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Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi PATENT BOXASPETTI NORMATIVI E SOLUZIONI OPERATIVE Dott. Alessandro Saini Studio Caramanti Ticozzi & Partners 21 Giugno 2016 Sede ODCEC di Lodi Via Massimo D’Azeglio, 20 - Lodi

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Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi

“PATENT BOX ”ASPETTI NORMATIVI

E SOLUZIONI OPERATIVE

Dott. Alessandro SainiStudio Caramanti Ticozzi & Partners

21 Giugno 2016Sede ODCEC di Lodi

Via Massimo D’Azeglio, 20 - Lodi

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I. Calcolo dell’agevolazione 3II. Determinazione del Reddito Agevolabile 4III. Il “Nexus ratio” 56IV. Aspetti dichiarativi 76

Indice

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L’agevolazione consiste in una variazione in diminuzione ai finiIRPEF o IRES e IRAP sulla base del seguente rapporto:

*

*

(*) 2015 (**) 2016 (***) da 2017

I. Calcolo dell’agevolazione

3

REDDITO AGEVOLABILE

NEXUS RATIO

30%(*) / 40%(**) / 50%(***)

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Premessa: il Vincolo di Complementarietà

Art. 6, co. 3, DM 30 luglio 2015: “Qualora, nell’ambito dellesingole tipologie dei beni immateriali individuati al comma 1 delpresente articolo, due o più beni appartenenti ad un medesimosoggetto siano collegati da un vincolo di complementarietà taleper cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo siasubordinata all’uso congiunto degli stessi, tali beni immaterialicostituiscono un solo bene immateriale ai fini dell’applicazionedelle disposizioni del presente decreto”.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Premessa: il Vincolo di Complementarietà

L’art. 1, co. 148 della legge di stabilità 2016 ha modificato l’art. 1della legge di stabilità 2015 introducendo il nuovo comma 42-ter: “Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenentia un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli dicomplementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai finidella realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti odi un processo o di un gruppo di processi, tali beni possonocostituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni deicommi da 37 a 42‐bis”.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Premessa: il Vincolo di Complementarietà

Più beni immateriali collegati da un vincolo di complementarietàpossono quindi costituire un solo bene immateriale � il vincolodi complementarietà non è più riservato a beni della stessatipologia ma può riguardare anche beni di tipologia diversautilizzati congiuntamente per le realizzazione di un prodotto oprocesso.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Premessa: il Vincolo di Complementarietà

Action 5

� “55. (…) The nexus approach was designed to require alink between expenditures, IP assets, and IP income, andtaxpayers must track to IP assets. However, where suchtracking would be unrealistic and require arbitraryjudgements, jurisdictions may also choose to allow theapplication of the nexus approach so that the nexus can bebetween expenditures, products arising from IP assets,and income (…) This approach would be consistent with thenexus approach in cases where multiple IP assets areincorporated into one product”.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Premessa: il Vincolo di Complementarietà

Action 5

� “57. (…) It would not be appropriate to require tracking byindividual products if they had only minor variations butcontained the same IP (e.g. medicines that are produced indifferent colours, dosages, or sizes). The definition ofproducts can therefore include product families (…) Inapplying the product-based approach, jurisdictions shouldprevent taxpayers from tracking to a grouping that is sobroad that it would include all the expenditures and incomeof an entity, but taxpayers may track to products (includingproduct families) when these groupings include all the IPassets that arose from overlapping expenditures andcontributed to overlapping streams of income”.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Premessa: il Vincolo di Complementarietà

Action 5

“Example A: Company A produces plastic lids for travel mugs.Company A has two patents, one of which applies to plastic lidsfor coffee mugs and one of which applies to plastic lids for teamugs. The R&D responsible for the two patents was undertakenby different project teams of Company A employees”.

� Traking & Tracing sul singolo IP che corrisponde alla singolatipologia di coperchi.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Premessa: il Vincolo di Complementarietà

Action 5

“Example B: Company B produces hundreds of different types ofprinters, which are divided and managed along three differentproduct families (…) Each product family contains several distinctproduct types. Company B engages in R&D to develop the printers,and this R&D contributes to 250 patents. 100 patents are relevantto all three product families, 50 are relevant only to the (family 1),50 are relevant only to the (family 2) and 50 are relevant only to the(family 3). Company B’s employees track their research timeaccording to which product family they are working on or whetherthey are engaged in general or speculative R&D”.

