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N. 2305 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 16 dicembre 2019 (v. stampato Senato n. 1586) PRESENTATO DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (GUALTIERI) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 dicembre 2019 NOTA: Per gli stati di previsione si veda la Nota di variazioni (stampato n. 2305/I). Atti Parlamentari I Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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  • N. 2305—CAMERA DEI DEPUTATI

    DISEGNO DI LEGGE

    APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICAil 16 dicembre 2019 (v. stampato Senato n. 1586)

    PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(GUALTIERI)

    Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

    Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 17 dicembre 2019

    NOTA: Per gli stati di previsione si veda la Nota di variazioni (stampato n. 2305/I).

    Atti Parlamentari — I — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • I N D I C E

    Disegno di legge

    Articoli ...................................................................................................... Pag. 1

    Allegati ...................................................................................................... » 337

    Tabelle A e B ........................................................................................... » 345

    Quadri generali riassuntivi ..................................................................... » 349

    Stati di previsione

    Avvertenza ................................................................................................ Pag. 447

    Atti Parlamentari — III — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • PAGINA BIANCA

  • DISEGNO DI LEGGE__

    SEZIONE I

    MISURE QUANTITATIVEPER LA REALIZZAZIONE DEGLI

    OBIETTIVI PROGRAMMATICI

    Art. 1.

    1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in termini di competenza, di cui all’articolo21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2020,2021 e 2022, sono indicati nell’allegato 1annesso alla presente legge. I livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di ristrut-turare passività preesistenti con ammorta-mento a carico dello Stato.

    2. All’articolo 1, comma 718, lettera c),della legge 23 dicembre 2014, n. 190, leparole: « non inferiori a 400 milioni di europer l’anno 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « non inferiori a 1.221 milioni dieuro per l’anno 2021, a 1.683 milioni dieuro per l’anno 2022, a 1.954 milioni dieuro per l’anno 2023, a 2.054 milioni dieuro per l’anno 2024 e a 2.154 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2025 ».

    3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, il comma 2 è sostituito dalseguente:

    « 2. L’aliquota ridotta dell’imposta sulvalore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A,parte III, allegata al decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, èridotta di 1,5 punti percentuali per l’anno2019, di 3 punti percentuali per l’anno2020 e di 1 punto percentuale per l’anno2021 e per ciascuno degli anni successivi.L’aliquota ordinaria dell’IVA è ridotta di 2,2punti percentuali per l’anno 2019 e di 2,9punti percentuali per l’anno 2020 ed èincrementata di 1,5 punti percentuali per

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  • l’anno 2022 e per ciascuno degli anni suc-cessivi ».

    4. L’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile2019, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sosti-tuito dal seguente:

    « Art. 3. – (Deducibilità dell’imposta mu-nicipale propria relativa agli immobili stru-mentali) – 1. Per il periodo d’imposta suc-cessivo a quello in corso al 31 dicembre2018, l’imposta municipale propria relativaagli immobili strumentali è deducibile aifini della determinazione del reddito diimpresa e del reddito derivante dall’eser-cizio di arti e professioni nella misura del50 per cento ».

    5. Le disposizioni di cui al comma 4 siapplicano anche all’imposta municipale im-mobiliare (IMI) della provincia autonomadi Bolzano, istituita con legge provinciale23 aprile 2014, n. 3, e all’imposta immo-biliare semplice (IMIS) della provincia au-tonoma di Trento, istituita con legge pro-vinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

    6. All’articolo 3, comma 2, del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:« al 15 per cento » sono sostituite dalleseguenti: « al 10 per cento ».

    7. Al fine di dare attuazione a interventifinalizzati alla riduzione del carico fiscalesulle persone fisiche, nello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze è istituito un fondo denominato« Fondo per la riduzione del carico fiscalesui lavoratori dipendenti », con una dota-zione pari a 3.000 milioni di euro perl’anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2021. Con appositiprovvedimenti normativi, nei limiti dellerisorse di cui al primo periodo, eventual-mente incrementate nel rispetto dei saldi difinanza pubblica nell’ambito dei medesimiprovvedimenti, si provvede a dare attua-zione agli interventi ivi previsti.

    8. Al fine di promuovere l’occupazionegiovanile, per l’anno 2020, per i contratti diapprendistato di primo livello per la qua-lifica e il diploma professionale, il diplomadi istruzione secondaria superiore e il cer-tificato di specializzazione tecnica supe-

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  • riore, stipulati nell’anno 2020, è ricono-sciuto ai datori di lavoro che occupano alleproprie dipendenze un numero di addettipari o inferiore a nove uno sgravio contri-butivo del 100 per cento con riferimentoalla contribuzione dovuta ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 773, quinto periodo, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, per i pe-riodi contributivi maturati nei primi treanni di contratto, fermo restando il livellodi aliquota del 10 per cento per i periodicontributivi maturati negli anni di con-tratto successivi al terzo.

    9. All’articolo 1, comma 1121, della legge30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « al 31dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023 » sonosoppresse. Resta fermo quanto previsto dal-l’articolo 1, comma 1124, della legge 30dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldidi finanza pubblica programmati a legisla-zione vigente.

    10. All’articolo 1, comma 102, della legge27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Li-mitatamente alle assunzioni effettuate en-tro il 31 dicembre 2018 » sono sostituitedalle seguenti: « Limitatamente alle assun-zioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ».All’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio2018, n. 87, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da1 a 3 sono abrogati. All’articolo 1, comma247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,le parole: « l’esonero contributivo di cuiall’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « l’e-sonero contributivo di cui all’articolo 1,commi da 100 a 108 e da 113 a 115, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

    11. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguentimodificazioni:

    a) il comma 714 è abrogato;

    b) il comma 715 è sostituito dal se-guente:

    « 715. Al fine di ottenere l’esonero di cuial comma 706, dal 1° gennaio 2020, siapplicano le procedure, le modalità e icontrolli previsti per l’esonero contributivodi cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e

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  • da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017,n. 205. L’Istituto nazionale della previ-denza sociale acquisisce, in modalità tele-matica, dal Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca le informazionidi cui al comma 707 relative ai titoli distudio e alle votazioni ottenute. Le ammi-nistrazioni pubbliche provvedono alle atti-vità di cui al presente comma con le risorsefinanziarie, umane e strumentali disponi-bili a legislazione vigente e comunque senzanuovi o maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica ».

    12. La liquidazione anticipata, in un’u-nica soluzione, della NASpI, di cui all’arti-colo 8, comma 1, del decreto legislativo 4marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscri-zione di capitale sociale di una cooperativanella quale il rapporto mutualistico ha adoggetto la prestazione di attività lavorativada parte del socio, si considera non impo-nibile ai fini dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche. Con provvedimento del di-rettore dell’Agenzia delle entrate, da ema-nare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalità di attuazionedel presente comma, anche al fine di defi-nire le opportune comunicazioni atte aconsentire l’esenzione della NASpI antici-pata in un’unica soluzione nonché ad at-testare all’Istituto erogatore l’effettiva de-stinazione al capitale sociale della coope-rativa interessata dell’intero importo anti-cipato.

    13. All’articolo 2 della legge 28 giugno2012, n. 92, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

    a) al comma 28 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: « , nonché nelle ipotesidi cui al comma 29 »;

    b) al comma 29, dopo la lettera b) èinserita la seguente:

    « b-bis) A partire dal 1° gennaio 2020,ai lavoratori assunti a termine per lo svol-gimento, nel territorio della provincia diBolzano, delle attività stagionali definitedai contratti collettivi nazionali, territorialie aziendali stipulati dalle organizzazionidei lavoratori e dei datori di lavoro com-

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  • parativamente più rappresentative entro il31 dicembre 2019 »;

    c) al comma 29, dopo la lettera d) èaggiunta la seguente:

    « d-bis) ai lavoratori di cui all’articolo29, comma 2, lettera b), del decreto legi-slativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

    14. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze è isti-tuito un fondo da ripartire con una dota-zione di 435 milioni di euro per l’anno2020, di 880 milioni di euro per l’anno2021, di 934 milioni di euro per l’anno2022, di 1.045 milioni di euro per l’anno2023, di 1.061 milioni di euro per l’anno2024, di 1.512 milioni di euro per l’anno2025, di 1.513 milioni di euro per l’anno2026, di 1.672 milioni di euro per ciascunodegli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700milioni di euro per ciascuno degli anni2033 e 2034.

    15. Il fondo di cui al comma 14 èfinalizzato al rilancio degli investimenti delleamministrazioni centrali dello Stato e allosviluppo del Paese, anche in riferimentoall’economia circolare, alla decarbonizza-zione dell’economia, alla riduzione delleemissioni, al risparmio energetico, alla so-stenibilità ambientale, e, in generale, aiprogrammi di investimento e ai progetti acarattere innovativo, anche attraverso con-tributi ad imprese, a elevata sostenibilità eche tengano conto degli impatti sociali.

    16. Per la realizzazione della linea 2della metropolitana di Torino, ivi compresile attività di progettazione e valutazione exante, altri oneri tecnici, nonché il materialerotabile, è autorizzata la spesa di 50 mi-lioni di euro per l’anno 2020, di 80 milionidi euro per l’anno 2021, di 150 milioni dieuro per l’anno 2022, di 200 milioni di europer l’anno 2023, di 124 milioni di euro perl’anno 2024 e di 28 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2025 al 2032.

