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CORSO DI FORMAZIONE PER REVISORI, PROFESSIONISTI, SEGRETARI E DIRIGENTI DI ENTI LOCALI LE FUNZIONI DEL REVISORE (Rag. Davide Di Russo) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA’ DI ECONOMIA Torino, 15 novembre 2003

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CORSO DI FORMAZIONE PER

REVISORI, PROFESSIONISTI, SEGRETARI

E DIRIGENTI

DI ENTI LOCALI

LE FUNZIONI DEL REVISORE

(Rag. Davide Di Russo)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

FACOLTA’ DI ECONOMIA

Torino, 15 novembre 2003

Collegio Ragionieri Commercialisti – Unione Giovani Ragionieri Commercialisti - Torino

LE FUNZIONI DEL REVISORE – RAG. DAVIDE DI RUSSO

Corso di Formazione per Revisori, Professionisti, Segretari e Dirigenti di Enti Locali 1

LE FUNZIONI DEL REVISORE

Il complesso processo di riforma delle pubbliche amministrazioni avviato

in Italia all’inizio degli anni 1990 con la Legge 8 giugno 1990 n. 142, con il

D.Lgs 25 febbraio 1995 n. 77 ed in ultimo con l’ordinamento contabile e

finanziario disegnato dal nuovo T.U. con il D.Lgs n. 267/2000, ha

ridefinito il ruolo e le competenze dell’organo di revisione introducendo la

revisione economico-finanziaria e valorizzando il sistema dei controlli

interni rispetto a quelli esterni.

La disciplina dell’istituto della revisione era individuata, inizialmente,

nell’articolo 57 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, successivamente nel

capo VIII del Dl.gs 25 febbraio 1995, n. 77 ed attualmente è regolata dal

titolo VII, parte seconda, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 dove vengono

delineate sia le funzioni sia, sebbene sinteticamente, i principi contabili e di

revisione ai quali attenersi.

Nomina dell’organo di Revisione

I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Unioni di Comuni e

le Comunità Montane devono affidare la revisione ad un revisore unico

eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’Unione di Comuni o dal

Consiglio della Comunità Montana.

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I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, province e città

metropolitane devono affidare la revisione ad un collegio dei revisori

composto da tre membri eletti dai consiglieri comunali i quali possono

esprimere un massimo di due preferenze.

I tre membri del collegio sono scelti con la seguente modalità:

Ø uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che svolgerà le

funzioni di presidente;

Ø uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;

Ø uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri commercialisti.

Il revisore unico è scelto tra i soggetti aventi uno dei requisiti indicati

precedentemente.

La decorrenza della carica è prevista dalla data di esecutività della delibera

o dalla data di immediata eseguibilità della stessa.

Il revisore eletto dovrà essere informato della decisione del Consiglio

Comunale e sulla base delle condizioni relative al trattamento economico,

di eventuali funzioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie per legge e

della situazione personale del revisore come cause di incompatibilità o di

ineleggibilità, dovrà decidere se accettare o meno la carica.

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Cause di ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità sono indicate nei primi tre commi dall’articolo

236 del T.U.E.L. e precisamente:

Ø cause di ineleggibilità ex articolo 2399 del Codice Civile, secondo le

quali non possono essere eletti revisori e se eletti decadono:

o l’interdetto (articolo 414 del Codice Civile);

o l’inabilitato (articolo 415 del Codice Civile);

o il fallito (Legge fallimentare);

o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare

uffici direttivi (articolo 28,29,32-bis e 35-bis Codice Penale);

o i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti

dell’organo esecutivo;

o coloro che sono legati all’Ente o alle società da questo controllate

(articolo 2359, secondo comma, Codice Civile) da un rapporto

continuativo di prestazione d’opera retribuita;

Ø cause di ineleggibilità ed incompatibilità:

o i componenti in carica degli organi dell’Ente locale (articolo 36

del T.U.E.L.);

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o i componenti in carica nel biennio precedente la nomina degli

organi dell’Ente locale;

o il segretario e i dipendenti dell’Ente locale presso cui deve essere

nominato;

o il dipendente della regione, della provincia, della città

metropolitana, delle comunità montane e delle unioni di comuni

compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

Inoltre nelle cause di incompatibilità rientrano le assunzioni di incarichi

o consulenze presso l’Ente locale o presso organismi e istituzioni

dipendenti dallo stesso in quanto si rischia di far coesistere il ruolo di

controllore e controllato togliendo obiettività alle valutazioni e

decisioni.

Limiti di affidamento

L’incarico di revisione ha un ulteriore vincolo disposto dall’articolo 238

del Testo Unico relativamente ai limiti di affidamento degli incarichi che

dispone:

Ø salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità

dell’Ente locale, ciascun revisore non può assumere

complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di

quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000

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abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i

5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con

popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono

equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000

abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione

inferiore a 5.000 abitanti.

Il non superamento del limite degli incarichi deve essere dichiarato dal

revisore nella dichiarazione di accettazione della carica.

Compenso

Il compenso spettanti ai revisori è stabilito nella delibera di nomina entro i

limiti massimi per classe demografica, spese di funzionamento ed

investimento, dell’Ente, disposti dal decreto del Ministero dell’Interno

25.09.1997, n. 475, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12.01.1998.

Il limite massimo del compenso base è soggetto ad aggiornamento

triennale, come disposto dal comma 1 dell’articolo 241 del Testo Unico.

Cessazione dalla carica

La cessazione dell’organo di revisione è prevista decorsi i tre anni con la

possibilità di proroga per non oltre quarantacinque giorni, decorso tale

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termine l’organo di revisione decade ed eventuali atti adottati sono nulli.

Inoltre gli stessi revisori possono essere rieletti una sola volta.

Accanto alla cessazione per scadenza del mandato, possono verificarsi altri

casi quali dimissioni volontarie, l’impossibilità, per qualsiasi causa, a

svolgere l’incarico per un determinato periodo di tempo stabilito dal

regolamento dell’Ente, la decadenza e, naturalmente, la morte del soggetto

interessato.

Le dimissioni del revisore costituiscono una dichiarazione unilaterale

diretta al Consiglio che non necessita, salvo diverse disposizioni, di

accettazione da parte di quest’ultimo. In questo caso subentrano i supplenti,

se previsti dal regolamento di contabilità, con una apposita delibera da

parte del Consiglio, i revisori dimissionari dovranno rimanere in carica fino

a quando i nuovi revisori non abbiano assunto la carica. La proroga non

sarà possibile nel caso in cui tutti i componenti dell’organo di controllo si

dimettano a causa della negligenza dei gestori dell’Ente. Nell’ipotesi

dell’assenza della giusta causa l’Ente potrà chiedere al revisore

dimissionario un risarcimento dei danni in quanto, fra le parti, esisteva un

vincolo giuridico in base al quale, i componenti del collegio, sono obbligati

a prestare diligentemente la propria opera per un periodo di tempo

prestabilito.

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La revoca, verso i componenti del collegio, può essere emessa dall’Ente,

davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, senza necessariamente

la presenza della giusta causa.

La causa di cessazione, connessa alla decadenza, si ha nel caso in cui, nel

corso del rapporto, si verifichi una causa di incompatibilità o ineleggibilità.

Funzione dell’organo di revisione

Le attività attribuite all’organo di revisione riguardano la collaborazione

con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, la vigilanza sulla

regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e possono

essere, sinteticamente, così riassunte:

Ø collaborazione;

Ø pareri obbligatori sul bilancio e relative variazioni;

Ø vigilanza;

Ø verifiche;

Ø attestazioni;

Ø rilievi;

Ø proposte;

Ø referto.

L’ultimo comma dell’articolo 239 del Tuel stabilisce che lo statuto

dell’Ente può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

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L’attività di vigilanza dovrà essere svolta costantemente nel corso

dell’anno e successivamente riportata, con eventuali suggerimenti e

proposte, nella relazione che accompagna il conto consuntivo. Mentre, le

osservazioni che riguardano il bilancio preventivo e le sue variazioni,

hanno la caratteristica di controllo preventivo e si conclude in un parere di

merito all’adozione dell’atto.

Un supporto all’attività del collegio dei revisori è dato dalla corretta e

precisa tenuta del libro verbali delle adunanze e delle verifiche. La tenuta di

tale libro permette sia una programmazione dell’attività da svolgere, sia la

necessità di dover documentare la manifestazione di volontà, dei singoli

membri del collegio, in relazione alle decisioni adottate.

Per il libro verbali del collegio non è prevista una vidimazione o bollatura

ma si ritiene opportuno che venga preventivamente numerato e bollato dal

Segretario dell’Ente.

Sul libro dovranno essere trascritti, cronologicamente, i verbali delle

riunioni tenutesi, le ispezioni e le verifiche effettuate dal collegio.

Si ritiene che anche il revisore unico dovrà tenere un proprio libro verbali.

Inoltre, l’istituzione del libro permetterà all’organo di revisione, nominato

successivamente, di poter verificare eventuali riserve, rilievi o irregolarità

segnalate dal precedente organo e di essere edotto sull’attività da questi

svolta.

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Diritto di accesso

Il diritto di accesso per l’organo di revisione è regolamentato dal secondo

comma dell’articolo 239 del Tuel. Si ritiene che il diritto sia individuale

nell’ambito delle norme che possono regolare il funzionamento dell’organo

di revisione, sia se stabilite dal Regolamento dell’Ente che dallo stesso

organo di revisione. Le conseguenze dell’accesso devono essere

verbalizzate e tutte le conseguenti decisioni non possono che derivare da

una deliberazione collegiale. Il quinto comma del menzionato articolo

prevede anche che i singoli componenti dell’organo di revisione collegiale

abbiano diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Tale diritto deve

inquadrarsi o in una specifica indagine deliberata dal collegio, o nell’azione

condotta sulla base della complessiva programmazione dei lavori del

collegio.

Partecipazioni alle riunioni

Il revisore può partecipare all’assemblea dell’organo consiliare riunito per

l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, o alle altre

assemblee dell’organo esecutivo e, se previsto dallo statuto dell’Ente,

anche alle riunioni dello stesso.

Le modalità di partecipazione dell’organo di revisione alle assemblee e

riunioni dovrebbe essere regolamentata nello statuto o nel regolamento di

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contabilità specificando se esso può solo assistere alla seduta o anche

intervenire nella discussione.

Nella prima ipotesi il collegio, o suo rappresentante, nelle assemblee o

riunioni può chiarire ed approfondire il contenuto delle determinazioni,

decisioni e valutazioni adottate.

Nella seconda ipotesi è bene precisare che eventuali pareri, proposte e

suggerimenti, forniti dal Presidente del collegio o suo rappresentante, nelle

riunioni o assemblee, devono essere preventivamente condivisi dalla

maggioranza del collegio.

Gli interventi devono essere fedelmente riportati nel libro verbali delle

adunanze.

Le eventuali responsabilità connesse alle deliberazioni illecite si estendono

anche ai revisori presenti che non abbiano fatto rilevare il loro dissenso

immediatamente o in sede di successive riunioni del collegio.

L’espressione dei pareri

La definizione dei tempi e dei modi di espressione dei pareri dell’organo di

revisione, anche per il rinvio contenuto nel testo unico, è necessario che sia

contenuta nel regolamento di contabilità che dovrebbe contenere:

Ø relativamente ai termini:

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o per il bilancio, l’espressione del parere sulla proposta di

bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e

programmatica e relativi allegati predisposti o approvati

dall’organo esecutivo entro quindici giorni dal ricevimento.

Nel caso di accoglimento di emendamenti consiliari allo

schema di bilancio l’ulteriore formulazione del parere entro

cinque giorni dal ricevimento della proposta di accoglimento;

o per gli atti gestionali, l’espressione del parere entro cinque

giorni dal ricevimento della proposta di accoglimento;

Ø relativamente alle modalità, la richiesta del parere può essere

effettuata dal sindaco, dal presidente del Consiglio, dal segretario

comunale, dai dirigenti o funzionari dell’Ente e trasmessa dal

segretario del collegio ai revisori, anche via fax, facendo seguire

l’originale.

Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal capogruppo, al

presidente del Consiglio, o al sindaco, nonché l’organo esecutivo,

possono chiedere pareri all’organo di revisione sugli aspetti

economici, patrimoniali e finanziari delle proposte di deliberazioni di

competenza.

Il parere sulla proposta di bilancio e sui documenti

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Consiste in una verifica tecnica di carattere preventivo, in quanto la

proposta di delibera che deve approvare il bilancio deve essere

accompagnata dal parere del collegio che deve quindi essere inserito nel

testo della delibera ed è obbligatorio.

Il controllo del collegio deve essere prima di tutto di carattere formale, di

riscontro del rispetto di tutte le prescrizioni di carattere legislativo come:

Ø pareggio del bilancio dove il totale delle entrate deve eguagliare il

totale delle spese;

Ø pareggio economico finanziario, dove il totale delle entrate correnti

(primi tre titoli) deve eguagliare le spese correnti più il rimborso

delle quote capitale dei mutui in corso di ammortamento;

Ø esistenza di tutti gli allegati al bilancio preventivo;

Ø coincidenza del bilancio preventivo annuale con il primo esercizio

del bilancio pluriennale.

Il successivo controllo del collegio deve riguardare gli aspetti sostanziali,

valutando la correttezza e la realizzabilità delle entrate correnti iscritte che

potrà a volte essere documentata da parte della giunta con la propria

relazione.

Relativamente alla correttezza delle spese iscritte in bilancio si ritiene che

le spese debbano essere valutate nel seguente modo:

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Ø per le spese riferite al personale dipendente, valutare l’esattezza

dell’importo sulla base del costo del personale dell’esercizio

precedente, considerando assunzioni, licenziamenti, dimissioni e

rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro;

Ø per le spese riferite a interessi passivi su mutui, verificare l’esattezza

dell’importo iscritto sulla base delle rate di mutuo in scadenza

nell’anno successivo;

Ø per le altre spese dovranno essere valutate singolarmente tenendo

presente che l’iscrizione di alcune spese di carattere facoltativo può

avere sicuramente una valenza politica, nel merito del quale il

revisore non dovrebbe entrare visto la sua posizione di terzietà e

indipendenza;

Ø per il fondo di riserva, iscritto tra le spese correnti, si dovrà verificare

se l’importo è compreso tra lo 0,3 e il 2% delle spese correnti

previste nel bilancio preventivo.

Il parere dei revisori sulla proposta di bilancio preventivo, deve contenere

un motivato giudizio di legittimità, congruenza, coerenza ed attendibilità,

inoltre, può prevedere alcuni suggerimenti, al Consiglio, relativi a tutti i

provvedimenti necessari per assicurare l’attendibilità delle impostazioni.

Infine si ricorda che al bilancio di previsione devono essere allegati i

seguenti documenti:

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Ø rendiconto del penultimo esercizio antecedente;

Ø risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni,

aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitali costituite

per l’esercizio di servizi pubblici relative al penultimo esercizio

antecedente a quello cui si riferisce il preventivo;

Ø deliberazione di individuazione delle aree da destinarsi a residenza o

ad attività produttive e terziarie;

Ø programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;

Ø deliberazioni di determinazione, per l’anno successivo, delle tariffe e

aliquote di imposta;

Ø tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà

strutturale.

I pareri sulle variazioni di bilancio

Le variazioni di bilancio preventivo possono essere di due categorie:

1. variazioni di bilancio che danno luogo a maggiori o minori entrate

con conseguenti minori o maggiori spese;

2. storno di fondi fra vari interventi del bilancio, lasciando immutato il

livello complessivo dell’entrata e della spesa.

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E’ necessario sottolineare che non sono possibili spostamenti tra

competenza e residui nonché spostamenti da servizi per conto terzi su

altre parti del bilancio.

Le osservazioni fatte in precedenza sul bilancio previsionale sono valide

anche per le variazioni di bilancio aggiungendo che, nei casi di urgenza,

anche la giunta comunale, può adottare delle variazioni al bilancio, con

l’obbligo di sottoporle a ratifica al Consiglio comunale entro sessanta

giorni.

Le variazioni al bilancio preventivo devono essere deliberate entro il trenta

novembre dell’anno del bilancio.

I prelevamenti dal fondo di riserva possono essere deliberati entro il 31

dicembre dell’anno del bilancio.

Le delibere di variazioni dovranno essere accompagnate dal parere di

regolarità tecnica e di copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del

servizio.

Particolari casi di variazione di bilancio sono costituiti dall’applicazione

dell’avanzo di amministrazione e dalla salvaguardia degli equilibri di

bilancio, in quanto l’avanzo di amministrazione costituisce un’entrata non

preventivata che potrà/dovrà essere applicata al bilancio preventivo per la

salvaguardia del principio del pareggio.

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L’avanzo di amministrazione, accertato con l’approvazione del conto

consuntivo, potrà essere utilizzato (articolo 187 del Tuel):

Ø per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento,

provvedendo, ove l’avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella

parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;

Ø per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma

dell’articolo 194 del Tuel;

Ø per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di

bilancio di cui all’articolo 193 del Tuel ove, non possa provvedersi

con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di

funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per

le altre spese correnti solo in sede di assestamento;

Ø per il finanziamento di spese di investimento.

La salvaguardia degli equilibri di bilancio rappresenta una verifica da

effettuare, da parte dell’organo consiliare, con periodicità stabilita dal

regolamento di contabilità dell’Ente o comunque almeno una volta all’anno

entro il trenta settembre.

La delibera potrà prevedere:

Ø una presa d’atto senza apportare alcuna variazione al bilancio

preventivo dell’esercizio in corso;

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Ø adottare gli opportuni provvedimenti di variazione al bilancio

preventivo per:

o la copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione;

o la copertura di eventuali debiti fuori bilancio;

o il ripristino di eventuali squilibri della gestione di competenza

o della gestione dei residui.

La delibera deve essere in ogni caso adottata anche in mancanza di una

variazione di bilancio in quanto il mancato adempimento è equiparato alla

mancata approvazione del bilancio di previsione.

Le verifiche degli adempimenti fiscali

Gli enti locali, considerati alla stregua di ogni contribuente, devono

assolvere gli obblighi e gli adempimenti previsti a loro carico dalle singole

leggi d’imposta.

Il collegio dei revisori deve verificare la correttezza della gestione

dell’Ente e l’assolvimento degli obblighi imposte dalle leggi nell’ambito

fiscale.

La verifica degli adempimenti in materia di I.V.A.

