di ricerca, ha stabilito che sulle candidature dei presidenti non si
esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi
dell'art. 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine dei presidenti e dei consigli di
amministrazione effettuate dal Ministro dell'istruzione dell’università e della ricerca.
L'INDIRE, ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, scientifica,
organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, fa parte del Sistema
nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione SNV, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del D.P.R. n. 80/2013. L'Istituto cura la formazione in servizio del personale scolastico, in
raccordo con i processi di innovazione tecnologica, e gestisce le attività di documentazione a sostegno
dell'innovazione digitale della didattica e dell'autonomia scolastica, in collaborazione con le Università.
All'INDIRE spetta inoltre la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico
e degli archivi storici interni, essendo succeduto alla Biblioteca di documentazione pedagogica di cui
all'art. 292 del D.Lgs. n. 297/1994.
Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo
27
Sezione II
ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati
dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note
trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo
28
In evidenza a luglio ed agosto 2017
Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno)
accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di
riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a
segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a
dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).
Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i
diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per
dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo
oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno
riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo
quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque,
in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri.
In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento
dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo
in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del
fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse
al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di
sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di
strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione
ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione
parlamentare di disporre di quante più informazioni possibile sull'operato del Governo in ordine alle
deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito
dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di
adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare
l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente
disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una
censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto
ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che
si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa
legislativa.
La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno
contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai
sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto
rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.
Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che
Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo
29
offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del
baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di
controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di
indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e
non solo in Italia.
Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo
30
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione è pervenuta al Servizio per il controllo
parlamentare una sola nota informativa avente ad oggetto l’attuazione data alla risoluzione GRASSI ed
altri n. 6/00289, concernente le Relazioni sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (Doc. XXIII, nn. 10 e 23). Tale nota di attuazione è stata
trasmessa dal Ministero dell'interno.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal
Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per
la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2017 sono stati segnalati 86 ordini del giorno5 dei
quali:
41 riferiti alla legge n. 103 del 2017, concernente “Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e all’ordinamento penitenziario” (A.C. 4368), inviati al Ministero della giustizia;
31 riferiti alla legge n. 119 del 2017, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (A.C.
4595).
19 sono stati inviati al Ministero della salute, 11 al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 1 al Ministero dell'economia e delle
finanze;
7 riferiti alla legge n. 107 del 2017, concernente “Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario” (A.C. 4410), inviati al Ministero
dell’economia e delle finanze;
4 riferiti alla legge n. 105 del 2017, concernente “Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti” (A.C. 3891),
inviati al Ministero dell’interno;
3 riferiti alla legge n. 110 del 2017, concernente “Introduzione del delitto di tortura
5 Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato,
ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.
Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo
31
nell’ordinamento italiano” (Atti Camera 2168-A e 2168-B).
2 sono stati inviati al Ministero della giustizia e 1 al Ministero dell’interno.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 13
mozioni6:
- NESCI ed altri n. 1/01647 (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta come
risultante dalla votazione per parti separate), concernente iniziative volte a garantire il funzionamento
delle province, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- BRUNETTA ed altri n. 1/01560 (Nuova formulazione - Testo modificato nel corso della seduta come
risultante dalla votazione per parti separate), CIVATI ed altri n. 1/01646 (Testo risultante dalla
votazione per parti separate), MELILLA ed altri n. 1/01648 (Testo modificato nel corso della seduta),
ALTIERI ed altri n. 1/01649 (Testo modificato nel corso della seduta), RAMPELLI ed altri n.
1/01650 (Testo modificato nel corso della seduta), ROSATO ed altri n. 1/01652 (Testo modificato nel
corso della seduta), TANCREDI e BOSCO n. 1/01656 (Testo modificato nel corso della seduta),
PARISI ed altri n. 1/01657 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative volte a
garantire il funzionamento delle province, al Ministero dell’interno e al Ministro per gli affari regionali
le autonomie;
- MELILLA ed altri n. 1/01653 (Testo modificato nel corso della seduta), MARCHI, TANCREDI,
LIBRANDI, TABACCI, LOCATELLI, GEBHARD ed altri n. 1/01654, CAPEZZONE ed altri n.
1/01659 (Testo modificato nel corso della seduta), ZANETTI ed altri n. 1/01670 (Testo modificato nel
corso della seduta), in materia di trasparenza dei contratti derivati stipulati dal Ministero dell’economia e
delle finanze, al Ministero dell’economia e delle finanze.
Sono state infine segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 21 risoluzioni:
- PASTORELLI ed altri n. 6/00336, concernente iniziative volte a garantire il funzionamento delle
province, al Ministero dell’interno e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- BERLINGHIERI, LOCATELLI, SBERNA, TANCREDI n. 6/00321 (Testo modificato nel corso
della seduta), LAFORGIA ed altri n. 6/00323 (Testo modificato nel corso della seduta), OCCHIUTO
ed Elvira SAVINO n. 6/00324 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti la Relazione della
XIV Commissione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
riferita all'anno 2017 e sul programma di lavoro della Commissione per il 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5-
A), alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- CICCHITTO ed altri n. 6/00338 (Testo modificato nel corso della seduta), concernente la Relazione
delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei
ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alla missione internazionale in supporto alla guardia
6 Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte
dell'Assemblea o delle Commissioni.
Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo
32
costiera libica, adottata il 28 luglio 2017 (Doc. CCL, n. 2) (Doc. XVI, n. 4), al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, al Ministero della difesa ed al Ministero dell’interno;
- REALACCI ed altri n. 7/01315, sul corretto funzionamento del Sistema Nazionale a rete per la
Protezione dell’Ambiente, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- SBROLLINI ed altri n. 8/00247, concernente iniziative per la promozione della salute e dei corretti
stili di vita nelle città, al Ministero della salute;
- SANI ed altri n. 8/00248, concernente iniziative per la tutela della quota di pesca italiana del pesce
spada, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- OLIVERIO ed altri n. 8/00249, concernente interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche
a uso irriguo, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- FABBRI ed altri n. 8/00250 e SISTO ed altri n. 8/00253, sul personale del Corpo dei Vigili del fuoco,
al Ministero dell’interno;
- ROMANINI ed altri n. 8/00251 e ZACCAGNINI ed altri n. 8/00252, concernenti iniziative a
sostegno della filiera del pomodoro, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- BOCCUZZI ed altri n. 8/00254, concernente l’esenzione dalla restituzione delle somme percepite a
titolo di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto da lavoratori dipendenti di S.V.O.A. Spa e
SOMI impianti Srl, con particolare riferimento a quelli che hanno contratto patologie asbesto-correlate,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- CIPRINI ed altri n. 8/00255, RIZZETTO ed altri n. 8/00256, AIRAUDO ed altri n. 8/00257,
BOCCUZZI ed altri n. 8/00258, GALGANO ed altri n. 8/00259, RICCIATTI ed altri n. 8/00260 e
POLVERINI ed altri n. 8/00261, sulle prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento
Perugina di San Sisto (PG), al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo
33
Note annunciate al 31 agosto 2017 in attuazione di atti di indirizzo
Ministero dell’interno
Tipo atto e
Numero
Primo
firmatario
Sede
esame
Data
annuncio
Comm.
Comp.
Oggetto
6/00289
Risoluzione Grassi Assemblea 25/7/2017 I
Relazioni sull'attività svolta
dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta sul
rapimento e sulla morte di
Aldo Moro
(Doc. XXIII, nn. 10 e 23)
La risoluzione Grassi ed altri n. 6/00289, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea
nella seduta del 25 gennaio 2017, impegnava l'esecutivo: ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di
portare a conclusione le procedure di declassifica delle informazioni relative al caso Moro provenienti da
servizi di intelligence stranieri, attivando le necessarie intese; a garantire, per quanto di competenza, la
migliore tenuta e la piena consultabilità della documentazione giudiziaria, la valorizzazione culturale dei
reperti del sequestro e l'adeguata conservazione in siti aperti al pubblico sia della Renault 4, nella quale
fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, sia dell'Alfetta della scorta, che versa in condizioni di degrado.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:
“Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha sempre collaborato, nel corso degli anni, con le
competenti Autorità Giudiziarie e Commissioni Parlamentari d’inchiesta sul terrorismo in Italia,
fornendo ogni tipo di supporto operativo e documentale per le attività di indagine volte alla ricostruzione
del delitto dell'On.le Aldo Moro.
La Polizia di Stato sta fornendo il proprio contributo alle attività della “Commissione
Parlamentare di inchiesta sul sequestro e sulla morte di Aldo Moro”, presieduta dall'On.le Fioroni,
attraverso l'ufficiale di collegamento designato, che ha ricevuto, dall'Ufficio di Presidenza della
Commissione stessa, specifici incarichi espletati direttamente e/o avvalendosi delle strutture della Polizia
individuate, di volta in volta, a fronte delle varie esigenze ed in ragione delle specifiche competenze.
Nell'ambito delle rispettive prerogative, in particolare, stanno garantendo un rilevante apporto
all'Organismo parlamentare il Servizio Centrale Antiterrorismo della Direzione Centrale della Polizia di
Prevenzione e il Servizio di Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine.
Il Servizio Centrale Antiterrorismo, come delegato dall'Organismo parlamentare, ha svolto, fra
l'altro, le attività istruttorie finalizzate sia ad acquisire “l'elenco dei reperti, comprese le autovetture,
relativi al sequestro dell'On.le Moro, all'eccidio dei militari di scorta e al rinvenimento del corpo
dell'On.le Moro in Via Caetani, accertando dove tali reperti siano custoditi”, sia a “documentare lo
stato di conservazione delle autovetture anche su supporti video- fotografici”.
