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LA SHARING ECONOMY IN ITALIA Silvano Donato Lorusso @Silvanolorusso BLB STUDIO LEGALE Milano – Roma – New York – Hong Kong Bari 12 Dicembre 2014

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LA SHARING

ECONOMY IN ITALIA

Silvano Donato Lorusso

@Silvanolorusso

BLB STUDIO LEGALE

Milano – Roma – New York – Hong Kong

Bari 12 Dicembre 2014

I TEMI • IL FENOMENO SHARING ECONOMY

• LE FORME GIURIDICHE CONNESSE ALLA

SHARING ECONOMY

• ASPETTI LEGATI ALLA CONTRATTUALISTICA

NELLA SHARING ECONOMY

• LA TITOLARITÁ DEI SEGNI DISTINTIVI E

CONDIZIONI DI UTILIZZO DA PARTE DI CHI

PARTECIPA

• ASPETTI FISCALI LEGATI ALLA SHARING

ECONOMY

COSA SIGNIFICA LETTERALMENTE

“SHARING ECONOMY”?

La relazione orizzontale consente l’abbattimento dei confini

tra finanziatore, produttore e consumatore: le risorse cui

accedere vengono organizzate in un sistema condiviso, nel

quale ciascun utente è posto in grado – attraverso particolari

piattaforme – di inserire i propri bisogni cosicché questi,

intercettati dalle imprese, possano essere soddisfatti dalla

messa in comune di determinati beni e servizi.

Con il termine “sharing economy” si intende, letteralmente, la

“economia della condivisione” e si fa riferimento a un nuovo

modello economico nel quale il rapporto tra utente e imprese

si allinea su un piano orizzontale, eliminando l’elemento

verticale (cd. Interazione top-down).

E’ un modello economico

perché …..

Fa risparmiare Mette in circolo il

denaro

Per alcuni, Sharing Economy è l’avveramento di un sogno liberale:

Realizzare un’economia di mercato che possiede degli

anticorpi social

MODELLO ECONOMICO

TRADIZIONALE

L’utente domanda il bene o il

servizio che viene erogato dalle

imprese secondo un’offerta

determinata sulla base delle

logiche di mercato e delle capacità

produttive e finanziarie

dell’impresa.

Nel modello economico

tradizionale l’accesso alle risorse è

sottomesso alla logica del mercato

di riferimento.

SHARING

Nel modello di sharing economy il

rapporto tra domanda e offerta non

è rigido ma flessibile.

Ogni utente condivide le proprie

risorse e capacità e l’offerta è

modellata sulla base delle esigenze

(domanda) degli altri utenti.

I beni e i servizi sono chiesti e

offerti da ciascuno, in parità (peer to

peer).

BENE O SERVIZIO

IMPRESA

UTENTE

UTENTE UTENTE

“A” “B”

NUOVO SERVIZIO Che nasce dall’interazione del bisogno di

più utenti,intercettato dall’imprenditore

che partecipa alla piattaforma.

domanda

IMPRESA

MODELLO ECONOMICO

TRADIZIONALE

MODELLO SHARING

ECONOMY

In Italia

2013 - 2014 3 milioni di persone hanno utilizzato

piattaforme collaborative online

MA La domanda di Sharing economy è ancora superiore alla domanda

Come possono crescere le piattaforme collaborative ?

Denaro

Relazioni con

gli stakeholder

Chiarezza

normativa

Formazione

LA “SHARING ECONOMY” È

UNA RISPOSTA

Alla crescita della popolazione globale

All’esaurimento delle risorse

All’inadeguatezza delle ordinarie tecniche di produzione e

distribuzione

Molti dei servizi peer- to- peer sono nati in concomitanza della

crisi finanziaria (The Economist, 2012).

La Sharing Economy si rivolge a:

CITTADINI AMMINISTRAZIONI AZIENDE

Diventano veri e propri “assets” Gestione condivisa del territorio

(welfare)

Fidelizzazione

dei

cittadini

Crescita della popolazione globale Crisi economica

Nuovi e diversi bisogni degli utenti Esaurimento delle risorse

Inadeguatezza delle ordinarie

tecniche di produzione e distribuzione

SHARING ECONOMY

Sharing in senso stretto

Crowding

Crowdsourcing Crowdfunding

Bartering

LE FORME DELLA SHARING

ECONOMY

La sharing in senso stretto indica la condivisione delle risorse

(automobile, casa, abbigliamento, prodotti digitali – libri, film, canzoni - e

di consumo – vestiti, accessori, telefoni) e delle attività (creazione,

produzione, distribuzione e messa in commercio).

