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IL REGIME DEL PATENT BOX

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Indice

1. Ambito di applicazione

2. Obiettivi

3. Soggetti beneficiari

4. Beni immateriali agevolabili

5. Tipologie di utilizzo e reddito agevolabile

6. Attività di ricerca e sviluppo

7. Reddito agevolabile

8. Costi di ricerca e sviluppo ai fini del rapport

9. Quantificazione dell’agevolazione

10. Detassazione delle plusvalenze da cession beni immateriali

11. Operazioni straordinarie

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Indice (continua)

12. Requisiti per l’agevolazione

13. Modalità di esercizio

14. Azioni necessarie per adottare il regime dal periodo 2015

15. Normativa e prassi di riferimento

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Ambito di applicazione

Regime di tassazione agevolato opzionale di durata pari a cinque periodi diimposta (irrevocabile e rinnovabile) che consente di dedurre dal reddito diimpresa (sia ai fini IRES/ IRPEF che IRAP) una quota del reddito derivantedall’utilizzo di beni immateriali pari al 50% (30% e 40%, per i primi dueperiodi di imposta di applicazione dell’agevolazione).

Il primo periodo di imposta agevolabile corrisponde al periodo di impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (i.e. periodo di imposta 2015,in caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

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Obiettivi

Incentivare la collocazione ed il mantenimento in Italia di beni immaterialinonché l’attività di ricerca e sviluppo in conformità ai principi OCSE. Inparticolare, si è tenuto conto del “substantial activity requirement” che miraad impedire che il reddito venga artificiosamente delocalizzato dai Paesi ove ilvalore è creato a Paesi con fiscalità privilegiata. A tal fine, è infatti previsto chevi debba essere un collegamento diretto tra le spese sostenute per il beneimmateriale ed il reddito derivante dall’utilizzo dello stesso (c.d. “nexusapproach”). Il Patent Box italiano si pone in continuità con i modellisviluppati in altri Stati membri della Comunità Europea, quali Belgio, Francia,Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.

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Soggetti beneficiari

Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (dall’imprenditore individuale allasocietà di capitali, comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti nonresidenti, a condizione che siano residenti in Paesi con i quali è in vigore unaccordo per evitare la doppia imposizione e con i quali vi sia un effettivoscambio di informazioni) che hanno diritto allo sfruttamento economico deibeni immateriali, a condizione che esercitino attività di ricerca e sviluppofinalizzata allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valoredei beni immateriali.

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Beni immateriali agevolabili

Ø Software protetto da copyright;

Ø Brevetti industriali concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevettiper invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativicertificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità,nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodottia semiconduttori;

Ø Marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, registrati o in corso diregistrazione;

Ø Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;

Ø Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quellecommerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete,giuridicamente tutelabili.

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Beni immateriali agevolabili (continua)

L’opzione per il regime del Patent Box non deve essere necessariamenteesercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti.

I beni immateriali oggetto del regime non sono solo quelli tutelati in Italia maanche quelli tutelati in un qualsiasi paese estero in base alle norme iviapplicabili.

Nell’Action 5 del rapporto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) elaboratodall’OECD, viene richiesto che siano esclusi dal regime agevolato marchi eknow how, con un meccanismo di uscita graduale per garantire fino al 2021 ilregime a chi ha esercitato l’opzione entro fine giugno 2016.

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Beni immateriali agevolabili (continua)

In una delle prime bozze del Ddl di Stabilità circolate era infatti previstal’esclusione dal Patent Box dei marchi commerciali per le opzioni esercitatedal 1° luglio 2016 mentre era esclusa la rinnovabilità per le opzioni esercitatenel 2015 e fino al 30 giugno 2016.

Tali previsioni sono state stralciate nelle versioni successive ma è probabileche vengano reintrodotte nell’iter di approvazione del Ddl di Stabilità.

