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Corso di aggiornamento La redazione dell’atto e il procedimento amministrativo dopo l’armonizzazione contabile e i Decreti della riforma “Madia” Pescara, 9-10 giugno 2016 (1^ edizione) Pescara, 15-16 giugno 2016 (2^ edizione) L’Aquila, 29-30 giugno 2016 (3^ edizione) L’Aquila, 13-14 luglio 2016 (4^ edizione) La redazione dell’atto e il procedimento amministrativo dopo l’armonizzazione contabile e i Decreti della riforma “Madia” La scadenza dell’11 agosto 2016 per i documenti informatici della P.A. Schede tecniche a cura di Carla Franchini

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Corso di aggiornamento

La redazione dell’atto e il procedimento amministrativo

dopo l’armonizzazione contabile e i Decreti della riforma “Madia”

Pescara, 9-10 giugno 2016 (1^ edizione)

Pescara, 15-16 giugno 2016 (2^ edizione)

L’Aquila, 29-30 giugno 2016 (3^ edizione)

L’Aquila, 13-14 luglio 2016 (4^ edizione)

La redazione dell’atto e il procedimento amministrativo

dopo l’armonizzazione contabile e i Decreti della riforma “Madia”La scadenza dell’11 agosto 2016 per i documenti informatici della P.A.

Schede tecniche a cura di Carla Franchini

Capo IIDOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; TRASFERIMENTI DI FONDI, LIBRI E SCRITTURE (74)

Sezione IDocumento informaticoArt. 20. “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”; In vigore dal 25 gennaio 20111. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumentitelematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni delpresente codice. (75)

1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamentevalutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restandoquanto disposto dall'articolo 21. (76)

“1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamentevalutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”;[2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regoletecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, sipresume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della formascritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile. (81) (77) ]3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazionetemporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firmaelettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili aiterzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. (78) (82) (83)

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, ladisponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. (84)

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti glieffetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensidell'articolo 71. (79) (80) (83)

IL “CICLO DIGITALE” DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTIDELLA PA ALLA LUCE DEL NUOVO CAD E DELLEREGOLE TECNICHE PREVISTE DAL D.P.C.M. 13-11-2014: I NUOVI OBBLIGHI ;

1RELATORE Carla Franchini [email protected]

• Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti edocumenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubbliciautorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi èapposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loroesibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno lastessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altropubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regoletecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nelrispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se laloro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia per immagine su supporto informatico di un documentoanalogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e formaidentici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione diprocesso nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenutodell’originale e della copia.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine susupporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dalcomma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documentianalogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazionedell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticatada un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata aldocumento informatico.

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permanel'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformitàall'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questifirmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

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ART. 23-BIS DUPLICATI E COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto dilegge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alleregole tecniche di cui all'articolo 71.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti inconformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessaefficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformitàall'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciòautorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo,ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia e gli estratti informaticisono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza delcontenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documentoinformatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazionedi processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire lacorrispondenza del contenuto dell’originale e della copia. Resta fermo, oveprevisto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

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Art. 23-ter Documenti amministrativi informatici1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documentiinformatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, sudiversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti confirma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supportoanalogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali dacui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambitodell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altrafirma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale casol'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supportoinformatico.4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubblicheamministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per lapubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonchéd'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentitiDigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubblicheamministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo.5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno,sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere ildocumento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegnoapposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non puòessere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documentoinformatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione didisabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9gennaio 2004, n. 4.6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.

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Capo III

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 40. Formazione di documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti inclusi quelliinerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizionidi cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

[2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali susupporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto èconsentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principiodell'economicità.]

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata invigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, perl'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sonoindividuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti inoriginale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianzastorica ed archivistica che sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla qualeviene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altraraccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalleamministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.

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Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione edella comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizidi interoperabilità e cooperazione applicativa.1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, ilrispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i datidel procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensidell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i dirittidi cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tuttele amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sonoconformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione etrasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblicodi connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecnichespecifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;b) delle altre amministrazioni partecipanti;c) del responsabile del procedimento;d) dell'oggetto del procedimento;e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggettida essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, inrelazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in viatelematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazionicoinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi ele modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.

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Art. 71. Regole tecniche1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente delConsiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, diconcerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata dicui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione deidati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico diDigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione deidati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta neltermine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole.

1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, suproposta dell’Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garanteper la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecnicheper l’attuazione del presente Codice.

[1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e letecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezzaper il funzionamento del sistema pubblico di connettività. ]

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici diaccessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dalprocesso di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unioneeuropea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozionedelle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

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DPCM 13-11-2014

8RELATORE Carla Franchini [email protected]

D.P.C.M. 13-11-2014LEX\DPCM 13-11-2014 (scad. 11 agosto 2016)\D.P.C.M.

13-11-2014 (agg 21-4-2016).docx

Regole tecniche in materia di

� FORMAZIONE, � TRASMISSIONE, � COPIA, � DUPLICAZIONE, � RIPRODUZIONE � E VALIDAZIONE TEMPORALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI � NONCHÉ DI FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

INFORMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEGLIARTICOLI 20, 22, 23-BIS, 23-TER, 40, COMMA 1, 41, E 71, COMMA 1,

del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2015, n. 8.

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DATA INDICATIVA

ATTIVITA’ COMPETENZA

10 MAGGIO2016

FORMAZIONE INTERNA SULLA DIGITALIZZAZIONE TRA RESPONSABILI AREA

CON FORNITORE DI SOFTWARE

DIRIGENTE APICALE /

SEGRETARIO GENERALE

CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016

10RELATORE Carla Franchini [email protected]

DATA INDICATIVA

ATTIVITA’ COMPETENZA

11 MAGGIO2016

PREDISPOSIZIONE E INVIO ELENCOGENERALE DEI PROCEDIMENTIDELL’ENTE AI RESPONSABILI DI AREADA CUI CIASCUN RESPONSABILEINDIVIDUA I PROCEDIMENTIASSEGNATI DI PROPRIA COMPETENZA

DIRIGENTE APICALE /SEGRETARIO GENERALE

CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016

11RELATORE Carla Franchini [email protected]

DATA INDICATIVA

ATTIVITA’ COMPETENZA

31 MAGGIO2016

I RESPONSABILI DI AREA FORNISCONOL’ELENCO DEI PROPRI PROCEDIMENTIUNITAMENTE AI SEGUENTI ELEMENTI:�denominazione procedimento�ufficio competente all’internodell’area�norme di riferimento�modalita’ di avvio del procedimento�modulistica�termini�indicano i nominativi dei referentiper ogni procedimenti di competenzadell’area

DIRIGENTI DI AREA

CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016

12RELATORE Carla Franchini [email protected]

DATA INDICATIVA

ATTIVITA’ COMPETENZA

6 GIUGNO2016

VERIFICA COMPATIBILITA’DELL’ELENCO DEI PROCEDIMENTIFORNITI DA CIASCUN RESPONSABILEDI AREA CON IL FUNZIONIGRAMMA

DIRIGENTE APICALE / SEGRETARIO GENERALE

CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016

13RELATORE Carla Franchini [email protected]

DATA INDICATIVA

ATTIVITA’ COMPETENZA

20 GIUGNO 2016 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVIA) VERIFICA NORME DEL REGOLAMENTO,ADEGUAMENTO LEGGE 124-2015 EDECRETI MADIAB) REVISIONE DELL’ALLEGATO CON ELENCODEI PROCEDIMENTI A:�numero di corrispondenza collegato al

singolo procedimento

�denominazione procedimento

�ufficio competente all’interno dell’area

�norme di riferimento

�Modalità di avvio del procedimento

�modulistica

�termini

PROPOSTA DEL DIRIGENTE APICALE/SEGRETARIO GENERALE

APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016

14RELATORE Carla Franchini [email protected]

DATA INDICATIVA

ATTIVITA’ COMPETENZA

21 GIUGNO 2016

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA DIDIDIDI GIUNTAGIUNTAGIUNTAGIUNTA CONCONCONCON CUICUICUICUI::::

1) Si assegna un termine airesponsabili per procedere allenomine di RDP per ogniprocedimento ed eventualimodifiche del funzionigrammaqualora non conforme;

2) Si assegna la responsabilità delrispetto degli adempimenti alsegretario comunale/dirigenteapicale ovvero altro dirigente chesi avvale del responsabile del CED

PROPOSTA DEL DIRIGENTE APICALE/SEGRETARIO GENERALE

APPROVAZIONE GIUNTA

COMUNALE

CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016

15RELATORE Carla Franchini [email protected]

DATA INDICATIVA

ATTIVITA’ COMPETENZA

30 GIUGNO2016

I RESPONSABILI DI AREA:CREAZIONI FASCICOLI STANDARD per CIASCUNA AREA

(provvede ciascuna area in autonomia con la supervisione e collaborazione del CED)