Questo modello si avvale di piattaforme web di libero accesso attraverso

cui, tramite l’iscrizione, ogni utente diviene parte di una community in cui

mette a disposizione le proprie risorse, in un determinato settore, e/o

impiega quelle inserite da altri utenti.

Trattasi propriamente di condivisione che può avvenire sia

contestualmente – condivido la casa delle vacanze con un’altra persona

– sia in tempi diversi – la casa vacanze viene messa a disposizione di

una sola persona.

SHARING IN SENSO

STRETTO

Modello di business attraverso il quale un’azienda affida la

progettazione o l’esecuzione di un bene o di un servizio a un nucleo di

soggetti “interessati”, non costituiti in particolari forme associative. Il

crowdsourcing funziona tramite le cd. “open call”: l’azienda o

l’istituzione rivolge, tramite apposite piattaforme web, una chiamata ai

soggetti che, mettendo a disposizione le proprie risorse o la propria

opera, svolgono l’incarico affidato.

Le aziende che sfruttano il crowdsourcing sono aziende che, per loro

natura, possono definirsi “open enterprises”: non richiedono,

necessariamente, una propria struttura interna da preporre ma si

avvalgono della collaborazione di soggetti esterni che possano

risultare, di volta in volta, più competenti in via specifica. Questo

modello di business, inoltre, consente agli operatori “freelance” di

pubblicizzare le proprie risorse e/o capacità e di inserirsi nel mercato

globale.

CROWDSOURCING

Innocentive

CROWDSOURCING e

Modello di business fondato sulla

convinzione che per innovare si debba

guardare, con apertura, all’esterno.

Nella prassi aziendale i sistemi di open

innovation sono supportati da

piattaforme digitali di crowdsourcing

che hanno l’obiettivo di raccogliere le

competenze, le conoscenze e gli

apporti liberamente inseriti da

networkers.

Piattaforme di

CROWDSOURCING

Open innovation

Impiego di input esterni

all’azienda;

Strategie esterne

all’azienda.

SERVIZI E PRODOTTI INNOVATIVI

IN OPEN SOURCE

“Red Hat” “Mongo DB”

Il crowdfunding riguarda il settore dei finanziamenti e indica un modello in cui determinati soggetti si impegnano a

finanziare gli sforzi creativi o produttivi di un gruppo di

persone.

Il crowdfunding può realizzarsi sia per rispondere a determinati

bisogni di carattere artistico o culturale, sia per investire sulle

idee imprenditoriali di persone o organizzazioni. L’incontro tra

domanda e offerta di credito avviene sempre su un rapporto paritario, parlandosi infatti di “finanziamento dal basso” e si

sviluppa su piattaforme di comunicazione digitale.

CROWDFUNDING

BARTERING Letteralmente significa “baratto”. Le pratiche di bartering, o

barter trading, consistono nello scambio che avviene tra i

privati e le aziende del medesimo settore o di settori diversi: gli

scambi si inseriscono all’interno di un circuito e si possono

accompagnare all’emissione di finanziamenti. Questo

modello di business risulta proficuo soprattutto in periodi

caratterizzati da scarsa liquidità o da crescita dell’inflazione:

la crisi e l’inflazione determinano uno stagnamento dei

prodotti a causa dell’aumento dei costi; la scarsa liquidità

rende arduo l’accesso al credito da parte delle banche. Tale

situazione trova rimedio nei circuiti di barter in cui le aziende

smaltiscono i prodotti vendendoli ad altri soggetti che, a loro

volta, possono impiegarli nella produzione di altro prodotto; in

cambio, vengono acquistati prodotti o servizi nuovi che

consentono di mantenere un certo livello produttivo.

Sharing

economy

Collaborative

Economy

Collaborative

Consumption

COLLABORATIVE ECONOMY

Indica una delle forme dell’economia

condivisa, il cui elemento essenziale si

identifica nella collaborazione di più individui

in via diretta e senza l’intermediazione dei

soggetti (istituzioni) centrali in quattro

principali settori

PRODUZIONE

CONSUMO

ISTRUZIONE

FINANZA

Attraverso piattaforme collaborative si

progetta, produce e distribuisce un

prodotto nuovo che diventa frutto del

lavoro di diversi cooperatori.

PRODUZIONE

QUIRKY una piattaforma digitale che abilita ogni utente a

condividere le proprie invenzioni, intese sia come

idee innovative (che verranno poi prodotte da

altro utente) sia come prodotti nuovi

propriamente intesi. Gli investitori e le aziende,

attratti dalla carica innovativa, portano nuovi

prodotti sul mercato consentendo l’abbattimento

dei costi di produzione o di distribuzione.

