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IL REGIME DEL PATENT BOX Dott. Alessandro Terzuolo

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IL REGIME DEL PATENT BOX

Dott. Alessandro Terzuolo

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RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

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Riferimenti normativi:Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190) artt. da 37 a 45;Decreto Investment Compact (DL 24.1.2015 n. 3) art. 5;Legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) art. 1

co. 148.

Disposizioni attuative: Decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30.7.2015

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RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:Circolare Agenzia delle Entrate n. 36 dell’1.12.2015;Circolare Agenzia delle Entrate n. 11 del 7.4.2016;

I Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:del 10.11.2015 n. 144042 (modalità di esercizio dell’opzione);del 1.12.2015 n. 154278 (procedura di ruling);del 23.3.2016 n. 43572 (proroga temporanea del termine per

l’integrazione dell’istanza di ruling);del 6.5.2016 n. 67014 (uffici competenti).

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AMBITO SOGGETTIVO

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I soggetti interessati in sintesi: I soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla natura

giuridica, dalla dimensione o dal settore produttivo di appartenenza.I soggetti esclusi in sintesi:assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in

cui interviene la dichiarazione di fallimento;assoggettate alle procedure di liquidazione coatta amministrativa

dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordinala liquidazione;

assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria dellegrandi imprese in crisi.

la circolare 11 del 7.4.2015 ha mostrato apertura sulla continuazionedell’esercizio dell’attività economica.

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AMBITO SOGGETTIVO

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Casi particolari in presenza di operazioni straordinarie:qualora si pongano in essere operazioni di fusione, scissione o

conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nellaposizione del dante causa sia per l’esercizio dell’opzione (durata)sia in relazione al sostenimento dei costi agevolabili (entità enatura).

è possibile, senza ricadere nelle ipotesi previste dall’articolo 10-bisnello Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000, abuso deldiritto), passare da regimi di ruling obbligatorio a regimi di rulingfacoltativo (ne va però valutata attentamente l’opportunità).

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AMBITO OGGETTIVO

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Marchi d’impresa e marchi collettivi registrati od in corso diregistrazione;

Disegni e modelli giuridicamente tutelabili; Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, commerciali,

scientifiche proteggibili come informazioni segrete giuridicamentetutelabili (know-how giuridicamente tutelabile).

Software protetto da copyright;Brevetti industriali;Brevetti per invenzione;Brevetti per invenzione biotecnologiche e annessi certificati

complementari di protezione;Brevetti per modello di utilità;Brevetti e certificati per varietà vegetali;Topografie di prodotti a semiconduttori

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AMBITO OGGETTIVO

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Per l’adesione all’agevolazione prevista dal Patent box ènecessario che il contribuente svolga attività di «Ricerca eSviluppo» con l’obiettivo della produzione, sviluppo e mantenimentodi beni immateriali che possano rientrare nell’applicazione oggettivadell’agevolazione.

L’opzione può essere esercitata solamente da chi ha diritto allosfruttamento economico dei beni immateriali oggetto diagevolazione.

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RICERCA E SVILUPPO

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Per Ricerca e Sviluppo si intendono: la ricerca fondamentale; la ricerca applicata; il design; l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright; le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato, gli studi e

interventi anche finalizzati all’adozione di sistemianticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento deirelativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza;

le attività di presentazione, comunicazione e promozione cheaccrescano il valore distintivo e/o la rinomanza dei marchi,contribuiscano alla conoscenza, affermazione commerciale,immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materialiproteggibili.

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UTILIZZO DIRETTO O UTILIZZO INDIRETTO

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Il reddito agevolabile tramite opzione Patent box può derivare da:concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali. In

questo caso il reddito agevolabile è costituito dai canoni percepitiscomputando i costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessiall’intangible oggetto di agevolazione (c.d. INDIRETTO);

l’uso diretto dei beni immateriali. Il reddito agevolabile è determinatoattraverso l’individuazione per ciascun bene immateriale oggetto diagevolazione del relativo contributo economico che ne derivadallo sfruttamento interno (c.d. DIRETTO).

A seconda della situazione derivano conseguenze proceduralirilevanti.

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METODI DI CALCOLO

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Uso indiretto: il reddito agevolabile sarà costituito dai canonipercepiti scomputati i costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretticonnessi all’intangibile oggetto di agevolazione.

Uso diretto (metodi consigliati dall’Agenzia delle Entrate):1) Metodo del CUP (interno o esterno);2) Metodo del Residual Profit Split.

L’utilizzo di metodi differenti, non è impedito dalla norma. Tuttaviauna scelta in tal senso comporta l’onere di motivare in dettaglio leragioni per le quali i metodi CUP e Residual Profit Split sono staticonsiderati non appropriati o non applicabili e le ragioni sottostantialla scelta del metodo alternativo.