    17. All’articolo 16-ter del decreto-legge20 giugno 2017, n. 91, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 è sostituito dal se-guente: « 1. Al fine di incrementare la si-

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  • curezza nella città di Matera ed in generalenelle città metropolitane del Paese, è au-torizzata la realizzazione di un sistemaautomatico per la detenzione dei flussi dimerce in entrata nei centri storici, voltoalla prevenzione di fenomeni di vehicleramming-attack attraverso la realizzazionedi un ulteriore modulo della piattaformalogistica nazionale digitale (PLN) »;

    b) al comma 2, dopo la parola: « 2019 »sono inserite le seguenti: « nonché di 2milioni di euro rispettivamente per il 2020e per il 2021 » e l’ultimo periodo è sostituitodal seguente: « Il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti apporta alla conven-zione con il soggetto attuatore unico lemodifiche necessarie ».

    18. Al fine di garantire la sostenibilitàdelle Olimpiadi invernali 2026 sotto il pro-filo ambientale, economico e sociale, inun’ottica di miglioramento della capacità edella fruibilità delle dotazioni infrastruttu-rali esistenti e da realizzare, per le opere diinfrastrutturazione, ivi comprese quelle perl’accessibilità, è riservato un finanziamentoper la realizzazione di interventi nei terri-tori delle regioni Lombardia e Veneto, edelle province autonome di Trento e diBolzano, con riferimento a tutte le areeolimpiche, per un importo di 50 milioni dieuro per l’anno 2020, 180 milioni di europer l’anno 2021, 190 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10milioni di euro per l’anno 2026, a valeresulle risorse di cui al comma 14. Per lemedesime finalità di cui al primo periodo,è altresì autorizzata, per il completamentodel polo metropolitano M1–M5 di Cinisel-lo–Monza Bettola, la spesa di 8 milioni dieuro per l’anno 2020 e 7 milioni di euro perl’anno 2021, a valere sulle risorse di cui alcomma 14.

    19. Al fine di garantire la sostenibilitàdella Ryder Cup 2022 sotto il profilo am-bientale, economico e sociale, in un’otticadi miglioramento della capacità e dellafruibilità delle dotazioni infrastrutturali esi-stenti e da realizzare, per le opere di in-frastrutturazione, ivi comprese quelle perl’accessibilità, è riservato un finanziamentoper la realizzazione di interventi nel terri-

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  • torio della regione Lazio di 20 milioni dieuro nell’anno 2020, 20 milioni di euronell’anno 2021 e 10 milioni di euro nel-l’anno 2022, a valere sulle risorse di cui alcomma 14.

    20. Con uno o più decreti del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare d’intesa con i Presi-denti delle regioni Lazio, Lombardia e Ve-neto e delle province autonome di Trento edi Bolzano, sono identificate le opere in-frastrutturali, ivi comprese quelle per l’ac-cessibilità, distinte in opere essenziali, con-nesse e di contesto, con l’indicazione, perciascuna opera, del soggetto attuatore edell’entità del finanziamento concesso. Imedesimi decreti ripartiscono anche le re-lative risorse.

    21. Si intendono opere essenziali le opereinfrastrutturali la cui realizzazione è pre-vista dal dossier di candidatura o che sirendono necessarie per rendere efficienti eappropriate le infrastrutture esistenti indi-viduate nel dossier di candidatura comequelle che danno accessibilità ai luoghiolimpici o di realizzazione degli eventi spor-tivi.

    22. Si intendono opere connesse quelleopere la cui realizzazione è necessaria perconnettere le infrastrutture individuate neldossier di candidatura per accessibilità ailuoghi di realizzazione degli eventi sportivie olimpici alla rete infrastrutturale esi-stente in modo da rendere maggiormenteefficace la funzionalità del sistema com-plessivo di accessibilità nonché quelle di-rettamente funzionali allo svolgimento del-l’evento.

    23. Si intendono opere di contesto quelleopere la cui realizzazione integra il sistemadi accessibilità ai luoghi di realizzazionedegli eventi sportivi e olimpici e alle altrelocalizzazioni che saranno interessate di-rettamente o indirettamente dall’evento oche offrono opportunità di valorizzazioneterritoriale in occasione della Ryder Cup2022 e delle Olimpiadi invernali 2026.

    24. Il fondo di cui al comma 14 èripartito con uno o più decreti del Presi-dente del Consiglio dei ministri, su propo-sta del Ministro dell’economia e delle fi-

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  • nanze, di concerto con i Ministri interes-sati, sulla base di programmi settoriali pre-sentati dalle amministrazioni centrali delloStato per le materie di competenza. I de-creti di cui al periodo precedente indivi-duano i criteri e le modalità per l’eventualerevoca degli stanziamenti, anche plurien-nali, non utilizzati entro ventiquattro mesidalla loro assegnazione e la loro diversadestinazione nell’ambito delle finalità pre-viste dal presente articolo. In tal caso ilMinistro dell’economia e delle finanze prov-vede, con propri decreti, alle necessarievariazioni di bilancio, anche in conto resi-dui. Nel caso in cui siano individuati inter-venti rientranti nelle materie di compe-tenza regionale o delle province autonome,e limitatamente agli stessi, sono adottatiappositi decreti previa intesa con gli entiterritoriali interessati ovvero in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. Gli schemi deidecreti sono trasmessi alle Commissioniparlamentari competenti per materia, lequali esprimono il proprio parere entrotrenta giorni dalla data dell’assegnazione;decorso tale termine, i decreti possono es-sere adottati anche in mancanza del pre-detto parere. I medesimi decreti indicano,ove necessario, le modalità di utilizzo deicontributi, sulla base di criteri di economi-cità e di contenimento della spesa, ancheattraverso operazioni finanziarie con oneridi ammortamento a carico del bilanciodello Stato, con la Banca europea per gliinvestimenti, con la Banca di sviluppo delConsiglio d’Europa, con la Cassa depositi eprestiti Spa e con i soggetti autorizzatiall’esercizio dell’attività bancaria ai sensidel testo unico delle leggi in materia ban-caria e creditizia, di cui al decreto legisla-tivo 1° settembre 1993, n. 385, compatibil-mente con gli obiettivi programmati di fi-nanza pubblica. I decreti del Presidente delConsiglio dei ministri di riparto del fondodi cui al primo periodo sono adottati entroil 15 febbraio 2020.

    25. Ai fini del monitoraggio degli inter-venti finanziati dal fondo di cui al comma14, anche in relazione all’effettivo utilizzodelle risorse assegnate, ciascun Ministero,

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  • entro il 15 settembre di ogni anno, illustra,in una apposita sezione della relazione dicui all’articolo 1, comma 1075, della legge27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei ri-spettivi investimenti e dell’utilizzo dei fi-nanziamenti con indicazione delle princi-pali criticità riscontrate nell’attuazione de-gli interventi, sulla base dei dati rilevatiattraverso il sistema di monitoraggio aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229, nonché delle risultanze delpiù recente rendiconto generale dello Stato.

    26. Ai fini della riqualificazione dellaviabilità funzionale allo svolgimento delleOlimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026,come previsto ai sensi dell’articolo 30,comma 14-ter, undicesimo periodo, del de-creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 giu-gno 2019, n. 58, e in particolare, in viaprioritaria, della risoluzione della situa-zione emergenziale della strada provinciale72, in gestione alla provincia di Lecco,attraverso lavori di manutenzione straor-dinaria, rifunzionalizzazione e messa insicurezza della strada, è assegnata al sog-getto attuatore degli interventi la somma di1 milione di euro annui per ciascuno deglianni 2020, 2021 e 2022.

    27. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

    28. L’autorizzazione di spesa di cui al-l’articolo 1, comma 86, della legge 23 di-cembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milionidi euro nell’anno 2020 ed è incrementata di40 milioni di euro nell’anno 2021 e di 350milioni di euro nell’anno 2026.

    29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al2024, sono assegnati ai comuni, nel limitecomplessivo di 500 milioni di euro annui,contributi per investimenti destinati ad operepubbliche in materia di:

    a) efficientamento energetico, ivi com-presi interventi volti all’efficientamento del-l’illuminazione pubblica, al risparmio ener-getico degli edifici di proprietà pubblica edi edilizia residenziale pubblica, nonchéall’installazione di impianti per la produ-zione di energia da fonti rinnovabili;

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  • b) sviluppo territoriale sostenibile, ivicompresi interventi in materia di mobilitàsostenibile, nonché interventi per l’adegua-mento e la messa in sicurezza di scuole,edifici pubblici e patrimonio comunale eper l’abbattimento delle barriere architet-toniche.

    30. I contributi di cui al comma 29 sonoattribuiti ai comuni, sulla base della popo-lazione residente alla data del 1° gennaio2018, entro il 31 gennaio 2020, con decretodel Ministero dell’interno, come di seguitoindicato: a) ai comuni con popolazioneinferiore o uguale a 5.000 abitanti è asse-gnato un contributo pari ad euro 50.000; b)ai comuni con popolazione compresa tra5.001 e 10.000 abitanti è assegnato uncontributo pari ad euro 70.000; c) ai co-muni con popolazione compresa tra 10.001e 20.000 abitanti è assegnato un contributopari ad euro 90.000; d) ai comuni conpopolazione compresa tra 20.001 e 50.000abitanti è assegnato un contributo pari adeuro 130.000; e) ai comuni con popolazionecompresa tra 50.001 e 100.000 abitanti èassegnato un contributo pari ad euro170.000; f) ai comuni con popolazione com-presa tra 100.001 e 250.000 abitanti è as-segnato un contributo pari ad euro 210.000;g) ai comuni con popolazione superiore a250.000 abitanti è assegnato un contributopari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio2020, il Ministero dell’interno dà comuni-cazione a ciascun comune dell’importo delcontributo ad esso spettante per ciascunanno.

