Corso di aggiornamento
La redazione dell’atto e il procedimento amministrativo
dopo l’armonizzazione contabile e i Decreti della riforma “Madia”
Pescara, 9-10 giugno 2016 (1^ edizione)
Pescara, 15-16 giugno 2016 (2^ edizione)
L’Aquila, 29-30 giugno 2016 (3^ edizione)
L’Aquila, 13-14 luglio 2016 (4^ edizione)
La redazione dell’atto e il procedimento amministrativo
dopo l’armonizzazione contabile e i Decreti della riforma “Madia”La scadenza dell’11 agosto 2016 per i documenti informatici della P.A.
Schede tecniche a cura di Carla Franchini
Capo IIDOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; TRASFERIMENTI DI FONDI, LIBRI E SCRITTURE (74)
Sezione IDocumento informaticoArt. 20. “Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”; In vigore dal 25 gennaio 20111. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumentitelematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni delpresente codice. (75)
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamentevalutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restandoquanto disposto dall'articolo 21. (76)
“1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamentevalutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.”;[2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regoletecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, sipresume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della formascritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile. (81) (77) ]3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazionetemporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firmaelettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili aiterzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. (78) (82) (83)
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, ladisponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. (84)
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti glieffetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensidell'articolo 71. (79) (80) (83)
IL “CICLO DIGITALE” DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTIDELLA PA ALLA LUCE DEL NUOVO CAD E DELLEREGOLE TECNICHE PREVISTE DAL D.P.C.M. 13-11-2014: I NUOVI OBBLIGHI ;
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• Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti edocumenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubbliciautorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi èapposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loroesibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno lastessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altropubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regoletecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nelrispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se laloro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia per immagine su supporto informatico di un documentoanalogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e formaidentici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione diprocesso nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenutodell’originale e della copia.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine susupporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dalcomma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documentianalogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazionedell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticatada un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata aldocumento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permanel'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformitàall'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questifirmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
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ART. 23-BIS DUPLICATI E COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto dilegge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alleregole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti inconformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessaefficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformitàall'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciòautorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo,ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Il disconoscimento non può essere effettuato se la copia e gli estratti informaticisono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza delcontenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documentoinformatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazionedi processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire lacorrispondenza del contenuto dell’originale e della copia. Resta fermo, oveprevisto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
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Art. 23-ter Documenti amministrativi informatici1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documentiinformatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, sudiversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti confirma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supportoanalogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali dacui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambitodell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altrafirma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale casol'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supportoinformatico.4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubblicheamministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per lapubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonchéd'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentitiDigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubblicheamministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo.5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno,sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere ildocumento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegnoapposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non puòessere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documentoinformatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione didisabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9gennaio 2004, n. 4.6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.
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Capo III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 40. Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti inclusi quelliinerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizionidi cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.
[2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali susupporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto èconsentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principiodell'economicità.]
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata invigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, perl'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sonoindividuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti inoriginale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianzastorica ed archivistica che sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla qualeviene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altraraccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalleamministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.
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Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e dellacomunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione edella comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizidi interoperabilità e cooperazione applicativa.1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, ilrispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i datidel procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensidell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i dirittidi cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tuttele amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sonoconformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione etrasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblicodi connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecnichespecifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;b) delle altre amministrazioni partecipanti;c) del responsabile del procedimento;d) dell'oggetto del procedimento;e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo
2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggettida essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, inrelazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in viatelematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazionicoinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi ele modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.
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Art. 71. Regole tecniche1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente delConsiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, diconcerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata dicui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione deidati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico diDigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione deidati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta neltermine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole.
1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, suproposta dell’Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita laConferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garanteper la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecnicheper l’attuazione del presente Codice.
[1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e letecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezzaper il funzionamento del sistema pubblico di connettività. ]
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici diaccessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dalprocesso di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unioneeuropea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozionedelle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.
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D.P.C.M. 13-11-2014LEX\DPCM 13-11-2014 (scad. 11 agosto 2016)\D.P.C.M.
13-11-2014 (agg 21-4-2016).docx
Regole tecniche in materia di
� FORMAZIONE, � TRASMISSIONE, � COPIA, � DUPLICAZIONE, � RIPRODUZIONE � E VALIDAZIONE TEMPORALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI � NONCHÉ DI FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEGLIARTICOLI 20, 22, 23-BIS, 23-TER, 40, COMMA 1, 41, E 71, COMMA 1,
del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 2015, n. 8.
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DATA INDICATIVA
ATTIVITA’ COMPETENZA
10 MAGGIO2016
FORMAZIONE INTERNA SULLA DIGITALIZZAZIONE TRA RESPONSABILI AREA
CON FORNITORE DI SOFTWARE
DIRIGENTE APICALE /
SEGRETARIO GENERALE
CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016
10RELATORE Carla Franchini [email protected]
DATA INDICATIVA
ATTIVITA’ COMPETENZA
11 MAGGIO2016
PREDISPOSIZIONE E INVIO ELENCOGENERALE DEI PROCEDIMENTIDELL’ENTE AI RESPONSABILI DI AREADA CUI CIASCUN RESPONSABILEINDIVIDUA I PROCEDIMENTIASSEGNATI DI PROPRIA COMPETENZA
DIRIGENTE APICALE /SEGRETARIO GENERALE
CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016
11RELATORE Carla Franchini [email protected]
DATA INDICATIVA
ATTIVITA’ COMPETENZA
31 MAGGIO2016
I RESPONSABILI DI AREA FORNISCONOL’ELENCO DEI PROPRI PROCEDIMENTIUNITAMENTE AI SEGUENTI ELEMENTI:�denominazione procedimento�ufficio competente all’internodell’area�norme di riferimento�modalita’ di avvio del procedimento�modulistica�termini�indicano i nominativi dei referentiper ogni procedimenti di competenzadell’area
DIRIGENTI DI AREA
CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016
12RELATORE Carla Franchini [email protected]
DATA INDICATIVA
ATTIVITA’ COMPETENZA
6 GIUGNO2016
VERIFICA COMPATIBILITA’DELL’ELENCO DEI PROCEDIMENTIFORNITI DA CIASCUN RESPONSABILEDI AREA CON IL FUNZIONIGRAMMA
DIRIGENTE APICALE / SEGRETARIO GENERALE
CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016
13RELATORE Carla Franchini [email protected]
DATA INDICATIVA
ATTIVITA’ COMPETENZA
20 GIUGNO 2016 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVIA) VERIFICA NORME DEL REGOLAMENTO,ADEGUAMENTO LEGGE 124-2015 EDECRETI MADIAB) REVISIONE DELL’ALLEGATO CON ELENCODEI PROCEDIMENTI A:�numero di corrispondenza collegato al
singolo procedimento
�denominazione procedimento
�ufficio competente all’interno dell’area
�norme di riferimento
�Modalità di avvio del procedimento
�modulistica
�termini
PROPOSTA DEL DIRIGENTE APICALE/SEGRETARIO GENERALE
APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016
14RELATORE Carla Franchini [email protected]
DATA INDICATIVA
ATTIVITA’ COMPETENZA
21 GIUGNO 2016
DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA DIDIDIDI GIUNTAGIUNTAGIUNTAGIUNTA CONCONCONCON CUICUICUICUI::::
1) Si assegna un termine airesponsabili per procedere allenomine di RDP per ogniprocedimento ed eventualimodifiche del funzionigrammaqualora non conforme;
2) Si assegna la responsabilità delrispetto degli adempimenti alsegretario comunale/dirigenteapicale ovvero altro dirigente chesi avvale del responsabile del CED
PROPOSTA DEL DIRIGENTE APICALE/SEGRETARIO GENERALE
APPROVAZIONE GIUNTA
COMUNALE
CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016
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DATA INDICATIVA
ATTIVITA’ COMPETENZA
30 GIUGNO2016
I RESPONSABILI DI AREA:CREAZIONI FASCICOLI STANDARD per CIASCUNA AREA
(provvede ciascuna area in autonomia con la supervisione e collaborazione del CED)
DIRIGENTI DI AREA
CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016
16RELATORE Carla Franchini [email protected]
DATA INDICATIVA
ATTIVITA’ COMPETENZA
30 GIUGNO2016
ADOZIONE DELIBERA DI GIUNTA CON LA QUALE SI DISPONE CHE:l’obbligo per l’ufficio protocollo di scaricare e assegnare direttamente i protocolli in entrata nei rispettivi fascicoli (generando allert che informa i destinatari e il resp. area) stabilisce la data di entrata in vigore dell’obbligo (1 agosto 2016) prevede la formazione obbligatoria di tutto il personalerichiede al segretario comunale di attestare (entro una data da stabilire) che tutti i fascicoli informatici siano stati generati
PROPOSTADIRIGENTE APICALE/SEGRETARIO COMUNALE
APPROVAZIONE GIUNTA COMUNALE
CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016
17RELATORE Carla Franchini [email protected]
DATA INDICATIVA
ATTIVITA’ COMPETENZA
MESE DIGIUGNO/ LUGLIO
FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE INTERNA o ESTERNA SU:
�Creazione e gestione del fascicolo informatico�Redazione atti amministrativi in forma digitale con firma �Documenti informatici (copie confermi, duplicazioni……)
DIRIGENTE APICALE/SEGRETARIO COMUNALE
CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016
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FASCICOLI INFORMATICI
1 AGOSTO 2016
DAL 1 AGOSTO 2016 (VALUTAZIONE DELL’ENTE)
DIVENTANO OBBLIGATORI I FASCICOLI INFORMATICI ALL’INTERNO DEI NUOVI FASCICOLI INFORMATICI DOVRANNO CONFLUIRE:�TUTTI I NUOVI PROCEDIMENTI �TUTTI I PROCEDIMENTI IN ITINERE.
