Base Erosion and Profit Shifting -...

116
N. 1962 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MOAVERO MILANESI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (BONAFEDE) E CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (TRIA) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica ita- liana e la Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 Presentato il 5 luglio 2019 ONOREVOLI DEPUTATI ! – La Convenzione che, con il presente disegno di legge, si sottopone al Parlamento per la procedura di ratifica ed esecuzione disciplina gli aspetti concernenti la fiscalità diretta nelle rela- zioni economiche e finanziarie fra l’Italia e la Repubblica orientale dell’Uruguay. Essa introduce i presupposti giuridici per l’eli- minazione dei fenomeni di doppia imposi- zione sui redditi e per la realizzazione di un’equilibrata ripartizione della materia im- ponibile tra i due Stati. La Convenzione pone anche le basi per una cooperazione tra le amministrazioni fiscali, conformemente ai più recenti para- metri internazionali, e incorpora i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomanda- zioni del progetto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell’organizzazione del G20 denominato BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) in Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Transcript of Base Erosion and Profit Shifting -...

Page 1: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

N. 1962—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGEPRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica ita-liana e la Repubblica orientale dell’Uruguay per eliminare ledoppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e perprevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a

Montevideo il 1° marzo 2019

Presentato il 5 luglio 2019

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La Convenzioneche, con il presente disegno di legge, sisottopone al Parlamento per la proceduradi ratifica ed esecuzione disciplina gli aspetticoncernenti la fiscalità diretta nelle rela-zioni economiche e finanziarie fra l’Italia ela Repubblica orientale dell’Uruguay. Essaintroduce i presupposti giuridici per l’eli-minazione dei fenomeni di doppia imposi-zione sui redditi e per la realizzazione di

un’equilibrata ripartizione della materia im-ponibile tra i due Stati.

La Convenzione pone anche le basi peruna cooperazione tra le amministrazionifiscali, conformemente ai più recenti para-metri internazionali, e incorpora i requisitiobbligatori derivanti dalle raccomanda-zioni del progetto dell’Organizzazione perla cooperazione e lo sviluppo economico edell’organizzazione del G20 denominatoBEPS (Base Erosion and Profit Shifting) in

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 2: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

materia di contrasto dei fenomeni di elu-sione e spostamento artificioso delle basiimponibili.

Tali previsioni realizzano la tutela degliinteressi generali rientranti nella compe-tenza dall’amministrazione finanziaria ita-liana.

Nel suo complesso, la Convenzione co-stituirà il quadro giuridico di riferimentonel cui contesto le imprese italiane po-tranno operare in Uruguay, in condizioniconcorrenziali rispetto agli operatori eco-nomici di altri Paesi ad economia avanzata,e, essendo dotata del carattere della bila-teralità, potrà creare condizioni di certezzaanche per gli investitori uruguaiani in Ita-lia.

Di seguito è descritto il contenuto deitrenta articoli che compongono il testo dellaConvenzione e degli otto paragrafi di cui sicompone il Protocollo, descritti con riferi-mento alle disposizioni che vanno di voltain volta ad integrare.

Titolo e preambolo

Il titolo e il preambolo della Conven-zione rispondono alle raccomandazioni dicui al progetto BEPS, in particolare a quellecontenute nel rapporto sull’azione 6 rela-tivamente all’abuso dei trattati, e chiari-scono che tra gli scopi della Convenzione viè anche quello di non creare opportunità dielusione o di abuso. Tale disposizione con-venzionale è anche conforme alla recentedisciplina domestica sulla certezza del di-ritto nei rapporti tra fisco e contribuente,di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015,n. 128.

Articolo 1

L’articolo 1 delimita la sfera soggettivadi applicazione della Convenzione, costi-tuita dalle persone fisiche e giuridiche re-sidenti di uno o di entrambi gli Stati con-traenti.

Articolo 2

L’articolo 2 definisce l’ambito oggettivodi applicazione della Convenzione, indivi-

duando le imposte considerate. Per quantoriguarda l’Italia, il paragrafo 3 individuatra le imposte considerate nelle imposte sulreddito delle persone fisiche (IRPEF) e dellesocietà (IRES) e nell’imposta regionale sulleattività produttive (IRAP), mentre per l’U-ruguay sono coperte le imposte sui redditie sulle attività economiche (Impuesto a lasrentas de las actividades económicas – IRAE),l’imposta sui redditi delle persone fisiche(Impuesto a las rentas de las personas físi-cas – IRPF), l’imposta sui redditi dei nonresidenti (Impuesto a las rentas de los noresidentes – IRNR) e l’imposta sull’assi-stenza alla sicurezza sociale (Impuesto deasistencia a la seguridad social – IASS). Talearticolo prevede altresì che, previa notificafra le autorità competenti, nuove impostedi natura identica o analoga rispetto aquelle elencate possano rientrare nell’am-bito di applicazione della Convenzione.

Articolo 3

L’articolo 3 contiene le definizioni ge-nerali delle espressioni utilizzate nel testodella Convenzione, conformemente allaprassi in uso nelle convenzioni contro ledoppie imposizioni stipulate dall’Italia. Ècompresa anche la definizione di fondopensione « riconosciuto », secondo la piùrecente raccomandazione contenuta nel mo-dello di convenzione dell’OCSE, aggiornatonel 2017. Al fine di chiarire la portata ditale definizione con finalità di certezzagiuridica, il paragrafo 1 del Protocollo elencaper entrambi i Paesi i fondi pensione rien-tranti nella definizione.

