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Tariffa Roc - Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB - ROMA Periodico fondato nel 1933 dal dott. ing. Dino de Paolis 84° anno di pubblicazione Bollettino di Legislazione Tecnica 1.2017 gennaio Periodico online Banca Dati normativa Approfondimenti News e aggiornamenti Il Bollettino su Internet: legislazionetecnica.it RICOSTRUZIONE TERREMOTO Gli interventi per la ricostruzione Resistenza antisismica edifici danneggiati APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI Commissioni giudicatrici Testo delle Linee guida ANAC n. 5 Chiarimenti ANAC su RUP e servizi tecnici APPROFONDIMENTI Progetto, direzione e collaudo opere strutturali Determinazione valore del diritto di usufrutto Tassazione trasferimento di terreni agricoli RUBRICHE Tutta la Normativa Nazionale e Regionale Dicembre 2016 Aggiornamento norme UNI-CEI Massimario di Giurisprudenza Aggiornamento Indici ISTAT LEGGE DI BILANCIO E PROROGHE La Legge di bilancio 2017 comma per comma Tutte le proroghe termini di fine anno

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Periodico fondato nel 1933 dal dott. ing. Dino de Paolis 84° anno di pubblicazione

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Bollettinodi Legislazione Tecnica1.2017 gennaio

Periodico online Banca Datinormativa

ApprofondimentiNews e aggiornamenti

Il Bollettino su Internet:legislazionetecnica.it1

RICOSTRUZIONE TERREMOTO• Gli interventi per la ricostruzione• Resistenza antisismica edifici danneggiati

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI• Commissioni giudicatrici• Testo delle Linee guida ANAC n. 5• Chiarimenti ANAC su RUP e servizi tecnici

APPROFONDIMENTI• Progetto, direzione e collaudo opere strutturali• Determinazione valore del diritto di usufrutto• Tassazione trasferimento di terreni agricoli

RUBRICHE• Tutta la Normativa Nazionale e Regionale Dicembre 2016• Aggiornamento norme UNI-CEI• Massimario di Giurisprudenza• Aggiornamento Indici ISTAT

LEGGE DI BILANCIO E PROROGHE

• La Legge di bilancio 2017 comma per comma

• Tutte le proroghe termini di fine anno

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[TESTATA IN FORMATO GRAFICO - BOB]

1.2017 GENNAIO

INDICI NORMATIVA

Indice Normativa Nazionale ............................................................................................ 3 Indice Normativa Regionale ......................................................................................... 15 Indice Normativa UNI e CEI........................................................................................... 37

LEGGE DI BILANCIO E PROROGHE

La Legge di Bilancio 2017 comma per comma - Nota illustrativa ............................................................................................................. 41 A cura di Dino de Paolis, Alfonso Mancini

D.L. “Milleproroghe” 244/2016: principali termini oggetto di proroga - Nota illustrativa ............................................................................................................. 51 A cura della Redazione

RICOSTRUZIONE TERREMOTO

Sisma 2016: le misure per la ricostruzione - Elenco dei comuni interessati ....................................................................................... 53 - Misure organizzative generali ....................................................................................... 55 - Professionisti qualificati ................................................................................................ 55 - Ricostruzione privata ..................................................................................................... 56 - Ricostruzione pubblica ................................................................................................. 57 - Beni culturali e infrastrutture viarie ................................................................................ 58 - Agibilità sismica attività produttive ................................................................................. 58 A cura della Redazione

Resistenza antisismica edifici danneggiati dal terremoto - Testo di D. Min. Infrastrutture e Trasp. 27/12/2016, n. 477 .......................................... 59

Contributo per edifici lievemente danneggiati - Testo di Ord. P.C.M. 14/12/2016, n. 8 ............... [Disponibile online Fast Find NN15625]

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Bollettinodi Legislazione Tecnica

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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Nomina delle commissioni giudicatrici nelle gare pubbliche - Premessa ..................................................................................................................... 61 - Disciplina delle commissioni di aggiudicazione ............................................................ 62 - Articolazione dell’albo e requisiti di iscrizione .............................................................. 63 - Criteri per la scelta dei commissari .............................................................................. 63 - Cosa manca per l’operatività dell’albo .......................................................................... 63 A cura di Dino de Paolis - Testo di Determ. ANAC 16/11/2016, n. 1190 ............................................................... 67

Servizi di ingegneria e architettura - Testo di Com. ANAC 14/12/2016 .................................................................................. 76

Responsabile unico del procedimento (RUP) - Testo di Com. ANAC 14/12/2016 .................................................................................. 77

Linee guida ANAC su sotto soglia e requisiti di partecipazione - Testo di Determ. ANAC 26/10/2016, n. 1097 .... [Disponibile online Fast Find NN15552] - Testo di Determ. ANAC 16/11/2016, n. 1293 .... [Disponibile online Fast Find NN15630]

APPROFONDIMENTI

Opere strutturali in cemento armato e a struttura metallica: progetto, denuncia, direzione dei lavori e collaudo - Opere interessate, obblighi, abilitazioni e responsabilità ............................................. 79 - La denuncia obbligatoria delle opere strutturali ........................................................... 79 - La direzione dei lavori delle opere strutturali ................................................................. 81 - Il collaudo delle opere strutturali .................................................................................... 84 A cura di Alfonso Mancini

Determinazione del valore dei diritti di usufrutto, uso e abitazione con esempi - Determinazione del valore dei diritti di usufrutto, uso e abitazione .............................. 86 - Determinazione del valore di rendite e pensioni .......................................................... 90 A cura di Dino de Paolis

La tassazione applicabile alle cessioni di terreni agricoli e fondi rustici - Regime generale del trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli ......................... 91 - Agevolazioni per la piccola proprietà contadina ............................................................ 92 - Trasferimento di fondi rustici in comuni montani ........................................................... 92 - Esenzione bollo per determinati casi ............................................................................ 92 - Agevolazioni per atti di “riordino fondiario” ................................................................... 92 - Esenzione IRPEF temporanea per coltivatori diretti e I.A.P. ......................................... 92 A cura di Stefano Baruzzi

RUBRICHE

Massimario di giurisprudenza ...................................................................................... 93

Indici e costi di costruzione .......................................................................................... 96

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NORMATIVA NAZIONALE Elenco tematico dei più importanti provvedimenti normativi e di prassi pubblicati nella G.U. della Repubblica Italiana, sui siti Internet delle Autorità emittenti, o comunque emanati o resi noti nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2016. Oltre alle informazioni qui riportate i lettori, tramite il codice “Fast Find” (v. riquadro) possono accedere ad un più ampio elenco di norme di interesse, consultare i testi completi di tutte le norme, più ampi commenti ed altre risorse collegate.

ISTRUZIONI PER CONSULTARE I CONTENUTI AGGIUNTIVI ONLINE Tutte le norme riportate di seguito sono corredate del codice Fast Find ©, l’esclusivo sistema ideato da Legi-slazione Tecnica per reperire rapidamente i contenuti sul proprio sito web. Il codice deve essere inserito nel campo per la ricerca situato in alto a destra su tutte le pagine del sito www.legislazionetecnica.it per accede-re immediatamente al contenuto di interesse. - Per accedere alla versione online di questa rubrica, e consultare o scaricare da una sola pagina i testi

ufficiali di tutte le norme elencate utilizza il Fast Find: RP174

- Per approfondire la singola norma utilizza il Fast Find riportato accanto agli estremi, per avere accesso al testo sempre aggiornato, alle altre norme collegate, agli articoli ed approfondimenti, ecc. (*)

(*) Alcuni contenuti sono fruibili solo dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono

AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI

Albo nazionale gestori ambientali Circ. Albo Gestori Amb. 12/12/2016, n. 1201 | FAST FIND: NN15675 Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10. Il Comitato nazionale dei gestori ambientali chiarisce che i consorzi che svolgono attività imprendi-toriale diretta possono iscriversi nelle categorie 9 e 10 dimostrando la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati. A tal fine dette attrezzature sono cedute al consorzio con contratto di locazione ai sensi della Delibera 2/2006. Resta ferma la necessaria dimostrazione, in capo al consorzio, degli altri requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria e, con specifico riferimento alle richieste di iscrizione nella categoria 9, classe A, la dimostrazione del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, in caren-za del quale non potrà essere perfezionata l’iscrizione nella classe A.

Deliberaz. Albo Gestori Amb. 03/11/2016, n. 5 | FAST FIND: NN15618 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5. G.U. 14/10/2016, n. 241 Il Comitato nazionale dei gestori ambientali stabilisce la dotazione minima di veicoli e di personale per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ur-bani, anche in forma semplificata - ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera a) del D.M. 120/2014 -, nonché per lo svolgimento dell'attività di spazzamento meccanizzato, e per i singoli e specifici servizi individuate nelle sottocategorie di cui all’allegato D della presente Deliberazione. La dotazione di veicoli e di personale per l’iscrizione nelle categorie 4 e 5 è determinata secondo i criteri stabiliti nell’allegato E. Si segnala che vengono abrogate le Deliberazioni 1/2003, 3/2012 e 6/2016 e che le iscrizioni e le domande di iscrizione effettuate al 01/02/2017 (data di entrata in vigore della presente Deliberazio-ne) rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza, anche se deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.

Reato di inquinamento ambientale Deliberaz. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico 09/12/2016, n. 16 | FAST FIND: NN15673 Chiarimenti in merito al reato di inquinamento ambientale - ex art. 452-bis C.p. Il Comitato fornisce chiarimenti sulla nuova figura di reato prevista dall’art. 452-bis del C.p. (inqui-

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namento ambientale), introdotto dalla L. 68/2015, a seguito della sentenza n. 46170 del 03/11/2016, con la quale la III sezione della Cassazione si è pronunciata per la prima volta sulla norma in que-stione, fornendo importanti punti di riferimento.

Sanzioni AIA D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 17/10/2016, n. 228 | FAST FIND: NN15613 Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all’articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. G.U. 15/12/2016, n. 292 In attuazione dell’art. 2, comma 3-bis, del D.L. 61/2013, il presente provvedimento dispone che i ver-bali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all’articolo 29-quattuordecies del D. Leg.vo 152/2006 - ossia i procedimenti concernenti le sanzioni amministrative per violazione della disciplina sull’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - devono comprendere le informazioni di cui all’Allegato 1. Il provvedimento riporta, inoltre, lo schema in base al quale i suddetti verbali devono essere redatti (Allegato 2). Il provvedimento entra in vigore dal 30/12/2016.

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Adesione postuma a gare bandite da altra stazione appaltante Com. ANAC 21/12/2016 | FAST FIND: NN15654 Affidamenti di appalti pubblici mediante adesione postuma a gare d’appalto bandite da altra stazione appaltante. Nel presente comunicato - emanato congiuntamente dall’ANAC e dall’Autorità garante della concor-renza e del mercato (AGCM) - sono fornite indicazioni in merito agli affidamenti di appalti pubblici disposti senza gara riconducibili alla fattispecie c.d. “di adesione postuma” (ovverosia, affidamenti posti in essere attraverso la mera adesione agli esiti di una gara bandita da un’altra amministrazione e confezionata per soddisfare esclusivamente le esigenze e il fabbisogno di quest’ultima). Tale prassi deve essere stigmatizzata in quanto potenzialmente elusiva dell’obbligo di programma-zione delle acquisizioni di cui all’art. 21 del D. Leg.vo 50/2016 e lesiva dei principi che presiedono l’affidamento dei contratti pubblici e della concorrenza. Secondo il comunicato pertanto la legittimità della clausola di estensione deve essere verificata caso per caso, secondo coordinate esegetiche idonee ad assicurare un adeguato bilanciamento tra due or-dini di principi normativi di derivazione comunitaria: da un lato, la libera concorrenza e la parità di trattamento e, dall’altro, la concentrazione ed aggregazione della domanda.

Affidamento contratti pubblici sotto soglie comunitarie, rettifica Delib. ANAC 30/11/2016, n. 1097 | FAST FIND: NN15647 Rettifica delle Linee guida n. 4/2016 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 1097). G.U. 29/12/2016, n. 303 Viene corretto un refuso alla fine del paragrafo 4.1 della Determinazione ANAC del 26/11/2016, n. 1097, recante le Linee guida n. 4 sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto le soglie comunitarie.

Grave illecito professionale Determ. ANAC 16/11/2016, n. 1293 | FAST FIND: NN15630 Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice". G.U. 03/01/2017, n. 2 Queste Linee guida n. 6 sono state redatte ai sensi dell’art. 80, comma 13, del D. Leg.vo 50/2016, che

BLT 1.2017 – INDICI NORMATIVA

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affida all’ANAC la facoltà di precisare quali mezzi di prova sono da considerare adeguati per la di-mostrazione delle circostanza di esclusione (di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del menzionato D. Leg.vo 50/2016) per gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, ovvero quali carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto siano da ritenere significative ai fini dell’esclusione. La causa di esclusione in esame si applica ai settori ordinari per le aggiudicazioni sia sopra che sot-to soglia, nonché ai settori speciali quando l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatri-ce. I motivi di esclusione individuati dalla norma valgono anche ai fini della qualificazione degli ese-cutori di lavori pubblici, dei subappaltatori, delle imprese ausiliarie e del contraente generale.

Monitoraggio esecuzione contratti PA Circ. Ag. Italia digitale 15/12/2016, n. 4 | FAST FIND: NN15669 Monitoraggio sull’esecuzione dei contratti. (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 30/12/2016, n. 304) L’art. 14-bis, comma 2, lettera h) del D. Leg.vo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD) ha attribuito all’Agenzia per l’Italia Digitale la nuova funzione “Definizione di criteri e moda-lità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’Amministrazione interessata ovve-ro, su sua richiesta, da parte di AgID stessa”. Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla richia-mata disposizione, con la presente Circolare esplicativa, vengono definite: - le Amministrazioni coin-volte nelle attività; - le tipologie di contratti da sottoporre a monitoraggio; le modalità organizzative che le Amministrazioni dovranno seguire per gestire le attività di monitoraggio; le modalità operati-ve che le Amministrazioni dovranno implementare per svolgere le attività di monitoraggio. La Circolare acquista validità a decorrere dal 30/12/2016.

Piattaforme telematiche di negoziazione Circ. Ag. Italia digitale 06/12/2016, n. 3 | FAST FIND: NN15671 Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione. (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 30/12/2016, n. 304) Il D. Leg.vo 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti pubblici) obbliga le Pubbliche Amministrazioni al recepimento delle direttive europee su e-procurement e introduce le azioni necessarie a regolamenta-re e standardizzare i processi e le procedure di approvvigionamento. In attuazione dell’art. 58, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016, con la presente Circolare, recante le regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione, sono definite le modalità di scambio dei dati tra tutti i sistemi telemati-ci legati ai vari attori coinvolti nel processo di e-procurement, le modalità di interconnessione tra i vari sistemi, in considerazione anche dell’utilizzo dei servizi offerti dai registri pubblici nazionali e dai possibili soggetti aggregatori di dato e le famiglie di dati che costituiscono le informazioni essen-ziali necessariamente condivise tra le parti. I soggetti destinatari delle presenti regole tecniche sono:

- le stazioni appaltanti, le centrali di committenza, i soggetti aggregatori e gli operatori economici; - i soggetti istituzionali che gestiscono servizi, piattaforme e banche dati coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione ai sensi del D. Leg.vo 50/2016; - i Registri pubblici nazionali; - i soggetti che erogano servizi di aggregazione dei dati che possono essere coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione.

Si segnala che il termine ultimo per l’adeguamento dei sistemi telematici di negoziazione e di acqui-sto ai requisiti emanati dalle regole è il 18/04/2018.

Responsabile unico del procedimento (RUP) Com. ANAC 14/12/2016 | FAST FIND: NN15629 Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». > Vedi pag. 77

BLT 1.2017 – INDICI NORMATIVA

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Servizi di Ingegneria e Architettura Com. ANAC 14/12/2016 | FAST FIND: NN15628 Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria». > Vedi pag. 76

EDILIZIA E IMMOBILI

Catasto terreni agricoli Com. Ag. Entrate 31/12/2016 | FAST FIND: NN15649 Elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell’anno 2016 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli. G.U. 31/12/2016, n. 305 Il Comunicato reca l'elenco dei comuni per i quali sono state concluse le operazioni di aggiornamento ca-tastale - con attribuzione dei nuovi redditi dominicali - effettuate sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. Si ricorda che ai sensi dell'art. 2, comma 33, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) gli interessati in questi casi sono esonerati dalla presentazione della dichia-razione di variazione in catasto, dal momento che l'attribuzione del nuovo reddito dominicale è effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate/Territorio. I nuovi redditi dominicali così attribuiti producono ef-fetti fiscali a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Gli interessati possono fare ricorso in Commissione Tributaria entro 120 giorni dalla data di pubbli-cazione del Comunicato in Gazzetta Ufficiale.

Procedura Pregeo versione 10.6.0 - APAG 2.08 Circ. Ag. Entrate 14/12/2016, n. 44/E | FAST FIND: NN15633 Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Indirizzi operativi per l’utilizzo della procedura Pregeo 10 “versione 10.6.0 - APAG 2.08”. Si tratta della Circolare accompagnatoria della nuova versione della procedura PREGEO 10.6.0 APAG 2.08 rilasciata il 12/12/2016, in relazione alla quale con il documento sono fornite ulteriori specifiche direttive, al fine di una corretta e uniforme applicazione. A decorrere dal 19/12/2016, gli atti di aggiornamento cartografici sono predisposti unicamente con questa nuova procedura, mentre la precedente versione 10.6.0 APAG 2.03, sarà comunque mantenuta in esercizio fino alla data del 28/04/2017. Oltre tale termine non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non conformi alle specifiche di elaborazione della procedura Pregeo 10, versione 10.6.0 - APAG 2.08, o di successive versioni, che saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia.

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Attuazione Protocollo di Kyoto D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 09/12/2016 | FAST FIND: NN15662 Attuazione della legge 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione dell’Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. G.U. 22/12/2016, n. 298 In attuazione della L. 79/2016, in materia di ratifica ed esecuzione e dell’Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, il presente provvedimento disciplina le modalità e i tempi con i quali i Ministeri interessati collaborano alla raccolta delle informazioni relative:

- alla comunicazione dei dati storici delle emissioni e dell’assorbimento dei gas a effetto serra; - alla comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra; - alle comunicazioni in materia di cambiamenti climatici.

BLT 1.2017 – INDICI NORMATIVA

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Disciplina del gas naturale D. Min. Sviluppo Econ. 16/11/2016 | FAST FIND: NN15604 Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013. G.U. 02/12/2016, n. 282 Il provvedimento - in vigore dal 03/12/2016 - reca in allegato il testo aggiornato della "DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE", approvata con D.M. 06/03/2013, come successivamente modificata e integrata.

FINANZA PUBBLICA

Decreto "Milleproroghe" 2017 D.L. 30/12/2016, n. 244 | FAST FIND: NN15646 Proroga e definizione di termini. G.U. 30/12/2016, n. 304 > Vedi pag. 51

D.L. fiscale collegato alla Legge di bilancio 2017 L. 01/12/2016, n. 225 | FAST FIND: NN15591 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. G.U. 02/12/2016, n. 282 (Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. del 25/10/2016, n. 250) Il provvedimento - cosiddetto decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio per il 2017 - contiene una serie di disposizioni urgenti in ambito fiscale ed entra in vigore dal 24/10/2016. Tra le principali misure introdotte segnaliamo quanto segue:

- la soppressione di Equitalia a decorrere dal 01/07/2017 ed istituzione dell’ente pubblico eco-nomico denominato “Agenzia delle Entrate - Riscossione” (art. 1); - l’introduzione, per tutti i soggetti passivi, dell’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA (art. 4); - la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l’anno e la possibi-lità di beneficiare da subito della compensazione degli eventuali crediti (art. 5); - la cosiddetta “rottamazione delle cartelle di pagamento”, ossia la possibilità per i debitori, re-lativamente ai carichi inclusi in ruoli e affidati agli agenti di riscossione negli anni dal 2000 al 2015, di estinguere il debito, gli interessi e l’aggio della cartella esattoriale, senza dover pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive (art. 6).

D.L. 22/10/2016, n. 193 | FAST FIND: NN15503 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. G.U. 24/10/2016, n. 249 (Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. del 25/10/2016, n. 250) Il provvedimento - cosiddetto decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio per il 2017 - contiene una serie di disposizioni urgenti in ambito fiscale ed entra in vigore dal 24/10/2016. Tra le principali misure introdotte segnaliamo: la soppressione di Equitalia a decorrere dal 01/07/2017 ed istituzione dell’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate - Riscossione” (art. 1); l’introduzione, per tutti i soggetti passivi, dell’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA (art. 4).

Legge di bilancio 2017 L. 11/12/2016, n. 232 | FAST FIND: NN15615 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. G.U. Suppl. Ord. 21/12/2016, n. 57 > Vedi pag. 41

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FISCO E PREVIDENZA

Costi chilometrici ACI Com. Ag. Entrate 22/12/2016 | FAST FIND: NN15638 Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. G.U. Suppl. Ord. 22/12/2016, n. 58 Il Comunicato reca le tabelle contenenti le tariffe predisposte dall’ ACI e valide per l’anno successi-vo ai fini della determinazione del fringe-benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Credito d’imposta sistemi di videosorveglianza D. Min. Economia e Fin. 06/12/2016 | FAST FIND: NN15659 Definizione dei criteri e delle procedure per l’accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché ulteriori disposizioni finalizzate al contenimento della spesa complessiva entro il limite massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2016. G.U. 22/12/2016, n. 298 Il provvedimento individua i criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta previsto dall’art. 1, comma 982, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), relativo all’installazione di sistemi di vi-deosorveglianza digitale o allarme. Vengono inoltre individuate le procedure per il recupero del cre-dito in caso di utilizzo illegittimo. L'agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché quelle connesse ai contratti sti-pulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Le spese sono ammissibili a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscua-mente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50%. Si segnala che i soggetti interessati dovranno inoltrare, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il termine che sarà stabilito con un successivo provvedimento del Di-rettore dell’Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione dei redditi precompilata D. Min. Economia e Fin. 01/12/2016 | FAST FIND: NN15619 Termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata. G.U. 20/12/2016, n. 296 Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, il provvedimento stabilisce i termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a:

- rimborsi delle spese universitarie; - spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Si segnala che dal 2016 gli amministratori di condominio devono trasmettere in via telematica alla stessa Agenzia - entro il 28 febbraio di ciascun anno - una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residen-ziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere in-dicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno disciplinate le modalità tecniche di trasmis-sione.

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Diritti di usufrutto a vita D. Min. Economia e Fin. 23/12/2016 | FAST FIND: NN15645 Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. G.U. 31/12/2016, n. 305 Il provvedimento adegua le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensio-ni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi avvenuta con il D.M. 07/12/2016 pubblicato in G.U. 14/12/2016, n. 291, che ha portato il saggio di interesse legale allo 0,1% a decorrere dal 01/01/2017. > Vedi pag. 86

Processo tributario telematico D. Min. Economia e Fin. 15/12/2016 | FAST FIND: NN15657 Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico. G.U. 22/12/2016, n. 298 Il provvedimento estende alle regioni Basilicata, Campania e Puglia (dal 15/02/2017), Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia (dal 15/04/2017), Calabria, Sardegna e Sicilia (dal 15/06/2017), Marche, Val D’Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano (15/07/2017), le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) contenute nel precedente D.M. 04/08/2015, che contiene le specifiche tecniche per l’utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.

Riduzione premi INAIL 2017 D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 09/11/2016 | FAST FIND: NN15677 Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la fissazione degli indici di gravità medi e misura della riduzione per il 2017. Il decreto - ai sensi dell’art. 1, comma 128, della L. 147/2013 - approva la Determina INAIL 307/2016 che stabilisce nella misura del 16,48% per l’anno 2017 la riduzione dei premi e dei contri-buti dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

INDICI, TASSI E COSTI DI COSTRUZIONE

Agevolazioni imprese D. Min. Sviluppo Econ. 14/12/2016 | FAST FIND: NN15637 Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. G.U. 22/12/2016, n. 298 A decorrere dal 01/01/2017, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 0,93%.

Saggio di interesse legale D. Min. Economia e Fin. 07/12/2016 | FAST FIND: NN15607 Modifica del saggio di interesse legale. G.U. 14/12/2016, n. 291 Il decreto fissa la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 allo 0,1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 01/01/2017.

Tassi antiusura D. Min. Economia e Fin. 22/12/2016 | FAST FIND: NN15648 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, rilevati dal 1º luglio al 30 settembre 2016, con applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2017. G.U. 30/12/2016, n. 304 Per il trimestre lug. - set. 2016, il tasso medio rilevato su base annua è pari:

- per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso al 2,77%; - per le operazioni di mutuo con garanzia ipotecaria a tasso variabile al 2,52%; - per le operazioni di leasing immobiliare a tasso fisso al 4,82%;

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- per le operazioni di leasing immobiliare a tasso variabile è pari al 3,27%. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 07/03/1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12/07/2011, n. 106, i tassi devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. La rilevazione sopra indicata è valida a decorrere dal 01/01/2017 al 31/03/2017.

INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

Licenza ferroviaria D. Min. Infrastrutture e Trasp. 14/10/2016 | FAST FIND: NN15623 Aggiornamento delle modalità del pagamento e dell’ammontare del diritto dovuto dalle imprese per l’istruttoria, le verifiche, i controlli e le procedure di rilascio della licenza ferroviaria. G.U. 07/12/2016, n. 286 Il presente decreto stabilisce - ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D. Leg.vo 112/2015 - l’aggiornamento delle modalità del pagamento e dell’ammontare del diritto dovuto dalle imprese per il rilascio della licenza ferroviaria, in base al Regolamento (UE) 2015/171.

Servizio antincendio negli aeroporti D. Min. Interno 01/12/2016 | FAST FIND: NN15602 Disposizioni integrative al decreto 15 giugno 2015 in materia di salvataggio e antincendio nelle elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere. G.U. 12/12/2016, n. 289 Viene stabilito che le disposizioni per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e basi per ope-razioni HEMS di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 15/06/2015 continuano ad appli-carsi in relazione alle determinazioni assunte dall’ENAC.

Sicurezza infrastrutture stradali D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/12/2016, n. 434 | FAST FIND: NN15679 Proroga del termine di estensione della disciplina del D.Lgs. n. 35/2011 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Con il presente provvedimento viene prorogato al 01/01/2018 il termine di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Leg.vo 35/2011, di estensione dell’applicazione della disciplina del decreto legislativo alle strade appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale.

PROTEZIONE CIVILE

Resistenza antisismica edifici danneggiati dal terremoto D. Min. Infrastrutture e Trasp. 27/12/2016, n. 477 | FAST FIND: NN15680 Definizione della capacità massima o minima di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016. > Vedi pag. 59

Terremoto Centro Italia 2016 Ord. P.C.M. 20/12/2016, n. 427 | FAST FIND: NN15667 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. (Ordinanza n. 427). G.U. 29/12/2016, n. 303 Con la presente Ordinanza il Dipartimento della Protezione civile viene autorizzato a prorogare, in deroga alla normativa vigente, e fino alla scadenza dello stato di emergenza in rassegna, i contratti di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche relativi al personale, in essere alla data dell’11/11/2016, direttamente impegnato nella gestione delle attività conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le Regioni del Centro Italia a far data dal 24/08/2016, nonché gli incarichi confe-riti, fino al 31/12/2016, a consulenti ed esperti. Vengono, inoltre, rinviati, per il Dipartimento della

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protezione civile, i termini per gli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 2016-2018.

Ord. P.C.M. 19/12/2016, n. 10 | FAST FIND: NN15682 Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 10). G.U. 22/12/2016, n. 298 A decorrere dal 22/12/2016 i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri, dei geometri, dei periti edili abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, anche indipenden-temente dall’attività progettuale, si occupano della compilazione delle schede AeDES, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione ci-vile n. 422/2016. Si segnala che ogni singolo professionista può redigere al massimo 30 schede Ae-DES e che la presentazione di un numero superiore alle 30 schede comporta la cancellazione o la non iscrizione all’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189/2016.

Ord. P.C.M. 16/12/2016, n. 422 | FAST FIND: NN15664 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 422). G.U. 27/12/2016, n. 301 In ragione dell’elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell’aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici verificatesi a far data dal 24/08/2016, a decorrere dal 27/12/2016 (data di pubblicazione della presente ordinanza) è sospeso lo svolgimen-to delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all’art. 10 del D.P.C.M. 08/07/2014. A seguito della presente Ordinanza - a parte i casi specifici in cui sono le squadre AeDES coordinate dalla Dicomac a svolgere i sopralluoghi - sono i cittadini che hanno avuto, dalla verifica con proce-dura FAST, un esito di “non utilizzabilità” a incaricare un tecnico libero professionista di realizzare un nuovo sopralluogo per la compilazione della scheda AeDES (per edifici ordinari) o GL-AeDES (per strutture prefabbricate o di grande luce) che accerti nel dettaglio il danno subito. I tecnici incaricati devono essere professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all’esercizio della professione con competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia.

L. 15/12/2016, n. 229 | FAST FIND: NN15616 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. G.U. 27/12/2016, n. 301 Il provvedimento converte in legge, con modificazioni, il D.L. 189/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Viene abrogato il successivo D.L. 205/2016, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popo-lazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, ma restano validi gli atti e i provve-dimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti. La legge entra in vigore dal 18/12/2016.

D.L. 17/10/2016, n. 189 | FAST FIND: NN15490 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. G.U. 18/10/2016, n. 244 > Vedi pag. 53

Ord. P.C.M. 14/12/2016, n. 9 | FAST FIND: NN15626 Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 9). G.U. 19/12/2016, n. 295

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Le disposizioni della presente ordinanza - in attuazione dell’art. 5, comma 2, lettera g), del D.L. 189/2016 (“D.L. terremoto”) - sono finalizzate a completare il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l’immediata ripresa dell’attività produt-tiva di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche con sede operativa nei comuni colpiti dal sisma 2016, nonché la temporanea delocalizzazione di attività eco-nomiche comunali ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravissimi, non riparabili con interventi di rafforzamento locale. La delocalizzazione può essere attuata:

- in altro edificio agibile sito nello stesso comune; - all’interno del lotto di pertinenza dell’insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti; - all’interno di una struttura unitaria all’uopo predisposta; - all’interno di un’area pubblica attrezzata dal presidente della Regione interessata, in qualità di Vice commissario.

