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info se sev inf 2017 Rapporto d’impiego, Salario, Indennità, Nuovo orientamento professionale, Durata del lavoro, Congedi, Vacanze, Assicurazioni sociali, Informazioni sul SEV

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    2017Rapporto d’impiego,

    Salario, Indennità,

    Nuovo orientamento

    professionale, Durata

    del lavoro, Congedi,

    Vacanze, Assicurazioni

    sociali, Informazioni

    sul SEV

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    INFORMAZIONI SEV

    UNA DOCUMENTAZIONE PER I FIDUCIARI

    Care colleghe e cari colleghi,

    in questo opuscolo sono raccolte le disposizioni più importanti tratte dai regolamenti FFS, suddivisi in capitoli• Rapporto d’impiego, nuovo orientamento• salario, indennità, rimborsi• durata del lavoro, vacanze• modelli di pensionamento• assicurazioni sociali. Nel capitolo• informazioni sul SEVsono illustrate brevemente l’organizzazione ed alcune prestazioni del SEV.

    Questo opuscolo servirà ai nostri fiduciari quale pratica docu-mentazione, onde saper rispondere alle domande concernenti le condizioni di lavoro. Esso non può tuttavia dare informazioni su ogni regolamento. Richiamiamo perciò la necessità di far capo alla raccolta dei regolamenti presente in ogni servizio, dove è possibile conoscere le disposizioni complete.

    Per maggiori ragguagli è a disposizione dei membri quale ufficio di consulenza il

    SEGRETARIATO SEV

    Casella postale 14696501 BellinzonaTelefono 091 825 01 15Internet www.sev-online.chE-Mail [email protected]

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    INDICE

    Rapporto d’impiego 7CCL FFS 8Azione di reclutamento 8Le commissioni del personale FFS 9Facilitazioni di viaggio 10per il personale FVP 10

    Salario, Assegni, Indennità 15Salario 16Indennità, assegni e rimborso spese 22

    Nuovo orientamento professionale 33Nuovo orientamento professionale 34

    Tempo di lavoro, congedi, vacanze 39Tempo di lavoro 40Vacanze 57Congedi 60

    Modelli per il futuro (modelli di pensionamento anticipato e di durata del lavoro) 65

    Assicurazioni sociali 71

    Informazioni sul SEV 79Organizzazione del SEV 80Gli organi del sindacato 82Strutture organizzative 85Ulteriori prestazioni del SEV 87Indirizzi importanti 95

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    RAPPORTO

    D’IMPIEGO

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    CCL FFS

    La quinta edizione del CCL FFS, di cui riportiamo qui di seguito i punti principali, ha dato in generale buona prova di sé. Abbiamo dedicato un capitolo separato ai «modelli per il futuro», ossia le offerte per il pensionamento parziale e/o anticipato, nonché di durata della vita lavorativa.

    Nel complesso, il CCL 5 può essere considerato un buon risultato di una trattativa condotta dal SEV con molto impegno e determina-zione. Va tuttavia ricordato che solo uniti siamo forti e, oggi più che mai, è valido il principio secondo il quale sono i membri a reclutare i membri. Per un sindacalista attivo, è più facile convincere un o una collega ad aderire al SEV e questo sistema deve costituire un impe-gno per tutti noi.

    AZIONE DI RECLUTAMENTO

    La nuova campagna di reclutamento è intitolata «Andiamo avanti insieme». A differenza delle precedenti, non si tratta di una campa-gna annuale, ma è stata concepita per almeno i prossimi tre anni e riconosce premi già a partire dal secondo nuovo membro reclutato in questo lasso di tempo. Essa dà inoltre alla reclutatrice o al recluta-tore la possibilità di scegliere il proprio premio tra alcune offerte. Naturalmente, reclutare ulteriori colleghi e colleghe resterà interes-sante, in quanto l’azione prevede altri premi a scelta per 4, 8 e 12 reclutamenti. Inoltre, tra tutti i premiati verrà annualmente estratto a sorte un fine settimana all’hotel Giessbach presso Brienz.

    Il prospetto dell’azione verrà allegato più volte l’anno a contat-to.sev. Tutti i membri del SEV sono caldamente invitati a reclutare attivamente nuovi membri. Sul nostro sito internet www.sev-online.ch troverete ulteriori informazioni sull’azione.

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    LE COMMISSIONI DEL PERSONALE FFS

    COPE FFS GRUPPOPresidente: Beat SchellenbergP-OP-AM-FT-SUQ-MSM, Vulkanplatz 11, 8048 Zürich079 619 46 82, [email protected]

    COPE TRAFFICO VIAGGIATORIPresidente: Ralph KesslerP-HR-FU-SPK-PEK, Bahnhofstrasse 22, 4600 Olten079 172 56 85, [email protected]

    COPE CARGO Presidente: Alex Brunner G-PN-RNS-PBR-LC2,Grenzacherstrasse 36, 4132 Muttenz079 505 02 94 [email protected]

    COPE INFRASTRUTTURAPresidente: Patrick BellonI-B-RWT, Av. de la gare 45 CH-1003 Lausanne079 610 66 28, [email protected]

    COPE SETTORE CENTRALE E IMMOBILIPresidente: Liliana StaubK-KOM-PGA-RI, Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65079 611 26 66 [email protected]

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    FACILITAZIONI DI VIAGGIO

    PER IL PERSONALE FVP

    AVENTI DIRITTOHanno diritto alle facilitazioni di viaggio collaboratrici e collaborato-ri, pensionati, coniugi, figli, vedove e vedovi e concubini (anche dello stesso sesso).

    OFFERTA DI BASEL’offerta di base è costituita dall’abbonamento generale per collabo-ratori (AG FVP).

    La collaboratrice o il collaboratore che vi rinuncia per motivi fisca-li o finanziari, riceve un abbonamento a metà prezzo per collaboratori che dà diritto all’offerta complementare. I suoi famigliari perdono però il diritto alle FVP e alla FIP.

    L’offerta complementare prevede una riduzione del 50 percento su parte dell’offerta commerciale. Questa contempla almeno l’abbo-namento metà prezzo FVP per collaboratrici e collaboratori e i loro famigliari, il cambio classe per l’AG-FVP, l’AG-FVP per famigliari e pensionati, la carta giornaliera FVP e la carta per più giorni FVP.

    Le singole aziende hanno la facoltà di estendere l’offerta in favore del personale, ma non di ridurla.

    È possibile ottenere anche una carta turistica complementare all’AG-FVP al prezzo di CHF 100.

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    LE FVP IN BREVE

    Collaboratrici e colla-boratori che lavorano almeno al 50% per un’azienda avente diritto alle FVP.

    AG FVP Corrisponde all’AG normale, comprese le aziende di trasporto urbano. Non vi saranno più soluzioni particolari per le imprese di montagna.

    L’AG FVP verrà riportato nel certificato di salario, a meno che non vengano effettuati almeno 40 viaggi di servizio all’anno.Collaboratrici e collaboratori possono rinunciare per motivi fiscali all’AG FVP. In sostituzione, essi ricevono un abbonamento a ½ prezzo gratuito ed esente da imposte, ma perdono il diritto alle FVP e alla FIP.

    Collaboratrici e collaboratori con un rapporto d’impiego dal 20 al 49% presso un’azienda avente diritto alle FVP.

    Abb. ½ prezzo FVP

    Abbonamento metà prezzo FVP: per collabo-ratrici e collaboratori che lavorano per un’a-zienda avente diritto dal 20 al 49 percento.

    Dà diritto ad un AG-FVP a tempo parziale.

    Famigliari, Pensionati e loro famigliari

    Abb. ½ prezzo FVP

    I famigliari di titolari di un AG FVP, nonché i pensionati e i loro famigliari ricevono un abbonamento ½ prezzo per collaboratori che dà diritto all’offerta complementare FVP.

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    OFFERTA COMPLEMENTARE

    Carte giornaliere FVP CHF 37.– in 2ª, 62.– in 1ª classe

    Carta per più giorni FVP (6 × 5)

    CHF 185.– in 2ª, CHF 310 in 1ª,

    AG FVP per Seniori(Pensionati)

    CHF 1380.– in 2ª, CHF 2318.– in 1ª

    AG FVP per famigliari 50% dell’AG Plus normale(Partner o Familia)

    Cambio di classe giornaliero FVP

    CHF 25.–; CHF 125.– (6 × 5)

    L’AG FVP per la 1ª classe Livello di esigenze K e superiori (e contratti CO) gratisLivello di esigenze D–F (dai 50 anni) elivello funzionale G–J CHF 280.– Livello di esigenze A–C e livello funzionale D–F (fino a 49 anni) CHF 430.–

    AG-FVP A TEMPO PARZIALE

    Raggio 1 e 2 CHF 1828.– in 2ª classe CHF 2985.– in 1ª classe

    Raggio 3 CHF 2559.– in 2ª classe CHF 4179.– in 1ª classe

    Carta complementare turistica all’AG FVP

    CHF 100.– (valida 1 anno)

    dà diritto alla libera circolazione su Jungfraubahnen (JB, WAB, SPB, Harder und Firstbahn), Mürren-Allmendhubel, Gornergratbahn, Rigi-Bahnen, Pilatus-Bahnen, Transports Montreux-Vevey-Riviera, Navigazione Lago di Lugano.

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    VALORE FISCALE 2016La parte privata dell’AG-FVP è dichiarata come componente salariale al punto 2.3 del certificato di salario. Il valore imponibile corrisponde a quello commerciale.

    FORNITURA DI UN AG FVP GRATUITO O A PREZZO RIDOTTO A PENSIONATILe riduzioni di prezzo degli AG FVP sino al 20% per i pensionati non devono essere giustificati tramite il certificato di salario. Per collabo-ratrici e collaboratori che beneficiano di uno sconto maggiore, questa prestazione deve essere dichiarata come rendita di pensionamento sul certificato di salario (per esempio, in caso di riduzione del 50%, il 30% deve essere dichiarato come prestazione monetaria sensibile).

    FORNITURA DI UN AG FVP GRATUITO O A PREZZO RIDOTTO AI FAMIGLIARIIn caso di AG FAVP rimesso gratuitamente o a prezzo ridotto al o al coniuge, alla concubina o al concubino, al o alla partner registrata dello stesso sesso, ai figli della collaboratrice o del collaboratore attivo o pensionato che vivono nella stessa economia domestica, la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo commerciale, deve essere dichiarata come prestazione salariale accessoria imponibile alla cifra 2.3 del certificato di salario.

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    SALARIO

    ASSEGNI

    INDENNITÀ

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    SALARIO

    PRINCIPIOCCL, art. 79Il salario è conforme alle esigenze imposte dalla funzione, all’espe-rienza di cui si può trarre profitto e adeguato alle prestazioni fornite.

    VALUTAZIONE DELLA FUNZIONECCL, art. 80Ogni funzione è attribuita a un livello di esigenze in base a un siste-ma sommario.

    Il livello di esigenze è stabilito sulla base di una procedura di valutazione analitica congiuntamente riconosciuta tra i partner contrattuali.

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    SPETTRI SALARIALICCL, art. 81Per ciascun livello di esigenze, uno spettro salariale definisce il corri-spondente valore di base e quello massimo per i salari.

    Il salario deve situarsi all’interno dello spettro salariale corri-spondente.

    Restano riservati i salari iniziali secondo la cifra 85 CCL.I valori di base e i valori massimi per gli spettri salariali sono

    concordati con le associazioni che hanno sottoscritto il contratto.