Sono da intendersi tali i procedimenti non conclusi alla data del 31/7/2016
DIRIGENTE APICALE/SEGRETARIO COMUNALE
CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016
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DOCUMENTI INFORMATICI
1 AGOSTO 2016
TuttiTuttiTuttiTutti iiii documentidocumentidocumentidocumenti sottoscrittisottoscrittisottoscrittisottoscritti inininin datadatadatadatasuccessivasuccessivasuccessivasuccessiva alalalal 31313131////7777////2016201620162016 dovrannodovrannodovrannodovrannoessereessereessereessere creaticreaticreaticreati eeee sottoscrittisottoscrittisottoscrittisottoscritti inininin formaformaformaformadigitaledigitaledigitaledigitale utilizzandoutilizzandoutilizzandoutilizzando lelelele procedureprocedureprocedureprocedureprevisteprevisteprevistepreviste nelnelnelnel manualemanualemanualemanuale didididi gestionegestionegestionegestionedeldeldeldel softwaresoftwaresoftwaresoftware deglideglideglidegli attiattiattiatti amministrativiamministrativiamministrativiamministrativi
CRONO PROGRAMMA PER ADEMPIMENTI 11 AGOSTO 2016
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SCADENZA FONTE NORMATIVA ADEMPIMENTO
mercoledì 10 settembre 2014art. 24, comma 3-bis, D. L. n. 90/2014
COMUNICAZIONE BASE DATI
mercoledì 10 settembre 2014art. 24, comma 3-bis, D. L. n. 90/2014
COMUNICAZIONE BASE DATI
lunedì 23 febbraio 2015art. 24, comma 3-bis, D. L. n. 90/2014
PIANO INFORMATIZZAZIONE
PROCEDURE
lunedì 23 febbraio 2015art. 24 quater D. L. n. 90/2014
SANZIONI PER VIOLAZIONE ART. 63 E 52 COMMA 1 CAD
martedì 31 marzo 2015Legge 244-2007 comma 211
FATTURAELETTRONICA
lunedì 12 ottobre 2015DPCM 3 dicembre 2013
PROTOCOLLO INFORMATICO
giovedì 11 agosto 2016D.P.C.M. 13-11-2014
FORM. , TRASMISS., COPIA, DUPLIC. , RIPROD., VALID DOCUMENTO INFORM.
FASCICOLO INFORMATICO
sabato 1 aprile 2017D.P.C.M. 3-12-2013
NUOVA CONSERVAZIONE 21
RELATORE Carla Franchini [email protected]
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: ANALISIDELLE FASI E COMPARAZIONE TRA PROCEDIMENTOAMMINISTRATIVO ANALOGICO E PROCEDIMENTOINFORMATICO
Il procedimento amministrativo: analisi delle fasi e comparazione tra procedimento amministrativo analogico e procedimento informatico;
�Avvio del procedimento:
�Nelle istanze on line
�Nelle istanze analogiche
�Protocollazione e assegnazione;
�Fascicolazione (da analogica a digitale);
�Fase istruttoria e pareri;
22RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
INIZIATIVA ISTRUTTORIA DECISORIA INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA
- ISTANZA DI PARTE - D’UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FIRMA (organi monocratici)VOTAZIONE(Organi collegiali)
- PUBBLICAZIONI- NOTIFICAZIONI
STRUMENTI PER IL PROCEDIMENTO
ANALOGICI
DIGITALI
ANALOGICI
DIGITALI
ANALOGICI
DIGITALI
ANALOGICI
DIGITALI
23RELATORE Carla Franchini [email protected]
DIGITALE
ANALOGICO(CARTA)
DIGITALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO
25RELATORE Carla Franchini [email protected]
ASSEGNAZIONE A:-RDP - INCARICATO
DIGITALE
ANALOGICO(CARTA)
28RELATORE Carla Franchini [email protected]
ASSEGNAZIONE A:-RDP - INCARICATO
IPOTESI 1� ACQUISIZIONE NEL GESTIONALE � INVIO AUTOMATICO ALLERT A RDP E INCARICATO
IPOTESI 2*�ACQUISIZIONE NEL GESTIONALE �INSERIMENTO NEL FASCICOLO INFORMATICO �INVIO AUTOMATICO ALLERT A RDP E INCARICATO
FASCICOLO INFORMATICO
�CAD ART. 41 E ART. 64 C.4�DPR 445-2000 ART. 65 �DCPM 13-11-2014 ART. 13 29
RELATORE Carla Franchini [email protected]
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DIRITTO SOSTANZIALELEGGE 241-90
• Capo IIIPARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
• Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento
• Art. 8 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
• Art. 9 Intervento nel procedimento
• Art. 10 Diritti dei partecipanti al procedimento
• Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
• Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
• Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici
• Art. 13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione
IN CONCRETO
QUALE
STRUMENTO
UTILIZZARE
PER INVIARE LE COMUNICAZIONI
CON GLI INTERESSATI ?
31RELATORE Carla Franchini [email protected]
FASE ISTRUTTORIA E PARERI
DIRITTO SOSTANZIALE
LEGGE 241-90
• Art. 16 Attività consultiva
• Art. 17 Valutazioni tecniche
• Art. 17-bis Silenzio assensotra amministrazioni pubblichee tra amministrazionipubbliche e gestori di beni oservizi pubblici(Articolo inserito dall’ art. 3, comma
1, L. 7 agosto 2015, n. 124.)
IN CONCRETO
32RELATORE Carla Franchini [email protected]
LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.
• Art. 16 Attività consultiva (96) (103)
• In vigore dal 4 luglio 2009
• 1. GLI ORGANI CONSULTIVI DELLE PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, SONO TENUTI A RENDERE IPARERI AD ESSI OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTIENTRO VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLARICHIESTA.
Qualora siano richiesti di PARERI FACOLTATIVI, SONO TENUTIA DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLEAMMINISTRAZIONI RICHIEDENTI DEL TERMINE ENTROIL QUALE IL PARERE SARÀ RESO, che comunque non puòsuperare iVENTI GIORNI dal ricevimento della richiesta.
33RELATORE Carla Franchini [email protected]
PARERI OBBLIGATORI• COMMA 2. In caso di decorrenza del
termine senza che sia statocomunicato il parere obbligatorio osenza che l’organo adito abbiarappresentato esigenze istruttorie, ÈIN FACOLTÀ dell’amministrazionerichiedente di
PROCEDERE INDIPENDENTEMENTEDALL’ESPRESSIONE DEL PARERE.
PARERI FACOLTATIVI• COMMA 2. In caso di decorrenza
del termine senza che sia statocomunicato il parere facoltativo osenza che l’organo adito abbiarappresentato esigenze istruttorie,l’amministrazione richiedentePROCEDE INDIPENDENTEMENTEDALL’ESPRESSIONE DEL PARERE.Salvo il caso di omessa richiestadel parere, il responsabile delprocedimento non può esserechiamato a rispondere deglieventuali danni derivanti dallamancata espressione dei pareri dicui al presente comma.
34
LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.
Art. 16 Attività consultiva
RELATORE Carla Franchini [email protected]
LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.
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• 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non siapplicano in caso di pareri che debbano essererilasciati da amministrazioni preposte alla:
�TUTELA AMBIENTALE,
�PAESAGGISTICA,
�TERRITORIALE E
�DELLA SALUTE DEI CITTADINI.
RELATORE Carla Franchini [email protected]
LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.
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4. Nel caso in cui L'ORGANO ADITO ABBIARAPPRESENTATO ESIGENZE ISTRUTTORIE, itermini di cui al comma 1 possono essereinterrotti per una sola volta e il parere deveessere reso definitivamente entro quindicigiorni dalla ricezione degli elementi istruttorida parte delle amministrazioni interessate.