DIRIGENTI DI AREA

CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016

16RELATORE Carla Franchini [email protected]

DATA INDICATIVA

ATTIVITA’ COMPETENZA

30 GIUGNO2016

ADOZIONE DELIBERA DI GIUNTA CON LA QUALE SI DISPONE CHE:l’obbligo per l’ufficio protocollo di scaricare e assegnare direttamente i protocolli in entrata nei rispettivi fascicoli (generando allert che informa i destinatari e il resp. area) stabilisce la data di entrata in vigore dell’obbligo (1 agosto 2016) prevede la formazione obbligatoria di tutto il personalerichiede al segretario comunale di attestare (entro una data da stabilire) che tutti i fascicoli informatici siano stati generati

PROPOSTADIRIGENTE APICALE/SEGRETARIO COMUNALE

APPROVAZIONE GIUNTA COMUNALE

CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016

17RELATORE Carla Franchini [email protected]

DATA INDICATIVA

ATTIVITA’ COMPETENZA

MESE DIGIUGNO/ LUGLIO

FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE INTERNA o ESTERNA SU:

�Creazione e gestione del fascicolo informatico�Redazione atti amministrativi in forma digitale con firma �Documenti informatici (copie confermi, duplicazioni……)

DIRIGENTE APICALE/SEGRETARIO COMUNALE

CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016

18RELATORE Carla Franchini [email protected]

FASCICOLI INFORMATICI

1 AGOSTO 2016

DAL 1 AGOSTO 2016 (VALUTAZIONE DELL’ENTE)

DIVENTANO OBBLIGATORI I FASCICOLI INFORMATICI ALL’INTERNO DEI NUOVI FASCICOLI INFORMATICI DOVRANNO CONFLUIRE:�TUTTI I NUOVI PROCEDIMENTI �TUTTI I PROCEDIMENTI IN ITINERE.

Sono da intendersi tali i procedimenti non conclusi alla data del 31/7/2016

DIRIGENTE APICALE/SEGRETARIO COMUNALE

CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016

19RELATORE Carla Franchini [email protected]

DOCUMENTI INFORMATICI

1 AGOSTO 2016

TuttiTuttiTuttiTutti iiii documentidocumentidocumentidocumenti sottoscrittisottoscrittisottoscrittisottoscritti inininin datadatadatadatasuccessivasuccessivasuccessivasuccessiva alalalal 31313131////7777////2016201620162016 dovrannodovrannodovrannodovrannoessereessereessereessere creaticreaticreaticreati eeee sottoscrittisottoscrittisottoscrittisottoscritti inininin formaformaformaformadigitaledigitaledigitaledigitale utilizzandoutilizzandoutilizzandoutilizzando lelelele procedureprocedureprocedureprocedureprevisteprevisteprevistepreviste nelnelnelnel manualemanualemanualemanuale didididi gestionegestionegestionegestionedeldeldeldel softwaresoftwaresoftwaresoftware deglideglideglidegli attiattiattiatti amministrativiamministrativiamministrativiamministrativi

CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016

20RELATORE Carla Franchini [email protected]

SCADENZA FONTE NORMATIVA ADEMPIMENTO

mercoledì 10 settembre 2014art. 24, comma 3-bis, D. L. n. 90/2014

COMUNICAZIONE BASE DATI

mercoledì 10 settembre 2014art. 24, comma 3-bis, D. L. n. 90/2014

COMUNICAZIONE BASE DATI

lunedì 23 febbraio 2015art. 24, comma 3-bis, D. L. n. 90/2014

PIANO INFORMATIZZAZIONE

PROCEDURE

lunedì 23 febbraio 2015art. 24 quater D. L. n. 90/2014

SANZIONI PER VIOLAZIONE ART. 63 E 52 COMMA 1 CAD

martedì 31 marzo 2015Legge 244-2007 comma 211

FATTURAELETTRONICA

lunedì 12 ottobre 2015DPCM 3 dicembre 2013

PROTOCOLLO INFORMATICO

giovedì 11 agosto 2016D.P.C.M. 13-11-2014

FORM. , TRASMISS., COPIA, DUPLIC. , RIPROD., VALID DOCUMENTO INFORM.

FASCICOLO INFORMATICO

sabato 1 aprile 2017D.P.C.M. 3-12-2013

NUOVA CONSERVAZIONE 21

RELATORE Carla Franchini [email protected]

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: ANALISIDELLE FASI E COMPARAZIONE TRA PROCEDIMENTOAMMINISTRATIVO ANALOGICO E PROCEDIMENTOINFORMATICO

Il procedimento amministrativo: analisi delle fasi e comparazione tra procedimento amministrativo analogico e procedimento informatico;

�Avvio del procedimento:

�Nelle istanze on line

�Nelle istanze analogiche

�Protocollazione e assegnazione;

�Fascicolazione (da analogica a digitale);

�Fase istruttoria e pareri;

22RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

INIZIATIVA ISTRUTTORIA DECISORIA INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA

- ISTANZA DI PARTE - D’UFFICIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FIRMA (organi monocratici)VOTAZIONE(Organi collegiali)

- PUBBLICAZIONI- NOTIFICAZIONI

STRUMENTI PER IL PROCEDIMENTO

ANALOGICI

DIGITALI

ANALOGICI

DIGITALI

ANALOGICI

DIGITALI

ANALOGICI

DIGITALI

23RELATORE Carla Franchini [email protected]

DIGITALE

ANALOGICO(CARTA)

24RELATORE Carla Franchini [email protected]

DIGITALE

ANALOGICO(CARTA)

DIGITALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

25RELATORE Carla Franchini [email protected]

INSERIMENTO AL PROTOCOLLO

DIGITALE

ANALOGICO(CARTA)

26RELATORE Carla Franchini [email protected]

ACQUISIZIONE NEL GESTIONALE

DIGITALE

ANALOGICO(CARTA)

27RELATORE Carla Franchini [email protected]

ASSEGNAZIONE A:-RDP - INCARICATO

DIGITALE

ANALOGICO(CARTA)

28RELATORE Carla Franchini [email protected]

ASSEGNAZIONE A:-RDP - INCARICATO

IPOTESI 1� ACQUISIZIONE NEL GESTIONALE � INVIO AUTOMATICO ALLERT A RDP E INCARICATO

IPOTESI 2*�ACQUISIZIONE NEL GESTIONALE �INSERIMENTO NEL FASCICOLO INFORMATICO �INVIO AUTOMATICO ALLERT A RDP E INCARICATO

FASCICOLO INFORMATICO

�CAD ART. 41 E ART. 64 C.4�DPR 445-2000 ART. 65 �DCPM 13-11-2014 ART. 13 29

RELATORE Carla Franchini [email protected]

DOVE FINISCE IL DOCUMENTO RICEVUTO

AL PROTOCOLLO?

30RELATORE Carla Franchini [email protected]

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

DIRITTO SOSTANZIALELEGGE 241-90

• Capo IIIPARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

• Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento

• Art. 8 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

• Art. 9 Intervento nel procedimento

• Art. 10 Diritti dei partecipanti al procedimento

• Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

• Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

• Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

• Art. 13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione

IN CONCRETO

QUALE

STRUMENTO

UTILIZZARE

PER INVIARE LE COMUNICAZIONI

CON GLI INTERESSATI ?

31RELATORE Carla Franchini [email protected]

FASE ISTRUTTORIA E PARERI

DIRITTO SOSTANZIALE

LEGGE 241-90

• Art. 16 Attività consultiva

• Art. 17 Valutazioni tecniche

• Art. 17-bis Silenzio assensotra amministrazioni pubblichee tra amministrazionipubbliche e gestori di beni oservizi pubblici(Articolo inserito dall’ art. 3, comma

1, L. 7 agosto 2015, n. 124.)

IN CONCRETO

32RELATORE Carla Franchini [email protected]

LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.

• Art. 16 Attività consultiva (96) (103)

• In vigore dal 4 luglio 2009

• 1. GLI ORGANI CONSULTIVI DELLE PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, SONO TENUTI A RENDERE IPARERI AD ESSI OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTIENTRO VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLARICHIESTA.

Qualora siano richiesti di PARERI FACOLTATIVI, SONO TENUTIA DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLEAMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI DEL TERMINE ENTROIL QUALE IL PARERE SARÀ RESO, che comunque non puòsuperare iVENTI GIORNI dal ricevimento della richiesta.

33RELATORE Carla Franchini [email protected]

PARERI OBBLIGATORI• COMMA 2. In caso di decorrenza del

termine senza che sia statocomunicato il parere obbligatorio osenza che l’organo adito abbiarappresentato esigenze istruttorie, ÈIN FACOLTÀ dell’amministrazionerichiedente di

PROCEDERE INDIPENDENTEMENTEDALL’ESPRESSIONE DEL PARERE.