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Tipologie di utilizzo e reddito agevolabile

Tipologie di utilizzo

Reddito agevolabile

Concessione in uso del bene immateriale

Canoni derivanti dalla concessione in uso, al netto dei costi, diretti e

indiretti, ad essi connessi di competenza

Contributo economico derivante da ciascun bene

immateriale che ha concorso a formare il

reddito d’impresa (o la perdita)

Utilizzo diretto del bene immateriale

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Tipologie di utilizzo e reddito agevolabile(continua)

Il contributo economico consiste in un reddito figurativo ascrivibile al beneimmateriale incorporato nel reddito derivante dall’attività svolta dalcontribuente: è quindi necessario isolare le componenti positive e negative direddito ascrivibili allo sfruttamento del bene immateriale al fine di identificarela quota di reddito agevolabile. Tale approccio assume l’esistenza di un ramod’azienda autonomo deputato alla concessione in uso del bene immateriale allostesso contribuente. Il contributo economico può essere positivo ovveronegativo, a seconda delle fattispecie.

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Attività di ricerca e sviluppo

Attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento eall’accrescimento del valore dei beni immateriali:

Ø Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti per acquisirenuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricercaapplicata e design;

Ø Ricerca applicata: ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze ecapacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi omigliorare quelli esistenti;

Ø Sviluppo sperimentale e competitivo: acquisizione, combinazione,strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti allo scopo disviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati;

Ø Design: attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi,ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte e le attività disviluppo dei marchi;

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Attività di ricerca e sviluppo (continua)

Ø Ideazione e realizzazione del software protetto da copyright;

Ø Ricerche preventive, test e ricerche di mercato e altri studi, il deposito,l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi ascadenza, la protezione di essi, e la gestione dei contenziosi e contrattirelativi;

Ø Attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano ilcarattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano allaconoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o deiservizi, del design, o degli altri materiali proteggibili.

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Attività di ricerca e sviluppo (continua)

Non è necessario che le attività di ricerca e sviluppo relative ad un determinatobene immateriale siano esercitate nel medesimo periodo di imposta in cui siusufruisce dell’agevolazione. E’ infatti sufficiente che tali attività siano stateesercitate nei periodi di imposta precedenti e si riferiscano al medesimo beneimmateriale.

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Reddito agevolabile

La quota di reddito agevolabile è determinata, per ciascun bene immateriale(qualora, nell’ambito delle singole tipologie di beni immateriali, due o più benisiano collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazionedi un prodotto o di un processo sia subordinata all’uso congiunto degli stessi,tali beni immateriali sono considerati un solo bene immateriale), sulla base delseguente rapporto (nexus approach):

Reddito derivante A (Costi qualificati) + C

Reddito agevolabile = dal bene immateriale * ______________________

(A + B) (Costi complessivi)

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Reddito agevolabile (continua)

A =

B =

C = B <= 30% * A (c.d. “up-lift”)

Il reddito agevolabile si massimizza ove i costi per attività di ricerca e sviluppoda società appartenenti al gruppo e i costi di acquisizione del bene immaterialesono contenuti o assenti.

1. Costi per attività di ricerca e sviluppo svolte:a) direttamente;b) da università o enti di ricerca e organismi equiparati;c) da società, anche start up innovative, non appartenenti al gruppo;

2. Costi per attività di ricerca e sviluppo da società appartenenti al gruppo per laquota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confrontidi soggetti terzi;

3. Costi per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nell’ambito di un accordo perla ripartizione di costi (CCA), nel limite della quota afferente il riaddebito deicosti di sviluppo, mantenimento e accrescimento.

1. Costi per attività di ricerca e sviluppo da società appartenenti al gruppo;2. Costo di acquisizione (incluso il costo della licenza) del bene immateriale.

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Costi di ricerca e sviluppo ai fini del rapporto

Primo periodo di imposta di efficacia dell’agevolazione e i due successivi (i.e.2015, 2016 e 2017, in caso di periodo di imposta coincidente l’anno solare):costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce ladichiarazione dei redditi e nei tre periodi di imposta precedenti assunticomplessivamente.

A partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello di efficaciadell’agevolazione (i.e. 2018, in caso di periodo di imposta coincidente l’annosolare): costi di ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d’imposta cui siriferisce la dichiarazione dei redditi e nei tre periodi d’imposta precedentiassunti distintamente per ciascun bene immateriale.

Periodo

agevolabile

Costi R&D

Complessivi

2015 2012-2015

2016 2013-2016

2017 2014-2017

Periodo

agevolabile

Costi R&D

complessivi

2018 2015-2018

2019 2016-2019

ecc. ecc.

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Costi di ricerca e sviluppo ai fini del rapporto (continua)

A decorrere dal primo periodo di imposta agevolabile (i.e. periodo 2015, incaso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare) è quindi necessario iltracking and tracing dei costi e dei ricavi (e quindi del reddito) con riferimentoal singolo bene immateriale.

Ai fini della determinazione del rapporto, i costi da considerare sono quellisostenuti nei periodi di riferimento, a prescindere dal regime fiscale e daltrattamento contabile (a prescindere, ad esempio, dal fatto che i costi sianocapitalizzati o spesati). Sono inoltre sempre da escludere: a) gli interessipassivi; b) le spese relative agli immobili; e c) qualsiasi costo che non puòessere direttamente collegato a uno specifico bene immateriale.

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Quantificazione dell’agevolazione

La quota di reddito agevolabile come sopra determinata non concorre a formare ilreddito d’impresa per il 50% del relativo ammontare (30% e 40% per i primi dueperiodi di imposta di applicazione dell’agevolazione – i.e. 2015 e 2016):

Deduzione reddito impresa = Reddito agevolabile * 50% (30%/40%)

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Detassazione delle plusvalenze dacessione beni immateriali

Sono escluse dal reddito d’impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione deibeni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivantedalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura delsecondo periodo d’imposta successivo a quello della cessione, in attività diricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento dialtri beni immateriali svolte:

(a) direttamente;(b) mediante contratti di ricerca da università o enti di ricerca e organismi

equiparati;(c) mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative, non

appartenenti al gruppo;(d) mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative,

appartenenti al gruppo che si siano limitate a fare svolgere le attività diricerca e sviluppo a università, enti di ricerca e organismi equiparati o asocietà non appartenenti al gruppo.

Non rientrano tra i reinvestimenti qualificati le somme destinate all’acquisto dialtri beni immateriali.

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Operazioni straordinarie

In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, ilsoggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dantecausa, sia con riguardo al computo degli anni di durata del regime che inrelazione al sostenimento dei costi di ricerca e sviluppo da considerare ai finidella determinazione della quota di reddito agevolabile (nexus approach).

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Requisiti per l’agevolazione

1. Sistema di rilevazione contabile o extracontabile in grado di consentire ildiretto collegamento:

Ø Attività di ricerca e sviluppo à beni immateriali

Ø Beni immateriali à Reddito agevolabile derivante dai medesimi (i.e.differenza tra ricavi e costi relativi al singolo bene immateriale)

2. Preventivo accordo con l’Agenzia delle Entrate (Procedura di “Ruling”)nelle seguenti circostanze:

(a) Quantificazione del contributo economico alla produzione del redditod’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beniimmateriali (Ruling obbligatorio);

(b) Quantificazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beniimmateriali nell’ambito di operazioni con società del gruppo (Rulingopzionale);

(c) Quantificazione delle plusvalenze da cessione di beni immaterialinell’ambito di operazioni con società del gruppo (Ruling opzionale).

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Requisiti per l’agevolazione (continua)

3. Analisi di Transfer Pricing in conformità ai principi OECD epredisposizione di valutazioni necessarie ad individuare, per ciascun beneimmateriale, il contributo economico al reddito (o alla perdita) di impresa.

4. Assistenza legale per la registrazione dei beni immateriali e per ilriconoscimento dei beni giuridicamente tutelabili (per i disegni e modelli ele informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, compresequelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete).