Tutte le autovetture coinvolte nell'attentato di via Fani, pertanto, sono state acquisite e poste nella
disponibilità della Commissione. In particolare, si rappresenta quanto segue:
Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo
34
- Renault 4 targata Roma N57686 - L'autovettura, nella quale fu rivenuto il corpo dell'On.le Aldo
Moro, nel corso degli anni è stata interessata da interventi tecnici conservativi.
Il 4 dicembre 2014 il veicolo è stato acquisito ed è tuttora nella disponibilità della Commissione;
la custodia è stata affidata al Direttore dell'Autocentro della Polizia di Stato di Roma.
Le due targhe apposte sull'autovettura non sono quelle presenti all'atto del rinvenimento del
corpo dell'On.le Aldo Moro, ma riproduzioni per fini espositivi. La Renault 4 è tuttora nella disponibilità
della Commissione;
- Alfa Romeo Alfetta, targata Roma S93393 - L'autovettura, sulla quale viaggiava la scorta,
necessita di rilevanti interventi di restauro.
Il 4 dicembre 2014 il veicolo è stato acquisito nella disponibilità della Commissione; la custodia
è stata affidata al dirigente della Sezione Motorizzazione della Questura di Roma. Il 1° aprile 2016
l'Ufficio di Presidenza della Commissione Parlamentare, avendo esaurito le attività connesse alla
ricostruzione della dinamica dell'attentato, ha disposto la restituzione dell'autovettura alla Sezione
Motorizzazione della Questura di Roma. L'11 aprile 2016, il Capo della Polizia - Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza ha favorevolmente valutato l'esecuzione di interventi riparativi, prospettati dall'On.le
Gero GRASSI, disponendo la redazione di un progetto tecnico di massima per il restauro del mezzo e la
futura esposizione presso il Museo Storico della Polizia di Stato.
L'auto in questione è tuttora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria7
Questo Ufficio di Gabinetto, nel corso del tempo, ha collaborato intensamente con le
Commissioni parlamentari d'inchiesta che si sono occupate dell'omicidio del Presidente Aldo Moro e con
la Magistratura, fornendo sempre un puntuale riscontro alle istanze avanzate.
In tale ottica, venne avviata - nel marzo 1992 - la ricognizione del compendio documentale
afferente al “Caso Moro” custodito presso l'archivio della Segreteria Speciale8, con la redazione di un
“Repertorio” degli atti individuati che venne inviato nel dicembre '93 alla Procura della Repubblica di
Roma e nel gennaio '94 alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi. Proprio sulla base di tale indice vennero
avanzate, nel prosieguo, numerose richieste di atti.
Nel giugno 1998, il Presidente Prodi dispose per l'avvio di una “approfondita azione di ricerca
per individuare carteggio, classificato e non, .... che non sia stato portato a conoscenza dell'A.G.”.
Al riguardo, il Ministro dell'Interno pro-tempore, Sen. Giorgio Napolitano, su assenso del
Presidente del Consiglio, dispose per l'invio9, in copia, dell'intero carteggio, oltre che all'A.G., anche alla
“Commissione Pellegrino”; nel prosieguo l'Archivio Storico del Senato, che tutt'ora custodisce tale
materiale, è stato informato degli sviluppi dell'attività di declassifica.
7 Finora ha espresso parere positivo la sola Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Non si sono
ancora pronunciate la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma. 8 Il carteggio era costituito, all'epoca, dai 25 faldoni custoditi presso la Segreteria Speciale (contrassegnati dai nn.
da I a XXII , XXIII A, XXIII B e XXIII C), contenenti circa 1.250 documenti. 9 L'invio avvenne in più tranches, dall'agosto '98 al dicembre '99, al termine dell'attività di declassifica dei
documenti di livello superiore a “RISERVATO”.
Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo
35
Anche dopo la conclusione dei citati invii, fino al 2001, diversi consulenti tecnici, nominati dalla
citata Commissione Parlamentare, ebbero accesso agli Archivi della Segreteria Speciale e della Direzione
Centrale della Polizia di Prevenzione, nonché a quelli degli uffici Digos di alcune Questure, valutando e,
ove d'interesse, acquisendo ulteriore copiosa documentazione anche qualora non inserita nei fascicoli
recanti intestazione riferita al “Caso Moro”. Successivamente, su impulso dell'allora Ministro dell'Interno
Amato, il Presidente Prodi emanò la Direttiva in data 8.04.2008 con la quale venne disposta la
declassifica degli atti e il versamento all'Archivio Storico del DIS; con successiva Direttiva del
23.02.2011 venne indicato che il versamento fosse effettuato agli Archivi di Stato.
Espletate tali complesse procedure, questo Ufficio ha eseguito, dal 2011 al 2016, n. 6 versamenti
all'Archivio Centrale di Stato, conferendo complessivamente n 52 faldoni, cosi distinti:
- n. 28 faldoni della Segreteria Speciale (25 già repertati e 3 contenenti atti successivi al 1992);
- n. 2 faldoni dell'Archivio generale di Gabinetto;
- n. 22 faldoni contenenti notizie stampa.
Anche per quanto concerne il materiale originato da enti esteri, le operazioni sono state
completate: per un unico documento10 di fonte tedesca l'ente originatore, interessato da ultimo nel
febbraio u.s., non ha autorizzato l’ostensibilità.
A seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio Renzi in data 2 dicembre 2014, sono state
sensibilizzate tutte le articolazioni centrali e periferiche ad effettuare ulteriori verifiche volte, ove non
precedentemente provveduto, al totale versamento dei pertinenti atti agli Archivi di Stato territorialmente
competenti.
La collaborazione con l'attuale Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla
morte di Aldo Moro è iniziata con l'audizione del Ministro Alfano in data 19.11.2014 e, in tale
circostanza, sono stati consegnati n. 16 documenti reperiti presso questo Ufficio e n. 33 atti forniti dal
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Ad ogni successiva richiesta della “Commissione Fioroni” è stato fornito il più esaustivo
riscontro”.
10 Il documento e la lettera di trasmissione ad altro ente (Atti nn. 19 e 20 del Fald. V) sono gli unici atti del
Repertorio non ancora versati all'Archivio di Stato: entrambi furono a suo tempo trasmessi alla Commissione
Parlamentare competente.
Sezione II – Atti di indirizzo e di controllo
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Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate nel periodo
1° luglio – 31 agosto 2017
Primo firmatario Tipo di Atto Numero Pag.
on. Grassi Risoluzione 6/00289 33
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
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Sezione III
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità
amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo
in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
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L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo
degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il
monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono
trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni
legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione
delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea,
riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli
obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento
si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a
seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni -
superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una
relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che
prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte
ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per
favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio
circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione,
nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed
esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici
interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede
informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione,
vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la
data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In
una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in
ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti
per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad
ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo
parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
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In evidenza a luglio ed agosto 2017
Nell’ambito delle relazioni pervenute alle Camere in adempimento di obblighi di legge nel
periodo considerato dalla presente pubblicazione si segnala, in quanto interviene in sensibile ritardo
rispetto al termine di trasmissione previsto, la relazione sullo stato dell’ambiente, aggiornata al 2016
(Doc. LX, n. 1), inviata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349. La disposizione richiamata prevede che il
Ministro dell’ambiente presenti al Parlamento una relazione sullo stato dell'ambiente ogni due anni: la
precedente relazione in ottemperanza di tale previsione era stata trasmessa alle Camere nel mese di luglio
2010 (Doc. LX, n. 1)11.
La relazione sullo stato dell’ambiente 2016, come evidenziato nella presentazione alla relazione
medesima, a firma del Ministro dell’ambiente, “rappresenta un doveroso aggiornamento sui principali
indicatori ambientali del nostro Paese, ma anche uno strumento, il più ampio e completo, per chi desidera
approfondire sotto il profilo scientifico la situazione dell’ambiente italiano”.
Si tratta di un documento ponderoso, introdotto da una guida alla lettura che fornisce
preliminarmente la descrizione del metodo concettuale utilizzato per affrontare lo studio e l’analisi delle
problematiche ambientali, basato sul modello Driving forces Pressures State Impact Response – DPSIR,
volto a favorire la più ampia modalità di analisi e lettura delle problematiche ambientali12. Il modello
delineato è organizzato in livelli gerarchici: i “determinanti” che rappresentano i generatori delle
pressioni, che a loro volta determinano le deviazioni delle caratteristiche dell’ambiente naturale dalle
condizioni di equilibrio; “gli stati” che rappresentano le condizioni tempo-dipendenti dei parametri
caratteristici di natura fisica, chimica, biologica delle “matrici” (aria, acqua, suolo), ed infine gli
“impatti” relativamente alle persone, alla biodiversità ed agli effetti sull’ambiente stesso e le azioni
messe in atto per contrastarli.
La relazione è corredata da una sintesi volta a richiamare l’attenzione sui punti identificati come
salienti e alla quale pertanto si rimanda. In questa sede ci si limita quindi a riferire che il documento è
predisposto in coerenza con lo schema concettuale derivante dal modello sopra richiamato ed è articolato
in sei parti, la prima delle quali è dedicata al quadro internazionale ed europeo, nel cui ambito si
affrontano le tematiche della natura sistemica dei problemi ambientali e del capitale naturale.