PARERI FACOLTATIVI• COMMA 2. In caso di decorrenza

del termine senza che sia statocomunicato il parere facoltativo osenza che l’organo adito abbiarappresentato esigenze istruttorie,l’amministrazione richiedentePROCEDE INDIPENDENTEMENTEDALL’ESPRESSIONE DEL PARERE.Salvo il caso di omessa richiestadel parere, il responsabile delprocedimento non può esserechiamato a rispondere deglieventuali danni derivanti dallamancata espressione dei pareri dicui al presente comma.

34

LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.

Art. 16 Attività consultiva

RELATORE Carla Franchini [email protected]

LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.

35

• 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non siapplicano in caso di pareri che debbano essererilasciati da amministrazioni preposte alla:

�TUTELA AMBIENTALE,

�PAESAGGISTICA,

�TERRITORIALE E

�DELLA SALUTE DEI CITTADINI.

RELATORE Carla Franchini [email protected]

LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.

36

4. Nel caso in cui L'ORGANO ADITO ABBIARAPPRESENTATO ESIGENZE ISTRUTTORIE, itermini di cui al comma 1 possono essereinterrotti per una sola volta e il parere deveessere reso definitivamente entro quindicigiorni dalla ricezione degli elementi istruttorida parte delle amministrazioni interessate.

5. I PARERI DI CUI AL COMMA 1 SONOTRASMESSI CON MEZZI TELEMATICI.

RELATORE Carla Franchini [email protected]

LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.

37

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongonoprocedure di particolare urgenza per l'adozione deipareri loro richiesti.6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’ ARTICOLO127* DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

___________________________________________________________Art. 127. Consiglio superiore dei lavori pubblici.

E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza digiudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimoorgano tecnico consultivo dello Stato……

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giornidalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegueprescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'attoamministrativo da emanare

RELATORE Carla Franchini [email protected]

LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.

38

• Art. 17 Valutazioni tecniche• 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto

che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamenteacquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi edenti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie dicompetenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalladisposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimentodella richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddettevalutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad entipubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,ovvero ad istituti universitari.

• 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioniche debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutelaambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

• 3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenzeistruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dalcomma 4 dell'articolo 16.

RELATORE Carla Franchini [email protected]

LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.

• Art. 16 Attività consultiva (96) (103)

• In vigore dal 4 luglio 2009

• 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri chedebbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutelaambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. (97)

• 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, itermini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e ilparere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezionedegli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (100)

• 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. (101)

• 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolareurgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

• 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 127 del codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. (102)

39RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE NOVITA’ DELLA LEGGE MADIA (LEGGE 124 AGOSTO 2015)

• Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e traamministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (105)

• In vigore dal 28 agosto 2015

• 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla ostacomunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni oservizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministratividi competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o igestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla ostaentro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento,corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazioneprocedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestoreche deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresentiesigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modopuntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nullaosta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementiistruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulterioriinterruzioni di termini.

40RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE NOVITA’ DELLA LEGGE MADIA (LEGGE 124 AGOSTO 2015)

• Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e traamministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (105)

• 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicatol'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In casodi mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte neiprocedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche daapportare allo schema di provvedimento.

41RELATORE Carla Franchini [email protected]

� La struttura dell’atto amministrativo: in generale; � Illustrazione dello schema degli atti;� Cosa cambia dopo l’armonizzazione contabile: gli elementi

rilevanti da inserire nel provvedimento;� La motivazione;� Dispositivo;� Il parere tecnico e contabile; � Ruoli, competenze, e funzioni del Responsabile del procedimento

e del Dirigente; � L’esatta indicazione degli adempimenti successivi (pubblicazioni e

notificazioni);� Gli elementi essenziali dell’atto;� Il regime delle invalidità (analisi del capo IV bis della L. 241-90 e

delle modifiche intervenute)

REDAZIONE DELLA PROPOSTA DIPROVVEDIMENTO

42RELATORE Carla Franchini [email protected]

RAPPRESENTAZIONE FORMALE DELL’ATTO CONTENUTO SOSTANZIALE

RISPETTO DELLE NORME

43

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO

• REDAZIONE DELL’ATTO:

• Ripercorre l’attività istruttoria compiuta e manifesta la volontà dell’amministrazione

RELATORE Carla Franchini [email protected]

ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO

SOGGETTO OGGETTO FORMA

STRUTTURA DELL’ATTO

INTESTAZIONE

PREAMBOLO

MOTIVAZIONE

DISPOSITIVO

LUOGO, DATA, SOTTOSCRIZIONE

ALBO ON LINE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE

TRASPARENZA

VOLONTA’FINE

TIPICOCONTENUTO DESTINATARIO

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO

44

RELATORE Carla Franchini [email protected]

COME INIZIARE

INVIO COMUNICAZIONI AVVIO PROCEDIMENTO

45

ISTRUTTORIA

VERIFICA FONTI NORMATIVE

PREDISPOSIZIONE FASCICOLO

INDIVIDUAZIONE PROCEDURA

NORMATIVA STATALE/REGIONALE

REGOLAMENTI

DELL’ENTE

INDIVIDUAZIONE AMM.NI COINVOLTE

VERIFICA RDP (funzionigramma ente)

VERIFICA PRECEDENTI

REDAZIONE PROPOSTA

VERIFICA SITUAZIONI ANALOGHE

VERIFICA NORMATIVA APPLICABILE

RELATORE Carla Franchini [email protected]

Intestazione

PREAMBOLO

Motivazione

Dispositivo

Luogo

Data

Sottoscrizione

Pubblicazioni albo on line

Pubblicazioni trasparenza

Adempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)

NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA DIDIDIDIRIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTO

PROVVEDIMENTI A PROVVEDIMENTI A PROVVEDIMENTI A PROVVEDIMENTI A CONTENUTO GENERALE CONTENUTO GENERALE CONTENUTO GENERALE CONTENUTO GENERALE

DELL’ENTEDELL’ENTEDELL’ENTEDELL’ENTE

ELENCAZIONE ELENCAZIONE ELENCAZIONE ELENCAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA

CONDOTTA CONDOTTA CONDOTTA CONDOTTA (motivazione (motivazione (motivazione (motivazione per per per per relationemrelationemrelationemrelationem))))

ELENCAZIONE ELENCAZIONE ELENCAZIONE ELENCAZIONE PREFERIBILMENTE IN PREFERIBILMENTE IN PREFERIBILMENTE IN PREFERIBILMENTE IN

ORIDNE CRONOLOGICOORIDNE CRONOLOGICOORIDNE CRONOLOGICOORIDNE CRONOLOGICO

DIRIGENTE TITOLARE DELLA DIRIGENTE TITOLARE DELLA DIRIGENTE TITOLARE DELLA DIRIGENTE TITOLARE DELLA FUNZIONE FUNZIONE FUNZIONE FUNZIONE

(indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di conferimento della funzione)conferimento della funzione)conferimento della funzione)conferimento della funzione)

RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE DEL RESPONSABILE DEL RESPONSABILE DEL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO (indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di

conferimento della conferimento della conferimento della conferimento della RdPRdPRdPRdP))))

46RELATORE Carla Franchini [email protected]

Art. 3 Motivazione del provvedimento

• 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernentil'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsied il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previstedal comma 2.La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione,in relazione alle risultanze dell'istruttoria.2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli acontenuto generale.3. Se le ragioni della decisione risultano da altro attodell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme allacomunicazione di quest'ultima deve essere indicato e resodisponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa sirichiama.4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati iltermine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

47

LA MOTIVAZIONE L. 241-90

RELATORE Carla Franchini [email protected]

Art. 3-bis Uso della telematica

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loroattività, le amministrazioni pubblicheincentivano l'uso della telematica, nei rapportiinterni, tra le diverse amministrazioni e traqueste e i privati.

48

LA MOTIVAZIONE L. 241-90

RELATORE Carla Franchini [email protected]

Intestazione

preambolo

MOTIVAZIONE

Dispositivo

Luogo

Data

Sottoscrizione

Pubblicazioni albo on line

Pubblicazioni trasparenza

Adempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)

ESPLICAZIONE ESPLICAZIONE ESPLICAZIONE ESPLICAZIONE DELLE RAGIONI DELLE RAGIONI DELLE RAGIONI DELLE RAGIONI

CHE HANNO CHE HANNO CHE HANNO CHE HANNO CONDOTTO ALLA CONDOTTO ALLA CONDOTTO ALLA CONDOTTO ALLA

DECISIONEDECISIONEDECISIONEDECISIONEMAGGIORE PER ATTI MAGGIORE PER ATTI MAGGIORE PER ATTI MAGGIORE PER ATTI

DISCREZIONALIDISCREZIONALIDISCREZIONALIDISCREZIONALI

MINORE PER ATTI VINCOLATI MINORE PER ATTI VINCOLATI MINORE PER ATTI VINCOLATI MINORE PER ATTI VINCOLATI

EVITARE DI REPLICARE I MEDESIMI

CONTENUTI PIU’ VOLTE NELLO STESSO

PROVVEDIMENTOE’ PREFERIBILE RICHIAMARLI

49RELATORE Carla Franchini [email protected]

Cosa cambia nella redazione degli atti con la competenza finanziaria cosiddetta

“potenziata”.

MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO

NEGLI ATTI CHE HANNO RILEVANZA FINANZIARIA –

CONTABILE

50RELATORE Carla Franchini [email protected]

• Negli Enti che adottano la contabilità finanziaria,

il principio della competenza finanziaria, costituisce ilcriterio di imputazione agli esercizi finanziari delleobbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive(accertamenti e impegni).

• Nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni sono imputateall’esercizio finanziario in cui le obbligazioni sorgono.

LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA

ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA

51RELATORE Carla Franchini [email protected]

A causa delle criticità del principio della competenza finanziaria

ante riforma (e a causa dell’art. 183, comma 5 del TUEL) il

rendiconto degli enti locali non svolgeva pienamente la funzione

conoscitiva che caratterizza la contabilità pubblica:

• gli impegni ed i residui passivi comprendono gli

accantonamenti e i debiti futuri e non è possibile riconoscere i

debiti effettivi nei confronti di terzi;

• gli accertamenti comprendono crediti futuri e non è possibile

riconoscere i crediti di dubbia esazione ;

•l’equilibrio finanziario non considera la scadenza delle

obbligazioni e consente l’equilibrio tra obbligazioni attive a lungo

termine con obbligazioni passive a breve termine.

LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA

ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA

52RELATORE Carla Franchini [email protected]

Nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemicontabili di tutte le amministrazioni pubbliche, i D.Lgs 91 e118 del 2011 hanno previsto una nuova configurazione delprincipio della competenza finanziaria, cd. potenziata,secondo la quale:

LE OBBLIGAZIONI ATTIVE E PASSIVE SONO:- REGISTRATE nelle scritture contabili nel momentoin cui l’obbligazione sorge- e sono IMPUTATE all’esercizio nel quale essevengono a scadenza.

LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA

POTENZIATAPOTENZIATAPOTENZIATAPOTENZIATA

53RELATORE Carla Franchini [email protected]

�RAFFORZARERAFFORZARERAFFORZARERAFFORZARE LALALALA PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE DIDIDIDIBILANCIOBILANCIOBILANCIOBILANCIO;;;;�CONOSCERECONOSCERECONOSCERECONOSCERE IIII DEBITIDEBITIDEBITIDEBITI EFFETTIVIEFFETTIVIEFFETTIVIEFFETTIVI DELLEDELLEDELLEDELLE PAPAPAPA;;;;� EVITAREEVITAREEVITAREEVITARE L’IMPUTAZIONEL’IMPUTAZIONEL’IMPUTAZIONEL’IMPUTAZIONE CONTABILECONTABILECONTABILECONTABILE DIDIDIDIENTRATEENTRATEENTRATEENTRATE FUTUREFUTUREFUTUREFUTURE EEEE DIDIDIDI IMPEGNIIMPEGNIIMPEGNIIMPEGNIINESISTENTIINESISTENTIINESISTENTIINESISTENTI;;;;�FAVORIREFAVORIREFAVORIREFAVORIRE LALALALA MODULAZIONEMODULAZIONEMODULAZIONEMODULAZIONE DEIDEIDEIDEI DEBITIDEBITIDEBITIDEBITISECONDOSECONDOSECONDOSECONDO GLIGLIGLIGLI EFFETTIVIEFFETTIVIEFFETTIVIEFFETTIVI FABBISOGNIFABBISOGNIFABBISOGNIFABBISOGNI....

VANTAGGI DELLA COMPETENZA POTENZIATA

54RELATORE Carla Franchini [email protected]

Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali riacquista la

fondamentale funzione conoscitiva che caratterizza i documenti contabili:

1) Gli ACCERTAMENTI, GLI IMPEGNI ED I RESIDUIrappresentano solo crediti e debiti dell’ente “scaduti”

(gli impegni esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in undocumento contabile dedicato);

2) È IMPOSTO L’EQUILIBRIO TRA DEBITI E CREDITI ESIGIBILINEL MEDESIMO ESERCIZIO;

3) Le SPESE DECISE E NON ANCORA ATTUATE ED ESEGUITE (chenon hanno dato luogo ad obbligazioni ) SONO OGGETTO DIPRENOTAZIONE e NON SONO RAPPRESENTATE NEL CONSUNTIVO .

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA E IL RENDICONTO

55RELATORE Carla Franchini [email protected]

1. rilevanza contabile alla dimensione temporale(al fine di valorizzare la programmazione);

2. natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (ilbilancio di previsione annuale e pluriennale sono statiriuniti in un unico documento);

3. rilevanza agli equilibri di cassa (non è un bilancio disola cassa);

4. obbligo della copertura finanziaria, a prescinderedall’esercizio di imputazione della spesa.

I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

56RELATORE Carla Franchini [email protected]

La copertura finanziaria degli impegni riguardanti lespese di investimento, imputate agli esercizi futuri ècostituita da:• risorse accertate imputate agli esercizi precedenti

o all’esercizio in corso, confluite nel fondopluriennale vincolato;

• entrate accertate imputate all’esercizio in cui èimpegnata la spesa, la cui esigibilità è nella pienadiscrezionalità dell’ente o di altra P.A.

I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

57RELATORE Carla Franchini [email protected]

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO:nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata è costituito - da risorse accertate destinate al finanziamento diobbligazioni passive dell’ente già impegnate, ed esigibiliin esercizi successivi a quello in cui è accertatal’entrata.- rende evidente la distanza temporale intercorrente tral’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiegodelle risorse.

I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

58RELATORE Carla Franchini [email protected]

Intestazionepreambolo

motivazione

DISPOSITIVO

Luogo

Data

Sottoscrizione

Pubblicazioni albo on line

Pubblicazioni trasparenza

Adempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)

INDICARE IN MODO CHIARO

preferibilmente con elenco preferibilmente con elenco preferibilmente con elenco preferibilmente con elenco numerico numerico numerico numerico

1)1)1)1) quello che l’atto dispone quello che l’atto dispone quello che l’atto dispone quello che l’atto dispone

2) gli adempimenti 2) gli adempimenti 2) gli adempimenti 2) gli adempimenti procedimentali successivi procedimentali successivi procedimentali successivi procedimentali successivi all’adozione dell’atto all’adozione dell’atto all’adozione dell’atto all’adozione dell’atto eeeevidenziando il destinatario di videnziando il destinatario di videnziando il destinatario di videnziando il destinatario di ciascuno degli obblighi ciascuno degli obblighi ciascuno degli obblighi ciascuno degli obblighi indicatiindicatiindicatiindicatiES. una volta firmato il parere tecnico :ES. una volta firmato il parere tecnico :ES. una volta firmato il parere tecnico :ES. una volta firmato il parere tecnico :

-DIDIDIDI TRASMETTERETRASMETTERETRASMETTERETRASMETTERE ININININ DATADATADATADATA …………………… ALLAALLAALLAALLARAGIONERIARAGIONERIARAGIONERIARAGIONERIA GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE DELL’ENTEDELL’ENTEDELL’ENTEDELL’ENTE ILILILILPRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE PROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTO PERPERPERPERL’ACQUISIZIONEL’ACQUISIZIONEL’ACQUISIZIONEL’ACQUISIZIONE DELDELDELDEL PAREREPAREREPAREREPARERE CONTABILECONTABILECONTABILECONTABILE- DIDIDIDI INVIARE COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA INVIARE COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA INVIARE COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA INVIARE COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE PER L’INSERIMENTO DELLA GENERALE PER L’INSERIMENTO DELLA GENERALE PER L’INSERIMENTO DELLA GENERALE PER L’INSERIMENTO DELLA RACCOLTA GENERALE DELL’ENTE RACCOLTA GENERALE DELL’ENTE RACCOLTA GENERALE DELL’ENTE RACCOLTA GENERALE DELL’ENTE - DIDIDIDI COMUNICARE ALLA CORTE DEI CONTI CURA COMUNICARE ALLA CORTE DEI CONTI CURA COMUNICARE ALLA CORTE DEI CONTI CURA COMUNICARE ALLA CORTE DEI CONTI CURA DELL’UFFICIO DELL’UFFICIO DELL’UFFICIO DELL’UFFICIO ……………………. . . . - DIDIDIDI INSERIRE IL NOMINATIVO DELL’INCARICATO INSERIRE IL NOMINATIVO DELL’INCARICATO INSERIRE IL NOMINATIVO DELL’INCARICATO INSERIRE IL NOMINATIVO DELL’INCARICATO ALL’ANAGRAFE DELLE ALL’ANAGRAFE DELLE ALL’ANAGRAFE DELLE ALL’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI…PRESTAZIONI…PRESTAZIONI…PRESTAZIONI…

59RELATORE Carla Franchini [email protected]

