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N. 52 CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI DAGA, MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI, ZOLEZZI, ACUNZO, ADE- LIZZI, DAVIDE AIELLO, PIERA AIELLO, ALAIMO, ALEMANNO, AMI- TRANO, ANGIOLA, APRILE, ARESTA, ASCARI, AZZOLINA, BALDINO, BARBUTO, MASSIMO ENRICO BARONI, BATTELLI, BELLA, BERAR- DINI, BERTI, BILOTTI, BOLOGNA, BRESCIA, BRUNO, BUOMPANE, BUSINAROLO, CABRAS, CADEDDU, CANCELLERI, LUCIANO CAN- TONE, CAPPELLANI, CARABETTA, CARBONARO, CARELLI, CARI- NELLI, CASA, CASO, CASSESE, CATALDI, MAURIZIO CATTOI, CHIAZ- ZESE, CILLIS, CIMINO, CIPRINI, COLLETTI, CORDA, CORNELI, CO- STANZO, CUBEDDU, CUNIAL, CURRÒ, DADONE, DALL’OSSO, D’AM- BROSIO, D’ARRANDO, SABRINA DE CARLO, DE GIORGI, DE GIROLAMO, DE LORENZIS, DE LORENZO, DE TOMA, DEIANA, DEL GROSSO, DEL MONACO, DEL SESTO, DI LAURO, DI SARNO, DI STASIO, DIENI, D’INCÀ, D’IPPOLITO, DONNO, DORI, D’ORSO, D’UVA, EHM, EMILIOZZI, ERMELLINO, FARO, FEDERICO, FICARA, FLATI, ILARIA FONTANA, FORCINITI, FRATE, FRUSONE, GAGNARLI, GA- LANTINO, GALIZIA, GALLINELLA, GALLO, GIANNONE, GIARRIZZO, GIORDANO, GIULIANO, GIULIODORI, GRANDE, GRIMALDI, GRIPPA, GUBITOSA, IANARO, INVIDIA, IORIO, IOVINO, L’ABBATE, LAPIA, LATTANZIO, LICATINI, LIUZZI, LOMBARDO, LOREFICE, GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, MACINA, MAGLIONE, MAMMÌ, ALBERTO MANCA, MANIERO, MANZO, MARAIA, MARIANI, MARINO, MARTIN- CIGLIO, MARZANA, MASI, MELICCHIO, MENGA, MIGLIORINO, MI- SITI, ANDREA MURA, NANNI, NAPPI, NESCI, NITTI, OLGIATI, OR- RICO, PALLINI, PALMISANO, PAPIRO, PARENTELA, PARISSE, PAXIA, PENNA, PERANTONI, PERCONTI, PIGNATONE, PROVENZA, RA- DUZZI, RAFFA, RICCIARDI, RIZZO, RIZZONE, ROMANIELLO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSPI, ROBERTO ROSSINI, RUGGIERO, RUOCCO, GIOVANNI RUSSO, SAITTA, SALAFIA, SAPIA, SARLI, SARTI, SCA- GLIUSI, SCANU, SCERRA, SCUTELLÀ, SEGNERI, SERRITELLA, FRAN- CESCO SILVESTRI, RACHELE SILVESTRI, SIRAGUSA, SODANO, SPA- DONI, SPESSOTTO, SPORTIELLO, SURIANO, SUT, TERMINI, TESTA- MENTO, TORTO, TRANO, TRAVERSI, TRIPIEDI, ELISA TRIPODI, TRIZ- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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N. 52CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAGA, MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI, ZOLEZZI, ACUNZO, ADE-LIZZI, DAVIDE AIELLO, PIERA AIELLO, ALAIMO, ALEMANNO, AMI-TRANO, ANGIOLA, APRILE, ARESTA, ASCARI, AZZOLINA, BALDINO,BARBUTO, MASSIMO ENRICO BARONI, BATTELLI, BELLA, BERAR-DINI, BERTI, BILOTTI, BOLOGNA, BRESCIA, BRUNO, BUOMPANE,BUSINAROLO, CABRAS, CADEDDU, CANCELLERI, LUCIANO CAN-TONE, CAPPELLANI, CARABETTA, CARBONARO, CARELLI, CARI-NELLI, CASA, CASO, CASSESE, CATALDI, MAURIZIO CATTOI, CHIAZ-ZESE, CILLIS, CIMINO, CIPRINI, COLLETTI, CORDA, CORNELI, CO-STANZO, CUBEDDU, CUNIAL, CURRÒ, DADONE, DALL’OSSO, D’AM-BROSIO, D’ARRANDO, SABRINA DE CARLO, DE GIORGI, DEGIROLAMO, DE LORENZIS, DE LORENZO, DE TOMA, DEIANA, DELGROSSO, DEL MONACO, DEL SESTO, DI LAURO, DI SARNO, DISTASIO, DIENI, D’INCÀ, D’IPPOLITO, DONNO, DORI, D’ORSO, D’UVA,EHM, EMILIOZZI, ERMELLINO, FARO, FEDERICO, FICARA, FLATI,ILARIA FONTANA, FORCINITI, FRATE, FRUSONE, GAGNARLI, GA-LANTINO, GALIZIA, GALLINELLA, GALLO, GIANNONE, GIARRIZZO,GIORDANO, GIULIANO, GIULIODORI, GRANDE, GRIMALDI, GRIPPA,GUBITOSA, IANARO, INVIDIA, IORIO, IOVINO, L’ABBATE, LAPIA,LATTANZIO, LICATINI, LIUZZI, LOMBARDO, LOREFICE, GABRIELELORENZONI, LOVECCHIO, MACINA, MAGLIONE, MAMMÌ, ALBERTOMANCA, MANIERO, MANZO, MARAIA, MARIANI, MARINO, MARTIN-CIGLIO, MARZANA, MASI, MELICCHIO, MENGA, MIGLIORINO, MI-SITI, ANDREA MURA, NANNI, NAPPI, NESCI, NITTI, OLGIATI, OR-RICO, PALLINI, PALMISANO, PAPIRO, PARENTELA, PARISSE, PAXIA,PENNA, PERANTONI, PERCONTI, PIGNATONE, PROVENZA, RA-DUZZI, RAFFA, RICCIARDI, RIZZO, RIZZONE, ROMANIELLO, PAOLONICOLÒ ROMANO, ROSPI, ROBERTO ROSSINI, RUGGIERO, RUOCCO,GIOVANNI RUSSO, SAITTA, SALAFIA, SAPIA, SARLI, SARTI, SCA-GLIUSI, SCANU, SCERRA, SCUTELLÀ, SEGNERI, SERRITELLA, FRAN-CESCO SILVESTRI, RACHELE SILVESTRI, SIRAGUSA, SODANO, SPA-DONI, SPESSOTTO, SPORTIELLO, SURIANO, SUT, TERMINI, TESTA-MENTO, TORTO, TRANO, TRAVERSI, TRIPIEDI, ELISA TRIPODI, TRIZ-

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ZINO, TROIANO, TUCCI, TUZI, VALLASCAS, VARRICA, VIANELLO,VILLANI, VIZZINI, LEDA VOLPI, ZANICHELLI, ZENNARO

Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa delciclo integrale delle acque

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’estate del 2017sarà ricordata come l’estate dell’emergenzaidrica e degli incendi. L’inverno 2017/2018rischia di essere ricordato, come tanti altriinverni purtroppo, come quello delle tra-giche conseguenze delle alluvioni e del dis-sesto idrogeologico. Questo perché nel no-stro Paese manca da decenni una seriapianificazione degli interventi; perché troppospazio è stato lasciato al mercato, e allespeculazioni finanziarie ed edilizie, per poiintervenire solo in seguito ad emergenze oa tragedie spesso evitabili.