    31. Il comune beneficiario del contri-buto di cui al comma 29 può finanziareuno o più lavori pubblici, a condizione chegli stessi non siano già integralmente finan-ziati da altri soggetti e che siano aggiuntivirispetto a quelli da avviare nella primaannualità dei programmi triennali di cuiall’articolo 21 del codice dei contratti pub-blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50.

    32. Il comune beneficiario del contri-buto di cui al comma 29 è tenuto adiniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15settembre di ciascun anno di riferimentodel contributo.

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  • 33. I contributi di cui al comma 29 sonoerogati dal Ministero dell’interno agli entibeneficiari, per il 50 per cento previa ve-rifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzionedei lavori attraverso il sistema di monito-raggio di cui al comma 35, e per il restante50 per cento previa trasmissione al Mini-stero dell’interno del certificato di collaudoo del certificato di regolare esecuzione ri-lasciato dal direttore dei lavori, ai sensidell’articolo 102 del codice di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50.

    34. Nel caso di mancato rispetto deltermine di inizio dell’esecuzione dei lavoridi cui al comma 32 o di parziale utilizzo delcontributo, il medesimo contributo è revo-cato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobredi ciascun anno di riferimento del contri-buto stesso, con decreto del Ministero del-l’interno. Le somme derivanti dalla revocadei contributi di cui al periodo precedentesono assegnate, con il medesimo decreto, aicomuni che hanno iniziato l’esecuzione deilavori in data antecedente alla scadenza dicui al comma 32, dando priorità ai comunicon data di inizio dell’esecuzione dei lavorimeno recente e non oggetto di recupero. Icomuni beneficiari dei contributi di cui alperiodo precedente sono tenuti ad iniziarel’esecuzione dei lavori entro il 15 marzodell’anno successivo a quello di riferimentodel contributo.

    35. Il monitoraggio delle opere pubbli-che di cui ai commi da 29 a 34 è effettuatodai comuni beneficiari attraverso il sistemaprevisto dal decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229, classificando le opere sotto lavoce « Contributo piccoli investimenti leggedi bilancio 2020 ».

    36. Il Ministero dell’interno, in collabo-razione con il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, effettua un controllo acampione sulle opere pubbliche oggetto delcontributo di cui ai commi da 29 a 35.

    37. I comuni rendono noti la fonte difinanziamento, l’importo assegnato e la fi-nalizzazione del contributo assegnato nelproprio sito internet, nella sezione « Am-ministrazione trasparente » di cui al de-creto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sot-tosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco

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  • deve fornire tali informazioni al consigliocomunale nella prima seduta utile.

    38. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguentimodificazioni:

    a) il comma 139 è sostituito dal se-guente:

    « 139. Al fine di favorire gli investimentisono assegnati ai comuni contributi perinvestimenti relativi a opere pubbliche dimessa in sicurezza degli edifici e del terri-torio, nel limite complessivo di 350 milionidi euro per l’anno 2021, di 450 milioni dieuro per l’anno 2022, di 550 milioni di euroannui per ciascuno degli anni dal 2023 al2025, di 700 milioni di euro per l’anno2026, di 750 milioni di euro annui perciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800milioni di euro annui per ciascuno deglianni 2032 e 2033 e di 300 milioni di europer l’anno 2034. I contributi non sonoassegnati per la realizzazione di opere in-tegralmente finanziate da altri soggetti. »;

    b) al comma 140, dopo la lettera c) èaggiunta la seguente:

    « c-bis) non possono presentare la ri-chiesta di contributo i comuni che risul-tano beneficiari in uno degli anni del bien-nio precedente. »;

    c) al comma 141, lettera c), dopo leparole: « investimenti di messa in sicu-rezza » sono inserite le seguenti: « ed effi-cientamento energetico » ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nel caso di man-cata approvazione del piano urbanisticoattuativo (P.U.A.) e del piano di elimina-zione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)entro il 31 dicembre dell’anno precedente,i contributi attribuiti sono ridotti del 5 percento »;

    d) al comma 143, il primo periodo èsostituito dai seguenti: « L’ente beneficiariodel contributo di cui al comma 139 è tenutoad affidare i lavori per la realizzazionedelle opere pubbliche entro i termini diseguito indicati, decorrenti dalla data diemanazione del decreto di cui al comma141: a) per le opere con costo fino a 100.000euro l’affidamento dei lavori deve avvenire

    Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • entro sei mesi; b) per le opere il cui costoè compreso tra 100.001 euro e 750.000euro l’affidamento dei lavori deve avvenireentro dieci mesi; c) per le opere il cui costoè compreso tra 750.001 euro e 2.500.000euro l’affidamento dei lavori deve avvenireentro quindici mesi; d) per le opere il cuicosto è compreso tra 2.500.001 euro e5.000.000 di euro l’affidamento dei lavorideve avvenire entro venti mesi. Ai fini delpresente comma, per costo dell’opera pub-blica si intende l’importo complessivo delquadro economico dell’opera medesima.Qualora l’ente beneficiario del contributo,per espletare le procedure di selezione delcontraente, si avvalga degli istituti dellacentrale unica di committenza (CUC) odella stazione unica appaltante (SUA) itermini di cui al primo periodo sono au-mentati di tre mesi. »;

    e) al comma 144, le parole: « per il 60per cento entro il 31 luglio dell’anno diriferimento del contributo, previa verificadell’avvenuto affidamento dei lavori » sonosostituite dalle seguenti: « per il 60 percento alla verifica dell’avvenuto affida-mento dei lavori »;

    f) al comma 145, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « I contributi recuperatisono assegnati ai comuni che risultano am-messi e non beneficiari del decreto piùrecente di cui al comma 141, secondo lagraduatoria ivi prevista. »;

    g) il comma 148 è sostituito dal se-guente:

    « 148. Le attività di supporto, vigilanza eassistenza tecnica connesse all’utilizzo dellerisorse di cui al comma 139 sono discipli-nate secondo le modalità previste con de-creto del Ministero dell’interno con oneriposti a carico delle medesime risorse nellimite massimo annuale di 100.000 euro ».

    39. Dopo il comma 857 dell’articolo 1della legge 27 dicembre 2017, n. 205, èinserito il seguente:

    « 857-bis. Il comune beneficiario del con-tributo per l’anno 2019 è tenuto ad affidarei lavori per la realizzazione delle opere

    Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • pubbliche entro i termini di seguito indi-cati, decorrenti dalla data di emanazionedel decreto di cui al comma 855: a) per leopere con costo fino a 500.000 euro l’affi-damento dei lavori deve avvenire entrododici mesi; b) per le opere il cui costo ècompreso tra 500.001 euro e 1.500.000 eurol’affidamento dei lavori deve avvenire entrodiciotto mesi; c) per le opere il cui costo èsuperiore a 1.500.000 euro l’affidamentodei lavori deve avvenire entro ventidue mesi.Ai fini del presente comma, per costo del-l’opera si intende l’importo complessivo delquadro economico dell’opera medesima eper affidamento dei lavori si intende, aseconda della procedura seguita, la pubbli-cazione del bando, ovvero della lettera diinvito in caso di procedura negoziata, ov-vero della manifestazione della volontà diprocedere all’affidamento. Qualora l’entebeneficiario del contributo, per espletare leprocedure di selezione del contraente, siavvalga degli istituti della centrale unica dicommittenza (CUC) o della stazione unicaappaltante (SUA), i termini di cui al pre-sente comma sono aumentati di tre mesi ».

    40. Al fine di dare attuazione e nonpregiudicare l’utilizzo delle risorse di cuiall’articolo 1, comma 96, della legge 30dicembre 2018, n. 145, propedeutiche allacelere realizzazione delle opere pubblicheutili anche allo svolgimento delle OlimpiadiInvernali 2026, ivi comprese quelle perl’accessibilità da e verso il comune e la cittàmetropolitana di Milano, nonché quelle con-nesse e di contesto dei capoluoghi interes-sati, qualora le stesse ricadano nel territo-rio di più comuni, la variante allo stru-mento urbanistico e vincoli conseguenti puòessere adottata, fermo restando il parerefavorevole della regione, in deroga all’arti-colo 19 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 giugno 2001,n. 327, mediante accordo di programmaovvero con la determinazione conclusivadella conferenza di servizi, indetta ai sensidell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,n. 241, su richiesta dell’interessato ovverosu iniziativa dell’ente attuatore o dell’am-ministrazione competente all’approvazione,ai fini dell’approvazione del progetto defi-nitivo. Rimangono ferme le vigenti dispo-

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    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • sizioni in materia di tutela ambientale,paesaggistica e del patrimonio culturale.

    41. Nell’ambito degli interventi finaliz-zati alla promozione dello sviluppo dellacultura e della conoscenza del patrimonioculturale di cui alla presente legge, per ilcompleto recupero della storica villa AlariVisconti di Saliceto in Cernusco sul Navi-glio, che nel 2020 sarà Città europea dellosport, è stanziato un contributo di 300.000euro per gli interventi di riqualificazione erestauro della Villa.