Attraverso Quirky è inoltre possibile che l’utente-

inventore venda direttamente il proprio prodotto,

scegliendo il punto di vendita; sul fatturato di

quest’ultimo potrà, inoltre, ricevere una

percentuale.

La rete di collaborazione mette a

disposizione degli utenti determinati beni

o servizi attraverso un modello di

accesso condiviso.

CONSUMO

AIRBNB Un portale digitale di natura collaborativa

attraverso il quale chi ricerca un alloggio

per un periodo breve, in ogni parte del

mondo, può mettersi in contatto con

persone che mettono a disposizione

qualsiasi tipo di alloggio: barche, baite,

appartamenti, singole stanze, loft, castelli e

persino igloo!

Attraverso reti e piattaforme digitali viene

consentito l’accesso all’istruzione o alla cultura

in maniera aperta e diretta.

ISTRUZIONE

COURSERA Una piattaforma digitale attiva nel settore

didattico attraverso cui è possibile fruire di

lezioni o corsi universitari che vengono

tenuti da docenti o professionisti di tutto il

mondo e che possono fornire, altresì, un

attestato di frequenza.

Coursera mette a disposizione di tutti livelli

di formazione e istruzione che,

ordinariamente tenuti a pagamento,

diventano accessibili e fruibili per tutti gli

strati sociali.

Modelli di finanza che qualcuno

definisce “etica”, in cui l’erogazione

del prestito non coinvolge istituzioni

e si basa sulla fiducia.

FINANZA

ZOPA

Acronimo per Zone Of Possible Agreement,

rappresenta il punto di incontro tra chi intende

contrarre un prestito e il privato che eroga finanza

in maniera trasparente e valutando il merito

creditizio su base “personale”: il possibile accordo

di prestito tra privati. Si tratta di una piattaforma

volta a eliminare il ruolo degli intermediari creditizi

(banche, istituti di credito tradizionali),

consentendo ai privati di concordare le condizioni

del prestito mediante tassi basati su un “rischio

cliente” personalizzato. I vantaggi sono una

maggiore trasparenza e l’ottenimento di tassi

inferiori alla media del mercato.

COLLABORATIVE CONSUMPTION

Modello economico basato sulla condivisione, lo

scambio, l’acquisto o il noleggio di beni e servizi che

superando il tradizionale concetto di “proprietà”

divengono accessibili tramite piattaforme digitali,

diversificate a seconda del mercato di riferimento e del

settore di consumo. Il concetto chiave è il consumo:

ripensato secondo le nuove esigenze globali e il

concetto di “sostenibilità” delle risorse.

REDISTRIBUZIONE

ATTIVITA’

COLLABORATIVE

PRODOTTI

E

SERVIZI

I beni rimasti invenduti vengono

acquistati e successivamente

redistribuiti, consentendo di non

interrompere il ciclo produttivo.

REDISTRIBUZIONE

THRED UP è una piattaforma di acquisto e rivendita,

online, di abbigliamento “usato”. Chi

inserisce il proprio vestiario ottiene quale

corrispettivo, nel caso di acquisto e

successiva rivendita, una percentuale pari

al 40% del prezzo di rivendita, che per

periodi limitati e a seconda dei fashion

trend e le richieste del momento, può

arrivare sino al 100%!

ATTIVITA’ COLLABORATIVE

Le aziende - al fine di assicurare la continuità

nell’erogazione dei servizi o nella produzione – e

i privati – per risparmiare tempo - si avvalgono

della collaborazione di soggetti interessati a

fornire un apporto occasionale, mettendo a

disposizione la propria prestazione d’opera.

TASK RABBIT Piattaforma online, disponibile anche in

versione App, attraverso la quale è possibile

chiedere e ricevere l’apporto degli utenti per

piccole mansioni. Si inserisce l’attività richiesta

(anche le più banali, quali acquistare il

mangime per gli animali domestici) e il prezzo

che si è disposti ad offrire. Allo stesso modo le

aziende possono richiedere l’apporto di

collaboratori privati per attività specifiche o

anche per completare eventuali carenze di

organico.

I prodotti o i servizi che si prestano

ad un uso occasionale vengono

“affittati” a soggetti che li

possiedono senza divenirne

proprietari.

PRODOTTI E SERVIZI

ENJOY o CAR2GO

sono delle piattaforme web e mobile attraverso

le quali vengono messe a disposizione delle

autovetture, localizzate in diversi punti delle città

e per le quali si paga solo il tempo di utilizzo. Gli

utenti beneficiano non solo del mezzo di

trasporto ma anche della copertura assicurativa

e del (sempre problematico) parcheggio,

anche sulle strisce blu!

