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CORSO DI FORMAZIONE PER
REVISORI, PROFESSIONISTI, SEGRETARI
E DIRIGENTI
DI ENTI LOCALI
LE FUNZIONI DEL REVISORE
(Rag. Davide Di Russo)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTA’ DI ECONOMIA
Torino, 15 novembre 2003
Collegio Ragionieri Commercialisti – Unione Giovani Ragionieri Commercialisti - Torino
LE FUNZIONI DEL REVISORE – RAG. DAVIDE DI RUSSO
Corso di Formazione per Revisori, Professionisti, Segretari e Dirigenti di Enti Locali 1
LE FUNZIONI DEL REVISORE
Il complesso processo di riforma delle pubbliche amministrazioni avviato
in Italia all’inizio degli anni 1990 con la Legge 8 giugno 1990 n. 142, con il
D.Lgs 25 febbraio 1995 n. 77 ed in ultimo con l’ordinamento contabile e
finanziario disegnato dal nuovo T.U. con il D.Lgs n. 267/2000, ha
ridefinito il ruolo e le competenze dell’organo di revisione introducendo la
revisione economico-finanziaria e valorizzando il sistema dei controlli
interni rispetto a quelli esterni.
La disciplina dell’istituto della revisione era individuata, inizialmente,
nell’articolo 57 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, successivamente nel
capo VIII del Dl.gs 25 febbraio 1995, n. 77 ed attualmente è regolata dal
titolo VII, parte seconda, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 dove vengono
delineate sia le funzioni sia, sebbene sinteticamente, i principi contabili e di
revisione ai quali attenersi.
Nomina dell’organo di Revisione
I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Unioni di Comuni e
le Comunità Montane devono affidare la revisione ad un revisore unico
eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’Unione di Comuni o dal
Consiglio della Comunità Montana.
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I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, province e città
metropolitane devono affidare la revisione ad un collegio dei revisori
composto da tre membri eletti dai consiglieri comunali i quali possono
esprimere un massimo di due preferenze.
I tre membri del collegio sono scelti con la seguente modalità:
Ø uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che svolgerà le
funzioni di presidente;
Ø uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
Ø uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri commercialisti.
Il revisore unico è scelto tra i soggetti aventi uno dei requisiti indicati
precedentemente.
La decorrenza della carica è prevista dalla data di esecutività della delibera
o dalla data di immediata eseguibilità della stessa.
Il revisore eletto dovrà essere informato della decisione del Consiglio
Comunale e sulla base delle condizioni relative al trattamento economico,
di eventuali funzioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie per legge e
della situazione personale del revisore come cause di incompatibilità o di
ineleggibilità, dovrà decidere se accettare o meno la carica.
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Cause di ineleggibilità
Le cause di ineleggibilità sono indicate nei primi tre commi dall’articolo
236 del T.U.E.L. e precisamente:
Ø cause di ineleggibilità ex articolo 2399 del Codice Civile, secondo le
quali non possono essere eletti revisori e se eletti decadono:
o l’interdetto (articolo 414 del Codice Civile);
o l’inabilitato (articolo 415 del Codice Civile);
o il fallito (Legge fallimentare);
o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare
uffici direttivi (articolo 28,29,32-bis e 35-bis Codice Penale);
o i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti
dell’organo esecutivo;
o coloro che sono legati all’Ente o alle società da questo controllate
(articolo 2359, secondo comma, Codice Civile) da un rapporto
continuativo di prestazione d’opera retribuita;
Ø cause di ineleggibilità ed incompatibilità:
o i componenti in carica degli organi dell’Ente locale (articolo 36
del T.U.E.L.);
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o i componenti in carica nel biennio precedente la nomina degli
organi dell’Ente locale;
o il segretario e i dipendenti dell’Ente locale presso cui deve essere
nominato;
o il dipendente della regione, della provincia, della città
metropolitana, delle comunità montane e delle unioni di comuni
compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
Inoltre nelle cause di incompatibilità rientrano le assunzioni di incarichi
o consulenze presso l’Ente locale o presso organismi e istituzioni
dipendenti dallo stesso in quanto si rischia di far coesistere il ruolo di
controllore e controllato togliendo obiettività alle valutazioni e
decisioni.
Limiti di affidamento
L’incarico di revisione ha un ulteriore vincolo disposto dall’articolo 238
del Testo Unico relativamente ai limiti di affidamento degli incarichi che
dispone:
Ø salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità
dell’Ente locale, ciascun revisore non può assumere
complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di
quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000
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abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i
5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con
popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono
equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000
abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
Il non superamento del limite degli incarichi deve essere dichiarato dal
revisore nella dichiarazione di accettazione della carica.
Compenso
Il compenso spettanti ai revisori è stabilito nella delibera di nomina entro i
limiti massimi per classe demografica, spese di funzionamento ed
investimento, dell’Ente, disposti dal decreto del Ministero dell’Interno
25.09.1997, n. 475, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12.01.1998.
Il limite massimo del compenso base è soggetto ad aggiornamento
triennale, come disposto dal comma 1 dell’articolo 241 del Testo Unico.
Cessazione dalla carica
La cessazione dell’organo di revisione è prevista decorsi i tre anni con la
possibilità di proroga per non oltre quarantacinque giorni, decorso tale
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termine l’organo di revisione decade ed eventuali atti adottati sono nulli.
Inoltre gli stessi revisori possono essere rieletti una sola volta.
Accanto alla cessazione per scadenza del mandato, possono verificarsi altri
casi quali dimissioni volontarie, l’impossibilità, per qualsiasi causa, a
svolgere l’incarico per un determinato periodo di tempo stabilito dal
regolamento dell’Ente, la decadenza e, naturalmente, la morte del soggetto
interessato.
Le dimissioni del revisore costituiscono una dichiarazione unilaterale
diretta al Consiglio che non necessita, salvo diverse disposizioni, di
accettazione da parte di quest’ultimo. In questo caso subentrano i supplenti,
se previsti dal regolamento di contabilità, con una apposita delibera da
parte del Consiglio, i revisori dimissionari dovranno rimanere in carica fino
a quando i nuovi revisori non abbiano assunto la carica. La proroga non
sarà possibile nel caso in cui tutti i componenti dell’organo di controllo si
dimettano a causa della negligenza dei gestori dell’Ente. Nell’ipotesi
dell’assenza della giusta causa l’Ente potrà chiedere al revisore
dimissionario un risarcimento dei danni in quanto, fra le parti, esisteva un
vincolo giuridico in base al quale, i componenti del collegio, sono obbligati
a prestare diligentemente la propria opera per un periodo di tempo
prestabilito.
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La revoca, verso i componenti del collegio, può essere emessa dall’Ente,
davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, senza necessariamente
la presenza della giusta causa.
La causa di cessazione, connessa alla decadenza, si ha nel caso in cui, nel
corso del rapporto, si verifichi una causa di incompatibilità o ineleggibilità.
Funzione dell’organo di revisione
Le attività attribuite all’organo di revisione riguardano la collaborazione
con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, la vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e possono
essere, sinteticamente, così riassunte:
Ø collaborazione;
Ø pareri obbligatori sul bilancio e relative variazioni;
Ø vigilanza;
Ø verifiche;
Ø attestazioni;
Ø rilievi;
Ø proposte;
Ø referto.
L’ultimo comma dell’articolo 239 del Tuel stabilisce che lo statuto
dell’Ente può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
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L’attività di vigilanza dovrà essere svolta costantemente nel corso
dell’anno e successivamente riportata, con eventuali suggerimenti e
proposte, nella relazione che accompagna il conto consuntivo. Mentre, le
osservazioni che riguardano il bilancio preventivo e le sue variazioni,
hanno la caratteristica di controllo preventivo e si conclude in un parere di
merito all’adozione dell’atto.
Un supporto all’attività del collegio dei revisori è dato dalla corretta e
precisa tenuta del libro verbali delle adunanze e delle verifiche. La tenuta di
tale libro permette sia una programmazione dell’attività da svolgere, sia la
necessità di dover documentare la manifestazione di volontà, dei singoli
membri del collegio, in relazione alle decisioni adottate.
Per il libro verbali del collegio non è prevista una vidimazione o bollatura
ma si ritiene opportuno che venga preventivamente numerato e bollato dal
Segretario dell’Ente.
Sul libro dovranno essere trascritti, cronologicamente, i verbali delle
riunioni tenutesi, le ispezioni e le verifiche effettuate dal collegio.
Si ritiene che anche il revisore unico dovrà tenere un proprio libro verbali.
Inoltre, l’istituzione del libro permetterà all’organo di revisione, nominato
successivamente, di poter verificare eventuali riserve, rilievi o irregolarità
segnalate dal precedente organo e di essere edotto sull’attività da questi
svolta.
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Diritto di accesso
Il diritto di accesso per l’organo di revisione è regolamentato dal secondo
comma dell’articolo 239 del Tuel. Si ritiene che il diritto sia individuale
nell’ambito delle norme che possono regolare il funzionamento dell’organo
di revisione, sia se stabilite dal Regolamento dell’Ente che dallo stesso
organo di revisione. Le conseguenze dell’accesso devono essere
verbalizzate e tutte le conseguenti decisioni non possono che derivare da
una deliberazione collegiale. Il quinto comma del menzionato articolo
prevede anche che i singoli componenti dell’organo di revisione collegiale
abbiano diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Tale diritto deve
inquadrarsi o in una specifica indagine deliberata dal collegio, o nell’azione
condotta sulla base della complessiva programmazione dei lavori del
collegio.
Partecipazioni alle riunioni
Il revisore può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare riunito per
l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, o alle altre
assemblee dell’organo esecutivo e, se previsto dallo statuto dell’Ente,
anche alle riunioni dello stesso.
Le modalità di partecipazione dell’organo di revisione alle assemblee e
riunioni dovrebbe essere regolamentata nello statuto o nel regolamento di
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contabilità specificando se esso può solo assistere alla seduta o anche
intervenire nella discussione.
Nella prima ipotesi il collegio, o suo rappresentante, nelle assemblee o
riunioni può chiarire ed approfondire il contenuto delle determinazioni,
decisioni e valutazioni adottate.
Nella seconda ipotesi è bene precisare che eventuali pareri, proposte e
suggerimenti, forniti dal Presidente del collegio o suo rappresentante, nelle
riunioni o assemblee, devono essere preventivamente condivisi dalla
maggioranza del collegio.
Gli interventi devono essere fedelmente riportati nel libro verbali delle
adunanze.
Le eventuali responsabilità connesse alle deliberazioni illecite si estendono
anche ai revisori presenti che non abbiano fatto rilevare il loro dissenso
immediatamente o in sede di successive riunioni del collegio.
L’espressione dei pareri
La definizione dei tempi e dei modi di espressione dei pareri dell’organo di
revisione, anche per il rinvio contenuto nel testo unico, è necessario che sia
contenuta nel regolamento di contabilità che dovrebbe contenere:
Ø relativamente ai termini:
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o per il bilancio, l’espressione del parere sulla proposta di
bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e
programmatica e relativi allegati predisposti o approvati
dall’organo esecutivo entro quindici giorni dal ricevimento.
Nel caso di accoglimento di emendamenti consiliari allo
schema di bilancio l’ulteriore formulazione del parere entro
cinque giorni dal ricevimento della proposta di accoglimento;
o per gli atti gestionali, l’espressione del parere entro cinque
giorni dal ricevimento della proposta di accoglimento;
Ø relativamente alle modalità, la richiesta del parere può essere
effettuata dal sindaco, dal presidente del Consiglio, dal segretario
comunale, dai dirigenti o funzionari dell’Ente e trasmessa dal
segretario del collegio ai revisori, anche via fax, facendo seguire
l’originale.
Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal capogruppo, al
presidente del Consiglio, o al sindaco, nonché l’organo esecutivo,
possono chiedere pareri all’organo di revisione sugli aspetti
economici, patrimoniali e finanziari delle proposte di deliberazioni di
competenza.
Il parere sulla proposta di bilancio e sui documenti
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Consiste in una verifica tecnica di carattere preventivo, in quanto la
proposta di delibera che deve approvare il bilancio deve essere
accompagnata dal parere del collegio che deve quindi essere inserito nel
testo della delibera ed è obbligatorio.
Il controllo del collegio deve essere prima di tutto di carattere formale, di
riscontro del rispetto di tutte le prescrizioni di carattere legislativo come:
Ø pareggio del bilancio dove il totale delle entrate deve eguagliare il
totale delle spese;
Ø pareggio economico finanziario, dove il totale delle entrate correnti
(primi tre titoli) deve eguagliare le spese correnti più il rimborso
delle quote capitale dei mutui in corso di ammortamento;
Ø esistenza di tutti gli allegati al bilancio preventivo;
Ø coincidenza del bilancio preventivo annuale con il primo esercizio
del bilancio pluriennale.
Il successivo controllo del collegio deve riguardare gli aspetti sostanziali,
valutando la correttezza e la realizzabilità delle entrate correnti iscritte che
potrà a volte essere documentata da parte della giunta con la propria
relazione.
Relativamente alla correttezza delle spese iscritte in bilancio si ritiene che
le spese debbano essere valutate nel seguente modo:
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Ø per le spese riferite al personale dipendente, valutare l’esattezza
dell’importo sulla base del costo del personale dell’esercizio
precedente, considerando assunzioni, licenziamenti, dimissioni e
rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro;
Ø per le spese riferite a interessi passivi su mutui, verificare l’esattezza
dell’importo iscritto sulla base delle rate di mutuo in scadenza
nell’anno successivo;
Ø per le altre spese dovranno essere valutate singolarmente tenendo
presente che l’iscrizione di alcune spese di carattere facoltativo può
avere sicuramente una valenza politica, nel merito del quale il
revisore non dovrebbe entrare visto la sua posizione di terzietà e
indipendenza;
Ø per il fondo di riserva, iscritto tra le spese correnti, si dovrà verificare
se l’importo è compreso tra lo 0,3 e il 2% delle spese correnti
previste nel bilancio preventivo.
Il parere dei revisori sulla proposta di bilancio preventivo, deve contenere
un motivato giudizio di legittimità, congruenza, coerenza ed attendibilità,
inoltre, può prevedere alcuni suggerimenti, al Consiglio, relativi a tutti i
provvedimenti necessari per assicurare l’attendibilità delle impostazioni.
Infine si ricorda che al bilancio di previsione devono essere allegati i
seguenti documenti:
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Ø rendiconto del penultimo esercizio antecedente;
Ø risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni,
aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitali costituite
per l’esercizio di servizi pubblici relative al penultimo esercizio
antecedente a quello cui si riferisce il preventivo;
Ø deliberazione di individuazione delle aree da destinarsi a residenza o
ad attività produttive e terziarie;
Ø programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
Ø deliberazioni di determinazione, per l’anno successivo, delle tariffe e
aliquote di imposta;
Ø tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale.
I pareri sulle variazioni di bilancio
Le variazioni di bilancio preventivo possono essere di due categorie:
1. variazioni di bilancio che danno luogo a maggiori o minori entrate
con conseguenti minori o maggiori spese;
2. storno di fondi fra vari interventi del bilancio, lasciando immutato il
livello complessivo dell’entrata e della spesa.
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E’ necessario sottolineare che non sono possibili spostamenti tra
competenza e residui nonché spostamenti da servizi per conto terzi su
altre parti del bilancio.
Le osservazioni fatte in precedenza sul bilancio previsionale sono valide
anche per le variazioni di bilancio aggiungendo che, nei casi di urgenza,
anche la giunta comunale, può adottare delle variazioni al bilancio, con
l’obbligo di sottoporle a ratifica al Consiglio comunale entro sessanta
giorni.
Le variazioni al bilancio preventivo devono essere deliberate entro il trenta
novembre dell’anno del bilancio.
I prelevamenti dal fondo di riserva possono essere deliberati entro il 31
dicembre dell’anno del bilancio.
Le delibere di variazioni dovranno essere accompagnate dal parere di
regolarità tecnica e di copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del
servizio.
Particolari casi di variazione di bilancio sono costituiti dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione e dalla salvaguardia degli equilibri di
bilancio, in quanto l’avanzo di amministrazione costituisce un’entrata non
preventivata che potrà/dovrà essere applicata al bilancio preventivo per la
salvaguardia del principio del pareggio.
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L’avanzo di amministrazione, accertato con l’approvazione del conto
consuntivo, potrà essere utilizzato (articolo 187 del Tuel):
Ø per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,
provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella
parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
Ø per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma
dell’articolo 194 del Tuel;
Ø per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di
bilancio di cui all’articolo 193 del Tuel ove, non possa provvedersi
con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di
funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per
le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
Ø per il finanziamento di spese di investimento.
La salvaguardia degli equilibri di bilancio rappresenta una verifica da
effettuare, da parte dell’organo consiliare, con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità dell’Ente o comunque almeno una volta all’anno
entro il trenta settembre.
La delibera potrà prevedere:
Ø una presa d’atto senza apportare alcuna variazione al bilancio
preventivo dell’esercizio in corso;
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Ø adottare gli opportuni provvedimenti di variazione al bilancio
preventivo per:
o la copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione;
o la copertura di eventuali debiti fuori bilancio;
o il ripristino di eventuali squilibri della gestione di competenza
o della gestione dei residui.
La delibera deve essere in ogni caso adottata anche in mancanza di una
variazione di bilancio in quanto il mancato adempimento è equiparato alla
mancata approvazione del bilancio di previsione.
Le verifiche degli adempimenti fiscali
Gli enti locali, considerati alla stregua di ogni contribuente, devono
assolvere gli obblighi e gli adempimenti previsti a loro carico dalle singole
leggi d’imposta.
Il collegio dei revisori deve verificare la correttezza della gestione
dell’Ente e l’assolvimento degli obblighi imposte dalle leggi nell’ambito
fiscale.
La verifica degli adempimenti in materia di I.V.A.
Gli enti locali possono esercitare, nell’ambito delle loro molteplici attività,
anche operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A. per le quali dovranno assolvere
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tutti gli obblighi del D.P.R. 633/72 come ad esempio la fatturazione attiva,
la tenuta dei registri, la detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti con la relativa
liquidazione periodica e la presentazione della dichiarazione annuale.