La risoluzione dell’Assemblea generaledelle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 (GA/10967) afferma che « L’ONU, dichiara ildiritto all’acqua un diritto umano univer-sale e fondamentale. L’acqua potabile e peruso igienico, oltre ad essere un diritto diogni uomo, concerne la dignità della per-sona, è essenziale al pieno godimento dellavita, ed è fondamentale per tutti gli altridiritti umani » e raccomanda agli Stati diattuare iniziative per garantire a tutti« un’acqua potabile di qualità, accessibile, aprezzi economici ».

I beni comuni come l’acqua, il territorio,l’energia e i rifiuti e servizi pubblici essen-ziali come quelli deputati a garantire unbenessere locale di qualità, appartengonoalla comunità e non possono in alcun modoessere sottratti alla stessa, condizionan-done la fruizione da parte di tutti i cittadinie limitandone la piena partecipazione alloro governo e alla loro gestione democra-tica.

Nel nostro Paese, membro del G7, cisono centinaia di comuni, e quindi mi-gliaia di cittadini che ogni estate, maormai non solo l’estate, sono costretti asubire il razionamento dell’acqua. Intericentri abitati dove l’acqua non arriva permesi, sia per effetto dei cambiamenti cli-matici che per il drammatico livello delleperdite, che in alcune zone raggiunge an-che il 60 per cento dell’acqua immessanella rete. Interi centri abitati che nonhanno avuto, nel 2017, allacci alle fogna-ture e possibilità di depurare l’acqua uti-lizzata, che così viene direttamente sca-ricata nei corsi d’acqua o in mare pro-ducendo un alto livello di inquinamento.Nel nostro Paese ci sono intere zone dovele falde acquifere e i terreni sono inqui-nati e quindi pericolosi per la salute umana,a causa di una scellerata cultura politicae industriale che ha riversato veleni perdecenni disinteressandosi della salute dellegenerazioni attuali e future. È il caso, soloper fare alcuni esempi, della cosiddettaterra dei fuochi, della discarica di Bussi,del cromo esavalente nelle acque del bre-sciano e degli acidi perfluoroacrilici (PFAS)nelle acque venete; gli esempi potrebberocontinuare. Nel frattempo, le bonifichepromesse stentano a decollare e migliaiadi cittadini, se non lo sono già, rischianodi ammalarsi.

Insomma appare evidente che il sistemaha fallito e che le politiche di privatizza-zione hanno prodotto il disastro. Per que-sto è necessario invertire la rotta. Per que-

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sto abbiamo deciso di ripresentare, oppor-tunamente modificata e aggiornata anchegrazie all’esperienza maturata in questi anni,la proposta di legge d’iniziativa popolaredepositata dai movimenti per l’acqua nel2007, che nella scorsa legislatura abbiamopresentato d’intesa con l’intergruppo « Ac-qua Bene Comune » e di cui, durante ladiscussione alla Camera, furono completa-mente stravolti il senso e l’obiettivo prin-cipale: una gestione pubblica partecipativae trasparente del bene comune costituitodall’acqua.

Se non si riparte da qui, da dove si puòpartire per ricostruire la fiducia dei citta-dini nello Stato e nelle istituzioni politichedel nostro Paese ?

Per questo la grande opera più utile èrestituire ai cittadini un sistema di ge-stione serio del servizio idrico integrato,che ripristini quanto prima una rete diinfrastrutture idriche degne di questo nomerinnovando la rete idrica dove serve, bo-nificando le tubazioni dalla presenza diamianto e di piombo nonché portando leperdite al minimo, in modo da garantireacqua pulita e di buona qualità in tutti icomuni italiani: 365 giorni all’anno, 24ore su 24. Dotare il nostro Paese di unagestione e di infrastrutture che garanti-scano a tutti l’accesso ad un serviziopubblico indispensabile, come l’acqua, èla base fondamentale per ricostruirne lefondamenta, distrutte da decenni di pri-vatizzazioni e politiche sconsiderate. Que-sta grande opera utile e necessaria an-drebbe riportata alla responsabilità delMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, il cui ruolo an-drebbe potenziato su tutta la questioneidrica eliminando strutture, sovrastrutturee autorità che nulla hanno a che fare conla gestione e la tutela di un diritto umano

fondamentale. Ma la proposta di leggecontiene molto di più. Possiamo definirlauna sorta di testo unico sull’acqua e sulciclo integrale che essa compie, una pro-posta di legge che vuole tutelare la qualitàdell’acqua per l’uso umano e la conser-vazione della risorsa, che vuole favorirneil risparmio e il riutilizzo, che vuole ri-mettere in discussione le concessioni perle grandi derivazioni, vuole sostenere ipaesi in via di sviluppo che le cui popo-lazioni soffrono a causa di siccità e ca-restie. Un testo che vuole difendere l’ac-qua e la salute umana dall’inquinamentoe dagli effetti dei cambiamenti climatici.Un testo che vuole porre un freno a tuttele attività, gli interventi e i prelievi chepossano generare un impatto ambientalesui corpi idrici o sugli habitat interessati,portando ad un’alterazione dello stato qua-litativo o quantitativo delle acque, comenel caso delle dighe, delle trivellazioni, delfracking e del watergrabbing, della geo-termia e delle tante opere inutili e de-vastanti che stravolgono i nostri territori.Un testo in cui ribadiamo che sull’acquanon si devono fare profitti come chiestoda 27 milioni di cittadini con il referen-dum del 2011. Un testo in cui si chiedeche ci sia trasparenza sui dati e sulleprocedure, perché i cittadini possano es-sere protagonisti consapevoli della ge-stione dell’acqua, diritto umano univer-sale. Un testo che vuole ridefinire il si-stema di pianificazione e di gestione del-l’acqua, definito sulla base di ambiti dibacino idrografico, che sono appunto gliambiti naturali di gestione di tutto il ciclointegrale dell’acqua. Un testo che vuoleraccogliere gli strumenti necessari per av-viare un processo di ritorno a una ge-stione pubblica e partecipativa del Servi-zio idrico integrato.

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PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, ai sensi dell’arti-colo 117, secondo comma, lettere m) e s),della Costituzione, detta i princìpi con cuideve essere utilizzato, gestito e governato ilpatrimonio idrico nazionale.

2. La presente legge si prefigge l’obiet-tivo di favorire la definizione di un governopubblico e partecipativo del ciclo integratodell’acqua, in grado di garantirne un usosostenibile e solidale, nel quadro delle po-litiche complessive di tutela e di gestionedel territorio.

ART. 2.

(Princìpi generali).