    0%

    E

    0

    0

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    D

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    C

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    3

    4

    B

    +5

    2

    3

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    A

    +7

    2

    145%

    130%

    115%

    100%

    3

    4

    Spettro parziale unico (Prestazione)

    Spettro salariale (Esperienza & prestazione) Quota di prestazioni secondo

    valutazione personale

    Quota di funzione (Fissa)

    Valore massimo (145%)

    Valori base (100%)

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    CONVENZIONE SUL SALARIOCCL, art. 82All’entrata nelle FFS, oppure al cambio di funzione o del livello di esigenze, il salario verrà pattuito nell’ambito del corrispondente spettro salariale. La formazione e l’esperienza utile della candidata o del candidato, come pure il confronto interno ed esterno, ne costi- tuiscono la base.

    EVOLUZIONE SALARIALECCL, art. 83 Ogni anno, il 1° maggio, si procede agli adeguamenti individuali del salario.

    L’aumento del salario dal valore di base a quello massimo (da 100 a 145%) non dovrebbe superare 20 anni, a condizione che le esigenze per il posto siano soddisfatte.

    Il salario individuale evolve in funzione • del livello di esigenze, • della sua posizione nel corrispondente spettro, • del giudizio complessivo della valutazione del personale e • della somma pattuita annualmente fra le parti contraenti per gli

    aumenti individuali del salario. Questa somma viene riartita fra gli aventi diritto con un rapporto stabilito.

    QUOTA DI PRESTAZIONI UNICA IN CASO DI NOTA A O B NELLA VALUTAZIONE PERSONALECCL, art. 84Se il giudizio complessivo della valutazione del personale è B o A, può essere versata una quota di prestazioni unica.

    Hanno diritto a una quota di prestazioni unica le collaboratrici e i collaboratori la cui valutazione del personale ha effetto sul salario.

    La quota di prestazione «una tantum» viene versata in funzione del grado d’occupazione medio registrato durante l’intero anno di valutazione.

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    SCALA SALARIALE DI BASE DAL 1. MAGGIO 2017

    livello di esigenze

    valore di base

    valore massimo

    valore di base macchinisti

    valore massi-mo macchinisti

    A 41 280 57 806

    B 42 959 62 291

    C 46 395 67 273

    D 50 221 72 820

    E 54 490 79 011 58 607 84 980

    F 59 257 85 923 63 481 92 047

    G 64 591 93 657 70 355 102 617

    H 70 566 102 321 74 908 108 617

    I 77 270 112 042 81 567 118 272

    J 84 804 122 966

    K 93 283 135 260

    L 102 846 149 127

    M 113 644 164 784

    N 125 861 182 498

    O 139 706 202 574

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    SALARIO INIZIALE AL DI SOTTO DEL VALORE DI BASECCL art. 85I salari iniziali inferiori al valore di base corrispondente sono per-messi se l’assunzione avviene entro due anni dalla conclusione di un tirocinio professionale o di una formazione equivalente.

    Le fasi di avvicinamento del salario al valore di base avvengono ogni volta il 1° maggio e sono concordate in maniera vincolante con la collaboratrice o il collaboratore al momento dell’assunzione. L’evoluzione del salario dev’essere pianificata in modo che il valore di base venga raggiunto al più tardi alla terza trattativa salariale di maggio dopo la conclusione del tirocinio professionale o con la seconda trattativa salariale con valutazione del personale con inci-denze sul salario.

    La valutazione del personale ha luogo in base alla consueta pro-cedura, ma sul piano salariale ha incidenze unicamente sulla quota di prestazioni unica (giudizio B o A).

    PASSAGGIO A UN LIVELLO DI ESIGENZE INFERIORECCL art. 86Al passaggio a un livello di esigenze inferiore, il salario verrà pattuito nel quadro del nuovo livello di esigenze.

    Se il cambiamento avviene nell’ambito o in vista di modifiche apportate all’organizzazione aziendale e il salario del momento è più elevato del valore massimo del nuovo spettro salariale, la differenza sarà concessa a titolo di importo garantito.

    In caso di aumenti salariali, l’importo garantito viene ridotto o soppresso.

    Se, trascorsi due anni di garanzia, la persona non ha ancora compiuto 58 anni, viene soppresso l’importo di garanzia che, con il salario, oltrepassa CHF 100 000.–

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    TRATTAMENTO DELLE GARANZIE IN CASO DI CAMBIAMENTI DI FUNZIONE E MODIFICHE DEL GRADO D’OCCUPAZIONECCL art. 102Le garanzie di tutti i tipi• saranno versate nell’odierna misura se il grado d’occupazione

    sarà aumentato;• saranno decurtate, se il grado d’occupazione sarà ridotto;• saranno decurtate o abolite, se il salario sarà aumentato in

    seguito a un aumento generale di salario o alla classificazione del posto a un livello superiore;

    • possono essere abolite, decurtate o integrate nel salario se in re-lazione a un cambiamento volontario del posto di lavoro il salario dev’essere nuovamente pattuito.

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    INDENNITÀ, ASSEGNI E RIMBORSO SPESE

    ASSEGNO REGIONALE (PRIMA INDENNITÀ DI RESIDENZA)CCL art. 90Per tener conto del mercato regionale del lavoro, le FFS versano un’indennità regionale nei casi definiti al capoverso 3.

    L’entità dell’indennità regionale dipende dal luogo di lavoro. Determinante è il Comune politico del luogo di lavoro, a meno che de-terminati luoghi di lavoro non siano classificati in modo particolare.

    Le parti contraenti definiscono i Comuni e i luoghi di lavoro che danno diritto all’indennità regionale, nonché la loro classificazione.

    Qualora sussista il diritto all’indennità regionale, le persone impiegate a tempo pieno beneficiano dei seguenti importi: • Livello 1: CHF 3000.– l’anno; • Livello 2: CHF 4800.– l’anno.

    Se il diritto dovesse cambiare nel corso di un mese, l’indennità sarà adeguata per il primo giorno del mese successivo.

    Livello Regioni Importo annuo CHF

    Importo mensile CHF

    (1/13)

    Tasso orario CHF (1/2221)

    1 Basilea, Berna, Zurigo, comuni lacustri tra Ginevra e Losanna

    3 000 230.75 1.35

    2 città di Zurigo, Ginevra e comuni limitrofi

    4 800 369.25 2.16

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    COMUNI CON DIRITTO ALL’ASSEGNO REGIONALE(altri comuni livello 0)

    Regione Livello Regione Livello

    REGIONE DI BASILEA

    Basilea 1 Birsfelden 1

    Münchenstein 1 Muttenz 1

    Pratteln 1

    REGIONE DI BERNA

    Berna 1 Ittigen 1

    Köniz 1 Münchenbuchsee 1

    Muri bei Bern 1 Ostermundigen 1

    Urtenen-Schönbühl 1 Zollikofen 1

    REGIONE LOSANNA–GINEVRA

    Carouge (GE) 2 Denges 1

    Ginevra 2 Gland 1

    Lancy 2 Losanna 1

    Le Grand-Saconnex 2 Meyrin 2

    Morges 1 Nyon 1

    Pully 1 Renens (VD) 1

    Vernier 2 Comuni lacustri Losanna-Ginevra

    1

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    REGIONE LIMMATTAL ZH/AG

    Baden 1 Dietikon 1

    Geroldswil 1 Killwangen 1

    Neuenhof 1 Oberengstringen 1

    Oetwil an der Limmat 1 Schlieren 1

    Spreitenbach 1 Unterengstringen 1

    Urdorf 1 Weinigen (ZH) 1

    Wettingen 1 Würenlos 1

    REGIONE ZURIGO E LAGO

    Bachenbülach 1 Bassersdorf 1

    Brütten 1 Bülach 1

    Dielsdorf 1 Dietlikon 1

    Dübendorf 1 Embrach 1

    Erlenbach (ZH) 1 Herrliberg 1

    Hombrechtikon 1 Horgen 1

    Illnau-Effretikon 1 Kilchberg (ZH) 1

    Kloten 2 Küsnacht (ZH) 1

    Lindau 1 Lufingen 1

    Männedorf 1 Meilen 1

    Niederglatt 1 Niederhasli 1

    Nürensdorf 1 Oberembrach 1

    Oberglatt 1 Oberrieden 1

    Opfikon 1 Pfäffikon 1

    Pfungen 1 Rapperswil Jona (SG) 1

    Regensdorf 1 Richterswil 1

    Rümlang 1 Rüschlikon 1

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    Schwerzenbach 1 Seegräben 1

    Stäfa 1 Thalwil 1

    Uetikon am See 1 Uster 1

    Volketswil 1 Wädenswil 1

    Wallisellen 1 Wangen-Brüttisellen 1

    Wetzikon (ZH) 1 Winkel 1

    Winterthur 1 Zollikon 1

    Zurigo 2

    REGIONE DI ZUGO

    Baar 1 Cham 1

    Steinhausen 1 Zugo 1

    ASSEGNI FAMILIARICCL art. 92Gli assegni familiari sono conformi alla legge. Alle FFS, per gli asse-gni per i figli e per gli assegni di formazione si applicano i seguenti importi minimi:• per un figlio per il quale si abbia diritto agli assegni CHF 3840.–

    l’anno;• per ogni altro figlio che non ha ancora compiuto i 16 anni e per

    il quale si abbia diritto agli assegni, nonché per i figli inabili a esercitare un’attività lucrativa CHF 2460.– l’anno;

    • dal secondo figlio per il quale si abbia diritto agli assegni, per i figli in formazione fino al compimento del 25° anno di età CHF 3000.– l’anno.

    Sono versati soltanto assegni familiari interi.

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    PREMIO DI FEDELTÀCCL art. 93Alle collaboratrici e ai collaboratori viene assegnato un premio di fedeltà nella misura seguente:• dopo che siano trascorsi 7 o 15 anni dall’assunzione, un premio in

    ragione di 1⁄48 del salario annuo;• dopo 20 anni, un premio nella misura di 1⁄24 del salario annuo;• poi, sempre dopo altri cinque anni, 1⁄12 del salario annuo.È considerato salario annuo quello che fa stato, compresa la «garan-zia 2011», il giorno della maturazione del premio (senza indennità regionale e altri importi garantiti).

    Sono computabili gli anni di impiego nell’azienda; se c’è stata un’interruzione, si computano solo se la stessa non si è protratta per più di dieci anni. Sono computabili anche gli anni d’impiego trascorsi in una società affiliata alla quale le FFS o la FFS Cargo partecipano almeno nella misura del 50%.

    Il periodo di tirocinio non è calcolato. Lo si può computare per le collaboratrici e i collaboratori che il 1° gennaio 2001 avevano almeno sette anni di impiego presso l’azienda (tirocinio compreso).

    Si può beneficiare del premio di fedeltà, interamente o in parte, sotto forma di tempo libero.

    Qualora il rapporto di lavoro venga sciolto, non sussiste alcun diritto a una quota proporzionale del premio di fedeltà; fa eccezione lo scioglimento del rapporto di lavoro per inidoneità medica.

    Qualora il rapporto di lavoro venga adattato con parziale sop-pressione di una quota di salario, non sussiste alcun diritto a una quota proporzionale del premio di fedeltà; fanno eccezione i casi di inidoneità medica.

  • 27

    INDENNITÀ PER LAVORO DOMENICALE E NOTTURNOCCL art. 94Per i lavori compiuti di notte, la domenica o durante nove giorni festivi definiti, viene corrisposta un’indennità.

