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N. 2648 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 4 settembre 2020 (v. stampato Senato n. 1883) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE) E DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DADONE) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (LAMORGESE) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (BONAFEDE) CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (GUALTIERI) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (PATUANELLI) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (BELLANOVA) CON IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (COSTA) CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DE MICHELI) CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (FRANCESCHINI) CON IL MINISTRO DELLA SALUTE (SPERANZA) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 2648—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICAil 4 settembre 2020 (v. stampato Senato n. 1883)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

E DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(DADONE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(LAMORGESE)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(PATUANELLI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(BELLANOVA)

CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(DE MICHELI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

(FRANCESCHINI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

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XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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CON IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

(PISANO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(BOCCIA)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(AMENDOLA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e

l’innovazione digitale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 5 settembre 2020

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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DISEGNO DI LEGGE__

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,recante misure urgenti per la semplifica-zione e l’innovazione digitale, è convertitoin legge con le modificazioni riportate inallegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76

All’articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 luglio 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

al comma 2:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria earchitettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000euro »;

alla lettera b), le parole: « per l’affidamento di servizi e forni-ture di importo pari o superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalleseguenti: « per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizidi ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pario superiore a 75.000 euro », dopo il primo periodo è inserito il seguente:« Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedurenegoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avvisonei rispettivi siti internet istituzionali » e l’ultimo periodo è sostituito dalseguente: « L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cuipubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria peraffidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione deisoggetti invitati »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « le stazioni appal-tanti, » sono inserite le seguenti: « fermo restando quanto previstodall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, »;

al comma 5, dopo le parole: « decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto-legge19 maggio 2020, n. 34”, »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Lapubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamentonon è obbligatoria”.

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microim-prese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità perfar fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure dicontenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, le dispo-sizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, lettera b), del testounico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dellagestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali direttia sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui alcomma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

All’articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 luglio 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

al comma 2, le parole: « della procedura competitiva » sonosostituite dalle seguenti: « la procedura competitiva », dopo le parole:« con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativon. 50 del 2016 » sono inserite le seguenti: « o il dialogo competitivo dicui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016 » e dopo leparole: « all’articolo 8, comma 1, lettera c) » sono aggiunte le seguenti:« , del presente decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « per i settori speciali » è inserito ilseguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « può essereutilizzata » sono inserite le seguenti: « , previa pubblicazione dell’avvisodi indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di uncriterio di rotazione, », le parole: « pandemia COVID-19 » sono sostituitedalle seguenti: « pandemia da COVID-19 » ed è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La procedura negoziata di cui all’articolo 63 deldecreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cuiall’articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì perl’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture diimporto pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decretolegislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economicicon sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industrialecomplessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazionedello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020,abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti unaccordo di programma ai sensi dell’articolo 252-bis del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

al comma 4, le parole: « e carceraria, delle infrastrutture » sonosostituite dalle seguenti: « , giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrut-ture per attività di ricerca scientifica e », le parole: « gli interventifunzionali alla realizzazione della transizione energetica » sono sosti-tuite dalle seguenti: « per gli interventi funzionali alla realizzazione delPiano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) » ed èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali disposizioni si applicano,altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edificipubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le impreseed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell’ediliziaspecializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesag-gistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente »;

al comma 6, le parole: « sui rispettivi siti istituzionali » sonosostituite dalle seguenti: « nei rispettivi siti internet istituzionali ».

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. – (Raggruppamenti temporanei di imprese) – 1. Alleprocedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatorieconomici possono partecipare anche in forma di raggruppamentitemporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2-ter. – (Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’internodel gruppo Ferrovie dello Stato italiane) – 1. Allo scopo di favorire unapiù efficace attuazione delle sinergie previste dall’articolo 49 deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96, anche mediante la razionalizzazione degliacquisti e l’omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle società delgruppo Ferrovie dello Stato:

a) fino al 31 dicembre 2021 le società del gruppo Ferrovie delloStato sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme checostituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e2014/25/UE, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delleprestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo;

b) fino al 31 dicembre 2021 è consentito ad ANAS S.p.A. diavvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle societàdel gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e serviziappartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessafunzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali ».

All’articolo 3:

al comma 1, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « 31 luglio 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al secondo periodo, leparole: « fermo restando » sono sostituite dalle seguenti: « ferme re-stando » e le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti:« entro sessanta giorni »;

al comma 4, le parole: « fatto salvo » sono sostituite dalle seguenti:« fatti salvi »;

al comma 7, capoverso Art. 83-bis, comma 1, dopo le parole:« categorie produttive, economiche o imprenditoriali » sono inserite leseguenti: « e con le organizzazioni sindacali ».

All’articolo 4:

al comma 4, lettera a), le parole: « è di norma definito » sonosostituite dalle seguenti: « , qualora le parti richiedano congiuntamentedi limitare la decisione all’esame di un’unica questione, nonché in ognialtro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti inrelazione alla complessità della causa, è di norma definito ».

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) –1. In considerazione dell’incremento dei costi derivanti dall’adegua-mento alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epide-miologica da COVID-19 nell’erogazione dei servizi di pulizia o dilavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui dettoadeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera diinvito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamentoaggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere,qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto el’aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all’articolo 32,comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revocadell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca è comu-nicato all’aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto.

2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia inambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possonoprocedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell’articolo 108 deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall’adegua-mento alle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epide-miologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contrattodi appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma lapossibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo lemodalità di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50 ».

All’articolo 5:

al comma 1, alinea, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

al comma 2, le parole: « salvo assoluta e motivata incompatibi-lità » sono sostituite dalle seguenti: « salvi i casi di assoluta e motivataincompatibilità »;

al comma 4, alinea, le parole: « non possa proseguire » sonosostituite dalle seguenti: « non possa procedere » e dopo le parole:« soggetto designato, » sono inserite le seguenti: « né, in caso di esecutoreplurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove inpossesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, ».

All’articolo 6:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 luglio 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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al comma 2, primo periodo, le parole: « ovvero di una dimostratapratica professionale per almeno cinque anni » sono sostituite dalleseguenti: « , oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienzapratica e professionale di almeno dieci anni »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « , dei criteri » sonosostituite dalle seguenti: « , e dei criteri »;

al comma 6, secondo periodo, le parole: « 31 luglio 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

All’articolo 7:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « e l’accesso » sonoinserite le seguenti: « al Fondo »;

al comma 2, le parole: « con il disegno di legge di bilancio, » sonosostituite dalle seguenti: « con la legge di bilancio »;

al comma 6, le parole: « Ministero dei beni e delle attivitàculturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero per ibeni e le attività culturali e per il turismo »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degliinvestimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, èistituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milionidi euro a decorrere dall’anno 2022. Tali risorse sono destinate adiniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del responsabileunico del procedimento (RUP) di cui all’articolo 31 del decreto legi-slativo 18 aprile 2016, n. 50.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione dieuro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All’articolo 8:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenzae, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in viad’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativon. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualifica-zione previsti per la partecipazione alla procedura »;

alla lettera d), le parole: « entro trenta giorni decorrenti dalladata di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalleseguenti: « entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto » e le parole: « emer-

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genza COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « emergenza da COVID-19 »;

al comma 4, lettera c), le parole: « del 2020nonché » sono sostituitedalle seguenti: « del 2020 nonché » e le parole: « previste dal terzo e dalquarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal terzo e dalquarto periodo »;

al comma 5:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all’articolo 30, comma 8, dopo le parole: “e alle altreattività amministrative in materia di contratti pubblici” sono inserite leseguenti: “nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzosettore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017,n. 117”;

0a-bis) all’articolo 36, comma 1, le parole: “Le stazioni appal-tanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50”sono sostituite dalle seguenti: “Le stazioni appaltanti applicano ledisposizioni di cui all’articolo 50” »;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

« a-bis) all’articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: “gliarcheologi” sono aggiunte le seguenti: “professionisti, singoli e associati,e le società da essi costituite”;

a-ter) all’articolo 48, comma 7, secondo periodo, dopo le parole:“per quali consorziati il consorzio concorre;” sono inserite le seguenti:“qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cuiall’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, insede di offerta, i consorziati per i quali concorre;”;

a-quater) all’articolo 59, comma 1, sono premesse le seguentiparole: “Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decretolegislativo 3 luglio 2017, n. 117,” »;

dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

« c-bis) all’articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopole parole: “salvo quanto disposto nel presente articolo” sono aggiuntele seguenti: “e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decretolegislativo 3 luglio 2017, n. 117”;

c-ter) all’articolo 151, comma 3:

1) le parole: “il Ministero dei beni e delle attività culturali e delturismo può” sono sostituite dalle seguenti: “lo Stato, le regioni e gli entiterritoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente,”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta fermo quantoprevisto ai sensi dell’articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42”;

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c-quater) all’articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo èinserito il seguente: “Nel caso di contratti di rendimento energetico odi prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatoreeconomico possono essere determinati e pagati in funzione del livellodi miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di presta-zione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili inrelazione ai consumi; la misura di miglioramento dell’efficienza ener-getica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazionedella prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastruttureenergivore, deve essere resa disponibile all’amministrazione concedentea cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitoratadurante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di appositepiattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, lagestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumienergetici” »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 edelle conseguenti esigenze di accelerazione dell’iter autorizzativo digrandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale,aventi impatto sull’ambiente, sulle città o sull’assetto del territorio, sinoal 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici,le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interessepubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggio-ranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possonoautorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cuiall’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consigliodei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime ammi-nistrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di pre-fattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nelrispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 115:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: “delle attività divalorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero mediante l’affi-damento di appalti pubblici di servizi”;

2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: “di cui all’articolo114” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando la possibilità per leamministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche didettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico delconcessionario e l’equilibrio economico e finanziario della gestione”;

b) all’articolo 117, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: “Qualora l’affidamento dei servizi integrati abbia ad oggettouna concessione di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera vv),

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del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’integrazione può essererealizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico deiservizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appaltopubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria” »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « emergenza epidemiologicaCOVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « emergenza epidemiologicada COVID-19 »;

al comma 9, le parole: « emergenza COVID-19 » sono sostituitedalle seguenti: « emergenza da COVID-19 »;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiuntoquello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativaallo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sonopubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente ».

Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – (Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60) – 1.All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, leparole: “di centrali di committenza di altre regioni” sono sostituite dalleseguenti: “dalla centrale di committenza della regione Calabria” ».

All’articolo 9:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: « per lacui realizzazione o completamento si rende necessario » sono sostituitedalle seguenti: « per la cui realizzazione o il cui completamento si rendenecessaria », al secondo periodo, le parole: « quindici giorni » sonosostituite dalle seguenti: « venti giorni », al quarto periodo, le parole:« della loro individuazione » sono sostituite dalle seguenti: « dell’indivi-duazione di tali interventi » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « IlCommissario straordinario nominato, prima dell’avvio degli interventi,convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative alivello nazionale »;

alla lettera c), capoverso 3-bis, al quinto periodo, dopo le parole:« tempestiva richiesta del Commissario » il segno di interpunzione: « , »è soppresso;

alla lettera d), capoverso 4, le parole: « in attuazione del Pianonazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e latutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 12: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 88 del 13 aprile 2019, » sono soppresse;

alla lettera e), capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole:« territoriale interessata » sono inserite le seguenti: « , dell’Unità Tecni-ca- Amministrativa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6febbraio 2014, n. 6, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al comma 9 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,n. 55, al primo periodo, dopo le parole: “opera in deroga alle dispo-sizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto deivincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea”sono aggiunte le seguenti: “e con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2,3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì,le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014, n. 116” »;

al comma 2, le parole: « decreto-legge 11 settembre 2014 » sonosostituite dalle seguenti: « decreto-legge 12 settembre 2014 »;

al comma 3, dopo le parole: « dall’articolo 11 » sono aggiunte leseguenti: « del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sullabase del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indivi-duata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativiai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definitiall’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a),del medesimo decreto legislativo ».

All’articolo 10:

al comma 1:

all’alinea, dopo le parole: « rigenerazione urbana, » sono inseritele seguenti: « decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa insicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, »;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all’articolo 2-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

“1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione ericostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto dipertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini delrispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostru-zione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamentepreesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti perl’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuorisagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demo-lito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 13: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base allanormativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nucleistorici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico earchitettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono con-sentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e diriqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi leprevisioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica eurbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela” »;

alla lettera b):

al numero 1), alle parole: « Nell’ambito » è premesso il se-guente segno di interpunzione: « . » e le parole: « n. 42.” » sono sostituitedalle seguenti: « n. 42”; »;

al numero 2), al primo periodo, le parole: « con diversa » sonosostituite dalle seguenti: « con diversi » e il terzo e il quarto periodo sonosostituiti dai seguenti: « Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gliinterventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmentecrollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibileaccertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferi-mento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumentiurbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto delMinistro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a questeassimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanisticicomunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambitidi particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demoli-zione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati odemoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltantoove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-volumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previstiincrementi di volumetria »;

dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente:

“e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili,imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli chesiano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tendee delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione,e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via conti-nuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno deituristi previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e,ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento dinatura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimen-sionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settoreove esistenti” »;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 14: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) all’articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare èquello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzioneo che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimointervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immo-biliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitatointerventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella qualenon era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo statolegittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primoimpianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche,gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico oprivato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo cheha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’interoimmobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli succes-sivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui alsecondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principiodi prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibilecopia” »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Documentazione ammi-nistrativa e stato legittimo degli immobili. »;

alla lettera f), il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta dipermesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione delconsiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamentealle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo delsuolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando,nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31,comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” »;

alla lettera h), capoverso 4-bis, dopo le parole: « rigenerazioneurbana, » sono inserite le seguenti: « di decarbonizzazione, efficienta-mento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento delconsumo di suolo, »;

dopo la lettera m) è inserita la seguente:

« m-bis) nel capo III del titolo II della parte I, dopo l’articolo23-ter è aggiunto il seguente:

“Art. 23-quater. – (Usi temporanei) – 1. Allo scopo di attivareprocessi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbanedegradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbanidismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo diiniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, ilcomune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree perusi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 15: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esi-stenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purchési tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlateagli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati alcomma 1.

3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione cheregola:

a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità diproroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristinouna volta giunti alla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agliobblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso tempo-raneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che sirendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negliambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque conmodalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione mede-sima.

5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazioned’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica ilsoggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pub-blica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenzadall’assegnazione per gravi motivi.

7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi perl’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dellagiunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema diconvenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con delibera-zione del consiglio comunale.

8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior det-taglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contin-genti a livello locale” »;

alla lettera p), capoverso Art. 34-bis, comma 3, le parole:« ovvero, con apposita dichiarazione » sono sostituite dalle seguenti:« ovvero con apposita dichiarazione »;

sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« p-bis) all’articolo 94:

1) al comma 1, la parola: “scritta” è soppressa;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta”;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provve-dimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 16: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione siintende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunqueprodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportellounico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindicigiorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorsodei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazionedocumentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altri-menti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sonointervenuti”;

4) al comma 3, le parole: “, o nei confronti del mancato rilascioentro il termine di cui al comma 2,” sono soppresse;

p-ter) all’articolo 94-bis, comma 3, la parola: “scritta” è sop-pressa;

p-quater) all’articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il se-guente periodo: “Ai fini dell’esercizio dell’attività prevista dal presentearticolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuatisulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cuiall’articolo 94, comma 2-bis” »;

al comma 2, le parole: « requisiti igienico sanitari » sono sostituitedalle seguenti: « requisiti igienico-sanitari » e le parole: « della presen-tazione e rilascio » sono sostituite dalle seguenti: « della presentazionee del rilascio »;

al comma 4, al primo periodo, le parole: « di tre anni » sonosostituite dalle seguenti: « rispettivamente di un anno e di tre anni » edopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui alprimo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi dicostruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordatouna proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presi-dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavoriprevisti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 dellalegge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque deno-minati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi pianiattuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione siapplica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cuiall’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordisimilari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché deirelativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’ar-ticolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 »;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decretodel Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sono definite le modalità di attua-zione del presente comma »;

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Page 17: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

al comma 6, terzo periodo, le parole: « gli interventi della rico-struzione » sono sostituite dalle seguenti: « gli interventi di ricostru-zione », le parole: « sono autorizzati » sono sostituite dalle seguenti:« sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, » e dopo le parole:« legge 12 dicembre 2019, n. 156 » sono aggiunte le seguenti: « , anchecon riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di specialiautorizzazioni »;

al comma 7, lettera b), capoverso a-ter), numero 1), le parole:« pari ad almeno il 20 per cento dei soci » sono sostituite dalle seguenti:« pari ad almeno il 10 per cento dei soci »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopoil comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

“2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti dilavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almenoil 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la confor-mità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decretodel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018,pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazionee la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cuial decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2014. L’esitopositivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazionedelle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971,n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e allasezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica dicui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, pressol’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cuiall’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le variantidi carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cuiagli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agliarticoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interessestatale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore dellenorme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delleinfrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinarioalla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e la data di entrata invigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17gennaio 2018, l’accertamento della conformità di detti progetti allenorme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14gennaio 2008 è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 18: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consigliosuperiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi istituiti presso iprovveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori diimporto inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro pubblico diimporto inferiore a 50 milioni di euro presenti elementi di particolarerilevanza e complessità, l’accertamento di cui al primo periodo èeffettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiestamotivata del provveditore interregionale per le opere pubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo, l’accertamento di cui alcomma 2-quater produce i medesimi effetti degli adempimenti edell’autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall’articolo 4 dellalegge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati dall’accertamento positivodi cui al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica,presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, dicui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018,n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,n. 130. Con la stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositatile varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i docu-menti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, comma 7 ocomma 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380”.

7-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 del decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere ediliziefinalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare adinfrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenzeper studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli,strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comun-que denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da societàcontrollate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubbliciovvero da investitori istituzionali di cui all’articolo 1, comma 1, letterek), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, medianteinterventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione ericostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino aun massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lordaesistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sonotrasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventisono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categoriefunzionali di cui all’articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c),del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavoripubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legi-slazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni;decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni delpresente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice

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Page 19: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42 ».

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. – (Semplificazioni in materia di demolizione di opereabusive) – 1. L’articolo 41 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dalseguente:

“Art. 41 (L). – (Demolizione di opere abusive) – 1. In caso dimancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine dicentottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è tra-sferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosidegli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio dademolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale ese-cuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Geniomilitare, previa intesa con le competenti autorità militari e fermerestando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comunehanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazionirelative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione” ».

All’articolo 11:

al comma 2, al quinto periodo, le parole: « e 200 mila euro » sonosostituite dalle seguenti: « e di 200.000 euro » e, all’ultimo periodo, leparole: « Ministero medesimo.. » sono sostituite dalle seguenti: « Mini-stero medesimo. »;

al comma 3, le parole: « e del turismo » sono sostituite dalleseguenti: « e per il turismo »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Al comma 3 dell’articolo 25 del decreto-legge 28 settembre2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Successi-vamente all’accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nellimite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le partirelative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque esclusoper i casi di demolizione e ricostruzione”.

3-ter. All’articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31dicembre 2021” ».

Nel capo II del titolo I, dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente:

« Art. 11-bis. – (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) – 1.All’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: “, sulla base del progetto definitivo,”sono soppresse;

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Page 20: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

b) all’ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: “a cura disoggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1” sono sostituite dalleseguenti: “a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater delpresente articolo e all’articolo 15, commi 1 e 2”.

2. All’articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, le parole: “al 30 giugno 2020” sono sostituitedalle seguenti: “al termine perentorio del 30 novembre 2020” ».

All’articolo 12:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazionesono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede” »;

alla lettera a):

al numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole:« rendono pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicano nelproprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione tra-sparente”, » e, al secondo periodo, le parole: « sono definite » sonosostituite dalle seguenti: « sono definiti » e dopo le parole: « di conclu-sione dei procedimenti » sono inserite le seguenti: « , nonché le ulteriorimodalità di pubblicazione »;

al numero 2), capoverso 8-bis, le parole: « comma 3 e 6-bis »sono sostituite dalle seguenti: « commi 3 e 6-bis, primo periodo »;

dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« i-bis) nel capo IV-bis, dopo l’articolo 21-nonies è aggiunto ilseguente:

“Art. 21-decies. – (Riemissione di provvedimenti annullati dalgiudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) – 1. In caso diannullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenzapassata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessinel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione diimpatto ambientale, il proponente può richiedere all’amministrazioneprocedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impattoambientale, all’autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, l’attivazione di un procedimento semplificato, aifini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendanonecessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e iprovvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto pro-cedimento, l’amministrazione o l’ente che abbia adottato l’atto ritenutoviziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per supe-rare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giornidalla ricezione dell’istanza del proponente, l’amministrazione proce-dente trasmette l’istanza all’amministrazione o all’ente che ha emanatol’atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l’atto

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 21: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l’adozionedell’atto stesso, l’amministrazione riemette, entro i successivi trentagiorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impattoambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e14-quinquies della presente legge e dell’articolo 25, commi 2 e 2-bis, deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” ».

Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. – (Semplificazione delle procedure di competenzadell’Ispettorato nazionale del lavoro) – 1. Le autorizzazioni di cuiall’articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e all’articolo15, secondo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché gliulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ispettoratonazionale del lavoro individuati con provvedimento del direttore, siintendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza.

2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all’ar-ticolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, e all’articolo 35, comma 4, del codice di cui al decretolegislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure ammini-strative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale dellavoro che presuppongono la presenza fisica dell’istante, individuatecon provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraversostrumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni casol’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati el’acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimentofinale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzio-nario incaricato.

3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 12:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ladiffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utiliz-zano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili deicrediti accertati”;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Incaso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il prov-vedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, nontrovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commiprimo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, inalternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso ilprovvedimento di diffida al direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto.Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività delladiffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione”;

3) al comma 3, dopo le parole: “attestato da apposito verbale,”sono inserite le seguenti: “oppure in caso di rigetto del ricorso,” e leparole: “, con provvedimento del direttore della Direzione provincialedel lavoro, valore di accertamento tecnico, con” sono soppresse;

4) il comma 4 è abrogato;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 22: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

b) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 14. – (Disposizioni del personale ispettivo) – 1. Il personaleispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei con-fronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, imme-diatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate inmateria di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzionipenali o amministrative.

2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso,entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro,il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmenteil termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Ilricorso non sospende l’esecutività della disposizione.

3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all’articolo 13,comma 2, del presente decreto” ».

All’articolo 13:

al comma 1, alinea, le parole: « di adottare lo strumento » sonosostituite dalle seguenti: « adottare lo strumento ».

All’articolo 14:

al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: « per l’attuazionedella regolazione europea » sono inserite le seguenti: « nonché gli onerivolti a disincentivare attività inquinanti » e le parole: « all’articolo dellalegge » sono sostituite dalle seguenti: « all’articolo 14 della legge ».

All’articolo 15:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « 30 settembre » sono sostituite dalleseguenti: « 30 ottobre »;

alla lettera b):

al capoverso 1-bis, alinea, le parole: « dall’entrata in vigoredel presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data dientrata in vigore della presente disposizione » e le parole: « sentite leassociazioni imprenditoriali » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti leassociazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali »;

al capoverso 1-ter, le parole: « Consiglio di ministri » sonosostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri » e le parole: « Unionedelle province italiane » sono sostituite dalle seguenti: « Unione delleprovince d’Italia »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All’articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “i compensi” sono inserite leseguenti: “e le prestazioni” »;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 23: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. All’articolo 7, comma 1, del codice del consumo, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: “su altradocumentazione illustrativa” sono inserite le seguenti: “, anche informato digitale,” ».

Al capo I del titolo II, dopo l’articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 16-bis. – (Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53) – 1.All’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo leparole: “segretari delle procure della Repubblica,” sono inserite leseguenti: “gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la lorodisponibilità all’ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i mem-bri del Parlamento,”.

Art. 16-ter. – (Disposizioni in materia di circolazione in Italia diveicoli immatricolati all’estero) – 1. All’articolo 93 del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo ilcomma 1-quater è inserito il seguente:

“1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quaternon si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d’Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche ammi-nistrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, letterea) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia cheprestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in unoStato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato aproprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenzao per far rientro nella sede di lavoro all’estero;

d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizioall’estero presso organismi internazionali o basi militari;

e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso,per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero”.

2. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non apparte-nente all’Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioniunionali in materia di immissione temporanea.

Art. 16-quater. – (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivinazionali di lavoro) – 1. Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalledisposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all’articolo 44, comma9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo alcontratto collettivo nazionale di lavoro è indicato mediante un codicealfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 24: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e dellavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell’ar-chivio di cui all’articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. Lacomposizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNELd’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istitutonazionale della previdenza sociale.

Art. 16-quinquies. – (Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006,n. 219) – 1. All’articolo 54, comma 4-bis, primo periodo, del decretolegislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: “da utilizzare insperimentazioni cliniche di fase I” sono inserite le seguenti: “e di faseII” ».

All’articolo 17:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il termine di tre mesi di cui all’articolo 259, comma 1, deltesto unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissatoal 30 settembre 2020, qualora esso scada antecedentemente alla pre-detta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il terminedi tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinviooperato ai sensi dell’articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto »;

al comma 2, le parole: « qualora l’ente locale abbia presentato, indata successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un pianodi riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di appro-vazione a norma delle leggi vigenti in materia » sono sostituite dalleseguenti: « qualora l’ente locale abbia presentato, in data successiva al31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio,ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti inmateria, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All’articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,le parole: “in centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “al 31dicembre 2020”.

4-ter. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previ-sione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte delMinistero dell’interno dell’approvazione di una precedente ipotesi dibilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinqueanni di cui al comma 1-ter dell’articolo 259 del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di pre-sentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio diprevisione stabilmente riequilibrato.

4-quater. Il termine per la presentazione da parte dei comuni allaprefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) territorialmente com-petente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all’articolo

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 25: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, èfissato, per l’anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente laprefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere lepredette richieste al Ministero dell’interno – Dipartimento della pub-blica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delleForze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020 ».

Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. – (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all’articolo7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 605) – 1. Al fine di semplificare il processo di riscossione deglienti locali, all’articolo 1, comma 791, lettera a), della legge 27 dicembre2019, n. 160, dopo le parole: “nell’Anagrafe tributaria” sono inserite leseguenti: “, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all’articolo 7, sestocomma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 605,” ».

All’articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « 29 marzo 2012 n. 49 » sono sostituitedalle seguenti: « 29 marzo 2012, n. 49" »;

alla lettera c), le parole: « Fino al 31 dicembre 2020, » sonosoppresse;

alla lettera d), dopo le parole: « professore ordinario » sonoinserite le seguenti: « di ruolo »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) all’articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Le università con indicatore delle spese di personale infe-riore all’80 per cento possono attivare, nel limite della predetta per-centuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di secondafascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui alcomma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università,aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 percento e che versano in una situazione di significativa e conclamatatensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decretodel Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza deirettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri ele modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamatatensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma,le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sonoassegnate all’università che dispone la chiamata. Nei dodici mesisuccessivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese leassunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all’attuazionedel piano straordinario dei ricercatori, di cui all’articolo 6, comma5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e all’articolo 238 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 26: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelle riferite alle categorieprotette” »;

alla lettera e), le parole: « conferire, ovvero rinnovare, assegnidi durata inferiore a un anno, » sono sostituite dalle seguenti: « rinno-vare assegni di durata anche inferiore a un anno »;

alla lettera f), capoverso 5-bis, le parole: « del le risorse » sonosostituite dalle seguenti: « delle risorse »;

dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

« f-bis) all’articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo è sostituitodai seguenti: “Salvo quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, aicontratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedoobbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministrodel lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedoobbligatorio di maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS, ai sensidell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall’uni-versità fino a concorrenza dell’intero importo del trattamento econo-mico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b),del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità ècomputato nell’ambito della durata triennale del contratto e, in caso diesito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare delcontratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo deiprofessori associati. Fermo restando quanto previsto dal presentecomma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possonochiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per unperiodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità”;

f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano ancheai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgentidisposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contrattodi ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computatonell’ambito della durata triennale del contratto »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. L’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai finidell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutatiai sensi dell’articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo delcitato comma 7.

1-ter. L’articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è abrogato »;

al comma 2:

all’alinea, le parole: « dopo il comma 10, » sono sostituite dalleseguenti: « dopo il comma 2 »;

al capoverso, la numerazione: « 10-bis » è sostituita dalla se-guente: « 2-bis » e, all’ultimo periodo, la parola: « 10 » è sostituita dallaseguente: « 9 »;

al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: « laurea magi-strale » sono aggiunte le seguenti: « o la laurea magistrale a ciclo unico »

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 27: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui alpresente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalleScuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti diqualità dell’offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell’u-niversità e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delleForze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio perma-nente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previoconseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale,su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitata-mente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmentecon le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessatenonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività dimedicina generale, prioritariamente in favore del personale delle me-desime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, lemodalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, diconcerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno e ilMinistro dell’economia e delle finanze »;

al comma 6, le parole: « Conferenza dei rettori e dell’università »sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza dei rettori delle universitàitaliane »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. All’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, le parole: “sentito il Ministero dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti il Mini-stero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca” e leparole: “dell’ammissione al concorso e della nomina” sono sostituitedalle seguenti: “dell’inserimento in graduatoria e dell’assunzione dopoil superamento di concorso pubblico”.

6-ter. L’assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all’ar-ticolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata condecreto del Ministro dell’università e della ricerca con l’obiettivo diriequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A talfine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamateper l’assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodoe per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione diprofessore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all’articolo24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in serviziorispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.

6-quater. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi uni-versitari di merito riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi ri-spettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio statuscon riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 28: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all’anno accademico2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.

6-quinquies. All’articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, deldecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “della legge regionale” sonosostituite dalle seguenti: “della legge di conversione del decreto-legge 16luglio 2020, n. 76” ».

All’articolo 20:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All’articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legi-slativo 13 ottobre 2005, n. 217, la parola: “cinque” è sostituita dallaseguente: “due” »;

al comma 3, le parole: « e le ulteriori attività » sono sostituite dalleseguenti: « e alle ulteriori attività »;

al comma 6, dopo le parole: « ruoli speciali antincendio » è inseritala seguente: « boschivo »;

al comma 10, le parole: « con quello appartenente » sono sostituitedalle seguenti: « con quelli del personale appartenente »;

al comma 11, le parole: « al presente provvedimento » sonosostituite dalle seguenti: « al presente decreto »;

al comma 14, le parole: « 500 mila euro » sono sostituite dalleseguenti: « 500.000 euro »;

al comma 15, dopo le parole: « ai fini previdenziali » il segno diinterpunzione: « , » è soppresso.

Al capo III del titolo II, dopo l’articolo 20 è aggiunto il seguente:

« Art. 20-bis. – (Disposizioni concernenti il personale del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti) – 1. Al fine di sopperire alla carenzadi organico degli uffici della Motorizzazione civile, anche in conside-razione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nelle more del passag-gio dalla qualifica di “addetto” a quella di “assistente”, ai sensi dellatabella IV.1 articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e diattuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il personale inservizio presso gli uffici della Motorizzazione civile che ha superato ilcorso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2018, recante“Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delleabilitazioni alla guida”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10maggio 2018, è ammesso all’esercizio del ruolo di esaminatore per leprove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo siprovvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica ».

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 29: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

All’articolo 21:

al comma 2, le parole: « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Nel capo I del titolo III, all’articolo 24 è premesso il seguente:

« Art. 23-bis. – (Disposizioni concernenti i comuni con popolazioneinferiore a 5.000 abitanti) – 1. Al fine di introdurre misure di sempli-ficazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare lesovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltàdi ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull’organizzazionedel lavoro a seguito delle misure di contenimento dell’emergenzasanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per ilsostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale a partire dalladata prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenzadel rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti daagenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministridel 29 luglio 2020 ».

All’articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), numero 6), le parole: « all’articolo 3-bis, comma1-ter, » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1-ter del presentearticolo »;

alla lettera e), numero 5), capoverso 2-duodecies, le parole: « del.decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui aldecreto »;

alla lettera e), numero 6), le parole: « on-line », ovunque ricor-rono, sono sostituite dalle seguenti: « in rete ».

Dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-bis. – (Semplificazione nell’accesso ai servizi di pagamentoelettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali) – 1. Al finedi digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di semplifi-care le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni perl’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarnel’evasione e di ridurre l’utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuniassicurano l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronicodei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori e per quanto dipropria competenza.

2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legi-slazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere appositi accordi oconvenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piatta-forme digitali per assicurare l’attuazione del comma 1, anche per iltramite dei soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221.

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 30: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,d’intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-cittàed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, neilimiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente, le modalità operative per assicurare:

a) l’interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramitepiattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla comunica-zione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;

b) l’interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto con metodi di paga-mento elettronico, secondo princìpi di trasparenza e libera concor-renza.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All’articolo 25:

al comma 1, lettera d), la parola: « erogate » è soppressa;

al comma 2, le parole: « fino alla data di entrata in vigore delpresente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « prima della data dientrata in vigore del presente decreto ».

All’articolo 26:

al comma 2, lettera c), le parole: « attività ad essi affidati » sonosostituite dalle seguenti: « attività ad essi affidate »;

al comma 3, quinto periodo, le parole: « dipendenti delegati adattestare » sono sostituite dalle seguenti: « dipendenti incaricati di at-testare »;

al comma 13, alinea, le parole: « al destinatario e delegato » sonosostituite dalle seguenti: « al destinatario e al delegato »;

al comma 15, lettera a), le parole: « è definita » sono sostituite dalleseguenti: « sono definiti » e le parole: « semplicità dì consultazione »sono sostituite dalle seguenti: « semplicità di consultazione »;

al comma 17, lettera c), le parole: « o comunque di ogni altroprocedimento » sono sostituite dalle seguenti: « o comunque agli atti diogni altro procedimento ».

All’articolo 27:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015,n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, laparola: “2020” è sostituita dalla seguente: “2021” ».

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 31: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Dopo l’articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-bis. – (Modifica all’articolo 55 del decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell’identificazione degliacquirenti di S.I.M.) – 1. All’articolo 55 del codice delle comunicazionielettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopoil comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. L’obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applicaalle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi ditipo ‘internet delle cose’, installate senza possibilità di essere estratteall’interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, nonpossono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS ofruire del servizio di connessione a internet” ».

All’articolo 28:

al comma 1, lettera c), alinea, la parola: « 1-bisè » è sostituita dalleseguenti: « 1-bis è ».

All’articolo 29:

al comma 1:

alla lettera c), la parola: « novecento » è sostituita dalla seguente:« cinquecento »;

alla lettera e), numero 1), le parole: « al primo comma » sonosostituite dalle seguenti: « al comma 1, alinea »;

al comma 2:

all’alinea, le parole: « legge del 28 dicembre 2018 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « legge 30 dicembre 2018 »;

alla lettera b), capoverso 491, dopo le parole: « 28 agosto 1997,n. 281, » sono inserite le seguenti: « nonché previo parere del Garanteper la protezione dei dati personali » e dopo le parole: « 30 giugno 2003,n. 196, », le parole: « nonché previo parere del Garante per la prote-zione dei dati personali » sono soppresse;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All’articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo è sostituitodal seguente: “La cancellazione è disposta a condizione che il veicolosia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto,nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova perl’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, eche non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensidell’articolo 80, comma 7” »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:

« Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità aglistrumenti informatici, piattaforma unica nazionale informatica ditarghe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegnie semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli ».

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 32: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti:

« Art. 29-bis. – (Modifica all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile2012, n. 35) – 1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per i sussidi tecnicie informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza dellepersone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104”.

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanareentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e dellefinanze aggiorna il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministrodelle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai finidell’applicazione dei benefìci previsti possono produrre il certificatoattestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’aziendasanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata esopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specificaprescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’aziendasanitaria locale di appartenenza.

Art. 29-ter. – (Semplificazione dei procedimenti di accertamentodegli stati invalidanti e dell’handicap) – 1. Le commissioni medichepubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’han-dicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sonoautorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisioneanche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documen-tazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto inte-ressato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di docu-mentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medicointroduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commis-sione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da pro-durre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente peruna valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta ».

All’articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), le parole: « circolarità anagrafica »sono sostituite dalle seguenti: « circolarità dei dati anagrafici »;

alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: « sentito il Garante »sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il Garante » e dopo le parole: « datipersonali » sono inserite le seguenti: « , la Conferenza Stato-città edautonomie locali »;

al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:« , e si applica a decorrere dall’attivazione del relativo servizio da partedel Ministero dell’interno e di Sogei S.p.a. ».

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 33: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Al capo I del titolo III, dopo l’articolo 30 è aggiunto il seguente:

« Art. 30-bis. – (Misure di semplificazione in materia di autocerti-ficazione) – 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, le parole: “che vi consentono” sonosoppresse;

b) all’articolo 71, comma 4, le parole: “che vi consentono” e leparole: “, previa definizione di appositi accordi,” sono soppresse ».

All’articolo 31:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: « promuovendo la consapevolezza deilavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che sia data allavoratore adeguata informazione » e dopo la parola: « microfoni » sonoaggiunte le seguenti: « , previa informazione alle organizzazioni sinda-cali »;

al numero 2), capoverso 3-ter, le parole: « promuovendo laconsapevolezza dei lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « a con-dizione che sia data al lavoratore adeguata informazione » e dopo laparola: « svolte » sono aggiunte le seguenti: « , previa informazione alleorganizzazioni sindacali »;

alla lettera d), le parole da: « le parole » fino a: « nonché, » sonosoppresse;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All’articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ecomunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini edimprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nelrigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente” »;

al comma 3, dopo le parole: « nell’ambito del Dipartimento » sonoinserite le seguenti: « per l’amministrazione generale, »;

al comma 4, le parole: « sulla scorta » sono sostituite dalleseguenti: « in applicazione »;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « centrale di com-mittenza » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All’articolo 32:

al comma 1, capoverso Art. 13-bis:

al comma 1, le parole: « sentita l’AgID » sono sostituite dalleseguenti: « sentiti l’AgID »;

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 34: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità diprogettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizidigitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio dinon discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali dellepersone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicu-rezza cibernetica »;

al comma 3, le parole: « e, possono avvalersi » sono sostituitedalle seguenti: « e possono avvalersi »;

al comma 4, le parole: « e lo sviluppo » sono sostituite dalleseguenti: « e nello sviluppo » e le parole: « dati e informazioni necessa-rie » sono sostituite dalle seguenti: « dati e informazioni necessari ».

All’articolo 33:

al comma 1, lettera b), capoverso Art. 50-quater, comma 1, dopole parole: « amministrazione concedente » sono inserite le seguenti: « ,che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioniper i medesimi fini e nel rispetto dell’articolo 50, ».

All’articolo 34:

al comma 1, capoverso Art. 50-ter:

al comma 3, le parole: « ordine e sicurezza pubblica » sonosostituite dalle seguenti: « ordine e sicurezza pubblici »;

al comma 4, dopo le parole: « adottato dal Presidente delConsiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presente disposizione » e sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dando priorità ai dati riguardantigli studenti del sistema di istruzione e di istruzione e formazioneprofessionale ai fini della realizzazione del diritto-dovere all’istruzionee alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e forma-tiva ».

All’articolo 35:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: « legge 18 novembre2019, n. 13 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 18 novembre 2019,n. 133 » e le parole: « lettera a) e c) » sono sostituite dalle seguenti:« lettere a) e c) »;

alla lettera d), capoverso 4, le parole: « legge 18 novembre 2019,n. 13 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 18 novembre 2019, n. 133 »;

alla lettera e), capoverso 4-bis, le parole: « ordine e sicurezzapubblica » sono sostituite dalle seguenti: « ordine e sicurezza pubblici ».

All’articolo 36:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « enti di ricerca »sono inserite le seguenti: « , pubblici e privati, » e, al secondo periodo, le

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 35: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

parole: « è indicato » sono sostituite dalle seguenti: « sono indicati » e leparole: « sono specificate » sono sostituite dalle seguenti: « sono speci-ficati »;

al comma 2, ultimo periodo, le parole: « sia soggetta » sonosostituite dalle seguenti: « sia soggetto ».

All’articolo 37:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « nel CAD » sono sostituite dalle seguenti:« nel predetto Codice »;

alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) sono aggiunti i seguenti periodi: “Fatto salvo quantoprevisto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, isoggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domiciliodigitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è statocancellato dall’ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codicecivile, in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese,contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio unnuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazionie notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, ero-gato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere dicommercio di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993,n. 580” »;

alla lettera e), capoverso 7-bis, al secondo periodo, le parole:« commina la sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « applica lasanzione » e, al terzo periodo, le parole: « a norma dell’articolo 6 » sonosostituite dalle seguenti: « a norma dell’articolo 5 » e dopo le parole: « 19marzo 2013, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 83 del 9 aprile 2013, »;

al comma 2, capoverso 2, il settimo e l’ottavo periodo sonosostituiti dal seguente: « L’ufficio del registro delle imprese, contestual-mente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo ediverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditoredisponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido sola-mente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibiletramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativonazionale delle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 8, comma 6,della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-strazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con lerisorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazionevigente »;

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 36: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

alla rubrica, la parola: « Amministrazione » è sostituita dalleseguenti: « pubbliche amministrazioni ».

Nel capo IV del titolo III, dopo l’articolo 37 è aggiunto il seguente:

« Art. 37-bis. – (Misure di semplificazione in materia di richieste digratuito patrocinio) – 1. Al fine di favorire una celere evasione dellerichieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parteammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio aisensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo aquello di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competenteesclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolatacon provvedimento del direttore generale per i sistemi informativiautomatizzati del Ministero della giustizia ».

All’articolo 38:

al comma 1:

alla lettera c), capoverso Art. 87-quater, comma 1, le parole:« situazioni di emergenza, sicurezza » sono sostituite dalle seguenti:« situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) all’articolo 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8)è aggiunto il seguente:

“2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratoriin tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Confe-renza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunica-zioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezzadello Stato” »;

dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) all’allegato 25:

1) all’articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: “di tipologiadiversa”, ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) all’articolo 34, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta laseguente:

“c-bis) nelle ipotesi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c),numero 2.8-bis), del Codice:

1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nellostesso ambito provinciale;

2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicatinello stesso ambito provinciale;

3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicatinello stesso ambito provinciale;

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 37: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratoriubicati nello stesso ambito provinciale;

5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicatinello stesso ambito provinciale” »;

al comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: « aeffettuare i controlli » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole da: « 18aprile del 2016 » fino a « 22 gennaio del 2004 » sono sostituite dalleseguenti: « 18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutelaai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 »;

al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: « L’Ente titolare/gestore »sono sostituite dalle seguenti: « L’ente titolare o gestore »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. L’articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, siinterpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta oda remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile,sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card giàattivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garanti-scano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione deidati necessari al riconoscimento dell’utente, la genuinità della ripresae il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali,effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore, sono ritenutecompatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all’articolo55, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,n. 259 ».

Dopo l’articolo 38 è inserito il seguente:

« Art. 38-bis. – (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dalvivo) – 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamentodi cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte allericadute economiche negative per il settore dell’industria culturaleconseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologicada COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per larealizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturaliquali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in unorario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione noncostitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto perl’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusi-vamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dallalegge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dallasegnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unicoper le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispettodelle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e ilcontrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusionedei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nelluogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 38: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo dipartecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed ècorredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto dinotorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fattiprevisti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da unarelazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegnerio nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo deigeometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spet-tacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’in-terno.

3. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla datadella presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

4. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza deirequisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessantagiorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività edi rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichia-razioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false omendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle san-zioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI deltesto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primoperiodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articoloè devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Oveil fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni,attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata diinizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti odei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da unoa tre anni ».

All’articolo 39:

al comma 1, le parole: « 200 mila euro » sono sostituite dalleseguenti: « 200.000 euro »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale,tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriale agevolatiai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitata-mente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, lafabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cuiagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-sione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le neces-sarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre2019 »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed esten-sione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 ».

Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 39: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Dopo l’articolo 39 sono inseriti i seguenti:

« Art. 39-bis. – (Modifiche alla disciplina della piattaforma telema-tica “Incentivi.gov.it”) – 1. All’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuo-vere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmidi finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico emigliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accessoe di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle infor-mazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze deibeneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli laconoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessionedegli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezionedella piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure disostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pub-bliche centrali e locali di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è alimentata attraverso l’intero-perabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma6”;

c) i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) al comma 6, le parole: “, da emanare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto,” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,ivi incluse le modalità per assicurare l’interoperabilità della piatta-forma Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cuiall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantirel’immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi1-bis e 2”.

2. All’attuazione dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decretodi cui al comma 6 del medesimo articolo 18-ter, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto.

Art. 39-ter. – (Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all’articolo1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) – 1. All’articolo 1,comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo èsostituito dai seguenti: “Con decreto del Ministro dello sviluppo eco-nomico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sonostabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine difavorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagliobiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli

Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 40: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

organismi di ricerca internazionale, l’integrazione con i finanziamentidella ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitaledi rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l’attuazione dell’in-tervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della societàInfratel Italia S.p.a. mediante apposita convenzione. Ai relativi oneri siprovvede nel limite massimo dell’1 per cento delle risorse del Fondo dicui al presente comma” e al sesto periodo, le parole : "dal regolamento"sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto" ».

All’articolo 40:

al comma 1, primo periodo, le parole: « nel registro imprese » sonosostituite dalle seguenti: « nel registro delle imprese »;

al comma 4, le parole: « i quali hanno sessanta giorni » sonosostituite dalle seguenti: « ai quali è assegnato un termine di sessantagiorni »;

al comma 11, capoverso, le parole: « Ai fini dello scioglimento ecancellazione » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dello scioglimentoe della cancellazione »;

al comma 12, capoverso, le parole: « in quello indicate » sonosostituite dalle seguenti: « indicate nel decreto »;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

« 12-bis. In conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 edell’esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerosepratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura, il termine per la conclusione deiprocedimenti di accorpamento di cui al comma 1 dell’articolo 61 deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è fissato al 30 novembre 2020.

12-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2492:

1) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, ilcancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell’annota-zione, al competente ufficio del registro delle imprese”;

2) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Unestratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso,entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registrodelle imprese per la relativa annotazione”;

b) all’articolo 2495:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:“, salvo quanto disposto dal secondo comma”;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzocomma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese

Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 41: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia dellapresentazione di reclami da parte del cancelliere” ».

Dopo l’articolo 40 sono inseriti i seguenti:

« Art. 40-bis. – (Semplificazione del terminale unico per i buonipasto elettronici) – 1. All’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, la parola: “individuati” è sostituitadalle seguenti: “individuati le modalità attuative della disposizione dicui al comma 6-bis, nonché”;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall’ar-ticolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dellosviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli eserciziconvenzionati un unico terminale di pagamento”.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 40-ter. – (Semplificazioni per le attività di recupero dei materialimetallici) – 1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materialimetallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionaledegli stessi, secondo i princìpi dell’economia circolare, le attività diraccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività direcupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizioneall’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decretolegislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l’Albo è istituito unregistro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai finidell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalitàsemplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, l’Albo definisce appositemodalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano efacilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, per le imprese cheintendano svolgere tali attività.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 40-quater. – (Semplificazioni in materia di visto per investitoriesteri) – 1. All’articolo 26-bis del testo unico di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “agli stranieri che inten-dono effettuare” sono aggiunte le seguenti: “, in nome proprio o perconto della persona giuridica che legalmente rappresentano”;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 siapresentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera,l’autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2,richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-zionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 42: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generalepremesse al codice civile.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis recal’attestazione dell’avvenuta verifica della condizione di reciprocità dicui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse alcodice civile”;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitoriesercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoroautonomo di cui all’articolo 26, è esonerato dalla verifica della condi-zione di reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla leggein generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva dicinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall’obbligodella sottoscrizione dell’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bise dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previstidal regolamento di attuazione” ».

All’articolo 41:

al comma 1:

al capoverso 2-ter, le parole: « , associano negli atti stessi, » sonosostituite dalle seguenti: « associano negli atti stessi » e le parole:« Dipartimento ella Ragioneria » sono sostituite dalle seguenti: « Dipar-timento della Ragioneria »;

al capoverso 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: « Mi-nistro per il SUD » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per il Sud »e, al terzo periodo, le parole: « 24 dicembre 2007, n. 144 » sono sostituitedalle seguenti: « 24 dicembre 2007, n. 244 »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All’articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicem-bre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2017, n. 18, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La comu-nicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dallaricezione, è trasmessa dal Ministro per il Sud e la coesione territorialeall’autorità politica delegata per il coordinamento della politica eco-nomica e la programmazione degli investimenti pubblici di interessenazionale” ».

All’articolo 42:

al comma 3, capoverso, la numerazione: « 27-nonies » è sostituitadalla seguente: « 27-novies ».

All’articolo 43:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « normativa dell’Unione » èinserita la seguente: « europea »;

Atti Parlamentari — 42 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 43: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

alla lettera b), le parole: « decreto del Presidente della Repub-blica, conseguentemente » sono sostituite dalle seguenti: « decreto delPresidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente, »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulca-nica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dallanormativa vigente in materia di produzione con metodo biologico,qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell’organismodi controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo,non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazionibiologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, con decreto del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite specifichesoglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nellepredette aree »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per glialimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell’eserciziodelle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nelrispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare illuogo di produzione, con modalità idonee a rendere chiare e facilmenteleggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.

7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti allasomministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all’articolo 3,comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare,chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzionedelle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale delproduttore o dell’importatore, in caso di provenienza da un Paeseestero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascunavivanda;

c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle ma-terie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e aimetodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per laqualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche dellevivande.

7-quater. All’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995,n. 194, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualità nazionale diproduzione integrata, istituito dall’articolo 2, comma 3, della legge 3febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontariconformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità e qualorail rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario,è ammessa una deroga alle indicazioni sull’impiego dei fitofarmaci

Atti Parlamentari — 43 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 44: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti pre-visti all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 delParlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009” »;

alla rubrica, le parole: « della legge 15 luglio 2011 » sono sostituitedalle seguenti: « dalla legge 15 luglio 2011 ».

Dopo l’articolo 43 sono inseriti i seguenti:

« Art. 43-bis. – (Semplificazioni in materia di accesso alle informa-zioni sugli alimenti) – 1. All’articolo 5-bis del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accessoalle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende dispo-nibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, inuna distinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparente',tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti,mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti daiPaesi dell’Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo aidati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato leoperazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti.All’attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvedecon le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Art. 43-ter. – (Modifiche alla legge n. 238 del 2016) – 1. Alla legge12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, le parole: “1° agosto” sono sostituitedalle seguenti: “15 luglio”;

b) all’articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La menzione ‘superiore’ non può essere abbinata alla menzione‘novello’, fatte salve le denominazioni preesistenti”;

c) all’articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciutia DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio,per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza com-merciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo biennio, daalmeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conduconovigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 8, cherappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarataallo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa deno-minazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati eimbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappre-sentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quellaDOC”;

d) all’articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) delcomma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi dicontrollo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e

Atti Parlamentari — 44 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 45: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

dell’Unione europea, sotto il coordinamento dell’ICQRF e in raccordocon le regioni. L’attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase delcommercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate ri-spondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similarinon ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alleproduzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi,nell’esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agentedi pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell’autoritàcompetente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degliappositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente.Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblicasicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espressoprovvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possonoeffettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possonosvolgere attività di autocontrollo sulle produzioni”;

e) l’articolo 46 è abrogato;

f) all’articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base allanorma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versionepiù aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi naturapubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente disposizione”.

Art. 43-quater. – (Misure per favorire l’ingresso in agricoltura digiovani imprenditori) – 1. Per contrastare la perdita di liquidità delleimprese dovuta alla diffusione del COVID-19, all’articolo 10 del decretolegislativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capopossono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tassopari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periododi preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento dellaspesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 percento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della pro-duzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva delperiodo di preammortamento, non superiore a quindici anni”.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e dellefinanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazionedel presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compati-bilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previstea legislazione vigente dall’articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile2000, n. 185, in modo da garantire l’assenza di oneri aggiuntivi per lafinanza pubblica.

3. All’attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiorioneri per il bilancio dello Stato e nell’ambito delle risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 46: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

L’articolo 44 è sostituito dal seguente:

« Art. 44. – (Misure a favore degli aumenti di capitale) – 1. In derogaagli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, delcodice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che siarappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate conil voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato inassemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate,le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti,ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;

b) l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori adaumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile,per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle societàa responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis delcodice civile.

3. Sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotatein mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di nego-ziazione possono deliberare l’aumento del capitale sociale mediantenuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensidell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile,anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20per cento del capitale sociale preesistente.

4. All’articolo 2441 del codice civile sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al secondo comma, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:“Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un terminenon inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta nelsito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in man-canza, dall’iscrizione dell’offerta nel registro delle imprese”;

b) al terzo comma, dopo le parole: “quotate in mercati regola-mentati” sono inserite le seguenti: “o negoziate in sistemi multilateralidi negoziazione”, dopo le parole: “nel mercato regolamentato” sonoinserite le seguenti: “o nel sistema multilaterale di negoziazione” e leparole: “cinque sedute” sono sostituite dalle seguenti: “due sedute”;

c) al quarto comma, dopo le parole: “quotate in mercati rego-lamentati” sono inserite le seguenti: “o negoziate in sistemi multilateralidi negoziazione” e dopo le parole: “società di revisione legale.” sonoaggiunte le seguenti: “Le ragioni dell’esclusione o della limitazionenonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissionedevono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositatapresso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entroil termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previstodalle leggi speciali” ».

Dopo l’articolo 44 è inserito il seguente:

« Art. 44-bis. – (Semplificazione dei criteri per la qualificazione dellePMI quotate) – 1. Al fine di semplificare i criteri per determinare

Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 47: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

l’elenco delle PMI quotate anche con l’obiettivo di pervenire ad unasemplificazione complessiva del regime applicabile alle società quotate,all’articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) le parole: “il cui fatturato anche anteriormente all’ammissionealla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni dieuro, ovvero” sono soppresse;

b) le parole: “entrambi i predetti limiti” sono sostituite dalleseguenti: “tale limite”;

c) le parole: “sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti”sono soppresse.

2. Gli emittenti che alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto assumono la qualifica di PMI in baseal solo criterio del fatturato continuano a mantenere tale qualifica perdue esercizi successivi a quello in corso ».

Dopo l’articolo 45 è inserito il seguente:

« Art 45-bis. – (Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendionelle aerostazioni) – 1. Al fine di semplificare, nonché di far fronteall’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sani-taria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alleaerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antin-cendio nei termini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decretodel Ministro dell’interno 17 luglio 2014, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui allalettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6,comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.

2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficaciaretroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini giàscaduti ».

All’articolo 46:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), capoverso 7-ter, lettera d), le parole:« Piano Strategico » sono sostituite dalle seguenti: « Piano di SviluppoStrategico »;

alla lettera b), numero 2), capoverso a-sexies), le parole: « pianostrategico » sono sostituite dalle seguenti: « Piano di Sviluppo Strate-gico » e le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2021 ».

All’articolo 47:

al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, la parola: « interessate » èsostituita dalla seguente: « interessati ».

Atti Parlamentari — 47 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 48: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

All’articolo 48:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All’articolo 7, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: “sono disposti” sono sostituite dalleseguenti: “possono essere disposti”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) siano riscontrati dai competenti organi di controllo, giurisdi-zionali o amministrativi, l’omesso esercizio o gravi irregolarità nell’e-spletamento delle funzioni e delle competenze previste rispettivamentedagli articoli 8, comma 3, e 9, comma 5, tali da compromettere ilfunzionamento dell’Autorità”.

1-ter. All’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo ilcomma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per le operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marinocostiere, oltre che nei bacini idrici, anche se non posti in siti di interessenazionale, si utilizzano le modalità e le migliori tecnologie disponibilifinalizzate a mitigare i rischi di propagazione di contaminanti, ovepresenti” »;

al comma 2, le parole: « data di entrata in vigore della presentedisposizione » sono sostituite dalle seguenti: « data di entrata in vigoredel presente decreto »;

al comma 5, le parole: « il Ministero » sono sostituite dalleseguenti: « il Ministro »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di mitigare gli effetti della pandemia e allo scopo disemplificare l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 199 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 199, comma 8,le parole: “Con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o piùdecreti” e la parola: “adottato” è sostituita dalla seguente: “adottati” »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Al fine di semplificare le componenti tariffarie dell’energiaelettrica necessaria per alimentare le navi tramite cold ironing, all’ar-ticolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle stesse forniture non siapplicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale deisuddetti prelievi”. Dall’attuazione del presente comma non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’Autorità diregolazione per energia, reti e ambiente provvede, ove necessario, aiconseguenti aggiornamenti compensativi delle componenti tariffariedell’energia elettrica »;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 49: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

alla rubrica, le parole: « e delle Autorità di sistema portuale »sono soppresse e dopo le parole: « della logistica portuale » sono inseritele seguenti: « , di cold ironing ».

Dopo l’articolo 48 sono inseriti i seguenti:

« Art. 48-bis. – (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616) – 1. Allalegge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) alla lettera c), la parola: “radiotelegrafica” è sostituita dallaseguente: “radioelettrica” e le parole: “1.600 tonnellate” sono sostituitedalle seguenti: “500 tonnellate”;

2) la lettera d) è abrogata;

b) all’articolo 6:

1) al quarto comma, le parole: “, c), d)” sono soppresse;

2) l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

“La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 4 èfissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuareannualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla datadi rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità dicui alla lettera f) dell’articolo 4 non può essere superiore a due anni,ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni”.

Art. 48-ter. – (Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche) –1. All’articolo 178, comma 1, del codice delle comunicazioni elettro-niche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole:“le ispezioni di cui all’articolo 176” sono inserite le seguenti: “effettuatidai propri funzionari”.

Art. 48-quater. – (Tracciabilità telematica delle movimentazioni delleunità navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle con-venzioni di arruolamento ai sensi dell’articolo 329 del codice dellanavigazione) – 1. Al fine di rafforzare gli interventi per la tracciabilitàdelle movimentazioni delle unità navali nei porti, con particolareriguardo alle attività dell’Agenzia delle dogane, all’articolo 14-bis,comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole:“agenti raccomandatari,” sono inserite le seguenti: “avvisatori marit-timi,”.

2. All’articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, leparole: “fino alla data del 31 agosto 2020” sono sostituite dalle seguenti:“fino al 31 dicembre 2020”.

Art. 48-quinquies. – (Zona logistica semplificata) – 1. All’articolo 1,comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: “Qualora in una regione ricadano più Autorità disistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e nell’ambitodi una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, laregione è autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica sempli-ficata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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retroportuali relative all’Autorità di sistema portuale che abbia scali inregioni differenti”.

2. All’articolo 1, comma 64, della predetta legge n. 205 del 2017 èaggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle Zone logistiche semplificateistituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 non trovanoapplicazione le agevolazioni di cui all’articolo 5, comma 2, del predettodecreto-legge n. 91 del 2017” ».

All’articolo 49:

al comma 5:

all’alinea, le parole: « decreto legislativo del 30 aprile » sonosostituite dalle seguenti: « codice della strada, di cui al decreto legislativo30 aprile »;

al capoverso 1-ter, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appar-tenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi esovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, èindicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interessenazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovatoo rilasciato se privo di tale indicazione »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992,n. 21, le parole: “che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing”sono sostituite dalle seguenti: “che abbiano la proprietà o la disponi-bilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine”.

5-ter. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente:

“E-bis - Strade urbane ciclabili”;

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente:

“E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreg-giata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocitànon superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale edorizzontale, con priorità per i velocipedi”;

b) all’articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis) è sostituito dai seguenti:

“12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, postadi norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua odiscontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nellostesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolodel velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti,da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentonol’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. Lacorsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quandosono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta so-vrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’articolo 151del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limi-tatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi daivelocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fasciadi sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura;

12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitu-dinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistrarispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia biancadiscontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere lacircolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario aquello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo delvelocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata allacircolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli”;

2) dopo il numero 58) è aggiunto il seguente:

“58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale sitrovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una parti-colare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie diaccesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”;

c) all’articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

“i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F oF-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/hovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possanocircolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescrittoper tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio sensociclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere previstaindipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza edalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoliautorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi èdenominata ‘doppio senso ciclabile’ ed è individuata mediante appositasegnaletica;

i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cuialla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed acondizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non siainferiore a 4,30 m.”;

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusala circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie diveicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. Idivieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agliscuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentantiistituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all’articolo381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, lelimitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto allasanzione amministrativa di cui al comma 13-bis”;

d) nel titolo I, dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:

“Art. 12-bis. – (Prevenzione ed accertamento delle violazioni inmateria di sosta e fermata) – 1. Con provvedimento del sindaco possonoessere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte leviolazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affi-damento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi com-prese, a dipendenti comunali o delle società private e pubblicheesercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o deiparcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essereconferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende munici-palizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e allapulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte leviolazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamentodelle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni inmateria di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativa-mente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco dicui al comma 1, previo accertamento dell’assenza di precedenti opendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguataformazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie man-sioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche alpersonale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico dipersone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalitàdi cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materiadi circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano iveicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere dicontestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragionedelle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporrela rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agliambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddettopersonale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione esottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propriacompetenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cuial comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti diviolazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelleoggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di propria compe-tenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi perla raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle straderiservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società digestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilitàdi accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle areeimmediatamente limitrofe alle aree oggetto dell’affidamento solo quandoqueste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere lemanovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio disosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell’affidamento.

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5. L’attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successivaall’emissione del verbale da parte del personale, e l’organizzazione delrelativo servizio sono di competenza dell’amministrazione comunaleattraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anchetutta l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato. I comuni possonoconferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitaretutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e deimancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi ele penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recuperosono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il conces-sionario.

6. Ai fini dell’accertamento nonché per la redazione della docu-mentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo èpossibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elet-tronici e fotografici.

7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

e) all’articolo 37, il comma 3 è abrogato;

f) all’articolo 75, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, conproprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio dinoleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’articolo 85,o a servizio di piazza di cui all’articolo 86, o a servizio di linea pertrasporto di persone di cui all’articolo 87, che sono soggetti all’accer-tamento di cui al comma 2”;

g) all’articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseritii seguenti: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, sono individuate le tipologie di modificadelle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento aiveicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali lavisita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con ilmedesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure pergli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione”;

h) all’articolo 94:

1) al comma 2, le parole: “procede all’aggiornamento dellacarta di circolazione” sono sostituite dalle seguenti: “procede all’ag-giornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225e 226”;

2) al comma 4, dopo le parole: “l’aggiornamento” sono inseritele seguenti: “dei dati presenti nell’archivio nazionale dei veicoli”;

i) all’articolo 126:

1) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso lacommissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agliaccertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, lacommissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvi-sorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Ilrilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verificadell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionaledegli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permessoprovvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida chedevono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma8, e 187, comma 6”;

2) al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Chiha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea oallo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dallariacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessasecondo la procedura ordinaria prevista al comma 8”;

3) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. La commissione medica locale di cui all’articolo 119,comma 4, che, a seguito di accertamento dell’idoneità psicofisica, valutache il conducente debba procedere al declassamento della patente diguida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all’Ufficiocentrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione dellanuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei datidella commissione medica locale all’Ufficio centrale operativo delDipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed ilpersonale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture edei trasporti”;

l) all’articolo 145, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare laprecedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili ovi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hannol’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsieciclabili”;

m) all’articolo 148, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un auto-veicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usareparticolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza lateraledi sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilitàdi ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima dieffettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolovaluta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra incompleta sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente lavelocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiutaa ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunqueviola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioniamministrative di cui al comma 16, primo periodo”;

n) all’articolo 150, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita lacircolazione a doppio senso ciclabile di cui all’articolo 7, comma 1,

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lettera i-bis), qualora risulti non agevole l’incrocio, i conducenti deglialtri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sullacorsia ciclabile per doppio senso ciclabile”;

o) all’articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: “, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiorea 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiorea 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo unpasseggero oltre al conducente”;

p) all’articolo 180, comma 4, dopo le parole: “e per quelli adibitia locazione senza conducente” sono inserite le seguenti: “, ovvero confacoltà di acquisto in leasing,”;

q) all’articolo 182:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circola-zione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili”;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovverosulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile,quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con lemodalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamentoper la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circola-zione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio sensociclabile”;

3) al comma 9-ter, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:“L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pistaciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro inprossimità dell’intersezione”;

r) all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), le parole: “attraversoi dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15maggio 1997, n. 127” sono sostituite dalle seguenti: “o con accesso otransito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di appositoregolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioniper l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, al fine diconsentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, iningresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cuial periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenzaall’interno delle medesime zone”.

5-quater. L’articolo 74 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

5-quinquies. L’articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, èabrogato.

5-sexies. Il regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 giugno 1999, n. 250, è abrogato con effetto dalla data dientrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti da adottare ai sensi dell’articolo 201, comma 1-bis, lettera g),

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del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285.

5-septies. All’articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alledelibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli dasottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agliarticoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente auto-rizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sotto-porre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché lacircolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessicontrolli entro il 31 dicembre 2020”;

b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:

“4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazionedelle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da CO-VID- 19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cuiall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possonoessere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto,per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo deirichiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all’ar-ticolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870”.

5-octies. All’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “Allo scopo di finanziare interventifinalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite aisensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018,n. 2” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’installazione della segnaleticalungo l’itinerario ciclo-turistico appenninico dal comune di Altare, inLiguria, fino al comune di Alia, in Sicilia”;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse delpredetto Fondo”.

5-novies. All’articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29maggio 2017, n. 98, le parole: “entro il 31 ottobre 2020” sono sostituitedalle seguenti: “entro il 31 marzo 2021”.

5-decies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, si provvede all’aggiornamentodel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della

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Page 57: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495.

5-undecies. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,n. 168, le parole: “sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere Ce D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2” sonosostituite dalle seguenti: “sulle restanti tipologie di strade, ovvero susingoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto aisensi del comma 2”.

5-duodecies. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, icommi 132 e 133 sono abrogati.

5-terdecies. L’articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, èabrogato ».

Nel capo I del titolo IV, dopo l’articolo 49 è aggiunto il seguente:

« Art. 49-bis. – (Disposizioni in materia di rilascio del documentounico di circolazione) – 1. Per tutte le operazioni gestite con leprocedure attualmente vigenti che danno luogo al rilascio del docu-mento unico di circolazione e di proprietà di cui al decreto legislativo29 maggio 2017, n. 98, l’intestatario di un veicolo diverso da quelli dicui all’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, può richiedere la restituzione del documento dicircolazione originale, previa apposizione di un segno di annullamento.

2. La restituzione del documento di circolazione originale è su-bordinata al pagamento di un contributo, in sede di presentazionedell’istanza, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con appo-sito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti.

3. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente ar-ticolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente ».

All’articolo 50:

al comma 1:

alla lettera c), numero 1):

all’alinea, le parole: « è inserito il seguente » sono sostituitedalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

al capoverso 2-bis, le parole: « trenta giorni » sono sostituitedalle seguenti: « centoventi giorni », dopo le parole: « tenendo conto dellecaratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesag-gistiche e morfologiche » sono inserite le seguenti: « e delle aree sia aterra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interessenazionale da bonificare ovvero limitrofe » e le parole: « verifica diassoggettabilità o a VIA » sono sostituite dalle seguenti: « verifica diassoggettabilità a VIA o a VIA »;

dopo il capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti:

« 2-ter. L’individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deveavvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei

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Page 58: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonioculturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualitàdell’aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradatile cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irrever-sibile e definitivo.

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bisoccorre privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di superfici di struttureedificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso »;

alla lettera d), numero 1), capoverso 2-bis, al primo periodo, leparole: « dell’ISPRA » sono sostituite dalle seguenti: « del Sistema na-zionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno2016, n. 132 » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Icomponenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC non possonofar parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo »;

alla lettera e), numero 2), capoverso 4-bis, le parole: « è indicatoil termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.”. » sono sostituite dalleseguenti: « sono indicati l’autorità cui è possibile ricorrere e il relativotermine”; »;

alla lettera f), capoverso Articolo 19:

al comma 2, le parole: « i chiarimenti e le integrazionirichieste » sono sostituite dalle seguenti: « i chiarimenti e le integrazionirichiesti, »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « delle integrazionirichieste » sono sostituite dalle seguenti: « dei chiarimenti e delle inte-grazioni richiesti » e il secondo periodo è soppresso;

al comma 4, le parole: « Entro trenta » sono sostituite dalleseguenti: « Entro e non oltre quarantacinque »;

al comma 5, dopo le parole: « se il progetto ha possibili » èinserita la seguente: « ulteriori »;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: « sul sito internetistituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzio-nale dell’autorità competente »;

alla lettera i), numero 3), le parole: « dopo il primo periodo èinserito il seguente: “In alternativa, la pubblicazione può avvenire acura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sitointernet istituzionale dell’autorità competente tempestivamente indi-cate da quest’ultima.”, e » sono soppresse;

alla lettera l):

al numero 2), le parole: « ulteriori venti giorni” e » sonosostituite dalle seguenti: « ulteriori venti giorni” e, al secondo periodo, »;

al numero 3), il capoverso 3.2 è soppresso;

alla lettera n):

al numero 2), il quarto periodo è soppresso e, al quintoperiodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

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Page 59: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

al numero 3), capoverso 7, il quinto periodo è soppresso;

al numero 4), capoverso 8, al primo periodo, dopo le parole:« di cui al » sono inserite le seguenti: « primo periodo del » e, al secondoperiodo, le parole: « e dei titoli abilitativi » sono sostituite dalle seguenti:« e i titoli abilitativi »;

alla lettera o), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

« 2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: “sessanta giorni”sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”;

2-bis) al comma 7, terzo periodo, le parole: “centoventi giorni”sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni” »;

dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:

« p-bis) all’articolo 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Il proponente, entro i termini di validità disposti dalprovvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmetteall’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delleopere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, compren-siva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto alprogetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La docu-mentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autoritàcompetente”;

p-ter) all’articolo 102, comma 1, la parola: “ovvero” è sostituitadalle seguenti: “o, in alternativa” »;

la lettera q) è sostituita dalla seguente:

« q) al numero 8) dell’allegato II alla parte seconda, le parole: “dipetrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimicicon capacità complessiva superiore a 40.000 m3” sono sostituite dalleseguenti: “di petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 m3;di prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici concapacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate” »;

alla lettera r), numero 2), capoverso 5-quater, la parola: « trenta »è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti delMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diconcerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismoe con il Ministero della salute, sono recepite le norme tecniche per laredazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistemanazionale a rete per la protezione dell’ambiente, finalizzata allo svol-gimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazionedei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’allegato VIIalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,per il tramite della Scuola di specializzazione in discipline ambientali

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Page 60: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

di cui all’articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,assicura, mediante appositi protocolli d’intesa con l’autorità compe-tente, il supporto scientifico e la formazione specifica al personale delMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare conparticolare riferimento a quello operante presso la direzione generalecompetente in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali. A talfine, nonché per assicurare il funzionamento della suddetta Scuola, ilMinistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare rico-nosce all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale uncontributo pari ad euro 300.000 per l’anno 2020 e ad euro 700.000 adecorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pariad euro 300.000 per l’anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorreredall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 1° giugno 2002,n. 120. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l’articolo 50 è inserito il seguente:

« Art 50-bis. – (Accelerazione dei processi amministrativi per leattività infrastrutturali) – 1. All’articolo 119, comma 1, del codice delprocesso amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,n. 104, dopo la lettera m-sexies) è aggiunta la seguente:

“m-septies) l’autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis eseguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche,quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto difluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessoriconnessi o funzionali all’esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodottinecessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonchérispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazioneambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazionedi impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza stataleo regionale, indicati dall’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, nonché agli atti che definiscono l’intesa Stato-regione” ».

All’articolo 52:

al comma 1, capoverso Art. 242-ter, comma 4:

alla lettera a), dopo le parole: « mediante un Piano di indaginipreliminari » è inserito il seguente segno di interpunzione: « . »;

alla lettera c), le parole: « gestione rifiuti » sono sostituite dalleseguenti: « gestione dei rifiuti »;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) ove l’indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti cheil livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interessenazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dalcomma 4-bis dell’articolo 252 e per gli altri siti nel rispetto di quantoprevisto dal comma 2 dell’articolo 242 ».

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Page 61: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:

« Art. 52-bis. – (Misure a sostegno della razionalizzazione della retedi distribuzione dei carburanti) – 1. Al comma 115 dell’articolo 1 dellalegge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: “tre anni dalla data di entrata invigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicem-bre 2023” ».

All’articolo 53:

al comma 1:

al capoverso 4-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Incaso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’Agenzia diprotezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indaginipreliminari è concordato con l’Istituto superiore per la protezione e laricerca ambientale, che si pronuncia entro e non oltre i quindici giornisuccessivi su segnalazione del proponente o dell’autorità competente »e le parole da: « da avviare » fino alla fine del capoverso sono sostituitedalle seguenti: « da concludere nel termine di novanta giorni dalla datadi acquisizione dell’autocertificazione, decorsi i quali il procedimentodi verifica si considera definitivamente concluso »;

il capoverso 4-quater è sostituito dal seguente:

« 4-quater. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo,sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente ri-spetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certifi-cazione di avvenuta bonifica di cui all’articolo 248 limitatamente allepredette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singolearee catastalmente individuate, fermo restando l’obbligo di raggiungeretutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da conta-minazione. In tal caso è necessario effettuare un’analisi di rischio attaa dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sot-terranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischioper i fruitori e per le altre matrici ambientali secondo le specifichedestinazioni d’uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell’ar-ticolo 242 sono comunque prestate per l’intero intervento e sonosvincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: “Ai fini della perimetrazione delsito” sono inserite le seguenti: “, inteso nelle diverse matrici ambientalicompresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,”;

b) al comma 4, le parole: “può avvalersi anche dell’Istitutosuperiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delleAgenzie regionali per la protezione dell’ambiente delle regioni interes-sate” sono sostituite dalle seguenti: “si avvale per l’istruttoria tecnica delSistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)”.

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Page 62: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2-ter. All’articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, le parole: “ai sensi dell’articolo 250” sono sostituite dalleseguenti: “ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5” e dopo le parole:“L’onere reale viene iscritto” sono inserite le seguenti: “nei registriimmobiliari tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio”.

2-quater. All’articolo 306-bis, comma 1, del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole: “Salvo che latransazione avvenga in sede giudiziale a norma dell’articolo 185 delcodice di procedura civile,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:“in sede amministrativa” »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. È individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi dellanormativa vigente l’area interessata dalla presenza di discariche edimpianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel sito dell’Area vasta diGiugliano (Napoli). Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare si provvede alla perimetrazionedella predetta area.

9-ter. In caso di compravendita di aree ubicate nei siti di interessenazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare, su istanza congiunta degli interessati, autorizza entro novantagiorni dal ricevimento dell’istanza la volturazione dell’autorizzazione dicui ai commi 4 e 6” ».

All’articolo 54:

al comma 2, le parole: « delle regioni interessate e delle provinceautonome » sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni e delle provinceautonome interessate »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, dopo le parole: “sono sottoposti” sono inserite le seguenti:“alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica(VAS), di cui all’articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferi-mento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IValla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare unqualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezionespeciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classi-ficati come siti di importanza comunitaria per la protezione deglihabitat naturali e della flora e della fauna selvatica” »;

al comma 3:

al capoverso 4-bis, le parole: « Nelle more dell’adozione deipiani ai sensi dell’articolo 67, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:« Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agliarticoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti », dopo leparole: « realizzazione di interventi » è inserita la seguente: « collaudati »e le parole: « con proprio atto dall’Autorità di bacino distrettuale » sono

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Page 63: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

sostituite dalle seguenti: « con proprio atto dal Segretario generaledell’Autorità di bacino distrettuale »;

al capoverso 4-ter, le parole: « l’Autorità di bacino distrettualepuò adottare » sono sostituite dalle seguenti: « il Segretario generaledell’Autorità di bacino distrettuale può adottare »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropria-zioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventidi competenza dei commissari straordinari per il dissesto idrogeologico,una volta emesso il decreto di occupazione d’urgenza, prescindendo daogni altro adempimento, si provvede alla redazione dello stato diconsistenza e del verbale d’immissione in possesso dei suoli anche conla sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri entiterritoriali interessati ».

All’articolo 55:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), dopo le parole: « al comma 3, » sono inserite leseguenti: « il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il Presidente ènominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cuiterritorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una ternaproposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovataesperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni,oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entrotrenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioniinteressate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti. Decorso ilsuddetto termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delleregioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorioe del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per ma-teria, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvedealla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna”e » e dopo le parole: « nonché dell’ente parco interessato » sono inseritele seguenti: « , sessanta giorni prima della scadenza del Presidente incarica »;

dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzionedelle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della paritàdi genere” »;

alla lettera e):

al capoverso 1-bis, le parole: « se richiesta dello stesso enteparco. “L’ente parco” » sono sostituite dalle seguenti: « se richiesta dallostesso Ente parco, fatta salva l’eventuale estensione della durata dellaconcessione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del regolamento di cui

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Page 64: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.L’Ente parco » e le parole: « a legislazione vigente” » sono sostituite dalleseguenti: « a legislazione vigente »;

al capoverso 1-quater, le parole: « tali beni in uso a terzidietro il pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « i beni demaniali dicui al comma 1-bis, dietro il pagamento »;

al comma 2, le parole: « a partire » sono soppresse;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All’articolo 227 del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “dalla legge 12 dicembre 2019,n. 141,” sono inserite le seguenti: “nonché nelle aree marine protette,”e le parole: “alle micro, piccole e medie imprese” sono sostituite dalleseguenti: “alle micro e piccole imprese”;

b) al comma 3, le parole: “avere sede legale e operativa neicomuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compresoall’interno di una ZEA” sono sostituite dalle seguenti: “avere la sedeoperativa all’interno di una ZEA o operare all’interno di un’areamarina protetta”.

3-ter. All’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019,n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,n. 141, le parole: “micro, piccole e medie imprese con sede legale eoperativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propriasuperficie compreso all’interno di una ZEA” sono sostituite dalleseguenti: “micro e piccole imprese con sede operativa all’interno di unaZEA” ».

Nel capo II del titolo IV, dopo l’articolo 55 è aggiunto il seguente:

« Art. 55-bis. – (Semplificazioni per interventi su impianti sportivi)– 1. All’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di renderemaggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accoglierecompetizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo digarantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali disicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda rea-lizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in derogaagli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alleeventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate,nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visualidi cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione ola riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella origi-naria. L’individuazione di tali elementi, qualora presenti, è rimessa alMinistero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il quale ne

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Page 65: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

indica modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovoimpianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostitu-zione edilizia volti alla migliore fruibilità dell’impianto medesimo. Ilprovvedimento di cui al periodo precedente è adottato entro il terminedi novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionariodell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trentagiorni per l’acquisizione di documenti che non siano già in possessodella sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessariall’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia com-pletato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturalericadente sull’impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delledichiarazioni di interesse culturale eventualmente già adottate.

1-ter. Nell’adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, ilMinistero per i beni e le attività culturali e per il turismo tiene contoche l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto èrecessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità dell’impiantomedesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumitàpubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard internazionali e dellasostenibilità economico-finanziaria dell’impianto. La predetta esigenzaprevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientalee di compatibilità paesaggistica dell’intervento” ».

All’articolo 56:

al comma 1:

alla lettera c), le parole: « fermo restando » sono sostituite dalleseguenti: « fermi restando »;

alla lettera d), capoverso Articolo 6-bis:

al comma 3, le parole: « sulle coperture di fabbricati rurali e diedifici a uso produttivo » sono sostituite dalle seguenti: « sulle coperturedi fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali »;

al comma 4, le parole: « mediante mezzo cartaceo » sono sostituitedalle seguenti: « in formato cartaceo » e la parola: « igienicosanitarie » èsostituita dalla seguente: « igienico-sanitarie »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e diusufruire di una disciplina più favorevole alla loro effettiva diffusione,gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzionedi energia elettrica sono classificati come opere connesse ai sensidell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 »;

al comma 3, dopo le parole: « titolari di impianti che beneficiano »sono inserite le seguenti: « o che hanno beneficiato », le parole: « decreto-legge 23 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 23dicembre 2013 » e le parole: « . Il GSE predispone, per tali impianti,separate graduatorie » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché adeventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delletariffe dell’energia elettrica successivamente approvati, anche in ese-cuzione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima »;

Atti Parlamentari — 65 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 66: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

al comma 5, dopo le parole: « dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,possono partecipare » sono inserite le seguenti: « , con progetti diintervento sullo stesso sito, »;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

“i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilità di partecipa-zione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito dirimozione dell’amianto, con agevolazioni premiali e modalità di par-tecipazione quanto più possibile ampie. A tali fini:

1) non è necessario che l’area dove è avvenuta la sostituzionedell’amianto coincida con quella dove viene installato l’impianto, pur-ché l’impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edificicatastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficiemaggiore di quella dell’amianto sostituito, fermo restando che in talecaso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i be-nefìci aggiuntivi per la sostituzione dell’amianto;

i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degliincentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sottouna determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, laparte degli incentivi non assegnati può essere destinata ad altreprocedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso didomanda” »;

al comma 7:

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) al comma 1, le parole: “incentivi nel settore elettrico etermico” sono sostituite dalle seguenti: “incentivi nei settori elettrico,termico e dell’efficienza energetica” »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: “al fine disalvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degliimpianti” sono sostituite dalle seguenti: “al fine di salvaguardare laproduzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e ilrisparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento,degli impianti” »;

alla lettera b), alle parole: « Nei casi » è premessa la seguentenumerazione: « 3-bis. »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopoil comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici darealizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale purché

Atti Parlamentari — 66 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 67: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

siano stati autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decretolegislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agli incentivi pertali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni.

1-ter. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solarifotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi eripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamentoper le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbiaattestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripri-stino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto dellenorme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 2,del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accesso agliincentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni edichiarazioni”.

8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cuiall’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, èdifferita al 31 dicembre 2020 ».

All’articolo 57:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica delveicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerare unservizio e non una fornitura di energia elettrica »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All’articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) è sostituitadalla seguente:

“h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicolielettrici. In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica,possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivarel’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora daltermine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazionedalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenzaelevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo16 dicembre 2016, n. 257” »;

al comma 6, le parole: « l’installazione la realizzazione » sonosostituite dalle seguenti: « l’installazione, la realizzazione »;

al comma 8, le parole: « un’area o insieme » sono sostituite dalleseguenti: « un’area o un insieme »;

al comma 10, le parole: « per l’intero periodo agevolato » sonosostituite dalle seguenti: « , per l’intero periodo per cui è stata concessal’agevolazione, »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. All’articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 68: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2012, n. 134, dopo le parole: “ad esclusiva trazione elettrica,” sonoinserite le seguenti: “ovvero a trazione ibrida con l’installazione dimotori elettrici,” »;

al comma 15, le parole: « del Ministero e delle infrastrutture »sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero delle infrastrutture ».

All’articolo 58:

al comma 1, capoverso Art. 35, comma 1, dopo le parole: « Statimembri » sono inserite le seguenti: « dell’Unione europea »;

al comma 3, le parole: « dall’Autorità per l’energia elettrica e ilgas » sono sostituite dalle seguenti: « dall’Autorità di regolazione perenergia, reti e ambiente (ARERA) ».

All’articolo 59:

il comma 1 è soppresso.

All’articolo 60:

al comma 2, le parole: « del decreto del Presidente del Consiglio »sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri »;

al comma 3, alinea, le parole: « 1 giugno » sono sostituite dalleseguenti: « 1° giugno »;

al comma 4:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera c):

al capoverso 2-bis, al primo periodo, le parole: « o in concomi-tanza con l’apertura del cantiere o della relativa pista » sono soppressee le parole: « di cui al citato articolo 25, comma 8 » sono sostituite dalleseguenti: « di cui al citato articolo 25, comma 9 » e l’ultimo periodo èsoppresso;

al capoverso 2-ter, l’ultimo periodo è soppresso;

al comma 5:

all’alinea, le parole: « sono appartate » sono sostituite dalleseguenti: « sono apportate »;

la lettera a) è soppressa;

al comma 7, dopo le parole: « personale docente » è inserito ilseguente segno di interpunzione: « , »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il comma 6 è abrogato;

Atti Parlamentari — 68 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 69: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

b) all’articolo 12, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agliarticoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale del gas ilservizio di interrompibilità a favore della sicurezza stabilito nei pianidi emergenza del sistema nazionale del gas naturale sono esoneratidalla corresponsione dei corrispettivi tariffari che remunerano il ser-vizio di stoccaggio strategico e il fattore di copertura dei ricavi delservizio di stoccaggio”;

c) all’articolo 12, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:

“11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso larete italiana del gas proveniente da altri Stati membri dell’Unioneeuropea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regimeregolato, erogabile solamente su autorizzazione del Ministero dellosviluppo economico per fronteggiare situazioni di emergenza del si-stema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessiai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinatoall’approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emer-genza” ».

Dopo l’articolo 60 è inserito il seguente:

« Art. 60-bis. – (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico dibiossido di carbonio) – 1. Al fine di consentire l’avvio di iniziative dicattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2) e sempli-ficare le relative procedure autorizzative, al decreto legislativo 14settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo le parole: “Conferenza Stato-regioni” sono inserite le seguenti: “per la parte in terraferma”;

b) all’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nelle more dell’individuazione delle aree di cui al comma 1,eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sonorilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 delpresente decreto. Sono comunque considerati quali siti idonei i giaci-menti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell’ambitodella zona economica esclusiva e della piattaforma continentale, per iquali il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare i titolaridelle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi speri-mentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cuiagli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili. Iprogrammi sperimentali che interessano un volume complessivo distoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sonosottoposti a valutazione ambientale”;

c) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. I progetti sperimentali di esplorazione e stoccaggio geologicodi CO2 possono essere inclusi nel decreto del Presidente del Consigliodei ministri di cui all’articolo 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152”.

Atti Parlamentari — 69 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 70: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2. Le modalità e i tempi di esecuzione di programmi che com-prendono la cattura di flussi di CO2 in impianti esistenti, la realizza-zione delle infrastrutture per il trasporto di CO2 e il successivostoccaggio, riutilizzo o recupero di CO2 possono essere definiti conappositi contratti di programma da stipulare tra i soggetti proponentie il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e le regioni interessate ».

All’articolo 62:

al comma 1:

al capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: « o modificadi opere civili esistenti » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi gliinterventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o didemolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni dicentrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedi-mento di definitiva messa fuori servizio »;

al capoverso 2-quater:

alla lettera a), dopo le parole: « in corso di dismissione » èinserito il seguente segno di interpunzione: « , », la parola: « 300MW » èsostituita dalle seguenti: « 300 MW » e dopo le parole: « in servizio » èinserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), le parole: « all’articolo 1 del decreto legge 7febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile2002, n. 55 » sono sostituite dalle seguenti: « al presente articolo »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in com-binato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimen-tati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predettiimpianti, ai sensi della normativa vigente, e sono autorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle provincedelegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le di-sposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,n. 387, ove l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato dafonti rinnovabili sia da realizzare;

2) procedura di modifica ai sensi dell’articolo 12, comma 3, deldecreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l’impianto di produ-zione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già rea-lizzato e l’impianto di accumulo elettrochimico comporti l’occupazionedi nuove aree rispetto all’impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all’arti-colo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l’impianto diproduzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è giàesistente e l’impianto di accumulo elettrochimico non comporta occu-pazione di nuove aree »;

Atti Parlamentari — 70 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 71: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

alla lettera d), primo periodo, le parole: « previsioni di leggeesistenti » sono sostituite dalle seguenti: « previsioni di legge vigenti »,dopo le parole: « prevenzione degli incendi » è inserito il seguente segnodi interpunzione: « , » e le parole: « dal parte del gestore » sono sostituitedalle seguenti: « da parte del gestore ».

Dopo l’articolo 62 sono inseriti i seguenti:

« Art. 62-bis. – (Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8luglio 1950, n. 640) – 1. Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nelsettore dei trasporti e in coerenza con il Piano nazionale integrato perl’energia e il clima, sono attribuite ad Acquirente unico Spa le attivitàpreviste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché le attività propedeu-tiche, conseguenti o comunque correlate alle precedenti.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate lemodalità di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, alfine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delleattività di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigoredello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzionedelle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi epassivi del soggetto di cui al decreto del Ministro dell’industria, delcommercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro econ il Ministro delle finanze, del 5 gennaio 1998. Le attività di cui alcomma 1 possono essere svolte da Acquirente unico Spa mediantel’acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano Spa (SFBM), sub-concessionaria del soggetto di cui al decreto richiamato al primoperiodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attività di cui alcomma 1, al valore di acquisizione che sarà determinato mediante unaperizia giurata di stima che quantifichi il capitale economico dell’ac-quisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di cui al presente articolosono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cuiall’articolo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145.

4. Le modalità con cui Acquirente unico Spa acquisisce le attivitàdi cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dellosviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e dellefinanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto, sulla base delle propostedi Acquirente unico Spa. L’ammontare del contributo di cui all’articolo3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, è determinato con decreto delMinistero dello sviluppo economico, in modo da assicurare l’equilibrioeconomico, patrimoniale e finanziario di Acquirente unico Spa, nonchédella SFBM in caso di acquisizione da parte di Acquirente unico Spadi quest’ultima.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanareentro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi per l’eser-cizio delle attività di cui al comma 1, sulla base del piano predispostoda Acquirente unico Spa, ed è stabilita la data entro la quale diviene

Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 72: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

effettiva l’operatività di Acquirente unico Spa e a partire dalla qualequest’ultimo subentra nelle funzioni di gestione del fondo di cuiall’articolo 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acquirente unico Spaadegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente articoloprevedendo l’obbligo della tenuta della contabilità in maniera distintae separata dalle altre attività da esso svolte.

6. A decorrere dalla data di effettiva operatività di Acquirenteunico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguentidisposizioni:

a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640,alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145,qualora incompatibile con le disposizioni del presente articolo.