Articolo 4

L’articolo 4 definisce lo status di resi-dente ai fini della Convenzione e individuai criteri dirimenti (cosiddetti « tie-breakerrules ») per risolvere i casi di doppia resi-denza delle persone fisiche, conforme-mente a quanto previsto dal modello diconvenzione dell’OCSE.

Quanto alla risoluzione dei casi di dop-pia residenza dei soggetti diversi dalle per-sone fisiche, il paragrafo 3 prevede il ri-

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 3: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

corso alla procedura amichevole fra auto-rità competenti.

In assenza di accordo fra le autoritàcompetenti circa la residenza prevalente diun soggetto ai fini della Convenzione, adetto soggetto non viene riconosciuto ildiritto ai benefìci convenzionali, mentreresta produttivo di effetti giuridici lo statusdi residente ai sensi della legge domestica(anche di entrambi gli Stati, se del caso).Ciò vale sia ai fini della tassazione sia peril riconoscimento del credito sulle impostepagate all’estero, in applicazione della normainterna.

Articolo 5

Le disposizioni dell’articolo 5 riguar-dano la configurabilità di una stabile or-ganizzazione e definiscono i presupposti inpresenza dei quali un soggetto non resi-dente rientra sotto la potestà impositivadello Stato contraente sul cui territorioviene svolta l’attività di impresa (cosiddetto« Stato della fonte »). Tali disposizioni ac-colgono, in linea generale, i più recenticriteri dell’OCSE, comprese le raccoman-dazioni adottate come risultato del pro-getto BEPS.

In particolare, il paragrafo 3 prevedeche un cantiere di costruzione, montaggio oinstallazione – comprese le relative attivitàdi supervisione – integri i presupposti perla configurazione di una stabile organizza-zione, qualora la presenza di un soggettonon residente oltrepassi la durata tempo-rale di sei mesi. Inoltre, la presenza di unastabile organizzazione viene riconosciutaanche a fronte della fornitura di servizi, daparte di un’impresa che presti detti serviziattraverso propri dipendenti o altro perso-nale, per un progetto unitario o ad essoconnesso, solo se tali attività si protraggononel territorio di uno Stato contraente peruno o più periodi che totalizzino almeno183 giorni in un periodo di dodici mesinell’anno fiscale considerato.

Il paragrafo 4 elenca una « lista nega-tiva » di fattispecie che non consentono diconfigurare una stabile organizzazionequando presentino carattere preparatorioo ausiliario.

I paragrafi 4.1, 5, 6 e 8 dell’articolo 5contengono alcune disposizioni che rical-cano quelle elaborate all’esito del progettoBEPS per contrastare l’erosione delle basiimponibili e lo spostamento dei profittiattraverso l’elusione della stabile organiz-zazione (rapporto sull’azione 7).

In particolare, il paragrafo 4.1 prevedela cosiddetta « regola anti-frammentazione »(anti-fragmentation rule), finalizzata ad evi-tare l’abuso della disposizione di cui alparagrafo 4 realizzato attraverso la fram-mentazione di diverse attività allo scopo diintegrare i presupposti della accessorietà oausiliarietà e di beneficiare dell’eccezionealla configurabilità della stabile organizza-zione.

Il paragrafo 5 prevede che le operazionisvolte dagli agenti mandatari (cosiddetticommissionnaire), i quali concludano con-tratti per il trasferimento della proprietà odella concessione in uso di un bene ovveroforniscano servizi in uno Stato in nomeproprio ma per conto di un’impresa esterache ne detiene il titolo giuridico, possanotecnicamente configurare una stabile orga-nizzazione, alla quale potranno essere at-tribuiti gli utili, qualora i contratti sianostati conclusi in ragione del ruolo svolto dalmandatario nel corso della propria attivitàabituale e regolare, senza che l’impresaestera abbia apportato modifiche sostan-ziali alle intese raggiunte dal mandatarionello Stato della fonte.

Il paragrafo 6 prevede la fattispecie del-l’agente indipendente, che non integra ipresupposti della stabile organizzazione, estabilisce regole idonee a rappresentare ilgrado di effettiva indipendenza dall’im-presa estera.

Più specificamente nel successivo para-grafo 8 sono elencati i criteri di collega-mento in base ai quali le imprese possonoessere considerate correlate ai fini dellaapplicazione dell’articolo 5.

Infine, il paragrafo 7 fissa il principio,accolto dal modello di convenzione del-l’OCSE, in base al quale la sola presenza diuna società controllante o controllata nelterritorio di uno Stato non determina diper sé l’insorgenza di una stabile organiz-zazione di una impresa dell’altro Stato.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 4: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Articolo 6

L’articolo 6 prevede che i redditi immo-biliari sono imponibili nello Stato in cuisono situati i beni immobili da cui derivanotali redditi, ancorché in maniera non esclu-siva, sulla falsariga di quanto previsto nelmodello di convenzione contro le doppieimposizioni predisposto dall’OCSE.

Inoltre, conformemente a quanto stabi-lito dall’articolo 13 (per cui si veda infra),il paragrafo 4 prevede analogo trattamentonel caso di uso o altra forma di disposi-zione di immobili, che derivino dal pos-sesso di azioni o altra forma di partecipa-zione in società o trust riferibili a dettiimmobili.

Articolo 7

L’articolo 7 riguarda il trattamento degliutili di impresa e completa la disciplinadella stabile organizzazione, fissando i cri-teri di attribuzione dei redditi alla stabileorganizzazione secondo il cosiddetto Au-thorised OECD Approach, proprio del mo-dello di convenzione dell’OCSE, che trattala casa madre e la sua stabile organizza-zione come entità separate.