    Per il servizio prestato la notte essa ammonta a CHF 6.– l’ora.L’indennità per lavoro domenicale ammonta a CHF 16.– l’ora.

    I nove giorni festivi ai sensi del capoverso 1 sono stabiliti nel quadro della partecipazione aziendale e indicati in una disposizione esecutiva.

    INDENNITÀ PER LAVORO ALL’ESTERO DEL PERSONALE DI LOCOMOTIVA I macchinisti che lavorano all’estero ricevono una indennità.

    A secondo del raggio di impiego ricevono un’indennità intera di 5000 franchi l’anno, oppure una mezza indennità (2500 franchi); in caso di importi di passaggio oltre 100 000 franchi fino al massimo 105 000 franchi, rispettivamente 102 500 franchi.

    INDENNITÀ VERSATE SOTTO FORMA DI PREMI E RICOMPEN-SE PER PRESTAZIONI PARTICOLARI CCL art. 96Possono essere pagati premi o versate ricompense, a meno che non si scelga un’altra forma di compensazione, per:• l’assunzione temporanea di una funzione i cui requisiti sono chia-

    ramente superiori;• proposte intese ad apportare miglioramenti;• il conseguimento o il superamento degli obiettivi di vendita fissati

    per il traffico viaggiatori;• l’attività svolta in veste di formatrice o formatore;• prestazioni eccezionali.

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    INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PICCHETTO E PER INTERVENTI AL DI FUORI DELL’ORARIO DI LAVOROCCL appendice 7, art. 9

    SERVIZIO DI PICCHETTO 1 (GRADO DI DISPONIBILITÀ ELEVATO)

    Condizioni: attesa in un raggio definito affinché in caso d’allarme sia possibile un intervento immediato sul posto (entro ca. 3 fino a 15 minuti).

    Compensazione in tempo:• tra le ore 07.00 e le ore 17.00: 21 minuti all’ora;• tra le ore 17.00 e le ore 07.00: 6,5 minuti all’ora.

    SERVIZIO DI PICCHETTO 2 (CASO NORMALE – NON RIENTRAN-

    TE SOTTO LE CONDIZIONI PER I SERVIZI DI PICCHETTO 1 O 3)

    Condizioni: allarme telefonico (natel) o tramite Pager (se del caso conferma entro 15 minuti); attesa in un raggio definito caso per caso; intervento sul posto se necessario.

    Compensazione in tempo:• tra le ore 07.00 e le ore 17.00: 19 minuti all’ora,• tra le ore 17.00 e le ore 07.00: 6 minuti all’ora.

    SERVIZIO DI PICCHETTO 3 (GRADO DI DISPONIBILITÀ LIMITATO)

    Condizione: intervento occasionale, al più tardi 6 ore dopo l’allarme.Compensazione in tempo:

    • viene disciplinata caso per caso dalla direzione della DG; per un turno di picchetto di una settimana (7 notti e sabato/domenica) ammonta a 242 minuti (1/4 della compensazione in tempo del servizio di picchetto 2).

    In linea di principio, per il servizio di picchetto viene concesso un supplemento di tempo. Le condizioni per un indennizzo parziale in contanti della compensazione in tempo sono disciplinate nel quadro della partecipazione aziendale.

    Nel caso di pagamento del supplemento di tempo, per l’in denniz-

  • 29

    zo in contanti delle collaboratrici e dei collaboratori che rilevano il tempo di lavoro si applicano i seguenti tassi:• per ogni minuto CHF 0.64;• per ogni ora CHF 38.40.Alle collaboratrici e ai collaboratori senza rilievo del tempo di lavoro viene corrisposta per ogni settimana o per sette giorni una somma forfetaria di CHF 500.– per il servizio di picchetto con grado di dispo-nibilità «elevato» e «normale» o CHF 250.– per quello con grado di disponibilità «limitato».

    INDENNITÀ PER IMPIEGHI STRAORDINARICCL Appendice 7, Art. 19Le collaboratrici o i collaboratori che si dichiarano disposti a portare sempre con sé un telefono cellulare, senza avere l’obbligo d’intra-prendere il lavoro in caso di allarme, hanno diritto a un’indennità di CHF 30.– in caso d’impiego presso il domicilio in ragione di un simile allarme. Qualora sia necessario lasciare il domicilio per intraprende-re il lavoro, si applica il capo verso 3.

    I membri dell’organizzazione di milizia della Difesa dell’impresa hanno diritto globalmente per un anno civile (in sostituzione dell’in-dennità in caso di interventi effettivi) a CHF 500.–.

    Le collaboratrici e i collaboratori che intraprendono volontaria-mente il lavoro al di fuori del proprio domicilio per eliminare per-turbazioni d’esercizio o le conseguenze provocate da cause di forza maggiore hanno diritto a un’indennità di CHF 90.– per intervento.

    ALTRE INDENNITÀCCL Art. 95L’impiego di una agente o un agente del treno in qualità di ca potreno è compensato con un’indennità; i dettagli sono regolamentati a parte.

    Per il servizio di picchetto o per altri impedimenti al tempo libero possono essere concessi supplementi di tempo o corri sposte inden-nità.

  • 30

    Per i lavori eseguiti in condizioni difficili possono essere versate indennità, in modo particolare per• aggravamenti particolari delle condizioni di lavoro. Essi sono

    regolamentati nel quadro della partecipazione aziendale, in funzione del settore. Eventuali indennizzi sono disciplinati con le parti che hanno sottoscritto il contratto in un accordo particolare;

    • lavori da compiere in galleria.

    RIMBORSO DELLE SPESECCL, app. 7, Art. 4Qualora si venga impiegati professionalmente fuori del luogo di lavo-ro concordato contrattualmente, le spese vengono rimborsate sulla base delle seguenti disposizioni.

    Se l’impiego fuorivia avviene nel luogo di domicilio, non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese.

    Se il luogo d’impiego si trova in un raggio di 15 minuti, compren-dente il tempo di viaggio dal luogo di lavoro attribuito fino a quello concordato contrattualmente, non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese ai sensi di questa cifra.

    La collaboratrice o il collaboratore che deve consumare a proprie spese un pasto principale al di fuori del luogo di lavoro sarà inden-nizzata/o con CHF 20.–. Come pausa per la ristorazione si computa il tempo effettivo, almeno però 45 minuti.

    Per la colazione vengono rimborsate le spese effettive su presen-tazione del giustificativo, comunque al massimo CHF 15.–.

    In luogo del rimborso spese secondo i capoversi 4 e 5, il persona-le viaggiante riceve per ogni turno di lavoro un’indennità giornaliera forfetaria di CHF 19.–. L’importo viene dimezzato se il turno di lavoro è inferiore alle cinque ore.

    Per pernottamenti fuorivia, su presentazione del relativo giustifi-cativo, vengono rimborsate le spese effettive di pernottamento e di colazione in un alloggio di classe media.

  • 31

    CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE PER MOTIVI PROFESSIONALICCL app. 7, art. 5Le spese di trasloco sono rimborsate dalle FFS se il trasferimento in un altro luogo di lavoro è dovuto a motivi d’organizzazione azien-dale. In caso di cambiamento volontario del posto di lavoro, le FFS possono partecipare alle spese.

    UTILIZZAZIONE DI VEICOLI PRIVATI PER COMPIERE VIAGGI DI NATURA PROFESSIONALECCL app. 7, art. 6L’indennità per le corse accordate comporta, per• le automobili: 70 centesimi per ogni chilometro percorso;• le motociclette e le motociclette leggere: 30 centesimi per ogni

    chilometro percorso;• i ciclomotori (motorini): 20 centesimi per ogni chilometro percorso.

    SPESE PER TAXICCL app. 7, art. 7Alle collaboratrici e ai collaboratori che terminano il lavoro dopo le ore 22 o che cominciano a lavorare prima delle ore 5, e che non pos-sono usufruire di nessun mezzo di trasporto adatto per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro o vice versa, sarà rimborsata la metà delle spese sopportate per prendere un taxi, però al massimo CHF 15.– per corsa.

    RIMBORSO DI SPESE SUPPLEMENTARICCL app. 7, art. 8Le spese supplementari comprendono tutte le spese che sono in diretta relazione con un impiego lavorativo e che non rientrano nelle cifre precedenti. Si tratta di spese per l’uso di mezzi di trasporto regionali, di taxi, altre spese ecc.

    Queste spese sono rimborsate in funzione dell’onere e su presen-tazione del relativo giustificativo.

  • 32

  • 33

    NUOVO

    ORIENTAMENTO

    PROFESSIONALE

  • 34

    NUOVO ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

    IN CASO DI PERDITA DEL POSTO DI LAVORO A CAUSA DI PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE CCL FFS 2015, art. 162 167 e appendice 8CCL FFS Cargo SA 2015, art. 162 165

    CRITERI D’ENTRATA AL NUOVO ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

    Durante la validità del CCL, FFS e FFS Cargo SA non possono licenzia-re la collaboratrice o il collaboratore che ha perso il posto di lavoro a seguito di un progetto di riorganizzazione o razionalizzazione, nemmeno in misura parziale, ossia sotto forma di riduzione del grado d’impiego. Questo divieto vale a condizione che il rapporto d’impiego presso FFS o FFS Cargo SA duri da almeno quattro anni al momento della soppressione del posto.

    Se non viene individuata una soluzione adeguata, le FFS offrono la possibilità di beneficiare di un nuovo orientamento professionale. Al termine di una fase di prevenzione, la cui durata è definita in modo vincolante dal CCL in sei mesi, le persone vengono ammesse all’unità organizzativa Nuovo orientamento professionale (NOP), istituita a tale scopo. La prassi delle FFS prevede che collaboratrici e collabo-ratori con problemi di salute importanti, come pure coloro che hanno superato i 58 anni di età, seguano il processo di riorientamento nella precedente unità organizzativa.

    Collaboratrici e collaboratori che al momento della perdita del po-sto di lavoro non avevano ancora lavorato per le FFS o FFS Cargo per almeno quattro anni, hanno diritto unicamente alla fase di prevenzio-ne di sei mesi, che contempli una verifica seria della possibilità di un reimpiego interno all’azienda. Se questo reimpiego non é possibile, FFS e FFS Cargo hanno la facoltà di disdire il rapporto di lavoro.

  • 35

    TERMINE DI DUE ANNI

    Per tutte le parti interessate, sarebbe vantaggioso se il riorientamen-to potesse essere concluso il più presto possibile. Per questo motivo, il CCL prevede un termine di due anni. Il superamento di tale termine non può però costituire un motivo di licenziamento.

    ACCORDO DI COLLABORAZIONE

    (REGOLAMENTAZIONE PER LE SPESE)

    Tra la direzione del nuovo orientamento professionale e la collabora-trice o il collaboratore viene definito un «accordo di collaborazione» che regola le caratteristiche principali della collaborazione e le rispettive responsabilità. Questo accordo contempla anche un punto particolare per la regolamentazione dei rimborsi spese, le cui basi sono state elaborate con i partner sociali per avere una certa unità di trattamento. Importante: l’accettazione di questa regolamentazione da parte della collaboratrice o del collaboratore è assolutamen-te facoltativa. Il caso di rifiuto (che può avvenire semplicemente stralciando il passo dall’accordo), il rimborso spese deve avvenire secondo le modalità previste dal CCL FFS.