Art. 62-ter. – (Introduzione di una soglia per i canoni annui per leconcessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi) – 1. All’ar-ticolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 9 èinserito il seguente:

“9-bis. Al fine di garantire la prosecuzione in condizioni di eco-nomicità della gestione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi,l’ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto pertutte le concessioni in titolo al singolo concessionario non può superareil 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenutanell’anno precedente”.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All’articolo 63:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestaliubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i benie le attività culturali e per il turismo, e previa intesa in sede diConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, elabora entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un pro-gramma straordinario di manutenzione del territorio forestale e mon-tano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissatidall’ONU per il 2030, del Green new deal europeo e della Strategiadell’Unione europea per la biodiversità per il 2030. Il programmastraordinario è composto da due sezioni, la sezione A e la sezione B.La sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventiselvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli

Atti Parlamentari — 72 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 73: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradateo frammentate, di tutela dei boschi vetusti presenti secondo quantoprevisto dall’articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 3aprile 2018, n. 34, da attuare da parte di imprese agricole e forestali,su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestalie delle regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali eregionali. La sezione B del programma è destinata al sostegno dellarealizzazione di piani forestali d’indirizzo territoriale, per ambitisubregionali omogenei, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 34del 2018, nell’ambito di quadri programmatici regionali almeno de-cennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestalie organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo »;

al comma 2, le parole: « o il ripristino » sono sostituite dalleseguenti: « o di ripristino » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria naturalistica perfavorire nel contempo l’uso agricolo, la riduzione del rischio idraulico,il recupero della capacità autodepurativa del territorio, anche promuo-vendo fasce tampone vegetali, e la tutela della biodiversità »;

al comma 3, le parole: « è adottato previa intesa » sono sostituitedalle seguenti: « è adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, sentito il parere dell’Autorità dibacino distrettuale competente e previa intesa »;

al comma 6, al primo periodo, le parole: « e 50 milioni per l’anno2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e a 50 milioni di euro per l’anno2021 » e, al secondo periodo, le parole: « risorse assegnate al Ministerodelle politiche agricole forestali nel riparto » sono sostituite dalleseguenti: « risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali in sede di riparto ».

Dopo l’articolo 63 è inserito il seguente:

« Art. 63-bis. – (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari)– 1. All’articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, leparole: “fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dellostato di emergenza sanitaria,” sono soppresse ».

All’articolo 64:

al comma 1, lettera a), le parole: « cicli industriali » sono sostituitedalle seguenti: « cicli produttivi »;

al comma 2, alinea, le parole: « nel limite di impegni assumibilefissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio delloStato » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di impegno assumibilifissati annualmente dalla legge di bilancio » e le parole: « ai termini econdizioni » sono sostituite dalle seguenti: « ai termini e alle condi-zioni »;

al comma 5, le parole: « con il decreto di cui all’articolo 1, comma88, terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto di cuiall’articolo 1, comma 88, quarto periodo » e le parole: « con la legge di

Atti Parlamentari — 73 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 74: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

approvazione del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti:« con la legge di bilancio »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, dopo le parole: “partenariato pubblico-privato” sono inserite leseguenti: “e anche realizzati con l’intervento di università e organismiprivati di ricerca” ».

Dopo l’articolo 64 sono inseriti i seguenti:

« Art. 64-bis. – (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e disemplificazione) – 1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie eurgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematicheconnesse all’incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubblicheamministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenzadei termini indicati nell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlliprevisti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivitàproduttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPLdi qualsiasi capacità comunicano all’INAIL, entro diciotto mesi dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite latecnica di controllo basata sull’emissione acustica alla data delladichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventigiorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure diverifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministridelle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti apressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessivasuperiore a 13 m3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, l’INAIL definisce la proceduraoperativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi dicui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delleemissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuarele verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un’appositarelazione tecnica relativa all’attuazione delle disposizioni di cui aicommi precedenti.

Art. 64-ter. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni delpresente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelleprovince autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con lenorme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche conriferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

Atti Parlamentari — 74 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 75: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, pubbli-cato nel supplemento ordinario n. 24alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16luglio 2020. *

TESTO DEL DECRETO-LEGGE TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE

LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA

REPUBBLICA

Misure urgenti per la semplificazione el’innovazione digitale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costitu-zione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020,n. 30, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 luglio 2020, n. 72;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50;

* Si veda anche l’Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 2020.

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 76: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Ritenuta la straordinaria necessità e ur-genza di realizzare un’accelerazione degliinvestimenti e delle infrastrutture attra-verso la semplificazione delle procedure inmateria di contratti pubblici e di edilizia,operando senza pregiudizio per i presidi dilegalità;

Ritenuta altresì la straordinaria neces-sità e urgenza di introdurre misure di sem-plificazione procedimentale e di sostegno ediffusione dell’amministrazione digitale,nonché interventi di semplificazione in ma-teria di responsabilità del personale delleamministrazioni, nonché di adottare mi-sure di semplificazione in materia di atti-vità imprenditoriale, di ambiente e di greeneconomy, al fine di fronteggiare le ricaduteeconomiche conseguenti all’emergenza epi-demiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio deiMinistri, adottata nella riunione del 6 luglio2020;

Sulla proposta del Presidente del Con-siglio dei ministri e del Ministro per lapubblica amministrazione di concerto coni Ministri dell’interno, della giustizia, del-l’economia e delle finanze, dello sviluppoeconomico, delle politiche agricole alimen-tari e forestali, dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, delle infrastrut-ture e dei trasporti, per i beni e le attivitàculturali e per il turismo, della salute, perl’innovazione tecnologica e la digitalizza-zione, per gli affari regionali e le autonomiee per gli affari europei;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Atti Parlamentari — 76 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 77: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CON-TRATTI

PUBBLICI ED EDILIZIA

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CON-TRATTI

PUBBLICI ED EDILIZIA

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CON-TRATTI PUBBLICI

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CON-TRATTI PUBBLICI

Articolo 1.

(Procedure per l’incentivazione degli investi-menti pubblici durante il periodo emergen-ziale in relazione all’aggiudicazione dei con-

tratti pubblici sotto soglia)

Articolo 1.

(Procedure per l’incentivazione degli investi-menti pubblici durante il periodo emergen-ziale in relazione all’aggiudicazione dei con-

tratti pubblici sotto soglia)

1. Al fine di incentivare gli investimentipubblici nel settore delle infrastrutture edei servizi pubblici, nonché al fine di farfronte alle ricadute economiche negative aseguito delle misure di contenimento e del-l’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e157, comma 2, del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, recante Codice dei con-tratti pubblici, si applicano le procedure diaffidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,qualora la determina a contrarre o altroatto di avvio del procedimento equivalentesia adottato entro il 31 luglio 2021. In talicasi, salve le ipotesi in cui la procedura siasospesa per effetto di provvedimenti del-l’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’in-dividuazione definitiva del contraente av-viene entro il termine di due mesi dalladata di adozione dell’atto di avvio del pro-cedimento, aumentati a quattro mesi neicasi di cui al comma 2, lettera b). Il man-cato rispetto dei termini di cui al secondoperiodo, la mancata tempestiva stipula-zione del contratto e il tardivo avvio del-l’esecuzione dello stesso possono essere va-lutati ai fini della responsabilità del respon-sabile unico del procedimento per dannoerariale e, qualora imputabili all’operatoreeconomico, costituiscono causa di esclu-sione dell’operatore dalla procedura o dirisoluzione del contratto per inadempi-mento che viene senza indugio dichiaratadalla stazione appaltante e opera di diritto.

1. Al fine di incentivare gli investimentipubblici nel settore delle infrastrutture edei servizi pubblici, nonché al fine di farfronte alle ricadute economiche negative aseguito delle misure di contenimento e del-l’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e157, comma 2, del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, recante Codice dei con-tratti pubblici, si applicano le procedure diaffidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,qualora la determina a contrarre o altroatto di avvio del procedimento equivalentesia adottato entro il 31 dicembre 2021. Intali casi, salve le ipotesi in cui la procedurasia sospesa per effetto di provvedimentidell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione ol’individuazione definitiva del contraenteavviene entro il termine di due mesi dalladata di adozione dell’atto di avvio del pro-cedimento, aumentati a quattro mesi neicasi di cui al comma 2, lettera b). Il man-cato rispetto dei termini di cui al secondoperiodo, la mancata tempestiva stipula-zione del contratto e il tardivo avvio del-l’esecuzione dello stesso possono essere va-lutati ai fini della responsabilità del respon-sabile unico del procedimento per dannoerariale e, qualora imputabili all’operatoreeconomico, costituiscono causa di esclu-sione dell’operatore dalla procedura o dirisoluzione del contratto per inadempi-mento che viene senza indugio dichiaratadalla stazione appaltante e opera di diritto.

Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 78: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2. Fermo quanto previsto dagli articoli37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del2016, le stazioni appaltanti procedono al-l’affidamento delle attività di esecuzione dilavori, servizi e forniture, nonché dei ser-vizi di ingegneria e architettura, inclusal’attività di progettazione, di importo infe-riore alle soglie di cui all’articolo 35 deldecreto legislativo n. 50 del 2016 secondole seguenti modalità:

2. Identico:

a) affidamento diretto per lavori, ser-vizi e forniture di importo inferiore a150.000 euro e, comunque, per servizi eforniture nei limiti delle soglie di cui alcitato articolo 35;

a) affidamento diretto per lavori diimporto inferiore a 150.000 euro e perservizi e forniture, ivi compresi i servizi diingegneria e architettura e l’attività di pro-gettazione, di importo inferiore a 75.000euro;

b) procedura negoziata, senza bando,di cui all’articolo 63 del decreto legislativon. 50 del 2016, previa consultazione di al-meno cinque operatori economici, ove esi-stenti, nel rispetto di un criterio di rota-zione degli inviti, che tenga conto anche diuna diversa dislocazione territoriale delleimprese invitate, individuati in base adindagini di mercato o tramite elenchi dioperatori economici, per l’affidamento diservizi e forniture di importo pari o supe-riore a 150.000 euro e fino alle soglie di cuiall’articolo 35 del decreto legislativo n. 50del 2016 e di lavori di importo pari osuperiore a 150.000 euro e inferiore a350.000 euro, ovvero di almeno dieci ope-ratori per lavori di importo pari o supe-riore a 350.000 euro e inferiore a un mi-lione di euro, ovvero di almeno quindicioperatori per lavori di importo pari o su-periore a un milione di euro e fino allesoglie di cui all’articolo 35 del decretolegislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui ri-sultati della procedura di affidamento con-tiene anche l’indicazione dei soggetti invi-tati.

b) procedura negoziata, senza bando,di cui all’articolo 63 del decreto legislativon. 50 del 2016, previa consultazione di al-meno cinque operatori economici, ove esi-stenti, nel rispetto di un criterio di rota-zione degli inviti, che tenga conto anche diuna diversa dislocazione territoriale delleimprese invitate, individuati in base adindagini di mercato o tramite elenchi dioperatori economici, per l’affidamento diservizi e forniture, ivi compresi i servizi diingegneria e architettura e l’attività di pro-gettazione, di importo pari o superiore a75.000 euro e fino alle soglie di cui all’ar-ticolo 35 del decreto legislativo n. 50 del2016 e di lavori di importo pari o superiorea 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,ovvero di almeno dieci operatori per lavoridi importo pari o superiore a 350.000 euroe inferiore a un milione di euro, ovvero dialmeno quindici operatori per lavori diimporto pari o superiore a un milione dieuro e fino alle soglie di cui all’articolo 35del decreto legislativo n. 50 del 2016. Lestazioni appaltanti danno evidenza dell’av-vio delle procedure negoziate di cui allapresente lettera tramite pubblicazione diun avviso nei rispettivi siti internet istitu-zionali. L’avviso sui risultati della proce-dura di affidamento, la cui pubblicazionenel caso di cui alla lettera a) non è obbli-gatoria per affidamenti inferiori ad euro40.000, contiene anche l’indicazione deisoggetti invitati.

Atti Parlamentari — 78 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 79: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

3. Gli affidamenti diretti possono essererealizzati tramite determina a contrarre, oatto equivalente, che contenga gli elementidescritti nell’articolo 32, comma 2, del de-creto legislativo n. 50 del 2016. Per gliaffidamenti di cui al comma 2, lettera b), lestazioni appaltanti, nel rispetto dei princìpidi trasparenza, di non discriminazione e diparità di trattamento, procedono, a loroscelta, all’aggiudicazione dei relativi ap-palti, sulla base del criterio dell’offerta eco-nomicamente più vantaggiosa ovvero delprezzo più basso. Nel caso di aggiudica-zione con il criterio del prezzo più basso, lestazioni appaltanti procedono all’esclu-sione automatica dalla gara delle offerteche presentano una percentuale di ribassopari o superiore alla soglia di anomaliaindividuata ai sensi dell’articolo 97, commi2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50del 2016, anche qualora il numero delleofferte ammesse sia pari o superiore acinque.

3. Gli affidamenti diretti possono essererealizzati tramite determina a contrarre, oatto equivalente, che contenga gli elementidescritti nell’articolo 32, comma 2, del de-creto legislativo n. 50 del 2016. Per gliaffidamenti di cui al comma 2, lettera b), lestazioni appaltanti, fermo restando quantoprevisto dall’articolo 95, comma 3, del de-creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelrispetto dei princìpi di trasparenza, di nondiscriminazione e di parità di trattamento,procedono, a loro scelta, all’aggiudicazionedei relativi appalti, sulla base del criteriodell’offerta economicamente più vantag-giosa ovvero del prezzo più basso. Nel casodi aggiudicazione con il criterio del prezzopiù basso, le stazioni appaltanti procedonoall’esclusione automatica dalla gara delleofferte che presentano una percentuale diribasso pari o superiore alla soglia di ano-malia individuata ai sensi dell’articolo 97,commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legisla-tivo n. 50 del 2016, anche qualora il nu-mero delle offerte ammesse sia pari o su-periore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cuial presente articolo la stazione appaltantenon richiede le garanzie provvisorie di cuiall’articolo 93 del decreto legislativo n. 50del 2016, salvo che, in considerazione dellatipologia e specificità della singola proce-dura, ricorrano particolari esigenze che negiustifichino la richiesta, che la stazioneappaltante indica nell’avviso di indizionedella gara o in altro atto equivalente. Nelcaso in cui sia richiesta la garanzia prov-visoria, il relativo ammontare è dimezzatorispetto a quello previsto dal medesimoarticolo 93.

4. Identico.

5. Le disposizioni del presente articolosi applicano anche alle procedure per l’af-fidamento dei servizi di organizzazione,gestione e svolgimento delle prove dei con-corsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,fino all’importo di cui alla lettera d), comma1, dell’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50.

5. Le disposizioni del presente articolosi applicano anche alle procedure per l’af-fidamento dei servizi di organizzazione,gestione e svolgimento delle prove dei con-corsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, di seguito citatoanche come « decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34 », fino all’importo di cui alla letterad), comma 1, dell’articolo 35 del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Atti Parlamentari — 79 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 80: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

5-bis. All’articolo 36, comma 2, letteraa), del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « . La pubblicazione dell’avviso suirisultati della procedura di affidamentonon è obbligatoria ».

5-ter. Al fine di incentivare e semplifi-care l’accesso delle microimprese, piccole emedie imprese, come definite nella racco-mandazione 2003/361/CE della Commis-sione, del 6 maggio 2003, alla liquidità perfar fronte alle ricadute economiche nega-tive a seguito delle misure di contenimentodell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo siapplicano anche alle procedure per l’affi-damento, ai sensi dell’articolo 112, comma5, lettera b), del testo unico di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,della gestione di fondi pubblici europei,nazionali, regionali e camerali diretti asostenere l’accesso al credito delle imprese,fino agli importi di cui al comma 1 del-l’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50.

Articolo 2.

(Procedure per l’incentivazione degli investi-menti pubblici in relazione all’aggiudica-

zione dei contratti pubblici sopra soglia)

Articolo 2.

(Procedure per l’incentivazione degli investi-menti pubblici in relazione all’aggiudica-

zione dei contratti pubblici sopra soglia)

1. Al fine di incentivare gli investimentipubblici nel settore delle infrastrutture edei servizi pubblici, nonché al fine di farfronte alle ricadute economiche negative aseguito delle misure di contenimento e del-l’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affida-mento e la disciplina dell’esecuzione delcontratto di cui al presente articolo qua-lora la determina a contrarre o altro atto diavvio del procedimento equivalente sia adot-tato entro il 31 luglio 2021. In tali casi,salve le ipotesi in cui la procedura siasospesa per effetto di provvedimenti del-l’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’in-dividuazione definitiva del contraente av-viene entro il termine di sei mesi dalla datadi adozione dell’atto di avvio del procedi-mento. Il mancato rispetto dei termini dicui al periodo precedente, la mancata tem-

1. Al fine di incentivare gli investimentipubblici nel settore delle infrastrutture edei servizi pubblici, nonché al fine di farfronte alle ricadute economiche negative aseguito delle misure di contenimento e del-l’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affida-mento e la disciplina dell’esecuzione delcontratto di cui al presente articolo qua-lora la determina a contrarre o altro atto diavvio del procedimento equivalente sia adot-tato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi,salve le ipotesi in cui la procedura siasospesa per effetto di provvedimenti del-l’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’in-dividuazione definitiva del contraente av-viene entro il termine di sei mesi dalla datadi adozione dell’atto di avvio del procedi-mento. Il mancato rispetto dei termini dicui al periodo precedente, la mancata tem-

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 81: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

pestiva stipulazione del contratto e il tar-divo avvio dell’esecuzione dello stesso pos-sono essere valutati ai fini della responsa-bilità del responsabile unico del procedi-mento per danno erariale e, qualoraimputabili all’operatore economico, costi-tuiscono causa di esclusione dell’operatoredalla procedura o di risoluzione del con-tratto per inadempimento che viene senzaindugio dichiarata dalla stazione appal-tante e opera di diritto.

pestiva stipulazione del contratto e il tar-divo avvio dell’esecuzione dello stesso pos-sono essere valutati ai fini della responsa-bilità del responsabile unico del procedi-mento per danno erariale e, qualora im-putabili all’operatore economico,costituiscono causa di esclusione dell’ope-ratore dalla procedura o di risoluzione delcontratto per inadempimento che vienesenza indugio dichiarata dalla stazione ap-paltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, lestazioni appaltanti procedono all’affida-mento delle attività di esecuzione di lavori,servizi e forniture nonché dei servizi diingegneria e architettura, inclusa l’attivitàdi progettazione, di importo pari o supe-riore alle soglie di cui all’articolo 35 deldecreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,mediante la procedura aperta, ristretta o,previa motivazione sulla sussistenza deipresupposti previsti dalla legge, della pro-cedura competitiva con negoziazione di cuiagli articoli 61 e 62 del decreto legislativon. 50 del 2016, per i settori ordinari, e dicui agli articoli 123 e 124, per i settorispeciali, in ogni caso con i termini ridotti dicui all’articolo 8, comma 1, lettera c).

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, lestazioni appaltanti procedono all’affida-mento delle attività di esecuzione di lavori,servizi e forniture nonché dei servizi diingegneria e architettura, inclusa l’attivitàdi progettazione, di importo pari o supe-riore alle soglie di cui all’articolo 35 deldecreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,mediante la procedura aperta, ristretta o,previa motivazione sulla sussistenza deipresupposti previsti dalla legge, la proce-dura competitiva con negoziazione di cuiagli articoli 61 e 62 del decreto legislativon. 50 del 2016 o il dialogo competitivo dicui all’articolo 64 del decreto legislativon. 50 del 2016, per i settori ordinari, e dicui agli articoli 123 e 124, per i settorispeciali, in ogni caso con i termini ridotti dicui all’articolo 8, comma 1, lettera c), delpresente decreto.

3. Per l’affidamento delle attività di ese-cuzione di lavori, servizi e forniture nonchédei servizi di ingegneria e architettura, in-clusa l’attività di progettazione, di opere diimporto pari o superiore alle soglie di cuiall’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016 n. 50, la procedura negoziatadi cui all’articolo 63 del decreto legislativon. 50 del 2016, per i settori ordinari, e dicui all’articolo 125, per i settori specialipuò essere utilizzata nella misura stretta-mente necessaria quando, per ragioni diestrema urgenza derivanti dagli effetti ne-gativi della crisi causata dalla pandemiaCOVID-19 o dal periodo di sospensionedelle attività determinato dalle misure dicontenimento adottate per fronteggiare lacrisi, i termini, anche abbreviati, previstidalle procedure ordinarie non possono es-sere rispettati.

3. Per l’affidamento delle attività di ese-cuzione di lavori, servizi e forniture nonchédei servizi di ingegneria e architettura, in-clusa l’attività di progettazione, di opere diimporto pari o superiore alle soglie di cuiall’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016 n. 50, la procedura negoziatadi cui all’articolo 63 del decreto legislativon. 50 del 2016, per i settori ordinari, e dicui all’articolo 125, per i settori speciali,può essere utilizzata, previa pubblicazionedell’avviso di indizione della gara o di altroatto equivalente, nel rispetto di un criteriodi rotazione, nella misura strettamente ne-cessaria quando, per ragioni di estremaurgenza derivanti dagli effetti negativi dellacrisi causata dalla pandemia da COVID-19o dal periodo di sospensione delle attivitàdeterminato dalle misure di contenimentoadottate per fronteggiare la crisi, i termini,anche abbreviati, previsti dalle procedure

Atti Parlamentari — 81 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 82: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ordinarie non possono essere rispettati. Laprocedura negoziata di cui all’articolo 63del decreto legislativo n. 50 del 2016, per isettori ordinari, e di cui all’articolo 125,per i settori speciali, può essere utilizzataaltresì per l’affidamento delle attività diesecuzione di lavori, servizi e forniture diimporto pari o superiore alle soglie di cuiall’articolo 35 del decreto legislativo n. 50del 2016, anche in caso di singoli operatorieconomici con sede operativa collocata inaree di preesistente crisi industriale com-plessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, che, con riferimento a dette aree edanteriormente alla dichiarazione dello statodi emergenza sanitaria da COVID-19 del 31gennaio 2020, abbiano stipulato con lepubbliche amministrazioni competenti unaccordo di programma ai sensi dell’articolo252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152.

4. Nei casi di cui al comma 3 e neisettori dell’edilizia scolastica, universitaria,sanitaria e carceraria, delle infrastruttureper la sicurezza pubblica, dei trasporti edelle infrastrutture stradali, ferroviarie, por-tuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivicompresi gli interventi inseriti nei contrattidi programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti,nonché gli interventi funzionali alla realiz-zazione della transizione energetica, e peri contratti relativi o collegati ad essi, perquanto non espressamente disciplinato dalpresente articolo, le stazioni appaltanti, perl’affidamento delle attività di esecuzione dilavori, servizi e forniture nonché dei servizidi ingegneria e architettura, inclusa l’atti-vità di progettazione, e per l’esecuzione deirelativi contratti, operano in deroga ad ognidisposizione di legge diversa da quella pe-nale, fatto salvo il rispetto delle disposi-zioni del codice delle leggi antimafia e dellemisure di prevenzione, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, non-ché dei vincoli inderogabili derivanti dal-l’appartenenza all’Unione europea, ivi in-clusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agliarticoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18

4. Nei casi di cui al comma 3 e neisettori dell’edilizia scolastica, universitaria,sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delleinfrastrutture per attività di ricerca scien-tifica e per la sicurezza pubblica, dei tra-sporti e delle infrastrutture stradali, ferro-viarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idri-che, ivi compresi gli interventi inseriti neicontratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativiaggiornamenti, nonché per gli interventifunzionali alla realizzazione del Piano na-zionale integrato per l’energia e il clima(PNIEC), e per i contratti relativi o collegatiad essi, per quanto non espressamente di-sciplinato dal presente articolo, le stazioniappaltanti, per l’affidamento delle attivitàdi esecuzione di lavori, servizi e forniturenonché dei servizi di ingegneria e architet-tura, inclusa l’attività di progettazione, eper l’esecuzione dei relativi contratti, ope-rano in deroga ad ogni disposizione di leggediversa da quella penale, fatto salvo il ri-spetto delle disposizioni del codice delleleggi antimafia e delle misure di preven-zione, di cui al decreto legislativo 6 settem-bre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inde-rogabili derivanti dall’appartenenza all’U-nione europea, ivi inclusi quelli derivanti

Atti Parlamentari — 82 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 83: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni inmateria di subappalto.

dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE,dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e delle disposizioni in materia di subap-palto. Tali disposizioni si applicano, altresì,agli interventi per la messa a norma o insicurezza degli edifici pubblici destinati adattività istituzionali, al fine di sostenere leimprese ed i professionisti del compartoedile, anche operanti nell’edilizia specializ-zata sui beni vincolati dal punto di vistaculturale o paesaggistico, nonché di recu-perare e valorizzare il patrimonio esi-stente.

5. Per ogni procedura di appalto è no-minato un responsabile unico del procedi-mento che, con propria determinazione ade-guatamente motivata, valida ed approvaciascuna fase progettuale o di esecuzionedel contratto, anche in corso d’opera.

5. Identico.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adot-tati ai sensi del presente articolo sono pub-blicati e aggiornati sui rispettivi siti istitu-zionali, nella sezione « Amministrazione tra-sparente » e sono soggetti alla disciplina dicui al decreto legislativo 14 marzo 2013,n. 33. Nella medesima sezione, e sempre aisensi e per gli effetti del predetto decretolegislativo n. 33 del 2013, sono altresì pub-blicati gli ulteriori atti indicati all’articolo29, comma 1, del decreto legislativo n. 50del 2016. Il ricorso ai contratti secretati dicui all’articolo 162 del decreto legislativon. 50 del 2016 è limitato ai casi di strettanecessità e richiede una specifica motiva-zione.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adot-tati ai sensi del presente articolo sono pub-blicati e aggiornati nei rispettivi siti inter-net istituzionali, nella sezione « Ammini-strazione trasparente » e sono soggetti alladisciplina di cui al decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33. Nella medesima se-zione, e sempre ai sensi e per gli effetti delpredetto decreto legislativo n. 33 del 2013,sono altresì pubblicati gli ulteriori atti in-dicati all’articolo 29, comma 1, del decretolegislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai con-tratti secretati di cui all’articolo 162 deldecreto legislativo n. 50 del 2016 è limitatoai casi di stretta necessità e richiede unaspecifica motivazione.

Articolo 2-bis.

(Raggruppamenti temporanei di imprese)

1. Alle procedure di affidamento di cuiagli articoli 1 e 2 gli operatori economicipossono partecipare anche in forma diraggruppamenti temporanei di cui all’arti-colo 3, comma 1, lettera u), del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Atti Parlamentari — 83 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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Articolo 2-ter.

(Norme per favorire l’attuazione delle si-nergie all’interno del gruppo Ferrovie dello

Stato italiane)

1. Allo scopo di favorire una più effi-cace attuazione delle sinergie previste dal-l’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile2017, n. 50, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, anchemediante la razionalizzazione degli acqui-sti e l’omogeneizzazione dei procedimentiin capo alle società del gruppo Ferroviedello Stato:

a) fino al 31 dicembre 2021 le societàdel gruppo Ferrovie dello Stato sono au-torizzate a stipulare, anche in deroga alladisciplina del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, ad eccezione delle norme checostituiscono attuazione delle disposizionidelle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE,apposite convenzioni al fine di potersi av-valere delle prestazioni di beni e servizirese dalle altre società del gruppo;

b) fino al 31 dicembre 2021 è con-sentito ad ANAS S.p.A. di avvalersi deicontratti, anche di accordi quadro, stipu-lati dalle società del gruppo Ferrovie delloStato per gli acquisti unitari di beni eservizi appartenenti alla stessa categoriamerceologica e legati alla stessa funzione,non direttamente strumentali ai propri com-piti istituzionali.

Articolo 3.

(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

Articolo 3.

(Verifiche antimafia e protocolli di legalità)

1. Al fine di potenziare e semplificare ilsistema delle verifiche antimafia per corri-spondere con efficacia e celerità alle esi-genze degli interventi di sostegno e rilanciodel sistema economico-produttivo conse-guenti all’emergenza sanitaria globale delCOVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorresempre il caso d’urgenza e si procede aisensi dell’articolo 92, comma 3, del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, neiprocedimenti avviati su istanza di parte,che hanno ad oggetto l’erogazione di bene-

1. Al fine di potenziare e semplificare ilsistema delle verifiche antimafia per corri-spondere con efficacia e celerità alle esi-genze degli interventi di sostegno e rilanciodel sistema economico-produttivo conse-guenti all’emergenza sanitaria globale delCOVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ri-corre sempre il caso d’urgenza e si procedeai sensi dell’articolo 92, comma 3, del de-creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,nei procedimenti avviati su istanza di parte,che hanno ad oggetto l’erogazione di bene-

Atti Parlamentari — 84 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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fici economici comunque denominati, ero-gazioni, contributi, sovvenzioni, finanzia-menti, prestiti, agevolazioni e pagamenti daparte di pubbliche amministrazioni, qua-lora il rilascio della documentazione nonsia immediatamente conseguente alla con-sultazione della banca dati di cui all’arti-colo 96 del decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, fatto salvo quanto previstodagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decre-to- legge 19 maggio 2020, n.34.

fici economici comunque denominati, ero-gazioni, contributi, sovvenzioni, finanzia-menti, prestiti, agevolazioni e pagamenti daparte di pubbliche amministrazioni, qua-lora il rilascio della documentazione nonsia immediatamente conseguente alla con-sultazione della banca dati di cui all’arti-colo 96 del decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, fatto salvo quanto previstodagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decre-to- legge 19 maggio 2020, n.34.

2. Fino al 31 luglio 2021, per le verificheantimafia riguardanti l’affidamento e l’ese-cuzione dei contratti pubblici aventi adoggetto lavori, servizi e forniture, si pro-cede mediante il rilascio della informativaliberatoria provvisoria, immediatamenteconseguente alla consultazione della Bancadati nazionale unica della documentazioneantimafia ed alle risultanze delle banchedati di cui al comma 3, anche quandol’accertamento è eseguito per un soggettoche risulti non censito, a condizione chenon emergano nei confronti dei soggettisottoposti alle verifiche antimafia le situa-zioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4,lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159. L’informativa libe-ratoria provvisoria consente di stipulare,approvare o autorizzare i contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forni-ture, sotto condizione risolutiva, fermo re-stando le ulteriori verifiche ai fini del ri-lascio della documentazione antimafia dacompletarsi entro trenta giorni.

2. Fino al 31 dicembre 2021, per leverifiche antimafia riguardanti l’affida-mento e l’esecuzione dei contratti pubbliciaventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,si procede mediante il rilascio della infor-mativa liberatoria provvisoria, immediata-mente conseguente alla consultazione dellaBanca dati nazionale unica della documen-tazione antimafia ed alle risultanze dellebanche dati di cui al comma 3, anchequando l’accertamento è eseguito per unsoggetto che risulti non censito, a condi-zione che non emergano nei confronti deisoggetti sottoposti alle verifiche antimafiale situazioni di cui agli articoli 67 e 84,comma 4, lettere a), b) e c), del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’in-formativa liberatoria provvisoria consentedi stipulare, approvare o autorizzare i con-tratti e subcontratti relativi a lavori, servizie forniture, sotto condizione risolutiva, fermerestando le ulteriori verifiche ai fini delrilascio della documentazione antimafia dacompletarsi entro sessanta giorni.

3. Al fine di rafforzare l’effettività e latempestività degli accertamenti di cui aicommi 1 e 2, si procede mediante la con-sultazione della banca dati nazionale unicadella documentazione antimafia nonché tra-mite l’immediata acquisizione degli esitidelle interrogazioni di tutte le ulteriori ban-che dati disponibili.

3. Identico.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora ladocumentazione successivamente perve-nuta accerti la sussistenza di una dellecause interdittive ai sensi del decreto legi-slativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggettidi cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora ladocumentazione successivamente perve-nuta accerti la sussistenza di una dellecause interdittive ai sensi del decreto legi-slativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggettidi cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del

Atti Parlamentari — 85 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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medesimo decreto legislativo recedono daicontratti, fatto salvo il pagamento del va-lore delle opere già eseguite e il rimborsodelle spese sostenute per l’esecuzione delrimanente, nei limiti delle utilità conseguitefermo restando quanto previsto dall’arti-colo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32,comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114.

medesimo decreto legislativo recedono daicontratti, fatti salvi il pagamento del valoredelle opere già eseguite e il rimborso dellespese sostenute per l’esecuzione del rima-nente, nei limiti delle utilità conseguitefermo restando quanto previsto dall’arti-colo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32,comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114.

5. Con decreto del Ministro dell’interno,da adottare entro quindici giorni dalla datadi entrata in vigore del presente decreto,possono essere individuate ulteriori misuredi semplificazione relativamente alla com-petenza delle Prefetture in materia di rila-scio della documentazione antimafia ed aiconnessi adempimenti.

5. Identico.

6. Per quanto non espressamente disci-plinato dai commi da 1 a 5, si applicano ledisposizioni del decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159.

6. Identico.

7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, dopo l’articolo 83 è inserito il se-guente:

7. Identico:

« Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. IlMinistero dell’interno può sottoscrivere pro-tocolli, o altre intese comunque denomi-nate, per la prevenzione e il contrasto deifenomeni di criminalità organizzata, ancheallo scopo di estendere convenzionalmenteil ricorso alla documentazione antimafia dicui all’articolo 84. I protocolli di cui alpresente articolo possono essere sottoscrittianche con imprese di rilevanza strategicaper l’economia nazionale nonché con asso-ciazioni maggiormente rappresentative alivello nazionale di categorie produttive,economiche o imprenditoriali, e possonoprevedere modalità per il rilascio della do-cumentazione antimafia anche su richiestadi soggetti privati, nonché determinare lesoglie di valore al di sopra delle quali èprevista l’attivazione degli obblighi previstidai protocolli medesimi. I protocolli pos-sono prevedere l’applicabilità delle previ-sioni del presente decreto anche nei rap-porti tra contraenti, pubblici o privati, e

« Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. IlMinistero dell’interno può sottoscrivere pro-tocolli, o altre intese comunque denomi-nate, per la prevenzione e il contrasto deifenomeni di criminalità organizzata, ancheallo scopo di estendere convenzionalmenteil ricorso alla documentazione antimafia dicui all’articolo 84. I protocolli di cui alpresente articolo possono essere sottoscrittianche con imprese di rilevanza strategicaper l’economia nazionale nonché con asso-ciazioni maggiormente rappresentative alivello nazionale di categorie produttive,economiche o imprenditoriali e con le or-ganizzazioni sindacali, e possono prevederemodalità per il rilascio della documenta-zione antimafia anche su richiesta di sog-getti privati, nonché determinare le sogliedi valore al di sopra delle quali è previstal’attivazione degli obblighi previsti dai pro-tocolli medesimi. I protocolli possono pre-vedere l’applicabilità delle previsioni delpresente decreto anche nei rapporti tra

Atti Parlamentari — 86 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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terzi, nonché tra aderenti alle associazionicontraenti e terzi.

contraenti, pubblici o privati, e terzi, non-ché tra aderenti alle associazioni contra-enti e terzi.

2. L’iscrizione nell’elenco dei fornitori,prestatori di servizi ed esecutori di lavori dicui all’articolo 1, commi 52 e seguenti, dellalegge 6 novembre 2012, n. 190, nonchél’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli ese-cutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, equivale al rilascio dell’infor-mazione antimafia.

2. Identico.

3. Le stazioni appaltanti prevedono ne-gli avvisi, bandi di gara o lettere di invitoche il mancato rispetto dei protocolli dilegalità costituisce causa di esclusione dallagara o di risoluzione del contratto. ».

3. Identico ».

Articolo 4.

(Conclusione dei contratti pubblici e ricorsigiurisdizionali)

Articolo 4.

(Conclusione dei contratti pubblici e ricorsigiurisdizionali)

1. All’articolo 32, comma 8, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) al primo periodo, le parole « haluogo » sono sostituite dalle seguenti: « deveavere luogo »; dopo le parole « espressa-mente concordata con l’aggiudicatario » sonoaggiunte le seguenti: « , purché comunquegiustificata dall’interesse alla sollecita ese-cuzione del contratto »;

b) dopo il primo periodo sono aggiuntii seguenti: « La mancata stipulazione delcontratto nel termine previsto deve esseremotivata con specifico riferimento all’inte-resse della stazione appaltante e a quellonazionale alla sollecita esecuzione del con-tratto e viene valutata ai fini della respon-sabilità erariale e disciplinare del dirigentepreposto. Non costituisce giustificazione ade-guata per la mancata stipulazione del con-tratto nel termine previsto, salvo quantoprevisto dai commi 9 e 11, la pendenza diun ricorso giurisdizionale, nel cui ambitonon sia stata disposta o inibita la stipula-zione del contratto. Le stazioni appaltantihanno facoltà di stipulare contratti di as-sicurazione della propria responsabilità ci-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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vile derivante dalla conclusione del con-tratto e dalla prosecuzione o sospensionedella sua esecuzione. ».

2. In caso di impugnazione degli attirelativi alle procedure di affidamento di cuiagli articoli 1 e 2, comma 2, del presentedecreto, qualora rientranti nell’ambito ap-plicativo dell’articolo 119, comma 1, letteraa), del codice del processo amministrativo,approvato con il decreto legislativo 2 luglio2010, n. 104, si applica l’articolo 125, comma2, del medesimo codice.

2. Identico.

3. In caso di impugnazione degli attirelativi alle procedure di affidamento di cuiall’articolo 2, comma 3, si applica l’articolo125 del codice del processo amministrativo,approvato con il decreto legislativo 2 luglio2010, n. 104.

3. Identico.

4. All’articolo 120 del codice del pro-cesso amministrativo, sono apportate le se-guenti modificazioni:

4. Identico:

a) al comma 6, primo periodo, leparole « , ferma la possibilità della suadefinizione immediata nell’udienza caute-lare ove ne ricorrano i presupposti, » sonosostituite dalle seguenti: « è di norma defi-nito, anche in deroga al comma 1, primoperiodo dell’articolo 74, in esito all’udienzacautelare ai sensi dell’articolo 60, ove nericorrano i presupposti, e, in mancanza, »;

a) al comma 6, primo periodo, leparole « , ferma la possibilità della suadefinizione immediata nell’udienza caute-lare ove ne ricorrano i presupposti, » sonosostituite dalle seguenti: « , qualora le partirichiedano congiuntamente di limitare ladecisione all’esame di un’unica questione,nonché in ogni altro caso compatibilmentecon le esigenze di difesa di tutte le parti inrelazione alla complessità della causa, è dinorma definito, anche in deroga al comma1, primo periodo dell’articolo 74, in esitoall’udienza cautelare ai sensi dell’articolo60, ove ne ricorrano i presupposti, e, inmancanza, »;

b) al comma 9, le parole « Il Tribunaleamministrativo regionale » sono sostituitedalle seguenti: « Il giudice » e quelle da« entro trenta » fino a « due giorni dall’u-dienza » sono sostituite dalle seguenti: « en-tro quindici giorni dall’udienza di discus-sione. Quando la stesura della motivazioneè particolarmente complessa, il giudice pub-blica il dispositivo nel termine di cui alprimo periodo, indicando anche le do-mande eventualmente accolte e le misureper darvi attuazione, e comunque depositala sentenza entro trenta giorni dall’u-dienza. ».

b) identica.

Atti Parlamentari — 88 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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Articolo 4-bis.

(Ulteriori misure in materia di contrattipubblici)

1. In considerazione dell’incremento deicosti derivanti dall’adeguamento alle mi-sure di contenimento e contrasto dell’e-mergenza epidemiologica da COVID-19 nel-l’erogazione dei servizi di pulizia o di la-vanderia in ambito sanitario o ospedaliero,nel caso in cui detto adeguamento deter-mini un incremento di spesa di importosuperiore al 20 per cento del prezzo indi-cato nel bando di gara o nella lettera diinvito, le stazioni appaltanti, in relazionealle procedure di affidamento aggiudicatein data anteriore al 31 gennaio 2020, pos-sono procedere, qualora non abbiano giàprovveduto alla stipulazione del contratto el’aggiudicatario non si sia già avvalso dellafacoltà di cui all’articolo 32, comma 8, deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,alla revoca dell’aggiudicazione, ai sensi del-l’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto1990, n. 241. In tal caso, il provvedimentodi revoca è comunicato all’aggiudicatarioentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

2. In relazione ai contratti dei servizi dipulizia o di lavanderia in ambito sanitarioo ospedaliero, in corso di esecuzione alladata del 31 gennaio 2020 ed ancora efficacialla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, le sta-zioni appaltanti possono procedere allarisoluzione degli stessi, ai sensi dell’articolo108 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, nel caso in cui dall’adeguamento allemisure di contenimento e contrasto dell’e-mergenza epidemiologica da COVID-19 de-rivi un incremento di prezzo superiore al20 per cento del valore del contratto ini-ziale. La risoluzione del contratto di ap-palto è dichiarata dalla stazione appaltanteentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto.

3. In relazione ai contratti di cui alcomma 2, resta ferma la possibilità diprocedere alla loro modifica nei limiti e

Atti Parlamentari — 89 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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secondo le modalità di cui all’articolo 106del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 5.

(Sospensione dell’esecuzione dell’opera pub-blica)

Articolo 5.

(Sospensione dell’esecuzione dell’opera pub-blica)

1. Fino al 31 luglio 2021, in derogaall’articolo 107 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, la sospensione, volonta-ria o coattiva, dell’esecuzione di lavori di-retti alla realizzazione delle opere pubbli-che di importo pari o superiore alle sogliedi cui all’articolo 35 del medesimo decretolegislativo, anche se già iniziati, può avve-nire, esclusivamente, per il tempo stretta-mente necessario al loro superamento, perle seguenti ragioni:

1. Fino al 31 dicembre 2021, in derogaall’articolo 107 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, la sospensione, volonta-ria o coattiva, dell’esecuzione di lavori di-retti alla realizzazione delle opere pubbli-che di importo pari o superiore alle sogliedi cui all’articolo 35 del medesimo decretolegislativo, anche se già iniziati, può avve-nire, esclusivamente, per il tempo stretta-mente necessario al loro superamento, perle seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni dilegge penale, dal codice delle leggi antima-fia e delle misure di prevenzione di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,nonché da vincoli inderogabili derivantidall’appartenenza all’Unione europea;

a) identica;

b) gravi ragioni di ordine pubblico,salute pubblica o dei soggetti coinvolti nellarealizzazione delle opere, ivi incluse le mi-sure adottate per contrastare l’emergenzasanitaria globale da COVID-19;

b) identica;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, ido-nee a incidere sulla realizzazione a regolad’arte dell’opera, in relazione alle modalitàdi superamento delle quali non vi è ac-cordo tra le parti;

c) identica;

d) gravi ragioni di pubblico interesse. d) identica.

2. La sospensione è in ogni caso dispostadal responsabile unico del procedimento.Nelle ipotesi previste dal comma 1, letteraa), si provvede ai sensi del comma 4. Nelleipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d),su determinazione del collegio consultivotecnico di cui all’articolo 6, le stazioniappaltanti o le autorità competenti, previaproposta della stazione appaltante, da adot-tarsi entro il termine di quindici giornidalla comunicazione allo stesso collegio dellasospensione dei lavori, autorizzano nei suc-cessivi dieci giorni la prosecuzione dei la-vori nel rispetto delle esigenze sottese ai

2. La sospensione è in ogni caso dispostadal responsabile unico del procedimento.Nelle ipotesi previste dal comma 1, letteraa), si provvede ai sensi del comma 4. Nelleipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d),su determinazione del collegio consultivotecnico di cui all’articolo 6, le stazioniappaltanti o le autorità competenti, previaproposta della stazione appaltante, da adot-tarsi entro il termine di quindici giornidalla comunicazione allo stesso collegio dellasospensione dei lavori, autorizzano nei suc-cessivi dieci giorni la prosecuzione dei la-vori nel rispetto delle esigenze sottese ai

Atti Parlamentari — 90 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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provvedimenti di sospensione adottati, salvoassoluta e motivata incompatibilità tra causadella sospensione e prosecuzione dei lavori.

provvedimenti di sospensione adottati, salvii casi di assoluta e motivata incompatibilitàtra causa della sospensione e prosecuzionedei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1,lettera c), il collegio consultivo tecnico, en-tro quindici giorni dalla comunicazione dellasospensione dei lavori ovvero della causache potrebbe determinarla, adotta una de-terminazione con cui accerta l’esistenza diuna causa tecnica di legittima sospensionedei lavori e indica le modalità, tra quelle dicui al comma 4, con cui proseguire i lavorie le eventuali modifiche necessarie da ap-portare per la realizzazione dell’opera aregola d’arte. La stazione appaltante prov-vede nei successivi cinque giorni.

3. Identico.

4. Nel caso in cui la prosecuzione deilavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse lacrisi o l’insolvenza dell’esecutore anche incaso di concordato con continuità azien-dale ovvero di autorizzazione all’esercizioprovvisorio dell’impresa, non possa prose-guire con il soggetto designato, la stazioneappaltante, previo parere del collegio con-sultivo tecnico, salvo che per gravi motivitecnici ed economici sia comunque, anchein base al citato parere, possibile o prefe-ribile proseguire con il medesimo soggetto,dichiara senza indugio, in deroga alla pro-cedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,la risoluzione del contratto, che opera didiritto, e provvede secondo una delle se-guenti alternative modalità:

4. Nel caso in cui la prosecuzione deilavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse lacrisi o l’insolvenza dell’esecutore anche incaso di concordato con continuità azien-dale ovvero di autorizzazione all’esercizioprovvisorio dell’impresa, non possa proce-dere con il soggetto designato, né, in caso diesecutore plurisoggettivo, con altra im-presa del raggruppamento designato, ovein possesso dei requisiti adeguati ai lavoriancora da realizzare, la stazione appal-tante, previo parere del collegio consultivotecnico, salvo che per gravi motivi tecnicied economici sia comunque, anche in baseal citato parere, possibile o preferibile pro-seguire con il medesimo soggetto, dichiarasenza indugio, in deroga alla procedura dicui all’articolo 108, commi 3 e 4, del de-creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, larisoluzione del contratto, che opera di di-ritto, e provvede secondo una delle seguentialternative modalità:

a) procede all’esecuzione in via direttadei lavori, anche avvalendosi, nei casi con-sentiti dalla legge, previa convenzione, dialtri enti o società pubbliche nell’ambitodel quadro economico dell’opera;

a) identica;

b) interpella progressivamente i sog-getti che hanno partecipato alla originariaprocedura di gara come risultanti dallarelativa graduatoria, al fine di stipulare unnuovo contratto per l’affidamento del com-pletamento dei lavori, se tecnicamente edeconomicamente possibile e alle condizioni

b) identica;

Atti Parlamentari — 91 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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proposte dall’operatore economico interpel-lato;

c) indìce una nuova procedura perl’affidamento del completamento dell’o-pera;

c) identica;

d) propone alle autorità governative lanomina di un commissario straordinarioper lo svolgimento delle attività necessarieal completamento dell’opera ai sensi del-l’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,n. 32, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine disalvaguardare i livelli occupazionali e con-trattuali originariamente previsti, l’impresasubentrante, ove possibile e compatibil-mente con la sua organizzazione, proseguei lavori anche con i lavoratori dipendentidel precedente esecutore se privi di occu-pazione.

d) identica.

5. Le disposizioni del comma 4 si ap-plicano anche in caso di ritardo dell’avvioo dell’esecuzione dei lavori, non giustificatodalle esigenze descritte al comma 1, nellasua compiuta realizzazione per un numerodi giorni pari o superiore a un decimo deltempo previsto o stabilito per la realizza-zione dell’opera e, comunque, pari ad al-meno trenta giorni per ogni anno previstoo stabilito per la realizzazione dell’opera,da calcolarsi a decorrere dalla data dientrata in vigore del presente decreto.

5. Identico.

6. Salva l’esistenza di uno dei casi disospensione di cui al comma 1, le parti nonpossono invocare l’inadempimento della con-troparte o di altri soggetti per sospenderel’esecuzione dei lavori di realizzazione del-l’opera ovvero le prestazioni connesse allatempestiva realizzazione dell’opera. In sedegiudiziale, sia in fase cautelare che di me-rito, il giudice tiene conto delle probabiliconseguenze del provvedimento stesso pertutti gli interessi che possono essere lesi,nonché del preminente interesse nazionaleo locale alla sollecita realizzazione dell’o-pera, e, ai fini dell’accoglimento della do-manda cautelare, il giudice valuta anche lairreparabilità del pregiudizio per l’opera-tore economico, il cui interesse va comun-que comparato con quello del soggetto pub-blico alla celere realizzazione dell’opera. In

6. Identico.

Atti Parlamentari — 92 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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ogni caso, l’interesse economico dell’appal-tatore o la sua eventuale sottoposizione aprocedura concorsuale o di crisi non puòessere ritenuto prevalente rispetto all’inte-resse alla realizzazione dell’opera pubblica.

Articolo 6.

(Collegio consultivo tecnico)

Articolo 6.

(Collegio consultivo tecnico)

1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavoridiretti alla realizzazione delle opere pub-bliche di importo pari o superiore allesoglie di cui all’articolo 35 del decretolegislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbliga-toria, presso ogni stazione appaltante, lacostituzione di un collegio consultivo tec-nico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o co-munque non oltre dieci giorni da tale data,con i compiti previsti dall’articolo 5 e confunzioni di assistenza per la rapida risolu-zione delle controversie o delle disputetecniche di ogni natura suscettibili di in-sorgere nel corso dell’esecuzione del con-tratto stesso. Per i contratti la cui esecu-zione sia già iniziata alla data di entrata invigore del presente decreto, il collegio con-sultivo tecnico è nominato entro il terminedi trenta giorni decorrenti dalla medesimadata.

1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavoridiretti alla realizzazione delle opere pub-bliche di importo pari o superiore allesoglie di cui all’articolo 35 del decretolegislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbliga-toria, presso ogni stazione appaltante, lacostituzione di un collegio consultivo tec-nico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o co-munque non oltre dieci giorni da tale data,con i compiti previsti dall’articolo 5 e confunzioni di assistenza per la rapida risolu-zione delle controversie o delle disputetecniche di ogni natura suscettibili di in-sorgere nel corso dell’esecuzione del con-tratto stesso. Per i contratti la cui esecu-zione sia già iniziata alla data di entrata invigore del presente decreto, il collegio con-sultivo tecnico è nominato entro il terminedi trenta giorni decorrenti dalla medesimadata.

2. Il collegio consultivo tecnico è for-mato, a scelta della stazione appaltante, datre componenti, o cinque in caso di moti-vata complessità dell’opera e di eteroge-neità delle professionalità richieste, dotatidi esperienza e qualificazione professionaleadeguata alla tipologia dell’opera, tra inge-gneri, architetti, giuristi ed economisti concomprovata esperienza nel settore degli ap-palti delle concessioni e degli investimentipubblici, anche in relazione allo specificooggetto del contratto e alla specifica cono-scenza di metodi e strumenti elettroniciquali quelli di modellazione per l’edilizia ele infrastrutture (BIM), maturata per ef-fetto del conseguimento di un dottorato diricerca ovvero di una dimostrata praticaprofessionale per almeno cinque anni nelsettore di riferimento. I componenti delcollegio possono essere scelti dalle parti dicomune accordo, ovvero le parti possonoconcordare che ciascuna di esse nomini

2. Il collegio consultivo tecnico è for-mato, a scelta della stazione appaltante, datre componenti, o cinque in caso di moti-vata complessità dell’opera e di eteroge-neità delle professionalità richieste, dotatidi esperienza e qualificazione professionaleadeguata alla tipologia dell’opera, tra inge-gneri, architetti, giuristi ed economisti concomprovata esperienza nel settore degli ap-palti delle concessioni e degli investimentipubblici, anche in relazione allo specificooggetto del contratto e alla specifica cono-scenza di metodi e strumenti elettroniciquali quelli di modellazione per l’edilizia ele infrastrutture (BIM), maturata per ef-fetto del conseguimento di un dottorato diricerca, oppure che siano in grado di di-mostrare un’esperienza pratica e profes-sionale di almeno dieci anni nel settore diriferimento. I componenti del collegio pos-sono essere scelti dalle parti di comuneaccordo, ovvero le parti possono concor-

Atti Parlamentari — 93 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 94: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

uno o due componenti e che il terzo o ilquinto componente, con funzioni di presi-dente, sia scelto dai componenti di nominadi parte. Nel caso in cui le parti non trovinoun accordo sulla nomina del presidenteentro il termine indicato al comma 1, que-sto è designato entro i successivi cinquegiorni dal Ministero delle infrastrutture edei trasporti per le opere di interesse na-zionale, dalle regioni, dalle province auto-nome di Trento e Bolzano o dalle cittàmetropolitane per le opere di rispettivointeresse. Il collegio consultivo tecnico siintende costituito al momento della desi-gnazione del terzo o del quinto compo-nente. All’atto della costituzione è fornitaal collegio consultivo copia dell’intera do-cumentazione inerente al contratto.

dare che ciascuna di esse nomini uno o duecomponenti e che il terzo o il quinto com-ponente, con funzioni di presidente, siascelto dai componenti di nomina di parte.Nel caso in cui le parti non trovino unaccordo sulla nomina del presidente entroil termine indicato al comma 1, questo èdesignato entro i successivi cinque giornidal Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti per le opere di interesse nazionale,dalle regioni, dalle province autonome diTrento e Bolzano o dalle città metropoli-tane per le opere di rispettivo interesse. Ilcollegio consultivo tecnico si intende costi-tuito al momento della designazione delterzo o del quinto componente. All’attodella costituzione è fornita al collegio con-sultivo copia dell’intera documentazione ine-rente al contratto.

3. Nell’adozione delle proprie determi-nazioni, il collegio consultivo può operareanche in videoconferenza o con qualsiasialtro collegamento da remoto e può pro-cedere ad audizioni informali delle partiper favorire, nella risoluzione delle contro-versie o delle dispute tecniche eventual-mente insorte, la scelta della migliore so-luzione per la celere esecuzione dell’operaa regola d’arte. Il collegio può altresì con-vocare le parti per consentire l’esposizionein contraddittorio delle rispettive ragioni.L’inosservanza delle determinazioni del col-legio consultivo tecnico viene valutata aifini della responsabilità del soggetto agenteper danno erariale e costituisce, salvo provacontraria, grave inadempimento degli ob-blighi contrattuali; l’osservanza delle deter-minazioni del collegio consultivo tecnico ècausa di esclusione della responsabilità delsoggetto agente per danno erariale, salvo ildolo. Le determinazioni del collegio con-sultivo tecnico hanno la natura del lodocontrattuale previsto dall’articolo 808-terdel codice di procedura civile, salva diversae motivata volontà espressamente manife-stata in forma scritta dalle parti stesse.Salva diversa previsione di legge, le deter-minazioni del collegio consultivo tecnicosono adottate con atto sottoscritto dallamaggioranza dei componenti, entro il ter-mine di quindici giorni decorrenti dalladata della comunicazione dei quesiti, re-

3. Identico.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 95: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

cante succinta motivazione, che può essereintegrata nei successivi quindici giorni, sot-toscritta dalla maggioranza dei compo-nenti. In caso di particolari esigenze istrut-torie le determinazioni possono essere adot-tate entro venti giorni dalla comunicazionedei quesiti. Le decisioni sono assunte amaggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cuial comma 1 le parti possono comunquenominare un collegio consultivo tecnicocon tutti o parte dei compiti descritti aicommi da 1 a 3. Le parti possono anchestabilire l’applicabilità di tutte o parte delledisposizioni di cui all’articolo 5.

4. Identico.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il lororesponsabile unico del procedimento, pos-sono costituire un collegio consultivo tec-nico formato da tre componenti per risol-vere problematiche tecniche o giuridiche diogni natura suscettibili di insorgere anchenella fase antecedente alla esecuzione delcontratto, ivi comprese le determinazionidelle caratteristiche delle opere e le altreclausole e condizioni del bando o dell’in-vito, nonché la verifica del possesso deirequisiti di partecipazione, dei criteri diselezione e di aggiudicazione. In tale casodue componenti sono nominati dalla sta-zione appaltante e il terzo componente ènominato dal Ministero delle infrastrutturee dei trasporti per le opere di interessenazionale, dalle regioni, dalle province au-tonome di Trento e Bolzano o dalle cittàmetropolitane per le opere di interesselocale. Ferma l’eventuale necessità di sosti-tuzione di uno dei componenti designatidalla stazione appaltante con uno di no-mina privata, le funzioni di componentedel collegio consultivo tecnico nominato aisensi del presente comma non sono incom-patibili con quelle di componente del col-legio nominato ai sensi del comma 1.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il lororesponsabile unico del procedimento, pos-sono costituire un collegio consultivo tec-nico formato da tre componenti per risol-vere problematiche tecniche o giuridiche diogni natura suscettibili di insorgere anchenella fase antecedente alla esecuzione delcontratto, ivi comprese le determinazionidelle caratteristiche delle opere e le altreclausole e condizioni del bando o dell’in-vito, nonché la verifica del possesso deirequisiti di partecipazione, e dei criteri diselezione e di aggiudicazione. In tale casodue componenti sono nominati dalla sta-zione appaltante e il terzo componente ènominato dal Ministero delle infrastrutturee dei trasporti per le opere di interessenazionale, dalle regioni, dalle province au-tonome di Trento e Bolzano o dalle cittàmetropolitane per le opere di interesselocale. Ferma l’eventuale necessità di sosti-tuzione di uno dei componenti designatidalla stazione appaltante con uno di no-mina privata, le funzioni di componentedel collegio consultivo tecnico nominato aisensi del presente comma non sono incom-patibili con quelle di componente del col-legio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è scioltoal termine dell’esecuzione del contratto ov-vero, nelle ipotesi in cui non ne è obbliga-toria la costituzione, in data anteriore suaccordo delle parti. Nelle ipotesi in cui neè obbligatoria la costituzione, il collegiopuò essere sciolto dal 31 luglio 2021 inqualsiasi momento, su accordo tra le parti.

6. Il collegio consultivo tecnico è scioltoal termine dell’esecuzione del contratto ov-vero, nelle ipotesi in cui non ne è obbliga-toria la costituzione, in data anteriore suaccordo delle parti. Nelle ipotesi in cui neè obbligatoria la costituzione, il collegiopuò essere sciolto dal 31 dicembre 2021 inqualsiasi momento, su accordo tra le parti.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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7. I componenti del collegio consultivotecnico hanno diritto a un compenso acarico delle parti e proporzionato al valoredell’opera, al numero, alla qualità e allatempestività delle determinazioni assunte.In mancanza di determinazioni o pareri adessi spetta un gettone unico onnicompren-sivo. In caso di ritardo nell’assunzione delledeterminazioni è prevista una decurtazionedel compenso stabilito in base al primoperiodo da un decimo a un terzo, per ogniritardo. Il compenso è liquidato dal collegioconsultivo tecnico unitamente all’atto con-tenente le determinazioni, salva la emis-sione di parcelle di acconto, in applicazionedelle tariffe richiamate dall’articolo 9 deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, aumentate fino a unquarto. Non è ammessa la nomina di con-sulenti tecnici d’ufficio. I compensi dei mem-bri del collegio sono computati all’internodel quadro economico dell’opera alla vocespese impreviste.

7. Identico.

8. Ogni componente del collegio consul-tivo tecnico non può ricoprire più di cinqueincarichi contemporaneamente e comun-que non può svolgere più di dieci incarichiogni due anni. In caso di ritardo nell’ado-zione di tre determinazioni o di ritardosuperiore a sessanta giorni nell’assunzioneanche di una sola determinazione, i com-ponenti del collegio non possono esserenuovamente nominati come componenti dialtri collegi per la durata di tre anni de-correnti dalla data di maturazione del ri-tardo. Il ritardo ingiustificato nell’adozioneanche di una sola determinazione è causadi decadenza del collegio e, in tal caso, lastazione appaltante può assumere le deter-minazioni di propria competenza prescin-dendo dal parere del collegio.

8. Identico.

9. Sono abrogati i commi da 11 a 14dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile2019, n. 32, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

9. Identico.

Atti Parlamentari — 96 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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Articolo 7.

(Fondo per la prosecuzione delle opere pub-bliche)

Articolo 7.

(Fondo per la prosecuzione delle opere pub-bliche)

1. Al fine di garantire la regolare etempestiva prosecuzione dei lavori direttialla realizzazione delle opere pubbliche diimporto pari o superiore alle soglie di cuiall’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fab-bisogni finanziari dovuti a sopravvenuteesigenze motivate nel rispetto della norma-tiva vigente, ovvero per temporanee insuf-ficienti disponibilità finanziarie annuali, èistituito nello stato di previsione del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti, adecorrere dall’anno 2020, il Fondo per laprosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondonon può finanziare nuove opere e l’accessonon può essere reiterato a esclusione delcaso in cui la carenza delle risorse derivi dauna accelerazione della realizzazione delleopere rispetto al cronoprogramma aggior-nato di cui al comma 3.

1. Al fine di garantire la regolare etempestiva prosecuzione dei lavori direttialla realizzazione delle opere pubbliche diimporto pari o superiore alle soglie di cuiall’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fab-bisogni finanziari dovuti a sopravvenuteesigenze motivate nel rispetto della norma-tiva vigente, ovvero per temporanee insuf-ficienti disponibilità finanziarie annuali, èistituito nello stato di previsione del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti, adecorrere dall’anno 2020, il Fondo per laprosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondonon può finanziare nuove opere e l’accessoal Fondo non può essere reiterato a esclu-sione del caso in cui la carenza delle risorsederivi da una accelerazione della realizza-zione delle opere rispetto al cronopro-gramma aggiornato di cui al comma 3.

2. Per l’anno 2020 lo stanziamento delfondo di cui al comma 1 ammonta a 30milioni di euro. Per gli anni successivi, conil disegno di legge di bilancio, è iscritto sulFondo un importo corrispondente al 5 percento delle maggiori risorse stanziate nellaprima delle annualità del bilancio, nel li-mite massimo di 100 milioni di euro, per larealizzazione da parte delle Amministra-zioni centrali e territoriali di nuove opere einfrastrutture o per il rifinanziamento diquelle già previste a legislazione vigente. IlFondo è altresì alimentato:

2. Per l’anno 2020 lo stanziamento delfondo di cui al comma 1 ammonta a 30milioni di euro. Per gli anni successivi, conla legge di bilancio è iscritto sul Fondo unimporto corrispondente al 5 per cento dellemaggiori risorse stanziate nella prima delleannualità del bilancio, nel limite massimodi 100 milioni di euro, per la realizzazioneda parte delle Amministrazioni centrali eterritoriali di nuove opere e infrastruttureo per il rifinanziamento di quelle già pre-viste a legislazione vigente. Il Fondo è al-tresì alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancioanche in conto residui, destinate al finan-ziamento dell’opera e non più necessarie inquanto anticipate a valere sul Fondo;

a) identica;

b) dalle somme corrispondenti ad even-tuali anticipazioni del Fondo alla stazioneappaltante per residui passivi caduti inperenzione, mediante utilizzo di quota partedelle somme da iscrivere sul Fondo di cuiall’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31dicembre 2009, n. 196, con la legge di bi-lancio successiva alla eliminazione dal Contodel patrimonio dei predetti residui passivi.

b) identica.

Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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3. Le stazioni appaltanti possono farerichiesta di accesso al Fondo quando, sullabase dell’aggiornamento del cronopro-gramma finanziario dell’opera, risulti, perl’esercizio in corso, un fabbisogno finan-ziario aggiuntivo non prevedibile rispettoalle risorse disponibili per la regolare etempestiva prosecuzione dei lavori.

3. Identico.

4. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, adottato di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze entro 30 giorni dalla data di en-trata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, sono individuate lemodalità operative di accesso e utilizzo delFondo e i criteri di assegnazione delle ri-sorse.

4. Identico.

5. Con decreti del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, da adottare concadenza trimestrale, su richiesta delle sta-zioni appaltanti, previa verifica da partedelle amministrazioni finanziatrici dell’ag-giornamento del cronoprogramma finan-ziario dell’opera e dell’impossibilità di at-tivare i meccanismi di flessibilità di bilan-cio ai sensi della normativa contabile vi-gente, sono assegnate le risorse per la rapidaprosecuzione dell’opera, nei limiti delle di-sponibilità annuali del Fondo secondo icriteri previsti dal decreto di cui al comma4.

5. Identico.

6. All’onere derivante dal comma 1, paria 30 milioni di euro per l’anno 2020, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo specialedi conto capitale iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2020-2022, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali » dellamissione « Fondi da ripartire » dello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2020, allo scopoparzialmente utilizzando: quanto a 17 mi-lioni di euro l’accantonamento relativo alMinistero dell’economia e delle finanze;quanto a 0,7 milioni di euro l’accantona-mento relativo al Ministero del lavoro edelle politiche sociali; quanto a 1,7 milionidi euro l’accantonamento relativo al Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l’ac-cantonamento relativo al Ministero dell’in-terno; quanto a 0,9 milioni di euro l’accan-

6. All’onere derivante dal comma 1, paria 30 milioni di euro per l’anno 2020, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo specialedi conto capitale iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2020-2022, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali » dellamissione « Fondi da ripartire » dello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2020, allo scopoparzialmente utilizzando: quanto a 17 mi-lioni di euro l’accantonamento relativo alMinistero dell’economia e delle finanze;quanto a 0,7 milioni di euro l’accantona-mento relativo al Ministero del lavoro edelle politiche sociali; quanto a 1,7 milionidi euro l’accantonamento relativo al Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l’ac-cantonamento relativo al Ministero dell’in-terno; quanto a 0,9 milioni di euro l’accan-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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tonamento relativo al Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo; quantoa 8 milioni di euro l’accantonamento rela-tivo al Ministero della salute.

tonamento relativo al Ministero per i benie le attività culturali e per il turismo;quanto a 8 milioni di euro l’accantona-mento relativo al Ministero della salute.

7. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare con pro-pri decreti le occorrenti variazioni di bi-lancio anche nel conto dei residui.

7. Identico.

7-bis. Al fine di accelerare le procedureper l’attuazione degli investimenti pubblicie per l’affidamento di appalti e concessioni,è istituito un fondo presso il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, condotazione pari a 1 milione di euro perl’anno 2020 e a 2 milioni di euro a decor-rere dall’anno 2022. Tali risorse sono de-stinate ad iniziative finalizzate all’aggior-namento professionale del responsabileunico del procedimento (RUP) di cui al-l’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma7-bis, pari a 1 milione di euro per l’anno2020 e a 2 milioni di euro annui a decor-rere dall’anno 2022, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190.

Articolo 8.

(Altre disposizioni urgenti in materia di con-tratti pubblici)

Articolo 8.

(Altre disposizioni urgenti in materia di con-tratti pubblici)

1. In relazione alle procedure pendentidisciplinate dal decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i qualisi indice una gara, sono già stati pubblicatialla data di entrata in vigore del presentedecreto, nonché, in caso di contratti senzapubblicazione di bandi o avvisi, alle pro-cedure in cui, alla medesima data, siano giàstati inviati gli inviti a presentare le offerteo i preventivi, ma non siano scaduti i re-lativi termini, e in ogni caso per le proce-dure disciplinate dal medesimo decreto le-gislativo avviate a decorrere dalla data dientrata in vigore del presente decreto e finoalla data del 31 luglio 2021:

1. In relazione alle procedure pendentidisciplinate dal decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i qualisi indice una gara, sono già stati pubblicatialla data di entrata in vigore del presentedecreto, nonché, in caso di contratti senzapubblicazione di bandi o avvisi, alle pro-cedure in cui, alla medesima data, siano giàstati inviati gli inviti a presentare le offerteo i preventivi, ma non siano scaduti i re-lativi termini, e in ogni caso per le proce-dure disciplinate dal medesimo decreto le-gislativo avviate a decorrere dalla data dientrata in vigore del presente decreto e finoalla data del 31 dicembre 2021:

a) è sempre autorizzata la consegnadei lavori in via di urgenza e, nel caso diservizi e forniture, l’esecuzione del con-

a) è sempre autorizzata la consegnadei lavori in via di urgenza e, nel caso diservizi e forniture, l’esecuzione del con-

Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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tratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo32, comma 8, del decreto legislativo n. 50del 2016, fermo restando quanto previstodall’articolo 80 del medesimo decreto legi-slativo;

tratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo32, comma 8, del decreto legislativo n. 50del 2016, nelle more della verifica dei re-quisiti di cui all’articolo 80 del medesimodecreto legislativo, nonché dei requisiti diqualificazione previsti per la partecipa-zione alla procedura;

b) le stazioni appaltanti possono pre-vedere, a pena di esclusione dalla proce-dura, l’obbligo per l’operatore economicodi procedere alla visita dei luoghi, nonchéalla consultazione sul posto dei documentidi gara e relativi allegati ai sensi e per glieffetti dell’articolo 79, comma 2, del de-creto legislativo n. 50 del 2016 esclusiva-mente laddove detto adempimento sia stret-tamente indispensabile in ragione della ti-pologia, del contenuto o della complessitàdell’appalto da affidare;

b) identica;

c) in relazione alle procedure ordina-rie, si applicano le riduzioni dei terminiprocedimentali per ragioni di urgenza dicui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6,62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decretolegislativo n. 50 del 2016. Nella motiva-zione del provvedimento che dispone lariduzione dei termini non è necessario darconto delle ragioni di urgenza, che si con-siderano comunque sussistenti;

c) identica;

d) le procedure di affidamento di la-vori, servizi e forniture possono essere av-viate anche in mancanza di una specificaprevisione nei documenti di programma-zione di cui all’articolo 21 del decreto le-gislativo n. 50 del 2016, già adottati, acondizione che entro trenta giorni decor-renti dalla data di entrata in vigore delpresente decreto si provveda ad un aggior-namento in conseguenza degli effetti del-l’emergenza COVID-19.

d) le procedure di affidamento di la-vori, servizi e forniture possono essere av-viate anche in mancanza di una specificaprevisione nei documenti di programma-zione di cui all’articolo 21 del decreto le-gislativo n. 50 del 2016, già adottati, acondizione che entro trenta giorni decor-renti dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto siprovveda ad un aggiornamento in conse-guenza degli effetti dell’emergenza da CO-VID-19.

2. In relazione alle procedure discipli-nate dal decreto legislativo n. 50 del 2016,per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio2020 il termine per la presentazione delleofferte, le stazioni appaltanti, fermo quantoprevisto dall’articolo 103 del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,provvedono all’adozione dell’eventuale prov-

2. Identico.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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vedimento di aggiudicazione entro la datadel 31 dicembre 2020.

3. In relazione agli accordi quadro dicui all’articolo 54 del decreto legislativon. 50 del 2016, efficaci alla data di entratain vigore del presente decreto, le stazioniappaltanti, nei limiti delle risorse disponi-bili a legislazione vigente e fermo quantoprevisto dall’articolo 103 del decreto-leggen. 18 del 2020 provvedono, entro la datadel 31 dicembre 2020, all’aggiudicazionedegli appalti basati su tali accordi quadroovvero all’esecuzione degli accordi quadronei modi previsti dai commi da 2 a 6 delmedesimo articolo 54.

3. Identico.

4. Con riferimento ai lavori in corso diesecuzione alla data di entrata in vigore delpresente decreto:

4. Identico:

a) il direttore dei lavori adotta, inrelazione alle lavorazioni effettuate alla me-desima data e anche in deroga alle speci-fiche clausole contrattuali, lo stato di avan-zamento dei lavori entro quindici giornidalla data di entrata in vigore del presentedecreto. Il certificato di pagamento vieneemesso contestualmente e comunque entrocinque giorni dall’adozione dello stato diavanzamento. Il pagamento viene effet-tuato entro quindici giorni dall’emissionedel certificato di cui al secondo periodo;

a) identica;

b) sono riconosciuti, a valere sullesomme a disposizione della stazione appal-tante indicate nei quadri economici dell’in-tervento e, ove necessario, utilizzando an-che le economie derivanti dai ribassi d’asta,i maggiori costi derivanti dall’adeguamentoe dall’integrazione, da parte del coordina-tore della sicurezza in fase di esecuzione,del piano di sicurezza e coordinamento, inattuazione delle misure di contenimento dicui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, eall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ilrimborso di detti oneri avviene in occa-sione del pagamento del primo stato diavanzamento successivo all’approvazionedell’aggiornamento del piano di sicurezza e

b) identica;

Atti Parlamentari — 101 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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coordinamento recante la quantificazionedegli oneri aggiuntivi;

c) il rispetto delle misure di conteni-mento previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 deldecreto-legge n. 19 del 2020nonché dai re-lativi provvedimenti attuativi, ove impedi-sca, anche solo parzialmente, il regolaresvolgimento dei lavori ovvero la regolareesecuzione dei servizi o delle forniture co-stituisce causa di forza maggiore, ai sensidell’articolo 107, comma 4, del decreto le-gislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedi-sca di ultimare i lavori, i servizi o le for-niture nel termine contrattualmente previ-sto, costituisce circostanza non imputabileall’esecutore ai sensi del comma 5 del ci-tato articolo 107 ai fini della proroga didetto termine, ove richiesta; non si appli-cano gli obblighi di comunicazione all’Au-torità nazionale anticorruzione e le san-zioni previste dal terzo e dal quarto pe-riodo del comma 4 dell’articolo 107 deldecreto legislativo n. 50 del 2016.

c) il rispetto delle misure di conteni-mento previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall’articolo 1 deldecreto-legge n. 19 del 2020 nonché dairelativi provvedimenti attuativi, ove impe-disca, anche solo parzialmente, il regolaresvolgimento dei lavori ovvero la regolareesecuzione dei servizi o delle forniture co-stituisce causa di forza maggiore, ai sensidell’articolo 107, comma 4, del decreto le-gislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedi-sca di ultimare i lavori, i servizi o le for-niture nel termine contrattualmente previ-sto, costituisce circostanza non imputabileall’esecutore ai sensi del comma 5 del ci-tato articolo 107 ai fini della proroga didetto termine, ove richiesta; non si appli-cano gli obblighi di comunicazione all’Au-torità nazionale anticorruzione e le san-zioni previsti dal terzo e dal quarto periododel comma 4 dell’articolo 107 del decretolegislativo n. 50 del 2016.

5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016sono apportate le seguenti modificazioni:

5. Identico:

0a) all’articolo 30, comma 8, dopo leparole: « e alle altre attività amministrativein materia di contratti pubblici » sono in-serite le seguenti: « nonché di forme dicoinvolgimento degli enti del Terzo settorepreviste dal titolo VII del decreto legislativo3 luglio 2017, n. 117 »;

0a-bis) all’articolo 36, comma 1, leparole: « Le stazioni appaltanti possono,altresì, applicare le disposizioni di cui al-l’articolo 50 » sono sostituite dalle seguenti:« Le stazioni appaltanti applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 50 »;

a) all’articolo 38: a) identica;

1) al comma 1, secondo periodo, leparole « agli ambiti di attività, » sono sop-presse;

2) al comma 2, primo periodo, leparole « sentite l’ANAC e la ConferenzaUnificata, » sono sostituite dalle seguenti:« di intesa con la Conferenza unificata esentita l’ANAC, »;

Atti Parlamentari — 102 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 103: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

3) al comma 3:

3.1) sono premesse le seguenti pa-role: « Fatto salvo quanto previsto dalcomma 3-bis »;

3.2) alla lettera a), le parole « pro-grammazione e » sono soppresse;

3.3) dopo il comma 3, è inserito ilseguente: « 3-bis. Le centrali di commit-tenza e i soggetti aggregatori sono qualifi-cati almeno negli ambiti di cui al comma 3,lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relativeall’acquisizione di beni, servizi o lavorieffettuati dalle centrali di committenza, ov-vero dai soggetti aggregatori, le attività cor-relate all’ambito di cui al comma 3, letterac) possono essere effettuate direttamentedai soggetti per i quali sono svolte le sud-dette aggiudicazioni purché qualificati al-meno in detto ambito secondo i criteriindividuati dal decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al comma 2. »;

4) al comma 4, lettera a), dopo ilnumero 5-ter) è aggiunto il seguente: « 5-quater) disponibilità di piattaforme telema-tiche nella gestione di procedure di gara; »;

5) al comma 4, lettera b), il numero3 è soppresso;

a-bis) all’articolo 46, comma 1, letteraa), dopo le parole: « gli archeologi » sonoaggiunte le seguenti: « professionisti, singolie associati, e le società da essi costituite »;

a-ter) all’articolo 48, comma 7, se-condo periodo, dopo le parole: « per qualiconsorziati il consorzio concorre; » sonoinserite le seguenti: « qualora il consorziatodesignato sia, a sua volta, un consorzio dicui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ètenuto anch’esso a indicare, in sede diofferta, i consorziati per i quali concorre; »;

a-quater) all’articolo 59, comma 1,sono premesse le seguenti parole: « Fermorestando quanto previsto dal titolo VII deldecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, »;

b) all’articolo 80, comma 4, il quintoperiodo è sostituito dai seguenti: « Un ope-ratore economico può essere escluso dallapartecipazione a una procedura d’appaltose la stazione appaltante è a conoscenza e

b) identica;

Atti Parlamentari — 103 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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può adeguatamente dimostrare che lo stessonon ha ottemperato agli obblighi relativi alpagamento delle imposte e tasse o dei con-tributi previdenziali non definitivamenteaccertati qualora tale mancato pagamentocostituisca una grave violazione ai sensirispettivamente del secondo o del quartoperiodo. Il presente comma non si applicaquando l’operatore economico ha ottempe-rato ai suoi obblighi pagando o impegnan-dosi in modo vincolante a pagare le impo-ste o i contributi previdenziali dovuti, com-presi eventuali interessi o multe, ovveroquando il debito tributario o previdenzialesia comunque integralmente estinto, pur-ché l’estinzione, il pagamento o l’impegnosi siano perfezionati anteriormente alla sca-denza del termine per la presentazionedelle domande. »;

c) all’articolo 83, dopo il comma 5 èinserito il seguente: « 5-bis. In relazione alrequisito di cui al comma 4, lettera c),l’adeguatezza della copertura assicurativaofferta viene valutata sulla base della po-lizza assicurativa contro i rischi professio-nali posseduta dall’operatore economico ein corso di validità. In relazione alle polizzeassicurative di importo inferiore al valoredell’appalto, le stazioni appaltanti possonorichiedere che l’offerta sia corredata, apena di esclusione, dall’impegno da partedell’impresa assicuratrice ad adeguare ilvalore della polizza assicurativa a quellodell’appalto, in caso di aggiudicazione. »;

c) identica;

c-bis) all’articolo 140, comma 1, ali-nea, al primo periodo, dopo le parole:« salvo quanto disposto nel presente arti-colo » sono aggiunte le seguenti: « e fermorestando quanto previsto dal titolo VII deldecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;

c-ter) all’articolo 151, comma 3:

1) le parole: « il Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo può »sono sostituite dalle seguenti: « lo Stato, leregioni e gli enti territoriali possono, con lerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Resta fermo quanto previsto aisensi dell’articolo 106, comma 2-bis, del

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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codice dei beni culturali e del paesaggio, dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42 »;

c-quater) all’articolo 180, comma 2,dopo il primo periodo è inserito il se-guente: « Nel caso di contratti di rendi-mento energetico o di prestazione energe-tica (EPC), i ricavi di gestione dell’opera-tore economico possono essere determinatie pagati in funzione del livello di miglio-ramento dell’efficienza energetica o di altricriteri di prestazione energetica stabiliticontrattualmente, purché quantificabili inrelazione ai consumi; la misura di miglio-ramento dell’efficienza energetica, calco-lata conformemente alle norme in materiadi attestazione della prestazione energeticadegli immobili e delle altre infrastruttureenergivore, deve essere resa disponibile al-l’amministrazione concedente a cura del-l’operatore economico e deve essere veri-ficata e monitorata durante l’intera duratadel contratto, anche avvalendosi di appo-site piattaforme informatiche adibite per laraccolta, l’organizzazione, la gestione, l’e-laborazione, la valutazione e il monitorag-gio dei consumi energetici »;

d) all’articolo 183, comma 15: d) identica.

1) al primo periodo, le parole « nonpresenti » sono sostituite dalle seguenti: « an-che se presenti »;

2) al nono periodo, le parole « èinserito » sono sostituite dalle seguenti:« qualora non sia già presente » e dopo leparole « sulla base della normativa vi-gente » sono aggiunte le seguenti: « , è in-serito in tali strumenti di programma-zione ».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 siapplicano alle procedure i cui bandi oavvisi, con i quali si indice una gara, sonopubblicati successivamente alla data di en-trata in vigore del presente decreto, non-ché, in caso di contratti senza pubblica-zione di bandi o avvisi, alle procedure incui, alla medesima data, non sono ancorastati inviati gli inviti a presentare le offerteo i preventivi.

6. Identico.

6-bis. In considerazione dell’emergenzasanitaria da COVID-19 e delle conseguenti

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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esigenze di accelerazione dell’iter autoriz-zativo di grandi opere infrastrutturali e diarchitettura di rilevanza sociale, aventi im-patto sull’ambiente, sulle città o sull’assettodel territorio, sino al 31 dicembre 2023, surichiesta delle amministrazioni aggiudica-trici, le regioni, ove ritengano le suddetteopere di particolare interesse pubblico erilevanza sociale, previo parere favorevoledella maggioranza delle amministrazioniprovinciali e comunali interessate, possonoautorizzare la deroga alla procedura didibattito pubblico di cui all’articolo 22,comma 2, del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50, e al relativo regolamento di cuial decreto del Presidente del Consiglio deiministri 10 maggio 2018, n. 76, consen-tendo alle medesime amministrazioni ag-giudicatrici di procedere direttamente aglistudi di prefattibilità tecnico-economica non-ché alle successive fasi progettuali, nelrispetto delle disposizioni del decreto legi-slativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. All’articolo 1 del decreto-legge 18aprile 2019, n. 32, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,sono apportate le seguenti modificazioni:

7. Identico.

a) all’alinea del comma 1, le parole« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2, le parole « 30 novem-bre 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 30 novembre 2021 »;

c) al comma 3, le parole « 31 dicembre2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2021 »;

d) il comma 7 è sostituito dal se-guente: « 7. In deroga all’articolo 215, comma3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consigliosuperiore dei lavori pubblici esprime ilparere obbligatorio di cui al comma 3 delmedesimo articolo 215 esclusivamente suiprogetti di fattibilità tecnica ed economicadi lavori pubblici di competenza statale, ocomunque finanziati per almeno il 50 percento dallo Stato, di importo pari o supe-riore ai 100 milioni di euro. Per i lavoripubblici di importo inferiore a 100 milionidi euro e fino a 50 milioni di euro, le

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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competenze del Consiglio superiore sonoesercitate dai comitati tecnici amministra-tivi presso i Provveditorati interregionaliper le opere pubbliche. Per i lavori pubblicidi importo inferiore a 50 milioni di euro siprescinde dall’acquisizione del parere dicui all’articolo 215, comma 3, del citatodecreto legislativo n. 50 del 2016. ».

7-bis. Al codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 115:

1) al comma 3, primo periodo, leparole: « delle attività di valorizzazione »sono sostituite dalle seguenti: « ovvero me-diante l’affidamento di appalti pubblici diservizi »;

2) al comma 4, terzo periodo, dopole parole: « di cui all’articolo 114 » sonoaggiunte le seguenti: « , ferma restando lapossibilità per le amministrazioni di pro-gettare i servizi e i relativi contenuti, anchedi dettaglio, mantenendo comunque il ri-schio operativo a carico del concessionarioe l’equilibrio economico e finanziario dellagestione »;

b) all’articolo 117, comma 3, sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qua-lora l’affidamento dei servizi integrati ab-bia ad oggetto una concessione di servizi aisensi dell’articolo 3, comma 1, lettera vv),del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,l’integrazione può essere realizzata ancheindipendentemente dal rispettivo valore eco-nomico dei servizi considerati. È ammessala stipulazione di contratti di appalto pub-blico aventi ad oggetto uno o più servizi traquelli di cui al comma 1 e uno o più tra iservizi di pulizia, di vigilanza e di bigliet-teria ».

8. Il Commissario straordinario per l’at-tuazione e il coordinamento delle misure dicontenimento e contrasto dell’emergenzaepidemiologica COVID-19, di cui all’arti-colo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla sca-denza del predetto stato di emergenza, pro-

8. Il Commissario straordinario per l’at-tuazione e il coordinamento delle misure dicontenimento e contrasto dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19, di cui all’ar-ticolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla sca-denza del predetto stato di emergenza, pro-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 108: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

cede, nell’ambito dei poteri conferitigli econ le modalità previste dalla suddettanorma, all’acquisizione e distribuzione delleapparecchiature e dei dispositivi di prote-zione individuale, nonché di ogni necessa-rio bene strumentale, compresi gli arrediscolastici, utile a garantire l’ordinato avviodell’anno scolastico 2020-2021, nonché acontenere e contrastare l’eventuale emer-genza nelle istituzioni scolastiche statali. IlCommissario, per l’attuazione di quantoprevisto dal primo periodo, provvede nellimite delle risorse assegnate allo scopo condelibera del Consiglio dei ministri a valeresul Fondo emergenze nazionali di cui al-l’articolo 44 del decreto legislativo 2 gen-naio 2018, n. 1; le risorse sono versatesull’apposita contabilità speciale intestataal Commissario. A tale scopo, le proceduredi affidamento dei contratti pubblici, ne-cessarie per dare attuazione al primo pe-riodo, possono essere avviate dal Commis-sario anche precedentemente al trasferi-mento alla contabilità speciale delle sud-dette risorse.

cede, nell’ambito dei poteri conferitigli econ le modalità previste dalla suddettanorma, all’acquisizione e distribuzione delleapparecchiature e dei dispositivi di prote-zione individuale, nonché di ogni necessa-rio bene strumentale, compresi gli arrediscolastici, utile a garantire l’ordinato avviodell’anno scolastico 2020-2021, nonché acontenere e contrastare l’eventuale emer-genza nelle istituzioni scolastiche statali. IlCommissario, per l’attuazione di quantoprevisto dal primo periodo, provvede nellimite delle risorse assegnate allo scopo condelibera del Consiglio dei ministri a valeresul Fondo emergenze nazionali di cui al-l’articolo 44 del decreto legislativo 2 gen-naio 2018, n. 1; le risorse sono versatesull’apposita contabilità speciale intestataal Commissario. A tale scopo, le proceduredi affidamento dei contratti pubblici, ne-cessarie per dare attuazione al primo pe-riodo, possono essere avviate dal Commis-sario anche precedentemente al trasferi-mento alla contabilità speciale delle sud-dette risorse.

9. Le procedure di affidamento dei con-tratti pubblici necessari per dare attua-zione ai piani di riorganizzazione della reteospedaliera e di quella territoriale per ilcontrasto dell’emergenza COVID-19, pos-sono essere avviate dal Commissario stra-ordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedente-mente al trasferimento alla contabilità spe-ciale intestata al Commissario straordinariodegli importi autorizzati ai sensi delle vi-genti disposizioni.

9. Le procedure di affidamento dei con-tratti pubblici necessari per dare attua-zione ai piani di riorganizzazione della reteospedaliera e di quella territoriale per ilcontrasto dell’emergenza da COVID-19, pos-sono essere avviate dal Commissario stra-ordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedente-mente al trasferimento alla contabilità spe-ciale intestata al Commissario straordinariodegli importi autorizzati ai sensi delle vi-genti disposizioni.

10. In ogni caso in cui per la selezionedel contraente o per la stipulazione delcontratto relativamente a lavori, servizi oforniture previsti o in qualunque mododisciplinati dal presente decreto, è richiestodi produrre documenti unici di regolaritàcontributiva di cui al decreto del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali 30 gen-naio 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero diindicare, dichiarare o autocertificare la re-golarità contributiva ovvero il possesso deipredetti documenti unici, non si applicanole disposizioni dell’articolo 103, comma 2,del decreto-legge n. 18 del 2020, relative

10. Identico.

Atti Parlamentari — 108 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 109: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020della validità dei documenti unici di rego-larità contributiva in scadenza tra il 31gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

10-bis. Al Documento unico di regola-rità contributiva è aggiunto quello relativoalla congruità dell’incidenza della mano-dopera relativa allo specifico intervento,secondo le modalità indicate con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto. Sono fattesalve le procedure i cui bandi o avvisi sonopubblicati prima della data di entrata invigore del decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali di cui al periodoprecedente.

11. All’articolo 4 del decreto legislativo15 novembre 2011, n. 208, il comma 1 èsostituito dal seguente:

11. Identico.

« 1. Con regolamento, da emanarsi condecreto del Presidente della Repubblica, aisensi dell’articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n. 400, entro centoventigiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, su proposta del Mi-nistro della difesa, di concerto con il Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti,acquisiti i pareri del Consiglio superiore deilavori pubblici e del Consiglio di Stato, chesi pronuncia entro quarantacinque giornidalla richiesta, è definita la disciplina ese-cutiva, attuativa e integrativa delle dispo-sizioni concernenti le materie di cui all’ar-ticolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anchein relazione alle disposizioni del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabilial presente decreto. ».

Articolo 8-bis.

(Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019,n. 35, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 giugno 2019, n. 60)

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,n. 60, le parole: « di centrali di commit-tenza di altre regioni » sono sostituite dalle

Atti Parlamentari — 109 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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seguenti: « dalla centrale di committenzadella regione Calabria ».

Articolo 9.

(Misure di accelerazione degli interventi in-frastrutturali)

Articolo 9.

