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N. 2845 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (GUALTIERI) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea Presentato il 31 dicembre 2020 ONOREVOLI DEPUTATI ! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di re- cesso del Regno Unito dall’Unione europea, il cui contenuto è di seguito illustrato. Art. 1. (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni) Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere alle assun- zioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nel qua- driennio 2009-2012, nonché il termine per concedere le autorizzazioni relative alle medesime assunzioni, ove previste. Il comma 2, intervenendo sull’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 2845—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, direalizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea

Presentato il 31 dicembre 2020

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Con il presentedisegno di legge il Governo chiede alleCamere la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recantedisposizioni urgenti in materia di terminilegislativi, di realizzazione di collegamentidigitali, di esecuzione della decisione (UE,EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14dicembre 2020, nonché in materia di re-cesso del Regno Unito dall’Unione europea,il cui contenuto è di seguito illustrato.

Art. 1. (Proroga di termini in materia dipubbliche amministrazioni)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre2021 il termine per procedere alle assun-zioni di personale a tempo indeterminato,relative alle cessazioni verificatesi nel qua-driennio 2009-2012, nonché il termine perconcedere le autorizzazioni relative allemedesime assunzioni, ove previste.

Il comma 2, intervenendo sull’articolo 1,comma 5, del decreto-legge 30 dicembre

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2013, n. 150, proroga al 31 dicembre 2021le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno2013, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sitratta delle autorizzazioni per assunzioni atempo indeterminato relative al compartosicurezza-difesa e al Corpo nazionale deivigili del fuoco, che gravano sull’appositofondo istituito presso il Ministero dell’eco-nomia e delle finanze.

Il comma 3, alla lettera a), intervenendosull’articolo 1, comma 2, del decreto-legge31 dicembre 2014, n. 192, prevede che sianoprorogati al 31 dicembre 2021 i termini perprocedere alle assunzioni di personale atempo indeterminato, anche in relazionealle cessazioni verificatesi nell’anno 2019,previste dall’articolo 3, comma 1, del de-creto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-sto 2014, n. 114, e dall’articolo 66, commi9-bis, 13 e13-bis, del decreto-legge 25 giu-gno 2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ilmedesimo comma 3, alla lettera b), inter-venendo sull’articolo 1, comma 4, del citatodecreto-legge n. 192 del 2014, proroga al31 dicembre 2021 le autorizzazioni alleassunzioni per l’anno 2014, adottate ai sensidell’articolo 1, comma 464, della legge 27dicembre 2013, n. 147. Si tratta delle as-sunzioni a tempo indeterminato relative alcomparto sicurezza-difesa e al Corpo na-zionale dei vigili del fuoco, che gravanosull’apposito fondo istituito presso il Mini-stero dell’economia e delle finanze.

Il comma 4, intervenendo sull’articolo 1,comma 1148, lettera e), della legge 27 di-cembre 2017, n. 205, che modifica il ter-mine per procedere alle assunzioni auto-rizzate con il decreto previsto all’articolo 1,comma 365, lettera b), della legge 11 di-cembre 2016, n. 232, proroga al 31 dicem-bre 2021 il termine per procedere alleassunzioni di personale a tempo indeter-minato finanziate con apposito fondo isti-tuito presso il Ministero dell’economia edelle finanze in aggiunta alle facoltà assun-zionali previste a legislazione vigente. Sitratta delle assunzioni a tempo indetermi-nato nell’ambito delle amministrazioni delloStato, compresi le Forze di polizia, il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie,anche fiscali, gli enti pubblici non econo-mici, gli enti pubblici di cui all’articolo 70,comma 4, del decreto legislativo n. 165 del2001 e l’Agenzia italiana per la coopera-zione allo sviluppo.

Il comma 5, intervenendo sull’articolo250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, proroga al1° gennaio 2022 il termine a decorrere dalquale le amministrazioni attingono – per lacopertura delle posizioni dirigenziali va-canti – dall’elenco, istituito presso il Di-partimento della funzione pubblica, in cuisono iscritti coloro che hanno superatol’VIII corso-concorso selettivo per la for-mazione dirigenziale bandito dalla Scuolanazionale dell’amministrazione e che sonocollocati in graduatoria oltre i posti giàautorizzati.

Il comma 6, intervenendo sull’articolo 2,comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, proroga al 31dicembre 2021 il termine che dispone lasospensione delle modalità di reclutamentopreviste dall’articolo 28-bis del decreto le-gislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti diprima fascia, fino alla conclusione dei pro-cessi di riduzione delle dotazioni organichedelle pubbliche amministrazioni di cui allostesso articolo 2 e, comunque, non oltre il31 dicembre 2021.

Il comma 7 garantisce la possibilità diindire fino al 31 dicembre 2021 le proce-dure concorsuali per l’assunzione di 10unità dirigenziali di seconda fascia, di 199unità dell’area funzionale II e di 149 unitàdell’area funzionale II, posizione econo-mica F2, per le quali il Ministero dell’in-terno è in attesa che vengano banditi dalDipartimento della funzione pubblica i con-corsi unici ai sensi dell’articolo 4, comma3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Il comma 8 ha lo scopo di fronteggiarela grave carenza di personale del Serviziosanitario nazionale e di superare le situa-zioni di precariato, introducendo nel comma11-bis dell’articolo 20 del decreto legisla-

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tivo 25 maggio 2017, n. 75, una disposi-zione volta a riconoscere al personale di-rigenziale e non dirigenziale del Serviziosanitario l’attività prestata in base a con-tratti di somministrazione per la parteci-pazione alle procedure concorsuali riser-vate previste dal comma 2 dello stessoarticolo 20 nonché per l’assunzione a tempoindeterminato di personale non dirigen-ziale già reclutato con contratti a tempodeterminato, in relazione alle medesimeattività svolte, mediante procedure concor-suali anche espletate presso amministra-zioni pubbliche diverse da quella che pro-cede all’assunzione. Tale disposizione, cheappare conforme al recente orientamentogiurisprudenziale che ha considerato « fa-vorevolmente, tra le forme di lavoro fles-sibile, ai fini della stabilizzazione del per-sonale precario in possesso di determinatirequisiti di servizio mediante procedureconcorsuali riservate, anche il lavoro pre-stato mediante contratti di somministra-zione » (ordinanza del Consiglio di Staton. 2869 del 22 maggio 2020), ha l’obiettivodi valorizzare il servizio reso da numerosiprofessionisti negli ultimi anni presso leaziende e gli enti del Servizio sanitarionazionale pur senza avere un rapporto dilavoro diretto con la struttura.

Il comma 9 riguarda gli enti locali incondizioni di dissesto finanziario, riequili-brio finanziario pluriennale o struttural-mente deficitari, sottoposti al controllo dellaCommissione per la stabilità finanziariadegli enti locali – prevista dall’articolo 155del testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativon. 267 del 2000 – ai quali viene richiesta,per poter procedere alle assunzioni a tempoindeterminato, la preventiva adozione delbilancio pluriennale relativo all’anno incorso. Alcuni enti, già autorizzati dalla sud-detta Commissione per le predette assun-zioni, a causa della sospensione delle proveconcorsuali in presenza, disposta dal de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 3 novembre 2020, non riescono aconcludere le relative selezioni in tempoper assumere i vincitori entro l’anno incorso; conseguentemente, potranno proce-dere alle assunzioni solo nel 2021. In con-

siderazione delle esigenze di personale alfine di garantire la piena funzionalità diservizi essenziali e tenuto conto che lasospensione delle prove concorsuali in pre-senza è stata disposta dal menzionato de-creto per contrastare il contagio da COVID-19, la disposizione intende consentire dieffettuare le assunzioni, già autorizzate dallapredetta Commissione, entro il 30 giugnodel 2021 anche in assenza dell’adozione delbilancio preventivo per gli anni 2021-2023.

La misura di cui al comma 10 consentela proroga, fino al 31 dicembre 2021, deicontratti a tempo determinato che riguar-dano il personale che ha assistito l’ammi-nistrazione comunale di Matera nella pro-gettazione e realizzazione delle numerosis-sime iniziative legate al ruolo di « capitaleeuropea della cultura 2019 » e autorizza,sempre fino al 31 dicembre 2021, la cor-responsione di compensi al personale nondirigenziale assunto con contratto flessi-bile, per prestazioni di lavoro straordinarionel limite massimo complessivo di 30 orepro capite mensili. Si tratta di una prorogaresasi necessaria dalla impossibilità di con-cludere l’esecuzione di tutte le attività am-ministrative che sono rimaste sospese orallentate a causa delle concomitanti mi-sure di contrasto del fenomeno epidemio-logico. La misura riguarda complessive 20unità di personale, di cui una di livellodirigenziale, e i relativi oneri, stimati in 1,5milioni di euro, sono coperti a valere sulFondo per esigenze indifferibili.

La misura di cui al comma 10, cheraccoglie numerose proposte parlamentaridi maggioranza e opposizione presentateanche in occasione della recente sessioneparlamentare di bilancio (vedasi ad esem-pio l’emendamento Sportiello 84.012), è dicarattere procedimentale e uniforma aquello previsto al comma 1 dell’articolo 20,del decreto legislativo n. 75 del 2017 itermini necessari alla maturazione dei re-quisiti per la stabilizzazione del personaleprecario della pubblica amministrazionesenza alterarne i contenuti.

Il comma 11 consente di prorogare iltermine per la procedura semplificata diacquisto di beni e servizi informatici daparte delle pubbliche amministrazioni, pre-

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visto dall’articolo 75 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18. Si tratta di una misuranecessaria a garantire presso le pubblicheamministrazioni la diffusione del lavoroagile, la didattica a distanza, l’offerta diservizi digitali a cittadini e imprese, in uncontesto di difficoltà generate dalla pande-mia di COVID-19 ma anche per il piùgenerale rafforzamento della transizionedigitale del Paese in fase emergenziale. Laproroga consente peraltro di uniformare iltermine di vigenza della disciplina a quellodelle procedure semplificate di investi-mento previste nel decreto-legge 16 luglio2020, n. 76.

I commi 12 e 13 prorogano anche per il2021 l’operatività del gruppo di supportodigitale alla Presidenza del Consiglio deiministri, costituito per le attività stretta-mente legata all’emergenza del COVID-19e, invero, necessario anche per garantire lacontinuità di tali attività di supporto anchedopo l’uscita dallo stato di stretta emer-genza e per accompagnare il Paese allaripresa delle attività ordinarie, attraversole attività di tracciamento e allerta digitale,un più massiccio ricorso agli strumenti e aiservizi digitali della pubblica amministra-zione, al lavoro agile o alla formazione incampo digitale.

Il comma 14 è volto a prorogare fino al31 gennaio 2022 la norma che disciplina lapossibilità, conferita al personale dei ser-vizi di informazione per la sicurezza, dieffettuare colloqui personali con soggettidetenuti o internati al fine di acquisireinformazioni per la prevenzione di delitticon finalità di terrorismo di matrice inter-nazionale.

Il comma 15 è volto a prorogare fino al31 gennaio 2022 la norma che disciplina:

l’estensione delle condotte scrimina-bili con garanzie funzionali ad ulteriorifattispecie di reato, riferibili ai nuovi con-testi in cui si sviluppa la minaccia terrori-stica (condotte di: assistenza agli associati,arruolamento, addestramento, istigazione,apologia, effettuate anche con mezzi infor-matici e telematici, nonché finanziamentodi condotte con finalità di terrorismo);

la possibilità di attribuire la qualificadi agente di pubblica sicurezza al personale

delle Forze armate adibito al concorso dellatutela delle strutture del personale del Di-partimento delle informazioni per la sicu-rezza, dell’AISE o dell’AISI;

la possibilità, contestualmente all’op-posizione della causa di giustificazione dicui all’articolo 17 dellas legge n. 124 del2007, di dare comunicazione riservata del-l’identità di copertura degli appartenenti aiservizi informativi all’autorità giudiziariache procede nei loro confronti, in caso direati commessi nel corso delle operazionid’istituto;

la possibilità, conferita agli apparte-nenti agli organismi di informazione per lasicurezza, di deporre in sede testimonialeutilizzando identità di copertura, sia lad-dove gli stessi abbiano operato sotto coper-tura, sia quando risulti comunque neces-sario mantenerne segreta la reale identità afini di tutela, anche personale.

Il comma 16 proroga al 30 aprile 2021il termine per l’adozione del regolamentodi delegificazione previsto dall’articolo 1,comma 7, del decreto-legge 30 dicembre2019, n. 162, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che deveridefinire gli adempimenti relativi agli ob-blighi di trasparenza e pubblicità a caricodei dirigenti pubblici in ottemperanza allasentenza della Corte costituzionale n. 20del 2019. La norma sospende le sanzioniper la violazione degli obblighi di traspa-renza fino all’adozione del predetto rego-lamento.

La disposizione di cui al comma 17, inmateria di processo amministrativo, pro-roga per le udienze pubbliche e per lecamere di consiglio del Consiglio di Stato,del Consiglio di giustizia amministrativaper la Regione siciliana e dei tribunaliamministrativi regionali la norma di cuiall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge30 aprile 2020, n. 28, che prevede la di-scussione orale nelle udienze camerali opubbliche con modalità di collegamento daremoto, a richiesta di tutte le parti costi-tuite o su disposizione del giudice d’ufficio;tale richiesta è necessaria in considera-zione della particolare natura delle moda-lità di celebrazione dell’udienza e delle

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difficoltà, non soltanto tecniche, connesseal suo svolgimento. Si prevede altresì che ladiscussione si svolga con modalità idonee asalvaguardare il contraddittorio e l’effettivapartecipazione dei difensori alla tratta-zione dell’udienza, assicurando in ogni casola sicurezza e la funzionalità del sistemainformatico della giustizia amministrativae dei relativi apparati e comunque neilimiti delle risorse attualmente assegnate aisingoli uffici. In tal caso, la segreteria daràcon congruo anticipo avviso dell’ora e dellemodalità di collegamento. Si darà atto averbale delle modalità con cui saranno ac-certate l’identità dei soggetti partecipanti ela libera volontà delle parti, anche ai finidella disciplina sulla protezione dei datipersonali.

Art. 2. (Proroga di termini in materie dicompetenza del Ministero dell’interno)

Comma 1. La disposizione di cui all’ar-ticolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35, si colloca nell’ambito dei processiamministrativi di rilascio e di rinnovo deipermessi di soggiorno in favore degli stra-nieri. Essa fissa il termine a decorrere dalquale acquistano efficacia le disposizioni dicui ai commi 4-bis e 4-ter dello stessoarticolo 17.

Tuttavia, l’efficacia delle medesime è su-bordinata alla realizzazione di un canaleinformatico (previsto dal successivo comma4-quinquies) in grado di consentire l’acqui-sizione dei certificati (del casellario giudi-ziale italiano, delle iscrizioni relative aiprocedimenti penali in corso nel territorionazionale, dei dati anagrafici e di statocivile, delle certificazioni concernenti l’i-scrizione nelle liste di collocamento dellavoratore licenziato, dimesso o invalido, diquelle necessarie per il rinnovo del per-messo di soggiorno per motivi di studio)esclusivamente attraverso il ricorso a si-stemi informatici e banche di dati.

Le azioni di informatizzazione dei citatiprocessi di lavoro sono condizionate alcompletamento di operazioni tecniche, fi-nalizzate alla costituzione e all’alimenta-

zione dei necessari sistemi informatici edelle relative banche di dati. Si tratta diun’attività complessa che non vede coin-volto il solo Ministero dell’interno, ma an-che le diverse amministrazioni dello Statodeputate al rilascio dei certificati e delleinformazioni specificamente elencati nellanorma.

Tali interventi di adeguamento tecnolo-gico sono tuttora in corso presso le altreamministrazioni coinvolte e, pertanto, vi èla necessità di prorogare il termine di ap-plicazione delle disposizioni in materia dal31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Comma 2. La disposizione è volta aprorogare di un anno il termine fissato al31 dicembre 2020 dall’articolo 1, comma594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,per la presentazione delle istanze di inden-nizzo per le vittime dei reati intenzionaliviolenti, di cui all’articolo 6, comma 2, dellalegge 20 novembre 2017, n. 167, per levittime di lesioni personali gravissime, dicui all’articolo 583, secondo comma, delcodice penale, nonché per le vittime dideformazione dell’aspetto mediante lesionipermanenti al viso, di cui all’articolo 583-quinquies del codice penale.

Conseguentemente si rende necessarioprorogare di un anno il termine previstodal medesimo comma 594 dell’articolo 1della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fis-sato al 31 ottobre 2020, entro il qualedevono essere maturati i requisiti e le con-dizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma1, della legge n. 122 del 2016.

La necessità di differire detti termini –già prorogati dall’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 febbraio2020, n. 8 – deriva dal fatto che le istanzepresentate per ottenere gli indennizzi inquestione impegnano risorse inferiori ri-spetto a quelle disponibili nel Fondo stan-ziato dalla legge n. 167 del 2017. A causadel diffondersi della pandemia di CO-VID-19 e delle conseguenti restrizioni, lapresentazione delle domande di indennizzoè risultata particolarmente difficoltosa.

La disposizione appare ancor più neces-saria, essendosi constatato, da un primoesame delle istanze per i benefìci in favore

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degli orfani dei crimini domestici – effettivisolo da luglio del corrente anno, a seguitodell’entrata in vigore del decreto del Mini-stro dell’economia e delle finanze 21 mag-gio 2020, n. 71 – che i medesimi non sonovenuti a conoscenza della possibilità diaccedere anche ai benefìci previsti dallalegge n. 122 del 2016 per ottenere l’inden-nizzo dovuto per l’omicidio del genitore.

Trattandosi, il più delle volte, di minoriaffidati a terzi o a case-famiglia, corri-sponde a un’esigenza di equità consentireuna dilazione del termine previsto, tantopiù che l’adozione del decreto di attuazionedelle disposizioni in favore degli orfani dicrimini domestici – comunque riconduci-bili alla fattispecie dei reati intenzionaliviolenti – avvenuta nello scorso mese diluglio, non ha consentito nell’anno correnteuna tempestiva campagna di comunica-zione, tale da rendere diffusamente cono-scibili le disposizioni di legge.

Comma 3. I termini per l’attuazionedell’obbligo associativo dei comuni, previstidall’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, differiti dall’articolo 18-bis del de-creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 28febbraio 2020, n. 8, sono fissati al 31 di-cembre 2020. La mancata proroga di talitermini determinerebbe l’attivazione, pre-via diffida del prefetto, della procedurasostitutiva da parte del Governo, di cuiall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003,n. 131.

La proroga si rende necessaria anche inconsiderazione della circostanza che pressoil Ministero dell’interno è stato costituitoun gruppo di studio – i cui lavori sonoattualmente in corso – per la modificadell’ordinamento degli enti locali, con ilcompito, quindi, di elaborare un disegno dilegge di delega per la riforma del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, nell’ambito del quale, tra l’al-tro, saranno definite le funzioni fondamen-tali degli enti locali alle quali si collegal’obbligo associativo.

Comma 4. L’intervento reca una dispo-sizione di carattere urgente e di natura

transitoria volta a consentire il differi-mento dello svolgimento di elezioni comu-nali in considerazione della perdurante si-tuazione di emergenza epidemiologica daCOVID-19 e del carattere particolarmentediffusivo del contagio. In particolare, l’ar-ticolo 77, per i comuni con popolazionesino a 15.000 abitanti, e l’articolo 79, per icomuni con popolazione superiore a 15.000abitanti, del testo unico delle leggi per lacomposizione e l’elezione degli organi delleamministrazioni comunali, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 16maggio 1960, n. 570, prevedono, tra l’altro,che quando venga annullata l’elezione delsindaco e del consiglio comunale in una opiù sezioni elettorali del comune e il votodegli elettori iscritti in tali sezioni influiscasugli esiti della proclamazione degli eletti,occorre ripetere le operazioni di votazioneentro due mesi, nel giorno da stabilirsi condecreto del prefetto della provincia di con-certo con il presidente della corte d’ap-pello.

In particolare, recentemente, con sen-tenza del tribunale amministrativo regio-nale della Calabria n. 2020 del 14 dicem-bre 2020, sono state annullate le operazionidi voto, tenutesi domenica 10 novembre2019, con successivo turno di ballottaggioper l’elezione del sindaco domenica 24 no-vembre 2019, in quattro sezioni del co-mune di Lamezia Terme, in provincia diCatanzaro. Pertanto, in applicazione dellanorma citata, le elezioni nelle anzidettequattro sezioni dovrebbero ripetersi entrola data di domenica 14 febbraio 2021, equindi, presumibilmente, ancora in pe-riodo di emergenza epidemiologica.

L’intervento in parola consentirebbe,quindi, derogando alle predette disposi-zioni del decreto del Presidente della Re-pubblica n. 570 del 1960, di rinviare losvolgimento di tali elezioni, sia pure per unperiodo di tempo limitato, cioè non oltre il31 marzo 2021, e quindi non oltre l’ultimadomenica utile, corrispondente a domenica28 marzo.

Analogo rinvio per una data non poste-riore a quella del 31 marzo 2021 è statodisposto dall’articolo 1, comma 4-terdecies,del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,

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convertito, con modificazioni, dalla legge27 novembre 2020, n. 159, anche per leelezioni dei comuni i cui organi sono statisciolti ai sensi dell’articolo 143 del testounico delle leggi sull’ordinamento degli entilocali, di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, che già erano state indetteper il 22 e 23 novembre. A tali elezionisono interessati anche quattro altri comunidella stessa regione Calabria (Casabona eCrucoli, in provincia di Crotone, e Delia-nuova e Siderno, in provincia di ReggioCalabria).

Art. 3. (Proroga di termini in materia eco-nomica e finanziaria)

Comma 1. All’articolo 4, comma 12,secondo periodo, del decreto-legge 9 gen-naio 2020, n. 1, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, leparole: « A decorrere dall’anno 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « Entro l’anno2021 ».

La disposizione proroga il termine dicostituzione dell’Ufficio centrale di bilanciopresso il Ministero dell’università e dellaricerca. Il nuovo Ufficio centrale di bilanciopotrà quindi essere costituito entro il 31dicembre 2021.

Comma 2. La disposizione è volta aprorogare anche per l’anno 2021 le dispo-sizioni di cui all’articolo 3, comma 1, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, al fine di mantenere, per ilsuddetto periodo, l’esclusione del canonedovuto dalle amministrazioni pubbliche perl’utilizzo di immobili in locazione passivadall’aggiornamento relativo alla variazionedegli indici ISTAT.

L’intervento si rende necessario in con-siderazione del perdurare dell’ecceziona-lità della situazione economica, nonché inragione delle esigenze di raggiungimentodegli obiettivi di contenimento della spesapubblica, perseguibili attraverso il rispar-mio di spesa derivante dal blocco degliadeguamenti alle variazioni dell’indiceISTAT.

Comma 3. L’articolo 11-bis, commi da11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre

2018, n. 135, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (decreto« semplificazioni »), ha introdotto la pre-sunzione di cessione da parte delle piatta-forme elettroniche per le attività da essesvolte nel facilitare le cessioni di telefonicellulari, console da gioco, tablet PC e lap-top, effettuate nell’Unione europea, nonchéper le vendite a distanza dei medesimi beni,importati da territori terzi o Paesi terzi, divalore intrinseco non superiore a euro 150,facilitate dalle piattaforme stesse.

Successivamente, l’articolo 13 del decre-to-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto « Cre-scita »), convertito, con modificazioni, dallalegge 28 giugno 2019, n. 58, ha tempora-neamente sospeso l’efficacia della norma,rinviandola al 1° gennaio 2021, e ha pre-visto che le piattaforme che facilitano lesuddette cessioni, fino a tale data, sianotenute a comunicare i dati relativi ai benivenduti.

Entrambe le disposizioni anticipano nel-l’ordinamento parte delle norme che do-vranno entrare in vigore a seguito del re-cepimento degli articoli 2 e 3 delle direttive(UE) 2017/2455 e 2019/1995 (che fannoparte del cosiddetto « pacchetto e-com-merce »), e, in particolare, dell’articolo 14-bis, introdotto nella direttiva 2006/112/CE,che attribuisce alle interfacce elettronicheun nuovo ruolo nella riscossione dell’IVA,qualificandole quali « rivenditori », per levendite a distanza effettuate nell’Unioneeuropea da soggetti non stabiliti nell’U-nione e per le vendite a distanza di beniimportati da territori terzi o paesi terzi conspedizioni di valore intrinseco non supe-riore a 150 euro, da esse facilitate. Secondola direttiva, tali norme avrebbero dovutotrovare applicazione a partire dal 1° gen-naio 2021.

Tuttavia a causa dell’insorgere dell’emer-genza pandemica, il Consiglio, con la deci-sione (UE) n. 2020/1109 del 20 luglio 2020,che ha modificato la direttiva (UE) 2017/2455 e la direttiva (UE) 2019/1995, ha di-sposto il rinvio della decorrenza inizial-mente prevista, fissandola al 1° luglio 2021.

Il rinvio di sei mesi è stato, previsto inquanto la pandemia di COVID-19 ha ob-bligato tutti gli Stati membri a riallocare le

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risorse riservate ad altre questioni e, perdiversi Stati, ha determinato difficoltà nelcompletare entro il 31 dicembre 2020 losviluppo dei sistemi IT necessari per l’ap-plicazione delle norme stabilite nelle diret-tive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 apartire dal 1° gennaio 2021.

Per evitare che vi siano vuoti o sovrap-posizioni normative, si rende, pertanto, ne-cessario adeguare le norme vigenti in ma-teria di adempimenti IVA richiesti alle piat-taforme che intervengono nel commercioelettronico, introdotte dal decreto-leggen. 135 del 2018 e dal decreto-legge n. 34del 2019, al nuovo termine di decorrenzadell’applicazione delle citate direttive (UE)2017/2455 e (UE) 2019/1995 fissato al 1°luglio 2021.

A tal fine, la lettera a) del comma 1rinvia al 30 giugno 2021 l’efficacia dell’ar-ticolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Ciò al finedi evitare che l’applicazione dal 1° gennaio2021, come previsto dal decreto-legge n. 43del 2019, comporti la necessità di nuoveprocedure telematiche, con aggravi di costianche amministrativi e gestionali per l’am-ministrazione finanziaria e per le piatta-forme, applicabili per il solo il breve pe-riodo di sei mesi, dato che, a partire dal 1°luglio 2021, dovranno essere introdotti inuovi IT, uniformi in tutta l’Unione euro-pea, necessari per l’applicazione delle ci-tate direttive sul commercio elettronico.

La successiva lettera b) proroga fino al30 giugno 2021 la vigenza dell’adempi-mento comunicativo previsto dall’articolo13 del decreto-legge n. 34 del 2019 a caricodelle piattaforme elettroniche, per consen-tire anche nel primo semestre del 2021l’emersione e il monitoraggio del volume diaffari, rilevante ai fini dell’IVA, delle ven-dite a distanza nell’ambito dell’Unione eu-ropea e fuori di essa mediante canali dicommercio elettronico.

Comma 4. Con la disposizione in com-mento, in considerazione del permaneredello stato emergenziale dovuto alla diffu-sione del COVID-19, viene prorogato dal 31dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termineper l’adeguamento dei contratti, in corsoalla data del 1° gennaio 2020, stipulati con

i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5,lettera b), del decreto legislativo 15 dicem-bre 1997, n. 446, alle disposizioni di cui aicommi da 784 a 814, che prevedono lariforma della riscossione delle entrate deglienti locali.

Comma 5. Si interviene sulle disposi-zioni del comma 6-quater dell’articolo 2 deldecreto legislativo n. 127 del 2015, preve-dendo la traslazione, dal 1° gennaio 2021 al1° gennaio 2022, del termine per l’adegua-mento dei registratori telematici per la tra-smissione telematica dei dati dei corrispet-tivi giornalieri esclusivamente al Sistematessera sanitaria.

Comma 6. È prorogata, fino alla cessa-zione dello stato di emergenza epidemio-logica da COVID-19 e comunque non oltreil 31 marzo 2021, l’applicazione delle pre-visioni sulla possibilità di tenere assembleesocietarie in videoconferenza o audiocon-ferenza, parteciparvi a distanza, utilizzareil voto per via elettronica o per corrispon-denza, anche ove non previsto dallo sta-tuto. A tal fine si interviene modificando ilcomma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il comma 7 differisce al 31 dicembre2021 il termine per l’assolvimento dell’ob-bligo di formazione dei revisori legali deiconti iscritti al registro di cui agli articoli 6e seguenti del decreto legislativo 27 gennaio2010, n. 39. Il differimento è giustificatodalla situazione di eccezionale emergenzadeterminatasi a causa del contagio del vi-rus del COVID-19. Tale emergenza ha col-pito e reso maggiormente difficoltose tuttele attività professionali, comprese quellelegate allo svolgimento delle funzioni e deicompiti richiesti dall’organizzazione dellesocietà di capitali e degli enti assimilabili equindi anche all’obbligo formativo a caricodei revisori legali dei conti. La portata e ladurata della situazione sorta in relazioneall’epidemia sono tali da suggerire che ildifferimento previsto in via eccezionale in-teressi non soltanto l’anno 2020 ma ancheil 2021: pertanto il termine per l’assolvi-mento di tutti i relativi obblighi è rinviatoal 31 dicembre 2022.

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La proroga di cui al comma 8 si rendenecessaria anche per l’anno 2021, in con-siderazione del protrarsi delle condizionistraordinarie legate all’emergenza sanita-ria, e ha lo scopo di assicurare agli enti delServizio sanitario nazionale la liquidità ne-cessaria allo svolgimento delle attività le-gate alla citata emergenza e alla ripresadelle attività ordinarie di assistenza sani-taria rinviate durante il periodo di piccoemergenziale, nonché consentire il regolarepagamento dei fornitori. La disposizionenon comporta nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

La modifica normativa di cui al comma9 prevede che il provvedimento del diret-tore dell’Agenzia delle dogane e dei mono-poli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, siaemanato entro il 1° febbraio 2021. La pro-roga si rende necessaria per tenere contodelle difficoltà causate dall’emergenza epi-demiologica da COVID-19, consentendo agliesercenti che ancora non abbiano provve-duto di eseguire gli interventi di adegua-mento tecnico dei registratori telematiciistallati, necessari ai fini della lotteria.

In concomitanza con l’intervento sopradescritto, il comma 10 sposta al 1° marzo2021 la possibilità per i consumatori, nelcaso in cui gli esercenti rifiutino di acqui-sire il codice lotteria al momento dell’ac-quisto, di effettuare le segnalazioni chesaranno utilizzate dall’Agenzia delle en-trate e dal Corpo della guardia di finanzanell’ambito delle attività di analisi del ri-schio di evasione.

Il comma 11 interviene sull’articolo 141,comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del2020, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 77 del 2020, che prevede per ilDipartimento dell’amministrazione gene-rale, del personale e dei servizi del Mini-stero dell’economia e delle finanze la pos-sibilità di avvalersi, con decorrenza nonantecedente al 1° ottobre 2020, di perso-nale assunto con contratti di lavoro a tempodeterminato fino a sei unità, con una du-rata massima di quindici mesi e comunquenon oltre il 31 dicembre 2021, per unimporto massimo di 40.000 euro per cia-scun incarico. La modifica di tale disposi-zione risponde al fine, da un lato, di spo-

stare i termini temporali dell’utilizzo dellerisorse, inizialmente previsto fino a dicem-bre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione delrinvio dell’inizio effettivo della lotteria ri-spetto ai termini inizialmente previsti, e,dall’altro, di prevedere che il suddetto Di-partimento del Ministero dell’economia edelle finanze possa conferire incarichi dicollaborazione ad esperti individuati conprocedure trasparenti piuttosto che proce-dere ad assunzioni a tempo determinato,che richiederebbero procedure di selezionepiù lunghe e onerose. La norma in esamemantiene comunque invariati i limiti, giàprevisti, del numero fino a sei unità dicollaboratori, della durata del rapporto dinon oltre quindici mesi e dell’importo mas-simo di 40.000 euro per ciascun incaricoconferito.

Art. 4. (Proroga di termini in materia disalute)

Comma 1. La proroga, consente, ancheper l’anno 2021, in via transitoria ed ecce-zionalmente, l’utilizzo delle risorse finan-ziarie, a valere sul finanziamento del Ser-vizio sanitario nazionale, accantonate perle quote premiali da destinare alle regionivirtuose, ai sensi dell’articolo 2, comma67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,in vista della proposta di riparto delle ri-sorse finanziarie del Fondo sanitario na-zionale per l’anno 2020 in sede di Confe-renza delle regioni e delle province auto-nome.

A tal fine, si estende anche al predettoanno la procedura di cui al quinto periododel citato comma 67-bis, prevista per l’anno2014 e già estesa agli anni 2015, 2016, 2017,2018, 2019 e da ultimo al 2020 con l’arti-colo 5, comma 1, del decreto-legge 30 di-cembre 2019, n. 162, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,n. 8, pur sempre nelle more dell’adozionedel decreto di cui al primo periodo delpredetto comma 67-bis, il quale disponeche « Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, da adottarsi entro il 30novembre 2011, di concerto con il Ministrodella salute, previa intesa con la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo

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Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, sono stabilite formepremiali a valere sulle risorse ordinariepreviste dalla vigente legislazione per ilfinanziamento del Servizio sanitario nazio-nale, applicabili a decorrere dall’anno 2012,per le regioni che istituiscano una Centraleregionale per gli acquisti e l’aggiudicazionedi procedure di gara per l’approvvigiona-mento di beni e servizi per un volumeannuo non inferiore ad un importo deter-minato con il medesimo decreto e per quelleche introducano misure idonee a garantire,in materia di equilibrio di bilancio, la pienaapplicazione per gli erogatori pubblici diquanto previsto dall’articolo 4, commi 8 e9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, nel ri-spetto del principio della remunerazione aprestazione ». L’urgenza dell’intervento, cosìcome già avvenuto per gli anni precedenti,risiede nella necessità di garantire il ri-parto delle predette risorse alle citate re-gioni, in assenza del quale si determine-rebbero criticità di ordine finanziario inmerito agli equilibri di bilancio.

La proroga proposta, come per le pre-cedenti, non determina nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica, inquanto rientra nell’ambito del livello delfinanziamento del Servizio sanitario nazio-nale cui concorre lo Stato. In particolare, sitende unicamente ad individuare i criteriper distribuire la quota premiale comple-mentare alle risorse assegnate in applica-zione dei costi standard, anche per l’anno2021 (comunque spettante alle regioni vir-tuose perché parte del finanziamento delServizio sanitario nazionale) senza interve-nire in alcun modo sulla quantificazionedella stessa, quindi non comporta nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica,intervenendo su risorse già stanziate suicapitoli di spesa che finanziano il Serviziosanitario nazionale.

In relazione alle proroghe di cui ai commi2 e 3, si rappresenta che la norma propostadispone l’accantonamento, per l’anno 2021,come già avvenuto negli anni passati, dellasomma annua di 32,5 milioni di euro avalere sulle disponibilità finanziarie per ilServizio sanitario nazionale per il mede-

simo anno, in favore di strutture, ancheprivate accreditate, di rilievo nazionale einternazionale per riconosciute specificitàe innovatività nell’erogazione di prestazionipediatriche, con specifica prevalenza di tra-pianti di tipo allogenico, e in favore distrutture, anche private accreditate, cheeroghino, come centri di riferimento na-zionale per l’adroterapia, trattamenti conirradiazione di ioni carbonio per specificheneoplasie maligne. Detto accantonamento èfinalizzato alla realizzazione di specificiobiettivi connessi all’attività di ricerca, as-sistenza e cura relativi al miglioramentodell’erogazione dei livelli essenziali di assi-stenza, e collegati a prestazioni che nontrovano adeguata remunerazione nel vi-gente nomenclatore tariffario. L’accantona-mento è, difatti, previsto nelle more delladefinizione del procedimento di aggiorna-mento del sistema di remunerazione delleprestazioni del Servizio sanitario nazio-nale.

