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N. 2063 CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI FLATI, DEIANA, DI LAURO, FARO, MANZO, MARIANI, NAPPI, SIRA- GUSA, ALAIMO, APRILE, CANCELLERI, CORNELI, CURRÒ, D’AR- RANDO, DEL MONACO, DONNO, GRIMALDI, GRIPPA, GUBITOSA, IORIO, GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, MARTINCIGLIO, MI- SITI, PERANTONI, ROMANIELLO, SCERRA, FRANCESCO SILVESTRI, TESTAMENTO, TROIANO, VILLANI, ZENNARO Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo Presentata il 2 agosto 2019 ONOREVOLI COLLEGHI ! – Con la presente proposta di legge si intende riordinare e modificare la legislazione vigente in mate- ria di animali di affezione, con particolare riferimento ai cani e ai gatti, stabilita dalla legge 14 agosto 1991, n. 281. Come noto, nonostante gli interventi del legislatore, ancora oggi si riscontra una lacunosa e non uniforme applica- zione della citata legge nel territorio na- zionale. Questa situazione è dovuta alla frammentarietà della materia che, negli anni, è stata oggetto di diversi accordi tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali e di ulteriori interventi legislativi che l’hanno resa poco organica e non incisiva e come tale non idonea a garantire la tutela degli animali di affezione. Infatti, per quanto consta, non si è sufficientemente operato per promuovere iniziative volte a diffon- dere informazioni utili per garantire l’a- deguato rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat nonché la tutela degli animali di affezione e il contrasto del randagismo anche attraverso la rea- lizzazione di periodiche campagne per la sterilizzazione di cani e di gatti e per la loro adozione. Questo ha comportato, e tuttora com- porta, una serie di problemi tra i quali Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 2063—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FLATI, DEIANA, DI LAURO, FARO, MANZO, MARIANI, NAPPI, SIRA-GUSA, ALAIMO, APRILE, CANCELLERI, CORNELI, CURRÒ, D’AR-RANDO, DEL MONACO, DONNO, GRIMALDI, GRIPPA, GUBITOSA,IORIO, GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, MARTINCIGLIO, MI-SITI, PERANTONI, ROMANIELLO, SCERRA, FRANCESCO SILVESTRI,

TESTAMENTO, TROIANO, VILLANI, ZENNARO

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animalidi affezione e di prevenzione del randagismo

Presentata il 2 agosto 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Con la presenteproposta di legge si intende riordinare emodificare la legislazione vigente in mate-ria di animali di affezione, con particolareriferimento ai cani e ai gatti, stabilita dallalegge 14 agosto 1991, n. 281.

Come noto, nonostante gli interventidel legislatore, ancora oggi si riscontrauna lacunosa e non uniforme applica-zione della citata legge nel territorio na-zionale. Questa situazione è dovuta allaframmentarietà della materia che, neglianni, è stata oggetto di diversi accordi tralo Stato, le regioni e le autonomie localie di ulteriori interventi legislativi che l’hanno

resa poco organica e non incisiva e cometale non idonea a garantire la tutela deglianimali di affezione. Infatti, per quantoconsta, non si è sufficientemente operatoper promuovere iniziative volte a diffon-dere informazioni utili per garantire l’a-deguato rispetto della vita animale e ladifesa del suo habitat nonché la tuteladegli animali di affezione e il contrastodel randagismo anche attraverso la rea-lizzazione di periodiche campagne per lasterilizzazione di cani e di gatti e per laloro adozione.

Questo ha comportato, e tuttora com-porta, una serie di problemi tra i quali

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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quelli più comuni e sentiti riguardano l’ab-bandono degli animali, i canili cosiddetti« lager », la mala gestione e la non correttarealizzazione delle strutture che dovreb-bero assicurare una dignitosa esistenza aquesti animali, il loro mancato censimento,l’impossibilità di identificare con esattezzale persone che si sono rese responsabili diatti di violenza contro gli animali al fine diescluderle da qualsiasi attività legata aglistessi e la mancanza di un sistema sanzio-natorio adeguato.

Si ritiene, pertanto, necessario interve-nire nuovamente sulla normativa in vigoreal fine di introdurre delle regole chiare eprecise e di renderla completa e idonea agarantire e salvaguardare gli animali diaffezione, con particolare riferimento aicani e ai gatti.

A tale scopo si è ribadito il principio chericonosce a tutti gli animali di affezione lostatus di esseri senzienti con il conseguenteobbligo da parte dello Stato di tutelare illoro diritto al benessere e le loro caratte-ristiche biologiche ed etologiche.

Il riconoscimento di tale status com-porta inevitabilmente una serie di tutele infavore di questi animali che la presenteproposta di legge intende approntare:

garantendo il loro diritto alla vita eintroducendo il divieto di sopprimerli ameno che non siano gravemente malati oincurabili e comunque sempre dopo chetale patologia sia stata diagnosticata e cer-tificata dal personale sanitario competente;

introducendo l’obbligo, per le autoritàcompetenti, di effettuare campagne di in-formazione, di sensibilizzazione e di pro-mozione delle adozioni nonché di preven-zione del randagismo;

prevedendo un efficiente controllo dellapopolazione dei cani e dei gatti esercitatomediante un riordino dell’anagrafe caninae felina con conseguente obbligo per tutticoloro che detengono un cane o un gatto diiscrivere i propri animali presso le strut-ture competenti al fine di censirne la po-polazione. La suddetta iscrizione comportail rilascio di un « libretto d’identità “zampaamica” » utile non solo per identificare l’a-nimale, ma anche per conoscere le even-