(Misure di accelerazione degli interventi in-frastrutturali)

1. All’articolo 4 del decreto-legge 18aprile 2019, n. 32, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente: « 1. Con uno o più decreti delPresidente del Consiglio dei ministri, daadottare entro il 31 dicembre 2020, suproposta del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, sentito il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, previo parere dellecompetenti Commissioni parlamentari, sonoindividuati gli interventi infrastrutturali ca-ratterizzati da un elevato grado di com-plessità progettuale, da una particolare dif-ficoltà esecutiva o attuativa, da complessitàdelle procedure tecnico – amministrativeovvero che comportano un rilevante im-patto sul tessuto socio – economico a li-vello nazionale, regionale o locale, per lacui realizzazione o completamento si rendenecessario la nomina di uno o più Com-missari straordinari che è disposta con imedesimi decreti. Il parere delle Commis-sioni parlamentari viene reso entro quin-dici giorni dalla richiesta; decorso inutil-mente tale termine si prescinde dall’acqui-sizione del parere. Con uno o più decretisuccessivi, da adottare con le modalità dicui al primo periodo entro il 30 giugno2021, il Presidente del Consiglio dei mini-stri può individuare, sulla base dei mede-simi criteri di cui al primo periodo, ulte-riori interventi per i quali disporre la no-mina di Commissari straordinari. In rela-zione agli interventi infrastrutturali dirilevanza esclusivamente regionale o locale,i decreti di cui al presente comma sonoadottati, ai soli fini della loro individua-zione, previa intesa con il Presidente dellaRegione interessata. Gli interventi di cui alpresente articolo sono identificati con icorrispondenti codici unici di progetto (CUP)

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente: « 1. Con uno o più decreti delPresidente del Consiglio dei ministri, daadottare entro il 31 dicembre 2020, suproposta del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, sentito il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, previo parere dellecompetenti Commissioni parlamentari, sonoindividuati gli interventi infrastrutturali ca-ratterizzati da un elevato grado di com-plessità progettuale, da una particolare dif-ficoltà esecutiva o attuativa, da complessitàdelle procedure tecnico – amministrativeovvero che comportano un rilevante im-patto sul tessuto socio – economico a li-vello nazionale, regionale o locale, per lacui realizzazione o il cui completamento sirende necessaria la nomina di uno o piùCommissari straordinari che è disposta coni medesimi decreti. Il parere delle Commis-sioni parlamentari viene reso entro ventigiorni dalla richiesta; decorso inutilmentetale termine si prescinde dall’acquisizionedel parere. Con uno o più decreti succes-sivi, da adottare con le modalità di cui alprimo periodo entro il 30 giugno 2021, ilPresidente del Consiglio dei ministri puòindividuare, sulla base dei medesimi criteridi cui al primo periodo, ulteriori interventiper i quali disporre la nomina di Commis-sari straordinari. In relazione agli inter-venti infrastrutturali di rilevanza esclusi-vamente regionale o locale, i decreti di cuial presente comma sono adottati, ai soli finidell’individuazione di tali interventi, previaintesa con il Presidente della Regione in-teressata. Gli interventi di cui al presentearticolo sono identificati con i corrispon-denti codici unici di progetto (CUP) relativi

Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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relativi all’opera principale e agli interventiad essa collegati. »;

all’opera principale e agli interventi ad essacollegati. Il Commissario straordinario no-minato, prima dell’avvio degli interventi,convoca le organizzazioni sindacali mag-giormente rappresentative a livello nazio-nale »;

b) al comma 3, il primo periodo èsostituito dai seguenti: « Per l’esecuzionedegli interventi, i Commissari straordinaripossono essere abilitati ad assumere diret-tamente le funzioni di stazione appaltantee operano in deroga alle disposizioni dilegge in materia di contratti pubblici, fattosalvo il rispetto dei principi di cui agliarticoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, nonché delle disposi-zioni del codice delle leggi antimafia e dellemisure di prevenzione, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, e deivincoli inderogabili derivanti dall’apparte-nenza all’Unione europea, ivi inclusi quelliderivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia disubappalto. Per l’esercizio delle funzioni dicui al primo periodo, il Commissario stra-ordinario provvede anche a mezzo di or-dinanze. »;

b) identica;

c) dopo il comma 3, è inserito il se-guente: « 3-bis. È autorizzata l’apertura diapposite contabilità speciali intestate ai Com-missari straordinari, nominati ai sensi delpresente articolo, per le spese di funziona-mento e di realizzazione degli interventinel caso svolgano le funzioni di stazioneappaltante. Il Commissario predispone eaggiorna, mediante apposito sistema resodisponibile dal Dipartimento della Ragio-neria Generale dello Stato, il cronopro-gramma dei pagamenti degli interventi inbase al quale le amministrazioni compe-tenti, ciascuna per la parte di propria com-petenza, assumono gli impegni pluriennalidi spesa a valere sugli stanziamenti iscrittiin bilancio riguardanti il trasferimento dirisorse alle contabilità speciali. Conseguen-temente, il Commissario, nei limiti dellerisorse impegnate in bilancio, può avviarele procedure di affidamento dei contrattianche nelle more del trasferimento dellerisorse sulla contabilità speciale. Gli impe-gni pluriennali possono essere annual-

c) dopo il comma 3, è inserito il se-guente: « 3-bis. È autorizzata l’apertura diapposite contabilità speciali intestate ai Com-missari straordinari, nominati ai sensi delpresente articolo, per le spese di funziona-mento e di realizzazione degli interventinel caso svolgano le funzioni di stazioneappaltante. Il Commissario predispone eaggiorna, mediante apposito sistema resodisponibile dal Dipartimento della Ragio-neria Generale dello Stato, il cronopro-gramma dei pagamenti degli interventi inbase al quale le amministrazioni compe-tenti, ciascuna per la parte di propria com-petenza, assumono gli impegni pluriennalidi spesa a valere sugli stanziamenti iscrittiin bilancio riguardanti il trasferimento dirisorse alle contabilità speciali. Conseguen-temente, il Commissario, nei limiti dellerisorse impegnate in bilancio, può avviarele procedure di affidamento dei contrattianche nelle more del trasferimento dellerisorse sulla contabilità speciale. Gli impe-gni pluriennali possono essere annual-

Atti Parlamentari — 111 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 112: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

mente rimodulati con la legge di bilancio inrelazione agli aggiornamenti del cronopro-gramma dei pagamenti nel rispetto dei saldidi finanza pubblica. Le risorse destinatealla realizzazione degli interventi sono tra-sferite, previa tempestiva richiesta del Com-missario, alle amministrazioni competenti,sulla contabilità speciale sulla base deglistati di avanzamento dell’intervento comu-nicati al Commissario. I provvedimenti dinatura regolatoria, ad esclusione di quellidi natura gestionale, adottati dai Commis-sari straordinari sono sottoposti al con-trollo preventivo della Corte dei conti epubblicati nella Gazzetta ufficiale della Re-pubblica italiana. Si applica l’articolo 3,comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994,n. 20. I termini di cui all’articolo 27, comma1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,sono dimezzati. In ogni caso, durante losvolgimento della fase del controllo, l’or-gano emanante può, con motivazioneespressa, dichiarare i predetti provvedi-menti provvisoriamente efficaci, esecutoried esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto1990, n. 241. Il monitoraggio degli inter-venti effettuati dai Commissari straordinariavviene sulla base di quanto disposto daldecreto legislativo 29 dicembre 2011,n. 229. »;

mente rimodulati con la legge di bilancio inrelazione agli aggiornamenti del cronopro-gramma dei pagamenti nel rispetto dei saldidi finanza pubblica. Le risorse destinatealla realizzazione degli interventi sono tra-sferite, previa tempestiva richiesta del Com-missario alle amministrazioni competenti,sulla contabilità speciale sulla base deglistati di avanzamento dell’intervento comu-nicati al Commissario. I provvedimenti dinatura regolatoria, ad esclusione di quellidi natura gestionale, adottati dai Commis-sari straordinari sono sottoposti al con-trollo preventivo della Corte dei conti epubblicati nella Gazzetta ufficiale della Re-pubblica italiana. Si applica l’articolo 3,comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994,n. 20. I termini di cui all’articolo 27, comma1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,sono dimezzati. In ogni caso, durante losvolgimento della fase del controllo, l’or-gano emanante può, con motivazioneespressa, dichiarare i predetti provvedi-menti provvisoriamente efficaci, esecutoried esecutivi, a norma degli articoli 21-bis,21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto1990, n. 241. Il monitoraggio degli inter-venti effettuati dai Commissari straordinariavviene sulla base di quanto disposto daldecreto legislativo 29 dicembre 2011,n. 229. »;

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente: « 4. I Commissari straordinari tra-smettono al Comitato interministeriale perla programmazione economica, per il tra-mite del Ministero competente, i progettiapprovati, il relativo quadro economico, ilcronoprogramma dei lavori e il relativostato di avanzamento, rilevati attraverso ilsistema di cui al decreto legislativo n. 229del 2011, segnalando altresì semestral-mente eventuali anomalie e significativi sco-stamenti rispetto ai termini fissati nel cro-noprogramma di realizzazione delle opere,anche ai fini della valutazione di definan-ziamento degli interventi. Le modalità e lederoghe di cui al comma 2, ad eccezione diquanto ivi previsto per i procedimenti re-lativi alla tutela di beni culturali e paesag-gistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonchéla possibilità di avvalersi di assistenza tec-

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente: « 4. I Commissari straordinari tra-smettono al Comitato interministeriale perla programmazione economica, per il tra-mite del Ministero competente, i progettiapprovati, il relativo quadro economico, ilcronoprogramma dei lavori e il relativostato di avanzamento, rilevati attraverso ilsistema di cui al decreto legislativo n. 229del 2011, segnalando altresì semestral-mente eventuali anomalie e significativi sco-stamenti rispetto ai termini fissati nel cro-noprogramma di realizzazione delle opere,anche ai fini della valutazione di definan-ziamento degli interventi. Le modalità e lederoghe di cui al comma 2, ad eccezione diquanto ivi previsto per i procedimenti re-lativi alla tutela di beni culturali e paesag-gistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonchéla possibilità di avvalersi di assistenza tec-

Atti Parlamentari — 112 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 113: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

nica nell’ambito del quadro economico del-l’opera, si applicano anche agli interventidei Commissari straordinari per il dissestoidrogeologico in attuazione del Piano na-zionale per la mitigazione del rischio idro-geologico, il ripristino e la tutela dellarisorsa ambientale, di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 20febbraio 2019, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e deiCommissari per l’attuazione degli inter-venti idrici di cui all’articolo 1, comma 153,della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e delCommissario unico nazionale per la depu-razione di cui all’articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2017, n. 18 e all’articolo 5, comma6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111,convertito, con modificazioni, dalla legge12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissariper la bonifica dei siti di interesse nazio-nale di cui all’articolo 252, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

nica nell’ambito del quadro economico del-l’opera, si applicano anche agli interventidei Commissari straordinari per il dissestoidrogeologico e dei Commissari per l’attua-zione degli interventi idrici di cui all’arti-colo 1, comma 153, della legge 30 dicembre2018, n. 145 e del Commissario unico na-zionale per la depurazione di cui all’arti-colo 2, comma 1, del decreto-legge 29 di-cembre 2016 n.243 convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18e all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge14 ottobre 2019 n.111, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019n. 141 e dei Commissari per la bonifica deisiti di interesse nazionale di cui all’articolo252, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152. »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:« 5. Con i medesimi decreti di cui al comma1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attivitàconnesse alla realizzazione dell’opera non-ché una quota percentuale del quadro eco-nomico degli interventi da realizzare even-tualmente da destinare alle spese di sup-porto tecnico e al compenso per i Commis-sari straordinari. I compensi dei Commissari,ove previsti, sono stabiliti in misura nonsuperiore a quella indicata all’articolo 15,comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supportotecnico e le attività connesse alla realizza-zione dell’opera, i Commissari possono av-valersi, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, di strutture dell’ammini-strazione centrale o territoriale interessatanonché di società controllate direttamenteo indirettamente dallo Stato, dalle Regionio da altri soggetti di cui all’articolo 1,comma 2, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, i cui oneri sono posti a carico deiquadri economici degli interventi da rea-lizzare o completare nell’ambito della per-centuale di cui al primo periodo. I Com-

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:« 5. Con i medesimi decreti di cui al comma1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attivitàconnesse alla realizzazione dell’opera non-ché una quota percentuale del quadro eco-nomico degli interventi da realizzare even-tualmente da destinare alle spese di sup-porto tecnico e al compenso per i Commis-sari straordinari. I compensi dei Commissari,ove previsti, sono stabiliti in misura nonsuperiore a quella indicata all’articolo 15,comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supportotecnico e le attività connesse alla realizza-zione dell’opera, i Commissari possono av-valersi, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, di strutture dell’ammini-strazione centrale o territoriale interessata,dell’Unità Tecnica-Amministrativa di cuiall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge10 dicembre 2013, n. 136, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,n. 6, nonché di società controllate diretta-mente o indirettamente dallo Stato, dalleRegioni o da altri soggetti di cui all’articolo1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 114: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

missari straordinari possono nominare unsub-commissario. L’eventuale compenso delsub commissario da determinarsi in mi-sura non superiore a quella indicata all’ar-ticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, èposto a carico del quadro economico del-l’intervento da realizzare, nell’ambito dellaquota percentuale di cui al primo pe-riodo. ».

n. 196, i cui oneri sono posti a carico deiquadri economici degli interventi da rea-lizzare o completare nell’ambito della per-centuale di cui al primo periodo. I Com-missari straordinari possono nominare unsub-commissario. L’eventuale compenso delsub commissario da determinarsi in mi-sura non superiore a quella indicata all’ar-ticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, èposto a carico del quadro economico del-l’intervento da realizzare, nell’ambito dellaquota percentuale di cui al primo pe-riodo. ».

1-bis. Al comma 9 dell’articolo 4-ter deldecreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14giugno 2019, n. 55, al primo periodo, dopole parole: « opera in deroga alle disposi-zioni di legge in materia di contratti pub-blici, fatto salvo il rispetto dei vincoli in-derogabili derivanti dall’appartenenza al-l’Unione europea » sono aggiunte le se-guenti: « e con i poteri di cui all’articolo 4,commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto.Al Commissario si applicano, altresì, ledisposizioni di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 116 ».

2. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 convertito,con modificazioni, dalla legge 11 novembre2014, n. 164, dopo le parole: « della legge23 dicembre 2009, n.191, » sono inserite leseguenti: « nonché le stesse attività relativead interventi di mitigazione del rischio idro-geologico, comunque finanziati a valere surisorse finanziarie nazionali, europee e re-gionali, ».

2. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito,con modificazioni, dalla legge 11 novembre2014, n. 164, dopo le parole: « della legge23 dicembre 2009, n.191, » sono inserite leseguenti: « nonché le stesse attività relativead interventi di mitigazione del rischio idro-geologico, comunque finanziati a valere surisorse finanziarie nazionali, europee e re-gionali, ».

3. Al fine di garantire l’uniformità nellegestioni commissariali finalizzate alla rea-lizzazione di opere pubbliche o interventiinfrastrutturali assicurando, al contempo,la riduzione dei relativi tempi di esecu-zione, a decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, tutti i commissari nominatiper la predetta finalità sulla base di speci-fiche norme di legge operano, fino all’ulti-

3. Al fine di garantire l’uniformità nellegestioni commissariali finalizzate alla rea-lizzazione di opere pubbliche o interventiinfrastrutturali assicurando, al contempo,la riduzione dei relativi tempi di esecu-zione, a decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, tutti i commissari nominatiper la predetta finalità sulla base di speci-fiche norme di legge operano, fino all’ulti-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 115: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

mazione degli interventi, con i poteri di cuiall’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,n. 55. Restano esclusi dall’ambito di appli-cazione del citato articolo 4 i commissarinominati ai sensi dell’articolo 25 del de-creto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, aisensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto1988, n. 400, ai sensi dell’articolo 1 deldecreto-legge 28 settembre 2018, n. 109convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell’ar-ticolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020,n. 22, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i com-missari straordinari nominati per l’attua-zione di interventi di ricostruzione a se-guito di eventi calamitosi. Resta comunquefermo quanto previsto dall’articolo 11.

mazione degli interventi, con i poteri di cuiall’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,n. 55. Restano esclusi dall’ambito di appli-cazione del citato articolo 4 i commissarinominati ai sensi dell’articolo 25 del de-creto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, aisensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto1988, n. 400, ai sensi dell’articolo 1 deldecreto-legge 28 settembre 2018, n. 109convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell’ar-ticolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020,n. 22, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i com-missari straordinari nominati per l’attua-zione di interventi di ricostruzione a se-guito di eventi calamitosi. Resta comunquefermo quanto previsto dall’articolo 11 delpresente decreto. Sono aggiudicati esclusi-vamente sulla base del criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa, indivi-duata sulla base del miglior rapporto qua-lità/prezzo, i contratti relativi ai servizisociali e di ristorazione ospedaliera, assi-stenziale e scolastica, nonché ai servizi adalta intensità di manodopera, come definitiall’articolo 50, comma 1, del decreto legi-slativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gliaffidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma2, lettera a), del medesimo decreto legisla-tivo.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE INMATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRU-ZIONE PUBBLICA NELLE AREE COL-

PITE DA EVENTI SISMICI

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE INMATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRU-ZIONE PUBBLICA NELLE AREE COL-

PITE DA EVENTI SISMICI

Articolo 10.

(Semplificazioni e altre misure in materiaedilizia)

Articolo 10.

(Semplificazioni e altre misure in materiaedilizia)

1. Al fine di semplificare e accelerare leprocedure edilizie e ridurre gli oneri acarico dei cittadini e delle imprese, nonchédi assicurare il recupero e la qualificazionedel patrimonio edilizio esistente e lo svi-luppo di processi di rigenerazione urbana,

1. Al fine di semplificare e accelerare leprocedure edilizie e ridurre gli oneri acarico dei cittadini e delle imprese, nonchédi assicurare il recupero e la qualificazionedel patrimonio edilizio esistente e lo svi-luppo di processi di rigenerazione urbana,

Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 116: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

al testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, sono apportate le se-guenti modificazioni:

decarbonizzazione, efficientamento energe-tico, messa in sicurezza sismica e conteni-mento del consumo di suolo, al testo unicodelle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia edilizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 2-bis, il comma 1-ter, èsostituito dal seguente:

a) all’articolo 2-bis, il comma 1-ter èsostituito dal seguente:

« 1-ter. In ogni caso di intervento chepreveda la demolizione e ricostruzione diedifici, anche qualora le dimensioni dellotto di pertinenza non consentano la mo-difica dell’area di sedime ai fini del rispettodelle distanze minime tra gli edifici e daiconfini, la ricostruzione è comunque con-sentita nell’osservanza delle distanze legit-timamente preesistenti. Gli incentivi volu-metrici eventualmente riconosciuti per l’in-tervento possono essere realizzati anchecon ampliamenti fuori sagoma e con ilsuperamento dell’altezza massima dell’edi-ficio demolito, sempre nel rispetto delledistanze legittimamente preesistenti. Nellezone omogenee A, gli interventi di demoli-zione e ricostruzione, sono consentite esclu-sivamente nell’ambito di piani urbanisticidi recupero e di riqualificazione particola-reggiati, di competenza comunale, fatte salvele previsioni degli strumenti di pianifica-zione urbanistica vigenti. »;

« 1-ter. In ogni caso di intervento chepreveda la demolizione e ricostruzione diedifici, anche qualora le dimensioni dellotto di pertinenza non consentano la mo-difica dell’area di sedime ai fini del rispettodelle distanze minime tra gli edifici e daiconfini, la ricostruzione è comunque con-sentita nei limiti delle distanze legittima-mente preesistenti. Gli incentivi volume-trici eventualmente riconosciuti per l’inter-vento possono essere realizzati anche conampliamenti fuori sagoma e con il supera-mento dell’altezza massima dell’edificio de-molito, sempre nei limiti delle distanzelegittimamente preesistenti. Nelle zone omo-genee A di cui al decreto del Ministro peri lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o inzone a queste assimilabili in base allanormativa regionale e ai piani urbanisticicomunali, nei centri e nuclei storici con-solidati e in ulteriori ambiti di particolarepregio storico e architettonico, gli inter-venti di demolizione e ricostruzione sonoconsentiti esclusivamente nell’ambito deipiani urbanistici di recupero e di riquali-ficazione particolareggiati, di competenzacomunale, fatti salvi le previsioni degli stru-menti di pianificazione territoriale, paesag-gistica e urbanistica vigenti e i pareri deglienti preposti alla tutela »;

b) all’articolo 3, comma 1: b) identico:

1) alla lettera b), primo periodo, leparole « e non comportino modifiche delledestinazioni di uso » sono sostituite dalleseguenti: « e non comportino mutamentiurbanisticamente rilevanti delle destina-zioni d’uso implicanti incremento del ca-rico urbanistico » e, dopo il secondo pe-riodo, è aggiunto il seguente: « Nell’ambitodegli interventi di manutenzione straordi-

1) alla lettera b), primo periodo, leparole « e non comportino modifiche delledestinazioni di uso » sono sostituite dalleseguenti: « e non comportino mutamentiurbanisticamente rilevanti delle destina-zioni d’uso implicanti incremento del ca-rico urbanistico » e, dopo il secondo pe-riodo, è aggiunto il seguente: « . Nell’ambitodegli interventi di manutenzione straordi-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 117: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

naria sono comprese anche le modifiche aiprospetti degli edifici legittimamente rea-lizzati necessarie per mantenere o acqui-sire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’ac-cesso allo stesso, che non pregiudichino ildecoro architettonico dell’edificio, purchél’intervento risulti conforme alla vigentedisciplina urbanistica ed edilizia e non ab-bia ad oggetto immobili sottoposti a tutelaai sensi del Codice dei beni culturali e delpaesaggio di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42. »

naria sono comprese anche le modifiche aiprospetti degli edifici legittimamente rea-lizzati necessarie per mantenere o acqui-sire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’ac-cesso allo stesso, che non pregiudichino ildecoro architettonico dell’edificio, purchél’intervento risulti conforme alla vigentedisciplina urbanistica ed edilizia e non ab-bia ad oggetto immobili sottoposti a tutelaai sensi del Codice dei beni culturali e delpaesaggio di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42 »;

2) alla lettera d), il terzo e il quartoperiodo sono sostituiti dai seguenti: « Nel-l’ambito degli interventi di ristrutturazioneedilizia sono ricompresi altresì gli inter-venti di demolizione e ricostruzione di edi-fici esistenti con diversa sagoma, prospetti,sedime e caratteristiche planivolumetrichee tipologiche, con le innovazioni necessarieper l’adeguamento alla normativa antisi-smica, per l’applicazione della normativasull’accessibilità, per l’istallazione di im-pianti tecnologici e per l’efficientamentoenergetico. L’intervento può prevedere al-tresì, nei soli casi espressamente previstidalla legislazione vigente o dagli strumentiurbanistici comunali, incrementi di volu-metria anche per promuovere interventi dirigenerazione urbana. Costituiscono inoltreristrutturazione edilizia gli interventi voltial ripristino di edifici, o parti di essi, even-tualmente crollati o demoliti, attraverso laloro ricostruzione, purché sia possibile ac-certarne la preesistente consistenza. Ri-mane fermo che, con riferimento agli im-mobili sottoposti a tutela ai sensi del Co-dice dei beni culturali e del paesaggio di cuial decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,nonché a quelli ubicati nelle zone omoge-nee A, gli interventi di demolizione e rico-struzione e gli interventi di ripristino diedifici crollati o demoliti costituiscono in-terventi di ristrutturazione edilizia soltantoove siano mantenuti sagoma, prospetti, se-dime e caratteristiche planivolumetriche etipologiche dell’edificio preesistente e nonsiano previsti incrementi di volumetria. »;

2) alla lettera d), il terzo e il quartoperiodo sono sostituiti dai seguenti: « Nel-l’ambito degli interventi di ristrutturazioneedilizia sono ricompresi altresì gli inter-venti di demolizione e ricostruzione di edi-fici esistenti con diversi sagoma, prospetti,sedime e caratteristiche planivolumetrichee tipologiche, con le innovazioni necessarieper l’adeguamento alla normativa antisi-smica, per l’applicazione della normativasull’accessibilità, per l’istallazione di im-pianti tecnologici e per l’efficientamentoenergetico. L’intervento può prevedere al-tresì, nei soli casi espressamente previstidalla legislazione vigente o dagli strumentiurbanistici comunali, incrementi di volu-metria anche per promuovere interventi dirigenerazione urbana. Costituiscono inoltreristrutturazione edilizia gli interventi voltial ripristino di edifici, o parti di essi, even-tualmente crollati o demoliti, attraverso laloro ricostruzione, purché sia possibile ac-certarne la preesistente consistenza. Ri-mane fermo che, con riferimento agli im-mobili sottoposti a tutela ai sensi del codicedei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,nonché, fatte salve le previsioni legislativee degli strumenti urbanistici, a quelli ubi-cati nelle zone omogenee A di cui al de-creto del Ministro per i lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444, o in zone a questeassimilabili in base alla normativa regio-nale e ai piani urbanistici comunali, neicentri e nuclei storici consolidati e negliulteriori ambiti di particolare pregio sto-rico e architettonico, gli interventi di de-molizione e ricostruzione e gli interventi diripristino di edifici crollati o demoliti co-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 118: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

stituiscono interventi di ristrutturazione edi-lizia soltanto ove siano mantenuti sagoma,prospetti, sedime e caratteristiche planivo-lumetriche e tipologiche dell’edificio pree-sistente e non siano previsti incrementi divolumetria »;

2-bis) alla lettera e), il capoversoe.5) è sostituito dal seguente:

« e.5) l’installazione di manufattileggeri, anche prefabbricati, e di strutturedi qualsiasi genere, quali roulotte, camper,case mobili, imbarcazioni, che siano utiliz-zati come abitazioni, ambienti di lavoro,oppure come depositi, magazzini e simili,ad eccezione di quelli che siano diretti asoddisfare esigenze meramente tempora-nee o delle tende e delle unità abitativemobili con meccanismi di rotazione infunzione, e loro pertinenze e accessori, chesiano collocate, anche in via continuativa,in strutture ricettive all’aperto per la sostae il soggiorno dei turisti previamente au-torizzate sotto il profilo urbanistico, edili-zio e, ove previsto, paesaggistico, che nonposseggano alcun collegamento di naturapermanente al terreno e presentino le ca-ratteristiche dimensionali e tecnico-costrut-tive previste dalle normative regionali disettore ove esistenti »;

c) all’articolo 6, comma 1, la letterae-bis) è sostituita dalla seguente:

c) identica;

« e-bis) le opere stagionali e quelledirette a soddisfare obiettive esigenze, con-tingenti e temporanee, purché destinate adessere immediatamente rimosse al cessaredella temporanea necessità e, comunque,entro un termine non superiore a centot-tanta giorni comprensivo dei tempi di al-lestimento e smontaggio del manufatto, pre-via comunicazione di avvio dei lavori al-l’amministrazione comunale; »;

d) all’articolo 9-bis: d) identico:

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Documentazione amministrativae stato legittimo degli immobili »;

Vedi numero 2).

2) dopo il comma 1, è aggiunto ilseguente:

1) dopo il comma 1 è aggiunto ilseguente:

« 1-bis. Lo stato legittimo dell’immobileo dell’unità immobiliare è quello stabilito

« 1-bis. Lo stato legittimo dell’immobileo dell’unità immobiliare è quello stabilito

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 119: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

dal titolo abilitativo che ne ha previsto lacostruzione o da quello che ha disciplinatol’ultimo intervento edilizio che ha interes-sato l’intero immobile o unità immobiliare,integrati con gli eventuali titoli successiviche hanno abilitato interventi parziali. Pergli immobili realizzati in un’epoca nellaquale non era obbligatorio acquisire il ti-tolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo èquello desumibile dalle informazioni cata-stali di primo impianto ovvero da altridocumenti probanti, quali le riprese foto-grafiche, gli estratti cartografici, i docu-menti d’archivio, o altro atto, pubblico oprivato, di cui sia dimostrata la prove-nienza. Le disposizioni di cui al secondoperiodo si applicano altresì nei casi in cuisussista un principio di prova del titoloabilitativo del quale, tuttavia, non sia di-sponibile copia. »;

dal titolo abilitativo che ne ha previsto lacostruzione o che ne ha legittimato lastessa e da quello che ha disciplinato l’ul-timo intervento edilizio che ha interessatol’intero immobile o unità immobiliare, in-tegrati con gli eventuali titoli successivi chehanno abilitato interventi parziali. Per gliimmobili realizzati in un’epoca nella qualenon era obbligatorio acquisire il titolo abi-litativo edilizio, lo stato legittimo è quellodesumibile dalle informazioni catastali diprimo impianto, o da altri documenti pro-banti, quali le riprese fotografiche, gli estratticartografici, i documenti d’archivio, o altroatto, pubblico o privato, di cui sia dimo-strata la provenienza, e dal titolo abilita-tivo che ha disciplinato l’ultimo interventoedilizio che ha interessato l’intero immo-bile o unità immobiliare, integrati con glieventuali titoli successivi che hanno abili-tato interventi parziali. Le disposizioni dicui al secondo periodo si applicano altresìnei casi in cui sussista un principio diprova del titolo abilitativo del quale, tutta-via, non sia disponibile copia »;

Vedi numero 1).2) la rubrica è sostituita dalla se-

guente: « Documentazione amministrativae stato legittimo degli immobili »;

e) all’articolo 10, comma 1, la letterac) è sostituita dalla seguente: « c) gli inter-venti di ristrutturazione edilizia che por-tino ad un organismo edilizio in tutto o inparte diverso dal precedente, nei casi in cuicomportino anche modifiche della volume-tria complessiva degli edifici ovvero che,limitatamente agli immobili compresi nellezone omogenee A, comportino mutamentidella destinazione d’uso, nonché gli inter-venti che comportino modificazioni dellasagoma o della volumetria complessiva de-gli edifici o dei prospetti di immobili sot-toposti a tutela ai sensi del Codice dei beniculturali e del paesaggio di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;

e) identica;

f) all’articolo 14: f) identico:

1) il comma 1-bis è sostituito dalseguente:

1) identico:

« 1-bis. La richiesta di permesso di co-struire in deroga è ammessa anche per gliinterventi di ristrutturazione edilizia, pre-

« 1-bis. Per gli interventi di ristruttura-zione edilizia, la richiesta di permesso dicostruire in deroga è ammessa previa de-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 120: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

via deliberazione del Consiglio comunaleche ne attesta l’interesse pubblico, fermorestando, nel caso di insediamenti commer-ciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214. »;

liberazione del consiglio comunale che neattesta l’interesse pubblico limitatamentealle finalità di rigenerazione urbana, dicontenimento del consumo del suolo e direcupero sociale e urbano dell’insedia-mento, fermo restando, nel caso di inse-diamenti commerciali, quanto disposto dal-l’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214 »;

2) al comma 3, le parole « nonché,nei casi di cui al comma 1-bis, le destina-zioni d’uso » sono sostituite dalle seguenti:« nonché le destinazioni d’uso ammissi-bili »;

2) identico;

g) all’articolo 16, comma 4, letterad-ter), le parole « , in deroga o con cambiodi destinazione d’uso » sono sostituite dalleseguenti: « o in deroga »;

g) identica;

h) all’articolo 17, il comma 4-bis èsostituito dal seguente:

h) identico:

« 4-bis. Al fine di agevolare gli interventidi rigenerazione urbana, di ristruttura-zione, nonché di recupero e riuso degliimmobili dismessi o in via di dismissione, ilcontributo di costruzione è ridotto in mi-sura non inferiore del 20 per cento rispettoa quello previsto dalle tabelle parametricheregionali. I comuni hanno la facoltà dideliberare ulteriori riduzioni del contri-buto di costruzione, fino alla completa esen-zione dallo stesso. »;

« 4-bis. Al fine di agevolare gli interventidi rigenerazione urbana, di decarbonizza-zione, efficientamento energetico, messa insicurezza sismica e contenimento del con-sumo di suolo, di ristrutturazione, nonchédi recupero e riuso degli immobili dismessio in via di dismissione, il contributo dicostruzione è ridotto in misura non infe-riore del 20 per cento rispetto a quelloprevisto dalle tabelle parametriche regio-nali. I comuni hanno la facoltà di delibe-rare ulteriori riduzioni del contributo dicostruzione, fino alla completa esenzionedallo stesso. »;

i) all’articolo 20, comma 8, dopo ilprimo periodo, è aggiunto, in fine, il se-guente: « Fermi restando gli effetti comun-que prodotti dal silenzio, lo sportello unicoper l’edilizia rilascia anche in via telema-tica, entro quindici giorni dalla richiestadell’interessato, un’attestazione circa il de-corso dei termini del procedimento, in as-senza di richieste di integrazione documen-tale o istruttorie inevase e di provvedimentidi diniego; altrimenti, nello stesso termine,comunica all’interessato che tali atti sonointervenuti. »;

i) identica;

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Page 121: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

l) all’articolo 22, comma 1, lettera a),dopo le parole « parti strutturali dell’edifi-cio », sono inserite le seguenti « o i pro-spetti »;

l) identica;

m) all’articolo 23-ter, il comma 2 èsostituito dal seguente:

m) identica;

« 2. La destinazione d’uso dell’immobileo dell’unità immobiliare è quella stabilitadalla documentazione di cui all’articolo 9-bis,comma 1-bis. »;

m-bis) nel capo III del titolo II dellaparte I, dopo l’articolo 23-ter è aggiunto ilseguente:

« Art. 23-quater. – (Usi temporanei) –1. Allo scopo di attivare processi di rige-nerazione urbana, di riqualificazione diaree urbane degradate, di recupero e va-lorizzazione di immobili e spazi urbanidismessi o in via di dismissione e favorire,nel contempo, lo sviluppo di iniziative eco-nomiche, sociali, culturali o di recuperoambientale, il comune può consentire l’u-tilizzazione temporanea di edifici ed areeper usi diversi da quelli previsti dal vigentestrumento urbanistico.

2. L’uso temporaneo può riguardare im-mobili legittimamente esistenti ed aree siadi proprietà privata che di proprietà pub-blica, purché si tratti di iniziative di rile-vante interesse pubblico o generale corre-late agli obiettivi urbanistici, socio-econo-mici ed ambientali indicati al comma 1.

3. L’uso temporaneo è disciplinato daun’apposita convenzione che regola:

a) la durata dell’uso temporaneo e leeventuali modalità di proroga;

b) le modalità di utilizzo temporaneodegli immobili e delle aree;

c) le modalità, i costi, gli oneri e letempistiche per il ripristino una volta giuntialla scadenza della convenzione;

d) le garanzie e le penali per eventualiinadempimenti agli obblighi convenzionali.

4. La stipula della convenzione costitui-sce titolo per l’uso temporaneo e per l’e-secuzione di eventuali interventi di ade-guamento che si rendano necessari peresigenze di accessibilità, di sicurezza negli

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Page 122: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ambienti di lavoro e di tutela della salute,da attuare comunque con modalità rever-sibili, secondo quanto stabilito dalla con-venzione medesima.

5. L’uso temporaneo non comporta ilmutamento della destinazione d’uso deisuoli e delle unità immobiliari interessate.

6. Laddove si tratti di immobili o areedi proprietà pubblica il soggetto gestore èindividuato mediante procedure di evi-denza pubblica; in tali casi la convenzionespecifica le cause di decadenza dall’asse-gnazione per gravi motivi.

7. Il consiglio comunale individua i cri-teri e gli indirizzi per l’attuazione delledisposizioni del presente articolo da partedella giunta comunale. In assenza di taleatto consiliare lo schema di convenzioneche regola l’uso temporaneo è approvatocon deliberazione del consiglio comunale.

8. Le leggi regionali possono dettaredisposizioni di maggior dettaglio, anche inragione di specificità territoriali o di esi-genze contingenti a livello locale »;

n) all’articolo 24, dopo il comma 7 èaggiunto il seguente:

n) identica;

« 7-bis. La segnalazione certificata puòaltresì essere presentata, in assenza di la-vori, per gli immobili legittimamente rea-lizzati privi di agibilità che presentano irequisiti definiti con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro della salute, con ilMinistro per i beni e le attività culturali eper il turismo e con il Ministro per lapubblica amministrazione, da adottarsi, pre-via intesa in Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione. »;

o) all’articolo 34, il comma 2-ter èabrogato;

o) identica;

p) dopo l’articolo 34 è inserito il se-guente:

p) identico:

« Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Ilmancato rispetto dell’altezza, dei distacchi,della cubatura, della superficie coperta e diogni altro parametro delle singole unitàimmobiliari non costituisce violazione edi-

« Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1.Identico.

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Page 123: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

lizia se contenuto entro il limite del 2 percento delle misure previste nel titolo abili-tativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1,limitatamente agli immobili non sottopostia tutela ai sensi del decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltretolleranze esecutive le irregolarità geome-triche e le modifiche alle finiture degliedifici di minima entità, nonché la diversacollocazione di impianti e opere interne,eseguite durante i lavori per l’attuazione dititoli abilitativi edilizi, a condizione chenon comportino violazione della disciplinaurbanistica ed edilizia e non pregiudichinol’agibilità dell’immobile.

2. Identico.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi1 e 2 realizzate nel corso di precedentiinterventi edilizi, non costituendo viola-zioni edilizie, sono dichiarate dal tecnicoabilitato, ai fini dell’attestazione dello statolegittimo degli immobili, nella modulisticarelativa a nuove istanze, comunicazioni esegnalazioni edilizie ovvero, con appositadichiarazione asseverata allegata agli attiaventi per oggetto trasferimento o costitu-zione, ovvero scioglimento della comu-nione, di diritti reali. ».

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi1 e 2 realizzate nel corso di precedentiinterventi edilizi, non costituendo viola-zioni edilizie, sono dichiarate dal tecnicoabilitato, ai fini dell’attestazione dello statolegittimo degli immobili, nella modulisticarelativa a nuove istanze, comunicazioni esegnalazioni edilizie ovvero con appositadichiarazione asseverata allegata agli attiaventi per oggetto trasferimento o costitu-zione, ovvero scioglimento della comu-nione, di diritti reali. »;

p-bis) all’articolo 94:

1) al comma 1, la parola: « scritta »è soppressa;

2) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. L’autorizzazione è rilasciata entrotrenta giorni dalla richiesta »;

3) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Decorso inutilmente il termineper l’adozione del provvedimento conclu-sivo, ove il dirigente o il responsabile del-l’ufficio non abbia opposto motivato di-niego, sulla domanda di autorizzazione siintende formato il silenzio assenso. Fermirestando gli effetti comunque prodotti dalsilenzio assenso ai sensi del primo periodo,lo sportello unico per l’edilizia rilascia,anche in via telematica, entro quindicigiorni dalla richiesta dell’interessato, un’at-testazione circa il decorso dei termini del

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Page 124: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

procedimento, in assenza di richieste diintegrazione documentale o istruttorie ine-vase e di provvedimenti di diniego; altri-menti, nello stesso termine, comunica al-l’interessato che tali atti sono intervenuti »;

4) al comma 3, le parole: « , o neiconfronti del mancato rilascio entro il ter-mine di cui al comma 2, » sono soppresse;

p-ter) all’articolo 94-bis, comma 3, laparola: « scritta » è soppressa;

p-quater) all’articolo 103, comma 2, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Aifini dell’esercizio dell’attività prevista dalpresente articolo, sono individuati comeprioritari i lavori avviati o effettuati sullabase di autorizzazione rilasciata secondo lemodalità di cui all’articolo 94, comma2-bis ».

2. Nelle more dell’approvazione del de-creto del Ministro della salute di cui all’ar-ticolo 20, comma 1-bis, del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, le disposizioni di cui al decreto delMinistro per la sanità 5 luglio 1975, pub-blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18luglio 1975, si interpretano nel senso che irequisiti relativi all’altezza minima e i re-quisiti igienico sanitari dei locali di abita-zione ivi previsti non si considerano riferitiagli immobili che siano stati realizzati primadella data di entrata in vigore del mede-simo decreto e che siano ubicati nelle zoneA o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile1968, n. 1444, o in zone a queste assimi-labili, in base alla normativa regionale e aipiani urbanistici comunali. Ai fini dellapresentazione e rilascio dei titoli abilitativiper il recupero e la qualificazione ediliziadei medesimi immobili e della segnalazionecertificata della loro agibilità, si fa riferi-mento alle dimensioni legittimamente pre-esistenti.

2. Nelle more dell’approvazione del de-creto del Ministro della salute di cui all’ar-ticolo 20, comma 1-bis, del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, le disposizioni di cui al decreto delMinistro per la sanità 5 luglio 1975, pub-blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18luglio 1975, si interpretano nel senso che irequisiti relativi all’altezza minima e i re-quisiti igienico-sanitari dei locali di abita-zione ivi previsti non si considerano riferitiagli immobili che siano stati realizzati primadella data di entrata in vigore del mede-simo decreto e che siano ubicati nelle zoneA o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile1968, n. 1444, o in zone a queste assimi-labili, in base alla normativa regionale e aipiani urbanistici comunali. Ai fini dellapresentazione e del rilascio dei titoli abili-tativi per il recupero e la qualificazioneedilizia dei medesimi immobili e della se-gnalazione certificata della loro agibilità, sifa riferimento alle dimensioni legittima-mente preesistenti.

3. Ciascun partecipante alla comunioneo al condominio può realizzare a propriespese ogni opera di cui agli articoli 2 dellalegge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ancheservendosi della cosa comune nel rispettodei limiti di cui all’articolo 1102 del codice

3. Identico.

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Page 125: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, sono ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « Le in-novazioni di cui al presente comma nonsono considerate in alcun caso di caratterevoluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primocomma, del codice civile. Per la loro rea-lizzazione resta fermo unicamente il di-vieto di innovazioni che possano recarepregiudizio alla stabilità o alla sicurezzadel fabbricato, di cui al quarto commadell’articolo 1120 del codice civile. »;

b) l’articolo 8 è abrogato.

4. Per effetto della comunicazione delsoggetto interessato di volersi avvalere delpresente comma, sono prorogati di tre annii termini di inizio e di ultimazione deilavori di cui all’articolo 15 del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, come indicati nei permessi di co-struire rilasciati o comunque formatisi finoal 31 dicembre 2020, purché i suddettitermini non siano già decorsi al momentodella comunicazione dell’interessato e sem-pre che i titoli abilitativi non risultino incontrasto, al momento della comunica-zione dell’interessato, con nuovi strumentiurbanistici approvati o adottati. La mede-sima proroga si applica alle segnalazionicertificate di inizio attività presentate entrolo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e23 del decreto del Presidente della Repub-blica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Per effetto della comunicazione delsoggetto interessato di volersi avvalere delpresente comma, sono prorogati rispettiva-mente di un anno e di tre anni i termini diinizio e di ultimazione dei lavori di cuiall’articolo 15 del decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,come indicati nei permessi di costruirerilasciati o comunque formatisi fino al 31dicembre 2020, purché i suddetti termininon siano già decorsi al momento dellacomunicazione dell’interessato e sempre chei titoli abilitativi non risultino in contrasto,al momento della comunicazione dell’inte-ressato, con nuovi strumenti urbanisticiapprovati o adottati. Le disposizioni di cuial primo periodo del presente comma siapplicano anche ai permessi di costruireper i quali l’amministrazione competenteabbia già accordato una proroga ai sensidell’articolo 15, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380. La medesima proroga si applicaalle segnalazioni certificate di inizio attivitàpresentate entro lo stesso termine ai sensidegli articoli 22 e 23 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380.

4-bis. Il termine di validità nonché itermini di inizio e fine lavori previsti dalleconvenzioni di lottizzazione di cui all’arti-colo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,dagli accordi similari comunque denomi-nati dalla legislazione regionale, nonché itermini dei relativi piani attuativi e diqualunque altro atto ad essi propedeutico,

Atti Parlamentari — 125 — Camera dei Deputati

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Page 126: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

formatisi al 31 dicembre 2020, sono pro-rogati di tre anni. La presente disposizionesi applica anche ai diversi termini delleconvenzioni di lottizzazione di cui all’arti-colo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,o degli accordi similari comunque deno-minati dalla legislazione regionale nonchédei relativi piani attuativi che hanno usu-fruito della proroga di cui all’articolo 30,comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

5. Non è subordinata alle autorizzazionidi cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e146 del Codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, la posa in opera dielementi o strutture amovibili sulle aree dicui all’articolo 10, comma 4, lettera g), delmedesimo Codice, fatta eccezione per lepubbliche piazze, le vie o gli spazi apertiurbani adiacenti a siti archeologici o adaltri beni di particolare valore storico oartistico.

5. Non è subordinata alle autorizzazionidi cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e146 del Codice dei beni culturali e delpaesaggio, di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, la posa in opera dielementi o strutture amovibili sulle aree dicui all’articolo 10, comma 4, lettera g), delmedesimo Codice, fatta eccezione per lepubbliche piazze, le vie o gli spazi apertiurbani adiacenti a siti archeologici o adaltri beni di particolare valore storico oartistico. Con decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo,da adottare entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, sono definite lemodalità di attuazione del presente comma.

6. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, dopo le parole « titolo edili-zio » sono aggiunte le seguenti: « ai sensidell’articolo 20 del testo unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in mate-ria edilizia di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,ovvero verifica i titoli edilizi di cui agliarticoli 22 e 23 del medesimo decreto. Laconformità urbanistica è attestata dal pro-fessionista abilitato o dall’Ufficio comunaletramite i titoli edilizi legittimi dell’edificiopreesistente, l’assenza di procedure sanzio-natorie o di sanatoria in corso, l’inesistenzadi vincoli di inedificabilità assoluta. Neicomuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gliinterventi della ricostruzione di edifici pri-vati in tutto o in parte lesionati, crollati odemoliti, od oggetto di ordinanza di demo-lizione per pericolo di crollo, sono autoriz-zati ai sensi e nei limiti di cui all’articolo

6. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, dopo le parole « titolo edili-zio » sono aggiunte le seguenti: « ai sensidell’articolo 20 del testo unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in mate-ria edilizia di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,ovvero verifica i titoli edilizi di cui agliarticoli 22 e 23 del medesimo decreto. Laconformità urbanistica è attestata dal pro-fessionista abilitato o dall’Ufficio comunaletramite i titoli edilizi legittimi dell’edificiopreesistente, l’assenza di procedure sanzio-natorie o di sanatoria in corso, l’inesistenzadi vincoli di inedificabilità assoluta. Neicomuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gliinterventi di ricostruzione di edifici privatiin tutto o in parte lesionati, crollati odemoliti, od oggetto di ordinanza di demo-lizione per pericolo di crollo, sono in ognicaso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e

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Page 127: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 otto-bre 2019, n. 123, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. ».

nei limiti di cui all’articolo 3-bis, comma 2,del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,convertito, con modificazioni, dalla legge12 dicembre 2019, n. 156, anche con rife-rimento alle modifiche dei prospetti senzaobbligo di speciali autorizzazioni. ».

7. All’articolo 12 del decreto- legge 8aprile 2020, n. 23, convertito, con modifi-cazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,sono apportate le seguenti modificazioni:

7. Identico:

a) al comma 2-ter, lettera a-bis), leparole « alle quote di mutuo relative alleunità immobiliari appartenenti alle coope-rative edilizie a proprietà indivisa adibitead abitazione principale e alle relative per-tinenze dei soci assegnatari che si trovino »sono sostituite dalle seguenti: « alle coope-rative edilizie a proprietà indivisa, per mu-tui ipotecari erogati alle predette coopera-tive, di importo massimo pari al prodottotra l’importo di cui alla lettera b) e ilnumero dei rispettivi soci, qualora almenoil 20% dei soci assegnatari di immobiliresidenziali e relative pertinenze si trovi, almomento dell’entrata in vigore della pre-sente disposizione, »;

a) identica;

b) al comma 2-ter, dopo la letteraa-bis) sono inserite le seguenti:

b) identico:

« a-ter) la sospensione delle rate delmutuo di cui al comma a-bis) può essereconcessa nella misura di:

« a-ter) identico:

1) 6 mesi, qualora gli eventi di cuiall’articolo 2, comma 479, della legge 24dicembre 2007, n. 244, verificatisi succes-sivamente al 31 gennaio 2020, riguardanoun numero di assegnatari pari ad almeno il20 per cento dei soci;

1) 6 mesi, qualora gli eventi di cuiall’articolo 2, comma 479, della legge 24dicembre 2007, n. 244, verificatisi succes-sivamente al 31 gennaio 2020, riguardanoun numero di assegnatari pari ad almeno il10 per cento dei soci;

2) 12 mesi, qualora gli eventi di cuiall’articolo 2, comma 479, della legge 24dicembre 2007, n. 244, verificatisi succes-sivamente al 31 gennaio 2020, riguardanoun numero di assegnatari compreso tra unvalore superiore al 20 per cento e fino al 40per cento dei soci;

2) identico;

3) 18 mesi, qualora gli eventi di cuiall’articolo 2, comma 479, della legge 24dicembre 2007, n. 244, verificatisi succes-sivamente al 31 gennaio 2020, riguardano

3) identico;

Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 128: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

un numero di assegnatari superiore al 40per cento dei soci;

a-quater) l’istanza di sospensione èpresentata dalla società cooperativa mutua-taria alla banca, attraverso il modulo pub-blicato, entro 30 giorni dall’entrata in vi-gore del presente comma, nel sito internetdel Gestore del Fondo di cui all’articolo 2,comma 475 e seguenti della legge 24 di-cembre 2007, n. 244, che riporta l’indica-zione dei documenti probatori degli eventiche determinano la richiesta di sospen-sione, previa delibera assunta dai rispettiviorgani deliberativi, con le modalità e neitermini previsti dall’atto costitutivo, dallostatuto o da altri regolamenti interni dellamedesima società. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze possono es-sere stabilite ulteriori modalità di attua-zione delle disposizioni di cui al comma2-ter. »;

a-quater) identica »;

c) il comma 2-quater è abrogato. c) identica.

7-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 28maggio 2004, n. 136, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,dopo il comma 2-bis sono aggiunti i se-guenti:

« 2-ter. Al fine di ridurre i tempi direalizzazione dei progetti di lavori pubblicidi interesse statale o comunque finanziatiper almeno il 50 per cento dallo Stato, laverifica preventiva di cui all’articolo 26 deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,accerta anche la conformità dei progettialle norme tecniche per le costruzioni dicui al decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pub-blicato nel supplemento ordinario n. 8 allaGazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio2018, ovvero alle norme tecniche per laprogettazione e la costruzione degli sbar-ramenti di ritenuta (dighe e traverse), dicui al decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti 26 giugno 2014, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8luglio 2014. L’esito positivo della verifica dicui al primo periodo esclude l’applicazionedelle previsioni di cui all’articolo 4 dellalegge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo IIIdel titolo II della legge 2 febbraio 1974,

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 129: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

n. 64, e alla sezione II del capo IV dellaparte II del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380. I pro-getti corredati dalla verifica di cui al primoperiodo sono depositati, con modalità te-lematica, presso l’archivio informatico na-zionale delle opere pubbliche-AINOP, dicui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,con modificazioni, dalla legge 16 novembre2018, n. 130. Con la stessa modalità di cuial terzo periodo sono depositati le variantidi carattere sostanziale regolarmente ap-provate e i documenti di cui agli articoli 6e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,nonché agli articoli 65, comma 6, ove ap-plicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380.

2-quater. In relazione ai progetti dilavori pubblici di interesse statale o co-munque finanziati per almeno il 50 percento dallo Stato, approvati nel periodocompreso tra la data di entrata in vigoredelle norme tecniche per le costruzioni dicui al decreto del Ministro delle infrastrut-ture 14 gennaio 2008, pubblicato nel sup-plemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 29 del 4 febbraio 2008, e la data dientrata in vigore del decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti 17 gen-naio 2018, l’accertamento della conformitàdi detti progetti alle norme tecniche di cuial decreto del Ministro delle infrastrutture14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31dicembre 2021, previa richiesta da partedelle stazioni appaltanti da presentare en-tro il 31 dicembre 2020 e senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica, dalConsiglio superiore dei lavori pubblici peri lavori di importo superiore a 50 milionidi euro e dai comitati tecnici amministra-tivi istituiti presso i provveditorati interre-gionali per le opere pubbliche per i lavoridi importo inferiore a 50 milioni di euro.Qualora il lavoro pubblico di importo in-feriore a 50 milioni di euro presenti ele-menti di particolare rilevanza e comples-sità, l’accertamento di cui al primo periodoè effettuato dal Consiglio superiore deilavori pubblici su richiesta motivata del

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 130: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

provveditore interregionale per le operepubbliche.

2-quinquies. In caso di esito positivo,l’accertamento di cui al comma 2-quaterproduce i medesimi effetti degli adempi-menti e dell’autorizzazione previsti dagliarticoli 93 e 94 del decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,dall’articolo 4 della legge 5 novembre 1971,n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 dellalegge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetticorredati dall’accertamento positivo di cuial comma 2-quater sono depositati, conmodalità telematica, presso l’archivio in-formatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, deldecreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2018, n. 130. Con la stessamodalità di cui al secondo periodo sonodepositati le varianti di carattere sostan-ziale regolarmente approvate e i documentidi cui agli articoli 6 e 7 della legge 5novembre 1971, n. 1086, nonché agli arti-coli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,comma 7 o comma 8-ter, del decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380 ».

7-ter. Fermo restando quanto previstodall’articolo 7 del decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, leopere edilizie finalizzate a realizzare oqualificare edifici esistenti da destinare adinfrastrutture sociali, strutture scolastichee universitarie, residenze per studenti, strut-ture e residenze sanitarie o assistenziali,ostelli, strutture sportive di quartiere ededilizia residenziale sociale comunque de-nominata, realizzate da pubbliche ammi-nistrazioni, da società controllate o parte-cipate da pubbliche amministrazioni o entipubblici ovvero da investitori istituzionalidi cui all’articolo 1, comma 1, lettere k), l),o) e r), del testo unico di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sonosempre consentite con SCIA, purché ini-ziate entro il 31 dicembre 2022 e realiz-zate, sotto controllo pubblico, medianteinterventi di ristrutturazione urbanistica oedilizia o di demolizione e ricostruzione.Tali interventi possono prevedere un incre-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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mento fino a un massimo del 20 per centodella volumetria o della superficie lordaesistente. I diritti edificatori di cui al pre-sente comma non sono trasferibili su areediverse da quella di intervento. I predettiinterventi sono sempre consentiti sugli edi-fici che rientrano nelle categorie funzionalidi cui all’articolo 23-ter, comma 1, letterea), a-bis), b) e c), del decreto del Presi-dente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, ferme restando le disposizioni dicui al decreto del Ministro per i lavoripubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioniadeguano la propria legislazione ai princìpidi cui al presente articolo entro sessantagiorni; decorso tale termine trovano appli-cazione diretta le disposizioni del presentearticolo. Restano comunque ferme le di-sposizioni del codice dei beni culturali edel paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 10-bis.

(Semplificazioni in materia di demoli-zione di opere abusive)

1. L’articolo 41 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, è sostituito dal se-guente:

« Art. 41 (L). – (Demolizione di opereabusive) – 1. In caso di mancato avviodelle procedure di demolizione entro iltermine di centottanta giorni dall’accerta-mento dell’abuso, la competenza è trasfe-rita all’ufficio del prefetto che provvedealla demolizione avvalendosi degli uffici delcomune nel cui territorio ricade l’abusoedilizio da demolire, per ogni esigenzatecnico-progettuale. Per la materiale ese-cuzione dell’intervento, il prefetto può av-valersi del concorso del Genio militare,previa intesa con le competenti autoritàmilitari e ferme restando le prioritarieesigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1,i responsabili del comune hanno l’obbligodi trasferire all’ufficio del prefetto tutte leinformazioni relative agli abusi edilizi perprovvedere alla loro demolizione ».

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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Articolo 11.

(Accelerazione e semplificazione della rico-struzione pubblica nelle aree colpite da eventi

sismici)

Articolo 11.

(Accelerazione e semplificazione della rico-struzione pubblica nelle aree colpite da eventi

sismici)

1. Le disposizioni del presente decretorecanti semplificazioni e agevolazioni pro-cedurali o maggiori poteri commissariali,anche se relative alla scelta del contraenteo all’aggiudicazione di pubblici lavori, ser-vizi e forniture, nonché alle procedure con-cernenti le valutazioni ambientali o ai pro-cedimenti amministrativi di qualunque tipo,trovano applicazione, senza pregiudizio deipoteri e delle deroghe già previsti dallalegislazione vigente, alle gestioni commis-sariali, in corso alla data di entrata invigore del presente decreto, finalizzate allaricostruzione e al sostegno delle aree col-pite da eventi sismici verificatisi sul terri-torio nazionale.

1. Identico.

2. Senza pregiudizio di quanto previstodal comma 1, il Commissario straordinariodi cui all’articolo 2 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189del 2016, individua con propria ordinanzagli interventi e le opere urgenti e di parti-colare criticità, anche relativi alla ricostru-zione dei centri storici dei comuni mag-giormente colpiti, per i quali i poteri diordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2,comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,sono esercitabili in deroga a ogni disposi-zione di legge diversa da quella penale,fatto salvo il rispetto delle disposizioni delcodice delle leggi antimafia e delle misuredi prevenzione, di cui al decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, delle disposizionidel Codice dei beni culturali e del paesag-gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabiliderivanti dall’appartenenza all’Unione eu-ropea, ivi inclusi quelli derivanti dalle di-rettive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L’elencodi tali interventi e opere è comunicato alPresidente del Consiglio dei ministri, chepuò impartire direttive. Per il coordina-mento e la realizzazione degli interventi e

2. Senza pregiudizio di quanto previstodal comma 1, il Commissario straordinariodi cui all’articolo 2 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189del 2016, individua con propria ordinanzagli interventi e le opere urgenti e di parti-colare criticità, anche relativi alla ricostru-zione dei centri storici dei comuni mag-giormente colpiti, per i quali i poteri diordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2,comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,sono esercitabili in deroga a ogni disposi-zione di legge diversa da quella penale,fatto salvo il rispetto delle disposizioni delcodice delle leggi antimafia e delle misuredi prevenzione, di cui al decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, delle disposizionidel Codice dei beni culturali e del paesag-gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabiliderivanti dall’appartenenza all’Unione eu-ropea, ivi inclusi quelli derivanti dalle di-rettive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L’elencodi tali interventi e opere è comunicato alPresidente del Consiglio dei ministri, chepuò impartire direttive. Per il coordina-mento e la realizzazione degli interventi e

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 133: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

delle opere di cui al presente comma, ilCommissario straordinario può nominarefino a due sub-commissari, responsabili diuno o più interventi, nonché individuare, aisensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 189del 2016, il soggetto attuatore competente,che agisce sulla base delle ordinanze com-missariali di cui al presente comma. Ilcompenso dei due sub-commissari è deter-minato in misura non superiore a quellaindicata all’articolo 15, comma 3, del de-creto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111. A tal fine è autorizzata la spesa di100.000 euro per il 2020 e 200 mila euroannui a decorrere dal 2021. Ai relativioneri si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2020-2022, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2020,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero mede-simo..

delle opere di cui al presente comma, ilCommissario straordinario può nominarefino a due sub-commissari, responsabili diuno o più interventi, nonché individuare, aisensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 189del 2016, il soggetto attuatore competente,che agisce sulla base delle ordinanze com-missariali di cui al presente comma. Ilcompenso dei due sub-commissari è deter-minato in misura non superiore a quellaindicata all’articolo 15, comma 3, del de-creto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111. A tal fine è autorizzata la spesa di100.000 euro per il 2020 e di 200.000 euroannui a decorrere dal 2021. Ai relativioneri si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2020-2022, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze per l’anno 2020,allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-cantonamento relativo al Ministero mede-simo.

3. All’articolo 15, comma 3-bis, del de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primoperiodo è sostituito dal seguente: « Fermorestando il protocollo di intesa firmato il 21dicembre 2016 tra il Commissario straor-dinario del Governo per la ricostruzione, ilMinistero per i beni e le attività culturali edel turismo e il presidente della Confe-renza episcopale italiana (CEI), i lavori dicompetenza delle diocesi e degli enti eccle-siastici civilmente riconosciuti di cui alcomma 1, lettera e), di importo non supe-riore alla soglia comunitaria per singololavoro, seguono le procedure previste per laricostruzione privata sia per l’affidamentodella progettazione che per l’affidamentodei lavori. Resta ferma la disciplina degliinterventi di urgenza di cui all’articolo 15-bis. ».

3. All’articolo 15, comma 3-bis, del de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primoperiodo è sostituito dal seguente: « Fermorestando il protocollo di intesa firmato il 21dicembre 2016 tra il Commissario straor-dinario del Governo per la ricostruzione, ilMinistero per i beni e le attività culturali eper il turismo e il presidente della Confe-renza episcopale italiana (CEI), i lavori dicompetenza delle diocesi e degli enti eccle-siastici civilmente riconosciuti di cui alcomma 1, lettera e), di importo non supe-riore alla soglia comunitaria per singololavoro, seguono le procedure previste per laricostruzione privata sia per l’affidamentodella progettazione che per l’affidamentodei lavori. Resta ferma la disciplina degliinterventi di urgenza di cui all’articolo 15-bis. ».

3-bis. Al comma 3 dell’articolo 25 deldecreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2018, n. 130, il secondo pe-riodo è sostituito dal seguente: « Successi-vamente all’accoglimento delle istanze di

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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cui al periodo precedente, nel limite dellerisorse stanziate, il contributo spetta ancheper le parti relative ad aumenti di volumegià condonati, ma è comunque escluso peri casi di demolizione e ricostruzione ».

3-ter. All’articolo 3-bis, comma 4-bis,del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicem-bre 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2021 ».

Articolo 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « , sullabase del progetto definitivo, » sono sop-presse;

b) all’ultimo periodo del comma3-bis.1, le parole: « a cura di soggetti at-tuatori di cui all’articolo 15, comma 1 »sono sostituite dalle seguenti: « a cura deisoggetti attuatori di cui al comma 3-quaterdel presente articolo e all’articolo 15, commi1 e 2 ».

2. All’articolo 8, comma 4, terzo pe-riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:« al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « al termine perentorio del 30novembre 2020 ».

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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TITOLO II

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI ERESPONSABILITÀ

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI ERESPONSABILITÀ

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 12.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

Articolo 12.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sonoapportate le seguenti modificazioni:

1. Idenico:

0a) all’articolo 1, dopo il comma 2 èaggiunto il seguente:

« 2-bis. I rapporti tra il cittadino e lapubblica amministrazione sono improntatiai princìpi della collaborazione e dellabuona fede »;

a) all’articolo 2: a) identico:

1) dopo il comma 4, è inserito ilseguente:

1) identico:

« 4-bis. Le pubbliche amministrazionimisurano e rendono pubblici i tempi effet-tivi di conclusione dei procedimenti ammi-nistrativi di maggiore impatto per i citta-dini e per le imprese, comparandoli con itermini previsti dalla normativa vigente.Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro per lapubblica amministrazione, previa intesa inConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,sono definite modalità e criteri di misura-zione dei tempi effettivi di conclusione deiprocedimenti di cui al primo periodo. »;

« 4-bis. Le pubbliche amministrazionimisurano e pubblicano nel proprio sitointernet istituzionale, nella sezione “Am-ministrazione trasparente”, i tempi effettividi conclusione dei procedimenti ammini-strativi di maggiore impatto per i cittadinie per le imprese, comparandoli con i ter-mini previsti dalla normativa vigente. Condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per lapubblica amministrazione, previa intesa inConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,sono definiti modalità e criteri di misura-zione dei tempi effettivi di conclusione deiprocedimenti, nonché le ulteriori modalitàdi pubblicazione di cui al primo periodo. »;

2) dopo il comma 8, è inserito ilseguente:

2) identico:

« 8-bis. Le determinazioni relative aiprovvedimenti, alle autorizzazioni, ai pa-reri, ai nulla osta e agli atti di assensocomunque denominati, adottate dopo lascadenza dei termini di cui agli articoli14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi

« 8-bis. Le determinazioni relative aiprovvedimenti, alle autorizzazioni, ai pa-reri, ai nulla osta e agli atti di assensocomunque denominati, adottate dopo lascadenza dei termini di cui agli articoli14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi

Atti Parlamentari — 135 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 136: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamenteall’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter,comma 7, nonché i provvedimenti di di-vieto di prosecuzione dell’attività e di ri-mozione degli eventuali effetti, di cui al-l’articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottatidopo la scadenza dei termini ivi previsti,sono inefficaci, fermo restando quanto pre-visto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricor-rano i presupposti e le condizioni. »;

1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamenteall’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter,comma 7, nonché i provvedimenti di di-vieto di prosecuzione dell’attività e di ri-mozione degli eventuali effetti, di cui al-l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo pe-riodo, adottati dopo la scadenza dei ter-mini ivi previsti, sono inefficaci, fermorestando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e lecondizioni. »;

b) all’articolo 3-bis, le parole « incen-tivano l’uso della telematica » sono sosti-tuite dalle seguenti: « agiscono mediantestrumenti informatici e telematici »;

b) identica;

c) all’articolo 5, comma 3, dopo leparole « L’unità organizzativa competente »sono inserite le seguenti: « , il domiciliodigitale »;

c) identica;

d) all’articolo 8, comma 2: d) identica;

1) alla lettera c), dopo le parole« l’ufficio » sono inserite le seguenti: « , ildomicilio digitale dell’amministrazione »;

2) la lettera d) è sostituita dallaseguente: « d) le modalità con le quali,attraverso il punto di accesso telematico dicui all’articolo 64-bis del decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalitàtelematiche, è possibile prendere visionedegli atti, accedere al fascicolo informaticodi cui all’articolo 41 dello stesso decretolegislativo n. 82 del 2005 ed esercitare invia telematica i diritti previsti dalla pre-sente legge; »;

3) dopo la lettera d), è inserita laseguente: « d-bis) l’ufficio dove è possibileprendere visione degli atti che non sonodisponibili o accessibili con le modalità dicui alla lettera d). »;

e) all’articolo 10-bis, comma 1, il terzoe il quarto periodo sono sostituiti dai se-guenti: « La comunicazione di cui al primoperiodo sospende i termini di conclusionedei procedimenti, che ricominciano a de-correre dieci giorni dopo la presentazionedelle osservazioni o, in mancanza dellestesse, dalla scadenza del termine di cui alsecondo periodo. Qualora gli istanti ab-biano presentato osservazioni, del loro even-

e) identica;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 137: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

tuale mancato accoglimento il responsabiledel procedimento o l’autorità competentesono tenuti a dare ragione nella motiva-zione del provvedimento finale di diniegoindicando, se ve ne sono, i soli motiviostativi ulteriori che sono conseguenza delleosservazioni. In caso di annullamento ingiudizio del provvedimento così adottato,nell’esercitare nuovamente il suo poterel’amministrazione non può addurre per laprima volta motivi ostativi già emergentidall’istruttoria del provvedimento annul-lato. »;

f) all’articolo 16, comma 2: f) identica;

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo la parola:« facoltativo » è soppressa;

g) all’articolo 17-bis: g) identica;

1) alla rubrica, le parole « Silenzioassenso » sono sostituite dalle seguenti: « Ef-fetti del silenzio e dell’inerzia nei rap-porti »;

2) al comma 1, dopo il primo pe-riodo è inserito il seguente: « Esclusi i casidi cui al comma 3, quando per l’adozionedi provvedimenti normativi e amministra-tivi è prevista la proposta di una o piùamministrazioni pubbliche diverse da quellacompetente ad adottare l’atto, la propostastessa è trasmessa entro trenta giorni dalricevimento della richiesta da parte di que-st’ultima amministrazione. »;

3) al comma 1, come modificatodalla presente lettera, quarto periodo, dopole parole « dello schema di provvedimento; »sono inserite le seguenti: « lo stesso terminesi applica qualora dette esigenze istruttoriesiano rappresentate dall’amministrazioneproponente nei casi di cui al secondo pe-riodo. » e le parole « non sono ammesse »sono sostituite dalle seguenti: « Non sonoammesse »;

4) al comma 2, dopo il primo pe-riodo è inserito il seguente: « Esclusi i casidi cui al comma 3, qualora la proposta nonsia trasmessa nei termini di cui al comma1, secondo periodo, l’amministrazione com-petente può comunque procedere. In talcaso, lo schema di provvedimento, corre-

Atti Parlamentari — 137 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 138: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

dato della relativa documentazione, è tra-smesso all’amministrazione che avrebbe do-vuto formulare la proposta per acquisirnel’assenso ai sensi del presente articolo. »;

h) all’articolo 18: h) identica;

1) al comma 1, le parole da « Entrosei mesi » fino a « interessate » sono sosti-tuite dalle seguenti: « Le amministrazioni »,e le parole « di cui alla legge 4 gennaio1968, n. 15 e successive modificazioni eintegrazioni » sono sostituite dalle seguenti:« di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »;

2) dopo il comma 3, è inserito ilseguente: « 3-bis. Nei procedimenti avviatisu istanza di parte, che hanno ad oggettol’erogazione di benefici economici comun-que denominati, indennità, prestazioni pre-videnziali e assistenziali, erogazioni, con-tributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti,agevolazioni, da parte di pubbliche ammi-nistrazioni ovvero il rilascio di autorizza-zioni e nulla osta comunque denominati, ledichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 deldecreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisi-zione di dati e documenti di cui ai commi2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documen-tazione comprovante tutti i requisiti sog-gettivi ed oggettivi richiesti dalla normativadi riferimento, fatto comunque salvo il ri-spetto delle disposizioni del codice delleleggi antimafia e delle misure di preven-zione, di cui al decreto legislativo 6 settem-bre 2011, n. 159. »;

i) all’articolo 21-octies, comma 2, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ladisposizione di cui al secondo periodo nonsi applica al provvedimento adottato inviolazione dell’articolo 10-bis. »;

i) identica;

i-bis) nel capo IV-bis, dopo l’articolo21-nonies è aggiunto il seguente:

« Art. 21-decies. – (Riemissione di prov-vedimenti annullati dal giudice per viziinerenti ad atti endoprocedimentali) – 1.In caso di annullamento di un provvedi-mento finale in virtù di una sentenza pas-sata in giudicato, derivante da vizi inerentiad uno o più atti emessi nel corso delprocedimento di autorizzazione o di valu-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 139: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

tazione di impatto ambientale, il propo-nente può richiedere all’amministrazioneprocedente e, in caso di progetto sottopostoa valutazione di impatto ambientale, al-l’autorità competente ai sensi del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’attiva-zione di un procedimento semplificato, aifini della riadozione degli atti annullati.Qualora non si rendano necessarie modi-fiche al progetto e fermi restando tutti gliatti e i provvedimenti delle amministra-zioni interessate resi nel suddetto procedi-mento, l’amministrazione o l’ente che ab-bia adottato l’atto ritenuto viziato si esprimeprovvedendo alle integrazioni necessarieper superare i rilievi indicati dalla sen-tenza. A tal fine, entro quindici giorni dallaricezione dell’istanza del proponente, l’am-ministrazione procedente trasmette l’i-stanza all’amministrazione o all’ente cheha emanato l’atto da riemettere, che viprovvede entro trenta giorni. Ricevuto l’attoai sensi del presente comma, o decorso iltermine per l’adozione dell’atto stesso, l’am-ministrazione riemette, entro i successivitrenta giorni, il provvedimento di autoriz-zazione o di valutazione di impatto am-bientale, in attuazione, ove necessario, de-gli articoli 14-quater e 14-quinquies dellapresente legge e dell’articolo 25, commi 2 e2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152 »;

l) all’articolo 29, comma 2-bis, dopo leparole « il termine prefissato » sono inseritele seguenti: « , di misurare i tempi effettividi conclusione dei procedimenti ».

l) identica.

2. Entro il 31 dicembre 2020 le ammi-nistrazioni e gli enti pubblici statali prov-vedono a verificare e a rideterminare, inriduzione, i termini di durata dei procedi-menti di loro competenza ai sensi dell’ar-ticolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Identico.

3. Gli enti locali possono gestire in formaassociata in ambito provinciale o metropo-litano l’attuazione delle disposizioni di cuiall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990,n. 241. Le province e le città metropolitanedefiniscono nelle assemblee dei sindaci delleprovince e nelle conferenze metropolitaneappositi protocolli per organizzare lo svol-gimento delle funzioni conoscitive, strumen-

3. Identico.

Atti Parlamentari — 139 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 140: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

tali e di controllo, connesse all’attuazionedelle norme di semplificazione della docu-mentazione e dei procedimenti amministra-tivi.

Articolo 12-bis.

(Semplificazione delle procedure di com-petenza dell’Ispettorato nazionale del la-

voro)

1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 4,comma 2, della legge 17 ottobre 1967,n. 977, e all’articolo 15, secondo comma,della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non-ché gli ulteriori provvedimenti autorizza-tivi di competenza dell’Ispettorato nazio-nale del lavoro individuati con provvedi-mento del direttore, si intendono rilasciatidecorsi quindici giorni dalla relativa istanza.

2. Le istruttorie finalizzate al rilasciodelle convalide di cui all’articolo 55, comma4, del testo unico di cui al decreto legisla-tivo 26 marzo 2001, n. 151, e all’articolo35, comma 4, del codice di cui al decretolegislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché lealtre procedure amministrative o concilia-tive di competenza dell’Ispettorato nazio-nale del lavoro che presuppongono la pre-senza fisica dell’istante, individuate conprovvedimento del direttore, possono es-sere effettuate attraverso strumenti di co-municazione da remoto che consentano inogni caso l’identificazione degli interessatio dei soggetti dagli stessi delegati e l’ac-quisizione della volontà espressa. In taliipotesi il provvedimento finale o il verbalesi perfeziona con la sola sottoscrizione delfunzionario incaricato.

3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004,n. 124, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) all’articolo 12:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La diffida trova altresìapplicazione nei confronti dei soggetti cheutilizzano le prestazioni di lavoro, da rite-nersi solidalmente responsabili dei creditiaccertati »;

2) al comma 2, il secondo periodo èsostituito dai seguenti: « In caso di accordo,

Atti Parlamentari — 140 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 141: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

risultante da verbale sottoscritto dalle parti,il provvedimento di diffida perde efficaciae, per il verbale medesimo, non trovanoapplicazione le disposizioni di cui all’arti-colo 2113, commi primo, secondo e terzo,del codice civile. Entro il medesimo ter-mine, in alternativa, il datore di lavoro puòpromuovere ricorso avverso il provvedi-mento di diffida al direttore dell’ufficio cheha adottato l’atto. Il ricorso, notificatoanche al lavoratore, sospende l’esecutivitàdella diffida ed è deciso nel termine disessanta giorni dalla presentazione »;

3) al comma 3, dopo le parole:« attestato da apposito verbale, » sono in-serite le seguenti: « oppure in caso di ri-getto del ricorso, » e le parole: « , conprovvedimento del direttore della Dire-zione provinciale del lavoro, valore di ac-certamento tecnico, con » sono soppresse;

4) il comma 4 è abrogato;

b) l’articolo 14 è sostituito dal se-guente:

« Art. 14. – (Disposizioni del personaleispettivo) – 1. Il personale ispettivo dell’I-spettorato nazionale del lavoro può adot-tare nei confronti del datore di lavoro unprovvedimento di disposizione, immediata-mente esecutivo, in tutti i casi in cui leirregolarità rilevate in materia di lavoro elegislazione sociale non siano già soggette asanzioni penali o amministrative.

2. Contro la disposizione di cui al comma1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni,al direttore dell’Ispettorato territoriale dellavoro, il quale decide entro i successiviquindici giorni. Decorso inutilmente il ter-mine previsto per la decisione il ricorso siintende respinto. Il ricorso non sospendel’esecutività della disposizione.

3. La mancata ottemperanza alla dispo-sizione di cui al comma 1 comporta l’ap-plicazione della sanzione amministrativada 500 euro a 3.000 euro. Non trova ap-plicazione la diffida di cui all’articolo 13,comma 2, del presente decreto ».

Atti Parlamentari — 141 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 142: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Articolo 13.

(Accelerazione del procedimento in confe-renza di servizi)

Articolo 13.

(Accelerazione del procedimento in confe-renza di servizi)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti icasi in cui debba essere indetta una con-ferenza di servizi decisoria ai sensi dell’ar-ticolo 14, comma 2, della legge 7 agosto1990, n. 241, è in facoltà delle amministra-zioni procedenti di adottare lo strumentodella conferenza semplificata di cui all’ar-ticolo 14-bis della medesima legge, con leseguenti modificazioni:

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti icasi in cui debba essere indetta una con-ferenza di servizi decisoria ai sensi dell’ar-ticolo 14, comma 2, della legge 7 agosto1990, n. 241, è in facoltà delle amministra-zioni procedenti adottare lo strumento dellaconferenza semplificata di cui all’articolo14-bis della medesima legge, con le seguentimodificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolterilasciano le determinazioni di competenzaentro il termine perentorio di sessanta giorni;

a) identica;

b) al di fuori dei casi di cui all’articolo14-bis, comma 5, l’amministrazione proce-dente svolge, entro trenta giorni decorrentidalla scadenza del termine per il rilasciodelle determinazioni di competenza dellesingole amministrazioni, con le modalità dicui all’articolo 14-ter, comma 4, della leggen. 241 del 1990, una riunione telematica ditutte le amministrazioni coinvolte nella qualeprende atto delle rispettive posizioni e pro-cede senza ritardo alla stesura della deter-minazione motivata conclusiva della con-ferenza di servizi verso la quale può essereproposta opposizione dalle amministra-zioni di cui all’articolo 14-quinquies, dellalegge n. 241 del 1990, ai sensi e nei terminiivi indicati. Si considera in ogni caso ac-quisito l’assenso senza condizioni delle am-ministrazioni che non abbiano partecipatoalla riunione ovvero, pur partecipandovi,non abbiano espresso la propria posizione,ovvero abbiano espresso un dissenso nonmotivato o riferito a questioni che noncostituiscono oggetto della conferenza.

b) identica.

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ovesi renda necessario riconvocare la confe-renza di servizi sul livello successivo diprogettazione tutti i termini sono ridottidella metà e gli ulteriori atti di autorizza-zione, di assenso e i pareri comunque de-nominati, eventualmente necessari in fasedi esecuzione, sono rilasciati in ogni caso

2. Identico.

Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 143: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

nel termine di sessanta giorni dalla richie-sta.

Articolo 14.

(Disincentivi alla introduzione di nuovi oneriregolatori)

Articolo 14.

(Disincentivi alla introduzione di nuovi oneriregolatori)

1. All’articolo 8 della legge 11 novembre2011, n. 180, dopo il comma 1 è inserito ilseguente: « 1-bis. Per gli atti normativi dicompetenza statale, il costo derivante dal-l’introduzione degli oneri regolatori, com-presi quelli informativi e amministrativi edesclusi quelli che costituiscono livelli mi-nimi per l’attuazione della regolazione eu-ropea, qualora non contestualmente com-pensato con una riduzione stimata di oneridi pari valore, è qualificato, salva derogaespressa, come onere fiscalmente detrai-bile, ferma restando la necessità della pre-via quantificazione delle minori entrate edella individuazione di un’idonea coper-tura finanziaria con norma di rango pri-mario. Per gli atti normativi di iniziativagovernativa, la stima del predetto costo èinclusa nell’ambito dell’analisi di impattodella regolamentazione di cui all’articolodella legge 14 novembre 2005, n. 246. ».

1. All’articolo 8 della legge 11 novembre2011, n. 180, dopo il comma 1 è inserito ilseguente: « 1-bis. Per gli atti normativi dicompetenza statale, il costo derivante dal-l’introduzione degli oneri regolatori, com-presi quelli informativi e amministrativi edesclusi quelli che costituiscono livelli mi-nimi per l’attuazione della regolazione eu-ropea nonché gli oneri volti a disincenti-vare attività inquinanti, qualora non con-testualmente compensato con una ridu-zione stimata di oneri di pari valore, èqualificato, salva deroga espressa, comeonere fiscalmente detraibile, ferma re-stando la necessità della previa quantifica-zione delle minori entrate e della indivi-duazione di un’idonea copertura finanzia-ria con norma di rango primario. Per gliatti normativi di iniziativa governativa, lastima del predetto costo è inclusa nell’am-bito dell’analisi di impatto della regolamen-tazione di cui all’articolo 14 della legge 14novembre 2005, n. 246. ».

Articolo 15.

(Agenda per la semplificazione, ricognizionee semplificazione dei procedimenti e modu-

listica standardizzata)

Articolo 15.

(Agenda per la semplificazione, ricognizionee semplificazione dei procedimenti e modu-

listica standardizzata)

1. All’articolo 24 del decreto-legge 24giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 1, le parole « Entro il 31ottobre 2014 » sono sostituite dalle se-guenti: « Entro il 30 settembre 2020 »; leparole « triennio 2015-2017 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « periodo 2020-2023 » ele parole « condivise » sono sostituite dalleseguenti: « e il programma di interventi disemplificazione per la ripresa a seguitodell’emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi »;

a) al comma 1, le parole « Entro il 31ottobre 2014 » sono sostituite dalle se-guenti: « Entro il 30 ottobre 2020 »; le pa-role « triennio 2015-2017 » sono sostituitedalle seguenti: « periodo 2020-2023 » e leparole « condivise » sono sostituite dalleseguenti: « e il programma di interventi disemplificazione per la ripresa a seguitodell’emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi »;

Atti Parlamentari — 143 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 144: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

b) dopo il comma 1 sono inseriti iseguenti: « 1-bis. Entro centocinquanta giornidall’entrata in vigore del presente decreto,lo Stato, le Regioni e le autonomie locali,sentite le associazioni imprenditoriali, com-pletano la ricognizione dei procedimentiamministrativi al fine di individuare:

b) dopo il comma 1 sono inseriti iseguenti: « 1-bis. Entro centocinquanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, lo Stato, le Regioni e leautonomie locali, sentiti le associazioni im-prenditoriali, gli ordini e le associazioniprofessionali, completano la ricognizionedei procedimenti amministrativi al fine diindividuare:

a) le attività soggette ad autorizza-zione, giustificate da motivi imperativi diinteresse generale e le attività soggette airegimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bise 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,ovvero al mero obbligo di comunicazione;

a) identica;

b) i provvedimenti autorizzatori, gliadempimenti e le misure incidenti sullalibertà di iniziativa economica ritenuti nonindispensabili, fatti salvi quelli imposti dallanormativa dell’Unione europea e quelli po-sti a tutela di princìpi e interessi costitu-zionalmente rilevanti;

b) identica;

c) i procedimenti da semplificare; c) identica;

d) le discipline e i tempi uniformi pertipologie omogenee di procedimenti;

d) identica;

e) i procedimenti per i quali l’autoritàcompetente può adottare un’autorizza-zione generale;

e) identica;

f) i livelli di regolazione superiori aquelli minimi richiesti per l’adeguamentoalla normativa dell’Unione europea.

f) identica.

1-ter. Gli esiti della ricognizione sonotrasmessi al Presidente del Consiglio diministri e al Ministro per la pubblica am-ministrazione, alla Conferenza delle re-gioni e delle province autonome, all’Unionedelle province italiane e all’Associazionenazionale dei comuni italiani. »;

1-ter. Gli esiti della ricognizione sonotrasmessi al Presidente del Consiglio deiministri e al Ministro per la pubblica am-ministrazione, alla Conferenza delle re-gioni e delle province autonome, all’Unionedelle province d’Italia e all’Associazionenazionale dei comuni italiani. »;

c) al comma 2, le parole « Entro cen-tottanta giorni dall’entrata in vigore delpresente decreto » sono soppresse;

c) identica;

d) al comma 3, le parole « con riferi-mento all’edilizia e all’avvio di attività pro-duttive » sono soppresse;

d) identica;

e) al comma 4, le parole « per l’ediliziae per l’avvio di attività produttive » sonosoppresse.

e) identica.

Atti Parlamentari — 144 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 145: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2. All’articolo 16, comma 6, del decretolegislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le pa-role « per l’approvazione » sono soppresse.

2. Identico.

2-bis. All’articolo 53, comma 6, alinea,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,dopo le parole: « i compensi » sono inseritele seguenti: « e le prestazioni ».

3. All’attuazione delle disposizioni delpresente articolo si provvede con le risorsefinanziarie, strumentali ed umane disponi-bili a legislazione vigente.

3. All’attuazione delle disposizioni delpresente articolo si provvede con le risorsefinanziarie, strumentali ed umane disponi-bili a legislazione vigente, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

3-bis. All’articolo 7, comma 1, del co-dice del consumo, di cui al decreto legi-slativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo leparole: « su altra documentazione illustra-tiva » sono inserite le seguenti: « , anche informato digitale, ».

Articolo 16.

(Disposizioni per facilitare l’esercizio del di-ritto di voto degli italiani all’estero nel re-ferendum confermativo del testo di leggecostituzionale, recante « Modifiche agli arti-coli 56, 57 e 59 della Costituzione in materiadi riduzione del numero dei parlamentari »)

Articolo 16.

(Disposizioni per facilitare l’esercizio del di-ritto di voto degli italiani all’estero nel re-ferendum confermativo del testo di leggecostituzionale, recante « Modifiche agli arti-coli 56, 57 e 59 della Costituzione in materiadi riduzione del numero dei parlamentari »)

1. Per il referendum confermativo deltesto di legge costituzionale, recante: « Mo-difiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costi-tuzione in materia di riduzione del numerodei parlamentari », pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12ottobre 2019:

Identico.

a) il termine di cui all’articolo 12,comma 7, primo periodo, della legge 27dicembre 2001, n. 459, è fissato alle ore 16del martedì antecedente la data stabilitaper le votazioni in Italia;

b) il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale può di-sporre che la spedizione di cui all’articolo12, comma 7, secondo periodo, della legge27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con va-ligia diplomatica non accompagnata;

c) il numero minimo e massimo dielettori per ciascun seggio di cui all’articolo13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,n. 459, è stabilito rispettivamente in otto-mila e novemila elettori;

Atti Parlamentari — 145 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 146: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

d) l’onorario in favore dei componentidei seggi elettorali di cui all’articolo 13della legge 27 dicembre 2001, n. 459, èaumentato del 50 per cento.

Articolo 16-bis.

(Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. All’articolo 14, comma 1, della legge21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole:« segretari delle procure della Repubblica, »sono inserite le seguenti: « gli avvocati iscrittiall’albo che abbiano comunicato la lorodisponibilità all’ordine di appartenenza, iconsiglieri regionali, i membri del Parla-mento, ».

Articolo 16-ter.

(Disposizioni in materia di circolazione inItalia di veicoli immatricolati all’estero)

1. All’articolo 93 del codice della strada,di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, dopo il comma 1-quater è inseritoil seguente:

« 1-quinquies. Le disposizioni di cui aicommi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si ap-plicano:

a) ai residenti nel comune di Cam-pione d’Italia;

b) al personale civile e militare di-pendente da pubbliche amministrazioni inservizio all’estero, di cui all’articolo 1,comma 9, lettere a) e b), della legge 27ottobre 1988, n. 470;

c) ai lavoratori frontalieri, o a queisoggetti residenti in Italia che prestanoun’attività di lavoro in favore di un’im-presa avente sede in uno Stato confinanteo limitrofo, i quali, con il veicolo ivi im-matricolato a proprio nome, transitano inItalia per raggiungere il luogo di residenzao per far rientro nella sede di lavoroall’estero;

d) al personale delle Forze armate edi polizia in servizio all’estero presso or-ganismi internazionali o basi militari;

Atti Parlamentari — 146 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 147: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

e) al personale dipendente di associa-zioni territoriali di soccorso, per il rimpa-trio dei veicoli immatricolati all’estero ».

2. Qualora il veicolo sia immatricolatoin un Paese non appartenente all’Unioneeuropea, restano ferme le pertinenti dispo-sizioni unionali in materia di immissionetemporanea.

Articolo 16-quater.

(Codice alfanumerico unico dei contratticollettivi nazionali di lavoro)

1. Nelle comunicazioni obbligatorie pre-viste dalle disposizioni di cui all’articolo 6del decreto legislativo 19 dicembre 2002,n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cuiall’articolo 44, comma 9, del decreto-legge30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, il dato relativo al contratto collet-tivo nazionale di lavoro è indicato me-diante un codice alfanumerico, unico pertutte le amministrazioni interessate. Talecodice viene attribuito dal Consiglio nazio-nale dell’economia e del lavoro (CNEL) insede di acquisizione del contratto collettivonell’archivio di cui all’articolo 17 dellalegge 30 dicembre 1986, n. 936. La com-posizione del codice è definita secondocriteri stabiliti dal CNEL d’intesa con ilMinistero del lavoro e delle politiche socialie l’Istituto nazionale della previdenza so-ciale.

Articolo 16-quinquies.

(Modifica al decreto legislativo 24 aprile2006, n. 219)

1. All’articolo 54, comma 4-bis, primoperiodo, del decreto legislativo 24 aprile2006, n. 219, dopo le parole: « da utilizzarein sperimentazioni cliniche di fase I » sonoinserite le seguenti: « e di fase II ».

Atti Parlamentari — 147 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LO-CALI

E STATO DI EMERGENZA

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LO-CALI

E STATO DI EMERGENZA

Articolo 17.

(Stabilità finanziaria degli enti locali)

Articolo 17.

(Stabilità finanziaria degli enti locali)

1. In considerazione della situazione stra-ordinaria di emergenza sanitaria derivantedalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il termine di cui all’articolo 243-bis,comma 5, primo periodo, del decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al30 settembre 2020 qualora il termine dinovanta giorni scada antecedentemente allapredetta data. Sono rimessi in termini iComuni per i quali il termine di novantagiorni è scaduto alla data del 30 giugno2020, per effetto del rinvio operato ai sensidell’articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno2020 e la data di entrata in vigore delpresente decreto.

1. Identico.

1-bis. Il termine di tre mesi di cuiall’articolo 259, comma 1, del testo unicodi cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, è fissato al 30 settembre 2020,qualora esso scada antecedentemente allapredetta data. Sono rimessi in termini glienti locali per i quali il termine di tre mesiè scaduto alla data del 30 giugno 2020, pereffetto del rinvio operato ai sensi dell’ar-ticolo 107, comma 7, del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto.

2. Nei casi di cui al comma 7 dell’arti-colo 243-quater del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, l’applicazione dell’ar-ticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 149, è sospesa fino al 30giugno 2021, qualora l’ente locale abbiapresentato, in data successiva al 31 dicem-bre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, unpiano di riequilibrio riformulato o rimo-

2. Nei casi di cui al comma 7 dell’arti-colo 243-quater del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, l’applicazione dell’ar-ticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 149, è sospesa fino al 30giugno 2021, qualora l’ente locale abbiapresentato, in data successiva al 31 dicem-bre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, unpiano di riequilibrio, ancorché in corso di

Atti Parlamentari — 148 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 149: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

dulato, ancorché in corso di approvazionea norma delle leggi vigenti in materia.

approvazione a norma delle leggi vigenti inmateria, o lo abbia riformulato o rimodu-lato nel medesimo periodo.

3. Il comma 7 dell’articolo 243-quaterdel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,trova applicazione, limitatamente all’accer-tamento da parte della competente sezioneregionale della Corte dei conti del grave ereiterato mancato rispetto degli obiettiviintermedi fissati dal piano, a decorrere dal2019 o dal 2020, avendo quale riferimentoil piano eventualmente riformulato o rimo-dulato, deliberato dall’ente locale in datasuccessiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti incorso, unitamente all’efficacia degli even-tuali provvedimenti già adottati, sono so-spesi fino all’approvazione o al diniegodella rimodulazione o riformulazione deli-berata dall’ente locale.

3. Identico.

4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2017, n. 205, sono apportate le seguentimodificazioni:

4. Identico.

a) il comma 850 è abrogato;

b) al comma 889, l’ultimo periodo èsoppresso.

4-bis. All’articolo 110, comma 1, deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27, le parole: « in centot-tanta giorni » sono sostituite dalle seguenti:« al 31 dicembre 2020 ».

4-ter. Per le province in dissesto finan-ziario che, entro la data del 31 dicembre2020, presentano una nuova ipotesi di bi-lancio di previsione stabilmente riequili-brato a seguito del diniego da parte delMinistero dell’interno dell’approvazione diuna precedente ipotesi di bilancio di pre-visione stabilmente riequilibrato, il terminedi cinque anni di cui al comma 1-terdell’articolo 259 del testo unico di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,decorre dalla data di presentazione daparte del Consiglio della nuova ipotesi dibilancio di previsione stabilmente riequili-brato.

4-quater. Il termine per la presenta-zione da parte dei comuni alla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) ter-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 150: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ritorialmente competente delle richieste diammissione alle risorse di cui all’articolo35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,n. 132, è fissato, per l’anno 2020, al 15ottobre 2020. Conseguentemente la prefet-tura-UTG territorialmente competente prov-vede a trasmettere le predette richieste alMinistero dell’interno – Dipartimento dellapubblica sicurezza – Ufficio per il coordi-namento e la pianificazione delle Forze dipolizia non oltre il 31 ottobre 2020.

Articolo 17-bis.

(Accesso ai dati e alle informazioni di cuiall’articolo 7, sesto comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 605)

1. Al fine di semplificare il processo diriscossione degli enti locali, all’articolo 1,comma 791, lettera a), della legge 27 di-cembre 2019, n. 160, dopo le parole: « nel-l’Anagrafe tributaria » sono inserite le se-guenti: « , ivi inclusi i dati e le informazionidi cui all’articolo 7, sesto comma, del de-creto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 605, ».

Articolo 18.

(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 maggio 2020, n. 35)

Articolo 18.

(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 maggio 2020, n. 35)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,n. 35, è abrogato.

Identico.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L’OR-GANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVER-SITARIO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L’OR-GANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVER-SITARIO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI

Atti Parlamentari — 150 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DELFUOCO

IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DELFUOCO

Articolo 19.

(Misure di semplificazione in materia diorganizzazione

del sistema universitario)

Articolo 19.