1. L’acqua è un bene naturale e undiritto umano universale e fondamentale. Ildiritto all’acqua potabile di qualità nonchéai servizi igienico-sanitari è un diritto umanoessenziale al pieno godimento della vita e ditutti i diritti umani, come sancito dallarisoluzione dell’Assemblea generale delleNazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 28 lu-glio 2010. La responsabilità primaria delloStato di garantire la piena realizzazione deldiritto all’acqua e ai servizi igienico-sani-tari resta ferma indipendentemente dal re-gime giuridico prescelto per la gestione delservizio idrico.

2. L’acqua è un bene comune, una ri-sorsa rinnovabile, indispensabile per la vitadell’ecosistema e di tutti gli esseri viventi.Tutte le acque superficiali e sotterraneesono pubbliche e non mercificabili e costi-tuiscono una risorsa che è salvaguardata eutilizzata secondo criteri di solidarietà. Qual-siasi uso delle acque è effettuato salvaguar-dando le aspettative e i diritti delle gene-razioni future a fruire di un integro patri-monio ambientale. Elemento fondativo in-dispensabile deve pertanto essere la

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conoscenza della risorsa idrica, della suaqualità e della sua effettiva disponibilità.

ART. 3.

(Princìpi per l’uso dell’acqua bene comune).

1. Gli usi delle acque sono indirizzati alrisparmio e al rinnovo delle risorse per nonpregiudicare il patrimonio idrico, la vivibi-lità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna ela flora acquatiche, i processi geomorfolo-gici e gli equilibri idrogeologici, nel rispettodei princìpi di precauzione, sostenibilità etutela dell’acqua come bene comune.

2. Nel settore dei servizi idrici è vietatosottoscrivere accordi di liberalizzazione chenon garantiscano la piena realizzazione deldiritto umano all’acqua e la tutela dellarisorsa idrica.

3. L’uso dell’acqua per l’alimentazione eper l’igiene umana è prioritario rispettoagli altri usi del medesimo corpo idricosuperficiale o sotterraneo. Esso, pertanto,deve essere sempre garantito, anche attra-verso politiche di pianificazione degli in-terventi che consentano reciprocità e mu-tuo aiuto tra bacini idrografici con dispa-rità di disponibilità della risorsa. Gli altriusi sono ammessi quando la risorsa è suf-ficiente e a condizione che non ledano laqualità dell’acqua per il consumo umano.

4. L’erogazione giornaliera per l’alimen-tazione e l’igiene umana, considerata di-ritto umano universale e quantitativo mi-nimo vitale garantito, è pari a 50 litri perpersona. Il relativo costo è coperto dallafiscalità generale.

5. L’uso dell’acqua per l’agricoltura eper l’alimentazione animale è prioritariorispetto agli altri usi, ad eccezione di quellodi cui al comma 3.

6. Al fine di salvaguardare la sostenibi-lità del prelievo della risorsa disponibile,deve essere favorito, per gli usi diversi dalconsumo umano, l’impiego dell’acqua direcupero, in particolare di quella derivanteda processi di depurazione, compatibil-mente con le caratteristiche della stessa,delle acque piovane e di trattamento delleacque di prima pioggia.

7. Tutti i prelievi di acqua devono esseremisurati tramite un contatore conforme

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alle normative dell’Unione europea fornitodall’autorità competente e installato a curadell’utilizzatore secondo i criteri stabilitidall’autorità stessa.

8. Al fine di ridurre l’inquinamento am-bientale e la produzione di rifiuti, i comuni,nell’ambito delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente, incentivano gli esercizi commer-ciali in possesso di regolare licenza per lasomministrazione al pubblico di alimenti ebevande a servire gratuitamente ai clientiacqua potabile che fuoriesce dai rubinettiutilizzati per il consumo umano.

ART. 4.

(Princìpi relativi alla tutela e alla pianifica-zione).

1. I distretti idrografici definiti ai sensidell’articolo 54, comma 1, lettera t), deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,costituiscono la dimensione ottimale di go-verno e di gestione dell’acqua.

2. Per ogni distretto idrografico, com-posto da uno o più bacini e sottobaciniidrografici, è istituita un’autorità di di-stretto, con compiti di coordinamento fragli enti territoriali e locali che fanno partedel distretto. L’autorità definisce il piano digestione sulla base del bilancio idrico e glistrumenti di pianificazione concernenti lagestione dell’acqua e del territorio. Il pianodi gestione deve essere aggiornato periodi-camente e costituisce parte del piano dibacino distrettuale.

3. Per ogni bacino o sub-bacino idro-grafico definito ai sensi dell’articolo 54,comma 1, lettere r) e s), del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, individuatodalle regioni tenendo conto dei princìpidell’unità del bacino o del sub-bacino idro-grafico ovvero dei bacini idrografici conti-gui e dell’unitarietà della gestione del ser-vizio idrico integrato, è istituito un consi-glio di bacino, ente di governo dell’ambito,di cui fanno parte le province, i comuni ole loro unioni e le comunità montane cheappartengono al bacino di riferimento. Ilconsiglio di bacino provvede alla defini-zione e all’approvazione del piano di am-

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bito o di bacino e alla modulazione dellatariffa per gli usi idropotabili e per gli usiproduttivi e delle concessioni di prelievo, infunzione del bilancio idrico. Il consiglio dibacino provvede, inoltre, in raccordo conl’autorità di distretto, a elaborare il bilan-cio idrico di bacino sulla base della cono-scenza effettiva della risorsa idrica dispo-nibile. Al consiglio di bacino sono trasferitele competenze in materia di servizio idricointegrato assegnate agli ambiti territorialiottimali di cui agli articoli 147 e seguentidel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,e quelli relativi ai consorzi di bonifica eirrigazione.

4. In ogni caso l’adesione alla gestioneunitaria del servizio idrico integrato è fa-coltativa per i comuni con popolazione finoa 5.000 abitanti situati nel territorio dicomunità montane o di unioni di comuni,a condizione che gestiscano l’intero servizioidrico integrato.

5. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 novembre2014, n. 164, le lettere b), numeri 1) e 2), c),d), f) e i) sono abrogate. Le disposizioniabrogate o modificate dal medesimo arti-colo 7, comma 1, lettere c) e i), riacquistanoefficacia nel testo vigente il giorno antece-dente l’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 133 del 2014; le disposizioni intro-dotte dal medesimo articolo 7, comma 1,lettere b), numeri 1) e 2), d) e f), sonoabrogate.

6. All’articolo 147 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), la parola:« unicità » è sostituita dalla seguente: « uni-tarietà »;

b) al comma 2-bis, alinea, il primoperiodo è sostituito dal seguente: « Al finedi conseguire una maggiore efficienza ge-stionale e una migliore qualità del servizioall’utenza, è consentito l’affidamento delservizio idrico integrato in ambiti di bacinoidrografico non superiori agli ambiti terri-toriali corrispondenti alle province o allecittà metropolitane ».

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7. All’articolo 3-bis, comma 1, del de-creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 14 set-tembre 2011, n. 148, il secondo periodo èsoppresso.