Ord. P.C.M. 14/12/2016, n. 8 | FAST FIND: NN15625 Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. (Ordinanza n. 8). G.U. 19/12/2016, n. 295 Vengono definiti i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danno lievi a norma dell’art. 8 del D.L. 189/2016 (cosid-detto “D.L. terremoto”). Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra “costo dell’intervento” e “costo convenziona-le”, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla presente Ordinanza, in relazione alle diverse tipologie di edifici interessati dagli interventi.

Ord. P.C.M. 14/12/2016, n. 7 | FAST FIND: NN15624 Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016. (Ordinanza n. 7). G.U. 19/12/2016, n. 295 Viene approvato il “Prezzario unico cratere centro Italia 2016” che, limitatamente all’attività di ricostru-zione come individuata e disciplinata nel D.L. 189/2016 (cosiddetto “D.L. terremoto”), costituisce il prez-zario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il Prezzario deve essere utiliz-zato nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione dell’anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del nuovo Codice degli appalti e contratti pubbli-ci (D. Leg.vo 50/2016). Il Prezzario, inoltre, deve essere utilizzato per la quantificazione del costo degli interventi per la ricostruzione privata, ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati.

Ord. P.C.M. 29/11/2016, n. 418 | FAST FIND: NN15605 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 418). G.U. 02/12/2016, n. 282

Ord. P.C.M. 28/11/2016, n. 6 | FAST FIND: NN15611 Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 6). G.U. 05/12/2016, n. 284

Ord. P.C.M. 15/11/2016, n. 3 | FAST FIND: NN15606 Individuazione dei Comuni ai quali è estesa l’applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 3). G.U. 03/12/2016, n. 283

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D. Min. Beni e Att. Culturali 24/10/2016, n. 483 | FAST FIND: NN15617 Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni. Al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi ope-rativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24/08/2016, viene costituito - fino al 30/09/2021 - l’“Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24/08/2016”, con sede a Rieti, con il compito di svolgere tutte le funzioni attribuite al Mibact nelle procedure attinenti agli interven-ti di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Contenziosi relativi a calamità e cedimenti D.P.C.M. 04/11/2016 | FAST FIND: NN15608 Ripartizione, per l’anno 2016, del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. G.U. 05/12/2016, n. 284 Vengono ripartite, per l’anno 2016, le risorse del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecu-tive relative a calamità o cedimenti, di cui all’art. 4 del D.L. 113/2016, in favore dei comuni che ne hanno fatto richiesta. Le risorse saranno utilizzate per far fronte alle spese, di ammontare complessi-vo superiore al 50% delle spese correnti risultanti dalla media degli ultimi 3 rendiconti approvati, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 21/08/2016.

Edilizia residenziale pubblica D. Min. Infrastrutture e Trasp. 05/10/2016 | FAST FIND: NN15601 Riparto e modalità di assegnazione delle risorse di cui all’art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, per il programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica. Anticipazione annualità 2017 per gli interventi di linea a). G.U. 05/12/2016, n. 284 Il provvedimento disciplina il riparto tra le regioni e le modalità di assegnazione delle risorse di cui all’art. 14 del D.L. 185/2015 che, al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica e di prevenire fenomeni di occupazione abusiva, ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro da ripartire sulla base del programma di cui all’art. 4 del D.L. 47/2014. Viene previsto che 16.001.942,36 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’art. 14 del D.L. 185/2015 siano ripartite e trasferite alle regioni come anticipazione dell’annualità 2017, al fine di dare continuità agli interventi previsti dall’art. 4 del D.M. 12/10/2015 e relativi alla Linea a), ossia gli interventi di non rilevante entità di importo inferiore a 15.000 euro.

Riqualificazione energetica immobili P.A. D. Min. Sviluppo Econ. 05/12/2016 | FAST FIND: NN15678 Approvazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, ai sensi degli articoli 5, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e 9, comma 1 del D.M. 16 settembre 2016. In attuazione dell’art. 5, comma 2, del D. Leg.vo 102/2014 e dell’art. 9, comma 1, del D.M. 16/09/2016, viene approvato il programma di interventi per il miglioramento della prestazione ener-getica degli immobili della pubblica amministrazione centrale relativamente agli anni 2014 e 2015. Il programma prevede il finanziamento di 68 progetti, per un ammontare complessivo di circa 73 mi-lioni di euro. Le modalità di erogazione e revoca del finanziamento, di esecuzione, verifica e controllo degli inter-venti sono disciplinati ai sensi del D.M. 16/09/2016.

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URBANISTICA

Bilancio arboreo Deliberaz. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico 12/12/2016, n. 17 | FAST FIND: NN15674 Obblighi di censimento e classificazione degli alberi piantati nei comuni - ex art. 3-bis della L. 113/1992, introdotto dalla L. 10/2013. Ulteriori chiarimenti. Il documento di prassi fornisce interpretazione della norma di cui all’art. 3-bis della L. 113/1992 - come introdotto dalla L. 10/2013 - che ha posto l’obbligo ad ogni comune di produrre un censimento degli alberi piantati nelle aree pubbliche comprese nel proprio territorio, e ad i sindaci di comunica-re, due mesi prima della scadenza del proprio mandato, il bilancio arboreo del comune. Viene precisato che l’obbligo del sindaco a fine mandato di rendere noto il bilancio arboreo è un “obbligo di comunicazione” e, dunque, si applicano gli artt. 3 e 8 del D. Leg.vo 33/2013.

Verde pubblico Deliberaz. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico 01/12/2016, n. 15 | FAST FIND: NN15672 Procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano - ex art. 1, comma 2, L. 113/1992. Viene chiarito che la procedura di messa a dimora di alberi per il miglioramento urbano, prevista dall’art. 1, comma 2, della L. 113/1992, costituisce una vicenda a sfondo contrattuale, ma si atteggia a vera e pro-pria donazione e quindi, si contraddistingue per la sua unilateralità della prestazione pecuniaria a carico del cittadino, che dona uno o più alberi alla comunità, quale contributo al miglioramento urbano.

VARIE

D.L. "Rilancio del Mezzogiorno" D.L. 29/12/2016, n. 243 | FAST FIND: NN15650 Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. G.U. 30/12/2016, n. 304 Il provvedimento - in vigore dal 31/12/2016 - reca misure urgenti per il completamento della proce-dura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA al fine di garantire il sostegno alle famiglie disagiate del territorio tarantino, nonché l’ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari ubicati nell’area di Taranto. Vengono, inoltre, previste misure per velocizzare i procedimenti funzionali all’adeguamento dei si-stemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. Infine, si segnala che il provvedimento dispone anche sulla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7 - previsti nei comuni del Mezzogiorno - prevedendo che, in caso di neces-sità e urgenza, possano essere applicate le disposizioni di cui all’art. 63, commi da 1 a 6 del D. Leg.vo 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che permettono la possibilità di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Sanzioni Codice della strada D. Min. Giustizia 20/12/2016 | FAST FIND: NN15668 Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. G.U. 30/12/2016, n. 304 Il provvedimento - con efficacia a decorrere dal 01/01/2017 - sostituisce il precedente D.M. 16/12/2014, e procede, in conformità all'art. 195, comma 3, del D. Leg.vo 285/1992 (Nuovo codice della strada), all’aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo Co-dice della strada, in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le fami-glie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 01/12/2014 al 30/11/2016 (pari allo 0,1%).

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NORMATIVA REGIONALE Elenco tematico dei più importanti provvedimenti normativi e di prassi pubblicati nei Bollettini Ufficiali delle Regioni e delle Province autonome, o comunque emanati o resi noti nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2016. Oltre alle informazioni qui riportate i lettori, tramite il codice “Fast Find” (v. riquadro) possono accedere ad un più ampio elenco di norme di interesse, consultare i testi completi di tutte le norme, più ampi commenti ed altre risorse collegate.

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ABRUZZO

Digestato Deliberaz. G.R. Abruzzo 15/11/2016, n. 738 | FAST FIND: NR36842 Modifiche ed integrazioni alle Deliberazioni di Giunta regionale 14 Settembre 2009 n. 500 e 10 Maggio 2010 n. 383 ed approvazione Disciplina regionale per la produzione e utilizzazione agronomica del digestato di cui al D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016. B.U. R. Abruzzo Ord. 14/12/2016, n. 49

REASTA L. R. Abruzzo 27/12/2016, n. 42 | FAST FIND: NR36873 Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano. B.U. R. Abruzzo Spec. 28/12/2016, n. 162

BASILICATA

Artigianato Deliberaz. G.R. Basilicata 07/12/2016, n. 1417 | FAST FIND: NR36853 Art. 42. L.R. 29/15 “Nuova Legge organica in materia di Artigianato”. Approvazione Definitiva del Disciplinare attuativo. B.U. R. Basilicata P. II 21/12/2016, n. 49

E.G.R.I.B. L. R. Basilicata 02/12/2016, n. 22 | FAST FIND: NR36779 Modifiche alla L.R. 8 gennaio 2016, n. 1 - Istituzione dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.). B.U. R. Basilicata P. I 02/12/2016, n. 45

Impianti termici L. R. Basilicata 29/12/2016, n. 30 | FAST FIND: NR36924 Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici. B.U. R. Basilicata P. I 30/12/2016, n. 51

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La legge definisce le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e lo svolgi-mento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione in maniera uniforme su tutto il territorio regionale. Gli accertamenti e le ispezioni vengono delegati alle Province di Potenza e Ma-tera, autorità competenti anche per i Comuni con più di 40 mila abitanti che possono affidare diret-tamente il servizio ad uno o più organismi esterni in possesso dei requisiti. Prevista, tra l’altro, l’istituzione del Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, all’interno del quale gli utenti registrano gli impianti secondo le indicazioni della Regione.

Piano casa L. R. Basilicata 30/12/2016, n. 33 | FAST FIND: NR36925 Disposizioni varie ed in materia di scadenze di termini. B.U. R. Basilicata P. I 30/12/2016, n. 52 La legge proroga i termini previsti da alcune leggi regionali. In particolare viene prorogata al 31/12/2018 la validità della L.R. 07/08/2009, n. 25 "Piano casa", che permette limitati ampliamenti e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente con la conces-sione di premialità in termini di superficie e volume. Sempre in materia edilizia, si prevede, inoltre, di uniformare al 31/12/2017 i termini stabiliti dalle LL.RR. n. 18/2004 e 19/2016 per il completamento delle procedure di rilascio dei titoli in sanatoria.

Volumi idrici ad uso irriguo Deliberaz. G.R. Basilicata 19/12/2016, n. 1470 | FAST FIND: NR36938 D.M. MIPAAF del 31 luglio 2015. Adempimenti attuativi. B.U. R. Basilicata P. I 31/12/2016, n. 53

CALABRIA

Certificazione di sostenibilità energetico e ambientale Regolam. R. Calabria 16/12/2016, n. 19 | FAST FIND: NR36844 Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici. In attuazione della l.r. n. 41/2011 “Norme per l’abitare sostenibile”. B.U. R. Calabria P. I-II 21/12/2016, n. 122 Il regolamento attua la L.R. 04/11/2011, n. 41, individuando, in coerenza con i contenuti del D. Leg.vo 192/2005, i criteri per il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici, in particola-re per quanto riguarda i criteri del risparmio idrico, del risparmio energetico, dell’approvvigionamento energetico, nonché i criteri di selezione dei materiali da costruzione.

Collegato alla manovra finanziaria L. R. Calabria 27/12/2016, n. 43 | FAST FIND: NR36860 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2017). B.U. R. Calabria P. I-II 27/12/2016, n. 125 La legge, in vigore dal 01/01/2017: - modifica la L.R. 47/2011 in materia di programmi di edilizia residenziale e introduce delle misure per fronteggiare il disagio abitativo attraverso alcune modifi-che alla L.R. 36/2008 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), che ampliano le cate-gorie degli aventi diritto al beneficio della riserva; - attua la previsione dell’articolo 21 del Testo unico dell’edilizia relativo al potere sostitutivo della Regione Calabria in ordine al rilascio del per-messo di costruire in caso di inerzia dei Comuni. - introduce il sistema informativo denominato “fa-scicolo del fabbricato”, rimandando all’approvazione di apposito regolamento regionale la defini-zione delle modalità di gestione, prevedendone l’applicazione anche agli interventi effettuati ai sensi della L.R. n. 21/2010.

FER, installatore, manutentore Deliberaz. G.R. Calabria 10/11/2016, n. 439 | FAST FIND: NR36781 Presa d’atto Conferenza Stato Regioni e Prov. Auto. 14/078/CR08bis/C9 “Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria (FER) - ai sensi d.lgs 28/2011” Acquisizione

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dello standard formativo di qualificazione professionale e approvazione disciplinare. B.U. R. Calabria P. I-II 12/12/2016, n. 120

Legge di stabilità L. R. Calabria 27/12/2016, n. 44 | FAST FIND: NR36861 Legge di stabilità regionale 2017. B.U. R. Calabria P. I-II 27/12/2016, n. 125

Piano casa L. R. Calabria 27/12/2016, n. 46 | FAST FIND: NR36862 Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale). B.U. R. Calabria P. I-II 27/12/2016, n. 125 La legge ha prorogato il Piano Casa al 31/12/2018. Oltre allo slittamento dei termini il provvedimento ha introdotto una serie di modifiche sostanziali rispetto alle precedenti versioni della L.R. 11/08/2010, n. 21: si riducono le percentuali di amplia-mento ma viene premiato l’adeguamento antisismico. Nello specifico mentre prima vi era la possibi-lità di ampliare gli edifici esistenti fino al 20% della volumetria la nuova legge limita, invece, al 15% i premi di cubatura previsti per questi interventi. Vengono, però, premiate le iniziative per la sicurez-za antisismica: con l’adeguamento sismico dell’intero aggregato strutturale, l’ampliamento può in-fatti raggiungere il 30%. È inoltre riconosciuto un ulteriore premio del 10% in funzione del livello di sostenibilità ambientale raggiunto in base al Protocollo ITACA Calabria (Reg. R. 19/2016 attuativo della L.R. 41/2011). Implementato il sistema informativo “fascicolo del fabbricato” allo scopo di censire gli interventi di trasformazione edilizia e lo stato degli edifici. Le modalità per il suo funzionamento verranno definite entro la fine di giugno 2017, cioè dopo sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale.

PRGR, PRAC Deliberaz. C.R. Calabria 19/12/2016, n. 156 | FAST FIND: NR36846 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC). B.U. R. Calabria P. I-II 21/12/2016, n. 122

Urbanistica, disciplinare operativo Deliberaz. G.R. Calabria 24/11/2016, n. 473 | FAST FIND: NR36845 Approvazione del Disciplinare Operativo previsto all’art. 9 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002 e s.m.i. B.U. R. Calabria P. I-II 21/12/2016, n. 122 Il documento definisce e rappresenta i contenuti del disciplinare operativo previsto al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 16/04/2002, n. 19 (Legge urbanistica) che regolamenta lo svolgimento delle fun-zioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici.

Volumi idrici ad uso irriguo Regolam. R. Calabria 28/12/2016, n. 20 | FAST FIND: NR36894 Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo D.M. MIPAAF 31 luglio 2015. B.U. R. Calabria P. I-II 29/12/2016, n. 127

CAMPANIA

Autorizzazione integrata ambientale D. Dirig.R. Campania 06/12/2016, n. 925 | FAST FIND: NR36813 Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione Integrata Ambientale. Aggiornamento. B.U. R. Campania Ord. 19/12/2016, n. 87

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Costruzioni in zone sismiche D. Dirig.R. Campania 01/12/2016, n. 1597 | FAST FIND: NR36782 Approvazione del fac-simile di specifica richiesta per il trasferimento e l’ampliamento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 s.m.i., aggiornato a seguito delle modifiche introdotte all’art. 4-bis ad opera dell’art. 1, co. 192, L.R. 16/14. B.U. R. Campania Ord. 12/12/2016, n. 84 Il decreto approva il fac-simile di richiesta per il trasferimento o l’ampliamento delle attività e delle funzioni di competenza del Genio Civile di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio del rischio sismico), da presentarsi a cura dei comuni, unioni dei comuni o comuni in forma associata che intendono richiedere il trasferi-mento. Il modello approvato sostituisce il precedente modello approvato con Delib. G.R. 04/04/2012, n. 161 che è aggiornato a seguito delle modifiche introdotte all’art. 4 - bis ad opera dell’art. 1, com-ma 192, L.R. 16/14. La richiesta di trasferimento non deve essere ripresentata ogni anno l’ente sia stato già destinatario del trasferimento.

Impianti eolici D. Dirig.R. Campania 05/12/2016, n. 442 | FAST FIND: NR36757 DGR n. 533 del 4/10/2016 - Individuazione Comuni "saturi". B.U. R. Campania Ord. 07/12/2016, n. 83 Il decreto provvede all’individuazione dell’elenco dei Comuni “saturi” e, pertanto, non idonei all’installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili.

Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani Delib. G.R. Campania 06/12/2016, n. 685 | FAST FIND: NR36815 Adozione dell’aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani (prgru) ai sensi dei commi 2 e 6 dell’art. 15 della Legge Regionale 14/2016. B.U. R. Campania Ord. 21/12/2016, n. 88 Errata corrige in B.U.R. 12/12/2016, n. 85.

Semplificazione normativa L. R. Campania 23/12/2016, n. 38 | FAST FIND: NR36851 Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale. B.U. R. Campania Ord. 23/12/2016, n. 89

VAS, VIA, Valutazione di incidenza Delib. G.R. Campania 06/12/2016, n. 686 | FAST FIND: NR36812 Nuovo disciplinare sulle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania. B.U. R. Campania Ord. 19/12/2016, n. 87 La delibera approva le “Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regio-ne Campania” in sostituzione di quelle di cui alla Delib. G.R. 08/10/2010, n. 683.

EMILIA ROMAGNA

Collegato legge stabilità L. R. Emilia Romagna 23/12/2016, n. 25 | FAST FIND: NR36852 Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017. B.U. R. Emilia Romagna P. I 23/12/2016, n. 383 La manovra ha tra le sue priorità: l’accelerazione sull’impiego dei fondi strutturali, investimenti per la ripresa economica, fondi contro il dissesto idrogeologico e la tutela dell’ambiente.

Fondi rischio sismico Determ. Resp.R. Emilia Romagna 29/11/2016, n. 19141 | FAST FIND: NR36788

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Approvazione della graduatoria degli interventi prioritari di miglioramento sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC n. 293/2015. B.U. R. Emilia Romagna P. II 14/12/2016, n. 371

Prezzario difesa suolo Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 13/12/2016, n. 2185 | FAST FIND: NR36836 Aggiornamento Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza - Annualità 2017. B.U. R. Emilia Romagna P. II 22/12/2016, n. 382

Terremoto Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 14/12/2016, n. 60 | FAST FIND: NR36797 Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016: nuove disposizioni per la proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015. B.U. R. Emilia Romagna P. II 14/12/2016, n. 374

Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 14/12/2016, n. 59 | FAST FIND: NR36795 Modifiche a varie ordinanze. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi. B.U. R. Emilia Romagna P. II 14/12/2016, n. 373

FRIULI VENEZIA GIULIA

Biblioteche D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 07/12/2016, n. 0236/Pres. | FAST FIND: NR36816 Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (norme regionali in materia di beni culturali). B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 12/12/2016, n. 54

Commercio L. R. Friuli Venezia Giulia 09/12/2016, n. 19 | FAST FIND: NR36791 Disposizioni per l’adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio. B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 14/12/2016, n. 55

Edilizia agevolata Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 09/12/2016, n. 2406 | FAST FIND: NR36794 LR 1/2016, art. 18 - Edilizia agevolata - Fissazione data di inizio presentazione domande di contributo. B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 14/12/2016, n. 57 Fissata al 19/12/2016 la data di inizio per la presentazione, da parte dei soggetti individuati nel D. Pres. R. 13/07/2016, n. 0144/Pres. e con le modalità nello stesso stabilite, delle domande di contribu-to per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata.

Impianti energetici a biomassa legnosa D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/12/2016, n. 0254/Pres. | FAST FIND: NR36877 Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell’articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 28/12/2016, n. 61

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Abrogato il precedente decreto 19/12/2014, n. 0242/Pres. Il contributo è finalizzato alla realizzazione di impianti termici a biomassa legnosa proveniente dalla fore-sta e dall’arboricoltura da legno specializzata. I soggetti beneficiari sono imprese di utilizzazione boschi-va, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali, proprietari di foreste. La domanda di contributo deve essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno e il con-tributo viene concesso in misura pari all’80 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici o al 50 per cento della spesa ammissibile per soggetti diversi, e non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000 euro.

Moduli unificati edilizia D. Dir.R. Friuli Venezia Giulia 15/12/2016, n. 6611 | FAST FIND: NR36875 LR 19/2009, art. 2, e relativo Regolamento di attuazione, art. 3. Aggiornamento della modulistica unificata regionale in materia edilizia. B.U. R. Friuli Venezia Giulia Ord. 28/12/2016, n. 52 Il decreto entra in vigore il 01/01/2017, ferma restando la facoltà di concludere i procedimenti già avviati con la modulistica previgente.

Soppressione delle Province L. R. Friuli Venezia Giulia 09/12/2016, n. 20 | FAST FIND: NR36792 Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016. B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 14/12/2016, n. 55 La legge disciplina la soppressione delle Province, il trasferimento delle funzioni alla Regione ed ai Comuni e la successione nei rapporti giuridici, nonché le inevitabili e conseguenti ripercussioni sulla normativa vigente.

Turismo, attività produttive L. R. Friuli Venezia Giulia 09/12/2016, n. 21 | FAST FIND: NR36793 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive. B.U. R. Friuli Venezia Giulia Suppl. Ord. 14/12/2016, n. 56 La legge promuove l’attrattività del territorio regionale attraverso l’attuazione di politiche di miglio-ramento degli standard dei servizi turistici e della qualità delle strutture ricettive.

LAZIO

Legge di stabilità L. R. Lazio 31/12/2016, n. 17 | FAST FIND: NR36941 Legge di Stabilità regionale 2017. B.U. R. Lazio P. I-II 31/12/2016, n. 105 La legge entra in vigore il 01/01/2017. Tra le modifiche e le disposizioni introdotte con la legge si segnala, in particolare, la proroga della scadenza del Piano Casa dal 31/01/2017 fino all’approvazione di una proposta di legge in materia di rigenerazione urbana e comunque non oltre 01/06/2017 (art. 1, comma 89).

LIGURIA

Acque Deliberaz. G.R. Liguria 25/11/2016, n. 1080 | FAST FIND: NR36848 L.R. 12/2015 Art. 3 c. 1. Approvazione criteri per applicazione del sistema della compensazione ai lavori pubblici di interesse regionale di ripristino officiosità idraulica e manutenzione dei corsi d’acqua di cui alla DGR 628/2016. B.U. R. Liguria P. II 21/12/2016, n. 51

Autorizzazione unica ambientale Deliberaz. G.R. Liguria 25/11/2016, n. 1076 | FAST FIND: NR36847

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D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA. B.U. R. Liguria P. II 21/12/2016, n. 51 La deliberazione approva il modello regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) ed ha stabilito che i SUAP adattino i propri modelli informatici di domanda AUA al modello approvato entro il 23/02/2017. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha, inoltre, adottato alcune indicazioni applicative in merito alla disciplina dell’AUA, ferme restando le indicazioni forni-te dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con circolare n. 49801/2013.

Collegato legge stabilità L. R. Liguria 27/12/2016, n. 33 | FAST FIND: NR36911 Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2017. B.U. R. Liguria P. I 30/12/2016, n. 24 Tra le modifiche di cui alla presente legge si segnalano: - l’art. 2: che promuove il Patto per lo Svi-luppo Strategico del Turismo, con cui si dà avvio ad un’importante iniziativa per lo sviluppo del turi-smo e la riqualificazione delle strutture sportive; - l’art. 5: che modifica la legge urbanistica regio-nale (L.R. 04/09/1997, n. 36) e la L.R. 06/06/2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia).

Commissioni di vigilanza e collaudo Deliberaz. G.R. Liguria 15/11/2016, n. 1042 | FAST FIND: NR36820 Approvazione criteri e modalità operative per svolgimento dell’attività delle Commissioni di vigilanza e collaudo ex articolo 8, comma 2 DPR n. 509/1997. B.U. R. Liguria P. II 14/12/2016, n. 50 La deliberazione definisce il funzionamento e le modalità operative della Commissione di vigilanza e collaudo finale prevista dall’art. 8, comma 2, del D.P.R. 02/12/1997, n. 509 “Regolamento recante di-sciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8 della l.15 marzo 1997, n. 59”.

Energia L. R. Liguria 07/12/2016, n. 32 | FAST FIND: NR36808 Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione. B.U. R. Liguria P. I 14/12/2016, n. 23 La legge modifica la normativa in materia di rendimento energetico nell’edilizia (L.R. 22/2007), al fine di adeguarne i contenuti alle nuove disposizioni intervenute a livello nazionale, in attuazione del-la direttiva 2002/91/CE. Si provvede all’espunzione delle disposizioni relative alla metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, ai requisiti minimi di prestazione energetica e ai criteri e modalità per la redazione e il rilascio dell’attestato. Le altre disposizioni del provvedimento intervengono sul contributo dovuto in relazione al rapporto di controllo di efficienza energetica tra-smesso alla banca dati della Regione e sugli accertamenti e le ispezioni di competenza dei Comuni.

Legge di stabilità L. R. Liguria 27/12/2016, n. 34 | FAST FIND: NR36912 Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017. B.U. R. Liguria P. I 30/12/2016, n. 24 Si segnalano gli interventi in materia di trasporto pubblico locale (art. 6, comma 1) e la proroga al 2017 dell’imposta regionale sui carburanti per consentire i lavori di ripristino dei danni alluvionali o causati da altre calamità naturali (art. 6, comma 15).

Strutture ricettive all’aria aperta D. Dirig.R. Liguria 28/11/2016, n. 5607 | FAST FIND: NR36880 Modifica modello di classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta. B.U. R. Liguria P. II 28/12/2016, n. 52 Il modello di classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta approvato sostituisce il modello CL - AA approvato con D. Dirig. R. 02/11/2016, n. 5051.

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LOMBARDIA

Canoni di polizia idraulica D. Dir. Gen.R. Lombardia 22/12/2016, n. 13807 | FAST FIND: NR36899 Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l’anno 2017 a titolo di canoni di polizia idraulica in applicazione dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10. B.U. R. Lombardia S. Ord. 29/12/2016, n. 52

Collegato 2017 L. R. Lombardia 29/12/2016, n. 34 | FAST FIND: NR36915 Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017. B.U. R. Lombardia Suppl. Ord. 30/12/2016 La legge è in vigore dal 01/01/2017. Tra le novità più significative: - interventi in favore deli territori montani attraverso l’istituzione di un Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpi-ne e riordino dei consorzi di bonifica (artt. 10 e 11); - realizzazione e sviluppo di sistemi interopera-bili di elaborazione e gestione dei dati ambientali delle installazioni soggette ad AIA, anche a fini di una fruizione dei dati da parte dei gestori degli impianti interessati (art. 20).

Effluenti D. Dir.R. Lombardia 22/12/2016, n. 13759 | FAST FIND: NR36900 Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l’anno 2017, della comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 5171/2016 (zone vulnerabili) e n. 5418/2016 (zone non vulnerabili). B.U. R. Lombardia S. Ord. 29/12/2016, n. 52

Emissioni in atmosfera Delib. G.R. Lombardia 19/12/2016, n. X/6030 | FAST FIND: NR36863 Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di ‘Emissioni in atmosfera’ ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell’entrata in vigore del regolamento CE n.1272/2008 («CLP») e successive modifiche e integrazioni. B.U. R. Lombardia S. Ord. 27/12/2016, n. 52 Gli indirizzi proposti sono da intendersi validi fino a diverse e più specifiche disposizioni in materia da parte del MATTM.

D. Dirig.R. Lombardia 01/12/2016, n. 12779 | FAST FIND: NR36907 Approvazione dell’allegato tecnico relativo all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso». B.U. R. Lombardia S. Ord. 13/12/2016, n. 50 Il provvedimento troverà attuazione a partire dal 01/04/2017 e da tale data, pertanto, tutte le attività nuove ed esistenti dovranno presentare la domanda di adesione all’autorizzazione generale facendo riferimento alle tempistiche, alle modalità e alle prescrizioni contenute nell’allegato. In via transito-ria, fino all’attuazione del presente provvedimento, continuerà ad applicarsi la Delib. G.R. 23/12/2004, n. 7/20138 e, pertanto, fino al 31/03/2017 l’eventuale domanda di adesione per l’avvio di nuove attività dovrà essere presentata secondo i contenuti e le modalità previste da tale delibera.

Legge di stabilità L. R. Lombardia 29/12/2016, n. 35 | FAST FIND: NR36943 Legge di stabilità 2017 - 2019. B.U. R. Lombardia Suppl. Ord. 31/12/2016 La legge entra in vigore il 01/01/2017. Tra le misure adottate previsti interventi per l’integrazione dei servizi e la promozione degli investimenti nel trasporto pubblico regionale e locale.

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Moduli unificati edilizia - PDC Delib. G.R. Lombardia 28/11/2016, n. X/5909 | FAST FIND: NR36740 Modulistica unificata e standardizzata per la presentazione del permesso di costruire (PDC): adeguamento della modulistica nazionale alle normative specifiche e di settore di Regione Lombardia. B.U. R. Lombardia S. Ord. 05/12/2016, n. 49 La deliberazione approva la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione dell’istanza di Permesso di Costruire. I Comuni lombardi entro il 03/06/2017 devono provvedere all’adeguamento della modulistica, anche in formato digitale, già in uso.

Opere edilizie incongrue Delib. G.R. Lombardia 18/11/2016, n. X/5832 | FAST FIND: NR36739 Criteri per l’identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico (art. 4, comma 9, l.r. 31/2014). B.U. R. Lombardia S. Ord. 05/12/2016, n. 49 Il documento ha lo scopo di definire i criteri per l’identificazione nei PGT delle opere edilizie incon-grue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico, ai sensi dell’art. 4, com-ma 9, della L.R. 31/2014. Per opere edilizie, rispetto a cui valutare gli elementi di incongruità, si in-tendono sia gli edifici, sia i manufatti edilizi che: siano a norma con i permessi previsti dalla legge, non sottoposti a specifica tutela e non adibiti a uso agricolo da almeno cinque anni; siano localizzati nel territorio agricolo o negli ambiti di valore paesaggistico. Per la definizione di incongruità ci si riferisce alle opere edilizie esistenti - nel territorio agricolo o negli ambiti di valore paesaggistico - che, per impatto visivo, dimensioni planivolumetriche o caratteristiche tipologiche e funzionali, rap-presentino un’evidente alterazione negativa e permanente dell’integrità e dell’identità dei luoghi.