Con la proroga disposta al comma 4, inconsiderazione dell’emergenza sanitaria inatto, legata alla pandemia di COVID-19,tenuto conto delle esigenze rappresentatedalle regioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano, si concede un ulterioreanno, dal 2022, per l’adozione di una me-todologia per la determinazione del fabbi-sogno di personale degli enti del Serviziosanitario nazionale, in coerenza con quantostabilito dal decreto ministeriale 2 aprile2015, n. 70, e con l’articolo 1, comma 516,lettera c), della legge 30 dicembre 2018,n. 145, metodologia cui, sulla base dellavigente disposizione, sono subordinati gliincrementi percentuali di spesa per il per-sonale, ivi previsti.

In relazione alla proroga di cui al comma5, si rappresenta che l’articolo 42 del de-creto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, diattuazione della direttiva (UE) 2010/63 sullaprotezione degli animali utilizzati a finiscientifici, recando disposizioni transitoriee finali, ai commi 1 e 2 prevede:

1) le disposizioni di cui all’articolo 5,comma 2, lettere d) ed e), e all’articolo 16,comma 1, lettera d), si applicano a decor-rere dal 1° gennaio 2020; la disposizione di

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cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), siapplica fino al 31 dicembre 2016;

2) al fine di dare attuazione alle di-sposizioni di cui al comma 1, il Ministero,avvalendosi del laboratorio del reparto sub-strati cellulari ed immunologia cellularedell’Istituto zooprofilattico sperimentaledella Lombardia e dell’Emilia-Romagna, dicui all’articolo 37, comma 2, effettua entroil 30 giugno 2016 un monitoraggio sull’ef-fettiva disponibilità di metodi alternativi.

Il termine del 1° gennaio 2020 stabilitoal primo comma, originariamente fissato al1° gennaio 2017, è stato prorogato di unanno da ultimo con il decreto-legge 30dicembre 2019, n. 162, recante: « Disposi-zioni urgenti in materia di proroga di ter-mini legislativi, di organizzazione delle pub-bliche amministrazioni, nonché di innova-zione tecnologica », convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

L’intervento di modifica proposto ri-guarda una nuova proroga di detto termineal 1° gennaio 2022, prevedendo, quindi, lapossibilità di autorizzare per un ulterioreanno le procedure che prevedono l’impiegodi animali per ricerche sugli xenotrapiantie sulle sostanze d’abuso, di cui all’articolo5, comma 2, lettere d) ed e), del medesimodecreto legislativo.

I divieti previsti in tali lettere d) ed e),unitamente ad altri, sono stati introdotti,benché non espressamente previsti dalladirettiva (UE) 2010/63, in attuazione dellospecifico criterio di delega di cui all’arti-colo 13 comma 1, lettere c) e f), della leggedi delegazione europea n. 96 del 2013.

Al fine di contemperare le previsionidella direttiva con quelle della legge didelega, il citato articolo 42 aveva previstouna moratoria di tre anni dell’entrata invigore di tali misure più restrittive, appli-cabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, alfine di consentire alle attività interessate gliopportuni tempi di adeguamento.

Nel contempo, detta disposizione ha de-mandato al Ministero della salute il com-pito di effettuare, entro il 30 giugno 2016,un monitoraggio sull’effettiva disponibilitàdi metodi alternativi in relazione all’en-trata in vigore dei suddetti divieti, avvalen-

dosi del laboratorio del reparto substraticellulari ed immunologia cellulare dell’Isti-tuto zooprofilattico sperimentale della Lom-bardia e dell’Emilia Romagna, di cui all’ar-ticolo 37, comma 2, del decreto legislativo.All’esito del monitoraggio veniva rilevato,nella relazione prot. n. 18198 del 2 luglio2019 del laboratorio del reparto substraticellulari ed immunologia cellulare dell’Isti-tuto zooprofilattico sperimentale della Lom-bardia e dell’Emilia Romagna, che nonesistevano metodi alternativi alla sperimen-tazione animale negli ambiti in argomento.Tale evenienza ha indotto a rimandare diun ulteriore anno l’entrata in vigore deisummenzionati divieti.

Infatti, già con la citata nota prot.n. 27519 del 31 ottobre 2019, la Direzionegenerale della sanità animale e dei farmaciveterinari aveva chiesto l’autorizzazione delsignor Ministro a chiedere un parere alConsiglio superiore di sanità sulle seguenticriticità:

disponibilità di metodi alternativi al-l’utilizzo di animali nei progetti di ricercasulle sostanze d’abuso e sugli xenotrapianti;

necessità di continuare ad utilizzaregli animali ai fini della ricerca scientifica eregolatoria negli ambiti citati.

Le medesime questioni sono state sot-toposte anche all’Istituto superiore di sa-nità, con nota prot. n. 27558 del 31 ottobre2019.

Si evidenzia infine che gli enti scienti-fici, fortemente preoccupati per l’interru-zione della ricerca per le sostanze d’abuso,ambito in cui la ricerca scientifica italianaha sviluppato importanti risultati, hannosollecitato la proroga del termine, segna-lando l’esigenza di consentire ai ricercatoriitaliani di continuare la ricerca in tali set-tori.

In particolare, Research4life, piatta-forma che rappresenta i maggiori enti diricerca nazionali (Mario Negri, Istituto eu-ropeo oncologico, Società italiana di neu-roscienze), nell’ottobre 2019, ha inviato unanota al Ministero della salute ribadendo lanecessità dell’intervento di proroga in que-stione, al fine di non impedire ai ricercatoriitaliani di condurre le ricerche nel settore

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soprattutto delle sostanze d’abuso, peraltroconsentite negli altri Stati membri dell’U-nione europea e fuori dell’Unione.

Lo stesso soggetto rappresentativo hainoltre segnalato che l’applicazione del di-vieto di condurre sperimentazioni con l’im-piego di animali in tali settori pregiudicaper i ricercatori italiani la possibilità diaccedere a bandi e finanziamenti europeipluriennali nei suindicati ambiti, perdendola possibilità di utilizzare risorse economi-che cui l’Italia comunque contribuisce peri progetti di ricerca europei.

La proroga del termine de quo consenteai soggetti interessati di sviluppare ap-procci alternativi idonei a fornire lo stessolivello o un livello superiore di informa-zioni, rispetto a quello ottenuto nelle pro-cedure che usano animali.

L’applicazione del divieto di autorizzarenuovi progetti di ricerca sulle sostanze d’a-buso impedirebbe alla ricerca italiana diproseguire le ricerche in un settore di par-ticolare interesse per la collettività e cherappresenta un costo ingente per la sanitàpubblica.

Al riguardo, va in ogni caso evidenziatoche tali divieti sono stati fortemente con-testati dalla Commissione europea nellarecente procedura di infrazione avviata neiconfronti dell’Italia per il non corretto re-cepimento della direttiva (UE) 2010/63.

Pertanto anche si ritiene necessario di-sporre la proroga del termine al fine didifferire al 1° gennaio 2022 l’entrata invigore del divieto di autorizzare le proce-dure che prevedono l’impiego di animaliper ricerche sugli xenotrapianti e sulle so-stanze d’abuso, di cui all’articolo 5, comma2, lettere d) ed e), del decreto legislativon. 26 del 2014; ciò alla luce delle risultanzecontenute nella relazione annuale del Mi-nistro della salute alle Camere sullo statodelle procedure di sperimentazione per lericerche sulle sostanze di abuso, previstadall’articolo 25, comma 2-bis, del decreto« Milleproroghe » 2020. Infatti in detta re-lazione, redatta dal Ministero della salutein collaborazione con il Centro di referenzaMetodi alternativi dell’Istituto zooprofilat-tico sperimentale della Lombardia e del-l’Emilia-Romagna e con l’Istituto superiore

di sanità, viene riportato che esistono inlinea generale tre approcci differenti diricerca che non si basano sull’impiego dianimali da laboratorio, quali i modelli invitro, i modelli in silico e modelli epide-miologici; approcci che, tuttavia, per quantoriguarda le sostanze d’abuso, al momento,non possono sostituire in toto il modelloanimale soprattutto per l’ambito regolato-rio e lo studio di sostanze che necessitanodi un sistema autosufficiente e completoper dimostrare le azioni chimiche sull’or-ganismo (come ad esempio sul sistema ner-voso centrale e periferico.

La proroga disposta, quindi, consente,in particolare per quanto riguarda le so-stanze di abuso, di disporre di un ulterioreperiodo di tempo, alla luce dell’evoluzionedelle conoscenze scientifiche e delle misuredi protezione degli animali, per incentivarelo sviluppo e la disponibilità di metodialternativi rispetto all’utilizzo di animalinelle sperimentazioni negli ambiti citati,fermo restando che l’uso di modelli animalisarà sempre autorizzato dal Ministero dellasalute nel rispetto dei principi delle 3R equindi solo se non esistono metodi alter-nativi e se riducono al minimo sia il nu-mero degli animali da laboratorio da uti-lizzare sia le sofferenze inflitte agli stessi.

Relativamente, invece, agli xenotrapianti,si rileva che nel settore non si registranonuove domande, per cui la proroga deldivieto consentirà di ottenere nuovi finan-ziamenti e di prorogare quelli già acquisitinel settore delle sostanze d’abuso, ambitoin cui la ricerca scientifica italiana ha svi-luppato importanti risultati.

L’intervento proposto si rende quindinecessario per evitare ripercussioni nega-tive sulla ricerca sulle patologie non sololegate alla tossicodipendenza ma anche sututti gli studi per il controllo del dolore, perla terapia di alcune malattie neurodegene-rative nelle quali i princìpi attivi utilizzati,come i farmaci, rientrano nella definizionedi sostanze psicotrope o stupefacenti, maanche per evitare di dover rispondere al-l’Unione europea circa l’inevitabile prosie-guo della procedura di infrazione stantel’assenza nella direttiva (UE) 2010/63 deidivieti di cui trattasi.

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Con riferimento alla proroga di cui alcomma 6, si rappresenta che l’articolo9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015,convertito, con modificazioni, dalla leggen. 125 del 2015, dispone la determinazionedella dotazione organica dell’Agenzia ita-liana del farmaco nel numero di 630 unità,al fine di consentire all’Agenzia il correttosvolgimento delle proprie funzioni istitu-zionali. Al primo periodo del comma 2, ilsuddetto articolo, come poi modificato dal-l’articolo 1, comma 1137, lettere a) e b),della legge n. 145 del 2018, prevede che« Nel quadriennio 2016-2019, nel rispettodella programmazione triennale del fabbi-sogno e previo espletamento della proce-dura di cui all’articolo 35, comma 4, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, al fine di favorireuna maggiore e più ampia valorizzazionedella professionalità acquisita dal perso-nale con contratto di lavoro a tempo de-terminato stipulato ai sensi dell’articolo 48,comma 7, del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’A-genzia può bandire, in deroga alle proce-dure di mobilità di cui all’articolo 30, comma2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, nonchédi ogni altra procedura per l’assorbimentodel personale in esubero dalle amministra-zioni pubbliche e nel limite dei posti di-sponibili nella propria dotazione organica,procedure concorsuali, per titoli ed esami,per assunzioni a tempo indeterminato dipersonale, con una riserva di posti nonsuperiore al 50 per cento per il personalenon di ruolo che, alla data di pubblicazionedel bando di concorso, presti servizio, aqualunque titolo e da almeno sei mesi,presso la stessa Agenzia ». Inoltre, il se-condo periodo del medesimo comma pre-vede che le procedure finalizzate alle as-sunzioni di cui al precedente periodo sonoeffettuate in modo da garantire l’assun-zione, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, dinon più di 80 unità per ciascun anno,comunque nei limiti della dotazione orga-nica di cui al comma 1.

Ciò premesso, l’Agenzia italiana del far-maco, nell’ambito del completamento della

dotazione organica, ha provveduto all’av-vio, nel corso del 2019, del concorso pub-blico, per titoli ed esami, per il conferi-mento di 11 posti a tempo indeterminatonel profilo di dirigente sanitario biologo (exdirigente biologo delle professionalità sani-tarie). A tal proposito si rappresenta infatti,che con deliberazione del Consiglio di am-ministrazione n. 10 del 27 marzo 2019 èstata adottata la nuova ripartizione delladotazione organica dell’Agenzia italiana delfarmaco, approvata dai Ministeri vigilanti,come da comunicazione del Ministero dellasalute del 28 maggio 2019, prot. n. 5296, laquale, fermo restando il numero comples-sivo delle risorse umane disponibili (630unità), ha previsto una diversa distribu-zione tra i dirigenti sanitari (ex dirigentidelle professionalità sanitarie), in partico-lare attraverso la previsione di un aumentodel numero dei dirigenti sanitari biologi euna conseguente diminuzione dei dirigentisanitari farmacisti. Si rappresenta che laprocedura concorsuale risulta tuttora infase di svolgimento, in quanto, a causadella situazione sanitaria emergenziale do-vuta all’epidemia di COVID-19, anche laprocedura in esame è stata oggetto di so-spensione, come previsto nei recenti prov-vedimenti governativi.

Per i motivi sopra esposti, con la normaproposta, si ritiene necessario e urgentedare all’Agenzia italiana del farmaco, an-che per l’anno 2021, la possibilità sia diindire la procedura concorsuale relativa aidirigenti sanitari biologi, sia di completarela procedura concorsuale per il recluta-mento di 10 dirigenti amministrativi di IIfascia, in fase di espletamento, i cui pro-cedimenti valutativi non sono fino ad oggiancora conclusi e, quindi, di procedere allerelative assunzioni.

La disposizione di cui al comma 7, alfine di garantire la continuità dell’attivitàdi ricerca sanitaria nell’attuale momento dieccezionale e straordinaria emergenza sa-nitaria, proroga i contratti di lavoro flessi-bili del personale di ricerca sanitaria e disupporto alla ricerca degli istituti di rico-vero e cura a carattere scientifico di dirittopubblico e degli istituti zooprofilattici spe-

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rimentali, anche in deroga alla normativavigente.

Occorre, infatti, garantire il normalesvolgimento dell’attività di ricerca sanita-ria, non solo in quanto il settore dellaricerca è essenziale per superare l’emer-genza in questione, atteso che i predettienti si trovano impegnati in prima lineanegli studi clinici volti a contrastare ladiffusione della pandemia in atto, ma an-che in quanto l’attività di ricerca è un’at-tività del Servizio sanitario nazionale chedeve in ogni caso essere preservata.

Considerato che l’attuale situazione nonconsente né un’attività di programmazionené l’avvio e lo svolgimento delle procedureselettive connesse al reclutamento del per-sonale della ricerca e che senza risorseumane è impossibile fare ricerca, la pro-posta di norma in questione è volta ariconoscere al personale della ricerca sa-nitaria degli istituti di ricovero e cura acarattere scientifico di diritto pubblico edegli istituti zooprofilattici sperimentali unaspecifica disciplina in deroga alla vigentenormativa.

L’intento è di evitare che personale do-tato di notevole competenza in grado anchedi contribuire al contrasto della pandemiain atto, proprio in un momento come que-sto, in cui è indispensabile che venga creatoun ponte tra la scienza e la medicina, tra laricerca e la cura, veda non prorogato ilproprio contratto di ricerca in essere.

Inoltre si rappresenta, nello specifico,che la riforma della cosiddetta « piramidedel personale di ricerca sanitaria », di cuiall’articolo 1, commi da 422 a 434, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, ormai de-finito con l’attuazione del regime transito-rio di cui all’articolo 1, comma 432, dellapredetta legge, ha dato risposta alla neces-sità di valorizzare l’esperienza acquisita dalpersonale di ricerca precario già operanteda anni presso gli istituti di ricovero e curaa carattere scientifico di diritto pubblico egli istituti zooprofilattici sperimentali.

Il complesso procedimento per l’emana-zione del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma425, della predetta norma, recante « Defi-nizione dei requisiti, dei titoli e delle pro-

cedure concorsuali per le assunzioni dipersonale per lo svolgimento di attività diricerca e di supporto alla ricerca presso gliIstituti di ricovero e cura a carattere scien-tifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zoopro-filattici sperimentali », è tuttora in corsodopo l’accordo intervenuto in sede di Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano in data 17 dicembre2020.

Esclusivamente con l’adozione del prov-vedimento in questione, che fa riferimentoalle nuove assunzioni, successive alla con-clusione della fase transitoria di cui all’ar-ticolo 1, comma 432, della legge n. 205 del2017, sarà consentito l’avvio a regime dellariforma del personale della ricerca.

Peraltro, considerato l’attuale momentodi emergenza globale causata dal COVID-19, si ritiene che l’attuazione della predettariforma non possa prevedersi in tempi brevialla luce delle recenti disposizioni (decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 3novembre 2020) che ai fini del conteni-mento della diffusione del COVID-19, nel-l’incentivare tra l’altro il lavoro agile e leriunioni in modalità a distanza, sospen-dono lo svolgimento delle prove preselettivee scritte delle procedure concorsuali pub-bliche.

Ciò rende necessario prorogare i con-tratti in essere con il personale di ricerca edi supporto operante negli istituti di rico-vero e cura a carattere scientifico di dirittopubblico e negli istituti zooprofilattici spe-rimentali, fino a quando, con l’entrata invigore del decreto citato e con il supera-mento della situazione di emergenza, saràpossibile svolgere nuove procedure di re-clutamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, siritiene di non dover interrompere i con-tratti di lavoro flessibile in essere, in derogaall’articolo 7, comma 5-bis, del decretolegislativo n. 165 del 2001 che vieta allepubbliche amministrazioni di stipulare con-tratti di collaborazione coordinata e con-tinuativa a far data dal 1° luglio 2019.

La disposizione di cui al comma 8 sipropone di garantire l’ampliamento dellaplatea dei soggetti idonei all’incarico di

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direttore generale delle aziende e degli entidel Servizio sanitario nazionale, anche inragione delle esigenze straordinarie e ur-genti derivanti dalla diffusione del COVID-19, attraverso l’integrazione dell’elenco na-zionale previsto dall’articolo 1 del decretolegislativo n. 171 del 2016, pubblicato nelportale telematico del Ministero della sa-lute il 1° aprile 2020.

A tal fine si prevede che i termini dipresentazione delle domande, di cui all’av-viso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21gennaio 2021 al 5 febbraio 2021 e chel’elenco è integrato entro il 21 marzo 2021.Restano iscritti nell’elenco nazionale i sog-getti già inseriti nell’elenco nazionale alladata di entrata in vigore del presente de-creto-legge.

Art. 5. (Proroga di termini in materia diistruzione)

La disposizione di cui al comma 1 pro-roga di un anno il termine previsto dall’ar-ticolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29ottobre 2019, n. 126, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,n. 159, rubricato « Disposizioni urgenti inmateria di reclutamento del personale do-cente di religione cattolica ».

La proposta di proroga è volta ad au-torizzare il Ministro dell’istruzione a ban-dire, entro l’anno 2021, anziché il 2020,previa intesa con il Presidente della Con-ferenza episcopale italiana, un concorsoper la copertura dei posti per l’insegna-mento della religione cattolica che si pre-vede siano vacanti e disponibili negli anniscolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, an-ziché dal 2020/2021 al 2022/2023. In rela-zione a quanto disposto dal comma 2 delcitato articolo 1-bis, si prevede che unaquota non superiore al 50 per cento deiposti del concorso possa essere riservata alpersonale docente di religione cattolica, inpossesso del riconoscimento di idoneità ri-lasciato dall’ordinario diocesano, che abbiasvolto almeno tre annualità di servizio,anche non consecutive, nelle scuole delsistema nazionale di istruzione. L’intesa trail Ministro dell’istruzione e il Presidente

della Conferenza episcopale italiana è statasottoscritta il 14 dicembre 2020.

Pertanto, la proroga di un anno deltermine indicato nell’articolo 1-bis citato eil conseguenziale differimento del computodei posti che si prevede siano vacanti edisponibili, negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, appaiono quanto maiopportuni vista la ristrettezza dei tempi ela particolare attesa della procedura inquestione.

Comma 2. La soppressione del Mini-stero dell’istruzione, dell’università e dellaricerca e la conseguente istituzione, al suoposto, di due separati Ministeri, il Mini-stero dell’istruzione e il Ministero dell’uni-versità e della ricerca, ha reso particolar-mente complessa l’elaborazione del pianotriennale dei fabbisogni.

L’individuazione delle risorse disponibiliper le nuove assunzioni, infatti, non è sca-turita da una semplice comparazione nu-merica tra le dotazioni organiche dei dueMinisteri, ma è stata curata nel dettaglio, inmodo da garantire un riparto adeguatodelle risorse finanziarie nonché il recluta-mento di un congruo numero di risorseumane, dirigenziali e delle aree, che fossecoerente con la precedente programma-zione e calibrato sulle esigenze effettive deidue Ministeri, alla luce delle funzioni edelle competenze proprie di ciascuno diessi.

Il piano dei fabbisogni, che costituisce ilpresupposto autorizzatorio necessario perindire le procedure, è stato, quindi, adot-tato con decreto n. 100 del 14 agosto 2020,a firma congiunta dei due Ministri.

All’interno del piano è contenuta la ri-partizione, tra i due Ministeri, delle risorseassunzionali relative all’anno 2020 e aglianni precedenti.

In proposito, occorre evidenziare che ladisposizione normativa per cui è prorogatoil termine, cioè l’articolo 3, comma 3-ter,del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pre-vede testualmente quanto segue: « Il Mini-stero dell’istruzione e il Ministero dell’uni-versità e della ricerca sono autorizzati abandire apposite procedure concorsuali pub-bliche, da concludere entro il 31 dicembre2020, a valere sulle facoltà assunzionali

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pregresse, relative al comparto Funzionicentrali e alla relativa area dirigenziale, ilcui utilizzo è stato già autorizzato in favoredel Ministero dell’istruzione, dell’universitàe della ricerca ».

Ne consegue che si rende assolutamentenecessaria la proroga del termine sopramenzionato fino alla data del 31 dicembre2021, così da poter indire e concludereutilmente le procedure di reclutamento pre-viste nel piano.

Al momento, come è noto, lo svolgi-mento delle procedure concorsuali è so-speso per effetto delle previsioni di cui aldecreto del Presidente del Consiglio deiministri. 3 novembre 2020 (articolo 1,comma 9, lettera z)), causate da un nuovoaumento dei contagi da COVID-19.

È tuttavia possibile procedere, entrotempi rapidi, a indire comunque le proce-dure di reclutamento, che si concluderannoentro l’anno 2021, fatte salve circostanze dicarattere eccezionale legate, eventualmente,all’ulteriore diffusione della pandemia diCOVID-19.

Occorre sottolineare, d’altra parte, chela mancata proroga del termine, tenutoconto delle gravi carenze di personale checaratterizzano i due Ministeri nonché del-l’età media elevata del personale in servi-zio, provocherà l’impossibilità di operareproficuamente per entrambi i Ministeri,segnatamente il neo-istituito Ministero del-l’università e della ricerca, che attualmenteha una scopertura di personale delle areepari, all’incirca, al 63 per cento .

La proposta di proroga ha natura ordi-namentale, poiché interviene su una previ-sione che si limita a disporre in merito alriparto, tra i nuovi Ministeri, delle facoltàassunzionali già autorizzate in favore delsoppresso Ministero dell’istruzione, dell’u-niversità e della ricerca. Pertanto, non com-porta nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

Comma 3. La proroga per l’anno scola-stico 2020/2021, così come avvenuto perl’anno scolastico 2019/2020, attribuisce glistessi effetti giuridici alla valutazione degliapprendimenti, periodica e finale, oggettodell’attività didattica svolta in presenza o

svolta a distanza a seguito dell’emergenzada COVID-19.

Si rende necessaria la proroga in con-siderazione del fatto che le norme vigentisulla valutazione, di cui al decreto legisla-tivo 13 aprile 2017, n. 62, per le istituzioniscolastiche del primo ciclo, e al regola-mento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 giugno 2009, n. 122, per ilsecondo ciclo di istruzione, non prevedonoesplicitamente la valutazione delle attivitàsvolte a distanza.

In tal modo è possibile garantire effica-cia alla valutazione – periodica e finale –degli apprendimenti acquisiti durante ladidattica digitale integrata attivata dalleistituzioni scolastiche durante la sospen-sione delle attività in presenza a causa dellemisure restrittive applicate a livello locale enazionale con il perdurare dell’emergenzaepidemiologica.

Comma 4. La proposta normativa pre-vede, in favore degli enti locali, già bene-ficiari del finanziamento per edilizia sco-lastica di cui al decreto-legge n. 69 del2013 (cosiddetto decreto « del fare »), che ilMinistero dell’istruzione possa disporre leliquidazioni e i pagamenti per i lavori svoltifino alla data del 31 dicembre 2021. Taleproroga si rende necessaria in quanto, es-sendo state reinvestite più volte le econo-mie di gara, gli enti da ultimo beneficiaridelle risorse, pur avendo completato i la-vori, stanno terminando le procedure direndicontazione per ottenere i pagamenti.Si tratta, infatti, di interventi i cui importinon potevano consentire, da un punto divista tecnico, la completa esecuzione e ren-dicontazione entro l’anno 2020.

Comma 5. L’articolo 58, comma 5-sexies,del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98, nella formulazione at-tualmente vigente, prevede che il personaleimpegnato presso le istituzioni scolasticheed educative statali per lo svolgimento diservizi di pulizia e ausiliari, in qualità didipendente di imprese titolari di contrattiper lo svolgimento dei predetti servizi eselezionato all’esito della procedura selet-tiva da indirsi ai sensi della stessa dispo-

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sizione, sia assunto alle dipendenze delloStato a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La proposta di proroga del predettotermine al 1° marzo 2021 scaturisce dal-l’esigenza di far fronte ai ritardi accumu-latisi, in ragione dell’emergenza epidemio-logica, nello svolgimento delle fasi proce-durali di assunzione precedentemente at-tuate ai sensi dei commi 5-ter, 5-quater e5-quinquies dell’articolo 58 (da marzo 2020a settembre 2020), che si sono riverberatisull’avvio dell’ultima fase di reclutamento.

Benché siano in corso di esame e diemanazione i provvedimenti destinati a dareavvio alla procedura selettiva di cui alcomma 5-sexies, i rallentamenti generatisiin conseguenza dell’emergenza del CO-VID-19 presumibilmente non consentirannoagli uffici scolastici regionali di procederealle assunzioni del personale in questione adecorrere dal 1° gennaio 2021.

Va considerato che, pur essendo il per-corso volto all’avvio della procedura selet-tiva disciplinata dal comma 5-sexies in faseavanzata, l’iter di svolgimento della proce-dura è piuttosto lungo.

Esso prevede, infatti, che una volta cheil decreto del Ministro dell’istruzione, diconcerto con i Ministri del lavoro e dellepolitiche sociali, per la pubblica ammini-strazione e dell’economia e delle finanze,previsto dalla norma, sia stato emanato, siprovveda alla successiva pubblicazione delbando, seguita dalla presentazione delledomande di partecipazione degli interes-sati, dall’esame delle stesse da parte degliuffici scolastici regionali e, infine, dallapredisposizione delle graduatorie, con con-seguente avvio delle assunzioni.

La proroga di due mesi del termineindicato nel citato articolo 58, comma 5-se-xies, e il conseguenziale differimento del-l’assunzione alle dipendenze dello Stato delpersonale di cui si discute appare, pertanto,opportuna vista la ristrettezza dei tempi.

Art. 6. (Proroga di termini in materia diuniversità e ricerca)

Comma 1. La norma in esame riguardala validità delle graduatorie nazionali (utiliper il conferimento di incarichi di docenza

a tempo indeterminato e determinato) nelcomparto dell’alta formazione artistica, mu-sicale e coreutica di cui alla legge n. 143del 2004.

Per il reclutamento dei docenti dell’altaformazione artistica, musicale e coreutica,negli anni sono state bandite diverse gra-duatorie, previste da apposite norme dilegge.

In ordine cronologico, tralasciando legraduatorie non più attive o esaurite, sitratta delle seguenti:

GET (Graduatorie per esami e titoli),previste dal testo unico di cui al decretolegislativo n. 297 del 1994, all’articolo 270,comma 1;

GNE (Graduatorie nazionali ad esau-rimento), previste anch’esse dal testo unicodi cui al decreto legislativo n. 297 del 1994,all’articolo 270, e trasformate in graduato-rie ad esaurimento dall’articolo 2, comma6, della legge n. 508 del 1999;

Graduatorie « 143 », previste all’arti-colo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004,n. 97, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 giugno 2004, n. 143, di cui al pre-sente intervento normativo;

Graduatorie « 128 », previste dall’arti-colo 19, comma 2, del decreto-legge 12settembre 2013, n. 104, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,n. 128, trasformate in graduatorie ad esau-rimento dall’articolo 1, comma 653, dellalegge n. 205 del 2017;

Graduatorie « 205 », previste dall’arti-colo 1, comma 655, della legge 27 dicembre2017, n. 205.

Di fatto, per la natura delle norme o perle successive integrazioni, tutte le gradua-torie sono oggi a esaurimento, ossia riman-gono valide fino a quando vi sono aspirantidocenti utilmente collocati in graduatoria.Annualmente vengono quindi effettuate no-mine da ciascuna graduatoria, ognuna insubordine a quella precedente.

L’unica eccezione è costituita dalle gra-duatorie « 143 », che il decreto-legge n. 104del 2013 (convertito dalla legge n. 128 del

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2013) ha reso valide fino all’anno accade-mico 2020/2021.

Con l’intervento proposto, dunque, legraduatorie ex legge n. 143 del 2004 ve-dranno prorogata la loro validità ancheall’anno accademico 2021/2022.

Comma 2. Con la misura in esame vienerinviata all’anno accademico 2022/2023 l’en-trata in vigore del regolamento recante leprocedure e le modalità per la program-mazione e il reclutamento del personaledocente e del personale amministrativo etecnico del comparto dell’alta formazioneartistica, musicale e coreutica, al fine dicoordinare i tempi di reclutamento con leesigenze delle istituzioni di alta formazioneartistica, musicale e coreutica.

Il rinvio comprende anche il termineper la programmazione dei fabbisogni dipersonale delle istituzioni di alta forma-zione artistica, musicale e coreutica, fissatoal 31 dicembre 2020, termine entro cui leistituzioni non possono operare tale pro-grammazione, stante l’incertezza del qua-dro normativo e l’ampliamento delle dota-zioni organiche, previsto dal disegno dilegge di bilancio per l’anno 2021 e chedovrà essere oggetto di ripartizione.

Il rinvio comprende inoltre le abroga-zioni disposte dal regolamento, le qualioperano su disposizioni di legge relative agraduatorie nazionali e alla stabilizzazionedel personale tecnico-amministrativo delcomparto dell’alta formazione artistica, mu-sicale e coreutica, disposizioni che consen-tono di garantire le assunzioni necessariefino all’entrata in vigore del regolamentostesso.

Comma 3. Con il comma 3 dell’articolo100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,alla data del 31 dicembre 2020 è statadisposta una misura volta a conferire fles-sibilità alle modalità di restituzione deicrediti agevolati di cui al Fondo per leagevolazioni alla ricerca (FAR).

Si premette che il Ministero dell’univer-sità e della ricerca, in tale ambito, operaattraverso due differenti modalità di finan-ziamento: quella di un contributo a fondoperduto e quella di un finanziamento nellaforma di credito agevolato.

In particolare, per i beneficiari del fi-nanziamento, una volta ammessi, viene pre-disposto un piano di ammortamento pre-vedendo, pertanto, un successivo piano dirientro a tassi di interesse agevolati. Ilpagamento delle rate così generate avvienecon cadenza semestrale (luglio e dicembre).Il ritardato pagamento di tali rate di rien-tro prevede, ai sensi della normativa vi-gente, la classificazione dei soggetti interes-sati dal ritardo nella categoria dei soggettimorosi, con conseguente interruzione diqualunque tipo di ulteriori finanziamentida parte della Direzione generale compe-tente e con conseguente applicazione dimaggiorazioni nelle rate scadute mediantel’applicazione di interessi moratori per ri-tardato pagamento.

La norma in questione ha disposto l’in-terruzione, per sei mesi, degli obblighi re-lativi al versamento delle rate con scadenzaprevista nel mese di luglio 2020, evitandoaltresì le conseguenze del ritardato paga-mento delle stesse. Tale disposizione age-volativa ha permesso, agli interessati che neabbiano fatto richiesta, l’adeguamento delpiano di ammortamento e la sua trasla-zione di sei mesi, congelando di fatto ilprimo semestre del 2020 e rinviandolo in-teramente al secondo semestre del mede-simo anno con scadenza nel mese di di-cembre 2020.

Atteso il perdurare della situazione emer-genziale e avuto riguardo alle reiterate ri-chieste in tal senso provenienti da parte deibeneficiari di finanziamenti in forma dicredito agevolato, si propone di prorogarela misura agevolativa in questione, consen-tendo la sospensione dei pagamenti di ul-teriori due rate (riferite al 2° semestre del2020 e al 1° semestre 2021) senza pregiu-dizio della posizione giuridica soggettivadei beneficiari.

Comma 4. La disposizione introduceuna scansione cronologica diversa e piùattuale per la cessazione della fase in cui ilMinistero dell’università e della ricerca siavvale delle direzioni generali del Diparti-mento per le risorse umane, finanziarie estrumentali del Ministero dell’istruzione, lequali, ai sensi della disciplina novellata,continuano a svolgere, quali strutture di

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servizio anche per il Ministero dell’univer-sità e della ricerca, le funzioni di compe-tenza fino al momento del conferimentodegli incarichi dirigenziali di seconda fa-scia della corrispondente istituenda dire-zione generale del Ministero dell’universitàe della ricerca. La disposizione si inserisce,dunque, nel percorso, non ancora com-piuto, di definizione della struttura delneo-istituito Ministero dell’università e dellaricerca, consentendo a detto dicastero dicontinuare ad avvalersi, fino al terminemassimo del 31 ottobre 2021, delle funzionidi spesa e di servizio – di cui tuttora siavvale – delle direzioni generali del Dipar-timento per le risorse umane, finanziarie estrumentali del Ministero dell’istruzione:tempo, questo, che si rende necessario percompletare il percorso di riparto delle ri-sorse del predetto Dipartimento, che con-tinuerà ad essere regolato dal decreto delPresidente del Consiglio dei ministri previ-sto dal comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2020 (il cui termine del 30aprile, avente evidente natura ordinatoria,viene ora riportato alla data « mobile »,dianzi citata, corrispondente a quella diconferimento degli incarichi dirigenziali diseconda fascia ovvero, al più tardi, al 31ottobre 2021). Si chiarisce, inoltre, che ilcitato decreto del Presidente del Consigliodei ministri – cui la legge assegna unamolteplicità di funzioni – possa anche es-sere adottato in più soluzioni, in tal modoconsentendo di accelerare il riparto di ta-lune risorse (ad esempio il personale) ri-spetto alla ricognizione e al riparto di altresituazioni giuridiche (quali le risorse stru-mentali, contratti, etc.).