tuali patologie dalle quali lo stesso po-trebbe essere affetto;

istituendo un elenco nazionale dei re-sponsabili di atti di violenza e maltratta-mento nei confronti degli animali che com-porterà una serie di preclusioni e divietiper coloro che sono iscritti in esso. Nell’e-lenco sono iscritti, altresì, coloro che sianofortemente indiziati di aver commesso fattio atti in violazione della legislazione per latutela degli animali o che siano già noti peravere una predisposizione a commetteretale tipologia di reati e coloro che abbianosmarrito il proprio animale più di unavolta, salvo che non si dimostri di averadottato tutte le cautele necessarie per evi-tare la fuga e la dispersione dell’animale;

attribuendo un più incisivo ruolo alleregioni e ai comuni ai fini dell’adozionee attuazione di un programma triennaledegli interventi di controllo demograficodella popolazione animale, di sterilizza-zione e di prevenzione del randagismo. Siprevede, inoltre, un maggiore potere dicontrollo delle regioni sull’utilizzazione deifondi statali da parte dei comuni me-diante la trasmissione al Ministero dellasalute di un rendiconto concernente ladistribuzione dei fondi, il loro utilizzo egli obiettivi raggiunti. Quanto ai comuni,si rafforza il loro potere ai fini: dell’at-tuazione di piani di controllo delle nasciteattraverso la sterilizzazione; della gestionedei canili e dei gattili sanitari in mododiretto ovvero tramite convenzioni con leassociazioni animaliste e zoofile o consoggetti privati; dell’osservanza delle leggie dei regolamenti relativi alla tutela e albenessere degli animali presenti nel ter-ritorio, anche se detenuti da privati, pre-disponendo le necessarie azioni ammini-strative volte alla tutela, al ricovero, allacustodia, al mantenimento e all’eroga-zione delle cure necessarie; della verificadella regolarità amministrativa, contabilee gestionale delle strutture di ricovero peranimali presenti nel territorio; di favorirela costruzione o la ristrutturazione deicanili e dei gattili;

prevedendo requisiti tecnici minimi in-dispensabili che le strutture deputate a ga-

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rantire il ricovero degli animali devono ri-spettare al fine di assicurare buone condi-zioni di vita e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di soddisfare le loro esigenzepsicofisiche, etologiche e sanitarie;

stabilendo un adeguato sistema di vi-gilanza che preveda ispezioni presso le strut-ture realizzate per ospitare gli animali el’irrogazione di sanzioni nel caso di viola-zioni della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE__

Art. 1.

1. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – (Princìpi generali) – 1. LoStato promuove e disciplina la tutela deglianimali di affezione, sia di proprietà cherandagi o liberi, e condanna gli atti dicrudeltà contro di essi, i maltrattamenti e illoro abbandono, al fine di favorire la cor-retta convivenza tra uomo e animale e ditutelare la salute pubblica e l’ambiente.

2. Lo Stato promuove la diffusione dellacultura del rispetto degli animali e disci-plina il controllo delle popolazioni animali,nonché la prevenzione e la lotta al randa-gismo.

3. Agli animali di affezione è ricono-sciuto lo status di esseri senzienti ed ègarantito il diritto al benessere e alla tuteladelle loro caratteristiche biologiche ed eto-logiche »;

b) l’articolo 2 è sostituito dai seguenti:

« Art. 2. – (Trattamento dei cani e deigatti) – 1. Il controllo della popolazione deicani e dei gatti mediante la limitazionedelle nascite è effettuato, tenuto conto delprogresso scientifico, presso i servizi vete-rinari delle aziende sanitarie locali, ancheattraverso un efficiente servizio di steriliz-zazione. I proprietari o i detentori di canio di gatti possono ricorrere a proprie speseagli ambulatori veterinari autorizzati dellesocietà cinofile, delle società protettrici de-gli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati ocomunque ricoverati presso le strutture dicui all’articolo 4, comma 1, terzo periodo,non possono essere soppressi fatto salvoquanto previsto dal comma 6 del presentearticolo.

3. I cani vaganti ritrovati, catturati ocomunque provenienti dalle strutture di

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cui all’articolo 4, comma 1, terzo periodo,non possono essere destinati alla sperimen-tazione.

4. I cani vaganti catturati sono ospitatinelle strutture di cui all’articolo 4, comma1, terzo periodo, e, se regolarmente tatuatio muniti di microchip, sono affidati, entroil termine di cinque giorni, al proprietarioo detentore, se individuato.

5. I cani vaganti non tatuati e non mu-niti di microchip catturati, nonché i caniospitati presso le strutture di cui all’arti-colo 4, comma 1, terzo periodo, devonoessere muniti di microchip. Se non recla-mati entro il termine di sessanta giorniovvero quando, nel caso di cui al comma 4del presente articolo, non sia stato possibileindividuare il proprietario o il detentore oquesti non abbia provveduto al ritiro del-l’animale, possono essere ceduti a privati, ilcui nominativo non sia inserito nell’elencodi cui all’articolo 2-quater, che diano ga-ranzie di buon trattamento o ad associa-zioni protezioniste, previo trattamento pro-filattico contro la rabbia, l’echinococcosi ealtre malattie trasmissibili.

6. I cani, fatto salvo quanto previstodagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento dipolizia veterinaria, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 febbraio 1954,n. 320, possono essere soppressi, in modoesclusivamente eutanasico, ad opera di me-dici veterinari, soltanto se gravemente ma-lati o incurabili e comunque dopo che laloro patologia sia stata diagnosticata e cer-tificata dal personale sanitario competente.

