LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO IL REGIME TIR

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LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO IL REGIME TIR Ufficio delle Dogane di Milano 2

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LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO IL REGIME TIR. Ufficio delle Dogane di Milano 2. Riferimenti Normativi. Art. 27 del Reg. CEE 2913/1992 artt . 90 e 117 del Reg. CEE 2454/1993 Protocolli origine allegati agli accordi - PowerPoint PPT Presentation

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LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO IL REGIME TIR

Ufficio delle Dogane di Milano 2

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RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 27 del Reg. CEE 2913/1992

artt. 90 e 117 del Reg. CEE 2454/1993

Protocolli origine allegati agli accordi

Note esplicative concernenti il protocollo degli accordi (GUCE serie C 90 del 31/03/1999)

Circ. 97/D del 29/04/1999

Circ. 227/D del 07/12/2000

Circ. 54/D del 01/10/2004

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ORIGINE DELLE MERCI

L’applicazione uniforme della Tariffa doganale comunitaria (TDC) e della politica commerciale comune implica la definizione dell’origine delle merci a livello comunitario.

L’Unione Europea applica regole d’origine previste in modo autonomo o su base convenzionale.

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LE REGOLE D’ ORIGINE DELLE MERCIUna merce è considerata come prodotto originario di un determinato paese:

quando è interamente ottenuta in tale paese;

quando alla produzione hanno contribuito diversi paesi, ma all’interno di quel paese è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata che deve concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una fase importante del processo di fabbricazione

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ORIGINE DELLE MERCI

quando una merce proviene da paesi o gruppi di paesi nei confronti dei quali la normativa prevede un trattamento tariffario preferenziale in virtù di un accordo bilaterale o unilaterale

NON PREFERENZIALE PREFERENZIALE

quando una merce proviene da un paese con cui la Comunità non ha stipulato accordi tariffari determinanti un trattamento daziario di favore per le merci ivi originarie

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ACCORDIDI

ORIGINEPREFERENZIALE

SIGLATI

UNIONE EUROPEA

ISRAELEAUTORITA'

PALESTINESECISGIORDANIA

STRISCIA DI GAZA

CEUTA E MELILLA

SPGPAESI INVIADI SVILUPPO

BOSNIA ERZEGOVINA

PTOMPAESI

TERRITORIOLTREMARE

ACPCARAIBIPACIFICO

REP. SERBIAKOSOVO

REP. MONTENEGRO

EFTA:NORVEGIAISLANDALIECHTENSTEINSVIZZERA

MESSICO

CILE

MAGHREB:ALGERIATUNISIA

MAROCCO

SUDAFRICA

MACEDONIA

CROAZIA

ISOLE FAROER

ALBANIA

Unione doganale:TURCHIAANDORRA

SAN MARINO

MASHREK:EGITTO

GIORDANASIRIA

LIBANO

COREA DEL SUD

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L’ ORIGINE DELLE MERCI

Emesso dal Paese in cui la merce è stata prodotta da enti appositamente abilitati - C.C.I.A.A.

Certificato d’origine

Rilasciato dall’Autorità Doganale su richiesta dell’esportatore al fine di ottenere un trattamento preferenziale sulle merci originarie di un Paese comunitario e destinate ad un Paese extracomunitario col quale esistono accordi

Certificato di circolazione

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FORM A

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EUR 1

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A.TR

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STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

Beneficio che permette alle aziende di poter attestare l’origine preferenziale delle merci senza emettere il certificato di circolazione EUR 1, direttamente sulla fattura qualunque sia il valore dei prodotti esportati.