Detto articolo, nello stabilire il principiogenerale secondo il quale gli utili di im-presa sono imponibili esclusivamente nelloStato di residenza dell’impresa stessa, ri-conosce l’eccezione dell’imponibilità di dettiredditi nello Stato della fonte solo nellamisura in cui essi siano attribuibili ad unastabile organizzazione. Tale attribuzione av-viene in ragione delle funzioni svolte, deicespiti patrimoniali utilizzati e dei rischiassunti dalla stabile organizzazione, consi-derata come entità separata e indipendentedall’impresa non residente.

L’allocazione della materia imponibilealla stabile organizzazione si realizza at-traverso l’applicazione del principio di li-bera concorrenza, in conformità a quantoprevisto dall’articolo 152 del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917.

Articolo 8

In materia di utili derivanti dall’eserci-zio di navi e aeromobili in traffico inter-

nazionale l’articolo 8 prevede la tassazioneesclusiva nello Stato in cui è residentel’impresa che utilizza la nave o l’aeromo-bile.

Il paragrafo 2 del Protocollo riconducenell’ambito del traffico internazionale an-che gli utili derivanti dall’affitto a scafonudo di navi e aeromobili nonché dall’uso,mantenimento o affitto di contenitori, nelcaso in cui questi ultimi siano incidentalialle operazioni di traffico internazionale.

Articolo 9

L’articolo 9, in conformità al modello diconvenzione dell’OCSE, prevede che nelletransazioni fra imprese associate sono con-sentite rettifiche degli utili nei casi in cui itermini di tali transazioni differiscano daquelli che sarebbero stati conclusi in tran-sazioni tra imprese indipendenti, in appli-cazione delle linee guida dell’OCSE sui prezzidi trasferimento.

Il paragrafo 2 prevede gli aggiustamenticorrispondenti alla rettifica primaria, nelrispetto del principio di libera concor-renza, in conformità alla normativa ita-liana sui prezzi di trasferimento infra-gruppo di cui all’articolo 110 del citatotesto unico delle imposte sui redditi e al-l’articolo 31-quater del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, in base alla quale le rettifiche indiminuzione possono essere effettuate an-che al fuori dell’instaurarsi di una proce-dura amichevole ai sensi delle convenzionicontro le doppie imposizioni.

Redditi di capitale

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 prevedono leregole di tassazione dei redditi di capitale(interessi, dividendi, royalties e capital gains).Le aliquote massime di prelievo che pos-sono essere fissate dallo Stato della fonte(quello dal quale derivano i pagamenti ditali redditi) sono conformi a quelle concor-date dall’Uruguay nelle convenzioni conaltri Paesi, in particolare con la Germania,la Spagna, il Regno Unito e il Belgio. Sottoquesto profilo quindi gli investitori italiani

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 5: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

possono operare in condizioni paritarie ri-spetto ai maggiori competitori europei.

Articolo 10

L’articolo 10 stabilisce la disciplina re-lativa ai dividendi. Il principio generalecontenuto nel paragrafo 1 è quello dell’im-ponibilità nello Stato contraente di resi-denza del percipiente. Tuttavia, ai sensi delparagrafo 2 gli stessi dividendi sono tassa-bili anche nello Stato della fonte, ma conun’aliquota che non può eccedere il 5 percento dell’ammontare lordo dei dividendinel caso in cui il beneficiario effettivo siauna società che detiene direttamente al-meno il 10 per cento del capitale dellasocietà che paga i dividendi. L’aliquota del15 per cento dell’ammontare lordo dei di-videndi si applica in tutti gli altri casi.

Non sono previsti prelievi alla fonte,consentiti invece sulla base delle normeuruguaiane, delle somme rimpatriate dallastabile organizzazione, in conformità allealtre convenzioni stipulate dall’Uruguay conPaesi europei.

Articolo 11

In materia di interessi, l’articolo 11 sta-bilisce, in via generale, un criterio imposi-tivo concorrente tra lo Stato di residenzadel percettore degli interessi e lo Statodella fonte, in accordo con il principiorinvenibile nel corrispondente articolo delmodello di convenzione dell’OCSE. Quantoalla misura massima della ritenuta appli-cabile nello Stato della fonte, è previstaun’aliquota che non superi il 10 per centodell’ammontare lordo degli interessi.

In deroga a tale disciplina, il paragrafo3 prevede l’esenzione nello Stato della fontee l’esclusiva imponibilità nello Stato di re-sidenza qualora gli interessi siano percepitidallo Stato stesso o una sua suddivisionepolitica, dalle banche centrali ovvero daistituzioni finanziarie pubbliche. L’esen-zione da ritenuta in uscita è altresì previstaper gli interessi sui titoli del debito pub-blico, sui mutui od obbligazioni con garan-zia o assicurazione pubblica e sugli inte-ressi derivanti da prestiti almeno triennali

concessi da istituzioni finanziarie, in rela-zione a progetti di investimento.

Al paragrafo 3 del Protocollo viene pre-cisato che fra i soggetti indicati nel para-grafo 3 dell’articolo 11 rientrano la societàCassa depositi e prestiti Spa, l’Istituto per iservizi assicurativi del commercio estero(SACE) nonché la Società italiana per leimprese all’estero (SIMEST), in quanto sog-getti che esercitano funzioni di interessepubblico e al fine del conseguimento dicondizioni di concorrenzialità nel quadrodell’internazionalizzazione delle imprese ita-liane.