La seconda parte della relazione ha a oggetto i “determinanti” ed affronta la trattazione dei
11 La relazione trasmessa il 5 luglio 2010 e annunciata nella seduta dell’Assemblea della Camera del 13 luglio, è
aggiornata al 2009. Le relazioni sullo stato dell’ambiente del 2010 e del 2017 sono contraddistinte dalla
medesima numerazione in quanto entrambe sono le prime della legislatura (rispettivamente la XVI e la XVII) in
cui sono pervenute alle Camere. 12 Nella relazione si chiarisce che il modello concettuale adottato è volto a superare sia una descrizione statica dello
stato dell’ambiente basata sul monitoraggio degli esiti derivanti dall’applicazione delle disposizioni volte a
normare le sorgenti degli inquinanti e le attività antropiche che determinano gli impatti, sia i limiti connessi
all’analisi delle matrici ambientali (l’aria, l’acqua, il suolo), così come all’esame dei diversi settori che
determinano le pressioni sull’ambiente (ad es. l’agricoltura, la zootecnia, il comparto civile-industriale, ecc.)
prescindendo dalle dinamiche del sistema socio-economico o ancora ricorrendo al solo approccio settoriale,
considerando cioè in sequenza gli effetti derivanti dai trasporti, dalla produzione di energia, dall’agricoltura, ecc.
con tutte le loro specifiche pressioni.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
40
processi antropici che generano le pressioni ambientali: il contesto demografico, l’urbanizzazione, le
variabili economiche, il fabbisogno energetico, i trasporti, l’agricoltura e l’acquacoltura.
La parte terza (“I temi”) è dedicata all’analisi dell’impatto sull’ambiente degli agenti fisici (quali
l’inquinamento acustico, le radiazioni ionizzanti e l’elettromagnetismo) e chimici: a quest’ultimo
riguardo si affrontano la situazione nazionale del settore chimico, il tema dei prodotti fitosanitari e dei
biocidi, nonché i profili dei rischi connessi con le sostanze chimiche pericolose. E’ inoltre trattata nei
suoi molteplici aspetti la tematica dei rifiuti, con riferimento alla produzione e gestione dei rifiuti urbani,
speciali e radioattivi.
La parte quarta concerne le “matrici”, ovvero l’aria, l’acqua e il suolo. In tale sezione vengono
pertanto trattati, con riferimento alla matrice “aria”, i temi del clima, delle sostanze ozono lesive,
dell’inquinamento atmosferico; in merito alla matrice “acqua” si affrontano le problematiche connesse
alla tutela delle risorse idriche e al mare. A quest’ultimo proposito sono trattati i temi della strategia
marina e delle iniziative del Ministero dell’ambiente in materia di difesa della costa, nonché quelli della
pesca, dell’acquacoltura, dell’inquinamento marino. Per quanto attiene alla matrice “suolo”, si riferisce in
marito alla qualità del suolo stesso, sulle cause del degrado, sull’uso e consumo del suolo e sulle misure
di salvaguardia.
La parte quinta parte della relazione concerne la conoscenza, il valore e la tutela della
biodiversità, mentre la sesta ed ultima parte riguarda l’attuale sistema di governance per la sostenibilità.
In tale ultima parte si delineano il quadro di riferimento internazionale, i nuovi orientamenti della politica
ambientale nazionale, gli strumenti di regolazione degli impatti ambientali, la diffusione della cultura
ambientale.
Sempre in quanto interviene in ritardo rispetto al termine atteso per la trasmissione, si segnala la
relazione, inviata alle Camere dal Garante del contribuente per le Marche, sullo stato dei rapporti tra
fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, con dati relativi all'anno 2016, predisposta in
attuazione dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente”. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 prevede
l'istituzione, presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province
autonome, del Garante del contribuente quale organo monocratico13, operante in piena autonomia, scelto
e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui
circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate14. Il comma 13-bis stabilisce
13 Il Garante è divenuto da organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della
commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione
regionale delle entrate, organo monocratico a seguito della modifica introdotta dall'articolo 4, comma 36, lett. a),
n. 1), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), a decorrere dal 1° gennaio 2012. 14 Il Garante è scelto tra le seguenti categorie: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed
economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio; avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati,
pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di
appartenenza. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed
attività già svolta. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 “Il Garante del contribuente, anche sulla base di
segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti
disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
41
che il Garante fornisca al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e
contribuenti nel campo della politica fiscale con una relazione annuale. La precedente relazione, che
illustra dati relativi al 201315, era stata trasmessa dal Garante del contribuente per le Marche nel mese di
aprile 2014.
La relazione da ultimo inviata consta di tre parti, la prima delle quali fornisce dati sull’economia
della regione Marche, presentati come indicativi di una modesta ripresa sul cui andamento è ancora da
verificare la ricaduta dei fenomeni sismici che hanno colpito l’area dal 24 agosto 2016.
La parte seconda riguarda la politica fiscale, di cui si evidenzia la stretta correlazione con la
situazione socio-economica. Nella relazione si osserva che gli interventi fiscali prospettati sul versante
assistenziale (indennità ai licenziati) e contributivo (esenzione dai contributi per gli assunti sotto i 35
anni), risentono della carenza di organicità e stabilità degli effetti; si sottolinea altresì come il rapporto
tributario, che vale a configurare il tipo di relazione tra cittadino e Stato, sia attualmente pregiudicato da
una non sostenibile pressione fiscale e segnato dalla complessità della normativa. Si ritiene pertanto
decisiva la lotta all’evasione, atteso che solo un consistente recupero di risorse potrà consentire, con la
riduzione della pressione fiscale, la maturazione di una consapevolezza della giusta contribuzione.
Nella terza parte della relazione si analizza propriamente l’attività del Garante. Al riguardo si
segnala la prevalenza degli interventi in tema di autotutela e vengono richiamate talune delle questioni
più significative sottoposte ed approdate, su intervento del Garante, a esito positivo per il contribuente16.
Per quanto attiene al versante propositivo, si fa presente l’esigenza di un intervento legislativo
volto a disciplinare il regime dei rimedi da esperire ove venga disattesa la richiesta di autotutela. Nel
concordare, in linea di massima, con le proposte di riforma avanzate da altri Garanti, in particolare con
quelle in tema di revisione dell’articolo 13 dello Statuto del contribuente, descritte nella relazione del
Garante per la Sardegna17, si avanzano riserve circa il prospettato intervento del Garante nelle procedure
di mediazione o di conciliazione. Si evidenzia inoltre la non piena attuazione, per la mancata adozione
dei rispettivi regolamenti, del regime di piena compensazione di cui all’articolo 8, ottavo comma, dello
Statuto del contribuente e si sottolinea l’esigenza di incentivare l’intervento del Garante in tema di
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge
richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le
procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al
contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o
compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo,
informandone l'autore della segnalazione”. 15 Non risultano pertanto trasmessi i dati relativi agli anni 2014 e 2015. 16 Si citano: il provvedimento del direttore regionale del 4 aprile 2016, con il quale è stato introdotto indicatore di
qualità volto a contenere in termini tali da consentire al contribuente adeguata valutazione i tempi per avanzare
proposta di mediazione; il provvedimento del direttore regionale del 21 marzo 2016 che disciplina la sospensione
del rimborso; il provvedimento del 20 aprile 2016 sulla detraibilità di oneri occorsi per intervento edilizio a
favore di comodario, di fatto, di porzione di immobile interessato dal medesimo intervento; il provvedimento del
12 maggio 2016 afferente il riconoscimento del diritto al rimborso IVA dopo la scadenza del termine previsto ai
fini della presentazione della dichiarazione integrativa. 17 La relazione del Garante del contribuente della Sardegna per l'anno 2106 a norma dell'articolo 13, comma 13-bis,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale,
è stata annunciata nella seduta dell’Assemblea del 7 marzo 2017. In merito alle modifiche richiamate v. pagg.4 e
5.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
42
sanzioni. Ulteriori considerazioni riguardano il rilievo da ascrivere all’attività propriamente ermeneutica
svolta dal Garante e l’esigenza di diffondere la conoscenza delle funzioni allo stesso attribuite al fine di
renderne più incisiva l’attività.
Ancora in quanto intervengono in ritardo si segnalano le relazioni trasmesse dal Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla
consistenza degli organici dell'Automobile Club d'Italia (ACI), riferite, rispettivamente, agli anni 2013 e
2014, e all’anno 2015 in ottemperanza dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
La disposizione richiamata prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al
Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici
degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione
stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. La penultima relazione
in attuazione dell’obbligo richiamato, trasmessa nel mese di gennaio 2016, forniva dati sull'attività svolta
dall'Automobile Club d'Italia nell'anno 2012.
La relazione sull’attività 201518 ricostruisce in primo luogo l’ordinamento e l’assetto statutario
dell’ACI, che opera quale federazione che associa gli Automobile club regolarmente costituiti ai sensi
dell’articolo 1 dello statuto, a loro volta enti pubblici a base associativa che perseguono, nei rispettivi
ambiti territoriali, le medesime finalità dell’ente federante. L’azione dell’ACI viene illustrata con
riferimento ai due assi principali di azione: le attività istituzionali e le attività cosiddette “delegate” dallo
Stato e dagli altri enti pubblici. Nel primo filone vanno ricomprese le attività associative e tutte le
iniziative assunte nell’ambito della mobilità e della sicurezza stradale, ivi incluse quelle in materia di
turismo e di attività sportiva. Al riguardo si evidenzia che il 2015 è stato caratterizzato da un riavvio
graduale dei consumi e che ha fatto registrare riflessi positivi anche nel settore dell’auto, con un
significativo aumento delle immatricolazioni, dovuto, in particolare, alla crescita del mercato
automobilistico italiano. Si descrivono quindi le azioni poste in essere per incentivare l’andamento delle
associazioni, il cui numero nel 2015 ha risentito della perdurante crisi economica19, ma che nel 2016
hanno fatto registrare una positiva inversione di tendenza, conseguente alle azioni poste in essere
nell’anno precedente anche con il riordino delle tessere e la commercializzazione dall’aprile 2015 di una
nuova versione della tessera club. Si dà quindi conto dell’operato volto alla fidelizzazione del portafoglio
ACI e delle iniziative assunte nel periodo considerato per quanto riguarda l’utilizzo di sistemi informatici
e digitali20, nonché lo sviluppo del canale di associazione via web.
