MANUALE DEL COORDINATORE PER LA...

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Antonio Muzzolon Michele Sanfilippo MANUALE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA 4 a edizione - Luglio 2015

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Antonio Muzzolon

Michele Sanfilippo

MANUALE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

4a edizione - Luglio 2015

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© Copyright Legislazione Tecnica 2015 La riproduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi. Finito di stampare nel mese di luglio 2015 da LITOGRAF TODI S.r.l. – Todi (PG) Legislazione Tecnica S.r.L. 00144 Roma, Via dell’Architettura 16 Servizio Clienti Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068 [email protected] Portale informativo: www.legislazionetecnica.it Shop: ltshop.legislazionetecnica.it Il contenuto del testo è frutto dell’esperienza dell’Autore, di un’accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell’Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l’Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria.

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Autori: Ing. Antonio Muzzolon Libero professionista con Studio a Padova: progettista edile; specialista in materia di sicurezza nei cantieri, prevenzione incendi e attività di supporto ai Responsabili del Procedimento; già consulente Area Tecnica presso l’Università degli Studi di Padova. Ing. Michele Sanfilippo Libero professionista con Studio a Padova: Coordinatore per la sicurezza, progettista di impianti ed interventi di adeguamento di edifici pubblici e privati alle normative in materia di salute e sicurezza. Hanno collaborato alla realizzazione dell’opera: Ing. Marco Bagante Libero professionista, progettista di impianti elettrici con studio a Padova, per la sezione relativa agli impianti elettrici di cantiere. Ing. Guido Benetello Libero professionista, consulente di sistemi qualità e sicurezza con studio a Padova, per la sezione relativa ai sistemi di gestione della sicurezza. Avv. Patrizio Bernardo Professore a contratto di Diritto Comparato del Lavoro presso l’Università di Padova e avvocato esperto di Diritto del Lavoro nel Foro di Padova, per le sezioni relative al Titolo I del Testo Unico e alle procedure ispettive. Dr. Maria Chiara Gugiari Psicologa, consulente formatore aziendale con studio a Milano, esperta di comportamento organizzativo e di tecniche di comunicazione efficace, per la sezione relativa alle tecniche di comunicazione e di lavoro di gruppo. Ing. Giuseppe Lomoro Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, per la sezione relativa alla prevenzione incendi nei cantieri. Dr. Gianantonio Malfa Avvocato con studio a Padova, per la sezione relativa alla legislazione e alle normative europee e nazionali, le norme di buona tecnica e le direttive di prodotto. Dr. Raffaele Polato Libero professionista specialista in Medicina del Lavoro, già RSPP dell’Azienda Ospedaliera di Padova, per le sezioni relative: alle malattie professionali, ai rischi chimici, ai rischi fisici, ai rischi biologici e ai rischi da movimentazione manuale dei carichi.

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Dr. Enrico Rizzi Dirigente Medico I.n. A.I.L. di Padova, professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’Università di Padova, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Medicina del Lavoro e in Tossicologia Medica, per la sezione relativa alla normativa sull’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Ing. Ferdinando Sabatini Consulente in materia di sicurezza sul lavoro, già capo del servizio tecnico dell’Ispettorato del Lavoro di varie sedi provinciali, per la sezione relativa ai rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro. Geom. Angelo Salizzato e Geom. Luca Cerato Servizio Prevenzione e Protezione Impresa Maltauro S.p.A. di Vicenza, per la sezione relativa alla organizzazione in sicurezza del cantiere. Ing. Mauro Scapolo Libero professionista con studio a Padova, progettista e coordinatore per la sicurezza di edifici commerciali, direzionali e del terziario in genere; per l’esempio del piano di sicurezza e di coordinamento. Ing. Stefano Viccari Funzionario S.I.P.E. Prefabbricati S.p.A. di Vicenza, per la sezione relativa ai rischi nel lavoro di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.

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PREMESSA

La materia della salute e sicurezza dei lavoratori ha avuto, a partire dal 1994, anno di pubblicazione del D.Lgs. 626, uno sviluppo notevole su tutti i fronti. È cresciuta la sensibilità dell’opinione pubblica e l’attenzione del sistema politico, sono state emanate leggi e norme specifiche su diversi settori prima non regolamentati o regolamentati solo negli aspetti generali, sono stati immesse nel mercato attrezzature più sicure; notevoli sono stati infine i progressi nella diffusione di dispositivi di protezione collettiva ed individuale con un elevato livello di sicurezza, affidabilità e praticità. Il Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. n. 81/2008, ha unificato le principali fonti legislative in materia di sicurezza, compresa quella in materia di sicurezza nei cantieri, prima regolamentata dal D.Lgs. 494/1996. Il D.Lgs. n. 81/2008 è stato aggiornato dal D.Lgs. 2 agosto 2009 n. 106 che ha apportato alcune significative modifiche per risolvere, tra l’altro, alcune criticità emerse nel primo periodo di applicazione. Il Testo Unico è comunque in continua evoluzione, le ultime modifiche importanti sono state apportate dalla Legge 98/2013 (conversione in legge del D.L. 69/2013, c.d. “decreto del fare”). Quest’opera, giunta alla quarta edizione, è rivolta ai Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, ma non solo, proponendosi come utile ausilio anche a tutti gli altri soggetti impegnati nella verifica tecnica e amministrativa del procedimento di realizzazione di un’opera. Affronta tutte le materie che concorrono a formare le competenze proprie dei Coordinatori stessi, proponendosi altresì come testo di riferimento per i Corsi di Formazione e di Aggiornamento per i Coordinatori, previsti dall’art. 98 della norma con i contenuti di cui all’Allegato XIV, contenuti che sono ripresi nell’organizzazione del testo. Gli specifici argomenti in materia di sicurezza, ampiamente trattati in letteratura anche con la pubblicazione di numerose “Linee Guida” (ad esempio i ponteggi, la segnaletica di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale, rischi di caduta dall’alto, ecc.), sono affrontati nel testo con trattazione generale, implementata dalle esperienze maturate dalla pratica professionale (che rimane “principio ispiratore” di questa pubblicazione), rimandando poi alla letteratura specialistica per gli approfondimenti. Altre materie, quali ad esempio la prevenzione incendi, la normativa sui lavori pubblici, le tecniche di comunicazione, sono state affrontate con lo scopo di fornire una panoramica complessiva della materia stessa ed evidenziare gli aspetti che interessano più direttamente l’attività dei Coordinatori. Quest’opera rappresenta quindi una chiave d’ingresso in materia di sicurezza per i nuovi Coordinatori, ma anche un utile strumento di aggiornamento e di arricchimento tecnico per chi già svolge questo ruolo. Per comodità espositiva verranno utilizzate le seguenti abbreviazioni.

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Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Codice dei Contratti

D.Lgs. n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Regolamento D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, in vigore dal 9 giugno 2011

Cantiere Cantiere temporaneo o mobile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 89 comma 1 lettera a), secondo l’elencazione contenuta nell’allegato X

CMT Committente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 89 comma 1 lettera b)

RLV Responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 89 comma 1 lettera c)

CSP Coordinatore in fase di Progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 89 comma 1 lettera e)

CSE Coordinatore in fase di Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 89 comma 1 lettera f)

PSC Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 100 comma 1

POS Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 89 comma 1 lettera h)

PSS Piano di Sicurezza Sostitutivo, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche

FSC Fascicolo dell’opera, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 91 comma 1 lettera b), con i contenuti specificati nell’allegato XV

PiMUS Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 136 comma 1, con i contenuti specificati nell’allegato XXII

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INDICE

PARTE I Legislazione

1. ARGOMENTI GENERALI ............................................................................................ 15

1.1 Panoramica della legislazione in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro ........ 15 1.2 La normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro ..... 17

1.2.1 Generalità sul contratto collettivo di lavoro ................................................ 17 1.2.2 Aspetti relativi alla sicurezza dei principali contratti collettivi di lavoro

delle imprese operanti nei cantieri ............................................................. 20 1.3 La normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali ......................................................................................................... 34 1.3.1 Introduzione .............................................................................................. 34 1.3.2 Fonti normative ......................................................................................... 37 1.3.3 Infortunio sul lavoro ................................................................................... 39 1.3.4 Malattia professionale ............................................................................... 43 1.3.5 Note operative pratiche per l’accesso alle prestazioni .............................. 46 1.3.6 Le prestazioni dell’assicurazione ............................................................... 47 1.3.7 Considerazioni conclusive ......................................................................... 55

2. LE NORMATIVE EUROPEE E LA LORO VALENZA, LE NORME DI BUONA TECNICA, LE DIRETTIVE DI PRODOTTO .................................................................. 57 2.1 La gerarchia delle fonti nell’ordinamento italiano .................................................. 57

2.1.1 Norma giuridica e legge ............................................................................ 57 2.1.2 Costituzione .............................................................................................. 58 2.1.3 Legge ........................................................................................................ 58 2.1.4 Interpretazione della legge ........................................................................ 59 2.1.5 Atti aventi forza di legge: il decreto-legge ................................................. 60 2.1.6 Il Decreto Legislativo ................................................................................. 62 2.1.7 La normativa secondaria: i regolamenti .................................................... 62 2.1.8 Formalità dei provvedimenti legislativi ....................................................... 63