Gli enti locali possono esercitare, nell’ambito delle loro molteplici attività,

anche operazioni rilevanti ai fini dell’I.V.A. per le quali dovranno assolvere

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tutti gli obblighi del D.P.R. 633/72 come ad esempio la fatturazione attiva,

la tenuta dei registri, la detrazione dell’I.V.A. sugli acquisti con la relativa

liquidazione periodica e la presentazione della dichiarazione annuale.

Pertanto il collegio, nel corso delle proprie verifiche periodiche, dovrà

provvedere al controllo:

Ø dell’eventuale separazione delle attività rilevanti ai fini I.V.A.;

Ø della regolarità della tenuta dei libri I.V.A.;

Ø dell’esistenza di attività esenti per le quali è stata esercitata

l’opzione ex-articolo 36 bis D.P.R. 633/72;

Ø della detrazione dell’I.V.A. assolta sugli acquisti effettuata nei limiti

e con le modalità dell’articolo 19-ter D.P.R. 633/72;

Ø del versamento periodico (mensile o trimestrale) dell’imposta

risultante dalle liquidazioni periodiche nonché dell’acconto

dell’I.V.A. entro il 27 dicembre di ciascun anno;

Ø della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione annuale

con i dati indicati nei registri I.V.A.;

Ø della presentazione della dichiarazione annuale nei termini previsti

dalla legge;

Ø della sottoscrizione di eventuali opzioni;

Ø del corretto riporto del credito o del debito I.V.A. nel bilancio

dell’Ente;

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Ø del corretto recupero dell’importo dell’I.V.A. sull’acquisto di beni

strumentali adibiti promiscuamente ad attività commerciali e attività

istituzionali;

Ø del recupero dell’I.V.A. sugli acquisti, relativa a fatture ricevute con

I.V.A. ad esigibilità differita, solo al momento dell’effettuazione

del pagamento delle stesse.

La verifica degli adempimenti del sostituto d’imposta

L’Ente locale dovrà provvedere ad effettuare le ritenute, a saldo o in

acconto, sui compensi corrisposti nei confronti di tutti i soggetti previsti dal

D.P.R. 600/73 (dipendenti, liberi professionisti, consiglieri e assessori,

collaboratori coordinati e continuativi ecc.) con i conseguenti obblighi.

Dovrà essere controllato, da parte del collegio, nelle verifiche periodiche;

Ø la corretta applicazione della ritenuta sui compensi corrisposti nei

confronti di tutti i soggetti previsti dal D.P.R. 600/73;

Ø l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai contributi

corrisposti a soggetti nell’ambito di attività di impresa;

Ø l’applicazione delle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale;

Ø l’applicazione della ritenuta d’imposta del 20% sul pagamento di

indennità di espropri o somme a titolo di cessione volontaria relative

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a terreni destinati a opere pubbliche o infrastrutture urbane a favore

di soggetti non esercenti attività commerciali;

Ø il versamento delle ritenute sopra indicate nei termini stabiliti dalla

legge (il sedici del mese successivo alla data di corresponsione del

compenso);

Ø l’utilizzo di eventuali crediti d’imposta;

Ø la presentazione nei termini stabiliti dalla legge del modello 770

semplificato e del modello 770 ordinario.

Verifica degli adempimenti in materia I.R.A.P.

Il D.Lgs. 446 del 15.12.1997, istitutivo dell’I.R.A.P., ha stabilito che anche

gli enti locali sono considerati soggetti passivi e il terzo comma

dell’articolo 10 prevede che la base imponibile è costituita:

Ø dall’ammontare delle retribuzioni al personale dipendente;

Ø dall’ammontare dei compensi erogati a titolo di redditi assimilati a

lavoro dipendente.

Inoltre il terzo comma stabilisce che, in caso di opzione, l’Ente può

procedere a determinare la base imponibile per le attività commerciali

secondo le regole proprie previste per le società e per gli enti commerciali.

Il collegio dei revisori dovrà verificare:

Ø il corretto calcolo dell’imposta;

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Ø l’eventuale opzione per il calcolo distinto dell’imposta tra le attività

istituzionali e le attività commerciali;

Ø il versamento effettuato nei termini previsti dalla legge;

Ø la regolare presentazione della dichiarazione annuale.

Verifica sulla gestione

L’attività di verifica della gestione si concretizza con incontri periodici con

i responsabili dei vari uffici dell’Ente per accertare l’attività svolta.

Le aree principalmente rilevanti possono essere:

Ø l’ufficio tributi;

Ø l’ufficio espropri;

Ø l’ufficio lavori pubblici;

Ø l’ufficio urbanistica;

Ø l’ufficio ragioneria;

Ø l’ufficio del patrimonio.

L’Ufficio tributi

Questo ufficio rappresenta l’unità operativa che permette all’Ente di

incassare la maggior parte delle entrate del bilancio principalmente dal

momento in cui si sono ridotti i trasferimenti statali con la conseguente

nascita di nuovi tributi locali. La funzione di questo ufficio deve consistere

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nel controllo delle dichiarazioni pervenute all’Ente per le varie imposte

mediante un’attività di liquidazione e nella verifica dell’esistenza di

eventuali evasori.

Gestione del contenzioso tributario

E’ importante evidenziare che con il D.Lgs. 546/1992 le controversie delle

imposte locali sono state trasferite alla competenza delle Commissioni

Tributarie. Infatti, se nella struttura precedente del contenzioso, l’Ente

locale assumeva la posizione di soggetto passivo, in quanto il ricorso

veniva definitivo in via amministrativa senza un contraddittorio fra le parti

e senza pubblica udienza, ora diventa soggetto attivo del contenzioso, con

tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia. In pratica la gestione

del contenzioso tributario dovrà essere scadenziata dal responsabile

dell’ufficio tributi che dovrà verificare la tempestività della costituzione in

giudizio, la partecipazione alle udienze e i termini per l’appello.

Considerato che il contenzioso tributario in materia di imposte locali avrà

dei riflessi sul bilancio dell’Ente, il collegio dei revisori dovrà verificare se

le somme in contestazione sono o meno iscritte in bilancio, se sono iscritte

in una risorsa diversa rispetto a quella dell’imposta ordinaria e se le stesse

vengono o meno svalutate nella possibile evenienza che alcuni

accertamenti siano annullati dalle Commissioni Tributarie. Inoltre si deve

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tener presente che l’articolo 15 del D.lgs 546/1992 ha previsto che la parte

soccombente in giudizio deve rimborsare le spese liquidate con sentenza.

E’ evidente che fra le spese correnti del bilancio comunale dovrà essere

iscritta una posta per l’eventuale rimborso delle spese in giudizio al privato

in relazione a sentenze delle Commissioni Tributarie che, annullando gli

avvisi di accertamento, potrebbero porre a carico dell’Ente le spese di

giudizio.

L’Ufficio espropri

L’esproprio è un trasferimento coattivo della proprietà di un bene dal

privato proprietario alla Pubblica amministrazione dietro riconoscimento di

un indennità.

Il collegio dovrebbe conoscere lo stato del contenzioso in materia di

espropri, valutare quali sono le somme richieste dai privati all’Ente e

verificare quali sono le somme iscritte in bilancio per far fronte alle relative

richieste. E’ necessario tener presente che un atto di citazione in giudizio

non consente all’Ente di iscrivere una posta passiva in bilancio, in quanto il

debito nei confronti dell’espropriato è privo dei requisiti di certezza,

liquidità ed esigibilità necessari invece per l’inserimento nel bilancio e il

suo conseguente finanziamento.

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Sarebbe opportuno far redigere, dal funzionario incaricato, una relazione

che certifichi e attesti la situazione a quel momento, con l’indicazione del

numero degli espropri, della diversa tipologia degli stessi, nonché delle

somme richieste dai privati per maggiori oneri.

La Legge 413/91 ha introdotto una ritenuta d’imposta del 20% sulle

indennità di esproprio e relativi interessi corrisposta a favore di soggetti

non esercenti attività commerciali per espropri posti in essere prima dal 1°

gennaio 1992.

L’Ufficio urbanistica

L’ufficio svolge l’attività di protocollazione, fascicolazione, esame e

rilascio delle concessioni edilizie.

Il rilascio di una concessione edilizia comporta il pagamento di un onere a

carico del soggetto che richiede la concessione, onere che deve essere

incassato da parte dell’Ente locale e iscritto nel proprio bilancio nel titolo

IV.

Un aspetto importante durante la verifica di questo ufficio è l’esame delle

domande di sanatoria ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/1994. Sarebbe

opportuno la richiesta, da parte del collegio dei revisori, al responsabile del

servizio, di una relazione sullo stato di istruttoria dei due condoni.

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L’Ufficio dei lavori pubblici

Il settore dei lavori pubblici è uno dei settori più delicati, infatti,

l’esecuzione di un’opera pubblica deve seguire determinate e ben precise

fasi.

Il collegio dei revisori, chiamato a verificare lo stato di attuazione dei

programmi dell’Ente, potrà utilizzare, come strumento di lavoro, delle

schede informative e verificare, per le opere in corso di esecuzione, il loro

stato attuale, il tempo intercorrente fra la fase di assunzione del mutuo e la

fase di riconsegna dell’opera dall’appaltatore all’Ente.

Inoltre il collegio dovrà confrontare l’analisi svolta sulle opere pubbliche in

corso di esecuzione con la relazione previsionale e programmatica della

giunta.

Molto spesso l’Ente, per la realizzazione di opere pubbliche, ricorre alla

stipulazione di contratti di mutui principalmente con la Cassa Depositi e

Prestiti e con l’Istituto per il credito sportivo per la realizzazione di

strutture e impianti sportivi. Generalmente il prestito entra in

ammortamento l’anno successivo rispetto alla stipulazione dello stesso e di

conseguenza sul bilancio di quell’esercizio graverà sia la quota capitale

(nel titolo III delle spese, per restituzione prestiti) sia la quota interessi (nel

titolo I delle spese). E’ previsto un limite parametrico alla stipulazione dei

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contratti di mutuo, infatti, l’Ente può contrarre nuovi mutui soltanto se gli

interessi passivi, sia dei mutui in ammortamento sia quelli che intende

contrarre, non superano il 25% delle entrate correnti al netto di contributi

statali o regionali in conto interessi.

Il collegio deve, inoltre, procedere a verificare:

Ø l’esercizio nel quale il mutuo è stato erogato e, di conseguenza,

quando lo stesso è entrato in ammortamento;

Ø l’intervallo di tempo tra l’esercizio nel quale è entrato in

ammortamento il mutuo e l’esercizio nel quale è stata espletata la

gara per la scelta del contraente, inoltre dovrà quantificare gli stati di

avanzamento lavori liquidati alla ditta appaltatrice per verificare la

percentuale di realizzo dell’opera;

Ø per le opere già terminate, l’esistenza di residui inutilizzati, vale a

dire, una differenza positiva fra il capitale mutuato e il costo

complessivo dell’opera.

Infine il collegio dei revisori deve verificare che l’ufficio in questione

provveda, tempestivamente, a chiudere le contabilità dei lavori e a

comunicare i relativi dati all’ufficio ragioneria per l’utilizzo di eventuali

residui.

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L’Ufficio ragioneria

L’Ufficio ragioneria, in considerazione delle funzioni assolte, rappresenta il

punto di riferimento del collegio dei revisori.

E’ necessario considerare che il responsabile del servizio finanziario

dell’Ente deve attestare la copertura finanziaria delle deliberazioni e

determinazioni adottate dall’Ente.

Le verifiche del collegio dei revisori potranno essere espletate nel seguente

modo:

Ø verifica dell’esatta e puntuale conservazione dei documenti contabili

riguardanti i conti consuntivi degli esercizi precedenti;

Ø verifica che l’Ufficio provveda ad inviare al collegio dei revisori le

delibere che sono prive dell’attestazione della copertura finanziaria;

Ø verifica che le delibere di giunta concernenti variazioni di bilancio

siano ratificate, nei sessanta giorni successivi, da parte del Consiglio

comunale;

Ø verifica della predisposizione dell’attestazione, relativa alla

mancanza di debiti fuori bilancio, da parte del responsabile del

servizio ragioneria;

Ø verifica che ai residui attivi e passivi iscritti nel bilancio dell’Ente

corrispondano i nominativi dei relativi debitori e creditori, per titolo

e giustificazioni certe e documentabili.

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E’ da considerare che questo Ufficio molto spesso è incaricato di

provvedere alla gestione di tutti gli adempimenti fiscali.

L’Ufficio patrimonio

L’ufficio patrimonio ha l’incarico della gestione del patrimonio

immobiliare dell’Ente.

E’ opportuno verificare che l’Ente abbia un elenco completo di tutti gli

immobili di proprietà con l’indicazione della ubicazione, della destinazione

e l’indicazione del canone di affitto percepito annualmente dall’Ente.

Gli immobili di proprietà devono essere classificati e divisi fra beni

demaniali, beni patrimoniali disponibili e beni patrimoniali non disponibili.

Il collegio dei revisori dovrà verificare per gli immobili concessi in affitto a

terzi:

Ø le modalità di determinazione del canone di affitto;

Ø le modalità di scelta del conduttore;

Ø la regolare registrazione del contratto di affitto;

Ø il regolare pagamento dei canoni di affitto o le procedure poste in

essere per la riscossione, anche coattiva;

Ø che sia stato determinato e comunicato l’incremento del canone in

base all’indice Istat;

Ø l’esistenza o meno di contratti scaduti.

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Inoltre il collegio dei revisori dovrà reperire informazioni sugli immobili

occupati dall’Ente di proprietà di terzi per i quali lo stesso provvede al

pagamento di un regolare canone di affitto.

Tutte queste informazioni permetteranno al collegio dei revisori di

esprimere un parere sulla redditività o meno del patrimonio immobiliare

dell’Ente e suggerire, eventualmente, una diversa destinazione.

Verifica della situazione finanziaria

La verifica della situazione finanziaria dell’Ente da parte dei revisori

assume particolare importanza.

Lo stesso legislatore ha previsto l’obbligo di redazione di un’apposita

tabella contenente una serie di indici che consentono di verificare la

situazione finanziaria dell’Ente, allo scopo di accertare se lo stesso si trova,

o meno, in situazione di predissesto e quindi sottoponibile o meno alla

procedura di risanamento.

Gli indici devono essere determinati dall’Ente sia nel momento di

formazione del bilancio preventivo, sia nel momento di formazione del

conto consuntivo.

Nel caso in cui la metà di detti indici superano certi limiti si considera

l’Ente strutturalmente deficitario con l’obbligo di rispettare la copertura dei

costi dei servizi con delle percentuali stabilite.

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Verifica di cassa presso il Tesoriere

Le verifiche di cassa e l’esattezza della gestione di tesoreria, ai sensi

dell’articolo 223 del Tuel, devono essere effettuate con cadenza trimestrale

da parte dell’organo di revisione.

In primo luogo, per poter verificare l’esattezza della gestione di tesoreria, il

collegio dovrà prendere visione della convenzione sottoscritta tra l’istituto

di credito e l’Ente per la gestione del servizio. La convenzione è soggetta a

scadenza quindi sarà cura del collegio verificare che la convenzione non sia

giunta a scadenza o, nell’approssimarsi della stessa, che l’Ente abbia

provveduto ad avviare le procedure per la scelta del contraente.

Il legislatore ha previsto che l’Ente debba procedere ad attivare, presso le

sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, due contabilità speciali una

fruttifera e una infruttifera. Nella contabilità fruttifera dovranno affluire le

somme derivanti da Entrate proprie (le entrate dei titoli I e III del bilancio

dell’Ente). Nella contabilità infruttifera dovranno affluire le altre entrate

tipo quelle per trasferimenti (titolo II del bilancio) o le entrate derivanti

dalla contrazione dei mutui. Nella contabilità infruttifera il Tesoriere deve

tenere vincolate le somme e i fondi per i quali la legge prevede una

specifica destinazione.

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Inoltre, il Tesoriere deve tenere separate le contabilità speciali fruttifere ed

infruttifere e devono procedere ad effettuare i pagamenti attingendo prima

dalla contabilità fruttifera e poi da quella infruttifera.

Le eventuali anticipazioni effettuate a favore dell’Ente, nei limiti consentiti

dalle disposizioni di legge, in mancanza di disponibilità non vincolate,

devono essere estinte non appena siano acquisiti introiti non soggetti a

particolare destinazione.

Pertanto le operazioni di verifica del collegio dei revisori consisteranno

nell’accertare:

Ø il saldo di cassa del tesoriere comunale alla data della verifica;

Ø che la cassa risulti alla data della verifica composta in parte da

somme vincolate e in parte da somme non vincolate;

Ø che le entrate risultino suddivise fra entrate relative a reversali ed

entrate da regolarizzare (entrate senza reversali);

Ø che le spese risultino suddivise fra pagamenti effettuati su mandato e

pagamenti da regolarizzare (spese senza mandati);

Ø che il saldo della contabilità speciale tenuto presso la Sezione

Provinciale della Banca d’Italia, riferito a tre giorni lavorativi

precedenti, risulti riconciliato con il saldo del tesoriere;

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Ø che il saldo di cassa presso la Sezione Provinciale della Banca

d’Italia sia suddivisibile fra giacenze infruttifere e giacenze

fruttifere;

Ø che il saldo di cassa presso la Sezione Provinciale della Banca

d’Italia sia suddivisibile fra fondi vincolati e fondi non vincolati;

Ø che la gestione del servizio si svolga conformemente alle

disposizioni di legge e alla convenzione del servizio della tesoreria

nonché del regolamento di contabilità.

Verifiche di cassa presso gli agenti contabili

Il collegio dei revisori deve procedere alla verifica degli agenti contabili

interni dell’Ente locale. Gli agenti contabili si distinguono in:

Ø agenti a denaro, cioè gestori di somme di denaro per conto dell’Ente;

Ø agenti a materia, incaricati della gestione di beni mobili registrati e

non.

Pertanto il collegio dovrà procedere ad individuare i soggetti che,

all’interno dell’Ente, gestiscono del denaro contante e procedere poi alla

verifica della corrispondenza del saldo numerario con le eventuali scritture

contabili.

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Verifica rispetto Patto di Stabilità

Entro il mese successivo a ciascun trimestre il collegio dei revisori è tenuto

a verificare il rispetto o meno dell’obiettivo trimestrale di cassa e la sua

coerenza con quello annuale come disposto dall’articolo 29, comma 17,

Legge 289/2002.

Nel caso di mancato rispetto dell’obiettivo periodico, il collegio deve darne

comunicazione immediata all’Ente ed al Ministero dell’Economia e delle

Finanze.

Il mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale fa scaturire per il periodo

successivo e, fino a quando lo scostamento non sarà riassorbito, la

limitazione dei pagamenti delle spese rilevanti ai fini del patto entro

l’ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e per lo stesso titolo

nell’anno 2001.