Pertanto il collegio, nel corso delle proprie verifiche periodiche, dovrà
provvedere al controllo:
Ø dell’eventuale separazione delle attività rilevanti ai fini I.V.A.;
Ø della regolarità della tenuta dei libri I.V.A.;
Ø dell’esistenza di attività esenti per le quali è stata esercitata
l’opzione ex-articolo 36 bis D.P.R. 633/72;
Ø della detrazione dell’I.V.A. assolta sugli acquisti effettuata nei limiti
e con le modalità dell’articolo 19-ter D.P.R. 633/72;
Ø del versamento periodico (mensile o trimestrale) dell’imposta
risultante dalle liquidazioni periodiche nonché dell’acconto
dell’I.V.A. entro il 27 dicembre di ciascun anno;
Ø della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione annuale
con i dati indicati nei registri I.V.A.;
Ø della presentazione della dichiarazione annuale nei termini previsti
dalla legge;
Ø della sottoscrizione di eventuali opzioni;
Ø del corretto riporto del credito o del debito I.V.A. nel bilancio
dell’Ente;
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Ø del corretto recupero dell’importo dell’I.V.A. sull’acquisto di beni
strumentali adibiti promiscuamente ad attività commerciali e attività
istituzionali;
Ø del recupero dell’I.V.A. sugli acquisti, relativa a fatture ricevute con
I.V.A. ad esigibilità differita, solo al momento dell’effettuazione
del pagamento delle stesse.
La verifica degli adempimenti del sostituto d’imposta
L’Ente locale dovrà provvedere ad effettuare le ritenute, a saldo o in
acconto, sui compensi corrisposti nei confronti di tutti i soggetti previsti dal
D.P.R. 600/73 (dipendenti, liberi professionisti, consiglieri e assessori,
collaboratori coordinati e continuativi ecc.) con i conseguenti obblighi.
Dovrà essere controllato, da parte del collegio, nelle verifiche periodiche;
Ø la corretta applicazione della ritenuta sui compensi corrisposti nei
confronti di tutti i soggetti previsti dal D.P.R. 600/73;
Ø l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai contributi
corrisposti a soggetti nell’ambito di attività di impresa;
Ø l’applicazione delle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale;
Ø l’applicazione della ritenuta d’imposta del 20% sul pagamento di
indennità di espropri o somme a titolo di cessione volontaria relative
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a terreni destinati a opere pubbliche o infrastrutture urbane a favore
di soggetti non esercenti attività commerciali;
Ø il versamento delle ritenute sopra indicate nei termini stabiliti dalla
legge (il sedici del mese successivo alla data di corresponsione del
compenso);
Ø l’utilizzo di eventuali crediti d’imposta;
Ø la presentazione nei termini stabiliti dalla legge del modello 770
semplificato e del modello 770 ordinario.
Verifica degli adempimenti in materia I.R.A.P.
Il D.Lgs. 446 del 15.12.1997, istitutivo dell’I.R.A.P., ha stabilito che anche
gli enti locali sono considerati soggetti passivi e il terzo comma
dell’articolo 10 prevede che la base imponibile è costituita:
Ø dall’ammontare delle retribuzioni al personale dipendente;
Ø dall’ammontare dei compensi erogati a titolo di redditi assimilati a
lavoro dipendente.
Inoltre il terzo comma stabilisce che, in caso di opzione, l’Ente può
procedere a determinare la base imponibile per le attività commerciali
secondo le regole proprie previste per le società e per gli enti commerciali.
Il collegio dei revisori dovrà verificare:
Ø il corretto calcolo dell’imposta;
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Ø l’eventuale opzione per il calcolo distinto dell’imposta tra le attività
istituzionali e le attività commerciali;
Ø il versamento effettuato nei termini previsti dalla legge;
Ø la regolare presentazione della dichiarazione annuale.
Verifica sulla gestione
L’attività di verifica della gestione si concretizza con incontri periodici con
i responsabili dei vari uffici dell’Ente per accertare l’attività svolta.
Le aree principalmente rilevanti possono essere:
Ø l’ufficio tributi;
Ø l’ufficio espropri;
Ø l’ufficio lavori pubblici;
Ø l’ufficio urbanistica;
Ø l’ufficio ragioneria;
Ø l’ufficio del patrimonio.
L’Ufficio tributi
Questo ufficio rappresenta l’unità operativa che permette all’Ente di
incassare la maggior parte delle entrate del bilancio principalmente dal
momento in cui si sono ridotti i trasferimenti statali con la conseguente
nascita di nuovi tributi locali. La funzione di questo ufficio deve consistere
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nel controllo delle dichiarazioni pervenute all’Ente per le varie imposte
mediante un’attività di liquidazione e nella verifica dell’esistenza di
eventuali evasori.
Gestione del contenzioso tributario
E’ importante evidenziare che con il D.Lgs. 546/1992 le controversie delle
imposte locali sono state trasferite alla competenza delle Commissioni
Tributarie. Infatti, se nella struttura precedente del contenzioso, l’Ente
locale assumeva la posizione di soggetto passivo, in quanto il ricorso
veniva definitivo in via amministrativa senza un contraddittorio fra le parti
e senza pubblica udienza, ora diventa soggetto attivo del contenzioso, con
tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia. In pratica la gestione
del contenzioso tributario dovrà essere scadenziata dal responsabile
dell’ufficio tributi che dovrà verificare la tempestività della costituzione in
giudizio, la partecipazione alle udienze e i termini per l’appello.
Considerato che il contenzioso tributario in materia di imposte locali avrà
dei riflessi sul bilancio dell’Ente, il collegio dei revisori dovrà verificare se
le somme in contestazione sono o meno iscritte in bilancio, se sono iscritte
in una risorsa diversa rispetto a quella dell’imposta ordinaria e se le stesse
vengono o meno svalutate nella possibile evenienza che alcuni
accertamenti siano annullati dalle Commissioni Tributarie. Inoltre si deve
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tener presente che l’articolo 15 del D.lgs 546/1992 ha previsto che la parte
soccombente in giudizio deve rimborsare le spese liquidate con sentenza.
E’ evidente che fra le spese correnti del bilancio comunale dovrà essere
iscritta una posta per l’eventuale rimborso delle spese in giudizio al privato
in relazione a sentenze delle Commissioni Tributarie che, annullando gli
avvisi di accertamento, potrebbero porre a carico dell’Ente le spese di
giudizio.
L’Ufficio espropri
L’esproprio è un trasferimento coattivo della proprietà di un bene dal
privato proprietario alla Pubblica amministrazione dietro riconoscimento di
un indennità.
Il collegio dovrebbe conoscere lo stato del contenzioso in materia di
espropri, valutare quali sono le somme richieste dai privati all’Ente e
verificare quali sono le somme iscritte in bilancio per far fronte alle relative
richieste. E’ necessario tener presente che un atto di citazione in giudizio
non consente all’Ente di iscrivere una posta passiva in bilancio, in quanto il
debito nei confronti dell’espropriato è privo dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità necessari invece per l’inserimento nel bilancio e il
suo conseguente finanziamento.
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Sarebbe opportuno far redigere, dal funzionario incaricato, una relazione
che certifichi e attesti la situazione a quel momento, con l’indicazione del
numero degli espropri, della diversa tipologia degli stessi, nonché delle
somme richieste dai privati per maggiori oneri.
La Legge 413/91 ha introdotto una ritenuta d’imposta del 20% sulle
indennità di esproprio e relativi interessi corrisposta a favore di soggetti
non esercenti attività commerciali per espropri posti in essere prima dal 1°
gennaio 1992.
L’Ufficio urbanistica
L’ufficio svolge l’attività di protocollazione, fascicolazione, esame e
rilascio delle concessioni edilizie.
Il rilascio di una concessione edilizia comporta il pagamento di un onere a
carico del soggetto che richiede la concessione, onere che deve essere
incassato da parte dell’Ente locale e iscritto nel proprio bilancio nel titolo
IV.
Un aspetto importante durante la verifica di questo ufficio è l’esame delle
domande di sanatoria ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/1994. Sarebbe
opportuno la richiesta, da parte del collegio dei revisori, al responsabile del
servizio, di una relazione sullo stato di istruttoria dei due condoni.
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L’Ufficio dei lavori pubblici
Il settore dei lavori pubblici è uno dei settori più delicati, infatti,
l’esecuzione di un’opera pubblica deve seguire determinate e ben precise
fasi.
Il collegio dei revisori, chiamato a verificare lo stato di attuazione dei
programmi dell’Ente, potrà utilizzare, come strumento di lavoro, delle
schede informative e verificare, per le opere in corso di esecuzione, il loro
stato attuale, il tempo intercorrente fra la fase di assunzione del mutuo e la
fase di riconsegna dell’opera dall’appaltatore all’Ente.
Inoltre il collegio dovrà confrontare l’analisi svolta sulle opere pubbliche in
corso di esecuzione con la relazione previsionale e programmatica della
giunta.
Molto spesso l’Ente, per la realizzazione di opere pubbliche, ricorre alla
stipulazione di contratti di mutui principalmente con la Cassa Depositi e
Prestiti e con l’Istituto per il credito sportivo per la realizzazione di
strutture e impianti sportivi. Generalmente il prestito entra in
ammortamento l’anno successivo rispetto alla stipulazione dello stesso e di
conseguenza sul bilancio di quell’esercizio graverà sia la quota capitale
(nel titolo III delle spese, per restituzione prestiti) sia la quota interessi (nel
titolo I delle spese). E’ previsto un limite parametrico alla stipulazione dei
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contratti di mutuo, infatti, l’Ente può contrarre nuovi mutui soltanto se gli
interessi passivi, sia dei mutui in ammortamento sia quelli che intende
contrarre, non superano il 25% delle entrate correnti al netto di contributi
statali o regionali in conto interessi.
Il collegio deve, inoltre, procedere a verificare:
Ø l’esercizio nel quale il mutuo è stato erogato e, di conseguenza,
quando lo stesso è entrato in ammortamento;
Ø l’intervallo di tempo tra l’esercizio nel quale è entrato in
ammortamento il mutuo e l’esercizio nel quale è stata espletata la
gara per la scelta del contraente, inoltre dovrà quantificare gli stati di
avanzamento lavori liquidati alla ditta appaltatrice per verificare la
percentuale di realizzo dell’opera;
Ø per le opere già terminate, l’esistenza di residui inutilizzati, vale a
dire, una differenza positiva fra il capitale mutuato e il costo
complessivo dell’opera.
Infine il collegio dei revisori deve verificare che l’ufficio in questione
provveda, tempestivamente, a chiudere le contabilità dei lavori e a
comunicare i relativi dati all’ufficio ragioneria per l’utilizzo di eventuali
residui.
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L’Ufficio ragioneria
L’Ufficio ragioneria, in considerazione delle funzioni assolte, rappresenta il
punto di riferimento del collegio dei revisori.
E’ necessario considerare che il responsabile del servizio finanziario
dell’Ente deve attestare la copertura finanziaria delle deliberazioni e
determinazioni adottate dall’Ente.
Le verifiche del collegio dei revisori potranno essere espletate nel seguente
modo:
Ø verifica dell’esatta e puntuale conservazione dei documenti contabili
riguardanti i conti consuntivi degli esercizi precedenti;
Ø verifica che l’Ufficio provveda ad inviare al collegio dei revisori le
delibere che sono prive dell’attestazione della copertura finanziaria;
Ø verifica che le delibere di giunta concernenti variazioni di bilancio
siano ratificate, nei sessanta giorni successivi, da parte del Consiglio
comunale;
Ø verifica della predisposizione dell’attestazione, relativa alla
mancanza di debiti fuori bilancio, da parte del responsabile del
servizio ragioneria;
Ø verifica che ai residui attivi e passivi iscritti nel bilancio dell’Ente
corrispondano i nominativi dei relativi debitori e creditori, per titolo
e giustificazioni certe e documentabili.
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E’ da considerare che questo Ufficio molto spesso è incaricato di
provvedere alla gestione di tutti gli adempimenti fiscali.
L’Ufficio patrimonio
L’ufficio patrimonio ha l’incarico della gestione del patrimonio
immobiliare dell’Ente.
E’ opportuno verificare che l’Ente abbia un elenco completo di tutti gli
immobili di proprietà con l’indicazione della ubicazione, della destinazione
e l’indicazione del canone di affitto percepito annualmente dall’Ente.
Gli immobili di proprietà devono essere classificati e divisi fra beni
demaniali, beni patrimoniali disponibili e beni patrimoniali non disponibili.
Il collegio dei revisori dovrà verificare per gli immobili concessi in affitto a
terzi:
Ø le modalità di determinazione del canone di affitto;
Ø le modalità di scelta del conduttore;
Ø la regolare registrazione del contratto di affitto;
Ø il regolare pagamento dei canoni di affitto o le procedure poste in
essere per la riscossione, anche coattiva;
Ø che sia stato determinato e comunicato l’incremento del canone in
base all’indice Istat;
Ø l’esistenza o meno di contratti scaduti.
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Inoltre il collegio dei revisori dovrà reperire informazioni sugli immobili
occupati dall’Ente di proprietà di terzi per i quali lo stesso provvede al
pagamento di un regolare canone di affitto.
Tutte queste informazioni permetteranno al collegio dei revisori di
esprimere un parere sulla redditività o meno del patrimonio immobiliare
dell’Ente e suggerire, eventualmente, una diversa destinazione.
Verifica della situazione finanziaria
La verifica della situazione finanziaria dell’Ente da parte dei revisori
assume particolare importanza.
Lo stesso legislatore ha previsto l’obbligo di redazione di un’apposita
tabella contenente una serie di indici che consentono di verificare la
situazione finanziaria dell’Ente, allo scopo di accertare se lo stesso si trova,
o meno, in situazione di predissesto e quindi sottoponibile o meno alla
procedura di risanamento.
Gli indici devono essere determinati dall’Ente sia nel momento di
formazione del bilancio preventivo, sia nel momento di formazione del
conto consuntivo.
Nel caso in cui la metà di detti indici superano certi limiti si considera
l’Ente strutturalmente deficitario con l’obbligo di rispettare la copertura dei
costi dei servizi con delle percentuali stabilite.
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Verifica di cassa presso il Tesoriere
Le verifiche di cassa e l’esattezza della gestione di tesoreria, ai sensi
dell’articolo 223 del Tuel, devono essere effettuate con cadenza trimestrale
da parte dell’organo di revisione.
In primo luogo, per poter verificare l’esattezza della gestione di tesoreria, il
collegio dovrà prendere visione della convenzione sottoscritta tra l’istituto
di credito e l’Ente per la gestione del servizio. La convenzione è soggetta a
scadenza quindi sarà cura del collegio verificare che la convenzione non sia
giunta a scadenza o, nell’approssimarsi della stessa, che l’Ente abbia
provveduto ad avviare le procedure per la scelta del contraente.
Il legislatore ha previsto che l’Ente debba procedere ad attivare, presso le
sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, due contabilità speciali una
fruttifera e una infruttifera. Nella contabilità fruttifera dovranno affluire le
somme derivanti da Entrate proprie (le entrate dei titoli I e III del bilancio
dell’Ente). Nella contabilità infruttifera dovranno affluire le altre entrate
tipo quelle per trasferimenti (titolo II del bilancio) o le entrate derivanti
dalla contrazione dei mutui. Nella contabilità infruttifera il Tesoriere deve
tenere vincolate le somme e i fondi per i quali la legge prevede una
specifica destinazione.
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Inoltre, il Tesoriere deve tenere separate le contabilità speciali fruttifere ed
infruttifere e devono procedere ad effettuare i pagamenti attingendo prima
dalla contabilità fruttifera e poi da quella infruttifera.
Le eventuali anticipazioni effettuate a favore dell’Ente, nei limiti consentiti
dalle disposizioni di legge, in mancanza di disponibilità non vincolate,
devono essere estinte non appena siano acquisiti introiti non soggetti a
particolare destinazione.
Pertanto le operazioni di verifica del collegio dei revisori consisteranno
nell’accertare:
Ø il saldo di cassa del tesoriere comunale alla data della verifica;
Ø che la cassa risulti alla data della verifica composta in parte da
somme vincolate e in parte da somme non vincolate;
Ø che le entrate risultino suddivise fra entrate relative a reversali ed
entrate da regolarizzare (entrate senza reversali);
Ø che le spese risultino suddivise fra pagamenti effettuati su mandato e
pagamenti da regolarizzare (spese senza mandati);
Ø che il saldo della contabilità speciale tenuto presso la Sezione
Provinciale della Banca d’Italia, riferito a tre giorni lavorativi
precedenti, risulti riconciliato con il saldo del tesoriere;
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Ø che il saldo di cassa presso la Sezione Provinciale della Banca
d’Italia sia suddivisibile fra giacenze infruttifere e giacenze
fruttifere;
Ø che il saldo di cassa presso la Sezione Provinciale della Banca
d’Italia sia suddivisibile fra fondi vincolati e fondi non vincolati;
Ø che la gestione del servizio si svolga conformemente alle
disposizioni di legge e alla convenzione del servizio della tesoreria
nonché del regolamento di contabilità.
Verifiche di cassa presso gli agenti contabili
Il collegio dei revisori deve procedere alla verifica degli agenti contabili
interni dell’Ente locale. Gli agenti contabili si distinguono in:
Ø agenti a denaro, cioè gestori di somme di denaro per conto dell’Ente;
Ø agenti a materia, incaricati della gestione di beni mobili registrati e
non.
Pertanto il collegio dovrà procedere ad individuare i soggetti che,
all’interno dell’Ente, gestiscono del denaro contante e procedere poi alla
verifica della corrispondenza del saldo numerario con le eventuali scritture
contabili.
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Verifica rispetto Patto di Stabilità
Entro il mese successivo a ciascun trimestre il collegio dei revisori è tenuto
a verificare il rispetto o meno dell’obiettivo trimestrale di cassa e la sua
coerenza con quello annuale come disposto dall’articolo 29, comma 17,
Legge 289/2002.
Nel caso di mancato rispetto dell’obiettivo periodico, il collegio deve darne
comunicazione immediata all’Ente ed al Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Il mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale fa scaturire per il periodo
successivo e, fino a quando lo scostamento non sarà riassorbito, la
limitazione dei pagamenti delle spese rilevanti ai fini del patto entro
l’ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e per lo stesso titolo
nell’anno 2001.