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IMPORTO FATTURA

DICHIARAZIONE SU FATTURA

RICHIESTA STATUS ESPORTATORE

CERTIFICATO EUR 1

Minore di euro 6000

E’ sufficiente la sola dichiarazione su fattura senza la preventiva autorizzazione

Non è necessario richiedere lo status di esportatore autorizzato

Non viene richiesta l’emissione del certificato EUR 1 in quanto è possibile apporre la dichiarazione di origine in fattura

Maggiore di euro 6000

Per essere apposta la dichiarazione di origine è necessario acquisire lo status di esportatore autorizzato

In alternativa alla emissione dell’EUR 1 è possibile richiedere all’Ufficio delle Dogane lo status di esportatore autorizzato

Viene richiesta l’emissione del certificato EUR 1 se non si ha la qualifica di esportatore autorizzato

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L’ ISTANZA

Sede legale, amministrativa ed eventuali stabilimenti

Oggetto sociale

Tipologia di merci esportate

Regolarità delle esportazioni

Autocertificazione che attesti la comprovata osservanza degli obblighi doganali, risultante, tra l’altro, dall’assenza di infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale nei tre anni che precedono la presentazione dell’istanza

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L’ ISTANZA Dichiarazioni di impegno

che è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata, attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti.

di assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni di origine erronee o di cattivo uso dell’autorizzazione, che possono comportare il ritiro della stessa autorizzazione

di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta l’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia

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L’ ISTANZA Dichiarazioni di impegno

di impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni di fornitori, estratti di documenti contabili, estratti di documenti tecnici di lavorazione ecc..) per almeno 3 anni (ad esclusione dell’Accordo con la Corea del Sud che prevede 5 anni)

di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici delle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali.

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L’ ISTANZAsottoscrizione dichiarazione

o Nel caso in cui preferisce sottoscrivere la dichiarazione apposta in fattura deve indicare all’Ufficio delle dogane, i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la “dichiarazione di origine”

o impegno scritto in cui dichiara di assumersi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. – ESONERO FIRMA MANOSCRITTA

o

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SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’

   All’Ufficio delle Dogane  OGGETTO: Istanza per il rilascio dello “Status di esportatore autorizzato” per attestare l’origine delle merci su

fattura verso i seguenti paesi:   Il sottoscritto ___________________ nato a ____________ il _____________ e residente a __________- Via _________, nella sua qualità

di Rappresentante Legale della Società _______________ con sede legale in_______________, amministrativa e stabilimenti siti in ______________ esercente l’attività di produzione e/o commercio di___________, in qualità di esportatore abituale verso i suddetti Paesi

C H I E DE a codesto Ufficio il rilascio dell’autorizzazione ad apporre le attestazioni di origine su fattura, ai sensi dei vari protocolli di

origine allegati agli Accordi di associazione tra la UE e i Paesi di _______________  A tal fine dichiara quanto segue: - di effettuare esportazioni in maniera regolare (indicare il numero delle esportazioni effettuate verso i paesi richiesti nell’anno

in corso ed eventualmente quelle effettuate nell’anno precedente);- di essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata attraverso

la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti; - di essere a conoscenza delle regole di origine applicabili e di essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell’origine;- di impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove o gli elementi contabili al

momento dell’operazione;- di assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni di origine erronee o di cattivo uso dell’autorizzazione, che

possono comportare il ritiro dell’autorizzazione stessa;- di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta l’impresa conosca le regole di origine per soddisfare la

normativa in materia;- di impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 3 anni (5 anni Accordo con la

Corea) a partire dalla data della dichiarazione;- di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici delle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere

controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali. Si indicano di seguito, altresì, i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la dichiarazione di

origine: Oppure Io sottoscritto, ___________in qualità di rappresentante legale della Società ____________ chiedo di essere esonerato

dalla firma manoscritta in originale in merito alle dichiarazioni di origine apposte e al riguardo dichiaro di assumermi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che mi identifichi come se questa recasse effettivamente la mia firma manoscritta.

 Si allegano i seguenti documenti: Autocertificazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario (DPR 445/2000):  Firma 

 

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VERIFICA REQUISITI

sopralluogo presso la sede amministrativa della società richiedente

SOGGETTIVI OGGETTIVI

Certificato casellario giudiziale

Certificato carichi pendenti

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DICHIARAZIONE SU FATTURA

L’ esportatore delle merci contemplate nel presente

documento [autorizzazione doganale n.