Il meccanismo richiede pertanto non solo la predisposizione di un bilancio

di previsione di cassa per l’anno 2003 articolato per trimestri, ma anche la

rilevazione dei dati di cassa annuali e trimestrali dell’anno 2001.

La relazione di accompagnamento al rendiconto

La relazione di accompagnamento al rendiconto deve attestare la

corrispondenza dello stesso alle scritture contabili, agli accertamenti

eseguiti e alle risultanze di gestione. Inoltre, sulla base degli accertamenti

eseguiti nel corso dell’anno, dovrà esprimere pareri, considerazioni e

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proposte per conseguire una migliore efficienza, economicità ed efficacia

della gestione dell’Ente. E’ necessario che il collegio verifichi che l’Ente,

prima di procedere alla redazione del rendiconto, abbia provveduto al

riaccertamento dei residui attivi e passivi, che consiste nella verifica e la

revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o parte, dei residui nel

conto del bilancio.

Il rendiconto deve essere composto:

Ø dal conto consuntivo;

Ø dal conto economico (per i comuni con popolazione superiore a

5.000 abitanti);

Ø dal conto del patrimonio;

e corredato:

Ø dalla relazione al rendiconto della gestione dell’organo esecutivo;

Ø dall’elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di

provenienza;

Ø dal conto del tesoriere ;

Ø dal conto degli agenti contabili interni;

Ø dalla deliberazione di ricognizione dei programmi e dei progetti e di

verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art.193 del

Tuel;

Ø dal prospetto di conciliazione;

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Ø dall’inventario generale;

Ø dalla tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria

strutturale;

Ø dalla tabella dei parametri gestionali;

Ø dalla tabella dei parametri di efficacia ed efficienza (se prevista dal

regolamento di contabilità);

Ø dai conti economici di dettaglio per servizio o centro di costo (se

previsti dal regolamento di contabilità);

Ø dal conto consolidato patrimoniale (se previsto dal regolamento di

contabilità);

Ø dal conto patrimoniale di inizio o fine mandato (se previsto dal

regolamento di contabilità).

Il referto sulle irregolarità

L’articolo 239, comma 1, lettera e) del Tuel dispone che l’organo di

revisione nel caso in cui riscontri delle irregolarità di gestione deve riferire

al Consiglio comunale con contestuale denuncia, ai competenti organi

giurisdizionali, nel caso in cui si configuri l’ipotesi di responsabilità.

Le gravi irregolarità potrebbero essere:

Ø non corretta applicazione dei principi di redazione del bilancio;

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Ø inefficienze, ritardi e inadempimenti riscontrati nella acquisizione

delle entrate, nella gestione dei beni e nell’adempimento di obblighi

fiscali e previdenziali.

Si può evincere, da questa breve relazione, come l’attività di revisione stia

subendo un’evoluzione imposta dalla legislazione in conseguenza alle

mutate esigenze della società civile. L’attività di revisione è

contemporaneamente di tipo contabile e gestionale (seppure, quest’ultima,

limitata sostanzialmente all’esercizio della “vigilanza” o funzionale alla

“collaborazione”); è finalizzata a formulare un giudizio di attendibilità

circa i risultati conseguiti, ma anche di verifica della complessiva capacità

dell’Ente di manifestare condizioni di economicità; è una revisione ad

orientamento consuntivo, ma anche prospettico, in particolare si esercita

con riferimento ai documenti programmatici dell’Ente, chiarendone la

correttezza e la capacità ad esprimere le politiche dell’Ente ed i risultati

attesi.

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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI REVISIONE PER L’ANNO

2003 (ANCREL – CLUB DEI REVISORI)

VERIFICA PRIMO TRIMESTRE

1.Verifica risultato patto di stabilità 2002 (art. 24 Legge 448/2001)

Entro i primi giorni di gennaio occorre verificare se l’ente ha raggiunto gli

obiettivi disposti dall’art. 24 della Legge 448/2001, commi 1, 2 e 4. Nel

caso che anche uno degli obiettivi non sia stato rispettato per l’anno 2003,

sono disposti i seguenti vincoli gestionali dall’art. 34 della Legge

27/12/2002 n. 289:

- obbligo per Province e Comuni superiori a 5.000 abitanti che non

abbiano rispettato il patto di stabilità 2002 di rispettare per le assunzioni

di personale a tempo indeterminato i vincoli di cui all’art. 19 della

Legge 448/2001 (art. 34, comma 11 della Legge 27/12/2002 n. 289);

- obbligo per Province e Comuni superiori a 5.000 abitanti che non

abbiano rispettato il patto di stabilità 2002 di rispettare per le assunzioni

di personale a tempo determinato, con convenzione o per collaborazione

coordinata e continuativa il limite del 90% della spesa media del

triennio 1999/2001(art.34, comma 11 della Legge 27/12/2002 n.289);

- divieto di assumere personale a tempo indeterminato (art. 19, comma 1,

Legge 448/2001).

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L’art. 19 della Legge 448/2001, dispone il divieto assoluto di assumere

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per gli enti che non

abbiano rispettato il patto di stabilità interno.

Sono consentite le seguenti deroghe:

- copertura di posti unici in pianta organica non fungibili con altri

dipendenti;

- copertura di personale appartenente alle categorie protette (Legge

68/99);

per esigenze relative alle attività trasferite dallo Stato in carenza di

trasferimento di personale statale, nei limiti dei trasferimenti erariali

concessi in sostituzione del personale non trasferito;

- copertura dei posti disponibili con le procedure di mobilità;

assunzioni di vincitori del corso-concorso di formazione dirigenziale.

In caso d’assunzione di personale a tempo indeterminato occorre

autocertificare che sono state rispettate le disposizioni relative al patto di

stabilità 2002.

Il 7° comma dell’art. 19, dispone la nullità di diritto delle assunzioni

effettuate in violazione dei divieti di cui sopra.

L’organo di revisione degli enti che non hanno raggiunto l’obiettivo del

patto di stabilità 2002, dovrà controllare tutti gli atti d’assunzione di

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personale a tempo indeterminato, al fine di verificare il rispetto del divieto

di cui sopra.

A tal fine è opportuno che il Collegio dei revisori, richieda espressamente

l’invio di tali atti.

Personale a tempo determinato o con convenzioni (art. 34, comma 11,

Legge 289/2002)

Gli enti locali, che non hanno rispettato il patto di stabilità 2002, non

possono superare, nel 2003, il 90% della spesa media del triennio

1999/2001 per le assunzioni di personale a tempo determinato, con

convenzione o per collaborazione coordinata e continuativa.

La spesa sostenuta in eccesso al limite di cui sopra rende nulla l’assunzione

o il rapporto convenzionale.

L’organo di revisione, verificata la determinazione del plafond disponibile,

dovrà monitorare periodicamente le somme a tale titolo impegnate.

Il plafond costituisce, di fatto, limite alle autorizzazioni di spesa ed il

responsabile del servizio finanziario non dovrebbe attestare la copertura

finanziaria degli impegni eccedenti rendendo impossibile l’effettuazione

della spesa.

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2. Piano esecutivo di gestione (art. 169 del Tuel)

Prima dell’inizio dell’esercizio, o immediatamente dopo l’approvazione del

bilancio di previsione, l’organo esecutivo deve definire il piano esecutivo

di gestione (Peg). Il Peg deve determinare gli obiettivi di gestione ed

affidarli unitamente alle dotazioni necessarie (entrate, spese, personale,

beni, ecc.) ai responsabili dei servizi. È necessario un sostanziale

collegamento tra bilancio di previsione, relazione previsionale e

programmatica e Peg. Il Peg deve individuare gli obiettivi da raggiungere

ed i risultati attesi per ogni responsabile e dovrebbe essere composto di una

parte descrittiva e di un’analisi quantitativa basata su elementi aventi natura

extra monetari a corredo degli elementi di natura finanziaria.

La disciplina normativa degli enti locali, delinea per i documenti di

programmazione e di gestione un sistema unitario.

Il primo quaderno dell’Osservatorio di cui all’art. 154 del Testo unico,

precisa che “i valori finanziari a preventivo, devono esprimere la

dimensione finanziaria di fatti economici previamente valutati” e che solo

in tal modo la programmazione finanziaria diventa “ tecnicamente agevole

e soprattutto attendibile e veridica”.

A riguardo della redazione del Peg il quaderno sottolinea inoltre che “il

Peg esplicita il “piano operativo”, che trova espressione quantitativa nel

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LE FUNZIONI DEL REVISORE – RAG. DAVIDE DI RUSSO

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“budget”, ma che si compone anche di una descrizione qualitativa e altresì

della considerazione di “quantità non monetarie”.

L’organo di revisione deve pertanto chiedere che all’inizio dell’esercizio

siano definiti obiettivi gestionali da affidare ai dirigenti ed ai responsabili

dei servizi, non solo di contenuto finanziario.

Gli obiettivi dovrebbero contenere un esplicito riferimento al programma

amministrativo nonché l’indicazione del risultato da raggiungere espresso

in termini di tempo, volume d’attività, costo, qualità e devono essere

verificabili e trovare un riscontro oggettivo.

Gli obiettivi devono essere negoziati. La negoziazione degli obiettivi fra

amministratori e dirigenti devono diventare il metodo per la formazione del

bilancio.

E’ infine necessaria una relazione finale dei dirigenti o dei responsabili dei

servizi sulla gestione loro affidata con le motivazioni delle cause interne o

esterne dell’eventuale mancato conseguimento dell’obiettivo.

Negli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti l’adozione del Peg è

facoltativa.

L’organo di revisione deve verificare l’adempimento e la completezza del

piano, nonché richiedere report periodici.

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3. Comuni minori – adozione degli atti

L’art. 53, al comma 23, della Legge 388/2000, consente per i Comuni con

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di adottare disposizioni

regolamentari organizzative al fine di attribuire ai componenti dell’organo

esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare

atti anche di natura gestionale.

La norma di deroga al principio generale, presuppone per la sua

applicazione, l’adozione, prima dell’approvazione del bilancio, d’apposito

atto. La deroga è consentita a condizione che sia dimostrata, con

l’attribuzione ai componenti dell’organo esecutivo di funzioni gestionali,

un risparmio di spesa.

Il risparmio di spesa è dimostrabile con la necessità di evitare di assumere

nuovo personale idoneo, di attribuire incarichi delle posizioni organizzative

e conseguente riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato.

L’atto ricognitivo e dimostrativo della minore spesa deve essere

predisposto ed approvato annualmente in sede di approvazione del bilancio

di previsione e conseguentemente diventa allegato allo stesso.

4. Programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 91 del

Tuel, art. 35, comma 4 d.lgs 165/2001 e art. 19 comma 8 Legge

448/2001)

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Il comma 8, del citato articolo 19, dispone la verifica da parte dell’organo

di revisione degli enti locali, del rispetto del principio di riduzione

complessiva della spesa di personale.

L’organo di revisione deve pertanto esprimere un parere sul documento di

programmazione triennale del personale, verificando che lo stesso sia

finalizzato alla riduzione programmata delle spese. Le deroghe al principio

di riduzione programmata devono essere adeguatamente motivate.

In sede di rendiconto anno 2003 e successivi, occorrerà dimostrare se

l’obiettivo programmatico è stato conseguito.

5. Rideterminazione dotazioni organiche (art.34 Legge 289/2002)

Il comma 1, dell’art. 34 della Legge 289/2002, dispone l’obbligo per i

Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti di rideterminare le

dotazioni organiche (art. 1, comma 1 del d.lgs 165/2001).

Tale rideterminazione deve assicurare il principio di invarianza della spesa,

per cui la spesa del personale non dovrà aumentare e le dotazioni organiche

non dovranno superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti

alla data del 29/9/2002.

Fino al completamento della procedura di rideterminazione gli enti sono

sottoposti al blocco temporaneo delle assunzioni, fatte salve le eccezioni

espressamente previste.

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L’organo di revisione deve esprimere proprio parere sull’atto e verificare

che sia applicato il blocco temporaneo di cui sopra.

6. Oneri di personale – contrattazione integrativa (art. 17 comma 2,

Legge 448/2001)

Il 2° comma dell’art. 17, della Legge 448/2001, dispone da parte degli

organi di controllo interno, l’invio annuale di specifiche informazioni sui

costi della contrattazione integrativa. La rilevazione dovrà essere fatta su

specifico modello predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui dalla rilevazione risultino costi non compatibili con i

vincoli di bilancio, le clausole dell’accordo integrativo sono nulle di diritto.

L’articolo 5 del Ccnl 1/4/99, al comma 3, stabilisce di affidare all’organo di

revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione

collettiva decentrata integrativa, con i vincoli di bilancio.

L’ipotesi d’accordo definito dalla delegazione trattante deve essere inviata

all’organo di revisione entro 5 giorni dalla sottoscrizione corredata da

apposita relazione tecnico finanziaria.

L’organo di revisione deve esprimersi entro i successivi 15 giorni, e in caso

di mancanza di rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente

della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del

contratto.

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7. Acquisto di beni e servizi (art. 24, comma 3, Legge 289/2002)

Il 3° comma dell’art. 24, della finanziaria 2003, richiede, nel caso

d’acquisto di beni e servizi al di fuori delle convenzioni Consip, che il

prezzo della convenzione sia assunto come base d’asta al ribasso.

L’organo di revisione dovrà pertanto effettuare un controllo sugli atti

(delibere e determinazioni), che motivando la convenienza a non avvalersi

della convenzione perché il prezzo del prodotto o del servizio

convenzionato è superiore a quello di mercato, decidono di procedere

autonomamente ad un’asta pubblica.

I contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono nulli e alla nullità

consegue una responsabilità personale di chi sottoscrive il contratto.

Se dall’esame dell’atto l’organo di revisione rileva irregolarità che può

causare danno patrimoniale deve riferire all’organo consiliare, con

contestuale denuncia agli organi giurisdizionali come stabilito dalla lettera

f) del 1° comma dell’art. 239 del Tuel.

8. Acquisti a trattativa privata (art. 24 comma 5, Legge 289/2002)

L’art. 24, comma 5 della Legge 289/2002, limita il ricorso alla trattativa

privata, anche nel caso sia consentita dalle norme vigenti.

Si può fare ricorso alla trattativa privata soli in casi eccezionali e motivati

previo esperimento di una documentata indagine di mercato.

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Gli enti compresi quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono

darne comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti.

L’organo di revisione deve verificare che l’ente abbia rispettato il dettato

normativo e provveda alle comunicazioni alla Corte dei Conti.

9. Gestione Ici

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento del

principale tributo dei Comuni, è opportuno che, l’organo di revisione,

richieda all’ente di avvalersi delle facoltà concesse dall’art. 59 della Legge

446/97 ed in particolare:

- richiedere alla giunta di decidere annualmente e prima dell’inizio

dell’esercizio le azioni di controllo e gli obiettivi minimi da

raggiungere, (previsione di bilancio), collegando il superamento degli

stessi ad un incentivo, come consentito dalla lettera p), del primo

comma, dell’art. 59 del dlgs.446/97;

- richiedere la predeterminazione all’inizio di ogni esercizio e per zone

omogenee, dei valori venali in comune commercio delle aree

fabbricabili, comunicando ai soggetti passivi il valore attribuito entro il

termine utile (possibilmente entro il 30 aprile).

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L’organo di revisione deve verificare che l’ente comunichi al proprietario a

mezzo del servizio postale, l’eventuale attribuzione della natura di area

fabbricabile ad un terreno (comma 20, dell’art. 31 della Legge 289/2002).

10. Opzione Irap (art. 10 bis d.lgs.446/97)

Entro il termine per il versamento mensile relativo al mese di gennaio (17

febbraio) gli enti devono stabilire su quali attività commerciali intendono

optare per la determinazione della base imponibile con il metodo

commerciale, (art. 5 del d.lgs.446/97), anziché con il naturale metodo

retributivo.

La circolare n. 234 E del 20/12/2000, ha chiarito che il nuovo criterio di

esercizio dell’opzione illustrato con la circolare 148/E/2000, decorre dal

2001.

Chi intende esercitare l’opzione deve, entro i termini del primo versamento

mensile, individuare con precisione il personale utilizzato per i “servizi

optati”, diminuendo la relativa retribuzione e compenso dall’imponibile

dell’Irap del sistema retributivo.

Il vecchio sistema di opzione che si esplicava ed esauriva in sede di

dichiarazione è utilizzabile per l’ultima volta in sede di dichiarazione Irap

per l’anno 2000.

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Nel modello di dichiarazione Iva per l’anno 2002 è prevista nel rigo VO50,

una casella che deve essere barrata nel caso di esercizio dell’opzione.

L’opzione ex art. 10 bis, comma 2 del dlgs.446/97 vincola il contribuente

per almeno un triennio ai sensi dell’art. 3 del dpr. 442/97.

11. Rese del conto del tesoriere e degli altri agenti contabili (artt. 226 e

233 del Tuel)

Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il tesoriere e gli

altri agenti contabili (economo, riscuotitori speciali, consegnatari dei beni)

devono rendere il conto della loro gestione sui modelli contabili (DPR 31

gennaio 1996, n. 194). La regolarità della resa del conto deve essere

previamente verificata dal responsabile del servizio finanziario e attestata

dall’organo di revisione.

12. Rendiconto contributi straordinari (art. 158 del Tuel)

Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio l’ente è tenuto a presentare per

tutti i contributi straordinari ottenuti apposito rendiconto

all’amministrazione erogante. L’organo di revisione deve verificare il

rispetto del termine, la completezza e regolarità del rendiconto.

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13. Deliberazione bilancio preventivo 2003 – termine prorogato

Il 31 marzo scade il termine per la deliberazione del bilancio preventivo per

l’esercizio 2003. Il termine del 31 dicembre è stato prorogato con decreto

n. 8 del 19/12/2002 del Ministero dell’Interno.

14. Certificazione bilancio (art. 161 del Tuel)

Il certificato sul bilancio, conforme ai modelli ministeriali (per il bilancio

2002 cfr. DM Interno 7/2/2002 supp.to G.U n. 54 del 5/3/2002, firmato dal

segretario e dal responsabile del servizio finanziario, deve essere allegato al

bilancio e inviato agli uffici territoriali di governo (ex prefetture). Il

certificato deve essere regolarmente compilato e corrispondere alle

previsioni di bilancio.

Il certificato di bilancio deve essere trasmesso telematicamente anche alla

Sezione enti locali della Corte dei Conti (art. 28, comma 6 della Legge

289/2002).