8. Per tutti i corpi idrici devono esseregarantiti la conservazione o il ripristino diuno stato di qualità vicino a quello natu-rale, nel rispetto dei termini previsti dalladirettiva 2000/60/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,attraverso:

a) il controllo e la regolazione degliscarichi idrici;

b) l’uso corretto e razionale delle ac-que;

c) l’uso corretto e razionale del terri-torio.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Ministro del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,stabilisce, con proprio decreto, le modalitàper la redazione e per l’approvazione deibilanci idrici di distretto e i criteri per laloro redazione, secondo i princìpi conte-nuti nella direttiva 2000/60/CE, al fine diassicurare:

a) la salvaguardia del diritto all’acquacome previsto dall’articolo 2, comma 2;

b) l’equilibrio tra prelievi e capacitànaturale di ricostituzione del patrimonioidrico;

c) la presenza di una quantità minimadi acqua, anche in relazione alla naturaledinamica idrogeologica ed ecologica, neces-saria a permettere il mantenimento di bio-cenosi autoctone e il raggiungimento degliobiettivi di qualità ambientale, per garan-tire la tutela e la funzionalità degli ecosi-stemi acquatici naturali.

10. Fatti salvi le attività di manuten-zione finalizzate all’adeguamento tecnolo-gico necessario alla sicurezza degli im-pianti e alla tutela dell’ambiente, nonché le

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operazioni finali di ripristino ambientale egli interventi necessari alla mitigazione de-gli effetti connessi al fenomeno della sic-cità, sono vietati attività, interventi e pre-lievi che possano generare un impatto am-bientale, anche lieve, sui corpi idrici o suglihabitat interessati, portando a un’altera-zione dello stato qualitativo o quantitativodelle acque, o che influiscano sul bilancioidrico o sul raggiungimento degli obiettividi qualità del corpo idrico, anche conside-rando gli impatti cumulativi.

ART. 5.

(Concessioni di prelievo di acque).

1. Il rilascio o il rinnovo di concessionidi prelievo di acque è disposto dall’Autoritàdi distretto ed è vincolato al rispetto deiprincìpi stabiliti dall’articolo 3 e alla defi-nizione del bilancio idrico di bacino idricodi distretto, corredato di una pianificazionedelle destinazioni d’uso delle risorse idri-che.

2. Fatti salvi i prelievi destinati al con-sumo umano per il soddisfacimento deldiritto all’acqua, il rilascio o il rinnovo diconcessioni di prelievo di acque deve ga-rantire il rispetto del principio del recu-pero dei costi, compresi i costi ambientali erelativi alle risorse, tenendo conto del prin-cipio « chi inquina paga » previsto dall’ar-ticolo 9 della direttiva 2000/60/CE, fermorestando quanto stabilito dall’articolo 14della presente legge.

3. Le concessioni non possono averedurata superiore a dieci anni. Per esigenzeambientali o sociali gli enti preposti allapianificazione della gestione dell’acqua pos-sono comunque disporre limiti al rilascio oal rinnovo delle concessioni di prelievodell’acqua anche in caso di recupero del-l’intero costo secondo quanto previsto dalcomma 2.

4. In assenza delle condizioni previstedall’articolo 4 non possono essere rilasciatenuove concessioni dalle autorità di di-stretto e le concessioni esistenti devonoessere sottoposte a revisione annuale.

5. Le acque che, per le loro caratteri-stiche qualitative, sono definite destinabili

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all’uso umano non devono di norma essereutilizzate per usi diversi. Gli usi diversisono consentiti, alle condizioni previste dal-l’articolo 144, comma 4, del decreto legi-slativo 3 aprile 2006, n. 152, soltanto senon siano presenti altre risorse idriche. Intali casi, l’ammontare del relativo canonedi concessione è decuplicato.

6. Le concessioni di prelievo e le auto-rizzazioni allo scarico per gli usi differentida quello potabile possono essere revocatedall’autorità competente, anche prima dellaloro scadenza, se è accertata l’esistenza digravi problemi qualitativi o quantitativi cheattengono al corpo idrico interessato. Intali casi non sono dovuti risarcimenti dialcun genere, salvo il rimborso degli oneriper il canone di concessione delle acquenon prelevate.

7. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, nessuna nuova concessioneper sfruttamento, imbottigliamento o uti-lizzazione di sorgenti, fonti, acque mineralio corpi idrici idonei all’uso potabile puòessere rilasciata, se in contrasto con quantoprevisto dal presente articolo.

8. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, sono stabiliti i criterigenerali per la determinazione, da partedelle regioni, dei canoni di concessione perl’utilizzo del demanio idrico, tenendo contodella categoria d’uso e della portata mediadi concessione, dei costi ambientali e deicosti della risorsa connessi all’utilizzo del-l’acqua. L’aggiornamento dei canoni ha ca-denza triennale.

9. Le derivazioni e le captazioni di ac-qua pubblica per usi idropotabili previstedal testo unico delle disposizioni di leggesulle acque e impianti elettrici, di cui alregio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,sono concesse in via prioritaria agli enti digoverno dell’ambito, di cui alla parte terzadel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,costituiti da almeno uno dei comuni all’in-terno dei quali ricadono, anche parzial-mente, le acque derivate e captate. Taliconcessioni possono eventualmente essererilasciate ad essi anche in forma parteci-pata con altri enti di governo d’ambito

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interferenti che, alla data di entrata invigore della presente legge, abbiano in usoprevalente la risorsa idrica captata a scopiidropotabili. Contestualmente all’emana-zione del provvedimento concessorio, leregioni definiscono la relativa convenzioneche regola i diversi usi assentiti, l’uso co-mune di infrastrutture e i trasferimenti diacqua da un ambito all’altro, dando imme-diata attuazione all’articolo 163, comma 2,del decreto legislativo n. 152 del 2006 e alpagamento dei corrispettivi per il trasferi-mento della risorsa da un ambito all’altro,determinati secondo le disposizioni del de-creto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 4 marzo 1996, pubblicato nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62del 14 marzo 1996, e comprensivi dellesomme non ancora versate dalle autorità digoverno dell’ambito e dai gestori in basealle disposizioni previgenti.

ART. 6.

(Norme per la tutela della qualità delleacque destinate al consumo umano).

1. Al fine di garantire il rispetto dellenorme sulla qualità delle acque, nelle ac-que destinate al consumo umano le con-centrazioni delle diverse sostanze non de-vono costituire pericolo per la salute umanaanche tenendo conto dell’effetto sommato-rio o sinergico dovuto alla presenza con-comitante delle stesse e anche qualora,singolarmente considerate, rispettino i re-quisiti minimi prescritti dal decreto legi-slativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Il gestore è tenuto a comunicare tem-pestivamente ai soggetti terzi interessatinonché all’autorità sanitaria locale e al-l’ente di governo dell’ambito il verificarsi dicondizioni riconducibili alla propria con-dotta che, anche potenzialmente e tempo-raneamente, siano suscettibili di determi-nare il degrado della qualità dell’acqua trail punto di consegna e il rubinetto. Il ge-store, sotto il controllo e il monitoraggiodell’autorità sanitaria locale in collabora-zione con l’ente di governo dell’ambito, ètenuto a rimuovere tempestivamente le causeche determinano l’esistenza di tali condi-

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zioni. L’autorità sanitaria locale adotta iprovvedimenti di propria competenza perripristinare i valori di parametro in colla-borazione con l’ente di governo dell’am-bito.