� Traking & Tracing sulla singola famiglia di prodotti. I costiR&D relativi ai 100 IP comuni vanno ripartiti per ciascunafamiglia.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Premessa: il Vincolo di Complementarietà

Action 5

“Example C: Company C is a pharmaceutical company whichhas thousands of patents and which produces hundreds ofpharmaceutical products. Each patent contributes to multipleproducts, and each product uses multiple patents. Company Cmanages and tracks its R&D, including its employees’ time,along the four different diseases that its products treat. The R&Dundertaken for one disease generally does not overlap with theR&D undertaken for another disease, and the diseases aredissimilar enough that products for one disease are not usedto treat another disease”.

� Il Tracking & Tracing sulla base dei quattro tipi di malattie chei prodotti curano.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Tipologia di utilizzo del bene immateriale:

� Utilizzo diretto: utilizzo nell’ambito di qualsiasi attivitàche i diritti sui beni immateriali riservano al titolare deldiritto;

� Utilizzo indiretto: concessione in uso del diritto all’utilizzodei beni immateriali.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

“Contributo economico”: quota di reddito (o perdita) diimpresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporatanel reddito complessivo (o nella perdita complessiva)derivante dall’attività d’impresa.

Il “Contributo economico” deve essere determinatoassumendo l’esistenza di un ramo d’azienda virtualedeputato alla concessione in uso dei beni immateriali allostesso contribuente, isolando, quindi, le componenti positive(componenti positive implicite) e negative di redditoascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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“Conto Economico Virtuale” del bene immateriale

Componenti positive:

“Royalty implicita” incorporatanel prezzo di vendita del beneceduto o del servizio prestato

Componenti negative:

Costi diretti e indiretti relativialla creazione, allo sviluppo,al mantenimento e/o almiglioramento del beneimmateriale

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Si deve fare riferimento agli “standard internazionali rilevantielaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle lineeguida in materia di prezzi di trasferimento”.

Cap. VI delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimentodedicato alle transazioni che coinvolgono l’uso o iltrasferimento di beni immateriali così come modificato dalleazioni 8-10 del progetto “Base Erosion and Profit Shifting”(“BEPS”).

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Capitolo VI delle Linee Guida OCSE

Metodi riconosciuti

� Metodo del confronto di prezzo (ComparableUncontrolled Price o CUP);

� Metodo basato sulla ripartizione degli utili (Profit SplitMethod).

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Capitolo VI delle Linee Guida OCSE

Metodi non riconosciuti

� Metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method);� Metodo del margine netto della transazione (Transactional

Net Margin Method);� Metodi basati sul costo dello sviluppo dell’intangibile quale

il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method).

Tali metodi possono essere utilizzati per valorizzare alcunefunzioni routinarie e per determinare, in via indiretta, l’extra-profitto riferibile al bene immateriale.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del confronto di prezzo (CUP)

Il metodo CUP (c.d. Relief from Royalty) applicato conriferimento all’ipotetica royalty “at arm’s length” è dapreferire in quanto più idoneo a quantificare la quota parte direddito di impresa imputabile al “ramo d’azienda virtuale”deputato alla concessione in uso degli IP agevolati e di piùagevole gestione.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del confronto di prezzo (CUP)

CUP interno � confronto tra le condizioni che l’impresaapplica in una transazione con parti correlate e quelle che lastessa impresa adotta, in circostanze simili, a soggetti terziindipendenti.

CUP esterno � confronto tra le condizioni che l’impresaapplica in una transazione con parti correlate e quelle che,in circostanze simili, sono adottate tra soggetti terziindipendenti.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del confronto di prezzo (CUP)

� Determinazione di un appropriato tasso di royalty � sullabase di transazioni comparabili interne (CUP interno) ovveroricorrendo all’uso di banche dati (CUP esterno);

� Individuazione dei ricavi ai quali applicare il tasso di royalty� ricavi relativi alle linee di business (processo, prodotto ofamiglie di prodotto) per le quali l’intangibile è utilizzato;

� Reddito agevolabile � differenza tra il canone ottenutodall’applicazione del tasso di royalty di mercato ai ricaviidentificati, e i costi diretti fiscalmente rilevanti, sostenuti perlo sviluppo, mantenimento e accrescimento dell’intangibileagevolabile, nonché la quota parte di quelli indiretti (per tuttinella dimensione fiscalmente rilevante) collegata al predettobene immateriale.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del confronto di prezzo (CUP)

La determinazione dei costi diretti e indiretti:

Il reddito agevolabile sarà costituito dai componenti positividiminuiti dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essiconnessi.