    42. Per ciascuno degli anni dal 2021 al2034, sono assegnati ai comuni contributiper investimenti in progetti di rigenera-zione urbana, volti alla riduzione di feno-meni di marginalizzazione e degrado so-ciale, nonché al miglioramento della qua-lità del decoro urbano e del tessuto socialeed ambientale, nel limite complessivo di150 milioni di euro per l’anno 2021, di 250milioni di euro per l’anno 2022, di 550milioni di euro per ciascuno degli anni2023 e 2024 e di 700 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

    43. Ai fini dell’attuazione del comma 42,con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze e con il Ministrodell’interno, previa intesa in sede di Con-ferenza Stato-città ed autonomie locali, en-tro la data del 31 gennaio 2020, sono in-dividuati i criteri e le modalità di riparto,ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassid’asta, di monitoraggio, anche in termini dieffettivo utilizzo delle risorse assegnate ecomunque tramite il sistema di cui al de-creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,di rendicontazione e di verifica, nonché lemodalità di recupero ed eventuale riasse-gnazione delle somme non utilizzate. Gliimporti per ciascun beneficiario sono indi-viduati con decreto del Ministero dell’in-terno, di concerto con il Ministero dell’e-conomia e delle finanze, entro trenta giornidalla data di pubblicazione del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri di cuial primo periodo.

    44. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’interno è istituito un fondo perinvestimenti a favore dei comuni, con una

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    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • dotazione di 400 milioni di euro per cia-scuno degli anni dal 2025 al 2034.

    45. Il fondo di cui al comma 44 èdestinato al rilancio degli investimenti perlo sviluppo sostenibile e infrastrutturale delPaese, in particolare nei settori di spesadell’edilizia pubblica, inclusi manutenzionee sicurezza ed efficientamento energetico,della manutenzione della rete viaria, deldissesto idrogeologico, della prevenzione delrischio sismico e della valorizzazione deibeni culturali e ambientali.

    46. Ai fini dell’attuazione dei commi 44e 45, con uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze econ il Ministro dell’interno, previa intesa insede di Conferenza Stato-città ed autono-mie locali, entro la data del 31 marzo 2024,sono individuati i criteri di riparto e lemodalità di utilizzo delle risorse, ivi inclusele modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, dimonitoraggio, anche in termini di effettivoutilizzo delle risorse assegnate e comunquetramite il sistema di cui al decreto legisla-tivo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicon-tazione e di verifica, nonché le modalità direcupero ed eventuale riassegnazione dellesomme non utilizzate. I decreti di cui alperiodo precedente prevedono altresì che,nel caso di mancata approvazione del pianourbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano dieliminazione delle barriere architettoniche(P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell’annoprecedente, i contributi assegnati sono ri-dotti del 5 per cento. Gli importi per cia-scun beneficiario sono individuati con de-creto del Ministero dell’interno, di concertocon il Ministero dell’economia e delle fi-nanze, entro trenta giorni dalla data dipubblicazione dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al primo pe-riodo.

    47. Allo scopo di cofinanziare interventifinalizzati alla promozione e al potenzia-mento di percorsi di collegamento urbanodestinati alla mobilità ciclistica, è istituito,nello stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, il Fondo perlo sviluppo delle reti ciclabili urbane, conuna dotazione di 50 milioni di euro perciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

    Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • 48. Il Fondo di cui al comma 47 finanziail 50 per cento del costo complessivo degliinterventi di realizzazione di nuove pisteciclabili urbane poste in essere da comunied unioni di comuni.

    49. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, daemanare entro 90 giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sonodefinite le modalità di erogazione ai co-muni e alle unioni di comuni delle risorsedel Fondo di cui al comma 47, nonché lemodalità di verifica e controllo dell’effet-tivo utilizzo da parte dei comuni e delleunioni di comuni delle risorse erogate perle finalità di cui al medesimo comma. Ilmonitoraggio degli interventi è effettuato aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011 n. 229.

    50. I comuni e le unioni di comuni,all’atto della richiesta di accesso al Fondodi cui al comma 47 devono comunquedimostrare di aver approvato in via defi-nitiva strumenti di pianificazione dai qualisi evinca la volontà dell’ente di procedereallo sviluppo strategico della rete ciclabileurbana.

    51. Al fine di favorire gli investimenti,sono assegnati agli enti locali, per spesa diprogettazione definitiva ed esecutiva, rela-tiva ad interventi di messa in sicurezza delterritorio a rischio idrogeologico, di messain sicurezza ed efficientamento energeticodelle scuole, degli edifici pubblici e delpatrimonio comunale, nonché per investi-menti di messa in sicurezza di strade, con-tributi soggetti a rendicontazione nel limitedi 85 milioni di euro per l’anno 2020, di128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170milioni di euro per l’anno 2022 e di 200milioni di euro per ciascuno degli anni dal2023 al 2034.

    52. Gli enti locali comunicano le richie-ste di contributo al Ministero dell’interno,entro il termine perentorio del 15 gennaiodell’esercizio di riferimento del contributo.La richiesta deve contenere: a) le informa-zioni riferite al livello progettuale per ilquale si chiede il contributo e il codiceunico di progetto (CUP) valido dell’operache si intende realizzare; b) le informazioni

    Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • necessarie per permettere il monitoraggiocomplessivo degli interventi di messa insicurezza del territorio a rischio idrogeo-logico, di messa in sicurezza ed efficienta-mento energetico delle scuole, degli edificipubblici e del patrimonio dell’ente locale,nonché per investimenti di messa in sicu-rezza di strade. Ciascun ente locale puòinviare fino ad un massimo di tre richiestedi contributo per la stessa annualità e laprogettazione deve riferirsi, nell’ambito dellapianificazione degli enti locali, a un inter-vento compreso negli strumenti program-matori del medesimo ente locale o in altrostrumento di programmazione.

    53. L’ammontare del contributo attri-buito a ciascun ente locale è determinatoentro il 28 febbraio dell’esercizio di riferi-mento del contributo, con decreto del Mi-nistero dell’interno, di concerto con il Mi-nistero dell’economia e delle finanze, te-nendo conto del seguente ordine priorita-rio:

    a) messa in sicurezza del territorio arischio idrogeologico;

    b) messa in sicurezza di strade, pontie viadotti;

    c) messa in sicurezza ed efficienta-mento energetico degli edifici, con prece-denza per gli edifici scolastici, e di altrestrutture di proprietà dell’ente.

    54. Ferme restando le priorità di cui allelettere a), b) e c) del comma 53, qualoral’entità delle richieste pervenute superi l’am-montare delle risorse disponibili, l’attribu-zione è effettuata a favore degli enti localiche presentano la maggiore incidenza delfondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizioprecedente rispetto al risultato di ammini-strazione risultante dal rendiconto dellagestione del medesimo esercizio.

    55. Le informazioni sul fondo di cassa esul risultato di amministrazione sono de-sunte dal prospetto dimostrativo del risul-tato di amministrazione allegato al rendi-conto della gestione trasmesso, ai sensidell’articolo 18, comma 2, del decreto legi-slativo 23 giugno 2011, n. 118, alla bancadati delle amministrazioni pubbliche. Nonsono considerate le richieste di contributo

    Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • pervenute dagli enti locali che, alla data dipresentazione della richiesta medesima, nonhanno ancora trasmesso alla citata bancadati i documenti contabili di cui all’articolo1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3del decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 12 maggio 2016, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 mag-gio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto dellagestione approvato. Nel caso di enti localiper i quali sono sospesi per legge i terminidi approvazione del rendiconto della ge-stione di riferimento, le informazioni di cuial primo periodo sono desunte dall’ultimorendiconto della gestione trasmesso allacitata banca dati.

    56. L’ente locale beneficiario del contri-buto di cui al comma 51 è tenuto adaffidare la progettazione entro tre mesidecorrenti dalla data di emanazione deldecreto di cui al comma 53. In caso con-trario, il contributo è recuperato dal Mini-stero dell’interno secondo le modalità dicui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228.

    57. La rilevazione dei dati relativi alleattività di progettazione di cui ai commi da51 a 56 e dei relativi adempimenti è effet-tuata attraverso il sistema di monitoraggiodelle opere pubbliche ai sensi del decretolegislativo 29 dicembre 2011, n. 229, clas-sificato come « Sviluppo capacità proget-tuale dei comuni ». L’affidamento della pro-gettazione ai sensi del comma 56 è verifi-cato tramite il predetto sistema attraversole informazioni correlate al relativo codiceidentificativo di gara (CIG).

    58. Il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, in collaborazione con il Ministerodell’interno, effettua un controllo a cam-pione sulle attività di progettazione oggettodel contributo di cui al comma 51.

    59. Per il finanziamento degli interventirelativi ad opere pubbliche di messa insicurezza, ristrutturazione, riqualificazioneo costruzione di edifici di proprietà deicomuni destinati ad asili nido e scuoledell’infanzia, è istituito nello stato di pre-visione del Ministero dell’interno il fondo« Asili Nido e Scuole dell’infanzia », conuna dotazione pari a 100 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e

    Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • a 200 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2024 al 2034.

    60. Il fondo di cui al comma 59 èfinalizzato, in particolare, ai seguenti in-terventi:

    a) progetti di costruzione, ristruttura-zione, messa in sicurezza e riqualificazionedi asili nido, scuole dell’infanzia e centripolifunzionali per i servizi alla famiglia,con priorità per le strutture localizzatenelle aree svantaggiate del Paese e nelleperiferie urbane, con lo scopo di rimuoveregli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

    b) progetti volti alla riconversione dispazi delle scuole dell’infanzia attualmenteinutilizzati, con la finalità del riequilibrioterritoriale, anche nel contesto di progettiinnovativi finalizzati all’attivazione di ser-vizi integrativi che concorrano all’educa-zione dei bambini e soddisfino i bisognidelle famiglie in modo flessibile e diversi-ficato sotto il profilo strutturale ed orga-nizzativo.