Articolo 12

L’articolo 12 prevede per i pagamentirelativi ai canoni (royalties) un criterio im-positivo concorrente tra lo Stato di resi-denza del percettore e lo Stato della fonte.

Il paragrafo 2 individua l’aliquota mas-sima applicabile nello Stato della fonte, chenon può eccedere il 10 per cento sui com-pensi definiti dal paragrafo 3, vale a direcorrisposti per l’uso, o la concessione inuso, di un diritto d’autore su opere lette-rarie, artistiche o scientifiche, ivi compresele pellicole cinematografiche e le pellicole oregistrazioni per trasmissioni televisive oradiofoniche, nonché per l’uso o la conces-sione in uso di brevetti, marchi di fabbricao di commercio, disegni o modelli, formuleo processi segreti, di attrezzature indu-striali, commerciali o scientifiche o corri-sposti a fronte di informazioni concernentiesperienze di carattere industriale, com-merciale o scientifico.

Articolo 13

L’articolo 13 prevede diverse fattispecie,alcune imponibili in modo esclusivo nelloStato di residenza, altre imponibili invecesecondo un criterio concorrente, sulla basedel quale sia lo Stato della fonte sia lo Statodi residenza possono esercitare la propriapotestà impositiva. In tali ultimi casi, ladoppia imposizione sarà eliminata ai sensidell’articolo 22 della Convenzione.

A norma del paragrafo 2, le plusvalenzederivanti dall’alienazione di beni mobili

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 6: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

appartenenti ad una stabile organizzazioneo ad una base fissa sono imponibili anchenello Stato contraente in cui è situata lastabile organizzazione o la base fissa.

Le plusvalenze derivanti dall’aliena-zione di navi o aeromobili utilizzati intraffico internazionale ovvero da beni mo-bili relativi alla gestione di tali navi oaeromobili sono invece imponibili, secondole disposizioni del paragrafo 3, in modoesclusivo nello Stato contraente di resi-denza dell’impresa alienante.

Viene riconosciuta, al paragrafo 4, lapotestà impositiva anche dello Stato dellafonte (ossia dello Stato in cui sono situati ibeni immobili), nel caso di plusvalenzederivanti dall’alienazione di beni immobilidi cui all’articolo 6 della Convenzione, non-ché di plusvalenze derivanti dall’aliena-zione di azioni, partecipazioni ad esse equi-parabili o altri diritti, se, in un qualsiasimomento compreso nei 365 giorni antece-denti all’alienazione, detti diritti derivinopiù del 50 per cento del loro valore, diret-tamente o indirettamente, da beni immo-bili come definiti ai sensi dell’articolo 6.

In base al paragrafo 5, le plusvalenzederivanti dall’alienazione di azioni o altridiritti in una società o in un trust, cheautorizzano il titolare di tali azioni o dirittial godimento di beni immobili, possonoessere assoggettate ad imposizione nelloStato contraente in cui i beni immobilisono situati.

Il paragrafo 6 dispone che la potestàimpositiva dello Stato della fonte viene ri-conosciuta anche a fronte del realizzo diplusvalenze derivanti dall’alienazione diazioni, partecipazioni ad esse equiparabilio altri diritti di partecipazione nel capitaledi una società o di un trust residente nel-l’altro Stato contraente se, in un qualsiasimomento compreso nei 365 giorni antece-denti all’alienazione, l’alienante abbia pos-seduto direttamente o indirettamente il 50per cento o più del capitale di detta societào trust residente nell’altro Stato contra-ente. In tale ultimo caso le plusvalenzepossono essere tassate anche nello Statodella fonte, ma con un’aliquota che nonecceda il 12 per cento dell’ammontare dellaplusvalenza, ad eccezione degli utili deri-

vanti da vendite o scambi di azioni effet-tuati nel quadro di ristrutturazioni azien-dali od operazioni analoghe.

Tale previsione è integrata dalla dispo-sizione di cui al paragrafo 4 del Protocollo,in base alla quale viene precisato che, nelcaso in cui l’utile sia definito come percen-tuale del prezzo di vendita delle azioni odegli altri diritti alienati, tale percentualenon potrà eccedere il 20 per cento di dettoprezzo di vendita. La specifica disposizionenel Protocollo si è resa necessaria in quanto,attualmente, la legge domestica uruguaianaprevede un’imposizione applicata con l’ali-quota del 2,4 per cento su un ammontarenozionale della plusvalenza definito nel 20per cento del prezzo di vendita, nella so-stanza equivalente al 12 per cento dell’am-montare della plusvalenza di cui alla di-sposizione sopra descritta.

Le plusvalenze non rientranti nelle ca-tegorie precedentemente descritte sono im-ponibili esclusivamente nello Stato contra-ente di residenza dell’alienante, a normadel paragrafo 7.

Articolo 14

L’articolo 14, in materia di professioni elavoro autonomo, prevede l’imposizioneesclusiva nello Stato di residenza del per-cettore di tali redditi ad eccezione dei casiin cui quest’ultimo abbia disponibilità diuna base fissa utilizzata per l’esercizio dellaprofessione o dell’impresa nello Stato pressoil quale egli presta la propria attività o sedetto soggetto soggiorna in tale ultimo Statoper un periodo o periodi pari o superiori,in totale, a 183 giorni in un periodo didodici mesi. In tali casi è prevista l’impo-sizione concorrente.