7. È vietato a chiunque maltrattare igatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà o nellecolonie feline sono sterilizzati dall’autoritàsanitaria competente per territorio, munitidi microchip, registrati presso l’anagrafe dicui all’articolo 2-ter e riammessi nel lorogruppo.

9. I gatti che vivono in libertà possonoessere soppressi, in modo esclusivamenteeutanasico, soltanto se gravemente malati oincurabili ad opera di medici veterinari ecomunque dopo che la loro patologia siastata diagnosticata e certificata dal perso-nale sanitario competente. In nessun caso i

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gatti possono essere destinati alla speri-mentazione.

10. Gli enti e le associazioni protezioni-ste riconosciuti e i privati che dimostrino diavere i requisiti indispensabili per prestarele necessarie cure e per garantire accetta-bili condizioni di vita, purché non inseritinell’elenco di cui all’articolo 2-quater, pos-sono, d’intesa con le aziende sanitarie lo-cali, avere in gestione le colonie di gatti chevivono in libertà, assicurandone la curadella salute e le condizioni di sopravvi-venza.

11. I gatti ospitati presso le strutture dicui all’articolo 4, comma 1, terzo periodo,possono essere ceduti a privati non inseritinell’elenco di cui all’articolo 2-quater chediano garanzie di buon trattamento o adassociazioni protezioniste, previo accerta-mento e trattamento delle malattie trasmis-sibili. I gatti vaganti muniti di microchip,non ospitati nelle strutture di cui all’arti-colo 4, comma 1, terzo periodo, e nonappartenenti ad una colonia felina, sonoaffidati, entro il termine di cinque giorni, alproprietario o detentore, se individuato. Siapplicano ove compatibili le disposizionidel comma 5 del presente articolo.

12. Gli enti e le associazioni protezioni-ste possono gestire le strutture di cui al-l’articolo 4, comma 1, terzo periodo, sottoil controllo sanitario dei servizi veterinaridell’azienda sanitaria locale.

13. Le strutture di cui all’articolo 4,comma 1, terzo periodo, possono tenere incustodia a pagamento i cani e i gatti diproprietà di terzi e garantiscono il serviziodi pronto soccorso.

Art. 2-bis. – (Sterilizzazione) – 1. È fattoobbligo ai sindaci di realizzare campagnedi informazione, di sensibilizzazione e dipromozione delle adozioni degli animali diaffezione e di prevenzione del randagismo.

2. I cani vaganti ritrovati o catturati,non tatuati e non muniti di microchip,prima di essere affidati, adottati o trasferitiin rifugi o ricoveri devono essere steriliz-zati, salvo che vi siano controindicazioni dinatura sanitaria certificate dal personalesanitario competente. Tale disposizione siapplica anche ai gatti vaganti ritrovati, com-

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patibilmente con quanto previsto all’arti-colo 2, comma 8.

3. Chiunque detenga a qualsiasi titoloun animale di affezione deve munirlo dimicrochip e deve adottare le misure atte acontrollare l’attività riproduttiva dell’ani-male, anche attraverso la sterilizzazionechirurgica da effettuare presso i serviziveterinari pubblici e privati accreditati alfine di garantire la salute dell’animale.

4. Sono considerati allevatori amatorialitutti coloro che detengono o sono proprie-tari almeno di un maschio e di una fem-mina di cane o di gatto non sterilizzati; talisoggetti, fino a quando non provvedono allasterilizzazione di uno dei due animali, ov-vero, qualora il numero sia maggiore didue, di almeno tutti quelli dello stessosesso, sono tenuti agli adempimenti tribu-tari previsti per coloro che esercitano atti-vità di allevamento autorizzate.

5. Chiunque eserciti un’attività di alle-vamento autorizzata o, comunque, detengauno o più cani o gatti non sterilizzati, hal’obbligo, fino a quando non provvede allasterilizzazione, di controllare l’attività ri-produttiva dei medesimi e di garantire ilbenessere dei riproduttori e delle cuccio-late. Il proprietario o l’allevatore di un caneo di un gatto non sterilizzato ha l’obbligo didenunciare ogni cucciolata, entro trentagiorni dall’evento, all’azienda sanitaria lo-cale territorialmente competente per gliadempimenti di cui all’articolo 2-ter, indi-cando la razza e il numero dei cuccioli.Inoltre è responsabile del collocamento deicuccioli e del loro mantenimento fino al-l’affidamento, qualora non li prenda diret-tamente in custodia, e non può ricorrerealle strutture pubbliche e a quelle gestitedalle organizzazioni di volontariato, fattesalve specifiche e conclamate esigenze ac-certate dal personale sanitario competentenon dovute a sua colpa.

6. La mancata attuazione di quanto di-sposto dal comma 5 comporta l’applica-zione della sanzione amministrativa delpagamento di una somma fino a euro 2.000per l’omessa denuncia della cucciolata e daeuro 1.000 a euro 3.000 per il mancatocollocamento dei cuccioli, ove necessario.

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Art. 2-ter. – (Anagrafe canina e felina) –1. Le aziende sanitarie locali istituisconol’anagrafe canina e felina secondo le dispo-sizioni adottate ai sensi dell’articolo 3,comma 1, e comunicano i dati per l’aggior-namento della banca dati regionale, di cuial comma 9 del medesimo articolo 3, edell’elenco di cui all’articolo 2-quater.