Piano dei controlli sugli APE Delib. G.R. Lombardia 28/11/2016, n. X/5900 | FAST FIND: NR36736 Approvazione del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, previsto dall’art. 11, della l.r. 24/2014. B.U. R. Lombardia S. Ord. 02/12/2016, n. 48

Rifiuti inerti Delib. G.R. Lombardia 28/11/2016, n. X/5906 | FAST FIND: NR36749 Elenco dei rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione da assoggettare all’aliquota riportata all’art. 53 comma 3, lettera A) della l.r. n. 10 del 14 luglio 2003. B.U. R. Lombardia S. Ord. 06/12/2016, n. 49

Servizi abitativi Delib. G.R. Lombardia 19/12/2016, n. X/6002 | FAST FIND: NR36897 Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 «Legge europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di interesse economico generale nell’ambito dei servizi abitativi». B.U. R. Lombardia S. Ord. 29/12/2016, n. 52

Terremoto D. Comm. Del.R. Lombardia 30/11/2016, n. 182 | FAST FIND: NR36769 Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - approvazione delle modifiche alle «disposizioni tecniche e procedurali per la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico» - testo coordinato. B.U. R. Lombardia S. Ord. 09/12/2016, n. 49

Ord. Comm. Del.R. Lombardia 18/11/2016, n. 266 | FAST FIND: NR36833 Piano degli Interventi Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del Maggio 2012 - Aggiornamento 3. B.U. R. Lombardia S. Ord. 02/12/2016, n. 48

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Valore del soprassuolo Delib. G.R. Lombardia 29/12/2016, n. X/6090 | FAST FIND: NR36942 Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 675/2005 «Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi» (art. 43 comma 8 della l.r. 31/2008) a seguito delle modifiche ed integrazioni alla l.r. 31/2008 apportate con ll.rr. 19/2014, 21/2014, 38/2015, 4/2016, 7/2016. B.U. R. Lombardia S. Ord. 31/12/2016, n. 52

D. Dirig.R. Lombardia 18/11/2016, n. 11846 | FAST FIND: NR36901 Adeguamento del «Valore del soprassuolo» stabilito con d.g.r. 675/2005. B.U. R. Lombardia S. Ord. 06/12/2016, n. 49 Il “valore del soprassuolo”, stabilito con Delib. G.R. 675/2005, serve per calcolare il “costo di com-pensazione” e quindi l’ammontare degli interventi compensativi in caso di distruzione di un bosco. Il decreto fissa il “‘valore del soprassuolo” per il triennio 2017-2019 confermando il valore del triennio 2014-2016, di cui al D. Dirig. R. 26/11/2013, n. 10975.

Volumi idrici ad uso irriguo Delib. G.R. Lombardia 19/12/2016, n. X/6035 | FAST FIND: NR36898 Approvazione della disciplina regionale dei criteri e delle modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo, delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, nonché le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati al sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) e del relativo aggiornamento periodico, in attuazione dell’articolo 33, comma 2 bis, del regolamento regionale 2/2006. B.U. R. Lombardia S. Ord. 29/12/2016, n. 52

Regolam. R. Lombardia 02/12/2016, n. 10 | FAST FIND: NR36741 Modifica dell’articolo 33 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26). Disposizioni per l’attuazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 (Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.) B.U. R. Lombardia Suppl. Ord. 05/12/2016

MARCHE

Adeguamento normativo L. R. Marche 27/12/2016, n. 37 | FAST FIND: NR36923 Misure urgenti di adeguamento della Legislazione Regionale. B.U. R. Marche Suppl. 30/12/2016, n. 9 Si segnalano: - l’art. 9 che modifica L.R. 25/05/1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suo-lo); - l’art. 10 che modifica la L.R. 12/10/2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione in-tegrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati); - l’art. 11 che modifica la L.R. 20/04/2015, n. 19.

Agriturismo, agricoltura L. R. Marche 02/12/2016, n. 27 | FAST FIND: NR36810 Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”. B.U. R. Marche Ord. 15/12/2016, n. 136

Assestamento bilancio L. R. Marche 22/12/2016, n. 33 | FAST FIND: NR36849 Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018. B.U. R. Marche Suppl. 22/12/2016, n. 7

Legge di stabilità L. R. Marche 27/12/2016, n. 35 | FAST FIND: NR36922

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Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017). B.U. R. Marche Suppl. 30/12/2016, n. 9 Tra le modifiche più significative si segnalano le modifiche apportate alla L.R. 20/01/1997, n. 15 che disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Piano casa L. R. Marche 25/11/2016, n. 26 | FAST FIND: NR36762 Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014”. B.U. R. Marche Ord. 07/12/2016, n. 133 La legge proroga al 31/12/2018 il termine per la presentazione delle domande inerenti il Piano Casa di cui alla L.R. 08/10/2009, n. 22. Oltre allo slittamento del termine la legge prevede incentivi per l’adeguamento antisismico riconoscendo un ulteriore ampliamento, fino al 15% della volumetria o della superficie utile lorda (SUL), nel caso in cui l’intervento da realizzare preveda anche un ade-guamento sismico della struttura portante dell’intero edificio esistente.

Protezione civile D. P.G.R. Marche 19/12/2016, n. 160 | FAST FIND: NR36919 Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 - Indicazioni operative del 10 febbraio 2016. Aggiornamento delle procedure di allertamento della Regione Marche. B.U. R. Marche Ord. 29/12/2016, n. 141

Terremoto Centro Italia 2016 D. P.G.R. Marche 16/12/2016, n. 159 | FAST FIND: NR36918 Interventi a carattere d’urgenza conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito la regione Marche - Deroghe relative agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 21/2011. B.U. R. Marche Ord. 29/12/2016, n. 141 Il provvedimento prevede la possibilità per le aziende agrituristiche di derogare ai criteri di cui agli artt. 5 (Ospitalità) e 6 (Somministrazione di alimenti e bevande) della L.R. 14/11/2011, n. 21 (Dispo-sizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltu-ra) per interventi di assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 2016.

Deliberaz. G.R. Marche 28/11/2016, n. 1492 | FAST FIND: NR36803 Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti agli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. B.U. R. Marche Ord. 13/12/2016, n. 135

Deliberaz. G.R. Marche 28/11/2016, n. 1491 | FAST FIND: NR36802 Articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 concernente: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” - Definizione competenze, articolazione territoriale, dotazione di personale dell’Ufficio speciale per la ricostruzione. B.U. R. Marche Ord. 13/12/2016, n. 135

MOLISE

Banca della terra Regolam. R. Molise 28/11/2016, n. 6 | FAST FIND: NR36732 Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra. B.U. R. Molise Ord. 01/12/2016, n. 44 Il regolamento, attuativo della L.R. 05/11/2014, n. 16 (Istituzione della Banca della Terra del Moli-se), definisce: - le norme tecniche per l’effettuazione del censimento dei terreni; - i criteri per la pub-blicità degli elenchi; - i criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo; - i criteri per

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l’ammissibilità delle domande di assegnazione dei terreni; - le modalità di controllo sull’attuazione dei piani di sviluppo; - le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative.

Emissioni in atmosfera Determ. Dirig.R. Molise 28/11/2016, n. 5852 | FAST FIND: NR36734 Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. - art. 272, commi 1 e 2 - emissioni in atmosfera generate dagli impianti e dalle attività in deroga - approvazione modulistica. B.U. R. Molise Ord. 01/12/2016, n. 44 Il provvedimento approva una specifica modulistica che consenta ai gestori e/o titolari delle attività di ottemperare agevolmente agli adempimenti in merito al regime autorizzativo in deroga per le emissioni in atmosfera disciplinato dall’art. 272, commi 1 e 2, del D. Leg.vo n. 152/2006.

Fondi rischio sismico Deliberaz. G.R. Molise 25/11/2016, n. 541 | FAST FIND: NR36818 Attuazione dell’art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77. Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, interventi strutturali di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012, n. 4007 e dell’Ordinanza del Capo Dipartimento delle Protezione Civile del 20 febbraio 2013, n. 52. Provvedimenti. B.U. R. Molise Ord. 16/12/2016, n. 46

Impianti sportivi L. R. Molise 29/12/2016, n. 23 | FAST FIND: NR36927 Disposizioni regionali in materia di promozione sportiva. B.U. R. Molise Ed. Str. 30/12/2016, n. 50

Sale da gioco L. R. Molise 17/12/2016, n. 20 | FAST FIND: NR36854 Disposizioni per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico. B.U. R. Molise Ed. Str. 19/12/2016, n. 48 La legge sancisce il divieto di aprire sale da gioco, sale scommesse e spazi per il gioco con vincita di denaro a una distanza inferiore ai 500 metri da aree “sensibili” (istituti scolastici di ogni ordine e grado; luoghi di culto; centri di aggregazione sociale o giovanile; strutture a carattere culturale, ri-creativo e sportive; strutture sanitarie e ospedaliere; esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; stazioni ferroviarie; terminal bus). È facoltà dei Comuni individuare altre aree sensibili.

Volumi idrici ad uso irriguo Deliberaz. G.R. Molise 19/12/2016, n. 600 | FAST FIND: NR36944 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015. Approvazione del “Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo della Regione Molise”. B.U. R. Molise Ord. 31/12/2016, n. 51

PIEMONTE

Assestamento bilancio L. R. Piemonte 05/12/2016, n. 24 | FAST FIND: NR36766 Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie. B.U. R. Piemonte Suppl. Ord. 07/12/2016, n. 1 Si segnala in particolare l’art. 27 che contiene la proroga al 30/06/2017 per gli interventi edilizi co-siddetti in deroga, finalizzati all’ampliamento o alla demolizione e successiva ricostruzione degli edi-fici a destinazione residenziale, artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva, secondo quanto previsto dalla L.R. 14/07/2009, n. 20 (Piano Casa).

Disposizioni finanziarie L. R. Piemonte 29/12/2016, n. 28 | FAST FIND: NR36921

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Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie. B.U. R. Piemonte Suppl. Ord. 30/12/2016, n. 1 La legge entra il vigore il 30/12/2016.

Edilizia sociale Deliberaz. G.R. Piemonte 28/11/2016, n. 22-4268 | FAST FIND: NR36895 L.R. n. 3/2010, art. 19, comma 4, e Regolamento n. 14/R del 4.10.2011, art. 6. Aggiornamento delle fasce reddituali ai fini dell’applicazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale per il biennio 2017-2018. B.U. R. Piemonte P. I-II 29/12/2016, n. 52

Impianti termici Deliberaz. G.R. Piemonte 22/12/2016, n. 12-4449 | FAST FIND: NR36896 Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 23-2724 recante disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici in attuazione del d.p.r. 74/2013 e degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3. Proroga al 31 dicembre 2017 del termine per lo svolgimento della campagna sperimentale ispettiva. B.U. R. Piemonte P. I-II 29/12/2016, n. 52 La deliberazione proroga al 31/12/2017 il termine per per l’effettuazione della campagna ispettiva sperimentale degli impianti termici di cui alla Delib. G.R. 29/12/2015, n. 23-2724.

Sicurezza, formazione Deliberaz. G.R. Piemonte 12/12/2016, n. 17-4345 | FAST FIND: NR36800 Recepimento dell’Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Revisione e riordino dei provvedimenti regionali in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifica D.G.R. n. 38-3266 del 9.5.2016. B.U. R. Piemonte Suppl. Ord. 15/12/2016, n. 1

PUGLIA

Autorizzazione unica impianti fonti rinnovabili Determ. Dirig.R. Puglia 30/11/2016, n. 71 | FAST FIND: NR36839 Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Ulteriori precisazioni. B.U. R. Puglia Ord. 22/12/2016, n. 147 La determinazione precisa, rispetto alla precedente Determ. Dirig. 24/10/2016, n. 49, che le autoriz-zazioni uniche da rilasciare ai sensi del D. Leg.vo 387/2003 nella parte relativa alla durata delle stesse, debbano prevedere una durata pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della società pro-ponente. Disposta, altresì, la rettifica delle autorizzazioni già rilasciate nella parte relativa alla du-rata delle stesse, su istanza presentata dai proponenti.

Edilizia residenziale pubblica Deliberaz. G.R. Puglia 30/11/2016, n. 1863 | FAST FIND: NR36840 Definizione dei criteri applicativi dell’art. 20 comma 3 punto b) della L.R. 7 aprile 2014 n. 10, in materia di regolarizzazione di occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifica della D.G.R. n. 990 del 15 maggio 2015. B.U. R. Puglia Suppl. 22/12/2016 La deliberazione risponde alle richieste di chiarimento avanzate da alcune Amministrazioni comunali in merito ai criteri stabiliti dalla Delib. G.R. 15/05/2015, n. 990 cha ha fissato i criteri applicativi dell’art. 20, comma 3, lett. b) della L.R. 10/2014, inerenti “la condizione di particolare disagio so-cio-economico e di necessità”.

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Legge di stabilità L. R. Puglia 30/12/2016, n. 40 | FAST FIND: NR36928 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017). B.U. R. Puglia Ord. 30/12/2016, n. 150 Tra le modifiche di cui alla legge significativa quella alla L.R. 15/11/2007, n. 33 (Recupero dei sotto-tetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate): l’art. 66 della presente legge ha modificato il requisito della realizzazione dell’edificio, fissato al comma 3, lett. a) dell’art. 1, per il recupero volumetrico passando dal 30/06/2013 al 30/06/2016.

Piano casa, recupero sottotetti L. R. Puglia 05/12/2016, n. 37 | FAST FIND: NR36771 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate). B.U. R. Puglia Ord. 09/12/2016, n. 141 La legge proroga al 31/12/2017 il termine del Piano Casa entro cui è consentita la presentazione di istanze abilitative in materia edilizia, al fine di assicurare i benefici delle disposizioni normative (L.R. 30/07/2009, n. 14). Prevista la possibilità di beneficiare degli aumenti volumetrici di cui alla legge sul Piano Casa anche nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione siano subordinati all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Introdotta, altresì, una modifica alla legge sui sottotetti (L.R. 15/11/2007, n. 33). In particolare il re-cupero abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel rispetto delle norme che di-sciplinano il condominio negli edifici: ovvero se il sottotetto è parte comune l’intervento sarà ammis-sibile previa deliberazione condominiale, se invece il sottotetto è di proprietà individuale, l’intervento sarà ammissibile previo assolvimento dell’obbligo di comunicazione.

Prestazione energetica nell’edilizia L. R. Puglia 05/12/2016, n. 36 | FAST FIND: NR36770 Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale". B.U. R. Puglia Ord. 09/12/2016, n. 141 La legge istituisce il "Catasto energetico regionale", al fine di migliorare le prestazioni energetiche e ridurre il consumo energetico in edilizia. La data di attivazione materiale del Catasto energetico re-gionale e di ognuna delle sue sezioni è individuata con apposita determinazione del dirigente del Servizio energie rinnovabili e reti. Disciplinate altresì le procedure: - per l’esecuzione degli accer-tamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici (D.P.R. 74/2013); - per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione ener-getica degli edifici (D.P.R. 75/2013). Le attività di accertamento e ispezione già avviate dalle autorità competenti, di cui all’art. 4, comma 2, del Reg. R. 24/2007, conservano la loro validità e sono portate a termine entro il 31/12/2017. A partire dal 10/05/2017 le attività di accertamento e ispezione si conformano alle disposizioni di cui alla presente legge.

SARDEGNA

Consorzi bonifica L. R. Sardegna 30/11/2016, n. 31 | FAST FIND: NR36735 Norme varie in materia di agricoltura. Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) e alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015). B.U. R. Sardegna P. I-II 01/12/2016, n. 54

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Piano casa L. R. Sardegna 07/12/2016, n. 33 | FAST FIND: NR36790 Proroga di termini di cui alla legge regionale n. 8 del 2015. B.U. R. Sardegna P. I-II 15/12/2016, n. 57 La legge proroga al 31/12/2017 il Piano Casa e al 31/12/2018 le concessioni a favore delle strutture al servizio della balneazione.

Variazione bilancio L. R. Sardegna 05/12/2016, n. 32 | FAST FIND: NR36748 Variazioni del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie. B.U. R. Sardegna P. I-II 06/12/2016, n. 55

SICILIA

Commercio Circ. Ass.R. Sicilia 16/11/2016, n. 2 | FAST FIND: NR36806 Articolo 9 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante. G.U. R. Sicilia P. I 02/12/2016, n. 52 La circolare ritiene superato il disposto di cui alla lett. b), dell’art. 9, della Circ. Ass.06/04/1996, prot. n. 4754 (Circolare esplicativa alla legge sul commercio - L.R. 18/1995) e rimette ai consigli comunali la disciplina dei tempi di sosta per l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante, fermo restando il rispetto di norme di tutela dei beni architettonici e monumenta-li, nonché di limitazioni e divieti imposti per motivi di viabilità o altri motivi di pubblico interesse.

Disposizioni finanziarie L. R. Sicilia 29/12/2016, n. 28 | FAST FIND: NR36945 Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2017. Disposizioni finanziarie. G.U. R. Sicilia P. I 31/12/2016, n. 58 La legge entra in vigore il 31/12/2016, con effetto dal 01/01/2017.

Oli minerali e carburanti D. Ass.R. Sicilia 07/12/2016 | FAST FIND: NR36929 Sostituzione dell’articolo 9 del decreto 9 giugno 2016, concernente nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. G.U. R. Sicilia P. I 30/12/2016, n. 57 Con la sostituzione dell’art. 9 del D. Ass. R. 09/06/2016 il decreto mira ad operare un allineamento con le disposizioni di cui alla direttiva DAFI di imminente introduzione, che, nei fatti, comporterà l’obbligo della presenza del terzo prodotto (GPL e/o metano) negli impianti di deposito e di distribu-zione di oli minerali e di carburanti.

Oneri complementari per interventi di edilizia sociale Circ. Ass.R. Sicilia 13/12/2016 | FAST FIND: NR36930 Circolare esplicativa relativa alle modalità di applicazione degli oneri complementari per gli interventi di edilizia pubblica sovvenzionata, nell’ambito dei massimali stabiliti dal decreto n. 2982 del 9 dicembre 2015 per gli interventi di edilizia sociale. G.U. R. Sicilia P. I 30/12/2016, n. 57 La circolare regola e chiarisce le modalità applicative degli oneri complementari per gli interventi di edilizia pubblica sovvenzionata, nell’ambito dei massimali stabiliti dal D. Ass. R. 09/12/2015, n. 2982 per gli interventi di edilizia sociale. Sarà cura dei competenti servizi fornire indicazioni in merito alle modalità applicative degli oneri complementari per l’edilizia agevolata e convenzionata.

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Piano regionale delle bonifiche D. Pres.R. Sicilia 28/10/2016, n. 26 | FAST FIND: NR36931 Regolamento di attuazione dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale delle bonifiche. G.U. R. Sicilia Suppl. Ord. 30/12/2016, n. 1

Quota percentuale per i ribassi d’asta e tipologia di servizi D. Dirig.R. Sicilia 03/11/2016 | FAST FIND: NR36738 Abrogazione e sostituzione del decreto 16 dicembre 2011, concernente abrogazione e sostituzione del decreto 5 marzo 2008, relativo all’individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d’asta e tipologia di servizi da erogare ai fini della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20. G.U. R. Sicilia P. I 02/12/2016, n. 52 L’art. 3, comma 2, della L.R. n. 20/2007, dispone che una percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d’asta offerti dalle imprese deve essere utilizzata ai fini della sicurezza nei cantieri. A seguito dell’entrata in vigore del D. Leg.vo n. 118/2011, e della Circ. R. n. 22/2015 nella quale sono state esplicitate alcune indicazioni sui ribassi d’asta, sono state rilevate criticità in merito all’attuazione del D. Dirig. n. 3554/A7 del 2011, che viene sostituito dal presente provvedimento.

Sistema di certificazione L. R. Sicilia 29/12/2016, n. 29 | FAST FIND: NR36946 Sistema di Certificazione regionale. G.U. R. Sicilia P. I 31/12/2016, n. 58

TOSCANA

Città murate L. R. Toscana 28/11/2016, n. 80 | FAST FIND: NR36777 Integrazione del finanziamento previsto a favore delle città murate. Modifiche alla l.r. 46/2016. B.U. R. Toscana P. I 12/12/2016, n. 54 La legge - in considerazione dell’esigenza di un recupero dell’accessibilità e fruibilità pubblica in adeguate condizioni di sicurezza e di una valorizzazione di cinte murarie, edifici ad esse inglobati o connessi, di torri e castelli - incrementa i fondi per il finanziamento degli interventi.

Collegato legge stabilità L. R. Toscana 27/12/2016, n. 89 | FAST FIND: NR36933 Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2017. B.U. R. Toscana P. I 30/12/2016, n. 58 Si segnala in particolare l’art. 10 (Progettazione opere pubbliche) il quale stabilisce che la Giunta re-gionale definisce annualmente una quota che può essere destinata al finanziamento di spese di proget-tazione, fino al progetto definitivo, per opere coerenti con le finalità della programmazione regionale.

Contratti sotto soglia Deliberaz. G.R. Toscana 19/12/2016, n. 1305 | FAST FIND: NR36886 Indicazioni agli uffici per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di cui all’art. 36 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti”. B.U. R. Toscana P. II 28/12/2016, n. 52 La delibera fornisce indicazioni alle strutture regionali per l’effettuazione delle procedure previste dall’art. 36 del D. Leg.vo 50/2016 ad integrazione e a parziale modifica delle prime indicazioni già fornite con la Delib. G.R. n. 438 del 10/05/2016.

Energia L. R. Toscana 16/12/2016, n. 85 | FAST FIND: NR36828 Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia.

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Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015. B.U. R. Toscana P. I 21/12/2016, n. 56 La legge, con riferimento alla L.R. 24/02/2005, n. 39: provvede al riordino della disciplina relativa all’espletamento delle funzioni in materia di controllo degli impianti termici, alla creazione di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici che renda conoscibile l’elenco degli esperti e degli or-ganismi che svolgono le relative attività, implementando il sistema informativo per la registrazione obbli-gatoria degli APE emessi con un sistema di verifica della conformità, alla creazione di software per la ge-stione dei rapporti di controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica.

Legge di stabilità L. R. Toscana 27/12/2016, n. 88 | FAST FIND: NR36932 Legge di stabilità per l’anno 2017. B.U. R. Toscana P. I 30/12/2016, n. 58 La legge modifica normative in materia di: addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, dema-nio idrico e miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

Monumenti, patrimonio regionale L. R. Toscana 28/11/2016, n. 81 | FAST FIND: NR36778 Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell’identità della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012. B.U. R. Toscana P. I 12/12/2016, n. 54

Piano Casa L. R. Toscana 27/12/2016, n. 91 | FAST FIND: NR36934 Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali. B.U. R. Toscana P. I 30/12/2016, n. 58 La legge (art. 4) proroga al 31/12/2018 il Piano Casa (L.R. 08/05/2009, n. 24). Oltre alla proroga la legge stabilisce che, qualora i Comuni definiscano ampliamenti volumetrici a titolo di premialità nell’ambito della disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente dei propri strumenti ur-banistici, tali Comuni possono escludere l’applicazione della L.R. 24/2009 nei propri territori.

Rischio sismico Deliberaz. G.R. Toscana 12/12/2016, n. 1271 | FAST FIND: NR36889 L.R. 58/2009 - Aggiornamento del Documento conoscitivo del rischio sismico 2016. B.U. R. Toscana Suppl. 28/12/2016, n. 204 Il provvedimento aggiorna il precedente Documento conoscitivo del rischio sismico (Delib. G.R. 01/02/2010, n. 74) e riassume tutte le attività di prevenzione realizzate sul territorio e il quadro di conoscenza sullo stato di pericolosità sismica locale e sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio.

Siti Natura 2000 Deliberaz. G.R. Toscana 19/12/2016, n. 1319 | FAST FIND: NR36887 L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l’attuazione degli articoli 123 e 123 bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana. B.U. R. Toscana P. II 28/12/2016, n. 52

Testo unico del sistema turistico L. R. Toscana 20/12/2016, n. 86 | FAST FIND: NR36884 Testo unico del sistema turistico regionale. B.U. R. Toscana P. I 28/12/2016, n. 57 La legge riscrive integralmente il Testo unico in materia di turismo, in sostituzione della L.R. 23/03/2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). Fino all’entrata in vigore del regolamento resta in vigore il regolamento emanato con D.P.G.R. 23/04/2001, n. 18/R, relativa-mente alle parti compatibili.

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VIA, AIA Deliberaz. G.R. Toscana 05/12/2016, n. 1261 | FAST FIND: NR36827 Modalità organizzative nonché indirizzi operativi volti ad individuare forme di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all’art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010. B.U. R. Toscana P. II 21/12/2016, n. 51 Il provvedimento definisce le modalità organizzative nonché gli indirizzi operativi volti ad individua-re forme di semplificazione, di snellimento e raccordo procedurale, per lo svolgimento dei procedi-menti di valutazione di cui all’art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, relativi ad installazioni soggette anche ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Definisce, altresì, specifiche indicazioni in meri-to alla portata delle valutazioni da effettuare nel caso di attività soggette alle procedure di VIA ma non ad AIA. Le disposizioni si applicano ai procedimenti avviati a far data dal 21/12/2016. I proce-dimenti avviati in data anteriore senza l’espletamento delle procedure di VIA sono sospesi fino all’ultimazione delle medesime procedure di VIA secondo le modalità disciplinate nel presente atto.

UMBRIA

Impianti termici Deliberaz. G.R. Umbria 05/12/2016, n. 1431 | FAST FIND: NR36831 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici. Adozione. B.U. R. Umbria Suppl. Ord. 21/12/2016, n. 2 Le disposizioni regionali approvate sostituiscono integralmente le disposizioni e gli allegati di cui alla Delib. G.R. 28/07/2014, n. 961. Oltre alla conferma dei modelli già allegati alle precedenti di-sposizioni si aggiungono ulteriori quattro modelli (allegati 8, 9, 10, 11) il cui scopo è semplificare e meglio puntualizzare la procedura relativa alle ispezioni.

Misure di razionalizzazione della spesa L. R. Umbria 29/12/2016, n. 18 | FAST FIND: NR36937 Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. B.U. R. Umbria Suppl. Str. 30/12/2016, n. 3 Si segnalano: - modifiche alla L.R. 02/04/2015, n. 10 in materia di enti locali per quanto riguarda la ripartizione delle competenze in materia di controllo e vigilanza degli impianti termici; - modifiche alla L.R. 26/11/2015, n. 17 con l’inserimento del comma 1-bis all’art. 10 che stabilisce che dal 01/01/2017 la trasmissione dei rapporti di controllo e di prova degli impianti termici, nonché gli ac-certamenti documentali e l’attività ispettiva, vengano effettuate attraverso il portale informatico del CURIT, che sostituisce i catasti degli impianti termici in uso sul territorio regionale.

Piano operativo dei controlli di cave e miniere Deliberaz. G.R. Umbria 12/12/2016, n. 1507 | FAST FIND: NR36893 Legge n. 35/2012, art. 14 - D.G.R. n. 359/2015 - Piano operativo dei controlli di cave e miniere. Approvazione. B.U. R. Umbria Suppl. Ord. 28/12/2016, n. 3

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Deliberaz. G.R. Umbria 05/12/2016, n. 1432 | FAST FIND: NR36830 Atto di indirizzo per l’uniforme applicazione delle procedure semplificate per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Approvazione. B.U. R. Umbria P. I-II 21/12/2016, n. 62 La deliberazione rappresenta un atto di indirizzo per l’uniforme applicazione delle procedure sempli-ficate per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che specifica ed esplica il quadro normativo ed i procedimenti amministrativi da se-guire nel caso di procedimenti che necessitino di uno o più titoli abilitativi di natura ambientale.

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Strade regionali Deliberaz. G.R. Umbria 12/12/2016, n. 1509 | FAST FIND: NR36891 D.Lgs. 285/92 e s.m.i. - Adeguamento Istat per l’anno 2017 dei canoni dovuti per autorizzazioni e concessioni sulle strade regionali. B.U. R. Umbria P. I-II 28/12/2016, n. 63

VALLE D’AOSTA

Ferrovie e trasporti L. R. Valle D’Aosta 25/11/2016, n. 22 | FAST FIND: NR36751 Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti. B.U. R. Valle D’Aosta Ord. 06/12/2016, n. 53 La legge ha l’obiettivo di provvedere al potenziamento delle strutture ferroviarie per la loro valenza rispetto alla mobilità locale, all’utilizzo turistico ed alla qualità ambientale.

Informazioni cartografiche e geografiche Deliberaz. G.R. Valle D’Aosta 25/11/2016, n. 1620 | FAST FIND: NR36866 Approvazione delle modalità per la consultazione, l’acquisizione e la diffusione delle informazioni cartografiche e geografiche della Regione autonoma Valle d’Aosta, nonché della tabella prezzi del repertorio cartografico per il rilascio del materiale stesso, e istituzione del servizio dedicato all’utenza tecnica, ai sensi della l.r. 12/2000 “Disposizioni in materia di cartografia e di sistema cartografico”. B.U. R. Valle D’Aosta Ord. 27/12/2016, n. 57

Legge di stabilità L. R. Valle D’Aosta 21/12/2016, n. 24 | FAST FIND: NR36865 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali. B.U. R. Valle D’Aosta Ord. 27/12/2016, n. 57 Tra le varie misure la legge, in vigore dal 01/01/2017, detta con l’art. 25 disposizioni per agevolare il rilancio dell’edilizia privata e per l’efficientamento energetico, prorogando anche per il 2017 le previsioni di cui all’art. 31 della L.R. 13/2014 relative alla concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di recupero edilizio privato e di risanamento energetico.

Opere di miglioramento fondiario Deliberaz. G.R. Valle D’Aosta 25/11/2016, n. 1603 | FAST FIND: NR36826 Approvazione dei criteri applicativi per la concessione di contributi relativi all’attività di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e dei gestori di opere irrigue, ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17. Prenotazione di spesa per la concessione di un’anticipazione. B.U. R. Valle D’Aosta Ord. 20/12/2016, n. 56

Qualità aria L. R. Valle D’Aosta 25/11/2016, n. 23 | FAST FIND: NR36752 Approvazione dell’aggiornamento del piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell’aria per il novennio 2016/2024. B.U. R. Valle D’Aosta Ord. 06/12/2016, n. 53

VENETO

Collegato legge stabilità L. R. Veneto 30/12/2016, n. 30 | FAST FIND: NR36939 Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017. B.U. R. Veneto Ord. 30/12/2016, n. 127

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Il Collegato alla legge di stabilità regionale 2017 introduce modifiche alla L.R. 23/04/2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio) e alla L.R. 08/07/2009, n. 14, c.d. Piano Casa, prorogando il termine al 31/12/2018.