    SALARIO DURANTE IL SOGGIORNO AL NOP

    Nei primi 6 mesi dall’arrivo al NOP il salario rimane immutato e viene in seguito ridotto, ma non può scendere al di sotto del valore massi-mo del livello di esigenza «C». Nei casi di rigore è possibile rinunciare alla riduzione. La riduzione salariale costituisce una modifica del contratto di lavoro e, se la legittimità dovesse essere contestata, deve essere comunicata dal NOP sotto forma di decisione formale. Lo stipendio determinante per i contributi alla cassa pensioni può essere lasciato al 100% su auspicio del lavoratore o della lavoratrice.

  • 36

    Il salario di collaboratrici e collaboratori con obbligo di assistenza viene ridotto come segue: • Sei mesi dopo il passaggio al Nuovo orientamento professionale:

    95% del salario; • Dopo dodici mesi nel Nuovo orientamento professionale: 90% del

    salario; • Dopo 24 mesi nel Nuovo orientamento professionale: 85% del

    salario; • Dopo 36 mesi nel Nuovo orientamento professionale: 80% del

    salario.Collaboratrici e collaboratori senza obbligo di assistenza: • Sei mesi dopo il passaggio al Nuovo orientamento professionale:

    90% del salario; • Dopo dodici mesi nel Nuovo orientamento professionale: 85% del

    salario; • Dopo 24 mesi nel Nuovo orientamento professionale: 80% del

    salario.

    PIANO D’AZIONE, NUOVO LAVORO ADEGUATO

    Nell’ambito del nuovo orientamento professionale, con l’interessa-to/a viene concordato un piano d’azione da attualizzare costante-mente. Dato che il mancato rispetto di questo piano d’azione può portare a provvedimenti del diritto del lavoro, viene concesso un periodo di riflessione di tre giorni lavorativi. La durata di questo pe-riodo può essere prolungata previa una tempestiva richiesta. È pure possibile richiedere correzioni e complementi alle note anche dopo la scadenza di questo periodo di riflessione.

    I criteri per un nuovo lavoro adeguato sono formulati all’art. 7 dell’appendice 8, in modo che vi è ancora un certo margine di inter-pretazione. Il nuovo posto non è tuttavia da considerare adeguato se non soddisfa anche solo uno dei criteri o se la situazione personale non è stata considerata a sufficienza. I criteri sono:

  • 37

    • Le attività future sono adeguate alle attività fino ad allora svolte, alla formazione, al grado di occupazione, alla lingua e all’età.

    • Il tragitto per recarsi al lavoro, calcolato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro, dura al massimo due ore per tragitto.

    • Gli orari di lavoro sono analoghi a quelli dell’attività di provenienza.

    CONVENZIONI D’USCITA

    A seconda della situazione, capita che le FFS propongano alla colla-boratrice o al collaboratore una convenzione d’uscita, la cui accet-tazione è però assolutamente volontaria. Raccomandiamo anche in questo caso di chiedere un periodo di riflessione e, prima della firma, richiedere l’assistenza giuridica professionale SEV.

    MODELLO «CRESCENDO»

    Il modello «crescendo» contempla contratti di lavoro a termine, che giungono automaticamente a scadenza per sfociare in un pensiona-mento flessibile ed anticipato. Trattandosi di soluzioni individuali riprese in un contratto, le condizioni di quest’ultimo non possono essere modificate durante la loro validità, per cui non possono esse-re applicate le riduzioni salariali sopra descritte. Il NOP non offrirà comunque più nuovi contratti «crescendo».

    CONSULENZA GIURIDICA TEMPESTIVA

    Da parte nostra, consigliamo di contattare l’assistenza giuridica professionale del SEV prima di firmare qualsiasi documento, in parti-colare nei seguenti casi: • Elaborazione di piani d’azione, direttive, accordi e minacce di

    licenziamento corredate da aspettative e condizioni esagerate da parte del NOP.

    • Incertezza nei confronti di proposte di posti li lavoro a termine oppure di più posti di lavoro interni e/o esterni al SEV.

    • Incertezza sul rispetto di tutti i criteri per un posto adeguato, oppure sull’adeguata considerazione della propria condizione personale.

  • 38

    • L’opportunità di invocare il caso di rigore nei confronti della pro-spettata riduzione salariale.

    • Convenzioni di uscita o di formazione ulteriore. • Modelli di prestito a datori di lavoro esterni alle FFS. • Qualora dovessero sorgere problemi di salute.

  • 39

    TEMPO

    DI LAVORO

    CONGEDI

    VACANZE

  • 40

    TEMPO DI LAVORO

    CCL Art. 48-78 / Appendici 4 e 5

    CAMPO D’APPLICAZIONE LDLCCL Art. 49 / Appendice 4 e 5Devono essere rispettate le disposizioni della Legge sulla durata del lavoro LDL, della Ordinanza concernente la LDL OLdL, della Legge sul lavoro LL nonché le altre disposizioni di legge.

    Il CCL contempla le deroghe convenute secondo l’articolo 21 LDL.In un’istruzione interna delle FFS è stabilito quali collaboratrici e

    collaboratori sono assoggettati all’appendice 4 (LDL) e quali all’ap-pendice 5 (LL).

    SETTIMANA DI CINQUE GIORNI CCL Art. 51Vige in linea di principio la settimana di cinque giorni. Per le colla-boratrici e i collaboratori assoggettati alla LDL si distingue tra la settimana d’esercizio e la settimana di cinque giorni ininterrotti ai sensi dell’appendice 4.

    Come settimana di cinque giorni ininterrotti si considera l’attribu-zione del tempo di lavoro dal lunedì al venerdì; il sabato è un giorno di compensazione e la domenica un giorno di riposo.

    La settimana d’esercizio di cinque giorni viene realizzata median-te l’attribuzione dei giorni di riposo e dei giorni di compensazione, in modo tale da avere una soluzione equivalente alla settimana di cinque giorni ininterrotti.

    MODELLO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CCL Art. 53Il lavoro a tempo parziale è promosso a tutti i livelli e in tutte le forme. Il modello concordato tra la collaboratrice o il collaboratore e il superiore dev’essere stabilito per iscritto.

  • 41

    In caso di cambiamento del grado di occupazione o di stipulazio-ne di un nuovo contratto di lavoro a tempo parziale occorre definire per iscritto in particolare i seguenti punti: • grado di occupazione; • modello di lavoro a tempo parziale, per es. riduzione giornaliera

    del tempo di lavoro o giorni liberi supplementari; • momento di fruizione dei giorni liberi supplementari, per es. a

    cadenza settimanale, mensile o a blocchi; • impieghi nel fine settimana nel caso della settimana d’esercizio di

    cinque giorni.

    TELELAVORO CCL Art. 54Il telelavoro è possibile d’intesa (codecisione) tra il superiore diretto e la singola collaboratrice o il singolo collaboratore.

    CONTO DEL TEMPO PERSONALE Per ciascuna collaboratrice e per ciascun collaboratore sino al livello di esigenza J viene tenuto un conto personale. Dal livello di esigenza K, il tempo di lavoro viene regolato tra le parti contraenti.

    DURATA GIORNALIERA DEL LAVORO CCL Art. 55

    DURATA GIORNALIERA DEL LAVORO PRESTABILITA

    Sulla base della settimana di 41 ore, la durata giornaliera del lavoro prestabilita per le collaboratrici e i collaboratori occupati a tempo pieno è di 492 minuti.

  • 42

    Per le collaboratrici e i collaboratori occupati a tempo parziale, la durata giornaliera del lavoro prestabilita ai sensi del capoverso 1 si riduce in funzione del grado d’occupazione, indipendentemente dal modello di tempo di lavoro.

    MODELLI DI TEMPO DI LAVORO

    CCL Art. 52Nel quadro delle BAR possono essere convenuti altri modelli di durata del lavoro. Essi vanno strutturati in modo da risultare nel complesso equivalenti alle norme del CCL.

    Le FFS sostengono modelli di tempo di lavoro incentrati su una determinata località e finalizzati a una ben precisa categoria di personale. Essi devono soddisfare gli interessi dei team, delle collaboratrici e dei collaboratori, le esigenze della clientela e rispet-tare, per quanto concerne l’impiego del personale, i criteri dettati dagli imperativi economici. In questo ambito alla collaboratrice o al collaboratore va accordata la massima libertà d’azione nel gestire il proprio tempo di lavoro.

    TEMPO DI LAVORO

    CCL Art. 60È considerato tempo di lavoro quello durante il quale le collaboratrici e i collaboratori sono occupati nell’azienda.

    Sono inoltre considerati tempo di lavoro: a. le ore di viaggio senza fornire nessuna prestazione, cioè il tempo

    necessario per spostarsi da un luogo di lavoro all’altro, all’interno di un turno di lavoro;

    b. le pause fatte dalle collaboratrici e dai collaboratori assoggettati alla LDL;

    c. i seguenti supplementi per lavoro notturno:• 10% per il lavoro svolto fra le ore 20 e le ore 24 (supplemento

    per lavoro notturno 2);• 30% per il lavoro eseguito fra le ore 24 e le ore 4 e per quello svolto

  • 43

    tra le ore 4 e le ore 5, purché la collaboratrice o il collaboratore inizi a lavorare prima delle ore 4 (supplemento per lavoro notturno 1);

    • 40% anziché 30% a partire dall’anno civile nel quale la colla-boratrice o il collaboratore compie 55 anni (supplemento per lavoro notturno 3);

    i supplementi per lavoro notturno sono definiti sulla base della durata effettiva del lavoro. Essi non vanno considerati nel calcolo del turno di lavoro. Il supplemento di tempo del 10% per collaboratrici e collaboratori oltre i 55 anni (supplemento notturno 3) viene concesso in giorni interi. d. altri supplementi di tempo e importi forfettari;e. colloqui con la rappresentanza aziendale. Per il conteggio delle ore

    di viaggio si considera il luogo di lavoro o il luogo di domicilio, e si tiene conto di quello più vicino al posto dove ha luogo il colloquio.

    DURATA ANNUA DEL LAVORO PRESTABILITA

    CCL Art. 57La durata annua del lavoro prestabilita viene calcolata moltiplicando la durata giornaliera prestabilita per i giorni di lavoro prestabiliti.

    Per le collaboratrici e i collaboratori impiegati a tempo pieno ammonta quindi a: a. 2050 ore negli anni di 365 giorni con 52 sabati e in quelli di 366

    giorni con 53 sabati; b. 2041,8 ore negli anni di 365 giorni con 53 sabati; c. 2058,2 ore negli anni di 366 giorni con 52 sabati.

    ASSEGNAZIONE DEL LAVORO CCL Art. 65Affinché la durata annua del lavoro prevista possa essere rispettata le FFS, d’accordo con le collaboratrici e i collaboratori o nell’ambito della partecipazione aziendale, possono attribuire anche altri lavori ragionevolmente accettabili.

  • 44

    TEMPI DI ATTESA CCL Appendice 4 Art. 12I seguenti tempi di attesa sono considerati tempo di lavoro qualora, nel singolo caso, non si protraggano per più di 30 minuti:• attesa di coincidenze;• tempo d’attesa intercorrente fra l’arrivo del treno e l’inizio del

    lavoro;• tempo d’attesa tra la fine del lavoro e la partenza del treno.I tempi di attesa di oltre 30 minuti nel singolo caso valgono come pause.

    Se sono soddisfatte le condizioni necessarie per considerare le pause come tempo di lavoro, bisognerà procedere al rispettivo computo del tempo.

