L’impugnazione dell’atto Amministrativo
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14.04.2012 bozza - sono graditi suggerimenti 1
L’impugnazione dell’atto Amministrativo
Guida rapida
A cura di Cinzia Olivieri
bozza - sono graditi suggerimenti 214.04.2012
Indice
L’impugnazione dell’atto amministrativo- Impugnazione amministrativa- - Ricorso gerarchico- - Ricorso straordinario al Capo dello Stato- L’impugnazione giurisdizionale. Il TAR - L’impugnazione giurisdizionale. Il Consiglio di StatoL’annullamento d’ufficio degli atti amministrativiIl reclamo contro i provvedimenti della scuolaImpugnazioni avverso le sanzioni disciplinari e conflitti
sull’applicazione dello statuto e del regolamento
bozza - sono graditi suggerimenti 314.04.2012
L’Impugnazione dell’Atto Amministrativo
Un atto amministrativo può essere impugnato in via amministrativa o in via giurisdizionale a anche in considerazione delle caratteristiche dell’atto e dei tempi di proposizione del ricorso.
Per l’accesso agli atti necessari ai fini dell’impugnazione occorre presentare all’amministrazione istanza motivata ai sensi della L 241/90 (artt. 22 e ss).
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Ricorso gerarchico La norma di riferimento è il DPR 1199/71È Esperibile “da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con
le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti" contro gli atti amministrativi non definitivi (art.1) dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali in tutti quei casi in cui esiste una rapporto gerarchico,.
Va proposto all’autorità immediatamente superiore a quella che ha emesso l’atto rispettando la scala gerarchica.
Per vizi di legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere) o di merito (opportunità, convenienza, giustizia)
Entro 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento.Va spedito con raccomandata a/r o notificato a mezzo ufficiale
giudiziario direttamente all'autorità a cui si ricorre.È deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine si intende respinto e si
può fare ricorso straordinario al Capo dello Stato o giurisdizionale al TAR.
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bozza - sono graditi suggerimenti 514.04.2012
Ricorso straordinario al Capo dello Stato
È regolato dal DPR 1199/71Può essere proposto solo contro atti definitivi per motivi di legittimitàSe si è fatto ricorso al TAR non si può fare il ricorso straordinario e
viceversaVa proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza
del provvedimento con notificazione a mezzo ufficiale giudiziario all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati (cioè coloro che hanno un interesse che coincide con quello dell’amministrazione) e depositato con la prova della notifica all'organo che ha emanato l'atto (che lo trasmette immediatamente al Ministero competente) o direttamente al ministero competente ovvero mediante lettera raccomandata a/r. Se l'atto non è riferibile ad un ministero, il ricorso va presentato alla Presidenza del consiglio dei Ministri. L’organo che ha ricevuto il ricorso lo trasmette al ministero competente
La L 111/11 ha previsto per tali ricorsi il pagamento di un contributo unificato di € 600,00
segueTorna all’indice
bozza - sono graditi suggerimenti 614.04.2012
Ricorso straordinario al Capo dello Stato
Entro 60 giorni i controinteressati possono presentare deduzioni e documenti, proporre ricorso incidentale oppure chiedere che il ricorso venga deciso in via giurisdizionale, con opposizione notificata al ricorrente, il quale può rinunciare o proporre ricorso al TAR
L'istruzione del ricorso viene fatta dal Ministero e deve essere conclusa entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di deduzioni e documentazioni
La decisione viene emanata sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero e sentito il parere del Consiglio di Stato
Il decreto può essere impugnato con la procedura della revocazione
I tempi per la decisione sono lunghi. Torna all’indice
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L’impugnazione Giurisdizionale - Il TAR
Il giudice amministrativo si chiama Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
Fonte normativa è L 1034/71 come modificata dalla L 205/00
CompetenzaTAR Regionale per gli atti emanati da
autorità localiTAR Lazio per gli atti emanati dal Ministero
e/o con rilevanza generale Torna all’indice
bozza - sono graditi suggerimenti 814.04.2012
L’impugnazione Giurisdizionale - Il TAR
Modalità di impugnazioneContro atti definitivi e non definitiviPuò impugnarsi anche il silenzio della Pubblica AmministrazioneIl TAR può annullare o modificare l’atto solo per vizi di legittimità: per
incompetenza, per violazione di legge (es. mancanza di motivazione), per eccesso di potere (es. illogicità o contraddittorietà dell’atto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta)
Occorre l’assistenza di un avvocato e il pagamento del contributo unificato
Entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza il ricorso deve essere notificato alla P.A. che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati
Entro 30 giorni dall'ultima notifica il ricorso va depositato al TARPer danni gravi ed irreparabili il ricorrente può chiedere al TAR la
sospensione del provvedimento impugnatoEntro 60 giorni dalla notifica la sentenza del TAR può essere
impugnata con ricorso al Consiglio di StatoTorna all’indice
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L’impugnazione GiurisdizionaleIl Consiglio di StatoIl termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale è di 60 giorni dalla data in cui la decisione amministrativa è stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dalle norme che ne disciplinano il procedimento (RD 642/1907 e RD 1054/1924 ) o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione
Il procedimento si svolge con caratteristiche analoghe a quelle descritte per il TAR
Il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione
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bozza - sono graditi suggerimenti 1014.04.2012
L’annullamento d’ufficio degli atti
amministrativi
La L 15/05 modificando la L 241/90 ha introdotto l’art. 21 nonies
(Annullamento d'ufficio)1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole
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bozza - sono graditi suggerimenti 1114.04.2012
Il reclamo contro i provvedimenti della scuolaL’art. 16 settimo comma del DPR 275/99 prevede: “I
provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo”.
Questo è il rimedio che può essere adottato avverso le deliberazioni del Consiglio di Istituto
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bozza - sono graditi suggerimenti 1214.04.2012
Impugnazioni avverso sanzioni disciplinari e conflitti sull’applicazione di statuto e regolamento
Ricorso all’Organo di garanzia interno
Può ricorrere: chiunque vi abbia interesse; Entro quindici giorni dalla comunicazione
della irrogazione della sanzione; Tempi per la decisione: dieci giorni.
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bozza - sono graditi suggerimenti 1314.04.2012
Impugnazioni sanzioni disciplinari e conflitti sull’applicazione di statuto e regolamentoRicorso all’organo di garanzia regionaleVi si può ricorrere avverso le decisioni assunte dall’organo di garanzia
interno.Possono ricorrere: gli studenti della scuola secondaria superiore o
chiunque vi abbia interesse;Decide definitivamente il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un
dirigente da questi delegato, previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale;
L'organo di garanzia regionale verifica la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria sulla base dell'esame della documentazione o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione;
(segue)Torna all’indice
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Impugnazioni sanzioni disciplinari e conflitti sull’applicazione di statuto e regolamento(segue)
Ricorso all’organo di garanzia regionaleIl parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorniIn caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica l'articolo 16, comma 4, della L 241/90 (Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.)
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L’impugnazione dell’atto Amministrativo
Grazie per l’attenzione
A cura di Cinzia Olivieri [email protected] Genitori Studenti e Scuolahttp://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello.html