2.2 La normativa europea .......................................................................................... 63 2.2.1 Il diritto comunitario ................................................................................... 63 2.2.2 Le fonti del diritto comunitario ................................................................... 64 2.2.3 Premesse politiche delle normative europee - normative sui prodotti ....... 66 2.2.4 La legislazione tecnica e la normativa di prodotto ..................................... 66 2.2.5 Le norme di buona tecnica e gli organismi di normazione ........................ 67 2.2.6 Il “nuovo approccio” ................................................................................... 69

3. IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ............................................................................................ 71

3.1 Introduzione .......................................................................................................... 71 3.2 Generalità ............................................................................................................. 72 3.3 Titolo I................................................................................................................... 72

3.3.1 Misure generali di tutela ............................................................................ 73 3.3.2 Soggetti del sistema di prevenzione aziendale ......................................... 74 3.3.3 L’affidamento di lavori a soggetti esterni ed il DUVRI ............................... 82 3.3.4 Valutazione dei rischi e documento di valutazione .................................... 83

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3.3.5 Servizio di prevenzione e protezione e riunione periodica ........................ 83 3.3.6 Formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori ..................... 84 3.3.7 Sorveglianza sanitaria ............................................................................... 85 3.3.8 Gestione delle emergenza ........................................................................ 85 3.3.9 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza .......................................... 85

3.4 Dal Titolo II al Titolo XI ......................................................................................... 86 4. METODOLOGIE PER L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ............................................................................... 89

4.1 Generalità e definizioni ......................................................................................... 89 4.2 L’individuazione dei rischi ..................................................................................... 91 4.3 L’analisi dei rischi ................................................................................................. 96 4.4 La riduzione dei rischi ........................................................................................... 99 4.5 La valutazione dei rischi per il fascicolo ............................................................... 101 4.6 I sistemi di gestione della sicurezza OHSAS ........................................................ 103

5. LA LEGISLAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI E NEI LAVORI IN QUOTA ............................... 109 5.1 Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ... 109 5.2 Le figure interessate alla realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le

responsabilità civili e penali .................................................................................. 114

6. IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ED I PRINCIPALI DECRETI ATTUATIVI .... 121 6.1 Il Responsabile unico del procedimento ed il Responsabile dei lavori ................. 121 6.2 Progettazione e verifica del progetto .................................................................... 122

6.2.1 Quadri economici ...................................................................................... 123 6.2.2 Progetto preliminare .................................................................................. 123 6.2.3 Progetto definitivo ..................................................................................... 124 6.2.4 Progetto esecutivo .................................................................................... 124 6.2.5 Prezzi unitari ............................................................................................. 126 6.2.6 Spese per la sicurezza comprese nelle spese generali e incidenza

della manodopera ..................................................................................... 127 6.2.7 Lavori a corpo, a misura ed in economia .................................................. 129 6.2.8 Verifica e validazione del progetto ............................................................ 130

6.3 Appalto e qualificazione delle imprese ................................................................. 130 6.4 Tipologia del contratto ed obblighi in materia di sicurezza ................................... 133

6.4.1 Lavori in economia .................................................................................... 133 6.4.2 Lavori di manutenzione ............................................................................. 134 6.4.3 Appalto sulla base di un progetto preliminare ........................................... 135 6.4.4 Appalto sulla base di un progetto definitivo ............................................... 135 6.4.5 Appalto sulla base di un progetto esecutivo .............................................. 136 6.4.6 Concessioni di lavori pubblici .................................................................... 136

6.5 Il contratto, il PSC ed i POS ................................................................................. 137 6.6 La Direzione Lavori ed il coordinatore per l’esecuzione ....................................... 138 6.7 Esecuzione dei lavori ........................................................................................... 139

6.7.1 Sospensioni e proroghe ............................................................................ 139 6.7.2 Subappalti e sub contratti .......................................................................... 140 6.7.3 Variazioni al progetto ................................................................................ 141 6.7.4 Contabilità ................................................................................................. 141 6.7.5 Fine lavori.................................................................................................. 142

6.8 Collaudo o certificato di regolare esecuzione ....................................................... 143

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7. LA DISCIPLINA SANZIONATORIA E LE PROCEDURE ISPETTIVE ......................... 145 7.1 Revisione del sistema delle sanzioni .................................................................... 145 7.2 Il sistema di vigilanza ........................................................................................... 151

PARTE II Aspetti tecnici e misure di tutela

per la prevenzione dei rischi di cantiere 8. RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO. PONTEGGI, SCALE E OPERE PROVVISIONALI ....................................................... 156

8.1 Generalità ............................................................................................................. 156 8.2 Scale .................................................................................................................... 157 8.3 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto ..................................................... 158 8.4 Funi ...................................................................................................................... 158 8.5 Ponteggi ............................................................................................................... 159 8.6 Protezione dei posti di lavoro ............................................................................... 160

9. L’ORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DEL CANTIERE ............................................. 161

9.1 L’organizzazione del cantiere in fase d’opera ....................................................... 164 9.2 Procedure per la gestione dei fornitori .................................................................. 165

10. IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI ....................................................................... 169 11. GLI OBBLIGHI DOCUMENTALI DI COMMITTENTI, IMPRESE, COORDINATORI PER LA SICUREZZA .................................................... 177

11.1 Unica impresa, entità superiore o uguale a 200 uomini-giorno e/o rischi particolari .............................................................................................................. 179

11.2 Unica impresa, entità inferiore a 200 uomini-giorno e assenza rischi particolari .. 180 11.3 Più imprese, entità inferiore a 200 uomini-giorno e assenza rischi particolari ...... 181 11.4 Più imprese, entità superiore o uguale a 200 uomini-giorno o con rischi

particolari .............................................................................................................. 183 11.5 Modulistica di supporto per gli obblighi documentali ............................................ 186

12. LE MALATTIE PROFESSIONALI ED IL PRIMO SOCCORSO ................................... 189 13. IL RISCHIO ELETTRICO E LA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE ............................................................... 191

13.1 Premessa .......................................................................................................... 191 13.2 Quadro normativo .............................................................................................. 192 13.3 Caratteristiche principali degli impianti di cantiere ............................................. 194 13.4 Fornitura di energia ........................................................................................... 195 13.5 Illuminazione ...................................................................................................... 196 13.6 Protezioni contro i contatti diretti ed indiretti ...................................................... 197 13.7 Protezione contro le scariche atmosferiche ....................................................... 198 13.8 Quadri elettrici ................................................................................................... 203 13.9 Attrezzature di lavoro elettriche ......................................................................... 205 13.10 Lavori elettrici in prossimità o sotto tensione ..................................................... 208 13.11 Linee elettriche .................................................................................................. 209 13.12 Impianto di terra ................................................................................................. 213 13.13 Installazioni elettriche e pericoli di esplosione o di incendio .............................. 218

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13.14 Componenti tipo di un impianto elettrico di cantiere .......................................... 220 13.14.1 Componenti .......................................................................................... 220 13.14.2 Illuminazione di cantiere ....................................................................... 226 13.14.3 Quadri elettrici ...................................................................................... 227 13.14.4 Linee elettriche ..................................................................................... 229 13.14.5 Impianto di terra .................................................................................... 230 13.14.6 Protezioni contro le scariche atmosferiche ........................................... 230 13.14.7 Esempi di impianti elettrici .................................................................... 230

14. IL RISCHIO NEGLI SCAVI, NELLE DEMOLIZIONI, NELLE OPERE IN

SOTTERRANEO ED IN GALLERIA............................................................................. 249 14.1 Scavi .................................................................................................................... 249 14.2 Demolizioni ........................................................................................................... 250 14.3 Opere in sotterraneo e in galleria ......................................................................... 254 14.4 Ordigni bellici ........................................................................................................ 258

15. I RISCHI CONNESSI ALL’USO DI MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO ............................................................................................................ 259 15.1 Generalità sull’uso delle macchine e attrezzature da cantiere .............................. 259 15.2 Requisiti di sicurezza delle macchine e marcatura CE ......................................... 261

15.2.1 Macchine marcate CE ............................................................................... 261 15.2.2 Macchine non marcate CE ........................................................................ 262

15.3 Principali macchine da cantiere ............................................................................ 262 15.3.1 Apparecchi di sollevamento ...................................................................... 264 15.3.2 Mezzi di trasporto ...................................................................................... 267 15.3.3 Ponteggi motorizzati .................................................................................. 270 15.3.4 Macchine per il movimento di terra ........................................................... 271 15.3.5 Macchine per lavori stradali e di superficie................................................ 274 15.3.6 Macchine ed impianti per la preparazione del getto del calcestruzzo ....... 277 15.3.7 Macchine portatili ...................................................................................... 283 15.3.8 Macchine speciali ...................................................................................... 285

16. I RISCHI CHIMICI IN CANTIERE ................................................................................. 289 17. I RISCHI FISICI: RUMORE, VIBRAZIONI, MICROCLIMA, ILLUMINAZIONE ............. 291

17.1 Rischio rumore ..................................................................................................... 291 17.2 Rischio da vibrazioni meccaniche ........................................................................ 293 17.3 Clima, microclima e illuminazione ........................................................................ 295

18. I RISCHI CONNESSI ALLE BONIFICHE DA AMIANTO ............................................. 297 19. I RISCHI BIOLOGICI .................................................................................................... 299 20. I RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ...................................... 303