18 Si richiamano brevemente i contenuti dalla relazione sull’attività dell’ACI che fornisce i dati più raggiornati. 19 Nella relazione si specifica che nel 2015 le associazioni sono state 994.512. 20 Si richiamano in particolare tre iniziative: La prima si è concretizzata nell'avvio del progetto CRM (Customer
Relationship Management) che consente di individuare ed analizzare in modo strutturato i bisogni degli utenti che
entrano in contatto con il mondo ACI, in modo da poter offrire servizi rispondenti alle esigenze rilevate; La
seconda iniziativa è consistita nella realizzazione di un'applicazione mobile denominata ACI Mobile Club
(utilizzata nel 2015 da 50.000 soci), che consente di richiedere da cellulare o altro dispositivo mobile il soccorso
stradale ed i servizi correlati, oltre che di individuare sconti e convenzioni. La terza iniziativa ha definito, in via
sperimentale, nuove funzionalità della tessera allo scopo di intensificarne l'uso, rendendo evidenti al socio, ad
esempio, gli sconti proposti dai partner in modo da visualizzare an fine, nella propria area riservata, quanto ha
speso in un certo esercizio commerciale e qual è stato lo sconto praticato.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
43
La relazione descrive quanto attuato nell’ambito della formazione in materia di sicurezza
stradale, che costituisce un tradizionale impegno dell’Ente, peraltro autofinanziato. Vengono quindi
illustrate le iniziative realizzate a favore della mobilità sostenibile e della fornitura dei dati e delle
informazioni di settore con la gestione di servizi di infomobilità nazionale e locale, l’organizzazione di
manifestazioni sul tema della mobilità, la pubblicazione di dati e analisi statistici sul parco veicolare.
La relazione elenca altresì le azioni in collaborazione con altre istituzioni (quali, ad esempio la
gestione del sito informativo www.viaggiaresicuri.it) ed in ambito sportivo21.
Per quanto attiene alle attività svolte per delega dello Stato, delle regioni e delle province
autonome, si riferisce in merito alla gestione del pubblico registro automobilistico (PRA)22, alla
riscossione, controllo, riversamento e recupero dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), di cui al
decreto legislativo n. 446 del 1997, dovuta su specifiche tipologie di formalità presentate al PRA, sulla
base di convenzioni stipulate con tutte le province; sulla riscossione ed il riversamento allo Stato
dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di presentazione al PRA; sulla riscossione del gettito (ex legge n.
449 del 1997) ed il controllo delle tasse automobilistiche per conto delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, convenzionate con l'ACI (nel 2015 le regioni e province autonome
convenzionate sono state 18).
La relazione contiene un paragrafo dedicato alle risorse umane23 e fornisce conclusivamente i
dati di sintesi dei risultati di gestione 201524.
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha altresì trasmesso, sempre ai sensi
del sopraricordato comma quinto dell’articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni
sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell’Agenzia nazionale del
turismo (ENIT) riferite, rispettivamente, agli anni 2013 e 201525, corredate dal bilancio di previsione, dal
conto consuntivo e dalla dotazione organica per l’annualità di riferimento.
In questo caso l’adempimento così attuato viene evidenziato in quanto conclude l’obbligo.
L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ha infatti disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del
21 Si specifica che nella sua veste di Federazione Sportiva dell'Automobilismo Italiano l’ACI ha rilasciato 35.510
licenze sportive, di cui 29.405 nel settore auto (con un aumento del 4 per cento rispetto al 2014), 6.105 licenze
nel settore karting (anch'esse incrementate del 4 per cento nel confronto con l'anno precedente), mentre i
passaporti tecnici rilasciati sono stati 1.291. 22 Il servizio è offerto attraverso un'organizzazione capillare che si avvale di 106 Uffici Provinciali ACI PRA, che
lo gestiscono, senza applicare alcun onere d’intermediazione. I principali risultati operativi registrati al 31
dicembre 2015 hanno visto: 12. 563.960 formalità curate dagli Uffici PRA (+7 per cento rispetto al 2014);
1.197.201 formalità gestite secondo le modalità semplificate dello STA sulla base dell'accesso diretto degli utenti
agli Uffici del PRA; 12.585.220 visure e certificazioni PRA fornite agli enti locali; 9.430.723 visure per Forze
dell'ordine; 278.786 visure PRA effettuate dagli utenti sul sito ACI; 4.026 convenzioni stipulate con enti locali. 23 Al 31 dicembre 2015 risultavano in servizio presso l'ACI 2.838 dipendenti. Il 2,57 per cento è rappresentato dal
personale dirigente (73 unità, di cui il 63,01 per cento uomini e 36,99 per cento donne) e il 97,43 per cento dal
personale non dirigente (2.765 unità). Le donne costituiscono il 62,68 per cento del totale della popolazione ACI,
con 1.733 unità, mentre gli uomini il 37,32 per cento con 1.032 dipendenti. 24 La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015 risulta essere la seguente: totale attivo 441.489.945 euro,
patrimonio netto 117.579.824 euro con una differenza di 20.973.211 euro rispetto al 2014. 25 La relazione con i dati sull'attività svolta dall’ENIT nell'anno 2014 è stata trasmessa nel mese di giugno 2016.
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turismo in ente pubblico “economico”, così escludendo l’ente stesso dall’ambito di applicazione della
legge n. 70, in conformità di quanto disposto dall’articolo 1, comma secondo, di tale legge26. Il comma 4
dell’articolo 16 del decreto-legge n. 83 ha inoltre disposto la prosecuzione dell'attività di ENIT nel
regime giuridico vigente fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato. Pertanto, con le
relazioni trasmesse il Ministero vigilante ha riferito alle Camere in merito all’attività svolta dall’Agenzia
nel periodo conclusivo del suo operato in qualità di ente “non economico”.
La relazione 201527 ricostruisce in premessa il processo di trasformazione dell’ENIT28,
conclusosi di fatto con la nomina e successivamente l’insediamento del presidente e dei componenti il
consiglio di amministrazione del nuovo ente29, e ne descrive compiti e modello organizzativo,
evidenziando che la scelta della forma giuridica dell’ente pubblico economico, la cui attività è
disciplinata dalle norme di diritto privato, risponde all’esigenza di assicurare maggiore snellezza
organizzativa e gestionale ed è finalizzata ad assicurare risparmi della spesa pubblica, migliorare la
promozione dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione.
La relazione descrive quindi le iniziative poste in essere nel periodo di riferimento in conformità
alla missione propria dell’ENIT, come ridisegnata dal regolamento di organizzazione approvato con
decreto del Ministro del turismo del 21 gennaio 2010, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e in vigore alla data del
31 dicembre 2015, riassetto organizzativo motivato dall'opportunità di valorizzare le competenze e le
professionalità interne e volto ad esaltare il ruolo di intermediazione dell'Agenzia tra la domanda e
l'offerta e la funzione di raccordo con le politiche degli enti territoriali, in particolare, delle regioni. Al
riguardo si richiama il catalogo dei servizi dell’ENIT, entrato in vigore nel 2011, contenente la
regolamentazione e la classificazione delle attività che l’Ente svolge su richiesta degli stakeholder
pubblici e privati (rappresentati soprattutto da regioni, enti locali e operatori turistici) e generati in house,
senza ricorrere all’apporto di società esterne specializzate. Si forniscono quindi tabelle riepilogative che
illustrano la ripartizione per area e per tipologia dell'importo dei servizi forniti all'utenza nel 2015, che
hanno prodotto un introito di 313.615,33 euro (IVA esclusa), con un incremento del 121 per cento
rispetto all'importo di 141.637,96 euro incassato nel 2014.
26 L’articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente”, ne delinea l’ambito di applicazione, escludendo espressamente da
tale ambito gli enti pubblici “economici”. 27 Si richiamano brevemente i contenuti della relazione che illustra i dati più recenti. 28 Nella relazione si dà conto delle deliberazioni assunte dal commissario straordinario dell’ENIT Cristiano Radaelli
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, per
lo svolgimento delle funzioni dell’organo collegiale di amministrazione fino all’insediamento degli organi
dell’ente trasformato. 29 Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2015 Evelina Christillin è stata nominata presidente
dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT per la durata di un triennio. Il Ministro dei beni e delle attività culturali,
con propri decreti del 3 luglio 2015, ha altresì nominato Fabio Maria Lazzerini e Antonio Preiti membri del
consiglio di amministrazione dell'ENIT per la durata di un triennio. Con decreto ministeriale 8 ottobre 2015 sono
stati nominati i nuovi componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'ENIT. Il Consiglio di amministrazione si è
insediato nella medesima data.
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La relazione illustra inoltre l’attività svolta dall’ENIT in collaborazione con il Ministero degli
affari esteri, con l’ICE, con Convention Bureau Italia e dà conto dell’accordo siglato il 16 aprile 2015 tra
l’ENIT e l’Agenzia per l’Italia digitale e la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo. In merito all’azione promozionale, si ricorda che anche nel 2015 si è dato
corso agli accordi siglati l’anno precedente per lo sviluppo di azioni coordinate con i seguenti partner:
Expo 2015, NTV –Nuovo trasporto viaggiatori, Trenitalia.
Per quanto attiene alla collaborazione con l’imprenditoria privata, nel corso del 2015 sono state
realizzate 37 azioni in sinergia con 23 soggetti e operatori del mercato turistico e del Made in ltaly,
appartenenti a diverse categorie, di cui si fornisce uno schema esemplificativo. Ulteriori tabelle
riassumono i risultati in termini di output degli accordi di comarketing e la tipologia di azioni realizzate
in quest’ambito. Sempre tramite tabelle riassuntive vengono illustrati i dati relativi ai flussi turistici e alla
spesa turistica media concernenti i Paesi in cui ENIT è operativa.