2. I proprietari e i detentori di cani e digatti, inclusi gli allevatori autorizzati, de-vono dichiarare, tramite iscrizione in un’ap-posita anagrafe istituita presso le aziendesanitarie locali di residenza, il possesso delproprio animale entro trenta giorni dallanascita o dall’inizio della detenzione. Èpossibile rivolgersi anche a medici veteri-nari liberi professionisti accreditati pressoi servizi veterinari delle aziende sanitarielocali che provvedono essi stessi all’iscri-zione nell’anagrafe.

3. L’iscrizione nell’anagrafe canina e fe-lina è gratuita.

4. Al momento dell’iscrizione, anche inmodalità telematica, è rilasciato dall’a-zienda sanitaria competente territorial-mente il libretto d’identità “zampa amica”nel quale sono inseriti i dati anagrafici deisoggetti di cui al comma 2, primo periodo,i dati anagrafici e identificativi dell’animalee tutte le informazioni riguardanti la ste-rilizzazione, le vaccinazioni effettuate non-ché le eventuali patologie che hanno colpitol’animale. Il rilascio del libretto è condi-zione necessaria per ottenere il passaportodell’animale la cui richiesta può essere pre-sentata alle aziende sanitarie locali terri-torialmente competenti direttamente o permezzo di liberi professionisti del settore.

5. Qualsiasi tipo di vendita di animalideve avvenire previa applicazione del mi-crochip ed esclusivamente con pagamentitracciabili. È fatto obbligo ai titolari diattività commerciali nonché a chiunquevoglia procedere alla vendita dei cani e deigatti di informare l’azienda sanitaria localedel luogo in cui ha la residenza l’acquirenteo, qualora questo non coincida con il pro-prietario, del luogo in cui risiede il pro-prietario effettivo circa l’avvenuta venditadell’animale.

6. Per le vendite di animali effettuateanche on line, da realizzare con le modalità

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di cui al comma 5, è fatto obbligo ai ven-ditori di specificare il numero del micro-chip dell’animale.

7. In caso di decesso del cane o delgatto, il proprietario o detentore, anchetramite liberi professionisti del settore ac-creditati, deve comunicare l’evento, entrodieci giorni, all’anagrafe canina e felina,che provvede alla cancellazione dell’ani-male. In caso di smarrimento dell’animale,il proprietario o detentore è tenuto allacomunicazione di cui al periodo prece-dente ai fini della relativa annotazione nellibretto di cui al comma 4.

8. Allo scopo di fornire un costantequadro conoscitivo sulla reale consistenzadella popolazione canina e felina, i daticontenuti nell’anagrafe di cui al presentearticolo devono essere trasmessi alla re-gione ai fini dell’aggiornamento della bancadati regionale e dell’anagrafe nazionale de-gli animali di affezione tenuta presso ilMinistero della salute.

9. La violazione di quanto previsto daicommi 2, 5, 6 e 7 comporta l’applicazionedella sanzione amministrativa del paga-mento di una somma fino a euro 2.000.

Art. 2-quater. – (Elenco dei responsabilidi atti di violenza e maltrattamento neiconfronti degli animali) – 1. Presso il Mi-nistero della salute è istituito un elenco nelquale sono annotate le generalità di coloroche si sono resi responsabili di atti diviolenza, crudeltà, maltrattamento e abban-dono nei confronti degli animali di affe-zione, secondo quanto disposto dal comma2. Nel medesimo elenco sono altresì anno-tate le generalità di coloro che si sono resiresponsabili di atti connotati da violenza,crudeltà, maltrattamento e abbandono neiconfronti di qualsiasi animale.

2. L’elenco di cui al comma 1 è aggior-nato con cadenza bimestrale sulla base deidati trasmessi dalle autorità competentirelativamente a coloro che sono stati con-dannati, anche con sentenza non definitiva,per le violazioni della presente legge, delledisposizioni del codice penale e delle altredisposizioni vigenti che disciplinano la tu-tela degli animali.

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3. Nell’elenco di cui al comma 1 è an-notato, altresì, il nominativo del proprieta-rio o detentore il cui animale ovvero unaltro animale a lui riconducibile sia rinve-nuto vagante per più di una volta, salvo chenon dimostri di aver adottato tutte le cau-tele necessarie per evitare la fuga e ladispersione dell’animale.

4. L’annotazione nell’elenco di cui alcomma 1 determina l’impossibilità di con-seguire la consegna dell’animale, nelle ipo-tesi di cui ai commi 4 e 11 dell’articolo 2 eal comma 3 del presente articolo, nonchédi adottare in futuro o, comunque, di es-sere affidatario o di acquistare cani o gatti,ovvero di far parte di associazioni chetutelano gli animali o che gestiscono strut-ture di accoglienza e di ricovero per essi.

5. Nell’elenco di cui al comma 1 sonoiscritti, in un’apposita sezione, i soggettiritenuti responsabili all’esito delle ispezionidi cui all’articolo 4-quater in merito allaviolazione di quanto disposto dagli articoli4-bis e 4-ter.

6. Le modalità di attuazione del pre-sente articolo sono stabilite con regola-mento adottato mediante decreto del Mi-nistro della salute entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore della presente disposi-zione »;

c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. – (Competenze delle regioni) –1. Le regioni disciplinano con propria legge,entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente disposizione, l’istitu-zione dell’anagrafe canina e felina presso leaziende sanitarie locali, nonché le modalitàper l’iscrizione a tale anagrafe e per ilrilascio al proprietario o al detentore dellasigla di riconoscimento del cane e del gatto,mediante l’applicazione di un microchipconforme alle norme ISO.