    ASSENZE CCL Art. 61In caso di vacanze, malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizze-ro, sospensione dal lavoro pagata, esonero e per le assenze pagate che durano un giorno intero, in conformità con l’appendice 6 viene conteggiata la durata giornaliera del lavoro prestabilita.

    OCCASIONI DI FORMAZIONE INTERNE ALL’AZIENDA CCL Art. 63Per la partecipazione a occasioni di formazione che durano un giorno intero si computano, indipendentemente dal grado d’occupazione, 492 minuti e l’eventuale tempo di viaggio. Non è accordato nessun supplemento di tempo.

    Per calcolare il tempo di viaggio ci si basa sul luogo di lavoro o su quello di domicilio, scegliendo la località più vicina a quella in cui si svolge la formazione.

  • 45

    SCHEDE DI CONGEDO E EVENTI FORMATIVI PROMOSSI DAL SINDACATOCCL Art. 64Nel caso di assenze che durano un giorno intero, in conformità con l’appendice 6, per attività che comportano la consegna di schede di congedo o per partecipare a formazioni promosse dal sindacato, sono computati 492 minuti senza tener conto del grado d’occupazione.

    VIAGGI ALL’ESTERO CCL Appendice 5 Art. 7Per i viaggi compiuti all’estero da personale dei settori centrali del gruppo e delle divisioni, il tempo che intercorre fra le ore 22 e le ore 6 è considerato tempo di riposo.

    ASSENZE DI NATURA PRIVATACCL Art. 62Per le assenze di natura privata (per recarsi dal medico o per assenze simili) non è lecito annotare tempo di lavoro.

    Per i trattamenti medici di lunga durata può essere concesso un abbuono in tempo; la decisione a questo proposito spetta all’unità organizzativa che ne ha la competenza, dopo averne discusso con la consulente o il consulente HR competente.

    LAVORO SUPPLEMENTARE CCL Art. 68

    DEFINIZIONE

    Nel caso delle collaboratrici e dei collaboratori assoggettati alla LDL, il lavoro supplementare sorge quando il tempo di lavoro giornaliero prescritto, scelto o concordato viene superato di più di 30 minuti per motivi aziendali. I primi 30 minuti sono considerati tempo di lavoro, mentre il tempo di lavoro eccedente è considerato lavoro supplemen-tare.

  • 46

    Per le collaboratrici e i collaboratori impiegati secondo la LL, il lavoro supplementare sussiste solo se è ordinato dal superiore. Gli averi in ore supplementari sono certificati alla fine di ogni mese.

    I saldi di ore supplementari devono essere compensati in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio. La fruizione avviene d’intesa tra il superiore e la collaboratrice o il collaboratore sotto forma di minuti, ore o giorni interi.

    Se la compensazione non avviene entro questi termini, alla fine dell’anno civile si applica quanto segue:• gli averi in lavoro supplementare sono utilizzati d’intesa con la

    collaboratrice o il collaboratore per recuperare i saldi di tempo negativi concordati oppure

    • i saldi di ore supplementari sono compensati in denaro.

    PAGAMENTO DEGLI AVERI IN TEMPO

    Per il calcolo sono determinanti il salario e le garanzie salariali al momento del pagamento.

    L’indennità oraria da versare è calcolata sulla base dell’importo annuo ai sensi del capoverso 1 diviso per 2050, nel caso del lavoro supplementare moltiplicato per un supplemento del 25%.

    TURNO DI LAVORO CCL Appendice 4 Art. 20, 21

    DEFINIZIONE/DURATA: 11 ORE

    Il turno di lavoro è costituito dalle ore di lavoro e dalle pause. Il turno di lavoro per il personale sottoposto alla LdL non deve su-

    perare le undici ore nella media di 28 giorni oppure in una rotazione completa di turni.

  • 47

    DURATA MINIMA DEL LAVORO PER OGNI TURNO CCL Appendice 4, Art. 15I turni con un tempo di lavoro inferiore a sei ore possono essere previsti e assegnati a persone occupate a tempo pieno solo nel qua-dro delle BAR o in singoli casi, purché le persone interessate siano d’accordo.

    COMPUTO DEL TEMPO DI LAVORO IN CASO DI CAMBIA-MENTI APPORTATI ALL’ULTIMO MOMENTO CCL FFS Appendice 4, Art. 11Se il turno di lavoro viene cambiato quando mancano meno di 36 ore all’inizio del lavoro o durante il suo svolgimento, viene computato almeno il tempo di lavoro del turno attribuito originariamente (più gli eventuali supplementi di tempo ma senza il servizio notturno 2 e 3).

    CCL FFS Cargo Appendice 4, Art. 11Se, per motivi d’esercizio, il lavoro non può essere assunto nel momento previsto, il tempo di lavoro è comunque calcolato a partire dalla ripresa prevista, a meno che le collaboratrici e i collaboratori non siano state/i informate/i al più tardi quattro ore prima della ripresa prevista. Eventuali casi di rigore vengono regolamentati tra le parti contraenti.

    SERVIZIO DI PICCHETTO CCL Appendice 7 Art. 9Come servizio di picchetto s’intende il periodo durante il quale la collaboratrice o il collaboratore designata/o anticipatamente deve essere raggiungibile in ogni momento per poter intervenire entro un termine prestabilito in caso di eventuali perturbazioni al di fuori della durata del lavoro.

  • 48

    CONSEGNA DEL LAVORO CCL Appendice 4 Art. 13Se è comprovata la necessità di effettuare una consegna e una presa in consegna diretta del lavoro nel medesimo luogo di lavoro, viene distribuito il tempo di lavoro necessario a tale scopo.

    PAUSE

    COMPUTO

    CCL Appendice 4 Art. 14Sono considerate tempo di lavoro: • le pause fuori del luogo di lavoro, nella misura del 30%; • in ragione del 20% le pause nel luogo di lavoro nella misura in cui il

    turno di lavoro ne preveda tre in tutto (comprese quelle fuorivia). Non vengono accordati supplementi di tempo per lavoro notturno per la parte delle pause che può essere computata come tempo di lavoro.

    QUANTITÀ

    Durante un turno di lavoro sono ammesse due pause. Le pause pos-sono, in via eccezionale, essere aumentate a tre, nell’ambito della norma di delegazione secondo la cifra 4 oppure – nel singolo caso – con il consenso delle collaboratrici e dei collaboratori interessati, qualora nei posti di lavoro minori con un volume di traffico esiguo le circostanze impongano tempi di presenza prolungati, imposti dall’orario, da parte della medesima collaboratrice o del medesimo collaboratore al fine di garantire il traffico mattutino e serale.

    ASSEGNAZIONE

    Durante i primi 90 minuti di un turno di lavoro è lecito inserire una pausa solo nell’ambito della norma di delegazione o, nel singolo caso, con l’assenso delle collaboratrici e dei collaboratori interessa-ti.

  • 49

    Ciò non vale per le pause che devono essere assegnate, per mo-tivi legati all’orario, subito prima o immediatamente dopo una corsa senza prestazione di lavoro oppure durante una tale corsa.

    INTERRUZIONE DEL LAVORO CCL Appendice 4 Art. 19Invece di una pausa può essere concessa, su richiesta della collabo-ratrice, del collaboratore o della persona che li rappresenta, un’in-terruzione del lavoro di più di 20 minuti per consumare uno spuntino, qualora il turno di lavoro non superi le nove ore. In tal caso, almeno 20 minuti contano come tempo di lavoro.

    Questa norma è applicabile anche nel caso in cui debbano essere disposte, per motivi d’esercizio, interruzioni del lavoro superiori a 20 minuti, a condizione che la pausa non duri un’ora o più.

    SUPPLEMENTI DI TEMPO

    I supplementi di tempo concessi per il lavoro notturno in virtù della cifra 60 capoverso 2 lettera c del CCL sono concessi anche per quelle interruzioni che contano come tempo di lavoro.

    TURNO DI RIPOSO LDL Art. 8OLdL Art. 12

    DEFINIZIONE

    Il turno di riposo comprende il periodo di tempo tra due turni di servi-zio e ammonta, nella media di 28 giorni, ad almeno 12 ore. In singoli giorni può essere ridotto a 11 ore.

    RIDUZIONE

    Il turno di riposo può essere eccezionalmente ridotto nell’ambito della partecipazione aziendale o in singoli casi con l’accordo del

  • 50

    personale interessato sino a 9 ore, ma deve ammontare ad almeno 12 ore nella media di 3 giorni di lavoro consecutivi.

    Nel servizio lavori, il turno di riposo può essere ridotto una volta la settimana sino a 10 ore, con l’accordo del personale interessato o dei suoi rappresentanti.

    GIORNI LIBERI

    DIRITTO

    CCL Art. 71 Appendice 4Oltre ai giorni di vacanza, la collaboratrice o il collaboratore hanno diritto a 63 giorni di riposo e almeno 52 giorni di compensazione all’anno.

    Il numero dei giorni di compensazione corrisponde a quello di sabati nel rispettivo anno civile. Per ogni mese civile vanno accordati almeno quattro giorni di riposo e due di compensazione. I giorni di riposo e di compensazione devono essere attribuiti in maniera adeguata. Solo i giorni di riposo possono essere assegnati singolar-mente. I giorni di compensazione vengono attribuiti assieme a giorni di riposo. È data la possibilità di concordare, di comune intesa (su richiesta della persona interessata o delle FFS), un unico giorno di compensazione.

    Per un giorno di compensazione occorrono 492 minuti, risp. 8,2 ore. In accordo con il superiore, il tempo di lavoro può essere com-pensato sotto forma di minuti, ore, mezze giornate o giorni interi.

    COMPUTO NEL TEMPO DI LAVORO

    I supplementi di tempo, le parti di pausa, i supplementi di tempo forfettari e il tempo di viaggio previsto dalla distribuzione vengono computati con l’eccezione dell’art. 60 CCL (supplemento notturno 3) nella durata media del lavoro giornaliera.

  • 51

    TEMPO INTERCORRENTE FRA GIORNI DI RIPOSO Appendice 4 Art. 25, 26Nel limite del possibile non deve essere previsto un arco di tempo superiore a dieci giorni lavorativi e di compensazione fra due giorni di riposo; un arco di tempo superiore a undici giorni è consentito solo in singoli casi, previo consenso delle collaboratrici e dei collaboratori coinvolti o nel quadro della norma di delegazione. Un arco di tempo superiore a 13 giorni non è consentito. In singoli casi, se le collabo-ratrici e i collaboratori interessati sono d’accordo, oppure nel quadro della norma di delegazione, è in via eccezionale consentito un perio-do di al massimo 28 giorni fra due giorni di riposo domenicale.

    ATTRIBUZIONE Appendice 4 Art. 24Un giorno di riposo o di compensazione conta 24 ore consecutive e deve poter essere trascorso al luogo di domicilio. Se sono attribuiti uno o più giorni di riposo insieme con uno o più giorni di compensa-zione, d’accordo con la collaboratrice o il collaboratore, o nell’ambito della partecipazione aziendale, uno di questi giorni di compensazio-ne può essere ridotto di un’ora.

    RIPORTO CCL Appendice 4 Art. 27 e 24Per ogni giorno libero in meno concesso occorre iscrivere i corrispon-denti averi in tempo DAL (492 minuti in caso di lavoro a tempo pieno) in un conto separato dei giorni di compensazione. Qualora non vi siano i necessari averi in tempo DAL, l’azienda effettua un accredito corrispondente al fine di compensare la differenza a 0.