N.B. il cd. “car sharing” non va confuso con il “car pooling”: per

quanto siano entrambi forme di sharing economy, il secondo indica

propriamente la condivisione, da parte di un gruppo di persone, di un mezzo di trasporto. Mentre nel car sharing l’utente può usufruire

del mezzo di trasporto in via esclusiva, nel car pooling si beneficia

solo del servizio di trasporto.

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La Sharing Economy risponde

LE FORME

GIURIDICHE

CONNESSE ALLA

SHARING

ECONOMY?

IMPRESA SOCIALE D.Lgs. N. 155/2006

“ (…)Possono acquisire la qualifica di impresa sociale

tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di

cui al libro V del codice civile, che esercitano in via

stabile e principale un'attività economica organizzata

al fine della produzione o dello scambio di beni o

servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di

interesse generale (…)”

Impresa sociale

Operatività nei settori considerati ad utilità sociale (art. 2 Dlgs 155/06):

Istruzione, educazione e formazione (anche extra-scolastica)

Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema

Valorizzazione del patrimonio culturale

Turismo sociale

Formazione universitaria e post-universitaria

Ricerca ed erogazione di servizi culturali

Servizi strumentali alle imprese sociali

Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria.

Impresa sociale Divieto di distribuzione degli utili ai soci: si persegue l’incremento del

benessere delle collettività in cui si opera.

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

ditte individuali, a meno che non si tratti di società di capitali unipersonali

società dirette o controllate da imprese for profit o P.A.

Nel Terzo Settore, le imprese sociali si caratterizzano per un maggiore orientamento al mercato, in quanto svolgono una normale attività imprenditoriale e si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori, di cui, dice la legge, almeno il 50% deve essere a titolo oneroso (quindi, fino al 50%, volontari).

La maggior parte delle imprese sociali sono costituite con la forma giuridica delle cooperative sociali (L. 381/1991).

Le società cooperative si distinguono dalle altre società perché finalizzate al perseguimento dello scopo mutualistico, ovvero offrire ai propri soci beni, servizi o occasioni di lavoro. Le cooperative sociali hanno in più la finalità di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. Le cooperative sociali godono del regime tributario agevolato previsto per le ONLUS, di cui fanno parte di diritto.

“Sharing Economy” e “no profit”:

un matrimonio che potrebbe

funzionare… anche se…. Perché?

Il “no profit” è sempre stato guardato come

associato al mondo del sociale. Le difficoltà che

presenta rispetto alle forme a vocazione

“lucrativa” sono dovute a:

- scarsa regolazione;

- tendenza, per i sistemi no profit, di qualificarsi

come “subfornitori” della PA;

- idiosincrasia per tecnologia e finanza che,

invece, alimentano la sharing economy.

Start-up innovativa

• Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179

• Legge 17 dicembre 2012, n. 221

•Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76

Per start-up innovative si intendono le società

di capitali, costituite anche in forma

cooperativa, di diritto italiano oppure Societas

Europea, le cui azioni o quote non sono

quotate su un mercato regolamentato o su un

sistema multilaterale di negoziazione.

• Società a responsabilità limitata

• Società a responsabilità limitata semplificata

• Società per azioni

• Società in accomandita per azioni

• Società cooperativa

REQUISITI SPECIFICI

Deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;

Deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

Il valore della produzione annua, dal 2° anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;

Non deve distribuire utili;

Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico deve costituire l’oggetto sociale esclusivo o prevalente;

Non deve derivare da fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d’azienda.

CRITERI (almeno 1)

Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al

15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;

Impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo

della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore

a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso

di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 270/2004;

Essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa

industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a

una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà

vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per

elaboratore originario registrato presso il Registro Pubblico

speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano

direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Pubblicità e

trasparenza

Governance

Regime fiscale

e contributivo

Finanziamento Flessibilità

REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO

Piani di incentivazione

Assegnazione

di quote, azioni

o strumenti

finanziari

Amministratori

Dipendenti

Collaboratori

Fornitori

Esclusione dalla base

imponibile

Partecipazione diretta al rischio di

impresa

FINANZIAMENTO

Raccolta di capitale di rischio

Portali online di crowdfunding Venture capital Business angel

Accesso al credito

Fondo Centrale di Garanzia

per le PMI

Agevolazioni

Termini di copertura Importo massimo

garantito

GOVERNANCE

DEROGHE AI PRINCIPI DEL DIRITTO SOCIETARIO

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Possesso dei requisiti

tramite dichiarazione

sostitutiva del legale

rappresentante

Iscrizione in apposita

sezione del Registro

delle imprese

Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e

diritto annuale a condizione del mantenimento

dei requisiti e nel limite dei primi quattro anni

dall’iscrizione nel R.I.