3. Entro il 31 dicembre 2019, il Ministrodella salute, di concerto con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, avvalendosi dell’Istituto supe-riore di sanità e dell’Istituto superiore perla protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)per le attività istruttorie, e tenendo contodelle linee guida per i piani di sicurezzanonché delle linee guida per le acque de-stinate al consumo umano emanate dal-l’Organizzazione mondiale della sanità,adotta, con proprio decreto, le linee guidaper la realizzazione di piani per la valuta-zione degli effetti sinergici o sommatoridelle varie sostanze e di piani supplemen-tari di monitoraggio sanitario e ambientale,realizzati di norma secondo programmiannuali, che tengano conto:

a) delle pressioni ambientali, com-prese le emissioni in atmosfera, nei corpiidrici superficiali e sotterranei e sul suolo,presenti intorno alle aree in cui insistonopunti di captazione, comprese le zone ditutela assoluta, le zone di rispetto e le zonedi protezione di cui all’articolo 94 del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) dello stato delle reti di adduzione edistribuzione, comprese la presenza di per-dite e la composizione dei materiali costi-tutivi delle reti, nonché, ai fini della verificadi compatibilità sanitaria, dell’utilizzo delleadduttrici per l’installazione di impiantiper la produzione energetica;

c) dello stato di salute della popola-zione interessata;

d) della presenza di siti inquinati opotenzialmente inquinati e delle zone dicui agli articoli 92 e 93 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152, nelle aree circo-stanti i punti di captazione o di approvvi-gionamento di qualsiasi tipologia e chepossono direttamente o indirettamente in-fluenzare la quantità e la qualità dellarisorsa idropotabile;

e) delle sostanze pericolose e dellesostanze pericolose prioritarie, come defi-

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nite dall’Unione europea, nonché di altrecategorie di sostanze potenzialmente pre-senti e aventi effetti sulla salute;

f) della disponibilità della risorsa idrica.

4. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano sovrintendono all’im-mediata attuazione dei piani di cui al comma3 da parte dell’autorità sanitaria locale, chesi avvale del sistema delle agenzie regionaliper la protezione ambientale.

5. I laboratori di analisi di cui agliarticoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 feb-braio 2001, n. 31, entro il 31 dicembre2019, devono essere in possesso dell’accre-ditamento per i diversi parametri da valu-tare ai sensi del decreto del Ministro dellosviluppo economico 22 dicembre 2009, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25gennaio 2010.

6. Nelle more dell’attuazione del comma5, almeno il 5 per cento dei controlli effet-tuati dai laboratori privi di accreditamentodeve avvenire in contraddittorio con labo-ratori già accreditati.

7. Le lettere a) e b) del comma 1 del-l’articolo 11 del decreto legislativo 2 feb-braio 2001, n. 31, sono sostituite dalle se-guenti:

« a) l’aggiornamento degli allegati I, IIe III, in relazione all’evoluzione delle co-noscenze tecnico-scientifiche o in esecu-zione di disposizioni adottate in materia insede di Unione europea; tale aggiorna-mento, che può essere effettuato anche susegnalazione di comitati, associazioni scien-tifiche, associazioni dei consumatori e as-sociazioni di protezione ambientale, deveessere comunque effettuato almeno ognitre anni, previa produzione di una rela-zione da parte dell’Istituto superiore disanità sull’evoluzione della conoscenze scien-tifiche, sui risultati dei controlli e dei mo-nitoraggi e sui piani di sicurezza. Le pro-cedure di aggiornamento comprendono unafase pubblica per la raccolta di osserva-zioni della durata di almeno trenta giorni,comprensiva di audizioni del pubblico in-teressato, tranne i casi di modifiche urgenticonnesse a situazioni di emergenza, defi-nite secondo le disposizioni vigenti. Il primo

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aggiornamento è effettuato entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione. In mancanza di taleaggiornamento, in attuazione del principiodi precauzione, i valori di cui all’allegato I,parte B, sono diminuiti automaticamentedel 20 per cento. In caso di mancato ag-giornamento entro un anno, i valori di cuial medesimo allegato I, parte B, sono di-minuiti di un ulteriore 20 per cento;

b) la fissazione di valori per parametriaggiuntivi non riportati nell’allegato I, qua-lora ciò sia necessario per tutelare la saluteumana in una parte o in tutto il territorionazionale; i valori fissati devono soddisfarealmeno i requisiti di cui all’articolo 4, comma2, lettera a) ».

ART. 7.

(Trasparenza dell’attività di controllo e dimonitoraggio sulla qualità delle acque).

1. I risultati dei controlli di cui agliarticoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 2febbraio 2001, n. 31, sono pubblicati informa integrale entro ventiquattro ore dalricevimento del referto nei siti internet delgestore, per quanto attiene ai controlli in-terni, e dell’autorità sanitaria locale, perquanto attiene ai controlli esterni. Sonoaltresì pubblicati i piani di controllo in-terno ed esterno e le eventuali esenzioni,con le relative motivazioni, rispetto ai pa-rametri dell’allegato I annesso al medesimodecreto legislativo n. 31 del 2001, sullabase di quanto previsto dall’allegato II an-nesso al citato decreto legislativo n. 31 del2001. Gli enti locali partecipanti all’ente digoverno dell’ambito inseriscono nei proprisiti internet istituzionali il collegamento alsito internet istituzionale dell’autorità sani-taria locale che riporta i referti. I gestorisono tenuti a fornire, su richiesta dell’ente,unitamente alla fattura l’ultimo referto di-sponibile per l’area di residenza del richie-dente.

2. I risultati dei controlli e dei monito-raggi supplementari effettuati ai sensi del-l’articolo 6, comma 3, sono divulgati alpubblico entro quindici giorni dal ricevi-mento del referto tramite i siti internet del

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gestore, dell’ente di governo dell’ambito,dell’autorità sanitaria locale e dell’agenziaper la protezione ambientale competenteper territorio.

3. I comuni pubblicano i dati di cui aicommi 1 e 2 nella pagina iniziale dei proprisiti internet istituzionali, in applicazionedegli obblighi di informazione e di traspa-renza previsti dal decreto legislativo 19agosto 2005, n. 195, e dal decreto legisla-tivo 14 marzo 2013, n. 33. I dati sonopubblicati in formato di tipo aperto ai sensidell’articolo 68 del codice dell’amministra-zione digitale, di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili aisensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006,n. 36, del citato codice di cui al decretolegislativo n. 82 del 2005 e del codice inmateria di protezione dei dati personali, dicui al decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196. I risultati dei controlli devono al-tresì essere resi disponibili nel sito internetistituzionale di ciascun comune per un pe-riodo di almeno cinque anni.

4. In relazione a quanto previsto dal-l’articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, sulla classificazione delle ac-que superficiali ai fini della loro utilizza-zione o destinazione alla produzione diacqua potabile, le regioni e, qualora sia ilproponente della richiesta di classifica-zione, l’ente di governo dell’ambito dannoampia divulgazione presso la popolazioneinteressata dell’avvio della procedura per laclassificazione, mediante pubblicazione nelproprio sito internet istituzionale e comu-nicati alla stampa nonché attraverso incon-tri pubblici presso i principali luoghi inte-ressati. Tali incontri sono pubblicizzati me-diante affissione di manifesti. Durante leoperazioni di classificazione, i referti deicontrolli analitici mensili necessari per laclassificazione stessa sono tempestivamentepubblicati nei siti internet del gestore, del-l’ente di governo dell’ambito, dell’aziendasanitaria locale e dell’agenzia per la pro-tezione ambientale entro cinque giorni la-vorativi dalla loro acquisizione.