2. Le regioni provvedono, con proprialegge, entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente disposizione, ad ade-guarsi ai criteri per il risanamento deicanili e dei gattili comunali e per la co-struzione dei rifugi per cani e per gatti, ovenecessario. Tali strutture devono garantirebuone condizioni di vita e il rispetto dellenorme igienico-sanitarie e sono sottoposteal controllo sanitario dei servizi veterinari

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delle aziende sanitarie locali. In partico-lare, i servizi veterinari delle aziende sani-tarie locali e i soggetti di cui all’articolo4-quater eseguono controlli con cadenzaalmeno bimensile, accertando che dettestrutture garantiscano il mantenimento e lacura dei cani e dei gatti in condizioni talida soddisfare le loro esigenze psicofisiche,etologiche e sanitarie. La legge regionaledetermina, altresì, i criteri e le modalitàper l’assegnazione dei fondi e per il ripartotra i comuni dei contributi per la realizza-zione degli interventi di loro competenza,in base a un meccanismo premiale chetiene conto:

a) dell’impegno dei comuni a promuo-vere campagne di educazione e di sensibi-lizzazione, per le finalità di cui alla pre-sente legge, e a favorire il soccorso deglianimali feriti;

b) del numero di adozioni a lungotermine concluse con successo, in propor-zione al numero e alla consistenza dellestrutture esistenti.

3. Le regioni, in accordo con gli altrisoggetti preposti, adottano, sentite le asso-ciazioni animaliste, protezioniste e venato-rie che operano in ambito regionale, unprogramma triennale degli interventi di con-trollo demografico degli animali di affe-zione, di sterilizzazione e di prevenzionedel randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svol-gere anche in ambito scolastico al fine diassicurare il rispetto della vita animale e ladifesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o di forma-zione per il personale delle regioni, deglienti locali e delle aziende sanitarie localiaddetto ai servizi di cui alla presente leggenonché per le guardie zoofile volontarieche collaborano con le aziende sanitarielocali e con gli enti locali;

c) la tutela dei cani e dei gatti e, ingenerale, degli animali di affezione, nonchéil contrasto dei fenomeni dell’abbandono edel randagismo, cui i singoli comuni de-

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vono uniformarsi, anche promuovendo pe-riodiche campagne di sterilizzazione deicani e dei gatti.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zo-otecnico le regioni indennizzano gli impren-ditori agricoli per le perdite di capi dibestiame causate da cani randagi o insel-vatichiti, accertate dal servizio veterinariodelle aziende sanitarie locali.

6. Per la realizzazione degli interventi dicompetenza regionale, le regioni possonodestinare una somma non superiore al 25per cento dei fondi assegnati alla regionedal decreto del Ministro della salute di cuiall’articolo 8, comma 2. La rimanente sommaè assegnata dalla regione agli enti locali atitolo di contributo per la realizzazionedegli interventi di loro competenza, deiquali deve essere dimostrata l’effettiva re-alizzazione, pena la perdita e la conse-guente restituzione dello stesso contributo.I contributi erogati non possono essereutilizzati per finalità diverse da quelle cuisono destinati. Il comune può assegnare lerisorse di cui al secondo periodo a strut-ture appositamente individuate le quali de-vono garantire l’utilizzo delle stesse per lefinalità prescritte a pena della revoca delbeneficio; in caso di revoca, il comuneassegna le medesime risorse ad altre strut-ture che ne garantiscano l’utilizzo per lestesse finalità.

7. Le strutture decadute dal beneficiodel contributo di cui al comma 6 che con-tinuano ad operare sono sottoposte a con-trolli periodici, con frequenza minima men-sile, al fine di accertare il rispetto deirequisiti di buona gestione e di tutela ecura degli animali custoditi, atti a soddi-sfare le loro esigenze psicofisiche, etologi-che e sanitarie.

8. Le regioni eseguono controlli regolari,anche di natura contabile, verificano lacorretta attuazione della presente legge conparticolare riferimento all’utilizzazione deifondi statali e trasmettono al Ministerodella salute, entro il 31 marzo dell’annosuccessivo a quello di riferimento, un ren-diconto concernente la distribuzione deifondi, il loro utilizzo e gli obiettivi rag-giunti. Esse, inoltre, con l’ausilio delleaziende sanitarie locali e delle guardie zo-

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ofile, eseguono il controllo sull’osservanzada parte dei comuni dei criteri per il risa-namento dei canili e dei gattili comunali eper la costruzione dei rifugi per cani e pergatti stabiliti dalle regioni stesse ai sensi delcomma 2.

9. È, altresì, compito delle regioni isti-tuire e aggiornare una propria banca datidelle anagrafi canine e feline di cui alcomma 1 e comunicare i relativi dati alMinistero della salute per l’aggiornamentodell’anagrafe nazionale degli animali di af-fezione tenuta presso il medesimo Mini-stero.