La mancata presentazione del certificato, o di parte di esso, comporta la

sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario assegnata all’ente per

l’anno in corso.

Il certificato può essere predisposto e presentato nella versione

informatizzata rispettando le prescrizioni indicate nel decreto di

approvazione del modello.

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Fintanto che non sarà approvato il nuovo decreto di definizione dei

parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale è sospesa

la tabella relativa.

15. Addizionale comunale Irpef – pubblicazione sul sito informatico

(art. 1, comma 3, dlgs. 360/98)

L’art. 3 della Legge 289/2002, sospende gli atti di aumento

dell’addizionale Irpef deliberati successivamente al 29/9/2002.

L’esecutività della deliberazione di applicazione o di conferma

dell’aliquota, per l’anno 2003, dell’addizionale Irpef è differita alla data

della pubblicazione della stessa nel sito informatico www. finanze.it

individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del

31/5/2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.lgs.360/98, come sostituito

dall’art. 11 della Legge 18/10/2001, n. 383.

La pubblicazione sul sito deve essere effettuata a cura dell’Ufficio

federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero

dell’Economia, al quale i comuni devono inviare copia conforme della

deliberazione di applicazione o modifica dell’addizionale Irpef. L’invio

deve avvenire mediante raccomandata, fax o per estratto in posta

elettronica.

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Prima dell’emanazione del decreto i Comuni dovevano inviare la

deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità

locale, Viale Europa 242 –00144 Roma.

Essendo i sostituti obbligati ad applicare la nuova addizionale solo dopo

detta pubblicazione, l’organo di revisione deve verificare l’adempimento.

16. Determinazione tariffe imposta pubblicità e diritti pubbliche

affissioni (art. 3, comma 5, dlgs.507/93)

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune può deliberare le tariffe

dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni con

applicazione retroattiva al 1° gennaio. In caso di mancata adozione della

deliberazione, s’intendono prorogate di anno in anno.

Nel caso di modifica delle tariffe e dei diritti, con effetto retroattivo,

l’organo di revisione deve proporre lo spostamento dei termini per il

pagamento dei tributi.

17. Impegni decaduti (art. 183, comma 3 del Tuel)

Nei primi giorni del nuovo esercizio occorre verificare con controllo a

campione, se è stata correttamente applicata la norma che prevede la

decadenza delle prenotazioni di impegno, quando al termine dell’esercizio

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non è stata assunta l’obbligazione di spesa verso terzi o comunque non è

iniziata la procedura di gara.

18. Riaccertamento dei residui (art. 228, comma 3, del Tuel)

Prima dell’inserimento nel conto del bilancio occorre procedere al

riaccertamento di ogni residuo attivo e passivo formatosi nelle gestioni del

penultimo esercizio (per il rendiconto 2002, 2001 e precedenti). Il

riaccertamento consiste nella revisione delle ragioni di mantenimento e in

particolare se sono soddisfatte le condizioni poste dal legislatore per i

residui attivi (artt. 179 e 189 del Tuel) e per i residui passivi (artt. 182 e

190 del Tuel). Il riaccertamento dei residui deve risultare da apposita

determinazione contenente per ciascun residuo eliminato, totalmente o

parzialmente, esaustiva motivazione.

L’organo di revisione deve esprimere il parere sul provvedimento e

verificare le conseguenti rilevazioni nel conto del bilancio, nel conto

economico (insussistenza dell’attivo, del passivo o sopravvenienze attive) e

nel conto del patrimonio.

19. Rilevazione dei crediti inesigibili

Se nel riaccertamento dei residui attivi o nella determinazione dei nuovi

residui sono rilevati crediti inesigibili occorre, sentito il parere dell’organo

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di revisione, l’espletamento di accertamenti in relazione alle cause che ne

hanno determinato l’inesigibilità ed eventuali responsabilità, adottare

apposito atto per stralciarli dal conto del bilancio ed iscriverli nel conto del

patrimonio nell’apposita voce sino al termine di prescrizione.

20. Rilevazione dei crediti di dubbia esigibilità

I crediti conservati nel conto del bilancio per i quali i responsabili del

servizio o del procedimento segnalano una dubbia esigibilità, devono

essere rilevati e segnalati all’organo di revisione per costituire un vincolo

sull’avanzo d’amministrazione, ai fini della successiva salvaguardia degli

equilibri finanziari complessivi.

21. Determinazione quote di ammortamento

Le immobilizzazioni incluse nelle voci A/I e A/II dell’attivo del conto del

patrimonio, utilizzate nell’esercizio, esclusi i terreni, i diritti reali e le

immobilizzazioni in corso devono essere sistematicamente ammortizzate in

ogni esercizio con l’applicazione dei coefficienti stabiliti dall’ordinamento

finanziario e contabile (art. 229, comma 7, del Tuel) o, per i servizi

pubblici a domanda, con i coefficienti stabiliti da decreto ministeriale (DM

31 dicembre 1988).

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L’ammortamento risponde all’esigenza di ripartire sistematicamente il

costo pluriennale delle immobilizzazioni e di rilevare nel conto del

patrimonio (e quindi negli inventari) il residuo valore di utilizzo delle

stesse.

La mancata rilevazione alla fine dell’esercizio, della quota di

ammortamento dei beni utilizzati nell’esercizio, fa perdere attendibilità al

conto economico ed al conto del patrimonio, componenti essenziali del

rendiconto degli enti locali.

L’organo di revisione deve verificare l’adempimento ed effettuare controlli

a campione sul corretto calcolo delle quote di ammortamento.

22. Sostituto d’imposta (art. 7 bis, comma 2 del dpr 600/70)

Entro il 31 marzo devono essere consegnate le certificazioni attestanti i

redditi corrisposti e le ritenute effettuate nell’anno precedente (cud).

Verificare se non già effettuato durante l’esercizio la corretta applicazione

delle ritenute a titolo di acconto o di imposta e il corretto versamento nei

termini previsti.

23. Comunicazione spese pubblicitarie (leggi n. 650/1996 e n. 249/1997)

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Gli enti locali devono comunicare al garante per la radiodiffusione e

l’editoria i dati relativi alle spese pubblicitarie effettuate nel corso

dell’esercizio precedente entro il termine stabilito dal garante stesso.

Devono essere comprese tutte le spese sostenute per qualsiasi forma di

avviso o messaggio effettuato a pagamento relativo all’attività svolta

dall’ente.

Per chi non adempie all’obbligo è disposta l’applicazione di una sanzione

da euro 516,46 a euro 5.164,57 a carico dei pubblici ufficiali e degli

amministratori.

24. Certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura (art. 234

del Tuel e DM 17/1/2001)

Entro il 31/3/2003, le province e i comuni che:

- hanno dichiarato lo stato di dissesto e per tutta la durata del risanamento

sono in condizioni strutturalmente deficitarie;

- non hanno approvato nei termini il rendiconto della gestione;

- non hanno presentato il certificato sul rendiconto della gestione con

l’annessa tabella dei parametri;

devono presentare la certificazione anche per le proprie aziende, del tasso

di copertura dei servizi pubblici a domanda, del servizio nettezza urbana e

del servizio acquedotto.

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Il DM 17/1/2001, ha approvato i modelli per il triennio 2000-2002,

fissando le seguenti scadenze:

31/3/2001 per l’anno 2000;

1/4/2002 per l’anno 2001;

31/3/2003 per l’anno 2002.

L’organo di revisione deve verificare l’adempimento e per gli enti

dissestati o strutturalmente deficitari controllare nel corso della gestione

che siano rispettati i limiti minimi di copertura del costo, tenendo presente

che per il mancato rispetto è applicabile la sanzione pari alla perdita del 1%

del contributo ordinario spettante per l’anno.

25. Certificazione I.V.A. servizi non commerciali (art. 6 comma 3,

Legge 23/12/1999 n. 488 e Dpr 8/1/2001 n. 448)

Entro il 31 marzo occorre presentare al Ministero dell’Interno, la

certificazione annuale dell’Iva assolta nell’anno precedente, sui contratti

stipulati per l’affidamento della gestione di servizi non commerciali o

soggetti esterni all’ente, ai fini dell’attribuzione del contributo statale.

L’organo di revisione deve verificare il rispetto del termine e la corretta

rilevazione dell’importo richiesto.

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VERIFICA SECONDO TRIMESTRE

1. Relazione illustrativa e conto annuale del personale (art. 65, comma

2, D.lgs 3/2/93 n. 29)

Entro i termini annualmente previsti devono essere trasmessi

esclusivamente on line il conto annuale e la relazione. (Per l’anno 2002,

con circolare del 24 aprile 2002, il Ministero dell’Economia ha fissato

scadenze diversificate dal 20 maggio al 27 settembre.)

I modelli di rilevazione devono essere sottoscritti dal responsabile del

procedimento, dal Sindaco e dal Presidente del Collegio dei revisori.

La mancata presentazione del conto e della relazione determina la

sospensione dei trasferimenti statali.

Il conto annuale e la relativa relazione rappresentano uno strumento di

verifica e monitoraggio del costo del personale, nonché di analisi della

relativa gestione.

Con i dati forniti sono sviluppati parametri ed indicatori tesi a consentire

una maggiore gestione del personale.

Per gli enti inadempienti e nel caso siano fornite informazioni incomplete e

chiaramente inattendibili scattano le previste sanzioni (art. 30, comma 11,

Legge n. 468/1978; artt. 7 e 11, DLgs n. 322/1989). I revisori devono

verificare la congruità dei dati e la loro corrispondenza con le risultanze

contabili, nonché il rispetto dei termini per gli adempimenti. Tenuto conto

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del rilievo contabile che il conto annuale assume, nel caso di accertamento

di situazioni di ritardo, o di incompletezza o non corrispondenza, i revisori

devono segnalare l’irregolarità al fine di consentire i dovuti interventi.

2. Rilevazione del risultato d’esercizio dei consorzi, aziende speciali,

istituzioni

Se al ripiano del disavanzo d’esercizio dei consorzi, aziende speciali e

istituzioni è tenuto l’ente locale sulla base dello statuto, convenzione o atto

costitutivo, occorre rilevare come debito fuori bilancio la quota del

disavanzo a carico dell’ente, attivando la procedura e utilizzando i mezzi

finanziari indicati dal legislatore (artt. 193 e 194, del Tuel).

La rilevazione deve essere comunicata all’organo di revisione per la

relazione al rendiconto.

3. Rilevazione di altri debiti fuori bilancio

I responsabili dei servizi devono rilevare e segnalare al responsabile del

servizio finanziario l’esistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi

di Legge (art. 194 del Tuel), per attivare la procedura indicata al punto

precedente.

La rilevazione deve essere comunicata all’organo di revisione per la

relazione al rendiconto.

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4. Rilevazioni di passività e attività potenziali

È opportuno che l’organo di revisione evidenzi nella relazione al

rendiconto le passività probabili e possibili, latenti alla chiusura

dell’esercizio, nonché le eventuali attività.

L’evidenziazione nella relazione delle passività potenziali assolve alla

duplice funzione di informare il Consiglio e di segnalare la necessità di

porre un vincolo all’utilizzo dell’avanzo d’amministrazione disponibile al

fine di non compromettere in caso di loro accadimento, gli equilibri di

bilancio.

È opportuno a tal fine acquisire (dall’ufficio legale, dal responsabile di

servizio o dal responsabile del tributo) una relazione sullo stato del

contenzioso e sul probabile esito delle vertenze.

5. Relazioni dei responsabili dei servizi

Configurato dall’ordinamento, il servizio, come unità fondamentale che

assolve una funzione (istituzionale, a domanda, produttiva ecc. , oppure di

intervento sul territorio, di sviluppo economico e di automantenimento, il

responsabile dello stesso, da individuarsi obbligatoriamente (art. 19, DLgs

n. 77/1995), diventa in sostanza un mandatario e come tale tenuto alla

resa del conto al termine dell’esercizio. La relazione illustrativa della

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giunta al rendiconto diventerà un compendio ed una sintesi di tutte le

relazioni presentate dai responsabili dei servizi.

Viene a configurarsi il danno per disservizio che, l’azione di responsabilità

obbligatoria, quando la proprietà appartiene alla pubblica amministrazione,

prevede nel caso di comportamento doloso o colposo l’addebito diretto del

pregiudizio economico conseguente al danno.

L’attività di valutazione e verifica della corretta ed economica gestione

delle risorse pubbliche da parte dei servizi deve riguardare:

- la gestione delle risorse umane ed il relativo costo;

- la gestione dei beni;

- la gestione delle risorse finanziarie e l’impiego dei fattori produttivi;

- la qualità dell’azione amministrativa (trasparenza, tempestività,

responsabilità sui procedimenti ed informazione ai cittadini);

- i tempi delle risposte.

Costituendo i servizi i principali referenti per l’attività del controllo,

occorrerà la collaborazione dell’organo di revisione, per predisporre

metodologie ed indici finalizzati alla valutazione dei costi, dei modi e dei

tempi.

L’organo di revisione dovrà pure suggerire azioni per accrescere la

semplicità, rapidità, e snellimento delle procedure e per attivare un sistema

moderno di informazione al cittadino.

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Le azioni per il miglioramento della qualità devono essere indirizzate a:

- miglioramento della qualità della vita della comunità;

- riduzione dei costi della non qualità (oneri finanziari, sprechi, penali,

ritardi, cattiva informazione ecc.);

- motivazione e valorizzazione del contributo del personale (cliente

interno);

- porre il cittadino al primo posto, curando la qualità dell’organizzazione

unitamente alla qualità del servizio o del prodotto.

È di tutta evidenza che tale relazione sarà obbligata solo se inizialmente il

bilancio è stato strutturato per obiettivi, funzioni e responsabilità e

definisce in modo esplicito cosa va fatto, chi deve farlo, come deve farlo ed

entro quale termine.

6. Albo dei beneficiari (art. 1 d.p.r. 7/4/2000 n. 118)

Gli enti locali devono istituire ed aggiornare annualmente l’albo dei

beneficiari delle provvidenze di natura economica e pubblicarlo in modo da

poter essere consultato da ogni cittadino.

Nell’albo devono essere elencate le persone fisiche e giuridiche che

nell’esercizio precedente, hanno ricevuto contributi, sovvenzioni, crediti,

sussidi e benefici economici a carico dell’ente.

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Per ciascun soggetto indicato nell’albo deve essere indicata la disposizione

di legge sulla base della quale sono state effettuate le erogazioni.

Occorre verificare che le sovvenzioni economiche (trasferimenti) siano

destinate per scopi di:

- assistenza e sicurezza sociale;

- attività sportive e ricreative del tempo libero;

- tutela valori monumentali, storici e tradizionali;

- cultura ed informazione;

- sviluppo economico;

- sviluppo ambientale;

ed erogate a :

- persone residenti;

- enti pubblici per l’attività svolta per la popolazione locale;

- enti privati, associazioni, fondazioni che operano a livello locale e che

svolgono attività collegate ai bisogni dei cittadini.

L’albo non deve più essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei

ministri.

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7. Estinzione agevolata di mutui della Cassa depositi e prestiti

Agli enti locali è concessa la possibilità di estinguere a condizioni di favore

i mutui in essere con la Cassa DD.PP. (art. 28, 3° comma, Legge 23

dicembre 1998, n. 448).

Per fruire dell’agevolazione occorre presentare un piano finanziario di

rientro del debito proiettato su un orizzonte temporale di almeno 5 anni

(C.M. Tesoro 26 marzo 1999, n. 1).

8. Prospetto di conciliazione (art. 229, comma 9, del Tuel)

La funzione del prospetto è sia quella di guida per la rettifica e integrazione

degli elementi finanziari al fine di ricondurli a valori economici e

patrimoniali, sia quella di spiegare i passaggi fra i diversi valori assunti.

Il prospetto costituisce allegato al conto economico. Per gli enti che

adottano il sistema contabile semplificato è necessario allegare al prospetto

le carte di lavoro con le scritture integrative e di rettifica.

Le rettifiche e le integrazioni degli accertamenti finanziari di competenza e

gli elementi da rilevare sono:

- i risconti passivi;

- i ratei attivi;

- l’Iva a debito per le attività commerciali;

- i ricavi pluriennali;

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- le quote di ricavi inserite nei risconti passivi e ratei attivi degli esercizi

precedenti;

- le variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti;

- l’incremento delle immobilizzazioni per lavori interni;

- le insussistenze del passivo;

- le sopravvenienze attive e le plusvalenze.

Le rettifiche ed integrazioni degli impegni finanziari di competenza e gli

elementi da rilevare sono:

- i risconti attivi;

- i ratei passivi;

- i costi di esercizi futuri;

- l’Iva a credito per le attività commerciali;

- le quote di costo inserite tra i risconti attivi ed i ratei passivi di esercizi

precedenti;

- le variazioni delle rimanenze delle materie prime e/o beni di consumo;

- le quote di ammortamento dei beni immateriali e materiali;

- l’accantonamento per svalutazione crediti;

- le insussistenze dell’attivo;

- le minusvalenze e sopravvenienze passive.

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Occorre inoltre rilevare oltre ai fatti gestionali senza contenuto finanziario,

elencati in calce al prospetto, anche:

- opere acquisite a scomputo di contributi concessori;

- acquisizione gratuite;

- permute di beni;

- conferimento di beni.

9. Conto economico del servizio smaltimento rifiuti

Fino all’entrata in vigore della tariffa in luogo della tassa, i comuni devono

approvare e determinare con le modalità stabilite dal legislatore (art. 61,

DLgs n. 507/1993) il costo e i proventi a consuntivo del servizio, sia ai fini

di verificare il rispetto della percentuale minima di copertura, sia (comma 3

bis) nel caso di gettito superiore al costo, per assumere impegno di spesa

per il rimborso dell’eccedenza nell’anno successivo.

L’organo di revisione deve verificare la corretta rilevazione dei costi e dei

ricavi.

10. Lista semestrale dei consulenti e dei collaboratori esterni (art. 53

comma 12 del dlgs 31/3/2001 n. 165)

Gli enti locali sono tenuti a predisporre l’elenco semestrale dei

collaboratori esterni o dei soggetti a cui sono affidati incarichi di

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consulenza per i quali sia previsto un compenso. L’elenco deve essere

trasmesso al dipartimento della Funzione Pubblica. L’organo di revisione

deve verificare la completezza della lista.

11. Incarichi retribuiti a pubblici dipendenti (art. 53 commi 12 e 14

dlgs 165/2001)

L’ente locale deve comunicare in via telematica o su supporto magnetico al

Dipartimento della Funzione Pubblica, l’elenco degli incarichi retribuiti

autorizzati o conferiti a propri dipendenti nell’anno precedente, con

l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o

presunto. L’elenco è accompagnato da relazione illustrativa.