La disposizione di cui al comma 5 pro-roga la deroga ai nuovi limiti di spesa perl’acquisto di beni e servizi per il triennio2020-2022, introdotti dalla legge n. 160 del2019, attuata dall’articolo 238, comma 6,del decreto-legge n. 24 del 2020, alle soleuniversità e istituzioni di alta formazioneartistica, musicale e coreutica in ragionedelle esigenze connesse alla didattica a di-stanza e in considerazione della prorogadello stato di emergenza da COVID-19. Inparticolare, per quanto riguarda le istitu-zioni di alta formazione artistica, musicale

e coreutica, si sottolinea che tali istituzionihanno dovuto avviare la didattica a di-stanza al pari delle università e sono, dalpunto di vista normativo, ormai equiparatealle istituzioni universitarie.

Comma 6. In considerazione del pro-trarsi dell’emergenza del COVID-19, emergela necessità di dare un mese di tempo inpiù alle attività delle commissioni del sestoquadrimestre dell’abilitazione scientifica na-zionale 2018-2020, istituito in via eccezio-nale – proprio in relazione alle difficoltàdeterminate dall’emergenza del COVID-19– dal decreto-legge n. 22 del 2020, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del2020, il cui termine di conclusione deilavori è attualmente previsto per il 15 marzo2021.

Quando è stato fissato questo termine,non si poteva immaginare che l’introdu-zione di un sesto quadrimestre avrebbegenerato un aumento esponenziale delledomande, tra l’altro « ulteriore » rispetto alfisiologico aumento in corrispondenza del-l’ultimo quadrimestre di ogni tornata.

Dai dati della suddetta tornata si ricavache 11.070 sono state le domande presen-tate per il VI quadrimestre, con un au-mento del 162 per cento rispetto alla mediadelle domande dei primi cinque quadrime-stri (pari a 4.226).

Differendo di un mese il termine per ilavori delle commissioni si consente, quindi,alle commissioni di poter programmare eorganizzare il proprio operato garantendoun tempo congruo per una corretta valu-tazione dei candidati.

Alla luce del numero delle domandepervenute per il VI quadrimestre, è giàoggettivamente prevedibile che le Commis-sioni saranno in difficoltà ad assicurare ilrispetto del detto termine e quindi preve-dere ora il differimento consentirebbe allecommissioni di poter organizzare la pro-grammazione dei lavori di valutazione.

Comma 7. La legge di bilancio 2018 haprevisto che le somme residue relative amutui concessi dalla Cassa depositi e pre-stiti (e trasferiti al Ministero dell’economiae delle finanze in attuazione dell’articolo 5,commi 1 e 3, della legge n. 326 del 2003)possono essere erogate anche successiva-

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mente alla scadenza previo parere favore-vole dell’ex Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca. L’articolo 6,comma 1, del decreto-legge 30 dicembre2019, n. 162, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha pro-rogato al 31 dicembre 2020 il termine dilegge, inizialmente previsto al 31 dicembre2019, per l’erogazione delle somme da partedella Cassa depositi e prestiti, previo nullaosta del Ministero, in relazione allo stato diavanzamento dei lavori.

Attualmente, per le università interes-sate (Cassino e Napoli Parthenope) restanoancora da erogare complessivamente euro6.748.772,40.

Le università hanno fatto presente, connota congiunta, che, a causa dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19, l’ese-cuzione dei lavori ha subìto notevoli ri-tardi. Avendo, le stesse richiesto il differi-mento del termine previsto dalla legge, lapresente misura dispone il differimento deltermine di dodici mesi al fine di consentireil completamento dei lavori di edilizia uni-versitaria e la conseguente erogazione dellerisorse già stanziate.

Comma 8. La norma si colloca nell’am-bito dei provvedimenti urgenti e straordi-nari in materia di contenimento e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Appare assolutamente necessario, inconsiderazione del protrarsi della situa-zione di criticità sanitaria, consentire inogni caso lo svolgimento degli esami diabilitazione all’esercizio professionale, com-patibilmente con il rispetto delle misure disicurezza. Diversamente, a numerosi aspi-ranti sarebbe inibito l’accesso alle profes-sioni. Pertanto, in ragione del perduraredello stato di emergenza, la norma intro-dotta è volta a estendere anche alle sessionidegli esami di abilitazione professionaleper l’anno 2021 le misure previste dall’ar-ticolo 6, comma 1 e 2, del decreto-leggen. 22 del 2020. La norma, inoltre, applical’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-leggen. 22 del 2020 anche alle professioni diagrotecnico e agrotecnico laureato, geome-tra e geometra laureato, perito agrario eperito agrario laureato, perito industriale eperito industriale laureato – disciplinate

sempre nell’articolo 6 del citato decreto delPresidente della Repubblica 5 giugno 2001,n. 328 – il cui esame di abilitazione è dicompetenza del Ministero dell’istruzione.L’estensione avviene con riferimento allesessioni di esame 2020 e 2021.

Art. 7. (Proroga di termini in materia di benie attività culturali e di turismo)

Comma 1. Al fine di riqualificare erilanciare l’offerta turistica a livello nazio-nale e internazionale e di accrescere losviluppo delle aree interessate, l’articolo 3,comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011,n. 70, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 luglio 2011, n. 106, prevede checon decreto del Ministro dei beni e delleattività culturali e del turismo possano es-sere istituiti, su richiesta delle imprese delsettore che operano nei territori interessatie previa intesa con le regioni interessate, idistretti turistici. L’istituzione persegue, al-tresì, l’obiettivo di migliorare l’efficienzanell’organizzazione e nella produzione deiservizi, di assicurare garanzie e certezzegiuridiche alle imprese che vi operano, conparticolare riferimento alle opportunità diinvestimento, di accesso al credito, di sem-plificazione e celerità nei rapporti con lepubbliche amministrazioni. La presentenorma, pertanto, proroga al 31 dicembre2021 il termine previsto (attualmente al 31dicembre 2020) per la delimitazione deidistretti turistici che, ai sensi del comma 5del suddetto articolo 3 del decreto-leggen. 70 del 2011, come convertito dalla leggen. 106 del 2011, è effettuata dalle regionid’intesa con il Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo e con icomuni interessati, previa conferenza diservizi con le modalità ivi previste.

Comma 2. La norma proroga fino al 31dicembre 2021 il mantenimento in esseredelle contabilità speciali intestate ai Segre-tariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marchee Umbria di cui all’articolo 11-bis, comma2, primo periodo, del decreto legislativo 12maggio 2016, n. 90, in considerazione dellanecessità di completare gli interventi per lasicurezza del patrimonio culturale realiz-zati dal Ministero per i beni e le attività

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culturali e per il turismo, in conseguenzadegli eventi sismici verificatisi a far datadal 24 agosto 2016, limitatamente alla ge-stione delle risorse finalizzate a tali inter-venti, ivi comprese quelle messe a disposi-zione dal Dipartimento della protezionecivile della Presidenza del Consiglio deiministri.

Comma 3. La norma ha lo scopo diprorogare al 31 dicembre 2021 il termineper il completamento delle attività previstedalla legge n. 226 del 2017, finalizzata allecelebrazioni del bimillenario della morte diOvidio. Ai sensi della legge suddetta, loStato sostiene finanziariamente progetti dipromozione, ricerca, tutela e diffusione dellaconoscenza della vita, dell’opera e dei luo-ghi legati alla figura di Ovidio, attraversointerventi che vanno dal recupero, restauroe riordino del materiale storico e artisticoovidiano, con l’individuazione della città diSulmona quale sede idonea a ospitare il« Museo Ovidio », al recupero edilizio e allariorganizzazione dei luoghi legati alla vita eall’opera del poeta, alla costituzione di unparco letterario ovidiano, quale itinerarioturistico-culturale, alla promozione dellaricerca in materia di studi ovidiani, ancheattraverso la pubblicazione di materiali ine-diti, e la previsione di borse di studiorivolte a studenti universitari e delle scuolesecondarie di secondo grado. La proroga sirende necessaria per consentire la realiz-zazione dei progetti in corso e la trasmis-sione, da parte del Comitato promotoredelle celebrazioni ovidiane, al Presidentedel Consiglio dei ministri, ai fini dell’invioalle Camere, della relazione conclusiva sulleiniziative realizzate, unitamente al rendi-conto sull’utilizzazione dei contributi rice-vuti.

Comma 4. La norma proroga di trentagiorni l’efficacia delle misure di cui al de-creto del Ministro per i beni e le attivitàculturali e per il turismo 8 luglio 2020,recante « Misure straordinarie per l’anno2020 in materia di credito di imposta per leimprese di produzione cinematografica edaudiovisiva di cui all’articolo 15 della legge14 novembre 2016, n. 220, a seguito del-l’emergenza sanitaria da COVID-19 », de-stinate altrimenti a terminare il 31 dicem-

bre 2020 in base a quanto stabilito dall’ar-ticolo 183, comma 7, del decreto-legge n. 34del 2020, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 77 del 2020. La proroga di talimisure deve quindi essere disposta connorma di legge.

Inoltre, la norma, nella prospettiva disostenere i piani di sviluppo della società,anche attraverso il reperimento di ulterioririsorse (finanziarie e no) e competenzeindustriali, prevede:

che le società direttamente o indiret-tamente controllate dal Ministero dell’eco-nomia e delle finanze possano acquisirepartecipazioni nell’Istituto Luce Cinecittà,anche mediante aumenti di capitale;

che lo statuto della società sia ade-guato al fine di assicurare la rappresen-tanza dei nuovi soci negli organi sociali;

che, infine, all’Istituto Luce Cinecittàsi applichino le norme del codice civile e lenorme generali di diritto privato al fine diassicurare adeguata flessibilità di organiz-zazione.

Infine, si prevede che Istituto Luce Ci-necittà possa assumere la forma giuridicadi società per azioni e, in tal caso, acquisirela provvista finanziaria necessaria agli in-vestimenti nel settore cinematografico edell’audiovisivo anche mediante emissionidi strumenti finanziari di durata non su-periore a quindici anni da quotare in mer-cati regolamentati.

La disposizione del comma 5 prevedeche all’onere derivante dal comma 3, pari a350.000 euro per l’anno 2021, si provvedemediante corrispondente riduzione dell’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo 1,comma 354, della legge 28 dicembre 2015,n. 208.

La disposizione di cui al comma 6 sta-bilisce che alla compensazione degli effettifinanziari in termini di fabbisogno e inde-bitamento netto derivanti dal comma 4,pari a 1 milione di euro per ciascuno deglianni dal 2021 al 2030, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguentiall’attualizzazione di contributi plurien-

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nali, di cui all’articolo 6, comma 2, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre2008, n. 189.

Art. 8. (Proroga di termini in materia digiustizia)

Comma 1. L’intervento normativo è tesoa rendere possibile l’utilizzo, sino al 31dicembre 2021, dei dirigenti di istituto pe-nitenziario dell’amministrazione peniten-ziaria negli uffici di esecuzione penaleesterna, in considerazione del mancato svol-gimento dei concorsi pubblici finalizzatialla copertura dei posti vacanti nell’orga-nico del ruolo di dirigente dell’esecuzionepenale esterna.

Attualmente ciò è possibile solo fino al31 dicembre 2020 per effetto dell’articolo 8,comma 1, del decreto-legge 30 dicembre2019, n. 162, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che haprorogato i termini iniziali previsti dall’ar-ticolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23dicembre 2013, n. 146, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,n. 10, già oggetto di proroga ad opera del-l’articolo 10, comma 2, decreto-legge 30dicembre 2016, n. 244, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,n. 19, e, poi, dell’articolo 1, comma 1139,lettera b), legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Permane, infatti, un significativo vuotoorganico dei dirigenti degli uffici di esecu-zione penale esterna (presenti 17 unità su34 in organico) che mette in pericolo ilregolare funzionamento di tali uffici e isti-tuti, in attesa dell’effettivo completamentodei concorsi pubblici finalizzati alla coper-tura dei posti vacanti nell’organico del ruolodei dirigenti dell’esecuzione penale esterna.

Solo di recente sono stati banditi i con-corsi pubblici per l’assunzione dei dirigentidi esecuzione penale esterna (carriera pe-nitenziaria), il cui svolgimento è, comun-que, fortemente condizionato dalle misuredi prevenzione per la pandemia di COVID-19.

In attesa del completamento delle pro-cedure concorsuali risulta indispensabile,pertanto, prorogare il termine che consente

l’utilizzo dei dirigenti di istituto peniten-ziario dell’amministrazione penitenziaria al-meno fino al 31 dicembre 2021 sia negliuffici dirigenziali di esecuzione penaleesterna sia negli istituti penali per i mino-renni dipendenti dal Dipartimento per lagiustizia minorile e di comunità. Si trattadi un settore che richiede, infatti, partico-lare attenzione.

Nell’ambito del sistema dell’esecuzionepenale esterna sono intervenute, nel corsodegli ultimi anni, importanti riforme chehanno determinato un forte incrementodelle misure alternative alla detenzione,aderendo a un assetto più europeista dellapena, incentrato sulla considerazione chela pena vada scontata con la comunità enella comunità, e introdotto istituti, qualila sospensione del procedimento con messaalla prova anche per le persone maggio-renni, che pure impongono l’elaborazionedi programma di trattamento individualiz-zati. Tanto gli interventi normativi che quellidi riorganizzazione amministrativa del set-tore hanno disegnato un sistema che valo-rizza l’azione degli uffici di esecuzione pe-nale esterna sul territorio, finalizzata alpotenziamento del ricorso a sanzioni pe-nali diverse dalla detenzione e al conse-guente contenimento della recidiva, conrafforzamento della sicurezza sociale.

Il coordinamento, da parte di ciascunufficio di esecuzione penale esterna, del-l’intervento degli enti, pubblici e privaticostituisce il volàno per la realizzazionedelle sanzioni di comunità, attraverso un’a-zione capillare di reperimento delle risorseche ciascun territorio può offrire.

Comma 2. L’intervento normativo in-tende consentire l’utilizzo, sino al 31 di-cembre 2021, dei dirigenti di istituto peni-tenziario dell’amministrazione penitenzia-ria per lo svolgimento delle funzioni didirettore degli istituti penali per mino-renni, in considerazione del mancato svol-gimento dei concorsi pubblici finalizzatialla copertura dei posti vacanti conseguentiall’incremento dell’organico della carrierapenitenziaria del Dipartimento per la giu-stizia minorile e di comunità del Ministerodella giustizia, disposto con l’articolo 1,

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comma 311, della legge 30 dicembre 2018,n. 145.

Attualmente ciò è possibile solo fino al31 dicembre 2020 in virtù del citato arti-colo 1, comma 311, quinto periodo, dellalegge n. 145 del 2018.

Permane, però, una significativa ca-renza di organico dei dirigenti di istitutipenali per i minorenni (presenti 2 su 7 inorganico), che mette in pericolo il regolarefunzionamento del sistema, in attesa del-l’effettivo completamento dei concorsi pub-blici finalizzati alla copertura delle setteposizioni, di livello dirigenziale non gene-rale, con cui, per rispondere alle esigenzedi gestione degli istituti penali per mino-renni, è stata incrementata, ad opera dellalegge. n. 145 del 2018, la dotazione orga-nica della carriera penitenziaria del Dipar-timento per la giustizia minorile e di co-munità del Ministero della giustizia.

Solo di recente sono stati banditi i con-corsi pubblici per l’assunzione dei dirigentidi istituto penale per i minorenni (carrierapenitenziaria) il cui svolgimento è, comun-que, fortemente condizionato dalle misuredi prevenzione per la pandemia di COVID-19.

In attesa del completamento delle pro-cedure concorsuali risulta indispensabile,pertanto, prorogare il termine che consentel’utilizzo dei dirigenti di istituto peniten-ziario dell’amministrazione penitenziaria al-meno fino al 31dicembre 2021 per lo svol-gimento delle funzioni di direttore degliistituti penali per i minorenni.

Si tratta di un settore particolarmentedelicato, nel quale l’incremento della dota-zione organica della carriera del Diparti-mento per la giustizia minorile e di comu-nità del Ministero della giustizia è statooperato in seguito all’introduzione, ad operadel decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121,della « Disciplina dell’esecuzione della penanei confronti dei condannati minorenni ».Il nuovo ordinamento penitenziario mino-rile, nell’introdurre nuove modalità di ese-cuzione delle pene, pone una specifica at-tenzione al riconoscimento di diritti sog-gettivi fondamentali dei detenuti e alla ela-borazione di adeguati percorsi diriabilitazione, che impongono adeguamenti

strutturali e organizzativi resi complessianche dalla significativa presenza di con-dannati per reati di particolare allarmesociale legati alla criminalità organizzata, eciò ha comportato la previsione che ladirezione degli istituti penali per mino-renni, quanto meno per quelli caratteriz-zati da una maggiore complessità gestio-nale, non fosse più affidata a personale nondirigenziale, ma assunta da dirigenti alta-mente specializzati, alla stregua di quantoaccade negli istituti per adulti.

Comma 3. La legge 23 dicembre 2014,n. 190, all’articolo 1, comma 526, ha di-sposto, a decorrere dal 1° settembre 2015,il trasferimento dai comuni al Ministerodella giustizia delle spese obbligatorie dicui all’articolo 1 della legge 24 aprile 1941,n. 392.

Le nuove disposizioni hanno inciso su diun sistema consolidatosi nel tempo, la cuimodifica ha richiesto un inevitabile pro-cesso di adattamento e accompagnamentoal cambiamento; infatti, si sono generatenel tempo realtà organizzative locali in cui,specie per gli uffici di maggiori dimensioni,un’organica integrazione tra attività ester-nalizzate e utilizzo di professionalità già inforze presso i singoli enti territoriali haprodotto risultati di assoluta eccellenza.

In questo quadro è maturata l’adozioneda parte del Parlamento delle disposizionidi cui all’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante « Mi-sure urgenti in materia fallimentare, civilee processuale civile e di organizzazione efunzionamento dell’amministrazione giudi-ziaria », convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n. 132.

La norma ha previsto che « Al fine difavorire la piena attuazione di quanto pre-visto dall’articolo 1, commi 526 e seguenti,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finoal 31 dicembre 2015, per le attività dicustodia, telefonia, riparazione e manuten-zione ordinaria in precedenza svolte dalpersonale dei comuni già distaccato, co-mandato o comunque specificamente de-stinato presso gli uffici giudiziari, i mede-simi uffici giudiziari possono continuare adavvalersi dei servizi forniti dal predettopersonale comunale, sulla base di accordi o

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convenzioni da concludere in sede locale,autorizzati dal Ministero della giustizia, inapplicazione e nei limiti di una conven-zione quadro previamente stipulata tra ilMinistero della giustizia e l’Associazionenazionale dei comuni italiani ».

Si è quindi ritenuto fondamentale at-tuare una piena collaborazione istituzio-nale tra amministrazioni e dare completaed efficiente attuazione alle disposizionitesté citate, assicurando un graduale e or-dinato passaggio tra il sistema originaria-mente delineato dalla legge 24 aprile 1941,n. 392, e quello risultante dalle modificheintrodotte dalla legge 23 dicembre 2014,n. 190.

In tale contesto è quindi maturata lasottoscrizione della Convenzione quadro del27 agosto 2015, sottoscritta dal presidentedell’ANCI e dal Ministro della giustizia.

Ciò posto, già la legge 28 dicembre 2015,n. 208 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma617, stante l’evidente utilità dello stru-mento previsto e le esigenze manifestatedagli uffici giudiziari, ha prorogato fino al31 dicembre 2016 il termine originaria-mente previsto dall’articolo 21-quinquiesdel decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.

Allo stesso modo, la medesima disposi-zione è stata da ultimo prorogata con lalegge di bilancio per l’anno 2019 (articolo 1,comma 1139, lettera c), della legge 30 di-cembre 2018, n. 145), nonché per l’anno2020 con il decreto-legge n. 162 del 2019,convertito dalla legge n. 8 del 2020 (arti-colo 8, comma 2).

La disposizione, permanendo allo statole medesime esigenze, è diretta a prorogarela suddetta autorizzazione.

Comma 4. L’articolo 4, comma 2, deldecreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, con-vertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197,ha introdotto una disposizione che, in de-roga a quanto previsto dall’articolo 17,comma 14, della legge 15 maggio 1997,n. 127, escludeva fino al 31 dicembre 2019che il personale in servizio presso l’ammi-nistrazione della giustizia potesse esserecomandato, distaccato o assegnato pressoaltre pubbliche amministrazioni. La previ-

sione faceva eccezione per il personale conqualifiche dirigenziali, nonché per i co-mandi, distacchi e assegnazioni in corso eper quelli previsti presso organi costituzio-nali.

A fondamento di tale disposizione vi eral’esigenza di non sottrarre risorse a unsettore, quello della giustizia, già esposto aduna grave carenza negli organici e con unacomplessiva situazione di disagio nell’orga-nizzazione del servizio.

Con l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 febbraio2020, n. 8, la norma è stata modificata,prolungandone gli effetti fino al 31 dicem-bre 2020, ma aggiungendo che essa avrebbeoperato « salvo nulla osta della stessa am-ministrazione della giustizia ».

In tal modo, pur rimanendo ferma lalimitazione all’operatività della disposi-zione generale sui distacchi sopra citata(articolo 17, comma 14, della legge 15 mag-gio 1997, n. 127), si è previsto che essapossa operare in caso di nulla osta dellastessa amministrazione della giustizia, conl’effetto che il comando, il distacco o l’as-segnazione del personale dell’amministra-zione della giustizia presso altre pubblicheamministrazioni è possibile solo in caso dinulla osta della stessa amministrazione diprovenienza.

È necessario che il disposto normativoin tal modo previsto sia ulteriormente pro-rogato, in quanto le condizioni che ne ave-vano suggerito l’introduzione e la prece-dente proroga sono rimaste immutate, conil comparto della giustizia ancora gravatoda serie difficoltà, anche legate alla carenzadi personale, e in un contesto nel quale,inoltre, l’emergenza epidemiologica da CO-VID-19 sta impedendo il normale svolgi-mento dei concorsi previsti.

Comma 5. La norma sulla quale si in-cide – l’articolo 7 del decreto-legge n. 135del 2018 – riguarda i limiti temporali entrocui è destinata ad operare l’assegnazionestraordinaria di funzioni in materia di edi-lizia penitenziaria in favore del personaletecnico del Dipartimento dell’amministra-zione penitenziaria.

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La predetta norma ha posto due sbar-ramenti temporali: il comma 1 dell’articolo7 assegna temporaneamente, e sino al 31dicembre 2022 (termine così prorogato dal-l’articolo 8, comma 6-novies, lettera a), deldecreto-legge n. 162 del 2019), nuove fun-zioni in tema di progettazione, gestionedelle procedure di affidamento e delle pro-cedure di formazione dei contratti, nonchédi individuazione di immobili dismessi eidonei alla riconversione, al personale tec-nico del Dipartimento dell’amministra-zione penitenziaria. Il comma 3 della me-desima disposizione – su cui verte specifi-camente l’intervento – prevede, all’ultimoperiodo, un ulteriore limite temporale ca-librato sulle procedure di affidamento av-viate. Si stabilisce, infatti, che, fino allascadenza del termine del 31 dicembre 2022,le competenze del personale del Diparti-mento dell’amministrazione penitenziariain materia di edilizia penitenziaria sonoesercitate limitatamente alle opere indivi-duate secondo la programmazione dei la-vori da eseguire come approvata d’intesacon il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, le cui procedure di affidamentosiano avviate entro il 30 settembre 2020.

Si è ritenuto che il predetto termine del30 settembre 2020 abbia subìto gli effettidei differimenti contenuti nei recenti inter-venti normativi d’urgenza adottati per farfronte all’emergenza pandemica da COVID-19, trattandosi – a differenza di quelloprevisto dal comma 1 della disposizione incommento – di un termine entro cui l’am-ministrazione è chiamata a compire unaspecifica attività procedimentale (avvio delleprocedure di affidamento delle opere). Nonè parso infatti alla competente amministra-zione che vi fossero ragioni per escludereche la fattispecie rientrasse nella disciplinaemergenziale della sospensione dei termininei procedimenti amministrativi di cui al-l’articolo 103, comma 1, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Infatti, l’ampiezza applicativa della pre-detta norma emergenziale, per la quale « aifini del computo dei termini ordinatori operentori, propedeutici, endoprocedimen-tali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgi-

mento di procedimenti amministrativi suistanza di parte o d’ufficio, pendenti alladata del 23 febbraio 2020 o iniziati succes-sivamente a tale data, non si tiene conto delperiodo compreso tra la medesima data equella del 15 aprile 2020 » (termine que-st’ultimo prorogato al 15 maggio 2020 dal-l’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8aprile 2020, n. 23), induce a ritenere cheanche rispetto al termine dell’articolo 7,comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018,entro il quale l’amministrazione peniten-ziaria deve provvedere ad affidare le pro-cedure programmate e concordate con ilMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, non debba essere computata la pa-rentesi temporale tra il 23 febbraio e il 15maggio 2020, nella quale, come pare evi-dente, secondo la ratio della norma disospensione, il personale tecnico del Dipar-timento dell’amministrazione penitenziarianon ha potuto provvedere, al pari di altri,agli adempimenti procedurali che devonopoter condurre all’affidamento delle opere.

Computando la sospensione richiamata,il temine del 30 settembre 2020 fissatodalla norma è scaduto il 22 dicembre 2020.

È necessario rilevare che è stato adot-tato dall’amministrazione penitenziaria, nelmarzo 2019, un piano finanziario per laprogettazione e realizzazione di 25 nuovipadiglioni detentivi modulari a media sicu-rezza, da 120 posti cadauno, per comples-sivi 3.000 nuovi posti detentivi, da costruirein aree libere disponibili intra moenia pressocomplessi penitenziari già attivi.

Sono stati già avviati procedimenti per12 moduli relativamente agli istituti peni-tenziari di Santa Maria Capua Vetere (2moduli), Perugia (2 moduli), Rovigo (2 mo-duli), Civitavecchia (l modulo), Viterbo (1modulo), Vigevano (1 modulo), Monza (1modulo), Asti (1 modulo) e Napoli Secon-digliano (1 modulo).

Va considerato che, in base alle attualidisponibilità finanziarie sul cap. 7300, ilcompetente ufficio dell’amministrazione pe-nitenziaria sta concentrando le proprie at-tività tecnico-amministrative sui procedi-menti relativi ai suindicati 8 moduli pressogli istituti penitenziari indicati, per la rea-

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lizzazione di complessivi 960 nuovi postidetentivi.

Allo stato risultano già ultimati i pro-getti preliminari di fattibilità per otto nuovipadiglioni da realizzare negli istituti peni-tenziari di Asti, Vigevano, Rovigo, Perugia,Viterbo, Civitavecchia, Santa Maria CapuaVetere e Napoli Secondigliano; per 5 diquesti le progettazioni di livello definitivo èstata avviata la verifica progettuale da partedei soggetti qualificati, esterni all’ammini-strazione appaltante, secondo quanto pre-visto dalla vigente normativa. Per gli altri 3l’avvio della verifica avverrà a breve.

Pertanto, anche in considerazione delperdurare dell’emergenza pandemica da CO-VID-19, che senza dubbio ha rallentato erallenterà le successive attività, pur es-sendo la fase di progettazione molto avan-zata, e tenuto conto dell’intervento straor-dinario per il potenziamento infrastruttu-rale degli istituti penitenziari del Ministerodella giustizia per cui vi è autorizzazione dispesa nello stesso articolo 26 del disegno dilegge di bilancio, si rende necessario noninterrompere l’attività amministrativa degliuffici tecnici dell’amministrazione peniten-ziaria in materia di edilizia carceraria – asupporto della più ampia competenza delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti – prorogando di un anno il terminedel 30 settembre 2020 (differito al 22 di-cembre per effetto delle sospensioni dispo-ste dalla disciplina emergenziale anti COVID-19) entro il quale avviare le procedure diaffidamento delle opere per le quali, ap-punto, è stata attribuita la competenza alpersonale tecnico dell’amministrazione pe-nitenziaria dal citato articolo 7 del decreto-legge n. 135 del 2018.

Art. 9. (Proroga di termini in materia dicompetenza della difesa)

Comma 1. La legge 30 giugno 2009,n. 85, che ha previsto l’istituzione dellabanca dati nazionale del DNA e del labo-ratorio centrale per la banca dati nazionaledel DNA, all’articolo 17 ha regolato il tra-sferimento all’interno della banca dati deiprofili del DNA ricavati da reperti acquisitinel corso di procedimenti penali anterior-

mente alla data di entrata in vigore dellalegge (14 luglio 2009) da parte delle Forzedi polizia.

In tale quadro, a legislazione vigente,entro il 31 dicembre 2020 dovranno termi-nare le attività di inserimento, per l' Armadei carabinieri, dei dati conservati nel si-stema CC-DNA del Raggruppamento cara-binieri investigazioni scientifiche.

Attualmente, il numero complessivo deiprofili genetici ignoti – riferiti all’articolo17 – che i reparti investigazioni scientifichedi Roma, Parma, Messina e Cagliari devonoancora immettere nella banca dati nazio-nale dei profili del DNA è pari a circa 3.000dati, tenuto anche conto delle difficoltàavute nella gestione dei flussi informatici edello scambio dei dati nella particolarecongiuntura pandemica dovuta al COVID-19.

Lo spirare del termine previsto dall’ar-ticolo 17, in mancanza del completo tra-sferimento di tutti i profili presenti nelsistema CC-DNA, determinerebbe la per-dita di un patrimonio informativo fonda-mentale, indispensabile per il positivo esitodelle attività investigative, anche con rife-rimento a procedimenti penali risalenti neltempo e relativi a casi giudiziari ancorairrisolti.

La disposizione, consentendo di proro-gare al 31 dicembre 2021 le attività diinserimento dati DNA, è funzionale a sal-vaguardare tale patrimonio nel pieno ri-spetto delle procedure di alimentazione edelle garanzie previste dall’impianto dellanormativa vigente.

Comma 2. La disposizione, che non com-porta oneri, ha lo scopo di consentire al-l’Agenzia industrie Difesa di proseguire losvolgimento delle attività istituzionali nellemore del riordino della normativa concer-nente i presupposti per l’iscrizione nel Re-gistro nazionale delle imprese, di cui all’ar-ticolo 44, comma 1, del codice di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Atal fine, l’iscrizione dell’Agenzia nel pre-detto registro è prorogata al 31 dicembre2021 e, conseguentemente, l’Agenzia stessacontinua ad operare secondo quanto sta-bilito dall’articolo 30, primo comma, dellalegge 18 aprile 1975, n. 110, e dall’articolo

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16 del testo unico delle leggi di pubblicasicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773. La proroga dell’iscrizione sirende necessaria al fine di salvaguardare lafunzionalità dell’Agenzia nelle more di unarevisione delle normativa che dovrà preve-dere, in linea di continuità con la clausolacontemplata dall’articolo 30 della legge 18aprile 1975, n. 110, a favore delle Forzearmate e degli altri Corpi armati delloStato, che l’Agenzia industrie Difesa, per losvolgimento delle attività istituzionali e perl’iscrizione al Registro nazionale delle im-prese operanti nel settore dei materiali diarmamento, di cui al comma 1 dell’articolo44 del citato codice di cui al decreto legi-slativo n. 66 del 2010, sia esentata dall’ob-bligo di munirsi delle licenze previste dagliarticoli 28 (fabbricazione e vendita di armi),46 e 47 (fabbricazione di esplosivi e polveripiriche) del testo unico delle leggi di pub-blica sicurezza, di cui al regio decreto 18giugno 1931, n. 773. L’esenzione, che ha giàriscontrato il parere favorevole delle am-ministrazioni interessate e i cui contenutisono stati approvati dalle Commissioni 5a e6a riunite del Senato durante la votazionedi un emendamento al disegno di legge diconversione in legge del decreto-legge 28ottobre 2020, n. 137, recante « Ulteriorimisure urgenti in materia di tutela dellasalute, sostegno ai lavoratori e alle imprese,giustizia e sicurezza, connesse all’emer-genza epidemiologica da COVID-19 », trovala ratio nel fatto che l’Agenzia industrieDifesa è un ente sottoposto alla vigilanzadel Ministero della difesa, circostanza cherende superflua la verifica sul possesso deirequisiti soggettivi richiesti per lo svolgi-mento di tale attività economica.

L’Agenzia industrie Difesa, infatti, è unente con personalità giuridica di dirittopubblico istituito dall’articolo 22 del de-creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, qualestrumento per la razionalizzazione e l’am-modernamento delle unità industriali delMinistero della difesa. Essa opera secondocriteri imprenditoriali sotto la vigilanza delMinistro della difesa, con la « missione » direalizzare il processo di risanamento delsistema produttivo costituito dai seguentistabilimenti industriali che le sono stati

assegnati in gestione con decreti del Mini-stro della difesa: Stabilimento militare ri-pristini e recuperi del munizionamento diNoceto; Stabilimento militare del munizio-namento terrestre di Baiano di Spoleto;Stabilimento militare propellenti di Fon-tana Liri; Stabilimento militare spolette diTorre Annunziata; Stabilimento chimico far-maceutico Militare di Firenze; Stabili-mento produzione cordami di Castellam-mare di Stabia; Arsenale di Messina; Sta-bilimento grafico di Gaeta (ridenominatoCentro di dematerializzazione e conserva-zione unico della Difesa (« Ce. De. C.U. »);Stabilimento militare pirotecnico di Capua.

Art. 10. (Proroga di termini in materia diagricoltura)

Comma 1. Con l’entrata in vigore deldecreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 set-tembre 2020, n. 120, recante « Misure ur-genti per la semplificazione e l’innovazionedigitale », tutti gli organismi autorizzati adespletare le funzioni di controllo e certifi-cazione dei vini a dnominazione di origineprotetta (DOP) e indicazione geografica pro-tetta (IGP) devono accreditarsi in base allanorma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012;quindi anche quelli di natura pubblica, cheprima dell’entrata in vigore della normanon avevano questo obbligo.

In particolare, l’articolo 64, comma 2,della legge 12 dicembre 2016, n. 238, comenovellato dall’articolo 43-ter, comma 2, let-tera f), del predetto decreto-legge n. 76 del2020 stabilisce che « Gli organismi di con-trollo devono essere accreditati in base allanorma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 ein ogni caso alla sua versione più aggior-nata. Gli organismi di controllo esistentiaventi natura pubblica devono adeguarsi atale norma entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione ».

Pertanto, per proseguire nell’espleta-mento delle funzioni di controllo e certifi-cazione dei vini a DOP e IGP, autorizzatedal Dipartimento dell’Ispettorato centraledella tutela della qualità e repressione frodidei prodotti agroalimentari del Ministero

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delle politiche agricole alimentari e fore-stali, tutti gli organismi di controllo aventinatura pubblica dovranno essere accredi-tati in base alla norma sopra citata entro il15 marzo 2021 (sei mesi dalla data dientrata in vigore del menzionato provvedi-mento legislativo).

Al momento gli organismi di controllopubblici interessati dal provvedimento sono19 (uno era già accreditato prima dell’en-trata in vigore della richiamata norma); diquesti solo 4 (di cui tre camere di com-mercio) hanno già attivato le procedurenecessarie per ottenere l’accreditamento inbase alla norma UNI CEI EN ISO/IEC17065:2012.