10. Le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoadeguano la propria legislazione ai princìpicontenuti nella presente legge e adottanoun programma regionale triennale per larealizzazione degli interventi di controllodemografico degli animali di affezione eper la prevenzione del randagismo, nelrispetto dei criteri di cui al presente arti-colo »;

d) l’articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« Art. 4. – (Competenze dei comuni) – 1.I comuni, singoli o associati, e le comunitàmontane provvedono prioritariamente adattuare i piani di controllo demograficodegli animali di affezione, nonché i piani disterilizzazione e di prevenzione del randa-gismo. A tali piani è destinata una quotanon inferiore al 60 per cento delle risorsedi cui all’articolo 3, comma 6. I comuni e lecomunità montane provvedono, altresì, alrisanamento dei canili e dei gattili comu-nali esistenti e, se necessario, alla costru-zione di rifugi per i cani e per i gatti, nelrispetto dei criteri minimi stabiliti dallapresente legge e dalla legge regionale eavvalendosi dei contributi destinati a talefinalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veteri-nari delle aziende sanitarie locali si atten-gono, nel trattamento degli animali, alledisposizioni dell’articolo 2.

3. I comuni, singoli o associati, e lecomunità montane provvedono a gestire icanili e i gattili sanitari direttamente otramite convenzioni con le associazioni ani-maliste e zoofile o con soggetti privati.Devono, in ogni caso, verificare la regola-

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rità amministrativa, contabile e gestionaledelle strutture di ricovero per animali pre-senti nel rispettivo territorio, assicurandola regolare apertura al pubblico e il liberoingresso alle associazioni riconosciute e aivolontari delle associazioni animaliste ezoofile per lo svolgimento delle attività dipromozione delle adozioni e degli affida-menti dei cani e dei gatti e delle attività dicontrollo e di cura del benessere deglianimali. Devono, altresì, garantire l’esecu-zione di efficaci controlli sul rispetto dellapresente legge. Qualora dai controlli ese-guiti emergano irregolarità, la struttura in-teressata provvede alla regolarizzazione en-tro il termine di novanta giorni dall’accer-tamento. Decorso inutilmente tale termine,il comune dispone la chiusura della strut-tura o di parte di essa e provvede allasistemazione degli animali presso le strut-ture più vicine, previa verifica dell’idoneitàdelle stesse ad assicurare una corretta si-stemazione.

4. I comuni, singoli o associati, e lecomunità montane favoriscono la costru-zione e la ristrutturazione dei canili e deigattili attraverso l’individuazione di terrenie di aree da destinare in comodato alla lororealizzazione, in particolare nelle zone dovetali strutture risultano più necessarie, inbase al numero degli animali presenti nelterritorio comunale.

5. I comuni, singoli o associati, e lecomunità montane assicurano l’osservanzadelle leggi e dei regolamenti relativi allatutela e al benessere degli animali presentinel rispettivo territorio, anche se detenutida privati, predisponendo le necessarieazioni amministrative volte alla tutela, alricovero, alla custodia, al mantenimento eall’erogazione delle cure necessarie.

Art. 4-bis. – (Caratteristiche dei canili) –1. Gli animali presenti nei canili, nei rifugio nelle strutture sanitarie devono essereidentificati, registrati e sottoposti a visitaclinica, a trattamenti profilattici e alla ste-rilizzazione, salvo che per tale ultimo in-tervento vi siano controindicazioni di na-tura sanitaria certificate dal personale sa-nitario competente.

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2. I canili pubblici e privati devonogarantire adeguati livelli di tutela e di be-nessere agli animali detenuti assicurandola presenza di:

a) almeno un addetto all’accudimentodegli animali e alla pulizia delle gabbienonché di un educatore cinofilo ogni cin-quanta animali, ogni giorno;

b) un medico veterinario di prontareperibilità 24 ore su 24 per tutta la setti-mana;

c) un custode in servizio anche dinotte e nei giorni festivi.

3. I canili pubblici e privati devonoavere requisiti minimi tecnico-strutturali egestionali adeguati alle esigenze etologichee fisiologiche degli animali ospitati. In par-ticolare:

a) sia per le strutture dotate di box siaper le aree libere recintate i cani devonoessere suddivisi in gruppi compatibili percaratteristiche, indole e abitudini, al fine diprevenire il rischio di aggressioni tra i canistessi;

b) ogni struttura deve essere dotata diun box singolo per ogni tre box collettividestinato ai cani mordaci o aggressivi. Tuttii box devono essere numerati e avere di-mensioni minime di 7 metri quadrati percane, con un’altezza da 1,90 metri a 2,60metri;

c) tutte le strutture di cui al presentearticolo devono essere provviste di pedanae di cuccia impermeabili, lavabili, disinfet-tabili e disinfestabili; inoltre ogni area deveessere provvista di adeguate strutture diricovero al fine di proteggere i cani dalleintemperie, dal freddo e dal vento.

4. Con decreto del Ministro della salute,da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente disposi-zione, possono essere stabiliti ulteriori re-quisiti tecnico-strutturali e gestionali dellestrutture di cui al presente articolo fermirestando i requisiti minimi stabiliti dal me-desimo articolo.

5. Gli animali ospitati nei canili pubblicie privati devono essere accuditi quotidia-

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namente, assicurando loro le necessariecure sanitarie e un adeguato livello di be-nessere fisico ed etologico, consentendo un’a-deguata possibilità di esercizio fisico. I man-gimi bilanciati, differenziati per età, statofisico o eventuali patologie, devono esseresomministrati singolarmente e giornalmentein quantità tale da assicurare il manteni-mento degli animali in buona salute.

6. Oltre che al personale addetto aicontrolli previsti dalla legge, il libero in-gresso alle strutture di cui al presente ar-ticolo è sempre consentito ai rappresen-tanti delle associazioni di volontariato ani-maliste e zoofile per le attività di promo-zione delle adozioni, di vigilanza e controllo,nonché di cura del benessere degli animali.