(Misure di semplificazione in materia diorganizzazione

del sistema universitario)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240,sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 1, comma 2, le parole:« che hanno conseguito la stabilità e soste-nibilità del bilancio, nonché risultati dielevato livello nel campo della didattica edella ricerca, » sono soppresse e l’ultimoperiodo è sostituito dal seguente « Con de-creto del Ministero dell’università e dellaricerca di concerto con il Ministero dell’e-conomia e delle finanze sono definiti icriteri per l’ammissione alla sperimenta-zione e le modalità di verifica periodica deirisultati conseguiti, fermo restando il ri-spetto del limite massimo delle spese dipersonale, come previsto dall’articolo 5,comma 6, del decreto legislativo 29 marzo2012 n. 49;

a) all’articolo 1, comma 2, le parole:« che hanno conseguito la stabilità e soste-nibilità del bilancio, nonché risultati dielevato livello nel campo della didattica edella ricerca, » sono soppresse e l’ultimoperiodo è sostituito dal seguente « Con de-creto del Ministero dell’università e dellaricerca di concerto con il Ministero dell’e-conomia e delle finanze sono definiti icriteri per l’ammissione alla sperimenta-zione e le modalità di verifica periodica deirisultati conseguiti, fermo restando il ri-spetto del limite massimo delle spese dipersonale, come previsto dall’articolo 5,comma 6, del decreto legislativo 29 marzo2012, n. 49 »;

b) all’articolo 6, comma 1, è aggiunto,infine, il seguente periodo: « La quantifica-zione di cui al secondo periodo, qualoranon diversamente richiesto dai soggetti fi-nanziatori, avviene su base mensile. »;

b) identica;

c) all’articolo 7, comma 3, sono ag-giunti, infine, i seguenti periodi: « Fino al31 dicembre 2020, i trasferimenti di cui alsecondo periodo possono avvenire anchetra docenti di qualifica diversa, nei limitidelle facoltà assunzionali delle universitàinteressate che sono conseguentemente ade-guate a seguito dei trasferimenti medesimi.I trasferimenti di cui al presente commasono computati nella quota del quinto deiposti disponibili, di cui all’articolo 18, comma4. »;

c) all’articolo 7, comma 3, sono ag-giunti, infine, i seguenti periodi: « I trasfe-rimenti di cui al secondo periodo possonoavvenire anche tra docenti di qualifica di-versa, nei limiti delle facoltà assunzionalidelle università interessate che sono con-seguentemente adeguate a seguito dei tra-sferimenti medesimi. I trasferimenti di cuial presente comma sono computati nellaquota del quinto dei posti disponibili, di cuiall’articolo 18, comma 4. »;

d) all’articolo 18, comma 4, le parole« non hanno prestato servizio » sono sosti-tuite dalle seguenti: « non hanno prestatoservizio quale professore ordinario, profes-sore associato di ruolo, ricercatore a tempoindeterminato, ricercatore a tempo deter-

d) all’articolo 18, comma 4, le parole« non hanno prestato servizio » sono sosti-tuite dalle seguenti: « non hanno prestatoservizio quale professore ordinario di ruolo,professore associato di ruolo, ricercatore atempo indeterminato, ricercatore a tempo

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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minato di cui all’articolo 24, comma 3,lettere a) e b), »;

determinato di cui all’articolo 24, comma 3,lettere a) e b), »;

d-bis) all’articolo 18, dopo il comma 4è inserito il seguente:

« 4-bis. Le università con indicatore dellespese di personale inferiore all’80 per centopossono attivare, nel limite della predettapercentuale, per la chiamata nel ruolo diprofessore di prima o di seconda fascia odi ricercatore a tempo indeterminato, leprocedure di cui al comma 1, riservate apersonale già in servizio presso altre uni-versità, aventi indicatore delle spese dipersonale pari o superiore all’80 per centoe che versano in una situazione di signifi-cativa e conclamata tensione finanziaria,deliberata dagli organi competenti. Condecreto del Ministro dell’università e dellaricerca, sentita la Conferenza dei rettoridelle università italiane, sono individuati icriteri, i parametri e le modalità di atte-stazione della situazione di significativa econclamata tensione finanziaria. A seguitodelle chiamate di cui al presente comma, lefacoltà assunzionali derivanti dalla cessa-zione del personale sono assegnate all’uni-versità che dispone la chiamata. Nei dodicimesi successivi alla deliberazione di cui alprimo periodo sono sospese le assunzionidi personale, a eccezione di quelle conse-guenti all’attuazione del piano straordina-rio dei ricercatori, di cui all’articolo 6,comma 5-sexies, del decreto-legge 30 di-cembre 2019, n. 162, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,n. 8, e all’articolo 238 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,nonché di quelle riferite alle categorie pro-tette »;

e) all’articolo 22, comma 3, dopo ilprimo periodo, è inserito il seguente: « Isoggetti di cui al comma 1, possono confe-rire, ovvero rinnovare, assegni di duratainferiore a un anno, e, in ogni caso, noninferiore a sei mesi, esclusivamente per losvolgimento di progetti di ricerca, la cuiscadenza non consente di conferire assegnidi durata annuale. »;

e) all’articolo 22, comma 3, dopo ilprimo periodo, è inserito il seguente: « Isoggetti di cui al comma 1, possono rinno-vare assegni di durata anche inferiore a unanno e, in ogni caso, non inferiore a seimesi, esclusivamente per lo svolgimento diprogetti di ricerca, la cui scadenza nonconsente di conferire assegni di durata an-nuale. »;

Atti Parlamentari — 152 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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f) all’articolo 24, dopo il comma 5, èinserito il seguente: « 5-bis. L’università,qualora abbia le necessarie risorse nellapropria programmazione, nei limiti del lerisorse assunzionali disponibili a legisla-zione vigente per l’inquadramento nellaqualifica di professore associato, ha facoltàdi anticipare, dopo il primo anno del con-tratto di cui al comma 3, lettera b), l’in-quadramento di cui al comma 5, previoesito positivo della valutazione. In tali casila valutazione comprende anche lo svolgi-mento di una prova didattica nell’ambitodel settore scientifico disciplinare di appar-tenenza del titolare del contratto. ».

f) all’articolo 24, dopo il comma 5, èinserito il seguente: « 5-bis. L’università,qualora abbia le necessarie risorse nellapropria programmazione, nei limiti dellerisorse assunzionali disponibili a legisla-zione vigente per l’inquadramento nellaqualifica di professore associato, ha facoltàdi anticipare, dopo il primo anno del con-tratto di cui al comma 3, lettera b), l’in-quadramento di cui al comma 5, previoesito positivo della valutazione. In tali casila valutazione comprende anche lo svolgi-mento di una prova didattica nell’ambitodel settore scientifico disciplinare di appar-tenenza del titolare del contratto. »;

f-bis) all’articolo 24, comma 9-ter, ilprimo periodo è sostituito dai seguenti:« Salvo quanto previsto dal terzo e dalquarto periodo, ai contratti di cui al pre-sente articolo si applicano, in materia dicongedo obbligatorio di maternità, le di-sposizioni di cui al decreto del Ministro dellavoro e della previdenza sociale 12 luglio2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo dicongedo obbligatorio di maternità, l’inden-nità corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’ar-ticolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, èintegrata dall’università fino a concorrenzadell’intero importo del trattamento econo-mico spettante. Per i titolari dei contrattidi cui al comma 3, lettera b), del presentearticolo, il periodo di congedo obbligatoriodi maternità è computato nell’ambito delladurata triennale del contratto e, in caso diesito positivo della valutazione di cui alcomma 5, il titolare del contratto è inqua-drato, alla scadenza del contratto stesso,nel ruolo dei professori associati. Fermorestando quanto previsto dal presentecomma, i titolari dei contratti di cui alcomma 3, lettera b), possono chiedere,entro la scadenza del contratto, la prorogadello stesso per un periodo non superiorea quello del congedo obbligatorio di ma-ternità »;

f-ter) le disposizioni di cui alla letteraf-bis) si applicano anche ai contratti incorso. In tali casi, qualora, sulla base delleprevigenti disposizioni, i contratti sianostati già sospesi, il titolare del contratto di

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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ricerca può chiedere che il periodo disospensione sia computato nell’ambito delladurata triennale del contratto.

1-bis. L’articolo 16, comma 3, lettera h),della legge 30 dicembre 2010, n. 240, siinterpreta nel senso che la valutazionerichiesta ai fini dell’inclusione nelle listedei professori ordinari positivamente valu-tati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, èquella di cui al secondo periodo del citatocomma 7.

1-ter. L’articolo 7 della legge 18 marzo1958, n. 311, è abrogato.

2. All’articolo 8 del decreto legislativo 27gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 10, èaggiunto il seguente: « 10-bis. Con regola-mento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,sentiti l’ANVUR, la Conferenza dei rettoridelle università italiane e il Consiglio uni-versitario nazionale, sono definite le mo-dalità di accreditamento dei corsi di studioda istituire presso sedi universitarie giàesistenti, in coerenza con gli obiettivi disemplificazione delle procedure e di valo-rizzazione dell’efficienza delle università.Con decreto del Ministro dell’università edella ricerca, da adottarsi entro e non oltrela data del 15 aprile precedente all’avviodell’anno accademico, è prevista la conces-sione o il diniego dell’accreditamento. Adecorrere dalla data di entrata in vigore delregolamento di cui al presente comma, icommi da 3 a 10 del presente articolo sonoabrogati. ».

2. All’articolo 8 del decreto legislativo 27gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 2, èaggiunto il seguente: « 2-bis. Con regola-mento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,sentiti l’ANVUR, la Conferenza dei rettoridelle università italiane e il Consiglio uni-versitario nazionale, sono definite le mo-dalità di accreditamento dei corsi di studioda istituire presso sedi universitarie giàesistenti, in coerenza con gli obiettivi disemplificazione delle procedure e di valo-rizzazione dell’efficienza delle università.Con decreto del Ministro dell’università edella ricerca, da adottarsi entro e non oltrela data del 15 aprile precedente all’avviodell’anno accademico, è prevista la conces-sione o il diniego dell’accreditamento. Adecorrere dalla data di entrata in vigore delregolamento di cui al presente comma, icommi da 3 a 9 del presente articolo sonoabrogati. ».

3. Nelle Scuole superiori a ordinamentospeciale, il titolo finale rilasciato al terminedei corsi ordinari di durata corrispondenteai corsi di secondo livello dell’ordinamentouniversitario, nonché ai corsi di laurea ma-gistrale a ciclo unico, è equiparato, aglieffetti di legge, al master di secondo livellodi cui all’articolo 3, comma 9, del decretodel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.Sono, in ogni caso, ammessi, agli esamifinali dei corsi delle Scuole superiori aordinamento speciale, i candidati che ab-biano conseguito la laurea o la laurea ma-gistrale. Le disposizioni di cui al presentecomma si applicano, previa autorizzazione

3. Nelle Scuole superiori a ordinamentospeciale, il titolo finale rilasciato al terminedei corsi ordinari di durata corrispondenteai corsi di secondo livello dell’ordinamentouniversitario, nonché ai corsi di laurea ma-gistrale a ciclo unico, è equiparato, aglieffetti di legge, al master di secondo livellodi cui all’articolo 3, comma 9, del decretodel Ministro dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.Sono, in ogni caso, ammessi, agli esamifinali dei corsi delle Scuole superiori aordinamento speciale, i candidati che ab-biano conseguito la laurea o la laurea ma-gistrale o la laurea magistrale a ciclo unico.Le disposizioni di cui al presente comma si

Atti Parlamentari — 154 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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del Ministero dell’università e della ricerca,anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuolesuperiori istituite presso gli atenei, accre-ditati in conformità alla disciplina di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 27 gen-naio 2012, n. 19.

applicano anche ai corsi analoghi, attivatidalle Scuole superiori istituite presso gliatenei, che rispettino i requisiti di qualitàdell’offerta formativa indicati con decretodel Ministro dell’università e della ricercada adottare entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto.

4. Il collegio dei revisori legali dei contidelle fondazioni universitarie di diritto pri-vato di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 24 maggio 2001, n. 254, è or-gano di controllo della fondazione e svolgele funzioni previste dal Codice civile per ilcollegio sindacale. Le modalità di nomina,la composizione, la competenza e il fun-zionamento del collegio sono stabiliti daisingoli statuti. Il collegio dei revisori legaliè costituito dal presidente e dai compo-nenti titolari e supplenti. Il presidente ènominato dalla fondazione e individuatotra i soggetti che sono iscritti nel registrodei revisori legali e che hanno svolto, peralmeno cinque anni, funzioni di revisorelegale presso istituzioni universitarie. Il col-legio è costituito dai componenti titolari,nel numero minimo di tre e massimo dicinque, e dai componenti supplenti, nelnumero sufficiente a garantire l’ordinariofunzionamento del collegio. Almeno duecomponenti titolari del collegio sono nomi-nati dalla fondazione, su designazione delMinistero dell’economia e delle finanze edel Ministero dell’università e della ricerca,e sono individuati, prioritariamente, tra idipendenti delle predette amministrazioni,e, in ogni caso, tra coloro che sono inpossesso del requisito di iscrizione nel re-gistro dei revisori legali. L’articolo 11 deldecreto del Presidente della Repubblica 24maggio 2001, n. 254, è abrogato.

4. Identico.

5. Ai fini del concorso di cui all’articolo2 del decreto del Ministro dell’istruzione,dell’università e della ricerca 10 agosto2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1dell’articolo 5 del citato decreto non sonoriconoscibili e computabili ai concorrentigià in possesso di diploma di specializza-zione, né ai concorrenti già titolari di con-tratto di specializzazione e ai candidatidipendenti medici delle strutture del Ser-vizio sanitario nazionale o delle strutture

5. Identico.

Atti Parlamentari — 155 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 156: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

private con esso accreditate ovvero in pos-sesso del diploma di formazione specificaper medico di medicina generale di cuiall’articolo 21 del decreto legislativo 17agosto 1999, n. 368.

5-bis. I medici della Polizia di Stato e gliufficiali medici delle Forze armate e delCorpo della guardia di finanza in serviziopermanente effettivo con almeno quattroanni di anzianità di servizio, previo con-seguimento del titolo di formazione speci-fica in medicina generale, su richiesta delleaziende del Servizio sanitario nazionale,limitatamente ai casi di persistente man-canza dei medici di medicina generale,senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica e compatibilmente con le esigenzeoperative e funzionali delle amministra-zioni interessate nonché con i doveri atti-nenti al servizio, possono svolgere attivitàdi medicina generale, prioritariamente infavore del personale delle medesime am-ministrazioni e dei relativi familiari, se-condo i criteri, le modalità e i limiti sta-biliti con decreto del Ministro della salute,di concerto con il Ministro della difesa, ilMinistro dell’interno e il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze.

6. All’articolo 1, comma 245, della legge27 dicembre 2019, n. 160, il secondo pe-riodo è sostituito dal seguente: « La com-missione di valutazione, istituita con de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, è composta da cinque membri di altaqualificazione designati, uno ciascuno, dalMinistro dell’università e della ricerca, dalpresidente del Consiglio direttivo dell’Agen-zia nazionale di valutazione del sistemauniversitario e della ricerca (ANVUR), dalpresidente dell’European Research Council,dal presidente dell’European ScienceFoundation e da un componente designatodal presidente della Conferenza dei rettorie dell’università (CRUI), d’intesa con il pre-sidente della Consulta dei presidenti deglienti pubblici di ricerca. ».

6. All’articolo 1, comma 245, della legge27 dicembre 2019, n. 160, il secondo pe-riodo è sostituito dal seguente: « La com-missione di valutazione, istituita con de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, è composta da cinque membri di altaqualificazione designati, uno ciascuno, dalMinistro dell’università e della ricerca, dalpresidente del Consiglio direttivo dell’Agen-zia nazionale di valutazione del sistemauniversitario e della ricerca (ANVUR), dalpresidente dell’European Research Council,dal presidente dell’European ScienceFoundation e da un componente designatodal presidente della Conferenza dei rettoridelle università italiane (CRUI), d’intesacon il presidente della Consulta dei presi-denti degli enti pubblici di ricerca. ».

6-bis. All’articolo 38, comma 3, del de-creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, leparole: « sentito il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca » sono sosti-tuite dalle seguenti: « sentiti il Ministerodell’istruzione e il Ministero dell’università

Atti Parlamentari — 156 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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e della ricerca » e le parole: « dell’ammis-sione al concorso e della nomina » sonosostituite dalle seguenti: « dell’inserimentoin graduatoria e dell’assunzione dopo ilsuperamento di concorso pubblico ».

6-ter. L’assegnazione dei fondi relativialle procedure di cui all’articolo 238, comma1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con de-creto del Ministro dell’università e dellaricerca con l’obiettivo di riequilibrare lapresenza di giovani ricercatori nei variterritori. A tal fine si fa riferimento, in ogniateneo, per il 30 per cento delle chiamateper l’assunzione di ricercatori con le pro-cedure di cui al primo periodo e per ilconseguente eventuale consolidamento nellaposizione di professore di seconda fascia,al numero dei ricercatori di cui all’articolo24, comma 3, lettera b), della legge 30dicembre 2010, n. 240, in servizio rispettoal numero complessivo di docenti e ricer-catori.

6-quater. In considerazione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19 e delrelativo impatto sul sistema universitario, icollegi universitari di merito riconosciutinonché quelli accreditati ai sensi rispetti-vamente degli articoli 16 e 17 del decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 68, e deirelativi decreti attuativi mantengono il pro-prio status con riferimento al monitorag-gio dei requisiti di riconoscimento e deirequisiti di accreditamento basato sui datirelativi all’anno accademico 2019/2020, aprescindere dal loro rispetto.

6-quinquies. All’articolo 25, comma 4-no-vies, secondo periodo, del decreto-legge 30dicembre 2019, n. 162, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,n. 8, le parole: « della legge regionale »sono sostituite dalle seguenti: « della leggedi conversione del decreto-legge 16 luglio2020, n. 76 ».

Atti Parlamentari — 157 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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Articolo 20.

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionaledei vigili del fuoco)

Articolo 20.

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionaledei vigili del fuoco)

1. La tabella C allegata al decreto legi-slativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituitadalla tabella C di cui all’allegato A al pre-sente decreto, la quale reca gli allegati n. 1,n. 2 e n. 3, rispettivamente disciplinanti, afar data dal 1° gennaio 2020, dal 1° gennaio2021 e dal 1° gennaio 2022 le misure dellostipendio tabellare, delle indennità di ri-schio e mensile, dell’assegno di specificità edella retribuzione di rischio e di posizionequota fissa del personale del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco.

1. Identico.

2. Gli effetti retributivi derivanti dall’ap-plicazione della tabella C di cui al comma1, costituiscono miglioramenti economici aisensi dell’articolo 12, comma 5, del decretolegislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell’ar-ticolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre2005, n. 217.

2. Identico.

2-bis. All’articolo 6, comma 3, ultimoperiodo, del decreto legislativo 13 ottobre2005, n. 217, la parola: « cinque » è sosti-tuita dalla seguente: « due ».

3. Per fronteggiare imprevedibili e indi-lazionabili esigenze di servizio, connesseall’attività di soccorso tecnico urgente e leulteriori attività istituzionali del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco nonché al cor-relato addestramento operativo, l’attribu-zione annua di ore di lavoro straordinarioprevista dall’articolo 11 della legge 10 ago-sto 2000, n. 246 e dall’articolo 8-ter deldecreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, con-vertito con modificazioni dalla legge 8 ago-sto 2019, n. 77, è incrementata di 55.060ore per l’anno 2021 e di 401.900 ore adecorrere dall’anno 2022.

3. Per fronteggiare imprevedibili e indi-lazionabili esigenze di servizio, connesseall’attività di soccorso tecnico urgente e alleulteriori attività istituzionali del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco nonché al cor-relato addestramento operativo, l’attribu-zione annua di ore di lavoro straordinarioprevista dall’articolo 11 della legge 10 ago-sto 2000, n. 246 e dall’articolo 8-ter deldecreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, con-vertito con modificazioni dalla legge 8 ago-sto 2019, n. 77, è incrementata di 55.060ore per l’anno 2021 e di 401.900 ore adecorrere dall’anno 2022.

4. Al fine di potenziare l’efficacia deiservizi istituzionali svolti dal Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco nonché di razio-nalizzare il quadro dei relativi istituti re-tributivi accessori, il fondo di amministra-zione del personale non direttivo e nondirigente del Corpo nazionale dei vigili delfuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1°gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1°

4. Identico.

Atti Parlamentari — 158 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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gennaio 2021, di euro 13.972.000 a decor-rere dal 1° gennaio 2022.

5. Allo scopo di armonizzare il sistemadelle indennità spettanti al personale cheespleta funzioni specialistiche del Corponazionale dei vigili del fuoco con quello delpersonale delle Forze di polizia, le risorsedi cui all’articolo 17-bis, comma 5, deldecreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97sono incrementate:

5. Identico.

a) per il settore aeronavigante, di euro1.161.399 per l’anno 2021 e di euro 3.871.331a decorrere dall’anno 2022;

b) per il settore dei sommozzatori, dieuro 400.153 per l’anno 2021 e di euro1.333.843 a decorrere dall’anno 2022;

c) per il settore nautico, ivi compresoil personale che svolge servizio antincendilagunare, di euro 552.576 per l’anno 2021 edi euro 1.841.920 a decorrere dall’anno2022.

6. Per il riconoscimento dell’impegnoprofuso al fine di fronteggiare le eccezio-nali e crescenti esigenze del soccorso pub-blico, al personale appartenente al ruolodei vigili del fuoco e al ruolo dei capisquadra e dei capi reparto, nonché al per-sonale appartenente alle corrispondenti qua-lifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) aesaurimento e dei ruoli delle funzioni spe-cialistiche del Corpo nazionale dei vigili delfuoco che matura nell’anno 2021 un’anzia-nità di effettivo servizio di almeno 32 anninel suddetto Corpo, è corrisposto un asse-gno una tantum di euro 300. Al medesimopersonale che matura nell’anno 2022 un’an-zianità di effettivo servizio di almeno 32anni nel suddetto Corpo, è corrisposto unassegno una tantum di euro 400.

6. Per il riconoscimento dell’impegnoprofuso al fine di fronteggiare le eccezio-nali e crescenti esigenze del soccorso pub-blico, al personale appartenente al ruolodei vigili del fuoco e al ruolo dei capisquadra e dei capi reparto, nonché al per-sonale appartenente alle corrispondenti qua-lifiche dei ruoli speciali antincendio bo-schivo (AIB) a esaurimento e dei ruoli dellefunzioni specialistiche del Corpo nazionaledei vigili del fuoco che matura nell’anno2021 un’anzianità di effettivo servizio dialmeno 32 anni nel suddetto Corpo, è cor-risposto un assegno una tantum di euro300. Al medesimo personale che maturanell’anno 2022 un’anzianità di effettivo ser-vizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo,è corrisposto un assegno una tantum dieuro 400.

7. In relazione alla specificità delle fun-zioni e delle responsabilità dirigenziali con-nesse alle esigenze in materia di soccorsopubblico, al fine di incentivare il migliora-mento dell’efficienza dei correlati servizi, ilfondo per la retribuzione di rischio e po-sizione e di risultato del personale diri-gente di livello non generale del Corpo

7. Identico.

Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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nazionale dei vigili del fuoco è incremen-tato:

a) per la quota variabile della retri-buzione di rischio e posizione di euro 52.553dal 1° gennaio 2021 e di euro 363.938 adecorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato dieuro 23.346 dal 1° gennaio 2021 e di euro161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

8. Per le medesime finalità di cui alcomma 7 il fondo per la retribuzione dirischio e posizione e di risultato del per-sonale dirigente di livello generale del Corponazionale dei vigili del fuoco è incremen-tato:

8. Identico.

a) per la quota variabile della retri-buzione di rischio e posizione di euro 14.494dal 1° gennaio 2021 e di euro 100.371 adecorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato dieuro 4.659 dal 1° gennaio 2021 e di euro32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

9. Per il potenziamento dell’efficacia deiservizi istituzionali svolti dal Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco, fermo restandoquanto previsto dall’articolo 17-bis, comma2, lettera c), del decreto legislativo 29 mag-gio 2017, n. 97, il fondo di produttività delpersonale direttivo del Corpo nazionale deivigili del fuoco è incrementato di euro715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022,anche per il finanziamento della spesa con-nessa all’istituzione delle posizioni organiz-zative di cui agli articoli 199 e 223 deldecreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

9. Identico.

10. Al fine di armonizzare gli elementiretributivi del personale appartenente airuoli tecnico-operativi del Corpo nazionaledei vigili del fuoco con quello appartenentealle Forze di polizia, a decorrere dal 1°gennaio 2021 la maggiorazione dell’inden-nità di rischio, istituita ai sensi dell’articolo64, comma 4, del decreto del Presidentedella Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, èriassorbita nelle nuove misure previste perl’indennità di rischio e indicate nella rela-tiva tabella C di cui al comma 1.

10. Al fine di armonizzare gli elementiretributivi del personale appartenente airuoli tecnico-operativi del Corpo nazionaledei vigili del fuoco con quelli del personaleappartenente alle Forze di polizia, a decor-rere dal 1° gennaio 2021 la maggiorazionedell’indennità di rischio, istituita ai sensidell’articolo 64, comma 4, del decreto delPresidente della Repubblica 4 agosto 1990,n. 335, è riassorbita nelle nuove misurepreviste per l’indennità di rischio e indicatenella relativa tabella C di cui al comma 1.

Atti Parlamentari — 160 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 161: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

11. Per le medesime finalità di cui aicommi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazionedel personale del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco sono annualmente incrementati,a decorrere dall’anno 2020, dalle risorse,indicate nell’allegato B al presente provve-dimento.

11. Per le medesime finalità di cui aicommi 4, 7, 8 e 9, i fondi di incentivazionedel personale del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco sono annualmente incrementati,a decorrere dall’anno 2020, dalle risorse,indicate nell’allegato B al presente decreto.

12. L’articolo 14-sexies del decreto legi-slativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpretanel senso che al personale appartenente algruppo sportivo vigili del fuoco Fiammerosse e alla banda musicale del Corpo na-zionale dei vigili del fuoco in servizio alladata del 31 dicembre 2017, in occasionedegli inquadramenti di cui agli articoli 124e 129 del decreto legislativo 13 ottobre2005, n. 217, si applica l’articolo 261 delmedesimo decreto legislativo 13 ottobre2005, n. 217.

12. Identico.

13. Nelle ipotesi in cui il personale delCorpo nazionale dei vigili del fuoco, a se-guito dell’applicazione del presente articoloconsegua, a titolo di assegni fissi e conti-nuativi, ivi compresi gli scatti convenzio-nali, un trattamento economico inferiore aquello in godimento allo stesso titolo al-l’atto della suddetta applicazione, l’ecce-denza è attribuita sotto forma di assegnoad personam pensionabile da riassorbirecon i successivi miglioramenti economici.

13. Identico.

14. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo, pari a euro 65 milioniper l’anno 2020, a euro 120 milioni perl’anno 2021 e a euro 164,5 milioni a de-correre dall’anno 2022, comprensivi deglioneri indiretti, definiti ai sensi dell’articolo17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009,n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro perl’anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l’anno2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal2022, si provvede mediante corrispondenteutilizzo delle risorse del fondo di cui al-l’articolo 1, comma 133, della legge 27dicembre 2019, n. 160, iscritto nello statodi previsione del Ministero dell’interno. Consuccessivi provvedimenti normativi, nel li-mite di spesa di 500 mila euro a decorreredall’anno 2022, si provvede alla valorizza-zione del personale operativo del Corponazionale dei vigili del fuoco anche attra-verso nuove modalità assunzionali di cui

14. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo, pari a euro 65 milioniper l’anno 2020, a euro 120 milioni perl’anno 2021 e a euro 164,5 milioni a de-correre dall’anno 2022, comprensivi deglioneri indiretti, definiti ai sensi dell’articolo17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009,n. 196 e pari a 3,161 milioni di euro perl’anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l’anno2021 e a 7,6 milioni di euro a decorrere dal2022, si provvede mediante corrispondenteutilizzo delle risorse del fondo di cui al-l’articolo 1, comma 133, della legge 27dicembre 2019, n. 160, iscritto nello statodi previsione del Ministero dell’interno. Consuccessivi provvedimenti normativi, nel li-mite di spesa di 500.000 euro a decorreredall’anno 2022, si provvede alla valorizza-zione del personale operativo del Corponazionale dei vigili del fuoco anche attra-verso nuove modalità assunzionali di cui

Atti Parlamentari — 161 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 162: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

all’articolo 1, comma 138, della legge 27dicembre 2019, n. 160.

all’articolo 1, comma 138, della legge 27dicembre 2019, n. 160.

15. Gli effetti giuridici ed economici dicui al presente articolo decorrono dal 1°gennaio 2020 ed ai fini previdenziali, taliincrementi hanno effetto esclusivamente conriferimento ai periodi contributivi maturatia decorrere dalla medesima data.

15. Gli effetti giuridici ed economici dicui al presente articolo decorrono dal 1°gennaio 2020 ed ai fini previdenziali taliincrementi hanno effetto esclusivamente conriferimento ai periodi contributivi maturatia decorrere dalla medesima data.

16. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

16. Identico.

Articolo 20-bis.

(Disposizioni concernenti il personale delMinistero delle infrastrutture e dei tra-

sporti)

1. Al fine di sopperire alla carenza diorganico degli uffici della Motorizzazionecivile, anche in considerazione dell’emer-genza sanitaria da COVID-19, nelle moredel passaggio dalla qualifica di « addetto »a quella di « assistente », ai sensi dellatabella IV.1 articolo 332, allegata al rego-lamento di esecuzione e di attuazione delnuovo codice della strada, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 16 dicem-bre 1992, n. 495, il personale in serviziopresso gli uffici della Motorizzazione civileche ha superato il corso di abilitazione peril ruolo di esaminatore, indetto con decretodel Ministero delle infrastrutture e deitrasporti 12 aprile 2018, recante « Corsi diqualificazione per esaminatori per il con-seguimento delle abilitazioni alla guida »,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107del 10 maggio 2018, è ammesso all’eserci-zio del ruolo di esaminatore per le proveteoriche e pratiche per il conseguimentodella patente di guida.

2. All’attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo si provvede neilimiti delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vi-gente e comunque senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

Atti Parlamentari — 162 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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CAPO IV

RESPONSABILITÀ

CAPO IV

RESPONSABILITÀ

Articolo 21.

(Responsabilità erariale)

Articolo 21.

(Responsabilità erariale)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 14gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodoè inserito il seguente: « La prova del dolorichiede la dimostrazione della volontà del-l’evento dannoso. ».

1. Identico.

2. Limitatamente ai fatti commessi dalladata di entrata in vigore del presente de-creto e fino al 31 luglio 2021, la responsa-bilità dei soggetti sottoposti alla giurisdi-zione della Corte dei conti in materia dicontabilità pubblica per l’azione di respon-sabilità di cui all’articolo 1 della legge 14gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cuila produzione del danno conseguente allacondotta del soggetto agente è da lui dolo-samente voluta. La limitazione di respon-sabilità prevista dal primo periodo non siapplica per i danni cagionati da omissioneo inerzia del soggetto agente.

2. Limitatamente ai fatti commessi dalladata di entrata in vigore del presente de-creto e fino al 31 dicembre 2021, la re-sponsabilità dei soggetti sottoposti alla giu-risdizione della Corte dei conti in materiadi contabilità pubblica per l’azione di re-sponsabilità di cui all’articolo 1 della legge14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi incui la produzione del danno conseguentealla condotta del soggetto agente è da luidolosamente voluta. La limitazione di re-sponsabilità prevista dal primo periodo nonsi applica per i danni cagionati da omis-sione o inerzia del soggetto agente.

Articolo 22.

(Controllo concomitante della Corte dei contiper accelerare gli interventi di sostegno e di

rilancio dell’economia nazionale)

Articolo 22.

(Controllo concomitante della Corte dei contiper accelerare gli interventi di sostegno e di

rilancio dell’economia nazionale)

1. La Corte dei conti, anche a richiestadel Governo o delle competenti Commis-sioni parlamentari, svolge il controllo con-comitante di cui all’articolo 11, comma 2,della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui prin-cipali piani, programmi e progetti relativiagli interventi di sostegno e di rilanciodell’economia nazionale. L’eventuale accer-tamento di gravi irregolarità gestionali, ov-vero di rilevanti e ingiustificati ritardi nel-l’erogazione di contributi secondo le vigentiprocedure amministrative e contabili, è im-mediatamente trasmesso all’amministra-zione competente ai fini della responsabi-lità dirigenziale ai sensi e per gli effettidell’articolo 21, comma 1, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165.

Identico.

Atti Parlamentari — 163 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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2. Il Consiglio di presidenza della Cortedei conti, nell’esercizio della potestà rego-lamentare autonoma di cui alla vigentenormativa, provvede all’individuazione de-gli uffici competenti e adotta le misureorganizzative necessarie per l’attuazionedelle disposizioni di cui al presente articolosenza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica e nell’ambito della vigente dota-zione organica del personale amministra-tivo e della magistratura contabile.

Articolo 23.

(Modifiche all’articolo 323 del codice penale)

Articolo 23.

(Modifiche all’articolo 323 del codice penale)

1. All’articolo 323, primo comma, delcodice penale, le parole « di norme di leggeo di regolamento, » sono sostituite dalleseguenti: « di specifiche regole di condottaespressamente previste dalla legge o da attiaventi forza di legge e dalle quali nonresiduino margini di discrezionalità ».

Identico.

TITOLO III

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER ILSOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL’AM-

MINISTRAZIONE DIGITALE

TITOLO III

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER ILSOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL’AM-

MINISTRAZIONE DIGITALE

CAPO I

CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSOAI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

CAPO I

CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSOAI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Articolo 23-bis.

(Disposizioni concernenti i comuni conpopolazione inferiore a 5.000 abitanti)

1. Al fine di introdurre misure di sem-plificazione procedimentale volte a snelliregli iter e ad eliminare le sovrapposizioniburocratiche, tenendo comunque conto delledifficoltà di ordine tecnico-infrastrutturalee delle ricadute sull’organizzazione del la-voro a seguito delle misure di conteni-mento dell’emergenza sanitaria globale daCOVID-19, i comuni con popolazione infe-riore a 5.000 abitanti si adeguano alleprevisioni del presente capo per il sostegnoe la diffusione dell’amministrazione digi-

Atti Parlamentari — 164 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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tale a partire dalla data prevista per lacessazione dello stato di emergenza in con-seguenza del rischio sanitario connessoall’insorgenza di patologie derivanti da agentivirali trasmissibili, fissata con delibera delConsiglio dei ministri del 29 luglio 2020.

Articolo 24.

(Identità digitale, domicilio digitale e accessoai servizi digitali)

Articolo 24.

(Identità digitale, domicilio digitale e accessoai servizi digitali)

1. Al fine di semplificare e favorirel’accesso ai servizi in rete della pubblicaamministrazione da parte di cittadini eimprese e l’effettivo esercizio del dirittoall’uso delle tecnologie digitali, al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 3-bis: a) identico:

1) al comma 01, le parole « , letterea) e b) » sono soppresse e dopo le parole« identità digitale » sono aggiunte le se-guenti: « e anche attraverso il punto diaccesso telematico di cui all’articolo 64-bis »;

1) identico;

2) al comma 1-bis, il secondo pe-riodo è sostituito dal seguente « Nel caso incui il domicilio eletto risulti non più attivosi procede alla cancellazione d’ufficio dal-l’indice di cui all’articolo 6-quater secondole modalità fissate nelle Linee guida. »;

2) identico;

3) al comma 1-quater, dopo il primoperiodo, è aggiunto il seguente: « Con lestesse Linee guida, fermo restando quantoprevisto ai commi 3-bis e 4-bis, sono defi-nite le modalità di gestione e di aggiorna-mento dell’elenco di cui all’articolo 6-qua-ter anche nei casi di decesso del titolare deldomicilio digitale eletto o di impossibilitàsopravvenuta di avvalersi del domicilio »;

3) identico;

4) al comma 3-bis, il secondo pe-riodo è sostituito dal seguente: « Con lostesso decreto sono determinate le moda-lità con le quali ai predetti soggetti puòessere reso disponibile un domicilio digi-tale ovvero altre modalità con le quali,anche per superare il divario digitale, idocumenti possono essere messi a disposi-

4) identico;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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zione e consegnati a coloro che non hannoaccesso ad un domicilio digitale. »;

5) il comma 4-bis è sostituito dalseguente: « 4-bis. Fino alla data fissata neldecreto di cui al comma 3-bis, i soggetti dicui all’articolo 2, comma 2, possono predi-sporre le comunicazioni ai soggetti che nonhanno un domicilio digitale ovvero nei casidi domicilio digitale non attivo, non fun-zionante o non raggiungibile, come docu-menti informatici sottoscritti con firma di-gitale o altra firma elettronica qualificata,da conservare nei propri archivi, ed inviareagli stessi, per posta ordinaria o raccoman-data con avviso di ricevimento, copia ana-logica di tali documenti sottoscritti confirma autografa sostituita a mezzo stampapredisposta secondo le disposizioni di cuiall’articolo 3 del decreto legislativo 12 di-cembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con leindicazioni delle modalità con le quali isuddetti documenti sono messi a disposi-zione e consegnati al destinatario. »;

5) identico;

6) al comma 4-quinquies, il primoperiodo è sostituito dal seguente: « Finoall’adozione delle Linee guida di cui all’ar-ticolo 3-bis, comma 1-ter, e alla realizza-zione dell’indice di cui all’articolo 6-quater,è possibile eleggere il domicilio speciale dicui all’articolo 47 del Codice civile anchepresso un domicilio digitale diverso da quellodi cui al comma 1-ter. »;

6) al comma 4-quinquies, il primoperiodo è sostituito dal seguente: « Finoall’adozione delle Linee guida di cui alcomma 1-ter del presente articolo e allarealizzazione dell’indice di cui all’articolo6-quater, è possibile eleggere il domiciliospeciale di cui all’articolo 47 del Codicecivile anche presso un domicilio digitalediverso da quello di cui al comma 1-ter. »;

b) all’articolo 6-bis: b) identica;

1) al comma 2, dopo il primo pe-riodo, è inserito il seguente: « Nell’Indicenazionale sono inseriti anche i domicilidigitali dei professionisti diversi da quelli dicui al primo periodo, iscritti in elenchi oregistri detenuti dalle pubbliche ammini-strazioni e istituiti con legge dello Stato. »;

2) al comma 5, dopo le parole « col-legi professionali » sono aggiunte le se-guenti: « nonchè le pubbliche amministra-zioni »;

c) all’articolo 6-quater: c) identica;

1) alla rubrica, dopo le parole « dellepersone fisiche », sono inserite le seguenti:« , dei professionisti » e dopo le parole « in

Atti Parlamentari — 166 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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albi » sono inserite le seguenti « , elenchi oregistri »;

2) al comma 1, al primo periodo,dopo le parole « delle persone fisiche » sonoinserite le seguenti: « , dei professionisti » ele parole « in albi professionali o nel regi-stro delle imprese » sono sostituite dalleseguenti: « nell’indice di cui all’articolo6-bis »; al secondo periodo, le parole « del-l’Indice » sono sostituite dalle seguenti « delpresente Indice »; in fine, è aggiunto ilseguente periodo: « E' fatta salva la facoltàdel professionista, non iscritto in albi, re-gistri o elenchi professionali di cui all’ar-ticolo 6-bis, di eleggere presso il presenteIndice un domicilio digitale professionale eun domicilio digitale personale diverso dalprimo. »;

3) al comma 3, dopo le parole « do-micili digitali » sono inserite le seguenti:« delle persone fisiche »;

d) all’articolo 6-quinquies, comma 3,le parole « per finalità diverse dall’invio dicomunicazioni aventi valore legale o co-munque connesse al conseguimento di fi-nalità istituzionali dei soggetti di cui all’ar-ticolo 2, comma 2 » sono sostituite dalleseguenti: « per l’invio di comunicazioni com-merciali, come definite dall’articolo 2,comma 1, lettera f), del decreto legislativo9 aprile 2003, n. 70 »;

d) identica;

e) all’articolo 64: e) identico:

1) al comma 2-ter, dopo le parole« per consentire loro » sono inserite le se-guenti: « il compimento di attività e »;

1) identico;

2) al comma 2-quater, al primo pe-riodo, dopo le parole « avviene tramiteSPID » sono aggiunte le seguenti: « , nonchètramite la carta di identità elettronica »;

2) identico;

3) al comma 2-quinquies, al primoperiodo, dopo le parole « per la gestionedell’identità digitale dei propri utenti », sonoaggiunte le seguenti: « , nonché la facoltà diavvalersi della carta di identità elettro-nica »; al secondo periodo, dopo le parole« L’adesione al sistema SPID » sono ag-giunte le seguenti: « ovvero l’utilizzo dellacarta di identità elettronica »;

3) identico;

Atti Parlamentari — 167 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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4) al comma 2-nonies, le parole « lacarta di identità elettronica e » sono sop-presse;

4) identico;

5) dopo il comma 2-decies, sonoinseriti i seguenti:

5) identico:

« 2-undecies. I gestori dell’identità digi-tale accreditati sono iscritti in un appositoelenco pubblico, tenuto da AgID, consulta-bile anche in via telematica.

« 2-undecies. Identico.

2-duodecies. La verifica dell’identità di-gitale con livello di garanzia almeno signi-ficativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2,del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Par-lamento e del Consiglio europeo del 23luglio 2014, produce, nelle transazioni elet-troniche o per l’accesso ai servizi in rete, glieffetti del documento di riconoscimentoequipollente, di cui all’articolo 35 del. de-creto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445. L’identità digitale,verificata ai sensi del presente articolo econ livello di sicurezza almeno significa-tivo, attesta gli attributi qualificati dell’u-tente, ivi compresi i dati relativi al possessodi abilitazioni o autorizzazioni richiestedalla legge ovvero stati, qualità personali efatti contenuti in albi, elenchi o registripubblici o comunque accertati da soggettititolari di funzioni pubbliche, secondo lemodalità stabilite da AgID con Linee guida. »;

2-duodecies. La verifica dell’identità di-gitale con livello di garanzia almeno signi-ficativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2,del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Par-lamento e del Consiglio europeo del 23luglio 2014, produce, nelle transazioni elet-troniche o per l’accesso ai servizi in rete, glieffetti del documento di riconoscimentoequipollente, di cui all’articolo 35 del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’i-dentità digitale, verificata ai sensi del pre-sente articolo e con livello di sicurezzaalmeno significativo, attesta gli attributiqualificati dell’utente, ivi compresi i datirelativi al possesso di abilitazioni o auto-rizzazioni richieste dalla legge ovvero stati,qualità personali e fatti contenuti in albi,elenchi o registri pubblici o comunque ac-certati da soggetti titolari di funzioni pub-bliche, secondo le modalità stabilite daAgID con Linee guida. »;

6) al comma 3-bis, dopo le parole« soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, »sono inserite le seguenti « lettere b) e c) » e,infine, sono aggiunti i seguenti periodi:« Fatto salvo quanto previsto dal comma2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021,i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,lettera a), utilizzano esclusivamente le iden-tità digitali e la carta di identità elettronicaai fini dell’identificazione dei cittadini cheaccedono ai propri servizi on-line. Condecreto del Presidente del Consiglio deiministri o del Ministro delegato per l’inno-vazione tecnologica e la digitalizzazione èstabilita la data a decorrere dalla quale isoggetti di cui all’articolo 2, comma 2, let-tera a), utilizzano esclusivamente le iden-tità digitali per consentire l’accesso delle

6) al comma 3-bis, dopo le parole« soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, »sono inserite le seguenti « lettere b) e c) » e,infine, sono aggiunti i seguenti periodi:« Fatto salvo quanto previsto dal comma2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021,i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,lettera a), utilizzano esclusivamente le iden-tità digitali e la carta di identità elettronicaai fini dell’identificazione dei cittadini cheaccedono ai propri servizi in rete. Condecreto del Presidente del Consiglio deiministri o del Ministro delegato per l’inno-vazione tecnologica e la digitalizzazione èstabilita la data a decorrere dalla quale isoggetti di cui all’articolo 2, comma 2, let-tera a), utilizzano esclusivamente le iden-tità digitali per consentire l’accesso delle

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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imprese e dei professionisti ai propri ser-vizi on-line. »;

imprese e dei professionisti ai propri ser-vizi in rete. »;

f) all’articolo 64-bis: f) identica;

1) al comma 1-bis, le parole « con ilservizio di cui al comma 1 » sono sostituitedalle seguenti: « con i servizi di cui aicommi 1 e 1-ter »;

2) dopo il comma 1-bis sono ag-giunti i seguenti: « 1-ter. I soggetti di cuiall’articolo 2, comma 2, lettera a), rendonofruibili i propri servizi in rete tramite ap-plicazione su dispositivi mobili anche at-traverso il punto di accesso telematico dicui al presente articolo, salvo impedimentidi natura tecnologica attestati dalla societàdi cui all’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 febbraio2019, n. 12.

1-quater. I soggetti di cui all’articolo 2,comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti iloro servizi anche in modalità digitale e, alfine di attuare il presente articolo, avvianoi relativi progetti di trasformazione digitaleentro il 28 febbraio 2021.

1-quinquies. La violazione dell’articolo64, comma 3-bis e delle disposizioni di cuial presente articolo, costituisce mancatoraggiungimento di uno specifico risultato edi un rilevante obiettivo da parte dei diri-genti responsabili delle strutture compe-tenti e comporta la riduzione, non inferioreal 30 per cento della retribuzione di risul-tato e del trattamento accessorio collegatoalla performance individuale dei dirigenticompetenti, oltre al divieto di attribuirepremi o incentivi nell’ambito delle mede-sime strutture. »;

g) all’articolo 65, comma 1: g) identica.

1) alla lettera b), le parole « nonchéattraverso uno degli altri strumenti di cuiall’articolo 64, comma 2-nonies, nei limitiivi previsti » sono sostituite dalle parole:« la carta di identità elettronica o la cartanazionale dei servizi; »;

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2) dopo la lettera b) è inserita laseguente:

« b-bis) ovvero formate tramite il puntodi accesso telematico per i dispositivi mo-bili di cui all’articolo 64-bis; »;

3) alla lettera c-bis), il primo pe-riodo è sostituito dal seguente: « ovvero setrasmesse dall’istante o dal dichiarante dalproprio domicilio digitale iscritto in unodegli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o6-quater ovvero, in assenza di un domiciliodigitale iscritto, da un indirizzo elettronicoeletto presso un servizio di posta elettro-nica certificata o un servizio elettronico direcapito certificato qualificato, come defi-nito dal Regolamento eIDAS. », e il secondoperiodo è sostituito dal seguente: « In taleultimo caso, di assenza di un domiciliodigitale iscritto, la trasmissione costituisceelezione di domicilio digitale ai sensi e pergli effetti dell’articolo 3-bis, comma 1-ter. ».

2. All’articolo 65 del decreto legislativo13 dicembre 2017, n. 217, sono apportatele seguenti modificazioni:

2. Identico.

a) al comma 2, le parole « 30 giugno2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 28febbraio 2021 »;

b) al comma 4, il secondo periodo èsoppresso;

c) il comma 5 è abrogato.

3. L’articolo 36, comma 7, del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicem-bre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:« 7. La carta di identità può essere rinno-vata a decorrere dal centottantesimo giornoprecedente la scadenza. Le carte di identitàrilasciate su supporto cartaceo e le carte diidentità elettroniche rilasciate in confor-mità al decreto del Ministro dell’interno 8novembre 2007, recante “regole tecnichedella Carta d’identità elettronica”, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana n. 261 del 9 novembre 2007,possono essere rinnovate, ancorché in corsodi validità, prima del centottantesimo giornoprecedente la scadenza. ».

4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 64,comma 3-bis, secondo periodo, del decreto

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legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come mo-dificato dal comma 1, lettera e), numero 6),dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto aisoggetti di cui all’articolo 2, comma 2, let-tera a) del predetto decreto legislativo n. 82del 2005 di rilasciare o rinnovare creden-ziali per l’identificazione e l’accesso deicittadini ai propri servizi in rete, diverse daSPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzodi quelle già rilasciate fino alla loro natu-rale scadenza e, comunque, non oltre il 30settembre 2021.

Articolo 24-bis.

(Semplificazione nell’accesso ai servizi dipagamento elettronico dei titoli di viaggio

dei comuni e degli enti locali)

1. Al fine di digitalizzare i processi dellapubblica amministrazione, di semplificarele modalità di corresponsione delle sommedovute ai comuni per l’utilizzo dei servizidi trasporto pubblico di linea, di contra-starne l’evasione e di ridurre l’utilizzo deititoli di viaggio cartacei, i comuni assicu-rano l’interoperabilità degli strumenti dipagamento elettronico dei titoli di viaggioall’interno dei rispettivi territori e per quantodi propria competenza.

2. I comuni, nei limiti delle risorsefinanziarie disponibili a legislazione vi-gente, hanno la facoltà di sottoscrivereappositi accordi o convenzioni con soggettiprivati al fine di realizzare specifiche piat-taforme digitali per assicurare l’attuazionedel comma 1, anche per il tramite deisoggetti di cui all’articolo 8, comma 1, deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221.

3. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, d’intesa con laConferenza unificata e sentita la Confe-renza Stato-città ed autonomie locali, daemanare entro sei mesi dalla data di en-trata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, sono definite, neilimiti delle risorse umane, strumentali e

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finanziarie disponibili a legislazione vi-gente, le modalità operative per assicurare:

a) l’interoperabilità dei sistemi di pa-gamento, anche tramite piattaforme elet-troniche realizzate nelle forme di cui allacomunicazione della Commissione del 30aprile 2004, COM (2004) 327;

b) l’interazione di sistemi esistentialla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto con me-todi di pagamento elettronico, secondo prin-cìpi di trasparenza e libera concorrenza.

4. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

Articolo 25.

(Semplificazione in materia di conserva-zione dei documenti informatici e gestione

dell’identità digitale)

Articolo 25.

(Semplificazione in materia di conserva-zione dei documenti informatici e gestione

dell’identità digitale)

1. Al fine di semplificare la disciplina inmateria di conservazione dei documentiinformatici, al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, sono apportate le seguenti mo-difiche:

1. Identico:

a) all’articolo 14-bis, comma 2, letterai), le parole « conservatori di documentiinformatici accreditati » sono sostituite dalleseguenti: « soggetti di cui all’articolo 34,comma 1-bis, lettera b) »;

a) identica;

b) all’articolo 29: b) identica;

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Qualificazione dei fornitori di ser-vizi »;

2) al comma 1, al primo periodo, leparole « o di gestore dell’identità digitale dicui all’articolo 64 » sono soppresse e ilsecondo periodo è soppresso;

3) al comma 2, il primo e il secondoperiodo sono sostituiti dai seguenti: « Aifini della qualificazione, i soggetti di cui alcomma 1 devono possedere i requisiti dicui all’articolo 24 del Regolamento (UE) 23luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requi-siti di onorabilità, affidabilità, tecnologici eorganizzativi compatibili con la disciplinaeuropea, nonché di garanzie assicurative

Atti Parlamentari — 172 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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adeguate rispetto all’attività svolta. Con de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, o del Ministro delegato per l’inno-vazione tecnologica e la digitalizzazione,sentita l’AgID, nel rispetto della disciplinaeuropea, sono definiti i predetti requisiti inrelazione alla specifica attività che i sog-getti di cui al comma 1 intendono svol-gere. »;

4) al comma 4, le parole « o diaccreditamento » sono soppresse;

c) all’articolo 30, comma 1, le paroleda « I prestatori » fino a « comma 6 » sonosostituite dalle seguenti: « I prestatori diservizi fiduciari qualificati e i gestori diposta elettronica certificata, iscritti nell’e-lenco di cui all’articolo 29, comma 6, non-ché i gestori dell’identità digitale e i con-servatori di documenti informatici »;

c) identica;

d) all’articolo 32-bis, al comma 1, leparole « conservatori accreditati » sono so-stituite dalle seguenti: « soggetti di cui al-l’articolo 34, comma 1-bis, lettera b) »; dopoil primo periodo è inserito il seguente: « Lesanzioni erogate per le violazioni com-messe dai soggetti di cui all’articolo 34,comma 1-bis, lettera b), sono fissate nelminimo in euro 4.000,00 e nel massimo ineuro 40.000,00. »;

d) all’articolo 32-bis, al comma 1, leparole « conservatori accreditati » sono so-stituite dalle seguenti: « soggetti di cui al-l’articolo 34, comma 1-bis, lettera b) »; dopoil primo periodo è inserito il seguente: « Lesanzioni per le violazioni commesse daisoggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis,lettera b), sono fissate nel minimo in euro4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. »;

e) all’articolo 34, comma 1-bis, letterab), le parole « accreditati come conservatoripresso l’AgID » sono sostituite dalle se-guenti: « che possiedono i requisiti di qua-lità, di sicurezza e organizzazione indivi-duati, nel rispetto della disciplina europea,nelle Linee guida di cui all’art 71 relativealla formazione, gestione e conservazionedei documenti informatici nonché in unregolamento sui criteri per la fornitura deiservizi di conservazione dei documenti in-formatici emanato da AgID, avuto riguardoall’esigenza di assicurare la conformità deidocumenti conservati agli originali nonchéla qualità e la sicurezza del sistema diconservazione. »;

e) identica;

f) all’articolo 44, comma 1-ter, le pa-role « Il sistema » sono sostituite dalle se-guenti: « In tutti i casi in cui la legge pre-scrive obblighi di conservazione, anche acarico di soggetti privati, il sistema ».

f) identica.

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2. Fino all’adozione delle Linee guida edel regolamento di cui al comma 1, letterae), in materia di conservazione dei docu-menti informatici si applicano le disposi-zioni vigenti fino alla data di entrata invigore del presente articolo.

2. Fino all’adozione delle Linee guida edel regolamento di cui al comma 1, letterae), in materia di conservazione dei docu-menti informatici si applicano le disposi-zioni vigenti prima della data di entrata invigore del presente decreto.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010,n. 141, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

3. Identico.

a) all’articolo 30-ter, comma 5, letterab-bis), dopo le parole « decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82 » sono aggiunte le se-guenti: « e i gestori dell’identità digitale dicui all’articolo 64 del medesimo decreto »;

b) all’articolo 30-quater, comma 2, dopoil primo periodo è aggiunto il seguente:« L’accesso a titolo gratuito è assicuratoanche ai gestori dell’identità digitale di cuiall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82 per le verifiche propedeuticheal rilascio delle credenziali di accesso re-lative al sistema SPID. ».

Articolo 26.

(Piattaforma per la notificazione digitale de-gli atti della pubblica amministrazione)

Articolo 26.

(Piattaforma per la notificazione digitale de-gli atti della pubblica amministrazione)

1. La piattaforma di cui all’articolo 1,comma 402, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, e le sue modalità di funzionamentosono disciplinate dalla presente disposi-zione.

1. Identico.

2. Ai fini del presente articolo, si in-tende per:

2. Identico:

a) « gestore della piattaforma », la so-cietà di cui all’articolo 8, comma 2, deldecreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,convertito, con modificazioni, dalla legge11 febbraio 2019, n. 12;

a) identica;

b) « piattaforma », la piattaforma di-gitale di cui al comma 1, utilizzata dalleamministrazioni per effettuare, con valorelegale, le notifiche di atti, provvedimenti,avvisi e comunicazioni;

b) identica;

c) « amministrazioni », le pubbliche am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,gli agenti della riscossione e, limitatamenteagli atti emessi nell’esercizio di attività ad

c) « amministrazioni », le pubbliche am-ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,gli agenti della riscossione e, limitatamenteagli atti emessi nell’esercizio di attività ad

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essi affidati ai sensi dell’articolo 52 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5,lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del mede-simo decreto legislativo;

essi affidate ai sensi dell’articolo 52 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5,lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del mede-simo decreto legislativo;

d) « destinatari », le persone fisiche, lepersone giuridiche, gli enti, le associazionie ogni altro soggetto pubblico o privato,residenti o aventi sede legale nel territorioitaliano ovvero all’estero ove titolari di co-dice fiscale attribuito ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 605, ai quali le amministra-zioni notificano atti, provvedimenti, avvisi ecomunicazioni;

d) identica;

e) « delegati », le persone fisiche, lepersone giuridiche, gli enti, le associazionie ogni altro soggetto pubblico o privato, iviinclusi i soggetti di cui all’articolo 12, comma3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546, ai quali i destinatari conferiscono ilpotere di accedere alla piattaforma perreperire, consultare e acquisire, per loroconto, atti, provvedimenti, avvisi e comu-nicazioni notificati dalle amministrazioni;

e) identica;

f) « delega », l’atto con il quale i de-stinatari conferiscono ai delegati il poteredi accedere, per loro conto, alla piatta-forma;

f) identica;

g) « avviso di avvenuta ricezione », l’attoformato dal gestore della piattaforma, conil quale viene dato avviso al destinatario inordine alle modalità di acquisizione deldocumento informatico oggetto di notifica-zione;

g) identica;

h) « identificativo univoco della noti-ficazione (IUN) », il codice univoco attri-buito dalla piattaforma a ogni singola no-tificazione richiesta dalle amministrazioni;

h) identica;

i) « avviso di mancato recapito », l’attoformato dal gestore della piattaforma con ilquale viene dato avviso al destinatario inordine alle ragioni della mancata consegnadell’avviso di avvenuta ricezione in formatoelettronico e alle modalità di acquisizionedel documento informatico oggetto di no-tificazione.

i) identica.

3. Ai fini della notificazione di atti,provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in

3. Ai fini della notificazione di atti,provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in

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alternativa alle modalità previste da altredisposizioni di legge, anche in materia tri-butaria, le amministrazioni possono ren-dere disponibili telematicamente sulla piat-taforma i corrispondenti documenti infor-matici. La formazione, trasmissione, copia,duplicazione, riproduzione e validazionetemporale dei documenti informatici residisponibili sulla piattaforma avviene nelrispetto del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, e delle Linee guida adottate inattuazione del medesimo decreto legisla-tivo. Eventualmente anche con l’applica-zione di « tecnologie basate su registri di-stribuiti », come definite dall’articolo 8-terdel decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,convertito, con modificazioni, dalla legge11 febbraio 2019, n. 12, il gestore dellapiattaforma assicura l’autenticità, l’inte-grità, l’immodificabilità, la leggibilità e lareperibilità dei documenti informatici residisponibili dalle amministrazioni e, a suavolta, li rende disponibili ai destinatari, aiquali assicura l’accesso alla piattaforma,personalmente o a mezzo delegati, per ilreperimento, la consultazione e l’acquisi-zione dei documenti informatici oggetto dinotificazione. Ciascuna amministrazione, nelrispetto delle disposizioni del decreto legi-slativo n. 82 del 2005 e delle Linee guidaadottate in attuazione del medesimo de-creto legislativo, individua le modalità pergarantire l’attestazione di conformità aglioriginali analogici delle copie informatichedi atti, provvedimenti, avvisi e comunica-zioni, anche attraverso certificazione di pro-cesso nei casi in cui siano adottate tecnichein grado di garantire la corrispondenzadella forma e del contenuto dell’originale edella copia. Gli agenti della riscossione e isoggetti di cui all’articolo 52, comma 5,lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446 indi-viduano e nominano i dipendenti delegatiad attestare la conformità agli originalianalogici delle copie informatiche di atti,provvedimenti, avvisi e comunicazioni. Idipendenti incaricati di attestare la confor-mità di cui al presente comma, sono pub-blici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cuiall’articolo 23, comma 2, del decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma

alternativa alle modalità previste da altredisposizioni di legge, anche in materia tri-butaria, le amministrazioni possono ren-dere disponibili telematicamente sulla piat-taforma i corrispondenti documenti infor-matici. La formazione, trasmissione, copia,duplicazione, riproduzione e validazionetemporale dei documenti informatici residisponibili sulla piattaforma avviene nelrispetto del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, e delle Linee guida adottate inattuazione del medesimo decreto legisla-tivo. Eventualmente anche con l’applica-zione di « tecnologie basate su registri di-stribuiti », come definite dall’articolo 8-terdel decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,convertito, con modificazioni, dalla legge11 febbraio 2019, n. 12, il gestore dellapiattaforma assicura l’autenticità, l’inte-grità, l’immodificabilità, la leggibilità e lareperibilità dei documenti informatici residisponibili dalle amministrazioni e, a suavolta, li rende disponibili ai destinatari, aiquali assicura l’accesso alla piattaforma,personalmente o a mezzo delegati, per ilreperimento, la consultazione e l’acquisi-zione dei documenti informatici oggetto dinotificazione. Ciascuna amministrazione, nelrispetto delle disposizioni del decreto legi-slativo n. 82 del 2005 e delle Linee guidaadottate in attuazione del medesimo de-creto legislativo, individua le modalità pergarantire l’attestazione di conformità aglioriginali analogici delle copie informatichedi atti, provvedimenti, avvisi e comunica-zioni, anche attraverso certificazione di pro-cesso nei casi in cui siano adottate tecnichein grado di garantire la corrispondenzadella forma e del contenuto dell’originale edella copia. Gli agenti della riscossione e isoggetti di cui all’articolo 52, comma 5,lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446 indi-viduano e nominano i dipendenti incaricatidi attestare la conformità agli originali ana-logici delle copie informatiche di atti, prov-vedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipen-denti incaricati di attestare la conformitàdi cui al presente comma, sono pubbliciufficiali ai sensi e per gli effetti di cuiall’articolo 23, comma 2, del decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma

Atti Parlamentari — 176 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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può essere utilizzata anche per la trasmis-sione di atti, provvedimenti, avvisi e comu-nicazioni per i quali non è previsto l’ob-bligo di notificazione al destinatario.

può essere utilizzata anche per la trasmis-sione di atti, provvedimenti, avvisi e comu-nicazioni per i quali non è previsto l’ob-bligo di notificazione al destinatario.

4. Il gestore della piattaforma, con lemodalità previste dal decreto di cui alcomma 15, per ogni atto, provvedimento,avviso o comunicazione oggetto di notifi-cazione reso disponibile dall’amministra-zione, invia al destinatario l’avviso di av-venuta ricezione, con il quale comunical’esistenza e l’identificativo univoco dellanotificazione (IUN), nonché le modalità diaccesso alla piattaforma e di acquisizionedel documento oggetto di notificazione.

4. Identico.

5. L’avviso di avvenuta ricezione, in for-mato elettronico, è inviato con modalitàtelematica ai destinatari titolari di un in-dirizzo di posta elettronica certificata o diun servizio elettronico di recapito certifi-cato qualificato:

5. Identico.

a) inserito in uno degli elenchi di cuiagli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) eletto, ai sensi dell’articolo 3-bis,comma 4-quinquies, del decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizionidi legge, come domicilio speciale per de-terminati atti o affari, se a tali atti o affariè riferita la notificazione;

c) eletto per la ricezione delle notifi-cazioni delle pubbliche amministrazioni ef-fettuate tramite piattaforma secondo le mo-dalità previste dai decreti di cui al comma15.

6. Se la casella di posta elettronica cer-tificata o il servizio elettronico di recapitocertificato qualificato risultano saturi, ilgestore della piattaforma effettua un se-condo tentativo di consegna decorsi almenosette giorni dal primo invio. Se anche aseguito di tale tentativo la casella di postaelettronica certificata o il servizio elettro-nico di recapito certificato qualificato ri-sultano saturi oppure se l’indirizzo elettro-nico del destinatario non risulta valido oattivo, il gestore della piattaforma rendedisponibile in apposita area riservata, perciascun destinatario della notificazione, l’av-viso di mancato recapito del messaggio,

6. Identico.

Atti Parlamentari — 177 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 178: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

secondo le modalità previste dal decreto dicui al comma 15. Il gestore della piatta-forma inoltre dà notizia al destinatariodell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzodi lettera raccomandata, senza ulterioriadempimenti a proprio carico.

7. Ai destinatari diversi da quelli di cuial comma 5, l’avviso di avvenuta ricezioneè notificato senza ritardo, in formato car-taceo, a mezzo posta direttamente dal ge-store della piattaforma, con le modalitàpreviste dalla legge 20 novembre 1982,n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8e 9 della stessa legge. L’avviso contienel’indicazione delle modalità con le quali èpossibile accedere alla piattaforma e l’iden-tificativo univoco della notificazione (IUN)mediante il quale, con le modalità previstedal decreto di cui al comma 15, il destina-tario può ottenere la copia cartacea degliatti oggetto di notificazione. Agli stessi de-stinatari, ove abbiano comunicato un indi-rizzo email non certificato, un numero ditelefono o un altro analogo recapito digi-tale diverso da quelli di cui al comma 5, ilgestore della piattaforma invia un avviso dicortesia in modalità informatica conte-nente le stesse informazioni dell’avviso diavvenuta ricezione. L’avviso di cortesia èreso disponibile altresì tramite il punto diaccesso di cui all’articolo 64-bis del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Identico.

8. L’autenticazione alla piattaforma aifini dell’accesso avviene tramite il sistemapubblico per la gestione dell’identità digi-tale di cittadini e imprese (SPID) di cuiall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d’iden-tità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66del medesimo decreto legislativo. L’accessoall’area riservata, ove sono consentiti ilreperimento, la consultazione e l’acquisi-zione dei documenti informatici oggetto dinotifica, è assicurato anche tramite il puntodi accesso di cui all’articolo 64-bis deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.Con le modalità previste dal decreto di cuial comma 15, i destinatari possono confe-rire apposita delega per l’accesso alla piat-taforma a uno o più delegati.

8. Identico.

Atti Parlamentari — 178 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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9. La notificazione si perfeziona: 9. Identico.

a) per l’amministrazione, nella data incui il documento informatico è reso dispo-nibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario:

1) il settimo giorno successivo alladata di consegna dell’avviso di avvenutaricezione in formato elettronico, risultantedalla ricevuta che il gestore della casella diposta elettronica certificata o del servizioelettronico di recapito certificato qualifi-cato del destinatario trasmette al gestoredella piattaforma o, nei casi di casella po-stale satura, non valida o non attiva, ilquindicesimo giorno successivo alla datadel deposito dell’avviso di mancato recapitodi cui al comma 6. Se l’avviso di avvenutaricezione è consegnato al destinatario dopole ore 21.00, il termine di sette giorni sicomputa a decorrere dal giorno successivo;

2) il decimo giorno successivo alperfezionamento della notificazione dell’av-viso di avvenuta ricezione in formato car-taceo;

3) in ogni caso, se anteriore, nelladata in cui il destinatario, o il suo delegato,ha accesso, tramite la piattaforma, al do-cumento informatico oggetto di notifica-zione.

10. La messa a disposizione ai fini dellanotificazione del documento informaticosulla piattaforma impedisce qualsiasi deca-denza dell’amministrazione e interrompe iltermine di prescrizione correlato alla no-tificazione dell’atto, provvedimento, avvisoo comunicazione.

10. Identico.

11. Il gestore della piattaforma, con lemodalità previste dal decreto di cui alcomma 15, forma e rende disponibili sullapiattaforma, alle amministrazioni e ai de-stinatari, le attestazioni opponibili ai terzirelative:

11. Identico.

a) alla data di messa a disposizionedei documenti informatici sulla piatta-forma da parte delle amministrazioni;

b) all’indirizzo del destinatario risul-tante, alla data dell’invio dell’avviso di av-venuta ricezione, da uno degli elenchi di

Atti Parlamentari — 179 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oeletto ai sensi del comma 5, lettera c);

c) alla data di invio e di consegna aldestinatario dell’avviso di avvenuta rice-zione in formato elettronico; e alla data diricezione del messaggio di mancato reca-pito alle caselle di posta elettronica certi-ficata o al servizio elettronico di recapitocertificato qualificato risultanti sature, nonvalide o non attive;

d) alla data in cui il gestore dellapiattaforma ha reso disponibile l’avviso dimancato recapito del messaggio ai sensi delcomma 6;

e) alla data in cui il destinatario haavuto accesso al documento informaticooggetto di notificazione;

f) al periodo di malfunzionamento dellapiattaforma ai sensi del comma 13;

g) alla data di ripristino delle funzio-nalità della piattaforma ai sensi del comma13.

12. Il gestore della piattaforma rendealtresì disponibile la copia informatica del-l’avviso di avvenuta ricezione cartaceo edegli atti relativi alla notificazione ai sensidella legge 20 novembre 1982, n. 890, deiquali attesta la conformità agli originali.

12. Identico.

13. Il malfunzionamento della piatta-forma, attestato dal gestore con le modalitàpreviste dal comma 15, lettera d), qualorarenda impossibile l’inoltro telematico, daparte dell’amministrazione, dei documentiinformatici destinati alla notificazione ov-vero, al destinatario e delegato, l’accesso, ilreperimento, la consultazione e l’acquisi-zione dei documenti informatici messi adisposizione, comporta:

13. Il malfunzionamento della piatta-forma, attestato dal gestore con le modalitàpreviste dal comma 15, lettera d), qualorarenda impossibile l’inoltro telematico, daparte dell’amministrazione, dei documentiinformatici destinati alla notificazione ov-vero, al destinatario e al delegato, l’accesso,il reperimento, la consultazione e l’acqui-sizione dei documenti informatici messi adisposizione, comporta:

a) la sospensione del termine di pre-scrizione dei diritti dell’amministrazionecorrelati agli atti, provvedimenti, avvisi ecomunicazioni oggetto di notificazione, sca-dente nel periodo di malfunzionamento,sino al settimo giorno successivo alla co-municazione di avvenuto ripristino dellefunzionalità della piattaforma;

a) identica;

Atti Parlamentari — 180 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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b) la proroga del termine di deca-denza di diritti, poteri o facoltà dell’ammi-nistrazione o del destinatario, correlati agliatti, provvedimenti, avvisi e comunicazionioggetto di notificazione, scadente nel pe-riodo di malfunzionamento, sino al settimogiorno successivo alla comunicazione diavvenuto ripristino delle funzionalità dellapiattaforma.

b) identica.

14. Le spese di notificazione degli atti,provvedimenti, avvisi e comunicazioni og-getto di notificazione tramite piattaformasono poste a carico del destinatario e sonodestinate alle amministrazioni, al fornitoredel servizio universale di cui all’articolo 3del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261e al gestore della piattaforma. Con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, odel Ministro delegato per l’innovazione tec-nologica e la digitalizzazione, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono disciplinate le modalità di de-terminazione e anticipazione delle spese ei criteri di riparto.

14. Identico.

15. Con uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, o del Ministrodelegato per l’innovazione tecnologica e ladigitalizzazione, sentiti il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze e il Garante per laprotezione dei dati personali per gli aspettidi competenza, acquisito il parere in sededi Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,da adottare entro centoventi giorni dalladata di entrata in vigore del presente arti-colo, nel rispetto del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82:

15. Identico:

a) è definita l’infrastruttura tecnolo-gica della piattaforma e il piano dei test perla verifica del corretto funzionamento. Lapiattaforma è sviluppata applicando i cri-teri di accessibilità di cui alla legge 9 gen-naio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi diusabilità, completezza di informazione, chia-rezza di linguaggio, affidabilità, semplicitàdì consultazione, qualità, omogeneità e in-teroperabilità;

a) sono definiti l’infrastruttura tecno-logica della piattaforma e il piano dei testper la verifica del corretto funzionamento.La piattaforma è sviluppata applicando icriteri di accessibilità di cui alla legge 9gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principidi usabilità, completezza di informazione,chiarezza di linguaggio, affidabilità, sem-plicità di consultazione, qualità, omoge-neità e interoperabilità;

b) sono stabilite le regole tecniche e lemodalità con le quali le amministrazioniidentificano i destinatari e rendono dispo-

b) identica;

Atti Parlamentari — 181 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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nibili telematicamente sulla piattaforma idocumenti informatici oggetto di notifica-zione;

c) sono stabilite le modalità con lequali il gestore della piattaforma attesta ecertifica, con valore legale opponibile aiterzi, la data e l’ora in cui i documentiinformatici delle amministrazioni sono de-positati sulla piattaforma e resi disponibiliai destinatari attraverso la piattaforma, non-ché il domicilio del destinatario risultantedagli elenchi di cui al comma 5, lettera a)alla data della notificazione;

c) identica;

d) sono individuati i casi di malfun-zionamento della piattaforma, nonché lemodalità con le quali il gestore della piat-taforma attesta il suo malfunzionamento ecomunica il ripristino della sua funziona-lità;

d) identica;

e) sono stabilite le modalità di accessoalla piattaforma e di consultazione degliatti, provvedimenti, avvisi e comunicazionida parte dei destinatari e dei delegati, non-ché le modalità con le quali il gestore dellapiattaforma attesta la data e l’ora in cui ildestinatario o il delegato accedono, tramitela piattaforma, all’atto oggetto di notifica-zione;

e) identica;

f) sono stabilite le modalità con lequali i destinatari eleggono il domiciliodigitale presso la piattaforma e, anche at-traverso modelli semplificati, conferisconoo revocano ai delegati la delega per l’ac-cesso alla piattaforma, nonché le modalitàdi accettazione e rinunzia delle deleghe;

f) identica;

g) sono stabiliti i tempi e le modalitàdi conservazione dei documenti informaticiresi disponibili sulla piattaforma;

g) identica;

h) sono stabilite le regole tecniche e lemodalità con le quali i destinatari indicanoil recapito digitale ai fini della ricezionedell’avviso di cortesia di cui al comma 7;

h) identica;

i) sono individuate le modalità con lequali i destinatari dell’avviso di avvenutaricezione notificato in formato cartaceoottengono la copia cartacea degli atti og-getto di notificazione;

i) identica;

Atti Parlamentari — 182 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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l) sono disciplinate le modalità di ade-sione delle amministrazioni alla piatta-forma.

l) identica.

16. Con atto del Capo della competentestruttura della Presidenza del Consiglio deiministri, ultimati i test e le prove tecnichedi corretto funzionamento della piatta-forma, è fissato il termine a decorrere dalquale le amministrazioni possono aderirealla piattaforma.

16. Identico.

17. La notificazione a mezzo della piat-taforma di cui al comma 1 non si applica:

17. Identico:

a) agli atti del processo civile, penale,per l’applicazione di misure di preven-zione, amministrativo, tributario e conta-bile e ai provvedimenti e alle comunica-zioni ad essi connessi;

a) identica;

b) agli atti della procedura di espro-priazione forzata disciplinata dal titolo II,capi II e IV, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, di-versi da quelli di cui agli articoli 50, commi2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimodecreto;

b) identica;

c) agli atti dei procedimenti di com-petenza delle autorità provinciali di pub-blica sicurezza relativi a pubbliche mani-festazioni, misure di prevenzione personalie patrimoniali, autorizzazioni e altri prov-vedimenti a contenuto abilitativo, sog-giorno, espulsione e allontanamento dalterritorio nazionale degli stranieri e deicittadini dell’Unione europea, o comunquedi ogni altro procedimento a carattere pre-ventivo in materia di pubblica sicurezza, eai provvedimenti e alle comunicazioni adessi connessi.

c) agli atti dei procedimenti di com-petenza delle autorità provinciali di pub-blica sicurezza relativi a pubbliche mani-festazioni, misure di prevenzione personalie patrimoniali, autorizzazioni e altri prov-vedimenti a contenuto abilitativo, sog-giorno, espulsione e allontanamento dalterritorio nazionale degli stranieri e deicittadini dell’Unione europea, o comunqueagli atti di ogni altro procedimento a ca-rattere preventivo in materia di pubblicasicurezza, e ai provvedimenti e alle comu-nicazioni ad essi connessi.

18. All’articolo 50, comma 3, del decretodel Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 602, le parole « trascorsi cen-tottanta giorni » sono sostituite dalle se-guenti: « trascorso un anno ».

18. Identico.

19. All’articolo 1, comma 402, della legge27 dicembre 2019, n. 160, il secondo pe-riodo è sostituito dal seguente: « La societàdi cui al primo periodo affida, in tutto o inparte, lo sviluppo della piattaforma al for-nitore del servizio universale di cui all’ar-ticolo 3 del decreto legislativo 22 luglio

19. Identico.

Atti Parlamentari — 183 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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1999, n. 261, anche attraverso il riuso del-l’infrastruttura tecnologica esistente di pro-prietà del suddetto fornitore. »

20. Il gestore si avvale del fornitore delservizio universale di cui all’articolo 3 deldecreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,anche per effettuare la spedizione dell’av-viso di avvenuta ricezione e la consegnadella copia cartacea degli atti oggetto dinotificazione previste dal comma 7 e ga-rantire, su tutto il territorio nazionale, l’ac-cesso universale alla piattaforma e al nuovoservizio di notificazione digitale.

20. Identico.

21. Per l’adesione alla piattaforma, leamministrazioni utilizzano le risorse umane,finanziarie e strumentali previste a legisla-zione vigente, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

21. Identico.

22. Per la realizzazione della piatta-forma di cui al comma 1 e l’attuazionedella presente disposizione sono utilizzatele risorse di cui all’articolo 1, comma 403,della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

22. Identico.

Articolo 27.

(Misure per la semplificazione e la diffu-sione della firma elettronica avanzata e del-l’identità digitale per l’accesso ai servizi ban-

cari)

Articolo 27.

(Misure per la semplificazione e la diffu-sione della firma elettronica avanzata e del-l’identità digitale per l’accesso ai servizi ban-

cari)

1. Ferma restando l’applicazione delleregole tecniche di cui all’articolo 20, comma3, del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82, per il rilascio della firma elettronicaavanzata, nel rispetto della disciplina eu-ropea, si può procedere alla verifica dell’i-dentità dell’utente anche tramite uno deiseguenti processi:

1. Identico.

a) processi di identificazione elettro-nica e di autenticazione informatica basatisu credenziali che assicurano i requisitiprevisti dall’articolo 4 del Regolamento De-legato (UE) 2018/389 della Commissionedel 27 novembre 2017 già attribuite, dalsoggetto che eroga la firma elettronica avan-zata, al medesimo utente identificato aisensi dell’articolo 19 del decreto legislativo21 novembre 2007, n. 231;

b) processi di identificazione elettro-nica e di autenticazione informatica, a due

Atti Parlamentari — 184 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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fattori, basati su credenziali già rilasciateall’utente nell’ambito del Sistema Pubblicoper la gestione dell’Identità Digitale di cit-tadini e imprese di cui all’articolo 64 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) processi di identificazione elettro-nica e di autenticazione informatica, basatisu credenziali di livello almeno « significa-tivo », nell’ambito di un regime di identifi-cazione elettronica notificato, oggetto dinotifica conclusa con esito positivo, ai sensidell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno « significativo ».

2. I soggetti che erogano soluzioni difirma elettronica avanzata conservano peralmeno venti anni le evidenze informatichedel processo di autenticazione in base alquale è stata attribuita la firma elettronicaavanzata.

2. Identico.

3. Al decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231, sono apportate le seguentimodificazioni:

3. Identico.

a) all’articolo 1, comma 2, lettera n), leparole « gli estremi del documento di iden-tificazione » sono soppresse;

b) all’articolo 18, comma 1, la letteraa) è sostituita dalla seguente: « a) l’identi-ficazione del cliente e la verifica della suaidentità sulla base di documenti, dati oinformazioni ottenuti da una fonte affida-bile e indipendente. Le medesime misure siattuano nei confronti dell’esecutore, anchein relazione alla verifica dell’esistenza edell’ampiezza del potere di rappresentanzain forza del quale opera in nome e perconto del cliente; »;

c) all’articolo 19, comma 1:

1) alla lettera a), il numero 2) èsostituito dal seguente: « 2) per i clienti inpossesso di un’identità digitale, con livellodi garanzia almeno significativo, nell’am-bito del Sistema di cui all’articolo 64 delpredetto decreto legislativo n. 82 del 2005,e della relativa normativa regolamentare diattuazione, nonché di un’identità digitalecon livello di garanzia almeno significativo,rilasciata nell’ambito di un regime di iden-tificazione elettronica compreso nell’elencopubblicato dalla Commissione europea a

Atti Parlamentari — 185 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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norma dell’articolo 9 del regolamento UEn. 910/2014, o di un certificato per la ge-nerazione di firma elettronica qualificata o,infine, identificati per mezzo di proceduredi identificazione elettronica sicure e rego-lamentate ovvero autorizzate o ricono-sciute dall’Agenzia per l’Italia digitale; »;

2) alla lettera a), dopo il numero 4)è inserito il seguente: « 4-bis) per i clientiche, previa identificazione elettronica ba-sata su credenziali che assicurano i requi-siti previsti dall’articolo 4 del RegolamentoDelegato (UE) 2018/389 della Commissionedel 27 novembre 2017, dispongono un bo-nifico verso un conto di pagamento inte-stato al soggetto tenuto all’obbligo di iden-tificazione. Tale modalità di identificazionee verifica dell’identità può essere utilizzatasolo con riferimento a rapporti relativi acarte di pagamento e dispositivi analoghi,nonché a strumenti di pagamento basati sudispositivi di telecomunicazione, digitali oinformatici, con esclusione dei casi in cuitali carte, dispositivi o strumenti sono uti-lizzabili per generare l’informazione neces-saria a effettuare direttamente un bonificoo un addebito diretto verso e da un contodi pagamento; »;

3) alla lettera b) prima della parola« laddove » è inserita la seguente: « solo ».

3-bis. All’articolo 1, comma 2, del de-creto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo2015, n. 33, la parola: « 2020 » è sostituitadalla seguente: « 2021 ».

Articolo 27-bis.

(Modifica all’articolo 55 del decreto legi-slativo 1° agosto 2003, n. 259, per lasemplificazione nell’identificazione degli ac-

quirenti di S.I.M.)

1. All’articolo 55 del codice delle comu-nicazioni elettroniche, di cui al decretolegislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo ilcomma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. L’obbligo di identificazione dicui al comma 7 non si applica alle schedeelettroniche (S.I.M.) utilizzate per la for-

Atti Parlamentari — 186 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 187: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

nitura di servizi di tipo “internet dellecose”, installate senza possibilità di essereestratte all’interno degli oggetti connessi eche, anche se disinstallate, non possonoessere utilizzate per effettuare traffico vo-cale, inviare SMS o fruire del servizio diconnessione a internet ».

Articolo 28.

(Semplificazione della notificazione e comu-nicazione telematica degli atti in materiacivile, penale, amministrativa, contabile e

stragiudiziale)

Articolo 28.

(Semplificazione della notificazione e comu-nicazione telematica degli atti in materiacivile, penale, amministrativa, contabile e

stragiudiziale)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 16, comma 12, al primoperiodo, le parole « entro il 30 novembre2014 » sono soppresse e, in fine, sono ag-giunti i seguenti periodi: « Con le medesimemodalità, le amministrazioni pubbliche pos-sono comunicare altresì gli indirizzi di po-sta elettronica certificata di propri organi oarticolazioni, anche territoriali, presso cuieseguire le comunicazioni o notificazioniper via telematica nel caso in cui sia sta-bilito presso questi l’obbligo di notificadegli atti introduttivi di giudizio in rela-zione a specifiche materie ovvero in caso diautonoma capacità o legittimazione proces-suale. Per il caso di costituzione in giudiziotramite propri dipendenti, le amministra-zioni pubbliche possono altresì comunicareulteriori indirizzi di posta elettronica cer-tificata, riportati in una speciale sezionedello stesso elenco di cui al presente arti-colo e corrispondenti a specifiche aree or-ganizzative omogenee, presso cui eleggonodomicilio ai fini del giudizio. »;

a) identica;

b) all’articolo 16, il comma 13 è so-stituito dal seguente: « 13. In caso di man-cata comunicazione ai sensi del comma 12,le comunicazioni e notificazioni a curadella cancelleria si effettuano ai sensi deicommi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza diparte si effettuano ai sensi dell’articolo16-ter, comma 1-ter. »;

b) identica;

Atti Parlamentari — 187 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 188: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

c) all’articolo 16-ter, comma 1-bis, leparole « del comma 1 » sono sostituite dalleseguenti: « dei commi 1 e 1-ter » e dopo ilcomma 1-bisè aggiunto il seguente: « 1-ter.Fermo restando quanto previsto dal regiodecreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in mate-ria di rappresentanza e difesa in giudiziodello Stato, in caso di mancata indicazionenell' elenco di cui all’articolo 16, comma12, la notificazione alle pubbliche ammini-strazioni degli atti in materia civile, penale,amministrativa, contabile e stragiudiziale èvalidamente effettuata, a tutti gli effetti, aldomicilio digitale indicato nell’elenco pre-visto dall’articolo 6-ter del decreto legisla-tivo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel pre-detto elenco risultino indicati, per la stessaamministrazione pubblica, più domicili di-gitali, la notificazione è effettuata pressol’indirizzo di posta elettronica certificataprimario indicato, secondo le previsionidelle Linee guida di AgID, nella sezioneente dell’amministrazione pubblica desti-nataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo dinotifica degli atti introduttivi di giudizio inrelazione a specifiche materie presso or-gani o articolazioni, anche territoriali, dellepubbliche amministrazioni, la notifica-zione può essere eseguita all’indirizzo diposta elettronica certificata espressamenteindicato nell’elenco di cui all’articolo 6-terdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,per detti organi o articolazioni. ».

c) all’articolo 16-ter, comma 1-bis, leparole « del comma 1 » sono sostituite dalleseguenti: « dei commi 1 e 1-ter » e dopo ilcomma 1-bis è aggiunto il seguente: « 1-ter.Fermo restando quanto previsto dal regiodecreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in mate-ria di rappresentanza e difesa in giudiziodello Stato, in caso di mancata indicazionenell' elenco di cui all’articolo 16, comma12, la notificazione alle pubbliche ammini-strazioni degli atti in materia civile, penale,amministrativa, contabile e stragiudiziale èvalidamente effettuata, a tutti gli effetti, aldomicilio digitale indicato nell’elenco pre-visto dall’articolo 6-ter del decreto legisla-tivo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel pre-detto elenco risultino indicati, per la stessaamministrazione pubblica, più domicili di-gitali, la notificazione è effettuata pressol’indirizzo di posta elettronica certificataprimario indicato, secondo le previsionidelle Linee guida di AgID, nella sezioneente dell’amministrazione pubblica desti-nataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo dinotifica degli atti introduttivi di giudizio inrelazione a specifiche materie presso or-gani o articolazioni, anche territoriali, dellepubbliche amministrazioni, la notifica-zione può essere eseguita all’indirizzo diposta elettronica certificata espressamenteindicato nell’elenco di cui all’articolo 6-terdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,per detti organi o articolazioni. ».

2. Ferma restando l’immediata applica-zione dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, deldecreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, come introdotto dalpresente decreto, con provvedimento delresponsabile dei sistemi informativi auto-matizzati del Ministero della giustizia, daadottare nel termine di novanta giorni dalladata di entrata in vigore del presente de-creto, sono dettate le specifiche tecnicheper l’attuazione delle disposizioni di cuiall’articolo 16, comma 12, del decreto-leggen. 179 del 2012, come modificato dal pre-sente articolo.

2. Identico.

Atti Parlamentari — 188 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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Articolo 29.

(Disposizioni per favorire l’accesso delle per-sone con disabilità agli strumenti informa-tici e piattaforma unica nazionale informa-tica di targhe associate a permessi di circo-

lazione dei titolari di contrassegni)

Articolo 29.

(Disposizioni per favorire l’accesso delle per-sone con disabilità agli strumenti informa-tici, piattaforma unica nazionale informa-tica di targhe associate a permessi di circo-lazione dei titolari di contrassegni e sempli-ficazioni in materia di esportazioni di

veicoli)

1. Al fine di favorire l’accesso dellepersone con disabilità agli strumenti infor-matici, alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo leparole « della pubblica amministrazione »sono inserite le seguenti: « , nonché allestrutture ed ai servizi aperti o forniti alpubblico attraverso i nuovi sistemi e letecnologie di informazione e comunica-zione in rete »;

a) identica;

b) all’articolo 2, comma 1, lettera a-quinquies, le parole « comma 1 » sono so-stituite dalle seguenti: « commi 1 e 1-bis »;

b) identica;

c) all’articolo 3, dopo il comma 1, èinserito il seguente: « 1-bis. La presentelegge si applica altresì ai soggetti giuridicidiversi da quelli di cui al comma 1, cheoffrono servizi al pubblico attraverso sitiweb o applicazioni mobili, con un fatturatomedio, negli ultimi tre anni di attività,superiore a novecento milioni di euro. »;

c) all’articolo 3, dopo il comma 1, èinserito il seguente: « 1-bis. La presentelegge si applica altresì ai soggetti giuridicidiversi da quelli di cui al comma 1, cheoffrono servizi al pubblico attraverso sitiweb o applicazioni mobili, con un fatturatomedio, negli ultimi tre anni di attività,superiore a cinquecento milioni di euro. »;

d) all’articolo 4: d) identica;

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La previsione di cui alsecondo periodo si applica anche all’acqui-sizione di beni o alla fornitura di servizieffettuata dai soggetti di cui all’articolo 3,comma 1-bis. »;

2) al comma 2, le parole « comma1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1e 1-bis »;

e) all’articolo 7: e) identico:

1) al primo comma, le parole « L’A-genzia », sono sostituite dalle seguenti: « Nei

1) al comma 1, alinea, le parole« L’Agenzia », sono sostituite dalle seguenti:

Atti Parlamentari — 189 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 190: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

confronti dei soggetti di cui all’articolo 3,comma 1, l’Agenzia »;

« Nei confronti dei soggetti di cui all’arti-colo 3, comma 1, l’Agenzia »;

f) all’articolo 9: f) identica.

1) al comma 1, dopo le parole « dellapresente legge » sono inserite le seguenti:« da parte dei soggetti di cui all’articolo 3,comma 1 »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto ilseguente: « 1-bis. L’inosservanza delle di-sposizioni della presente legge da parte deisoggetti di cui all’articolo 3, comma 1-bis, èaccertata e sanzionata dall’AgID, fermo re-stando il diritto del soggetto discriminatodi agire ai sensi della legge 1° marzo 2006,n. 67. Si osservano, in quanto applicabili,le disposizioni contenute nel capo I, sezioniI e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.Se a seguito dell’istruttoria l’AgID ravvisaviolazioni della presente legge, fissa il ter-mine per l’eliminazione delle infrazionistesse da parte del trasgressore. In caso diinottemperanza alla diffida di cui al pe-riodo precedente, l’AgID applica la san-zione amministrativa pecuniaria fino al 5per cento del fatturato. ».

2. All’articolo 1 della legge del 28 di-cembre 2018, n. 145, sono apportate leseguenti modificazioni:

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre2018, n. 145, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 489, il secondo periodo èsostituito dal seguente: « Il Fondo è desti-nato all’istituzione di una piattaforma unicanazionale informatica, presso il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, nell’am-bito dell’archivio nazionale dei veicoli pre-visto dall’articolo 226, del decreto legisla-tivo 30 aprile 1992, n. 285, per consentirela verifica delle targhe associate a permessidi circolazione dei titolari di contrassegni,rilasciati ai sensi dell’articolo 381, comma2, del decreto del Presidente della Repub-blica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine diagevolare la mobilità, sull’intero territorionazionale, delle persone titolari dei pre-detti contrassegni. »,

a) identica;

b) il comma 491, è sostituito dal se-guente: « 491. Con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze e il Ministro dell’interno, sentite le

b) il comma 491, è sostituito dal se-guente: « 491. Con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze e il Ministro dell’interno, sentite le

Atti Parlamentari — 190 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 191: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

associazioni delle persone con disabilitàcomparativamente più rappresentative a li-vello nazionale, previa intesa in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,da adottare entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente disposi-zione, sono definite le procedure per l’isti-tuzione della piattaforma di cui al comma489, nel rispetto dei principi applicabili altrattamento dei dati personali, previsti da-gli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), delregolamento (UE) n. 679/2016, e dagli ar-ticoli 2-sexies e 2-septies del Codice in ma-teria di protezione dei dati personali di cuial decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,nonché previo parere del Garante per laprotezione dei dati personali e delle pre-scrizioni adottate ai sensi dell’articolo2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Perla costituzione della piattaforma di cui alprimo periodo, il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti può avvalersi anchedella società di cui all’articolo 83, comma15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133. Dall’attuazione del pre-sente comma non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica e visi provvede con le risorse finanziarie di-sponibili a legislazione vigente. ».

associazioni delle persone con disabilitàcomparativamente più rappresentative a li-vello nazionale, previa intesa in sede diConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,nonché previo parere del Garante per laprotezione dei dati personali da adottareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione, sonodefinite le procedure per l’istituzione dellapiattaforma di cui al comma 489, nel ri-spetto dei principi applicabili al tratta-mento dei dati personali, previsti dagli ar-ticoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), delregolamento (UE) n. 679/2016, e dagli ar-ticoli 2-sexies e 2-septies del Codice in ma-teria di protezione dei dati personali di cuial decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,e delle prescrizioni adottate ai sensi del-l’articolo 2-quinquiesdecies del medesimoCodice. Per la costituzione della piatta-forma di cui al primo periodo, il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti può av-valersi anche della società di cui all’articolo83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall’at-tuazione del presente comma non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica e vi si provvede con lerisorse finanziarie disponibili a legislazionevigente. ».