A tale riguardo, va aggiunto che è tut-tora in itinere la riforma complessiva dellecamere di commercio, che prevede la ri-duzione complessiva delle stesse medianteaccorpamento, e in alcuni casi è stato rap-presentato che risulta problematico il cor-retto prosieguo delle singole attività pro-dromiche all’accreditamento, in quanto, unavolta completato l’accorpamento, il perso-nale coinvolto, le denominazioni da con-trollare e la struttura da utilizzare sarannosicuramente diverse da quelle attuali dellesingole camere che saranno oggetto di va-lutazione da parte dell’ACCREDIA, Enteunico nazionale di accreditamento, ai finidell’accertamento della conformità allanorma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.Quindi, solo con l’istituzione di un nuovoente camerale, soggetto giuridico distintodalle singole camere di commercio accor-patesi, può essere efficacemente attivatol’iter di accreditamento.

A questo proposito, è utile rappresen-tare che il tempo medio per conseguirel’accreditamento è di circa cinque mesidalla presentazione della domanda, qua-lora non vi siano problemi nella fase divalutazione da parte dell’ACCREDIA con-seguenti alla capacità del soggetto richie-dente di adeguarsi a quanto richiesto dalsuddetto Ente unico di accreditamento.

In breve ecco la descrizione del pro-cesso:

una volta verificato il possesso di tuttii documenti necessari, si procede nel modoseguente:

a) presentazione della domanda daparte dell’ente interessato;

b) verifica da parte dell’ente AC-CREDIA del possesso della documenta-zione necessaria presentata unitamente alladomanda;

c) invio al soggetto richiedente del-l’offerta contrattuale, che deve essere con-trofirmata per accettazione;

d) avvio dell’esame documentale;

e) organizzazione ed effettuazionedella visita in sede presso l’organismo;

f) effettuazione di una o più verifi-che in accompagnamento (eventuale);

g) discussione sulla concessione del-l’accreditamento, nel comitato settorialecompetente, con relativa deliberazione.

Il passaggio a ciascuna fase successivapresuppone che quella precedente si siaconclusa positivamente (non ci può esseresovrapposizione).

Per quanto sopra, la modifica legislativadi proroga sino al 31 dicembre 2021 (epertanto di ulteriori nove mesi rispetto altermine di sei mesi originariamente previ-sto per conseguire l’accreditamento) è ne-cessaria per evitare la revoca, a decorreredal 16 marzo 2021, delle autorizzazionirilasciate agli organismi pubblici che entrotale data non riusciranno a completarel’iter procedimentale necessario a conse-guire l’accreditamento, con il rischio dilasciare numerosi vini a denominazioneprotetta e a indicazione geografica protetta,tra le 143 denominazioni attualmente con-trollate e certificate dagli Organismi pub-blici, sprovvisti dell’organismo preposto allaverifica del rispetto del disciplinare di pro-duzione.

Il termine di quindici mesi appare, in-vece, congruo in relazione alla durata delprocesso di accreditamento, anche in con-

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siderazione dei necessari prodromici pas-saggi burocratici e decisionali, che gli entiinteressati, per la loro natura pubblica,sono tenuti a percorrere, primo tra tuttiquello relativo allo stanziamento delle ri-sorse finanziarie necessarie.

Comma 2. Come noto l’Ente per lo svi-luppo dell’irrigazione e la trasformazionefondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EI-PLI) è in liquidazione dal 2011, per effettodi quanto previsto dall’articolo 21, comma10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne hadichiarato la soppressione, prevedendo, alcomma 11, la costituzione di una nuovasocietà cui vengono trasferite le relativefunzioni. I Ministeri coinvolti nella defini-zione del nuovo soggetto gestore hannoavviato nel 2020 la fase conclusiva peraddivenire alla costituzione, al fine di ri-solvere definitivamente i problemi relativiall’ente in liquidazione da ormai nove anni.Assumono particolare rilievo, in tale con-testo, le questioni riguardanti il personale atempo determinato, il cui utilizzo si è in-crementato notevolmente nel corso dellaliquidazione, in considerazione della pre-visione normativa del citato articolo 21 cheaffida la gestione del servizio all’ente finoalla costituzione della nuova società.

Ad oggi risultano 148 risorse comples-sive in servizio presso l’Ente, di cui 71 concontratto a tempo indeterminato e 46 concontratto a tempo determinato inquadratein base al contratto collettivo nazionale dilavoro degli enti pubblici non economici, e31 con contratto a tempo indeterminatoinquadrate in base al contratto collettivonazionale di lavoro del settore idraulicoforestale.

In particolare delle 46 risorse assunte atempo determinato a seguito di regolariprocedure di selezione pubblica svoltesi trail 2016 ed il 2019, vi sono 6 impiegatiamministrativi, 30 impiegati tecnici e 10professionisti, di cui 7 con qualifica tecnica(ingegneri e architetti) e 3 avvocati. Talirisorse hanno assunto particolare rilevanzain considerazione della necessità di soppe-rire alla mancanza di personale dovuta alprogressivo collocamento in quiescenza del

personale in servizio a tempo indetermi-nato.

Nello specifico le risorse impiegate pressogli uffici amministrativi garantiscono l’e-spletamento degli adempimenti attinenti allagestione ordinaria e al contempo essenzialedell’Ente, con particolare riferimento allagestione del personale, della contabilità,della segreteria e del protocollo, mentre i 3professionisti avvocati sono dedicati allagestione del pesantissimo ed articolato con-tenzioso che interessa l’Ente, nonché adassicurare la necessaria assistenza giuri-dica per le complesse attività amministra-tive dell’Ente e nell’ambito delle gare diappalto e dei procedimenti amministrativi.

I 30 impiegati tecnici assicurano la do-tazione minima per la gestione e il presidiosulle 24 ore nonché la manutenzione ordi-naria degli impianti; i professionisti tecniciassicurano le numerose e diversificate fun-zioni tecniche inerenti ai medesimi im-pianti e infrastrutture (progettazione, dire-zione dei lavori, sicurezza), oltre a ruoli diresponsabilità legati alla gestione di invasie traverse (responsabili di esercizio delletraverse e sostituti dell’ingegnere responsa-bile sulle dighe).

Sul piano generale, tali figure sono fun-zionali al rispetto delle cogenti prescrizionidella Direzione vigilanza dighe del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti(cui l’Ente ha l’obbligo di attenersi) assicu-rando l’erogazione, senza soluzione di con-tinuità, di un pubblico servizio e la salva-guardia della pubblica incolumità e di tu-tela ambientale laddove ricorrano le con-dizioni. A tal riguardo deve darsi atto cheallo stato vi sono solo due figure di pro-fessionisti ingegneri con rapporto di lavoroa tempo indeterminato, i quali, stante lavalenza dimensionale e l’ampiezza dei ter-ritori di dislocazione di tutti impianti ge-stiti, per concreti motivi sia logistici cheorganizzativi non sono in grado di occu-parsi da soli delle obbligatorie funzioni diresponsabili di esercizio previste per cia-scun impianto, funzioni che, pertanto, adoggi sono rivestite anche dai professionistitecnici a tempo determinato.

Per quanto attiene più specificamentealla contrattualizzazione a tempo determi-

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nato delle figure dei tecnici « professioni-sti » la stessa si è resa altresì necessaria perconsentire di effettuare interventi finaliz-zati all’efficientamento degli impianti (an-che nel su descritto contesto delle prescri-zioni tecniche sancite nei verbali di visita divigilanza ex articolo 11 del decreto delPresidente della Repubblica n. 1363 del1959 e degli incontri tecnici presso il Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti,durante i quali è stata prospettata all’Enteanche l’ipotesi di chiusura di impianti re-alizzati da decenni e mai avviati all’eserci-zio), ed a porre in essere indispensabiliattività di progettazione funzionale alla ma-nutenzione ordinaria e finanche straordi-naria degli impianti.

Non può tralasciarsi che molte dellemedesime risorse, sono impegnate altresìnei ruoli di RUP, Direttore dei Lavori, CSPe CSE, RSPP, ricoprendo funzioni disposteper legge.

L’ente si è avvalso negli anni, nel ri-spetto della normativa vigente in materia dipubblico impiego, delle facoltà di rinnovocontrattuale previste da tale normativa alfine di salvaguardare le professionalità giàformate sulle pregnanti materie e attivitàspecifiche dell’EIPLI, per perseguire obiet-tivi di efficienza della gestione.

In questo particolare contesto, aggra-vato dalle restrizioni procedurali impostedalle misure di contenimento dell’emer-genza sanitaria da COVID-19, anche dellapotenziale prossima definizione delle atti-vità di liquidazione dell’EIPLI e costitu-zione della nuova società che subentreràinteramente nelle funzioni dello stesso Ente,pare opportuno e ispirato a princìpi dieconomicità della gestione pubblica, evitareall’Ente di procedere alla selezione di nuovopersonale in sostituzione di personale concontratto in scadenza, prorogando i con-tratti a tempo determinato esistenti, in sca-denza entro il 21 giugno 2021 (alcuni con-tratti scadono a fine 2020, altri tra gennaio2021 e il 21 giugno 2021) fino al 31 dicem-bre 2021, onde consentire la definizionedell’iter di costituzione della nuova societàed evitare pregiudizi ovvero interruzioninella erogazione del servizio, in modo chesarà quest’ultima a procedere alla defini-

zione delle politiche di gestione dei fabbi-sogni di personale nel rispetto delle nor-mative vigenti.

Proprio in considerazione della neces-sità di assicurare la funzionalità dell’Entecon le risorse umane al momento disponi-bili, e nelle more della definizione del pro-cedimento di trasformazione, si prevede, alcomma 3, che all’onere derivante dalla pro-roga dei contratti a tempo determinatol’Ente provveda nei limiti delle risorse di-sponibili a legislazione vigente.

Comma 4. La disposizione intervienesull’articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito,con modificazioni, dalla legge 1° dicembre2018, n. 132, prevedendo la proroga deltermine di efficacia dell’esonero dall’ob-bligo di deposito di documentazione di cuiall’articolo 83, comma 3-bis, e dall’acqui-sizione dell’informativa di cui all’articolo91, comma 1-bis, del codice di cui al de-creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,fino al 31 dicembre 2021.

Il legislatore si è già occupato, a finiantimafia, dei titolari di terreni agricoli cheaccedono ai fondi europei.

In primo luogo, occorre infatti ricordareche l’articolo 28, comma 1, della leggen. 161 del 2017, nel riformare il codice dicui al decreto legislativo n. 159 del 2011,ne ha modificato l’articolo 91, introdu-cendo l’obbligo di presentare l’informa-zione antimafia a carico dei beneficiari diuna concessione di terreni agricoli dema-niali che ricadono nell’ambito dei regimi disostegno previsti dalla politica agricola co-mune, a prescindere dal loro valore com-plessivo, e dei titolari di terreni agricoli, aqualunque titolo acquisiti, che usufrui-scono di fondi europei.

Il predetto articolo 28, comma 1, è en-trato in vigore il 19 novembre 2017.

L’articolo 19-terdecies del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148, convertito, conmodificazioni dalla legge 1 dicembre 2017,n. 172, ha successivamente modificato l’ar-ticolo 91 del predetto decreto legislativon. 159 del 2011, prevedendo che l’obbligodi informazione antimafia per i titolari diterreni agricoli, a qualunque titolo acqui-siti, che usufruiscono di fondi europei si

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applichi solo in caso di fondi di importosuperiore a euro 5.000.

In seguito, con l’articolo 1, comma 1142,della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (leggedi bilancio 2018), il legislatore ha esclusoche debbano presentare l’informazione an-timafia coloro che hanno inoltrato la do-manda per accedere ai fondi europei – aprescindere dall’entità dei fondi richiesti –prima del 19 novembre 2017, data di en-trata in vigore della riforma; nonché esclusodall’obbligo di presentare l’informazioneantimafia, fino al 31 dicembre 2018, coloroche usufruiscono di fondi europei di am-montare pari o inferiore a euro 25.000.

Il predetto termine era stato poi fissatoal 31 dicembre 2019 con il comma 1-bisdell’articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre2018, n. 113, convertito, con modificazioni,dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Fin da subito la norma ha mostratodelle criticità, per la mole di informazioni,documenti e pratiche che avrebbe gene-rato, onde già in sede di conversione deldecreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, si èritenuto, vista la complessità dell’obbligointrodotto, di escludere da tale adempi-mento le erogazioni relative a terreni agri-coli che usufruiscono di importi non supe-riori a 25.000.

Il predetto comma 1-bis dell’articolo 24del decreto-legge n. 113 del 2018 ha pre-visto infatti che « Le disposizioni degli ar-ticoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis,del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, limitatamente ai terreni agricoliche usufruiscono di fondi europei per im-porti non superiori a 25.000 euro, non siapplicano fino al 31 dicembre 2019 ».

Con l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito,con modificazioni, dalla legge 28 febbraio2020, n. 8, il termine del 31 dicembre 2019è stato sostituito con quello del 31 dicem-bre 2020.

Come emerso nell’istruttoria, le dispo-sizioni del codice antimafia, come modifi-cate nel 2017, hanno determinato un im-patto operativo di rilevante portata sull’at-tività di erogazione dei contributi da partedegli organismi pagatori, atteso l’incre-mento delle richieste di documentazione

antimafia alle prefetture competenti pro-dotto dalla normativa sopravvenuta. Taleincremento è dovuto all’aumento del nu-mero di soggetti che sono tenuti a renderele previste dichiarazioni sostitutive, ai finidella consultazione della banca nazionaleunica (BDNA).

In riferimento alla sola AGEA, il nu-mero di procedimenti (dato 2020) che ri-chiedono la certificazione antimafia è pari,annualmente, a circa 60.000, con la conse-guenza che il numero complessivo dei sog-getti da controllare può essere quantificatoin circa 240.000 (le verifiche vanno, infatti,estese anche ai familiari e ai conviventi deisoggetti richiedenti).

Residuano pertanto le ragioni di ur-genza di proroga al 31 dicembre 2021 deltermine da ultimo prorogato e di immi-nente scadenza, al fine di evitare l’ingorgoulteriore.

Comma 5. A seguito della liberalizza-zione del mercato comunitario dello zuc-chero, con l’abolizione del sistema dellequote dal 1° ottobre 2017, è stato registratoun consistente aumento di produzione, cheha generato un eccesso di offerta e unaconseguente diminuzione delle quotazionidi mercato dello zucchero che hanno rag-giunto valori minimi, molto al di sotto delprezzo di riferimento unionale, pari a 404euro per tonnellata.

Questo scenario, molto preoccupante so-prattutto per l’Italia, le cui imprese ope-rano con costi di produzione nettamentesuperiori rispetto ai principali competitoriinternazionali, è aggravato da un esuberodi produzione dei principali operatori alivello internazionale, come in India, Thai-landia e Brasile, che in questi anni hannoaumentato in modo consistente le rispettiveproduzioni.

A ciò si aggiungano, a livello italiano, gliinevitabili effetti negativi che la cosiddetta« Sugar tax » arrecherà al settore, già insofferenza per le citate condizioni di mer-cato, e della generalizzata situazione dicrisi provocata dalla diffusione del corona-virus, le cui aree di maggior contagio cor-rispondono proprio con l’areale di produ-zione della barbabietola da zucchero e di

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localizzazione dei relativi stabilimenti ditrasformazione.

In Italia, infatti, a seguito della profondaristrutturazione del settore avviata con lariforma del 2006 (regolamento (CE) n. 320/2006 e seguenti), operano solo due zucche-rifici, che garantiscono normalmente unaproduzione di circa 250.000 tonnellate, ingrado quindi di soddisfare il fabbisognonazionale, pari a circa 1.600.000 tonnellate,solo per il 16 per cento. A fronte di talesituazione, il Governo ha ripetutamenterichiesto alla Commissione europea di at-tivare idonee misure di sostegno al settore,al fine di evitare il rischio di abbandonodell’attività produttiva.

In risposta a tali sollecitazioni, la Com-missione ha attivato un gruppo di lavoro dialto livello, il cui mandato si è concluso nelgiugno 2019 con un documento program-matorio, in cui sono previste anche speci-fiche azioni di sostegno al settore, da atti-vare da parte degli Stati membri interessatiper scongiurare il rischio di chiusura deglistabilimenti e il conseguente abbandonodell’attività produttiva.

In tale contesto, si inserisce la proble-matica legata al contenzioso con la Com-missione europea, avviato nel 2015, marelativo alla ristrutturazione dell’industriasaccarifera del 2006 e, in particolare, almancato abbattimento di alcuni silos dimagazzinaggio di zucchero, ritenuti diret-tamente connessi alla produzione. Tale con-testazione ha portato gli organi comunitaria considerare una ristrutturazione parzialeinvece che completa, con conseguente ri-duzione del 25 per cento di quanto versatoalle imprese (decisione 16 gennaio 2015,Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 23gennaio 2015 L 16). La decisione è stataimpugnata dall’Italia innanzi al Tribunaledi prima istanza dell’Unione europea, ilquale ha respinto il ricorso con sentenzadel 12 marzo 2019; sentenza ulteriormenteconfermata dall’ordinanza della Corte digiustizia dell’Unione europea del 2 aprile2020 C-390/19.

A seguito della decisione comunitaria direttifica finanziaria, l’AGEA ha avviato un’i-niziativa di recupero nei confronti delleimprese saccarifere per un ammontare iden-

tico a quello escluso dal finanziamento,complessivamente pari a euro 90.498.735,16.

Tale iniziativa dell’AGEA ha dato luogoad ulteriori contenziosi, volti ad accertaredapprima la legittimità dell’azione e, suc-cessivamente, la concreta imputabilità aibeneficiari medesimi degli importi dei re-cuperi di cui alla citata decisione dellaCommissione. Il tribunale amministrativoregionale ha respinto i ricorsi. Attualmenteè pendente il giudizio dinanzi al Consigliodi Stato, proposto da una delle impresebeneficiarie dei contributi integrali.

Le aziende italiane lamentano una pe-santissima disparità di trattamento rispettoalle aziende di altri Paesi coinvolti; in par-ticolare la Slovenia, che con uno specificoprovvedimento del 4 febbraio 2015,n. 3302025/2007/184, adottato dall’Agenziaper i mercati agricoli e lo sviluppo ruraledella Repubblica slovena, ha direttamentearchiviato la procedura di recupero prefi-gurata nei confronti delle imprese saccari-fere.

Tenuto conto di quanto previsto dall’ar-ticolo 1, comma 6, del regolamento (UE)702/2014, che esclude la possibilità di in-tervenire nei confronti delle imprese indifficoltà, resa ancora più pressante dal-l’impatto generato dal perdurare nella pan-demia da COVID-19, e per consentire diripristinare una situazione di equilibrio dalpunto di vista della concorrenza tra im-prese operanti nei diversi Stati membri, ladisposizione in epigrafe prescrive la pro-roga della disposizione che prevede la so-spensione di tutti i procedimenti che ab-biano quale effetto quello di ottenere ilsoddisfacimento, nei confronti dei soggettibeneficiari degli aiuti summenzionati, deldiritto di rivalsa dello Stato per l’obbliga-zione discendente dalla decisione di esecu-zione innanzi citata, fino all’accertamentodefinitivo dell’obbligo a carico dei predettibeneficiari e comunque sino al 31 marzo2021.

Comma 6. Con riferimento all’esonerocontributivo, riconosciuto agli imprenditoriagricoli professionali, ai coltivatori diretti,ai mezzadri e ai coloni sulla contribuzionedovuta per il mese di novembre 2020 e peril mese di dicembre 2020, nella misura

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prevista rispettivamente dagli articoli 16 e16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,n. 137 convertito, con modificazioni, dallalegge 18 dicembre 2020, n. 176, la dispo-sizione in oggetto persegue il fine di con-sentire che la rideterminazione degli im-porti dovuti venga effettuata dall’ente pre-videnziale, sulla base delle istanze obbliga-torie presentate dai contribuenti, e quindidispone che la rata contributiva in sca-denza il 16 gennaio 2021 sia sospesa finoalla data in cui l’ente previdenziale abbiacompletato la nuova tariffazione degli im-porti contributivi dovuti dai soggetti chehanno richiesto l’applicazione del suddettoesonero contributivo e comunque non oltreil 16 febbraio 2021. La temporanea sospen-sione della quarta rata contributiva perl’anno 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021,si rende necessaria per rendere fruibili inmodo effettivo le misure di esonero con-tributivo previste dai cosiddetti « decretiristori » a favore di coltivatori diretti eimprenditori agricoli professionali, senzaesporre gli stessi soggetti al rischio di ef-fettuare i dovuti versamenti contributividopo avere effettuato autonomamente leoperazioni di ricalcolo, anziché procederesulla base della nuova emissione di appositimodelli F24 da parte dell’ente previden-ziale, il quale soltanto dispone di tutti i daticompleti e aggiornati circa le posizioni con-tributive delle singole aziende.

Si vuole pertanto scongiurare il rischioche le operazioni di ricalcolo, eseguite inproprio dai contribuenti senza il consuetoausilio istituzionale dell’ente riscossore, ri-sultino verosimilmente approssimative o noncorrette, esponendo gli stessi contribuentiche il legislatore ha voluto sostenere etutelare nell’attuale momento di crisi do-vuta alla pandemia al grave rischio di suc-cessive contestazioni per irregolarità con-tributive da parte del medesimo ente ri-scossore.

D’altra parte va rilevato che l’INPS nonha potuto provvedere finora alla suddettanuova tariffazione in quanto la normativaprevede l’effettuazione di diversi passaggi,che richiedono una tempistica obbligata: sidevono inoltrare all’Ente previdenziale ap-posite domande telematiche, che devono

rendersi disponibili da parte dell’Istituto;deve calcolarsi l’esatta misura dell’esonerospettante pari ad un dodicesimo della con-tribuzione dovuta per l’anno 2020, relati-vamente ai mesi interessati dall’esonero,con esclusione dei premi e contributi do-vuti all’INAIL, in relazione alla fascia direddito in cui si colloca l’azienda e allatipologia del lavoratore; per i lavoratoriautonomi per i quali la contribuzione pre-videnziale ed assistenziale relativa al mesedi novembre 2020 è dovuta in misura ri-dotta, l’importo relativo all’esonero da de-trarre dalla rata di novembre deve essereridotto alla medesima misura, essendo l’e-sonero riconosciuto solo nei limiti dellacontribuzione dovuta al netto di altre age-volazioni o riduzioni delle aliquote di fi-nanziamento della previdenza obbligatoria,previsti dalla normativa vigente e spettantinel periodo di riferimento dell’esonero; l’e-sonero è riconosciuto nel rispetto delladisciplina dell’Unione europea in materiadi aiuti di Stato, il che richiede una pre-ventiva autodichiarazione del richiedenterelativamente agli aiuti di cui è complessi-vamente beneficiario, da far pervenire al-l’ente previdenziale.

Art. 11. (Proroga di termini in materia dicompetenza del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali)

Comma 1. L’articolo 43 del codice di cuial decreto legislativo n. 117 del 2017 pre-vede che le società di mutuo soccorso esi-stenti alla data di entrata in vigore delmedesimo codice possono, entro tre annida tale data, trasformarsi in associazionidel Terzo settore o in associazioni di pro-mozione sociale, mantenendo, contraria-mente a quanto previsto dall’articolo 8,comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818,il proprio patrimonio. Si tratta di unadisposizione di favore diretta ad accompa-gnare il processo di volontaria evoluzionedi un’antica categoria giuridica, le societàdi mutuo soccorso, verso nuove formuleorganizzative, ove ritenute dai soci mag-giormente funzionali al perseguimento delloscopo statutario. Al fine di non disincenti-vare tali processi, la citata disposizione non

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fa scattare, per effetto della perdita dellaqualifica di società di mutuo soccorso con-seguente all’avvenuta trasformazione, l’ob-bligo di devoluzione del patrimonio versoaltre società di mutuo soccorso, verso ifondi mutualistici o verso l’erario pubblico,secondo quanto previsto dall’articolo 8,comma 3, della legge n. 3818 del 1886, chedisciplina le società in parola, per effettodel rinvio ad essa operato dall’articolo 42del codice del Terzo settore.

Tuttavia, poiché a seguito della pubbli-cazione del decreto ministeriale 15 settem-bre 2020, adottato in attuazione dell’arti-colo 53 del decreto legislativo n. 117 del2017, recante la disciplina di dettaglio delfunzionamento del registro unico nazionaledel Terzo settore (RUNTS), lo stesso diverràoperativo a partire da aprile 2021, si pro-pone di differire il termine entro il quale lesocietà di mutuo soccorso possono perfe-zionare la trasformazione in associazionidi promozione sociale o in associazioni delterzo settore, anche a garanzia dell’effetti-vità della scelta organizzativa: difatti, poi-ché la categoria di associazione del Terzosettore sarà assumibile solo con l’operati-vità del RUNTS, rientrando essa nella se-zione « altri enti del Terzo settore », di cuiall’articolo 46, comma 1, lettera g), deldecreto legislativo n. 117 del 2017, si ri-tiene congruo fissare detto termine al 31dicembre 2021, in modo da permettere allesocietà di mutuo soccorso di disporre di unarco temporale di otto mesi entro il qualepoter deliberare l’eventuale trasformazione.

Comma 2. La lettera h) del comma 445dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018(Legge di bilancio 2019) ha limitato, ini-zialmente sino al 31 dicembre 2020, lapossibilità di comandare presso altre am-ministrazioni il personale dell’Ispettoratonazionale del lavoro, fatta eccezione per icomandi predisposti presso gli uffici didiretta collaborazione dei Ministri (sonofatti salvi i comandi previsti dall’articolo14, comma 2, del decreto legislativo n. 165del 2001). La presente disposizione intendeprorogare detta limitazione sino al 31 di-cembre 2021 per ragioni legate alla asso-luta carenza di personale presso tutte lesedi dell’Ispettorato, rispetto alla quale non

è possibile immaginare in tempi congruiuna soluzione e pertanto la cosiddetta « op-zione zero », attesa la sospensione o il ral-lentamento delle procedure concorsuali giàautorizzate per implementare gli organici,sia ispettivi sia amministrativi, dell’Agen-zia. Va altresì evidenziato che le iniziativedi comando presso altre amministrazioni –comando cosiddetto d’obbligo al qualequindi l’Ispettorato non può sottrarsi –sono spesso sollecitate dallo stesso perso-nale dell’Ispettorato – e dunque sono nu-mericamente cospicue – in considerazionedel fatto che il trattamento economico delpersonale dell’Agenzia è tra i più bassi nelpanorama delle pubbliche amministra-zioni.

Comma 3. La presente disposizione nor-mativa proroga al 31 dicembre 2021 i lavoridella Commissione tecnica di studio sullaclassificazione e comparazione, a livelloeuropeo e internazionale, della spesa pub-blica nazionale per finalità previdenziali eassistenziali.

La proroga dei lavori si rende necessa-ria a causa dei rallentamenti nella costitu-zione della Commissione e nel conseguenteavvio dei lavori dovuti alla chiusura delleattività istituzionali ordinarie conseguenteall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Comma 4. La presente disposizione nor-mativa proroga al 31 dicembre 2021 i lavoridella Commissione tecnica incaricata distudiare la gravosità delle occupazioni, an-che in relazione all’età anagrafica e allecondizioni soggettive dei lavoratori e dellelavoratrici, anche derivanti dall’esposizioneambientale o diretta ad agenti patogeni.

La proroga dei lavori si rende necessa-ria a causa dei rallentamenti nella costitu-zione della Commissione e nel conseguenteavvio dei lavori dovuti alla chiusura delleattività istituzionali ordinarie conseguenteall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Comma 5. La proposta di proroga deltermine di cui all’articolo 13, comma 2,della legge n. 412 del 1991 è correlataall’introduzione dell’articolo 150 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

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n. 77, che ha ampiamente innovato le mo-dalità di recupero delle prestazioni inde-bite percepite dal sostituito e restituite alsostituto d’imposta, intervenendo diretta-mente sul disposto dell’articolo 10 del testounico delle imposte sui redditi. In confor-mità a tale nuova disposizione normativa laripetizione dell’indebito nei confronti delpercettore deve avere ad oggetto le sommeche questi abbia effettivamente percepitoin eccesso e non più la restituzione diimporti al lordo delle ritenute fiscali, inquanto mai entrate nella sfera patrimo-niale del percettore a decorrere dal 1°gennaio 2020, fatti salvi i rapporti già de-finiti al 19 maggio 2020.

Sotto il profilo operativo con riferi-mento in particolare alle prestazioni pen-sionistiche indebite, l’applicazione di taleregime comporta da parte di questo Istitutouna notevole attività di analisi amministra-tiva e di adeguamento dei programmi dielaborazione esistenti impattanti sull’interoprocesso di ricalcolo delle prestazioni me-desime, per cui la futura messa a regimeavverrà secondo tempi di realizzazione fi-siologicamente sfasati rispetto all’entrata invigore dell’articolo 150.

In tale contesto di riferimento, tra lediverse tipologie di indebiti pensionistici,notevole preoccupazione destano quelli cor-relati a prestazioni collegate al reddito perla speciale disciplina alla quale gli stessisoggiacciono. In merito si richiama l’arti-colo 13, comma 2, della legge n. 412 del1991, secondo cui l’INPS deve procedereannualmente alla verifica delle situazionireddituali dei pensionati, incidenti sullamisura o sul diritto delle prestazioni pen-sionistiche erogate in via provvisoria, e prov-vedere, entro l’anno successivo, al recuperodi quanto eventualmente non spettante. Leverifiche in argomento vengono effettuateattraverso l’elaborazione dei dati redditualimessi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate o derivanti dalle dichiarazioni reddi-tuali rese dai pensionati direttamente o peril tramite di CAF, liberi professionisti ostrutture dell’Istituto. Per le ragioni sopraesposte il ritardo dell’avvio del recuperopregiudicherà la ripetibilità degli indebiti icui dati reddituali rilevanti sono stati ac-

quisiti da questo Istituto nel corso del-l’anno 2019.

Si fa riferimento nello specifico alleposizioni indebite facenti capo alle presta-zioni pensionistiche della Gestione privatageneratesi dalla verifica del diritto e dellamisura delle prestazioni collegate al red-dito relativi all’anno di imposta 2018. Inbase al comma 2 dell’articolo 13 della leggen. 412 del 1991 la notifica degli indebitidovrebbe avvenire sic stantibus rebus nonoltre il termine del 31 dicembre 2020, percui il superamento di detti termini deter-minerà l’impossibilità per questo Istituto diripeterli.

In siffatta ipotesi tale pregiudizio si esten-derà poi alle correlate procedure di sospen-sione, revoca e ripristino delle prestazionimedesime, in conformità a quanto previstodal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2009, n. 14, all’articolo 35,comma 10-bis.

Per quanto sopra è disposta la prorogadel termine di cui all’articolo 13, comma 2,della citata legge n. 412 del 1991 al 31dicembre 2021 ai fini del recupero delleprestazioni indebite della Gestione privata,correlate alle campagne di verifica reddi-tuale relative al periodo d’imposta 2018nonché ai fini delle conseguenti attività disospensione, revoca ed eventuale ripristinodelle prestazioni medesime.

Commi 6, 7 e 8. L’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2017, n. 78, prevede che nei porti nei qualialmeno l’80 per cento della movimenta-zione di merci containerizzate avvenga osia avvenuta negli ultimi cinque anni inmodalità di transhipment e persistano daalmeno cinque anni stati di crisi aziendaleo cessazioni delle attività terminalistiche,in via eccezionale e temporanea, per unperiodo massimo non superiore a quaran-totto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017,è istituita un’Agenzia per la somministra-zione del lavoro in porto e per la riquali-ficazione professionale, nella quale conflui-scono i lavoratori in esubero delle impreseche operano ai sensi dell’articolo 18 dellalegge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate

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alla movimentazione dei container che, alladata del 27 luglio 2016, usufruivano diregimi di sostegno al reddito nelle formedegli ammortizzatori sociali. Ciò al fine disostenere l’occupazione, di accompagnare iprocessi di riconversione industriale delleinfrastrutture portuali e di evitare gravepregiudizio all’operatività e all’efficienza por-tuali.

In attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 sono stateistituite le Agenzie di somministrazione dellavoro portuale e per la qualificazione pro-fessionale dei porti di Taranto e di GioiaTauro (in data 19 giugno 2017 la TarantoPort Workers Agency Srl e in data 27 luglio2017 la Gioia Tauro Port Agency).

Tuttavia, l’effettiva presa in carico deilavoratori è avvenuta dopo un anno didistanza rispetto all’iniziale previsione nor-mativa. Inoltre, l’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19 ha determinato una con-sistente riduzione delle attività economi-che, rallentamento in modo significativol’attività di ricollocamento del personale.

Pertanto, diventa fondamentale, per ilconcreto raggiungimento dello scopo del-l’Agenzia stessa, il superamento del vincolotemporale di quarantotto mesi del menzio-nato decreto-legge.

A tale fine, con la presente disposizionesi prevede una proroga di 6 mesi (ovverosino al 1° luglio 2021) delle attività dell’A-genzia per la somministrazione del lavoroin porto e per la riqualificazione profes-sionale.

Il decreto-legge n. 104 del 2020, all’ar-ticolo 93, commi 3 e 4, ha previsto l’inse-rimento fino al 31 dicembre 2020 neglielenchi delle Agenzie di somministrazionedi lavoro portuale e per la qualificazioneprofessionale dei porti di Taranto e di GioiaTauro, dei lavoratori in esubero di tutte lesocietà, concessionarie e non, che operanonell’area portuale, modificando così l’arti-colo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016,n. 243. In particolare, in base a detta di-sposizione, nel 2017, erano confluiti neglielenchi delle agenzie soltanto i lavoratori inesubero delle imprese che operavano aisensi dell’articolo 18 della legge 28 gennaio1994, n. 84, autorizzate alla movimenta-

zione dei container e che, alla data del 27luglio 2016, usufruivano di regimi di soste-gno al reddito nelle forme degli ammortiz-zatori sociali. Di talché, erano rimasti esclusii lavoratori in esubero dipendenti da tuttele altre imprese operanti nel porto ai sensidell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,n. 84. Ebbene, la modifica contenuta nelcosiddetto « decreto agosto » ha consentitol’iscrizione negli elenchi della Gioia TauroPort Agency di ulteriori 66 lavoratori.

Tanto premesso, in considerazione dellaprevista proroga della durata dell’agenziasi provvede a coordinare detta proroga conle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’ar-ticolo 93 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Comma 9. In ordine alla sospensione deitermini di prescrizione delle contribuzionidi previdenza e di assistenza sociale obbli-gatoria, l’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, ha già previsto che « I termini diprescrizione delle contribuzioni di previ-denza e assistenza sociale obbligatoria dicui all’articolo 3, comma 9, della legge 8agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per ilperiodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno2020 e riprendono a decorrere dalla finedel periodo di sospensione. Ove il decorsoabbia inizio durante il periodo di sospen-sione, l’inizio stesso è differito alla fine delperiodo ».

La finalità della norma ha risposto allanecessità di consentire agli Istituti previ-denziali di disporre di un maggior periododi tempo per l’effettuazione delle notifichedegli atti di recupero e di accertamentoamministrativo nei confronti dei contri-buenti.