    61. Per la realizzazione degli interventidi cui ai commi 59 e 60, i comuni elabo-rano progetti di costruzione, ristruttura-zione e riqualificazione. Con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministro dell’interno, con ilMinistro dell’economia e delle finanze, conil Ministro per le pari opportunità e lafamiglia e con il Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca, previa intesain sede di Conferenza unificata, da adot-tare entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, sono indivi-duate le modalità e le procedure di tra-smissione dei progetti di cui al primo pe-riodo da parte dei comuni e sono discipli-nati i criteri di riparto e le modalità diutilizzo delle risorse, ivi incluse le modalitàdi utilizzo dei ribassi d’asta, di monitorag-gio, anche in termini di effettivo utilizzodelle risorse assegnate e comunque tramiteil sistema di cui al decreto legislativo 29dicembre 2011, n. 229, di rendicontazionee di verifica, nonché le modalità di recu-pero ed eventuale riassegnazione dellesomme non utilizzate. Con decreto del Mi-nistero dell’interno, di concerto con il Mi-

    Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • nistero dell’economia e delle finanze, con ilMinistro per le pari opportunità e la fami-glia e con il Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca, da adottare en-tro novanta giorni dalla data di pubblica-zione del decreto di cui al secondo periodo,sono individuati gli enti beneficiari, gli in-terventi ammessi al finanziamento e il re-lativo importo. Entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge èistituita presso la Presidenza del Consigliodei ministri una Cabina di regia per ilmonitoraggio dello stato di realizzazionedei singoli progetti. La Cabina di regia,presieduta dal Capo del Dipartimento perle politiche della famiglia, è composta daun rappresentante, rispettivamente, del Di-partimento per gli affari regionali e le au-tonomie, del Ministero dell’interno, del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, delMinistero dell’istruzione, dell’Università edella ricerca e del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, nonché da uncomponente designato dalla Conferenza uni-ficata con le modalità di cui all’articolo 9,comma 2, lettera d), del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spet-tano compensi, rimborsi spese, gettoni dipresenza e indennità comunque denomi-nate. Al funzionamento della Cabina diregia si provvede con le risorse umane,strumentali e finanziarie della Presidenzadel Consiglio dei ministri disponibili a le-gislazione vigente.

    62. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2017, n. 205, sono apportate le seguentimodificazioni:

    a) il comma 1076 è sostituito dal se-guente:

    « 1076. Per il finanziamento degli inter-venti relativi a programmi straordinari dimanutenzione della rete viaria di provincee città metropolitane è autorizzata la spesadi 120 milioni di euro per l’anno 2018, di300 milioni di euro per l’anno 2019, di 350milioni di euro per l’anno 2020, di 400milioni di euro per l’anno 2021, di 550milioni di euro per ciascuno degli anni

    Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2024 al 2034. »;

    b) il comma 1078 è sostituito dal se-guente:

    « 1078. Le province e le città metropo-litane certificano l’avvenuta realizzazionedegli interventi di cui al comma 1076 entroil 31 ottobre successivo all’anno di riferi-mento, mediante apposita comunicazioneal Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti. In caso di mancata o parziale rea-lizzazione degli interventi, ovvero in caso dipresenza di ribassi di gara non riutilizzati,le corrispondenti risorse assegnate alle sin-gole province o città metropolitane sonoversate ad apposito capitolo dello stato diprevisione dell’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate alla dotazionefinanziaria di cui al comma 1076. I ribassid’asta possono essere utilizzati secondoquanto previsto dal principio contabile ap-plicato concernente la contabilità finanzia-ria, di cui al punto 5.4.10 dell’allegato 4/2al decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118 ».

    63. Per il finanziamento degli interventirelativi ad opere pubbliche di messa insicurezza delle strade e di manutenzionestraordinaria ed efficientamento energeticodelle scuole di province e città metropoli-tane è autorizzata la spesa di 100 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 edi 250 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2022 al 2034.

    64. Ai fini dell’attuazione del comma 63,con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze e con i Ministridelle infrastrutture e dei trasporti, dell’in-terno e dell’istruzione, dell’università e dellaricerca, previa intesa in sede di ConferenzaStato-città ed autonomie locali, entro ladata del 31 gennaio 2020, sono individuatile risorse per ciascun settore di intervento,i criteri di riparto e le modalità di utilizzodelle risorse, ivi incluse le modalità di uti-lizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio,anche in termini di effettivo utilizzo dellerisorse assegnate e comunque tramite ilsistema di cui al decreto legislativo 29 di-

    Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

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  • cembre 2011, n. 229, di rendicontazione edi verifica, nonché le modalità di recuperoed eventuale riassegnazione delle sommenon utilizzate. Con decreto dei Ministericompetenti, di concerto con il Ministerodell’economia e delle finanze, entro trentagiorni dalla data di pubblicazione del de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri di cui al primo periodo, sono indivi-duati gli enti beneficiari, gli interventi am-messi al finanziamento e il relativo im-porto.

    65. All’articolo 27 della legge 23 luglio2009, n. 99, dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

    « 4-bis. Per incentivare l’utilizzazione del-l’energia elettrica prodotta con fonti rin-novabili e fornire un sostegno alle fascesociali più disagiate, gli enti pubblici stru-mentali e non delle regioni, che si occu-pano di edilizia residenziale pubblica con-venzionata, agevolata e sovvenzionata, pos-sono usufruire dello scambio sul posto del-l’energia elettrica prodotta, in analogia aquanto stabilito dall’articolo 24, comma 5,lettera e), del decreto legislativo 3 marzo2011, n. 28, ove applicabile, dagli impiantidi cui sono proprietari, senza alcun limitedi potenza degli impianti stessi, a coperturadei consumi di proprie utenze e delle utenzedei propri inquilini, senza tener conto del-l’obbligo di coincidenza tra il punto diimmissione e il punto di prelievo dell’ener-gia scambiata con la rete e fermo il paga-mento, nella misura massima del 30 percento dell’intero importo, degli oneri disistema ».

    66. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguentimodificazioni:

    a) il comma 134 è sostituito dal se-guente:

    « 134. Al fine di favorire gli investimenti,per il periodo 2021-2034, sono assegnatialle regioni a statuto ordinario contributiper investimenti per la realizzazione diopere pubbliche per la messa in sicurezzadegli edifici e del territorio, nonché perinterventi di viabilità e per la messa in

    Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • sicurezza e lo sviluppo di sistemi di tra-sporto pubblico anche con la finalità diridurre l’inquinamento ambientale, per larigenerazione urbana e la riconversioneenergetica verso fonti rinnovabili, per leinfrastrutture sociali e le bonifiche ambien-tali dei siti inquinati, nel limite complessivodi 135 milioni di euro per ciascuno deglianni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470milioni di euro per l’anno 2026, di 515milioni di euro per ciascuno degli anni dal2027 al 2032, di 560 milioni di euro perl’anno 2033 e di 200 milioni di euro perl’anno 2034. Gli importi spettanti a cia-scuna regione a valere sui contributi di cuial periodo precedente sono indicati nellatabella 1 allegata alla presente legge e pos-sono essere modificati a invarianza delcontributo complessivo, mediante accordoda sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sededi Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano. »;

    b) la tabella 1 è sostituita dalla tabellaI allegata alla presente legge.

    67. In relazione all’articolo 2, comma329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,in conformità a quanto disposto dall’arti-colo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 26aprile 2013, n. 43, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, èautorizzata la spesa di 0,8 milioni di europer l’anno 2020 e di 1 milione di euroannui a decorrere dall’anno 2021, per rein-tegrare e stabilizzare il finanziamento del-l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2010, n. 26.

    68. Alla regione Lombardia è assegnatoun contributo straordinario di 300.000 europer l’anno 2020 quale concorso finanziarioper la realizzazione del Museo della Digadel Gleno entro l’anno 2023, nel qualericorre il centenario dal disastro del Glenoche coinvolse la provincia di Bergamo e laprovincia di Brescia.

    69. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, previa

    Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

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  • intesa in sede di Conferenza unificata, en-tro la data del 31 dicembre 2023, possonoessere rimodulati, ad invarianza dei con-tributi complessivi, gli stanziamenti di cuiai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, alfine di adeguare, anche sulla base delleinformazioni disponibili derivanti dai mo-nitoraggi, le complessive risorse alle esi-genze territoriali.

    70. All’articolo 14 del decreto-legge 4giugno 2013, n. 63, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ilcomma 3.1 è sostituito dal seguente:

    « 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020,unicamente per gli interventi di ristruttu-razione importante di primo livello di cuial decreto del Ministero dello sviluppo eco-nomico 26 giugno 2015 pubblicato nel sup-plemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 162 del 15 luglio 2015, recante adegua-mento del decreto del Ministro dello svi-luppo economico, 26 giugno 2009 - Lineeguida nazionali per la certificazione ener-getica, per le parti comuni degli edificicondominiali, con un importo dei lavoripari o superiore a 200.000 euro, il soggettoavente diritto alle detrazioni può optare, inluogo dell’utilizzo diretto delle stesse, perun contributo di pari ammontare, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto,anticipato dal fornitore che ha effettuatogli interventi e a quest’ultimo rimborsatosotto forma di credito d’imposta da utiliz-zare esclusivamente in compensazione, incinque quote annuali di pari importo, aisensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazionedei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1,comma 53, della legge 24 dicembre 2007,n. 244. Il fornitore che ha effettuato gliinterventi ha a sua volta facoltà di cedere ilcredito d’imposta ai propri fornitori di benie servizi, con esclusione della possibilità diulteriori cessioni da parte di questi ultimi.Rimane in ogni caso esclusa la cessione adistituti di credito e ad intermediari finan-ziari. ».