20.1 Riferimenti legislativi ............................................................................................. 303 20.2 Movimentazione manuale dei carichi e salute ...................................................... 305 20.3 Il disco intervertebrale (DI): punto critico nella MMC ............................................ 306 20.4 Valutazione del rischio (VDR) ............................................................................... 307 20.5 Sorveglianza sanitaria .......................................................................................... 308 20.6 Indicazioni generali di prevenzione ...................................................................... 308

20.6.1 Misure specifiche di prevenzione .............................................................. 309

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21. I RISCHI DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE ................................................................ 311 21.1 Principi della combustione ................................................................................. 312 21.2 Prodotti della combustione ................................................................................ 313 21.3 Combustione delle sostanze solide, liquide e gassose ...................................... 313 21.4 Le principali cause di incendio ........................................................................... 314 21.5 Sostanze estinguenti ......................................................................................... 315 21.6 Evoluzione dell’incendio .................................................................................... 316 21.7 Le esplosioni ...................................................................................................... 317 21.8 Prevenzione incendi .......................................................................................... 317 21.9 Indicazioni sull’espletamento dei procedimenti di prevenzione incendi ............. 318 21.10 Attività a rischio di incendio nei cantieri e norme antincendio di riferimento ...... 320 21.11 La prevenzione incendi nei cantieri e la gestione dell’emergenza ..................... 321 21.12 Gestione delle emergenze ................................................................................. 326

22. I RISCHI NEI LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI ................................................................................. 329

22.1 Operazioni preliminari .......................................................................................... 329 22.2 Fase esecutiva di montaggio ................................................................................ 330 22.3 Attività tra prefabbricatore e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ........... 331

23. I CANTIERI STRADALI E I RISCHI DI INTERFERENZA CON LA VIABILITÀ PUBBLICA .................................................................................. 333 24. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE .......................................................... 339 25. LA SEGNALETICA DI SICUREZZA ............................................................................ 343

PARTE III Aspetti metodologici ed organizzativi dell’attività di cantiere

26. IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ....................................................... 350

26.1 L’elaborazione ed i contenuti minimi .................................................................... 351 26.2 L’individuazione delle misure di sicurezza del PSC .............................................. 353 26.3 La stima dei costi delle misure di sicurezza del PSC ........................................... 356 26.4 La liquidazione dei costi della sicurezza e la ripartizione tra imprese ................... 357 26.5 Variazione dei costi della sicurezza in corso d’opera ........................................... 358

27. IL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO ................................................................... 361

27.1 La stima dei costi non soggetti a ribasso in assenza di PSC................................ 361 28. IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ...................................................................... 363

28.1 I contenuti minimi e l’elaborazione ....................................................................... 364 29. IL FASCICOLO ............................................................................................................ 367

29.1 I contenuti minimi ................................................................................................. 368 29.2 L’elaborazione ...................................................................................................... 368

30. IL PIANO DI MONTAGGIO, USO, SMONTAGGIO DEI PONTEGGI (PiMUS) ............ 371

30.1 I contenuti minimi e l’elaborazione ....................................................................... 372

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31. TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI LAVORO DI GRUPPO .................................. 375 31.1 Teorie di base della comunicazione interpersonale .............................................. 375 31.2 Teorie e tecniche di comunicative orientate alla risoluzione dei problemi e alla

cooperazione ........................................................................................................ 394 31.3 Problem-solving: come analizzare e risolvere alcuni suggerimenti ...................... 400 31.4 Teorie e tecniche dei gruppi e di leadership ......................................................... 408 31.5 Gestire la comunicazione nel gruppo .................................................................... 418

32. IL PSC E IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ..................................... 423

32.1 Impostazione di un PSC ....................................................................................... 423 Schema Piano di Sicurezza e Coordinamento ..................................................... 428 32.2 Il coordinamento in fase di esecuzione ................................................................ 473 32.3 Check list per il Coordinatore ............................................................................... 481

1. Registro ............................................................................................................ 481 2. Pianificazione ................................................................................................... 482 3. Controllo imprese ............................................................................................. 482 4. Verifica lavoratori autonomi .............................................................................. 483 5. Verifica imprese base ....................................................................................... 484 6. Documentazione .............................................................................................. 487 7. Allestimento cantiere e verifiche ...................................................................... 488 8. Segnaletica ....................................................................................................... 490 9. Scavi................................................................................................................. 492

10. Gru e apparecchi di sollevamento .................................................................... 493 11. Ponteggi ........................................................................................................... 495 12. Coordinamento................................................................................................. 497 13. Rischi................................................................................................................ 499

BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................. 501

INDICE AREA DOWNLOAD .............................................................................................. 503

Per scaricare i contenuti proposti collegarsi all’indirizzo www.legislazionetecnica.it/download ed inserire, quando richiesto, il codice personale riportato in seconda di copertina del volume. 30 linee guida e buone pratiche INAIL, ISPESL, Regioni e Province autonome (formato .PDF)

Modulistica di supporto per gli obblighi documentali (formato .DOC e .ODT) 13 check list di ausilio al Coordinatore per l’esecuzione (formato .XLS e .ODS) Appendici e allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento di esempio proposto nel

volume: computo metrico, cronoprogramma, elaborati grafici layout cantiere e ponteggi (formato .PDF)

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Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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di lavoro o con l’uso di attrezzature di sollevamento meccaniche o in altro modo. Per ulteriori approfondimenti sulle misure generali di tutela si rimanda al paragrafo dedicato alla riduzione del rischio. 3.3.2. Soggetti del sistema di prevenzione aziendale Il responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori è prima di ogni altro il datore di lavoro e insieme ad esso i dirigenti ed i preposti. Per le definizioni si veda il successivo paragrafo. Al datore di lavoro competono come obblighi non delegabili: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del relativo documento e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli altri obblighi possono essere delegati seguendo la procedura della “delega di funzioni” (vedi il capitolo dedicato). Il datore di lavoro o persona da lui delegata deve tra l’altro:

nominare il medico competente nei casi previsti dalla legislazione; designare gli addetti per la gestione delle emergenze ed adottare le misure necessarie

per garantire un’efficace intervento in caso di emergenza; nell’assegnare i compiti ai lavoratori, tener conto delle loro capacità e delle condizioni

degli stessi in relazione alla loro salute e sicurezza; fornire i dispositivi di protezione individuale; provvedere all’informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; aggiornare le misure di prevenzione e protezione in relazione non solo ad eventuali

cambiamenti dell’organizzazione dell’azienda ma anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione;

vigilare affinché gli obblighi e le procedure in materia di sicurezza vengano rispettati non solo dai lavoratori ma anche da parte di tutti gli altri soggetti interessati;

effettuare regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti per garantire il mantenimento del livello di salute e sicurezza nel tempo;

garantire la sicurezza in caso di affidamento di lavori all’interno dell’azienda (vedi il capitolo dedicato).

Sono previsti inoltre obblighi in capo ai dirigenti, ai preposti dell’azienda (artt. 18 e 19) nonché ai lavoratori (art. 20). Obblighi sono anche previsti per i progettisti dei luoghi di lavoro, i fabbricanti ed i fornitori di attrezzature e per gli installatori. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. I fabbricanti ed i fornitori non possono fabbricare, vendere, noleggiare né concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infine gli installatori di impianti, attrezzature ed altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

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Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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Definizioni

Per comprendere la logica adottata dal Legislatore è necessario partire dalle definizioni utilizzate per indicare l’ambito di applicazione delle norme. L’art. 2 del Testo Unico definisce, tra l’altro, i soggetti attivi e passivi interessati dagli obblighi del sistema sicurezza: queste definizioni costituiscono una sorta di “alfabeto elementare”, che risulterà fondamentale avere ben chiaro, per la lettura e la comprensione delle varie disposizioni che vi fanno continuo riferimento. Rimandando alla lettura dell’art. 2 del Testo Unico per l’elencazione completa delle “definizioni”, vale però qui la pena richiamare le seguenti.

Lavoratore La persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. La definizione di lavoratore è più ampia della tradizionale nozione incentrata sulla tipologia contrattuale “lavoro subordinato” (1) e ciò costituisce un estensione assolutamente di rilievo nel settore giuslavoristico. Infatti, è ben chiarito nella disposizione commentata che il lavoratore - oggetto della tutela antinfortunistica - deve essere individuato “indipendentemente dalla tipologia contrattuale”. Ciò che conta è l’inserimento del soggetto nell’organizzazione imprenditoriale altrui. Secondo elemento di assoluta rilevanza è l’indifferenza del profilo retributivo: è considerata attività lavorativa da proteggere anche quella svolta senza retribuzione. Pertanto, come si vedrà meglio successivamente, sono destinatari delle norme di protezione e prevenzione anche i tirocinanti, i praticanti ed in genere coloro che frequentano l’organizzazione del datore di lavoro al solo fine di imparare un mestiere, un’arte o una professione. La definizione di lavoratore dà il segno dell’attribuzione al datore di lavoro di una funzione di garanzia sociale in base alla quale questi deve farsi carico della sicurezza di coloro che frequentano i luoghi aziendali per svolgervi attività collegate ed inerenti a quella aziendale.

Datore di lavoro privato

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito opera il lavoratore, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto vi esercita i poteri decisionali e di spesa. La scelta definitoria compiuta dal Legislatore è più ampia di quella compiuta nel del D.Lgs. n. 626/1994. Il Testo Unico ha scelto di affiancare ad un criterio di tipo formale (il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore), anche un criterio sostanziale (l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa). Peraltro, la lettura della definizione fa comprendere che - potenzialmente - con l’adozione del criterio sostanziale, ogni unità produttiva potrebbe avere un diverso datore di lavoro ai fini della applicazione della disciplina del Testo Unico.