Il meccanismo richiede pertanto non solo la predisposizione di un bilancio
di previsione di cassa per l’anno 2003 articolato per trimestri, ma anche la
rilevazione dei dati di cassa annuali e trimestrali dell’anno 2001.
La relazione di accompagnamento al rendiconto
La relazione di accompagnamento al rendiconto deve attestare la
corrispondenza dello stesso alle scritture contabili, agli accertamenti
eseguiti e alle risultanze di gestione. Inoltre, sulla base degli accertamenti
eseguiti nel corso dell’anno, dovrà esprimere pareri, considerazioni e
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proposte per conseguire una migliore efficienza, economicità ed efficacia
della gestione dell’Ente. E’ necessario che il collegio verifichi che l’Ente,
prima di procedere alla redazione del rendiconto, abbia provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi, che consiste nella verifica e la
revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o parte, dei residui nel
conto del bilancio.
Il rendiconto deve essere composto:
Ø dal conto consuntivo;
Ø dal conto economico (per i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti);
Ø dal conto del patrimonio;
e corredato:
Ø dalla relazione al rendiconto della gestione dell’organo esecutivo;
Ø dall’elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di
provenienza;
Ø dal conto del tesoriere ;
Ø dal conto degli agenti contabili interni;
Ø dalla deliberazione di ricognizione dei programmi e dei progetti e di
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art.193 del
Tuel;
Ø dal prospetto di conciliazione;
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Ø dall’inventario generale;
Ø dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria
strutturale;
Ø dalla tabella dei parametri gestionali;
Ø dalla tabella dei parametri di efficacia ed efficienza (se prevista dal
regolamento di contabilità);
Ø dai conti economici di dettaglio per servizio o centro di costo (se
previsti dal regolamento di contabilità);
Ø dal conto consolidato patrimoniale (se previsto dal regolamento di
contabilità);
Ø dal conto patrimoniale di inizio o fine mandato (se previsto dal
regolamento di contabilità).
Il referto sulle irregolarità
L’articolo 239, comma 1, lettera e) del Tuel dispone che l’organo di
revisione nel caso in cui riscontri delle irregolarità di gestione deve riferire
al Consiglio comunale con contestuale denuncia, ai competenti organi
giurisdizionali, nel caso in cui si configuri l’ipotesi di responsabilità.
Le gravi irregolarità potrebbero essere:
Ø non corretta applicazione dei principi di redazione del bilancio;
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Ø inefficienze, ritardi e inadempimenti riscontrati nella acquisizione
delle entrate, nella gestione dei beni e nell’adempimento di obblighi
fiscali e previdenziali.
Si può evincere, da questa breve relazione, come l’attività di revisione stia
subendo un’evoluzione imposta dalla legislazione in conseguenza alle
mutate esigenze della società civile. L’attività di revisione è
contemporaneamente di tipo contabile e gestionale (seppure, quest’ultima,
limitata sostanzialmente all’esercizio della “vigilanza” o funzionale alla
“collaborazione”); è finalizzata a formulare un giudizio di attendibilità
circa i risultati conseguiti, ma anche di verifica della complessiva capacità
dell’Ente di manifestare condizioni di economicità; è una revisione ad
orientamento consuntivo, ma anche prospettico, in particolare si esercita
con riferimento ai documenti programmatici dell’Ente, chiarendone la
correttezza e la capacità ad esprimere le politiche dell’Ente ed i risultati
attesi.
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI REVISIONE PER L’ANNO
2003 (ANCREL – CLUB DEI REVISORI)
VERIFICA PRIMO TRIMESTRE
1.Verifica risultato patto di stabilità 2002 (art. 24 Legge 448/2001)
Entro i primi giorni di gennaio occorre verificare se l’ente ha raggiunto gli
obiettivi disposti dall’art. 24 della Legge 448/2001, commi 1, 2 e 4. Nel
caso che anche uno degli obiettivi non sia stato rispettato per l’anno 2003,
sono disposti i seguenti vincoli gestionali dall’art. 34 della Legge
27/12/2002 n. 289:
- obbligo per Province e Comuni superiori a 5.000 abitanti che non
abbiano rispettato il patto di stabilità 2002 di rispettare per le assunzioni
di personale a tempo indeterminato i vincoli di cui all’art. 19 della
Legge 448/2001 (art. 34, comma 11 della Legge 27/12/2002 n. 289);
- obbligo per Province e Comuni superiori a 5.000 abitanti che non
abbiano rispettato il patto di stabilità 2002 di rispettare per le assunzioni
di personale a tempo determinato, con convenzione o per collaborazione
coordinata e continuativa il limite del 90% della spesa media del
triennio 1999/2001(art.34, comma 11 della Legge 27/12/2002 n.289);
- divieto di assumere personale a tempo indeterminato (art. 19, comma 1,
Legge 448/2001).
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L’art. 19 della Legge 448/2001, dispone il divieto assoluto di assumere
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per gli enti che non
abbiano rispettato il patto di stabilità interno.
Sono consentite le seguenti deroghe:
- copertura di posti unici in pianta organica non fungibili con altri
dipendenti;
- copertura di personale appartenente alle categorie protette (Legge
68/99);
per esigenze relative alle attività trasferite dallo Stato in carenza di
trasferimento di personale statale, nei limiti dei trasferimenti erariali
concessi in sostituzione del personale non trasferito;
- copertura dei posti disponibili con le procedure di mobilità;
assunzioni di vincitori del corso-concorso di formazione dirigenziale.
In caso d’assunzione di personale a tempo indeterminato occorre
autocertificare che sono state rispettate le disposizioni relative al patto di
stabilità 2002.
Il 7° comma dell’art. 19, dispone la nullità di diritto delle assunzioni
effettuate in violazione dei divieti di cui sopra.
L’organo di revisione degli enti che non hanno raggiunto l’obiettivo del
patto di stabilità 2002, dovrà controllare tutti gli atti d’assunzione di
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personale a tempo indeterminato, al fine di verificare il rispetto del divieto
di cui sopra.
A tal fine è opportuno che il Collegio dei revisori, richieda espressamente
l’invio di tali atti.
Personale a tempo determinato o con convenzioni (art. 34, comma 11,
Legge 289/2002)
Gli enti locali, che non hanno rispettato il patto di stabilità 2002, non
possono superare, nel 2003, il 90% della spesa media del triennio
1999/2001 per le assunzioni di personale a tempo determinato, con
convenzione o per collaborazione coordinata e continuativa.
La spesa sostenuta in eccesso al limite di cui sopra rende nulla l’assunzione
o il rapporto convenzionale.
L’organo di revisione, verificata la determinazione del plafond disponibile,
dovrà monitorare periodicamente le somme a tale titolo impegnate.
Il plafond costituisce, di fatto, limite alle autorizzazioni di spesa ed il
responsabile del servizio finanziario non dovrebbe attestare la copertura
finanziaria degli impegni eccedenti rendendo impossibile l’effettuazione
della spesa.
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2. Piano esecutivo di gestione (art. 169 del Tuel)
Prima dell’inizio dell’esercizio, o immediatamente dopo l’approvazione del
bilancio di previsione, l’organo esecutivo deve definire il piano esecutivo
di gestione (Peg). Il Peg deve determinare gli obiettivi di gestione ed
affidarli unitamente alle dotazioni necessarie (entrate, spese, personale,
beni, ecc.) ai responsabili dei servizi. È necessario un sostanziale
collegamento tra bilancio di previsione, relazione previsionale e
programmatica e Peg. Il Peg deve individuare gli obiettivi da raggiungere
ed i risultati attesi per ogni responsabile e dovrebbe essere composto di una
parte descrittiva e di un’analisi quantitativa basata su elementi aventi natura
extra monetari a corredo degli elementi di natura finanziaria.
La disciplina normativa degli enti locali, delinea per i documenti di
programmazione e di gestione un sistema unitario.
Il primo quaderno dell’Osservatorio di cui all’art. 154 del Testo unico,
precisa che “i valori finanziari a preventivo, devono esprimere la
dimensione finanziaria di fatti economici previamente valutati” e che solo
in tal modo la programmazione finanziaria diventa “ tecnicamente agevole
e soprattutto attendibile e veridica”.
A riguardo della redazione del Peg il quaderno sottolinea inoltre che “il
Peg esplicita il “piano operativo”, che trova espressione quantitativa nel
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“budget”, ma che si compone anche di una descrizione qualitativa e altresì
della considerazione di “quantità non monetarie”.
L’organo di revisione deve pertanto chiedere che all’inizio dell’esercizio
siano definiti obiettivi gestionali da affidare ai dirigenti ed ai responsabili
dei servizi, non solo di contenuto finanziario.
Gli obiettivi dovrebbero contenere un esplicito riferimento al programma
amministrativo nonché l’indicazione del risultato da raggiungere espresso
in termini di tempo, volume d’attività, costo, qualità e devono essere
verificabili e trovare un riscontro oggettivo.
Gli obiettivi devono essere negoziati. La negoziazione degli obiettivi fra
amministratori e dirigenti devono diventare il metodo per la formazione del
bilancio.
E’ infine necessaria una relazione finale dei dirigenti o dei responsabili dei
servizi sulla gestione loro affidata con le motivazioni delle cause interne o
esterne dell’eventuale mancato conseguimento dell’obiettivo.
Negli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti l’adozione del Peg è
facoltativa.
L’organo di revisione deve verificare l’adempimento e la completezza del
piano, nonché richiedere report periodici.
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3. Comuni minori – adozione degli atti
L’art. 53, al comma 23, della Legge 388/2000, consente per i Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di adottare disposizioni
regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell’organo
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare
atti anche di natura gestionale.
La norma di deroga al principio generale, presuppone per la sua
applicazione, l’adozione, prima dell’approvazione del bilancio, d’apposito
atto. La deroga è consentita a condizione che sia dimostrata, con
l’attribuzione ai componenti dell’organo esecutivo di funzioni gestionali,
un risparmio di spesa.
Il risparmio di spesa è dimostrabile con la necessità di evitare di assumere
nuovo personale idoneo, di attribuire incarichi delle posizioni organizzative
e conseguente riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato.
L’atto ricognitivo e dimostrativo della minore spesa deve essere
predisposto ed approvato annualmente in sede di approvazione del bilancio
di previsione e conseguentemente diventa allegato allo stesso.
4. Programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 91 del
Tuel, art. 35, comma 4 d.lgs 165/2001 e art. 19 comma 8 Legge
448/2001)
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Il comma 8, del citato articolo 19, dispone la verifica da parte dell’organo
di revisione degli enti locali, del rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa di personale.
L’organo di revisione deve pertanto esprimere un parere sul documento di
programmazione triennale del personale, verificando che lo stesso sia
finalizzato alla riduzione programmata delle spese. Le deroghe al principio
di riduzione programmata devono essere adeguatamente motivate.
In sede di rendiconto anno 2003 e successivi, occorrerà dimostrare se
l’obiettivo programmatico è stato conseguito.
5. Rideterminazione dotazioni organiche (art.34 Legge 289/2002)
Il comma 1, dell’art. 34 della Legge 289/2002, dispone l’obbligo per i
Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti di rideterminare le
dotazioni organiche (art. 1, comma 1 del d.lgs 165/2001).
Tale rideterminazione deve assicurare il principio di invarianza della spesa,
per cui la spesa del personale non dovrà aumentare e le dotazioni organiche
non dovranno superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti
alla data del 29/9/2002.
Fino al completamento della procedura di rideterminazione gli enti sono
sottoposti al blocco temporaneo delle assunzioni, fatte salve le eccezioni
espressamente previste.
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L’organo di revisione deve esprimere proprio parere sull’atto e verificare
che sia applicato il blocco temporaneo di cui sopra.
6. Oneri di personale – contrattazione integrativa (art. 17 comma 2,
Legge 448/2001)
Il 2° comma dell’art. 17, della Legge 448/2001, dispone da parte degli
organi di controllo interno, l’invio annuale di specifiche informazioni sui
costi della contrattazione integrativa. La rilevazione dovrà essere fatta su
specifico modello predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel caso in cui dalla rilevazione risultino costi non compatibili con i
vincoli di bilancio, le clausole dell’accordo integrativo sono nulle di diritto.
L’articolo 5 del Ccnl 1/4/99, al comma 3, stabilisce di affidare all’organo di
revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa, con i vincoli di bilancio.
L’ipotesi d’accordo definito dalla delegazione trattante deve essere inviata
all’organo di revisione entro 5 giorni dalla sottoscrizione corredata da
apposita relazione tecnico finanziaria.
L’organo di revisione deve esprimersi entro i successivi 15 giorni, e in caso
di mancanza di rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente
della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto.
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7. Acquisto di beni e servizi (art. 24, comma 3, Legge 289/2002)
Il 3° comma dell’art. 24, della finanziaria 2003, richiede, nel caso
d’acquisto di beni e servizi al di fuori delle convenzioni Consip, che il
prezzo della convenzione sia assunto come base d’asta al ribasso.
L’organo di revisione dovrà pertanto effettuare un controllo sugli atti
(delibere e determinazioni), che motivando la convenienza a non avvalersi
della convenzione perché il prezzo del prodotto o del servizio
convenzionato è superiore a quello di mercato, decidono di procedere
autonomamente ad un’asta pubblica.
I contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli e alla nullità
consegue una responsabilità personale di chi sottoscrive il contratto.
Se dall’esame dell’atto l’organo di revisione rileva irregolarità che può
causare danno patrimoniale deve riferire all’organo consiliare, con
contestuale denuncia agli organi giurisdizionali come stabilito dalla lettera
f) del 1° comma dell’art. 239 del Tuel.
8. Acquisti a trattativa privata (art. 24 comma 5, Legge 289/2002)
L’art. 24, comma 5 della Legge 289/2002, limita il ricorso alla trattativa
privata, anche nel caso sia consentita dalle norme vigenti.
Si può fare ricorso alla trattativa privata soli in casi eccezionali e motivati
previo esperimento di una documentata indagine di mercato.
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Gli enti compresi quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono
darne comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti.
L’organo di revisione deve verificare che l’ente abbia rispettato il dettato
normativo e provveda alle comunicazioni alla Corte dei Conti.
9. Gestione Ici
Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento del
principale tributo dei Comuni, è opportuno che, l’organo di revisione,
richieda all’ente di avvalersi delle facoltà concesse dall’art. 59 della Legge
446/97 ed in particolare:
- richiedere alla giunta di decidere annualmente e prima dell’inizio
dell’esercizio le azioni di controllo e gli obiettivi minimi da
raggiungere, (previsione di bilancio), collegando il superamento degli
stessi ad un incentivo, come consentito dalla lettera p), del primo
comma, dell’art. 59 del dlgs.446/97;
- richiedere la predeterminazione all’inizio di ogni esercizio e per zone
omogenee, dei valori venali in comune commercio delle aree
fabbricabili, comunicando ai soggetti passivi il valore attribuito entro il
termine utile (possibilmente entro il 30 aprile).
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L’organo di revisione deve verificare che l’ente comunichi al proprietario a
mezzo del servizio postale, l’eventuale attribuzione della natura di area
fabbricabile ad un terreno (comma 20, dell’art. 31 della Legge 289/2002).
10. Opzione Irap (art. 10 bis d.lgs.446/97)
Entro il termine per il versamento mensile relativo al mese di gennaio (17
febbraio) gli enti devono stabilire su quali attività commerciali intendono
optare per la determinazione della base imponibile con il metodo
commerciale, (art. 5 del d.lgs.446/97), anziché con il naturale metodo
retributivo.
La circolare n. 234 E del 20/12/2000, ha chiarito che il nuovo criterio di
esercizio dell’opzione illustrato con la circolare 148/E/2000, decorre dal
2001.
Chi intende esercitare l’opzione deve, entro i termini del primo versamento
mensile, individuare con precisione il personale utilizzato per i “servizi
optati”, diminuendo la relativa retribuzione e compenso dall’imponibile
dell’Irap del sistema retributivo.
Il vecchio sistema di opzione che si esplicava ed esauriva in sede di
dichiarazione è utilizzabile per l’ultima volta in sede di dichiarazione Irap
per l’anno 2000.
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Nel modello di dichiarazione Iva per l’anno 2002 è prevista nel rigo VO50,
una casella che deve essere barrata nel caso di esercizio dell’opzione.
L’opzione ex art. 10 bis, comma 2 del dlgs.446/97 vincola il contribuente
per almeno un triennio ai sensi dell’art. 3 del dpr. 442/97.
11. Rese del conto del tesoriere e degli altri agenti contabili (artt. 226 e
233 del Tuel)
Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il tesoriere e gli
altri agenti contabili (economo, riscuotitori speciali, consegnatari dei beni)
devono rendere il conto della loro gestione sui modelli contabili (DPR 31
gennaio 1996, n. 194). La regolarità della resa del conto deve essere
previamente verificata dal responsabile del servizio finanziario e attestata
dall’organo di revisione.
12. Rendiconto contributi straordinari (art. 158 del Tuel)
Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio l’ente è tenuto a presentare per
tutti i contributi straordinari ottenuti apposito rendiconto
all’amministrazione erogante. L’organo di revisione deve verificare il
rispetto del termine, la completezza e regolarità del rendiconto.
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13. Deliberazione bilancio preventivo 2003 – termine prorogato
Il 31 marzo scade il termine per la deliberazione del bilancio preventivo per
l’esercizio 2003. Il termine del 31 dicembre è stato prorogato con decreto
n. 8 del 19/12/2002 del Ministero dell’Interno.
14. Certificazione bilancio (art. 161 del Tuel)
Il certificato sul bilancio, conforme ai modelli ministeriali (per il bilancio
2002 cfr. DM Interno 7/2/2002 supp.to G.U n. 54 del 5/3/2002, firmato dal
segretario e dal responsabile del servizio finanziario, deve essere allegato al
bilancio e inviato agli uffici territoriali di governo (ex prefetture). Il
certificato deve essere regolarmente compilato e corrispondere alle
previsioni di bilancio.
Il certificato di bilancio deve essere trasmesso telematicamente anche alla
Sezione enti locali della Corte dei Conti (art. 28, comma 6 della Legge
289/2002).
La mancata presentazione del certificato, o di parte di esso, comporta la
sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario assegnata all’ente per
l’anno in corso.