    Il diritto minimo a giorni di compensazione deve orientarsi alla tabella di servizio e a una rotazione completa di turni. Durante la distribuzione deve generalmente essere assegnato un numero di giorni di compensazione equivalente a quello previsto in base alla media dei turni calcolata. Sono ammesse deroghe fino a un massimo

  • 52

    di tre giorni. Deroghe maggiori sono possibili nell’ambito della codecisione.

    DIRITTO AL MOMENTO D’INIZIARE IL LAVORO O DI LASCIARLO CCL Appendice 4 Art. 28Il diritto a giorni di riposo e di compensazione qualora si assuma il lavoro o lo si lasci nell’arco dell’anno, o spettante alle collaboratrici e ai collaboratori il cui impiego è soggetto a interruzioni, è determinato come segue, considerando la durata del lavoro: • 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata in giorni del rapporto

    di lavoro, divisi per 365 o 366. Viene effettuato un arrotondamen-to per eccesso all’unità successiva;

    • 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata in giorni del rapporto di lavoro, divisi per 365 o 366. Il calcolo è arroton-dato all’unità, vale a dire che le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, mentre quelle di 0,5 o più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento commerciale).Se, al momento di lasciare il lavoro, la collaboratrice o il collabo-

    ratore ha beneficiato di troppi giorni di riposo e di compensazione, non verrà stabilita alcuna compensazione a suo carico, fatta riserva per il capoverso seguente.

    Se il rapporto di lavoro è stato sciolto volontariamente o per pro-pria colpa, i giorni di riposo e di compensazione accordati in eccesso saranno compensati con giorni di vacanza ancora da godere.

    RIDUZIONE CCL Appendice 4, Art. 29In caso di assenze in giorni interi per malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo non pagato, congedo di perfezionamento pro-fessionale pagato in parte o totalmente, o qualora si venga sospesi o esonerati dal lavoro, il diritto ai giorni di riposo e di compensazione per la settimana d’esercizio di cinque giorni viene ridotto. Per la ridu-zione si tiene inoltre conto delle assenze in giorni interi per svolgere

  • 53

    il servizio obbligatorio svizzero, purché si tratti di più di sei giorni consecutivi. I giorni durante i quali si è dovuto abbandonare il lavoro per malattia o infortunio non vengono considerati.

    Le assenze durante giorni interi a causa di malattia o infortunio, sino a cinque giorni complessivi per anno civile, non comportano al-cuna riduzione. Qualora queste assenze si protraggano complessiva-mente per più di cinque giorni nell’arco di un anno civile, il diritto ad avere giorni di riposo e di compensazione viene decurtato a contare dal primo giorno d’assenza.

    In caso di capacità al lavoro provvisoriamente ridotta per ragioni mediche, i giorni di riposo e di compensazione non sono ridotti. Quelli concessi contano come giorni interi.

    La riduzione è calcolata come segue: • 63 giorni di riposo moltiplicati per la durata dell’assenza e divisi

    per 365 o 366, senza contare le frazioni di giorno; • 52/53 giorni di compensazione moltiplicati per la durata dell’as-

    senza, divisi per 365 o 366. Il calcolo è arrotondato all’unità, vale a dire che le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, mentre quelle di 0,5 o più sono arrotondate all’unità superiore (arroton-damento commerciale).

    Nel caso di assenza protratta per l’intero anno non sorge alcun dirit-to a giorni liberi.

    GESTIONE DEL TEMPO E VALORI LIMITE

    NORME PER COLLABORATRICI E COLLABORATORI

    IMPIEGATI A TURNI

    CCL Appendice 4 Art. 6-8I valori limite alla fine del periodo di conteggio si attestano a +80 ore e –25 ore. L’obiettivo consiste nel fare in modo che il conto del tempo alla fine del periodo di conteggio sia compreso tra 0 e +25 ore. I valori limite nel corso dell’anno si attestano a +100 e –40 ore.

    Nelle BAR possono essere definiti altri valori limite nel corso

  • 54

    dell’anno.I valori limite nel corso dell’anno sono verificati a metà del

    periodo di conteggio. Se in quel momento il valore limite superiore risulta superato, il tempo eccedente rispetto al valore limite deve essere iscritto in un conto separato dei giorni di compensazione. Se in quel momento il valore limite inferiore risulta superato, ha luogo una compensazione al valore limite inferiore, a patto che la causa sia imputabile a mora del datore di lavoro FFS. La responsabilità per quanto riguarda il rispetto dei valori limite e il relativo controllo dei conti del tempo competono ai superiori.

    Alla fine del periodo di conteggio i saldi superiori a 80 ore ven-gono trasferiti sul conto del lavoro supplementare. I saldi del tempo compresi tra 25 e 80 ore sono iscritti in un conto separato dei giorni di compensazione, il cui saldo del tempo è destinato fondamental-mente alla fruizione di giorni di compensazione supplementari. Se in seguito a tale riporto viene superato il saldo di 55 ore a causa di un saldo già esistente, la quota eccedente rispetto alle 55 ore viene iscritta nel conto del lavoro supplementare.

    Il conto separato dei giorni di compensazione è così composto: a. accrediti di tempo per giorni liberi in meno concessi; b. accrediti di tempo risultanti dal tempo di lavoro eccedente a metà

    anno rispetto al valore limite superiore nel corso dell’anno ai sensi della 6 cifra capoverso 4;

    c. durata annua del lavoro ai sensi del capoverso 2, purché il saldo non ammonti ancora a 55 ore.

    I saldi di tempo da 0 a 25 ore sono riportati all’anno successivo. Se è sorto un saldo negativo a causa di mora del datore di lavoro,

    questo viene riportato a 0 alla fine del periodo di conteggio. I giorni liberi risultanti dai saldi di tempo ai sensi della cifra 7 capoverso 3 (conto dei giorni di compensazione) sono assegnati al più tardi mediante la distribuzione mensile in codiscussione.

    Questi averi possono essere compensati nel corso del mese corrente di comune accordo (codecisione) sotto forma di minuti, ore

  • 55

    e giorni interi.

    DISPOSIZIONI PER COLLABORATRICI E COLLABORATORI CON

    AUTONOMIA PARZIALE O TOTALE NELLA GESTIONE DEL TEMPO

    DI LAVORO

    CCL Appendice 4 Art. 9I valori limite alla fine del periodo di conteggio si attestano a +80 e –25 ore. L’obiettivo consiste nel fare in modo che il conto del tempo alla fine del periodo di conteggio sia compreso tra –25 e +25 ore. I valori limite nel corso dell’anno si attestano a +100 e –40 ore.

    Nelle BAR possono essere definiti altri valori limite nel corso dell’anno.

    La responsabilità per quanto riguarda il rispetto dei valori limite e il relativo controllo dei conti del tempo competono alle collabo-ratrici e ai collaboratori. Il superiore offre il proprio sostegno per il rispetto dei valori limite. I saldi del tempo vengono riportati all’anno successivo.

    Se è sorto un saldo negativo a causa di mora del datore di lavoro, questo viene compensato alla fine del periodo di conteggio.

    DURATA DEL LAVORO NEI SETTORI CENTRALI CCL Appendice 5 Art. 3-5Il lavoro può essere svolto dal lunedì al venerdì, fra le ore 6 e le ore 20. Al superiore diretto incombe la responsabilità di garantire un servizio adeguato alle esigenze dei clienti.

    Previo consenso del superiore diretto, è possibile lavorare volon-tariamente il sabato anziché in un altro giorno della settimana. In tal caso non sarà corrisposta alcuna indennità.

    I valori limite durante il periodo di conteggio si attestano a +100 ore e –40 ore. Alla fine del periodo di conteggio il conto del tempo dev’essere compreso tra –25 e +25 ore. Se un conto del tempo supera tali valori limite nel corso dell’anno, il superiore d’intesa (codiscus-sione) con la collaboratrice o il collaboratore deve pianificare il

  • 56

    rientro nei valori limite entro l’anno civile corrente. La responsabilità per quanto riguarda il rispetto dei valori limite e

    il relativo controllo dei conti del tempo competono alle collaboratrici e ai collaboratori. Il superiore offre il proprio sostegno per il rispetto dei valori limite.

    I saldi del tempo vengono riportati all’anno successivo. Se è sorto un saldo negativo a causa di mora del datore di lavoro, questo viene compensato alla fine del periodo di conteggio.

  • 57

    VACANZE

    CCL Art. 73-77 / Appendice 4 Art. 31, 32, 16Una settimana di vacanza comprende cinque giorni lavorativi e due giorni liberi.

    DIRITTO Per ogni anno civile sussiste il diritto alle seguenti vacanze: a. sei settimane e un giorno sino all’anno civile, compreso, nel quale

    si compiono 20 anni; b. cinque settimane e un giorno a partire dall’anno civile nel quale si

    compiono 21 anni; c. sei settimane e un giorno a partire dall’anno civile nel quale si

    compiono 50 anni; d. sette settimane e un giorno a partire dall’anno civile nel quale si

    compiono 60 anni

    GODIMENTO Generalmente le vacanze durano da sabato a sabato. Una singola settimana di vacanza, o la prima, comprende cinque giorni lavorativi, due giorni di compensazione e un giorno di riposo. Le altre settimane di vacanza sono assegnate sotto forma di cinque giorni lavorativi, un giorno di compensazione e un giorno di riposo. Nell’ambito delle possibilità d’esercizio, può essere concessa come giorno di riposo anche la domenica successiva alle vacanze. Sono ammesse deroghe in singoli casi e previo consenso della collaboratrice interessata o del collaboratore interessato.

    FINE DEL LAVORO PRIMA DELLE VACANZE Nel giorno di lavoro che precede immediatamente l’inizio delle vacanze si deve concludere la giornata lavorativa il più presto possi-bile; la giornata lavorativa non deve terminare dopo le ore 22.

  • 58

    Sono ammesse deroghe solo in singoli casi e previo consenso della collaboratrice interessata o del collaboratore interessato.

    ATTRIBUZIONE Nel caso di una collaboratrice o un collaboratore che per ragioni mediche non può essere provvisoriamente impiegata/o durante tutto l’arco della giornata si dovrà, nel limite del possibile, evitare di attribuire le vacanze in quel lasso di tempo.

    PERSONE OCCUPATE A TEMPO PARZIALE Chi è occupato a tempo parziale ha il diritto di beneficiare delle stes-se vacanze accordate alle persone che lavorano a tempo pieno.

    La durata media del lavoro giornaliero prestabilita secondo il grado d’occupazione sussiste anche durante le vacanze.

    Alle persone impiegate a tempo parziale che lavorano in modo molto irregolare (grado d’occupazione oscillante, occupazione inter-calata da interruzioni) può essere corrisposta, invece delle vacanze, un’indennità di vacanze.

    RIDUZIONE In caso di assenze dovute a malattia, infortunio, servizio obbligato-rio svizzero, congedo non pagato, sospensione o esonero dal lavoro, il diritto alle vacanze viene ridotto come segue: quantità dei giorni di vacanza moltiplicata per la durata dell’assenza calcolata in giorni civili e divisa per 365 o 366.

    In caso di assenza per malattia, infortunio o servizio obbligatorio svizzero, i primi 90 giorni non sono considerati.

    Per le assenze dovute a un congedo non pagato superiore a 30 giorni, si procederà alla riduzione in conformità con il capoverso 1.

    Le assenze per causa di malattia, infortunio, servizio obbligatorio svizzero o congedo non pagato vanno cumulate per determinare la riduzione del diritto alle vacanze solo qualora i valori fissati ai capo-versi 2 e 3 siano stati raggiunti.