Datore di lavoro pubblico

È considerato datore di lavoro il dirigente (in senso formale) a cui spettano i poteri di gestione. Deve considerarsi che l’individuazione della figura dirigenziale nel settore pubblico non può prescindere dalla emanazione di un atto di individuazione formale. Il datore

(1) Ai sensi dell’art. 2094 del Codice civile “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante

retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

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Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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di lavoro può coincidere, altresì, con il funzionario, non avente qualifica dirigenziale, che è preposto all’ufficio con autonomia gestionale.

Dirigente Colui che, in funzione dei poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando sulla stessa. A prescindere da ogni formale investitura, il dirigente, per essere considerato tale ai fini del Testo Unico, dovrà possedere competenze professionali ed esercitare effettivamente i poteri gerarchici e funzionali adeguati.

Preposto Colui che soprintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa funzionalmente collegato alla attività controllata. Il raggio di azione del preposto è più limitato di quello del dirigente ed esercita un potere di iniziativa, controllo e organizzazione, più circoscritto di quello del dirigente. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una nozione assolutamente sostanzialistica e, soprattutto, di nuova introduzione nel nostro ordinamento.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Medico competente Soggetto che, libero professionista o dipendente del datore di lavoro, in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, svolge attività di visita medica sui lavoratori (periodica, su richiesta del lavoratore in ragione di specifici rischi, in occasione di cambi di mansioni, ecc.) e di prevenzione dei rischi, cooperando con le altre figure tecniche presenti in azienda.

Prevenzione Complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica per evitare o diminuire i rischi professionali.

Servizio di prevenzione e protezione

Insieme delle persone, dei sistemi e mezzi esterni od interni finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Alcune puntualizzazioni sulla definizione di lavoratori

Abbiamo già detto che la definizione di lavoratore contenuta nell’art. 2, dà la misura dell’ampiezza del campo di applicazione della normativa in commento. Questa “estensione di diritti” voluta dal Legislatore si è mossa lungo due direttrici:

1) da un lato, l’estensione degli obblighi propri del datore di lavoro a soggetti che non sono i datori di lavoro “classici” del lavoratore;

2) dall’altro, l’inclusione nella categoria dei soggetti tutelati di quelli individuati in base a rapporti diversi dal “lavoro subordinato”.

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Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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Quanto al punto 1) possiamo considerare, tra le altre, l’ipotesi del distacco dei lavoratori subordinati (2). Nell’ipotesi di distacco gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal Testo Unico restano a carico del datore di lavoro distaccatario, mentre grava sul distaccante l’onere di fornire al lavoratore l’informazione e la formazione per i rischi specifici connessi alle mansioni oggetto del distacco. Altro esempio rilevante è quello del contratto di appalto, che affronteremo di seguito in un apposito paragrafo. Abbiamo già avuto modo di dire che il Testo Unico ha utilizzato una definizione di “lavoratore” diversa da quella tradizionalmente utilizzata in materia di sicurezza sul lavoro, includendovi altre tipologie contrattuali che si discostano dal lavoro subordinato, come pure forme di lavoro subordinato svolte esternamente ai locali aziendali ed ha, altresì, espressamente individuato/ribadito le ipotesi di estensione della normativa antinfortunistica alla tutela dei lavoratori c.d. “parasubordinati” (collaboratori a progetto; collaboratori coordinati e continuativi). Elenchiamo di seguito le fattispecie operativamente più frequenti.

Collaboratori I committenti dei collaboratori di cui all’art. 61 del D.Lgs. 10 settembre 2006, n. 276 (Legge Biagi) sono interessati dalle norme del Testo Unico ove la prestazione sia svolta nei luoghi di lavoro del committente. Il riferimento all’art. 61 senza ulteriori specificazioni include nella disciplina oltre ai collaboratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi e quelli occasionali.

Lavoratori a domicilio I lavoratori a domicilio sono inclusi nel campo di applicazione del Testo Unico per ciò che concerne i diritti di informazione e di formazione verso la prevenzione dei rischi.

Lavoratori autonomi Ai lavoratori autonomi di cui agli artt. 2222 (3) e seguenti del Codice civile che svolgono l’attività presso i locali del committente, dovranno essere fornite da quest’ultimo le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare nell’esecuzione dell’attività.

(2) Ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (meglio noto come “Legge

Biagi”) “1. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. 4. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 del Codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2”.

(3) L’art. 2222 del Codice civile così definisce il lavoro autonomo: “… quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente …”.

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GLI OBBLIGHI DOCUMENTALI DI COMMITTENTI, IMPRESE, COORDINATORI PER LA SICUREZZA Gli obblighi dei soggetti interessati a qualsiasi titolo dal Testo Unico, sono stati ampiamente trattati nei capitoli precedenti. Tra gli obblighi rientrano degli adempimenti documentali che devono essere espletati dai diversi soggetti, per quanto di competenza, rispettando le scadenze previste. Le tabelle riportate più avanti elencano le disposizioni per le quali è richiesto (o in alcuni casi è opportuno) produrre o acquisire documentazione. Non è superfluo richiamare l’inciso “Presenza di più imprese” che, stando al mero dato testuale, fa riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori appaltati vengano eseguiti da più imprenditori. Sono così esclusi dal computo i lavoratori autonomi. Infatti le definizioni di “lavoratore subordinato”, di “datore di lavoro” e di “lavoratore autonomo”, contenute nelle direttive comunitarie di riferimento, sono tra loro antitetiche; come rilevato dal Ministero dell’Interno, è il ricorso alla sostanzialità della nozione di “Impresa” che porta ad escludere da essa l’ambito del “lavoro autonomo”. Le tabelle fanno riferimento ai diversi casi che si possono presentare. Lo schema di flusso di seguito riportato aiuta ad individuare il caso di riferimento.

Schema di flusso obblighi documentali

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Gli obblighi documentali di committenti, imprese, Coordinatori per la sicurezza

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I casi sono i seguenti.

TABELLA 1 Si tratta di lavori con una sola impresa con entità presunta del cantiere superiore o uguale a 200 uomini-giorno e/o i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI; la procedura per la verifica dei requisiti delle imprese è quella di cui all’Allegato XVII, non è richiesta la nomina di alcun coordinatore per la sicurezza, la notifica preliminare va trasmessa se l’entità del cantiere è superiore o uguale a 200 uomini-giorno (la notifica non è richiesta se l’entità del cantiere è inferiore, anche se sono presenti i rischi particolari di cui sopra).

TABELLA 2 Si tratta del caso più semplice, la presenza di una sola impresa, con entità presunta del cantiere inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI; in questa fattispecie le procedure per la verifica dei requisiti delle imprese sono semplificate, non è richiesta la nomina di alcun coordinatore per la sicurezza e non va trasmessa la notifica.

TABELLA 3 Si tratta di lavori con più imprese, con entità presunta del cantiere inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI; in questa fattispecie le procedure per la verifica dei requisiti delle imprese sono semplificate, è richiesta la nomina del CSP e del CSE, va trasmessa la notifica preliminare; inoltre nel caso di lavori privati non soggetti al permesso di costruire e di importo inferiore ad 100.000,00 Euro, è prevista solo la nomina del CSE il quale fa le veci anche del CSP; a chiarimento di quest’ultimo caso è intervenuta la Circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 29/10/2009 che dispone in questo caso “… il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione”; conviene quindi a parere degli Autori seguire la procedura normale di nomina dei coordinatori.

TABELLA 4 Si tratta di lavori con più imprese, con entità presunta del cantiere non inferiore a 200 uomini-giorno e/o i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI; questo caso differisce dal caso della tabella 3 solo perché occorre verificare i requisiti delle imprese con le procedure normali (non semplificate).

Le tabelle contengono tre colonne: la prima con una descrizione sintetica della disposizione, la seconda con la fase temporale dell’adempimento, la terza con i soggetti responsabili ed eventuali note.

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Gli obblighi documentali di committenti, imprese, Coordinatori per la sicurezza

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11.1. UNICA IMPRESA, ENTITÀ SUPERIORE O UGUALE A 200 UOMINI-GIORNO

E/O RISCHI PARTICOLARI

DISPOSIZIONE QUANDO CHI

Attenersi ai principi generali di tutela, in particolare nella pianificazione e nella definizione della durata delle lavorazioni (art. 90 comma 1).

In fase di progettazione CMT o RLV

Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII (art. 90 comma 9 lettera a). Vedi Modulo 1 per le imprese e Modulo 2 per i lavoratori autonomi.

Prima di affidare i lavori CMT o RLV

Chiedere alle imprese esecutrici: una dichiarazione dell’organico medio annuo, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 comma 9 lettera b)).

Vedi Modulo 1.

Prima di affidare i lavori CMT o RLV

Trasmettere all’amministrazione competente per il rilascio del permesso di costruire o della DIA/SCIA: copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della

ulteriore documentazione di cui alle due righe precedenti (art. 90 comma 9 lettera c)).

Prima di iniziare i lavori CMT o RLV

Redigere il Piano sostitutivo al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (solo per lavori pubblici, art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006).