Peraltro, occorre rilevare che la situa-zione emergenziale ha inciso anche suitempi e sulle modalità di svolgimento deiservizi di notificazione a mezzo posta (an-che ai sensi dell’articolo 108 del decreto-legge n. 18 del 2020).

Il protrarsi delle misure legislative disospensione rende necessario sospenderedi nuovo il termine della prescrizione finoal 30 giugno 2021. Ciò al fine di escludereche in capo agli uffici postali si possadeterminare un picco di carico gestionale

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conseguente agli invii massivi di atti didiffida e di accertamento con i quali siarilevata l’omessa o non conforme denunciadella contribuzione dovuta a seguito diattività interna di verifica da parte del-l’INPS ovvero sulla base dei dati prove-nienti dalle dichiarazioni fiscali. Tali attiriguardano, in particolare, i soggetti tenutiall’iscrizione nelle Gestioni speciali dei la-voratori autonomi artigiani e commerciantie nella Gestione separata. Infatti, la noti-fica contestuale di atti, che per lo stessocontribuente potrebbe riguardare più an-nualità di contribuzione accertata comedovuta, è destinata a gravare proprio al-cune delle categorie maggiormente colpitedagli effetti della pandemia – artigiani,commercianti e liberi professionisti.

Inoltre, con riguardo all’attività di vigi-lanza documentale svolta dall’INPS, gli attidi accertamento sarebbero indirizzati alleimprese con lavoratori dipendenti che, dauna parte, continuerebbero ad essere de-stinatarie di provvedimenti legislativi di so-stegno per sopperire al grave momento dicrisi conseguente agli eventi epidemiologicie, dall’altra, sarebbero chiamate a provve-dere all’immediato pagamento della contri-buzione richiesta. Circostanza questa chefinirebbe con l’aggravare la situazione diconclamata carenza di liquidità in cui ver-sano le imprese.

In ogni caso, si rappresenta che la ri-proposizione della proposta di sospensionedel decorso dei termini di prescrizione afar data dall’entrata in vigore del decretosino al 30 giugno 2021, a quadro normativovigente, risulterebbe pienamente in lineaanche con gli ultimi interventi governativivolti a differire i termini di notifica dellecartelle di pagamento da parte degli agentidella riscossione e le attività di recuperocoattivo. Analogamente, la sospensione pro-posta consentirebbe all’INPS di procederealla notifica degli atti di diffida e di accer-tamento con una gradualità idonea a ren-dere effettivamente percorribile un pro-cesso di regolarizzazione ad un tempo dif-ferito che si può stimare collocarsi nell’ul-timo trimestre dell’anno 2021 e, nelcontempo la sospensione sarebbe funzio-nale a preservare la tutela del credito pre-

videnziale con un riverbero potenzialmentepositivo sulle entrate contributive.

La disposizione di cui al comma 10prevede la proroga, fino al 31 marzo 2021,dei contratti a tempo determinato dei la-voratori socialmente utili, di pubblica uti-lità e dei lavoratori di cui all’articolo 7 deldecreto legislativo n. 468 del 1997, stipulatinella regione Calabria, al fine di consentireil completamento delle procedure di assun-zione avviate ai sensi dell’articolo 1, comma207, della legge n. 147 del 2013. Dalla di-sposizione derivano oneri quantificati in7,5 milioni di euro, ai quali si provvedemediante corrispondente utilizzo dei Fondispeciali di parte corrente accantonati afavore del Ministero del lavoro e delle po-litiche sociali.

Art. 12. (Proroga di termini in materia disviluppo economico)

Il comma 1 estende al 2021 il riferi-mento temporale di cui al comma 4-sexiesdell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del2009 che, allo stato attuale, limita la pos-sibilità di stipulare contratti di rete concausale di solidarietà al 31 dicembre 2020.

Questo limite temporale osta all’appli-cazione della nuova fattispecie di contrattodi rete, prevista dall’articolo 43-bis del de-creto-legge n. 34 del 2020, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e,in particolare, in relazione all’obiettivo stra-tegico e alle finalità per cui l’istituto è statointrodotto, vale a dire tutelare l’occupa-zione di imprese di filiere colpite da eventidi crisi dichiarati con provvedimento delleautorità competenti.

Infatti, da un lato, è notorio che glieffetti della attuale crisi socio-economicaderivanti dall’emergenza sanitaria non sonodestinati a esaurirsi in pochi mesi (31 di-cembre 2020), essendo in grado di manife-starsi sull’economia nazionale o su deter-minati settori produttivi in un arco tempo-rale più esteso che sicuramente compren-derà i prossimi anni.

Dall’altro, le reti di solidarietà sono statepensate per far fronte a situazioni di crisieconomica che colpiscono imprese di filierea seguito di situazioni di crisi o stati di

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emergenza dichiarati pubblicamente conprovvedimento delle autorità, e non soloquella contingente legata alla pandemia diCOVID-19. La norma che istituisce il con-tratto di rete con causale di solidarietà hainfatti carattere generale e astratto, poten-dosi applicare a qualsiasi situazione di crisiconclamata che produce effetti negativi sultessuto produttivo, e non dovrebbe per-tanto essere temporalmente limitata.

Considerate inoltre le misure emergen-ziali finora disposte a livello nazionale percontrastare e contenere gli effetti dell’epi-demia sul piano sociale ed economico, tracui rientrano anche le misure di integra-zione salariale e il blocco dei licenziamenti,il ricorso allo strumento della rete di soli-darietà per far fronte alla ripresa econo-mica e al mantenimento dei livelli occupa-zionali presso le imprese partecipanti alcontratto potrà manifestare le sue poten-zialità, producendo gli effetti auspicati, soloa partire dal 2021.

Infine, va considerato che l’istituto dellaco-datorialità, che rappresenta uno deglistrumenti principali attraverso cui perse-guire le finalità solidaristiche della nuovafattispecie di contratto di rete, non è an-cora operativo, in attesa che venga ema-nato il DM attuativo previsto dal comma4-septies dell’articolo 3 del decreto-leggen. 5 del 2009 (anch’esso introdotto dallalegge di conversione del decreto-legge « ri-lancio »).

Le considerazioni sopra richiamate mo-tivano l’intervento normativo in esame fi-nalizzato ad estendere, prorogandolo a tuttoil 2021, il termine fissato dal decreto-leggen. 5 del 2009, consentendo alle imprese distipulare reti di solidarietà, in presenza deipresupposti e delle condizioni richieste dallalegge.

Con il comma 2, in considerazione delprotrarsi della situazione emergenziale le-gata alla pandemia di COVID-19, per age-volare il perfezionamento delle richieste dicui all’articolo 85, commi 5 e 6, relative,rispettivamente, all’anticipazione prevista avalere sul fondo di cui all’articolo 79, comma2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal-

l’articolo 202 del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’an-ticipazione prevista a valere sul fondo dicui all’articolo 198 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,si ritiene necessario, nelle more dell’iterautorizzativo ivi previsto, procedere al ri-allineamento del termine del 15 dicembre2020 fissato per la restituzione dell’antici-pazione, in caso di negativo riscontro daparte degli organismi comunitari, con laprevisione di un termine di sei mesi rap-portato alla data di effettiva erogazionedell’anticipazione.

Con il comma 3, si prevede la proroga al30 giugno 2021 del termine di restituzionedel prestito ponte concesso in favore del-l’Alitalia – Società aerea italiana Spa inamministrazione straordinaria e alle altresocietà del medesimo gruppo, anch’esse inamministrazione straordinaria, dall’arti-colo 1, comma 2, del decreto-legge 2 di-cembre 2019, n. 137, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020,n. 2. Detta proroga risulta necessaria afronte della persistente crisi di liquidità edella contrazione dei ricavi delle societàbeneficiarie del finanziamento, rappresen-tata dagli organi della gestione commissa-riale, in considerazione del protrarsi dellostato di emergenza e del permanere di unasituazione di sensibile riduzione del traf-fico aereo dovuta alla crisi sanitaria in atto.

Con il comma 4, infine, viene ampliatala portata applicativa dell’articolo 198 deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, prevedendo che la mi-sura di compensazione dei danni subitidagli operatori nazionali (diversi da quelliprevisti dall’articolo 79, comma 2, del de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, in possesso del prescritto cer-tificato di operatore aereo (COA) in corsodi validità e titolari di licenza di trasportoaereo di passeggeri rilasciati dall’Ente na-zionale dell’aviazione civile, che impieghinoaeromobili con una capacità superiore a 19

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posti) possa essere riconosciuta anche perl’annualità 2021.

Comma 5. Il decreto legislativo 29 luglio2020, n. 101, recante attuazione della di-rettiva 2013/59/Euratom, che stabiliscenorme fondamentali di sicurezza relativealla protezione contro i pericoli derivantidall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, eche abroga le direttive 89/618/Euratom,90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordinodella normativa di settore in attuazionedell’articolo 20, comma 1, lettera a), dellalegge 4 ottobre 2019, n. 117, prevede al-l’articolo 72, comma 3, che sia adottatoentro 120 giorni dall’entrata in vigore, pre-via notifica alla Commissione europea aisensi della direttiva 2015/1535/CE, un de-creto del Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale,della salute, dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, del lavoro e dellepolitiche sociali, sentita l’Agenzia delle do-gane e dei monopoli e l’ISIN, per la defi-nizione delle modalità esecutive e dell’og-getto dei controlli radiometrici, nonché deicontenuti della formazione del personaleaddetto e delle condizioni di riconosci-mento delle certificazioni dei controlli ef-fettuati da Paesi terzi.

Lo stesso articolo 72, al comma 4, nellemore dell’approvazione del decreto mini-steriale di cui al richiamato comma 3,stabilisce un regime transitorio, anch’essodi 120 giorni, nel quale viene applicatol’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno2011, n. 100. Il regime transitorio si con-cluderà il 25 dicembre 2020 e a partire dalgiorno successivo troverà applicazione l’al-legato XIX al decreto legislativo 29 luglio2020, n. 101.

Dopo la pubblicazione del suddetto de-creto legislativo, le associazioni di categoriahanno presentato al Ministero dello svi-luppo economico delle osservazioni, tra lequali merita particolare attenzione quellariguardante il significativo rallentamentodelle attività portuali e aeroportuali, cheandrebbe a incidere sul sistema logisticoitaliano, rendendolo meno concorrenziale

rispetto ai competitori europei, a seguitodell’applicazione dell’allegato XIX.

La bozza di decreto del Ministero dellosviluppo economico, di cui all’articolo 72,comma 3 del decreto legislativo 29 luglio2020, n. 101, è stata trasmessa alle ammi-nistrazioni concertanti con nota dell’ufficiolegislativo del 29 ottobre 2020, prot.n. 24869. Tuttavia, tenendo conto dei tempitecnici necessari all’elaborazione di even-tuali osservazioni, l’emanazione del decretostesso non potrà avvenire entro il 25 di-cembre 2020, per cui dopo tale data saràapplicato l’allegato XIX.

Al fine di evitare che la sorveglianzaradiometrica subisca nell’arco di qualchemese l’applicazione in sequenza di duediversi nuovi regimi, tra cui quello dell’al-legato XIX, nonché di permettere la con-sultazione della Commissione europea aisensi della direttiva 2015/1535/CE, la di-sposizione in esame consente di prorogareil termine del 25 dicembre 2020 al 30 aprile2021.

La disposizione in esame sostituisce ilprimo periodo del comma 4 dell’articolo 72del decreto legislativo 29 luglio 2020, n. 101,come segue: « Nelle more dell’approvazionedel decreto di cui al comma 3 e non oltreil 30 aprile 2021, continua ad applicarsil’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno2011, n. 100 ».

Comma 6. Al fine di aiutare le impresedi autoriparazioni e di revisione dei veicoli– che, a causa del limitarsi degli sposta-menti dovuto alle misure restrittive perfronteggiare la pandemia, hanno visto im-portanti riduzioni del proprio fatturato –le verificazioni periodiche della strumen-tazione metrica di cui al decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti 19maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 139 del 17 giugno 2017, sonoprorogate fino al 31 dicembre 2021.

Comma 7. L’articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ul-teriori misure urgenti per la crescita delPaese, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede aicommi 22 e seguenti che alla data del 31dicembre 2020 cessino ope legis tutti gli

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affidamenti diretti che non prevedono unadata ultima di scadenza.

La disposizione in esame, anche a frontedell’attuale situazione di crisi, ha lo scopodi concedere ai comuni un adeguato pe-riodo di tempo per procedere all’attiva-zione delle attività di acquisto degli im-pianti di illuminazione pubblica, proro-gando il termine al 30 giugno 2021.

Comma 8. Analogamente a quanto giàrealizzato con il decreto « Milleproroghe »2014 (articolo 3, c. 1 del decreto-legge 31dicembre 2014, n. 192), vista la rapida suc-cessione di codifiche approvate dall’ITU,per evitare di trovarsi nella necessità diintervenire continuamente sulla norma incaso di approvazione di ulteriori standardfino al 2022 (anno dello switch-off da DVBTa DVB-T2), si propone di modificare lanorma per renderla chiara ed efficace an-che per i consumatori finali, che sarannosoggetti ad un nuovo e complicato switchoff televisivo nel 2022.

Su richiesta dei vari operatori dell’in-dustria, come emersa nel corso del TavoloTV 4.0. del Ministero dello sviluppo econo-mico del 16 dicembre 2020, si prevedequindi di differire le date indicate nellanorma per chiarire che dal 1° gennaio2021, negli apparecchi atti a ricevere ser-vizi radiotelevisivi distribuiti o venduti inItalia, sarà necessaria la presenza esclusi-vamente di tutte le codifiche approvatenell’ambito dell’ITU indicate dall’Autoritàper le garanzie nelle comunicazioni conproprio regolamento, sentiti gli operatoridel settore. L’Autorità dovrà altresì indi-care i relativi congrui tempi di attuazionein modo da concedere un ragionevole tempoagli operatori per l’adeguamento. La dispo-sizione, mantenendo inalterato l’obiettivodi favorire l’innovazione tecnologica deiprodotti, tende quindi a ricondurre l’iden-tificazione delle nuove codifiche e i relativitempi di attuazione ad una modalità chetenga conto della reale evoluzione dellepiattaforme e della necessità di non met-tere in pericolo gli ingenti investimenti delsettore, affidando questo compito all’Auto-rità per le garanzie nelle comunicazioni, inpiena coerenza con l’analogo mandato già

affidato alla stessa Autorità relativamenteall’indicazione delle codifiche obsolete.

Comma 9. La disposizione, allo scopo dimigliorare la liquidità del settore aerospa-ziale in questa fase di crisi, prevede chesiano prorogate anche per il 2021 le pro-cedure di accelerazione e di semplifica-zione delle erogazioni delle quote di finan-ziamento relative alla legge n. 808 del 1985.

Art. 13. (Proroga di termini in materia diinfrastrutture e trasporti)

La norma di cui al comma 1 reca laproroga al 31 dicembre 2021 delle dispo-sizioni contenute nell’articolo 207, del de-creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77, che, per fattispecie specifica-mene individuate, consentono alle stazioniappaltanti di elevare l’importo dell’antici-pazione prevista dall’articolo 35, comma18, del codice di cui al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, al 30 per cento nei limitie compatibilmente con le risorse disponi-bili a legislazione vigente – ovvero che lestazioni appaltanti possano riconoscere, se-condo le modalità e con le garanzie previ-ste dall’articolo 35, comma 18, del codice dicui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, un’anticipazione fino al 30 per centodel valore delle prestazioni ancora da ese-guire, anche laddove l’appaltatore abbia giàusufruito dell’anticipazione contrattual-mente prevista, nei limiti e compatibil-mente con le risorse disponibili a legisla-zione vigente.

Il comma 2 prevede la proroga, fino al31 dicembre 2021, di alcune disposizionicontenute all’articolo 1 del decreto-legge 18aprile 2019, n. 32, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,di seguito illustrate.

Comma 2, lettera a). L’articolo 1, comma4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32(cosiddetto « Sblocca cantieri »), convertito,con modificazioni, dalla legge 14 giugno2019, n. 55, prevede che i soggetti attuatoridi opere per le quali deve essere realizzatala progettazione possono avviare le relativeprocedure di affidamento anche in caso didisponibilità di finanziamenti limitati alle

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sole attività di progettazione. La presentedisposizione estende tale possibilità ancheper l’anno 2021.

Il comma 2, lettera b), interviene sulcomma 6 dell’articolo 1 del suddetto decreto-legge e riguarda una disposizione di sem-plificazione per gli affidamenti di lavoriordinari (manutenzione ordinaria e straor-dinaria, ad esclusione degli interventi dimanutenzione straordinaria che prevedonoil rinnovo o la sostituzione di parti strut-turali delle opere o di impianti). Il comma6 stabilisce, infatti, che « per gli anni 2019e 2020, i contratti di lavori di manuten-zione ordinaria e straordinaria, ad esclu-sione degli interventi di manutenzione stra-ordinaria che prevedono il rinnovo o lasostituzione di parti strutturali delle opereo di impianti, possono essere affidati, nelrispetto delle procedure di scelta del con-traente previste dal decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, sulla base del progettodefinitivo costituito almeno da una rela-zione generale, dall’elenco dei prezzi uni-tari delle lavorazioni previste, dal computometrico-estimativo, dal piano di sicurezza edi coordinamento con l’individuazione ana-litica dei costi della sicurezza da non as-soggettare a ribasso. L’esecuzione dei pre-detti lavori può prescindere dall’avvenutaredazione e approvazione del progetto ese-cutivo ».

La disposizione di cui alla lettera c)interviene, invece, sul comma 18 dell’arti-colo 1 del medesimo decreto-legge: conriferimento al primo periodo, estende finoal 30 giugno 2021 la previsione secondo laquale, nelle more di una complessiva revi-sione del codice dei contratti pubblici, dicui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, in deroga all’articolo 105, comma 2,del medesimo codice, fatto salvo quantoprevisto dal comma 5 del medesimo arti-colo 105, il subappalto è indicato dallestazioni appaltanti nel bando di gara e nonpuò superare la quota del 40 per centodell’importo complessivo del contratto dilavori, servizi o forniture; mentre in rife-rimento al secondo periodo sospende sinoal 31 dicembre 2021 l’obbligatorietà del-l’indicazione della terna di subappaltatori

in sede di gara per gli affidamenti di ap-palti e concessioni pubbliche.

Il comma 3 reca la proroga dei terminiprevisti ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 deldecreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,recante « Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delleinfrastrutture stradali », che ha introdottouna serie di procedure, a carico di unapluralità di soggetti, finalizzate al miglio-ramento della sicurezza delle infrastrut-ture stradali, prevedendo l’estensione delledisposizioni ivi contenute anche alle stradenon appartenenti alla rete transeuropea,ovvero alle strade di interesse nazionale,così come individuate dal decreto legisla-tivo 29 ottobre 1999, n. 461, e alle infra-strutture stradali di competenza delle re-gioni e degli enti locali.

In particolare, con la modifica di cuialla lettera a), si proroga al 1° gennaio 2022il termine entro il quale, con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti,può essere prorogata la decorrenza dell’ap-plicazione della disciplina contenuta neldecreto legislativo n. 35 del 2011 anche allestrade appartenenti alla rete di interessenazionale, individuata dal decreto legisla-tivo 29 ottobre 1999, n. 461. Al riguardo, siprecisa che con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti 19 dicembre2019, n. 586, il predetto termine è statoprorogato al 1° gennaio 2021.

Con la modifica di cui alla lettera b), sidispone la proroga al 31 dicembre 2021 deltermine entro il quale le regioni e le pro-vince autonome definiscono la disciplinariguardante la gestione della sicurezza delleinfrastrutture stradali di competenza delleregioni e degli enti locali, con particolareriferimento alle strade finanziate a totale oparziale carico dell’Unione europea.

Al riguardo, si evidenzia che l’applica-zione delle disposizioni del citato decretolegislativo n. 35 del 2011 e del decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti2 maggio 2012, recante « Linee guida per lagestione della sicurezza delle infrastrutturestradali, ai sensi dell’articolo 8 del decretolegislativo 15 marzo 2011, n. 35 », alle stradedi interesse nazionale e alle infrastrutturestradali di competenza delle regioni e degli

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enti locali, non tiene conto dei recenti svi-luppi normativi a livello europeo. Infatti, ladirettiva (UE) 2019/1936 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019che modifica la direttiva 2008/96/CE sullagestione della sicurezza delle infrastrutturestradali, la cui attuazione da parte degliStati membri è stabilita entro il 17 dicem-bre 2021, ha modificato il previgente qua-dro normativo, integrandone ed aggiornan-done i contenuti ed estendendo l’ambito diapplicazione alle autostrade e alle altrestrade principali non appartenenti alla retetranseuropea.

Pertanto, nelle more del recepimentodella citata direttiva (UE) 2019/1936, ri-sulta necessario prorogare i termini in ar-gomento.

La disposizione di cui al comma 4 èfinalizzata, in considerazione del protrarsidello stato di emergenza, a prorogare l’ef-ficacia della disposizione che consente distipulare i contratti di arruolamento se-condo le procedure di cui all’articolo 329del codice della navigazione, e quindi di-rettamente a bordo della nave in presenzadi due testimoni, in deroga alle formalitàpreviste dall’articolo 328 del medesimo co-dice della navigazione, secondo cui il con-tratto di arruolamento deve avere la formadell’atto pubblico ricevuto dall’Autorità ma-rittima. La misura pertanto è prevista perevitare che, al fine di adempiere alle for-malità di cui all’articolo 328 del codicedella navigazione, si possano formare degliassembramenti di marittimi presso gli uf-fici delle capitanerie di porto, in partico-lare nei porti con un elevato volume ditraffico mercantile come Genova e Napoli.

La disposizione di cui al comma 5 èfinalizzata ad aggiornare i termini di defi-nizione dei procedimenti di aggiornamentodei piani economico-finanziari delle con-cessioni autostradali, previsti dall’articolo13, comma 3, del decreto-legge 30 dicem-bre 2019, n. 162, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,nonché a differire il termine per l’adegua-mento delle tariffe autostradali relative al-l’anno 2021 sino alla definizione dei pre-detti procedimenti.

La disposizione attuale stabilisce, per iconcessionari il cui periodo regolatorio quin-quennale è pervenuto a scadenza, il diffe-rimento del termine per l’adeguamento delletariffe autostradali relative all’anno 2020sino alla definizione del procedimento diaggiornamento dei piani economici finan-ziari, predisposti in conformità alle deli-bere adottate dall’Autorità di regolazionedei trasporti. Il procedimento di aggiorna-mento dei piani economici finanziari pre-vede i termini del 30 marzo 2020, per lapresentazione delle proposte, e del 31 lu-glio 2020 per il perfezionamento dell’ag-giornamento; all’esito, occorre procederecon l’adeguamento delle tariffe sulla basedei piani economico-finanziari così aggior-nati.

Tuttavia, a causa dell’emergenza epide-miologica da COVID-19 il Ministero delleinfrastrutture ha prorogato i termini per lapresentazione delle proposte da parte deiconcessionari al concedente, dal 30 marzoal 2020 al 20 giugno 2020.

Molti concessionari hanno presentato leproposte ben oltre detto termine e, per-tanto, non è stato possibile rispettare iltermine del 31 luglio 2020 per la defini-zione dei procedimenti.

A tale riguardo, si rappresenta che dettiprocedimenti coinvolgono il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti ed il Ministerodell’economia e delle finanze e prevedono ilpronunciamento dell’Autorità per la rego-lazione dei trasporti (ART) per l’aspettotariffario e del CIPE sugli aspetti di finanzapubblica.

Attualmente, l’attività istruttoria riguardale proposte presentate da quindici societàconcessionarie (Autostrade per l’Italia S.p.A;Asti – Cuneo; Satap A4 (Torino – Milano);Autostrada Brescia – Padova S.p.A; SaltS.p.A. – Tronco Autocisa; Autostrada deiFiori S.p.A. – Tronco A10; Rav S.p.A.; SatS.p.A.; Sav S.p.A.; Milano Serravalle S.p.A.;Sitaf S.p.A.; Tangenziale di Napoli S.p.A.;Strada dei Parchi S.p.A.; Autostrada deiFiori S.p.A. – Tronco A6; Cav S.p.A.) e,pertanto, si rende necessario individuareun termine per la definizione dei procedi-menti.

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Al contempo, si rende necessario pre-vedere la sospensione degli adeguamentitariffari relativi all’anno 2021 sino alla de-finizione di procedimenti di aggiornamentodei piani economici e finanziari, vieppiù inconsiderazione del fatto che le domande diincremento tariffario presentate dalle so-cietà in questione non contemplano il nuovoregime tariffario introdotto dall’autorità diregolazione dei trasporti ai sensi dell’arti-colo 16 del decreto-legge n. 109 del 2018.

La disposizione di cui al comma 6 èfinalizzata ad ampliare l’arco temporaleentro il quale sostenere la prova per ilcontrollo delle cognizioni di cui all’articolo121 del codice della strada, propedeutica alrilascio dell’autorizzazione per esercitarsialla guida. In particolare, si incrementa dasei a dodici mesi, decorrenti dalla data dipresentazione della domanda per il conse-guimento della patente di guida, il termineper sostenere la prova per il controllo dellecognizioni. L’esigenza dell’ampliamento deltermine è da rinvenire nella necessità di farfronte ai rallentamenti nell’ordinaria atti-vità determinata dall’emergenza epidemio-logica del COVID-19.

Comma 7. L’articolo 200, comma 5, deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, in deroga alle previsionidi cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito conmodificazioni dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, prevede che la ripartizione delle ri-sorse stanziate per l’esercizio 2020 sul fondodi cui all’articolo 16-bis, comma 1, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito con modificazioni dalla legge 7 agosto2012, n. 135, è effettuata senza l’applica-zione di penalità, fermo restando quantoprevisto dal comma 2- bis, dell’articolo 27,del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito con modificazioni dalla legge 21giugno 2017, n. 96, applicando le modalitàstabilite dal decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 11 marzo 2013, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26giugno 2013, e successive modificazioni.

In particolare, l’articolo 200, comma 5,del citato decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, dispone che la ripartizione delle ri-

sorse del Fondo nazionale TPL stanziateper il 2020 sia effettuata, senza che vi sial’applicazione di penalità, secondo quantostabilito dal decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 11 marzo 2013 e succes-sive modificazioni, al fine di ridurre i tempiprocedurali di erogazione, anziché appli-carsi la riforma del Fondo, con i relativinuovi criteri descritti nell’articolo 27, comma2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Con la proposta normativa si prevedeche le modalità di ripartizione delle risorsestanziate sul citato fondo previste dall’ar-ticolo 200, comma 5, istituito per sostenereil settore del trasporto pubblico locale eregionale di passeggeri sottoposto a obbligodi servizio pubblico a seguito degli effettinegativi derivanti dall’emergenza epidemio-logica da COVID-19, si applichino anchealla ripartizione delle risorse stanziate perl’esercizio 2021.

Comma 8: l’articolo 1, comma 1079,della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sta-bilisce che nello stato di previsione delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti è istituito il Fondo per la progetta-zione degli enti locali, destinato al cofinan-ziamento della redazione dei progetti difattibilità tecnica ed economica e dei pro-getti definitivi degli enti locali per operedestinate alla messa in sicurezza di edificie strutture pubbliche, con una dotazione di30 milioni di euro per ciascuno degli annidal 2018 al 2030.

Ai sensi del comma 1080 del medesimoarticolo 1, i criteri e le modalità di accesso,selezione e cofinanziamento dei progetti,nonché le modalità di recupero delle ri-sorse in caso di mancato rispetto dei ter-mini indicati ai commi 1082 e 1083, sonodefiniti con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, previa intesacon la conferenza unificata.

Il comma 1082 richiamato dal citatocomma 1080 prevede che: « I soggetti be-neficiari del finanziamento di cui al comma1080 sono tenuti a procedere all’attivazionedelle procedure per l’affidamento della pro-gettazione finanziata entro tre mesi dallacomunicazione di ammissione al finanzia-mento. Il Ministero delle infrastrutture edei trasporti effettua un controllo a cam-

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pione sulle attività di progettazione oggettodel contributo ».

In attuazione delle sopra menzionatedisposizioni, è stato adottato il decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasportin. 46 del 18 febbraio 2019, registrato allaCorte dei conti il 12 marzo 2019 al n. 1-419, che definisce, in prima applicazione ein via sperimentale per il triennio dal 2018al 2020, i criteri e le modalità di accesso,selezione e cofinanziamento statale dei pro-getti, nonché di recupero delle risorse dadestinare agli enti locali a valere sul citatoFondo progettazione per gli enti locali.

L’articolo 12 del decreto direttorialen. 6131 del 20 giugno 2019, in attuazionedelle previsioni di cui al citato decretoministeriale n. 46 del 18 febbraio 2019,stabilisce, al comma 2, che: « Sono altresìoggetto di automatica revoca le risorse am-messe a cofinanziamento statale per le at-tività di progettazione per le quali l’Entebeneficiario: a) non ha provveduto allapubblicazione del bando di gara entro iltermine perentorio di tre mesi decorrentedalla data di pubblicazione del relativodecreto di ammissione ed alla successivacomunicazione attraverso il portale di Cassadepositi e prestiti S.p.A. ».

In data 28 settembre 2020, il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti ha prov-veduto a comunicare agli enti locali, tra-mite pubblicazione sul proprio sito istitu-zionale, il provvedimento di ammissione afinanziamento, a valere sulle risorse del-l’anno 2020, dei progetti presentati daglienti locali, con conseguente obbligo perdetti enti di procedere all’attivazione dellaprogettazione entro la data del 28 dicem-bre 2020.

Con nota del 18 dicembre 2020, prot.n. 178, l’Unione delle province italiane harappresentato l’impossibilità di poter ri-spettare il termine in parola, in ragionedelle conseguenze derivanti dall’emergenzaepidemiologica del COVID-19 e la necessitàdi disporre una proroga di tre mesi deltermine previsto dall’articolo 1, comma 1080,della legge di bilancio relativa all’anno 2018.

Tanto premesso, la presente disposi-zione provvede a disporre l’incremento deltermine previsto dal citato comma 1082,

elevandolo da tre a sei mesi, evitando, in talmodo, la revoca dei finanziamenti relativiai progetti assentiti per l’anno 2020 cheverrebbe, per contro disposta automatica-mente, una volta decorso termine del 28dicembre 2020.

La disposizione di cui al comma 9 au-torizza la spesa di 6,5 milioni di euronell’anno 2021 in favore del comune diMantova, al fine di consentire la prosecu-zione dei lavori del progetto « MantovaHUB », finanziato, nell’ambito del Pro-gramma straordinario di intervento per lariqualificazione urbana e la sicurezza delleperiferie delle città metropolitane e deicomuni capoluogo di provincia, con la leggedi stabilità per l’anno 2016. I termini pre-visti per la conclusione dei lavori per ilprogetto sono conseguentemente prorogatidi dodici mesi.

Il progetto prevede, tra l’altro, la valo-rizzazione dell’area dell’ex cimitero ebraicodella città, in relazione alla quale fin dal-l’inizio l’amministrazione comunale ha coin-volto i rappresentanti dell’Unione delle Co-munità ebraiche italiane (UCEI) e dell’As-sociazione rabbinica italiana (ARI), partneristituzionali nell’elaborazione del progettodi rigenerazione. Dopo l’avvio dei lavori, ètuttavia emersa, su sollecitazione della stessaComunità ebraica, che ne ha informatol’amministrazione comunale, la necessitàdi dover apportare delle varianti al pro-getto, al fine di renderlo, limitatamenteall’area dell’ex cimitero, più aderente allatradizione religiosa del popolo ebraico, li-mitando tutte le attività di scavo e di con-solidamenti in profondità e definendo piùpuntualmente i dettagli tecnici costruttivi.Tutto ciò comporterà anche il recupero diun altro edificio in un’area limitrofa, ope-razione quest’ultima che consentirà la va-lorizzazione di un altro importante spaziocollettivo a beneficio di tutti gli abitantidella città di Mantova. Per il recepimentodi tali esigenze occorre, dunque, autoriz-zare il responsabile unico del procedi-mento ad apportare, a causa di forza mag-giore imprevista e imprevedibile, le neces-sarie varianti al progetto originario e, quindi,al contratto stipulato, con conseguente ag-gravio dei costi. La concessione del finan-

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ziamento è condizionata alla verifica, daparte degli Uffici del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti, del rispetto deidocumenti di gara e delle direttive europeein tema di contratti pubblici, alla correttaalimentazione del sistema di monitoraggiodi cui al decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229, e all’integrale copertura fi-nanziaria dell’intervento.

Comma 10. L’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, al fine di assicurare la realizzazionedel progetto sportivo delle finali di coppadel mondo e dei campionati mondiali di scialpino di Cortina d’Ampezzo, ha previsto lanomina di un commissario con il compitodi provvedere al piano di interventi voltoalla realizzazione del progetto sportivo. Icommi da 1 a 12 dell’articolo 61, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabiliscono lemodalità di individuazione e di approva-zione degli interventi, i poteri del Commis-sario, nonché le risorse destinate alla rea-lizzazione del progetto sportivo.

Per le medesime finalità, il citato arti-colo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017,n. 50, ha previsto, al comma 13, la nominadel Presidente dell’ANAS S.p.A. quale com-missario per l’individuazione, progetta-zione e tempestiva esecuzione delle opereconnesse all’adeguamento della viabilità sta-tale nella provincia di Belluno e, al comma17, l’approvazione del piano degli inter-venti da parte del Commissario con propriodecreto all’esito della conferenza di servizi.

Il comma 21 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha, altresì, stabilito cheil commissario nominato ai sensi del comma13 cessi dalle sue funzioni con la consegnadelle opere previste nel piano di cui alcomma 17 e che la consegna delle opere,una volta sottoposte a collaudo tecnico,debba avvenire entro il termine del 31gennaio 2021.

Orbene, la proposta normativa in esame,in analogia con quanto previsto per il Com-missario nominato per la realizzazione delprogetto sportivo delle finali di coppa delmondo e dei campionati mondiali di scialpino di Cortina d’Ampezzo al comma 6dell’articolo 61 del decreto-legge n. 50/

2017, è finalizzata a consentire, anche peril Commissario nominato ai sensi del comma13 del medesimo articolo 61, la possibilitàdi ultimare le opere previste dal piano, nonindispensabili al regolare svolgimento deglieventi sportivi e individuate con decreto delmedesimo Commissario, oltre il terminedel 31 gennaio 2021, prevedendo altresì chela consegna di tali opere debba avvenireentro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il citato comma 6 dell’articolo 61 stabi-lisce, infatti, che: « La consegna delle operepreviste dal piano degli interventi appro-vato ai sensi del comma 4, una volta sot-toposte a collaudo tecnico, deve avvenireentro il termine del 31 gennaio 2021. Ilpiano indica altresì quelle opere che, purconnesse sotto il profilo materiale o eco-nomico alla realizzazione degli interventidel progetto sportivo di cui al comma 1, inquanto non indispensabili al regolare svol-gimento degli eventi sportivi potranno es-sere ultimate oltre detto termine ».

La proposta normativa modifica, per-tanto, il comma 21 dell’articolo 61 deldecreto-legge n. 50 del 2017 prevedendoche, con decreto adottato dal Commissariosono individuate le opere che, seppur con-nesse alla realizzazione del progetto spor-tivo di cui al comma 1, non risultano in-dispensabili al regolare svolgimento deglieventi sportivi e prevedendo, altresì, che,nel medesimo decreto, sia individuato iltermine di consegna di tali opere che, inogni caso, deve avvenire entro e non oltre31 dicembre 2022.