L’organo di revisione deve verificare il rispetto del termine del 30 giugno

la regolarità e completezza degli elenchi.

12. Relazione sul bilancio d’esercizio delle istituzioni

L’organo di revisione, esercitando (art. 114, comma 7, del Tuel) le proprie

funzioni anche nei confronti delle istituzioni costituite per l’esercizio di

servizi sociali, deve formulare la relazione sul bilancio d’esercizio

approvato dal consiglio di amministrazione.

13. Relazione sul rendiconto (art. 239 del Tuel)

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L’organo di revisione deve formulare la relazione sulla proposta di

deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di

rendiconto approvato dall’organo esecutivo con relativi allegati. La

relazione deve contenere l’attestazione della corrispondenza del rendiconto

alle risultanze della gestione, nonché rilievi considerazioni e proposte

tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione

e deve essere formulata entro il termine previsto dal regolamento di

contabilità e comunque con un termine non inferiore a 20 giorni dal

ricevimento del rendiconto.

14. Deliberazione rendiconto esercizio 2002 (art. 227 Tuel)

Il 30 giugno 2003, scade il termine per deliberare il rendiconto della

gestione dell’esercizio 2003.

Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il

conto del patrimonio.

Al rendiconto devono essere allegati:

- la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 231 del Tuel;

- la relazione dell’organo di revisione di cui all’art. 239, comma 1, lettera

d) del Tuel;

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

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Al rendiconto devono inoltre essere allegati gli altri documenti previsti

dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell’ente.

I Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e quelli i cui

rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino l’indicazione di debiti

fuori bilancio devono presentare il rendiconto alla Sezione enti locali della

Corte dei Conti per il referto al Parlamento.

L’organo di revisione deve verificare il rispetto del termine ed il rispetto

dell’eventuale obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti.

15. Aggiornamento annuale inventari (art. 230, comma 7, del Tuel)

Gli inventari, una volta completati (art. 116, DLgs n. 77/1995), devono

essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute

rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con

le scritture patrimoniali.

L’organo di revisione deve verificare l’adempimento ed effettuare controlli

a campione sulla correttezza dei valori rilevati nonché sull’esistenza fisica

dei beni.

16. Comunicazione di ricorso al factoring

Entro il 30 giugno gli enti locali devono comunicare l’entità complessiva

delle cessioni di crediti effettuate nell’anno precedente e il prezzo medio

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delle stesse, con le modalità previste dalla Legge (art. 8, comma 1, DL 28

marzo 1997, n. 79, convertito nella Legge n. 140/1997).

La comunicazione deve essere inviata alla ragioneria generale dello Stato

con le modalità indicate dal Ministero con propria circolare (CM 30 marzo

1998, n. 30, in G.U. n. 91 del 20 aprile 1998).

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VERIFICA TERZO TRIMESTRE

1. Trasmissione conto del tesoriere e degli agenti contabili (art. 226 e

233 del Tuel)

Entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto occorre presentare

alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i modelli di resa del

conto per l’esercizio 2002 del tesoriere e degli agenti contabili.

L’organo di revisione deve verificare che i modelli siano sottoscritti e

trasmessi entro il termine.

2. Presentazione modello 770 (art. 3 bis DPR n. 600/1973)

Entro il 30 settembre (DPCM 9/5/2002) deve essere presentato in via

telematica ed in modo autonomo il mod. 770 semplificato, con la

dichiarazione dei dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti

percepenti cui sono stati corrisposti, nel 2002, redditi di lavoro dipendente,

assimilati, indennità di fine rapporto, lavoro autonomo, provvigioni e

redditi diversi, nonché i dati contributivi previdenziali, assicurativi e quelli

relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2002 per il 2001.

Se l’ente non è tenuto anche alla presentazione del 770 ordinario, deve

indicare nel modello semplificato anche i dati dei versamenti e

compensazioni contenuti nei prospetti ST e SX.

I principali controlli da effettuare sono i seguenti:

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- corretta applicazione ritenute d’acconto o di imposta;

- versamento nei termini previsti;

- corretta compilazione del modello.

I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività di

vigilanza, nel caso vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni,

di fatti che possono configurarsi come violazione tributaria, hanno

l’obbligo di comunicarli direttamente al comando della guardia di finanza

(art. 36, quarto comma, DPR n. 600/1973).

3. Dichiarazione annuale Iva e Irap

La dichiarazione unificata Iva – Irap, deve essere presentata entro il 31

luglio tramite banca o ufficio postale o entro il 31 ottobre in via telematica.

Nel caso di determinazione della base imponibile con il sistema retributivo,

verificare la corrispondenza della base imponibile con quella indicata nel

mod. 770 semplificato e controllare la regolarità dei versamenti periodici.

Nel caso di opzione per la determinazione della base imponibile con i

criteri del valore della produzione netta, verificare che:

- l’opzione sia stata correttamente esercitata nel quadro VO della

dichiarazione Iva;

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- la corretta determinazione della base imponibile, attraverso l’esame

delle scritture contabili e delle carte di lavoro che determinano gli

elementi positivi e negativi di reddito;

- il corretto utilizzo dei crediti degli anni precedenti.

Iva – Verificare il rispetto del termine per il pagamento del saldo annuale

(16 marzo 2003) e se il modello è regolarmente compilato. Verificare

inoltre, se già non effettuato durante l’esercizio:

- le attività commerciali svolte dall’ente;

- la separazione in bilancio delle stesse (capitolo o intervento “rilevante ai

fini Iva”);

- se si è regolarmente provveduto alla certificazione dei corrispettivi e

all’emissione delle fatture;

- la correttezza delle registrazioni e liquidazioni periodiche;

- la corrispondenza della contabilità finanziaria dei servizi rilevanti con la

contabilità Iva.

4. Verifica equilibri di bilancio e stato attuazione programmi (art. 193

del Tuel)

Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque una

volta entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio deve verificare lo stato

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di attuazione dei programmi, nonché il mantenimento degli equilibri di

bilancio.

Sulla proposta di deliberazione da sottoporre al consiglio con allegate le

relazioni dei responsabili dei servizi sullo stato di attuazione dei programmi

loro affidati, l’organo di revisione deve esprimere il proprio parere.

Il consiglio deve adottare i provvedimenti per il ripiano dell’eventuale

disavanzo risultante dal rendiconto, di debiti fuori bilancio riconoscibili,

nonché per ripristinare gli equilibri finanziari di bilancio qualora i dati della

gestione finanziaria siano tali da far prevedere un disavanzo dalla gestione

di competenza o da quella dei residui.

L’organo di revisione in sede di controllo degli equilibri, deve verificare

anche l’andamento e lo scostamento rispetto agli obiettivi del patto di

stabilità 2003 ( art. 29 Legge 289/2002).

La mancata adozione del provvedimento è equiparata alla mancata

approvazione del bilancio di previsione.

5. Modifica delle tariffe e prezzi pubblici

L’art. 54 della Legge 388/2000, consente di modificare anche durante

l’esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, in presenza di rilevanti incrementi

nei costi relativi ai servizi gestiti.

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Ora gli enti hanno la possibilità di rispettare anche durante la gestione il

quadro economico (risultato differenziale o tasso di copertura), prefigurato

in sede di bilancio preventivo.

In presenza di costi non preventivati o di maggiori costi gestionali

(personale, utenze, manutenzioni ecc.) l’ente può aumentare le tariffe ed i

prezzi al fini di riequilibrare la gestione.

L’incremento non può comunque avere effetto retroattivo.

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6. Tariffa rifiuti (art. 49 d.lgs 22/97 e art. 11, lettera a) d.p.r. 158/99)

I Comuni che nell’anno 1999, hanno avuto una percentuale di copertura del

costo del servizio rifiuti superiore all’85%, devono dal 1/1/2004, sostituire

la tassa con la tariffa.

Il d.lgs. 22/97 dispone l’obbligo della copertura totale dei costi del servizio

con la tariffa.

Nei costi devono essere compresi anche quelli del personale amministrativo

e degli interessi sul capitale investito.

L’organo di revisione deve vigilare sulla predisposizione degli atti

necessari per l’avvio della tariffa e la possibilità della stessa di coprire i

costi presunti del servizio.

7. Relazione sugli effetti della semplificazione e accelerazione dei

procedimenti (art. 20, comma 6, Legge n. 59/1997; circolare Presidenza

Consiglio ministri, Dip. Funz. Pubbl., 27 maggio 1998, n. 4)

I servizi di controllo interno devono compiere accertamenti sugli effetti

prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di accelerazione e

semplificazione dei procedimenti amministrativi e formulare una relazione

contenente osservazioni e suggerimenti per la modifica dei regolamenti e

per il miglioramento della azione amministrativa.

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L’organo di revisione deve verificare se è stata presentata la relazione e

sulla base dei contenuti della stessa formulare proposte migliorative.

8. Aggiornamento programma triennale ed elenco annuale lavori

pubblici (art. 14 Legge 109/94 e D.M. 21/6/2000 n. 5374/21/65)

Entro il 30 settembre occorre aggiornare il programma triennale e l’elenco

annuale dei lavori pubblici.

La Legge n. 166 del 1/8/2002, ha apportato modifiche all’art. 14 della

Legge 109/94, disponendo, fra l’altro, che nel programma triennale devono

essere incluse solo i lavori di importo superiore a 100.000 euro.

Lo schema di programma triennale aggiornato deve essere adottato con atto

dell’organo esecutivo ed affisso per almeno 60 giorni consecutivi prima

dell’approvazione definitiva.

L’organo di revisione deve verificare se:

- il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui

all’art.14 della Legge 109/94, è stato redatto conformemente alle

indicazioni ed agli schemi di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2000

n. 5374/21/65;

- sono indicate:

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a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal 3°

comma dell’art. 14 della Legge 109/94 e dagli articoli 5 e 6

del decreto ministeriale del 21/6/2000, sopra richiamato;

b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti

amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;

c) gli accantonamenti per :

- accordi bonari (art. 12, d.p.r. 554/99)

- esecuzione lavori urgenti (artt. 146 e 147 d.p.r. 554/99 )

- esecuzioni indagini, studi, ed aggiornamento

programma;

d) per gli interventi di importo superiore ad 1.000.000 di euro

contenuti nell’elenco annuale, ad eccezione degli interventi di

manutenzione, la Giunta ha provveduto all’approvazione dei

progetti preliminari entro la data di approvazione del bilancio

di previsione;

e) gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel

bilancio di previsione annuale e pluriennale;

f) il programma dopo la sua approvazione consiliare, è stato

trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici.

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9. Schema di bilancio di previsione

Definizione da parte del consiglio degli atti di indirizzo sulla manovra

finanziaria e sul programma degli investimenti relativi al bilancio annuale e

pluriennale.

Formulazione da parte dell’organo esecutivo coerentemente con quanto

definito dal consiglio degli atti di indirizzo sugli obiettivi gestionali

ipotizzando la manovra finanziaria sulle entrate e sulle spese e le fonti di

finanziamento degli investimenti.

Formulazione da parte dei responsabili dei servizi delle proposte di risorse

e di interventi, nonché dei programmi e dei progetti da inserire nei

documenti di programmazione e previsione.

L’organo di revisione deve verificare se è stata attuata la procedura di

formazione del bilancio prevista nel regolamento di contabilità.

10. Certificato del rendiconto ( art. 161, comma 1 del Tuel 44)

Entro il 31/10/2003, o altro termine disposto dal D.M., occorre presentare il

certificato del rendiconto 2002.

Non deve essere presentata fino all’emanazione del nuovo decreto la

tabella parametri gestionali di riscontro della situazione di deficitarietà

strutturale.

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E’ possibile optare per la predisposizione del certificato in versione

informatizzata con le modalità stabilite dal decreto di approvazione del

modello.

Nel caso di mancato rispetto del termine viene sospesa l’attribuzione

dell’ultima rata del contributo ordinario.

La mancata produzione del certificato e la mancata approvazione del

rendiconto costituiscono motivo di sottoposizione dell’ente ai controlli

centrali.

Il certificato di bilancio deve essere trasmesso telematicamente anche alla

Sezione enti locali della Corte dei Conti (art. 28, comma 6 della Legge

289/2002).

L’organo di revisione deve verificare la corretta compilazione del

certificato e la presentazione entro i termini stabiliti.

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VERIFICA QUARTO TRIMESTRE

1. Tariffe e prezzi pubblici (art. 54, D.Lgs n. 446/1997)

Ai fini della deliberazione del bilancio, occorre deliberare le tariffe e i

prezzi pubblici per l’anno 2004.

2. Entrate proprie

Entro il 31 dicembre 2003, o diverso termine stabilito per l’approvazione

del bilancio 2004, occorre:

a) approvare o modificare l’autonoma regolamentazione delle proprie

entrate anche tributarie con effetto dal 1° gennaio 2004 (art. 52,

D.Lgs n. 446/1997; art. 50, Legge n. 449/1997);

b) regolamentare autonomamente l’Imposta comunale sugli immobili o

modificare la regolamentazione vigente con effetto dal 1° gennaio

2004 (art. 59, DLgs n. 446/1997);

c) deliberare eventualmente l’esclusione dell’imposta sulle pubblicità

sostituendola con il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

(art. 62, DLgs n. 446/1997);

d) deliberare eventualmente la sostituzione della Tosap con il canone

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 63, D.Lgs n.

446/1997);

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e) deliberare il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e istituire

la tariffa in via anticipata (artt. 21 e 49, D.Lgs n. 22/1997);

f) esercitare la facoltà di variare l’aliquota dell’addizionale Irpef (art.

48, comma 10, Legge n. 449/1997);

g) provvedere alla riscossione diretta della Tarsu e dell’Ici.

Sulle proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio è necessario il

parere dell’organo di revisione.

3. Bilancio di previsione delle istituzioni

L’organo di revisione deve esprimere il parere sul bilancio preventivo

economico delle Istituzioni approvato dal consiglio di amministrazione

delle stesse.

4. Bilancio di previsione

L’organo di revisione deve esprimere sulla proposta di bilancio di

previsione e documenti allegati predisposta dall’organo esecutivo un

motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità (art. 239, comma 1,

lett. b), del Tuel).

I principi di coerenza, attendibilità e congruità sono specificati nei postulati

dei principi contabili degli enti locali approvati dall’Osservatorio per la

finanza e contabilità degli enti locali.

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Nel parere sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare

l’attendibilità delle impostazioni.

Il parere è obbligatorio e l’organo consiliare è tenuto ad adottare i

provvedimenti conseguenti od a motivare la mancata adozione delle misure

proposte dall’organo di revisione.

5. Emendamenti al bilancio di previsione

Sugli emendamenti allo schema di bilancio presentati dai consiglieri,

l’organo di revisione con le modalità e nei termini previsti dal regolamento

di contabilità deve esprimere il parere sulle variazioni proposte.

6. Destinazione dei proventi per sanzioni alle violazioni del codice della

strada

Il comma 20 dell’art. 53, della Legge 388/2000, limita al solo 50% dei

proventi per sanzioni alle violazioni del codice della strada, il vincolo di

destinazione. La restante parte diventa disponibile per il finanziamento

generalizzato delle altre spese.

Almeno il 10% della quota vincolata (5% del totale), deve essere destinata

ad interventi per la sicurezza stradale, rivolti agli utenti definiti deboli

(bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).

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La Giunta deve deliberare annualmente ai fini dell’approvazione del

bilancio, le quote da destinare alle varie finalità consentite dal 4° comma,

dell’art. 208 del d.lgs. 285/92, come modificato dal sopraccitato comma

della finanziaria 2001.

I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, dovranno trasmettere

al Ministero dei LL.PP. la predetta delibera.

7. Variazione di assestamento generale del bilancio (art. 175, comma 8,

del Tuel)

Entro il 30 novembre deve essere effettuata la verifica generale di tutte le

voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva al fine di assicurare

il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri.

Sulla proposta di assestamento l’organo di revisione deve esprimere il

parere di coerenza, attendibilità e congruità, nonché esprimere valutazioni

sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno

2003 (art. 24 Legge 448/2001).

8. Modifiche al Peg (art. 175, ultimo comma del Tuel)

Il 15 dicembre costituisce il termine ultimo per apportare variazioni al Peg.

Le modifiche devono essere proposte all’organo esecutivo dal dirigente o

responsabile di servizio in conformità a quanto stabilito dal regolamento di

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contabilità. La mancata accettazione delle modifiche proposte deve essere

adeguatamente motivata dall’organo esecutivo.

9. Decadenza tributi

Verificare l’attività dell’ufficio tributi, poiché il 31 dicembre 2003, scadono

i termini per la liquidazione e accertamento dei seguenti tributi, salvo

proroghe di legge:

- termine per notificare avvisi di liquidazione Ici in presenza di

dichiarazione o denuncia anni 1998 e 1999, oppure versamenti anno

1998, 1999 e 2000 in assenza di obbligo di dichiarazione o denuncia;

- termine per notificare avvisi di accertamento Ici in rettifica in presenza

di dichiarazione relative all’anno 1998, oppure anno 1998 e 1999 in

assenza di obbligo di dichiarazione o denuncia;

- termine per notificare avvisi di accertamento Ici d’ufficio per omessa

dichiarazione anno 1997;

- termine per notificare avviso di accertamento d’ufficio per omesso

versamento, senza obbligo di denuncia anno 1998;

- termine per liquidare l’Ici anno 1998, risultante da rendite attribuite o

modificate dall’Ute ex art.11, comma 1, ultimo periodo d.lgs. 504/92;

- termine per notificare l’avviso di accertamento Tarsu in presenza di

denuncia infedele o incompleta per l’anno 1999;

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- termine per notificare l’avviso di accertamento Tarsu per omessa

denuncia anno 1999;

- termine per notificare l’avviso di accertamento Iciap, dichiarazioni

omesse per l’anno 1997.

10. Lista semestrale dei consulenti e dei collaboratori esterni (art. 53

comma 12 del dlgs 165/2001)

Gli enti locali sono tenuti a predisporre l’elenco semestrale dei

collaboratori esterni o dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza

per i quali sia previsto un compenso. L’elenco deve essere pubblicato

all’albo pretorio e trasmesso al dipartimento della Funzione pubblica.

L’organo di revisione deve verificare la completezza della lista.

11. Verifica annuale rispetto patto di stabilità (art. 29, comma 16

Legge 289/2002)

Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il Collegio deve verificare il

rispetto degli obiettivi del saldo finanziario di cassa e di competenza e nel

caso di mancato rispetto darne comunicazione all’ente ed al Ministero

dell’Interno.

