Il meccanismo dell’inversione - odcec.torino.it · un’attività commerciale nei confronti di...

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Il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge)

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La procedura di inversione contabile (o «reverse charge) è disciplinata, dall’art. 17 del D.P.R. 633/72 con riferimento ad alcune operazioni, interne e con l’estero, specificatamente individuate.

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La normativa sull’IVA regola ulteriori ipotesi di inversione contabile, che non sono considerate nell’art. 17 del D.P.R. 633/72 per esempio il commercio di rottami e di altri materiali di recupero.

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Operazioni soggette al REVERSE CHARGE

• Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato da soggetti non residenti che operano nell’ambito di un’attività commerciale nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato che svolgono anch’essi attività commerciale

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• Le cessioni interne di rottami o altri materiali di recupero (ex art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72);

• Le cessioni interne di oro da investimento, imponibili per opzione, ai sensi dell’art. 17 c. 5 DPR 633/72;

• le prestazioni di servizi rese, nel settore edile, dai subappaltatori, ai sensi dell’art. 17 c. 6 lett. a DPR 633/72;

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• La cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati di cui ai n. 8 bis e 8 ter del primo comma dell’art. 10 DPR 633/72 per i quali nell’atto di cessione il cedente abbia optato per l’imposizione:

• Le cessioni non al dettaglio di: a) telefoni cellulari e loro componenti e accessori;

b) Personal computer e loro componenti e accessori;

c) materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere (in attesa di autorizzazione comunitaria).

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Legge di stabilità 2015

ha integrato il regime del REVERSE CHARGE applicandolo anche alle seguenti operazioni:

• servizi di pulizia;

• servizi di demolizione;

• Servizi di installazione di impianti e di completamento;

• Altri minori

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• le disposizioni della legge di stabilità 2015 sono applicabili per un periodo di anni 4

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Il meccanismo del reverse charge verrà applicato alle ulteriori operazioni individuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE ovvero individuate con apposito decreto nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388CEE .

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Il prestatore/cedente quando emette la fattura deve

• Emettere la fattura senza l’addebito dell’imposta;

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• Sulla fattura deve annotare che si tratta di operazione con «inversione contabile» e indicare la norma IVA di riferimento (art. 17 co. 5 o 6 D.P.R. 633/72) (come meglio chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2005);

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• sulla fattura deve riportare il numero di Part. IVA del cessionario/committente, che rappresenta il vero debitore dell’imposta;

• Registrare la fattura sul registro delle fatture emesse secondo le modalità dell’art. 23 DPR 633/72.

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• Avrà il diritto ad esercitare l’eventuale rimborso IVA secondo le modalità previste dall’art. 38-bis del DPR 633/72, qualora l’aliquota media sulle vendite sia minore di quella sugli acquisti.

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Il cessionario/committente quando riceve la fattura deve

• integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;

• registrarla nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del DPR 633/72), entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma non oltre il quindicesimo giorno successivo con competenza nel relativo mese;

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• registrarla nel registro degli acquisti (di cui all’art. 25 del DPR 633/72), ai fini di esercitare il diritto alla detrazione.

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Cedente / prestatore

Fattura senza IVA

Cessionario / Committente

Inversione contabile (Reverse charge)

indicazione del numero Part. IVA del

cessionario/committente

indicazione della norma di riferimento (es. art. 17 DPR

633/72)

integrazione della fattura

Annotazione della fattura integrata sui registri IVA

acquisti e vendite

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2016 Esempio di Fatture

BETA Snc.

Via …….

10100 Torino

GAMMA S.r.l.

Corso …………

10100 Torino

Pulizia locali mese di gennaio 2016 €. 1,000

IVA 22% €. 220

TOTALE €. 1,220

Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, c 6, DPR 633/72 con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura

prestatore / cedente cessionario / committente BETA Snc.

Via …….

10100 Torino

GAMMA S.r.l.

Corso …………

10100 Torino

Pulizia locali mese di gennaio 2016 €. 1,000

TOTALE €. 1,000

Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, c 6, DPR 633/72 con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura

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2016 Scritture IVA prestatore / cedente cessionario / committente

REGISTRO VENDITE

Clienti imponibile iva % / art.