Il certificato può essere predisposto e presentato nella versione
informatizzata rispettando le prescrizioni indicate nel decreto di
approvazione del modello.
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Fintanto che non sarà approvato il nuovo decreto di definizione dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale è sospesa
la tabella relativa.
15. Addizionale comunale Irpef – pubblicazione sul sito informatico
(art. 1, comma 3, dlgs. 360/98)
L’art. 3 della Legge 289/2002, sospende gli atti di aumento
dell’addizionale Irpef deliberati successivamente al 29/9/2002.
L’esecutività della deliberazione di applicazione o di conferma
dell’aliquota, per l’anno 2003, dell’addizionale Irpef è differita alla data
della pubblicazione della stessa nel sito informatico www. finanze.it
individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
31/5/2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs.360/98, come sostituito
dall’art. 11 della Legge 18/10/2001, n. 383.
La pubblicazione sul sito deve essere effettuata a cura dell’Ufficio
federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’Economia, al quale i comuni devono inviare copia conforme della
deliberazione di applicazione o modifica dell’addizionale Irpef. L’invio
deve avvenire mediante raccomandata, fax o per estratto in posta
elettronica.
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Prima dell’emanazione del decreto i Comuni dovevano inviare la
deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità
locale, Viale Europa 242 –00144 Roma.
Essendo i sostituti obbligati ad applicare la nuova addizionale solo dopo
detta pubblicazione, l’organo di revisione deve verificare l’adempimento.
16. Determinazione tariffe imposta pubblicità e diritti pubbliche
affissioni (art. 3, comma 5, dlgs.507/93)
Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune può deliberare le tariffe
dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni con
applicazione retroattiva al 1° gennaio. In caso di mancata adozione della
deliberazione, s’intendono prorogate di anno in anno.
Nel caso di modifica delle tariffe e dei diritti, con effetto retroattivo,
l’organo di revisione deve proporre lo spostamento dei termini per il
pagamento dei tributi.
17. Impegni decaduti (art. 183, comma 3 del Tuel)
Nei primi giorni del nuovo esercizio occorre verificare con controllo a
campione, se è stata correttamente applicata la norma che prevede la
decadenza delle prenotazioni di impegno, quando al termine dell’esercizio
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non è stata assunta l’obbligazione di spesa verso terzi o comunque non è
iniziata la procedura di gara.
18. Riaccertamento dei residui (art. 228, comma 3, del Tuel)
Prima dell’inserimento nel conto del bilancio occorre procedere al
riaccertamento di ogni residuo attivo e passivo formatosi nelle gestioni del
penultimo esercizio (per il rendiconto 2002, 2001 e precedenti). Il
riaccertamento consiste nella revisione delle ragioni di mantenimento e in
particolare se sono soddisfatte le condizioni poste dal legislatore per i
residui attivi (artt. 179 e 189 del Tuel) e per i residui passivi (artt. 182 e
190 del Tuel). Il riaccertamento dei residui deve risultare da apposita
determinazione contenente per ciascun residuo eliminato, totalmente o
parzialmente, esaustiva motivazione.
L’organo di revisione deve esprimere il parere sul provvedimento e
verificare le conseguenti rilevazioni nel conto del bilancio, nel conto
economico (insussistenza dell’attivo, del passivo o sopravvenienze attive) e
nel conto del patrimonio.
19. Rilevazione dei crediti inesigibili
Se nel riaccertamento dei residui attivi o nella determinazione dei nuovi
residui sono rilevati crediti inesigibili occorre, sentito il parere dell’organo
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di revisione, l’espletamento di accertamenti in relazione alle cause che ne
hanno determinato l’inesigibilità ed eventuali responsabilità, adottare
apposito atto per stralciarli dal conto del bilancio ed iscriverli nel conto del
patrimonio nell’apposita voce sino al termine di prescrizione.
20. Rilevazione dei crediti di dubbia esigibilità
I crediti conservati nel conto del bilancio per i quali i responsabili del
servizio o del procedimento segnalano una dubbia esigibilità, devono
essere rilevati e segnalati all’organo di revisione per costituire un vincolo
sull’avanzo d’amministrazione, ai fini della successiva salvaguardia degli
equilibri finanziari complessivi.
21. Determinazione quote di ammortamento
Le immobilizzazioni incluse nelle voci A/I e A/II dell’attivo del conto del
patrimonio, utilizzate nell’esercizio, esclusi i terreni, i diritti reali e le
immobilizzazioni in corso devono essere sistematicamente ammortizzate in
ogni esercizio con l’applicazione dei coefficienti stabiliti dall’ordinamento
finanziario e contabile (art. 229, comma 7, del Tuel) o, per i servizi
pubblici a domanda, con i coefficienti stabiliti da decreto ministeriale (DM
31 dicembre 1988).
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L’ammortamento risponde all’esigenza di ripartire sistematicamente il
costo pluriennale delle immobilizzazioni e di rilevare nel conto del
patrimonio (e quindi negli inventari) il residuo valore di utilizzo delle
stesse.
La mancata rilevazione alla fine dell’esercizio, della quota di
ammortamento dei beni utilizzati nell’esercizio, fa perdere attendibilità al
conto economico ed al conto del patrimonio, componenti essenziali del
rendiconto degli enti locali.
L’organo di revisione deve verificare l’adempimento ed effettuare controlli
a campione sul corretto calcolo delle quote di ammortamento.
22. Sostituto d’imposta (art. 7 bis, comma 2 del dpr 600/70)
Entro il 31 marzo devono essere consegnate le certificazioni attestanti i
redditi corrisposti e le ritenute effettuate nell’anno precedente (cud).
Verificare se non già effettuato durante l’esercizio la corretta applicazione
delle ritenute a titolo di acconto o di imposta e il corretto versamento nei
termini previsti.
23. Comunicazione spese pubblicitarie (leggi n. 650/1996 e n. 249/1997)
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Gli enti locali devono comunicare al garante per la radiodiffusione e
l’editoria i dati relativi alle spese pubblicitarie effettuate nel corso
dell’esercizio precedente entro il termine stabilito dal garante stesso.
Devono essere comprese tutte le spese sostenute per qualsiasi forma di
avviso o messaggio effettuato a pagamento relativo all’attività svolta
dall’ente.
Per chi non adempie all’obbligo è disposta l’applicazione di una sanzione
da euro 516,46 a euro 5.164,57 a carico dei pubblici ufficiali e degli
amministratori.
24. Certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura (art. 234
del Tuel e DM 17/1/2001)
Entro il 31/3/2003, le province e i comuni che:
- hanno dichiarato lo stato di dissesto e per tutta la durata del risanamento
sono in condizioni strutturalmente deficitarie;
- non hanno approvato nei termini il rendiconto della gestione;
- non hanno presentato il certificato sul rendiconto della gestione con
l’annessa tabella dei parametri;
devono presentare la certificazione anche per le proprie aziende, del tasso
di copertura dei servizi pubblici a domanda, del servizio nettezza urbana e
del servizio acquedotto.
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Il DM 17/1/2001, ha approvato i modelli per il triennio 2000-2002,
fissando le seguenti scadenze:
31/3/2001 per l’anno 2000;
1/4/2002 per l’anno 2001;
31/3/2003 per l’anno 2002.
L’organo di revisione deve verificare l’adempimento e per gli enti
dissestati o strutturalmente deficitari controllare nel corso della gestione
che siano rispettati i limiti minimi di copertura del costo, tenendo presente
che per il mancato rispetto è applicabile la sanzione pari alla perdita del 1%
del contributo ordinario spettante per l’anno.
25. Certificazione I.V.A. servizi non commerciali (art. 6 comma 3,
Legge 23/12/1999 n. 488 e Dpr 8/1/2001 n. 448)
Entro il 31 marzo occorre presentare al Ministero dell’Interno, la
certificazione annuale dell’Iva assolta nell’anno precedente, sui contratti
stipulati per l’affidamento della gestione di servizi non commerciali o
soggetti esterni all’ente, ai fini dell’attribuzione del contributo statale.
L’organo di revisione deve verificare il rispetto del termine e la corretta
rilevazione dell’importo richiesto.
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VERIFICA SECONDO TRIMESTRE
1. Relazione illustrativa e conto annuale del personale (art. 65, comma
2, D.lgs 3/2/93 n. 29)
Entro i termini annualmente previsti devono essere trasmessi
esclusivamente on line il conto annuale e la relazione. (Per l’anno 2002,
con circolare del 24 aprile 2002, il Ministero dell’Economia ha fissato
scadenze diversificate dal 20 maggio al 27 settembre.)
I modelli di rilevazione devono essere sottoscritti dal responsabile del
procedimento, dal Sindaco e dal Presidente del Collegio dei revisori.
La mancata presentazione del conto e della relazione determina la
sospensione dei trasferimenti statali.
Il conto annuale e la relativa relazione rappresentano uno strumento di
verifica e monitoraggio del costo del personale, nonché di analisi della
relativa gestione.
Con i dati forniti sono sviluppati parametri ed indicatori tesi a consentire
una maggiore gestione del personale.
Per gli enti inadempienti e nel caso siano fornite informazioni incomplete e
chiaramente inattendibili scattano le previste sanzioni (art. 30, comma 11,
Legge n. 468/1978; artt. 7 e 11, DLgs n. 322/1989). I revisori devono
verificare la congruità dei dati e la loro corrispondenza con le risultanze
contabili, nonché il rispetto dei termini per gli adempimenti. Tenuto conto
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del rilievo contabile che il conto annuale assume, nel caso di accertamento
di situazioni di ritardo, o di incompletezza o non corrispondenza, i revisori
devono segnalare l’irregolarità al fine di consentire i dovuti interventi.
2. Rilevazione del risultato d’esercizio dei consorzi, aziende speciali,
istituzioni
Se al ripiano del disavanzo d’esercizio dei consorzi, aziende speciali e
istituzioni è tenuto l’ente locale sulla base dello statuto, convenzione o atto
costitutivo, occorre rilevare come debito fuori bilancio la quota del
disavanzo a carico dell’ente, attivando la procedura e utilizzando i mezzi
finanziari indicati dal legislatore (artt. 193 e 194, del Tuel).
La rilevazione deve essere comunicata all’organo di revisione per la
relazione al rendiconto.
3. Rilevazione di altri debiti fuori bilancio
I responsabili dei servizi devono rilevare e segnalare al responsabile del
servizio finanziario l’esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
di Legge (art. 194 del Tuel), per attivare la procedura indicata al punto
precedente.
La rilevazione deve essere comunicata all’organo di revisione per la
relazione al rendiconto.
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4. Rilevazioni di passività e attività potenziali
È opportuno che l’organo di revisione evidenzi nella relazione al
rendiconto le passività probabili e possibili, latenti alla chiusura
dell’esercizio, nonché le eventuali attività.
L’evidenziazione nella relazione delle passività potenziali assolve alla
duplice funzione di informare il Consiglio e di segnalare la necessità di
porre un vincolo all’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione disponibile al
fine di non compromettere in caso di loro accadimento, gli equilibri di
bilancio.
È opportuno a tal fine acquisire (dall’ufficio legale, dal responsabile di
servizio o dal responsabile del tributo) una relazione sullo stato del
contenzioso e sul probabile esito delle vertenze.
5. Relazioni dei responsabili dei servizi
Configurato dall’ordinamento, il servizio, come unità fondamentale che
assolve una funzione (istituzionale, a domanda, produttiva ecc. , oppure di
intervento sul territorio, di sviluppo economico e di automantenimento, il
responsabile dello stesso, da individuarsi obbligatoriamente (art. 19, DLgs
n. 77/1995), diventa in sostanza un mandatario e come tale tenuto alla
resa del conto al termine dell’esercizio. La relazione illustrativa della
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giunta al rendiconto diventerà un compendio ed una sintesi di tutte le
relazioni presentate dai responsabili dei servizi.
Viene a configurarsi il danno per disservizio che, l’azione di responsabilità
obbligatoria, quando la proprietà appartiene alla pubblica amministrazione,
prevede nel caso di comportamento doloso o colposo l’addebito diretto del
pregiudizio economico conseguente al danno.
L’attività di valutazione e verifica della corretta ed economica gestione
delle risorse pubbliche da parte dei servizi deve riguardare:
- la gestione delle risorse umane ed il relativo costo;
- la gestione dei beni;
- la gestione delle risorse finanziarie e l’impiego dei fattori produttivi;
- la qualità dell’azione amministrativa (trasparenza, tempestività,
responsabilità sui procedimenti ed informazione ai cittadini);
- i tempi delle risposte.
Costituendo i servizi i principali referenti per l’attività del controllo,
occorrerà la collaborazione dell’organo di revisione, per predisporre
metodologie ed indici finalizzati alla valutazione dei costi, dei modi e dei
tempi.
L’organo di revisione dovrà pure suggerire azioni per accrescere la
semplicità, rapidità, e snellimento delle procedure e per attivare un sistema
moderno di informazione al cittadino.
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Le azioni per il miglioramento della qualità devono essere indirizzate a:
- miglioramento della qualità della vita della comunità;
- riduzione dei costi della non qualità (oneri finanziari, sprechi, penali,
ritardi, cattiva informazione ecc.);
- motivazione e valorizzazione del contributo del personale (cliente
interno);
- porre il cittadino al primo posto, curando la qualità dell’organizzazione
unitamente alla qualità del servizio o del prodotto.
È di tutta evidenza che tale relazione sarà obbligata solo se inizialmente il
bilancio è stato strutturato per obiettivi, funzioni e responsabilità e
definisce in modo esplicito cosa va fatto, chi deve farlo, come deve farlo ed
entro quale termine.
6. Albo dei beneficiari (art. 1 d.p.r. 7/4/2000 n. 118)
Gli enti locali devono istituire ed aggiornare annualmente l’albo dei
beneficiari delle provvidenze di natura economica e pubblicarlo in modo da
poter essere consultato da ogni cittadino.
Nell’albo devono essere elencate le persone fisiche e giuridiche che
nell’esercizio precedente, hanno ricevuto contributi, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici economici a carico dell’ente.
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Per ciascun soggetto indicato nell’albo deve essere indicata la disposizione
di legge sulla base della quale sono state effettuate le erogazioni.
Occorre verificare che le sovvenzioni economiche (trasferimenti) siano
destinate per scopi di:
- assistenza e sicurezza sociale;
- attività sportive e ricreative del tempo libero;
- tutela valori monumentali, storici e tradizionali;
- cultura ed informazione;
- sviluppo economico;
- sviluppo ambientale;
ed erogate a :
- persone residenti;
- enti pubblici per l’attività svolta per la popolazione locale;
- enti privati, associazioni, fondazioni che operano a livello locale e che
svolgono attività collegate ai bisogni dei cittadini.
L’albo non deve più essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
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7. Estinzione agevolata di mutui della Cassa depositi e prestiti
Agli enti locali è concessa la possibilità di estinguere a condizioni di favore
i mutui in essere con la Cassa DD.PP. (art. 28, 3° comma, Legge 23
dicembre 1998, n. 448).
Per fruire dell’agevolazione occorre presentare un piano finanziario di
rientro del debito proiettato su un orizzonte temporale di almeno 5 anni
(C.M. Tesoro 26 marzo 1999, n. 1).
8. Prospetto di conciliazione (art. 229, comma 9, del Tuel)
La funzione del prospetto è sia quella di guida per la rettifica e integrazione
degli elementi finanziari al fine di ricondurli a valori economici e
patrimoniali, sia quella di spiegare i passaggi fra i diversi valori assunti.
Il prospetto costituisce allegato al conto economico. Per gli enti che
adottano il sistema contabile semplificato è necessario allegare al prospetto
le carte di lavoro con le scritture integrative e di rettifica.
Le rettifiche e le integrazioni degli accertamenti finanziari di competenza e
gli elementi da rilevare sono:
- i risconti passivi;
- i ratei attivi;
- l’Iva a debito per le attività commerciali;
- i ricavi pluriennali;
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- le quote di ricavi inserite nei risconti passivi e ratei attivi degli esercizi
precedenti;
- le variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti;
- l’incremento delle immobilizzazioni per lavori interni;
- le insussistenze del passivo;
- le sopravvenienze attive e le plusvalenze.
Le rettifiche ed integrazioni degli impegni finanziari di competenza e gli
elementi da rilevare sono:
- i risconti attivi;
- i ratei passivi;
- i costi di esercizi futuri;
- l’Iva a credito per le attività commerciali;
- le quote di costo inserite tra i risconti attivi ed i ratei passivi di esercizi
precedenti;
- le variazioni delle rimanenze delle materie prime e/o beni di consumo;
- le quote di ammortamento dei beni immateriali e materiali;
- l’accantonamento per svalutazione crediti;
- le insussistenze dell’attivo;
- le minusvalenze e sopravvenienze passive.
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Occorre inoltre rilevare oltre ai fatti gestionali senza contenuto finanziario,
elencati in calce al prospetto, anche:
- opere acquisite a scomputo di contributi concessori;
- acquisizione gratuite;
- permute di beni;
- conferimento di beni.
9. Conto economico del servizio smaltimento rifiuti
Fino all’entrata in vigore della tariffa in luogo della tassa, i comuni devono
approvare e determinare con le modalità stabilite dal legislatore (art. 61,
DLgs n. 507/1993) il costo e i proventi a consuntivo del servizio, sia ai fini
di verificare il rispetto della percentuale minima di copertura, sia (comma 3
bis) nel caso di gettito superiore al costo, per assumere impegno di spesa
per il rimborso dell’eccedenza nell’anno successivo.
L’organo di revisione deve verificare la corretta rilevazione dei costi e dei
ricavi.
10. Lista semestrale dei consulenti e dei collaboratori esterni (art. 53
comma 12 del dlgs 31/3/2001 n. 165)
Gli enti locali sono tenuti a predisporre l’elenco semestrale dei
collaboratori esterni o dei soggetti a cui sono affidati incarichi di
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consulenza per i quali sia previsto un compenso. L’elenco deve essere
trasmesso al dipartimento della Funzione Pubblica. L’organo di revisione
deve verificare la completezza della lista.
11. Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti (art. 53 commi 12 e 14
dlgs 165/2001)
L’ente locale deve comunicare in via telematica o su supporto magnetico al
Dipartimento della Funzione Pubblica, l’elenco degli incarichi retribuiti
autorizzati o conferiti a propri dipendenti nell’anno precedente, con
l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o
presunto. L’elenco è accompagnato da relazione illustrativa.