IT/001/MI2/12] dichiara che, salvo indicazione contraria, le

merci sono di origine preferenziale UE

Mario Rossi(firma leggibile autografa)

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PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE

SVIZZERA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 45/L 15.02.2006

ISLANDA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 131/L 18.05.2006

NORVEGIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 117/L 02.05.2006

ISOLE FAROER PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 110/L 24.04.2006

TURCHIA DECISIONE N. 1/98 (PRODOTTI AGRICOLI)DECISIONE N. 1/2009 (PRODOTTI EX CECA)

N. 86/L 1998

N. 143/L 06.06.2009

ALGERIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 6 N. 297/L 15.11.2007

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PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE

TUNISIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 260/L 21.09.2006

MAROCCO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 336/L 21.12.2005

ISRAELE PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 20/L 24.01.2006

PALESTINA E STRISCIA DI GAZA

PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 298/L 13.11.2009

EGITTO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 73/L 13.03.2006

GIORDANIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 209/L 31.07.2006

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PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE

LIBANO PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 143/L 30.05.2006

MACEDONIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 99/L 10.04.2008

CROAZIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 286/L 29.10.2008

ALBANIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 4 N. 107/L 28.04.2009

BOSNIA ERZEGOVINA PROTOCOLLO ORIGINE N. 2 N. 233/L 30.08.2008

MONTENEGRO PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 108/L 29.04.2010

SERBIA PROTOCOLLO ORIGINE N. 3 N. 28/L 30.01.201022

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PAESE ACCORDO PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE

SUD AFRICA PROTOCOLLO ORIGINE N. 1 N. 311/L 04.12.1999

MESSICO ALLEGATO III N. 157/L 30.06.2000

CILE ALLEGATO III N. 352/L 30.12.2002

STATI CARIFORUM STATI ACP che hanno siglato gli Accordi di Partenariato Economico (APE)

N. 348/L 31/12/2007N. 289/L 30.10.2008

PTOM (Territori d’Oltre Mare)

DEC. N. 2001/822/CE DEL CONSIGLIO DEL 27/11/2001

N. 314/L 30.11.2001

SUD COREA PROTOCOLLO ORIGINE N. 1 N. 127/L 14.05.201123

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DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Attesta, a beneficio del soggetto comunitario che ne abbia acquisito la

proprietà, l’origine delle merci in ambito di un regime preferenziale, nel

caso in cui i prodotti siano successivamente esportati verso Paesi terzi cui

vigono accordi preferenziali

Elemento di prova per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o

per la compilazione della dichiarazione su fattura

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DICHIARAZIONE DEL FORNITORE A LUNGO TERMINE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

……………..., che sono regolarmente fornite a ……..………. Sono

originarie…………… e rispondono alle norme in materia di origine

che regolano gli scambi preferenziali con ……………………….

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti

prodotti dal………… al …………..

Si impegna ad informare immediatamente …….della perdita di

validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la

necessaria documentazione giustificativa. Luogo e data - Società - Firma

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DICHIARAZIONE DEL FORNITORE(PER SINGOLA OPERAZIONE)

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento

sono originarie di…………. e rispondono alle norme in materia di

origine che disciplinano gli scambi Contenuto della dichiarazione

preferenziali con ..................

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la

necessaria documentazione giustificativa.

Luogo e data - Società - Firma

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IL REGIME TIR

Ufficio delle Dogane di Milano 2

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RIFERIMENTI NORMATIVI

• Convenzione TIR del 14 novembre 1975 approvata dal Reg. CEE n. 2112 del 25 luglio 1978

• Reg. CE n. 2913 del 12 ottobre 1992 (CDC)

• Reg. CE n. 2454 del 2 luglio 1993 (DAC)

• Reg. CE n. 1192 del 17 novembre 2008

• Reg. CE n. 450 del 23 aprile 2008

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REGIME TIR

Transports Internationaux Routiers

Semplifica le formalità doganali cui sono soggetti i trasporti internazionali di merci su strada, senza che il carico sia soggetto al pagamento e/o al deposito di dazi e/o tasse d’importazione o esportazione, né debba sottostare a controlli doganali a quelli normalmente previsti presso la dogana di partenza e quella di destinazione