Articolo 15

Il trattamento fiscale delle remunera-zioni derivanti da lavoro subordinato èregolato dall’articolo 15, il quale prevede,al paragrafo 1, in coerenza con il principiocontenuto nella corrispondente disposi-zione del modello di Convenzione del-l’OCSE, la tassazione esclusiva nello Statocontraente di residenza del lavoratore, a

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 7: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

meno che l’attività non sia svolta nell’altroStato contraente, avendosi in tal caso unapotestà impositiva concorrente dei due Stati.

Nonostante tale principio generale e inconformità al corrispondente principio delmodello di Convenzione dell’OCSE, il pa-ragrafo 2 prevede la tassazione esclusivanello Stato contraente di residenza del per-cipiente, nel caso in cui ricorrano congiun-tamente i seguenti criteri:

a) permanenza nell’altro Stato contra-ente per una durata non superiore a 183giorni in un periodo di dodici mesi cheinizia o termina nel corso dell’anno fiscaleconsiderato;

b) pagamento delle remunerazioni da,o per conto di, un datore di lavoro che nonè residente dell’altro Stato;

c) l’onere delle remunerazioni non èsostenuto da una stabile organizzazione oda una base fissa che il datore di lavoro hanell’altro Stato.

Il paragrafo 3 persegue una finalità an-tielusiva, idonea a contrastare i fenomenidi « doppia non imposizione » sui salaridegli impiegati di società operanti nel traf-fico internazionale. La disposizione pre-vede che la remunerazione del lavoratoredipendente in tale settore sia imponibileesclusivamente nel suo Stato di residenza.

Il paragrafo 4, relativo al trattamento difine rapporto nonché ad altri pagamenti inunica soluzione di natura analoga, attribui-sce la potestà impositiva esclusiva allo Statocontraente che ha erogato tali somme, ac-cumulate nel periodo in cui il beneficiarioha ivi svolto attività di lavoro subordinato.

Articolo 16

L’articolo 16 prevede l’imponibilità con-corrente dei compensi dei membri dei con-sigli di amministrazione o supervisione. Ladisposizione è completata, quanto agli aspettidefinitori, dal paragrafo 5 del Protocollo,che specifica le norme domestiche cui farriferimento nei due Stati contraenti, inapplicazione dell’articolo 16. Per l’Italia sirinvia al codice civile, titolo V, capo V.

Articolo 17

L’articolo 17 stabilisce in via generalel’imponibilità, ancorché non esclusiva, nelloStato contraente di prestazione dell’attivitàdei redditi di artisti e sportivi residentinell’altro Stato contraente. Al fine di evi-tare possibili manovre elusive, anche qua-lora il reddito per la prestazione resa da unartista o da uno sportivo sia attribuito adaltri soggetti, tale reddito può essere tas-sato nello Stato contraente in cui si sonosvolte le prestazioni.

Articolo 18

In materia di pensioni, il principio ge-nerale previsto dall’articolo 18 è quellodella tassazione esclusiva nello Stato diresidenza del percettore, analogamente alprincipio contenuto nella corrispondentedisposizione del modello di Convenzionedell’OCSE.

Viene inoltre precisato al paragrafo 6,lettera a), del Protocollo che nell’ambito diapplicazione di detto articolo rientrano an-che le pensioni erogate con riferimento allavoro autonomo, nonché quelle erogate daschemi pensionistici riconosciuti e regolatidalle leggi domestiche.

Nel paragrafo 6, lettera b), del Proto-collo è stata introdotta una clausola dieffettiva tassazione (cosiddetta « subject totax clause ») che permette allo Stato dellafonte delle pensioni, che ai sensi della Con-venzione non avrebbe diritti impositivi, ditassare invece tali remunerazioni con lealiquote ordinarie previste dalla proprialegislazione nazionale, qualora lo Stato diresidenza ne preveda l’esenzione da impo-sta.

Articolo 19

L’articolo 19, in conformità al modellodi Convenzione dell’OCSE, detta una disci-plina di carattere speciale per quanto con-cerne salari, stipendi e altre remunerazioniderivanti dallo svolgimento di funzioni pub-bliche.

Le disposizioni del paragrafo 1, letteraa), prevedono che detti corrispettivi siano

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 8: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

imponibili soltanto nello Stato che erogatali remunerazioni. Tuttavia, ai sensi dellalettera b), le remunerazioni sono imponibiliesclusivamente nell’altro Stato contraentequalora i servizi siano resi in detto altroStato e la persona fisica sia ivi residente eabbia la cittadinanza di tale Stato, oppurenon sia divenuta residente di detto Stato alsolo scopo di rendervi i servizi.

L’articolo 19 indica in entrambi i casi uncriterio di imposizione esclusiva – alla let-tera a) nello Stato della fonte dei paga-menti e alla lettera b) in quello di residenza– con ciò realizzando il presupposto giu-ridico per l’eliminazione della doppia im-posizione fin dal momento dell’erogazionedei pagamenti stessi, al ricorrere delle si-tuazioni indicate nell’articolo.

Il paragrafo 2 riguarda il trattamentodelle pensioni pubbliche, individuando lapotestà impositiva esclusiva dello Stato dellafonte, pur prevedendo la deroga (sempreesclusiva) in favore dello Stato di resi-denza, al ricorrere congiunto delle condi-zioni di residenza e nazionalità del perci-piente nello Stato di residenza.

Il paragrafo 3 prevede che la disciplinaspeciale di cui ai paragrafi precedenti nonsi applica qualora i servizi resi alle dipen-denze dello Stato siano inquadrabili inun’attività di impresa esercitata dallo Statoo da una sua emanazione nell’esercizio difunzioni diverse da quelle pubbliche.