  • 59

    DIRITTO AL MOMENTO D’INIZIARE IL LAVORO O DI LASCIARLO Il diritto di usufruire delle vacanze, qualora si inizi il lavoro o lo si abbandoni nel corso dell’anno civile, va computato come segue, in rapporto con la durata del lavoro: numero di giorni di vacanza (diritto annuo) moltiplicato per la durata in giorni del rapporto di lavoro e di-viso per 365 o 366. Il calcolo è arrotondato all’unità, vale a dire che le frazioni inferiori a 0,5 vengono tralasciate, mentre quelle di 0,5 o più sono arrotondate all’unità superiore (arrotondamento commerciale).

    DIRITTO AL MOMENTO DI LASCIARE IL LAVORO I giorni di vacanza che al termine del rapporto di lavoro risultano essere fruiti in eccedenza possono essere conteggiati con giorni liberi non ancora goduti, oppure tramite il salario, solo qualora la collaboratrice o il collaboratore lasci le FFS per colpa propria. Lo scioglimento volontario del rapporto di lavoro non è considerato colpa personale.

    FINE DEL RAPPORTO D’IMPIEGO Gli averi in tempo (rispetto alla durata annua del lavoro o alle vacan-ze) alla fine del rapporto d’impiego vengono compensati in contanti nella misura del 100%. Averi di ore supplementari vengono compen-sati in contanti nella misura del 125%.

  • 60

    CONGEDI

    CCL Art. 78 / Appendice 6

    CONCESSIONE DI CONGEDI Alla collaboratrice o al collaboratore che deve sospendere il lavoro per altri motivi che non siano imputabili a malattia, infortunio o servizio obbligatorio svizzero sarà concesso un congedo purché ne faccia tempestiva richiesta. Il congedo può essere pagato, parzial-mente pagato o non pagato.

    CONGEDO PAGATO Per le seguenti assenze le FFS possono concedere un congedo paga-to, nella misura di volta in volta citata:

    Motivo del congedo entità Concessione ulteriore

    Nozze (incluso il matrimonio civile e religio-so) e nuovo matrimonio

    3 giorni sì

    Nascita di un figlio 10 giorni entro un anno

    Congedo in caso di adozione 10 giorni entro un anno

    Decesso della/del coniuge, dei genitori o di figli

    3 giorni sì

    Decesso dei suoceri, di fratelli o sorelle, della cognata o del cognato, della nuora o del genero, dei nipoti o dei pronipoti

    1 giorno no

    Decesso dei nonni, dei bisnonni, della zia o dello zio, compresi quelli del o della coniuge

    1 giorno no

  • 61

    Assenza per motivi familiari, quali per esempio: – cure da prestare a causa di un infortunio

    o una malattia improvvisa; – presenza al letto di morte. Il congedo può essere prolungato di

    Fino a 2 giorni per ogni singolo caso

    2 giorni al massimo

    no

    Cura che il componente di una famiglia monoparentale deve prestare ai figli, a pat-to che la necessità di accudirli non possa essere adempiuta altrimenti

    Fino a 5 giorni per ogni anno civile

    no

    Candidatura a posti messi a concorso Il tempo necessario no

    Trasloco per motivi privati 1 giorno sì

    Trasloco per motivi professionali 2 giorni sì

    Colloqui con autorità (il congedo viene concesso solo in caso di convocazione, ma non se l’autorità è stata contattata di propria iniziativa.)

    Il tempo necessario no

    Esercizio di una carica pubblica svizzera in totale

    Fino a 15 giorni per ogni anno civile

    no

    Anniversario di servizio per il 25° anno di lavoro per il 40° anno di lavoro

    ½ giornata1 giorno

    sìsì

    Proscioglimento dagli obblighi militari Fino a 1 giorno no

    CONGEDO PAGATO QUALE PRESTAZIONE VOLONTARIAPer le seguenti assenze le FFS possono concedere un congedo paga-to, nella misura di volta in volta citata:

  • 62

    Motivo del congedo entità Concessione ulteriore

    Vigili del fuoco; solo per interventi in caso di allarme, non per attività in veste di istruttore

    Il tempo necessario

    no

    Esercitazioni e corsi destinati ai vigili del fuoco, ma non per essere formati come ufficiali o comandanti

    Fino a 3 giorni per ogni anno

    civile

    no

    Sport attivo di competizione e sport attivo per disabili:– per i componenti della squadra nazionale– per i componenti delle giovani leve

    Per ogni anno civile:

    Fino a 10 giorniFino a 5 giorni

    no

    Direzione e assistenza prestate allo sport per disabili

    Fino a 5 giorni per anno civile

    no

    Ricerca di un appartamento per motivi professionali Fino a 2 giorni no

    Partecipazione alle manifestazioni del1° maggio nelle immediate vicinanze

    Il tempo necessario

    no

    Partecipazione a incontri formativi promossi dai sindacati (le associazioni del personale che hanno sottoscritto il contratto stabiliscono quali corsi danno diritto a un congedo.)

    Fino a 5 giorninel corso di 2 anni civili,

    al massimo 7 giorni durante

    3 anni civili

    sì, domeni-che e giorni

    festivi esclusi

    Protezione civile volontaria, se copertadal questionario IPG

    Fino a 2 settimane

    per ogni anno civile

    no

    Gioventù e Sport (G+S), se coperto dalquestionario IPG.

    Fino a 5 giorni per ogni anno

    civile

    no

    Corso per monitori di giovani tiratori, se coperto dal questionario IPG

    Fino a 3 giorni per ogni anno

    civile

    no

  • 63

    CONGEDO DI MATERNITÀ La collaboratrice ha diritto a un congedo di maternità pagato di 18 settimane.

    In caso di salario orario, la retribuzione da corrispondere durante il congedo si conformerà alla media delle ore pagate durante i dodici mesi che hanno preceduto l’inizio del congedo. Se lo desidera, la collaboratrice può avere al massimo due mesi di congedo prima del parto; il congedo inizia al più tardi al momento della nascita.

    Se il bambino nasce morto dopo il sesto mese di gravidanza, la madre ha diritto a due mesi di congedo pagato. Il diritto alle vacanze non è decurtato a causa del congedo di maternità. Il diritto alle va-canze maturato durante il congedo non viene compensato in denaro se il rapporto di lavoro viene sciolto senza riprendere il lavoro.

    ADOZIONEIn caso di accoglienza di un minore da accudire ed educare in vista di una successiva adozione, le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto a dieci giorni di congedo pagato, a condizione che il figlio adottivo non abbia ancora vissuto nella stessa economia domestica e sia minorenne. Il congedo deve essere fruito entro un anno.

    In casi di salario orario, la retribuzione da corrispondere durante il congedo si conformerà alla media delle ore pagate durante i dodici mesi che hanno preceduto l’inizio del congedo.

    CONGEDO EDUCATIVO Su richiesta della collaboratrice o del collaboratore può essere con-cesso un congedo educativo non pagato della durata fino a tre mesi.

    Di principio si deve usufruire del congedo durante i primi sei anni di vita del bambino.

  • 64

    CONGEDO PARZIALMENTE O INTERAMENTE PAGATO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA Le FFS possono accordare alla collaboratrice o al collaboratore conge-di a scopo di formazione continua parzialmente o interamente pagati.

    La formazione continua deve avere un nesso diretto con il campo d’attività della collaboratrice o del collaboratore e corrispondere alle esigenze della pianificazione del personale.

    CONGEDO NON PAGATO In tutti i casi in cui ciò sia possibile va concesso congedo non pagato, purché le condizioni vigenti per il personale e la quantità di lavoro da sbrigare lo permettano e ciò non comporti svantaggi per le FFS. Di norma il congedo non deve superare la durata di un anno.

    Sono possibili deroghe in circostanze particolari. Per i primi 30 giorni, le FFS versano i contributi che il datore di lavoro deve corrispondere alla CP FFS; dal 31° giorno sarà la persona alla quale il congedo è stato accordato che dovrà assumersene l’onere.

    CONGEDO PER ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE DA SVOLGE-RE CON I GIOVANI La collaboratrice o il collaboratore ha diritto, fino al compimento del 30° anno d’età, a un massimo di cinque giorni di congedo non pagato in un anno civile per attività extrascolastiche con i giovani.

    Le mansioni da compiere all’esterno della scuola includono incombenze direttive, d’assistenza o di consulenza, prestate a titolo gratuito nell’ambito del lavoro giovanile in un’organizzazione a carattere sociale o culturale.

    Il diritto sussiste anche per la formazione e il perfezionamento necessari a tale scopo.

  • 65

    MODELLI PER IL

    FUTURO

    (MODELLI DI

    PENSIONAMENTO

    ANTICIPATO E DI

    DURATA DEL

    LAVORO)

  • 66

    Il nuovo CCL FFS e FFS Cargo, agli articoli 114–118, fornisce le basi legali per due nuovi modelli di pensionamento anticipato finanziati in misura cospicua dal datore di lavoro, per determinate categorie professionali: Valida (per il quale viene creata una fondazione) e Priora, oltre che per un modello di pensionamento Activa (per lavorare più a lungo in forma ridotta) e il modello di durata della vita lavorativa Flexa. I dettagli dei modelli sono regolati dalle parti sociali in convenzioni separate.

    VALIDACollaboratrici e collaboratori di categorie professionali dal carico fisico elevato e basso salario possono andare in pensione due anni prima dell’età ordinaria di pensionamento, oppure ridurre il loro grado d’impiego dai 60 anni d’età. La fondazione Valida versa una compensazione salariale e i contributi di cassa pensioni.

    Gli interessati vengono definiti in base a catene di funzione, se-condo le basi definite da Toco. Gli aventi diritto devono aver lavorato almeno 15 anni degli ultimi 20 in una delle categorie particolarmente gravose, rispettivamente gli ultimi 5 anni in una funzione definita.

    Finanziamento: dall’1.5.2015 2,5 percento dello stipendio a carico delle FFS, 1 percento dello stipendio a carico del dipendente. Le FFS versano il capitale di partenza.

    Prestazioni: sostituzione del salario per due anni, pari al 65% del-lo stipendio determinante. Il o la dipendente possono così disporre del 79% del reddito netto precedente. La compensazione salariale integrale viene versata negli ultimi due anni di lavoro e corrisponde circa al reddito di cui si disporrebbe tra AVS e CP a partire dall’età ufficiale di pensionamento. Siccome la fondazione Valida versa i con-tributi di cassa pensioni, vengono evitate future riduzioni di rendita di cassa pensioni.

    Dal 60. anno di età é possibile ridurre il grado di impiego, in misura minima di almeno il 20 percento. La riduzione può essere aumentata con un secondo passo. Le riduzioni di grado di impiego

  • 67

    non possono essere annullate. Questo pensionamento parziale anticipato deve essere concordato, per quanto riguarda il grado, con il superiore.

    Guadagni accessori sono possibili sino ad un massimo di 15 000 CHF l’anno.

    Bisogna annunciarsi almeno 6 mesi prima di ricevere le prestazio-ni. (www.fondazione-valida.ch).

    PRIORAPer determinate categorie professionali dal carico fisico elevato o sa-lario basso, le FFS favoriscono il ritiro anticipato completo o parziale dalla vita lavorativa, tramite il finanziamento dell’80% della rendita ponte, al più presto tre anni prima dell’età ordinaria di pensionamen-to. Il rimanente 20% è a carico del o della dipendente.