Edificabilità del territorio agricolo L. R. Veneto 30/12/2016, n. 33 | FAST FIND: NR36940 Modifica alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni. B.U. R. Veneto Ord. 30/12/2016, n. 128 La nuova formulazione del comma 3 bis dell’art. 44 della L.R. 23/04/2004, n. 11, come modificato dalla presente legge, chiarisce che l’insediamento dei giovani in agricoltura è favorito dalla predi-sposizione, da parte della Giunta regionale, dei parametri agevolati per il calcolo della redditività minima. Inoltre, sempre al fine di garantire l’insediamento dei giovani in agricoltura, la nuova scrit-tura del comma 3 bis elimina la datazione del Programma di sviluppo rurale.

Fondi rischio sismico Deliberaz. G.R. Veneto 25/11/2016, n. 1876 | FAST FIND: NR36783 Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’O.C.D.P.C. 344 del 09/05/2016. DPCM 21 giugno 2016 (G.U. del 18/08/2016). Ripartizione delle risorse per l’anno 2016 (L. 77/09, art. 11). B.U. R. Veneto Ord. 13/12/2016, n. 120

Generatori di calore Deliberaz. G.R. Veneto 29/11/2016, n. 1908 | FAST FIND: NR36784 Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria. B.U. R. Veneto Ord. 13/12/2016, n. 120 La classificazione ambientale approvata con il presente provvedimento è finalizzata all’individuazione delle prestazioni energetiche ed emissive dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, aventi una potenza termica inferiore a 35 kW. L’obiettivo è l’attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale.

Nitrati Deliberaz. G.R. Veneto 06/12/2016, n. 2028 | FAST FIND: NR36775 DGR 25 novembre 2016, n. 1835, Allegato A: disciplina della distribuzione agronomica degli effluenti non palabili, dei digestati e delle acque reflue comprensiva del Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto. Disposizioni integrative transitorie, per il periodo autunno-invernale 2016-2017, sull’applicazione del divieto stagionale di spandimento nelle Zone Ordinarie. B.U. R. Veneto Ord. 09/12/2016, n. 118

PM10 Deliberaz. G.R. Veneto 29/11/2016, n. 1909 | FAST FIND: NR36821 Approvazione delle "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10". B.U. R. Veneto Ord. 16/12/2016, n. 121

Strutture ricettive D. Dir.R. Veneto 05/12/2016, n. 150 | FAST FIND: NR36774 Approvazione del nuovo modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il SUAP, per alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, ai sensi dell’art. 33 della l.r. 14 giugno 2013 n. 11 e della DGR n. 419/2015, come modificata dalla DGR n. 498/2016. Esecuzione della sentenza del TAR per il Veneto n. 1025/2016. Revoca del Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 22/2015. B.U. R. Veneto Ord. 09/12/2016, n. 118 Approvato il modello regionale di SCIA da presentare al Comune, tramite il SUAP, dal nuovo titola-

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re che inizi l’attività ricettiva dopo il 24/05/2015 nelle strutture complementari classificate come al-loggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast.

D. Dir.R. Veneto 25/11/2016, n. 145 | FAST FIND: NR36773 Approvazione del modello regionale di domanda per il rilascio della classificazione unica dei marina resort, da presentare alla Provincia o alla Città Metropoitana di Venezia tramite il SUAP. B.U. R. Veneto Ord. 09/12/2016, n. 118

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

Agenzia Demanio provinciale D. Pres.P. Bolzano 27/12/2016, n. 36 | FAST FIND: NR36890 Istituzione dell’Agenzia Demanio provinciale. B.U. R. Trentino Alto Adige Straordinario 28/12/2016, n. 1 Il Demanio provinciale succede con effetto dal 01/01/2017 all’Azienda provinciale foreste e demanio.

Canoni di concessione siti radioripetitori Deliberaz. G.P. Bolzano 22/11/2016, n. 1294 | FAST FIND: NR36753 Utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia - Canoni di concessione per contratti di concessione che saranno stipulati nel 2017 e nel 2018. B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 06/12/2016, n. 49

Collegato legge stabilità L. P. Bolzano 22/12/2016, n. 27 | FAST FIND: NR36872 Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017. B.U. R. Trentino Alto Adige Suppl. 27/12/2016, n. 4 Tra le modifiche più rilevanti si segnalano le seguenti: - L.P. 17/12/1998, n. 13 (Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata): prevedendo il finanziamento di interventi finalizzati alla rimozione e allo smaltimento dell’amianto dagli edifici ad uso abitativo e introducendo la promozione di nuovi modelli abitativi al fine di sostenere progetti di co-housing e co-working già sviluppati a livello di altri paesi europei; - L.P. 11/08/1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale): sostituzione dell’articolo 44 nell’ambito della disciplina del commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi; - L.P. 16/03/2012, n. 7 (Liberalizzazione dell’attività commerciale): le modifiche sono ne-cessarie a seguito di successivi interventi legislativi intervenuti a livello statale (viene, ad esempio, codificato quale titolo abilitativo necessario per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)).

Costo di costruzione Deliberaz. G.P. Bolzano 06/12/2016, n. 1352 | FAST FIND: NR36823 Articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale - articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata - determinazione del costo di costruzione per metro cubo e per metro quadrato per il primo semestre 2017. B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 20/12/2016, n. 51

Edilizia abitativa agevolata D. Pres.P. Bolzano 15/12/2016, n. 34 | FAST FIND: NR36868 Modifiche al 2° regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata. B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 27/12/2016, n. 52 Il decreto entra in vigore il 01/01/2017.

Deliberaz. G.P. Bolzano 06/12/2016, n. 1381 | FAST FIND: NR36824 Edilizia abitativa agevolata: Modifiche al 2° regolamento di esecuzione alla Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata. B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 20/12/2016, n. 51 La deliberazione entra in vigore il 01/01/2017.

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Impianti di biogas Deliberaz. G.P. Bolzano 29/11/2016, n. 1322 | FAST FIND: NR36755 Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione degli impianti di biogas. B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 06/12/2016, n. 49 La deliberazione, efficace dal 29/11/2016, disciplina ed adegua i criteri per la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l’ampliamento di impianti di produzione di biogas, ai sensi dell’art. 2 della L.P. 07/07/2010, n. 9. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di avvio dei lavori. I criteri si applicano anche alle domande di contributo già inol-trate e non ancora approvate ed i relativi contributi possono essere concessi fino al 30/06/2021.

Mobilità pubblica D. Pres.P. Bolzano 14/12/2016, n. 33 | FAST FIND: NR36867 Regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica. B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 27/12/2016, n. 52 Alcuni articoli fissano i presupposti per l’agibilità delle strade lungo le quali viaggiano i servizi di trasporto scolastici e per l’istituzione e la gestione delle fermate.

Piano di gestione dei rifiuti 2000 Deliberaz. G.P. Bolzano 20/12/2016, n. 1431 | FAST FIND: NR36871 Approvazione 3° aggiornamento del "Piano di gestione dei rifiuti 2000" (capitoli 5 e 7). B.U. R. Trentino Alto Adige Suppl. 27/12/2016, n. 3

Procedimenti amministrativi Deliberaz. G.P. Bolzano 15/11/2016, n. 1245 | FAST FIND: NR36822 Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento. B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 20/12/2016, n. 51 La deliberazione, in vigore fino al 31/12/2017, trova applicazione per i procedimenti iniziati dopo la sua approvazione e revoca la Delib. G.P. 17/05/2016, n. 529, che dettava delle disposizioni transito-rie in materia. La tabella allegata reca l’elenco dei procedimenti in ordine ai quali il termine massi-mo di conclusione non è già fissato in una disposizione normativa e per i quali si rende necessario individuare una durata superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento.

Teleriscaldamento Deliberaz. G.P. Bolzano 29/11/2016, n. 1321 | FAST FIND: NR36754 Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione del teleriscaldamento. B.U. R. Trentino Alto Adige P. I-II 06/12/2016, n. 49

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

Collegato manovra di bilancio L. P. Trento 29/12/2016, n. 19 | FAST FIND: NR36935 Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017. B.U. R. Trentino Alto Adige Straordinario 30/12/2016, n. 3 La legge, in vigore dal 31/12/2016, modifica disposizioni in materia di edilizia, appalti, strutture ri-cettive, lavoro. Si segnala, in particolare, per quanto riguarda la normativa inerente gli appalti, l’art. 28, che apporta modificazioni alla L.P. 09/03/2016, n. 2, alla L.P. 19/07/1990, n. 23, alla L.P. 10/09/1993, n. 26 e alla L.P. 30/12/2014, n. 14.

Legge di stabilità L. P. Trento 29/12/2016, n. 20 | FAST FIND: NR36936 Legge di stabilità provinciale 2017. B.U. R. Trentino Alto Adige Straordinario 30/12/2016, n. 3 Fra le misure che caratterizzano la legge: - la concessione di provvidenze alle imprese, con conse-guente incremento dell’occupazione; - l’alleggerimento della procedura a carico dei beneficiari di contributo in caso di vendita della casa i quali non dovranno più chiedere ad ITEA SPA se intende esercitare la prelazione; - la promozione di interventi di riqualificazione energetica.

BLT 1.2017 – INDICI NORMATIVA

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NORMATIVA UNI E CEI Elenco tematico delle principali norme UNI e CEI nuove o aggiornate nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2016. Si vedano i codici FAST FIND per l’accesso al compendio completo e sempre aggiornato di tutte le norme vigenti, disponibile sul sito Internet, alla sezione “Articoli e contributi - Approfondimenti”.

LEGENDALe norme sono segnalate nella seguente forma:

CODICE, NUMERO E DATA NORMA | LINGUA | EVENTUALI ABROGAZIONI O SOSTITUZIONI Codici norme (possono presentarsi anche in combinazione:

- UNI = indica una elaborata o recepita a livello italiano dall’UNI - EN = indica una norma europea elaborata dal CEN - ISO = indica una norma internazionale elaborata dall’ISO - /TS = indica una specifica tecnica - /TR = indica un rapporto tecnico

Codici lingue: EN = inglese; IT = italiano; EI = inglese e italiano

I - SISTEMA EDILIZIO E TECNOLOGICO | FAST FIND AR636

Requisiti generali Classificazione e requisiti del sistema UNI EN ISO 12006/3 01/12/2016 | EN Edilizia - Organizzazione dell'informazione delle costruzioni - Parte 3: Struttura per le informazioni orientate agli oggetti La norma specifica un modello di informazione indipendente dal linguaggio che può essere impiega-to per lo sviluppo di dizionari impiegati per memorizzare o fornire informazioni riferite a lavori di costruzione. Consente sistemi di classificazione, modelli di informazione, modelli di oggetti e di pro-cessi a cui fare riferimento all'interno di un quadro comune.

UNI EN ISO 16739 01/12/2016 | EN Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle costruzioni e del facility management La norma specifica uno schema di dati concettuale ed un formato di scambio file per i dati di un mo-dello informativo di edificio (BIM). Lo schema concettuale è definito nel linguaggio di specifica dei dati EXPRESS. Il formato di riferimento di scambio file, per lo scambio e la condivisione dei dati in conformità allo schema concettuale, utilizza la codifica di testo Clear della struttura di scambio. Formati di file alternativi possono essere utilizzati se conformi allo schema concettuale. La ISO 16739:2013 rappresenta uno standard internazionale aperto per i dati BIM che sono scambiati e condivisi tra applicazioni software utilizzate dai diversi partecipanti in un progetto di costruzione o di facility management. La ISO 16739:2013 è costituita dallo schema dei dati, rappresentato come una schema di specifica EXPRESS e dai dati di riferimento, rappresentati come proprietà, nomi delle quantità e descrizioni. Un sottoinsieme dello schema dati e dei dati di riferimento viene indicato co-me un Model View Definition. Un particolare Model View Definition è definito per supportare uno o più flussi di lavoro riconosciuti nel settore industriale delle costruzioni e del facility management. Ogni flusso di lavoro identifica i requisiti di scambio dati per le applicazioni software. Applicazioni software conformi necessitano l’identificazione del Model View Definition a cui si conformano.

UNI EN ISO 29481/2 01/12/2016 | EN Modelli di informazioni di edifici - Guida per lo scambio di informazioni - Parte 2: Quadro di interazione La norma specifica una metodologia e un formato per descrivere gli atti di coordinamento tra gli at-tori in un progetto di costruzione durante tutte le fasi del suo ciclo di vita. Specifica, inoltre, una me-todologia che descrive un quadro di interazione, un modo appropriato per mappare le responsabilità

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e le interazioni che fornisce un contesto di processo per il flusso di informazioni, un formato nel qua-le dovrebbe essere specificato il quadro di interazione. La ISO 29481-2:2012 ha l'obiettivo di facili-tare l'interoperabilità tra le applicazioni software impiegate nel processo edilizio, promuove la col-laborazione digitale tra gli attori del processo edilizio, e fornire le basi per uno scambio di informa-zioni accurato, affidabile, ripetibile e di alta qualità.

III - PROTEZIONE E SICUREZZA | FAST FIND AR638

Sicurezza e igiene del lavoro Gru UNI ISO 9374/3 06/12/2016 | EN Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire per richieste, ordini, offerte e fornitura - Parte 3: Gru a torre La norma fornisce una guida per le informazioni da fornire:

a) dall’acquirente quando richiede informazioni per una gru a torre b) dall’acquirente quando ordina una gru a torre c) dal fabbricante quando offre (gara di appalto) per una gru a torre d) dal fabbricante quando fornisce una gru a torre.

UNI ISO 9926/3 | 06/12/2016 | EN | Sostituisce l’analoga norma del 2006 Apparecchi di sollevamento - Addestramento dei manovratori - Parte 3: Gru a torre

UNI ISO 9927/1 06/12/2016 | EN Apparecchi di sollevamento - Ispezioni - Parte 1: Generalità La norma specifica i requisiti generali per le ispezioni che devono essere eseguite sulle gru, come definite nella ISO 4306/1. Requisiti addizionali per particolari tipi di gru sono destinati ad essere coperti dalle parti specifiche pertinenti della ISO 9927.

UNI ISO 11662/2 20/12/2016 Gru mobili - Determinazione sperimentale delle prestazioni della gru - Parte 2: Capacità strutturale sotto carico statico Il metodo di prova ha lo scopo di fornire una sistematica, procedura non distruttiva per la determi-nazione delle sollecitazioni indotte nelle strutture delle gru in specifiche condizioni di carico statico tramite l’utilizzo di “estensimetri elettrici a resistenza” e per stabilire adeguati criteri di accettazione per specificate condizioni di carico. La norma si applica a gru mobili per il sollevamento che utiliz-zano:

a) Braccio a traliccio o braccio a traliccio e falcone, con inclinazione a fune b) Torre, torre con braccio e falcone, con inclinazione a fune, o c) Braccio telescopico o braccio telescopico e falcone

I fabbricanti di gru mobili possono utilizzare la ISO 11662/2 per verificare i loro progetti per i tipi di gru mobili illustrati nell’Allegato E. Protezione antincendio Prove al fuoco su infissi e vetri UNI EN 15269/5 06/12/2016 | EN | Sostituisce l’analoga norma del 2014 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 5: Resistenza al fuoco di porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili

Prove su materiali e manufatti strutturali UNI EN 13381/9 20/12/2016 Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 9: Sistemi di protezione al fuoco applicati a travi di acciaio con anima forata

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IV - STRUTTURE PORTANTI | FAST FIND AR639

Aspetti generali Geotecnica, prove in sito UNI EN ISO 18674/2 20/12/2016 | EN Indagini e prove geotecniche - Monitoraggio geotecnico con strumentazione di campo - Parte 2: Misurazione degli spostamenti lungo la linea: Estensimetri La norma specifica la misurazione degli spostamenti lungo la linea mediante estensimetri eseguita per il monitoraggio geotecnico.

Materiali e componenti per strutture in c.c.a. Strutture in conglomerato cementizio UNI EN 206 01/12/2016 | EN | Sostituisce l’analoga norma del 2014 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità

Materiali e componenti per strutture metalliche Prove sui materiali metallici UNI EN ISO 148/1 20/12/2016 | EN Materiali metallici - Prova di resilienza Charpy - Parte 1: Metodo di prova La norma descrive la prova di resilienza su provette Charpy (intagli a U e a V) per materiali metalli-ci. Non si applica al metodo di prova strumentato, che è descritto nella ISO 14556.

UNI EN ISO 148/2 20/12/2016 | EN | Sostituisce l’analoga norma del 2009 Materiali metallici - Prova di resilienza Charpy - Parte 2: Verifica delle macchine di prova

UNI EN ISO 148/3 20/12/2016 | EN | Sostituisce l’analoga norma del 2009 Materiali metallici - Prova di resilienza Charpy - Parte 3: Preparazione e caratterizzazione delle provette Charpy con intaglio a V per la verifica indiretta delle macchine di prova di resilienza

Controlli non distruttivi sulle saldature UNI EN ISO 17638 15/12/2016 EN | Sostituisce l’analoga norma del 2010 Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo con particelle magnetiche

Materiali e componenti per strutture in muratura Malte e leganti UNI EN 413/2 01/12/2016 | EN | Sostituisce l’analoga norma del 2005 Cemento da muratura - Parte 2: Metodi di prova

UNI EN 998/2 01/12/2016 | EN | Sostituisce l’analoga norma del 2010 Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: Malte da muratura

V - IMPIANTI TECNOLOGICI | FAST FIND AR640

Impianti di riscaldamento e di condizionamento Impianti a gas per uso domestico e similare UNI EN 13203/4 15/12/2016 | EN Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda Parte 4: Valutazione del consumo di energia di micro cogeneratori alimentati a gas (mCHP) per la produzione di acqua calda ed elettricità La norma si applica ai micro cogeneratori alimentati a gas per la produzione di acqua calda ed elet-tricità. L’elettricità è generata in un processo combinato alla produzione di calore. Si applica sia ai micro cogeneratori (mCHP) commercializzati come singola unità o come insieme completamente specificato dal fabbricante, aventi: - una portata termica non maggiore di 70 kW, - una potenza elet-trica non maggiore di 50 kW e - una capacità di accumulo non maggiore di 500 l.

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Tubazioni Norme generali UNI 9737 20/12/2016 | IT | Sostituisce l’analoga norme del 2007 Qualificazione dei saldatori di materie plastiche: saldatori di componenti di polietilene e/o polipropilene, per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e/o di altri fluidi in pressione, che utilizzano i procedimenti ad elementi termici per contatto e a elettrofusione - Istruzioni complementari per l’applicazione della UNI EN 13067

VI - FINITURE EDILIZIE | FAST FIND AR641

Chiusure Vetro UNI 11463 20/12/2016 | IT | Sostituisce l’analoga norma del 2012 Vetro per edilizia - Determinazione della capacità portante di lastre di vetro piano applicate come elementi aventi funzione di tamponamento - Procedura di calcolo

Pavimenti e rivestimenti Rivestimenti murali UNI EN 233 15/12/2016 | EN | Sostituisce l’analoga norma del 2001 Rivestimenti murali in rotoli - Specifiche per carte da parati finite e per rivestimenti di vinile e di plastica

Intonaci UNI EN 998/1 01/12/2016 | EN | Sostituisce l’analoga norma del 2010 Specifiche per malte per opere murarie - Parte 1: Malte per intonaci interni ed esterni

VII - COSTRUZIONI CIVILI | FAST FIND AR642

Costruzioni stradali Bitumi e leganti bituminosi, prove UNI EN 16849 15/12/2016 | EN Bitumi e leganti bituminosi – Determinazione del contenuto di acqua nelle emulsioni bituminose – Metodo per evaporazione con analizzatore di umidità La norma descrive un metodo rapido per determinare, per evaporazione, il contenuto di acqua nelle emulsioni bituminose per applicazioni stradali, con o senza polimeri. Per emulsioni bituminose senza flussante o contenenti flussanti di origine vegetale, ed emulsioni bituminose contenenti più del 1,5 % in massa di flussante minerale, lo standard Europeo, secondo le condizioni operative selezionate, è da considerarsi un metodo alternativo ai metodi di riferimento EN 1428 e EN 1431.

Edilizia civile Piscine UNI EN 13451/1 06/12/2016 EN | Sostituisce l’analoga norma del 2011 Attrezzature per piscine - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

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AR1339

LA LEGGE DI BILANCIO 2017 COMMA PER COMMA Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo. A cura di: Dino de Paolis, Alfonso Mancini Si riporta qui di seguito in forma tabellare un’analisi operativa di tutte le novità di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di Bilancio 2017 (L. 11/12/2016 n. 232) [N=1]. Ove necessa-rio, vengono anche riportati i riferimenti per approfondire le tematiche di maggiore rilievo. I numeri dei commi si riferiscono all’art. 1 del provvedimento. Il testo completo della legge in oggetto, con un più ampio stralcio comprendente anche disposi-zioni di minore rilevanza non oggetto di commento in questa sede, è disponibile sul sito Internet (Fast Find NN15615). Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili (commi 2 e 3) Si veda anche “Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione, antisismica, acquisto mobili: tutte le novità della Legge di bilancio 2017” (Fast Find NW4048)

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31/12/2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “ecobonus”). Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali - o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio -la misura della detrazione al 65% è invece prorogata di cinque anni, fino al 31/12/2021. La misura della detrazione è in questi casi ulteriormente aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e esti-va e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 “Re-quisiti minimi”, come asseverata da professionista abilitato con l’Attestato di pre-stazione energetica. Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispet-tivamente, nella misura del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) edell’85% (passaggio di due classi). Anche in questo caso occorrerà fare riferimen-to al già menzionato D.M. 26/06/2016. Le detrazioni si applicano su un ammonta-re delle spese non superiore a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 01/01/2017, rientrano anche le spese effet-tuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Le nuove detra-zioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con age-volazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici. Si dispone la proroga di un anno, fino al 31/12/2017 della detrazione al 50% per le spese relative all’acquisto di mobili (cd. bonus mobili). Il limite di 10.000 Euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.Non è stato invece oggetto di proroga per il 2017 il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da parte di giovani coppie, previsto dall’art. 1, comma 75, della L. 208/2015.

Credito di imposta per le strutture ricettive (commi 4-7) Si veda anche “Il credito d’imposta per la

Il provvedimento riconosce il credito d’imposta previsto dal D.L. 83/2014 per inter-venti di ristrutturazione e di riqualificazione di strutture ricettive turistico alberghie-re anche per gli anni 2017 e 2018, nella misura del 65% delle spese sostenute, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di ristrutturazione edili-zia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobi-li.

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ristrutturazione di alberghi e strutture ricettive (D.L. 83/2014 e provvedimenti attuativi)” (Fast Find NW3790)

La norma include inoltre tra i beneficiari del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla L. 20/02/2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti. Il credito d’imposta prorogato e modificato è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Per quanto non diversamente previ-sto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 10 del citato D.L. 83/2014, ed è inoltre previsto che si provveda all’aggiornamento del decreto attuativo della misura in oggetto (D.M. 07/05/2015).

Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (commi 8-13) Si veda anche “Ammortamento maggiorato beni strumentali (super ammortamento del 140%)” (Fast Find AR1208)

Il comma 8 proroga l’aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla L. 208/2015 (art. 1, commi 91-97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa. L’agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31/12/2017 ovvero sino al 30/06/2018, a condizione che detti investimenti si riferi-scano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31/12/2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferio-re al 20%. Il comma 9 introduce un nuovo beneficio riconoscendo per gli investimenti, effet-tuati nel periodo di cui al comma 8 sopra illustrato, in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tec-nologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” (inclusi nell’allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto. Ai soggetti che beneficiano dell’ammortamento di cui al comma 9 e che investono, nel periodo di cui al comma 8, in beni immateriali strumentali (inclusi nell’allegato B della L. 232/2016 in commento, ossia software funzionali a favorire una transi-zione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un am-mortamento di questi beni con una maggiorazione del 40%. Restano esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare - come già previsto dai commi 93 e 97 della L. 208/2015 - i beni per i quali il D.M. 31/12/1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (ammortamen-to più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo (commi 15-16) Si veda anche “Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) 2015-2020” (Fast Find AR1224)

È stato esteso di un anno, fino al 31/12/2020, il periodo di tempo nel quale devo-no essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. A decorrere dal 2017 la mi-sura dell’agevolazione è inoltre elevata dal 25 al 50%. L’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascun benefi-ciario è elevato da 5 a 20 milioni di Euro. Sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di “personale altamente qualifica-to”. Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso il 31/12/2016.

Trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie (comma 32) Si veda anche “Vendite immobiliari nelle esecuzioni e nei fallimenti: le agevolazioni fiscali transitorie previste dal D.L. 18/2016” (Fast Find NW3923)

Si prevede l’allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizio-ne indiretta agevolata. Si ricorda in proposito che l’art. 16 del D.L. 18/2016 stabilisce che gli atti e i prov-vedimenti relativi al trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili, emessi nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare ai sensi del Codice di procedura civile (Libro III, Titolo II, Capo IV) o di una procedura di ven-dita di cui all’art. 107 della L. 267/1942 (cosiddetta "Legge fallimentare") sono as-soggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura di 200 Euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari l’intenzione di trasferir-li entro 5 anni (termine inizialmente fissato in 2 anni e poi allungato a 5 anni ad opera della Legge di bilancio 2017). L’acquirente deve in questo caso essere un soggetto che svolge attività d’impresa. La legge di conversione del D.L. 18/2016 (L. 49/2016), ha introdotto il comma 2-

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bis all’art. 16 in commento, ai sensi del quale i trasferimenti di cui sopra a favore di soggetti che non svolgono attività d’impresa sono anch’essi assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 Euro, ove ricor-rano le condizioni per usufruire dell’agevolazione fiscale "prima casa". La L. 232/2016 ha altresì previsto la proroga al 30/06/2017 dell’operatività delle predette agevolazioni, anche con riferimento agli acquirenti non imprenditori in possesso dei requisiti di legge (acquisto “prima casa”).

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore e tracciabilità dei pagamenti (comma 36) Si veda anche “I pagamenti del condominio ad appaltatori e prestatori d’opera: ritenuta d’acconto e tracciabilità” (Fast Find NW4059)

Il comma 36 integra la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore e di tracciabilità degli stessi pagamenti, prevedendo una specifica sanzione amministrativa. In particolare, il nuovo comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973 dispone che il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente deve essere effettuato dal condominio in qualità di sostituto d’imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 Euro. Si precisa, comunque, che il condominio è tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l’importo minino predetto. Il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini deve essere eseguito con modalità tracciabili o mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, da definire con decreto ministeriale. L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione am-ministrativa da 250 a 2.000 Euro.

Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine (comma 37)

Viene innalzato di 1.549,37 Euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Aliquote dei tributi regionali e comunali (comma 42)

Si prevede la proroga al 2017 della sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizio-nali attribuite ai medesimi enti. Si conferma invece, sempre per l’anno 2017, la maggiorazione della TASI even-tualmente già disposta per il 2016, con delibera del Consiglio comunale.

Detassazione redditi dominicali ed agrari per coltivatori diretti imprenditori agricoli professionali (comma 44)

Si prevede l’esclusione temporanea, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dei reddi-ti dominicali e agrari [N=2] dall’imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Questa esclusione si affianca all’esenzione da IMU e TASI prevista a favore dei medesimi soggetti, portando ad una sostanziale detassazione dei fondi agricoli di questi soggetti.

Reintroduzione agevolazioni per i trasferimenti di terreni in comuni montani (comma 47) Si veda anche “La tassazione applicabile alle cessioni di terreni agricoli” (Fast Find NW4068) e “Compravendite e locazioni immobiliari: prontuario operativo delle imposte indirette (IVA, registro, ipotecaria e catastale)” (Fast Find AR610)

Si escludono dalla soppressione generalizzata di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie - prevista dall’art. 10, comma 4, del D. Leg.vo 23/2011 - i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina. Tali fattispecie potranno pertanto continuare a godere delle agevolazioni consi-stenti nell’applicazione dell’Imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali.

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Proroga e potenziamento contributo “Sabatini-ter” per investimenti in beni strumentali (commi 51-57) Si veda anche “Contributo “Sabatini-ter” per investimenti in beni strumentali” (Fast Find AR1223)

Si prevede la proroga di due anni, fino al 31/12/2018, del termine per la conces-sione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e at-trezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2 del D.L. 69/2013(cd. “Sabatini-ter”). Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa anche gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, ro-botica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio fre-quency identification (RFID). Tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono previsti anche i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiu-ti. Per le suddette tipologie di investimenti in tecnologie, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30% rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Si consente infine un incremento dell’importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino a 7 miliardi di Euro, dai precedenti 5 miliardi.

Agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative e per l’autoimprenditorialità (commi 66-69, 71-73 e 82-83)

Con i commi da 66 a 69 sono rafforzati gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle start-up innovative e delle PMI innovative.Principalmente, a decorrere dall’anno 2017 l’investimento massimo detraibile èaumentato a 1 milione di Euro, mentre il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile è aumentato a 3 anni. Inoltre, la percentuale dell’investimento considerata è aumentata al 30% del totale. Inoltre, con i commi da 71 a 73, in ordine alle misure agevolative per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative, sono stanziate nuove risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di In-vitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni. Infine, i commi 82 e 83 prevedono forme di investimento da parte dell’INAIL in favore del settore delle imprese start up innovative.

Rimodulazione investimenti enti di previdenza in fondi immobiliari pubblici (comma 84)

Si consente di rimodulare - fermo restando il limite complessivo del 40% fissato dalla legge - la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono es-sere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari.

Destinazione risorse INAIL all’edilizia scolastica (comma 85)

Si dispone che l’INAIL destini 100 milioni di Euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all’operazione per la co-struzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per il coordinamento e dando impulso nell’attuazione di interventi di ri-qualificazione dell’edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20/01/2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della me-desima Struttura. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.

Investimenti immobiliari delle casse previdenziali (commi 88-99)

I commi da 88 a 99 prevedono la detassazione per i redditi derivanti dagli investi-menti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5% dei propri asset. Conte-stualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti infrastrutturali. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 Euro.