L’organo di revisione deve verificare il rispetto del termine del 30 giugno
la regolarità e completezza degli elenchi.
12. Relazione sul bilancio d’esercizio delle istituzioni
L’organo di revisione, esercitando (art. 114, comma 7, del Tuel) le proprie
funzioni anche nei confronti delle istituzioni costituite per l’esercizio di
servizi sociali, deve formulare la relazione sul bilancio d’esercizio
approvato dal consiglio di amministrazione.
13. Relazione sul rendiconto (art. 239 del Tuel)
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L’organo di revisione deve formulare la relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di
rendiconto approvato dall’organo esecutivo con relativi allegati. La
relazione deve contenere l’attestazione della corrispondenza del rendiconto
alle risultanze della gestione, nonché rilievi considerazioni e proposte
tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione
e deve essere formulata entro il termine previsto dal regolamento di
contabilità e comunque con un termine non inferiore a 20 giorni dal
ricevimento del rendiconto.
14. Deliberazione rendiconto esercizio 2002 (art. 227 Tuel)
Il 30 giugno 2003, scade il termine per deliberare il rendiconto della
gestione dell’esercizio 2003.
Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del patrimonio.
Al rendiconto devono essere allegati:
- la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 231 del Tuel;
- la relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239, comma 1, lettera
d) del Tuel;
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
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Al rendiconto devono inoltre essere allegati gli altri documenti previsti
dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell’ente.
I Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e quelli i cui
rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino l’indicazione di debiti
fuori bilancio devono presentare il rendiconto alla Sezione enti locali della
Corte dei Conti per il referto al Parlamento.
L’organo di revisione deve verificare il rispetto del termine ed il rispetto
dell’eventuale obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti.
15. Aggiornamento annuale inventari (art. 230, comma 7, del Tuel)
Gli inventari, una volta completati (art. 116, DLgs n. 77/1995), devono
essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute
rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con
le scritture patrimoniali.
L’organo di revisione deve verificare l’adempimento ed effettuare controlli
a campione sulla correttezza dei valori rilevati nonché sull’esistenza fisica
dei beni.
16. Comunicazione di ricorso al factoring
Entro il 30 giugno gli enti locali devono comunicare l’entità complessiva
delle cessioni di crediti effettuate nell’anno precedente e il prezzo medio
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delle stesse, con le modalità previste dalla Legge (art. 8, comma 1, DL 28
marzo 1997, n. 79, convertito nella Legge n. 140/1997).
La comunicazione deve essere inviata alla ragioneria generale dello Stato
con le modalità indicate dal Ministero con propria circolare (CM 30 marzo
1998, n. 30, in G.U. n. 91 del 20 aprile 1998).
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VERIFICA TERZO TRIMESTRE
1. Trasmissione conto del tesoriere e degli agenti contabili (art. 226 e
233 del Tuel)
Entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto occorre presentare
alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i modelli di resa del
conto per l’esercizio 2002 del tesoriere e degli agenti contabili.
L’organo di revisione deve verificare che i modelli siano sottoscritti e
trasmessi entro il termine.
2. Presentazione modello 770 (art. 3 bis DPR n. 600/1973)
Entro il 30 settembre (DPCM 9/5/2002) deve essere presentato in via
telematica ed in modo autonomo il mod. 770 semplificato, con la
dichiarazione dei dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti
percepenti cui sono stati corrisposti, nel 2002, redditi di lavoro dipendente,
assimilati, indennità di fine rapporto, lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi, nonché i dati contributivi previdenziali, assicurativi e quelli
relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2002 per il 2001.
Se l’ente non è tenuto anche alla presentazione del 770 ordinario, deve
indicare nel modello semplificato anche i dati dei versamenti e
compensazioni contenuti nei prospetti ST e SX.
I principali controlli da effettuare sono i seguenti:
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- corretta applicazione ritenute d’acconto o di imposta;
- versamento nei termini previsti;
- corretta compilazione del modello.
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività di
vigilanza, nel caso vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni,
di fatti che possono configurarsi come violazione tributaria, hanno
l’obbligo di comunicarli direttamente al comando della guardia di finanza
(art. 36, quarto comma, DPR n. 600/1973).
3. Dichiarazione annuale Iva e Irap
La dichiarazione unificata Iva – Irap, deve essere presentata entro il 31
luglio tramite banca o ufficio postale o entro il 31 ottobre in via telematica.
Nel caso di determinazione della base imponibile con il sistema retributivo,
verificare la corrispondenza della base imponibile con quella indicata nel
mod. 770 semplificato e controllare la regolarità dei versamenti periodici.
Nel caso di opzione per la determinazione della base imponibile con i
criteri del valore della produzione netta, verificare che:
- l’opzione sia stata correttamente esercitata nel quadro VO della
dichiarazione Iva;
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- la corretta determinazione della base imponibile, attraverso l’esame
delle scritture contabili e delle carte di lavoro che determinano gli
elementi positivi e negativi di reddito;
- il corretto utilizzo dei crediti degli anni precedenti.
Iva – Verificare il rispetto del termine per il pagamento del saldo annuale
(16 marzo 2003) e se il modello è regolarmente compilato. Verificare
inoltre, se già non effettuato durante l’esercizio:
- le attività commerciali svolte dall’ente;
- la separazione in bilancio delle stesse (capitolo o intervento “rilevante ai
fini Iva”);
- se si è regolarmente provveduto alla certificazione dei corrispettivi e
all’emissione delle fatture;
- la correttezza delle registrazioni e liquidazioni periodiche;
- la corrispondenza della contabilità finanziaria dei servizi rilevanti con la
contabilità Iva.
4. Verifica equilibri di bilancio e stato attuazione programmi (art. 193
del Tuel)
Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque una
volta entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio deve verificare lo stato
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di attuazione dei programmi, nonché il mantenimento degli equilibri di
bilancio.
Sulla proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio con allegate le
relazioni dei responsabili dei servizi sullo stato di attuazione dei programmi
loro affidati, l’organo di revisione deve esprimere il proprio parere.
Il consiglio deve adottare i provvedimenti per il ripiano dell’eventuale
disavanzo risultante dal rendiconto, di debiti fuori bilancio riconoscibili,
nonché per ripristinare gli equilibri finanziari di bilancio qualora i dati della
gestione finanziaria siano tali da far prevedere un disavanzo dalla gestione
di competenza o da quella dei residui.
L’organo di revisione in sede di controllo degli equilibri, deve verificare
anche l’andamento e lo scostamento rispetto agli obiettivi del patto di
stabilità 2003 ( art. 29 Legge 289/2002).
La mancata adozione del provvedimento è equiparata alla mancata
approvazione del bilancio di previsione.
5. Modifica delle tariffe e prezzi pubblici
L’art. 54 della Legge 388/2000, consente di modificare anche durante
l’esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, in presenza di rilevanti incrementi
nei costi relativi ai servizi gestiti.
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Ora gli enti hanno la possibilità di rispettare anche durante la gestione il
quadro economico (risultato differenziale o tasso di copertura), prefigurato
in sede di bilancio preventivo.
In presenza di costi non preventivati o di maggiori costi gestionali
(personale, utenze, manutenzioni ecc.) l’ente può aumentare le tariffe ed i
prezzi al fini di riequilibrare la gestione.
L’incremento non può comunque avere effetto retroattivo.
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6. Tariffa rifiuti (art. 49 d.lgs 22/97 e art. 11, lettera a) d.p.r. 158/99)
I Comuni che nell’anno 1999, hanno avuto una percentuale di copertura del
costo del servizio rifiuti superiore all’85%, devono dal 1/1/2004, sostituire
la tassa con la tariffa.
Il d.lgs. 22/97 dispone l’obbligo della copertura totale dei costi del servizio
con la tariffa.
Nei costi devono essere compresi anche quelli del personale amministrativo
e degli interessi sul capitale investito.
L’organo di revisione deve vigilare sulla predisposizione degli atti
necessari per l’avvio della tariffa e la possibilità della stessa di coprire i
costi presunti del servizio.
7. Relazione sugli effetti della semplificazione e accelerazione dei
procedimenti (art. 20, comma 6, Legge n. 59/1997; circolare Presidenza
Consiglio ministri, Dip. Funz. Pubbl., 27 maggio 1998, n. 4)
I servizi di controllo interno devono compiere accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di accelerazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi e formulare una relazione
contenente osservazioni e suggerimenti per la modifica dei regolamenti e
per il miglioramento della azione amministrativa.
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L’organo di revisione deve verificare se è stata presentata la relazione e
sulla base dei contenuti della stessa formulare proposte migliorative.
8. Aggiornamento programma triennale ed elenco annuale lavori
pubblici (art. 14 Legge 109/94 e D.M. 21/6/2000 n. 5374/21/65)
Entro il 30 settembre occorre aggiornare il programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici.
La Legge n. 166 del 1/8/2002, ha apportato modifiche all’art. 14 della
Legge 109/94, disponendo, fra l’altro, che nel programma triennale devono
essere incluse solo i lavori di importo superiore a 100.000 euro.
Lo schema di programma triennale aggiornato deve essere adottato con atto
dell’organo esecutivo ed affisso per almeno 60 giorni consecutivi prima
dell’approvazione definitiva.
L’organo di revisione deve verificare se:
- il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all’art.14 della Legge 109/94, è stato redatto conformemente alle
indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2000
n. 5374/21/65;
- sono indicate:
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a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal 3°
comma dell’art. 14 della Legge 109/94 e dagli articoli 5 e 6
del decreto ministeriale del 21/6/2000, sopra richiamato;
b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti
amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
c) gli accantonamenti per :
- accordi bonari (art. 12, d.p.r. 554/99)
- esecuzione lavori urgenti (artt. 146 e 147 d.p.r. 554/99 )
- esecuzioni indagini, studi, ed aggiornamento
programma;
d) per gli interventi di importo superiore ad 1.000.000 di euro
contenuti nell’elenco annuale, ad eccezione degli interventi di
manutenzione, la Giunta ha provveduto all’approvazione dei
progetti preliminari entro la data di approvazione del bilancio
di previsione;
e) gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel
bilancio di previsione annuale e pluriennale;
f) il programma dopo la sua approvazione consiliare, è stato
trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici.
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9. Schema di bilancio di previsione
Definizione da parte del consiglio degli atti di indirizzo sulla manovra
finanziaria e sul programma degli investimenti relativi al bilancio annuale e
pluriennale.
Formulazione da parte dell’organo esecutivo coerentemente con quanto
definito dal consiglio degli atti di indirizzo sugli obiettivi gestionali
ipotizzando la manovra finanziaria sulle entrate e sulle spese e le fonti di
finanziamento degli investimenti.
Formulazione da parte dei responsabili dei servizi delle proposte di risorse
e di interventi, nonché dei programmi e dei progetti da inserire nei
documenti di programmazione e previsione.
L’organo di revisione deve verificare se è stata attuata la procedura di
formazione del bilancio prevista nel regolamento di contabilità.
10. Certificato del rendiconto ( art. 161, comma 1 del Tuel 44)
Entro il 31/10/2003, o altro termine disposto dal D.M., occorre presentare il
certificato del rendiconto 2002.
Non deve essere presentata fino all’emanazione del nuovo decreto la
tabella parametri gestionali di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale.
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E’ possibile optare per la predisposizione del certificato in versione
informatizzata con le modalità stabilite dal decreto di approvazione del
modello.
Nel caso di mancato rispetto del termine viene sospesa l’attribuzione
dell’ultima rata del contributo ordinario.
La mancata produzione del certificato e la mancata approvazione del
rendiconto costituiscono motivo di sottoposizione dell’ente ai controlli
centrali.
Il certificato di bilancio deve essere trasmesso telematicamente anche alla
Sezione enti locali della Corte dei Conti (art. 28, comma 6 della Legge
289/2002).
L’organo di revisione deve verificare la corretta compilazione del
certificato e la presentazione entro i termini stabiliti.
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VERIFICA QUARTO TRIMESTRE
1. Tariffe e prezzi pubblici (art. 54, D.Lgs n. 446/1997)
Ai fini della deliberazione del bilancio, occorre deliberare le tariffe e i
prezzi pubblici per l’anno 2004.
2. Entrate proprie
Entro il 31 dicembre 2003, o diverso termine stabilito per l’approvazione
del bilancio 2004, occorre:
a) approvare o modificare l’autonoma regolamentazione delle proprie
entrate anche tributarie con effetto dal 1° gennaio 2004 (art. 52,
D.Lgs n. 446/1997; art. 50, Legge n. 449/1997);
b) regolamentare autonomamente l’Imposta comunale sugli immobili o
modificare la regolamentazione vigente con effetto dal 1° gennaio
2004 (art. 59, DLgs n. 446/1997);
c) deliberare eventualmente l’esclusione dell’imposta sulle pubblicità
sostituendola con il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari
(art. 62, DLgs n. 446/1997);
d) deliberare eventualmente la sostituzione della Tosap con il canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 63, D.Lgs n.
446/1997);
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e) deliberare il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e istituire
la tariffa in via anticipata (artt. 21 e 49, D.Lgs n. 22/1997);
f) esercitare la facoltà di variare l’aliquota dell’addizionale Irpef (art.
48, comma 10, Legge n. 449/1997);
g) provvedere alla riscossione diretta della Tarsu e dell’Ici.
Sulle proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio è necessario il
parere dell’organo di revisione.
3. Bilancio di previsione delle istituzioni
L’organo di revisione deve esprimere il parere sul bilancio preventivo
economico delle Istituzioni approvato dal consiglio di amministrazione
delle stesse.
4. Bilancio di previsione
L’organo di revisione deve esprimere sulla proposta di bilancio di
previsione e documenti allegati predisposta dall’organo esecutivo un
motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità (art. 239, comma 1,
lett. b), del Tuel).
I principi di coerenza, attendibilità e congruità sono specificati nei postulati
dei principi contabili degli enti locali approvati dall’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali.
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Nel parere sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare
l’attendibilità delle impostazioni.
Il parere è obbligatorio e l’organo consiliare è tenuto ad adottare i
provvedimenti conseguenti od a motivare la mancata adozione delle misure
proposte dall’organo di revisione.
5. Emendamenti al bilancio di previsione
Sugli emendamenti allo schema di bilancio presentati dai consiglieri,
l’organo di revisione con le modalità e nei termini previsti dal regolamento
di contabilità deve esprimere il parere sulle variazioni proposte.
6. Destinazione dei proventi per sanzioni alle violazioni del codice della
strada
Il comma 20 dell’art. 53, della Legge 388/2000, limita al solo 50% dei
proventi per sanzioni alle violazioni del codice della strada, il vincolo di
destinazione. La restante parte diventa disponibile per il finanziamento
generalizzato delle altre spese.
Almeno il 10% della quota vincolata (5% del totale), deve essere destinata
ad interventi per la sicurezza stradale, rivolti agli utenti definiti deboli
(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).
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La Giunta deve deliberare annualmente ai fini dell’approvazione del
bilancio, le quote da destinare alle varie finalità consentite dal 4° comma,
dell’art. 208 del d.lgs. 285/92, come modificato dal sopraccitato comma
della finanziaria 2001.
I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, dovranno trasmettere
al Ministero dei LL.PP. la predetta delibera.
7. Variazione di assestamento generale del bilancio (art. 175, comma 8,
del Tuel)
Entro il 30 novembre deve essere effettuata la verifica generale di tutte le
voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva al fine di assicurare
il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri.
Sulla proposta di assestamento l’organo di revisione deve esprimere il
parere di coerenza, attendibilità e congruità, nonché esprimere valutazioni
sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno
2003 (art. 24 Legge 448/2001).
8. Modifiche al Peg (art. 175, ultimo comma del Tuel)
Il 15 dicembre costituisce il termine ultimo per apportare variazioni al Peg.
Le modifiche devono essere proposte all’organo esecutivo dal dirigente o
responsabile di servizio in conformità a quanto stabilito dal regolamento di
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contabilità. La mancata accettazione delle modifiche proposte deve essere
adeguatamente motivata dall’organo esecutivo.
9. Decadenza tributi
Verificare l’attività dell’ufficio tributi, poiché il 31 dicembre 2003, scadono
i termini per la liquidazione e accertamento dei seguenti tributi, salvo
proroghe di legge:
- termine per notificare avvisi di liquidazione Ici in presenza di
dichiarazione o denuncia anni 1998 e 1999, oppure versamenti anno
1998, 1999 e 2000 in assenza di obbligo di dichiarazione o denuncia;
- termine per notificare avvisi di accertamento Ici in rettifica in presenza
di dichiarazione relative all’anno 1998, oppure anno 1998 e 1999 in
assenza di obbligo di dichiarazione o denuncia;
- termine per notificare avvisi di accertamento Ici d’ufficio per omessa
dichiarazione anno 1997;
- termine per notificare avviso di accertamento d’ufficio per omesso
versamento, senza obbligo di denuncia anno 1998;
- termine per liquidare l’Ici anno 1998, risultante da rendite attribuite o
modificate dall’Ute ex art.11, comma 1, ultimo periodo d.lgs. 504/92;
- termine per notificare l’avviso di accertamento Tarsu in presenza di
denuncia infedele o incompleta per l’anno 1999;
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- termine per notificare l’avviso di accertamento Tarsu per omessa
denuncia anno 1999;
- termine per notificare l’avviso di accertamento Iciap, dichiarazioni
omesse per l’anno 1997.
10. Lista semestrale dei consulenti e dei collaboratori esterni (art. 53
comma 12 del dlgs 165/2001)
Gli enti locali sono tenuti a predisporre l’elenco semestrale dei
collaboratori esterni o dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza
per i quali sia previsto un compenso. L’elenco deve essere pubblicato
all’albo pretorio e trasmesso al dipartimento della Funzione pubblica.
L’organo di revisione deve verificare la completezza della lista.
11. Verifica annuale rispetto patto di stabilità (art. 29, comma 16
Legge 289/2002)
Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il Collegio deve verificare il
rispetto degli obiettivi del saldo finanziario di cassa e di competenza e nel
caso di mancato rispetto darne comunicazione all’ente ed al Ministero
dell’Interno.