Tale disposizione è finalizzata a garan-tire continuità ed efficacia dell’azione com-missariale fino all’effettivo completamentodelle opere nonché fino al collaudo dellestesse.

Comma 11. La disposizione è finalizzataad estendere fino al 30 giugno 2021 l’uti-lizzo del cosiddetto « buono viaggio » di cuiall’articolo 200-bis del decreto-legge 19 mag-gio 2020, n. 34, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

A tale riguardo, si rappresenta che l’ar-ticolo 200-bis, comma 1, del decreto-leggen. 34 del 2020, al fine di sostenere la ri-presa del settore del trasporto pubbliconon di linea eseguito mediante il servizio di

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taxi ovvero mediante il servizio di noleggiocon conducente e al contempo, in conside-razione delle misure di contenimento adot-tate, per fronteggiare l’emergenza epide-miologica da COVID-19 anche attraversol’incremento della domanda di trasportopubblico mediante mezzi non di linea, pre-vede l’istituzione, nello stato di previsionedel Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti, di un fondo con una dotazione di 35milioni di euro per l’anno 2020, destinatoall’erogazione, in favore delle persone fisi-camente impedite o comunque a mobilitàridotta, con patologie accertate, anche seaccompagnate, ovvero appartenenti a nu-clei familiari più esposti agli effetti econo-mici derivanti dall’emergenza epidemiolo-gica da COVID-19 o in stato di bisogno,residenti nei comuni capoluoghi di cittàmetropolitane o capoluoghi di provincia, diun buono viaggio, pari al 50 per cento dellaspesa sostenuta e, comunque, in misuranon superiore a euro 20 per ciascun viag-gio.

Il comma 2 del medesimo articolo 200-bis rinvia ad un apposito decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, il trasferimento in favore deicomuni di cui al comma 1 delle risorse delfondo di cui al medesimo comma, secondoi seguenti criteri:

a) una quota pari al 50 per cento deltotale, per complessivi 17,5 milioni di euro,è ripartita in proporzione alla popolazioneresidente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al 30 per cento, percomplessivi 10,5 milioni di euro, è ripartitain proporzione al numero di licenze perl’esercizio del servizio di taxi o di autoriz-zazioni per l’esercizio del servizio di no-leggio con conducente rilasciate da ciascuncomune interessato;

c) una quota pari al restante 20 percento, per complessivi 7 milioni di euro, èripartita in parti eguali tra tutti i comuniinteressati.

In attuazione di detta previsione è statoadottato il decreto ministeriale 6 novembre2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 200 del 3 dicembre 2020, recante laripartizione delle risorse assegnate ai co-muni capoluoghi di provincia o di cittàmetropolitane, nonché alle regioni e pro-vince autonome.

Inoltre, l’articolo 2, comma 4, del de-creto interministeriale 6 novembre 2020prevede la comunicazione, entro dieci giornidalla data della sua pubblicazione nella-Gazzetta Ufficiale (e, pertanto, entro il 13dicembre 2020) la formalizzazione da partedegli enti locali, indicati come potenzialibeneficiari della misura, della richiesta ditrasferimento delle risorse, con l’indica-zione del relativo conto di tesoreria sulquale procedere al versamento.

Tanto premesso, il differimento dal 31dicembre 2020 al 30 giugno 2021 del ter-mine di fruizione dei bonus taxi si rendenecessario in considerazione della mancatatrasmissione da parte degli enti locali, in-dicati come potenziali beneficiari, dei datioccorrenti per effettuare il trasferimentodelle risorse e nonché per consentire ancheagli Enti locali, cui sono stati medio tem-pore trasferite le risorse de quibus di poterutilizzare le stesse secondo le finalità delcitato articolo 200-bis.

Comma 12. L’articolo 92, comma 4-bis,del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n. 27, prevede che, al fine dicontenere gli effetti negativi dell’emergenzaepidemiologica da COVID-19 e delle misuredi contrasto alla diffusione del virus suigestori di servizi di trasporto pubblico lo-cale e regionale, non possono essere appli-cate dai committenti dei predetti servizi,anche laddove negozialmente previste, de-curtazioni di corrispettivo, né sanzioni openali in ragione delle minori corse effet-tuate o delle minori percorrenze realizzatea decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al31 dicembre 2020. Tali disposizioni non siapplicano, tuttavia, al trasporto ferroviariopasseggeri di lunga percorrenza e ai serviziferroviari interregionali indivisi, rispetto aiquali può quindi essere prevista una ridu-zione dei corrispettivi (si tratta dei servizidi trasporto passeggeri Intercity e Intercitynotte di cui al contratto di servizio tra lasocietà Trenitalia e il Ministero delle infra-

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strutture e dei trasporti relativo ai servizidi trasporto ferroviario passeggeri di inte-resse nazionale sottoposti a regime di ob-bligo di servizio pubblico per la media elunga percorrenza 2017-2026 e dei serviziinterregionali indivisi, anch’essi assogget-tati ad obblighi di servizio pubblico.

Con la proposta normativa, in coerenzacon le limitazioni e le restrizioni derivantidal protrarsi dello stato di emergenza epi-demiologica, si prevede il prolungamentodel periodo temporale da prendere in con-siderazione per il divieto di applicazionedai committenti dei servizi di trasportopubblico locale e regionale nei confrontidei gestori di decurtazioni di corrispettivo,sanzioni o penali, in ragione delle minoricorse effettuate o delle minori percorrenzerealizzate fino alla cessazione dello stato diemergenza e, comunque, non oltre il 30aprile 2021.

Comma 13. La disposizione reca, alcomma 1, la proroga fino al 30 giugno 2021della sospensione, prevista dall’articolo 103,comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, come novellatodall’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, dell’esecuzione dei provvedimenti dirilascio adottati per mancato pagamentodel canone alle scadenze (cosiddetto sfrattoper morosità), nonché di quelli adottati dalgiudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo586, comma 2, del codice di proceduracivile, relativamente ad immobili pignoratiabitati dal debitore esecutato e dai suoifamiliari.

Al contempo, al comma 14, si prevede laproroga al 30 giugno 2021 della sospen-sione delle procedure esecutive immobiliariaventi ad oggetto l’abitazione principale deldebitore.

Comma 15. L’articolo 214 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,(cosiddetto decreto-legge rilancio) prevedeun contributo straordinario a compensa-zione dei minori incassi dell’ANAS deri-vanti dall’emergenza epidemiologica da CO-VID-19.

Alla luce dell’analisi economico-conta-bile effettuata dall’ANAS, sulla base deltesto della norma e dell’andamento deicanoni nell’anno 2020, si suggeriscono al-cune modifiche al fine di migliorare l’effi-cacia e l’applicabilità della norma, senzacomunque alcun impatto in termini di fi-nanza pubblica e in ogni caso nel rispettodell’originaria finalità della norma.

Pertanto, con la lettera a) si proponel’inserimento al comma 1 del suddetto ar-ticolo 214 del riferimento all’articolo 10,comma 3, della legge 24 dicembre 1993,n. 537 nonché all’articolo 1, comma 1020,della legge 27 dicembre 2006, n. 296 rela-tivi alla misura del canone annuo da cor-rispondere all’ANAS. In assenza della mo-difica proposta all’ANAS non verrebbe ri-conosciuto l’indennizzo per i minori incassiregistrati nel 2020, determinati dal minortraffico e riconducibili alle norme richia-mate.

Con la lettera b) si propone di sostituireil comma 2 dell’articolo 214 al fine diprecisare le modalità di calcolo della com-pensazione da corrispondere all’ANAS, ade-guandolo al modello regolatorio applicabileall’ANAS, che prevede con riferimento al-l’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, e integrate dall’articolo 15, comma4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, un corrispettivo parteservizi su base annua definito nel contrattodi programma tra lo Stato e la stessa so-cietà e, con riferimento all’articolo 10,comma 3, della legge 24 dicembre 1993,n. 537, come integrato dall’articolo 1,comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, un canone da corrispondere in fun-zione dei pedaggi di competenza delle so-cietà concessionarie. La distinzione è ne-cessaria in quanto il corrispettivo parteservizi è già definito nel contratto di pro-gramma e risulta opportuno fare riferi-mento allo stesso, mentre, in relazione agliimporti da riconoscere all’ANAS ai sensidall’articolo 1, comma 1020, della legge 27dicembre 2006, risulta opportuno mante-nere il riferimento a quanto incassato dal-

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l’ANAS nel 2019, in quanto tali importi nonsono definiti a monte nel contratto di pro-gramma.

Comma 16. La disposizione prevede, alfine di ridurre i tempi di realizzazione deilavori relativi al 1° lotto funzionale dellatratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e diconsentire l’attivazione di detto lotto fun-zionale entro il 31 dicembre 2026, cheR.F.I. s.p.a. sia autorizzata, nelle more delladefinizione dell’aggiornamento 2020/2021del contratto di programma-parte investi-menti tra il Ministero delle infrastrutture edei trasporti e la società R.F.I. s.p.a., al-l’avvio dei lavori del secondo lotto costrut-tivo Verona-bivio Vicenza.

Si ricorda che il progetto di investi-mento per la tratta AV/AC Verona-Padova,compresa nel Core Corridors TEN-T Lisbo-na-Kiev e inserita nell’Allegato #Italiave-loce al Documento di economia e finanza2020 (DEF 2020), è stato candidato adaccedere ai finanziamenti del Recovery Fundnell’ambito del programma di interventiper il quadruplicamento Brescia-Verona-Padova.

I contenuti del programma di investi-mento sono stati esplicitati nella « SchedaProgetto » predisposta dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, secondo leindicazioni della proposta di regolamentodel Parlamento europeo e del ConsiglioCOM (2020) 408 final del 28 maggio 2020,trasmessa al Comitato interministeriale pergli affari europei, Dipartimento per le po-litiche europee della Presidenza del Consi-glio dei ministri.

Al fine di consentire l’avvio dei lavoridel 2° lotto costruttivo del 1° lotto funzio-nale in tempo utile per l’apertura dell’in-tero lotto funzionale entro la data del 31dicembre 2026 e conseguentemente di po-ter accedere ai finanziamenti del RecoveryFund, si prevede la possibilità per la societàR.F.I. s.p.a. di utilizzare, nel limite di 726milioni di euro, le risorse previste nel vi-gente contratto di programma – parte in-vestimenti non destinate al finanziamentodi altri investimenti per i quali alla data dientrata in vigore della presente disposi-zione sia avviata la fase di progettazioneesecutiva, nonché ulteriori risorse pari a

complessivi 1.050 milioni di euro a valeresull’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 1, comma 86, della legge 23 dicembre2005, n. 266. Dette risorse si intendonoimmediatamente disponibili alla data dientrata in vigore del presente decreto aifini dell’assunzione di impegni giuridica-mente vincolanti in favore dell’interventoprevisto. Nell’aggiornamento 2020/2021 alcontratto di programma – parte investi-menti tra il Ministero delle infrastrutture edei trasporti e la società R.F.I. s.p.a., ovveronei successivi atti negoziali, le risorse di cuial periodo precedente possono essere rimo-dulate nell’ambito della programmazionecomplessiva delle risorse destinate alla re-alizzazione degli investimenti ivi previsti.

In particolare, con l’autorizzazione dispesa recata dalla presente disposizione,sarà possibile procedere all’avvio dei lavoridel 2° lotto costruttivo, programmati nelterzo quadrimestre (settembre) dell’anno2021 già nel primo quadrimestre (marzo)del medesimo anno 2021 e, pertanto, anti-cipare la conclusione degli stessi dal mesedi maggio 2027 al mese di dicembre 2026,consentendo di aprire al traffico commer-ciale entro il mese di dicembre 2026 l’in-tero 1° lotto funzionale della tratta AV/ACVerona-Vicenza-Padova.

La disposizione di cui al comma 18 recala copertura finanziaria della misura di cuial comma 9.

Art. 14. (Proroga di termini in materia dicompetenza del Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale)

Comma 1. Nel quadro dei provvedi-menti emergenziali adottati per fare frontealle conseguenze economiche derivanti dalladiffusione del virus del COVID-19, l’arti-colo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha fra l’altroprevisto che – per gli interventi inseriti nelpiano straordinario di cui all’articolo 30del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164 – il Ministerodegli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale (« MAECI ») e ICE-Agenzia perla promozione all’estero e l’internaziona-

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lizzazione delle imprese italiane (« ICE »)possono avvalersi, con modalità definitetramite convenzione e nei limiti delle ri-sorse finanziarie disponibili a legislazionevigente, dell’Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo diimpresa Spa – Invitalia.

Tale possibilità, a norma della disposi-zione sopra richiamata, è prevista fino al31 dicembre 2020.

Si ravvisa la necessità di una prorogadel predetto termine fino al 31 dicembre2021, data la perdurante esigenza di con-tenere gli effetti negativi del COVID-19 sulsistema Paese, tramite questa disposizionetemporanea, necessaria a snellire i proce-dimenti di spesa degli stanziamenti affe-renti al piano straordinario per la promo-zione del Made in Italy di cui all’articolo 30del decreto-legge n. 133 del 2014.

Comma 2. Il decreto-legge n. 76 del2020 (Misure urgenti per la semplificazionee l’innovazione digitale) ha impresso unadecisa spinta verso la rapida digitalizza-zione dei servizi della pubblica ammini-strazione. In particolare, dal 28 febbraio2021 le amministrazioni dovranno utiliz-zare esclusivamente il Sistema pubblico diidentità digitale (SPID) o la carta di identitàelettronica (CIE) ai fini dell’identificazionedei cittadini che accedono ai propri serviziin rete; non si potranno rilasciare altrecredenziali e quelle attuali non potrannoessere utilizzate oltre il 30 settembre 2021.

Il Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale ha sempre de-dicato e continua a dedicare particolareattenzione e risorse al tema della digitaliz-zazione dei servizi consolari. La prorogadei due suddetti termini (rispettivamente,dal 28 febbraio al 30 settembre 2021 e dal30 settembre al 31 dicembre 2021) si basa,infatti, sul dato oggettivo per cui le creden-ziali SPID e le carte di identità elettronicherisultano poco diffuse tra i circa 6 milionidi italiani residenti all’estero: al mese dinovembre 2020 gli italiani residenti all’e-stero possessori di SPID sono solo ottomilamentre quelli di CIE sono 8.900.

Da una parte, infatti, le attuali modalitàdi rilascio delle credenziali SPID da partedegli « Identity Provider » abilitati risultano

poco incentivanti per chi risiede all’estero,fino a costituire un vero e proprio ostacoloa quanti si vogliano dotare di tale stru-mento. Se in Italia i richiedenti possonoinfatti recarsi fisicamente presso lo spor-tello dell’Identity Provider prescelto e do-mandare il rilascio delle credenziali SPIDin maniera gratuita, gli italiani all’esterosono obbligati a ricorrere a forme di rico-noscimento a distanza, che sono spesso apagamento o presentano evidenti, e spessoinsormontabili, limiti tecnici. Se è inoltrevero che esistono delle modalità di ricono-scimento da remoto online in assenza del-l’intervento di un operatore, esse nella quasitotalità prevedono che il cittadino sia inpossesso della carta di identità elettronica,della carta nazionale dei servizi o dellafirma digitale, strumenti, anch’essi, ancorapoco diffusi all’estero (un solo Identity Pro-vider ha una applicazione che legge il pas-saporto biometrico del richiedente, consen-tendo di evitare il riconoscimento de visuda parte dell’operatore).

Dall’altra, è iniziata solo di recente l’e-stensione del processo di erogazione dellaCIE anche agli italiani residenti all’esteroda parte degli uffici consolari: al momentole sedi consolari hanno iniziato ad erogare,in Europa, la CIE in 18 paesi europei (peruna utenza di più di 1,5 milioni di italianiresidenti all’estero).

Rimarranno tuttavia esclusi tutti i con-nazionali residenti in paesi extraeuropei.

Il portale principale sul quale il MAECIpone particolare attenzione è il portale« FAST-IT », con il quale gli italiani all’e-stero possono, tra l’altro, notificare all’uf-ficio consolare competente l’iscrizione al-l’AIRE. Questo portale vede ad oggi circaseicentomila utenti registrati e oltre dieci-mila utenti attivi al giorno. Nel corso deglianni, i servizi presenti sul portale sonoaumentati e proprio nei giorni scorsi èstata pubblicata una nuova versione mul-tilingua, che accanto ai servizi di anagrafeprevede i primi servizi di stato civile. Taleportale consente ai cittadini di usufruirepertanto di un servizio efficace ed imme-diato e comporta un notevole snellimentodel carico di lavoro degli addetti, che inpochi passaggi possono dare seguito alle

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istanze, senza necessità di ulteriori attivitàdi digitazione dei dati, riducendo gli errorie i tempi di lavorazione, con benefici acascata sulla tenuta degli schedari conso-lari e sull’erogazione di tutti i servizi. Ilportale FAST-IT prevede già da tempo lapossibilità di accedere ai servizi con lecredenziali del Sistema pubblico di identitàdigitale (SPID): tuttavia, solo l’1 per centodegli utenti registrati hanno finora utiliz-zato tale strumento. La quasi totalità degliutenti accede oggi infatti al portale tramiteuna semplice compilazione di un formula-rio di registrazione, e successiva attribu-zione di credenziali che vengono inviateall’indirizzo di posta elettronica dell’utentee che restano valide per accessi futuri.

Nel condividere pienamente l’impor-tanza di una ulteriore digitalizzazione deiservizi al cittadino, non si può tuttavia nonsottolineare che, se non venisse prevista laproroga delle decorrenze e in assenza di unincremento sostanziale della diffusione diSPID e CIE all’estero, l’utenza potrebbevedersi di fatto impedito l’accesso ai servizidel sito. I cittadini all’estero potrebberopertanto preferire il ricorso a più tradizio-nali strumenti di comunicazione con gliuffici consolari, come la posta elettronica,la posta ordinaria, o recarsi personalmenteallo sportello: tutte modalità ammissibili,ma che costituirebbero un passo indietrosulla strada della digitalizzazione fin quiintrapresa e un notevole aggravio di lavoroper gli operatori consolari.

Le stesse considerazioni si applicanoanche ad altri portali destinati ai cittadiniitaliani all’estero: si pensi al portale « Pre-nota Online », che previa registrazione (re-gistrazione necessaria alla Sede consolareper acquisire i dati dell’utente ed avviare lafase istruttoria) consente ai connazionali diprenotare l’appuntamento presso lo spor-tello consolare e che ad oggi riesce adallocare oltre seicentomila appuntamentiall’anno. Se anche a tale portale l’accessosarà consentito dal prossimo marzo con lesole credenziali SPID o con la carta diidentità elettronica, è facile ipotizzare chel’utenza proverà a prenotare l’appunta-mento allo sportello con canali diversi (callcentre, email, etc.), con le ben note diffi-

coltà di gestione per le sedi e l’incertezzaper l’utente che ne discendono.

La disposizione di proroga permette per-tanto al Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale di continuaread adottare ogni misura utile a contribuirealla diffusione degli strumenti di identitàdigitale senza vanificare i vantaggi ottenutifinora dagli strumenti di digitalizzazionead oggi attuati.

Art. 15. (Proroga di termini in materia diambiente e tutela del territorio e del mare)

Comma 1. La proposta prevede che lariduzione delle convenzioni SOGESID dal2020 fino all’azzeramento al 2024 di cuiall’articolo 1, comma 317 della legge n. 145del 2018 slitti di un anno, con le medesimepercentuali massime di riduzione attual-mente previste nel citato articolo 1, comma317.

La ragione di tale proposta trova fon-damento su diversi elementi strettamenteconnessi tra di loro che rendono l’origina-ria tempistica stabilità dall’articolo 1, comma317 della legge n. 145 del 2018, prorogatoper gli effetti dell’articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, non corri-spondente all’attuale situazione del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare.

Il primo profilo da evidenziare attieneal fatto che il concorso per l’assunzione deifunzionari tecnici per l’Area III presso que-sto Ministero non si è ancora concluso. Ilritardo accumulatosi nel 2020 è ascrivibile,come è noto, all’emergenza sanitaria COVID-19, tutt’ora in corso.

Con riferimento alla procedura del con-corso per l’assunzione di 67funzionari am-ministrativi per l’Area funzionale III – F1dei ruoli del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, analoga-mente, non è stata ancora svolta nessunaprova preselettiva.

Il secondo profilo da sottolineare ri-guarda la progressiva riduzione del perso-nale di ruolo in servizio presso il Ministero,derivante dal numero di dipendenti di ruolocollocato a riposo per raggiungimento deilimiti di età (39 unità di personale nel

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2020) e pensionamento anticipato (il nu-mero complessivo del personale collocato ariposo 2020, anche in relazione al ricorso a« quota 100 » potrà essere superiore e sarànoto solo a fine anno.

Pertanto, alla luce del ritardo nelle im-missioni in ruolo del personale da assu-mere al Ministero ai sensi dell’articolo 1,comma 317, della legge n. 145 del 2018,anche causate delle sospensioni delle pro-cedure concorsuali determinate dalle mi-sure disposte per far fronte all’emergenzadel COVID-19, nonché alla luce della pro-gressiva e numericamente rilevante dimi-nuzione dei dipendenti di ruolo del Mini-stero a seguito dei pensionamenti nellemore intervenuti, la norma prevede unoslittamento di un ulteriore anno della scan-sione temporale per la riduzione delle con-venzioni in argomento, fissando al 2026 ladata entro la quale dette convenzioni do-vranno essere azzerate.

Al riguardo, si precisa che la logica diquanto previsto all’articolo 1, comma 317,della legge n. 145 del 2018, pur non es-sendo espressamente indicata in tale dispo-sizione, è quella di prevedere una riduzioneprogressiva degli importi delle convenzionistipulate in modo proporzionale all’assun-zione in servizio del personale individuatocon le procedure concorsuali in argomento,in base al presupposto che le attività pre-viste dalle convenzioni stesse saranno svoltedal personale assunto. Di conseguenza, loslittamento dei tempi di espletamento delleprocedure concorsuali derivante in mas-sima parte dalle sospensioni previste a causadella pandemia di COVID-19 motiva e giu-stifica uno spostamento di un anno delperiodo nel quale tale riduzione deve av-venire.

In tal senso, peraltro, si era espressa laRagioneria generale dello Stato con notan. 246336/2019 del 26 novembre 2019 inmerito a una proposta emendativa di que-sto Ministero concernente le convenzioniSOGESID, precisando che « il comma 317della legge 145 del 2018 è volto alla pro-gressiva riduzione delle convenzioni stipu-late per le attività di assistenza e di sup-porto tecnico-specialistico e operativo inmateria ambientale in conseguenza alle as-

sunzioni effettuate dal Ministero ai sensidel medesimo comma. Conseguentementeandranno ridotti gli stanziamenti di bilan-cio associati alle convenzioni che non ne-cessiteranno di rinnovo, in quanto le atti-vità previste dalle stesse saranno svolte dalpersonale assunto ».

La proposta non determina nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, tenutoconto che il costo delle assunzioni trovacomunque autonoma copertura finanziariaai sensi della legge n. 145 del 2018, aprescindere dagli importi derivanti dallariduzione delle convenzioni con la SOGE-SID.

Peraltro, l’articolo 1, comma 317, dellalegge n. 145 del 2018 prevede un « tetto »annuale di riduzione delle convenzioni(« fino al » valore indicato nella medesimadisposizione per ciascuna annualità) de-mandando al Ministero l’individuazione spe-cifica del « quantum » di convenzioni daridurre rispetto a quelle del 2018; pertanto,la proposta in questione non incide sugliandamenti tendenziali di finanza pubblica,non potendo essere nota con esattezza apriori l’entità degli importi in argomentoper ciascun anno che sarebbero confluiti inconto entrata nel bilancio dello Stato.

Le modifiche al quinto e sesto periododell’articolo 1, comma 317, della legge n. 145del 2018 sono volte conseguentemente aestendere fino al 2026 il versamento inconto entrata delle risorse derivanti dallariduzione delle convenzioni (ora traslate alperiodo 2022-2026 in luogo del periodo2021-2025), nonché a individuare nel 2027(anziché il 2026) l’anno in cui individuare equantificare le risorse che derivano dall’e-stinzione delle convenzioni al fine di ri-durre corrispondentemente, a regime, i re-lativi stanziamenti di bilancio. Si tratta dimodifiche che derivano dalla novella delquarto periodo.

Comma 2. L’articolo 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 febbraio2020, n. 8, ha prorogato la durata dellacontabilità speciale n. 2854, aperta ai sensidell’ordinanza del Capo del Dipartimentodella protezione civile n. 44 del 29 gennaio2013, fino al 30 giugno 2020.

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Alla scadenza del termine del 30 giugno2020 la norma ha altresì disposto che leeventuali somme residue giacenti sulla con-tabilità speciale n. 2854 sono versate albilancio della Regione siciliana per il com-pletamento degli interventi necessari al su-peramento della situazione di criticità inmateria di bonifica e risanamento ambien-tale dei suoli, delle falde e dei sedimentiinquinanti, nonché in materia di tuteladelle acque superficiali e sotterranee e deicicli di depurazione nella medesima Re-gione siciliana.

Il comma 3 del citato articolo 15-ter haprevisto che « L’utilizzo delle risorse dellacontabilità speciale di cui al comma 2, giàtrasferite dal Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare e non di-sciplinate in precedenti accordi di pro-gramma, è subordinato alla sottoscrizionedi uno o più accordi di programma tra ilmedesimo Ministero e la Regione siciliana,da stipulare entro il 31 dicembre 2020 ».

La modifica proposta intende postici-pare il termine per la stipula degli accordidi programma al 31 dicembre 2021.

La proroga si rende necessaria per lacomplessità delle attività propedeutiche allastipula degli accordi di programma, sia dinatura tecnica per la ricognizione degliinterventi da candidare al finanziamento,anche mediante sopralluoghi in campo, siadi natura economica sulle risorse. Attivitàrese ancora più difficoltose a causa dell’e-mergenza sanitaria.

Al riguardo, come risulta da ultima notaprot. 53749 del 18.12.2019 trasmessa dallaRegione siciliana, sulla contabilità specialen. 2854 insistono fondi per euro150.791.846,17, di cui euro 115.892.030,04di provenienza ministeriale, che secondoquanto previsto dalla predetta norma do-vranno essere disciplinati in uno o piùaccordi di programma da sottoscriversi trail Dicastero dell’ambiente e la Regione si-ciliana, ad eccezione delle risorse già disci-plinate in precedenti accordi di programma,ovverosia euro 55.769.003,42 stanziati nel-l’accordo di programma quadro per l’at-tuazione del « Progetto di risanamento dellearee contaminate finalizzato allo svilupposostenibile nel sito di interesse nazionale di

Priolo – Terzo atto integrativo e modifica-tivo » sottoscritto il 25 giugno 2015.

Per quanto sopra, la Direzione generaleper il risanamento ambientale (RIA) delMinistero dell’ambiente negli ultimi mesi èstata coinvolta nella predisposizione di 5accordi di programma, di cui 4 relativi aisiti di interesse nazionale (SIN) compresinel territorio della Regione siciliana, ovve-rosia « Biancavilla », « Gela », « Priolo » e« Milazzo » e uno riguardante il sito mine-rario dismesso di « Pasquasia » nel comunedi Enna, per la cui bonifica il Ministero hastanziato euro 1.034.689,00 nell’ambito diun accordo di programma sottoscritto il22.06.2011 e oramai scaduto.

Allo stato solo l’accordo di programmaper il SIN di « Biancavilla » è stato sotto-scritto il 21 ottobre 2020. La Direzione RIAdeve, quindi, sottoscrivere altri 4 accordi diprogramma.

Un altro accordo di programma andràsottoscritto dalla Direzione generale per lasicurezza del suolo e dell’acqua (SUA) delMinistero dell’ambiente per un interventoin materia di tutela delle acque non ancoraconcluso nel comune di Aci Castello (CT) efinanziato con risorse ministeriali.

Comma 3. L’articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, conmodificazioni, in legge 21 maggio 2019,n. 44, recante « Disposizioni urgenti in ma-teria di rilancio dei settori agricoli in crisie del settore ittico nonché di sostegno alleimprese agroalimentari colpite da eventiatmosferici avversi di carattere eccezionalee per l’emergenza nello stabilimento Stop-pani, sito nel Comune di Cogoleto », haintrodotto misure urgenti volte a superarel’emergenza nello stabilimento Stoppani sitonel comune di Cogoleto.

In particolare, a seguito della cessazionedella gestione commissariale, l’articolo 12ha disciplinato il passaggio di funzioni alMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, demandando ad unprovvedimento ministeriale l’individuazionedelle misure, degli interventi e la ricogni-zione delle risorse disponibili a legislazionevigente finalizzate alla conclusione delleattività avviate per effetto dell’ordinanza

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del Presidente del Consiglio dei ministrin. 3454 del 5 dicembre 2006 e s.m.i.

Il comma 1 del predetto articolo 12, neltesto vigente in seguito alle modifiche ap-portate in sede di conversione del decreto-legge, prevede che « Per la realizzazionedelle attività così individuate, da svolgereentro il 31 dicembre 2021, il Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare si avvale, d’intesa con il Ministrodell’interno, non oltre la scadenza del ter-mine del 31 dicembre 2021, del Prefetto diGenova, ai sensi dell’articolo 37, comma 2,del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,al quale sono attribuiti i poteri di cuiall’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo1997, n. 67, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ». Ladisposizione prosegue elencando i poteridel prefetto.

I commi 2, 3 e 4 disciplinano l’indivi-duazione di un soggetto attuatore (comma2), il sistema dell’avvalimento di altri enti(comma 3) e il personale (comma 4).

I successivi commi 5 e 6 disciplinanorispettivamente le risorse e i poteri in de-roga attribuiti al prefetto.

In particolare, il terzo ed il quarto pe-riodo del comma 5 così dispongono: « Alfine di garantire il proseguimento delleattività di messa in sicurezza in atto, per illimitato periodo intercorrente tra la data dientrata in vigore del presente decreto el’emanazione del provvedimento per l’indi-viduazione delle misure e degli interventi dicui al primo periodo del comma 1, conti-nuano ad avere effetto le disposizioni di cuialla predetta ordinanza del Presidente delConsiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicem-bre 2006. Per le finalità di cui al presentecomma gli atti adottati sulla base dellastessa ordinanza continuano ad avere effi-cacia fino al 31 dicembre 2020 ».

Si segnala, inoltre, che è prossimo allasottoscrizione l’accordo di programma peril trasferimento al prefetto delle risorse avalere sul Piano operativo ambiente FSC2014-2020, nell’ambito del quale, tra glialtri, sono previsti investimenti per oltre14,8 milioni di euro, destinati agli inter-venti prioritari ed urgenti di messa in si-curezza e bonifica nel sito di interesse

nazionale di Cogoleto. Per tali interventi ladelibera n. 55 del 1° dicembre 2016 haprevisto quale data per l’assunzione delleobbligazioni giuridicamente vincolanti quelladel 31 dicembre 2021. Il citato accordo diprogramma individua il prefetto di Genovaquale beneficiario dei finanziamenti non-ché soggetto attuatore degli interventi.

Lo stesso prefetto di Genova, con notaprot. n. 42 del 19 novembre 2020, acquisitain pari data al prot. 95642/MATTM, hachiesto la proroga del termine previsto dalcomma 5 (31 dicembre 2020), prossimo allascadenza, per uniformarlo al termine pre-visto dal comma 1.

Si evidenzia, pertanto, la necessità diprorogare il termine attualmente previstodal comma 5 prossimo alla scadenza, comesegnalato dal prefetto di Genova, in ragionedelle criticità emerse durante l’anno 2020connesse alla emergenza epidemiologica daCOVID-19 per garantire la messa in sicu-rezza del sito senza soluzione di continuità.

Comma 4 e 5. Tenuto conto dei ritardi,anche a causa dell’emergenza COVID-19,nella costituzione del gruppo di lavoro pressoil Ministero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare finalizzato ad assicu-rare lo svolgimento delle attività istruttorieconcernenti l’adozione dei decreti di cui alcomma 2 dell’articolo 184-ter del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152 (end ofwaste), si propone di posticipare di un annol’autorizzazione di spesa prevista dall’arti-colo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3settembre 2019, n. 101, convertito con mo-dificazioni dalla legge 2 novembre 2019,n. 128,.

Comma 6. La previsione contenuta al-l’articolo 219, comma 5, primo periodo, deldecreto legislativo n. 152 del 2006, comerecentemente modificato dal decreto legi-slativo n. 116 del 2020, in materia di ob-bligo di etichettatura degli imballaggi se-condo gli standard europei, entrata in vi-gore senza un adeguato periodo transitorioper l’adeguamento da parte degli operatoriinteressati, sta creando particolare disagioe potrebbe ingenerare anche la necessità dismaltire ingenti quantità di residui di ma-gazzino in un lasso di tempo oggettiva-mente non sostenibile.

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Nella versione del citato articolo 219,comma 5, previgente al decreto legislativon. 116 del 2020 era infatti prevista l’ado-zione di un decreto attuativo da parte delDicastero dell’ambiente (mai emanato). Nellaattuale formulazione è la suddetta normaprevede invece una disciplina immediata-mente applicabile, senza necessità di prov-vedimenti attuativi e senza un regime tran-sitorio.

Gli operatori hanno manifestato effet-tive difficoltà tecniche (ad esempio adegua-mento dei sistemi di stampaggio delle nuoveetichette, mancanza di indicazioni tecnicheprecise, impossibilità di apporre le eti-chette a beni di ridotte dimensioni, etc.) nelconformarsi alla nuova disciplina.

Si rende, pertanto, necessario dettareun regime transitorio di sospensione del-l’efficacia della disposizione di che trattasifino al 31 dicembre 2021.

Art. 16. (Proroga di termini in materia disport)

Comma 1. La gestione commissarialedell’Agenzia « Torino 2006 » è stata dispo-sta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, laquale, all’articolo 3, comma 25, ha previstoche, a decorrere dal 1 gennaio 2008, leresidue attività dell’Agenzia per lo svolgi-mento dei Giochi olimpici Torino 2006 fos-sero svolte, entro il termine di tre anni, daun commissario liquidatore nominato condecreto di natura non regolamentare delPresidente del Consiglio dei ministri, sen-tito il Ministro dell’economia e delle fi-nanze. Il suddetto termine di tre anni èstato più volte prorogato, da ultimo dallalegge n. 145 del 2018, fino al 31 dicembre2020. Parimenti, più volte è stata prorogatala durata dell’incarico del commissario li-quidatore, da ultimo con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 19 aprile2019.

Al fine di garantire l’ottimale svolgi-mento delle attività che residuano dall’e-sercizio della gestione commissariale del-l’Agenzia Torino 2006, la norma in com-mento dispone un’ulteriore proroga della

gestione commissariale sino al 31 dicembre2021, per la definizione:

i) del contenzioso pendente presso ilTribunale di Torino con la Unicredit fac-toring Spa, di valore superiore a euro2.000.000;

ii) delle procedure espropriative an-cora pendenti, riguardanti aree e terreni lacui acquisizione si è resa necessaria al fineeffettuare i lavori connessi ai giochi olim-pici invernali Torino 2006;

iii) del completamento di numerosiinterventi di manutenzione straordinaria edi completamento degli impianti olimpici.