Misure per l’attuazione del Progetto dell’Area Expo 2015 (commi 126-139)

Sono introdotte disposizioni riguardanti la liquidazione della società Expo 2015 S.p.A. e l’attuazione del progetto dell’area Expo 2015. È in particolare prevista la nomina di un Commissario straordinario per la liquida-zione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione (commi 126-128) e sono individuati e disciplinati i contributi per la liquidazione della società, posti a carico

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dei relativi soci, nonché le modalità di copertura dei contributi a carico del Ministe-ro dell’economia e delle finanze (commi 129-133). Si prevede l’avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimen-ti scientifici dell’Università di Milano, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di 8 milioni di Euro (commi 134-135), nonché l’eventuale stipula di conven-zioni da parte della società AREXPO S.p.A. per la collaborazione degli uffici tec-nici e amministrativi dei propri soci pubblici e delle rispettive società in house(comma 136). Viene inoltre modificata la disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza-Brianza nelle società ope-ranti nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse ad Expo 2015 (commi 137-138).

Finanziamento di investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese (commi 140-142)

Viene istituito un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrut-ture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica e riqualificazione urbana e sicurezza del-le periferie. Il Fondo è destinato a finanziare interventi nei seguenti settori:

- trasporti, viabilità e mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; - infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fo-gnatura e depurazione; - ricerca; - difesa del suolo e dissesto idrogeologico, nonché risanamento ambientale e bonifiche; - edilizia pubblica, compresa quella scolastica; - attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; - informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; - prevenzione del rischio sismico; - riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (a tale finalità il comma 141 destina ulteriori finanziamenti, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni ca-poluogo di provincia di cui all’art. 1, commi 974-978, della L. 208/2015). - eliminazione delle barriere architettoniche.

Sistema nazionale di ciclovie turistiche (commi 144 e 145)

Sono attribuite ulteriori risorse per la progettazione e la realizzazione di un siste-ma nazionale di ciclovie turistiche, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, ad integrazione di quanto stanziato ai sensi dell’art. 1, comma 640, della L. 208/2015. I progetti finanziati a valere su tali risorse saranno individuati con decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti.

Interventi per impianti sportivi (Fondo “Sport e periferie”) (comma 147)

Vengono esclusi dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento dell’attività sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, finanziato con le risorse del Fondo “Sport e Periferie” (di cui all’art. 15 del D.L. 185/2015, conver-tito in legge dalla L. 9/2016), i progetti ammessi nel piano, già finanziati con altre risorse pubbliche. È fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti ri-chiesti.

Detassazione premi di produttività di ammontare variabile (comma 160) Si veda anche “Detassazione premi di risultato: le misure a regime (LL. 208/2015 e

Sono introdotte modifiche alla disciplina tributaria specifica - stabilita dall’art. 1, commi da 182 a 189, della L. 208/2015 e dal relativo decreto attuativo D.M. 25/03/2016 - per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di am-montare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l’ipotesi di espressa rinunzia al me-desimo da parte del lavoratore) consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10%, e concerne esclusiva-

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232/2016 e D.M. attuativo 25/03/2016)” (Fast Find NW3945)

mente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi. Sono in particolare elevati i limiti di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto - in precedenza pari a 2.000 Euro lordi, ovvero a 2.500 Euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro - rispettivamente, a 3.000 e 4.000 Euro. Inoltre si specifica che i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF, rientrano nell’imposizione IRPEF ordi-naria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostitu-zione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario age-volato. Ancora, viene ampliato l’ambito soggettivo dei lavoratori dipendenti privati am-messi al regime in esame anche ai titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 80.000 Eu-ro (limite precedente 50.000 Euro). Infine, si prevede che alcuni valori, somme o servizi, qualora siano percepiti o go-duti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato, non concorrono a formare il red-dito del lavoratore dipendente ai fini dell’applicazione delle misure in oggetto.

Esonero contributo di licenziamento nei cambi di appalto o in caso di completamento lavori e chiusura cantiere (comma 164)

Viene disposta l’applicazione a regime della disposizione (di cui la normativa pre-vedeva in precedenza l’applicazione per il solo periodo 2013-2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro non è dovu-to in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del can-tiere.

Aliquota contributiva lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (comma 165)

A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata INPS (di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995), che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (in luogo del 29% già prescritto dalla normativa vigente, art. 1, comma 79, della L. 247/2007 e art. 1, comma 744, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 192/2014). Si ricorda che, anche in questo caso in deroga alla normativa vigente, l’aliquota era stata già ridotta al 27% per il 2016 (in luogo del 31%) ad opera dell’art. 1, comma 203, della L. 208/2015.

Ampliamento possibilità di cumulo periodi pensionistici ed estensione ai contributi maturati dai professionisti presso le casse private (commi 195-198)

Viene operata una revisione dei requisiti per l’accesso al cosiddetto “cumulo” dei periodi assicurativi ai fini pensionistici (disciplinato dall’art. 1, commi da 239 a 248, della L. 228/2012). In base a tale istituto, i soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (ine-renti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istitu-ti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione. Viene ora soppressa la condizione, ai fini dell’accesso al cumulo, che il soggetto non sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico e vieneesteso l’istituto del cumulo ai periodi contributivi maturati presso le forme pensionistiche obbligatorie di base relative a lavoratori autonomi e gestite da persone giuridiche di diritto privato. Inoltre si introduce la possibilità di accesso al cumulo in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva per la pensione indipen-dente dall’età anagrafica (requisito pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne). Infine sono introdotte norme transitorie per i soggetti che avessero presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire l’accesso alternativo all’istituto del cumu-

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lo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate dal soggetto (nel caso di domanda di ricongiunzione).

Misure di efficientamento della spesa per acquisti delle pubbliche amministrazioni (commi 413-418)

Si prevedono azioni finalizzate al perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite:

- individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal Ministero dell’economia e delle finanze, tramite Consip; - sperimentazione su due ministeri e due categorie merceologiche in cui il Mi-nistero dell’economia e delle finanze procede come acquirente unico (tempi e modalità della sperimentazione saranno definiti con successivi provvedimen-ti); - estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.

Le norme specificano espressamente che da tali misure non devono derivare di-scriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

Rafforzamento procedure di acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici (coma 419)

Si prevede di rafforzare il procedimento di acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici (ICT), in particolare quelli la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. La norma interviene sulle disposizioni in materia contenute nella L. 208/2015:

- precisando che le P.A. interessate provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip o dei soggetti aggregatori; - estendendo il ricorso a Consip per i beni e servizi ICT la cui acquisizione ri-veste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano trien-nale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Per tali beni, le ammini-strazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universita-rie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, ricorrono a Consip nell’ambito del Programma di razionalizza-zione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal fine Consip può anche supportare tali amministrazioni nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.

Acquisti autonomi P.A. obbligate a ricorrere a strumenti di aggregazione (comma 421) Si veda anche “Aggregazione, centralizzazione delle committenze e strumenti di negoziazione dopo il D. Leg.vo 50/2016” (Fast Find AR1242)

È previsto che le amministrazioni pubbliche sottoposte all’obbligo di ricorrere a Consip o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di servizi di uso comune per determinate categorie merceologi-che (allo stato attuale definite dal D.P.C.M. 24/12/2015, pubblicato sulla G.U. 09/02/2016, n. 32) possono procedere, in caso di motivata urgenza - qua-lora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o degli altri sog-getti aggregatori - allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, dirette alla stipulazione di contratti aventi durata e misura strettamente neces-saria. L’ANAC rilascia in questi casi il CIG.

Rinvio obbligo di approvazione del programma biennale delle acquisizioni della P.A. (comma 424) Si veda anche “Programma biennale acquisizioni delle PA: redazione e obblighi di pubblicazione e trasmissione” (Fast Find AR1317)

È previsto che l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’art. 21 del D. Leg.vo 50/2016, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. Si rammenta che ai sensi dell’art. 21 del D. Leg.vo 50/2016:

- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli ac-quisti di beni e servizi (oltre al programma triennale dei lavori pubblici), non-ché i relativi aggiornamenti annuali; - il suddetto programma biennale di forniture e servizi, con i relativi aggiorna-menti annuali, contiene gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro; - il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, con i relativi aggiorna-menti annuali, è pubblicato sul profilo del committente nonché sul sito infor-matico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dell’ANAC.

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Gare d’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale (comma 453)

Si interviene sulla disciplina relativa alle gare d’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale e, in particolare, sulla disposizione di cui all’art. 14, comma 7, del D. Leg.vo 164/2000 che prevede che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. In particolare viene specificato che la norma suddetta si interpreta nel senso che il gestore uscente nel periodo transitorio è comunque obbligato al paga-mento del canone di concessione previsto dal contratto (la disposizione in esame traduce in norma di rango primario l’interpretazione dell’art. 14, comma 7, del D. Leg.vo 164/2000 già operata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico).

Destinazione proventi titoli abilitativi edilizi (commi 460 e 461)

A partire dal 01/01/2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in ma-teria edilizia sono destinati a interventi per la realizzazione e la manutenzione or-dinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione, il risanamento edilizio nei centri storici e nelle periferie degradate, ad interventi di riuso, rigenerazione e demolizione di costruzioni abusive, nonché ad azioni per la tutela e riqualificazio-ne dell’ambiente e del paesaggio, per riqualificare il patrimonio rurale pubblico e favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano. Conseguentemente, dalla medesima data, viene abrogato il comma 8 dell’art. 2 della L. 244/2007, in materia di destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

Spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica (commi 485-501)

Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 700 milioni di Euro annui, di cui 300 milioni destinati ad inter-venti di edilizia scolastica. La procedura di concessione si articola, quanto agli spazi riferibili all’edilizia scolastica, secondo le seguenti fasi:

- gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per l’edilizia scolastica entro il 20 gennaio di ciascun anno (20 febbraio per il 2017), alla Struttura di missione per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; - ai fini dell’attribuzione degli spazi la Struttura medesima, sulla base di alcuni criteri prioritari indicati nelle norme in esame comunica, entro il 5 febbraio di ciascun anno (5 marzo per il 2017), alla Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.

Disposizioni in materia di rilevazioni SIOPE (comma 533)

Si prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e trasmessi per il tramite dell’infrastruttura SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici). Modalità e tempi di attuazione saranno stabiliti con successivi decreti del Ministe-ro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l’AGID.

Rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate (commi 554-555) Si veda anche “La rivalutazione dei terreni: come calcolarne la convenienza e ridurre i rischi fiscali” (Fast Find AR914)

Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla Legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. Come già accaduto con l’anno precedente (riapertura dei termini contenuta nella Legge di stabilità 2016 - L. 208/2015) i con-tribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, la cui aliquota sarà pari all’8% sia per i terreni che per le partecipazioni, a prescindere dal fatto che queste siano o meno da considerarsi “qualificate” [N=3]. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul valore dei beni da rivalutare sta-bilito attraverso una perizia giurata. In base alle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, i beni rivalutabi-li sono quelli posseduti alla data del 01/01/2017, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2017. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/06/2017, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, de-gli interessi nella misura del 3% annuo. La proroga dovrebbe comprendere anche l’opportunità prevista dal D.L. 70/2011, con la quale si consente ai contribuenti che abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni di detrarre dall’imposta sostitutiva

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dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, ovvero chiedere il rimborso, il cui importo non può ovviamente essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci da parte delle società (comma 565) Si veda anche “Cessioni e assegnazioni agevolate di immobili ai soci: regole, casistiche ed esempi” (Fast Find AR1218)

Si consente l’applicazione delle disposizioni in tema di regime agevolato per ces-sioni e assegnazioni di beni ai soci, previste dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 115-120, della L. 208/2015) anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30/09/2016 ed entro il 30/09/2017.Inoltre, i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispetti-vamente, entro il 30/11/2017 ed entro il 16/06/2018. Si tratta, ricordiamo, di agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegna-zioni, da parte delle società - ivi incluse le cosiddette “società non operative” - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. Quanto agli immobili deve trattarsi di immobili diversi da quelli strumentali “per destinazione” (art. 43, comma 2, pri-mo periodo, del D.P.R. 917/1986). Per queste operazioni è possibile optare per l’applicazione di un’imposta sostituti-va pari all’8% (o al 10,5% per le società considerate “non operative”).

Esclusione agevolata di beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale (comma 566) Si veda anche “Cessioni e assegnazioni agevolate di immobili ai soci: regole, casistiche ed esempi” (Fast Find AR1218)

Si applica anche per il 2017, in particolare per le operazioni poste in essere en-tro il 31/05/2017, la misura di cui all’art. 1, comma 121, della L. 208/2015, relativa alla possibilità di applicare un’imposta sostitutiva anche alle esclusioni dal patri-monio dell’impresa dei beni posseduti alla data del 31/10/2016. Si tratta, ricordiamo, dell’applicazione opzionale per gli imprenditori individuali di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell’8%, sugli immobili stru-mentali posseduti alla data del 31/10/2016. Il pagamento dell’imposta consente di estromettere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 01/01/2017.

Reperimento di risorse pubbliche per la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici (comma 594)

Si prevede che gli enti previdenziali possono destinare una quota delle loro risor-se finanziarie all’acquisto di immobili anche di proprietà di amministrazioni pubbli-che adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva da parte di amministrazioni pubbliche. Le spese per gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli im-mobili sono a carico degli enti previdenziali, mentre i progetti sono elaborati dall’Agenzia del demanio.

Destinazione risorse INAIL all’edilizia sanitaria (commi 602 e 603)

Viene autorizzato l’INAIL ad effettuare investimenti immobiliari nel campo dell’edilizia sanitaria. Il comma 602 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30/06/2017, l’individuazione delle iniziative urgenti di elevata utili-tà sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l’INAIL, valutabili nell’ambito dei propri piani triennali 2016-2018 di investimento immobiliare.

Finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica degli stabilimenti del gruppo ILVA (comma 607)

Sono destinate ad interventi di bonifica ambientale degli stabilimenti di inte-resse strategico nazionale delle società del gruppo ILVA le somme che sa-ranno eventualmente confiscate ai sensi del D. Leg.vo 231/2001, in conseguenza dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all’attuazione dell’AIA (Au-torizzazione integrata ambientale) nei confronti delle società del gruppo ILVAstesso o delle persone giuridiche che, prima del commissariamento del medesimo gruppo operato ai sensi del D.L. 61/2013, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento delle medesime società.

Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (commi 613-615)

Le norme dei commi 613-615 istituiscono un Piano strategico nazionale della mo-bilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Il Piano è approvato entro il 30/06/2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Per il perseguimento degli obiettivi del Piano è incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all’acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito dall’art. 1, comma 866, del-la L. 208/2016, per l’anno 2019 di 200 milioni di Euro e per gli anni dal 2020 al

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2033, di 250 milioni di Euro per ciascun anno. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell’ambito del Piano strategico si prevede inoltre un programma di interventi fina-lizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servi-zi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelli-genti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di Euro per l’anno 2017 e 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

NOTE [NI=1] Si ricorda che con la riforma operata dalla L. 163/2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge es-senzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio. [NF] [N=2] Si ricorda che nell’ordinamento fiscale il reddito derivante dai terreni (a sua volta rientrante nella cate-goria dei “redditi fondiari” è determinato sulla base delle risultanze catastali ed a sua volta si divide in “reddito dominicale”, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento e “reddito agra-rio”, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia anche proprietario del terreno ovvero titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesi-mo (e pertanto percettore anche di reddito dominicale) o affittuario. [NF] [N=3] Come già previsto dal comma 888 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2016, anche la Legge di bilancio 2017 stabilisce al comma 555 dell’articolo 1 che "le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’8 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata", rispetto a quelle originariamente previste in misura pari al 4% ed al 2% per le partecipazioni rispettivamente qualificate e non qualificate, ed al 4% per i terreni. [NF]

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AR1341

D.L. “MILLEPROROGHE” 244/2016: PRINCIPALI TERMINI OGGETTO DI PROROGA Unità operativa speciale per Expo Milano 2015; Registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici; Adeguamento antincendio edifici scolastici; Esercizio associato funzioni fondamentali nei piccoli comuni; Concessioni per commercio su aree pubbliche; Commissario ad acta interventi infrastrutturali sisma 1980-1981; Termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini; Pubblicità avvisi e bandi di gara D. Leg.vo 50/2016; Sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); Fonti rinnovabili negli edifici nuovi o ristrutturati; Utenze nei territori colpiti dal sisma; Esenzione da bollo istanze alla P.A. territori colpiti dal sisma; Unità Tecnica- Amministrativa gestione rifiuti in Campania. A cura della Redazione UNITÀ OPERATIVA SPECIALE PER EXPO MILANO 2015 L’art. 1, comma 14, proroga al 31/12/2017 il termine ultimo di operatività dell'Unità operativa speciale per Expo Milano 2015, di cui il Presidente dell'ANAC si avvale ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), nell’adempimento dei propri compiti di alta sorve-glianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure.

REGISTRI DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E BIOLOGICI L’art. 3, comma 2, proroga al 12/10/2017 (12 mesi dopo l’entrata in vigore del D.M. 25/05/2016 recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP - Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) il termine di cui all’art. 53, comma 6, del Te-sto unico della sicurezza di cui al D. Leg.vo 81/2008, fino al quale restano in vigore le disposi-zioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI L’art. 4, comma 2, provvede al rinvio generalizzato a non oltre il 31/12/2017 delle scadenze per l’adeguamento delle strutture esistenti, indicate dal D.M. 12/05/2016 che, in attuazione dell’art. 10-bis del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), ha definito ed articolato, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l’attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica. Si veda per dettagli l’articolo “Adeguamento antincendio delle scuole: adempimenti e scadenze” (FAST FIND AR1245).

ESERCIZIO ASSOCIATO FUNZIONI FONDAMENTALI NEI PICCOLI COMUNI L’art. 5, comma 6, proroga al 31/12/2017 il termine di cui all’art. 14, comma 31-ter, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) entro il quale i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Ita-lia, devono assicurare l’esercizio in forma associata di alcune funzioni fondamentali ivi elencate.

CONCESSIONI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE L’art. 6, comma 8, proroga al 31/12/2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime. La norma in esame si applica: - alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 07/05/2017; - alle concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 16/07/2015

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e nei due anni successivi, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 15/07/2017; - alle con-cessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D. Leg.vo 59/2010.

TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE NEI CONDOMINI L’art. 6, comma 10, proroga al 30/06/2017 il termine di cui all’art. 9, comma 5, del D. Leg.vo 102/2014 relativo all’applicazione degli obblighi concernenti la misurazione e la fatturazione del consumo energetico individuale. Si veda per dettagli l’articolo “Termoregolazione e contabiliz-zazione del calore nei condomini: sintesi degli obblighi e proroga” (FAST FIND NW4019).

COMMISSARIO AD ACTA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SISMA 1980-1981 L’art. 9, comma 1 proroga al 31/12/2017 il termine di conclusione dell’operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni del-le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

PUBBLICITÀ AVVISI E BANDI DI GARA D. LEG.VO 50/2016 L’art. 9, comma 4 proroga l’applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l’affidamento dei contratti pubblici (prevista dall’art. 66, comma 7, dell’abrogato D. Leg.vo 50/2016), che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale volto a definire gli indirizzi ge-nerali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale, previsto dall’art. 73, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016.

SISTEMA DI CONTROLLO DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI) L’art. 12, comma 1 proroga al 31/12/2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad ap-plicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni rela-tive al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale conces-sionaria del SISTRI. Si veda per dettagli l’articolo “SISTRI: moratoria sanzioni e registri e for-mulari cartacei estesi fino al 31/12/2017” (FAST FIND NW3584).

FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI NUOVI O RISTRUTTURATI L’art. 12, comma 2 proroga al 31/12/2017 l’applicazione della soglia percentuale del 35% di co-pertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristruttura-zioni rilevanti. Parallelamente, la più alta soglia del 50% trova applicazione a decorrere dal 01/01/2018 invece che dal 01/01/2017. Si veda per dettagli l’articolo “Fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: obblighi, decorrenze e proroghe” (FAST FIND NW4067).

UTENZE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA L’art. 14, comma 2 proroga al 24/08/2017 la sospensione delle fatture relative alle utenze, assi-curazioni, telefonia e radiotelevisione pubblica, nei comuni colpiti dal sisma. La proroga si ap-plica ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con trasmissione agli enti competenti.

ESENZIONE DA BOLLO ISTANZE ALLA P.A. TERRITORI COLPITI DAL SISMA L’art. 14, comma 4 proroga al 31/12/2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all'art. 48, comma 7, del D.L. 189/2016 (L. 229/2016).

UNITÀ TECNICA-AMMINISTRATIVA GESTIONE RIFIUTI IN CAMPANIA L’art. 14, comma 10 proroga al 31/12/2017 l'Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.

BLT 1.2017 – LEGGE DI BILANCIO E PROROGHE

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FAST FIND NW4035

SISMA 2016: LE MISURE PER LA RICOSTRUZIONE (D.L. 189/2016) Sintesi operativa schematica delle principali misure per la ricostruzione post sisma introdotte dal D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016 e dei relativi provvedimenti attuativi. Elenco completo dei comuni interessati; Misure organizzative generali per il rilascio dei permessi edilizi e per la vigilanza sulle opere pubbliche e private; Obblighi di tracciabilità finanziaria; Obbligo di rivolgersi a professionisti qualificati iscritti in apposito elenco per progettazione e direzione lavori; Misure per la ricostruzione privata e pubblica, contributi e procedure. A cura della Redazione È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2016, n. 294 la L. 15/12/2016, n. 229, che converte in legge, con modificazioni, il D.L. 17/10/2016, n. 189, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”. Si evidenzia che nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione, sono state approvate modifiche volte a far confluire nel testo del D.L. 189/2016 le disposizioni del D.L. 205/2016, ossia il secondo decreto sul terremoto che si era reso necessario per fronteggiare l’eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno colpito i territo-ri delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria anche nel mese di ottobre. Il comma 2 dell’art. 1 della L. 229/2016 dispone, infatti, l’abrogazione del D.L. 205/2016, precisando che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rappor-ti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 205/2016”. Con la L. 229/2016 - in vigore dal 18/12/2016 - si è venuto quindi a delineare un unico corpus legislativo di norme per contrastare l’emergenza e per la ricostruzione. Proponiamo di seguito una sintesi operativa delle misure adottate, approfondendo in particolare gli aspetti concernenti l’organizzazione generale degli organi direttivi, il conferimento degli in-carichi di progettazione e direzione lavori e la ricostruzione pubblica e privata. Per ulteriori indi-cazioni concernenti le modalità pratiche di svolgimento dei sopralluoghi, i professionisti interes-sati e tutti gli altri interventi di carattere pratico/operativo si rinvia all’articolo “Eventi sismici centro Italia 2016: tutte le indicazioni su sopralluoghi, verifiche di agibilità e interventi” (FAST FIND NW4047). ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI Questi gli elenchi dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 cui sono rivolte le misure del D.L. 189/2016. Il primo elenco (Allegato 1) comprende i 62 comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016. Con la conversione in legge è stato aggiunto al D.L. 189/2016 un secondo elenco (Allegato 2), contenente l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26-30/10/2016. Le disposizioni del provvedimento possono applicarsi altresì in altri comuni delle regioni inte-ressate, diversi da quelli qui elencati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata. Si precisa che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni del D.L. 189/2016 concernenti il sostegno al reddito dei lavoratori, le perdite dell’esercizio 2016, la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi e amministrativi (artt. da 45 a 48) si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.

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Elenco di cui all’Allegato 1 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).

- Regione Lazio: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant’Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).

- Regione Marche: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP); 34. Acquacanina (MC); 35. Bo-lognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant’Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).

- Regione Umbria: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Monte-franco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Poli-no (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant’Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG). Elenco di cui all’Allegato 2 del D.L. 189/2016:

- Regione Abruzzo: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tos-sicia (TE); 6. Teramo.

- Regione Lazio: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI).

- Regione Marche: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chíenti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto Desi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Col-murano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Monte-falcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC).

- Regione Umbria: 69. Spoleto (PG).

BLT 1.2017 – RICOSTRUZIONE TERREMOTO

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MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI In stretto raccordo con il Commissario straordinario operano i presidenti delle regioni interessa-te, in qualità di vice commissari, svolgendo le funzioni indicate dall’art. 2 del D.L. 189/2016 con le modalità ivi indicate. Ogni regione, unitamente ai comuni interessati ed in base ad una con-venzione, istituisce un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”. L’ufficio in questione:

- cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione; - cura l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti re-lativi alla ricostruzione privata; - provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbli-che e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza; - opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i pro-cedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi (la cui competenza al rilascio rimane comunque in capo al comune).

Presso ciascun ufficio viene costituito un SUAP unitario per tutti i comuni coinvolti. I soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti SpA. Al Presidente dell’ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, analogamente a quanto avvenuto per l’Expo di Milano. Viene inoltre costituita una apposita “Struttura di missione” ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle in-filtrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione. PROFESSIONISTI QUALIFICATI Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, con il D.L. 189/2016 è stato istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Formazione dell’elenco Il commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le

manifestazioni di interesse dei professionisti, definendo preventivamente con pro-prio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare.

Lavori privati I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripri-stino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professio-nisti iscritti nell’elenco di cui sopra. Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a profes-sionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Incompatibilità In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collabora-zione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce ap-posita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

Opere pubbliche e concentrazione degli incarichi

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del MIBACT, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo con-to dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione. Per gli interventi di ricostruzione privata sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizza-zione tecnico-professionale

BLT 1.2017 – RICOSTRUZIONE TERREMOTO

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RICOSTRUZIONE PRIVATA Contributi per la ricostruzione privata

Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o dan-neggiati possono essere previsti:

- per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strut-ture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione nell’ambito dello stesso insediamento nel limite delle su-perfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igie-nico-sanitario ed energetico; - per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori ad una soglia da stabilirsi, un contributo pari al 100% del costo della ripara-zione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edi-ficio; - per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamen-to e vulnerabilità superiori alla soglia di cui al punto precedente, un contri-buto pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino deglielementi architettonici esterni e delle parti comuni dell’intero edificio.

La percentuale del contributo scende al 50% per le seconde case situate nei comuni diversi dall’elenco ma per i quali è stato riconosciuto il “nesso di causalità” con il sisma (vedi sopra nel paragrafo relativo all’elenco dei comuni). Non sono ammessi a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destina-te ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i re-quisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. In questi casi può essere concesso un contributo esclusi-vamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico vengono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3. Con il D. Min. infrastrutture del 27/12/2016, n. 477- adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016 - sono stati definiti i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, da rispettare per ottenere i contributi per la ricostruzione. Tale provvedimento è fondamentale, in quanto definisce il livello di sicurezza si-smica da raggiungere negli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili.

Soggetti beneficiari dei contributi

Possono essere beneficiari dei contributi i proprietari, usufruttuari e titolari di diritti reali relativamente a:

- abitazione principale (“prime case”); - abitazioni concesse in locazione o comodato o assegnate a soci di coo-perative indivise (a condizione che il richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, si impegni alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente - all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni); - altre abitazioni diverse da quelle precedenti (“seconde case”); - strutture e parti comuni in edifici in cui sono presenti abitazioni di cui ai punti precedenti; - unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività)adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali.

Calcolo e ammontare dei contributi

Con provvedimenti del Commissario straordinario sarà individuata una metodolo-gia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del “Prezzario uni-co cratere centro Italia 2016” - approvato con l’Ordinanza del 14/10/2016, n. 7 -che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Mar-che e Umbria. Il Prezzario deve essere utilizzato nell’elaborazione dei computi me-trici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione dell’anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella

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valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del nuovo Codice degli appalti e contratti pubblici (D. Leg.vo 50/2016). Il Prezzario, inoltre, deve essere utilizzato per la quantificazione del costo degli interventi per la rico-struzione privata, ai fini della determinazione dell’entità dei finanziamenti agevolati. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle presta-zioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Interventi di immediata esecuzione

Possono essere immediatamente avviati, con le procedure indicate dall’art. 8 del D.L. 189/2016, gli interventi su edifici con danni lievi (pur essendo classificati come non agibili dalle schede AeDES - si veda l’articolo “Rilievo del danno e valutazione agibilità post-sisma: aggiornamento schede AeDES ed elenchi di tec-nici” (FAST FIND NW2214)- oppure dichiarati non utilizzabili secondo procedu-re speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile) e che necessitano solamente di interventi di riparazione immediata. Il tutto, previa presentazione diapposito progetto ed asseverazione da parte di un professionista abilitato. L’Ordinanza del Commissario straordinario 14/12/2016, n. 8, ha definito i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la quantifica-zione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforza-mento locale di interi edifici che hanno riportato danno lievi a norma dell’art. 8 del D.L. 189/2016. Il contributo è determinato sulla base del rapporto tra “costo dell’intervento” e “co-sto convenzionale”, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla medesima Or-dinanza, in relazione alle diverse tipologie di edifici interessati dagli interventi.

Forma dei contributi I contributi sono concessi nella forma di finanziamenti agevolati, da erogare sulla base degli stati di avanzamento lavori ed in relazione ai quali maturerà un credito d’imposta in misura pari alla somma di capitale, interessi e spese amministrative.

Tracciabilità finanziaria nei contratti per la ricostruzione privata

Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debi-tamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del Codice civile (doppia firma). Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla L. 136/2010 -si veda l’articolo “Piano straordinario antimafia (L. 136/2010)” (FAST FIND AR188), nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di missione apposi-tamente costituita in base al D.L. 189/2016 dell’eventuale inottemperanza dei pro-pri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.L’inadempimento agli obblighi di tracciabilità può comportare la perdita totale del contributo erogato.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA Pianificazione degli interventi

Il Commissario straordinario è chiamato a predisporre e approvare un piano delleopere pubbliche, degli interventi su beni culturali, degli interventi contro il disse-sto idrogeologico e per le infrastrutture anche ambientali, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Il piano include anche lagestione delle macerie e dei rifiuti.

Progettazione degli interventi

Sulla base del piano di cui al punto precedente, i soggetti attuatori (dunque, per ciascuna regione, l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, nonché per gli immobili e le aree di rispettiva competenza il MIBACT e il MIT e le Diocesi, ma solo per gli interventi interamente da queste finanziati) provvedono a predispor-re ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario, che li approva(previo parere delle Conferenza permanente di cui si dirà appresso), adotta il de-creto di concessione del contributo e trasmette alla centrale unica di commit-tenza per l’avvio delle procedure di gara.