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REGIME TIR

Qualora le merci siano trasportate, scortate da carnet TIR sul territorio doganale della Comunità, sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario

carnet TIR o ATA,sul territorio doganale della Comunità, sono

comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario

Il tragitto delle merci deve avvenire in parte o completamente su strada

carnet TIR o ATA,

Il carattere comunitario delle merci scortate da Carnet è comprovato dalle modalità di trasporto o di documenti relativi, conformemente agli art. da 314 a 324 DAC o agli art. da 325 a 334 del DAC

carnet TIR o ATA,

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CARNET TIR Documento doganale internazionale

Emesso dalle associazioni nazionali garanti - IRU

Dichiarazione in dogana per il trasporto di merci

Costituisce prova dell’esistenza della garanzia

Offre le informazioni utili in merito a problematiche doganali

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CARNET TIR

Il Carnet TIR viene rilasciato al trasportatore

che ne ha fatto richiesta

che ha fornito delle garanzie economiche

che si impegna ad effettuare un regolare trasporto di merce da una nazione ad un’altra entrambe aderenti alla Convenzione TIR

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VANTAGGI

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VANTAGGI

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I CINQUE PILASTRI DEL REGIME DOGANALE DI TRANSITO TIR

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ENTI GARANTI Requisiti di carattere oggettivo

Esistenza per almeno un anno come associazione istituita rappresentante gli interessi del settore dei trasporti( comprese le CCIAA) non ne sia comprovato il carattere comunitario

Assenza di reati gravi comprese le violazioni amministrative e civili di una certa entità o reiterati ( 3 volte nell’arco di 5 anni)

carnet TIR o ATA,

Solida situazione finanziaria e di capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione

carnet TIR o ATA,

Page 39: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

ENTI GARANTI requisiti di carattere tecnico

Accordo scritto tra l’Associazione Garante e le Autorità Doganali

Si precisano gli elementi di impegno dal da parte dell’Associazione Garante tra i quali la verifica continua delle condizioni e dei requisiti minimi dei soggetti coinvolti

carnet TIR o ATA,

Page 40: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

OPERATORI ECONOMICI

Provata conoscenza nell’applicazione della Convenzione TIR e nella gestione di trasporti internazionali

Assenza di gravi e reiterati reati contro la legislazione doganale o fiscale carnet TIR o ATA,

Solida situazione finanziariacarnet TIR o ATA,

Page 41: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

L’AMMISSIONE AL REGIME TIR

Approvazione delle AutoritàDoganali nazionali

I° FASE II ° FASE

Candidatura del soggettointeressato al regime TIR ISCRIZIONE AL REGISTRO T.I.R. IN

ITALIA

Assenso dell’Agenzia delle Dogane

I° FASE II ° FASE

Vagliata ed approvata dalcomitato consuntivo T.I.R.

Page 42: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

L’AMMISSIONE AL REGIME TIR

Definizione dei termini contrattuali del servizio T.I.R. tra l’Azienda, l’Unioncamere e la catena di Garanzia Internazionale

GARANZIE NECESSARIE DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa intestata all’Unioncamere fissata in relazione al numero di Carnet T.I.R. che la società intenderà utilizzare

Page 43: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

IL RILASCIO ED IL CONTROLLO DEI CARNET T.I.R.

Ai trasportatori che svolgono la propria attività ed hanno la propria sede nel Paese dell’Associazione

È un documento che accompagna la merce

Ha una validità di 60 giorni dalla data del rilascio e resta valido fino all’arrivo del trasporto a destinazione

Deve essere presentato alla dogana di partenza assieme alla merce caricata sul veicolo

Non deve recare cancellature o modifiche supplementari se non convalidate dalle autorità o dall’Ente emittente

Page 44: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

IL RILASCIO ED IL CONTROLLO DEI CARNET T.I.R.