Al comma 2 si prevede la proroga del-l’operatività del Fondo di cui all’articolo 90,comma 12, della legge 27 dicembre 2002,n. 289 e del Fondo di cui all’articolo 5,comma 1, della legge 24 dicembre 1957,n. 1295, relativamente ai rispettivi com-parti per finanziamenti di liquidità costi-tuiti ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sirende necessaria per il perdurare deglieffetti della crisi pandemica da COVID-19nel settore dello sport e per poter utilizzarele somme disponibili a seguito del rifinan-ziamento del comparto di garanzia per 30milioni di euro operato dall’articolo 31,comma 4-bis del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34 e del comparto per contributiin conto interessi per 5 milioni operatodall’articolo 2 del decreto- legge 28 ottobre2020, n. 137.

Il termine per la concessione delle ga-ranzie e dei contributi in conto interessi avalere sui predetti comparti viene proro-gato fino al 30 giugno 2021 in accordo conla comunicazione della Commissione euro-pea C(2020) 1863 Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19.

Art. 17. (Termine per la conclusione dellaricostruzione privata – terremoto de l’A-quila – Casa Italia)

La presente disposizione è finalizzata afissare un termine per la conclusione della

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ricostruzione privata per il sisma del 6aprile del 2009 (sisma dell’Aquila). Taletermine consentirebbe di definire ad 11anni dal sisma la procedura di ricostru-zione privata consentendone anche una de-finitiva previsione economica ad oggi nonpossibile.

In particolare la proposta mira a fissareun termine inderogabile al 30 settembre2021 per la presentazione della domandaper la concessione del contributo di rico-struzione. Per gli interventi del doppio cra-tere (2009-2016) e per quelli da realizzarenell’ambito dei centri storici dei comuni delcratere, diversi dall’Aquila, o comunquecompresi negli ambiti di intervento dei pianidi ricostruzione degli stessi comuni, si pre-vede che gli aventi diritto debbano presen-tare la domanda per la concessione delcontributo entro il termine inderogabile del30 settembre 2022. La norma è stata con-cordata con gli uffici speciali per la rico-struzione.

Art. 18. (Proroga risorse centri estivi)

L’articolo 105, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comemodificato dalla legge di conversione 17luglio 2020, n. 77, prevede il finanziamentodi « interventi per il potenziamento deicentri estivi diurni, dei servizi socioeduca-tivi territoriali e dei centri con funzioneeducativa e ricreativa destinati alle attivitàdei minori di età compresa tra zero e sedicianni ». La somma stanziata è stata poiripartita tra i comuni, come previsto dalcomma 2 dello stesso articolo, con decretodel Ministro per le pari opportunità e lafamiglia del 25 giugno 2020 e le relativerisorse sono state trasferite ai Comuni aseguito della registrazione alla Corte deiconti avvenuta in data 13 luglio 2020 con iln. 1587. Alcuni enti hanno utilizzato lerisorse solo parzialmente, mentre nei mesisuccessivi all’estate, a causa del permaneredell’emergenza sanitaria, è rimasta inva-riata la necessità di un sostegno alle attivitàrivolte ai minori di età compresa tra zero esedici anni.

Il presente articolo consente ai comunidi poter utilizzare fino al mese di giugno

del 2021 le risorse eventualmente residuateal termine dello svolgimento delle attivitàestive.

Art. 19. (Proroga dei termini correlati con lostato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

La disposizione prevede la proroga, finoalla data di cessazione dello stato di emer-genza epidemiologica da COVlD-19 e co-munque non oltre il 31 marzo 2021, deitermini stabiliti dalle disposizioni legisla-tive tassativamente elencate nell’allegato 1annesso al decreto (si vedano le relazionisulle suddette disposizioni contenute nel-l’allegato 1 in calce alla presente relazione).

Art. 20. (Misure di semplificazione per ilcollegamento digitale delle scuole e degliospedali)

La misura è finalizzata ad abilitare ladigitalizzazione delle scuole pubbliche oparitarie di ogni ordine e grado e delleaziende ospedaliere, resa ancora più ur-gente e necessaria dall’emergenza del CO-VID-19 e peraltro espressamente indicatadalla comunicazione della Commissione del-l’Unione europea cosiddetta « Gigabit So-ciety ». In tal senso si prevede un interventodi cablatura in fibra ottica ad alta velocitàcosiddetta Fiber To The Home (FTTH) che,in un’ottica di economia circolare, potràessere realizzata attraverso il riutilizzo diinfrastrutture e cavidotti esistenti e me-diante la tecnologia della microtrincea, qualetecnica di scavo a basso impatto ambien-tale. Si prevede una radicale semplifica-zione autorizzativa per la realizzazione deirelativi interventi.

Art. 21. (Esecuzione della decisione (UE,Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14dicembre 2020 relativa al sistema delle ri-sorse proprie dell’Unione europea e cheabroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)

La norma in questione recepisce nell’or-dinamento interno la decisione del Consi-glio dell’Unione europea 2020/2053 del 14dicembre 2020, che contiene le basi giuri-

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diche del nuovo sistema di finanziamentodel bilancio comunitario per il periodo diprogrammazione 2021-2027, a seguito del-l’accordo politico raggiunto dai Capi diStato e di Governo dei Paesi dell’Unioneeuropea nel Consiglio europeo del 17-21luglio 2020, e ribadito al recente Consiglioeuropeo del 10-11 dicembre 2020.

Come previsto dal Trattato, l’approva-zione di tale decisione è avvenuta all’una-nimità nell’ambito del Consiglio UE, previoparere obbligatorio ma non vincolante delParlamento europeo.

La suddetta Decisione prevede che ven-gano mantenute le attuali 3 tipologie dirisorse e cioè Risorse Proprie Tradizionali(dazi doganali), la risorsa IVA e la risorsacomplementare RNL, e istituisce una nuovarisorsa basata su un contributo nazionalesugli imballaggi di plastica non riciclati.Sono inoltre mantenute delle correzioniforfettarie ad hoc sulla risorsa RNL a fa-vore di alcuni Stati membri (SM) mentre,in conseguenza della Brexit, non sarà piùapplicata la correzione britannica a favoredi detto Paese.

Di seguito si fornisce una breve descri-zione delle risorse proprie e delle corre-zioni ad hoc sopra citate:

Risorse Proprie Tradizionali (RPT): sitratta dell’unica vera risorsa genuina del-l’UE, derivante dal gettito dei dazi doganaliriscossi sulle importazioni extra UE. GliSM, agenti della riscossione per conto del-l’UE, hanno diritto a trattenere una per-centuale di spese di riscossione pari al 25per cento mentre nell’attuale QFP tale per-centuale ammonta al 20 per cento.

Risorsa propria IVA, commisurata adun’aliquota ordinaria dello 0,3 per centodelle basi imponibili IVA nazionali armo-nizzate. È stata prevista una significativasemplificazione del calcolo della base im-ponibile mediante due modifiche all’attualenormativa: a) congelando per tutto il pe-riodo 2021-2027 l’aliquota media ponde-rata su cui è basato detto calcolo e cherichiedeva ogni anno un’attività molto com-plessa da parte degli uffici nazionali e con-seguenti controlli altrettanto complessi daparte della Commissione UE; b) eliminandouna serie di correzioni e rettifiche della

base imponibile armonizzata di scarso pesoquantitativo nell’ammontare definitivo delcontributo da versare a carico degli SM.Per evitare un effetto regressivo di questarisorsa, è stato confermato che la baseimponibile IVA su cui determinare la con-tribuzione al bilancio comunitario non possasuperare il 50 per cento del RNL di cia-scuno SM (cosiddetto capping della baseimponibile).

Contributo nazionale sugli imballaggidi plastica non riciclati: questa nuova ri-sorsa prevede che per ogni chilogrammo diimballaggi di plastica non riciclati vengaapplicato un contributo di 0,80 centesimi dieuro a carico dei singoli SM. I dati annualiper calcolare questo contributo devono es-sere comunicati a Eurostat entro il 31luglio dell’anno n+2 rispetto al periodo sucui viene effettuata la rilevazione statistica.

Risorsa RNL, detta anche risorsa com-plementare, in quanto destinata a finan-ziare la parte delle spese del bilancio co-munitario che non viene coperta attraversole altre risorse proprie o entrate diverse.Ogni SM partecipa in ragione della propriaquota parte sul RNL UE.

Correzioni: il sistema di finanzia-mento sopra descritto è parzialmente mo-dificato da correzioni forfettarie lorde adhoc sulla risorsa RNL a favore di 5 SM(Germania, Svezia, Paesi Bassi, Austria eDanimarca), valevoli per l’intero periodo2021-2027. In pratica detti Paesi usufrui-scono di uno sconto sulla contribuzione inchiave RNL in base ad importi fissati dal-l’accordo del Consiglio europeo e riportatinel testo della Decisione Risorse Proprie,importi che verranno rivalutati ogni annoin base al deflatore PIL UE. Questi scontisaranno finanziati da tutti i Paesi, compresii beneficiari, secondo la chiave RNL diciascun SM sul RNL UE. Sono state inveceeliminate le correzioni applicate mediantesconti sulla risorsa IVA che erano previstinell’attuale sistema delle risorse proprie2014-2020.

Secondo le disposizioni del Trattato, l’ef-fettiva entrata in vigore della decisioneavverrà all’esito del processo di ratifica da

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parte di tutti gli Stati membri, ma coneffetto retroattivo al 1° gennaio 2021.

Al riguardo, occorre considerare chel’Italia ha un rilevante interesse a proce-dere ad una veloce ratifica della DecisioneRisorse Proprie, in quanto l’accordo sulRecovery Fund è basato sul presuppostoche i 750 miliardi (a prezzi 2018) necessariad assicurarne il finanziamento siano re-periti mediante ricorso al mercato finan-ziario da parte della Commissione, presup-posto che trova la sua fonte proprio nellacitata Decisione.

Il legame inscindibile deriva dall’au-mento del massimale delle risorse propriedall’attuale 1,23 per cento al 2 per centodel RNL UE, contenuto nella nuova Deci-sione, necessario per incrementare la ga-ranzia della UE a fronte delle obbligazioniderivanti sia dalla ordinaria gestione delbilancio UE sia dall’intervento straordina-rio da attuarsi attraverso il Recovery Fund.Si ricorda che il massimale delle risorseproprie, oltre a costituire un fattore digaranzia per i soggetti terzi all’UE, rappre-senta un elemento di certezza per gli SMche conoscono in anticipo quale ammon-tare massimo annuo, espresso in percen-tuale del RNL, potrà loro essere richiestoper adempiere alle obbligazioni assuntedall’UE per tutto il periodo 2021-2027.

Art. 22. (Proroga e altre misure applicabili aintermediari bancari e finanziari e a impresedi assicurazione in relazione al recesso delRegno Unito dall’Unione europea)

A seguito della conclusione del processodi ratifica dell’accordo di recesso del RegnoUnito dall’Unione europea (avvenuta in data31 gennaio 2020) dalla data del 1° febbraio2020 il Regno Unito è uscito dall’Unioneeuropea. In virtù del periodo di transi-zione, contemplato dall’articolo 126 di dettoaccordo, è stata, tuttavia, garantita la con-tinuità nell’applicazione del diritto dell’U-nione europea nel Regno Unito fino al 31dicembre 2020, anche in materia di accessoal mercato dei servizi finanziari.

Le disposizioni indirizzate agli operatoridel Regno Unito di Gran Bretagna e Ir-landa del Nord si intendono riferite anche

a quelli con sede nel territorio di Gibil-terra, tenendo conto della circostanza inbase alla quale, nel diritto dell’Unione eu-ropea, Gibilterra è un territorio europeo dicui uno Stato membro (nel caso di specie ilRegno Unito) ha assunto la rappresentanzaai sensi dell’articolo 355, punto 3, del Trat-tato sul funzionamento dell’Unione euro-pea (si veda la sentenza della Corte digiustizia dell’Unione europea del 13 giugno2017, causa C-591/15).

L’articolo prevede, estendendo alcunedisposizioni del decreto-legge 25 marzo 2019,n. 22, emanato in connessione a un recessoin assenza di accordo, norme per una cor-retta e ordinata gestione del passaggio dalregime fondato sul principio di mutuo ri-conoscimento in ambito europeo a quelloapplicabile agli intermediari di paesi terziassicurando, alla clientela degli interme-diari bancari e finanziari e delle imprese diassicurazione con sede nel Regno Unito enel territorio di Gibilterra operanti in Ita-lia, sia la continuità nella prestazione deiservizi bancari, di investimento, di monetaelettronica e di assicurazione, sia adeguateforme di tutela dei propri interessi.

Il comma 1 enuncia tramite rinvio ledefinizioni per l’applicazione delle disposi-zioni dell’articolo.

Il comma 2 consente alle banche, alleimprese di investimento e agli istituti dimoneta elettronica britannici – individuatidall’articolo 3, commi da 1 a 5 del decreto-legge n. 22 del 2019 – che, alla data dientrata in vigore del decreto, abbiano pre-sentato domanda di autorizzazione alle com-petenti autorità italiane, di continuare aoperare fino al rilascio dell’autorizzazionee comunque non oltre sei mesi. L’operati-vità è consentita per le sole attività per lequali sia stata richiesta autorizzazione ed èlimitata alla sola gestione dei rapporti esi-stenti. Non è quindi permessa l’acquisi-zione di nuovi clienti, né la modifica deirapporti in essere. Per i contratti derivatiOTC in essere sono tuttavia consentite, tra-mite rinvio all’articolo 3, comma 3, deldecreto-legge n. 22 del 2019, le attività« life-cycle event ». Si specifica che non èpermessa la prestazione di servizi di inve-stimento nei riguardi della clientela retail

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da parte degli intermediari che operanosenza succursale, in regime di libera pre-stazione di servizi.

Il comma 3 delinea il regime applicabileagli intermediari britannici durante il pe-riodo di operatività limitata di cui al comma2. Durante tale periodo tali intermediarisono soggetti alla normativa nazionale ap-plicabile agli intermediari dei paesi terzi ealla vigilanza delle competenti autorità ita-liane. Il rinvio alle disposizioni di cui agliarticoli 7 e 8 del decreto-legge 22 del 2019conferma a favore dei clienti le tutele rap-presentate dai sistemi alternativi di risolu-zione delle controversie nonché, limitata-mente agli intermediari operanti nell’eser-cizio del diritto di stabilimento, dai sistemidi tutela dei depositi e di indennizzo degliinvestitori; il rinvio all’articolo 3, comma 9precisa che i poteri delle autorità sonoquelli previsti nei confronti degli interme-diari di paesi terzi.

Il comma 4 riguarda l’ipotesi di diniegodell’autorizzazione. In questo caso, gli in-termediari devono cessare le attività per lequali non hanno ricevuto l’autorizzazionenel più breve tempo possibile e comunquenon oltre tre mesi dalla comunicazione deldiniego, secondo modalità e tempi che nonrecano pregiudizio ai clienti. Anche du-rante questo periodo sono assicurate inparticolare le tutele rappresentate dai si-stemi alternativi di risoluzione delle con-troversie, dai sistemi di tutela dei depositie di indennizzo degli investitori, previstedal comma precedente.

Il comma 5 prevede che gli intermediaribritannici durante i periodi di estensionelimitata delle attività devono assicurare aiclienti un’adeguata informazione sugli ef-fetti della Brexit. Inoltre, si prevede che glioperatori che cessano l’attività al terminedel periodo di transizione o in caso didiniego, anche parziale, dell’autorizzazionedevono restituire ai clienti le disponibilitàliquide, i beni e gli strumenti finanziari,secondo le istruzioni ricevute dai clientistessi. Infine, con riguardo ai finanziamentisi precisa che la cessazione delle attivitànon comporta modifica dei tempi e dellemodalità di pagamento degli interessi e dirimborso del capitale da parte del cliente,

fatto salvo il diritto del cliente all’estin-zione anticipata.

I commi da 6 a 10 sono dedicati alleimprese di assicurazione. Si consente alleimprese assicurative di Regno Unito e Ir-landa del Nord, nonché di Gibilterra che,alla data di conclusione del periodo ditransizione previsto dall’articolo 126 del-l’Accordo di recesso tra Regno Unito eUnione europea, sono abilitate a operarenel territorio della Repubblica in regime distabilimento o di libera prestazione di ser-vizi, di proseguire tale attività, nei limitidella gestione del solo business in essereper il periodo strettamente necessario adassicurare l’esatta esecuzione dei contrattie delle prestazioni fino alla relativa sca-denza. Con il recesso del Regno Unito dal-l’Unione europea dette imprese hanno persola qualifica di imprese di Stato membro ediventano operatori di Stato terzo, ai quali,ai sensi dell’articolo 29 del codice delleassicurazioni private, di cui al decreto le-gislativo 7 settembre 2005, n. 209, non èconsentito l’esercizio dell’attività assicura-tiva nel territorio della Repubblica in re-gime di libera prestazione dei servizi. Taleprevisione è coerente con il quadro nor-mativo europeo di riferimento per il settoreassicurativo che non contempla detta formadi operatività per le imprese di assicura-zione. Tali imprese per continuare a ope-rare in Italia dovrebbero presentare istanzaed essere autorizzate all’esercizio dell’atti-vità in regime di stabilimento, in confor-mità alla procedura di cui all’articolo 28del codice delle assicurazioni private e allerelative disposizioni di attuazione. Tuttavia,anche tenuto conto delle caratteristiche distruttura, articolazione e durata nel tempodei contratti e delle coperture in essere e inuna prospettiva di garanzia della conti-nuità dei servizi e di assolvimento degliimpegni contrattualmente assunti nei con-fronti degli assicurati e degli aventi dirittoa prestazioni assicurative, dette impresepotranno procedere nei limiti della ge-stione di tali rapporti in essere alla data diconclusione del periodo di transizione. Lestesse non potranno in tale periodo assu-mere nuovi affari, né procedere a rinno-vare, neanche tacitamente, i contratti, in

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assenza del soddisfacimento dei requisiti diaccesso ed esercizio nel mercato italianorichiesti dalla normativa di settore a se-guito del mutamento del quadro giuridicodi riferimento con riguardo alla qualifica-zione dello Stato di origine.

Alla data di conclusione del periodo ditransizione l’IVASS procederà, anche ai finidi tutela del consumatore, alla cancella-zione di tali operatori dall’elenco delle im-prese con sede legale in un altro Statomembro, di cui all’articolo 26 del codicedelle assicurazioni private, adottando leiniziative opportune per assicurare l’ade-guata informativa ai consumatori. E' ri-chiesta all’impresa la presentazione, entronovanta giorni dalla data di conclusione delperiodo di transizione, di un piano conte-nente le misure di gestione che consentanodi procedere alla corretta esecuzione di talicontratti e prestazioni nel migliore inte-resse degli assicurati e degli aventi diritto aprestazioni assicurative. L’impresa trasmetteall’IVASS con cadenza almeno annuale unarelazione riepilogativa che dia atto dellostato di attuazione del piano, con indica-zione delle attività e delle misure intra-prese a tali fini.

Dal termine del periodo di transizione èesplicitata la possibilità in capo al contra-ente di sciogliere il vincolo contrattuale edè disposta la perdita di efficacia delle clau-sole di tacito rinnovo. Il contraente puòrecedere dai contratti con durata superioreall’anno senza incorrere in oneri aggiuntivirispetto a quelli già statuiti originariamentenel contratto (quali ad esempio, quelli usual-mente previsti per i contratti del ramo vitain caso di riscatto anticipato rispetto adalcune scadenze contrattualmente presta-bilite; in questi casi i contratti già preve-dono decurtazioni del capitale restituitorispetto quello investito). La previsione ècoerente con l’impianto nazionale primariogià vigente per il settore assicurativo, chedispone la facoltà in capo al contraente direcedete dal contratto, nelle ipotesi di vin-coli negoziali di durata superiore all’anno,

in caso di decadenza dall’autorizzazioneall’esercizio dell’impresa.

Le imprese di riassicurazione non sonointeressate dalla disciplina qui recata inquanto: 1) non esistono oggi imprese diriassicurazione del Regno Unito operanti instabilimento (fattispecie per la quale avrebbepotuto avete senso l’individuazione di de-roghe alle norme vigenti); 2) l’operatività inlibera prestazione di servizi da Stato terzoè già consentita alle imprese di riassicura-zione dalle norme vigenti e non richiedeun’autorizzazione dell’IVASS al pari delleattività in libera prestazione di servizi po-ste in essere da altro Stato membro; siprecisa, in proposito, che, con riguardo alleimprese di pura riassicurazione operanti inuno Stato terzo, il passaggio di status daimprese UE a extra-UE consentirà all’I-VASS di attivare i poteri di cui all’articolo37-ter, commi 5 e 6, del codice delle assi-curazioni private, almeno fino a quando ilRegno Unito non otterrà la dichiarazionedi equivalenza prevista dall’articolo 172della direttiva 2009/138/CE (Solvency II)con riguardo alla riassicurazione.

Infine si prevede che le imprese consede legale nel territorio della Repubblicaitaliana operanti nel Regno Unito di GranBretagna e Irlanda del Nord, nonché diGibilterra, al termine del periodo di tran-sizione possano proseguire l’attività in taleStato, fermo restando quanto previsto dagliarticoli 22 e 59-quinquies del codice delleassicurazioni private che fanno salvo ilpotere dell’IVASS di effettuare le verifichein merito all’adeguatezza della situazionefinanziaria e della struttura organizzativadell’impresa italiana che intenda operarein Stato terzo.

Il comma 11 proroga, per una duratapari a quella accordata ai sensi del comma2 in favore degli intermediari britannici, ilvigente regime transitorio introdotto con ildecreto legislativo n. 129 del 2017 di tra-sposizione della direttiva MiFID II a bene-ficio delle imprese di paesi terzi già auto-rizzate in Italia ai sensi della disciplinaMiFID I.

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ALLEGATO

ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVEDI CUI ALL’ARTICOLO 19 E ALL’ALLEGATO 1

1) Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

La disposizione che si proroga (articolo 2-bis, comma 3) prevedeche, nel procedere al reclutamento del personale sanitario, gli incarichidi lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,possano essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgiaabilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordiniprofessionali.

Al riguardo, si rende necessario evidenziare che le disposizionirecate dai commi 1 e 5 dello stesso articolo 2-bis del decreto-legge n. 18del 2020 sono contestualmente prorogate, fino al 31 dicembre 2021,dall’articolo 1, comma 423, della legge di bilancio 2021, in corso dipubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Detti commi 1 e 5 sono gli uniciche, nell’ambito dell’articolo 2-bis, recano un termine espresso diefficacia. Si ritiene, conseguentemente, che non sia necessario (népossibile) prorogare altresì l’applicazione del comma 2 del medesimoarticolo 2-bis, in quanto l’applicazione di esso – proprio perché talecomma non reca l’indicazione di alcun termine della propria efficacia– resta indissolubilmente correlata al termine di efficacia dei citaticommi 1 e 5, trovando perciò necessariamente applicazione per lastessa durata della vigenza dei predetti commi 1 e 5. Per le medesimeragioni non si è ritenuto di procedere alla proroga delle disposizioni dicui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2-ter del citato decreto-legge n. 18 del2020, atteso che i commi 1 e 5 del predetto articolo 2-ter vengonoprorogati dall’articolo 1, comma 425, della legge di bilancio 2021 incorso di approvazione.

Quanto, dunque, al solo comma 3 – rispetto al quale si sarebbe purpotuto ragionare negli stessi termini, intendendosi la sua applicazioneparimenti parametrata a quella degli altri commi dello stesso articolo,di cui si è già detto – si è nondimeno ritenuto possibile, ed opportuno,procedere a una proroga espressa, sebbene in questa fase limitata alladurata dell’emergenza e comunque al 31 marzo 2021 (salvo adegua-mento del termine, come per tutti gli altri di cui all’allegato 1 delpresente decreto, all’ulteriore eventuale durata dello stato di emergenzaoltre l’attuale termine del 31 gennaio 2021); e ciò al solo fine di evitareche in sede esegetica, ravvisandosi un’autonomia strutturale dellarelativa fattispecie rispetto a quella del comma 1 (che è ivi bensìrichiamato; ma – potrebbe in tesi opinarsi – al solo fine di individuare,per relationem, l’ambito oggettivo della fattispecie), potesse argomen-tarsi che la relativa vigenza non sia automaticamente correlata, comeinvece si ritiene debba essere, allo stesso ambito temporale di quella delcomma 1.

Resta dunque necessariamente rimesso alla fase di conversione,allorché sarà nota l’effettiva durata dell’eventuale estensione temporaledello stato di emergenza oltre il 31 gennaio 2021, la definitiva rifissa-

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zione del termine di durata di questa proroga, come di tutte le altre dicui al predetto allegato 1; ma, per questa sola, altresì l’eventualecoordinamento di tale ulteriore durata con quella dei termini di cui aicommi 1 e 5, che sono stati fatti oggetto di proroga nella diversa sedenormativa costituita dalla legge di bilancio per il 2021.

2) Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

La disposizione prevede la possibilità per le regioni, le provinceautonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie di stipularecontratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, (contratti con strutture private e con i profes-sionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazionirappresentative a livello regionale), per l’acquisto di ulteriori presta-zioni sanitarie, in deroga ai limiti di spesa, al fine di incrementare ladotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative dipneumologia e di malattie infettive, qualora emerga l’impossibilità diperseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dallacircolare del 1° marzo 2020 del Ministero della salute nelle strutturepubbliche e nelle strutture private accreditate.

Inoltre, qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cuisopra mediante la stipula dei citati contratti, si prevede la possibilitàper le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziendesanitarie di stipulare contratti con strutture private non accreditate,purché autorizzate.

3) Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disciplina delle aree sanitarie temporanee

La disposizione prevede la possibilità per le regioni e le provinceautonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e diaccreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno cheall’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza,pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emer-genza COVID-19.

Si prevede inoltre la possibilità di eseguire le opere edilizie stret-tamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e allaassistenza, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei pianiregolatori e dei regolamenti edilizi locali.

4) Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di pro-tezione e medicali

La disposizione autorizza il Dipartimento della protezione civile, isoggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della prote-

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zione civile e il Commissario straordinario di cui all’articolo 122, diacquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivimedicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura,in deroga al codice dei contratti pubblici.

Si prevede inoltre la possibilità di utilizzare dispositivi di prote-zione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per idispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente,previa valutazione della loro efficacia da parte del Comitato tecnico-scientifico; infine si consente far ricorso alle mascherine chirurgiche,quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari nonché lapossibilità di utilizzare anche mascherine prive del marchio CE, previavalutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.

5) Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Permanenza in servizio del personale sanitario

Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltreil 31 marzo 2021, si prevede la possibilità per il personale del ruolo deimedici e del settore sanitario della Polizia di Stato di essere trattenutoin servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sulcollocamento in quiescenza del personale del ruolo dei medici e delsettore sanitario della Polizia di Stato.

6) Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualificheprofessionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alledipendenze della pubblica amministrazione

La disposizione consente l’esercizio temporaneo di qualifiche pro-fessionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul terri-torio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolatada specifiche direttive dell’Unione europea, nonché prevede che leassunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l’eser-cizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario siano consentite a tutti i cittadini di Paesi non appartenentiall’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consentedi lavorare, fermo ogni altro limite di legge.

7) Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chi-rurgiche e dispositivi di protezione industriale

La disposizione prevede la possibilità di produrre, importare eimmettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di pro-tezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, validati, rispet-tivamente dall’Istituto superiore di sanità e dall’INAIL.

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8) Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

La disposizione è finalizzata a consentire a tutti i lavoratori e aivolontari, sanitari e non, nonché ai lavoratori addetti ai servizi dome-stici e familiari, che nello svolgimento della loro attività siano ogget-tivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di unmetro, di utilizzare quali dispositivi di protezione individuale (DPI), lemascherine chirurgiche reperibili in commercio, nonché per tutti gliindividui presenti sull’intero territorio nazionale l’utilizzo di masche-rine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigentinorme sull’immissione in commercio.

9) Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergen-ziale

La disposizione prevede la possibilità, per motivi di interessepubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantirela protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontalierodeterminata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misuredi profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitariadei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitarionazionale, per i soggetti operanti nel Servizio nazionale della prote-zione civile, per i soggetti attuatori nonché per gli uffici del Ministerodella salute e dell’Istituto superiore di sanità, per le strutture pubblichee private del Servizio sanitario nazionale e per i soggetti deputati amonitorare e a garantire l’esecuzione delle misure di contenimento, dieffettuare trattamenti dei dati personali, ivi inclusa la comunicazionetra loro, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni ad essiattribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi delCOVID-19.

Al termine dello stato di emergenza, tali soggetti dovranno in ognicaso adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personalieffettuati nel contesto dell’emergenza all’ambito delle ordinarie com-petenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

10) Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Semplificazioni in materia di organi collegiali

Fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltreil 31 marzo 2021, si prevede la possibilità di svolgere in videoconfe-renza, anche ove non previsto, le sedute dei consigli dei comuni, delleprovince, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organicollegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli orga-

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nismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioniscolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioniprivate anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società,comprese le società cooperative e i consorzi (commi 1, 2, 2-bis e 4dell’articolo 73).

In tale periodo di emergenza è sospesa l’applicazione delle dispo-sizioni di cui all’articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014,n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delleconferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi econsuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali emetropolitani (comma 3 dell’articolo 73).

11) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodidi assenza dal servizio

Si prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza ecomunque non oltre il 31 marzo 2021, il personale delle Forze dipolizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuocopossa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio,anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione al rischio dicontagio da COVID-19. Tale periodo è equiparato, agli effetti economicie previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsionedell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabilenel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (comma6 dell’articolo 87).

Fino alla stessa data, il personale delle Forze armate, delle Forzedi polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizioper malattia o quarantena dovuta al COVID-19, è collocato d’ufficio inlicenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, conesclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previstidall’articolo 37, terzo comma, del citato decreto del Presidente dellaRepubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenzastraordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma erafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 eall’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008di recepimento dell’accordo sindacale integrativo del personale diret-tivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale deivigili del fuoco. Il periodo di assenza costituisce servizio prestato a tuttigli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennitàsostitutiva di mensa, ove prevista (comma 7 dell’articolo 87).

12) Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forzearmate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Si prorogano fino alla cessazione dello stato di emergenza ecomunque non oltre il 31 marzo 2021 le misure di profilassi sanitaria

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per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corponazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse alcontenimento della diffusione del COVID-19 (comma 1 dell’articolo73-bis).

Le medesime misure si applicano anche al personale dell’Ammi-nistrazione civile dell’interno che opera presso le Commissioni terri-toriali per il riconoscimento della protezione internazionale (comma 2dell’articolo 73-bis).

13) Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Sorveglianza sanitaria

L’articolo 83, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 hadisposto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza – fermarestando la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria stabilita dalTesto unico sicurezza – l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare lasorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente espostia rischio di contagio, in ragione di determinati fattori (età, immuno-depressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapiesalvavita o comorbilità) al fine di garantire lo svolgimento in sicurezzadelle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di con-tagio da virus SARS-CoV-2.

I datori di lavoro non tenuti per legge alla nomina del medicocompetente alla sorveglianza sanitaria devono garantire comunque ailavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure disorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente sceglieretra la nomina di un medico competente o la possibilità di farnerichiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con proprimedici del lavoro. La determinazione della tariffa per l’effettuazione ditali prestazioni viene demandata ad un decreto interministeriale (La-voro, Salute, Economia e finanze e Salute). Si stabilisce inoltre chel’inidoneità accertata ai sensi del citato articolo 83 non può costituirein ogni caso causa legittima di recesso del datore dal contratto dilavoro;

L’INAIL, previa convenzione con l’ANPAL, può assumere, concontratti di lavoro a tempo determinato, figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni per le sopradescritte finalità.

La legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-leggen. 104 del 2020, all’articolo 37-ter ha modificato il decreto-legge n. 83del 2020, comprendendo nell’ambito delle disposizioni indicate nell’al-legato 1 del medesimo decreto le disposizioni concernenti la sorve-glianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 in parola. Per effettodella citata disposizione e in conseguenza di quanto precedentementedisposto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, dalla data di entratain vigore della stessa, i termini delle disposizioni inerenti alla sorve-glianza sanitaria eccezionale sono prorogati al 31 dicembre 2020.

Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con lapandemia in corso, si rende necessaria l’ulteriore proroga, fino alla

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data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CO-VID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

14) Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Universitàe delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

A seguito delle modifiche intervenute per effetto dell’articolo 33 deldecreto-legge n. 104 del 2020, le misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5 (econseguentemente 7) sono state svincolate dallo stato di emergenza,essendo divenute, pertanto, « a regime ». Per tale motivo si fa presenteche, con riferimento al citato articolo 101, l’esigenza di proroga valimitata al solo comma 6-ter.

La proroga della disposizione del comma 6-ter dell’articolo 101procrastina la facoltà per le commissioni valutatrici dei candidati dellacosiddetta « tenure track » di tener conto delle limitazioni all’attività diricerca scientifica connaturate alle disposizioni conseguenti alla dichia-razione dello stato di emergenza.

15) Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulte-riori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

Si proroga la misura di cui al comma 6, dell’articolo 102, cheagevola il riconoscimento, per la durata dell’emergenza epidemiologicada COVID-19, delle qualifiche professionali, in ambito sanitario, con-seguite nell’ambito dei Paesi membri dell’Unione europea. Disponeinfatti che, qualora il riconoscimento della qualifica professionale perl’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabi-litative, tecnico-sanitarie e della prevenzione sia subordinato allosvolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta conmodalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità dicui al punto 2 della citata circolare del Ministero della salute e delMinistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre2016.

La disposizione, il cui termine si intende prorogare con il presenteprovvedimento, prevede la possibilità di svolgere la prova compensa-tiva, alla quale sia subordinato il riconoscimento di una qualificaprofessionale per l’esercizio di una professione sanitaria, di esseresvolta con modalità a distanza.

16) Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

La disposizione proroga il termine entro il quale opera il Com-missario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure

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occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemio-logica da COVID-19.

17) Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’annoscolastico 2019/2020)

La proroga proposta, attraverso la modifica operata all’articolo 1,comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, consente di posticipareil termine attualmente previsto per lo svolgimento delle riunioni,tramite sedute in videoconferenza, del « Gruppo di lavoro operativo perl’inclusione », data l’importanza riconosciuta alle funzioni di tale or-ganismo ai fini della definizione del Piano educativo individualizzato(PEI) e dei processi di inclusione scolastica.

Tale proroga è infatti giustificata dalla necessità di assicurarel’operatività di tale Gruppo di lavoro, anche rispetto all’adozione dinuove misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, tali daimpedire le riunioni in presenza del predetto Gruppo di lavoro.

18) Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti delMinistero dell’istruzione

La norma di proroga proposta, incidendo sull’articolo 3, comma 1,del decreto-legge n. 22 del 2020, consente di prorogare il termineattuale del 31 luglio 2020 (direttamente collegato alla precedente datadi cessazione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19), in tema dirilascio dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblicaistruzione (CSPI).

In tal modo tale organo consultivo, sino al termine prorogato,dovrà rilasciare il parere richiesto dal Ministro dell’istruzione entro ilridotto termine di sette giorni dalla richiesta del Ministro (a frontedell’ordinario termine di quarantacinque giorni incompatibile con lostato emergenziale), decorso il quale si potrà prescindere da dettoparere obbligatorio.