I costi diretti e indiretti riferibili all’IP devono quindi essereconsiderati in base alle ordinarie disposizioni del TUIR (adesempio, in termini di inerenza e di quantificazione).

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del confronto di prezzo (CUP)

La determinazione dei costi diretti e indiretti:

Costi diretti � Costi direttamente attribuibili al processo disviluppo, mantenimento e accrescimento del beneimmateriale.

Costi indiretti � Costi comuni a più beni immateriali (e.g.costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature omacchinari condiviso da altre commesse, spese relative agliimmobili, ecc.) da ripartire (e.g. sulla base del costo, delcapitale impiegato, del fatturato, dell’organico, ecc.).

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del confronto di prezzo (CUP)

Possibili Banche Dati per una benchmark sulle royalties

Markables (https://www.markables.net/)Bureau Van Dijk (http://www.bvdinfo.com/)Brand Finance (http://brandfinance.com/)Licensing Royalty Rates, Battersby e Grimes, Wolters Kluwer

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del confronto di prezzo (CUP)

“Royalty netta” o “Royalty lorda” ?

Verificare con attenzione la fonte � in caso di royalty netta, icosti diretti e indiretti di sviluppo, mantenimento eaccrescimento dei beni immateriali non devono essereportati a riduzione del “canone virtuale”.

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del Profit Split

Si pone l'obiettivo di determinare la ripartizione degli utili cheimprese indipendenti avrebbero previsto di realizzareponendo in essere la transazione o le transazionicontrollate.

Il metodo si applica qualora il metodo del CUP non risultiapplicabile in maniera affidabile, in quanto non è possibileidentificare transazioni comparabili indipendenti sul liberomercato.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del Profit Split

Il metodo del Profit Split, nell’ambito del regime di PatentBox, è utilizzato per determinare la ripartizione dei redditi,non tra due o più imprese correlate, ma all’interno dellastessa impresa, tra le diverse funzioni esercitate, al fine diisolare il profitto residuale attribuibile al bene immateriale.

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del Profit Split

Residual Profit Split (“RPSM”).

Si isola il reddito attribuibile alle funzioni “routinarie”ottenendo per differenza l’utile o la perdita derivantedall’utilizzo dei beni immateriali.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del Profit Split

� Individuazione del reddito di impresa da ripartire tra lediverse funzioni aziendali;

� Remunerazione delle funzioni cosiddette routinarie;� Determinazione dell’extraprofitto individuato come

differenza tra risultato economico della società eremunerazione delle funzioni routinarie;

� Imputazione della quota parte di extra-profittoattribuibile al bene immateriale (o beni immateriali)oggetto di agevolazione, isolando la quota parte diextra-profitto attribuibile ad altri fattori checontribuiscono alla creazione di valore.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del Profit Split

Action Plan 5, paragrafo 48 � non è agevolabile la quotaparte di extra-profitto riferibile ai cd. manufacturing returns(CM 11/2016: qualità dei prodotti commercializzati rispetto almercato; particolari economie di scala produttive; ecc.) e aicd. marketing returns (CM 11/2016: posizione commercialeparticolarmente importante della società sul mercato,eventualmente imputabile alla lista clienti ed altri marketingintangibles non agevolabili).

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodo del Profit Split

� Metodi per valutare le funzioni routinarie (Capitoli I, II e IIIdelle Linee Guida Ocse):

Produzione � Metodo del confronto di prezzo (CUP) ed ilMetodo del Costo Maggiorato (Cost Plus);

Distribuzione � Metodo del confronto di prezzo (CUP) ed ilMetodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method).

Tali metodi possono essere applicati facendo ricorso aindicatori di profitto (PLI) lordi o netti (Metodo del Margine Nettodella Transazione o TNMM).

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks):

� With And Without: il beneficio economico del beneimmateriale è ottenuto per differenza tra il reddito delcontribuente ed il reddito che questi avrebbe conseguitoin assenza dell’uso del bene immateriale (c.d. analisidifferenziale);

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks) - With And Without

Il reddito differenziale (o reddito figurativo) del bene intangibile vienecalcolato sulla base dei seguenti step:a) si determina il premium price che rappresenta la differenza dei

prezzi di vendita unitari tra l'azienda branded e unbranded;b) si moltiplica il differenziale del prezzo per le quantità vendute

dall'azienda branded ottenendo il differenziale totale dovuto alpremium price;

c) si effettua un’analisi dei costi differenziali tra le società, chepossono essere riconducibili a più fattori quali la diversaqualità, o la differente modalità di produzione. Se non sidefiniscono i costi con un criterio sufficientemente oggettivo,l’applicazione di questo metodo può risultare completamentedistorta.