5. I PARERI DI CUI AL COMMA 1 SONOTRASMESSI CON MEZZI TELEMATICI.
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LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.
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6. Gli organi consultivi dello Stato predispongonoprocedure di particolare urgenza per l'adozione deipareri loro richiesti.6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’ ARTICOLO127* DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
___________________________________________________________Art. 127. Consiglio superiore dei lavori pubblici.
E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza digiudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimoorgano tecnico consultivo dello Stato……
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giornidalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegueprescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'attoamministrativo da emanare
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LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.
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• Art. 17 Valutazioni tecniche• 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto
che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamenteacquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi edenti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie dicompetenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalladisposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimentodella richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddettevalutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad entipubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,ovvero ad istituti universitari.
• 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioniche debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutelaambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
• 3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenzeistruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dalcomma 4 dell'articolo 16.
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LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVOIl percorso procedimentale: dall’istanza al provvedimento.
• Art. 16 Attività consultiva (96) (103)
• In vigore dal 4 luglio 2009
• 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri chedebbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutelaambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. (97)
• 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, itermini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e ilparere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezionedegli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (100)
• 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. (101)
• 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolareurgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
• 6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 127 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. (102)
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LE NOVITA’ DELLA LEGGE MADIA (LEGGE 124 AGOSTO 2015)
• Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e traamministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (105)
• In vigore dal 28 agosto 2015
• 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla ostacomunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni oservizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministratividi competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o igestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla ostaentro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento,corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazioneprocedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestoreche deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresentiesigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modopuntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nullaosta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementiistruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulterioriinterruzioni di termini.
40RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE NOVITA’ DELLA LEGGE MADIA (LEGGE 124 AGOSTO 2015)
• Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e traamministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (105)
• 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicatol'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In casodi mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte neiprocedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche daapportare allo schema di provvedimento.
41RELATORE Carla Franchini [email protected]
� La struttura dell’atto amministrativo: in generale; � Illustrazione dello schema degli atti;� Cosa cambia dopo l’armonizzazione contabile: gli elementi
rilevanti da inserire nel provvedimento;� La motivazione;� Dispositivo;� Il parere tecnico e contabile; � Ruoli, competenze, e funzioni del Responsabile del procedimento
e del Dirigente; � L’esatta indicazione degli adempimenti successivi (pubblicazioni e
notificazioni);� Gli elementi essenziali dell’atto;� Il regime delle invalidità (analisi del capo IV bis della L. 241-90 e
delle modifiche intervenute)
REDAZIONE DELLA PROPOSTA DIPROVVEDIMENTO
42RELATORE Carla Franchini [email protected]
RAPPRESENTAZIONE FORMALE DELL’ATTO CONTENUTO SOSTANZIALE
RISPETTO DELLE NORME
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GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO
• REDAZIONE DELL’ATTO:
• Ripercorre l’attività istruttoria compiuta e manifesta la volontà dell’amministrazione
RELATORE Carla Franchini [email protected]
ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO
SOGGETTO OGGETTO FORMA
STRUTTURA DELL’ATTO
INTESTAZIONE
PREAMBOLO
MOTIVAZIONE
DISPOSITIVO
LUOGO, DATA, SOTTOSCRIZIONE
ALBO ON LINE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE
TRASPARENZA
VOLONTA’FINE
TIPICOCONTENUTO DESTINATARIO
GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO
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RELATORE Carla Franchini [email protected]
COME INIZIARE
INVIO COMUNICAZIONI AVVIO PROCEDIMENTO
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ISTRUTTORIA
VERIFICA FONTI NORMATIVE
PREDISPOSIZIONE FASCICOLO
INDIVIDUAZIONE PROCEDURA
NORMATIVA STATALE/REGIONALE
REGOLAMENTI
DELL’ENTE
INDIVIDUAZIONE AMM.NI COINVOLTE
VERIFICA RDP (funzionigramma ente)
VERIFICA PRECEDENTI
REDAZIONE PROPOSTA
VERIFICA SITUAZIONI ANALOGHE
VERIFICA NORMATIVA APPLICABILE
RELATORE Carla Franchini [email protected]
Intestazione
PREAMBOLO
Motivazione
Dispositivo
Luogo
Data
Sottoscrizione
Pubblicazioni albo on line
Pubblicazioni trasparenza
Adempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)
NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA NORMATIVA DIDIDIDIRIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTORIFERIMENTO
PROVVEDIMENTI A PROVVEDIMENTI A PROVVEDIMENTI A PROVVEDIMENTI A CONTENUTO GENERALE CONTENUTO GENERALE CONTENUTO GENERALE CONTENUTO GENERALE
DELL’ENTEDELL’ENTEDELL’ENTEDELL’ENTE
ELENCAZIONE ELENCAZIONE ELENCAZIONE ELENCAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA
CONDOTTA CONDOTTA CONDOTTA CONDOTTA (motivazione (motivazione (motivazione (motivazione per per per per relationemrelationemrelationemrelationem))))
ELENCAZIONE ELENCAZIONE ELENCAZIONE ELENCAZIONE PREFERIBILMENTE IN PREFERIBILMENTE IN PREFERIBILMENTE IN PREFERIBILMENTE IN
ORIDNE CRONOLOGICOORIDNE CRONOLOGICOORIDNE CRONOLOGICOORIDNE CRONOLOGICO
DIRIGENTE TITOLARE DELLA DIRIGENTE TITOLARE DELLA DIRIGENTE TITOLARE DELLA DIRIGENTE TITOLARE DELLA FUNZIONE FUNZIONE FUNZIONE FUNZIONE
(indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di conferimento della funzione)conferimento della funzione)conferimento della funzione)conferimento della funzione)
RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE RESPONSABILE DEL RESPONSABILE DEL RESPONSABILE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO (indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di (indicazione del provvedimento di
conferimento della conferimento della conferimento della conferimento della RdPRdPRdPRdP))))
46RELATORE Carla Franchini [email protected]
Art. 3 Motivazione del provvedimento
• 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernentil'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsied il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previstedal comma 2.La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione,in relazione alle risultanze dell'istruttoria.2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli acontenuto generale.3. Se le ragioni della decisione risultano da altro attodell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme allacomunicazione di quest'ultima deve essere indicato e resodisponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa sirichiama.4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati iltermine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
47
LA MOTIVAZIONE L. 241-90
RELATORE Carla Franchini [email protected]
Art. 3-bis Uso della telematica
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loroattività, le amministrazioni pubblicheincentivano l'uso della telematica, nei rapportiinterni, tra le diverse amministrazioni e traqueste e i privati.
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LA MOTIVAZIONE L. 241-90
RELATORE Carla Franchini [email protected]
Intestazione
preambolo
MOTIVAZIONE
Dispositivo
Luogo
Data
Sottoscrizione
Pubblicazioni albo on line
Pubblicazioni trasparenza
Adempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)
ESPLICAZIONE ESPLICAZIONE ESPLICAZIONE ESPLICAZIONE DELLE RAGIONI DELLE RAGIONI DELLE RAGIONI DELLE RAGIONI
CHE HANNO CHE HANNO CHE HANNO CHE HANNO CONDOTTO ALLA CONDOTTO ALLA CONDOTTO ALLA CONDOTTO ALLA
DECISIONEDECISIONEDECISIONEDECISIONEMAGGIORE PER ATTI MAGGIORE PER ATTI MAGGIORE PER ATTI MAGGIORE PER ATTI
DISCREZIONALIDISCREZIONALIDISCREZIONALIDISCREZIONALI
MINORE PER ATTI VINCOLATI MINORE PER ATTI VINCOLATI MINORE PER ATTI VINCOLATI MINORE PER ATTI VINCOLATI
EVITARE DI REPLICARE I MEDESIMI
CONTENUTI PIU’ VOLTE NELLO STESSO
PROVVEDIMENTOE’ PREFERIBILE RICHIAMARLI
49RELATORE Carla Franchini [email protected]
Cosa cambia nella redazione degli atti con la competenza finanziaria cosiddetta
“potenziata”.
MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO
NEGLI ATTI CHE HANNO RILEVANZA FINANZIARIA –
CONTABILE
50RELATORE Carla Franchini [email protected]
• Negli Enti che adottano la contabilità finanziaria,
il principio della competenza finanziaria, costituisce ilcriterio di imputazione agli esercizi finanziari delleobbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive(accertamenti e impegni).
• Nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni sono imputateall’esercizio finanziario in cui le obbligazioni sorgono.
LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA
ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA
51RELATORE Carla Franchini [email protected]
A causa delle criticità del principio della competenza finanziaria
ante riforma (e a causa dell’art. 183, comma 5 del TUEL) il
rendiconto degli enti locali non svolgeva pienamente la funzione
conoscitiva che caratterizza la contabilità pubblica:
• gli impegni ed i residui passivi comprendono gli
accantonamenti e i debiti futuri e non è possibile riconoscere i
debiti effettivi nei confronti di terzi;
• gli accertamenti comprendono crediti futuri e non è possibile
riconoscere i crediti di dubbia esazione ;
•l’equilibrio finanziario non considera la scadenza delle
obbligazioni e consente l’equilibrio tra obbligazioni attive a lungo
termine con obbligazioni passive a breve termine.
LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA
ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA ANTE RIFORMA
52RELATORE Carla Franchini [email protected]
Nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemicontabili di tutte le amministrazioni pubbliche, i D.Lgs 91 e118 del 2011 hanno previsto una nuova configurazione delprincipio della competenza finanziaria, cd. potenziata,secondo la quale:
LE OBBLIGAZIONI ATTIVE E PASSIVE SONO:- REGISTRATE nelle scritture contabili nel momentoin cui l’obbligazione sorge- e sono IMPUTATE all’esercizio nel quale essevengono a scadenza.
LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA LA COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATAPOTENZIATAPOTENZIATAPOTENZIATA
53RELATORE Carla Franchini [email protected]
�RAFFORZARERAFFORZARERAFFORZARERAFFORZARE LALALALA PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE DIDIDIDIBILANCIOBILANCIOBILANCIOBILANCIO;;;;�CONOSCERECONOSCERECONOSCERECONOSCERE IIII DEBITIDEBITIDEBITIDEBITI EFFETTIVIEFFETTIVIEFFETTIVIEFFETTIVI DELLEDELLEDELLEDELLE PAPAPAPA;;;;� EVITAREEVITAREEVITAREEVITARE L’IMPUTAZIONEL’IMPUTAZIONEL’IMPUTAZIONEL’IMPUTAZIONE CONTABILECONTABILECONTABILECONTABILE DIDIDIDIENTRATEENTRATEENTRATEENTRATE FUTUREFUTUREFUTUREFUTURE EEEE DIDIDIDI IMPEGNIIMPEGNIIMPEGNIIMPEGNIINESISTENTIINESISTENTIINESISTENTIINESISTENTI;;;;�FAVORIREFAVORIREFAVORIREFAVORIRE LALALALA MODULAZIONEMODULAZIONEMODULAZIONEMODULAZIONE DEIDEIDEIDEI DEBITIDEBITIDEBITIDEBITISECONDOSECONDOSECONDOSECONDO GLIGLIGLIGLI EFFETTIVIEFFETTIVIEFFETTIVIEFFETTIVI FABBISOGNIFABBISOGNIFABBISOGNIFABBISOGNI....
VANTAGGI DELLA COMPETENZA POTENZIATA
54RELATORE Carla Franchini [email protected]
Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali riacquista la
fondamentale funzione conoscitiva che caratterizza i documenti contabili:
1) Gli ACCERTAMENTI, GLI IMPEGNI ED I RESIDUIrappresentano solo crediti e debiti dell’ente “scaduti”
(gli impegni esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in undocumento contabile dedicato);
2) È IMPOSTO L’EQUILIBRIO TRA DEBITI E CREDITI ESIGIBILINEL MEDESIMO ESERCIZIO;
3) Le SPESE DECISE E NON ANCORA ATTUATE ED ESEGUITE (chenon hanno dato luogo ad obbligazioni ) SONO OGGETTO DIPRENOTAZIONE e NON SONO RAPPRESENTATE NEL CONSUNTIVO .
LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA E IL RENDICONTO
55RELATORE Carla Franchini [email protected]
1. rilevanza contabile alla dimensione temporale(al fine di valorizzare la programmazione);
2. natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (ilbilancio di previsione annuale e pluriennale sono statiriuniti in un unico documento);
3. rilevanza agli equilibri di cassa (non è un bilancio disola cassa);
4. obbligo della copertura finanziaria, a prescinderedall’esercizio di imputazione della spesa.
I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
56RELATORE Carla Franchini [email protected]
La copertura finanziaria degli impegni riguardanti lespese di investimento, imputate agli esercizi futuri ècostituita da:• risorse accertate imputate agli esercizi precedenti
o all’esercizio in corso, confluite nel fondopluriennale vincolato;
• entrate accertate imputate all’esercizio in cui èimpegnata la spesa, la cui esigibilità è nella pienadiscrezionalità dell’ente o di altra P.A.
I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
57RELATORE Carla Franchini [email protected]
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO:nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata è costituito - da risorse accertate destinate al finanziamento diobbligazioni passive dell’ente già impegnate, ed esigibiliin esercizi successivi a quello in cui è accertatal’entrata.- rende evidente la distanza temporale intercorrente tral’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiegodelle risorse.
I CARATTERI FONDAMENTALI DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA
58RELATORE Carla Franchini [email protected]
Intestazionepreambolo
motivazione
DISPOSITIVO
Luogo
Data
Sottoscrizione
Pubblicazioni albo on line
Pubblicazioni trasparenza
Adempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)
INDICARE IN MODO CHIARO
preferibilmente con elenco preferibilmente con elenco preferibilmente con elenco preferibilmente con elenco numerico numerico numerico numerico
1)1)1)1) quello che l’atto dispone quello che l’atto dispone quello che l’atto dispone quello che l’atto dispone
2) gli adempimenti 2) gli adempimenti 2) gli adempimenti 2) gli adempimenti procedimentali successivi procedimentali successivi procedimentali successivi procedimentali successivi all’adozione dell’atto all’adozione dell’atto all’adozione dell’atto all’adozione dell’atto eeeevidenziando il destinatario di videnziando il destinatario di videnziando il destinatario di videnziando il destinatario di ciascuno degli obblighi ciascuno degli obblighi ciascuno degli obblighi ciascuno degli obblighi indicatiindicatiindicatiindicatiES. una volta firmato il parere tecnico :ES. una volta firmato il parere tecnico :ES. una volta firmato il parere tecnico :ES. una volta firmato il parere tecnico :
-DIDIDIDI TRASMETTERETRASMETTERETRASMETTERETRASMETTERE ININININ DATADATADATADATA …………………… ALLAALLAALLAALLARAGIONERIARAGIONERIARAGIONERIARAGIONERIA GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE DELL’ENTEDELL’ENTEDELL’ENTEDELL’ENTE ILILILILPRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE PROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTO PERPERPERPERL’ACQUISIZIONEL’ACQUISIZIONEL’ACQUISIZIONEL’ACQUISIZIONE DELDELDELDEL PAREREPAREREPAREREPARERE CONTABILECONTABILECONTABILECONTABILE- DIDIDIDI INVIARE COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA INVIARE COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA INVIARE COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA INVIARE COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE PER L’INSERIMENTO DELLA GENERALE PER L’INSERIMENTO DELLA GENERALE PER L’INSERIMENTO DELLA GENERALE PER L’INSERIMENTO DELLA RACCOLTA GENERALE DELL’ENTE RACCOLTA GENERALE DELL’ENTE RACCOLTA GENERALE DELL’ENTE RACCOLTA GENERALE DELL’ENTE - DIDIDIDI COMUNICARE ALLA CORTE DEI CONTI CURA COMUNICARE ALLA CORTE DEI CONTI CURA COMUNICARE ALLA CORTE DEI CONTI CURA COMUNICARE ALLA CORTE DEI CONTI CURA DELL’UFFICIO DELL’UFFICIO DELL’UFFICIO DELL’UFFICIO ……………………. . . . - DIDIDIDI INSERIRE IL NOMINATIVO DELL’INCARICATO INSERIRE IL NOMINATIVO DELL’INCARICATO INSERIRE IL NOMINATIVO DELL’INCARICATO INSERIRE IL NOMINATIVO DELL’INCARICATO ALL’ANAGRAFE DELLE ALL’ANAGRAFE DELLE ALL’ANAGRAFE DELLE ALL’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI…PRESTAZIONI…PRESTAZIONI…PRESTAZIONI…
59RELATORE Carla Franchini [email protected]
Intestazione
preambolo
motivazione
dispositivo
Luogo
Data
SOTTOSCRIZIONE
Pubblicazioni albo on line
Pubblicazioni trasparenza
Adempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)
A FAR DATA A FAR DATA A FAR DATA A FAR DATA DALL’11 AGOSTO 2016 DALL’11 AGOSTO 2016 DALL’11 AGOSTO 2016 DALL’11 AGOSTO 2016
LA FIRMA DEI LA FIRMA DEI LA FIRMA DEI LA FIRMA DEI PROVVEDIMENTI DOVRA’ PROVVEDIMENTI DOVRA’ PROVVEDIMENTI DOVRA’ PROVVEDIMENTI DOVRA’
AVVENIRE SEMPRE AVVENIRE SEMPRE AVVENIRE SEMPRE AVVENIRE SEMPRE IN MODO DIGITALEIN MODO DIGITALEIN MODO DIGITALEIN MODO DIGITALE
I GESTIONALI DELL’ENTE I GESTIONALI DELL’ENTE I GESTIONALI DELL’ENTE I GESTIONALI DELL’ENTE DOVRANNO PREVEDERE LA DOVRANNO PREVEDERE LA DOVRANNO PREVEDERE LA DOVRANNO PREVEDERE LA FIRMA DIGITALE FIRMA DIGITALE FIRMA DIGITALE FIRMA DIGITALE DIDIDIDI TUTTE LE TUTTE LE TUTTE LE TUTTE LE
FIRME OBBLIGATORIE EX FIRME OBBLIGATORIE EX FIRME OBBLIGATORIE EX FIRME OBBLIGATORIE EX LEGE LEGE LEGE LEGE
ES. SE NOMINATO IL RDP ES. SE NOMINATO IL RDP ES. SE NOMINATO IL RDP ES. SE NOMINATO IL RDP (DIVERSO DAL DIRIGENTE (DIVERSO DAL DIRIGENTE (DIVERSO DAL DIRIGENTE (DIVERSO DAL DIRIGENTE FIRMATARIO) ANCHELA FIRMATARIO) ANCHELA FIRMATARIO) ANCHELA FIRMATARIO) ANCHELA
PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA DIDIDIDIPROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO DOVRA’ ESSERE DOVRA’ ESSERE DOVRA’ ESSERE DOVRA’ ESSERE
FIRMATA DIGITAMENENTEFIRMATA DIGITAMENENTEFIRMATA DIGITAMENENTEFIRMATA DIGITAMENENTE
60RELATORE Carla Franchini [email protected]
Intestazione
preambolo
motivazione
dispositivo
Luogo
Data
sottoscrizione
PUBBLICAZIONI ALBO ON LINE
Pubblicazioni trasparenza
Adempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)
COSA SI PUBBLICA ALL’ALBO ON LINE DELL’ENTE ?