Prima di iniziare i lavori e comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione dei lavori

L’impresa (il CMT o il RLV acquisiscono il PSS)

Redigere il POS (art. 96 comma 1 lettera g). Prima di iniziare i lavori (per lavori pubblici comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione)

Il DDL dell’impresa (il CMT o il RLV acquisiscono il POS)

Trasmettere la notifica preliminare (solo se l’entità presunta del cantiere è non inferiore a 200 uomini-giorno - art. 99 comma 1 lettera c).

Prima di iniziare i lavori CMT o RLV

Tabella 1 - Unica impresa, entità superiore o uguale a 200 uomini-giorno e/o rischi particolari

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Gli obblighi documentali di committenti, imprese, Coordinatori per la sicurezza

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11.2. UNICA IMPRESA, ENTITÀ INFERIORE A 200 UOMINI-GIORNO E ASSENZA

RISCHI PARTICOLARI

DISPOSIZIONE QUANDO CHI

Attenersi ai principi generali di tutela, in particolare nella pianificazione e nella definizione della durata delle lavorazioni (art. 90 comma 1).

In fase di progettazione

CMT o RLV

Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le procedure semplificate ed acquisire: il certificato di iscrizione alla CCIAA, il DURC l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui

all’Allegato XVII (art. 90 comma 9 lettera a)). Vedi Modulo 3 per imprese e lavoratori autonomi.

Prima di affidare i lavori

CMT o RLV

Acquisire, oltre al DURC di cui sopra, l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (art. 90, comma 9 lettera b)). Vedi Modulo 3.

Prima di affidare i lavori

CMT o RLV

Trasmettere all’amministrazione competente per il rilascio del permesso di costruire o della DIA/SCIA: il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della

ulteriore documentazione di cui alle due righe precedenti (art. 90 comma 9 lettera c)).

Vedi elenco di Modulo 3.

Prima di iniziare i lavori

CMT o RLV

Redigere il Piano Sostitutivo al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (solo per lavori pubblici, art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006).

Prima di iniziare i lavori e comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione dei lavori

Il DDL dell’impresa (il CMT o il RLV acquisiscono il PSS)

Redigere il Piano Operativo di Sicurezza (art. 96 comma 1 lettera g).

Prima di iniziare i lavori (per lavori pubblici comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione)

Il DDL delle imprese (il CMT o il RLV acquisiscono il POS)

Tabella 2 - Unica impresa, entità inferiore a 200 uomini-giorno e assenza rischi particolari

Le tabelle 3 e 4 descrivono i casi con presenza di più imprese. In questi casi è sempre obbligatorio nominare il Coordinatore per l’esecuzione. La nomina del Coordinatore per la progettazione, invece, non è prevista (ai sensi dell’art. 90 comma 11) per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad Euro 100.000; in quest’ultimo caso il CSE svolge anche le funzioni del CSP. Il CSE va nominato prima dell’affidamento dei lavori e dovrà quindi redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento, il Fascicolo nonché coordinare l’attuazione di quanto previsto dall’art. 90 comma 1 in capo al CMT o al RLV. Anche se per legge il CSE può essere nominato dopo la redazione del progetto è consigliabile in questo caso nominarlo comunque contestualmente all’incarico di progettazione.

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Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche

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protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento,

ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche.

13.11. LINEE ELETTRICHE In un cantiere la posa interrata di linee elettriche richiede una attenzione particolare. Le condutture infatti possono essere danneggiate dalle comuni operazioni di scavo di mezzi meccanici e manuali. La norma CEI 11-17 prevede le seguenti modalità di posa interrata, illustrate nella figura della pagina seguente.

1. Cavo posato direttamente nel terreno, posa L. In questo caso il cavo deve essere di tipo armato e interrato ad una profondità di almeno 50 cm. Si deve prevedere inoltre un nastro di segnalazione a circa 20 cm dal cavo. Il cavo armato è un tipo di linea elettrica in cui il conduttore interno di rame è protetto meccanicamente con un foglio metallico.

2. Cavo posato direttamente nel terreno, posa M. In questo caso il cavo deve essere protetto dagli urti meccanici tramite un tegolo o una lastra piana per esempio in calcestruzzo. La profondità di interramento minimo è sempre pari a 50 cm.

3. Cavo interrato e protetto da una tubazione. Se la protezione meccanica resiste alle sollecitazioni dei carichi statici, del traffico veicolare e degli urti degli attrezzi manuali di scavo allora non è necessaria nessuna protezione meccanica aggiuntiva. In caso contrario è necessaria una protezione addizionale come nel caso 2.

4. Cavo in condotti e cunicoli in calcestruzzo. Le tubazioni in calcestruzzo solitamente resistono alle sollecitazioni meccaniche di cui all’art. 3, per cui i cavi non necessitano di ulteriori protezioni. Secondo la norma CEI 23-46 le tubazioni interrate di tipo 450 o 750 possono essere interrate senza precauzioni aggiuntive, quelle di tipo 250 hanno invece bisogno della protezione addizionale di cui al punto 3. Il numero 250, 450 o 750 indica che la tubazione interrata ha resistito ad uno schiacciamento di 250, 450 o 750 N o meglio di 26, 46 e 76 kg.

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Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche

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Figura 2

Le linee elettriche collegano fra loro quadri di cantiere ed utenze. La scelta del tipo di cavo, gomma o pvc solitamente, dipende dal tipo di posa. La tabella seguente è il combinato dell’art. 704.52 della CEI 64-8 e del paragrafo 5.2 della 64-17 e consente di scegliere il tipo di cavo più adatto.

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Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche

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TIPO CAVO POSA FISSA (PF)

N07V-K Per cavo contenuto in tubazioni protettive e canali

H07BQ-F Per cavo contenuto in tubazioni protettive, canali, passerelle o sospeso a funi

H07RN-F Per cavo contenuto in tubazioni protettive, canali, passerelle o sospeso a funi

FG7OR Per cavo contenuto in tubazioni protettive, canali, passerelle, sospeso a funi, in tubi protettivi interrati e interrate con protezione meccanica

N1VV-K Per cavo contenuto in tubazioni protettive, canali, passerelle, sospeso a funi, in tubi protettivi interrati e interrate con protezione meccanica

TIPO CAVO POSA MOBILE (PM)

H07BQ-F posa mobile

H07RN-F posa mobile

Alcuni suggerimenti per identificare uno dei sopraccitati cavi. Innanzitutto c’è il colore della guaina esterna, come da tabella seguente.

TIPO CAVO COLORE

N07V-K Colori diversi

H07BQ-F Arancione

H07RN-F Nero

FG7OR Grigio

N1VV-K Blu chiaro

Il cavo che è soggetto a marcatura CE deve riportare sulla guaina il marchio CE e le caratteristiche del cavo stesso fra le quali la sopracitata designazione del cavo. Purtroppo se il cavo ha dimensioni ridotte tali indicazioni possono essere scritte sull’imballaggio o sulle istruzioni d’uso. In sostanza non è sempre possibile identificare a vista un cavo ma le indicazioni sopra riportate possono aiutare in un buon numero di casi. La sezione di rame del cavo va dimensionata tenendo conto di diversi fattori tra i quali la portata nominale del cavo, la caduta di tensione a fine linea ed il tipo di posa. La figura seguente e quella nella pagina precedente illustrano i succitati tipi di posa.

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Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche

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Figura 3

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Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche

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La CEI 64-8 al punto 525 raccomanda che la caduta di tensione fra l’origine dell’impianto utilizzatore e qualunque apparecchio utilizzatore non sia superiore al 4% della tensione nominale dell’impianto. La tabella che segue permette di dimensionare le linee elettriche in base alla presa o potenza da collegare, alla lunghezza della linea, alla caduta di tensione desiderata ed al tipo di posa. Negli esempi riportati alla fine delle sezione viene spiegato come utilizzare le curve. Legenda: PF = Posa fissa, PM = Posa mobile e PIF = Posa interrata fissa

5T16 L Smin Smin Smin 5T16 L Smin Smin Smin 5T16 L Smin Smin Smin

PF PM PIF PF PM PIF PF PM PIF 1% 10 2,5 4 4 1,5% 10 2,5 4 4 3% 10 2,5 4 4

20 6 6 6 20 4 4 4 20 2,5 4 4 30 10 10 10 30 6 6 6 30 4 4 4 40 10 10 10 40 10 10 10 40 4 4 4 50 16 16 16 50 10 10 10 50 6 6 6

5T32 L Smin Smin Smin 5T32 L Smin Smin Smin 5T32 L Smin Smin Smin PF PM PIF PF PM PIF PF PM PIF

1% 10 6 10 16 1,5% 10 6 10 16 3% 10 6 10 16 20 10 10 16 20 10 10 16 20 6 10 16 30 16 16 16 30 10 10 16 30 6 10 16 40 25 25 25 40 16 16 16 40 10 10 16 50 35 25 35 50 25 16 25 50 10 10 16

5T63 L Smin Smin Smin 5T63 L Smin Smin Smin 5T63 L Smin Smin Smin 35 kW PF PM PIF PF PM PIF PF PM PIF

1% 10 25 35 50 1,5% 10 25 35 50 3% 10 25 35 50 20 25 35 50 20 25 35 50 20 25 35 50 30 35 35 50 30 25 35 50 30 25 35 50 40 50 50 50 40 35 35 50 40 25 35 50 50 70 50 70 50 50 35 50 50 25 35 50

55 kW L Smin Smin Smin 5T63 L Smin Smin Smin 5T63 L Smin Smin Smin PF PM PIF PF PM PIF PF PM PIF

1% 10 50 70 95 1,5% 10 50 70 95 3% 10 50 70 95 20 50 70 95 20 50 70 95 20 50 70 95 30 70 70 95 30 50 70 95 30 50 70 95 40 95 95 95 40 50 70 95 40 50 70 95 50 120 95 120 50 70 70 95 50 50 70 95

13.12. IMPIANTO DI TERRA Il nuovo D.Lgs. n. 81/2008 ha abrogato il D.P.R. n. 547/1955 che agli artt. 324-328 descriveva le caratteristiche dei collegamenti elettrici di terra ed in particolare l’art. 326 che prescriveva una resistenza non superiore a 20 Ω. Il valore della resistenza di terra va quindi determinato in base alla regola dell’arte, alle norme ed alle guide del CEI. Per il corretto dimensionamento dell’impianto si deve far riferimento ai capitoli 41 e 54 della norma CEI 64-8. La messa a terra protegge l’utente dai pericoli relativi ai guasti a terra.