2-bis. All’articolo 103, comma 1, delcodice della strada, di cui al decreto legi-slativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondoperiodo è sostituito dal seguente: « La can-cellazione è disposta a condizione che ilveicolo sia in regola con gli obblighi direvisione o sia stato sottoposto, nell’annoin cui ricorre l’obbligo della revisione, avisita e prova per l’accertamento dell’ido-neità alla circolazione ai sensi dell’articolo75, e che non sia pendente un provvedi-mento di revisione singola ai sensi dell’ar-ticolo 80, comma 7 ».

Articolo 29-bis.

(Modifica all’articolo 4, comma 1, del de-creto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, conver-

Atti Parlamentari — 191 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 192: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile2012, n. 35)

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « e per i sussidi tecnici e informaticivolti a favorire l’autonomia e l’autosuffi-cienza delle persone con disabilità di cuiall’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104 ».

2. Con proprio decreto di natura nonregolamentare, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, ilMinistro dell’economia e delle finanze ag-giorna il comma 2 dell’articolo 2 del de-creto del Ministro delle finanze 14 marzo1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che lepersone con disabilità ai fini dell’applica-zione dei benefìci previsti possono pro-durre il certificato attestante l’invaliditàfunzionale permanente rilasciato dall’a-zienda sani taria locale competente o dallacommissione medica integrata e soppri-mendo la necessità di presentare conte-stualmente la specifica prescrizione auto-rizzativa rilasciata dal medico specialistadell’azienda sanitaria locale di apparte-nenza.

Articolo 29-ter.

(Semplificazione dei procedimenti di ac-certamento degli stati invalidanti e del-

l’handicap)

1. Le commissioni mediche pubblichepreposte all’accertamento delle minora-zioni civili e dell’handicap ai sensi dell’ar-ticolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,sono autorizzate a redigere verbali sia diprima istanza che di revisione anche solosugli atti, in tutti i casi in cui sia presenteuna documentazione sanitaria che con-senta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essererichiesta dal diretto interessato o da chi lorappresenta unitamente alla produzione didocumentazione adeguata o in sede di re-

Atti Parlamentari — 192 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 193: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

dazione del certificato medico introduttivo.In tale secondo caso spetta al responsabiledella commissione di accertamento indi-care la documentazione sanitaria da pro-durre. Nelle ipotesi in cui la documenta-zione non sia sufficiente per una valuta-zione obiettiva, l’interessato è convocato avisita diretta.

Articolo 30.

(Misure di semplificazione in materia ana-grafica)

Articolo 30.

(Misure di semplificazione in materia ana-grafica)

1. All’articolo 62 del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, sono apportate le se-guenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 3: a) identico:

1) al terzo periodo, la parola « esclu-sivamente » è soppressa;

1) identico;

2) dopo il terzo periodo è inserito ilseguente: « La certificazione dei dati ana-grafici in modalità telematica è assicuratadal Ministero dell’Interno tramite l’ANPRmediante l’emissione di documenti digitalimuniti di sigillo elettronico qualificato, aisensi del Regolamento (UE) n. 910/2014del Parlamento europeo e del Consiglio, del23 luglio 2014. »;

2) identico;

3) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « L’ANPR attribuisce a ciascun cit-tadino un codice identificativo univoco pergarantire la circolarità anagrafica e l’inte-roperabilità con le altre banche dati dellepubbliche amministrazioni e dei gestori diservizi pubblici di cui all’articolo 2, comma2, lettere a) e b). »;

3) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « L’ANPR attribuisce a ciascun cit-tadino un codice identificativo univoco pergarantire la circolarità dei dati anagrafici el’interoperabilità con le altre banche datidelle pubbliche amministrazioni e dei ge-stori di servizi pubblici di cui all’articolo 2,comma 2, lettere a) e b). »;

b) dopo il comma 6, è aggiunto ilseguente: « 6-bis. In relazione ai servizi residisponibili dall’ANPR alle pubbliche am-ministrazioni e agli organismi che eroganopubblici servizi in base alle previsioni deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 10 novembre 2014, n. 194, conuno o più decreti del Ministro dell’interno,d’intesa con il Ministro per l’innovazionetecnologica e la digitalizzazione e il Mini-stro per la pubblica amministrazione, sen-tito il Garante per la protezione dei datipersonali e l’Agenzia per l’Italia digitale,

b) dopo il comma 6, è aggiunto ilseguente: « 6-bis. In relazione ai servizi residisponibili dall’ANPR alle pubbliche am-ministrazioni e agli organismi che eroganopubblici servizi in base alle previsioni deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 10 novembre 2014, n. 194, conuno o più decreti del Ministro dell’interno,d’intesa con il Ministro per l’innovazionetecnologica e la digitalizzazione e il Mini-stro per la pubblica amministrazione, sen-titi il Garante per la protezione dei datipersonali, la Conferenza Stato-città ed au-

Atti Parlamentari — 193 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 194: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

sono assicurati l’adeguamento e l’evolu-zione delle caratteristiche tecniche dellapiattaforma di funzionamento dell’ANPR. ».

tonomie locali e l’Agenzia per l’Italia digi-tale, sono assicurati l’adeguamento e l’evo-luzione delle caratteristiche tecniche dellapiattaforma di funzionamento dell’ANPR. ».

2. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) all’articolo 13, comma 3, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Le dichiara-zioni di cui al secondo periodo del comma2 sono rese anche in modalità telematicaattraverso i servizi resi disponibili dal-l’ANPR. »;

a) identica;

b) all’articolo 33, comma 2, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Ilrilascio di certificati anagrafici in modalitàtelematica è effettuato mediante i servizidell’ANPR con le modalità indicate nell’ar-ticolo 62, comma 3, del decreto legislativo7 marzo 2005 n. 82. »;

b) all’articolo 33, comma 2, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Ilrilascio di certificati anagrafici in modalitàtelematica è effettuato mediante i servizidell’ANPR con le modalità indicate nell’ar-ticolo 62, comma 3, del decreto legislativo7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decor-rere dall’attivazione del relativo servizio daparte del Ministero dell’interno e di SogeiS.p.a. »;

c) all’articolo 35, comma 1, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « sosti-tuita dal sigillo elettronico qualificato, aisensi del Regolamento (UE) n. 910/2014del Parlamento europeo e del Consiglio, del23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciatein modalità telematica mediante i servizidell’ANPR ».

c) identica.

3. L’attuazione delle disposizioni di cuial presente articolo è operata con le risorsestanziate nello stato di previsione del Mi-nistero dell’interno per la realizzazione dellapiattaforma ANPR.

3. Identico.

Articolo 30-bis.

(Misure di semplificazione in materia diautocertificazione)

1. Al testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, le parole:« che vi consentono » sono soppresse;

Atti Parlamentari — 194 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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b) all’articolo 71, comma 4, le parole:« che vi consentono » e le parole: « , previadefinizione di appositi accordi, » sono sop-presse.

CAPO II

NORME GENERALI PER LO SVILUPPODEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUB-BLICHE AMMINISTRAZIONI E L’UTILIZZODEL DIGITALE NELL’AZIONE AMMINI-

STRATIVA

CAPO II

NORME GENERALI PER LO SVILUPPODEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUB-BLICHE AMMINISTRAZIONI E L’UTILIZZODEL DIGITALE NELL’AZIONE AMMINI-

STRATIVA

Articolo 31.

(Semplificazione dei sistemi informativi dellepubbliche amministrazioni e dell’attività dicoordinamento nell’attuazione della strate-gia digitale e in materia di perimetro di

sicurezza nazionale cibernetica)

Articolo 31.

(Semplificazione dei sistemi informativi dellepubbliche amministrazioni e dell’attività dicoordinamento nell’attuazione della strate-gia digitale e in materia di perimetro di

sicurezza nazionale cibernetica)

1. Al fine di semplificare e favorirel’offerta dei servizi in rete della pubblicaamministrazione, il lavoro agile e l’uso delletecnologie digitali, nonché il coordina-mento dell’azione di attuazione della stra-tegia digitale, al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 12: a) identico:

1) al comma 3-bis, dopo il primoperiodo è aggiunto il seguente: « In caso diuso di dispositivi elettronici personali, isoggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nelrispetto della disciplina in materia di trat-tamento dei dati personali, adottano ognimisura atta a garantire la sicurezza e laprotezione delle informazioni e dei dati,tenendo conto delle migliori pratiche e de-gli standard nazionali, europei e interna-zionali per la protezione delle proprie reti,nonché promuovendo la consapevolezza deilavoratori sull’uso sicuro dei dispositivi, an-che attraverso la diffusione di appositelinee guida, e disciplinando, tra l’altro l’usodi webcam e microfoni. »;

1) al comma 3-bis, dopo il primoperiodo è aggiunto il seguente: « In caso diuso di dispositivi elettronici personali, isoggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nelrispetto della disciplina in materia di trat-tamento dei dati personali, adottano ognimisura atta a garantire la sicurezza e laprotezione delle informazioni e dei dati,tenendo conto delle migliori pratiche e de-gli standard nazionali, europei e interna-zionali per la protezione delle proprie reti,nonché a condizione che sia data al lavo-ratore adeguata informazione sull’uso si-curo dei dispositivi, anche attraverso ladiffusione di apposite linee guida, e disci-plinando, tra l’altro l’uso di webcam e mi-crofoni, previa informazione alle organiz-zazioni sindacali. »;

2) dopo il comma 3-bis è aggiunto ilseguente: « 3-ter. Al fine di agevolare ladiffusione del lavoro agile quale modalità

2) dopo il comma 3-bis è aggiunto ilseguente: « 3-ter. Al fine di agevolare ladiffusione del lavoro agile quale modalità

Atti Parlamentari — 195 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 196: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

di esecuzione del rapporto di lavoro subor-dinato, i soggetti di cui all’articolo 2, comma2, lettera a), acquistano beni e progettano esviluppano i sistemi informativi e i serviziinformatici con modalità idonee a consen-tire ai lavoratori di accedere da remoto adapplicativi, dati e informazioni necessariallo svolgimento della prestazione lavora-tiva, nel rispetto della legge 20 maggio1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017,n. 81, assicurando un adeguato livello disicurezza informatica, in linea con le mi-gliori pratiche e gli standard nazionali edinternazionali per la protezione delle pro-prie reti, nonché promuovendo la consa-pevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro de-gli strumenti impiegati, con particolare ri-guardo a quelli erogati tramite fornitori diservizi in cloud, anche attraverso la diffu-sione di apposite linee guida, e discipli-nando anche la tipologia di attività chepossono essere svolte. »;

di esecuzione del rapporto di lavoro subor-dinato, i soggetti di cui all’articolo 2, comma2, lettera a), acquistano beni e progettano esviluppano i sistemi informativi e i serviziinformatici con modalità idonee a consen-tire ai lavoratori di accedere da remoto adapplicativi, dati e informazioni necessariallo svolgimento della prestazione lavora-tiva, nel rispetto della legge 20 maggio1970, n. 300, del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017,n. 81, assicurando un adeguato livello disicurezza informatica, in linea con le mi-gliori pratiche e gli standard nazionali edinternazionali per la protezione delle pro-prie reti, nonché a condizione che sia dataal lavoratore adeguata informazione sul-l’uso sicuro degli strumenti impiegati, conparticolare riguardo a quelli erogati tra-mite fornitori di servizi in cloud, ancheattraverso la diffusione di apposite lineeguida, e disciplinando anche la tipologia diattività che possono essere svolte, previainformazione alle organizzazioni sinda-cali. »;

b) all’articolo 14, comma 2, secondoperiodo, le parole « L’AgID » sono sostituitedalle seguenti: « La Presidenza del Consi-glio dei ministri, anche avvalendosi dell’A-gID, » e, infine, dopo le parole « migliorinoi servizi erogati » sono aggiunte le seguenti:« assicurando un adeguato livello di sicu-rezza informatica, in linea con le miglioripratiche e gli standard nazionali ed inter-nazionali per la protezione delle propriereti, nonché promuovendo la consapevo-lezza dei lavoratori sull’uso sicuro dei sud-detti sistemi informativi, anche attraversola diffusione di apposite linee guida chedisciplinano anche la tipologia di attivitàche possono essere svolte. »;

b) identica;

c) all’articolo 14-bis: c) identica;

1) al comma 2, lettera h), le parole« ovvero, su sua richiesta, da parte dellastessa AgID » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole « nonché alDipartimento per l’innovazione tecnologica

Atti Parlamentari — 196 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 197: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

della Presidenza del Consiglio dei ministri »sono soppresse;

d) all’articolo 17, comma 1-quater, leparole « a porvi rimedio tempestivamente ecomunque non oltre trenta giorni » sonosostituite dalle seguenti: « ad avviare, tem-pestivamente e comunque non oltre trentagiorni, le attività necessarie a porvi rimedioe a concluderle entro un termine perento-rio indicato tenendo conto della comples-sità tecnologica delle attività richieste »,nonché, dopo l’ultimo periodo, è aggiunto ilseguente: « Il mancato avvio delle attivitànecessarie a porre rimedio e il mancatorispetto del termine perentorio per la loroconclusione rileva ai fini della misurazionee della valutazione della performance in-dividuale dei dirigenti responsabili e com-porta responsabilità dirigenziale e discipli-nare ai sensi degli articoli 21 e 55 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

d) all’articolo 17, comma 1-quater, dopol’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Ilmancato avvio delle attività necessarie aporre rimedio e il mancato rispetto deltermine perentorio per la loro conclusionerileva ai fini della misurazione e della va-lutazione della performance individuale deidirigenti responsabili e comporta respon-sabilità dirigenziale e disciplinare ai sensidegli articoli 21 e 55 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165. ».

1-bis. All’articolo 263, comma 1, se-condo periodo, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ecomunque a condizione che l’erogazionedei servizi rivolti a cittadini ed impreseavvenga con regolarità, continuità ed effi-cienza, nonché nel rigoroso rispetto deitempi previsti dalla normativa vigente ».

2. All’articolo 1, comma 6, lettera a), deldecreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,convertito, con modificazioni, dalla legge18 novembre 2019, n. 133, le parole « ov-vero le centrali di committenza alle qualiessi fanno ricorso ai sensi dell’articolo 1,comma 512, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, che intendano procedere all’affida-mento » sono sostituite dalle seguenti: « cheintendano procedere, anche per il tramitedelle centrali di committenza alle quali essisono tenuti a fare ricorso ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 512, della legge 28 dicem-bre 2015, n. 208, all’affidamento ».

2. Identico.

3. È istituita presso il Ministero dell’in-terno, nell’ambito del Dipartimento per lepolitiche del personale dell’Amministra-zione civile e per le risorse strumentali efinanziarie, la Direzione Centrale per l’in-novazione tecnologica per l’amministra-

3. È istituita presso il Ministero dell’in-terno, nell’ambito del Dipartimento per l’am-ministrazione generale, per le politiche delpersonale dell’Amministrazione civile e perle risorse strumentali e finanziarie, la Di-rezione Centrale per l’innovazione tecno-

Atti Parlamentari — 197 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 198: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

zione generale, cui è preposto un dirigentedi livello generale dell’area delle funzionicentrali. La Direzione Centrale assicura lafunzionalità delle attività di innovazionetecnologica e di digitalizzazione, nonchédei sistemi informativi del Ministero del-l’interno e delle Prefetture-UTG.

logica per l’amministrazione generale, cui èpreposto un dirigente di livello generaledell’area delle funzioni centrali. La Dire-zione Centrale assicura la funzionalità delleattività di innovazione tecnologica e di di-gitalizzazione, nonché dei sistemi informa-tivi del Ministero dell’interno e delle Pre-fetture-UTG.

4. La dotazione organica del Ministerodell’interno, sulla scorta di quanto previstodal comma 3, è incrementata di un posto difunzione dirigenziale di livello generale daassegnare al personale dell’area delle fun-zioni centrali, i cui maggiori oneri, al finedi assicurare l’invarianza finanziaria, sonocompensati dalla soppressione di un nu-mero di posti di funzione dirigenziale dilivello non generale della medesima area,equivalente sul piano finanziario. Alle mo-difiche della dotazione organica di cui alprimo periodo si provvede con regolamentoda adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. La dotazione organica del Ministerodell’interno, in applicazione di quanto pre-visto dal comma 3, è incrementata di unposto di funzione dirigenziale di livellogenerale da assegnare al personale dell’a-rea delle funzioni centrali, i cui maggiorioneri, al fine di assicurare l’invarianza fi-nanziaria, sono compensati dalla soppres-sione di un numero di posti di funzionedirigenziale di livello non generale dellamedesima area, equivalente sul piano fi-nanziario. Alle modifiche della dotazioneorganica di cui al primo periodo si prov-vede con regolamento da adottarsi ai sensidell’articolo 17, comma 4-bis della legge 23agosto 1988, n. 400.

5. Per assicurare la piena efficacia deiprogetti di trasformazione digitale la so-cietà di cui all’articolo 83, comma 15, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, nell’ambito dei pro-getti e delle attività da essa gestiti, provvedealla definizione e allo sviluppo di servizi eprodotti innovativi operando, anche in fa-vore delle amministrazioni committenti, inqualità di innovation procurement broker.In tale ambito, per l’acquisizione dei beni edei servizi funzionali alla realizzazione diprogetti ad alto contenuto innovativo, lamedesima società non si avvale di ConsipS.p.A. nella sua qualità di centrale di com-mittenza in deroga all’ultimo periodo del-l’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

5. Per assicurare la piena efficacia deiprogetti di trasformazione digitale la so-cietà di cui all’articolo 83, comma 15, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, nell’ambito dei pro-getti e delle attività da essa gestiti, provvedealla definizione e allo sviluppo di servizi eprodotti innovativi operando, anche in fa-vore delle amministrazioni committenti, inqualità di innovation procurement broker.In tale ambito, per l’acquisizione dei beni edei servizi funzionali alla realizzazione diprogetti ad alto contenuto innovativo, lamedesima società non si avvale di ConsipS.p.A. nella sua qualità di centrale di com-mittenza, in deroga all’ultimo periodo del-l’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. Dall’attuazione del presente articolonon derivano nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica. I soggetti dicui all’articolo 2, comma 2, del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, provvedonocon le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Identico.

Atti Parlamentari — 198 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 199: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Articolo 32.

(Codice di condotta tecnologica)

Articolo 32.

(Codice di condotta tecnologica)

1. Al fine di garantire il coordinamentonello sviluppo dei sistemi informativi e del-l’offerta dei servizi in rete delle pubblicheamministrazioni su tutto il territorio na-zionale, al decreto legislativo 7 marzo 20005,n. 82, dopo l’articolo 13, è inserito il se-guente:

1. Identico:

« Art. 13-bis. - (Codice di condotta tec-nologica ed esperti) – 1. Al fine di favorirela digitalizzazione della pubblica ammini-strazione e garantire il necessario coordi-namento sul piano tecnico delle varie ini-ziative di innovazione tecnologica, i soggettidi cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),nell’ambito delle risorse disponibili, proget-tano, realizzano e sviluppano i propri si-stemi informatici e servizi digitali, in coe-renza con gli obiettivi dell’agenda digitaleitaliana ed europea e nel rispetto del codicedi condotta tecnologica adottato dal Capodipartimento della struttura della Presi-denza del Consiglio dei ministri compe-tente per la trasformazione digitale, sentital’AgID e il nucleo per la sicurezza ciberne-tica di cui all’articolo 12, comma 6, deldecreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 eacquisito il parere della Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, entro ses-santa giorni dall’entrata in vigore dellapresente disposizione.

« Art. 13-bis. - (Codice di condotta tec-nologica ed esperti) – 1. Al fine di favorirela digitalizzazione della pubblica ammini-strazione e garantire il necessario coordi-namento sul piano tecnico delle varie ini-ziative di innovazione tecnologica, i soggettidi cui all’articolo 2, comma 2, lettera a),nell’ambito delle risorse disponibili, proget-tano, realizzano e sviluppano i propri si-stemi informatici e servizi digitali, in coe-renza con gli obiettivi dell’agenda digitaleitaliana ed europea e nel rispetto del codicedi condotta tecnologica adottato dal Capodipartimento della struttura della Presi-denza del Consiglio dei ministri compe-tente per la trasformazione digitale, sentitil’AgID e il nucleo per la sicurezza ciberne-tica di cui all’articolo 12, comma 6, deldecreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 eacquisito il parere della Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, entro ses-santa giorni dall’entrata in vigore dellapresente disposizione.

2. Il codice di condotta tecnologica di-sciplina le modalità di progettazione, svi-luppo e implementazione dei progetti, si-stemi e servizi digitali delle amministra-zioni pubbliche, nel rispetto della disci-plina in materia di perimetro nazionale disicurezza cibernetica.

2. Il codice di condotta tecnologica di-sciplina le modalità di progettazione, svi-luppo e implementazione dei progetti, si-stemi e servizi digitali delle amministra-zioni pubbliche, nel rispetto del principiodi non discriminazione, dei diritti e dellelibertà fondamentali delle persone e delladisciplina in materia di perimetro nazio-nale di sicurezza cibernetica.

3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma2, lettera a), che avviano progetti di svi-luppo dei servizi digitali sono tenuti a ri-spettare il codice di condotta tecnologica e,possono avvalersi, singolarmente o in formaassociata, di uno o più esperti in possessodi comprovata esperienza e qualificazione

3. I soggetti di cui all’articolo 2, comma2, lettera a), che avviano progetti di svi-luppo dei servizi digitali sono tenuti a ri-spettare il codice di condotta tecnologica epossono avvalersi, singolarmente o in formaassociata, di uno o più esperti in possessodi comprovata esperienza e qualificazione

Atti Parlamentari — 199 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 200: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

professionale nello sviluppo e nella ge-stione di processi complessi di trasforma-zione tecnologica e progetti di trasforma-zione digitale, nel limite delle risorse pro-gettuali disponibili a legislazione vigenteper lo scopo. Il codice di condotta tecno-logica indica anche le principali attività, ivicompresa la formazione del personale, chegli esperti svolgono in collaborazione con ilresponsabile per la transizione digitale del-l’amministrazione pubblica interessata, non-ché il limite massimo di durata dell’inca-rico, i requisiti di esperienza e qualifica-zione professionale e il trattamento econo-mico massimo da riconoscere agli esperti.

professionale nello sviluppo e nella ge-stione di processi complessi di trasforma-zione tecnologica e progetti di trasforma-zione digitale, nel limite delle risorse pro-gettuali disponibili a legislazione vigenteper lo scopo. Il codice di condotta tecno-logica indica anche le principali attività, ivicompresa la formazione del personale, chegli esperti svolgono in collaborazione con ilresponsabile per la transizione digitale del-l’amministrazione pubblica interessata, non-ché il limite massimo di durata dell’inca-rico, i requisiti di esperienza e qualifica-zione professionale e il trattamento econo-mico massimo da riconoscere agli esperti.

4. Nella realizzazione e lo sviluppo deisistemi informativi, è sempre assicuratal’integrazione con le piattaforme abilitantipreviste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis,nonché la possibilità di accedere da remotoad applicativi, dati e informazioni necessa-rie allo svolgimento della prestazione lavo-rativa in modalità agile, assicurando unadeguato livello di sicurezza informatica, inlinea con le migliori pratiche e gli standardnazionali ed internazionali per la prote-zione delle proprie reti, nonché promuo-vendo la consapevolezza dei lavoratori sul-l’uso sicuro dei suddetti sistemi informa-tivi, anche attraverso la diffusione di ap-posite linee guida, e disciplinando anche latipologia di attività che possono essere svolte.

4. Nella realizzazione e nello sviluppodei sistemi informativi, è sempre assicuratal’integrazione con le piattaforme abilitantipreviste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis,nonché la possibilità di accedere da remotoad applicativi, dati e informazioni necessariallo svolgimento della prestazione lavora-tiva in modalità agile, assicurando un ade-guato livello di sicurezza informatica, inlinea con le migliori pratiche e gli standardnazionali ed internazionali per la prote-zione delle proprie reti, nonché promuo-vendo la consapevolezza dei lavoratori sul-l’uso sicuro dei suddetti sistemi informa-tivi, anche attraverso la diffusione di ap-posite linee guida, e disciplinando anche latipologia di attività che possono essere svolte.

5. L’AgID verifica il rispetto del codice dicondotta tecnologica da parte dei soggettiinteressati e può diffidare i soggetti a con-formare la propria condotta agli obblighiprevisti dal codice. La progettazione, larealizzazione e lo sviluppo di servizi digitalie sistemi informatici in violazione del co-dice di condotta tecnologica costituisconomancato raggiungimento di uno specificorisultato e di un rilevante obiettivo da partedei dirigenti responsabili delle strutturecompetenti e comportano la riduzione, noninferiore al 30 per cento, della retribuzionedi risultato e del trattamento accessoriocollegato alla performance individuale deidirigenti competenti, oltre al divieto di at-tribuire premi o incentivi nell’ambito dellemedesime strutture. ».

5. Identico ».

Atti Parlamentari — 200 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 201: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

CAPO III

STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRI-MONIO INFORMATIVO

PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI

CAPO III

STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRI-MONIO INFORMATIVO

PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI

Articolo 33.

(Disponibilità e interoperabilità dei dati dellepubbliche amministrazioni e dei concessio-

nari di pubblici servizi)

Articolo 33.

(Disponibilità e interoperabilità dei dati dellepubbliche amministrazioni e dei concessio-

nari di pubblici servizi)

1. Al fine di semplificare e favorire lafruizione del patrimonio informativo pub-blico da parte delle pubbliche amministra-zioni per fini istituzionali, al decreto legi-slativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportatele seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 50 dopo il comma 3-bis,è aggiunto il seguente: « 3-ter. In caso dimancanza di accordi quadro, il Presidentedel Consiglio dei ministri o il Ministrodelegato per l’innovazione tecnologica e ladigitalizzazione stabilisce un termine entroil quale le pubbliche amministrazioni inte-ressate provvedono a rendere disponibili,accessibili e fruibili i dati alle altre ammi-nistrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.L’inadempimento dell’obbligo di rendere di-sponibili i dati ai sensi del presente articolocostituisce mancato raggiungimento di unospecifico risultato e di un rilevante obiet-tivo da parte dei dirigenti responsabili dellestrutture competenti e comporta la ridu-zione, non inferiore al 30 per cento, dellaretribuzione di risultato e del trattamentoaccessorio collegato alla performance indi-viduale dei dirigenti competenti, oltre aldivieto di attribuire premi o incentivi nel-l’ambito delle medesime strutture. »;

a) identica;

b) dopo l’articolo 50-ter, è inserito ilseguente: « Art. 50-quater. -(Disponibilitàdei dati generati nella fornitura di servizi inconcessione) – 1. Al fine di promuovere lavalorizzazione del patrimonio informativopubblico, per fini statistici e di ricerca e perlo svolgimento dei compiti istituzionali dellepubbliche amministrazioni, nei contratti enei capitolati con i quali le pubbliche am-ministrazioni affidano lo svolgimento diservizi in concessione è previsto l’obbligo

b) dopo l’articolo 50-ter, è inserito ilseguente: « Art. 50-quater. -(Disponibilitàdei dati generati nella fornitura di servizi inconcessione) – 1. Al fine di promuovere lavalorizzazione del patrimonio informativopubblico, per fini statistici e di ricerca e perlo svolgimento dei compiti istituzionali dellepubbliche amministrazioni, nei contratti enei capitolati con i quali le pubbliche am-ministrazioni affidano lo svolgimento diservizi in concessione è previsto l’obbligo

Atti Parlamentari — 201 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 202: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

del concessionario di rendere disponibiliall’amministrazione concedente tutti i datiacquisiti e generati nella fornitura del ser-vizio agli utenti e relativi anche all’utilizzodel servizio medesimo da parte degli utenti,come dati di tipo aperto ai sensi dell’arti-colo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispettodelle linee guida adottate da AgID, sentitoil Garante per la protezione dei dati per-sonali. ».

del concessionario di rendere disponibiliall’amministrazione concedente, che a suavolta li rende disponibili alle altre pubbli-che amministrazioni per i medesimi fini enel rispetto dell’articolo 50, tutti i datiacquisiti e generati nella fornitura del ser-vizio agli utenti e relativi anche all’utilizzodel servizio medesimo da parte degli utenti,come dati di tipo aperto ai sensi dell’arti-colo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispettodelle linee guida adottate da AgID, sentitoil Garante per la protezione dei dati per-sonali. ».

Articolo 34.

(Semplificazione per la Piattaforma DigitaleNazionale Dati)

Articolo 34.

(Semplificazione per la Piattaforma DigitaleNazionale Dati)

1. Al fine di favorire la condivisione el’utilizzo del patrimonio informativo pub-blico per l’esercizio di finalità istituzionalie la semplificazione degli oneri per citta-dini e imprese, l’articolo 50-ter del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituitodal seguente:

1. Identico:

« Art. 50-ter. - (Piattaforma Digitale Na-zionale Dati) – 1. La Presidenza del Con-siglio dei ministri promuove la progetta-zione, lo sviluppo e la realizzazione di unaPiattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)finalizzata a favorire la conoscenza e l’u-tilizzo del patrimonio informativo dete-nuto, per finalità istituzionali, dai soggettidi cui all’articolo 2, comma 2, nonché lacondivisione dei dati tra i soggetti che hannodiritto ad accedervi ai fini della semplifi-cazione degli adempimenti amministratividei cittadini e delle imprese, in conformitàalla disciplina vigente e agli accordi quadroprevisti dall’articolo 50.

« Art. 50-ter. - (Piattaforma Digitale Na-zionale Dati) – 1. Identico.

2. La Piattaforma Digitale Nazionale Datiè gestita dalla Presidenza del Consiglio deiministri ed è costituita da un’infrastrutturatecnologica che rende possibile l’interope-rabilità dei sistemi informativi e delle basidi dati delle pubbliche amministrazioni edei gestori di servizi pubblici per le finalitàdi cui al comma 1, mediante l’accredita-mento, l’identificazione e la gestione deilivelli di autorizzazione dei soggetti abilitatiad operare sulla stessa, nonché la raccolta

2. Identico.

Atti Parlamentari — 202 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 203: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

e conservazione delle informazioni relativeagli accessi e alle transazioni effettuate suotramite. La condivisione di dati e informa-zioni avviene attraverso la messa a dispo-sizione e l’utilizzo, da parte dei soggettiaccreditati, di interfacce di programma-zione delle applicazioni (API). Le inter-facce, sviluppate dai soggetti abilitati con ilsupporto della Presidenza del Consiglio deiministri e in conformità alle Linee guidaAgID in materia interoperabilità, sono rac-colte nel "catalogo API" reso disponibiledalla Piattaforma ai soggetti accreditati. Isoggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sonotenuti ad accreditarsi alla piattaforma, asviluppare le interfacce e a rendere dispo-nibili le proprie basi dati senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica. Infase di prima applicazione, la Piattaformaassicura prioritariamente l’interoperabilitàcon il sistema informativo dell’indicatoredella situazione economica equivalente(ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, con l’Anagrafe nazionale della po-polazione residente di cui all’articolo 62 econ le banche dati dell’Agenzie delle en-trate individuate dal Direttore della stessaAgenzia. L’AgID, sentito il Garante per laprotezione dei dati personali e acquisito ilparere della Conferenza unificata, di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, adotta linee guida con cuidefinisce gli standard tecnologici e criteridi sicurezza, di accessibilità, di disponibi-lità e di interoperabilità per la gestionedella piattaforma nonché il processo diaccreditamento e di fruizione del catalogoAPI.

3. Nella Piattaforma Nazionale DigitaleDati non confluiscono i dati attinenti aordine e sicurezza pubblica, difesa e sicu-rezza nazionale, polizia giudiziaria e poli-zia economico-finanziaria.

3. Nella Piattaforma Nazionale DigitaleDati non confluiscono i dati attinenti aordine e sicurezza pubblici, difesa e sicu-rezza nazionale, polizia giudiziaria e poli-zia economico-finanziaria.

4. Con decreto adottato dal Presidentedel Consiglio dei ministri, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze e ilMinistero dell’interno, sentito il Garanteper la protezione dei dati personali e ac-quisito il parere della Conferenza Unificatadi cui all’articolo 8 del decreto legislativo

4. Con decreto adottato dal Presidentedel Consiglio dei ministri entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze e ilMinistero dell’interno, sentito il Garanteper la protezione dei dati personali e ac-

Atti Parlamentari — 203 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 204: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la stra-tegia nazionale dati. Con la strategia na-zionale dati sono identificate le tipologie, ilimiti, le finalità e le modalità di messa adisposizione, su richiesta della Presidenzadel Consiglio dei ministri, dei dati aggregatie anonimizzati di cui sono titolari i soggettidi cui all’articolo 2, comma 2.

quisito il parere della Conferenza Unificatadi cui all’articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la stra-tegia nazionale dati. Con la strategia na-zionale dati sono identificate le tipologie, ilimiti, le finalità e le modalità di messa adisposizione, su richiesta della Presidenzadel Consiglio dei ministri, dei dati aggregatie anonimizzati di cui sono titolari i soggettidi cui all’articolo 2, comma 2, dando prio-rità ai dati riguardanti gli studenti delsistema di istruzione e di istruzione eformazione professionale ai fini della rea-lizzazione del diritto-dovere all’istruzionee alla formazione e del contrasto alla di-spersione scolastica e formativa.

5. L’inadempimento dell’obbligo di ren-dere disponibili e accessibili le proprie basidati ovvero i dati aggregati e anonimizzaticostituisce mancato raggiungimento di unospecifico risultato e di un rilevante obiet-tivo da parte dei dirigenti responsabili dellestrutture competenti e comporta la ridu-zione, non inferiore al 30 per cento, dellaretribuzione di risultato e del trattamentoaccessorio collegato alla performance indi-viduale dei dirigenti competenti, oltre aldivieto di attribuire premi o incentivi nel-l’ambito delle medesime strutture.

5. Identico.

6. L’accesso ai dati attraverso la Piatta-forma Digitale Nazionale Dati non modi-fica la disciplina relativa alla titolarità deltrattamento, ferme restando le specificheresponsabilità ai sensi dell’articolo 28 delRegolamento (UE) 2016/679 del Parla-mento Europeo e del Consiglio del 27 aprile2016 in capo al soggetto gestore della Piat-taforma nonché le responsabilità dei sog-getti accreditati che trattano i dati in qua-lità di titolari autonomi del trattamento.

6. Identico.

7. Resta fermo che i soggetti di cuiall’articolo 2, comma 2, possono continuarea utilizzare anche i sistemi di interopera-bilità già previsti dalla legislazione vigente.

7. Identico.

8. Le attività previste dal presente arti-colo si svolgono con le risorse umane, fi-nanziarie e strumentali disponibili a legi-slazione vigente. ».

8. Identico ».

Atti Parlamentari — 204 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 205: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2. All’articolo 60 del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, sono apportate le se-guenti modificazioni:

2. Identico.

a) al comma 2-bis, dopo le parole« secondo standard e criteri di sicurezza edi gestione definiti nelle Linee guida » sonoaggiunte le seguenti: « e mediante la piat-taforma di cui all’articolo 50-ter »;

b) il comma 2-ter è abrogato.

3. All’articolo 264, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la lettera c) èabrogata.

3. Identico.

Articolo 35.

(Consolidamento e razionalizzazione delleinfrastrutture digitali del Paese)

Articolo 35.

(Consolidamento e razionalizzazione delleinfrastrutture digitali del Paese)

1. All’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, sono apportate le seguentimodificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente: « 1. Al fine di tutelare l’autonomiatecnologica del Paese, consolidare e met-tere in sicurezza le infrastrutture digitalidelle pubbliche amministrazioni di cui al-l’articolo 2, comma 2, lettere a) e c) deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,garantendo, al contempo, la qualità, la si-curezza, la scalabilità, l’efficienza energe-tica, la sostenibilità economica e la conti-nuità operativa dei sistemi e dei servizidigitali, la Presidenza del Consiglio dei mi-nistri promuove lo sviluppo di un’infra-struttura ad alta affidabilità localizzata sulterritorio nazionale per la razionalizza-zione e il consolidamento dei Centri perl’elaborazione delle informazioni (CED) de-finiti al comma 2, destinata a tutte le pub-bliche amministrazioni. Le amministra-zioni centrali individuate ai sensi dell’arti-colo 1, comma 3, della legge 31 dicembre2009, n. 196, nel rispetto dei principi diefficienza, efficacia ed economicità dell’a-zione amministrativa, migrano i loro Centriper l’elaborazione delle informazioni (CED)e i relativi sistemi informatici, privi deirequisiti fissati dal regolamento di cui al

a) identica;

Atti Parlamentari — 205 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 206: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

comma 4, verso l’infrastruttura di cui alprimo periodo o verso l’infrastruttura dicui al comma 4-ter o verso altra infrastrut-tura propria già esistente e in possesso deirequisiti fissati dallo stesso regolamento dicui al comma 4. Le amministrazioni cen-trali, in alternativa, possono migrare i pro-pri servizi verso soluzioni cloud, nel ri-spetto di quanto previsto dal regolamentodi cui al comma 4. »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti iseguenti:

b) identico:

« 1-bis. Le amministrazioni locali indi-viduate ai sensi dell’articolo 1, comma 3,della legge 31 dicembre 2009, n.196, nelrispetto dei principi di efficienza, efficaciaed economicità dell’azione amministrativa,migrano i loro Centri per l’elaborazionedelle informazioni (CED) e i relativi sistemiinformatici, privi dei requisiti fissati dalregolamento di cui al comma 4, verso l’in-frastruttura di cui al comma 1 o verso altrainfrastruttura già esistente in possesso deirequisiti fissati dallo stesso regolamento dicui al comma 4. Le amministrazioni locali,in alternativa, possono migrare i propriservizi verso soluzioni cloud nel rispetto diquanto previsto dal regolamento di cui alcomma 4.

« 1-bis. Identico.

1-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID),effettua con cadenza triennale, anche con ilsupporto dell’Istituto Nazionale di Stati-stica, il censimento dei Centri per l’elabo-razione delle informazioni (CED) della pub-blica amministrazione di cui al comma 2 e,d’intesa con la competente struttura dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, nelrispetto di quanto previsto dai commi 1 e1-bis e dalla disciplina introdotta dal de-creto-legge 21 settembre 2019, n. 105, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18novembre 2019, n. 13, definisce nel Pianotriennale per l’informatica nella pubblicaamministrazione la strategia di sviluppodelle infrastrutture digitali delle ammini-strazioni di cui all’articolo 2, comma 2,lettera a) e c), del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, e la strategia di ado-zione del modello cloud per la pubblicaamministrazione, alle quali le amministra-zioni si attengono. Per la parte relativa alla

1-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID),effettua con cadenza triennale, anche con ilsupporto dell’Istituto Nazionale di Stati-stica, il censimento dei Centri per l’elabo-razione delle informazioni (CED) della pub-blica amministrazione di cui al comma 2 e,d’intesa con la competente struttura dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, nelrispetto di quanto previsto dai commi 1 e1-bis e dalla disciplina introdotta dal de-creto-legge 21 settembre 2019, n. 105, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18novembre 2019, n. 133, definisce nel Pianotriennale per l’informatica nella pubblicaamministrazione la strategia di sviluppodelle infrastrutture digitali delle ammini-strazioni di cui all’articolo 2, comma 2,lettere a) e c), del decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, e la strategia di ado-zione del modello cloud per la pubblicaamministrazione, alle quali le amministra-zioni si attengono. Per la parte relativa alla

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 207: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

strategia di sviluppo delle infrastrutturedigitali e della strategia di adozione delmodello cloud delle amministrazioni localiè sentita la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281. »;

strategia di sviluppo delle infrastrutturedigitali e della strategia di adozione delmodello cloud delle amministrazioni localiè sentita la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281. »;

c) al comma 2, le parole « un impiantoinformatico atto » sono sostituite dalle se-guenti: « uno o più sistemi informatici atti »;le parole « apparati di calcolo » sono sosti-tuite dalle seguenti: « risorse di calcolo »; ele parole « apparati di memorizzazione dimassa » sono sostituite dalle seguenti: « si-stemi di memorizzazione di massa »;

c) identica;

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente: « 4. L’AgID, con proprio regola-mento, d’intesa con la competente strut-tura della Presidenza del Consiglio dei mi-nistri, nel rispetto della disciplina intro-dotta dal decreto-legge 21 settembre 2019,n. 105, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 novembre 2019, n. 13, stabilisce ilivelli minimi di sicurezza, capacità elabo-rativa, risparmio energetico e affidabilitàdelle infrastrutture digitali per la pubblicaamministrazione, ivi incluse le infrastrut-ture di cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce,inoltre, le caratteristiche di qualità, di si-curezza, di performance e scalabilità, inte-roperabilità, portabilità dei servizi cloudper la pubblica amministrazione. »;

d) il comma 4 è sostituito dal se-guente: « 4. L’AgID, con proprio regola-mento, d’intesa con la competente strut-tura della Presidenza del Consiglio dei mi-nistri, nel rispetto della disciplina intro-dotta dal decreto-legge 21 settembre 2019,n. 105, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 novembre 2019, n. 133, stabilisce ilivelli minimi di sicurezza, capacità elabo-rativa, risparmio energetico e affidabilitàdelle infrastrutture digitali per la pubblicaamministrazione, ivi incluse le infrastrut-ture di cui ai commi 1 e 4-ter. Definisce,inoltre, le caratteristiche di qualità, di si-curezza, di performance e scalabilità, inte-roperabilità, portabilità dei servizi cloudper la pubblica amministrazione. »;

e) il comma 4-bis è sostituito dal se-guente: « 4-bis. Le disposizioni del presentearticolo si applicano, fermo restando quantoprevisto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124,nel rispetto dell’articolo 2, comma 6, deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 edella disciplina e dei limiti derivanti dal-l’esercizio di attività e funzioni in materiadi ordine e sicurezza pubblica, di poliziagiudiziaria, nonché quelle di difesa e sicu-rezza nazionale svolte dalle infrastrutturedigitali dell’amministrazione della difesa. »;

e) il comma 4-bis è sostituito dal se-guente: « 4-bis. Le disposizioni del presentearticolo si applicano, fermo restando quantoprevisto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124,nel rispetto dell’articolo 2, comma 6, deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 edella disciplina e dei limiti derivanti dal-l’esercizio di attività e funzioni in materiadi ordine e sicurezza pubblici, di poliziagiudiziaria, nonché quelle di difesa e sicu-rezza nazionale svolte dalle infrastrutturedigitali dell’amministrazione della difesa. »;

f) al comma 4-ter le parole « al comma4 » sono sostituite dalle seguenti « al comma1-ter »;

f) identica;

g) dopo il comma 4-ter è inserito ilseguente: « 4-quater. Gli obblighi di migra-zione previsti ai commi precedenti non siapplicano alle amministrazioni che svol-

g) identica.

Atti Parlamentari — 207 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 208: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

gono le funzioni di cui all’articolo 2, comma6, del decreto legislativo 7 marzo 2005,n. 82. ».

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, il comma 407 è abrogato.

2. Identico.

3. All’attuazione della presente disposi-zione le amministrazioni pubbliche prov-vedono con le risorse disponibili a legisla-zione vigente, senza nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

3. Identico.

CAPO IV

MISURE PER L’INNOVAZIONE

CAPO IV

MISURE PER L’INNOVAZIONE

Articolo 36.

(Misure di semplificazione amministrativaper l’innovazione)

Articolo 36.

(Misure di semplificazione amministrativaper l’innovazione)

1. Al fine di favorire la trasformazionedigitale della pubblica amministrazione,nonché lo sviluppo, la diffusione e l’im-piego delle tecnologie emergenti e di ini-ziative ad alto valore tecnologico, le im-prese, le Università, gli enti di ricerca e lesocietà con caratteristiche di spin off o distart up universitari di cui all’articolo 6,comma 9, della legge 30 dicembre 2010,n. 240, che intendono sperimentare inizia-tive attinenti all’innovazione tecnologica ealla digitalizzazione, possono presentare allastruttura della Presidenza del Consiglio deiministri competente per la trasformazionedigitale i relativi progetti, con contestualedomanda di temporanea deroga alle normedello Stato, diverse da quelle di cui alcomma 3, che impediscono la sperimenta-zione. Nella domanda è indicato il titolaredella richiesta e il responsabile della spe-rimentazione, sono specificate le caratteri-stiche, i profili di innovazione, la durata, lefinalità del progetto e della sperimenta-zione, nonché i risultati e i benefici attesi,le modalità con le quali il richiedente in-tende svolgere il monitoraggio delle attivitàe valutarne gli impatti, nonché gli eventualirischi connessi all’iniziativa e le prescri-zioni che si propongono per la loro miti-gazione.

1. Al fine di favorire la trasformazionedigitale della pubblica amministrazione,nonché lo sviluppo, la diffusione e l’im-piego delle tecnologie emergenti e di ini-ziative ad alto valore tecnologico, le im-prese, le Università, gli enti di ricerca,pubblici e privati, e le società con caratte-ristiche di spin off o di start up universitaridi cui all’articolo 6, comma 9, della legge 30dicembre 2010, n. 240, che intendono spe-rimentare iniziative attinenti all’innova-zione tecnologica e alla digitalizzazione,possono presentare alla struttura della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri compe-tente per la trasformazione digitale i rela-tivi progetti, con contestuale domanda ditemporanea deroga alle norme dello Stato,diverse da quelle di cui al comma 3, cheimpediscono la sperimentazione. Nella do-manda sono indicati il titolare della richie-sta e il responsabile della sperimentazione,sono specificati le caratteristiche, i profilidi innovazione, la durata, le finalità delprogetto e della sperimentazione, nonché irisultati e i benefici attesi, le modalità conle quali il richiedente intende svolgere ilmonitoraggio delle attività e valutarne gliimpatti, nonché gli eventuali rischi con-nessi all’iniziativa e le prescrizioni che sipropongono per la loro mitigazione.

Atti Parlamentari — 208 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 209: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2. Le domande vengono contestual-mente indirizzate anche al Ministero dellosviluppo economico, che, sentito il Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti pergli eventuali aspetti relativi alla sicurezzadella circolazione, le esamina entro 30 giornidal ricevimento e redige una relazione istrut-toria contenente la proposta di autorizza-zione alla competente struttura della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri ovvero dipreavviso di diniego. Non si applicano gliarticoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,n. 241. Il Ministero dello sviluppo econo-mico può richiedere chiarimenti o integra-zioni della domanda al richiedente e, in talcaso, la richiesta interrompe il termine dicui al primo periodo, che inizia a decorrerenuovamente dalla ricezione degli elementirichiesti o dalla scadenza del termine as-segnato per la risposta. La mancata tra-smissione dei chiarimenti e delle integra-zioni da parte del richiedente, nel termineindicato, comporta il rigetto della do-manda. Per tutti i progetti che presentanoconcreti ed effettivi profili di innovazionetecnologica, i cui risultati attesi compor-tano positivi impatti sulla qualità dell’am-biente o della vita e che presentano con-crete probabilità di successo, la competentestruttura della Presidenza del Consiglio deiministri, d’intesa con il Ministero dello svi-luppo economico, autorizza la sperimenta-zione, fissandone la durata, non superioread un anno e prorogabile una sola volta,stabilendone le modalità di svolgimento eimponendo le prescrizioni ritenute neces-sarie per mitigare i rischi ad essa connessi,dando comunicazione delle proprie deter-minazioni, anche ove ostative all’accogli-mento della domanda, al richiedente. L’au-torizzazione sostituisce ad ogni effetto tuttigli atti di assenso, permessi, autorizzazioni,nulla osta, comunque denominati, di com-petenza di altre amministrazioni statali.Ove l’esercizio dell’attività oggetto di spe-rimentazione sia soggetta anche a pareri,intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni oaltri atti di assenso, comunque denominati,di competenza di altre amministrazioni lacompetente struttura della Presidenza delConsiglio dei ministri procede, d’intesa conil Ministero dello sviluppo economico, ai

2. Le domande vengono contestual-mente indirizzate anche al Ministero dellosviluppo economico, che, sentito il Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti pergli eventuali aspetti relativi alla sicurezzadella circolazione, le esamina entro 30 giornidal ricevimento e redige una relazione istrut-toria contenente la proposta di autorizza-zione alla competente struttura della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri ovvero dipreavviso di diniego. Non si applicano gliarticoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,n. 241. Il Ministero dello sviluppo econo-mico può richiedere chiarimenti o integra-zioni della domanda al richiedente e, in talcaso, la richiesta interrompe il termine dicui al primo periodo, che inizia a decorrerenuovamente dalla ricezione degli elementirichiesti o dalla scadenza del termine as-segnato per la risposta. La mancata tra-smissione dei chiarimenti e delle integra-zioni da parte del richiedente, nel termineindicato, comporta il rigetto della do-manda. Per tutti i progetti che presentanoconcreti ed effettivi profili di innovazionetecnologica, i cui risultati attesi compor-tano positivi impatti sulla qualità dell’am-biente o della vita e che presentano con-crete probabilità di successo, la competentestruttura della Presidenza del Consiglio deiministri, d’intesa con il Ministero dello svi-luppo economico, autorizza la sperimenta-zione, fissandone la durata, non superioread un anno e prorogabile una sola volta,stabilendone le modalità di svolgimento eimponendo le prescrizioni ritenute neces-sarie per mitigare i rischi ad essa connessi,dando comunicazione delle proprie deter-minazioni, anche ove ostative all’accogli-mento della domanda, al richiedente. L’au-torizzazione sostituisce ad ogni effetto tuttigli atti di assenso, permessi, autorizzazioni,nulla osta, comunque denominati, di com-petenza di altre amministrazioni statali.Ove l’esercizio dell’attività oggetto di spe-rimentazione sia soggetto anche a pareri,intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni oaltri atti di assenso, comunque denominati,di competenza di altre amministrazioni lacompetente struttura della Presidenza delConsiglio dei ministri procede, d’intesa conil Ministero dello sviluppo economico, ai

Atti Parlamentari — 209 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 210: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto1990, n. 241, con il dimezzamento dei ter-mini ivi previsti.

sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto1990, n. 241, con il dimezzamento dei ter-mini ivi previsti.

3. Con l’autorizzazione di cui al comma2 non può essere disposta in nessun caso laderoga di disposizioni a tutela della salute,dell’ambiente, dei beni culturali e paesag-gistici ovvero di disposizioni penali o delcodice delle leggi antimafia e delle misuredi prevenzione di cui al decreto legislativo6 settembre 2011, n. 159, né possono es-sere violati o elusi vincoli inderogabili de-rivanti dall’appartenenza all’Unione euro-pea o da obblighi internazionali.

3. Identico.

4. La struttura della Presidenza del Con-siglio dei ministri competente per la tra-sformazione digitale, d’intesa con il Mini-stero dello sviluppo economico, vigila sullasperimentazione autorizzata e verifica ilrispetto delle prescrizioni imposte, l’avan-zamento dell’iniziativa, i risultati conseguitie gli impatti sulla qualità dell’ambiente edella vita. In caso di violazione delle pre-scrizioni imposte, diffida l’impresa richie-dente ad adeguarsi alle prescrizioni e arimuovere ogni eventuale conseguenza de-rivante dalla violazione, assegnando al-l’uopo un congruo termine, comunque noninferiore a quindici giorni. In caso di inot-temperanza alla diffida, la struttura dellaPresidenza del Consiglio dei ministri com-petente per la trasformazione digitale di-spone, d’intesa con il Ministero dello svi-luppo economico, la revoca dell’autorizza-zione.

4. Identico.

5. Al termine della sperimentazione, l’im-presa richiedente trasmette alla strutturadella Presidenza del Consiglio dei ministricompetente per la trasformazione digitale eal Ministero dello sviluppo economico unadocumentata relazione con la quale illustrai risultati del monitoraggio e della speri-mentazione, nonché i benefici economici esociali conseguiti. La struttura della Presi-denza del Consiglio dei ministri compe-tente per la trasformazione digitale, sullabase degli accertamenti svolti durante lasperimentazione e a conclusione della stessa,valutato il contenuto della relazione di cuial precedente periodo, attesta se l’iniziativapromossa dall’impresa richiedente si è con-

5. Identico.

Atti Parlamentari — 210 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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clusa positivamente ed esprime un parereal Presidente del Consiglio dei ministri e alMinistro competente per materia sulla op-portunità di modifica delle disposizioni dilegge o di regolamento che disciplinanol’attività oggetto di sperimentazione.

6. Entro novanta giorni dalla data del-l’attestazione positiva di cui al comma 5, ilPresidente del Consiglio dei ministri, o ilMinistro delegato, di concerto con il Mini-stro competente per materia, promuove leiniziative normative e regolamentari even-tualmente necessarie per disciplinare l’e-sercizio dell’attività oggetto di sperimenta-zione.

6. Identico.

7. L’impresa richiedente è in via esclu-siva responsabile dei danni cagionati a terziin dipendenza dallo svolgimento della spe-rimentazione. Il rilascio dell’autorizzazionedi cui al comma 2 non esclude o attenua laresponsabilità dell’impresa richiedente.

7. Identico.

8. Il presente articolo non si applica alleattività che possono essere sperimentate aisensi dell’articolo 36 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.In ogni caso, con l’autorizzazione di cui alpresente articolo non può essere dispostala sperimentazione in materia di raccoltadel risparmio, credito, finanza, moneta, mo-neta elettronica, sistema dei pagamenti, as-sicurazioni e di ogni altro servizio finan-ziario oggetto di autorizzazione ai sensi didisposizioni dell’Unione europea o di di-sposizioni nazionali che danno attuazionea disposizioni dell’Unione europea, nonchéin materia di sicurezza nazionale. È altresìesclusa l’autorizzazione alla sperimenta-zione di cui al presente articolo in materiaanagrafica, di stato civile, di carta d’iden-tità elettronica, elettorale e referendaria,nonché con riguardo ai procedimenti dicompetenza delle autorità provinciali dipubblica sicurezza relativi a pubbliche ma-nifestazioni, misure di prevenzione perso-nali e patrimoniali, autorizzazioni e altriprovvedimenti a contenuto abilitativo, sog-giorno, espulsione e allontanamento dalterritorio nazionale degli stranieri e deicittadini dell’Unione europea, o comunquedi ogni altro procedimento a carattere pre-ventivo in materia di pubblica sicurezza, e

8. Identico.

Atti Parlamentari — 211 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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ai provvedimenti e alle comunicazioni adessi connessi.

9. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. La compe-tente struttura della Presidenza del Consi-glio dei ministri provvede con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente.

9. Identico.

Articolo 37.

(Disposizioni per favorire l’utilizzo della po-sta elettronica certificata nei rapporti traAmministrazione, imprese e professionisti)

Articolo 37.

(Disposizioni per favorire l’utilizzo della po-sta elettronica certificata nei rapporti trapubbliche amministrazioni, imprese e pro-

fessionisti)

1. Al fine di garantire il diritto all’usodelle tecnologie di cui all’articolo 3 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,recante Codice dell’amministrazione digi-tale, e favorire il percorso di semplifica-zione e di maggiore certezza delle comu-nicazioni telematiche tra imprese, profes-sionisti e pubbliche amministrazioni nelrispetto della disciplina europea e fermoquanto previsto nel CAD, all’articolo 16 deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate leseguenti modificazioni:

1. Al fine di garantire il diritto all’usodelle tecnologie di cui all’articolo 3 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,recante Codice dell’amministrazione digi-tale, e favorire il percorso di semplifica-zione e di maggiore certezza delle comu-nicazioni telematiche tra imprese, profes-sionisti e pubbliche amministrazioni nelrispetto della disciplina europea e fermoquanto previsto nel predetto Codice, all’ar-ticolo 16 del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6: a) identica;

1) primo periodo, le parole da « in-dirizzo di posta elettronica certificata » finoa « con analoghi sistemi internazionali »sono sostituite dalle seguenti: « domiciliodigitale di cui all’articolo 1, comma 1, let-tera n-ter del decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82 »;

2) il secondo periodo è sostituito dalseguente: « Entro il 1° ottobre 2020 tutte leimprese, già costituite in forma societaria,comunicano al registro delle imprese ilproprio domicilio digitale se non hanno giàprovveduto a tale adempimento. »;

3) al terzo periodo, le parole « del-l’indirizzo di posta elettronica certificata »

Atti Parlamentari — 212 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 213: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

sono sostituite dalle seguenti: « del domici-lio digitale »;

b) al comma 6-bis: b) identico:

1) al primo periodo, le parole « in-dirizzo di posta elettronica certificata » sonosostituite dalle seguenti: « domicilio digi-tale », le parole « per tre mesi, » sono sop-presse e, infine, le parole « l’indirizzo diposta elettronica certificata » sono sosti-tuite dalle seguenti: « il domicilio digitale »;

1) identico;

2) sono aggiunti i seguenti periodi:« Fatto salvo quanto previsto dal primoperiodo per le imprese di nuova costitu-zione, i soggetti di cui al comma 6, che nonhanno indicato il proprio domicilio digitaleentro il 1° ottobre 2020, o il cui domiciliodigitale è stato cancellato dall’ufficio delregistro delle imprese ai sensi del comma 6ter, sono sottoposti alla sanzione previstadall’articolo 2630 del codice civile, in mi-sura raddoppiata. L’ufficio del registro delleimprese, contestualmente all’erogazione dellasanzione, assegna d’ufficio un nuovo e di-verso domicilio digitale, acquisito tramitegara nazionale bandita dalla Consip S.p.A.in conformità alle linee guida adottate dal-l’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenzacon la normativa vigente. I costi sostenutiper l’acquisto del domicilio digitale sono avalere sui ricavati delle sanzioni riscosse invirtù del presente comma, fino alla loroconcorrenza. »;

2) sono aggiunti i seguenti periodi:« Fatto salvo quanto previsto dal primoperiodo per le imprese di nuova costitu-zione, i soggetti di cui al comma 6, che nonhanno indicato il proprio domicilio digitaleentro il 1° ottobre 2020, o il cui domiciliodigitale è stato cancellato dall’ufficio delregistro delle imprese ai sensi del comma6-ter, sono sottoposti alla sanzione previstadall’articolo 2630 del codice civile, in mi-sura raddoppiata. L’ufficio del registro delleimprese, contestualmente all’irrogazionedella sanzione, assegna d’ufficio un nuovo ediverso domicilio digitale per il ricevimentodi comunicazioni e notifiche, attestato pressoil cassetto digitale dell’imprenditore, ero-gato dal gestore del sistema informativonazionale delle Camere di commercio dicui all’articolo 8, comma 6, della legge 29dicembre 1993, n. 580 »;

c) dopo il comma 6-bis è inserito ilseguente:

c) identica;

« 6-ter. Il Conservatore dell’ufficio delregistro delle imprese che rileva, anche aseguito di segnalazione, un domicilio digi-tale inattivo, chiede alla società di provve-dere all’indicazione di un nuovo domiciliodigitale entro il termine di trenta giorni.Decorsi trenta giorni da tale richiesta senzache vi sia opposizione da parte della stessasocietà, procede con propria determina allacancellazione dell’indirizzo dal registro delleimprese ed avvia contestualmente la pro-cedura di cui al comma 6-bis. Contro ilprovvedimento del Conservatore è am-

Atti Parlamentari — 213 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 214: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

messo reclamo al giudice del registro di cuiall’articolo 2189 del codice civile. »;

d) al comma 7: d) identica;

1) al primo periodo, le parole da« indirizzo di posta elettronica » fino a « delpresente decreto » sono sostituite dalle se-guenti: « domicilio digitale di cui all’arti-colo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

2) al secondo periodo, le parole « conil relativo indirizzo di posta elettronicacertificata. » sono sostituite dalle seguenti:« e il relativo domicilio digitale. »;

3) al terzo periodo le parole « indi-rizzo di posta elettronica certificata » sonosostituite dalle seguenti: « domicilio digi-tale »;

e) il comma 7-bis è sostituito dal se-guente: « 7-bis. Il professionista che noncomunica il proprio domicilio digitale al-l’albo o elenco di cui al comma 7 è obbli-gatoriamente soggetto a diffida ad adem-piere, entro trenta giorni, da parte delCollegio o Ordine di appartenenza. In casodi mancata ottemperanza alla diffida, ilCollegio o Ordine di appartenenza com-mina la sanzione della sospensione dal re-lativo albo o elenco fino alla comunica-zione dello stesso domicilio. L’omessa pub-blicazione dell’elenco riservato previsto dalcomma 7, il rifiuto reiterato di comunicarealle pubbliche amministrazioni i dati pre-visti dal medesimo comma, ovvero la rei-terata inadempienza dell’obbligo di comu-nicare all’indice di cui all’articolo 6-bis deldecreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’e-lenco dei domicili digitali ed il loro aggior-namento a norma dell’articolo 6 del de-creto del Ministro dello sviluppo econo-mico 19 marzo 2013, costituiscono motivodi scioglimento e di commissariamento delcollegio o dell’ordine inadempiente ad operadel Ministero vigilante sui medesimi. »;

e) il comma 7-bis è sostituito dal se-guente: « 7-bis. Il professionista che noncomunica il proprio domicilio digitale al-l’albo o elenco di cui al comma 7 è obbli-gatoriamente soggetto a diffida ad adem-piere, entro trenta giorni, da parte delCollegio o Ordine di appartenenza. In casodi mancata ottemperanza alla diffida, ilCollegio o Ordine di appartenenza applicala sanzione della sospensione dal relativoalbo o elenco fino alla comunicazione dellostesso domicilio. L’omessa pubblicazione del-l’elenco riservato previsto dal comma 7, ilrifiuto reiterato di comunicare alle pubbli-che amministrazioni i dati previsti dal me-desimo comma, ovvero la reiterata inadem-pienza dell’obbligo di comunicare all’indicedi cui all’articolo 6-bis del decreto-legisla-tivo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei do-micili digitali ed il loro aggiornamento anorma dell’articolo 5 del decreto del Mini-stro dello sviluppo economico 19 marzo2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono mo-tivo di scioglimento e di commissariamentodel collegio o dell’ordine inadempiente adopera del Ministero vigilante sui mede-simi. »;

f) il comma 8 è abrogato; f) identica;

g) il comma 9 è abrogato; g) identica;

h) il comma 10 è abrogato. h) identica.

Atti Parlamentari — 214 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 215: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2. All’articolo 5 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, il comma 2 è sostituito dal se-guente: « 2. L’ufficio del registro delle im-prese che riceve una domanda di iscrizioneda parte di un’impresa individuale che nonha indicato il proprio domicilio digitale, inluogo dell’irrogazione della sanzione pre-vista dall’articolo 2630 del codice civile,sospende la domanda in attesa che la stessasia integrata con il domicilio digitale. Leimprese individuali attive e non soggette aprocedura concorsuale che non hanno giàindicato, all’ufficio del registro delle im-prese competente, il proprio domicilio di-gitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre2020. Fatto salvo quanto previsto dal primoperiodo relativamente all’ipotesi della primaiscrizione al registro delle imprese o al-l’albo delle imprese artigiane, le impreseindividuali attive e non soggette a proce-dura concorsuale che non hanno indicato ilproprio domicilio digitale entro il 1° otto-bre 2020, o il cui domicilio digitale è statocancellato dall’ufficio del registro delle im-prese, sono sottoposte alla sanzione previ-sta dall’articolo 2194 del codice civile, inmisura triplicata previa diffida a regolariz-zare l’iscrizione del proprio domicilio digi-tale entro il termine di trenta giorni daparte del Conservatore del registro delleimprese. Il Conservatore dell’ufficio del re-gistro delle imprese che rileva, anche aseguito di segnalazione, un domicilio digi-tale inattivo, chiede all’imprenditore di prov-vedere all’indicazione di un nuovo domici-lio digitale entro il termine di trenta giorni.Decorsi trenta giorni da tale richiesta senzache vi sia opposizione da parte dello stessoimprenditore, procede con propria deter-mina alla cancellazione dell’indirizzo dalregistro delle imprese. Contro il provvedi-mento del Conservatore è ammesso re-clamo al giudice del registro di cui all’ar-ticolo 2189 del codice civile. L’ufficio delregistro delle imprese, contestualmente al-l’erogazione della sanzione, assegna d’uffi-cio un nuovo e diverso domicilio digitale,acquisito tramite gara nazionale banditadalla Consip S.P.A. in conformità alle lineeguida adottate dall’Agenzia per l’Italia di-

2. All’articolo 5 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, il comma 2 è sostituito dal se-guente: « 2. L’ufficio del registro delle im-prese che riceve una domanda di iscrizioneda parte di un’impresa individuale che nonha indicato il proprio domicilio digitale, inluogo dell’irrogazione della sanzione pre-vista dall’articolo 2630 del codice civile,sospende la domanda in attesa che la stessasia integrata con il domicilio digitale. Leimprese individuali attive e non soggette aprocedura concorsuale che non hanno giàindicato, all’ufficio del registro delle im-prese competente, il proprio domicilio di-gitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre2020. Fatto salvo quanto previsto dal primoperiodo relativamente all’ipotesi della primaiscrizione al registro delle imprese o al-l’albo delle imprese artigiane, le impreseindividuali attive e non soggette a proce-dura concorsuale che non hanno indicato ilproprio domicilio digitale entro il 1° otto-bre 2020, o il cui domicilio digitale è statocancellato dall’ufficio del registro delle im-prese, sono sottoposte alla sanzione previ-sta dall’articolo 2194 del codice civile, inmisura triplicata previa diffida a regolariz-zare l’iscrizione del proprio domicilio digi-tale entro il termine di trenta giorni daparte del Conservatore del registro delleimprese. Il Conservatore dell’ufficio del re-gistro delle imprese che rileva, anche aseguito di segnalazione, un domicilio digi-tale inattivo, chiede all’imprenditore di prov-vedere all’indicazione di un nuovo domici-lio digitale entro il termine di trenta giorni.Decorsi trenta giorni da tale richiesta senzache vi sia opposizione da parte dello stessoimprenditore, procede con propria deter-mina alla cancellazione dell’indirizzo dalregistro delle imprese. Contro il provvedi-mento del Conservatore è ammesso re-clamo al giudice del registro di cui all’ar-ticolo 2189 del codice civile. L’ufficio delregistro delle imprese, contestualmente al-l’irrogazione della sanzione, assegna d’uf-ficio un nuovo e diverso domicilio digitalepresso il cassetto digitale dell’imprenditoredisponibile per ogni impresa all’indirizzoimpresa.italia.it, valido solamente per il

Atti Parlamentari — 215 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 216: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

gitale ed in coerenza con la normativavigente. I costi sostenuti per l’acquisto deldomicilio digitale sono a valere sui ricavatidelle sanzioni riscosse in virtù del presentecomma, fino alla loro concorrenza. L’iscri-zione del domicilio digitale nel registrodelle imprese e le sue successive eventualivariazioni sono esenti dall’imposta di bolloe dai diritti di segreteria. ».

ricevimento di comunicazioni e notifiche,accessibile tramite identità digitale, erogatodal gestore del sistema informativo nazio-nale delle Camere di commercio ai sensidell’articolo 8, comma 6, della legge 29dicembre 1993, n. 580. L’iscrizione del do-micilio digitale nel registro delle imprese ele sue successive eventuali variazioni sonoesenti dall’imposta di bollo e dai diritti disegreteria. ».

2-bis. Dall’attuazione del presente arti-colo non devono derivare nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Leamministrazioni interessate provvedono agliadempimenti previsti con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a le-gislazione vigente.

Articolo 37-bis.

(Misure di semplificazione in materia dirichieste di gratuito patrocinio)

1. Al fine di favorire una celere evasionedelle richieste di liquidazione dei compensispettanti al difensore della parte ammessaal patrocinio a spese dello Stato e al di-fensore d’ufficio ai sensi del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 maggio 2002, n. 115, le istanzeprodotte dal giorno successivo a quello dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto sono depositate pressola cancelleria del magistrato competenteesclusivamente mediante modalità telema-tica individuata e regolata con provvedi-mento del direttore generale per i sistemiinformativi automatizzati del Ministero dellagiustizia.

Atti Parlamentari — 216 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AT-TIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN

ECONOMY

TITOLO IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AT-TIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN

ECONOMY

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AT-TIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI

PUBBLICI

CAPO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AT-TIVITÀ DI IMPRESA E INVESTIMENTI

PUBBLICI

Articolo 38.

(Misure di semplificazione per reti e servizidi comunicazioni elettroniche)

Articolo 38.

(Misure di semplificazione per reti e servizidi comunicazioni elettroniche)

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003,n. 259, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 86, comma 3, dopo leparole: « e ad esse si applica la normativavigente in materia » sono aggiunte le se-guenti: « , fatto salvo quanto previsto dagliarticoli 87 e 88 con riferimento alle auto-rizzazioni per la realizzazione della rete dicomunicazioni elettroniche e degli elementiad essa collegati per le quali si attua ilregime di semplificazione ivi previsto. Allainstallazione di reti di comunicazione elet-tronica mediante posa di fibra ottica non siapplica la disciplina edilizia e urbanistica »;

a) identica;

b) all’articolo 87-ter, comma 1, dopole parole « nel caso di modifiche delle ca-ratteristiche degli impianti già provvisti dititolo abilitativo » sono inserite le seguenti:« , ivi incluse le modifiche relative al profiloradioelettrico »; in fine, è aggiunto il se-guente periodo: « I medesimi organismi dicui al primo periodo si pronunciano entrotrenta giorni dal ricevimento dell’autocer-tificazione. »;

b) identica;

c) dopo l’articolo 87-ter è inserito ilseguente:

c) identico:

« Art. 87-quater (Impianti temporanei ditelefonia mobile):

« Art. 87-quater (Impianti temporanei ditelefonia mobile):

1. Gli impianti temporanei di telefoniamobile, necessari per il potenziamento dellecomunicazioni mobili in situazioni di emer-genza, sicurezza, esigenze stagionali, mani-

1. Gli impianti temporanei di telefoniamobile, necessari per il potenziamento dellecomunicazioni mobili in situazioni di emer-genza, o per esigenze di sicurezza, esigenze

Atti Parlamentari — 217 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 218: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

festazioni, spettacoli o altri eventi, destinatiad essere rimossi al cessare delle anzidettenecessità e comunque entro e non oltrecentoventi giorni dalla loro collocazione,possono essere installati previa comunica-zione di avvio lavori all’amministrazionecomunale. L’impianto è attivabile qualora,entro trenta giorni dalla presentazione dellarelativa richiesta di attivazione all’organi-smo competente ad effettuare i controlli dicui all’articolo 14 della legge 22 febbraio2001, n. 36, non sia stato comunicato dalmedesimo un provvedimento di diniego.

stagionali, manifestazioni, spettacoli o altrieventi, destinati ad essere rimossi al ces-sare delle anzidette necessità e comunqueentro e non oltre centoventi giorni dallaloro collocazione, possono essere installatiprevia comunicazione di avvio lavori al-l’amministrazione comunale. L’impianto èattivabile qualora, entro trenta giorni dallapresentazione della relativa richiesta di at-tivazione all’organismo competente ad ef-fettuare i controlli di cui all’articolo 14della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non siastato comunicato dal medesimo un prov-vedimento di diniego.

2. L’installazione di impianti di telefoniamobile, la cui permanenza in esercizio nonsuperi i sette giorni, è soggetta ad autocer-tificazione di attivazione, da inviare conte-stualmente alla realizzazione dell’inter-vento, all’ente locale, agli organismi com-petenti a effettuare i controlli di cui all’ar-ticolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,nonché ad ulteriori enti di competenza,fermo restando il rispetto dei vigenti limitidi campo elettromagnetico. La disposizionedi cui al presente comma opera in derogaai vincoli previsti dalla normativa vigente. »;

2. Identico »;

d) all’articolo 88: d) identica;

1) al comma 1, le parole « un’i-stanza unica » sono soppresse ed è aggiuntoinfine il seguente periodo: « L’istanza cosìpresentata avrà valenza di istanza unicaeffettuata per tutti i profili connessi agliinterventi di cui al presente articolo. »;

2) ai commi 4 e 9, le parole « gli attidi competenza delle singole amministra-zioni » sono sostituite dalle seguenti: « gliatti di assenso, comunque denominati enecessari per l’effettuazione degli scavi edelle eventuali opere civili indicate nel pro-getto, di competenza delle amministra-zioni, degli enti e dei gestori di beni oservizi pubblici interessati »;

3) al comma 7, terzo periodo, leparole « posa di cavi o tubi aerei su infra-strutture esistenti, allacciamento utenti iltermine è ridotto a otto giorni » sono so-stituite dalle seguenti: « posa di cavi o tubiaerei o altri elementi di rete su infrastrut-ture e siti esistenti, allacciamento utenti il

Atti Parlamentari — 218 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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termine è ridotto a otto giorni », e, dopo ilterzo periodo, è aggiunto il seguente: « Ipredetti termini si applicano anche allerichieste di autorizzazione per l’esecuzionedi attraversamenti e parallelismi su porti,interporti, aree del demanio idrico, marit-timo, forestale e altri beni immobili appar-tenenti allo Stato, alle Regioni, agli entilocali e agli altri enti pubblici. »;

d-bis) all’articolo 104, comma 1, let-tera c), dopo il numero 2.8) è aggiunto ilseguente:

« 2.8-bis) di installazione o eserciziodi apparati concentratori in tecnologieLPWAN rispondenti alla raccomandazionedella Conferenza europea delle ammini-strazioni delle poste e delle telecomunica-zioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve leesigenze di difesa e sicurezza dello Stato »;

e) all’articolo 105, comma 1, lettera p),il periodo « Rimane fermo l’obbligo di ren-dere la dichiarazione di cui all’articolo 145. »è soppresso;

e) identica;

e-bis) all’allegato 25:

1) all’articolo 33, comma 1, letterac), le parole: « di tipologia diversa », ovun-que ricorrono, sono soppresse;

2) all’articolo 34, comma 1, dopo lalettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) nelle ipotesi di cui all’ar-ticolo 104, comma 1, lettera c), numero2.8-bis), del Codice:

1) a euro 300,00 fino a 15 appa-rati concentratori ubicati nello stesso am-bito provinciale;

2) a euro 500,00 da 16 fino a 40apparati concentratori ubicati nello stessoambito provinciale;

3) a euro 700,00 da 41 fino a 100apparati concentratori ubicati nello stessoambito provinciale;

4) a euro 1.000,00 da 101 fino a300 apparati concentratori ubicati nellostesso ambito provinciale;

Atti Parlamentari — 219 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 220: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

5) a euro 1.500,00 con oltre 300apparati concentratori ubicati nello stessoambito provinciale »;

f) l’articolo 127 è abrogato. Nella schedatecnica allegata alla determina di assegna-zione dei diritti d’uso sono riportate lecaratteristiche tecniche degli apparati ne-cessari al funzionamento degli impianti dicui all’articolo 126 del decreto legislativon. 259 del 2003;

f) identica;

g) i commi 3 e 4 dell’articolo 145,nonché l’articolo 36 ed il comma 2 dell’ar-ticolo 37 dell’allegato 25, sono abrogati.

g) identica.

2. All’articolo 82 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2. Identico:

« 2-bis. Al fine di dare esecuzione agliobiettivi di cui al comma 2, anche in derogaa quanto disposto dal decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adot-tati dagli enti locali, alle imprese fornitricidi reti e servizi di comunicazioni elettro-niche è consentito effettuare gli interventidi scavo, installazione e manutenzione direti di comunicazione in fibra ottica me-diante la presentazione di segnalazione cer-tificata di inizio attività all’amministra-zione locale competente e agli organismicompetenti a effettuare i controlli conte-nente le informazioni di cui ai modelli C eD dell’allegato n. 13 al decreto legislativon. 259 del 2003. La segnalazione così pre-sentata ha valore di istanza unica effet-tuata per tutti i profili connessi alla rea-lizzazione delle infrastrutture oggetto del-l’istanza medesima. Per il conseguimentodei permessi, autorizzazioni e atti abilita-tivi, comunque denominati, relativi alle in-stallazioni delle infrastrutture per impiantiradioelettrici di qualunque tecnologia e po-tenza, si applicano le procedure semplifi-cate di cui all’articolo 87- bis del decretolegislativo n. 259 del 2003. ».

« 2-bis. Al fine di dare esecuzione agliobiettivi di cui al comma 2, anche in derogaa quanto disposto dal decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adot-tati dagli enti locali, alle imprese fornitricidi reti e servizi di comunicazioni elettro-niche è consentito effettuare gli interventidi scavo, installazione e manutenzione direti di comunicazione in fibra ottica me-diante la presentazione di segnalazione cer-tificata di inizio attività all’amministra-zione locale competente e agli organismicompetenti a effettuare i controlli, conte-nente le informazioni di cui ai modelli C eD dell’allegato n. 13 al decreto legislativon. 259 del 2003. La segnalazione così pre-sentata ha valore di istanza unica effet-tuata per tutti i profili connessi alla rea-lizzazione delle infrastrutture oggetto del-l’istanza medesima. Per il conseguimentodei permessi, autorizzazioni e atti abilita-tivi, comunque denominati, relativi alle in-stallazioni delle infrastrutture per impiantiradioelettrici di qualunque tecnologia e po-tenza, si applicano le procedure semplifi-cate di cui all’articolo 87- bis del decretolegislativo n. 259 del 2003. ».

3. L’installazione e l’esercizio di sistemidi videosorveglianza di cui all’articolo 5,comma 2, lettera a), del decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,

3. Identico.

Atti Parlamentari — 220 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 221: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

da parte degli enti locali, è considerataattività libera e non soggetta ad autorizza-zione generale di cui agli articoli 99 e 104del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. All’articolo 7 del decreto legislativo 15febbraio 2016, n. 33, il comma 2-bis èsostituito dal seguente: « 2-bis. Qualora sianoutilizzate infrastrutture fisiche esistenti etecnologie di scavo a basso impatto am-bientale in presenza di sottoservizi, ai finidell’articolo 25, comma 1, ultimo periodo,del decreto legislativo 18 aprile del 2016n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutelaai del decreto legislativo 22 gennaio del2004, n. 42, l’avvio dei lavori è subordinatoesclusivamente alla trasmissione, da partedell’Operatore di comunicazione elettro-nica, alla soprintendenza e all’autorità lo-cale competente, di documentazione carto-grafica prodotta dall’Operatore medesimorelativamente al proprio tracciato e a quellodei sottoservizi e delle infrastrutture esi-stenti, nonché di documentazione fotogra-fica sullo stato attuale della pavimenta-zione. La disposizione si applica anche allarealizzazione dei pozzetti accessori alle in-frastrutture stesse, qualora essi siano rea-lizzati in prossimità dei medesimi sottoser-vizi preesistenti. L’operatore di rete comu-nica, con un preavviso di almeno quindicigiorni, l’inizio dei lavori alla soprinten-denza competente. Qualora la posa in operadei sottoservizi interessi spazi aperti neicentri storici, è altresì depositato presso lasoprintendenza apposito elaborato tecnicoche dia conto delle modalità di risistema-zione degli spazi oggetto degli interventi. ».

4. All’articolo 7 del decreto legislativo 15febbraio 2016, n. 33, il comma 2-bis èsostituito dal seguente: « 2-bis. Qualora sianoutilizzate infrastrutture fisiche esistenti etecnologie di scavo a basso impatto am-bientale in presenza di sottoservizi, ai finidell’articolo 25, comma 1, ultimo periodo,del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,e per gli immobili sottoposti a tutela aisensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, l’avvio dei lavori è subordinato esclu-sivamente alla trasmissione, da parte del-l’Operatore di comunicazione elettronica,alla soprintendenza e all’autorità locale com-petente, di documentazione cartografica pro-dotta dall’Operatore medesimo relativa-mente al proprio tracciato e a quello deisottoservizi e delle infrastrutture esistenti,nonché di documentazione fotografica sullostato attuale della pavimentazione. La di-sposizione si applica anche alla realizza-zione dei pozzetti accessori alle infrastrut-ture stesse, qualora essi siano realizzati inprossimità dei medesimi sottoservizi pree-sistenti. L’operatore di rete comunica, conun preavviso di almeno quindici giorni,l’inizio dei lavori alla soprintendenza com-petente. Qualora la posa in opera dei sot-toservizi interessi spazi aperti nei centristorici, è altresì depositato presso la soprin-tendenza apposito elaborato tecnico chedia conto delle modalità di risistemazionedegli spazi oggetto degli interventi. ».

5. Al fine di semplificare e ridurre itermini delle procedure autorizzative perl’istallazione di reti di telecomunicazioni,all’articolo 5 del decreto legislativo 15 feb-braio 2016, n. 33, dopo il comma 1 sonoinseriti i seguenti:

5. Identico:

« 1-bis. Al fine di favorire lo sviluppodelle infrastrutture digitali e minimizzarel’impatto sul sedime stradale e autostra-dale, la posa di infrastrutture a banda ultralarga da parte degli operatori può essereeffettuata con la metodologia della microtrincea attraverso l’esecuzione di uno scavoe contestuale riempimento di ridotte di-

« 1-bis. Identico.

Atti Parlamentari — 221 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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mensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, conprofondità regolabile da 10 cm fino a mas-simo 35 cm), in ambito urbano ed extraur-bano, anche in prossimità del bordo stra-dale o sul marciapiede.

1-ter. L’Ente titolare/gestore della stradao autostrada, ferme restando le caratteri-stiche di larghezza e profondità propostedall’operatore in funzione delle esigenze diposa dell’infrastruttura a banda ultra larga,può concordare con l’operatore stesso ul-teriori accorgimenti in merito al posizio-namento dell’infrastruttura e le concretemodalità di lavorazione allo scopo di ga-rantire le condizioni di sicurezza e nonalterare le prestazioni della sovrastrutturastradale.

1-ter. L’ente titolare o gestore della stradao autostrada, ferme restando le caratteri-stiche di larghezza e profondità propostedall’operatore in funzione delle esigenze diposa dell’infrastruttura a banda ultra larga,può concordare con l’operatore stesso ul-teriori accorgimenti in merito al posizio-namento dell’infrastruttura e le concretemodalità di lavorazione allo scopo di ga-rantire le condizioni di sicurezza e nonalterare le prestazioni della sovrastrutturastradale.

1-quater. L’operatore è tenuto a svolgerele attività di scavo e riempimento a regolad’arte in modo da non arrecare dannoall’infrastruttura stradale o autostradale in-teressata dai lavori. ».

1-quater. Identico. ».

6. All’articolo 8, della legge 22 febbraio2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dalseguente: « 6. I comuni possono adottare unregolamento per assicurare il corretto in-sediamento urbanistico e territoriale degliimpianti e minimizzare l’esposizione dellapopolazione ai campi elettromagnetici conriferimento a siti sensibili individuati inmodo specifico, con esclusione della possi-bilità di introdurre limitazioni alla localiz-zazione in aree generalizzate del territoriodi stazioni radio base per reti di comuni-cazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e,in ogni caso, di incidere, anche in viaindiretta o mediante provvedimenti contin-gibili e urgenti, sui limiti di esposizione acampi elettrici, magnetici ed elettromagne-tici, sui valori di attenzione e sugli obiettividi qualità, riservati allo Stato ai sensi del-l’articolo 4. ».

6. Identico.

6-bis. L’articolo 1, comma 46, della legge4 agosto 2017, n. 124, si interpreta nelsenso che le misure di identificazione invia indiretta o da remoto del cliente giàadottate dagli operatori di telefonia mo-bile, sia in caso di nuova attivazione che dimigrazione di S.I.M. card già attivate, ba-sate su sistemi di registrazione audio-videoche garantiscano, anche ai fini di giustizia,

Atti Parlamentari — 222 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 223: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

la corretta e completa acquisizione dei datinecessari al riconoscimento dell’utente, lagenuinità della ripresa e il rispetto dellenorme a tutela della riservatezza dei datipersonali, effettuate sotto la responsabilitàdel medesimo operatore, sono ritenute com-patibili con le previsioni, gli obiettivi ed irequisiti di cui all’articolo 55, comma 7, delcodice di cui al decreto legislativo 1° agosto2003, n. 259.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle lettere e) e g) del comma 1, valutati in280.000 euro annui a decorrere dall’anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento del Fondospeciale di parte corrente iscritto, ai finidel bilancio triennale 2020 – 2022, nell’am-bito del programma « Fondi di riserva especiali » della missione « Fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2020, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero delloSviluppo Economico.

7. Identico.

Articolo 38-bis.

(Semplificazioni per la realizzazione dispettacoli dal vivo)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142e 143 del regolamento di cui al regiodecreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine difar fronte alle ricadute economiche nega-tive per il settore dell’industria culturaleconseguenti alle misure di contenimentodell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre2021, per la realizzazione di spettacoli dalvivo che comprendono attività culturaliquali il teatro, la musica, la danza e ilmusical, che si svolgono in un orario com-preso tra le ore 8 e le ore 23, destinati adun massimo di 1.000 partecipanti, ogni attodi autorizzazione, licenza, concessione noncostitutiva, permesso o nulla osta comun-que denominato, richiesto per l’organizza-zione di spettacoli dal vivo, il cui rilasciodipenda esclusivamente dall’accertamentodi requisiti e presupposti richiesti dallalegge o da atti amministrativi a contenutogenerale, è sostituito dalla segnalazione

Atti Parlamentari — 223 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 224: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

certificata di inizio attività di cui all’arti-colo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,presentata dall’interessato allo sportellounico per le attività produttive o ufficioanalogo, fermo restando il rispetto delledisposizioni e delle linee guida adottate perla prevenzione e il contrasto della diffu-sione del contagio da COVID-19 e conesclusione dei casi in cui sussistono vincoliambientali, paesaggistici o culturali nel luogoin cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1indica il numero massimo di partecipanti,il luogo e l’orario in cui si svolge lo spet-tacolo ed è corredata dalle dichiarazionisostitutive di certificazioni e dell’atto dinotorietà per quanto riguarda tutti gli stati,le qualità personali e i fatti previsti negliarticoli 46 e 47 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, nonché da unarelazione tecnica di un professionista iscrittonell’albo degli ingegneri o nell’albo degliarchitetti o nell’albo dei periti industriali onell’albo dei geometri che attesta la rispon-denza del luogo dove si svolge lo spettacoloalle regole tecniche stabilite con decretodel Ministro dell’interno.

3. L’attività oggetto della segnalazionepuò essere iniziata dalla data della presen-tazione della segnalazione all’amministra-zione competente.

4. L’amministrazione competente, in casodi accertata carenza dei requisiti e deipresupposti di cui al comma 1, nel terminedi sessanta giorni dal ricevimento dellasegnalazione di cui al medesimo comma,adotta motivati provvedimenti di divieto diprosecuzione dell’attività e di rimozionedegli eventuali effetti dannosi di essa. Incaso di dichiarazioni sostitutive di certifi-cazioni e dell’atto di notorietà false o men-daci, l’amministrazione, ferma restando l’ap-plicazione delle sanzioni penali di cui alcomma 5, nonché di quelle di cui al capoVI del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, può adottare i provvedimentidi cui al primo periodo anche dopo lascadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all’appli-cazione del presente articolo è devoluta

Atti Parlamentari — 224 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 225: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

alla giurisdizione esclusiva del giudice am-ministrativo. Ove il fatto non costituiscapiù grave reato, chiunque, nelle dichiara-zioni, attestazioni o asseverazioni che cor-redano la segnalazione certificata di inizioattività, dichiara o attesta falsamente l’esi-stenza dei requisiti o dei presupposti di cuial comma 1 è punito con la reclusione dauno a tre anni.

Articolo 39.

(Semplificazioni della misura Nuova Saba-tini)

Articolo 39.

(Semplificazioni della misura Nuova Saba-tini ed estensione degli interventi di cui aldecreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15

maggio 1989, n. 181)

1. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, le parole « In caso di finanziamentodi importo non superiore a 100.000,00 euro,il contributo viene erogato in un’unica so-luzione », sono sostituite dalle seguenti: « Incaso di finanziamento di importo non su-periore a 200 mila euro, il contributo vieneerogato in un’unica soluzione. ».

1. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, le parole « In caso di finanziamentodi importo non superiore a 100.000,00 euro,il contributo viene erogato in un’unica so-luzione », sono sostituite dalle seguenti: « Incaso di finanziamento di importo non su-periore a 200.000 euro, il contributo vieneerogato in un’unica soluzione. ».

2. All’articolo 1, comma 226, della legge27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzoperiodo sono aggiunti i seguenti: « I contri-buti di cui al terzo periodo sono erogati alleimprese beneficiarie in un’unica soluzione,con modalità procedurali stabilite con de-creto, del Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze. In aggiunta al pre-detto stanziamento di 60 milioni di euro,l’intervento può essere cofinanziato conrisorse rivenienti da fondi strutturali e diinvestimento europei, anche per sostenere,applicando la medesima maggiorazione del100 per cento, investimenti aventi caratte-ristiche diverse da quelle di cui al secondoperiodo. ».

2. Identico.

2-bis. Al fine di accelerare la ripresaeconomica ed occupazionale, tra i pro-grammi di investimento nelle aree di crisiindustriale agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,n. 181, è aggiunta, limitatamente ai pro-

Atti Parlamentari — 225 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 226: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

grammi di investimento per la tutela am-bientale, la fabbricazione di gas industriali,in conformità e alle condizioni di cui agliarticoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno2014. Sono conseguentemente apportate lenecessarie modifiche al decreto del Mini-stro dello sviluppo economico 30 agosto2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 244 del 17 ottobre 2019.

Articolo 39-bis.

(Modifiche alla disciplina della piatta-forma telematica « Incentivi.gov.it »)

1. All’articolo 18-ter del decreto-legge30 aprile 2019, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,n. 58, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. La piattaforma telematica di cuial comma 1 deve promuovere la cono-scenza di tutte le misure di incentivazionee dei programmi di finanziamento gestitidal Ministero dello sviluppo economico emigliorare la trasparenza e la compren-sione delle procedure di accesso e di ero-gazione degli incentivi anche attraverso unaccesso alle informazioni interattivo e difacile utilizzo che, sulla base delle esigenzedei beneficiari, li indirizzi verso le misurepiù appropriate ed agevoli la conoscenzadello stato di avanzamento delle proceduredi concessione degli incentivi, anche attra-verso sistemi dedicati di assistenza »;

b) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Fermi restando i contenuti previstial comma 1-bis, una sezione della piatta-forma è dedicata alle informazioni relativealle misure di sostegno al tessuto produt-tivo gestite dalle altre amministrazioni pub-bliche centrali e locali di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, ed è alimentata attraverso

Atti Parlamentari — 226 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 227: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

l’interoperabilità con il Registro nazionaledegli aiuti di Stato di cui al comma 6 »;

c) i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) al comma 6, le parole: « , da ema-nare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, » sono soppresse esono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,ivi incluse le modalità per assicurare l’in-teroperabilità della piattaforma Incentivi-.gov.it con il Registro nazionale degli aiutidi Stato di cui all’articolo 52 della legge 24dicembre 2012, n. 234, al fine di garantirel’immediata disponibilità delle informa-zioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2 ».