7. I comuni possono affidare la gestionedei canili pubblici, mediante procedure adevidenza pubblica, ad associazioni o a sog-getti privati che abbiano manifestato inte-resse in merito alla relativa gestione, pur-ché dimostrino una comprovata capacità digestire tali strutture e non siano inseritinell’elenco di cui all’articolo 2-quater; incaso di associazioni quest’ultimo requisitodeve essere soddisfatto sia dai titolari dellecariche sociali sia da tutti gli associati. Èconsentito a coloro che sono iscritti nellasezione di cui al comma 5 dell’articolo2-quater di partecipare alle suddette pro-cedure, ferma restando la riduzione delpunteggio prevista dal secondo periodo delcomma 4 dell’articolo 4-quater.

8. I canili privati possono essere gestitida soggetti non inseriti nell’elenco di cuiall’articolo 2-quater, previo avvio del pro-cedimento necessario presso il comune ter-ritorialmente competente.

9. La gestione dei canili pubblici e pri-vati deve essere improntata a criteri ditrasparenza relativamente al numero dianimali presenti nelle strutture, al numerodei decessi avvenuti, al numero delle nuoveentrate, alla scheda sanitaria di ogni ani-male, al numero delle adozioni effettuate,agli esiti dei controlli periodici svolti inordine all’andamento di tali adozioni non-ché alla tariffa media giornaliera per ilmantenimento di un cane. Il gestore delcanile è tenuto a inviare al comune terri-torialmente competente una relazione an-

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nuale sull’applicazione di tali criteri pressola propria struttura.

10. È fatto obbligo a ogni gestore dipubblicizzare le adozioni degli animali ospi-tati presso il suo canile, pubblico o privato,anche mediante il costante aggiornamentodel sito internet della struttura e ogni altraforma di pubblicità sulla possibilità di ado-zione.

11. All’interno di ogni canile, pubblico oprivato, sono severamente vietate pratichedi qualsiasi genere che provochino pregiu-dizio agli animali.

12. La violazione, accertata ai sensi del-l’articolo 4-quater, comma 1, delle disposi-zioni del presente articolo comporta per ilgestore del canile l’applicazione della san-zione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 5.000 a euro 15.000, aseconda della gravità della violazione, el’iscrizione dello stesso gestore nella se-zione dell’elenco di cui all’articolo 2-quater,comma 5. In caso di reiterazione il comunepuò revocare l’affidamento della gestione.

13. Chiunque ha facoltà di effettuaredonazioni di qualsiasi genere in favore dellestrutture di cui al presente articolo. Ledonazioni in denaro effettuate nei con-fronti di strutture pubbliche devono essereindirizzate all’ente di appartenenza che nonpuò utilizzarle per altre finalità.

Art. 4-ter. – (Caratteristiche dei gattili) –1. Fatto salvo quanto previsto dal comma10 dell’articolo 2, i gattili sono realizzatiallo scopo di assicurare la salute e il be-nessere dei gatti ospitati e il ricovero deigatti liberi in stato di bisogno, l’erogazionedelle cure loro necessarie nonché la lorocustodia e adozione.

2. I gattili, pubblici o privati, devonoprevedere due tipi di aree all’aperto, unaper i gatti non affetti da malattie trasmis-sibili e una per i gatti affetti da malattiecroniche trasmissibili.

3. Le aree di cui al comma 2 devonoessere proporzionate al numero dei gattiospitati prevedendo uno spazio minimo di6 metri quadrati per gatto, idonee a garan-tirne la socializzazione, dotate di spazi ocontenitori adeguati destinati alle deie-zioni, chiuse anche nella parte superiore e

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comunque idonee a impedire la fuga deglianimali. Ogni area deve essere provvista diadeguate strutture di ricovero al fine diproteggere i gatti dalle intemperie, dal freddoe dal vento.

4. Per quanto non espressamente pre-visto dal presente articolo, ai gattili si ap-plicano, ove compatibili, le disposizioni deicommi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13dell’articolo 4-bis.

Art. 4-quater. – (Vigilanza) – 1. Il Co-mando carabinieri per la tutela della sa-lute, le autorità competenti e i servizi sa-nitari veterinari delle aziende sanitarie lo-cali, di propria iniziativa o su richiesta dichiunque vi abbia interesse, nonché su se-gnalazione di soggetti privati e di associa-zioni animaliste e ambientaliste, dispon-gono ispezioni sulle strutture di cui agliarticoli 4-bis e 4-ter, i cui risultati sonoinseriti in un apposito registro informaticoistituito e tenuto dal Ministero della salute.

2. Parte dei proventi derivanti dalle san-zioni irrogate a seguito delle ispezioni sullestrutture di cui agli articoli 4-bis e 4-ter èripartita tra i soggetti che hanno effettiva-mente svolto i controlli e rilevato le irre-golarità e i loro corpi di appartenenza.

3. Nella sezione dell’elenco di cui all’ar-ticolo 2-quater, comma 5, sono altresì iscrittii singoli gestori e i responsabili dei canili edei gattili, e comunque di ogni altra formadi ricovero, e coloro che prestano la pro-pria attività all’interno delle citate strut-ture, qualora le strutture stesse siano stateoggetto di una valutazione negativa a se-guito delle ispezioni di cui al comma 1 delpresente articolo per comportamenti in vio-lazione delle disposizioni della presente leggeriguardanti l’applicazione degli articoli 4-bise 4-ter.