Intestazione

preambolo

motivazione

dispositivo

Luogo

Data

SOTTOSCRIZIONE

Pubblicazioni albo on line

Pubblicazioni trasparenza

Adempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)

A FAR DATA A FAR DATA A FAR DATA A FAR DATA DALL’11 AGOSTO 2016 DALL’11 AGOSTO 2016 DALL’11 AGOSTO 2016 DALL’11 AGOSTO 2016

LA FIRMA DEI LA FIRMA DEI LA FIRMA DEI LA FIRMA DEI PROVVEDIMENTI DOVRA’ PROVVEDIMENTI DOVRA’ PROVVEDIMENTI DOVRA’ PROVVEDIMENTI DOVRA’

AVVENIRE SEMPRE AVVENIRE SEMPRE AVVENIRE SEMPRE AVVENIRE SEMPRE IN MODO DIGITALEIN MODO DIGITALEIN MODO DIGITALEIN MODO DIGITALE

I GESTIONALI DELL’ENTE I GESTIONALI DELL’ENTE I GESTIONALI DELL’ENTE I GESTIONALI DELL’ENTE DOVRANNO PREVEDERE LA DOVRANNO PREVEDERE LA DOVRANNO PREVEDERE LA DOVRANNO PREVEDERE LA FIRMA DIGITALE FIRMA DIGITALE FIRMA DIGITALE FIRMA DIGITALE DIDIDIDI TUTTE LE TUTTE LE TUTTE LE TUTTE LE

FIRME OBBLIGATORIE EX FIRME OBBLIGATORIE EX FIRME OBBLIGATORIE EX FIRME OBBLIGATORIE EX LEGE LEGE LEGE LEGE

ES. SE NOMINATO IL RDP ES. SE NOMINATO IL RDP ES. SE NOMINATO IL RDP ES. SE NOMINATO IL RDP (DIVERSO DAL DIRIGENTE (DIVERSO DAL DIRIGENTE (DIVERSO DAL DIRIGENTE (DIVERSO DAL DIRIGENTE FIRMATARIO) ANCHELA FIRMATARIO) ANCHELA FIRMATARIO) ANCHELA FIRMATARIO) ANCHELA

PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA DIDIDIDIPROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO DOVRA’ ESSERE DOVRA’ ESSERE DOVRA’ ESSERE DOVRA’ ESSERE

FIRMATA DIGITAMENENTEFIRMATA DIGITAMENENTEFIRMATA DIGITAMENENTEFIRMATA DIGITAMENENTE

60RELATORE Carla Franchini [email protected]

Intestazione

preambolo

motivazione

dispositivo

Luogo

Data

sottoscrizione

PUBBLICAZIONI ALBO ON LINE

Pubblicazioni trasparenza

Adempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)

COSA SI PUBBLICA ALL’ALBO ON LINE DELL’ENTE ?

61RELATORE Carla Franchini [email protected]

Intestazione

preambolo

motivazione

dispositivo

Luogo

Data

sottoscrizione

pubblicazioni albo on line

PUBBLICAZIONI TRASPARENZAAdempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)

COSA SI PUBBLICA SU

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ?

Le novita’ del decreto Madia

62RELATORE Carla Franchini [email protected]

IL PARERE TECNICO E CONTABILE

63RELATORE Carla Franchini [email protected]

RUOLI, COMPETENZE E FUNZIONI DEL RdP E DEL DIRIGENTE

64RELATORE Carla Franchini [email protected]

Capo IV-bisEFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO

AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO

�Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

�Art. 21-ter Esecutorietà

�Art. 21-quater Efficacia ed esecutività del provvedimento

�Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento

�Art. 21-sexies Recesso dai contratti

�Art. 21-septies Nullità del provvedimento

�Art. 21-octies Annullabilità del provvedimento

�Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio

IL REGIME DELLE INVALIDITA’

Art. 21-bisEfficacia del provvedimento limitativo

della sfera giuridica dei privati

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privatiacquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con lacomunicazione allo stesso effettuata anche nelle formestabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dalcodice di procedura civile. Qualora per il numero deidestinatari la comunicazione personale non sia possibile orisulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvedemediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilitedall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativodella sfera giuridica dei privati non avente caratteresanzionatorio può contenere una motivata clausola diimmediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sferagiuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sonoimmediatamente efficaci. 66

RELATORE Carla Franchini [email protected]

Art. 21-ter Esecutorietà

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubblicheamministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimentodegli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo diobblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte delsoggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, lepubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedereall'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previstedalla legge.2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggettosomme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzionecoattiva dei crediti dello Stato.

67RELATORE Carla Franchini [email protected]

Art. 21-quaterEfficacia ed esecutività del provvedimento

TESTO ANTE 124-2015

• Art. 21-quater Efficacia ed esecutività delprovvedimento (132)

• In vigore dal 28 agosto 2015• 1. I provvedimenti amministrativi efficaci

sono eseguiti immediatamente, salvo che siadiversamente stabilito dalla legge o dalprovvedimento medesimo.

• 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione delprovvedimento amministrativo può esseresospesa, per gravi ragioni e per il tempostrettamente necessario, dallo stesso organoche lo ha emanato ovvero da altro organoprevisto dalla legge. Il termine dellasospensione è esplicitamente indicatonell'atto che la dispone e può essereprorogato o differito per una sola volta,nonché ridotto per sopravvenute esigenze.La sospensione non può comunque esseredisposta o perdurare oltre i termini perl'esercizio del potere di annullamento di cuiall'articolo 21-nonies. (133)

• (133) Comma così modificato dall’ art. 6,comma 1, lett. c), L. 7 agosto 2015, n. 124.

TESTO VIGENTE

• Art. 21-quater Efficacia ed esecutività del

provvedimento (129)

• 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sonoeseguiti immediatamente, salvo che siadiversamente stabilito dalla legge o dalprovvedimento medesimo.

• 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione delprovvedimento amministrativo può esseresospesa, per gravi ragioni e per il tempostrettamente necessario, dallo stesso organoche lo ha emanato ovvero da altro organoprevisto dalla legge. Il termine della sospensioneè esplicitamente indicato nell'atto che ladispone e può essere prorogato o differito peruna sola volta, nonché ridotto per sopravvenuteesigenze.

68RELATORE Carla Franchini [email protected]

Art. 21-quinquiesRevoca del provvedimento

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovveronel caso di mutamento della situazione di fatto nonprevedibile al momento dell'adozione del provvedimentoo, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o diattribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazionedell'interesse pubblico originario, il provvedimentoamministrativo ad efficacia durevole può essere revocatoda parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altroorgano previsto dalla legge.La revoca determina la inidoneità del provvedimentorevocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comportapregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loroindennizzo.

69RELATORE Carla Franchini [email protected]

Art. 21-quinquiesRevoca del provvedimento

• 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficaciadurevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzoliquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato alsolo danno emergente e tiene conto sia dell’eventualeconoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti dellacontrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revocaall’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso deicontraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione dellacompatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.

• [1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole oistantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidatodall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente etiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte deicontraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revocaall’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altrisoggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interessepubblico. (138) (137) ]

70RELATORE Carla Franchini [email protected]

Art. 21-sexiesRecesso dai contratti

1. Il recesso unilaterale dai contratti dellapubblica amministrazione è ammesso nei casiprevisti dalla legge o dal contratto.

71RELATORE Carla Franchini [email protected]

Art. 21-septiesNullità del provvedimento

• 1. E' nullo il provvedimentoamministrativo che mancadegli elementi essenziali, che èviziato da difetto assoluto diattribuzione, che è statoadottato in violazione oelusione del giudicato, nonchénegli altri casi espressamenteprevisti dalla legge.

• [2. Le questioni inerenti alla nullità dei

provvedimenti amministrativi in violazione oelusione del giudicato sono attribuite allagiurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo. ] 72

NULLITA’

MANCANZA ELEMENTI ESSENZIALI

DIFETTO ASSOLUTO DIATTRIBUZIONE

PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN VIOLAZIONE O ELUSIONE

DEL GIUDICATO

RELATORE Carla Franchini [email protected]

Art. 22 – octiesAnnullabilità del provvedimento provvedimento

73

ANNULLABILITA’

VIOLAZIONE DILEGGE

ECCESSO DIPOTERE

INCOMPETENZA

• 1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

RELATORE Carla Franchini [email protected]

Art. 22 – octiesAnnullabilità del provvedimento provvedimento

74

ANNULLABILITA’

VIOLAZIONE DILEGGE

ECCESSO DIPOTERE

INCOMPETENZA

• 2. Non è annullabile il provvedimento adottato inVIOLAZIONE DI NORME SUL

PROCEDIMENTO O

SULLA FORMA DEGLI ATTI

QUALORA, PER LA NATURA VINCOLATA DEL

PROVVEDIMENTO,SIA PALESE CHE IL SUO CONTENUTO DISPOSITIVO NON AVREBBE POTUTO ESSERE DIVERSO DA QUELLO IN

CONCRETO ADOTTATO.