5. Il Ministero della salute, le regioni ele province autonome di Trento e di Bol-zano, i gestori, le agenzie per la protezioneambientale, l’autorità sanitaria locale e l’ente

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di governo dell’ambito individuano un re-sponsabile per l’informazione pubblica aifini dell’attuazione degli obblighi di infor-mazione, partecipazione e trasparenza pre-visti dalla presente legge. In caso di ina-dempimento di tali obblighi, si applicano ledisposizioni e le sanzioni di cui agli articoli43 e seguenti del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33.

ART. 8.

(Governo pubblico del ciclo naturale e in-tegrato dell’acqua).

1. Al fine di garantire il diritto all’acquaagli esseri umani, il diritto della natura e ildiritto all’esistenza delle altre specie vi-venti, la funzione regolatoria del governodel ciclo naturale dell’acqua e della suasalvaguardia come bene ambientale è affi-data all’esclusiva competenza del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, che esercita anche le competenzein materia di regolamentazione di tutti gliusi, produttivi o non produttivi, e del ser-vizio idrico, nonché di determinazione dellecomponenti delle tariffe differenziate peruso umano e per tutti gli usi produttivi,comprese le concessioni, in conformità aiprincìpi previsti dall’articolo 154 del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e aifini del raggiungimento e del manteni-mento degli obiettivi di qualità ambientalestabiliti dalla direttiva 2000/60/CE. Le com-petenze relative alla programmazione dellegrandi opere infrastrutturali a livello di retiidrauliche di rilievo nazionale nonché al-l’acqua per uso umano, comprese le be-vande, e per usi produttivi ed energeticisono attribuite a un comitato presieduto daun rappresentante del Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare e composto da un rappresentante delMinistero delle infrastrutture e dei tra-sporti, un rappresentante del Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali e unrappresentante del Ministero dell’economiae delle finanze.

2. Nel quadro delle competenze definitedalle norme costituzionali, il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e del

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mare esercita le funzioni e i compiti spet-tanti allo Stato in materia di tutela del-l’ambiente e della determinazione del me-todo tariffario al fine di garantire i livelliessenziali delle prestazioni per tutti gli usidel servizio idrico integrato e delle relativefunzioni fondamentali dei comuni, delleprovince e delle città metropolitane, defi-nite dalla parte terza, sezione III, del de-creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le regioni esercitano le funzioni e icompiti ad esse spettanti nel quadro dellecompetenze costituzionalmente determi-nate e nel rispetto delle attribuzioni statalie, in particolare, provvedono a disciplinareil governo del rispettivo territorio. Redi-gono, inoltre, il piano di tutela delle acque,strumento di pianificazione e per la tutelaqualitativa e quantitativa dei sistemi idriciin ambito regionale e di bacino idrografico.È conferita alle regioni ordinarie, oltre allacompetenza per la definizione dei bacini dicui all’articolo 4, comma 3, la facoltà distabilire il modello gestionale del servizioidrico integrato mediante aziende speciali ocomunque nell’ambito dei modelli previstiper gli enti di diritto pubblico.

4. Gli enti locali, attraverso il consigliodi bacino, svolgono le funzioni di program-mazione del piano di bacino, di organizza-zione del servizio idrico integrato, di sceltadella forma di gestione, di modulazionedelle tariffe per l’utenza sulla base delmetodo definito dal Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, nonché di affidamento della gestionee di controllo sulla stessa.

5. Le funzioni di controllo sull’attua-zione delle disposizioni vigenti sono affi-date a un ufficio di vigilanza sulle risorseidriche istituito presso il Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, che vigila sulle risorse idriche e sul-l’operato dei gestori e controlla il rispettodella disciplina vigente in materia di tuteladelle risorse e di salvaguardia ambientale,esercitando i poteri ad esso attribuiti dallalegge.

6. L’ufficio di cui al comma 5, per losvolgimento dei propri compiti, si avvale diun osservatorio sui settori di propria com-petenza. L’osservatorio svolge funzioni di

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raccolta, elaborazione e restituzione di datistatistici e conoscitivi, costituendo una bancadi dati connessa con i sistemi informatividel Ministero dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare, delle regioni edelle province autonome di Trento e diBolzano, delle autorità di bacino e deisoggetti di cui all’articolo 161, comma 7, deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Dalla data di entrata in vigore dellapresente legge le funzioni di regolazione edi controllo dei servizi idrici attribuite al-l’Autorità di regolazione per energia, reti eambiente dall’articolo 21, comma 19, deldecreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, sono trasferite alMinistero dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9.

(Princìpi di libera organizzazione del servi-zio idrico integrato).

1. Tenuto conto dell’esigenza di tutelareil pubblico interesse allo svolgimento di unservizio essenziale in situazione di mono-polio naturale ai sensi dell’articolo 43 dellaCostituzione e tenuto conto dell’articolo 1della direttiva 2014/25/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 26 febbraio2014, il servizio idrico integrato è conside-rato servizio pubblico locale di interessegenerale non destinato ad essere collocatosul mercato in regime di concorrenza.

2. La gestione del servizio idrico inte-grato è realizzata senza finalità lucrative,mediante modelli di gestione pubblica, epersegue finalità istituzionali e di caratteresociale e ambientale, garantendo un elevatolivello di qualità, efficienza ed economicitàdel servizio, la parità di trattamento e lapromozione dell’accesso universale degliutenti.

3. La gestione del servizio idrico inte-grato è finanziata attraverso meccanismi difiscalità generale e specifica nonché mec-canismi tariffari finalizzati alla coperturadei costi e al miglioramento dell’efficienza,dell’economicità e della qualità del servizioai sensi dell’articolo 12.

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4. Il Governo si conforma ai princìpi delpresente articolo anche in sede di sotto-scrizione di trattati o accordi internazio-nali.

ART. 10.

(Gestione pubblica del servizio idrico inte-grato. Decadenza delle forme di gestione.

Fase transitoria).

1. Gli acquedotti, le fognature, gli im-pianti di depurazione e le altre infrastrut-ture e dotazioni patrimoniali afferenti alservizio idrico integrato costituiscono il ca-pitale tecnico necessario e indispensabileper lo svolgimento di un pubblico servizioe sono proprietà degli enti locali. Tali benisono assoggettati al regime proprio del de-manio pubblico ai sensi degli articoli 822 e824 del codice civile. Essi sono inalienabilie gravati dal vincolo perpetuo di destina-zione ad uso pubblico.

2. La gestione e l’erogazione del servizioidrico integrato non possono essere sepa-rate e possono essere affidate esclusiva-mente a enti di diritto pubblico nelle formedi cui all’articolo 8.

3. Gli enti di diritto pubblico che gesti-scono il servizio idrico integrato non sonoassoggettati né al patto di stabilità internorelativo agli enti locali né alle limitazioni dicarattere contrattuale od occupazionale sta-bilite per i lavoratori delle amministrazionipubbliche.