La relazione si sofferma sulle attività di studio condotte dall’ENIT in merito alla conformazione
e allo sviluppo delle tendenze del mercato turistico, con particolare riferimento al profilo dei Paesi
generatori di outgoing e alle politiche turistiche attuate dai principali competitori che, oltre a costituire la
base informativa per l’azione dell’Agenzia, offrono utili indicazioni alle regioni e ai tutti i soggetti
pubblici e privati che costituiscono i principali stakeholder di ENIT30 . Specifici paragrafi sono dedicati
ai piani promozionali, predisposti dall’Agenzia a seguito di specifica richiesta della direzione generale
del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, concernenti la definizione di
azioni finalizzate a incidere positivamente sull’attrazione di flussi turistici in relazione all’EXPO Milano
2015, al coinvolgimento in progetti che hanno avuto accesso ai finanziamenti dell’Unione europea31, al
rilancio del portale turistico nazionale Italia.it. Ulteriori informazioni fornite riguardano le azioni di
comunicazione pubblicitaria e di informazione all’utenza (gli operatori del settore turistico, la clientela
dei viaggiatori, utenti selezionati), realizzate anche in sinergia con le regioni e con altri soggetti pubblici
e privati. Si approfondisce quindi l’attività di supporto alla commercializzazione e di facilitazione dei
rapporti tra domanda e offerta turistica, anche attraverso la collaborazione con organismi costituiti da
operatori specializzati nella destinazione Italia32.
Un’apposita tabella descrive tipologia e valore di mercato delle iniziative realizzate in virtù di
competenze professionali sviluppate in house, senza oneri gravanti sul bilancio, con l’esclusione dei costi
per il personale.
30 La relazione riporta che dallo studio condotto nel 2015, che fornisce all’ENIT gli strumenti per valutare l'impatto
delle strategie promozionali sul mercato turistico, risulta che su un totale di 3.708 cataloghi pubblicati nei Paesi in
cui l'Agenzia è direttamente operativa, 2.894, pari al 78 per cento del totale, offrono programmi sulle destinazioni
italiane. L'analisi per linea di prodotto conferma che la destinazione Italia viene privilegiata in relazione al
prodotto mare e all'offerta artistica e culturale. 31 Si tratta dei progetti Mediterranean Cycle Route for Sustainable Coastal Tourism, Euro Velo 8, ExtraExpo,
EDEN. 32 Nel 2015 sono stati assistiti dagli uffici ENIT complessivamente 2.653 operatori, dei quali 459 hanno partecipato
ai 133 Educational tours in Italia, organizzati per assicurare la conoscenza e la sperimentazione del patrimonio
culturale e paesaggistico e delle strutture turistiche, mentre 699 hanno preso parte a Borse del turismo organizzate
per favorire l’incontro con l’offerta e la commercializzazione dei prodotti.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
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La relazione si conclude con l’analisi dell’attività amministrativa e fornisce la sintesi della
situazione finanziaria esposta nel conto consuntivo al 7 ottobre 2015, ossia alla vigilia dell’insediamento
del consiglio di amministrazione dell’ente economico. Vengono presentate tabelle che riepilogano le
entrate dell’Agenzia alla data richiamata (in larga misura riconducibili al contributo dello Stato,
contributo di cui si evidenzia la riduzione del 63,83 per cento nel periodo 2007-2015), e le uscite con la
relativa ripartizione. Distinti paragrafi analizzano la dotazione organica dell’ENIT quale ente pubblico
non economico al 31 dicembre 2015 e la struttura aziendale ed espongono brevi conclusioni in merito ai
risultati gestionali conseguiti dall’Agenzia nell’annualità considerata.
Per quanto attiene all'introduzione di nuovi obblighi33, si segnala in primo luogo quanto previsto
dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 11634, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e
altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in
servizio”, volto ad attuare la legge 28 aprile 2016, n. 57, che ha delegato il Governo ad un complessivo
riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria35.
L’articolo 34 del provvedimento in esame, al comma 1, dispone che il Ministro della giustizia
provveda annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni recate dal decreto n.
116, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i
dati rilevanti sono stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio superiore della
magistratura. Il comma 2 dell’articolo 34 specifica i dati che il Ministro della giustizia sottopone, in
particolare, a monitoraggio36, mentre il comma 3 dispone che per ciascun ufficio del giudice di pace
mantenuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sia sottoposto a
33 Si dà conto degli obblighi di relazione al Parlamento introdotti da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
nel periodo considerato dal presente Bollettino. 34 Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2017, n. 177. 35 La legge n. 57 del 2016 ha avuto una prima, parziale attuazione con il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92,
che ha provveduto, in particolare, a confermare nell’incarico per 4 anni i giudici di pace - giudici onorari di
tribunale (GOT) e viceprocuratori onorari (VPO) - in servizio alla data di entrata in vigore del decreto delegato,
in possesso di requisiti di idoneità all’esito della procedura di conferma straordinaria introdotta; il decreto ha poi
stabilito una nuova composizione della sezione dei magistrati onorari presso il consiglio giudiziario,
comprendente sia i GOT che i VPO. La relazione illustrativa dell’atto del Governo n. 415, divenuto il decreto
legislativo n. 116 del 2017, precisa come, sulla base del rispetto del carattere di onorarietà dell'incarico, il
Governo non abbia dato attuazione alla materia dei trasferimenti d'ufficio e a domanda dei magistrati onorari
nonché alla materia disciplinare (articolo 1, comma 1, lettera g) e articolo 2, comma 8, della legge delega),
illustrandone le ragioni e osservando che “Questa scelta non è, evidentemente, suscettibile di censure sul piano
costituzionale, avendo la Corte (costituzionale) sempre ritenuto che il Governo ben può dare attuazione soltanto
parziale alla delega, nel rispetto della sola condizione per cui le norme emanate, per il loro contenuto, non siano
tali da porsi in contrasto con i principi e i fini della legge delega (Corte cost. n. 41 del 1975)”. 36 Il comma 2 dell’articolo 34 dispone che il Ministro della giustizia sottoponga, in particolare, a monitoraggio i
seguenti dati: a) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso gli uffici del giudice di pace,
distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie; b) la durata media dei
procedimenti di cui alla lettera a), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; c) il numero dei
procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale e,
all'interno del medesimo settore, per materie; d) la durata media dei procedimenti di cui alla lettera c),
distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; e) il numero dei tribunali ordinari nei quali è stata
disposta l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari di pace a norma dell'articolo 11, con
specifica rilevazione della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento del
provvedimento di assegnazione; f) lo stato delle spese di giustizia relative alla magistratura onoraria, distinguendo
tra componente fissa e variabile dell'indennità; g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico e di
quelli revocati.
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verifica il livello di efficienza nell'erogazione del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali37.
L'attività di monitoraggio è, in ogni caso, svolta avendo particolare riguardo alla piena compatibilità tra
lo stato di attuazione delle disposizioni del decreto n. 116 del 2017 e i livelli minimi di regolazione
previsti dalla normativa europea (comma 4).
Il comma 5 dell’articolo 34 stabilisce, infine, che gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta in
conformità delle norme richiamate siano oggetto di una relazione che il Ministro della giustizia deve
trasmettere alle Camere (nonché al Consiglio superiore della magistratura) entro il 30 giugno di ogni
anno.
Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11738, provvede, in attuazione della delega contenuta
nell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, al riordino e alla revisione
organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore,
compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del
Terzo settore. Il Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine (articolo
1) di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire
il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la
partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della
Costituzione”.
Il decreto legislativo si compone di 104 articoli suddivisi in dodici titoli. Il Titolo XI (artt. 90-
97), disciplina la materia dei controlli e del coordinamento. Ricordando che ai fini della presente Sezione
vengono prese in considerazione solo le disposizioni che riguardano obblighi di relazione al Parlamento,
si segnala che l’articolo 92, al comma 1, dispone che, al fine di garantire l’uniforme applicazione della
disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli enti del Terzo settore e l’esercizio dei
relativi controlli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) vigila sul sistema di registrazione
degli enti del Terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal Codice e monitora lo svolgimento delle
attività degli uffici del Registro unico nazione del Terzo settore operanti a livello regionale; b) promuove
l’autocontrollo degli enti del Terzo settore autorizzandone l’esercizio da parte delle reti associative
nazionali iscritte nell’apposita sezione del registro unico nazionale e dei Centri di servizio per il
volontariato accreditati ai sensi dell’articolo 6139; c) predispone e trasmette alle Camere, entro il 30
37 Il comma 3 stabilisce che fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 156, qualora il livello di efficienza risulti insufficiente, il relativo ufficio viene soppresso con le modalità
previste dal comma 3 del predetto articolo 3 e i giudici onorari in servizio presso l'ufficio soppresso sono
riassegnati, con le modalità di cui all'articolo 32, comma 2, ad altro ufficio dello stesso circondario. 38 Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O. 39 Il comma 1 dell’articolo 61 recita: “Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di
seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di
volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice
civile, ed il cui statuto preveda: a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine
di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore; b) il divieto di erogare
direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN, nonché di
trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse; c) l'obbligo di adottare
una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN; d) l'obbligo di ammettere come
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
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giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti
del Terzo settore anche sulla base dei dati acquisiti attraverso le relazioni di cui all’articolo 95, commi 2
e 3, nonché sullo stato del sistema di registrazione di cui alla lettera b).