Conferenza permanente

Viene istituita una Conferenza permanente presieduta dal Commissario straordina-rio e con la partecipazione del MIBACT, del MATTM, del MIT, della regione, dell’ente parco e del comune territorialmente competente. La Conferenza:

- esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni; - approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturalipromossi dai soggetti attuatori, e acquisisce l’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, resa in seno alla Conferenza stessa dal MIBACT;

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- laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali; - esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infra-strutture ambientali.

Commissione paritetica Presso ogni Regione è inoltre istituita una “Commissione paritetica”, presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del MIBACT. La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

BENI CULTURALI E INFRASTRUTTURE VIARIE Con la legge di conversione sono confluite nel D.L. 189/2016, alcune disposizioni contenute nel D.L. 205/2016 (ora abrogato). Si tratta delle disposizioni previste dagli artt. 15-bis e 15-ter del D.L. 189/2016, che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzio-ne del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici, nonché disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino delle infrastrutture viarie. Al fine di assicurare il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, delle azioni di recupero e della ricostru-zione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24/08/2016, con il D. Min. beni culturali del 24/10/2016, n. 483 è stato costituito - fino al 30/09/2021 - l’“Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 24/08/2016”, con sede a Rieti, con il compito di svolgere tutte le funzioni attribuite al Mibact nelle procedure attinenti agli interventi di ricostruzione, in coordi-namento con le attività del Commissario straordinario per il sisma. Interventi di somma urgenza

Si prevede l’applicazione, per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali, delle disposizioni di cui agli artt. 148, comma 7 (che consente l’esecuzione dei lavori su beni culturali nei casi di somma urgenza fino all’importo di 300.000 Euro, e 163 (relativo alle procedure in caso di somma urgenza e di protezio-ne civile), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016.

Progettazione inerente la messa in sicurezza di beni culturali immobili

In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni compe-tenti, nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale dei pro-fessionisti abilitati di cui si è detto in precedenza, possano procedere con affida-mento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40.000 euro. Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni cultu-rali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effet-tuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edi-fici, dandone immediata comunicazione al MIBACT.

Infrastrutture viarie Con riguardo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, viene stabilito che Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicu-rare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ri-pristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Vie-ne previsto che Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interes-sati.

AGIBILITÀ SISMICA ATTIVITÀ PRODUTTIVE I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati dal sisma sono tenuti ad acquisire la certificazione di agibilità sismica, da rilasciarsi a seguito di apposite verifiche di sicurezza a cura di professionista abilitato, ed a depositarla in comune.

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NN15680

RESISTENZA ANTISISMICA EDIFICI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO Il provvedimento - adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pub-blici, in attuazione dell’art. 7, comma 1, lettera a), del D.L. 189/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” - definisce i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, da rispettare per ottenere i contributi per la rico-struzione. Tale provvedimento è fondamentale, in quanto definisce il livello di sicurezza sismica da raggiungere negli interventi di riparazione o ricostruzione degli im-mobili. Si ricorda che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico vengono stabiliti sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3.

D. MIN. INFRASTRUTTURE E TRASP. 27/12/2016, N. 477 Definizione della capacità massima o minima di resistenza degli immobili alle azioni sismiche, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”; Visto in particolare in particolare l’articolo 7, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia individuata la capacità massima o minima di resistenza alle azioni si-smiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d’uso dell’immobile ed alla sua tipologia con riferimento agli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico oggetto dei contributi previsti; Vista la lettera b) del sopra citato articolo 7, comma 1, che prevede che gli interventi, oggetto dei previ-sti contributi, sugli immobili «di interesse strategico», e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico devono conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; Considerato che, al fine di definire il livello di sicurezza che i contributi erogati dallo Stato dovranno consentire di raggiungere, in attuazione delle disposizioni sopradette, occorre individuare la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche degli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, com-presi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici; Vista la proposta in data 9 dicembre 2016 del Consiglio superiore dei lavori pubblici concernente la ca-pacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche; Considerato che occorre provvedere alla individuazione dei valori minimi e massimi delle suddette ca-pacità di resistenza, correlati ai livelli di sicurezza connessi con i contributi erogati, in relazione alle zo-ne sismiche ed alle classi d’uso degli immobili;

decreta

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Art. 1 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 7, comma 1), lett. a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono appro-vati i valori minimi e massimi della capacità di resistenza degli immobili alle azioni sismiche riportati nella allegata tabella. 2. La capacità di resistenza RMIN ed RMAX è valutata come il rapporto tra l’azione sismica sopportabile dalla struttura e l’azione sismica che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione per lo stato limite della salvaguardia della vita delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

TABELLA

CAPACITÀ DI RESISTENZA ALLE AZIONI SISMICHE(Art. 7, comma 1, lett. a) del D. L. 17.10.2016 n. 189)

CAPACITÀ MINIMA (RMIN) CAPACITÀ MASSIMA (RMAX) ZONE SISMICHE 1 – 2 – 3 1 – 2 – 3

TIPOLOGIE CALCESTRUZZO ARMATO

MURATURA MISTA O ALTRO

CALCESTRUZZO ARMATO MURATURA

MISTA O ALTRO

CLA

SSI D

’USO

IV (non di interesse strategico) 1 RMIN + 0,1

III (non ad uso scolastico) 0,8 RMIN + 0,1

II 0,6 RMIN + 0,2

I 0,5 RMIN + 0,2

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AR1330

NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE GARE PUBBLICHE Questo contributo riporta la disciplina delle commissioni di aggiudicazione per le gare pubbliche da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 77 e 78 del D. Leg.vo 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 5 (Determ. 1190/2016). Sono riportati due pratici schemi grafici relativi rispettivamente all’organizzazione dell’Albo obbligatorio dei commissari, con i prescritti requisiti di esperienza e professionalità necessari per l’iscrizione, ed ai criteri di scelta dei commissari nelle singole gare, con le relative procedure. Sono infine indicati i tasselli ancora mancanti per il completamento della disciplina ed il superamento del regime transitorio previsto dal D. Leg.vo 50/2016. A cura di Dino de Paolis PREMESSA Nell’impostazione prevista dal D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ha portata generale, essendo l’impiego del diverso criterio del prezzo più basso limitato - secondo quanto precisa l’art. 95, comma 4 - alle seguenti ipotesi:

- lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di Euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; - servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; - servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripe-titività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

- servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; - servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto - art. 50, comma 2); - servizi di Ingegneria e Architettura nonché altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 Euro.

Per approfondimenti, corredati da una tabella riepilogativa dei criteri di aggiudicazione ammis-sibili, si rinvia all’articolo “Procedure di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione nel D. Leg.vo 50/2016” (Fast Find AR1230).

L’art. 77, comma 1, precisa poi che nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-giosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice [N=1]. L’art. 78 prevede a sua volta l’istituzione presso l’ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, tenuto ed aggiornato dalla stessa ANAC con criteri da individuarsi con specifici atti. In attuazione di tale norma sono state emanate le Linee

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guida n. 5 dell’ANAC, approvate con la Determinazione 16/11/2016, n. 1190 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. Il menzionato art. 77 disciplina la nomina e la composizione delle commissioni di aggiudicazio-ne, mentre le Linee guida dettano la disciplina di dettaglio fornendo opportune indicazioni alle stazioni appaltanti circa il funzionamento del nuovo sistema. Al riguardo giova segnalare come a tali Linee Guida, il Consiglio di Stato, nel parere espresso nel corso dell’iter di emanazione, ab-bia riconosciuto efficacia vincolante. Si segnala peraltro che mancano ancora alcuni passaggi perché si completi il quadro normativo sul punto dando definitivamente il via al nuovo regime e superando conseguentemente il regime transitorio previsto. Si veda per dettagli il paragrafo dedicato alla fine di questo contributo. DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE Si riporta qui di seguito il testo dell’art. 77 del D. Leg.vo 50/2016 - che come detto disciplina la nomina e la composizione delle commissioni - corredato in nota dai chiarimenti e dalle precisa-zioni recate dall’ANAC nelle Linee guida (le note sono in fondo all’articolo).

Art. 77 - (Commissione di aggiudicazione) 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudica-zione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commis-sione giudicatrice [N=2], composta da esperti nello specifico settore [N=3] cui afferisce l’oggetto del contratto. 2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque [N=4], individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riserva-tezza delle comunicazioni. 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVITALIA Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante [N=5] e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti me-diante pubblico sorteggio [N=6] da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante [N=7]. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla sta-zione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58 [N=8]. 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o ammi-nistrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cari-che di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto. 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del ter-mine fissato per la presentazione delle offerte. 8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sor-teggiati [N=9]. 9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di asten-sione di cui ai commi 4, 5 e 6 [N=10]. 10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

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con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il com-penso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. 11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annulla-mento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione. 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle at-tività previste dagli articoli da 115 a 121. ARTICOLAZIONE DELL’ALBO E REQUISITI DI ISCRIZIONE Si riporta nello schema in Figura 1 l’organizzazione dell’Albo dei componenti delle Commis-sioni di aggiudicazione definita dalle Linee guida ANAC n. 5 con i requisiti di esperienza e pro-fessionalità richiesti per l’iscrizione, rinviando per i dettagli alla lettura delle Linee guida stesse. In aggiunta ai detti requisiti di esperienza e professionalità, i commissari devono essere in pos-sesso anche dei requisiti di moralità e compatibilità definiti nel dettaglio dal punto 3 delle Linee guida ANAC n. 5, alla cui lettura si rinvia per i dettagli. CRITERI PER LA SCELTA DEI COMMISSARI Si riportano nello schema In Figura 2 i criteri di scelta dei commissari definiti dalle Linee guida ANAC n. 5 con le relative procedure, rinviando per i dettagli alla lettura delle Linee guida stes-se. COSA MANCA PER L’OPERATIVITÀ DELL’ALBO Per la completa attuazione della disciplina in commento mancano ancora alcuni tasselli: l’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 77, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016, chiamato a definire la tariffa di iscrizione all’Albo e il compenso massimo per i commissari, te-nendo conto che i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante; un ulteriore regolamento ANAC (successivo al decreto menzionato al punto precedente) chiama-to a definire le procedure e la modulistica per l’iscrizione - già individuate nei tratti principali dal punto 4 delle Linee guida n. 5 - nonché le modalità concrete per il funzionamento dell’Albo stesso (procedure per garantire la casualità della scelta, la rotazione, le modalità per le comuni-cazioni tra ANAC e stazioni appaltanti, ecc.). Dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al punto precedente l’ANAC accetterà le ri-chieste di iscrizione all’Albo, ed inoltre con successiva deliberazione da adottarsi entro i succes-sivi tre mesi sarà dichiarato operativo l’Albo. Fino ad allora - ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D. Leg.vo 50/2016 - la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affida-tario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

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Figura 1 Organizzazione dell’Albo e requisiti di esperienza e professionalità richiesti per l’iscrizione

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Figura 2 Criteri di scelta dei commissari e relative procedure

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NOTE [NI=1] Con l’Atto di segnalazione a Governo e Parlamento del 16/11/2016, l’ANAC ha rappresentato la necessità di integrare tali fattispecie, prevedendo l’obbligatorietà di fare ricorso alla Commissione giudicatrice anche nei casi in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata secondo il criterio del prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativa. [NF] [NI=2] Secondo il punto 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, alinea 5): “La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti com-piti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante”. [NF] [NI=3] Secondo il punto 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, alinea 2): “La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi: 1) contratti misti di appalto; 2) gare su più lotti distinti, con unica commis-sione giudicatrice; 3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse.”. [NF] [NI=4] Secondo il punto 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, alinea 1): “al fine di ridurre i costi della gara e velo-cizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5”. [NF] [NI=5] Secondo il punto 1 della Premessa alle Linee Guida ANAC n. 5: “È da considerarsi interno alla stazio-ne appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice, anche se gli stessi non hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggrega-tive di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo il segretario e il custode della documen-tazione di gara, se diverso dal segretario.”. [NF] [NI=6] Secondo il punto 1.3 delle Linee Guida ANAC n. 5: “[Le stazioni appaltanti] dovranno indicare sul profi-lo di committente la data e la seduta apposita, ovvero altra seduta utile anche all’esercizio di altre funzioni, in cui svolgerà il sorteggio.”. Il successivo punto 1.4 chiarisce inoltre che: “Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appaltante, al momento in cui riceve l’elenco dei candi-dati, comunica a questi ultimi l’oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l’accettazione dell’incarico e quella della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare. In tal modo il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valuta-re l’esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico. In caso positivo, il candidato ne dà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.”. [NF] [NI=7] Secondo il punto 1.1, alinea 4) delle Linee Guida ANAC n. 5: “Ferma restando la libertà della stazione appaltante di scegliere il momento d’invio della richiesta all’Autorità della lista di candidati, purché successiva al momento di presentazione delle offerte, è opportuno che questa avvenga in prossimità della seduta in cui si aprono le offerte tecniche, almeno 15 giorni prima”. [NF] [NI=8] Secondo il punto 3 della Premessa alle Linee Guida ANAC n. 5: “Sono considerate di non particolare complessità [anche le procedure] che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indi-cate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo di-screzionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità.”. Il successivo punto 1.1, alinea 3), chiarisce inoltre che: “la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38 del Codice, può essere effettuata solo quando nell’Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante suffi-ciente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all’art. 77, comma 7 del Codice) e della rotazione delle nomine (di cui all’art. 77, comma 3 del Codice). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all’albo, nei limiti delle disponibilità in organico”; e che le stazioni appaltanti devono “con-temperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell’art. 77 del Codi-ce”. [NF] [NI=9] Secondo il punto 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, alinea 6): “Tra i criteri possono essere previsti quel-lo del settore di competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio”. [NF] [NI=10] Secondo il punto 1.8 delle Linee Guida ANAC n. 5: “In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3, sarà individuato un sostituto nella rosa dei soggetti proposti dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richie-de all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati.”. [NF]

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NN15566

DETERM. ANAC 16/11/2016, N. 1190 Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. G.U. - 03.12.2016 - n. 283 In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del D. Leg.vo 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), con le presenti linee guida vengono definiti i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale ob-bligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (di seguito Albo) da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. Con successivo Regolamento saranno definite le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo. Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice. Premessa 1. Ai sensi dell’art. 77 del Codice la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all’Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice, anche se gli stessi non hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle me-desime. Appartengono sempre alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo il segreta-rio e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario. 2. L’Albo è composto da:

a) una sezione ordinaria contenente l’elenco degli esperti che possono essere selezionati dall’Autorità a seguito di richiesta delle stazioni appaltanti nonché direttamente dalle stesse quando ricorrano le condizioni di cui al punto 3; b) una sezione speciale, prevista dall’art. 77, comma 3, per le procedure di aggiudicazione svolte da Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dai Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014.

3. In caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare comples-sità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, sen-za alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di for-mule indicate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la commissione deve esprimere valu-tazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità. 4. L’elenco degli esperti iscritti all’Albo è pubblicato sul sito dell’Autorità. Sono sottratti alla pubblicazio-ne i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibile l’Albo. 1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici 1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composi-zione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. La stazione appaltante deve indicare:

1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e ve-locizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5;

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2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. La stazione appaltante deve motivare adegua-tamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

1) contratti misti di appalto; 2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice; 3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse;

3) qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione. A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di com-missari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell’art. 77 del Codice. In ogni caso, la nomina di commissari interni, una volta entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38 del Codice, può essere effettuata solo quando nell’Albo vi siano un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte (di cui all’art. 77, comma 7 del Codice) e della rotazione delle no-mine (di cui all’art. 77, comma 3 del Codice). Nelle more le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all’albo, nei limiti delle disponibilità in organico; 4) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commis-sari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Inoltre, per quanto ri-guarda i componenti esterni, l’art. 77 stabilisce che:

a) l’Autorità ha cinque giorni di tempo per inviare la lista dei candidati decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte della stazione appaltante; b) la stazione appaltante procede con sorteggio pubblico alla scelta dei candidati; c) i sorteggiati devono pronunciarsi, al momento dell’accettazione dell’incarico, in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione. Ferma restando la libertà della stazione appaltante di scegliere il momento d’invio della richie-sta all’Autorità della lista di candidati, purché successiva al momento di presentazione delle of-ferte, è opportuno che questa avvenga in prossimità della seduta in cui si aprono le offerte tec-niche, almeno 15 giorni prima. Contestualmente all’invio della richiesta, la stazione appaltante rende nota la data e le modalità del sorteggio. Procedure analoghe devono essere seguite dalla stazione appaltante per la nomina dei componenti interni;

5) compiti attribuiti alla commissione giudicatrice. Il Codice prevede che la commissione giudicatri-ce è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella docu-mentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla com-missione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla sta-zione appaltante; 6) criteri per la scelta del Presidente. Tra i criteri possono essere previsti quello del settore di com-petenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio; 7) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice, numero di sedute, pubbliche o riser-vate, previste per la commissione e i mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni; 8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. In generale la commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto, la com-missione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubbli-ca, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla aper-tura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e del-le riduzioni di ciascuna di esse, proceda alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quan-to previsto dall’art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzial-mente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

1.2 L’Autorità con proprio Regolamento disciplina: a) le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta; b) le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della sta-zione appaltante e la sezione di riferimento dell’Albo; c) le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi ef-

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fettivamente assegnati. Non possono avere nuovi incarichi coloro che sono stati già nominati esperti per 2 commissioni di gara nel corso dell’anno, se ci sono altri soggetti idonei ad essere no-minati commissari; d) le comunicazioni che devono intercorrere tra Autorità, stazioni appaltanti e commissari di gara per la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo; e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.

1.3 Le stazioni appaltanti, una volta ricevuto l’elenco dei candidati, devono procedere al sorteggio pub-blico, con procedure che garantiscano almeno la piena conoscenza della data del sorteggio e delle modalità di svolgimento dello stesso da parte di tutti i concorrenti. A tal fine esse dovranno indicare sul profilo di committente la data e la seduta apposita, ovvero altra seduta utile anche all’esercizio di altre funzioni, in cui svolgerà il sorteggio. 1.4 Al fine di velocizzare le operazioni di selezione della commissione giudicatrice, la stazione appal-tante, al momento in cui riceve l’elenco dei candidati, comunica a questi ultimi l’oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data del sorteggio, quella per l’accettazione dell’incarico e quel-la della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, cui la commissione deve partecipare. In tal modo il candidato è messo fin da subito nella condizione di poter valutare l’esistenza di cause di in-compatibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico. In caso positivo, il candidato ne dà tempestiva co-municazione alla stazione appaltante. 1.5 La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell’insediamento della com-missione, sul profilo del committente, nella sezione «amministrazione trasparente» la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice), il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall’amministrazione, per la procedura di no-mina. 1.6 Nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti si dotano di strumenti di ausilio per i commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo e che non determinino interferenze nel processo di valutazio-ne delle offerte. 1.7 Ai fini della prevenzione della corruzione la commissione e i singoli commissari segnalano imme-diatamente all’Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qual-siasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara. 1.8 In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3, sarà individuato un sostituto nella rosa dei soggetti proposti dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione appaltante richiede all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati. 2. Comprovata esperienza e professionalità Sezione ordinaria 2.1 La sezione ordinaria dell’Albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordini-stica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. L’elenco delle sottosezioni è contenuto nell’Allegato. L’Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell’Autorità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2.2 Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti:

a) professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; b) professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi; c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del Codice; d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

2.3 I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell’Albo devono dimo-strare di possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di af-fidamenti di particolare complessità, 10 anni; b) rispetto degli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal collegio nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; d) regolarità degli obblighi previdenziali; e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di ri-chieste risarcitorie di terzi;

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f) aver svolto, nell’ultimo triennio, almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare com-plessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di va-lutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del pro-cedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.4 I professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) eventuale iscrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell’attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente; b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all’art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; c) in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della cen-sura o più gravi comminate dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; e) regolarità degli obblighi previdenziali; f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conse-guenza di richieste risarcitorie di terzi; g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.5 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3 o 2.4. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laura magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista; c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di pro-cedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento; d) possesso di una copertura assicurativa - i cui costi, in caso di servizio reso all’esterno dell’amministrazione di appartenenza, sono a proprio carico - che copra i danni che possono deri-vare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatri-ce, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.6 I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4 o 2.5. In alternativa devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni; b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di pro-cedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia so-spensiva; c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conse-guenza di richieste risarcitorie di terzi; d) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli

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tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

2.7 Il personale in quiescenza può essere iscritto all’Albo, purché in possesso dei requisiti di cui ai pun-ti 2.3, 2.4, 2.5 o 2.6, secondo quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 4 dicembre 2014, n. 4, Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. 2.8 In caso di passaggio tra le categorie di cui al punto 2.2, l’esperto deve dimostrare di possedere cumulativamente i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti. 2.9 Sono considerati particolarmente complessi gli affidamenti relativi a:

a) procedure di project financing; b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico; c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività; d) lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche) e) lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo; f) lavori relativi al settore ambientale, con particolare riferimento, ad es., alle attività di bonifica dei siti inquinati ovvero quelle di gestione di rifiuti pericolosi; g) forniture di dispositivi medici.

Sezione speciale 2.10 Sono iscritti nella Sezione speciale dell’Albo i dipendenti di Consip S.p.A., Invitalia S.p.A. e dei Soggetti Aggregatori Regionali di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, nonché dei professionisti che hanno prestato attività di consulenza per i medesimi soggetti per un periodo non inferiore a due anni. 2.11 Possono essere, altresì, iscritti alla Sezione speciale i dirigenti delle amministrazioni aggiudicatri-ci, i primari ospedalieri e le posizioni assimilate. 2.12 Per essere iscritti alla Sezione speciale i soggetti di cui ai punti 2.10 e 2.11 devono essere in pos-sesso dei medesimi requisiti di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6. 2.13 La Sezione speciale si articola nelle medesime sottosezioni di cui al punto 2.1. 3. Requisiti di moralità e compatibilità Condizioni di iscrizione 3.1 Non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come se-gretario o custode della documentazione di gara:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupe-facenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, con-cernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o mate-rie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previ-sti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previ-sti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; del codice penale; d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di fro-de ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comu-nità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di atti-vità criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di

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tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessi-vamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c); f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una mi-sura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva di-sponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all’Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giu-dicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. La riabilitazione 3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1 3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione. La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione 3.6 Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione. L’assenza di cause di incompatibi-lità, astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Si tratta in particolare di:

a) non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamen-te all’affidamento; b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazionI di conflitto di interesse di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizza-zioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia ammi-nistratore o gerente o dirigente; c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, in-carichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudica-zione, per l’amministrazione che ha indetto la gara.

3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di incompa-tibilità e di impossibilità a svolgere l’incarico, anche l’autorizzazione della propria amministrazione, se prevista. 4. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo L’iscrizione all’Albo 4.1 I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all’Albo, secondo le modalità e i tempi previsti dall’Autorità nel proprio regolamento. La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avviene compilando formulari standard predi-sposti dall’Autorità. 4.2 I candidati si iscrivono accedendo direttamente al sito dell’ANAC, all’indirizzo comunicato con suc-cessivo atto, riempiendo i campi obbligatori e facoltativi e caricando la documentazione richiesta, inclu-sa copia di un documento di riconoscimento. Alla domanda deve essere allegato un indirizzo PEC per le successive comunicazioni. 4.3 I candidati possono, in alternativa alla documentazione a comprova dei requisiti di esperienza e professionalità, presentare al momento della registrazione una certificazione del proprio stato rilascia-ta, su domanda, dall’ordine, collegio, associazione professionale o amministrazione di appartenenza, che attesti il possesso dei predetti requisiti di cui al punto 2. Tale certificazione rileva ai fini della verifi-ca del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione. 4.4 L’iscrizione all’Albo sarà possibile nelle date indicate dall’Autorità, con apposita comunicazione. A

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cadenze prestabilite sarà possibile procedere con nuove iscrizioni. 4.5 L’Autorità procede alla verifica, a campione, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l’iscrizione, anche avvalendosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finan-za, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice. 4.6 L’Autorità procede altresì alla verifica dei requisiti di cui al paragrafo 3.1. al momento dell’indicazione dei sorteggiati nella lista dei candidati forniti alla stazione appaltante, anche avvalen-dosi dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del Codice. L’aggiornamento dell’Albo 4.6 Periodicamente sono inviate richieste agli esperti presenti nell’elenco per verificare il permanere dei requisiti d’iscrizione. Gli esperti, una volta ricevuta la richiesta, devono inviare entro 30 giorni dal ricevimento, una dichiarazione formale, su un modello predisposto dall’Autorità, del permanere dei re-quisiti. 4.7 Nel caso di modifiche delle condizioni soggettive (ad esempio un pubblico dipendente che cambia amministrazione o un esperto che cambia indirizzo PEC), che non incidono sul possesso dei requisiti è necessaria, comunque, un’immediata segnalazione al fine dell’aggiornamento dell’Albo. Ciò per per-mettere al sistema di funzionare; si ricorda, ad esempio, che le comunicazioni con gli esperti avvengo-no esclusivamente via PEC. 4.8 La circostanza di ritrovarsi in una delle condizioni di cui al paragrafo 3, incidendo su un elemento fondamentale per svolgere il ruolo di commissario di gara, deve essere immediatamente segnalata all’Autorità da parte del soggetto interessato, della stazione appaltante in sede di verifica del permane-re dei requisiti del commissario. Le stazioni appaltanti sono chiamate, altresì, a segnalare i casi in cui i commissari di gara, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno concorso all’approvazione di atti dichia-rati illegittimi, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa. 4.9 Determinano, altresì, il venir meno dei requisiti di moralità comportamenti gravemente negligenti nello svolgimento del compito di commissario di gara, segnalate all’Autorità dalla stazione appaltante, nonché le accertate mancate segnalazioni di tentativi di condizionamento dell’attività della commissio-ne e/o del singolo commissario, da parte di singoli concorrenti, della stazione appaltante o di qualun-que altro soggetto in grado di influenzare l’andamento della gara. 4.10 A seguito delle segnalazioni o da informazioni comunque acquisite dall’Autorità che incidono sulla moralità dell’esperto, l’Autorità può procedere alla cancellazione dello stesso dall’Albo. A tal fine prov-vede all’invio di una nota in cui si comunicano le contestazioni e si assegna un termine non superiore a trenta giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Nel periodo intercorrente tra l’invio della no-ta e quello della decisione di cancellazione o di mantenimento nell’Albo è sospesa l’attività in corso nel-le commissioni di gara attive e la possibilità di essere estratto per nuove commissioni di gara. 4.11 L’esperto escluso può, a seguito di modifiche intervenute che incidono positivamente sui requisiti di moralità (ad esempio, sentenza di proscioglimento dei reati che avevano determinato l’impossibilità di iscrizione all’Albo), richiedere all’Autorità di rivedere i motivi di esclusione dall’Albo. Sanzioni 4.12 La mancata dichiarazione dell’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui al punto 3.7, determina l’esclusione dell’esperto dalla commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante. La reiterata omissione della presentazione della dichiarazione determina la can-cellazione dell’esperto dall’Albo da parte dell’Autorità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può proporre una nuova domanda di iscrizione all’Albo. 4.13 Al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione, previo contraddittorio, viene cancellato dall’Albo quell’esperto che ha rifiutato per 3 volte, nel corso di un biennio, la candidatura o la nomina a commis-sario di gara, per motivi diversi dall’incompatibilità. Trascorso un periodo di 2 anni l’esperto può propor-re una nuova domanda di iscrizione all’Albo. 4.14 Il rifiuto o l’omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni richieste nelle presenti linee guida, nel regolamento di attuazione delle stesse o a seguito di specifiche richieste di informazio-ni comporta le conseguenze di cui all’art. 213, comma 13, del Codice. 4.15 Coloro che alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità ai fini dell’iscrizione all’Albo forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l’inesistenza delle cause d’incompatibilità o di astensione, di cui al punto 3.7, oltre alla sanzione di cui all’art. 213, comma 13, del Codice, nei casi di particolare gravità possono essere sospesi o cancellati dall’Albo. 5. Periodo transitorio 5.1 Il Regolamento di cui al punto 1.2, previa adozione del DM di cui al comma 10 dell’art. 77, sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee guida in Gazzetta Ufficiale.

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5.2 Dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui al punto precedente saranno accettate le richie-ste di iscrizione all’Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del Codice. Allegato - Elenco sottosezioni dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici A. Professioni tecniche [N=1]

— Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8) — Paesaggista (1, 7) — Architetto iunior (1, 2, 3, 4) — Conservatore (1) — Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8) — Ingegnere civile e ambientale iunior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) — Ingegnere industriale (3*) — Ingegnere industriale iunior (3) — Ingegnere dell’informazione (3, 6*) — Ingegnere dell’informazione iunior (3, 6) — Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) — Perito edile (1, 2, 4, 7, 8) — Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) — Agronomo e Forestale iunior (1, 3, 4, 5, 7, 8) — Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8) — Chimico e chimico iunior (1, 3, 8) — Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) — Geologo iunior (1, 2, 3, 4, 5, 8) — Perito Industriale (3, 5) — Perito industriale con specializzazione nel settore dell’informazione e della comunicazione (6) — Chimico (5) — Pianificatore (8) — Pianificatore iunior (8) — Tecnologo alimentare (3, 5, 7)

Restauratore di Beni Culturali B. Settore sanitario Farmacista Medico chirurgo - specializzazioni:

— chirurgia generale, plastica e toracica; — neurochirurgia, neurologia e neurofisiologia; — medicina interna; — urologia e nefrologia; — ortopedia; — ginecologia-ostetricia; — pediatria; — tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio; — anatomia patologica; — neuropsichiatria, psichiatria e psichiatria infantile; — radioterapia; — anestesia e rianimazione; — oftalmologia/oculistica; — otorinolaringoiatria; — cardiologia, cardio-angio/chirurgia; — chirurgia dell’apparato digerente e gastroenterologia; — reumatologia; — radiodiagnostica, radiologia e medicina nucleare; — clinica biologica, biochimica e farmacologia; — microbiologia batteriologica; — medicina del lavoro; — dermatologia; — geriatria;

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— allergologia, immunologia e malattie infettive; — ematologia generale e biologica; — endocrinologia; — fisioterapia; — dermatologia e veneralogia

Odontoiatria Veterinario Psicologo Ingegnere biomedico e clinico C. Altri servizi e forniture Fisici e astronomi Chimici Matematici Statistici Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione Specialisti in pubblica sicurezza Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro Specialisti in contabilità Fiscalisti e tributaristi Specialisti in attività finanziarie Analisti di mercato Avvocato Esperti legali in enti pubblici Notai Specialisti in scienze economiche Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali NOTE [NI=1] Il numero tra parentesi rappresenta la «Categoria di opera» di cui al D.M. 143/2013, «Regola-mento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria». L’asterisco indica che il profes-sionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in generale, occorre fare riferimen-to all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale. Le categorie sono: 1. Edilizia; 2. Strutture; 3. Impianti; 4. Infrastrutture per la mobilità; 5. Idraulica; 6. Tecnologia della informazione e della comunicazione; 7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste; 8. Territorio e Urbanistica. [NF]

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NN15629

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Con il documento, l’ANAC fornisce chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti di particolare rilevanza concernenti le Linee guida ANAC n. 1 sui servizi di inge-gneria e architettura (Determ. 973 del 14/09/2016), le quali a loro volta recano “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”. In particolare l’ANAC - atteso che tali servizi definiti dall’art. 3, lettera vvvv), del D. Leg.vo 50/2016: “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamenta-ta ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE” con un’accezione più ampia di quanto riscontrabile nella normativa precedente - chiarisce che a determinate condizioni possono essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento:

- i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specia-listica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici; - i servizi di supporto alla progettazione consistenti in varianti predisposte dai progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati.