61RELATORE Carla Franchini [email protected]
Intestazione
preambolo
motivazione
dispositivo
Luogo
Data
sottoscrizione
pubblicazioni albo on line
PUBBLICAZIONI TRASPARENZAAdempimenti successivi (es. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI, AD ALTRE AMM.NI ….)
COSA SI PUBBLICA SU
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ?
Le novita’ del decreto Madia
62RELATORE Carla Franchini [email protected]
Capo IV-bisEFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO
�Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
�Art. 21-ter Esecutorietà
�Art. 21-quater Efficacia ed esecutività del provvedimento
�Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento
�Art. 21-sexies Recesso dai contratti
�Art. 21-septies Nullità del provvedimento
�Art. 21-octies Annullabilità del provvedimento
�Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio
IL REGIME DELLE INVALIDITA’
Art. 21-bisEfficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privatiacquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con lacomunicazione allo stesso effettuata anche nelle formestabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dalcodice di procedura civile. Qualora per il numero deidestinatari la comunicazione personale non sia possibile orisulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvedemediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilitedall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativodella sfera giuridica dei privati non avente caratteresanzionatorio può contenere una motivata clausola diimmediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sferagiuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sonoimmediatamente efficaci. 66
RELATORE Carla Franchini [email protected]
Art. 21-ter Esecutorietà
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubblicheamministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimentodegli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo diobblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte delsoggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, lepubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedereall'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previstedalla legge.2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggettosomme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzionecoattiva dei crediti dello Stato.
67RELATORE Carla Franchini [email protected]
Art. 21-quaterEfficacia ed esecutività del provvedimento
TESTO ANTE 124-2015
• Art. 21-quater Efficacia ed esecutività delprovvedimento (132)
• In vigore dal 28 agosto 2015• 1. I provvedimenti amministrativi efficaci
sono eseguiti immediatamente, salvo che siadiversamente stabilito dalla legge o dalprovvedimento medesimo.
• 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione delprovvedimento amministrativo può esseresospesa, per gravi ragioni e per il tempostrettamente necessario, dallo stesso organoche lo ha emanato ovvero da altro organoprevisto dalla legge. Il termine dellasospensione è esplicitamente indicatonell'atto che la dispone e può essereprorogato o differito per una sola volta,nonché ridotto per sopravvenute esigenze.La sospensione non può comunque esseredisposta o perdurare oltre i termini perl'esercizio del potere di annullamento di cuiall'articolo 21-nonies. (133)
• (133) Comma così modificato dall’ art. 6,comma 1, lett. c), L. 7 agosto 2015, n. 124.
TESTO VIGENTE
• Art. 21-quater Efficacia ed esecutività del
provvedimento (129)
• 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sonoeseguiti immediatamente, salvo che siadiversamente stabilito dalla legge o dalprovvedimento medesimo.
• 2. L'efficacia ovvero l'esecuzione delprovvedimento amministrativo può esseresospesa, per gravi ragioni e per il tempostrettamente necessario, dallo stesso organoche lo ha emanato ovvero da altro organoprevisto dalla legge. Il termine della sospensioneè esplicitamente indicato nell'atto che ladispone e può essere prorogato o differito peruna sola volta, nonché ridotto per sopravvenuteesigenze.
68RELATORE Carla Franchini [email protected]
Art. 21-quinquiesRevoca del provvedimento
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovveronel caso di mutamento della situazione di fatto nonprevedibile al momento dell'adozione del provvedimentoo, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o diattribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazionedell'interesse pubblico originario, il provvedimentoamministrativo ad efficacia durevole può essere revocatoda parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altroorgano previsto dalla legge.La revoca determina la inidoneità del provvedimentorevocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comportapregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loroindennizzo.
69RELATORE Carla Franchini [email protected]
Art. 21-quinquiesRevoca del provvedimento
• 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficaciadurevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzoliquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato alsolo danno emergente e tiene conto sia dell’eventualeconoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti dellacontrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revocaall’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso deicontraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione dellacompatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.
• [1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole oistantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidatodall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente etiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte deicontraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revocaall’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altrisoggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interessepubblico. (138) (137) ]
70RELATORE Carla Franchini [email protected]
Art. 21-sexiesRecesso dai contratti
1. Il recesso unilaterale dai contratti dellapubblica amministrazione è ammesso nei casiprevisti dalla legge o dal contratto.
71RELATORE Carla Franchini [email protected]
Art. 21-septiesNullità del provvedimento
• 1. E' nullo il provvedimentoamministrativo che mancadegli elementi essenziali, che èviziato da difetto assoluto diattribuzione, che è statoadottato in violazione oelusione del giudicato, nonchénegli altri casi espressamenteprevisti dalla legge.
• [2. Le questioni inerenti alla nullità dei
provvedimenti amministrativi in violazione oelusione del giudicato sono attribuite allagiurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. ] 72
NULLITA’
MANCANZA ELEMENTI ESSENZIALI
DIFETTO ASSOLUTO DIATTRIBUZIONE
PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN VIOLAZIONE O ELUSIONE
DEL GIUDICATO
RELATORE Carla Franchini [email protected]
Art. 22 – octiesAnnullabilità del provvedimento provvedimento
73
ANNULLABILITA’
VIOLAZIONE DILEGGE
ECCESSO DIPOTERE
INCOMPETENZA
• 1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
RELATORE Carla Franchini [email protected]
Art. 22 – octiesAnnullabilità del provvedimento provvedimento
74
ANNULLABILITA’
VIOLAZIONE DILEGGE
ECCESSO DIPOTERE
INCOMPETENZA
• 2. Non è annullabile il provvedimento adottato inVIOLAZIONE DI NORME SUL
PROCEDIMENTO O
SULLA FORMA DEGLI ATTI
QUALORA, PER LA NATURA VINCOLATA DEL
PROVVEDIMENTO,SIA PALESE CHE IL SUO CONTENUTO DISPOSITIVO NON AVREBBE POTUTO ESSERE DIVERSO DA QUELLO IN
CONCRETO ADOTTATO.
Il provvedimento amministrativo non è comunqueannullabile perMANCATA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO
DEL PROCEDIMENTO qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che ilcontenuto del provvedimento non avrebbe potutoessere diverso da quello in concreto adottato.
RELATORE Carla Franchini [email protected]
Art. 21-noniesAnnullamento d'ufficio
TESTO ANTE 124-2015
• Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio (144)
• In vigore dal 29 agosto 2015• 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio,sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro untermine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesidal momento dell'adozione dei provvedimenti diautorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusii casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensidell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatarie dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovveroda altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme leresponsabilità connesse all'adozione e al mancatoannullamento del provvedimento illegittimo. (145)
• 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimentoannullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico edentro un termine ragionevole.