    71. Ai fini dello sviluppo sostenibile pre-visto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da

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    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanzai lavori di riqualificazione e razionalizza-zione degli elettrodotti della Rete di tra-smissione nazionale (RTN) sul territorioitaliano. In tale contesto, è ritenuto prio-ritario il progetto di variante delle lineeCislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei co-muni di Barlassina, Cesano Maderno e Se-veso, per la cui realizzazione è autorizzatala spesa di 3,7 milioni per l’anno 2022.

    72. All’articolo 9-bis del decreto-legge28 settembre 2018, n. 109, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,n. 130, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

    a) al comma 1, dopo le parole: « cittàdi Genova » sono inserite le seguenti: « non-ché per la messa in sicurezza idraulica el’adeguamento alle norme in materia disicurezza dei luoghi di lavoro »;

    b) dopo il comma 1 è inserito il se-guente:

    « 1-bis. Al fine di consentire i necessarilavori di messa in sicurezza e di adegua-mento idraulico del rio Molinassi e del rioCantarena, di adeguamento alle norme inmateria di sicurezza dei luoghi di lavoro,nonché di razionalizzazione dell’accessibi-lità dell’area portuale industriale di GenovaSestri Ponente, il Commissario straordina-rio provvede all’aggiornamento del pro-gramma di cui al comma 1 entro il 28febbraio 2020. Per le medesime finalità èautorizzata la spesa complessiva di 480milioni di euro per gli anni dal 2020 al2024, di cui 40 milioni di euro per l’anno2020, 60 milioni di euro per l’anno 2021, 80milioni di euro per l’anno 2022, 120 milionidi euro per l’anno 2023 e 180 milioni dieuro per l’anno 2024 ».

    73. Per il finanziamento degli interventidi cui all’articolo 45, comma 3, della legge28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato uncontributo di 2 milioni di euro per l’anno2020.

    74. Per il finanziamento di spese diinvestimento destinate alla salvaguardia ealla tutela dell’ambiente alpino dai rischiidrogeologici, alla regione Valle d’Aosta èassegnato un contributo straordinario di 5

    Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • milioni di euro per ciascuno degli anni2020, 2021 e 2022.

    75. I monopattini che rientrano nei li-miti di potenza e velocità definiti dal de-creto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti 4 giugno 2019 pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019,sono equiparati ai velocipedi di cui al de-creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    76. La disposizione recata dal comma77 è approvata ai sensi e per gli effettidell’articolo 104 del testo unico delle leggicostituzionali concernenti lo statuto spe-ciale per il Trentino-Alto Adige, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1972, n. 670.

    77. Al comma 6 dell’articolo 13 del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1972, n. 670, le pa-role: « 31 dicembre 2022 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e dopole parole: « la predetta data » sono inseritele seguenti: « ed esercitate fino a tale dataalle condizioni stabilite dalle norme pro-vinciali e dal disciplinare di concessionevigenti alla data della loro scadenza ».

    78. Le disposizioni del codice di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,non si applicano agli appalti e alle conces-sioni di servizi concernenti lavori, servizi eforniture affidati dai Corpi dei vigili delfuoco volontari e loro Unioni delle provinceautonome di Trento e di Bolzano e dallacomponente volontaria del Corpo valdo-stano dei vigili del fuoco, nell’ambito delleproprie attività istituzionali, fermo re-stando l’obbligo del rispetto dei princìpi dieconomicità, efficacia, imparzialità, paritàdi trattamento, trasparenza, proporziona-lità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed ef-ficienza energetica.

    79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 glienti locali possono variare il bilancio diprevisione 2020-2022 e 2021-2023 per ri-durre il fondo crediti di dubbia esigibilitàstanziato per l’esercizio 2020 e 2021 nellamissione « Fondi e Accantonamenti » ad unvalore pari al 90 per cento dell’accantona-mento quantificato nell’allegato al bilancioriguardante il fondo crediti di dubbia esi-gibilità, se nell’esercizio precedente a quellodi riferimento sono rispettati gli indicatori

    Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a)e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

    80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al2022, a seguito di una verifica dell’accele-razione delle riscossioni in conto compe-tenza e in conto residui delle entrate og-getto della riforma della riscossione deglienti locali di cui ai commi da 784 a 815,previo parere dell’organo di revisione, glienti locali possono ridurre il fondo creditidi dubbia esigibilità accantonato nel bilan-cio di previsione relativo alle medesimeentrate sulla base del rapporto che si pre-vede di realizzare alla fine dell’esercizio diriferimento tra gli incassi complessivi inconto competenza e in conto residui e gliaccertamenti.

    81. Ai fini del programma pluriennale diinterventi in materia di ristrutturazioneedilizia e di ammodernamento tecnologico,l’importo fissato dall’articolo 20 della legge11 marzo 1988, n. 67, rideterminato dal-l’articolo 2, comma 69, della legge 23 di-cembre 2009, n. 191, e dall’articolo 1,comma 555, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, è elevato a 30 miliardi di euro,fermo restando, per la sottoscrizione diaccordi di programma con le regioni el’assegnazione di risorse agli altri enti delsettore sanitario interessati, il limite an-nualmente definito in base alle effettivedisponibilità di bilancio. L’incremento dicui al presente comma è destinato priori-tariamente alle regioni che abbiano esau-rito, con la sottoscrizione di accordi, lapropria disponibilità a valere sulle risorsepreviste dall’articolo 1, comma 555, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145.

    82. Al comma 3 dell’articolo 1 dellalegge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: « peri quali la regione non abbia conseguito ilcollaudo entro il 31 dicembre 2014 » sonosostituite dalle seguenti: « per i quali laregione non abbia conseguito il collaudoentro il 31 dicembre 2021 e che risultinoiniziati e non collaudati al 31 dicembre2014 ».

    83. All’articolo 3, comma 3-bis, del de-creto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11novembre 2014, n. 164, le parole: « entro il31 dicembre dell’anno successivo all’effet-

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    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • tiva disponibilità delle risorse necessarie aifini rispettivamente corrispondenti » sonosostituite dalle seguenti: « entro il 31 di-cembre 2021 ».

    84. La disposizione di cui al comma 83entra in vigore il giorno stesso della pub-blicazione della presente legge nella Gaz-zetta Ufficiale.

    85. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’economia e delle finanze è isti-tuito un fondo da ripartire con una dota-zione di 470 milioni di euro per l’anno2020, di 930 milioni di euro per l’anno 2021e di 1.420 milioni di euro per ciascuno deglianni 2022 e 2023, di cui una quota noninferiore a 150 milioni di euro per ciascunodegli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata adinterventi coerenti con le finalità previstedall’articolo 19, comma 6, del decreto le-gislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui finoa 20 milioni di euro per ciascuno dei pre-detti anni destinati alle iniziative da avviarenelle zone economiche ambientali. Alla co-stituzione del fondo concorrono i proventidelle aste delle quote di emissione di CO2 dicui all’articolo 19 del decreto legislativo 13marzo 2013, n. 30, versati all’entrata delbilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e2022, a valere sulla quota di pertinenza delMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, per un importo paria 150 milioni di euro per ciascuno deipredetti anni, che resta acquisito all’erario.

    86. A valere sulle disponibilità del fondodi cui al comma 85, il Ministro dell’econo-mia e delle finanze è autorizzato ad inter-venire attraverso la concessione di una opiù garanzie, a titolo oneroso, anche conriferimento ad un portafoglio collettivo dioperazioni e nella misura massima dell’80per cento, al fine di sostenere programmispecifici di investimento e operazioni, an-che in partenariato pubblico privato, fina-lizzati a realizzare progetti economica-mente sostenibili e che abbiano come obiet-tivo la decarbonizzazione dell’economia, l’e-conomia circolare, il supportoall’imprenditoria giovanile e femminile, lariduzione dell’uso della plastica e la sosti-tuzione della plastica con materiali alter-nativi, la rigenerazione urbana, il turismosostenibile, l’adattamento e la mitigazione

    Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • dei rischi sul territorio derivanti dal cam-biamento climatico e, in generale, pro-grammi di investimento e progetti a carat-tere innovativo e ad elevata sostenibilitàambientale e che tengano conto degli im-patti sociali.

    87. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, a valere sulle disponibilità del fondodi cui al comma 85, è altresì autorizzato adintervenire al fine di sostenere le opera-zioni di cui al comma 86 attraverso lapartecipazione indiretta in capitale di ri-schio e/o di debito, anche di natura subor-dinata.

    88. Con uno o più decreti di natura nonregolamentare del Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministrodello sviluppo economico, e con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, il primo dei quali da adottareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, è individuatol’organismo competente alla selezione degliinterventi coerenti con le finalità del comma86, secondo criteri e procedure conformialle migliori pratiche internazionali, e sonostabiliti i possibili interventi, i criteri, lemodalità e le condizioni per il rilascio dellegaranzie di cui al comma 86, anche incoordinamento con gli strumenti incenti-vanti e di sostegno alla politica industrialegestiti dal Ministero dello sviluppo econo-mico per la partecipazione indiretta in quotedi capitale di rischio e/o di debito di cui alcomma 87, la ripartizione dell’interventotra i diversi strumenti di supporto agliinvestimenti privati di cui ai commi 86 e 87e quello di cui al comma 89, anche al finedi escludere che da tali interventi possanoderivare oneri non previsti in termini diindebitamento netto delle amministrazionipubbliche. Per le attività connesse all’at-tuazione dei commi 86 e 87, il Ministerodell’economia e delle finanze può operareattraverso società in house o attraverso ilGruppo BEI quale banca dell’Unione euro-pea. Per ciascuna delle finalità di cui aicommi 86 e 87, è autorizzata l’istituzione diun apposito conto corrente di tesoreriacentrale. Le specifiche iniziative da avviarenelle zone economiche ambientali sono de-finite con decreto del Ministro dell’am-

    Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e il Ministro dellosviluppo economico.