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Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks) - With And Without

Metodo alternativo:

a) si determina il rapporto fra i ricavi ed il costo del venduto dellasocietà che detiene il bene immateriale e lo stesso rapporto peruna società comparabile sprovvista di quel bene (societàbenchmark);

b) si determina il rapporto fra le spese relative al bene immaterialeed il totale dei costi operativi della società;

c) si calcola il reddito di pertinenza del bene immateriale sullabase della seguente formula:

Reddito figurativo = [(Ricavi società/Costo del venduto società – Ricavibenchmark/Costo del venduto benchmark) x costi intangibile società /costioperativi totali società] x Costo del venduto società

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks) - With And Without

Criticità:

a) Individuare un prodotto unbranded avente le medesimecaratteristiche;

b) Il differenziale di prezzo può dipendere da altri fattori (adesempio, la rete distributiva, ecc.);

c) Possibile sottostima qualora si adotti come unbranded unaimpresa che dispone di un proprio marchio, anche se piùdebole di quello da valutare.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks):

� Reddito implicito (Implied Value Method): il beneficioeconomico del bene immateriale è stimato muovendodal valore di mercato del bene immateriale e della suavita utile residua.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method

Il metodo si fonda sull’assunto che il valore di un bene èfunzione dei flussi di cassa che esso potrà generare �

conosciuto il valore di mercato del bene immateriale,attraverso la stima di un congruo tasso di remunerazione delcapitale investito nel bene (“return on”), sia possibile stimareil reddito dell’asset intangibile oggetto di agevolazione.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method

Di seguito i principali passaggi da implementare:

a) Identificazione del valore del bene intangibile agevolato sullabase di fonti informative esterne. Particolarmente utilirisultano valutazioni già effettuate per altri scopi (peresempio, ai fini di bilancio);

b) Stima del tasso di rendimento congruo che un genericopartecipante al mercato richiederebbe per l’investimento nellospecifico asset, ad esempio sulla base del Capital AssetPricing Model;

c) Stima della vita utile residua del bene immateriale.;d) Identificazione del reddito Implicito annuo quale funzione del

valore dell’intangibile, del tasso annuo di remunerazione edella vita utile residua del bene immateriale.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method

A. Ipotesi di vita indefinita del bene immateriale

Vo = R / (r - g)

Da cui si evince:

R = Vo * (r - g)

“R” = Reddito implicito corrente“g” = Tasso di crescita costante del reddito implicito“r” = Tasso di remunerazione“Vo” = Valore corrente del bene intangibile

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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21 Giugno 2016

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method

B. Ipotesi di vita definita del bene immateriale

Da cui si evince:

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

39Dott. Alessandro Saini - Patent Box -

21 Giugno 2016

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method

B. Ipotesi di vita definita del bene immateriale

“R” = Reddito implicito corrente“g” = Tasso di crescita costante del reddito implicito“r” = Tasso di remunerazione“Vo” = Valore corrente del bene intangibile“n” = Numero di anni di vita residua del bene Intangibile

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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21 Giugno 2016

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks) - Implied Value Method

• Determinazione del tasso di remunerazione “r”

Corrisponde al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagliinvestitori per investimenti con analoghe caratteristiche (Ke),determinato sulla base del Capital Asset Pricing Model:

Ke = Rf + Beta * (Rm – Rf)

“Rf” = Rappresenta il “risk free rate” ovvero il tasso di rendimento diinvestimenti privi di rischio, generalmente rappresentato dal rendimento deititoli di stato con scadenza compatibile con la vita residua del beneimmateriale.

“Beta” = Rappresenta il coefficiente di rischio. E’ il coefficiente che misura lavariazione di un titolo rispetto alle variazioni del mercato.

“Rm-Rf” = Rappresenta il premio per il rischio dell’investimento rispetto ad uninvestimento “risk free”.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks)

� Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE)

La più diffusa è la “25% rule”: è desunta dall’evidenzaempirica che mostra come i tassi di royalty per laconcessione in uso esclusivo di tecnologie o marchi sicollochino normalmente tra il 25% ed il 33% dei redditioperativi dei licenziatari.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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21 Giugno 2016

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks)

� Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE)

La “25% rule” si fonda sull’ipotesi che il contributo di unatecnologia o di un marchio allo sviluppo di un nuovo prodottopossa schematicamente espletarsi in quattro fasi principali:1. Sviluppo della tecnologia/marchio (25%);2. Sviluppo di un prodotto commerciabile che utilizzi la

tecnologia/marchio (25%);3. Manifattura del prodotto (25%);4. Commercializzazione del prodotto (25%).