• 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sullabase di false rappresentazioni dei fatti o didichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto dinotorietà false o mendaci per effetto di condottecostituenti reato, accertate con sentenza passata ingiudicato, possono essere annullatidall'amministrazione anche dopo la scadenza deltermine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salval'applicazione delle sanzioni penali nonché dellesanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445. (146)
• (145) Comma così modificato dall’ art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11novembre 2014, n. 164, e, successivamente, dall’ art. 6, comma 1, lett. d), n.1), L. 7 agosto 2015, n. 124.
TESTO VIGENTE
• Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio
• 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensidell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimoarticolo 21-octies, comma 2, può essere annullatod'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,entro un termine ragionevole e tenendo conto degliinteressi dei destinatari e dei controinteressati,dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organoprevisto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilitàconnesse all'adozione e al mancato annullamento delprovvedimento illegittimo. (140)
• 2. È fatta salva la possibilità di convalida delprovvedimento annullabile, sussistendone le ragioni diinteresse pubblico ed entro un termine ragionevole.
75RELATORE Carla Franchini [email protected]
La fase integrativa dell’efficacia: valutazioniper l’individuazione degli adempimentisuccessivi
� Le pubblicazioni “procedimentali”
(albo on line)
� Le notificazioni: verifiche preventive alla luce delle novità del domicilio digitale
• Digitali (PEC)
• “Analogiche”
LA FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA:VALUTAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONEDEGLI ADEMPIENTI SUCCESSIVI
76RELATORE Carla Franchini [email protected]
FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA
PUBBLICAZIONI PROCEDIMENTALI
ALBO
ON
LINE 77
NOTIFICAZIONI
ANALOGICHE
CODICE PROCEDURA CIVILE
POSTARACC.
AR
DIGITALI
PEC FAX
VANNO FATTE SE E QUANDO SPECIFICATAMENTE PREVISTE
A) DALLA NORMA PROCEDIMENTALEB) DALLA NORMA DI SETTORE
RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE FASI DEL PROCEDIMENTO PUBBLICAZIONI DEGLI ATTI
INIZIATIVA ISTRUTTORIA DECISORIA INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA
ALBO ON LINE
ART.32 L. 69/2009.
NOTIFICAZIONI
ART.32 L. 69/2009.78
RELATORE Carla Franchini [email protected]
• Le comunicazioni della PA
• Tra PA e PA;
• Tra Pa e Impresa;
• Tra PA e utenza “digitale”;
• Tra PA e utenza “generica”;
• Il domicilio digitale. Le novità.
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
79RELATORE Carla Franchini [email protected]
COMUNICAZIONE
FORMALE
(CON VALORE
DI NOTIFICA)
ANALOGICHE
DIGITALI
INFORMALE
TELEFONO
LE COMUNICAZIONI IN GENERALE
80RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
LE COMUNICAZIONI
DELLA P.A.
TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
P.A. E CITTADINO
“ANALOGICO”
TRA P.A. E P.A
POSTA ELETTRONICA
COOPERAZIONE APPLICATIVA
TRA P.A.
E
IMPRESE 81
RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
LE COMUNICAZIONI
DELLA P.A.
TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
P.A. E CITTADINO
“ANALOGICO”
TRA P.A. E P.A
POSTA ELETTRONICA
COOPERAZIONE APPLICATIVA
TRA P.A.
E
IMPRESE
ART. 5 BIS CAD
ART.3 BIS CAD
ART. 47 CAD
82RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
Art. 65 CAD
ART. 3 BIS CAD
P.A. E CITTADINO
“ANALOGICO”
- ART. 38 DPR 445-2000
PRESSO LA P.A.
DIRETTAMENTE DALL’INTERESSATO
DA SOGGETTO
DIVERSO DALL’INTERESSATO
(firma + documento)RACC. AR(firma + documento)
FAX(firma + documento)
83RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
ART. 65 CAD
ART. 3 BIS CAD
84RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
ART. 65 CAD
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronicaqualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatoreaccreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informaticocon l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale deiservizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione aisensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico coni diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quantostabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativavigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate conle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella diposta elettronica certificata purché le relative credenziali di accessosiano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per viatelematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate aisensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nelmessaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissionecostituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1,secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative cheprevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nelsettore tributario.
85RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
ART. 3 BIS CAD
Art. 3-bis
Domicilio digitale del cittadino
86RELATORE Carla Franchini [email protected]
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TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
ART. 3 BIS CAD
1. Al fine di facilitare la comunicazionetra pubbliche amministrazioni e cittadini,è facoltà di ogni cittadino indicare allapubblica amministrazione, secondo lemodalità stabilite al comma 3, un proprioindirizzo di posta elettronica certificataquale suo domicilio digitale.
87RELATORE Carla Franchini [email protected]
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TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
ART. 3 BIS CAD
2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inseritonell'Anagrafe nazionale dellapopolazione residente-ANPR e resodisponibile a tutte le pubblicheamministrazioni e ai gestori o esercentidi pubblici servizi.
88RELATORE Carla Franchini [email protected]
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TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
ART. 3 BIS CAD
3. Con decreto del Ministrodell'interno, di concerto con il Ministroper la pubblica amministrazione e lasemplificazione e il Ministro delegatoper l'innovazione tecnologica, sentital'Agenzia per l'Italia digitale, sonodefinite le modalità di comunicazione,variazione e cancellazione del propriodomicilio digitale da parte del cittadino,nonché le modalità di consultazionedell'ANPR da parte dei gestori oesercenti di pubblici servizi ai fini delreperimento del domicilio digitale deipropri utenti.
89RELATORE Carla Franchini [email protected]
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TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
ART. 3 BIS CAD
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casiin cui è prevista dalla normativa vigente unadiversa modalità di comunicazione o dipubblicazione in via telematica, leamministrazioni pubbliche e i gestori oesercenti di pubblici servizi comunicano con ilcittadino esclusivamente tramite il domiciliodigitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensidell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, senza oneri di spedizione a suo carico.Ogni altra forma di comunicazione non puòprodurre effetti pregiudizievoli per ildestinatario. L'utilizzo di differenti modalità dicomunicazione rientra tra i parametri divalutazione della performance dirigenziale aisensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
90RELATORE Carla Franchini [email protected]
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TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
ART. 3 BIS CAD
4-bis. In assenza del domicilio digitaledi cui al comma 1, le amministrazionipossono predisporre le comunicazioniai cittadini come documenti informaticisottoscritti con firma digitale o firmaelettronica avanzata, da conservare neipropri archivi, ed inviare ai cittadinistessi, per posta ordinaria oraccomandata con avviso diricevimento, copia analogica di talidocumenti sottoscritti con firmaautografa sostituita a mezzo stampapredisposta secondo le disposizioni dicui all'articolo 3 del decreto legislativo
12 dicembre 1993, n. 39.
91RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
ART. 3 BIS CAD
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di leggegli obblighi di conservazione e diesibizione dei documenti previsti dallalegislazione vigente laddove la copiaanalogica inviata al cittadino contengauna dicitura che specifichi che ildocumento informatico, da cui la copiaè tratta, è stato predisposto econservato presso l'amministrazione inconformità alle regole tecniche di cuiall'articolo 71.
92RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
ART. 3 BIS CAD
4-quater. Le modalità di predisposizionedella copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cuiall'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casiin cui il documento rappresenti, perpropria natura, una certificazionerilasciata dall'amministrazione dautilizzarsi nei rapporti tra privati.
93RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
LE COMUNICAZIONI
DELLA P.A.
TRA P.A.
E
CITTADINO
P.A. E CITTADINO
DIGITALE
P.A. E CITTADINO
“ANALOGICO”
TRA P.A. E P.A
POSTA ELETTRONICA
COOPERAZIONE APPLICATIVA
TRA P.A.
E
IMPRESE 94
RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
LE COMUNICAZIONI
DELLA P.A.
TRA P.A. E P.A
POSTA ELETTRONICA
COOPERAZIONE APPLICATIVA
95RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
TRA P.A. E P.A.
POSTA ELETTRONICA
Art. 47. Trasmissione dei documentiattraverso la posta elettronica tra le pubblicheamministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra lepubbliche amministrazioni avvengonomediante l'utilizzo della posta elettronica o incooperazione applicativa;
esse sono valide ai fini delprocedimento amministrativo unavolta che ne sia verificata laprovenienza.
96RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
TRA P.A. E P.A.
POSTA ELETTRONICA
1-bis. L'INOSSERVANZAdella disposizione di cui alcomma 1, ferma restandol'eventuale responsabilitàper DANNO ERARIALE,comporta responsabilitàdirigenziale e responsabilitàdisciplinare.
97RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
TRA P.A. E P.A.