GAMMA Srl 1,000 0 art. 17, c 6, DPR

633/72

REGISTRO ACQUISTI

Fornitore imponibile iva % / art.

BETA Snc 1,000 220 22%

REGISTRO VENDITE

Clienti imponibile iva % / art.

BETA Snc 1,000 220 22%

(reverse

charge)

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Regime sanzionatorio per il REVERSE CHARGE sino al

31/12/2015 Il regime sanzionatorio nell’ambito della operazioni soggette a reverse charge prevedeva sanzioni per la seguente casistica:

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Violazioni sanzionate 1) Mancato assolvimento dell’IVA da parte del

cessionario /committente;

2) Irregolare addebito dell’IVA da parte del cedente/prestatore con omesso versamento;

3) Versamento dell’imposta con violazione nell’applicazione del reverse charge;

4) Omessa fatturazione da parte del cedente/prestatore

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Mancato assolvimento dell’IVA da parte del cessionario /committente

Il cessionario committente, se non assolveva l’imposta relativa all’acquisto di beni e servizi con applicazione del reverse charge, era punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta stessa (con un minimo di €. 258,00).

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Irregolare addebito dell’IVA da parte del cedente/prestatore con

omesso versamento Si applicava una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (con un minimo di €. 258,00) nel caso in cui il cedente prestatore, che avesse irregolarmente addebitato l’imposta relativa all’operazione soggetta a reverse carge altresì ometteva il versamento.

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Il cessionario committente in questo caso era responsabile in solido con il cedente prestatore sia per il versamento dell’imposta sia per il pagamento della sanzione.

Per evitare l’applicazione della sanzione derivante dal comportamento sbagliato del fornitore il cessionario committente poteva regolarizzare l’operazione nel seguente modo:

• presentando all’ufficio competente un documento integrativo in duplice esemplare

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con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e della relativa imposta, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione;

• non esercitando la detrazione dell’imposta erroneamente addebitata in fattura dal cedente;

• annotando il documento corretto presentato all’agenzia secondo le regole del reverse charge ovvero nei registri acquisti e vendite;

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• liquidare l’imposta nei modi ordinari ed effettuare il versamento dell’eventuale imposta a debito emergente dall’operazione al verificarsi di cause di indetraibilità oggettiva o soggettiva.

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Versamento dell’imposta con violazione nell’applicazione del

reverse charge Quando l’imposta era stata versata, anche se in maniera irregolare, dal cessionario committente (o dal cedente prestatore), si applicava la sanzione del 3% dell’imposta stessa.

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Omessa fatturazione da parte del cedente/prestatore

Il cedente prestatore, se non emetteva la fattura soggetta a reverse charge, era punito con la sanzione, dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato con un minimo di €. 516,00).

Il cessionario committente era obbligato a regolarizzare l’omessa fatturazione applicando il reverse charge.

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Nuove sanzioni in regime di reverse charge

La legge di stabilità 2016 anticipa di un anno l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, emanate dal D.Lgs. 158/2015, in tema di revisione del sistema sanzionatorio.

Questo porta notevoli variazioni anche al sistema sanzionatorio in regime di reverse charge.

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Per effetto delle nuove disposizioni il sistema sanzionatori in regime di reverse charge diventa estremamente più semplice ma la novità di maggior interesse è l’applicazione in via ordinaria delle sanzioni in misura fissa e non più in misura percentuale.

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Dal 1° gennaio 2016 la errata applicazione del regime del reverse charge comporterà l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- da un minimo di €. 250;

- ad un massimo di €. 10.000

Il nuovo regime ristabilisce un po’ di ordine ed equità nella materia perché oltre le sanzioni in misura fissa viene anche fatto salvo il diritto alla detrazione in presenza dei requisiti di legge.

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Se il cessionario / committente non applica il regime del reverse charge al fine di evadere e/o frodare IVA le sanzioni saranno applicate in misura percentuale:

- da un minimo del 90%

- a un massimo del 180%

dell’imposta

Eccezione al regime della sanzione fissa