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Il mancato rispetto dell’obiettivo annuale di cassa e di competenza fa
scaturire le limitazioni gestionali disposte dal comma 15 dell’art. 29 e in
pratica:
- il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo;
- il divieto di ricorrere all’indebitamento;
- la riduzione del 10% rispetto al 2001 delle spese per acquisto di beni e
servizi.
La verifica annuale del rispetto o meno del patto affidata al Collegio dei
revisori è, per i vincoli gestionali che potrebbe far sorgere, un compito
molto delicato.
Occorrerà, infatti, nei primi giorni d’ogni esercizio verificare non solo in
termini di cassa ma anche per la competenza (differenza fra accertamenti
ed impegni), se nell’anno appena chiuso gli obiettivi sono stati conseguiti
ed in caso contrario darne immediata comunicazione all’ente per
l’applicazione dal 1° gennaio dei divieti e della riduzione di cui sopra e
contestualmente al Ministero dell’Interno.
Della mancata comunicazione al Ministero rispondono personalmente i
componenti del Collegio inadempiente.
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VERIFICHE PERIODICHE
Queste verifiche sono da porre in essere ogni trimestre. 1. Verifica trimestrale di cassa e della gestione degli agenti contabili
(art. 223 del Tuel)
Con cadenza trimestrale l’organo di revisione deve provvedere alla verifica
ordinaria di cassa, nonché alla verifica della gestione del servizio di
tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.
2. Vigilanza periodica (art. 239, comma 1, lett. c), del Tuel)
Avvalendosi della tecnica del campionamento da motivare nel verbale,
l’organo di revisione, con l’ausilio di eventuali collaboratori (art. 239,
comma 4, del Tuel), deve effettuare periodiche verifiche sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione. In particolare le aree di
verifica sono le seguenti:
- acquisizione entrate;
- effettuazione spese (limitazione agli impegni, vincoli spese di personale
ecc.);
- attività contrattuale;
- amministrazione dei beni.
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3. Verifica rispetto patto di stabilità (art. 29 comma 17 Legge 289/2002)
Entro il mese successivo a ciascun trimestre il Collegio dei revisori è tenuto
a verificare il rispetto o meno dell’obiettivo trimestrale di cassa e la sua
coerenza con quello annuale.
Nel caso di mancato rispetto dell’obiettivo periodico, il Collegio deve
darne comunicazione immediata all’ente ed al Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Il mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale fa scaturire per il periodo
successivo e fino a quando lo scostamento non sarà riassorbito, la
limitazione dei pagamenti delle spese rilevanti ai fini del patto, entro
l’ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e per lo stesso titolo
nell’anno 2001.
Con decorrenza 1° aprile 2003 con Decreto Legge successivamente
convertito in Legge sono stati ridefiniti gli obblighi per quegli enti che nel
corso della gestione non riescono a conseguire gli obiettivi fissati in base
alla programmazione trimestrale. Resta fermo l’obbligo di riassorbire lo
scostamento ma viene superato il vincolo di limitare i pagamenti correnti
entro l’ammontare di quelli effettuati nel 2001.
Il meccanismo richiede pertanto non solo la predisposizione di un bilancio
di previsione di cassa per l’anno 2003 articolato per trimestri, ma anche la
rilevazione dei dati di cassa annuali e trimestrali dell’anno 2001.
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4. Controllo trasmissione alla Corte dei Conti atti di riconoscimento di
debiti (art.23, comma 5 Legge 289/2002)
L’organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di
riconoscimento di debiti siano trasmessi alla competente procura della
Corte dei Conti ed agli organi di controllo.
I provvedimento di riconoscimento di debiti per gli enti locali sono quelli
assunti sulla base dell’art. 194 del Tuel.
5. Controllo divieto di indebitamento per spese diverse da investimenti
(art. 30, comma 15 Legge 289/2002)
L’organo di revisione deve verificare se l’ente è ricorso all’indebitamento
per finanziare spese diverse da quelle di investimento in violazione dell’art.
119 della Costituzione. Nel caso di inosservanza i relativi atti e contratti
sono nulli e l’organo di revisione deve darne comunicazione al Consiglio
ed alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, per l’eventuale
applicazione della sanzione disposta dal comma 15 dell’art. 30 della Legge
289/2002.
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6.Monitoraggio patto di stabilità – Comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti.
L’art. 29, comma 13 della Legge 289/2002, dispone la trasmissione entro
trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, al Ministero dell’Economia e
delle Finanze delle informazione sulla gestione di competenza e di cassa,
utilizzando l’apposito prospetto.
Il collegio dei revisori deve verificare l’adempimento e la corretta
esposizione dei dati.
7. Acquisto pneumatici (art. 52, comma 14 Legge 448/2001)
Gli enti locali nell’acquisto di pneumatici per i loro automezzi devono
riservare una quota, pari ad almeno il 20 per cento del totale, per l’acquisto
di pneumatici ricostruiti.
L’organo di revisione deve verificare il rispetto del limite disposto.
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CHECK LIST DI VERIFICA E CONTROLLO
SULLE ATTIVITA’:
o COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO;
o UFFICIO TRIBUTI:
§ I.C.I.;
§ T.A.R.S.U.;
§ CONTENZIOSO E TRIBUTI LOCALI;
o TESORERIA;
o UFFICIO RAGIONERIA;
o BILANCIO PREVENTIVO;
o VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO;
o RENDICONTO;
o ACQUISTI;
o UFFICIO ESPROPRI;
o UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MUTUI;
o UFFICIO URBANISTICA;
o UFFICIO PATRIMONIO.
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU
ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO
1. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ PREVEDE
L’ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO;
2. L’ATTIVITA’ DI COLLABROAZIONE CON IL CONSIGLIO
SI E’ SVOLTA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL
DOCUMENTO;
3. L’ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SI E’
MATERIALIZZATA NEL RILASCIO DEI SEGUENTI
PARERI:
- costituzione di aziende speciali o spa locali;
- questioni di carattere tributario;
- questioni relative a imposte locali;
- partecipazione al Consiglio Comunale.
N.B.: Si osserva come l’attività di collaborazione con il Consiglio
Comunale deve essere prevista dal Regolamento di contabilità e si deve
svolgere secondo quanto previsto da detto documento.
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
AREA OPERATIVA: UFFICIO TRIBUTI
1. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI E’ IL DOTT.
INDIVIDUATO DA DELIBERA G.M. N. DEL ;
2. IL COMUNE GESTISCE DIRETTAMENTE
L’ACCERTAMENTO, LA RISCOSSIONE E L’ISCRIZIONE A
RUOLO DEI SEGUENTI TRIBUTI:
- Imposta Comunale sugli immobili;
- Tassa Rifiuti solidi urbani;
- Imposta di pubblicità;
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- Diritti sulle pubbliche affissioni;
3. PER OGNUNA DELLE PREDETTE IMPOSTE ESISTE IL
SEGUENTE REGOLAMENTO:
- delibera n. del
- delibera n. del
- delibera n. del
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
VERIFICHE SULL’I.C.I.
1. IL COMUNE HA DETERMINATO L’ALIQUOTA DELL’IMPOSTA
CON PROPRIA DELIBERA N. DEL ;
2. IL GETTITO DELL’IMPOSTA PER IL CORRENTE ANNO E’
PREVISTO IN EURO ;
3. L’ENTE HA PROVVEDUTO A LIQUIDARE LE IMPOSTE
DOVUTE IN BASE ALLE DICHIARAZIONI PRESENTATE;
4. IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA AVVIENE MEDIANTE:
- CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI; - VERSAMENTO DIRETTO AL COMUNE;
5. L’ENTE HA PROVVEDUTO A CORREGGERE LE INFEDELTA’ O
INESATTEZZE DELLE DICHIARAZIONI;
6. L’ENTE HA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE RICERCHE O
POSTO IN ESSERE CONTROLLI PER VERIFICARE L’ESISTENZA
DI EVASORI TOTALI;
7. GLI ACCERTAMENTI IMPUGNATI RISULTANO PARI A N.
PER UN TOTALE DI IMPOSTE E SANZIONI DI EURO……..;
8. LE SOMME OGGETTO DI CONTESTAZIONE NON SONO STATE
ISCRITTE IN BILANCIO;
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9. L’ENTE HA PROCEDUTO ALLA RICOGNIZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTE NEL PROPRIO
TERRITORIO;
10. PER I RICORSI NOTIFICATI ALL’ENTE SI E’ PROCEDUTO ALLA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO;
11. IN BILANCIO ESISTONO ISCRITTE SOMME PER RECUPERO
I.C.I. DA EVASIONE O LIQUIDAZIONE IMPOSTE;
12. IL RESIDUO ATTIVO I.C.I. AL 31.12 DELL’ANNO PRECEDENTE
CORRISPONDE ALLA RATA DI SALDO DEL 20 DICEMBRE,
COME VERSATA DAL CONCESSIONARIO.
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
VERIFICHE SULLA T.A.R.S.U.
1. L’ENTE HA PROVVEDUTO A DETERMINARE LE TARIFFE
DELL’IMPOSTA CON DELIBERA DEL N. ;
2. IL COMUNE HA PROVVEDUTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE
DENUNCE RICEVUTE;
3. IL COMUNE HA PROVVEDUTO ALL’ACCERTAMENTO DI
EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NELLE DENUNCE;
4. IL COMUNE HA PROVVEDUTO A PORRE IN ESSERE IDONEE
PROCEDURE DIRETTE ALL’ACCERTAMENTO
DELL’ESISTENZA DI SOGGETTI CHE NON HANNO
PRESENTATO LA DENUNCIA (EVASORI TOTALI);
5. LA METRATURA DELLE SUPERFICI E’ AVVENUTA:
- a tappeto;
- a campione rappresentativo;
6. L’ATTIVITA’ DI CUI SOPRA E’ STATA EFFETTUATA:
- da funzionari dell’Ente;
- mediante progetto finalizzato;
- mediante incarico esterno con delibera consiliare n. del ;
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7. PER GLI ACCERTAMENTI NOTIFICATI, SONO STATI
PRESENTATI N. RICORSI, CORRISPONDENTI A
UN’IMPOSTA DI EURO……;
8. LE SOMME IN CONTESTAZIONE SONO STATE ISCRITTE IN
BILANCIO;
9. IL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTA LA VOCE
“TARSU:RECUPERI DA EVASIONE” PER EURO ;
10. PER I RICORSI NOTIFICATI AL COMUNE, SI E’ PROCEDUTO
AD UNA TEMPESTIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO;
11. LA VOCE DI BILANCIO E’ STATA PRUDENZIALMENTE
SVALUTATA PER SOGGETTI INSOLVENTI O FALLITI.
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
CONTENZIOSO SU TRIBUTI LOCALI
1. ESISTONO N. ACCERTAMENTI IMPUGNATI;
2. L’IMPOSTA E LE SANZIONI RELATIVE A DETTI
ACCERTAMENTI E’ PARI A EURO ;
3. LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’ENTE E’ STATA
EFFETUTATA NEI TERMINI;
4. L’ENTE, PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI SI AVVALE;
- di funzionari interni;
- di incarichi esterni;
- di entrambi, cercando di ricorrere a incarichi esterni soltanto per
questioni estremamente complesse;
5. GLI ATTI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SONO RIPORTATI
IN UN APPOSITO SCADENZARIO;
6. NEL BILANCIO E’ PREVISTA UNA SOMMA A TITOLO DI
RIMBORSO SPESE PER EVENTUALI SOCCOMBENZE IN
COMMISSIONE TRIBUTARIA.
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
TESORERIA
1. L’ENTE GESTISCE IL SERVIZIO TESORERIA ATTRAVERSO
L’ISTITUTO DI CREDITO ………..;
2. IL SERVIZIO E’ STATO AFFIDATO MEDIANTE GARA SVOLTA
IL …………;
3. IL CONTRATTO DI TESORERIA HA SCADENZA IL…..
RINNOVABILE PER ………;
4. PRESSO IL TESORIERE NON RISULTANO NOTIFICATI ATTI DI
PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ENTE;
5. L’ENTE HA ADOTTATO LA DELIBERA DI IMPIGNORABILITA’
DELLE SOMME IN DATA ………;
6. LE VERIFICHE DI CASSA SONO STATE EFFETTUATE DAL
COLLEGIO DEI REVISORI NELLE SEGUENTI DATE…………;
7. PRESSO IL TESORIERE SONO DISPONIBILI L’ELENCO DEI
MANDATI E DELLE REVERSALI ESEGUITI E DA ESEGUIRE;
8. NEL CORSO DELL’ESERCIZIO L’ENTE NON E’ RICORSO AD
ANTICIPAZIONI DI CASSA;
9. L’ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA E’ STATA
CONTENUTA NEI LIMITI DI CUI ALL’ART. 222 DEL T.U.EE.LL.
(3/12 DELLE ENTRATE CORRENTI).
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
AREA OPERATIVA: UFFICIO RAGIONERIA
1. LE FUNZIONI DI RAGIONIERE CAPO SONO SVOLTE DAL
RAG……;
2. FANNO CAPO ALL’UFFICIO RAGINERIA LE SEGUENTI
ATTIVITA’:
- TENUTA DELLA CONTABILITA’;
- GESTIONE DEL BILANCIO;
- TENUTA DEI REGISTRI I.V.A.;
- GESTIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI;
- PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770;
3. LA CONTABILITA’ E’ TENUTA CON SISTEMI
MECCANOGRAFICI;
4. LE PROCEDURE CONTABILI CONSENTONO UNA
IMMEDIATA VERIFICA SULLO STATO DI REALIZZO DELLE
ENTRATE E DI PAGAMENTO DELLE SPESE;
5. I MANDATI E LE REVERSALI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
SONO CONSERVATE PRESSO IL COMUNE;
6. I MANDATI E REVERSALI DELL’ESERCIZIO IN CORSO
SONO CONSERVATI PRESSO IL TESORIERE;
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7. LE ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI I.V.A. SONO LE
SEGUENTI:
- trasporto alunni;
- farmacie comunali;
- ……..
- ……..
8. I REGISTRI I.V.A. TENUTI DALL’ENTE SONO I SEGUENTI:
- registro I.V.A. vendite vidimato il ……….ufficio
- registro I.V.A. acquisti vidimato il ……….ufficio
- registro riepilogativo vidimato il………….ufficio
- registro delle fatture in sospese vidimato il ………ufficio
9. L’ENTE PROCEDE ALLA LIQUIDAZIONE I.V.A. CON
CADENZA;
10. IL CREDITO I.V.A. RISULTANTE DA DICHIARAZIONE E’
ALLOCATO FRA LE ENTRATE DEL TITOLO III, IN CONTO
…….;
11. I VERSAMENTI I.V.A. RISULTANO EFFETTUATI ALLE
SEGUENTI SCADENZE:
12. L’ENTE HA USUFRUITO DELLE SEGUENTI SANATORIE,
CONDONI, PREVISTI DALLE LEGGI;
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13. ESISTONO ACCERTAMENTI O CONTENZIOSO IN CORSO
CON L’UFFICIO I.V.A.;
14. L’ENTE PROVVEDE AD EFFETTUARE LE RITENUTE PER I
SEGUENTI SOGGETTI:
- Dipendenti;
- Assessori e Consiglieri;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Liberi professionisti;
- Contributi per lo svolgimento di attività commerciali;
- Somme pagate per indennità di esproprio.
15. LE RITENUTE DI CUI SOPRA SONO STATE VERSATE ALLE
SEGUENTI DATE:
mese di riferimento mese di versamento
16. L’ENTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IRAP HA
PROCEDUTO/NON HA PROCEDUTO ALL’ESERCIZIO
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DELL’OPZIONE PER LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI ED ISTITUZIONALI;
17. IL VERSAMENTO IRAP PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E’
STATO EFFETTUATO ALLE SEGUENTI DATE:
mese di riferimento data versamento
18. L’ENTE HA ISCRITTO IL COSTO IRAP FRA LE IMPOSTE E
TASSE DEL TITOLO I DELLA SPESA.
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU
BILANCIO PREVENTIVO 20.. E RELATIVI ALLEGATI
1. LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATO
DALLA G.M. IN DATA TRASMESSO AL COLLEGIO
IN DATA ;
2. SONO ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI BILANCIO
PREVENTIVO 2002:
- IL BILANCIO PLURIENNALE 2002/2004;
- RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
DELLA G.M.;
- RENDICONTO DELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO;
- RISULTANZE DEI CONTI DELLE AZIENDE SPECIALI;
- PARAMETRI PER ENTI STRUTTURALMENTE
DEFICITARI;
- PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E OPERE
PUBBLICHE;
- DELIBERA SU AREE E FABBRICATI DA DESTINARE A
RESIDENZA O ATTIVITA’ PRODUTTIVE;
- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUTI
PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE;
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- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TRIBUTI
COMUNALI;
- PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
SULLA CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI;
N.B.: gli allegati sopra elencati sono obbligatori ai sensi del d.lgs.267/00.
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VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. EVENTUALE DIMOSTRAZIONE DEL DEFICIT ANNO IN
CORSO PER SUA COPERTURA;
2. DIMOSTRAZIONE UTILIZZO AVANZO AMM.NE PRESUNTO
20..;
3. ELENCO ENTRATE E SPESE UNA TANTUM;
4. QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE E SPESE DEI SERVIZI
CON TASSO DI COPERTURA;
5. PROSPETTO ANALITICO SPESE DEL PERSONALE;
6. ELENCO SPESE CORRENTI FINANZIATE CON PROVENTI
CONCESSIONI EDILIZIE;
7. ELENCO SPESE FINANZIATE CON ENTRATE IN
C/CAPITALE;
8. PROSPETTO MUTUI IN AMMORTAMENTO;
9. IL FONDO DI RISERVA RISULTA PARI AL % DELLE
SPESE CORRENTI.