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METODI DI CALCOLO

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In caso di utilizzo diretto dell’intangible agevolabile, oltre ai metodiconsigliati in ambito OCSE, sono previste in ambito professionale altrevarianti.L’Organismo Italiano di Valutazione ha riassunti i metodi alternativiin una bozza di discussion paper.Tali metodi sono:Relief from royalty;Excess earnings;With and Without,Reddito implicito nel valore di mercato del bene.

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METODI DI CALCOLO

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Nel caso in cui l’utilizzo di un unico metodo non consenta dideterminare con certezza il contributo economico derivante dallosfruttamento del bene immateriale o le correlate plusvalenze in casodi cessione, può essere opportuno e consigliabile ricorrereall’utilizzo di più metodi di calcolo congiuntamente.

L’utilizzo di più metodi dovrebbe portare ad un risultatomaggiormente affidabile, corretto e conforme al principio di arm’slenght.

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LA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO

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La quantificazione numerica segue il seguente iter: Il reddito (ricavi specifici meno costi specifici) dell’intangible

agevolabile è moltiplicato per il nexus ratio. Il risultato di questamoltiplicazione a seconda dell’esercizio di opzione va moltiplicatoper il:

30% per il 2015

40% per il 2016

50% per il 2017 e seguenti

Il risultato finale genera una variazione in diminuzione ai fini IRES(IRPEF) e IRAP.

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NEXUS RATIO

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Prima di conteggiare il nexus ratio vanno distinti i costi qualificati da quellicomplessivi. Per costi qualificati si intendono i costi sostenuti:direttamente dai soggetti beneficiari;da Università o enti di ricerca e organismi equiparati;da società, anche start up innovative, diverse da quelle che

direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllateo sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Sono invece costi non qualificati:derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o

indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sonocontrollate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso,del bene immateriale sostenuto nel periodo (per chi presenta istanzanel 2016 periodo 2013/2015)

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NEXUS RATIO

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Modalità di determinazione del nexus ratio (costi del triennioprecedente)

Costi QualificatiUP-Lift (30%) di:

costi complessivi menocosti qualificati

+

Costi Complessivi

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DURATA ED ESERCIZIO DELL’OPZIONE

Caratteri specifici dell’opzione sono:durata per cinque esercizi sociali; irrevocabilità; rinnovabilità (salvo Action 5 OCSE).Attenzione: opera il meccanismo di recapture dei risultati prodottidalla «business unit» agevolabile negli anni precedenti, importantequindi la corretta gestione contabile preventiva.

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ASPETTI PROCEDURALI (SEMPLIFICAZIONI)

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Per le PMI che aderiscono all’opzione è prevista semplificazioneanche nel caso di utilizzo del metodo diretto: i metodi e i criteri di calcolo potranno essere definiti in

contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordopreventivo, senza la necessità di dettagliare i metodi e i criteri dicalcolo già nell’istanza.

Possono quindi usufruire di tale semplificazione i contribuenti cheabbiano:meno di 250 occupati;un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un

totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

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ASPETTI PROCEDURALIIL REGIME DEL PATENT BOX

Dove presentare l’istanza di ruling?alla Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio

Accordi preventivi e controversie internazionali indipendentementedal domicilio fiscale, per i contribuenti che hanno un volume d’affariovvero un ammontare di ricavi, indicato nell’ultima dichiarazionepresentata prima dell’invio dell’istanza, pari o superiore a 300milioni di euro;

alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e diBolzano è attribuita la competenza alla gestione delle istanzepresentate dai contribuenti, che, alla data di presentazionedell’istanza, hanno domicilio fiscale nel rispettivo ambitoterritoriale e un volume d’affari ovvero un ammontare di ricavi,risultante dall’ultima dichiarazione presentata prima dell’inviodell’istanza, inferiore a 300 milioni di euro.

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UNICO SC 2016

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Pag. 2 delle istruzioni «Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF50,colonna 1, va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo disoftware protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchid’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule einformazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre aformare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre2014, n. 190).»«Tra le “Altre variazioni in diminuzione”, rigo RF55, sono stati previsti, tra gli altri: il codice 40, per indicare l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “Patent box”);»

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UNICO SC 2016

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Per la quota di reddito agevolabilePag. 28 delle istruzioni «Nel rigo RF50, colonna 2, vanno indicati:la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto dacopyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni emodelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi adesperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientificogiuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1,commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), pari al:30 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31 dicembre 2014;40 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al

31 dicembre 2015;50 per cento, per i periodi d’imposta successivi.

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UNICO SC 2016

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Per le plusvalenzePag. 29 e 32 delle istruzioni «Nel rigo RF55, vanno indicate levariazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campoimmediatamente precedente quello che accoglie l’importo. […]codice 40, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione deibeni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, che non concorrono a formare il reddito a condizione che almenoil 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predettibeni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo diimposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nellamanutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citatocomma 39;»