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I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro

261

15.2. REQUISITI DI SICUREZZA DELLE MACCHINE E MARCATURA CE 15.2.1. Macchine marcate CE A partire dal 21 settembre 1996, data di entrata in vigore della cosiddetta Direttiva Macchine recepita con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, poi sostituito dal D.Lgs. 27 gennaio 10 n. 17, le macchine possono essere immesse in commercio o messe in servizio soltanto se munite di marcatura CE apposta dal fabbricante. Pertanto a partire da tale data l’acquirente deve pretendere dal fornitore, non solo che la macchina sia munita di una targhetta con la sigla CE, ma anche la consegna di un certificato di marcatura rilasciato dal costruttore. L’acquisizione di tale certificato comporta per l’acquirente ed utilizzatore la presunzione che la macchina sia corrispondente ai requisiti essenziali e particolari prescritti dalla direttiva medesima. Oltre l’acquisizione della suddetta certificazione è indispensabile che l’utilizzatore riceva dal fornitore il manuale delle istruzioni la cui completa conoscenza ed il rispetto delle prescrizioni lì espresse costituiscono fondamentale condizione per il corretto esercizio in sicurezza della macchina. Occorre, innanzitutto, che venga con attenzione esaminato il campo d’impiego dell’attrezzatura previsto dal costruttore evitandone accuratamente l’utilizzo per prestazioni e materiali non espressamente previsti dal costruttore. Solo per fare un esempio, le macchine per movimento terra possono essere impiegate come mezzo di sollevamento soltanto se tale capacità è stata prevista e dichiarata dal fabbricante. Altrettanto importante è il rispetto delle prescrizioni relative alla manutenzione, sia per quanto riguarda la periodicità degli interventi che per la capacità ed esperienza specifiche dell’operatore. Ai sensi dell’art. 71 del Testo Unico, per ogni macchina l’utilizzatore deve tenere aggiornato un registro di controllo su cui riportare le attività di manutenzione con la registrazione dell’avvenuta periodica manutenzione mediante indicazione delle operazioni eseguite, la data, l’operatore e l’esito delle verifiche funzionali e di sicurezza. È opportuna, e frequentemente prescritta dal costruttore, la registrazione dell’avvenuta periodica manutenzione con l’indicazione delle operazioni eseguite, la data, l’operatore e l’esito delle verifiche funzionali e di sicurezza. È opportuno ricordare che il mancato od incompleto rispetto delle prescrizioni rilasciate dal costruttore, o ancora peggio la rimozione o il danneggiamento dei dispositivi di sicurezza, comportano la decadenza dei riconoscimenti legati alla marcatura CE con la totale assunzione da parte dell’utilizzatore e dei suoi preposti di ogni responsabilità connessa al rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni. Allo scopo di attuare quanto disposto dalle norme di protezione specifiche, dovranno essere reperiti mediante la consultazione del manuale o presso il fornitore i dati di esposizione al rumore ed alle vibrazioni del sistema mano-braccio o del corpo intero. I predetti dati, unitamente ai tempi di esposizione ai differenti agenti fisici, risulteranno indispensabili per la redazione delle corrispondenti relazioni di valutazione del rischio di esposizione al rumore ed alle vibrazioni per il personale dipendente.

Coordinatore.pdf 261 19/06/2015 14.57.40

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro

262

15.2.2. Macchine non marcate CE Del tutto differente è il regime normativo per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza delle macchine commercializzate o messe in servizio prima del 21 settembre 1996. Tali attrezzature dovevano corrispondere alle prescrizioni del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Con l’entrata in vigore del Testo Unico, le macchine debbono possedere i requisiti generali di sicurezza elencati nell’Allegato V al medesimo decreto legislativo, criterio che, nella pratica, comporta la rivisitazione delle caratteristiche di sicurezza delle macchine. Presso molte aziende, a fronte della genericità delle prescrizioni e della oggettiva difficoltà di verificare l’adempimento alle norme, si è preferito sostituire le macchine meno recenti od in precario stato con altre marcate CE. In altri casi è stato fatto ricorso all’opera di professionisti qualificati per l’individuazione dei correttivi più opportuni. Va infine ricordato che la compravendita di macchinari costruiti e messi in esercizio antecedentemente al 21 settembre 1996 deve essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal venditore attestante che l’attrezzatura è rispondente alle norme previgenti tale data. Anche per queste macchine vige l’obbligo di tenere aggiornato un registro di controllo su cui riportare l’esito delle attività di manutenzione.

15.3. PRINCIPALI MACCHINE DA CANTIERE Possono essere individuate le seguenti tipologie di attrezzature, macchinari ed impianti impiegati nel settore edile comportanti specifici rischi d’infortunio:

apparecchi di sollevamento; mezzi di trasporto; macchine per il movimento di terra; macchine per lavori stradali e di superficie; macchine ed impianti per la preparazione d il getto del calcestruzzo; macchine per la preparazione delle casseforme; macchine portatili; attrezzature particolari.

Per ciascuna delle attrezzature possono essere individuati rischi specifici di cui dovrà essere tenuto preventivamente conto in ciascuna fase di lavoro; gli stessi andranno a sovrapporsi a quelli di carattere generale ed ambientale legati all’ambiente di lavoro. Per ciascuna delle attrezzature più comunemente utilizzate sono di seguito riportati i rischi che più frequentemente hanno condotto ad infortunio e malattia professionale e, corrispondentemente, i provvedimenti di sicurezza da tenere presenti ai fini preventivi.

Coordinatore.pdf 262 19/06/2015 14.57.40

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro

263

Rischi di carattere ambientale

RISCHIO PROVVEDIMENTI

Investimento degli operatori serventi a terra

Coordinamento dell’attività del personale Informazione e formazione del personale preposto alla

manovra od occasionalmente presente Delimitazione delle aree di rischio Segnaletica Dotazione di DPI

Lesioni provocate da operazioni non coordinate e svolte da imprese terze

Predisposizione del DUVRI Sorveglianza del preposto

Inalazione di vapori di bitume, di polveri od altri agenti nocivi

Sorveglianza sanitaria Turnazione del personale Dotazione di adatti DPI Informazione e formazione del personale

Stress termico Valutazione delle condizioni di esposizione Turnazione del personale Sorveglianza sanitaria Dotazione di DPI Informazione e formazione del personale

Danni all’udito per esposizione al rumore

Valutazione del livello di esposizione quotidiana al rumore Adozione dei conseguenti provvedimenti di prevenzione:

scelta dell’apparecchio, turnazione, dotazione di DPI, ecc. Sorveglianza sanitaria Segnaletica

Danni agli arti per esposizione alle vibrazioni del corpo intero

Valutazione del WBV in relazione al tipo di apparecchio e dei tempi di esposizione

Adozione dei conseguenti provvedimenti di prevenzione: scelta del mezzo, turnazione, ecc.

Sorveglianza sanitaria

Coordinatore.pdf 263 19/06/2015 14.57.40

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro

264

15.3.1. Apparecchi di sollevamento Gru a torre

RISCHIO PROVVEDIMENTI

Di carattere generale Manovratore in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 73 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Investimenti per caduta del carico Chiara preventiva individuazione del carico da sollevare Ganci corredati di chiusura dell’imbocco Impiego di bilancini corrispondenti alle necessità di

sollevamento Funi e catene d’imbracatura adeguati alla massa e

conformazione del carico Sistemi d’imbracatura adeguati alla tipologia del carico:

laterizi reggettati, ferri d’armatura legati con funi e catene, materiali incoerenti racchiusi in cassoni

Predisposizione dell’area di servizio della gru in modo tale da evitare il sovrappasso di postazioni occupate da lavoratori, protezione con robusto impalcato dei posti di stazionamento degli operatori (punto di comando delle betoniere)

Informazione e formazione del personale addetto alla manovra

Segnaletica gestuale di comunicazione Corretta registrazione dei finecorsa

Lesioni subite dalle persone a causa del cedimento o guasto della struttura della gru

Progettazione in conformità delle norme UNI Collaudo e verifica periodica Verifica trimestrale di funi e catene Esposta in cabina targa con indicazione della portata in

rapporto allo sbraccio Limitatore di carico

Rischi conseguenti agli urti per interferenza con altri mezzi di sollevamento

Predisposizione della collocazione delle gru in modo che non vi sia possibilità d’interferenza

Indicazione di precedenza di un mezzo rispetto gli altri in caso d’interferenza

Coordinamento delle operazioni ad opera del preposto

Folgorazione in conseguenza di contatti di elementi della gru o del carico con linee elettriche a conduttori nudi

Preventiva analisi delle aree occupate e dislocazione del mezzo in modo da conseguire una distanza dai conduttori superiore a quella indicata nella Tab. 1 Allegato IX del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso non sia possibile garantire in qualsiasi caso tale distanza tra elementi della gru o del carico, dovrà essere provveduto allo spostamento della linea o alla protezione dei conduttori da parte dell’esercente la linea stessa.