    89. Nell’ambito del nuovo quadro finan-ziario pluriennale 2021-2027 dell’Unioneeuropea, la garanzia dello Stato di cuiall’articolo 1, comma 822, della legge 28dicembre 2015, n. 208, può anche essereconcessa in complementarità con la garan-zia di bilancio dell’Unione europea a so-stegno di prodotti finanziari forniti da part-ner esecutivi, secondo la normativa euro-pea e nazionale tempo per tempo vigente.Con decreto di natura non regolamentaredel Ministro dell’economia e delle finanze,da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore del regolamento euro-peo o di altro atto normativo che disciplinatale garanzia di bilancio dell’Unione euro-pea, sono stabiliti criteri, modalità e con-dizioni per la concessione della garanziadello Stato.

    90. Per le finalità di cui al comma 86:

    a) possono essere destinate le risorsedel Fondo rotativo per il sostegno alle im-prese e gli investimenti in ricerca di cuiall’articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134;

    b) nel rispetto della normativa euro-pea in materia di aiuti di Stato, sugli in-terventi ammessi a finanziamento a valeresulle risorse di cui alla lettera a) relative aiprogrammi e agli interventi destinatari delFondo per la crescita sostenibile, può es-sere concesso un contributo a fondo per-duto per spese di investimento, sino ad unaquota massima del 15 per cento dell’inve-stimento medesimo. Con uno o più decretidi natura non regolamentare del Ministrodello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,sono stabiliti termini, condizioni e moda-lità di concessione dei contributi. A tal fineè autorizzata la spesa di 10 milioni di europer l’anno 2020, di 40 milioni di euro perl’anno 2021 e di 50 milioni di euro perciascuno degli anni 2022 e 2023;

    c) è esteso l’ambito di operatività delFondo rotativo per il sostegno alle imprese

    Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • e gli investimenti in ricerca di cui all’arti-colo 1, commi da 855 a 859, della legge 27dicembre 2006, n. 296. Per le medesimefinalità e nel rispetto della normativa eu-ropea in materia di aiuti di Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano possono concedere una quota difinanziamento a fondo perduto, a valere surisorse proprie o di terzi, integrativa delfinanziamento concesso ai sensi dell’arti-colo 1, comma 855, della legge 27 dicembre2006, n. 296;

    d) per gli anni 2020, 2021, 2022 e2023, gli interventi agevolativi di cui altitolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21aprile 2000, n. 185, possono essere inte-grati, nel rispetto della normativa dell’U-nione europea, con una quota di finanzia-mento a fondo perduto, concesso con pro-cedura a sportello, in misura non superioreal 20 per cento delle spese ammissibili avalere su risorse dei fondi strutturali ed’investimento europei (fondi SIE), sullabase di convenzioni tra il Ministero dellosviluppo economico e le amministrazionititolari dei programmi, sentito il Ministerodell’economia e delle finanze. In ogni casola misura massima delle agevolazioni com-plessivamente concedibili non può supe-rare il 90 per cento delle spese ammissibili.A tal fine è autorizzata la spesa di 10milioni di euro per ciascuno degli anni2020, 2021, 2022 e 2023. Per l’erogazionedei contributi a fondo perduto di cui alpresente comma possono essere altresì uti-lizzate le risorse originariamente destinatea contributi della stessa natura che si ren-dessero eventualmente disponibili sul contoaperto presso la tesoreria dello Stato per lagestione delle predette agevolazioni, quan-tificate dal gestore dell’intervento al 31dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.Con uno o più decreti di natura non rego-lamentare del Ministro dello sviluppo eco-nomico, di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze, può essere aggior-nata la disciplina di attuazione di cui al-l’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,anche al fine di assicurare il necessario

    Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • adeguamento alla disciplina dell’Unione eu-ropea in materia di aiuti di Stato.

    91. All’articolo 1, comma 48, della legge27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c)è aggiunta la seguente:

    « c-bis) la sezione speciale, che è isti-tuita nell’ambito del Fondo di garanzia dicui alla lettera c), per la concessione, atitolo oneroso, di garanzie, a prima richie-sta, nella misura massima del 50 per centodella quota capitale, tempo per tempo inessere sui finanziamenti, anche chirogra-fari, ai condomìni, connessi ad interventi diristrutturazione per accrescimento dell’ef-ficienza energetica. Gli interventi della se-zione speciale sono assistiti dalla garanziadello Stato, quale garanzia di ultima istanza.Alla sezione speciale sono attribuite risorsepari a 10 milioni di euro per l’anno 2020 e20 milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023. La dotazione della se-zione speciale può essere incrementata me-diante versamento di contributi da partedelle regioni e di altri enti e organismipubblici ovvero con l’intervento della Cassadepositi e prestiti Spa, anche a valere surisorse di soggetti terzi e anche al fine diincrementare la misura massima della ga-ranzia. Per ogni finanziamento ammessoalla sezione speciale è accantonato a co-pertura del rischio un importo non infe-riore all’8 per cento dell’importo garantito.Con uno o più decreti di natura non rego-lamentare del Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, sono stabiliti le normedi attuazione della sezione speciale, ivi com-prese le condizioni alle quali è subordinatoil mantenimento dell’efficacia della garan-zia in caso di cessione del finanziamento,nonché i criteri, le condizioni e le modalitàper l’operatività della garanzia dello Statoe per l’incremento della dotazione dellasezione speciale ».

    92. La quota di interventi finanziata conrisorse statali previste nei commi da 85 a96 e più in generale gli interventi finanziatidalle amministrazioni centrali dello Stato asostegno dei programmi di spesa orientati

    Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • al contrasto ai cambiamenti climatici, allariconversione energetica, all’economia cir-colare, alla protezione dell’ambiente e allacoesione sociale e territoriale possono es-sere inseriti dal Ministero dell’economia edelle finanze tra le spese rilevanti nell’am-bito dell’emissione di titoli di Stato cosid-detti « Green ». Le suddette emissioni dititoli di Stato Green saranno proporzionateagli interventi con positivo impatto ambien-tale finanziati dal bilancio dello Stato, iviinclusi gli interventi di cui ai commi da 85a 96, e dovranno essere comunque tali dagarantire un efficiente funzionamento delmercato secondario di detti titoli.

    93. Ai fini dell’emissione dei titoli diStato Green è istituito, senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica,un Comitato interministeriale coordinatodal Ministero dell’economia e delle finanzecon l’obiettivo di recepire, organizzare erendere disponibili al pubblico le informa-zioni di cui al comma 94. Le modalità difunzionamento del Comitato interministe-riale di cui al presente comma sono stabi-lite con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

    94. I decreti di cui al comma 88 possonoprevedere che la rispondenza degli investi-menti rispetto alle finalità del comma 86,nonché la quantificazione del relativo im-patto, siano certificate da un professionistaindipendente. Con i medesimi decreti sonoindividuati dati e informazioni che le am-ministrazioni pubbliche sono tenute a co-municare al Ministero dell’economia e dellefinanze per assicurare il monitoraggio del-l’impatto degli interventi previsti dai commida ... a .... e di quelli finanziati con il Fondoper gli investimenti delle amministrazionicentrali di cui al comma 14 e più in gene-rale delle operazioni a sostegno dei pro-grammi di spesa orientati al contrasto aicambiamenti climatici, alla riconversioneenergetica, all’economia circolare, alla pro-tezione dell’ambiente e alla coesione so-ciale e territoriale. La mancata comunica-zione dei dati e delle informazioni richiesti,necessari anche per il rispetto degli impe-gni con l’Unione europea, rileva ai fini della

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    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • misurazione e della valutazione della per-formance individuale dei dirigenti respon-sabili e comporta responsabilità dirigen-ziale e disciplinare ai sensi del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. I datiraccolti devono consentire in ogni caso alMinistero dell’economia e delle finanze,nell’ambito del Comitato interministerialedi cui al comma 93, di ottenere tutte leinformazioni necessarie alla rendiconta-zione di effettivo utilizzo e di impatto am-bientale degli impieghi indicati nell’ambitodella documentazione dei titoli di cui alcomma 92.

    95. Agli oneri recati dal comma 88 e dalcomma 94, primo periodo, si provvede avalere sulle disponibilità del fondo di cui alcomma 85, nei limiti di 1 milione di europer l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annuiper ciascuno degli anni successivi.

    96. Al fine di assicurare la partecipa-zione italiana dal 2020 al 2028 alla rico-stituzione del « Green Climate Fund », dicui alla legge 4 novembre 2016, n. 204, èautorizzata la spesa di 33 milioni di europer ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 edi 66 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2024 al 2028.