Articolo 20

A norma di tale articolo, finalizzato adincrementare gli scambi culturali, i paga-menti in favore di studenti e apprendistisono esenti da imposta nello Stato in cuiquesti soggetti soggiornano, a condizioneche i pagamenti siano finalizzati alla for-mazione e che provengano da fonti situatefuori da detto Stato. In ogni caso, talebeneficio non può applicarsi per un pe-riodo superiore a sei anni consecutivi apartire dalla data di arrivo dello studente oapprendista nello Stato di soggiorno.

Articolo 21

Ai sensi dell’articolo 21, ogni altra tipo-logia di reddito non esplicitamente trattata

negli articoli precedenti è imponibile, qualeregola generale, esclusivamente nello Statocontraente di residenza del percipiente.

Inoltre, al fine di evitare la doppia nonimposizione, al paragrafo 3 del medesimoarticolo è stata aggiunta una disposizioneche prevede l’imposizione nello Stato dellafonte, qualora tali redditi non siano assog-gettati ad imposta nello Stato di residenza.

Il paragrafo 7 del Protocollo specifica,con riferimento al menzionato paragrafo 3dell’articolo 21, che per redditi non assog-gettati ad imposta si intendono i redditi chebeneficiano di un’esenzione di imposta.

Articolo 22

Quanto ai metodi per evitare le doppieimposizioni, ai sensi dell’articolo 22 trovaapplicazione, per quanto concerne l’Italia,il metodo di imputazione ordinaria, con lalimitazione per ciascuno Stato, prevista dallegislatore nazionale (articolo 165, comma3, del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica n. 917 del 1986) nel caso di red-diti prodotti in più Stati esteri, che limitaaltresì l’ammontare del credito relativo al-l’imposta estera alla quota di imposta ita-liana attribuibile agli elementi di redditoimponibili in Uruguay, nella proporzione incui gli stessi concorrono alla formazionedel reddito complessivo.

Nella formulazione italiana, lo specificoriferimento all’applicabilità della legge do-mestica per la concessione del credito d’im-posta è stato effettuato anche al fine ditener conto delle modalità di imposizionedei redditi di natura finanziaria di fonteestera attualmente previste in Italia, non-ché di ulteriori cespiti reddituali prove-nienti dall’estero e non soggetti alle normetributarie ordinarie, per i quali non è pre-visto il credito per le imposte pagate all’e-stero nei casi in cui tali redditi siano sot-toposti in Italia ad imposta sostitutiva o aritenuta alla fonte a titolo d’imposta, anchesu base opzionale del contribuente.

Da parte uruguaiana, similmente è statoincluso nella Convenzione il metodo del-l’imputazione ordinaria.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 9: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Articolo 23

L’articolo 23 stabilisce il principio dinon discriminazione, in conformità al mo-dello di Convenzione dell’OCSE.

Articolo 24

L’articolo 24 prevede il meccanismo dellaprocedura amichevole quale strumento perdirimere le controversie di tipo interpreta-tivo o applicativo della Convenzione. Taledisposizione è coerente con le indicazionicontenute nel modello di Convenzione del-l’OCSE. L’approccio per l’accesso alle pro-cedure amichevoli è il medesimo sia perl’Italia che per l’Uruguay, e di conseguenzaè stato chiarito, al paragrafo 8 del Proto-collo, che si segue un procedimento dinotifica all’autorità competente dell’altroStato contraente prima di un eventualediniego di apertura di una procedura ami-chevole.

La disposizione contiene inoltre una clau-sola che consente di attivare una proceduraarbitrale in caso di mancata conclusionepositiva di una procedura amichevole perdisaccordo tra le autorità competenti, pre-via richiesta del contribuente interessato esempre che entrambe le autorità compe-tenti concordino.

Articolo 25

L’articolo 25 contiene le disposizioni re-lative allo scambio di informazioni fiscali.Tale disposizione è conforme al più recenteparametro internazionale, corrispondendopressoché integralmente all’analogo arti-colo 26 del modello di Convenzione controle doppie imposizioni predisposto dal-l’OCSE, e prevedendo pertanto anche ilsuperamento del « domestic tax interest »(paragrafo 4) nonché del segreto bancario(paragrafo 5).

Tali disposizioni costituiscono i neces-sari presupposti giuridici per consentire uneffettivo scambio di informazioni finaliz-zato alla lotta all’evasione e all’elusionefiscale di natura transnazionale.

Articolo 26

L’articolo 26, conforme al corrispon-dente articolo 28 del modello di Conven-zione dell’OCSE, regola i rapporti con altrefonti del diritto, al fine di non intaccare lospeciale trattamento previsto per i membridelle missioni diplomatiche e consolari.

Articolo 27

L’articolo 27 corrisponde alla prassi ita-liana e disciplina l’applicazione delle rite-nute ridotte previste dalla Convenzione,attraverso la richiesta di rimborsi dellamaggiore imposta trattenuta in eccedenza,laddove il sostituto d’imposta non esercitila propria facoltà di operare direttamentele minori ritenute convenzionali.

Si tratta di una disposizione di tipoprocedurale, alternativa all’applicazione di-retta delle ritenute convenzionali, che sicolloca al di fuori del contesto delle pro-cedure amichevoli. Infatti nel caso in cui,ad esito di una procedura amichevole, leParti siano tenute ad erogare un rimborso,la relativa obbligazione sussiste anchequando siano decorsi i termini temporali dicui alle norme domestiche. Al contrario,nel caso di una richiesta di rimborso avan-zata ai sensi dell’articolo 27 per mancataapplicazione diretta della Convenzione daparte del sostituto d’imposta, si applicanole norme e le procedure domestiche, postonaturalmente che il percettore del redditoabbia diritto al beneficio convenzionale.