Individuazione preventiva dei percorsi e delle aree di carico e scarico

Divieto di eseguire operazioni nei pressi delle linee elettriche aeree

Informazione e formazione del personale

Coordinatore.pdf 264 19/06/2015 14.57.40

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro

265

Gru mobile o gru per autocarro

RISCHIO PROVVEDIMENTI

Di carattere generale Manovratore in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 73 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Folgorazione in conseguenza di contatti di elementi della gru o del carico con linee elettriche a conduttori nudi

Preventiva analisi delle aree occupate e programmazione della dislocazione del mezzo in modo da conseguire una distanza dai conduttori superiore a quella indicata nella Tab. 1 Allegato IX del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso non sia possibile garantire in qualsiasi caso tale distanza tra elementi della gru o del carico, dovrà essere provveduto allo spostamento della linea o alla protezione dei conduttori da parte dell’esercente la linea.

Individuazione preventiva dei percorsi e delle aree di carico e scarico

Divieto di eseguire operazioni nei pressi delle linee elettriche aeree

Informazione e formazione del personale

Lesioni subite dalle persone a causa del cedimento o guasto della struttura dell’autogru

Progettazione in conformità delle norme UNI Collaudo e verifica periodica Verifica trimestrale di funi e catene Esposizione in cabina di targa con indicazione della portata

in riferimento allo sbraccio Limitatore di carico

Lesioni da schiacciamento per ribaltamento del mezzo o del carico

Individuazione della portata ammessa in relazione allo sbraccio del carico

Norme di comportamento del manovratore: utilizzo di stabilizzatori, posizionamento del mezzo in area pianeggiante, manovre eseguite con progressione

Danni all’udito per esposizione al rumore

Valutazione del livello di esposizione quotidiana al rumore Adozione dei conseguenti provvedimenti di prevenzione:

scelta dell’apparecchio, turnazione, ecc. Sorveglianza sanitaria

Danni agli arti per esposizione alle vibrazioni del corpo intero

Valutazione del WBV in relazione al tipo di apparecchio e dei tempi di esposizione

Adozione dei conseguenti provvedimenti di prevenzione: scelta del mezzo, turnazione, ecc.

Sorveglianza sanitaria

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I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro

266

Paranchi a cavalletti

RISCHIO PROVVEDIMENTI

Se di portata > 200 kg Di carattere generale

Manovratore in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 73 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Lesioni da investimento da parte del cavalletto per ribaltamento dello stesso e caduta al suolo con trascinamento dell’operatore

Ancoraggio del cavalletto a parti stabili dell’immobile con esclusione di cassoni di zavorramento di acqua o materiale incoerente reperito sul posto (classico l’errato impiego dei rotoli di guaina per le impermeabilizzazioni)

Sgancio del carico e/o danneggiamento della fune di tiro per contrasto contro l’arresto fisso in alto

Corretta registrazione del fine corsa in salita

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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

353

zona pericolosa interessata tra l’altro da elevato livello di rumore da considerare per la valutazione dei rischi delle altre lavorazioni. La valutazione dei rischi di esposizione al rumore ed alle vibrazioni del lavoratore addetto di cui sopra, sarà cura del datore di lavoro dello stesso; è obbligo di quest’ultimo adottare le misure di tutela richieste, ed i costi relativi non faranno parte del PSC. Paragrafo 2.3

Il paragrafo 2.3 infine, è relativo alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento. L’analisi delle interferenze tra le lavorazioni va effettuata anche quando le interferenze sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa, o anche alla presenza di lavoratori autonomi. Lo strumento principale per l’analisi delle interferenze è il cronoprogramma. Per i lavori pubblici il cronoprogramma dei lavori, redatto dal CSP, dovrà prendere in considerazione esclusivamente le problematiche relative alla sicurezza, e va a porsi come documento integrativo del cronoprogramma delle lavorazioni, predisposto dal progettista, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010. In relazione alle interferenze che non possono essere evitate, il PSC deve contenere le misure di tutela per eliminare o ridurre i rischi di interferenza, come pure le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale (zone di lavorazioni non interferenti) o temporale delle lavorazioni.

26.2. L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DEL PSC Come già anticipato in precedenza, le misure di tutela del PSC sono quelle relative ai rischi derivanti dall’area di cantiere, dal contesto ambientale, dall’organizzazione del cantiere e dall’interferenza tra le lavorazioni. La sorveglianza sanitaria, la formazione di base degli addetti alla gestione dell’emergenza, la dotazione e la formazione sull’uso di dispositivi di protezione individuale specifici delle lavorazioni, la cassetta di pronto soccorso, la formazione di base sulla salute e sicurezza, la formazione sull’uso delle attrezzature, ecc., sono sì misure di sicurezza che l’impresa deve adottare, ma non sono dipendenti in nessun modo dal cantiere e non rientrano quindi nel PSC. Come già detto i costi di queste misure di sicurezza sono compresi nei costi generali delle singole lavorazioni. La recinzione di cantiere, l’impianto di terra, gli spogliatoi, le infermerie, le camere di medicazione, sono obbligatori, ma solo in relazione al tipo di cantiere. La recinzione potrebbe non essere necessaria perché il cantiere potrebbe già essere delimitato e comunque la quantità, il tipo di delimitazione (e quindi il costo) dipendono esclusivamente dal cantiere. Per altre misure di tutela, ad esempio per le lavorazioni in quota, la legge impone un livello minimo di sicurezza ma non definisce, e non potrebbe farlo, una specifica misura di tutela. In questo caso il PSC, in relazione al contesto generale, prevederà, nel rispetto delle misure generali di tutela, la soluzione che meglio garantisce la sicurezza, considerando l’uso di ponteggi, piuttosto che di trabattelli, di piattaforme auto sollevanti, di linee vita, di reti di sicurezza, ecc. Il punto 4 dell’Allegato XV al Decreto, trattando della stima dei costi della sicurezza, dispone che vanno computate, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, le seguenti misure di tutela.

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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

354

Gli apprestamenti previsti nel PSC

Gli apprestamenti sono definiti come quelle opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; in questa categoria vanno inseriti: ponteggi, trabattelli, ponti a sbalzo o su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, baraccamenti per spogliatoi, servizi igienici, docce e mensa, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, accessi e recinzioni di cantiere, linee vita, mantovane, protezioni di postazioni di lavoro fisse, protezione di aperture verso il vuoto, ecc.

Le misure preventive e protettive (MPP)

L’insieme degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture e dei mezzi e servizi di protezione collettiva atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo; appartengono quindi a questa categoria gli apprestamenti di cui sopra ed anche: le delimitazioni delle zone di pericolo per eliminare rischi di interferenza tra lavorazioni; i percorsi pedonali e carrabili; gli accessi del cantiere; depositi per gli eventuali materiali pericolosi; la segnaletica di sicurezza, le attrezzature per il primo soccorso, ecc. Sempre al medesimo punto 4, sono indicati anche i dispositivi di protezione individuale, eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; nel caso di interventi, ad esempio, di elettricista o idraulico in cantieri ove siano in corso lavorazioni rumorose o che sviluppino polveri, è necessario che i lavoratori di tutte le imprese indossino i DPI necessari contro il rumore e le polveri. È prioritario comunque, in linea con le misure generali di tutela, eliminare i rischi di interferenza evitando la presenza nella zona pericolosa di altre lavorazioni, prescrivendo spostamenti spaziali o temporali delle lavorazioni stesse.

Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti antincendio, agli impianti di evacuazione fumi

Questi impianti (appartenenti comunque alle MPP) sono finalizzati alla protezione del cantiere per ridurre i rischi di elettrocuzione e di incendio e/o esplosione.

I mezzi e servizi di protezione collettiva

Questa voce (anch’essa MPP) comprende: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze; e ancora: le delimitazioni e le protezioni contro gli agenti meccanici (urti e fuoriuscite di materiale; gli agenti termici; gli agenti chimici e biologici (polveri, fumi, fibre, allergeni, oli minerali, diffusione e infezione da microrganismi, ecc.; il rumore (barriere fonoisolanti; gli agenti climatici (pioggia, sole, caldo, freddo).

Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

Ad esempio il tempo impiegato dai referenti delle varie imprese e lavoratori autonomi per le riunioni di coordinamento, le prove di emergenza che si ritenesse necessario effettuare, ecc.; sono esclusi ovviamente i costi per la formazione e informazione di “base” quale ad esempio quella prevista agli articoli 36 e 37 del Decreto, o quella prevista per gli addetti antincendio o per l’uso delle attrezzature o dei DPI; sono parimente esclusi inoltre i costi relativi ai corsi di formazione in materia di sicurezza per i neoassunti.