L’ANAC richiama inoltre le stazioni appaltanti ad una attenta valutazione dei re-quisiti di partecipazione da prevedere, soprattutto nel caso in cui si scelga di fissarne di più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli minimi stabiliti dalla normati-va, alla luce dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

COM. ANAC 14/12/2016 Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Sono pervenute all’Autorità alcune richieste di chiarimenti relative ad indicazioni fornite con le Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Attesa la rilevanza generale delle questioni prospettate e considerata la ne-cessità di assicurare il consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, così come richiesto dall’art. 213, comma 2, del codice, l’Autorità ha ritenuto di predisporre il presente Comunicato al fine di fornire i seguenti chiarimenti. Le Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», sono entrate in vigore il 22/11/2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 213, comma 2, del codice. Per effetto dell’entrata in vigore delle suddette Linee guida, ai sensi dell’art. 216, comma 8, del codice, sono superate le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del d.p.r. 207/2010. Le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professio-nalità del RUP, si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesi-me, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Pertanto, per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni.

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Il paragrafo 5.2. delle linee guida n. 3/2016, rubricato «Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP», stabilisce che il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazio-ne appaltante. La nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni, come previsto – ad esempio - per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seg-gio di gara ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima. In ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adotta-re le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. NN15628

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) Con il documento, l’ANAC fornisce chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti di particolare rilevanza concernenti le Linee guida ANAC n. 3 sul Responsabile unico del procedimento (Determ. 1096 del 26/10/2016), le quali a loro volta re-cano “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”. In particolare l’ANAC chiarisce che:

- per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016 (22/12/2016), il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normati-va previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svol-gimento delle relative funzioni; - la nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara ad hoc, e pertanto in tal caso la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima, ferma re-stando la funzione di coordinamento e controllo da svolgersi da parte del RUP.

COM. ANAC 14/12/2016 Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria». Sono pervenute all’Autorità alcune richieste di chiarimenti relative ad indicazioni fornite con le Linee guida n. 1 recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria». Attesa la rilevanza generale delle questioni prospettate e considerata la necessità di assicurare il consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, così come richiesto dall’art. 213, comma 2, del codice, l’Autorità ha ritenuto di predisporre il presente Comunicato al fine di fornire i seguenti chiarimenti. L’art. 252, comma 2, dell’abrogato D.p.R. n. 207/2010 ricomprendeva nei servizi di architettura e di in-gegneria, cui applicare specifiche regole di evidenza pubblica, quelli concernenti la redazione del pro-getto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordina-mento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione. L’art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del d.lgs. 50/2016 definisce, invece, più genericamente, «i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», come «servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regola-mentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE». Ciò posto, sulla base di una valutazione di tipo sistematico che tenga conto della nuova definizione dei servizi di ingegneria e di architettura e del cambio di passo che tale definizione segna con quella precedente, deve ritenersi che possano essere

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spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell’esercizio di una professione regolamenta-ta per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della diretti-va 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati proget-tuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. I servizi di supporto alla progettazione consistenti in varianti predisposte dai progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, rientrano nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice e, pertan-to, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Ciò a condizione che l’intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori ag-giuntive rispetto al progetto posto a base di gara, ferma restando l’inammissibilità delle offerte in au-mento sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. e) del Codice. La prassi, adottata da alcune stazioni appaltanti, di richiedere per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 100.000 euro, requisiti più rigorosi rispetto a quelli individuati nelle Linee guida per gli appalti sopra soglia, e di richiedere lo svolgimento di servizi identici a quelli oggetto di affidamento deve essere valutata con riferimento alle previsioni dell’art. 83 del codice, secondo cui i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e devono soddisfare l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Come già più volte chiarito dall’Autorità, la stazione appaltante può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rive-lino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell’affidamento.

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AR1340

OPERE STRUTTURALI IN CEMENTO ARMATO E A STRUTTURA METALLICA: PROGETTO, DENUNCIA, DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO Questo articolo illustra le norme del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 concernenti la progettazione, la realizzazione ed il collaudo di opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, enucleando casi particolari e consigli operativi. A cura di Alfonso Mancini Nell’impianto normativo delineato dal Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, la progettazione, la realizzazione ed il collaudo di opere in conglomerato cementizio armato nor-male e precompresso ed a struttura metallica sono soggette ad una particolare disciplina volta a ulteriormente garantire la sicurezza di tali strutture a beneficio della pubblica incolumità. OPERE INTERESSATE, OBBLIGHI, ABILITAZIONI E RESPONSABILITÀ Secondo l’art. 53 del D.P.R. 380/2001 si considerano:

a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sol-lecitazione addizionale tale da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

Si evince pertanto l’applicazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 380/2001 quando le opere in discorso assolvano una funzione statica, cioè costituiscano elementi strutturali dell’edificio. Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 380/2001, quanto alle abilitazioni necessarie:

- la costruzione delle opere in oggetto deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali; - analogamente, l’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abi-litato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali (è questo pertanto l’unico caso in cui la normativa prevede l’obbligo della nomina di un Direttore dei lavori).

Quanto invece ai profili di responsabilità, il medesimo art. 64 stabilisce che: - il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate; - il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la re-sponsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Si veda il paragrafo dedicato al collaudo per le specifiche abilitazioni e responsabilità previste. LA DENUNCIA OBBLIGATORIA DELLE OPERE STRUTTURALI Il D.P.R. 380/2001 stabilisce all’art. 65, comma 1, che prima dell’inizio dei lavori - e così per ogni successiva variante o aggiunta in corso d’opera (prima di dare inizio alla loro esecuzione) -

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il costruttore deve presentare una denuncia delle opere che intende eseguire, contenente, oltre all’indicazione del tipo dell’opera e del luogo dove sarà eseguita, nome e recapito del commit-tente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. Nella denuncia occorre specificare se i costruttori sono più di uno, ad esempio il costruttore dei prefabbricati, delle strutture in opera, delle opere geotecniche speciali; la stessa cosa varrà in ca-so di presenza di più progettisti e/o più direttori dei lavori. Cosa debba intendersi per “inizio dei lavori” A riguardo dell’inizio dei lavori possiamo osservare - come precisato dalla Circolare esplicativa 11951/1974 del Ministero dei lavori pubblici - che per esso si intende l’effettivo inizio di realiz-zazione delle strutture o parte di esse [N=1], con esclusione pertanto dei lavori preliminari e acces-sori, quali preparazione ed allestimento del cantiere, esecuzione di scavi di sbancamento, a se-zione ed altro. L’ufficio ricevente ha il compito esclusivo di accertare, all’atto del deposito, che quanto presen-tato sia conforme, in termini formali, alle prescrizioni di legge; esso non può e non deve entrare nel merito delle scelte progettuali. Presentazione della denuncia e ufficio competente Nella originaria impostazione dell’art. 4 della L. 1086/1971 - dalla quale derivano le disposizio-ni del Testo unico dell’edilizia qui in commento - l’ufficio di riferimento per la presentazione della denuncia dei lavori era il Genio civile competente per territorio. Il Genio civile, organo tecnico regionale con articolazione periferica a livello regionale, in alcu-ne regioni è stato soppresso e le sue funzioni sono state assorbite da altri enti. Inoltre in molte regioni (es. Veneto, Toscana, Lazio, Calabria), la presentazione e gestione delle denunce per le opere strutturali è stata informatizzata, con modalità di presentazione telematiche. Occorre per-tanto fare riferimento alla propria realtà regionale per conoscere l’ufficio competente [N=2], le modalità per la presentazione della denuncia e la modulistica da utilizzare. Contenuti della denuncia Alla denuncia devono essere allegati, in triplice copia:

- il progetto dell’opera, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esau-riente le calcolazioni eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quant’altro necessario per definire l’opera sia nei riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; - una relazione illustrativa, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale ri-sultino le caratteristiche dei materiali da impiegarsi nella costruzione;

Contestualmente alla denuncia, il direttore dei lavori è tenuto a presentare - ai sensi dell’art. 67, comma 3, del D.P.R. 380/2001 - l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico. Il tutto, corredato da certificazione atte-stante la sussistenza delle condizioni minime prescritte per il collaudatore dal comma 2 del me-desimo art. 67 (si veda il paragrafo dedicato). Casi particolari Nella pratica applicazione delle disposizioni di legge non sempre lo schema operativo è quello classico sopraindicato; possono presentarsi, infatti, diverse modalità, dipendenti anche dalle scelte contrattuali, ma comunque la regolamentazione di tali situazioni può e deve essere ricon-dotta sempre ai criteri generali previsti dalla legge.

Lavori affidati a più imprese Per la realizzazione di un edificio può accadere che il committente affidi ad un’impresa l’esecuzione di una parte di strutture e la restante parte ad un’altra impresa: in tal caso le de-nunce da presentare sono due e distinte, perché devono essere presentate dal “costruttore”,

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che in questo caso è rappresentato da due distinti soggetti, anche se le altre figure (committente, progettista, direttore dei lavori, collaudatore) sono sempre le stesse, o, a maggior ragione, se al-cune cambiano. Alle due denunce devono essere allegati i progetti esecutivi delle opere di rispet-tiva competenza, senza che possano risultare equivoci.

Diversi progettisti di opere strutturali funzionalmente interconnesse Il caso si complica ulteriormente quando sono distinti i progettisti e se le due opere strutturali sono interconnesse funzionalmente: dovrà allora essere il progettista dell’opera principale ad as-sumersi la responsabilità dell’organico inserimento dell’opera secondaria nel progetto.

Subappalto di opere specializzate Quanto sopra non vale nel caso di un’impresa unica che subappalti ad altra impresa specializzata la costruzione di opere particolari (ad esempio strutture metalliche) sempre nell’ambito dell’appalto alla stessa impresa affidato. In questo caso il costruttore è sempre uno, cioè l’appaltatore principa-le, ad alla sua denuncia deve essere allegato il progetto delle opere subappaltate, a firma del relati-vo progettista, ferma restando sempre l’indicazione, e le conseguenti responsabilità, del progettista delle strutture dell’intero edificio, di cui tali opere sono parte.

Realizzazione di diversi edifici strutturalmente autonomi Altra possibilità, infine, può essere quella in cui il costruttore debba realizzare diversi e distinti edifici, ognuno dotato di una propria autonomia strutturale. In questo caso è sempre possibile presentare una denuncia unica, anche se può essere più conveniente - anche ai fini dei controlli e delle certificazioni successive del direttore dei lavori e del collaudatore - instaurare pratiche se-parate per ogni edificio e ciò è tanto più raccomandabile nel caso in cui il completamento delle opere e quindi il relativo utilizzo avvenga in tempi diversi. Poiché di solito il titolare dell’impresa, che è personalmente il costruttore, non provvede diret-tamente a presentare la denuncia, in calce alla stessa è opportuno indicare la delega al dipenden-te incaricato del deposito. LA DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI Come fatto rilevare all’inizio dell’articolo, in caso di opere strutturali è obbligatoria la presenza di un direttore dei lavori qualificato. Si analizzano di seguito i principali compiti e responsabilità di tale figura, con indicazioni pratiche. Documentazione da conservare a cura del direttore dei lavori La copia della denuncia restituita dall’ufficio competente, completa di allegati, deve essere data-ta e firmata dal costruttore e dal direttore dei lavori all’atto dell’arrivo in cantiere, e qui deve es-sere conservata durante tutto il corso dei lavori, a norma dell’art. 66 del D.P.R. 380/2001. Que-sta procedura vale anche per le successive eventuali varianti o aggiunte in corso d’opera. Sempre a norma dell’art. 66, durante l’esecuzione deve essere tenuto un apposito giornale dei lavori nel quale vanno annotati tutti i fatti di rilievo nel procedere dei lavori, vistato periodica-mente dal direttore dei lavori, in particolare nelle fasi più importanti. Il direttore dei lavori è personalmente responsabile della regolare tenuta e conservazione di questi documenti. L’obbligo di datazione e firma della denuncia da parte del direttore dei lavori ha essenzialmente due finalità:

- la prima riguarda la certificazione della presa di conoscenza del progetto che deve precede-re sempre, come previsto espressamente dalla legge, l’esecuzione delle opere, circostanza ri-scontrabile dal giornale dei lavori; - la seconda coinvolge l’accettazione del progetto da parte del direttore dei lavori e quindi il riconoscimento implicito della sua correttezza e della sua realizzabilità.

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Rilievi del direttore dei lavori sul progetto strutturale, come operare A proposito delle responsabilità del progettista e del direttore dei lavori si apre, a questo riguar-do, una complessa questione riguardante le possibilità o meno che ha il direttore dei lavori di in-tervenire, in sede di accettazione del progetto ed in corso d’opera, sulle scelte progettuali, que-stione non completamente chiara in tutti i suoi aspetti. È indubbio che il compito e quindi la responsabilità principale affidata dalla legge al progettista sia quella di predisporre un progetto adeguato, mentre il compito affidato al direttore dei lavori è quello di verificare e certificare che la struttura sia stata realizzata conformemente alle prescri-zioni di progetto. È peraltro parimenti chiaro che la legge - essendo articolata su fasi di controllo successive (del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore) e prescrivendo precise qualificazioni pro-fessionali - non è finalizzata ad una gestione semplicemente burocratica della realizzazione delle strutture. Dunque se il direttore dei lavori, prendendo cognizione del progetto strutturale (cogni-zione che deve essere in ogni caso approfondita per un corretto svolgimento delle operazioni di controllo che gli sono proprie) dovesse rilevare errori, omissioni o in genere mancanza di rispet-to alle prescrizioni regolamentari, o anche della buona regola costruttiva, non può certamente essere esentato dal farle rilevare, tanto più che comunque viene ritenuto responsabile dell’opera come sarà realizzata, nei riguardi della pubblica incolumità. Tale rilievo può avvenire o tramite disposizioni dirette (mediante ordini di servizio, annotazioni sui disegni o prescrizioni sul giornale dei lavori) oppure mediante segnalazione formale al pro-gettista con la richiesta di introduzione delle relative modifiche sugli elaborati di progetto. Tale seconda modalità, specialmente nei casi di maggiore rilevanza, pare la più rispondente soprattut-to al criterio di mantenere separate e delimitate con chiarezza le singole responsabilità, consen-tendo altresì di lasciare una precisa traccia formale dei rispettivi operati. L’eventuale presenza di un collaudatore in corso d’opera consentirebbe di dirimere i casi più gravi di conflitto delle rispettive posizioni. È inoltre opportuno che anche il costruttore, nell’ambito delle proprie responsabilità, sia portato a conoscenza di tali fatti. Gli assistenti del direttore dei lavori e le altre figure di cantiere Lavori privati Nel caso di opere da eseguire per committenti privati, il direttore dei lavori delle strutture può essere indifferentemente lo stesso tecnico eventualmente incaricato della direzione dei lavori di costruzione in generale o può essere anche altro tecnico e - per il materiale svolgimento delle proprie attribuzioni - può servirsi anche di uno o più assistenti. L’assistente presenzia stabilmente il cantiere per le opere di maggior impegno ed ha il compito di redigere il registro delle strutture, di eseguire i controlli di tipo corrente sui materiali, di effet-tuare le verifiche di rispondenza fra il progetto e l’esecuzione, di dare applicazione alle prescri-zioni del direttore dei lavori, e quant’altro necessario.

Lavori pubblici Trattandosi invece della realizzazione di opere pubbliche i due ruoli, salvo casi eccezionali, coincidono, e il direttore dei lavori, per l’espletamento dei propri compiti relativamente alle strutture, si avvale normalmente di assistenti i quali, in relazione all’entità dei lavori, possono assumere i ruoli di direttori operativi o di ispettori di cantiere. Il D. Leg.vo 50/2016 definisce in dettaglio all’art. 101 i compiti e le responsabilità di tali figure professionali. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verifi-care che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della propria attività direttamente al direttore dei lavori e possono essere loro affidati i seguenti compiti, per quanto connessi con la direzione lavori delle strutture:

- verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

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- programmare e coordinare le attività dell’ispettore di cantiere; - assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; - individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; - assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; - dirigere eventuali lavorazioni specialistiche.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto e rispondono della propria attività direttamente al direttore dei lavori. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro, presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Agli ispettori possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

- verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo della qualità del for-nitore; - verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbia-no superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; - controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tec-niche contrattuali; - assistenza alle prove di laboratorio.

Verifiche periodiche e controlli eseguiti dal direttore dei lavori Il direttore dei lavori esegue verifiche periodiche in cantiere, valutando anche l’operato dei pro-pri collaboratori, controllando personalmente le modalità esecutive delle strutture più delicate, assistendo ai prelievi dei campioni, dando le opportune istruzioni, che di volta in volta ritiene necessarie, sia ai propri collaboratori che all’impresa. È buona norma che tali istruzioni siano fornite, nei casi più importanti, per iscritto, ad esempio sul giornale dei lavori, e fatte controfir-mare dall’impresa per presa conoscenza e piena accettazione, oppure mediante lo strumento più formale dell’ordine di servizio. Alcune prove e controlli sui materiali sono imposti direttamente dalle norme tecniche per le co-struzioni, altre, essendo precisate dalla normativa UNI, rimangono a discrezione del direttore dei lavori, altre infine possono essere decise, in via autonoma, dal direttore dei lavori stesso, il quale o si avvale di metodologie o strumenti già predisposti oppure, nei casi più atipici, determina di-rettamente le modalità di prova. Per l’effettuazione delle prove e dei controlli di competenza il direttore dei lavori deve essere munito di una strumentazione abbastanza numerosa, che gli consenta di eseguire i controlli di propria spettanza (es. livello, filo a piombo, metro rigido, metro flessibile e cordella metrica, di-stanziometro laser, comparatori centesimali, termometro di minima e di massima, calibro vente-simale a cursore, spessorimetro, attrezzatura per lo slump test, cubettiere regolamentari, appa-recchiatura ad ultrasuoni, sclerometro e sonde per prove a penetrazione o a estrazione). La relazione del direttore dei lavori a strutture ultimate Ultimate le strutture, e comunque non oltre 60 giorni da tale data, il direttore dei lavori - ai sensi dell’art. 65, comma 6, del D.P.R. 380/2001 - deve presentare in triplice copia all’ufficio compe-tente (si veda in precedenza) la “relazione a strutture ultimate”, nella quale:

- dichiara che le strutture sono state eseguite correttamente e conformemente al progetto ori-ginale depositato, avendo così il direttore dei lavori assolto i propri obblighi; - allega i certificati di prova sui materiali impiegati, emessi da laboratori ufficiali (la norma non lo precisa ma, nel caso all’atto della redazione della denuncia non fossero ancora perve-

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nuti i certificati ufficiali, è usualmente consentito allegare copia delle domande di prova, di-chiarando che i relativi certificati saranno consegnati direttamente al collaudatore); - espone le verifiche inerenti i sistemi di messa in coazione e di tesatura per le opere in calce-struzzo armato precompresso; - espone l’esito di eventuali prove di carico condotte, tramite copia dei relativi verbali, firma-ti per copia conforme.

Anche in questo caso l’ufficio competente restituisce una copia della relazione e dei relativi al-legati, con l’attestazione dell’avvenuto deposito. La relazione, come pure tutta la documentazio-ne di cantiere e quella in precedenza depositata, va quindi consegnata al collaudatore. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documen-tazione sopra indicata. Cessazione dell’incarico del direttore dei lavori durante a realizzazione La legge non disciplina il caso di cessazione dall’incarico del direttore dei lavori durante il corso della costruzione delle strutture. Si ritiene comunque che in tal caso il costruttore ne deve dare notizia all’ufficio cui è stata presentata la denuncia iniziale, ad integrazione della stessa, specifi-cando la data effettiva di termine dell’incarico, il nominativo del nuovo direttore dei lavori e, possibilmente, indicando le opere già eseguite sotto la direzione dei lavori uscente; è opportuno che detta notifica sia sottoscritta da entrambi i professionisti. È buona norma che il direttore dei lavori uscente consegni al successore una relazione dettagliata circa le verifiche e i controlli dallo stesso eseguiti, da allegare alla prescritta relazione ad opere ultimate, che non può che essere unica in quanto da presentare a fine lavori. In ogni caso è opportuno che il nuovo direttore dei lavori faccia apposita menzione del passag-gio di consegne sul giornale dei lavori. IL COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI A norma dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001, tutte le opere in questione devono essere obbligato-riamente sottoposte a collaudo statico, eseguito da Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale da almeno 10 anni e che non sia intervenuto ad alcun titolo nella proget-tazione, esecuzione e direzione lavori. Nelle note che seguono descriveremo le principali que-stioni di tipo procedurale ed amministrativo relative alle operazioni di collaudo. Allo scopo di consentire l’attività del collaudatore il direttore dei lavori deve consegnargli tutta la documentazione necessaria o anche utile perché questi possa essere messo in grado di espleta-re le proprie funzioni, ed in particolare:

- il progetto completo depositato all’ufficio regionale competente con una o più denunce suc-cessive; - il giornale dei lavori della struttura; - la relazione del direttore dei lavori a strutture ultimate; - eventuale documentazione fotografica, relazioni, consulenze e/o quant’altro utile (non pre-visti espressamente dalla normativa).

La normativa non fissa nel dettaglio i compiti specifici del collaudatore, che però assume nei fat-ti la responsabilità, oltre che del proprio operato, anche del controllo di quanto eseguito da altri in precedenza (progettista, costruttore e direttore dei lavori). Il collaudo è infatti l’atto finale che chiude normalmente le vicende realizzative ed assicura definitivamente della perfetta stabilità nei riguardi dell’incolumità pubblica di quanto eseguito, consentendo così di iniziare ad utilizza-re l’opera ai fini che il committente si era prefissato. Dunque il collaudatore si deve formare la piena convinzione, tramite un controllo scrupoloso dell’attività del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore, che ciascuno di questi soggetti ha bene operato, nel rispetto delle leggi e della buona regola costruttiva.

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Nomina del collaudatore, accettazione e svolgimento del collaudo La nomina del collaudatore spetta al committente, e deve essere comunicata, come già detto, contestualmente alla denuncia al competente ufficio regionale, unitamente all’accettazione da parte del professionista designato. Il costruttore, nel presentare la denuncia delle opere, deve allegare a questa una dichiarazione del collaudatore designato che attesta l’accettazione dell’incarico, l’iscrizione da almeno 10 anni all’albo professionale e l’impegno a non prendere parte alla progettazione, alla direzione ed alla esecuzione dei lavori (il decreto non parla anche della progettazione, ma appare implicita anche la sua esclusione). Quando non esiste un committente ed il costruttore esegue le opere in proprio, sarà sua cura ri-chiedere, prima di presentare la denuncia dei lavori, la nomina di una terna da parte del com-petente Ordine provinciale degli Ingegneri o degli Architetti, all’interno della quale scegliere il collaudatore. Successivamente, completata la “copertura” dell’edificio (termine che peraltro non è detto che identifichi il termine reale delle strutture, per l’eventuale presenza di altre opere successive quali pensiline, muri di sostegno, ecc.), il direttore dei lavori ne dà comunicazione all’ufficio regiona-le competente (la legge non chiarisce se con ciò si deve intendere la relazione a strutture ultima-te) ed al collaudatore, che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. La legge non prescrive nulla nel caso in cui il termine di ultimazione delle operazioni di collaudo non venga rispettato visti. Varie cause possono comunque provocare una dilatazione del periodo di collaudo, senza peraltro compromettere la positività dello stesso, si pensi ad esempio ad un ponte di grande luce per il quale le operazioni di carico, misura ed esame dei risultati richiedono molto tempo, anche tenendo conto che l’ultimo getto eseguito deve avere almeno 28 giorni di maturazio-ne e che le operazioni di collaudo si svolgono all’aperto. In ogni caso, qualora il termine risultasse oltrepassato può essere opportuno, anche se non prescritto, che il collaudatore ne giustifichi i moti-vi nel certificato di collaudo. La legge non prevede il caso di sostituzione del collaudatore che, pertanto, una volta nominato, deve portare a termine il proprio compito, a meno di rinuncia. Collaudo in corso d’opera Si noti che la normativa vigente non prescrive la nomina di un collaudatore in corso d’opera, ma solo la sua nomina all’inizio dell’opera; il committente è peraltro sempre libero di affidare, nel caso di opere di particolare rilevanza e complessità, un incarico in corso d’opera, ma deve affi-dare al collaudatore un incarico specifico. In questa eventualità il collaudatore ha infatti la pos-sibilità di esaminare più direttamente ed in tempo reale la costruzione dell’opera, eseguendo vi-site periodiche sui lavori, discutendo con il direttore dei lavori, con il progettista e con il costrut-tore delle principali questioni tecniche e realizzative. Il collaudatore si potrà così formare la convinzione sull’idoneità dell’opera in modo certamente più approfondito e circostanziato, po-tendo così emettere un certificato di collaudo basato su riscontri molto più obiettivi e sicuri. Un incarico in corso d’opera, pur rappresentando un incremento sulle competenze professionali e quindi una maggior spesa per il committente, consente al committente stesso, per le realizza-zioni di un certo impegno, una sicurezza molto superiore sulla futura idoneità statica dell’opera. NOTE [NI=1] Si fa riferimento alle strutture da realizzarsi in cantiere o comunque direttamente destinate all’utilizzo nello specifico edificio o manufatto, e non invece alle attività di produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo, qualora ne sia previsto l’utilizzo. [NF] [NI=2] Il D.P.R. 380/2001 prevede che denuncia dei lavori deve essere presentata allo Sportello unico dell’edilizia, che a sua volta provvede a trasmetterla al competente ufficio tecnico regionale, tuttavia nella prassi non sempre ciò avviene. [NF]

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DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE CON ESEMPI In questo articolo sono illustrate le modalità per calcolare il valore del diritto di usufrutto (e conseguentemente della nuda proprietà) - nonché del diritto di uso o di abitazione di un immobile - che sia previsto con durata vitalizia o con durata determinata, con esempi di calcolo. Sono altresì illustrate le modalità per il calcolo del valore di rendite e pensioni, a tempo indeterminato, vitalizie o a tempo determinato. Aggiornamento al D.M. 07/12/2016 (saggio di interesse legale dal 2017 e al D.M. 23/12/2016 (nuovi coefficienti). A cura di Dino de Paolis L’usufrutto è il diritto reale di godimento che consiste diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario), nonché di raccoglierne i frutti, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica, ed è regolato dagli artt. 978 e se-guenti del Codice civile. Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo, esso infatti, ai sensi dell’art. 978 del Codice civi-le, non può durare oltre la vita dell’usufruttuario o, se questo è una persona giuridica, oltre il termine di 30 anni. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE Sorge in determinate circostanze la necessità di calcolare il valore dell’usufrutto: si pensi ad esempio al caso di compravendita o donazione con riserva di usufrutto vitalizio, alla compra-vendita di una proprietà gravata dal diritto di usufrutto, alla costituzione di un usufrutto a titolo oneroso o ancora ad un lascito testamentario che preveda l’usufrutto di un bene. Secondo l’art. 48 del D.P.R. 131/1986 (ai fini dell’Imposta di registro) il valore dell’usufrutto, dell’uso o dell’abitazione è determinato a norma dell’art. 46 del medesimo D.P.R., assumendo come annualità l’ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse. A sua volta l’art. 46, comma 2, del D.P.R. 131/1986, dispone che:

- in caso di diritto vitalizio, il valore è costituito “dall’ammontare che si ottiene moltipli-cando l’annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all’età della persona alla cui morte deve cessare” (art. 46, comma 1, lettera c), del D.P.R. 131/1986); - in caso di diritto a termine, il valore è costituito “dal valore attuale dell’annualità, calco-lato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo dell’annualità [con il D.M. 23/12/2016 il valore del multiplo indicato è stato fissato in 1.000 volte l’annualità; questo multiplo è calcolato per far sì che il valore dell’usufrutto non possa in nessun caso essere maggiore di quello della piena proprietà, ed è pertanto anch’esso funzione del saggio di interesse legale, NdR]” (art. 46, comma 1, lettera b), del D.P.R. 131/1986).

Le medesime modalità valgono anche per il calcolo del valore: - del diritto di uso, che consiste nel diritto di servirsi dell’immobile e farne propri i frutti, ma limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia; - del diritto di abitazione, che consiste nel diritto di abitare una casa solo per i bisogni del ti-tolare del diritto e della sua famiglia.

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Usufrutto vitalizio Alla luce di quanto visto sopra, per determinare il valore del diritto di usufrutto vitalizio sono necessari i seguenti passaggi:

A) determinare il valore della piena proprietà; B) moltiplicare il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, determinando in questo modo il valore dell’annualità; C) moltiplicare il valore dell’annualità così determinato per il coefficiente indicato nel pro-spetto allegato al D.P.R. 131/1986 applicabile in relazione all’età dell’usufruttuario.

A) La prima cosa da fare è dunque determinare il valore complessivo della piena proprietà, che corrisponde:

- per i trasferimenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze nelle quali la parte ac-quirente sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività d’impresa o professio-nale, al valore determinato secondo il criterio di valutazione automatica (o “catastale”), cioè tramite applicazione dei cd. “moltiplicatori catastali” alla rendita catastale rivalutata del 5%; - per gli altri casi, al maggiore importo tra il valore di mercato (o “valore normale”) dei beni e dei diritti oggetto del trasferimento ed il corrispettivo pattuito e riportato nell’atto dispositi-vo.