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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21 Giugno 2016

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks)

� Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE)

Una recente analisi condotta da Markables (MarkablesBulletin #3 Agosto 2014) ha dato i seguenti risultati:

Intangible Asset Profit Split

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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21 Giugno 2016

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1. Utilizzo diretto

Metodi e criteri di calcolo del “Contributo Economico”

Metodi di confronto (Sanity Checks)

� Rules of thumb (non riconosciute dall’OCSE)

Una recente analisi condotta da Markables (MarkablesBulletin #3 Agosto 2014) ha dato i seguenti risultati:

Trademark Profit Split

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

45Dott. Alessandro Saini - Patent Box -

21 Giugno 2016

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2. Utilizzo indiretto

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso delbene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito deicosti, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessidi competenza del periodo d’imposta.

Nella tipologia di utilizzo indiretto di beni immateriali rientrano:

� la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a particorrelate (nazionali e estere); e

� la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali eestere).

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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2. Utilizzo indiretto

� In caso di concessione del diritto all’utilizzo del beneimmateriale a parti correlate (nazionali ed estere), i criteri emetodi di determinazione del reddito agevolabile possonoessere stabiliti mediante accordo preventivo con l’Agenziadelle Entrate.

� Qualora, invece, il reddito agevolabile derivi dallaconcessione in uso dei beni immateriali a terze partiindipendenti, non è possibile attivare la procedura diaccordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate.

� Anche nella determinazione del reddito agevolabile in casodi utilizzo indiretto è importante distinguere i costi diretti daquelli indiretti, come visto in precedenza.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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3. Plusvalenze da cessione

I soggetti che esercitano l’opzione per il Patent Box hanno dirittoad un trattamento di favore anche in caso di cessione del beneimmateriale:

� Le plusvalenze fiscalmente rilevanti derivanti dalla cessionedei beni immateriali non concorrono alla formazione delreddito complessivo come di seguito indicato, a condizioneche almeno il 90% del corrispettivo della cessione siareinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allosviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beniimmateriali (i.e. beni immateriali diversi da quelli giàposseduti al momento del realizzo della plusvalenza) primadella chiusura del secondo periodo di imposta successivo aquello nel quale si è verificata la cessione.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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3. Plusvalenze da cessione

La variazione in diminuzione è calcolata come segue:

*

*

(*) 2015 (**) 2016 (***) da 2017

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

49

PLUSVALENZA

NEXUS RATIO

30%(*) / 40%(**) / 50%(***)

Dott. Alessandro Saini - Patent Box -

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3. Plusvalenze da cessione

Le attività di ricerca e sviluppo in cui deve essere reinvestitoalmeno il 90% del corrispettivo possono essere svolte:a) direttamente dal soggetto beneficiario dell’agevolazione;b) mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di

ricerca e organismi equiparati;c) mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start

up innovative, che non appartengono al gruppo;d) mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start

up innovative, che appartengono al gruppo, le quali si sianolimitate a fare svolgere le attività di ricerca e sviluppo daisoggetti indicati alle lettere sub b) e c).

Sono escluse le ipotesi di acquisto di altri beni immateriali.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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3. Plusvalenze da cessione

Se l’obbligo di reinvestimento non viene rispettato, il recupero atassazione avviene nella dichiarazione dei redditi relativa alsecondo periodo di imposta successivo a quello in cui si verificala cessione, mediante una variazione in aumento pari all’importodella plusvalenza che non ha concorso alla formazione delreddito imponibile nel periodo di imposta di realizzazione.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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3. Plusvalenze da cessione

� In caso di plusvalenze realizzate nell’ambito di cessioni dibeni immateriali a parti correlate (nazionali o estere), i criterie metodi di determinazione del prezzo di cessione e dellaconseguente plusvalenza possono essere stabiliti mediantel’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate;

� In caso di plusvalenze realizzate con terze partiindipendenti, non è invece possibile attivare la procedura diaccordo preventivo con l’Agenzia delle entrate.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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4. Perdite da Patent Box

La perdita può verificarsi sia nel caso in cui il bene immaterialevenga concesso in uso sia nel caso in cui lo stesso vengautilizzato direttamente � Eccedenza fisiologica di costifiscalmente rilevanti rispetto ai ricavi generati dallo sfruttamentodiretto o indiretto del bene.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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4. Perdite da Patent Box

La perdita del singolo IP – anche per la parte relativa al periodoantecedente alla creazione dello stesso – deve esserememorizzata con il sistema di tracciatura a far data dall’anno2015, anche se l’impresa non ha optato per il regime agevolato.