Il provvedimento amministrativo non è comunqueannullabile perMANCATA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO

DEL PROCEDIMENTO qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che ilcontenuto del provvedimento non avrebbe potutoessere diverso da quello in concreto adottato.

RELATORE Carla Franchini [email protected]

Art. 21-noniesAnnullamento d'ufficio

TESTO ANTE 124-2015

• Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio (144)

• In vigore dal 29 agosto 2015• 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi

dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio,sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro untermine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesidal momento dell'adozione dei provvedimenti diautorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusii casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensidell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatarie dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovveroda altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme leresponsabilità connesse all'adozione e al mancatoannullamento del provvedimento illegittimo. (145)

• 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimentoannullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico edentro un termine ragionevole.

• 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sullabase di false rappresentazioni dei fatti o didichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto dinotorietà false o mendaci per effetto di condottecostituenti reato, accertate con sentenza passata ingiudicato, possono essere annullatidall'amministrazione anche dopo la scadenza deltermine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salval'applicazione delle sanzioni penali nonché dellesanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445. (146)

• (145) Comma così modificato dall’ art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11novembre 2014, n. 164, e, successivamente, dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n.1), L. 7 agosto 2015, n. 124.

TESTO VIGENTE

• Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio

• 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensidell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimoarticolo 21-octies, comma 2, può essere annullatod'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,entro un termine ragionevole e tenendo conto degliinteressi dei destinatari e dei controinteressati,dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organoprevisto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilitàconnesse all'adozione e al mancato annullamento delprovvedimento illegittimo. (140)

• 2. È fatta salva la possibilità di convalida delprovvedimento annullabile, sussistendone le ragioni diinteresse pubblico ed entro un termine ragionevole.

75RELATORE Carla Franchini [email protected]

La fase integrativa dell’efficacia: valutazioniper l’individuazione degli adempimentisuccessivi

� Le pubblicazioni “procedimentali”

(albo on line)

� Le notificazioni: verifiche preventive alla luce delle novità del domicilio digitale

• Digitali (PEC)

• “Analogiche”

LA FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA:VALUTAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONEDEGLI ADEMPIENTI SUCCESSIVI

76RELATORE Carla Franchini [email protected]

FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA

PUBBLICAZIONI PROCEDIMENTALI

ALBO

ON

LINE 77

NOTIFICAZIONI

ANALOGICHE

CODICE PROCEDURA CIVILE

POSTARACC.

AR

DIGITALI

PEC FAX

VANNO FATTE SE E QUANDO SPECIFICATAMENTE PREVISTE

A) DALLA NORMA PROCEDIMENTALEB) DALLA NORMA DI SETTORE

RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE FASI DEL PROCEDIMENTO PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI

INIZIATIVA ISTRUTTORIA DECISORIA INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA

ALBO ON LINE

ART.32 L. 69/2009.

NOTIFICAZIONI

ART.32 L. 69/2009.78

RELATORE Carla Franchini [email protected]

• Le comunicazioni della PA

• Tra PA e PA;

• Tra Pa e Impresa;

• Tra PA e utenza “digitale”;

• Tra PA e utenza “generica”;

• Il domicilio digitale. Le novità.

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

79RELATORE Carla Franchini [email protected]

COMUNICAZIONE

FORMALE

(CON VALORE

DI NOTIFICA)

ANALOGICHE

DIGITALI

INFORMALE

EMAIL

TELEFONO

LE COMUNICAZIONI IN GENERALE

80RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

LE COMUNICAZIONI

DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

P.A. E CITTADINO

“ANALOGICO”

TRA P.A. E P.A

POSTA ELETTRONICA

COOPERAZIONE APPLICATIVA

TRA P.A.

E

IMPRESE 81

RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

LE COMUNICAZIONI

DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

P.A. E CITTADINO

“ANALOGICO”

TRA P.A. E P.A

POSTA ELETTRONICA

COOPERAZIONE APPLICATIVA

TRA P.A.

E

IMPRESE

ART. 5 BIS CAD

ART.3 BIS CAD

ART. 47 CAD

82RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

Art. 65 CAD

ART. 3 BIS CAD

P.A. E CITTADINO

“ANALOGICO”

- ART. 38 DPR 445-2000

PRESSO LA P.A.

DIRETTAMENTE DALL’INTERESSATO

DA SOGGETTO

DIVERSO DALL’INTERESSATO

(firma + documento)RACC. AR(firma + documento)

FAX(firma + documento)

83RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

ART. 65 CAD

ART. 3 BIS CAD

84RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

ART. 65 CAD

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronicaqualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatoreaccreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informaticocon l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale deiservizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione aisensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico coni diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quantostabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativavigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate conle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella diposta elettronica certificata purché le relative credenziali di accessosiano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per viatelematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate aisensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nelmessaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissionecostituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1,secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative cheprevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nelsettore tributario.

85RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

ART. 3 BIS CAD

Art. 3-bis

Domicilio digitale del cittadino

86RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

ART. 3 BIS CAD

1. Al fine di facilitare la comunicazionetra pubbliche amministrazioni e cittadini,è facoltà di ogni cittadino indicare allapubblica amministrazione, secondo lemodalità stabilite al comma 3, un proprioindirizzo di posta elettronica certificataquale suo domicilio digitale.

87RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

ART. 3 BIS CAD

2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inseritonell'Anagrafe nazionale dellapopolazione residente-ANPR e resodisponibile a tutte le pubblicheamministrazioni e ai gestori o esercentidi pubblici servizi.

88RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

ART. 3 BIS CAD

3. Con decreto del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministroper la pubblica amministrazione e lasemplificazione e il Ministro delegatoper l'innovazione tecnologica, sentital'Agenzia per l'Italia digitale, sonodefinite le modalità di comunicazione,variazione e cancellazione del propriodomicilio digitale da parte del cittadino,nonché le modalità di consultazionedell'ANPR da parte dei gestori oesercenti di pubblici servizi ai fini delreperimento del domicilio digitale deipropri utenti.

89RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

ART. 3 BIS CAD

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casiin cui è prevista dalla normativa vigente unadiversa modalità di comunicazione o dipubblicazione in via telematica, leamministrazioni pubbliche e i gestori oesercenti di pubblici servizi comunicano con ilcittadino esclusivamente tramite il domiciliodigitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensidell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n.

241, senza oneri di spedizione a suo carico.Ogni altra forma di comunicazione non puòprodurre effetti pregiudizievoli per ildestinatario. L'utilizzo di differenti modalità dicomunicazione rientra tra i parametri divalutazione della performance dirigenziale aisensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

90RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

ART. 3 BIS CAD

4-bis. In assenza del domicilio digitaledi cui al comma 1, le amministrazionipossono predisporre le comunicazioniai cittadini come documenti informaticisottoscritti con firma digitale o firmaelettronica avanzata, da conservare neipropri archivi, ed inviare ai cittadinistessi, per posta ordinaria oraccomandata con avviso diricevimento, copia analogica di talidocumenti sottoscritti con firmaautografa sostituita a mezzo stampapredisposta secondo le disposizioni dicui all'articolo 3 del decreto legislativo

12 dicembre 1993, n. 39.

91RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

ART. 3 BIS CAD

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di leggegli obblighi di conservazione e diesibizione dei documenti previsti dallalegislazione vigente laddove la copiaanalogica inviata al cittadino contengauna dicitura che specifichi che ildocumento informatico, da cui la copiaè tratta, è stato predisposto econservato presso l'amministrazione inconformità alle regole tecniche di cuiall'articolo 71.

92RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

ART. 3 BIS CAD

4-quater. Le modalità di predisposizionedella copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cuiall'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casiin cui il documento rappresenti, perpropria natura, una certificazionerilasciata dall'amministrazione dautilizzarsi nei rapporti tra privati.

93RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

LE COMUNICAZIONI

DELLA P.A.

TRA P.A.

E

CITTADINO

P.A. E CITTADINO

DIGITALE

P.A. E CITTADINO

“ANALOGICO”

TRA P.A. E P.A

POSTA ELETTRONICA

COOPERAZIONE APPLICATIVA

TRA P.A.

E

IMPRESE 94

RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

LE COMUNICAZIONI

DELLA P.A.

TRA P.A. E P.A

POSTA ELETTRONICA

COOPERAZIONE APPLICATIVA

95RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A. E P.A.

POSTA ELETTRONICA

Art. 47. Trasmissione dei documentiattraverso la posta elettronica tra le pubblicheamministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra lepubbliche amministrazioni avvengonomediante l'utilizzo della posta elettronica o incooperazione applicativa;

esse sono valide ai fini delprocedimento amministrativo unavolta che ne sia verificata laprovenienza.

96RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A. E P.A.