4. Le società quotate in mercati regola-mentati che gestiscono, anche parzial-mente, il servizio idrico integrato sonoescluse dall’applicazione delle disposizionidi cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e altesto unico in materia di società a parte-cipazione pubblica, di cui al decreto legi-slativo 19 agosto 2016, n. 175. La venditadelle quote azionarie di proprietà pubblicadelle società di gestione del servizio idricointegrato è vietata a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le forme di gestione del servizioidrico integrato affidate in concessione aterzi alla data di entrata in vigore dellapresente legge, per le quali sia stabilito untermine di scadenza posteriore al 31 di-

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cembre 2020, se non decadute per con-tratto, decadono alla medesima data.

6. Tutte le forme di gestione del servizioidrico integrato affidate a società a capitalemisto pubblico e privato esistenti alla datadi entrata in vigore della presente legge, senon decadute per contratto, sono trasfor-mate, previo recesso del settore dell’acquae scorporo del ramo d’azienda relativo incaso di gestione di una pluralità di servizi,in aziende speciali o in società a capitaleinteramente pubblico partecipate dagli entilocali il cui territorio rientri nel bacinoidrografico di riferimento. Il processo deveessere completato entro un anno dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

7. Le società risultanti dal processo ditrasformazione di cui al comma 6 operanoin conformità alle seguenti condizioni vin-colanti:

a) divieto di cessione di quote di ca-pitale a qualsiasi titolo;

b) esercizio della propria attività invia esclusiva nel servizio affidato;

c) obbligo di sottostare a controllo daparte degli enti affidanti analogo a quellodagli stessi esercitato sui servizi a gestionediretta;

d) obbligo di garantire agli enti par-tecipanti la massima trasparenza e l’ac-cesso agli atti e ai documenti relativi al-l’amministrazione;

e) obbligo di trasformazione in aziendaspeciale o in ente di diritto pubblico entrosei mesi dalla data di costituzione dellasocietà medesima.

8. Tutte le forme di gestione del servizioidrico integrato affidate a società a capitaleinteramente pubblico esistenti alla data dientrata in vigore della presente legge, senon decadute per contratto, sono trasfor-mate in aziende speciali o in enti di dirittopubblico entro un anno dalla medesimadata di entrata in vigore.

9. In caso di mancata osservanza diquanto stabilito dal presente articolo, ilGoverno esercita i poteri sostitutivi stabilitidalla legge.

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10. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, da emanareentro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, sentita la Con-ferenza unificata di cui all’articolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,di seguito denominata « Conferenza unifi-cata », sono definiti i criteri e le modalità aiquali le regioni e gli enti locali devonoattenersi per garantire la continuità delservizio idrico integrato e la qualità dellostesso durante la fase transitoria di cui alpresente articolo, assicurando la traspa-renza e la partecipazione dei lavoratori edei cittadini ai relativi controlli. Il decretodi cui al presente comma disciplina altresìla fase transitoria verso il regime pubbli-cistico, in coerenza con le disposizioni delcomma 4.

ART. 11.

(Istituzione del Fondo nazionale per la ri-pubblicizzazione del servizio idrico inte-

grato).

1. Al fine di attuare i processi di tra-sformazione societaria e aziendale di cuiall’articolo 10, è istituito presso il Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare il Fondo nazionale per la ripub-blicizzazione del servizio idrico integrato.

2. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, ilMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare emana un decreto conil quale disciplina le modalità e i criteri perl’accesso alle erogazioni del Fondo di cui alcomma 1.

ART. 12.

(Finanziamento del servizio idrico inte-grato).

1. Il servizio idrico integrato è finan-ziato attraverso la fiscalità generale e spe-cifica e attraverso la tariffa secondo ledisposizioni della presente legge.

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2. Le risorse reperite attraverso il ri-corso alla fiscalità generale e i contributinazionali e dell’Unione europea sono de-stinati a coprire, in particolare, i costi diinvestimento per tutte le nuove opere delservizio idrico integrato e per gli interventidi manutenzione delle reti nonché i costi dierogazione del quantitativo minimo vitalegarantito, definito dall’articolo 14, comma1, lettera e).

ART. 13.

(Fondo per investimenti nel servizio idricointegrato).

1. Al fine di accelerare gli investimentinel servizio idrico integrato, con partico-lare riferimento alla ristrutturazione dellarete idrica, è istituito il Fondo per investi-menti nel servizio idrico integrato. Condecreto del Ministro dell’ambiente dellatutela del territorio e del mare, da emanareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono disci-plinate le modalità di impiego del fondo.

ART. 14.

(Finanziamento del servizio idrico integratoattraverso la tariffa).

1. Con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, da emanare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, è definito il metodo per ladeterminazione della tariffa del servizioidrico integrato nel rispetto di quanto pre-visto dall’articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e in conformità con i seguenti prin-cìpi:

a) copertura integrale dei costi di ge-stione del servizio idrico integrato;

b) copertura parziale dei costi di in-vestimento, con specifico riferimento al-l’ammortamento e agli oneri finanziari de-rivanti dagli investimenti effettuati tramiteil Fondo di cui all’articolo 13;

c) copertura dei costi attinenti alleattività di depurazione o di riqualificazione

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ambientale necessarie per compensare l’im-patto delle attività per cui è concesso l’usodell’acqua;

d) copertura dei costi relativi alle at-tività di prevenzione e di controllo;

e) articolazione tariffaria progressivadifferenziata per fasce di consumo, preve-dendo che il consumo fino a 50 litri gior-nalieri per persona sia considerato quan-titativo minimo vitale garantito, con costi acarico della fiscalità generale, e che quellosuperiore a 300 litri giornalieri per personasia equiparato all’uso commerciale.

2. Il consiglio di bacino procede, infunzione dei bilanci idrici, alla modula-zione delle tariffe per l’utenza sulla basedel metodo definito dal Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare con il decreto di cui al comma 1 e delpiano di bacino, tenendo conto:

a) della composizione del nucleo fa-miliare. Gli scaglioni tariffari si applicanodopo aver diviso il consumo per i compo-nenti familiari;

b) della quantità di acqua erogata;

c) dell’esigenza di razionalizzazionedei consumi e di eliminazione degli sprechiin funzione dei bilanci idrici.

3. Il consiglio di bacino procede altresì,sulla base del metodo tariffario definito dalMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, alla modulazionedelle tariffe per usi produttivi differenziatiper tipologie d’uso e per fasce di consumo,in conformità ai princìpi previsti dall’arti-colo 154 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, e ai fini del raggiungimento edel mantenimento degli obiettivi di qualitàambientale previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

4. L’erogazione del quantitativo minimovitale di cui al comma 1 non può esseresospesa. In caso di morosità nel paga-mento, il gestore provvede a installare unapposito meccanismo limitatore dell’eroga-zione, idoneo a garantire esclusivamente lafornitura giornaliera essenziale di 50 litrigiornalieri per persona.

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5. Nel caso di inadempimento dell’u-tente, fermo restando quanto previsto dalcomma 4, il soggetto gestore del servizioidrico integrato può procedere alla limita-zione della fornitura idrica a condizioneche:

a) abbia preavvertito l’utente me-diante comunicazione avente valore legalerecante l’indicazione del giorno a partiredal quale procederà alla limitazione dellafornitura;

b) la limitazione della fornitura abbiainizio almeno trenta giorni dopo il ricevi-mento della comunicazione di cui alla let-tera a).