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL PREVENTIVO
1. LE ENTRATE FINANZIANO INDISTINTAMENTE LE SPESE;
2. LE ENTRATE E LE USCITE SONO RIFERITE ALL’ANNO IN
ESAME;
3. TUTTE LE ENTRATE E LE SPESE SONO ISCRITTE IN
BILANCIO;
4. LE VOCI DI BILANCIO NON CONTENGONO
COMPENSAZIONI;
5. LE PREVISIONI SONO SOSTENUTE DA ANALISI STORICHE
DEI DATI O SUPPORTATE DA IDONEA DOCUMENTAZIONE;
6. E’ ASSICURATA LA INTELLEGGIBILITA’ DEI DATI;
7. VIENE RISPETTATO IL PRINCIPIO DEL PAREGGIO;
8. QUESTA LISTA PERMETTE DI VERIFICARE SE VENGONO
RISPETTATI I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
PREVENTIVO, ALTRIMENTI DEFINIBILI COME SEGUE:
- UNITA’;
- ANNUALITA’;
- UNIVERSALITA’;
- INTEGRITA’;
- VERIDICITA’;
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- PUBBLICITA’;
- PAREGGIO FINANZIARIO (SIA COMPLESSIVO CHE DI
PARTE CORRENTE).
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU
VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO
1. IL BILANCIO PREVENTIVO E’ STATO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IN DATA ;
2. IL BILANCIO PREVENTIVO RISULTA ESECUTIVO PER:
- decorrenza dei termini;
3. LA VARIAZIONE DI BILANCIO E’ SUPPORTATA DA
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO;
4. LA VARIAZIONE DI BILANCIO CONSISTE IN:
- MAGGIORI ENTRATE CHE FINANZIANO MAGGIORI
SPESE;
- MINORI ENTRATE COPERTE DA MINORI SPESE;
- STORNI DI FONDI FRA VARI CAPITOLI DELLA SPESE;
- APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE;
5. LE VARIAZIONI DI BILANCIO EFFETTUATE NEL CORSO
DELL’ANNO SONO STATE N. , DI CUI N.
DELIBERATE DALLA GIUNTA E N. DELIBERATE DAL
CONSIGLIO;
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6. LE VARIAZIONI DELIBERATE DALLA GIUNTA SONO
STATE SOTTOPOSTE A RATIFICA DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE NEI SUCCESSIVI 60 GIORNI;
7. E’ STATA ADOTTATA, ENTRO IL 30 SETTEMBRE, LA
DELIBERA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI
BILANCIO;
8. NON SONO STATE ADOTTATE DELIBERE DI VARIAZIONE
DI BILANCIO OLTRE IL 30 NOVEMBRE.
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
AREA OPERATIVA: UFFICIO RAGIONERIA
1. LA BOZZA DI RENDICONTO E’ STATA APPROVATA
DALLA GIUNTA MUNICIPALE IN DATA ……… CON
DELIBERA N. ………;
2. LA BOZZA DI RENDICONTO CON TUTTI GLI ALLEGATI
E’ STATA POSTA A DISPOSIZIONE DEL COLLEGIO IN
DATA ……….;
3. L’ENTE E’ TENUTO/NON E’ TENUTO ALLA
PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO;
4. IL TESORIERE HA TRASMESSO IL CONTO DELLA
PROPRIA GESTIONE IN DATA……;
5. AL CONTO DEL TESORIERE SONO ALLEGATE
N……..REVERSALI DI INCASSO E N……. MANDATI DI
PAGAMENTO;
6. OGNI MANDATO E OGNI REVERSALE E’ SOTTOSCRITTA
DAI SOGGETTI PREPOSTI;
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
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CONTO DEL BILANCIO
1. I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI FINALI DEL CONTO DEL
BILANCIO DELL’ANNO PRECEDENTE RISULTANO
CORRETTAMENTE RIPORTATI;
2. I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DEL
BILANCIO RISULTANO GIUSTIFICATI;
3. DALL’ESAME DELLE POSTE DI BILANCIO DELLA PARTE
ENTRATA RISULTA QUANTO SEGUE:
a) TITOLO I
b) TITOLO II
c) TITOLO III
d) TITOLO IV
e) TITOLO V
f) TITOLO VI
4. DALL’ESAME DELLE POSTE DI BILANCIO DELLA PARTE
SPESA RISULTA QUANTO SEGUE:
a) TITOLO I
b) TITOLO II
c) TITOLO III
d) TITOLO IV
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5. L’AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
RISULTA PARI A …….
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
AREA ACQUISTI
1. I RESPONSABILI DEI SETTORI CON POTERE DI ACQUISTO
SONO:
1.1
1.2
1.3
2. NELLE DETERMINE DI ACQUISTO I RESPONSABILI
ATTESTANO CHE GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
AVVENGONO MEDIANTE PROCEDURA CONSIP (ART. 24
LEGGE N. 448/01);
3. NEL CASO IN CUI GLI ACQUSTI AVVENGONO FUORI
PROCEDURA CONSIP, LE MOTIVAZIONI ADDOTTE SONO
RIPORTATE NELLA DETERMINA DI ACQUISTO;
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
AREA OPERATIVA: UFFICIO ESPROPRI
1. IL RESPONSABILE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO E’ IL SIG.
INDIVIDUATO A MEZZO DELIBERA G.M. N. DEL ;
2. LE PRATICHE PENDENTI ALLA DATA ODIERNA RISULTANO N.
PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO QUANTIFICABILI IN
EURO ;
3. LE PRATICHE DI ESPROPRIO RELATIVE AD AREE PER
REALIZZAZIONE DEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE
SONO N. PER MAGGIORI ONERI QUANTIFICATI IN
EURO ;
4. NEI CONTRATTI DI ASSEGNAZIONE DEL TERRENO ALLA
COOPERATIVA EDIFICATRICE E’ STATA INSERITA LA
CLAUSOLA “SALVO CONGUAGLIO”;
5. LE PRATICHE DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE OPERE
PUBBLICHE SONO N. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO
DI EURO ;
6. LE PRATICHE DI ESPROPRIO PER ACCESSIONE INVERTITA
SONO N.
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PARI A EURO ;
7. LE PRATICHE DI ESPROPRIO PENDENTI DI FRONTE AGLI
ORGANI
GIURISDIZIONALI SONO N. , COSI’ SUDDIVISE:
a. n. pendenti in Tribunale per richiesta di accessione invertita;
b. n. pendenti in Corte d’Appello per determinazione indennità di
esproprio;
c. n. pendenti di fronte al T.A.R. per illegittimità nella procedura;
8. IL CONTENZIOSO RELATIVO ALLE PRATICHE DI ESPROPRIO
E’ CURATO:
- dall’ufficio legale interno;
- da legali esterni appositamente incaricati;
- sia dalla struttura interna che da legali esterni;
9. L’ENTE, AVVALENDOSI DELLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 444/95,
HA PROVVEDUTO A FINANZIARE CON MUTUO N.
PRATICHE DI ESPROPRIO PER COMPLESSIVE EURO ;
10. L’ENTE HA PROVVEDUTO A ISCRIVERE IN BILANCIO
MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO PER EURO ;
11. IL FINANZIAMENTO DEI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO
VIENE DESTINATO AL MOMENTO DELLA CERTEZZA DEL
DEBITO;
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12. IN SEDE DI ACCORDI BONARI, L’ENTE PROCEDE ALLA
VERIFICA DEL VALORE DICHIARATO AI FINI I.C.I.
DALL’ESPROPRIATO;
13. L’ENTE HA APPLICATO LA RITENUTA DEL 20% PREVISTA
DALLA LEGGE N, 413/91 NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE
NON ESERCITANO ATTIVITA’ COMMERCIALI.
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
AREA OPERATIVA: UFFICIO LAVORI PUBBLICI
1. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO E’ L’ARCH./GEOM. ;
2. I CONTRATTI PER REALIZZO DI OPERE PUBBLICHE
STIPULATI NEL CORSO DELL’ANNO SONO PARI A N. ;
3. I CONTRATTI STIPULATI SONO STATI REGISTRATI AL
COMPETENTE UFFICIO DEL REGISTRO;
4. PER OGNI CONTRATTO SI PROCEDE ALLA REDAZIONE DI
UNA SCHEDA CHE PERMETTE DI SEGUIRE L’EVOLUZIONE
DELL’OPERA;
5. I CONTRATTI STIPULATI SONO STATI PRECEDUTI DA
APPOSITA GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE;
6. PER OGNI CONTRATTO SI E’ REDATTO UN VERBALE DI
CONSEGNA DEI LAVORI DAL COMUNE ALLA DITTA
AGGIUDICATARIA;
7. PER OGNI CONTRATTO E’ INDIVIDUATO IL DIRETTORE DEI
LAVORI.
N.B. Stante la mole di contratti per lavori pubblici stipulati da ciascun ente
nel corso di un esercizio solare, si consiglia di procedere all’estrapolazione
di un campione rappresentativo, pertanto per ogni contratto si dovrà
procedere come segue:
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1. L’OPERA APPALTATA E’ FINANZIATA CON:
- mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- mutuo di altri istituti;
- contributi finalizzati di altri Enti;
- avanzo di amministrazione o altro.
2. IL MUTUO E’ STATO CONCESSO DALL’ISTITUTO IN DATA
CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
- durata: ;
- tasso: ;
- importo: ;
- rata semestrale: ;
3. L’ONERE DI AMMORTAMENTO DELL MUTUO FARA’ CARICO
AL BILANCIO DELL’ENTE A PARTIRE DALL’ANNO 20..;
4. LA DETERMINAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA SCELTA
DEL CONTRAENTE E’ DETERMINATA CON DELIBERA N.
DEL ;
5. LA GARA DA ESPLETARE CONSISTE IN:
- licitazione privata;
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- incanto;
- appalto concorso;
6. LA GARA SI E’ SVOLTA IN DATA E I LAVORI SONO
STATI
AGGIUDICATI ALLA DITTA ………….;
7. IL CONTRATTO DI APPALTO E’ STATO STIPULATO IN DATA
……..;
8. IL VERBALE DI CONSEGNA LAVORI E’ STATO STIPULATO IN
DATA ;
9. I GIORNI UTILI PREVISTI PER CONCLUDERE L’INTERVENTO
SONO PARI A N…….;
10. LA PENALE PREVISTA PER RITARDO NELLA CONSEGNA DEI
LAVORI E’ PARI AD EURO ………….. PER CIASCUN
GIORNO/MESE/ANNO DI RITARDO;
11. ALLA DATA DELLA VERIFICA, SONO STATE EROGATE
SOMME PER N….. STADI AVANZAMENTO LAVORI;
12. I S.A.L. EROGATI AMMONTANO A EURO …………. CHE
RAPPRESENTA IL ….% DEL COSTO DELL’OPERA;
13. I S.A.L. EROGATI SONO STATI FATTURATI DALLA DITTA
;
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14. L’ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA HA SUBITO
INTERRUZIONI;
15. LA CONCLUSIONE DELL’OPERA PUBBLICA E’ AVVENUTA IN
DATA ;
16. ALLA RICONSEGNA DELL’OPERA SI E’ PROVVEDUTO A:
- redazione verbale di esecuzione dei lavori;
- collaudo dell’opera, se prevista dalla normativa;
17. IL COSTO DELL’OPERA, A TERMINE DEI LAVORI, RISULTA
PARI A EURO .……;
18. IL COSTO DELL’OPERA E’ INFERIORE/SUPERIORE AL
FINANZIAMENTO;
19. NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DELL’OPERA SI SONO
VERIFICATE RICHIESTE DI REVISIONE PREZZI;
20. L’OPERA RAPPRESENTA IL PRIMO LOTTO PER UN
INTERVENTO ARTICOLATO IN PIU’ LOTTI.
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
AREA OPERATIVA: UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MUTUI
1. L’ELENCO DEI MUTUI E’ ALLEGATO AL BILANCIO
PREVENTIVO;
2. GLI INTERESSI SU MUTUI NON SUPERANO IL 25% DELLE
ENTRATE CORRENTI;
3. I MUTUI CONTRATTI DALL’ENTE SONO COSI’ RIPARTITI:
- N. con la Cassa Depositi e Prestiti;
- N. con l’Istituto di Credito Sportivo;
- N. con altri istituti di credito;
4. LA RATA ANNUALE/SEMESTRALE (CAPITALE + INTERESSI)
CHA GRAVA SULL’ENTE E’ PARI A EURO…………;
5. LA PARTE DI RATA DI MUTUO RIFERITA A RIMBORSO
CAPITALE E’ ISCRITTA AL TITOLO III DEL BILANCIO;
6. LA PARTE DI RATA DI MUTUO RIFERITA AD INTERESSI E’
ISCRITTA AL TITOLO I DELLA SPESA;
7. I MUTUI CONTRATTI DALL’ENTE SONO DESTINATI PER:
- lavori pubblici n. ….;
- Finanziamenti debiti fuori bilancio ……;
- Altro …….;
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8. PER I MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI, SI CONSIGLIA LA PREDISPOSIZIONE DELLA
SEGUENTE SCHEDA DI ANALISI.
POSIZIONE IMPORTO CAPITALE AMM. DAL RATA ANNUA EROGATO PER S.A.L.100 50.000 2004 10.000 18.000 101102
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
AREA OPERATIVA: UFFICIO URBANISTICA
1. IL TECNICO RESPONSABILE DEI CONDONI EDILIZI E’ IL
GEOM. ;
2. RISULTANO PRESENTATI N…. CONDONI EDILIZI EX LEGGE
47/85;
3. RISULTANO PRESENTATI N…. CONDONI EDILIZI EX LEGGE
724/94;
4. PER I CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/85 LA SITUAZIONE E’
LA SEGUENTE:
- Pratiche per le quali è stato passibile rilasciare la concessione
……….;
- Pratiche per le quali manca la documentazione
richiesta……….;
- Pratiche improcedibili ………..;
- Pratiche concluse già archiviate…….;
- Pratiche residue …………….;
5. ALLA DATA ODIERNA RISULTANO INCASSATE, PER L’ANNO
DI BILANCIO, EURO …………….. PER ONERI CONCESSORI A
SANATORIA;
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6. NEL BILANCIO PREVENTIVO RISULTANO ISCRITTI EURO
……… PER ONERI CONCESSORI A SANATORIA DA CONDONO
EDILIZIO EX LEGGE 47/85;
7. DA UNA ANALISI PROSPETTICA CHE TENGA CONTO DI TUTTI
GLI ELEMENTI DI FATTO (TEMPO DI EVASIONE DELLE
PRATICHE, INCARICHI ESTERNI, ECC.) LA PREVISIONE DI
BILANCIO VERRA’/NON VERRA’ RAGGIUNTA;
8. L’ENTE HA PROVVEDUTO ALLA NOTIFICA AI PRIVATI DI
ATTI IDONEI AD INTERROMPERE L’EVENTUALE
PRESCRIZIONE;
N.B. una lista di controllo analoga deve essere predisposta per i condoni ex
legge n. 724 del 1994.
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CHECK LIST
VERIFICHE E CONTROLLI SU:
AREA OPERATIVA: UFFICIO PATRIMONIO
1. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PATRIMONIO E’ IL DOTT.
;
2. SI E’ PROVVEDUTO ALLA RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO
IMOBILIARE DELL'ENTE EX D.LGS. 77/95;
3. GLI IMMOBILI SONO STATI DISTINTI FRA IMMOBILI
DEMANIALI, PATRIMONIALI, DISPONIBILI E NON
DISPONIBILI;
4. GLI IMMOBILI AFFITTATI RISULTANO N…………;
5. I CONTRATTI DI AFFITTO RISULTANO REGOLARMENTE
STIPULATI;
6. I CONTRATTI D CUI SOPRA NON RISULTANO SCADUTI;
7. I CANONI DI AFFITTO SONO STATI ANNUALMENTE
RIVALUTATI CON L’INDICE ISTAT;
8. NELLA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI AFFITTO SI E’
TENUTO CONTO DI:
- valore del bene concesso in locazione;
- perizia di un tecnico per la congruità dei canoni;
- stima UTE sulla congruità;
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9. NEL BILANCIO PREVENTIVO DEL 2002 SONO ISCRITTI, FRA
LE ENTRATE, FITTI REALI DI FABBRICATI, PER EURO ……….;
10. LA POSTA ISCRITTA IN BILANCIO CORRISPONDE ALLA
SOMMATORIA DEI CANONI DI AFFITTO MATURATI IN UN
ESERCIZIO;
11. PER I CONTRATTI SCADUTI SI E’ PROCEDUTO COME SEGUE:
- rinnovo alle stesse condizioni;
- rinnovo alle condizioni di mercato;
12. PER I SOGGETTI MOROSI, SI E’ PROCEDUTO AD IDONEA
AZIONE COATTIVA DI RECUPERO;
13. SI RITIENE UTILE LA PREDISPOSIZIONE DI UN FOGLIO DI
LAVORO CHE SINTETIZZI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILARE, COME SOTTO RIPORTATO:
DESCRIZIONE DESTINAZIONE AFFITTO DAL CANONE ISTAT
BENI DEMANIALIIMMOBILE AIMMOBILE BIMMOBILE CIMMOBILE DBENI PATRIMONIALI IMMOBILE AIMMOBILE BIMMOBILE C
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VERIFICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
…./10/2003
Il giorno …. ottobre 2003 alle ore …… presso il Comune di .............. i
sottoscritti ....................., Presidente, …………….. e ……………. revisori
ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 procede alla periodica verifica e
a una verifica del rispetto dell’obiettivo trimestrale di cassa ai sensi
dell’art.29, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il Collegio dei Revisori dei Conti rilevato che l’Ente è/non è dotato di una
specifica contabilità economica; ha verificato che:
- Le funzioni di ragioniere capo sono svolte dal ....................;
- La contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;
- Le procedure contabili consentono una immediata verifica sullo stato di
realizzo delle entrate e di pagamento delle spese;
- Le rilevazioni vengono annotate su un giornale cronologico dei mandati
e delle reversali e su un partitario dei capitoli (non obbligatorio);
- Risultano emessi n……… reversali e n. ………… mandati;
L’ultima reversale di incasso è stata emessa in data ………….…… per
euro ………………… con causale………………………………………….
L’ultimo mandato di pagamento è stato emesso in data …..……….. per
euro ……………… con causale………………………………………….
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I mandati e le reversali degli esercizi precedenti sono conservati presso il
Comune, i mandati e le reversali dell’esercizio in corso sono conservati
presso il Tesoriere.
- Accertato, sulla base di controlli a campione, che:
• i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti
esecutivi e sono regolarmente estinti;
• le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono
conformi alle disposizioni di legge;
• è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli
accertamenti e degli impegni;
- Sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a:
- presentazione, in via telematica, del modello 770 semplificato il
………………… con ricevuta dell’Agenzia delle Entrate n.