Articolo 28

L’articolo 28 disciplina il diritto di ac-cesso alla Convenzione nei casi di abuso deldiritto. In particolare, sulla base delle rac-comandazioni del citato progetto BEPS,nonché delle analoghe normative europee,è stato accolto il cosiddetto Principal Pur-pose Test (PPT), indicato dal rapporto sul-l’azione 6 del progetto BEPS tra le misurerispondenti ad un criterio minimo. Taledisposizione è conforme alla disciplina ita-liana relativa alla certezza del diritto, di cuial decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128,e costituisce la base giuridica per negare

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 10: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

l’applicazione della Convenzione nei con-fronti dei soggetti che abbiano posto inessere intese o transazioni esclusivamentefinalizzate ad ottenere i benefìci conven-zionali.

Su richiesta della controparte è stataaltresì inclusa, al paragrafo 2, lettera (a),un’ulteriore clausola, sempre elaborata nelcontesto del progetto BEPS, specificamenteindirizzata al contrasto dei vantaggi fiscalirealizzati attraverso le « triangolazioni » cheutilizzano stabili organizzazioni localizzatein Paesi terzi a bassa fiscalità per talunecategorie di redditi.

La disposizione prevede, in sostanza,l’applicazione della legge domestica delloStato della fonte laddove lo Stato di resi-denza di un’impresa consideri i redditiprovenienti dallo Stato della fonte comeattribuibili ad una stabile organizzazionesituata in un Paese terzo e gli utili attri-buibili a tale stabile organizzazione sianoesenti da imposizione nello Stato di resi-denza dell’impresa. In tal caso, i benefìcidella Convenzione non si applicano se glielementi di redditi sono stati assoggettatinel Paese terzo ad un’imposta inferiore al60 per cento dell’imposta che sarebbe ap-plicata se la stabile organizzazione fossestata situata nel primo Stato (lo Stato diresidenza dell’impresa).

È prevista, alla lettera (b), un’esimentedall’applicazione del descritto meccanismoanti-abuso, nel caso in cui presso la stabile

organizzazione vi sia la conduzione di un’at-tività di impresa sostanziale (active busi-ness test).

In base alla successiva lettera (c), l’au-torità competente dello Stato della fonte hacomunque la facoltà di valutare il casoconcreto e stabilire il carattere non elusivodelle operazioni cui la clausola stessa èriferita. È prevista inoltre una consulta-zione fra le autorità competenti dei dueStati contraenti al fine della concessione odel diniego del beneficio convenzionale.

Articolo 29

In base all’articolo 29, secondo le for-mule tradizionalmente in uso, la Conven-zione entrerà in vigore alla data di ricevi-mento dell’ultima delle notifiche con lequali ciascuno dei due Stati notificheràall’altro il completamento delle rispettiveprocedure interne di ratifica e avrà effetto,sia per le ritenute alla fonte sia per le altreimposte, dal 1° gennaio dell’anno fiscalesuccessivo a quello in cui è intervenuta laratifica.

Articolo 30

L’articolo 30 disciplina le modalità delladenuncia della Convenzione.

La Convenzione è integrata da un Pro-tocollo i cui contenuti sono stati preceden-temente illustrati nella presente relazione.

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 11: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 12: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 13: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 14: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 15: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 16: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 17: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 18: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 19: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 20: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 21: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 22: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 23: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 24: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-gramma di Governo.

La Convenzione per eliminare le doppie imposizioni stipulata conl’Uruguay disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le rela-zioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti dei duePaesi, mirando all’eliminazione di fenomeni di doppia imposizione suiredditi, nonché ad un’equilibrata ripartizione della materia imponibiletra i due Stati.

Nel suo complesso, la Convenzione costituirà il quadro giuridico diriferimento nel cui contesto le imprese italiane potranno operare inUruguay, in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli opera-tori economici di altri Paesi ad economia avanzata, che già si sonodotati di analogo strumento giuridico.

La Convenzione include gli elementi obbligatori (cosiddetti mini-mum standard) e talune ulteriori raccomandazioni del progetto OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamentoartificioso delle basi imponibili, comunemente detto BEPS (Base Ero-sion and Profit Shifting), inseriti nella Convenzione multilaterale perl’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate aprevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti,firmata dall’Italia il 9 giugno 2017.

Segnatamente in materia di contrasto dell’abuso del diritto, lapresente Convenzione contiene, all’articolo 28, disposizioni che disci-plinano l’accesso ai benefìci convenzionali.

Inoltre, le disposizioni di cui all’articolo 25 sullo scambio diinformazioni riflettono integralmente i più recenti parametri elaboratidall’OCSE in materia di contrasto dell’evasione fiscale transnazionale,rappresentando, pertanto, uno strumento idoneo a consentire l’attua-zione di una efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi.

Tali previsioni realizzano la tutela degli interessi generali rientrantinella competenza dall’amministrazione finanziaria italiana.

Infine, le disposizioni della Convenzione risultano conformi alladisciplina italiana sulla certezza del diritto, di cui al decreto legislativo5 agosto 2015, n. 128.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l’Italia, la Convenzione internazionale di cuisi riferisce riguarda, come indicato all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a),del testo, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al titolo I deltesto unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sulreddito delle società, di cui al titolo II del medesimo testo unico, comemodificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e l’imposta

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 25: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l’applicazione della normativa sulle impostesui redditi, in base all’articolo 75 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resiesecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvoquanto previsto all’articolo 169 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che consente diderogare agli accordi internazionali qualora le disposizioni della nor-mativa interna siano più favorevoli al contribuente.