Coordinatore.pdf 354 19/06/2015 14.57.46

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento

355

Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

Ad esempio le delimitazioni provvisorie delle diverse zone operative (ad esempio nell’ambito del medesimo piano dove lavorano più imprese contemporaneamente), o ancora i costi compensativi per lavorazioni che, per motivi di sicurezza, devono essere eseguite senza la presenza di altre imprese nel cantiere, oppure in maniera frazionata, nel tempo o negli spazi.

Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Ad esempio rientrano in questa categoria i costi relativi al tempo impiegato per istruire le maestranze al corretto uso dell’impianto elettrico, dei ponteggi, delle reti anticaduta, delle norme di circolazione all’interno del cantiere, ecc.

Il costo delle misure di sicurezza deve comprendere ogni onere relativo: fornitura, installazione e smontaggio, nolo, manutenzione ecc. Si riporta un elenco delle possibili misure di tutela che se necessarie dovranno essere previste dal PSC:

recinzioni di cantiere e segnaletica; box uso servizi igienici, mensa, spogliatoi; delimitazioni varie (new jersey, coni segnaletici, barriere stradali, ecc.); limitatori di velocità per il traffico esterno; impianti semaforici per la viabilità esterna; integratori luminosi per segnalazione cantiere; impianti di terra e contro le scariche atmosferiche; mezzi antincendio (estintori, ecc.) barriere di protezione linee elettriche; ponteggi, trabattelli e ponti su cavalletti; parapetti; tettoie di protezione contro la caduta dall’alto di oggetti; puntellatura e sbadacchiatura scavi; puntellature di strutture; reti di sicurezza ed altri sistemi contro il rischio di caduta dall’altro di persone; gestione emergenza; formazione in materia di sicurezza in materia di coordinamento e cooperazione tra

imprese ed i lavoratori autonomi; informazione ed informazione sulle misure previste dal PSC.

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Il PSC e il coordinamento in fase di esecuzione

428

SCHEMA PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il computo metrico dei costi della sicurezza, il cronoprogramma, gli elaborati grafici (layout cantiere e ponteggi) e le check list per il Coordinatore sono disponibili in formato elettronico nell’Area Download collegata all’Opera.

Collegarsi a:

www.legislazionetecnica.it/download

Coordinatore.pdf 428 19/06/2015 14.57.53

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Il PSC e il coordinamento in fase di esecuzione

434

L’albergo da demolire da via Bellavista

7.2. Opere aeree e di sottosuolo Non sono presenti sottoservizi né opere aeree che interferiscono con le lavorazioni. 7.3. Rischi connessi con la viabilità esterna L’area di cantiere confina con due strade pubbliche: via Corona (strada provinciale 635) e via Bellavista (strada provinciale 152). La strada principale ha una larghezza di circa 8 metri. Gli accessi al cantiere variano in funzione della fase di lavorazione come rappresentato negli allegati. La posizione degli accessi è stata scelta per ridurre i rischi di interferenza con la viabilità esterna ed interna al cantiere. Per la demolizione e per alcune lavorazioni di finitura delle zone perimetrali dell’opera è prevista l’occupazione parziale delle strade pubbliche, adottando le misure di sicurezza per la regolazione del traffico. 7.4. Rischi connessi con attività o insediamenti limitrofi Durante la fase di progettazione non sono previsti, nelle zone adiacenti, altri cantieri o comunque attività limitrofe interferenti.

Coordinatore.pdf 434 19/06/2015 14.57.53

Il PSC e il coordinamento in fase di esecuzione

435

A nord ed a sud il cantiere confina con due edifici residenziali. Qualora si verificasse la presenza di altre attività interferenti le imprese dovranno collaborare per l’attuazione delle necessarie misure di coordinamento. 7.5. Rischi trasmessi dal cantiere all’area esterna Durante le lavorazioni possono essere trasmessi all’esterno i seguenti rischi;

rumore durante le lavorazioni di demolizione e di scavo; caduta materiali durante la demolizione; interferenza con la viabilità esterna.

Le lavorazioni rumorose saranno effettuate negli orari consentiti dal comune. Per ridurre i rischi con la viabilità esterna l’ingresso e l’uscita di automezzi sarà guidata da personale appositamente dedicato.

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORAZIONI In questo capitolo viene elaborata la valutazione dei rischi. Vengono prima individuate le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi previsti. Successivamente vengono descritte le fasi e le zone di lavorazione nelle quali viene suddivisa l’opera per ridurre i rischi di interferenza. Viene quindi effettuata la valutazione dei rischi delle singole lavorazioni. 8.1. Imprese previste A seguito dell’analisi delle lavorazioni previste dal progetto si ipotizza l’intervento di imprese diverse per le seguenti lavorazioni.

Codice Tipo Impresa/lavorazione

I1 Lavori edili generali

I2 Demolizioni e scavi

I3 Diaframmi e tiranti

I4 Sonde geotermiche

I5 Carpenterie

I6 Ferri d’armatura per c.a.

I7 Installazione gru

I8 Murature

I9 Manto impermeabile

I10 Impianti idraulici e climatizzazione

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Il PSC e il coordinamento in fase di esecuzione

436

I11 Intonaci

I12 Impianti elettrici

I13 Pitture, cappotto e finiture esterne

I14 Parete ventilata

I15 Opere in marmo

I16 Lattonerie

I17 Serramenti

I18 Pavimenti e rivestimenti

I19 Pavimenti sopraelevati

I20 Cartongessi

I21 Ascensori

I22 Opere da fabbro

I23 Arredo e partizioni interne

I24 Carpenteria in acciaio

I25 Rivestimento sala auditorium

I26 Parquet

I27 Parete mobile sala auditorium

I28 Giardiniere

Di seguito sono descritte le lavorazioni (nell’ordine in cui compaiono nel programma lavori o cronoprogramma) con le eventuali misure di coordinamento e di sicurezza. Il cronoprogramma in allegato riporta per ogni lavorazione la data d’inizio e la durata. Questa non rappresenta l’effettiva durata della lavorazione ma il periodo entro il quale è prevista l’effettuazione della lavorazione stessa. 8.2. Fasi e zone di lavorazione Per consentire una efficace valutazione dei rischi e pianificare le misure di coordinamento, l’opera è stata suddivisa in fasi ed in zone di lavorazione. Le fasi sono raggruppamenti di lavorazioni caratterizzate da un definito layout di cantiere, riportato in diverse tavole raggruppate in appendice 2. Le zone di lavorazione sono delle aree del cantiere indipendenti. Nel programma lavori le lavorazioni sono raggruppate per fasi. Sono state individuate tre fasi di lavorazione.

Coordinatore.pdf 436 19/06/2015 14.57.53

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Il PSC e il coordinamento in fase di esecuzione

482

2. Pianificazione sicurezza L’obiettivo del Coordinatore è prevenire le diverse situazioni di rischio. A questo scopo è necessaria un’attività organizzativa che riesca ad individuare preventivamente tutti gli aspetti significativi. Questa check list riporta un elenco di verifiche preventive da effettuare periodicamente.

Data: _____________

Codice: CP-CE-SD ___

Pianificazione sicurezza OPERA:

Cod. Voce di verifica OK MG NP Note/Interventi richiesti

1 Verifica attività concordate in scadenza

2 Situazione del cantiere (quanto avviene è quanto previsto?)

3 Nuove lavorazioni previste a breve termine

4 Nuove imprese previste a breve termine

5 Nuove attrezzature previste a breve termine

6 Nuove sostanze previste a breve termine

7 Modifiche all’allestimento di cantiere a breve termine

8 Altro …

Il PSC e il coordinamento in fase di esecuzione

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3. Verifica lavoratori autonomi Questa check list va compilata per ogni lavoratore autonomo, prima dell’ingresso in cantiere.

Data: __________ Lav. autonomo: _______________

Codice: CP-CE-SD ___

Verifica lavoratori autonomi OPERA:

Cod. Voce di verifica OK MG NP Note/Interventi richiesti

Verifica requisiti lavoratori autonomi - procedura normale (> 200 u-gg)

1 Iscrizione C.C.I.A.

2 Documentazione attestante la conformità di macchine attrezzature ed opere provvisionali

3 Elenco DPI

4 Attestati inerenti la propria formazione e l’idoneità sanitaria

5 DURC

Verifica requisiti lavoratori autonomi - proc. semplificata (< 200 u-gg)

6 Iscrizione C.C.I.A.

7 Autocertificazione possesso requisiti All. XVII

8 Attestazione di conformità macchine e attrezzature ed opere provvisionali

9 Elenco sostanze pericolose previste in cantiere

10 Convocazione riunione di coordinamento

11 Illustrazione PSC

12 Descrizione lavorazioni e misure di sicurezza

Rischi specifici

13 Rischi per le altre imprese e misure

14 Rischi dalle altre imprese e misure

15 Rischi dall’ambiente esterno

16 Rischi verso l’ambiente esterno

17 Informazioni sulle altre imprese presenti

18 Informazioni sulle infrastrutture (impianti ecc.)

19 Gestione emergenze

20 Informazioni sulle riunioni di coordinamento

21 Movimentazione di materiali

22 Valutazione preventiva rumore

Denuncia ISPESL apparecchi di sollevamento > 200 Kg

23 Libretti con verifiche periodiche apparecchi sollevamento