POSTA ELETTRONICA
2. Ai fini della verifica della provenienza lecomunicazioni SONO VALIDE se:
a) sono sottoscritte con FIRMA DIGITALE o altrotipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di SEGNATURA DIPROTOCOLLO di cui all'articolo 55 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;
c) ovvero È COMUNQUE POSSIBILE ACCERTARNEALTRIMENTI LA PROVENIENZA, secondo quantoprevisto dalla normativa vigente o dalle regoletecniche di cui all'articolo 71. È IN OGNI CASOESCLUSA LA TRASMISSIONE DI DOCUMENTI AMEZZO FAX;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di postaelettronica certificata di cui al decreto delPresidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68.
98RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE COMUNICAZIONI DELLA P.A.
TRA P.A. E P.A.
POSTA ELETTRONICA
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altrisoggetti di cui all'articolo 2, comma 2,provvedono ad istituire e pubblicarenell'Indice PA almeno una casella di postaelettronica certificata per ciascun registro diprotocollo. La pubbliche amministrazioniutilizzano per le comunicazioni tral'amministrazione ed i propri dipendenti laposta elettronica o altri strumenti informaticidi comunicazione nel rispetto delle norme inmateria di protezione dei dati personali eprevia informativa agli interessati in merito algrado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
99RELATORE Carla Franchini [email protected]
PEC Racc. A/R Email Fax
Validità legale
Ricevuta di avvenuta consegna
Inalterabilità del messaggio
Non ripudio del messaggio consegnato
Identità del mittente e del destinatario
Velocità di consegna
Semplicità e comodità d'uso
Semplicità invii multipli
Accesso da postazioni diverse
Certezza di cosa è stato consegnato
Eliminazione problema del phishing
N/A
Costo fisso
Costo per invio
TABELLA COMPARATIVA DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
100RELATORE Carla Franchini [email protected]
CHI E’ OBBLIGATO AD AVERE LA PEC?
ProfessionistiL'obbligo è scattato da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti
Società
Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'attodell'iscrizione al Registro Imprese.Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casellaPEC al Registro Imprese
Ditte Individuali
Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani,devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione alRegistro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditteindividuali devono aver dichiarato la casella PEC al RegistroImprese
Pubbliche Amministrazioni
Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti
101RELATORE Carla Franchini [email protected]
DOVE TROVARE GLI INDIRIZZI PEC LE PAGINE “GIALLE”
DELLE COMUNICAZIONI DIGITALI
IPA
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
http://www.indicepa.gov.it/documentale/ind
ex.php
INI PEC
IMPRESE E PROFESSIONISTI
https://www.inipec.gov.it
102RELATORE Carla Franchini [email protected]
LE PAGINE “GIALLE”DELLE COMUNICAZIONI DIGITALI
IPA
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
http://www.indicepa.gov.it/documentale/ind
ex.php
INI PEC
IMPRESE E PROFESSIONISTI
https://www.inipec.gov.it
103
PEC
DEL
CITTADINO
ART. 3 BIS
CAD
ANPR*
RELATORE Carla Franchini [email protected]
• ART. 57-BIS. INDICE DEGLI INDIRIZZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
• 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici dellepubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituitol'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori dipubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronicacertificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio diinformazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra lepubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.
• 2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, chepuò utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalleamministrazioni pubbliche.
• 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indicetempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondole indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementinecessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento èvalutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione dellaretribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
104
PEC indirizzi (IPA)
RELATORE Carla Franchini [email protected]
E’ istituito presso il Ministero per lo SviluppoEconomico l'elenco pubblico delle PEC delle imprese edei professionisti denominato Indice Nazionale degliIndirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) .L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubblicheamministrazioni, ai professionisti, alle imprese, aigestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti icittadini tramite sito web e senza necessita' diautenticazione
INI PEC
105RELATORE Carla Franchini [email protected]
Decreto Legislativo 185/2008 convertito in Legge 2/2009 L'articolo 16 sancisce che :
�Le nuove società sono tenute a dichiarare l'indirizzo PEC all'iscrizione nel Registro delle Imprese� i professionisti dichiarano il proprio indirizzo PEC ai rispettivi ordini �Le società già esistenti dichiarano entro novembre 2011 l'indirizzo PEC al Registro delle Imprese�Tutte le pubbliche amministrazioni devono dichiarare il proprio indirizzo PEC
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68È il principale riferimento normativo relativo per la PEC e le sue caratteristiche generali.Decreto 2 novembre 2005Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. Contiene le regole principali in merito al funzionamento della PEC e agli obblighi dei gestori
Allegato tecnico al decreto 2 novembre 2005Definisce i dettagli tecnici particolareggiati sul funzionamento della PEC e sulle caratteristiche dei messaggi, delle ricevute e delle buste
FONTI NORMATIVE DELLA PEC
106RELATORE Carla Franchini [email protected]
ART. 138 CPCNotificazione in mani proprie.
• L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione diregola mediante consegna della copia nelle maniproprie del destinatario, presso la casa diabitazione oppure, se ciò non è possibile,ovunque lo trovi [c.p.c. 140] nell'àmbito dellacircoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale èaddetto [c.p.c. 146, 286, 288; disp. att. c.p.c.125].
• Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia,l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, ela notificazione si considera fatta in mani proprie .
NOTIFICHE C.P.C.
107RELATORE Carla Franchini [email protected]
ART. 139 CPCNotificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
• Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deveessere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa diabitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
• Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziarioconsegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio oall'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
• In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnataal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche ilportiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
• Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dànotizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di letteraraccomandata [c.p.c. 660].
• Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puòessere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
• Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune didimora [c.p.c. 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservatein quanto è possibile le disposizioni precedenti.
NOTIFICHE C.P.C.
108RELATORE Carla Franchini [email protected]
ART. 140 CPCIrreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
• Se non è possibile eseguire la consegna perirreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità orifiuto delle persone indicate nell'articoloprecedente, l'ufficiale giudiziario deposita lacopia nella casa del comune dove la notificazionedeve eseguirsi, affigge avviso del deposito inbusta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione odell'ufficio o dell'azienda del destinatario, egliene dà notizia per raccomandata con avviso diricevimento (1) (2).
NOTIFICHE C.P.C.
109RELATORE Carla Franchini [email protected]
ART. 141 CPC Notificazione presso il domiciliatario
• La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso unapersona o un ufficio [c.c. 47; c.p.c. 30] può essere fatta medianteconsegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità didomiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione [c.p.c. 660; disp. att.c.p.c. 58].
• Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, lanotificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è statoespressamente dichiarato.
• La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani dellapersona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio,equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.
• La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se èchiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuoridella sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio .
NOTIFICHE C.P.C.
110RELATORE Carla Franchini [email protected]
ART. 142 CPCNotificazione a persona non residente, né dimorante,
né domiciliata nella Repubblica.
• Salvo quanto disposto nel secondo comma, se ildestinatario non ha residenza, dimora o domicilio nelloStato [c.p.c. 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [c.c. 43,47] o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77,l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario permezzo della posta con raccomandata e mediante consegnadi altra copia al pubblico ministero che ne cura latrasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegnaalla persona alla quale è diretta .
• Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltantonei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione inuno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali edagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 .
NOTIFICHE C.P.C.
111RELATORE Carla Franchini [email protected]
ART. 143 CPC Notificazione a persona di residenza,
dimora e domicilio sconosciuti.
• Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [c.p.c.8] del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77,l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito dicopia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza [c.c. 43] o,se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, emediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziariodavanti al quale si procede] .
• Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello dinascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto alpubblico ministero.
• Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commidell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nelventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute leformalità prescritte .
NOTIFICHE C.P.C.
112RELATORE Carla Franchini [email protected]
ART. CPC 144. Notificazione alle amministrazioni dello Stato.
• Per le amministrazioni dello Stato si osservano ledisposizioni delle leggi speciali che prescrivono lanotificazione presso gli uffici dell'avvocatura delloStato.
• Fuori dei casi previsti nel comma precedente, lenotificazioni si fanno direttamente, pressol'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nelluogo in cui risiede il giudice davanti al quale siprocede. Esse si eseguono mediante consegna di copianella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicatenell'articolo seguente .
NOTIFICHE C.P.C.
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ART. 145 CPC Notificazione alle persone giuridiche.
• La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [c.c. 14, 16, 46],mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata diricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessaovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essereeseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresental'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificatiresidenza, domicilio e dimora abituale .
• La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni nonriconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a normadel comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma,ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare nesia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
• Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, lanotificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puòessere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
NOTIFICHE C.P.C.
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ART. 146 CPC Notificazione a militari in attività di servizio.
• Se il destinatario è militare in attività diservizio e la notificazione non è eseguita inmani proprie [c.p.c. 138], osservate ledisposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti,si consegna una copia al pubblico ministero,che ne cura l'invio al comandante del corpo alquale il militare appartiene .