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Il mancato rispetto dell’obiettivo annuale di cassa e di competenza fa

scaturire le limitazioni gestionali disposte dal comma 15 dell’art. 29 e in

pratica:

- il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo;

- il divieto di ricorrere all’indebitamento;

- la riduzione del 10% rispetto al 2001 delle spese per acquisto di beni e

servizi.

La verifica annuale del rispetto o meno del patto affidata al Collegio dei

revisori è, per i vincoli gestionali che potrebbe far sorgere, un compito

molto delicato.

Occorrerà, infatti, nei primi giorni d’ogni esercizio verificare non solo in

termini di cassa ma anche per la competenza (differenza fra accertamenti

ed impegni), se nell’anno appena chiuso gli obiettivi sono stati conseguiti

ed in caso contrario darne immediata comunicazione all’ente per

l’applicazione dal 1° gennaio dei divieti e della riduzione di cui sopra e

contestualmente al Ministero dell’Interno.

Della mancata comunicazione al Ministero rispondono personalmente i

componenti del Collegio inadempiente.

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VERIFICHE PERIODICHE

Queste verifiche sono da porre in essere ogni trimestre. 1. Verifica trimestrale di cassa e della gestione degli agenti contabili

(art. 223 del Tuel)

Con cadenza trimestrale l’organo di revisione deve provvedere alla verifica

ordinaria di cassa, nonché alla verifica della gestione del servizio di

tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

2. Vigilanza periodica (art. 239, comma 1, lett. c), del Tuel)

Avvalendosi della tecnica del campionamento da motivare nel verbale,

l’organo di revisione, con l’ausilio di eventuali collaboratori (art. 239,

comma 4, del Tuel), deve effettuare periodiche verifiche sulla regolarità

contabile, finanziaria ed economica della gestione. In particolare le aree di

verifica sono le seguenti:

- acquisizione entrate;

- effettuazione spese (limitazione agli impegni, vincoli spese di personale

ecc.);

- attività contrattuale;

- amministrazione dei beni.

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3. Verifica rispetto patto di stabilità (art. 29 comma 17 Legge 289/2002)

Entro il mese successivo a ciascun trimestre il Collegio dei revisori è tenuto

a verificare il rispetto o meno dell’obiettivo trimestrale di cassa e la sua

coerenza con quello annuale.

Nel caso di mancato rispetto dell’obiettivo periodico, il Collegio deve

darne comunicazione immediata all’ente ed al Ministero dell’Economia e

delle Finanze.

Il mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale fa scaturire per il periodo

successivo e fino a quando lo scostamento non sarà riassorbito, la

limitazione dei pagamenti delle spese rilevanti ai fini del patto, entro

l’ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e per lo stesso titolo

nell’anno 2001.

Con decorrenza 1° aprile 2003 con Decreto Legge successivamente

convertito in Legge sono stati ridefiniti gli obblighi per quegli enti che nel

corso della gestione non riescono a conseguire gli obiettivi fissati in base

alla programmazione trimestrale. Resta fermo l’obbligo di riassorbire lo

scostamento ma viene superato il vincolo di limitare i pagamenti correnti

entro l’ammontare di quelli effettuati nel 2001.

Il meccanismo richiede pertanto non solo la predisposizione di un bilancio

di previsione di cassa per l’anno 2003 articolato per trimestri, ma anche la

rilevazione dei dati di cassa annuali e trimestrali dell’anno 2001.

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4. Controllo trasmissione alla Corte dei Conti atti di riconoscimento di

debiti (art.23, comma 5 Legge 289/2002)

L’organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di

riconoscimento di debiti siano trasmessi alla competente procura della

Corte dei Conti ed agli organi di controllo.

I provvedimento di riconoscimento di debiti per gli enti locali sono quelli

assunti sulla base dell’art. 194 del Tuel.

5. Controllo divieto di indebitamento per spese diverse da investimenti

(art. 30, comma 15 Legge 289/2002)

L’organo di revisione deve verificare se l’ente è ricorso all’indebitamento

per finanziare spese diverse da quelle di investimento in violazione dell’art.

119 della Costituzione. Nel caso di inosservanza i relativi atti e contratti

sono nulli e l’organo di revisione deve darne comunicazione al Consiglio

ed alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, per l’eventuale

applicazione della sanzione disposta dal comma 15 dell’art. 30 della Legge

289/2002.

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6.Monitoraggio patto di stabilità – Comuni con popolazione superiore

a 60.000 abitanti.

L’art. 29, comma 13 della Legge 289/2002, dispone la trasmissione entro

trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, al Ministero dell’Economia e

delle Finanze delle informazione sulla gestione di competenza e di cassa,

utilizzando l’apposito prospetto.

Il collegio dei revisori deve verificare l’adempimento e la corretta

esposizione dei dati.

7. Acquisto pneumatici (art. 52, comma 14 Legge 448/2001)

Gli enti locali nell’acquisto di pneumatici per i loro automezzi devono

riservare una quota, pari ad almeno il 20 per cento del totale, per l’acquisto

di pneumatici ricostruiti.

L’organo di revisione deve verificare il rispetto del limite disposto.

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CHECK LIST DI VERIFICA E CONTROLLO

SULLE ATTIVITA’:

o COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO;

o UFFICIO TRIBUTI:

§ I.C.I.;

§ T.A.R.S.U.;

§ CONTENZIOSO E TRIBUTI LOCALI;

o TESORERIA;

o UFFICIO RAGIONERIA;

o BILANCIO PREVENTIVO;

o VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO;

o RENDICONTO;

o ACQUISTI;

o UFFICIO ESPROPRI;

o UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MUTUI;

o UFFICIO URBANISTICA;

o UFFICIO PATRIMONIO.

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO

1. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ PREVEDE

L’ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO;

2. L’ATTIVITA’ DI COLLABROAZIONE CON IL CONSIGLIO

SI E’ SVOLTA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL

DOCUMENTO;

3. L’ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SI E’

MATERIALIZZATA NEL RILASCIO DEI SEGUENTI

PARERI:

- costituzione di aziende speciali o spa locali;

- questioni di carattere tributario;

- questioni relative a imposte locali;

- partecipazione al Consiglio Comunale.

N.B.: Si osserva come l’attività di collaborazione con il Consiglio

Comunale deve essere prevista dal Regolamento di contabilità e si deve

svolgere secondo quanto previsto da detto documento.

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

AREA OPERATIVA: UFFICIO TRIBUTI

1. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI E’ IL DOTT.

INDIVIDUATO DA DELIBERA G.M. N. DEL ;

2. IL COMUNE GESTISCE DIRETTAMENTE

L’ACCERTAMENTO, LA RISCOSSIONE E L’ISCRIZIONE A

RUOLO DEI SEGUENTI TRIBUTI:

- Imposta Comunale sugli immobili;

- Tassa Rifiuti solidi urbani;

- Imposta di pubblicità;

- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

- Diritti sulle pubbliche affissioni;

3. PER OGNUNA DELLE PREDETTE IMPOSTE ESISTE IL

SEGUENTE REGOLAMENTO:

- delibera n. del

- delibera n. del

- delibera n. del

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

VERIFICHE SULL’I.C.I.

1. IL COMUNE HA DETERMINATO L’ALIQUOTA DELL’IMPOSTA

CON PROPRIA DELIBERA N. DEL ;

2. IL GETTITO DELL’IMPOSTA PER IL CORRENTE ANNO E’

PREVISTO IN EURO ;

3. L’ENTE HA PROVVEDUTO A LIQUIDARE LE IMPOSTE

DOVUTE IN BASE ALLE DICHIARAZIONI PRESENTATE;

4. IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA AVVIENE MEDIANTE:

- CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI; - VERSAMENTO DIRETTO AL COMUNE;

5. L’ENTE HA PROVVEDUTO A CORREGGERE LE INFEDELTA’ O

INESATTEZZE DELLE DICHIARAZIONI;

6. L’ENTE HA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE RICERCHE O

POSTO IN ESSERE CONTROLLI PER VERIFICARE L’ESISTENZA

DI EVASORI TOTALI;

7. GLI ACCERTAMENTI IMPUGNATI RISULTANO PARI A N.

PER UN TOTALE DI IMPOSTE E SANZIONI DI EURO……..;

8. LE SOMME OGGETTO DI CONTESTAZIONE NON SONO STATE

ISCRITTE IN BILANCIO;

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9. L’ENTE HA PROCEDUTO ALLA RICOGNIZIONE DEL

PATRIMONIO IMMOBILIARE PRESENTE NEL PROPRIO

TERRITORIO;

10. PER I RICORSI NOTIFICATI ALL’ENTE SI E’ PROCEDUTO ALLA

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO;

11. IN BILANCIO ESISTONO ISCRITTE SOMME PER RECUPERO

I.C.I. DA EVASIONE O LIQUIDAZIONE IMPOSTE;

12. IL RESIDUO ATTIVO I.C.I. AL 31.12 DELL’ANNO PRECEDENTE

CORRISPONDE ALLA RATA DI SALDO DEL 20 DICEMBRE,

COME VERSATA DAL CONCESSIONARIO.

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

VERIFICHE SULLA T.A.R.S.U.

1. L’ENTE HA PROVVEDUTO A DETERMINARE LE TARIFFE

DELL’IMPOSTA CON DELIBERA DEL N. ;

2. IL COMUNE HA PROVVEDUTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE

DENUNCE RICEVUTE;

3. IL COMUNE HA PROVVEDUTO ALL’ACCERTAMENTO DI

EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NELLE DENUNCE;

4. IL COMUNE HA PROVVEDUTO A PORRE IN ESSERE IDONEE

PROCEDURE DIRETTE ALL’ACCERTAMENTO

DELL’ESISTENZA DI SOGGETTI CHE NON HANNO

PRESENTATO LA DENUNCIA (EVASORI TOTALI);

5. LA METRATURA DELLE SUPERFICI E’ AVVENUTA:

- a tappeto;

- a campione rappresentativo;

6. L’ATTIVITA’ DI CUI SOPRA E’ STATA EFFETTUATA:

- da funzionari dell’Ente;

- mediante progetto finalizzato;

- mediante incarico esterno con delibera consiliare n. del ;

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7. PER GLI ACCERTAMENTI NOTIFICATI, SONO STATI

PRESENTATI N. RICORSI, CORRISPONDENTI A

UN’IMPOSTA DI EURO……;

8. LE SOMME IN CONTESTAZIONE SONO STATE ISCRITTE IN

BILANCIO;

9. IL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTA LA VOCE

“TARSU:RECUPERI DA EVASIONE” PER EURO ;

10. PER I RICORSI NOTIFICATI AL COMUNE, SI E’ PROCEDUTO

AD UNA TEMPESTIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO;

11. LA VOCE DI BILANCIO E’ STATA PRUDENZIALMENTE

SVALUTATA PER SOGGETTI INSOLVENTI O FALLITI.

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

CONTENZIOSO SU TRIBUTI LOCALI

1. ESISTONO N. ACCERTAMENTI IMPUGNATI;

2. L’IMPOSTA E LE SANZIONI RELATIVE A DETTI

ACCERTAMENTI E’ PARI A EURO ;

3. LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’ENTE E’ STATA

EFFETUTATA NEI TERMINI;

4. L’ENTE, PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI SI AVVALE;

- di funzionari interni;

- di incarichi esterni;

- di entrambi, cercando di ricorrere a incarichi esterni soltanto per

questioni estremamente complesse;

5. GLI ATTI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SONO RIPORTATI

IN UN APPOSITO SCADENZARIO;

6. NEL BILANCIO E’ PREVISTA UNA SOMMA A TITOLO DI

RIMBORSO SPESE PER EVENTUALI SOCCOMBENZE IN

COMMISSIONE TRIBUTARIA.

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

TESORERIA

1. L’ENTE GESTISCE IL SERVIZIO TESORERIA ATTRAVERSO

L’ISTITUTO DI CREDITO ………..;

2. IL SERVIZIO E’ STATO AFFIDATO MEDIANTE GARA SVOLTA

IL …………;

3. IL CONTRATTO DI TESORERIA HA SCADENZA IL…..

RINNOVABILE PER ………;

4. PRESSO IL TESORIERE NON RISULTANO NOTIFICATI ATTI DI

PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ENTE;

5. L’ENTE HA ADOTTATO LA DELIBERA DI IMPIGNORABILITA’

DELLE SOMME IN DATA ………;

6. LE VERIFICHE DI CASSA SONO STATE EFFETTUATE DAL

COLLEGIO DEI REVISORI NELLE SEGUENTI DATE…………;

7. PRESSO IL TESORIERE SONO DISPONIBILI L’ELENCO DEI

MANDATI E DELLE REVERSALI ESEGUITI E DA ESEGUIRE;

8. NEL CORSO DELL’ESERCIZIO L’ENTE NON E’ RICORSO AD

ANTICIPAZIONI DI CASSA;

9. L’ANTICIPAZIONE DI CASSA CONCESSA E’ STATA

CONTENUTA NEI LIMITI DI CUI ALL’ART. 222 DEL T.U.EE.LL.

(3/12 DELLE ENTRATE CORRENTI).

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

AREA OPERATIVA: UFFICIO RAGIONERIA

1. LE FUNZIONI DI RAGIONIERE CAPO SONO SVOLTE DAL

RAG……;

2. FANNO CAPO ALL’UFFICIO RAGINERIA LE SEGUENTI

ATTIVITA’:

- TENUTA DELLA CONTABILITA’;

- GESTIONE DEL BILANCIO;

- TENUTA DEI REGISTRI I.V.A.;

- GESTIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI;

- PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770;

3. LA CONTABILITA’ E’ TENUTA CON SISTEMI

MECCANOGRAFICI;

4. LE PROCEDURE CONTABILI CONSENTONO UNA

IMMEDIATA VERIFICA SULLO STATO DI REALIZZO DELLE

ENTRATE E DI PAGAMENTO DELLE SPESE;

5. I MANDATI E LE REVERSALI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

SONO CONSERVATE PRESSO IL COMUNE;

6. I MANDATI E REVERSALI DELL’ESERCIZIO IN CORSO

SONO CONSERVATI PRESSO IL TESORIERE;

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7. LE ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI I.V.A. SONO LE

SEGUENTI:

- trasporto alunni;

- farmacie comunali;

- ……..

- ……..

8. I REGISTRI I.V.A. TENUTI DALL’ENTE SONO I SEGUENTI:

- registro I.V.A. vendite vidimato il ……….ufficio

- registro I.V.A. acquisti vidimato il ……….ufficio

- registro riepilogativo vidimato il………….ufficio

- registro delle fatture in sospese vidimato il ………ufficio

9. L’ENTE PROCEDE ALLA LIQUIDAZIONE I.V.A. CON

CADENZA;

10. IL CREDITO I.V.A. RISULTANTE DA DICHIARAZIONE E’

ALLOCATO FRA LE ENTRATE DEL TITOLO III, IN CONTO

…….;

11. I VERSAMENTI I.V.A. RISULTANO EFFETTUATI ALLE

SEGUENTI SCADENZE:

12. L’ENTE HA USUFRUITO DELLE SEGUENTI SANATORIE,

CONDONI, PREVISTI DALLE LEGGI;

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13. ESISTONO ACCERTAMENTI O CONTENZIOSO IN CORSO

CON L’UFFICIO I.V.A.;

14. L’ENTE PROVVEDE AD EFFETTUARE LE RITENUTE PER I

SEGUENTI SOGGETTI:

- Dipendenti;

- Assessori e Consiglieri;

- Collaboratori coordinati e continuativi;

- Liberi professionisti;

- Contributi per lo svolgimento di attività commerciali;

- Somme pagate per indennità di esproprio.

15. LE RITENUTE DI CUI SOPRA SONO STATE VERSATE ALLE

SEGUENTI DATE:

mese di riferimento mese di versamento

16. L’ENTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IRAP HA

PROCEDUTO/NON HA PROCEDUTO ALL’ESERCIZIO

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DELL’OPZIONE PER LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’

COMMERCIALI ED ISTITUZIONALI;

17. IL VERSAMENTO IRAP PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E’

STATO EFFETTUATO ALLE SEGUENTI DATE:

mese di riferimento data versamento

18. L’ENTE HA ISCRITTO IL COSTO IRAP FRA LE IMPOSTE E

TASSE DEL TITOLO I DELLA SPESA.

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU

BILANCIO PREVENTIVO 20.. E RELATIVI ALLEGATI

1. LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATO

DALLA G.M. IN DATA TRASMESSO AL COLLEGIO

IN DATA ;

2. SONO ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI BILANCIO

PREVENTIVO 2002:

- IL BILANCIO PLURIENNALE 2002/2004;

- RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

DELLA G.M.;

- RENDICONTO DELL’ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO;

- RISULTANZE DEI CONTI DELLE AZIENDE SPECIALI;

- PARAMETRI PER ENTI STRUTTURALMENTE

DEFICITARI;

- PROGRAMMA DI INVESTIMENTI E OPERE

PUBBLICHE;

- DELIBERA SU AREE E FABBRICATI DA DESTINARE A

RESIDENZA O ATTIVITA’ PRODUTTIVE;

- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUTI

PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE;

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- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TRIBUTI

COMUNALI;

- PARERE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

SULLA CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI;

N.B.: gli allegati sopra elencati sono obbligatori ai sensi del d.lgs.267/00.

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VENGONO MESSI A DISPOSIZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. EVENTUALE DIMOSTRAZIONE DEL DEFICIT ANNO IN

CORSO PER SUA COPERTURA;

2. DIMOSTRAZIONE UTILIZZO AVANZO AMM.NE PRESUNTO

20..;

3. ELENCO ENTRATE E SPESE UNA TANTUM;

4. QUADRO RIASSUNTIVO ENTRATE E SPESE DEI SERVIZI

CON TASSO DI COPERTURA;

5. PROSPETTO ANALITICO SPESE DEL PERSONALE;

6. ELENCO SPESE CORRENTI FINANZIATE CON PROVENTI

CONCESSIONI EDILIZIE;

7. ELENCO SPESE FINANZIATE CON ENTRATE IN

C/CAPITALE;

8. PROSPETTO MUTUI IN AMMORTAMENTO;

9. IL FONDO DI RISERVA RISULTA PARI AL % DELLE

SPESE CORRENTI.