Il moltiplicatore catastale per gli immobili ad uso abitativo è pari a 120, ridotto a 110 in caso di applicazione delle agevolazioni prima casa. Si riportano di seguito due esempi di calcolo. Si riportano di seguito due esempi per il calcolo del valore della piena proprietà. (1) Immobile accatastato A/1 con rendita catastale pari a 800 Euro ed applicazione agevolazioni prima casa:

- Rendita catastale (RC) = 1.000; - RC rivalutata = 1.000 x 1,05 = 1.050; - Valore dell’immobile con il metodo catastale = RC rivalutata x moltiplicatore = 1.050 x 110 = 115.500 Euro (allo stesso risultato si giunge moltiplicando la rendita catastale diretta-mente per 115,5).

(2) Immobile accatastato A/7 con rendita catastale pari a 1.000 Euro e senza applicazione agevo-lazioni prima casa:

- Rendita catastale (RC) = 1.000; - RC rivalutata = 1.000 x 1,05 = 1.050; - Valore dell’immobile con il metodo catastale = R.C. rivalutata x moltiplicatore = 1.050 x 120 = 126.000 Euro (allo stesso risultato si giunge moltiplicando la rendita catastale diretta-mente per 126).

B) Come secondo passo, occorre calcolare il valore dell’annualità, che come detto è pari al valo-re della piena proprietà (calcolato come spiegato in precedenza) moltiplicato per il saggio di in-teresse legale. Considerando che, ai sensi del D.M. 07/12/2016, a partire dal 01/01/2017 il sag-gio di interesse legale è fissato allo 0,1%, avremo - rimanendo ai due esempi di calcolo della piena proprietà sopra svolti - quanto segue:

(1) Valore dell’annualità = 115.500 x 0,1% = 115,50 Euro (2) Valore dell’annualità = 126.000 x 0,1% = 126,00 Euro

C) Infine, occorre moltiplicare il valore dell’annualità così determinato per il coefficiente corri-spondente all’età dell’usufruttuario, ricavato dal prospetto allegato al D.P.R. 131/1986. Tale pro-spetto è stato da ultimo sostituito - in relazione al saggio di interesse legale pari allo 0,1% e vali-do dal 2017 stabilito dal menzionato D.M. 07/12/2016 - ad opera del D.M. 23/12/2016, e si ri-porta di seguito (prime due colonne), con l’aggiunta di altre due colonne di elaborazione reda-zionale che, per comodità, riportano i derivanti valori percentuali, rispetto alla piena proprietà, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà.

Si noti che ovviamente il valore sarà variabile in relazione all’età del beneficiario: più giovane è infatti il beneficiario, maggiore sarà il valore del diritto in quanto maggiore sarà l’aspettativa di vita dello stesso e dunque la durata del diritto.

BLT 1.2017 – APPROFONDIMENTI

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Età del beneficiario (anni compiuti all’atto) Coefficiente Valore usufrutto

(in percentuale) Valore nuda proprietà

(in percentuale) da 0 a 20 950 95% 5%

da 21 a 30 900 90% 10% da 31 a 40 850 85% 15% da 41 a 45 800 80% 20% da 46 a 50 750 75% 25% da 51 a 53 700 70% 30% da 54 a 56 650 65% 35% da 57 a 60 600 60% 40% da 61 a 63 550 55% 45% da 64 a 66 500 50% 50% da 67 a 69 450 45% 55% da 70 a 72 400 40% 60% da 73 a 75 350 35% 65% da 76 a 78 300 30% 70% da 79 a 82 250 25% 75% da 83 a 86 200 20% 80% da 87 a 92 150 15% 85% da 93 a 99 100 10% 90%

Dunque ad esempio, sempre rimanendo ai due esempi di calcolo dell’annualità sopra svolti:

- se l’usufruttuario ha 50 anni avremo: (1) Valore dell’usufrutto = 115,50 x 750 = 86.625 Euro (conseguentemente, il valore del-la nuda proprietà sarà pari a 28.875 Euro); (2) Valore dell’usufrutto = 126,00 x 750 = 94.500 Euro (conseguentemente, il valore del-la nuda proprietà sarà pari a 31.500 Euro).

- se l’usufruttuario ha 75 anni avremo: (1) Valore dell’usufrutto = 115,50 x 350 = 40.425 Euro (conseguentemente, il valore del-la nuda proprietà sarà pari a 75.075 Euro); (2) Valore dell’usufrutto = 126,00 x 350 = 44.100 Euro (conseguentemente, il valore del-la nuda proprietà sarà pari a 81.900 Euro).

Usufrutto a termine Alla luce di quanto visto sopra, per determinare il valore del diritto di usufrutto a termine sono necessari i seguenti passaggi:

A) determinare il valore della piena proprietà, come spiegato in precedenza; B) moltiplicare il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, determinando in questo modo il valore dell’annualità, come spiegato in precedenza; C) determinare il valore attuale dell’annualità in base al saggio di interesse legale vigente.

Si riporta di seguito una tabella di ausilio al calcolo, per durate fino a 60 anni. Le colonne della tabella rappresentano quanto segue:

- VATT.: il coefficiente da moltiplicare al valore dell’annualità per determinarne il valore at-tuale, e pertanto il valore dell’usufrutto per la corrispondente durata; - %USUF.: il conseguente e corrispondente valore in percentuale del diritto di usufrutto sul valore della piena proprietà; - %N.P.: il conseguente e corrispondente valore in percentuale della nuda proprietà sul valore della piena proprietà.

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ANNI VATT. %N.P. %USUF. ANNI VATT. %N.P. %USUF. 1 0,9990010 99,9000999 0,0999001 31 30,5094099 96,8522068 3,1477932 2 1,9970040 99,8002996 0,1997004 32 31,4779320 96,7554513 3,2445487 3 2,9940100 99,7005990 0,2994010 33 32,4454865 96,6587926 3,3412074 4 3,9900200 99,6009980 0,3990020 34 33,4120745 96,5622303 3,4377697 5 4,9850349 99,5014965 0,4985035 35 34,3776968 96,4657646 3,5342354 6 5,9790559 99,4020944 0,5979056 36 35,3423544 96,3693952 3,6306048 7 6,9720838 99,3027916 0,6972084 37 36,3060484 96,2731220 3,7268780 8 7,9641197 99,2035880 0,7964120 38 37,2687796 96,1769451 3,8230549 9 8,9551645 99,1044835 0,8955165 39 38,2305490 96,0808642 3,9191358

10 9,9452193 99,0054781 0,9945219 40 39,1913577 95,9848794 4,0151206 11 10,9342850 98,9065715 1,0934285 41 40,1512065 95,8889904 4,1110096 12 11,9223626 98,8077637 1,1922363 42 41,1100964 95,7931972 4,2068028 13 12,9094532 98,7090547 1,2909453 43 42,0680283 95,6974997 4,3025003 14 13,8955576 98,6104442 1,3895558 44 43,0250033 95,6018978 4,3981022 15 14,8806770 98,5119323 1,4880677 45 43,9810223 95,5063914 4,4936086 16 15,8648121 98,4135188 1,5864812 46 44,9360862 95,4109804 4,5890196 17 16,8479642 98,3152036 1,6847964 47 45,8901960 95,3156647 4,6843353 18 17,8301340 98,2169866 1,7830134 48 46,8433527 95,2204443 4,7795557 19 18,8113227 98,1188677 1,8811323 49 47,7955571 95,1253190 4,8746810 20 19,7915312 98,0208469 1,9791531 50 48,7468103 95,0302887 4,9697113 21 20,7707604 97,9229240 2,0770760 51 49,6971132 94,9353533 5,0646467 22 21,7490114 97,8250989 2,1749011 52 50,6464667 94,8405128 5,1594872 23 22,7262851 97,7273715 2,2726285 53 51,5948719 94,7457670 5,2542330 24 23,7025825 97,6297417 2,3702583 54 52,5423295 94,6511159 5,3488841 25 24,6779046 97,5322095 2,4677905 55 53,4888407 94,5565594 5,4434406 26 25,6522524 97,4347748 2,5652252 56 54,4344063 94,4620973 5,5379027 27 26,6256268 97,3374373 2,6625627 57 55,3790273 94,3677295 5,6322705 28 27,5980287 97,2401971 2,7598029 58 56,3227045 94,2734561 5,7265439 29 28,5694593 97,1430541 2,8569459 59 57,2654391 94,1792768 5,8207232 30 29,5399194 97,0460081 2,9539919 60 58,2072319 94,0851916 5,9148084

La tabella riporta i valori fino ad una durata di 60 anni. Per eventuale necessità di calcolo riferita a periodi più lunghi si precisa che le formule utilizzate sono le seguenti:

VATT. = (1+i)1 + (1+i)2 + … (1+i)n %USUF. = 100/(1+i)n %N.P. = 100-%USUF.

dove: i = saggio di interesse legale vigente; n = durata in anni del diritto.

Dunque ad esempio, sempre rimanendo ai due esempi di calcolo dell’annualità sopra svolti: - se l’usufrutto ha durata 20 anni avremo:

(1) Valore dell’usufrutto = 115,50 x 19,7915312 = 2.285,92 Euro (conseguentemente, il valore della nuda proprietà sarà pari a 113.214,08 Euro); (2) Valore dell’usufrutto = 126,00 x 19,7915312 = 2.493,73 Euro (conseguentemente, il valore della nuda proprietà sarà pari a 123.506,27 Euro).

BLT 1.2017 – APPROFONDIMENTI

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- se l’usufrutto ha durata 35 anni avremo: (1) Valore dell’usufrutto = 115,50 x 34,3776968 = 3.970,62 Euro (conseguentemente, il valore della nuda proprietà sarà pari a 115.529,38 Euro); (2) Valore dell’usufrutto = 126,00 x 34,3776968 = 4.331,59 Euro (conseguentemente, il valore della nuda proprietà sarà pari a 121.668,41 Euro).

È evidente che il calcolo con questa modalità porti a cifre sensibilmente più basse rispetto all’usufrutto vitalizio, a causa del bassissimo tasso di interesse legale vigente, con il quale viene fatta l’attualizzazione. Si tratta peraltro di valori validi per la tassazione ai fini dell’Imposta di registro o dell’Imposta sulle successioni e donazioni; nulla vieta, in fase di negoziazione per la compravendita del dirit-to, di pattuire un valore diverso e più consono alla realtà anche per l’usufrutto a termine. Usufrutto costituito a favore di più soggetti Occorre fare alcune precisazioni per il caso in cui l’usufrutto sia costituito a favore di più sog-getti. In particolare:

- se il termine finale è stabilito in coincidenza con il decesso di uno qualsiasi dei beneficiari, il valore è determinato applicando i coefficienti che corrispondono all’età del beneficiario più anziano; - se il termine finale è stabilito in coincidenza con l’avvenuto decesso di tutti i beneficiari ed è previsto il cd. “diritto di accrescimento” (ossia in caso di decesso di uno degli usufruttuari la sua quota di diritto viene portata in accrescimento di quella dei superstiti, e pertanto l’usufrutto ha termine solo con l’avvenuto decesso di tutti i beneficiari), il valore dell’usufrutto è determinato applicando i coefficienti che corrispondono all’età del beneficia-rio più giovane; - se il termine finale è stabilito in coincidenza con l’avvenuto decesso di tutti i beneficiari e non è previsto il cd. “diritto di accrescimento” (nel qual caso alla morte di ciascun usufrut-tuario la sua quota di diritto non viene portata in accrescimento di quella dei superstiti ma ri-torna in capo al nudo proprietario), il valore dell’usufrutto è determinato per ciascun singolo usufruttuario, con le modalità già illustrate.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RENDITE E PENSIONI Il valore di rendite e pensioni è calcolato:

- per le rendite a tempo indeterminato, moltiplicando il valore dell’annualità per un coeffi-ciente stabilito in misura variabile a seconda del saggio di interesse legale vigente, ed attual-mente pari a 1.000 (D.M. 23/12/2016 che ha modificato l’art. 46, comma 1, lettera a), del D.P.R. 131/1986 ai fini dell’Imposta di registro e l’art. 17, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 346/1990 ai fini dell’Imposta sulle successioni e sulle donazioni) - per le rendite a tempo indeterminato e per le rendite vitalizie, allo stesso modo già illustrato per il calcolo del valore dell’usufrutto, utilizzando ovviamente per il calcolo l’importo dell’annualità in luogo di quello della piena proprietà.

BLT 1.2017 – APPROFONDIMENTI

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NW4068

LA TASSAZIONE APPLICABILE ALLE CESSIONI DI TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI Dopo la reintroduzione delle agevolazioni per i trasferimenti di terreni in comuni montani prevista dalla Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), questo articolo riporta il quadro di insieme concernente la tassazione delle cessioni di terreni agricoli, con il regime ordinario e le varie agevolazioni disposte dalla normativa per fattispecie particolari. A cura di Stefano Baruzzi Questo articolo ricostruisce il regime di tassazione applicabile ai trasferimenti di terreni agricoli, alla luce della Legge di bilancio 2017 (L. 11/12/2016, n. 232), la quale ha reintrodotto un’agevolazione che è stata in vigore per moltissimi anni, precisamente fino al 31/12/2013, al-lorquando è stata soppressa, al pari di molte altre agevolazioni ed esenzioni, dalla riforma dell’Imposta di registro sui trasferimenti immobiliari (art. 10, D. Leg.vo 23/2011). Quella reintrodotta dalla Legge di bilancio 2017 (comma 47) è la disposizione per i trasferimenti di fondi rustici siti nei comuni montani, per decenni regolata dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. 601/1973, che si sostanzia nel pagamento delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (Euro 200 ciascuna) e nell’esenzione dalle imposte catastali. Un trattamento di grande favore, volto a promuovere l’arrotondamento o l’accorpamento della pro-prietà diretta coltivatrice, ed applicabile anche alle cooperative agricole che conducono i terreni. Dal 2014, una dopo l’altra, alcune delle agevolazioni ed esenzioni soppresse sono state man ma-no reintrodotte dal legislatore: alcune di esse riguardano proprio i trasferimenti di terreni agrico-li, cosicché vale la pena di ricostruire il quadro delle disposizioni ora in vigore. Si raccomanda in ogni caso, prima di dare corso al trasferimento di terreni agricoli, di contattare il notaio di fiducia al fine di verificare con attenzione insieme allo stesso quali possibilità esistono, caso per caso, per usufruire di uno o dell’altro fra i trattamenti fiscali di favore di seguito illustrati. Per una più ampia ricostruzione del regime di tassazione ai fini dell’IVA, dell’Imposta di regi-stro e delle imposte ipotecaria e catastale di tutte le operazioni di compravendita e di locazione di immobili si veda l’articolo “Compravendite e locazioni immobiliari: prontuario operativo delle imposte indirette (IVA, registro, ipotecaria e catastale)” (FAST FIND AR610). REGIME GENERALE DEL TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI TERRENI AGRICOLI A seguito della reintroduzione dell’agevolazione in oggetto, vecchia e nuova al contempo, il quadro delle disposizioni applicabili al trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli può esse-re ricostruito come segue:

- in via generale, tali trasferimenti (come quelli di qualunque altro immobile) scontano l’Imposta di registro del 9% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (Euro 50 + 50); - se, tuttavia, il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, allora l’Imposta di registro viene penalizzata e passa al 15%, mentre le imposte ipotecaria e catastale continuano a essere dovute nell’importo di Euro 50 ognuna.

In entrambi i casi che precedono, l’Imposta di registro non può comunque essere inferiore a 1.000 Euro; inoltre, tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effet-tuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’Imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. Esistono poi alcuni trattamenti fortemente agevolativi, che di seguito richiamiamo.

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AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA Il più diffuso trattamento di agevolazione è quello dedicato alla “piccola proprietà contadina” (art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009, convertito dalla L. 25/2010) e si sostanzia nel pagamen-to delle imposte fisse di registro e ipotecaria, mentre l’Imposta catastale è dovuta con l’aliquota dell’1%. Queste agevolazioni sono riservate ai trasferimenti di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti (C.D.) e imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), iscritti nella relativa ge-stione previdenziale e assistenziale, nonché a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, pur-ché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, e alle operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Dal 2016 queste agevolazioni si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di ter-reni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi (L.P. Bol-zano 28/11/2001, n. 17), da loro abitualmente coltivati. È bene ricordare che le agevolazioni possono essere concesse anche (e soltanto) al fabbricato che, oltre a trovarsi in rapporto di pertinenzialità con il terreno agricolo acquistato, è situato sul medesimo terreno (Risoluzione Ag. Entrate 26/E/2015). Si veda anche in proposito l’articolo “Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina sui trasferimenti delle pertinenze” (FAST FIND AR1058). TRASFERIMENTO DI FONDI RUSTICI IN COMUNI MONTANI È stata poi ora reintrodotta, come detto, l’agevolazione per i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei comuni montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, incluse le cooperative agricole che conducono direttamente i terreni, che comporta lievi vantaggi rispetto a quella per la “piccola proprietà contadina” e si sostanzia come detto nelle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (Euro 200 ciascuna) e nell’esenzione dall’imposta catastale. ESENZIONE BOLLO PER DETERMINATI CASI È bene ricordare anche l’esenzione stabilita in materia di imposta di bollo (art. 21 della tabella di cui all’allegato B del D.P.R. 642/1972) per gli “Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all’arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l’affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suin-dicati e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipo-tecaria e relative copie.”; AGEVOLAZIONI PER ATTI DI “RIORDINO FONDIARIO” La Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015, comma 57) ha anche reintrodotto le esenzioni per il “riordino fondiario” stabilendo in modo ancor più favorevole che “Tutti gli atti e i provvedimen-ti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo”. ESENZIONE IRPEF TEMPORANEA PER COLTIVATORI DIRETTI E I.A.P. Per completezza, segnaliamo che sempre la Legge di Bilancio 2017 (in questo caso, il comma 44) ha disposto l’esclusione temporanea, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dei redditi dominicali e agrari dall’imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Questa esclusione si affianca all’esenzione da IMU e TASI prevista a favore dei medesimi sog-getti e porta a una sostanziale detassazione dei fondi agricoli loro in capo.

BLT 1.2017 – APPROFONDIMENTI

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MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA Selezione di importanti recenti sentenze, tra quelle che saranno pubblicate sui prossimi numeri de “La Giurisprudenza» di Legislazione Tecnica”. A cura di Anna Petricca

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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

DURC in compensazione Sent. C. Stato 23/11/2016, n. 4906 | FAST FIND: GP15007 Appalti e contratti pubblici - Durc - Crediti da compensare nei confronti di PP.AA. - Art. 13-bis D.L. n. 52/2012 - Onere della parte interessata di allegare sussistenza credito e rilascio Durc in compensazione. Se (per un verso) è vero che nel caso di procedure ad evidenza pubblica ricade sulla stazione appal-tante l’onere di richiedere il DURC relativo ai concorrenti; per altro verso nella peculiare ipotesi - che qui rileva - di rilascio del DURC a fronte di crediti da compensare nei confronti di Amministra-zioni pubbliche, è onere della parte interessata: i) allegare la sussistenza del credito (se del caso, suffragandola attraverso la produzione della certificazione ex lege); ii) richiedere agli enti compe-tenti di rilasciare il DURC “in compensazione” ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge n. 52 del 2012.

Mancato ricorso all’evidenza pubblica e forma scritta del contratto Sent. C. Cass. 02/12/2016, n. 24640 | FAST FIND: GP15004 Appalti e contratti pubblici - Mancato ricorso all’evidenza pubblica - Mancanza di forma scritta del contratto - Nullità. L’Azienda sanitaria provinciale, quale "organismo di diritto pubblico" e "amministrazione aggiudi-catrice" è soggetta alle relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto. Ne deriva che, qualora l’oggetto dell’attività negoziale dell’Azienda rientri, come nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all’evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, non-ché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, Cod. civ., per violazione di norma imperativa.

Necessaria onerosità servizi di architettura e ingegneria Sent. Breve TAR. Calabria 13/12/2016, n. 2435 | FAST FIND: GP15100 Appalti pubblici - Appalti di servizi - Categoria dei contratti speciali di diritto privato - Disciplina derogatoria dei contratti di diritto comune (D. Leg.vo 50/2016) - Affidamento servizi di ingegneria e di architettura - Necessaria onerosità - Stima del valore della prestazione pari ad 1,00 euro - Qualificazione dell’appalto «a titolo gratuito, salvo rimborso spese» - Illegittimità. La natura onerosa del contratto di appalto è imposta non solo dalla disciplina civilistica, ma anche dalle regole e principi che reggono gli appalti pubblici. Non sono, pertanto, ammessi incarichi professionali a titolo gratuito: il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell’ambito di una gara

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d’appalto, e dunque la prestazione stessa non può essere svolta a titolo gratuito. La necessaria predeter-minazione del prezzo del servizio oggetto di appalto, quindi, anche quando tale componente quantitativa sia valutata unitamente a quella qualitativa, è funzionale a garantire il principio di qualità della presta-zione e della connessa affidabilità dell’operatore economico, rispetto al quale va contemperato e per cer-ti versi anche misurato il principio generale di economicità, cui solo apparentemente sembra essere coe-rente il risparmio di spesa indotto dalla natura gratuita del contratto di appalto atipico. (Nella fattispecie il Tar Calabria ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di ordini professionali della provincia di Catanzaro (architetti, ingegneri, agronomi, geologi, geometri e periti) coadiuvato dai Consigli nazionali di architetti e ingegneri. Il ricorso è stato presentato contro la determinazione del Comune di Catanzaro con cui era stato approvato il bando e il disciplinare di gara aventi ad oggetto la «procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro, ai sensi della legge regionale Calabria 19/2002 e relativo regolamento edilizio urbanistico» che prevedevano un im-porto a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese nel limite massimo di 250 mila euro).

Sovrastima costi in sede di valutazione anomalia offerta Sent. C. Stato 06/12/2016, n. 5152 | FAST FIND: GP15515 Appalti e contratti pubblici - Procedimento di valutazione di anomalia dell'offerta - Sovrastima dei costi dell'operatore economico - Rimodulazione d'ufficio dell'offerta - Esclusione. In materia di appalti pubblici, nell'ambito del procedimento di valutazione di anomalia dell'offerta, l'amministrazione può procedere ad una sovrastima dei costi dell'operatore economico in quanto questa attività non determina una rimodulazione d'ufficio dell'offerta, posto che non si introducono prezzi diversi da quelli offerti o modifiche delle modalità esecutive in senso meno oneroso ovvero dell'oggetto dell'appalto. Se nonostante la sovrastima dei costi l'utile previsto per l'impresa aggiudi-cataria è in grado di coprire tali maggiori costi, la stazione appaltante può ritenere che l'offerta sia nel suo complesso affidabile.

EDILIZIA E IMMOBILI

Contributo di costruzione Sent. C. Stato 07/12/2016, n. 24 | FAST FIND: GP15098 Edilizia e urbanistica - Contributo di costruzione - Ritardo o omesso pagamento - Infruttuosa scadenza di singoli ratei del pagamento dilazionato - Omessa escussione della garanzia fideiussoria - Applicabilità della sanzione - Fondamento. Un’Amministrazione comunale ha il pieno potere di applicare, nei confronti dell’intestatario di un titolo edilizio, la sanzione pecuniaria prescritta dalla legge per il caso di ritardo ovvero di omesso pagamento degli oneri relativi al contributo di costruzione anche ove, in caso di pagamento dilazio-nato di detto contributo, abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei di pagamento ovvero abbia comunque omesso di svolgere attività sollecita-toria del pagamento presso il debitore principale.

Paga la sanzione l’acquirente dell’immobile abusivo Sent. TAR. Puglia 16/11/2016, n. 1290 | FAST FIND: GP15053 Edilizia e immobili - Permesso di costruire - Annullamento - Sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione - Trasferimenti di proprietà - Effetti. La sanzione pecuniaria prevista in alternativa alla sanzione demolitoria dall’articolo 38, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia) con riferimento all’immobile abusivo perché realizzato con permesso di costruire successivamente annullato, ha identica natura reale della se-conda. Di conseguenza, il terzo acquirente dell’immobile, anche se lo ha acquistato in buona fede, non può sottrarsi al pagamento della sanzione.

Realizzazione tettoia Sent. C. Cass. 16/11/2016, n. 48300 | FAST FIND: GP15107 Edilizia e urbanistica - Realizzazione tettoia - Parte integrante dell’immobile su cui è costruita - Qualificazione come pertinenza - Esclusione - Permesso di costruire - Necessità.

BLT 1.2017 – RUBRICHE

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È necessario il permesso di costruire nel caso di realizzazione di una tettoia dal momento che tale elemento, formando parte integrante del relativo immobile su cui è costruita, non può ritenersi rien-trare nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisi-ca e strutturale.

Rinuncia alla domanda di condono Sent. C. Stato 28/11/2016, n. 5010 | FAST FIND: GP15123 Edilizia e urbanistica - Domanda di condono - Rinuncia dell’interessato - Prima del pagamento degli oneri concessori - Legittimità. In materia edilizia, la rinuncia dell’interessato alla domanda di condono può legittimamente essere esperita fino a quando non sono corrisposti gli oneri concessori dal momento che solo in tale mo-mento il procedimento può ritenersi perfezionato. Non può viceversa ritenersi sufficiente la semplice richiesta con cui il privato chiede il differimento del pagamento degli oneri concessori in quanto tale richiesta non costituisce acquiescenza.

Sequestro solo con danni ad ambiente o paesaggio Sent. C. Cass. 28/11/2016, n. 50336 | FAST FIND: GP15054 Edilizia e immobili - Abusi edilizi - Vincolo paesaggistico - Sequestro preventivo - Presupposti - Valutazione del giudice - Criteri. Il sequestro preventivo impone un preventivo accertamento circa l’esistenza del periculum in mora, accertamento che va compiuto alla luce della incidenza delle opere edilizie ritenute abusive nelle di-verse matrici ambientali, cioè il loro impatto nelle zone oggetto di specifica tutela paesaggistica (c.d. compromissione ambientale). Cosicché per preservare la validità del decreto di sequestro preventivo, eventualmente oggetto di istanza di riesame, non è sufficiente sostenere e provare l’entità delle opere abusive realizzate, ma è necessario dimostrare la compromissione ambientale in relazione alle ma-trici ambientali interessate e alle specifiche aree tutelate.

Vietato l'asilo nido in condominio se rumoroso Sent. C. Cass. 06/12/2016, n. 24958 | FAST FIND: GP15005 Edilizia e immobili - Condominio - Regolamento condominiale - Previsione del divieto di attività rumorose - Vietato l'asilo nido se rumoroso. L’asilo nido in condominio non può essere esercitato quando il regolamento, di natura contrattuale, vieta di destinare gli appartamenti di proprietà esclusiva nell'edificio ad attività rumorose. (Nella specie la Corte di Cassazione ha confermato il divieto, per una cooperativa, di adibire un apparta-mento ad asilo nido, in ossequio alla previsione del regolamento condominiale, che espressamente vietava la destinazione degli stabili ad esercizi rumorosi. E ciò facendo riscontro a quanto rilevato dal c.t.u. per cui le immissioni provenienti dall'asilo superavano il limite della normale tollerabilità in almeno due degli appartamenti indagati. A nulla è valsa la censura della cooperativa, che faceva appello ad un’interpretazione letterale della clausola del regolamento, nell'inciso in cui individua nella tranquillità dell’intero fabbricato (e non soltanto in una parte di esso), il limite superato il qua-le le attività possono ritenersi vietate: la Suprema Corte conclude che l’attività deve cessare e ciò ancorché arrechi disturbo a soli 2 dei 26 condomini totali).

URBANISTICA

Piano di classificazione acustica Sent. Breve TAR. Toscana 12/12/2016, n. 1771 | FAST FIND: GP15102 Ambiente - Inquinamento acustico - Piano di classificazione acustica - Adozione - Preesistenti destinazioni d'uso del territorio - Occorre tenerne conto. Nell'adozione del piano di classificazione acustica, l'art. 4 della L. n. 447/1995 impone al Comune di tenere adeguato conto delle preesistenti destinazioni d'uso delle aree, come individuate dagli stru-menti urbanistici in vigore, al fine di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che vi si so-no legittimamente insediati.

BLT 1.2017 – RUBRICHE

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INDICI E COSTI DI COSTRUZIONE Aggiornamento su indicatori economici, tassi di interesse, costi di costruzione. Le tabelle con le serie storiche complete ed esempi di calcolo sono consultabili sul sito Internet, alla sezione “Altri servizi - Indici, tassi e costi di costruzione”. A cura della Redazione Internet

DESCRIZIONE PERIODO VALORI

Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)

dicembre 2016 Percentuale di aumento su

dicembre 2015

100,3

0,4%

Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale ottobre 2016 106,9

Indice dei prezzi delle abitazioni III trimestre 2016 Abitazioni nuove 97,4 Abitazioni esistenti 80,6 Totale 85,5

Indice del costo di costruzione di un capannone industriale [N=1] IV trimestre 2008 Generale 144,8

Indice del costo di costruzione di tronchi stradali ottobre 2016

Generale Con tratto in galleria 102,7 Senza tratto in galleria 101,5

Tasso di mora per gli appaltatori [N=2] dal 01/01/2012 al 31/12/2012 5,27%

Trattamento di fine rapporto dicembre 2016 1,795304%

Tasso ufficiale di riferimento BCE dal 16/03/2016 0,00%

Tasso interesse legale dal 01/01/2017 0,10%

Tasso ritardi nei pagamenti commerciali D. Leg.vo 231/2002 01/07/2016 - 31/12/2016 8,00%

NOTE [NI=1] Ultimo dato elaborato. L’Istat ha sospeso l’indagine. [NF] [NI=2] A decorrere dal 2013 si applica anche per il settore dei lavori pubblici la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D. Leg.vo 231/2002. [NF]

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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI• Commissioni giudicatrici• Testo delle Linee guida ANAC n. 5• Chiarimenti ANAC su RUP e servizi tecnici

APPROFONDIMENTI• Progetto, direzione e collaudo opere strutturali• Determinazione valore del diritto di usufrutto• Tassazione trasferimento di terreni agricoli

RUBRICHE• Tutta la Normativa Nazionale e Regionale Dicembre 2016• Aggiornamento norme UNI-CEI• Massimario di Giurisprudenza• Aggiornamento Indici ISTAT

LEGGE DI BILANCIO E PROROGHE

• La Legge di bilancio 2017 comma per comma

• Tutte le proroghe termini di fine anno

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