Per l’entrata in vigore della Convenzione in esame è necessarial’approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica daparte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predispo-sizione di ulteriori norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

Ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria hacome fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l’articolo 80 dellaCostituzione, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali,prescrive l’autorizzazione parlamentare con legge.

Pertanto, l’intervento rispetta i princìpi stabiliti nei predetti articolidella Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

L’articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera e irapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legi-slativa esclusiva dello Stato.

Le regioni italiane, comprese quelle a statuto speciale, non hannocompetenza per stipulare autonomamente accordi per evitare le doppieimposizioni con altri Stati. Pertanto la Convenzione in esame è com-patibile con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

La Convenzione in esame non incide sulle fonti legislative primarieche dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli entilocali.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazionenormativa.

In base ai princìpi costituzionali richiamati al punto 4), nel caso dispecie non esiste possibilità di delegificazione. Per l’entrata in vigore

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 26: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

della Convenzione in esame è pertanto necessaria l’approvazione par-lamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidentedella Repubblica.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non sono attualmente all’esame del Parlamento altri disegni dilegge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italiae Uruguay.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogooggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzio-nalità in materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA EINTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento del-l’Unione europea.

La Convenzione si ispira in linea di massima al più recente modellodi Convenzione contro le doppie imposizioni concordato nell’ambitodell’OCSE, integrato con l’inserimento di alcune disposizioni ispirate almodello di convenzione dell’ONU, richieste dalla controparte. Non sirilevano incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.

Inoltre, il predetto modello costituisce lo schema di riferimento perla generalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizionistipulate da tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte dellaCommissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto concerne l’Italia, non sussistono allo stato procedure diinfrazione al riguardo.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi interna-zionali.

La Convenzione non presenta aspetti di incompatibilità con gliobblighi internazionali assunti dal nostro Paese. L’intervento è inoltrecoerente con gli obblighi assunti dall’Italia in sede internazionale inmateria di cooperazione amministrativa e lotta ai fenomeni di BEPS.

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 27: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono allo stato linee prevalenti di giurisprudenza, né sonopendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomosul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendentigiudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazionesul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unioneeuropea.

Nella stipulazione di accordi contro le doppie imposizioni, gli Statimembri dell’Unione europea, compresa l’Italia, si ispirano per lo più almodello di Convenzione per evitare le doppie imposizioni predispostodall’OCSE.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIO-NALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quellecontenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni giàin vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modellodell’OCSE.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 3 della Convenzione in esamespecifica che le espressioni non diversamente definite hanno il signi-ficato che ad esse è attribuito dalla legislazione della Parte contraenterelativa alle imposte oggetto della Convenzione, salvo che il contestonon richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni eintegrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 2 dellaparte I.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3della parte I.

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 28: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto re-troattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o diinterpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-gente.

Non sono previste disposizioni del tipo indicato.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non previsti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto na-zionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlataindicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell’amministrazione. Sirinvia alla relazione tecnica per la valutazione degli effetti sul gettito.

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 29: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 30: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

DISEGNO DI LEGGE__

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è au-torizzato a ratificare la Convenzione tra laRepubblica italiana e la Repubblica orien-tale dell’Uruguay per eliminare le doppieimposizioni in materia di imposte sul red-dito e per prevenire le evasioni e le elusionifiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il1° marzo 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allaConvenzione di cui all’articolo 1, a decor-rere dalla data della sua entrata in vigore,in conformità a quanto disposto dall’arti-colo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazionedella presente legge, valutato in euro 67.000annui a decorrere dall’anno 2020, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni dello stanziamento del fondospeciale di parte corrente iscritto, ai finidel bilancio triennale 2019-2021, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2019, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero de-gli affari esteri e della cooperazione inter-nazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con pro-pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-lancio.

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 31: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 32: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 33: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 34: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 35: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 36: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 37: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 38: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 39: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 40: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 41: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 42: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 43: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 44: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 45: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 46: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 47: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 48: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 48 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 49: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 49 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 50: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 50 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 51: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 51 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 52: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 52 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 53: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 53 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 54: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 54 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 55: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 56: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 56 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 57: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 57 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 58: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 59: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 60: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 61: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 62: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 62 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 63: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 63 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 64: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 64 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 65: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 66: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 67: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 68: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 69: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 70: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 71: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 72: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 73: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 74: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 75: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 76: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 77: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 78: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 79: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 80: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 81: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 82: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 83: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 84: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 84 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 85: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 86: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 86 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 87: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 87 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 88: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 89: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 90: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 91: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 92: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 92 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 93: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 93 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 94: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 94 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 95: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 95 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 96: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 96 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 97: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 98: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 98 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 99: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 100: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 101: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 101 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 102: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 103: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 104: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 104 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 105: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 105 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 106: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 106 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 107: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 107 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 108: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 109: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 110: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 111: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 112: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 113: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

Atti Parlamentari — 113 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1962

Page 114: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

PAGINA BIANCA

Page 115: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

PAGINA BIANCA

Page 116: Base Erosion and Profit Shifting - Cameradocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1962...BEPS per contrastare l’erosione delle basi imponibili e lo spostamento dei profitti

*18PDL0073430**18PDL0073430*