L’articolo 95 del decreto legislativo n. 177, al comma 1, stabilisce che la funzione di vigilanza,
esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è volta a verificare il funzionamento del
sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli allo scopo di assicurare
principi di uniformità tra i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale e una corretta
osservanza della disciplina prevista nel Codice. A tal fine, il comma 2 prevede che entro il 15 marzo di
ogni anno le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo settore e di
revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell’anno precedente e sulle criticità emerse,
nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti. Il comma 3 dell’articolo 95 stabilisce
che l’Organismo nazionale di controllo di cui all’articolo 6440 trasmetta al Ministero del lavoro e delle
associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle
forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il
mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie; e) il diritto di
tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere
democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto
previsto dalle lettere f), g), ed h); f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle
organizzazioni di volontariato; g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte
di singoli associati o di gruppi minoritari di associati; h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e
l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV; i)
specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche
sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per: 1)
coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e
consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili,
comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 2) i consiglieri di amministrazione e
il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267; 3) i parlamentari nazionali ed europei; 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi
dirigenti di partiti politici; j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di
componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di
presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni; k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo,
di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo
di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni
dell'organo di amministrazione del CSV; l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale; m) misure
dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti”. 40 Il comma 1 dell’articolo 64 stabilisce che l’Organismo nazionale di controllo (ONC) è una fondazione con
personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al
fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei centri di servizio per il
volontariato (CSV). Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del Codice del
Terzo settore, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di
vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Il comma 2 stabilisce che il decreto di cui al comma 1 provvede alla nomina dei componenti dell'organo di
amministrazione dell'ONC, che deve essere formato da: a) sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente,
designati dall'associazione delle Fondazioni di origine bancaria (FOB) più rappresentativa sul territorio nazionale
in ragione del numero delle stesse fondazioni ad essa aderenti; b) due membri designati dall'associazione dei
centri di servizio per il volontariato più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero degli stessi
centri ad essa aderenti; c) due membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati
dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di
enti del Terzo settore ad essa aderenti; d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; e)
un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.
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politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull’attività e lo stato dei Centri di servizio
per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo, ossia entro il 31 maggio.
Sempre in tema di obblighi di relazione si segnala che il decreto legislativo n. 117 del 2017,
all’articolo 102, comma 1, lettera b), dispone l’abrogazione dell’articolo 3 della legge 15 dicembre 1998,
I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni componente
effettivo è designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.
Per la partecipazione all’ONC non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul
FUN o sul bilancio dello Stato (comma 3).
Come suo primo atto, l'organo di amministrazione adotta lo statuto dell'ONC col voto favorevole di almeno
dodici dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di
amministrazione con la medesima maggioranza di voti (comma 4).
Il comma 5 definisce le funzioni dell’Organismo nazionale di controllo, da volgersi in conformità alle norme, ai
principi e agli obiettivi del Codice e alle disposizioni del proprio statuto:
Ai sensi di tale comma l'ONC:
a) amministra il Fondo unico nazionale (FUN) e riceve i contributi delle Fondazioni di origine bancaria secondo
modalità da essa individuate;
b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11;
c) stabilisce il numero di enti accreditabili come centri di servizio per il volontariato nel territorio nazionale nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3;
d) definisce triennalmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia e indipendenza delle
organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da
perseguirsi attraverso le risorse del Fondo unico nazionale;
e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei centri di servizio per il volontariato e ne
stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62,
comma 7;
f) versa annualmente ai centri di servizio per il volontariato e all'associazione dei centri di servizio per il
volontariato più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di centri di servizio per il
volontariato ad essa aderenti le somme loro assegnate;
g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei centri di servizio per
il volontariato di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi
dell'articolo medesimo;
h) determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli organismi territoriali di
controllo (OTC) e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei centri di servizio per il
volontariato, nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e);
i) individua criteri obiettivi e imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei centri di
servizio per il volontariato, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti,
espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo
63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;
j) accredita i centri di servizio per il volontariato, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le
modalità più appropriate;
k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli organismi territoriali di
controllo nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;
l) predispone modelli di previsione e rendicontazione che i centri di servizio per il volontariato sono tenuti ad
osservare nella gestione delle risorse del FUN;
m) controlla l'operato degli organismi territoriali di controllo e ne autorizza spese non preventivate;
n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei centri di servizio per il volontariato, su propria
iniziativa o su iniziativa degli organismi territoriali di controllo;
o) promuove l'adozione da parte dei centri di servizio per il volontariato di strumenti di verifica della qualità dei
servizi erogati dai centri di servizio per il volontariato medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli
esiti;
p) predispone una relazione annuale sulle proprie attività e sull'attività e lo stato dei centri di servizio per il
volontariato, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende
pubblica attraverso modalità telematiche.
Il comma 6 dell’articolo 64 stabilisce che l'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano
direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.
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n. 438, recante “Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale” 41. Tale
articolo prevedeva, al comma 1, la presentazione al Consiglio dei ministri entro il 31 maggio di ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002 da parte delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 1,
comma 2, della citata legge n. 438, di una relazione, con allegati i bilanci preventivi e i consuntivi
dell'esercizio precedente, volta a dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. Il
medesimo articolo 3, al comma 2, stabiliva che il Ministro per la solidarietà sociale, tenuto conto delle
relazioni di cui al comma 1, presentasse a sua volta alle Camere, entro il 31 luglio di ciascuno degli anni
2000, e 2001 e 2002, una relazione indicante: a) l'ammontare dei contributi statali concessi a ciascuna
delle associazioni di cui al comma 1, specificando il titolo del contributo stesso; b) i risultati conseguiti
da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente, specificando l'ammontare delle spese
sostenute per il personale, per l'acquisto di beni e servizi e per le altre voci residuali; c) la regolarità dei
bilanci preventivi e dei consuntivi presentati dalle associazioni ai fini della richiesta del contributo; d) i
progetti e le attività svolte da ciascuna associazione a favore degli associati. Tale obbligo, ora
espressamente abrogato, è stato adempiuto con cadenza annuale anche successivamente al triennio
considerato dall’articolo 3: l’ultima relazione ai sensi di tale articolo, riferita all’anno 2015 (Doc. CCV n.
4), è stata trasmessa alle Camere dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel mese di settembre
2016.
Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,
n. 11942, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci”, amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie
per i minori, operando una revisione delle relative sanzioni e modificando la disciplina sugli effetti
dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di
formazione professionale regionale.
In particolare, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di
garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale della prevenzione vaccinale
2017/2019 ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, l’articolo 1, ai commi
1 e 1-bis, prevede, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non
accompagnati, 10 vaccinazioni obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita43.
41 La lettera b) dell’articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017 abroga altresì gli articoli 2, 4 e 5 della legge
15 dicembre 1998, n. 438. 42 Il testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, coordinato con legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2017, n. 182. 43 Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 le vaccinazioni previste sono le seguenti:
a) anti-poliomielitica;
b) anti-difterica;
c) anti-tetanica;
d) anti-epatite B;
e) anti-pertosse;
f) anti-Haemophilus influenzae tipo b.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
51
Con riferimento ai nuovi obblighi di relazione, si evidenzia che il comma 1-ter del medesimo
articolo 1 prevede che, sulla base della verifica dei dati epidemiologici delle eventuali reazioni avverse,
segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte nonché
degli eventuali eventi avversi, effettuata dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, istituita con decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017, il medesimo Ministro, con
decreto da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore (6 agosto 2017) della legge di
conversione del decreto-legge n. 73 e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio
superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, possa disporre la cessazione dell'obbligatorietà per
una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis. In caso di mancata presentazione alle Camere degli
schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione recante le motivazioni
della mancata presentazione nonché i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.
Sempre l’articolo 1, al comma 3-bis, dispone che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, provveda, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica, all'uopo integrata da
esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con
l'Istituto superiore di sanità, a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale
sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata
un'associazione con la vaccinazione. L’ultimo periodo del comma 3-bis prevede che il Ministro della
salute trasmetta la predetta relazione alle Camere.
La legge 4 agosto 2017, n. 12444 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), attua per la
prima volta la procedura disciplinata dall’articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per
lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), al fine di rimuovere
gli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la
tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di
libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di
concorrenza (articolo 1, comma 1).
Il comma 1-bis prevede altresì le seguenti vaccinazioni:
a) anti-morbillo;
b) anti-rosolia;
c) anti-parotite;
d) anti-varicella.
Ai sensi del comma 1-quater, agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici
anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle
specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle
vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-meningococcica B;
b) anti-meningococcica C;
c) anti-pneumococcica;
d) anti-rotavirus. 44 La legge 4 agosto 2017, n. 124, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
52
Per quanto attiene ai profili oggetto della presente Sezione, si evidenzia che l’articolo 1 della
legge n. 124, al comma 27, abroga i commi 3 e 4 dell’articolo 10-bis (rubricato “Accertamenti in materia
di invalidità conseguenti ad incidenti stradali”) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così facendo venire meno l’obbligo di relazione al
Parlamento previsto dal comma 4. Quest’ultimo dispone che il Ministero dello sviluppo economico
accerti l’attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei
risultati conseguiti con l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 345 dell’articolo 10-bis e
ne riferisca al Parlamento con relazione annuale. Tale previsione, come si è detto ora abrogata, non è
stata mai adempiuta.
Sempre l’articolo 1 della legge n. 124 del 2017, al comma 33, stabilisce che l’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle
disposizioni di cui alla stessa legge n. 124, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi
dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli
obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale; il medesimo comma
stabilisce altresì che dell'esito dell'attività svolta sia dato specificamente conto nella relazione al
Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135. Si ricorda che l’articolo 13 istituisce l’IVASS quale ente con personalità giuridica
di diritto pubblico chiamato a svolgere le funzioni in precedenza affidate all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), prevedendo al comma 5 che l'IVASS trasmetta
annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività, relazione il cui contenuto
viene ora integrato, come si è detto, dalle previsioni recate dal comma 33 dell’articolo 1 della legge n.
124 del 2017. L’ultima relazione sull'attività svolta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
nell'anno 2016, con aggiornamenti al mese di giugno del 2017 (Doc. CXCVII, n. 5), in adempimento
dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, è stata trasmessa alle Camere dal Presidente
dell’IVASS in data 26 giugno 2017.