Questo in quanto l’intensa scansione temporale di atti e provve-dimenti relativi all’avvio del prossimo anno scolastico comporta cheanche la sospensione di efficacia di pochi giorni possa pregiudicare ilbuon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionaliregole. Lo stato di emergenza, difatti, non è attualmente compatibilecon i tempi per ottenere il parere obbligatorio del Consiglio superioredella pubblica istruzione (CSPI) su una serie di atti fondamentali.

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19) Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazioneall’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curri-culari

Si proroga la disposizione di cui al comma 4 che riguarda in viaresiduale tutte le professioni escluse dalle previsioni di cui ai commi 1e 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020, assicurando che perle stesse, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla parte-cipazione degli esami di Stato di abilitazione, in considerazione dellecriticità emerse nel periodo corrispondente alla durata dello stato diemergenza, le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esamidi Stato hanno facoltà di modificare i suddetti requisiti, in deroga alledisposizioni vigenti, al fine di consentire l’ammissione dei candidati cheabbiano ritardato il conseguimento della laurea per causa a loro nonimputabile.

20) Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle univer-sità e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreu-tica

Si prorogano le disposizioni di cui al terzo e quarto periododell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020. In partico-lare il comma 1 intende sospendeva sia le procedure elettorali in atto,sia quelle che dovrebbero o avrebbero dovuto attivarsi nel periodo diemergenza, rinviando l’espletamento delle procedure al termine dellostato emergenziale.

Nel caso specifico del terzo e quarto periodo era stata prevista unanorma di salvaguardia, che potrebbe essere ancora attuale, che prevedeche nei casi di impossibilità sopravvenuta alla prosecuzione dell’inca-rico da parte degli organi monocratici, successiva alla data di entratain vigore della presente disposizione e pur sempre nel perdurare dellostato di emergenza, subentra nell’incarico il sostituto dell’organo indi-viduato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano deidocenti di prima fascia delle strutture interessate.

Si chiarisce, inoltre, che gli organi a qualsiasi titolo in carica,ovvero quelli subentrati, proseguono nell’incarico in deroga alle dispo-sizioni sui limiti di durata dei mandati nonché alle disposizioni chepossano limitare la pienezza dei poteri dei rispettivi incarichi.

21) Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari

Si proroga, in relazione allo stato di emergenza, la disposizione cheprevede che, ai fini degli articoli 117, 125-bis,126-quinquies e 126-

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quinquiesdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusionedei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti,conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizionidella Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e deiservizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito ed hanno l’efficaciadi cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legisla-tivo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consensomediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettro-nica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione chel’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documentodi riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimentoad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insiemeal contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza,l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia delcontratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente dicopia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediarioconsegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasioneutile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usareil medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al con-tratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

22) Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Distribuzione in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

La disposizione prevede la possibilità di erogazione per conto dallefarmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale dei farmaci,che richiedono un controllo ricorrente del paziente, già erogati inregime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche.

23) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina conven-zionata

La disposizione consente, in considerazione della temporaneasospensione delle trattative in corso per la definizione contrattualedell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale ela Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimentodell’emergenza pandemica da COVID-19, il riconoscimento ai suddettimedici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dell’adegua-mento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economiciprevisti dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivonazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato diSettore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, riferitial totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.La disposizione richiede inoltre l’impegno per le parti contrattuali aconcludere le trattative per l’accordo collettivo nazionale 2016-2018

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entro sei mesi dalla fine dell’emergenza secondo le procedure ordina-rie.

Per le medesime finalità si riconosce agli specialisti ambulatorialil’adeguamento immediato del trattamento economico ai contenutieconomici previsti dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordocollettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Co-mitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta dellaConferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivodel Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

24) Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali perl’emergenza epidemiologica da COVID-19

La disposizione prevede la possibilità per l’AIFA di accedere a tuttii dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi diuso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19, fermerestando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinicadei medicinali. Si prevede inoltre l’espressione del parere nazionale,anche sulla base della valutazione della CTS dell’AIFA, da parte delComitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive LazzaroSpallanzani di Roma.

Il parere del Comitato etico deve essere comunicato all’AIFA, laquale dovrà provvedere alla sua pubblicazione, nonché del relativoprotocollo approvato, sul proprio sito internet istituzionale.

È infine prevista la possibilità per l’AIFA di acquisire, in deroga allevigenti procedure, le domande di sperimentazione clinica, sentito ilComitato etico nazionale dell’INMI, e di pubblicare una circolare cheindichi le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delledomande nonché per le modalità di adesione agli studi.

25) Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali perl’emergenza del COVID-19

La disposizione prevede la possibilità per le regioni, ivi compresequelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trentoe Bolzano di riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati inattuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto- legge 17marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assi-stenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e allagestione dell’emergenza del COVID-19 secondo le disposizioni deipredetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazientiaffetti da COVID-19.

Prevede altresì il riconoscimento della specifica funzione assisten-ziale dell’incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti daCOVID-19, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale compatibil-

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mente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020. Condecreto del Ministro della salute la specifica funzione assistenzialeviene determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e aicosti effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani nonchésostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre con ilmedesimo decreto l’incremento tariffario viene determinato con rife-rimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazientiaffetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enticitati, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema infor-mativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni resedisponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

26) Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Proroga di piani terapeutici

La disposizione, il cui termine si intende prorogare in relazione allaproroga dello stato di emergenza, prevede che i piani terapeutici cheincludono la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositiviprotesici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12gennaio 2017, per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, la-ringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee,per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivogliaospedalizzazione a domicilio, durante lo stato di emergenza.

27) Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Proroga in materia di sottoscrizione e comunicazione contratti finan-ziari

Si proroga, in relazione allo stato di emergenza, la disposizione cheprevede che, ai fini dell’articolo 23 del testo unico di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazionedegli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contrattimediante strumenti informativi o telematici, i contratti soddisfano ilrequisito e hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primoperiodo, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazioneinviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o conaltro strumento idoneo, a condizione che l’espressione del consenso siaaccompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso divalidità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabilein modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo conmodalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.Il requisito della consegna di copia del contratto e della documenta-zione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messaa disposizione del cliente di copia del testo del contratto e delladocumentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l’in-

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termediario consegna al cliente copia del contratto e della documen-tazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successivaal termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimostrumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche peresercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. Taledisciplina si applica, altresì, ai fini dell’articolo 165 del codice di cui aldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’articolo 1888 delcodice civile. Continuano ad applicarsi gli articoli 4-sexies; 4-septies,4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioniin materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedentealla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019,n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissionenazionale per le società e la borsa ai sensi del menzionato articolo4-sexies, comma 5, fino alla data del 31 dicembre 2020.

28) Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Si proroga, in relazione allo stato di emergenza, la disposizione cheprevede che i contratti relativi al servizio di collocamento dei buonifruttiferi postali dematerializzati possono essere stipulati anche me-diante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3 del decreto delPresidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accerta-mento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore,purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestatomediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne lasicurezza, l’integrità e l’immodificabilità, custodita dal proponente.Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamentoconcluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazionipreviste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione adistanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all’e-sercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione delcontratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso tra-smessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contrattorelativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizionigenerali di contratto. Il cliente può usare il medesimo strumentoimpiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitareil diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decretolegislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza diservizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recessodecorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissioneo spedizione per posta. Per l’esercizio degli altri diritti previsti dallalegge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimostrumento impiegato per la conclusione del contratto. Resta salval’applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decretolegislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a di-stanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l’articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza. Ibuoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo

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di emergenza sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entrodue mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.

29) Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 2, n. 34,convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Con la presente disposizione normativa si prorogano, fino allacessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo2021, le disposizioni che prevedono obblighi di comunicazione in capoai datori di lavoro del settore privato in materia di lavoro agile nonchéla facoltà per gli stessi datori di applicare la modalità di lavoro agiledisciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordiindividuali ivi previsti, nel rispetto dei princìpi dettati dalle menzionatedisposizioni. La disposizione non comporta oneri.

30) Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

La disposizione in argomento stabilisce che in via eccezionale, alfine di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, sino allacessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo2021, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per far fronteall’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestivavigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelprocesso di riavvio delle attività produttive in base a quanto stabilitodalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’IspettoratoNazionale del Lavoro (2019-2021) – sottoscritta tra il Ministro dellavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionaledel lavoro in data 25 novembre 2019 – si avvale in via diretta, oltre chedell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabi-nieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limita-tamente al personale già in organico, ai sensi dell’articolo 2 del decretolegislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell’interno15 agosto 2017.

31) Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Edilizia scolastica

Si intende prorogare il termine previsto dall’articolo 232, comma4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, entro il quale gli enti localipossono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavoriper gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza daCOVID-19.

In tal modo, verrà consentito l’eventuale completamento, con lemedesime regole procedurali semplificate già previste e in deroga ailimiti fissati in generale per i contratti di appalto, degli interventi diedilizia scolastica comunque collegati alle mutate condizioni dovuteall’emergenza epidemiologica.

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Si intende, altresì, prorogare il regime di semplificazione proce-durale, già previsto dall’articolo 232, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di consentire l’immediata conclusione delleprocedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione dellerisorse sempre in materia di edilizia scolastica.

In particolare, si prevede che i concerti e i pareri delle Ammini-strazioni centrali coinvolte nell’adozione dei predetti atti e decreti,debbano essere acquisiti entro il più breve termine di 10 giorni dallarelativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell’istru-zione dovrà indire, nei tre giorni successivi, apposita conferenza dìservizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendocontestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

32) Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

La proroga attiene alla deroga del previo accordo individuale (traamministrazione e lavoratore) per l’accesso alla modalità di lavoro agileda parte del dipendente. Deroga attualmente prevista fino al 31dicembre. Si tratta, pertanto, di una misura di carattere procedimen-tale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE__

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge31 dicembre 2020, n. 183, recante disposi-zioni urgenti in materia di termini legisla-tivi, di realizzazione di collegamenti digi-tali, di esecuzione della decisione (UE, EU-RATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14dicembre 2020, nonché in materia di re-cesso del Regno Unito dall’Unione europea.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 323 del 31 dicembre 2020.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione dicollegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materiadi recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere allaproroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine digarantire la continuità dell’azione amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposi-zioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in relazione alrecesso del Regno Unito dall’Unione europea, misure indifferibili conriferimento a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicu-razione, nonché di provvedere a dare immediata esecuzione alladecisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea;

Vista le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelleriunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,n. 14, le parole « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. All’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,n. 15, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2021 ».

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 227, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1 del decreto-legge 31

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dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole « negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018 e 2019 »;

b) al comma 4, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. All’articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre2017, n. 205, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 ».

5. All’articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio2022 ».

6. All’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, leparole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2021 ».

7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio deiministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, seriegenerale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31dicembre 2021.

8. All’articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio2017, n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del presentecomma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e alcomma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fattasalva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizionivigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la StabilitàFinanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 243, commi 1 e 7, edell’articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminatoper l’anno 2020, che si trovano nell’impossibilità di concludere leprocedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizionidi cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in derogaall’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nellemore dell’adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.

10. In relazione alle conseguenze relative alle attività di contrasto alfenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavoriavviati per « Matera 2019 » nonché per completare la rendicontazione,all’articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola « 2020 » è sostituita dalla seguente:« 2021 »;

b) al secondo periodo, la parola « 2020 » è sostituita dalla seguente:« 2021 »;

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c) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per l’anno 2021 ilcomune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presentecomma per l’anno 2020. ».

11. All’articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laparola « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 ».

12. All’articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « 31dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

13. All’articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero nell’e-ventuale atto di rinnovo ».

14. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,in materia di potenziamento dell’attività informativa, le parole « Finoal 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio2022 ».

15. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, inmateria di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, delpersonale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza,le parole « Fino al 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti:« Fino al 31 gennaio 2022 ».

16. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,al primo periodo, le parole « Fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « Fino alla data di entrata in vigore del regolamento dicui al terzo periodo » e, al terzo periodo, le parole « entro il 31dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile2021 ».

17. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,n. 137, le parole « 31 gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30aprile 2021 ».

18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbi-sogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milionidi euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti alegislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi plu-riennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.

Articolo 2.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno)

1. All’articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

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n. 35, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2021 ».

2. All’articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « fino al 31 dicembre 2020. » sono sostituite dalleseguenti: « fino al 31 dicembre 2021. »;

b) le parole « alla data del 31 ottobre 2020, » sono sostituite dalleseguenti: « alla data del 31 ottobre 2021, ».

3. All’articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, leparole « sono differiti al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « sono prorogati al 31 dicembre 2021 ».

4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l’eventualeannullamento dell’elezione degli organi delle amministrazioni comunaliin alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o suirisultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolgenuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79,comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezionedegli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto delPresidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, entro il 31marzo 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con ilpresidente della corte d’appello. Dal presente comma non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allasua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e stru-mentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All’articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo2020, n. 12, le parole « A decorrere dall’anno 2021 » sono sostituitedalle seguenti: « Entro l’anno 2021 ».

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, leparole « 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019, 2020 e2021 ».

3. All’articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole « a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° luglio 2021 »;

b) al comma 5, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 ».

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4. All’articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n.160, leparole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno2021 ».

5. All’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decretolegislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole « 1° gennaio 2021 » sonosostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2022 ».

6. All’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, leparole « entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, finoalla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionalerelativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia daCOVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di cessazionedello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque nonoltre il 31 marzo 2021 ».

7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica daCOVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisorilegali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’ar-ticolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, dicui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si inten-dono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31dicembre 2022.

8. Al comma 4, dell’articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2021 ».

9. All’articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,dopo le parole « Agenzia delle entrate, » sono inserite le seguenti: « daadottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021, », e dopo le parole « ognialtra disposizione necessaria » sono inserite le seguenti: « per l’avvio e ».

10. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,al terzo periodo, le parole « Nel caso in cui » sono sostituite dalleseguenti: « A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui ».

11. All’articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,le parole da « può avvalersi » fino a « sei unità » sono sostituite dalleseguenti: « può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensidell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »e le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30giugno 2022 ».

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23dicembre 2009, n. 191, le parole « e per l’anno 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « , per l’anno 2020 e per l’anno 2021 ».

2. All’articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2017, n. 172, le parole « e 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituitedalle seguenti: « , 2020 e 2021 ».

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3. All’articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58, le parole: « e 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« , 2020 e 2021 ».

4. All’articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno2019, n. 60, le parole « Dall’anno 2021, » sono sostituite dalle seguenti:« Dall’anno 2022, ».

5. All’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,n. 26, le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1°gennaio 2022 ».

6. All’articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,n. 125, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Le procedureconcorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essereeffettuate anche nell’anno 2021 ».

7. Al fine di garantire la necessaria continuità delle attività diricerca, nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 425, della legge 27dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell’attuale situazione distraordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura acarattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilatticisperimentali, in deroga all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi delpersonale addetto alle attività di ricerca, nonché di personale disupporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e inservizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmentecon le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presentedisposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziariedi cui all’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

8. Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idoneiall’incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del ServizioSanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie edurgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l’elenco nazionale deisoggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarielocali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitarionazionale, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016,n. 171, e successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministerodella salute il 1° aprile 2020, è integrato entro il 21 marzo 2021. A talfine i termini di presentazione delle domande di cui all’avviso pubbli-cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riapertidal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione diapposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell’elenconazionale i soggetti già inseriti nell’elenco nazionale alla data di entratain vigore del presente decreto.

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Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di istruzione)

1. Al comma 1 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019,n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,n.159, le parole « entro l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« entro l’anno 2021 » e le parole « dal 2020/2021 al 2022/2023 » sonosostituite dalle seguenti: « dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restandole procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449. ».

2. All’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2021 ».

3. All’articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,dopo le parole « 31 gennaio 2020 » sono inserite le seguenti: « esuccessive proroghe » e le parole « per l’anno scolastico 2019/2020 »sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2019/2020 e2020/2021 ».

4. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2021 » e, in fine, è inserito il seguente periodo: « Restanofermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazionevigente. ».

5. All’articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, leparole « a decorrere dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti:« a decorrere dal 1° marzo 2021 ».

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

1. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,n. 128, le parole « e 2020-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « ,2020-2021 e 2021-2022. ».

2. All’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020,n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « a decorrere dall’anno accademico2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’annoaccademico 2022/2023 » e le parole « entro il 31 dicembre 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2, le parole « a decorrere dall’anno accademico2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’annoaccademico 2022/2023 ».

Atti Parlamentari — 126 — Camera dei Deputati

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3. All’articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, leparole « nel mese di luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « neimesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021 ». Alla compensazionedegli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro16.179.552 per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contri-buti pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189.

4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 3, comma 3, le parole « per l’anno 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 » e le parole « , finoalla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesimadata » sono sostituite dalle seguenti: « . Fino alla data di conferimentodegli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale delpersonale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’u-niversità e della ricerca e, comunque, entro il 31 ottobre 2021 »;

b) all’articolo 3, comma 4, le parole « Con decreto » sono sostituitedalle seguenti: « Con uno o più decreti » e le parole « il 30 aprile 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « la data di cui al comma 3 »;

c) all’articolo 4, comma 4, le parole « Fino alla data indicata daldecreto di cui all’articolo 3, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti:« Fino alla data di cui all’articolo 3, comma 3 »;

d) all’articolo 4, comma 6, le parole « fino alla data indicata daldecreto di cui all’articolo 3, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti:« fino alla data di cui all’articolo 3, comma 3 ».

5. Il termine di cui all’articolo 238, comma 6, del decreto legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77, è prorogato all’anno 2021 limitatamente alle università ealle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica al finedi permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza.

6. Al comma 1 dell’articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020,n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro il 15 marzo 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « entro il 15 aprile 2021 »;

b) le parole « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti:« fino al 30 luglio 2021 ».

7. All’articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27dicembre 2017, n. 205, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati

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8. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesimedisposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agro-tecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e peritoagrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per lequali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sonodefinite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decretodel Ministro dell’istruzione.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)

1. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, leparole « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« entro il 31 dicembre 2021 ».

2. All’articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legisla-tivo 12 maggio 2016, n. 90, le parole « 31 dicembre 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, alinea, le parole « 2018, 2019 e 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 »;

b) all’articolo 3:

1) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 5, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

c) all’articolo 4, comma 1, le parole « per ciascuno degli anni 2017,2018 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni2017, 2018, 2020 e 2021 ».

4. Per favorire l’attrazione di investimenti nel settore cinematogra-fico e audiovisivo, nonché al fine di supportare la realizzazione deipiani di sviluppo dell’Istituto Luce Cinecittà, l’efficacia delle disposi-zioni attuative dell’articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali eper il turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze8 luglio 2020, recante « Misure straordinarie per l’anno 2020 in materiadi credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica edaudiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220,a séguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 », è prorogata sino al31 gennaio 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, lesocietà direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell’e-conomia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell’IstitutoLuce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale e lo statuto della

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società è adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negliorgani sociali e alla società si applicano le disposizioni del codice civilee le norme generali di diritto privato. L’Istituto Luce Cinecittà puòassumere la forma giuridica di società per azioni e acquisire laprovvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinema-tografico e dell’audiovisivo anche mediante emissioni su mercati rego-lamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindicianni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021al 2030.

5. All’onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l’anno2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre2015, n. 208.

6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbiso-gno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milioni dieuro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effettifinanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualiz-zazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre2008, n.189.

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,n. 10, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

2. All’articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre2018, n. 145, le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

3. All’articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 3, le parole « 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

4. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, leparole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2021 ».

5. All’articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11febbraio 2019, n. 12, le parole « 30 settembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».

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Articolo 9.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

1. All’articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, laparola « 2020 » è sostituita dalla seguente: « 2021 ».

2. Al fine di consentire all’Agenzia Industrie Difesa di proseguire losvolgimento delle attività istituzionali nelle more del riordino dellanormativa concernente i presupposti per l’iscrizione nel Registro na-zionale delle imprese di cui all’articolo 44, comma 1, del decretolegislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l’iscrizione dell’Agenzianel predetto registro è fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente,l’Agenzia continua a operare secondo quanto stabilito dall’articolo 30,primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall’articolo 16 delTesto Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18giugno 1931, n. 773.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. Il comma 2 dell’articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238,è sostituito dal seguente:

« 2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base allanorma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versionepiù aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi naturapubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021. ».

2. All’articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, leparole « e il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 21giugno 2021 » e le parole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, l’Ente prov-vede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. All’articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018,n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,n. 132, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2021 ».

5. All’articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, leparole « fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei be-neficiari » sono sostituite dalle seguenti: « fino all’accertamento defini-tivo dell’obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo2021 ».

6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, imezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero previsto dagli articoli 16 e16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il paga-mento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunica-

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zione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi daversare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

Articolo 11.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro edelle politiche sociali)

1. All’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,n. 117, le parole « nei successivi tre anni da tale data » sono sostituitedalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

2. All’articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018,n. 145, le parole « sino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « sino al 31 dicembre 2021 ».

3. All’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2021 ».

4. All’articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2021 ».

5. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 13, della legge 30dicembre 1991, n. 412, è prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini delrecupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verificareddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenzialeprivata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle con-seguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delleprestazioni medesime.

6. All’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « quarantotto mesi » sono sostituite dalleseguenti: « cinquantaquattro mesi »;

b) al comma 7, le parole « e 11.200.000 euro per l’anno 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « , 11.200.000 euro per l’anno 2020 e 5.100.000euro per l’anno 2021 ».

7. All’articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, leparole « fino al 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « finoalla scadenza del termine previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2017, n. 18 ».

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di europer l’anno 2021, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013,n. 147.

9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza eassistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla

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fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante ilperiodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

10. All’articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre2018, n. 145 le parole « 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ». All’onere derivante dall’at-tuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l’anno 2021 siprovvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondospeciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » dellamissione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministerodell’Economia e delle Finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accontamento relativo al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali ».

Articolo 12.

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. All’articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009,n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, leparole « Per l’anno 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni2020 e 2021, ».

2. All’articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole « entro il 15 dicembre 2020, medianteversamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva rias-segnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79 », sonosostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla data di effettiva eroga-zione e comunque entro l’anno 2021, mediante versamento all’entratadel bilancio dello Stato »;

b) al comma 6, le parole « entro il 15 dicembre 2020, medianteversamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva rias-segnazione al citato Fondo », sono sostituite dalle seguenti: « entro seimesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l’anno 2021,mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato ».

3. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019,n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2,le parole « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« entro il 30 giugno 2021 ».

4. All’articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma1, è inserito il seguente: « 1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica,nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, ancheper la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30giugno 2021. ». All’articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre2020, n. 176, le parole « nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di

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euro per l’anno 2020 », sono sostituite dalle seguenti « nei limiti dellerisorse pari a 274 milioni di euro per l’anno 2020 ».

5. All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020,n. 101, le parole « Nelle more dell’approvazione del decreto di cui alcomma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivoall’entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l’ar-ticolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100 » sono sostituitedalle seguenti: « Nelle more dell’approvazione del decreto di cui alcomma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l’articolo2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. ».

6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delleimprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, inscadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

7. All’articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma22 è inserito il seguente: « 22-bis. Per consentire agli enti competenti diprocedere all’acquisizione della proprietà degli impianti di illumina-zione pubblica e all’organizzazione delle gare per l’individuazione delgestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti diilluminazione pubblica di proprietà del gestore. ».

8. All’articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 1° gennaio 2013 » sono sostituitedalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

b) il quarto periodo è soppresso;

c) al quinto periodo, dopo le parole « al presente comma » sonoaggiunte le seguenti: « ; la stessa Autorità, sentiti gli operatori dimercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall’ITU daintegrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l’innovazionetecnologica, indicando altresì i relativi congrui tempi di implementa-zione ».

9. Al comma 2 dell’articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « con cadenza nell’esercizio 2020 o in eserciziprecedenti » sono inserite le seguenti: « e nell’esercizio 2021 »;

b) le parole « sono erogate entro il 31 luglio 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 edentro il 31 luglio 2021 »;

c) le parole « entro il 30 settembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « entro il 30 settembre 2021 ».

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

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le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2021 ».

2. All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole « Per gli anni 2019 e 2020 », sonosostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 ».

b) al comma 6, le parole « Per gli anni 2019 e 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 »;

c) al comma 18, primo periodo, le parole « fino al 31 dicembre2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 » e alsecondo periodo, le parole « Fino alla medesima data di cui al periodoprecedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre2021 ».

3. All’articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalleseguenti: « 1° gennaio 2022 »;

b) al comma 4, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2021 ».

4. All’articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, leparole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « finoal 31 agosto 2021 ».

5. All’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,le parole « relative all’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « re-lative all’anno 2020 e all’anno 2021 » e le parole « non oltre il 31 luglio2020 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 luglio 2021 ».

6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalladiffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al consegui-mento della patente di guida presentate nel corso dell’anno 2020, laprova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121,del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata entro un annodalla data di presentazione della domanda.

7. All’articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,dopo le parole « per l’esercizio 2020 » sono inserite le seguenti: « e perl’esercizio 2021 ».

8. All’articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,le parole « entro tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro seimesi ».

9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto« Mantova Hub » nell’anno 2021, assicurando la valorizzazione delterritorio interessato dal progetto esecutivo e l’eliminazione delleinterferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi diinteresse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del

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procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche alcontratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttivedell’Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previstiper la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodicimesi. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 6,5milioni di euro, per l’anno 2021, a completamento del finanziamentodel progetto « Mantova Hub ». La concessione del finanziamento ècondizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara edelle direttive dell’Unione europea in materia di contratti pubblici, allacorretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decretolegislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all’integrale copertura finan-ziaria dell’intervento.

10. All’articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge 24aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno2017, n. 96, dopo le parole « 31 gennaio 2021 » sono inserite le seguenti:« , ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione delprogetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decretoadottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, come non indispensabili al regolare svol-gimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate conil decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deveavvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022. ».

11. All’articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, le parole « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 ».

12. All’articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,le parole « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e,comunque, non oltre il 30 aprile 2021 ».

13. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilasciodegli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103,comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati permancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti dirilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2,c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati daldebitore e dai suoi familiari.

14. All’articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, leparole « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « finoal 30 giugno 2021 ».

15. All’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « riscosse ai sensi dell’articolo 19, comma9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15,

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comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 », sono sostituite dalleseguenti « derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall’articolo 10,comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 1, comma1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’articolo 19, comma9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15,comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La misura dellacompensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata,nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previaacquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANASS.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, inrelazione all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aldifferenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell’anno 2019 e, inrelazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A.e lo Stato. ».

16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e diconsentire l’attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) è autorizzata, nellemore dell’approvazione dell’Aggiornamento 2020/2021 del Contratto diProgramma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture edei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lottocostruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro1.776 milioni di euro.

17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. è autorizzata a utilizzare, nellimite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contrattodi Programma – Parte Investimenti destinate al finanziamento di altriinvestimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presentedisposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva,nonché ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valeresull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86, della legge23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamentedisponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai finidell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell’in-tervento di cui al primo periodo. Nell’aggiornamento 2020/2021 alContratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi attinegoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulatenell’ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate

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alla realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giornidall’avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona –bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato intermini-steriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degliinterventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.

18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro perl’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delleproiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitaleiscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del pro-gramma « fondi di riserva e speciali » della Missione « fondi da ripar-tire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-tonamento relativo al medesimo Ministero.

19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisognoderivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, siprovvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall’articolo 12,comma 4, secondo periodo.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale)

1. La disposizione di cui all’articolo 72, comma 2, lettera b), deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021.

2. Per gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30settembre 2021 previsti dall’articolo 24, comma 4, del decreto- legge 16luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settem-bre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 30 settembre 2021e al 31 dicembre 2021.

Articolo 15.

(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e delmare)

1. All’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole « nella misura fino al 10 per centonell’anno 2021, fino al 20 per cento nell’anno 2022, fino al 50 per centonell’anno 2023, fino al 70 per cento nell’anno 2024 e del 100 per centonell’anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura fino al 10per cento nell’anno 2022, fino al 20 per cento nell’anno 2023, fino al50 per cento nell’anno 2024, fino al 70 per cento nell’anno 2025 e del100 per cento nell’anno 2026 »;

b) al quinto periodo, la parola « 2025 » è sostituita dalla seguente:« 2026 »;

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c) al sesto periodo, la parola « 2026 » è sostituita dalla seguente:« 2027 ».

2. All’articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019,n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2021 ».

3. All’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, leparole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-bre 2021 ».

4. All’articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019,n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,n. 128, le parole « dal 2020 al 2024 » sono sostituite dalle seguenti « dal2021 al 2025 ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro perl’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per 200.000di euro dall’anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondospeciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « fondi di riserva e speciali » dellaMissione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare.

6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione dell’articolo219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni.

Articolo 16.

(Proroga di termini in materia di sport)

1. All’articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,n. 10, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti « 31dicembre 2021 ».

2. All’articolo 14, commi 1e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole« 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

Articolo 17.

(Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto deL’Aquila – Casa Italia)

1. All’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo ilcomma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cuiall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi

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diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributoentro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenzadal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare unmaggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quellida realizzare nell’ambito dei centri storici dei comuni del cratere,diversi da L’Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di interventodei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devonopresentare la domanda per la concessione del contributo entro iltermine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dalbeneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all’articolo67-quater, comma 2, lettera a). ».

Articolo 18.

(Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)

1. All’articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Le risorse non utilizzatedi cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancioautonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni dieuro, possono essere spese fino a giugno 2021. ».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbiso-gno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contri-buti pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre2008, n. 189.

Articolo 19.

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologicada COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenzaepidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021,e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse dispo-nibili autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 20.

(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degliospedali)

1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocitàdegli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all’ar-ticolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, oveil primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima

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di 4 chilometri dagli edifici stessi, l’intervento di posa di infrastrutturea banda ultra larga da parte degli operatori, è eseguito medianteriutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combina-zione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraversol’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimen-sioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cmfino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche inprossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L’operatore puòutilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione percollegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presentilungo il percorso.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizza-zione dell’intervento da parte dell’operatore si applica l’articolo 7,comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualoral’intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedistradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazionedi inizio lavori all’ufficio comunale competente, nonché, se diverso,all’ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi discavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione restafermo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto legi-slativo 15 febbraio 2016, n. 33.

Articolo 21.

(Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione

europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)

1. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione (UE, Euratom)n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistemadelle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata invigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 della decisionestessa.

Articolo 22.

(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari ea imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito

dall’Unione europea)

1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, siapplicano le definizioni previste dall’articolo 2, comma 2, lettere da n)a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall’articolo 1 del testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall’articolo 1 del testo unico delledisposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall’articolo 1 del codicedelle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settem-bre 2005, n. 209, e dall’articolo 2, lettera e), dell’Accordo sul recesso del

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Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europeae dalla Comunità europea dell’energia atomica.

2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione efino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delleAutorità competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi allapredetta scadenza, i soggetti di cui all’articolo 3, commi da 1 a 5, deldecreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di GranBretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesimeAutorità entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanzaper l’autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari dipaesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cuicedere l’attività, possono continuare a operare sul territorio dellaRepubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e,con riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto dell’articolo 3,comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agliarticoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.

3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicatioperano nel territorio della Repubblica italiana in conformità alledisposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUBe del TUF, nonché dell’articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Aglistessi soggetti operanti nell’esercizio del diritto di stabilimento siapplica l’articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Ilriferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunquericorra, è sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo ditransizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l’articolo3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.

4. In caso di diniego dell’autorizzazione da parte delle Autoritàcompetenti, con riferimento alle attività non autorizzate, i soggetti dicui al comma 2 cessano l’attività svolta in Italia, secondo modalità etempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve leoperazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere,nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il terminemassimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nelrispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti;continua ad applicarsi il comma 3.

5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un’adeguatainformazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del RegnoUnito dall’Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, igestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gliistituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sedelegale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessanol’attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza deltermine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti ledisponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza diquesti ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, lacessazione dell’attività, anche se conseguente al diniego dell’autorizza-zione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e dellemodalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale daparte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all’estinzione antici-pata.

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6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito diGran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo ditransizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa nel terri-torio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazionedi servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dalgiorno successivo a tale data, dall’Elenco delle imprese con sede legalein un altro Stato membro di cui all’articolo 26 del CAP. Tali impreseproseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività neilimiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale datasenza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino allarelativa scadenza o a altro termine evidenziato dall’impresa nel pianodi cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di taleoperatività l’IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

7. Le imprese di cui al comma 6:

a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo ditransizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzio-nale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicu-rative del regime di operatività a esse applicabile;

b) presentano all’IVASS, entro novanta giorni dalla fine delperiodo di transizione, un piano contenente le misure che consentonodi dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture incorso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;

c) trasmettono all’IVASS, con cadenza annuale, una relazionecontenente lo stato di attuazione del piano.

8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente puòrecedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata supe-riore all’anno, dandone comunicazione scritta all’impresa, ovvero eser-citare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausoledi tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effettodalla scadenza della prima annualità successiva alla data di eserciziodel recesso stesso.

9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo diprosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuanoad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 193 del CAP e ogni altradisposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al terminedel periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titoloXVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all’articolo 10,comma 8, del CAP.

10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, altermine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’at-tività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna eIrlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione diservizi proseguono l’esercizio dell’attività, fermo restando quanto pre-visto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delledisposizioni previste dal Regno Unito.

11. All’articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto2017, n. 129, le parole « 3 gennaio 2021 », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

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Articolo 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conte-stualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per laconversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2020

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consigliodei ministri

GUALTIERI, Ministro dell’econo-mia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

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Allegato 1 (di cui all’articolo 19)

1 Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

2 Articolo 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27Potenziamento delle reti di assistenza territoriale

3 Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27Disciplina delle aree sanitarie temporanee

4 Articolo 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali

5 Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27Permanenza in servizio del personale sanitario

6 Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e inmateria di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione

7 Articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezioneindustriale

8 Articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività

9 Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziali

10 Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24aprile 2020, n. 27semplificazioni in materia di organi collegiali

11 Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

12 Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n. 27Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia delle forze armate e dei vigili del fuoco

13 Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77Sorveglianza sanitaria

14 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile 2020, n. 27Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di altaformazione artistica musicale e coreutica

15 Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti inmateria di professioni sanitarie

16 Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27

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17 Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2020, n. 41Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020)

18 Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge6 giugno 2020, n. 41Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione

19 Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge6 giugno 2020, n. 41Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professionie dei tirocini professionalizzanti e curriculari

20 Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzionidell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

21 Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno2020, n. 40Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari

22 Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 giugno 2020, n. 40Distribuzione in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

23 Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 giugno 2020, n. 40Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

24 Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 giugno 2020, n. 40Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologicada COVID-19

25 Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19

26 Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77Proroga piani terapeutici

27 Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77;Proroga sottoscrizione e comunicazione contratti finanziari

28 Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77

29 Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020 2, n. 34, convertito con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020 n. 77

30 Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77

31 Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77Edilizia scolastica

32 Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

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