NASCITA

CRISI

SVILUPPO

L’incubatore certificato di imprese

start-up innovative (disciplinato dal

D.L. 179/2012) offre servizi di sostegno

per la creazione delle start-up.

L’Agenzia ICE fornisce assistenza in

ambito normativo, societario, fiscale,

immobiliare e creditizio per

l’internazionalizzazione delle start-up

innovative, favorendo l’incontro con

gli investitori esteri.

Le start-up innovative sono

assoggettate, in via esclusiva, alla

gestione della crisi da

sovraindebitamento. La start-up

mantiene la propria capacità

imprenditoriale e il solo patrimonio

viene segregato per il

soddisfacimento del ceto creditorio.

( Codice Civile - Libro V - Titolo VI - Capo I )

LA COOPERATIVA

S.p.A. S.r.l. in forma di

Democrazia Mutualità Intergenerazionalità

è

un’ impresa

Democrazia

Intergenerazionalità

Mutualità

Ciascun socio ha eguale peso nell’esercizio del potere

gestionale attraverso il principio del voto capitario che consente un’effettiva partecipazione del lavoratore

alla conduzione dell’attività, prescindendo dallo stock

di capitale conferito che invece, nelle società di

capitali, lo rappresenta.

La mutualità caratterizza sia l’organizzazione sia il fine

perseguito, e si estrinseca nella condivisione e

ripartizione dei benefici produttivi tra gli stessi appartenenti alla cooperativa, che accedono a beni,

servizi e opportunità a condizioni più vantaggiose di

quelle presenti sul mercato.

Gli utili vengono reinvestiti all’interno del circuito

cooperativo, cosicché - in termini di competitività ed

efficienza economica - vadano a beneficio non solo

della collettività attuale ma anche di quella futura;

correttamente si parla della solidarietà quale

“principio cooperativo” mantiene, nei passaggi intergenerazionali, i risultati raggiunti.

SETTORI DI ATTIVITÀ

Produzione e lavoro: manifattura, industria, meccanica,

edilizia;

Servizi: trasporti, ristorazione, web, global service;

Credito e finanza: servizi operativi e di consulenza bancaria,

assicurativa, finanziaria.

Sociale: infanzia, disagio sociale, disabili, sanità;

Distribuzione: utenza, commercio al dettaglio, consumatori;

Pesca e agricoltura: coltivazione, allevamento, produzione e rivendita a km 0.

Cultura: servizi museali, stampa, organizzazione di eventi,

manifestazioni culturali;

Energia: politiche di efficientamento, sperimentazione

energie sostenibili.

BASE SOCIALE

Minimo 3 soci

QUOTE

da € 25 fino ad un

massimo di € 500

VOTO IN ASSEMBLEA

“una testa un voto”

UTILI

30%

a riserva indivisibile

3%

Ad un fondo

mutualistico

Esclusione dalla base imponibile Fiscalmente deducibile

ASPETTI LEGATI ALLA

CONTRATTUALISTICA

NELLA SHARING

ECONOMY

Gli aspetti legati alla

contrattualistica nella

sharing economy

possono essere

riportati a due grandi

temi

La disciplina del

rapporto con gli utenti

che partecipano alla

condivisione.

La disciplina del

rapporto tra i soci.

• Equity e rapporto tra i soci

• Possibili prerogative dei founder

• Statuto e patto parasociale

• L’arrivo di un investitore terzo

IL RAPPORTO TRA I SOCI

La natura collaborativa del fenomeno sharing economy è

riscontrabile in alcune forme contrattuali aggregative

sviluppatesi soprattutto negli ultimi anni, utili nel caso in cui la

singola società che si occupa di sharing economy voglia

condividere la propria impresa con altri soggetti:

• Il contratto di consorzio;

• L’associazione temporanea di imprese;

• Il raggruppamento temporaneo di imprese;

• La joint venture;

• Il contratto di franchising.

• Contratto di rete.

IL RAPPORTO TRA I «SOCI»

IL RAPPORTO CON GLI UTENTI

Nel contesto della sharing economy il concetto

tradizionale di contratto tra produttore e utente finale

deve essere abbandonato.

Quando un “contratto” c’è, lo stesso è sottoscritto per

accettazione dell’utente, tipicamente per presa visione

dei Termini del servizio.

È quindi operazione utile analizzare le Condizioni di

servizio di alcuni tra le più famose piattaforme di

sharing.

AIRBNB Permettetemi una digressione

http://moxy-hotels.marriott.com

* * *

“Lei comprende e accetta che airbnb non è parte di alcun

contratto stipulato tra proprietari e ospiti, e airbnb non è

intermediario immobiliare, agente o assicuratore.”