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL PREVENTIVO

1. LE ENTRATE FINANZIANO INDISTINTAMENTE LE SPESE;

2. LE ENTRATE E LE USCITE SONO RIFERITE ALL’ANNO IN

ESAME;

3. TUTTE LE ENTRATE E LE SPESE SONO ISCRITTE IN

BILANCIO;

4. LE VOCI DI BILANCIO NON CONTENGONO

COMPENSAZIONI;

5. LE PREVISIONI SONO SOSTENUTE DA ANALISI STORICHE

DEI DATI O SUPPORTATE DA IDONEA DOCUMENTAZIONE;

6. E’ ASSICURATA LA INTELLEGGIBILITA’ DEI DATI;

7. VIENE RISPETTATO IL PRINCIPIO DEL PAREGGIO;

8. QUESTA LISTA PERMETTE DI VERIFICARE SE VENGONO

RISPETTATI I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

PREVENTIVO, ALTRIMENTI DEFINIBILI COME SEGUE:

- UNITA’;

- ANNUALITA’;

- UNIVERSALITA’;

- INTEGRITA’;

- VERIDICITA’;

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- PUBBLICITA’;

- PAREGGIO FINANZIARIO (SIA COMPLESSIVO CHE DI

PARTE CORRENTE).

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO

1. IL BILANCIO PREVENTIVO E’ STATO DELIBERATO DAL

CONSIGLIO IN DATA ;

2. IL BILANCIO PREVENTIVO RISULTA ESECUTIVO PER:

- decorrenza dei termini;

3. LA VARIAZIONE DI BILANCIO E’ SUPPORTATA DA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO;

4. LA VARIAZIONE DI BILANCIO CONSISTE IN:

- MAGGIORI ENTRATE CHE FINANZIANO MAGGIORI

SPESE;

- MINORI ENTRATE COPERTE DA MINORI SPESE;

- STORNI DI FONDI FRA VARI CAPITOLI DELLA SPESE;

- APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE;

5. LE VARIAZIONI DI BILANCIO EFFETTUATE NEL CORSO

DELL’ANNO SONO STATE N. , DI CUI N.

DELIBERATE DALLA GIUNTA E N. DELIBERATE DAL

CONSIGLIO;

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6. LE VARIAZIONI DELIBERATE DALLA GIUNTA SONO

STATE SOTTOPOSTE A RATIFICA DA PARTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE NEI SUCCESSIVI 60 GIORNI;

7. E’ STATA ADOTTATA, ENTRO IL 30 SETTEMBRE, LA

DELIBERA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI

BILANCIO;

8. NON SONO STATE ADOTTATE DELIBERE DI VARIAZIONE

DI BILANCIO OLTRE IL 30 NOVEMBRE.

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

AREA OPERATIVA: UFFICIO RAGIONERIA

1. LA BOZZA DI RENDICONTO E’ STATA APPROVATA

DALLA GIUNTA MUNICIPALE IN DATA ……… CON

DELIBERA N. ………;

2. LA BOZZA DI RENDICONTO CON TUTTI GLI ALLEGATI

E’ STATA POSTA A DISPOSIZIONE DEL COLLEGIO IN

DATA ……….;

3. L’ENTE E’ TENUTO/NON E’ TENUTO ALLA

PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO;

4. IL TESORIERE HA TRASMESSO IL CONTO DELLA

PROPRIA GESTIONE IN DATA……;

5. AL CONTO DEL TESORIERE SONO ALLEGATE

N……..REVERSALI DI INCASSO E N……. MANDATI DI

PAGAMENTO;

6. OGNI MANDATO E OGNI REVERSALE E’ SOTTOSCRITTA

DAI SOGGETTI PREPOSTI;

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

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CONTO DEL BILANCIO

1. I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI FINALI DEL CONTO DEL

BILANCIO DELL’ANNO PRECEDENTE RISULTANO

CORRETTAMENTE RIPORTATI;

2. I RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DEL

BILANCIO RISULTANO GIUSTIFICATI;

3. DALL’ESAME DELLE POSTE DI BILANCIO DELLA PARTE

ENTRATA RISULTA QUANTO SEGUE:

a) TITOLO I

b) TITOLO II

c) TITOLO III

d) TITOLO IV

e) TITOLO V

f) TITOLO VI

4. DALL’ESAME DELLE POSTE DI BILANCIO DELLA PARTE

SPESA RISULTA QUANTO SEGUE:

a) TITOLO I

b) TITOLO II

c) TITOLO III

d) TITOLO IV

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5. L’AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTA PARI A …….

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

AREA ACQUISTI

1. I RESPONSABILI DEI SETTORI CON POTERE DI ACQUISTO

SONO:

1.1

1.2

1.3

2. NELLE DETERMINE DI ACQUISTO I RESPONSABILI

ATTESTANO CHE GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

AVVENGONO MEDIANTE PROCEDURA CONSIP (ART. 24

LEGGE N. 448/01);

3. NEL CASO IN CUI GLI ACQUSTI AVVENGONO FUORI

PROCEDURA CONSIP, LE MOTIVAZIONI ADDOTTE SONO

RIPORTATE NELLA DETERMINA DI ACQUISTO;

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

AREA OPERATIVA: UFFICIO ESPROPRI

1. IL RESPONSABILE DELLE PRATICHE DI ESPROPRIO E’ IL SIG.

INDIVIDUATO A MEZZO DELIBERA G.M. N. DEL ;

2. LE PRATICHE PENDENTI ALLA DATA ODIERNA RISULTANO N.

PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO QUANTIFICABILI IN

EURO ;

3. LE PRATICHE DI ESPROPRIO RELATIVE AD AREE PER

REALIZZAZIONE DEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E

POPOLARE

SONO N. PER MAGGIORI ONERI QUANTIFICATI IN

EURO ;

4. NEI CONTRATTI DI ASSEGNAZIONE DEL TERRENO ALLA

COOPERATIVA EDIFICATRICE E’ STATA INSERITA LA

CLAUSOLA “SALVO CONGUAGLIO”;

5. LE PRATICHE DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE OPERE

PUBBLICHE SONO N. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO

DI EURO ;

6. LE PRATICHE DI ESPROPRIO PER ACCESSIONE INVERTITA

SONO N.

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PARI A EURO ;

7. LE PRATICHE DI ESPROPRIO PENDENTI DI FRONTE AGLI

ORGANI

GIURISDIZIONALI SONO N. , COSI’ SUDDIVISE:

a. n. pendenti in Tribunale per richiesta di accessione invertita;

b. n. pendenti in Corte d’Appello per determinazione indennità di

esproprio;

c. n. pendenti di fronte al T.A.R. per illegittimità nella procedura;

8. IL CONTENZIOSO RELATIVO ALLE PRATICHE DI ESPROPRIO

E’ CURATO:

- dall’ufficio legale interno;

- da legali esterni appositamente incaricati;

- sia dalla struttura interna che da legali esterni;

9. L’ENTE, AVVALENDOSI DELLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 444/95,

HA PROVVEDUTO A FINANZIARE CON MUTUO N.

PRATICHE DI ESPROPRIO PER COMPLESSIVE EURO ;

10. L’ENTE HA PROVVEDUTO A ISCRIVERE IN BILANCIO

MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO PER EURO ;

11. IL FINANZIAMENTO DEI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO

VIENE DESTINATO AL MOMENTO DELLA CERTEZZA DEL

DEBITO;

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12. IN SEDE DI ACCORDI BONARI, L’ENTE PROCEDE ALLA

VERIFICA DEL VALORE DICHIARATO AI FINI I.C.I.

DALL’ESPROPRIATO;

13. L’ENTE HA APPLICATO LA RITENUTA DEL 20% PREVISTA

DALLA LEGGE N, 413/91 NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE

NON ESERCITANO ATTIVITA’ COMMERCIALI.

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

AREA OPERATIVA: UFFICIO LAVORI PUBBLICI

1. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO E’ L’ARCH./GEOM. ;

2. I CONTRATTI PER REALIZZO DI OPERE PUBBLICHE

STIPULATI NEL CORSO DELL’ANNO SONO PARI A N. ;

3. I CONTRATTI STIPULATI SONO STATI REGISTRATI AL

COMPETENTE UFFICIO DEL REGISTRO;

4. PER OGNI CONTRATTO SI PROCEDE ALLA REDAZIONE DI

UNA SCHEDA CHE PERMETTE DI SEGUIRE L’EVOLUZIONE

DELL’OPERA;

5. I CONTRATTI STIPULATI SONO STATI PRECEDUTI DA

APPOSITA GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE;

6. PER OGNI CONTRATTO SI E’ REDATTO UN VERBALE DI

CONSEGNA DEI LAVORI DAL COMUNE ALLA DITTA

AGGIUDICATARIA;

7. PER OGNI CONTRATTO E’ INDIVIDUATO IL DIRETTORE DEI

LAVORI.

N.B. Stante la mole di contratti per lavori pubblici stipulati da ciascun ente

nel corso di un esercizio solare, si consiglia di procedere all’estrapolazione

di un campione rappresentativo, pertanto per ogni contratto si dovrà

procedere come segue:

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1. L’OPERA APPALTATA E’ FINANZIATA CON:

- mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;

- mutuo di altri istituti;

- contributi finalizzati di altri Enti;

- avanzo di amministrazione o altro.

2. IL MUTUO E’ STATO CONCESSO DALL’ISTITUTO IN DATA

CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- durata: ;

- tasso: ;

- importo: ;

- rata semestrale: ;

3. L’ONERE DI AMMORTAMENTO DELL MUTUO FARA’ CARICO

AL BILANCIO DELL’ENTE A PARTIRE DALL’ANNO 20..;

4. LA DETERMINAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA SCELTA

DEL CONTRAENTE E’ DETERMINATA CON DELIBERA N.

DEL ;

5. LA GARA DA ESPLETARE CONSISTE IN:

- licitazione privata;

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- incanto;

- appalto concorso;

6. LA GARA SI E’ SVOLTA IN DATA E I LAVORI SONO

STATI

AGGIUDICATI ALLA DITTA ………….;

7. IL CONTRATTO DI APPALTO E’ STATO STIPULATO IN DATA

……..;

8. IL VERBALE DI CONSEGNA LAVORI E’ STATO STIPULATO IN

DATA ;

9. I GIORNI UTILI PREVISTI PER CONCLUDERE L’INTERVENTO

SONO PARI A N…….;

10. LA PENALE PREVISTA PER RITARDO NELLA CONSEGNA DEI

LAVORI E’ PARI AD EURO ………….. PER CIASCUN

GIORNO/MESE/ANNO DI RITARDO;

11. ALLA DATA DELLA VERIFICA, SONO STATE EROGATE

SOMME PER N….. STADI AVANZAMENTO LAVORI;

12. I S.A.L. EROGATI AMMONTANO A EURO …………. CHE

RAPPRESENTA IL ….% DEL COSTO DELL’OPERA;

13. I S.A.L. EROGATI SONO STATI FATTURATI DALLA DITTA

;

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14. L’ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA HA SUBITO

INTERRUZIONI;

15. LA CONCLUSIONE DELL’OPERA PUBBLICA E’ AVVENUTA IN

DATA ;

16. ALLA RICONSEGNA DELL’OPERA SI E’ PROVVEDUTO A:

- redazione verbale di esecuzione dei lavori;

- collaudo dell’opera, se prevista dalla normativa;

17. IL COSTO DELL’OPERA, A TERMINE DEI LAVORI, RISULTA

PARI A EURO .……;

18. IL COSTO DELL’OPERA E’ INFERIORE/SUPERIORE AL

FINANZIAMENTO;

19. NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DELL’OPERA SI SONO

VERIFICATE RICHIESTE DI REVISIONE PREZZI;

20. L’OPERA RAPPRESENTA IL PRIMO LOTTO PER UN

INTERVENTO ARTICOLATO IN PIU’ LOTTI.

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

AREA OPERATIVA: UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MUTUI

1. L’ELENCO DEI MUTUI E’ ALLEGATO AL BILANCIO

PREVENTIVO;

2. GLI INTERESSI SU MUTUI NON SUPERANO IL 25% DELLE

ENTRATE CORRENTI;

3. I MUTUI CONTRATTI DALL’ENTE SONO COSI’ RIPARTITI:

- N. con la Cassa Depositi e Prestiti;

- N. con l’Istituto di Credito Sportivo;

- N. con altri istituti di credito;

4. LA RATA ANNUALE/SEMESTRALE (CAPITALE + INTERESSI)

CHA GRAVA SULL’ENTE E’ PARI A EURO…………;

5. LA PARTE DI RATA DI MUTUO RIFERITA A RIMBORSO

CAPITALE E’ ISCRITTA AL TITOLO III DEL BILANCIO;

6. LA PARTE DI RATA DI MUTUO RIFERITA AD INTERESSI E’

ISCRITTA AL TITOLO I DELLA SPESA;

7. I MUTUI CONTRATTI DALL’ENTE SONO DESTINATI PER:

- lavori pubblici n. ….;

- Finanziamenti debiti fuori bilancio ……;

- Altro …….;

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8. PER I MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI

INVESTIMENTI, SI CONSIGLIA LA PREDISPOSIZIONE DELLA

SEGUENTE SCHEDA DI ANALISI.

POSIZIONE IMPORTO CAPITALE AMM. DAL RATA ANNUA EROGATO PER S.A.L.100 50.000 2004 10.000 18.000 101102

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

AREA OPERATIVA: UFFICIO URBANISTICA

1. IL TECNICO RESPONSABILE DEI CONDONI EDILIZI E’ IL

GEOM. ;

2. RISULTANO PRESENTATI N…. CONDONI EDILIZI EX LEGGE

47/85;

3. RISULTANO PRESENTATI N…. CONDONI EDILIZI EX LEGGE

724/94;

4. PER I CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/85 LA SITUAZIONE E’

LA SEGUENTE:

- Pratiche per le quali è stato passibile rilasciare la concessione

……….;

- Pratiche per le quali manca la documentazione

richiesta……….;

- Pratiche improcedibili ………..;

- Pratiche concluse già archiviate…….;

- Pratiche residue …………….;

5. ALLA DATA ODIERNA RISULTANO INCASSATE, PER L’ANNO

DI BILANCIO, EURO …………….. PER ONERI CONCESSORI A

SANATORIA;

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6. NEL BILANCIO PREVENTIVO RISULTANO ISCRITTI EURO

……… PER ONERI CONCESSORI A SANATORIA DA CONDONO

EDILIZIO EX LEGGE 47/85;

7. DA UNA ANALISI PROSPETTICA CHE TENGA CONTO DI TUTTI

GLI ELEMENTI DI FATTO (TEMPO DI EVASIONE DELLE

PRATICHE, INCARICHI ESTERNI, ECC.) LA PREVISIONE DI

BILANCIO VERRA’/NON VERRA’ RAGGIUNTA;

8. L’ENTE HA PROVVEDUTO ALLA NOTIFICA AI PRIVATI DI

ATTI IDONEI AD INTERROMPERE L’EVENTUALE

PRESCRIZIONE;

N.B. una lista di controllo analoga deve essere predisposta per i condoni ex

legge n. 724 del 1994.

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CHECK LIST

VERIFICHE E CONTROLLI SU:

AREA OPERATIVA: UFFICIO PATRIMONIO

1. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PATRIMONIO E’ IL DOTT.

;

2. SI E’ PROVVEDUTO ALLA RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO

IMOBILIARE DELL'ENTE EX D.LGS. 77/95;

3. GLI IMMOBILI SONO STATI DISTINTI FRA IMMOBILI

DEMANIALI, PATRIMONIALI, DISPONIBILI E NON

DISPONIBILI;

4. GLI IMMOBILI AFFITTATI RISULTANO N…………;

5. I CONTRATTI DI AFFITTO RISULTANO REGOLARMENTE

STIPULATI;

6. I CONTRATTI D CUI SOPRA NON RISULTANO SCADUTI;

7. I CANONI DI AFFITTO SONO STATI ANNUALMENTE

RIVALUTATI CON L’INDICE ISTAT;

8. NELLA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI AFFITTO SI E’

TENUTO CONTO DI:

- valore del bene concesso in locazione;

- perizia di un tecnico per la congruità dei canoni;

- stima UTE sulla congruità;

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9. NEL BILANCIO PREVENTIVO DEL 2002 SONO ISCRITTI, FRA

LE ENTRATE, FITTI REALI DI FABBRICATI, PER EURO ……….;

10. LA POSTA ISCRITTA IN BILANCIO CORRISPONDE ALLA

SOMMATORIA DEI CANONI DI AFFITTO MATURATI IN UN

ESERCIZIO;

11. PER I CONTRATTI SCADUTI SI E’ PROCEDUTO COME SEGUE:

- rinnovo alle stesse condizioni;

- rinnovo alle condizioni di mercato;

12. PER I SOGGETTI MOROSI, SI E’ PROCEDUTO AD IDONEA

AZIONE COATTIVA DI RECUPERO;

13. SI RITIENE UTILE LA PREDISPOSIZIONE DI UN FOGLIO DI

LAVORO CHE SINTETIZZI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

IMMOBILARE, COME SOTTO RIPORTATO:

DESCRIZIONE DESTINAZIONE AFFITTO DAL CANONE ISTAT

BENI DEMANIALIIMMOBILE AIMMOBILE BIMMOBILE CIMMOBILE DBENI PATRIMONIALI IMMOBILE AIMMOBILE BIMMOBILE C

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VERIFICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL

…./10/2003

Il giorno …. ottobre 2003 alle ore …… presso il Comune di .............. i

sottoscritti ....................., Presidente, …………….. e ……………. revisori

ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 procede alla periodica verifica e

a una verifica del rispetto dell’obiettivo trimestrale di cassa ai sensi

dell’art.29, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rilevato che l’Ente è/non è dotato di una

specifica contabilità economica; ha verificato che:

- Le funzioni di ragioniere capo sono svolte dal ....................;

- La contabilità finanziaria è stata tenuta in modo meccanizzato;

- Le procedure contabili consentono una immediata verifica sullo stato di

realizzo delle entrate e di pagamento delle spese;

- Le rilevazioni vengono annotate su un giornale cronologico dei mandati

e delle reversali e su un partitario dei capitoli (non obbligatorio);

- Risultano emessi n……… reversali e n. ………… mandati;

L’ultima reversale di incasso è stata emessa in data ………….…… per

euro ………………… con causale………………………………………….

L’ultimo mandato di pagamento è stato emesso in data …..……….. per

euro ……………… con causale………………………………………….

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I mandati e le reversali degli esercizi precedenti sono conservati presso il

Comune, i mandati e le reversali dell’esercizio in corso sono conservati

presso il Tesoriere.