La merce caricata sul veicolo in presenza dell’Autorità doganale, che ha il compito di verificare la corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci del Carnet T.I.R.

La Camera di Commercio compila il primo riquadro nella copertina del Carnet

Il titolare compila il secondo riquadro del Carnet

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STRUTTURA DEL CARNET TIR

Page 46: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

IL CARNET TIR

Il riquadro n. 18 è il Certificato di presa in carico dove l’ufficio doganale di partenza, o di passaggio, appone le attestazioni relative alla registrazione

Il riquadro n. 24 è il Certificato dove l’ufficio di passaggio, d’uscita o di destinazione, annota le attestazioni di rito denominato CERTIFICATO DI SCARICO

Page 47: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

Grave infrazione alle leggi o ai Regolamenti doganali

applicabili ai trasporti internazionali di merci

L’ ESCLUSIONE

LA REVOCA

Non sussistenza dei requisiti minimi di cui all’Annesso 9 , parte I della Convenzione

adottata solo dallo Stato che ha rilasciato l’autorizzazione

Page 48: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

VALIDITA’ DEL CARNET TIR Requisiti di sicurezza

Logotipo raffigurante un camion stampato a rilievo nella copertina

Impiego di inchiostri termo cromici

Codice a barre che corrisponde al numero alfanumerico del carnet TIR

Page 49: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

VALIDITA’ DEL CARNET TIR

Firma e timbro dell’associazione che lo rilascia

Entro la data indicata nella casella n. 1 della copertina e durante tutto il tragitto fino la completamento dell’operazione T.I.R. all’ufficio doganale di destinazione

Non può essere ceduto a terzi

Page 50: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

IL FUNZIONAMENTO DEL REGIME TIR

La merce è carica sul veicolo in presenza dell’Autorità Doganale che verifica l’idoneità del mezzo di trasporto e la corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci del Carnet T.I.R

Sigillo del carico e annotazione del numero del sigillo sulla souche e sul volet n. 1 di colore bianco del Carnet T.I.R.

La Dogana trattiene il volet bianco a corredo del registro e restituisce il Carnet Tir che inizia l’operazione di trasferimento

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RESTITUZIONE DEI CARNET

entro una settimana dalla data di scadenza

UTILIZZATI NON UTILIZZATI

entro 15 giorni dalla data di scadenza e, comunque non oltre 15 giorni dalla data in cui la società è tornata in possesso dei Carnet

Page 53: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

L’UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA

Accensione del Carnet

A) Attesta la conformità del veicolo stradale

B) Attesta la conformità della merce

Appuramento del Carnet

L’Ufficio doganale di partenza è preposto all’attivazione della procedura di ricerca per il recupero dei diritti dovuti nel caso in cui il Carnet non viene appurato

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REGIME TIR

Annotazione del numero di MRN dell’operazione

sulla souche n. 1

Presentazione dei dati del Carnet TIR

Accettazione della dichiarazione e notifica

Svincolo della merce e stampa del DAT di esportazione

Compilazione e conservazione del volet corrispondente

Consegna del carnet TIR annotato e timbrato

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L’UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE

Presentazione della merce

A) Registrazione dei dati in pervenuta cauzione sulla souche e sul volet corrispondente

B) Invia la “notifica di arrivo” all’ufficio doganale di partenza

Controllo della merce

Considerato conforme o conforme

Conforme ma con difformità o non

conforme

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DESTINATARIO AUTORIZZATOartt. 454 bis- ter – quater delle DAC

Ricevuta l’autorizzazione allo scarico procede ad annotate i risultati dello scarico nelle proprie scritture contabili

Il risultato del controllo ai fini dell’appuramento si conclude entro il 6° giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate nei locali del destinatario autorizzato

La procedura semplificata è ammessa come destinatario autorizzato e non come speditore, in quanto verrebbe meno il ruolo svolto dall’ufficio doganale di partenza

Page 57: LO STATUS  DI  ESPORTATORE AUTORIZZATO   IL REGIME TIR

GRAZIE PER L’ATTENZIONE