POSTA ELETTRONICA

1-bis. L'INOSSERVANZAdella disposizione di cui alcomma 1, ferma restandol'eventuale responsabilitàper DANNO ERARIALE,comporta responsabilitàdirigenziale e responsabilitàdisciplinare.

97RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A. E P.A.

POSTA ELETTRONICA

2. Ai fini della verifica della provenienza lecomunicazioni SONO VALIDE se:

a) sono sottoscritte con FIRMA DIGITALE o altrotipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di SEGNATURA DIPROTOCOLLO di cui all'articolo 55 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

c) ovvero È COMUNQUE POSSIBILE ACCERTARNEALTRIMENTI LA PROVENIENZA, secondo quantoprevisto dalla normativa vigente o dalle regoletecniche di cui all'articolo 71. È IN OGNI CASOESCLUSA LA TRASMISSIONE DI DOCUMENTI AMEZZO FAX;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di postaelettronica certificata di cui al decreto delPresidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68.

98RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.

TRA P.A. E P.A.

POSTA ELETTRONICA

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altrisoggetti di cui all'articolo 2, comma 2,provvedono ad istituire e pubblicarenell'Indice PA almeno una casella di postaelettronica certificata per ciascun registro diprotocollo. La pubbliche amministrazioniutilizzano per le comunicazioni tral'amministrazione ed i propri dipendenti laposta elettronica o altri strumenti informaticidi comunicazione nel rispetto delle norme inmateria di protezione dei dati personali eprevia informativa agli interessati in merito algrado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

99RELATORE Carla Franchini [email protected]

PEC Racc. A/R Email Fax

Validità legale

Ricevuta di avvenuta consegna

Inalterabilità del messaggio

Non ripudio del messaggio consegnato

Identità del mittente e del destinatario

Velocità di consegna

Semplicità e comodità d'uso

Semplicità invii multipli

Accesso da postazioni diverse

Certezza di cosa è stato consegnato

Eliminazione problema del phishing

N/A

Costo fisso

Costo per invio

TABELLA COMPARATIVA DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

100RELATORE Carla Franchini [email protected]

CHI E’ OBBLIGATO AD AVERE LA PEC?

ProfessionistiL'obbligo è scattato da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti

Società

Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'attodell'iscrizione al Registro Imprese.Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casellaPEC al Registro Imprese

Ditte Individuali

Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani,devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione alRegistro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditteindividuali devono aver dichiarato la casella PEC al RegistroImprese

Pubbliche Amministrazioni

Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti

101RELATORE Carla Franchini [email protected]

DOVE TROVARE GLI INDIRIZZI PEC LE PAGINE “GIALLE”

DELLE COMUNICAZIONI DIGITALI

IPA

PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

http://www.indicepa.gov.it/documentale/ind

ex.php

INI PEC

IMPRESE E PROFESSIONISTI

https://www.inipec.gov.it

102RELATORE Carla Franchini [email protected]

LE PAGINE “GIALLE”DELLE COMUNICAZIONI DIGITALI

IPA

PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

http://www.indicepa.gov.it/documentale/ind

ex.php

INI PEC

IMPRESE E PROFESSIONISTI

https://www.inipec.gov.it

103

PEC

DEL

CITTADINO

ART. 3 BIS

CAD

ANPR*

RELATORE Carla Franchini [email protected]

• ART. 57-BIS. INDICE DEGLI INDIRIZZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

• 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici dellepubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituitol'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori dipubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronicacertificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio diinformazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra lepubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.

• 2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, chepuò utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalleamministrazioni pubbliche.

• 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indicetempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondole indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementinecessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento èvalutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione dellaretribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

104

PEC indirizzi (IPA)

RELATORE Carla Franchini [email protected]

E’ istituito presso il Ministero per lo SviluppoEconomico l'elenco pubblico delle PEC delle imprese edei professionisti denominato Indice Nazionale degliIndirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) .L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubblicheamministrazioni, ai professionisti, alle imprese, aigestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti icittadini tramite sito web e senza necessita' diautenticazione

INI PEC

105RELATORE Carla Franchini [email protected]

Decreto Legislativo 185/2008 convertito in Legge 2/2009 L'articolo 16 sancisce che :

�Le nuove società sono tenute a dichiarare l'indirizzo PEC all'iscrizione nel Registro delle Imprese� i professionisti dichiarano il proprio indirizzo PEC ai rispettivi ordini �Le società già esistenti dichiarano entro novembre 2011 l'indirizzo PEC al Registro delle Imprese�Tutte le pubbliche amministrazioni devono dichiarare il proprio indirizzo PEC

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68È il principale riferimento normativo relativo per la PEC e le sue caratteristiche generali.Decreto 2 novembre 2005Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Contiene le regole principali in merito al funzionamento della PEC e agli obblighi dei gestori

Allegato tecnico al decreto 2 novembre 2005Definisce i dettagli tecnici particolareggiati sul funzionamento della PEC e sulle caratteristiche dei messaggi, delle ricevute e delle buste

FONTI NORMATIVE DELLA PEC

106RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 138 CPCNotificazione in mani proprie.

• L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione diregola mediante consegna della copia nelle maniproprie del destinatario, presso la casa diabitazione oppure, se ciò non è possibile,ovunque lo trovi [c.p.c. 140] nell'àmbito dellacircoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale èaddetto [c.p.c. 146, 286, 288; disp. att. c.p.c.125].

• Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia,l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, ela notificazione si considera fatta in mani proprie .

NOTIFICHE C.P.C.

107RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 139 CPCNotificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

• Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deveessere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa diabitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

• Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziarioconsegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio oall'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

• In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnataal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche ilportiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

• Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dànotizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di letteraraccomandata [c.p.c. 660].

• Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puòessere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

• Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune didimora [c.p.c. 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservatein quanto è possibile le disposizioni precedenti.

NOTIFICHE C.P.C.

108RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 140 CPCIrreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

• Se non è possibile eseguire la consegna perirreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità orifiuto delle persone indicate nell'articoloprecedente, l'ufficiale giudiziario deposita lacopia nella casa del comune dove la notificazionedeve eseguirsi, affigge avviso del deposito inbusta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione odell'ufficio o dell'azienda del destinatario, egliene dà notizia per raccomandata con avviso diricevimento (1) (2).

NOTIFICHE C.P.C.

109RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 141 CPC Notificazione presso il domiciliatario

• La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso unapersona o un ufficio [c.c. 47; c.p.c. 30] può essere fatta medianteconsegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità didomiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione [c.p.c. 660; disp. att.c.p.c. 58].

• Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, lanotificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è statoespressamente dichiarato.

• La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani dellapersona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio,equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

• La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se èchiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuoridella sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio .

NOTIFICHE C.P.C.

110RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 142 CPCNotificazione a persona non residente, né dimorante,

né domiciliata nella Repubblica.

• Salvo quanto disposto nel secondo comma, se ildestinatario non ha residenza, dimora o domicilio nelloStato [c.p.c. 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [c.c. 43,47] o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77,l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario permezzo della posta con raccomandata e mediante consegnadi altra copia al pubblico ministero che ne cura latrasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegnaalla persona alla quale è diretta .

• Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltantonei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione inuno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali edagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 .

NOTIFICHE C.P.C.

111RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 143 CPC Notificazione a persona di residenza,

dimora e domicilio sconosciuti.

• Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [c.p.c.8] del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77,l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito dicopia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza [c.c. 43] o,se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, emediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziariodavanti al quale si procede] .

• Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello dinascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto alpubblico ministero.

• Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commidell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nelventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute leformalità prescritte .

NOTIFICHE C.P.C.

112RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. CPC 144. Notificazione alle amministrazioni dello Stato.

• Per le amministrazioni dello Stato si osservano ledisposizioni delle leggi speciali che prescrivono lanotificazione presso gli uffici dell'avvocatura delloStato.

• Fuori dei casi previsti nel comma precedente, lenotificazioni si fanno direttamente, pressol'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nelluogo in cui risiede il giudice davanti al quale siprocede. Esse si eseguono mediante consegna di copianella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicatenell'articolo seguente .

NOTIFICHE C.P.C.

113RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 145 CPC Notificazione alle persone giuridiche.

• La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [c.c. 14, 16, 46],mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata diricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessaovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essereeseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresental'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificatiresidenza, domicilio e dimora abituale .

• La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni nonriconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a normadel comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma,ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare nesia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

• Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, lanotificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puòessere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

NOTIFICHE C.P.C.

114RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 146 CPC Notificazione a militari in attività di servizio.

• Se il destinatario è militare in attività diservizio e la notificazione non è eseguita inmani proprie [c.p.c. 138], osservate ledisposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti,si consegna una copia al pubblico ministero,che ne cura l'invio al comandante del corpo alquale il militare appartiene .

NOTIFICHE C.P.C.

115RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART 147 CPC Tempo delle notificazioni.

• Le notificazioni non possono farsi prima delleore 7 e dopo le ore 21.