2. All’attuazione dell’articolo 18-ter deldecreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58, come modificato dalpresente articolo, si provvede con il decretodi cui al comma 6 del medesimo articolo18-ter, da adottare entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto.

Articolo 39-ter.

(Modifiche alla disciplina del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 226, della legge 30

dicembre 2018, n. 145)

1. All’articolo 1, comma 226, della legge30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodoè sostituito dai seguenti: « Con decreto delMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sono stabiliti criteri e modalità diutilizzo delle risorse del Fondo al fine difavorire il collegamento tra i diversi settoridi ricerca interessati dagli obiettivi di po-litica economica e industriale, la collabo-razione con gli organismi di ricerca inter-nazionale, l’integrazione con i finanzia-menti della ricerca europei e nazionali, lerelazioni con il sistema del capitale dirischio (venture capital) italiano ed estero.Per l’attuazione dell’intervento il Ministerodello sviluppo economico si avvale dellasocietà Infratel Italia S.p.a. mediante ap-posita convenzione. Ai relativi oneri si prov-vede nel limite massimo dell’1 per cento

Atti Parlamentari — 227 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 228: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

delle risorse del Fondo di cui al presentecomma » e al sesto periodo, le parole : « dalregolamento » sono sostituite dalle se-guenti: « dal decreto ».

Articolo 40.

(Semplificazione delle procedure di cancel-lazione dal registro delle imprese e dall’albo

degli enti cooperativi)

Articolo 40.

(Semplificazione delle procedure di cancel-lazione dal registro delle imprese e dall’albo

degli enti cooperativi)

1. Il provvedimento conclusivo delle pro-cedure d’ufficio disciplinate dal decreto delPresidente della Repubblica 23 luglio 2004,n. 247, dall’articolo 2490, sesto comma, delcodice civile, nonché ogni altra iscrizione ocancellazione d’ufficio conseguente alla man-cata registrazione obbligatoria a domandadi parte nel registro imprese, è disposto condeterminazione del conservatore. Il conser-vatore verifica, nell’ipotesi della cancella-zione delle società di persone, tramite ac-cesso alla banca dati dell’Agenzia delle en-trate – Ufficio del territorio competente,che nel patrimonio della società da cancel-lare non rientrino beni immobili ovvero,ove siano presenti beni immobili, sospendeil procedimento e rimette gli atti al Presi-dente del Tribunale ai sensi dell’articolo 3,comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 23 luglio 2004, n. 247.

1. Il provvedimento conclusivo delle pro-cedure d’ufficio disciplinate dal decreto delPresidente della Repubblica 23 luglio 2004,n. 247, dall’articolo 2490, sesto comma, delcodice civile, nonché ogni altra iscrizione ocancellazione d’ufficio conseguente alla man-cata registrazione obbligatoria a domandadi parte nel registro delle imprese, è dispo-sto con determinazione del conservatore. Ilconservatore verifica, nell’ipotesi della can-cellazione delle società di persone, tramiteaccesso alla banca dati dell’Agenzia delleentrate – Ufficio del territorio competente,che nel patrimonio della società da cancel-lare non rientrino beni immobili ovvero,ove siano presenti beni immobili, sospendeil procedimento e rimette gli atti al Presi-dente del Tribunale ai sensi dell’articolo 3,comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 23 luglio 2004, n. 247.

2. Per le società di capitali è causa discioglimento senza liquidazione l’omessodeposito dei bilanci di esercizio per cinqueanni consecutivi o il mancato compimentodi atti di gestione, ove l’inattività e l’omis-sione si verifichino in concorrenza con al-meno una delle seguenti circostanze:

2. Identico.

a) il permanere dell’iscrizione nel re-gistro delle imprese del capitale sociale inlire;

b) l’omessa presentazione all’ufficiodel registro delle imprese dell’apposita di-chiarazione per integrare le risultanze delregistro delle imprese a quelle del librosoci, limitatamente alle società a responsa-bilità limitata e alle società consortili aresponsabilità limitata.

3. Il conservatore iscrive d’ufficio lapropria determinazione di accertamento

3. Identico.

Atti Parlamentari — 228 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 229: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

della causa di scioglimento senza liquida-zione, nel registro delle imprese.

4. Il conservatore del registro delle im-prese comunica l’avvenuta iscrizione agliamministratori, risultanti dal registro delleimprese, i quali hanno sessanta giorni perpresentare formale e motivata domanda diprosecuzione dell’attività e per presentarele domande di iscrizione degli atti noniscritti e depositati, ai sensi di legge.

4. Il conservatore del registro delle im-prese comunica l’avvenuta iscrizione agliamministratori, risultanti dal registro delleimprese, ai quali è assegnato un termine disessanta giorni per presentare formale emotivata domanda di prosecuzione dell’at-tività e per presentare le domande di iscri-zione degli atti non iscritti e depositati, aisensi di legge.

5. A seguito della presentazione dellaformale e motivata domanda di prosecu-zione dell’attività di cui al comma 4, ilconservatore iscrive d’ufficio la propria de-terminazione di revoca del provvedimentodi accertamento della causa di scioglimentosenza liquidazione, nel registro delle im-prese. In caso contrario, decorso il terminedi cui al comma 4, il conservatore delregistro delle imprese, verificata altresì l’e-ventuale cancellazione della partita IVAdella società e la mancanza di beni iscrittiin pubblici registri, provvede con propriadeterminazione alla cancellazione della so-cietà dal registro medesimo.

5. Identico.

6. Ogni determinazione del conservatoredel registro delle imprese è comunicata agliinteressati entro otto giorni dalla sua ado-zione.

6. Identico.

7. Contro la determinazione del conser-vatore l’interessato può ricorrere, entroquindici giorni dalla comunicazione, al giu-dice del registro delle imprese.

7. Identico.

8. Le determinazioni del conservatorenon opposte, le decisioni del giudice delregistro adottate ai sensi dell’articolo 2189del codice civile e le sentenze del tribunalein caso di ricorso ai sensi dell’articolo 2192del codice civile sono iscritte nel registrodelle imprese con comunicazione unica d’uf-ficio, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,n. 40, al fine della trasmissione immediataall’Agenzia delle entrate, all’lNPS, all’l-NAIL, ed agli altri enti collegati.

8. Identico.

9. Il comma 16 dell’articolo 25 del de-creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17

9. Identico.

Atti Parlamentari — 229 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 230: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal se-guente:

« 16. Entro sessanta giorni dalla perditadei requisiti di cui ai commi 2 e 5 lastart-up innovativa o l’incubatore certifi-cato sono cancellati dalla sezione specialedel registro delle imprese di cui al presentearticolo, con provvedimento del conserva-tore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189,terzo comma, del codice civile, perma-nendo l’iscrizione alla sezione ordinaria delregistro delle imprese. Ai fini di cui alprimo periodo, alla perdita dei requisiti èequiparato il mancato deposito della di-chiarazione di cui al comma 15. »

10. Il comma 7 dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,n. 33, è sostituito dal seguente:

10. Identico.

« 7. Entro sessanta giorni dalla perditadei requisiti di cui al comma 1, le PMIinnovative sono cancellate dalla sezionespeciale del registro delle imprese di cui alcomma 2, con provvedimento del conser-vatore impugnabile ai sensi dell’articolo2189, terzo comma, del codice civile, per-manendo l’iscrizione alla sezione ordinariadel registro delle imprese. Alla perdita deirequisiti è equiparato il mancato depositodella dichiarazione di cui al comma 6. ».

11. All’articolo 223-septiesdecies delle di-sposizioni per l’attuazione del codice civilee disposizioni transitorie, dopo il primocomma è aggiunto il seguente:

11. Identico:

« Ai fini dello scioglimento e cancella-zione ai sensi del primo comma, l’ente dicui all’articolo 7 della legge 29 dicembre1993, n. 580, trasmette all’autorità di vigi-lanza, alla chiusura di ogni semestre solare,l’elenco degli enti cooperativi, anche inliquidazione ordinaria, che non hanno de-positato i bilanci di esercizio da oltre cin-que anni. L’autorità di vigilanza verifical’assenza di valori patrimoniali immobiliarimediante apposita indagine massiva neipubblici registri, in attuazione delle con-venzioni che devono essere all’uopo stipu-late con le competenti autorità detentricidei registri predetti. ».

« Ai fini dello scioglimento e della can-cellazione ai sensi del primo comma, l’entedi cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre1993, n. 580, trasmette all’autorità di vigi-lanza, alla chiusura di ogni semestre solare,l’elenco degli enti cooperativi, anche inliquidazione ordinaria, che non hanno de-positato i bilanci di esercizio da oltre cin-que anni. L’autorità di vigilanza verifical’assenza di valori patrimoniali immobiliarimediante apposita indagine massiva neipubblici registri, in attuazione delle con-venzioni che devono essere all’uopo stipu-late con le competenti autorità detentricidei registri predetti. ».

Atti Parlamentari — 230 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 231: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

12. All’articolo 5 della legge 17 luglio1975, n. 400, dopo il primo comma è ag-giunto il seguente:

12. Identico:

« L’autorità di vigilanza trasmette il de-creto di cancellazione di cui al primo commaall’indirizzo di posta elettronica certificatadella conservatoria competente per territo-rio che provvede, senza indugio, alla can-cellazione dei gravami, delle trascrizioni edelle domande in quello indicate. ».

« L’autorità di vigilanza trasmette il de-creto di cancellazione di cui al primo commaall’indirizzo di posta elettronica certificatadella conservatoria competente per territo-rio che provvede, senza indugio, alla can-cellazione dei gravami, delle trascrizioni edelle domande indicate nel decreto. ».

12-bis. In conseguenza dell’emergenzasanitaria da COVID-19 e dell’esigenza digarantire alle imprese la lavorazione dellenumerose pratiche presentate e ancora gia-centi presso le Camere di commercio, in-dustria, artigianato e agricoltura, il termineper la conclusione dei procedimenti diaccorpamento di cui al comma 1 dell’arti-colo 61 del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, è fissato al 30 novembre 2020.

12-ter. Al codice civile sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 2492:

1) dopo il terzo comma è inserito ilseguente:

« Entro i cinque giorni successivi allapresentazione del reclamo, il cancellierecomunica la notizia in via telematica, aifini dell’annotazione, al competente ufficiodel registro delle imprese »;

2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Un estratto dellasentenza definitiva che decide sul reclamoè trasmesso, entro cinque giorni, dal can-celliere al competente ufficio del registrodelle imprese per la relativa annotazione »;

b) all’articolo 2495:

1) al primo comma sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « , salvo quantodisposto dal secondo comma »;

2) dopo il primo comma è inseritoil seguente:

« Decorsi cinque giorni dalla scadenzadel termine previsto dal terzo comma del-l’articolo 2492, il conservatore del registrodelle imprese iscrive la cancellazione dellasocietà qualora non riceva notizia della

Atti Parlamentari — 231 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 232: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

presentazione di reclami da parte del can-celliere ».

Articolo 40-bis.

(Semplificazione del terminale unico per ibuoni pasto elettronici)

1. All’articolo 144 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, laparola: « individuati » è sostituita dalle se-guenti: « individuati le modalità attuativedella disposizione di cui al comma 6-bis,nonché »;

b) dopo il comma 6 è inserito ilseguente:

« 6-bis. In caso di buoni pasto in formaelettronica previsti dall’articolo 4, comma3, del regolamento di cui al decreto delMinistro dello sviluppo economico 7 giugno2017, n. 122, è garantito agli esercizi con-venzionati un unico terminale di paga-mento ».

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

Articolo 40-ter.

(Semplificazioni per le attività di recuperodei materiali metallici)

1. Al fine di incentivare azioni di recu-pero dei materiali metallici e promuovereuna gestione sostenibile, efficiente e razio-nale degli stessi, secondo i princìpi dell’e-conomia circolare, le attività di raccolta etrasporto degli stessi materiali avviati aspecifiche attività di recupero possono es-sere svolte con modalità semplificate diiscrizione all’Albo nazionale gestori am-bientali di cui all’articolo 212 del decretolegislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal finepresso l’Albo è istituito un registro al qualele aziende italiane ed estere possono iscri-versi ai fini dell’abilitazione all’eserciziodella raccolta e del trasporto in modalitàsemplificata. Entro sessanta giorni dalla

Atti Parlamentari — 232 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 233: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, l’Albodefinisce apposite modalità semplificate diiscrizione nel registro che promuovano efacilitino l’ingresso nel mercato, anche dal-l’estero, per le imprese che intendano svol-gere tali attività.

2. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

Articolo 40-quater.

(Semplificazioni in materia di visto perinvestitori esteri)

1. All’articolo 26-bis del testo unico dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998,n. 286, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole:« agli stranieri che intendono effettuare »sono aggiunte le seguenti: « , in nome pro-prio o per conto della persona giuridicache legalmente rappresentano »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti iseguenti:

« 3-bis. Qualora la richiesta del nullaosta di cui al comma 3 sia presentata dallegale rappresentante della persona giuri-dica straniera, l’autorità amministrativa,individuata con il decreto di cui al comma2, richiede al Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale la preli-minare verifica sulla sussistenza della con-dizione di reciprocità di cui all’articolo 16delle disposizioni sulla legge in generalepremesse al codice civile.

3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensidel comma 3-bis reca l’attestazione dell’av-venuta verifica della condizione di recipro-cità di cui all’articolo 16 delle disposizionisulla legge in generale premesse al codicecivile »;

c) dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. Il soggetto titolare del permessodi soggiorno per investitori esercita gli stessidiritti inerenti al permesso di soggiornoper lavoro autonomo di cui all’articolo 26,

Atti Parlamentari — 233 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 234: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

è esonerato dalla verifica della condizionedi reciprocità di cui all’articolo 16 delledisposizioni sulla legge in generale pre-messe al codice civile e, per la duratacomplessiva di cinque anni a decorrere dalprimo rilascio, è esonerato dall’obbligo dellasottoscrizione dell’accordo di integrazionedi cui all’articolo 4-bis e dagli obblighiinerenti alla continuità del soggiorno inItalia previsti dal regolamento di attua-zione ».

Articolo 41.

(Semplificazione del Sistema di monitoraggiodegli investimenti pubblici e riduzione deglioneri informativi a carico delle Amministra-

zioni pubbliche)

Articolo 41.

(Semplificazione del Sistema di monitoraggiodegli investimenti pubblici e riduzione deglioneri informativi a carico delle Amministra-

zioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare sistemi di mo-nitoraggio degli investimenti pubblici, an-che per garantire la trasparenza dell’azioneamministrativa, attuare pienamente i prin-cìpi di interoperabilità e unicità dell’inviodei dati, semplificare le modalità di utilizzodel Sistema vigente di monitoraggio degliinvestimenti pubblici, all’articolo 11 dallalegge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

1. Identico:

« 2-bis. Gli atti amministrativi anche dinatura regolamentare adottati dalle Ammi-nistrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,che dispongono il finanziamento pubblicoo autorizzano l’esecuzione di progetti diinvestimento pubblico, sono nulli in as-senza dei corrispondenti codici di cui alcomma 1 che costituiscono elemento essen-ziale dell’atto stesso.

« 2-bis. Identico.

2-ter. Le Amministrazioni che emananoatti amministrativi che dispongono il finan-ziamento pubblico o autorizzano l’esecu-zione di progetti di investimento pubblico,associano negli atti stessi, il Codice unico diprogetto dei progetti autorizzati al pro-gramma di spesa con l’indicazione dei fi-nanziamenti concessi a valere su dette mi-sure, della data di efficacia di detti finan-ziamenti e del valore complessivo dei sin-goli investimenti. A tal fine il Dipartimentoper la programmazione e il coordinamentodella politica economica, il Dipartimento

2-ter. Le Amministrazioni che emananoatti amministrativi che dispongono il finan-ziamento pubblico o autorizzano l’esecu-zione di progetti di investimento pubblicoassociano negli atti stessi il Codice unico diprogetto dei progetti autorizzati al pro-gramma di spesa con l’indicazione dei fi-nanziamenti concessi a valere su dette mi-sure, della data di efficacia di detti finan-ziamenti e del valore complessivo dei sin-goli investimenti. A tal fine il Dipartimentoper la programmazione e il coordinamentodella politica economica, il Dipartimento

Atti Parlamentari — 234 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 235: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ella Ragioneria Generale dello Stato e ilDipartimento per le Politiche di Coesioneconcordano modalità per fornire il neces-sario supporto tecnico per lo svolgimentodell’attività di cui al periodo precedente alfine di garantire la corretta programma-zione e il monitoraggio della spesa di cia-scun programma e dei relativi progetti fi-nanziati.

della Ragioneria Generale dello Stato e ilDipartimento per le Politiche di Coesioneconcordano modalità per fornire il neces-sario supporto tecnico per lo svolgimentodell’attività di cui al periodo precedente alfine di garantire la corretta programma-zione e il monitoraggio della spesa di cia-scun programma e dei relativi progetti fi-nanziati.

2-quater. I soggetti titolari di progettid’investimento pubblico danno notizia, conperiodicità annuale, in apposita sezione deipropri siti web istituzionali, dell’elenco deiprogetti finanziati, indicandone il CUP, l’im-porto totale del finanziamento, le fontifinanziarie, la data di avvio del progetto elo stato di attuazione finanziario e proce-durale.

2-quater. Identico.

2-quinquies. Entro il 30 giugno di ognianno, l’Autorità politica delegata agli inve-stimenti pubblici ove nominata, con il sup-porto del Dipartimento per la programma-zione e il coordinamento della politica eco-nomica, presenta al Comitato Interministe-riale per la Programmazione Economicaun’informativa sullo stato di attuazione dellaprogrammazione degli investimenti pub-blici, in base agli esiti dell’applicazione delpresente articolo. Entro il medesimo ter-mine, il Ministro per il SUD e la CoesioneTerritoriale, con il supporto del Diparti-mento per le Politiche di Coesione, pre-senta al Comitato Interministeriale per laProgrammazione Economica un’informa-tiva sullo stato di attuazione della program-mazione degli investimenti pubblici finan-ziati con le risorse nazionali e comunitarieper lo sviluppo e la coesione. A tal fine ilDipartimento della Ragioneria dello Statomette a disposizione del Dipartimento perla programmazione e il coordinamento dellapolitica economica e del Dipartimento perle Politiche di Coesione, in cooperazioneapplicativa, i corrispondenti dati rilevatidalle Amministrazioni pubbliche nella bancadati delle Amministrazioni pubbliche di cuialla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con lericonciliazioni, ove presenti, con i dati dipagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cuiall’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009,n. 196, e dal sistema della fatturazione

2-quinquies. Entro il 30 giugno di ognianno, l’Autorità politica delegata agli inve-stimenti pubblici ove nominata, con il sup-porto del Dipartimento per la programma-zione e il coordinamento della politica eco-nomica, presenta al Comitato Interministe-riale per la Programmazione Economicaun’informativa sullo stato di attuazione dellaprogrammazione degli investimenti pub-blici, in base agli esiti dell’applicazione delpresente articolo. Entro il medesimo ter-mine, il Ministro per il Sud e la CoesioneTerritoriale, con il supporto del Diparti-mento per le Politiche di Coesione, pre-senta al Comitato Interministeriale per laProgrammazione Economica un’informa-tiva sullo stato di attuazione della program-mazione degli investimenti pubblici finan-ziati con le risorse nazionali e comunitarieper lo sviluppo e la coesione. A tal fine ilDipartimento della Ragioneria dello Statomette a disposizione del Dipartimento perla programmazione e il coordinamento dellapolitica economica e del Dipartimento perle Politiche di Coesione, in cooperazioneapplicativa, i corrispondenti dati rilevatidalle Amministrazioni pubbliche nella bancadati delle Amministrazioni pubbliche di cuialla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con lericonciliazioni, ove presenti, con i dati dipagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cuiall’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009,n. 196, e dal sistema della fatturazione

Atti Parlamentari — 235 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 236: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

elettronica, di cui alla legge 24 dicembre2007, n. 144.

elettronica, di cui alla legge 24 dicembre2007, n. 244.

2-sexies. All’attuazione del presente ar-ticolo le Amministrazioni provvedono neilimiti delle risorse umane finanziarie estrumentali disponibili allo scopo a legisla-zione vigente. ».

2-sexies. Identico. ».

2. Al comma 7 dell’articolo 1 della legge17 maggio 1999, n. 144 è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Una quota del fondopari a 900.000 euro annui, a decorreredall’anno 2021, è assegnata al finanzia-mento delle attività di cui al comma 5. ».

2. Identico.

3. All’articolo 44 del decreto-legge del30 aprile 2019, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

3. Identico.

« 2-bis. I sistemi di gestione e controllodei Piani di sviluppo e coesione di cui alcomma 1, sono improntati, sulla base dilinee guida definite dall’Agenzia per la co-esione territoriale, a criteri di proporzio-nalità e semplificazione, fermi restando icontrolli di regolarità amministrativo con-tabile degli atti di spesa previsti dalla legi-slazione vigente. ».

3-bis. All’articolo 7-bis, comma 2-bis,del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primoperiodo è inserito il seguente: « La comu-nicazione di cui al periodo precedente,entro trenta giorni dalla ricezione, è tra-smessa dal Ministro per il Sud e la coe-sione territoriale all’autorità politica dele-gata per il coordinamento della politicaeconomica e la programmazione degli in-vestimenti pubblici di interesse nazionale ».

Articolo 42.

(Semplificazioni dell’attività del Comitato in-terministeriale

per la programmazione economica)

Articolo 42.

(Semplificazioni dell’attività del Comitato in-terministeriale

per la programmazione economica)

1. All’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,

1. Identico.

Atti Parlamentari — 236 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 237: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

n. 55, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) le parole: « 2019 e 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2022 »;

b) dopo le parole: « soggetto aggiudi-catore », sono aggiunte le seguenti: « , ancheai fini della localizzazione e, ove occor-rente, previa convocazione da parte di que-st’ultimo della Conferenza di servizi, »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « In caso di approvazione da partedel soggetto aggiudicatore, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti rende unainformativa al CIPE. ».

2. All’articolo 202 del Codice dei con-tratti pubblici di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, èinserito il seguente:

2. Identico.

« 8-bis. Per i finanziamenti approvatidal Comitato interministeriale per la pro-grammazione economica senza contestualeapprovazione dei progetti, con particolareriferimento a quelli approvati ai sensi del-l’articolo 5 della legge 26 febbraio 1992,n. 211, l’utilizzo di eventuali ribassi di garao risorse liberatesi in corso d’opera è au-torizzato dal Ministero delle infrastrutturee dei trasporti previa richiesta e istruttoriapresentate dal soggetto attuatore, e conte-stuale individuazione degli interventi dafinanziare nell’ambito della medesima operain cui i ribassi e le risorse si sono deter-minate. Il Ministero delle infrastrutture edei trasporti rende informativa al CIPE inmerito a tali autorizzazioni. ».

3. All’articolo 216 del Codice dei con-tratti pubblici di cui al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-octies è aggiunto, il seguente:

3. Identico:

« 27-nonies. Le proroghe della dichiara-zione di pubblica utilità e del vincolo pre-ordinato all’esproprio in scadenza su pro-getti già approvati dal Comitato intermini-steriale per la programmazione economica(CIPE) in base al previgente decreto legi-slativo 12 aprile 2006, n. 163, sono appro-vate direttamente dal soggetto aggiudica-tore. Il Ministero delle infrastrutture e dei

« 27-novies. Identico. ».

Atti Parlamentari — 237 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 238: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

trasporti entro il 31 dicembre di ciascunanno rende una informativa al CIPE inmerito alle proroghe disposte nel corsodell’anno e ai termini in scadenza nell’annosuccessivo. ».

4. All’articolo 6 della legge 31 dicembre2009, n. 196, il comma 4 è sostituito dalseguente: « 4. Il Dipartimento per la pro-grammazione e il coordinamento della po-litica economica della Presidenza del Con-siglio dei ministri trasmette alle Camere,entro il 30 giugno di ciascun anno, unarelazione concernente l’attività e le delibe-razioni del Comitato interministeriale perla programmazione economica (CIPE) adot-tate nel corso dell’anno precedente. A de-correre dall’anno 2022 la relazione con-tiene anche le attività svolte in materia disviluppo sostenibile. ».

4. Identico.

Articolo 43.

(Semplificazione per l’erogazione delle ri-sorse pubbliche in agricoltura, in materia dicontrolli nonché di comunicazioni indivi-duali dei provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-ficazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111)

Articolo 43.

(Semplificazione per l’erogazione delle ri-sorse pubbliche in agricoltura, in materia dicontrolli nonché di comunicazioni indivi-duali dei provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 38, comma 7, del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Al fine di assicurare la continuità e lasemplificazione delle attività amministra-tive, ivi compresi i controlli propedeutici esuccessivi necessari all’erogazione delle ri-sorse pubbliche in agricoltura, anche inconsiderazione delle misure restrittive in-trodotte per il contenimento e la gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19e delle conseguenti misure di sostegno, nel-l’ambito del Sistema Informativo AgricoloNazionale (SIAN) sono adottate le seguentimisure:

1. Identico:

a) è istituito un nuovo sistema unicodi identificazione delle parcelle agricole inconformità all’articolo 5 del regolamentodelegato (UE) n. 640/2014 della Commis-sione, dell’11 marzo 2014, basato sull’evo-luzione e sviluppo di sistemi digitali chesupportano l’utilizzo di applicazioni grafi-che e geo-spaziali per agevolare gli adem-pimenti previsti in capo ai produttori dalla

a) è istituito un nuovo sistema unicodi identificazione delle parcelle agricole inconformità all’articolo 5 del regolamentodelegato (UE) n. 640/2014 della Commis-sione, dell’11 marzo 2014, basato sull’evo-luzione e sviluppo di sistemi digitali chesupportano l’utilizzo di applicazioni grafi-che e geo-spaziali per agevolare gli adem-pimenti previsti in capo ai produttori dalla

Atti Parlamentari — 238 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 239: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

normativa dell’Unione e nazionale in ma-teria agricola e per l’esecuzione delle atti-vità di gestione e di controllo di compe-tenza delle amministrazioni pubbliche;

normativa dell’Unione europea e nazionalein materia agricola e per l’esecuzione delleattività di gestione e di controllo di com-petenza delle amministrazioni pubbliche;

b) l’anagrafe delle aziende agricole dicui all’articolo 1 del decreto del Presidentedella Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,banca dati di interesse nazionale ai sensidell’articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter),del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,è costituita dall’insieme dei fascicoli azien-dali di cui all’articolo 9 del suddetto de-creto del Presidente della Repubblica, con-seguentemente per le finalità di cui al pre-sente articolo, il fascicolo aziendale deveessere confermato o aggiornato annual-mente in modalità grafica e geo-spazialeper consentire l’attivazione dei procedi-menti amministrativi che utilizzano le in-formazioni ivi contenute;

b) l’anagrafe delle aziende agricole dicui all’articolo 1 del decreto del Presidentedella Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,banca dati di interesse nazionale ai sensidell’articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter),del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,è costituita dall’insieme dei fascicoli azien-dali di cui all’articolo 9 del suddetto de-creto del Presidente della Repubblica n. 503del 1999; conseguentemente, per le finalitàdi cui al presente articolo, il fascicolo azien-dale deve essere confermato o aggiornatoannualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l’attivazione dei pro-cedimenti amministrativi che utilizzano leinformazioni ivi contenute;

c) la superficie aziendale, dichiarataattraverso l’utilizzo di strumenti grafici egeo-spaziali ai fini della costituzione o del-l’aggiornamento dei fascicoli aziendali aisensi della lettera b), è verificata sulla basedel sistema di identificazione della parcellaagricola di cui alla lettera a); le particellecatastali individuate dai titoli di condu-zione, contenuti nel fascicolo aziendale,possono essere utilizzate ai fini della loca-lizzazione geografica delle superfici.

c) identica.

2. Il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore del presentedecreto, adotta i necessari provvedimentiattuativi.

2. Identico.

3. All’articolo 1 del decreto-legge 24giugno 2014, n. 91, convertito, con modifi-cazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,sono apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico.

a) alla rubrica, dopo le parole: « im-prese agricole » sono inserite le seguenti: « ealimentari e mangimistiche »;

b) ai commi 1 e 2, dopo le parole:« imprese agricole », ovunque ricorrono, sonoinserite le seguenti: « e alimentari e man-gimistiche »;

Atti Parlamentari — 239 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 240: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole « sola »,« per la prima volta » e « entro il termine diventi giorni dalla data di ricezione dell’attodi diffida » sono soppresse e sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « entro un ter-mine non superiore a novanta giorni, anchepresentando, a tal fine, specifici impegni »;

2) al secondo periodo sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « anche tramitecomunicazione al consumatore »;

3) dopo il quarto periodo è ag-giunto, in fine, il seguente: « La diffida èapplicabile anche ai prodotti già posti incommercio, a condizione che per essi ven-gano sanate le violazioni nei termini di cuial presente comma. ».

4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238,sono apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico.

a) all’articolo 12, comma 2, le parole« , da effettuare almeno cinque giorni primadell’inizio dell’attività », sono soppresse;

b) all’articolo 14, comma l, le parole« , entro il quinto giorno antecedente allaloro effettuazione, » sono soppresse;

c) all’articolo 16, il comma 2 è sosti-tuito dal seguente: « 2. La detenzione e ilsuccessivo confezionamento sono subordi-nati ad apposita registrazione. L’ufficio ter-ritoriale può definire specifiche modalitàvolte a prevenire eventuali violazioni. »;

d) all’articolo 38, comma 7, dopo leparole « per le partite medesime », sonoaggiunte le seguenti: « fatti salvi eventualiprovvedimenti adottati dall’Autorità com-petente in caso di calamità naturali o con-dizioni meteorologiche sfavorevoli ovverodi adozione di misure sanitarie o fitosani-tarie che impediscano temporaneamenteagli operatori di rispettare il disciplinare diproduzione »;

e) all’articolo 38, dopo il comma 7, èaggiunto il seguente: « 7- bis. In caso didichiarazione di calamità naturali ovverodi adozione di misure sanitarie o fitosani-tarie, o altre cause di forza maggiore, ri-conosciute dall’Autorità competente, cheimpediscano temporaneamente agli opera-

Atti Parlamentari — 240 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 241: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

tori di rispettare il disciplinare di produ-zione, è consentito imbottigliare un vinosoggetto all’obbligo di cui all’articolo 35,comma 2, lettera c), al di fuori della per-tinente zona geografica delimitata. ».

4-bis. Per le colture arboree ubicate suterreni di origine vulcanica, in caso disuperamento dei limiti di acido fosforosostabiliti dalla normativa vigente in materiadi produzione con metodo biologico, qua-lora a seguito degli opportuni accertamentida parte dell’organismo di controllo lacontaminazione sia attribuibile alla naturadel suolo, non si applica il provvedimentodi soppressione delle indicazioni biologi-che. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, con decreto del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, d’intesa con la Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano, possono essere stabilite specifichesoglie di presenza di acido fosforoso per iprodotti coltivati nelle predette aree.

5. All’articolo 11 del decreto legislativo23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4,dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, ilseguente: « Non si procede all’irrogazionedella sanzione nel caso in cui il soggettosanzionato abbia operato, nel periodo incui è avvenuta la constatazione della vio-lazione, in territori colpiti da calamità na-turali ovvero sui quali vi sia stata l’ado-zione di misure sanitarie o fitosanitarie. ».

5. Identico.

6. All’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986,n. 462, le parole « di uno » sono soppresse.

6. Identico.

7. All’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, al secondo periodo, le parole da« l’INPS » a « di variazione » sono sostituitedalle seguenti: « l’INPS provvede alla noti-fica ai lavoratori interessati mediante co-municazione individuale a mezzo racco-mandata, posta elettronica certificata o al-tra modalità idonea a garantire la pienaconoscibilità » e il terzo periodo è sop-presso.

7. Identico.

Atti Parlamentari — 241 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 242: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

7-bis. Per i prodotti agricoli e agroali-mentari, nonché per gli alimenti o per illoro ingrediente primario, somministratinell’esercizio delle attività agrituristiche dicui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nelrispetto della vigente normativa europea, èpossibile evidenziare il luogo di produ-zione, con modalità idonee a rendere chiaree facilmente leggibili o acquisibili da partedel consumatore le informazioni fornite.

7-ter. Le liste delle vivande degli esercizipubblici adibiti alla somministrazione dicibi e bevande nelle attività di cui all’arti-colo 3, comma 6, della legge 25 agosto1991, n. 287, possono riportare, chiara-mente visibili e leggibili, le indicazioni re-lative:

a) al Paese, alla regione o alla localitàdi origine e di produzione delle materieprime impiegate per la preparazione diciascuna vivanda;

b) al nome, alla ragione sociale o almarchio e alla sede legale del produttore odell’importatore, in caso di provenienza daun Paese estero, delle materie prime im-piegate per la preparazione di ciascunavivanda;

c) alle caratteristiche organolettiche emerceologiche delle materie prime impie-gate per la preparazione di ciascuna vi-vanda e ai metodi di lavorazione utilizzati,ove questi siano determinanti per la qua-lità o per le caratteristiche organolettiche omerceologiche delle vivande.

7-quater. All’articolo 3 del decreto le-gislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo ilcomma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. In caso di adesione al Sistemadi qualità nazionale di produzione inte-grata, istituito dall’articolo 2, comma 3,della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altrisistemi di certificazione volontari conformia standard internazionali basati sulla so-stenibilità e qualora il rispetto delle rela-tive norme tecniche collegate lo renda ne-cessario, è ammessa una deroga alle indi-cazioni sull’impiego dei fitofarmaci ripor-tate in etichetta. Restano comunqueinderogabili i requisiti previsti all’articolo

Atti Parlamentari — 242 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 243: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

31, paragrafo 3, del regolamento (CE)n. 1107/2009 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 21 ottobre 2009 ».

Articolo 43-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alleinformazioni sugli alimenti)

1. All’articolo 5-bis del decreto legisla-tivo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di semplificare le pro-cedure in materia di accesso alle informa-zioni sugli alimenti, il Ministero della sa-lute rende disponibili, ogni sei mesi, tra-mite pubblicazione nel proprio sito inter-net, in una distinta partizione della sezione“Amministrazione trasparente”, tutti i datiaggiornati raccolti e comunque detenutirelativi ad alimenti, mangimi e animali vividestinati al consumo umano provenientidai Paesi dell’Unione europea nonché daPaesi terzi, anche con riguardo ai datiidentificativi degli operatori economici cheabbiano effettuato le operazioni di entrata,uscita, transito e deposito dei suddetti pro-dotti. All’attuazione del presente articolo ilMinistero della salute provvede con le ri-sorse umane, strumentali e finanziarie di-sponibili a legislazione vigente e senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Articolo 43-ter.

(Modifiche alla legge n. 238 del 2016)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, le parole:« 1° agosto » sono sostituite dalle seguenti:« 15 luglio »;

Atti Parlamentari — 243 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 244: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

b) all’articolo 31, il comma 5 è sosti-tuito dal seguente:

« 5. La menzione “superiore” non puòessere abbinata alla menzione “novello”,fatte salve le denominazioni preesistenti »;

c) all’articolo 33, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

« 1. Il riconoscimento della DOCG èriservato ai vini già riconosciuti a DOC daalmeno sette anni, che siano ritenuti diparticolare pregio, per le caratteristichequalitative intrinseche e per la rinomanzacommerciale acquisita, e che siano statirivendicati, nell’ultimo biennio, da almenoil 66 per cento, inteso come media, deisoggetti che conducono vigneti dichiaratiallo schedario viticolo di cui all’articolo 8,che rappresentino almeno il 66 per centodella superficie totale dichiarata allo sche-dario viticolo idonea alla rivendicazionedella relativa denominazione e che, negliultimi cinque anni, siano stati certificati eimbottigliati dal 51 per cento degli opera-tori autorizzati, che rappresentino almenoil 66 per cento della produzione certificatadi quella DOC »;

d) all’articolo 41, il comma 5 è sosti-tuito dal seguente:

« 5. Le attività di cui alla lettera e) delcomma 1 e alla lettera e) del comma 4 sonodistinte dalle attività effettuate dagli orga-nismi di controllo e sono svolte, nel ri-spetto della normativa nazionale e dell’U-nione europea, sotto il coordinamento del-l’ICQRF e in raccordo con le regioni. L’at-tività di vigilanza di cui alla lettera e) delcomma 1 e alla lettera e) del comma 4 èesplicata prevalentemente nella fase delcommercio e consiste nella verifica che leproduzioni certificate rispondano ai requi-siti previsti dai disciplinari e che prodottisimilari non ingenerino confusione nei con-sumatori e non rechino danni alle produ-zioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatoriincaricati dai consorzi, nell’esercizio di talifunzioni, può essere attribuita la qualificadi agente di pubblica sicurezza nelle formedi legge ad opera dell’autorità competente;i consorzi possono richiedere al Ministeroil rilascio degli appositi tesserini di rico-

Atti Parlamentari — 244 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 245: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

noscimento, sulla base della normativa vi-gente. Gli agenti vigilatori già in possessodella qualifica di agente di pubblica sicu-rezza mantengono la qualifica stessa, salvoche intervenga espresso provvedimento direvoca. Gli agenti vigilatori in nessun modopossono effettuare attività di vigilanza sugliorganismi di controllo né possono svolgereattività di autocontrollo sulle produzioni »;

e) l’articolo 46 è abrogato;

f) all’articolo 64, il comma 2 è sosti-tuito dal seguente:

« 2. Gli organismi di controllo devonoessere accreditati in base alla norma UNICEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni casoalla sua versione più aggiornata. Gli orga-nismi di controllo esistenti aventi naturapubblica devono adeguarsi a tale normaentro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente disposizione ».

Articolo 43-quater.

(Misure per favorire l’ingresso in agricol-tura di giovani imprenditori)

1. Per contrastare la perdita di liquiditàdelle imprese dovuta alla diffusione delCOVID-19, all’articolo 10 del decreto legi-slativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1è sostituito dal seguente:

« 1. Ai soggetti ammessi alle agevola-zioni di cui al presente capo possono essereconcessi mutui agevolati per gli investi-menti, a un tasso pari a zero, della duratamassima di dieci anni comprensiva delperiodo di preammortamento e di importonon superiore al 60 per cento della spesaammissibile, nonché un contributo a fondoperduto fino al 35 per cento della spesaammissibile. Per le iniziative nel settoredella produzione agricola il mutuo agevo-lato ha una durata, comprensiva del pe-riodo di preammortamento, non superiorea quindici anni ».

2. Con decreto del Ministero delle po-litiche agricole alimentari e forestali, daadottare di concerto con il Ministero del-l’economia e delle finanze entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore della

Atti Parlamentari — 245 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 246: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

legge di conversione del presente decreto,sono dettate le misure di attuazione delpresente articolo al fine di assicurare, inparticolare, la compatibilità delle disposi-zioni di cui al comma 1 con le agevolazionipreviste a legislazione vigente dall’articolo10 del decreto legislativo 21 aprile 2000,n. 185, in modo da garantire l’assenza dioneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. All’attuazione del comma 1 si prov-vede senza nuovi o maggiori oneri per ilbilancio dello Stato e nell’ambito dellerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente.

Articolo 44.

(Misure a favore degli aumenti di capitale)

Articolo 44.

(Misure a favore degli aumenti di capitale)

1. Sino alla data del 30 aprile 2021, acondizione che sia rappresentata almeno lametà del capitale sociale, non si applica lamaggioranza rafforzata del voto favorevoledi almeno due terzi del capitale rappresen-tato in assemblea, richiesta dall’articolo2368, secondo comma, secondo periodo,del codice civile e dall’articolo 2369, terzoe settimo comma, del codice civile, alledeliberazioni aventi ad oggetto:

1. In deroga agli articoli 2368, secondocomma, e 2369, terzo e settimo comma, delcodice civile, sino alla data del 30 giugno2021, a condizione che sia rappresentataalmeno la metà del capitale sociale, sonoapprovate con il voto favorevole della mag-gioranza del capitale rappresentato in as-semblea, anche qualora lo statuto prevedamaggioranza più elevate, le deliberazioniaventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale connuovi conferimenti, ai sensi degli articoli2440 e 2441 del codice civile;

a) gli aumenti del capitale sociale me-diante nuovi conferimenti, ai sensi degliarticoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;

b) l’introduzione nello statuto socialedella clausola che consente di escludere ildiritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441,quarto comma, secondo periodo, del codicecivile, come modificato dal presente arti-colo;

soppressa

c) l’attribuzione agli amministratoridella facoltà di aumentare il capitale so-ciale, ai sensi dell’articolo 2443 del codicecivile.

b) l’introduzione nello statuto delladelega agli amministratori ad aumentare ilcapitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443del codice civile, per aumenti di capitale dadeliberare fino al 30 giugno 2021.

2. Nei casi di cui al comma 1, la deli-berazione è pertanto validamente assuntacon il voto favorevole della maggioranzadel capitale rappresentato in assemblea,anche qualora lo statuto preveda maggio-ranze più elevate.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano anche alle società a responsabi-lità limitata, ai sensi degli articoli 2480,2481 e 2481-bis del codice civile.

Atti Parlamentari — 246 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 247: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

3. Sino alla data del 30 aprile 2021, lesocietà con azioni quotate in mercati rego-lamentati o in sistemi multilaterali di ne-goziazione possono deliberare aumenti delcapitale sociale con nuovi conferimenti, conesclusione del diritto di opzione, ai sensidell’articolo 2441, quarto comma, secondoperiodo, del codice civile, anche in man-canza di espressa previsione statutaria, neilimiti del 20 per cento del capitale socialepreesistente ovvero, in caso di mancataindicazione del valore nominale, nei limitidel 20 per cento del numero delle azionipreesistenti, alle condizioni previste dallanorma medesima. I termini di convoca-zione dell’assemblea per discutere e deli-berare su tale argomento sono ridotti dellametà.

3. Sino alla data del 30 giugno 2021, lesocietà con azioni quotate in mercati rego-lamentati o negoziate in sistemi multilate-rali di negoziazione possono deliberare l’au-mento del capitale sociale mediante nuoviconferimenti, con esclusione del diritto diopzione, ai sensi dell’articolo 2441, quartocomma, secondo periodo, del codice civile,anche in mancanza di espressa previsionestatutaria, nei limiti del 20 per cento delcapitale sociale preesistente.

4. Il secondo, il terzo e il quarto commadell’articolo 2441 del codice civile, comemodificato dal presente articolo, sono so-stituiti dai seguenti:

4. All’articolo 2441 del codice civile sonoapportate le seguenti modificazioni:

« L’offerta di opzione deve essere depo-sitata per l’iscrizione presso l’ufficio delregistro delle imprese e contestualmenteresa nota mediante un avviso pubblicatosul sito internet della società, con modalitàatte a garantire la sicurezza del sito me-desimo, l’autenticità dei documenti e lacertezza della data di pubblicazione o, inmancanza, mediante deposito presso la sededella società. Per l’esercizio del diritto diopzione deve essere concesso un terminenon inferiore a quattordici giorni dallapubblicazione dell’offerta sul sito internetdella società con le modalità sopra de-scritte, o, in mancanza, dall’iscrizione nelregistro delle imprese.

a) al secondo comma, l’ultimo pe-riodo è sostituito dal seguente: « Per l’eser-cizio del diritto di opzione deve essereconcesso un termine non inferiore a quat-tordici giorni dalla pubblicazione dell’of-ferta nel sito internet della società con lemodalità sopra descritte, o, in mancanza,dall’iscrizione dell’offerta nel registro delleimprese »;

Coloro che esercitano il diritto di op-zione, purché ne facciano contestuale ri-chiesta, hanno diritto di prelazione nellasottoscrizione delle azioni e delle obbliga-zioni convertibili in azioni che siano rima-ste non optate. Se le azioni sono quotate inmercati regolamentati o negoziate in si-stemi multilaterali di negoziazione, la so-cietà può prevedere che il diritto di prela-zione sulle azioni non optate debba essereesercitato contestualmente all’esercizio deldiritto di opzione, indicando il numeromassimo di azioni sottoscritte.

b) al terzo comma, dopo le parole:« quotate in mercati regolamentati » sonoinserite le seguenti: « o negoziate in sistemimultilaterali di negoziazione », dopo le pa-role: « nel mercato regolamentato » sonoinserite le seguenti: « o nel sistema multi-laterale di negoziazione » e le parole: « cin-que sedute » sono sostituite dalle seguenti:« due sedute »;

Atti Parlamentari — 247 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 248: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Il diritto di opzione non spetta per leazioni di nuova emissione che, secondo ladeliberazione di aumento del capitale, de-vono essere liberate mediante conferimentiin natura. Nelle società con azioni quotatein mercati regolamentati o negoziate insistemi multilaterali di negoziazione il di-ritto di opzione può essere escluso dallostatuto, nei limiti del dieci per cento delcapitale sociale preesistente, o, in man-canza di indicazione del valore nominaledelle azioni, nei limiti del dieci per centodel numero delle azioni preesistenti, a con-dizione che il prezzo di emissione corri-sponda al valore di mercato delle azioni eciò sia confermato in apposita relazione daun revisore legale o da una società direvisione legale. Le ragioni dell’esclusione odella limitazione devono risultare da appo-sita relazione degli amministratori, depo-sitata presso la sede sociale e pubblicata sulsito internet della società entro il terminedella convocazione dell’assemblea, salvoquanto previsto dalle leggi speciali. ».

c) al quarto comma, dopo le parole:« quotate in mercati regolamentati » sonoinserite le seguenti: « o negoziate in sistemimultilaterali di negoziazione » e dopo leparole: « società di revisione legale. » sonoaggiunte le seguenti: « Le ragioni dell’esclu-sione o della limitazione nonché i criteriadottati per la determinazione del prezzodi emissione devono risultare da appositarelazione degli amministratori, depositatapresso la sede sociale e pubblicata nel sitointernet della società entro il termine dellaconvocazione dell’assemblea, salvo quantoprevisto dalle leggi speciali ».

Articolo 44-bis.

(Semplificazione dei criteri per la qualifi-cazione delle PMI quotate)

1. Al fine di semplificare i criteri perdeterminare l’elenco delle PMI quotate an-che con l’obiettivo di pervenire ad unasemplificazione complessiva del regime ap-plicabile alle società quotate, all’articolo 1,comma 1, lettera w-quater.1), del testounico di cui al decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) le parole: « il cui fatturato ancheanteriormente all’ammissione alla negozia-zione delle proprie azioni, sia inferiore a300 milioni di euro, ovvero » sono sop-presse;

b) le parole: « entrambi i predettilimiti » sono sostituite dalle seguenti: « talelimite »;

c) le parole: « sulla base delle infor-mazioni fornite dagli emittenti » sono sop-presse.

Atti Parlamentari — 248 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 249: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2. Gli emittenti che alla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto assumono la qualifica diPMI in base al solo criterio del fatturatocontinuano a mantenere tale qualifica perdue esercizi successivi a quello in corso.

Articolo 45.

(Proroga dei termini per assicurare la con-tinuità del servizio svolto da Alitalia – So-cietà Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner

S.p.A. in amministrazione straordinaria)

Articolo 45.

(Proroga dei termini per assicurare la con-tinuità del servizio svolto da Alitalia – So-cietà Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner

S.p.A. in amministrazione straordinaria)

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 gennaio2020, n. 2, le parole « entro sei mesi dal-l’erogazione » sono sostituite dalle seguenti:« entro il 31 dicembre 2020 ».

Identico.

Articolo 45-bis.

(Proroga dei termini per gli adeguamentiantincendio nelle aerostazioni)

1. Al fine di semplificare, nonché di farfronte all’impatto delle misure di conteni-mento correlate all’emergenza sanitaria daCOVID-19 sul settore del trasporto aereo,limitatamente alle aerostazioni che si sianogià adeguate ai requisiti di sicurezza an-tincendio nei termini di cui all’articolo 6,comma 1, lettera a), del decreto del Mini-stro dell’interno 17 luglio 2014, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio2014, il termine temporale di cui alla let-tera b) del citato articolo 6, comma 1, èprorogato al 7 ottobre 2021 e il terminetemporale di cui alla lettera c) dello stessoarticolo 6, comma 1, è prorogato al 7ottobre 2023.

2. La disposizione di cui al presentearticolo non ha efficacia retroattiva e nonsana eventuali inadempimenti rispetto atermini già scaduti.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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Articolo 46.

(Semplificazioni in materia di Zone Econo-miche Speciali)

Articolo 46.

(Semplificazioni in materia di Zone Econo-miche Speciali)

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2017, n. 123, sono apportate le se-guenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 4: a) identico:

1) al comma 7-bis, le parole « IlSegretario generale dell’Autorità di sistemaportuale » sono sostituite dalle seguenti: « IlCommissario straordinario del Governo dicui al comma 6 »;

1) identico;

2) dopo il comma 7-bis sono ag-giunti i seguenti commi:

2) identico:

« 7-ter. Il Commissario straordinario delGoverno di cui al comma 6, anche avva-lendosi del supporto dell’Agenzia per laCoesione territoriale:

« 7-ter. Identico:

a) assicura il coordinamento e l’im-pulso, anche operativo, delle iniziative voltea garantire l’attrazione, l’insediamento e lapiena operatività delle attività produttivenell’ambito della ZES, ferme restando lecompetenze delle amministrazioni centralie territoriali coinvolte nell’implementa-zione dei Piani di Sviluppo Strategico, an-che nell’ottica di coordinare le specifichelinee di sviluppo dell’area con le prospet-tive strategiche delle altre ZES istituite eistituende, preservando le opportune spe-cializzazioni di mercato;

a) identica;

b) opera quale referente esterno delComitato di Indirizzo per l’attrazione el’insediamento degli investimenti produttivinelle aree ZES;

b) identica;

c) contribuisce a individuare, tra learee identificate all’interno del Piano diSviluppo Strategico, le aree prioritarie perl’implementazione del Piano, e ne cura lacaratterizzazione necessaria a garantire gliinsediamenti produttivi;

c) identica;

d) promuove la sottoscrizione di ap-positi protocolli e convenzioni tra le am-ministrazioni locali e statali coinvolte nel-l’implementazione del Piano Strategico, voltia disciplinare procedure semplificate e re-

d) promuove la sottoscrizione di ap-positi protocolli e convenzioni tra le am-ministrazioni locali e statali coinvolte nel-l’implementazione del Piano di SviluppoStrategico, volti a disciplinare procedure

Atti Parlamentari — 250 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 251: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

gimi procedimentali speciali per gli inse-diamenti produttivi nelle aree ZES.

semplificate e regimi procedimentali spe-ciali per gli insediamenti produttivi nellearee ZES.

7-quater. Alle attività previste dal comma7-ter, l’Agenzia per la coesione territorialeprovvede con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vi-gente, senza nuovi e maggiori oneri per lafinanza pubblica. »;

7-quater. Identico. »;

b) all’articolo 5, comma 1: b) identico:

1) alla lettera a-ter), le parole « en-tro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente disposizione » sonosostituite dalle seguenti: « su impulso delCommissario straordinario del Governo dicui all' articolo 4, comma 6 »;

1) identico;

2) la lettera a-sexies) è sostituitadalla seguente: « a-sexies) nelle ZES e nelleZES interregionali possono essere istituitezone franche doganali intercluse ai sensidel regolamento (UE) n. 952/2013 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 9ottobre 2013, che istituisce il codice doga-nale dell’Unione, e dei relativi atti di delegae di esecuzione. La perimetrazione di dettezone franche doganali, il cui piano strate-gico sia stato presentato dalle regioni pro-ponenti entro l’anno 2019, è proposta daciascun Comitato di indirizzo entro il 31dicembre 2020 ed è approvata con deter-minazione del direttore dell’Agenzia delledogane e dei monopoli, da adottare entrosessanta giorni dalla proposta; ».

2) la lettera a-sexies) è sostituitadalla seguente: « a-sexies) nelle ZES e nelleZES interregionali possono essere istituitezone franche doganali intercluse ai sensidel regolamento (UE) n. 952/2013 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 9ottobre 2013, che istituisce il codice doga-nale dell’Unione, e dei relativi atti di delegae di esecuzione. La perimetrazione di dettezone franche doganali, il cui Piano di Svi-luppo Strategico sia stato presentato dalleregioni proponenti entro l’anno 2019, èproposta da ciascun Comitato di indirizzoentro il 31 dicembre 2021 ed è approvatacon determinazione del direttore dell’Agen-zia delle dogane e dei monopoli, da adot-tare entro sessanta giorni dalla proposta; ».

Articolo 47.

(Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi na-zionali ed europei per gli investimenti nella

coesione e nelle riforme)

Articolo 47.

(Accelerazione nell’utilizzazione dei fondi na-zionali ed europei per gli investimenti nella

coesione e nelle riforme)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 21giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Accelerazione nell’utilizzazione deifondi nazionali ed europei per gli investi-menti nella coesione e nelle riforme »;

a) identica;

b) al comma 1, dopo le parole « all’u-tilizzazione » sono inserite le seguenti: « delle

b) identica;

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 252: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e » ele parole « alla realizzazione dei progettirealizzati con i medesimi fondi » sono so-stituite dalle seguenti: « alla realizzazionedei programmi nazionali per le riformecomunque finanziati attraverso il bilanciodell’Unione europea »;

c) dopo il comma 1 è inserito il se-guente:

c) identico:

« 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1,gli Enti e le Amministrazioni interessateinseriscono nei sistemi di valutazione delleperformance individuali dei propri diri-genti obiettivi connessi all’accelerazione del-l’utilizzazione dei fondi nazionali ed euro-pei per gli investimenti nella coesione enelle riforme. ».

« 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1,gli Enti e le Amministrazioni interessatiinseriscono nei sistemi di valutazione delleperformance individuali dei propri diri-genti obiettivi connessi all’accelerazione del-l’utilizzazione dei fondi nazionali ed euro-pei per gli investimenti nella coesione enelle riforme. ».

Articolo 48.

(Disposizioni urgenti in materia di funzio-nalità delle Autorità di sistema portuale edelle Autorità di sistema portuale, di digi-talizzazione della logistica portuale nonchédi rilancio del settore della crocieristica, del

cabotaggio marittimo e della nautica)

Articolo 48.

(Disposizioni urgenti in materia di funzio-nalità delle Autorità di sistema portuale, didigitalizzazione della logistica portuale, dicold ironing nonché di rilancio del settoredella crocieristica, del cabotaggio marittimo

e della nautica)

1. All’articolo 5 della legge 28 gennaio1994, n. 84, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

1. Identico.

a) al comma 1-quinquies, primo pe-riodo, le parole « ai sensi dell’articolo 14-quater » sono sostituite dalle seguenti: « aisensi dell’articolo 14-ter »;

b) al comma 1-sexies, dopo le parole« la destinazione funzionale delle aree in-teressate » sono aggiunte le seguenti: « non-ché i beni sottoposti al vincolo preordinatoall’esproprio nel rispetto del decreto delPresidente della Repubblica 8 giugno 2001n. 327. Se la realizzazione di un’opera pub-blica o di pubblica utilità non è prevista dalPRP, il vincolo preordinato all’esproprio, aisensi dell’articolo 10, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica 8 giugno2001, n. 327, può essere disposto dall’Au-torità di sistema portuale, mediante unaconferenza di servizi ai sensi dell’articolo14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

Atti Parlamentari — 252 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 253: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

c) al comma 2-quinquies, primo pe-riodo, le parole « ai sensi dell’articolo 14-quater » sono sostituite dalle seguenti: « aisensi dell’articolo 14-ter »;

d) il comma 5 è sostituito dal se-guente: « 5. Le modifiche che non alteranoin modo sostanziale la struttura del pianoregolatore portuale in termini di obiettivi,scelte strategiche e caratterizzazione fun-zionale delle aree portuali, relativamente alsingolo scalo marittimo, costituiscono ade-guamenti tecnico-funzionali del piano re-golatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato digestione dell’Autorità di sistema portuale,previa acquisizione della dichiarazione dinon contrasto con gli strumenti urbanisticivigenti da parte del comune o dei comuniinteressati, con riferimento esclusivo alleprevisioni delle aree destinate a funzioni diinterazione porto-città. E' successivamenteacquisito il parere del Consiglio superioredei lavori pubblici, che si esprime entroquarantacinque giorni, decorrenti dalla ri-cezione della proposta di adeguamento tec-nico-funzionale. Decorso tale termine, ilparere si intende espresso positivamente. »;

e) dopo il comma 5-bis è inserito ilseguente: « 5-ter. Per le opere pubbliche darealizzare nei porti, fermo restando quantostabilito al comma 5-bis, l’accertamentodella conformità ai piani urbanistici ed allenorme in materia di edilizia è effettuato aisensi del comma 5 ovvero, per le opere chenon comportano modificazioni plano-bati-metriche del piano regolatore portuale, insede di approvazione del progetto ai sensidell’articolo 27 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, in deroga all’articolo 7del decreto del Presidente della Repubblica6 giugno 2001, n. 380, e all’articolo 2 deldecreto del Presidente della Repubblica 18aprile 1994, n. 383. Qualora effettuato nel-l’ambito del procedimento di cui all’arti-colo 27 del citato decreto legislativo n. 50del 2016, l’accertamento di cui al primoperiodo sostituisce ad ogni effetto tutti gliatti di intesa, i pareri, i titoli abilitativianche edilizi, le autorizzazioni e i nullaosta previsti da leggi statali e regionali. ».

Atti Parlamentari — 253 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 254: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

1-bis. All’articolo 7, comma 3, dellalegge 28 gennaio 1994, n. 84, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: « sono dispo-sti » sono sostituite dalle seguenti: « pos-sono essere disposti »;

b) la lettera b) è sostituita dalla se-guente:

« b) siano riscontrati dai competentiorgani di controllo, giurisdizionali o am-ministrativi, l’omesso esercizio o gravi ir-regolarità nell’espletamento delle funzionie delle competenze previste rispettiva-mente dagli articoli 8, comma 3, e 9,comma 5, tali da compromettere il funzio-namento dell’Autorità ».

1-ter. All’articolo 5-bis della legge 28gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 èinserito il seguente:

« 1-bis. Per le operazioni di dragaggionelle aree portuali e marino costiere, oltreche nei bacini idrici, anche se non posti insiti di interesse nazionale, si utilizzano lemodalità e le migliori tecnologie disponibilifinalizzate a mitigare i rischi di propaga-zione di contaminanti, ove presenti ».

2. Al fine di mitigare gli effetti derivantidalla diffusione del virus COVID-19, non-ché per accelerare gli interventi infrastrut-turali nelle aree portuali e marino- costieredi cui all’articolo 5-bis della legge 28 gen-naio 1994, n. 84, in relazione alle opera-zioni di dragaggio in corso alla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, nonché a quelle avviate a decorreredalla medesima data e fino al 30 giugno2021, il termine massimo previsto dal terzoperiodo del comma 5 del medesimo arti-colo 5-bis è elevato a quarantacinque mesi.

2. Al fine di mitigare gli effetti derivantidalla diffusione del virus COVID-19, non-ché per accelerare gli interventi infrastrut-turali nelle aree portuali e marino- costieredi cui all’articolo 5-bis della legge 28 gen-naio 1994, n. 84, in relazione alle opera-zioni di dragaggio in corso alla data dientrata in vigore del presente decreto, non-ché a quelle avviate a decorrere dalla me-desima data e fino al 30 giugno 2021, iltermine massimo previsto dal terzo pe-riodo del comma 5 del medesimo articolo5-bis è elevato a quarantacinque mesi.

3. All’articolo 36-bis, comma 3, del de-creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, dopo le parole « dal sito diinteresse nazionale. » sono aggiunte le se-guenti: « Se la ridefinizione del perimetrodel sito riguarda una porzione ricadentenei limiti territoriali di competenza di un’Au-torità di Sistema Portuale, istituita ai sensidell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994

3. Identico.

Atti Parlamentari — 254 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 255: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

n. 84, la richiesta di ridefinizione del pe-rimetro può essere formulata anche dal-l’Autorità di Sistema Portuale, previo pa-rere degli enti locali interessati acquisitomediante una conferenza di servizi ai sensidell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,n. 241. ».

4. All’articolo 11-bis del decreto-legge26 ottobre 2019, n. 124, convertito, conmodificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,n. 157, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

4. Identico.

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente: « 1. A decorrere dall’anno 2020,una quota pari a 5 milioni di euro annuidelle risorse del fondo per il finanziamentodegli interventi di adeguamento dei porti,di cui all’articolo 18-bis, comma 1, dellalegge 28 gennaio 1994, n. 84, è destinata alfinanziamento delle attività strettamenteconnesse alla digitalizzazione della logi-stica del Paese con particolare riferimentoai porti, agli interporti, alle ferrovie e al-l’autotrasporto anche per garantire il rag-giungimento degli obiettivi di sostenibilitàdel sistema di mobilità delle merci, nonchéper il completamento degli investimenti,con particolare riferimento ai nodi (porti,interporti e piattaforme logistiche) del Mez-zogiorno. »;

b) al comma 2, le parole « di cui alcomma 1 del presente articolo » sono so-stituite dalle seguenti: « di cui al presentearticolo »;

c) dopo il comma 2, è aggiunto ilseguente: « 2-bis. Il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti è autorizzato aridefinire, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, il rapporto convenzionale stipulatoin attuazione dell’articolo 4-bis del decretolegge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2017, n. 18, con il soggetto attuatore di cuiall’articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, riconoscendo, nei limiti dell’autoriz-zazione di spesa recata dal comma 2 delmedesimo articolo 4-bis, i soli costi docu-mentati e sostenuti alla data del 31 dicem-

Atti Parlamentari — 255 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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bre 2019. Le risorse, che si rendono dispo-nibili a seguito della ridefinizione del rap-porto convenzionale, sono destinate al fi-nanziamento delle attività di cui al comma1. ».

5. Per l’attuazione del comma 4, il Mi-nistero dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare le occorrenti varia-zioni di bilancio.

5. Per l’attuazione del comma 4, il Mi-nistro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare le occorrenti varia-zioni di bilancio.

5-bis. Al fine di mitigare gli effetti dellapandemia e allo scopo di semplificare l’at-tuazione delle disposizioni di cui all’arti-colo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimoarticolo 199, comma 8, le parole: « Condecreto » sono sostituite dalle seguenti: « Conuno o più decreti » e la parola: « adottato »è sostituita dalla seguente: « adottati ».

6. Al fine di mitigare gli effetti negatividerivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionalidelle imprese esercenti attività crocieristicae di cabotaggio marittimo, le navi da cro-ciera iscritte nel Registro Internazionalepossono effettuare, fino al 31 dicembre2020, previo accordo da stipularsi tra leassociazioni datoriali e sindacali firmatariedel Contratto Collettivo Nazionale di La-voro per il settore privato dell’industriaarmatoriale, servizi di cabotaggio ai sensidell’articolo 224 del codice della naviga-zione anche in deroga all’articolo 1, comma5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,n. 457, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 1998, n. 30, per svolgereesclusivamente servizi crocieristici.

6. Identico.

7. All’articolo 1 della legge 27 dicembre2019, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:

7. Identico.

a) al comma 725, dopo le parole « al-l’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), »sono inserite le seguenti: « e all’articolo7-sexies, comma 1, lettera e-bis), »;

b) al comma 726, la parola « aprile » èsostituita dalla parola « novembre ».

7-bis. Al fine di semplificare le compo-nenti tariffarie dell’energia elettrica neces-saria per alimentare le navi tramite cold

Atti Parlamentari — 256 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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ironing, all’articolo 34-bis, comma 1, deldecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Alle stesse forniturenon si applicano gli oneri generali di si-stema, data la natura addizionale dei sud-detti prelievi ». Dall’attuazione del presentecomma non devono derivare nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica. L’Au-torità di regolazione per energia, reti eambiente provvede, ove necessario, ai con-seguenti aggiornamenti compensativi dellecomponenti tariffarie dell’energia elettrica.

Articolo 48-bis.

(Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)

1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) alla lettera c), la parola: « radio-telegrafica » è sostituita dalla seguente: « ra-dioelettrica » e le parole: « 1.600 tonnel-late » sono sostituite dalle seguenti: « 500tonnellate »;

2) la lettera d) è abrogata;

b) all’articolo 6:

1) al quarto comma, le parole: « , c),d) » sono soppresse;

2) l’ultimo comma è sostituito dalseguente:

« La durata dei certificati di cui allelettere b) e c) dell’articolo 4 è fissata incinque anni, soggetta a collaudi intermedida effettuare annualmente entro i tre mesiprecedenti o successivi rispetto alla data dirilascio dei certificati stessi. La durata delcertificato di idoneità di cui alla lettera f)dell’articolo 4 non può essere superiore adue anni, ad eccezione delle unità da pescala cui durata è fissata in tre anni ».

Atti Parlamentari — 257 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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Articolo 48-ter.

(Modifica al codice delle comunicazionielettroniche)

1. All’articolo 178, comma 1, del codicedelle comunicazioni elettroniche, di cui aldecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,dopo le parole: « le ispezioni di cui all’ar-ticolo 176 » sono inserite le seguenti: « ef-fettuati dai propri funzionari ».

Articolo 48-quater.

(Tracciabilità telematica delle movimenta-zioni delle unità navali nei porti e rinnovodel termine per la stipula delle conven-zioni di arruolamento ai sensi dell’articolo

329 del codice della navigazione)

1. Al fine di rafforzare gli interventi perla tracciabilità delle movimentazioni delleunità navali nei porti, con particolare ri-guardo alle attività dell’Agenzia delle do-gane, all’articolo 14-bis, comma 1, del de-creto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,dopo le parole: « agenti raccomandatari, »sono inserite le seguenti: « avvisatori ma-rittimi, ».

2. All’articolo 103-bis del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,le parole: « fino alla data del 31 agosto2020 » sono sostituite dalle seguenti: « finoal 31 dicembre 2020 ».

Articolo 48-quinquies.

(Zona logistica semplificata)

1. All’articolo 1, comma 62, della legge27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Qualora in unaregione ricadano più Autorità di sistemaportuale di cui alla legge 28 gennaio 1994,n. 84, e nell’ambito di una delle detteAutorità rientrino scali siti in regioni dif-ferenti, la regione è autorizzata ad istituireuna seconda Zona logistica semplificata, ilcui ambito ricomprenda, tra le altre, lezone portuali e retroportuali relative al-

Atti Parlamentari — 258 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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l’Autorità di sistema portuale che abbiascali in regioni differenti ».

2. All’articolo 1, comma 64, della pre-detta legge n. 205 del 2017 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nelle Zone lo-gistiche semplificate istituite ai sensi delsecondo periodo del comma 62 non tro-vano applicazione le agevolazioni di cuiall’articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 91 del 2017 ».

Articolo 49.

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezzadelle infrastrutture stradali e autostradali)

Articolo 49.

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezzadelle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di assicurare l’omogeneitàdella classificazione e gestione del rischio,della valutazione della sicurezza e del mo-nitoraggio delle gallerie esistenti lungo larete stradale e autostradale, con decretodel Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, sentito il Consiglio superiore deilavori pubblici, adottato entro trenta giornidalla data di entrata in vigore del presentedecreto, sono approvate apposite linee guidain materia di programmazione ed esecu-zione delle attività di indagine sullo stato diconservazione delle gallerie esistenti lungole strade statali o autostrade gestite daAnas S.p.A. o da concessionari autostra-dali, di esecuzione delle ispezioni e di pro-grammazione degli interventi di manuten-zione e di messa in sicurezza delle stesse.

1. Identico.

2. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, da adottarsi, per lemedesime finalità di cui al comma 1, sen-tito il Consiglio superiore dei lavori pub-blici e previa intesa in sede di Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonoadottate apposite linee guida in materia diprogrammazione ed esecuzione delle atti-vità di indagine sullo stato di conservazionedelle gallerie esistenti lungo le infrastrut-ture stradali diverse da quelle di cui alcomma 1, nonché di esecuzione delle ispe-zioni e di programmazione degli interventidi manutenzione e di messa in sicurezzadelle stesse.

2. Identico.

3. Nelle more dell’adozione dei decretidi cui ai commi 1 e 2, continuano ad

3. Identico.

Atti Parlamentari — 259 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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applicarsi le vigenti disposizioni in materiadi ispezioni delle gallerie stradali ed auto-stradali, ferma restando la possibilità per ilMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti di individuare, in presenza di parti-colari situazioni di urgenza, specifiche mi-sure e modalità di effettuazione delle ispe-zioni.

4. All’articolo 14 del decreto-legge 28settembre 2018, n. 109, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,n. 130, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti daiseguenti: « 1. Al fine di assicurare l’omoge-neità della classificazione e gestione delrischio, della valutazione della sicurezza edel monitoraggio dei ponti, viadotti, rile-vati, cavalcavia e opere similari, esistentilungo strade statali o autostrade gestite daAnas S.p.A. o da concessionari autostra-dali, con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, da adottarsi entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, previo pareredel Consiglio Superiore dei lavori pubblicie sentito il Dipartimento della protezionecivile della Presidenza del Consiglio deiministri, sono adottate apposite linee guida.Con il medesimo decreto di cui al primoperiodo sono individuate le modalità direalizzazione e gestione in via sperimentalee per un periodo non inferiore a dodicimesi, da parte del Consiglio superiore deilavori pubblici, in collaborazione con glienti del sistema nazionale di protezionecivile, di un sistema di monitoraggio dina-mico da applicare sulle infrastrutture dicui al primo periodo gestite da Anas S.p.A.o da concessionari autostradali che presen-tano particolari condizioni di criticità inrelazione all’intensità del traffico di mezzipesanti. A tal fine, i predetti gestori forni-scono al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti i dati occorrenti per l’inizializza-zione e lo sviluppo del sistema di monito-raggio dinamico, dotandosi degli occorrentiapparati per operare il controllo strumen-tale costante delle condizioni di sicurezzadelle infrastrutture stesse anche utiliz-zando il Building Information Modeling –BIM. Il citato Sistema di monitoraggio di-namico per la sicurezza delle infrastrutturestradali e autostradali in condizioni di cri-

4. Identico.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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ticità reca l’identificazione delle opere sog-gette a monitoraggio tramite il Codice IOP,di cui all’articolo 13.

2. Con decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, adottato, per lemedesime finalità di cui al comma 1, previoparere del Consiglio superiore dei lavoripubblici, sentito il Dipartimento della pro-tezione civile della Presidenza del Consigliodei ministri e previa intesa in sede di Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,sono adottate le linee guida applicabili suponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e operesimilari esistenti lungo infrastrutture stra-dali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. oda concessionari autostradali, nonché lemodalità della loro partecipazione, nei li-miti delle risorse disponibili a legislazionevigente, alla sperimentazione di cui alcomma 1.

3. Al termine del periodo di sperimen-tazione di cui al comma 1, con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,adottato secondo le modalità previste dalcomma 2, sono approvati gli adeguamentialle linee guida di cui ai commi 1 e 2 e sonodefiniti i termini e le modalità con cui isoggetti che a qualsiasi titolo gestisconoinfrastrutture stradali e autostradali forni-scono al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti i dati occorrenti per l’operativitàa regime del sistema di monitoraggio dina-mico, attraverso l’utilizzazione degli occor-renti apparati per il controllo strumentalecostante delle condizioni di sicurezza delleinfrastrutture stesse. Ai fini dell’implemen-tazione del sistema di monitoraggio dina-mico, il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti sovraintende all’utilizzo delle piùavanzate ed efficaci tecnologie, anche spa-ziali, per l’acquisizione e l’elaborazione deidati di interesse. ».

5. All’articolo 25 del decreto legislativodel 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma1, sono inseriti i seguenti:

5. All’articolo 25 del codice della strada,di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti iseguenti:

« 1-bis. In caso di attraversamento alivelli sfalsati tra due strade appartenenti aenti diversi, ferma restando l’obbligatorietà

« 1-bis. Identico.

Atti Parlamentari — 261 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 262: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

della concessione di cui al comma 1, lestrutture che realizzano l’opera d’arte prin-cipale del sottopasso o sovrappasso, com-prese le barriere di sicurezza nei sovrap-passi, sono di titolarità dell’ente che rila-scia la concessione qualora la strada inter-ferita sia di tipo superiore, con riferimentoai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, aquello della strada interferente.

1-ter. Per ragioni di sicurezza e di im-portanza dei flussi di traffico:

1-ter. Identico:

a) le strutture dei sottopassi e sovrap-passi di strade di tipo A e B con strade ditipo inferiore, comprese le barriere di si-curezza nei sovrappassi, sono di titolaritàdegli enti proprietari delle strade di tipo Ae B, anche quando tali enti rilasciano laconcessione all’attraversamento;

a) identica;

b) nel caso di attraversamento trastrada di tipo A e strada di tipo B, lestrutture dei sottopassi e sovrappassi, com-prese le barriere di sicurezza nei sovrap-passi, sono di titolarità dell’ente proprieta-rio della strada di tipo A;

b) identica;

c) nel caso di attraversamento trastrade di tipo A appartenenti a enti diversi,la titolarità delle strutture dei sottopassi esovrappassi, comprese le barriere di sicu-rezza nei sovrappassi, è indicata nell’atto diconcessione di cui al comma 1, che varinnovato o rilasciato se privo di tale indi-cazione;

c) identica;

c-bis) nel caso di attraversamento trastrade di tipo B appartenenti a enti diversi,la titolarità delle strutture dei sottopassi esovrappassi, comprese le barriere di sicu-rezza nei sovrappassi, è indicata, con pre-ferenza per l’ente cui appartiene la stradadi interesse nazionale, nell’atto di conces-sione di cui al comma 1, che va rinnovatoo rilasciato se privo di tale indicazione;

d) nel caso di attraversamento trastrade di tipo C appartenenti a enti diversi,la titolarità delle strutture dei sottopassi esovrappassi, comprese le barriere di sicu-rezza nei sovrappassi, è indicata, con pre-ferenza per l’ente cui appartiene la stradadi interesse nazionale, nell’atto di conces-

d) identica.

Atti Parlamentari — 262 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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sione di cui al comma 1, che va rinnovatoo rilasciato se privo di tale indicazione.

1-quater. Fermo quanto previsto daicommi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strut-ture delle opere d’arte dei sottopassi esovrappassi, comprese le barriere di sicu-rezza nei sovrappassi è indicata in appositiatti convenzionali con cui vengono discipli-nati, in relazione alle nuove strutture ov-vero a quelle esistenti alla data di entratain vigore della presente disposizione, lemodalità e gli oneri di realizzazione, ge-stione e manutenzione a carico dell’entetitolare della strada interferente, stipulatitra gli enti proprietari ovvero tra i gestoridelle strade interessate dall’attraversamentoa livello sfalsato.

1-quater. Identico.

1-quinquies. In relazione ai sottopassi esovrappassi stradali esistenti, gli enti pro-prietari della strada interferita e di quellainterferente provvedono, ove necessario an-che mediante trasferimento della titolaritàdelle opere d’arte da realizzarsi senza nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica, a dare attuazione alle previsionidi cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entrosei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione. Gli enti proprietari,nonché i gestori dei medesimi procedono,senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica, alla formazione e all’ag-giornamento degli elenchi dei sottopassi esovrappassi, di cui risultano o divenganotitolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-tere 1-quater. ».

1-quinquies. Identico. ».

5-bis. Al comma 1 dell’articolo 8 dellalegge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole:« che abbiano la proprietà o la disponibi-lità in leasing » sono sostituite dalle se-guenti: « che abbiano la proprietà o ladisponibilità in leasing o ad uso noleggio alungo termine ».

Atti Parlamentari — 263 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 264: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

5-ter. Al codice della strada, di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E èinserita la seguente:

« E-bis - Strade urbane ciclabili »;

2) al comma 3, dopo la lettera E èinserita la seguente:

« E-bis - Strada urbana ciclabile: stradaurbana ad unica carreggiata, con banchinepavimentate e marciapiedi, con limite divelocità non superiore a 30 km/h, definitada apposita segnaletica verticale ed oriz-zontale, con priorità per i velocipedi »;

b) all’articolo 3, comma 1:

1) il numero 12-bis) è sostituito daiseguenti:

« 12-bis) Corsia ciclabile: parte lon-gitudinale della carreggiata, posta di normaa destra, delimitata mediante una strisciabianca, continua o discontinua, destinataalla circolazione sulle strade dei velocipedinello stesso senso di marcia degli altriveicoli e contraddistinta dal simbolo delvelocipede. La corsia ciclabile può essereimpegnata, per brevi tratti, da altri veicolise le dimensioni della carreggiata non neconsentono l’uso esclusivo ai velocipedi; intal caso essa è parte della corsia veicolaree deve essere delimitata da strisce bianchediscontinue. La corsia ciclabile può essereimpegnata da altri veicoli anche quandosono presenti fermate del trasporto pub-blico collettivo e risulta sovrapposta allestrisce di delimitazione di fermata di cuiall’articolo 151 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabilesi intende valicabile, limitatamente allo spa-zio necessario per consentire ai veicoli,diversi dai velocipedi, di effettuare la sostao la fermata nei casi in cui vi sia fascia disosta veicolare laterale, con qualsiasi gia-citura;

12-ter) Corsia ciclabile per doppiosenso ciclabile: parte longitudinale dellacarreggiata urbana a senso unico di mar-cia, posta a sinistra rispetto al senso di

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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marcia, delimitata mediante una strisciabianca discontinua, valicabile e ad usopromiscuo, idonea a permettere la circo-lazione sulle strade urbane dei velocipediin senso contrario a quello di marcia deglialtri veicoli e contraddistinta dal simbolodel velocipede. La corsia ciclabile è partedella carreggiata destinata alla circolazionedei velocipedi in senso opposto a quellodegli altri veicoli »;

2) dopo il numero 58) è aggiunto ilseguente:

« 58-bis) Zona scolastica: zona ur-bana in prossimità della quale si trovanoedifici adibiti ad uso scolastico, in cui ègarantita una particolare protezione deipedoni e dell’ambiente, delimitata lungo levie di accesso dagli appositi segnali diinizio e di fine »;

c) all’articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i)sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) stabilire che su strade classi-ficate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove illimite massimo di velocità sia inferiore ouguale a 30 km/h ovvero su parte di unazona a traffico limitato, i velocipedi pos-sano circolare anche in senso opposto al-l’unico senso di marcia prescritto per tuttigli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile perdoppio senso ciclabile presente sulla stradastessa. La facoltà può essere prevista indi-pendentemente dalla larghezza della car-reggiata, dalla presenza e dalla posizione diaree per la sosta veicolare e dalla massadei veicoli autorizzati al transito. Tale mo-dalità di circolazione dei velocipedi è de-nominata “doppio senso ciclabile” ed èindividuata mediante apposita segnaletica;

i-ter) consentire la circolazione deivelocipedi sulle strade di cui alla lettera i),purché non siano presenti binari tramviaria raso ed a condizione che, salvo situazionipuntuali, il modulo delle strade non siainferiore a 4,30 m. »;

2) dopo il comma 11 è inserito ilseguente:

« 11-bis. Nelle zone scolastiche urbanepuò essere limitata o esclusa la circola-

Atti Parlamentari — 265 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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zione, la sosta o la fermata di tutte o dialcune categorie di veicoli, in orari e conmodalità definiti con ordinanza del sin-daco. I divieti di circolazione, di sosta o difermata non si applicano agli scuolabus,agli autobus destinati al trasporto deglialunni frequentanti istituti scolastici, non-ché ai titolari di contrassegno di cui all’ar-ticolo 381, comma 2, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunqueviola gli obblighi, le limitazioni o i divietiprevisti al presente comma è soggetto allasanzione amministrativa di cui al comma13-bis »;

d) nel titolo I, dopo l’articolo 12 èaggiunto il seguente:

« Art. 12-bis. – (Prevenzione ed accer-tamento delle violazioni in materia disosta e fermata ) – 1. Con provvedimentodel sindaco possono essere conferite fun-zioni di prevenzione e accertamento ditutte le violazioni in materia di sosta nel-l’ambito delle aree oggetto dell’affidamentoper la sosta regolamentata o a pagamento,aree verdi comprese, a dipendenti comu-nali o delle società private e pubblicheesercenti la gestione della sosta di super-ficie a pagamento o dei parcheggi. Conprovvedimento del sindaco possono, inol-tre, essere conferite a dipendenti comunalio a dipendenti delle aziende municipaliz-zate o delle imprese addette alla raccoltadei rifiuti urbani e alla pulizia delle stradefunzioni di prevenzione e accertamento ditutte le violazioni in materia di sosta o difermata connesse all’espletamento delle pre-dette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accer-tamento delle violazioni in materia di sostae di fermata sono svolte dal personale,nominativamente designato in tale fun-zione con il provvedimento del sindaco dicui al comma 1, previo accertamento del-l’assenza di precedenti o pendenze penali econ l’effettuazione e il superamento diun’adeguata formazione. Tale personale,durante lo svolgimento delle proprie man-sioni, riveste la qualifica di pubblico uffi-ciale.

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Page 267: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

3. Le funzioni di cui al comma 1 pos-sono essere conferite anche al personaleispettivo delle aziende esercenti il tra-sporto pubblico di persone. A tale perso-nale sono inoltre conferite, con le stessemodalità di cui al comma 1, le funzioni diprevenzione e accertamento in materia dicircolazione, fermata e sosta sulle corsie estrade ove transitano i veicoli adibiti alservizio di linea.

4. Al personale di cui al presente arti-colo è conferito il potere di contestazionedelle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e158, in ragione delle funzioni attribuibili aisensi dei commi 1 e 2, nonché di disporrela rimozione dei veicoli ai sensi dell’arti-colo 159, limitatamente agli ambiti oggettodi affidamento di cui al presente articolo.Al suddetto personale è conferito il poteredi contestazione nonché di redazione esottoscrizione del verbale di accertamentodelle violazioni di propria competenza. Alpersonale di cui al comma 1, secondoperiodo, e di cui al comma 3 è, altresì,conferito il potere di compiere accerta-menti di violazioni in materia di sosta o difermata in aree limitrofe a quelle oggettodell’affidamento o di gestione dell’attivitàdi propria competenza che sono funzionali,rispettivamente, alla gestione degli spaziper la raccolta dei rifiuti urbani o allafruizione delle corsie o delle strade riser-vate al servizio di linea. Il personale di-pendente dalle società di gestione dei par-cheggi di cui al comma 1, primo periodo,ha possibilità di accertare violazioni rela-tive alla sosta o alla fermata anche nellearee immediatamente limitrofe alle areeoggetto dell’affidamento solo quando que-ste costituiscono lo spazio minimo indi-spensabile per compiere le manovre neces-sarie a garantire la concreta fruizione dellospazio di sosta regolamentata o del par-cheggio oggetto dell’affidamento.

5. L’attività sanzionatoria di cui al pre-sente articolo, successiva all’emissione delverbale da parte del personale, e l’organiz-zazione del relativo servizio sono di com-petenza dell’amministrazione comunale at-traverso gli uffici o i comandi a ciò pre-posti, a cui compete anche tutta l’attivitàautorizzativa e di verifica sull’operato. I

Atti Parlamentari — 267 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 268: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

comuni possono conferire alle società dicui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitaretutte le azioni necessarie al recupero delleevasioni tariffarie e dei mancati pagamenti,ivi compresi il rimborso delle spese, gliinteressi e le penali. Le modalità operativee gli importi di tali azioni di recupero sonooggetto di negoziazione tra il soggetto con-cedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell’accertamento nonché perla redazione della documentazione in or-dine alle violazioni di cui al presente ar-ticolo è possibile ricorrere all’uso dellatecnologia digitale e a strumenti elettronicie fotografici.

7. Dall’attuazione del presente articolonon devono derivare nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica »;

e) all’articolo 37, il comma 3 è abro-gato;

f) all’articolo 75, il comma 4 è sosti-tuito dal seguente:

« 4. Il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti individua, con proprio decreto, iveicoli di tipo omologato da adibire a ser-vizio di noleggio con conducente per tra-sporto di persone di cui all’articolo 85, o aservizio di piazza di cui all’articolo 86, o aservizio di linea per trasporto di persone dicui all’articolo 87, che sono soggetti all’ac-certamento di cui al comma 2 »;

g) all’articolo 78, comma 1, dopo ilprimo periodo sono inseriti i seguenti: « Condecreto del Ministero delle infrastrutture edei trasporti, da emanare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, sono individuate letipologie di modifica delle caratteristichecostruttive e funzionali, anche con riferi-mento ai veicoli con adattamenti per lepersone con disabilità, per le quali la visitae prova di cui al primo periodo non sonorichieste. Con il medesimo decreto sonostabilite, altresì, le modalità e le procedureper gli accertamenti e l’aggiornamento dellacarta di circolazione »;

h) all’articolo 94:

1) al comma 2, le parole: « procedeall’aggiornamento della carta di circola-

Atti Parlamentari — 268 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 269: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

zione » sono sostituite dalle seguenti: « pro-cede all’aggiornamento dell’archivio nazio-nale dei veicoli di cui agli articoli 225 e226 »;

2) al comma 4, dopo le parole:« l’aggiornamento » sono inserite le se-guenti: « dei dati presenti nell’archivio na-zionale dei veicoli »;

i) all’articolo 126:

1) dopo il comma 8 è inserito ilseguente:

« 8-bis. Al titolare di patente di guidache si sottopone, presso la commissionemedica locale di cui all’articolo 119, comma4, agli accertamenti per la verifica dellapersistenza dei requisiti di idoneità psico-fisica richiesti per il rinnovo di validitàdella patente di guida, la commissione stessarilascia, per una sola volta, un permessoprovvisorio di guida, valido fino all’esitofinale della procedura di rinnovo. Il rila-scio del permesso provvisorio di guida èsubordinato alla verifica dell’insussistenzadi condizioni di ostatività presso l’anagrafenazionale degli abilitati alla guida di cuiall’articolo 226, comma 10. Il permessoprovvisorio di guida non è rilasciato aititolari di patente di guida che devonosottoporsi agli accertamenti previsti dagliarticoli 186, comma 8, e 187, comma 6 »;

2) al comma 9, l’ultimo periodo èsostituito dal seguente: « Chi ha rinnovatola patente di guida presso un’autorità di-plomatico-consolare italiana in uno Statonon appartenente all’Unione europea o alloSpazio economico europeo ha l’obbligo,entro sei mesi dalla riacquisizione dellaresidenza in Italia, di rinnovare la patentestessa secondo la procedura ordinaria pre-vista al comma 8 »;

3) dopo il comma 10 è inserito ilseguente:

« 10-bis. La commissione medica localedi cui all’articolo 119, comma 4, che, aseguito di accertamento dell’idoneità psi-cofisica, valuta che il conducente debbaprocedere al declassamento della patentedi guida, trasmette, per via informatica, idati del conducente all’Ufficio centrale ope-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 270: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

rativo, che provvede alla stampa e allaspedizione della nuova patente di guida.Contenuti e modalità di trasmissione deidati della commissione medica locale al-l’Ufficio centrale operativo del Diparti-mento per i trasporti, la navigazione, gliaffari generali ed il personale sono fissaticon decreto del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti »;

l) all’articolo 145, dopo il comma 4sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. I conducenti degli altri veicolihanno l’obbligo di dare la precedenza aivelocipedi che transitano sulle strade ur-bane ciclabili o vi si immettono, anche daluogo non soggetto a pubblico passaggio.

4-ter. Lungo le strade urbane i condu-centi degli altri veicoli hanno l’obbligo didare la precedenza ai velocipedi che cir-colano sulle corsie ciclabili »;

m) all’articolo 148, dopo il comma 9è inserito il seguente:

« 9-bis. Lungo le strade urbane ciclabiliil conducente di un autoveicolo che effettuiil sorpasso di un velocipede è tenuto adusare particolari cautele al fine di assicu-rare una maggiore distanza laterale di si-curezza in considerazione della minorestabilità e della probabilità di ondeggia-menti e deviazioni da parte del velocipedestesso. Prima di effettuare il sorpasso di unvelocipede, il conducente dell’autoveicolovaluta l’esistenza delle condizioni predetteper compiere la manovra in completa si-curezza per entrambi i veicoli, riducendoparticolarmente la velocità, ove necessario,affinché la manovra di sorpasso sia com-piuta a ridottissima velocità qualora lecircostanze lo richiedano. Chiunque violale disposizioni del presente comma è sog-getto alle sanzioni amministrative di cui alcomma 16, primo periodo »;

n) all’articolo 150, dopo il comma 2 èinserito il seguente:

« 2-bis. Lungo le strade urbane a sensounico, in cui è consentita la circolazione adoppio senso ciclabile di cui all’articolo 7,comma 1, lettera i-bis), qualora risulti nonagevole l’incrocio, i conducenti degli altri

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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veicoli devono dare la precedenza ai velo-cipedi che circolano sulla corsia ciclabileper doppio senso ciclabile »;

o) all’articolo 175, comma 2, letterab), sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-role: « , ad eccezione dei tricicli, di cilin-drata non inferiore a 250 cm3 se a motoretermico e comunque di potenza non infe-riore a 15 kW, destinati al trasporto dipersone e con al massimo un passeggerooltre al conducente »;

p) all’articolo 180, comma 4, dopo leparole: « e per quelli adibiti a locazionesenza conducente » sono inserite le se-guenti: « , ovvero con facoltà di acquisto inleasing, »;

q) all’articolo 182:

1) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1non si applicano alla circolazione dei ve-locipedi sulle strade urbane ciclabili »;

2) il comma 9 è sostituito dal se-guente:

« 9. I velocipedi devono transitare sullepiste loro riservate ovvero sulle corsie ci-clabili o sulle corsie ciclabili per doppiosenso ciclabile, quando esistono, salvo ildivieto per particolari categorie di essi, conle modalità stabilite nel regolamento. Lenorme previste dal regolamento per lacircolazione sulle piste ciclabili si appli-cano anche alla circolazione sulle corsieciclabili e sulle corsie ciclabili per doppiosenso ciclabile »;

3) al comma 9-ter, l’ultimo periodoè sostituito dal seguente: « L’area delimitataè accessibile attraverso una corsia o da unapista ciclabile di lunghezza pari almeno a5 metri, situata sul lato destro in prossi-mità dell’intersezione »;

r) all’articolo 201, comma 1-bis, let-tera g), le parole: « attraverso i dispositiviprevisti dall’articolo 17, comma 133-bis,della legge 15 maggio 1997, n. 127 » sonosostituite dalle seguenti: « o con accesso otransito vietato, attraverso dispositivi omo-logati ai sensi di apposito regolamento

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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emanato con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti. Con il me-desimo regolamento sono definite le con-dizioni per l’installazione e l’esercizio deidispositivi di controllo, al fine di consentirela rilevazione delle violazioni dei divieti dicircolazione, in ingresso, all’interno ed inuscita nelle corsie, strade, aree e zone dicui al periodo precedente, nonché il con-trollo della durata di permanenza all’in-terno delle medesime zone ».

5-quater. L’articolo 74 del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abro-gato.

5-quinquies. L’articolo 59 della legge 29luglio 2010, n. 120, è abrogato.

5-sexies. Il regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 giugno1999, n. 250, è abrogato con effetto dalladata di entrata in vigore del decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasportida adottare ai sensi dell’articolo 201, comma1-bis, lettera g), del codice della strada, dicui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285.