6. Nel caso di utenze domestiche, ilsoggetto gestore non può procedere allalimitazione della fornitura idrica, anchenelle forme della riduzione del flusso, senon previo accertamento giudiziale dell’i-nadempimento dell’utente, anche nelle formedi cui agli articoli 633 e seguenti del codicedi procedura civile. Il presente comma siapplica anche nel caso di utenze condomi-niali. Ai fini della determinazione dellatariffa, gli enti competenti tengono contodelle utenze disagiate.

7. In caso di mancato rispetto dellecondizioni previste dal presente articolo,l’autorità giudiziaria, indipendentementedall’accertamento dell’inadempimento del-l’utente, ordina al soggetto gestore, anchenelle forme di cui all’articolo 700 del codicedi procedura civile, l’allaccio immediatodella fornitura idrica e la rimozione dieventuali dispositivi di limitazione della for-nitura. Sono nulle tutte le disposizioni con-trattuali e regolamentari incompatibili conil presente articolo.

8. L’articolo 61 della legge 28 dicembre2015, n. 221, è abrogato.

ART. 15.

(Governo partecipativo del servizio idricointegrato).

1. Al fine di favorire la partecipazionedemocratica, lo Stato e gli enti locali ap-plicano nella redazione degli strumenti di

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pianificazione quanto previsto dall’articolo14 della direttiva 2000/60/CE in materia diinformazione e consultazione pubblica, ga-rantendo massima trasparenza e adeguatistrumenti di coinvolgimento anche nel pro-cesso decisionale relativo alla pianifica-zione, in conformità a quanto previsto dallaConvenzione sull’accesso alle informazioni,la partecipazione del pubblico ai processidecisionali e l’accesso alla giustizia in ma-teria ambientale, fatta ad Aarhus il 25giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge 16marzo 2001, n. 108.

2. Al fine di assicurare un governo de-mocratico della gestione del servizio idricointegrato, gli enti locali adottano forme didemocrazia partecipativa che conferiscanostrumenti di partecipazione attiva alle de-cisioni sugli atti fondamentali di pianifica-zione, programmazione e gestione ai lavo-ratori del servizio idrico integrato e agliabitanti del territorio. Entro sei mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, le regioni definiscono, attraverso nor-mative di indirizzo, le forme e le modalitàpiù idonee con cui organizzare la parteci-pazione e la discussione degli abitanti, deilavoratori e delle loro forme associative edi rappresentanza, sia nelle sedi di piani-ficazione e di programmazione degli orien-tamenti di base del servizio idrico inte-grato, sia negli organi di gestione degli entidi diritto pubblico preposti alla gestione delservizio idrico integrato.

3. Ai sensi dell’articolo 8 del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti lo-cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, gli strumenti di democraziapartecipativa di cui al comma 1 del pre-sente articolo sono disciplinati negli statutidelle province e dei comuni.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, il Governo de-finisce la Carta nazionale del servizio idricointegrato, al fine di riconoscere il dirittoall’acqua, di cui all’articolo 2, e di fissare ilivelli e i parametri minimi di qualità delservizio idrico integrato. La Carta nazio-nale del servizio idrico integrato disciplinaaltresì le modalità di vigilanza sulla cor-retta applicazione della stessa, definendo leeventuali sanzioni applicabili.

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5. Le sedute del consiglio di bacino sonopubbliche e la loro convocazione è resanota nelle forme che garantiscono la mas-sima possibilità di diffusione. Devono inol-tre essere pubblicati nel sito internet isti-tuzionale dei consigli di bacino i verbalidelle sedute e le deliberazioni assunte, coni relativi allegati, in conformità a quantodisposto dal decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33. I soggetti gestori del servizioidrico integrato devono rendere pubblici,tramite idonei strumenti, anche informa-tici, tutti gli atti e i provvedimenti cheprevedono impegni di spesa.

ART. 16.

(Fondo nazionale di solidarietà internazio-nale).

1. Al fine di favorire l’accesso all’acquapotabile da parte di tutti gli abitanti delpianeta e di contribuire alla costituzione diuna fiscalità generale universale che lo ga-rantisca, è istituito, presso il Ministero del-l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, il Fondo nazionale di solidarietàinternazionale, posto sotto la vigilanza delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare e del Ministro degliaffari esteri e della cooperazione interna-zionale: Il Fondo è destinato al finanzia-mento di progetti di sostegno all’accessoall’acqua e ai servizi igienico-sanitari, ge-stiti attraverso forme di cooperazione de-centrata e partecipata dalle comunità localidei Paesi di erogazione e dei Paesi di de-stinazione, con l’esclusione di qualsiasi pro-fitto o interesse privatistico.

2. Il Fondo di cui al comma 1 si avvale,fra le altre, delle seguenti risorse:

a) prelievo di 1 centesimo di euro permetro cubo di acqua erogata, applicatonella tariffa a cura del gestore del servizioidrico integrato;

b) prelievo fiscale nazionale di 1 cen-tesimo di euro per ogni bottiglia di acquaminerale immessa in commercio.

3. Le risorse di cui alla lettera a) delcomma 2 sono destinate esclusivamentealle finalità di cui al comma 1.

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4. Le risorse del Fondo di cui al comma1 sono erogate tramite bandi emanati daiMinistri competenti di cui al medesimocomma 1, sulla base di criteri definiti insede di Conferenza unificata.

ART. 17.

(Disposizioni finanziarie).

1. All’onere derivante dall’attuazionedella presente legge, per quanto attiene alricorso alla fiscalità generale di cui all’ar-ticolo 12, si provvede attraverso:

a) le dotazioni finanziarie iscritte nellostato di previsione del Ministero della di-fesa a legislazione vigente, per competenzae per cassa, a partire dall’anno 2018, com-presi i programmi di spesa relativi agliinvestimenti pluriennali per la difesa na-zionale, le quali sono accantonate e reseindisponibili su indicazione del Ministrodella difesa per un importo annuo noninferiore a 1 miliardo di euro, con riferi-mento al saldo netto da finanziare, peressere riassegnate all’entrata del bilanciodello Stato. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, i predetti fondisono destinati al finanziamento degli oneriderivanti dall’attuazione della presente legge;

b) la destinazione di una quota parte,pari a 2 miliardi di euro annui, delle ri-sorse derivanti dalla lotta all’evasione eall’elusione fiscale;

c) la destinazione delle risorse prove-nienti da un’imposta di scopo pari a 1centesimo di euro per ogni bottiglia inpolietilene tereftalato (PET) immessa incommercio;

d) la destinazione dei fondi derivantidalle sanzioni irrogate per violazione delledisposizioni vigenti in materia di tutela delpatrimonio idrico;

e) l’allocazione di una quota annualedelle risorse derivanti dall’introduzione diun’imposta di scopo relativa al prelievofiscale sulla produzione e sull’uso di so-stanze chimiche inquinanti per l’ambienteidrico;

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f) la destinazione di una quota partedelle risorse aggiuntive provenienti da unaumento dell’importo dell’imposta sulle tran-sazioni finanziarie.

2. Il Governo è delegato ad adottare,entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, un decretolegislativo per la definizione delle impostedi scopo di cui al comma 1, lettere c) ed e),in conformità ai princìpi e criteri direttividesumibili dalla presente legge.

*18PDL0001491**18PDL0001491*

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