………………………
Inoltre il Collegio verifica:
- la corretta applicazione delle ritenute d’acconto e/o di imposta;
- il versamento effettuato nei termini previsti;
- la corretta compilazione del modello.
- Il Collegio procede alla verifica:
- la corretta compilazione del modello Unico/2003 composto dalla
dichiarazione IVA e IRAP;
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- la corretta opzione per la determinazione, ai fini IRAP, della base
imponibile con i criteri del valore della produzione netta, nel quadro
VO della dichiarazione IVA.
- la corretta determinazione della base imponibile, attraverso l’esame
delle scritture contabili e delle carte di lavoro che determinano gli
elementi positivi e negativi di reddito;
- il corretto utilizzo dei crediti degli anni precedenti.
- Le attività rilevanti ai fini I.V.A. sono le seguenti:
a) ……………..;
b) ……………...
Si procede al controllo della contabilità IVA e si dà atto di quanto
segue:
- le liquidazioni periodiche sono riportate sul registro
….…………………;
- Registro IVA acquisti aggiornato al ……………..pagina ………….;
- Registro IVA vendite aggiornato al ………….. pagina………….;
- Registro IVA corrispettivi aggiornato
al…………..pagina…………..;
L’Ente procede alla liquidazione I.V.A. con cadenza ………………...
L’Ente ha usufruito delle seguenti sanatorie, condoni, previsti dalle
leggi ……………………………………………………………………..
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Esistono accertamenti o contenzioso in corso con l’ufficio IVA
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
- La contabilità patrimoniale viene tenuta ai sensi di legge e chiude con il
conto del patrimonio allegato al rendiconto e con il registro degli
inventari;
- L’utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata è avvenuto in
modo conforme all’art. 149 del d.lgs. n. 267/2000;
- Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del
bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; mediante controllo
a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità dei vari
momenti di spesa secondo l’ordine di previsione, variazione, impegno
liquidazione, mandato, pagamento;
Il Collegio procede al controllo dell’effettuazione e del versamento delle
ritenute Irpef, relative alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro
subordinato ed ai compensi per intermediazioni ed evidenzia quanto segue:
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Codice Tributo
Capitolo o Codice Cont.
Speciale Periodo di
Riferimento
Importo in €uro
Mandati di pagamento n.
Data Pagamento
1001-1007 1023/03
1040 1023/04
1028/01
1174/0
4730 1023/20
4731 1023/19
3802
3816-3818
C.S.1017
1172
1182
C.S. 4050
1001-1004 1023/03
1040 1023/04
4730 1023/20
3802-3803 C.S. 1172/1182
3816 C.S. 4050
1668 1200/0
1001-1004
1023/03
1040 1023/04
4731 1023/19
4730 1023/20
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Codice Tributo
Capitolo o Codice Cont.
Speciale Periodo di
Riferimento
Importo in €uro
Mandati di pagamento n.
Data Pagamento
3802 C.S. 1172/1182
3816 C.S. 4050
Tipo di
Versamento
Periodo di
riferimento
Importo in
€uro
Contributo
Imposta
Mandati
pagamento n°
Data
Pagamento
INPDAP/EX
CPDEL 07/2003
INPDAP/EX INADEL 07/2003
INPDAP 07/2003
Trattenute
varie sindacali 07/2003
INPDAP/EX
CPDEL 08/2003
INPDAP/EX INADEL
08/2003
INPDAP 08/2003
Trattenute
varie sindacali 08/2003
INPDAP/EX
CPDEL 09/2003
INPDAP/EX INADEL
09/2003
INPDAP 09/2003
Trattenute
varie sindacali 09/2003
IRAP 07/2003
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Tipo di
Versamento
Periodo di
riferimento
Importo in
€uro
Contributo
Imposta
Mandati
pagamento n°
Data
Pagamento
IRAP 08/2003
IRAP 09/2003
Tipo di
Versamento
Periodo di
riferimento
Importo in
€uro
Contributo
Imposta
Mandati di
pagamento n°
Data di
Pagamento
INPS 07/2003
INPS 08/2003
INPS 09/2003
L’Ente per l’applicazione dell’Irap ha proceduto / non ha proceduto
all’esercizio dell’opzione per la separazione delle attività commerciali ed
istituzionali. L’Ente ha iscritto il costo Irap fra le imposte e tasse del titolo I
della spesa.
Il Collegio ha, inoltre, tenuto conto che ha espresso, per il trimestre oggetto
della presente verifica, parere favorevole su
…………………………………………………………………..………….
Visto l’articolo 223 del d.lgs. 267/2000 e premesso che il Servizio di
Tesoreria è stato affidato
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alla…………………………………………………………….. il Collegio
attesta che:
• Il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale risultante dal Giornale
di Cassa alla data del ………….. è di euro ………………..=,
corrisponde al saldo di Cassa risultante dalle scritture dell’Ente ed
è determinato da:
Fondo di Cassa al 31/12/……. euro ……………….+
Riscossioni, come da bollettario
del Tesoriere euro ……………….+
Pagamenti, come da mandati emessi euro ……………….-
----------------------------
Saldo di cassa euro ……………….+
• La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli
dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del
servizio e del regolamento di contabilità dell’Ente.
• Le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della
legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente.
• Presso il Tesoriere risulta depositato l’elenco dei mandati da
pagare e delle reversali da incassare.
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• Nel trimestre l’Ente non è ricorso/è ricorso ad anticipazioni di
cassa. L’anticipazione di cassa è stata attivata nei limiti di cui
all’art. 222 del d.lgs. 267/2000.
Il Collegio prende atto che il ………. sono stati presentati alla Corte dei
Conti i modelli di resa del conto per l’esercizio 2002 del tesoriere e degli
agenti contabili.
Il Collegio verifica, visto che l’Ente nell’anno 1999 ha avuto una copertura
del costo del servizio dei rifiuti superiore all’85%, la predisposizione degli
atti necessari per l’avvio della tariffa, dall’1.01.2004, e la possibilità della
stessa di coprire i costi presunti del servizio e rileva quanto segue
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Il Collegio procede con l’esame del programma triennale e l’elenco
annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 14 della legge 109/94 e dà atto che
è/non è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui
al decreto ministeriale 21 giugno 2000 n. 5374/21/65 ed inoltre sono
state/non sono state indicate:
a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal 3° comma
dell’art.14 della legge 109/94 e dagli articoli 5 e 6 del decreto
ministeriale del 21/6/2000, sopra richiamato;
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b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di
realizzazione delle opere e del collaudo;
c) gli accantonamenti per :
- accordi bonari ( art.12, d.p.r. 554/99)
- esecuzione lavori urgenti ( artt. 146 e 147 d.p.r. 554/99 )
- esecuzioni indagini, studi, ed aggiornamento programma;
d) per gli interventi di importo superiore ad 1.000.000 di euro contenuti
nell’elenco annuale, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la
Giunta ha provveduto all’approvazione dei progetti preliminari entro la
data di approvazione del bilancio di previsione;
e) gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di
previsione annuale e pluriennale;
f) il programma dopo la sua approvazione consiliare, è stato trasmesso
all’Osservatorio dei lavori pubblici.
Il Collegio prende atto che con delibera n. ….. del ….. il Consiglio
Comunale ha provveduto ad aggiornare il programma sopra citato.
Il Collegio verifica se l’Ente è ricorso all’indebitamento per finanziare
spese diverse da quelle di investimento in violazione dell’art.119 della
Costituzione e rileva quanto segue
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
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L’Ente ha provveduto alla ricognizione del patrimonio immobiliare ai sensi
di legge, gli immobili sono stati distinti fra immobili demaniali,
patrimoniali, disponibili e non disponibili. Gli immobili affittati risultano n.
……….. . I contratti di affitto risultano regolarmente stipulati, registrati e
non risultano scaduti. I canoni di affitto sono stati annualmente rivalutati
con l’indice ISTAT. Nella determinazione dei canoni di affitto si è tenuto
conto di:
a) valore del bene concesso in locazione;
b) perizia di un tecnico per la congruità dei canoni;
c) stima UTE sulla congruità.
Nel bilancio preventivo del …..… sono iscritti, fra le entrate, fitti reali di
fabbricati, per euro ……………………….. . La posta iscritta in bilancio
corrisponde alla sommatoria dei canoni di affitto maturati in un esercizio.
Per i contratti scaduti si è proceduto come segue:
a) rinnovo alle stesse condizioni;
b) rinnovo alle condizioni di mercato;
c) non si provveduto a rinnovo.
Per i soggetti morosi, si è proceduto ad idonea azione coattiva di recupero.
Il Collegio avvalendosi della collaborazione del responsabile delle pratiche
di esproprio, il sig. …………………, individuato a mezzo delibera G.M.
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n……. del ………… procede al seguente controllo: (viene dato atto che
non ci sono pratiche di esproprio)
1. Le pratiche pendenti alla data odierna risultano n. ……….per maggiori
oneri di esproprio quantificabili in euro ………………..;
2. Le pratiche di esproprio relative ad aree per realizzazione dei piani di
edilizia economica e popolare sono n. ………per maggiori oneri
quantificati in euro ………………..;
3. Nei contratti di assegnazione del terreno alla cooperativa edificatrice è
stata inserita la clausola “salvo conguaglio”;
4. Le pratiche di esproprio per realizzazione opere pubbliche sono n.
………per un importo complessivo di euro …………….;
5. Le pratiche di esproprio per accessione invertita sono n ……pari a euro
…………..;
6. Le pratiche di esproprio pendenti di fronte agli organi giurisdizionali
sono n. …….., così suddivise:
a) n. ………..pendenti in Tribunale per richiesta di accessione invertita;
b) n. ……….pendenti in Corte d’Appello per determinazione indennità
di esproprio;
c) n. ……….pendenti di fronte al T.A.R. per illegittimità nella
procedura;
7. Il contenzioso relativo alle pratiche di esproprio è curato:
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a) dall’ufficio legale interno;
b) da legali esterni appositamente incaricati;
c) sia dalla struttura interna che da legali esterni;
8. L’Ente, avvalendosi delle disposizioni del d.l. 444/95, ha provveduto a
finanziare con mutuo n ………..pratiche di esproprio per complessive
euro ……………;
9. L’Ente ha provveduto a iscrivere in bilancio maggiori oneri di esproprio
per euro …………….;
10. Il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio viene destinato al
momento della certezza del debito;
11. In sede di accordi bonari, l’Ente procede alla verifica del valore
dichiarato ai fini I.C.I. dall’espropriato;
12. L’Ente ha applicato la ritenuta del 20% prevista dalla legge n. 413/91
nei confronti di soggetti che non esercitano attività commerciali.
Successivamente il Collegio effettua un accurato controllo relativamente
all’Ufficio Lavori Pubblici, ed accerta quanto segue:
1. Il responsabile dell’Ufficio è l’arch./ geom. ……………………….,
2. I contratti per realizzo di opere pubbliche stipulati nel corso dell’anno
sono pari a n. ………;
3. I contratti stipulati sono stati registrati al competente ufficio del registro;
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4. Per ogni contatto si procede alla redazione di un scheda che permetta di
seguire l’evoluzione dell’opera;
5. I contratti stipulati sono stati preceduti da apposita gara per
l’individuazione del contraente;
6. Per ogni contratto si è redatto un verbale di consegna dei lavori dal
comune alla ditta aggiudicataria;
7. Per ogni contratto è individuato il direttore dei lavori.
Si procede, ora, all’estrapolazione di un campione rappresentativo:
- L’opera appaltata è finanziata con:
a. mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
b. mutuo di altri istituti;
c. contributi finalizzati di altri Enti;
d. avanzo di amministrazione o altro.
- Il mutuo è stato concesso dall’Istituto in data …………… con le
seguenti caratteristiche:
a. durata …………………;
b. tasso ………………….;
c. importo …………………;
d. rata semestrale……………. .
- L’onere di ammortamento del mutuo farà carico al bilancio dell’Ente a
partire dall’anno …..…..
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- La determinazione delle procedure per la scelta del contraente è
determinata con delibera n. …….del …………..;
- La gara da espletare consiste in:
a. licitazione privata;
b. incanto;
c. appalto concorso.
- La gara si è svolta in data …………… e i lavori sono stati aggiudicati
alla ditta ………………
- Il contratto di appalto è stato stipulato in data ………………..
- Il verbale di consegna lavori è stato stipulato in data …………….
- I giorni utili previsti per concludere l’intervento sono pari a n…………..
- La penale prevista per ritardo nella consegna dei lavori è euro ………
per ciascun giorno/mese/anno di ritardo.
- Alla data della verifica, sono state erogate somme per n. ……….. stadi
avanzamento lavori.
- I S.A.L. erogati ammontano a euro ……….che rappresenta il …….%
del costo dell’opera.
- I S.A.L. erogati sono stati fatturati dalla ditta …………………
- L’esecuzione dell’opera pubblica ha subito interruzioni.
- La conclusione dell’opera pubblica è avvenuta in data …………….
- Alla riconsegna dell’opera si è provveduto a:
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a. redazione verbale di esecuzione dei lavori;
b. collaudo dell’opera, se prevista dalla normativa.
- Il costo dell’opera è inferiore/superiore al finanziamento.
- Nel corso dell’esecuzione dell’opera si sono verificate richieste di
revisione prezzi.
- L’opera rappresenta il primo lotto per un intervento articolato in più
lotti.
In ultimo il Collegio procede ad una verifica dell’ufficio urbanistica e ne
consegue:
1. Il tecnico responsabile dei condoni edilizi è il Geom. ………………;
2. Risultano presentati n ……..condoni edilizi ex legge 47/85;
3. Risultano presentati n……..condoni edilizi ex legge 724/94;
4. Per i condoni edilizi ex legge 47/85 la situazione è la seguente:
a) pratiche per le quali è stato possibile rilasciare la concessione
……………….;
b) pratiche per le quali manca la documentazione richiesta ……………,
c) pratiche improcedibili ……………….;
d) pratiche concluse già archiviate …………….;
e) pratiche residue ……………….;
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5. Alla data odierna risultano incassate, per l’anno di bilancio, euro
…………..per oneri concessori a sanatoria;
6. Nel bilancio preventivo risultano iscritte euro ……………per oneri
concessori a sanatoria da condono edilizio ex legge 47/85;
7. Da una analisi prospettica che tenga conto di tutti gli elementi di fatto
(tempo di evasione delle pratiche, incarichi esterni, ecc.) la previsione di
bilancio verrà / non verrà raggiunta;
8. L’Ente ha provveduto alla notifica ai privati di atti idonei ad
interrompere l’eventuale prescrizione.
Ai sensi dell’art.29, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
Collegio dei Revisori ha verificato il rispetto dell’obiettivo trimestrale di
cassa e la sua coerenza con quello annuale, riportato nell’allegato “E” della
Circolare 7 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con data 4
febbraio 2003, evidenziandosi un saldo finanziario in termini di cassa pari a
……….. migliaia di Euro, ottenuto dalla differenza tra l’Entrate Finali
Nette pari a …………. migliaia di Euro e le Spese Correnti Nette, pari a
…….. migliaia di Euro, di cui vengono di seguito riportati l’allegato E ed il
prospetto di calcolo per la verifica dell’obiettivo del 3° trimestre:
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ENTRATA Riferimenti al Bilancio INCASSI
a tutto il 3° Trimestre 2003
TITOLO I - Entrate tributarie €
a detrarre -Compartecipazione IRPEF
Titolo 1 -Cat. 1 € -
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
€
a detrarre - Trasferimenti correnti dallo Stato Titolo 2 -Cat. 1 €
- Trasferimenti correnti dalla U.E. Titolo 2 -Cat. 4 € -
- Trasferimenti correnti dagli enti partecipanti al p.s.i.
Titolo 2 -Cat. 2, 3, 5 €
TITOLO III - Entrate Extratributarie €
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni,trasferimenti di capitali, riscossioni di crediti
€
a detrarre
- Proventi dalla dismissione di beni immobiliari e finanziari
Titolo 4 -Cat. 1 € -
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ENTRATA Riferimenti al Bilancio INCASSI
a tutto il 3° Trimestre 2003
- Trasferimenti c/ capitale dallo Stato Titolo 4 -Cat. 2 € -
- Trasferimenti c/capitale dalla U.E.
Titolo 4 -Cat.4 € -
- Trasferimenti c/capitale dagli enti partecipanti al p.s.i.
Titolo 4 -Cat.3 €
- Riscossione crediti
Titolo 4 -Cat.6
Entrate finali nette €
SPESA Riferimenti al Bilancio PAGAMENTI
a tutto il 3° Trimestre 2003
TITOLO I - Spese Correnti €
a detrarre - Spese per interessi passivi Titolo 1 € -
- Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.
Titolo 1 € -
- spese per calamità naturali Titolo 1 . € -
- spese per elezioni amministrative
Titolo 1 € -
Spese correnti nette €
SALDO FINANZIARIO al 30 SETTEMBRE 2003 -€
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La verifica ha termine alle ore ……. circa previa redazione, lettura ed
approvazione del presente verbale.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
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BIBLIOGRAFIA:
Ø LA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA – G. FARNETI, F.
BRUNO, L. PRINCIPATO, F. DELFINO e G. REVELLI;
Ø IL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI – B. DEI, R. GIACINTI, P.
R. SORIGNANI, E. TERZANI;
Ø GUIDA PRATICA ALLA REVISIONE CONTABILE – A.
BORGHI, G. FARNETI;
Ø CONTABILITA’ E FINANZA DEGLI ENTI LOCALI – Edizioni
Giuridiche SIMONE;
Ø MODULO ENTI LOCALI 2003 – Edizione IPSOA;
Ø TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI – D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
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I N D I C E
LE FUNZIONI DEL REVISORE: RELAZIONE DA PAG. 1 A PAG. 36
PROGRAMMA DELLA ATTIVITA’
DI REVISIONE PER L’ANNO 2003 DA PAG. 37 A PAG. 90 CHECK LIST DA PAG. 91 A PAG. 127
BOZZA VERIFICA DEL COLLEGIODEI REVISORI DEL TERZO TRIMESTRE DA PAG. 128 A PAG. 147 BIBLIOGRAFIA PAG. 148