L’esercizio dell’opzione, prima di produrre una variazione indiminuzione per l’agevolazione, rende necessaria unacompensazione tra redditi e perdite formatisi nei periodiantecedenti l’opzione. Nel caso in cui nel periodo “ante opzione”siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovrannoessere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso beneimmateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazionidi natura temporale.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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4. Perdite da Patent Box

Le perdite fiscali trasferite all’interno del regime Patent Box sonosolo quelle generate dal medesimo IP del quale si richiedel’agevolazione � non vi è impatto sui redditi eventualmentegenerati da altri IP per i quali si è esercitata l’opzione.

II. Determinazione del Reddito Agevolabile

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1. Premessa

Action 5: il nexus ratio consente di imputare il beneficio al soggettoche sostiene i costi per l’attività di ricerca e sviluppo relativa ai beniimmateriali da cui origina il reddito agevolabile. Deve dunquesussistere un collegamento diretto tra i costi per attività di ricerca esviluppo relativi al bene immateriale ed il reddito agevolabileritraibile dall’utilizzo dello stesso.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

__A + B + C + F__A + B + C + D + E

A = Costi per attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente daisoggetti beneficiari.

B = Costi per attività di ricerca e sviluppo da università o enti di ricercae organismi equiparati e da società, anche start up innovative,diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllanol’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessasocietà che controlla l’impresa.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

__A + B + C + F__A + B + C + D + E

C = - Costi per attività di ricerca e sviluppo addebitati da soggettiappartenenti al medesimo gruppo societario, per la quota di talicosti che rappresenta un mero riaddebito di costi sostenuti datali società del gruppo nei confronti di soggetti terzi perl’effettuazione delle medesime attività di ricerca e sviluppo. Inpresenza di un margine di intermediazione, occorre sottrarredalla quota di riaddebito tale margine di intermediazione.

III. Il “Nexus Ratio”

58Dott. Alessandro Saini - Patent Box -

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2. Il Nexus Ratio

__A + B + C + F__A + B + C + D + E

C = - Costi afferenti attività di ricerca e sviluppo sostenuti dalsoggetto beneficiario dell’agevolazione nell’ambito diaccordi per la ripartizione dei costi (c.d. CCA – CostContribution Arrangements), nel limite dei proventi costituiti dalriaddebito dei costi di sviluppo, mantenimento e accrescimentoai soggetti partecipanti all’accordo per la ripartizione dei costi:sono riconosciuti qualificati i costi sostenuti dal soggetto che hasvolto l’attività sostanziale di ricerca e ciò ancorché vadano inparte a vantaggio della società consorella che, diversamente,vede tali costi esclusi.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

__A + B + C + F__A + B + C + D + E

D = Costi derivanti da operazioni intercorse con società chedirettamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sonocontrollate o sono controllate dalla stessa società che controllal’impresa.

E = Costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione inuso, del bene immateriale.

F = Al fine di ridurre il divario tra i costi qualificati al numeratore equelli complessivi al denominatore, è previsto un meccanismodenominato up-lift che consente di incrementare il valore delnumeratore di un importo pari alla differenza tra il valorecomplessivo del denominatore e il valore del numeratore, nei limitidel 30% del numeratore.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

__A + B + C + F__A + B + C + D + E

F = Il meccanismo up-lift consente quindi di incrementare il valore delnumeratore come segue:

(D+E) <= 30% * (A+B+C)

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

A, B, e C appartengono allo stesso gruppo e aderiscano a unC.C.A. in base al quale ciascuna società svolge direttamenteun’attività di ricerca e sviluppo destinata a integrarsi con quelladelle altre due società. Ciascuna società si impegna asopportare una quota dei costi complessivi sostenuti da tutti ipartecipanti in ragione della quota di utilizzo dei risultati adessa riconosciuta dall’accordo � Chi ha sostenuto spesemaggiori rispetto alla quota di utilizzo stabilita, avendo imputatoper intero dette spese al C/E rileverà il rimborso come proventocosì da ottenere un effetto netto al C/E dell’operazionecoerente con l’accordo.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

Esempio:

Costi complessivi di ricerca e sviluppo: 900 =A ha sostenuto costi per 300B ha sostenuto costi per 400C ha sostenuto costi per 200

Ciascun partecipante ha una uguale quota di utilizzo deirisultati della “ricerca comune” corrispondente a 300 (33,3 percento di 900).