45 Il comma 1 dell’articolo 10-bis, fermo quanto previsto dal codice penale, prevede l’applicazione agli esercenti
una professione sanitaria che attestino falsamente uno stato di invalidità conseguente ad incidente stradale da cui
derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, delle disposizioni di cui ai commi 1
e 3 dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilendo altresì in tal caso
l’obbligo per il medico al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.
Il comma 2 dispone che, ai fini del comma 1, ciascuna regione promuova la costituzione di una commissione
mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un
rappresentante del consiglio dell’ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell’organo competente ed
un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del
CNEL.
Il comma 2-bis estende ai periti assicurativi che accertino e stimino falsamente danni a cose conseguenti a sinistri
stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice la disciplina di cui al comma 1, in quanto
applicabile.
Il comma 3 (abrogato, insieme al comma 4, dall’articolo 1, comma 27, della legge 4 agosto 2017, n. 124) prevede
che le commissioni trasmettano trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all’ISVAP.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
53
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° luglio-31 agosto 2017
Relazioni governative
Presidenza del Consiglio dei ministri
Fonte istitutiva Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
D.P.R. 309/1990,
art. 131, co. 1
Stato delle tossicodipendenze in Italia
(Trasmessa dalla Ministra per i rapporti con il
Parlamento)
(Dati riferiti al 2016 e al primo semestre 2017,
Doc. XXX, n. 5)
II Giustizia
XII Affari sociali
25/7/2017
L. 234/2012,
art. 14, co. 1*
Elenco delle procedure giurisdizionali e di
precontenzioso con l'Unione europea
(Trasmesso dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per le
politiche e gli affari europei)
(Dati riferiti al secondo trimestre 2017,
Doc. LXXIII-bis, n. 18)
Tutte le
Commissioni
permanenti e
Commissione per
le questioni
regionali
26/7/2017
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere
dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle
informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.
L. 234/2012,
art. 54, co. 1*
Attività svolta dal Comitato per la lotta contro
le frodi nei confronti dell’Unione europea
(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per le
politiche e gli affari europei)
(Dati relativi al 2016,
Doc. CCXVIII, n. 4)
V Bilancio
VI Finanze
XIII Agricoltura
XIV Politiche
dell’Unione
europea
2/8/2017
*La disposizione istitutiva dell'obbligo stabilisce che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie,
presieduto dal Ministro per gli affari europei o da un suo delegato, previsto dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee sia ridenominato
“Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e che presenti annualmente una
relazione al Parlamento.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
54
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Fonte istitutiva Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
L. 125/2014,
art. 14, co. 2*
Risultati conseguiti nelle attività di
cooperazione allo sviluppo e utilizzo dei
relativi stanziamenti
(Dati relativi al 2016,
allegata al Rendiconto generale dello Stato
per l'esercizio finanziario 2016,
conto consuntivo della spesa del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, parte I, volume VIII)
III Affari esteri
V Bilancio
11/7/2017**
*Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo” prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario
successivo alla data di entrata in vigore (29 agosto 2014) della legge medesima, tutti gli stanziamenti,
distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al
finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, siano indicati in
apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Il comma 2 dell’articolo 14 dispone che al rendiconto generale dello Stato
sia allegata una relazione, curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al comma 1, riferiti
all’anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati
nel documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, di
cui all'articolo 12 della medesima legge n. 125.
**Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario
2016” (A.S. 2874) è stato annunciato nella seduta pomeridiana dell’Assemblea del Senato dell’11 luglio
2017.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Fonte istitutiva Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
L. 349/1986,
art. 1, co. 6
Stato dell'ambiente
(Dati aggiornati all’anno 2016,
Doc. LX, n. 1)
VIII Ambiente 11/7/2017
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
55
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Fonte istitutiva Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
L. 70/1975,
art. 30,
co. quinto
Attività svolta, bilancio di previsione e
consistenza dell’organico dell'Automobile
Club d'Italia – ACI
(Dati relativi all'attività svolta negli anni
2013 e 2014 e nell'anno 2015, corredati dai
bilanci di previsione, dai conti consuntivi e
dalla dotazione organica riferiti alle
medesime annualità)
IX Trasporti 31/7/2017
L. 70/1975,
art. 30,
co. quinto*
Attività svolta, bilancio di previsione e
consistenza dell’organico dell’Agenzia
nazionale del turismo – ENIT
(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2013
e nell’anno 2015**, corredati dai bilanci di
previsione, dai conti consuntivi e dalla
dotazione organica riferiti alle medesime
annualità)
X Attività
produttive
2/8/2017
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni
anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di
previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria
vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti
consuntivi dell'esercizio precedente.
L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto la trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in
ente pubblico “economico”; il comma 4 del medesimo articolo 16 ha inoltre stabilito che l'attività di
ENIT prosegua nel regime giuridico vigente fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato.
Il consiglio di amministrazione del nuovo ente economico si è insediato l’8 ottobre 2015.
Con la trasmissione della relazione sull’attività svolta nel 2015, ossia riferita al periodo conclusivo
dell’attività dell’ENIT quale ente non economico, l’obbligo si intende concluso.
**La relazione sull’attività svolta nel 2014 è stata annunciata nella seduta dell’Assemblea del 13 luglio
2016.
Ministero della difesa
Fonte istitutiva Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
D.Lgs. 66/2010,
art. 536, co. 1*
Documento programmatico pluriennale per la
Difesa
(Dati relativi al triennio 2017-2019)
IV Difesa
V Bilancio
2/8/2017
*L'articolo 536 è stato sostituito dall’articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
L'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto che in
sede di presentazione del Documento il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato
di tutte le componenti dello strumento militare.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
56
Ministero dell'economia e delle finanze
Fonte istitutiva Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
D.L. 78/2015,
art. 9, co. 11*
Erogazioni effettuate in favore dei policlinici
universitari gestiti direttamente da università
non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino
Gesù
(Dati aggiornati al 12 giugno 2017,
Doc. CCXLI, n. 2)
V Bilancio
XII Affari sociali
4/7/2017
*Il comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, modifica il comma 377 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità 2014): in virtù della modifica introdotta i finanziamenti previsti dallo stesso comma
377 a titolo di concorso statale agli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali dirette a
fini istituzionali continuano ad applicarsi in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da
università non statali, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,
anche nel caso in cui le strutture indicate modifichino la propria forma giuridica nei termini stabiliti dal
nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517, a sua volta introdotto dal comma 10
dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015. Il comma 11 dell'articolo 9, ultimo periodo, dispone che,
entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui provvedimenti adottati
in attuazione dei commi 377 e 378 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, sulle erogazioni effettuate,
sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere.
L. 432/1993,
art. 2, co. 3
D.P.R. 398/2003,
art. 44, co. 3*
Amministrazione del Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato
(Dati relativi al 2016,
allegata al Rendiconto generale dello Stato
per l'esercizio finanziario 2016,
conto consuntivo della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze,
parte I, volume IV, tomo I)
V
Bilancio
11/7/2017**
*L’articolo 44 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, al comma 3,
dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze presenti annualmente al Parlamento, in allegato al
conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del “Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato”, istituito presso la Banca d'Italia.
**Il disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario
2016” (A.S. 2874) è stato annunciato nella seduta pomeridiana dell’Assemblea del Senato dell’11 luglio
2017.
D.L. 269/2003,
art. 5, co. 16
Attività svolta e risultati conseguiti dalla
Cassa depositi e prestiti Spa
(Dati relativi al 2016,
Doc. LIV, n. 5)
V Bilancio
VI Finanze
31/7/2017
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
57
Ministero della giustizia
Fonte istitutiva Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
L. 67/2014,
art. 7, co. 2
Stato di attuazione delle disposizioni in
materia di messa alla prova dell'imputato
(Dati aggiornati al 31 maggio 2017*,
Doc. CCXXVIII, n. 3)
II Giustizia 10/7/2017
*Il comma 2 stabilisce che il Ministro della giustizia riferisca alle Commissioni parlamentari in merito
all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato entro il 31 maggio di
ciascun anno.
D.L. 98/2011,
art. 37, co. 16*
Stato delle spese di giustizia
(Dati relativi al secondo semestre 2016
e al primo semestre del 2017,
Doc. XCV, n. 5)
II Giustizia 31/7/2017
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della
giustizia presenti alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia,
che comprenda anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.
L. 70/1975,
art. 30, co. quinto*
Attività svolta, bilancio di previsione e
consistenza dell’organico della Cassa mutua
nazionale tra i cancellieri e i segretari
giudiziari
(Dati riferiti al 2016, corredati dal conto
consuntivo e dalla dotazione organica per la
medesima annualità e dal bilancio di
previsione 2017)
XI Lavoro 31/7/2017
*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che, entro il 31 luglio di ogni
anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di
previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici “non economici” sottoposti alla propria
vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti
consuntivi dell'esercizio precedente.