NOTIFICHE C.P.C.
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ART 147 CPC Tempo delle notificazioni.
• Le notificazioni non possono farsi prima delleore 7 e dopo le ore 21.
NOTIFICHE C.P.C.
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ART. 148 CPCRelazione di notificazione.
• L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguitanotificazione [c.p.c. 137] mediante relazione dalui datata e sottoscritta, apposta in calceall'originale e alla copia dell'atto [c.c. 2658; c.p.c.314, 480].
• La relazione indica la persona alla quale èconsegnata la copia e le sue qualità, nonché illuogo della consegna, oppure le ricerche, ancheanagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motividella mancata consegna e le notizie raccolte sullareperibilità del destinatario.
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ART. 149 CPCNotificazione a mezzo del servizio postale.
• Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, lanotificazione può eseguirsi anche a mezzo del serviziopostale .
• In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione dinotificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovimenzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spediscela copia al destinatario in piego raccomandato con avviso diricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.
• La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, almomento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e,per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legaleconoscenza dell'atto .
NOTIFICHE C.P.C.
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ART. 149-bis CPCNotificazione a mezzo posta elettronica.
1. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo postaelettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documentocartaceo.
2. Se procede ai sensi del primo comma, L'UFFICIALE GIUDIZIARIO TRASMETTE COPIAINFORMATICA DELL'ATTO SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE all'indirizzo di postaelettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibilialle pubbliche amministrazioni.
3. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile ildocumento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
4. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documentoinformatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferiscemediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito illuogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
5. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sonoallegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegnapreviste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione deidocumenti informatici trasmessi in via telematica.
6. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche pervia telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegatiprevisti dal quinto comma. 119
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ART. 150 CPC Notificazione per pubblici proclami.
• Quando la notificazione nei modi ordinari [c.p.c. 138] è sommamente difficile per il rilevantenumero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziariodavanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente deltribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura,] può autorizzare, su istanza della parteinteressata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami .
• L'autorizzazione è data con decreto [c.p.c. 131] steso in calce all'atto da notificarsi; in essosono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle formeordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenzadegli altri interessati.
• In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficiogiudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inseritonella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali delle province doverisiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
• La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presentearticolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documentigiustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [c.p.c.312].
• Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace[c.p.c. 319] .
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ART. 151 CPC Forme di notificazione ordinate dal giudice.
• Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, condecreto [c.p.c. 131] steso in calce all'atto, chela notificazione sia eseguita in modo diversoda quello stabilito dalla legge, e anche permezzo di telegramma collazionato [c.c. 2706]
con avviso di ricevimento quando loconsigliano circostanze particolari o esigenzedi maggiore celerità, di riservatezza o di tuteladella dignità.
NOTIFICHE C.P.C.
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• La sottoscrizione (digitale) degli atti: cenni.
• I DOCUMENTI DIGITALI
• L’impatto nelle PA derivante dagli adempimenti del DPCM 13-11-2014 previsti a far data dall’11 agosto 2016;
FASE DECISORIA
122RELATORE Carla Franchini [email protected]
• Le principali novità del Decreto Madia.
• Adempimenti: come ridurre il carico imposto dalle norme;
LE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DELL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:
DISTINTI PER FINALITA’
OBBLIGHI DI LEGGE
FINALITA’ DITRASPARENZA
FINALITA’PROCEDIMENTALI
(4° fase: integrazione dell’efficacia)
DLGS. 33- 2013
Legge 241-90Dl.gs. 267-2000Leggi di settore
SITO INTERNET ENTE
ALBO ON LINE ENTE
Pubblicazione temporanea
Pubblicazione “PERMANENTE”
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ALBO ON LINE E
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OBBLIGHI DI LEGGE
ALBO ON LINE
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/VADEMECUM%202011_Modalita_pubblicazione_documenti_Albo_online.pdf
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
125
NEWSDECRETO MADIA
21 GENNAIO 2016(non in vigore)Modificherà
DLGS 33-2013
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COME CAMBIA LA TRASPARENZA DOPO IL DECRETO MADIA
LEX\TRASPARENZA\---- dlg 33-2013 TESTO aggiornato con Madia e post bollinatura (23 febbraio 2016).docx
PremessaCapo I
Principi generaliArt. 1 Principio generale di trasparenza
Art. 2 Oggetto
Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione) Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità
Art. 4 Limiti alla trasparenza
CAPO I -BIS– DATI PUBBLICI APERTIArt. 4-bis (Trasparenza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche)
Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti)
Art. 5-bis (Limiti all’accesso civico)
Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche)
PremessaCapo I
Principi generaliArt. 1 Principio generale di trasparenza
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità
Art. 4 Limiti alla trasparenza
Art. 5 Accesso civico
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POST DECRETO MADIA
TESTO VIGENTE23-4-2016
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COME CAMBIA LA TRASPARENZA DOPO IL DECRETO MADIA
CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI"
Art. 6 Qualità delle informazioni
Art. 7 Dati aperti e riutilizzo
Art. 7-bis (Limiti alla pubblicazione)
Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
Art. 9-bis (Pubblicazione delle banche dati)
Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione
Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
Capo IIObblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate)
Art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi)
Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
Art. 6 Qualità delle informazioni
Art. 7 Dati aperti e riutilizzo
Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
Art. 10 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione
Art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
Capo IIObblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
Art. 16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
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COME CAMBIA LA TRASPARENZA DOPO IL DECRETO MADIA
Art. 19 Bandi di concorso
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale(abrogazione comma 3)
Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa
Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
Capo IIIObblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
Art. 19 Bandi di concorso
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della
performance e alla distribuzione dei premi al personale
Art. 21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione
collettiva
Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e
agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle
partecipazioni in società di diritto privato
Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi
Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività
amministrativa
Art. 25 Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati
Art. 27 Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
Art. 28 Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
Capo IIIObblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e
del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati
concernenti il monitoraggio degli obiettivi
Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione
del patrimonio
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
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COME CAMBIA LA TRASPARENZA DOPO IL DECRETO MADIA
Capo IVObblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati
Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento
dell'amministrazione
Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi
Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e
l'acquisizione d'ufficio dei dati
Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per
l'effettuazione di pagamenti informatici
Capo VObblighi di pubblicazione in settori speciali
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e
valutazione delle opere pubbliche
Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del
territorio (ABROGATO comma 1 lett b)
Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale
Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi
straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente (ABROGATO comma 1 lett d)
Capo IVObblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati
Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento
dell'amministrazione
Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi
Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e
l'acquisizione d'ufficio dei dati
Art. 36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per
l'effettuazione di pagamenti informatici
Capo VObblighi di pubblicazione in settori speciali
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
Art. 38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e
valutazione delle opere pubbliche
Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del
territorio
Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale
Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi
straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla
legislazione vigente
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RELATORE Carla Franchini [email protected]
COME CAMBIA LA TRASPARENZA DOPO IL DECRETO MADIA
Capo VI
Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
Art. 43 Responsabile per la trasparenza
Art. 44 Compiti degli organismi indipendenti di
valutazione
Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione,
l'integrità e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni (CIVIT)
Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza -
Sanzioni
Art. 47 Sanzioni per casi specifici
Capo VIIDisposizioni finali e transitorie
Art. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
Art. 49 Norme transitorie e finali
Art. 50 Tutela giurisdizionale
Art. 51 Invarianza finanziaria
Art. 52 Modifiche alla legislazione vigente
Art. 53 Abrogazione espressa di norme primarie
Capo VI
Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
Art. 43 Responsabile per la trasparenza
Art. 44 Compiti degli organismi indipendenti di
valutazione
Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione,
l'integrità e la trasparenza delle pubbliche
amministrazioni (CIVIT)
Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza -
Sanzioni
Art. 47 Sanzioni per casi specifici
Capo VIIDisposizioni finali e transitorie
Art. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi di
pubblicità e trasparenza
Art. 49 Norme transitorie e finali
Art. 50 Tutela giurisdizionale
Art. 51 Invarianza finanziaria
Art. 52 Modifiche alla legislazione vigente
Art. 53 Abrogazione espressa di norme primarie
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TESTO VIGENTE23-4-2016
RELATORE Carla Franchini [email protected]
DATA CERTA STRUMENTI INFORMATICI
MARCA TEMPORALE
La marca temporale è una sequenza di carattericontenenti una data ed un orario preciso, generatada una Time Stamping Authority (TSA), terza partefidata.Un file marcato temporalmente contiene al suointerno il documento del quale si è chiesta lavalidazione temporale, e la marca emessa dal unEnte Certificatore.L'apposizione della marca temporale su undocumento ne prolunga la validità nel tempo (20anni).
Attribuisce data certa ad un
documento digitale
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