    97. Al fine di migliorare l’efficacia el’efficienza dell’azione amministrativa e difavorire la sinergia tra processi istituzionaliafferenti ambiti affini, favorendo la digita-lizzazione dei servizi e dei processi attra-verso interventi di consolidamento delleinfrastrutture, razionalizzazione dei si-stemi informativi e interoperabilità tra lebanche dati, in coerenza con le strategiedel Piano triennale per l’informatica nellapubblica amministrazione, il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare può avvalersi della Società di cuiall’articolo 83, comma 15, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,per servizi informatici strumentali al rag-giungimento dei propri obiettivi istituzio-nali e funzionali, nonché per la realizza-zione di programmi e progetti da realizzaremediante piattaforme informatiche rivolteai destinatari degli interventi. L’oggetto e lecondizioni dei servizi sono definiti me-diante apposite convenzioni. Dall’attua-

    Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • zione del presente comma non devono de-rivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica e si provvede con le risorse finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

    98. Al fine di studiare le modalità perrendere permanente la disposizione di cuial comma 85, per la programmazione dellariduzione dei sussidi ambientalmente dan-nosi con il compito di elaborare una pro-posta organica per la ridefinizione entro il31 ottobre 2020, del sistema delle esenzionia partire dall’anno 2021 in materia di tra-sporto merci, navale e aereo, di agricolturae usi civili con l’obiettivo di ridurre la spesapubblica e di sostenere le innovazioni e gliinvestimenti in ricerca, innovazione tecno-logica, sviluppo e infrastrutture per la ri-conversione ecologica che producano unariduzione delle emissioni di gas serra entrol’anno 2030, è costituita presso il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, entro il 31 gennaio 2020, unaCommissione per lo studio e l’elaborazionedi proposte per la transizione ecologica eper la riduzione dei sussidi ambiental-mente dannosi.

    99. La Commissione di cui al comma 98è presieduta dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, o daun suo sostituto, e composta da un rappre-sentante del Ministero dell’economia e dellefinanze, da un rappresentante del Mini-stero dello sviluppo economico, da un rap-presentante del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, da un rappresentantedel Ministero delle politiche agricole, ali-mentari e forestali, da tre esperti nominatidal Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e da tre esperti no-minati dal Ministro dell’economia e dellefinanze. La Commissione sviluppa un am-pio percorso di partecipazione democraticacon il pieno coinvolgimento delle parti so-ciali, degli enti locali, delle comunità coin-volte, delle associazioni e dei movimentiimpegnati nell’azione per il clima, delleuniversità e dei ricercatori. Ai componentidella Commissione non spettano compensi,indennità, rimborsi spese, gettoni di pre-senza o altro emolumento comunque de-nominato.

    Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2305

  • 100. Alla Commissione di cui al comma98, per gli studi e le ricerche necessarieall’espletamento dei suoi compiti, è asse-gnata una dotazione finanziaria pari a 0,5milioni di euro per l’anno 2020.

    101. All’articolo 56, comma 7, della legge28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole:« edifici pubblici contaminati da amianto »sono inserite le seguenti: « comprese le navimilitari, ».

    102. Il Fondo per la progettazione pre-liminare e definitiva degli interventi di bo-nifica di beni contaminati da amianto, dicui all’articolo 56, comma 7, della legge 28dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 4milioni di euro per ciascuno degli anni2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa,di concerto con il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e conil Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, definisce con proprio decreto, daemanare entro 60 giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, le prio-rità di intervento per le unità navali dabonificare, nei limiti degli stanziamenti dicui al presente comma.

    103. Per il completamento della cartageologica ufficiale d’Italia alla scala 1:50.000,la sua informatizzazione e le attività adessa strumentali è assegnato all’Istituto su-periore per la protezione e la ricerca am-bientale (ISPRA) un contributo di 5 milionidi euro per ciascuno degli anni 2020, 2021e 2022.

    104. Le attività per il raggiungimentodelle finalità di cui al comma 103 sonocoordinate dal Dipartimento per il serviziogeologico d’Italia dell’ISPRA e svolte incollaborazione con le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, con isti-tuti e dipartimenti universitari e con ilConsiglio nazionale delle ricerche mediantela stipula di convenzioni ai sensi dell’arti-colo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,nei limiti delle risorse di cui al comma 103.

    105. Una quota non superiore al 5 percento degli stanziamenti annuali di cui alcomma 103 può essere destinata ad oneridi carattere generale connessi alle attivitàdi completamento della carta geologica uf-ficiale d’Italia e all’acquisto di apparecchiscientifici e materiali di documentazione,

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  • nonché alle spese occorrenti per fronteg-giare i compiti di carattere esecutivo con-nessi al rilevamento, all’aggiornamento ealla pubblicazione della carta geologica d’I-talia.

    106. Il Dipartimento per il servizio ge-ologico d’Italia dell’ISPRA, prima di av-viare le attività di completamento dellacarta geologica ufficiale d’Italia, rende notein apposito atto le aree non ancora copertedalla nuova cartografia CARG allo scopo diprogrammare i lavori, per ciascuno deglianni 2020, 2021 e 2022, per il completa-mento dell’intero progetto, nel limite dellerisorse previste dal comma 107.

    107. Al fine di promuovere, anche at-traverso la pubblica amministrazione, lariduzione dell’impatto ambientale deri-vante dall’utilizzo di veicoli inquinanti, lepubbliche amministrazioni di cui al comma108 sono tenute, in occasione del rinnovodei relativi autoveicoli in dotazione, a pro-cedere, dal 1° gennaio 2020, all’acquisto oal noleggio, in misura non inferiore al 50per cento, di veicoli adibiti al trasporto sustrada alimentati ad energia elettrica, ibridao a idrogeno, nei limiti delle risorse dibilancio destinate a tale tipologia di spesa.Le disposizioni di cui al presente comma siapplicano in caso di acquisto o noleggio dialmeno due veicoli.

    108. Ai fini di cui alla presente legge lepubbliche amministrazioni sono quelle in-serite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come indivi-duate dall’Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, edesclusi il Corpo nazionale dei vigili delfuoco, i servizi istituzionali di tutela del-l’ordine e della sicurezza pubblica, i servizisociali e sanitari svolti per garantire i livelliessenziali di assistenza, i servizi istituzio-nali svolti nell’area tecnico-operativa delladifesa, nonché le Forze di polizia.

    109. All’attuazione delle misure di cui aicommi 107 e 108 le amministrazioni di cuial comma 108 provvedono nei limiti dellerisorse disponibili a legislazione vigente.

    110. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 647, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni

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  • di euro per l’anno 2021. Agli oneri deri-vanti dal presente comma si provvede,quanto a 3,8 milioni di euro, mediantecorrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa recata dall’articolo 36 dellalegge 5 agosto 1978, n. 457, e, quanto a 16,2milioni di euro, mediante corrispondenteriduzione del Fondo di parte corrente dicui al comma 5 dell’articolo 34-ter dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, iscrittonello stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

    111. Per le finalità di cui all’articolo 1,comma 648, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, è autorizzata la spesa di 14 milionidi euro per l’anno 2020 e di 25 milioni dieuro per l’anno 2021.

    112. Il Fondo di parte corrente di cui alcomma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31dicembre 2009, n. 196, iscritto nello statodi previsione del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti è ridotto di 14 milioniper l’anno 2021.

    113. Al fine di accrescere la sicurezzadel trasporto su strada e di ridurre glieffetti climalteranti derivanti dal trasportopasseggeri su strada, in aggiunta alle ri-sorse previste dalla vigente legislazione pergli investimenti da parte delle imprese diautotrasporto, sono stanziate ulteriori ri-sorse, pari a 3 milioni di euro per l’anno2020, da destinare, nel rispetto della nor-mativa dell’Unione europea in materia diaiuti agli investimenti, al rinnovo del parcoveicolare delle imprese attive sul territorioitaliano iscritte al Registro elettronico na-zionale.

    114. I contributi di cui al comma 113sono destinati a finanziare, nel caso diveicoli adibiti al trasporto passeggeri, an-che ai sensi di quanto previsto dall’articolo10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE)n. 595/ 2009 del Parlamento europeo e delConsiglio del 18 giugno 2009, gli investi-menti avviati a far data dall’entrata invigore della presente legge fino al 30 set-tembre 2020 e finalizzati alla radiazione,per rottamazione, dei veicoli a motorizza-zione termica fino a euro IV, adibiti altrasporto passeggeri ai sensi della legge 11agosto 2003, n. 218, e del decreto legisla-tivo 21 novembre 2005, n. 285, e di cate-

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  • goria M2 o M3, con contestuale acquisi-zione, anche mediante locazione finanzia-ria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibitiai predetti servizi di trasporto passeggeri edi categoria M2 o M3, a trazione alterna-tiva a metano (CNG), gas naturale lique-fatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elet-trica (full electric) ovvero a motorizzazionetermica e conformi alla normativa euro VIdi cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.

    115. I contributi di cui al comma 113sono erogati fino a concorrenza delle ri-sorse disponibili ed è esclusa la loro cu-mulabilità con altre agevolazioni, relativealle medesime tipologie di investimenti, in-cluse quelle concesse a titolo de minimis aisensi del regolamento (UE) n. 1407 del2013 della Commissione, del 18 dicembre2013.

    116. Fermo restando quanto previstodal comma 115, l’entità dei contributi per iveicoli destinati al trasporto passeggeri, com-presa tra un minimo di euro 4.000 e unmassimo di euro 40.000 per ciascun vei-colo, è differenziata in ragione della cate-goria M2 o M3 del nuovo veicolo.

    117. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, daadottare entro quindici giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodisciplinati le modalità e i termini di pre-sentazione delle domande di contributo, icriteri di valutazione delle domande, l’en-tità del contributo massimo riconoscibile,anche al fine di garantire il rispetto dellimite di spesa, nonché le modalità di ero-gazione dello stesso. I criteri di valutazionedelle domande assicurano la pr