I Termini del servizio di room sharing più famoso al mondo non

disciplinano in realtà l’affitto delle stanze dei proprietari ma

unicamente l’accesso ai servizi messi a disposizione sulla

piattaforma.

Il corretto adempimento di quanto indicato nelle condizioni

porta alla conclusione del contratto che sarà esclusivamente

tra Proprietari e Ospiti.

“I Proprietari, e non Airbnb, sono i soli responsabili di onorare qualsiasi prenotazione confermata e di rendere disponibile qualsivoglia Alloggio prenotato attraverso il Sito, l'Applicazione e i Servizi. Se Lei, in veste di Ospite, sceglie di concludere una transazione con un Proprietario per la prenotazione di un Alloggio, Lei comprende e accetta che Le verrà richiesto di concludere un accordo con il Proprietario e s'impegna ad accettare qualsivoglia termine, condizione, regola e restrizione associati a tale Alloggio imposti dal Proprietario.”

“Lei riconosce e accetta che indipendentemente dal fatto che Airbnb non sia parte dell’accordo tra sé e il Proprietario, Airbnb Payments agirà in veste di agente responsabile della raccolta dei pagamenti del Proprietario allo scopo esclusivo di accettare pagamenti da Lei stesso a suo nome e per proprio conto.”

UBER

“Il partner contrattuale dell'utente è definito in Uber B.V.,

società privata a responsabilità limitata con sede legale

in Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, Paesi

Bassi...”

“Utilizzando l'Applicazione o il Servizio l'utente sottoscrive

un contratto con Uber (il "Contratto"). Per abilitare

l'utilizzo dell'Applicazione o del Servizio, è necessario che

l'utente effettui prima la registrazione su Uber.”

“Il Contratto tra Uber e l'utente viene stipulato per un periodo di tempo

indefinito.”

“L'utente ha il diritto di rescindere (?) dal Contratto in qualsiasi momento

eliminando permanentemente l'Applicazione installata sul proprio

smartphone…”

“Uber ha il diritto di rescindere (?) dal Contratto in qualsiasi momento e

con effetto immediato (disabilitando l'uso dell'Applicazione e del Servizio

da parte dell'utente) nel caso in cui l'utente: a) violi o infranga una o più

disposizioni dei presenti Termini di Utilizzo per l'Utente; b) secondo

l'opinione di Uber, faccia uso improprio dell'Applicazione o del Servizio.

Uber non è obbligata a dare preavviso della risoluzione del Contratto.

Dopo la risoluzione Uber darà notifica in merito in conformità con i

presenti Termini di Utilizzo per l'Utente.”

BLABLACAR

“L'utilizzo del sito è subordinato all'accettazione delle presenti CGU. Al

momento della creazione dell'Account utente, i Membri devono

contrassegnare la casella "Accetto le Condizioni generali di utilizzo del sito

e del servizio proposto". Solo l'accettazione delle CGU consente ai Membri

di accedere ai servizi proposti dal Sito.”

“Poiché la condivisione dell'auto si basa esclusivamente su un accordo tra

il Conducente e i suoi Passeggeri, gli utenti del servizio (Conducenti e

Passeggeri) agiscono sotto la loro esclusiva e completa responsabilità.”

LA TITOLARITÁ DEI

SEGNI DISTINTIVI E

CONDIZIONI DI

UTILIZZO DA PARTE

DI CHI PARTECIPA

L’economia collaborativa produrrà cambiamenti su:

il modo in cui le società conducono la propria attività;

il modo in cui i clienti si relazionano con i marchi;

le aspettative che i consumatori avranno in merito alla propria

vita.

La normative in tema di proprietà intellettuale da sempre ha quale obiettivo la protezione dei diritti di

inventori, artisti, autori e imprenditori nel momento in

cui offrono i propri prodotti e servizi sul mercato.

Conseguentemente, tutto ciò avrà un

riflesso sulla gestione, da parte degli

imprenditori, dei propri segni distintivi,

brevetti, diritti d’autore.

Cercheremo pertanto di trovare risposta alle

seguenti domande:

• Qual è la tensione tra protezione dell’offerta e

modelli collaborativi di business?

• I titolari dei segni distintivi come possono

mantenere e proteggerne il valore quando

operano sul mercato collaborativo?

• Gli imprenditori saranno ancora in grado di

affrontare le spese necessarie per assicurare

l’effettività dei propri segni distintivi nell’epoca

dell’economia collaborativa?

I marchi svolgono la tradizionale funzione di protezione del

consumatore (e dello stesso imprenditore) dal pericolo di

confusione sulla provenienza dei prodotti e allo stesso tempo

consentono ai produttori che ai propri beni o servizi sia

associato un determinato livello qualitativo.