5-septies. All’articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal se-guente:

« 4. In considerazione dello stato diemergenza nazionale di cui alle deliberedel Consiglio dei ministri del 31 gennaio2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata lacircolazione fino al 31 ottobre 2020 deiveicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020alle attività di visita e prova di cui agliarticoli 75 e 78 o alle attività di revisionedi cui all’articolo 80 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamenteautorizzata la circolazione fino al 31 di-cembre 2020 dei veicoli da sottoporre aimedesimi controlli entro il 30 settembre2020 nonché la circolazione fino al 28

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre aglistessi controlli entro il 31 dicembre 2020 »;

b) dopo il comma 4-sexies è aggiuntoil seguente:

« 4-septies. Al fine di mitigare gli effettiderivanti dall’attuazione delle misure dicontenimento dell’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19, nonché di ridurre itempi di espletamento delle attività di cuiall’articolo 80 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021gli accertamenti previsti dal medesimo ar-ticolo 80 possono essere svolti anche dagliispettori di cui al decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti 19 maggio2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 139 del 17 giugno 2017. Ai predettiispettori è riconosciuto, per lo svolgimentodell’attività, un compenso, a carico esclu-sivo dei richiedenti la revisione, determi-nato secondo le modalità di cui all’articolo19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1°dicembre 1986, n. 870 ».

5-octies. All’articolo 1, comma 104, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Alloscopo di finanziare interventi finalizzatialla progettazione di ciclovie interurbane,come definite ai sensi dell’articolo 2, comma1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018,n. 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Perl’installazione della segnaletica lungo l’iti-nerario ciclo-turistico appenninico dal co-mune di Altare, in Liguria, fino al comunedi Alia, in Sicilia »;

b) il secondo periodo è sostituito dalseguente: « Con decreto del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, da adottareentro il 30 novembre 2020, sono definite lemodalità di erogazione delle risorse delpredetto Fondo ».

5-novies. All’articolo 1, comma 4-bis,del decreto legislativo 29 maggio 2017,n. 98, le parole: « entro il 31 ottobre 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31marzo 2021 ».

5-decies. Entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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sione del presente decreto, si provvedeall’aggiornamento del regolamento di ese-cuzione e di attuazione del nuovo codicedella strada, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 16 dicembre 1992,n. 495.

5-undecies. All’articolo 4, comma 1, deldecreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2002, n. 168, le parole: « sulle stradedi cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D,del citato decreto legislativo, ovvero susingoli tratti di esse, individuati con appo-sito decreto del prefetto ai sensi del comma2 » sono sostituite dalle seguenti: « sullerestanti tipologie di strade, ovvero su sin-goli tratti di esse, individuati con appositodecreto del prefetto ai sensi del comma 2 ».

5-duodecies. All’articolo 17 della legge15 maggio 1997, n. 127, i commi 132 e 133sono abrogati.

5-terdecies. L’articolo 68 della legge 23dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

Articolo 49-bis.

(Disposizioni in materia di rilascio deldocumento unico di circolazione)

1. Per tutte le operazioni gestite con leprocedure attualmente vigenti che dannoluogo al rilascio del documento unico dicircolazione e di proprietà di cui al decretolegislativo 29 maggio 2017, n. 98, l’intesta-tario di un veicolo diverso da quelli di cuiall’articolo 60 del codice della strada, di cuial decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,può richiedere la restituzione del docu-mento di circolazione originale, previa ap-posizione di un segno di annullamento.

2. La restituzione del documento dicircolazione originale è subordinata al pa-gamento di un contributo, in sede di pre-sentazione dell’istanza, secondo ammon-tare, criteri e modalità definiti con appo-sito decreto dirigenziale del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti.

3. Le amministrazioni provvedono al-l’attuazione del presente articolo con lerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente

Atti Parlamentari — 274 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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CAPO II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIEN-TALE

CAPO II

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIEN-TALE

Articolo 50.

(Razionalizzazione delle procedure di valu-tazione

dell’impatto ambientale)

Articolo 50.

(Razionalizzazione delle procedure di valu-tazione

dell’impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 5, comma 1: a) identica;

1) alla lettera g), il secondo periodoè sostituito dal seguente: « Ai fini del rila-scio del provvedimento di VIA il propo-nente presenta il progetto di fattibilità comedefinito dall’articolo 23, commi 5 e 6, deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o,ove disponibile, il progetto definitivo comedefinito dall’articolo 23, comma 7, del de-creto legislativo n. 50 del 2016, ed in ognicaso tale da consentire la compiuta valu-tazione dei contenuti dello studio di im-patto ambientale ai sensi dell’allegato IVdella direttiva 2011/92/UE; »;

2) alla lettera i) le parole « gli ela-borati progettuali » sono sostituite dalle se-guenti: « i progetti »;

3) alla lettera o-quater), dopo leparole « che definisce » sono inserite le se-guenti: « le linee di indirizzo da seguirenelle successive fasi di sviluppo progettualedelle opere per garantire l’applicazione dicriteri ambientali atti a contenere e limi-tare gli impatti ambientali significativi enegativi o incrementare le prestazioni am-bientali del progetto, nonché »;

b) all’articolo 6: b) identica;

1) al comma 3-ter, primo periodo,dopo le parole « nell’ambito del Piano re-golatore portuale » sono inserite le se-guenti: « o del Piano di sviluppo aeropor-tuale » e dopo le parole « comunque desu-mibili dal Piano regolatore portuale », sonoinserite le seguenti: « o dal Piano di svi-luppo aeroportuale »; al secondo periodo,dopo le parole « Qualora il Piano regolatore

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portuale » sono inserite le seguenti: « , ilPiano di sviluppo aeroportuale »;

2) al comma 9, è aggiunto infine ilseguente periodo: « L’esito della valutazionepreliminare e la documentazione trasmessadal proponente sono tempestivamente pub-blicati dall’autorità competente sul propriosito internet istituzionale. »;

3) al comma 12, dopo le parole« pianificazione territoriale » sono inseritele seguenti: « , urbanistica » e dopo le pa-role « della destinazione dei suoli conse-guenti » sono inserite le seguenti: « all’ap-provazione dei piani di cui al comma 3-ter,nonché »;

c) all’articolo 7-bis: c) identico:

1) dopo il comma 2 è inserito ilseguente: « 2-bis. Entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, il Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, del Ministro dello sviluppo econo-mico, del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti e del Ministro per i beni e leattività culturali e per il turismo, previaintesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e Bolzano, indi-vidua, con uno più decreti, successivamenteaggiornati, ove necessario, con cadenza se-mestrale, le tipologie di progetti e le operenecessarie per l’attuazione del Piano Na-zionale Integrato per l’Energia e il Clima(PNIEC), nonché le aree non idonee allarealizzazione di tali progetti o opere, te-nendo conto delle caratteristiche del terri-torio, sociali, industriali, urbanistiche, pa-esaggistiche e morfologiche, con particolareriferimento all’assetto idrogeologico e allevigenti pianificazioni, da sottoporre a veri-fica di assoggettabilità o a VIA in sedestatale ai sensi del comma 2. »;

1) dopo il comma 2 sono inseriti iseguenti: « 2-bis. Entro centoventi giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, il Presidente del Consi-glio dei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, del Ministro dello sviluppo eco-nomico, del Ministro delle infrastrutture edei trasporti e del Ministro per i beni e leattività culturali e per il turismo, previaintesa con la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e Bolzano, indi-vidua, con uno più decreti, successivamenteaggiornati, ove necessario, con cadenza se-mestrale, le tipologie di progetti e le operenecessarie per l’attuazione del Piano Na-zionale Integrato per l’Energia e il Clima(PNIEC), nonché le aree non idonee allarealizzazione di tali progetti o opere, te-nendo conto delle caratteristiche del terri-torio, sociali, industriali, urbanistiche, pa-esaggistiche e morfologiche e delle aree siaa terra che a mare caratterizzate dallapresenza di siti di interesse nazionale dabonificare ovvero limitrofe, con particolareriferimento all’assetto idrogeologico e allevigenti pianificazioni, da sottoporre a veri-fica di assoggettabilità a VIA o a VIA insede statale ai sensi del comma 2.

2-ter. L’individuazione delle aree di cuial comma 2-bis deve avvenire nel rispettodelle esigenze di mitigazione degli effettidei cambiamenti climatici, nonché delle

Atti Parlamentari — 276 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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esigenze di tutela del patrimonio culturalee del paesaggio, delle aree agricole e fore-stali, della qualità dell’aria e dei corpiidrici e del suolo, tenuto conto dei suolidegradati le cui funzioni ecosistemiche ri-sultano pregiudicate in modo irreversibilee definitivo.

2-quater. Per la realizzazione delle operedi cui al comma 2-bis occorre privilegiare,ove possibile, l’utilizzo di superfici di strut-ture edificate, comprese le piattaforme pe-trolifere in disuso »;

2) al comma 3, primo periodo, leparole « Sono sottoposti a VIA » sono so-stituite dalle seguenti: « Fatto salvo quantoprevisto dal comma 2-bis, sono sottoposti aVIA »;

2) identico;

3) al comma 6 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Le autorità competentievitano l’insorgenza di situazioni che dianoorigine a un conflitto di interessi e prov-vedono a segnalare ogni situazione di con-flitto, anche potenziale, alle competenti au-torità. »;

3) identico;

4) dopo il comma 8 è inserito ilseguente: « 8-bis. Limitatamente agli inter-venti necessari per il superamento di sen-tenze di condanna della Corte di Giustiziadell’Unione Europea, in caso di inerziaregionale per i progetti sottoposti a verificadi assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi delcomma 3, lo Stato esercita i poteri sostitu-tivi di cui all’articolo 41 della legge 24dicembre 2012 n. 234. »;

4) identico;

d) all’articolo 8: d) identico:

1) dopo il comma 2 è inserito ilseguente: « 2-bis. Per lo svolgimento delleprocedure di valutazione ambientale di com-petenza statale dei progetti individuati daldecreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui all’articolo 7-bis, comma2-bis, è istituita la Commissione TecnicaPNIEC, posta alle dipendenze funzionalidel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, e formata da unnumero massimo di venti unità, in possessodi laurea specialistica o magistrale ovverodel diploma di laurea, con almeno cinqueanni di esperienza professionale e con com-petenze adeguate alla valutazione tecnica

1) dopo il comma 2 è inserito ilseguente: « 2-bis. Per lo svolgimento delleprocedure di valutazione ambientale di com-petenza statale dei progetti individuati daldecreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui all’articolo 7-bis, comma2-bis, è istituita la Commissione TecnicaPNIEC, posta alle dipendenze funzionalidel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, e formata da unnumero massimo di venti unità, in possessodi laurea specialistica o magistrale ovverodel diploma di laurea, con almeno cinqueanni di esperienza professionale e con com-petenze adeguate alla valutazione tecnica

Atti Parlamentari — 277 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 278: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ed ambientale dei predetti progetti, indivi-duate in base all’articolo 17, comma 14,della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra ilpersonale di ruolo del CNR, dell’ISPRA,dell’ENEA e dell’ISS, secondo le modalitàdi cui al comma 2, secondo periodo. Nellanomina dei membri è garantito il rispettodell’equilibrio di genere. I componenti dellaCommissione Tecnica PNIEC sono nomi-nati con decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare,entro trenta giorni dalla data di entrata invigore del decreto di cui all’articolo 7-bis,comma 2-bis. I componenti della Commis-sione Tecnica PNIEC restano in carica quat-tro anni e sono rinnovabili per una solavolta. Ai commissari spetta una indennitàaggiuntiva definita con le modalità di cui alcomma 5, esclusivamente in ragione deicompiti istruttori effettivamente svolti esolo a seguito dell’adozione del relativoprovvedimento finale. Per lo svolgimentodelle istruttorie tecniche la Commissionepuò avvalersi, tramite appositi protocollid’intesa, del Sistema nazionale a rete per laprotezione dell’ambiente a norma della legge28 giugno 2016, n. 132, e degli altri entipubblici di ricerca. La Commissione operacon le modalità previste dall’articolo 20,dall’articolo 21, dall’articolo 23, dall’arti-colo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7dell’articolo 25, e dall’articolo 27, del pre-sente decreto. »;

ed ambientale dei predetti progetti, indivi-duate in base all’articolo 17, comma 14,della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra ilpersonale di ruolo del CNR, del Sistemanazionale a rete per la protezione dell’am-biente di cui alla legge 28 giugno 2016,n. 132, dell’ENEA e dell’ISS, secondo lemodalità di cui al comma 2, secondo pe-riodo. I componenti nominati nella Com-missione Tecnica PNIEC non possono farparte della Commissione di cui al comma1 del presente articolo. Nella nomina deimembri è garantito il rispetto dell’equili-brio di genere. I componenti della Com-missione Tecnica PNIEC sono nominati condecreto del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore deldecreto di cui all’articolo 7-bis, comma2-bis. I componenti della Commissione Tec-nica PNIEC restano in carica quattro annie sono rinnovabili per una sola volta. Aicommissari spetta una indennità aggiuntivadefinita con le modalità di cui al comma 5,esclusivamente in ragione dei compiti istrut-tori effettivamente svolti e solo a seguitodell’adozione del relativo provvedimento fi-nale. Per lo svolgimento delle istruttorietecniche la Commissione può avvalersi, tra-mite appositi protocolli d’intesa, del Si-stema nazionale a rete per la protezionedell’ambiente a norma della legge 28 giu-gno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblicidi ricerca. La Commissione opera con lemodalità previste dall’articolo 20, dall’arti-colo 21, dall’articolo 23, dall’articolo 24, daicommi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 25,e dall’articolo 27, del presente decreto. »;

2) al comma 4, dopo le parole « dellaCommissione » sono aggiunte le seguenti:« e della Commissione tecnica PNIEC »;

2) identico;

3) al comma 5, dopo le parole « Com-missione tecnica di verifica dell’impattoambientale » sono inserite le seguenti: « edella Commissione tecnica PNIEC », e dopole parole « ciascun membro della Commis-

3) identico;

Atti Parlamentari — 278 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 279: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

sione » sono inserite le seguenti: « e dellaCommissione tecnica PNIEC »;

e) all’articolo 9: e) identico:

1) al comma 4 è aggiunto, infine, ilseguente periodo: « L’invio di informazionia un altro Stato membro e il ricevimento diinformazioni da un altro Stato membrosono soggetti alle restrizioni vigenti nelloStato membro in cui il progetto è propo-sto. »

1) identico

2) dopo il comma 4 è aggiunto ilseguente: « 4-bis. L’autorità competente prov-vede a mettere a disposizione del pubblico,mediante il proprio sito internet istituzio-nale, le informazioni pratiche sull’accessoalle procedure di ricorso amministrativo egiurisdizionale. Ai sensi dell’articolo 3,comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241,in ogni atto notificato al destinatario èindicato il termine e l’autorità cui è possi-bile ricorrere. ».

2) dopo il comma 4 è aggiunto ilseguente: « 4-bis. L’autorità competente prov-vede a mettere a disposizione del pubblico,mediante il proprio sito internet istituzio-nale, le informazioni pratiche sull’accessoalle procedure di ricorso amministrativo egiurisdizionale. Ai sensi dell’articolo 3,comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241,in ogni atto notificato al destinatario sonoindicati l’autorità cui è possibile ricorrere eil relativo termine. ».

f) l’articolo 19 è sostituito dal se-guente:

f) identico:

« Articolo 19 (Modalità di svolgimentodel procedimento di verifica di assoggettabi-lità a VIA)

« Articolo 19 (Modalità di svolgimentodel procedimento di verifica di assoggettabi-lità a VIA)

1. Il proponente trasmette all’autoritàcompetente lo studio preliminare ambien-tale in formato elettronico, redatto in con-formità a quanto contenuto nell’allegatoIV-bis alla parte seconda del presente de-creto, nonché copia dell’avvenuto paga-mento del contributo di cui all’articolo 33.

1. Identico.

2. Entro cinque giorni dalla ricezionedello studio preliminare ambientale, l’au-torità competente verifica la completezza el’adeguatezza della documentazione e, qua-lora necessario, può richiedere per unasola volta chiarimenti e integrazioni al pro-ponente. In tal caso, il proponente prov-vede a trasmettere i chiarimenti e le inte-grazioni richieste inderogabilmente entro isuccessivi quindici giorni. Qualora il pro-ponente non trasmetta la documentazionerichiesta entro il termine stabilito, la do-manda si intende respinta ed è fatto ob-bligo all’autorità competente di procedereall’archiviazione.

2. Entro cinque giorni dalla ricezionedello studio preliminare ambientale, l’au-torità competente verifica la completezza el’adeguatezza della documentazione e, qua-lora necessario, può richiedere per unasola volta chiarimenti e integrazioni al pro-ponente. In tal caso, il proponente prov-vede a trasmettere i chiarimenti e le inte-grazioni richiesti, inderogabilmente entro isuccessivi quindici giorni. Qualora il pro-ponente non trasmetta la documentazionerichiesta entro il termine stabilito, la do-manda si intende respinta ed è fatto ob-bligo all’autorità competente di procedereall’archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione delladocumentazione, ove ritenuta completa, ov-

3. Contestualmente alla ricezione delladocumentazione, ove ritenuta completa, ov-

Atti Parlamentari — 279 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 280: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

vero delle integrazioni richieste ai sensi delcomma 2, l’autorità competente provvede apubblicare lo studio preliminare nel pro-prio sito internet istituzionale, con moda-lità tali da garantire la tutela della riser-vatezza di eventuali informazioni indu-striali o commerciali indicate dal propo-nente, in conformità a quanto previsto dalladisciplina sull’accesso del pubblico all’in-formazione ambientale. In alternativa, lapubblicazione può avvenire a cura del pro-ponente, trascorso il termine di cui alcomma 2, secondo le modalità tecniche diaccesso al sito internet istituzionale del-l’autorità competente tempestivamente in-dicate da quest’ultima. Contestualmente,l’autorità competente comunica per via te-lematica a tutte le Amministrazioni e atutti gli enti territoriali potenzialmente in-teressati l’avvenuta pubblicazione della do-cumentazione nel proprio sito internet.

vero dei chiarimenti e delle integrazionirichiesti ai sensi del comma 2, l’autoritàcompetente provvede a pubblicare lo studiopreliminare nel proprio sito internet istitu-zionale, con modalità tali da garantire latutela della riservatezza di eventuali infor-mazioni industriali o commerciali indicatedal proponente, in conformità a quantoprevisto dalla disciplina sull’accesso del pub-blico all’informazione ambientale. Conte-stualmente, l’autorità competente comu-nica per via telematica a tutte le Ammini-strazioni e a tutti gli enti territoriali po-tenzialmente interessati l’avvenutapubblicazione della documentazione nel pro-prio sito internet.

4. Entro trenta giorni dalla comunica-zione di cui al comma 3 e dall’avvenutapubblicazione sul sito internet della rela-tiva documentazione, chiunque abbia inte-resse può presentare le proprie osserva-zioni all’autorità competente in merito allostudio preliminare ambientale e alla docu-mentazione allegata.

4. Entro e non oltre quarantacinquegiorni dalla comunicazione di cui al comma3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sitointernet della relativa documentazione,chiunque abbia interesse può presentare leproprie osservazioni all’autorità compe-tente in merito allo studio preliminare am-bientale e alla documentazione allegata.

5. L’autorità competente, sulla base deicriteri di cui all’allegato V alla parte se-conda del presente decreto, tenuto contodelle osservazioni pervenute e, se del caso,dei risultati di eventuali altre valutazionidegli effetti sull’ambiente effettuate in basead altre pertinenti normative europee, na-zionali o regionali, verifica se il progetto hapossibili impatti ambientali significativi.

5. L’autorità competente, sulla base deicriteri di cui all’allegato V alla parte se-conda del presente decreto, tenuto contodelle osservazioni pervenute e, se del caso,dei risultati di eventuali altre valutazionidegli effetti sull’ambiente effettuate in basead altre pertinenti normative europee, na-zionali o regionali, verifica se il progetto hapossibili ulteriori impatti ambientali signi-ficativi.

6. L’autorità competente adotta il prov-vedimento di verifica di assoggettabilità aVIA entro i successivi quarantacinque giornidalla scadenza del termine di cui al comma4. In casi eccezionali, relativi alla natura,alla complessità, all’ubicazione o alle di-mensioni del progetto, l’autorità compe-tente può prorogare, per una sola volta eper un periodo non superiore a venti giorni,il termine per l’adozione del provvedi-mento di verifica; in tal caso, l’autoritàcompetente comunica tempestivamente periscritto al proponente le ragioni che giusti-

6. L’autorità competente adotta il prov-vedimento di verifica di assoggettabilità aVIA entro i successivi quarantacinque giornidalla scadenza del termine di cui al comma4. In casi eccezionali, relativi alla natura,alla complessità, all’ubicazione o alle di-mensioni del progetto, l’autorità compe-tente può prorogare, per una sola volta eper un periodo non superiore a venti giorni,il termine per l’adozione del provvedi-mento di verifica; in tal caso, l’autoritàcompetente comunica tempestivamente periscritto al proponente le ragioni che giusti-

Atti Parlamentari — 280 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 281: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ficano la proroga e la data entro la quale èprevista l’adozione del provvedimento. Lapresente comunicazione è, altresì, pubbli-cata sul sito internet istituzionale.

ficano la proroga e la data entro la quale èprevista l’adozione del provvedimento. Lapresente comunicazione è, altresì, pubbli-cata nel sito internet istituzionale dell’au-torità competente.

7. Qualora l’autorità competente stabi-lisca di non assoggettare il progetto al pro-cedimento di VIA, specifica i motivi prin-cipali alla base della mancata richiesta ditale valutazione in relazione ai criteri per-tinenti elencati nell’allegato V alla parteseconda, e, ove richiesto dal proponente,tenendo conto delle eventuali osservazionidel Ministero per i beni e le attività cultu-rali e per il turismo, per i profili di com-petenza, specifica le condizioni ambientalinecessarie per evitare o prevenire quelliche potrebbero altrimenti rappresentare im-patti ambientali significativi e negativi.

7. Identico.

8. Qualora l’autorità competente stabi-lisca che il progetto debba essere assogget-tato al procedimento di VIA, specifica imotivi principali alla base della richiesta diVIA in relazione ai criteri pertinenti elen-cati nell’allegato V alla parte seconda.

8. Identico.

9. Per i progetti elencati nell’allegatoII-bis e nell’allegato IV alla parte secondadel presente decreto la verifica di assogget-tabilità a VIA è effettuata applicando icriteri e le soglie definiti dal decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare del 30 marzo 2015,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84dell’11 aprile 2015.

9. Identico.

10. Il provvedimento di verifica di as-soggettabilità a VIA, comprese le motiva-zioni, è pubblicato integralmente nel sitointernet istituzionale dell’autorità compe-tente.

10. Identico.

11. I termini per il rilascio del provve-dimento di verifica di assoggettabilità a VIAsi considerano perentori ai sensi e per glieffetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990,n. 241. In caso di inerzia nella conclusionedel procedimento, il titolare del potere so-stitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito,qualora la competente Commissione di cuiall’articolo 8 non si sia pronunciata, ilparere dell’ISPRA entro il termine di trenta

11. Identico.

Atti Parlamentari — 281 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 282: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

giorni, provvede al rilascio del provvedi-mento entro i successivi trenta giorni.

12. Tutta la documentazione afferente alprocedimento, nonché i risultati delle con-sultazioni svolte, le informazioni raccolte,le osservazioni e i pareri, e, comunque,qualsiasi informazione raccolta nell’eserci-zio di tale attività da parte dell’autoritàcompetente, sono tempestivamente pubbli-cati dall’autorità competente sul propriosito internet istituzionale e sono accessibilia chiunque. »;

12. Identico. »;

g) l’articolo 20 è sostituito dal se-guente:

g) identica;

« Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Ilproponente ha la facoltà di richiedere, primadi presentare il progetto di cui all’articolo5, comma 1, lettera g), una fase di con-fronto con l’autorità competente al fine didefinire la portata e il livello di dettagliodelle informazioni necessarie da conside-rare per la redazione dello studio di im-patto ambientale. A tal fine, il proponentetrasmette, in formato elettronico, una pro-posta di elaborati progettuali. Sulla basedella documentazione trasmessa dal pro-ponente, l’autorità competente trasmette alproponente il proprio parere. »;

h) all’articolo 21: h) identica;

1) al comma 1, secondo periodo, leparole « gli elaborati progettuali » sono so-stituite dalle seguenti: « il progetto di cuiall’articolo 5, comma 1, lettera g) »;

2) al comma 2, le parole « La docu-mentazione di cui al comma 1 », sono so-stituite dalle seguenti: « Entro cinque giornidalla relativa trasmissione la documenta-zione di cui al comma 1 », e dopo la parola« comunica » è inserita la seguente: « con-testualmente »;

3) al comma 3 le parole « sessantagiorni » sono sostituite dalle seguenti: « qua-rantacinque giorni »;

i) all’articolo 23: i) identico:

1) al comma 1, lettera a), le parole« gli elaborati progettuali » sono sostituitedalle seguenti: « il progetto »;

1) identico;

Atti Parlamentari — 282 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 283: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2) al comma 3, primo periodo, leparole « quindici giorni » sono sostituitedalle seguenti: « dieci giorni »;

2) identico;

3) al comma 4, dopo il primo pe-riodo è inserito il seguente: « In alternativa,la pubblicazione può avvenire a cura delproponente, secondo le modalità tecnichedi accesso al sito internet istituzionale del-l’autorità competente tempestivamente in-dicate da quest’ultima. », e dopo il secondoperiodo è inserito il seguente: « Per i pro-getti individuati dal decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri di cui all’articolo7-bis, comma 2-bis, contestualmente allapubblicazione della documentazione di cuial comma 1, la Commissione di cui all’ar-ticolo 8, comma 2-bis, avvia la propriaattività istruttoria. »;

3) al comma 4, dopo il secondoperiodo è inserito il seguente: « Per i pro-getti individuati dal decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri di cui all’articolo7-bis, comma 2-bis, contestualmente allapubblicazione della documentazione di cuial comma 1, la Commissione di cui all’ar-ticolo 8, comma 2-bis, avvia la propriaattività istruttoria. »;

l) all’articolo 24: l) identico:

1) al comma 3, le parole « trentagiorni » sono sostituite dalle seguenti: « quin-dici giorni »;

1) identico;

2) al comma 4, primo periodo, leparole « entro i trenta giorni successivi »sono sostituite dalle seguenti: « entro i ventigiorni successivi », le parole « ulteriori trentagiorni » sono sostituite dalle seguenti: « ul-teriori venti giorni » e le parole « centot-tanta giorni » sono sostituite dalle seguenti:« sessanta giorni »;

2) al comma 4, primo periodo, leparole « entro i trenta giorni successivi »sono sostituite dalle seguenti: « entro i ventigiorni successivi », le parole « ulteriori trentagiorni » sono sostituite dalle seguenti: « ul-teriori venti giorni » e, al secondo periodo,le parole « centottanta giorni » sono sosti-tuite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

3) al comma 5: 3) identico:

3.1. al primo periodo le parole « ,ove motivatamente ritenga che le modificheo le integrazioni siano sostanziali e rile-vanti per il pubblico, » sono sostituite dalleseguenti: « procede alla pubblicazione delleintegrazioni sul proprio sito internet isti-tuzionale e »;

3.1. identico;

3.2. dopo il primo periodo è in-serito il seguente: « In alternativa, la pub-blicazione dell’avviso può avvenire a curadel proponente, secondo le modalità tec-niche di accesso al sito internet istituzio-nale dell’autorità competente tempestiva-mente indicate da quest’ultima. »;

3.2 soppresso

Atti Parlamentari — 283 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 284: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

3.3. all’ultimo periodo, le parole« trenta giorni successivi » sono sostituitedalle seguenti: « dieci giorni successivi »;

3.3. identico;

4) il comma 7 è sostituito dal se-guente: « 7. Tutta la documentazione affe-rente al procedimento, nonché i risultatidelle consultazioni svolte, qualsiasi infor-mazione raccolta, le osservazioni e i parericomunque espressi, compresi quelli di cuiagli articoli 20 e 32, sono tempestivamenteresi disponibili al pubblico interessato me-diante pubblicazione, a cura dell’autoritàcompetente, sul proprio sito internet isti-tuzionale. »;

4) identico;

m) all’articolo 25: m) identica;

1) al comma 2, primo periodo, dopole parole « Nel caso di progetti di compe-tenza statale » sono inserite le seguenti: « ,ad esclusione di quelli di cui all’articolo7-bis, comma 2-bis, » dopo il terzo periodoè inserito il seguente: « Decorsi inutilmentei termini di cui al periodo precedente senzache la Commissione competente di cui al-l’articolo 8 si sia espressa, il direttore ge-nerale della competente Direzione Gene-rale del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, entro isuccessivi sessanta giorni, e sulla base delparere dell’ISPRA acquisito entro il ter-mine di trenta giorni, trasmette il provve-dimento di VIA al Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare per laconseguente adozione. », nonché al quartoperiodo le parole « sessanta giorni » sonosostituite dalle seguenti: « trenta giorni » ele parole « trenta giorni » sono sostituitedalle seguenti: « quindici giorni » e al quintoperiodo dopo le parole « Ministro dei benie delle attività culturali e del turismo »sono aggiunte le seguenti: « nonché qualorasia inutilmente decorso il termine comples-sivo di duecentodieci giorni, a decorreredall’avvio del procedimento per l’adozionedel provvedimento di VIA »;

2) dopo il comma 2 è inserito ilseguente: « 2-bis. Per i progetti di cui al-l’articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commis-sione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, siesprime entro il termine di centosettantagiorni dalla pubblicazione della documen-

Atti Parlamentari — 284 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 285: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

tazione di cui all’articolo 23 predisponendolo schema di provvedimento di VIA. Neisuccessivi trenta giorni, il direttore gene-rale del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare adotta ilprovvedimento di VIA, previa acquisizionedel concerto del competente direttore ge-nerale del Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo entro il termine diquindici giorni. Nel caso di consultazionitransfrontaliere il provvedimento di VIA èadottato entro il termine di cui all’articolo32, comma 5-bis. In caso di inerzia nellaconclusione del procedimento, il titolaredel potere sostitutivo, nominato ai sensidell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990n. 241, acquisito, qualora la competentecommissione di cui all’articolo 8 non si siapronunciata, il parere dell’ISPRA entro iltermine di trenta giorni, provvede al rila-scio del provvedimento entro i successivitrenta giorni. »;

3) al comma 4, dopo la lettera a), èinserita la seguente: « a-bis) le linee diindirizzo da seguire nelle successive fasi disviluppo progettuale delle opere per garan-tire l’applicazione di criteri ambientali attia contenere e limitare gli impatti ambien-tali significativi e negativi o incrementare leprestazioni ambientali del progetto; »;

n) all’articolo 27: n) identico:

1) al comma 4, primo periodo, laparola « quindici » è sostituita dalla se-guente: « dieci »;

1) identico;

2) il comma 6 è sostituito dal se-guente: « 6. Entro cinque giorni dalla veri-fica della completezza documentale, ov-vero, in caso di richieste di integrazioni,dalla data di ricevimento delle stesse, l’au-torità competente indice la conferenza diservizi decisoria di cui all’articolo 14-terdella legge 7 agosto 1990, n. 241 che operasecondo quanto disposto dal comma 8.Contestualmente l’autorità competente pub-blica l’avviso di cui all’articolo 23, comma1, lettera e), di cui è data comunque infor-mazione nell’albo pretorio informatico delleamministrazioni comunali territorialmenteinteressate. Tale forma di pubblicità tieneluogo delle comunicazioni di cui agli arti-

2) il comma 6 è sostituito dal se-guente: « 6. Entro cinque giorni dalla veri-fica della completezza documentale, ov-vero, in caso di richieste di integrazioni,dalla data di ricevimento delle stesse, l’au-torità competente indice la conferenza diservizi decisoria di cui all’articolo 14-terdella legge 7 agosto 1990, n. 241 che operasecondo quanto disposto dal comma 8.Contestualmente l’autorità competente pub-blica l’avviso di cui all’articolo 23, comma1, lettera e), di cui è data comunque infor-mazione nell’albo pretorio informatico delleamministrazioni comunali territorialmenteinteressate. Tale forma di pubblicità tieneluogo delle comunicazioni di cui agli arti-

Atti Parlamentari — 285 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 286: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

coli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241del 1990. In alternativa, la pubblicazionepuò avvenire a cura del proponente, se-condo le modalità tecniche di accesso alsito internet istituzionale dell’autorità com-petente tempestivamente indicate da que-st’ultima. Dalla data della pubblicazionedella suddetta documentazione, e per ladurata di trenta giorni, il pubblico interes-sato può presentare osservazioni concer-nenti la valutazione di impatto ambientale,la valutazione di incidenza ove necessaria el’autorizzazione integrata ambientale non-ché gli altri titoli autorizzativi inclusi nelprovvedimento unico ambientale. »;

coli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241del 1990. Dalla data della pubblicazionedella suddetta documentazione, e per ladurata di sessanta giorni, il pubblico inte-ressato può presentare osservazioni con-cernenti la valutazione di impatto ambien-tale, la valutazione di incidenza ove neces-saria e l’autorizzazione integrata ambien-tale nonché gli altri titoli autorizzativi inclusinel provvedimento unico ambientale. »;

3) il comma 7 è sostituito dal se-guente: « 7. Entro i successivi quindici giornil’autorità competente può chiedere al pro-ponente eventuali integrazioni assegnandoallo stesso un termine perentorio non su-periore a quindici giorni. Su richiesta mo-tivata del proponente l’autorità competentepuò concedere, per una sola volta, la so-spensione dei termini per la presentazionedella documentazione integrativa per unperiodo non superiore a novanta giorni.Qualora entro il termine stabilito il propo-nente non depositi la documentazione in-tegrativa, l’istanza si intende ritirata ed èfatto obbligo all’autorità competente di pro-cedere all’archiviazione. L’autorità compe-tente procede immediatamente alla pubbli-cazione delle integrazioni sul sito internetistituzionale e dispone, entro cinque giornidalla ricezione della documentazione inte-grativa, che il proponente trasmetta, entroi successivi dieci giorni, un nuovo avviso alpubblico, predisposto in conformità all’ar-ticolo 24, comma 2, del presente decreto,da pubblicare a cura della medesima au-torità competente sul proprio sito internete di cui è data comunque informazionenell’albo pretorio informatico delle ammi-nistrazioni comunali territorialmente inte-ressate. In alternativa, la pubblicazione del-l’avviso può avvenire a cura del propo-nente, secondo le modalità tecniche di ac-cesso al sito internet istituzionaledell’autorità competente tempestivamenteindicate da quest’ultima. In relazione allemodifiche o integrazioni apportate al pro-

3) il comma 7 è sostituito dal se-guente: « 7. Entro i successivi quindici giornil’autorità competente può chiedere al pro-ponente eventuali integrazioni assegnandoallo stesso un termine perentorio non su-periore a quindici giorni. Su richiesta mo-tivata del proponente l’autorità competentepuò concedere, per una sola volta, la so-spensione dei termini per la presentazionedella documentazione integrativa per unperiodo non superiore a novanta giorni.Qualora entro il termine stabilito il propo-nente non depositi la documentazione in-tegrativa, l’istanza si intende ritirata ed èfatto obbligo all’autorità competente di pro-cedere all’archiviazione. L’autorità compe-tente procede immediatamente alla pubbli-cazione delle integrazioni sul sito internetistituzionale e dispone, entro cinque giornidalla ricezione della documentazione inte-grativa, che il proponente trasmetta, entroi successivi dieci giorni, un nuovo avviso alpubblico, predisposto in conformità all’ar-ticolo 24, comma 2, del presente decreto,da pubblicare a cura della medesima au-torità competente sul proprio sito internete di cui è data comunque informazionenell’albo pretorio informatico delle ammi-nistrazioni comunali territorialmente inte-ressate. In relazione alle modifiche o inte-grazioni apportate al progetto e alla docu-mentazione, i termini di cui al comma 6per l’ulteriore consultazione del pubblicosono ridotti alla metà. »;

Atti Parlamentari — 286 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 287: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

getto e alla documentazione, i termini dicui al comma 6 per l’ulteriore consulta-zione del pubblico sono ridotti alla metà. »;

4) il comma 8 è sostituito dal se-guente: « 8. Fatto salvo il rispetto dei ter-mini previsti dall’articolo 32, comma 2, peril caso di consultazioni transfrontaliere, alfine di acquisire il provvedimento di VIA edei titoli abilitativi in materia ambientalerichiesti dal proponente, l’autorità compe-tente convoca nel termine di cui al comma6, una conferenza di servizi decisoria cheopera in modalità simultanea secondoquanto stabilito dall’articolo 14-ter dellalegge 7 agosto 1990, n. 241. Alla confe-renza partecipano il proponente e tutte leamministrazioni competenti o comunquepotenzialmente interessate al rilascio delprovvedimento di VIA e dei titoli abilitativiambientali richiesti dal proponente. Per iprogetti di cui all’articolo 7-bis, comma2-bis, alla conferenza partecipano in ognicaso il direttore generale del Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare o un suo delegato e il direttore ge-nerale del Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo o un suo delegato.La conferenza, nell’ambito della propriaattività, prende in considerazione le osser-vazioni e le informazioni raccolte in sede diconsultazione ai sensi dei commi 6 e 7, econclude i propri lavori nel termine diduecentodieci giorni. La determinazione mo-tivata di conclusione della conferenza diservizi, che costituisce il provvedimentounico in materia ambientale, reca l’indica-zione espressa del provvedimento di VIA edelenca, altresì, i titoli abilitativi compresinel provvedimento unico. Fatto salvo quantoprevisto per i progetti di cui all’articolo7-bis, comma 2-bis, la decisione di rila-sciare i titoli di cui al comma 2 è assuntasulla base del provvedimento di VIA, adot-tato dal Ministro dell’ambiente e della tu-tela del territorio e del mare, di concertocon il Ministro per i beni e le attivitàculturali e per il turismo, ai sensi dell’ar-ticolo 25. I termini previsti dall’articolo 25,comma 2, quarto periodo, sono ridotti allametà e, in caso di rimessione alla delibe-razione del Consiglio dei ministri, la con-

4) il comma 8 è sostituito dal se-guente: « 8. Fatto salvo il rispetto dei ter-mini previsti dall’articolo 32, comma 2, peril caso di consultazioni transfrontaliere, alfine di acquisire il provvedimento di VIA edei titoli abilitativi in materia ambientalerichiesti dal proponente, l’autorità compe-tente convoca nel termine di cui al primoperiodo del comma 6, una conferenza diservizi decisoria che opera in modalità si-multanea secondo quanto stabilito dall’ar-ticolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.Alla conferenza partecipano il proponentee tutte le amministrazioni competenti ocomunque potenzialmente interessate al ri-lascio del provvedimento di VIA e i titoliabilitativi ambientali richiesti dal propo-nente. Per i progetti di cui all’articolo 7-bis,comma 2-bis, alla conferenza partecipanoin ogni caso il direttore generale del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare o un suo delegato e ildirettore generale del Ministero per i benie le attività culturali e per il turismo o unsuo delegato. La conferenza, nell’ambitodella propria attività, prende in considera-zione le osservazioni e le informazioni rac-colte in sede di consultazione ai sensi deicommi 6 e 7, e conclude i propri lavori neltermine di duecentodieci giorni. La deter-minazione motivata di conclusione dellaconferenza di servizi, che costituisce il prov-vedimento unico in materia ambientale,reca l’indicazione espressa del provvedi-mento di VIA ed elenca, altresì, i titoliabilitativi compresi nel provvedimento unico.Fatto salvo quanto previsto per i progetti dicui all’articolo 7-bis, comma 2-bis, la deci-sione di rilasciare i titoli di cui al comma 2è assunta sulla base del provvedimento diVIA, adottato dal Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, diconcerto con il Ministro per i beni e leattività culturali e per il turismo, ai sensidell’articolo 25. I termini previsti dall’arti-colo 25, comma 2, quarto periodo, sonoridotti alla metà e, in caso di rimessionealla deliberazione del Consiglio dei mini-

Atti Parlamentari — 287 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 288: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ferenza di servizi è sospesa per il terminedi cui all’articolo 25, comma 2, quintoperiodo. Tutti i termini del procedimento siconsiderano perentori ai sensi e per glieffetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del1990. »;

stri, la conferenza di servizi è sospesa peril termine di cui all’articolo 25, comma 2,quinto periodo. Tutti i termini del proce-dimento si considerano perentori ai sensi eper gli effetti di cui agli articoli 2, commida 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241del 1990. »;

o) all’articolo 27-bis: o) identico:

1) al comma 2, le parole « Entroquindici giorni » sono sostituite dalle se-guenti: « Entro dieci giorni »;

1) identico;

2) al comma 4, ultimo periodo, leparole « sessanta giorni » sono sostituitedalle seguenti: « quarantacinque giorni »;

2) al comma 4, ultimo periodo, leparole: « sessanta giorni » sono sostituitedalle seguenti: « trenta giorni »;

2-bis) al comma 7, terzo periodo, leparole: « centoventi giorni » sono sostituitedalle seguenti: « novanta giorni »;

p) all’articolo 28, comma 2, al terzoperiodo, sono aggiunte in fine le seguentiparole: « , che operano secondo le modalitàdefinite da uno o più decreti del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare adottati sulla base dei seguenticriteri:

p) identica;

a) designazione dei componenti del-l’Osservatorio da parte di ciascuna delleAmministrazioni e degli Enti individuatinel decreto di Valutazione di Impatto Am-bientale;

b) nomina dei due terzi dei rappre-sentanti del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare tra soggettiestranei ai ruoli del Ministero e dotati disignificativa competenza e professionalitàper l’esercizio delle funzioni;

c) previsioni di cause di incandidabi-lità, incompatibilità e conflitto di interessi;

d) temporaneità dell’incarico, non su-periore a quattro anni, non rinnovabile enon cumulabile con incarichi in altri Os-servatori;

e) individuazione degli oneri a caricodel proponente, fissando un limite mas-

Atti Parlamentari — 288 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 289: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

simo per i compensi dei componenti del-l’Osservatorio »;

p-bis) all’articolo 28, dopo il comma 7è inserito il seguente:

« 7-bis. Il proponente, entro i termini divalidità disposti dal provvedimento di ve-rifica di assoggettabilità a VIA o di VIA,trasmette all’autorità competente la docu-mentazione riguardante il collaudo delleopere o la certificazione di regolare ese-cuzione delle stesse, comprensiva di speci-fiche indicazioni circa la conformità delleopere rispetto al progetto depositato e allecondizioni ambientali prescritte. La docu-mentazione è pubblicata tempestivamentenel sito internet dell’autorità competente »;

p-ter) all’articolo 102, comma 1, laparola: « ovvero » è sostituita dalle se-guenti: « o, in alternativa »;

q) all’allegato II, punto 8), della parteseconda, le parole « di petrolio, prodottichimici, prodotti petroliferi e prodotti pe-trolchimici con capacità complessiva supe-riore a 40.000 m3 » sono sostituite dalleseguenti: « di petrolio, prodotti chimici, pro-dotti petroliferi e prodotti petrolchimicicon capacità complessiva superiore a 200.000tonnellate »;

q) al numero 8) dell’allegato II allaparte seconda, le parole: « di petrolio, pro-dotti chimici, prodotti petroliferi e prodottipetrolchimici con capacità complessiva su-periore a 40.000 m3 » sono sostituite dalleseguenti: « di petrolio con capacità com-plessiva superiore a 40.000 m3; di prodottichimici, prodotti petroliferi e prodotti pe-trolchimici con capacità complessiva supe-riore a 200.000 tonnellate »;

r) all’articolo 32: r) identico:

1) al comma 1, dopo le parole « nel-l’ambito delle fasi previste dalle proceduredi cui ai titoli II, III e III-bis, provvede »sono inserite le seguenti: « quanto prima ecomunque contestualmente alla informa-tiva resa al pubblico interessato » e, dopo leparole « concernente il piano, programma,progetto o impianto » sono aggiunte le se-guenti: « e delle informazioni sulla naturadella decisione che può essere adottata »;

1) identico;

2) dopo il comma 5-ter è aggiunto ilseguente: « 5-quater. In caso di progettiproposti da altri Stati membri che possonoavere effetti significativi sull’ambiente ita-liano le informazioni ricevute dall’altro Statomembro sono tempestivamente rese dispo-nibili alle pertinenti autorità italiane e alpubblico interessato italiano che entro trentagiorni esprimono le proprie osservazioni. Il

2) dopo il comma 5-ter è aggiunto ilseguente: « 5-quater. In caso di progettiproposti da altri Stati membri che possonoavere effetti significativi sull’ambiente ita-liano le informazioni ricevute dall’altro Statomembro sono tempestivamente rese dispo-nibili alle pertinenti autorità italiane e alpubblico interessato italiano che entro ses-santa giorni esprimono le proprie osserva-

Atti Parlamentari — 289 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 290: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare entro sessanta giorniredige il proprio parere e lo trasmetteunitamente alle osservazioni ricevute al-l’autorità competente nell’altro Stato mem-bro. ».

zioni. Il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare entro ses-santa giorni redige il proprio parere e lotrasmette unitamente alle osservazioni ri-cevute all’autorità competente nell’altroStato membro. ».

2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del primo decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare di cui all’articolo 28del decreto legislativo n. 152 del 2006, comemodificato dal presente articolo, gli osser-vatori ambientali già costituiti sono rinno-vati nel rispetto delle modalità fissate dalmedesimo decreto, senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

2. Identico.

3. Le disposizioni introdotte dal pre-sente articolo si applicano alle istanze pre-sentate a partire dal trentesimo giorno suc-cessivo alla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto.

3. Identico.

3-bis. Entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, con uno o piùdecreti del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, di concertocon il Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo e con il Ministerodella salute, sono recepite le norme tecni-che per la redazione degli studi di impattoambientale, elaborate dal Sistema nazio-nale a rete per la protezione dell’ambiente,finalizzata allo svolgimento della valuta-zione di impatto ambientale, anche adintegrazione dei contenuti degli studi diimpatto ambientale di cui all’allegato VIIalla parte seconda del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152.

4. L’Istituto superiore per la protezionee la ricerca ambientale, per il tramite dellaScuola di specializzazione in discipline am-bientali di cui all’articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2010, n. 26, assicura, tramite appositi pro-tocolli d’intesa con l’autorità competente,senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica, la formazione specifica alpersonale di supporto della Direzione ge-nerale del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare competente

4. L’Istituto superiore per la protezionee la ricerca ambientale, per il tramite dellaScuola di specializzazione in discipline am-bientali di cui all’articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2010, n. 26, assicura, mediante appositiprotocolli d’intesa con l’autorità compe-tente, il supporto scientifico e la forma-zione specifica al personale del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare con particolare riferimento aquello operante presso la direzione gene-

Atti Parlamentari — 290 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 291: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

in materia di valutazioni e autorizzazioniambientali.

rale competente in materia di valutazioni eautorizzazioni ambientali. A tal fine, non-ché per assicurare il funzionamento dellasuddetta Scuola, il Ministero dell’ambientee della tutela del territorio e del marericonosce all’Istituto superiore per la pro-tezione e la ricerca ambientale un contri-buto pari ad euro 300.000 per l’anno 2020e ad euro 700.000 a decorrere dall’anno2021. Agli oneri derivanti dal presentecomma, pari ad euro 300.000 per l’anno2020 e ad euro 700.000 annui a decorreredall’anno 2021, si provvede mediante cor-rispondente riduzione dell’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 3 della legge 1°giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

Articolo 50-bis.

(Accelerazione dei processi amministrativiper le attività infrastrutturali)

1. All’articolo 119, comma 1, del codicedel processo amministrativo, di cui al de-creto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopola lettera m-sexies) è aggiunta la seguente:

« m-septies) l’autorizzazione unica dicui agli articoli 52-bis e seguenti del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 8 giugno 2001, n. 327, per leinfrastrutture lineari energetiche, quali igasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e lereti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusile opere, gli impianti e i servizi accessoriconnessi o funzionali all’esercizio degli stessi,i gasdotti e gli oleodotti necessari per lacoltivazione e lo stoccaggio degli idrocar-buri, nonché rispetto agli atti riferiti a taliinfrastrutture inerenti alla valutazione am-bientale strategica, alla verifica di assog-gettabilità e alla valutazione di impattoambientale e a tutti i provvedimenti, dicompetenza statale o regionale, indicatidall’articolo 27 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, nonché agli atti chedefiniscono l’intesa Stato-regione ».

Atti Parlamentari — 291 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 292: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Articolo 51.

(Semplificazioni in materia di VIA per in-terventi di incremento della sicurezza diinfrastrutture stradali, autostradali, ferro-viarie e idriche e di attuazione degli inter-

venti infrastrutturali)

Articolo 51.

(Semplificazioni in materia di VIA per in-terventi di incremento della sicurezza diinfrastrutture stradali, autostradali, ferro-viarie e idriche e di attuazione degli inter-

venti infrastrutturali)

1. Con uno o più decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri, adottati entro il31 dicembre 2020 su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare e del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, sono individuati gli inter-venti urgenti finalizzati al potenziamento oall’adeguamento della sicurezza delle infra-strutture stradali, autostradali, ferroviariee idriche esistenti che ricadono nelle cate-gorie progettuali di cui agli allegati II eII-bis, alla parte seconda del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazioneagli interventi individuati con i decreti dicui al primo periodo, il proponente pre-senta al Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, dandonecontestuale comunicazione al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti che nei suc-cessivi dieci giorni trasmette le proprieosservazioni al Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, glielementi informativi dell’intervento e quellidel sito, secondo le modalità di cui all’ar-ticolo 6, comma 9, del decreto legislativon. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, inragione della presunta assenza di poten-ziali impatti ambientali significativi e ne-gativi, se essi devono essere assoggettati averifica di assoggettabilità a VIA, a VIA,ovvero non rientrano nelle categorie di cuiai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 deldecreto legislativo n. 152 del 2006. Il Mi-nistero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare, entro trenta giorni dalladata di presentazione della richiesta, co-munica al proponente l’esito delle proprievalutazioni.

Identico.

2. Per la realizzazione o la modifica diinfrastrutture stradali, autostradali, ferro-viarie e idriche esistenti che ricadono nellecategorie progettuali di cui agli allegati II eII-bis alla parte seconda del decreto legi-slativo n. 152 del 2006, la durata dell’effi-

Atti Parlamentari — 292 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 293: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

cacia del provvedimento di cui al comma 5dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152del 2006 non può essere inferiore a diecianni. In relazione ai medesimi interventi, ladurata dell’efficacia dell’autorizzazione pa-esaggistica di cui al comma 4 dell’articolo146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42 è pari a dieci anni.

Articolo 52.

(Semplificazione delle procedure per inter-venti e opere nei siti oggetto di bonifica)

Articolo 52.

(Semplificazione delle procedure per inter-venti e opere nei siti oggetto di bonifica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, dopo l’articolo 242-bis è inserito ilseguente:

1. Identico:

« Art. 242-ter. (Interventi e opere nei sitioggetto di bonifica)

« Art. 242-ter. (Interventi e opere nei sitioggetto di bonifica)

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi isiti di interesse nazionale, possono essererealizzati interventi e opere richiesti dallanormativa sulla sicurezza dei luoghi di la-voro, di manutenzione ordinaria e straor-dinaria di impianti e infrastrutture, com-presi adeguamenti alle prescrizioni auto-rizzative, nonché opere lineari necessarieper l’esercizio di impianti e forniture diservizi e, più in generale, altre opere linearidi pubblico interesse, di sistemazione idrau-lica, di mitigazione del rischio idraulico,opere per la realizzazione di impianti perla produzione energetica da fonti rinnova-bili e di sistemi di accumulo, esclusi gliimpianti termoelettrici, fatti salvi i casi diriconversione da un combustibile fossile adaltra fonte meno inquinante o qualora l’in-stallazione comporti una riduzione degliimpatti ambientali rispetto all’assetto esi-stente, opere con le medesime connesse,infrastrutture indispensabili alla costru-zione e all’esercizio degli stessi impianti,nonché le tipologie di opere e interventiindividuati con il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui all’articolo7-bis, a condizione che detti interventi eopere siano realizzati secondo modalità etecniche che non pregiudichino né interfe-riscano con l’esecuzione e il completa-mento della bonifica, né determinino rischiper la salute dei lavoratori e degli altri

1. Identico.

Atti Parlamentari — 293 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 294: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

fruitori dell’area nel rispetto del decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione del rispetto delle con-dizioni di cui al comma 1 è effettuata daparte dell’autorità competente ai sensi delTitolo V, Parte quarta, del presente decreto,nell’ambito dei procedimenti di approva-zione e autorizzazione degli interventi e,ove prevista, nell’ambito della procedura divalutazione di impatto ambientale.

2. Identico.

3. Per gli interventi e le opere indivi-duate al comma 1, nonché per quelle di cuiall’articolo 25 del decreto del Presidentedella Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare con proprio decretoper le aree ricomprese nei siti di interessenazionale, e le regioni per le restanti aree,provvedono all’individuazione delle catego-rie di interventi che non necessitano dellapreventiva valutazione da parte dell’Auto-rità competente ai sensi del Titolo V, Partequarta, del presente decreto, e, qualoranecessaria, definiscono i criteri e le proce-dure per la predetta valutazione nonché lemodalità di controllo.

3. Identico.

4. Ai fini del rispetto delle condizionipreviste dal comma 1, anche nelle moredell’attuazione del comma 3, sono rispet-tate le seguenti procedure e modalità dicaratterizzazione, scavo e gestione dei ter-reni movimentati:

4. Identico:

a) nel caso in cui non sia stata ancorarealizzata la caratterizzazione dell’area og-getto dell’intervento ai sensi dell’articolo242, il soggetto proponente accerta lo statodi potenziale contaminazione del sito me-diante un Piano di indagini preliminari IlPiano, comprensivo della lista degli analitida ricercare, è concordato con l’Agenzia diprotezione ambientale territorialmente com-petente che si pronuncia entro e non oltreil termine di trenta giorni dalla richiestadel proponente, eventualmente stabilendoparticolari prescrizioni in relazione allaspecificità del sito. In caso di mancatapronuncia nei termini da parte dell’Agen-zia di protezione ambientale territorial-mente competente, il Piano di indagini pre-liminari è concordato con l’ISPRA che sipronuncia entro i quindici giorni successivi

a) nel caso in cui non sia stata ancorarealizzata la caratterizzazione dell’area og-getto dell’intervento ai sensi dell’articolo242, il soggetto proponente accerta lo statodi potenziale contaminazione del sito me-diante un Piano di indagini preliminari. IlPiano, comprensivo della lista degli analitida ricercare, è concordato con l’Agenzia diprotezione ambientale territorialmente com-petente che si pronuncia entro e non oltreil termine di trenta giorni dalla richiestadel proponente, eventualmente stabilendoparticolari prescrizioni in relazione allaspecificità del sito. In caso di mancatapronuncia nei termini da parte dell’Agen-zia di protezione ambientale territorial-mente competente, il Piano di indagini pre-liminari è concordato con l’ISPRA che sipronuncia entro i quindici giorni successivi

Atti Parlamentari — 294 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 295: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

su segnalazione del proponente. Il propo-nente, trenta giorni prima dell’avvio delleattività d’indagine, trasmette agli enti inte-ressati il piano con la data di inizio delleoperazioni. Qualora l’indagine preliminareaccerti l’avvenuto superamento delle CSCanche per un solo parametro, il soggettoproponente ne dà immediata comunica-zione con le forme e le modalità di cuiall’articolo 245, comma 2, con la descri-zione delle misure di prevenzione e dimessa in sicurezza di emergenza adottate;

su segnalazione del proponente. Il propo-nente, trenta giorni prima dell’avvio delleattività d’indagine, trasmette agli enti inte-ressati il piano con la data di inizio delleoperazioni. Qualora l’indagine preliminareaccerti l’avvenuto superamento delle CSCanche per un solo parametro, il soggettoproponente ne dà immediata comunica-zione con le forme e le modalità di cuiall’articolo 245, comma 2, con la descri-zione delle misure di prevenzione e dimessa in sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attività di messa insicurezza operativa già in essere, il propo-nente può avviare la realizzazione degliinterventi e delle opere di cui al comma 1previa comunicazione all’Agenzia di prote-zione ambientale territorialmente compe-tente da effettuarsi con almeno quindicigiorni di anticipo rispetto all’avvio delleopere. Al termine dei lavori, l’interessatoassicura il ripristino delle opere di messa insicurezza operativa;

b) identica;

c) le attività di scavo sono effettuatecon le precauzioni necessarie a non au-mentare i livelli di inquinamento delle ma-trici ambientali interessate e, in partico-lare, delle acque sotterranee. Le eventualifonti attive di contaminazione, quali rifiutio prodotto libero, rilevate nel corso delleattività di scavo, sono rimosse e gestite nelrispetto delle norme in materia di gestionerifiuti. I terreni e i materiali provenientidallo scavo sono gestiti nel rispetto deldecreto del Presidente della Repubblica 13giugno 2017, n. 120.

c) le attività di scavo sono effettuatecon le precauzioni necessarie a non au-mentare i livelli di inquinamento delle ma-trici ambientali interessate e, in partico-lare, delle acque sotterranee. Le eventualifonti attive di contaminazione, quali rifiutio prodotto libero, rilevate nel corso delleattività di scavo, sono rimosse e gestite nelrispetto delle norme in materia di gestionedei rifiuti. I terreni e i materiali provenientidallo scavo sono gestiti nel rispetto deldecreto del Presidente della Repubblica 13giugno 2017, n. 120;

c-bis) ove l’indagine preliminare dicui alla lettera a) accerti che il livello delleCSC non sia stato superato, per i siti diinteresse nazionale il procedimento si con-clude secondo le modalità previste dalcomma 4-bis dell’articolo 252 e per gli altrisiti nel rispetto di quanto previsto dalcomma 2 dell’articolo 242.

5. All’attuazione del presente articolo leamministrazioni interessate provvedono conle risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente, senza nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica. ».

5. Identico. ».

Atti Parlamentari — 295 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 296: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2. All’articolo 34 del decreto-legge 12settembre 2014, n. 133, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,n. 164, sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.

2. Identico.

Articolo 52-bis.

(Misure a sostegno della razionalizzazionedella rete di distribuzione dei carburanti)

1. Al comma 115 dell’articolo 1 dellalegge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « treanni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge » sono sostituite dalle se-guenti: « il 31 dicembre 2023 ».

Articolo 53.

(Semplificazione delle procedure nei siti diinteresse nazionale)

Articolo 53.

(Semplificazione delle procedure nei siti diinteresse nazionale)

1. All’articolo 252 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

« 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, ilsoggetto responsabile dell’inquinamento oaltro soggetto interessato accerta lo stato dipotenziale contaminazione del sito me-diante un Piano di indagini preliminari. IlPiano, comprensivo della lista degli analitida ricercare, è concordato con l’Agenzia diprotezione ambientale territorialmente com-petente che si pronuncia entro e non oltreil termine di trenta giorni dalla richiestadel proponente, eventualmente stabilendoparticolari prescrizioni in relazione allaspecificità del sito. In caso di inerzia, tra-scorsi quindici giorni dalla scadenza deltermine di trenta giorni di cui al periodoprecedente, il Piano di indagini preliminariè concordato con l’ISPRA. Il proponente,trenta giorni prima dell’avvio delle attivitàd’indagine, trasmette al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, alla regione, al comune, alla provin-cia e all’agenzia di protezione ambientalecompetenti il Piano con la data di iniziodelle operazioni. Qualora l’indagine preli-minare accerti l’avvenuto superamento delleconcentrazioni soglia di contaminazione(CSC) anche per un solo parametro, siapplica la procedura di cui agli articoli 242

« 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, ilsoggetto responsabile dell’inquinamento oaltro soggetto interessato accerta lo stato dipotenziale contaminazione del sito me-diante un Piano di indagini preliminari. IlPiano, comprensivo della lista degli analitida ricercare, è concordato con l’Agenzia diprotezione ambientale territorialmente com-petente che si pronuncia entro e non oltreil termine di trenta giorni dalla richiestadel proponente, eventualmente stabilendoparticolari prescrizioni in relazione allaspecificità del sito. In caso di mancatapronuncia nei termini da parte dell’Agen-zia di protezione ambientale territorial-mente competente, il Piano di indagini pre-liminari è concordato con l’Istituto supe-riore per la protezione e la ricerca am-bientale, che si pronuncia entro e non oltrei quindici giorni successivi su segnalazionedel proponente o dell’autorità competente.Il proponente, trenta giorni prima dell’av-vio delle attività d’indagine, trasmette alMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, alla regione, al co-mune, alla provincia e all’agenzia di pro-tezione ambientale competenti il Piano conla data di inizio delle operazioni. Qualora

Atti Parlamentari — 296 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 297: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

e 245. Ove si accerti che il livello delle CSCnon sia stato superato, il medesimo sog-getto provvede al ripristino della zona con-taminata, dandone notizia, con appositaautocertificazione, al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, alla regione, al comune, alla provin-cia e all’agenzia di protezione ambientalecompetenti entro novanta giorni dalla datadi inizio delle attività di indagine. L’auto-certificazione conclude il procedimento,ferme restando le attività di verifica e dicontrollo da parte della provincia compe-tente da avviare nei successivi quindicigiorni, previa comunicazione al proponentee agli enti interessati. In tal caso le attivitàdi verifica devono concludersi entro e nonoltre novanta giorni.

l’indagine preliminare accerti l’avvenuto su-peramento delle concentrazioni soglia dicontaminazione (CSC) anche per un soloparametro, si applica la procedura di cuiagli articoli 242 e 245. Ove si accerti che illivello delle CSC non sia stato superato, ilmedesimo soggetto provvede al ripristinodella zona contaminata, dandone notizia,con apposita autocertificazione, al Mini-stero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare, alla regione, al comune,alla provincia e all’agenzia di protezioneambientale competenti entro novanta giornidalla data di inizio delle attività di inda-gine. L’autocertificazione conclude il pro-cedimento, ferme restando le attività diverifica e di controllo da parte della pro-vincia competente da concludere nel ter-mine di novanta giorni dalla data di ac-quisizione dell’autocertificazione, decorsi iquali il procedimento di verifica si consi-dera definitivamente concluso.

4-ter. In alternativa alla procedura dicui all’articolo 242, il responsabile dellapotenziale contaminazione o altro soggettointeressato al riutilizzo e alla valorizza-zione dell’area, può presentare al Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare gli esiti del processo di caratte-rizzazione del sito eseguito nel rispettodelle procedure di cui all’allegato 2 delpresente Titolo, allegando i risultati dell’a-nalisi di rischio sito specifica e dell’appli-cazione a scala pilota, in campo, delle tec-nologie di bonifica ritenute idonee. Qualoragli esiti della procedura dell’analisi di ri-schio dimostrino che la concentrazione deicontaminanti presenti nel sito è superioreai valori di concentrazione soglia di rischio(CSR), il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, valutata ladocumentazione di cui al primo periodo,approva, nel termine di novanta giorni,l’analisi di rischio con il procedimento dicui al comma 4 e contestualmente indica lecondizioni per l’approvazione del progettooperativo di cui all’articolo 242, comma 7.Sulla base delle risultanze istruttorie, ilMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare può motivatamentechiedere la revisione dell’analisi di rischioprevia esecuzione di indagini integrative

4-ter. Identico.

Atti Parlamentari — 297 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 298: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ove necessarie. Nei successivi sessanta giorniil proponente presenta il progetto e il Mi-nistero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare lo approva ai sensi delcomma 4 e con gli effetti di cui al comma6. Il potere di espropriare è attribuito alcomune sede dell’opera. Ove il progettodebba essere sottoposto alla procedura diverifica di assoggettabilità o a valutazionedi impatto ambientale ai sensi della nor-mativa vigente, il procedimento è sospesofino all’acquisizione della pronuncia del-l’autorità competente ai sensi della parteseconda del presente decreto. Qualora ilprogetto sia sottoposto a valutazione diimpatto ambientale di competenza regio-nale, i titoli abilitativi per la realizzazionee l’esercizio degli impianti e delle attrez-zature necessari all’attuazione del progettooperativo sono ricompresi nel provvedi-mento autorizzatorio unico regionale rila-sciato ai sensi dell’articolo 27-bis.

4-quater. La certificazione di avvenutabonifica di cui all’articolo 248 può essererilasciata anche per la sola matrice suolo acondizione che risulti accertata l’assenza diinterferenze con la matrice acque sotter-ranee tali da comportare una cross conta-mination e non vi siano rischi per la salutedei lavoratori e degli altri fruitori dell’area.La previsione di cui al primo periodo èapplicabile anche per l’adozione da partedell’autorità competente del provvedimentodi conclusione del procedimento qualora lacontaminazione rilevata nella matrice suolorisulti inferiore ai valori di CSC oppure, sesuperiore, risulti comunque inferiore ai va-lori di CSR determinate a seguito dell’ana-lisi di rischio sanitario e ambientale sitospecifica approvata dall’autorità compe-tente. La certificazione di avvenuta boni-fica per la sola matrice suolo costituiscetitolo per lo svincolo delle relative garanziefinanziarie di cui all’articolo 242, comma7. ».

4-quater. Qualora gli obiettivi indivi-duati per la bonifica del suolo, sottosuolo emateriali di riporto siano raggiunti antici-patamente rispetto a quelli previsti per lafalda, è possibile procedere alla certifica-zione di avvenuta bonifica di cui all’articolo248 limitatamente alle predette matrici am-bientali, anche a stralcio in relazione allesingole aree catastalmente individuate, fermorestando l’obbligo di raggiungere tutti gliobiettivi di bonifica su tutte le matriciinteressate da contaminazione. In tal casoè necessario effettuare un’analisi di rischioatta a dimostrare che le contaminazioniancora presenti nelle acque sotterraneefino alla loro completa rimozione non com-portino un rischio per i fruitori e per lealtre matrici ambientali secondo le speci-fiche destinazioni d’uso. Le garanzie finan-ziarie di cui al comma 7 dell’articolo 242sono comunque prestate per l’intero inter-vento e sono svincolate solo al raggiungi-mento di tutti gli obiettivi di bonifica ».

2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter,dell’articolo 252 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventiapprovati, sono applicabili anche ai proce-dimenti in corso alla data di entrata invigore del presente decreto su richiesta da

2. Identico..

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 299: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

presentare nel termine di centottanta giornidecorrenti dalla medesima data.

2-bis. All’articolo 252 del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « Aifini della perimetrazione del sito » sonoinserite le seguenti: « , inteso nelle diversematrici ambientali compresi i corpi idricisuperficiali e i relativi sedimenti, »;

b) al comma 4, le parole: « può avva-lersi anche dell’Istituto superiore per laprotezione e la ricerca ambientale (APAT),delle Agenzie regionali per la protezionedell’ambiente delle regioni interessate » sonosostituite dalle seguenti: « si avvale perl’istruttoria tecnica del Sistema nazionale arete per la protezione dell’ambiente(SNPA) ».

2-ter. All’articolo 253, comma 1, deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, leparole: « ai sensi dell’articolo 250 » sonosostituite dalle seguenti: « ai sensi degliarticoli 250 e 252, comma 5 » e dopo leparole: « L’onere reale viene iscritto » sonoinserite le seguenti: « nei registri immobi-liari tenuti dagli uffici dell’Agenzia delterritorio ».

2-quater. All’articolo 306-bis, comma 1,del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,sono premesse le seguenti parole: « Salvoche la transazione avvenga in sede giudi-ziale a norma dell’articolo 185 del codicedi procedura civile, » e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « in sede ammini-strativa ».

3. All’articolo 1, comma 800, della legge30 dicembre 2018, n. 145, al secondo pe-riodo, dopo le parole « Dette somme sonofinalizzate » è inserita la seguente: « an-che » e il terzo periodo è sostituito dalseguente: « Con decreto del Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, d’intesa con la Conferenza unificata,sono definiti i criteri e le modalità di tra-sferimento alle autorità competenti dellerisorse loro destinate di cui al primo pe-riodo. ».

3. Identico.

Atti Parlamentari — 299 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 300: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

3-bis. All’articolo 252 del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma9 sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. È individuata quale sito di in-teresse nazionale ai sensi della normativavigente l’area interessata dalla presenza didiscariche ed impianti di trattamento deirifiuti, compresa nel sito dell’Area vasta diGiugliano (Napoli). Con successivo decretodel Ministro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare si provvede alla pe-rimetrazione della predetta area.

9-ter. In caso di compravendita di areeubicate nei siti di interesse nazionale, ilMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, su istanza congiuntadegli interessati, autorizza entro novantagiorni dal ricevimento dell’istanza la vol-turazione dell’autorizzazione di cui ai commi4 e 6 ».

Articolo 54.

(Misure di semplificazione in materia diinterventi contro il dissesto idrogeologico)

Articolo 54.

(Misure di semplificazione in materia diinterventi contro il dissesto idrogeologico)

1. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 116, è aggiunto in fine il seguente pe-riodo: « L’autorità procedente, qualora loritenga necessario, procede a convocare laconferenza di servizi di cui all’articolo 14della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il terminemassimo per il rilascio dei pareri in sede diconferenza dei servizi è di trenta giorni. »;

1. Identico.

2. Ai fini della predisposizione del Pianodi interventi per la mitigazione del dissestoidrogeologico, a valere sulle risorse di bi-lancio del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, gli elenchidegli interventi da ammettere a finanzia-mento sono definiti, fino al 31 dicembre2020, per liste regionali e mediante appo-site Conferenze di servizi da svolgere online, sulla base dei fabbisogni e delle pro-poste delle regioni interessate e delle pro-vince autonome, con il contributo e lapartecipazione dei commissari per l’emer-genza, dei commissari straordinari per ildissesto e delle autorità di bacino distret-tuale. Per essere ammessi al finanziamento

2. Ai fini della predisposizione del Pianodi interventi per la mitigazione del dissestoidrogeologico, a valere sulle risorse di bi-lancio del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, gli elenchidegli interventi da ammettere a finanzia-mento sono definiti, fino al 31 dicembre2020, per liste regionali e mediante appo-site Conferenze di servizi da svolgere online, sulla base dei fabbisogni e delle pro-poste delle regioni e delle province auto-nome interessate, con il contributo e lapartecipazione dei commissari per l’emer-genza, dei commissari straordinari per ildissesto e delle autorità di bacino distret-tuale. Per essere ammessi al finanziamento

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 301: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

tutti gli interventi sono dotati del codiceunico di progetto di cui all’articolo 11 dellalegge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011 n. 229.

tutti gli interventi sono dotati del codiceunico di progetto di cui all’articolo 11 dellalegge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011 n. 229.

2-bis. All’articolo 66, comma 1, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopole parole: « sono sottoposti » sono inseritele seguenti: « alla verifica di assoggettabilitàalla valutazione ambientale strategica (VAS),di cui all’articolo 12, qualora definiscano ilquadro di riferimento per la realizzazionedei progetti elencati negli allegati II, III eIV alla parte seconda del presente decreto,oppure possano comportare un qualsiasiimpatto ambientale sui siti designati comezone di protezione speciale per la conser-vazione degli uccelli selvatici e su quelliclassificati come siti di importanza comu-nitaria per la protezione degli habitat na-turali e della flora e della fauna selvatica ».

3. All’articolo 68 del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4, sonoaggiunti i seguenti:

3. Identico:

« 4-bis. Nelle more dell’adozione dei pianiai sensi dell’articolo 67, comma 1, le mo-difiche della perimetrazione e/o classifica-zione delle aree a pericolosità e rischio deipiani stralcio relativi all’assetto idrogeolo-gico emanati dalle soppresse Autorità dibacino di cui alla legge 18 maggio 1989,n. 183, derivanti dalla realizzazione di in-terventi per la mitigazione del rischio, dalverificarsi di nuovi eventi di dissesto idro-geologico o da approfondimenti puntualidel quadro conoscitivo, sono approvate conproprio atto dall’Autorità di bacino distret-tuale, d’intesa con la Regione territorial-mente competente e previo parere dellaConferenza Operativa. Le modifiche di cuial presente comma costituiscono parte in-tegrante degli aggiornamenti dei Piani dicui all’articolo 67, comma 1.

« 4-bis. Nelle more dell’adozione dei pianie dei relativi stralci, di cui agli articoli 65e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiorna-menti, le modifiche della perimetrazionee/o classificazione delle aree a pericolositàe rischio dei piani stralcio relativi all’as-setto idrogeologico emanati dalle soppresseAutorità di bacino di cui alla legge 18maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realiz-zazione di interventi collaudati per la mi-tigazione del rischio, dal verificarsi di nuovieventi di dissesto idrogeologico o da appro-fondimenti puntuali del quadro conosci-tivo, sono approvate con proprio atto dalSegretario generale dell’Autorità di bacinodistrettuale, d’intesa con la Regione terri-torialmente competente e previo parere dellaConferenza Operativa. Le modifiche di cuial presente comma costituiscono parte in-tegrante degli aggiornamenti dei Piani dicui all’articolo 67, comma 1.

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cuial comma 4-bis sono effettuati nel rispettodelle procedure di partecipazione previstedalle norme tecniche di attuazione dei pianidi bacino vigenti nel territorio distrettualee, comunque, garantendo adeguate forme

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cuial comma 4-bis sono effettuati nel rispettodelle procedure di partecipazione previstedalle norme tecniche di attuazione dei pianidi bacino vigenti nel territorio distrettualee, comunque, garantendo adeguate forme

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 302: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

di consultazione e osservazione sulle pro-poste di modifica. Nelle more dell’espleta-mento delle procedure di aggiornamento,l’Autorità di bacino distrettuale può adot-tare, sulla base del parere della ConferenzaOperativa, misure di salvaguardia che sonoimmediatamente vincolanti e restano invigore sino all’approvazione dell’aggiorna-mento del piano di cui al comma 4-bis. ».

di consultazione e osservazione sulle pro-poste di modifica. Nelle more dell’espleta-mento delle procedure di aggiornamento, ilSegretario generale dell’Autorità di bacinodistrettuale può adottare, sulla base delparere della Conferenza Operativa, misuredi salvaguardia che sono immediatamentevincolanti e restano in vigore sino all’ap-provazione dell’aggiornamento del piano dicui al comma 4-bis. ».

3-bis. Per le occupazioni d’urgenza eper le eventuali espropriazioni delle areeoccorrenti per l’esecuzione delle opere edegli interventi di competenza dei commis-sari straordinari per il dissesto idrogeolo-gico, una volta emesso il decreto di occu-pazione d’urgenza, prescindendo da ognialtro adempimento, si provvede alla reda-zione dello stato di consistenza e del ver-bale d’immissione in possesso dei suolianche con la sola presenza di due rappre-sentanti della regione o degli altri entiterritoriali interessati.

Articolo 55.

(Semplificazione in materia di zone econo-miche ambientali)

Articolo 55.

(Semplificazione in materia di zone econo-miche ambientali)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 9: a) identico:

1) al comma 3, dopo il primo pe-riodo sono inseriti i seguenti: « L’avvio dellaprocedura di nomina è reso noto nel sitointernet istituzionale del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare nonché dell’ente parco interessato.Non può essere nominato Presidente diEnte parco chi ha già ricoperto tale caricaper due mandati, anche non consecutivi.Alla nomina di Presidente di Ente parco siapplica la disciplina in materia di inconfe-ribilità e incompatibilità degli incarichi dicui al decreto legislativo 8 aprile 2013,n. 39. »;

1) al comma 3, il primo periodo èsostituito dai seguenti: « Il Presidente ènominato con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, d’intesa con i presidenti delle regioninel cui territorio ricade in tutto o in parteil parco, nell’ambito di una terna propostadal Ministro e composta da soggetti inpossesso di comprovata esperienza in campoambientale nelle istituzioni o nelle profes-sioni, oppure di indirizzo o di gestione instrutture pubbliche o private. Entro trentagiorni dalla ricezione della proposta, i pre-sidenti delle regioni interessate esprimonol’intesa su uno dei candidati proposti. De-corso il suddetto termine senza che siaraggiunta l’intesa con i presidenti delleregioni interessate, il Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 303: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

mare, sentite le Commissioni parlamentaricompetenti per materia, che si pronun-ciano entro trenta giorni dalla richiesta,provvede alla nomina del Presidente, sce-gliendo tra i nomi compresi nella terna » edopo il primo periodo sono inseriti i se-guenti: « L’avvio della procedura di nominaè reso noto nel sito internet istituzionaledel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare nonché dell’enteparco interessato, sessanta giorni primadella scadenza del Presidente in carica.Non può essere nominato Presidente diEnte parco chi ha già ricoperto tale caricaper due mandati, anche non consecutivi.Alla nomina di Presidente di Ente parco siapplica la disciplina in materia di inconfe-ribilità e incompatibilità degli incarichi dicui al decreto legislativo 8 aprile 2013,n. 39. »;

1-bis) dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

« 4-bis. Nella composizione degli orga-nismi di gestione e direzione delle areenaturali protette deve essere rispettato ilcriterio della parità di genere »;

2) al comma 11, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « L’iscrizione nell’albodura cinque anni, salvo rinnovo mediantele procedure di cui al primo periodo delpresente comma. »;

2) identico;

3) dopo il comma 11, è inserito ilseguente: « 11-bis. La gestione amministra-tiva dei parchi nazionali è affidata al di-rettore del parco, che esercita le funzioni dicui all’articolo 5, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attua-zione dei programmi ed il conseguimentodegli obiettivi fissati dal Presidente e dalConsiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17,comma 1, lettere da d) a e-bis), del citatodecreto legislativo n. 165 del 2001; al di-rettore del parco spetta l’adozione dei con-nessi atti anche a rilevanza esterna. »;

3) identico;

4) dopo il comma 14, è inserito ilseguente: « 14-bis. Per la realizzazione dipiani, programmi e progetti, ferma re-stando la possibilità di ricorrere a proce-dure di affidamento di evidenza pubblica,gli enti parco nazionali possono avvalersi

4) identico;

Atti Parlamentari — 303 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 304: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

della società di cui all’articolo 1, comma503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,mediante stipula di apposite convenzionisenza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. »;

b) all’articolo 11: b) identica;

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « In caso di inosservanzadei termini di cui al periodo precedente, ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare si sostituisce all’am-ministrazione inadempiente, anche con lanomina di un commissario ad acta, prove-niente dai ruoli del Ministero dell’ambientee della tutela del territorio e del mare,senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, il quale provvede entro tre mesi. »;

2) al comma 6, dopo le parole « èapprovato dal Ministro dell’ambiente » sonoaggiunte le seguenti « su proposta dell’Enteparco », e dopo le parole « e comunqued’intesa con le regioni e le province auto-nome interessate » sono inserite le seguenti:« che si esprimono entro novanta giorni,decorsi i quali l’intesa si intende acqui-sita »;

c) all’articolo 12: c) identica;

1) al comma 3, primo periodo, dopola parola « predisposto » sono aggiunte leseguenti: « e adottato », e il terzo periodo èsoppresso.

2) al comma 4:

2.1. al primo periodo le parole« adottato è depositato per quaranta giorni »sono sostituite dalle seguenti: « di cui alcomma 3 adottato dal Consiglio direttivodell’Ente parco è depositato per sessantagiorni »;

2.2. al secondo periodo, le parole« Entro i successivi quaranta giorni » sonosostituite dalle seguenti: « Entro tale ter-mine »;

2.3. al terzo periodo la parola« centoventi » è sostituita dalla seguente:« sessanta », nonché le parole « emana ilprovvedimento d’approvazione » sono sosti-tuite dalle seguenti: « approva il piano te-nendo conto delle risultanze del parere

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 305: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

motivato espresso in sede di valutazioneambientale strategica di cui al decreto le-gislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata con-testualmente dall’Ente parco nella qualitàdi autorità procedente, e nel cui ambito èacquisito il parere, per i profili di compe-tenza, del Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo »;

2.4. il quarto periodo è sostituitodal seguente « Qualora il piano non siadefinitivamente approvato entro dodici mesidall’adozione da parte dell’Ente parco, essoè approvato, in via sostitutiva e previadiffida ad adempiere, entro i successivicentoventi giorni con decreto del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismoqualora non sia vigente il piano paesaggi-stico approvato ai sensi dell’articolo 143 delcodice dei beni culturali e del paesaggio dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, ovvero il piano non sia stato ade-guato ai sensi dell’articolo 156 del mede-simo decreto legislativo. ».

d) dopo l’articolo 13 è inserito il se-guente:

d) identica;

« Art.13-bis. (Interventi nelle zone di pro-mozione economica e sociale)

1. In presenza di piano del parco e diregolamento del parco approvati e vigentile cui previsioni siano state recepite daicomuni nei rispettivi strumenti urbanistici,gli interventi di natura edilizia da realiz-zare nelle zone di cui all’articolo 12, comma2, lettera d), eccetto quelle ricomprese neiperimetri dei siti Natura 2000, sono auto-rizzati direttamente dagli enti locali com-petenti, salvo che l’intervento non comportiuna variante degli strumenti urbanisticivigenti, dandone comunicazione all’Enteparco. In caso di non conformità il diret-tore del parco annulla il provvedimentoautorizzatorio entro quarantacinque giornidal ricevimento. »;

e) all’articolo 15, dopo il comma 1sono inseriti i seguenti:

e) identico:

« 1-bis. I beni demaniali o aventi il me-desimo regime giuridico, statali e regionali,presenti nel territorio del parco nazionale

« 1-bis. I beni demaniali o aventi il me-desimo regime giuridico, statali e regionali,presenti nel territorio del parco nazionale

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 306: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

che, alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, non siano stati giàaffidati a soggetti terzi, ad eccezione diquelli destinati alla difesa e alla sicurezzanazionale, possono essere dati in conces-sione gratuita all’Ente parco ai fini dellatutela dell’ambiente e della conservazionedell’area protetta, se da esso richiesti, perun periodo di nove anni, ovvero di duratainferiore se richiesta dello stesso ente parco.“L’ente parco provvede alla gestione deibeni demaniali con le risorse disponibili alegislazione vigente".

che, alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, non siano stati giàaffidati a soggetti terzi, ad eccezione diquelli destinati alla difesa e alla sicurezzanazionale, possono essere dati in conces-sione gratuita all’Ente parco ai fini dellatutela dell’ambiente e della conservazionedell’area protetta, se da esso richiesti, perun periodo di nove anni, ovvero di duratainferiore se richiesta dallo stesso Ente parco,fatta salva l’eventuale estensione della du-rata della concessione ai sensi dell’articolo14, comma 2, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 13settembre 2005, n. 296. L’Ente parco prov-vede alla gestione dei beni demaniali con lerisorse disponibili a legislazione vigente.

1-ter. La concessione di cui al comma1-bis può essere rinnovata allo scadere deltermine, salvo motivato diniego da partedel soggetto competente.

1-ter. Identico.

1-quater. L’Ente parco può concederetali beni in uso a terzi dietro il pagamentodi un corrispettivo. La concessione gratuitadi beni demaniali all’ente parco non mo-difica la titolarità di tali beni, che riman-gono in capo al soggetto concedente. ».

1-quater. L’Ente parco può concedere ibeni demaniali di cui al comma 1-bis,dietro il pagamento di un corrispettivo. Laconcessione gratuita di beni demaniali al-l’ente parco non modifica la titolarità ditali beni, che rimangono in capo al soggettoconcedente. ».

2. In sede di prima applicazione, aisoggetti già iscritti all’albo di idonei all’e-sercizio dell’attività di direttore di parco, iltermine di cui all’articolo 9, comma 11,ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991,come modificato dal presente articolo, de-corre a partire dalla data di entrata invigore del presente decreto.

2. In sede di prima applicazione, aisoggetti già iscritti all’albo di idonei all’e-sercizio dell’attività di direttore di parco, iltermine di cui all’articolo 9, comma 11,ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991,come modificato dal presente articolo, de-corre dalla data di entrata in vigore delpresente decreto.

3. All’articolo 10, comma 1, della legge21 novembre 2000, n. 353, le parole « dalMinistro » sono sostituite con le seguenti:« dalla direzione generale competente inmateria del Ministero ».

3. Identico.

3-bis. All’articolo 227 del decreto-legge29 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dallalegge 12 dicembre 2019, n. 141, » sonoinserite le seguenti: « nonché nelle areemarine protette, » e le parole: « alle micro,piccole e medie imprese » sono sostituite

Atti Parlamentari — 306 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 307: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

dalle seguenti: « alle micro e piccole im-prese »;

b) al comma 3, le parole: « avere sedelegale e operativa nei comuni aventi al-meno il 45 per cento della propria super-ficie compreso all’interno di una ZEA »sono sostituite dalle seguenti: « avere lasede operativa all’interno di una ZEA ooperare all’interno di un’area marina pro-tetta ».

3-ter. All’articolo 4-ter, comma 2, deldecreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12dicembre 2019, n. 141, le parole: « micro,piccole e medie imprese con sede legale eoperativa nei comuni aventi almeno il 45per cento della propria superficie com-preso all’interno di una ZEA » sono sosti-tuite dalle seguenti: « micro e piccole im-prese con sede operativa all’interno di unaZEA ».

Articolo 55-bis.

(Semplificazioni per interventi su im-pianti sportivi)

1. All’articolo 62 del decreto-legge 24aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96,dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Al fine di prevenire il consumodi suolo e di rendere maggiormente effi-cienti gli impianti sportivi destinati ad ac-cogliere competizioni agonistiche di livelloprofessionistico, nonché allo scopo di ga-rantire l’adeguamento di tali impianti aglistandard internazionali di sicurezza, salutee incolumità pubbliche, il soggetto che in-tenda realizzare gli interventi di cui alcomma 1 può procedere anche in derogaagli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codicedei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,e alle eventuali dichiarazioni di interesseculturale o pubblico già adottate, nel ri-spetto dei soli specifici elementi strutturali,architettonici o visuali di cui sia stretta-mente necessaria a fini testimoniali la con-servazione o la riproduzione anche in formee dimensioni diverse da quella originaria.

Atti Parlamentari — 307 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 308: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

L’individuazione di tali elementi, qualorapresenti, è rimessa al Ministero per i benie le attività culturali e per il turismo, ilquale ne indica modalità e forme di con-servazione, anche distaccata dal nuovo im-pianto sportivo, mediante interventi di ri-strutturazione o sostituzione edilizia voltialla migliore fruibilità dell’impianto mede-simo. Il provvedimento di cui al periodoprecedente è adottato entro il termine dinovanta giorni dalla richiesta del proprie-tario o del concessionario dell’impiantosportivo, prorogabile una sola volta di ul-teriori trenta giorni per l’acquisizione didocumenti che non siano già in possessodella sovrintendenza territorialmente com-petente e che siano necessari all’istruttoria.Decorso tale termine senza che il Ministeroabbia completato la verifica, il vincolo ditutela artistica, storica e culturale rica-dente sull’impianto sportivo viene meno ecessano gli effetti delle dichiarazioni diinteresse culturale eventualmente già adot-tate.

1-ter. Nell’adozione del provvedimentodi cui al comma 1-bis, il Ministero per ibeni e le attività culturali e per il turismotiene conto che l’esigenza di preservare ilvalore testimoniale dell’impianto è reces-siva rispetto all’esigenza di garantire lafunzionalità dell’impianto medesimo ai finidella sicurezza, della salute e della inco-lumità pubbliche, nonché dell’adeguamentoagli standard internazionali e della soste-nibilità economico-finanziaria dell’impianto.La predetta esigenza prevalente rileva an-che ai fini delle valutazioni di impattoambientale e di compatibilità paesaggisticadell’intervento ».

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DIGREEN ECONOMY

CAPO III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DIGREEN ECONOMY

Articolo 56.

(Disposizioni di semplificazione in materiadi interventi su progetti o impianti alimen-tati da fonti di energia rinnovabile e di

Articolo 56.

(Disposizioni di semplificazione in materiadi interventi su progetti o impianti alimen-tati da fonti di energia rinnovabile e di

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 309: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

taluni nuovi impianti, nonché di spalmaincentivi)

taluni nuovi impianti, nonché di spalmaincentivi)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011,n. 28, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

1. Identico:

a) all’articolo 4, dopo il comma 6 èaggiunto il seguente:

a) identica;

« 6-bis. Nel caso di progetti di modificadi impianti di produzione di energia dafonti rinnovabili afferenti a integrali rico-struzioni, rifacimenti, riattivazioni e poten-ziamenti, la valutazione di impatto ambien-tale ha ad oggetto solo l’esame delle varia-zioni dell’impatto sull’ambiente indotte dalprogetto proposto. »;

b) all’articolo 5, il comma 3 è sosti-tuito dal seguente:

b) identica;

« 3. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare, previa intesa con la Con-ferenza unificata, di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,sono individuati, per ciascuna tipologia diimpianto e di fonte, gli interventi di modi-fica sostanziale degli impianti da assogget-tare ad autorizzazione unica, fermo re-stando il rinnovo dell’autorizzazione unicain caso di modifiche qualificate come so-stanziali ai sensi del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modi-fica diversi dalla modifica sostanziale, an-che relativi a progetti autorizzati e nonancora realizzati, sono assoggettati alla pro-cedura abilitativa semplificata di cui all’ar-ticolo 6, fatto salvo quanto disposto dall’ar-ticolo 6-bis. Non sono considerati sostan-ziali e sono sottoposti alla disciplina di cuiall’articolo 6, comma 11, gli interventi darealizzare sui progetti e sugli impianti fo-tovoltaici ed idroelettrici che non compor-tano variazioni delle dimensioni fisiche de-gli apparecchi, della volumetria delle strut-ture e dell’area destinata ad ospitare gliimpianti stessi, né delle opere connesse.Restano ferme, laddove previste, le proce-dure di verifica di assoggettabilità e valu-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 310: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

tazione di impatto ambientale di cui aldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »;

c) all’articolo 6, comma 11, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , fermorestando l’articolo 6-bis e l’articolo 7-bis,comma 5. »;

c) all’articolo 6, comma 11, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: « , fermirestando l’articolo 6-bis e l’articolo 7-bis,comma 5. »;

d) dopo l’articolo 6, è inserito il se-guente:

d) identico:

« Articolo 6-bis. (Dichiarazione di iniziolavori asseverata)

« Articolo 6-bis. (Dichiarazione di iniziolavori asseverata)

1. Non sono sottoposti a valutazioniambientali e paesaggistiche, né sottopostiall’acquisizione di atti di assenso comun-que denominati, e sono realizzabili a se-guito del solo deposito della dichiarazionedi cui al comma 4, gli interventi su impiantiesistenti e le modifiche di progetti autoriz-zati che, senza incremento di area occu-pata dagli impianti e dalle opere connessee a prescindere dalla potenza elettrica ri-sultante a seguito dell’intervento, ricadononelle seguenti categorie:

1. Identico.

a) impianti eolici: interventi consi-stenti nella sostituzione della tipologia dirotore che comportano una variazione inaumento delle dimensioni fisiche delle palee delle volumetrie di servizio non superiorein ciascun caso al 15 per cento;

b) impianti fotovoltaici con moduli aterra: interventi che, anche a seguito dellasostituzione dei moduli e degli altri com-ponenti e mediante la modifica del layoutdell’impianto, comportano una variazionedelle volumetrie di servizio non superioreal 15 per cento e una variazione dell’al-tezza massima dal suolo non superiore al20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli suedifici: interventi di sostituzione dei modulifotovoltaici su edifici a uso produttivo, non-ché, per gli edifici a uso residenziale, in-terventi che non comportano variazioni ocomportano variazioni in diminuzione del-l’angolo tra il piano dei moduli e il pianodella superficie su cui i moduli sono col-locati;

d) impianti idroelettrici: interventi che,senza incremento della portata derivata,comportano una variazione delle dimen-

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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sioni fisiche dei componenti e della volu-metria delle strutture che li ospitano nonsuperiore al 15 per cento.