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

Applicazione del Nexus Ratio:

A riceve una utilità di 300 pari ai costi sostenuti per l’attività diricerca e sviluppo svolta direttamente e quindi non deve néversare né ricevere rimborsi � Numeratore = 300;Denominatore = 300

B riceve una utilità di 300 inferiore al costo di ricerca e svilupposostenuto di 400 per cui deve ricevere un rimborso da C di 100(provento da rilevare a C/E) � Denominatore = 400;Numeratore = propria quota di utilizzo della “ricerca comune” di300 + proventi costituiti dal riaddebito dei costi a carico di C di100. In pratica, B iscrive sia al numeratore che al denominatore400.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

Applicazione del Nexus Ratio:

C riceve una utilità corrispondente a 300 che è superiore alcosto di ricerca sostenuto di 200 per cui è tenuta a versare ladifferenza di 100 a B; in sostanza, C sostiene costi complessividi ricerca e sviluppo per 300 di cui 200 per attività di ricerca esviluppo direttamente sostenute e 100 per rimborso dell’attivitàsvolta dalla consorella � Denominatore = intero importo dispese di ricerca e sviluppo sostenute di 300; Numeratore =solo la parte relativa alla ricerca e sviluppo svolta direttamentedi 200.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

Applicazione del Nexus Ratio:

In conclusione, se una società X svolge attività di ricerca esviluppo in favore di Y e quindi addebita a Y i costi sostenuti,l’effetto è il seguente:

X = _Costi sostenuti (addebitati a Y)_Costi sostenuti

Y = ____________zero___________Costi sostenuti (ricevuti da X)

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

Cost Contribution Agreement (C.C.A.)

Applicazione del Nexus Ratio:

E’ da notare la diversità con la fattispecie dei costi per attività diricerca e sviluppo addebitati da soggetti appartenenti al gruppoper la quota di tali costi che rappresenta un mero riaddebito dicosti sostenuti da tali società nei confronti di soggetti terzi perl’effettuazione delle medesime attività di ricerca e sviluppo � inquesto caso, tali costi (escludendo eventuali mark-up) figuranosia al Numeratore che al Denominatore.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

Ai fini del Nexus Ratio i costi da considerare, in aderenza aiprincipi previsti dall’Action 5, sono quelli sostenuti nel periodo diriferimento, senza tener conto del trattamento ai fini contabili efiscali.

Secondo l’OCSE, le spese che non sono totalmente deducibilinell’anno in cui sono sostenute perché sono state capitalizzatesono considerate nella loro interezza ai fini del Nexus Ratio apartire dall’anno in cui sono state sostenute. A tal fine,coerentemente con quanto affermato nella circolare n. 5/E del2016 in materia di credito d’imposta per attività di ricerca esviluppo, occorre fare riferimento ad un criterio di competenza(cfr. art. 109 del TUIR).

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Il Nexus Ratio

CM 11/E del 2016: l'art. 109 del TUIR costituisce un criteriogenerale applicabile a prescindere dalla circostanza che ilsoggetto beneficiario applichi la medesima regola per ladeterminazione del proprio reddito imponibile ai fini delleimposte sul reddito. Pertanto, anche i soggetti che redigono ilbilancio in conformità ai principi contabili internazionali devonoimputare i costi ai singoli periodi agevolati in base alle regoleindividuate dall'art. 109 del TUIR.

III. Il “Nexus Ratio”

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21 Giugno 2016

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2. Il Nexus Ratio

Ai fini del Nexus Ratio non rilevano gli interessi passivi, lespese relative agli immobili e qualsiasi costo che non puòessere direttamente collegato a uno specifico bene immaterialeagevolabile.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Tracking & Tracing

� Periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 � Costi del periodo diimposta e dei tre periodi d’imposta precedenti assunticomplessivamente:- Periodo 2015: tutti i costi sostenuti nel periodo dal 2012

al 2015;- Periodo 2016: tutti i costi sostenuti nel periodo dal 2013

al 2016;- Periodo 2017: tutti i costi sostenuti nel periodo dal 2014

al 2017.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Tracking & Tracing

� Periodi di imposta 2015, 2016 e 2017

Il ratio complessivo si riferisce ai costi relativi ai beni agevolabiliindicati nell’art. 6 del DM 30 luglio 2015.