Ministero dell'interno
Fonte istitutiva Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
D.Lgs. 159/2011,
art. 109, co. 1,
prima parte
Attività svolta e risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia (DIA)
(Dati relativi al II semestre 2016,
Doc. LXXIV, n. 9)
I Affari
costituzionali
II Giustizia
13/7/2017
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
58
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Fonte istitutiva Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
L. 244/2007,
art. 3, co. 68
Stato della spesa, efficacia nell'allocazione
delle risorse e grado di efficienza dell'azione
amministrativa svolta
(Dati relativi al 2016,
Doc. CLXIV, n. 52)
I Affari
costituzionali
V Bilancio
XIII Agricoltura
24/7/2017
Ministero della salute
Fonte istitutiva Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
L. 40/2004,
art. 15, co. 2
Stato di attuazione della legge n. 40 del 2004
recante “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”
(Dati relativi all'attività dei centri di
procreazione medicalmente assistita nell'anno
2015 e all'utilizzo dei finanziamenti nell'anno
2016,
Doc. CXLII, n. 5)
XII Affari sociali 4/7/2017
L. 376/2000,
art. 8, co. 1
Stato di attuazione della legge n. 376 del 2000
recante “Disciplina della tutela sanitaria delle
attività sportive e della lotta contro il doping”
e attività svolta dalla
Sezione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle
attività sportive*
(Dati riferiti al 2016,
Doc. CXXXV, n. 5)
XII Affari sociali 6/7/2017
*L'articolo 2, comma 1, lett. h) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha
previsto che le funzioni già esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per
la tutela della salute nelle attività sportive siano trasferite al Comitato tecnico sanitario, istituito dal
medesimo articolo 2, ed articolato in tredici sezioni, tra le quali la sezione h), denominata Sezione per la
vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. La Commissione ha
continuato a operare fino a maggio 2015. I componenti il Comitato tecnico sanitario sono stati nominati
con decreto ministeriale 20 maggio 2015, parzialmente modificato dal decreto 4 giugno 2015.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
59
Ministero dello sviluppo economico
Fonte istitutiva Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
L. 244/2007,
art. 3, co. 68
D.L. 185/2008,
art. 9, co. 1-ter*
Stato della spesa, efficacia nell'allocazione
delle risorse e grado di efficienza dell'azione
amministrativa svolta
(Dati relativi al 2016, corredati dal rapporto
sull'attività di analisi e revisione delle
procedure di spesa e dell'allocazione delle
relative risorse in bilancio
Doc. CLXIV, n. 51)
I Affari
costituzionali
V Bilancio
IX Trasporti
X Attività
produttive
10/7/2017
*Il comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare
la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle
relative risorse in bilancio e che i risultati di tali analisi siano illustrati in appositi rapporti dei Ministri
competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3,
comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
60
Relazioni non governative
Fonte istitutiva Presentatore Argomento
Commissione
competente
per materia
Data
annuncio
L. 249/1997
art. 1, co. 6
lett. c), n. 12
Autorità per le
garanzie nelle
comunicazioni
(AGCOM)
Attività svolta e programmi di
lavoro
(Trasmessa dalla Ministra per i
rapporti con il Parlamento)
(Dati aggiornati
al 30 aprile 2017,
Doc. CLVII, n. 5)
VII Cultura
IX Trasporti
5/7/2017
L. 190/2012,
art. 1, co. 2,
lett. g)
D.L. 90/2014,
art. 19, co. 5-ter
D.Lgs. 50/2016,
art. 213, co. 3,
lett. e)
Autorità nazionale
anticorruzione
(ANAC)
Attività svolta
(Dati relativi all’anno 2016,
Doc. CCXL, n. 2)
I Affari
costituzionali
VIII Ambiente
6/7/2017
L. 212/2000,
art. 13,
co. 13-bis
Garante del
contribuente per le
Marche
Stato dei rapporti tra fisco e
contribuenti nel campo della
politica fiscale
(Dati relativi all'anno 2016)
VI Finanze 6/7/2017
D.Lgs. 152/2006,
art. 172,
co. 3-bis
Autorità per
l'energia elettrica,
il gas ed il sistema
idrico
Adempimento degli obblighi
posti a carico delle regioni,
degli enti di governo
dell'ambito e degli enti locali
in materia di servizio idrico
integrato
(Dati riferiti al primo semestre
2017,
Doc. CCXXXII, n. 4)
VIII Ambiente 10/7/2017
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
61
L. 481/1995,
art. 2, co. 12,
lett. i)
L. 239/2004,
art. 1, co. 12,
primo e secondo
periodo
Autorità per
l'energia elettrica,
il gas e il sistema
idrico
Stato dei servizi ed attività
svolta dall'Autorità
(Dati aggiornati al 31 marzo
2017,
Doc. CXLI, n. 5)
VIII Ambiente
X Attività
produttive
11/7/2017
D.L. 201/2011,
art. 37, co. 5*
Autorità di
regolazione dei
trasporti
Attività svolta
(Dati aggiornati al 30 giugno
2017,
Doc. CCXVI, n. 4)
VIII Ambiente
IX Trasporti
13/7/2017
*L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, ha previsto che nell'ambito della
relazione l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento (CE) n.
1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario ed all'attività espletata con riferimento all'anno solare
precedente.
L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ha inoltre stabilito che sempre
nell'ambito della relazione l'Autorità riferisca al Parlamento anche in merito all’applicazione del
regolamento (UE) n. 181/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai
diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ed all'attività espletata con riferimento
all'anno solare precedente.
L'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, ha disposto che nell'ambito della
relazione ex comma 5 dell'articolo 37 l'Autorità riferisca al Parlamento in ordine all'applicazione del
regolamento (UE) n. 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo
ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne ed all'attività espletata con
riferimento all'anno solare precedente.
L. 157/1992
art. 19-bis, co. 6
Regione
Lombardia
Stato di attuazione delle
deroghe in materia di
protezione della fauna
selvatica e di prelievo
venatorio, previste dall'articolo
9 della direttiva 2009/147/CEE
(Dati relativi al 2016)
XIII Agricoltura 26/7/2017
L. 212/2000,
art. 13,
co. 13-bis
Garante del
contribuente della
regione Veneto
Stato dei rapporti tra fisco e
contribuenti nel campo della
politica fiscale
(Dati relativi al primo semestre
2017)
VI Finanze 26/7/2017
L. 215/2004
art. 8 co. 1
Autorità garante
della concorrenza
e del mercato
Stato delle attività di controllo
e di vigilanza in materia di
conflitti di interessi
(Dati aggiornati al mese di
giugno 2017,
Doc. CLIII, n. 9)
I Affari
costituzionali
28/7/2017
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
62
Nuove relazioni previste da fonti normative46
Relazioni governative
Fonte Presentatore Oggetto
D.Lgs. 116/2017,
art. 34, co. 5*
Ministro della giustizia Stato di attuazione delle
disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 116 del 2017,
recante “Riforma organica della
magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace,
nonché disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in
servizio, a norma della legge 28
aprile 2016, n. 57”
*Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2017, n.
177. Il comma 5 dell’articolo 34 dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro della giustizia trasmetta
alle Camere (nonché al Consiglio superiore della magistratura) una relazione concernente gli esiti
dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 116 del 2017, svolta in conformità delle prescrizioni recate dallo stesso articolo 34.
D.Lgs. 117/2017,
art. 92, co. 1, lett. c)*
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Attività di vigilanza,
monitoraggio e controllo svolte
sugli enti del Terzo settore
*Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.
179, S.O.
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 92 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza,
monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore, da predisporre anche sulla base dei dati
acquisiti attraverso le relazioni di cui all’articolo 95, commi 2 e 3, nonché sullo stato del sistema di
registrazione di cui alla lettera b) del suddetto comma 1.
Si ricorda che l’articolo 95 del decreto legislativo n. 177, al comma 1, stabilisce che la funzione di
vigilanza, esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è volta a verificare il
funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli allo
scopo di assicurare principi di uniformità tra i registri regionali all’interno del Registro unico nazionale
e una corretta osservanza della disciplina prevista nel Codice. A tal fine, il comma 2 prevede che entro il
15 marzo di ogni anno le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali una relazione sulle attività di iscrizione degli enti al Registro unico nazionale del Terzo
settore e di revisione periodica con riferimento ai procedimenti conclusi nell’anno precedente e sulle
criticità emerse, nonché sui controlli eseguiti nel medesimo periodo e i relativi esiti. Il comma 3
dell’articolo 95 prevede che l’Organismo nazionale di controllo, disciplinato dall’articolo 64, trasmetta
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la relazione annuale sulla propria attività e sull’attività e
lo stato dei Centri di servizio per il volontariato entro il termine previsto nel medesimo articolo 64, ossia
entro il 31 maggio.
46 Si tratta di relazioni previste da nuove disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dal
presente Bollettino.
Sezione III – Relazioni al Parlamento e altri adempimenti
63
D.L. 73/2017,
art. 1, co. 1-ter*
Ministro della salute Ragioni della mancata
presentazione alle Camere dello
schema di decreto con cui si
dispone la cessazione
dell’obbligatorietà per una o più
delle vaccinazioni di cui
all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge n. 73 del 2017,
dati epidemiologici delle
eventuali reazioni o eventi avversi
e inerenti le coperture vaccinali
raggiunte
*Il testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, coordinato con legge di conversione 31 luglio 2017, n.
119, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2017, n. 182.
Il comma 1-ter dell’articolo 1 prevede che, sulla base della verifica dei dati epidemiologici delle
eventuali reazioni avverse, segnalate in attuazione delle disposizioni di legge vigenti e delle coperture
vaccinali raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi, il Ministro della salute, con proprio decreto
da adottare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore (6 agosto 2017) della legge n. 119 del 2017,
di conversione del decreto-legge n. 73, e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio
superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, possa disporre la cessazione dell'obbligatorietà per
una o più delle vaccinazioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 1. Il comma 1-ter prevede altresì che in
caso di mancata presentazione alle Camere degli schemi di decreto, il Ministro della salute trasmetta
alle Camere medesime una relazione recante le motivazioni della mancata presentazione nonché i dati
epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali.
D.L. 73/2017,
art. 1, co. 3-bis*
Ministro della salute Risultati del sistema di
farmacovigilanza e dati degli
eventi avversi per i quali è stata
confermata un’associazione con
la vaccinazione
*Il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dispone che l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica all'uopo integrata da esperti indipendenti e
che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di
sanità, provveda a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui
risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata
un'associazione con la vaccinazione. L’ultimo periodo del comma 3-bis prevede che il Ministro della
salute trasmetta la predetta relazione alle Camere.