2. Qualora, nel corso del procedimentodi autorizzazione di un impianto, interven-gano varianti consistenti negli interventielencati al comma 1, il proponente pre-senta all’autorità competente per la mede-sima autorizzazione la comunicazione dicui al comma 4. La dichiarazione non com-porta alcuna variazione dei tempi e dellemodalità di svolgimento del procedimentoautorizzativo e di ogni altra valutazione giàavviata, ivi incluse quelle ambientali.

2. Identico.

3. Con le medesime modalità previste alcomma 1, al di fuori delle zone A di cui aldecreto del Ministro dei lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degliimmobili tutelati ai sensi del Codice deibeni culturali e del paesaggio di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,sono altresì realizzabili i progetti di nuoviimpianti fotovoltaici con moduli collocatisulle coperture di fabbricati rurali e diedifici a uso produttivo, nonché i progettidi nuovi impianti fotovoltaici i cui modulisono installati in sostituzione di coperturedi fabbricati rurali e di edifici su cui èoperata la completa rimozione dell’eternito dell’amianto.

3. Con le medesime modalità previste alcomma 1, al di fuori delle zone A di cui aldecreto del Ministro dei lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degliimmobili tutelati ai sensi del Codice deibeni culturali e del paesaggio di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,sono altresì realizzabili i progetti di nuoviimpianti fotovoltaici con moduli collocatisulle coperture di fabbricati rurali, di edi-fici a uso produttivo e di edifici residen-ziali, nonché i progetti di nuovi impiantifotovoltaici i cui moduli sono installati insostituzione di coperture di fabbricati ru-rali e di edifici su cui è operata la completarimozione dell’eternit o dell’amianto.

4. Il proprietario dell’immobile o chiabbia la disponibilità degli immobili inte-ressati dall’impianto e dalle opere connessepresenta al Comune, mediante mezzo car-taceo o in via telematica, una dichiarazioneaccompagnata da una relazione sottoscrittada un progettista abilitato e dagli opportunielaborati progettuali, che attesti il rispettodelle norme di sicurezza, antisismiche eigienicosanitarie. Per gli impianti di cui alcomma 3, alla dichiarazione sono allegatigli elaborati tecnici per la connessione allarete elettrica redatti dal gestore della rete.

4. Il proprietario dell’immobile o chiabbia la disponibilità degli immobili inte-ressati dall’impianto e dalle opere connessepresenta al Comune, in formato cartaceo oin via telematica, una dichiarazione accom-pagnata da una relazione sottoscritta da unprogettista abilitato e dagli opportuni ela-borati progettuali, che attesti il rispettodelle norme di sicurezza, antisismiche eigienico-sanitarie. Per gli impianti di cui alcomma 3, alla dichiarazione sono allegatigli elaborati tecnici per la connessione allarete elettrica redatti dal gestore della rete.

5. Gli interventi di cui al comma 1,possono essere eseguiti anche su impiantiin corso di incentivazione. L’incremento diproduzione energetica derivante da un au-mento di potenza superiore alle soglie dicui all’articolo 30 del decreto del Ministrodello sviluppo economico 23 giugno 2016,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150

5. Identico. ».

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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del 29 giugno 2016, è qualificato comeottenuto da potenziamento non incenti-vato. Il GSE adegua conseguentemente leprocedure adottate in attuazione dell’arti-colo 30 del citato decreto del Ministro dellosviluppo economico 23 giugno 2016, e, oveoccorra, le modalità di svolgimento delleattività di controllo ai sensi dell’articolo42. ».

2. All’articolo 12, comma 3, del decretolegislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopole parole « nonché le opere connesse e leinfrastrutture indispensabili alla costru-zione e all’esercizio degli impianti stessi, »sono inserite le seguenti: « ivi inclusi gliinterventi, anche consistenti in demolizionedi manufatti o in interventi di ripristinoambientale, occorrenti per la riqualifica-zione delle aree di insediamento degli im-pianti, ».

2. Identico.

2-bis. Al fine di semplificare le proce-dure autorizzative e di usufruire di unadisciplina più favorevole alla loro effettivadiffusione, gli impianti di accumulo elet-trico connessi ad impianti di produzione dienergia elettrica sono classificati come opereconnesse ai sensi dell’articolo 12 del de-creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. I produttori di energia elettrica dafonti rinnovabili, titolari di impianti chebeneficiano degli incentivi di cui all’articolo1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23dicembre, n. 145, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,possono partecipare, con progetti di inter-vento sullo stesso sito dei predetti impianti,ai bandi pubblicati dal GSE successiva-mente alla data di entrata in vigore delpresente decreto, in applicazione dei prov-vedimenti attuativi di cui all’articolo 24,comma 5, del decreto legislativo 3 marzo2011, n. 28. Il GSE predispone, per taliimpianti, separate graduatorie.

3. I produttori di energia elettrica dafonti rinnovabili, titolari di impianti chebeneficiano o che hanno beneficiato degliincentivi di cui all’articolo 1, comma 3,lettera a), del decreto-legge 23 dicembre2013, n. 145, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possonopartecipare, con progetti di intervento sullostesso sito dei predetti impianti, ai bandipubblicati dal GSE successivamente alladata di entrata in vigore del presente de-creto, in applicazione dei provvedimentiattuativi di cui all’articolo 24, comma 5, deldecreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,nonché ad eventuali ulteriori strumentiincentivanti a carico dei prezzi o delletariffe dell’energia elettrica successiva-mente approvati, anche in esecuzione delPiano nazionale integrato per l’energia e ilclima.

4. Gli impianti inseriti in posizione utilenelle graduatorie di cui al comma 3, sonoammessi agli incentivi nel limite della po-

4. Identico.

Atti Parlamentari — 312 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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tenza che, in ciascuna procedura e perciascun gruppo di impianti, non dovesseessere assegnata agli impianti diversi daquelli di cui allo stesso comma 3, e conl’applicazione di una decurtazione percen-tuale della tariffa di riferimento, pari adun’ulteriore riduzione di 5 punti percen-tuali rispetto a quella offerta dal produt-tore. Per gli impianti a registri, la tariffa diriferimento è ridotta di 3 punti percentuali.

5. I soggetti che hanno esercitato l’op-zione di cui all’articolo 1, comma 3, letterab), del decreto-legge 23 dicembre 2013,n. 145, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2014, n. 9, possono par-tecipare ai bandi di cui al comma 3, senzal’applicazione delle condizioni di cui almedesimo comma 3 e al comma 4.

5. I soggetti che hanno esercitato l’op-zione di cui all’articolo 1, comma 3, letterab), del decreto-legge 23 dicembre 2013,n. 145, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2014, n. 9, possono par-tecipare, con progetti di intervento sullostesso sito, ai bandi di cui al comma 3,senza l’applicazione delle condizioni di cuial medesimo comma 3 e al comma 4.

6. Resta fermo, per gli impianti di cui aicommi 3 e 5, il rispetto delle altre condi-zioni di partecipazione ai bandi e di for-mazione delle graduatorie stabilite nei prov-vedimenti attuativi dell’articolo 24, comma5, del decreto legislativo 3 marzo 2011,n. 28.

6. Identico.

6-bis. All’articolo 24, comma 2, del de-creto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sonoaggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« i-bis) deve essere assicurata priori-taria possibilità di partecipazione agli in-centivi a chi installi impianti fotovoltaici aseguito di rimozione dell’amianto, con age-volazioni premiali e modalità di partecipa-zione quanto più possibile ampie. A talifini:

1) non è necessario che l’area doveè avvenuta la sostituzione dell’amianto coin-cida con quella dove viene installato l’im-pianto, purché l’impianto sia installato sullostesso edificio o in altri edifici catastal-mente confinanti nella disponibilità dellostesso soggetto;

2) gli impianti fotovoltaici potrannooccupare una superficie maggiore di quelladell’amianto sostituito, fermo restando chein tale caso saranno decurtati proporzio-nalmente in modo forfettario i benefìciaggiuntivi per la sostituzione dell’amianto;

i-ter) qualora nel corso delle proce-dure di assegnazione degli incentivi si ve-

Atti Parlamentari — 313 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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rifichi un eccesso di offerta per gli impiantisopra o sotto una determinata soglia dipotenza, con il decreto di cui al comma 5,la parte degli incentivi non assegnati puòessere destinata ad altre procedure perimpianti di potenza diversa dove vi siaeccesso di domanda ».

7. All’articolo 42 del decreto legislativo 3marzo 2011, n.28, sono apportare le se-guenti modificazioni:

7. Identico:

0a) al comma 1, le parole: « incentivinel settore elettrico e termico » sono sosti-tuite dalle seguenti: « incentivi nei settorielettrico, termico e dell’efficienza energe-tica »;

a) al comma 3, dopo le parole « Nelcaso in cui le violazioni riscontrate nell’am-bito dei controlli di cui ai commi 1 e 2siano rilevanti ai fini dell’erogazione degliincentivi, il GSE » sono aggiunte le seguenti:« in presenza dei presupposti di cui all’ar-ticolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990,n. 241 ».

a) identica;

a-bis) al comma 3, secondo periodo,le parole: « al fine di salvaguardare laproduzione di energia da fonti rinnovabilidegli impianti » sono sostituite dalle se-guenti: « al fine di salvaguardare la produ-zione di energia da fonti rinnovabili, l’e-nergia termica e il risparmio energetico,conseguente agli interventi di efficienta-mento, degli impianti »;

b) il comma 3-bis è sostituito dalseguente: « Nei casi in cui, nell’ambito delleistruttorie di valutazione delle richieste diverifica e certificazione dei risparmi aventiad oggetto il rilascio di titoli di efficienzaenergetica di cui all’articolo 29 ovvero nel-l’ambito di attività di verifica, il GSE ri-scontri la non rispondenza del progettoproposto e approvato alla normativa vi-gente alla data di presentazione del pro-getto e tali difformità non derivino da do-cumenti non veritieri ovvero da dichiara-zioni false o mendaci rese dal proponente,è disposto il rigetto dell’istanza di rendi-contazione o l’annullamento del provvedi-mento di riconoscimento dei titoli in ot-temperanza alle condizioni di cui al comma

b) il comma 3-bis è sostituito dalseguente: « 3-bis. Nei casi in cui, nell’am-bito delle istruttorie di valutazione dellerichieste di verifica e certificazione dei ri-sparmi aventi ad oggetto il rilascio di titolidi efficienza energetica di cui all’articolo 29ovvero nell’ambito di attività di verifica, ilGSE riscontri la non rispondenza del pro-getto proposto e approvato alla normativavigente alla data di presentazione del pro-getto e tali difformità non derivino da do-cumenti non veritieri ovvero da dichiara-zioni false o mendaci rese dal proponente,è disposto il rigetto dell’istanza di rendi-contazione o l’annullamento del provvedi-mento di riconoscimento dei titoli in ot-temperanza alle condizioni di cui al comma

Atti Parlamentari — 314 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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precedente, secondo le modalità di cui alcomma 3-ter »;

precedente, secondo le modalità di cui alcomma 3-ter »;

c) al comma 3-ter dopo le parole « Perentrambe le fattispecie indicate sono fattesalve le rendicontazioni già approvate » sonoaggiunte le seguenti: « relative ai progettistandard, analitici o a consuntivo » e leparole « relative ai progetti medesimi » sonosoppresse.

c) identica.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 siapplicano anche ai progetti di efficienzaenergetica oggetto di procedimenti ammi-nistrativi di annullamento d’ufficio in corsoe, su richiesta dell’interessato, a quelli de-finiti con provvedimenti del GSE di deca-denza dagli incentivi, oggetto di procedi-menti giurisdizionali pendenti nonché diquelli non definiti con sentenza passata ingiudicato alla data di entrata in vigore delpresente decreto-legge, compresi i ricorsistraordinari al Presidente della Repubblicaper i quali non è intervenuto il parere dicui all’articolo 11 del decreto del Presi-dente della Repubblica 24 novembre 1971,n. 1199. Il GSE, preso atto della documen-tazione già nella propria disponibilità e dieventuale documentazione integrativa messaa disposizione dal proponente, dispone larevoca del provvedimento di annullamentoentro il termine di 60 giorni consecutividalla data di presentazione dell’istanza acura del soggetto interessato. Le disposi-zioni di cui al comma 7 non si applicanonel caso in cui la condotta dell’operatoreche ha determinato il provvedimento didecadenza del GSE è oggetto di procedi-mento penale in corso concluso con sen-tenza di condanna, anche non definitiva.

8. Identico.

8-bis. All’articolo 65 del decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il comma 1 non si applica agliimpianti solari fotovoltaici da realizzare suaree dichiarate come siti di interesse na-zionale purché siano stati autorizzati aisensi dell’articolo 4, comma 2, del decretolegislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ognicaso l’accesso agli incentivi per tali im-

Atti Parlamentari — 315 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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pianti non necessita di ulteriori attesta-zioni e dichiarazioni.

1-ter. Il comma 1 non si applica altresìagli impianti solari fotovoltaici da realiz-zare su discariche e lotti di discarica chiusie ripristinati, cave o lotti di cave nonsuscettibili di ulteriore sfruttamento per lequali l’autorità competente al rilascio del-l’autorizzazione abbia attestato l’avvenutocompletamento delle attività di recupero eripristino ambientale previste nel titolo au-torizzatorio nel rispetto delle norme regio-nali vigenti, autorizzati ai sensi dell’arti-colo 4, comma 2, del decreto legislativo 3marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l’accessoagli incentivi per tali impianti non neces-sita di ulteriori attestazioni e dichiara-zioni ».

8-ter. La scadenza per la presentazionedella comunicazione di cui all’articolo 36,comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019,n. 124, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 dicembre 2019, n. 157, è differitaal 31 dicembre 2020.

Articolo 57.

(Semplificazione delle norme per la realiz-zazione di punti

e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

Articolo 57.

(Semplificazione delle norme per la realiz-zazione di punti

e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. Ai fini del presente articolo, per in-frastruttura di ricarica di veicoli elettrici siintende l’insieme di strutture, opere e im-pianti necessari alla realizzazione di areedi sosta dotate di uno o più punti di rica-rica per veicoli elettrici.

1. Identico.

2. La realizzazione di infrastrutture diricarica per veicoli elettrici può avvenire:

2. Identico.

a) all’interno di aree e edifici pubblicie privati, ivi compresi quelli di ediliziaresidenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all’usopubblico;

c) lungo le strade pubbliche e privateaperte all’uso pubblico;

d) all’interno di aree di sosta, di par-cheggio e di servizio, pubbliche e private,aperte all’uso pubblico.

Atti Parlamentari — 316 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 317: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, letterea) e b), la ricarica del veicolo elettrico, inanalogia con quanto previsto dal decretolegislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per laricarica pubblica, è da considerare un ser-vizio e non una fornitura di energia elet-trica.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c)e d), la realizzazione di infrastrutture diricarica, fermo restando il rispetto dellanormativa vigente in materia di sicurezza,è effettuata in conformità alle disposizionidel codice della strada di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delrelativo regolamento di esecuzione e diattuazione di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,in relazione al dimensionamento degli stallidi sosta ed alla segnaletica orizzontale everticale. In tali casi, qualora la realizza-zione sia effettuata da soggetti diversi dalproprietario della strada, si applicano an-che le disposizioni in materia di autoriz-zazioni e concessioni di cui al citato codicedella strada e al relativo regolamento diesecuzione e attuazione. Nei casi di cui alcomma 2, lettere a) e b), resta ferma l’ap-plicazione delle vigenti norme in materia disicurezza e dell’articolo 38 del citato codicedella strada. Resta fermo, in ogni caso, ilrispetto delle norme per la realizzazionedegli impianti elettrici, con particolare ri-ferimento all’obbligo di dichiarazione diconformità e di progetto elettrico, ove ne-cessario, in base alle leggi vigenti.

3. Identico.

4. Le infrastrutture di ricarica di cui alcomma 2, lettere c) e d), sono accessibili, inmodo non discriminatorio, a tutti gli utentistradali esclusivamente per la sosta di vei-coli elettrici in fase di ricarica al fine digarantire una fruizione ottimale dei singolipunti di ricarica.

4. Identico.

5. All’articolo 158, comma 1, del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla let-tera h-bis), dopo le parole « in carica » sonoaggiunte, in fine, le seguenti: « ; in caso disosta a seguito di completamento di rica-rica, la sosta è concessa gratuitamente alveicolo elettrico o ibrido plug-in per unperiodo massimo di un’ora. Tale limite tem-

5. All’articolo 158, comma 1, del codicedella strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, la lettera h-bis) è so-stituita dalla seguente:

« h-bis) negli spazi riservati alla fer-mata e alla sosta dei veicoli elettrici. Incaso di sosta a seguito di completamento diricarica, possono essere applicate tariffe di

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 318: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

porale non trova applicazione dalle ore 23alle ore 7 ».

ricarica mirate a disincentivare l’impegnodella stazione oltre un periodo massimo diun’ora dal termine della ricarica. Tale li-mite temporale non trova applicazione dalleore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti diricarica di potenza elevata di cui all’arti-colo 2, comma 1, lettera e), del decretolegislativo 16 dicembre 2016, n. 257 ».

6. Con propri provvedimenti, adottati inconformità ai rispettivi ordinamenti, i co-muni, ai sensi dell' articolo 7 del codicedella strada di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro seimesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, l’installazione la realiz-zazione e la gestione delle infrastrutture diricarica a pubblico accesso, di cui al pre-sente articolo, stabilendo la localizzazionee la quantificazione in coerenza con i pro-pri strumenti di pianificazione, al fine digarantire un numero adeguato di stalli infunzione della domanda e degli obiettivi diprogressivo rinnovo del parco dei veicolicircolanti, prevedendo, ove possibile, l’in-stallazione di almeno un punto di ricaricaogni 1.000 abitanti.

6. Con propri provvedimenti, adottati inconformità ai rispettivi ordinamenti, i co-muni, ai sensi dell' articolo 7 del codicedella strada di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, disciplinano, entro seimesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, l’installazione, la realiz-zazione e la gestione delle infrastrutture diricarica a pubblico accesso, di cui al pre-sente articolo, stabilendo la localizzazionee la quantificazione in coerenza con i pro-pri strumenti di pianificazione, al fine digarantire un numero adeguato di stalli infunzione della domanda e degli obiettivi diprogressivo rinnovo del parco dei veicolicircolanti, prevedendo, ove possibile, l’in-stallazione di almeno un punto di ricaricaogni 1.000 abitanti.

7. I comuni possono consentire, in re-gime di autorizzazione o concessione, an-che a titolo non oneroso, la realizzazione egestione di infrastrutture di ricarica a sog-getti pubblici e privati sulla base delladisciplina di cui ai commi 3 e 4, ancheprevedendo una eventuale suddivisione inlotti.

7. Identico.

8. Un soggetto pubblico o privato puòrichiedere al comune che non abbia prov-veduto alla disciplina di cui al comma 6ovvero all’ente proprietario o al gestoredella strada, anche in ambito extraurbano,l’autorizzazione o la concessione per larealizzazione e l’eventuale gestione delleinfrastrutture di ricarica di cui al comma 2,lettere c) e d), anche solo per una strada oun’area o insieme di esse.

8. Un soggetto pubblico o privato puòrichiedere al comune che non abbia prov-veduto alla disciplina di cui al comma 6ovvero all’ente proprietario o al gestoredella strada, anche in ambito extraurbano,l’autorizzazione o la concessione per larealizzazione e l’eventuale gestione delleinfrastrutture di ricarica di cui al comma 2,lettere c) e d), anche solo per una strada oun’area o un insieme di esse.

9. I comuni possono prevedere la ridu-zione o l’esenzione del canone di occupa-zione di suolo pubblico e della tassa perl’occupazione di spazi e aree pubbliche peri punti di ricarica, nel caso in cui gli stessieroghino energia di provenienza certificatada energia rinnovabile. In ogni caso, ilcanone di occupazione di suolo pubblico

9. Identico.

Atti Parlamentari — 318 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

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deve essere calcolato sullo spazio occupatodalle infrastrutture di ricarica senza con-siderare gli stalli di sosta degli autoveicoliche rimarranno nella disponibilità del pub-blico.

10. In caso di applicazione della ridu-zione o dell’esenzione di cui al comma 9, sea seguito di controlli non siano verificate lecondizioni previste, i comuni possono ri-chiedere il pagamento per l’intero periodoagevolato del canone di occupazione disuolo pubblico e della tassa per l’occupa-zione di spazi e aree pubbliche, applicandouna maggiorazione a titolo sanzionatoriofino al 30 per cento dell’importo.

10. In caso di applicazione della ridu-zione o dell’esenzione di cui al comma 9, sea seguito di controlli non siano verificate lecondizioni previste, i comuni possono ri-chiedere il pagamento, per l’intero periodoper cui è stata concessa l’agevolazione, delcanone di occupazione di suolo pubblico edella tassa per l’occupazione di spazi e areepubbliche, applicando una maggiorazione atitolo sanzionatorio fino al 30 per centodell’importo.

11. Per le infrastrutture di ricarica diveicoli elettrici e ibridi plug-in, quanto pre-visto dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 95del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,è sostituito da una dichiarazione sotto-scritta dai soggetti interessati, da comuni-care all’Ispettorato del Ministero compe-tente per territorio, da cui risulti l’assenzao la presenza di interferenze con linee ditelecomunicazione e il rispetto delle normeche regolano la materia della trasmissionee distribuzione di energia elettrica. In talicasi i soggetti interessati non sono tenutialla stipula degli atti di sottomissione pre-visti dalla normativa vigente.

11. Identico.

12. L’Autorità di regolazione per energiareti e ambiente (ARERA), entro centottantagiorni decorrenti dalla data di entrata invigore del presente decreto, definisce letariffe per la fornitura dell’energia elettricadestinata alla ricarica dei veicoli, applica-bili ai punti di prelievo in ambito privato eagli operatori del servizio di ricarica inambito pubblico secondo quanto previstodall’articolo 4, comma 9, del decreto legi-slativo del 16 dicembre 2016, n. 257, inmodo da favorire l’uso di veicoli alimentatiad energia elettrica e da assicurare uncosto dell’energia elettrica non superiore aquello previsto per i clienti domestici resi-denti.

12. Identico.

13. Le concessioni rilasciate a partiredalla data di entrata in vigore del presentedecreto, ivi compreso il rinnovo di quelleesistenti, prevedono che le aree di serviziodi cui all’articolo 61 del decreto del Presi-

13. Identico.

Atti Parlamentari — 319 — Camera dei Deputati

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dente della Repubblica 16 dicembre 1992,n. 495, vengano dotate delle colonnine diricarica per i veicoli elettrici. Conseguen-temente, sono aggiornati il Piano nazionaleinfrastrutturale per la ricarica dei veicolialimentati ad energia elettrica, di cui al-l’articolo 17-septies del decreto-legge 22 giu-gno 2012, n. 83, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ilPiano di ristrutturazione delle aree di ser-vizio autostradali.

13-bis. All’articolo 17-terdecies, comma1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « adesclusiva trazione elettrica, » sono inseritele seguenti: « ovvero a trazione ibrida conl’installazione di motori elettrici, ».

14. All’articolo 23 del decreto-legge 9febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, icommi 2-bis e 2-ter sono abrogati.

14. Identico.

15. Il decreto del Ministero e delle in-frastrutture e dei trasporti 3 agosto 2017,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290del 13 dicembre 2017, cessa di avere effi-cacia.

15. Il decreto del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti 3 agosto 2017,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290del 13 dicembre 2017, cessa di avere effi-cacia.

16. Con regolamento da emanarsi entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto sono adottate le disposizioniintegrative e modificative del decreto delPresidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495, in coerenza con le disposi-zioni del presente articolo.

16. Identico.

17. Dall’attuazione del presente articolonon derivano nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica. Le ammini-strazioni pubbliche interessate provvedonoalle attività previste con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legi-slazione vigente.

17. Identico.

Atti Parlamentari — 320 — Camera dei Deputati

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Articolo 58.

(Trasferimenti statistici di energia rinnova-bile dall’Italia ad altri paesi)

Articolo 58.

(Trasferimenti statistici di energia rinnova-bile dall’Italia ad altri paesi)

1. L’articolo 35 del decreto legislativo 3marzo 2011, n. 28, è sostituito dal se-guente:

1. Identico:

« Art. 35 (Progetti comuni e trasferimentistatistici con altri Stati membri). 1. Sullabase di accordi internazionali all’uopo sti-pulati, sono promossi e gestiti con Statimembri progetti comuni e trasferimentistatistici di produzioni di energia da fontirinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e2030, nel rispetto dei criteri di cui ai commiseguenti.

« Art. 35 (Progetti comuni e trasferimentistatistici con altri Stati membri). 1. Sullabase di accordi internazionali all’uopo sti-pulati, sono promossi e gestiti con Statimembri dell’Unione europea progetti co-muni e trasferimenti statistici di produ-zioni di energia da fonti rinnovabili, relativiagli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto deicriteri di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di trasferimenti statistici daaltri Stati membri dell’Unione europea versol’Italia:

2. Identico.

a) gli accordi sono promossi allorché,sulla base dei dati statistici di produzione edelle previsioni di entrata in esercizio dinuovi impianti effettuate dal GSE si pro-spetta il mancato raggiungimento degli obiet-tivi 2020 e 2030;

b) l’onere specifico per il trasferi-mento statistico e per i progetti comuni ènon superiore al valore medio ponderatodell’incentivazione, in Italia, della produ-zione elettrica da impianti a fonti rinnova-bili entrati in esercizio nell’anno prece-dente a quello di stipula dell’accordo;

c) gli accordi sono stipulati e gestiticon modalità che assicurano che l’energiaoggetto del trasferimento statistico, ovverola quota di energia proveniente dal pro-getto comune, contribuisca al raggiungi-mento degli obiettivi italiani in materia difonti rinnovabili.

3. La copertura dei costi per i trasferi-menti statistici e i progetti comuni di cui alcomma 1 è assicurata dalle tariffe dell’e-nergia elettrica e del gas naturale, conmodalità fissate dall’Autorità per l’energiaelettrica e il gas successivamente alla sti-pula di ciascun accordo.

3. La copertura dei costi per i trasferi-menti statistici e i progetti comuni di cui alcomma 1 è assicurata dalle tariffe dell’e-nergia elettrica e del gas naturale, conmodalità fissate dall’Autorità di regola-zione per energia, reti e ambiente (ARERA)successivamente alla stipula di ciascun ac-cordo.

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4. Nel caso di trasferimenti statisticidall’Italia verso altri Stati membri o regionidell’Unione europea:

4. Identico.

a) l’energia oggetto del trasferimentostatistico, ovvero la quota di energia pro-veniente dal progetto comune, è determi-nata in modo da assicurare comunque ilraggiungimento degli obiettivi italiani;

b) in caso di trasferimenti statistici, lascelta dello Stato o degli Stati membriverso cui ha effetto il trasferimento stati-stico avviene, a cura del Ministero dellosviluppo economico, mediante valutazionedelle manifestazioni di interesse, conside-rando anche il criterio del migliore vantag-gio economico conseguibile;

c) i proventi derivanti dal trasferi-mento statistico sono attributi diretta-mente alla Cassa per i servizi energetici eambientali (CSEA) e sono destinati, se-condo modalità stabilite dall’ARERA sullabase di indirizzi adottati dal Ministro dellosviluppo economico, alla riduzione deglioneri generali di sistema relativi al soste-gno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca disistema elettrico, ovvero ad altre finalitàconnesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030eventualmente concordati con gli Stati de-stinatari del trasferimento.

5. Per gli accordi di cui al presentearticolo sono in ogni caso stabilite le mi-sure necessarie ad assicurare il monitorag-gio dell’energia trasferita.

5. Identico.

6. La cooperazione per progetti comunicon altri Stati membri può comprendereoperatori privati. ».

6. Identico. ».

Articolo 59.

(Meccanismo dello scambio sul posto al-trove per piccoli Comuni)

Articolo 59.

(Meccanismo dello scambio sul posto al-trove per piccoli Comuni)

1. All’articolo 27, comma 4-bis, dellalegge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole« agevolata e sovvenzionata, » sono inseritele seguenti: « nonché i comuni con popo-lazione fino a 20.000 residenti ».

1. Soppresso

2. Al comma 7 dell’articolo 355 deldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,dopo le parole « anche per impianti dipotenza superiore a 200 kW » sono ag-

2. Identico.

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giunte le seguenti: « , nei limiti del propriofabbisogno energetico e previo pagamentodegli oneri di rete riconosciuti per l’illumi-nazione pubblica ».

Articolo 60.

(Semplificazione dei procedimenti autorizza-tivi delle infrastrutture delle reti energetiche

nazionali)

Articolo 60.

(Semplificazione dei procedimenti autorizza-tivi delle infrastrutture delle reti energetiche

nazionali)

1. Le infrastrutture di rete facenti partedella rete nazionale di trasmissione dell’e-nergia elettrica e della rete nazionale ditrasporto del gas naturale individuate neidecreti del Presidente del Consiglio dei mi-nistri di cui al comma 2-bis dell’articolo7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, introdotto dall’articolo 50 del pre-sente decreto, sono autorizzate rispettiva-mente ai sensi dell’articolo 1-sexies del de-creto-legge 29 agosto 2003, n. 239, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 27 otto-bre 2003, n. 290, e ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 8 giugno 2001,n. 327, anche nelle more della approva-zione del primo Piano decennale di svi-luppo delle rispettive reti in cui sono stateinserite. Alle stesse infrastrutture sono ap-plicabili le disposizioni introdotte dallo stessoarticolo 50.

1. Identico.

2. Le infrastrutture di rete facenti partedella rete nazionale di trasmissione dell’e-nergia elettrica individuate nei decreti delPresidente dei Consiglio dei ministri di cuial comma 1 o nel Piano Nazionale Inte-grato per l’Energia e il Clima (PNIEC) chericadono nell’ambito di applicazione deldecreto del Presidente del Consiglio 10 mag-gio 2018, n. 76, possono essere sottoposteal dibattito pubblico secondo le modalità dicui al regolamento (UE) 347/2013 del Par-lamento europeo e del Consiglio del 17aprile 2013.

2. Le infrastrutture di rete facenti partedella rete nazionale di trasmissione dell’e-nergia elettrica individuate nei decreti delPresidente dei Consiglio dei ministri di cuial comma 1 o nel Piano Nazionale Inte-grato per l’Energia e il Clima (PNIEC) chericadono nell’ambito di applicazione delregolamento di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 10 maggio2018, n. 76, possono essere sottoposte aldibattito pubblico secondo le modalità dicui al regolamento (UE) 347/2013 del Par-lamento europeo e del Consiglio del 17aprile 2013.

3. Il comma 12 dell’articolo 36 del de-creto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, èsostituito dal seguente: « 12. Terna S.p.A.predispone ogni due anni, entro il 31 gen-naio, un Piano decennale di sviluppo dellarete di trasmissione nazionale, coerentecon gli obiettivi in materia di fonti rinno-

3. Il comma 12 dell’articolo 36 del de-creto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, èsostituito dal seguente: « 12. Terna S.p.A.predispone ogni due anni, entro il 31 gen-naio, un Piano decennale di sviluppo dellarete di trasmissione nazionale, coerentecon gli obiettivi in materia di fonti rinno-

Atti Parlamentari — 323 — Camera dei Deputati

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vabili, di decarbonizzazione e di adegua-tezza e sicurezza del sistema energeticostabiliti nel Piano Nazionale Integrato perl’Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministrodello sviluppo economico, acquisito il pa-rere delle Regioni territorialmente interes-sate dagli interventi in programma e tenutoconto delle valutazioni formulate dall’A-RERA in esito alla procedura di cui alcomma 13, approva il Piano. Il Piano in-dividua le linee di sviluppo degli interventielettrici infrastrutturali da compiere neidieci anni successivi, anche in risposta allecriticità e alle congestioni riscontrate oattese sulla rete, nonché gli investimentiprogrammati e i nuovi investimenti da re-alizzare nel triennio successivo e una pro-grammazione temporale dei progetti di in-vestimento, secondo quanto stabilito nellaconcessione per l’attività di trasmissione edispacciamento dell’energia elettrica attri-buita a Terna S.p.A. ai sensi del decretolegislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni annoTerna S.p.A. presenta al Ministero dellosviluppo economico e all’ARERA un docu-mento sintetico degli interventi di sviluppodella rete coerenti con il Piano di sviluppoda compiere nei successivi tre anni e lostato di avanzamento degli interventi in-clusi nei precedenti Piani. ».

vabili, di decarbonizzazione e di adegua-tezza e sicurezza del sistema energeticostabiliti nel Piano Nazionale Integrato perl’Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministrodello sviluppo economico, acquisito il pa-rere delle Regioni territorialmente interes-sate dagli interventi in programma e tenutoconto delle valutazioni formulate dall’A-RERA in esito alla procedura di cui alcomma 13, approva il Piano. Il Piano in-dividua le linee di sviluppo degli interventielettrici infrastrutturali da compiere neidieci anni successivi, anche in risposta allecriticità e alle congestioni riscontrate oattese sulla rete, nonché gli investimentiprogrammati e i nuovi investimenti da re-alizzare nel triennio successivo e una pro-grammazione temporale dei progetti di in-vestimento, secondo quanto stabilito nellaconcessione per l’attività di trasmissione edispacciamento dell’energia elettrica attri-buita a Terna S.p.A. ai sensi del decretolegislativo 16 marzo 1999, n.79. Ogni annoTerna S.p.A. presenta al Ministero dellosviluppo economico e all’ARERA un docu-mento sintetico degli interventi di sviluppodella rete coerenti con il Piano di sviluppoda compiere nei successivi tre anni e lostato di avanzamento degli interventi in-clusi nei precedenti Piani. ».

4. Al decreto del Presidente della Re-pubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

4. Identico:

a) all’articolo 4, comma 1-bis, allafine del primo periodo, dopo le parole« dell’uso civico » sono aggiunte le seguenti:« , compreso il caso di opera interrata oche occupi una superficie inferiore al 5 percento rispetto a quella complessiva oggettodi diritto di uso civico »;

a) soppressa

b) all’articolo 6, dopo il comma 9, èaggiunto il seguente: « 9-bis. L’autorità espro-priante, nel caso di opere di minore entità,può delegare, in tutto o in parte, al soggettoproponente l’esercizio dei propri poteriespropriativi, determinando chiaramentel’ambito della delega nell’atto di affida-mento, i cui estremi vanno specificati inogni atto del procedimento espropriativo. Aquesto scopo i soggetti cui sono delegati ipoteri espropriativi possono avvalersi di

b) identica;

Atti Parlamentari — 324 — Camera dei Deputati

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società controllate nonché di società diservizi ai fini delle attività preparatorie. »;

c) all’articolo 52-quinquies, dopo ilcomma 2 sono aggiunti i seguenti:

c) identico:

« 2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrut-ture energetiche lineari, venga determi-nato, nell’ambito della procedura di VIA,che debba svolgersi anche la verifica pre-ventiva dell’interesse archeologico discipli-nata dall’articolo 25 del Codice dei con-tratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50, il proponente pre-senta il piano per l’espletamento delle ope-razioni di cui alle lettere a), b) e c) delcomma 8 del medesimo articolo 25 deldecreto legislativo n. 50 del 2016; tale ve-rifica preventiva è realizzata a integrazionedella progettazione preliminare o in con-comitanza con l’apertura del cantiere odella relativa pista e viene completata conla redazione della relazione archeologicadefinitiva di cui al citato articolo 25, comma8; ai sensi del comma 9 dell’articolo 25 deldecreto legislativo n. 50 del 2016, la pro-cedura si conclude con l’approvazione delsoprintendente di settore territorialmentecompetente entro un termine non supe-riore a sessanta giorni dalla data in cui ilsoggetto proponente ha comunicato gli esitidelle attività svolte in attuazione del piano.Il provvedimento di VIA può essere adot-tato in pendenza della verifica di cui al-l’articolo 25 del decreto legislativo n. 50del 2016, che deve in ogni caso essereeffettuata prima dell’inizio dei lavori.

« 2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrut-ture energetiche lineari, venga determi-nato, nell’ambito della procedura di VIA,che debba svolgersi anche la verifica pre-ventiva dell’interesse archeologico discipli-nata dall’articolo 25 del Codice dei con-tratti pubblici, di cui al decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50, il proponente pre-senta il piano per l’espletamento delle ope-razioni di cui alle lettere a), b) e c) delcomma 8 del medesimo articolo 25 deldecreto legislativo n. 50 del 2016; tale ve-rifica preventiva è realizzata a integrazionedella progettazione preliminare e viene com-pletata con la redazione della relazionearcheologica definitiva di cui al citato ar-ticolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50del 2016, la procedura si conclude conl’approvazione del soprintendente di set-tore territorialmente competente entro untermine non superiore a sessanta giornidalla data in cui il soggetto proponente hacomunicato gli esiti delle attività svolte inattuazione del piano.

2-ter. Fermi restando i vincoli di eser-cizio e il rispetto della normativa ambien-tale e paesaggistica, sono sottoposti al re-gime di denuncia di inizio attività i rifaci-menti di metanodotti esistenti, necessariper ragioni di obsolescenza, che siano ef-fettuati sul medesimo tracciato, nonché lerelative dismissioni dei tratti esistenti. Te-nuto conto dei vincoli della normativa tec-nica vigente, sono altresì realizzabili tra-mite regime di denuncia di inizio attivitàanche i rifacimenti di metanodotti che,restando all’interno della relativa fascia diservitù, si discostino dal tracciato esi-stente. ».

2-ter. Fermi restando i vincoli di eser-cizio e il rispetto della normativa ambien-tale e paesaggistica, sono sottoposti al re-gime di denuncia di inizio attività i rifaci-menti di metanodotti esistenti, necessariper ragioni di obsolescenza, che siano ef-fettuati sul medesimo tracciato, nonché lerelative dismissioni dei tratti esistenti ».

Atti Parlamentari — 325 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 326: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

5. All’articolo 1-sexies del decreto-legge29 agosto 2003, n. 239, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290,sono appartate le seguenti modificazioni:

5. All’articolo 1-sexies del decreto-legge29 agosto 2003, n. 239, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il quinto pe-riodo, è inserito il seguente: « La Regione ole Regioni interessate, entro il termine diconclusione della conferenza di servizi dicui al capo IV della legge 7 agosto 1990,n. 241, accertano in via definitiva l’esi-stenza di usi civici e la compatibilità del-l’opera con essi ai fini dell’applicazionedell’articolo 4, comma 1-bis, del decretodel Presidente della Repubblica 8 giugno2001, n. 327. »;

a) soppressa

b) dopo il comma 4-quaterdecies, èaggiunto il seguente: « 4-quinquiesdecies.Fermi restando i vincoli di esercizio e ilrispetto della normativa ambientale e pa-esaggistica, sono sottoposte al regime diinizio attività previsto al comma 4-sexies lericostruzioni di linee aeree esistenti, neces-sarie per ragioni di obsolescenza e realiz-zate con le migliori tecnologie esistenti, chesiano effettuate sul medesimo tracciato oche se ne discostino per un massimo di 15metri lineari e non comportino una varia-zione dell’altezza utile dei sostegni supe-riore al 20 per cento rispetto all’esistente.Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tec-nica e della normativa tecnica vigente, sonoaltresì realizzabili tramite regime di inizioattività previsto al comma 4-sexies le rico-struzioni di linee in cavo interrato esistentiche siano effettuate sul medesimo tracciatoo che si discostino entro il margine dellastrada impegnata o entro i tre metri dalmargine esterno della trincea di posa. ».

b) identica.

6. Al fine di realizzare il rilancio delleattività produttive nella regione Sardegna,garantendo l’approvvigionamento di ener-gia all’isola a prezzi sostenibili e in lineacon quelli del resto d’Italia, assicurando alcontempo la compatibilità con l’ambiente el’attuazione degli obiettivi del PNIEC, intema di rilancio industriale, di decarboniz-zazione dei consumi e di phase out dellecentrali a carbone presenti nella regioneSardegna, è considerato parte della retenazionale di trasporto, anche ai fini tarif-

6. Identico.

Atti Parlamentari — 326 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 327: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

fari, l’insieme delle infrastrutture di tra-sporto e rigassificazione di gas naturaleliquefatto necessarie al fine di garantire lafornitura di gas naturale mediante navispola a partire da terminali di rigassifica-zione italiani regolati e loro eventuali po-tenziamenti fino ai terminali di rigassifica-zione da realizzare nella regione stessa. Ilgestore della rete nazionale di trasportoattiva una procedura per consentire la pre-sentazione di richieste di allacciamento allarete nazionale di trasporto a mezzo di taliinfrastrutture entro trenta giorni dalla dataentrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, e avvia le attivitàpropedeutiche alla realizzazione delle stesseinfrastrutture.

7. Al fine di accelerare la realizzazionedegli interventi finalizzati a favorire il rag-giungimento degli obiettivi di decarboniz-zazione del PNIEC, il Ministero dello svi-luppo economico può avvalersi, nel limitedi dieci unità, di personale dell’area fun-zionale III appartenente ad altre Ammini-strazioni pubbliche, con esclusione del per-sonale docente educativo, amministrativo,tecnico ed ausiliario delle istituzioni scola-stiche, all’Agenzia nazionale per le nuovetecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-mico sostenibile (ENEA), al Gestore deiservizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), allaRicerca sul sistema energetico S.p.A. (RSES.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almenocinque anni di anzianità di servizio nellapubblica amministrazione ed esperienzaprofessionale e competenze adeguate ai pro-fili individuati, e collocato in posizione dicomando, distacco, fuori ruolo o analogaposizione prevista dall’ordinamento di ap-partenenza, ai sensi dell’articolo 17, comma14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.All’atto del collocamento in fuori ruolo èreso indisponibile per tutta la durata dellostesso un numero di posti nella dotazioneorganica dell’amministrazione di prove-nienza equivalente dal punto di vista finan-ziario.

7. Al fine di accelerare la realizzazionedegli interventi finalizzati a favorire il rag-giungimento degli obiettivi di decarboniz-zazione del PNIEC, il Ministero dello svi-luppo economico può avvalersi, nel limitedi dieci unità, di personale dell’area fun-zionale III appartenente ad altre Ammini-strazioni pubbliche, con esclusione del per-sonale docente, educativo, amministrativo,tecnico ed ausiliario delle istituzioni scola-stiche, all’Agenzia nazionale per le nuovetecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-mico sostenibile (ENEA), al Gestore deiservizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), allaRicerca sul sistema energetico S.p.A. (RSES.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almenocinque anni di anzianità di servizio nellapubblica amministrazione ed esperienzaprofessionale e competenze adeguate ai pro-fili individuati, e collocato in posizione dicomando, distacco, fuori ruolo o analogaposizione prevista dall’ordinamento di ap-partenenza, ai sensi dell’articolo 17, comma14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.All’atto del collocamento in fuori ruolo èreso indisponibile per tutta la durata dellostesso un numero di posti nella dotazioneorganica dell’amministrazione di prove-nienza equivalente dal punto di vista finan-ziario.

Atti Parlamentari — 327 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 328: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio2000, n. 164, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 3, il comma 6 è abro-gato;

b) all’articolo 12, il comma 8 è sosti-tuito dal seguente:

« 8. Lo stoccaggio di modulazione è acarico dei soggetti di cui agli articoli 17 e18. I soggetti che prestano al sistema na-zionale del gas il servizio di interrompibi-lità a favore della sicurezza stabilito neipiani di emergenza del sistema nazionaledel gas naturale sono esonerati dalla cor-responsione dei corrispettivi tariffari cheremunerano il servizio di stoccaggio stra-tegico e il fattore di copertura dei ricavi delservizio di stoccaggio »;

c) all’articolo 12, il comma 11-bis èsostituito dal seguente:

« 11-bis. Al fine di semplificare e favo-rire il transito attraverso la rete italianadel gas proveniente da altri Stati membridell’Unione europea o da Paesi terzi, lostoccaggio strategico, offerto in regime re-golato, erogabile solamente su autorizza-zione del Ministero dello sviluppo econo-mico per fronteggiare situazioni di emer-genza del sistema nazionale del gas natu-rale, è posto a carico dei clienti connessi aipunti di riconsegna della rete di distribu-zione in quanto destinato all’approvvigio-namento dei medesimi clienti in situazionidi emergenza ».

Articolo 60-bis.

(Semplificazioni per lo stoccaggio geolo-gico di biossido di carbonio)

1. Al fine di consentire l’avvio di inizia-tive di cattura e stoccaggio geologico dibiossido di carbonio (CO2) e semplificare lerelative procedure autorizzative, al decretolegislativo 14 settembre 2011, n. 162, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo leparole: « Conferenza Stato-regioni » sonoinserite le seguenti: « per la parte in ter-raferma »;

Atti Parlamentari — 328 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 329: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

b) all’articolo 7, il comma 3 è sosti-tuito dal seguente:

« 3. Nelle more dell’individuazione dellearee di cui al comma 1, eventuali licenze diesplorazione ed autorizzazioni allo stoc-caggio sono rilasciate, in via provvisoria,nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 delpresente decreto. Sono comunque conside-rati quali siti idonei i giacimenti di idro-carburi esauriti situati nel mare territo-riale e nell’ambito della zona economicaesclusiva e della piattaforma continentale,per i quali il Ministero dello sviluppo eco-nomico può autorizzare i titolari delle re-lative concessioni di coltivazione a svolgereprogrammi sperimentali di stoccaggio ge-ologico di CO2, ai sensi delle previsioni dicui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma1, in quanto applicabili. I programmi spe-rimentali che interessano un volume com-plessivo di stoccaggio geologico di CO2 in-feriore a 100.000 tonnellate non sono sot-toposti a valutazione ambientale »;

c) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« 2-bis. I progetti sperimentali di esplo-razione e stoccaggio geologico di CO2 pos-sono essere inclusi nel decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri di cuiall’articolo 7-bis, comma 2-bis, del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

2. Le modalità e i tempi di esecuzione diprogrammi che comprendono la cattura diflussi di CO2 in impianti esistenti, la rea-lizzazione delle infrastrutture per il tra-sporto di CO2 e il successivo stoccaggio,riutilizzo o recupero di CO2 possono esseredefiniti con appositi contratti di pro-gramma da stipulare tra i soggetti propo-nenti e il Ministero dello sviluppo econo-mico, il Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e le regioniinteressate.

Atti Parlamentari — 329 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 330: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Articolo 61.

(Semplificazione dei procedimenti autorizza-tivi delle infrastrutture della rete di distri-

buzione elettrica)

Articolo 61.

(Semplificazione dei procedimenti autorizza-tivi delle infrastrutture della rete di distri-

buzione elettrica)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo disistemi di distribuzione elettrica sicuri, re-silienti, affidabili ed efficienti, nel rispettodell’ambiente e dell’efficienza energetica, ilMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro per i beni e le attivitàculturali e per il turismo e con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, acquisita l’intesa della Confe-renza Unificata, di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,adotta le linee guida nazionali per la sem-plificazione dei procedimenti autorizzativiriguardanti la costruzione e l’esercizio delleinfrastrutture appartenenti alle reti di di-stribuzione.

Identico.

2. Le linee guida di cui al comma 1assicurano la semplificazione delle proce-dure autorizzative, tramite l’adozione diuna autorizzazione unica comprendentetutte le opere connesse e le infrastruttureindispensabili all’esercizio delle infrastrut-ture secondo i principi della legge 7 agosto1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati icasi per i quali può trovare applicazioneuna procedura autorizzativa semplificatatramite denuncia di inizio lavori e i casi incui, per gli interventi legati al rinnovo, allaricostruzione ed al potenziamento di retielettriche esistenti di qualunque tipologia,può trovare applicazione il meccanismodell’autocertificazione, in ragione del limi-tato impatto sul territorio nonché sugliinteressi dei privati, in virtù della preesi-stenza dell’impianto e delle limitate modi-fiche apportate alla tipologia di impianto oal tracciato, essendo le stesse contenuteentro 50 metri rispetto al tracciato origi-nario.

3. Le regioni adeguano le rispettive di-scipline entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore delle linee guida. In casodi mancato adeguamento entro il predettotermine, si applicano le linee guida nazio-nali. Sono fatte salve le competenze delleregioni a statuto speciale e delle province

Atti Parlamentari — 330 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 331: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

autonome di Trento e di Bolzano che prov-vedono alle finalità del presente articolo aisensi dei rispettivi statuti speciali e dellerelative norme di attuazione.

4. Nelle more dell’adozione delle lineeguida, ai procedimenti autorizzativi delleinfrastrutture appartenenti alle reti di di-stribuzione si applicano i principi di cuialla legge n. 241 del 1990.

5. All’articolo 4 del decreto legislativo 15febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 1 èinserito il seguente: « 1-bis. Il Sistema in-formativo nazionale federato delle infra-strutture di cui al comma 1, popolato deidati previsti dal comma 2, viene altresìutilizzato dalle Pubbliche Amministrazioniper agevolare la procedura di valutazionedi impatto dei progetti sul territorio e con-sentire un celere svolgimento dei procedi-menti autorizzativi, attraverso l’inserimentodei dati relativi alle aree vincolate. ».

Articolo 62.

(Semplificazione dei procedimenti per l’ade-guamento di impianti di produzione e ac-

cumulo di energia)

Articolo 62.

(Semplificazione dei procedimenti per l’ade-guamento di impianti di produzione e ac-

cumulo di energia)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 7 feb-braio 2002, n. 7, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopoil comma 2, sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

« 2-bis. Si intendono interventi di mo-difica sostanziale di impianto esistente sog-getti all’autorizzazione unica di cui al pre-sente articolo quelli che producono effettinegativi e significativi sull’ambiente o unavariazione positiva di potenza elettrica su-periore al 5 per cento rispetto al progettooriginariamente autorizzato. Tutti gli altriinterventi sono considerati modifica nonsostanziale o ripotenziamento non rile-vante e la loro esecuzione è subordinataalla sola comunicazione preventiva al Mi-nistero dello sviluppo economico, da effet-tuare sessanta giorni prima della data pre-vista dell’intervento, fermo restando il pa-gamento del contributo di cui all’articolo 1,comma 110, della legge 23 agosto 2004,n. 239. E' fatta salva l’acquisizione, ovenecessario, dell’autorizzazione di cui all’ar-

« 2-bis. Identico.

Atti Parlamentari — 331 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 332: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ticolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio2004, n.42.

2-ter. Ferma restando, ove necessario,l’acquisizione dell’autorizzazione di cui al-l’articolo 146 del decreto legislativo 22 gen-naio 2004, n.42, gli interventi concernentinuove opere civili o modifica di opere civiliesistenti, da effettuare all’interno dell’areadi centrale che non risultano connessi alfunzionamento dell’impianto produttivo eche non comportino un aumento superioreal 30 per cento delle cubature delle operecivili esistenti, sono realizzabili mediantesegnalazione certificata di inizio attività. Ilgestore, almeno sessanta giorni prima del-l’inizio dei lavori, presenta al Ministerodello sviluppo economico, inviandone copiaal Comune interessato, la segnalazione cer-tificata di inizio attività, accompagnata dauna dettagliata relazione a firma di unprogettista abilitato e dai relativi elaboratiprogettuali, da una dichiarazione del pro-gettista che attesti la compatibilità del pro-getto con gli strumenti urbanistici appro-vati e i regolamenti edilizi vigenti nonché ilrispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso incaso di intervento in aree sottoposte avincolo. Il Ministero dello sviluppo econo-mico, ove riscontri l’assenza in tutto o inparte della documentazione necessaria aifini della segnalazione certificata di inizioattività, invita il gestore all’integrazione,con sospensione del termine. Qualora ilgestore non ottemperi nel termine peren-torio di trenta giorni dalla comunicazionedel Ministero dello sviluppo economico, lasegnalazione si intende ritirata definitiva-mente. Il Ministero dello sviluppo econo-mico, ove riscontri l’assenza di una o piùdelle condizioni stabilite, notifica al gestorel’ordine motivato di non effettuare il pre-visto intervento e, in caso di falsa attesta-zione del professionista abilitato, informal’autorità giudiziaria e il consiglio dell’or-dine professionale di appartenenza. È co-munque fatta salva la facoltà di ripresen-tare la dichiarazione, con le modifiche o leintegrazioni necessarie per renderla con-forme alla normativa. Qualora entro i ter-mini sopra indicati non intervengano co-municazioni di non effettuazione dell’inter-

2-ter. Ferma restando, ove necessario,l’acquisizione dell’autorizzazione di cui al-l’articolo 146 del decreto legislativo 22 gen-naio 2004, n.42, gli interventi concernentinuove opere civili o modifica di opere civiliesistenti, ivi compresi gli interventi di smon-taggio di apparecchiature e parti di im-pianto o di demolizione di strutture civiliqualora relativi a singole sezioni di centralitermoelettriche per le quali sia già inter-venuto il provvedimento di definitiva messafuori servizio, da effettuare all’interno del-l’area di centrale che non risultano con-nessi al funzionamento dell’impianto pro-duttivo e che non comportino un aumentosuperiore al 30 per cento delle cubaturedelle opere civili esistenti, sono realizzabilimediante segnalazione certificata di inizioattività. Il gestore, almeno sessanta giorniprima dell’inizio dei lavori, presenta al Mi-nistero dello sviluppo economico, invian-done copia al Comune interessato, la se-gnalazione certificata di inizio attività, ac-compagnata da una dettagliata relazione afirma di un progettista abilitato e dai re-lativi elaborati progettuali, da una dichia-razione del progettista che attesti la com-patibilità del progetto con gli strumentiurbanistici approvati e i regolamenti edilizivigenti nonché il rispetto delle norme disicurezza e igienico-sanitarie e dagli even-tuali atti di assenso in caso di intervento inaree sottoposte a vincolo. Il Ministero dellosviluppo economico, ove riscontri l’assenzain tutto o in parte della documentazionenecessaria ai fini della segnalazione certi-ficata di inizio attività, invita il gestoreall’integrazione, con sospensione del ter-mine. Qualora il gestore non ottemperi neltermine perentorio di trenta giorni dallacomunicazione del Ministero dello sviluppoeconomico, la segnalazione si intende riti-rata definitivamente. Il Ministero dello svi-luppo economico, ove riscontri l’assenza diuna o più delle condizioni stabilite, notificaal gestore l’ordine motivato di non effet-tuare il previsto intervento e, in caso difalsa attestazione del professionista abili-tato, informa l’autorità giudiziaria e il con-siglio dell’ordine professionale di apparte-

Atti Parlamentari — 332 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 333: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

vento, l’attività si intende consentita. Ulti-mato l’intervento, il soggetto incaricato delcollaudo trasmette al Ministero dello svi-luppo economico il certificato di collaudofinale dell’opera. La sussistenza del titolo aeffettuare l’intervento è provata con la co-pia della segnalazione certificata di inizioattività da cui risultino la data di ricevi-mento della segnalazione stessa, l’elencodei documenti presentati a corredo delprogetto, l’attestazione del professionistaabilitato nonché gli atti di assenso even-tualmente necessari.

nenza. È comunque fatta salva la facoltà diripresentare la dichiarazione, con le modi-fiche o le integrazioni necessarie per ren-derla conforme alla normativa. Qualoraentro i termini sopra indicati non interven-gano comunicazioni di non effettuazionedell’intervento, l’attività si intende consen-tita. Ultimato l’intervento, il soggetto inca-ricato del collaudo trasmette al Ministerodello sviluppo economico il certificato dicollaudo finale dell’opera. La sussistenzadel titolo a effettuare l’intervento è provatacon la copia della segnalazione certificatadi inizio attività da cui risultino la data diricevimento della segnalazione stessa, l’e-lenco dei documenti presentati a corredodel progetto, l’attestazione del professioni-sta abilitato nonché gli atti di assenso even-tualmente necessari.

2-quater. La realizzazione degli impiantidi accumulo elettrochimico funzionali alleesigenze del settore elettrico, ivi inclusi isistemi di conversione di energia, i colle-gamenti alla rete elettrica e ogni operaconnessa e accessoria, è autorizzata in basealle seguenti procedure:

2-quater. Identico:

a) gli impianti di accumulo elettrochi-mico ubicati all’interno di aree ove sonosituati impianti industriali di qualsiasi na-tura, anche non più operativi o in corso didismissione o ubicati all’interno di aree ovesono situati impianti di produzione di ener-gia elettrica alimentati da fonte fossile dipotenza inferiore ai 300MW termici in ser-vizio o ubicati presso aree di cava o diproduzione e trattamento di idrocarburiliquidi e gassosi in via di dismissione, iquali non comportino estensione delle areestesse, né aumento degli ingombri in al-tezza rispetto alla situazione esistente, nérichiedano variante agli strumenti urbani-stici adottati, sono autorizzati mediante laprocedura abilitativa semplificata comu-nale di cui all’articolo 6 del decreto legi-slativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza diuna delle condizioni sopra citate, si applicala procedura di cui alla lettera b);

a) gli impianti di accumulo elettrochi-mico ubicati all’interno di aree ove sonosituati impianti industriali di qualsiasi na-tura, anche non più operativi o in corso didismissione, o ubicati all’interno di areeove sono situati impianti di produzione dienergia elettrica alimentati da fonte fossiledi potenza inferiore ai 300 MW termici inservizio, o ubicati presso aree di cava o diproduzione e trattamento di idrocarburiliquidi e gassosi in via di dismissione, iquali non comportino estensione delle areestesse, né aumento degli ingombri in al-tezza rispetto alla situazione esistente, nérichiedano variante agli strumenti urbani-stici adottati, sono autorizzati mediante laprocedura abilitativa semplificata comu-nale di cui all’articolo 6 del decreto legi-slativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza diuna delle condizioni sopra citate, si applicala procedura di cui alla lettera b);

b) gli impianti di accumulo elettrochi-mico ubicati all’interno di aree già occu-pate da impianti di produzione di energiaelettrica alimentati da fonte fossile di po-

b) gli impianti di accumulo elettrochi-mico ubicati all’interno di aree già occu-pate da impianti di produzione di energiaelettrica alimentati da fonte fossile di po-

Atti Parlamentari — 333 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 334: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

tenza maggiore o uguale a 300 MW termiciin servizio, nonché gli impianti « stand-alone » ubicati in aree non industriali e leeventuali connessioni alla rete, sono auto-rizzati mediante autorizzazione unica rila-sciata dal Ministero dello sviluppo econo-mico, secondo le disposizioni di cui all’ar-ticolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002,n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso diimpianti ubicati all’interno di aree ove sonopresenti impianti per la produzione o iltrattamento di idrocarburi liquidi e gassosi,l’autorizzazione è rilasciata ai sensi delladisciplina vigente;

tenza maggiore o uguale a 300 MW termiciin servizio, nonché gli impianti « stand-alone » ubicati in aree non industriali e leeventuali connessioni alla rete, sono auto-rizzati mediante autorizzazione unica rila-sciata dal Ministero dello sviluppo econo-mico, secondo le disposizioni di cui al pre-sente articolo. Nel caso di impianti ubicatiall’interno di aree ove sono presenti im-pianti per la produzione o il trattamento diidrocarburi liquidi e gassosi, l’autorizza-zione è rilasciata ai sensi della disciplinavigente;

c) gli impianti di accumulo elettrochi-mico connessi a impianti di produzione dienergia elettrica alimentati da fonti rinno-vabili sono autorizzati mediante autorizza-zione unica rilasciata dalla Regione o dalMinistero dello sviluppo economico, qua-lora funzionali a impianti di potenza su-periore ai 300 MW termici, secondo ledisposizioni di cui all’articolo 12 del de-creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

c) gli impianti di accumulo elettrochi-mico da esercire in combinato o meno conimpianti di produzione di energia elettricaalimentati da fonti rinnovabili sono consi-derati opere connesse ai predetti impianti,ai sensi della normativa vigente, e sonoautorizzati mediante:

1) autorizzazione unica rilasciatadalla regione o dalle province delegate o,per impianti con potenza termica installatasuperiore a 300 MW termici, dal Ministerodello sviluppo economico, secondo le di-sposizioni di cui all’articolo 12 del decretolegislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovel’impianto di produzione di energia elet-trica alimentato da fonti rinnovabili sia darealizzare;

2) procedura di modifica ai sensidell’articolo 12, comma 3, del decreto le-gislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovel’impianto di produzione di energia elet-trica alimentato da fonti rinnovabili sia giàrealizzato e l’impianto di accumulo elet-trochimico comporti l’occupazione di nuovearee rispetto all’impianto esistente;

3) procedura abilitativa semplifi-cata comunale di cui all’articolo 6 deldecreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sel’impianto di produzione di energia elet-trica alimentato da fonti rinnovabili è giàesistente e l’impianto di accumulo elettro-chimico non comporta occupazione di nuovearee;

d) la realizzazione di impianti di ac-cumulo elettrochimico inferiori alla soglia

d) la realizzazione di impianti di ac-cumulo elettrochimico inferiori alla soglia

Atti Parlamentari — 334 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 335: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

di 10 MW, ovunque ubicati, è attività liberae non richiede il rilascio di un titolo abi-litativo, fatta salva l’acquisizione degli attidi assenso previsti dal decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, nonché dei pareri,autorizzazioni o nulla osta da parte deglienti territorialmente competenti, derivantida specifiche previsioni di legge esistenti inmateria ambientale, di sicurezza e di pre-venzione degli incendi e del nulla osta allaconnessione dal parte del gestore del si-stema di trasmissione nazionale o da partedel gestore del sistema di distribuzioneelettrica di riferimento. I soggetti che in-tendono realizzare gli stessi impianti sonotenuti a inviare copia del relativo progettoal Gestore del sistema di trasmissione na-zionale che, entro trenta giorni, può for-mulare osservazioni nel caso in cui siarichiesta una connessione alla rete elettricanazionale, inviandole anche agli enti indi-viduati per il rilascio delle autorizzazioni,che devono essere comunicate allo stessogestore, ai fini del monitoraggio del gradodi raggiungimento degli obiettivi nazionaliin materia di accumuli di energia previstidal Piano Nazionale Integrato per l’Energiae il Clima. I soggetti che realizzano gli stessiimpianti di accumulo sono tenuti a comu-nicare al gestore della rete di trasmissionenazionale la data di entrata in eserciziodegli impianti. ».

di 10 MW, ovunque ubicati, è attività liberae non richiede il rilascio di un titolo abi-litativo, fatta salva l’acquisizione degli attidi assenso previsti dal decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, nonché dei pareri,autorizzazioni o nulla osta da parte deglienti territorialmente competenti, derivantida specifiche previsioni di legge vigenti inmateria ambientale, di sicurezza e di pre-venzione degli incendi, e del nulla osta allaconnessione da parte del gestore del si-stema di trasmissione nazionale o da partedel gestore del sistema di distribuzioneelettrica di riferimento. I soggetti che in-tendono realizzare gli stessi impianti sonotenuti a inviare copia del relativo progettoal Gestore del sistema di trasmissione na-zionale che, entro trenta giorni, può for-mulare osservazioni nel caso in cui siarichiesta una connessione alla rete elettricanazionale, inviandole anche agli enti indi-viduati per il rilascio delle autorizzazioni,che devono essere comunicate allo stessogestore, ai fini del monitoraggio del gradodi raggiungimento degli obiettivi nazionaliin materia di accumuli di energia previstidal Piano Nazionale Integrato per l’Energiae il Clima. I soggetti che realizzano gli stessiimpianti di accumulo sono tenuti a comu-nicare al gestore della rete di trasmissionenazionale la data di entrata in eserciziodegli impianti. ».

Articolo 62-bis.

(Semplificazioni per le attività di cui allalegge 8 luglio 1950, n. 640)

1. Al fine di favorire l’utilizzo del bio-metano nel settore dei trasporti e in coe-renza con il Piano nazionale integrato perl’energia e il clima, sono attribuite adAcquirente unico Spa le attività previstedalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonché leattività propedeutiche, conseguenti o co-munque correlate alle precedenti.

2. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti,sono disciplinate le modalità di esecuzionedella legge 8 luglio 1950, n. 640, e dellalegge 7 giugno 1990, n. 145, come modifi-

Atti Parlamentari — 335 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 336: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

cate ai sensi del presente articolo, al fine disemplificare gli adempimenti connessi allosvolgimento delle attività di cui al comma1. A decorrere dalla data di entrata invigore dello stesso decreto cessa di avereefficacia il regolamento di esecuzione delleleggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990,n. 145, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

3. Acquirente unico Spa subentra neirapporti giuridici attivi e passivi del sog-getto di cui al decreto del Ministro dell’in-dustria, del commercio e dell’artigianato,di concerto con il Ministro del tesoro e conil Ministro delle finanze, del 5 gennaio1998. Le attività di cui al comma 1 possonoessere svolte da Acquirente unico Spa me-diante l’acquisizione della Servizi FondoBombole Metano Spa (SFBM), subconces-sionaria del soggetto di cui al decreto ri-chiamato al primo periodo, o di un suoramo di azienda dedicato alle attività di cuial comma 1, al valore di acquisizione chesarà determinato mediante una perizia giu-rata di stima che quantifichi il capitaleeconomico dell’acquisizione. Tutti gli onerianche finanziari di cui al presente articolosono coperti mediante il contributo posto acarico dei soggetti di cui all’articolo 3 dellalegge 7 giugno 1990, n. 145.

4. Le modalità con cui Acquirente unicoSpa acquisisce le attività di cui al comma1 sono determinate con decreto del Mini-stero dello sviluppo economico, di concertocon il Ministero dell’economia e delle fi-nanze, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sulla basedelle proposte di Acquirente unico Spa.L’ammontare del contributo di cui all’arti-colo 3 della legge 7 giugno 1990, n. 145, èdeterminato con decreto del Ministero dellosviluppo economico, in modo da assicurarel’equilibrio economico, patrimoniale e fi-nanziario di Acquirente unico Spa, nonchédella SFBM in caso di acquisizione daparte di Acquirente unico Spa di quest’ul-tima.

5. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, da emanare entro cen-tottanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-

Atti Parlamentari — 336 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 337: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

sente decreto, sono adottati gli indirizzi perl’esercizio delle attività di cui al comma 1,sulla base del piano predisposto da Acqui-rente unico Spa, ed è stabilita la data entrola quale diviene effettiva l’operatività diAcquirente unico Spa e a partire dallaquale quest’ultimo subentra nelle funzionidi gestione del fondo di cui all’articolo 13della legge 8 luglio 1950, n. 640. Acqui-rente unico Spa adegua il proprio statutoalle previsioni di cui al presente articoloprevedendo l’obbligo della tenuta della con-tabilità in maniera distinta e separata dallealtre attività da esso svolte.

6. A decorrere dalla data di effettivaoperatività di Acquirente unico Spa ai sensidel comma 5, cessano di avere efficacia leseguenti disposizioni:

a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8luglio 1950, n. 640;

b) articolo 6 della legge 10 febbraio1953, n. 136;

c) ogni altra disposizione di cui allalegge 8 luglio 1950, n. 640, alla legge 10febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno1990, n. 145, qualora incompatibile con ledisposizioni del presente articolo.

Articolo 62-ter.

(Introduzione di una soglia per i canoniannui per le concessioni di coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi)

1. All’articolo 11-ter del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,n. 12, dopo il comma 9 è inserito il se-guente:

« 9-bis. Al fine di garantire la prosecu-zione in condizioni di economicità dellagestione delle concessioni di coltivazione diidrocarburi, l’ammontare annuo comples-sivo del canone di superficie dovuto pertutte le concessioni in titolo al singoloconcessionario non può superare il 3 percento della valorizzazione della produ-zione da esse ottenuta nell’anno prece-dente ».

Atti Parlamentari — 337 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 338: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1,pari a 3 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2020, si provvede mediante cor-rispondente riduzione delle risorse delFondo di cui all’articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 63.

(Programma straordinario di manutenzionedel territorio forestale e montano, interventiinfrastrutturali irrigui e bacini di raccolta

delle acque)

Articolo 63.

(Programma straordinario di manutenzionedel territorio forestale e montano, interventiinfrastrutturali irrigui e bacini di raccolta

delle acque)

1. Al fine del miglioramento della fun-zionalità delle aree forestali ubicate nellearee montane ed interne, il Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, pre-via intesa in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato le Regionie le Province autonome di Trento e diBolzano, adotta con proprio decreto, entro180 giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, un programma stra-ordinario di manutenzione del territorioforestale e montano, in coerenza con gliobiettivi dello sviluppo sostenibile fissatidall’ONU per il 2030 e del Green new dealeuropeo. Il programma straordinario è com-posto da due sezioni, la Sezione A e laSezione B. La Sezione A contiene un elencoed una descrizione di interventi selvicoltu-rali intensivi ed estensivi, di prevenzioneselvicolturale degli incendi boschivi, di ri-pristino e restauro di superfici forestalidegradate o frammentate, secondo quantoprevisto dall’articolo 7 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2018, n. 34 da attuare da partedi imprese agricole e forestali su iniziativadel Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali e delle Regioni e Pro-vince autonome. La Sezione B del pro-gramma è destinato al sostegno della rea-lizzazione di piani forestali di area vasta dicui all’articolo 6 del citato decreto legisla-tivo n. 34 del 2018, nell’ambito di quadriprogrammatici regionali almeno decennali,che consentano di individuare le vocazionidelle aree forestali e organizzare gli inter-venti migliorativi e manutentivi nel tempo.

1. Al fine del miglioramento della fun-zionalità delle aree forestali ubicate nellearee montane ed interne, il Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali, diconcerto con il Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e ilMinistero per i beni e le attività culturali eper il turismo, e previa intesa in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, elabora entro cen-tottanta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto un programmastraordinario di manutenzione del territo-rio forestale e montano, in coerenza con gliobiettivi dello sviluppo sostenibile fissatidall’ONU per il 2030, del Green new dealeuropeo e della Strategia dell’Unione eu-ropea per la biodiversità per il 2030. Ilprogramma straordinario è composto dadue sezioni, la sezione A e la sezione B. Lasezione A contiene un elenco ed una de-scrizione di interventi selvicolturali inten-sivi ed estensivi, di prevenzione selvicoltu-rale degli incendi boschivi, di ripristino erestauro di superfici forestali degradate oframmentate, di tutela dei boschi vetustipresenti secondo quanto previsto dall’arti-colo 7 del testo unico di cui al decretolegislativo 3 aprile 2018, n. 34, da attuareda parte di imprese agricole e forestali, suiniziativa del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali e delle regioni eprovince autonome, sentiti gli Enti parconazionali e regionali. La sezione B delprogramma è destinata al sostegno dellarealizzazione di piani forestali d’indirizzoterritoriale, per ambiti subregionali omo-

Atti Parlamentari — 338 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 339: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

genei, di cui all’articolo 6 del decreto legi-slativo n. 34 del 2018, nell’ambito di qua-dri programmatici regionali almeno decen-nali, che consentano di individuare le vo-cazioni delle aree forestali e organizzare gliinterventi migliorativi e manutentivi neltempo.

2. Nell’ambito del Parco progetti degliinterventi irrigui del Ministero delle politi-che agricole alimentari e forestali, il Mini-stro, con proprio decreto, approva un Pianostraordinario di interventi prioritariamenteesecutivi, di manutenzione, anche ordina-ria, dei canali irrigui primari e secondari,di adeguamento funzionale delle opere didifesa idraulica, di interventi di consolida-mento delle sponde dei canali o il ripristinodei bordi danneggiati dalle frane, di opereper la laminazione delle piene e regima-zione del reticolo idraulico irriguo e indi-vidua gli Enti attuatori.

2. Nell’ambito del Parco progetti degliinterventi irrigui del Ministero delle politi-che agricole alimentari e forestali, il Mini-stro, con proprio decreto, approva un Pianostraordinario di interventi prioritariamenteesecutivi, di manutenzione, anche ordina-ria, dei canali irrigui primari e secondari,di adeguamento funzionale delle opere didifesa idraulica, di interventi di consolida-mento delle sponde dei canali o di ripri-stino dei bordi danneggiati dalle frane, diopere per la laminazione delle piene eregimazione del reticolo idraulico irriguo eindividua gli Enti attuatori, privilegiandosoluzioni di rinaturazione e ingegneria na-turalistica per favorire nel contempo l’usoagricolo, la riduzione del rischio idraulico,il recupero della capacità autodepurativadel territorio, anche promuovendo fascetampone vegetali, e la tutela della biodi-versità.

3. Il decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, di cui alcomma 2, è adottato previa intesa con laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato le Regioni e le Province autonomedi Trento e di Bolzano, espressa ai sensidell’articolo 3 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e dispone il ripartodelle risorse necessarie alla realizzazionedegli interventi individuati, da attribuirealle Regioni e Province autonome, respon-sabili della gestione e della rendicontazionedei fondi.

3. Il decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, di cui alcomma 2, è adottato di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, sentito il pareredell’Autorità di bacino distrettuale compe-tente e previa intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato leRegioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano, espressa ai sensi dell’articolo 3del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e dispone il riparto delle risorse necessariealla realizzazione degli interventi indivi-duati, da attribuire alle Regioni e Provinceautonome, responsabili della gestione e dellarendicontazione dei fondi.

4. Le risorse, necessarie alla realizza-zione e alla manutenzione di opere infra-strutturali anche irrigue e di bonifica idrau-lica, nella disponibilità di Enti irrigui conpersonalità di diritto pubblico o che svol-gono attività di pubblico interesse, anchericonosciuti con le modalità di cui all’arti-colo 863 del codice civile, non possono

4. Identico.

Atti Parlamentari — 339 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 340: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

essere sottoposte ad esecuzione forzata daparte dei terzi creditori di tali Enti neilimiti degli importi gravati dal vincolo didestinazione alle singole infrastrutture pub-bliche. A tal fine l’organo amministrativodegli Enti di cui al primo periodo, condeliberazione adottata per ogni semestre,quantifica preventivamente le somme og-getto del vincolo. È nullo ogni pignora-mento eseguito in violazione del vincolo didestinazione e la nullità è rilevabile anched’ufficio dal giudice. La impignorabilità dicui al presente comma viene meno e non èopponibile ai creditori procedenti qualora,dopo la adozione da parte dell’organo am-ministrativo della deliberazione semestraledi preventiva quantificazione delle sommeoggetto del vincolo, siano operati paga-menti o emessi mandati per titoli di spesadiversi da quelli vincolati, senza seguirel’ordine cronologico delle fatture così comepervenute per il pagamento o, se non èprescritta fattura, delle deliberazioni di im-pegno da parte dell’Ente stesso

5. Al fine di garantire la continuità diprestazioni indispensabili alle attività dimanutenzione delle infrastrutture irriguedi competenza, i contratti di lavoro a tempodeterminato del personale dell’Ente per losviluppo dell’irrigazione e la trasforma-zione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia(EIPLI), in essere alla data di entrata invigore del presente decreto e la cui sca-denza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31dicembre 2020, possono essere prorogatifino al 31 dicembre 2020.

5. Identico.

6. Per i primi interventi di attuazionedel presente articolo, pari a 50 milioni dieuro per l’anno 2020 e 50 milioni perl’anno 2021 si provvede mediante riduzionedelle risorse del Fondo sviluppo e coesione– programmazione 2014-2020 – di cui al-l’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147, previa delibera del CIPEvolta a rimodulare e ridurre di pari im-porto, per il medesimo anno o per i me-desimi anni, le somme già assegnate con ledelibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo « Agricoltura » dicompetenza del Ministero delle politicheagricole, alimentari e forestali. Ai medesimiinterventi può concorrere anche quota parte

6. Per i primi interventi di attuazionedel presente articolo, pari a 50 milioni dieuro per l’anno 2020 e a 50 milioni di europer l’anno 2021 si provvede mediante ri-duzione delle risorse del Fondo sviluppo ecoesione – programmazione 2014-2020 –di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27dicembre 2013, n. 147, previa delibera delCIPE volta a rimodulare e ridurre di pariimporto, per il medesimo anno o per imedesimi anni, le somme già assegnate conle delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo « Agricoltura » dicompetenza del Ministero delle politicheagricole, alimentari e forestali. Ai medesimiinterventi può concorrere anche quota parte

Atti Parlamentari — 340 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 341: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

delle risorse assegnate al Ministero dellepolitiche agricole forestali nel riparto delfondo di cui all’articolo 1, comma 14, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare con propri decreti le occor-renti variazioni di bilancio.

delle risorse assegnate al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali insede di riparto del fondo di cui all’articolo1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019,n. 160. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare conpropri decreti le occorrenti variazioni dibilancio.

7. Le amministrazioni provvedono al-l’attuazione del presente articolo con lerisorse finanziarie, strumentali ed umanedisponibili a legislazione vigente e senzanuovi e maggiori oneri per la finanza pub-blica.

7. Identico.

Articolo 63-bis.

(Semplificazione per la gestione dei rifiutisanitari)

1. All’articolo 30-bis, comma 1, del de-creto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,con modificazioni, dalla legge 5 giugno2020, n. 40, le parole: « fino a trenta giornidopo la dichiarazione di cessazione dellostato di emergenza sanitaria, » sono sop-presse.

Articolo 64.

(Semplificazioni per il rilascio delle garanziesui finanziamenti a favore di progetti del

green new deal)

Articolo 64.

(Semplificazioni per il rilascio delle garanziesui finanziamenti a favore di progetti del

green new deal)

1. Le garanzie e gli interventi di cui alall’articolo 1, comma 86, della legge 27dicembre 2019, n. 160, possono riguardare,tenuto conto degli indirizzi che il Comitatointerministeriale per la programmazioneeconomica può emanare entro il 28 feb-braio di ogni anno e conformemente allaComunicazione della Commissione al Par-lamento europeo, al Consiglio, al Comitatoeconomico e sociale europeo e al Comitatodelle regioni n. 640 dell’11 dicembre 2019,in materia di Green deal europeo:

1. Identico:

a) progetti tesi ad agevolare la tran-sizione verso un’economia pulita e circo-lare e ad integrare i cicli industriali contecnologie a basse emissioni per la produ-zione di beni e servizi sostenibili;

a) progetti tesi ad agevolare la tran-sizione verso un’economia pulita e circo-lare e ad integrare i cicli produttivi contecnologie a basse emissioni per la produ-zione di beni e servizi sostenibili;

Atti Parlamentari — 341 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 342: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

b) progetti tesi ad accelerare la tran-sizione verso una mobilità sostenibile eintelligente, con particolare riferimento aprogetti volti a favorire l’avvento della mo-bilità multimodale automatizzata e con-nessa, idonei a ridurre l’inquinamento el’entità delle emissioni inquinanti, ancheattraverso lo sviluppo di sistemi intelligentidi gestione del traffico, resi possibili dalladigitalizzazione.

b) identica.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sonoassunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500milioni di euro per l’anno 2020 e, per glianni successivi, nel limite di impegni assu-mibile fissato annualmente dalla legge diapprovazione del bilancio dello Stato, nel-l’esercizio delle attribuzioni di cui all’arti-colo 2 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 143, conformemente ai termini econdizioni previsti nella convenzione stipu-lata tra il Ministero dell’economia e dellefinanze e SACE S.p.A. e approvata condelibera del Comitato interministeriale perla programmazione economica da adottareentro il 30 settembre 2020, che disciplina:

2. Le garanzie di cui al comma 1 sonoassunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500milioni di euro per l’anno 2020 e, per glianni successivi, nei limiti di impegno assu-mibili fissati annualmente dalla legge dibilancio, nell’esercizio delle attribuzioni dicui all’articolo 2 del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 143, conformemente ai ter-mini e alle condizioni previsti nella con-venzione stipulata tra il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e SACE S.p.A. eapprovata con delibera del Comitato inter-ministeriale per la programmazione econo-mica da adottare entro il 30 settembre2020, che disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACES.p.A. dell’attività istruttoria delle opera-zioni, anche con riferimento alla selezionee alla valutazione delle iniziative in terminidi rispondenza agli obiettivi di cui al comma1 e di efficacia degli interventi in relazioneai medesimi obiettivi;

a) identica;

b) le procedure per il rilascio dellegaranzie e delle coperture assicurative daparte di SACE S.p.A. anche al fine di esclu-dere che da tali garanzie e coperture assi-curative possano derivare oneri non previ-sti in termini di indebitamento netto delleamministrazioni pubbliche;

b) identica;

c) la gestione delle fasi successive alpagamento dell’indennizzo, incluse le mo-dalità di esercizio dei diritti nei confrontidel debitore e l’attività di recupero deicrediti;

c) identica;

d) le modalità con le quali è richiestoal Ministero dell’economia e delle finanze ilpagamento dell’indennizzo a valere sul fondodi cui al comma 5 e le modalità di escus-sione della garanzia dello Stato relativa agli

d) identica;

Atti Parlamentari — 342 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 343: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

impegni assunti da SACE S.p.A., nonché laremunerazione della garanzia stessa;

e) ogni altra modalità operativa rile-vante ai fini dell’assunzione e gestione degliimpegni;

e) identica;

f) le modalità con cui SACE S.p.A.riferisce periodicamente al Ministero del-l’economia e delle finanze degli esiti dellarendicontazione cui i soggetti finanziatorisono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., aifini della verifica della permanenza dellecondizioni di validità ed efficacia della ga-ranzia.

f) identica.

3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A.delle garanzie di cui al comma 1 di importopari o superiore a 200 milioni di euro, èsubordinato alla decisione assunta con de-creto del Ministro dell’economia e dellefinanze, sentiti il Ministro dello sviluppoeconomico e il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, sullabase dell’istruttoria trasmessa da SACES.p.A..

3. Identico.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A.derivanti dalle garanzie disciplinate dalcomma 1, è accordata di diritto la garanziadello Stato a prima richiesta e senza re-gresso, la cui operatività sarà registrata daSACE S.p.A. con gestione separata. La ga-ranzia dello Stato è esplicita, incondizio-nata, irrevocabile e si estende al rimborsodel capitale, al pagamento degli interessi ead ogni altro onere accessorio, al nettodelle commissioni ricevute per le medesimegaranzie.

4. Identico.

5. Per l’anno 2020, le risorse disponibilidel fondo di cui all’articolo 1, comma 85,della legge 27 dicembre 2019, n.160, sonointeramente destinate alla copertura dellegaranzie dello Stato di cui al comma 4mediante versamento sull’apposito conto ditesoreria centrale, istituito ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 88, terzo periodo, dellacitata legge n. 160 del 2019. Sul medesimoconto sono versati i premi riscossi da SACES.p.A. al netto delle commissioni trattenuteda SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensidel presente articolo e risultanti dalla con-tabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglioall’esito dell’approvazione del bilancio. Per

5. Per l’anno 2020, le risorse disponibilidel fondo di cui all’articolo 1, comma 85,della legge 27 dicembre 2019, n.160, sonointeramente destinate alla copertura dellegaranzie dello Stato di cui al comma 4mediante versamento sull’apposito conto ditesoreria centrale, istituito ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 88, quarto periodo, dellacitata legge n. 160 del 2019. Sul medesimoconto sono versati i premi riscossi da SACES.p.A. al netto delle commissioni trattenuteda SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensidel presente articolo e risultanti dalla con-tabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglioall’esito dell’approvazione del bilancio. Per

Atti Parlamentari — 343 — Camera dei Deputati

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Page 344: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

gli esercizi successivi, le risorse del pre-detto fondo destinate alla copertura dellegaranzie concesse da SACE S.p.A. sonodeterminate con il decreto di cui all’arti-colo 1, comma 88, terzo periodo, dellacitata legge n.160 del 2019, tenuto conto deilimiti di impegno definiti con la legge diapprovazione del bilancio dello Stato aisensi del comma 2.

gli esercizi successivi, le risorse del pre-detto fondo destinate alla copertura dellegaranzie concesse da SACE S.p.A. sonodeterminate con il decreto di cui all’arti-colo 1, comma 88, terzo periodo, dellacitata legge n.160 del 2019, tenuto conto deilimiti di impegno definiti con la legge dibilancio ai sensi del comma 2.

5-bis. All’articolo 1, comma 86, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo leparole: « partenariato pubblico-privato »sono inserite le seguenti: « e anche realiz-zati con l’intervento di università e orga-nismi privati di ricerca ».

6. All’articolo 1, comma 88, della legge27 dicembre 2019, n. 160, sono apportatele seguenti modificazioni:

6. Identico.

a) le parole « , il primo dei quali daadottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, èindividuato l’organismo competente alla se-lezione degli interventi coerenti con le fi-nalità del comma 86, secondo criteri eprocedure conformi alle migliori praticheinternazionali, e sono stabiliti i possibiliinterventi, i criteri, le modalità e le condi-zioni per il rilascio delle garanzie di cui alcomma 86, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « in quote di capi-tale di rischio e/o di debito di cui al comma87, » sono aggiunte le seguenti: « è stabi-lita ».

7. Per l’anno 2020, le garanzie di cui alcomma 1 possono essere assunte anche inassenza degli indirizzi del Comitato inter-ministeriale per la programmazione econo-mica.

7. Identico.

Articolo 64-bis.

(Misure a sostegno dello sviluppo tecno-logico e di semplificazione)

1. Al fine di far fronte alle esigenzestraordinarie e urgenti derivanti dalla dif-fusione del COVID-19 ed alle problemati-che connesse all’incremento di domandadei servizi erogati dalle pubbliche ammi-nistrazioni o dai soggetti abilitati successi-vamente alla scadenza dei termini indicati

Atti Parlamentari — 344 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 345: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

nell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, in via transitoria e in deroga alleperiodicità dei controlli previsti dal rego-lamento di cui al decreto del Ministro delleattività produttive 1° dicembre 2004, n. 329,i proprietari dei serbatoi di GPL di qual-siasi capacità comunicano all’INAIL, entrodiciotto mesi dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, i dati delle attrezzature ancora dasottoporre a verifica tramite la tecnica dicontrollo basata sull’emissione acustica alladata della dichiarazione dello stato di emer-genza e fino a non oltre centoventi giornidalla data di cessazione dello stato di emer-genza.

2. Al fine di garantire la pronta effet-tuazione delle procedure di verifica di cuial comma 1, le disposizioni di cui al de-creto dei Ministri delle attività produttive,della salute e del lavoro e delle politichesociali 23 settembre 2004, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre2004, e al decreto direttoriale dei medesimiMinisteri 17 gennaio 2005, pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-ciale n. 30 del 7 febbraio 2005, si appli-cano anche ai recipienti a pressione fissiinterrati, tumulati e fuori terra con capa-cità complessiva superiore a 13 m3.

3. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, l’INAIL definisce laprocedura operativa per l’effettuazione delleverifiche di integrità dei serbatoi di cui alcomma 2 con il sistema di controllo basatosulla tecnica delle emissioni acustiche, non-ché i requisiti dei soggetti abilitati ad ef-fettuare le verifiche, ed invia al Ministerodello sviluppo economico, al Ministero dellavoro e delle politiche sociali e al Mini-stero della salute un’apposita relazione tec-nica relativa all’attuazione delle disposi-zioni di cui ai commi precedenti.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 346: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Articolo 64-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decretosono applicabili nelle regioni a statuto spe-ciale e nelle province autonome di Trentoe di Bolzano compatibilmente con le normedei rispettivi statuti e le relative norme diattuazione, anche con riferimento alla leggecostituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 65.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana e sarà presentato alleCamere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillodello Stato, sarà inserito nella Raccoltaufficiale degli atti normativi della Repub-blica italiana. Ė fatto obbligo a chiunquespetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2020.

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio deiministri

DADONE, Ministro per la pubblicaamministrazione

LAMORGESE, Ministro dell’internoBONAFEDE, Ministro della giustiziaGUALTIERI, Ministro dell’economia e

delle finanzePATUANELLI, Ministro dello sviluppo

economicoBELLANOVA, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestaliCOSTA, Ministro dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mareDE MICHELI, Ministro delle infra-

strutture e dei trasportiFRANCESCHINI, Ministro per i beni e

le attività culturali e per il tu-rismo

SPERANZA, Ministro della salute

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 347: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

PISANO, Ministro per l’innovazionetecnologica e la digitalizzazione

BOCCIA, Ministro per gli affari re-gionali e le autonomie

AMENDOLA, Ministro per gli affarieuropei

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

Page 348: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ALLEGATO A TABELLA C(prevista dall’articolo 20, comma 1)

Allegato 1 - anno 2020

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 349: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ALLEGATO A TABELLA C(prevista dall’articolo 20, comma 1)

Allegato 1 - anno 2020

Identico.

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 350: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 351: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 351 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 352: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 352 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 353: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 353 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 354: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 354 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 355: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 355 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 356: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 356 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

Page 357: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 357 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 358: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 358 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

Page 359: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 360: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 360 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

Page 361: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 362: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 362 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 363: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 363 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 364: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 364 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 365: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 365 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 366: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 366 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 367: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 367 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 368: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 368 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 369: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 369 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 370: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 370 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

Page 371: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 371 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 372: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 372 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 373: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 373 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 374: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

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(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 375 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 376 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 377 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 378: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 378 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 379 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 380: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 380 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 381 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 382: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 382 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

Page 383: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 383 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 384 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

Page 385: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 385 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 386 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

Page 387: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 387 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 388: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 388 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 389 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 390 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 391 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 392: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 392 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 393: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 393 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 394: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 394 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 395: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 395 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 396: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 396 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 397: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 397 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 398: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ALLEGATO A TABELLA C(prevista dall’articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

Atti Parlamentari — 398 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 399: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ALLEGATO A TABELLA C(prevista dall’articolo 20, comma 1)

Allegato 2 - anno 2021

Identico.

Atti Parlamentari — 399 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 400: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 400 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 401: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 401 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 402: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 402 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 403: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 403 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 404: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 404 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 405 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 406 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 407: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 407 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 408: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 408 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 409 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 410 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 411 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 412: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 412 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 413 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 414 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 415 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 416: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 416 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 417 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 418: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 418 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 419 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 420: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 420 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 421 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 422 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 423 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 424 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 425 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 426 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 427 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 428: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 428 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 429 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 430: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 430 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 431: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 431 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 432: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 432 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 433: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 433 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 434: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 434 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 435: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 435 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 436: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 436 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 437: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 437 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 438: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 438 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 439: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 439 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 440 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 441 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 442: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 442 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 443: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 443 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 444: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 444 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 445: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 445 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 446: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 446 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 447: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 447 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 448: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ALLEGATO A TABELLA C(prevista dall’articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall’anno 2022

Atti Parlamentari — 448 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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ALLEGATO A TABELLA C(prevista dall’articolo 20, comma 1)

Allegato 3 - Dall’anno 2022

Identico.

Atti Parlamentari — 449 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 450 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 451 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 452 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 453 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 454 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 455: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 455 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 456: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 456 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 457: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 457 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 458: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 458 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 459: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 459 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 460 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 461 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 462 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 463 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 464 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 465 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 466 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 467 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 470 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 471 — Camera dei Deputati

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(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 472 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 473 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 474 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 475 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 476: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 476 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 477 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 478: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 478 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 479: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 479 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 480: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 480 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

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Atti Parlamentari — 481 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 482 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 483: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 483 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 484: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 484 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 485: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 485 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 486: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 486 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 487: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 487 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 488: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 488 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 489: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 489 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 490: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 490 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 491: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 491 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 492: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 492 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 493: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 493 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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Atti Parlamentari — 494 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 495: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 495 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 496: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 496 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 497: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

Atti Parlamentari — 497 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

Page 498: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ALLEGATO B(prevista dall’articolo 20, comma 11)

Atti Parlamentari — 498 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge)

Page 499: CAMERA DEI DEPUT A TIdocumenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2648...Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « Art. 4-bis. – (Ulteriori misure in materia di contratti

ALLEGATO B(prevista dall’articolo 20, comma 11)

Identico.

Atti Parlamentari — 499 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2648

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportatedal Senato della Repubblica)

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*18PDL0111340**18PDL0111340*