Sono sicuramente tra i segni distintivi maggiormente a rischio

di fronte all’emergere dell’economia collaborativa.

Posto che la fornitura del servizio non sarà più esclusiva del

proprietario del brand, il rischio è che il marchio non riesca più

ad assolvere la funzione di controllo della qualità e

provenienza.

MARCHI

• I cambiamenti a cui si assiste nella società a fronte dell’avvento

dei social media e dell’economia collaborativa influiscono sulla capacità degli imprenditori di percepire le risposte del mercato

alle proprie iniziative.

• I titolari non hanno più il diretto e totale controllo della presentazione dei propri beni e servizi.

• La titolarità di segni distintivi ha sempre comportato l’onere per il

produttore di vigilare sul mercato al fine di tutelarne l’utilizzo.

• L’ambiente collaborativo richiederà però uno sforzo di diligenza

ancora maggiore per la protezione dei propri marchi e per il

costante controllo del mercato.

• I titolari si scontreranno, infatti, con un sempre maggiore utilizzo privato dei propri marchi, che inevitabilmente ne influenzerà la

capacità distintiva.

Dovranno quindi essere ideate e sviluppate delle

strategie per mantenere inalterato il potere dei marchi a

fronte dell’allargamento nel loro utilizzo.

I titolari dei marchi potranno affrontare l’economia

collaborativa se accetteranno di offrire i propri prodotti

ai consumatori in un modo nuovo.

DIRITTO D’AUTORE

Il diritto d’autore è quel monopolio temporaneo che la legge

garantisce sulle opere dell’ingegno al fine di incentivare,

promuovere e proteggere la creatività dei loro autori.

Tale monopolio consente agli autori di monetizzare il proprio

lavoro e controllare dove e come i prodotti sono venduti sul

mercato.

A primo impatto, il diritto d’autore potrebbe apparire

diametralmente opposto al concetto di sharing economy.

Capire il ruolo del diritto d’autore nell’ambito dell’economia

collaborativa appare difficile a maggior ragione se si considera

che l’offerta di copie gratuite del proprio lavoro è divenuto un

mezzo ordinario di promozione per gli autori.

Sicuramente il passo più efficace e logicamente

precedente sarebbe quello di una modifica della

legge sul diritto d’autore attualmente in vigore.

In attesa di una riforma legislativa, al fine di adattare la

propria posizione all’avanzare dell’economia

collaborativa, ai titolari dei diritti d’autore rimane la

possibilità di espandere l’utilizzo delle proprie licenze.

In particolare, posto che la legge mette a disposizione

diversi tipi di licenza, i titolari delle opere dovrebbero

scegliere di usare la meno restrittiva possibile.

Il settore che meglio si presta a spiegare il

fenomeno è quello del SOFTWARE.

In questo mercato, si contrappongono due modelli fondamentali:

Società come Apple o

Microsoft che adottano

licenze restrittive sull’utilizzo

dei propri software;

Siti collaborativi quali Linux e

Sourceforge che offrono

Open Source software,

generalmente accessibili al

pubblico, scaricabili,

modificabili.

Senza dubbio, il software open source

rappresenta uno dei successi maggiori

dell’economia collaborativa, posto che

consente la condivisione ma allo stesso tempo

assicura un guadagno per i partecipanti.

BREVETTI

La sharing economy pone poi questioni di compatibilità con

l’attività dei titolari dei brevetti e con i business basati sul concetto di brevetto.

Come la maggior parte dei segni distintivi, i brevetti creano

monopoli temporanei al fine di garantire ai proprietari di nuove invenzioni il controllo assoluto sulle stesse così che gli stessi le

possano monetizzare e conseguentemente essere compensati per il

proprio lavoro.

Come abbiamo ampiamente visto, ciò si scontra con le logiche

della sharing economy che incoraggia la condivisione e la rottura

delle barriere al diffondersi delle informazioni.

Una soluzione: i PATENT COMMONS

Brevetti condivisi tra più produttori e

aperti alla modifica comune.

Database centralizzati di brevetti

cui gli utenti possono accedere

gratuitamente al fine di

implementare le proprie invenzioni

e favorire il progresso tecnologico.

PATENT COMMONS

PROJECT

Lanciato dalla Linux

Fundation nel 2009.

ECO-PATENT COMMONS

Lanciato nel 2008 dal

World Business Council for

Sustainable Development

con IBM, Nokia, Pitney

Bowes e Sony.

Creative Commons (CC) è

un'organizzazione statunitense non

profit con sede a Mountain View

dedicata ad ampliare la gamma di

opere creative disponibili alla

condivisione e all'utilizzo pubblici in

maniera legale. Rende possibile il riuso

creativo di opere dell'ingegno altrui nel

pieno rispetto delle leggi esistenti.