Tuttavia, qualora vi siano oggettive difficoltà di separazione deicosti di ricerca e sviluppo relativi ai beni immateriali agevolabili daquelli non agevolabili, nel triennio 2015, 2016 e 2017 possonoessere presi in considerazione anche i costi relativi ai beniimmateriali che non rientrano nella definizione prevista dall’art. 6del decreto Patent Box.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Tracking & Tracing

� Periodi di imposta 2015, 2016 e 2017

CM 11/E del 2016 � Laddove l’azienda sia in grado dideterminare il nexus ratio analitico relativo ai beni agevolabili giàentro la chiusura del primo esercizio di decorrenza dell’opzione(esercizio 2015), è consentito l’utilizzo di tale dato ai fini delcalcolo dell’agevolazione fruibile per gli esercizi 2015, 2016 e2017. In siffatti casi, il contribuente potrà mantenere nel calcolo delnexus ratio analitico calcolato a partire dal 2018 anche i datianalitici relativi al triennio 2012-2014.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Tracking & Tracing

� A partire dal Periodo 2018 � occorre prendere inconsiderazione i costi sostenuti a decorrere dal periodo2015 (“costi sostenuti nei periodi d’imposta in cui trovanoapplicazione le presenti disposizioni”) per singolo beneimmateriale agevolabile. Il calcolo del nexus perderà iriferimenti relativamente ai primi tre periodi d’imposta in cuii beni venivano considerati in modo aggregato (periodo2012-2014), salva l’ipotesi evidenziata di una tracciaturaanalitica anche nel periodo 2012-2014.

III. Il “Nexus Ratio”

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2. Tracking & Tracing

Nell’ipotesi in cui l’impresa non abbia sostenuto per un annocosti legati all’attività di ricerca e sviluppo (i.e. rimangonoinvariati tanto il numeratore che il denominatore del nexusratio), la stessa può continuare a fruire dell’agevolazioneapportando la variazione in diminuzione in sede didichiarazione. In tal caso il quinquennio continuerà a decorreree la fruizione dell’agevolazione potrà avvenire fino adesaurimento dell’opzione.

III. Il “Nexus Ratio”

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21 Giugno 2016

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IV. Aspetti dichiarativi

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21 Giugno 2016

Istruzioni UNICO 2016

Nel rigo RF50, colonna 2, vanno indicati:(….)• la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto dacopyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni emodelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi adesperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientificogiuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito (art. 1,commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), pari al:- 30 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso

al 31 dicembre 2014;- 40 per cento, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso

al 31 dicembre 2015;- 50 per cento, per i periodi d’imposta successivi.Tale importo va indicato anche in colonna 1.

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IV. Aspetti dichiarativi

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21 Giugno 2016

Istruzioni UNICO 2016

Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse daquelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice,da indicare nel campo immediatamente precedente quello cheaccoglie l’importo.In particolare, vanno indicati con il:• codice 40, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessionedei beni di cui al comma 39 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014,n. 190, che non concorrono a formare il reddito a condizione chealmeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione deipredetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periododi imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione,nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui alcitato comma 39.

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IV. Aspetti dichiarativi

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21 Giugno 2016

Istruzioni IRAP 2016

Sezione XVI

Patent box

(….)Nel rigo IS88, indicare:- nella colonna 1, l’ammontare della quota del valore della

produzione agevolabile derivante dall’utilizzo dei beni di cui alcomma 39, che non concorre a formare il valore dellaproduzione netta;

- nella colonna 2, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dallacessione dei beni di cui al comma 39, che non concorre aformare il valore della produzione netta.

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IV. Aspetti dichiarativi

79Dott. Alessandro Saini - Patent Box -

21 Giugno 2016

Istruzioni IRAP 2016

Sezione XVI

Patent box

(….)La somma degli importi di cui alle colonne 1 e 2 del rigo IS88, deveessere portata in diminuzione dell’importo di colonna 1 di uno deiseguenti righi:– IQ54 o IQ55 del quadro IQ;– IP60 o IP61 del quadro IP;– IC64 del quadro IC;– IE48 del quadro IE;oppure, per i soggetti che compilano il quadro IK, di colonna 2 delrigo IK11.

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IV. Aspetti dichiarativi

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21 Giugno 2016

CM 11/2016

Per esigenze di semplificazione la variazione in diminuzione daoperare ai fini IRPEF/IRES è da operare anche ai fini IRAP,senza tener conto della diversa modalità di calcolo del tributoregionale.

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Dott. Alessandro Saini

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Internazionalizzazione - 3 Marzo 2016