4. La valutazione negativa a seguito delleispezioni di cui al comma 1 comporta peril gestore l’applicazione della sanzione am-ministrativa di cui all’articolo 4-bis, comma12, nonché la segnalazione presso la pro-cura della Repubblica nei casi penalmenterilevanti. Fatto salvo quanto previsto dal-l’articolo 2-quater, commi 1 e 3, la valuta-zione negativa e l’iscrizione nella sezione dicui al comma 5 del medesimo articolo

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2-quater comportano, in caso di partecipa-zione del soggetto interessato a procedurepubbliche per la gestione delle strutture dicui agli articoli 4-bis e 4-ter, una penaliz-zazione pari ad almeno il 20 per cento delpunteggio conseguito »;

e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – (Sanzioni) – 1. Chiunqueabbandona cani, gatti o qualsiasi altro ani-male custodito nella propria abitazione èsoggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 3.000 aeuro 6.000.

2. Chiunque omette di iscrivere il pro-prio cane o gatto all’anagrafe di cui all’ar-ticolo 2-ter è soggetto alla sanzione ammi-nistrativa di cui al comma 9 del medesimoarticolo.

3. Chiunque omette di sottoporre all’in-tervento di applicazione del microchip uncane o un gatto di cui sia proprietario odetentore è soggetto alla sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma dieuro 500.

4. Chiunque fa commercio di cani o digatti al fine di sperimentazione, in viola-zione delle leggi vigenti, è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 10.000 a euro 20.000.

5. Le entrate derivanti dalle sanzioniamministrative di cui al presente articoloconfluiscono nel fondo per l’attuazione dellapresente legge previsto dall’articolo 8 »;

f) dopo l’articolo 5 sono inseriti iseguenti:

« Art. 5-bis. – (Imposte) – 1. I possessoridi cani o di gatti sono soggetti al pagamentodi un’imposta annua da corrispondere alcomune nella cui anagrafe è iscritto l’ani-male posseduto.

2. La misura dell’imposta è stabilita condelibera comunale in base alla razza e allataglia dell’animale posseduto ed è ridottadel 50 per cento qualora si tratti di unanimale adottato proveniente da canili o dagattili.

3. I proventi derivanti dal pagamentodelle imposte di cui al comma 1 sono

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destinati alla concessione di contributi fi-nalizzati:

a) al risanamento e alla costruzione dicanili e gattili pubblici;

b) alla copertura delle spese per le ste-rilizzazioni di cui all’articolo 2-bis, comma2;

c) all’attuazione di campagne di sen-sibilizzazione, di promozione della tutela edel benessere degli animali di affezione e diincoraggiamento a prestare soccorso aglianimali feriti.

4. Non costituisce presupposto dell’im-posta di cui al comma 1 il possesso di:

a) cani esclusivamente adibiti alla guidadei soggetti non vedenti e alla custodiadegli edifici rurali e dei greggi;

b) cani appartenenti a soggetti di pas-saggio nel comune, la cui permanenza nonsi protragga oltre i due mesi o che paghinogià l’imposta presso altri comuni;

c) cani lattanti per il periodo di tempostrettamente necessario all’allattamento ecomunque non superiore a due mesi di vita;

d) cani adibiti ai servizi dell’Esercito ea quelli di pubblica sicurezza;

e) cani ricoverati in strutture gestiteda enti o associazioni protezioniste senzafini di lucro.

Art. 5-ter. – (Trattamento degli animalidi affezione) – 1. I princìpi di cui all’articolo1 e, in generale, le disposizioni della pre-sente legge si applicano, ove compatibili,anche agli animali di affezione non espres-samente menzionati dalla medesima legge »;

g) all’articolo 8:

1) il comma 1 è sostituito dai se-guenti:

« 1. A partire dall’esercizio finanziario2020 è istituito nello stato di previsione delMinistero della salute un fondo per l’attua-zione della presente legge, la cui dotazioneè determinata in euro 2 milioni annui adecorrere dall’anno 2020.

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1-bis. Confluiscono nel fondo di cui alcomma 1 anche i proventi derivanti dalleammende per i reati previsti dal titoloIX-bis del libro secondo del codice pe-nale »;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole:« Ministro della sanità » sono sostituite dalleseguenti: « Ministro della salute »;

2.2) al secondo periodo, le parole:« Ministro della sanità adottato di concertocon il Ministro del tesoro » sono sostituitedalle seguenti: « Ministro della salute, adot-tato di concerto con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze »;

2.3) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Per la ripartizione delle dispo-nibilità del fondo si tiene conto dei risultaticonseguiti nell’attuazione della presentelegge, favorendo le regioni e le provinceautonome che abbiano raggiunto, in parti-colare, risultati soddisfacenti in termini diadozioni effettuate e di cura e di assistenzadegli animali e che abbiano ricevuto valu-tazioni positive a seguito dei controlli edelle ispezioni effettuati ai sensi della me-desima legge e delle altre disposizioni vi-genti in materia »;

h) all’articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

« 1. All’onere derivante dall’attuazionedella presente legge, pari a euro 2 milioniannui a decorrere dall’anno 2020, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni per gli anni 2020 e 2021 delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2019-2021, nel-l’ambito del programma “Fondi di riserva especiali” della missione “Fondi da ripartire”dello stato di previsione del Ministero dell’e-conomia e delle finanze per l’anno 2019, alloscopo parzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero della salute »;

2) al comma 2, le parole: « Il Mini-stro del tesoro » sono sostituite dalle se-guenti: « Il Ministro dell’economia e dellefinanze ».

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*18PDL0078190**18PDL0078190*