    Gli interessati vengono definiti in base a catene di funzione, se-condo le basi definite da Toco. Gli aventi diritto devono aver lavorato almeno 15 anni degli ultimi 20 in una delle categorie particolarmente gravose, rispettivamente gli ultimi 5 anni in una funzione definita.

    Prestazioni: le possibilità e i dettagli riguardanti la rendita ponte sono descritti dal regolamento della CP FFS. La sola differenza è che l’80 percento viene finanziato dalle FFS. (Attenzione: la rendita ponte sostituisce la rendita AVS, ma non compensa la riduzione della rendita di cassa pensioni).

    Troverete ulteriori indicazioni sulla rendita ponte al capitolo sulle assicurazioni sociali, a pagina 75.

    ACTIVA (LAVORARE MENO PIÙ A LUNGO)I collaboratori possono ridurre il loro grado di impiego al più presto dai 60 anni d’età e lavorare in forma ridotta sino ad un massimo di 3 anni oltre l’età ordinaria di pensionamento. A seconda della struttura dell’accordo, la prestazione pensionistica può variare.

    Il modello Activa é facoltativo e a disposizione di tutti e tutte le dipendenti, salvo chi é attribuito al modello Valida.

  • 68

    L’auspicio può essere espresso da entrambe le parti e occorre l’accordo di dipendente, superiore e della prossima istanza superio-re. Un eventuale rifiuto deve essere motivato. Se un accordo non è possibile, la decisione compete alla prossima istanza superiore, con il coinvolgimento della consulenza HR.

    Viene sottoscritto un contratto di durata determinata. Inizio: 1.5.2015

    FLEXAModello di durata della vita lavorativa con possibilità di accumulo e compensazione individualizzate. Il modello è rivolto a tutte e tutti i dipendenti FFS e FFS Cargo, indipendemente dal livello delle solleci-tazioni fisiche e dal salario.

    Elementi cumulabili: il modello prevede le seguenti modalità di accumulo:• a fine anno civile: max. 100 ore del conto della durata annua del

    lavoro, sul quale devono però rimanere almeno 25 ore;• tutto o parte del premio di fedeltà;• vacanze eccedenti il diritto legale;• indennità festive;• indennità notturne;• 5 o 10 percento del salario oppure la 13esima, intera o a metà.

    A primavera 2015 non era ancora chiaro quali elementi delle disposizioni di durata del lavoro possono essere accumulati nel modello Flexa a seguito del cambiamento di CCL.

    Forme di compensazione: i saldi accumulati possono essere utilizzati unicamente per: • un congedo di lunga durata tra 4 e 12 settimane • una riduzione individuale del tempo di lavoro per almeno 3 mesi• prima del pensionamento può avvenire una riduzione del tempo di

    lavoro di al massimo il 50%. Vigono i seguenti principi: un’ora accumulata viene compensata

    con un’ora.

  • 69

    Il rapporto di lavoro continua, con il diritto alle retribuzioni fisse e a eventuali assegni familiari, alle vacanze secondo art. 82 CCL FFS e alle FVP.

    Siccome la compensazione è stata pagata in anticipo accumulan-do tempo o soldi, non vi sono riduzioni in caso di malattia o infortu-nio. In caso di incapacità di beneficiare di vacanze, il congedo viene interrotto e viene versata la perdita di guadagno.

    NELLA PRATICALa decisione sulle modalità di cumulo è da ripetere ogni anno per quello seguente, secondo un processo definito:• congedi di lunga durata e riduzioni del grado di impiego devono

    essere richiesti entro fine agosto;• l‘accordo deve giungere entro fine novembre;• può essere rifiutato solo una volta. Nel secondo anno, accettazio-

    ne secondo convenzione.La compensazione prima del pensionamento é possibile (anche

    prima di Valida) ma solo con una riduzione massima del grado d’im-piego del 50%.

    INFORMAZIONIIn linea di massima, il compito di informare spetta in primo luogo ai superiori (secondo il modello di HR FFS).

    Determinate informazioni sono contenute nelle pubblicazioni della CP FFS, per esempio sulla rendita ponte nel regolamento di previdenza che può essere scaricato da > www.pksbb.ch

    Altre informazioni sono sull’intranet FFS sotto> modelli-futuri.Calcoli delle prestazioni individuali devono essere richiesti alla

    CP FFS o alle FFS.

  • 70

  • 71

    ASSICURAZIONI

    SOCIALI

  • 72

    REGOLAMENTO DELLA CASSA PENSIONI FFSLa cassa pensioni FFS ha la forma giuridica di una fondazione. Essa è gestita da un consiglio di fondazione costituito in forma paritetica da 12 persone. Esso decide sul regolamento di previdenza, del quale vi riportiamo qui una breve ricapitolazione.

    SALARIO CONTRIBUTIVOIl salario contributivo è pari al salario annuo, compresa l’indennità regionale, dedotta la cifra di coordinamento. Quest’ultima è fissata dal consiglio di fondazione e, attualmente, per gli impiegati a tempo pieno corrisponde a CHF 25 320.–.

    AMMISSIONEIl personale è assicurato contro i rischi di infortuni e decesso dal 1° gennaio seguente il 17.mo compleanno.

    CONTRIBUTI DI RISCHIOI contributi di rischio vengono ripartiti tra FFS e assicurato come segue:

    Età del assicurato FFS Ayssicurato

    27–21 0,5% 0,5%

    ab 22 Jahren 1,5% 0,5%

    ACCREDITI DI VECCHIAIAI contributi del datore di lavoro e del lavoratore sono calcolati in per-centuale del salario contributivo, tenendo conto dell’età dell’assicu-rato. Sommati, costituiscono il totale dell’accredito di vecchiaia.

  • 73

    Età Assicurato Datore di lavoro Accredito di vecchiaia

    22–29 7% 6% 13%

    30–39 8,5% 7,5% 16%

    40–49 10% 12,5% 22,5%

    50–65 11,5% 17,5% 29%

    Gli assicurati attivi possono aumentare il loro contributo di risparmio di 2 punti percentuali, migliorando così le loro prestazioni. Una modi-fica è ammessa solo ogni tre anni.

    AVERE DI VECCHIAIALa costituzione dell’avere di vecchiaia inizia con il 22.mo anno di età. L’avere di vecchiaia è composto:• dalle prestazioni di libero passaggio apportate• dagli apporti personali e dai contribuiti di risparmio• dagli accrediti di vecchiaia• dagli interessi sugli importi suddetti.Nel primato dei contributi, l’ammontare delle prestazioni viene defi-nito dal totale dell’avere di vecchiaia.

    ETÀ DI PENSIONAMENTOGli assicurati possono chiedere un pensionamento totale o parziale al completamento del 58.mo anno di età.

    PENSIONE DI VECCHIAIAAl momento del pensionamento, la somma accumulata sull’avere di vecchiaia viene trasformata in una rendita vitalizia, utilizzando un tasso di conversione che dipende dall’età. Per l’età di pensiona-mento di 65 anni, negli anni a venire, valgono le seguenti aliquote di conversione:

  • 74

    Anno civile Aliquota di conversione (età 65 anni)

    2017 5.21%

    2018 5.20%

    2019 5.18 %

    2020 5.17%

    2021 5.16%

    Naturalmente la sua aliquota di conversione dipende anche dalla sua età al momento del pensionamento. Verrà quindi moltiplicata l’aliquota di conversione valida nell’anno civile corrispondente con un fattore che tiene conto dell’età di pensionamento effettiva.

    Età al momento del pensionamento

    Fattore di conversione

    58 0.8459

    60 0.8843

    62 0.9266

    64 0.9740

    65 1.0000

    70 1.1613

    GARANZIE AL MOMENTO DEL CAMBIAMENTO DI PRIMATOPer gli assicurati nel piano delle prestazioni che hanno già raggiunto l’età di 52 anni il 31 dicembre 2006, sono garantite, in caso di pensio-namento a partire dall’età di 62 anni, le prestazioni previste dal rego-lamento precedente in una proporzione variante tra il 90% e il 100%. Per maggiori dettagli vi rinviamo al regolamento di previdenza.

  • 75

    LIQUIDAZIONE IN CAPITALE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTOL’assicurato attivo può esigere una liquidazione in capitale non supe-riore al 50% del suo avere di vecchiaia. La richiesta deve essere inol-trata almeno sei mesi prima del pensionamento alla cassa pensioni e richiede il consenso scritto del coniuge. La pensione di vecchiaia verrà ridotta in proporzione al ritiro del capitale.

    Le altre disposizioni sono nel regolamento (Art. 31).

    PENSIONE TRANSITORIAIn caso di pensionamento anticipato, l’assicurato può esigere una pensione transitoria, mezza o intera, fino al momento in cui sorge il suo diritto alla rendita ordinaria AVS o alla rendita AI. Al raggiungi-mento dell’età AVS, la pensione transitoria deve essere rimborsata sotto forma di riduzione vita natural durante della pensione di vecchiaia.

    In caso di decesso, il coniuge superstite deve rimborsare la metà dell’importo. La pensione transitoria intera ammonta a CHF 2115.– mensili (90% della rendita semplice massima AVS), a condizione che vi siano almeno 10 anni contributivi. Gli impiegati a tempo parziale ricevono una pensione transitoria corrispondente al loro grado di occupazione.

    Età al momento del pensionamento

    Rimborso mensile

    normale «Priora»

    58 776.75 559.10

    60 499.15 281.60

    62 290.20 72.55

    63 190.35 47.60

    64 93.70 23.35

  • 76

    La pensione transitoria può essere prefinanziata, in modo totale o parziale, dai 40 anni di età con contributi annui personali. Il prefi-nanziamento porta ad una riduzione degli importi di rimborso sopra menzionati.

    PENSIONE PER CONIUGIIn caso di decesso di un assicurato, il coniuge superstite ha diritto ad una pensione:• se ha a carico almeno un figlio, o• è stato sposato per almeno due anni e ha compiuto l’età di 45 anni o• beneficia di una rendita intera AI o se questo diritto sorge nei due

    anni che seguono il decesso dell’assicurato.La pensione per coniugi supersiti corrisponde ai 2/3 della pensione di vecchiaia o di invalidità dell’assicurato.

    PENSIONE PER FIGLILe pensioni per figli vengano versate a complemento delle presta-zioni di vecchiaia o di invalidità. I figli hanno diritto ad una pensione anche se l’assicurato decede. Questo diritto sussiste sino al raggiun-gimento del 18.mo anno di età oppure, qualora il figlio sia in forma-zione, sino al termine di questa o, al più tardi, al raggiungimento del 25.mo anno di età.

    La pensione per figli corrisponde a 1/6 della pensione di invalidità o di vecchiaia.

    CAPITALE AL DECESSOSe un assicurato decede senza che sorga il diritto ad una pensione al coniuge superstite, la cassa pensioni versa un capitale al decesso pari a 3 pensioni annue al coniuge superstite. I dettagli al diritto a questa prestazione sono contenuti nel regolamento di previdenza.

  • 77

    PENSIONE DI INVALIDITÀ IN CASO DI INCAPACITÀ AL GUADAGNOSussiste un’incapacità al guadagno nel caso in cui il rapporto di lavo-ro venga sciolto in quanto l’assicurato non è più in grado di svolgere la sua attività professionale, oppure un’altra attività ragionevol-mente esigibile, a seguito di malattia o infortunio. Per la definizione del diritto alla pensione fa stato il grado di invalidità accertato dall’assicurazione federale invalidità (AI). È totalmente invalido chi è impedito al gu