- Accertato, sulla base di controlli a campione, che:

• i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti

esecutivi e sono regolarmente estinti;

• le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono

conformi alle disposizioni di legge;

• è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli

accertamenti e degli impegni;

- Sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a:

- presentazione, in via telematica, del modello 770 semplificato il

………………… con ricevuta dell’Agenzia delle Entrate n.

………………………

Inoltre il Collegio verifica:

- la corretta applicazione delle ritenute d’acconto e/o di imposta;

- il versamento effettuato nei termini previsti;

- la corretta compilazione del modello.

- Il Collegio procede alla verifica:

- la corretta compilazione del modello Unico/2003 composto dalla

dichiarazione IVA e IRAP;

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- la corretta opzione per la determinazione, ai fini IRAP, della base

imponibile con i criteri del valore della produzione netta, nel quadro

VO della dichiarazione IVA.

- la corretta determinazione della base imponibile, attraverso l’esame

delle scritture contabili e delle carte di lavoro che determinano gli

elementi positivi e negativi di reddito;

- il corretto utilizzo dei crediti degli anni precedenti.

- Le attività rilevanti ai fini I.V.A. sono le seguenti:

a) ……………..;

b) ……………...

Si procede al controllo della contabilità IVA e si dà atto di quanto

segue:

- le liquidazioni periodiche sono riportate sul registro

….…………………;

- Registro IVA acquisti aggiornato al ……………..pagina ………….;

- Registro IVA vendite aggiornato al ………….. pagina………….;

- Registro IVA corrispettivi aggiornato

al…………..pagina…………..;

L’Ente procede alla liquidazione I.V.A. con cadenza ………………...

L’Ente ha usufruito delle seguenti sanatorie, condoni, previsti dalle

leggi ……………………………………………………………………..

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Esistono accertamenti o contenzioso in corso con l’ufficio IVA

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

- La contabilità patrimoniale viene tenuta ai sensi di legge e chiude con il

conto del patrimonio allegato al rendiconto e con il registro degli

inventari;

- L’utilizzo dei fondi a destinazione specifica e vincolata è avvenuto in

modo conforme all’art. 149 del d.lgs. n. 267/2000;

- Il rendiconto è stato compilato secondo i principi fondamentali del

bilancio e corrisponde alle risultanze della gestione; mediante controllo

a campione per alcuni capitoli è stata verificata la cronologicità dei vari

momenti di spesa secondo l’ordine di previsione, variazione, impegno

liquidazione, mandato, pagamento;

Il Collegio procede al controllo dell’effettuazione e del versamento delle

ritenute Irpef, relative alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro

subordinato ed ai compensi per intermediazioni ed evidenzia quanto segue:

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Codice Tributo

Capitolo o Codice Cont.

Speciale Periodo di

Riferimento

Importo in €uro

Mandati di pagamento n.

Data Pagamento

1001-1007 1023/03

1040 1023/04

1028/01

1174/0

4730 1023/20

4731 1023/19

3802

3816-3818

C.S.1017

1172

1182

C.S. 4050

1001-1004 1023/03

1040 1023/04

4730 1023/20

3802-3803 C.S. 1172/1182

3816 C.S. 4050

1668 1200/0

1001-1004

1023/03

1040 1023/04

4731 1023/19

4730 1023/20

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Codice Tributo

Capitolo o Codice Cont.

Speciale Periodo di

Riferimento

Importo in €uro

Mandati di pagamento n.

Data Pagamento

3802 C.S. 1172/1182

3816 C.S. 4050

Tipo di

Versamento

Periodo di

riferimento

Importo in

€uro

Contributo

Imposta

Mandati

pagamento n°

Data

Pagamento

INPDAP/EX

CPDEL 07/2003

INPDAP/EX INADEL 07/2003

INPDAP 07/2003

Trattenute

varie sindacali 07/2003

INPDAP/EX

CPDEL 08/2003

INPDAP/EX INADEL

08/2003

INPDAP 08/2003

Trattenute

varie sindacali 08/2003

INPDAP/EX

CPDEL 09/2003

INPDAP/EX INADEL

09/2003

INPDAP 09/2003

Trattenute

varie sindacali 09/2003

IRAP 07/2003

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Tipo di

Versamento

Periodo di

riferimento

Importo in

€uro

Contributo

Imposta

Mandati

pagamento n°

Data

Pagamento

IRAP 08/2003

IRAP 09/2003

Tipo di

Versamento

Periodo di

riferimento

Importo in

€uro

Contributo

Imposta

Mandati di

pagamento n°

Data di

Pagamento

INPS 07/2003

INPS 08/2003

INPS 09/2003

L’Ente per l’applicazione dell’Irap ha proceduto / non ha proceduto

all’esercizio dell’opzione per la separazione delle attività commerciali ed

istituzionali. L’Ente ha iscritto il costo Irap fra le imposte e tasse del titolo I

della spesa.

Il Collegio ha, inoltre, tenuto conto che ha espresso, per il trimestre oggetto

della presente verifica, parere favorevole su

…………………………………………………………………..………….

Visto l’articolo 223 del d.lgs. 267/2000 e premesso che il Servizio di

Tesoreria è stato affidato

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alla…………………………………………………………….. il Collegio

attesta che:

• Il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale risultante dal Giornale

di Cassa alla data del ………….. è di euro ………………..=,

corrisponde al saldo di Cassa risultante dalle scritture dell’Ente ed

è determinato da:

Fondo di Cassa al 31/12/……. euro ……………….+

Riscossioni, come da bollettario

del Tesoriere euro ……………….+

Pagamenti, come da mandati emessi euro ……………….-

----------------------------

Saldo di cassa euro ……………….+

• La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli

dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del

servizio e del regolamento di contabilità dell’Ente.

• Le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della

legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente.

• Presso il Tesoriere risulta depositato l’elenco dei mandati da

pagare e delle reversali da incassare.

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• Nel trimestre l’Ente non è ricorso/è ricorso ad anticipazioni di

cassa. L’anticipazione di cassa è stata attivata nei limiti di cui

all’art. 222 del d.lgs. 267/2000.

Il Collegio prende atto che il ………. sono stati presentati alla Corte dei

Conti i modelli di resa del conto per l’esercizio 2002 del tesoriere e degli

agenti contabili.

Il Collegio verifica, visto che l’Ente nell’anno 1999 ha avuto una copertura

del costo del servizio dei rifiuti superiore all’85%, la predisposizione degli

atti necessari per l’avvio della tariffa, dall’1.01.2004, e la possibilità della

stessa di coprire i costi presunti del servizio e rileva quanto segue

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Il Collegio procede con l’esame del programma triennale e l’elenco

annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 14 della legge 109/94 e dà atto che

è/non è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui

al decreto ministeriale 21 giugno 2000 n. 5374/21/65 ed inoltre sono

state/non sono state indicate:

a) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dal 3° comma

dell’art.14 della legge 109/94 e dagli articoli 5 e 6 del decreto

ministeriale del 21/6/2000, sopra richiamato;

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b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di

realizzazione delle opere e del collaudo;

c) gli accantonamenti per :

- accordi bonari ( art.12, d.p.r. 554/99)

- esecuzione lavori urgenti ( artt. 146 e 147 d.p.r. 554/99 )

- esecuzioni indagini, studi, ed aggiornamento programma;

d) per gli interventi di importo superiore ad 1.000.000 di euro contenuti

nell’elenco annuale, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la

Giunta ha provveduto all’approvazione dei progetti preliminari entro la

data di approvazione del bilancio di previsione;

e) gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di

previsione annuale e pluriennale;

f) il programma dopo la sua approvazione consiliare, è stato trasmesso

all’Osservatorio dei lavori pubblici.

Il Collegio prende atto che con delibera n. ….. del ….. il Consiglio

Comunale ha provveduto ad aggiornare il programma sopra citato.

Il Collegio verifica se l’Ente è ricorso all’indebitamento per finanziare

spese diverse da quelle di investimento in violazione dell’art.119 della

Costituzione e rileva quanto segue

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

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L’Ente ha provveduto alla ricognizione del patrimonio immobiliare ai sensi

di legge, gli immobili sono stati distinti fra immobili demaniali,

patrimoniali, disponibili e non disponibili. Gli immobili affittati risultano n.

……….. . I contratti di affitto risultano regolarmente stipulati, registrati e

non risultano scaduti. I canoni di affitto sono stati annualmente rivalutati

con l’indice ISTAT. Nella determinazione dei canoni di affitto si è tenuto

conto di:

a) valore del bene concesso in locazione;

b) perizia di un tecnico per la congruità dei canoni;

c) stima UTE sulla congruità.

Nel bilancio preventivo del …..… sono iscritti, fra le entrate, fitti reali di

fabbricati, per euro ……………………….. . La posta iscritta in bilancio

corrisponde alla sommatoria dei canoni di affitto maturati in un esercizio.

Per i contratti scaduti si è proceduto come segue:

a) rinnovo alle stesse condizioni;

b) rinnovo alle condizioni di mercato;

c) non si provveduto a rinnovo.

Per i soggetti morosi, si è proceduto ad idonea azione coattiva di recupero.

Il Collegio avvalendosi della collaborazione del responsabile delle pratiche

di esproprio, il sig. …………………, individuato a mezzo delibera G.M.

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n……. del ………… procede al seguente controllo: (viene dato atto che

non ci sono pratiche di esproprio)

1. Le pratiche pendenti alla data odierna risultano n. ……….per maggiori

oneri di esproprio quantificabili in euro ………………..;

2. Le pratiche di esproprio relative ad aree per realizzazione dei piani di

edilizia economica e popolare sono n. ………per maggiori oneri

quantificati in euro ………………..;

3. Nei contratti di assegnazione del terreno alla cooperativa edificatrice è

stata inserita la clausola “salvo conguaglio”;

4. Le pratiche di esproprio per realizzazione opere pubbliche sono n.

………per un importo complessivo di euro …………….;

5. Le pratiche di esproprio per accessione invertita sono n ……pari a euro

…………..;

6. Le pratiche di esproprio pendenti di fronte agli organi giurisdizionali

sono n. …….., così suddivise:

a) n. ………..pendenti in Tribunale per richiesta di accessione invertita;

b) n. ……….pendenti in Corte d’Appello per determinazione indennità

di esproprio;

c) n. ……….pendenti di fronte al T.A.R. per illegittimità nella

procedura;

7. Il contenzioso relativo alle pratiche di esproprio è curato:

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a) dall’ufficio legale interno;

b) da legali esterni appositamente incaricati;

c) sia dalla struttura interna che da legali esterni;

8. L’Ente, avvalendosi delle disposizioni del d.l. 444/95, ha provveduto a

finanziare con mutuo n ………..pratiche di esproprio per complessive

euro ……………;

9. L’Ente ha provveduto a iscrivere in bilancio maggiori oneri di esproprio

per euro …………….;

10. Il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio viene destinato al

momento della certezza del debito;

11. In sede di accordi bonari, l’Ente procede alla verifica del valore

dichiarato ai fini I.C.I. dall’espropriato;

12. L’Ente ha applicato la ritenuta del 20% prevista dalla legge n. 413/91

nei confronti di soggetti che non esercitano attività commerciali.

Successivamente il Collegio effettua un accurato controllo relativamente

all’Ufficio Lavori Pubblici, ed accerta quanto segue:

1. Il responsabile dell’Ufficio è l’arch./ geom. ……………………….,

2. I contratti per realizzo di opere pubbliche stipulati nel corso dell’anno

sono pari a n. ………;

3. I contratti stipulati sono stati registrati al competente ufficio del registro;

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4. Per ogni contatto si procede alla redazione di un scheda che permetta di

seguire l’evoluzione dell’opera;

5. I contratti stipulati sono stati preceduti da apposita gara per

l’individuazione del contraente;

6. Per ogni contratto si è redatto un verbale di consegna dei lavori dal

comune alla ditta aggiudicataria;

7. Per ogni contratto è individuato il direttore dei lavori.

Si procede, ora, all’estrapolazione di un campione rappresentativo:

- L’opera appaltata è finanziata con:

a. mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;

b. mutuo di altri istituti;

c. contributi finalizzati di altri Enti;

d. avanzo di amministrazione o altro.

- Il mutuo è stato concesso dall’Istituto in data …………… con le

seguenti caratteristiche:

a. durata …………………;

b. tasso ………………….;

c. importo …………………;

d. rata semestrale……………. .

- L’onere di ammortamento del mutuo farà carico al bilancio dell’Ente a

partire dall’anno …..…..

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- La determinazione delle procedure per la scelta del contraente è

determinata con delibera n. …….del …………..;

- La gara da espletare consiste in:

a. licitazione privata;

b. incanto;

c. appalto concorso.

- La gara si è svolta in data …………… e i lavori sono stati aggiudicati

alla ditta ………………

- Il contratto di appalto è stato stipulato in data ………………..

- Il verbale di consegna lavori è stato stipulato in data …………….

- I giorni utili previsti per concludere l’intervento sono pari a n…………..

- La penale prevista per ritardo nella consegna dei lavori è euro ………

per ciascun giorno/mese/anno di ritardo.

- Alla data della verifica, sono state erogate somme per n. ……….. stadi

avanzamento lavori.

- I S.A.L. erogati ammontano a euro ……….che rappresenta il …….%

del costo dell’opera.

- I S.A.L. erogati sono stati fatturati dalla ditta …………………

- L’esecuzione dell’opera pubblica ha subito interruzioni.

- La conclusione dell’opera pubblica è avvenuta in data …………….

- Alla riconsegna dell’opera si è provveduto a:

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a. redazione verbale di esecuzione dei lavori;

b. collaudo dell’opera, se prevista dalla normativa.

- Il costo dell’opera è inferiore/superiore al finanziamento.

- Nel corso dell’esecuzione dell’opera si sono verificate richieste di

revisione prezzi.

- L’opera rappresenta il primo lotto per un intervento articolato in più

lotti.

In ultimo il Collegio procede ad una verifica dell’ufficio urbanistica e ne

consegue:

1. Il tecnico responsabile dei condoni edilizi è il Geom. ………………;

2. Risultano presentati n ……..condoni edilizi ex legge 47/85;

3. Risultano presentati n……..condoni edilizi ex legge 724/94;

4. Per i condoni edilizi ex legge 47/85 la situazione è la seguente:

a) pratiche per le quali è stato possibile rilasciare la concessione

……………….;

b) pratiche per le quali manca la documentazione richiesta ……………,

c) pratiche improcedibili ……………….;

d) pratiche concluse già archiviate …………….;

e) pratiche residue ……………….;

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5. Alla data odierna risultano incassate, per l’anno di bilancio, euro

…………..per oneri concessori a sanatoria;

6. Nel bilancio preventivo risultano iscritte euro ……………per oneri

concessori a sanatoria da condono edilizio ex legge 47/85;

7. Da una analisi prospettica che tenga conto di tutti gli elementi di fatto

(tempo di evasione delle pratiche, incarichi esterni, ecc.) la previsione di

bilancio verrà / non verrà raggiunta;

8. L’Ente ha provveduto alla notifica ai privati di atti idonei ad

interrompere l’eventuale prescrizione.

Ai sensi dell’art.29, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il

Collegio dei Revisori ha verificato il rispetto dell’obiettivo trimestrale di

cassa e la sua coerenza con quello annuale, riportato nell’allegato “E” della

Circolare 7 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con data 4

febbraio 2003, evidenziandosi un saldo finanziario in termini di cassa pari a

……….. migliaia di Euro, ottenuto dalla differenza tra l’Entrate Finali

Nette pari a …………. migliaia di Euro e le Spese Correnti Nette, pari a

…….. migliaia di Euro, di cui vengono di seguito riportati l’allegato E ed il

prospetto di calcolo per la verifica dell’obiettivo del 3° trimestre:

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ENTRATA Riferimenti al Bilancio INCASSI

a tutto il 3° Trimestre 2003

TITOLO I - Entrate tributarie €

a detrarre -Compartecipazione IRPEF

Titolo 1 -Cat. 1 € -

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti

a detrarre - Trasferimenti correnti dallo Stato Titolo 2 -Cat. 1 €

- Trasferimenti correnti dalla U.E. Titolo 2 -Cat. 4 € -

- Trasferimenti correnti dagli enti partecipanti al p.s.i.

Titolo 2 -Cat. 2, 3, 5 €

TITOLO III - Entrate Extratributarie €

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni,trasferimenti di capitali, riscossioni di crediti

a detrarre

- Proventi dalla dismissione di beni immobiliari e finanziari

Titolo 4 -Cat. 1 € -

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ENTRATA Riferimenti al Bilancio INCASSI

a tutto il 3° Trimestre 2003

- Trasferimenti c/ capitale dallo Stato Titolo 4 -Cat. 2 € -

- Trasferimenti c/capitale dalla U.E.

Titolo 4 -Cat.4 € -

- Trasferimenti c/capitale dagli enti partecipanti al p.s.i.

Titolo 4 -Cat.3 €

- Riscossione crediti

Titolo 4 -Cat.6

Entrate finali nette €

SPESA Riferimenti al Bilancio PAGAMENTI

a tutto il 3° Trimestre 2003

TITOLO I - Spese Correnti €

a detrarre - Spese per interessi passivi Titolo 1 € -

- Spese correnti sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dalla U.E.

Titolo 1 € -

- spese per calamità naturali Titolo 1 . € -

- spese per elezioni amministrative

Titolo 1 € -

Spese correnti nette €

SALDO FINANZIARIO al 30 SETTEMBRE 2003 -€

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La verifica ha termine alle ore ……. circa previa redazione, lettura ed

approvazione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

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BIBLIOGRAFIA:

Ø LA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA – G. FARNETI, F.

BRUNO, L. PRINCIPATO, F. DELFINO e G. REVELLI;

Ø IL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI – B. DEI, R. GIACINTI, P.

R. SORIGNANI, E. TERZANI;

Ø GUIDA PRATICA ALLA REVISIONE CONTABILE – A.

BORGHI, G. FARNETI;

Ø CONTABILITA’ E FINANZA DEGLI ENTI LOCALI – Edizioni

Giuridiche SIMONE;

Ø MODULO ENTI LOCALI 2003 – Edizione IPSOA;

Ø TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI

ENTI LOCALI – D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

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I N D I C E

LE FUNZIONI DEL REVISORE: RELAZIONE DA PAG. 1 A PAG. 36

PROGRAMMA DELLA ATTIVITA’

DI REVISIONE PER L’ANNO 2003 DA PAG. 37 A PAG. 90 CHECK LIST DA PAG. 91 A PAG. 127

BOZZA VERIFICA DEL COLLEGIODEI REVISORI DEL TERZO TRIMESTRE DA PAG. 128 A PAG. 147 BIBLIOGRAFIA PAG. 148