Wikipedia

Le licenze Creative Commons

offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per quanti

desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere

secondo il modello "alcuni diritti riservati".

Il detentore dei diritti può non autorizzare a priori usi

prevalentemente commerciali dell'opera (opzione Non

commerciale, acronimo inglese: NC) o la creazione di opere

derivate (Non opere derivate, acronimo: ND); e se sono possibili

opere derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa

licenza dell'opera originaria (Condividi allo stesso modo,

acronimo: SA, da "Share-Alike"). Le combinazioni di queste

scelte generano le sei licenze CC, disponibili anche in versione

italiana.

ASPETTI FISCALI

LEGATI ALLA

SHARING

ECONOMY

Chi affitta sistematicamente una stanza o una

casa di fatto svolge lo stesso servizio di hotel,

ostelli e bed and breakfast, ma senza essere

ufficialmente registrato come tale e a volte

senza dichiarare al fisco quanto guadagna.

«Assicurati di controllare l'esistenza di eventuali

tasse locali o requisiti di licenza. Tali tasse

potrebbero includere la tassa di occupazione, la

tassa sulle vendite o sulle entrate o eventuali tasse

come l'IVA o la tassa sui servizi.»

(https://www.airbnb.it/help/responsible-hosting)

Per continuare con l’esempio di AirBnb, il sito è una piattaforma quasi “Peer to Peer” e quando venditore e

compratore stipulano il "contratto" di acquisto nei Terms

impliciti accettano e dichiarano di essere compliance

con la normativa fiscale dei rispettivi paesi di riferimento.

Dal punto di vista fiscale, chi affitta casa propria a

milano per poche notti non paga nulla al fisco, né

dichiara alla questura i dati degli ospiti.

Un Host del sito Airbnb non deve quindi ottemperare agli

obbighi previsti per gli albergatori, ivi compresa la tassa

di soggiorno recentemente introdotta.

Ci troviamo oggi quindi in una sorta di vacatio legis.

Un modo per ovviare a questa situazione di stallo per l’Host

potrebbe essere la seguente:

• Prendere il proprio saldo Airbnb, che viene addebitato su conto

paypall;

• Girarlo su conto corrente bancario;

• Indicare in dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello unico)

l’importo nei ricavi derivanti da redditi diversi (non soggetti a

tassazione ordinaria attraverso ritenuta d’acconto) o nei ricavi da

locazioni (si deve però tenere presente l’assenza di un contratto,

che potrebbe insospettire l’agenzia delle entrate).

Quanto proposto non mette completamente al riparo

da possibili accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, ma

consentirebbe la tassazione, ad aliquota marginale

progressiva, dei ricavi e costituirebbe un segnale di

buona volontà verso il fisco.

Sicuramente è auspicabile che la problematica riceva

una chiara e comprensiva risposta a livello istituzionale,

attraverso, per esempio, un interpello all’Agenzia delle

Entrate.

Ad oggi, l’esigenza è stata avvertita in Parlamento in

particolare con riferimento proprio al settore del

turismo.

Lo scorso mese di Settembre 2014 è stato presentato

dal M5S un disegno di legge che delinea «una riforma

in grado di ristabilire un regime di sana concorrenza

all'interno del mercato nell’accoglienza turistica»

In particolare la proposta prende le mosse dalla

constatazione che i proprietari che affittano stanze o

appartamenti tramite Airbnb e piattaforme simili, essendo

operatori in forma privata e non imprenditoriale, spesso

spariscono al momento del pagamento dell’imposta, il

che genera una forma di concorrenza sleale nei

confronti dei competitor regolarmente tassati.

Il disegno propone che siano i siti internet intermediari a

fare da sostituti d’imposta, trattenendo l’imposta e

versandola allo Stato nel momento stesso della

transazione.

Dalla condivisione alla compartecipazione

Trasformazione

Governance

relazionale

Autonomia

Collaborazion

e

Autonomia

Rapidità

Partecipazione

Trasparenza Innovazione

Fiducia

Trasformazione

Trasparenza

Partecipazione

Autonomia

Innovazione

Comproprietà

Rapidità

Collaborazione

Sviluppo

Fiducia

Governance relazionale

ECONOMIA

CONDIVISA

ECONOMIA

COMPARTECIPATIV

A

Modelli economici

Cooperazione Sociale

Condivisione Innovazione

SHARING ECONOMY

How to do it?

LA SHARING

ECONOMY IN ITALIA

Silvano Donato Lorusso

@Silvanolorusso

BLB STUDIO LEGALE

Milano – Roma – New York – Hong Kong

Bari 12 Dicembre 2014