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Modalità di esercizio

Per i primi due periodi d’imposta agevolabili (i.e. periodi di imposta 2015 e2016, in caso di periodi di imposta coincidenti con l’anno solare) l'opzione per ilregime agevolato è comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il primo periodod’imposta mediante trasmissione telematica di apposito modello. A decorrere dalterzo periodo d’imposta agevolabile (i.e. periodo di imposta 2017, in caso diperiodo di imposta coincidente con l’anno solare), l’opzione è comunicata nelladichiarazione dei redditi e decorre dal periodo di imposta al quale la medesimadichiarazione si riferisce.

Qualora sia richiesta procedura di Ruling, l’opzione ha efficacia dal periodo diimposta in cui è presentata la richiesta di Ruling. Nelle more della stipuladell’accordo, il reddito d’impresa è determinato secondo le regole ordinarie. Laquota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data dipresentazione della istanza di Ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo,verrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta disottoscrizione del Ruling.

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Azioni necessarie per poter adottare il regime agevolato a decorrere dal periodo di imposta 2015

Premessa

Il quadro normativo non è ancora definitivo:

1. In tema di Ruling, il Decreto del 30 luglio 2015 fa riferimento all’art. 8 delD.L. 269/2003 che è stato recentemente abrogato dal D.Lgs 147/2015 (c.d.decreto sull’internazionalizzazione delle imprese). In assenza dell’appositoProvvedimento previsto dall’art. 1, co. 3, D.Lgs 147/2015, dovrebberotuttavia risultare ancora applicabili le previsioni del precedente art. 8 delD.L. 269/2003;

2. Ai fini della determinazione del contributo economico alla produzione delreddito dei beni immateriali (utilizzo diretto), è previsto che le micro,piccole e medie imprese possano accedere alla procedura di Ruling,attraverso modalità semplificate stabilite con apposito Provvedimentodell’Agenzia delle Entrate. Tale Provvedimento non è ancora stato emanatoma è previsto a breve.

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Azioni necessarie per poter adottare il regime agevolato a decorrere dal periodo di imposta 2015

(continua)

Premessa (continua)

3. Ai fini della definizione di micro, piccole e medie imprese, si fa riferimentoalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee2003/361/CE (Media impresa: organico inferiore 250 persone e fatturatonon superiore 50 milioni di euro o totale bilancio non superiore a 43milioni di euro; Piccola impresa: organico inferiore a 50 persone e fatturatoo totale bilancio non superiori 10 milioni di euro; Microimpresa: organicoinferiore a 10 persone e fatturato o totale bilancio non superiori 2 milioni dieuro).

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Azioni necessarie per poter adottare il regime agevolato a decorrere dal periodo di imposta 2015

(continua)

Azioni necessarie

Al fine di poter adottare il regime agevolato a decorrere dal periodo 2015 (incaso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare), entro il 31 dicembre2015 dovrebbero essere poste in essere le seguenti azioni:

Ø Trasmissione telematica dell’opzione;Ø Richiesta di registrazione di nuovi beni immateriali;Ø Richiesta di Ruling.

Secondo fonti dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza di Ruling di prossimadiramazione dovrebbe essere semplificata. L’analitica determinazione delcontributo economico alla produzione del reddito dei beni immateriali (utilizzodiretto) ovvero del reddito derivante dal loro utilizzo (utilizzo indiretto) con larelativa documentazione di supporto dovrebbe quindi poter essere prodottasuccessivamente. E’ tuttavia necessario attrezzarsi tempestivamente.

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Normativa e prassi di riferimento

• Legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1 co. 39/45

• D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, art. 5 co. 39/45

• Decreto 30 luglio 2015 Ministri dello Sviluppo Economico edell’Economia e delle Finanze

• Provvedimento Prot. n. 144042 del 10 novembre 2015

• Base Erosion and Profit Shifting Project (OECD/G20) - Action 5 -Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into AccountTransparency and Substance

• Base Erosion and Profit Shifting Project (OECD/G20) - Actions 8-10 -Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation

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Contatti

Studio Associato Caramanti Ticozzi & PartnersConsulenza Societaria & Fiscale Internazionale

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