NOTIFICHE C.P.C.

116RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 148 CPCRelazione di notificazione.

• L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguitanotificazione [c.p.c. 137] mediante relazione dalui datata e sottoscritta, apposta in calceall'originale e alla copia dell'atto [c.c. 2658; c.p.c.314, 480].

• La relazione indica la persona alla quale èconsegnata la copia e le sue qualità, nonché illuogo della consegna, oppure le ricerche, ancheanagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motividella mancata consegna e le notizie raccolte sullareperibilità del destinatario.

NOTIFICHE C.P.C.

117RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 149 CPCNotificazione a mezzo del servizio postale.

• Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, lanotificazione può eseguirsi anche a mezzo del serviziopostale .

• In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione dinotificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovimenzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spediscela copia al destinatario in piego raccomandato con avviso diricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

• La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, almomento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e,per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legaleconoscenza dell'atto .

NOTIFICHE C.P.C.

118RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 149-bis CPCNotificazione a mezzo posta elettronica.

1. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo postaelettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documentocartaceo.

2. Se procede ai sensi del primo comma, L'UFFICIALE GIUDIZIARIO TRASMETTE COPIAINFORMATICA DELL'ATTO SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE all'indirizzo di postaelettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibilialle pubbliche amministrazioni.

3. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile ildocumento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

4. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documentoinformatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferiscemediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito illuogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

5. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sonoallegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegnapreviste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici trasmessi in via telematica.

6. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche pervia telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegatiprevisti dal quinto comma. 119

RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 150 CPC Notificazione per pubblici proclami.

• Quando la notificazione nei modi ordinari [c.p.c. 138] è sommamente difficile per il rilevantenumero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziariodavanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente deltribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura,] può autorizzare, su istanza della parteinteressata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami .

• L'autorizzazione è data con decreto [c.p.c. 131] steso in calce all'atto da notificarsi; in essosono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle formeordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenzadegli altri interessati.

• In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficiogiudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inseritonella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province doverisiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

• La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presentearticolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documentigiustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [c.p.c.312].

• Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace[c.p.c. 319] .

NOTIFICHE C.P.C.

120RELATORE Carla Franchini [email protected]

ART. 151 CPC Forme di notificazione ordinate dal giudice.

• Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, condecreto [c.p.c. 131] steso in calce all'atto, chela notificazione sia eseguita in modo diversoda quello stabilito dalla legge, e anche permezzo di telegramma collazionato [c.c. 2706]

con avviso di ricevimento quando loconsigliano circostanze particolari o esigenzedi maggiore celerità, di riservatezza o di tuteladella dignità.

NOTIFICHE C.P.C.

121RELATORE Carla Franchini [email protected]

• La sottoscrizione (digitale) degli atti: cenni.

• I DOCUMENTI DIGITALI

• L’impatto nelle PA derivante dagli adempimenti del DPCM 13-11-2014 previsti a far data dall’11 agosto 2016;

FASE DECISORIA

122RELATORE Carla Franchini [email protected]

• Le principali novità del Decreto Madia.

• Adempimenti: come ridurre il carico imposto dalle norme;

LE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DELL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

123RELATORE Carla Franchini [email protected]

GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

DISTINTI PER FINALITA’

OBBLIGHI DI LEGGE

FINALITA’ DITRASPARENZA

FINALITA’PROCEDIMENTALI

(4° fase: integrazione dell’efficacia)

DLGS. 33- 2013

Legge 241-90Dl.gs. 267-2000Leggi di settore

SITO INTERNET ENTE

ALBO ON LINE ENTE

Pubblicazione temporanea

Pubblicazione “PERMANENTE”

124RELATORE Carla Franchini [email protected]

ALBO ON LINE E

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OBBLIGHI DI LEGGE

ALBO ON LINE

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/VADEMECUM%202011_Modalita_pubblicazione_documenti_Albo_online.pdf

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

125

NEWSDECRETO MADIA

21 GENNAIO 2016(non in vigore)Modificherà

DLGS 33-2013

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COME CAMBIA LA TRASPARENZA DOPO IL DECRETO MADIA

LEX\TRASPARENZA\---- dlg 33-2013 TESTO aggiornato con Madia e post bollinatura (23 febbraio 2016).docx

PremessaCapo I

Principi generaliArt. 1 Principio generale di trasparenza

Art. 2 Oggetto

Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione) Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità

Art. 4 Limiti alla trasparenza

CAPO I -BIS– DATI PUBBLICI APERTIArt. 4-bis (Trasparenza nell’utilizzo delle risorse

pubbliche)

Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti)

Art. 5-bis (Limiti all’accesso civico)

Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche)

PremessaCapo I

Principi generaliArt. 1 Principio generale di trasparenza

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità

Art. 4 Limiti alla trasparenza

Art. 5 Accesso civico

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POST DECRETO MADIA

TESTO VIGENTE23-4-2016

RELATORE Carla Franchini [email protected]

COME CAMBIA LA TRASPARENZA DOPO IL DECRETO MADIA

CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI"

Art. 6 Qualità delle informazioni

Art. 7 Dati aperti e riutilizzo

Art. 7-bis (Limiti alla pubblicazione)

Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

Art. 9-bis (Pubblicazione delle banche dati)

Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione

Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

Capo IIObblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate)

Art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi)

Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

Art. 6 Qualità delle informazioni

Art. 7 Dati aperti e riutilizzo

Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione

Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

Capo IIObblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

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COME CAMBIA LA TRASPARENZA DOPO IL DECRETO MADIA

Art. 19 Bandi di concorso

Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale(abrogazione comma 3)

Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

Capo IIIObblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

Art. 19 Bandi di concorso

Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della

performance e alla distribuzione dei premi al personale

Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione

collettiva

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e

agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle

partecipazioni in società di diritto privato

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti

amministrativi

Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività

amministrativa

Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone

fisiche ed enti pubblici e privati

Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

Capo IIIObblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e

del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati

concernenti il monitoraggio degli obiettivi

Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione

del patrimonio

Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli

sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

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TESTO VIGENTE23-4-2016

POST DECRETO MADIA

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COME CAMBIA LA TRASPARENZA DOPO IL DECRETO MADIA

Capo IVObblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

dell'amministrazione

Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi

Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti

amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e

l'acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per

l'effettuazione di pagamenti informatici

Capo VObblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture

Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e

valutazione delle opere pubbliche

Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del

territorio (ABROGATO comma 1 lett b)

Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale

Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi

straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla

legislazione vigente (ABROGATO comma 1 lett d)

Capo IVObblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

dell'amministrazione

Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi

Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti

amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e

l'acquisizione d'ufficio dei dati

Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per

l'effettuazione di pagamenti informatici

Capo VObblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture

Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e

valutazione delle opere pubbliche

Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del

territorio

Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale

Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi

straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla

legislazione vigente

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TESTO VIGENTE23-4-2016

RELATORE Carla Franchini [email protected]

COME CAMBIA LA TRASPARENZA DOPO IL DECRETO MADIA

Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43 Responsabile per la trasparenza

Art. 44 Compiti degli organismi indipendenti di

valutazione

Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione,

l'integrità e la trasparenza delle pubbliche

amministrazioni (CIVIT)

Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza -

Sanzioni

Art. 47 Sanzioni per casi specifici

Capo VIIDisposizioni finali e transitorie

Art. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi di

pubblicità e trasparenza

Art. 49 Norme transitorie e finali

Art. 50 Tutela giurisdizionale

Art. 51 Invarianza finanziaria

Art. 52 Modifiche alla legislazione vigente

Art. 53 Abrogazione espressa di norme primarie

Capo VI

Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43 Responsabile per la trasparenza

Art. 44 Compiti degli organismi indipendenti di

valutazione

Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione,

l'integrità e la trasparenza delle pubbliche

amministrazioni (CIVIT)

Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza -

Sanzioni

Art. 47 Sanzioni per casi specifici

Capo VIIDisposizioni finali e transitorie

Art. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi di

pubblicità e trasparenza

Art. 49 Norme transitorie e finali

Art. 50 Tutela giurisdizionale

Art. 51 Invarianza finanziaria

Art. 52 Modifiche alla legislazione vigente

Art. 53 Abrogazione espressa di norme primarie

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TESTO VIGENTE23-4-2016

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L’ARCHIVIAZIONE E LA CONSERVAZIONE

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DATA CERTA STRUMENTI INFORMATICI

MARCA TEMPORALE

La marca temporale è una sequenza di carattericontenenti una data ed un orario preciso, generatada una Time Stamping Authority (TSA), terza partefidata.Un file marcato temporalmente contiene al suointerno il documento del quale si è chiesta lavalidazione temporale, e la marca emessa dal unEnte Certificatore.L'apposizione della marca temporale su undocumento ne prolunga la validità nel tempo (20anni).

Attribuisce data certa ad un

documento digitale

132RELATORE Carla Franchini [email protected]